ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 92

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
6 aprile 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/640 della Commissione, del 23 marzo 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Novac afumat din Țara Bârsei (IGP)]

1

 

*

Regolamento (UE) 2017/641 della Commissione, del 3 aprile 2017, recante divieto temporaneo di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese

3

 

*

Regolamento (UE) 2017/642 della Commissione, del 3 aprile 2017, recante divieto temporaneo di pesca del marlin azzurro nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola

5

 

*

Regolamento (UE) 2017/643 della Commissione, del 3 aprile 2017, recante divieto temporaneo di pesca del marlin bianco nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola

7

 

*

Regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5 aprile 2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014 ( 1 )

9

 

*

Regolamento (UE) 2017/645 della Commissione, del 5 aprile 2017, che rettifica la versione in lingua lettone del regolamento (CE) n. 152/2009 che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali ( 1 )

35

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/646 della Commissione, del 5 aprile 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/647 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Polonia in relazione a scrofe e altri suini macellati nel periodo dal 1o agosto al 30 novembre 2016

41

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/648 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

48

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese

68

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/650 della Commissione, del 5 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

97

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/651 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

99

 

*

Decisione (UE) 2017/652 della Commissione, del 29 marzo 2017, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa [notificata con il numero C(2017) 2200]

100

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/640 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Novac afumat din Țara Bârsei (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Novac afumat din Țara Bârsei» presentata dalla Romania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Novac afumat din Țara Bârsei» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Novac afumat din Țara Bârsei» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 459 del 9.12.2016, pag. 28.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/3


REGOLAMENTO (UE) 2017/641 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2017

recante divieto temporaneo di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).


ALLEGATO

N.

04/TQ2285

Stato membro

Francia

Stock

SBR/678-

Specie

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

Data di chiusura

16.2.2017


6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/5


REGOLAMENTO (UE) 2017/642 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2017

recante divieto temporaneo di pesca del marlin azzurro nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

05/TQ127

Stato membro

Spagna

Stock

BUM/ATLANT

Specie

Marlin azzurro (Makaira nigricans)

Zona

Oceano Atlantico

Data di chiusura

1.1.2017


6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/7


REGOLAMENTO (UE) 2017/643 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2017

recante divieto temporaneo di pesca del marlin bianco nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

06/TQ127

Stato membro

Spagna

Stock

WHM/ATLANT

Specie

Marlin bianco (Tetrapturus albidus)

Zona

Oceano Atlantico

Data di chiusura

1.1.2017


6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/9


REGOLAMENTO (UE) 2017/644 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2017

che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quando segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi per i policlorobifenili (PCB) non diossina-simili, le diossine e i furani e per la somma di diossine, furani e PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari.

(2)

La raccomandazione 2013/711/UE della Commissione (3) definisce i livelli di azione al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di policlorodibenzo-para-diossine e di policlorodibenzofurani (PCDD/F) nonché di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari. Tali livelli d'azione costituiscono uno strumento utilizzato dalle autorità competenti e dagli operatori per mettere in luce quei casi nei quali è opportuno individuare una fonte di contaminazione e adottare le misure necessarie per ridurla o eliminarla.

(3)

Il regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione (4) stabilisce disposizioni specifiche relative ai metodi di campionamento e di analisi da applicare per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili.

(4)

Le disposizioni del presente regolamento riguardano unicamente i metodi di campionamento e di analisi di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in applicazione del regolamento (CE) n. 1881/2006 e della raccomandazione 2013/711/UE. Esse non modificano la strategia di campionamento, i livelli e la frequenza del campionamento definiti negli allegati III e IV della direttiva 96/23/CE del Consiglio (5) né i criteri da seguire per un campionamento mirato di cui alla decisione 98/179/CE della Commissione (6).

(5)

È opportuno garantire che gli operatori del settore alimentare che effettuano i controlli nel quadro dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) applichino procedure di campionamento equivalenti alle procedure previste dal presente regolamento affinché i campioni prelevati per tali controlli siano rappresentativi. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le diossine e i PCB ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che in alcuni casi i risultati analitici non sono attendibili se i laboratori che eseguono l'analisi dei campioni prelevati dagli operatori del settore alimentare nel quadro dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004 non applicano i criteri di prestazione previsti dal presente regolamento. È pertanto opportuno rendere obbligatoria l'applicazione dei criteri di prestazione anche per l'analisi di tali campioni.

(6)

Considerato che il metodo che prevede l'uso di un limite di decisione per garantire che un risultato analitico superi il livello massimo con una certa probabilità, di cui alla decisione 2002/657/CE della Commissione (8), non viene più applicato all'analisi delle diossine e dei PCB negli alimenti, è opportuno eliminare questo metodo e mantenere solo quello dell'incertezza estesa, utilizzando un fattore di copertura pari a 2, corrispondente a un livello di fiducia del 95 % circa.

(7)

In linea con le prescrizioni di reporting per i metodi di screening bioanalitici, è opportuno prevedere prescrizioni specifiche di reporting anche per i metodi di screening fisico-chimici.

(8)

Considerato che le analisi di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili sono nella maggior parte dei casi determinate insieme, è opportuno armonizzare i criteri di prestazione per i PCB non diossina-simili con quelli per i PCB diossina-simili. Si tratta di una semplificazione che non comporta sostanziali cambiamenti nella pratica, in quanto nel caso dei PCB non diossina-simili l'intensità relativa degli ioni qualificatori rispetto agli ioni bersaglio è > 50 %.

(9)

Sono inoltre proposte altre piccole modifiche alle attuali disposizioni, che impongono l'abrogazione del regolamento (UE) n. 589/2014 e la sua sostituzione con un nuovo regolamento al fine di preservare la leggibilità del testo.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni e le abbreviazioni figuranti nell'allegato I.

Articolo 2

Il campionamento per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, furani, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari elencati nella sezione 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è effettuato secondo i metodi di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

La preparazione dei campioni e le analisi per il controllo dei livelli di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari elencati nella parte 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuate secondo i metodi di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Le analisi per il controllo dei livelli di PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari elencati nella sezione 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuate in conformità alle prescrizioni per i metodi di analisi di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Il regolamento (UE) n. 589/2014 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Raccomandazione 2013/711/UE della Commissione, del 3 dicembre 2013, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 37).

(4)  Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012 (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 18).

(5)  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

(6)  Decisione 98/179/CE della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale (GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31).

(7)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(8)  Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8).


ALLEGATO I

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

I.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I della decisione 2002/657/CE.

Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1.1.   Livello di azione: livello di una data sostanza, definito nell'allegato della raccomandazione 2013/711/UE, che, nel caso in cui ne sia rilevato il superamento, determina l'avvio di indagini per individuare la fonte di tale sostanza.

1.2.   Metodi di screening: metodi impiegati per la selezione di campioni con livelli di PCDD/F e di PCB diossina-simili superiori ai livelli massimi o di azione, in grado di consentire l'analisi di un elevato numero di campioni a costi commisurati all'efficacia, accrescendo la possibilità di scoprire nuovi casi nei quali l'alta esposizione può comportare rischi per la salute dei consumatori. I metodi di screening si basano su metodi bioanalitici o GC-MS. I risultati derivanti da campioni che superano il valore di cut-off stabilito per controllare la conformità al livello massimo sono verificati mediante una nuova analisi completa del campione originale impiegando un metodo di conferma.

1.3.   Metodi di conferma: metodi che forniscono informazioni complete o complementari che permettono di identificare e di quantificare in modo inequivoco i PCDD/F e i PCB diossina-simili al livello massimo o, se del caso, al livello di azione. Tali metodi utilizzano la gascromatografia/spettrometria di massa ad alta risoluzione (GC-HRMS) o la gascromatografia/spettrometria di massa tandem (GC-MS/MS).

1.4.   Metodi bioanalitici: metodi basati sull'applicazione di principi biologici, come dosaggi cellulari, dosaggi dei recettori o immunodosaggi. Questi metodi non danno risultati al livello del congenere, ma solo un'indicazione (1) del livello di TEQ, espresso in equivalenti bioanalitici (BEQ) in considerazione del fatto che non tutti i composti presenti in un estratto di campione che produce una risposta nel test possono soddisfare i requisiti del principio di TEQ.

1.5.   Recupero apparente del biodosaggio: livello di BEQ calcolato a partire dalla curva di calibrazione della TCDD o del PCB 126 corretto del bianco e poi diviso per il livello TEQ determinato mediante il metodo di conferma. Mira a correggere fattori quali la perdita di PCDD/F e composti diossina-simili durante le fasi di estrazione e clean-up, composti coestratti che aumentano o diminuiscono la risposta (effetti agonistici e antagonistici), la qualità del fit della curva o le differenze tra i valori TEF e REP. Il recupero apparente del biodosaggio è calcolato a partire da idonei campioni di riferimento con pattern di congeneri rappresentativi attorno al livello massimo o di azione.

1.6.   Analisi in doppio: analisi separata degli analiti di interesse utilizzando una seconda aliquota dello stesso campione omogeneizzato.

1.7.   Limite di quantificazione (2) specifico accettato di un singolo congenere in un campione: tenore più basso dell'analita che può essere misurato con ragionevole certezza statistica nel rispetto dei criteri di identificazione definiti in norme internazionalmente riconosciute quali, ad esempio, la norma EN 16215:2012 (Alimenti per animali — Determinazione di diossine e PCB diossina-simili mediante GC/HRMS e di PCB indicatori mediante GC/HRMS) e/o nei metodi EPA 1613 e 1668 revisionati.

Il limite di quantificazione di un singolo congenere può essere identificato come:

a)

la concentrazione di un analita nell'estratto di un campione che produce una risposta strumentale a due diversi ioni da monitorare con un rapporto S/R (segnale/rumore) di 3:1 riferito al segnale meno intenso;

oppure, se per motivi tecnici il calcolo del rapporto segnale/rumore non fornisce risultati affidabili,

b)

il punto di concentrazione più basso su una curva di calibrazione che produce una deviazione accettabile (≤ 30 %) e coerente (misurata almeno all'inizio e alla fine della serie analitica di campioni) rispetto al fattore di risposta relativo medio calcolato per tutti i punti sulla curva di calibrazione per ciascuna serie di campioni (3).

1.8.   Upperbound: valore calcolato considerando pari al limite di quantificazione il contributo di ogni congenere non quantificato.

1.9.   Lowerbound: valore calcolato considerando pari a zero il contributo di ogni congenere non quantificato.

1.10.   Mediumbound: valore calcolato considerando pari alla metà del limite di quantificazione il contributo di ogni congenere non quantificato.

1.11.   Partita: quantità identificabile di un alimento contenuta in un'unica consegna e avente caratteristiche comuni ufficialmente riconosciute quali l'origine, la varietà, il tipo di imballaggio, l'imballatore, lo speditore e la marcatura. Nel caso del pesce e dei prodotti della pesca, deve essere comparabile anche la dimensione dei pesci. La partita può essere considerata tale anche se la dimensione e/o il peso dei pesci non sono comparabili, ma in tal caso deve essere applicata una procedura di campionamento specifica.

1.12.   Sottopartita: porzione di una partita di grandi dimensioni cui è applicato il metodo di campionamento; ogni sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.

1.13.   Campione elementare: quantità di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.

1.14.   Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

1.15.   Campione di laboratorio: parte o quantità rappresentativa del campione globale destinata al laboratorio.

II.   ABBREVIAZIONI

BEQ

Equivalenti bioanalitici

GC

Gascromatografia

HRMS

Spettrometria di massa ad alta risoluzione

LRMS

Spettrometria di massa a bassa risoluzione

MS/MS

Spettrometria di massa tandem

PCB

Policlorobifenili

PCB non diossina-simili

PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 e PCB 180

PCDD

Policlorodibenzo-p-diossine

PCDF

Policlorodibenzofurani

QC

Controllo di qualità

REP

Potenziale relativo

TEF

Fattore di equivalenza tossica

TEQ

Equivalenti tossici

TCDD

2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina

U

Incertezza di misura estesa


(1)  I metodi bioanalitici non sono specifici ai congeneri inclusi nel sistema TEF. Nell'estratto del campione possono essere presenti altri composti strutturalmente affini AhR-attivi che contribuiscono alla risposta globale. Pertanto, i risultati bioanalitici non sono una stima, ma piuttosto un'indicazione del livello di TEQ nel campione.

(2)  Se del caso si applicano i principi descritti nel «Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food» [link to website].

(3)  Il limite di quantificazione è calcolato a partire dal punto di concentrazione più basso, tenendo conto del recupero degli standard interni e delle grandezze dei campioni.


ALLEGATO II

METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF), PCB DIOSSINA-SIMILI E PCB NON DIOSSINA-SIMILI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI

I.   CAMPO DI APPLICAZIONE

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine (PCDD/F), PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalità indicate nel presente allegato. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati. La conformità ai livelli massimi fissati nel regolamento (CE) n. 1881/2006 viene stabilita in base ai livelli determinati nei campioni di laboratorio.

Per garantire la conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, al momento di prelevare campioni per controllare i livelli di diossine (PCDD/F) gli operatori del settore alimentare utilizzano i metodi di cui al capo III del presente allegato o applicano un metodo di campionamento equivalente che è risultato avere lo stesso livello di rappresentatività del metodo di campionamento di cui al capo III del presente allegato.

II.   DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Personale

Il prelievo ufficiale dei campioni è effettuato da personale autorizzato designato dallo Stato membro.

2.   Prodotto da campionare

Ciascuna partita o sottopartita da analizzare è campionata separatamente.

3.   Precauzioni

Nel corso del prelievo e della preparazione dei campioni sono prese precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di diossine e di PCB, incidere negativamente sulla determinazione analitica o compromettere la rappresentatività dei campioni globali.

4.   Campioni elementari

I campioni elementari devono essere prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell'insieme della partita o della sottopartita. Ogni deroga a tale procedura è segnalata nel verbale di cui al punto II.8.

5.   Preparazione del campione globale

Il campione globale è ottenuto unendo i campioni elementari. Il suo peso è di almeno 1 kg, a meno che questo non sia possibile per ragioni pratiche, ad esempio nel caso in cui il campione sia costituito da una sola confezione o il prodotto abbia un valore commerciale molto elevato.

6.   Campioni replicati

I campioni replicati nel quadro di procedure di ricorso e di arbitrato sono prelevati dal campione globale omogeneizzato, a condizione che tale procedura sia conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in materia di diritti degli operatori del settore alimentare. La dimensione dei campioni di laboratorio destinati a controlli deve essere tale da consentire almeno un'analisi in doppio.

7.   Confezionamento e invio dei campioni

Ciascun campione è collocato in un recipiente pulito di materiale inerte che lo protegga adeguatamente da qualsiasi contaminazione, dalla perdita di analiti per adsorbimento nella parete interna del recipiente e dai danni che possono essere causati dal trasporto. Occorre adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.

8.   Sigillatura ed etichettatura dei campioni

Ogni campione prelevato per usi ufficiali viene sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le prescrizioni vigenti negli Stati membri.

Per ciascun prelievo di campione è redatto un verbale di campionamento che consente di identificare con certezza la partita e che indica la data e il luogo del campionamento, nonché ogni altra informazione utile all'analista.

III.   PIANO DI CAMPIONAMENTO

Il metodo di campionamento applicato garantisce che il campione globale è rappresentativo della partita o della sottopartita che deve essere controllata.

1.   Divisione delle partite in sottopartite

Le partite di grandi dimensioni sono suddivise in sottopartite, purché sia possibile separarle fisicamente. La tabella 1 si applica alle grandi partite di prodotti commercializzati sfusi (ad esempio oli vegetali). Per gli altri prodotti si applica la tabella 2. Tenuto conto del fatto che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, il peso delle sottopartite può superare il peso indicato al massimo del 20 %.

Tabella 1

Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti commercializzati sfusi

Peso della partita (in tonnellate)

Peso o numero delle sottopartite

≥ 1 500

500 tonnellate

> 300 e < 1 500

3 sottopartite

≥ 50 e ≤ 300

100 tonnellate

< 50


Tabella 2

Suddivisione delle partite in sottopartite per gli altri prodotti

Peso della partita (in tonnellate)

Peso o numero delle sottopartite

≥ 15

15-30 tonnellate

< 15

2.   Numero dei campioni elementari

Il peso del campione globale che raggruppa tutti i campioni elementari è di almeno 1 kg (cfr. punto II.5).

Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita è indicato nelle tabelle 3 e 4.

Nel caso di prodotti liquidi sfusi la partita (o la sottopartita) viene accuratamente mescolata, per quanto possibile e nella misura in cui la qualità del prodotto non venga alterata, manualmente o con mezzi meccanici immediatamente prima del prelievo. In tal caso i contaminanti si considerano distribuiti in modo omogeneo all'interno della partita o della sottopartita. È quindi sufficiente prelevare tre campioni elementari da una partita o sottopartita per formare il campione globale.

I campioni elementari sono di peso simile. Il peso di ciascun campione elementare è di almeno 100 grammi.

Ogni deroga a tale procedura è segnalata nel verbale di cui al punto II.8 del presente allegato. Conformemente alle disposizioni della decisione 97/747/CE della Commissione (1), il campione globale di uova di gallina è costituito da almeno 12 uova (per le partite sfuse e per le partite costituite da confezioni singole si applicano le tabelle 3 e 4).

Tabella 3

Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita

Peso o volume della partita/sottopartita (in kg o litri)

Numero minimo di campioni elementari da prelevare

< 50

3

da 50 a 500

5

> 500

10

Per le partite o sottopartite costituite da confezioni o unità singole, il numero di confezioni o di unità che va prelevato per formare un campione globale è indicato nella tabella 4.

Tabella 4

Numero di confezioni o unità (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale se la partita o sottopartita è costituita da singole confezioni o unità

Numero di confezioni o unità nella partita/sottopartita

Numero di confezioni o unità da prelevare

da 1 a 25

almeno 1 confezione o unità

da 26 a 100

5 % circa, almeno 2 confezioni o unità

> 100

5 % circa, al massimo 10 confezioni o unità

3.   Disposizioni specifiche per il prelievo dei campioni in partite contenenti pesci interi di dimensione e peso comparabili

I pesci sono considerati di dimensione e peso comparabili se le differenze di dimensione e peso non sono superiori al 50 % circa.

Il numero di campioni elementari da prelevare dalla partita è indicato nella tabella 3. Il peso del campione globale che raggruppa tutti i campioni elementari è di almeno 1 kg (cfr. punto II.5).

Se la partita da cui è prelevato il campione è costituita da pesci di piccole dimensioni (singoli pesci che pesano meno di 1 kg circa), il pesce intero è prelevato come campione elementare per formare il campione globale. Se il campione globale che ne risulta pesa più di 3 kg, i campioni elementari possono essere costituiti dalla parte centrale, del peso di almeno 100 grammi, dei pesci che formano il campione globale. La parte intera cui si applica il livello massimo è utilizzata per l'omogeneizzazione del campione.

La parte centrale del pesce è quella in cui si trova il centro di gravità, che nella maggior parte dei casi si situa in corrispondenza della pinna dorsale (se il pesce ne è provvisto) o a uguale distanza dall'apertura branchiale e dall'ano.

Se la partita da cui viene prelevato il campione è costituita da pesci di maggiori dimensioni (singoli pesci che pesano più di 1 kg circa), il campione elementare consiste nella parte centrale del pesce. Il peso di un campione elementare è di almeno 100 grammi.

Nel caso di pesci di dimensioni intermedie (da 1 a 6 kg circa) il campione elementare è costituito da una trancia prelevata nella parte centrale del pesce dalla colonna vertebrale al ventre.

Nel caso di pesci di dimensioni molto grandi (di peso superiore a 6 kg circa), il campione elementare è prelevato dal muscolo dorsolaterale destro (vista frontale) nella parte centrale del pesce. Qualora il prelievo di questa porzione dalla parte centrale del pesce comporti un considerevole danno economico, può essere considerato sufficiente prelevare tre campioni elementari di almeno 350 grammi ciascuno, indipendentemente dalle dimensioni della partita, o in alternativa, per formare il campione elementare rappresentativo del livello di diossine nell'intero pesce è possibile prelevare una parte equivalente del muscolo vicino alla coda e del muscolo vicino alla testa.

4.   Campionamento di partite contenenti pesci interi di dimensione e/o peso differenti

Si applicano le disposizioni del punto III.3 per quanto riguarda la costituzione del campione.

Nel caso in cui predomini una classe/categoria di dimensione o peso (80 % circa o più della partita) il campione è prelevato dai pesci appartenenti alla classe/categoria predominante. Tale campione è considerato rappresentativo dell'intera partita.

Nel caso in cui non predomini una particolare classe/categoria di dimensione o peso, si deve garantire che i pesci selezionati per costituire il campione siano rappresentativi della partita. Il «Guidance document on sampling of whole fishes of different size and/or weight»  (2) fornisce orientamenti specifici per questo tipo di situazioni.

5.   Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio

Il prelievo di campioni di prodotti alimentari nella fase della distribuzione al dettaglio è effettuato, nella misura del possibile, conformemente alle disposizioni di cui al punto III.2 del presente allegato.

Se questo non è possibile, può essere utilizzato un altro metodo di campionamento, purché garantisca una sufficiente rappresentatività della partita o sottopartita campionata.

IV.   CONFORMITÀ DELLA PARTITA ALLE SPECIFICHE

1.   PCB non diossina-simili

La partita è conforme se il risultato analitico della somma di PCB non diossina-simili non supera il relativo livello massimo fissato dal regolamento (CE) n. 1881/2006, tenendo conto dell'incertezza di misura estesa (3).

La partita non è conforme al livello massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006 se la media di due risultati analitici upperbound ottenuti da un'analisi in doppio (4), tenendo conto dell'incertezza di misura estesa, supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio.

L'incertezza di misura estesa è calcolata utilizzando un fattore di copertura 2, che determina un livello di fiducia del 95 % circa. Una partita non è conforme se la media dei valori misurati, meno l'incertezza estesa della media, supera il livello massimo stabilito.

Le norme di cui ai paragrafi precedenti si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione utilizzato per il controllo ufficiale. Per le analisi effettuate nel quadro di procedure di ricorso o di arbitrato valgono le norme nazionali.

2.   Diossine (PCDD/F) e PCB diossina-simili

La partita è conforme se il risultato di una singola analisi

eseguita con un metodo di screening con un tasso di falsi conformi inferiore al 5 % indica che il livello non supera i livelli massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1881/2006 rispettivamente per PCDD/F e per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili,

eseguita con un metodo di conferma non supera i livelli massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1881/2006 rispettivamente per PCDD/F e per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili tenendo conto dell'incertezza di misura estesa (5).

Per i dosaggi di screening è stabilito un valore di cut-off per la decisione sulla conformità ai livelli massimi stabiliti rispettivamente per PCDD/F o per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili.

La partita non è conforme al livello massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006 se la media di due risultati analitici upperbound (analisi in doppio (6)) ottenuti impiegando un metodo di conferma, tenendo conto dell'incertezza di misura estesa, supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio.

L'incertezza di misura estesa è calcolata utilizzando un fattore di copertura 2, che determina un livello di fiducia del 95 % circa. Una partita non è conforme se la media dei valori misurati, meno l'incertezza estesa della media, supera il livello massimo stabilito.

La somma delle incertezze estese stimate dei risultati analitici separati di PCDD/F e PCB diossina-simili deve essere utilizzata per l'incertezza estesa stimata della somma di PCDD/F e PCB diossina-simili.

Le norme di cui ai paragrafi precedenti si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione utilizzato per il controllo ufficiale. Per le analisi effettuate nel quadro di procedure di ricorso o di arbitrato valgono le norme nazionali.

V.   SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI AZIONE

I livelli di azione fungono da strumento per la selezione dei campioni nei casi in cui è opportuno identificare una fonte di contaminazione e prendere provvedimenti per la sua riduzione o eliminazione. I metodi di screening stabiliscono appropriati valori di cut-off per la selezione di tali campioni. Qualora siano necessarie azioni significative per identificare una fonte e ridurre o eliminare la contaminazione può essere opportuno confermare il superamento del livello di azione mediante un'analisi in doppio eseguita con un metodo di conferma e tenendo conto dell'incertezza di misura estesa (7).


(1)  Decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 12).

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_contaminants_catalogue_dioxins_guidance-sampling_exemples-dec2006_en.pdf

(3)  Se del caso si seguono i principi descritti nel «Guidance Document on Measurement Uncertainty for Laboratories performing PCDD/F and PCB Analysis using Isotope Dilution Mass Spectrometry» [link to website].

(4)  L'analisi in doppio è necessaria se il risultato della prima determinazione non è conforme. È altresì necessaria per escludere la possibilità di una contaminazione incrociata interna o di una mescolanza accidentale dei campioni. Se l'analisi è effettuata nel corso di un incidente di contaminazione, la conferma mediante analisi in doppio può essere omessa nel caso in cui la tracciabilità permetta di stabilire il legame tra i campioni selezionati per l'analisi e l'incidente, e quando il livello rilevato è notevolmente superiore al livello massimo.

(5)   «Guidance Document on Measurement Uncertainty for Laboratories performing PCDD/F and PCB Analysis using Isotope Dilution Mass Spectrometry» [link to website], e «Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food» [link to website].

(6)  L'analisi in doppio è necessaria in caso di non conformità del risultato della prima determinazione in cui sono stati impiegati metodi di conferma con standard interni marcati con13C per i rispettivi analiti. È altresì necessaria per escludere la possibilità di una contaminazione incrociata interna o di una mescolanza accidentale dei campioni. Se l'analisi è effettuata nel corso di un incidente di contaminazione, la conferma mediante analisi in doppio può essere omessa nel caso in cui la tracciabilità permetta di stabilire il legame tra i campioni selezionati per l'analisi e l'incidente, e quando il livello rilevato è notevolmente superiore al livello massimo.

(7)  Le precisazioni e le prescrizioni relative all'analisi in doppio per il controllo dei livelli di azione sono identiche a quelle indicate alla nota 6 per i livelli massimi.


ALLEGATO III

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E PRESCRIZIONI PER I METODI DI ANALISI IMPIEGATI NEL CONTROLLO DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/F) E DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano alle analisi dei prodotti alimentari effettuate ai fini del controllo ufficiale dei livelli di policlorodibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani (PCDD/F) 2,3,7,8-sostituiti e di policlorobifenili diossina-simili (PCB diossina-simili) e per quanto riguarda la preparazione dei campioni e gli obblighi analitici per altri fini regolamentari, compresi i controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare al fine di garantire la conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Il monitoraggio della presenza di PCDD/F e di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari può essere effettuato con due differenti tipologie di metodi analitici:

a)   metodi di screening

L'obiettivo dei metodi di screening è selezionare i campioni con livelli di PCDD/F e PCB diossina-simili superiori ai livelli massimi o di azione. I metodi di screening garantiscono l'analisi di un elevato numero di campioni a costi commisurati all'efficacia, in modo da accrescere la possibilità di scoprire nuovi incidenti nei quali l'alta esposizione può comportare rischi per la salute dei consumatori. La loro applicazione ha lo scopo di evitare i risultati falsi conformi. Essi possono comprendere metodi bioanalitici e metodi GC/MS.

I metodi di screening confrontano il risultato analitico con un valore di cut-off e danno una decisione sì/no indicativa del possibile superamento del livello massimo o di azione. La concentrazione di PCDD/F e la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili nei campioni che si sospetta non siano conformi al livello massimo deve essere determinata o confermata mediante un metodo di conferma.

I metodi di screening possono inoltre fornire un'indicazione dei livelli di PCDD/F e PCB diossina-simili presenti nel campione. In caso di applicazione di metodi di screening bioanalitici il risultato è espresso in equivalenti bioanalitici (BEQ), mentre in caso di applicazione di metodi fisico-chimici GC-MS tale risultato è espresso in equivalenti tossici (TEQ). I risultati numerici dei metodi di screening sono atti a dimostrare la conformità o la sospetta non conformità dei livelli di azione nonché il loro superamento; forniscono inoltre un'indicazione del range dei livelli in caso di follow-up con metodi di conferma. Non sono idonei per attività quali la valutazione dei livelli di background, la stima dell'assunzione, il monitoraggio delle tendenze nel tempo dei livelli o la ri-valutazione dei livelli massimi e di azione.

b)   Metodi di conferma

I metodi di conferma consentono di identificare e di quantificare in modo inequivoco i PCDD/F e i PCB diossina-simili presenti in un campione e forniscono informazioni complete sui congeneri. Tali metodi permettono pertanto di controllare i livelli massimi e di azione, compresa la conferma dei risultati ottenuti con i metodi di screening. I risultati possono inoltre essere utilizzati per altri scopi quali la determinazione dei livelli di background bassi nel controllo degli alimenti, il monitoraggio delle tendenze nel tempo, la valutazione dell'esposizione della popolazione e la creazione di una base di dati per l'eventuale ri-valutazione dei livelli massimi e di azione. Essi sono importanti anche per stabilire pattern di congeneri al fine di identificare la fonte di una eventuale contaminazione. Tali metodi impiegano la GC-HRMS. Al fine di confermare la conformità o la non conformità al livello massimo può essere impiegata anche la GC-MS/MS.

2.   PREMESSA

Per il calcolo delle concentrazioni di TEQ, le concentrazioni delle singole sostanze in un dato campione sono moltiplicate per i rispettivi TEF stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità ed elencati nell'appendice del presente allegato, quindi sommate per ottenere la concentrazione totale di composti diossina-simili espressa in TEQ.

I metodi di screening e di conferma possono essere applicati per il controllo di una determinata matrice solo se sono sufficientemente sensibili per rilevare i livelli in modo attendibile in relazione al livello massimo o di azione.

3.   PRESCRIZIONI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ

Devono essere adottate misure per evitare contaminazioni incrociate durante ogni fase del campionamento e dell'analisi.

I campioni devono essere conservati e trasportati in contenitori di vetro, alluminio, polipropilene o polietilene, che ne permettano la conservazione senza influenzare i livelli di PCDD/F e di PCB diossina-simili. Le tracce di polvere di carta devono essere rimosse dal contenitore.

La conservazione e il trasporto devono avvenire in modo da preservare l'integrità del campione di prodotto alimentare.

Se necessario, macinare finemente e mescolare bene ogni campione di laboratorio ricorrendo a un metodo che garantisca una completa omogeneizzazione (ad esempio, macinazione che consenta al materiale di passare attraverso un setaccio a maglie di 1 mm); prima della macinazione, i campioni devono essere asciugati, qualora il tenore di umidità sia troppo elevato.

È di importanza generale il controllo dei reagenti, della vetreria e delle apparecchiature per evitare che influenzino i risultati espressi in TEQ o BEQ.

È effettuata un'analisi in bianco, eseguendo l'intera procedura analitica senza il campione.

Per i metodi bioanalitici è di grande importanza verificare che la vetreria e i solventi utilizzati nell'analisi siano esenti da composti che interferiscono con la rilevazione dei composti bersaglio nel working range. La vetreria deve essere risciacquata con solventi e/o riscaldata a temperature che consentano di eliminare dalla superficie le tracce di PCDD/F, composti diossina-simili e composti interferenti.

La quantità del campione utilizzato per l'estrazione deve essere sufficiente a permettere la conformità ai requisiti in relazione a un working range sufficientemente basso comprendente le concentrazioni di livelli massimi o di azione.

Le procedure specifiche di preparazione dei campioni utilizzate per i prodotti considerati sono conformi a linee guida internazionalmente accettate.

