|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare, l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 12, l'articolo 23, paragrafo 4, l'articolo 24, paragrafo 13, l'articolo 25, paragrafo 8, l'articolo 27, paragrafo 9, l'articolo 28, paragrafo 3, l'articolo 30, paragrafo 5, l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 32, paragrafo 4, l'articolo 33, paragrafo 8, l'articolo 52, paragrafo 4, l'articolo 54, paragrafo 4, l'articolo 58, paragrafo 6, l'articolo 64, paragrafo 7, l'articolo 65, paragrafo 7, e l'articolo 79, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2014/65/UE introduce una cornice per un regime di regolamentazione relativo ai mercati finanziari nell'Unione, che disciplina le condizioni di esercizio applicabili alla prestazione, da parte delle imprese di investimento, di servizi di investimento e, se del caso, di servizi accessori e attività di investimento; i requisiti organizzativi applicabili alle imprese di investimento che svolgono tali servizi e attività, ai mercati regolamentati e ai fornitori di servizi di comunicazione dati; i requisiti di segnalazione in relazione alle operazioni su strumenti finanziari; i limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni per gli strumenti derivati su merci; i requisiti di trasparenza in relazione alle operazioni su strumenti finanziari. |
|
(2) |
La direttiva 2014/65/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare una serie di atti delegati. Affinché i nuovi requisiti possano funzionare efficacemente, è importante che tutte le norme integrative particolareggiate relative all'autorizzazione, al normale funzionamento e alla trasparenza e all'integrità del mercato, che sono aspetti indissolubilmente correlati all'accesso ed esercizio dei servizi e attività coperti dalla direttiva 2014/65/UE, si applichino a decorrere dalla stessa data della direttiva 2014/65/UE. Al fine di garantire la coerenza e agevolare una visione complessiva nonché un accesso unico a dette disposizioni da parte delle persone soggette agli obblighi da esse previsti e agli investitori, è auspicabile includere nel presente regolamento gli atti delegati relativi a dette norme. |
|
(3) |
È necessario precisare i criteri per determinare in quali circostanze i contratti relativi ai prodotti energetici all'ingrosso devono essere regolati con consegna fisica ai fini della limitazione dell'ambito di applicazione stabilita nell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE. Al fine di garantire che l'ambito di questa esenzione sia limitato ad evitare lacune, è necessario che tali contratti richiedano che sia l'acquirente sia il venditore abbiano predisposto meccanismi proporzionati per effettuare o ricevere la consegna delle merci sottostanti alla scadenza del contratto. Al fine di evitare lacune in caso di accordi di bilanciamento con gestori del sistema di trasmissione o di trasporto nel settore dell'energia elettrica e del gas, tali accordi di bilanciamento dovrebbero essere considerati meccanismi proporzionati solo se le parti dell'accordo hanno l'obbligo di consegnare fisicamente l'energia elettrica o il gas. I contratti dovrebbero inoltre stabilire chiari obblighi di consegna fisica che non possano essere compensati, riconoscendo al contempo che le forme di compensazione operativa definite nel regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o nel diritto nazionale non dovrebbero essere considerate compensazioni. I contratti che devono essere regolati con consegna fisica dovrebbero ammettere la consegna con vari metodi; tutti i metodi consentiti dovrebbero prevedere tuttavia una forma di trasferimento del diritto di natura proprietaria sulla merce sottostante o su una sua pertinente quantità. |
|
(4) |
Allo scopo di chiarire quando i contratti relativi ai prodotti energetici all'ingrosso devono essere regolati con consegna fisica, è necessario precisare in quali casi si sia in presenza di circostanze come la forza maggiore o una situazione di impossibilità di assolvimento caratterizzata da buona fede e che queste non dovrebbero alterare la classificazione di tali contratti tra quelli «da regolare con consegna fisica». È inoltre importante chiarire in che modo i derivati energetici sul carbone o sul petrolio debbano essere intesi ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE. In questo contesto i contratti riguardanti scisti bituminosi non dovrebbero essere intesi come derivati energetici sul carbone. |
|
(5) |
Un contratto derivato dovrebbe essere considerato uno strumento finanziario ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2014/65/UE solo se concerne una merce e soddisfa i criteri che determinano se un contratto debba essere considerato possedere le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati e non avere scopi commerciali. Dovrebbero essere inclusi i contratti che sono standardizzati e negoziati nelle sedi, o i contratti ad essi equivalenti che hanno termini totalmente equivalenti a quelli dei contratti negoziati nelle sedi. In questo caso, i termini di tali contratti dovrebbero inoltre essere intesi come inclusivi di clausole quali la qualità della merce o il luogo di consegna. |
|
(6) |
Al fine di chiarire le definizioni dei contratti relativi a variabili sottostanti di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE, dovrebbero essere forniti criteri relativi ai termini e alle variabili sottostanti di tali contratti. L'inclusione della statistica attuariale in riferimento a voci dell'elenco di sottostanti non dovrebbe essere inteso come ampliamento dell'ambito di applicazione di tali contratti alle attività di assicurazione e riassicurazione. |
|
(7) |
La direttiva 2014/65/UE stabilisce il quadro generale per una regolamentazione dei mercati finanziari nell'Unione, riportando nell'allegato I, sezione C, l'elenco degli strumenti finanziari coperti. L'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE comprende gli strumenti finanziari connessi a valute, che pertanto rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
|
(8) |
Per assicurare l'applicazione uniforme della direttiva 2014/65/UE, è necessario chiarire le definizioni dei termini di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE per gli altri contratti su strumenti derivati connessi a valute e chiarire che i contratti a pronti su valute non sono altri strumenti derivati ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE. |
|
(9) |
Il periodo di regolamento per un contratto a pronti è generalmente accettato nella maggior parte delle valute principali come pari a 2 giorni o meno, ma quando questa non è la prassi di mercato è necessario permettere che il regolamento avvenga secondo la normale prassi di mercato. In questi casi, il regolamento fisico non richiede necessariamente l'uso di cartamoneta e può comprendere il regolamento elettronico. |
|
(10) |
I contratti in cambi possono anche essere utilizzati allo scopo di effettuare pagamenti e tali contratti non dovrebbero essere considerati strumenti finanziari a condizione che non vengano negoziati in una sede di negoziazione. Pertanto è opportuno considerare contratti a pronti i contratti sui tassi di cambio utilizzati per effettuare pagamenti per strumenti finanziari nel caso in cui il periodo di regolamento di tali contratti sia superiore a 2 giorni di negoziazione e inferiore a 5 giorni di negoziazione. È inoltre opportuno considerare mezzi di pagamento i contratti sui tassi di cambio stipulati allo scopo di assicurare la certezza del livello dei pagamenti per beni, servizi e investimenti reali. Di conseguenza verranno esclusi dalla definizione di strumenti finanziari i contratti sui tassi di cambio stipulati da imprese non finanziarie che ricevono pagamenti in valuta estera per l'esportazione di beni e servizi identificabili e da imprese non finanziarie che effettuano pagamenti in valuta estera per importare specifici beni e servizi. |
|
(11) |
La compensazione dei pagamenti è essenziale per l'efficacia e l'efficienza di funzionamento dei sistemi di regolamento in valuta e pertanto la classificazione di un contratto in valuta come operazione a pronti non dovrebbe richiedere il regolamento indipendente di ciascun contratto a pronti in valuta. |
|
(12) |
I contratti a termine non cedibili sono contratti differenziali tra un tasso di cambio concordato in precedenza e il tasso di cambio effettivo alla scadenza e pertanto non dovrebbero essere considerati contratti a pronti, indipendentemente dal loro periodo di regolamento. |
|
(13) |
Un contratto di scambio di una valuta con un'altra valuta dovrebbe essere inteso come relativo a uno scambio diretto e incondizionato di tali valute. Nel caso di un contratto con scambi multipli, ciascuno scambio dovrebbe essere considerato separatamente. Tuttavia, un'opzione o uno swap su una valuta non dovrebbero essere considerati un contratto di vendita o di scambio di una valuta e pertanto non potrebbero costituire né un contratto a pronti né un mezzo di pagamento indipendentemente dalla durata dello swap o dell'opzione e indipendentemente dal fatto che la negoziazione avvenga o meno in una sede di negoziazione. |
|
(14) |
I pareri sugli strumenti finanziari destinati al vasto pubblico non dovrebbero essere considerati raccomandazioni personalizzate ai fini della definizione di «consulenza in materia di investimenti» di cui alla direttiva 2014/65/UE. Considerato il crescente numero di intermediari che forniscono raccomandazioni personalizzate attraverso l'uso di canali di distribuzione, è opportuno chiarire che una raccomandazione pubblicata, anche in modo esclusivo, attraverso canali di distribuzione come internet potrebbe costituire una raccomandazione personalizzata. Pertanto, le situazioni in cui, ad esempio, venga utilizzata una corrispondenza di posta elettronica per fornire raccomandazioni personalizzate a una specifica persona, invece di rivolgere le informazioni al vasto pubblico, possono costituire una forma di consulenza in materia di investimenti. |
|
(15) |
I pareri generici riguardo a un tipo di strumento finanziario non sono considerati consulenza in materia di investimenti ai fini della direttiva 2014/65/UE. Tuttavia, qualora un'impresa di investimento fornisca un parere generico a un cliente riguardo a un tipo di strumento finanziario che presenta come idoneo per tale cliente o basato sulle circostanze specifiche di tale cliente, ma tale parere si dimostri nei fatti inidoneo per il cliente o non basato sulle sue specifiche circostanze, è probabile che l'impresa sia in violazione dell'articolo 24, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2014/65/UE. Nello specifico, è probabile che un'impresa che fornisce a un cliente tale parere contravvenga all'obbligo dell'articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei propri clienti. Analogamente o alternativamente, tale parere sarebbe probabilmente in contrasto con il requisito, di cui all'articolo 24, paragrafo 3, della stessa direttiva, che le informazioni indirizzate dalle imprese di investimento ai clienti siano corrette, chiare e non fuorvianti. |
|
(16) |
Gli atti compiuti dall'impresa di investimento in preparazione della prestazione di un servizio di investimento o dello svolgimento di un'attività di investimento dovrebbero essere considerati parte integrante di tale servizio o attività. Tra tali atti rientrerebbe ad esempio la fornitura di pareri generici da parte dell'impresa di investimento a clienti o potenziali clienti prima o nel corso della prestazione di consulenza in materia di investimenti o di qualsiasi altro servizio o attività di investimento. |
|
(17) |
La formulazione di una raccomandazione generale riguardante un'operazione su uno strumento finanziario o un tipo di strumento finanziario costituisce la prestazione di un servizio accessorio di cui all'allegato I, sezione B, punto 5, della direttiva 2014/65/UE e di conseguenza la direttiva 2014/65/UE e le sue protezioni si applicano alla formulazione di tale raccomandazione. |
|
(18) |
Al fine di assicurare l'applicazione obiettiva ed efficace della definizione di internalizzatore sistematico nell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE, dovrebbero essere precisati i limiti prefissati applicabili per stabilire che cosa costituisca una negoziazione fuori listino (OTC) frequente, sistematica e sostanziale. I limiti prefissati dovrebbero essere stabiliti a un livello tale da assicurare che la negoziazione OTC di dimensioni tali da avere un effetto sostanziale sulla formazione dei prezzi rientri nell'ambito di applicazione e al contempo da escluderne la negoziazione OTC di dimensioni così ridotte da rendere sproporzionato l'obbligo di rispettare i requisiti applicabili agli internalizzatori sistematici. |
|
(19) |
Ai sensi della direttiva 2014/65/UE, l'internalizzatore sistematico non dovrebbe essere autorizzato a far incontrare interessi di acquisto e di vendita di terzi in modo funzionalmente identico a una sede di negoziazione. L'internalizzatore sistematico non dovrebbe disporre di un sistema interno di abbinamento che esegua gli ordini dei clienti su base multilaterale, attività, questa, che necessita di autorizzazione come sistema multilaterale di negoziazione (MTF). Un sistema interno di abbinamento in questo contesto è un sistema volto ad abbinare gli ordini dei clienti, per cui l'impresa di investimento effettua operazioni «matched principal» in modo regolare e non occasionale. |
|
(20) |
Ai fini della chiarezza, della certezza giuridica e di un'applicazione uniforme, è opportuno prevedere disposizioni supplementari in relazione alle definizioni riguardanti la negoziazione algoritmica, le tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza e l'accesso elettronico diretto. Nelle negoziazioni automatizzate vengono adoperate varie modalità tecniche. È fondamentale chiarire come tali modalità debbano essere categorizzate in relazione alle definizioni di negoziazione algoritmica e accesso elettronico diretto. I processi di negoziazione basati sull'accesso elettronico diretto non si escludono reciprocamente con quelli che prevedono la negoziazione algoritmica o il relativo sottosegmento della tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza. La negoziazione di una persona che ha accesso elettronico diretto può pertanto rientrare anche nella definizione di negoziazione algoritmica, compresa la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza. |
|
(21) |
La negoziazione algoritmica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE dovrebbe comprendere le modalità in cui il sistema prende decisioni diverse dalla mera determinazione della sede o delle sedi di negoziazione in cui deve essere presentato l'ordine in qualsiasi fase dei processi di negoziazione, tra cui la fase di inizializzazione, generazione, trasmissione ed esecuzione degli ordini. È pertanto opportuno chiarire che la negoziazione algoritmica, che comprende la negoziazione in assenza o con un limitato intervento umano, dovrebbe fare riferimento non solo alla generazione automatica degli ordini ma anche all'ottimizzazione dei processi di esecuzione degli ordini mediante mezzi automatizzati. |
|
(22) |
La negoziazione algoritmica dovrebbe comprendere gli smart order router (SOR) che per l'ottimizzazione dei processi di esecuzione degli ordini utilizzano algoritmi che stabiliscono i parametri dell'ordine diversi dalla sede o delle sedi in cui dovrebbe essere presentato l'ordine. La negoziazione algoritmica non dovrebbe comprendere gli automated order router (AOR) che, sebbene utilizzino algoritmi, determinano solamente la sede o le sedi di negoziazione in cui dovrebbe essere presentato l'ordine senza cambiare alcun altro parametro dell'ordine. |
|
(23) |
La tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, della direttiva 2014/65/UE, che rappresenta un sottoinsieme della negoziazione algoritmica, dovrebbe essere precisata stabilendo i criteri che definiscono l'elevato traffico infragiornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o modifiche o cancellazioni. L'uso di soglie quantitative assolute basate sul traffico di messaggi conferisce certezza giuridica consentendo alle imprese e alle autorità competenti di valutare la singola attività di negoziazione delle imprese. Il livello e l'ambito di applicazione di tali soglie dovrebbero essere sufficientemente ampi da coprire le negoziazioni rappresentative di una tecnica di negoziazione ad alta frequenza, comprese quelle relative a strumenti singoli e a strumenti multipli. |
|
(24) |
Dal momento che l'utilizzo della tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza è predominante negli strumenti liquidi, nel calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi dovrebbero essere compresi solo gli strumenti per cui vi è un mercato liquido. Dato che la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza è un sottoinsieme della negoziazione algoritmica, dovrebbero essere compresi nel calcolo del traffico infragiornaliero di messaggi anche i messaggi introdotti con finalità di negoziazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE. Al fine di non considerare attività di negoziazione diverse dalle tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, tenute in considerazione le relative caratteristiche indicate al considerando 61 della direttiva 2014/65/UE, in particolare il fatto che tale negoziazione sia generalmente utilizzata da operatori che impegnano capitale proprio per attuare strategie di negoziazione più tradizionali come le attività di supporto agli scambi (market making) e l'arbitraggio tramite l'uso di tecnologie sofisticate, dovrebbero essere inclusi nel calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi unicamente i messaggi introdotti ai fini di trattare per conto proprio e non quelli introdotti al fine di ricevere e trasmettere ordini o eseguire ordini per conto dei clienti. Tuttavia, i messaggi introdotti attraverso tecniche diverse da quelle che si basano sulla negoziazione per conto proprio dovrebbero essere inclusi nel calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi quando, considerati nella loro totalità e tenuto conto di tutte le circostanze, l'esecuzione della tecnica è strutturata in modo tale da non permettere l'esecuzione per conto proprio, ad esempio tramite la trasmissione di ordini fra entità appartenenti allo stesso gruppo. Per tenere conto dell'identità del cliente al quale è riconducibile l'attività in ultima analisi nel determinare che cosa costituisce elevato traffico infragiornaliero di messaggi, i messaggi originati dai clienti dei fornitori di accesso elettronico diretto dovrebbero essere esclusi dal calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi in relazione a tali fornitori. |
|
(25) |
È opportuno precisare la definizione di accesso elettronico diretto. La definizione di accesso elettronico diretto non dovrebbe comprendere nessun'altra attività oltre alla fornitura di accesso diretto al mercato e di accesso sponsorizzato. È pertanto opportuno distinguere le modalità per cui gli ordini del cliente vengono intermediati attraverso mezzi elettronici dai membri o dai partecipanti di una sede di negoziazione, come l'intermediazione online e le modalità per cui i clienti hanno un accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione. |
|
(26) |
In caso di intermediazione dell'ordine, chi presenta l'ordine non ha un controllo sufficiente sui parametri della modalità di accesso al mercato e pertanto non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'accesso elettronico diretto. Pertanto, le modalità che consentono ai clienti di trasmettere gli ordini a una impresa di investimento in forma elettronica, come l'intermediazione online, non dovrebbero essere considerate accesso elettronico diretto a condizione che i clienti non abbiano la possibilità di stabilire la frazione di secondo dell'inserimento dell'ordine e la durata degli ordini in tale lasso di tempo. |
|
(27) |
Le modalità per cui il cliente di un membro o partecipante di una sede di negoziazione, incluso il cliente di clienti diretti di sistemi organizzati di negoziazione (OTF), presenta i propri ordini attraverso meccanismi di ottimizzazione dei processi di esecuzione degli ordini che stabiliscono parametri dell'ordine diversi dalla sede o dalle sedi in cui esso deve essere presentato attraverso SOR integrati nell'infrastruttura del fornitore e non nell'infrastruttura del cliente dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'accesso elettronico diretto, perché il cliente del fornitore non ha il controllo sulla tempistica di presentazione dell'ordine e sulla sua durata. Quando si utilizzano SOR la caratterizzazione dell'accesso elettronico diretto dovrebbe pertanto dipendere dal fatto che il SOR sia integrato nei sistemi dei clienti e non in quelli del fornitore. |
|
(28) |
Le norme sull'esecuzione delle disposizioni riguardanti i requisiti organizzativi applicabili alle imprese di investimento che prestano servizi di investimento e, laddove appropriato, prestano servizi accessori e esercitano attività di investimento a titolo professionale, per i mercati regolamentati, e ai fornitori di servizi di comunicazione dati dovrebbero essere coerenti con l'obiettivo della direttiva 2014/65/UE. Tali norme dovrebbero mirare ad assicurare un livello elevato di integrità, competenza e solidità alle imprese di investimento e alle entità che gestiscono i mercati regolamentati, gli MTF o gli OTF e ad assicurare un'applicazione uniforme. |
|
(29) |
È necessario specificare in concreto i requisiti organizzativi e le procedure applicabili alle imprese di investimento che prestano detti servizi o esercitano dette attività. In particolare, è opportuno prevedere procedure rigorose in ambiti quali il controllo della conformità, la gestione del rischio, il trattamento dei reclami, le operazioni personali, l'esternalizzazione e l'individuazione, la gestione e la comunicazione dei conflitti di interesse. |
|
(30) |
I requisiti organizzativi e le condizioni per l'autorizzazione delle imprese di investimento dovrebbero tradursi in un quadro di regole che assicuri l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia della direttiva 2014/65/UE. Ciò è necessario al fine di assicurare che le imprese di investimento abbiano pari accesso a tutti i mercati nell'Unione a condizioni equivalenti e al fine di eliminare gli ostacoli connessi alle procedure di autorizzazione che intralciano le attività transfrontaliere nel settore dei servizi di investimento. |
|
(31) |
Le norme sull'esecuzione delle disposizioni riguardanti le condizioni operative per la prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori e per l'esercizio delle attività di investimento dovrebbero riflettere l'obiettivo di tali disposizioni. Dovrebbero mirare ad assicurare un livello elevato di tutela degli investitori applicato in modo uniforme attraverso l'introduzione di criteri e requisiti chiari che disciplinino la relazione tra l'impresa di investimento e la sua clientela. D'altro canto, per quanto riguarda la tutela degli investitori ed in particolare la comunicazione di informazioni agli investitori o la richiesta di informazioni agli investitori, si dovrebbe tenere conto della natura del cliente o potenziale cliente, ovvero della sua qualità di cliente al dettaglio o di cliente professionale. |
|
(32) |
Per assicurare l'applicazione uniforme delle varie disposizioni in materia contenute nella direttiva 2014/65/UE, è necessario stabilire una serie armonizzata di requisiti organizzativi e di condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento. |
|
(33) |
Le imprese di investimento variano ampiamente quanto a dimensioni, struttura e natura dell'attività esercitata. La regolamentazione dovrebbe, da un lato, tenere conto di tale varietà, e, dall'altro, imporre taluni requisiti fondamentali che siano appropriati per tutte le imprese. Le entità regolamentate dovrebbero conformarsi ai loro obblighi di alto livello e dovrebbero concepire e adottare misure il più possibile adeguate alla loro particolare natura e alle loro particolari caratteristiche. |
|
(34) |
Al fine di garantire un'attuazione armonizzata e rigorosa dell'esenzione prevista dalla direttiva 2014/65/UE, è opportuno stabilire criteri comuni per valutare se una data persona presti un servizio di investimento a titolo accessorio nell'ambito dell'attività professionale. L'esenzione si applicherebbe solo se il servizio di investimento ha un collegamento intrinseco all'area principale dell'attività professionale e ad essa è subordinato. |
|
(35) |
I requisiti organizzativi stabiliti in applicazione della direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere senza pregiudizio per i sistemi istituiti dal diritto nazionale in materia di registrazione o monitoraggio, da parte di autorità competenti o imprese, delle persone fisiche che lavorano nelle imprese di investimento. |
|
(36) |
Ai fini dell'obbligo per le imprese di investimento di adottare, applicare e mantenere una politica di gestione del rischio idonea, i rischi relativi alle attività, ai processi e ai sistemi dell'impresa dovrebbero includere i rischi connessi con l'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti. Tali rischi dovrebbero includere quelli collegati alla relazione tra l'impresa e il fornitore del servizio e i rischi potenziali esistenti qualora le funzioni esternalizzate di più imprese di investimento o di altre entità regolamentate siano concentrate presso un numero limitato di fornitori di servizi. |
|
(37) |
Il fatto che le funzioni di gestione del rischio e di controllo della conformità siano espletate dalla stessa persona non compromette necessariamente l'esercizio indipendente di ciascuna funzione. Il requisito che le persone incaricate della funzione di controllo della conformità non debbano essere altresì incaricate dello svolgimento delle funzioni che sono chiamate a controllare e che il metodo utilizzato per determinare la remunerazione di tali persone non debba essere tale da comprometterne l'obiettività potrebbe non essere proporzionato in caso di piccole imprese di investimento. Per contro, per le imprese più grandi tale requisito sarebbe sproporzionato solo in circostanze eccezionali. |
|
(38) |
Ai clienti o potenziali clienti dovrebbe essere consentito di esprimere insoddisfazione per i servizi di investimento forniti dalle imprese di investimento, nell'interesse della tutela degli investitori e ai fini di una maggiore conformità ai propri obblighi da parte dell'impresa di investimento. I reclami dei clienti o dei potenziali clienti dovrebbero essere gestiti in modo efficace e indipendente attraverso una funzione di gestione dei reclami. In linea con il principio di proporzionalità, tale funzione potrebbe essere svolta dalla funzione di controllo della conformità. |
|
(39) |
Le imprese di investimento sono tenute a raccogliere e conservare le informazioni relative ai clienti e ai servizi forniti ai clienti. Se l'assolvimento di questi obblighi implica la raccolta e il trattamento di dati personali, dovrebbe essere garantito il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che disciplinano il trattamento dei dati personali eseguito in applicazione del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali eseguito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in applicazione del presente regolamento è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
|
(40) |
Dovrebbe essere introdotta una definizione di retribuzione al fine di assicurare l'applicazione efficiente e coerente degli obblighi in materia di conflitti di interesse e di norme di comportamento nell'area della retribuzione, definizione nella quale dovrebbero essere comprese tutte le forme di beneficio finanziario o non finanziario concesso direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori alla clientela, quali: contanti, azioni, opzioni, cancellazione di prestiti al termine del rapporto di lavoro, contributi pensionistici, retribuzione da soggetti terzi ad esempio attraverso modelli di commissioni di performance, aumenti salariali o promozioni, assicurazione sanitaria, sconti o indennità speciali, generosi rimborsi spese o seminari in destinazioni esotiche. |
|
(41) |
Affinché gli interessi dei clienti non risultino compromessi, le imprese di investimento dovrebbero adottare e attuare politiche retributive per tutte le persone che potrebbero influire sul servizio fornito o sulla condotta aziendale dell'impresa, incluse le persone impiegate nel front-office, gli addetti alle vendite o altro personale indirettamente coinvolto nella prestazione di servizi di investimento o servizi accessori. Tra le persone soggette alle norme sulla retribuzione dovrebbero essere comprese anche le persone che supervisionano gli addetti alle vendite, come i superiori diretti, che potrebbero essere incentivate a fare pressione sul personale di vendita, gli analisti finanziari, i cui materiali potrebbero essere utilizzati dal personale di vendita per indurre i clienti a prendere decisioni sugli investimenti, o i soggetti rilevanti incaricati della gestione dei reclami o della progettazione e sviluppo dei prodotti. Dovrebbero essere compresi anche gli agenti collegati. Per stabilire la retribuzione degli agenti collegati, le imprese dovrebbero prendere in considerazione lo status particolare degli agenti collegati e le rispettive specificità nazionali. Tuttavia, in tali casi, le politiche e prassi retributive dell'impresa dovrebbero comunque definire i criteri appropriati da utilizzare per valutare la prestazione dei soggetti rilevanti, ivi compresi i criteri qualitativi che li spronano ad agire secondo il migliore interesse del cliente. |
|
(42) |
Qualora siano eseguite operazioni personali consecutive per conto di una persona conformemente a istruzioni predeterminate da essa impartite, gli obblighi relativi alle operazioni personali non si dovrebbero applicare separatamente a ciascuna operazione consecutiva se le istruzioni restano valide e non vengono modificate. Analogamente, tali obblighi non dovrebbero applicarsi in caso di scadenza o revoca di tali istruzioni, purché gli strumenti finanziari in precedenza acquistati conformemente alle istruzioni non siano ceduti nello stesso momento in cui le istruzioni scadono o sono ritirate. Tuttavia, se tali istruzioni vengono modificate o se sono emesse nuove istruzioni, tali obblighi dovrebbero applicarsi in relazione ad un'operazione personale o all'avvio di operazioni personali consecutive eseguite per conto della stessa persona. |
|
(43) |
Le autorità competenti non dovrebbero subordinare l'autorizzazione a prestare servizi di investimento o ad esercitare attività di investimento ad un divieto generale di esternalizzazione di una o più funzioni essenziali o importanti. Le imprese di investimento dovrebbero avere la possibilità di esternalizzare tali funzioni, purché gli accordi di esternalizzazione conclusi dall'impresa soddisfino talune condizioni. |
|
(44) |
L'esternalizzazione di servizi o attività di investimento o di funzioni essenziali o importanti può costituire una modifica rilevante delle condizioni cui è subordinata l'autorizzazione dell'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Se gli accordi di esternalizzazione sono stabiliti dopo che l'impresa di investimento ha ottenuto l'autorizzazione conformemente al titolo II, capo I, della direttiva 2014/65/UE, tali accordi dovrebbero essere notificati all'autorità competente nei casi previsti dall'articolo 21, paragrafo 2, della stessa direttiva. |
|
(45) |
Tra le circostanze che dovrebbero essere considerate tali da far sorgere un conflitto di interesse dovrebbero rientrare le situazioni nelle quali esiste un conflitto tra gli interessi dell'impresa, o di persone collegate all'impresa o al gruppo dell'impresa, e gli obblighi dell'impresa nei confronti di un cliente oppure tra i diversi interessi di due o più dei clienti nei confronti dei quali l'impresa ha degli obblighi. Non è sufficiente per rientrare in tali circostanze che l'impresa possa conseguire un utile se non vi è nel contempo un possibile svantaggio per un cliente o che un cliente nei confronti del quale l'impresa ha degli obblighi possa conseguire un utile o evitare una perdita senza che vi sia una possibile perdita concomitante per un altro di tali clienti. |
|
(46) |
I conflitti di interesse dovrebbero essere regolamentati solo quando un'impresa di investimento presta un servizio di investimento o un servizio accessorio. Lo status del cliente al quale il servizio è fornito — sia esso cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata — è irrilevante a tal fine. |
|
(47) |
Nell'adempiere all'obbligo di elaborare una politica di gestione dei conflitti di interesse conformemente alla direttiva 2014/65/UE, che individui le circostanze che costituiscono o possono dare luogo ad un conflitto di interesse, l'impresa di investimento dovrebbe prestare particolare attenzione alle attività di ricerca e consulenza in materia di investimenti, negoziazione per conto proprio, gestione del portafoglio e prestazione di servizi finanziari alle imprese, ivi comprese la sottoscrizione o la vendita nel quadro di un'offerta di titoli e i servizi di consulenza in materia di fusioni e di acquisizioni. In particolare, è opportuno prestare tale attenzione particolare quando l'impresa o una persona ad essa collegata, direttamente o indirettamente, da una relazione di controllo svolgono due o più di tali attività. |
|
(48) |
Le imprese di investimento dovrebbero mirare ad individuare e a prevenire o a gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere in relazione ai loro diversi rami di attività e alle attività del loro gruppo nell'ambito di una politica globale di gestione dei conflitti di interesse. Sebbene richiesta dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, la comunicazione di specifici conflitti di interesse dovrebbe essere utilizzata come ultima ratio quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate dall'impresa di investimento per prevenire o gestire i conflitti di interesse conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia scongiurato il rischio di nuocere agli interessi del cliente. Non dovrebbe essere consentito un eccessivo affidamento sulla comunicazione di detti conflitti senza un'adeguata considerazione del modo adeguato per evitarli o gestirli. La comunicazione dei conflitti di interesse da parte di un'impresa di investimento non dovrebbe esentarla dall'obbligo di mantenere e applicare le disposizioni organizzative e amministrative efficaci previste all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE. |
|
(49) |
Le imprese dovrebbero rispettare sempre le norme sugli incentivi di cui all'articolo 24 della direttiva 2014/65/UE, anche quando prestano servizi di collocamento. In particolare, le commissioni ricevute dalle imprese di investimento che collocano gli strumenti finanziari emessi ai loro clienti investitori dovrebbero rispettare tali disposizioni e il laddering e lo spinning sarebbero da considerarsi pratiche abusive. |
|
(50) |
La ricerca in materia di investimenti dovrebbe essere una sottocategoria del tipo di informazioni definite come raccomandazioni nel regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (abusi di mercato). |
|
(51) |
Le misure e le disposizioni adottate dall'impresa di investimento per gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere a seguito della produzione e della divulgazione di materiale presentato come ricerche in materia di investimenti dovrebbero essere atte a tutelare l'obiettività e l'indipendenza degli analisti finanziari e della ricerca in materia di investimenti da loro prodotta. Tali misure e disposizioni dovrebbero garantire che gli analisti finanziari godano di un grado adeguato di indipendenza rispetto agli interessi delle persone le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono ragionevolmente essere ritenuti in conflitto con gli interessi delle persone alle quali sono divulgate le ricerche in materia di investimenti. |
|
(52) |
Tra le persone le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono ragionevolmente essere ritenuti in conflitto con gli interessi delle persone alle quali sono divulgate le ricerche in materia di investimenti dovrebbero rientrare il personale incaricato dei servizi finanziari alle imprese e il personale incaricato delle vendite e della negoziazione per conto dei clienti o dell'impresa. |
|
(53) |
Tra le circostanze eccezionali nelle quali gli analisti finanziari e altre persone collegate con l'impresa di investimento che contribuiscono alla produzione di ricerche in materia di investimenti possono, previa autorizzazione scritta, realizzare operazioni personali su strumenti ai quali si riferisce la ricerca dovrebbero rientrare le situazioni nelle quali, per motivi personali collegati a difficoltà finanziarie, gli analisti finanziari o le altre persone di cui sopra siano costretti a liquidare una posizione. |
|
(54) |
Gli onorari, le commissioni e i benefici monetari o non monetari che l'impresa che effettua la ricerca in materia di investimenti riceve da soggetti terzi dovrebbero essere accettabili solo quando corrisposti in conformità con i requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 13 della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione (7). |
|
(55) |
Il concetto di divulgazione delle ricerche in materia di investimenti ai clienti o al pubblico non dovrebbe includere la diffusione esclusiva a persone all'interno del gruppo dell'impresa di investimento. Dovrebbero essere considerate raccomandazioni correnti le raccomandazioni contenute nelle ricerche in materia di investimenti che non sono state ritirate e che non sono scadute. L'alterazione sostanziale di una ricerca in materia di investimenti prodotta da un soggetto terzo dovrebbe essere regolamentata dagli stessi requisiti della produzione della ricerca. |
|
(56) |
Gli analisti finanziari non dovrebbero svolgere attività diverse dalla preparazione della ricerca in materia di investimenti, se lo svolgimento di tali attività è incompatibile con il mantenimento della loro obiettività. Tra queste attività è compresa la partecipazione ad attività proprie di una banca di investimenti, quali ad esempio la prestazione di servizi finanziari alle imprese e l'assunzione a fermo, o la partecipazione a manifestazioni per il lancio di nuove attività o di nuove emissioni di strumenti finanziari o ancora la partecipazione in altro modo alla preparazione del marketing dell'emittente. |
|
(57) |
Date le specificità dei servizi di assunzione a fermo e di collocamento e i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere in relazione a tali servizi, nel presente regolamento dovrebbero essere indicati requisiti più dettagliati e specifici. In particolare, tali requisiti dovrebbero garantire che il processo di assunzione a fermo e di collocamento sia gestito in modo da rispettare gli interessi dei diversi attori. Le imprese di investimento dovrebbero assicurare che i loro interessi o gli interessi dei loro altri clienti non influenzino in modo inappropriato la qualità dei servizi forniti al cliente emittente. Prima di accettare di impegnarsi nell'offerta, l'impresa dovrebbe illustrare le disposizioni applicabili a tale cliente, unitamente alle altre informazioni pertinenti in merito al processo di offerta. |
|
(58) |
Le imprese di investimento che svolgono attività di assunzione a fermo e collocamento dovrebbero stabilire adeguate disposizioni affinché il processo di formazione del prezzo, compreso il book building, non vada a discapito degli interessi dell'emittente. |
|
(59) |
Il processo di collocamento implica che l'impresa di investimento eserciti un giudizio circa l'assegnazione di un'emissione e si basa sui fatti e sulle circostanze particolari del caso che sollevano questioni di conflitto di interesse. L'impresa dovrebbe aver stabilito efficaci requisiti organizzativi al fine di assicurare che le assegnazioni effettuate nell'ambito del processo di collocamento non portino l'interesse dell'impresa a prevalere sull'interesse del cliente emittente o gli interessi di un cliente investitore a prevalere su quelli di un altro cliente investitore. In particolare, le imprese dovrebbero stabilire in modo chiaro, in una strategia di assegnazione, il processo di elaborazione delle raccomandazioni di assegnazione. |
|
(60) |
I requisiti imposti dal presente regolamento, compresi quelli relativi alle operazioni personali, alla negoziazione con conoscenza della ricerca in materia di investimenti e alla produzione o diffusione della ricerca in materia di investimenti, dovrebbero applicarsi senza pregiudizio dei requisiti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e delle relative misure di esecuzione. |
|
(61) |
Il presente regolamento stabilisce i requisiti riguardanti le informazioni indirizzate ai clienti o ai potenziali clienti, ivi comprese le comunicazioni di marketing, al fine di garantire che siano corrette, chiare e non fuorvianti conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE. |
|
(62) |
Il presente regolamento non obbliga le autorità competenti ad approvare il contenuto e la forma delle comunicazioni di marketing. Tuttavia, neppure glielo impedisce, nella misura in cui l'approvazione preliminare sia subordinata unicamente all'osservanza della regola prevista dalla direttiva 2014/65/UE che le informazioni ai clienti o ai potenziali clienti, comprese le comunicazioni di marketing, siano corrette, chiare e non fuorvianti. |
|
(63) |
È opportuno stabilire obblighi di informazione che tengano conto dello status del cliente: cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata. Uno degli obiettivi della direttiva 2014/65/UE è assicurare un giusto equilibrio tra la tutela degli investitori e gli obblighi di comunicazione che si applicano alle imprese di investimento. A tal fine è opportuno stabilire per i clienti professionali obblighi specifici di informazione meno rigorosi di quelli che si applicano per i clienti al dettaglio. |
|
(64) |
Le imprese di investimento dovrebbero fornire ai clienti o ai potenziali clienti le necessarie informazioni sulla natura degli strumenti finanziari e sui rischi associati all'investimento in essi, così che i clienti siano adeguatamente informati. Il livello di dettaglio dell'informazione da fornire può variare a seconda del fatto che il cliente sia un cliente al dettaglio o un cliente professionale e della natura e del profilo di rischio degli strumenti finanziari offerti, ma dovrebbe sempre comprendere tutti gli elementi essenziali. Gli Stati membri possono specificare i termini precisi, o i contenuti, della descrizione dei rischi prevista dal presente regolamento, tenendo in considerazione gli obblighi di informazione previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
|
(65) |
Le condizioni che le informazioni indirizzate dalle imprese di investimento ai clienti e potenziali clienti devono rispettare per essere corrette, chiare e non fuorvianti dovrebbero applicarsi alle comunicazioni destinate ai clienti al dettaglio o professionali in modo appropriato e proporzionato, tenuto conto, ad esempio, del mezzo di comunicazione e delle informazioni che la comunicazione intende trasmettere ai clienti o potenziali clienti. In particolare, non sarebbe opportuno applicare tali condizioni alle comunicazioni di marketing composte solo da uno o più dei seguenti dati: nome dell'impresa, logo o altra immagine associata all'impresa, recapito, riferimento ai tipi di servizi di investimento forniti dall'impresa. |
|
(66) |
Al fine di migliorare la coerenza delle informazioni ricevute dagli investitori, le imprese di investimento dovrebbero garantire che le informazioni fornite a ciascun cliente siano presentate sistematicamente nella stessa lingua in tutte le forme di materiale informativo e di marketing che gli è fornito. Tuttavia, ciò non dovrebbe comportare per le imprese l'obbligo di tradurre i prospetti forniti ai clienti e realizzati conformemente alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
|
(67) |
Al fine di offrire una presentazione corretta e equilibrata dei benefici e dei rischi, quando fanno riferimento a qualsiasi potenziale beneficio di un servizio o strumento finanziario le imprese di investimento dovrebbero sempre fornire un'indicazione chiara ed evidente dei rischi associati, inclusi gli svantaggi e le carenze. |
|
(68) |
Le informazioni dovrebbero essere considerate fuorvianti se hanno la tendenza a indurre in errore la persona o le persone alle quali sono indirizzate o dalle quali verranno probabilmente ricevute, indipendentemente dal fatto che la persona che le fornisca le consideri fuorvianti o voglia che lo siano. |
|
(69) |
Laddove le imprese di investimento siano tenute a fornire informazioni ad un cliente prima della prestazione di un servizio, ciascuna operazione relativa allo stesso tipo di strumento finanziario non dovrebbe essere considerata prestazione di un servizio nuovo o diverso. |
|
(70) |
Informazioni dettagliate sul fatto che la consulenza sia offerta o no su base indipendente e che sia basata su un'analisi ampia o ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e sul processo di selezione usato dovrebbero aiutare i clienti a valutare il campo coperto dalla consulenza fornita. Ai clienti dovrebbero essere forniti dettagli sufficienti sul numero di strumenti finanziari analizzati dalle imprese. Il numero e la varietà degli strumenti finanziari da considerare, diversi da quelli forniti dall'impresa di investimento o dalle entità ad essa vicine, dovrebbero essere proporzionati al campo coperto dalla consulenza da fornire e alle preferenze e esigenze del cliente. Tuttavia, indipendentemente dalla gamma di servizi offerti, tutte le valutazioni dovrebbero basarsi su un numero adeguato di strumenti finanziari disponibili sul mercato così da consentire una valutazione adeguata delle alternative a disposizione. |
|
(71) |
La consulenza fornita dalle imprese di investimento su base indipendente può variare da ampia e generale a specializzata e specifica. Al fine di assicurare che il campo coperto dalla consulenza consenta un confronto corretto e adeguato tra i diversi strumenti finanziari, i consulenti in materia di investimenti specializzati in determinate categorie di strumenti finanziari e concentrati su criteri che non si basano sulla struttura tecnica dello strumento in sé, come per gli investimenti «verdi» o «etici», dovrebbero rispettare determinate condizioni se si presentano come consulenti indipendenti. |
|
(72) |
Consentire allo stesso consulente di fornire consulenze sia indipendenti sia non indipendenti potrebbe generare confusione nel cliente. Al fine di assicurare che i clienti comprendano la natura e la base della consulenza in materia di investimenti fornita, è opportuno stabilire determinati requisiti organizzativi. |
|
(73) |
La situazione in cui l'impresa di investimento fornisce al cliente una copia di un prospetto redatto e pubblicato conformemente alla direttiva 2003/71/CE non dovrebbe essere trattata come la situazione in cui l'impresa fornisce informazioni al cliente ai fini delle disposizioni sulle condizioni operative di cui alla direttiva 2014/65/UE riguardanti la qualità e il contenuto di tali informazioni, se l'impresa non è responsabile a norma di tale direttiva per le informazioni date nel prospetto. |
|
(74) |
La direttiva 2014/65/UE inasprisce gli obblighi delle imprese di investimento riguardo alla divulgazione delle informazioni su tutti i costi e gli oneri e li estende ai rapporti con i clienti professionali e le controparti qualificate. Al fine di assicurare che tutte le categorie di clienti beneficino da tale maggiore trasparenza sui costi e sugli oneri, le imprese di investimento dovrebbero essere autorizzate in determinate situazioni, quando prestano servizi di investimento a clienti professionali o a controparti qualificate, a concordare con tali clienti di limitare i requisiti dettagliati stabiliti nel presente regolamento. Ciò tuttavia non dovrebbe mai portare a una disapplicazione degli obblighi imposti alle imprese di investimento a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE. In questo contesto le imprese di investimento dovrebbero informare i clienti professionali di tutti i costi e gli oneri stabiliti dal presente regolamento, quando sono forniti servizi di consulenza in materia di finanziamento o di gestione del portafoglio oppure quando, indipendentemente dal servizio di investimento fornito, gli strumenti finanziari incorporano un derivato. Le imprese di investimento dovrebbero inoltre informare le controparti qualificate di tutti i costi e gli oneri così come stabilito dal presente regolamento quando, indipendentemente dal servizio di investimento fornito, lo strumento finanziario incorpora un derivato ed è destinato a essere distribuito ai clienti di tali imprese. In altri casi, quando forniscono servizi di investimento a clienti professionali o controparti qualificate, le imprese di investimento potrebbero tuttavia, su richiesta del cliente interessato, convenire, ad esempio, di non fornire l'illustrazione indicante l'effetto complessivo dei costi sul rendimento o l'indicazione della valuta coinvolta e dei tassi e dei costi di cambio applicabili se una parte dei costi e degli oneri totali è espressa in valuta estera. |
|
(75) |
Considerato l'obbligo generale di agire nel rispetto del miglior interesse dei clienti e l'importanza di informare anticipatamente i clienti di tutti i costi e gli oneri da sostenere, il riferimento agli strumenti finanziari raccomandati o commercializzati dovrebbe riguardare in particolare le imprese di investimento che forniscono servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio e le imprese che formulano raccomandazioni generali riguardanti strumenti finanziari o che promuovono determinati strumenti finanziari nella prestazione di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti. Sarebbe ad esempio il caso delle imprese di investimento che hanno sottoscritto accordi di distribuzione o di collocamento con un produttore di beni o un emittente. |
|
(76) |
In conformità con l'obbligo generale di agire nel migliore interesse dei clienti e di tenere conto degli obblighi derivanti dalla normativa specifica dell'Unione che disciplina determinanti strumenti finanziari (in particolare, le quote di organismi di investimento collettivo e i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP)), le imprese di investimento dovrebbero divulgare e aggregare tutti i costi e gli oneri, inclusi i costi dello strumento finanziario, in tutti i casi in cui sono obbligate a fornire al cliente informazioni sui costi di uno strumento finanziario in conformità con la legislazione dell'Unione. |
|
(77) |
Le imprese di investimento, se non hanno commercializzato o raccomandato uno strumento finanziario o non sono obbligate, a norma del diritto dell'Unione, a fornire ai clienti informazioni sui costi di uno strumento finanziario, potrebbero non essere nella posizione di tenere conto di tutti i costi associati a tale strumento finanziario. Anche in questi casi residui, le imprese di investimento dovrebbero informare anticipatamente i clienti di tutti i costi e gli oneri associati al servizio di investimento e del prezzo di acquisto dello strumento finanziario. Inoltre, le imprese di investimento dovrebbero rispettare tutti gli altri obblighi di fornire informazioni adeguate sui rischi dello strumento finanziario in conformità con l'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/65/UE o di fornire ai clienti, ex-post, adeguate relazioni sui servizi forniti in conformità con l'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE, inclusi gli elementi di costo. |
|
(78) |
Affinché i clienti siano consapevoli di tutti i costi e oneri da sostenere, della valutazione delle informazioni al riguardo e del confronto con altri strumenti finanziari e servizi di investimento, le imprese di investimento dovrebbero fornire loro informazioni chiare e comprensibili su tutti i costi e oneri in tempo utile prima della prestazione dei servizi. Informazioni anticipate sui costi collegati allo strumento finanziario o al servizio accessorio possono essere fornite sulla base dell'importo ipotizzato dell'investimento. Tuttavia, i costi e gli oneri comunicati dovrebbero rappresentare i costi che il cliente dovrà effettivamente sostenere sulla base di tale importo ipotizzato. Ad esempio, se un'impresa di investimento offre una gamma di servizi correnti con oneri diversi associati a ciascun servizio, l'impresa dovrebbe comunicare i costi associati al servizio che il cliente ha sottoscritto. Per le comunicazioni ex-post le informazioni relative ai costi e agli oneri dovrebbero riflettere l'importo effettivo dell'investimento del cliente al momento in cui è effettuata la comunicazione. |
|
(79) |
Al fine di assicurare che gli investitori ricevano informazioni su tutti i costi e gli oneri conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, il rischio di mercato sottostante dovrebbe essere inteso come relativo solo alle oscillazioni del valore del capitale investito causate direttamente dalle oscillazioni del valore delle attività sottostanti. Anche i costi delle operazioni e le spese correnti per gli strumenti finanziari dovrebbero pertanto essere inclusi nella necessaria aggregazione dei costi e degli oneri e dovrebbero essere stimati in base a presupposti ragionevoli, accompagnati da una spiegazione del fatto che tali stime si basano sui presupposti e possono deviare dai costi e dagli oneri che saranno effettivamente sostenuti. Con lo stesso obiettivo di divulgazione integrale, le prassi che implicano una «compensazione» dei costi non dovrebbero essere escluse dall'obbligo di fornire informazioni su costi e oneri. La divulgazione dei costi e degli oneri si basa sul principio che ogni differenza tra il prezzo di una posizione per l'impresa e il relativo prezzo per il cliente dovrebbe essere comunicata, incluse le maggiorazioni e i ribassi. |
|
(80) |
Sebbene debbano aggregare tutti i costi e gli oneri in conformità con l'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e comunicare ai clienti i costi complessivi espressi sia come importo monetario sia come percentuale, le imprese di investimento dovrebbero anche poter fornire ai clienti o ai potenziali clienti dati separati comprendenti i costi e gli oneri iniziali aggregati, i costi e le spese correnti aggregati e i costi di uscita aggregati. |
|
(81) |
Le imprese di investimento che distribuiscono strumenti finanziari per i quali le informazioni sui costi e sugli oneri sono insufficienti, dovrebbero altresì informare i clienti di tali costi e di tutti gli altri costi e oneri associati relativi alla prestazione dei servizi di investimento in relazione a tali strumenti finanziari, così da salvaguardare il diritto dei clienti alla divulgazione integrale dei costi e oneri. Si tratterebbe del caso delle imprese di investimento che distribuiscono quote di un organismo di investimento collettivo per le quali, ad esempio, i costi dell'operazione non sono stati comunicati dalla società di gestione dell'organismo collettivo di investimento in valori mobiliari (OICVM). In tali casi le imprese di investimento dovrebbero rapportarsi con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni d'interesse. |
|
(82) |
Al fine di migliorare la trasparenza per i clienti in merito ai costi associati agli investimenti effettuati e alla prestazione di questi nel tempo rispetto ai relativi costi e oneri, dovrebbero essere effettuate anche divulgazioni ex-post quando le imprese di investimento hanno o hanno avuto un rapporto continuativo con il cliente durante l'anno. La divulgazione ex-post di tutti i costi e gli oneri pertinenti dovrebbe avvenire in modo personalizzato. La divulgazione periodica ex-post può avvenire sulla base degli obblighi di notifica esistenti, come gli obblighi per le imprese che eseguono ordini diversi dalla gestione del portafoglio, la gestione del portafoglio o la detenzione di fondi o strumenti finanziari del cliente. |
|
(83) |
Le informazioni che l'impresa di investimento è tenuta a fornire ai clienti per quanto concerne i costi e gli oneri connessi includono le informazioni circa le modalità di pagamento o di esecuzione del contratto di prestazione di servizi di investimento e di qualsiasi altro accordo relativo ad uno strumento finanziario offerto. A tal fine, le modalità di pagamento saranno in genere pertinenti se i contratti relativi a strumenti finanziari cessano con un regolamento a pronti. Le modalità di esecuzione saranno in genere pertinenti se, al momento della cessazione del contratto, uno strumento finanziario richiede la consegna di azioni, obbligazioni, warrant, lingotti o altro strumento o merce. |
|
(84) |
È necessario introdurre requisiti distinti per le modalità pratiche della valutazione dell'idoneità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e della valutazione dell'adeguatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della stessa direttiva. Tali valutazioni hanno un ambito di applicazione diverso per quanto riguarda i servizi di investimento ai quali si riferiscono e hanno funzioni e caratteristiche diverse. |
|
(85) |
Le imprese di investimento dovrebbero inserire nella relazione sull'idoneità, segnalandole all'attenzione dei clienti, informazioni che indichino che i servizi o gli strumenti raccomandati potrebbero imporre al cliente al dettaglio di richiedere un riesame delle modalità applicabili. Questo comprende le situazioni in cui un cliente potrebbe aver bisogno di richiedere consulenza per riportare gli investimenti in linea con l'assegnazione raccomandata iniziale, nel caso in cui vi sia una probabilità che il portafoglio possa allontanarsi dall'assegnazione delle attività ricercata. |
|
(86) |
Al fine di prendere in considerazione gli sviluppi del mercato e assicurare lo stesso grado di tutela degli investitori, è opportuno precisare che le imprese di investimento dovrebbero rimanere responsabili dello svolgimento delle valutazioni dell'idoneità nel caso in cui i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio siano prestati, in tutto o in parte, attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato. |
|
(87) |
In conformità dell'obbligo di valutazione dell'idoneità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE è opportuno precisare che le imprese di investimento dovrebbero svolgere tale valutazione non solo in relazione alle raccomandazioni di acquisto di uno strumento finanziario, ma per tutte le decisioni sull'opportunità di negoziare, ivi compresa l'opportunità di acquistare, tenere o vendere un investimento. |
|
(88) |
Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, un'operazione può non essere idonea per il cliente o potenziale cliente a causa dei rischi degli strumenti finanziari associati, del tipo di operazione, delle caratteristiche dell'ordine o della frequenza delle negoziazioni. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali idonea se considerata singolarmente, può risultare inidonea se la raccomandazione o le decisioni di negoziazione seguono una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente. Nel caso della gestione del portafoglio, un'operazione può non essere idonea anche quando produce un portafoglio inidoneo. |
|
(89) |
Una raccomandazione o una richiesta fatta, o una consulenza data, da un gestore del portafoglio ad un cliente affinché questi gli dia o modifichi il mandato che definisce i limiti della sua discrezionalità dovrebbe essere considerata una raccomandazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. |
|
(90) |
Al fine di offrire certezza giuridica e consentire ai clienti di comprendere meglio la natura dei servizi prestati, le imprese di investimento che forniscono ai clienti servizi di investimento o servizi accessori dovrebbero concludere per iscritto un accordo di base con il cliente che stabilisca i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente. |
|
(91) |
Il presente regolamento non dovrebbe obbligare le autorità competenti ad approvare il contenuto dell'accordo di base tra l'impresa di investimento e i suoi clienti. Né dovrebbe impedire loro di prevedere l'approvazione, nella misura in cui questa sia subordinata unicamente all'osservanza, da parte dell'impresa, degli obblighi, di cui alla direttiva 2014/65/UE, di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti e di predisporre una registrazione in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle imprese di investimento e dei loro clienti e le altre condizioni alle quali l'impresa fornirà servizi ai clienti. |
|
(92) |
Le registrazioni che un'impresa di investimento deve tenere dovrebbero essere adatte al tipo di attività e alla gamma di servizi e attività di investimento svolti, a condizione che siano rispettati gli obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dal regolamento (UE) n. 596/2014, dalla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e dal presente regolamento e che le autorità competenti siano in grado di esercitare i loro compiti di vigilanza e di intervenire con misure di esecuzione ai fini della tutela degli investitori e dell'integrità dei mercati. |
|
(93) |
Alla luce dell'importanza delle relazioni e delle comunicazioni periodiche a tutti i clienti e dell'estensione dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE al rapporto con le controparti qualificate, i requisiti di comunicazione stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere applicati a tutte le categorie di clienti. Considerata la natura delle interazioni con le controparti qualificate, le imprese di investimento dovrebbero essere autorizzate a sottoscrivere accordi sul contenuto specifico e le tempistiche delle comunicazioni diversi da quelli applicabili ai clienti al dettaglio e professionali. |
|
(94) |
Laddove le imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio siano tenute a fornire ai clienti o ai potenziali clienti informazioni sui tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e sui tipi di operazioni che possono essere eseguite su tali strumenti, dette informazioni dovrebbero indicare separatamente se l'impresa di investimento avrà il mandato per investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati o in strumenti illiquidi o ad alta volatilità o per procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite fondi presi a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio. |
|
(95) |
I clienti dovrebbero essere informati delle prestazioni del loro portafoglio e dei deprezzamenti degli investimenti iniziali. Nel caso della gestione del portafoglio, tale automatismo dovrebbe innescarsi a un deprezzamento del 10 % e ai successivi multipli del 10 % del valore totale del portafoglio complessivo e non dovrebbe essere applicato alle singole partecipazioni. |
|
(96) |
Ai fini degli obblighi di comunicazione per quanto riguarda la gestione del portafoglio, un'operazione con passività potenziali dovrebbe comprendere qualsiasi passività effettiva o potenziale per il cliente che supera il costo di acquisto dello strumento. |
|
(97) |
Ai fini delle disposizioni in materia di comunicazione ai clienti, un riferimento alla tipologia dell'ordine andrebbe inteso come riferimento al suo status di ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine. |
|
(98) |
Ai fini delle disposizioni in materia di comunicazione ai clienti, un riferimento alla natura dell'ordine andrebbe inteso come riferimento ad ordini di sottoscrivere titoli o di esercitare un'opzione o a ordini analoghi di clienti. |
|
(99) |
Quando stabilisce la strategia di esecuzione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, l'impresa di investimento dovrebbe determinare l'importanza relativa dei fattori menzionati all'articolo 27, paragrafo 1, della stessa direttiva o almeno stabilire la procedura attraverso la quale determinare l'importanza relativa di tali fattori, in modo da poter fornire il migliore risultato possibile ai propri clienti. Per poter applicare efficacemente tale strategia le imprese di investimento dovrebbero selezionare le sedi di esecuzione che consentono loro di ottenere sistematicamente il migliore risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei clienti. Per conformarsi all'obbligo giuridico dell'esecuzione alle condizioni migliori le imprese di investimento, quando applicano i criteri per l'esecuzione alle condizioni migliori per i clienti professionali, di norma non utilizzeranno le stesse sedi di esecuzione per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e per le altre operazioni. Questo perché le SFT sono utilizzate come fonte di finanziamento soggetta all'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti ad una data da stabilirsi e le condizioni delle SFT sono generalmente stipulate bilateralmente tra le controparti prima dell'esecuzione. Pertanto, la scelta delle sedi di esecuzione per le SFT è più limitata rispetto al caso delle altre operazioni, dato che dipende dalle particolari condizioni preventivamente definite fra le controparti e dalla presenza di una specifica domanda degli strumenti finanziari d'interesse in quelle sedi di esecuzione. Di conseguenza, la strategia di esecuzione degli ordini stabilita dalle imprese di investimento dovrebbe tenere conto delle particolari caratteristiche delle SFT e elencare separatamente le sedi di esecuzione utilizzate per esse. Le imprese di investimento dovrebbero applicare la strategia di esecuzione a ciascun ordine di clienti da loro eseguito, al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il cliente conformemente a tale strategia. |
|
(100) |
Al fine di assicurare che le imprese di investimento che trasmettono o collocano gli ordini dei clienti presso altre entità per l'esecuzione agiscano secondo il migliore interesse dei loro clienti conformemente all'articolo 24, paragrafo 1 e paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE in termini di comunicazione ai clienti di informazioni adeguate sull'impresa e i servizi che offre, le imprese di investimento dovrebbero fornire ai clienti informazioni adeguate sulle prime cinque entità per ciascuna classe di strumenti finanziari a cui trasmettono o presso cui collocano gli ordini dei clienti e fornire a questi informazioni sulla qualità dell'esecuzione in conformità con l'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE e le relative misure di esecuzione. Le imprese di investimento che trasmettono o collocano ordini presso altre entità per l'esecuzione possono selezionare un'unica entità per l'esecuzione solo se possono dimostrare che questo permette loro di ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per i propri clienti e se possono ragionevolmente aspettarsi che l'entità selezionata permetterà loro di ottenere per i clienti risultati almeno altrettanto buoni dei risultati che potrebbero ragionevolmente aspettarsi utilizzando per l'esecuzione entità alternative. Questa ragionevole aspettativa dovrebbe essere supportata da dati pubblicati in conformità all'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE o da un'analisi interna condotta dalle stesse imprese di investimento. |
|
(101) |
Al fine di garantire l'ottenimento del miglior risultato possibile per il cliente al dettaglio quando esegue un suo ordine in assenza di istruzioni specifiche, l'impresa di investimento dovrebbe prendere in considerazione tutti i fattori che le consentiranno di fornire il migliore risultato possibile in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi connessi all'esecuzione. A fattori quali la rapidità, la probabilità di esecuzione e di regolamento, le dimensioni e la natura dell'ordine, l'impatto sul mercato ed altri costi impliciti dell'operazione può essere data precedenza rispetto al corrispettivo immediato costituito da prezzo e costo soltanto se servono a fornire al cliente al dettaglio il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale. |
|
(102) |
Quando le imprese di investimento eseguono un ordine seguendo le istruzioni specifiche del cliente, si dovrebbe considerare che abbiano soddisfatto gli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori soltanto per la parte o l'aspetto dell'ordine ai quali si riferiscono le istruzioni del cliente. Il fatto che il cliente abbia dato istruzioni specifiche riguardanti soltanto una parte o un aspetto dell'ordine non dovrebbe sollevare l'impresa di investimento dagli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda le altre parti o gli altri aspetti dell'ordine del cliente di cui tali istruzioni non trattano. L'impresa di investimento non dovrebbe indurre il cliente, indicandogli espressamente o suggerendogli implicitamente il contenuto, a darle istruzioni finalizzate all'esecuzione di un ordine in un determinato modo quando dovrebbe ragionevolmente sapere che dette istruzioni le impedirebbero probabilmente di ottenere il migliore risultato possibile per tale cliente. Tuttavia ciò non dovrebbe impedire all'impresa di invitare il cliente a scegliere tra due o più sedi di negoziazione specifiche, purché tali sedi siano in linea con la strategia di esecuzione dell'impresa. |
|
(103) |
La negoziazione per conto proprio con i clienti da parte dell'impresa di investimento dovrebbe essere considerata esecuzione degli ordini dei clienti e pertanto dovrebbe essere soggetta agli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE e al presente regolamento, in particolare agli obblighi inerenti all'esecuzione alle condizioni migliori. Tuttavia, se l'impresa di investimento offre ad un cliente una quotazione che soddisferebbe gli obblighi imposti dall'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE qualora fosse eseguita nel momento in cui è presentata, è opportuno che l'impresa soddisfi questi stessi obblighi se esegue la quotazione offerta dopo che il cliente l'ha accettata, purché, tenendo conto delle condizioni mutevoli del mercato e del tempo trascorso tra l'offerta e la sua accettazione, la quotazione non sia manifestamente superata. |
|
(104) |
L'obbligo di ottenere il miglior risultato possibile quando si eseguono gli ordini dei clienti si applica in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari. Tuttavia, date le differenze tra le strutture dei mercati o degli strumenti finanziari può essere difficile individuare ed applicare, per l'esecuzione alle condizioni migliori, un criterio ed una procedura uniformi che siano validi ed efficaci per tutte le categorie di strumenti. Pertanto gli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori dovrebbero essere applicati in modo da tenere conto delle diverse circostanze collegate all'esecuzione degli ordini relativi a particolari tipi di strumenti finanziari. Ad esempio, le operazioni su uno strumento finanziario OTC personalizzato che comportano una relazione contrattuale particolare adattata alle caratteristiche del cliente e dell'impresa di investimento possono non essere comparabili, ai fini dell'esecuzione alle condizioni migliori, con le operazioni su azioni negoziate in sedi di esecuzione centralizzate. Dal momento che gli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori si applicano a tutti gli strumenti finanziari, siano essi negoziati in sedi di negoziazione o OTC, le imprese di investimento dovrebbero raccogliere i dati di mercato pertinenti al fine di controllare se il prezzo OTC offerto per un cliente è corretto e consono agli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori. |
|
(105) |
Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la strategia di esecuzione dovrebbero essere senza pregiudizio dell'obbligo generale delle imprese di investimento, di cui all'articolo 27, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE, di controllare l'efficacia dei loro dispositivi e strategia di esecuzione degli ordini e di valutare periodicamente le sedi di esecuzione previste nella strategia di esecuzione. |
|
(106) |
Il presente regolamento non dovrebbe imporre, ai fini dell'esecuzione alle condizioni migliori, una duplicazione degli sforzi tra l'impresa di investimento che fornisce il servizio di ricezione e trasmissione di ordini o di gestione del portafoglio e l'impresa di investimento alla quale la prima trasmette gli ordini a fini di esecuzione. |
|
(107) |
L'obbligo di esecuzione alle condizioni migliori previsto dalla direttiva 2014/65/UE impone alle imprese di investimento di adottare misure sufficienti per ottenere il migliore risultato possibile per i loro clienti. La qualità dell'esecuzione, che include aspetti quali la rapidità e la probabilità di esecuzione (come il fill rate) e la disponibilità e l'incidenza del miglior prezzo, è un fattore importante per poter assicurare l'esecuzione alle condizioni migliori. La disponibilità, la comparabilità e il consolidamento dei dati relativi alla qualità dell'esecuzione offerta dalle varie sedi di esecuzione è fondamentale per consentire alle imprese di investimento e agli investitori di individuare le sedi di esecuzione che offrono la migliore qualità di esecuzione per i loro clienti. Al fine di ottenere il risultato dell'esecuzione alle condizioni migliori per un cliente le imprese di investimento dovrebbero comparare e analizzare i dati pertinenti, compresi quelli resi pubblici a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE e delle relative misure di esecuzione. |
|
(108) |
È opportuno consentire alle imprese di investimento che eseguono gli ordini di includere nella strategia un'unica sede di esecuzione solo se sono in grado di dimostrare che questo permette loro di ottenere sistematicamente l'esecuzione alle condizioni migliori per i propri clienti. Le imprese di investimento dovrebbero selezionare un'unica sede di esecuzione solo se possono ragionevolmente aspettarsi che la sede di esecuzione selezionata consentirà loro di ottenere per il cliente risultati almeno altrettanto buoni dei risultati che potrebbero ragionevolmente aspettarsi utilizzando sedi di esecuzione alternative. Questa ragionevole aspettativa dovrebbe essere supportata dai dati pubblicati conformemente all'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE o da altre analisi interne condotte dalle stesse imprese. |
|
(109) |
La riassegnazione delle operazioni dovrebbe essere considerata pregiudizievole per il cliente se, in seguito ad essa, è data precedenza in modo scorretto all'impresa di investimento o ad un dato cliente. |
|
(110) |
Fatto salvo il regolamento (UE) n. 596/2014, ai fini delle disposizioni del presente regolamento relative alla gestione degli ordini dei clienti, questi ordini non dovrebbero essere trattati come ordini per il resto comparabili se sono ricevuti tramite canali diversi e non sarebbe possibile trattarli in successione. Qualsiasi uso da parte dell'impresa di investimento di informazioni relative ad ordini in sospeso di clienti per negoziare per conto proprio gli strumenti finanziari ai quali l'ordine si riferisce, o strumenti finanziari collegati, dovrebbe essere considerato un abuso di tali informazioni. Tuttavia, non dovrebbe di per sé essere considerato abuso di informazioni il mero fatto che i market maker o gli organismi autorizzati ad agire come controparti si limitino alla legittima attività di acquistare e vendere strumenti finanziari o che le persone autorizzate ad eseguire ordini per conto di terzi si limitino ad eseguirli come di dovere. |
|
(111) |
Nel valutare se un mercato soddisfa il requisito di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE per cui almeno il 50 % degli emittenti ammessi alla negoziazione devono essere piccole e medie imprese (PMI), le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio flessibile in relazione ai mercati senza precedente storia operativa, alle PMI di nuova costituzione i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione da meno di tre anni e agli emittenti esclusivamente di strumenti finanziari diversi dagli strumenti di capitale. |
|
(112) |
Data la diversità dei modelli operativi degli attuali sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) che nell'Unione si concentrano sulle PMI e con l'obiettivo di assicurare il successo della nuova categoria del mercato di crescita per le PMI, è opportuno concedere ai mercati di crescita per le PMI un adeguato grado di flessibilità circa la valutazione dell'adeguatezza degli emittenti per l'ammissione nella loro sede. In ogni caso, il mercato di crescita per le PMI non dovrebbe prevedere norme che impongono agli emittenti oneri maggiori rispetto a quelli loro applicabili nei mercati regolamentati. |
|
(113) |
Per quanto concerne il contenuto del documento di ammissione che un emittente dovrebbe produrre all'ammissione iniziale alla negoziazione dei suoi titoli su un mercato di crescita per le PMI se non si applica il requisito di pubblicare un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE, è opportuno che le autorità competenti mantengano la discrezionalità di valutare se le norme stabilite dal gestore del mercato di crescita per le PMI consentono un'informazione adeguata degli investitori. Sebbene la piena responsabilità delle informazioni contenute nel documento di ammissione debba ricadere sull'emittente, dovrebbe spettare al gestore del mercato di crescita per le PMI definire il modo in cui esaminare adeguatamente il documento di ammissione. Ciò non dovrebbe obbligatoriamente prevedere un'approvazione formale da parte dell'autorità competente o del gestore. |
|
(114) |
La pubblicazione da parte degli emittenti di relazioni finanziarie annuali o semestrali rappresenta un'appropriata norma minima di trasparenza coerente con la migliore prassi prevalente negli attuali mercati che si concentrano sulle PMI. Per quanto riguarda il contenuto delle relazioni finanziarie, il gestore di un mercato di crescita per le PMI dovrebbe essere libero di prescrivere agli emittenti i cui strumenti finanziari sono negoziati nella sua sede l'uso dei principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) o dei principi di informativa finanziaria ammessi dalle leggi e dai regolamenti locali oppure di entrambi. I termini per la pubblicazione delle relazioni finanziarie dovrebbero essere meno rigidi di quelli prescritti dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), perché una tempistica meno stringente pare più adatta alle necessità e alle circostanze delle PMI. |
|
(115) |
Dal momento che le norme sulla divulgazione delle informazioni sugli emittenti in mercati regolamentati previste dalla direttiva 2004/109/CE sarebbero troppo onerose per gli emittenti negoziati sui mercati di crescita per le PMI, è opportuno che il sto internet del gestore del mercato di crescita per le PMI diventi il punto di convergenza degli investitori che cercano informazioni sugli emittenti negoziati in tale sede. La pubblicazione sul sito internet del gestore del mercato di crescita per le PMI può avvenire anche inserendo un link diretto al sito internet dell'emittente qualora le informazioni siano pubblicate lì, purché il link diriga direttamente alla parte del sito internet dell'emittente in cui gli investitori possono con facilità trovare le informazioni regolamentari. |
|
(116) |
È necessario precisare quando la sospensione o l'esclusione dalla negoziazione di uno strumento finanziario rischia di causare un danno rilevante all'interesse dell'investitore o al funzionamento ordinato del mercato. Al riguardo una convergenza è necessaria per assicurare che i partecipanti al mercato dello Stato membro in cui la negoziazione di strumenti finanziari è stata sospesa o in cui gli strumenti finanziari ne sono stati esclusi non siano svantaggiati rispetto ai partecipanti al mercato di un altro Stato membro in cui la negoziazione è ancora in corso. |
|
(117) |
Al fine di assicurare il necessario livello di convergenza, è opportuno compilare un elenco di circostanze che costituiscono un danno rilevante per gli interessi degli investitori e l'ordinato funzionamento del mercato, su cui potrebbe basarsi la decisione dell'autorità nazionale competente, del gestore del mercato che gestisce un mercato regolamentato o dell'impresa di investimento o del gestore del mercato che gestisce un MTF o un OTF di non richiedere la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalla negoziazione o di non seguire una notifica in tal senso. È opportuno che tale elenco non sia esaustivo, perché in tal modo fornirebbe alle autorità nazionali competenti un quadro per l'esercizio del loro giudizio lasciando loro il necessario grado di flessibilità nella valutazione dei singoli casi. |
|
(118) |
L'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE impongono alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un MTF o un OTF così come agli operatori di mercato in mercati regolamentati di informare immediatamente la rispettiva autorità nazionale competente in presenza di determinate circostanze. Quest'obbligo mira ad assicurare che le autorità nazionali competenti possano espletare i loro compiti di regolamentazione ed essere informate in modo tempestivo degli eventi che possono avere un impatto negativo sul funzionamento e sull'integrità dei mercati. Le informazioni ricevute dai gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero consentire alle autorità nazionali competenti di individuare e valutare i rischi per i mercati e per i relativi partecipanti, nonché di reagire in modo efficiente intervenendo se necessario. |
|
(119) |
È opportuno compilare un elenco non esaustivo delle circostanze di alto livello in cui possono essere presunte significative violazioni delle regole di una sede di negoziazione, condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario, facendo pertanto scattare per i gestori delle sedi di negoziazione l'obbligo di informare immediatamente le autorità competenti così come stabilito all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. A tale scopo, il riferimento alle «regole di una sede di negoziazione» dovrebbe essere inteso in senso ampio e dovrebbe comprendere tutte le norme, i regolamenti, le ordinanze e i termini e le condizioni generali degli accordi contrattuali tra la sede di negoziazione e i suoi partecipanti in cui sono previste le condizioni per la negoziazione e per l'ammissione alla sede di negoziazione. |
|
(120) |
Anche in merito agli atti che potrebbero indicare un comportamento abusivo contemplato dal regolamento (UE) n. 596/2014, è opportuno compilare un elenco non esaustivo dei segnali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui il gestore di una sede di negoziazione dovrebbe tenere conto quando esamina le operazioni o gli ordini di compravendita al fine di stabilire se si applica l'obbligo di informare l'autorità nazionale competente imposto dall'articolo 31, paragrafo 2, e dall'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. A tal fine, il riferimento all'«ordine di compravendita» dovrebbe comprendere tutti i tipi di ordine, compresi gli ordini iniziali, le modifiche, gli aggiornamenti e le cancellazioni degli ordini, indipendentemente dal fatto che siano stati eseguiti e indipendentemente dal mezzo usato per accedere alla sede di negoziazione. |
|
(121) |
L'elenco dei segnali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato non dovrebbe essere esaustivo né determinativo dell'abuso di mercato o del tentato abuso di mercato, dal momento che ciascuno dei segnali non necessariamente costituisce di per sé un abuso di mercato o un tentato abuso di mercato. Le operazioni o gli ordini di compravendita caratterizzati da uno o più segnali potrebbero essere giustificati da motivi legittimi o realizzati nel rispetto delle regole della sede di negoziazione. |
|
(122) |
Al fine di garantire trasparenza agli attori del mercato, al contempo prevenendo gli abusi di mercato e preservando l'identità dei titolari di posizioni, la pubblicazione di relazioni settimanali delle posizioni aggregate relativamente alle posizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/65/UE dovrebbe riguardare solo i contratti negoziati da un determinato numero di persone al di sopra di determinate soglie specificate nel presente regolamento. |
|
(123) |
Per garantire che i dati di mercato siano forniti a condizioni commerciali ragionevoli in modo uniforme nell'Unione, il presente regolamento specifica le condizioni che devono rispettare gli APA e i CTP. Queste condizioni si basano sull'obiettivo di garantire che l'obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli sia sufficientemente chiaro da permettere un'applicazione efficiente e uniforme, tenendo conto al contempo dei diversi modelli operativi e strutture di costo dei fornitori dei dati. |
|
(124) |
Per assicurare che le commissioni per i dati di mercato siano fissate ad un livello ragionevole, l'adempimento dell'obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli presuppone che le commissioni abbiano un rapporto ragionevole con il costo di produzione e diffusione dei dati. Pertanto, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza, i fornitori dei dati dovrebbero determinare le commissioni in base ai loro costi, ai quali può essere aggiunto un margine commerciale, considerando fattori come il margine operativo, il return on costs (ROC), il rendimento delle attività operative e il rendimento del capitale. Se i fornitori di dati sostengono costi congiunti per la fornitura dei dati e altri servizi, il costo della fornitura dei dati può comprendere una porzione adeguata dei costi derivanti da qualsiasi altro servizio pertinente fornito. Poiché specificare il costo esatto è molto complesso, dovrebbero essere precisate piuttosto le metodologie di imputazione e di ripartizione dei costi, lasciando la specificazione dei costi alla discrezionalità dei fornitori di dati di mercato. |
|
(125) |
I dati di mercato dovrebbero essere forniti in modo non discriminatorio, il che presuppone che debba essere offerto lo stesso prezzo e gli stessi altri termini e condizioni a tutti i clienti appartenenti alla medesima categoria secondo criteri oggettivi pubblicati. |
|
(126) |
Per consentire agli utenti dei dati di ottenere i dati di mercato senza dover acquistare altri servizi, i dati di mercato non dovrebbero essere offerti in abbinamento ad altri servizi. Per evitare che gli utenti dei dati siano costretti a pagare più volte per gli stessi dati di mercato quando acquistano serie di dati da distributori di dati di mercato diversi, i dati di mercato dovrebbero essere offerti su base per utente eccettuato il caso in cui ciò fosse sproporzionato considerati i costi, data la portata e l'entità della fornitura dei dati di mercato dell'APA e del CTP. |
|
(127) |
Per consentire agli utenti dei dati e alle autorità competenti di valutare efficacemente se i dati di mercato siano forniti a condizioni commerciali ragionevoli, è necessario che tutte le condizioni essenziali di tale fornitura siano comunicate al pubblico. I fornitori di dati dovrebbero pertanto rendere pubbliche le informazioni sulle commissioni applicate e il contenuto dei dati di mercato, così come le metodologie di contabilità dei costi utilizzate, ma senza l'obbligo di divulgare i costi effettivi. |
|
(128) |
È opportuno stabilire i criteri per determinare quando le operazioni di un mercato regolamentato, un MTF o un OTF siano di importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante, in modo tale da non obbligare una sede di negoziazione a trattare con più di una autorità competente o a essere soggetta alla vigilanza di più di una autorità competente quando ciò non sarebbe necessario a norma della direttiva 2014/65/UE. Per gli MTF e gli OTF è opportuno che solo quelli con una quota di mercato significativa siano considerati di importanza sostanziale, in modo tale che non tutte le ricollocazioni o le acquisizioni di MTF o OTF economicamente non significativi determinino automaticamente la conclusione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. |
|
(129) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»). Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà di impresa, il diritto alla protezione dei consumatori, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, ivi compreso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale previsti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe essere conforme alla direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001. |
|
(130) |
L'ESMA, istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), è stata consultata per un parere tecnico. |
|
(131) |
Al fine di consentire alle autorità competenti e alle imprese di investimento di adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento in modo che possano essere applicati in modo efficiente ed efficace, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere allineata con la data di applicazione della direttiva 2014/65/UE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l'articolo 59, paragrafo 4, l'articolo 60 e il capo III, sezioni da 6 a 8, e, per quanto riguardanti tali disposizioni, il capo I, il capo III, sezione 9, e il capo IV del presente regolamento si applicano alle società di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
2. I riferimenti alle imprese di investimento comprendono gli enti creditizi e i riferimenti agli strumenti finanziari comprendono i depositi strutturati in relazione a tutti i requisiti indicati nell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE e le relative disposizioni di esecuzione previste dal presente regolamento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «soggetto rilevante» in relazione all'impresa di investimento: uno dei seguenti soggetti:
|
a) |
amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa; |
|
b) |
amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa; |
|
c) |
dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; |
|
d) |
persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; |
2) «analista finanziario»: un soggetto rilevante che produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti;
3) «esternalizzazione»: accordo in qualsiasi forma tra un'impresa di investimento e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore di servizi realizza un processo, un servizio o un'attività che sarebbero altrimenti realizzati dalla stessa impresa di investimento;
3 bis) «persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela»: una delle seguenti persone:
|
a) |
il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale; |
|
b) |
i figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante; |
|
c) |
ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale considerata; |
4) «operazione di finanziamento tramite titoli» (SFT): un'operazione di finanziamento tramite titoli ai sensi dell'articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);
5) «retribuzione»: ogni forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della fornitura di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti;
6) «merce»: qualsiasi bene di natura fungibile che può essere consegnato, compresi i metalli e i loro minerali e leghe, i prodotti agricoli e l'energia, come ad esempio l'energia elettrica.