Nel caso dei pesci, è necessario eliminare la pelle, dato che il livello massimo si applica al muscolo privo di pelle. Occorre però rimuovere accuratamente e completamente tutti i resti di muscolo e di grasso che aderiscono alla parte interna della pelle e aggiungerli al campione da analizzare.

4.   PRESCRIZIONI PER I LABORATORI

Come prescritto dal regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori sono accreditati da un organismo riconosciuto operante in conformità alla Guida ISO 58, per garantire che alle loro analisi sia applicata l'assicurazione qualità. I laboratori sono accreditati in base alla norma EN ISO/IEC 17025. Se del caso si seguono i principi descritti negli orientamenti tecnici per la stima dell'incertezza di misura e dei limiti di quantificazione nell'analisi di PCDD/F e PCB (1).

La competenza del laboratorio è dimostrata dalla partecipazione regolare ed efficace a studi condotti in collaborazione con altri laboratori per la determinazione di PCDD/F e di PCB diossina-simili nelle matrici di prodotti alimentari e nei range di concentrazioni corrispondenti.

I laboratori che applicano metodi di screening per il controllo di routine dei campioni instaurano una stretta cooperazione con i laboratori che applicano il metodo di conferma per il controllo di qualità e per la conferma del risultato analitico dei campioni sospetti.

5.   PRESCRIZIONI DI BASE PER LA PROCEDURA DI ANALISI PER LE DIOSSINE (PCDD/F) E I PCB DIOSSINA-SIMILI

5.1.   Working range e limiti di quantificazione bassi

Per i PCDD/F le quantità rilevabili devono situarsi nel range superiore del femtogrammo (10– 15 g), data l'estrema tossicità di alcuni di questi composti. Per la maggior parte dei congeneri dei PCB è già sufficiente il limite di quantificazione dell'ordine del nanogrammo (10– 9 g). Tuttavia, per la misura dei congeneri più tossici dei PCB diossina-simili (in particolare i congeneri non orto-sostituiti) il limite inferiore del working range deve raggiungere i livelli bassi del picogrammo (10– 12 g).

5.2.   Alta selettività (specificità)

Occorre distinguere tra PCDD/F e PCB diossina-simili e una moltitudine di altri composti coestratti che possono generare un'interferenza, presenti anche in concentrazioni superiori di vari ordini di grandezza a quelle degli analiti di interesse. Per i metodi di gascromatografia/spettrometria di massa (GC-MS), è necessaria una differenziazione tra i vari congeneri, in particolare tra quelli tossici (ad esempio, i diciassette PCDD/F 2,3,7,8-sostituiti e i dodici PCB diossina-simili) e gli altri congeneri.

I metodi bioanalitici permettono di rilevare i composti bersaglio come somma di PCDD/F e/o PCB diossina-simili. Il clean-up del campione ha lo scopo di eliminare i composti che causano risultati falsi non conformi o che possono diminuire la risposta, causando risultati falsi conformi.

5.3.   Alta accuratezza (esattezza e precisione, recupero apparente del biodosaggio)

Per i metodi GC-MS la determinazione fornisce una stima valida dell'esatta concentrazione in un campione. È necessaria un'alta accuratezza (accuratezza della misura: grado di concordanza tra il risultato di una misura e il valore vero o assegnato del misurando) per evitare che il risultato dell'analisi di un campione sia respinto a causa della scarsa affidabilità del livello di TEQ determinato. L'accuratezza è espressa come esattezza (differenza tra il valore medio misurato per un analita in un materiale certificato e il suo valore certificato, espressa in percentuale di tale valore) e precisione (deviazione standard relativa RSDR calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità).

Per i metodi bioanalitici è determinato il recupero apparente del biodosaggio.

5.4.   Validazione nel range del livello massimo e misure generali di controllo di qualità

I laboratori dimostrano la performance di un metodo nel range del livello massimo, ad esempio 0,5x, 1x e 2x il livello massimo con un coefficiente di variazione accettabile per le analisi ripetute, durante la procedura di validazione e/o durante le analisi di routine.

Controlli regolari dei bianchi e analisi di campioni fortificati o di controllo (di preferenza, se disponibile, materiale di riferimento certificato) sono effettuati come misure interne di controllo di qualità. I controlli dei bianchi e le analisi dei campioni fortificati o di controllo sono registrati e verificati con carte di controllo qualità (QC) per assicurare che la performance analitica sia conforme alle prescrizioni.

5.5.   Limite di quantificazione

Per un metodo di screening bioanalitico non è indispensabile fissare il limite di quantificazione, ma il metodo deve dimostrare di poter differenziare tra il valore bianco e il valore cut-off. Quando è fornito un livello BEQ, è fissato un livello di reporting per trattare i campioni che presentano una risposta al di sotto di tale livello. Il livello di reporting è dimostrato diverso dai campioni bianchi di procedura di almeno un fattore tre, con una risposta al di sotto del working range. È quindi calcolato a partire da campioni contenenti i composti bersaglio attorno al livello minimo richiesto, e non da un rapporto S/R o un dosaggio bianco.

Il limite di quantificazione per un metodo di conferma è dell'ordine di circa un quinto del livello massimo.

5.6.   Criteri analitici

Affinché i metodi di conferma o di screening diano risultati affidabili, devono essere soddisfatti i seguenti criteri nel range del livello massimo, rispettivamente per il valore TEQ e il valore BEQ, determinati come TEQ totale o BEQ totale (somma di PCDD/F e PCB diossina-simili) o separatamente per PCDD/F e PCB diossina-simili.

 

Screening con metodi bioanalitici o fisico-chimici

Metodi di conferma

Tasso di falsi conformi (*1)

< 5 %

 

Esattezza

 

da – 20 % a + 20 %

Ripetibilità (RSDr)

< 20 %

 

Precisione intermedia (RSDR)

< 25 %

< 15 %

5.7.   Prescrizioni specifiche per i metodi di screening

Per lo screening possono essere utilizzati metodi GC-MS e metodi bioanalitici. Per i metodi GC-MS valgono le prescrizioni stabilite al punto 6. Per i metodi bioanalitici cellulari valgono le prescrizioni specifiche indicate al punto 7.

I laboratori che applicano metodi di screening per il controllo di routine dei campioni instaurano una stretta cooperazione con i laboratori che applicano il metodo di conferma.

Durante l'analisi di routine la performance del metodo di screening deve essere verificata mediante un controllo della qualità analitica e una validazione del metodo continua nel tempo. È necessario un programma continuo per il controllo dei risultati conformi.

Controllo dell'eventuale soppressione della risposta cellulare e della citotossicità.

Il 20 % degli estratti del campione è misurato in screening di routine senza e con aggiunta di TCDD corrispondente al livello massimo o di azione, per verificare se la risposta è soppressa da sostanze interferenti presenti nell'estratto del campione. La concentrazione misurata del campione fortificato è comparata con la somma della concentrazione dell'estratto non fortificato e della concentrazione dello spiking. Se la concentrazione misurata è inferiore di più del 25 % alla concentrazione (somma) calcolata, si ha un'indicazione di una potenziale soppressione del segnale e il rispettivo campione deve essere sottoposto ad analisi di conferma. I risultati sono monitorati in carte di controllo qualità.

Controllo di qualità sui campioni conformi

Sono confermati dal 2 % al 10 % circa dei campioni conformi, secondo la matrice del campione e l'esperienza del laboratorio.

Determinazione dei tassi di falsi conformi a partire dai dati QC

È determinato il tasso dei risultati falsi conformi dello screening di campioni al di sotto e al di sopra del livello massimo o del livello di azione. I tassi reali di falsi conformi sono inferiori al 5 %.

Se si dispone di un minimo di 20 risultati confermati per matrice/gruppo di matrici dal controllo di qualità dei campioni conformi, da questa base di dati sono tratte conclusioni sul tasso di falsi conformi. I risultati dei campioni analizzati in ring trial o durante incidenti di contaminazione che coprono un range di concentrazione fino a per esempio 2 volte il livello massimo (LM) possono essere inclusi nel minimo di 20 risultati per la valutazione del tasso di falsi conformi. I campioni coprono i pattern di congeneri più frequenti, rappresentanti varie fonti.

Anche se i dosaggi di screening sono diretti principalmente a individuare campioni che superano il livello di azione, il criterio per la determinazione dei tassi di falsi conformi è il livello massimo, tenendo conto dell'incertezza di misura estesa del metodo di conferma.

I risultati potenzialmente non conformi dello screening sono sempre verificati con una nuova analisi completa mediante un metodo di conferma. Questi campioni possono anche essere utilizzati per valutare il tasso di risultati falsi non conformi. Per i metodi di screening, il tasso di risultati falsi non conformi è la frazione dei risultati confermati conformi dall'analisi di conferma, quando nello screening precedente il campione era stato dichiarato sospetto non conforme. La valutazione della vantaggiosità del metodo di screening si basa tuttavia sul confronto dei campioni falsi non conformi con il numero totale di campioni controllati. Tale tasso deve essere sufficientemente basso da rendere vantaggioso l'uso di uno strumento di screening.

Almeno in condizioni di validazione, i metodi bioanalitici forniscono una valida indicazione del livello di TEQ, calcolato ed espresso in BEQ.

Anche per i metodi bioanalitici applicati in condizioni di ripetibilità, la RSDr intralaboratorio è di norma inferiore alla riproducibilità RSDR.

6.   PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI METODI DI ANALISI GC-MS CON FINALITÀ DI SCREENING O DI CONFERMA

6.1.   Differenze accettabili tra livelli OMS-TEQ upperbound e lowerbound

La differenza tra il livello upperbound e il livello lowerbound non è superiore al 20 % per la conferma del superamento dei livelli massimi o, ove opportuno, di azione.

6.2.   Controllo dei recuperi

Per convalidare la procedura di analisi, occorre aggiungere all'inizio dell'analisi, ad esempio prima dell'estrazione, standard interni di PCDD/F cloro sostituiti alle posizioni 2,3,7,8 e marcati con 13C e standard interni di PCB diossina-simile marcati con 13C. Deve essere aggiunto almeno un congenere per ciascuno dei gruppi omologhi da tetra a octaclorati di PCDD/F e almeno un congenere per ciascuno dei gruppi omologhi di PCB diossina-simili (in alternativa, almeno un congenere per ciascuna finestra di acquisizione ionica utilizzata per il monitoraggio di PCDD/F e PCB diossina-simili). Nel caso dei metodi di conferma, sono utilizzati tutti i 17 standard interni di PCDD/F 2,3,7,8-sostituiti marcati con 13C e tutti i 12 standard interni di PCB diossina-simile marcati con 13C.

Sono inoltre determinati i fattori di risposta relativa per i congeneri ai quali non è aggiunto alcun analogo marcato con 13C, utilizzando appropriate soluzioni di calibrazione.

Per i prodotti alimentari di origine vegetale e per i prodotti alimentari di origine animale con un contenuto di grassi inferiore al 10 %, l'aggiunta di standard interni prima dell'estrazione è obbligatoria. Per i prodotti alimentari di origine animale con tenore di grassi superiore al 10 %, gli standard interni possono essere aggiunti prima o dopo l'estrazione dei grassi. È effettuata un'appropriata validazione dell'efficienza dell'estrazione, a seconda della fase in cui sono introdotti gli standard interni e del modo in cui i risultati sono espressi (su prodotto fresco o su base grassa).

Prima dell'analisi GC-MS, occorre aggiungere 1 o 2 standard di recupero (surrogato).

È necessario il controllo del recupero. Per i metodi di conferma, i recuperi dei singoli standard interni sono compresi tra il 60 % e il 120 %. Recuperi inferiori o superiori per singoli congeneri, in particolare per alcune dibenzo-p-diossine e alcuni dibenzofurani epta e octaclorati, sono accettabili, purché il loro contributo al valore TEQ non superi il 10 % del valore totale TEQ (in base alla somma di PCDD/F e PCB diossina-simili). Per quanto concerne i metodi di screening GC-MS, i recuperi devono essere compresi tra il 30 % e il 140 %.

6.3.   Rimozione delle sostanze interferenti

La separazione dei PCDD/F dai composti clorurati interferenti, quali i PCB non diossina-simili e i difenileteri clorurati è effettuata mediante appropriate tecniche cromatografiche (di preferenza con una colonna di florisil, d'allumina e/o di carbone).

È sufficiente la separazione gascromatografica degli isomeri (< 25 % da picco a picco tra 1,2,3,4,7,8-HxCDF e 1,2,3,6,7,8-HxCDF).

6.4.   Calibrazione con curva standard

Il range della curva di calibrazione copre il corrispondente range dei livelli massimi o di azione.

6.5.   Criteri specifici per i metodi di conferma

Per la GC-HRMS:

nella HRMS la risoluzione dovrà essere generalmente superiore o pari a 10 000 per tutto il range di massa al 10 % della valle.

Soddisfacimento di ulteriori criteri di identificazione e di conferma definiti in norme internazionalmente riconosciute quali, ad esempio, la norma EN 16215:2012 (Alimenti per animali — Determinazione di diossine e PCB diossina-simili mediante GC/HRMS e di PCB indicatori mediante GC/HRMS) e/o nei metodi EPA 1613 e 1688 revisionati.

Per la GC-MS/MS:

monitoraggio di almeno 2 ioni precursori specifici, ciascuno con un corrispondente ione prodotto dalla transizione per tutti gli analiti marcati e non marcati nel campo di applicazione dell'analisi.

Tolleranza massima consentita per intensità di ioni relative del ± 15 % per gli ioni prodotti dalla transizione selezionati rispetto a valori calcolati o misurati (media delle calibrazioni standard), applicando condizioni di MS/MS identiche, in particolare l'energia di collisione e la pressione del gas di collisione, per ciascuna transizione di un dato analita.

La risoluzione per ciascun quadrupolo è pari o migliore della risoluzione unitaria (risoluzione unitaria: risoluzione sufficiente a distinguere due picchi di una unità di massa) al fine di minimizzare eventuali interferenze sugli analiti di interesse.

Soddisfacimento di ulteriori criteri definiti in norme internazionalmente riconosciute come, ad esempio, la norma EN 16215:2012 (Alimenti per animali — Determinazione di diossine e PCB diossina-simili mediante GC/HRMS e di PCB indicatori mediante GC/HRMS) e/o nei metodi EPA 1613 e 1688 revisionati, fatto salvo l'obbligo di impiegare la GC-HRMS.

7.   PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER I METODI BIOANALITICI

I metodi bioanalitici sono metodi basati su principi biologici come i dosaggi cellulari, i dosaggi di recettori o gli immunodosaggi. Le prescrizioni figuranti in questo punto si riferiscono ai metodi bioanalitici in generale.

Un metodo di screening classifica in via di principio un campione come conforme o sospetto non conforme. Per questo, il livello di BEQ calcolato è comparato al valore di cut-off (cfr. punto 7.3). I campioni al di sotto del valore di cut-off sono dichiarati conformi, i campioni uguali o superiori al valore di cut-off sono dichiarati sospetti non conformi e devono essere analizzati con un metodo di conferma. In pratica, un livello di BEQ corrispondente a due terzi del livello massimo può servire come il valore di cut-off a condizione di garantire un tasso di falsi conformi inferiore al 5 % e un tasso accettabile di risultati falsi non conformi. Con livelli massimi distinti per PCDD/F e per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili, il controllo della conformità dei campioni senza frazionamento richiede appropriati valori di cut-off dei biodosaggi per i PCDD/F. Per il controllo dei campioni che superano i livelli di azione, il valore di cut-off può essere costituito da una percentuale appropriata del rispettivo livello di azione.

Se un livello indicativo è espresso in BEQ, i risultati del campione devono essere dati nel working range e superare il limite di reporting (cfr. punti 7.1.1 e 7.1.6).

7.1.   Valutazione della risposta al test

7.1.1.   Prescrizioni generali

Nel calcolo delle concentrazioni a partire da una curva di calibrazione della TCDD, i valori all'estremo superiore della curva presenteranno una forte variazione [coefficiente di variazione (CV) elevato]. Il working range è costituito dalla zona in cui il CV è inferiore al 15 %. L'estremo inferiore del working range (limite di reporting) deve inoltre essere fissato in misura significativamente superiore (almeno di un fattore tre) ai bianchi di procedura. L'estremo superiore del working range è di norma rappresentato dal valore EC70 (70 % della concentrazione effettiva massima), ma è più basso se il CV è superiore al 15 % in questo range. Il working range è stabilito durante la validazione. I valori di cut-off (cfr. punto 7.3) devono situarsi entro il working range.

Le soluzioni standard e gli estratti dei campioni sono testati in triplo o almeno in doppio. Nel caso di uso di doppi, una soluzione standard o un estratto di controllo testati in 4-6 pozzetti distribuiti sulla piastra producono una risposta o una concentrazione (possibile solo nel working range) in base a un CV < 15 %.

7.1.2.   Calibrazione

7.1.2.1.   Calibrazione con curva standard

I livelli nei campioni possono essere stimati comparando la risposta al test a una curva di calibrazione della TCDD (o del PCB 126 o di una miscela standard PCDD/F/PCB diossina-simili) per calcolare il livello BEQ nell'estratto e poi nel campione.

Le curve di calibrazione contengono da 8 a 12 concentrazioni (almeno in doppio) con concentrazioni sufficienti nella parte inferiore della curva (working range). Particolare attenzione è prestata alla qualità del fit della curva nel working range. Il valore R2, come tale, è di scarsa o nessuna utilità nella stima della bontà del fit in regressione non lineare. Un migliore fit è ottenuto minimizzando la differenza tra i livelli calcolati e osservati nel working range (ad esempio minimizzando la somma dei quadrati residui).

Il livello stimato nell'estratto del campione è quindi corretto del livello BEQ calcolato per un campione bianco di matrice o solvente (per tener conto delle impurità provenienti dai solventi e dalle sostanze chimiche utilizzate) e del recupero apparente (calcolato a partire dal livello BEQ di idonei campioni di riferimento con pattern di congeneri rappresentativi attorno al livello massimo o di azione). Quando si effettua una correzione del recupero, il recupero apparente deve essere sempre entro il range richiesto (cfr. punto 7.1.4). I campioni di riferimento utilizzati per la correzione del recupero devono rispondere alle prescrizioni di cui al punto 7.2.

7.1.2.2.   Calibrazione con campioni di riferimento

In alternativa, può essere utilizzata una curva di calibrazione preparata a partire da almeno 4 campioni di riferimento (cfr. punto 7.2): un bianco matrice, più tre campioni di riferimento a 0,5x, 1,0x e 2,0x il livello massimo o di azione, il che rende superflua la correzione del bianco e del recupero se le proprietà della matrice dei campioni di riferimento corrispondono a quelle dei campioni incogniti. In tal caso, la risposta al test corrispondente a due terzi del livello massimo (cfr. punto 7.3) può essere calcolata direttamente a partire da questi campioni e utilizzata come valore di cut-off. Per il controllo dei campioni che superano i livelli di azione, il valore di cut-off può essere costituito da una percentuale appropriata di questi livelli di azione.

7.1.3.   Determinazione separata di PCDD/F e PCB diossina-simili

Gli estratti possono essere suddivisi in frazioni contenenti PCDD/F e PCB diossina-simili, il che permette un'indicazione separata dei livelli TEQ (in BEQ) di PCDD/F e PCB diossina-simili. Per valutare i risultati per la frazione contenente PCB diossina-simili è da utilizzarsi di preferenza una curva di calibrazione standard del PCB 126.

7.1.4.   Recuperi apparenti del biodosaggio

Il «recupero apparente del biodosaggio» è calcolato a partire da idonei campioni di riferimento con pattern di congeneri rappresentativi attorno al livello massimo o di azione ed espresso in percentuale del livello BEQ rispetto al livello TEQ. A seconda del tipo di dosaggio e di TEF (2) utilizzati, le differenze tra fattori TEF e REP per i PCB diossina-simili possono causare per i PCB diossina-simili recuperi apparenti bassi rispetto ai PCDD/F. Pertanto, se è eseguita una determinazione separata di PCDD/F e PCB diossina-simili, i recuperi apparenti del biodosaggio sono: per i PCB diossina-simili dal 20 % al 60 %, per i PCDD/F dal 50 % al 130 % (i range valgono per la curva di calibrazione della TCDD). Poiché il contributo dei PCB diossina-simili alla somma di PCDD/F e PCB diossina-simili può variare secondo le matrici e i campioni, i recuperi apparenti del biodosaggio per il parametro somma riflettono questi range e sono compresi tra il 30 % e il 130 %.

7.1.5.   Controllo dei recuperi per il clean-up

La perdita di composti durante il clean-up è verificata durante la validazione. Un campione bianco fortificato con una miscela dei diversi congeneri è sottoposto a clean-up (almeno n = 3) e il recupero e la variabilità sono verificati mediante un metodo di conferma. Il recupero è compreso tra 60 % e 120 %, in particolare per i congeneri che contribuiscono per più del 10 % al livello TEQ in diverse miscele.

7.1.6.   Limite di reporting

Per il reporting dei livelli BEQ un limite di reporting è determinato a partire dai corrispondenti campioni matrice implicanti pattern di congeneri tipici, ma non dalla curva di calibrazione degli standard, data la scarsa precisione nel range inferiore della curva. Occorre tenere conto degli effetti dell'estrazione e del clean-up. Il limite di reporting deve essere fissato al di sopra dei bianchi di procedura (almeno di un fattore tre).

7.2.   Uso di campioni di riferimento

I campioni di riferimento rappresentano la matrice campione, i pattern di congeneri e i range di concentrazione per PCDD/F e PCB diossina-simili attorno al livello massimo o di azione.

Una bianco di procedura o di preferenza un bianco matrice e un campione di riferimento al livello massimo o di azione devono essere inclusi in ciascuna serie di test. Questi campioni devono essere estratti e testati nello stesso momento in condizioni identiche. Il campione di riferimento deve presentare una risposta notevolmente più elevata del campione bianco, in modo da garantire l'idoneità del test. Tali campioni possono essere utilizzati per le correzioni del bianco e del recupero.

I campioni di riferimento scelti per effettuare una correzione del recupero sono rappresentativi dei campioni del test, il che significa che i pattern di congeneri non portano a una sottostima dei livelli.

Campioni di riferimento supplementari, per esempio a 0,5x e 2x il livello massimo o di azione possono essere inclusi per dimostrare la performance adeguata del test nel range di interesse per il controllo del livello massimo o di azione. Combinati, questi campioni possono essere utilizzati per calcolare i livelli BEQ nei campioni del test (cfr. punto 7.1.2.2).

7.3.   Determinazione dei valori di cut-off

È stabilito il rapporto tra i risultati bioanalitici in BEQ e i risultati da metodi di conferma in TEQ [ad esempio mediante esperimenti di calibrazione matrix-matched, con campioni di riferimento fortificati a 0, 0,5x, 1x e 2x il livello massimo (LM), con 6 ripetizioni ad ogni livello (n = 24)]. I fattori di correzione (bianco e recupero) possono essere stimati in base a questo rapporto, ma sono controllati in ogni serie di test includendo bianchi di procedura/matrice e campioni di recupero (cfr. punto 7.2).

Sono stabiliti valori di cut-off per la decisione sulla conformità del campione ai livelli massimi o per il controllo dei livelli di azione, se di interesse, con i rispettivi livelli massimi o di azione fissati singolarmente per PCDD/F e PCB diossina-simili o per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili. Essi sono rappresentati dall'endpoint inferiore della distribuzione dei risultati bioanalitici (corretti del bianco e del ricupero) corrispondente al limite di decisione del metodo di conferma in base a un livello di fiducia del 95 %, implicante un tasso di falsi conformi < 5 %, e a un RSDR < 25 %. Il limite di decisione del metodo di conferma è il livello massimo, tenendo conto dell'incertezza di misura estesa.

In pratica, il valore di cut-off value (in BEQ) può essere calcolato nei modi seguenti (cfr. figura 1).

7.3.1.   Uso della banda inferiore dell'intervallo di predizione del 95 % al limite di decisione del metodo di conferma

Formula

dove:

BEQDL

BEQ corrispondente al limite di decisione del metodo di conferma, ossia al livello massimo tenuto conto dell'incertezza di misura estesa

sy,x

deviazione standard residua

t α,f = m-2

fattore di Student (α = 5 %, f = gradi di libertà, un lato)

m

numero totale dei punti di calibrazione (indice j)

n

numero di ripetizioni ad ogni livello

xi

concentrazione del campione (in TEQ) del punto di calibrazione I determinato con un metodo di conferma

Formula

media delle concentrazioni (in TEQ) di tutti i campioni di calibrazione

Formula
parametro somma dei quadrati

i

=

indice per il punto di calibrazione i

7.3.2.   Calcolo a partire dai risultati bioanalitici (corretti del bianco e del recupero) di analisi multiple di campioni (n≥ 6) contaminati al limite di decisione del metodo di conferma, come endpoint inferiore della distribuzione dei dati al corrispondente valore BEQ medio:

Valore di cut-off = BEQDL – 1,64 × SDR

dove:

SDR

deviazione standard dei risultati del biodosaggio a BEQDL, misurata in condizioni di riproducibilità in laboratorio

7.3.3.   Calcolo come valore medio dei risultati bioanalitici (in BEQ, corretto del bianco e del recupero) a partire dall'analisi multipla di campioni (n≥ 6) contaminati a due terzi del livello massimo o di azione, sulla base dell'osservazione che questo livello sarà prossimo al valore di cut-off determinato come indicato ai punti 7.3.1 o 7.3.2.

Calcolo dei valori di cut-off in base a un livello di fiducia del 95 % implicante un tasso di falsi conformi < 5 %, e un RSDR < 25 %:

1.

dalla banda inferiore dell'intervallo di predizione del 95 % al limite di decisione del metodo di conferma;

2.

da analisi multiple di campioni (n≥ 6) contaminati al limite di decisione del metodo di conferma, come endpoint inferiore della distribuzione dei dati (rappresentata nella figura da una curva a campana) al corrispondente valore BEQ medio.

Figura 1

Image 1

Valore di cut-off

Linea di regressione con intervallo di predizione del 95 %

β = 5 %

Risultati HRGC/HRMS (TEQ)

Limite de decisione

Livello max

Livello di azione

Risultati bioanalitici (BEQ)

)

BEQLivello di azione

BEQLimite di decisione

7.3.4.   Restrizioni dei valori di cut-off

I valori di cut-off espressi in BEQ calcolati a partire dalla RSDR ottenuta durante la validazione utilizzando un numero limitato di campioni con differenti matrici/pattern di congeneri possono essere superiori ai livelli massimi o di azione espressi in TEQ in quanto la precisione è maggiore di quella raggiungibile in routine quando deve essere controllato uno spettro sconosciuto di possibili pattern di congeneri. In tali casi, i valori di cut-off sono calcolati a partire da una RSDR = 25 %, o sono preferiti i due terzi del livello massimo o di azione.

7.4.   Caratteristiche di performance

Poiché nei metodi bioanalitici non possono essere utilizzati standard interni, sono eseguiti test di ripetibilità per ottenere informazioni sulla deviazione standard nelle e tra le serie di test. La ripetibilità è inferiore al 20 % e la riproducibilità in laboratorio inferiore al 25 % in base ai livelli calcolati in BEQ dopo correzione del bianco e del recupero.

Nel processo di validazione il test deve permettere di distinguere tra un campione in bianco e un livello al valore di cut-off, consentendo l'identificazione dei campioni al di sopra del corrispondente valore di cut-off (cfr. punto 7.1.2).

Sono definiti i composti bersaglio, le possibili interferenze e i livelli massimi tollerabili di bianco.

La deviazione standard percentuale nella risposta o nella concentrazione calcolata a partire dalla risposta (possibile solo nel working range) di una determinazione triplice di un estratto del campione non è superiore al 15 %.

I risultati non corretti dei campioni di riferimento espressi in BEQ (bianco e livello massimo o di azione) sono utilizzati per valutare la performance del metodo bioanalitico su un periodo di tempo costante.

Le carte di controllo qualità per i bianchi di procedura e ciascun tipo di campione di riferimento sono registrate e controllate per assicurare che la performance analitica sia conforme alle prescrizioni, in particolare per i bianchi di procedura per quanto riguarda la differenza minima richiesta rispetto all'estremo inferiore del working range e per i campioni di riferimento per quanto riguarda la riproducibilità in laboratorio. I bianchi di procedura devono essere ben controllati per evitare risultati falsi conformi quando sono sottratti.

I risultati dei metodi di conferma dei campioni sospetti e del 2-10 % dei campioni conformi (minimo di 20 campioni per matrice) sono raccolti e utilizzati per valutare la performance del metodo di screening e il rapporto tra BEQ e TEQ. Questa base di dati può essere utilizzata per la ri-valutazione dei valori di cut-off applicabili ai campioni di routine per le matrici validate.

La buona performance del metodo può essere dimostrata anche con la partecipazione a ring trial. Anche i risultati dei campioni analizzati in ring trial, che coprano un range di concentrazione fino a per esempio due volte il limite massimo, possono essere inclusi nella valutazione del tasso di falsi conformi, se il laboratorio è in grado di dimostrare la sua buona performance. I campioni coprono i pattern di congeneri più frequenti, rappresentanti varie fonti.

Durante gli incidenti, i valori di cut-off possono essere ri-valutati, tenendo conto della matrice e dei pattern di congeneri specifici del singolo incidente.

8.   REPORTING DEL RISULTATO

Metodi di conferma

I risultati analitici contengono i livelli dei singoli congeneri di PCDD/F e di PCB diossina-simili, e i valori TEQ sono indicati come lowerbound, upperbound e mediumbound, per includere un massimo di informazione nel reporting dei risultati e permettere così l'interpretazione dei risultati secondo prescrizioni specifiche.

Il rapporto indica anche il metodo utilizzato per l'estrazione di PCDD/F, PCB diossina-simili e lipidi. Il tenore lipidico del campione è determinato e indicato per le matrici di alimenti con livelli massimi espressi su base grassa e una concentrazione di materia grassa attesa compresa tra lo 0 e il 2 % (in corrispondenza alla legislazione vigente). Per gli altri campioni la determinazione del tenore lipidico è facoltativa.

I recuperi dei singoli standard interni devono essere indicati se si situano al di fuori del range menzionato al punto 6.2, dove il livello massimo è superato (nel qual caso occorre indicare i recuperi per una delle due analisi in doppio) e in altri casi su richiesta.

Poiché nel decidere della conformità di un campione occorre tener conto dell'incertezza di misura estesa, deve essere indicato anche questo parametro. I risultati analitici sono pertanto indicati utilizzando la formula «x +/– U», dove x è il risultato analitico e U l'incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di fiducia del 95 % circa. Nel caso di una determinazione separata di PCDD/F e PCB diossina-simili, la somma dell'incertezza estesa stimata dei risultati analitici separati di PCDD/F e PCB diossina-simili deve essere utilizzata per la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili.

I risultati sono espressi nelle stesse unità e con lo stesso numero di cifre significative dei livelli massimi di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006.

Metodi di screening bioanalitici

Il risultato dello screening è espresso come conforme o sospetto non conforme («sospetto»).

Inoltre, per PCDD/F e/o PCB diossina-simili può essere dato un risultato indicativo espresso in BEQ (non TEQ) (cfr. punto 1). I campioni con una risposta al di sotto del limite di reporting sono espressi come inferiori al limite di reporting. I campioni con una risposta al di sopra del working range sono indicati come campioni che superano il working range e il livello corrispondente all'estremo superiore del working range è espresso in BEQ.

Per ciascun tipo di matrice del campione il rapporto menziona il livello massimo o di azione su cui si basa la valutazione.

Il rapporto menziona il tipo di test applicato, il principio base del test e il tipo di calibrazione.

Il rapporto indica anche il metodo utilizzato per l'estrazione di PCDD/F, PCB diossina-simili e lipidi. Il tenore lipidico del campione è determinato e indicato per le matrici di alimenti con livelli massimi espressi su base grassa e una concentrazione di materia grassa attesa compresa tra lo 0 e il 2 % (in corrispondenza alla legislazione vigente). Per gli altri campioni la determinazione del tenore lipidico è facoltativa.

In caso di campioni sospetti non conformi, il rapporto deve includere una nota sulle azioni da intraprendere. La concentrazione di PCDD/F e la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili nei campioni con livelli elevati deve essere determinata/confermata mediante un metodo di conferma.

I risultati non conformi sono indicati soltanto a partire da un'analisi di conferma.

Metodi di screening fisico-chimici

Il risultato dello screening è espresso come conforme o sospetto non conforme («sospetto»).

Per ciascun tipo di matrice del campione il rapporto menziona il livello massimo o di azione su cui si basa la valutazione.

Inoltre possono essere dati i livelli dei singoli congeneri di PCDD/F e di PCB diossina-simili e i valori TEQ indicati come lowerbound, upperbound e mediumbound. I risultati sono espressi nelle stesse unità e con almeno lo stesso numero di cifre significative dei livelli massimi di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006.

I recuperi dei singoli standard interni devono essere indicati se si situano al di fuori del range menzionato al punto 6.2 e in altri casi su richiesta.

Il rapporto indica il metodo GC-MS applicato.

Il rapporto indica anche il metodo utilizzato per l'estrazione di PCDD/F, PCB diossina-simili e lipidi. Il tenore lipidico del campione è determinato e indicato per le matrici di alimenti con livelli massimi espressi su base grassa e una concentrazione di materia grassa attesa compresa tra lo 0 e il 2 % (in corrispondenza alla legislazione vigente). Per gli altri campioni la determinazione del tenore lipidico è facoltativa.

In caso di campioni sospetti non conformi, il rapporto deve includere una nota sulle azioni da intraprendere. La concentrazione di PCDD/F e la somma di PCDD/F e PCB diossina-simili nei campioni con livelli elevati deve essere determinata/confermata mediante un metodo di conferma.

La non conformità può essere decisa soltanto dopo un'analisi di conferma.


(1)   «Guidance Document on Measurement Uncertainty for Laboratories performing PCDD/F and PCB Analysis using Isotope Dilution Mass Spectrometry» [link to website], e «Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food» [link to website].

(*1)  Rispetto ai livelli massimi

(2)  Le attuali prescrizioni si basano sui TEF pubblicati in: M. Van den Berg et al, Toxicol Sci 93 (2), 223–241 (2006).

Appendice

OMS-TEF per la valutazione dei rischi nell'uomo in base alle conclusioni della riunione di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) — Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche (International Programme on Chemical Safety — IPCS) tenutasi a Ginevra nel giugno 2005 (1)

Congenere

Valore TEF

Congenere

Valore TEF

Dibenzo-p-diossine (PCDD)

PCB «diossina-simili»

PCB non-orto e PCB mono-orto

2,3,7,8-TCDD

1

 

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

PCB non-orto

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,03

OCDD

0,0003

 

 

Dibenzofurani (PCDF)

PCB mono-orto

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0003

 

 

Abbreviazioni:

«T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = esa; «Hp» = epta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzodiossina; «CDF» = clorodibenzofurano; «CB» = clorobifenile.


(1)  Martin Van den Berg et al. 2005, «The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds». Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006).


ALLEGATO IV

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E PRESCRIZIONI PER I METODI DI ANALISI IMPIEGATI NEL CONTROLLO DEI LIVELLI DI PCB NON DIOSSINA-SIMILI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano alle analisi dei prodotti alimentari effettuate ai fini del controllo ufficiale dei livelli di PCB non diossina-simili e per quanto riguarda la preparazione dei campioni e gli obblighi analitici per altre finalità di legge, compresi i controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare al fine di garantire la conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Le disposizioni relative alla preparazione dei campioni di cui all'allegato III, punto 3, del presente regolamento sono altresì applicabili al controllo dei livelli dei PCB non diossina-simili negli alimenti.

1.   Metodi di rilevazione applicabili

Gascromatografia con rilevazione a cattura di elettroni (GC-ECD), GC-LRMS, GC-MS/MS, GC-HRMS o metodi equivalenti.

2.   Identificazione e conferma degli analiti di interesse

Tempo di ritenzione relativo rispetto agli standard interni o agli standard di riferimento (deviazione accettabile di +/– 0,25 %).

Separazione gas-cromatografica dei PCB non diossina-simili (dalle sostanze interferenti, specie PCB coeluenti, in particolare se i livelli dei campioni si situano entro i limiti legali e la non conformità deve essere confermata (1)).

Per le tecniche GC-MS:

monitoraggio di almeno il seguente numero di ioni molecolari o ioni caratteristici del gruppo molecolare:

due ioni specifici per HRMS;

tre ioni specifici per LRMS;

due ioni precursori specifici, ciascuno con un corrispondente ione prodotto dalla transizione per MS/MS.

Tolleranze massime ammesse per i rapporti di abbondanza per i frammenti di massa selezionati:

deviazione relativa del rapporto di abbondanza dei frammenti di massa selezionati rispetto all'abbondanza teorica o standard di calibrazione per lo ione bersaglio (lo ione monitorato più abbondante) e gli ioni qualificatori: ± 15 %

Per GC-ECD:

conferma dei risultati che oltrepassano il livello massimo con due colonne GC con fasi stazionarie di diversa polarità.

3.   Dimostrazione della performance del metodo

Validazione nel range del livello massimo (da 0,5 a 2 volte il livello massimo) con un coefficiente di variazione accettabile per le analisi ripetute (cfr. prescrizioni per la precisione intermedia al punto 8).

4.   Limite di quantificazione

La somma dei limiti di quantificazione (2) dei PCB non diossina-simili non supera un terzo del livello massimo (3).

5.   Controllo di qualità

Controlli regolari dei bianchi, analisi di campioni fortificati, campioni di controllo qualità, partecipazione a studi interlaboratorio su matrici rilevanti.

6.   Controllo dei recuperi

Uso di idonei standard interni con proprietà fisico-chimiche comparabili agli analiti di interesse.

Aggiunta di standard interni:

aggiunta ai prodotti (prima dell'estrazione e del processo di clean-up);

aggiunta possibile anche alla materia grassa estratta (prima del processo di clean-up), se il livello massimo è espresso su base grassa.

Prescrizioni per i metodi che utilizzano tutti i sei congeneri di PCB non diossina-simili marcati con isotopi:

correzione dei risultati in funzione dei recuperi degli standard interni;

i recuperi generalmente accettabili degli standard interni marcati con isotopi sono compresi tra 60 % e 120 %;

recuperi inferiori o superiori per i singoli congeneri con un contributo alla somma dei PCB non diossina-simili inferiore al 10 % sono accettabili.

Prescrizioni per i metodi che non utilizzano tutti i sei standard interni marcati con isotopi o utilizzano altri standard interni:

controllo del recupero degli standard interni per ogni campione;

recuperi accettabili degli standard interni tra 60 % e 120 %;

correzione dei risultati in funzione dei recuperi degli standard interni.

I recuperi dei congeneri non marcati sono controllati per mezzo di campioni fortificati o campioni di controllo di qualità con concentrazioni nel range del livello massimo. I recuperi accettabili per questi congeneri sono compresi tra 60 % e 120 %.

7.   Prescrizioni per i laboratori

Come prescritto dal regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori sono accreditati da un organismo riconosciuto operante in conformità alla Guida ISO 58, per garantire che alle loro analisi sia applicata l'assicurazione qualità. I laboratori sono accreditati in base alla norma EN ISO/IEC 17025. Se del caso si seguono inoltre i principi descritti negli orientamenti tecnici per la stima dell'incertezza di misura e dei limiti di quantificazione nell'analisi di PCB (4).

8.   Caratteristiche di performance: criteri per la somma dei sei PCB non diossina-simili al livello massimo

 

Spettrometria di massa con diluizione isotopica (*1)

Altre tecniche

Esattezza

da – 20 a + 20 %

da – 30 a + 30 %

Precisione intermedia (RSDR)

< 15 %

≤ 20 %

Differenza tra calcolo upperbound e lowerbound

≤ 20 %

≤ 20 %

9.   Reporting dei risultati

I risultati analitici contengono i livelli dei singoli congeneri di PCB non diossina-simili e la somma di PCB non diossina-simili, indicati come lowerbound, upperbound e mediumbound, per includere un massimo di informazione nel reporting dei risultati e permettere così l'interpretazione dei risultati secondo prescrizioni specifiche.

Il rapporto indica anche il metodo utilizzato per l'estrazione di PCB e lipidi. Il tenore lipidico del campione è determinato e indicato per le matrici di alimenti con livelli massimi espressi su base grassa e una concentrazione di materia grassa attesa compresa tra lo 0 e il 2 % (in corrispondenza alla legislazione vigente). Per gli altri campioni la determinazione del tenore lipidico è facoltativa.

I recuperi dei singoli standard interni devono essere indicati se si situano al di fuori del range menzionato al punto 6, se il livello massimo è superato e in altri casi su richiesta.

Poiché nel decidere della conformità di un campione occorre tener conto dell'incertezza di misura estesa, è indicato anche tale parametro. I risultati analitici sono pertanto indicati utilizzando la formula «x +/– U», dove x è il risultato analitico e U l'incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di fiducia del 95 % circa.

I risultati sono espressi nelle stesse unità e con lo stesso numero di cifre significative dei livelli massimi di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006.


(1)  I congeneri che spesso coeluiscono sono per esempio PCB 28/31, PCB 52/69 e PCB 138/163/164. Per la GC-MS devono essere considerate anche le possibili interferenze di frammenti di congeneri più altamente clorurati.

(2)  Se del caso si applicano i principi descritti nel «Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food» [link to website].

(3)  È altamente raccomandato un contributo inferiore del livello del bianco reagente al livello di un contaminante in un campione. È compito del laboratorio controllare la variazione dei livelli del bianco, in particolare se sono sottratti.

(4)   «Guidance Document on Measurement Uncertainty for Laboratories performing PCDD/F and PCB Analysis using Isotope Dilution Mass Spectrometry» [link to website], e «Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food» [link to website].

(*1)  È necessario l'uso di tutti i sei analoghi marcati con 13C come standard interni.


6.4.2017   

IT

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L 92/35


REGOLAMENTO (UE) 2017/645 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2017

che rettifica la versione in lingua lettone del regolamento (CE) n. 152/2009 che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

si è verificato un errore nella versione in lingua lettone del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2), modificato dal regolamento (UE) n. 691/2013 della Commissione (3). Si rende pertanto necessaria una rettifica del testo delle note a piè di pagina nelle tabelle di cui ai punti 5.1.1, 5.1.3 e 5.1.5 dell'allegato I della versione in lingua lettone del regolamento (CE) n. 152/2009. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(2)

Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 152/2009.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riguarda solamente la versione in lingua lettone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 691/2013 della Commissione, del 19 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi di campionamento e di analisi (GU L 197 del 20.7.2013, pag. 1).


6.4.2017   

IT

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L 92/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/646 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il primo esercizio di liquidazione annuale dei conti, effettuato a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/378 della Commissione (2), ha messo in evidenza la necessità di chiarire la situazione degli importi del prefinanziamento annuale non interamente liquidati con i conti annuali trasmessi.

(2)

È necessario fissare le modalità di esecuzione della verifica di conformità, e in particolare le norme sui criteri per la determinazione del livello di rettifica finanziaria che la Commissione può applicare a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 514/2014 a seguito del completamento di tale procedura.

(3)

Per garantire certezza del diritto e parità di trattamento di tutti gli Stati membri, è essenziale chiarire i criteri per l'individuazione delle carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, definire le principali fattispecie di tali carenze e determinare i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria.

(4)

Si dovrebbe pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Se l'importo accettato dalla Commissione nella decisione sulla liquidazione dei conti annuali per l'esercizio finanziario N è inferiore all'importo del prefinanziamento annuale per l'esercizio finanziario N, quest'ultimo importo è liquidato mediante deduzione dal primo importo. L'eventuale importo rimanente del prefinanziamento è liquidato nel corso di esercizi di liquidazione dei conti successivi.

Il primo comma si applica anche nei casi in cui i pagamenti riportati nei conti annuali presentati da uno Stato membro siano pari a zero.»

b)

il paragrafo 7 è soppresso.

2)

sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 bis

Criteri per l'individuazione delle carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo

1.   La Commissione fonda la valutazione dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo sui risultati di tutti gli audit disponibili svolti dagli Stati membri, dai servizi della Commissione e della Corte dei conti, sui risultati delle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode o su eventuali altre informazioni sulla conformità ai criteri di designazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione (*1).

La valutazione della Commissione copre l'ambiente di controllo interno del programma nazionale, le attività di gestione e di controllo dell'autorità responsabile e le attività di controllo e di audit dell'autorità di audit e si basa sulla verifica della conformità ai requisiti fondamentali precisati nella tabella 1 dell'allegato.

2.   La conformità ai requisiti fondamentali di cui al paragrafo 1 in funzione delle categorie previste dalla tabella 2 dell'allegato si utilizza per valutare l'effettivo funzionamento di ciascuna autorità competente e per giungere a una conclusione globale sul sistema di gestione e di controllo. Nella conclusione globale sul sistema di gestione e di controllo sono tenuti in considerazione eventuali fattori attenuanti o aggravanti.

3.   Qualora sia verificato che uno tra i requisiti fondamentali numero 2, 4, 5, 8, 11, 12 o 14 di cui alla tabella 1 dell'allegato, o due o più degli altri requisiti fondamentali di tale tabella, rientrano nella categoria 3 o 4 della tabella 2 dell'allegato, si configura una fattispecie di carenza grave nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Articolo 3 ter

Criteri per l'applicazione delle rettifiche finanziarie e la determinazione del relativo livello

1.   La Commissione applica le rettifiche finanziarie qualora individui una o più irregolarità isolate o sistemiche o una o più carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo (“carenze del sistema”).

Ai fini del presente regolamento, per irregolarità si intende qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale o qualsiasi violazione di norme nazionali derivante da un'azione o da un'omissione di uno o più beneficiari, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione ad esso di una spesa indebita.

L'entità della rettifica finanziaria è determinata caso per caso ogniqualvolta ciò sia possibile ed è pari all'importo esatto delle spese che sono state indebitamente imputate al bilancio generale dell'Unione.

Qualora la Commissione rilevi irregolarità in un campione rappresentativo di spese relative alla totalità di un programma, o a parte di esso, ma non risulti vantaggioso rispetto ai costi verificare la regolarità delle spese, la rettifica può essere determinata applicando per estrapolazione i risultati dell'esame del campione al resto della popolazione da cui questo è stato estratto.

Laddove la Commissione rilevi irregolarità sistemiche o carenze del sistema, ma non sia possibile, neanche mediante estrapolazione, quantificare la rettifica con precisione, alla spesa dichiarata si applica una rettifica finanziaria forfettaria per la parte del sistema interessata, secondo i criteri e le percentuali indicative che figurano ai punti 2 e 3.

Le rettifiche forfettarie possono essere applicate anche in caso di irregolarità isolate.

2.   Il livello di rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto dei seguenti fattori:

a)

il grado di gravità dell'irregolarità o della carenza di sistema in relazione al sistema nel suo complesso o a parte di esso, o ai tipi di spese dichiarate;

b)

l'entità del rischio di perdite al quale il bilancio dell'Unione è stato esposto a seguito dell'irregolarità o della carenza di sistema;

c)

la misura in cui le spese si prestano a frodi a causa dell'irregolarità o della carenza di sistema.

d)

eventuali fattori attenuanti o aggravanti.

3.   Il livello di rettifica è fissato come segue:

a)

si applica un tasso forfettario del 100 % se l'irregolarità o le irregolarità, o la carenza o le carenze di sistema sono così sostanziali, frequenti o diffuse da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di tutte le spese interessate;

b)

si applica un tasso forfettario del 25 % se l'irregolarità o le irregolarità, o la carenza o le carenze di sistema sono così frequenti e diffuse da costituire un fallimento estremamente grave del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota molto elevata delle spese interessate;

c)

si applica un tasso forfettario del 10 % se l'irregolarità o le irregolarità, o la carenza o le carenze di sistema sono dovute a un funzionamento parziale, carente o sporadico del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota elevata delle spese interessate;

d)

si applica un tasso forfettario del 5 % se l'irregolarità o le irregolarità, o la carenza o le carenze di sistema sono dovute a un funzionamento non uniforme del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota significativa delle spese interessate.

Conformemente al principio di proporzionalità, il tasso può essere ridotto al 2 % qualora la natura e la gravità dell'irregolarità o della carenza di sistema non siano considerate tali da giustificare un tasso di rettifica del 5 %.

4.   Qualora, a causa della mancata adozione da parte dell'autorità competente, di misure correttive adeguate successivamente all'applicazione di una rettifica finanziaria in un determinato esercizio finanziario, la medesima o le medesime irregolarità o carenze siano riscontrate in un esercizio finanziario successivo, il tasso di rettifica forfettaria può, in ragione del persistere della singola o delle molteplici irregolarità o carenze, essere incrementato fino a un livello che non ecceda quello immediatamente superiore stabilito al paragrafo 3.

(*1)  Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit (GU L 289 del 3.10.2014, pag. 3)»."

3)

è aggiunto un nuovo allegato il cui testo è riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 30).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo e loro classificazione in relazione al loro efficace funzionamento

[di cui all'articolo 3 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2015/378]

Tabella 1

Requisiti fondamentali

 

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo

Organismi/autorità interessati

Campo d'applicazione

1

Adeguata descrizione e separazione delle funzioni e sistemi adeguati di predisposizione delle relazioni e di sorveglianza nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo

Autorità responsabile/autorità delegata

Ambiente interno

2

Selezione appropriata dei progetti

Autorità responsabile/autorità delegata

Attività di controllo

3

Informazioni adeguate ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico

Autorità responsabile/autorità delegata

Informazione e comunicazione interne

4

Controlli adeguati

Autorità responsabile/autorità delegata

Attività di controllo

5

Sistemi efficaci idonei ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e ai controlli siano conservati per garantire un'adeguata pista di controllo

Autorità responsabile/autorità delegata

Attività di controllo

6

Sistemi informatici affidabili per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per il monitoraggio e la predisposizione delle relazioni

Autorità responsabile/autorità delegata

Attività di controllo/informazione e comunicazione interne

7

Efficace attuazione di procedure per la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese misure antifrode proporzionate

Autorità responsabile/autorità delegata

Attività di controllo

8

Procedure appropriate per preparare i conti annuali, la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati

Autorità responsabile/autorità delegata

Attività di controllo

9

Contabilità appropriata e completa degli importi recuperabili, recuperati e annullati

Autorità responsabile/autorità delegata

Attività di controllo

10

Adeguata descrizione e separazione delle funzioni, indipendenza funzionale dall'autorità responsabile e sistemi adeguati atti a garantire che qualsiasi altro organismo che svolga audit disponga della necessaria indipendenza funzionale e tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti in materia

Autorità di audit

Ambiente interno

11

Audit adeguati dei sistemi

Autorità di audit

Attività di controllo

12

Audit adeguati delle spese

Autorità di audit

Attività di controllo

13

Audit adeguati dei conti

Autorità di audit

Attività di controllo

14

Procedure adeguate per la fornitura di un pareri di audit e relazioni di audit affidabili

Autorità di audit

Attività di controllo


Tabella 2

Classificazione dei requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo in relazione al loro funzionamento

Categoria 1

Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti.

Categoria 2

Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti.

Categoria 3

Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali.

Categoria 4

Sostanzialmente non funziona.

»

6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/647 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2017

che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Polonia in relazione a scrofe e altri suini macellati nel periodo dal 1o agosto al 30 novembre 2016

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Tra il 1o agosto e il 30 settembre 2016 la Polonia ha confermato e notificato alla Commissione l'insorgenza di vari focolai di peste suina africana correlati al fattore umano. Si è trattato di un'epidemia particolarmente grave in quanto la circolazione del virus è stata confermata in diverse aziende detentrici di suini domestici in una zona geografica relativamente ampia.

(2)

La Polonia ha immediatamente adottato le necessarie misure zoosanitarie in conformità della direttiva 2002/60/CE del Consiglio (2), che stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. In particolare, la Polonia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione in conformità della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (3), quale modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1236 (4), (UE) 2016/1372 (5), (UE) 2016/1405 (6) e (UE) 2016/1900 (7) della Commissione, e ha istituito zone di protezione e di sorveglianza in conformità delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1367 (8) e (UE) 2016/1406 (9) della Commissione.

(3)

Inoltre, per prevenire la diffusione della peste suina africana ed ogni ulteriore perturbazione degli scambi nel territorio polacco e fuori dei suoi confini, la Polonia ha attuato misure di prevenzione supplementari nelle zone interessate. In particolare, la circolazione e il trasporto di suini sono stati sottoposti a misure di sorveglianza più rigorose e alla commercializzazione di suini nel mercato interno sono state applicate restrizioni che vanno al di là di quelle stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(4)

L'applicazione di tali misure ha permesso alla Polonia di evitare l'ulteriore diffusione della malattia. Le misure sanitarie dell'Unione e nazionali sono state applicate in tutte le aziende interessate fino al 18 novembre 2016.

(5)

La Polonia ha comunicato alla Commissione che tali misure hanno interessato un elevato numero di aziende suinicole e che i produttori in questione hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Il 4 novembre 2016 la Commissione ha ricevuto dalle autorità polacche una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(6)

Per i suini allevati nelle zone interessate, l'aiuto dovrebbe essere concesso solo in relazione a capi macellati. L'importo dell'aiuto da versare per i capi macellati dovrebbe essere espresso come importo per chilogrammo per un numero limitato di capi. L'importo dell'aiuto dovrebbe essere fissato tenendo conto dei prezzi rilevati dalla Polonia e dei dati ricavati da fatture per quanto riguarda i prezzi effettivamente pagati ai produttori delle zone soggette a misure di polizia sanitaria.

(7)

Alla luce delle informazioni trasmesse dalla Polonia, il numero massimo di capi ammissibili al finanziamento dovrebbe essere fissato sulla base della richiesta pervenuta da tale Stato membro.

(8)

Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e l'aiuto dovrebbe essere limitato ai capi ammissibili per i quali non è stato percepito alcun contributo finanziario dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.

(9)

È opportuno disporre che le autorità polacche competenti adottino tutte le misure necessarie e svolgano tutti i controlli richiesti e ne informino la Commissione. In particolare, tali controlli dovrebbero includere controlli ex ante per quanto riguarda l'ammissibilità e la correttezza della domanda di aiuto.

(10)

La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario a tal fine. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi unicamente alla produzione di suini nelle aziende ubicate nelle zone delimitate soggette alle misure zoosanitarie istituite dalla pertinente legislazione polacca e dell'Unione in relazione ai focolai di peste suina africana nel periodo dal 1o agosto al 18 novembre 2016.

(11)

Nelle zone considerate sono state applicate restrizioni alla circolazione e al trasporto di suini per varie settimane, situazione che ha provocato turbative del mercato, una netta riduzione dei prezzi e perdite di reddito per i produttori, oltre che un considerevole aumento di peso dei capi, che a sua volta ha determinato una situazione intollerabile sotto il profilo del benessere degli animali. Per questo motivo le misure di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai capi consegnati al macello dal 1o agosto al 30 novembre.

(12)

Per garantire una sana gestione finanziaria di tali misure eccezionali di sostegno del mercato e un tempestivo pagamento ai produttori, l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (11) non dovrebbe applicarsi e i pagamenti erogati dalla Polonia ai beneficiari dopo il 30 settembre 2017 non dovrebbero essere ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.

(13)

Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, la Polonia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

(14)

Dato che le restrizioni connesse ai focolai di peste suina africana sono entrate in vigore in date diverse nelle zone considerate e che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come la data di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

(15)

Al fine di garantire l'immediata attuazione delle misure da parte della Polonia, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La Polonia è autorizzata a concedere un aiuto ai produttori nel settore delle carni suine le cui aziende sono state oggetto di misure zoosanitarie di lotta contro la peste suina africana e sono ubicate nelle zone della Polonia cui fanno riferimento gli atti legislativi dell'Unione e della Polonia elencati nell'allegato. L'aiuto è concesso unicamente per la macellazione dei seguenti animali:

a)

scrofe di cui al codice NC 0103 92 11;

b)

altri suini di cui al codice NC 0103 92 19.

2.   L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso solo a condizione:

a)

che gli animali siano stati allevati nelle zone della Polonia di cui al paragrafo 1 e siano stati soggetti a restrizioni di commercializzazione a causa della peste suina africana in un qualsiasi momento tra il 1o agosto 2016 e il 18 novembre 2016;

b)

che gli animali fossero presenti in una delle zone di cui al paragrafo 1 alla data in cui sono state introdotte restrizioni per la zona in questione o che siano nati e siano stati allevati dopo tale data in tali zone;

c)

che gli animali siano stati macellati nel periodo dal 1o agosto 2016 al 30 novembre 2016;

d)

che il produttore che chiede l'aiuto (il «richiedente») non benefici, per gli stessi animali, di aiuti di Stato, assicurazioni o aiuti finanziati mediante un contributo dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.

Articolo 2

1.   Per le scrofe di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'aiuto è pari a 0,34 EUR per chilogrammo di peso carcassa.

2.   Per i suini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), l'aiuto è calcolato per chilogrammo sulla differenza tra il prezzo comunicato dalla Polonia per la zona in cui è situata l'azienda del produttore per la settimana della consegna dei suini a un macello e il prezzo effettivamente pagato al produttore, comprovato sulla base di una fattura. L'aiuto per chilogrammo non deve superare i seguenti importi:

a)

0,23 EUR per chilogrammo per i suini di peso carcassa fino a 93 kg;

b)

0,34 EUR per chilogrammo per i suini di peso carcassa di oltre 93 kg ma non superiore a 105 chilogrammi;

c)

0,46 EUR per chilogrammo per i suini di peso carcassa superiore a 105 chilogrammi.

Articolo 3

1.   La Polonia adotta tutte le misure necessarie, compresi controlli amministrativi e controlli in loco esaustivi in conformità degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), per garantire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento. In particolare, la Polonia verifica:

a)

l'ammissibilità del richiedente;

b)

per ciascun richiedente ammissibile, il quantitativo e la differenza di prezzo di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

c)

che i richiedenti ammissibili non abbiano ricevuto finanziamenti da altre fonti a compensazione delle perdite connesse alla macellazione degli animali;

d)

che gli animali per i quali è concesso l'aiuto soddisfino le condizioni connesse alle restrizioni applicabili alle zone di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2.   Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.

3.   Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.

Articolo 4

1.   Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo se sono versate dalla Polonia ai beneficiari entro il 30 settembre 2017.

2.   Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Articolo 5

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dalla Polonia per l'aiuto di cui all'articolo 1, che è concesso per un massimo di 50 000 animali complessivamente.

Articolo 6

1.   La Polonia comunica alla Commissione le misure adottate in conformità dell'articolo 3 entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Entro il 30 ottobre 2017 la Polonia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento in cui figurino informazioni particolareggiate sull'esecuzione delle misure adottate e dei controlli svolti in conformità dell'articolo 3.

3.   Le autorità polacche comunicano alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Articolo 7

Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all'articolo 2 è la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 8

L'aiuto di cui all'articolo 1 è considerato una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1236 della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia (GU L 202 del 28.7.2016, pag. 45).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1372 della Commissione, del 10 agosto 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Lettonia e Polonia (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 38).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1405 della Commissione, del 22 agosto 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 33).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1900 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lettonia e Polonia (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 46).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 della Commissione, del 10 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia (GU L 216 dell'11.8.2016, pag. 26).

(9)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1406 della Commissione, del 22 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 46).

(10)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

(11)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(12)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


ALLEGATO

Zone della Polonia di cui all'articolo 1

Zone della Polonia definite nei seguenti atti legislativi dell'Unione e della Polonia:

a)

atti legislativi dell'Unione:

decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 della Commissione, del 10 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia (GU L 216 dell'11.8.2016, pag. 26);

decisione di esecuzione (UE) 2016/1406 della Commissione, del 22 agosto 2016, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/1367 (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 46);

parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63), quale modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1236, (UE) 2016/1372, (UE) 2016/1405 e (UE) 2016/1900.

b)

Atti legislativi della Polonia:

Rozporządzenie nr 3/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 2668, z późn. zm.);

Rozporządzenie nr 1/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3218);

Rozporządzenie nr 2/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3253);

Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siemiatyckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3276);

Rozporządzenie nr 3/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i wysokomazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz.3282, z późn. zm.);

Rozporządzenie nr 5/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: zambrowskiego i łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3300);

Rozporządzenie nr 6/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3301);

Rozporządzenie nr 7/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3302);

Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku Podlaskim z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bielskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3308, z późn. zm.);

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 9/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3363);

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 10/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3375);

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 11/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3376);

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 12/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: grajewskiego oraz monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3385);

Rozporządzenie nr 13/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 3698);

Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 3571, z późn. zm.);

Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 3612);

Rozporządzenie nr 1/2016 Powiatowy Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 7468);

Rozporządzenie nr 2/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 7615, z późn. zm.);

Rozporządzenie nr 4/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 8028).


6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/648 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria») il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1942/2004 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «il paese interessato»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem e l'aliquota dei dazi istituiti era compresa tra il 6,5 % e il 23,5 % per quattro produttori e fissata a 66,7 % per tutti gli altri produttori. A seguito di un riesame in previsione della scadenza, tali misure sono state confermate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011 del Consiglio (3) («il riesame precedente»).

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(2)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore (4), la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure nei confronti della RPC, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (5) («la domanda di riesame in previsione della scadenza» o «la domanda»).

(3)

La domanda è stata presentata il 22 ottobre 2015 dalla European Panel Federation (EPF) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di legno compensato di okoumé. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(4)

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 29 gennaio 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

4.   Inchiesta

4.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(5)

L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

4.2.   Parti interessate dall'inchiesta

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori nella RPC, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati nonché le autorità della RPC.

(7)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

4.3.   Campionamento

(8)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

4.3.1.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(9)

In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento.

(10)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(11)

Dal momento che soltanto due società della RPC si sono manifestate, non è stato necessario ricorrere al campionamento.

4.3.2.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(12)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione, tenendo conto anche del volume delle vendite e della distribuzione geografica. Il campione era composto da cinque produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 74 % della produzione totale dell'Unione durante il PIR. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato. Esso è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

4.3.3.   Campionamento degli importatori indipendenti, questionari e cooperazione

(13)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(14)

Nella fase iniziale sono stati contattati circa 35 potenziali importatori/utilizzatori noti, che sono stati invitati a descrivere la propria attività e a compilare, se del caso, il modulo di campionamento per gli importatori indipendenti allegato all'avviso di apertura.

(15)

Tredici importatori hanno rinviato il modulo di campionamento. Tutti hanno dichiarato di non importare legno compensato di okoumé dalla Cina. Su questa base il campionamento non è stato ritenuto necessario.

4.4.   Questionari e visite di verifica

(16)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e per accertare l'interesse dell'Unione.