Articolo 3
Condizioni che si applicano alla fornitura di informazioni
1. Quando, ai fini del presente regolamento, le informazioni devono essere fornite su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento hanno il diritto di fornire tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se:
|
a) |
la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente; |
|
b) |
la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le è offerta la possibilità di scegliere tra l'informazione su carta o tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto. |
2. Quando, conformemente all'articolo 46, 47, 48, 49 o 50 ovvero all'articolo 66, paragrafo 3, l'impresa di investimento fornisce informazioni ad un cliente tramite un sito internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
|
a) |
la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente; |
|
b) |
il cliente deve acconsentire espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma; |
|
c) |
al cliente deve essere comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui può avere accesso all'informazione; |
|
d) |
le informazioni devono essere aggiornate; |
|
e) |
le informazioni devono essere sempre accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di visitarlo. |
3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche è considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra l'impresa e il cliente quando vi è la prova che il cliente ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo di posta elettronica ai fini di tale rapporto d'affari è considerata una prova in tal senso.
Articolo 4
Prestazione di servizi di investimento a titolo accessorio
(Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, un servizio di investimento è considerato prestato a titolo accessorio nell'ambito dell'attività professionale in presenza delle seguenti condizioni:
|
a) |
esiste un collegamento stretto e fattuale tra l'attività professionale e la prestazione del servizio di investimento allo stesso cliente, tale che il servizio di investimento possa essere considerato accessorio all'attività professionale principale; |
|
b) |
la prestazione dei servizi di investimento ai clienti dell'attività professionale principale non mira a fornire una fonte di reddito sistematica alla persona che svolge l'attività professionale; |
|
c) |
la persona che svolge l'attività professionale non commercializza né promuove in altro modo la sua capacità di fornire servizi di investimento, salvo il caso in cui ciò sia comunicato ai clienti come accessorio all'attività professionale principale. |
Articolo 5
Prodotti energetici all'ingrosso che devono essere regolati con consegna fisica
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, un prodotto energetico all'ingrosso deve essere regolato con consegna fisica in presenza di tutte le seguenti condizioni:
|
a) |
contiene disposizioni che assicurano che le parti del contratto abbiano predisposto meccanismi proporzionati che consentano loro di effettuare o ricevere la consegna della merce sottostante; un accordo di bilanciamento con il gestore del sistema di trasmissione o di trasporto nel settore dell'energia elettrica e del gas è considerato un meccanismo proporzionato quando le parti dell'accordo devono assicurare la fornitura fisica dell'energia elettrica o del gas. |
|
b) |
impone alle parti del contratto obblighi incondizionati, illimitati e eseguibili di consegna e di presa in consegna della merce sottostante; |
|
c) |
non consente alle parti di sostituire la fornitura fisica con regolamento a pronti; |
|
d) |
gli obblighi derivanti dal contratto non possono essere compensati con obblighi di altri contratti tra le parti del contratto, fatto salvo il diritto di tali parti di compensare gli obblighi di pagamento in contanti. |
Ai fini della lettera d) la compensazione operativa nei mercati dell'energia elettrica e del gas non è considerata compensazione degli obblighi di un contratto con obblighi derivanti da altri contratti.
2. La compensazione operativa è intesa come una nomina delle quantità di energia elettrica e gas da riversare in una rete quando previsto dalle norme o richiesto da un gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) per un soggetto che svolge una funzione equivalente a quella del gestore del sistema di trasmissione a livello nazionale. La nomina delle quantità sulla base della compensazione operativa non è a discrezione delle parti del contratto.
3. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, la forza maggiore comprende qualsiasi evento eccezionale o insieme di circostanze al di fuori del controllo delle parti di un contratto che queste non avrebbero potuto ragionevolmente prevedere o evitare esercitando una diligenza adeguata e ragionevole e che impedisce a una o a entrambe le parti del contratto di adempiere ai propri obblighi contrattuali.
4. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, l'impossibilità di regolare caratterizzata da buona fede comprende ogni evento o insieme di circostanze non qualificabili come forza maggiore ai sensi dal paragrafo 3 che sono definite in modo obiettivo ed espresso nei termini contrattuali e che impediscono a una o a entrambe le parti del contratto, operanti in buona fede, di adempiere ai propri obblighi contrattuali.
5. L'esistenza di disposizioni sulla forza maggiore o sull'impossibilità di regolare caratterizzata da buona fede non osta a che un contratto sia considerato «regolato con consegna fisica» ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE.
6. L'esistenza di clausole di inadempimento secondo cui una parte ha diritto alla compensazione finanziaria in caso di mancata esecuzione o di esecuzione difettosa del contratto non osta a che il contratto sia considerato «regolato con consegna fisica» ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE.
7. I metodi di consegna per i contratti considerati «regolati con consegna fisica» ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE comprendono almeno:
|
a) |
la fornitura fisica delle merci stesse; |
|
b) |
la consegna di un documento che attribuisce i diritti di proprietà sulle merci o sulla quantità di merci interessata; |
|
c) |
altri metodi che comportano il trasferimento dei diritti di proprietà in relazione alla quantità di merci interessata senza la loro consegna fisica, tra cui la notifica, la programmazione o la nomina del gestore di una rete di fornitura energetica che assegna al ricevente la quantità di merci interessata. |
Articolo 6
Derivati energetici su petrolio e carbone e prodotti energetici all'ingrosso
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, i derivati energetici sul petrolio sono contratti il cui sottostante è l'olio minerale, di qualsiasi descrizione, e i gas di petrolio, sotto forma sia di liquido sia di vapore, compresi i prodotti, i componenti e i derivati del petrolio e i carburanti petroliferi per il trasporto, ivi compresi quelli con additivi di biocarburante.
2. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, i derivati energetici sul carbone sono contratti il cui sottostante è il carbone, definito come sostanza minerale combustibile nera o marrone scura composta da materia vegetale carbonizzata, usato come carburante.
3. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 6, della direttiva 2014/65/UE, i derivati che posseggono le caratteristiche di prodotti energetici all'ingrosso ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011 sono derivati il cui sottostante è l'energia elettrica o il gas naturale, in conformità dell'articolo 2, punto 4, lettere b) e d), di detto regolamento.
Articolo 7
Altri strumenti finanziari derivati
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2014/65/UE, un contratto che non è un contratto a pronti ai sensi del paragrafo 2 e che non è a scopi commerciali ai sensi del paragrafo 4, è considerato possedere le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati quando soddisfa le seguenti condizioni:
|
a) |
soddisfa uno dei seguenti criteri:
|
|
b) |
è standardizzato in modo tale che il prezzo, il lotto, la data di consegna e gli altri termini siano stabiliti principalmente mediante riferimento a prezzi pubblicati periodicamente, lotti standard o date di consegna standard. |
2. Un contratto a pronti ai fini del paragrafo 1 è un contratto per la vendita di una merce, di un bene o di un diritto secondo i cui termini la consegna è prevista entro il periodo più lungo tra i seguenti:
|
a) |
2 giorni di negoziazione; |
|
b) |
il periodo generalmente accettato nel mercato di tale merce, bene o diritto come periodo di consegna standard. |
Un contratto non è considerato un contratto a pronti quando, indipendentemente dai suoi termini espliciti, le parti hanno convenuto che la consegna del sottostante sia posticipata e non sia effettuata entro il periodo di cui al paragrafo 2.
3. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), un contratto derivato relativo ad un sottostante di cui a tale sezione o all'articolo 8 del presente regolamento è considerato possedere le caratteristiche degli altri strumenti finanziari derivati se soddisfa una delle seguenti condizioni:
|
a) |
è regolato a pronti o può essere regolato a pronti a discrezione di una o più delle parti, per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che ne determina la cessazione; |
|
b) |
è negoziato in un mercato regolamentato, in un MTF, in un OTF o in una sede di negoziazione di un paese terzo che svolge una funzione simile a un mercato regolamentato, a un MTF o a un OTF; |
|
c) |
soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1. |
4. Un contratto è considerato a scopi commerciali ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 7, della direttiva 2014/65/UE e non è considerato possedere le caratteristiche degli altri strumenti finanziari derivati ai fini della stessa sezione C, punti 7 e 10, quando soddisfa entrambe le seguenti condizioni:
|
a) |
è sottoscritto con o da un gestore o un amministratore di una rete di trasmissione di energia, di un meccanismo di bilanciamento dell'energia o di una rete di condotte; |
|
b) |
è necessario per bilanciare l'approvvigionamento e l'uso dell'energia in un dato momento, incluso il caso in cui la capacità di riserva contrattualizzata da un gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE è trasferita da un fornitore di servizio di bilanciamento prequalificato a un altro fornitore di servizio di bilanciamento prequalificato con il consenso del gestore del sistema di trasmissione interessato. |
Articolo 8
Derivati ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE)
In aggiunta ai contratti derivati a cui è fatto esplicito riferimento all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE, un contratto derivato è soggetto alle disposizioni contenute in detta sezione qualora soddisfi i criteri esposti in detta sezione e nell'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento e sia relativo a uno dei seguenti elementi:
|
a) |
larghezza di banda delle telecomunicazioni; |
|
b) |
capacità di stoccaggio di merci; |
|
c) |
capacità di trasmissione o trasporto relativa alle merci, sia tramite cavo, condotta o altri mezzi, ad eccezione dei diritti di trasmissione relativi alle capacità interzonali di trasmissione dell'energia elettrica ove siano, nel mercato primario, sottoscritti con o da un gestore di un sistema di trasmissione o da qualsiasi persona agente come fornitore di servizi per conto di questi e finalizzati all'assegnazione della capacità di trasmissione; |
|
d) |
una quota, un credito, un permesso, un diritto o un bene analogo direttamente collegati all'approvvigionamento, alla distribuzione o al consumo di energia derivata da risorse rinnovabili, tranne il caso in cui il contratto rientri già nell'ambito di applicazione dell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE; |
|
e) |
una variabile geologica, ambientale o di altro genere, fatta eccezione del caso in cui il contratto è relativo a unità riconosciute conformi ai requisiti della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19); |
|
f) |
qualsiasi altro bene o diritto di natura fungibile, diverso dal diritto a ricevere un servizio, in grado di essere trasferito; |
|
g) |
un indice o una misura relativi al prezzo, al valore o al volume delle operazioni su qualsiasi bene, diritto, servizio o obbligazione; |
|
h) |
un indice o una misura basati sulla statistica attuariale. |
Articolo 9
Consulenza in materia di investimenti
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini della definizione di «consulenza in materia di investimenti» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, una raccomandazione personalizzata è una raccomandazione fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore o nella sua qualità di agente di un investitore o potenziale investitore.
Detta raccomandazione è presentata come adatta per tale persona, o è basata sulla considerazione delle caratteristiche di tale persona, e consiste nella raccomandazione di:
|
a) |
comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento; |
|
b) |
esercitare o non esercitare il diritto conferito da un determinato strumento finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario. |
Una raccomandazione non è considerata una raccomandazione personalizzata se è rivolta esclusivamente al pubblico.
Articolo 10
Caratteristiche degli altri contratti derivati connessi a valute
1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, gli altri contratti derivati connessi a valute non sono strumenti finanziari se il contratto rientra in una delle seguenti fattispecie:
|
a) |
un contratto a pronti ai sensi del paragrafo 2; |
|
b) |
un mezzo di pagamento che:
|
2. Un contratto a pronti ai fini del paragrafo 1 è un contratto per lo scambio di una valuta con un'altra secondo i cui termini la consegna è prevista entro il periodo più lungo tra i seguenti:
|
a) |
2 giorni di negoziazione per qualsiasi coppia di valute principali di cui al paragrafo 3; |
|
b) |
per qualsiasi coppia di valute in cui almeno una non è una valuta principale, il periodo più lungo tra 2 giorni di negoziazione e il periodo generalmente accettato nel mercato per tale coppia di valute come periodo di consegna standard; |
|
c) |
quando il contratto di cambio di tali valute è utilizzato al fine principale di vendere o acquistare un valore mobiliare o una quota di un organismo di investimento collettivo, il periodo più breve tra il periodo generalmente accettato nel mercato per il regolamento di tale valore mobiliare o quota di un organismo di investimento collettivo come periodo di consegna standard e 5 giorni lavorativi. |
Un contratto non è considerato un contratto a pronti quando, indipendentemente dai suoi termini espliciti, le parti hanno convenuto che la consegna della valuta sia posticipata e non sia effettuata entro il periodo stabilito dal primo comma.
3. Ai fini del paragrafo 2 sono comprese tra le valute principali solamente il dollaro USA, l'euro, lo yen giapponese, la sterlina britannica, il dollaro australiano, il franco svizzero, il dollaro canadese, il dollaro di Hong Kong, la corona svedese, il dollaro neozelandese, il dollaro di Singapore, la corona norvegese, il peso messicano, la kuna croata, il lev bulgaro, la corona ceca, la corona danese, il fiorino ungherese, lo zloty polacco e il leu rumeno.
4. Ai fini del paragrafo 2 per giorno di negoziazione s'intende qualsiasi giorno di normale negoziazione nella giurisdizione di entrambe le valute scambiate in virtù del contratto di cambio di tali valute e nella giurisdizione di una terza valuta laddove sussista una delle seguenti condizioni:
|
a) |
il cambio delle due valute ne prevede la conversione attraverso tale terza valuta ai fini della liquidità; |
|
b) |
il periodo di consegna standard per il cambio delle due valute fa riferimento alla giurisdizione di tale terza valuta. |
Articolo 11
Strumenti del mercato monetario
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE)
Gli strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE comprendono i buoni del tesoro, i certificati di deposito, le carte commerciali e gli altri strumenti con caratteristiche sostanzialmente equivalenti che soddisfano le seguenti condizioni:
|
a) |
hanno un valore che può essere determinato in qualsiasi momento; |
|
b) |
non sono derivati; |
|
c) |
hanno una scadenza all'emissione di 397 giorni o meno. |
Articolo 12
Internalizzatori sistematici per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per un'azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo quando internalizza secondo i seguenti criteri:
|
a) |
in modo frequente e sistematico per uno strumento finanziario per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b) del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
|
|
b) |
in modo frequente e sistematico per uno strumento finanziario per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media su base quotidiana; |
|
c) |
in modo sostanziale per uno strumento finanziario se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
|
Articolo 13
Internalizzatori sistematici per le obbligazioni
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per tutte le obbligazioni appartenenti a una classe di obbligazioni emesse dalla stessa entità o da qualsiasi entità all'interno dello stesso gruppo quando, in relazione a tali obbligazioni, internalizza secondo i seguenti criteri:
|
a) |
in modo frequente e sistematico per un'obbligazione per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
|
|
b) |
in modo frequente e sistematico per un'obbligazione per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; |
|
c) |
in modo sostanziale per un'obbligazione se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
|
Articolo 14
Internalizzatori sistematici per i prodotti finanziari strutturati
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per tutti i prodotti finanziari strutturati appartenenti a una classe di prodotti finanziari strutturati emessi dalla stessa entità o da qualsiasi entità all'interno dello stesso gruppo quando, in relazione a tali prodotti finanziari strutturati, internalizza secondo i seguenti criteri:
|
a) |
in modo frequente e sistematico per un prodotto finanziario strutturato per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
|
|
b) |
in modo frequente e sistematico per un prodotto finanziario strutturato per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; |
|
c) |
in modo sostanziale per un prodotto finanziario strutturato se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
|
Articolo 15
Internalizzatori sistematici per i derivati
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per tutti i derivati appartenenti a una classe di derivati quando, in relazione a tali derivati, internalizza secondo i seguenti criteri:
|
a) |
in modo frequente e sistematico per un derivato per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
|
|
b) |
in modo frequente e sistematico per un derivato per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC nella pertinente classe di derivati effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; |
|
c) |
in modo sostanziale per un derivato se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
|
Articolo 16
Internalizzatori sistematici per le quote di emissione
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per le quote di emissione quando, in relazione a tale strumento, internalizza secondo i seguenti criteri:
|
a) |
in modo frequente e sistematico per una quota di emissione per cui vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
|
|
b) |
in modo frequente e sistematico per una quota di emissione per cui non vi è un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC nel pertinente tipo di quote di emissione effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; |
|
c) |
in modo sostanziale per una quota di emissione se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
|
Articolo 17
Periodi di valutazione
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Le condizioni disposte dagli articoli da 12 a 16 sono oggetto di valutazione trimestrale sulla base dei dati degli ultimi 6 mesi. Il periodo di valutazione ha inizio il primo giorno lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
Gli strumenti di nuova emissione sono considerati nella valutazione solo quando i dati storici coprono un periodo almeno di tre mesi, nel caso delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e di altri strumenti finanziari analoghi, e di sei settimane nel caso delle obbligazioni, dei prodotti finanziari strutturati e dei derivati.
Articolo 18
Negoziazione algoritmica
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE)
Al fine di precisare la definizione di negoziazione algoritmica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE, un sistema è considerato operare in assenza o con un limitato intervento umano se, per qualsiasi processo di ordine o di generazione della quotazione o per qualsiasi processo volto a ottimizzare l'esecuzione dell'ordine, un sistema automatizzato prende le decisioni in qualsiasi fase dell'inizializzazione, della generazione, della trasmissione o dell'esecuzione degli ordini o delle quotazioni in base a parametri predeterminati.
Articolo 19
Tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 40, della direttiva 2014/65/UE)
1. Un elevato traffico infragiornaliero di messaggi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, della direttiva 2014/65/UE consiste nella presentazione in media di uno dei seguenti:
|
a) |
almeno 2 messaggi al secondo in relazione a un singolo strumento finanziario negoziato nella sede di negoziazione; |
|
b) |
almeno 4 messaggi al secondo in relazione a tutti gli strumenti finanziari negoziati nella sede di negoziazione. |
2. Ai fini del paragrafo 1 sono compresi nel calcolo i messaggi riguardanti gli strumenti finanziari per cui vi è un mercato liquido ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 600/2014. Sono compresi nel calcolo i messaggi introdotti ai fini della negoziazione nel rispetto dei criteri dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE.
3. Ai fini del paragrafo 1, sono compresi nel calcolo i messaggi introdotti ai fini di negoziazione per conto proprio. I messaggi introdotti tramite tecniche di negoziazione diverse da quelle che si basano sulla negoziazione per conto proprio sono compresi nel calcolo quando la tecnica di esecuzione dell'impresa è strutturata in modo da evitare che l'esecuzione avvenga per conto proprio.
4. Ai fini del paragrafo 1, per il calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero di messaggi in relazione ai fornitori di accesso elettronico diretto sono esclusi i messaggi trasmessi dai clienti propri di accesso elettronico diretto.
5. Ai fini del paragrafo 1, due settimane dopo la fine di ogni mese di calendario le sedi di negoziazione mettono a disposizione delle imprese che le richiedono stime del numero medio di messaggi al secondo su base mensile, tenendo quindi conto di tutti i messaggi trasmessi durante i precedenti 12 mesi.
Articolo 20
Accesso elettronico diretto
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 41, della direttiva 2014/65/UE)
1. Una persona non è considerata in grado di trasmettere in forma elettronica gli ordini relativi a uno strumento finanziario direttamente a una sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, della direttiva 2014/65/UE se non può esercitare discrezionalità riguardo alla frazione esatta di secondo dell'inserimento dell'ordine e alla durata dell'ordine in tale lasso di tempo.
2. Una persona non è considerata in grado di effettuare la trasmissione elettronica diretta dell'ordine quando questa avviene attraverso meccanismi di ottimizzazione dei processi di esecuzione che stabiliscono parametri dell'ordine diversi dalla sede o dalle sedi in cui esso dovrebbe essere presentato, a meno che tali meccanismi siano integrati nei sistemi del cliente e non in quelli del membro o del partecipante a un mercato regolamentato, a un MTF o a un cliente di un OTF.
CAPO II
REQUISITI ORGANIZZATIVI
SEZIONE 1
Organizzazione
Articolo 21
Requisiti organizzativi generali
(Articolo 16, paragrafi da 2 a 10, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento rispettano i seguenti requisiti organizzativi:
|
a) |
istituire, applicare e mantenere procedure decisionali e una struttura organizzativa che specifichi in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità; |
|
b) |
assicurare che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità; |
|
c) |
istituire, applicare e mantenere idonei meccanismi di controllo interno intesi a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'impresa di investimento; |
|
d) |
impiegare personale provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite; |
|
e) |
istituire, applicare e mantenere a tutti i livelli pertinenti dell'impresa di investimento un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni; |
|
f) |
conservare registrazioni adeguate e ordinate dell'attività dell'impresa e della sua organizzazione interna; |
|
g) |
assicurare che il fatto di affidare funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca o non rischi di impedire loro di svolgere in modo onesto, equo e professionale ciascuna funzione. |
Per conformarsi ai requisiti stabiliti nel presente paragrafo, le imprese di investimento tengono conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta, nonché della natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento che prestano ed esercitano nel quadro di tale attività.
2. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle stesse.
3. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono un'idonea politica di continuità dell'attività che consenta loro di preservare i dati e le funzioni essenziali e di garantire la continuità dei servizi e delle attività di investimento in caso di interruzione dei loro sistemi e delle loro procedure o, qualora ciò non sia possibile, che permetta loro di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi e le attività di investimento.
4. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono politiche e procedure contabili che consentano loro di fornire tempestivamente, se richiesto dall'autorità competente, relazioni finanziarie che presentano un quadro fedele della posizione finanziaria e sono conformi a tutti i principi e a tutte le norme contabili applicabili.
5. Le imprese di investimento monitorano e valutano con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle procedure da loro istituiti conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e adottano le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.
Articolo 22
Conformità
(Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono politiche e procedure adeguate per individuare il rischio di inadempimento degli obblighi previsti dalla direttiva 2014/65/UE da parte dell'impresa e i rischi che ne derivano, e mettono in atto misure e procedure idonee per minimizzare tale rischio e per consentire alle autorità competenti di esercitare efficacemente i poteri conferiti loro dalla suddetta direttiva.
Le imprese di investimento tengono conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta, nonché della natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento che prestano ed esercitano nel quadro di tale attività.
2. Le imprese di investimento istituiscono e mantengono una funzione di controllo della conformità permanente, efficace e indipendente, cui sono attribuite le seguenti responsabilità:
|
a) |
monitorare permanentemente e valutare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure, delle politiche e delle procedure messe in atto conformemente al paragrafo 1, primo comma, e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi da parte dell'impresa; |
|
b) |
fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi e delle attività di investimento ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono all'impresa in virtù della direttiva 2014/65/UE; |
|
c) |
riferire all'organo di gestione, almeno una volta all'anno, in merito all'attuazione ed efficacia dell'ambiente di controllo complessivo per i servizi e le attività di investimento, ai rischi individuati e all'informazione sul trattamento dei reclami, nonché alle misure correttive adottate o da adottare; |
|
d) |
monitorare le operazioni del processo di trattamento dei reclami e considerare i reclami una fonte di informazione nel contesto delle responsabilità generali di monitoraggio. |
Al fine di soddisfare i requisiti di cui alle lettere a) e b), la funzione di controllo della conformità conduce una valutazione che funge da base per stabilire un programma di monitoraggio basato sul rischio che prenda in considerazione tutte le aree dei servizi e delle attività di investimento e degli eventuali servizi accessori prestati o esercitati dall'impresa di investimento, incluse le informazioni d'interesse raccolte in relazione al monitoraggio del trattamento dei reclami. Il programma di monitoraggio stabilisce priorità determinate dalla valutazione del rischio di conformità assicurando un monitoraggio esaustivo di tale rischio.
3. Per consentire alla funzione di controllo della conformità di cui al paragrafo 2 di svolgere i suoi compiti con correttezza e indipendenza, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
la funzione di controllo della conformità dispone dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e ha adeguato accesso a tutte le informazioni pertinenti; |
|
b) |
l'organo di gestione nomina e sostituisce un funzionario preposto alla conformità che è responsabile della funzione di controllo della conformità e di qualsiasi informazione relativa alla conformità richiesta dalla direttiva 2014/65/UE e dall'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento; |
|
c) |
la funzione di controllo della conformità riferisce direttamente all'organo di gestione su base ad hoc quando riscontra un rischio rilevante di inadempimento da parte dell'impresa degli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 2014/65/UE; |
|
d) |
i soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non partecipano alla prestazione dei servizi e all'esercizio delle attività che sono chiamati a monitorare; |
|
e) |
il metodo per la determinazione della retribuzione dei soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non ne compromette né rischia di comprometterne l'obiettività. |
4. Un'impresa di investimento è esentata da uno o da entrambi gli obblighi di cui al paragrafo 3, lettera d) o e), qualora dimostri che, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta e della natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati o esercitati, gli obblighi di cui alla lettera d) o e) non sono proporzionati e che la sua funzione di controllo della conformità continua ad essere efficace. In tal caso, l'impresa di investimento valuta se l'efficacia della funzione di controllo della conformità sia compromessa. La valutazione è riesaminata a cadenza regolare.
Articolo 23
Gestione del rischio
(Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento intraprendono le seguenti azioni di gestione del rischio:
|
a) |
istituire, applicare e mantenere politiche e procedure di gestione del rischio idonee che consentano di individuare i rischi legati alle attività, ai processi e ai sistemi dell'impresa e, se appropriato, determinare il livello di rischio tollerato dall'impresa; |
|
b) |
adottare dispositivi, processi e meccanismi efficaci che consentano di gestire i rischi relativi alle attività, ai processi e ai sistemi dell'impresa, tenuto conto di tale livello di tolleranza del rischio; |
|
c) |
monitorare:
|
2. Le imprese di investimento, se ciò è opportuno e proporzionato vista la natura, le dimensioni e la complessità dell'attività svolta, nonché la natura e la gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati o esercitati nel quadro di tale attività, istituiscono e mantengono una funzione di gestione del rischio che opera in modo indipendente ed esegue i seguenti compiti:
|
a) |
applicare le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1; |
|
b) |
presentare relazioni e fornire consulenza all'alta dirigenza conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. |
Quando non istituisce e mantiene una funzione di gestione del rischio come previsto dal primo comma, un'impresa di investimento è in grado di dimostrare, su richiesta, che le politiche e le procedure adottate conformemente al paragrafo 1 soddisfano i requisiti ivi indicati.
Articolo 24
Audit interno
(Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento, se ciò è opportuno e proporzionato vista la natura, le dimensioni e la complessità dell'attività svolta, nonché la natura e la gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati o esercitati nel quadro di tale attività, istituiscono e mantengono una funzione di audit interno, separata e indipendente dalle altre funzioni e attività dell'impresa di investimento, cui sono attribuite le seguenti responsabilità:
|
a) |
elaborare, applicare e mantenere un piano di audit per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e dei dispositivi dell'impresa di investimento; |
|
b) |
formulare raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e verificarne l'osservanza; |
|
c) |
riferire sulle questioni relative all'audit interno conformemente all'articolo 25, paragrafo 2. |
Articolo 25
Responsabilità dell'alta dirigenza
(Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento assicurano, nell'attribuzione interna delle funzioni, che la responsabilità di garantire che l'impresa si conformi agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 2014/65/UE sia attribuita all'alta dirigenza e, se applicabile, alla funzione di vigilanza. In particolare, l'alta dirigenza e, se applicabile, la funzione di vigilanza sono tenute a valutare e riesaminare periodicamente l'efficacia delle politiche, dei dispositivi e delle procedure messi in atto per conformarsi agli obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE e ad adottare le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze.
La distribuzione delle funzioni significative tra i membri dell'alta dirigenza stabilisce in modo chiaro a chi compete la responsabilità di supervisionare e rispettare i requisiti organizzativi dell'impresa. Le registrazioni relative all'attribuzione delle funzioni significative sono tenute aggiornate.
2. Le imprese di investimento assicurano che l'alta dirigenza riceva in maniera frequente, almeno una volta all'anno, relazioni scritte sulle materie di cui agli articoli 22, 23 e 24, in cui sia in particolare indicato se siano state adottate misure appropriate per rimediare a eventuali carenze.
3. Le imprese di investimento assicurano che, quando presente, la funzione di vigilanza riceva a cadenza regolare relazioni scritte sulle materie di cui agli articoli 22, 23 e 24.
4. Ai fini del presente articolo la funzione di vigilanza è la funzione responsabile, nell'ambito di un'impresa di investimento, della vigilanza sull'alta dirigenza.
Articolo 26
Trattamento dei reclami
(Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono politiche e procedure efficaci e trasparenti di trattamento dei reclami per assicurare il tempestivo trattamento dei reclami dei clienti o potenziali clienti. Le imprese di investimento tengono una registrazione dei reclami ricevuti e delle misure adottate per risolverli.
La politica di trattamento dei reclami fornisce informazioni chiare, accurate e aggiornate in merito al processo di trattamento dei reclami. Tale politica è avallata dall'organo di gestione dell'impresa.
2. Le imprese di investimento pubblicano i dettagli del processo da seguire per il trattamento di un reclamo. Tali dettagli includono informazioni sulla politica di trattamento dei reclami e i dati di contatto della funzione preposta al trattamento dei reclami. Le informazioni sono fornite ai clienti o potenziali clienti, su loro richiesta, o al momento della registrazione di un reclamo. Le imprese di investimento consentono ai clienti e potenziali clienti di presentare i reclami gratuitamente.
3. Le imprese di investimento istituiscono una funzione preposta al trattamento dei reclami responsabile delle indagini relative ai reclami. Tale funzione può essere svolta dalla funzione di controllo della conformità.
4. Quando trattano un reclamo, le imprese di investimento comunicano con i clienti o potenziali clienti in modo chiaro e in un linguaggio semplice e di facile comprensione e rispondono al reclamo senza indebiti ritardi.
5. Le imprese di investimento comunicano ai clienti o potenziali clienti quale sia la posizione assunta dall'impresa riguardo al reclamo e li informano in merito alle opzioni a loro disposizione, inclusa l'eventuale possibilità di rinviare il reclamo a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie (organismo ADR) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori o l'eventuale possibilità per il cliente di intentare una causa civile.
6. Le imprese di investimento forniscono informazioni sui reclami e sul trattamento dei reclami alle autorità competenti interessate e, laddove applicabile ai sensi del diritto nazionale, a un organismo ADR.
7. La funzione di controllo della conformità delle imprese di investimento analizza i dati sui reclami e sul trattamento dei reclami per assicurare che tutti i rischi o problemi siano individuati e affrontati.
Articolo 27
Politiche e pratiche retributive
(Articoli 16, 23 e 24 della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento definiscono e attuano politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne tenendo conto degli interessi di tutti i clienti dell'impresa, con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo.
Le politiche e pratiche retributive sono intese a non creare conflitti di interesse o incentivi che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi dell'impresa a potenziale discapito di un cliente.
2. Le imprese di investimento assicurano che le politiche e pratiche retributive seguite si applichino a tutti i soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sui servizi di investimento o servizi accessori prestati o sulla condotta aziendale, indipendentemente dal tipo di clienti, nella misura in cui la retribuzione di tali soggetti e gli incentivi analoghi di cui godono possa creare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di un cliente dell'impresa.
3. L'organo di gestione dell'impresa di investimento approva la politica retributiva dell'impresa dopo essersi consultato con la funzione di controllo della conformità. All'alta dirigenza dell'impresa di investimento compete la responsabilità dell'attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva e del monitoraggio dei rischi di conformità in relazione a tale politica.
4. La retribuzione e gli incentivi analoghi non sono basati esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali quantitativi e tengono pienamente conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti.
L'equilibrio tra componenti fissi e variabili della retribuzione è mantenuto in qualsiasi circostanza, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi dell'impresa di investimento o dei suoi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente.
Articolo 28
Ambito di applicazione delle operazioni personali
(Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini degli articoli 29 e 37 un'operazione personale è una negoziazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
|
a) |
il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale; |
|
b) |
l'operazione è eseguita per conto di una delle persone seguenti:
|
Articolo 29
Operazioni personali
(Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono disposizioni adeguate per impedire le attività previste ai paragrafi 2, 3 e 4 ai soggetti rilevanti che partecipano ad attività che potrebbero dare origine a conflitti di interesse o che, nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'impresa, hanno accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 o ad altre informazioni riservate riguardanti clienti od operazioni con o per clienti.
2. Le imprese di investimento assicurano che i soggetti rilevanti non realizzino operazioni personali che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:
|
a) |
operazioni loro vietate dal regolamento (UE) n. 596/2014; |
|
b) |
operazioni che comportano l'abuso o la divulgazione scorretta di informazioni riservate; |
|
c) |
operazioni che confliggono o rischiano di confliggere con gli obblighi che incombono all'impresa di investimento in virtù della direttiva 2014/65/UE. |
3. Le imprese di investimento assicurano che i soggetti rilevanti non consiglino né raccomandino a un'altra persona, al di fuori dell'ambito normale dell'attività lavorativa o di un contratto di servizi, di intraprendere operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 o dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a) o b), o dell'articolo 67, paragrafo 3.
4. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, le imprese di investimento assicurano che i soggetti rilevanti non comunichino a un'altra persona, al di fuori dell'ambito normale dell'attività lavorativa o di un contratto di servizi, informazioni o pareri, ove il soggetto rilevante sappia o debba ragionevolmente sapere che, in conseguenza di detta comunicazione, l'altra persona compirà o è probabile che compia uno dei seguenti atti:
|
a) |
realizzare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2 o 3 o dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a) o b), o dell'articolo 67, paragrafo 3; |
|
b) |
consigliare o sollecitare un'altra persona a realizzare dette operazioni. |
5. Le disposizioni prescritte al paragrafo 1 sono intese ad assicurare che:
|
a) |
tutti i soggetti rilevanti di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'impresa di investimento in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni, conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 4; |
|
b) |
l'impresa sia informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, mediante la notificazione di tali operazioni o mediante altre procedure che le consentano di individuarle; |
|
c) |
le operazioni personali notificate all'impresa o da essa individuate siano registrate, corredate dell'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi all'operazione. |
In caso di accordi di esternalizzazione, l'impresa di investimento assicura che l'impresa alla quale l'attività è esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate dai soggetti rilevanti e, dietro richiesta, le fornisca prontamente le informazioni al riguardo.
6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle seguenti operazioni personali:
|
a) |
le operazioni personali realizzate nel quadro di un servizio di gestione del portafoglio discrezionale, nell'ambito del quale non vi è una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione è eseguita; |
|
b) |
le operazioni personali su organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA) soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che richiede un livello equivalente di ripartizione del rischio nelle loro attività, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni sono realizzate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato. |
SEZIONE 2
Esternalizzazione
Articolo 30
Gamma delle funzioni essenziali e importanti
(Articolo 16, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE, una funzione operativa è considerata essenziale o importante se un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità dell'impresa di investimento di continuare a garantire la conformità alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE oppure ne comprometterebbero gravemente i risultati finanziari o la solidità o la continuità dei servizi e attività di investimento prestati o esercitati.
2. Fatto salvo lo status di qualsiasi altra funzione, le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti ai fini del paragrafo 1:
|
a) |
la prestazione all'impresa di investimento di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle sue attività di investimento, ivi compresi la prestazione di consulenza legale all'impresa, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dell'impresa; |
|
b) |
l'acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi. |
Articolo 31
Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti
(Articolo 16, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti restano pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi imposti loro dalla direttiva 2014/65/UE e rispettano in particolare le condizioni seguenti:
|
a) |
l'esternalizzazione non determina la delega della responsabilità da parte dell'alta dirigenza; |
|
b) |
non sono alterati il rapporto e gli obblighi dell'impresa di investimento nei confronti dei clienti a norma della direttiva 2014/65/UE; |
|
c) |
non è messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l'impresa di investimento deve soddisfare per poter ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2014/65/UE e per conservarla; |
|
d) |
non è soppressa né modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione dell'impresa. |
2. Le imprese di investimento agiscono con la competenza, la cura e la diligenza dovute quando concludono, applicano o cessano un accordo con il quale esternalizzano ad un fornitore di servizi funzioni operative essenziali o importanti e adottano le misure necessarie per assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
|
a) |
il fornitore di servizi possiede la competenza, la capacità, sufficienti risorse, un'adeguata struttura organizzativa a supporto dell'esecuzione delle funzioni esternalizzate e l'autorizzazione richiesta dalla legge per eseguirle in maniera affidabile e professionale; |
|
b) |
il fornitore di servizi esegue i servizi esternalizzati in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti e a tal fine l'impresa ha stabilito dei metodi e delle procedure per valutare il livello delle prestazioni del fornitore di servizi e per riesaminare regolarmente i servizi da esso prestati; |
|
c) |
il fornitore di servizi sorveglia adeguatamente l'esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisce in modo appropriato i rischi connessi con l'esternalizzazione; |
|
d) |
sono adottate misure idonee laddove risulti possibile che il fornitore di servizi non esegua le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti; |
|
e) |
l'impresa di investimento sorveglia in maniera efficace le funzioni o i servizi esternalizzati e gestisce i rischi associati all'esternalizzazione; a tal fine mantiene la competenza e le risorse necessarie per sorvegliare le funzioni esternalizzate in maniera efficace e gestire tali rischi; |
|
f) |
il fornitore di servizi ha informato l'impresa d'investimento di qualsiasi sviluppo che possa incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti; |
|
g) |
l'impresa di investimento è in grado, in caso di necessità, di cessare l'accordo di esternalizzazione con effetto immediato qualora ciò sia nell'interesse dei suoi clienti, senza pregiudicare la continuità e qualità della prestazione dei servizi ai clienti; |
|
h) |
il fornitore di servizi collabora con l'autorità competente dell'impresa di investimento per quanto riguarda le funzioni esternalizzate; |
|
i) |
l'impresa di investimento, i suoi revisori contabili e le autorità competenti interessate hanno effettivo accesso ai dati relativi alle funzioni esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi, laddove ciò sia necessario ai fini di condurre un'effettiva sorveglianza conformemente al presente articolo, e le autorità competenti sono in grado di esercitare tali diritti di accesso; |
|
j) |
il fornitore di servizi garantisce la protezione delle informazioni riservate relative all'impresa di investimento e ai suoi clienti; |
|
k) |
l'impresa di investimento e il fornitore di servizi hanno adottato, applicato e mantenuto un piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di backup, quando ciò è necessario in considerazione della funzione, del servizio o dell'attività esternalizzati; |
|
l) |
l'impresa di investimento ha assicurato il mantenimento della continuità e qualità delle funzioni o dei servizi esternalizzati anche in caso di cessazione dell'accordo di esternalizzazione, trasferendo le funzioni o i servizi esternalizzati a una terza parte o facendosi carico direttamente della loro esecuzione. |
3. I diritti e gli obblighi rispettivi dell'impresa di investimento e del fornitore di servizi sono specificati e assegnati chiaramente in un accordo scritto. In particolare, l'impresa di investimento mantiene i suoi diritti di istruzione e cessazione, i suoi diritti di informazione e i suoi diritti di ispezionare e accedere ai registri e ai locali. L'accordo garantisce che l'esternalizzazione effettuata dal fornitore di servizi abbia luogo esclusivamente con il consenso scritto dell'impresa di investimento.
4. Laddove l'impresa di investimento e il fornitore di servizi siano membri dello stesso gruppo, l'impresa di investimento può, ai fini dell'osservanza del presente articolo e dell'articolo 32, tenere conto della misura in cui controlla il fornitore di servizi o ha la capacità di influenzarne l'operato.
5. Le imprese di investimento mettono a disposizione dell'autorità competente, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per permetterle di controllare che le funzioni esternalizzate siano realizzate conformemente ai requisiti della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione.
Articolo 32
Fornitori di servizi situati in paesi terzi
(Articolo 16, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE)
1. In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 31, l'impresa di investimento, laddove esternalizzi ad un fornitore di servizi situato in un paese terzo funzioni relative al servizio di investimento di gestione del portafoglio fornito ai clienti, assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
il fornitore di servizi è autorizzato o registrato nel suo paese di origine ai fini della prestazione di tale servizio ed è soggetto alla vigilanza efficace di un'autorità competente nel paese terzo; |
|
b) |
vige un adeguato accordo di cooperazione tra l'autorità competente dell'impresa di investimento e l'autorità di vigilanza del fornitore di servizi. |
2. L'accordo di cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), garantisce che l'autorità competente dell'impresa di investimento sia in grado, come minimo, di:
|
a) |
ottenere, su richiesta, le informazioni necessarie a svolgere i suoi compiti di vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
b) |
ottenere l'accesso ai documenti utili per lo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza conservati nel paese terzo; |
|
c) |
ricevere quanto prima dall'autorità di vigilanza del paese terzo le informazione che le permettono di svolgere indagini su apparenti violazioni dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e dal regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
d) |
collaborare ai fini dell'esecuzione, in conformità al diritto nazionale e internazionale applicabile all'autorità di vigilanza del paese terzo e alle autorità competenti nell'Unione, in caso di violazione dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e dal diritto nazionale pertinente. |
3. Le autorità competenti pubblicano sul loro sito internet un elenco delle autorità di vigilanza dei paesi terzi con le quali hanno concluso l'accordo di cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b).
Le autorità competenti aggiornano gli accordi di cooperazione stipulati prima della data di applicazione del presente regolamento entro sei mesi a partire da tale data.
SEZIONE 3
Conflitti di interesse
Articolo 33
Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti
(Articolo 16, paragrafo 3, e articolo 23 della direttiva 2014/65/UE)
Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, le imprese di investimento considerano se l'impresa di investimento, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:
|
a) |
è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente; |
|
b) |
l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente; |
|
c) |
l'impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato; |
|
d) |
l'impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente; |
|
e) |
l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi. |
Articolo 34
Politica sui conflitti di interesse
(Articolo 16, paragrafo 3, e articolo 23 della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento elaborano, attuano e mantengono un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.
Qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui l'impresa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.
2. La politica sui conflitti di interesse messa in atto conformemente al paragrafo 1:
|
a) |
deve consentire di individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell'impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti; |
|
b) |
deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. |
3. Le procedure e le misure di cui al paragrafo 2, lettera b), sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato al paragrafo 2, lettera a), svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività dell'impresa di investimento e del gruppo cui essa appartiene e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti.
Ai fini del paragrafo 2, lettera b), tra le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo le voci del seguente elenco che sono necessarie perché l'impresa garantisca il grado di indipendenza richiesto:
|
a) |
procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti; |
|
b) |
la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa; |
|
c) |
l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività; |
|
d) |
misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento; |
|
e) |
misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse. |
4. Le imprese di investimento provvedono a che la comunicazione ai clienti a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate dall'impresa di investimento al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse conformemente all'articolo 23 della direttiva 2014/65/UE non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.
La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dall'impresa di investimento per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.
5. Le imprese di investimento valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica sui conflitti di interesse dell'impresa di investimento.
Articolo 35
Registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli
(Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento mantengono e aggiornano regolarmente un registro nel quale riportano i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti.
L'alta dirigenza riceve, con cadenza frequente e almeno una volta all'anno, relazioni scritte sulle situazioni di cui al presente articolo.
Articolo 36
Ricerca in materia di investimenti e comunicazioni di marketing
(Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell'articolo 37, la ricerca in materia di investimenti consiste in ricerche o altre informazioni che raccomandano o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, che sono destinate a canali di distribuzione o al pubblico e che soddisfano le seguenti condizioni:
|
a) |
la ricerca o le informazioni sono designate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o sono altrimenti presentate come spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione; |
|
b) |
se la raccomandazione in questione venisse fatta dall'impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe consulenza in materia di investimenti ai fini della direttiva 2014/65/UE. |
2. Una raccomandazione del tipo contemplato dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 35, del regolamento (UE) n. 596/2014 che non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 è trattata come comunicazione di marketing ai fini della direttiva 2014/65/UE e le imprese di investimento che la producono o diffondono assicurano che sia identificata chiaramente come tale.
Inoltre le imprese assicurano che le raccomandazioni di detto tipo contengano l'avviso chiaro ed evidente (o, in caso di raccomandazione orale, una dichiarazione avente lo stesso effetto) che non sono state preparate conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e che non sono soggette ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.
Articolo 37
Requisiti organizzativi supplementari in relazione alla ricerca in materia di investimenti e alle comunicazioni di marketing
(Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che producono o dispongono la produzione di una ricerca in materia di investimenti che è destinata ad essere diffusa o sarà probabilmente diffusa successivamente ai loro clienti o al pubblico sotto la loro responsabilità o sotto la responsabilità di un membro del loro gruppo assicurano l'attuazione di tutte le misure di cui all'articolo 34, paragrafo 3, in relazione agli analisti finanziari che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti e agli altri soggetti rilevanti le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali è divulgata la ricerca in materia di investimenti.
Gli obblighi stabiliti nel primo comma si applicano anche alle raccomandazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2.
2. Le imprese di investimento di cui al paragrafo 1, primo comma, adottano disposizioni volte ad assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
|
a) |
gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti non realizzano operazioni personali né negoziano, salvo che in qualità di market maker agente in buona fede e nel normale corso del market making o in esecuzione di un ordine non sollecitato di un cliente, per conto di qualsiasi altra persona, inclusa l'impresa di investimento, sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su qualsiasi strumento finanziario correlato, se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili di tale ricerca e tali dati non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotti dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca; |
|
b) |
nelle situazioni che esulano dalla lettera a), gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti non realizzano operazioni personali sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su strumenti finanziari correlati che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, eccetto in circostanze eccezionali e con l'accordo preliminare di un membro della funzione legale o della funzione di controllo della conformità dell'impresa; |
|
c) |
esiste una separazione fisica tra gli analisti finanziari che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti e gli altri soggetti rilevanti le cui responsabilità o interessi professionali possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali è divulgata la ricerca in materia di investimenti o, quando tale separazione non è considerata adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta, sono predisposte e utilizzate adeguate barriere alternative alle informazioni; |
|
d) |
le imprese di investimento stesse, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione di ricerca in materia di investimenti non accettano incentivi da persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della ricerca; |
|
e) |
le imprese di investimento stesse, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione di ricerca in materia di investimenti non promettono agli emittenti un trattamento positivo nella ricerca; |
|
f) |
prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti, laddove il progetto includa una raccomandazione o un prezzo obiettivo, gli emittenti, i soggetti rilevanti diversi dagli analisti finanziari e qualsiasi altra persona non sono autorizzati ad esaminare il progetto per verificare l'accuratezza delle asserzioni fattuali contenute nella ricerca o per qualsiasi fine diverso dalla verifica dell'adempimento delle obbligazioni giuridiche dell'impresa. |
Ai fini del presente paragrafo, per «strumento finanziario correlato» s'intende uno strumento finanziario il cui prezzo risente direttamente delle oscillazioni del prezzo di un altro strumento finanziario che è oggetto della ricerca in materia di investimenti ed include un derivato su tale altro strumento finanziario.
3. Le imprese di investimento che diffondono al pubblico o ai clienti una ricerca in materia di investimenti prodotta da un'altra persona sono esentate dall'obbligo di conformarsi al paragrafo 1 se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
|
a) |
la persona che produce la ricerca in materia di investimenti non è un membro del gruppo al quale appartiene l'impresa di investimento; |
|
b) |
l'impresa di investimento non modifica sostanzialmente le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia di investimenti; |
|
c) |
l'impresa di investimento non presenta la ricerca in materia di investimenti come ricerca di propria produzione; |
|
d) |
l'impresa di investimento verifica che l'autore della ricerca sia soggetto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento in relazione alla produzione di tale ricerca o abbia adottato linee guida che li includono. |
Articolo 38
Requisiti generali supplementari in relazione all'assunzione a fermo o al collocamento
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
1. Prima di accettare un mandato per la gestione dell'offerta le imprese di investimento che forniscono consulenza sulla strategia finanziaria aziendale di cui all'allegato I, sezione B, punto 3, della direttiva 2014/65/UE e prestano il servizio di assunzione a fermo o collocamento di strumenti finanziari adottano disposizioni per informare il cliente emittente di quanto segue:
|
a) |
le varie opzioni di finanziamento disponibili presso l'impresa e un'indicazione dell'importo delle commissione applicate per le operazioni associate a ciascuna opzione; |
|
b) |
la tempistica e il processo relativi alla consulenza finanziaria aziendale in riferimento alla determinazione del prezzo dell'offerta; |
|
c) |
la tempistica e il processo relativi alla consulenza finanziaria aziendale in riferimento al collocamento dell'offerta; |
|
d) |
dati dettagliati sugli investitori individuati ai quali l'impresa intende offrire gli strumenti finanziari; |
|
e) |
i titoli professionali e i reparti di appartenenza dei singoli soggetti rilevanti coinvolti nella prestazione di consulenza finanziaria aziendale sul prezzo e l'assegnazione di strumenti finanziari; |
|
f) |
le disposizioni adottate dall'impresa per prevenire o gestire i conflitti di interesse che possono sorgere qualora l'impresa collochi gli strumenti finanziari in questione presso i suoi clienti investitori o nel proprio book. |
2. Le imprese di investimento adottano un processo centralizzato per individuare tutte le operazioni di assunzione a fermo e collocamento dell'impresa e registrare le pertinenti informazioni, inclusa la data in cui l'impresa è stata informata delle potenziali operazioni di assunzione a fermo e collocamento. Le imprese individuano tutti i potenziali conflitti di interesse derivanti da altre attività dell'impresa di investimento, o del gruppo, e attuano adeguate procedure di gestione. Laddove non sia in grado di gestire un conflitto di interesse mediante l'attuazione di adeguate procedure, l'impresa di investimento non effettua l'operazione.
3. Le imprese di investimento che prestano servizi di esecuzione e ricerca e svolgono anche attività di assunzione a fermo e collocamento provvedono a che siano posti in essere adeguati controlli per gestire potenziali conflitti di interesse tra tali attività e tra i loro diversi clienti a cui sono destinati detti servizi.
Articolo 39
Requisiti supplementari in relazione alla determinazione del prezzo delle offerte relativamente all'emissione di strumenti finanziari
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento predispongono sistemi, controlli e procedure atti a individuare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che insorgono in relazione all'eventuale determinazione in difetto o in eccesso del prezzo di un'emissione o al coinvolgimento di parti rilevanti nel processo. In particolare, come requisito minimo le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono disposizioni interne per assicurare:
|
a) |
che la determinazione del prezzo dell'offerta non favorisca gli interessi di altri clienti o dell'impresa stessa in maniera tale da potere essere in conflitto con gli interessi del cliente emittente; |
|
b) |
che siano evitate o gestite situazioni in cui le persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori dell'impresa sono coinvolte direttamente in decisioni riguardanti la consulenza finanziaria aziendale sulla determinazione del prezzo offerta al cliente emittente. |
2. Le imprese di investimento forniscono ai clienti informazioni sulle modalità di determinazione del prezzo dell'offerta e sulle relative tempistiche. In particolare, l'impresa informa il cliente emittente, e si confronta con esso, in merito alle eventuali strategie di copertura o stabilizzazione che intende adottare in relazione all'offerta, incluso il modo in cui tali strategie possono influire sugli interessi del cliente emittente. Durante il processo di offerta le imprese intraprendono inoltre tutte le azioni ragionevoli per tenere informato il cliente emittente degli sviluppi relativi alla determinazione del prezzo dell'emissione.
Articolo 40
Requisiti supplementari in relazione al collocamento
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che collocano strumenti finanziari istituiscono, applicano e mantengono disposizioni efficaci per evitare che le raccomandazioni sul collocamento siano influenzate in maniera inappropriata dai rapporti presenti o futuri.
2. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono disposizioni interne efficaci atte a prevenire o gestire i conflitti di interesse che insorgono laddove persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori dell'impresa siano coinvolte direttamente in decisioni riguardanti le raccomandazioni sull'assegnazione rivolte al cliente emittente.