(17)

La Commissione ha inviato i questionari destinati ai produttori esportatori alle due società della RPC di cui al considerando 11, a dodici produttori noti di potenziali paesi di riferimento (Gabon, Marocco, Svizzera e Turchia) e a cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(18)

Solo una società della RPC ha risposto in parte al questionario, mentre sono pervenute le risposte complete al questionario di due produttori in Gabon, un produttore in Marocco e cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(19)

La Commissione ha effettuato verifiche nelle sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione:

F.A. MOURIKIS SA (Grecia),

GARNICA PLYWOOD SA (Spagna),

JEAN THÉBAULT SAS (Francia),

JOUBERT LES ELIOTS SAS (Francia),

JOUBERT ST JEAN D'ANGÉLY SAS (Francia);

b)

produttori del paese a economia di mercato:

CEMA BOIS DE L'ATLAS (Marocco).

4.5.   Divulgazione di informazioni

(20)

Il 13 febbraio la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intende mantenere le misure antidumping in vigore e ha invitato tali parti a presentare le proprie osservazioni. Non sono state inviate osservazioni.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(21)

Il prodotto in esame è quello dell'inchiesta originaria, che è così definito: compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno di okoumé non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, originario della RPC, attualmente classificabile al codice NC ex 4412 31 10 (codice TARIC 4412311010). Il prodotto in esame ha un'ampia gamma di usi finali: è impiegato nell'industria edilizia in applicazioni esterne di falegnameria e carpenteria per tavolati, scuri o imposte, basamenti esterni, balaustre e pannellature lungo gli argini dei fiumi. Viene utilizzato inoltre per applicazioni di tipo più decorativo, tra l'altro nei trasporti su strada (ad esempio autovetture, autobus da turismo o pullman, roulotte, autocaravan), nei trasporti marittimi (yacht), nell'industria dei mobili e nella fabbricazione di porte.

(22)

Esistono due tipi principali di legno compensato di okoumé: quello fabbricato unicamente con legno di okoumé («compensato intero di okoumé») e quello con almeno una delle facce esterne in legno di okoumé e il resto costituito di un altro tipo di legno («compensato con rivestimento di okoumé») Entrambi i tipi di compensato di okoumé presentano lo stesso aspetto esterno e, malgrado alcune differenze quanto alle loro proprietà meccaniche, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e vengono impiegati per gli stessi scopi di base.

2.   Prodotto simile

(23)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche nonché gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame,

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(24)

La Commissione ha concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Osservazioni preliminari

(25)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è stato valutato se la scadenza delle misure in vigore implichi il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.

(26)

Come indicato al considerando 18 solo una società della RPC ha risposto in parte al questionario. Questa società ha dichiarato che durante il periodo in esame non ha né prodotto né venduto legno compensato di okoumé.

(27)

In considerazione della mancanza di collaborazione da parte di altri produttori nella RPC, la Commissione ha informato le autorità cinesi che, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, possono essere utilizzati i dati disponibili. La Commissione non ha ricevuto dalle autorità cinesi osservazioni o richieste di intervento del consigliere auditore.

(28)

Di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping illustrate in appresso sono state raggiunte in base ai dati disponibili, in particolare:

i)

le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza;

ii)

le statistiche di Eurostat e i dati raccolti dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»);

iii)

le statistiche pubblicamente disponibili dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Non è stato possibile utilizzare la banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni perché la sua struttura di codifica non era sufficientemente precisa da fornire informazioni utili.

(29)

Eurostat e la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, non indicavano la presenza di importazioni del prodotto in esame dalla RPC durante il PIR; non è stato pertanto possibile stabilire il dumping nel mercato dell'Unione durante tale periodo.

(30)

I calcoli relativi al dumping sono stati effettuati nel contesto del rischio di reiterazione del dumping.

2.   Evoluzione delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(31)

Per stabilire il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure sono stati analizzati i seguenti elementi: i) i possibili livelli di dumping nel mercato dell'Unione e in altri paesi terzi, ii) la produzione e la capacità produttiva in Cina e iii) l'attrattiva del mercato dell'Unione.

(32)

In conformità all'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping illustrate in appresso sono state raggiunte sulla base dei dati disponibili, ossia le fonti richiamate al considerando 28.

i)    Possibili livelli di dumping nel mercato dell'Unione e in altri paesi terzi

Paese di riferimento

(33)

Nell'inchiesta originaria quattro produttori esportatori hanno ottenuto il trattamento di economia di mercato («TEM»). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per gli altri produttori esportatori è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»).

(34)

Nell'inchiesta originaria e nel riesame precedente è stata scelta la Turchia come paese di riferimento. Nell'avviso di apertura del presente riesame la Commissione ha proposto di utilizzare come paese di riferimento la Turchia.

(35)

La Commissione ha cercato di raccogliere informazioni sui produttori di legno compensato di okoumé di altri potenziali paesi di riferimento e ha contattato i produttori noti di legno compensato di okoumé di Gabon, Marocco e Svizzera, invitandoli a fornire le informazioni necessarie.

(36)

Due produttori del Gabon e un produttore del Marocco si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste. Nessuno dei produttori turchi ha collaborato.

(37)

Il Gabon non è stato considerato un paese di riferimento adeguato perché i produttori locali di legno compensato di okoumé avevano un evidente vantaggio comparativo, beneficiando di costi della materia prima notevolmente più bassi (7), il prodotto fabbricato in Gabon per la vendita sul mercato interno appariva di qualità scarsa, il mercato interno era ridotto e privo di importazioni di compensato di okoumé ed era in vigore un dazio all'importazione del 30 %.

(38)

Il Marocco è stato considerato un paese di riferimento adeguato in quanto, nonostante gli elevati dazi all'importazione, presentava consistenti importazioni del prodotto simile che erano in concorrenza con i prodotti di fabbricazione nazionale.

(39)

Le parti interessate sono state invitate a esprimersi in proposito. Non sono pervenute osservazioni.

Valore normale

—   Per i produttori esportatori a cui è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria

(40)

Come indicato al considerando 33, nell'inchiesta originaria è stato accordato il TEM a quattro produttori esportatori. Data la mancanza di collaborazione, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base il valore normale per questi produttori esportatori è stato determinato in base ai dati disponibili, ossia la stima presentata nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

—   Per i produttori esportatori a cui non è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria

(41)

Un produttore marocchino ha collaborato inviando una risposta al questionario. In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato calcolato in base ai dati verificati nella sede di questo produttore, come indicato di seguito.

(42)

Il valore normale è stato determinato per entrambi i tipi principali di prodotto di cui al considerando 22.

(43)

È stato valutato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata determinata, per il prodotto simile venduto sul mercato marocchino, la percentuale di vendite remunerative effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il PIR.

(44)

Il volume delle vendite remunerative del prodotto simile rappresentava meno dell'80 % del volume complessivo delle vendite del prodotto simile, quindi il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi delle sole vendite remunerative.

Prezzo all'esportazione

(45)

Come indicato al considerando 28, data la mancanza di collaborazione dei produttori cinesi il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, ossia in base alle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza. Nello specifico, il prezzo all'esportazione per entrambi i tipi principali di prodotto di cui al considerando 22 è stato determinato sulla base di oltre dieci offerte commerciali per il mercato dell'Unione e di altri paesi terzi (Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Turchia, Stati del Golfo e Norvegia), pervenute per posta elettronica o disponibili come offerte commerciali pubbliche su diversi siti web cinesi durante il PIR e riportate nella domanda di riesame in previsione della scadenza. I prezzi citati nelle offerte commerciali erano compresi tra 313 EUR/m3 e 540 EUR/m3 (cif). Va notato che questi livelli di prezzo erano nella stessa fascia di quelli del legno compensato di okoumé delle importazioni dalla Cina riferiti da Eurostat e contenuti nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dopo il PIR (terzo trimestre 2016). Sebbene le quantità in questione fossero marginali, questo livello di prezzo conferma che le offerte commerciali sono rappresentative come indicazione dei possibili prezzi delle esportazioni di legno compensato di okoumé dalla Cina.

Confronto

(46)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione così stabiliti a livello franco fabbrica per ciascun tipo di prodotto di cui al considerando 22. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto (nolo marittimo e interno) sulla base dei dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, ossia sulla base delle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

Margine di dumping

(47)

La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con la media ponderata del prezzo all'esportazione per tipo di prodotto stabilito secondo le modalità sopra esposte, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

—   Per i produttori esportatori a cui è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria

(48)

Su questa base la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era di oltre il 45 % sia nel mercato dell'Unione che in altri paesi terzi.

—   Per i produttori esportatori a cui non è stato concesso il TEM nell'inchiesta originaria

(49)

La media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era di oltre il 100 % sia nel mercato dell'Unione che in altri paesi terzi.

ii)    Produzione e capacità produttiva in Cina

Produzione in Cina

(50)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi nonché di informazioni pubblicamente disponibili, la produzione nella RPC è stata determinata in base alle stime fornite dal richiedente nella sua domanda di riesame in previsione della scadenza, che si fondavano sulla sua conoscenza del mercato.

(51)

Il richiedente ha stimato la produzione di legno compensato di okoumé in Cina basandosi sul numero di tronchi di okoumé importati in Cina nel 2014 e utilizzati per la produzione di legno compensato. Su questa base la produzione di legno compensato di okoumé è stata stimata in un intervallo compreso tra un minimo di 290 000 m3 e un massimo di 2,9 milioni di m3, a seconda del tipo di prodotto fabbricato, come descritto al considerando 22, ossia rispettivamente compensato intero di okoumé o compensato con rivestimento di okoumé. Questi valori corrispondevano a un quantitativo compreso tra 1,5 e 15 volte il consumo totale dell'Unione.

Capacità produttiva in Cina

(52)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi di legno compensato di okoumé nonché di informazioni pubblicamente disponibili sull'industria cinese del legno compensato di okoumé, la situazione dell'industria cinese del legno compensato è stata esaminata nel suo insieme (indipendentemente dal tipo di specie di legno utilizzato), come era avvenuto nel riesame precedente. In linea con le inchieste precedenti, è stato confermato che il legno compensato è fabbricato dalle stesse imprese con gli stessi macchinari indipendentemente dal tipo di specie di legno utilizzato. Il riesame precedente aveva accertato inoltre che il legno compensato di okoumé è più remunerativo di altri tipi di legno compensato. È quindi probabile che, in assenza di misure, i produttori cinesi orientino la produzione da altri tipi di legno compensato a quello di okoumé, più remunerativo.

(53)

Su questa base la notevole capacità produttiva potenzialmente disponibile in Cina è indicata dai volumi di produzione di tutti i tipi di legno compensato che, secondo le statistiche FAO, ammontavano durante il PIR a 113 milioni di m3. Di conseguenza è sufficiente un minimo riorientamento da altri tipi di legno all'okoumé per aumentare significativamente i volumi di produzione di legno compensato di okoumé utilizzabili per le esportazioni.

iii)    Attrattiva del mercato dell'Unione

(54)

Il principale elemento impiegato per determinare l'attrattiva del mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure è stato il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi rispetto al livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso l'Unione. Le offerte commerciali citate al considerando 45 per il mercato dell'Unione e per altri paesi terzi hanno dimostrato che durante il PIR il mercato dell'Unione era di fatto interessante, perché i prezzi delle esportazioni cinesi di legno compensato di okoumé verso il mercato dell'Unione erano più alti di quelli delle esportazioni cinesi verso i mercati di qualsiasi altro paese terzo per cui erano disponibili offerte commerciali, ad eccezione della Norvegia. Per la precisione le offerte di prezzo all'esportazione per il mercato dell'Unione superavano del 30 % circa quelle per la Bosnia-Erzegovina e del 40 % circa quelle per la Turchia e gli Stati del Golfo. Poiché non erano disponibili statistiche sul volume delle esportazioni cinesi di legno compensato di okoumé verso questi paesi, non è stato possibile determinarne la rappresentatività in termini di volume. In ogni caso i potenziali prezzi all'esportazione più alti verso il mercato dell'Unione renderebbero interessante tale mercato in quanto le esportazioni verso l'Unione permetterebbero di ottenere maggiori profitti.

(55)

A ciò si aggiunge il fatto che sono in vigore dazi antidumping sulle importazioni cinesi di legno compensato (8) nella Repubblica di Corea, in Marocco e in Turchia, mentre gli Stati Uniti d'America hanno deciso in via preliminare di istituire misure compensative sulle importazioni cinesi di legno compensato nel gennaio 2017. I produttori esportatori cinesi avranno quindi un accesso limitato a questi mercati e si vedranno ridurre le possibilità di esportare i prodotti o riorientare le esportazioni verso tali mercati. Il mercato dell'Unione diventa perciò ancora più interessante per le importazioni cinesi di legno compensato.

(56)

Vista la notevole capacità produttiva in Cina, che potrebbe essere facilmente incrementata, è pertanto probabile che in caso di abrogazione delle misure le esportazioni cinesi riprendano con volumi notevoli sul mercato dell'Unione. È opportuno ricordare che prima dell'istituzione delle misure iniziali nel 2004 il volume delle vendite cinesi nel mercato dell'Unione era di 83 606 m3, pari al 44 % del consumo dell'Unione del PIR attuale.

3.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(57)

In conclusione, la significativa capacità produttiva disponibile in Cina, la possibilità dei produttori cinesi di aumentare facilmente i volumi di produzione disponibili per le esportazioni, i possibili prezzi di dumping elevati in altri mercati di paesi terzi e sul mercato dell'Unione e l'attrattiva del mercato dell'Unione indicano che l'abrogazione delle misure comporterebbero probabilmente il ritorno dei produttori esportatori cinesi sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping e in quantità notevoli. Si ritiene pertanto che sussista un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore.

D.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

(58)

All'interno dell'Unione il prodotto simile viene notoriamente fabbricato da tredici produttori in Francia, Grecia, Ungheria, Italia e Spagna. La produzione totale dell'Unione è stimata a 162 000 m3. I produttori dell'Unione che ne rappresentano la produzione totale costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(59)

Come indicato al considerando 12, è stato selezionato un campione di cinque produttori dell'Unione che rappresentano il 74 % della produzione totale dell'Unione durante il PIR.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1.   Consumo dell'Unione

(60)

Il consumo di legno compensato di okoumé nell'Unione è stato determinato a partire dai volumi di vendita dei produttori dell'Unione che hanno presentato denuncia e di altri produttori dell'Unione sul mercato dell'UE, nonché sul volume delle importazioni da paesi terzi verso l'Unione, sulla base dei dati forniti da Eurostat.

(61)

Nel periodo in esame il consumo nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

 

2012

2013

2014

PIR

Consumo totale (in m3)

181 749

176 005

175 652

188 727

Indice (2012 = 100)

100

97

97

104

Fonte: domanda di riesame in previsione della scadenza, Eurostat e risposte verificate al questionario

(62)

Dal 2012 al 2013 il consumo dell'Unione è diminuito. Tra il 2012 e il 2014 la tendenza al ribasso si è gradualmente stabilizzata, lasciando spazio alla crescita durante il PIR, in linea con il lieve miglioramento di alcune attività industriali. Di conseguenza durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è leggermente aumentato (+ 4 %).

(63)

Nel valutare questo dato occorre però tenere conto degli sviluppi successivi al riesame precedente. Tra il PIR del riesame precedente (1o ottobre 2008 — 30 settembre 2009) e il PIR del presente riesame il consumo dell'Unione è diminuito complessivamente del 35 % (da 291 421 m3 durante il PIR del riesame precedente a 188 727 m3 durante il PIR del presente riesame), nonostante la leggera tendenza al rialzo nel corso dell'attuale periodo in esame. La generale tendenza al ribasso, che in realtà era iniziata ancora prima del riesame precedente, è stata spiegata dal fatto che il legno compensato di okoumé è stato in parte sostituito da altri tipi di legno tropicale. Anche la crisi economica e la conseguente contrazione di alcune attività industriali come l'edilizia, la nautica e i veicoli commerciali leggeri o da turismo, avevano contribuito al calo tendenziale della domanda di legno compensato di okoumé nell'Unione.

2.   Volume, prezzi e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

2.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

Tabella 2

Volume e quote di mercato delle importazioni dalla RPC

 

2012

2013

2014

PIR

Volume delle importazioni (in m3)

1 043

0

62

0

Indice (2012 = 100)

100

0

6

0

Quota di mercato in %

0,57

0,00

0,04

0,00

Fonte: Eurostat

(64)

Nel periodo in esame dell'inchiesta originaria, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina era aumentata rapidamente, passando da quasi zero al 18,7 % (9). Era successivamente scesa al 4,3 % (12 620 m3(10) durante il PIR del riesame precedente. Nel periodo in esame del presente riesame, le importazioni dalla Cina sono praticamente cessate, fuorché nel 2012, quando i volumi delle importazioni cinesi sono stati di circa 1 000 m3.

2.2.   Prezzo delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi

Tabella 3

Prezzo medio delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione dei prezzi

 

2012

2013

2014

PIR

Prezzo medio in EUR/m3

549

0,00

168

0,00

Indice (2012 = 100)

100

0

31

0

Fonte: Eurostat

(65)

L'unico anno in cui si sono registrati notevoli quantitativi di importazioni dalla Cina è stato il 2012. In quell'anno il prezzo medio delle importazioni cinesi era di 549 EUR/m3, molto al di sotto dei prezzi dell'industria dell'Unione nello stesso anno (756 EUR/m3).

3.   Importazioni da altri paesi terzi

Tabella 4

Volume delle importazioni, quote di mercato e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

 

2012

2013

2014

PIR

Gabon

40 467

43 964

41 029

42 711

Indice (2012 = 100)

100

109

101

106

Quota di mercato in %

22,3

25,0

23,4

22,6

Prezzo medio in EUR/m3

628,64

625,76

636,40

645,32

Indice (2012 = 100)

100

100

101

103

Marocco

15 431

7 298

5 182

4 492

Indice (2012 = 100)

100

47

34

29

Quota di mercato in %

8,5

4,1

3,0

2,4

Prezzo medio in EUR/m3

662,27

678,51

696,75

700,81

Indice (2012 = 100)

100

102

105

106

Altri paesi terzi  (*1)

774

549

1 550

78

Indice (2012 = 100)

100

71

200

10

Quota di mercato in %

0,4

0,3

0,9

0,0

Prezzo medio in EUR/m3

545,80

572,55

576,47

842,50

Indice (2012 = 100)

100

105

106

154

Totale degli altri paesi terzi

56 672

51 812

47 761

47 281

Indice (2012 = 100)

100

91

84

83

Quota di mercato in %

31,2

29,4

27,2

25,1

Prezzo medio in EUR/m3

636,66

632,63

641,01

650,92

Indice (2012 = 100)

100

99

101

102

Fonte: Eurostat

(66)

Durante il periodo in esame le importazioni da altri paesi terzi sono provenute quasi esclusivamente dal Gabon e dal Marocco, mentre la quota di altri paesi terzi è stata trascurabile. Le importazioni dal Gabon e dal Marocco nell'Unione sono diminuite costantemente passando da 55 899 m3 nel 2012 a circa 47 203 m3 durante il PIR (– 16 %). Dato che il consumo dell'Unione è aumentato solo del 4 % (cfr. considerando 62 e tabella 1), la corrispondente quota di mercato del Gabon e del Marocco è diminuita ancora di più, passando dal 30,8 % nel 2012 al 25,0 % durante il PIR (– 5,7 punti percentuali).

(67)

Durante il periodo in esame della presente inchiesta i prezzi delle importazioni dal Gabon e dal Marocco erano in media del 16-17 % inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE (cfr. tabella 8). Rispetto ai prezzi delle importazioni dalla Cina nel 2012 (l'unico anno del periodo in esame in cui la Cina ha esportato notevoli quantitativi verso l'Unione), i prezzi delle importazioni da questi paesi erano in media del 16 % superiori a quelli delle importazioni cinesi.

(68)

Più precisamente, il Gabon è il principale paese terzo per esportazioni nell'Unione. I volumi delle importazioni dal Gabon sono aumentati da 40 467 m3 nel 2012 a 42 711 m3 durante il PIR, ossia del 6 %. Tale incremento si è tradotto in un lieve aumento della quota di mercato dal 22,3 % nel 2012 al 22,6 % durante il PIR (+ 0,3 punti percentuali). I prezzi medi delle importazioni dal Gabon erano del 17-18 % più bassi di quelli dell'industria dell'Unione (cfr. tabella 8), mentre erano superiori ai prezzi medi delle importazioni dalla Cina nel 2012, l'unico anno con notevoli volumi di importazioni da questo paese nel mercato dell'Unione. Essi erano anche superiori ai potenziali prezzi delle importazioni dalla Cina calcolati in base alle offerte commerciali durante il PIR, di cui al considerando 45. Essi sono leggermente aumentati da 628,64 EUR/m3 nel 2012 a 645,32 EUR/m3 durante il PIR (+ 3 %).

(69)

Per quanto riguarda il Marocco, i volumi delle importazioni sono diminuiti considerevolmente nel periodo in esame (da 15 431 m3 nel 2012 a 4 492 m3 durante il PIR). Di conseguenza la quota di mercato è scesa dall'8,5 % nel 2012 al 2,4 % durante il PIR. I prezzi delle importazioni dal Marocco sono stati più alti dei prezzi delle importazioni dalla Cina nel 2012 e superiori ai potenziali prezzi delle importazioni dalla Cina calcolati in base alle offerte commerciali durante il PIR, di cui al considerando 45.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.1.   Considerazioni generali

(70)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione.

(71)

Come indicato al considerando 12, è stato fatto ricorso al campionamento per la determinazione del pregiudizio.

(72)

Per determinare il pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Essa ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione in base alle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in previsione della scadenza e contenute nelle risposte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici relativi alle sole società incluse nel campione in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(73)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(74)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.2.   Indicatori macroeconomici

4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità

(75)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2012

2013

2014

PIR

Volume di produzione (in m3)

143 729

145 002

146 287

147 767

Indice (2012 = 100)

100

101

102

103

Capacità produttiva (in m3)

179 561

182 583

184 388

184 738

Indice (2012 = 100)

100

102

103

103

Utilizzo degli impianti in %

80

79

79

80

Indice (2012 = 100)

100

99

99

100

Fonte: domanda di riesame in previsione della scadenza e risposte verificate al questionario

(76)

Nel periodo in esame la produzione è leggermente aumentata, passando da 143 729 m3 nel 2012 a 147 767 m3 durante il PIR (+ 3 %). Questo aumento è stato in linea con il lieve miglioramento nel mercato dell'okoumé nell'Unione citato al considerando 62. Malgrado questo lieve incremento, il volume di produzione dell'industria dell'Unione è rimasto al di sotto dei volumi constatati nel periodo dell'inchiesta originaria e durante il PIR del riesame precedente, ossia al di sotto di 267 591 m3. Tale andamento ha rispecchiato il calo del consumo sul mercato e il fatto che la produzione avviene principalmente sulla base di ordinativi.

(77)

La capacità produttiva è leggermente aumentata, in linea con il volume di produzione, passando da 179 561 m3 nel 2012 a 184 738 m3 durante il PIR (+ 3 %). Tale capacità si attesta comunque a un livello notevolmente inferiore a quello del riesame precedente, ossia al 68 % in meno rispetto ai 577 205 m3 rilevati durante il PIR del riesame precedente. Il calo è da attribuire alla cessazione dell'attività di un certo numero di produttori di legno compensato okoumé dell'Unione tra cui il più grande produttore dell'Unione, Plysorol, e alla riduzione della produzione dei produttori dell'Unione rimasti in attività.

(78)

Dato che la capacità produttiva si è adeguata ai livelli di consumo più bassi sostanzialmente prima del periodo in esame, il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto stabile e a un livello più elevato rispetto ai valori determinati durante il PIR del riesame precedente (41 %) (11).

4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(79)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2012

2013

2014

PIR

Volume delle vendite (in m3)

124 033

124 193

127 829

141 446

Indice (2012 = 100)

100

100

103

114

Quota di mercato in %

68,2

70,6

72,8

74,9

Fonte: domanda di riesame in previsione della scadenza e risposte verificate al questionario

(80)

Nel periodo in esame il volume delle vendite è aumentato, passando da 124 033 m3 nel 2012 a circa 141 446 m3 durante il PIR (+ 14 %), un aumento superiore a quello del consumo (+ 4 %) descritto al considerando 62. L'aumento dei volumi di vendita, dato anche il contemporaneo calo delle importazioni da altri paesi terzi descritto al considerando 66, ha pertanto contribuito a un aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione, che è passata dal 68,2 % nel 2012 al 74,9 % durante il PIR. Questa quota di mercato è comunque ancora al di sotto di quella dell'80,2 % rilevata per l'industria dell'Unione durante il PIR del riesame precedente.

4.2.3.   Crescita

(81)

Mentre nel periodo in esame il consumo dell'Unione è cresciuto del 4 %, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha registrato un aumento superiore (+ 14 %) che ha determinato un aumento della quota di mercato di 6,7 punti percentuali.

4.2.4.   Occupazione e produttività

(82)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2012

2013

2014

PIR

Numero di dipendenti

543

480

470

492

Indice (2012 = 100)

100

88

87

91

Produttività (in m3/dipendente)

265

302

311

300

Indice (2012 = 100)

100

114

118

113

Fonte: domanda di riesame in previsione della scadenza e risposte verificate al questionario

(83)

L'occupazione dell'industria dell'Unione è complessivamente diminuita del 13 % dal 2012 al 2014 e poi leggermente aumentata (+ 4 %) tra il 2014 e il PIR. Nel periodo in esame essa è complessivamente diminuita del 9 %. In seguito a cessazioni di attività e ristrutturazioni, nel periodo in esame il livello occupazionale è stato solo circa la metà del livello stabilito durante il PIR del riesame precedente (983 persone).

(84)

Come spiegato al considerando 76, il volume della produzione è aumentato del 3 % durante il periodo in esame. La produttività calcolata in termini di produzione annua (metri cubi) per lavoratore è di conseguenza aumentata del 13 % nel periodo in esame. Ciò riflette il fatto che la produzione è leggermente aumentata, mentre il livello di occupazione è diminuito, indice della maggiore efficienza e dei risultati della ristrutturazione da parte dei produttori dell'Unione.

4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(85)

Come già detto al considerando 29, durante il PIR non vi sono state importazioni del prodotto in esame dalla RPC. Non è stato quindi possibile accertare l'esistenza di dumping nel mercato dell'Unione in tale periodo e valutare l'entità del margine di dumping. Di conseguenza non vi è stata alcuna pressione diretta sui prezzi del mercato dell'Unione durante il periodo in esame. Su questa base le misure antidumping in vigore sono state nel complesso efficaci.

4.3.   Indicatori microeconomici

4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(86)

Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita medi e costi unitari

 

2012

2013

2014

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (in EUR/m3)

756

760

771

780

Indice (2012 = 100)

100

101

102

103

Costo unitario di produzione (in EUR/3)

783

762

759

778

Indice (2012 = 100)

100

97

97

99

Fonte: risposte verificate al questionario

(87)

Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è aumentato del 3 % durante il periodo in esame. Questi livelli di prezzo erano comunque inferiori a quelli osservati durante la precedente inchiesta di riesame, che erano passati da 786 EUR/m3 nel 2006 a 887 EUR/m3 durante il PIR, raggiungendo un picco di 930 EUR/m3 nel 2008 (12).

(88)

Durante il periodo in esame il costo unitario di produzione ha registrato solo una lieve diminuzione dell'1 %.

(89)

La Commissione ha constatato che l'industria dell'Unione si è adattata al deterioramento della situazione del mercato riducendo la capacità produttiva e i costi di produzione rispetto al PIR del riesame precedente. Come spiegato al considerando 77, ciò ha portato alla cessazione dell'attività di grandi produttori dell'Unione, a riduzioni della produzione prima del periodo in esame e a miglioramenti della produttività durante il periodo in esame, come descritto al considerando 84.

4.3.2.   Costo del lavoro

(90)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo del lavoro

 

2012

2013

2014

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

32 266

33 259

33 516

32 638

Indice (2012 = 100)

100

103

104

101

Fonte: risposte verificate al questionario

(91)

Tra il 2012 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è rimasto stabile. Esso ha registrato soltanto un lieve aumento dell'1 %.

4.3.3.   Scorte

(92)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2012

2013

2014

PIR

Scorte finali (in m3)

10 172

10 780

12 060

7 661

Indice (2012 = 100)

100

106

119

75

Scorte finali in percentuale della produzione

9

9

10

7

Indice (2012 = 100)

100

106

117

73

Fonte: risposte verificate al questionario

(93)

Generalmente, come osservato anche durante l'inchiesta originaria, il legno compensato di okoumé è fabbricato su ordinazione e i livelli delle scorte sono quindi di norma bassi. Nel periodo in esame del riesame precedente essi sono però aumentati, per raggiungere 6 589 m3 durante il PIR del riesame precedente in conseguenza del calo dei volumi delle vendite. Nel periodo in esame del presente riesame essi sono rimasti ancora a un livello relativamente elevato, diminuendo soltanto durante il PIR attuale. Essi sono in ogni caso rimasti al di sopra del livello che poteva ragionevolmente essere considerato indicativo della quantità di merce venduta ma non ancora consegnata.

(94)

Le scorte finali sono diminuite complessivamente del 25 % nel periodo in esame. Le scorte finali in percentuale della produzione sono leggermente diminuite, passando dal 9 % nel 2012 al 7 % durante il PIR (– 2 punti percentuali).

4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale

 

2012

2013

2014

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in percentuale del fatturato delle vendite)

– 3,5

– 0,2

1,6

0,3

Indice (2012 = 100)

100

195

247

208

Flusso di cassa (in EUR)

2 212 306

3 019 172

3 020 670

1 614 559

Indice (2012 = 100)

100

136

137

73

Investimenti (in EUR)

665 967

3 052 041

9 226 166

1 991 786

Indice (2012 = 100)

100

458

1 385

299

Utile sul capitale investito in %

– 8,2

– 0,4

3,9

0,7

Indice (2012 = 100)

100

195

247

208

Fonte: risposte verificate al questionario

(95)

La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. Durante l'intero periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è stata molto bassa. È stata negativa all'inizio del periodo in esame ed è diventata solo leggermente positiva nel 2014 e durante il PIR. Durante il PIR essa è complessivamente aumentata passando da – 3,5 % nel 2012 a 0,3 %. Questo livello è notevolmente più basso di quello rilevato nel riesame precedente, in cui era variato tra il 4,3 % e il 9,8 %. Come spiegato ai considerando da 86 a 89, il miglioramento della redditività è da attribuirsi a un lieve aumento dei prezzi e dei volumi delle vendite, nonché a una lieve diminuzione del costo di produzione, in parte dovuto anche al miglioramento della produttività.

(96)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è aumentato tra il 2012 e il 2014 e diminuito durante il PIR, raggiungendo livelli inferiori a quello del 2012. Nel complesso, in termini assoluti e per tutto il periodo in esame il flusso di cassa si è attestato a un livello basso, nettamente inferiore a quello del periodo in esame del riesame precedente, in cui era oscillato tra 10,5 milioni di EUR e 15,9 milioni di EUR. Il basso livello del flusso di cassa è in linea con la scarsa redditività osservata nel periodo in esame del presente riesame.

(97)

In relazione al ridimensionamento dell'industria dell'Unione, all'inizio del periodo in esame (2012) il livello degli investimenti era molto basso, significativamente al di sotto dei livelli osservati nel corso del riesame precedente einferiore al livello necessario per compensare l'ammortamento delle immobilizzazioni. Dopo aver raggiunto livelli paragonabili a quelli del riesame precedente (tra 3,6 milioni di EUR e 8,1 milioni di EUR) nel 2013 e nel 2014, si sono poi ridotti nuovamente durante il PIR dell'inchiesta attuale.

(98)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto del capitale fisso. Analogamente ad altri indicatori finanziari, l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è stato negativo nel 2012 e nel 2013 e leggermente positivo nel 2014 e durante il PIR, in linea con l'andamento della redditività. L'utile sul capitale investito è complessivamente aumentato da — 8,2 % a 0,7 % nel periodo in esame.

(99)

Per quanto concerne la capacità di ottenere capitale, il basso livello di profitto dell'industria dell'Unione e la scarsa capacità di quest'ultima di generare liquidità hanno determinato un aumento molto ridotto dei fondi generati internamente. La capacità di ottenere capitale è quindi peggiorata dal riesame precedente. In alcuni casi ciò ha avuto ripercussioni sulla capacità di effettuare investimenti.

5.   Conclusioni in materia di pregiudizio

(100)

Dall'analisi è emerso che l'industria dell'Unione si trovava in una situazione di fragilità. In seguito al calo del consumo del mercato dell'Unione avvenuto dopo il riesame precedente e richiamato al considerando 62, l'industria dell'Unione è stata costretta ad adattarsi al deterioramento delle condizioni di mercato, che sono migliorate solo durante il PIR. L'Unione ha risposto con ristrutturazioni e con un notevole ridimensionamento che hanno portato alla cessazione dell'attività di un certo numero di produttori dell'Unione, a una significativa perdita di posti di lavoro e a un notevole calo della capacità produttiva e del volume di produzione rispetto al riesame precedente. Questi sforzi stavano iniziando ad avere un influsso positivo verso la fine del periodo in esame del presente riesame, quando la produttività, le vendite, la quota di mercato e la redditività dell'industria dell'Unione sono di nuovo aumentate. Il processo di ripresa dell'industria dell'Unione è però lento e si trova ancora in una fase molto precoce, poiché i profitti raggiunti durante il PIR erano molto bassi rispetto a quelli ottenuti durante il periodo in esame del riesame precedente.

F.   RISCHIO DI REITERAZIONE O PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

(101)

Il riesame precedente aveva concluso che la scadenza delle misure avrebbe comportato con ogni probabilità una reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione, dovuta alle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario della Cina (13).

(102)

A seguito del riesame precedente, il mercato dell'Unione di legno compensato di okoumé si è deteriorato con la diminuzione dei consumi descritta al considerando 63. Di conseguenza la ripresa osservata nel riesame precedente si è successivamente invertita e l'industria dell'Unione ha dovuto affrontare una serie di cessazioni di attività. Solo negli ultimi due anni del periodo in esame del riesame attuale l'industria dell'Unione è tornata a registrare profitti che, durante il PIR, erano ancora molto bassi e solo di poco superiori al pareggio.

(103)

La revisione attuale ha dimostrato che l'industria dell'Unione si trova in una situazione di fragilità. L'industria dell'Unione sarebbe pertanto particolarmente vulnerabile se le importazioni a prezzo basso e in dumping provenienti dalla Cina entrassero nuovamente nel mercato dell'Unione. Il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole in caso di scadenza delle misure è pertanto molto alto. Una serie di elementi avvalorano questa valutazione.

(104)

In primo luogo, come descritto ai considerando 52 e 53, date le considerevoli capacità produttive dei produttori esportatori cinesi, la notevole capacità inutilizzata stimata della Cina e l'attrattiva del mercato dell'Unione, è probabile che, in assenza di misure, le importazioni provenienti dalla Cina riprendano in quantità notevoli. Per avere un'idea di quanto rapidamente i produttori esportatori cinesi possano aumentare la produzione e le esportazioni di legno compensato di okoumé, va ricordato che nel corso dell'inchiesta originaria i produttori esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare le esportazioni verso il mercato dell'Unione da circa 9 500 m3 a oltre 83 500 m3 in meno di tre anni (dal 2001 a metà del 2003).

(105)

Non sono stati riscontrati elementi a dimostrazione del fatto che l'uso dell'okoumé nella produzione di legno compensato sia stato sostituito in modo stabile da altri tipi di legno. Dall'inchiesta è emerso che i produttori cinesi stanno ancora utilizzando l'okoumé per la produzione di legno compensato, come dimostrato dal notevole volume di produzione di legno compensato di okoumé disponibile in Cina (cfr. considerando 51). A causa dei dazi antidumping in vigore le importazioni dalla Cina sono quasi cessate durante il periodo in esame, sebbene l'inchiesta abbia confermato l'esistenza della domanda di legno compensato di okoumé sul mercato dell'Unione nel corso dello stesso periodo.

(106)

In secondo luogo, per quanto riguarda il probabile livello dei prezzi al quale i produttori esportatori cinesi esporterebbero verso il mercato dell'Unione, poiché non vi erano importazioni dalla Cina durante il PIR il suddetto livello è stato basato sulle offerte commerciali per il mercato dell'Unione e di altri paesi terzi fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 45. In base a tali offerte i prezzi andrebbero da 313 EUR/m3 a 540 EUR/m3. La rappresentatività di tali indicazioni di prezzo è stata confermata dal livello dei prezzi contenuti nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dopo il PIR del presente riesame, come indicato al considerando 45.

(107)

Su questa base i prezzi delle importazioni dalla Cina sarebbero di oltre il 100 % inferiori in media a quelli dell'industria dell'Unione.

(108)

Nella probabile ipotesi che le importazioni dalla Cina del prodotto in esame rientrino nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e in quantità notevoli, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di mantenere i suoi attuali livelli dei prezzi. Il probabile calo dei prezzi comprometterebbe di fatto l'attuale ripresa, ancora debole, dell'industria dell'Unione che in poco tempo si ritroverebbe in perdita.

(109)

L'industria dell'Unione perderebbe inoltre rapidamente vendite e quota di mercato sul proprio mercato e la produzione subirebbe quindi una contrazione. Di conseguenza il tasso di utilizzo degli impianti, tornato a livelli accettabili soltanto dopo un rilevante processo di ristrutturazione, ricomincerebbe a scendere. Tale sviluppo potrebbe comportare altre cessazioni di attività dei produttori dell'Unione. Di fatto, tenuto conto della situazione ancora fragile dell'industria dell'Unione, non è escluso che l'esistenza stessa dell'industria dell'Unione rischi di essere compromessa.

(110)

Sulla base di quanto precede si conclude che, in caso di scadenza delle misure, esiste il rischio di una rapida reiterazione del pregiudizio notevole, poiché le importazioni in dumping del prodotto in esame provenienti dalla Cina riprenderebbero.

G.   INTERESSE DELL'UNIONE

1.   Osservazioni preliminari

(111)

In conformità all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi in causa, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(112)

Il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina permetterebbe all'industria dell'Unione di ottenere più facilmente un margine di redditività plausibile, in quanto contribuirebbe ad aiutare l'industria dell'Unione a mantenere i prezzi a livelli ragionevoli per poter coprire i costi di produzione. Le misure impedirebbero ai produttori esportatori cinesi di aumentare in misura sostanziale il volume delle loro esportazioni a prezzi bassi e di dumping, per poi estromettere dal mercato l'industria dell'Unione. Di fatto, il forte rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole è dovuto agli ingenti volumi cui l'industria dell'Unione non potrebbe opporre resistenza, soprattutto vista la situazione vulnerabile in cui si trova a seguito del deterioramento del mercato. Le misure consentirebbero all'industria dell'Unione di consolidare la ripresa e migliorare gli indicatori economici e finanziari per una redditività stabile e sana. D'altro canto, se le misure fossero lasciate scadere, l'esistenza stessa dell'industria dell'Unione sarebbe messa a repentaglio, con conseguenti cessazioni di attività e perdite di posti di lavoro nel mercato dell'Unione.

(113)

Si conclude pertanto che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della Cina sarebbe chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

3.   Interesse degli importatori

(114)

Nella fase iniziale sono stati contattati circa 36 potenziali importatori/utilizzatori noti, che sono stati invitati a descrivere la propria attività e a compilare, se del caso, il modulo di campionamento per gli importatori indipendenti allegato all'avviso di apertura.

(115)

Tredici importatori hanno rinviato il modulo di campionamento. Tutti hanno dichiarato di non importare legno compensato di okoumé dalla Cina.

(116)

In mancanza di elementi di prova del fatto che le misure antidumping vigenti abbiano influito in maniera rilevante sugli importatori, si conclude che il mantenimento delle misure non inciderà significativamente sugli importatori dell'Unione.

(117)

Per quanto riguarda gli utilizzatori, i principali operano nell'edilizia, nelle applicazioni industriali come gli usi finali nei settori marittimo e dei trasporti e in altri sbocchi quali l'arredamento. Secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza queste industrie rappresentano circa l'80 % del consumo di legno compensato di okoumé. Altri grandi utilizzatori sono i fabbricanti industriali di prodotti mobili impiegati nei settori del trasporto stradale, ferroviario e marittimo e nel trasporto verticale (ascensori).

(118)

Nessuno degli utilizzatori contattati nella fase iniziale ha presentato osservazioni. Inoltre non si è manifestato alcun operatore dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura.

(119)

Non essendovi associazioni note di utilizzatori di legno compensato di okoumé, la Commissione ha contattato l'«Ufficio europeo delle unioni dei consumatori» e lo ha invitato ad esprimersi nel merito. Non sono pervenute osservazioni.

(120)

Inoltre nessun altro utilizzatore o associazione ha trasmesso osservazioni.

(121)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non avrebbe ripercussioni negative significative sugli utilizzatori nell'Unione.

4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(122)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non vi sono motivi validi per ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della RPC.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(123)

Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di legno compensato di okoumé originario della RPC, istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011, dovrebbero essere mantenute.

(124)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da tali società e precisamente dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(125)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (per esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno immediatamente inviate alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il presente regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano dei dazi antidumping applicati a titolo individuale.

(126)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione del dazio antidumping. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non corredate da detta fattura devono essere soggette ai dazi antidumping applicabili a «tutte le altre società».

(127)

Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote di dazio individuali più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l'istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e in presenza delle necessarie condizioni può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà tra l'altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(128)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé, definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno di okoumé non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, attualmente classificabile al codice NC ex 4412 31 10 (codice TARIC 4412311010) ed originario della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

Nantong Zongyi Plywood Co. Ltd Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu Province, Repubblica popolare cinese

9,6 %

A526

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co. Ltd Linhai Economic Development Zone, Zhejiang, Repubblica popolare cinese

23,5 %

A527

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co. Ltd Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui Province 235323, Repubblica popolare cinese

6,5 %

A528

Jiaxing Jinlin Lumber Co. Ltd North of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang Province, Repubblica popolare cinese

17 %

A529

Tutte le altre società

66,7 %

A999

3.   L'applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di legno compensato di okoumé venduto per l'esportazione nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 1942/2004 del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 12.11.2004, pag. 4).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che conclude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 1).

(4)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 161 del 14.5.2015, pag. 8).

(5)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) 2016/1036.

(6)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese (GU C 34 del 29.1.2016, pag. 5).

(7)  L'okoumé è un legno tropicale che cresce prevalentemente in Gabon e in misura minore nella Guinea equatoriale e in Camerun.

(8)  Codice SA 4412 31.

(9)  Cfr. considerando 77 del regolamento (CE) n. 988/2004 della Commissione, del 17 maggio 2004, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese (GU L 181 del 18.5.2004, pag. 5).

(10)  Cfr. considerando 42 e 43 del regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011.

(*1)  Ad eccezione di Gabon e Marocco

(11)  Cfr. considerando 50 del regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011.

(12)  Cfr. considerando 53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011.

(13)  Cfr. considerando da 64 a 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2011.


6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/68


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/649 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURE

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Il 7 ottobre 2016, la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti) semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti («il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 (2) della Commissione («il regolamento provvisorio»).

(2)

L'inchiesta è stata avviata il 13 febbraio 2016 (3) a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dall'European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati.

(3)

Come indicato al considerando 23 del regolamento provvisorio, l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 ogennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

(4)

Come indicato al considerando 3 del regolamento provvisorio, la Commissione ha altresì avviato le due inchieste seguenti:

a)

in data 13 maggio 2016 (4), un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese;

b)

in data 7 luglio 2016 (5), un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina.

1.2.   Registrazione

(5)

Come indicato nel considerando 4 del regolamento provvisorio, il denunciante ha presentato, il 5 aprile 2016, una richiesta di registrazione delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. Il 2 giugno 2016, il denunciante ha aggiornato la richiesta fornendo dati finanziari più recenti, ma l'ha ritirata in data 11 agosto 2016.

1.3.   Fase successiva della procedura

(6)

Dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato istituito il dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), alcune parti interessate hanno presentato comunicazioni scritte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(7)

In base a quanto definito in dettaglio dal considerando (135) e seguenti, una parte interessata è stata invitata dai servizi della Commissione a richiedere l'intervento del consigliere auditore in taluni procedimenti in materia commerciale («il consigliere auditore») per verificare l'accuratezza dei calcoli provvisori e il suo diritto di accesso alle informazioni riservate. L'audizione ha avuto luogo il 7 febbraio 2017.

(8)

La Commissione ha continuato a cercare e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Per disporre di dati più completi sul costo di produzione dell'Unione (in base al tipo di prodotto e al trimestre del periodo dell'inchiesta), è stato chiesto ai produttori dell'Unione inclusi nel campione di fornire dati supplementari. Tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno presentato le informazioni richieste.

(9)

La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame nell'Unione. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.

(10)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

1.4.   Prodotto in esame e prodotto simile

(11)

Il considerando 24 del regolamento provvisorio indica la definizione provvisoria del prodotto in esame.

(12)

I considerando da 29 a 35 del regolamento provvisorio indicano la richiesta avanzata da un produttore esportatore cinese e da un importatore di escludere gli acciai per utensili e gli acciai rapidi dalla definizione del prodotto e i motivi per i quali la Commissione ha escluso in via provvisoria gli acciai per utensili e gli acciai rapidi dalla definizione del prodotto.

(13)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha ribadito che tale richiesta è infondata e sussiste un rischio di elusione nel caso venga accettata da parte della Commissione. La Commissione ha osservato di avere già tenuto conto del rischio di elusione nella fase provvisoria. In base a quanto indicato nel considerando 34 del regolamento provvisorio, la Commissione ha rilevato che le importazioni di acciai per utensili e di acciai rapidi rappresentano, in termini di volume, l'1,25 % circa delle importazioni cinesi totali nel 2015 e che sono classificate sotto diversi codici specifici NC. La Commissione non ha inoltre ricevuto alcun elemento che proverebbe modifiche alla configurazione degli scambi dopo l'istituzione delle misure provvisorie, tale da indicare un'eventuale elusione.

(14)

Per le ragioni delineate nei considerando da 32 a 34 del regolamento provvisorio e in assenza di fatti nuovi o di elementi di prova, la Commissione ha mantenuto in essere la sua decisione di escludere gli acciai per utensili e gli acciai rapidi dalla definizione del prodotto.

(15)

I considerando da 36 a 37 del regolamento provvisorio indicano la richiesta avanzata da un utilizzatore italiano di escludere altri determinati tipi di prodotto dalla definizione del prodotto. Come indicato nei considerando 38 e 39 del regolamento provvisorio, la Commissione ha respinto in via provvisoria tale richiesta di esclusione di prodotti ma ha affermato che la avrebbe ulteriormente esaminata. In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, l'utilizzatore italiano in questione ha ribadito la sua richiesta.

(16)

Nel corso di una visita di verifica in loco presso la sede della società, la Commissione ha cercato di chiarire i punti sollevati dall'utilizzatore.

(17)

Durante i dibattiti in questione, l'utilizzatore non ha tuttavia presentato alcun elemento nuovo. Di conseguenza, la Commissione ha respinto tali richieste e ha confermato le sue conclusioni esposte nei considerando 38 e 39 del regolamento provvisorio.

(18)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'utilizzatore italiano ha ribadito la sua richiesta di esclusione dei tipi di acciaio IF privi di interstiziali, dei tipi di acciaio a doppia fase, dei tipi di acciaio ad alto tenore di carbonio e dei tipi di acciaio a grani non orientati del prodotto in esame. L'utilizzatore italiano ha fatto riferimento a un colloquio avuto con i funzionari della Commissione incaricati dell'inchiesta, durante il quale questi ultimi avrebbero convenuto che sussiste una differenza in termini di caratteristiche chimiche e impiego finale tra i tipi del prodotto in esame «ordinari» e quelli di elevato livello qualitativo. Tale utilizzatore ha inoltre fatto riferimento ad altre due inchieste in cui la Commissione avrebbe deciso di escludere determinati tipi di prodotto. Il primo caso concerneva un'inchiesta antielusione riguardante determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese basata su una presunta leggera modifica del prodotto. In tale circostanza un particolare tipo di foglio di alluminio utilizzato per ulteriori lavorazioni non sarebbe stato considerato come un prodotto leggermente modificato (6). Il secondo caso riguardava un'inchiesta su determinati acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (7), la cui definizione del prodotto era tale da escludere i gradi utilizzati nel settore automobilistico dal campo di applicazione delle misure.

(19)

La Commissione ha respinto tale richiesta. In primo luogo, la riunione presso la sede della società è stata occasione per scambiare informazioni al fine di chiarire alcuni punti sollevati dall'utilizzatore. L'utilizzatore non può nutrire nessuna legittima aspettativa da tale tipo di riunione informale. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'utilizzatore, i funzionari della Commissione incaricati dell'inchiesta non hanno mai convenuto che ci fosse una differenza tra alcuni tipi del prodotto in esame in termini di caratteristiche chimiche e impiego finale. In secondo luogo, è vero che la descrizione attuale e i codici NC del prodotto in esame includono un'ampia varietà di tipi da un punto di vista della qualità. Tuttavia, la produzione di tipi del prodotto in esame di elevato livello qualitativo sia da parte dei produttori dell'Unione che dei produttori esportatori attiene al processo di produzione del prodotto in esame e i tipi di livello qualitativo maggiore sono fabbricati a partire dallo stesso materiale di base e utilizzando gli stessi impianti di produzione. Tale argomentazione non è quindi sufficiente a comportare l'esclusione richiesta dall'utilizzatore. In terzo luogo, le due inchieste a cui si riferisce l'utilizzatore sono entrambe in corso e non è stata tratta nessuna conclusione finale. Inoltre, uno dei casi citati (il caso relativo al particolare tipo di foglio di alluminio) riguarda un'indagine antielusione e non è quindi pertinente. In quarto luogo, in relazione ai diversi tipi del prodotto in esame, compresi i cosiddetti tipi dall'elevato livello qualitativo, non è possibile individuare le differenze tra i numerosi tipi del prodotto in esame sulla base di un controllo visivo e quindi un'esclusione da parte delle autorità doganali risulterebbe impossibile da gestire. In quinto luogo, in molti casi i prodotti non possono nemmeno essere distinti tramite analisi chimiche o test microstrutturali, dato che tali caratteristiche specifiche emergono solo in seguito durante l'ulteriore processo di laminazione a freddo. In conclusione, anche tali tipi di qualità relativamente elevata soddisfano pienamente la definizione del prodotto in esame e non è stata avanzata nessuna argomentazione convincente per escluderli dalla medesima definizione.

(20)

In assenza di altre osservazioni riguardanti la definizione del prodotto e il prodotto simile, sono confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 24 a 28 del regolamento provvisorio.

(21)

Il prodotto in esame è pertanto costituito da determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti originari della RPC.

Il prodotto in esame non comprende:

i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,

i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 e 7226 91 99.

2.   DUMPING

2.1.   Valore normale

(22)

Dopo l'istituzione delle misure provvisorie e successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, l'Associazione dei produttori siderurgici cinesi («Chinese Iron and Steel Association», CISA) ha affermato che la differenza tra i margini di dumping e di pregiudizio faceva dubitare dell'accuratezza del metodo utilizzato dalla Commissione. Secondo la CISA, il valore normale nel paese di riferimento era maggiore del 61 % rispetto al prezzo di riferimento per l'industria dell'Unione. Secondo la CISA, i valori normali forniti da un produttore collegato al denunciante, come nel caso della presente inchiesta, sono talvolta innaturalmente elevati.

(23)

Inoltre, la CISA ha affermato che alla luce di tale differenza, se i dati sono oggettivamente corretti, la Commissione dovrebbe invalidare la scelta con la quale gli Stati Uniti sono stati ritenuti un paese di riferimento appropriato, adeguare i dati o utilizzare al loro posto i dati dell'UE.

(24)

Ai sensi del diritto dell'Unione, la Commissione è autorizzata a utilizzare i prezzi delle società collegate ai produttori dell'UE se il paese di riferimento è appropriato. È stato questo il caso delle inchieste sulle barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza (Sud Africa) (8) e sui prodotti piatti di acciaio laminati a freddo (Canada) (9), come affermato dalla stessa CISA. L'esistenza di un rapporto tra il produttore del paese di riferimento e un produttore dell'UE non inficia né pregiudica la determinazione del valore normale, che è basato su dati debitamente verificati.

(25)

I calcoli riguardanti il valore normale sono stati effettuati e convalidati conformemente alle norme giuridiche applicabili. Sono di fatto corretti.

(26)

Gli Stati Uniti sono un mercato competitivo con dieci produttori nazionali e ingenti importazioni da diversi paesi. Hanno adottato misure antidumping e misure compensative che consentono alle società statunitensi di operare in condizioni di concorrenza normali. Di conseguenza, la Commissione non vede motivi per non utilizzare i prezzi degli Stati Uniti. Inoltre, non è stato fornito alcun elemento di prova che giustificherebbe l'applicazione di adeguamenti.

(27)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha contestato di nuovo la scelta con la quale, nel caso in questione, gli Stati Uniti sono stati ritenuti un paese di riferimento appropriato, mettendo in dubbio l'affidabilità del valore normale in quel paese, ritenuto troppo elevato rispetto al prezzo nel mercato dell'Unione. Considerato che i dati del produttore del paese di riferimento sono stati verificati e ritenuti corretti, tale argomentazione è stata respinta.

(28)

Per quanto riguarda la proposta di utilizzare prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione, l'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base consente l'utilizzo dei prezzi citati solo qualora non sia possibile utilizzare i prezzi o le esportazioni di un paese terzo ad economia di mercato. Data la possibilità di utilizzare i prezzi statunitensi (metodo del paese di riferimento) nel caso in esame, tale proposta è stata respinta.

(29)

La Commissione ha pertanto confermato le sue conclusioni relative al valore normale.

2.2.   Prezzi all'esportazione

(30)

Nella fase provvisoria, la Commissione ha effettuato adeguamenti alle operazioni nelle quali i produttori esportatori esportano il prodotto in esame nell'Unione tramite società collegate che operano come importatori.

(31)

Tali adeguamenti sono stati effettuati facendo riferimento al profitto reale degli importatori collegati.

(32)

A causa del rapporto fra i produttori esportatori citati e gli operatori/importatori collegati, i profitti reali degli importatori collegati devono tuttavia essere considerati inaffidabili. Per tale motivo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, è opportuno che i margini di profitto siano stabiliti su una base equa dall'autorità incaricata dell'inchiesta. La Commissione ha ritenuto che, nella situazione in esame, i profitti realizzati dagli importatori indipendenti costituiscono una base equa.

(33)

Tuttavia, tenuto conto del fatto che la Commissione non ha ottenuto collaborazione da alcun importatore indipendente durante l'inchiesta in esame, la medesima ha deciso di ricorrere al profitto di un importatore indipendente di un prodotto molto somigliante. La Commissione ha pertanto utilizzato il profitto di un importatore di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, simili per molti aspetti al prodotto in esame, come spiegato al considerando 221 del regolamento provvisorio. Il profitto in questione è stato determinato nell'inchiesta sui prodotti piatti di acciaio laminati a freddo citata al precedente considerando (24). Il calcolo dei prezzi all'esportazione è stato adeguato di conseguenza.

2.3.   Confronto

(34)

Il produttore esportatore Jiangsu Shagang Group ha affermato che la Commissione ha fatto riferimento a un adeguamento specifico e non ha reso noto tutti gli adeguamenti effettuati sul prezzo all'esportazione di Shagang. La Commissione ha chiarito che la base giuridica per tale adeguamento è stata l'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base in quanto fa riferimento a un rialzo ricevuto da una società collegata che esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Shagang ha risposto affermando che dovrebbe essere considerata come un'entità economica unica comprensiva delle sue società collegate e che, di conseguenza, l'adeguamento in questione non dovrebbe essere effettuato. Il 16 novembre 2016, in seguito a una richiesta di Shagang, è stata tenuta un'audizione fra Shagang e i servizi della Commissione per discutere ulteriormente tale questione. Inoltre, successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, il 12 gennaio 2017 si è svolta una seconda audizione per discutere, tra l'altro, di tale adeguamento.

(35)

Shagang ha ribadito che, per quanto concerne i prodotti di acciaio, le sue società collegate (due operatori commerciali con sede rispettivamente a Hong Kong e Singapore) trattano solo i prodotti di Shagang e che il fatto che gli operatori commerciali collegati siano anche coinvolti nel commercio di prodotti (diversi da quelli siderurgici) non fabbricati da Shagang è irrilevante nell'accertare l'esistenza di un'entità economica unica.

(36)

In base alla giurisprudenza consolidata, le istituzioni dell'Unione devono prendere in considerazione tutti i fattori necessari per determinare se l'operatore commerciale collegato esercita le funzioni di un settore vendite integrato di detto produttore e che tali fattori non possono limitarsi al prodotto in esame. In particolare, le istituzioni dell'Unione possono legittimamente tener conto di fattori quali le vendite da parte di un operatore commerciale collegato di prodotti diversi dal prodotto in esame e le vendite da parte di tale operatore di prodotti forniti da produttori diversi da quello con cui esso è collegato. Di conseguenza, la Commissione ha analizzato più fattori e stabilito, tra l'altro, che: i) c'era un rialzo coerente applicato da una società collegata in Cina ai suoi operatori commerciali collegati all'estero; ii) l'attività principale di tali operatori, equivalente all'incirca al 90 % del loro fatturato, consisteva nel commercio di prodotti diversi dal prodotto in esame, comprese le attività commerciali con parti indipendenti; iii) in alcuni casi è stato constatato che oneri e spese sono stati pagati nelle vendite all'esportazione nell'Unione; iv) la licenza commerciale di uno di tali operatori commerciali collegati descriveva le sue attività principali come «servizi di vendita all'ingrosso per conto terzi, ad esempio commissionari»; v) sulla base della verifica del conto economico è stato stabilito che tutte le spese d'ufficio pertinenti erano coperte dal profitto degli operatori commerciali collegati e non dai contributi finanziari della società madre. La Commissione ha quindi rilevato che gli operatori commerciali collegati e Shagang non costituiscono un'entità economica unica. La richiesta è stata pertanto respinta ed è stato mantenuto l'adeguamento di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

2.4.   Margine di dumping

(37)

A causa della rettifica apportata alla costruzione del prezzo all'esportazione di cui al precedente considerando (33), i margini di dumping di due gruppi di società sono stati ricalcolati e ciò ne ha determinato un lieve aumento. Tale aumento ha anche inciso sul margine di dumping di tutte le altre società che hanno collaborato o meno, in quanto il margine in questione si basa sui margini delle società che hanno collaborato.

(38)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, a dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 1

Margini di dumping, RPC

Produttori esportatori cinesi

Margine di dumping definitivo

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

97,3 %

Hesteel Group Co., Ltd.

95,5 %

Jiangsu Shagang Group

106,9 %

Altre società che hanno collaborato

100,5 %

Tutte le altre società

106,9 %

3.   PREGIUDIZIO

3.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(39)

In assenza di osservazioni relative alla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 62 a 66 del regolamento provvisorio.

3.2.   Consumo dell'Unione

(40)

Una parte interessata ha osservato che il consumo complessivo dell'Unione è stato sottostimato in quanto le vendite dei produttori dell'Unione alle società collegate, effettuate a condizioni paragonabili a quelle possibili sul mercato libero, sono state escluse dal calcolo del consumo dell'Unione.

(41)

Tale affermazione è stata respinta. In primo luogo, in base a quanto indicato al considerando 69 del regolamento provvisorio, la distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente ai fini dell'analisi del pregiudizio perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni e i prezzi di trasferimento sono fissati all'interno dei gruppi in base a varie politiche dei prezzi. Al contrario, la produzione destinata al mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame e i prezzi sono prezzi del mercato libero. In secondo luogo, il mercato libero nel suo insieme comprende le vendite dei produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti e le vendite non vincolate a società collegate. Sono stati effettuati accertamenti ed è stato confermato che le vendite non vincolate in questione sono effettivamente vendite ai prezzi di mercato e che l'acquirente collegato poteva scegliere liberamente il fornitore, indipendentemente dal fatto che tale fornitore fosse collegato o meno. Di conseguenza, il consumo dell'Unione (mercato libero) non è stato sottostimato.

(42)

A tale proposito, va ricordato che l'evoluzione del consumo dell'Unione nel mercato vincolato e nel mercato libero è stata presentata e spiegata nelle tabelle 2 e 3 del regolamento provvisorio. Combinando queste due tabelle è possibile constatare che, nel periodo in esame, il consumo complessivo (comprensivo pertanto sia del mercato vincolato che di quello libero) ha avuto il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo complessivo (mercato vincolato e libero) (tonnellate)

 

2012

2013

2014

PI

Consumo complessivo

72 181 046

74 710 254

76 026 649

77 427 389

Indice (2012 = 100)

100

104

105

107

Fonte: Risposte al questionario Eurofer ed Eurostat

(43)

La tabella sopra riportata mostra che il consumo complessivo è aumentato e ha raggiunto un livello che, nel periodo dell'inchiesta, è stato superiore rispetto a quello dell'inizio del periodo in esame. Questa tendenza è spiegata dall'aumento del consumo vincolato che, in termini assoluti, è stato più marcato dell'aumento del consumo nel mercato libero.

(44)

La Commissione ha pertanto confermato le sue conclusioni sul consumo dell'Unione enunciate ai considerando da 67 a 74 del regolamento provvisorio.

3.3.   Importazioni dal paese interessato

(45)

In assenza di altre osservazioni relative al volume, alla quota di mercato e al prezzo delle importazioni dal paese interessato, la Commissione ha inoltre confermato le sue conclusioni su tali argomenti enunciate ai considerando da 75 a 82 del regolamento provvisorio.

3.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

3.4.1.   Osservazioni generali

(46)

Non sono state ricevute osservazioni riguardanti la presente parte del regolamento provvisorio.

3.4.2.   Indicatori macroeconomici

(47)

A seguito delle misure provvisorie, una parte interessata ha affermato che la maggior parte degli indicatori macroeconomici dell'industria dell'Unione mostrano una tendenza positiva e ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui l'industria dell'Unione avrebbe subito un pregiudizio notevole.

(48)

Tale affermazione è stata respinta. In primo luogo, la Commissione non ha affermato nel regolamento provvisorio che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. Al contrario, nel considerando 119 del regolamento provvisorio, la Commissione ha affermato che l'industria dell'Unione si trovava in una condizione di vulnerabilità alla fine del periodo dell'inchiesta, ma non fino al punto di aver subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. In secondo luogo, a tale riguardo, come descritto al considerando 117 del regolamento provvisorio, la Commissione si è riferita al fatto che l'andamento di alcuni indicatori macroeconomici (quali il volume della produzione e i tassi di utilizzo della capacità dovuti all'aumento nel consumo vincolato e libero) era ancora positivo.