3. Le imprese di investimento non accettano pagamenti o benefici da terzi tranne nel caso in cui tali pagamenti o benefici rispondano ai requisiti relativi agli incentivi stabiliti nell'articolo 24 della direttiva 2014/65/UE. In particolare, le pratiche di seguito descritte sono considerate non rispondenti a tali requisiti e pertanto non accettabili:
|
a) |
un'assegnazione effettuata allo scopo di sollecitare il pagamento di commissioni sproporzionatamente elevate per servizi a parte prestati dall'impresa di investimento («laddering»), quali onorari o commissioni sproporzionatamente elevate pagate da un cliente investitore, o volumi di affari sproporzionatamente elevati con commissioni a livelli normali procurati dal cliente investitore quale corrispettivo in cambio di un'assegnazione dell'emissione; |
|
b) |
un'assegnazione effettuata a un dirigente o a un funzionario aziendale di un cliente emittente attuale o potenziale in cambio dell'affidamento futuro o passato di attività di finanza aziendale («spinning»); |
|
c) |
un'assegnazione subordinata espressamente o implicitamente al ricevimento di ordini futuri o all'acquisto di qualsiasi altro servizio presso l'impresa di investimento da parte di un cliente investitore o qualsiasi altra entità di cui l'investitore è un funzionario aziendale. |
4. Le imprese di investimento istituiscono, attuano e mantengono una politica di gestione delle assegnazioni che definisce il processo di elaborazione delle raccomandazioni sulle assegnazioni. La politica di gestione delle assegnazioni è fornita al cliente emittente prima di accettare di prestare qualsiasi servizio di collocamento. La politica contiene le informazioni disponibili allo stato sulla metodologia di assegnazione proposta per l'emissione.
5. Le imprese di investimento si confrontano con il cliente emittente sul processo di collocamento affinché l'impresa sia in grado di comprendere gli interessi e obiettivi del cliente e di tenerne conto. L'impresa di investimento ottiene il consenso del cliente emittente in merito all'assegnazione per tipologia di cliente proposta per l'operazione nel rispetto della politica di gestione delle assegnazioni.
Articolo 41
Requisiti supplementari in relazione a consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti propri
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento predispongono sistemi, controlli e procedure per individuare e gestire i conflitti di interesse che insorgono quando prestano servizi di investimento a un cliente investitore per la sua partecipazione a una nuova emissione, laddove l'impresa di investimento riceva commissioni, onorari o benefici monetari o non monetari in relazione all'attività di emissione. La commissione, l'onorario o il beneficio monetario o non monetario è conforme ai requisiti di cui all'articolo 24, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2014/65/UE, è documentato nella politica dell'impresa di investimento sui conflitti di interesse e si riflette nelle disposizioni dell'impresa relative agli incentivi.
2. Le imprese di investimento che collocano strumenti finanziari di propria emissione, o emessi da entità appartenenti allo stesso gruppo, presso i loro stessi clienti, inclusi i loro attuali clienti depositanti in caso di enti creditizi o i fondi di investimento gestiti da entità appartenenti al loro gruppo, istituiscono, applicano e mantengono disposizioni chiare ed efficaci per l'individuazione, la prevenzione o la gestione dei potenziali conflitti di interesse che insorgono in relazione a questo tipo di attività. Tali disposizioni includono l'ipotesi di astenersi dallo svolgere l'attività, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per i clienti.
3. Quando è richiesta la comunicazione dei conflitti di interesse, le imprese di investimento si conformano ai requisiti di cui all'articolo 34, paragrafo 4, includendo una spiegazione della natura e della fonte dei conflitti di interesse insiti nel tipo di attività e fornendo dettagli in merito ai rischi specifici connessi a tali pratiche al fine di consentire ai clienti di prendere una decisione informata riguardo agli investimenti.
4. Quando gli strumenti in questione sono compresi nel calcolo dei requisiti prudenziali specificati nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) o nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), le imprese di investimento che offrono strumenti finanziari di propria emissione, o emessi da altre entità del gruppo, ai loro clienti, forniscono a questi informazioni supplementari spiegando le differenze tra lo strumento finanziario e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezioni fornite conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (25).
Articolo 42
Requisiti supplementari in relazione al prestito o alla fornitura di credito nel contesto dell'assunzione a fermo o del collocamento
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
1. Laddove un precedente prestito o credito fornito al cliente emittente da un'impresa di investimento, o da un'entità appartenente allo stesso gruppo, possa essere rimborsato con i proventi di un'emissione, l'impresa di investimento adotta disposizioni atte a individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse che possono insorgere di conseguenza.
2. Laddove le disposizioni adottate per gestire i conflitti di interesse si dimostrino insufficienti ad assicurare che sia evitato il rischio di danneggiare il cliente emittente, le imprese di investimento comunicano al cliente emittente i conflitti di interesse specifici insorti in relazione alle loro attività, o a quelle di entità del gruppo, in qualità di fornitori di credito e alle loro attività relative all'offerta di titoli.
3. La politica delle imprese di investimento sui conflitti di interesse richiede che le informazioni sulla situazione finanziaria dell'emittente siano condivise con le entità del gruppo che fungono da fornitori di credito, a condizione che ciò non violi le barriere alle informazioni predisposte dall'impresa per tutelare gli interessi di un cliente.
Articolo 43
Tenuta di registrazioni in relazione all'assunzione a fermo o al collocamento
(Articolo 16, paragrafo 3, articolo 23 e articolo 24 della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento tengono registrazioni dei contenuti e delle tempistiche delle istruzioni ricevute dai clienti. Per ciascuna operazione le decisioni prese in merito alle assegnazioni sono registrate al fine di fornire una pista di controllo completa tra i movimenti registrati nei conti dei clienti e le istruzioni ricevute dall'impresa di investimento. In particolare è giustificata chiaramente e registrata l'assegnazione finale effettuata a ciascun cliente investitore. La pista di controllo completa dei passaggi sostanziali del processo di assunzione a fermo e collocamento è messa a disposizione delle autorità competenti che ne fanno richiesta.
CAPO III
CONDIZIONI DI ESERCIZIO APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO
SEZIONE 1
Informazioni fornite ai clienti e potenziali clienti
Articolo 44
Requisiti relativi a informazioni corrette, chiare e non fuorvianti
(Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento assicurano che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, che indirizzano a clienti al dettaglio o professionali o potenziali clienti al dettaglio o professionali o che divulgano in modo tale per cui è probabile che siano da loro ricevute soddisfino le condizioni previste ai paragrafi da 2 a 8.
2. L'impresa di investimento assicura che le informazioni di cui al paragrafo 1 soddisfino le seguenti condizioni:
|
a) |
le informazioni comprendono il nome dell'impresa di investimento; |
|
b) |
le informazioni sono accurate e forniscono sempre un'indicazione corretta e in evidenza dei rischi quando menzionano potenziali benefici di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario; |
|
c) |
nell'indicazione dei rischi le informazioni utilizzano un carattere di dimensioni almeno uguali alle dimensioni prevalenti del carattere utilizzato per tutte le informazioni fornite nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza; |
|
d) |
le informazioni sono sufficienti e presentate in modo da risultare con ogni probabilità comprensibili per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute; |
|
e) |
le informazioni non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti; |
|
f) |
le informazioni sono uniformemente presentate nella stessa lingua nei materiali informativi e di marketing, in qualsiasi forma, forniti a ciascun cliente, tranne nel caso in cui il cliente abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua; |
|
g) |
le informazioni sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato. |
3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o servizi accessori, strumenti finanziari o fornitori di servizi di investimento o servizi accessori, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
il raffronto è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato; |
|
b) |
le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate; |
|
c) |
i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono indicati. |
4. Quando le informazioni contengono un'indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
|
a) |
tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione; |
|
b) |
le informazioni devono fornire dati appropriati sui risultati riguardanti i 5 anni precedenti o, laddove inferiore a 5 anni, l'intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l'indice finanziario utilizzato o il servizio di investimento fornito oppure riguardanti un periodo più lungo deciso dall'impresa; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi; |
|
c) |
il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente; |
|
d) |
le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri; |
|
e) |
quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio; |
|
f) |
quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri. |
5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, le imprese di investimento assicurano che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione; |
|
b) |
per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c), e) e f); |
|
c) |
le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. |
6. Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, le imprese di investimento assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento; |
|
b) |
le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi; |
|
c) |
quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri; |
|
d) |
le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi; |
|
e) |
le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. |
7. Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale particolare, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.
8. Le informazioni non utilizzano il nome di nessuna autorità competente in un modo che possa indicare o suggerire che essa avalla o approva i prodotti o i servizi dell'impresa di investimento.
Articolo 45
Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento notificano ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che hanno riclassificato come richiesto dalla direttiva 2014/65/UE della rispettiva classificazione come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata conformemente alla stessa direttiva.
2. Le imprese di investimento informano i clienti, su un supporto durevole, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.
3. Le imprese di investimento, agendo di propria iniziativa o su richiesta del cliente interessato, possono:
|
a) |
trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio il cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE; |
|
b) |
trattare come cliente al dettaglio il cliente considerato cliente professionale a norma dell'allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE. |
Articolo 46
Requisiti generali per le informazioni fornite ai clienti
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento forniscono al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o prima della prestazione di tali servizi, qualora sia precedente, le seguenti informazioni:
|
a) |
i termini dell'accordo; |
|
b) |
le informazioni di cui all'articolo 47 riguardanti l'accordo o i servizi di investimento o servizi accessori. |
2. Le imprese di investimento forniscono le informazioni di cui agli articoli da 47 a 50 ai clienti o potenziali clienti in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
4. Le imprese di investimento notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite a norma degli articoli da 47 a 50 che è d'interesse per un servizio che l'impresa gli presta. La notifica è fatta su un supporto durevole se le informazioni alle quali si riferisce sono fornite su un supporto durevole.
5. Le imprese di investimento assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori.
6. Le comunicazioni di marketing che contengono un'offerta o un invito della natura indicata qui di seguito e che specificano le modalità di risposta o includono un modulo di risposta comprendono le informazioni di cui agli articoli da 47 a 50, se pertinenti per tale offerta o invito:
|
a) |
offerta di concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o servizio accessorio con la persona che risponde alla comunicazione; |
|
b) |
invito alla persona che risponde alla comunicazione a fare un'offerta per concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o servizio accessorio. |
Il primo comma non si applica tuttavia se, per rispondere ad un'offerta o ad un invito contenuti nella comunicazione di marketing, il potenziale cliente deve far riferimento ad uno o più altri documenti che, singolarmente o congiuntamente, contengono tali informazioni.
Articolo 47
Informazioni ai clienti e potenziali clienti sull'impresa di investimento e i servizi che offre
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti le seguenti informazioni generali, laddove siano pertinenti:
|
a) |
il nome e l'indirizzo dell'impresa di investimento e i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare in modo efficace con l'impresa; |
|
b) |
le lingue nelle quali il cliente può comunicare con l'impresa di investimento e ricevere da essa documenti e altre informazioni; |
|
c) |
i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra l'impresa di investimento e il cliente, anche, se pertinente, per l'invio e la ricezione di ordini; |
|
d) |
una dichiarazione che l'impresa di investimento è autorizzata e il nome e l'indirizzo di contatto dell'autorità competente che l'ha autorizzata; |
|
e) |
quando l'impresa di investimento opera tramite un agente collegato, una dichiarazione in tal senso in cui è specificato lo Stato membro nel quale tale agente è registrato; |
|
f) |
la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni sull'esecuzione del servizio che l'impresa di investimento presta al cliente conformemente all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE; |
|
g) |
laddove l'impresa di investimento detenga strumenti finanziari o fondi di clienti, una descrizione sintetica delle misure adottate per assicurarne la protezione, compresi i dati principali del sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi che si applica all'impresa in virtù delle sue attività in uno Stato membro; |
|
h) |
una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica dell'impresa sui conflitti di interesse attuata conformemente all'articolo 34; |
|
i) |
su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
Le informazioni elencate nelle lettere da a) a i) sono fornite in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento o servizi accessori ai clienti o potenziali clienti.
2. Quando forniscono il servizio di gestione del portafoglio, le imprese di investimento stabiliscono un metodo adeguato di valutazione e raffronto, come ad esempio un valore di riferimento significativo, basato sugli obiettivi di investimento del cliente e sui tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del cliente, in modo da consentire al cliente destinatario del servizio di valutarne l'esecuzione da parte dell'impresa.
3. Quando si propongono per servizi di gestione del portafoglio ad un cliente o potenziale cliente, le imprese di investimento forniscono al cliente, in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti, laddove pertinenti:
|
a) |
informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente; |
|
b) |
i dettagli di eventuali deleghe della gestione discrezionale della totalità o di una parte degli strumenti finanziari o dei fondi contenuti nel portafoglio del cliente; |
|
c) |
la descrizione di qualsiasi parametro di riferimento al quale sarà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente; |
|
d) |
i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti; |
|
e) |
gli obiettivi di gestione, il livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità. |
Le informazioni elencate nelle lettere da a) a e) sono fornite in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento o servizi accessori ai clienti o potenziali clienti.
Articolo 48
Informazioni sugli strumenti finanziari
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
2. La descrizione dei rischi di cui al paragrafo 1 include, laddove pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:
|
a) |
i rischi connessi al tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza e del rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (bail-in); |
|
b) |
la volatilità del prezzo degli strumenti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi; |
|
c) |
informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, inclusa una presentazione dei possibili metodi di uscita e delle conseguenze di tale uscita, degli eventuali vincoli e dell'arco temporale stimato per la vendita degli strumenti finanziari prima di poter recuperare i costi iniziali dell'operazione in tale tipologia di strumenti finanziari; |
|
d) |
il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, oltre al costo di acquisto degli strumenti; |
|
e) |
eventuali requisiti di margine od obbligazioni analoghe applicabili a strumenti di tale tipo. |
3. Quando fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario oggetto di un'offerta corrente al pubblico ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva 2003/71/CE, l'impresa di investimento comunica ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori, dove tale prospetto è a disposizione del pubblico.
4. Quando uno strumento finanziario è composto da due o più diversi strumenti finanziari o servizi, l'impresa di investimento fornisce una descrizione accurata della natura giuridica dello strumento finanziario, degli elementi che lo compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sui rischi dell'investimento.
5. In caso di strumenti finanziari che contemplano una garanzia o un meccanismo di protezione del capitale, l'impresa di investimento fornisce al cliente o potenziale cliente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo di protezione del capitale. Quando la garanzia è fornita da un terzo, le informazioni includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente o potenziale cliente possa compiere una valutazione corretta della garanzia.
Articolo 49
Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi appartenenti ai clienti forniscono ai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 laddove pertinenti.
2. L'impresa di investimento informa il cliente o potenziale cliente dell'eventuale possibilità che i suoi strumenti finanziari o fondi siano detenuti da un terzo per conto dell'impresa, della responsabilità che essa si assume conformemente al diritto nazionale applicabile per qualsiasi atto od omissione di tale terzo, e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il cliente.
3. Quando gli strumenti finanziari del cliente o potenziale cliente possono, se consentito dal diritto nazionale, essere detenuti in un conto omnibus da un terzo, l'impresa di investimento ne informa il cliente e gli dà un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.
4. Quando il diritto nazionale non consente che gli strumenti finanziari del cliente detenuti da un terzo siano individuati separatamente dagli strumenti finanziari di proprietà di tale terzo o dell'impresa d'investimento, l'impresa di investimento ne informa il cliente o potenziale cliente e gli dà un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.
5. Quando i conti che contengono strumenti finanziari o fondi appartenenti al cliente o potenziale cliente sono o saranno soggetti ad un ordinamento giuridico diverso da quello di uno Stato membro, l'impresa di investimento ne informa il cliente o potenziale cliente e gli indica in che misura i suoi diritti su tali strumenti finanziari o fondi possano differire di conseguenza.
6. L'impresa di investimento informa il cliente circa l'esistenza e i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che essa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che detiene in relazione ad essi. Laddove applicabile, l'impresa informa il cliente del fatto che un depositario può avere un diritto di garanzia o privilegio o diritto di compensazione in relazione a tali strumenti o fondi.
7. Prima di realizzare operazioni di finanziamento tramite titoli utilizzando strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un cliente o di utilizzare altrimenti tali strumenti finanziari per conto proprio o per conto di un altro cliente, l'impresa di investimento fornisce al cliente in tempo utile prima dell'utilizzo di tali strumenti, su un supporto durevole, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che le incombono nell'utilizzo di tali strumenti finanziari, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.
Articolo 50
Informazioni sui costi e gli oneri connessi
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Al fine di fornire ai clienti informazioni su tutti i costi e gli oneri a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento rispettano i requisiti dettagliati di cui ai paragrafi da 2 a 10.
Fatti salvi gli obblighi stabiliti nell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento che prestano servizi di investimento a clienti professionali hanno il diritto di concordare con tali clienti un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel presente articolo. Non è permesso alle imprese di investimento concordare tali limitazioni quando i servizi prestati sono di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio o quando, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato.
Fatti salvi gli obblighi stabiliti nell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento che prestano servizi di investimento a controparti qualificate hanno il diritto di concordare un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel presente articolo, ad eccezione del caso in cui, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato e la controparte qualificata intende offrirli ai suoi clienti.
2. Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri, le imprese di investimento presentano in forma aggregata quanto segue:
|
a) |
tutti i costi e gli oneri connessi applicati dall'impresa di investimento o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente; |
|
b) |
tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari. |
I costi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell'allegato II. Ai fini della lettera a) i pagamenti di terzi ricevuti dalle imprese di investimento in connessione con il servizio di investimento fornito a un cliente sono dettagliati separatamente e i costi e gli oneri aggregati sono sommati ed espressi sia come importo in denaro che come percentuale.
3. Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere pagata o è espressa in valuta estera, le imprese di investimento forniscono l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili. Le imprese di investimento forniscono inoltre informazioni riguardo alle modalità per il pagamento o altra prestazione.
4. In relazione alla comunicazione dei costi e degli oneri relativi ai prodotti che non sono inclusi nel documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) degli OICVM, le imprese di investimento calcolano e comunicano tali costi prendendo contatti, per esempio, con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni pertinenti.
5. L'obbligo di fornire in tempo utile una comunicazione completa ex ante delle informazioni sui costi e oneri aggregati relativi allo strumento finanziario e al servizio di investimento o servizio accessorio fornito si applica alle imprese di investimento nelle situazioni seguenti:
|
a) |
quando l'impresa di investimento raccomanda od offre in vendita degli strumenti finanziari ai clienti; oppure |
|
b) |
quando l'impresa di investimento che presta servizi di investimento è tenuta, ai sensi della legislazione dell'Unione applicabile, a fornire ai clienti un KIID degli OICVM o un documento contenente le informazioni chiave (KID) dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) in relazione agli strumenti di finanziamento pertinenti. |
6. Le imprese di investimento che non raccomandano od offrono in vendita uno strumento finanziario al cliente o che non sono tenute a fornirgli un KID/KIID ai sensi della legislazione dell'Unione applicabile informano i clienti di tutti i costi e oneri relativi al servizio di investimento e/o servizio accessorio prestato.
7. Quando più imprese di investimento prestano al cliente servizi di investimento o servizi accessori, ciascuna di esse fornisce informazioni sui costi dei servizi di investimento o servizi accessori da essa prestati. L'impresa di investimento che raccomanda od offre in vendita ai clienti servizi prestati da un'altra impresa presenta i costi e gli oneri dei suoi servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dall'altra impresa. L'impresa di investimento che ha indirizzato il cliente ad altre imprese tiene conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di altri servizi di investimento o servizi accessori da parte delle altre imprese.
8. Per calcolare ex ante i costi e gli oneri, le imprese di investimento utilizzano costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri previsti. Qualora non disponga di costi effettivi, l'impresa di investimento esegue stime ragionevoli di tali costi. Le imprese di investimento riesaminano le ipotesi ex ante sulla base dell'esperienza ex post e, laddove necessario, le adeguano.
9. Le imprese di investimento, qualora abbiano raccomandato od offerto in vendita a un cliente uno o più strumenti finanziari o gli abbiano fornito il KID/KIID relativo a tale o tali strumenti finanziari e intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli forniscono annualmente informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio o ai servizi di investimento e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata.
Le imprese di investimento possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate ai clienti.
10. Le imprese di investimento forniscono ai clienti un'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di investimento. Tale illustrazione è presentata sia ex ante che ex post. Le imprese di investimento provvedono a che l'illustrazione soddisfi i seguenti requisiti:
|
a) |
l'illustrazione mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell'investimento; |
|
b) |
l'illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi; |
|
c) |
l'illustrazione è accompagnata da una sua descrizione. |
Articolo 51
Informazioni fornite a norma della direttiva 2009/65/CE e del regolamento (UE) n. 1286/2014
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento che distribuiscono quote di organismi di investimento collettivo o PRIIP informano i clienti degli altri costi ed oneri associati relativi al prodotto che potrebbero non essere stati inclusi nel KIID degli OICVM o nel KID dei PRIIP, così come dei costi e oneri relativi alla loro prestazione di servizi di investimento con riguardo allo strumento finanziario in questione.
SEZIONE 2
Consulenza in materia di investimenti
Articolo 52
Informazioni sulla consulenza in materia di investimenti
(Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento spiegano in maniera chiara e concisa se e perché la consulenza in materia di investimenti si configura come indipendente o non indipendente e il tipo e la natura delle limitazioni applicabili, incluso, nel caso di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, il divieto di ricevere e trattenere incentivi.
Quando a uno stesso cliente è offerta o fornita consulenza su base sia indipendente che non indipendente, le imprese di investimento spiegano l'ambito di entrambi i servizi per consentire agli investitori di comprendere le differenze tra l'uno e l'altro, e non si presentano come consulente in materia di investimenti indipendente per l'attività complessiva. Nelle comunicazioni con i clienti le imprese non danno risalto in modo indebito ai loro servizi di consulenza in materia di investimenti indipendente rispetto ai servizi di investimento forniti su base non indipendente.
2. Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti, su base indipendente o non indipendente, spiegano al cliente la gamma di strumenti finanziari che potrebbero raccomandare, incluso il rapporto dell'impresa con gli emittenti o fornitori degli strumenti.
3. Le imprese di investimento forniscono una descrizione dei tipi di strumenti finanziari considerati, della gamma degli strumenti finanziari e dei fornitori analizzati per ciascun tipo di strumento in base all'ambito del servizio e, qualora forniscano una consulenza indipendente, in che modo il servizio soddisfa le condizioni applicabili alla fornitura di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e i fattori presi in considerazione nel processo di selezione adottato dall'impresa di investimento per raccomandare gli strumenti finanziari, quali i rischi, i costi e la complessità degli strumenti finanziari.
4. Quando la gamma di strumenti finanziari valutati dall'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti su base indipendente include gli strumenti finanziari propri dell'impresa di investimento o strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno con essa stretti legami o qualsiasi altro rapporto giuridico o economico e anche altri emittenti o fornitori che non hanno con essa tali legami o rapporti, l'impresa di investimento tiene distinta, per ciascun tipo di strumento finanziario, la gamma degli strumenti emessi o forniti da entità che non hanno alcun legame con essa.
5. Le imprese di investimento che presentano una valutazione periodica dell'adeguatezza delle raccomandazioni fornite ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 12, comunicano tutte le informazioni che seguono:
|
a) |
la frequenza e la portata della valutazione periodica dell'idoneità e, laddove pertinente, le condizioni che la determinano; |
|
b) |
la misura in cui le informazioni precedentemente raccolte sono sottoposte a rivalutazione; |
|
c) |
il modo in cui una raccomandazione aggiornata è comunicata al cliente. |
Articolo 53
Consulenza in materia di investimenti su base indipendente
(Articolo 24, paragrafi 4 e 7, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti su base indipendente definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato conformemente all'articolo 24, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/65/UE. Il processo di selezione comprende i seguenti elementi:
|
a) |
il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono proporzionati all'ambito dei servizi di consulenza in materia di investimenti prestati dal consulente in materia di investimenti indipendente; |
|
b) |
il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul mercato; |
|
c) |
la quantità degli strumenti finanziari emessi dall'impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami è proporzionata alla quantità totale degli strumenti finanziari considerati; |
|
d) |
i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari comprendono tutti gli aspetti d'interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei clienti dell'impresa di investimento, e assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva. |
Quando il confronto in questione non è possibile in ragione del modello commerciale o dell'ambito specifico del servizio fornito, l'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti non si presenta come consulente indipendente.
2. L'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti su base indipendente e che si concentra su certe categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari rispetta i seguenti requisiti:
|
a) |
l'impresa si propone sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo clienti che hanno una preferenza per tali categorie o tale gamma di strumenti finanziari; |
|
b) |
l'impresa chiede ai clienti di indicare che sono interessati ad investire esclusivamente nella specifica categoria o gamma di strumenti finanziari; |
|
c) |
prima di prestare il servizio l'impresa si assicura che questo sia adeguato al nuovo cliente, in quanto il suo modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia idonea per il cliente. In caso contrario l'impresa non presta al cliente tale servizio. |
3. L'impresa di investimento che offre consulenza in materia di investimenti sia su base indipendente che su base non indipendente ottempera ai seguenti obblighi:
|
a) |
in tempo utile prima della prestazione dei servizi, l'impresa di investimento ha comunicato ai clienti, su un supporto durevole, se la consulenza è su base indipendente o non indipendente conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione; |
|
b) |
l'impresa di investimento si è presentata come indipendente in relazione ai servizi per i quali fornisce consulenza in materia di investimenti su base indipendente; |
|
c) |
l'impresa di investimento ha predisposto adeguati requisiti organizzativi e controlli per assicurare che i due tipi di servizi di consulenza e di consulenti siano chiaramente distinti l'uno dall'altro, di modo che i clienti non rischino di incorrere in confusione circa il tipo di consulenza che ricevono e che sia ottengano il tipo di consulenza adeguato al loro profilo. L'impresa di investimento non consente a una persona fisica di fornire consulenza sia indipendente che non indipendente. |
SEZIONE 3
Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza
Articolo 54
Valutazione dell'idoneità e relazioni sull'idoneità
(Articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell'idoneità di servizi di investimento o strumenti finanziari conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Nel valutare l'idoneità l'impresa informa i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione è condotta per consentire all'impresa di agire secondo il migliore interesse del cliente.
Quando i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio sono prestati totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell'idoneità compete all'impresa di investimento che presta il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata o la decisione di negoziazione.
2. Le imprese di investimento determinano la gamma delle informazioni che devono essere raccolte presso i clienti alla luce di tutte le caratteristiche dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio da prestare loro. Le imprese di investimento ottengono dai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per determinare, tenuto conto della natura e della portata del servizio fornito, se la specifica operazione da raccomandare o realizzare nel quadro della prestazione del servizio di gestione del portafoglio soddisfa i seguenti criteri:
|
a) |
corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio; |
|
b) |
è di natura tale che il cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; |
|
c) |
è di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. |
3. Quando presta un servizio di investimento ad un cliente professionale l'impresa di investimento può legittimamente presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali è classificato nella categoria dei clienti professionali, tale cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del paragrafo 2, lettera c).
Quando il servizio di investimento consiste nella fornitura di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale di cui all'allegato II, sezione 1, della direttiva 2014/65/UE, l'impresa di investimento può legittimamente presumere, ai fini del paragrafo 2, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.
4. Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare, le attività, comprese le attività liquide, gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari.
5. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le preferenze in materia di rischio, il profilo di rischio e le finalità dell'investimento.
6. Quando un cliente è una persona giuridica o un gruppo composto da due o più persone fisiche oppure quando una o più persone fisiche sono rappresentate da un'altra persona fisica, l'impresa di investimento elabora e applica una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione dell'idoneità e come tale valutazione sia condotta nella pratica, specificando tra l'altro presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. L'impresa di investimento registra tale politica.
Quando una persona fisica è rappresentata da un'altra persona fisica o quando per la valutazione dell'idoneità debba essere considerata una persona giuridica che ha chiesto un trattamento come cliente professionale conformemente all'allegato II, sezione 2, della direttiva 2014/65/UE, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla persona fisica, del cliente sottostante piuttosto che quelli del rappresentante. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del cliente sottostante.
7. Le imprese di investimento adottano misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui clienti o potenziali clienti siano attendibili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
|
a) |
assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate; |
|
b) |
assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'idoneità rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'idoneità; |
|
c) |
assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano atte a essere comprese dai clienti, procurino un'immagine accurata degli obiettivi e delle esigenze del cliente e veicolino le informazioni necessarie a condurre la valutazione dell'idoneità; |
|
d) |
intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni. |
Le imprese di investimento che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, per esempio fornendo un servizio continuativo di consulenza o gestione del portafoglio, dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti nella misura necessaria a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2.
8. L'impresa non raccomanda i servizi di investimento o gli strumenti finanziari al cliente o potenziale cliente quando, nel prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, non ottiene le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.
9. Le imprese di investimento dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per assicurare di essere in grado di comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti e di valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se servizi di investimento o strumenti finanziari equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente.
10. Quando presta un servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, un'impresa di investimento non raccomanda né decide di negoziare se nessuno dei servizi o degli strumenti è idoneo per il cliente.
11. Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio che comportano dei cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente, le imprese di investimento raccolgono le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del cliente e sui nuovi investimenti raccomandati e effettuano un'analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi.
12. Quando prestano una consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.
Le imprese di investimento pongono all'attenzione dei clienti e includono nella relazione sull'idoneità informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni.
Quando un'impresa di investimento presta un servizio che comporta valutazioni e relazioni periodiche sull'idoneità, le relazioni successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione.
13. Le imprese di investimento che forniscono una valutazione periodica dell'idoneità riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'idoneità delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.
Articolo 55
Disposizioni comuni per la valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza
(Articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore degli investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del cliente, la natura e la consistenza del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti, tra cui la complessità e i rischi connessi:
|
a) |
i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; |
|
b) |
la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale sono state eseguite; |
|
c) |
il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, l'ex professione del cliente o del potenziale cliente. |
2. Un'impresa di investimento non scoraggia un cliente o potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste ai fini dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE.
3. L'impresa di investimento può legittimamente fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, a meno che non sia al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete.
Articolo 56
Valutazione dell'adeguatezza e obblighi in materia di registrazioni connessi
(Articolo 25, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2014/65/UE)
1. Nel valutare se un servizio di investimento di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE sia appropriato per un cliente, le imprese di investimento determinano se questi abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi al prodotto o servizio di investimento offerto o richiesto.
Un'impresa di investimento può legittimamente presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi ai determinati servizi di investimento od operazioni o ai tipi di operazioni o prodotti per i quali il cliente è classificato come cliente professionale.
2. Le imprese di investimento mantengono registrazioni delle valutazioni dell'adeguatezza condotte includendovi i seguenti elementi:
|
a) |
il risultato della valutazione dell'adeguatezza; |
|
b) |
l'eventuale avviso dato al cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di un prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inadeguato per il cliente, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione; |
|
c) |
l'eventuale avviso dato al cliente qualora il cliente non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire all'impresa di effettuare la valutazione dell'adeguatezza, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione. |
Articolo 57
Prestazione di servizi relativi a strumenti non complessi
(Articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
Uno strumento finanziario che non è esplicitamente specificato nell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE è considerato uno strumento non complesso ai fini dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punto vi), della direttiva 2014/65/UE se soddisfa i seguenti criteri:
|
a) |
non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), né dell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della direttiva 2014/65/UE; |
|
b) |
esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare o realizzare altrimenti lo strumento a prezzi che sono disponibili pubblicamente per i partecipanti al mercato e che sono i prezzi di mercato o i prezzi messi a disposizione o convalidati da sistemi di valutazione indipendenti dall'emittente; |
|
c) |
non implica per il cliente alcuna passività effettiva o potenziale che vada oltre il costo di acquisto dello strumento; |
|
d) |
non contiene una clausola, una condizione o un automatismo che possa alterare sostanzialmente la natura o il rischio dell'investimento o il profilo di rimborso, quali gli investimenti che prevedono il diritto di convertire lo strumento in un altro investimento; |
|
e) |
non include spese di uscita esplicite o implicite che producono l'effetto di rendere l'investimento illiquido sebbene tecnicamente vi siano opportunità frequenti per cederlo, riscattarlo o in altro modo realizzarlo; |
|
f) |
sono disponibili pubblicamente informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteristiche, in modo che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un'operazione su tale strumento. |
Articolo 58
Accordi con i clienti al dettaglio e professionali
(Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
Le imprese di investimento che prestano a un cliente un servizio di investimento o servizio accessorio di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE dopo la data di applicazione del presente regolamento stipulano con il cliente un accordo di base per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, che stabilisce i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente. Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti ottemperano a tale obbligo solo qualora sia effettuata una valutazione periodica dell'idoneità degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati.
L'accordo scritto stabilisce i diritti e gli obblighi essenziali delle parti e include i seguenti elementi:
|
a) |
una descrizione dei servizi da prestare, e se pertinente della natura e portata della consulenza in materia di investimenti; |
|
b) |
in caso di servizi di gestione del portafoglio, i tipi di strumenti finanziari acquistabili e vendibili e i tipi di operazioni che possono essere effettuate per conto del cliente, nonché gli eventuali strumenti od operazioni vietati; |
|
c) |
una descrizione delle principali caratteristiche di eventuali servizi di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE da fornire, incluso, ove applicabile, il ruolo dell'impresa rispetto agli eventi societari relativi agli strumenti del cliente e i termini in base ai quali le operazioni di finanziamento tramite titoli che interessano titoli del cliente genereranno un rendimento per il cliente. |
SEZIONE 4
Comunicazione ai clienti
Articolo 59
Obblighi di comunicazione riguardo all'esecuzione di ordini che esulano dalla gestione del portafoglio
(Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che hanno eseguito per conto di un cliente un ordine che esula dalla gestione del portafoglio provvedono, relativamente a tale ordine, a:
|
a) |
fornire prontamente al cliente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine; |
|
b) |
inviare al cliente, su un supporto durevole, un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo. |
La lettera b) non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un'altra persona.
Le lettere a) e b) non si applicano quando gli ordini eseguiti per conto dei clienti riguardano obbligazioni che finanziano contratti di prestito ipotecario con detti clienti, nel qual caso la comunicazione sull'operazione e è effettuata contemporaneamente a quella dei termini del prestito ipotecario, ma non oltre un mese dopo l'esecuzione dell'ordine.
2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, le imprese di investimento forniscono al cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.
3. In caso di ordini per un cliente relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo che sono eseguiti periodicamente, le imprese di investimento prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 1, lettera b), o forniscono al cliente, almeno ogni sei mesi, le informazioni elencate al paragrafo 4 riguardo a tali operazioni.
4. L'avviso di cui al paragrafo 1, lettera b), contiene le informazioni elencate qui di seguito, laddove applicabili, e, se pertinente, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di segnalazione adottate conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014:
|
a) |
l'identificativo dell'impresa che effettua la comunicazione; |
|
b) |
il nome o altro elemento di designazione del cliente; |
|
c) |
il giorno di negoziazione; |
|
d) |
l'ora di negoziazione; |
|
e) |
la tipologia dell'ordine; |
|
f) |
l'identificativo della sede di esecuzione; |
|
g) |
l'identificativo dello strumento; |
|
h) |
l'indicatore acquisto/vendita; |
|
i) |
la natura dell'ordine in caso non si tratti di acquisto/vendita; |
|
j) |
il quantitativo; |
|
k) |
il prezzo unitario; |
|
l) |
il corrispettivo totale; |
|
m) |
la somma totale delle commissioni e spese addebitate e, qualora il cliente lo richieda, la relativa scomposizione in singole voci incluso, se pertinente, l'importo di qualsiasi maggiorazione o riduzione applicata qualora l'operazione sia stata eseguita da un'impresa di investimento durante una negoziazione per conto proprio e l'impresa di investimento abbia un obbligo di esecuzione alle condizioni migliori nei confronti del cliente; |
|
n) |
il tasso di cambio ottenuto, quando l'operazione comporta una conversione di valuta; |
|
o) |
le responsabilità del cliente in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto pertinente, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza al cliente; |
|
p) |
quando la controparte del cliente è la stessa impresa di investimento o un'entità del suo stesso gruppo o un altro suo cliente, la dichiarazione di questo fatto, a meno che l'ordine sia stato eseguito tramite un sistema di negoziazione che facilita la negoziazione anonima. |
Ai fini della lettera k), quando l'ordine è eseguito in tranche, l'impresa di investimento può fornire al cliente informazioni sul prezzo di ciascuna tranche o sul prezzo medio. Qualora sia fornito il prezzo medio, l'impresa di investimento informa il cliente, su sua richiesta, del prezzo di ciascuna tranche.
5. L'impresa di investimento può fornire al cliente le informazioni di cui al paragrafo 4 utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati.
Articolo 60
Obblighi di comunicazione riguardo alla gestione del portafoglio
(Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione del portafoglio forniscono ai clienti rendiconti periodici, su un supporto durevole, delle attività di gestione del portafoglio svolte per loro conto, a meno che tale rendiconto sia fornito da un'altra persona.
2. I rendiconti periodici di cui al paragrafo 1 forniscono una rassegna corretta ed equilibrata delle attività svolte e del rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto e includono, laddove pertinente, le seguenti informazioni:
|
a) |
il nome dell'impresa di investimento; |
|
b) |
il nome o altro elemento di designazione del conto del cliente; |
|
c) |
il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile e il saldo contante all'inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto nonché il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto; |
|
d) |
l'importo totale delle commissioni e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per quanto riguarda le commissioni di gestione totali e i costi totali connessi all'esecuzione, compresa, laddove pertinente, la dichiarazione che, su richiesta, sarà fornita una scomposizione in voci più dettagliata; |
|
e) |
un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento per il rendimento (eventualmente) convenuto tra l'impresa di investimento e il cliente; |
|
f) |
l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del cliente; |
|
g) |
informazioni circa gli altri eventi societari che conferiscono diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio; |
|
h) |
per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettere da c) a l), laddove pertinenti, a meno che il cliente scelga di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite su base operazione per operazione, nel qual caso si applica il paragrafo 4 del presente articolo. |
3. I rendiconti periodici di cui al paragrafo 1 sono forniti a cadenza trimestrale, salvo nei seguenti casi:
|
a) |
quando l'impresa di investimento fornisce ai suoi clienti l'accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove è possibile accedere a valutazioni aggiornate del portafoglio del cliente e dove il cliente può accedere facilmente alle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, e l'impresa ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a una valutazione del suo portafoglio almeno una volta durante il trimestre in questione; |
|
b) |
nei casi in cui si applica il paragrafo 4, il rendiconto periodico deve essere fornito almeno ogni 12 mesi; |
|
c) |
quando l'accordo di gestione del portafoglio tra l'impresa di investimento e il cliente autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico deve essere fornito almeno una volta al mese. |
La deroga di cui alla lettera b) non è applicabile in relazione alle operazioni su strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), o dell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della direttiva 2014/65/UE.
4. Qualora il cliente scelga di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite su base operazione per operazione, le imprese di investimento gli forniscono prontamente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione da parte del gestore del portafoglio, le informazioni essenziali in merito a tale operazione su un supporto durevole.
L'impresa di investimento invia al cliente una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 4, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, qualora l'impresa di investimento riceva la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.
Il secondo comma non si applica nei casi in cui la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un'altra persona.
Articolo 61
Obblighi di comunicazione nei confronti delle controparti qualificate
(Articolo 24, paragrafo 4, e articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
Si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai clienti al dettaglio e professionali di cui agli articoli 49 e 59, tranne nel caso in cui le imprese di investimento stipulino con le controparti qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni.
Articolo 62
Obblighi di comunicazione supplementari riguardo alla gestione del portafoglio o alle operazioni con passività potenziali
(Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione del portafoglio informano il cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
2. Le imprese di investimento che detengono un conto di un cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informano il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. La comunicazione di cui al presente paragrafo dovrebbe essere effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
Articolo 63
Rendiconti sugli strumenti finanziari o sui fondi dei clienti
(Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi di clienti inviano a ciascun cliente per il quale detengono strumenti finanziari o fondi, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto di tali strumenti finanziari o fondi su un supporto durevole, a meno che un tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici. Su richiesta del cliente, le imprese forniscono il rendiconto con una frequenza maggiore a costo di mercato.
Il primo comma non si applica agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) per quanto riguarda i depositi, ai sensi della predetta direttiva, da essi detenuti.
2. Il rendiconto delle attività dei clienti di cui al paragrafo 1 include le informazioni seguenti:
|
a) |
i dettagli di tutti gli strumenti finanziari o fondi detenuti dall'impresa di investimento per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto; |
|
b) |
la misura in cui eventuali strumenti finanziari o fondi della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli; |
|
c) |
l'entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono stati maturati; |
|
d) |
una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà; |
|
e) |
una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia; |
|
f) |
il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata dall'impresa con la massima diligenza possibile. |
Nei casi in cui il portafoglio di un cliente include i proventi di una o più operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata coerentemente a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.
Il rendiconto periodico sulle attività del cliente di cui al paragrafo 1 non è fornito quando l'impresa di investimento dà ai clienti accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati suoi strumenti finanziari o fondi e l'impresa ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre in questione.
3. Le imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi del cliente e prestano a un cliente il servizio di gestione del portafoglio possono includere il rendiconto sulle attività del cliente di cui al paragrafo 1 nel rendiconto periodico che gli forniscono in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 1.
SEZIONE 5
Esecuzione alle condizioni migliori
Articolo 64
Criteri riguardanti l'esecuzione delle condizioni migliori
(Articolo 27, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Quando eseguono gli ordini dei clienti le imprese di investimento tengono conto dei seguenti criteri per stabilire l'importanza relativa dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE:
|
a) |
le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale; |
|
b) |
le caratteristiche dell'ordine del cliente, incluso quando l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli; |
|
c) |
le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine; |
|
d) |
le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto. |
Ai fini del presente articolo e degli articoli 65 e 66, per «sede di esecuzione» s'intende un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolge in un paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette.
2. L'impresa di investimento soddisfa l'obbligo di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE di adottare misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente se esegue un ordine o un aspetto specifico di un ordine attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dal cliente per quanto riguarda l'ordine o l'aspetto specifico dell'ordine.
3. Le imprese di investimento non strutturano né applicano le proprie commissioni in un modo che comporti una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l'altra.
4. Quando esegue ordini o decide di negoziare prodotti OTC che includono prodotti personalizzati, l'impresa di investimento verifica l'equità del prezzo proposto al cliente raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.
Articolo 65
Dovere delle imprese di investimento che effettuano la gestione del portafoglio e la ricezione e trasmissione degli ordini di agire nel migliore interesse del cliente
(Articolo 24, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione del portafoglio rispettano l'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE di agire per servire al meglio gli interessi dei loro clienti quando collocano presso altre entità, a fini di esecuzione, ordini derivanti da decisioni dell'impresa di investimento di negoziare strumenti finanziari per conto del cliente.
2. Le imprese di investimento che prestano il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini rispettano l'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE di agire per servire al meglio gli interessi dei loro clienti quando trasmettono gli ordini dei clienti ad altre entità a fini di esecuzione.
3. Per conformarsi ai paragrafi 1 o 2 le imprese di investimento osservano le disposizioni dei paragrafi da 4 a 7 e dell'articolo 64, paragrafo 4.
4. Le imprese di investimento adottano misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti tenendo conto dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. L'importanza relativa di questi fattori è determinata con riferimento ai criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e, per i clienti al dettaglio, al requisito di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE.
L'impresa di investimento soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 1 o 2, e non è tenuta ad adottare le misure di cui al presente paragrafo, se si attiene alle istruzioni specifiche del cliente quando colloca un ordine presso un'altra entità, o glielo trasmette, a fini di esecuzione.
5. Le imprese di investimento stabiliscono ed applicano una politica che consente loro di conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 4. La politica individua, per ciascuna categoria di strumenti, le entità presso le quali gli ordini sono collocati o alle quali l'impresa di investimento li trasmette a fini di esecuzione. Tali entità dispongono di dispositivi di esecuzione che consentono all'impresa di investimento di conformarsi agli obblighi di cui al presente articolo quando colloca ordini presso l'entità o glieli trasmette a fini di esecuzione.
6. Le imprese di investimento forniscono ai clienti informazioni sulla politica stabilita conformemente al paragrafo 5 e all'articolo 66, paragrafi da 2 a 9. Le imprese di investimento forniscono ai clienti informazioni adeguate sull'impresa e i servizi che presta e sulle entità scelte per l'esecuzione. In particolare, quando seleziona altre imprese per la prestazione di servizi di esecuzione degli ordini, l'impresa di investimento riepiloga e pubblica, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta. Le informazioni sono coerenti con quelle pubblicate conformemente alle norme tecniche elaborate a norma dell'articolo 27, paragrafo 10, lettera b), della direttiva 2014/65/UE.
A seguito di ragionevole richiesta di un cliente, le imprese di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti informazioni sulle entità alle quali gli ordini sono trasmessi o presso le quali sono collocati a fini di esecuzione.
7. Le imprese di investimento controllano a cadenza regolare l'efficacia della politica stabilita conformemente al paragrafo 5 e, in particolare, controllano la qualità dell'esecuzione delle entità in essa indicate e, laddove opportuno, pongono rimedio a eventuali carenze.
Le imprese di investimento riesaminano almeno una volta all'anno la politica e le disposizioni. Il riesame è condotto anche ogni volta che interviene una modifica rilevante che influisce sulla capacità dell'impresa di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti.
Le imprese di investimento valutano se siano intervenute modifiche rilevanti e considerano l'ipotesi di apportare modifiche alle sedi di esecuzione o alle entità sulle quali fanno significativo affidamento per soddisfare il requisito generale dell'esecuzione alle condizioni migliori.
Una modifica rilevante è un evento significativo che potrebbe influire sui parametri dell'esecuzione alle condizioni migliori, quali costo, prezzo, rapidità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni, natura o qualsiasi altra considerazione pertinente all'esecuzione dell'ordine.
8. Il presente articolo non si applica laddove l'impresa di investimento che presta il servizio di gestione del portafoglio o di ricezione e trasmissione degli ordini esegue altresì gli ordini ricevuti o le decisioni di negoziazione per conto del portafoglio dei clienti. In tali casi si applica l'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 66
Strategia di esecuzione
(Articolo 27, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento riesaminano, almeno una volta all'anno, la strategia di esecuzione stabilita conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, nonché i loro dispositivi di esecuzione degli ordini.
Il riesame è condotto anche ogni volta che interviene una modifica rilevante ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 7, che influisce sulla capacità dell'impresa di continuare ad ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella propria strategia di esecuzione. L'impresa di investimento valuta se siano intervenute modifiche rilevanti e considera l'ipotesi di apportare modifiche all'importanza relativa dei fattori dell'esecuzione alle condizioni migliori per soddisfare il requisito generale dell'esecuzione alle condizioni migliori.
2. Le informazioni sulla strategia di esecuzione sono personalizzate sulla base della classe dello strumento finanziario e del tipo di servizio fornito e includono le informazioni di cui ai paragrafi da 3 a 9.
3. Le imprese di investimento forniscono ai clienti, in tempo utile prima della prestazione del servizio, le seguenti informazioni sulla strategia di esecuzione:
|
a) |
l'indicazione dell'importanza relativa che l'impresa di investimento assegna, conformemente ai criteri specificati all'articolo 59, paragrafo 1, ai fattori citati all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, o della procedura con la quale l'impresa determina l'importanza relativa di tali fattori; |
|
b) |
l'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali l'impresa fa significativo affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti, specificando quali sedi di esecuzione sono impiegate per ciascuna classe di strumenti finanziari, ordini dei clienti al dettaglio, ordini dei clienti professionali e operazioni di finanziamento tramite titoli; |
|
c) |
l'elenco dei fattori utilizzati per selezionare una sede di esecuzione, inclusi fattori qualitativi quali sistemi di compensazione, interruttori di circuito, azioni programmate o qualsiasi altra considerazione pertinente, e l'importanza relativa di ciascun fattore; le informazioni relative ai fattori utilizzati per selezionare una sede di esecuzione ai fini dell'esecuzione sono coerenti con i controlli attuati dall'impresa per dimostrare ai clienti, durante il riesame dell'adeguatezza della sua strategia e delle sue disposizioni, di avere ottenuto sistematicamente l'esecuzione alle condizioni migliori; |
|
d) |
in che modo i fattori di esecuzione rappresentati da prezzo, costi, rapidità, probabilità di esecuzione e altri fattori pertinenti sono presi in esame come parte delle misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente; |
|
e) |
laddove applicabile, informazioni sul fatto che l'impresa esegue ordini al di fuori di una sede di negoziazione, sulle conseguenze, per esempio rischio di controparte derivante dall'esecuzione al di fuori di una sede di negoziazione e, su richiesta del cliente, informazioni supplementari sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione; |
|
f) |
un avviso chiaro ed evidente indicante che le istruzioni specifiche del cliente possono impedire all'impresa di adottare le misure che essa prevede e applica nella strategia di esecuzione per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali istruzioni; |
|
g) |
una sintesi del processo di selezione delle sedi di esecuzione, delle strategie di esecuzione impiegate, delle procedure e dei processi utilizzati per analizzare la qualità dell'esecuzione ottenuta e il modo in cui l'impresa monitora e verifica che siano stati ottenuti i risultati migliori possibili per i clienti. |
Le informazioni sono fornite su un supporto durevole o tramite un sito internet (qualora non costituisce un supporto durevole) purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
4. Qualora applichino commissioni diverse a seconda della sede di esecuzione, le imprese di investimento spiegano le differenze in sufficiente dettaglio di modo da consentire al cliente di comprendere i vantaggi e gli svantaggi connessi alla scelta di un'unica sede di esecuzione.
5. Qualora invitino i clienti a scegliere una sede di esecuzione, le imprese di investimento forniscono informazioni corrette, chiare e non fuorvianti per evitare che il cliente scelga una sede di esecuzione piuttosto di un'altra basandosi unicamente sulla politica in materia di prezzi applicata dall'impresa.
6. Le imprese di investimento ricevono unicamente pagamenti di terzi conformi all'articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e informano i clienti degli incentivi che potrebbero ricevere dalle sedi di esecuzione. Le informazioni specificano le commissioni addebitate dall'impresa di investimento a tutte le controparti coinvolte nell'operazione e, qualora le commissioni varino in base al cliente, le informazioni ne indicano l'importo massima o la forcella.
7. Quando addebita le commissioni di un'operazione a più partecipanti, conformemente all'articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione, l'impresa di investimento informa i clienti del valore degli eventuali benefici monetari o non monetari ricevuti.
8. Quando un cliente presenta a un'impresa di investimento richieste ragionevoli e proporzionate di informazioni sulle politiche o disposizioni applicate e sul modo in cui sono riesaminate, l'impresa di investimento risponde in modo chiaro ed entro un arco temporale ragionevole.
9. Quando esegue ordini per clienti al dettaglio, l'impresa di investimento fornisce loro un riepilogo della politica pertinente che mette in evidenza i costi totali a cui sono soggetti. Il riepilogo fornisce inoltre un collegamento ai più recenti dati sulla qualità dell'esecuzione pubblicati conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE per ogni sede di esecuzione elencata dall'impresa di investimento nella strategia di esecuzione.
SEZIONE 6
Gestione degli ordini dei clienti
Articolo 67
Principi generali
(Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento adempiono alle seguenti condizioni quando eseguono gli ordini dei clienti:
|
a) |
assicurano che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano registrati ed assegnati prontamente ed accuratamente; |
|
b) |
eseguono gli ordini dei clienti per il resto comparabili in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente; |
|
c) |
informano il cliente al dettaglio circa le eventuali difficoltà rilevanti che possono influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena ne vengono a conoscenza. |
2. Se ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, l'impresa di investimento adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o i fondi dei clienti ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito siano trasferiti prontamente e correttamente sul conto del cliente appropriato.
3. L'impresa di investimento non fa un uso scorretto delle informazioni relative agli ordini in sospeso dei clienti e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte dei suoi soggetti rilevanti.
Articolo 68
Aggregazione e assegnazione degli ordini
(Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento non eseguono l'ordine di un cliente o un'operazione per conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro cliente, a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti:
|
a) |
è improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno dei clienti i cui ordini sono aggregati; |
|
b) |
ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato del fatto che l'effetto dell'aggregazione può andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine; |
|
c) |
è stabilita e applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che prevede un'assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati, compresi il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali. |
2. Quando l'impresa di investimento aggrega un ordine con uno o più ordini di altri clienti e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, l'impresa assegna le negoziazioni connesse conformemente con la sua strategia di assegnazione degli ordini.
Articolo 69
Aggregazione e assegnazione delle operazioni per conto proprio
(Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che hanno aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di clienti non assegnano le negoziazioni connesse in un modo pregiudizievole per un cliente.
2. Quando un'impresa di investimento aggrega un ordine di un cliente con un'operazione per conto proprio e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, l'impresa assegna le negoziazioni connesse prima al cliente che a se stessa.
Quando è in grado di dimostrare con argomentazioni ragionevoli che, senza l'aggregazione, non sarebbe stata in grado di eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stata in grado di eseguirlo affatto, l'impresa di investimento può assegnare l'operazione per conto proprio proporzionalmente, conformemente alla sua strategia di assegnazione degli ordini di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c).
3. Nel quadro della strategia di assegnazione degli ordini di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), le imprese di investimento pongono in atto procedure volte ad impedire che le operazioni per conto proprio eseguite in combinazione con ordini di clienti siano riassegnate in un modo pregiudizievole per il cliente.
Articolo 70
Esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini dei clienti e pubblicazione degli ordini dei clienti con limite di prezzo non eseguiti per azioni negoziate in una sede di negoziazione
(Articolo 28 della direttiva 2014/65/UE)
1. Gli ordini dei clienti con limite di prezzo in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione che non siano stati eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, sono considerati disponibili al pubblico quando l'impresa di investimento ha trasmesso l'ordine a fini di esecuzione a un mercato regolamentato o a un MTF o quando l'ordine è stato pubblicato da un fornitore di servizi di comunicazione dati ubicato in uno Stato membro e può essere eseguito facilmente non appena le condizioni di mercato lo consentono.
2. Ai mercati regolamentati e agli MTF è assegnato un ordine di priorità in base alla strategia di esecuzione dell'impresa al fine di assicurare l'esecuzione non appena le condizioni di mercato lo consentono.
SEZIONE 7
Controparti qualificate
Articolo 71
Controparti qualificate
(Articolo 30 della direttiva 2014/65/UE)
1. In aggiunta alle categorie esplicitamente previste all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, gli Stati membri possono riconoscere come controparte qualificata, conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, della stessa direttiva, un organismo che rientra in una categoria di clienti da considerarsi clienti professionali conformemente all'allegato II, sezione I, punti 1, 2 e 3 della stessa direttiva.
2. Quanto, a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE, una controparte qualificata chiede di essere trattata come un cliente i cui rapporti con l'impresa di investimento sono soggetti agli articoli 24, 25, 27 e 28 della stessa direttiva, la richiesta è presentata per iscritto, indicando se il trattamento come cliente al dettaglio o cliente professionale si riferisce a uno o più servizi di investimento od operazioni, o a uno o più tipi di operazione o prodotto.
3. Quando una controparte qualificata chiede di essere trattata come un cliente i cui rapporti con l'impresa di investimento sono soggetti agli articoli 24, 25, 27 e 28 della direttiva 2014/65/UE, senza chiedere tuttavia espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, l'impresa la tratta come un cliente professionale.
4. Quando la controparte qualificata chiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, l'impresa di investimento la tratta come un cliente al dettaglio, applicando le disposizioni relative alle richieste di trattamento non professionale di cui all'allegato II, sezione I, secondo, terzo e quarto comma, della direttiva 2014/65/UE.
5. Quando un cliente chiede di essere trattato come una controparte qualificata conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, è applicata la seguente procedura:
|
a) |
l'impresa di investimento fornisce al cliente un chiaro avviso scritto delle conseguenze cui si espone con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere; |
|
b) |
il cliente conferma per iscritto la richiesta di essere trattato come una controparte qualificata in generale o in relazione a uno o più servizi di investimento od operazioni o tipi di transazione o prodotto e di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni che potrebbe perdere a seguito della richiesta. |
SEZIONE 8
Tenuta delle registrazioni
Articolo 72
Conservazione delle registrazioni
(Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro recuperate dall'autorità competente ed in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:
|
a) |
l'autorità competente può accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione; |
|
b) |
è possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche; |
|
c) |
non è possibile manipolare o alterare in altro modo le registrazioni; |
|
d) |
le registrazioni possono essere sottoposte a trattamento informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente quando non è possibile eseguire facilmente un'analisi dei dati in ragione del volume e della natura degli stessi; |
|
e) |
le disposizioni dell'impresa soddisfano i requisiti di tenuta delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata. |
2. Le imprese di investimento tengono come minimo le registrazioni indicate nell'allegato I in funzione della natura delle attività svolte.
L'elenco delle registrazioni riportato nell'allegato I lascia impregiudicati gli altri obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti da altre disposizioni normative.
3. Le imprese di investimento tengono inoltre registrazioni scritte di tutte le politiche e procedure che devono mantenere a norma della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) n. 600/2014, della direttiva 2014/57/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e relative misure di esecuzione.
Le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento di tenere delle registrazioni supplementari rispetto all'elenco riportato nell'allegato I.
Articolo 73
Tenuta delle registrazioni dei diritti e degli obblighi dell'impresa di investimento e del cliente
(Articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
Le registrazioni che riguardano i rispettivi diritti ed obblighi dell'impresa di investimento e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi, o le condizioni alle quali l'impresa presta servizi al cliente, sono tenute quanto meno per la durata della relazione con il cliente.
Articolo 74
Tenuta delle registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione
(Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
In relazione a ciascun ordine iniziale ricevuto da un cliente e in relazione a ciascuna decisione iniziale di negoziazione presa, l'impresa di investimento registra immediatamente e tiene a disposizione dell'autorità competente almeno i dati di cui all'allegato IV, sezione 1, nella misura in cui siano applicabili all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione.
Quando sono prescritti anche dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati di cui all'allegato IV, sezione 1, sono tenuti coerentemente e conformemente con le norme prescritte da detti articoli.
Articolo 75
Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini
(Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
Immediatamente dopo avere ricevuto l'ordine di un cliente o avere preso una decisione di negoziazione, le imprese registrano e tengono a disposizione dell'autorità competente, nella misura applicabile all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione, almeno i dati di cui all'allegato IV, sezione 2.
Quando sono prescritti anche dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati di cui all'allegato IV, sezione 2, sono tenuti coerentemente e conformemente con le norme prescritte da detti articoli.
Articolo 76
Registrazione di conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche
(Articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono un'efficace politica di registrazione delle conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche, formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Tale politica comprende i seguenti elementi:
|
a) |
l'individuazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche, incluse le conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche interne d'interesse, che sono soggette all'obbligo di registrazione conformemente all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE; |
|
b) |
la specificazione delle procedure da seguire e delle misure da adottare per assicurare la conformità dell'impresa all'articolo 16, paragrafo 7, terzo e ottavo comma, della direttiva 2014/65/UE qualora si verifichino delle circostanze eccezionali e l'impresa sia impossibilitata a registrare la conversazione/comunicazione su dispositivi da essa istituiti, accettati e consentiti. Prove di tali circostanze sono conservate e rese accessibili alle autorità competenti. |
2. Le imprese di investimento assicurano che l'organo di gestione svolga un'efficace vigilanza e controllo sulle politiche e procedure relative alla registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettronica eseguita dall'impresa.
3. Le imprese di investimento assicurano che le disposizioni volte a soddisfare i requisiti di registrazione siano indipendenti dalla tecnologia impiegata. Le imprese valutano periodicamente l'efficacia delle loro politiche e procedure e adottano le misure e procedure alternative o supplementari necessarie e appropriate. Come minimo, misure alternative o supplementari sono adottate quando l'impresa accetta o permette l'utilizzo di un nuovo mezzo di comunicazione.
4. Le imprese di investimento tengono e aggiornano periodicamente un registro dei soggetti che dispongono di dispositivi di proprietà dell'impresa o di loro proprietà il cui utilizzo è stato approvato dall'impresa.
5. Le imprese di investimento istruiscono e formano i dipendenti riguardo alle procedure relative agli obblighi di cui all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE.
6. Al fine di monitorare la conformità agli obblighi di registrazione e tenuta delle registrazioni conformemente all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento monitorano periodicamente le registrazioni delle operazioni e degli ordini che vi sono assoggettati, incluse le conversazioni d'interesse. Il monitoraggio è basato sul rischio e proporzionato ad esso.
7. Su richiesta, le imprese di investimento dimostrano alle autorità competenti interessate le politiche, le procedure e la vigilanza dell'organo di gestione sulle norme relative alla registrazione.
8. Prima di prestare servizi e attività di investimento in relazione alla ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini di clienti nuovi ed esistenti, le imprese di investimento informano il cliente di quanto segue:
|
a) |
che le conversazioni e comunicazioni sono registrate; |
|
b) |
che una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il cliente rimane disponibile, su richiesta, per un periodo di cinque anni e, laddove richiesto dall'autorità competente, per un periodo fino a sette anni. |
Le informazioni di cui al primo comma sono presentate nella stessa lingua o nelle stesse lingue utilizzate per prestare i servizi di investimento al cliente.
9. Le imprese di investimento registrano su un supporto durevole tutte le informazioni pertinenti relative a conversazioni «frontali» con i clienti. Le informazioni registrate comprendono almeno i seguenti elementi:
|
a) |
data e ora degli incontri; |
|
b) |
luogo di svolgimento degli incontri; |
|
c) |
identità dei partecipanti; |
|
d) |
promotore degli incontri; |
|
e) |
informazioni pertinenti sull'ordine del cliente, inclusi prezzo, volume, tipo di ordine e data della trasmissione o esecuzione. |
10. Le registrazioni sono conservate su un supporto durevole che ne consente la riproduzione o la copia e devono essere conservate in un formato che non consenta l'alterazione o la cancellazione della registrazione originaria.
Le registrazioni sono conservate su un supporto che le rende facilmente accessibili e disponibili ai clienti che ne fanno richiesta.
Le imprese assicurano la qualità, l'accuratezza e la completezza delle registrazioni di tutte le conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche.
11. Il periodo di conservazione della registrazione inizia nella data di sua creazione.
SEZIONE 9
Mercati di crescita per le PMI
Articolo 77
Classificazione come PMI
(Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione da meno di tre anni è considerato una PMI ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE quando ha una capitalizzazione di borsa inferiore a 200 000 000 EUR sulla base di uno dei seguenti elementi:
|
a) |
il prezzo di chiusura delle azioni nel primo giorno di negoziazione, se le sue azioni sono ammesse alla negoziazione da meno di un anno; |
|
b) |
l'ultimo prezzo di chiusura delle azioni nel primo anno di negoziazione, se le sue azioni sono ammesse alla negoziazione da più di un anno ma da meno di due anni; |
|
c) |
la media degli ultimi prezzi di chiusura delle azioni di ciascuno dei primi due anni di negoziazione, se le sue azioni sono ammesse alla negoziazione da più di due anni ma da meno di tre anni. |
2. L'emittente che non ha strumenti di capitale negoziati in sedi di negoziazione è considerato una PMI ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, punto13, della direttiva 2014/65/UE se, in base al più recente bilancio annuale o consolidato, rispetta almeno due dei tre seguenti criteri: un numero medio di dipendenti inferiore a 250 nel corso dell'esercizio, un totale di bilancio non superiore a 43 000 000 EUR e un fatturato annuo netto non superiore a 50 000 000 EUR.
Articolo 78
Registrazione come mercato di crescita per le PMI
(Articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Per determinare se almeno il 50 % degli emittenti ammessi alla negoziazione in un MTF sia costituito da PMI ai fini della registrazione come mercato di crescita per le PMI conformemente all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del gestore dell'MTF calcola la percentuale media di PMI sul numero totale di emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su tale mercato. La percentuale media è calcolata al 31 dicembre del precedente anno civile come media delle dodici percentuali di fine mese di tale anno civile.
Fatte salve le altre condizioni per la registrazione specificate all'articolo 33, paragrafo 3, lettere da b) a g), della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente registra come mercato di crescita per le PMI il richiedente senza storia operativa precedente e, trascorsi tre anni civili, verifica che sia conforme alla quota minima di PMI determinata conformemente al primo comma.
2. Con riferimento ai criteri stabiliti all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c), d) e f), della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del gestore di un MTF non registra l'MTF come mercato di crescita per le PMI se non dopo avere verificato che esso:
|
a) |
abbia stabilito e applichi delle regole che prevedono criteri obiettivi e trasparenti per l'ammissione iniziale e continuativa alla negoziazione di emittenti nella sua sede; |
|
b) |
possieda un modello operativo appropriato per l'adempimento delle sue funzioni e assicuri il mantenimento di negoziazioni corrette e ordinate riguardo agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nella sua sede; |
|
c) |
abbia stabilito e applichi regole secondo cui l'emittente che chiede l'ammissione dei suoi strumenti finanziari alla negoziazione nell'MTF deve pubblicare, nei casi ai quali non si applica la direttiva 2003/71/CE, un appropriato documento di ammissione, redatto sotto la sua responsabilità, nel quale è dichiarato chiaramente se è stato o meno approvato o riesaminato e da quale soggetto; |
|
d) |
abbia stabilito e applichi regole che definiscono il contenuto minimo del documento di ammissione di cui alla lettera c), in modo tale da fornire agli investitori informazioni sufficienti a consentire loro di effettuare una valutazione informata della posizione e delle prospettive finanziarie dell'emittente, nonché dei diritti connessi ai suoi titoli; |
|
e) |
richieda all'emittente di dichiarare, nel documento di ammissione di cui alla lettera c), se ritiene il suo capitale circolante sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso negativo, come propone di provvedere al capitale circolante aggiuntivo necessario; |
|
f) |
abbia predisposto che il documento di ammissione di cui alla lettera c) sia sottoposto a un adeguato riesame riguardo a completezza, coerenza e comprensibilità; |
|
g) |
imponga agli emittenti i cui titoli sono negoziati nella sua sede di pubblicare relazioni finanziarie annuali entro 6 mesi dal termine di ciascun esercizio e relazioni finanziarie semestrali entro 4 mesi dal termine dei primi 6 mesi di ciascun esercizio; |
|
h) |
assicuri la diffusione al pubblico dei prospetti redatti conformemente alla direttiva 2003/71/CE, dei documenti di ammissione di cui alla lettera c), delle relazioni finanziarie di cui alla lettera g) e delle informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 di cui gli emittenti i cui titoli sono negoziati nella sua sede hanno dato divulgazione pubblica, pubblicandoli sul suo sito internet o fornendo sullo stesso un collegamento diretto alla pagina del sito internet degli emittenti nella quale sono pubblicati tali documenti, relazioni e informazioni; |
|
i) |
assicuri che le informazioni regolamentari di cui alla lettera h) e i collegamenti diretti rimangano disponibili sul suo sito internet per un periodo minimo di cinque anni. |
Articolo 79
Revoca della registrazione come mercato di crescita per le PMI
(Articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Con riferimento alla percentuale di PMI, e fatte salve le altre condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere da b) a g), della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 78, paragrafo 2, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine revoca la registrazione di un mercato di crescita per le PMI solo quando la percentuale di PMI, determinata in conformità all'articolo 78, paragrafo 1, primo comma, scende al di sotto del 50 % per tre anni civili consecutivi.
2. Con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere da b) a g), della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 78, paragrafo 2, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine revoca la registrazione di un mercato di crescita per le PMI quanto tali condizioni non sono più soddisfatte.
CAPO IV
OBBLIGHI OPERATIVI DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE
Articolo 80
Circostanze che causano un danno rilevante agli interessi degli investitori e al funzionamento ordinato del mercato
(Articolo 32, paragrafi 1 e 2, e articolo 52, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 52, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, la sospensione o esclusione dalla negoziazione di uno strumento finanziario rischia di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato almeno nelle seguenti circostanze:
|
a) |
quando creerebbe un rischio sistemico che mette a repentaglio la stabilità finanziaria, come nel caso in cui è necessario allentare una posizione di mercato dominante, o quando gli obblighi di regolamento non sarebbero soddisfatti in quantità significativa; |
|
b) |
quando la prosecuzione della negoziazione sul mercato è necessaria per svolgere funzioni essenziali di gestione del rischio post-negoziazione qualora sia necessario liquidare gli strumenti finanziari a causa dell'inadempimento di un partecipante diretto nel quadro delle procedure di inadempimento di una controparte centrale e tale controparte centrale sarebbe esposta a rischi inaccettabili in conseguenza dell'impossibilità di calcolare i requisiti di margine; |
|
c) |
quando la solidità finanziaria dell'emittente sarebbe minacciata, come nel caso in cui è coinvolto in un'operazione societaria o in un aumento di capitale. |
2. Al fine di determinare se, in un dato caso, la sospensione o esclusione rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato, l'autorità nazionale competente, il gestore del mercato che gestisce un mercato regolamentato, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un MTF o un OTF considera tutti i fattori pertinenti, tra i quali:
|
a) |
la rilevanza del mercato in termini di liquidità, laddove vi sia la probabilità che le conseguenze dell'azione siano più significative quando i mercati sono più rilevanti in termini di liquidità rispetto ad altri mercati; |
|
b) |
la natura dell'azione prevista quando è probabile che le azioni che hanno un impatto duraturo o persistente sulla capacità degli investitori di negoziare uno strumento finanziario nelle sedi di negoziazione, quali le esclusioni, abbiano un impatto maggiore sugli investitori rispetto ad altre azioni; |
|
c) |
gli effetti domino della sospensione o esclusione di derivati, indici o valori di riferimento sufficientemente correlati per i quali lo strumento escluso o sospeso funge da sottostante o costituente; |
|
d) |
gli effetti della sospensione sugli interessi degli utenti finali del mercato diversi dalle controparti finanziarie, quali le entità che negoziano strumenti finanziari per coprire rischi commerciali. |
3. I fattori di cui al paragrafo 2 sono presi in considerazione anche quando l'autorità nazionale competente, il gestore del mercato che gestisce un mercato regolamentato, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un MTF o un OTF decide di non sospendere o escludere uno strumento finanziario sulla base di circostanze non elencate nel paragrafo 1.
Articolo 81
Circostanze in cui si possono presumere violazioni significative delle regole di una sede di negoziazione o condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario
(Articolo 31, paragrafo 2, e articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Quando valutano se sia applicabile l'obbligo di informare immediatamente le autorità competenti di violazioni significative delle regole della loro sede di negoziazione o di condizioni di negoziazione anormali o di disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario, i gestori delle sedi di negoziazione considerano i segnali elencati nell'allegato III, sezione A.
2. L'informazione è richiesta solo in caso di eventi rilevanti che possano mettere in pericolo il ruolo e la funzione delle sedi di negoziazione quali parti delle infrastrutture del mercato finanziario.
Articolo 82
Circostanze in cui si possono presumere atti che indicano comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014
(Articolo 31, paragrafo 2, e articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Quando valutano se sia applicabile l'obbligo di informare immediatamente le autorità competenti di atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014, i gestori delle sedi di negoziazione considerano i segnali elencati nell'allegato III, sezione B.
2. Il gestore di una o più sedi di negoziazione nelle quali sono negoziati uno strumento finanziario e/o uno strumento finanziario correlato adotta un approccio proporzionato ed esercita il suo giudizio in merito ai segnali attivati, inclusi eventuali segnali pertinenti non specificamente inclusi nell'allegato III, sezione B, prima di informare l'autorità nazionale competente, tenuto conto dei seguenti elementi:
|
a) |
gli scostamenti dal normale modello di negoziazione degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati nella sede di negoziazione; |
|
b) |
le informazioni di cui dispone o cui può accedere, siano esse disponibili internamente nell'ambito delle attività della sede di negoziazione o disponibili pubblicamente. |
3. Il gestore di una o più sedi di negoziazione tiene in considerazione i comportamenti di «front running», ossia il comportamento del membro o partecipante al mercato che negozia, per conto proprio in anticipo sul proprio cliente, e utilizza a tal fine i dati del book di negoziazione che la sede di negoziazione è tenuta a registrare a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare quelli che si riferiscono al modo in cui il membro o partecipante conduce l'attività di negoziazione.
CAPO V
NOTIFICA DELLE POSIZIONI IN STRUMENTI DERIVATI SU MERCI
Articolo 83
Notifica delle posizioni
(Articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini delle relazioni settimanali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, l'obbligo della sede di negoziazione di rendere pubblica tale relazione si applica quando sono raggiunte entrambe le soglie seguenti:
|
a) |
esistono 20 titolari di posizioni aperte in un determinato contratto o una determinata sede di negoziazione; |
|
b) |
l'importo assoluto del volume lordo in posizioni lunghe e corte del totale delle posizioni aperte, espresso come numero di lotti del pertinente strumento derivato su merci, supera un livello pari a quattro volte l'offerta consegnabile del medesimo derivato su merci, espressa in numero di lotti. |
La lettera b) non si applica ai derivati su merci privi di attività sottostante consegnabile fisicamente e alle quote di emissioni e relativi strumenti derivati.
2. La soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica in forma aggregata sulla base di tutte le categorie di persone indipendentemente dal numero di titolari di posizioni in una singola categoria di persone.
3. Per i contratti in cui ci sono meno di cinque titolari di posizioni attivi in una determinata categoria di persone, il numero dei titolari di posizioni in tale categoria non è pubblicato.
4. Per i contratti che soddisfano per la prima volta le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), le sedi di negoziazione pubblicano la prima relazione settimanale sui contratti non appena fattibile e in ogni caso non oltre 3 settimane dalla data in cui le soglie sono scattate per la prima volta.
5. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) non sono più soddisfatte, le sedi di negoziazione seguitano a pubblicare le relazioni settimanali per un periodo di tre mesi. L'obbligo di pubblicare la relazione settimanale cessa di essere applicabile quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), continuano a non essere soddisfatte allo scadere di tale periodo.
CAPO VI
OBBLIGHI DI FORNITURA DEI DATI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI
Articolo 84
Obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Per mettere a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli i dati di mercato contenenti le informazioni di cui agli articoli 6, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) si attengono, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, e dell'articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, agli obblighi di cui agli articoli da 85 a 89 del presente regolamento.
2. L'articolo 85, l'articolo 86, paragrafo 2, l'articolo 87, l'articolo 88, paragrafo 2, e l'articolo 89 non si applicano agli APA o CTP che rendono pubblici i dati di mercato gratuitamente.
Articolo 85
Fornitura di dati di mercato sulla base del costo
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Il prezzo dei dati di mercato si basa sul costo della produzione e della diffusione di tali dati e può includere un margine ragionevole.
2. I costi di produzione e diffusione dei dati di mercato possono includere una quota adeguata dei costi congiunti per altri servizi forniti dagli APA e CTP.
Articolo 86
Obbligo di fornire dati di mercato in modo non discriminatorio
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Gli APA e i CTP rendono disponibili i dati di mercato al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni per tutti i clienti che rientrano nella medesima categoria secondo i criteri oggettivi pubblicati.
2. Qualsiasi differenza tra i prezzi imputati a differenti categorie di clienti è proporzionata al valore rappresentato dai dati di mercato per tali clienti, tenendo conto:
|
a) |
della portata e dell'entità dei dati di mercato, incluso il numero degli strumenti finanziari coperti e il volume delle loro negoziazioni; |
|
b) |
dell'utilizzo da parte del cliente dei dati di mercato, incluso l'utilizzo o meno per le proprie attività di negoziazione, per la rivendita o l'aggregazione di dati. |
3. Ai fini del paragrafo 1, gli APA e i CTP dispongono di capacità modulabili per assicurare ai clienti in qualsiasi momento un accesso tempestivo ai dati di mercato in modo non discriminatorio.
Articolo 87
Commissioni per utente
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Gli APA e i CTP applicano un prezzo per l'utilizzo dei dati di mercato in funzione dell'utilizzo dei dati di mercato da parte dei singoli utenti («su base per utente»). Gli APA e i CTP prendono disposizioni per garantire che ogni singolo utilizzo dei dati di mercato sia addebitato una sola volta.
2. In deroga al paragrafo 1, gli APA e i CTP possono decidere di non rendere disponibili i dati di mercato su base per utente ove l'addebito su base per utente sia sproporzionato rispetto al costo di messa a disposizione di tali dati, viste la portata e l'entità dei dati.
3. Gli APA o i CTP motivano il rifiuto di mettere a disposizione i dati di mercato su base per utente e pubblicano tali motivazioni sul proprio sito internet.
Articolo 88
Separazione e disaggregazione dei dati di mercato
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Gli APA e i CTP mettono a disposizione i dati di mercato senza abbinarli ad altri servizi.
2. I prezzi per i dati di mercato dipendono dal livello di disaggregazione previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e ulteriormente specificato dagli articoli del regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione (27).
Articolo 89
Obbligo di trasparenza
(Articolo 64, paragrafo 1, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Gli APA e i CTP comunicano al pubblico il prezzo e gli altri termini e condizioni per la fornitura dei dati di mercato in un modo facilmente accessibile.
2. Tale comunicazione include i seguenti elementi:
|
a) |
listini prezzi correnti, comprendenti:
|
|
b) |
comunicazione con anticipo di almeno 90 giorni dei cambiamenti futuri dei prezzi; |
|
c) |
informazioni sui contenuti dei dati di mercato, incluso:
|
|
d) |
i ricavi ottenuti dalla messa a disposizione dei dati di mercato e la proporzione di tali ricavi rispetto ai ricavi totali dell'APA o del CTP; |
|
e) |
informazioni sul processo di determinazione del prezzo, incluse le metodologie di contabilità dei costi utilizzate e i principi specifici secondo i quali i costi congiunti diretti e variabili sono assegnati e i costi congiunti fissi sono ripartiti fra la produzione e la diffusione dei dati di mercato e altri servizi forniti dagli APA e dai CTP. |
CAPO VII
AUTORITÀ COMPETENTI E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 90
Determinazione dell'importanza sostanziale delle operazioni di una sede di negoziazione in uno Stato membro ospitante
(Articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le operazioni di un mercato regolamentato in uno Stato membro ospitante sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato quando è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:
|
a) |
lo Stato membro ospitante è stato precedentemente lo Stato membro di origine del mercato regolamentato; |
|
b) |
il mercato regolamentato ha acquisito, mediante fusione, acquisizione o qualsiasi altra forma di trasferimento della totalità o di parte dell'attività, un mercato regolamentato precedentemente gestito da un gestore del mercato che aveva la propria sede legale o sede centrale nello Stato membro ospitante. |
2. Le operazioni di un MTF o un OTF in uno Stato membro ospitante sono considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato quando è soddisfatto almeno uno dei criteri elencati nel paragrafo 1 in relazione all'MTF o all'OTF ed è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri aggiuntivi:
|
a) |
prima che si verificasse una delle situazioni di cui al paragrafo 1 in relazione all'MTF o all'OTF, la sede di negoziazione deteneva una quota di mercato pari almeno al 10 % della negoziazione come controvalore degli scambi totali in termini monetari nella negoziazione nelle sedi e negoziazione come internalizzatore sistematico nello Stato membro ospitante in almeno una classe di attività soggetta agli obblighi di trasparenza stabiliti dal regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
b) |
l'MTF o l'OTF è registrato come mercato di crescita per le PMI. |
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 91
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla prima data indicata all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).
(3) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(4) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(5) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(7) Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (cfr. pag. 500 della presente Gazzetta ufficiale).
(8) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(9) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
(10) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(11) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(12) Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).
(13) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE(GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(14) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84)
(15) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(16) Regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1)
(17) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
(18) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
(19) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)
(20) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(21) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(22) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(23) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(24) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)
(25) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(26) Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1).
(27) Regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati (cfr. pag. 142 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
Tenuta delle registrazioni
Elenco minimo delle registrazioni che le imprese di investimento devono tenere a seconda della natura delle attività svolte
|
Natura dell'obbligo |
Tipo di registrazione |
Sintesi del contenuto |
Riferimento normativo |
|
Valutazione del cliente |
|||
|
|
Informazioni fornite al cliente |
Contenuto previsto all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e agli articoli da 39 a 45 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 4, MiFID II Articoli da 39 a 45 del presente regolamento |
|
|
Accordi con il cliente |
Registrazioni previste all'articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE |
Articolo 25, paragrafo 5, MiFID II Articolo 53 del presente regolamento |
|
|
Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza |
Contenuto previsto all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 50 del presente regolamento |
Articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE e articoli 35, 36 e 37 del presente regolamento |
|
Gestione dell'ordine |
|||
|
|
Gestione degli ordini del cliente — Operazioni aggregate |
Registrazioni previste agli articoli da 63 a 66 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE Articoli da 63 a 66 del presente regolamento |
|
|
Aggregazione e assegnazione delle operazioni per conto proprio |
Registrazioni previste all'articolo 65 del presente regolamento |
Articolo 28, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE Articolo 65 del presente regolamento |
|
Ordini del cliente e operazioni |
|||
|
|
Tenuta delle registrazioni degli ordini del cliente o delle decisioni di negoziazione |
Registrazioni previste all'articolo 69 del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE Articolo 69 del presente regolamento |
|
|
Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini |
Registrazioni previste all'articolo 70 del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE Articolo 70 del presente regolamento |
|
Comunicazione al cliente |
|||
|
|
Obbligo per i servizi forniti al cliente |
Contenuto previsto agli articoli da 53 a 58 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafi 1 e 6, e articolo 25, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2014/65/UE Articoli da 53 a 58 del presente regolamento |
|
Salvaguardia delle attività del cliente |
|||
|
|
Strumenti finanziari del cliente detenuti dall'impresa di investimento |
Registrazioni previste all'articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Commissione |
Articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE Articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
|
|
Fondi del cliente detenuti dall'impresa di investimento |
Registrazioni previste all'articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
Articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE Articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
|
|
Impiego degli strumenti finanziari del cliente |
Registrazioni previste all'articolo 5 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
Articolo 16, paragrafi da 8 a 10, della direttiva 2014/65/UE Articolo 5 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
|
Comunicazione con il cliente |
|||
|
|
Informazioni sui costi e gli oneri connessi |
Contenuto previsto all'articolo 45 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2014/65/UE Articolo 45 del presente regolamento |
|
|
Informazioni sull'impresa di investimento e i servizi, gli strumenti finanziari e la salvaguardia delle attività del cliente che offre |
Contenuto previsto agli articoli del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE Articoli 45 e 46 del presente regolamento |
|
|
Informazioni fornite al cliente |
Registrazione delle comunicazioni |
Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articolo 39 del presente regolamento |
|
|
Comunicazioni di marketing (tranne in forma orale) |
Ogni comunicazione di marketing emanata dall'impresa di investimento (tranne in forma orale) a norma degli articoli 36 e 37 del presente regolamento |
Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articoli 36 e 37 del presente regolamento |
|
|
Consulenza in materia di investimenti al cliente al dettaglio |
i) dichiarazione di avvenuta consulenza in materia di investimenti, con indicazione di data e ora; ii) strumento finanziario raccomandato; iii) relazione sull'idoneità trasmessa al cliente |
Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE Articolo 54 del presente regolamento |
|
|
Ricerca in materia di investimenti |
Ogni elemento di ricerca in materia di investimenti emanato dall'impresa di investimento su supporto durevole |
Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articoli 36 e 37 del presente regolamento |
|
Requisiti organizzativi |
|||
|
|
Attività e organizzazione interna dell'impresa |
Registrazioni previste all'articolo 21, paragrafo 1, lettera h), del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafi da 2 a 10, della direttiva 2014/65/UE Articolo 21, paragrafo 1, lettera h), del presente regolamento |
|
|
Relazioni di controllo della conformità |
Ogni relazione di controllo della conformità trasmessa all'organo di gestione |
Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE Articolo 22, paragrafo 2, lettera b), e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento |
|
|
Registrazione del conflitto di interessi |
Registrazioni previste all'articolo 35 del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articolo 35 del presente regolamento |
|
|
Incentivi |
Informazioni comunicate al cliente a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE |
Articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE Articolo 11 della direttiva delegata (UE) 2017/593 |
|
|
Relazioni sulla gestione del rischio |
Ogni relazione sulla gestione del rischio trasmessa all'alta dirigenza |
Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE Articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento |
|
|
Relazioni di audit interno |
Ogni relazione di audit interno trasmessa all'alta dirigenza |
Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE Articolo 24 e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento |
|
|
Registrazioni del trattamento dei reclami |
Ogni reclamo e misure adottate per trattarlo |
Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE Articolo 26 del presente regolamento |
|
|
Registrazioni delle operazioni personali |
Registrazioni previste all'articolo 29, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento |
Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE Articolo 29, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento |
ALLEGATO II
Costi e oneri
Voci di costo da inserire tra i costi da comunicare al cliente (1)
Tabella 1 — Tutti i costi e gli oneri connessi addebitati al cliente per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori che dovrebbero essere inseriti nell'importo da comunicare
|
Voci di costo da comunicare |
Esempi |
|
|
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento |
Tutti i costi e oneri pagati all'impresa di investimento all'inizio o alla fine del servizio o dei servizi di investimento prestati |
Commissioni di deposito, commissioni di cessazione e costi di trasferimento (2) |
|
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento |
Tutti i costi e oneri correnti pagati all'impresa di investimento per i servizi prestati al cliente |
Commissioni di gestione, commissioni di consulenza, commissioni di custodia |
|
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento |
Tutti i costi e oneri inerenti alle operazioni effettuate dall'impresa di investimento o da altre parti |
Commissioni di intermediazione (3), spese di entrata e di uscita pagate al gestore del fondo, commissioni della piattaforma, maggiorazioni (integrate nel prezzo dell'operazione), imposte di bollo, imposte sulle operazioni e costi di cambio |
|
Spese per servizi accessori |
Tutti i costi e oneri per servizi accessori non inclusi nei costi sopra indicati. |
Costi di ricerca Costi di custodia |
|
Costi accessori |
|
Commissioni di performance |
Tabella 2 — Tutti i costi e gli oneri connessi inerenti allo strumento finanziario che dovrebbero essere inseriti nell'importo da comunicare
|
Voci di costo da comunicare |
Esempi |
|
|
Spese una tantum |
Tutti i costi e oneri (inclusi nel prezzo o che si aggiungono al prezzo dello strumento finanziario) pagati ai fornitori di prodotti all'inizio o alla fine dell'investimento nello strumento finanziario |
Anticipi della commissione di gestione, commissione di strutturazione (4), commissione di distribuzione |
|
Spese correnti |
Tutti i costi e oneri correnti per la gestione del prodotto finanziario che sono dedotti dal valore dello strumento finanziario nel corso dell'investimento in esso |
Commissioni di gestione, costi del servizio, commissioni di swap, costi e imposte sulla concessione di titoli in prestito, costi di finanziamento |
|
Tutti i costi per le operazioni |
Tutti i costi e oneri sostenuti per effetto dell'acquisto dell'investimento e del disinvestimento |
Commissioni di intermediazione, spese di entrata e di uscita pagate dal fondo, maggiorazioni integrate nel prezzo dell'operazione, imposte di bollo, imposte sulle operazioni e costi di cambio |
|
Costi accessori |
|
Commissioni di performance |
(1) Si rilevi che alcune voci di costo, sebbene figurino in entrambe le tabelle, non sono ridondanti, perché si riferiscono in un caso al costo del prodotto e nell'altro al costo del servizio. Si tratta, ad esempio, delle voci relative alle commissioni di gestione (ossia, nella tabella 1, le commissioni di gestione addebitate dall'impresa di investimento che presta ai clienti il servizio di gestione del portafoglio e, nella tabella 2, le commissioni di gestione addebitate agli investitori dal gestore di un fondo d'investimento) e alle commissioni di intermediazione (ossia, nella tabella 1, le commissioni pagate dall'impresa di investimento che negozia per conto dei clienti e, nella tabella 2, le commissioni pagate dai fondi di investimento che negoziano per conto del fondo).
(2) Per costi di trasferimento s'intendono gli eventuali costi a carico dell'investitore che passa da un'impresa di investimento a un'altra.
(3) Per commissioni di intermediazione s'intendono i costi addebitati dall'impresa di investimento per l'esecuzione degli ordini.
(4) Per commissioni di strutturazione s'intendono le commissioni addebitate dai produttori di prodotti d'investimento strutturati per la strutturazione dei prodotti. Può rientrarvi una gamma più ampia di servizi forniti dal produttore.
ALLEGATO III
Obbligo del gestore della sede di negoziazione di informare immediatamente l'autorità nazionale competente
SEZIONE A
Segnali da cui si possono presumere violazioni significative delle regole di una sede di negoziazione o condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario
Violazioni significative delle regole della sede di negoziazione
|
1. |
Partecipanti al mercato violano le regole della sede di negoziazione volte a tutelare l'integrità del mercato, il funzionamento ordinato del mercato o gli interessi rilevanti degli altri partecipanti al mercato e |
|
2. |
la sede di negoziazione considera la gravità o l'impatto della violazione sufficientemente grave da giustificare l'ipotesi di un'azione disciplinare. |
Condizioni di negoziazione anormali
|
3. |
Per un arco significativo di tempo si riscontrano ingerenze nel processo di determinazione del prezzo; |
|
4. |
il sistema di negoziazione tocca o supera la sua capacità; |
|
5. |
i market maker/fornitori di liquidità lamentano reiterate disfunzioni nelle negoziazioni o |
|
6. |
guasto o cedimento dei meccanismi fondamentali a norma dell'articolo 48 della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione volti a proteggere la sede di negoziazione dai rischi della negoziazione algoritmica. |
Disfunzioni del sistema
|
7. |
Grave disfunzione o guasto del sistema di accesso al mercato che priva i partecipanti della capacità di introdurre, modificare o cancellare gli ordini. |
|
8. |
Grave disfunzione o guasto del sistema di abbinamento delle operazioni che toglie ai partecipanti la certezza sullo status delle operazioni completate o sugli ordini in corso e che determina l'indisponibilità di informazioni indispensabili per la negoziazione (ad esempio, divulgazione del valore dell'indice ai fini della negoziazione di alcuni derivati su tale indice). |
|
9. |
Grave disfunzione o guasto dei sistemi di diffusione dei dati per la trasparenza pre- e post-negoziazione e di altri dati pertinenti pubblicati dalla sede di negoziazione in ottemperanza agli obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014. |
|
10. |
Grave disfunzione o guasto dei sistemi impiegati dalla sede di negoziazione per monitorare e controllare le attività di negoziazione dei partecipanti al mercato e grave disfunzione o guasto presso altri fornitori di servizi correlati, in particolare controparti centrali e depositari centrali di titoli, che ha ripercussioni sul sistema di negoziazione. |
SEZIONE B
Segnali che possono indicare un comportamento abusivo contemplato dal regolamento (UE) n. 596/2014
Segnali di possibile abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato
|
1. |
Concentrazione insolita di operazioni e/o ordini di compravendita relativi a un dato strumento finanziario in un membro/partecipante o fra taluni membri/partecipanti. |
|
2. |
Ripetizione insolita di un'operazione tra un numero limitato di membri/partecipanti durante un determinato periodo di tempo. |
Segnali di possibile abuso di informazioni privilegiate
|
3. |
Volume insolito e consistente di negoziazioni o di ordini di compravendita effettuati da taluni membri/partecipanti su strumenti finanziari di un'impresa prima dell'annuncio di importanti eventi societari o di informazioni sensibili circa i prezzi in relazione all'impresa. Ordini di compravendita/operazioni che determinano un'evoluzione improvvisa e insolita del volume degli ordini/delle operazioni e/o dei prezzi prima di un annuncio pubblico relativo allo strumento finanziario in questione. |
|
4. |
Situazione in cui un membro/partecipante al mercato inoltra ordini di compravendita o effettua operazioni prima o immediatamente dopo di produrre o divulgare una ricerca o raccomandazione di investimento destinata ad essere resa pubblica, o prima o immediatamente dopo che questa sia prodotta o diffusa da una persona notoriamente collegata al membro/partecipante. |
Segnali di possibile manipolazione del mercato
I segnali descritti ai punti da 18 a 23 sono di particolare interesse in ambiente di negoziazione automatizzata.
|
5. |
Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate rappresentano una quota significativa del volume giornaliero delle operazioni sullo strumento finanziario nella sede di negoziazione, in particolare quando tali attività determinano una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario. |
|
6. |
Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate da un membro/partecipante con un interesse rilevante nell'acquisto o vendita di uno strumento finanziario determinano variazioni significative del prezzo dello strumento finanziario nella sede di negoziazione. |
|
7. |
Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e determinano una variazione del prezzo che successivamente si inverte. |
|
8. |
Gli ordini di compravendita inoltrati modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte in denaro e lettera di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione o, più in generale, modificano la rappresentazione del prospetto degli ordini a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione. |
|
9. |
Operazioni o ordini di compravendita di un membro/partecipante al mercato apparentemente giustificati solo dall'intenzione di aumentare/diminuire il prezzo o il valore di uno strumento finanziario o che producono un effetto rilevante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, in particolare in prossimità del punto di riferimento durante il giorno di negoziazione, ad esempio vicino all'apertura o alla chiusura. |
|
10. |
Acquisto o vendita di uno strumento finanziario nel momento di riferimento della sessione di negoziazione (ad esempio, apertura, chiusura, regolamento) nell'intento di aumentare, diminuire o mantenere il prezzo di riferimento (ad esempio prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo di regolamento) a un determinato livello — prassi generalmente nota come «marking the close». |
|
11. |
Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo nel corso della sessione. |
|
12. |
Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di fissare un prezzo di mercato quando la liquidità dello strumento finanziario o lo spessore del book di negoziazione non è sufficiente per fissare un prezzo durante la sessione. |
|
13. |
Esecuzione di un'operazione modificando i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, quando il differenziale tra questi due prezzi è un fattore di determinazione del prezzo di un'altra operazione, sia essa effettuata nella stessa sede di negoziazione o in altre sedi. |
|
14. |
Inserimento di ordini che rappresentano volumi significativi del book di negoziazione centrale del sistema di negoziazione pochi minuti prima della fase di determinazione del prezzo dell'asta e cancellazione di tali ordini pochi secondi prima che il book di negoziazione sia congelato per calcolare il prezzo d'asta, cosicché il prezzo teorico di apertura potrebbe sembrare più alto o più basso di quanto sarebbe altrimenti. |
|
15. |
Adesione a un'operazione o a una serie di operazioni riportate su dispositivi di visualizzazione pubblica al fine di creare, su un determinato strumento finanziario, l'apparenza di attività o di movimento del relativo prezzo — prassi generalmente nota come «painting the tape». |
|
16. |
Esecuzione di operazioni a seguito dell'inserimento di ordini di acquistare e vendere che sono negoziati contemporaneamente o quasi contemporaneamente in quantità simili e a un prezzo simile da uno stesso membro/partecipante al mercato o da membri/partecipanti al mercato diversi ma in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «improper matched orders». |
|
17. |
Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aggirare le misure di salvaguardia della negoziazione attuate nel mercato (ad esempio riguardo a limiti di volume, limiti di prezzo, parametri per il differenziale prezzo di acquisto/prezzo di vendita, ecc.). |
|
18. |
Inserimento di ordini di compravendita o di una serie di ordini di compravendita o esecuzione di operazioni o di una serie di operazioni che sono probabilmente in grado di avviare o accentuare un trend e di incoraggiare altri partecipanti ad accelerare o ampliare tale trend per creare l'opportunità di chiudere/aprire una posizione a un prezzo favorevole — prassi generalmente nota come «momentum ignition». |
|
19. |
Trasmissione di ordini di negoziazione multipli o ingenti, spesso con parametri distanti da quelli presenti su un lato del book di negoziazione, per effettuare una negoziazione sull'altro lato di detto book e poi eliminare gli ordini manipolatori a negoziazione effettuata — prassi generalmente nota come «layering» e «spoofing». |
|
20. |
Inserimento di piccoli ordini di compravendita per accertare il livello degli ordini nascosti e, in particolare, per valutare ciò che è collocato su una dark platform — prassi generalmente nota come «ping orders». |
|
21. |
Inserimento di quantitativi ingenti di ordini di compravendita e/o cancellazioni e/o aggiornamenti di tali ordini per creare incertezze tra gli altri partecipanti, rallentare il loro processo e mascherare la propria strategia — prassi generalmente nota come «quote stuffing». |
|
22. |
Inserimento di ordini di compravendita per attirare altri membri/partecipanti al mercato che utilizzano tecniche di negoziazioni tradizionali («slow trader»), e poi modificare rapidamente tali ordini rendendo le condizioni meno generose, nella speranza che la loro esecuzione sia redditizia rispetto al flusso in arrivo degli ordini di compravendita degli slow trader — prassi generalmente nota come «smoking». |
|
23. |
Esecuzione di ordini di compravendita o di una serie di ordini di compravendita per scoprire gli ordini di altri partecipanti, e successivamente inserire un ordine di compravendita per trarre vantaggio dalle informazioni ottenute — prassi generalmente nota come «phishing». |
|
24. |
Misura in cui, a conoscenza del gestore della sede di negoziazione, gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate dimostrano inversioni di posizione nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero delle operazioni sullo strumento finanziario nella sede di negoziazione e possono essere associati a variazioni significative del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione o negoziato nella sede di negoziazione. |
Segnali di manipolazione di mercato tra prodotti diversi, compreso tra sedi di negoziazione diverse
Il gestore della sede di negoziazione dovrebbe tenere particolare conto dei segnali descritti di seguito quando uno strumento finanziario e gli strumenti finanziari connessi sono ammessi alla negoziazione o negoziati o quando detti strumenti sono negoziati in varie sedi di negoziazione gestite dallo stesso gestore.
|
25. |
Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare/diminuire/mantenere il prezzo dello strumento finanziario nei giorni precedenti l'emissione, il riscatto volontario o la scadenza di uno strumento derivato o convertibile collegato. |
|
26. |
Operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di mantenere il prezzo di uno strumento finanziario sottostante al di sotto o al di sopra del prezzo di esercizio o di un altro elemento utilizzato per calcolare il valore di rimborso (ad esempio la barriera) di uno strumento derivato collegato alla data di scadenza. |
|
27. |
Operazioni che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo di uno strumento finanziario sottostante in modo che superi/che non tocchi il prezzo di esercizio o altro elemento utilizzato per calcolare il valore di rimborso (ad esempio la barriera) di uno strumento derivato collegato alla data di scadenza. |
|
28. |
Operazioni che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario qualora tale prezzo sia utilizzato come riferimento/determinante, in particolare per il calcolo dei requisiti di margine. |
|
29. |
Gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni effettuate da un membro/partecipante con un interesse rilevante nell'acquisto o vendita di uno strumento finanziario determinano variazioni significative del prezzo del derivato connesso o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione nella sede di negoziazione. |
|
30. |
Esecuzione di negoziazioni o inserimento di ordini di compravendita in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione (compreso l'inserimento di manifestazioni di interesse) allo scopo di influenzare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione — prassi generalmente nota come «manipolazione tra prodotti diversi» («cross-product manipulation», ossia negoziare uno strumento finanziario per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione). |
|
31. |
Creazione o potenziamento delle occasioni di arbitraggio tra uno strumento finanziario e un altro strumento finanziario connesso influenzando i prezzi di riferimento di uno degli strumenti finanziari; è possibile agire su strumenti finanziari diversi (come diritti/azioni, mercati a pronti/mercati dei derivati, warrant/azioni, ecc.). Nel contesto delle emissioni riservate agli azionisti potrebbe configurarsi come influenza sul prezzo (teorico) di apertura o sul prezzo (teorico) di chiusura dei diritti. |
ALLEGATO IV
SEZIONE 1
Tenuta delle registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione
|
1. |
Nome o altro elemento di designazione del cliente |
|
2. |
Nome o altro elemento di designazione del soggetto rilevante che agisce per conto del cliente |
|
3. |
Identificativo dell'operatore (Trader ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa di investimento |
|
4. |
Identificativo dell'algoritmo (Algo ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa di investimento |
|
5. |
Indicatore acquisto/vendita |
|
6. |
Identificativo dello strumento |
|
7. |
Prezzo unitario e notazione del prezzo |
|
8. |
Prezzo |
|
9. |
Moltiplicatore del prezzo |
|
10. |
Valuta 1 |
|
11. |
Valuta 2 |
|
12. |
Quantitativo iniziale e notazione del quantitativo |
|
13. |
Periodo di validità |
|
14. |
Tipologia dell'ordine |
|
15. |
Altre informazioni, condizioni e istruzioni particolari del cliente |
|
16. |
Data e ora esatta del ricevimento dell'ordine o data e ora esatta della decisione di negoziazione. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dalle norme sulla sincronizzazione degli orologi adottate a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. |
SEZIONE 2
Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini
|
1. |
Nome o altro elemento di designazione del cliente |
|
2. |
Nome o altro elemento di designazione del soggetto rilevante che agisce per conto del cliente |
|
3. |
Identificativo dell'operatore (Trader ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa di investimento |
|
4. |
Identificativo dell'algoritmo (Algo ID) responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa di investimento |
|
5. |
Numero di riferimento dell'operazione |
|
6. |
Identificativo dell'ordine (Order ID) |
|
7. |
Codice identificativo dell'ordine assegnato dalla sede di negoziazione al ricevimento |
|
8. |
Identificativo unico per ciascun gruppo di ordini aggregati di clienti (che sarà poi introdotto come ordine in un unico blocco in una data sede di negoziazione). L'identificativo dovrebbe indicare che si tratta dell'ordine aggregato di X clienti («aggregated_X»), dove X rappresenta il numero dei clienti i cui ordini sono aggregati |
|
9. |
Codice MIC del segmento della sede di negoziazione a cui l'ordine è stato inoltrato |
|
10. |
Nome o altro elemento di designazione della persona alla quale l'ordine è stato trasmesso |
|
11. |
Identificativo di venditore e acquirente |
|
12. |
Capacità di negoziazione |
|
13. |
Identificativo dell'operatore (Trader ID) responsabile dell'esecuzione |
|
14. |
Identificativo dell'algoritmo (Algo ID) responsabile dell'esecuzione |
|
15. |
Indicatore acquisto/vendita |
|
16. |
Identificativo dello strumento |
|
17. |
Sottostante finale |
|
18. |
Identificativo put/call |
|
19. |
Prezzo di esercizio |
|
20. |
Pagamento anticipato |
|
21. |
Tipo di consegna |
|
22. |
Stile dell'opzione |
|
23. |
Data di scadenza |
|
24. |
Prezzo unitario e notazione del prezzo |
|
25. |
Prezzo |
|
26. |
Moltiplicatore del prezzo |
|
27. |
Valuta 1 |
|
28. |
Valuta 2 |
|
29. |
Quantitativo residuo |
|
30. |
Quantitativo modificato |
|
31. |
Quantitativo eseguito |
|
32. |
Data e ora esatta dell'introduzione dell'ordine o della decisione di negoziazione. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dalle norme sulla sincronizzazione degli orologi adottate a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. |
|
33. |
Data e ora esatta di qualsiasi messaggio trasmesso alla sede di negoziazione o da questa ricevuto in relazione ad eventi riguardanti un ordine. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dal regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (1). |
|
34. |
Data e ora esatta di qualsiasi messaggio trasmesso a un'altra impresa di investimento o da questa ricevuto in relazione ad eventi riguardanti un ordine. L'ora esatta deve essere calcolata secondo la metodologia prescritta dalle norme sulla sincronizzazione degli orologi adottate a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. |
|
35. |
Ogni messaggio trasmesso alla sede di negoziazione o da questa ricevuto in relazione a ordini collocati dall'impresa di investimento |
|
36. |
Altre informazioni e condizioni trasmesse a un'altra impresa di investimento o da questa ricevuto in relazione all'ordine |
|
37. |
Sequenza di ciascun ordine collocato che registra la cronologia degli eventi riguardanti l'ordine, comprese, tra l'altro, le modifiche, le cancellazioni e l'esecuzione |
|
38. |
Segnale (flag) di vendita allo scoperto |
|
39. |
Segnale (flag) di esenzione a norma del regolamento sulle vendite allo scoperto |
|
40. |
Segnale (flag) di deroga |
(1) Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione del 7 giugno 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (cfr. pag. 148 della presente Gazzetta ufficiale).
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/84 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/566 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni al fine di prevenire condizioni di negoziazione anormali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 12, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le sedi di negoziazione dovrebbero porre in essere una serie di sistemi, procedure e dispositivi al fine di garantire che i sistemi di negoziazione algoritmica non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali, compresi sistemi atti a sorvegliare e, se del caso, limitare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni. |
|
(2) |
Tenuto conto della loro natura, i sistemi di voice trading dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, che dovrebbe applicarsi soltanto alle sedi di negoziazione che operano sistemi di negoziazione ad asta telematica continua basati su un book di negoziazione o sistemi quote driven o sistemi ibridi. |
|
(3) |
La direttiva 2014/65/UE estende le disposizioni in materia di determinazione del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione. È quindi importante che anche queste sedi rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
|
(4) |
Le sedi di negoziazione dovrebbero calcolare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni effettivamente realizzate dai loro membri o partecipanti a livello di ciascuno strumento finanziario negoziato su di esse al fine di assicurare in maniera efficace che detto rapporto non crei un'eccessiva volatilità dello strumento. |
|
(5) |
Al fine di garantire un sufficiente livello di armonizzazione in tutta l'Unione delle disposizioni volte ad evitare condizioni di negoziazione anormali mediante la limitazione del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni, è opportuno prevedere una chiara metodologia per calcolare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni nei confronti di tutti partecipanti al mercato. |
|
(6) |
Dovrebbe essere chiarito il significato di alcuni parametri essenziali da utilizzare per il calcolo del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni. |
|
(7) |
Il calcolo del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni inserite nel sistema da un membro o un partecipante dovrebbe essere sostenuto da un adeguato periodo di osservazione. Su tale base, il periodo di calcolo dell'effettivo rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni non dovrebbe essere superiore a una sessione di negoziazione. Tuttavia le sedi di negoziazione dovrebbero essere autorizzate a stabilire periodi di osservazione più brevi laddove questi contribuiscano più efficacemente al mantenimento di condizioni di negoziazione ordinate. |
|
(8) |
A fini di coerenza e per il corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(9) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. |
|
(10) |
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(a) «ordine»: tutti i messaggi in entrata, inclusi i messaggi di immissione, modifica e cancellazione trasmessi al sistema di negoziazione di una sede di negoziazione, relativi a un ordine o a una quotazione, ad esclusione dei messaggi di annullamento trasmessi successivamente a:
|
i) |
mancata corrispondenza di ordini nell'ambito di un'asta (uncrossing); |
|
ii) |
perdita di connessione della sede; |
|
iii) |
utilizzo di un meccanismo di arresto del sistema (kill functionality); |
(b) «operazione»: un ordine eseguito in tutto o in parte;
(c) «volume»: la quantità di strumenti finanziari negoziati espressa in uno dei seguenti modi:
|
i) |
il numero di strumenti per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e altri strumenti finanziari analoghi; |
|
ii) |
il valore nominale per le obbligazioni e gli strumenti finanziari strutturati; |
|
iii) |
la dimensione del lotto e il numero di contratti per gli strumenti derivati; |
|
iv) |
le tonnellate di biossido di carbonio per le quote di emissioni. |
Articolo 2
Obbligo di calcolare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni
Le sedi di negoziazione calcolano il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni di fatto inserite nel sistema da ciascuno dei loro membri e partecipanti per ogni strumento finanziario negoziato su un sistema di negoziazione ad asta telematica continua basato su un book di negoziazione o su un sistema quote driven o su un sistema ibrido.
Articolo 3
Metodologia
1. Le sedi di negoziazione calcolano il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni di ciascuno dei loro membri o partecipanti almeno alla fine di ogni sessione di negoziazione in entrambi i modi seguenti:
|
(a) |
in termini di volume |
: |
(volume totale degli ordini/volume totale delle operazioni) – 1; |
|
(b) |
in termini numerici |
: |
(numero totale degli ordini/numero totale delle operazioni) – 1. |
2. Il rapporto massimo tra ordini non eseguiti e operazioni calcolato dalla sede di negoziazione si considera superato da un membro o partecipante della sede di negoziazione durante una sessione di negoziazione se l'attività di negoziazione di tale membro o partecipante su uno strumento specifico, tenuto conto di tutte le fasi della sessione di negoziazione, anche delle fasi d'asta, supera uno o entrambi i coefficienti di cui al paragrafo 1.
3. Le sedi di negoziazione calcolano il numero di ordini ricevuti da ciascun membro o partecipante applicando la metodologia di conteggio per tipo di ordine di cui all'allegato.
4. Se una sede di negoziazione utilizza un tipo di ordine non esplicitamente previsto nell'allegato, essa conteggia i messaggi in linea con il sistema generale su cui si fonda la metodologia di conteggio e in base al tipo di ordine più simile tra quelli riportati nell'allegato.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dalla prima data che figura all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84)
ALLEGATO
Metodologia di conteggio degli ordini per tipo
|
Tipo di ordine |
Numero di ordini ricevuti dalla sede di negoziazione da conteggiare per il calcolo del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni (ogni immissione, modifica o cancellazione è da considerarsi come un unico ordine) |
Aggiornamenti eventualmente inviati dalla sede di negoziazione da non conteggiare nel calcolo del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni (escluse le esecuzioni/le cancellazioni a seguito di operazioni di mercato) |
|
Limite |
1 |
0 |
|
Limite — aggiunta |
1 |
0 |
|
Limite — annullamento |
1 |
0 |
|
Limite — modifica |
2 (ogni modifica comporta una cancellazione e una nuova immissione) |
0 |
|
Stop |
1 |
1 (quando è attivato) |
|
Immediato (a mercato) |
1 |
0 |
|
Immediato (Fill-or-Kill, Immediate-or-Cancel) |
1 (e 2 se annullato/cancellato) |
0 |
|
Iceberg/Riserva |
1 |
0 |
|
Market-to-limit |
1 |
1 (quando è attivato) |
|
Quotazione |
2 (1 per l'acquirente e 1 per il venditore) |
0 |
|
Quotazione — aggiunta |
2 |
0 |
|
Quotazione — annullamento |
2 |
0 |
|
Quotazione — modifica |
4 (ogni modifica comporta una cancellazione e una nuova immissione) |
0 |
|
Peg |
1 |
potenzialmente senza limite poiché l'ordine segue il BBO |
|
Market peg: ordine sul lato opposto del Best Bid and Offer (BBO — migliore prezzo di acquisto e di vendita) (europeo) |
||
|
Primary peg: ordine sullo stesso lato del BBO (europeo) |
||
|
Midpoint peg: ordine al punto mediano del BBO (europeo) |
||
|
Alternate peg: ordine al meno aggressivo tra il punto mediano e un tick |
||
|
Punto mediano (midpoint) all'interno dello stesso lato del BBO protetto |
||
|
One-cancels-the-other: due ordini collegati in modo tale che se uno dei due è eseguito, allora l'altro viene rimosso a seguito di operazioni di mercato |
2 |
1 (l'esecuzione di uno degli ordini implica la cancellazione dell'altro) |
|
One-cancels-the-other — aggiunta |
2 |
|
|
One-cancels-the-other — annullamento |
2 |
|
|
One-cancels-the-other — modifica |
4 |
|
|
Trailing stop: ordine stop in cui il prezzo stop al quale l'ordine è attivato cambia in funzione del BBO (europeo) |
1 |
potenzialmente senza limite poiché il limite di stop segue il BBO |
|
At best limit order: ordine con limite di prezzo in cui il prezzo limite è uguale al lato opposto del BBO (europeo) al momento dell'immissione |
1 |
0 |
|
Spread limit order: ordine con limite di prezzo il cui rendimento è calcolato aggiungendo uno spread al rendimento del valore di riferimento (due parametri: spread e valore di riferimento) |
1 |
potenzialmente senza limite poiché il limite dipende dalla quotazione di un'altra attività |
|
Strike match: prezzo minimo per gli ordini di acquisto e prezzo massimo per gli ordini di vendita |
1 |
potenzialmente senza limite tranne di tempo (la durata dell'asta) |
|
Order-on-event: ordine inattivo finché non viene attivato da un evento specifico (analogo all'ordine stop, salvo che l'ordine, una volta attivato, non segue necessariamente la tendenza del sottostante: un ordine di acquisto può essere attivato quando il prezzo stop è stato attivato da un calo dello strumento finanziario) |
1 |
1 (quando è attivato) |
|
«At the open»/«At the close»: ordine inattivo finché non viene attivato dall'apertura o dalla chiusura del mercato |
1 |
1 (quando è attivato) |
|
Book-or-cancel/Post: ordine che, al momento dell'immissione, non può essere abbinato all'altro lato del book di negoziazione |
|
|
|
Book-or-cancel/Post — aggiunta |
1 (2 se annullato/cancellato) |
0 |
|
Book-or-cancel/Post — annullamento |
1 (2 se annullato/cancellato) |
0 |
|
Book-or-cancel/Post — modifica |
2 |
0 |
|
Withheld: ordine immesso nel book di negoziazione e pronto a essere trasformato in un ordine fermo |
2 (immissione dell'ordine + conferma) |
0 |
|
Deal order |
1 |
0 |
|
TOP o TOP+ collocato nella parte superiore del book o respinto (+: verifica del volume disponibile): ordine che deve essere sia passivo che al BBO; in caso contrario è respinto. |
1 |
0 |
|
Imbalance Order (IOOP o IOOC): ordine valido solo per le aste e che mira a colmare lo squilibrio quantitativo (tra il lato in surplus e quello in deficit) senza incidere sul prezzo di equilibrio. |
1 |
potenzialmente senza limite tranne di tempo (la durata dell'asta) |
|
Ordine associato (linked): ordine che corrisponde a un insieme di ordini singoli, ognuno su uno strumento finanziario diverso. Quando viene eseguito uno di questi ordini, il volume degli altri viene immediatamente ridotto in proporzione. Si tratta di un ordine normalmente utilizzato sul mercato obbligazionario. |
1 |
potenzialmente pari al quantitativo del sottostante registrato |
|
Sweep: consente ai partecipanti di accedere a book di negoziazione integrati. |
1 |
0 |
|
Best price sweep: procede per livelli di prezzo in un insieme di book di negoziazione, fino al prezzo limite |
||
|
Sequential lit sweep: esegue fino al prezzo dell'ordine con limite nel book di immissione prima che una qualsiasi quantità sia trasmessa all'altro book |
||
|
Named: ordine non anonimo |
1 |
0 |
|
If-touched: si attiva quando l'ultimo prezzo di acquisto o di vendita, raggiunge un certo livello |
1 |
1 (quando è attivato) |
|
Guaranteed stop: garantisce l'esecuzione al prezzo stop |
1 |
1 (quando è attivato) |
|
Ordini combinati (ad esempio una strategia basata su opzioni, rinnovo di future ecc.) |
1 |
potenzialmente senza limite |
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/90 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/567 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2016
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafi 2 e 3, l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 8, l'articolo 41, paragrafo 8, l'articolo 42, paragrafo 7, e l'articolo 45, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il presente regolamento specifica i criteri per la determinazione dell'esistenza di un «mercato liquido» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014. A tal fine è necessario indicare i valori per il flottante, il numero medio giornaliero di operazioni e il controvalore medio giornaliero degli scambi specificatamente per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati (ETF) e i certificati, in modo da tener conto delle peculiarità di ognuno di tali strumenti finanziari. Per garantire un'applicazione coerente e uniforme della normativa in tutta l'Unione occorrono regole che stabiliscono come dovrebbero essere eseguiti i calcoli della liquidità durante lo stadio iniziale successivamente all'ammissione alla negoziazione. |
|
(2) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano le definizioni e precisano, da un lato, gli obblighi relativi alla trasparenza pre- e post-negoziazione per gli internalizzatori sistematici e alla pubblicazione dei dati da parte delle sedi di negoziazione e degli internalizzatori sistematici, dall'altro i poteri di intervento sui prodotti e di gestione delle posizioni dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori d'interesse, in particolare alle persone soggette agli obblighi in questione, è necessario riunire le disposizioni in un unico regolamento. |
|
(3) |
Per consentire che in tutte le parti dell'Unione esista un minimo di strumenti rappresentativi di capitale, l'autorità competente dello Stato membro in cui sono negoziati meno di cinque strumenti finanziari liquidi per ciascuna categoria di strumenti finanziari, ovvero azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati e certificati, dovrebbe essere in grado di designare uno o più strumenti finanziari liquidi aggiuntivi, a patto che il numero totale degli strumenti finanziari considerati provvisti di un mercato liquido non superi cinque in ognuna di queste categorie di strumenti finanziari. |
|
(4) |
Per garantire che i dati di mercato siano forniti uniformemente nell'Unione a condizioni commerciali ragionevoli, il presente regolamento specifica le condizioni che devono essere soddisfatte dai gestori di un mercato, dalle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici. Queste condizioni si basano sull'obiettivo di garantire che l'obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli sia sufficientemente chiaro da permettere un'applicazione efficiente e uniforme, tenendo conto al contempo dei diversi modelli operativi e strutture di costo dei gestori di un mercato, delle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e degli internalizzatori sistematici. |
|
(5) |
Per assicurare che le commissioni per i dati di mercato siano fissate ad un livello ragionevole, l'adempimento dell'obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli presuppone che le commissioni abbiano un rapporto ragionevole con il costo di produzione e diffusione dei dati. Pertanto, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza, i fornitori dei dati dovrebbero determinare le commissioni in base ai loro costi, ai quali può essere aggiunto un margine commerciale, considerando fattori come il margine operativo, il return on costs (ROC), il rendimento delle attività operative e il rendimento del capitale. Se i fornitori di dati sostengono costi congiunti per la fornitura dei dati e altri servizi, il costo della fornitura dei dati di mercato può comprendere una porzione adeguata dei costi congiunti derivanti da qualsiasi altro servizio pertinente fornito. Poiché specificare il costo esatto è molto complesso, dovrebbero essere precisate piuttosto le metodologie di imputazione e di ripartizione dei costi, lasciando la specificazione dei costi alla discrezionalità dei fornitori di dati di mercato, pur tenendo conto dell'obiettivo di garantire che nell'Unione le commissioni per i dati di mercato siano fissate a un livello ragionevole. |
|
(6) |
I dati di mercato dovrebbero essere forniti in modo non discriminatorio, il che presuppone che debbano essere offerti lo stesso prezzo e gli stessi altri termini e condizioni a tutti i clienti appartenenti alla medesima categoria secondo criteri oggettivi resi pubblici. |
|
(7) |
Per consentire agli utenti di ottenere i dati di mercato senza dover acquistare altri servizi, i dati di mercato non dovrebbero essere offerti in abbinamento ad altri servizi. Per evitare che gli utenti dei dati di mercato siano costretti a pagare più volte per gli stessi dati quando acquistano serie di dati da sedi di negoziazione e altri distributori di dati di mercato, i dati di mercato dovrebbero essere offerti su base per utente, eccettuato il caso in cui ciò fosse sproporzionato considerati i costi in rapporto alla portata e all'entità dei dati forniti dal gestore del mercato, dall'impresa di investimento che gestisce una sede di negoziazione o dall'internalizzatore sistematico. |
|
(8) |
Per consentire agli utenti dei dati di mercato e alle autorità competenti di valutare efficacemente se i dati siano forniti a condizioni commerciali ragionevoli, è necessario che le principali condizioni di tale fornitura siano comunicate al pubblico. I fornitori di dati dovrebbero pertanto rendere pubbliche le informazioni sulle commissioni applicate e il contenuto dei dati, così come le metodologie di contabilità dei costi utilizzate, ma senza l'obbligo di divulgare i costi effettivi. |
|
(9) |
Il presente regolamento specifica le condizioni che gli internalizzatori sistematici devono soddisfare per rispettare l'obbligo di rendere le loro quotazioni pubbliche in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione e facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato per garantire che i partecipanti al mercato che lo desiderano possano effettivamente avere accesso alle quotazioni. |
|
(10) |
Se pubblicano le quotazioni tramite più di un mezzo di pubblicazione, gli internalizzatori sistematici dovrebbero fornire le proprie quotazioni simultaneamente tramite ciascun mezzo per assicurare che le quotazioni pubblicate siano coerenti e che i partecipanti al mercato possano accedere alle informazioni nello stesso momento. Se pubblicano le quotazioni tramite i dispositivi di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o tramite un fornitore di servizi di comunicazione dati, gli internalizzatori sistematici dovrebbero dichiarare la propria identità nella quotazione per permettere ai partecipanti al mercato di indirizzare ad essi i loro ordini. |
|
(11) |
Il presente regolamento specifica vari aspetti tecnici della portata degli obblighi di trasparenza degli internalizzatori sistematici per garantire un'applicazione coerente e uniforme della normativa in tutta l'Unione. È necessario che l'eccezione all'obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche le loro quotazioni in modo regolare e continuo sia strettamente limitata ai casi in cui la fornitura continuativa di prezzi irrevocabili ai clienti è contraria alla gestione prudente dei rischi cui l'impresa di investimento è esposta nella sua veste di internalizzatore sistematico, tenuto conto di altri meccanismi che possono fornire salvaguardie aggiuntive contro tali rischi. |
|
(12) |
Per garantire che l'eccezione all'obbligo degli internalizzatori sistematici di eseguire gli ordini ai prezzi quotati al momento della ricezione dell'ordine ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 sia limitata alle operazioni che per loro natura non contribuiscono alla formazione dei prezzi, il presente regolamento specifica in maniera esaustiva i criteri per stabilire quali siano le operazioni nelle quali l'esecuzione in più titoli fa parte di un'unica operazione e gli ordini soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato. |
|
(13) |
Il criterio che precisa che un prezzo rientra in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato riflette l'esigenza di assicurare che l'esecuzione da parte degli internalizzatori sistematici contribuisca alla formazione dei prezzi, pur senza pregiudicare la possibilità per gli internalizzatori sistematici di offrire un prezzo migliore in casi giustificati. |
|
(14) |
Per assicurare che i clienti abbiano accesso alle quotazioni degli internalizzatori sistematici in modo non discriminatorio, garantendo al contempo un'adeguata gestione del rischio che tenga conto della natura, dell'entità e della complessità delle attività delle singole imprese, è necessario specificare che il numero o il volume degli ordini di un medesimo cliente dovrebbe essere considerato come notevolmente superiore alle dimensioni normali se un internalizzatore sistematico non può eseguire tali ordini senza esporsi a rischi indebiti; ciò dovrebbe essere definito in via preliminare nel quadro della politica di gestione del rischio dell'impresa, che dovrebbe basarsi su fattori oggettivi, essere formulata per iscritto e resa disponibile ai clienti e potenziali tali. |
|
(15) |
Considerato che sia i fornitori di liquidità che gli internalizzatori sistematici negoziano per proprio conto e sono esposti a livelli di rischio comparabili, è appropriato che la dimensione specifica di ciascuno strumento sia determinata in modo uniforme per queste categorie. Pertanto la dimensione specifica dello strumento ai fini dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbe essere determinata conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014 e secondo quanto ulteriormente specificato nelle norme tecniche di regolamentazione adottate in base a tale disposizione. |
|
(16) |
Per specificare gli elementi della compressione del portafoglio per distinguerla dai servizi di negoziazione e compensazione, è necessario identificare il processo attraverso il quale i derivati sono totalmente o parzialmente estinti e sostituiti da un nuovo derivato, in particolare le fasi di tale processo, il contenuto dell'accordo e la documentazione legale a supporto della compressione del portafoglio. |
|
(17) |
Per assicurare l'adeguata trasparenza della compressione del portafoglio eseguita dalle controparti, è necessario specificare le informazioni che dovrebbero essere rese pubbliche. |
|
(18) |
È necessario specificare taluni aspetti dei poteri di intervento delle autorità competenti rilevanti e, in circostanze eccezionali, dell'ESMA, istituita e soggetta al regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e dell'Autorità bancaria europea (ABE), istituita e soggetta al regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per quanto concerne i timori significativi in merito alla protezione degli investitori o le minacce all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario rispettivamente di almeno uno Stato membro o dell'Unione. L'esistenza di una «minaccia», uno dei prerequisiti per l'utilizzo del potere di intervento nella prospettiva dell'ordinato funzionamento e dell'integrità dei mercati finanziari o delle merci o della stabilità del sistema finanziario, presupporrebbe l'esistenza di una preoccupazione maggiore rispetto al «timore significativo» che è il prerequisito per l'intervento per la protezione degli investitori. |
|
(19) |
Al fine di assicurare un approccio coerente, è opportuno stabilire un elenco di criteri e fattori di cui le autorità competenti, l'ESMA e l'ABE devono tenere conto per determinare l'esistenza o meno di tali timori o minacce, ferma restando la possibilità di adottare azioni appropriate qualora si manifestino eventi o sviluppi imprevisti sfavorevoli. La necessità di valutare tutti i criteri e i fattori che potrebbero essere presenti in una determinata situazione di fatto non dovrebbe tuttavia impedire l'utilizzo del potere di intervento temporaneo da parte delle autorità competenti, dell'ESMA e dell'ABE quando solo uno dei fattori o criteri produce un simile timore o minaccia. |
|
(20) |
Per assicurare un approccio uniforme, è necessario specificare le condizioni alle quali l'ESMA può esercitare i suoi poteri di gestione delle posizioni a norma del regolamento (UE) n. 600/2014, consentendo allo stesso tempo l'adozione di misure opportune quando si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli imprevisti. |
|
(21) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. Tuttavia, al fine di garantire che il nuovo regime normativo in materia di trasparenza possa funzionare efficacemente, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data della sua entrata in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DETERMINAZIONE DELL'ESISTENZA DI MERCATI LIQUIDI PER GLI STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE
Articolo 1
Determinazione dell'esistenza di mercati liquidi per le azioni
[Articolo 2(1)(17)(b) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un'azione negoziata quotidianamente è considerata provvista di un mercato liquido quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
|
(a) |
il flottante dell'azione è pari a:
|
|
(b) |
il numero medio giornaliero di operazioni relative all'azione non è inferiore a 250; |
|
(c) |
il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi all'azione non è inferiore a 1 milione di EUR. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il flottante dell'azione è calcolato moltiplicando il numero delle azioni in circolazione per il prezzo dell'azione, escludendo le singole partecipazioni che superano il 5 % del totale dei diritti di voto dell'emittente, salvo qualora tali partecipazioni siano detenute da un organismo di investimento collettivo o da un fondo pensione. I diritti di voto sono calcolati in riferimento al numero totale di azioni che conferiscono diritti di voto, indipendentemente dal fatto che l'esercizio del diritto di voto sia sospeso.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), ove non siano disponibili informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2, il flottante dell'azione negoziata solo in sistemi multilaterali di negoziazione è calcolato moltiplicando il numero delle azioni in circolazione per il prezzo dell'azione.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore medio giornaliero degli scambi di un'azione è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita durante un giorno di negoziazione, il numero delle azioni scambiate tra l'acquirente e il venditore per il prezzo dell'azione.
5. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, un'azione è considerata provvista di un mercato liquido ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove la somma ottenuta moltiplicando il numero delle azioni in circolazione per il prezzo dell'azione all'inizio del primo giorno di negoziazione sia stimata ad almeno 200 milioni di EUR e ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
6. Ove meno di cinque azioni negoziate nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammesse per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerate provviste di un mercato liquido ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente di tale Stato membro può designare una o più azioni ammesse per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come azioni considerate provviste di un mercato liquido, a patto che il numero totale delle azioni ammesse per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerate provviste di un mercato liquido non sia superiore a cinque.
Articolo 2
Determinazione dell'esistenza di mercati liquidi per i certificati di deposito
[Articolo 2(1)(17)(b) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un certificato di deposito negoziato quotidianamente è considerato provvisto di un mercato liquido ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
|
(a) |
il flottante non è inferiore a 100 milioni di EUR; |
|
(b) |
il numero medio giornaliero di operazioni relative al certificato di deposito non è inferiore a 250; |
|
(c) |
il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al certificato di deposito non è inferiore a 1 milione di EUR. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il flottante di un certificato di deposito è calcolato moltiplicando il numero delle unità del certificato di deposito in circolazione per il prezzo unitario.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi a un certificato di deposito è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita in un giorno di negoziazione, il numero delle unità del certificato di deposito scambiate tra l'acquirente e il venditore per il prezzo unitario.
4. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione di un certificato di deposito alla negoziazione in una sede di negoziazione, tale certificato di deposito è considerato provvisto di un mercato liquido ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove il flottante stimato all'inizio del primo giorno di negoziazione sia di almeno 100 milioni di EUR e ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
5. Ove meno di cinque certificati di deposito negoziati nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerati provvisti di un mercato liquido ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente di tale Stato membro può designare uno o più certificati di deposito ammessi per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come certificati di deposito considerati provvisti di un mercato liquido, a patto che il numero totale dei certificati di deposito ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerati provvisti di un mercato liquido non sia superiore a cinque.
Articolo 3
Determinazione dell'esistenza di mercati liquidi per i fondi indicizzati quotati (ETF)
[Articolo 2(1)(17)(b) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un fondo indicizzato quotato negoziato quotidianamente è considerato provvisto di un mercato liquido ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
|
(a) |
il flottante non è inferiore a 100 quote; |
|
(b) |
il numero medio giornaliero di operazioni relative al fondo indicizzato quotato non è inferiore a 10; |
|
(c) |
il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al fondo indicizzato quotato non è inferiore a 500 000 EUR. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il flottante di un fondo indicizzato quotato è il numero delle quote emesse per negoziazione.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi a un fondo indicizzato quotato è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita durante un giorno di negoziazione, il numero delle quote dei fondi indicizzati quotati scambiate tra l'acquirente e il venditore per il prezzo della quota.
4. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione di un fondo indicizzato quotato alla negoziazione in una sede di negoziazione, tale fondo indicizzato quotato è considerato provvisto di un mercato liquido ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove il flottante stimato all'inizio del primo giorno di negoziazione sia di almeno 100 quote e ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
5. Ove meno di cinque fondi indicizzati quotati negoziati nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerati provvisti di un mercato liquido ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente di tale Stato membro può designare uno o più fondi indicizzati quotati ammessi per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come fondi indicizzati quotati considerati provvisti di un mercato liquido, a patto che il numero totale dei fondi indicizati quotati ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerati provvisti di un mercato liquido non sia superiore a cinque.
Articolo 4
Determinazione dell'esistenza di mercati liquidi per i certificati
[Articolo 2(1)(17)(b) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un certificato negoziato quotidianamente è considerato provvisto di un mercato liquido ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
|
(a) |
il flottante non è inferiore a 1 milione di EUR; |
|
(b) |
il numero medio giornaliero di operazioni per il certificato non è inferiore a 20; |
|
(c) |
il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al certificato non è inferiore a 500 000 EUR. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il flottante di un certificato è la dimensione dell'emissione a prescindere dal numero di unità emesse.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al certificato è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita durante un giorno di negoziazione, il numero delle unità del certificato scambiate tra l'acquirente e il venditore per il prezzo unitario.
4. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione di un certificato alla negoziazione in una sede di negoziazione, tale certificato è considerato provvisto di un mercato liquido ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove il flottante stimato all'inizio del primo giorno di negoziazione sia di almeno 1 milione di EUR e, ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
5. Ove meno di cinque certificati negoziati nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerati provvisti di un mercato liquido ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente di tale Stato membro può designare uno o più certificati ammessi per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come certificati considerati provvisti di un mercato liquido, a patto che il numero totale dei certificati ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerati provvisti di un mercato liquido non sia superiore a cinque.