(49)

La Commissione ha pertanto confermato le sue conclusioni sugli indicatori macroeconomici enunciate ai considerando da 87 a 103 del regolamento provvisorio.

3.4.3.   Indicatori microeconomici

(50)

La medesima parte interessata ha rilevato che durante il periodo in esame, indipendentemente dal volume (ridotto o elevato) delle importazioni dalla Cina, i costi unitari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati sempre maggiori dei loro prezzi di vendita, con la sola eccezione del 2014. Ha inoltre dichiarato che i produttori dell'Unione inclusi nel campione non hanno in buona parte registrato profitti durante il periodo in esame. Di conseguenza, tale parte interessata ha chiesto alla Commissione di esaminare ulteriormente il motivo per cui:

a)

i produttori di acciaio dell'Unione inclusi nel campione hanno subito la loro perdita più pesante nel periodo 2012-2013 quando i volumi delle importazioni cinesi erano a un livello basso e i prezzi delle importazioni cinesi erano pari o perfino superiori a quelli dell'industria dell'Unione;

b)

durante il medesimo periodo, i loro prezzi di vendita erano inferiori al loro costo unitario di produzione.

(51)

A tale riguardo, in primo luogo, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 106 del regolamento provvisorio in cui ha affermato che le prestazioni dell'industria dell'Unione sono state influenzate in modo negativo nel 2012 e nel 2013 dalle conseguenze della crisi del debito nella zona euro e dal calo della domanda di acciaio nel 2012. Nel 2014, l'industria dell'Unione ha iniziato un processo di ripresa continuato anche nella prima metà del 2015. Tale miglioramento temporaneo della situazione dell'industria europea è stato generato dall'intensificazione degli sforzi profusi per rimanere competitiva, in particolare aumentando la produttività della forza lavoro dell'Unione. In secondo luogo, come indicato al considerando 107 del regolamento provvisorio, il costo di produzione è rimasto generalmente superiore ai prezzi di vendita che sono stati in calo e, al fine di limitare la perdita della quota di mercato, i produttori dell'Unione hanno seguito la spirale al ribasso dei prezzi e ridotto considerevolmente il prezzo di vendita, in particolare nel 2015. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto di aver sufficientemente esaminato e chiarito tali elementi.

(52)

La medesima parte interessata ha inoltre affermato che, calcolando le quantità di vendita in base alle tabelle 7 e 14 del regolamento provvisorio, ha rilevato che i produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentano solo il 31 % del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione mentre il considerando 64 del regolamento provvisorio afferma che rappresentano il 45 % della produzione totale dell'Unione. La parte interessata di cui trattasi ha sostenuto che tale notevole differenza desta dubbi sulla rappresentatività del campione e che qualsiasi modifica nel campione potrebbe aver portato a conclusioni sul pregiudizio completamente diverse.

(53)

Come indicato al considerando 64 del regolamento provvisorio, la produzione totale dell'Unione è stata calcolata pari a circa 74,7 milioni di tonnellate. Ciò comprende sia il mercato libero sia quello vincolato. Le tabelle 7 e 14 del regolamento provvisorio fanno invece chiaro riferimento solo al mercato libero e comprendono pertanto solo le vendite nel mercato libero. La differenza rilevata si spiega con il fatto che la produzione totale utilizzata per il confronto effettuato dalla parte interessata in questione era comprensiva delle vendite vincolate, mentre avrebbe dovuto tenere in considerazione solo le vendite nel mercato libero. Di conseguenza, non vi è ragione di nutrire dubbi sulla rappresentatività del campione scelto.

(54)

In assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 104 a 116 del regolamento provvisorio.

3.4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(55)

In base all'esame delle osservazioni, sintetizzate nei considerando da (39) a (54), la Commissione ha confermato le sue conclusioni enunciate ai considerando da 117 a 119 del regolamento provvisorio. La Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione si è trovata in una condizione di vulnerabilità alla fine del periodo dell'inchiesta, ma non fino al punto di aver subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

4.   MINACCIA DI PREGIUDIZIO

(56)

Secondo la giurisprudenza, in determinate circostanze le istituzioni dell'Unione hanno il diritto di prendere in considerazione i dati del periodo successivo all'inchiesta nel corso di inchieste antidumping avviate sulla base di asserzioni di minaccia di pregiudizio. Infatti, la giurisprudenza ritiene che la determinazione di una minaccia di pregiudizio necessiti, per sua stessa natura, di un'analisi prospettica. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base prevede che la constatazione di una minaccia di pregiudizio notevole debba essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità e che il mutamento di circostanze che porterebbe a una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio debba essere chiaramente prevedibile e imminente.

(57)

Ai sensi della giurisprudenza e in base a quanto esposto al considerando 122 del regolamento provvisorio, dopo l'istituzione delle misure provvisorie la Commissione ha continuato la sua analisi prospettica, principalmente raccogliendo dati relativi alla seconda metà del 2016 per tutti i fattori che aveva esaminato in via provvisoria e analizzando se tali dati supplementari avrebbero potuto essere utilizzati per confermare o confutare le conclusioni basate sui dati relativi al periodo dell'inchiesta.

(58)

La Commissione ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, che si applica ugualmente alle inchieste avviate sulla base di un'asserzione di minaccia di pregiudizio, le conclusioni rappresentative devono basarsi su un periodo che termina prima dell'apertura dei procedimenti. Tale principio è teso a garantire che i risultati dell'inchiesta siano rappresentativi e affidabili assicurando che i fattori su cui si fonda l'accertamento del dumping e del pregiudizio non siano influenzati dal comportamento dei produttori interessati in seguito all'apertura del procedimento antidumping e, dunque, che il dazio definitivo imposto a seguito del procedimento sia idoneo a porre rimedio in modo efficace al pregiudizio causato dal dumping.

4.1.   Sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni

4.1.1.   Aggiornamento dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta

(59)

Come indicato al considerando 124 del regolamento provvisorio, le importazioni dal paese interessato sono aumentate in modo significativo: da 246 720 a 1 519 304 tonnellate fra il 2012 e il periodo dell'inchiesta. Nel medesimo considerando viene anche indicato che il volume delle importazioni cinesi è aumentato ulteriormente (dell'8,5 %) nella prima metà del 2016 (773 275 tonnellate), rispetto alla prima metà del 2015 (712 390 tonnellate).

(60)

I dati disponibili per il periodo supplementare luglio-settembre 2016, se espressi sulla base delle medie mensili, mostrano che le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno iniziato a diminuire rispetto al periodo dell'inchiesta (2015) e al periodo successivo all'inchiesta (gennaio-giugno 2016).

Tabella 3

Evoluzione del volume delle importazioni cinesi (tonnellate)

 

2014

PI (2015)

gennaio-giugno 2016

luglio-settembre 2016

Volume delle importazioni dalla Cina

592 104

1 519 304

773 275

296 267

MEDIA mensile delle importazioni cinesi

49 342

126 608

128 879

98 756

Fonte: Eurostat

(61)

La Commissione ha pertanto rilevato che si è interrotta la tendenza all'aumento del volume. Tuttavia, nel valutare la rilevanza e l'affidabilità di tali cifre per confermare o confutare l'analisi della minaccia di pregiudizio, la Commissione ha anche osservato che:

a)

la media mensile del volume delle importazioni cinesi nel periodo luglio-settembre 2016 è ancora il doppio della media mensile delle importazioni nel 2014;

b)

il calo della media mensile del volume delle importazioni cinesi da luglio a settembre 2016 (rispetto al 2015) può essere spiegato con:

l'effetto dissuasivo della richiesta di registrazione presentata dal denunciante il 5 aprile 2016 e del suo aggiornamento nel giugno 2016 (ritirata tuttavia solo a metà di agosto 2016),

l'adozione da parte della Commissione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 (10), ai sensi del quale i dazi antidumping sono stati riscossi retroattivamente per la prima volta, e

la conoscenza dell'intenzione della Commissione di decidere in merito alle misure provvisorie entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta (invece di nove mesi).

4.1.2.   Osservazioni delle parti interessate a seguito del regolamento provvisorio

(62)

Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione ha fondato la sua analisi principalmente su una serie di dati raccolti nove mesi dopo il periodo dell'inchiesta, ossia dalla fine del 2015, e che questo non può essere il modo più affidabile per stabilire la probabilità dell'aumento sostanziale delle importazioni. Inoltre ha altresì sostenuto che un'analisi dell'andamento delle importazioni per un periodo di tempo rappresentativo avrebbe mostrato un calo del volume delle importazioni. Di conseguenza, la parte interessata in questione ha ritenuto che l'analisi della minaccia di pregiudizio della Commissione presentasse diverse imperfezioni.

(63)

In primo luogo, la Commissione ha osservato di aver fornito tutti i dati allora disponibili, enunciati al considerando 124 del regolamento provvisorio, sia per il periodo in esame sia per il periodo successivo all'inchiesta. In secondo luogo, la Commissione ha nuovamente aggiornato al considerando (60) tutte le informazioni riguardanti il volume delle importazioni cinesi. Nell'aggiornamento in questione, la Commissione ha effettivamente osservato una diminuzione nella media mensile del volume delle importazioni cinesi a partire dal luglio 2016 che può essere tuttavia spiegata principalmente per le ragioni esposte nel considerando (61).

4.1.3.   Osservazioni delle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive

(64)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la China Iron and Steel Association (CISA) ha da un lato accolto con favore l'utilizzo da parte della Commissione dei dati supplementari relativi al periodo successivo all'inchiesta, ma dall'altro ha sostenuto che la valutazione della Commissione sull'evoluzione delle importazioni cinesi a partire dal luglio 2016 era sbagliata. Detta parte interessata ha affermato che, concretamente, il volume delle importazioni cinesi ha iniziato a diminuire costantemente dall'inizio del 2016. Ha inoltre sostenuto che la Commissione, affermando che la diminuzione più recente delle esportazioni cinesi sarebbe stata probabilmente un fenomeno temporaneo, stava violando il principio generale di cui all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base in quanto l'esistenza di una minaccia di un pregiudizio materiale deve «essere accertata sulla base di fatti e non di […] asserzioni, congetture o remote possibilità». La CISA ha quindi invitato la Commissione a prendere in considerazione gli ultimi dati relativi al periodo successivo all'inchiesta sulla base dei soli fatti e a evitare di interpretare tali dati alla luce di remote possibilità o asserzioni non provate. Osservazioni analoghe sono state ricevute da altri due produttori esportatori cinesi e dall'utilizzatore italiano.

(65)

La Commissione ha convenuto che la tendenza all'aumento del volume si è arrestata, ma principalmente a partire da luglio 2016. Tuttavia, ha anche osservato che il livello assoluto rimaneva ancora elevato. Mentre le importazioni cinesi per il periodo gennaio-giugno 2016 (773 275 tonnellate per sei mesi) erano più basse rispetto al periodo giugno-dicembre 2015 (806 914 tonnellate per sei mesi), i volumi medi delle importazioni per il periodo gennaio-giugno 2016 erano ancora superiori al periodo giugno-dicembre 2015 (712 390 tonnellate per sei mesi) e a tutti gli altri semestri precedenti. In secondo luogo, la Commissione non ha analizzato la tendenza dei volumi delle importazioni come un fattore isolato, ma ha adottato un approccio globale. Non ha ponderato e valutato solamente tutti i fattori elencati nell'articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, ma anche alcuni fattori aggiuntivi quali la redditività e gli ordini acquisiti (cfr. le seguenti sezioni da 4.2 a 4.5.), in modo da avere un solido fondamento concreto per la sua valutazione complessiva.

(66)

Per quanto riguarda le ragioni che portano a ritenere che le esportazioni cinesi sono diminuite per lo più a partire dalla seconda metà del 2016, le spiegazioni della Commissione si basano su tre fatti, ovvero gli annunci pubblici fatti nella comunicazione sull'acciaio, la richiesta di registrazione presentata dal denunciante nel caso in esame e la decisione sulla riscossione retroattiva dei dazi su certi prodotti di acciaio laminati a freddo:

sulla base della comunicazione della Commissione sull'acciaio del 16 marzo 2016 («Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa») (11) i produttori esportatori cinesi sono stati messi al corrente dell'intenzione della Commissione di « sfruttare immediatamente i margini disponibili per continuare ad accelerare l'adozione delle misure provvisorie » riducendo le procedure di indagine di un mese (da nove a otto mesi); di conseguenza, a causa dell'apertura del caso in esame il 13 febbraio 2016, i produttori esportatori cinesi erano consapevoli che le misure provvisorie avrebbero potuto essere istituite all'inizio dell'ottobre 2016,

il 5 aprile 2016, il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC; il 2 giugno 2016, il denunciante ha aggiornato la richiesta presentando informazioni più recenti; ne consegue che gli esportatori e i produttori esportatori erano ben informati e consapevoli del rischio che, se avessero spedito il prodotto in esame a partire dalla seconda metà del 2016, i loro prodotti simili esportati potevano essere sottoposti a dazi retroattivi 90 giorni prima dell'eventuale istituzione dei dazi provvisori nell'ottobre 2016, ossia entro il luglio 2016,

il 29 luglio 2016, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329, ai sensi del quale i dazi antidumping sono stati riscossi retroattivamente per la prima volta su certi prodotti di acciaio laminati a freddo, che rientrano anch'essi fra i prodotti siderurgici; di conseguenza, il rischio che le misure venissero applicate nel presente procedimento a partire dall'inizio del luglio 2016 diveniva sempre più concreto a causa della riscossione retroattiva che coinvolgeva nel caso in questione un prodotto di acciaio.

(67)

La CISA sostiene inoltre che le spiegazioni fornite dalla Commissione sulle ragioni per cui le importazioni cinesi sono diminuite a partire dalla seconda metà del 2016 sono «remote possibilità o asserzioni non provate». Come sopra indicato, le spiegazioni fornite dalla Commissione si basano su fatti. La Commissione rileva che la CISA stessa non ha fornito una spiegazione alternativa plausibile sul motivo per cui le esportazioni cinesi sono diminuite.

(68)

In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha pertanto confermato la sua conclusione secondo cui la più recente diminuzione delle esportazioni cinesi è probabilmente destinata a essere un fenomeno temporaneo dovuto alle circostanze specifiche identificate al considerando (61) e non è in grado di confutare le conclusioni della Commissione concernenti l'esistenza di una minaccia di pregiudizio. Se non verrà adottata alcuna misura nella fase definitiva, è molto probabile che il volume delle importazioni cinesi aumenti di nuovo, soprattutto alla luce dell'attuale eccesso di capacità nella RPC e della capacità di assorbimento insufficiente dei paesi terzi o della stessa RPC, come spiegato a partire dal considerando (70).

4.1.4.   Conclusione

(69)

Il calo del volume delle importazioni cinesi dopo il luglio 2016 può essere spiegato dall'effetto dissuasivo della richiesta di registrazione e dalla conoscenza dell'intenzione della Commissione di decidere in merito alle misure provvisorie entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta. Inoltre, il livello assoluto del volume delle importazioni cinesi a partire dal luglio 2016 rimane molto elevato, se paragonato al 2014. Per i motivi citati, è probabile che tale diminuzione del volume delle importazioni sarebbe stata solo temporanea e che tale tendenza si sarebbe invertita se non fosse stata adottata alcuna misura. Non ha pertanto modificato la valutazione della Commissione secondo cui si è verificata una chiara e imminente minaccia di pregiudizio al termine del periodo dell'inchiesta.

4.2.   Capacità liberamente disponibili sufficienti

4.2.1.   Aggiornamento dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta

(70)

Come osservato al considerando 133 e nella tabella al considerando 185 del regolamento provvisorio, nel 2014 la produzione effettiva del prodotto in esame nella RPC (317,4 milioni di tonnellate) è stata circa il quintuplo della produzione complessiva totale di Russia, Ucraina, Iran e Brasile riuniti (57,4 milioni di tonnellate). Questo valore è indicativo dell'enorme capacità produttiva del prodotto in esame nella RPC. Inoltre, come esposto ai considerando 139 e 140 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto insufficiente la capacità di assorbimento del mercato cinese e ha ritenuto molto improbabile che paesi terzi sarebbero stati in grado di assorbire da soli l'enorme quantità di capacità liberamente disponibile.

(71)

Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha aggiornato la tabella di cui al considerando 185 del regolamento provvisorio in base ai dati più recenti disponibili nel modo seguente:

Tabella 4

Produzione effettiva del prodotto simile da parte di paesi terzi (in migliaia di tonnellate)

Paese

Capacità produttiva di acciaio grezzo stimata per l'anno 2015 (12)

Produzione di acciaio grezzo nel 2014

Produzione di acciaio grezzo nel 2015 (13)

Eccesso teorico di capacità nel 2015 (13)

Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2014

Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2015

Russia

90 000

71 461

70 898

19 102

26 898

27 509

RPC

1 153 098

822 750

803 825

349 273

317 387

322 259

Ucraina

42 500

27 170

22 968

19 532

7 867

6 314

Iran

28 850

16 331

16 146

12 704

8 276

7 872

Brasile

49 220

33 897

33 256

15 964

14 229

13 388

I dati di cui sopra, aggiornati al 2015 e relativi alla produzione del prodotto simile, dimostrano che il paese interessato supera di gran lunga tutti gli altri grandi paesi esportatori; i valori di cui sopra, aggiornati al 2015 e relativi alla capacità di acciaio grezzo, mostrano inoltre che solo la RPC ha un eccesso di capacità così marcato (che ammonta a quasi 350 milioni di tonnellate nel 2015, rispetto ai 317 milioni di tonnellate nel 2014, come indicato nella tabella di cui al considerando 185 del regolamento provvisorio).

Di conseguenza, la Commissione ha ribadito che l'eccesso di capacità nella produzione di acciaio nella RPC costituisce un importante indicatore dell'esistenza di una minaccia di pregiudizio imminente per l'industria dell'Unione.

(72)

Inoltre, le informazioni e le proiezioni riguardanti la capacità cinese di acciaio grezzo e il prodotto in esame rese disponibili dal luglio 2016 hanno continuato a mostrare le medesime incoerenze:

a)

da un lato, la Commissione ha ricevuto informazioni non dimostrate in merito al fatto che la RPC abbia apparentemente iniziato a ridurre il suo eccesso di capacità: a tale riguardo, la delegazione dell'UE a Pechino ha riferito che un vicedirettore della China Iron and Steel Association (CISA) ha dichiarato che probabilmente la RPC eliminerà 70 milioni di tonnellate di eccesso di capacità (annuncio del 28 ottobre 2016) nel 2016; inoltre, i gruppi Baosteel e Wuhan Steel hanno anch'essi annunciato di aver completato, già nell'ottobre 2016, i tagli di capacità previsti per il 2016 (annuncio del 24 ottobre 2016);

b)

dall'altro lato, secondo alcune recenti proiezioni dell'OCSE (14), la capacità cinese avrà un aumento persino maggiore nel 2016, nel 2017 e nel 2018; la parte cinese ha continuato a non partecipare a una piattaforma bilaterale con l'Unione e la RPC tesa a controllare l'eccesso di capacità nel settore dell'acciaio; inoltre, il 13o piano quinquennale relativo al «Piano per il potenziamento e l'adeguamento del settore siderurgico» (2016-2020) presuppone un volume della produzione di acciaio grezzo pari a 750-800 milioni di tonnellate nel 2020 e un calo della capacità di produzione dell'acciaio grezzo di 100-150 milioni di tonnellate fino al 2020; il piano incoraggia peraltro le imprese operanti nel settore dell'acciaio a trovarsi in una buona condizione per spostarsi all'estero e creare basi di produzione di acciaio nonché centri di lavorazione e distribuzione.

In sintesi, il problema dell'eccesso di capacità nel settore siderurgico nella RPC è riconosciuto dalle autorità cinesi e, nonostante alcuni annunci effettuati dal 30 giugno 2016, è improbabile che venga risolto nel prossimo futuro. L'eccesso di capacità cinese è talmente elevato da non poter essere concretamente eliminato nel breve o nel medio periodo.

(73)

I dati riguardanti la capacità di assorbimento della RPC, divenuti disponibili a partire dal luglio 2016, sono limitati. La Commissione ha tuttavia rilevato che la crescita della domanda interna cinese di acciaio è prevista «vicina allo zero» nei prossimi 4-5 anni (2015-2020) in quanto gli investimenti (come quelli nel settore dell'edilizia) sono rallentati e ciò inciderà notevolmente sul consumo interno cinese di prodotti di acciaio finiti (15).

(74)

I dati riguardanti la capacità di assorbimento dei paesi terzi divenuti disponibili a partire dal luglio 2016 hanno mostrato che:

a)

da un lato, nel gennaio 2016 la Malaysia ha concluso un'inchiesta di salvaguardia contro la Cina e altri paesi in merito agli arrotolati laminati a caldo mentre, nell'aprile 2016, la Turchia ha concluso un'inchiesta antidumping riguardante gli arrotolati laminati a caldo importati da Cina, Francia, Giappone, Romania, Russia, Slovacchia e Ucraina;

b)

dall'altro lato, l'India ha recentemente istituito aliquote definitive del dazio in un'inchiesta di salvaguardia sulle piastre e sulle lamiere piatte laminate a caldo di acciai legati e non legati; inoltre, il Brasile ha avviato un'inchiesta antisovvenzioni contro le importazioni di prodotti piatti in acciaio al carbonio laminati a caldo; infine, i produttori turchi hanno depositato nuove petizioni relative ai dazi compensativi e antidumping contro le importazioni di arrotolati laminati a caldo originari, fra l'altro, della Cina; a tale riguardo, dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha informato la Commissione che le autorità turche avevano nel frattempo aperto una nuova inchiesta antidumping il 21 dicembre 2016 riguardante le lamiere pesanti e certi tipi di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.

Di conseguenza, in base a tali informazioni aggiornate, non è probabile che i paesi terzi siano in grado di assorbire le crescenti esportazioni cinesi a causa dell'enorme quantità di capacità cinese liberamente disponibile. Anche se è stata mantenuta la stabilità delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi è probabile che, se non fosse stata adottata alcuna misura, il mercato dell'Unione avrebbe continuato a essere fra i principali obiettivi delle esportazioni cinesi oggetto di dumping.

4.2.2.   Osservazioni delle parti interessate a seguito del regolamento provvisorio e della divulgazione delle conclusioni definitive

(75)

A seguito del regolamento provvisorio, il denunciante si è riferito al fatto che la RPC ha annunciato fin dal 2008 vari piani per far fronte all'eccesso di capacità nel settore dell'acciaio ma che nessuno di essi ha avuto successo. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha ribadito che sono falliti anche i precedenti tentativi cinesi di limitare l'eccesso di capacità nazionale nel settore dell'acciaio. Di conseguenza, secondo tale parte interessata, è probabile che il governo cinese non sia in grado di porre rimedio all'enorme eccesso di capacità che ha interessato il settore dell'acciaio per molti anni e a cui ha tentato di rimediare senza successo in diverse precedenti occasioni.

(76)

D'altro canto, successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, un'altra parte interessata ha affermato che il governo cinese ha recentemente annunciato di avere centrato i suoi obiettivi relativi alla riduzione della capacità nel settore dell'acciaio nel 2016 e di essere fortemente impegnato a ridurre ulteriormente la capacità nel medesimo settore.

(77)

Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui il governo cinese non sarebbe mai riuscito a ridurre l'enorme eccesso di capacità, la Commissione è tenuta a effettuare un'analisi prospettica in caso di minaccia di pregiudizio. La Commissione ha quindi considerato le dichiarazioni del denunciante irrilevanti in quanto si riferiscono al passato e non possono essere usate per dedurre il comportamento futuro del governo cinese.

(78)

Quanto all'argomentazione opposta sulla riduzione della capacità cinese presentata da altre parti interessate, la Commissione ha ribadito che le informazioni e le proiezioni disponibili riguardanti la capacità cinese di acciaio grezzo e del prodotto in esame mostrano discrepanze. Tuttavia, pur non contestando i seri impegni assunti dalla Cina per ridurre la sua capacità, resta il fatto che l'attuale eccesso di capacità cinese, come indicato nella tabella 20 del regolamento provvisorio, è talmente elevato da non poter essere concretamente eliminato nel breve o nel medio periodo.

(79)

Per quanto riguarda la capacità di assorbimento dei paesi terzi, una parte interessata si è riferita al fatto che la Malaysia e la Turchia hanno concluso due inchieste contro la RPC sugli arrotolati laminati a caldo. Di conseguenza, detta parte interessata ha concluso che la presunta probabilità di deviazione del traffico commerciale verso l'Unione si è ridotta.

(80)

Le affermazioni di cui trattasi sono state respinte: come indicato al considerando (74), è probabile che altri paesi adottino misure e ciò rende poco probabile che i paesi terzi inizino ad assorbire da soli l'enorme capacità cinese.

(81)

Per quanto concerne la capacità di assorbimento della RPC, non sono state ricevute osservazioni da alcuna parte interessata.

4.2.3.   Conclusione

(82)

In conclusione, i dati relativi al periodo successivo all'inchiesta confermano l'analisi della Commissione effettuata nella fase provvisoria: dati i progressi limitati dal punto di vista del taglio dell'ingente eccesso di capacità nel 2016, è probabile che, se non venisse adottata alcuna misura, un volume significativo dell'ingente eccesso di capacità produttiva esistente nel settore siderurgico, compreso il prodotto simile, continuerebbe a essere indirizzato verso il mercato dell'Unione. L'attuale eccesso di capacità e l'insufficiente capacità di assorbimento dei paesi terzi o della stessa RPC indicano la probabilità di un notevole aumento delle esportazioni cinesi nell'Unione se non venisse adottata alcuna misura nella fase definitiva.

4.3.   Livello dei prezzi delle importazioni

4.3.1.   Aggiornamento dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta

(83)

Per quanto riguarda il livello dei prezzi delle importazioni, il considerando 142 del regolamento provvisorio ha indicato che i prezzi medi delle importazioni dal paese interessato sono calati del 33 %, da 600 EUR/tonnellata nel 2012 a 404 EUR/tonnellata nel 2015. Inoltre, la tabella di cui al considerando 145 del regolamento provvisorio ha evidenziato un ulteriore calo progressivo dei prezzi unitari delle importazioni cinesi che sono entrate nel mercato dell'Unione nel periodo gennaio-giugno 2016 successivo all'inchiesta.

(84)

I dati disponibili riguardanti il livello dei prezzi delle importazioni per il periodo luglio-settembre 2016 mostrano un aumento dei prezzi medi delle importazioni cinesi:

Tabella 5

Prezzi medi delle importazioni cinesi nel periodo successivo all'inchiesta

 

gennaio 2016

giugno 2016

luglio 2016

agosto 2016

settembre 2016

Prezzi medi delle importazioni cinesi

(EUR/t)

326

308

371

367

370

Fonte: Eurostat

(85)

Il recente aumento dei prezzi delle importazioni cinesi deve essere inserito nel seguente contesto:

a)

i prezzi delle importazioni cinesi non sono stati i soli ad aumentare dopo il 30 giugno 2016; anche i prezzi delle importazioni degli altri principali paesi che esportano nell'Unione sono aumentati a partire dalla medesima data;

b)

il livello raggiunto negli ultimi tre mesi (luglio-settembre 2016) era ancora inferiore ai costi medi di produzione dell'industria dell'UE (circa 431 EUR/tonnellata al termine del periodo dell'inchiesta, come indicato nella tabella 11 di cui al considerando 104 del regolamento provvisorio). Di conseguenza, nonostante l'aumento del livello dei prezzi, persiste la profonda depressione dei prezzi che pone l'industria dell'UE in una situazione insostenibile;

c)

un motivo importante che ha portato a tali aumenti dei prezzi a livello mondiale per il prodotto in esame è l'aumento del prezzo delle materie prime. Nell'ottobre 2016 i prezzi del carbone da coke, in particolare, erano quasi il doppio (a circa 200 EUR/tonnellata) rispetto ai prezzi nella prima metà del 2016. Ciò è stato causato dall'effetto combinato dell'obbligo di riduzione dell'orario di lavoro nelle miniere di carbone cinesi e di una serie di interruzioni del lavoro presso le miniere australiane. In tale contesto è opportuno notare che la RPC e l'Australia sono fra i principali paesi produttori di carbone da coke al mondo. L'aumento esponenziale del prezzo del carbone da coke è indicato nel grafico seguente (16).

Grafico

Evoluzione del prezzo del carbone da coke

Image 2

Carbone da coke, contratto (USD/t, fob Qld)

Grafico del giorno: prezzi del carbone da coke

Carbone da coke (USD/t, fob Qld)

USD 250/t

USD 230/t

USD 210/t

USD 190/t

USD 170/t

USD 150/t

USD 130/t

USD 110/t

USD 90/t

USD 70/t

avr-14 Ott-14 avr-15 Ott-15 avr-16 Ott-16

Fonte: Platts, Bloomberg, CBA estimates

Di conseguenza, è possibile presumere che i prezzi del prodotto in esame inizieranno nuovamente a calare, una volta svanito l'effetto di tali circostanze eccezionali riguardanti il carbone da coke.

4.3.2.   Osservazioni delle parti interessate a seguito del regolamento provvisorio

(86)

Una parte interessata ha dichiarato che l'esame della Commissione arriva fino a giugno 2016, mentre i prezzi delle importazioni del prodotto in esame sono stati in continuo aumento dal giugno 2016. La medesima parte ha chiesto alla Commissione di tenere in considerazione tali dati più recenti. Un'altra parte interessata ha inoltre affermato che i prezzi delle importazioni hanno recentemente iniziato ad aumentare.

(87)

Come indicato nella tabella di cui al considerando (84), la Commissione ha confermato che i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati nel periodo luglio-settembre 2016. Tali parti interessate non hanno tuttavia menzionato il fatto che i prezzi sono aumentati a livello mondiale a causa di un incremento nei prezzi delle materie prime, in particolare del carbone da coke, come indicato al considerando (85).

4.3.3.   Osservazioni delle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive

(88)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la China Iron and Steel Association (CISA) ha nuovamente sostenuto che la Commissione stava violando il principio generale di cui all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base in quanto l'esistenza di una minaccia di un pregiudizio materiale deve «essere accertata sulla base di fatti e non di […] asserzioni, congetture o remote possibilità». In tale contesto ha fatto riferimento a «un contesto particolare, fatto di semplici possibilità». In secondo luogo, la CISA ha dichiarato che l'affermazione della Commissione, secondo cui il prezzo medio delle importazioni nell'ultimo periodo luglio-settembre 2016 era inferiore al costo di produzione dell'industria dell'Unione alla fine del periodo dell'inchiesta, porta a conclusioni errate in quanto tale raffronto si basa su due periodi diversi e quindi non è un confronto equo. Osservazioni analoghe sono state ricevute da un utilizzatore italiano e da altri produttori esportatori cinesi. Uno di tali produttori esportatori cinesi ha indicato che i prezzi delle importazioni sono diminuiti del 13,5 % tra gennaio e settembre 2016.

(89)

Anche un altro produttore esportatore cinese ha osservato che una tendenza all'incremento dei prezzi delle importazioni è un'indicazione dell'assenza di una minaccia di pregiudizio e, a tale riguardo, ha fatto riferimento alla giurisprudenza.

(90)

In primo luogo, per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Commissione avrebbe violato il principio generale di cui all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ribadisce di aver basato la sua decisione su fatti e non su asserzioni, congetture o remote possibilità. La Commissione ha tenuto in considerazione fatti quali i dati della tabella 5, e ha interpretato tali dati, ravvisando un calo dei prezzi fino al giugno 2016, e successivamente un aumento, dovuto principalmente a un incremento nei prezzi delle materie prime come indicato al considerando 85. In secondo luogo, la CISA stessa non fornisce una spiegazione alternativa plausibile relativa all'evoluzione dei prezzi delle importazioni cinesi. In terzo luogo, la Commissione non ha analizzato la tendenza dei prezzi cinesi come un fattore isolato, ma ha adottato un approccio globale. Non ha ponderato ed esaminato solamente tutti i fattori elencati nell'articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, ma anche fattori aggiuntivi quali la redditività e gli ordini acquisiti (cfr. sezione 4.5) al fine di avere un solido fondamento concreto per la sua valutazione complessiva.

(91)

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Commissione ha intenzionalmente indotto in errore le parti interessate confrontando il prezzo medio delle importazioni nel periodo luglio-settembre 2016 con il costo di produzione dell'industria dell'Unione alla fine del periodo dell'inchiesta, la Commissione ha distinto con chiarezza entrambi i periodi. In tale contesto, è inoltre importante sottolineare che i dati sul costo di produzione dell'industria dell'Unione relativi alla fine del periodo dell'inchiesta erano i dati più recenti disponibili nel presente procedimento in quanto i dati sui costi di produzione dell'industria dell'Unione relativi al periodo successivo all'inchiesta non sono stati raccolti. In ogni caso, anche se — ipoteticamente — il costo di produzione dell'industria dell'Unione nel periodo più recente fosse diminuito, non verrebbe contraddetto il fatto che il livello dei prezzi cinesi nel settembre 2016 stava ancora esercitando un'enorme pressione sui prezzi dell'industria siderurgica dell'Unione.

(92)

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Commissione non ha seguito la giurisprudenza, la Commissione ha rilevato che tale argomentazione è inefficace in quanto, nel caso in questione, la Commissione stessa ha analizzato l'andamento dei prezzi delle materie prime nel periodo successivo all'inchiesta, come indicato al considerando 85. Tale argomentazione è quindi respinta.

4.3.4.   Conclusione

(93)

Anche con l'aumento dei prezzi delle importazioni cinesi a partire dal luglio 2016, e in assenza di altre osservazioni, i dati sui prezzi relativi al periodo successivo all'inchiesta non contraddicono la conclusione secondo cui il calo dei prezzi cinesi ha portato a una minaccia di pregiudizio. Tale minaccia non è stata eliminata dal recente incremento dei prezzi delle importazioni cinesi verificatosi a partire dal luglio 2016. Come indicato al considerando 85, anche tale maggiore livello dei prezzi non rimedia alla profonda depressione dei prezzi che pone l'industria dell'UE in una situazione insostenibile, se viene paragonato l'aumento dei prezzi cinesi al costo di produzione dei produttori dell'Unione al termine del periodo dell'inchiesta. Infine, la Commissione ha concluso che l'aumento dei prezzi delle importazioni potrebbe essere solo una tendenza temporanea, che è probabile si interrompa quando non vi saranno più i motivi che stanno alla base degli aumenti dei prezzi delle materie prime. I produttori esportatori cinesi hanno adottato una politica dei prezzi aggressiva nel mercato dell'Unione, in particolare nella seconda metà del 2015 e nella prima metà del 2016. Se non viene adottata alcuna misura e tenuto conto dell'attuale ingente eccesso di capacità cinese nel settore dell'acciaio, nel quale rientra anche il prodotto in esame, i produttori esportatori cinesi potrebbero mantenere una strategia aggressiva in materia di prezzi, abbassando i loro prezzi di vendita a livelli minimi.

4.4.   Livello delle scorte

4.4.1.   Aggiornamento dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta

(94)

Per quanto riguarda il livello delle scorte, il considerando 147 del regolamento provvisorio ha indicato che la Commissione non ha ritenuto tale fattore particolarmente significativo, soprattutto perché i produttori dell'Unione producono su commissione, caratteristica che consente loro di mantenere basso il livello delle scorte.

(95)

Per quanto riguarda le scorte nella RPC, la Commissione non è ancora stata in grado di trovare dati complessivi relativi alle scorte per il periodo successivo all'inchiesta nonostante le sue stesse ricerche e le richieste ai produttori cinesi che hanno collaborato.

(96)

La Commissione ha tuttavia rilevato che le scorte di acciaio nei depositi di 40 grandi città cinesi sarebbero scese dai 9,41 milioni di tonnellate di fine settembre 2016 ai 8,89 milioni di tonnellate di fine ottobre 2016. Inoltre, le scorte di acciaio di 80 grandi laminatoi cinesi ammontavano a 13,46 milioni di tonnellate alla fine del settembre 2016 (17) rispetto a 16,07 milioni di tonnellate alla fine del settembre 2015.

4.4.2.   Osservazioni delle parti interessate a seguito del regolamento provvisorio e della divulgazione delle conclusioni definitive

(97)

Non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate per quanto riguarda il livello delle scorte.

4.4.3.   Conclusione

(98)

In conclusione, le scorte di acciaio nella RPC sono rimaste all'incirca agli stessi livelli del 30 giugno 2016, esposti nel considerando 150 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto confermato la sua conclusione enunciata nel considerando 151 del regolamento provvisorio.

4.5.   Altri elementi: redditività e ordini acquisiti nell'Unione dall'industria dell'Unione

4.5.1.   Aggiornamento dei dati del periodo successivo all'inchiesta

(99)

Come indicato al considerando 155 del regolamento provvisorio, gli ordini acquisiti hanno registrato un andamento negativo. L'inchiesta ha inoltre accertato un ulteriore deterioramento della redditività dei denuncianti che rappresentano circa il 90 % della produzione totale dell'industria dell'Unione.

I dati disponibili per il periodo dal luglio 2015 al giugno 2016 mostrano un ulteriore deterioramento della redditività, nonostante una tendenza più positiva (rispetto al 2015) per i relativi ordini acquisiti di seguito indicata:

Tabella 6

Evoluzione della redditività e degli ordini acquisiti dei denuncianti

Descrizione

2013

2014

2015

aprile 2015 — marzo 2016

luglio 2015 — giugno 2016

Redditività

– 4,86 %

– 1,28 %

da – 3 a – 5 %

da – 5 a – 7 %

da – 7 a – 9 %

Ordini acquisiti

16 631 630

16 677 099

15 529 155

15 636 444

15 944 183

Fonte: Eurofer, sono verificati tutti i dati ad eccezione dell'ultima colonna

4.5.2.   Osservazioni delle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive

(100)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, la China Iron and Steel Association (CISA) ha sostenuto che, per il fatto che gli ordini acquisiti nel periodo successivo all'inchiesta sono aumentati, i produttori dell'Unione hanno ricevuto più ordini e per l'industria dell'Unione si prospetta quindi un futuro positivo.

(101)

La Commissione ha convenuto che gli ordini acquisiti erano aumentati leggermente, ma allo stesso tempo ha fatto riferimento alle perdite record sostenute dai denuncianti e presenti a loro volta nella medesima tabella. Di conseguenza, anche se si verificasse un eventuale recupero da parte dei produttori dell'Unione durante il periodo più recente successivo all'inchiesta, tale recupero non compenserebbe il marcato aumento delle perdite sostenuto durante lo stesso periodo.

4.5.3.   Conclusione

(102)

In conclusione, e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha rilevato un ulteriore deterioramento della redditività dei denuncianti nel periodo più recente. Di conseguenza, la valutazione secondo cui vi sarebbe stata la minaccia di un pregiudizio imminente alla fine del 2015 non è stata contraddetta. Al contrario, l'ulteriore deterioramento della redditività in tutta la prima metà del 2016 ha confermato l'accuratezza della valutazione della Commissione in merito a tale indicatore.

4.6.   Prevedibilità e imminenza nel mutamento di circostanze

(103)

L'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base dispone che «il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere stato chiaramente prevedibile e deve essere imminente».

(104)

Come indicato al considerando 157 del regolamento provvisorio, tutti i fattori di cui sopra sono stati analizzati e verificati in relazione al periodo dell'inchiesta. In particolare la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha raggiunto il livello insostenibile del – 10 % nel quarto trimestre del 2015, quando è stata maggiormente avvertita la pressione dei prezzi cinesi.

(105)

I dati relativi al periodo successivo all'inchiesta hanno inoltre rivelato che la tendenza negativa della redditività dell'Unione, iniziata nella seconda metà del 2015, ha continuato nel corso della prima metà del 2016.

(106)

I dati disponibili per il periodo luglio-settembre 2016 hanno evidenziato una situazione variegata. Mentre il volume delle importazioni cinesi è calato, l'eccesso di capacità ha continuato a costituire una minaccia. Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi cinesi durante lo stesso periodo recente, anche se — ipoteticamente — il costo di produzione dell'industria dell'Unione nel periodo più recente fosse diminuito, resta il fatto che il livello dei prezzi cinesi nel settembre 2016 stava esercitando un'enorme pressione sui prezzi dell'industria siderurgica dell'Unione. Ne consegue che la minaccia di pregiudizio è stata imminente e prevedibile dopo il termine del periodo dell'inchiesta.

(107)

La Commissione ha pertanto confermato che si è verificato un mutamento di circostanze chiaramente prevedibile e imminente alla fine del periodo dell'inchiesta, che avrebbe instaurato una situazione nella quale il dumping sarebbe stato causa di pregiudizio.

4.7.   Conclusioni relative alla minaccia di pregiudizio

(108)

Come indicato al considerando 158 del regolamento provvisorio, l'industria dell'Unione si stava riprendendo nel 2014 e nei primi due trimestri del 2015, ma quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno cominciato a segnalare un drastico peggioramento nel corso della seconda metà del 2015. L'inchiesta ha rivelato che la tendenza negativa in questione, iniziata nella seconda metà del 2015, non è scomparsa nella prima metà del 2016. Tutti i fattori esaminati nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base, in particolare il notevole tasso di aumento delle importazioni in dumping nel 2015 a prezzi in ulteriore calo, l'enorme eccesso di capacità nella RPC e l'andamento negativo della redditività dell'industria dell'Unione, puntano pertanto nella stessa direzione.

(109)

I dati disponibili per il periodo luglio-settembre 2016 presentano una situazione variegata. Mentre il volume delle importazioni cinesi è calato, l'eccesso di capacità ha continuato a costituire una minaccia e i prezzi sono rimasti inferiori al costo di produzione dell'industria dell'Unione nonostante il loro recente incremento.

(110)

Alla luce di questa analisi, la Commissione ha concluso che alla fine del periodo dell'inchiesta sussisteva una minaccia di pregiudizio chiaramente prevedibile e imminente per l'industria dell'Unione. Tale valutazione non è stata contraddetta dagli sviluppi sopra analizzati relativi al periodo successivo all'inchiesta.

(111)

La Commissione ha pertanto respinto le affermazioni di CISA, a seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, secondo cui la valutazione della Commissione non era in linea con la giurisprudenza, facendo notare le seguenti due principali differenze tra il suo approccio nel caso in questione e quello che ha portato all'adozione del regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio (18):

in primo luogo, come indicato al considerando 119 del regolamento provvisorio, è stato rilevato che, nel presente caso, l'industria dell'Unione si trovava in una condizione di vulnerabilità alla fine del periodo dell'inchiesta, ma non fino al punto di aver subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base,

in secondo luogo, la Commissione ha analizzato e valutato a fondo, per quanto possibile nel caso in questione, i dati relativi al periodo successivo all'inchiesta, al fine di confermare o confutare le sue conclusioni, conformemente alla giurisprudenza.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(112)

Una parte interessata ha ribadito che, durante il periodo dell'inchiesta, la Russia aveva il maggiore volume di importazioni verso l'Unione e che la quota di mercato delle importazioni cinesi, nonostante il suo aumento nel corso di tutto il periodo in esame, ha continuato a rimanere a un livello molto basso, vale a dire pari al 4 % circa. Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, un'altra parte interessata ha inoltre osservato che una semplice quota di mercato delle importazioni cinesi pari al 4 % precludeva l'esistenza di un nesso di causalità.

(113)

Tali asserzioni sono state già trattate nei considerando da 177 a 188 del regolamento provvisorio. Inoltre, per quanto riguarda la quota di mercato, il considerando 77 del regolamento provvisorio ha affermato che la quota totale di mercato delle importazioni cinesi verso l'Unione si è più che quintuplicata durante il periodo in esame.

(114)

Secondo il denunciante, sarebbe opportuno cumulare gli effetti delle importazioni in dumping dalla Cina con le importazioni in dumping da altri cinque paesi oggetto di un'inchiesta, che è attualmente in corso. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha ribadito tale punto.

(115)

La Commissione non ha ritenuto possibile in questo caso cumulare le importazioni oggetto di dumping combinando le due inchieste. Il concetto di importazioni che sono «simultaneamente oggetto di inchieste antidumping», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, contempla le importazioni oggetto della medesima inchiesta o le importazioni oggetto di due diverse inchieste che sono in corso simultaneamente e che hanno periodi di inchiesta identici o che coincidono in larga misura. Nel caso in questione, entrambe le inchieste sono state svolte in periodi differenti che si sovrappongono solamente per sei mesi.

(116)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato le sue conclusioni enunciate ai considerando da 197 a 198 del regolamento provvisorio.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(117)

In assenza di altre osservazioni relative all'interesse dell'industria dell'Unione, è stata confermata la conclusione raggiunta nel considerando 203 del regolamento provvisorio.

6.2.   Interesse degli importatori

(118)

In assenza di altre osservazioni relative all'interesse degli importatori, la Commissione ha altresì confermato la sua conclusione raggiunta nel considerando 204 del regolamento provvisorio.

6.3.   Interesse degli utilizzatori

(119)

A seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcuni utilizzatori hanno affermato che non sarebbe nell'interesse dell'Unione istituire misure antidumping contro il paese in esame. Essi hanno affermato che le misure antidumping sarebbero contrarie agli interessi degli utilizzatori in quanto:

a)

avrebbero un effetto anticoncorrenziale e;

b)

porterebbero a un aumento del volume delle importazioni di prodotti a valle fabbricati in paesi terzi.

(120)

L'affermazione secondo cui le misure antidumping avrebbero un effetto anticoncorrenziale è stata già trattata nei considerando da 205 a 212 del regolamento provvisorio. L'affermazione secondo cui le misure antidumping sul prodotto in esame porterebbero a un aumento del volume delle importazioni di prodotti a valle fabbricati in paesi terzi non è stata sostenuta da ulteriori informazioni sostanziali. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(121)

L'utilizzatore italiano che ha collaborato nel corso dell'inchiesta ha sostenuto che il considerando 210 del regolamento provvisorio dovrebbe essere integrato anche dall'indicazione dell'impatto delle misure antidumping sui margini di profitto. A tale riguardo, l'utilizzatore italiano ha affermato che — ipotizzando un dazio antidumping pari al 22,6 % — il suo profitto al lordo delle imposte diminuirebbe di 2,3 punti percentuali. Di conseguenza, ha concluso che l'istituzione di misure antidumping avrebbe un impatto significativo sulla sua redditività e, a maggior ragione, sugli altri utilizzatori indipendenti più piccoli che operano nella trasformazione del prodotto in esame. La Commissione ha riconosciuto che i dazi antidumping avranno un effetto negativo sulla redditività dell'utilizzatore italiano. Tuttavia, la Commissione ha altresì rilevato che l'utilizzatore non dipende esclusivamente dalle importazioni cinesi ma, nel periodo dell'inchiesta, ha anche acquistato il prodotto in esame da produttori dell'Unione nonché da altri produttori di paesi terzi. Inoltre, la sua redditività rimarrebbe positiva, anche se a un livello inferiore.

(122)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha sostenuto che i risultati di tale utilizzatore italiano in termini di crescita e profitti sono in netto contrasto con quelli dei produttori dell'Unione, che registrano pesanti perdite. La Commissione ha ritenuto che tale argomentazione non modificava l'analisi dell'impatto sugli utilizzatori. Al contrario, gli interessi dei produttori dell'Unione erano già stati presi in considerazione, come indicato nella sezione 6.1.

(123)

Infine, la Commissione non ha potuto valutare l'impatto dell'istituzione di misure su altri utilizzatori, in quanto questi ultimi non hanno collaborato durante l'inchiesta.

(124)

Alla luce di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato la sua conclusione raggiunta al considerando 213 del regolamento provvisorio.

6.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(125)

In assenza di altre osservazioni relative all'interesse dell'Unione, sono state confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 214 a 217 del regolamento provvisorio.

7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(126)

La Commissione ha scelto di stabilire provvisoriamente al 7 % il profitto di riferimento in base a uno studio dell'OCSE, che ha simulato come si sarebbe svolta la ripresa dell'industria dell'Unione dalla recessione causata dalla crisi economica e finanziaria del 2009. Dopo l'istituzione delle misure provvisorie e come indicato al considerando 224 del regolamento provvisorio, la Commissione ha esaminato ulteriormente tale questione non solo alla luce delle osservazioni ricevute dopo la divulgazione delle conclusioni, ma anche richiedendo e analizzando maggiori informazioni a tale riguardo.

(127)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, alcune parti hanno formulato osservazioni sul profitto di riferimento del 7 %. Una parte interessata ha affermato che tale profitto era troppo basso mentre secondo un'altra parte interessata il medesimo profitto era eccessivo.

(128)

Eurofer ha ritenuto troppo basso il profitto di riferimento del 7 %. In primo luogo, ha sostenuto che il metodo più opportuno per determinare il margine di profitto era basarsi sui dati delle inchieste precedenti relative ai prodotti piatti laminati a caldo (del 2000) o sulla redditività raggiunta dall'industria siderurgica nel 2008. Basare il profitto di riferimento sui profitti realizzati nel 2000 porterebbe a un profitto di riferimento del 12,9 %, mentre basarlo sui profitti realizzati nel 2008 porterebbe a un profitto di riferimento pari al 14,4 %. Eurofer ha affermato che data l'assenza di cambiamenti tecnologici e finanziari nell'Unione fin dal 2000, sarebbe opportuno utilizzare i profitti realizzati nel 2000. Un'altra opzione sarebbe l'utilizzo dei profitti realizzati nel 2008, in quanto la Commissione ha verificato i dati sulla redditività per un periodo di 10 anni, compreso il 2008 che è stato l'anno precedente al manifestarsi della crisi finanziaria. Eurofer ha aggiunto che il profitto di riferimento non dovrebbe essere stabilito in base agli anni in cui l'industria è stata colpita dalla crisi economica o dalle importazioni in dumping provenienti dal paese interessato. In secondo luogo, la Commissione ha respinto entrambi gli approcci ma Eurofer ha affermato che il profitto di riferimento sostenuto dallo studio del 2013 dell'OCSE dovrebbe essere adeguato alla luce dei risultati reali raggiunti nel periodo dell'inchiesta dall'industria europea dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Ciò porterebbe quindi a un ragionevole margine di profitto del 10 %.

(129)

Come spiegato al considerando 220 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha stabilito che basare il profitto di riferimento sui profitti realizzati nel 2000 non è un'opzione ragionevole. Anche nell'ipotesi improbabile secondo cui — come affermato da Eurofer — dal 2000 non si sarebbe verificato alcun cambiamento tecnologico e finanziario nell'Unione, a partire dal medesimo anno si sono perlomeno verificati alcuni cambiamenti nelle dimensioni del mercato dell'Unione a causa dell'aumento del numero di Stati membri nel periodo 2000-2016. In secondo luogo, per i motivi spiegati al considerando 222 del regolamento provvisorio, non è un'opzione adeguata nemmeno la scelta di basare il profitto di riferimento sui profitti realizzati nel 2008, principalmente perché i casi di minaccia di pregiudizio necessitano piuttosto di un'analisi prospettica. Infine, la richiesta di Eurofer di aumentare il profitto di riferimento dal 7 % al 10 % — nel caso di un profitto di riferimento che non si basa sul 2000 o sul 2008 — non è stata sufficientemente motivata.

(130)

Il produttore esportatore cinese Hebei Iron & Steel Group (19) e il suo importatore collegato Duferco SA hanno sostenuto che utilizzare un profitto di riferimento del 7 % era eccessivo, inadeguato e non accurato per i seguenti motivi: in primo luogo, rispecchia una stima degli utili molto incerta e i cui parametri di base sono nel frattempo cambiati; in secondo luogo, rispecchia la redditività necessaria per la sopravvivenza dell'industria siderurgica dell'Unione nel suo insieme, non specificamente quella dei produttori siderurgici dell'Unione del prodotto in esame; in terzo luogo, da quando la Commissione aveva stabilito in via provvisoria che le importazioni erano state oggetto di dumping nel 2015, non sono state invece rilevate pratiche di dumping negli anni 2012-2014 durante i quali i profitti realizzati sono stati compresi fra – 3,3 % (perdita) e 0,4 % (profitto). In alternativa, ipotizzando che vi fossero state pratiche di dumping negli anni 2012-2014, l'anno più recente nel quale non sussistono elementi comprovanti il fatto che le importazioni del prodotto in esame siano state oggetto di dumping è il 2011, anno in cui i profitti realizzati hanno ammontato in media al 3,11 %. Inoltre, in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, lo stesso produttore esportatore cinese ha dichiarato che tale approccio violava in modo evidente la giurisprudenza della Corte, in quanto considerava fattori diversi dal dumping ed era in realtà inteso ad assicurare la sopravvivenza dell'industria siderurgica dell'Unione.

(131)

In primo luogo, secondo la Commissione, la parte interessata non ha dimostrato le sue affermazioni con le quali ha sostenuto che, nel frattempo, sono cambiati i parametri di riferimento alla base dello studio utilizzato per stabilire il 7 % del profitto di riferimento.

(132)

In secondo luogo, la parte interessata ha altresì sostenuto che lo studio rispecchia una redditività necessaria per la sopravvivenza dell'industria siderurgica dell'Unione nel suo complesso, non specificamente dei produttori di acciaio dell'Unione del prodotto in esame. A tale riguardo, come già esposto al considerando 223 del regolamento provvisorio, in assenza di altri dati affidabili la Commissione ha equiparato i dati relativi all'industria siderurgica nel suo complesso al prodotto in esame, dal momento che i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo rappresentano una quota consistente della produzione di acciaio grezzo.

(133)

In terzo luogo, non sembra opportuna l'osservazione relativa all'utilizzo dei dati sulla redditività del 2011 o del periodo 2012-2014. Il profitto di riferimento è il prezzo che l'industria dell'Unione potrebbe ragionevolmente attendersi in normali condizioni di concorrenza, in assenza di importazioni in dumping. Come citato al considerando 106 del regolamento provvisorio, gli anni 2012, 2013 e 2014 non possono essere considerati come anni nei quali sono sussistite condizioni di concorrenza normali, date le conseguenze della crisi del debito della zona euro e il calo della domanda di acciaio nel 2012. Inoltre, come rilevato nel caso dei prodotti laminati a freddo (20), i dati del 2011 non sono affidabili a causa dell'impatto della crisi finanziaria del 2009 che ha continuato a influire sui dati sulla redditività anche due anni dopo.

(134)

In base a quanto sopra enunciato, la Commissione ha confermato che il profitto di riferimento pari al 7 % non era la base più opportuna nel caso di minaccia di pregiudizio in esame. Il presente quadro è in linea con la sentenza della Corte (21) secondo cui l'analisi della possibilità che sussista una minaccia di pregiudizio necessita, per sua stessa natura, di un'analisi prospettica.

7.2.   Misure definitive

7.2.1.   Accesso ai dati riservati

(135)

Il rappresentante legale di un produttore esportatore cinese ha affermato che le informazioni diffuse con la divulgazione delle conclusioni provvisorie non gli consentono di avanzare osservazioni sulla correttezza e sulla pertinenza delle conclusioni della Commissione concernenti il margine di dumping, gli effetti sui prezzi e il calcolo dei margini di pregiudizio e nemmeno sul fatto che, per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto, siano state prese in considerazione tutte le vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione o solo quelle per le quali sono stati venduti tipi di prodotto equivalenti dai produttori esportatori cinesi. In tale contesto, l'8 novembre 2016, il produttore esportatore cinese ha chiesto chiarimenti. L'8 novembre 2016 e in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore cinese ha inoltre chiesto l'accesso a determinate informazioni riservate. Ha suggerito di concedere l'accesso a tali informazioni riservate solo ai rappresentanti legali o, in alternativa, di coinvolgere il consigliere auditore.

(136)

L'8 dicembre 2016 i servizi della Commissione hanno risposto che per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto sono stati tenuti in considerazione solo i tipi di prodotto corrispondenti al fine di confrontare i dati delle vendite del produttore esportatore cinese con quelli dei produttori dell'UE. Ad ogni modo, il volume di prodotti comparabili venduto dall'industria dell'Unione rappresentava solo il 62 % del volume complessivo delle sue esportazioni. A tale riguardo, i prodotti esportati nell'Unione da questo specifico produttore esportatore potrebbero essere messi in rapporto con un prodotto comparabile dell'Unione. Inoltre, i servizi della Commissione hanno comunicato al rappresentante legale della parte in questione che la sua richiesta sull'accesso alle informazioni riservate non poteva essere accettata in quanto la Commissione ha l'obbligo di tutelare la riservatezza dei dati delle altre parti interessate. Dato che, allo stato attuale del diritto, non sussistono altri modi per tutelare la riservatezza e fornire al contempo alle parti le informazioni richieste, i servizi della Commissione hanno invitato il rappresentante a contattare il consigliere auditore e a chiedere a quest'ultimo di verificare le informazioni riservate.

(137)

In tale contesto, in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha osservato a tale riguardo che la Commissione è tenuta per legge a proteggere i dati riservati forniti da tutte le parti interessate. Ha quindi rifiutato di rinunciare alla protezione fornita ai suoi dati riservati ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base.

(138)

Nell'attuale diritto dell'Unione, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, non è giuridicamente possibile concedere l'accesso ai dati riservati forniti da una parte interessata ad altre parti, se non con il consenso del fornitore dei dati o in caso di contenzioso davanti agli organi giurisdizionali dell'Unione. L'unica alternativa è rappresentata dal meccanismo di controllo previsto dall'articolo 15 della decisione del presidente della Commissione del 29 febbraio 2012 relativa alla funzione e al mandato del consigliere auditore (22). Un'audizione in presenza del consigliere auditore ha avuto luogo il 7 febbraio 2017 per discutere il quadro giuridico dell'accesso a dati riservati.

7.2.2.   Richiesta di ulteriori chiarimenti in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive

(139)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il rappresentante legale dello stesso produttore esportatore cinese è stato ascoltato per la prima volta il 12 gennaio 2017 al fine di discutere in dettaglio sui chiarimenti richiesti. Dopo tale incontro, il rappresentante legale ha ribadito, nella sua comunicazione scritta del medesimo giorno, la richiesta di informazioni sul calcolo del pregiudizio «per comprendere la natura e la portata dei presunti effetti sui prezzi».

(140)

Il 18 gennaio 2017, i servizi della Commissione hanno fornito in una lettera separata nel limite del possibile — ossia senza violare l'obbligo giuridico previsto dal regolamento di base sulla protezione dei dati riservati — tutti i chiarimenti richiesti dal rappresentante legale del produttore esportatore cinese. La Commissione ha inoltre fatto notare che i 10 tipi del prodotto in esame venduti da tale produttore esportatore cinese corrispondono completamente a quelli venduti dai produttori dell'Unione. Inoltre, solo uno dei 10 tipi rappresenta circa il 75 % del suo volume totale delle vendite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

7.2.3.   Inclusione del cosiddetto «margine degli importatori» nel calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto

(141)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, un produttore esportatore cinese ha contestato il modo con cui la Commissione aveva calcolato il margine di pregiudizio. Detta parte interessata ha affermato che i prezzi di vendita cinesi devono essere adeguati in funzione di un cosiddetto «margine degli importatori», ossia un margine comprensivo delle pratiche di sdoganamento, della movimentazione, dei finanziamenti, delle spese generali, amministrative e di vendita e del profitto (per un importo pari al 5 %). In quanto tale, il prezzo franco magazzino degli importatori comprenderebbe elementi di costo analoghi a quelli del corrispondente prezzo di vendita franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Inoltre, la parte interessata ha affermato che la Commissione ha utilizzato un semplice prezzo allo sbarco (vale a dire, senza alcun adeguamento per il profitto e per le spese generali, amministrative e di vendita) che non è sufficiente per effettuare un confronto adeguato fra i rispettivi prezzi dei produttori esportatori cinesi e dei produttori dell'Unione per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto. Per sostenere il suo punto di vista, la parte interessata ha fatto riferimento a due regolamenti provvisori, che risalgono entrambi a oltre 20 anni fa. Tale produttore esportatore cinese ha inoltre affermato che la Commissione aveva ignorato il fatto che il prezzo all'esportazione al livello frontiera dell'Unione sarebbe stato interessato dal rapporto tra l'esportatore e l'importatore. In tal modo, la Commissione finirebbe infine per usare il prezzo di trasferimento tra le società collegate come base per il confronto con i prezzi franco fabbrica dell'industria dell'Unione.

(142)

La Commissione ha respinto tale affermazione per il seguente motivo: lo scopo del calcolo di un margine di pregiudizio è quello di determinare se sia sufficiente applicare al prezzo all'esportazione delle importazioni in dumping un'aliquota del dazio inferiore (a quella basata sul margine di dumping) al fine di eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping. Questa valutazione deve basarsi sul prezzo all'esportazione al livello frontiera dell'Unione, considerato di livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. La metodologia seguita dalla Commissione per confrontare i dati dei produttori esportatori cinesi e dei produttori dell'Unione per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto garantisce al contrario un trattamento paritario sia agli esportatori che ai produttori dell'Unione: La Commissione ha ritenuto che la determinazione del prezzo all'importazione utilizzato per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto non dovrebbe essere influenzata dal fatto che le esportazioni siano destinate a operatori collegati o indipendenti nell'Unione. Il prezzo da prendere in considerazione a tal fine è il prezzo di vendita del prodotto in esame nell'Unione e non il prezzo della rivendita successiva dei materiali importati dai produttori importatori nell'Unione. La Commissione rimanda inoltre al considerando (144) del presente regolamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto accurato il suo approccio.

7.2.4.   Riferimento per analogia all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base

(143)

Il denunciante ha osservato che, nell'ambito del calcolo del margine di pregiudizio, la Commissione dovrebbe applicare l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per la determinazione dei prezzi all'esportazione per vendite effettuate tramite importatori collegati. Detta parte interessata ha altresì osservato che, a differenza del caso dei prodotti laminati a freddo, la divulgazione delle conclusioni provvisorie non ha confermato in modo esplicito l'utilizzo di tale metodologia.

(144)

La Commissione ha confermato che lo scopo del calcolo di un margine di pregiudizio è quello di determinare se, per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, sia sufficiente applicare al prezzo all'esportazione delle importazioni in dumping un'aliquota del dazio inferiore a quella basata sul margine di dumping. Questa valutazione deve basarsi sul prezzo all'esportazione al livello frontiera dell'Unione, considerato di livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Nel caso delle vendite all'esportazione tramite importatori collegati, il prezzo all'esportazione è costruito sulla base del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Dato che il prezzo all'esportazione è un elemento indispensabile nel calcolo del margine di pregiudizio e tale disposizione del regolamento di base è l'unica a fornire orientamenti sulla costruzione del prezzo all'esportazione, si giustifica l'applicazione per analogia della disposizione in questione.