Articolo 5
Valutazione della liquidità degli strumenti rappresentativi di capitale da parte delle autorità competenti
[Articolo 2(1)(17)(b) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. L'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (4) valuta se un'azione, un certificato di deposito, un fondo indicizzato quotato o un certificato è provvisto di un mercato liquido ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 a norma degli articoli da 1 a 4 in ognuna delle seguenti situazioni:
|
(a) |
prima che lo strumento finanziario sia negoziato per la prima volta in una sede di negoziazione, come specificato all'articolo 1, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 4; |
|
(b) |
tra la fine delle prime quattro settimane di negoziazione e la fine delle prime sei settimane di negoziazione dello strumento finanziario. La valutazione di questa situazione si basa sul flottante all'ultimo giorno di negoziazione delle prime quattro settimane di negoziazione, sul numero medio giornaliero di operazioni e sul volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione per quello strumento finanziario durante le prime quattro settimane di negoziazione; |
|
(c) |
tra la fine di ogni anno civile e prima del 1o marzo dell'anno successivo per gli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione prima del 1o dicembre dell'anno civile di riferimento. La valutazione di questa situazione si basa sul flottante all'ultimo giorno di negoziazione dell'anno civile di riferimento, sul numero medio giornaliero di operazioni e sul volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione per quello strumento finanziario durante tale anno; |
|
(d) |
immediatamente dopo il momento in cui, a seguito di un evento societario, valutazioni precedenti siano cambiate. |
Le autorità competenti assicurano che il risultato della loro valutazione sia pubblicato immediatamente dopo il completamento della stessa.
2. Le autorità competenti, i gestori di un mercato e le imprese di investimento, comprese quelle che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1:
|
(a) |
per un periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione dello strumento finanziario se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo; |
|
(b) |
per un periodo che ha inizio sei settimane dopo il primo giorno di negoziazione di tale strumento finanziario e che termina il 31 marzo dell'anno di pubblicazione delle informazioni conformemente al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo; |
|
(c) |
per un periodo di un anno a decorrere dal 1o aprile successivo alla data di pubblicazione se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. |
Se le informazioni di cui al presente paragrafo sono sostituite da nuove informazioni a norma del paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, le autorità competenti, i gestori di un mercato e le imprese di investimento, comprese quelle che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le nuove informazioni ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.
3. Ai fini del paragrafo 1, le sedi di negoziazione forniscono alle autorità competenti le informazioni riportate nell'allegato entro i seguenti termini:
|
a) |
per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione per la prima volta, prima del giorno in cui lo strumento finanziario è negoziato per la prima volta; |
|
b) |
per gli strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione, entro tutti i seguenti termini:
|
CAPO II
OBBLIGHI DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE E DEGLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI IN MATERIA DI FORNITURA DEI DATI
Articolo 6
Obbligo di fornire i dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli
[Articoli 13(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Per mettere a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli i dati di mercato contenenti le informazioni di cui agli articoli 3, 4, da 6 a 11, 15 e 18 del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici si conformano, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 600/2014, agli obblighi di cui agli articoli da 7 a 11 del presente regolamento.
2. L'articolo 7, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 11 non si applicano ai gestori di un mercato o alle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione o agli internalizzatori sistematici che rendono pubblici i dati di mercato gratuitamente.
Articolo 7
Obbligo di fornire i dati di mercato sulla base del costo
[Articoli 13(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Il prezzo dei dati di mercato si basa sul costo della produzione e della diffusione di tali dati e può includere un margine ragionevole.
2. Il costo di produzione e diffusione dei dati di mercato può includere una quota adeguata dei costi congiunti relativi ad altri servizi forniti dai gestori di un mercato, dalle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione o dagli internalizzatori sistematici.
Articolo 8
Obbligo di fornire i dati di mercato in modo non discriminatorio
[Articoli 13(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici rendono disponibili i dati di mercato al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni per tutti i clienti che rientrano nella medesima categoria secondo criteri oggettivi resi pubblici.
2. Qualsiasi differenza tra i prezzi imputati a differenti categorie di clienti è proporzionata al valore rappresentato dai dati di mercato per tali clienti, tenendo conto:
|
(a) |
della portata e dell'entità dei dati di mercato, incluso il numero degli strumenti finanziari coperti e il volume delle loro negoziazioni; |
|
(b) |
dell'utilizzo dei dati di mercato da parte del cliente, incluso l'utilizzo o meno per le proprie attività di negoziazione, per la rivendita o l'aggregazione di dati. |
3. Ai fini del paragrafo 1, i gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici dispongono di capacità modulabili per assicurare ai clienti in qualsiasi momento un accesso tempestivo ai dati di mercato in modo non discriminatorio.
Articolo 9
Obblighi in relazione alle commissioni per utente
[Articoli 13(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici applicano un prezzo per i dati di mercato in funzione del loro utilizzo da parte dei singoli utenti finali («su base per utente»). I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici prendono disposizioni per garantire che ogni singolo utilizzo dei dati di mercato sia addebitato una sola volta.
2. In deroga al paragrafo 1, i gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici possono decidere di non rendere disponibili i dati di mercato su base per utente ove l'addebito su base per utente sia sproporzionato rispetto al costo di messa a disposizione di tali dati, viste la loro portata ed entità.
3. I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici motivano il rifiuto di mettere a disposizione i dati di mercato su base per utente e pubblicano tali motivazioni sul proprio sito Internet.
Articolo 10
Divieto di abbinare i dati ad altri servizi e obbligo di disaggregare i dati di mercato
[Articoli 13(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici mettono a disposizione i dati di mercato senza abbinarli ad altri servizi.
2. I prezzi per i dati di mercato dipendono dal livello di disaggregazione previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014.
Articolo 11
Obbligo di trasparenza
[Articoli 13(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici comunicano il prezzo e gli altri termini e condizioni per la fornitura dei dati di mercato in un modo facilmente accessibile al pubblico.
2. Tale comunicazione include i seguenti elementi:
|
(a) |
listini prezzi correnti, comprendenti:
|
|
(b) |
comunicazione dei cambiamenti futuri dei prezzi con anticipo di almeno 90 giorni; |
|
(c) |
informazioni sui contenuti dei dati di mercato, inclusi:
|
|
(d) |
ricavi ottenuti dalla messa a disposizione dei dati di mercato e la proporzione di tali ricavi rispetto ai ricavi totali del gestore del mercato, dell'impresa di investimento che gestisce la sede di negoziazione o dell'internalizzatore sistematico; |
|
(e) |
informazioni sul processo di determinazione del prezzo, incluse le metodologie di contabilità dei costi utilizzate e i principi specifici secondo i quali sono assegnati i costi congiunti diretti e variabili e i costi congiunti fissi sono ripartiti fra la produzione e la diffusione dei dati di mercato e altri servizi forniti dai gestori di un mercato, dalle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione o dagli internalizzatori sistematici. |
CAPO III
OBBLIGHI DEGLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DEI DATI
Articolo 12
Obbligo per gli internalizzatori sistematici di pubblicare le quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione
[Articolo 15(1) del regolamento (UE) n. 600/2014]
Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, si considera che un internalizzatore sistematico rende pubbliche le proprie quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione solo se tali quotazioni sono disponibili in qualsiasi momento durante l'orario stabilito e comunicato in anticipo come orario normale di negoziazione dall'internalizzatore sistematico.
Articolo 13
Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere le quotazioni facilmente accessibli
[Articolo 15(1) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Gli internalizzatori sistematici specificano e aggiornano sulla homepage del proprio sito quale dei dispositivi di pubblicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 utilizzano per rendere pubbliche le proprie quotazioni.
2. Ove gli internalizzatori sistematici rendano pubbliche le proprie quotazione tramite i dispositivi di una sede di negoziazione o un APA, l'internalizzatore sistematico comunica la loro identità nella quotazione.
3. Se gli internalizzatori sistematici utilizzano più di un dispositivo per rendere pubbliche le loro quotazioni, la loro pubblicazione avviene simultaneamente.
4. Gli internalizzatori sistematici pubblicano le loro quotazioni in un formato leggibile a macchina. Le quotazioni sono considerate pubblicate in formato leggibile a macchina quando la pubblicazione rispetta i criteri di cui al regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione (6).
5. Se gli internalizzatori sistematici rendono pubbliche le loro quotazioni tramite dispositivi propri, le quotazioni sono rese pubbliche anche in un formato leggibile all'uomo. Le quotazioni sono considerate pubblicate in un formato leggibile all'uomo se:
|
(a) |
il contenuto della quotazione è in un formato che possa essere comprensibile per il lettore medio; |
|
(b) |
la quotazione è pubblicata sul sito web dell'internalizzatore sistematico e la homepage del sito web contiene istruzioni chiare per accedere alla quotazione. |
6. Le quotazioni sono pubblicate utilizzando gli standard e le specifiche di cui al regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (7).
Articolo 14
Esecuzione degli ordini da parte degli internalizzatori sistematici
[Articoli 15(1), 15(2) e 15(3) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, si considera che esistono condizioni di mercato eccezionali se il fatto di imporre ad un internalizzatore sistematico l'obbligo di fornire ai clienti quotazioni irrevocabili sarebbe in contrasto con una prudente gestione del rischio e in particolare se:
|
(a) |
la sede di negoziazione dove lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione o il mercato più rilevante in termini di liquidità sospende la negoziazione di quello strumento finanziario in conformità all'articolo 48, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE; |
|
(b) |
la sede di negoziazione dove lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione o il mercato più rilevante in termini di liquidità permette la sospensione degli obblighi di market making; |
|
(c) |
nel caso di un fondo indicizzato quotato, non è disponibile un prezzo di mercato attendibile per un numero significativo di strumenti sottostanti l'ETF o l'indice; |
|
(d) |
un'autorità competente proibisce le vendite allo scoperto di tale strumento finanziario in conformità all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, un internalizzatore sistematico può aggiornare le proprie quotazioni in qualsiasi momento, a condizione che le quotazioni aggiornate siano sempre la conseguenza di, e coerenti con, le vere intenzioni dell'internalizzatore sistematico di negoziare con i propri clienti in modo non discriminatorio.
3. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, si considera che un prezzo rientra in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
(a) |
il prezzo si trova tra le quotazioni di acquisto e vendita dell'internalizzatore sistematico; |
|
(b) |
le quotazioni di cui alla lettera a) riflettono le condizioni prevalenti nel mercato dello strumento finanziario in questione in conformità con l'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014. |
4. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'esecuzione in più titoli è considerata far parte di un'unica operazione se sono soddisfatti i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/587.
5. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, un ordine è considerato soggetto a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato se sono soddisfatti i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/587.
Articolo 15
Ordini che superano notevolmente le dimensioni normali
[Articolo 17(2) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, il numero o il volume degli ordini è considerato notevolmente superiore alle dimensioni normali se un internalizzatore sistematico non può eseguire tale numero o tale volume di ordini senza esporsi a rischi indebiti.
2. Le imprese di investimento che operano in qualità di internalizzatori sistematici stabiliscono anticipatamente e in modo obiettivo e coerente con la loro politica di gestione dei rischi e le relative procedure di cui all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (9) quando il numero o il volume degli ordini richiesti dai clienti sono considerati tali da esporre l'impresa a rischi indebiti.
3. Ai fini del paragrafo 2, un internalizzatore sistematico stabilisce, mantiene e implementa, come parte della propria politica e delle proprie procedure di gestione del rischio, una politica volta ad identificare il numero o il volume degli ordini che può eseguire senza esporsi a rischi indebiti, tenendo conto sia del capitale di cui l'impresa dispone per coprire il rischio per quel tipo di negoziazione che delle condizioni prevalenti nel mercato.
4. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, la politica di cui al paragrafo 3 non è discriminatoria nei confronti dei clienti.
Articolo 16
Dimensione specifica dello strumento
[Articolo 18(6) del regolamento (UE) n. 600/2014]
Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 la dimensione specifica dello strumento per quanto riguarda gli strumenti negoziati su richiesta di quotazione, voice, hybrid o altre forme di negoziazione è quella di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (10).
CAPO IV
DERIVATI
Articolo 17
Elementi della compressione del portafoglio
[Articolo 31(4) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento e i gestori di un mercato che forniscono la compressione del portafoglio soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. Le imprese di investimento e i gestori di un mercato concludono un accordo con i partecipanti alla compressione del portafoglio che prevede il processo di compressione e i suoi effetti giuridici, inclusa l'identificazione del momento in cui la compressione del portafoglio diventa giuridicamente vincolante.
3. L'accordo di cui al paragrafo 2 include tutta la documentazione giuridica rilevante che descrive in che modo i derivati presentati ai fini dell'inclusione nella compressione sono estinti e in che modo sono sostituiti da altri derivati.
4. Prima dell'inizio del processo di compressione del portafoglio le imprese di investimento e i gestori di un mercato che forniscono la compressione:
|
(a) |
richiedono ad ogni partecipante alla compressione del portafoglio di specificare la sua tolleranza al rischio, indicando anche un limite al rischio di controparte, un limite al rischio di mercato e la tolleranza al pagamento in contante. Le imprese di investimento e i gestori di un mercato rispettano la tolleranza al rischio indicata dai partecipanti in sede di compressione del portafoglio; |
|
(b) |
collegano i derivati presentati per la compressione del portafoglio e inviano ad ogni partecipante una proposta di compressione comprendente le seguenti informazioni:
|
5. Al fine di adeguare la compressione alla tolleranza al rischio indicata dai partecipanti alla compressione del portafoglio e di massimizzare l'efficacia della compressione del portafoglio, le imprese di investimento e i gestori di un mercato possono concedere ai partecipanti tempo supplementare per aggiungere derivati che possono beneficiare di estinzione o riduzione.
6. Le imprese di investimento e i gestori di un mercato operano la compressione del portafoglio solo dopo che tutti i partecipanti alla compressione del portafoglio si dichiarano d'accordo con la proposta di compressione.
Articolo 18
Obblighi di pubblicazione per la compressione del portafoglio
[Articolo 31(4) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 le imprese di investimento e i gestori di un mercato rendono pubbliche tramite un APA le seguenti informazioni per ciascun ciclo di compressione del portafoglio:
|
(a) |
l'elenco dei derivati presentati per l'inclusione nella compressione del portafoglio, |
|
(b) |
l'elenco dei derivati che sostituiscono i derivati estinti, |
|
(c) |
l'elenco dei derivati modificati o estinti in conseguenza della compressione del portafoglio, |
|
(d) |
il numero dei derivati e il loro valore espresso in termini di importo nozionale. |
Le informazioni di cui al primo comma sono disaggregate per tipo di derivato e valuta.
2. Le imprese di investimento e i gestori di un mercato rendono pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1 tanto più in tempo reale quanto è tecnicamente possibile e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo a quello in cui la proposta di compressione diventa giuridicamente vincolante in conformità all'accordo di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
CAPO V
MISURE DI VIGILANZA IN MERITO ALL'INTERVENTO SUI PRODOTTI E ALLA GESTIONE DELLE POSIZIONI
SEZIONE 1
Intervento sui prodotti
Articolo 19
Criteri e fattori ai fini dei poteri temporanei di intervento sui prodotti dell'ESMA
[Articolo 40(2) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA stabilisce la rilevanza di tutti i fattori e i criteri elencati al paragrafo 2, e tiene in considerazione tutti i fattori e i criteri rilevanti nel determinare quando la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o strumenti finanziari con determinate caratteristiche specifiche o una tipologia di attività finanziaria o pratica finanziaria fa insorgere un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione.
Ai fini del primo comma, l'ESMA può determinare l'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sulla base di uno o più di tali fattori e criteri.
2. I fattori e i criteri valutati dall'ESMA per determinare se esista un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sono i seguenti:
|
(a) |
il grado di complessità di uno strumento finanziario o tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria in relazione al tipo di clienti, valutato conformemente alla lettera c), coinvolto nell'attività finanziaria o pratica finanziaria o alla quale lo strumento finanziario è commercializzato o venduto, tenuto conto in particolare:
|
|
(b) |
l'entità delle potenziali conseguenze negative, considerando in particolare:
|
|
(c) |
la tipologia di clienti coinvolti in un'attività finanziaria o pratica finanziaria o a cui uno strumento finanziario è commercializzato o venduto, considerando in particolare:
|
|
(d) |
il grado di trasparenza di uno strumento finanziario o di un tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria, considerando in particolare:
|
|
(e) |
le particolari caratteristiche o componenti di uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, inclusa la leva incorporata, considerando in particolare:
|
|
(f) |
l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita in relazione a uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, considerando in particolare:
|
|
(g) |
la facilità e il costo con il quale gli investitori sono in grado di vendere lo strumento finanziario in questione o cambiare strumento finanziario, considerando in particolare:
|
|
(h) |
la determinazione dei prezzi e dei costi associati di uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, considerando in particolare:
|
|
(i) |
il grado di innovazione dello strumento finanziario, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, considerando in particolare:
|
|
(j) |
le pratiche di vendita associate allo strumento finanziario, considerando in particolare:
|
|
(k) |
la situazione finanziaria ed economica dell'emittente di uno strumento finanziario, considerando in particolare:
|
|
(l) |
se le informazioni riguardo a uno strumento finanziario fornite dal produttore o dal distributore sono insufficienti o inattendibili, il che impedisce ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di prendere una decisione informata, tenendo conto della natura e della tipologia dello strumento finanziario; |
|
(m) |
se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria costituiscono un rischio elevato per l'esecuzione delle operazioni concluse dai partecipanti o dagli investitori nel mercato rilevante; |
|
(n) |
se un'attività finanziaria o una pratica finanziaria compromette significativamente l'integrità del processo di formazione del prezzo nel mercato in questione, cosicché il prezzo o il valore dello strumento finanziario in questione non è più determinato dalle legittime forze di mercato della domanda e dell'offerta, o cosicché i partecipanti al mercato non possono più fare affidamento sui prezzi formatisi in quel mercato o sui volumi di negoziazione come base per le proprie decisioni di investimento; |
|
(o) |
se le caratteristiche di uno strumento finanziario lo rendono particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare se tali caratteristiche potrebbero potenzialmente incoraggiare l'utilizzo dello strumento finanziario per:
|
|
(p) |
se un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati e delle loro infrastrutture; |
|
(q) |
se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria potrebbero portare a una significativa e artificiale disparità tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante; |
|
(r) |
se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un alto rischio di perturbazione per enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dell'Unione; |
|
(s) |
la rilevanza della distribuzione di uno strumento finanziario come fonte di finanziamento per l'emittente; |
|
(t) |
se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresenta rischi particolari per l'infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento; o |
|
(u) |
se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria possono minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario. |
Articolo 20
Criteri e fattori da considerare ai fini dei poteri temporanei dell'ABE in materia di intervento sui prodotti
[Articolo 41(2) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ABE stabilisce la rilevanza di tutti i fattori e i criteri elencati al paragrafo 2, e tiene in considerazione tutti i fattori e criteri rilevanti nel determinare quando la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati depositi strutturati o depositi strutturati con determinate caratteristiche specifiche o una tipologia di attività finanziaria o pratica finanziaria fa insorgere un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione.
Ai fini del primo comma, l'ABE può determinare l'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sulla base di uno o più di tali fattori e criteri.
2. I fattori e i criteri che l'ABE deve valutare per determinare l'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sono i seguenti:
|
(a) |
il grado di complessità di un deposito strutturato o un tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria in relazione al tipo di clienti, valutato conformemente alla lettera c), coinvolto nell'attività o pratica finanziaria, tenuto conto in particolare:
|
|
(b) |
l'entità delle potenziali conseguenze negative, considerando in particolare:
|
|
(c) |
la tipologia di clienti coinvolti in un'attività finanziaria o pratica finanziaria o a cui un deposito strutturato è commercializzato o venduto, considerando in particolare:
|
|
(d) |
il grado di trasparenza di un deposito strutturato o di un tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria, considerando in particolare:
|
|
(e) |
le particolari caratteristiche o componenti di un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, inclusa la leva incorporata, considerando in particolare:
|
|
(f) |
l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita in relazione al deposito strutturato, all'attività finanziaria o alla pratica finanziaria, considerando in particolare:
|
|
(g) |
i costi e la facilità con cui gli investitori possono uscire da un deposito strutturato, considerando in particolare:
|
|
(h) |
la determinazione dei prezzi e dei costi associati di un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, considerando in particolare:
|
|
(i) |
il grado di innovazione di un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, considerando in particolare:
|
|
(j) |
le pratiche di vendita associate a un deposito strutturato, considerando in particolare:
|
|
(k) |
la situazione finanziaria ed economica dell'emittente di deposito strutturato, considerando in particolare:
|
|
(l) |
se le informazioni riguardo a un deposito strutturato fornite dal produttore o dal distributore sono insufficienti o inattendibili, il che impedisce ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di prendere una decisione informata, tenendo conto della natura e della tipologia del deposito strutturato; |
|
(m) |
se un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria costituiscono un rischio elevato per l'esecuzione delle operazioni concluse dai partecipanti o dagli investitori nel mercato rilevante; |
|
(n) |
se un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rende l'economia dell'Unione vulnerabile a rischi; |
|
(o) |
se le caratteristiche di un deposito strutturato lo rendono particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare se tali caratteristiche potrebbero potenzialmente incoraggiare l'utilizzo dei depositi strutturati per:
|
|
(p) |
se un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati e delle loro infrastrutture; |
|
(q) |
se un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria potrebbero portare a una significativa e artificiale disparità tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante; |
|
(r) |
se un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un elevato rischio di perturbazione per gli enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dell'Unione, considerando in particolare la strategia di copertura perseguita dagli enti finanziari in relazione all'emissione del deposito strutturato, inclusi gli errori nella determinazione del prezzo della garanzia del capitale alla scadenza o i rischi di reputazione creati dal deposito strutturato, dalla pratica o dall'attività per gli enti finanziari; |
|
(s) |
la rilevanza della distribuzione di un deposito strutturato come fonte di finanziamento per gli enti finanziari; |
|
(t) |
se un deposito strutturato, una pratica finanziaria o un'attività finanziaria rappresenta rischi particolari per l'infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento; o |
|
(u) |
se un deposito strutturato, una pratica finanziaria o un'attività finanziaria potrebbe minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario. |
Articolo 21
Criteri e fattori che le autorità competenti devono tenere in considerazione ai fini dei poteri di intervento sui prodotti
[Articolo 42(2) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti valutano la rilevanza di tutti i fattori e i criteri elencati al paragrafo 2, e tiene in considerazione tutti i fattori e criteri rilevanti nel determinare quando la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o depositi strutturati o strumenti finanziari o depositi strutturati con determinate caratteristiche specifiche o una tipologia di attività o pratica finanziaria fa insorgere un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro.
Ai fini del primo comma, le autorità competenti possono determinare l'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro sulla base di uno o più di tali fattori e criteri.
2. I fattori e i criteri che le autorità competenti devono valutare per determinare l'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o di minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci e alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro includono i seguenti:
|
(a) |
il grado di complessità di uno strumento finanziario o tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria in relazione al tipo di clienti, valutato conformemente alla lettera c), coinvolto nell'attività o pratica finanziaria o alla quale lo strumento finanziario o il deposito strutturato è commercializzato o venduto, tenuto conto in particolare:
|
|
(b) |
l'entità delle potenziali conseguenze negative, considerando in particolare:
|
|
(c) |
la tipologia di clienti coinvolti in un'attività finanziaria o pratica finanziaria o a cui uno strumento finanziario o un deposito strutturato è commercializzato o venduto, considerando in particolare:
|
|
(d) |
il grado di trasparenza di uno strumento finanziario, un deposito strutturato o un tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria, considerando in particolare:
|
|
(e) |
le particolari caratteristiche o componenti del deposito strutturato, dello strumento finanziario, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, inclusa la leva incorporata, considerando in particolare:
|
|
(f) |
l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita in relazione allo strumento finanziario, al deposito strutturato, all'attività finanziaria o alla pratica finanziaria, considerando in particolare:
|
|
(g) |
i costi e la facilità con cui gli investitori sono in grado di vendere lo strumento finanziario in questione o cambiare strumento finanziario, o uscire dal deposito strutturato, considerando in particolare, dove applicabile a seconda che il prodotto sia uno strumento finanziario o un deposito strutturato:
|
|
(h) |
la determinazione dei prezzi e dei costi associati di un deposito strutturato, di uno strumento finanziario, di un'attività finanziaria o di una pratica finanziaria, considerando in particolare:
|
|
(i) |
il grado di innovazione di uno strumento finanziario o un deposito strutturato, di un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, considerando in particolare:
|
|
(j) |
le pratiche di vendita associate a uno strumento finanziario o a un deposito strutturato, considerando in particolare:
|
|
(k) |
la situazione finanziaria ed economica dell'emittente di uno strumento finanziario o di un deposito strutturato, considerando in particolare:
|
|
(l) |
se le informazioni riguardo a uno strumento finanziario o a un deposito strutturato fornite dal produttore o dal distributore sono insufficienti o inattendibili, il che impedisce ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di prendere una decisione informata, tenendo conto della natura e della tipologia dello strumento finanziario o del deposito strutturato; |
|
(m) |
se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria costituiscono un rischio elevato per l'esecuzione delle operazioni concluse dai partecipanti o dagli investitori nel mercato rilevante; |
|
(n) |
se un'attività finanziaria o una pratica finanziaria compromette significativamente l'integrità del processo di formazione del prezzo nel mercato in questione, cosicché il prezzo o il valore dello strumento finanziario o del deposito strutturato in questione non è più determinato dalle legittime forze di mercato della domanda e dell'offerta, o cosicché i partecipanti al mercato non possono più fare affidamento sui prezzi formatisi in quel mercato o sui volumi di negoziazione come base per le proprie decisioni di investimento; |
|
(o) |
se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rende l'economia dell'Unione vulnerabile a rischi; |
|
(p) |
se le caratteristiche di uno strumento finanziario o un deposito strutturato lo rendono particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare se tali caratteristiche potrebbero potenzialmente incoraggiare l'utilizzo dello strumento finanziario o del deposito strutturato per:
|
|
(q) |
se un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati e delle loro infrastrutture; |
|
(r) |
se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria potrebbero portare a una significativa e artificiale disparità tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante; |
|
(s) |
se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresenta un particolare rischio di perturbazione per gli enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dello Stato membro della rilevante autorità competente, in particolare considerando la strategia di copertura perseguita dagli enti finanziari in relazione all'emissione del deposito strutturato, inclusi gli errori nella determinazione del prezzo della garanzia del capitale alla scadenza o i rischi di reputazione posti dal deposito strutturato o pratica o attività per gli enti finanziari; |
|
(t) |
la rilevanza della distribuzione di uno strumento finanziario o un deposito strutturato come fonte di finanziamento per l'emittente o gli enti finanziari; |
|
(u) |
se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresenta rischi particolari per l'infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento; o |
|
(v) |
se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria potrebbe minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario. |
SEZIONE 2
Poteri di gestione delle posizioni
Articolo 22
Poteri dell'ESMA in materia di gestione delle posizioni
[Articolo 45 del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, i criteri e i fattori che determinano l'esistenza di una minaccia al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari, compresi i mercati dei derivati su merci per quanto riguarda gli obiettivi elencati all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE e anche in relazione ad accordi per la consegna di merci, o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sono i seguenti:
|
(a) |
l'esistenza di seri problemi finanziari, monetari o di bilancio che potrebbero condurre all'instabilità finanziaria di uno Stato membro o un ente finanziario considerato importante per il sistema finanziario mondiale, come enti creditizi, imprese di assicurazione, fornitori di infrastrutture di mercato e società di gestione delle attività operanti nell'Unione, a condizione che questi problemi possano minacciare il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell'Unione; |
|
(b) |
un'azione di rating o un default di uno Stato membro o ente creditizio o altro ente finanziario considerato importante per il sistema finanziario mondiale, come imprese di assicurazione, fornitori di infrastrutture di mercato e società di gestione patrimoniale operanti nell'Unione, che causa o, secondo previsioni ragionevoli, può causare grave incertezza circa la loro solvibilità; |
|
(c) |
pressioni sostanziali alla vendita o livelli inconsueti di volatilità che causano significative spirali di ribasso per qualsiasi strumento finanziario correlato a un ente creditizio o altro ente finanziario considerato importante per il sistema finanziario mondiale, come imprese di assicurazione, fornitori di infrastrutture di mercato e società di gestione patrimoniale operanti nell'Unione e emittenti sovrani; |
|
(d) |
ogni danno alle strutture fisiche di importanti emittenti finanziari, infrastrutture di mercato, sistemi di compensazione e regolamento o autorità competenti che possono influenzare in maniera negativa e significativa i mercati, in particolare quando tali danni derivano da disastri naturali o attacchi terroristici; |
|
(e) |
una perturbazione ai sistemi di pagamento o processi di regolamento, in particolare quando è legata a operazioni interbancarie, che causa o potrebbe causare significative disfunzioni o ritardi nei pagamenti o regolamenti all'interno dei sistemi di pagamento dell'Unione, specialmente quando questi possono condurre alla propagazione di stress finanziario o economico in un ente creditizio o altro ente finanziario considerato importante nel sistema finanziario mondiale come imprese di assicurazione, fornitori di infrastrutture di mercato e società di gestione patrimoniale o in uno Stato membro; |
|
(f) |
un brusco e significativo calo dell'offerta di una merce o un aumento della domanda di una merce, che perturba l'equilibrio fra domanda e offerta; |
|
(g) |
una posizione significativa in una determinata merce detenuta da una sola persona o da diverse persone che agiscono di concerto, in una o più sedi di negoziazione, tramite uno o più membri del mercato; |
|
(h) |
l'incapacità di una sede di negoziazione di esercitare i propri poteri di gestione delle posizioni a causa di un'interruzione della continuità operativa (business continuity event). |
2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, i criteri e i fattori che determinano l'appropriata riduzione di una posizione o esposizione sono i seguenti:
|
(a) |
la natura del possessore della posizione, inclusi i produttori, i consumatori o l'ente finanziario; |
|
(b) |
la scadenza dello strumento finanziario; |
|
(c) |
la dimensione della posizione relativamente alla dimensione del mercato dei derivati su merci rilevante; |
|
(d) |
la dimensione della posizione relativamente alla dimensione del mercato per la merce sottostante; |
|
(e) |
la direzione della posizione (corta o lunga) e il delta o i range del delta; |
|
(f) |
lo scopo della posizione, in particolare se ha finalità di copertura o è detenuta per esposizione finanziaria; |
|
(g) |
l'esperienza del possessore della posizione nel detenere posizioni di una data dimensione, o effettuare o ricevere le consegne di una data merce; |
|
(h) |
le altre posizioni detenute dalla persona nel mercato sottostante o con diverse scadenze dello stesso derivato; |
|
(i) |
la liquidità del mercato e l'impatto della misura sugli altri partecipanti al mercato; |
|
(j) |
il metodo di consegna. |
3. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, i criteri che specificano le situazioni in cui può insorgere un rischio di arbitraggio normativo sono i seguenti:
|
(a) |
se il medesimo contratto è negoziato in una diversa sede di negoziazione o OTC; |
|
(b) |
se un contratto sostanzialmente equivalente è negoziato in una sede diversa o OTC (simile e interconnesso, ma non considerato parte della medesima posizione aperta fungibile); |
|
(c) |
gli effetti della decisione sul mercato della merce sottostante; |
|
(d) |
gli effetti della decisione sui mercati e sui partecipanti non soggetti ai poteri di gestione delle posizioni dell'ESMA; e |
|
(e) |
le probabili ripercussioni sul regolare funzionamento e sull'integrità dei mercati in assenza di azione da parte dell'ESMA. |
4. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA applica i criteri e i fattori di cui al paragrafo 1 del presente articolo considerando se la misura prevista risponde all'omissione di intervento da parte di un'autorità competente o a un rischio aggiuntivo che l'autorità competente non è in grado di fronteggiare adeguatamente a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, lettera j) o o), della direttiva 2014/65/UE.
Ai fini del primo comma, si configura un'omissione di intervento da parte di un'autorità competente, se quest'ultima, sulla base dei poteri conferitile, dispone di sufficienti poteri di regolamentazione per fronteggiare appieno la minaccia al momento dell'evento, senza l'assistenza di nessun'altra autorità competente, ma non agisce.
Un'autorità competente è considerata non in grado di fronteggiare adeguatamente una minaccia quando uno o più dei fattori di cui all'articolo 45, paragrafo 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 si verificano nella giurisdizione di un'autorità competente e in una o più giurisdizioni aggiuntive.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
Disposizioni transitorie
1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla sua data di applicazione, le autorità competenti effettuano valutazioni della liquidità e pubblicano i risultati di tali valutazioni immediatamente dopo il loro completamento secondo il seguente calendario:
|
(a) |
quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione precede di almeno dieci settimane la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti pubblicano i risultati delle valutazioni al più tardi quattro settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
(b) |
quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude il giorno precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti pubblicano i risultati delle valutazioni entro la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014. |
2. Le valutazioni di cui al paragrafo 1 si svolgono come segue:
|
(a) |
quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione precede di almeno 16 settimane la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le valutazioni si basano sui dati disponibili per un periodo di riferimento di 40 settimane avente inizio 52 settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
(b) |
quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio 16 settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le valutazioni si basano sui dati disponibili per le prime quattro settimane di negoziazione dello strumento finanziario; |
|
(c) |
quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude il giorno precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le valutazioni si basano sulle negoziazioni passate degli strumenti finanziari o di altri strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. |
3. Le autorità competenti, i gestori di un mercato e le imprese di investimento, comprese quelle che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, fino al 1o aprile dell'anno successivo alla data di applicazione del predetto regolamento.
4. Durante il periodo di cui al paragrafo 3, le autorità competenti assicurano quanto segue per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 2, lettere b) e c):
|
(a) |
che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 continuino ad essere adeguate ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
(b) |
che le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 siano aggiornate sulla base di un più lungo periodo di negoziazione e un numero più ampio di negoziazioni passate, se necessario. |
Articolo 24
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Tuttavia, l'articolo 23 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(4) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (cfr. pag. 449 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati (cfr. pag. 142 della presente Gazzetta ufficiale).
(6) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (cfr. pag. 126 della presente Gazzetta ufficiale).
(7) Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (cfr. pag. 387 della presente Gazzetta ufficiale), tabella 2 dell'allegato I.
(8) Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).
(9) Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(10) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (cfr. pag. 229 della presente Gazzetta ufficiale).
(11) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
ALLEGATO
Dati da fornire per determinare l'esistenza di un mercato liquido per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF) e certificati
Tabella 1
Tabella dei simboli
|
Simbolo |
Tipo di dati |
Definizione |
||||||
|
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero. |
||||||
|
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166. |
||||||
|
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo ISO 10383. |
||||||
|
{DATEFORMAT} |
Formato della data secondo ISO 8601 |
Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG. |
||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi.
|
Tabella 2
Dati dettagliati da fornire per determinare l'esistenza di un mercato liquido per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF) e certificati
|
# |
Campo |
Dati da comunicare |
Formato e standard per le segnalazioni |
||||||||||||||||
|
1 |
Codice identificativo dello strumento |
Codice usato per identificare lo strumento finanziario |
{ISIN} |
||||||||||||||||
|
2 |
Nome completo dello strumento |
Nome completo dello strumento finanziario |
{ALPHANUM-350} |
||||||||||||||||
|
3 |
Sede di negoziazione |
MIC del segmento per la sede di negoziazione, se disponibile, altrimenti MIC operativo. |
{MIC} |
||||||||||||||||
|
4 |
Identificativo del MiFIR |
Identificazione degli strumenti finanziari rappresentativi di capitale
|
Strumenti finanziari rappresentativi di capitale:
|
||||||||||||||||
|
5 |
Giorno di segnalazione |
Data per la quale sono forniti i dati I dati devono essere forniti almeno per le seguenti date:
Per il caso 1, le stime devono essere fornite per i campi da 6 a 12, a seconda dei casi. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||
|
6 |
Numero degli strumenti in circolazione |
Per le azioni e i certificati di deposito Il numero totale degli strumenti in circolazione. Per gli ETF Il numero delle quote emesse per negoziazione. |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||||||||||
|
7 |
Partecipazioni superiori al 5 % dei diritti di voto totali |
Unicamente per le azioni Il numero totale delle azioni corrispondenti a partecipazioni superiori al 5 % dei diritti di voto totali dell'emittente, salvo qualora tali partecipazioni siano detenute da un organismo di investimento collettivo o da un fondo pensione. Questo campo deve essere compilato soltanto quando i dati sono disponibili. |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||||||||||
|
8 |
Prezzo dello strumento |
Unicamente per le azioni e i certificati di deposito Il prezzo dello strumento alla fine del giorno di segnalazione. Il prezzo dovrebbe essere espresso in euro. |
{DECIMAL-18//13} |
||||||||||||||||
|
9 |
Volume di emissione |
Unicamente per i certificati Volume di emissione del certificato espresso in euro. |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||||||||||
|
10 |
Numero di giorni di negoziazione nel periodo |
Il numero totale di giorni di negoziazione per il quale sono forniti i dati |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||||||||||
|
11 |
Scambi totali |
Scambi totali per il periodo |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||||||||||
|
12 |
Numero totale di operazioni |
Numero totale di operazioni per il periodo |
{DECIMAL-18/5} |
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/117 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/568 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 6, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I valori mobiliari dovrebbero essere considerati liberamente negoziabili soltanto se prima della loro ammissione alla negoziazione non vigono restrizioni che ne impediscano il trasferimento tali da ostacolare la creazione di un mercato equo, ordinato ed efficiente. |
|
(2) |
Nel caso degli strumenti finanziari di cui alla definizione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato dei valori mobiliari di cui alla direttiva 2014/65/UE presuppone, ai fini di una sua negoziazione equa, ordinata ed efficiente, la disponibilità pubblica di informazioni sufficienti a permetterne la valutazione. Per quanto riguarda le azioni, inoltre, un numero congruo dovrebbe essere disponibile per la distribuzione al pubblico, mentre per i derivati cartolarizzati dovrebbero essere predisposte modalità adeguate di regolamento e consegna. |
|
(3) |
I valori mobiliari che soddisfano i criteri per l'ammissione alla quotazione ufficiale previsti dalla direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbero essere considerati liberamente negoziabili e tali da poter essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente. |
|
(4) |
L'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato delle quote emesse da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o da fondi di investimento alternativi non dovrebbe consentire l'elusione delle disposizioni applicabili della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È opportuno pertanto che il gestore del mercato regolamentato verifichi che le quote che ammette alla negoziazione siano riconducibili a un organismo di investimento collettivo conforme alla normativa settoriale applicabile. Nel caso dei fondi indicizzati quotati (exchange traded funds — ETF), è necessario che il gestore del mercato regolamentato provveda a che vigano in qualsiasi momento adeguate modalità di riscatto per gli investitori. |
|
(5) |
L'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato degli strumenti derivati elencati all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE dovrebbe tenere conto della disponibilità di informazioni sufficienti a valutare sia il derivato sia il sottostante e, per i contratti soggetti a regolamento con consegna fisica, dell'esistenza di procedure adeguate di regolamento e consegna. |
|
(6) |
La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) impone talune condizioni atte ad assicurare che le quote di emissioni siano liberamente negoziabili e negoziate in modo equo, ordinato ed efficiente. Le quote di emissioni riconosciute conformi ai requisiti della direttiva 2003/87/CE, di cui all'allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, dovrebbero pertanto essere ammissibili alla negoziazione su un mercato regolamentato senza che il presente regolamento imponga ulteriori obblighi. |
|
(7) |
I dispositivi predisposti dai mercati regolamentati per verificare la conformità degli emittenti con gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione e per agevolare l'accesso alle informazioni pubblicate in base al diritto dell'Unione dovrebbero soddisfare i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dalla direttiva 2003/71/CE e dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), dato che questi atti legislativi prevedono gli obblighi principali e più importanti che gli emittenti devono adempiere dopo l'ammissione iniziale alla negoziazione su un mercato regolamentato. |
|
(8) |
I mercati regolamentati dovrebbero stabilire procedure, accessibili agli emittenti e al pubblico, applicabili alla verifica del rispetto degli obblighi imposti dal diritto dell'Unione da parte degli emittenti di valori mobiliari. La politica seguita al riguardo dovrebbe garantire l'efficacia dei controlli di conformità e il mercato regolamentato dovrebbe comunicare agli emittenti gli obblighi cui sono assoggettati. |
|
(9) |
I mercati regolamentati dovrebbero agevolare l'accesso alle informazioni pubblicate in ossequio alle condizioni stabilite dal diritto dell'Unione e messe a disposizione dei membri e partecipanti predisponendo dispositivi che permettano l'accesso facile, equo e non discriminatorio di tutti i membri e i partecipanti. La normativa dell'Unione applicabile a questo fine comprende la direttiva 2003/71/CE, la direttiva 2004/109/CE, il regolamento (UE) n. 596/2014 e il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). I dispositivi di accesso dovrebbe assicurare ai membri e ai partecipanti l'accesso a parità di condizioni alle informazioni d'interesse che possono influire sulla valutazione dello strumento finanziario. |
|
(10) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(11) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
|
(12) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Valori mobiliari — liberamente negoziabili
1. I valori mobiliari sono considerati liberamente negoziabili se possono essere negoziati tra le parti di un'operazione ed essere successivamente trasferiti senza restrizioni e se tutti i valori della categoria cui appartiene il valore in questione sono fungibili.
2. I valori mobiliari soggetti a restrizioni di trasferimento non sono considerati liberamente negoziabili a norma del paragrafo 1, a meno che sia improbabile che la restrizione perturbi il mercato. I valori mobiliari non interamente liberati possono essere considerati liberamente negoziabili se sono state prese disposizioni per garantire che la loro negoziabilità non sia soggetta a restrizioni e che siano pubblicamente disponibili informazioni sufficienti sul fatto che essi non sono interamente liberati e sulle relative implicazioni per gli azionisti.
Articolo 2
Valori mobiliari — negoziazione equa, ordinata ed efficiente
1. Per determinare se il valore mobiliare possa essere negoziato in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato prende in considerazione le informazioni che devono essere presentate a norma della direttiva 2003/71/CE o informazioni altrimenti di disponibilità pubblica, quali:
|
a) |
informazioni finanziarie relative agli esercizi passati; |
|
b) |
informazioni sull'emittente; |
|
c) |
informazioni che offrano una panoramica delle attività aziendali. |
2. Per determinare se una data azione possa essere negoziata in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato prende in considerazione, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1, la distribuzione di tali azioni al pubblico.
3. Per determinare se il valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE possa essere negoziato in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato valuta, secondo la natura del valore mobiliare ammesso, se sono soddisfatti i criteri seguenti:
|
a) |
le condizioni relative al valore mobiliare sono chiare ed inequivocabili e consentono una correlazione tra il prezzo del valore mobiliare ed il prezzo o altra misura del valore del sottostante; |
|
b) |
il prezzo o altra misura del valore del sottostante è affidabile e accessibile al pubblico; |
|
c) |
sono accessibili al pubblico informazioni sufficienti sulla base delle quali valutare il valore mobiliare; |
|
d) |
le modalità di determinazione del prezzo di regolamento del valore mobiliare garantiscono che questo rifletta correttamente il prezzo o altre misure del valore del sottostante; |
|
e) |
qualora, anziché il regolamento del differenziale in contanti, il regolamento del valore mobiliare richieda la consegna del valore mobiliare o dell'attività sottostante o ne preveda la possibilità, esistono procedure adeguate per il regolamento e la consegna del sottostante, nonché disposizioni adeguate per ottenere le informazioni pertinenti su di esso. |
Articolo 3
Valori mobiliari — quotazione ufficiale
Il valore mobiliare ammesso alla quotazione ufficiale in conformità della direttiva 2001/34/CE e la cui quotazione non è stata sospesa è considerato liberamente negoziabile e tale da poter essere negoziato in modo equo, ordinato ed efficiente.
Articolo 4
Azioni e quote di un organismo di investimento collettivo
1. Il mercato regolamentato che ammette alla negoziazione azioni o quote di un organismo di investimento collettivo si accerta che la loro commercializzazione sia permessa nel proprio Stato membro di appartenenza.
2. Per determinare se le azioni o quote di un organismo di investimento collettivo di tipo aperto possano essere negoziate in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato prende in considerazione:
|
a) |
la distribuzione di tali azioni o quote al pubblico; |
|
b) |
l'eventuale esistenza di adeguati dispositivi di market-making o di adeguati dispositivi alternativi predisposti dalla società di gestione dell'organismo per consentire agli investitori di riscattare le azioni o quote; |
|
c) |
nel caso dei fondi indicizzati quotati (exchange traded funds — ETF), l'eventuale esistenza, oltre che di adeguati dispositivi di market-making, di adeguati dispositivi alternativi che consentono agli investitori di riscattare le azioni o quote, almeno nei casi in cui il valore delle azioni o quote varia sensibilmente dal valore netto di inventario; |
|
d) |
il fatto che gli investitori siano informati con sufficiente trasparenza del valore delle azioni o quote mediante la pubblicazione periodica del valore netto di inventario. |
3. Per determinare se le azioni o quote di un organismo di investimento collettivo di tipo chiuso possano essere negoziate in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato prende in considerazione:
|
a) |
la distribuzione di tali azioni o quote al pubblico; |
|
b) |
il fatto che gli investitori siano informati con sufficiente trasparenza del valore delle azioni o quote mediante la pubblicazione di informazioni sulla strategia di investimento del fondo o mediante la pubblicazione periodica del valore netto di inventario. |
Articolo 5
Derivati
1. Per determinare se gli strumenti finanziari elencati all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato si accerta che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
|
a) |
le condizioni del contratto relativo allo strumento finanziario sono chiare ed inequivocabili e consentono una correlazione tra il prezzo dello strumento finanziario ed il prezzo o altra misura del valore del sottostante; |
|
b) |
il prezzo o altra misura del valore del sottostante è affidabile e accessibile al pubblico; |
|
c) |
sono accessibili al pubblico informazioni sufficienti sulla base delle quali valutare lo strumento derivato; |
|
d) |
le modalità di determinazione del prezzo di regolamento del contratto sono tali da garantire che questo rifletta correttamente il prezzo o altre misure del valore del sottostante; |
|
e) |
qualora, anziché il regolamento del differenziale in contanti, il regolamento del derivato richieda la consegna del valore mobiliare o dell'attività sottostante o ne preveda la possibilità, esistono disposizioni adeguate per consentire ai partecipanti al mercato di ottenere le informazioni pertinenti su detto sottostante e procedure adeguate di regolamento e consegna per detto sottostante. |
2. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica agli strumenti finanziari elencati all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7 e 10, della direttiva 2014/65/UE se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
|
a) |
il contratto relativo allo strumento finanziario è tale da consentire con tutta probabilità la divulgazione al mercato del prezzo o altra misura del valore del sottostante, ovvero degli strumenti per valutarli, quando il prezzo o altra misura del valore non sono altrimenti accessibili al pubblico; |
|
b) |
il mercato regolamentato garantisce che esistano dispositivi di vigilanza adeguati per controllare la negoziazione e il regolamento di tali strumenti finanziari; |
|
c) |
il mercato regolamentato garantisce un regolamento e una consegna corretti, sia in caso di consegna fisica che in caso di regolamento del differenziale in contanti, conformemente alle condizioni contrattuali degli strumenti finanziari. |
Articolo 6
Quote di emissioni
Le quote di emissioni riconosciute conformi ai requisiti della direttiva 2003/87/CE, di cui all'allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/CE, sono ammissibili senza ulteriori obblighi alla negoziazione su un mercato regolamentato.
Articolo 7
Verifica degli obblighi dell'emittente
1. Il mercato regolamentato adotta e pubblica sul proprio sito Internet le procedure applicate per verificare se l'emittente del valore mobiliare rispetti gli obblighi che gli impone il diritto dell'Unione.
2. Il mercato regolamentato provvede a che il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1 sia oggetto di verifica effettiva secondo la natura dell'obbligo, tenuto conto dei compiti di vigilanza eseguiti dalle autorità competenti interessate.
3. Il mercato regolamentato provvede a che le procedure di cui al paragrafo 1 illustrino:
|
a) |
i processi attuati per conseguire i risultati previsti al paragrafo 1; |
|
b) |
il modo migliore in cui l'emittente può dimostrare al mercato regolamentato di rispettare gli obblighi previsti al paragrafo 1. |
4. Il mercato regolamentato provvede a informare l'emittente degli obblighi previsti al paragrafo 1 al momento dell'ammissione alla negoziazione del suo valore mobiliare e su richiesta dello stesso emittente.
Articolo 8
Agevolazione dell'accesso alle informazioni
Il mercato regolamentato predispone dispositivi facilmente accessibili, gratuiti e pubblicati sul proprio sito Internet per agevolare l'accesso dei membri o partecipanti alle informazioni che sono state pubblicate in base al diritto dell'Unione.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data indicata all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
(3) Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).
(4) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(5) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(6) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(7) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(8) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(9) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(10) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/122 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/569 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all'esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 2, decimo comma, e l'articolo 52, paragrafo 2, decimo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In alcuni casi la sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalla negoziazione potrà conseguire l'obiettivo ricercato soltanto se saranno sospesi o esclusi dalla negoziazione anche i derivati dei tipi elencati all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE relativi o riferiti a tale strumento finanziario. |
|
(2) |
Per stabilire in quali casi il nesso sia tale da rendere necessaria la sospensione o esclusione dei derivati relativi allo strumento finanziario, è opportuno prendere in considerazione la forza del nesso tra il derivato e lo strumento finanziario sospeso o escluso dalla negoziazione. A tal fine è opportuno distinguere tra il derivato il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di un solo strumento finanziario sottostante e il derivato il cui prezzo o valore dipende da molteplici fattori di prezzo, ad esempio i derivati collegati a un indice o a un paniere di strumenti finanziari. |
|
(3) |
È opportuno considerare che l'impossibilità di attribuire correttamente un prezzo ai derivati relativi a uno strumento finanziario, la quale è causa del non regolare funzionamento del mercato, raggiunga il culmine quando il derivato è relativo o riferito a un solo strumento finanziario. La capacità dei partecipanti al mercato di determinare il prezzo corretto risulterebbe meno scalfita in caso di derivati relativi o riferiti ad un paniere di strumenti finanziari o a un indice di cui lo strumento finanziario sospeso costituisce solo una parte. Nel valutare l'obiettivo generale della sospensione o esclusione è quindi opportuno tener conto delle caratteristiche del nesso esistente tra il derivato e il sottostante. |
|
(4) |
È opportuno tener conto del fatto che il gestore deve garantire una negoziazione equa, ordinata ed efficiente sul mercato che gestisce. Al di là dell'ambito di applicazione del presente regolamento, il gestore del mercato dovrà valutare se la sospensione o esclusione dalla negoziazione dello strumento finanziario sottostante metta a repentaglio una negoziazione equa e ordinata del derivato nella sede di negoziazione che gestisce, eventualmente adottando misure adeguate quali la sospensione o l'esclusione di propria iniziativa dei derivati relativi allo strumento. |
|
(5) |
L'articolo 32, paragrafo 2, e l'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere applicati uniformemente ai diversi tipi di sedi di negoziazione. Si tratta di disposizioni strettamente interconnesse, poiché precisano le sospensioni e esclusioni in diversi tipi di sedi di negoziazione. Per garantire un'applicazione uniforme di dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori d'interesse, in particolare alle persone soggette agli obblighi in questione, è necessario riunire in un unico regolamento le norme tecniche di regolamentazione elaborate a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. |
|
(6) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(7) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
|
(8) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nesso tra il derivato relativo o riferito allo strumento finanziario sospeso o escluso dalla negoziazione e lo strumento finanziario originario
Il gestore di un mercato regolamentato e l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF) sospendono o escludono dalla negoziazione il derivato elencato all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE quando è relativo o riferito a un solo strumento finanziario e detto strumento finanziario è stato sospeso o escluso dalla negoziazione.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/124 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/570 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla determinazione del mercato rilevante in termini di liquidità in relazione alla comunicazione della sospensione temporanea delle negoziazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 12, lettera e),
considerando quanto segue:
|
(1) |
È necessario chiarire quali mercati regolamentati devono essere considerati rilevanti in termini di liquidità per ciascun tipo di strumento finanziario, in modo che tali mercati dispongano di idonei sistemi e procedure per comunicare alle autorità competenti la sospensione temporanea delle negoziazioni. |
|
(2) |
La direttiva 2014/65/UE estende gli obblighi relativi alla sospensione delle negoziazioni ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione; è quindi importante garantire che anche gli strumenti finanziari negoziati in tali sedi rientrino nel campo di applicazione delle presenti norme tecniche di regolamentazione. |
|
(3) |
È importante garantire l'applicazione proporzionata dell'obbligo di comunicazione. Dopo aver ricevuto la comunicazione di una sospensione temporanea delle negoziazioni, l'autorità competente è tenuta a valutare se tale comunicazione debba essere diffusa al resto del mercato e, se necessario, a coordinare una risposta a livello dei mercati. Per limitare l'onere amministrativo per le sedi di negoziazione, dovrebbero essere assoggettate all'obbligo di comunicazione solo quelle che presentano il maggiore potenziale di impatto a livello dei mercati quando vengono sospese le negoziazioni. |
|
(4) |
Per gli strumenti finanziari di capitale e gli strumenti equity-like, il mercato rilevante in termini di liquidità dovrebbe essere la sede di negoziazione che nell'Unione ha il più alto volume degli scambi per lo strumento finanziario in questione, poiché tale sede di negoziazione presenta il maggiore potenziale di impatto a livello dei mercati quando vengono sospese le negoziazioni. |
|
(5) |
Per gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti di capitale, il mercato rilevante in termini di liquidità dovrebbe essere il mercato regolamentato dove lo strumento finanziario in questione è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione. Se lo strumento finanziario diverso dagli strumenti di capitale non è ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato, il mercato rilevante in termini di liquidità dovrebbe essere la sede di negoziazione in cui è stato negoziato per la prima volta. Ciò dovrebbe garantire la certezza per una serie di strumenti finanziari complessi, stabilendo un semplice riferimento alla sede di negoziazione nella quale gli eventi hanno importanti impatti in termini di liquidità su altri mercati che negoziano lo stesso strumento finanziario, generalmente a causa della quota significativa in termini di volumi, di quello strumento finanziario, eseguiti in tale sede di negoziazione. |
|
(6) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. |
|
(7) |
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Mercato rilevante in termini di liquidità
Ai fini dell'articolo 48, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE, sono considerati mercato rilevante in termini di liquidità:
|
a) |
per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e altri strumenti finanziari analoghi, la sede di negoziazione che è il mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento in questione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (3); |
|
b) |
per gli strumenti finanziari diversi da quelli indicati alla lettera a) che sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, il mercato regolamentato dove lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione; |
|
c) |
per gli strumenti finanziari diversi da quelli indicati alla lettera a) che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la sede di negoziazione dove lo strumento finanziario è stato negoziato per la prima volta. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dalla prima data che figura all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (cfr. pag. 387 della presente Gazzetta ufficiale).
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/126 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/571 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 61, paragrafo 4, l'articolo 64, paragrafi 6 e 8, l'articolo 65, paragrafi 6 e 8, e l'articolo 66, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma della direttiva 2014/65/UE si considerano fornitori di servizi di comunicazione dati tre tipi di soggetti diversi: i meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM), i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e i fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP). Sebbene questi tipi di soggetti svolgano attività diverse, la direttiva 2014/65/UE prevede per tutti una procedura di autorizzazione simile. |
|
(2) |
Il richiedente l'autorizzazione come fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe indicare nella domanda il programma di attività e l'organigramma. L'organigramma dovrebbe indicare i responsabili delle diverse attività per consentire all'autorità competente di valutare se il fornitore di servizi di comunicazione dati disponga di risorse umane sufficienti e eserciti una sorveglianza adeguata sull'attività svolta. L'organigramma dovrebbe riportare non solo la gamma coperta dai servizi di comunicazione dati, ma anche tutti gli altri servizi prestati, in quanto una tale presentazione permetterebbe di evidenziare i settori che, potendo incidere sull'indipendenza del fornitore di servizi di comunicazione dati, potrebbero essere all'origine di conflitti di interesse. Il richiedente l'autorizzazione come fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe fornire anche informazioni sulla composizione, il funzionamento e l'indipendenza dei suoi organi di gestione, in modo da consentire alle autorità competenti di valutare se le politiche, le procedure e la struttura di governo societario garantiscano l'indipendenza del fornitore di servizi di comunicazione dati e impediscano l'insorgere di conflitti di interesse. |
|
(3) |
Possono insorgere conflitti di interesse tra il fornitore di servizi di comunicazione dati e i clienti che si avvalgono dei suoi servizi per rispettare obblighi di legge e altri soggetti che acquistano dati da fornitori di servizi di comunicazione dati. In particolare, possono sorgere conflitti di interesse quando il fornitore di servizi di comunicazione dati svolge altre attività in qualità di gestore del mercato, impresa di investimento o repertorio di dati sulle negoziazioni. Se i conflitti di interesse non sono risolti possono crearsi situazioni in cui il fornitore di servizi di comunicazione dati è incentivato a ritardare la pubblicazione o la trasmissione dei dati o a realizzare operazioni sulla base delle informazioni riservate ricevute. Il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe pertanto adottare un approccio globale per individuare, prevenire e gestire i conflitti di interesse esistenti e potenziali, anche compilando un inventario dei conflitti di interesse e attuando politiche e procedure appropriate per gestirli e, se necessario, separare aree di attività e membri del personale così da limitare il flusso di informazioni sensibili tra i propri diversi settori di attività. |
|
(4) |
Tutti i membri dell'organo di gestione del fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbero essere persone che soddisfano i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, perché hanno un ruolo essenziale nel garantire che il fornitore di servizi di comunicazione dati rispetti gli obblighi che gli sono imposti dalla legge e nel contribuire alla strategia aziendale del fornitore di servizi di comunicazione dati. Pertanto, è importante che il fornitore di servizi di comunicazione dati dimostri di essersi dotato di una solida procedura di nomina e di valutazione delle prestazioni dei membri dell'organo di gestione e di aver predisposto chiare linee gerarchiche e chiare disposizioni in materia di informazione regolare all'organo di gestione. |
|
(5) |
L'esternalizzazione delle attività, in particolare delle funzioni essenziali, può costituire una modifica rilevante delle condizioni cui è subordinata l'autorizzazione del fornitore di servizi di comunicazione dati. Per assicurare che l'esternalizzazione delle attività non comprometta la sua capacità di adempiere gli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE né faccia sorgere conflitti di interesse, il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe poter dimostrare di esercitare su dette attività una sorveglianza e un controllo adeguati. |
|
(6) |
I sistemi informatici usati dal fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbero essere adatti ai diversi tipi di attività che il fornitore può svolgere, ossia pubblicare report delle operazioni concluse, presentare rendiconti delle operazioni o fornire un sistema consolidato di pubblicazione, e sufficientemente solidi da assicurare la continuità e la regolarità della prestazione di detti servizi. Ciò significa tra l'altro assicurare che il sistema informatico del fornitore di servizi di comunicazione dati sia in grado di assorbire le fluttuazioni del volume di dati da gestire. Tali fluttuazioni, in particolare un aumento inaspettato del flusso di dati, possono avere un impatto negativo sull'efficienza dei sistemi del fornitore di servizi di comunicazione dati e, di conseguenza, sulla sua capacità di pubblicare o comunicare informazioni complete e corrette nei termini previsti. Per ovviare a questa situazione il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe sottoporre a prova periodica i suoi sistemi, per assicurarsi che siano sufficientemente solidi da assorbire le variazioni delle condizioni operative e sufficientemente scalabili. |
|
(7) |
I dispositivi e le modalità di back-up predisposti dal fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbero essere atti a consentirgli di prestare i servizi anche in caso di evento perturbatore. Il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe fissare i tempi massimi accettabili di ripristino delle funzioni essenziali applicabili in caso di evento perturbatore, che dovrebbero consentire di rispettare i termini di segnalazione e di informativa. |
|
(8) |
Per assicurarsi di poter prestare i servizi, il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe effettuare un'analisi dei compiti e delle attività essenziali per fornirli e delle situazioni che potrebbero dare luogo a un evento perturbatore, anche adottando misure per prevenirlo e attenuarlo. |
|
(9) |
Nel caso in cui si verifichi un'interruzione del servizio, il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe darne notifica all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine, a tutte le altre autorità competenti interessate, ai clienti e al pubblico, dato che l'interruzione potrebbe anche impedire a dette parti di adempiere gli obblighi di legge che incombono loro, quali l'obbligo di inoltrare i rendiconti delle operazioni ad altre autorità competenti o di rendere pubblici i particolari delle operazioni effettuate. La notifica dovrebbe consentire a dette parti di mettere in atto dispositivi alternativi per rispettare gli obblighi che incombono loro. |
|
(10) |
Gli aggiornamenti dei sistemi informatici possono influire sull'efficacia e la solidità dei sistemi utilizzati per la fornitura dei servizi di dati. Per evitare che il funzionamento del suo sistema informatico risulti in un qualsiasi momento incompatibile con gli obblighi di legge, in particolare l'obbligo di disporre di un efficace meccanismo di sicurezza finalizzato a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e a prevenire la fuga di informazioni prima della pubblicazione, il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe impiegare metodologie di sviluppo e di prova ben delineate per assicurare che i controlli della conformità e della gestione dei rischi incorporati nel sistema funzionino come previsto e che il sistema possa continuare a funzionare in maniera efficiente in tutte le situazioni. Se introduce una modifica significativa nel sistema, il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe darne notifica all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine e alle eventuali altre autorità competenti, in modo che possano valutare se l'aggiornamento inciderà sui loro sistemi e se le condizioni dell'autorizzazione restino soddisfatte. |
|
(11) |
Un'informativa al pubblico prematura, nel caso dei report delle operazioni concluse, o un'informativa non autorizzata, nel caso dei rendiconti delle operazioni, potrebbero fornire un'indicazione della strategia di negoziazione o rivelare informazioni sensibili quali l'identità dei clienti del fornitore di servizi di comunicazione dati. Pertanto, il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe predisporre controlli fisici, quali spazi chiusi a chiave, e controlli elettronici, compresi firewall e password, in modo che solo il personale autorizzato abbia accesso ai dati. |
|
(12) |
Le violazioni della sicurezza fisica o elettronica del fornitore di servizi di comunicazione dati costituiscono una minaccia per la riservatezza dei dati dei clienti. Quando si verifica una tale violazione, il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe pertanto darne immediata notifica all'autorità competente interessata e ai clienti che ne subiscono le conseguenze. La notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine è necessaria per consentirle di svolgere i suoi compiti di vigilanza continua verificando se il fornitore di servizi di comunicazione dati mantenga adeguatamente efficaci meccanismi di sicurezza atti a garantire la sicurezza delle informazioni e minimizzare i rischi di corruzione dei dati e di accesso non autorizzato. Dovrebbe essere data notifica anche alle altre autorità competenti che hanno un'interfaccia tecnica con il fornitore di servizi di comunicazione dati, dato che potrebbero risentire negativamente della violazione, soprattutto quando questa riguarda i mezzi per il trasferimento delle informazioni tra il fornitore di servizi di comunicazione dati e l'autorità competente. |
|
(13) |
L'impresa di investimento che ha l'obbligo di segnalare le operazioni («impresa segnalante») può scegliere di incaricare un terzo («impresa trasmittente») di trasmettere per suo conto i rendiconti delle operazioni a un ARM. Dato il ruolo che riveste, l'impresa trasmittente avrà accesso alle informazioni riservate che trasmette. L'impresa trasmittente non dovrebbe tuttavia poter accedere agli altri dati sull'impresa segnalante o sulle operazioni dell'impresa segnalante detenute dall'ARM. Tali dati possono riguardare i rendiconti delle operazioni che l'impresa segnalante ha trasmesso all'ARM in prima persona o per il tramite di un'altra impresa trasmittente. Tali dati non dovrebbero essere accessibili all'impresa trasmittente perché possono contenere informazioni riservate, quali l'identità dei clienti dell'impresa segnalante. |
|
(14) |
Il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe controllare che i dati che pubblica o trasmette siano corretti e completi e dovrebbe assicurarsi di disporre di meccanismi per individuare gli errori od omissioni attribuibili al cliente o ad esso stesso. Nel caso degli ARM può trattarsi di riconciliazioni tra una popolazione campione di dati trasmessi all'ARM da un'impresa di investimento, o generati dall'ARM per conto dell'impresa di investimento, e i corrispondenti dati forniti dall'autorità competente. La frequenza e la portata delle riconciliazioni dovrebbero essere proporzionate al volume dei dati trattati dall'ARM e alla misura in cui questo genera rendiconti delle operazioni a partire dai dati dei clienti o trasmette rendiconti delle operazioni compilati dai clienti. Per assicurare segnalazioni tempestive prive di errori o omissioni, l'ARM dovrebbe monitorare costantemente le prestazioni dei suoi sistemi. |
|
(15) |
Se è esso stesso all'origine di un errore o omissione, l'ARM dovrebbe correggere prontamente il dato e notificare l'errore o omissione all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine e alle altre autorità competenti alle quali trasmette segnalazioni, perché la qualità dei dati che ricevono riveste interesse per tali autorità. L'ARM dovrebbe notificare l'errore o omissione anche al cliente comunicandogli le informazioni aggiornate in modo che possa allineare la documentazione interna alle informazioni che l'ARM ha trasmesso per suo conto all'autorità competente. |
|
(16) |
È opportuno che gli APA e i CTP possano cancellare e modificare le informazioni ricevute da un soggetto per risolvere, in casi eccezionali, le situazioni in cui difficoltà tecniche impediscono al soggetto segnalante di cancellare o modificare direttamente tali informazioni. Negli altri casi gli APA e i CTP non dovrebbero tuttavia essere responsabili della correzione delle informazioni contenute nei report o rendiconti pubblicati quando l'errore o l'omissione è attribuibile al soggetto che le fornisce perché, non essendo parti della negoziazione eseguita, l'APA e il CTP non possono avere la certezza che quello che percepiscono come errore o omissione sia effettivamente errato. |
|
(17) |
Ai fini di una comunicazione affidabile tra l'APA e l'impresa di investimento che segnala una negoziazione conclusa, in particolare per quanto riguarda l'annullamento e la modifica di specifiche operazioni, l'APA dovrebbe inserire nel messaggio di conferma inviato all'impresa di investimento segnalante il codice identificativo che ha assegnato all'operazione al momento della pubblicazione dell'informazione. |
|
(18) |
Per rispettare l'obbligo di segnalazione impostogli dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'ARM dovrebbe assicurare il flusso regolare delle informazioni verso le autorità competenti e da queste proveniente, compresa la capacità di trasferire le segnalazioni e di trattare le segnalazioni respinte. L'ARM dovrebbe pertanto essere in grado di dimostrare di poter rispettare le specifiche tecniche stabilite dall'autorità competente per quanto riguarda l'interfaccia tra di esso e l'autorità competente. |
|
(19) |
Il fornitore di servizi di comunicazione dati dovrebbe provvedere a conservare le informazioni relative ai rendiconti delle operazioni e ai report delle operazioni concluse trattati, per un periodo di tempo sufficientemente lungo da permettere alle autorità competenti di reperire più agevolmente i dati storici. Gli APA e i CTP dovrebbero provvedere a predisporre le necessarie disposizioni organizzative per conservare i dati almeno per il periodo previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 e a essere in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di prestazione dei servizi disciplinati dal presente regolamento. |
|
(20) |
Il presente regolamento prevede una serie di servizi aggiuntivi di miglioramento dell'efficienza del mercato che potrebbero essere prestati dai CTP. In considerazione della possibile evoluzione del mercato, non è opportuno compilare un elenco esaustivo dei servizi aggiuntivi che potrebbero prestare i CTP. Il CTP dovrebbe pertanto essere in grado di fornire altri servizi oltre agli specifici servizi aggiuntivi elencati nel presente regolamento, a condizione tuttavia che questi altri servizi non mettano a rischio l'indipendenza del CTP né la qualità del sistema consolidato di pubblicazione. |
|
(21) |
Affinché le informazioni possano essere diffuse efficacemente e i partecipanti al mercato possano accedervi agevolmente e usarle, gli APA e i CTP dovrebbero pubblicarle in linguaggio macchina attraverso canali solidi che consentano l'accesso automatico ai dati. Sebbene i siti web non sempre offrano un'architettura sufficientemente solida e scalabile che consente un agevole accesso automatico ai dati, questi vincoli tecnologici potranno essere superati in futuro. Piuttosto che imporre una particolare tecnologia, è opportuno stabilire i criteri che la tecnologia usata deve soddisfare. |
|
(22) |
Per gli strumenti rappresentativi di capitale e gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale il regolamento (UE) n. 600/2014 non esclude la possibilità che le imprese di investimento ricorrano a più di un APA per rendere pubbliche le operazioni eseguite. Dovrebbero essere tuttavia predisposte modalità specifiche che permettano alle parti interessate che consolidano le informazioni sulle negoziazioni provenienti dai diversi APA, in particolare ai CTP, di individuare i potenziali duplicati, per evitare che la stessa negoziazione sia consolidata più volte e che i CTP ne replichino la pubblicazione, con conseguenze negative per la qualità e l'utilità del sistema consolidato di pubblicazione. |
|
(23) |
L'APA dovrebbe pertanto pubblicare le operazioni segnalate dalle imprese di investimento inserendovi, all'atto della pubblicazione, un campo «ristampa» in cui indica che si tratta di un duplicato della segnalazione. Ai fini della neutralità tecnologica è necessario prevedere diversi modi in cui l'APA possa individuare i duplicati. |
|
(24) |
Per assicurare che ogni operazione sia inserita solo una volta nel sistema consolidato di pubblicazione e per migliorare quindi l'attendibilità delle informazioni fornite, i CTP non dovrebbero pubblicare informazioni sulle operazioni pubblicate da un APA e contrassegnate come duplicati. |
|
(25) |
L'APA dovrebbe pubblicare informazioni sull'operazione comprensive delle opportune marche temporali, quali ad esempio il momento in cui è stata eseguita e quello in cui è stata segnalata. Inoltre, il livello di dettaglio delle marche temporali dovrebbe rispecchiare la natura del sistema di negoziazione in cui l'operazione è stata eseguita. Nel caso di pubblicazione di informazioni sulle operazioni eseguite in sistemi elettronici dovrebbe essere offerto un livello di dettaglio maggiore che per le operazioni eseguite in sistemi non elettronici. |
|
(26) |
I CTP possono pubblicare informazioni sugli strumenti di capitale e sugli strumenti diversi dagli strumenti di capitale. Dati i diversi requisiti di funzionamento dei sistemi di pubblicazione, in particolare l'ambito notevolmente più ampio degli strumenti diversi dagli strumenti di capitale coperti e l'applicazione differita delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE per il sistema consolidato di pubblicazione degli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, il presente regolamento si limita a specificare la portata delle informazioni sugli strumenti di capitale che il CTP deve consolidare. |
|
(27) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente correlate, in quanto vertono sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori d'interesse, in particolare alle persone soggette agli obblighi in questione, è necessario riunire le norme tecniche di regolamentazione in un unico regolamento. |
|
(28) |
Il presente regolamento specifica gli obblighi di pubblicazione dei dati a carico degli APA e dei CTP. Per assicurare prassi uniformi di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni fra le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP e per facilitare il consolidamento dei dati da parte dei CTP, il presente regolamento dovrebbe applicarsi in combinato disposto con i regolamenti delegati della Commissione (UE) 2017/587 (3) e (UE) 2017/583 (4) in cui sono definiti i requisiti dettagliati per la pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni. |
|
(29) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. Dato che l'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE si applica a decorrere dal 3 settembre dell'anno successivo all'anno di applicazione del presente regolamento, alcune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi da detta data successiva. |
|
(30) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
|
(31) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
AUTORIZZAZIONE
(Articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
Articolo 1
Informazioni alle autorità competenti
1. Il richiedente l'autorizzazione come fornitore di servizi di comunicazione dati trasmette all'autorità competente le informazioni previste agli articoli 2, 3 e 4 e le informazioni su tutti i requisiti organizzativi previste ai capi II e III.