(145)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la CISA ha sostenuto di essere rimasta sorpresa dal fatto che la Commissione abbia applicato per analogia l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Ha dichiarato che tale applicazione violava l'articolo 2, paragrafo 9, dello stesso regolamento di base ed era viziata da un errore evidente di valutazione. La CISA ha anche affermato che almeno un produttore esportatore cinese incluso nel campione stava esportando tramite importatori collegati e che, di conseguenza, la sua aliquota del dazio definitivo sarebbe sovrastimata.

(146)

In primo luogo, la Commissione ha ribadito che l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base è l'unica disposizione del regolamento di base a fornire orientamenti per la costruzione del prezzo all'esportazione. La sua applicazione è quindi giustificata nel quadro del calcolo del margine di pregiudizio. In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato, nei casi recenti la prassi della Commissione è consistita nell'applicare (23) costantemente l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per analogia nel quadro del calcolo del margine di pregiudizio. In terzo luogo, lo scopo dei calcoli del margine di pregiudizio non è quello di verificare in che misura le vendite degli importatori collegati causino un pregiudizio ai produttori dell'Unione quanto, piuttosto, di verificare se le esportazioni dei produttori esportatori cinesi abbiano tale effetto negativo attraverso la sottoquotazione e la vendita sottocosto rispetto ai prezzi dei produttori dell'Unione. Il prezzo da prendere in considerazione a tal fine è il prezzo di vendita del prodotto in esame nell'Unione e non il prezzo della rivendita successiva dei materiali importati dai produttori importatori nell'Unione. In conclusione, la Commissione ha confermato di avere utilizzato la citata metodologia per determinare i prezzi all'esportazione per vendite effettuate tramite importatori collegati.

7.2.5.   Periodo di tempo utilizzato per il calcolo del margine di pregiudizio in caso di minaccia di pregiudizio

(147)

Il denunciante ha criticato il fatto che la Commissione avesse provvisoriamente seguito un approccio standardizzato per la valutazione del pregiudizio materiale tenendo conto del valore medio del margine di pregiudizio per tutto il periodo dell'inchiesta (ossia il 2015). Ha affermato che ciò non rappresenta un approccio corretto, dal momento che il margine della minaccia di pregiudizio deve rispecchiare la minaccia e, quando la minaccia si concretizza più tardi nel corso del periodo dell'inchiesta, il margine di pregiudizio deve rispecchiare l'effetto concreto della minaccia. Al fine di eliminare efficacemente l'impatto della minaccia di pregiudizio, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'arco di tempo del periodo dell'inchiesta in cui ha iniziato a concretizzarsi la minaccia di pregiudizio. In tale contesto, il denunciante ha fatto riferimento al fatto che la minaccia di pregiudizio ha iniziato a incidere sull'industria siderurgica dell'Unione a partire dalla seconda metà del 2015. Di conseguenza, è opportuno utilizzare solo la seconda metà del 2015 per il calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto. Il denunciante ha altresì affermato che i casi di minaccia di pregiudizio sono tesi a permettere alla Commissione di agire efficacemente e in modo preventivo prima che la minaccia di pregiudizio si concretizzi. Se la Commissione non fosse propensa a modificare il suo metodo di calcolo del margine (della minaccia) di pregiudizio, i settori industriali dovrebbero aspettare per un periodo di tempo maggiore, fino a subire un pregiudizio materiale per un anno intero, prima di chiedere la protezione dalle importazioni oggetto di dumping al fine di ottenere un margine di pregiudizio realistico. Tale comportamento andrebbe a scapito dei posti di lavoro e delle attività industriali nel mercato dell'Unione e ostacolerebbe peraltro gli obiettivi delle denunce riguardanti le minacce di pregiudizio.

(148)

In primo luogo, dopo un'analisi dettagliata delle argomentazioni del denunciante, la Commissione ha ricordato di avere provvisoriamente concluso che si è verificato un cambiamento delle circostanze chiaramente prevedibile e imminente al termine del periodo dell'inchiesta che avrebbe creato una situazione in cui il dumping sarebbe stato fonte di pregiudizio. A tale riguardo, la Commissione ha fra l'altro fatto riferimento ai considerando 157, 159 e 198 del regolamento provvisorio in cui si attesta che «l'industria dell'Unione si stava riprendendo nel 2014 e nei primi due trimestri del 2015, ma quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno cominciato a segnalare un drastico peggioramento durante la seconda metà del 2015. L'inchiesta ha rivelato che questa tendenza negativa, iniziata nella seconda metà del 2015, non è scomparsa nella prima metà del 2016». Al considerando 163 del regolamento provvisorio si inoltre afferma che «vista la coincidenza temporale tra, da un lato, il costante aumento delle importazioni in dumping a prezzi sempre più bassi e, dall'altro, la contrazione della quota di mercato dell'industria dell'Unione e la depressione dei prezzi che hanno condotto a ulteriori perdite soprattutto a partire dalla seconda metà del 2015, la Commissione ha concluso che le importazioni in dumping hanno avuto un'incidenza negativa sulla situazione dell'industria dell'Unione».

(149)

In secondo luogo, per quanto riguarda la sostanza della questione, la Commissione ha stabilito che, come esposto al considerando 157 del regolamento provvisorio, la tendenza negativa è iniziata nella seconda metà del 2015 e ha portato a un mutamento delle circostanze imminente e chiaramente prevedibile al termine del periodo dell'inchiesta che, se non fosse stata adottata alcuna misura, avrebbe creato una situazione nella quale il dumping avrebbe recato pregiudizio. Ciò è in linea con quanto affermato dalla Commissione al considerando 113 del regolamento provvisorio che recita che «i produttori dell'Unione hanno potuto riprendersi parzialmente nel 2014 e durante la prima metà del 2015». Di conseguenza, la seconda metà del 2015 rispecchia meglio l'impatto effettivo della minaccia di pregiudizio all'industria dell'Unione che dovrebbe essere eliminato.

(150)

In terzo luogo, la Corte ha affermato che l'analisi dei dati del periodo successivo all'inchiesta è in particolar modo opportuna per un'inchiesta tesa a determinare se sussiste una minaccia di pregiudizio che, per sua stessa natura, necessita di un'analisi prospettica. Per la Commissione, la seconda metà del 2015 sembra soddisfare meglio tale requisito in quanto, rispetto all'intero periodo dell'inchiesta, è più prossima agli sviluppi futuri.

(151)

In quarto luogo, un calcolo basato sull'intero periodo dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che possano esservi stati segni di tendenze negative, ostacolerebbe l'obiettivo, in caso di minaccia di pregiudizio, ad agire in modo efficace e preventivo prima che la minaccia di pregiudizio si concretizzi.

(152)

Per tutti i motivi di cui sopra, la Commissione ha accettato il punto di vista secondo cui il periodo per il calcolo dei margini di pregiudizio nello specifico caso in questione dovrebbe essere basato sulla seconda metà del 2015 e non su tutto il periodo dell'inchiesta.

(153)

Di conseguenza, la Commissione ha chiesto ulteriori dati ai produttori che hanno collaborato. Ha ricevuto ulteriori dati semestrali relativi al periodo dell'inchiesta sui costi di produzione per tipo di prodotto sostenuti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e li ha in seguito verificati. Le verifiche hanno riguardato esclusivamente i dati supplementari che non sono stati richiesti in precedenza e hanno garantito l'attendibilità dei dati su cui la Commissione ha basato le sue conclusioni.

(154)

Dato che il livello di collaborazione è stato ritenuto elevato, il margine di pregiudizio definitivo per la RPC, applicabile ai produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato, è stato calcolato come la media dei tre produttori esportatori/gruppi di società inclusi nel campione. Il margine di pregiudizio definitivo per la RPC, applicabile ai produttori esportatori che non hanno collaborato, è stato fissato al livello del margine più elevato delle tre società/gruppi di società che hanno collaborato.

(155)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la CISA ha osservato che è stato preso in considerazione l'intero periodo dell'inchiesta come base per calcolare il prezzo unitario di riferimento dell'industria dell'Unione, mentre sono stati presi in considerazione solo sei mesi del medesimo periodo per calcolare il prezzo di vendita unitario dei prodotti immessi in libera pratica nell'Unione dei produttori esportatori cinesi appartenenti al gruppo Shagang. Di conseguenza, la CISA ha chiesto alla Commissione di ricalcolare entrambi gli elementi utilizzando i dati disponibili per lo stesso periodo.

(156)

Dopo un'analisi, tale osservazione è stata ritenuta corretta. La Commissione ha quindi ricalcolato il prezzo unitario di riferimento dell'industria dell'Unione per i produttori esportatori cinesi, appartenenti al gruppo Shagang, utilizzando i dati sul costo di produzione relativi al medesimo periodo (seconda metà del 2015) considerato come periodo per il calcolo del prezzo di vendita unitario dei prodotti immessi in libera pratica nell'Unione di tutti i produttori esportatori cinesi.

(157)

Il calcolo riveduto ha portato alla conclusione che i margini di pregiudizio per le società appartenenti al gruppo Shagang erano calati dal 36,6 % al 35,9 %.

(158)

La Commissione ha inoltre riesaminato i calcoli iniziali dei margini di pregiudizio per gli altri due produttori esportatori cinesi. Nonostante il calcolo iniziale per il gruppo Hebei sia stato ritenuto corretto, la revisione del calcolo iniziale per Bengang Steel Plates Co., Ltd. ha indicato la presenza dei seguenti errori di trascrizione:

un tipo di prodotto è risultato erroneamente escluso dal calcolo iniziale; di conseguenza, il calcolo riveduto ha incluso tale tipo di prodotto in quanto era venduto sia dai produttori dell'Unione che da Bengang Steel Plates Co., Ltd.,

alcuni valori nei dati dell'industria dell'Unione sono stati associati in modo erroneo nel foglio di calcolo.

Come risultato degli effetti sopra citati, il margine di pregiudizio per tale produttore esportatore cinese è aumentato passando dal 25,5 % al 28,1 %.

(159)

Il calcolo riveduto del prezzo unitario di riferimento dell'industria dell'Unione è stato comunicato il 16 gennaio 2017 sia al gruppo Shagang che a Bengang Steel Plates Co., Ltd. Dato che l'unico elemento modificato rispetto alla divulgazione delle conclusioni definitive della Commissione del 22 dicembre 2016 era il prezzo di riferimento dell'industria dell'Unione, ad entrambe le parti interessate è stato chiesto di avanzare osservazione in merito a tali limitate informazioni aggiuntive entro il 18 gennaio 2017. Non è tuttavia pervenuta nessuna osservazione entro tale data.

(160)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore cinese ha inoltre osservato di non essere convinto dei motivi adotti, secondo cui utilizzare solo i dati riguardanti la seconda metà del 2015 rifletterebbe in modo più adeguato la situazione relativa all'effetto della minaccia. Ha anche affermato che qualsiasi utilizzo selettivo del periodo al fine di calcolare il margine di pregiudizio renderebbe illogico e distorsivo il confronto dei margini di dumping e di pregiudizio per l'applicazione della «regola del dazio inferiore» e porterebbe a margini maggiori rispetto a quelli che ottenibili utilizzando l'intero 2015. Di conseguenza, ha chiesto alla Commissione di utilizzare un periodo di 12 mesi per calcolare il margine di pregiudizio, analogo al periodo utilizzato per calcolare i margini di dumping. Osservazioni analoghe sono state ricevute dall'utilizzatore italiano, il quale ha aggiunto che l'utilizzo selettivo di informazioni relative a una parte del periodo dell'inchiesta non consente una valutazione oggettiva del livello di eliminazione del pregiudizio nel caso in questione.

(161)

Un'osservazione analoga è stata ricevuta da CISA e da due produttori esportatori cinesi, entrambi del parere che la scelta di un periodo di sei mesi rappresenti una violazione della certezza del diritto e delle aspettative legittime. A tale riguardo, nonostante l'altro produttore esportatore cinese abbia principalmente asserito che limitare la serie di dati a un semplice periodo di sei mesi non può costituire un elemento di prova diretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, la CISA ha fatto riferimento alla giurisprudenza e al punto 5.1 dell'avviso di apertura in cui viene affermato che «l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015».

(162)

Un produttore esportatore cinese ha inoltre affermato che è prassi consolidata della Commissione evitare di utilizzare dati che si riferiscono a una sola parte del periodo dell'inchiesta e che la metodologia applicata nel caso in questione non è in linea con la raccomandazione del comitato antidumping dell'OMC secondo cui «il periodo di raccolta dei dati […] dovrebbe comprendere l'intero periodo di raccolta dei dati per l'inchiesta antidumping.»

(163)

La Commissione ha respinto in toto tali argomentazioni nel modo seguente. In primo luogo, la determinazione del dumping e del pregiudizio si fonda su un periodo dell'inchiesta e su un periodo in esame definiti in linea con le disposizioni pertinenti del regolamento di base e indicati nell'avviso di apertura. D'altro canto, il regolamento di base non fornisce nessun metodo specifico per il calcolo del margine di pregiudizio utilizzato per l'applicazione della regola del dazio inferiore. In secondo luogo, il regolamento di base non fornisce criteri specifici per la definizione del periodo durante il quale valutare i parametri per il calcolo del margine di pregiudizio. Nel caso in questione, la Commissione ha considerato che il periodo scelto riflettesse la specificità del caso e fosse appropriato nel contesto di un'analisi prospettica. La Commissione ha inoltre utilizzato per il calcolo del margine di pregiudizio il medesimo periodo di sei mesi per confrontare il prezzo all'esportazione e il prezzo di riferimento al fine di assicurare una valutazione obiettiva.

(164)

Tenuto conto delle questioni di cui sopra ai considerando da (135) a (163), e in assenza di altre osservazioni, i margini di pregiudizio definitivi sono stati ricalcolati utilizzando i dati della seconda metà del 2015. Tali margini definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono indicati nella seguente tabella che contiene anche le aliquote del dazio definitivo.

Tabella 7

Margini definitivi e aliquote del dazio

Produttori esportatori cinesi

Margine di dumping definitivo

Margine di pregiudizio definitivo

Aliquota del dazio definitivo

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

97,3 %

28,1 %

28,1 %

Hesteel Group Co., Ltd.

95,5 %

18,1 %

18,1 %

Jiangsu Shagang Group

106,9 %

35,9 %

35,9 %

Altre società che hanno collaborato

100,5 %

27,3 %

27,3 %

Tutte le altre società

106,9 %

35,9 %

35,9 %

(165)

I margini di pregiudizio sopra citati sono stati arrotondati per difetto, ove necessario, al decimo più vicino, a seguito delle osservazioni di un produttore esportatore dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.

(166)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio applicabile a «tutte le altre società» a livello nazionale) sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato da quelle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Il prodotto importato in esame fabbricato da altre società non espressamente citate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non dovrebbero beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(167)

Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società (ad esempio in seguito a una modifica nel nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inviate alla Commissione (*1) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare qualsiasi modifica delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e all'esportazione associate, ad esempio, alla modifica del nome della società o alla modifica delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il presente regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(168)

Durante l'inchiesta «Hebei Iron & Steel Group Co., Ltd» ha modificato il suo nome in «Hesteel Group Co., Ltd.». Hanno cambiato nome anche alcune delle sue società collegate. La Commissione ha riconosciuto tali modifiche ai nomi e ha pertanto debitamente adattato l'articolo 1, paragrafo 2.

(169)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione, si ritiene che nel caso in esame siano necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione delle misure antidumping. Le misure particolari citate comprendono: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, che deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura devono essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

7.3.   Svincolo dei dazi provvisori

(170)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha affermato che la Commissione non può disporre la riscossione definitiva dei dazi provvisori ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base a meno che non venga dimostrato che, in mancanza di misure provvisorie, la situazione avrebbe causato un pregiudizio notevole prima dell'adozione delle misure definitive.

(171)

Alla luce delle conclusioni nel caso in questione, la Commissione ritiene che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, dovrebbero essere svincolati.

(172)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti originari della Repubblica popolare cinese.

Il prodotto in esame non comprende:

i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,

i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226191090), 7226 91 91 e 7226 91 99.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese

Società

Aliquota del dazio definitivo

Codice addizionale TARIC

RPC

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

28,1 %

C157

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

18,1 %

C158

Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch (24)

18,1 %

C159

Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch (25)

18,1 %

C160

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

35,9 %

C161

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.

35,9 %

C162

Altre società che hanno collaborato e che sono elencate nell'allegato I

27,3 %

Cfr. allegato

Tutte le altre società

35,9 %

C999

3.   L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

5.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

1)

non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (periodo dell'inchiesta);

2)

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;

3)

ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile relativo all'esportazione di una quantità rilevante nell'Unione;

il paragrafo 2 può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non comprese nel campione e soggette pertanto a un dazio individuale non superiore al dazio medio ponderato pari al 27,3 %.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione (26) sono svincolati in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 33).

(3)   GU C 58 del 13.2.2016, pag. 9.

(4)  Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro o di acciai legati o non legati originari della Repubblica popolare cinese (GU C 172 del 13.5.2016, pag. 29).

(5)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina (GU C 246 del 7.7.2016, pag. 7).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 della Commissione, del 31 maggio 2016, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 35).

(7)  Procedimenti relativi all'attuazione della politica commerciale comune, Commissione europea, Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU C 459 del 9.12.2016, pag. 17).

(8)   GU L 23 del 29.1.2016, pag. 16.

(9)   GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1.

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 27).

(11)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, Bruxelles, 16.3.2016, COM(2016) 155 final — Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa.

(12)   Fonte dei dati sulla capacità: OCSE [OCSE, DSTI/SU/SC(2016)6/Final, 5 settembre 2016, Directorate for Science, Technology and Innovation, Updated steelmaking capacity figures and a proposed framework for enhancing capacity monitoring activity, allegato, pag. 7 e seguenti].

(13)   Fonte dei dati sulla produzione: Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2016, tabella 1 alle pagg. 1 e 2 e tabella 13 a pag. 35, http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html

(14)  Relazione del comitato per l'acciaio dell'OCSE, 8-9 settembre 2016, Updated steelmaking capacity figures and a proposed framework for enhancing capacity monitoring activity.

(15)  Richard Lu, 15 luglio 2016, The downside Chinese steel demand scenario: gory details, http://www.crugroup.com/about-cru/cruinsight/The_downside_Chinese_steel_demand_scenario_gory_details

(16)  http://www.businessinsider.com.au/is-it-a-bird-a-plane-no-its-the-coking-coal-price-2016-10

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-23/goldman-says-higher-coking-coal-prices-are-here-to-stay

(17)  Estratto da Worldsteel monthly update on the Chinese steel industry, ottobre 2016.

(18)  Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19).

(19)  Come spiegato al considerando (168), durante l'inchiesta «Hebei Iron & Steel Group» ha modificato il suo nome in «Hesteel Group Co., Ltd.». Hanno cambiato nome anche le sue società collegate. La Commissione ha riconosciuto tali modifiche ai nomi e ha di conseguenza debitamente adattato l'articolo 1, paragrafo 2.

(20)   GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1.

(21)  Sentenza C-186/14 della Corte di giustizia del 7 aprile 2016, punto 72, che conferma la sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, T-528/09, punto 71.

(22)   GU L 107 del 19.4.2012, pag. 5.

(23)  Ad esempio, è possibile fare riferimento ai seguenti casi:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 11);

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 109).

(*1)   Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

(24)  Già «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Tangshan Branch».

(25)  Già «Hebei Iron & Steel Co., Ltd Chengde Branch».

(26)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 1).


ALLEGATO

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

Repubblica Popolare di Cina

Angang Steel Company Limited

C150

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

C163

Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd

C164

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

C165

Rizhao Steel Wire Co., Ltd.

C166

Rizhao Baohua New Material Co., Ltd.

C167

Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.

C168

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C156


6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/97


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/650 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

350,6

MA

112,2

SN

284,4

TN

214,0

TR

112,4

ZZ

214,7

0707 00 05

TR

155,6

ZZ

155,6

0709 93 10

MA

53,1

TR

148,4

ZZ

100,8

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

54,9

IL

78,6

MA

48,3

TN

55,5

TR

75,1

ZZ

62,5

0805 50 10

TR

74,4

ZZ

74,4

0808 10 80

BR

110,7

CL

108,0

CN

161,4

US

133,8

ZA

111,7

ZZ

125,1

0808 30 90

AR

121,6

CL

154,7

CN

90,2

ZA

127,9

ZZ

123,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/99


DECISIONE (UE) 2017/651 DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2017

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base la sig.ra A. (Annemiek) JETTEN (Mayor of Sluis) è stata proposta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig.ra A. (Annemiek) JETTEN, Mayor of the municipality of Vlaardingen (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/100


DECISIONE (UE) 2017/652 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2017

sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa»

[notificata con il numero C(2017) 2200]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione C(2013)5969 della Commissione del 13 settembre 2013 è stata respinta la registrazione dell'iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa». Con sentenza del 3 febbraio 2017 (causa T-646/13) il Tribunale dell'Unione europea ha annullato tale decisione, con la motivazione che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivazione per non aver indicato quali misure, tra quelle menzionate nell'allegato della proposta di ICE, esulassero dalle sue competenze, né i motivi a sostegno di tale conclusione. Al fine di prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, la Commissione deve adottare una nuova decisione sulla domanda di registrazione della predetta proposta di iniziativa dei cittadini.

(2)

La proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» ha il seguente oggetto: «Chiediamo all'UE di migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e di rafforzare la diversità culturale e linguistica nell'Unione».

(3)

Questa proposta di iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «Chiediamo all'UE di adottare una serie di atti legislativi volti a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell'Unione. Tra tali atti rientrano misure politiche negli ambiti delle lingue regionali e delle minoranze, dell'istruzione e della cultura, della politica regionale, della partecipazione, dell'uguaglianza, dei contenuti audiovisivi e di altri media, nonché del sostegno regionale (statale)».

(4)

L'allegato della proposta di iniziativa dei cittadini menziona specificamente 11 atti legislativi dell'Unione per i quali la proposta di iniziativa dei cittadini chiede, in sostanza, l'adozione di proposte da parte della Commissione, vale a dire:

a)

una raccomandazione del Consiglio «sulla protezione e sulla promozione della diversità culturale e linguistica nell'Unione» sulla base dell'articolo 167, paragrafo 5, secondo trattino, del TFUE, e dell'articolo 165, paragrafo 4, secondo trattino, del TFUE;

b)

una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, del TFUE e dell'articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, del TFUE, avente la finalità di adeguare «i programmi di finanziamento rendendoli accessibili per le piccole comunità linguistiche regionali e minoritarie»;

c)

una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, del TFUE e dell'articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, del TFUE, avente la finalità di creare un centro per la diversità linguistica che rafforzerà la consapevolezza dell'importanza delle lingue regionali e minoritarie e promuoverà la diversità a tutti i livelli, finanziato principalmente dall'Unione europea;

d)

un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base degli articoli 177 e 178 del TFUE avente la finalità di adeguare le disposizioni comuni relative ai fondi regionali dell'UE includendo la protezione delle minoranze e la promozione della diversità culturale e linguistica tra gli obiettivi tematici;

e)

un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 173, paragrafo 3, del TFUE e dell'articolo 182, paragrafo 1, del TFUE, avente la finalità di modificare il regolamento relativo al programma «Orizzonte 2020» ai fini del miglioramento della ricerca sul valore aggiunto che le minoranze nazionali e la diversità culturale e linguistica possono apportare allo sviluppo sociale ed economico delle regioni dell'UE;

f)

una direttiva, un regolamento o una decisione del Consiglio sulla base dell'articolo 20, paragrafo 2, del TFUE e dell'articolo 25 del TFUE avente la finalità di rafforzare nell'UE la posizione dei cittadini appartenenti a una minoranza nazionale, con l'obiettivo di garantire che le loro preoccupazioni legittime siano prese in considerazione nell'elezione dei membri del Parlamento europeo;

g)

misure efficaci per combattere la discriminazione e promuovere la parità di trattamento, anche per le minoranze nazionali, in particolare mediante la revisione delle vigenti direttive del Consiglio in materia di parità di trattamento, sulla base dell'articolo 19, paragrafo 1, del TFUE;

h)

la modifica della legislazione dell'UE al fine di garantire grosso modo parità di trattamento per gli apolidi e i cittadini dell'Unione, sulla base dell'articolo 79, paragrafo 2, del TFUE;

i)

un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell'articolo 118 del TFUE, avente la finalità di introdurre un diritto d'autore unitario in modo che tutta l'UE possa essere considerata un mercato interno nel settore dei diritti d'autore;

j)

una modifica della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) al fine di garantire la libera prestazione dei servizi e la ricezione di contenuti audiovisivi in regioni in cui risiedono le minoranze nazionali, sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE e dell'articolo 63 del TFUE;

k)

un regolamento o una decisione del Consiglio avente la finalità di concedere un'esenzione per categoria per i progetti che promuovono le minoranze nazionali e la loro cultura, sulla base dell'articolo 109 del TFUE, dell'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE, o dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera e), del TFUE.

(5)

Possono essere adottati atti legislativi dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati nei seguenti settori:

miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non commerciali; creazione artistica e letteraria, anche nel settore audiovisivo,

sviluppo della dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri,

definizione dei compiti, degli obiettivi prioritari e dell'organizzazione dei Fondi strutturali, a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione,

misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione, segnatamente delle piccole e medie imprese, promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese, favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico,

ricerca e sviluppo tecnologico, sotto forma di un programma quadro pluriennale che stabilisce gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le attività dell'Unione e fissa le priorità pertinenti, precisando le grandi linee di dette attività e fissando l'importo globale massimo e le modalità dettagliate della partecipazione finanziaria dell'Unione al programma quadro, nonché le quote rispettive in ciascuna delle attività previste,

definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri dell'UE,

creazione di diritti di proprietà intellettuale europei al fine di garantire una protezione uniforme in tutta l'Unione e istituzione di un sistema centralizzato di autorizzazione, coordinamento e vigilanza a livello dell'Unione,

coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività professionali autonome e al loro esercizio,

determinazione delle categorie di aiuti concessi dagli Stati esentati dalla procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.

(6)

Per tali motivi la proposta di iniziativa dei cittadini, nella misura in cui mira all'adozione da parte della Commissione delle proposte di atti legislativi dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati di cui al considerando 4, lettere da a) ad e) e da h) a k), non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011.

(7)

D'altro canto, non può essere adottato un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati avente la finalità di rafforzare nell'UE la posizione dei cittadini appartenenti ad una minoranza nazionale, con l'obiettivo di garantire che le loro preoccupazioni legittime siano prese in considerazione nell'elezione dei membri del Parlamento europeo. L'articolo 20, paragrafo 2, del TFUE stabilisce i diritti dei cittadini dell'Unione. Tali diritti includono il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. L'articolo 25 del TFUE stabilisce che, sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti elencati all'articolo 20, paragrafo 2, del TFUE. Tuttavia, i diritti completati da tali disposizioni devono essere opponibili nei confronti di Stati membri diversi da quello di cui il cittadino dell'Unione interessato ha la cittadinanza, o nei confronti delle istituzioni dell'Unione. Per contro, l'atto legislativo previsto dalla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» non presenta simili caratteristiche, e creerebbe di conseguenza diritti opponibili anche nei confronti dello Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza. L'articolo 25 e l'articolo 20, paragrafo 2, del TFUE non possono pertanto costituire basi giuridiche per l'adozione di un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati «avente la finalità di rafforzare nell'UE la posizione dei cittadini appartenenti ad una minoranza nazionale, con l'obiettivo di garantire che le loro preoccupazioni legittime siano prese in considerazione nell'elezione dei membri del Parlamento europeo». Nella misura in cui l'atto legislativo previsto dalla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» riguarda in sostanza le disposizioni necessarie per l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, è quest'ultima istituzione che, conformemente all'articolo 223 del TFUE, deve redigere una proposta per stabilire tali disposizioni, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. La Commissione non è pertanto abilitata dai trattati a presentare una proposta per un siffatto atto legislativo.

(8)

Un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati non può essere adottato neppure per l'introduzione di misure efficaci per combattere la discriminazione e promuovere la parità di trattamento, anche per le minoranze nazionali, in particolare mediante la revisione delle vigenti direttive del Consiglio in materia di parità di trattamento. Fermo restando che, indipendentemente dal loro ambito di competenza, le istituzioni dell'Unione sono tenute a rispettare la «diversità culturale e linguistica» conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del TUE e ad astenersi da qualsiasi discriminazione sulla base dell'appartenenza ad una minoranza nazionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nessuna delle predette disposizioni costituisce una base giuridica per qualunque intervento da parte delle istituzioni. L'articolo 19 del TFUE stabilisce che, fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Questo elenco esaustivo dei motivi di discriminazione non comprende tuttavia l'appartenenza a una minoranza nazionale. L'articolo 19 del TFUE non può pertanto costituire la base giuridica per l'adozione di un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati che preveda «misure efficaci per combattere la discriminazione e promuovere la parità di trattamento, anche per le minoranze nazionali».

(9)

Per tali motivi la proposta di iniziativa dei cittadini, nella misura in cui mira all'adozione da parte della Commissione delle proposte di atti legislativi dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati di cui al considerando 4, lettere f) e g), esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011.

(10)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, stabilendo, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante un'iniziativa dei cittadini europei.

(11)

A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.

(12)

La proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» dovrebbe pertanto essere registrata. Le dichiarazioni di sostegno che dovrebbero essere raccolte per questa proposta di iniziativa dei cittadini hanno per oggetto le proposte della Commissione di atti legislativi dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati di cui al considerando 4, lettere da a) ad e) e da h) a k),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È registrata la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa».

2.   Possono essere raccolte le dichiarazioni di sostegno per questa proposta di iniziativa dei cittadini, fermo restando che essa mira a proposte della Commissione concernenti:

una raccomandazione del Consiglio «sulla protezione e sulla promozione della diversità culturale e linguistica nell'Unione»,

una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di adeguare «i programmi di finanziamento rendendoli accessibili per le piccole comunità linguistiche regionali e minoritarie»,

una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di creare un centro per la diversità linguistica che rafforzerà la consapevolezza dell'importanza delle lingue regionali e minoritarie e promuoverà la diversità a tutti i livelli, finanziato principalmente dall'Unione europea,

un regolamento che modifica le disposizioni generali applicabili ai compiti, agli obiettivi prioritari e all'organizzazione dei Fondi strutturali, in modo da tener conto della protezione delle minoranze e della promozione della diversità culturale e linguistica, a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione,

un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di modificare il regolamento relativo al programma «Orizzonte 2020» ai fini del miglioramento della ricerca sul valore aggiunto che le minoranze nazionali e la diversità culturale e linguistica possono apportare allo sviluppo sociale ed economico delle regioni dell'UE,

la modifica della legislazione dell'UE al fine di garantire grosso modo parità di trattamento per gli apolidi e i cittadini dell'Unione,

un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di introdurre un diritto d'autore unitario in modo che tutta l'UE possa essere considerata un mercato interno nel settore dei diritti d'autore,

una modifica della direttiva 2010/13/UE al fine di garantire la libera prestazione dei servizi e la ricezione di contenuti audiovisivi in regioni in cui risiedono le minoranze nazionali,

un regolamento o una decisione del Consiglio avente la finalità di concedere un'esenzione per categoria dalla procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, per i progetti che promuovono le minoranze nazionali e la loro cultura.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 3 aprile 2017.

Articolo 3

Destinatari della presente decisione sono gli organizzatori (membri del comitato di cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa», rappresentati dal signor Hans Heinrich HANSEN e dal signor Hunor KELEMEN, in veste di referenti.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2017

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Primo vicepresidente


(1)   GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

(2)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).