2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati informa immediatamente l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine di qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite al momento dell'autorizzazione e successivamente.
Articolo 2
Informazioni sull'organizzazione
1. Il richiedente l'autorizzazione come fornitore di servizi di comunicazione dati include nella domanda di autorizzazione il programma di attività previsto all'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Il programma di attività riporta le informazioni seguenti:
|
a) |
informazioni sulla struttura organizzativa del richiedente, compresi l'organigramma e la specificazione delle risorse umane, tecniche e giuridiche assegnate alle diverse attività svolte; |
|
b) |
informazioni sulle politiche e procedure in materia di conformità attuate dal fornitore di servizi di comunicazione dati, tra cui:
|
|
c) |
un elenco di tutte le funzioni esternalizzate e delle risorse assegnate al controllo delle funzioni esternalizzate. |
2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati che offre altri servizi oltre a quelli di comunicazione dati descrive detti servizi nell'organigramma.
Articolo 3
Governo societario
1. Il richiedente l'autorizzazione come fornitore di servizi di comunicazione dati include nella domanda informazioni sulle politiche e procedure interne di governo societario che presiedono al suo organo di gestione, all'alta dirigenza e, se costituiti, ai comitati.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 riportano:
|
a) |
la descrizione delle procedure di selezione, nomina, valutazione delle prestazioni e destituzione dell'alta dirigenza e dei membri dell'organo di gestione; |
|
b) |
la descrizione delle linee gerarchiche e la frequenza con cui sono informati l'alta dirigenza e l'organo di gestione; |
|
c) |
la descrizione delle politiche e delle procedure in materia di accesso ai documenti da parte dei membri dell'organo di gestione. |
Articolo 4
Informazioni sui membri dell'organo di gestione
1. Il richiedente l'autorizzazione come fornitore di servizi di comunicazione dati include nella domanda, per ciascun membro dell'organo di gestione, le informazioni seguenti:
|
a) |
nome, data e luogo di nascita, numero di identificazione personale nazionale o codice equivalente, indirizzo e estremi di contatto; |
|
b) |
funzione che è o sarà ricoperta dalla persona; |
|
c) |
curriculum vitae comprovante il possesso di esperienza e conoscenze sufficienti ad assolvere adeguatamente i compiti previsti; |
|
d) |
informazioni sui precedenti penali, in particolare accludendo l'estratto del casellario giudiziale o, se questo non è disponibile nello Stato membro interessato, un'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a verificare se la persona abbia subito condanne penali per reati connessi alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati ovvero per frode o appropriazione indebita; |
|
e) |
autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a verificare se la persona:
|
|
f) |
tempo minimo che la persona è tenuta a dedicare all'esercizio delle funzioni presso il fornitore di servizi di comunicazione dati; |
|
g) |
dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse che esistono o possono sorgere nell'esercizio delle funzioni e indicazione del modo in cui sono gestiti. |
CAPO II
REQUISITI ORGANIZZATIVI
(Articolo 64, paragrafi 3, 4 e 5, articolo 65, paragrafi 4, 5 e 6, e articolo 66, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE)
Articolo 5
Conflitti di interesse
1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati adotta e mantiene disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti che si avvalgono dei suoi servizi per rispettare gli obblighi di legge e altri soggetti che acquistano dati da fornitori di servizi di comunicazione dati. Dette disposizioni includono politiche e procedure per individuare, gestire e dichiarare i conflitti di interesse esistenti e potenziali e prevedono:
|
a) |
un inventario dei conflitti di interesse esistenti e potenziali che ne contiene la descrizione, l'individuazione, la prevenzione, la gestione e la dichiarazione; |
|
b) |
la separazione delle funzioni e delle aree di attività presso il fornitore di servizi di comunicazione dati, tra cui:
|
|
c) |
la descrizione della politica tariffaria per determinare le commissioni addebitate dal fornitore di servizi di comunicazione dati e dalle imprese con cui questo ha stretti legami; |
|
d) |
la descrizione della politica retributiva per i membri dell'organo di gestione e l'alta dirigenza; |
|
e) |
le regole sull'accettazione di denaro, regalie o favori da parte del personale del fornitore di servizi di comunicazione dati e del relativo organo di gestione. |
2. L'inventario dei conflitti di interesse previsto al paragrafo 1, lettera a), elenca i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui il fornitore di servizi di comunicazione dati:
|
a) |
può realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno di un cliente; |
|
b) |
può avere nel risultato del servizio prestato a un cliente un interesse distinto da quello del cliente; |
|
c) |
può avere un incentivo a privilegiare i propri interessi, o gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti, rispetto a quelli del cliente cui presta il servizio; |
|
d) |
riceve o può ricevere da un terzo, in relazione al servizio fornito a un cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi diverso dalle commissioni o provvigioni addebitate per il servizio. |
Articolo 6
Requisiti organizzativi per l'esternalizzazione
1. Se dispone che un terzo, comprese le imprese con cui ha stretti legami, esegua attività per suo conto, il fornitore di servizi di comunicazione dati si accerta che il terzo prestatore di servizi possieda la competenza e la capacità per eseguirle in maniera affidabile e professionale.
2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati indica le attività destinate all'esternalizzazione specificando l'entità delle risorse umane e tecniche necessarie per eseguirle.
3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati che esternalizza attività provvede a che l'esternalizzazione non limiti la sua capacità o il suo potere di esercitare le funzioni dell'alta dirigenza o dell'organo di gestione.
4. Il fornitore di servizi di comunicazione dati resta responsabile delle attività esternalizzate e adotta i provvedimenti organizzativi necessari per:
|
a) |
valutare se il terzo prestatore di servizi esegua le attività esternalizzate in maniera efficace e in conformità con i requisiti normativi e regolamentari applicabili e provveda a colmare adeguatamente le carenze riscontrate; |
|
b) |
individuare i rischi che si pongono in relazione alle attività esternalizzate e effettuare un adeguato controllo periodico; |
|
c) |
sottoporre le attività esternalizzate a procedure adeguate di controllo, anche in termini di effettiva vigilanza sulle attività e sui rischi associati nell'ambito dello stesso fornitore di servizi di comunicazione dati; |
|
d) |
assicurare un'adeguata continuità operativa delle attività esternalizzate. |
Ai fini della lettera d), il fornitore di servizi di comunicazione dati è informato delle disposizioni in materia di continuità operativa predisposte dal terzo prestatore di servizi, ne valuta la qualità e, se necessario, ne richiede miglioramenti.
5. Il fornitore di servizi di comunicazione dati provvede a che il terzo prestatore di servizi collabori con l'autorità competente del fornitore di servizi di comunicazione dati relativamente alle attività esternalizzate.
6. Il fornitore di servizi di comunicazione dati che esternalizza funzioni essenziali comunica all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine:
|
a) |
l'identità del terzo prestatore di servizi; |
|
b) |
i provvedimenti organizzativi e le politiche adottati in materia di esternalizzazione e i rischi che questa comporta secondo quanto indicato al paragrafo 4; |
|
c) |
i rapporti interni o esterni sulle attività esternalizzate. |
Ai fini del primo comma una funzione è considerata essenziale se un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità del fornitore di servizi di comunicazione dati di continuare a garantire la conformità alle condizioni e agli obblighi dell'autorizzazione o agli altri obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE.
Articolo 7
Continuità operativa e dispositivi di back-up
1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati usa sistemi e dispositivi adeguati e sufficientemente solidi da assicurare la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi previste alla direttiva 2014/65/UE.
2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati esegue, a cadenza almeno annuale, riesami periodici delle infrastrutture tecniche impiegate e delle associate politiche e procedure, comprese le disposizioni in materia di continuità operativa. Il fornitore di servizi di comunicazione dati colma le carenze riscontrate in sede di riesame.
3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati predispone efficaci disposizioni in materia di continuità operativa che gli permettano di affrontare gli eventi perturbatori, tra cui:
|
a) |
processi fondamentali per assicurare i servizi forniti, comprese le procedure di attivazione di livelli successivi di intervento, le attività esternalizzate interessate o la dipendenza da prestatori esterni; |
|
b) |
disposizioni specifiche in materia di continuità operativa che coprano una gamma adeguata di scenari possibili, a breve e a medio termine, tra cui disfunzioni del sistema, calamità naturali, interruzione delle comunicazioni, perdita di personale essenziale e impossibilità di usare i locali in cui si svolge solitamente l'attività; |
|
c) |
duplicazione delle componenti hardware in modo da attivare un meccanismo di subentro dell'infrastruttura di back-up, compresi la connettività di rete e i canali di comunicazione; |
|
d) |
copie di sicurezza dei dati essenziali per l'attività e dei dati aggiornati dei contatti necessari, in modo da assicurare la comunicazione al suo interno e con la clientela; |
|
e) |
procedure per trasferire e gestire i servizi di comunicazione dati da un sito di riserva; |
|
f) |
tempo massimo prestabilito per il ripristino delle funzioni essenziali, che deve essere il più possibile breve e comunque non superiore a sei ore per i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e i fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) e non protrarsi oltre la fine del giorno lavorativo successivo per i meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM); |
|
g) |
formazione del personale sull'applicazione delle disposizioni in materia di continuità operativa e ruolo di ciascuno, compreso il personale preposto alle operazioni di sicurezza specificamente incaricato della reazione immediata all'interruzione del servizio. |
4. Il fornitore di servizi di comunicazione dati predispone un programma di prove periodiche, riesame e, se necessario, modifica delle disposizioni in materia di continuità operativa.
5. Il fornitore di servizi di comunicazione dati segnala sul proprio sito web le eventuali interruzioni del servizio o perturbazioni nei collegamenti e ne informa immediatamente l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine e i clienti, indicando il tempo stimato necessario per ripristinare la regolarità del servizio.
6. Nel caso degli ARM la notifica prevista al paragrafo 5 è trasmessa anche alle autorità competenti cui l'ARM presenta rendiconti delle operazioni.
Articolo 8
Prove e capacità
1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati applica metodologie di sviluppo e di prova ben delineate che assicurino quanto segue:
|
a) |
il funzionamento dei sistemi informatici è conforme agli obblighi previsti dalla legge; |
|
b) |
i controlli della conformità e della gestione dei rischi incorporati nei sistemi informatici funzionano come previsto; |
|
c) |
i sistemi informatici sono in grado di continuare a funzionare in maniera efficace in qualsiasi momento. |
2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati applica le metodologie previste al paragrafo 1 anche prima e dopo ogni aggiornamento dei sistemi informatici.
3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati notifica immediatamente all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine qualsiasi modifica rilevante del sistema informatico programmata prima di apportarla.
4. Nel caso degli ARM la notifica prevista al paragrafo 3 è trasmessa anche alle autorità competenti cui l'ARM presenta rendiconti delle operazioni.
5. Il fornitore di servizi di comunicazione dati predispone un programma permanente di riesame periodico e, se necessario, di modifica delle metodologie di sviluppo e di prova.
6. Il fornitore di servizi di comunicazione dati effettua periodicamente prove di stress a cadenza almeno annuale. Il fornitore di servizi di comunicazione dati prevede nello scenario avverso impiegato nella prova di stress un comportamento inaspettato di elementi costitutivi essenziali dei sistemi e delle linee di comunicazione. La prova di stress verifica come l'hardware, il software e le comunicazioni reagiscono alle potenziali minacce e permette di individuare i sistemi incapaci di sopportare gli scenari avversi. Il fornitore di servizi di comunicazione dati adotta misure per colmare le carenze riscontrate nei sistemi.
7. Il fornitore di servizi di comunicazione dati:
|
a) |
dispone di capacità sufficiente per svolgere le sue funzioni senza disfunzioni o carenze, compreso sotto forma di dati mancanti o inesatti; |
|
b) |
assicura una scalabilità sufficiente a assorbire senza indebito ritardo un aumento della mole di informazioni da elaborare e del numero di richieste di accesso da parte dei clienti. |
Articolo 9
Sicurezza
1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati predispone e mantiene procedure e disposizioni per la sicurezza fisica e elettronica intese a:
|
a) |
proteggere i sistemi informatici dall'uso improprio o dall'accesso non autorizzato; |
|
b) |
ridurre al minimo i rischi di attacchi contro i sistemi di informazione quali definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); |
|
c) |
impedire la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate; |
|
d) |
garantire la sicurezza e l'integrità dei dati. |
2. Per i casi in cui l'impresa di investimento («impresa segnalante») incarica un terzo («impresa trasmittente») di trasmettere per suo conto informazioni a un ARM, l'ARM predispone procedure e disposizioni che impediscono all'impresa trasmittente l'accesso a qualsiasi altra informazione sull'impresa segnalante o a qualsiasi altra informazione da questa trasmessa all'ARM in prima persona o per il tramite di un'altra impresa trasmittente.
3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati predispone e mantiene misure e disposizioni per individuare immediatamente e gestire i rischi indicati al paragrafo 1.
4. Il fornitore di servizi di comunicazione dati notifica immediatamente le violazioni delle misure di sicurezza fisica e elettronica di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:
|
a) |
all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine, cui trasmette un rapporto sull'accaduto precisando la natura dell'evento, le misure adottate per farvi fronte e le iniziative prese per impedire il ripetersi di eventi simili; |
|
b) |
ai clienti che subiscono le conseguenze della violazione della sicurezza. |
5. Nel caso degli ARM la notifica prevista al paragrafo 4, lettera a), è trasmessa anche alle autorità competenti cui l'ARM presenta rendiconti delle operazioni.
Articolo 10
Gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli APA e dei CTP
1. Gli APA e i CTP predispongono e mantengono disposizioni adeguate che permettono loro di pubblicare correttamente, senza introdurvi errori o omettere informazioni, i report delle operazioni concluse ricevuti dalle imprese di investimento e, per i CTP, dalle sedi di negoziazione e dagli APA e provvedono a correggere le informazioni nel caso in cui vi abbiano introdotto loro stessi errori o omissioni.
2. Gli APA e i CTP monitorano costantemente e in tempo reale le prestazioni dei loro sistemi informatici per accertare che la pubblicazione dei report delle operazioni concluse ricevuti sia andata a buon fine.
3. Gli APA e i CTP effettuano periodicamente una riconciliazione tra i report delle operazioni concluse ricevuti e quelli pubblicati per verificare se le informazioni sono state pubblicate correttamente.
4. L'APA conferma all'impresa di investimento segnalante di aver ricevuto il report delle operazioni concluse, indicando il codice identificativo che ha assegnato all'operazione. L'APA cita il codice identificativo dell'operazione in ogni successiva comunicazione con l'impresa segnalante relativa al corrispondente report delle operazioni concluse.
5. L'APA predispone e mantiene dispositivi adeguati per individuare all'arrivo i report delle operazioni concluse incompleti o contenenti informazioni probabilmente errate. Detti dispositivi comportano allarmi automatici su prezzo e volume, tenuto conto di quanto segue:
|
a) |
settore e segmento in cui è negoziato lo strumento finanziario; |
|
b) |
livelli di liquidità, compresi i livelli storici di negoziazione; |
|
c) |
parametri di riferimento adeguati su prezzo e volume; |
|
d) |
se necessario, altri parametri consoni alle caratteristiche dello strumento finanziario. |
6. Se il report dell'operazione conclusa ricevuto risulta incompleto o contiene informazioni probabilmente errate, l'APA non lo pubblica e avvisa immediatamente l'impresa d'investimento che lo ha trasmesso.
7. In situazioni eccezionali gli APA e i CTP cancellano o modificano informazioni contenute nei report delle operazioni concluse, su richiesta del soggetto che le ha fornite, laddove motivi tecnici impediscano a tale soggetto di cancellarle o modificarle direttamente.
8. Gli APA rendono pubbliche le politiche non discriminatorie applicate alla cancellazione e alla modifica delle informazioni contenute nei report delle operazioni concluse, indicando le sanzioni in cui l'impresa di investimento che ha trasmesso il report può incorrere qualora le informazioni incomplete o errate abbiano determinato la cancellazione o la modifica del report.
Articolo 11
Gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli ARM
1. L'ARM predispone e mantiene dispositivi adeguati per individuare i rendiconti delle operazioni incompleti o contenenti errori evidenti attribuibili al cliente. L'ARM convalida i rendiconti delle operazioni per il campo, il formato e il contenuto dei campi a fronte dei requisiti stabiliti dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, conformemente all'allegato I, tabella 1 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (7).
2. L'ARM predispone e mantiene dispositivi adeguati per individuare i rendiconti delle operazioni che contengono errori o omissioni da esso stesso causati e per correggerli, anche mediante cancellazione o modifica. L'ARM esegue la convalida per il campo, il formato e il contenuto dei campi conformemente all'allegato I, tabella 1 del regolamento delegato (UE) 2017/590.
3. L'ARM monitora costantemente e in tempo reale le prestazioni dei propri sistemi per accertare che il rendiconto delle operazioni ricevuto sia segnalato correttamente all'autorità competente conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
4. Su richiesta dell'autorità competente del proprio Stato membro d'origine o dell'autorità competente cui trasmette i rendiconti delle operazioni, l'ARM effettua periodicamente una riconciliazione tra le informazioni ricevute dal cliente o generate per conto del cliente a fini di segnalazione delle operazioni e i campioni di dati forniti dall'autorità competente.
5. Se non sono finalizzate a correggere errori o omissioni attribuibili all'ARM, le correzioni, comprese la cancellazione o modifica dei rendiconti delle operazioni, sono possibili soltanto su richiesta del cliente e per un rendiconto alla volta. Se cancella o modifica il rendiconto di un'operazione su richiesta del cliente, l'ARM gli trasmette il risultante rendiconto aggiornato.
6. Se prima di trasmettere il rendiconto dell'operazione riscontra un errore o un'omissione attribuibile al cliente, l'ARM non trasmette il rendiconto e notifica immediatamente all'impresa di investimento i particolari dell'errore o dell'omissione in modo da consentire al cliente di presentare informazioni corrette.
7. Laddove riscontri di aver introdotto un errore o omissione nel rendiconto, l'ARM ne presenta immediatamente una versione corretta e completa.
8. L'ARM notifica immediatamente al cliente i particolari dell'errore o dell'omissione e gli trasmette il rendiconto dell'operazione aggiornato. L'ARM notifica immediatamente l'errore o l'omissione anche all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine e all'autorità competente cui ha segnalato il rendiconto dell'operazione.
9. L'obbligo di correggere o cancellare i rendiconti delle operazioni errati ovvero di segnalare le operazioni omesse non si applica agli errori o omissioni compiuti oltre cinque anni prima della data in cui l'ARM ne è venuto a conoscenza.
Articolo 12
Connettività degli ARM
1. L'ARM predispone le politiche, i dispositivi e le capacità tecniche necessari per conformarsi alle specifiche tecniche relative alla presentazione dei rendiconti delle operazioni prescritte dall'autorità competente del proprio Stato membro d'origine e dalle altre autorità competenti cui trasmette rendiconti delle operazioni.
2. L'ARM predispone le politiche, i dispositivi e le capacità tecniche adeguati per poter ricevere dai clienti i rendiconti delle operazioni e ritrasmettere loro le informazioni. L'ARM fornisce al cliente copia del rendiconto delle operazioni che ha presentato per suo conto all'autorità competente.
Articolo 13
Altri servizi prestati dai CTP
1. Il CTP può prestare gli ulteriori servizi seguenti:
|
a) |
fornitura di dati sulla trasparenza pre-negoziazione; |
|
b) |
fornitura di dati storici; |
|
c) |
fornitura di dati di riferimento; |
|
d) |
fornitura di servizi di ricerca; |
|
e) |
elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati e statistiche sugli strumenti finanziari e le sedi di negoziazione e altri dati di mercato; |
|
f) |
progettazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di hardware, software e reti per la trasmissione di dati e informazioni. |
2. Oltre ai servizi citati al paragrafo 1 il CTP può prestare altri servizi di miglioramento dell'efficienza del mercato, a condizione che non espongano la qualità del sistema consolidato di pubblicazione o l'indipendenza del CTP a rischi impossibili da prevenire o attenuare adeguatamente.
CAPO III
DISPOSITIVI DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 64, paragrafi 1 e 2, e articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Articolo 14
Pubblicazione in linguaggio macchina
1. Gli APA e i CTP pubblicano in linguaggio macchina le informazioni di cui l'articolo 64, paragrafo 1, e l'articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE prescrivono la pubblicazione.
2. I CTP pubblicano in linguaggio macchina le informazioni previste dall'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.
3. Sono considerate pubblicate in linguaggio macchina soltanto le informazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
|
a) |
sono in un formato elettronico atto a essere letto direttamente e automaticamente da un computer; |
|
b) |
sono conservate in un'architettura informatica conforme all'articolo 8, paragrafo 7, che consente l'accesso automatico; |
|
c) |
sono gestite da un sistema sufficientemente solido da assicurare la continuità e la regolarità dei servizi prestati e tale da permettere una velocità di accesso adeguata; |
|
d) |
sono accessibili, leggibili, utilizzabili e copiabili da un software informatico disponibile pubblicamente e gratuitamente. |
Ai fini del primo comma, lettera a), il formato elettronico è determinato da standard aperti, gratuiti e non proprietari.
4. Ai fini del paragrafo 3, primo comma, lettera a), il formato elettronico indica il tipo di file o messaggi, le regole che li identificano e il nome e tipo di dati dei campi previsti.
5. Gli APA e i CTP:
|
a) |
mettono a disposizione del pubblico istruzioni sul modo e il luogo in cui è possibile accedere agevolmente ai dati e usarli, indicando anche il formato elettronico; |
|
b) |
rendono note le modifiche delle istruzioni di cui alla lettera a) almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, salvo in caso di necessità urgente e debitamente motivata di una loro entrata in vigore in tempi più rapidi; |
|
c) |
inseriscono nella pagina iniziale del proprio sito web un collegamento ipertestuale alle istruzioni di cui alla lettera a). |
Articolo 15
Ambito del sistema consolidato di pubblicazione per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi
1. Il CTP include nel flusso di dati elettronici i dati resi pubblici a norma degli articoli 6 e 20 del regolamento (UE) n. 600/2014 relativamente a tutti gli strumenti finanziari di cui a detti articoli.
2. Quando un nuovo APA o una nuova sede di negoziazione iniziano l'attività, il CTP include i dati da questi resi pubblici nel flusso dei dati elettronici del proprio sistema consolidato di pubblicazione in tempi il più possibile brevi e comunque non oltre sei mesi dopo l'inizio dell'attività dell'APA o della sede di negoziazione.
Articolo 16
Distinzione fra report delle operazioni concluse originali e duplicati per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi
1. Quando pubblica un report delle operazioni concluse che è un duplicato, l'APA inserisce il codice «DUPL» nel campo della ristampa per consentire ai destinatari dei dati di distinguere il report originale dai duplicati.
2. Ai fini del paragrafo 1 l'APA impone a ciascuna impresa di investimento di soddisfare una delle condizioni seguenti:
|
a) |
certificare che segnala le operazioni su un dato strumento finanziario soltanto per il tramite dell'APA stesso; |
|
b) |
applicare un meccanismo di identificazione che, per una data operazione, contrassegna un report come originale («ORGN») e tutti gli altri come duplicati («DUPL»). |
Articolo 17
Pubblicazione dei report originali per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi
Il CTP non consolida i report delle operazioni concluse contrassegnati dal codice «DUPL» nel campo della ristampa.
Articolo 18
Informazioni che l'APA è tenuto a pubblicare
1. L'APA pubblica:
|
a) |
per le operazioni eseguite su azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, le informazioni specificate nell'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2017/587, indicando i contrassegni appropriati elencati nell'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2017/587; |
|
b) |
per le operazioni eseguite su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, le informazioni specificate nell'allegato II, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2017/583, indicando i contrassegni appropriati elencati nell'allegato II, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2017/583. |
2. Ai fini della pubblicazione delle informazioni sul momento in cui è stata segnalata l'operazione, l'APA indica la data e l'ora, specificata fino ai minuti secondi, in cui ha pubblicato l'operazione.
3. In deroga al paragrafo 2, l'APA che pubblica informazioni su un'operazione eseguita in un sistema elettronico indica la data e l'ora, specificata fino al millisecondo, della pubblicazione dell'operazione nel suo report delle operazioni concluse.
4. Ai fini del paragrafo 3, per «sistema elettronico» s'intende un sistema in cui gli ordini sono negoziabili per via elettronica oppure sono negoziabili al di fuori del sistema ma pubblicizzati attraverso il sistema.
5. Le marche temporali previste ai paragrafi 2 e 3 non si discostano, rispettivamente, di più di un secondo o di un millisecondo dal tempo universale coordinato (UTC) emanato e mantenuto da uno dei centri di metrologia del tempo elencati nell'ultima relazione di attività sul tempo del Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).
Articolo 19
Non discriminazione
Gli APA e i CTP provvedono a che le informazioni da rendere pubbliche siano trasmesse contemporaneamente su tutti i canali di distribuzione, anche quando sono rese pubbliche per quanto tecnicamente possibile in tempo reale o 15 minuti dopo la prima pubblicazione.
Articolo 20
Informazioni che i CTP sono tenuti a pubblicare
Il CTP pubblica:
|
(a) |
per le operazioni eseguite su azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, le informazioni specificate nell'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2017/587 indicando i contrassegni appropriati elencati nell'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2017/587; |
|
(b) |
per le operazioni eseguite su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, le informazioni specificate nell'allegato II, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2017/583 indicando i contrassegni appropriati elencati nell'allegato II, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2017/583. |
Articolo 21
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla prima data che figura all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.
Tuttavia, l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 20, lettera b), si applicano a decorrere dal primo giorno del nono mese successivo alla data di applicazione della direttiva 2014/65/UE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (cfr. pag. 387 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (cfr. pag. 229 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(6) Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).
(7) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (cfr. pag. 449 della presente Gazzetta ufficiale).
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/142 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/572 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2016
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di ridurre i costi di acquisto delle informazioni per i partecipanti al mercato, il regolamento (UE) n. 600/2014 prescrive di rendere disponibili al pubblico dati sulla trasparenza pre- e post-negoziazione in modo disaggregato per voci separate. È necessario specificare il livello di disaggregazione con il quale le sedi dovrebbero fornire i dati. Sulla base di quanto emerge dall'esame della domanda di tali dati da parte di altre parti interessate, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dovrebbero disaggregare i dati per classe di attività, per paese di emissione, per valuta di negoziazione dello strumento finanziario e in funzione della provenienza dei dati da aste giornaliere previste o dall'attività di contrattazione continua. |
|
(2) |
Al fine di garantire che i dati pre-negoziazione e post-negoziazione offerti corrispondano adeguatamente a quanto richiesto dai partecipanti al mercato, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dovrebbero offrire tutte le combinazioni possibili di criteri di disaggregazione a condizioni commerciali ragionevoli. |
|
(3) |
Per taluni strumenti finanziari quali i derivati può non essere sempre possibile determinare inequivocabilmente la particolare classe di attività a cui appartiene lo strumento, in quanto ciò dipende dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che sono considerate decisive. Analogamente, può non essere sempre possibile determinare inequivocabilmente gli altri criteri soddisfatti da un tipo di dati. Per garantire che i partecipanti al mercato che acquistano informazioni da una particolare sede di negoziazione ricevano una serie coerente di dati, è necessario prescrivere che i gestori del mercato o le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione determinino i criteri che uno strumento finanziario o un tipo di dati dovrebbe soddisfare nei casi in cui i criteri di disaggregazione non possono essere applicati in maniera inequivocabile. |
|
(4) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(5) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
|
(6) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dati da fornire sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono disponibili al pubblico, su richiesta, le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3, 4 e da 6 a 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 fornendo dati disaggregati pre-negoziazione e post-negoziazione, conformemente ai seguenti criteri:
|
a) |
la natura della classe di attività;
|
|
b) |
il paese di emissione dei titoli azionari e del debito sovrano; |
|
c) |
la valuta in cui è negoziato lo strumento finanziario; |
|
d) |
aste giornaliere previste piuttosto che contrattazione continua. |
2. Gli strumenti derivati di cui alla lettera a), punto v), sono disaggregati secondo i seguenti criteri:
|
a) |
derivati su strumenti di capitale; |
|
b) |
derivati su tassi di interesse; |
|
c) |
derivati su crediti; |
|
d) |
derivati su cambi; |
|
e) |
derivati su merci e quote di emissioni; |
|
f) |
altri derivati. |
3. Il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce una sede di negazione stabiliscono i criteri che uno strumento finanziario o un tipo di dati deve soddisfare quando i criteri di disaggregazione di cui al paragrafo 1 o 2 non possono essere applicati in maniera inequivocabile.
4. Il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce una sede di negoziazione applicano su richiesta i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 in tutte le combinazioni possibili.
5. Oltre a fornire i dati in conformità dei paragrafi 1 e 2, il gestore del mercato o l'impresa di investimento che gestisce una sede di negoziazione possono offrire aggregati di dati.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dalla data di cui all'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/145 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/573 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti volti a garantire che i servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni siano equi e non discriminatori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 12, lettera d),
considerando quanto segue:
|
(1) |
È importante adottare norme tecniche di regolamentazione dettagliate al fine di individuare con chiarezza le condizioni in cui la co-ubicazione e le strutture delle commissioni applicate dalle sedi di negoziazione possono essere considerate eque e non discriminatorie. |
|
(2) |
La direttiva 2014/65/UE estende i requisiti in materia di co-ubicazione e strutture delle commissioni ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione. È quindi importante garantire che anche queste sedi rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
|
(3) |
Al fine di garantire condizioni armonizzate, dovrebbero applicarsi requisiti comuni a tutti i tipi di servizi di co-ubicazione e alle sedi di negoziazione che organizzano i propri centri dati o che utilizzano centri dati la cui proprietà o gestione sia detenuta da terzi. |
|
(4) |
Le sedi di negoziazione dovrebbero essere in grado di determinare la loro politica commerciale in materia di co-ubicazione e di stabilire a quali tipi di partecipanti al mercato desiderano concedere l'accesso a detti servizi, a condizione che la loro politica commerciale sia fondata su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Le sedi di negoziazione non dovrebbero essere tenute ad estendere le loro capacità di co-ubicazione al di là delle disponibilità in termini di spazio, di alimentazione, di raffreddamento e simili e dovrebbero avere la facoltà di decidere se ampliare o meno il proprio spazio di co-ubicazione. |
|
(5) |
Affinché i servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni siano equi e non discriminatori è necessario un adeguato livello di trasparenza, che garantisca il rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE. Le sedi di negoziazione dovrebbero pertanto utilizzare criteri oggettivi nel determinare rimborsi, incentivi e disincentivi. |
|
(6) |
Dovrebbero essere vietate strutture delle commissioni che contribuiscano a creare i presupposti per condizioni di negoziazione anormali incoraggiando scambi ad alta intensità e che possano causare una sollecitazione eccessiva delle infrastrutture di mercato. Dovrebbero pertanto essere consentiti sconti sul volume purché, analogamente ai meccanismi di differenziazione dei prezzi, siano basati sul volume totale delle negoziazioni, sul numero complessivo delle negoziazioni o sull'insieme delle commissioni di negoziazione generate da un membro, in modo tale che solo gli scambi marginali effettuati successivamente al raggiungimento della soglia siano effettuati a prezzo ridotto. |
|
(7) |
A fini di coerenza e per garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(8) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. |
|
(9) |
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Servizi di co-ubicazione equi e non discriminatori
1. Le sedi di negoziazione che forniscono servizi di co-ubicazione garantiscono, entro i limiti di disponibilità in termini di spazio, di alimentazione, di raffreddamento e simili, che tali servizi siano forniti in modo equo e non discriminatorio, come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4 per quanto concerne:
|
a) |
centri dati di cui detengono la proprietà e la gestione; |
|
b) |
centri di dati di loro proprietà gestiti da un terzo da esse scelto; |
|
c) |
centri dati la cui proprietà e gestione sono detenute da un terzo con il quale la sede di negoziazione ha un accordo di esternalizzazione per l'organizzazione dell'infrastruttura di esecuzione della sede di negoziazione e dell'accesso di prossimità ad essa; |
|
d) |
servizi di hosting di prossimità la cui proprietà e gestione sono detenute da un terzo che ha concluso un accordo contrattuale con una sede di negoziazione. |
2. Le sedi di negoziazione forniscono a tutti gli utenti che hanno sottoscritto i medesimi servizi di co-ubicazione l'accesso alla loro rete alle stesse condizioni, anche per quanto riguarda lo spazio, l'alimentazione, il raffreddamento, la lunghezza dei cavi, l'accesso ai dati, la connettività al mercato, la tecnologia, l'assistenza tecnica e i tipi di messaggio.
3. Le sedi di negoziazione adottano tutte le misure ragionevoli per monitorare tutti i collegamenti e le misurazioni della latenza al fine di garantire un trattamento non discriminatorio di tutti gli utenti dei servizi di co-ubicazione che abbiano lo stesso tipo di latenza di accesso.
4. Le sedi di negoziazione mettono a disposizione singoli servizi di co-ubicazione, senza alcun obbligo di acquisto di pacchetti di servizi.
Articolo 2
Trasparenza nella fornitura dei servizi di co-ubicazione
Le sedi di negoziazione pubblicano le seguenti informazioni sui loro servizi di co-ubicazione nei rispettivi siti Internet:
|
a) |
un elenco dei servizi forniti, che includa informazioni sullo spazio, l'alimentazione, il raffreddamento, la lunghezza dei cavi, l'accesso ai dati, la connettività al mercato, la tecnologia, l'assistenza tecnica, i tipi di messaggio, le telecomunicazioni e i prodotti e i servizi collegati; |
|
b) |
la struttura delle commissioni per ciascun servizio, come previsto all'articolo 3, paragrafo 2; |
|
c) |
le condizioni di accesso al servizio, compresi i requisiti in ambito informatico e le modalità operative; |
|
d) |
i diversi tipi di latenza di accesso disponibili; |
|
e) |
la procedura di assegnazione dello spazio di co-ubicazione; |
|
f) |
i requisiti per i fornitori terzi di servizi di co-ubicazione, se del caso. |
Articolo 3
Commissioni eque e non discriminatorie
1. Le sedi di negoziazione applicano le stesse commissioni e forniscono le stesse condizioni a tutti gli utenti dello stesso tipo di servizi sulla base di criteri oggettivi. Le sedi di negoziazione stabiliscono strutture delle commissioni diverse per lo stesso tipo di servizi unicamente laddove tali strutture siano basate su criteri non discriminatori, misurabili e oggettivi in materia di:
|
a) |
volume totale degli scambi, numero di negoziazioni o insieme delle commissioni di negoziazione; |
|
b) |
servizi o pacchetti di servizi forniti dalla sede di negoziazione; |
|
c) |
ambito o settore d'uso richiesto; |
|
d) |
fornitura di liquidità ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE o in qualità di market maker quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2014/65/UE. |
2. Le sedi di negoziazione garantiscono che la struttura delle loro commissioni sia sufficientemente dettagliata da consentire agli utenti di prevedere le commissioni dovute in base ad almeno i seguenti elementi:
|
a) |
servizi a pagamento, comprese le attività che prevedono una commissione; |
|
b) |
la commissione dovuta per ciascun servizio, indicando se tale commissione sia fissa o variabile; |
|
c) |
rimborsi, incentivi o disincentivi. |
3. Le sedi di negoziazione mettono a disposizione servizi singoli, non contenuti in pacchetti che comprendano altri servizi.
Articolo 4
Trasparenza delle strutture delle commissioni
Le sedi di negoziazione pubblicano i criteri oggettivi per la determinazione delle proprie commissioni, strutture delle commissioni e altre condizioni di cui all'articolo 3, nonché le commissioni di esecuzione, le commissioni accessorie, i rimborsi, gli incentivi e i disincentivi in un unico documento esaustivo e accessibile al pubblico sul loro sito web.
Articolo 5
Strutture delle commissioni vietate
Le sedi di negoziazione non offrono ai loro membri, partecipanti o clienti una struttura delle commissioni in base alla quale, una volta superata una determinata soglia, tutte le loro negoziazioni, comprese quelle che sono state eseguite prima di aver raggiunto tale soglia, beneficiano per un determinato periodo di una commissione inferiore.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/148 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/574 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La sincronizzazione degli orologi ha incidenza diretta in molti settori: in particolare, contribuisce a garantire che i dati post-negoziazione relativi alla trasparenza possano far subito parte di un sistema consolidato di pubblicazione attendibile. È inoltre essenziale per svolgere il monitoraggio trasversale degli ordini e individuare episodi di abuso del mercato e permette un raffronto più chiaro tra l'operazione e le condizioni di mercato prevalenti al momento dell'esecuzione. |
|
(2) |
Il numero di ordini che una sede di negoziazione riceve ogni secondo può essere molto elevato, nettamente superiore a quello delle operazioni eseguite. Può trattarsi anche di diverse migliaia di ordini al secondo in funzione della sede di negoziazione, del tipo di membri o partecipanti o clienti di una determinata sede di negoziazione nonché della volatilità e liquidità degli strumenti finanziari. Di conseguenza, una granularità temporale di un secondo non sarebbe sufficiente ai fini dell'efficace sorveglianza della manipolazione del mercato per taluni tipi di attività di negoziazione. È quindi necessario stabilire requisiti minimi di granularità per la registrazione, da parte dei gestori delle sedi di negoziazione nonché dei loro membri o partecipanti, della data e dell'ora degli eventi da segnalare. |
|
(3) |
Le autorità competenti devono essere in grado di ricostruire tutti gli eventi riguardanti un ordine durante tutto il ciclo di vita di ciascun ordine secondo una precisa sequenza temporale. Le autorità competenti devono essere in grado di ricostruire tali eventi a livello consolidato per una molteplicità di sedi di negoziazione, per poter svolgere un monitoraggio trasversale in materia di abuso del mercato. È pertanto necessario stabilire un tempo di riferimento comune e regole in materia di divergenza massima dal tempo di riferimento comune, per garantire che tutti i gestori delle sedi di negoziazione nonché i loro membri o partecipanti registrino la data e l'ora sulla base della stessa fonte di misurazione del tempo e secondo norme coerenti. È altresì necessario prevedere una precisa marcatura temporale, per consentire alle autorità competenti di distinguere tra diversi eventi da segnalare che altrimenti potrebbero sembrare contemporanei. |
|
(4) |
Esistono tuttavia modelli di negoziazione per i quali la maggiore precisione potrebbe non essere rilevante o realizzabile. I sistemi di voice trading o quelli basati sulla richiesta di quotazione, nei quali la risposta richiede l'intervento umano o non consente la negoziazione algoritmica, oppure i sistemi utilizzati per concludere operazioni concordate, dovrebbero essere soggetti a norme diverse in materia di precisione. Le sedi di negoziazione che gestiscono tali sistemi non sono di norma esposte al verificarsi di un elevato volume di eventi nell'arco dello stesso secondo e quindi non è necessario imporre una granularità più precisa della marcatura temporale di tali eventi poiché è meno probabile che si verifichi contemporaneamente una molteplicità di eventi. Inoltre, le negoziazioni in tali sedi di negoziazione possono essere concluse con metodi manuali che possono richiedere tempo. In tali sedi di negoziazione si verifica inoltre un ritardo intrinseco tra il momento in cui la negoziazione è eseguita e quello in cui la negoziazione è registrata nel sistema di negoziazione, e quindi l'applicazione di requisiti più rigorosi in materia di precisione non determinerebbe necessariamente una registrazione più significativa e precisa da parte del gestore della sede di negoziazione o dei suoi membri o partecipanti. |
|
(5) |
Occorre che le autorità competenti comprendano le modalità secondo le quali le sedi di negoziazione e i loro membri o partecipanti garantiscono la loro tracciabilità rispetto al tempo universale coordinato (UTC). Questa esigenza deriva dalla complessità dei diversi sistemi e dal numero di metodi alternativi utilizzabili per sincronizzarsi con l'UTC. Poiché molti elementi diversi possono influire sulla deriva dell'orologio, è altresì opportuno determinare un livello accettabile di divergenza massima dall'UTC. |
|
(6) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(7) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
|
(8) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Tempo di riferimento
I gestori delle sedi di negoziazione e i loro membri o partecipanti sincronizzano gli orologi utilizzati per registrare la data e l'ora di ogni evento da segnalare con il tempo universale coordinato (UTC) emanato e mantenuto dai centri di metrologia del tempo elencati nell'ultima relazione di attività sul tempo del Bureau international des poids et mesures. I gestori delle sedi di negoziazione e i loro membri o partecipanti possono altresì sincronizzare gli orologi utilizzati per registrare la data e l'ora di ogni evento da segnalare con l'UTC disseminato da un sistema satellitare, purché qualsiasi scostamento dall'UTC sia giustificato e rimosso dalla marcatura temporale.
Articolo 2
Grado di precisione per i gestori delle sedi di negoziazione
1. I gestori delle sedi di negoziazione garantiscono che i loro orologi rispettino i gradi di precisione specificati nella tabella 1 dell'allegato in funzione della latenza da gateway a gateway di ciascuno dei rispettivi sistemi di negoziazione.
Per latenza da gateway a gateway si intende il tempo misurato dal momento in cui un messaggio è ricevuto da un gateway esterno del sistema della sede di negoziazione, inviato attraverso il protocollo di immissione degli ordini, elaborato dal motore di raffronto (matching engine) e quindi rinviato, fino all'invio di una conferma dal gateway.
2. In deroga al paragrafo 1, i gestori delle sedi di negoziazione che gestiscono un sistema di voice trading, un sistema basato sulla richiesta di quotazione nel quale la risposta richiede l'intervento umano o non consente la negoziazione algoritmica, oppure un sistema che formalizza le operazioni concordate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), assicurano che i loro orologi non si discostino di più di un secondo dall'UTC di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Il gestore della sede di negoziazione assicura che l'ora sia registrata con una granularità di almeno un secondo.
3. I gestori delle sedi di negoziazione che gestiscono molteplici tipi di sistemi di negoziazione garantiscono che ciascun sistema rispetti il grado di precisione applicabile a tale sistema conformemente ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 3
Grado di precisione per i membri o partecipanti di una sede di negoziazione
1. I membri o partecipanti delle sedi di negoziazione garantiscono che i loro orologi utilizzati per registrare l'ora degli eventi da segnalare rispettino il grado di precisione specificato nella tabella 2 dell'allegato.
2. I membri o partecipanti delle sedi di negoziazione che svolgono molteplici tipi di attività di negoziazione garantiscono che i sistemi da loro utilizzati per registrare gli eventi da segnalare rispettino il grado di precisione applicabile a ciascuna delle attività di negoziazione in questione conformemente ai requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato.
Articolo 4
Conformità ai requisiti di divergenza massima
I gestori delle sedi di negoziazione e i loro membri o partecipanti istituiscono un sistema di tracciabilità rispetto all'UTC. Essi sono in grado di dimostrare la tracciabilità rispetto all'UTC documentando l'architettura, il funzionamento e le specifiche del sistema. Essi sono in grado di individuare il punto esatto in cui è applicata una marcatura temporale e dimostrare che il punto all'interno del sistema in cui è applicata la marcatura temporale rimane coerente. Essi svolgono una verifica della conformità del sistema di tracciabilità rispetto al presente regolamento almeno una volta l'anno.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(3) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
ALLEGATO
Tabella 1
Grado di precisione per i gestori delle sedi di negoziazione
|
Tempo di latenza da gateway a gateway del sistema di negoziazione |
Divergenza massima dall'UTC |
Granularità della marcatura temporale |
|
> 1 millisecondo |
1 millisecondo |
1 millisecondo o migliore |
|
=< 1 millisecondo |
100 microsecondi |
1 microsecondo o migliore |
Tabella 2
Grado di precisione per i membri o partecipanti di una sede di negoziazione
|
Tipo di attività di negoziazione |
Descrizione |
Divergenza massima dall'UTC |
Granularità della marcatura temporale |
|
Attività che utilizza la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza |
Tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza. |
100 microsecondi |
1 microsecondo o migliore |
|
Attività su sistemi di voice trading |
Sistemi di voice trading quali definiti all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (1) |
1 secondo |
1 secondo o migliore |
|
Attività su sistemi basati sulla richiesta di quotazione, nei quali la risposta richiede l'intervento umano o il sistema non consente la negoziazione algoritmica |
Sistemi basati sulla richiesta di quotazione quali definiti all'articolo 5, paragrafo 4, del del regolamento delegato (UE) 2017/583 |
1 secondo |
1 secondo o migliore |
|
Attività di conclusione di operazioni concordate |
Operazione concordata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014. |
1 secondo |
1 secondo o migliore |
|
Ogni altra attività di negoziazione |
Tutte le altre attività di negoziazione non oggetto della presente tabella. |
1 millisecondo |
1 millisecondo o migliore |
(1) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (cfr. pag. 229 della presente Gazzetta ufficiale).
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/152 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/575 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 10, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Per fornire sia al pubblico che alle imprese di investimento dati pertinenti sulla qualità dell'esecuzione che consentano loro di determinare le modalità migliori per eseguire gli ordini dei clienti, è importante stabilire il contenuto specifico, il formato e la periodicità dei dati sulla qualità dell'esecuzione per gli strumenti finanziari soggetti all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici sono tenuti a pubblicare. È altresì importante fissare il contenuto specifico, il formato e la periodicità dei dati sulla qualità dell'esecuzione degli altri strumenti finanziari, non soggetti all'obbligo di negoziazione, che sono tenute a pubblicare le sedi di esecuzione. Al riguardo, è opportuno tenere in debito conto il tipo di sede di esecuzione e il tipo di strumento finanziario. |
|
(2) |
Per valutare compiutamente la qualità dell'esecuzione delle operazioni eseguite nell'Unione, è opportuno che le sedi di esecuzione scelte dalle imprese di investimento per eseguire gli ordini dei clienti soddisfino i requisiti sui dati che le sedi di esecuzione sono tenute a fornire a norma del presente regolamento. A tal fine, tra le sedi di esecuzione dovrebbero essere inclusi i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, i market maker e gli altri fornitori di liquidità. |
|
(3) |
Date le differenze esistenti fra tipi di sedi di esecuzione e fra tipi di strumenti finanziari, il contenuto della comunicazione dovrebbe variare in funzione di diversi fattori. È opportuno differenziare il volume e la natura dei dati comunicati in funzione dei sistemi di negoziazione, delle modalità di negoziazione e delle piattaforme di negoziazione, in modo da collocare la qualità dell'esecuzione nel suo giusto contesto. |
|
(4) |
Per evitare confronti inopportuni tra le sedi di esecuzione e per assicurare la pertinenza dei dati raccolti, le sedi di esecuzione dovrebbero effettuare comunicazioni distinte per i segmenti che gestiscono book di negoziazione diversi o che sono disciplinati da una diversa regolamentazione o che utilizzano identificativi diversi per i segmenti di mercato. |
|
(5) |
Per dare un quadro accurato della qualità effettiva dell'esecuzione, le sedi di negoziazione non dovrebbero pubblicare fra gli ordini eseguiti gli ordini negoziati fuori borsa e comunicati alla sede di negoziazione. |
|
(6) |
Quando i market maker e gli altri fornitori di liquidità effettuano la comunicazione in qualità di sedi di esecuzione di strumenti finanziari non soggetti all'obbligo di negoziazione, essi dovrebbero pubblicare le informazioni sugli ordini eseguiti o sui prezzi proposti per conto dei clienti solo quando gli ordini sono immessi o eseguiti fuori borsa o eseguiti a norma degli articoli 4 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, ad eccezione degli ordini conservati nel sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione. |
|
(7) |
È opportuno tener conto del fatto che tra gli altri fornitori di liquidità dovrebbero essere incluse anche le imprese che si dicono pronte a negoziare per conto proprio e che forniscono liquidità nell'ambito della loro normale attività, indipendentemente dall'esistenza di accordi formali o di un loro impegno a fornire liquidità su base continuativa. |
|
(8) |
Perché vi sia la massima trasparenza sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni in relazione al prezzo, le informazioni fornite sul prezzo dovrebbero escludere eventuali commissioni o interessi maturati. |
|
(9) |
Per determinare le informazioni appropriate per valutare la qualità in termini di prezzo dovrebbero essere richieste sia informazioni sui livelli medi giornalieri che informazioni riferite ad uno specifico momento. In tal modo i partecipanti avranno una visione più completa e potranno analizzare la qualità dell'esecuzione nel suo giusto contesto. Per consentire il confronto tra i prezzi degli strumenti finanziari, è inoltre necessario che venga specificato il codice della moneta delle operazioni comunicate. |
|
(10) |
Per ragioni di coerenza normativa, non è opportuno imporre alle sedi di negoziazione di fornire informazioni sulle operazioni che al momento della pubblicazione sono ancora soggette a differimento della pubblicazione ai sensi degli obblighi in materia di trasparenza post-negoziazione. È opportuno che gli internalizzatori sistematici, i market maker e gli altri fornitori di liquidità siano esentati dalla pubblicazione di dati riferiti ad uno specifico momento sulle operazioni di dimensioni superiori alle dimensioni normali di mercato o di dimensioni specifiche allo strumento finanziario, per evitare di esporre queste sedi all'indebito rischio di rivelare informazioni commerciali riservate che potrebbero compromettere la capacità di coprire le esposizioni e di fornire liquidità. Per le azioni, i fondi indicizzati quotati e i certificati considerati illiquidi ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, la soglia corrispondente alle dimensioni normali di mercato da utilizzare corrisponde alle dimensioni normali minime di mercato disponibili per il tipo di strumento finanziario. Per ragioni di certezza giuridica, è opportuno precisare che le espressioni «dimensione elevata» e «dimensione specifica allo strumento finanziario» hanno lo stesso significato con cui sono usate nelle disposizioni in materia di trasparenza post-negoziazione. |
|
(11) |
È essenziale che vi sia piena trasparenza su tutti i costi fatturati per l'esecuzione di un ordine tramite una sede. È necessario specificare tutti i costi di esecuzione degli ordini dei clienti dovuti all'utilizzo di una specifica sede sostenuti direttamente o indirettamente dai clienti stessi. Tali costi dovrebbero comprendere le commissioni di esecuzione, incluse le commissioni per l'immissione, la modifica e la cancellazione degli ordini o per il ritiro delle quotazioni, e le commissioni relative all'accesso ai dati di mercato o all'uso di terminali. I costi pertinenti possono includere anche le commissioni di compensazione o di regolamento o tutte le altre commissioni pagate a terzi partecipanti all'esecuzione degli ordini, se rientrano tra i servizi forniti dalla sede di esecuzione. L'informazione sui costi dovrebbe includere anche le tasse o le imposte direttamente fatturate alla sede o da essa pagate per conto dei membri o degli utenti della sede di esecuzione o del cliente a cui l'ordine si riferisce. |
|
(12) |
La probabilità dell'esecuzione indica la probabilità di esecuzione di un particolare tipo di ordine, ed è suffragata da informazioni sui volumi di negoziazione del dato strumento o su altre caratteristiche degli ordini e delle operazioni. Le informazioni sulla probabilità dell'esecuzione dovrebbero consentire il calcolo di parametri, quali la dimensione di mercato relativa di una sede per un dato strumento finanziario o per una data classe di strumenti finanziari. La probabilità dell'esecuzione dovrebbe essere valutata anche sulla base di dati sulle operazioni non andate a buon fine o sugli ordini cancellati o modificati. |
|
(13) |
La velocità dell'esecuzione può avere significati diversi nei vari tipi di sedi di esecuzione, dato che la misurazione della velocità varia in funzione sia dei sistemi che delle piattaforme di negoziazione. Per i sistemi ad asta continua con book di negoziazione, la velocità dell'esecuzione dovrebbe essere espressa in millisecondi, mentre per gli altri sistemi di negoziazione è opportuno utilizzare unità di tempo più grandi. È altresì opportuno escludere la latenza della connessione dei partecipanti alla sede di esecuzione, che sfugge al controllo della sede di esecuzione. |
|
(14) |
Per confrontare la qualità dell'esecuzione di ordini di dimensioni diverse, le sedi di esecuzione dovrebbero essere tenute a comunicare le operazioni entro vari intervalli dimensionali. Le soglie dei predetti intervalli dovrebbero essere fissate in funzione del tipo di strumento finanziario e della sua liquidità, in modo da offrire un campione adeguato di esecuzioni di ordini per dimensioni tipiche dello strumento. |
|
(15) |
È importante che le sedi di esecuzione raccolgano i dati nel corso dell'intero orario normale di funzionamento. Le comunicazioni dovrebbero pertanto essere effettuate gratuitamente in un formato leggibile da apparecchiature elettroniche mediante un sito web per consentire al pubblico di scaricare, cercare, organizzare e analizzare tutti i dati forniti. |
|
(16) |
Le comunicazioni da parte delle sedi di esecuzione dovrebbero essere integrate dai dati forniti dai fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione previsti dalla direttiva 2014/65/UE, al fine di permettere di misurare meglio la qualità dell'esecuzione. |
|
(17) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(18) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
|
(19) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce il contenuto specifico, il formato e la periodicità dei dati relativi alla qualità dell'esecuzione delle operazioni che le sedi di esecuzione devono pubblicare. Esso si applica alle sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, ai market maker e agli altri fornitori di liquidità.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «sistema di negoziazione»: il modo in cui una sede di esecuzione esegue gli ordini mediante asta continua con book di negoziazione, esposizione continua delle quotazioni (quote driven), richiesta di quotazione (request for quote), aste periodiche o mediante altri sistemi ibridi che rientrano in due o più di queste categorie o in un sistema in cui il processo di determinazione del prezzo è di natura diversa da quello applicabile ai tipi di sistemi qui menzionati;
b) «dimensione specifica allo strumento finanziario»: dimensione specifica ad un'obbligazione, ad uno strumento finanziario strutturato, ad una quota di emissione o ad uno strumento derivato negoziati in una sede di negoziazione per i quali non esiste un mercato liquido e laddove le operazioni siano oggetto di pubblicazione differita conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014;
c) «dimensione elevata»: ordine di dimensione elevata ai sensi degli articoli 7 e 11 del regolamento (UE) n. 600/2014;
d) «operazione non andata a buon fine»: operazione che è stata invalidata dalla sede di esecuzione;
e) «moltiplicatore del prezzo»: il numero di unità dello strumento sottostante rappresentate da un unico contratto derivato;
f) «notazione del prezzo»: indicazione del modo in cui è espresso il prezzo dell'operazione: in valore monetario, in percentuale o in tasso di rendimento;
g) «notazione del quantitativo»: indicazione del modo in cui è espresso il quantitativo dell'operazione: in numero di unità, in valore nominale o in valore monetario;
h) «tipo di consegna»: indicazione del modo di regolamento, fisico o in contanti, dello strumento finanziario, con indicazione dei casi in cui la controparte ha libertà di scelta e dei casi in cui è stabilito da un terzo;
i) «modalità di negoziazione»: asta programmata di apertura, di chiusura o infragiornaliera, asta non programmata, negoziazione in chiusura, negoziazione fuori dalla sessione principale o comunicazione delle operazioni (trade reporting);
j) «piattaforma di negoziazione»: il tipo di piattaforma gestito dalla sede di esecuzione: telematica, a voce o alle grida;
k) «spessore del book»: la liquidità totale disponibile espressa come il prodotto del prezzo e del volume di tutte le offerte di acquisto e di vendita per un numero determinato di incrementi di prezzo a partire dal punto mediano dei migliori prezzi di acquisto e di vendita (best bid and offer);
l) «differenziale effettivo medio»: la media del doppio della differenza tra il prezzo di esecuzione effettivo e il punto mediano dei migliori prezzi di acquisto e di vendita al momento del ricevimento, per gli ordini a mercato o per gli ordini con limite di prezzo negoziabili;
m) «velocità media di esecuzione di ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita»: il tempo medio trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione dell'ordine con limite di prezzo corrispondente al migliore prezzo di acquisto e di vendita e la successiva esecuzione dell'ordine;
n) «ordine aggressivo»: ordine iscritto nel book di negoziazione che ha assorbito liquidità;
o) «ordine passivo»: ordine iscritto nel book di negoziazione che ha fornito liquidità;
p) «ordine «esegui o cancella» (immediate or cancel)»: ordine eseguito appena immesso nel book di negoziazione e di cui ogni quantitativo residuo non eseguito non rimane nel book;
q) «ordine «esegui per intero o cancella» (fill or kill)»: ordine eseguito appena immesso nel book di negoziazione, a condizione che possa essere eseguito per intero. Se può essere eseguito solo in parte, l'ordine viene automaticamente respinto e non eseguito.
Articolo 3
Pubblicazione delle informazioni sulla sede di esecuzione e sullo strumento finanziario
1. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma sul tipo di sede di esecuzione.
Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma sul tipo di sede di esecuzione.
Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 1 dell'allegato:
|
i) |
denominazione e codice di identificazione della sede di esecuzione; |
|
ii) |
paese in cui ha sede l'autorità competente; |
|
iii) |
denominazione e codice di identificazione del segmento di mercato; |
|
iv) |
data del giorno di negoziazione; |
|
v) |
natura, numero e durata media di qualsiasi disfunzione nel corso del normale periodo di negoziazione della sede che ha portato all'interruzione delle negoziazioni di tutti gli strumenti disponibili alla negoziazione nella sede alla data del giorno di negoziazione; |
|
vi) |
natura, numero e durata media di ogni asta programmata nel corso del normale periodo di negoziazione della sede alla data del giorno di negoziazione; |
|
vii) |
numero di operazioni non andate a buon fine alla data del giorno di negoziazione; |
|
viii) |
valore delle operazioni non andate a buon fine espresso in percentuale del valore totale delle operazioni eseguite alla data del giorno di negoziazione. |
2. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma sul tipo di strumento finanziario.
Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente paragrafo sul tipo di strumento finanziario.
Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 2 dell'allegato:
|
a) |
per gli strumenti finanziari aventi uno dei codici di identificazione di cui alla tabella 2 dell'allegato:
|
|
b) |
per gli strumenti finanziari non aventi uno dei codici di identificazione di cui alla tabella 2 dell'allegato:
|
Articolo 4
Prezzo
Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni sul prezzo di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo per ogni giorno di negoziazione in cui sono stati eseguiti ordini sullo strumento finanziario.
Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni sul prezzo di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo per ogni giorno di negoziazione in cui sono stati eseguiti ordini sullo strumento finanziario.
Sono pubblicate le seguenti informazioni:
|
a) |
informazioni infragiornaliere;
|
|
b) |
informazioni giornaliere:
|
Le informazioni giornaliere sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 4 dell'allegato.
Articolo 5
Costi
Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente articolo sui costi applicati dalla sede di negoziazione ad ognuno dei membri o degli utenti della sede.
Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente articolo sui costi applicati dalla sede di esecuzione ai membri o agli utenti della sede.
Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 5 dell'allegato:
|
a) |
descrizione della natura e indicazione del livello di tutte le componenti di costo applicate dalla sede di esecuzione, al lordo di eventuali sconti o riduzioni, e informazioni sulla modulazione dei costi in funzione dell'utente o dello strumento finanziario e le differenze di importo che ne derivano. Le componenti di costo includono:
|
|
b) |
descrizione della natura e l'indicazione del livello di sconti, riduzioni o altri pagamenti offerti agli utenti della sede di esecuzione, comprese informazioni sulla modulazione di sconti, riduzioni o altri pagamenti in funzione dell'utente o dello strumento finanziario e le differenze di importo che ne derivano; |
|
c) |
descrizione della natura e l'indicazione dell'importo di benefici non monetari offerti agli utenti della sede di esecuzione, comprese informazioni sulla modulazione dei benefici non monetari in funzione dell'utente o dello strumento finanziario e le differenze di valore che ne derivano; |
|
d) |
descrizione della natura e l'indicazione del livello di tasse o imposte fatturate alla sede di esecuzione o da essa pagate per conto dei membri o degli utenti della sede; |
|
e) |
collegamento al sito web della sede o ad un'altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi; |
|
f) |
valore totale di tutti gli sconti, riduzioni, benefici non monetari o altri pagamenti di cui alle lettere b) e c), espresso in percentuale del valore totale negoziato nel periodo di riferimento; |
|
g) |
valore totale di tutti i costi di cui alla lettera a), escluso il valore totale degli sconti, delle riduzioni, dei benefici non monetari o di altri pagamenti di cui alle lettere b) e c), espresso in percentuale del valore totale negoziato nel periodo di riferimento. |
Articolo 6
Probabilità dell'esecuzione
Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente articolo in merito alla probabilità dell'esecuzione per ogni giorno di negoziazione.
Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente articolo in merito alla probabilità dell'esecuzione per ogni giorno di negoziazione.
Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 6 dell'allegato:
|
a) |
numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti; |
|
b) |
numero e valore delle operazioni eseguite, se ne sono state eseguite più di una; |
|
c) |
numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati, ad esclusione degli ordini passivi accompagnati dall'istruzione di scadenza o di cancellazione alla fine del giorno; |
|
d) |
numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati in quella data; |
|
e) |
dimensione mediana delle operazioni in quella data, se ne sono state eseguite più di una; |
|
f) |
dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione in quella data, se sono stati ricevuti più di un ordine o più di una richiesta di quotazione; |
|
g) |
numero dei market maker designati. |
Articolo 7
Informazioni aggiuntive per le sedi di esecuzione ad asta continua con book di negoziazione e per le sedi di esecuzione con esposizione continua delle quotazioni
1. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che operano nel quadro di un sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, di un sistema di negoziazione basato sull'esposizione continua delle quotazioni o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo alle ore di riferimento di cui all'articolo 4, lettera a), punti i) e ii), per ogni giorno di negoziazione.
Le sedi di esecuzione che operano nel quadro di un sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, di un sistema basato sull'esposizione continua delle quotazioni o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo alle ore di riferimento di cui all'articolo 4, lettera a), punti i) e ii), per ogni giorno di negoziazione.
Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 7 dell'allegato:
|
i) |
miglior prezzo di acquisto e di vendita e volumi corrispondenti; |
|
ii) |
spessore del book per 3 incrementi di prezzo. |
2. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che operano nel quadro di un sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, di un sistema di negoziazione basato sull'esposizione continua delle quotazioni o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo per ogni giorno di negoziazione.
Le sedi di esecuzione che operano nel quadro di un sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, di un sistema basato sull'esposizione continua delle quotazioni o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo per ogni giorno di negoziazione.
Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 8 dell'allegato:
|
a) |
differenziale effettivo medio; |
|
b) |
volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita; |
|
c) |
differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita; |
|
d) |
numero di cancellazioni al migliore prezzo di acquisto e di vendita; |
|
e) |
numero di modifiche al migliore prezzo di acquisto e di vendita; |
|
f) |
spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo; |
|
g) |
tempo medio e tempo mediano trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dell'accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale; |
|
h) |
velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita; |
|
i) |
numero di ordini «esegui per intero o cancella» (fill or kill) che non sono andati a buon fine; |
|
j) |
numero di ordini «esegui o cancella» (immediate or cancel) con zero esecuzioni; |
|
k) |
numero e valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
l) |
numero e valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e non inclusi nella lettera k); |
|
m) |
numero e durata media delle interruzioni delle negoziazioni dovute all'attivazione di aste di volatilità o di «interruttori di circuito» nel corso del normale periodo di negoziazione della sede; |
|
n) |
natura, numero e durata media delle sospensioni delle negoziazioni verificatesi per effetto di una decisione della sede di negoziazione nel corso del normale periodo di negoziazione, oltre a quelli comunicati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto v). |
3. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che operano, in tutto o in parte, nel quadro di un sistema di negoziazione basato sull'esposizione continua delle quotazioni, pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo.
Le sedi di esecuzione che operano, in tutto o in parte, nel quadro di un sistema di negoziazione basato sull'esposizione continua delle quotazioni, pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo.
Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 8 dell'allegato:
|
a) |
numero e durata media, durante il normale orario di negoziazione della sede, dei periodi di durata superiore ai 15 minuti nei quali non sono stati forniti prezzi di acquisto o vendita per ogni giorno di negoziazione; |
|
b) |
presenza media delle quotazioni in percentuale del normale periodo di negoziazione della sede in quella data. |
Articolo 8
Informazioni aggiuntive per le sedi di esecuzione basate sulle richieste di quotazione
Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che operano nel quadro di un sistema di negoziazione con richiesta di quotazione o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, per ogni giorno di negoziazione.
Le sedi di esecuzione che operano nel quadro di un sistema di negoziazione con richiesta di quotazione o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, per ogni giorno di negoziazione.
Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 9 dell'allegato:
|
a) |
tempo medio e tempo mediano trascorso tra l'accettazione della quotazione e l'esecuzione, per tutte le operazioni relative allo strumento finanziario, e |
|
b) |
tempo medio e tempo mediano trascorso tra la richiesta di quotazione e la fornitura delle quotazioni corrispondenti, per tutte le quotazioni relative allo strumento finanziario. |
Articolo 9
Determinazione degli intervalli per la comunicazione
Le sedi di esecuzione comunicano le operazioni eseguite di cui all'articolo 4 per i seguenti intervalli:
|
a) |
per tutti gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti del mercato monetario:
|
|
b) |
per le azioni illiquide, i fondi indicizzati quotati e i certificati:
|
|
c) |
per gli strumenti del mercato monetario:
|
Articolo 10
Formato della pubblicazione
Per ogni giorno di negoziazione le sedi di esecuzione pubblicano le informazioni, secondo i modelli di cui all'allegato, in formato leggibile da apparecchiature elettroniche mettendoli a disposizione del pubblico perché possano essere scaricati.
Articolo 11
Periodicità della pubblicazione delle informazioni
Le sedi di esecuzione pubblicano le informazioni trimestralmente e al più tardi entro tre mesi dalla fine di ogni trimestre, ossia:
|
a) |
entro il 30 giugno, le informazioni relative al periodo dal 1o gennaio al 31 marzo; |
|
b) |
entro il 30 settembre, le informazioni relative al periodo dal 1o aprile al 30 giugno; |
|
c) |
entro il 31 dicembre, le informazioni relative al periodo dal 1o luglio al 30 settembre; |
|
d) |
entro il 31 marzo, le informazioni relative al periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre. |
Articolo 12
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(3) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
ALLEGATO
Tabella 1 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 — tipo di sede di esecuzione
|
Sede |
Denominazione |
Codice di identificazione (codice di identificazione del mercato (MIC) secondo ISO 10383 o codice identificativo del soggetto giuridico (LEI)] |
|
|
Paese dell'autorità competente |
Denominazione |
|
|
|
Segmento di mercato |
Denominazione |
Codice di identificazione (codice di identificazione del mercato (MIC) secondo ISO 10383) |
|
|
Data del giorno di negoziazione |
ISO 8601 |
|
|
|
Disfunzioni |
Natura |
Numero |
Durata media |
|
Asta programmata |
Natura |
Numero |
Durata media |
|
Operazioni non andate a buon fine |
|
Numero |
Valore (in % del valore totale delle operazioni eseguite in quella data) |
Tabella 2 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 — tipo di strumento finanziario
|
Strumento finanziario |
Denominazione |
Codice di identificazione (ISO 6166) |
|
Se il codice di identificazione non è disponibile, descrizione scritta dello strumento finanziario (compresi la valuta dello strumento sottostante, il moltiplicatore del prezzo, la notazione del prezzo, la notazione del quantitativo e il tipo di consegna) |
|
|
|
Classificazione dello strumento |
(Codice CFI secondo ISO 10962) |
|
|
Valuta |
(ISO 4217) |
|
Tabella 3 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera a)
|
|
Intervallo dimensionale |
Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T |
Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T) |
|||||||
|
Ora (T) |
|
Prezzo di esecuzione medio semplice (escludendo commissioni e interessi maturati) |
Valore totale eseguito |
Prezzo |
Ora di esecuzione |
Dimen-sioni dell'opera-zione |
Sistema di negozia-zione |
Modalità di negozia-zione |
Piattaforma di negozia-zione |
Miglior prezzo di acquisto e di vendita o prezzo di riferimento appropriato al momento dell'esecu-zione |
|
09:30:00 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:30:00 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:30:00 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:30:00 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 4 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b)
|
Prezzo medio semplice dell'operazione |
|
|
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume |
|
|
Prezzo di esecuzione massimo |
|
|
Prezzo di esecuzione minimo |
|
Tabella 5 — Informazioni sui costi da pubblicare ai sensi dell'articolo 5
|
Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d) |
(Descrizione) |
|
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi |
|
|
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento) |
% |
|
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento) |
% |
Tabella 6 — Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6
|
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti |
|
|
Numero di operazioni eseguite |
|
|
Valore totale delle operazioni eseguite |
|
|
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati |
|
|
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati |
|
|
Dimensione mediana delle operazioni |
|
|
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione |
|
|
Numero dei market maker designati |
|
Tabella 7 — Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1
|
Ora |
Miglior prezzo di acquisto |
Miglior prezzo di vendita |
Dimensioni dell'offerta di acquisto |
Dimensioni dell'offerta di vendita |
Spessore del book per 3 incrementi di prezzo |
|
09:30:00 |
|
|
|
|
|
|
11:30:00 |
|
|
|
|
|
|
13:30:00 |
|
|
|
|
|
|
15:30:00 |
|
|
|
|
|
Tabella 8 — Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3
|
Differenziale effettivo medio |
|
|
Volume medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita |
|
|
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita |
|
|
Numero di cancellazioni al migliore prezzo di acquisto e di vendita |
|
|
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita |
|
|
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo |
|
|
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dell'accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale |
|
|
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale |
|
|
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita |
|
|
Numero di ordini «esegui per intero o cancella» (fill or kill) non andati a buon fine |
|
|
Numero di ordini «esegui o cancella» (immediate or cancel) con zero esecuzioni |
|
|
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014 |
|
|
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014 |
|
|
Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata |
|
|
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata |
|
|
Numero di interruzioni delle negoziazioni |
|
|
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni |
|
|
Numero di sospensioni |
|
|
Natura delle sospensioni |
|
|
Durata media delle sospensioni |
|
|
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni |
|
|
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni |
|
|
Presenza media delle quotazioni |
|
Tabella 9 — Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 8
|
Tempo medio trascorso tra l'accettazione e l'esecuzione |
|
|
Tempo mediano trascorso tra l'accettazione e l'esecuzione |
|
|
Tempo medio trascorso tra la richiesta di quotazione e la fornitura delle quotazioni corrispondenti |
|
|
Tempo mediano trascorso tra la richiesta di quotazione e la fornitura delle quotazioni corrispondenti |
|
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/166 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/576 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2004/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 10, primo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
È essenziale che il pubblico e gli investitori siano in grado di valutare la qualità delle pratiche di esecuzione di ciascuna impresa di investimento e di sapere quali sono le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui essa ha eseguito ordini di clienti l'anno precedente. Per permettere un raffronto significativo e l'analisi della scelta delle prime cinque sedi di esecuzione occorre che l'impresa di investimento pubblichi informazioni distinte per ciascuna classe di strumenti finanziari. Per poter valutare esaurientemente il flusso degli ordini della clientela verso le sedi di esecuzione, gli investitori e il pubblico dovrebbero essere in grado di discernere se l'impresa di investimento stessa abbia costituito una delle prime cinque sedi di esecuzione per ciascuna classe di strumenti finanziari. |
|
(2) |
Ai fini di una valutazione esauriente della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione cui l'impresa di investimento si è rivolta per l'esecuzione di ordini di clienti, comprese le sedi di esecuzione di paesi terzi, è opportuno che l'impresa di investimento pubblichi le informazioni prescritte dal presente regolamento in relazione a sedi di negoziazione, market maker o altri fornitori di liquidità o soggetti che in un paese terzo svolgono una funzione analoga a quella di uno dei soggetti citati. |
|
(3) |
Per fornire informazioni precise e comparabili è necessario suddividere gli strumenti finanziari in classi secondo le caratteristiche d'interesse ai fini della pubblicazione. Ciascuna classe di strumenti finanziari dovrebbe essere sufficientemente ristretta da rilevare le differenze di condotta nell'esecuzione degli ordini che la contraddistinguono dalle altre, ma nel contempo sufficientemente ampia da garantire che l'obbligo di informazione a carico dell'impresa di investimento non risulti sproporzionato. Poiché la classe degli strumenti di capitale è molto vasta, è opportuno scinderla in sottoclassi in base alla liquidità. Dato che la liquidità è un fattore essenziale nella scelta della condotta di esecuzione e che spesso le sedi di esecuzione entrano in competizione per attirare i flussi delle azioni negoziate con maggiore frequenza, è opportuno classificare gli strumenti di capitale secondo la rispettiva liquidità, determinata in base al regime dello scostamento di prezzo previsto dalla direttiva 2014/65/UE. |
|
(4) |
Nel rendere nota l'identità delle prime cinque sedi di negoziazione in cui esegue ordini di clienti l'impresa di investimento dovrebbe pubblicare le informazioni riguardanti il volume e il numero di ordini eseguiti in ciascuna di esse, in modo da consentire agli investitori di formarsi un'opinione circa il flusso degli ordini della clientela dall'impresa a tale sede. Se l'impresa di investimento esegue soltanto un numero esiguo di ordini in una o più classi di strumenti finanziari, le informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione non sono molto significative né rappresentative delle modalità di esecuzione degli ordini. È pertanto opportuno imporre all'impresa di investimento di indicare chiaramente le classi di strumenti finanziari nelle quali esegue un numero esiguo di ordini. |
|
(5) |
Per scongiurare il rischio di divulgazione di informazioni di mercato potenzialmente sensibili sul volume di attività dell'impresa di investimento, il volume delle esecuzioni e il numero di ordini eseguiti dovrebbero essere espressi, piuttosto che in valori assoluti, in percentuale del volume totale delle esecuzioni e del numero complessivo di ordini eseguiti dall'impresa per ciascuna classe di strumenti finanziari. |
|
(6) |
È opportuno imporre all'impresa di investimento di pubblicare informazioni d'interesse per determinarne la condotta di esecuzione degli ordini. Affinché non le sia imputata la responsabilità di decisioni di esecuzione di ordini che non dipendono da essa, è opportuno che l'impresa di investimento comunichi la percentuale di ordini eseguiti in ciascuna delle prime cinque sedi di esecuzione per i quali la sede di esecuzione è stata scelta dal cliente. |
|
(7) |
Vari fattori possono influenzare la condotta di esecuzione degli ordini seguita dall'impresa di investimento, come ad esempio l'esistenza di un legame stretto tra di essa e la sede di esecuzione. Data la potenziale rilevanza di questi fattori, è opportuno prescriverne l'analisi nel quadro della valutazione della qualità di esecuzione ottenuta in ciascuna sede di esecuzione. |
|
(8) |
La diversità tra le tipologie degli ordini può costituire un fattore rilevante per spiegare come e perché l'impresa d'investimento sceglie di eseguire l'ordine in una data sede di esecuzione. Può altresì influire sul modo in cui l'impresa di investimento determinerà le strategie di esecuzione, compreso in termini di programmazione degli smart order router (SOR) per raggiungere gli obiettivi specifici di tali ordini. Nella comunicazione è pertanto opportuno distinguere nettamente tra le varie categorie di tipologie d'ordine. |
|
(9) |
Nell'eseguire l'ordine del cliente al dettaglio l'impresa di investimento ottiene il migliore risultato possibile con metodi alquanto diversi da quelli seguiti per il cliente professionale, in particolare perché deve considerare soprattutto i fattori di prezzo e costo; per permettere agli utenti di analizzare adeguatamente le informazioni è pertanto importante metterli in condizione di distinguere fra le sedi di esecuzione usate per gli ordini della clientela professionale e quelle cui l'impresa si rivolge per gli ordini della clientela al dettaglio. Per consentire una valutazione qualitativa del flusso degli ordini verso le sedi interessate è quindi opportuno comunicare le informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per la clientela al dettaglio distintamente da quelle relative alla clientela professionale. |
|
(10) |
Per adempiere all'obbligo legale dell'esecuzione alle condizioni migliori (best execution), l'impresa di investimento che ne applica i criteri per i clienti professionali non userà di norma le stesse sedi di esecuzione per le operazioni di finanziamento tramite titoli e le altre operazioni. Infatti le operazioni di finanziamento tramite titoli sono utilizzate come fonte di finanziamento soggetta all'impegno che il mutuatario restituirà titoli equivalenti ad una data futura e le loro condizioni sono normalmente definite bilateralmente tra le controparti prima dell'esecuzione. Pertanto la scelta delle sedi di esecuzione per le operazioni di finanziamento tramite titoli è più limitata che nel caso delle altre operazioni in quanto dipende dalle particolari condizioni definite in anticipo tra le controparti e dal fatto che esista o meno una domanda specifica per gli strumenti finanziari di cui trattasi nelle sedi di esecuzione in questione. Per consentire una valutazione qualitativa del flusso degli ordini verso le sedi di esecuzione interessate, è pertanto opportuno che l'impresa di investimento sintetizzi e pubblichi in una comunicazione distinta le prime cinque sedi di esecuzione in termini di volume di contrattazioni in cui ha eseguito operazioni di finanziamento tramite titoli. Data la natura specifica delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dato che la loro considerevole entità rischierebbe di falsare l'insieme più rappresentativo delle operazioni per conto della clientela (quelle che non comportano operazioni di finanziamento tramite titoli), occorre altresì escludere le operazioni di finanziamento tramite titoli dalle tabelle riguardanti le prime cinque sedi di esecuzione in cui l'impresa di investimento esegue gli altri ordini dei clienti. |
|
(11) |
È opportuno che l'impresa di investimento pubblichi una valutazione della qualità di esecuzione ottenuta in ciascuna delle sedi cui si è rivolta. Queste informazioni delineeranno un quadro preciso delle strategie di esecuzione e degli strumenti impiegati per valutare la qualità di esecuzione ottenuta in tali sedi. Permetteranno altresì agli investitori di valutare l'efficacia del monitoraggio condotto dall'impresa di investimento in relazione a ciascuna di tali sedi di esecuzione. |
|
(12) |
Nel contesto specifico della valutazione della qualità di esecuzione ottenuta in termini di costo in ciascuna sede di esecuzione, l'impresa di investimento dovrebbe presentare anche un'analisi degli accordi presi con la sede riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti. Tale valutazione dovrebbe inoltre consentire al pubblico di valutare in che modo detti accordi incidano sui costi addebitati all'investitore e in che modo siano conformi all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. |
|
(13) |
È opportuno stabilire la portata della pubblicazione e i relativi elementi essenziali, compreso l'uso fatto dall'impresa di investimento dei dati sulla qualità dell'esecuzione che le sedi di esecuzione mettono a disposizione a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione (2). |
|
(14) |
Le informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione dovrebbero essere pubblicate con frequenza annuale e dovrebbero indicare la condotta di esecuzione degli ordini seguita per ciascuna classe di strumenti finanziari, al fine di evidenziare le variazioni rilevanti intervenute nel precedente anno civile. |
|
(15) |
Non dovrebbe essere impedito all'impresa di investimento di adottare un livello superiore e più granulare di comunicazione delle informazioni, a condizione che esso integri gli obblighi imposti dal presente regolamento e non li sostituisca. |
|
(16) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(17) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
|
(18) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento disciplina il contenuto e il formato delle informazioni che l'impresa di investimento deve pubblicare con frequenza annuale circa gli ordini dei clienti eseguiti in sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, market maker o altri fornitori di liquidità o soggetti che in un paese terzo svolgono una funzione analoga a quella di uno dei soggetti citati.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
|
a) |
«ordine passivo», l'ordine iscritto nel book di negoziazione che ha fornito liquidità; |
|
b) |
«ordine aggressivo», l'ordine iscritto nel book di negoziazione che ha assorbito liquidità; |
|
c) |
«ordine orientato», l'ordine in cui il cliente, prima dell'esecuzione dell'ordine, ha indicato una specifica sede di esecuzione. |
Articolo 3
Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione e sulla qualità di esecuzione ottenuta
1. L'impresa di investimento rende note le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini di clienti eseguiti per ciascuna delle classi di strumenti finanziari elencate nell'allegato I. Le informazioni relative alla clientela al dettaglio sono pubblicate nel formato riportato nell'allegato II, tabella 1; le informazioni relative alla clientela professionale sono pubblicate nel formato riportato nell'allegato II, tabella 2. La pubblicazione non comprende gli ordini relativi alle operazioni di finanziamento tramite titoli e riporta le informazioni seguenti:
|
a) |
classe dello strumento finanziario; |
|
b) |
nome e identificativo della sede di esecuzione; |
|
c) |
volume degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del volume totale delle esecuzioni; |
|
d) |
numero degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del numero complessivo di ordini eseguiti; |
|
e) |
percentuale di ordini passivi e aggressivi tra gli ordini eseguiti di cui alla lettera d); |
|
f) |
percentuale di ordini orientati tra gli ordini di cui alla lettera d); |
|
g) |
indicazione che precisa se l'anno precedente l'impresa di investimento ha eseguito, in media, meno di una contrattazione a giorno lavorativo nella classe di strumenti finanziari interessata. |
2. L'impresa di investimento rende note le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini di clienti eseguiti in operazioni di finanziamento tramite titoli per ciascuna delle classi di strumenti finanziari elencate nell'allegato I pubblicando le informazioni nel formato riportato nell'allegato II, tabella 3. La pubblicazione riporta le informazioni seguenti:
|
a) |
volume degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del volume totale delle esecuzioni; |
|
b) |
numero degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del numero complessivo di ordini eseguiti; |
|
c) |
indicazione che precisa se l'anno precedente l'impresa di investimento ha eseguito, in media, meno di una contrattazione a giorno lavorativo nella classe di strumenti finanziari interessata. |
3. L'impresa di investimento pubblica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, una sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione in cui ha eseguito ordini di clienti l'anno precedente. Le informazioni riportano:
|
a) |
l'indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi; |
|
b) |
la descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini; |
|
c) |
la descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti; |
|
d) |
se del caso, la spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa; |
|
e) |
la spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini; |
|
f) |
l'indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale; |
|
g) |
la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575. |
|
h) |
se del caso, la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE. |
Articolo 4
Formato
L'impresa di investimento pubblica sul proprio sito Internet le informazioni previste all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, tramite i modelli riportati nell'allegato II, in un formato elettronico a lettura automatica che permette al pubblico di scaricarle; le informazioni previste all'articolo 3, paragrafo 3, sono pubblicate sul sito Internet dell'impresa di investimento in un formato elettronico che permette al pubblico di scaricarle.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni (Cfr. pagina 152 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
ALLEGATO I
Classi di strumenti finanziari
|
a) |
Strumenti di capitale — Azioni e certificati di deposito
|
|
b) |
Strumenti di debito
|
|
c) |
Derivati su tassi di interesse
|
|
d) |
Derivati su crediti
|
|
e) |
Derivati su valute
|
|
f) |
Strumenti di finanza strutturata |
|
g) |
Derivati su strumenti di capitale
|
|
h) |
Derivati cartolarizzati
|
|
i) |
Derivati su merci e derivati su quote di emissione
|
|
j) |
Contratti differenziali |
|
k) |
Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC) |
|
l) |
Quote di emissione |
|
m) |
Altri strumenti |
ALLEGATO II
Tabella 1
|
Classe dello strumento |
|
||||
|
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente |
sì/no |
||||
|
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni (in ordine decrescente) |
Volume negoziato in percentuale del totale della classe |
Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
Percentuale di ordini passivi |
Percentuale di ordini aggressivi |
Percentuale di ordini orientati |
|
Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) |
|
|
|
|
|
|
Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) |
|
|
|
|
|
|
Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) |
|
|
|
|
|
|
Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) |
|
|
|
|
|
|
Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) |
|
|
|
|
|
Tabella 2
|
Classe dello strumento |
|
||||
|
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente |
sì/no |
||||
|
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni (in ordine decrescente) |
Volume negoziato in percentuale del totale della classe |
Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
Percentuale di ordini passivi |
Percentuale di ordini aggressivi |
Percentuale di ordini orientati |
|
Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) |
|
|
|
|
|
|
Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) |
|
|
|
|
|
|
Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) |
|
|
|
|
|
|
Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) |
|
|
|
|
|
|
Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) |
|
|
|
|
|
Tabella 3
|
Classe dello strumento |
|
|
|
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente |
sì/no |
|
|
Prime cinque sedi di esecuzione per volume (in ordine decrescente) |
Volume eseguito in percentuale del totale della classe |
Ordini eseguiti in percentuale del totale della classe |
|
Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) |
|
|
|
Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) |
|
|
|
Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) |
|
|
|
Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) |
|
|
|
Nome e identificativo della sede (MIC o LEI) |
|
|
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/174 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/577 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2016
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 9, e l'articolo 22, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 600/2014 impone che le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) eseguano un numero significativo di calcoli al fine di calibrare l'applicabilità del regime di trasparenza pre- e post-negoziazione e l'obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati, nonché per determinare se un'impresa di investimento è un internalizzatore sistematico. |
|
(2) |
Al fine di effettuare i calcoli necessari, sia le autorità competenti che l'ESMA devono essere in grado di ottenere dati affidabili e di elevata qualità per ogni classe di attività a cui si applica il regolamento (UE) n. 600/2014. È pertanto necessario migliorare sia l'accessibilità che la qualità dei dati a disposizione delle autorità competenti e dell'ESMA conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (UE) n. 600/2014, in modo che la classificazione degli strumenti finanziari, compreso il calcolo delle soglie ai fini della trasparenza pre- e post-negoziazione e, se necessario, le ricalibrature di tali soglie, possa avvenire in modo più consapevole dopo un certo periodo di applicazione del regime. |
|
(3) |
È opportuno prevedere disposizioni che specificano, in termini generali, gli elementi comuni per quanto riguarda il contenuto e il formato dei dati che debbono essere presentati dalle sedi di negoziazione, dai dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e dai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) a fini di trasparenza e per altri calcoli. Tali disposizioni dovrebbero integrare quelle dei regolamenti delegati della Commissione (UE) 2017/587 (3), (UE) 2017/583 (4), (UE) 2017/567 (5), (UE) 2017/565 (6) e (UE) 2016/2020 (7) che stabiliscono la metodologia e i dati necessari per eseguire i calcoli pertinenti e specificano il contenuto e la portata dei dati necessari per effettuare i calcoli a fini di trasparenza. Pertanto il contenuto, il formato e la qualità dei dati trasmessi riguardo alle sedi di negoziazione, agli APA e ai CTP dovrebbero essere coerenti con la metodologia applicabile a tali calcoli di cui ai pertinenti atti di esecuzione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014. |
|
(4) |
Fatta eccezione per le potenziali richieste di dati ad hoc e i calcoli da effettuare ai fini del meccanismo del massimale del volume, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP dovrebbero presentare segnalazioni su base giornaliera. Considerata l'ampia gamma di strumenti finanziari coperti e la grande quantità di dati da trattare, la segnalazione giornaliera permette alle autorità competenti di processare più accuratamente file di dimensioni ragionevoli e garantisce efficienza e tempestività nella gestione dei dati presentati, nel controllo della loro qualità e nel loro trattamento. La raccolta di dati su base giornaliera semplifica inoltre l'obbligo di fornitura di dati a carico delle sedi di negoziazione, degli APA e dei CTP sollevandoli dall'onere di calcolare il numero di giorni di negoziazione nei casi in cui è applicabile il criterio quantitativo della liquidità, e di aggregare i dati relativi al medesimo strumento finanziario per le diverse categorie di scadenze temporali nei casi in cui deve essere considerata la durata residua. La centralizzazione di tale calcolo assicura inoltre un uso coerente dei criteri per tutti gli strumenti finanziari e le sedi di negoziazione. |
|
(5) |
Le sedi di negoziazione dovrebbero conservare dati che siano completi e consentano alle autorità competenti e all'ESMA di effettuare calcoli accurati. Fermo restando che le informazioni richieste sono normalmente fornite nelle segnalazioni post-negoziazione, in alcuni casi le informazioni necessarie per i calcoli non sono contenute nelle suddette segnalazioni. Ciò vale, ad esempio, per le informazioni relative alle operazioni eseguite sulla base di ordini che hanno beneficiato della deroga basata sulla dimensione elevata, che non dovrebbero essere incluse nelle segnalazioni poiché ciò potrebbe esporre tali operazioni ad effetti avversi sul mercato. Tuttavia, poiché tali informazioni potrebbero servire alle autorità competenti per eseguire calcoli accurati, esse dovrebbero essere adeguatamente conservate dalle sedi di negoziazione, dagli APA e dai CTP e comunicate, se necessario, alle autorità competenti e all'ESMA. Le sedi di negoziazione dovrebbero provvedere a diffondere adeguatamente le informazioni da trasmettere alle autorità competenti e all'ESMA. Le operazioni eseguite sulla base di ordini di dimensione elevata dovrebbero essere identificate in modo appropriato nella loro segnalazione ai CTP. |
|
(6) |
Poiché un'unica fonte non sempre detiene una serie completa di dati per una classe di attività o persino un determinato strumento, i dati dovrebbero essere raccolti da una varietà di fonti. Pertanto, al fine di consentire alle autorità competenti e all'ESMA di acquisire e consolidare dati di elevata qualità provenienti da varie fonti, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP dovrebbero utilizzare, laddove disponibili, specifiche prestabilite in termini di contenuto e formato per rendere la raccolta di dati più agevole e più efficiente sotto il profilo dei costi. |
|
(7) |
Data la sensibilità dei calcoli necessari e viste le potenziali conseguenze commerciali per le sedi di negoziazione, per gli emittenti e gli altri partecipanti al mercato in caso di pubblicazione di informazioni inesatte che potrebbero portare, nel caso del meccanismo del massimale del volume, alla sospensione del beneficio delle deroghe in una determinata sede o in tutta l'Unione per un determinato strumento finanziario, è fondamentale chiarire il formato dei dati da presentare alle autorità competenti e all'ESMA al fine di istituire canali di comunicazione efficaci con le sedi di negoziazione e i CTP e garantire una tempestiva e corretta pubblicazione dei dati richiesti. |
|
(8) |
Il regolamento (UE) n. 600/2014 dispone che l'ESMA pubblichi, per gli strumenti finanziari ai quali si applica il meccanismo del massimale del volume, le misurazioni del volume totale delle negoziazioni svolte nei 12 mesi precedenti e delle percentuali delle negoziazioni che hanno beneficiato sia della deroga basata sul prezzo di riferimento che di quella basata su operazioni negoziate nell'Unione e in ciascuna sede di negoziazione nei 12 mesi precedenti. In caso di strumenti finanziari negoziati in più di una valuta, è necessario convertire i volumi delle negoziazioni eseguite in varie valute in una valuta comune così da consentire il calcolo di tali volumi ed effettuare i necessari calcoli. Dovrebbero essere pertanto previsti la metodologia e i tassi di cambio da utilizzare, ove necessario, per convertire i volumi delle negoziazioni. |
|
(9) |
Ai fini del meccanismo del massimale del volume, le sedi di negoziazione dovrebbero essere tenute a segnalare i volumi delle negoziazioni eseguite in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento e, per gli strumenti liquidi, della deroga basata su operazioni negoziate. Dato che le deroghe si applicano agli ordini e non alle operazioni, è importante chiarire che i volumi da segnalare dovrebbero includere tutte le operazioni contrassegnate con «RFPT» o «NLIQ» ai fini della pubblicazione delle operazioni post-negoziazione e come specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/587. Se un'operazione è stata eseguita sulla base di due ordini che beneficiano della deroga basata sulla dimensione elevata, tale operazione non dovrebbe essere conteggiata nel calcolo dei volumi delle negoziazioni eseguite in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento e della deroga basata su operazioni negoziate. |
|
(10) |
Ai fini del meccanismo del massimale del volume, le sedi di negoziazione e i CTP dovrebbero garantire che la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l'operazione sia identificata con la precisione necessaria per consentire all'ESMA di svolgere tutti i calcoli di cui al regolamento (UE) n. 600/2014. In particolare, l'identificativo della sede di negoziazione dovrebbe identificare una sola sede di negoziazione e non più sedi aventi lo stesso gestore. Gli identificativi delle sedi di negoziazione dovrebbero consentire all'ESMA di distinguere in modo univoco tutte le sedi di negoziazione per le quali il gestore del mercato ha ricevuto un'autorizzazione specifica a norma della direttiva 2014/65/UE. |
|
(11) |
Ai fini del meccanismo del massimale del volume è necessario richiedere che le sedi di negoziazione presentino una prima segnalazione il giorno dell'entrata in applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 con i volumi delle negoziazioni che hanno beneficiato della deroga basata sul prezzo di riferimento e, per gli strumenti finanziari liquidi, della deroga basata su operazioni negoziate per l'anno civile precedente. Per garantire un'applicazione proporzionata di tale obbligo, le sedi di negoziazione dovrebbero fondare la propria segnalazione a tal fine sui volumi aggiustati delle negoziazioni eseguite in virtù delle deroghe equivalenti vigenti ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (9). |
|
(12) |
Al fine di fornire dati accurati alle autorità competenti e all'ESMA, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP dovrebbero assicurare che le stesse operazioni non figurino più volte nelle loro segnalazioni. |
|
(13) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate in quanto precisano il contenuto, il formato e la frequenza delle richieste di dati, il metodo da utilizzare per elaborare tali dati e altre specifiche relative alla pubblicazione delle informazioni a fini di trasparenza a norma del regolamento (UE) n. 600/2014. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che entreranno in vigore contemporaneamente, e per consentire alle parti interessate, in particolare alle persone soggette agli obblighi, di averne una visione globale, è auspicabile riunire le disposizioni in un unico regolamento. |
|
(14) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(15) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. |
|
(16) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i dettagli riguardanti le richieste di dati inviate dalle autorità competenti e i dettagli riguardanti la risposta a tali richieste da parte delle sedi di negoziazione, degli APA e dei CTP, ai fini del calcolo e dell'adeguamento dei regimi di trasparenza pre- e post-negoziazione e dell'obbligo di negoziazione, in particolare per determinare quanto segue:
|
a) |
se gli strumenti rappresentativi di capitale (equity), gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale (equity-like) e gli strumenti non rappresentativi di capitale dispongono di un mercato liquido; |
|
b) |
le soglie per le deroghe relative alla trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti rappresentativi di capitale, gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale e gli strumenti non rappresentativi di capitale; |
|
c) |
le soglie per i differimenti relativi alla trasparenza post-negoziazione per gli strumenti rappresentativi di capitale, gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale e gli strumenti non rappresentativi di capitale; |
|
d) |
quando la liquidità di una categoria di strumenti finanziari scende al di sotto di una determinata soglia; |
|
e) |
se un'impresa di investimento è un internalizzatore sistematico; |
|
f) |
le normali dimensioni del mercato applicabili agli internalizzatori sistematici che negoziano in strumenti rappresentativi di capitale e strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale, e la dimensione specifica dello strumento applicabile per gli internalizzatori sistematici che negoziano strumenti non rappresentativi di capitale; |
|
g) |
per gli strumenti rappresentativi di capitale e gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale, il volume totale delle negoziazioni nei 12 mesi precedenti e le percentuali delle negoziazioni in virtù sia della deroga basata sul prezzo di riferimento che di quella basata su operazioni negoziate nell'Unione e in ciascuna sede di negoziazione nei 12 mesi precedenti; |
|
h) |
se gli strumenti derivati sono sufficientemente liquidi per l'applicazione dell'obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati. |
Articolo 2
Contenuto delle richieste di dati e informazioni da segnalare
1. Per consentire l'esecuzione di calcoli che hanno luogo a date o frequenze predefinite, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP forniscono alle loro autorità competenti tutti i dati richiesti per i calcoli di cui ai seguenti regolamenti:
|
a) |
regolamento delegato (UE) 2017/587; |
|
b) |
regolamento delegato (UE) 2017/583; |
|
c) |
regolamento delegato (UE) 2017/567; |
|
d) |
regolamento delegato (UE) 2017/565. |
2. Le autorità competenti possono chiedere, se necessario, informazioni supplementari alle sedi di negoziazione, agli APA e ai CTP ai fini del monitoraggio e dell'aggiustamento delle soglie e dei parametri di cui all'articolo 1, lettere da a) a f) e h).
3. Le autorità competenti possono chiedere, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale, tutti i dati che l'ESMA è tenuta a prendere in considerazione a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2020, compresi i dati seguenti:
|
a) |
la frequenza media delle negoziazioni; |
|
b) |
la dimensione media e la distribuzione delle negoziazioni; |
|
c) |
il numero e la tipologia dei partecipanti al mercato; |
|
d) |
la misura media dei differenziali. |
Articolo 3
Frequenza delle richieste di dati e tempi di risposta per le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP
1. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP presentano quotidianamente i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
2. In caso di richiesta ad hoc, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP presentano i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, entro quattro settimane dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che circostanze eccezionali impongano una risposta entro un periodo di tempo più breve secondo quanto specificato nella richiesta stessa.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le sedi di negoziazione e i CTP presentano dati da utilizzare per il meccanismo del massimale del volume come previsto all'articolo 6, paragrafi da 6 a 9.
Articolo 4
Formato delle richieste di dati
Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP presentano i dati di cui all'articolo 2 in un formato comune XML e, ove possibile, in conformità con altre specifiche in termini di contenuto e formato definite per facilitare un processo efficiente e automatizzato per la trasmissione dei dati nonché il loro consolidamento con dati simili provenienti da altre fonti.
Articolo 5
Tipo di dati da conservare e periodo minimo di conservazione da parte delle sedi di negoziazione, degli APA e dei CTP
1. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP conservano tutti i dati necessari per calcolare, controllare o adattare le soglie e i parametri di cui all'articolo 2, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano state rese pubbliche o meno.
2. Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP conservano i dati di cui al paragrafo 1 per almeno tre anni.
Articolo 6
Obblighi di segnalazione per le sedi di negoziazione e i CTP ai fini del meccanismo del massimale del volume
1. Per ciascuno strumento finanziario soggetto ai requisiti di trasparenza di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione presentano i seguenti dati all'autorità competente:
|
a) |
il volume totale delle negoziazioni dello strumento finanziario eseguite in tale sede di negoziazione; |
|
b) |
i volumi totali delle negoziazioni dello strumento finanziario eseguite in tale sede di negoziazione che beneficiano rispettivamente delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 600/2014 (volumi totali comunicati separatamente per ciascuna deroga). |
2. Per ciascuno strumento finanziario soggetto ai requisiti di trasparenza di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 600/2014 e ove richiesto dall'autorità competente, i CTP presentano i seguenti dati all'autorità competente:
|
a) |
i volumi totali delle negoziazioni dello strumento finanziario eseguite in tutte le sedi di negoziazione dell'Unione (volumi totali comunicati separatamente per ciascuna sede di negoziazione); |
|
b) |
i volumi totali delle negoziazioni eseguite in tutte le sedi di negoziazione dell'Unione che beneficiano rispettivamente delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 600/2014 (volumi totali comunicati separatamente per ciascuna deroga e per ciascuna sede di negoziazione). |
3. Le sedi di negoziazione e i CTP comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 all'autorità competente utilizzando i formati di cui all'allegato. Essi assicurano, in particolare, che gli identificativi della sede di negoziazione forniti siano sufficientemente precisi da permettere all'autorità competente e all'ESMA di identificare i volumi delle negoziazioni eseguite in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento e, per gli strumenti finanziari liquidi, in virtù della deroga basata su operazioni negoziate in ciascuna sede di negoziazione e consentire il calcolo del rapporto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014.
4. Ai fini del calcolo dei volumi di cui ai paragrafi 1 e 2:
|
a) |
il volume di una singola operazione è determinato moltiplicando il prezzo dello strumento finanziario per il numero delle unità negoziate; |
|
b) |
il volume totale delle negoziazioni di ciascuno strumento finanziario di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), è determinato sommando il volume di tutte le singole operazioni relative a tale strumento finanziario computate una sola volta; |
|
c) |
i volumi delle negoziazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b) sono determinati sommando il volume delle singole operazioni, computate una sola volta, relative a tale strumento finanziario recanti il contrassegno (flag) «prezzo di riferimento» e «operazioni negoziate in strumenti finanziari liquidi» di cui alla tabella 4 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587. |
5. Le sedi di negoziazione e i CTP sommano solo le operazioni eseguite nella stessa valuta e segnalano separatamente ogni volume aggregato nella valuta utilizzata per le operazioni.
6. Le sedi di negoziazione presentano all'autorità competente i dati di cui ai paragrafi da 1 a 5 il primo e il sedicesimo giorno di ogni mese civile entro le ore 13:00 CET. Se il primo o il sedicesimo giorno del mese civile non è un giorno lavorativo per la sede di negoziazione, essa segnala i dati all'autorità competente entro le ore 13:00 CET del giorno lavorativo seguente.
7. Le sedi di negoziazione presentano all'autorità competente i volumi totali delle negoziazioni determinati conformemente ai paragrafi da 1 a 5 per i seguenti periodi di tempo:
|
a) |
per le segnalazioni da presentare il sedicesimo giorno di ogni mese civile, il periodo di esecuzione è compreso tra il primo giorno e il quindicesimo giorno dello stesso mese civile; |
|
b) |
per le segnalazioni da presentare il primo giorno di ogni mese civile, il periodo di esecuzione è compreso tra il sedicesimo giorno e l'ultimo giorno del mese civile precedente. |
8. In deroga ai paragrafi 6 e 7, le sedi di negoziazione presentano la prima segnalazione per strumento finanziario il giorno dell'entrata in applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 entro le ore 13:00 CET e includono i volumi delle negoziazioni di cui al paragrafo 1 per l'anno civile precedente. A tal fine le sedi di negoziazione segnalano separatamente, per ogni mese civile, quanto segue:
|
a) |
i volumi delle negoziazioni nel periodo compreso tra il primo giorno e il quindicesimo giorno di ogni mese civile; |
|
b) |
i volumi delle negoziazioni nel periodo compreso tra il sedicesimo giorno e l'ultimo giorno di ogni mese civile. |
9. Le sedi di negoziazione e i CTP rispondono a ogni richiesta ad hoc da parte delle autorità competenti sul volume delle negoziazioni che sia finalizzata al calcolo da eseguire per monitorare l'uso della deroga basata sul prezzo di riferimento o della deroga basata su operazioni negoziate il giorno lavorativo successivo alla richiesta entro l'ora di chiusura degli uffici.
Articolo 7
Obblighi di segnalazione da parte delle autorità competenti all'ESMA ai fini del meccanismo del massimale del volume e dell'obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati
1. Le autorità competenti forniscono all'ESMA i dati ricevuti da una sede di negoziazione o da un CTP conformemente all'articolo 6 entro le ore 13:00 CET il giorno lavorativo successivo al loro ricevimento.
2. Le autorità competenti forniscono all'ESMA i dati ricevuti da una sede di negoziazione, un APA o un CTP senza indugio e in ogni caso non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione dei dati pertinenti, perché essa possa determinare se i derivati sono sufficientemente liquidi a norma dell'articolo 1, lettera h).
Articolo 8
Obblighi di segnalazione per l'ESMA ai fini del meccanismo del massimale del volume
1. L'ESMA pubblica le misurazioni del volume totale delle negoziazioni per ciascuno strumento finanziario nei 12 mesi precedenti e delle percentuali delle negoziazioni in virtù sia della deroga basata su operazioni negoziate che di quella basata sul prezzo di riferimento nell'Unione e in ciascuna sede di negoziazione nei 12 mesi precedenti, a norma dell'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, entro le ore 22:00 CET del quinto giorno lavorativo successivo alla fine dei periodi di segnalazione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del presente regolamento.
2. La pubblicazione di cui al paragrafo 1 è gratuita e in un formato leggibile meccanicamente e dall'uomo ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2017/571 (11), e dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2017/567.
3. Qualora uno strumento finanziario sia negoziato in più di una valuta nell'Unione, l'ESMA converte tutti i volumi in euro utilizzando i tassi di cambio medi calcolati sulla base dei tassi di cambio di riferimento pubblicati quotidianamente dalla Banca centrale europea sul suo sito Internet nei 12 mesi precedenti. I volumi convertiti sono utilizzati per il calcolo e la pubblicazione del volume totale delle negoziazioni e delle percentuali delle negoziazioni in virtù sia della deroga basata sul prezzo di riferimento che di quella basata su operazioni negoziate nell'Unione e in ogni sede di negoziazione ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (cfr. pag. 387 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (cfr. pag. 229 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (cfr. pag. 90 della presente Gazzetta ufficiale).
(6) Direttiva delegata (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(7) Regolamento delegato (UE) 2016/2020 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare se gli strumenti derivati soggetti all'obbligo di compensazione debbano essere soggetti all'obbligo di negoziazione (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 2).
(8) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(11) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (cfr, pag. 126 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
Tabella 1
Tabella dei simboli della tabella 2
|
SIMBOLO |
TIPO DI DATI |
DEFINIZIONE |
||||
|
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Campo per testo libero. |
||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi che negativi.
Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati. |
||||
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 caratteri alfanumerici |
Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici delle valute dell'ISO 4217. |
||||
|
{DATEFORMAT} |
Formato della data secondo l'ISO 8601 |
Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG. |
||||
|
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo l'ISO 6166. |
||||
|
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo l'ISO 10383. |
Tabella 2
Formati della segnalazione ai fini del meccanismo del massimale del volume
|
Nome del campo di dati |
Formato |
|
Periodo di segnalazione |
{DATEFORMAT}/{DATEFORMAT} la prima data corrisponde all'inizio del periodo di segnalazione e la seconda alla fine del periodo di segnalazione. |
|
Identificativo dell'entità segnalante |
Se l'entità segnalante è una sede di negoziazione: {MIC} (MIC del segmento o, ove appropriato, MIC operativo) oppure {ALPHANUM-50} se l'entità segnalante è un CTP |
|
Identificativo della sede di negoziazione |
{MIC} (MIC del segmento, ove disponibile, altrimenti MIC operativo) |
|
Identificativo dello strumento |
{ISIN} |
|
Valuta delle operazioni |
{CURRENCYCODE_3} |
|
Volume totale delle negoziazioni (per valuta) |
{DECIMAL-18/5} |
|
Volume totale delle negoziazioni col beneficio della deroga basata sul prezzo di riferimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del MiFIR (per valuta) |
{DECIMAL-18/5} |
|
Volume totale delle negoziazioni col beneficio della deroga basata su operazioni negoziate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del MiFIR (per valuta) |
{DECIMAL-18/5} |
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/183 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/578 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market making
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 17 paragrafo 7, lettere a), b) e c), e l'articolo 48, paragrafo 12, lettere a) e f),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Specificando gli obblighi di market making cui sono assoggettati gli operatori che effettuano negoziazioni algoritmiche e conducono strategie di market making, da un lato, e gli obblighi correlati delle sedi di negoziazione, dall'altro, si dovrebbero conseguire due obiettivi principali: primo, introdurre un elemento di prevedibilità riguardo alla liquidità risultante dal book di negoziazione stabilendo obblighi contrattuali a carico delle imprese di investimento che conducono strategie di market making; secondo, incentivare la presenza di tali imprese sul mercato, soprattutto in situazione di stress del mercato. |
|
(2) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, poiché riguardano un insieme di obblighi collegati a carico delle imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche e conducono strategie di market making e delle sedi di negoziazione nelle quali possono espletarsi tali strategie. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali obblighi, compresi gli investitori non residenti nell'Unione, di averne una visione globale ed un accesso unico, è auspicabile riunire le disposizioni in un unico regolamento. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, il presente regolamento dovrebbe applicarsi non soltanto ai mercati regolamentati ma anche ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione. |
|
(4) |
Le strategie di market making possono interessare uno o più strumenti finanziari e una o più sedi di negoziazione. Talvolta può tuttavia rivelarsi impossibile per una sede di negoziazione monitorare le strategie che interessano più sedi di negoziazione o più strumenti finanziari. In tali casi le sedi di negoziazione dovrebbero essere in grado, secondo la natura, la scala e la complessità dell'attività svolta, di monitorare le strategie di market making condotte nella rispettiva sede e dovrebbero pertanto limitare a questa specifica situazione i corrispondenti accordi e sistemi di market making. |
|
(5) |
Tutti i membri o partecipanti che effettuano negoziazioni algoritmiche e conducono una strategia di market making in una sede di negoziazione che autorizza o consente la negoziazione algoritmica dovrebbero concludere un accordo di market making con il gestore della sede di negoziazione. È tuttavia opportuno esigere incentivi nel quadro di un sistema di market making soltanto per taluni strumenti negoziati in un sistema basato su un book di negoziazione ad asta continua. Nulla dovrebbe ostare a che le sedi di negoziazione prevedano di propria iniziativa incentivi di tipo diverso per altri strumenti finanziari o altri sistemi di negoziazione. |
|
(6) |
È opportuno indicare con precisione i casi in cui le sedi di negoziazione sono esentate, dati la natura e il volume delle negoziazioni che vi hanno luogo, dal definire obbligatoriamente un sistema di market making. A tal fine, per assicurare il funzionamento ordinato e efficiente dei mercati è pertanto opportuno individuare gli strumenti finanziari e i sistemi di negoziazione che aumentano il rischio di volatilità elevata, per i quali è essenziale incentivare la fornitura di liquidità. Il presente regolamento dovrebbe al riguardo tener presente il fatto che, quando determinati strumenti liquidi sono oggetto di negoziazione algoritmica in sistemi basati su un book di negoziazione ad asta continua, si acuisce il rischio di un eccesso di reazione agli eventi esterni, con la possibile conseguenza di un aumento della volatilità dei mercati. |
|
(7) |
Alle sedi di negoziazione per le quali è considerata opportuna la predisposizione di sistemi di market making in conformità del presente regolamento dovrebbe essere imposto di riesaminare gli accordi vigenti per assicurarne la conformità al presente regolamento relativamente alle disposizioni sugli operatori che effettuano negoziazioni algoritmiche e conducono una strategia di market making. |
|
(8) |
Il sistema di market making può incentivare le imprese di investimento che hanno firmato un accordo di market making ad assolvere i loro obblighi in situazioni di negoziazione normali, ma dovrebbe offrire incentivi affinché le imprese contribuiscano effettivamente alla fornitura di liquidità in situazione di stress del mercato. È pertanto opportuno prevedere un regime di incentivazione per limitare la possibilità di ritiro improvviso e su vasta scala di liquidità in situazione di stress del mercato. Per scongiurare divergenze di applicazione di questo obbligo, è importante che le sedi di negoziazione comunichino l'esistenza di una situazione di stress del mercato a tutte le parti del sistema di market making. È opportuno definire in modo esauriente le circostanze eccezionali, avendo cura che non includano gli eventi informativi periodici o programmati che possono influire sul valore equo (fair value) di uno strumento finanziario a causa di una mutata percezione del rischio di mercato, si verifichino essi durante l'orario di negoziazione o al di fuori. |
|
(9) |
I membri, i partecipanti o i clienti che hanno sottoscritto un accordo di market making devono soddisfare in tutti i casi una serie di requisiti minimi in termini di presenza, entità e differenziale. È tuttavia possibile che i membri, i partecipanti o i clienti che soddisfano tali requisiti minimi solo in situazioni di negoziazione normali non abbiano necessariamente accesso a incentivi di qualsivoglia tipo. Le sedi di negoziazione possono prevedere sistemi di market making che premino soltanto i membri, i partecipanti o i clienti che rispondono a parametri più rigorosi in termini di presenza, entità e differenziale. I sistemi di market making predisposti dalle sedi di negoziazione dovrebbero pertanto indicare chiaramente le condizioni che permettono di accedere agli incentivi e dovrebbero tener conto del contributo effettivo apportato alla liquidità nella sede di negoziazione dai partecipanti ai sistemi, misurato in termini di presenza, entità e differenziale. |
|
(10) |
Per evitare divergenze nell'applicazione del presente regolamento e per garantire un'attuazione equa e non discriminatoria dei sistemi di market making, è fondamentale che tutti i membri, i partecipanti e i clienti della sede di negoziazione siano informati in modo coordinato del verificarsi di circostanze eccezionali. È pertanto necessario precisare gli obblighi di comunicazione che incombono alle sedi di negoziazione in tali circostanze eccezionali. |
|
(11) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(12) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. |
|
(13) |
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Obbligo delle imprese di investimento di concludere un accordo di market making
1. L'impresa di investimento conclude un accordo di market making sullo strumento o sugli strumenti finanziari per i quali conduce una strategia di market making con la sede o le sedi di negoziazione in cui detta strategia si esplica laddove, in esecuzione di detta strategia, l'impresa di investimento, in metà dei giorni di negoziazione nell'arco di un mese:
|
a) |
trasmetta quotazioni ferme e simultanee di acquisto e di vendita, di entità comparabile e a prezzi competitivi; |
|
b) |
negozi nella sede di negoziazione per conto proprio almeno uno strumento finanziario per almeno il 50 % dell'orario di contrattazione giornaliero durante il quale avviene la negoziazione continua nella rispettiva sede di negoziazione, aste di apertura e di chiusura escluse. |
2. Ai fini del paragrafo 1:
|
a) |
la quotazione è considerata ferma se include ordini e quotazioni che, secondo le regole della sede di negoziazione, possono essere abbinati a un ordine o una quotazione contrari; |
|
b) |
la quotazione è considerata simultanea di acquisto e di vendita se è trasmessa in modo che il prezzo denaro e quello lettera siano contemporaneamente presenti nel book di negoziazione; |
|
c) |
due quotazioni sono considerate di entità comparabile quando non differiscono di oltre il 50 % per entità; |
|
d) |
le quotazioni sono considerate a prezzi competitivi se sono trasmesse ad un prezzo denaro-lettera che si situa al livello massimo o all'interno della forchetta stabilita dalla sede di negoziazione e imposta a ciascuna impresa di investimento che ha sottoscritto un accordo di market making con la sede. |
Articolo 2
Contenuto degli accordi di market making
1. L'accordo scritto vincolante previsto all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 48, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE precisa almeno:
|
a) |
lo strumento o gli strumenti finanziari contemplati; |
|
b) |
gli obblighi minimi che deve soddisfare l'impresa di investimento in termini di presenza, entità e differenziale, tra cui almeno la trasmissione, nella sede di negoziazione, di quotazioni ferme e simultanee di acquisto e di vendita di entità comparabile e a prezzi competitivi in almeno uno strumento finanziario per almeno il 50 % dell'orario di contrattazione giornaliero durante il quale avviene la negoziazione continua, aste di apertura e di chiusura escluse, calcolato per ciascun giorno di contrattazione; |
|
c) |
se del caso, le condizioni del sistema di market making applicabile; |
|
d) |
gli obblighi dell'impresa di investimento riguardo alla ripresa delle negoziazioni a seguito delle interruzioni dovute a volatilità; |
|
e) |
gli obblighi di vigilanza, conformità e verifica dell'impresa di investimento che le consentono di monitorare la propria attività di market making; |
|
f) |
l'obbligo di segnalare le quotazioni ferme immesse nella sede di negoziazione nell'ambito dell'accordo di market making per distinguerle dagli altri flussi di ordini; |
|
g) |
l'obbligo di tenere traccia delle quotazioni ferme e delle operazioni relative all'attività di market making dell'impresa di investimento, distinguendole chiaramente dalle altre attività di negoziazione, e di mettere le relative registrazioni a disposizione della sede di negoziazione e, su richiesta, dell'autorità competente. |
2. La sede di negoziazione sottopone a monitoraggio continuo l'effettiva conformità dell'impresa di investimento all'accordo di market making.
Articolo 3
Circostanze eccezionali
L'obbligo di fornire liquidità in modo regolare e prevedibile imposto alle imprese di investimento dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE non si applica nelle circostanze eccezionali seguenti:
|
a) |
estrema volatilità che innesca meccanismi di volatilità per la maggior parte degli strumenti finanziari o dei sottostanti degli strumenti finanziari negoziati in un dato segmento della sede di negoziazione per cui vige l'obbligo di sottoscrivere un accordo di market making; |
|
b) |
guerra, azioni sindacali, disordini civili o sabotaggio informatico; |
|
c) |
condizioni di non regolare funzionamento della negoziazione che compromettono il mantenimento di un'esecuzione equa, ordinata e trasparente delle negoziazioni, associate a prove di una delle conseguenze seguenti:
|
|
d) |
l'impresa di investimento non riesce a mantenere pratiche di gestione prudente del rischio a causa del verificarsi di una delle situazioni seguenti:
|
|
e) |
per gli strumenti non rappresentativi di capitale, nel corso del periodo di sospensione previsto all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
Articolo 4
Indicazione delle circostanze eccezionali
1. La sede di negoziazione comunica pubblicamente il verificarsi della circostanza eccezionale prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c) e e), così come, non appena tecnicamente possibile, la ripresa delle normali negoziazioni alla cessazione della circostanza eccezionale.
2. La sede di negoziazione stabilisce procedure chiare, specificando anche i tempi, per la ripresa dell'attività normale di negoziazione alla cessazione della circostanza eccezionale e ne assicura la disponibilità pubblica.
3. La sede di negoziazione non proroga la dichiarazione di circostanza eccezionale oltre la chiusura del mercato, a meno che si riveli necessario nelle circostanze previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) e e).
Articolo 5
Obbligo delle sedi di negoziazione di predisporre sistemi di market making
1. La sede di negoziazione non è tenuta a predisporre il sistema di market making previsto all'articolo 48, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/65/UE tranne per le seguenti categorie di strumenti finanziari negoziati in un sistema basato su un book di negoziazione ad asta continua:
|
a) |
azioni e fondi indicizzati quotati (exchange traded funds — ETF) per i quali esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 600/2014 precisato nel regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/567 (4); |
|
b) |
opzioni e future connessi direttamente agli strumenti finanziari di cui alla lettera a); |
|
c) |
future su indici azionari e opzioni su indici azionari per i quali esiste un mercato liquido, secondo quanto specificato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014 e al regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/583 (5). |
2. Ai fini del paragrafo 1, per «sistema basato su un book di negoziazione ad asta continua» s'intende un sistema che abbina continuativamente, tramite un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione funzionante senza intervento umano, gli ordini di vendita agli ordini di acquisto in base al miglior prezzo disponibile.
Articolo 6
Obblighi minimi circa i sistemi di market making
1. La sede di negoziazione illustra nel sistema di market making gli incentivi previsti e i requisiti che l'impresa di investimento deve soddisfare in termini di presenza, entità e differenziale per potervi accedere:
|
(a) |
in situazione di negoziazione normale, laddove la sede di negoziazione offra incentivi in tale situazione; |
|
(b) |
in situazione di stress del mercato, tenuto conto dei rischi supplementari che questa comporta. |
2. La sede di negoziazione stabilisce i parametri per individuare la situazione di stress del mercato in termini di variazione sensibile del prezzo e del volume nel breve periodo. La sede di negoziazione considera situazione di stress del mercato la ripresa delle negoziazioni dopo l'interruzione per volatilità.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la sede di negoziazione può precisare nel sistema di market making che gli incentivi sono concessi solo alla o alle imprese che presentano i risultati migliori.
Articolo 7
Sistemi di market making equi e non discriminatori
1. La sede di negoziazione pubblica sul proprio sito Internet le condizioni dei sistemi di market making, i nomi delle imprese che, nell'ambito di ciascuno di tali sistemi, hanno sottoscritto un accordo di market making e gli strumenti finanziari da questo contemplati.
2. La sede di negoziazione comunica ai partecipanti al sistema le modifiche apportate alle condizioni del sistema di market making almeno un mese prima della loro applicazione.
3. La sede di negoziazione offre nel sistema di market making gli stessi incentivi a tutti i partecipanti che presentano risultati equivalenti in termini di presenza, entità e differenziale.
4. La sede di negoziazione non limita il numero dei partecipanti al sistema di market making. Può tuttavia limitare la fruizione degli incentivi previsti dal sistema alle imprese che hanno raggiunto determinate soglie prestabilite.
5. La sede di negoziazione sottopone a monitoraggio continuo l'effettiva conformità del partecipante con il sistema di market making.
6. La sede di negoziazione stabilisce procedure per comunicare a tutti i partecipanti al sistema di market making, attraverso canali facilmente accessibili, che è in atto una situazione di stress del mercato.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(3) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(4) Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (cfr. pagina 90 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (cfr. pagina 229 della presente Gazzetta ufficiale).
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/189 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/579 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2016
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati per gli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Data l'ampia varietà di contratti derivati fuori borsa (over-the-counter, OTC), è opportuno adottare un approccio basato su criteri al fine di determinare se si può considerare che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, e specificare i casi in cui sia necessario od opportuno evitare l'elusione delle norme e degli obblighi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
|
(2) |
L'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 stabilisce che le condizioni di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso regolamento sono considerate soddisfatte se almeno una delle controparti è stabilita in un paese per il quale la Commissione ha adottato un atto di esecuzione che dichiara l'equivalenza a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Le presenti norme tecniche di regolamentazione dovrebbero pertanto applicarsi anche ai contratti in cui entrambe le controparti sono stabilite in un paese terzo le cui disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di controllo del rispetto della normativa non sono ancora state dichiarate equivalenti ai requisiti fissati nel summenzionato regolamento. |
|
(3) |
Tuttavia, talune informazioni sui contratti conclusi da entità di paesi terzi sarebbero comunque disponibili solo alle competenti autorità dei paesi terzi. Pertanto le autorità competenti dell'Unione dovrebbero cooperare strettamente con le competenti autorità dei paesi terzi per garantire che le pertinenti disposizioni siano applicate e rispettate. |
|
(4) |
Dato il legame intrinseco tra il presente regolamento e il regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione (3), i termini tecnici necessari per la comprensione complessiva delle norme tecniche dovrebbero avere lo stesso significato. |
|
(5) |
I contratti derivati OTC conclusi da entità stabilite in paesi terzi coperti da una garanzia fornita da entità stabilite nell'Unione creano un rischio finanziario per il garante stabilito nell'Unione. Dato che il rischio dipenderebbe dalla portata della garanzia concessa dalle controparti finanziarie per coprire i contratti derivati OTC e date le interconnessioni tra le controparti finanziarie rispetto alle controparti non finanziarie, si dovrebbe considerare che solo i contratti derivati OTC conclusi da entità stabilite in paesi terzi coperti da una garanzia che supera determinate soglie quantitative e che è fornita da controparti finanziarie stabilite nell'Unione abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione. |
|
(6) |
Le controparti finanziarie stabilite in paesi terzi possono stipulare contratti derivati OTC tramite le loro succursali nell'Unione. Dato l'impatto dell'attività di tali succursali sul mercato dell'Unione, si dovrebbe considerare che i contratti derivati OTC conclusi tra di esse abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione. |
|
(7) |
È opportuno considerare che i contratti derivati OTC conclusi da specifiche controparti allo scopo principale di evitare l'applicazione dell'obbligo di negoziazione applicabile alle entità che sarebbero state le controparti naturali del contratto eludano le norme e gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. 600/2014 in quanto ostacolano il conseguimento di uno degli obiettivi di tale regolamento. |
|
(8) |
Si dovrebbe considerare che i contratti derivati OTC facenti parte di un accordo le cui caratteristiche non sono legate a motivazioni o finalità di carattere commerciale e aventi come scopo principale di eludere l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, incluse le disposizioni concernenti le condizioni di esenzione, eludano le norme e gli obblighi previsti dallo stesso regolamento. |
|
(9) |
Le situazioni in cui i singoli elementi dell'accordo sono in contrasto con la sostanza giuridica dell'accordo nel suo insieme, in cui l'accordo è eseguito in un modo che sarebbe anormale in caso di comportamento commerciale ragionevole, in cui l'accordo o la serie di accordi includono elementi che hanno l'effetto di controbilanciare o vanificare la reciproca sostanza economica oppure in cui le operazioni sono di natura circolare dovrebbero essere considerate indici di un accordo di puro artificio o di una serie di accordi di puro artificio. |
|
(10) |
Dato che le entità di paesi terzi interessate dalle presenti norme tecniche di regolamentazione hanno bisogno di tempo al fine di conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 600/2014 se i loro contratti derivati OTC soddisfano le condizioni previste in tali norme per essere considerati dotati di un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione, è opportuno ritardare di sei mesi l'applicazione della disposizione che contiene tali condizioni. |
|
(11) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(12) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
|
(13) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«garanzia»: obbligo giuridico esplicitamente documentato di un garante di coprire i pagamenti degli importi dovuti, o che potrebbero divenire esigibili, in applicazione dei contratti derivati OTC coperti dalla garanzia e conclusi dall'entità garantita a favore del beneficiario se vi è inadempimento, come definito nella garanzia, o quando l'entità garantita non ha effettuato alcun pagamento.
Articolo 2
Contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione
1. Si considera che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione quando almeno un'entità di un paese terzo beneficia di una garanzia fornita da una controparte finanziaria stabilita nell'Unione che copre la totalità o una parte della passività derivante da tale contratto derivato OTC, nella misura in cui la garanzia soddisfi entrambe le condizioni seguenti:
|
(a) |
deve coprire l'intera passività di un'entità di un paese terzo derivante da uno o più contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l'importo equivalente nella pertinente valuta estera, o deve coprire solo una parte della passività di un'entità di un paese terzo derivante da uno o più contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l'importo equivalente nella pertinente valuta estera, diviso per la percentuale della passività coperta; |
|
(b) |
deve essere pari ad almeno il 5 per cento della somma delle esposizioni correnti, quali definite all'articolo 272, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), per i contratti derivati OTC della controparte finanziaria stabilita nell'Unione che emette la garanzia. |
2. Quando la garanzia è emessa per un importo massimo che risulta inferiore alla soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), i contratti coperti da tale garanzia non si considerano aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione, a meno che l'importo della garanzia venga aumentato, nel qual caso l'effetto diretto, rilevante e prevedibile dei contratti all'interno dell'Unione è rivalutato dal garante il giorno dell'aumento con riferimento alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
3. Se la passività risultante da uno o più contratti derivati OTC è inferiore alla soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), tali contratti sono privi di effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione, anche se l'importo massimo della garanzia relativa a tale passività è pari o superiore alla soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), e anche quando la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è soddisfatta.
4. In caso di incremento della passività risultante dai contratti derivati OTC o di diminuzione dell'esposizione corrente, il garante rivaluta se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. Tale valutazione è fatta rispettivamente il giorno dell'aumento della passività per la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), e mensilmente per la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).
5. I contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l'importo equivalente nella pertinente valuta estera, conclusi prima dell'emissione o dell'aumento di una garanzia, e successivamente coperti da una garanzia che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, sono considerati dotati di un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione.
6. Si considera che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione quando le due entità stabilite in un paese terzo concludono il contratto derivato OTC tramite proprie succursali nell'Unione e sarebbero considerate controparti finanziarie se fossero stabilite nell'Unione.
Articolo 3
Casi in cui è necessario od opportuno evitare l'elusione delle norme o degli obblighi del regolamento (UE) n. 600/2014
1. Si considera che un contratto derivato OTC sia stato concepito per eludere l'applicazione di disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 se il modo in cui tale contratto è stato concluso è considerato, nel suo complesso e tenuto conto di tutte le circostanze, avente lo scopo principale di evitare l'applicazione di disposizioni di tale regolamento.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un contratto abbia lo scopo principale di evitare l'applicazione di disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 se lo scopo principale di un accordo o di una serie di accordi relativi al contratto derivato OTC è vanificare l'oggetto, lo spirito e la finalità di qualsiasi disposizione del regolamento (UE) n. 600/2014 che altrimenti si applicherebbe, compresi i casi in cui esso è parte di un accordo di puro artificio o di una serie di accordi di puro artificio.
3. Un accordo che intrinsecamente manca di motivazioni commerciali, sostanza commerciale o giustificazione economica pertinente ed è costituito da un contratto, una transazione, un regime, un'azione, un'operazione, un accordo, una sovvenzione, un'intesa, una promessa, un impegno o un evento è considerato una costruzione di puro artificio. La costruzione può comprendere più di una misura (step) o di una parte.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(5) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/193 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/580 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2016
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, quarto comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero essere liberi di determinare le modalità di tenuta delle registrazioni dei dati pertinenti a tutti gli ordini relativi a strumenti finanziari. Tuttavia, al fine di poter raccogliere, raffrontare e analizzare in modo efficace ed efficiente i dati rilevanti dell'ordine a fini di monitoraggio del mercato, occorre che tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti utilizzando norme e formati uniformi allorché un'autorità competente richieda tali informazioni a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014. |
|
(2) |
Per garantire chiarezza, certezza giuridica e per evitare la doppia archiviazione delle stesse informazioni, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tutti gli elementi dei dati relativi agli ordini, compresi i dettagli che devono essere comunicati ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 3. |
|
(3) |
Al fine di rilevare e accertare in modo efficace potenziali o tentati abusi di mercato, le autorità competenti devono individuare prontamente le persone e le entità che possono avere un ruolo significativo nella procedura relativa all'ordine, compresi i membri o partecipanti delle sedi di negoziazione, le entità responsabili delle decisioni di investimento e di esecuzione, i broker non esecutivi e i clienti per conto dei quali gli ordini vengono avviati. Di conseguenza i gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero conservare le designazioni di tali parti. |
|
(4) |
Per consentire alle autorità competenti di identificare più efficacemente modalità sospette di comportamenti potenzialmente abusivi da parte di un cliente, anche nel caso in cui il cliente operi tramite una serie di imprese di investimento, i gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero registrare l'identità dei clienti per conto dei quali i loro membri o partecipanti hanno immesso l'ordine. I gestori dovrebbero identificare tali clienti con un identificativo unico per consentire di individuare più agevolmente tali persone in modo certo ed efficiente, e quindi di analizzare più agevolmente in modo efficace potenziali abusi di mercato in cui i clienti potrebbero essere coinvolti. |
|
(5) |
I gestori delle sedi di negoziazione non dovrebbero essere tenuti a registrare i dati identificativi di tutti i clienti della catena di negoziazione, ma solo quelli del cliente per conto del quale il membro o partecipante ha immesso l'ordine. |
|
(6) |
È importante individuare le strategie di market making o attività analoghe per poter rilevare in modo efficiente le manipolazioni del mercato. Le competenti autorità possono così distinguere il flusso di ordini proveniente da un'impresa di investimento che agisce sulla base di condizioni prestabilite dall'emittente dello strumento oggetto dell'ordine o dalla sede di negoziazione in cui l'ordine è immesso dal flusso di ordini proveniente da un'impresa di investimento che agisce per proprio conto o a discrezione del suo cliente. |
|
(7) |
Dovrebbe essere conservata la registrazione della data e dell'ora esatta nonché dei dettagli di ogni immissione, modifica, cancellazione, rifiuto ed esecuzione di un ordine. Ciò consente di monitorare le variazioni dell'ordine durante tutto il suo ciclo di vita, che possono essere importanti nella rilevazione e valutazione di potenziali manipolazioni del mercato e di comportamenti anticipativi. |
|
(8) |
Per garantire un quadro preciso e completo del book di negoziazione di una sede di negoziazione, le autorità competenti necessitano di informazioni sulle sessioni di negoziazione nelle quali vengono negoziati strumenti finanziari. Tali informazioni possono essere utilizzate in particolare per stabilire l'inizio e la fine dei periodi d'asta o della negoziazione continua e se gli ordini causano interruttori di circuito non programmati. Tali informazioni sono inoltre necessarie per individuare le modalità di interazione degli ordini, in particolare quando le sessioni terminano in periodi casuali come nel caso delle aste. Nell'analisi dell'eventuale manipolazione delle aste sarebbero inoltre utili informazioni sui prezzi e i volumi indicativi dell'uncrossing. Poiché un singolo ordine può incidere o sul prezzo di uncrossing dell'asta, sul volume di uncrossing dell'asta o su entrambi, le autorità competenti devono conoscere l'impatto di ciascun ordine su questi valori. Senza tale informazione sarebbe difficile individuare quale ordine ha avuto incidenza su tali valori. Inoltre, a ogni evento rilevante dovrebbe essere assegnato un numero sequenziale per determinare la sequenza degli eventi quando due o più eventi si verificano nello stesso momento. |
|
(9) |
La specificazione della posizione degli ordini in un book di negoziazione consente di ricostruire il book stesso e di analizzare la sequenza di esecuzione degli ordini, che è un elemento importante della sorveglianza degli abusi di mercato. La posizione assegnata a un ordine dipende dalle modalità con cui il sistema di negoziazione stabilisce la priorità. I gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero perciò assegnare la priorità degli ordini e conservare i relativi dettagli secondo il metodo della priorità prezzo-visibilità-tempo o della priorità dimensione-tempo. |
|
(10) |
Per consentire il monitoraggio efficace del mercato, è necessario poter collegare gli ordini alle corrispondenti operazioni. Di conseguenza i gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero conservare i codici identificativi distintivi dell'operazione che collegano gli ordini alle operazioni. |
|
(11) |
I gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero, per ciascun ordine ricevuto, registrare e conservare, secondo le proprie classificazioni, il tipo di ordine e le relative istruzioni specifiche che, insieme, determinano il modo in cui i loro motori di confronto (matching engine) devono trattare ciascun ordine. Tali informazioni dettagliate sono essenziali affinché le autorità competenti siano in grado di monitorare, nel quadro della sorveglianza degli abusi di mercato, l'attività di negoziazione di un determinato book di negoziazione di una sede di negoziazione e, in particolare, di replicare le modalità di comportamento di ciascun ordine all'interno del book di negoziazione. Tuttavia, date l'ampia gamma di nuovi tipi di ordine esistenti e potenziali concepiti dai gestori delle sedi di negoziazione e le tecnicità specifiche ad essi connesse, può darsi che la conservazione di tali informazioni dettagliate secondo il sistema di classificazione interna dei gestori non consenta attualmente alle autorità competenti di replicare in modo coerente l'attività del book di negoziazione di tutte le sedi di negoziazione. Perciò, affinché le autorità competenti siano in condizione di localizzare esattamente ciascun ordine all'interno del book di negoziazione, i gestori delle sedi di negoziazione dovrebbero anche classificare ciascun ordine ricevuto o come ordine con limite di prezzo ove l'ordine sia negoziabile o come ordine stop ove l'ordine diventi negoziabile solo con la realizzazione di un evento di prezzo predeterminato. |
|
(12) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(13) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
|
(14) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Portata, standard e formato dei dati rilevanti dell'ordine
1. I gestori delle sedi di negoziazione tengono a disposizione della rispettiva autorità competente i dettagli di ciascun ordine immesso nei propri sistemi di cui agli articoli da 2 a 13 specificati nella seconda e terza colonna della tabella 2 dell'allegato nella misura in cui si riferiscono all'ordine in questione.
2. Ove le autorità competenti richiedano qualsivoglia dettaglio di cui al paragrafo 1 conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori delle sedi di negoziazione forniscono tali dettagli utilizzando gli standard e i formati prescritti nella quarta colonna della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Identificazione delle parti rilevanti
1. Per tutti gli ordini, i gestori delle sedi di negoziazione conservano le registrazioni delle seguenti informazioni:
|
(a) |
il membro o partecipante della sede di negoziazione che ha immesso l'ordine nella sede di negoziazione, identificato come specificato nel campo 1 della tabella 2 dell'allegato; |
|
(b) |
la persona o l'algoritmo informatico all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione nella quale è stato immesso un ordine che è responsabile della decisione di investimento relativa all'ordine, identificati come specificato nel campo 4 della tabella 2 dell'allegato; |
|
(c) |
la persona o l'algoritmo informatico all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione che è responsabile dell'esecuzione dell'ordine, identificati come specificato nel campo 5 della tabella 2 dell'allegato; |
|
(d) |
il membro o partecipante della sede di negoziazione che ha inoltrato l'ordine per conto e a nome di un altro membro o partecipante della sede di negoziazione, identificato come broker non esecutivo come specificato nel campo 6 della tabella 2 dell'allegato; |
|
(e) |
il cliente per conto del quale il membro o partecipante della sede di negoziazione ha immesso l'ordine nella sede di negoziazione, identificato come specificato nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato. |
2. Qualora un membro o partecipante o cliente della sede di negoziazione sia autorizzato dalla legislazione di uno Stato membro ad assegnare un ordine al proprio cliente previa immissione dell'ordine nella sede di negoziazione e al momento dell'immissione dell'ordine nella sede di negoziazione non abbia ancora assegnato l'ordine al proprio cliente, tale ordine è identificato come specificato nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato.
3. Qualora diversi ordini siano immessi insieme nella sede di negoziazione come ordine aggregato, l'ordine aggregato è identificato come specificato nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato.
Articolo 3
Capacità di negoziazione dei membri o partecipanti della sede di negoziazione e attività di fornitura di liquidità
1. La capacità di negoziazione nella quale il membro o partecipante della sede di negoziazione immette un ordine è descritta come specificato nel campo 7 della tabella 2 dell'allegato.
2. Sono identificati come specificato nel campo 8 della tabella 2 dell'allegato gli ordini seguenti:
|
a) |
un ordine immesso in una sede di negoziazione da un membro o partecipante nell'ambito di una strategia di market making ai sensi degli articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); |
|
b) |
un ordine immesso in una sede di negoziazione da un membro o partecipante nell'ambito di qualsivoglia altra attività di fornitura di liquidità svolta sulla base di condizioni prestabilite dall'emittente dello strumento oggetto dell'ordine o da tale sede di negoziazione. |
Articolo 4
Registrazione della data e dell'ora
1. I gestori delle sedi di negoziazione conservano la registrazione della data e dell'ora del verificarsi di ciascun evento elencato nel campo 21 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento con il grado di precisione specificato dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (4), come specificato nel campo 9 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento. Tranne che per la registrazione della data e dell'ora del rifiuto di ordini da parte dei sistemi della sede di negoziazione, tutti gli eventi di cui al campo 21 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento sono registrati utilizzando gli orologi utilizzati dai motori di confronto delle sedi di negoziazione.
2. I gestori delle sedi di negoziazione conservano la registrazione della data e dell'ora per ciascun elemento dei dati elencato nei campi 49, 50 e 51 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento, con il grado di precisione specificato dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574.
Articolo 5
Periodo di validità e restrizioni relative agli ordini
1. I gestori delle sedi di negoziazione tengono la registrazione dei periodi di validità e delle restrizioni relative agli ordini di cui ai campi 10 e 11 della tabella 2 dell'allegato.
2. Le registrazioni delle date e delle ore dei periodi di validità sono conservate come specificato nel campo 12 della tabella 2 dell'allegato per ciascun periodo di validità.
Articolo 6
Numero prioritario e sequenziale
1. I gestori delle sedi di negoziazione che gestiscono sistemi di negoziazione secondo l'ordine prioritario prezzo-visibilità-tempo conservano la registrazione della marcatura temporale prioritaria per tutti gli ordini come specificato nel campo 13 della tabella 2 dell'allegato. La marcatura temporale prioritaria è conservata con lo stesso grado di precisione specificato all'articolo 4, paragrafo 1.
2. I gestori delle sedi di negoziazione che gestiscono sistemi di negoziazione secondo l'ordine prioritario dimensione-tempo conservano la registrazione dei quantitativi che determinano la priorità degli ordini come specificato nel campo 14 della tabella 2 dell'allegato nonché la marcatura temporale prioritaria di cui al paragrafo 1.
3. I gestori delle sedi di negoziazione che utilizzano un sistema combinato di ordine prioritario prezzo-visibilità-tempo e dimensione-tempo ed espongono gli ordini nel loro book di negoziazione in ordine di priorità temporale si conformano al paragrafo 1.
4. I gestori delle sedi di negoziazione che utilizzano un sistema combinato di ordine prioritario prezzo-visibilità-tempo e dimensione-tempo ed espongono gli ordini nel loro book di negoziazione in ordine di priorità dimensione-tempo si conformano al paragrafo 2.
5. I gestori delle sedi di negoziazione assegnano e conservano un numero sequenziale per tutti gli eventi come specificato nel campo 15 della tabella 2 dell'allegato.
Articolo 7
Codice identificativo degli ordini relativi a strumenti finanziari
1. I gestori delle sedi di negoziazione conservano un codice identificativo individuale per ciascun ordine come specificato nel campo 20 della tabella 2 dell'allegato. Il codice identificativo è unico per book di negoziazione, giorno di negoziazione e strumento finanziario. Esso si applica dal momento in cui il gestore della sede di negoziazione riceve l'ordine fino a quando l'ordine è rimosso dal book di negoziazione. Il codice identificativo si applica anche agli ordini respinti a prescindere dal motivo del rifiuto.
2. Il gestore della sede di negoziazione conserva i dettagli rilevanti degli ordini strategici con funzionalità implicita (strategy orders with implied functionality — SOIF) che sono divulgati al pubblico come specificato nell'allegato. Il campo 33 della tabella 2 dell'allegato comprende l'indicazione che l'ordine è un ordine implicito.
Una volta eseguito un SOIF, i relativi dettagli sono conservati dal gestore della sede di negoziazione come specificato nell'allegato.
Una volta eseguito un SOIF, è indicato un codice identificativo dell'ordine collegato alla strategia utilizzando lo stesso codice identificativo per tutti gli ordini collegati a quella determinata strategia. Il codice identificativo dell'ordine collegato alla strategia è indicato come specificato nel campo 46 della tabella 2 dell'allegato.
3. Gli ordini immessi in una sede di negoziazione con possibilità di strategia di inoltro (routing) sono contrassegnati da tale sede di negoziazione con l'indicazione «routed» come specificato nel campo 33 della tabella 2 dell'allegato allorché sono inoltrati verso un'altra sede di negoziazione. Gli ordini immessi in una sede di negoziazione con possibilità di strategia di inoltro conservano lo stesso codice identificativo per tutto il loro ciclo di vita, indipendentemente dal fatto che eventuali quantitativi residui vengano ricollocati sul book di negoziazione di inserimento.
Articolo 8
Eventi che incidono sugli ordini relativi a strumenti finanziari
I gestori delle sedi di negoziazione conservano la registrazione dei dettagli di cui al campo 21 della tabella 2 dell'allegato in relazione ai nuovi ordini.
Articolo 9
Tipo di ordine relativo a strumenti finanziari
1. I gestori delle sedi di negoziazione conservano per ciascun ordine ricevuto la registrazione del tipo di ordine secondo la propria classificazione come specificato nel campo 22 della tabella 2 dell'allegato.
2. I gestori delle sedi di negoziazione classificano ciascun ordine ricevuto o come ordine con limite di prezzo o come ordine stop, come specificato nel campo 23 della tabella 2 dell'allegato.
Articolo 10
Prezzi relativi agli ordini
I gestori delle sedi di negoziazione conservano la registrazione di tutti i dettagli del prezzo di cui alla sezione I della tabella 2 dell'allegato nella misura in cui si riferiscono agli ordini.
Articolo 11
Istruzioni relative all'ordine
I gestori delle sedi di negoziazione conservano le registrazioni di tutte le istruzioni ricevute per ciascun ordine come specificato nella sezione J della tabella 2 dell'allegato.
Articolo 12
Codice identificativo dell'operazione della sede di negoziazione
I gestori delle sedi di negoziazione conservano un codice identificativo individuale di ciascuna operazione risultante dall'esecuzione integrale o parziale di un ordine come specificato nel campo 48 della tabella 2 dell'allegato.
Articolo 13
Fasi di negoziazione, prezzo e volume indicativo d'asta
1. I gestori delle sedi di negoziazione conservano la registrazione dei dettagli dell'ordine come specificato nella sezione K della tabella 2 dell'allegato.
2. Qualora le autorità competenti richiedano i dettagli di cui alla sezione K ai sensi dell'articolo 1, i dettagli di cui al campo 9 e ai campi da 15 a 18 della tabella 2 dell'allegato sono anch'essi considerati dettagli riguardanti l'ordine oggetto di tale richiesta.
Articolo 14
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(3) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(4) Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016., che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (cfr. pag. 148 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
Tabella 1
Legenda della tabella 2
|
SIMBOLO |
TIPO DI DATI |
DEFINIZIONE |
||||||||||||||||
|
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero. |
||||||||||||||||
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 caratteri alfanumerici |
Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217. |
||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601 |
Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ.
Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC). |
||||||||||||||||
|
{DATEFORMAT} |
Formato della data secondo ISO 8601 |
Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG. |
||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi.
|
||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Numero intero fino a n cifre in totale |
Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi. |
||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166. |
||||||||||||||||
|
{LEI} |
20 caratteri alfanumerici |
Identificativo della persona giuridica secondo ISO 17442. |
||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo ISO 10383. |
||||||||||||||||
|
{NATIONAL_ID} |
35 caratteri alfanumerici |
L'identificativo di cui all'articolo 6 e all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (1). |
Tabella 2
Informazioni sugli ordini
|
N. |
Campo |
Contenuto delle informazioni sugli ordini che devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente |
Standard e formati delle informazioni sugli ordini da utilizzare quando si forniscono, su richiesta, i dati rilevanti degli ordini all'autorità competente |
|
Sezione A — Identificazione delle parti rilevanti |
|||
|
1 |
Identificazione dell'entità che ha immesso l'ordine |
Identità del membro o partecipante della sede di negoziazione. In caso di accesso elettronico diretto (DEA) l'identità è quella del fornitore di tale accesso. |
{LEI} |
|
2 |
Accesso elettronico diretto (DEA) |
Replace: «true» (vero) quando l'ordine è stato immesso nella sede di negoziazione utilizzando l'accesso elettronico diretto quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41), della direttiva 2014/65/UE. Replace: «false» (falso) quando l'ordine non è stato immesso nella sede di negoziazione utilizzando l'accesso elettronico diretto quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41), della direttiva 2014/65/UE. |
Replace: «true» Replace: «false» |
|
3 |
Codice identificativo del cliente |
Codice utilizzato per identificare il cliente del membro o partecipante della sede di negoziazione. In caso di accesso elettronico diretto si deve utilizzare il codice dell'utente dell'accesso elettronico diretto. Se il cliente è una persona giuridica, si deve utilizzare il codice LEI del cliente. Se il cliente non è una persona giuridica, si deve utilizzare il {NATIONAL_ID}. Gli ordini aggregati (aggregated orders) devono essere contrassegnati con AGGR come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento. Le assegnazioni pendenti (pending allocations) devono essere contrassegnate con PNAL come specificato all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento. Questo campo va lasciato vuoto solo se il membro o partecipante della sede di negoziazione non ha clienti. |
{LEI} {NATIONAL_ID} «AGGR» — aggregated orders «PNAL» — pending allocations |
|
4 |
Decisione di investimento all'interno dell'impresa |
Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione che è responsabile della decisione di investimento conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/590. Se una persona fisica all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione è responsabile della decisione di investimento, la persona responsabile o che ha la responsabilità primaria della decisione di investimento è identificata con il {NATIONAL_ID} Se il responsabile della decisione di investimento è stato un algoritmo, il campo è compilato conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/590. Questo campo va lasciato vuoto se la decisione di investimento non è stata presa da una persona o un algoritmo all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione. |
{NATIONAL_ID} — Persone fisiche {ALPHANUM-50} — Algoritmi |
|
5 |
Esecuzione all'interno dell'impresa |
Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione che è responsabile dell'esecuzione dell'operazione risultante dall'ordine conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/590. Se il responsabile dell'esecuzione dell'operazione è una persona fisica, tale persona è identificata dal {NATIONAL_ID} Se il responsabile dell'esecuzione dell'operazione è un algoritmo, questo campo è compilato conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/590. Se all'esecuzione dell'operazione partecipano più di una persona o una combinazione di persone e algoritmi, il membro o partecipante o cliente della sede di negoziazione determina quale operatore o algoritmo ha la responsabilità primaria conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/590 e compila questo campo con l'identità di tale operatore o algoritmo. |
{NATIONAL_ID} — Persone fisiche {ALPHANUM-50} — Algoritmi |
|
6 |
Broker non esecutivo |
A norma dell'articolo 2, lettera d). Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
{LEI} |
|
Sezione B — Capacità di negoziazione e fornitura di liquidità |
|||
|
7 |
Capacità di negoziazione |
Indica se l'immissione dell'ordine deriva dallo svolgimento da parte del membro o partecipante della sede di negoziazione di attività di negoziazione matched principal ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 38), della direttiva 2014/65/UE o di negoziazione per conto proprio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2014/65/UE. Se l'immissione dell'ordine non deriva dallo svolgimento da parte del membro o partecipante della sede di negoziazione di attività di negoziazione matched principal o di negoziazione per conto proprio (dealing on own account), si deve indicare in questo campo che l'operazione è stata eseguita in altra veste (any other capacity). |
Replace: «DEAL» — Dealing on own account Replace: «MTCH» — Matched principal Replace: «AOTC» — Any other capacity |
|
8 |
Attività di fornitura di liquidità |
Indica se l'ordine è immesso in una sede di negoziazione nell'ambito di una strategia di market making ai sensi degli articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE oppure nell'ambito di un'altra attività a norma dell'articolo 3 del presente regolamento. |
Replace: «true» Replace: «false» |
|
Sezione C — Data e ora |
|||
|
9 |
Data e ora |
La data e l'ora di ciascun evento riportato nelle sezioni [G] e [K]. |
{DATE_TIME_FORMAT} Il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574. |
|
Sezione D — Periodo di validità e restrizioni relative agli ordini |
|||
|
10 |
Periodo di validità |
Good-For-Day: l'ordine scade al termine del giorno di negoziazione nel quale è stato inserito nel book di negoziazione. |
Replace: «DAVY» — Good-For-Day |
|
Good-Till-Cancelled: l'ordine rimane attivo nel book di negoziazione ed è eseguibile fino al momento in cui viene effettivamente annullato. |
Replace: «GTCV» — Good-Till-Cancelled |
||
|
Good-Till-Time: l'ordine scade al più tardi a un'ora prestabilita della sessione di negoziazione in corso. |
Replace: «GTTV» — Good-Till-Time |
||
|
Good-Till-Date: l'ordine scade al termine di una data specificata. |
Replace: «GTDV» — Good-Till-Date |
||
|
Good-Till-Specified Date and Time: l'ordine scade in una data e ora specificate. |
Replace: «GTSV» — Good-Till-Specified Date and Time |
||
|
Good After Time: l'ordine è attivo soltanto dopo un'ora prestabilita della sessione di negoziazione in corso. |
Replace: «GATV» — Good After Time |
||
|
Good After Date: l'ordine è attivo soltanto dall'inizio di una data prestabilita. |
Replace: «GADV» — Good After Date |
||
|
Good After Specified Date and Time: l'ordine è attivo soltanto a partire da un'ora prestabilita di una data prestabilita. |
Replace: «GASV» — Good After Specified Date and Time |
||
|
Immediate-Or-Cancel: ordine che viene eseguito nel momento in cui è inserito nel book di negoziazione (per il quantitativo che può essere eseguito) e che non rimane nel book di negoziazione per l'eventuale quantitativo residuo non eseguito. |
Replace: «IOCV» — Immediate-Or-Cancel |
||
|
Fill-Or-Kill: ordine che viene eseguito nel momento in cui è inserito nel book di negoziazione, a condizione che possa essere eseguito per intero; qualora possa essere eseguito solo in parte, l'ordine viene automaticamente respinto e quindi non può essere eseguito. |
Replace: «FOKV» — Fill-Or-Kill oppure caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della sede di negoziazione. |
||
|
Altro: eventuali indicazioni supplementari caratteristiche di specifici modelli di business, piattaforme o sistemi di negoziazione. |
|
||
|
11 |
Restrizione relativa all'ordine |
Good For Closing Price Crossing Session: l'ordine soddisfa le condizioni per la sessione di chiusura. |
Replace: «SESR» — Good For Closing Price Crossing Session |
|
Valid For Auction: l'ordine è attivo esclusivamente e può essere eseguito soltanto nelle fasi d'asta (che possono essere predefinite dal membro o partecipante della sede di negoziazione che ha immesso l'ordine, ad esempio asta di apertura e chiusura e/o asta infragiornaliera). |
Replace: «VFAR» — Valid For Auction |
||
|
Valid For Continuous Trading only: l'ordine è attivo soltanto nel corso della negoziazione continua. |
Replace: «VFCR» — Valid For Continuous Trading only |
||
|
Altro: eventuali indicazioni supplementari caratteristiche di specifici modelli di business, piattaforme o sistemi di negoziazione. |
caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della sede di negoziazione. Se sono applicabili più tipi, questo campo deve essere compilato con più contrassegni, separati da una virgola. |
||
|
12 |
Periodo e ora di validità |
Si tratta della marcatura temporale che indica il momento in cui l'ordine diventa attivo o definitivamente rimosso dal book di negoziazione. Good for day: data di inserimento con la marcatura temporale immediatamente precedente la mezzanotte. Good till time: data di inserimento e ora specificata nell'ordine. Good till date: data di scadenza specificata con la marcatura temporale immediatamente precedente la mezzanotte. Good till specified date and time: data e ora di scadenza specificate. Good after time: data di inserimento e ora specificata di attivazione dell'ordine. Good after date: data specificata con la marcatura temporale immediatamente successiva alla mezzanotte. Good after specified date and time: data e ora specificate di attivazione dell'ordine. Good till Cancel: data e ora finali alle quali l'ordine è automaticamente rimosso dalle operazioni di mercato. Altro: marcatura temporale per ogni tipo aggiuntivo di validità. |
{DATE_TIME_FORMAT} Il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574. |
|
Sezione E — Numero prioritario e sequenziale |
|||
|
13 |
Marcatura temporale prioritaria |
Questo campo deve essere aggiornato a ogni variazione della priorità di un ordine. |
{DATE_TIME_FORMAT} Il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574. |
|
14 |
Dimensione prioritaria |
Per le sedi di negoziazione che utilizzano la priorità dimensione-tempo, questo campo deve essere compilato con un numero positivo corrispondente al quantitativo. Questo campo deve essere aggiornato a ogni variazione della priorità dell'ordine. |
Fino a 20 caratteri numerici positivi. |
|
15 |
Numero sequenziale |
Ciascun evento riportato nella sezione G deve essere identificato utilizzando numeri interi positivi in ordine crescente. Il numero sequenziale è unico per ciascun tipo di evento; è coerente per tutti gli eventi, cui il gestore della sede di negoziazione ha apposto la marcatura temporale; è mantenuto per la data in cui si verifica l'evento. |
{INTEGER-50} |
|
Sezione F — Identificazione dell'ordine |
|||
|
16 |
Codice MIC di segmento |
Identificazione della sede di negoziazione in cui l'ordine è stato immesso. Se la sede di negoziazione utilizza i MIC di segmento si deve utilizzare il MIC di segmento. Se la sede di negoziazione non utilizza i MIC di segmento si deve utilizzare il MIC operativo. |
{MIC} |
|
17 |
Codice del book di negoziazione |
Il codice alfanumerico stabilito dalla sede di negoziazione per ciascun book di negoziazione. |
{ALPHANUM-20} |
|
18 |
Codice identificativo dello strumento finanziario |
Identificativo unico e univoco dello strumento finanziario. |
{ISIN} |
|
19 |
Data di ricevimento |
Data di ricevimento dell'ordine iniziale. |
{DATEFORMAT} |
|
20 |
Codice identificativo dell'ordine |
Codice alfanumerico assegnato dal gestore della sede di negoziazione al singolo ordine. |
{ALPHANUM-50} |
|
Sezione G — Eventi che incidono sull'ordine |
|||
|
21 |
Nuovo ordine, modifica dell'ordine, annullamento dell'ordine, ordini respinti, esecuzione parziale o integrale |
New order (nuovo ordine): ricevimento di un nuovo ordine da parte del gestore della sede di negoziazione. |
Replace: «NEWO» — New order |
|
Triggered (innescato): ordine che diventa eseguibile o, secondo il caso, non eseguibile al verificarsi di una condizione prestabilita. |
Replace: «TRIG» — Triggered |
||
|
Replaced by the member or participant of the trading venue (sostituito dal membro o partecipante della sede di negoziazione): quando un membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione decide di propria iniziativa di modificare una o più caratteristiche dell'ordine che ha precedentemente inserito nel book di negoziazione. |
Replace: «REME» — Replaced by the member or participant of the trading venue |
||
|
Replaced by market operations (automatic) (sostituito da operazioni di mercato (automaticamente)]: quando una o più caratteristiche di un ordine vengono modificate dai sistemi informatici del gestore della sede di negoziazione. È compreso il caso in cui le caratteristiche correnti di un ordine peg o trailing stop sono modificate per rispecchiare la localizzazione dell'ordine all'interno del book di negoziazione. |
Replace: «REMÀ — Replaced by market operations (automatic) |
||
|
Replaced by market operations (human intervention) (sostituito da operazioni di mercato (intervento umano)]: quando una o più caratteristiche di un ordine vengono modificate dal personale del gestore della sede di negoziazione. È compresa la situazione in cui un membro o partecipante della sede di negoziazione ha problemi informatici e deve annullare con urgenza i suoi ordini. |
'REMH» — Replaced by market operations (human intervention) |
||
|
Change of status at the initiative of the member, participant of the trading venue (variazione di status su iniziativa del membro o partecipante della sede di negoziazione). Sono comprese l'attivazione e la disattivazione. |
Replace: «CHME» — Change of status at the initiative of the member/participant of the trading venue |
||
|
Change of status due to market operations (variazione di status dovuta a operazioni di mercato). |
Replace: «CHMO» — Change of status due to market operations |
||
|
Cancelled at the initiative of the member, participant of the trading venue (annullato su iniziativa del membro o partecipante della sede di negoziazione): quando un membro, partecipante o cliente decide di propria iniziativa di annullare l'ordine precedentemente inserito. |
Replace: «CAME» — Cancelled at the initiative of the member or participant of the trading venue |
||
|
Cancelled by market operations (annullato da operazioni di mercato). È compreso il meccanismo di tutela previsto per le imprese di investimento che svolgono attività di market making ai sensi degli articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE. |
Replace: «CAMO» -Cancelled by market operations |
||
|
Rejected order (ordine respinto): ordine ricevuto ma respinto dal gestore della sede di negoziazione. |
Replace: «REMO» — Rejected order |
||
|
Expired order (ordine scaduto): quando l'ordine è rimosso dal book di negoziazione al termine del suo periodo di validità. |
Replace: «EXPÌ — Expired order |
||
|
Partially filled (parzialmente eseguito): quando l'ordine non è eseguito integralmente cosicché rimane un quantitativo da eseguire. |
'PARF» — Partially filled |
||
|
Filled (eseguito): quando non rimangono quantitativi da eseguire. |
Replace: «FILL» — Filled caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della sede di negoziazione. |
||
|
Sezione H — Tipo di ordine |
|||
|
22 |
Tipo di ordine |
Identifica il tipo di ordine immesso nella sede di negoziazione secondo le specifiche della sede di negoziazione. |
{ALPHANUM-50} |
|
23 |
Classificazione del tipo di ordine |
Classificazione dell'ordine secondo due tipi generici di ordine. LIMIT order (ordine con limite di prezzo): nei casi in cui l'ordine è negoziabile e STOP order (ordine stop): nei casi in cui l'ordine diventa negoziabile solo al verificarsi di un evento di prezzo prestabilito. |
Le lettere «LMTO» per l'ordine con limite di prezzo o le lettere «STOP» per l'ordine stop. |
|
Sezione I — Prezzi |
|||
|
24 |
Prezzo limite |
Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto o il prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita. Il differenziale di un ordine strategico. Può essere negativo o positivo. Questo campo va lasciato vuoto per gli ordini che non hanno un prezzo limite o in caso di ordini senza prezzo. In caso di obbligazione convertibile questo campo riporta il prezzo reale (clean o dirty) utilizzato per l'ordine. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. |
|
25 |
Prezzo limite aggiuntivo |
Ogni altro prezzo limite applicabile all'ordine. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. |
|
26 |
Prezzo di stop |
Il prezzo che deve essere raggiunto affinché l'ordine si attivi. Per gli ordini stop innescati da eventi indipendenti dal prezzo dello strumento finanziario, in questo campo deve essere riportato un prezzo di stop pari a zero. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. |
|
27 |
Prezzo limite pegged |
Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto pegged o il prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita pegged. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. |
|
28 |
Prezzo dell'operazione |
Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati. Nel caso di contratti di opzione, è il premio del contratto derivato per sottostante o punto dell'indice. Nel caso di scommesse sul differenziale (spread bets) è il prezzo di riferimento dello strumento sottostante diretto. Per i credit default swap (CDS) è la cedola in punti base. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. Se il prezzo non è applicabile, in questo campo deve essere riportato il valore Replace: «NOAP» . |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. Replace: «NOAP» |
|
29 |
Valuta del prezzo |
Valuta nella quale è espresso il prezzo di negoziazione per lo strumento finanziario collegato all'ordine (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario). |
{CURRENCYCODE_3} |
|
30 |
Valuta della gamba 2 |
Per gli swap multivaluta (multi-currency) o su tassi di interesse in differenti valute (cross-currency), la valuta della gamba 2 è la valuta in cui è denominata la gamba 2 del contratto. Per le swaption in cui lo swap sottostante è multivaluta (multi-currency), la valuta della gamba 2 è la valuta in cui è denominata la gamba 2 dello swap. Questo campo deve essere compilato solo in presenza di contratti derivati su valute e tassi di interesse. |
{CURRENCYCODE_3} |
|
31 |
Misura del prezzo |
Indica se il prezzo è espresso in valore monetario (monetary), percentuale (percentage), rendimento (yield) o punti base (basis points). |
Replace: «MONE» — Monetary value Replace: «PERC» — Percentage Replace: «YIEL» — Yield Replace: «BAPO» — Basis points |
|
Sezione J — Istruzioni relative all'ordine |
|||
|
32 |
Indicatore acquisto-vendita |
Indica se si tratta di un ordine di acquisto (buy) o di vendita (sell). Nel caso delle opzioni e swaption, il compratore è la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione e il venditore è la controparte che vende l'opzione e riceve un premio. Nel caso dei future e forward diversi da quelli connessi alle valute, il compratore è la controparte che acquista lo strumento e il venditore è la controparte che vende lo strumento. Nel caso degli swap su titoli, il compratore è la controparte che si assume il rischio di variazione del prezzo del titolo sottostante e riceve l'importo del titolo. Il venditore è la controparte che versa l'importo del titolo. Nel caso degli swap connessi a tassi di interesse o indici d'inflazione, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso. Il venditore è la controparte che riceve il tasso fisso. Nel caso dei basis swap (float-to-float interest rate swap), il compratore è la controparte che versa il differenziale e il venditore è la controparte che riceve il differenziale. Nel caso di swap e forward connessi a valute e su tassi di interesse in differenti valute, il compratore è la controparte che riceve la valuta che risulta prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217 e il venditore è la controparte che fornisce tale valuta. Nel caso di swap connessi a dividendi, il compratore è la controparte che riceve il controvalore dei dividendi effettivamente versati. Il venditore è la controparte che versa il dividendo e che riceve il tasso fisso. Nel caso di strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito ad eccezione delle opzioni e swaption, il compratore è la controparte che acquista la protezione. Il venditore è la controparte che vende la protezione. Nel caso di contratti derivati connessi a materie prime o quote di emissioni, il compratore è la controparte che riceve la materia prima o la quota di emissioni segnalata e il venditore è la controparte che fornisce questa materia prima o quota di emissioni. Nel caso di accordi per scambi futuri di tassi di interesse, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso e il venditore la controparte che riceve il tasso fisso. Per un aumento del nozionale il compratore coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale. Per una diminuzione del nozionale il compratore coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale. |
Replace: «BUYÌ — buy 'SELL» — sell |
|
33 |
Status dell'ordine |
Identifica gli ordini attivi/inattivi/sospesi, irrevocabili/indicativi (attribuito solo alle quotazioni)/impliciti/reinoltrati. Active (attivo) — Ordini negoziabili, diversi dalle quotazioni. Inactive (inattivo) — Ordini non negoziabili, diversi dalle quotazioni. Firm/Indicative (irrevocabile/indicativo) — Attribuito solo alle quotazioni. Le quotazioni indicative sono visibili ma non possono essere eseguite. Sono compresi i warrant in alcune sedi di negoziazione. Le quotazioni irrevocabili possono essere eseguite. Implicit (implicito) — Utilizzato per gli ordini strategici derivati da una funzionalità «implied in» o «implied out». Routed (inoltrato) — Utilizzato per gli ordini inoltrati dalla sede di negoziazione verso altre sedi di negoziazione. |
Replace: «ACTÌ- active o 'INAC» - inactive o Replace: «FIRM» - firm quotes o Replace: «INDÌ- indicative quotes o 'IMPL» - implied strategy orders o Replace: «ROUT» - routed orders. Se si applicano più status, questo campo deve essere compilato con più contrassegni, separati da una virgola. |
|
34 |
Misura del quantitativo |
Indica se il quantitativo riportato è espresso in numero di unità (number of units), valore nominale (nominal value) o valore monetario (monetary value). |
Replace: «UNIT» — Number of units Replace: «NOML» — Nominal value Replace: «MONE» — Monetary value |
|
35 |
Valuta del quantitativo |
Valuta in cui è espresso il quantitativo. Il campo deve essere compilato solo se il quantitativo è espresso in valore nominale o monetario. |
{CURRENCYCODE_3} |
|
36 |
Quantitativo iniziale |
Il numero di unità dello strumento finanziario, o il numero di contratti derivati dell'ordine. Il valore nominale o monetario dello strumento finanziario. Per le scommesse sul differenziale (spread bets), il quantitativo è il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante. Per l'aumento o la diminuzione del nozionale di contratti derivati, il numero rispecchia il valore assoluto della variazione ed è espresso come numero positivo. Per i credit default swap, il quantitativo è l'importo nozionale per il quale la protezione è acquisita o ceduta. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
|
37 |
Quantitativo residuo, anche nascosto |
Il quantitativo totale che rimane nel book di negoziazione dopo l'esecuzione parziale o in caso di ogni altro evento che incide sull'ordine. In caso di esecuzione parziale è il volume totale che rimane dopo tale esecuzione parziale. All'inserimento dell'ordine corrisponde al quantitativo iniziale. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
|
38 |
Quantitativo esposto |
Il quantitativo visibile (cioè non nascosto) nel book di negoziazione. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
|
39 |
Quantitativo negoziato |
In caso di esecuzione parziale o integrale, in questo campo deve essere riportato il quantitativo eseguito. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
|
40 |
Quantitativo accettabile minimo |
Il quantitativo accettabile minimo affinché un ordine sia eseguito, che può consistere in più esecuzioni parziali e che di norma riguarda soltanto i tipi di ordine non persistenti. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
|
41 |
Quota minima eseguibile |
La quota minima di esecuzione di ogni singola esecuzione potenziale. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
|
42 |
Quota minima eseguibile solo per la prima esecuzione |
Indica se la quota minima eseguibile è pertinente solo per la prima esecuzione. Questo campo può essere lasciato vuoto se il campo 41 è vuoto. |
Replace: «true» Replace: «false» |
|
43 |
Indicatore solo passivo |
Indica se l'ordine è immesso nella sede di negoziazione con una caratteristica/un contrassegno, tale che l'ordine non si esegua immediatamente a fronte di eventuali ordini visibili contrari. |
Replace: «true» Replace: «false» |
|
44 |
Indicatore passivo o aggressivo |
In caso di esecuzione parziale e integrale indica se l'ordine era già posizionato nel book di negoziazione fornendo liquidità (passive) o se ha avviato la negoziazione e quindi assorbito liquidità (aggressive). Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
«PASV» — passive o «AGRE» — aggressive. |
|
45 |
Prevenzione dell'auto-esecuzione |
Indica se l'ordine è stato inserito con criteri di prevenzione dell'auto-esecuzione, di modo che non si esegua insieme a un ordine che lo stesso membro o partecipante ha inserito sull'altro lato del book di negoziazione. |
Replace: «true» Replace: «false» |
|
46 |
Identificazione dell'ordine collegato alla strategia |
Il codice alfanumerico utilizzato per collegare tutti gli ordini connessi che fanno parte di una strategia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2. |
{ALPHANUM-50} |
|
47 |
Strategia di inoltro |
La strategia di inoltro applicabile secondo la sede di negoziazione specifica. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
{ALPHANUM-50} |
|
48 |
Codice identificativo dell'operazione della sede di negoziazione |
Codice alfanumerico assegnato dalla sede di negoziazione all'operazione ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento. Il codice identificativo dell'operazione della sede di negoziazione è unico, coerente e persistente per MIC di segmento secondo ISO10383 e per giorno di negoziazione. Se la sede di negoziazione non utilizza MIC di segmento, il codice identificativo dell'operazione della sede di negoziazione è unico, coerente e persistente per MIC operativo per giorno di negoziazione. Gli elementi del codice identificativo dell'operazione non rivelano l'identità delle controparti dell'operazione cui è attribuito il codice. |
{ALPHANUM-52} |
|
Sezione K — Fasi di negoziazione, prezzo e volume indicativo d'asta |
|||
|
49 |
Fasi di negoziazione |
Il nome di ciascuna delle varie fasi di negoziazione durante le quali un ordine è presente nel book di negoziazione, tra cui le interruzioni della negoziazione (trading halt), gli interruttori di circuito e le sospensioni. |
{ALPHANUM-50} |
|
50 |
Prezzo d'asta indicativo |
Il prezzo di chiusura dell'asta dello strumento finanziario per il quale sono stati collocati uno o più ordini. |
{DECIMAL-18/5} se il prezzo è espresso in valore monetario o nominale. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. |
|
51 |
Volume d'asta indicativo |
Il volume (numero di unità dello strumento finanziario) che può essere eseguito al prezzo d'asta indicativo del campo 50 se l'asta si concludesse in quel preciso momento. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
(1) Regolamento delegato (UE) 2017/ 590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (cfr. pag. 449 della presente Gazzetta ufficiale).
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/212 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/581 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2016
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione concernenti l'accesso alla compensazione in relazione alle sedi di negoziazione e alle controparti centrali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 6, e l'articolo 36, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Per evitare distorsioni della concorrenza, le controparti centrali (CCP) così come le sedi di negoziazione dovrebbero poter rifiutare una richiesta di accesso a una CCP o una sede di negoziazione soltanto qualora abbiano compiuto tutti i ragionevoli sforzi per gestire il rischio derivante dalla concessione di tale accesso, ma permanga un rischio indebito significativo. |
|
(2) |
Conformemente al regolamento (UE) n. 600/2014, se una CCP o sede di negoziazione respinge una richiesta di accesso, deve motivare in modo esauriente tale decisione, indicando tra l'altro da quale punto di vista i rischi rilevanti conseguenti alla concessione dell'accesso sarebbero ingestibili in quella situazione particolare e rimarrebbe un rischio indebito significativo. La parte che nega l'accesso potrebbe idoneamente soddisfare tale requisito illustrando chiaramente le variazioni nella gestione dei rischi che deriverebbero dalla concessione dell'accesso e come dovrebbe gestire il rischio associato alle variazioni conseguenti alla concessione dell'accesso, nonché spiegando l'impatto sulle sue attività. |
|
(3) |
Il regolamento (UE) n. 600/2014 non fa distinzione tra i rischi sostenuti dalle CCP e dalle sedi di negoziazione in caso di concessione dell'accesso e prevede che nella valutazione delle richieste di accesso le sedi di negoziazione e le CCP prendano in considerazione le stesse categorie generali di condizioni. Tuttavia, data la diversa natura delle attività delle CCP rispetto alle sedi di negoziazione, i rischi derivanti dalla concessione dell'accesso possono nella pratica incidere in modo diverso sulle CCP e sulle sedi di negoziazione, il che rende necessaria un'impostazione che faccia distinzione tra CCP e sedi di negoziazione. |
|
(4) |
Quando un'autorità competente valuta se l'accesso costituisca una minaccia al regolare e ordinato funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico, dovrebbe considerare se la CCP o sede di negoziazione di cui trattasi dispone di adeguate procedure di gestione del rischio, anche in riferimento ai rischi operativi e giuridici, per evitare che l'accordo di accesso crei a terzi rischi indebiti significativi che non possono essere attenuati. |
|
(5) |
Le condizioni alle quali l'accesso deve essere consentito dovrebbero essere ragionevoli e non discriminatorie in modo da non mettere a repentaglio l'obiettivo dell'accesso non discriminatorio. Non dovrebbe essere consentito addebitare spese in maniera discriminatoria in modo da scoraggiare l'accesso. Tuttavia, le spese potrebbero essere diverse per motivi oggettivamente giustificati, ad esempio qualora i costi di attuazione del regime di accesso siano più elevati. Quando concedono l'accesso le CCP e le sedi di negoziazione vanno incontro sia a costi una tantum, ad esempio i costi di valutazione dei requisiti legali, sia a costi correnti. Poiché è probabile che la portata della domanda di accesso e i costi associati di attuazione dell'accordo di accesso varino da caso a caso, non è opportuno disciplinare nel presente regolamento la ripartizione specifica dei costi tra la CCP e la sede di negoziazione. Tuttavia, la ripartizione dei costi è un elemento importante di un accordo di accesso e quindi le due parti dovrebbero specificare la copertura dei costi in tale accordo. |
|
(6) |
A norma del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le CCP che intendono estendere il proprio ambito operativo a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall'autorizzazione iniziale fanno richiesta di estensione dell'autorizzazione. L'estensione dell'autorizzazione è necessaria quando una CCP intende offrire servizi di compensazione per strumenti finanziari con un profilo di rischio diverso o che presentano differenze sostanziali rispetto alla gamma di prodotti già trattati dalla CCP. Quando un contratto negoziato in una sede di negoziazione alla quale la CCP ha concesso l'accesso appartiene a una categoria di strumenti finanziari che rientra nell'autorizzazione esistente della CCP e ha pertanto caratteristiche di rischio analoghe ai contratti già compensati dalla CCP, tale contratto dovrebbe essere considerato economicamente equivalente. |
|
(7) |
Per garantire che una CCP non applichi requisiti di garanzia e di margine discriminatori a contratti economicamente equivalenti negoziati in una sede di negoziazione alla quale è stato riconosciuto l'accesso alla CCP, ogni modifica della metodologia di marginazione e dei requisiti operativi in materia di marginazione e netting di contratti economicamente equivalenti già compensati dalla CCP dovrebbe essere oggetto di riesame da parte del comitato dei rischi della CCP ed essere considerata modifica importante dei modelli e dei parametri ai fini della procedura di riesame di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Tale riesame dovrebbe certificare che i nuovi modelli e parametri sono non discriminatori e fondati su considerazioni pertinenti relative ai rischi. |
|
(8) |
Il regolamento (UE) n. 648/2012 impedisce distorsioni della concorrenza imponendo l'accesso non discriminatorio alle CCP che offrono alle sedi di negoziazione la compensazione di strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC). Il regolamento (UE) n. 600/2014 riconosce a sua volta la necessità di introdurre requisiti analoghi per i mercati regolamentati. Poiché una CCP può compensare tanto gli OTC quanto i derivati negoziati in borsa, il trattamento non discriminatorio di contratti economicamente equivalenti negoziati in una sede di negoziazione che chiede l'accesso a una CCP dovrebbe tener conto di tutti i pertinenti contratti compensati da tale CCP, indipendentemente da dove sono negoziati tali contratti. |
|
(9) |
L'autorità competente interessata dovrebbe notificare al collegio della CCP e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) l'approvazione del regime transitorio della CCP conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 600/2014 senza indebito ritardo, al fine di aiutare le altre autorità competenti interessate a comprenderne l'impatto sulla CCP e sulle eventuali sedi di negoziazione che hanno stretti legami con tale CCP. La notifica dovrebbe contenere tutte le informazioni pertinenti necessarie per consentire al collegio della CCP e all'ESMA di comprendere la decisione e aumentare la trasparenza. |
|
(10) |
Requisiti chiari circa le informazioni che le CCP e le sedi di negoziazione devono fornire quando notificano alle autorità competenti e all'ESMA che intendono avvalersi del regime transitorio a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbero contribuire all'applicazione trasparente e armonizzata della procedura di notifica. È pertanto necessario che la procedura di notifica preveda modelli uniformi per le notifiche, al fine di consentire prassi di vigilanza coerenti e uniformi. |
|
(11) |
È importante evitare il rischio che le sedi di negoziazione più grandi utilizzino metodi di calcolo che riducono al minimo il proprio importo nozionale annuo allo scopo di beneficiare del meccanismo di non partecipazione alle disposizioni in materia di accesso. Qualora esistano alternative considerate equivalenti per calcolare l'importo nozionale, l'applicazione del metodo di calcolo che dà il valore più elevato consente di evitare tale rischio. I metodi utilizzati per il calcolo dell'importo nozionale ai fini del regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbero consentire alle sedi di negoziazione effettivamente più piccole che non hanno ancora acquisito la capacità tecnologica di operare in condizioni di parità con la maggior parte del mercato delle infrastrutture post-negoziazione di avvalersi del meccanismo di non partecipazione. È altresì importante che i metodi prescritti siano semplici e chiari, per contribuire a prassi di vigilanza coerenti e uniformi. |
|
(12) |
È importante che le sedi di negoziazione siano coerenti nel calcolo del proprio importo nozionale ai fini del regolamento (UE) n. 600/2014, di modo che possano applicare equamente le disposizioni sull'accesso. Questo aspetto è particolarmente rilevante per taluni tipi di derivati negoziati in borsa in unità, ad esempio barili o tonnellate. |
|
(13) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. Tuttavia, per garantire che le CCP e le sedi di negoziazione possano giovarsi del regime transitorio previsto dall'articolo 35, paragrafo 5, e dall'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data della sua entrata in vigore. |
|
(14) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto disciplinano il rifiuto e la concessione dell'accesso alle CCP e alle sedi di negoziazione, compresa la procedura di non adesione delle CCP e delle sedi di negoziazione ai requisiti in materia di accesso stabiliti dal presente regolamento. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, la maggior parte delle quali dovrebbe applicarsi contemporaneamente, e consentire alle persone soggette a tali obblighi di avere una visione complessiva e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento le norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 35, paragrafo 6, e dall'articolo 36, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 600/2014. |
|
(15) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. |
|
(16) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
ACCESSO NON DISCRIMINATORIO ALLE CCP E ALLE SEDI DI NEGOZIAZIONE
SEZIONE 1
Accesso non discriminatorio alle CCP
Articolo 1
Condizioni sul diniego di accesso da parte di una CCP
1. La CCP valuta se la concessione dell'accesso creerebbe uno dei rischi di cui agli articoli 2, 3 e 4 e può negare l'accesso solo se, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo per gestire i suoi rischi, trae la conclusione che sussistono rischi indebiti significativi che non possono essere gestiti.
2. Se la CCP nega l'accesso, essa indica quali dei rischi di cui agli articoli 2, 3 e 4 deriverebbero dalla concessione dell'accesso e spiega perché tali rischi non possono essere gestiti.
Articolo 2
Diniego di accesso da parte di una CCP fondato sul volume previsto delle operazioni
La CCP può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti al volume previsto delle operazioni derivante da tale accesso solo se esso determinasse una delle seguenti situazioni:
|
(a) |
superamento della struttura scalabile della CCP in misura tale da rendere impossibile alla CCP adeguare i suoi sistemi per gestire il volume previsto delle operazioni; |
|
(b) |
superamento della capacità programmata della CCP in modo tale da rendere impossibile alla CCP acquisire la capacità supplementare necessaria per compensare il volume previsto delle operazioni. |
Articolo 3
Diniego di accesso da parte di una CCP fondato sul rischio operativo e sulla complessità
La CCP può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti al rischio operativo e alla complessità.
Per rischi operativi e complessità si intendono le seguenti situazioni:
|
(a) |
incompatibilità dei sistemi informatici della CCP e della sede di negoziazione che impedisce alla CCP di stabilire la connettività tra i sistemi; |
|
(b) |
carenza di risorse umane con le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per svolgere le funzioni della CCP inerenti al rischio derivante dagli strumenti finanziari aggiuntivi ove questi differiscano da quelli già compensati dalla CCP, o incapacità di mobilitare tali risorse umane. |
Articolo 4
Diniego di accesso da parte di una CCP fondato su altri fattori che generano rischi indebiti significativi
1. La CCP può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti a rischi indebiti significativi se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
|
(a) |
la CCP non offre servizi di compensazione per gli strumenti finanziari per i quali si chiede l'accesso e non sarebbe in grado, compiendo uno sforzo ragionevole, di avviare un servizio di compensazione conforme ai requisiti di cui ai titoli II, III e IV del regolamento (UE) n. 648/2012; |
|
(b) |
la concessione dell'accesso costituirebbe una minaccia per la redditività economica della CCP o per la sua capacità di soddisfare i requisiti patrimoniali minimi di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012; |
|
(c) |
esistenza di rischi giuridici; |
|
(d) |
incompatibilità tra le norme della CCP e quelle della sede di negoziazione cui la CCP non può porre rimedio in collaborazione con la sede di negoziazione. |
2. La CCP può respingere una richiesta di accesso sulla base del rischio giuridico di cui al paragrafo 1, lettera c), se la concessione dell'accesso determinasse per la CCP l'impossibilità di far applicare le sue norme in materia di procedure di close-out netting o di default oppure l'impossibilità di gestire i rischi derivanti dall'uso simultaneo di vari modelli di accettazione della negoziazione.
SEZIONE 2
Accesso non discriminatorio alle sedi di negoziazione
Articolo 5
Condizioni relative al diniego di accesso da parte di una sede di negoziazione
1. La sede di negoziazione valuta se la concessione dell'accesso creerebbe uno dei rischi di cui agli articoli 6 e 7 e può negare l'accesso solo se, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo per gestire i suoi rischi, trae la conclusione che sussistono rischi indebiti significativi che non possono essere gestiti.
2. Se la sede di negoziazione nega l'accesso, essa indica quali dei rischi di cui agli articoli 6 e 7 deriverebbero dalla concessione dell'accesso e spiega perché tali rischi non possono essere gestiti.
Articolo 6
Diniego di accesso da parte di una sede di negoziazione fondato sul rischio operativo e sulla complessità
La sede di negoziazione può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti al rischio operativo e alla complessità derivanti da tale accesso soltanto se sussiste un rischio di incompatibilità tra i sistemi informatici della CCP e quelli della sede di negoziazione che impedisce a quest'ultima di stabilire la connettività tra tali sistemi.
Articolo 7
Diniego di accesso da parte di una sede di negoziazione fondato su altri fattori che generano rischi indebiti significativi
La sede di negoziazione può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti a rischi indebiti significativi in ognuno dei seguenti casi:
|
(a) |
minaccia per la redditività economica della sede di negoziazione o per la sua capacità di soddisfare i requisiti patrimoniali minimi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
|
(b) |
incompatibilità tra le norme della sede di negoziazione e quelle della CCP cui la sede di negoziazione non può porre rimedio in collaborazione con la CCP. |
Articolo 8
Condizioni alle quali si considera che l'accesso costituisce una minaccia per l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati o fa insorgere un rischio sistemico
Oltre alla frammentazione della liquidità, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 45), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai fini dell'articolo 35, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento si considera che la concessione dell'accesso minaccia l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati o fa insorgere un rischio sistemico se l'autorità competente può fornire i motivi del diniego, indicando anche gli elementi comprovanti che le procedure di gestione dei rischi di una o di entrambe le parti della richiesta di accesso non bastano per impedire che la concessione dell'accesso generi rischi indebiti significativi per i terzi, e che nessun provvedimento correttivo potrebbe attenuare tali rischi in misura sufficiente.
CAPO II
CONDIZIONI ALLE QUALI L'ACCESSO DEVE ESSERE PERMESSO
Articolo 9
Condizioni alle quali l'accesso deve essere permesso
1. Le parti concordano i rispettivi diritti e obblighi derivanti dalla concessione dell'accesso, compresa la legge applicabile che disciplina i loro rapporti. I termini dell'accordo di accesso:
|
(a) |
sono chiaramente definiti, trasparenti, validi e applicabili; |
|
(b) |
ove due o più CCP abbiano accesso alla sede di negoziazione, specificano le modalità di assegnazione delle operazioni su tale sede di negoziazione alla CCP che è parte dell'accordo; |
|
(c) |
stabiliscono norme chiare relative al momento di immissione degli ordini di trasferimento, definito ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nei pertinenti sistemi e il momento di irrevocabilità; |
|
(d) |
stabiliscono norme relative alla risoluzione dell'accordo di accesso a opera di una delle parti, le quali:
|
|
(e) |
specificano gli strumenti finanziari oggetto dell'accordo di accesso; |
|
(f) |
specificano la copertura dei costi una tantum e dei costi correnti determinati dalla richiesta di accesso; |
|
(g) |
stabiliscono disposizioni in materia di diritti e impegni derivanti dall'accordo di accesso. |
2. I termini dell'accordo di accesso prescrivono che le parti dell'accordo predispongono politiche, procedure e sistemi adeguati per garantire:
|
(a) |
comunicazioni tempestive, affidabili e sicure tra le parti; |
|
(b) |
la consultazione preliminare dell'altra parte se è probabile che le modifiche delle attività di una parte abbiano un'incidenza rilevante sull'accordo di accesso o sui rischi a cui è esposta l'altra parte; |
|
(c) |
la notifica tempestiva dell'altra parte prima dell'attuazione di una modifica, nei casi non contemplati dalla lettera b); |
|
(d) |
la risoluzione delle controversie; |
|
(e) |
l'identificazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi potenziali derivanti dall'accordo di accesso; |
|
(f) |
il ricevimento da parte della sede di negoziazione di tutte le informazioni necessarie per poter adempiere i suoi obblighi in materia di controllo delle posizioni aperte; |
|
(g) |
l'accettazione da parte della CCP della consegna di merci per contratti regolati con consegna fisica. |
3. Le parti dell'accordo di accesso garantiscono che:
|
(a) |
all'atto della concessione dell'accesso siano mantenuti idonei standard di gestione del rischio; |
|
(b) |
le informazioni figuranti nella richiesta di accesso vengano aggiornate per tutta la durata dell'accordo di accesso, anche in riferimento alle informazioni sulle modifiche sostanziali; |
|
(c) |
le informazioni non pubbliche e commercialmente sensibili, comprese le informazioni fornite durante la fase di sviluppo di uno strumento finanziario, possano essere utilizzate soltanto per il fine specifico per il quale sono trasmesse e vi si possa dare seguito soltanto per lo scopo specifico concordato dalle parti. |
Articolo 10
Applicazione da parte delle CCP di spese di compensazione non discriminatorie e trasparenti
1. La CCP applica spese per la compensazione di operazioni eseguite in una sede di negoziazione a cui ha concesso l'accesso soltanto sulla base di criteri oggettivi, applicabili a tutti i partecipanti diretti e, se del caso, clienti. A tal fine, la CCP applica a tutti i partecipanti diretti e, se del caso, clienti le stesse tariffe e le stesse riduzioni e le spese applicate non dipendono dalla sede di negoziazione in cui è avvenuta l'operazione.
2. La CCP applica spese a una sede di negoziazione in relazione all'accesso soltanto sulla base di criteri oggettivi. A tal fine, si applicano le stesse spese e le stesse riduzioni a tutte le sedi di negoziazione che accedono alla CCP in relazione a strumenti finanziari identici o analoghi, tranne qualora si possano oggettivamente giustificare tariffe diverse.
3. A norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 648/2012 la CCP garantisce che le tariffe di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano di facile accesso, adeguatamente individuate per servizio prestato e sufficientemente granulari al fine di assicurare che le spese applicate siano prevedibili.
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano alle spese addebitate per coprire i costi una tantum e i costi correnti.
Articolo 11
Applicazione da parte delle sedi di negoziazione di spese non discriminatorie e trasparenti
1. La sede di negoziazione applica spese in relazione all'accesso soltanto sulla base di criteri oggettivi. A tal fine, si applicano le stesse spese e le stesse riduzioni a tutte le CCP che accedono alla sede di negoziazione in relazione a strumenti finanziari identici o analoghi, tranne qualora si possano oggettivamente giustificare tariffe diverse.
2. La sede di negoziazione garantisce che le tariffe di cui al paragrafo 1 siano di facile accesso, che le spese siano adeguatamente individuate per servizio prestato e sufficientemente granulari al fine di assicurare che le spese conseguenti siano prevedibili.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a tutte le spese inerenti all'accesso, comprese quelle applicate per coprire i costi una tantum e i costi correnti.
CAPO III
CONDIZIONI PER IL TRATTAMENTO NON DISCRIMINATORIO DEI CONTRATTI
Articolo 12
Requisiti di garanzia e marginazione dei contratti economicamente equivalenti
1. La CCP determina se i contratti negoziati in una sede di negoziazione alla quale ha concesso l'accesso sono economicamente equivalenti a contratti con caratteristiche di rischio analoghe già compensati dalla CCP.
2. Ai fini del presente articolo, la CCP considera tutti i contratti negoziati in una sede di negoziazione alla quale ha concesso l'accesso, che rientrano nella categoria di strumenti finanziari oggetto dell'autorizzazione della CCP di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, o di ogni successiva estensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento, economicamente equivalenti ai contratti della rispettiva categoria di strumenti finanziari già compensati dalla CCP.
3. La CCP può considerare un contratto negoziato in una sede di negoziazione alla quale ha concesso l'accesso, che presenta un profilo di rischio considerevolmente diverso o differenze sostanziali rispetto ai contratti già compensati dalla CCP nella rispettiva categoria di strumenti finanziari, non economicamente equivalente se la CCP aveva ottenuto l'estensione dell'autorizzazione a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 648/2012 per tale contratto e in relazione alla richiesta di accesso di tale sede di negoziazione.
4. La CCP applica ai contratti economicamente equivalenti di cui al paragrafo 1 le stesse metodologie di margine e di garanzia, a prescindere da dove sono negoziati i contratti. La CCP subordina la compensazione di un contratto economicamente equivalente di cui al paragrafo 1 all'adozione di modifiche dei modelli e dei parametri di rischio della CCP soltanto se necessario per attenuare i fattori di rischio inerenti a tale sede di negoziazione o ai contratti ivi negoziati. Siffatte modifiche sono considerate modifiche significative dei modelli e parametri della CCP di cui agli articoli 28 e 49 del regolamento (UE) n. 648/2012.
Articolo 13
Netting di contratti economicamente equivalenti
1. La CCP applica ai contratti economicamente equivalenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento le stesse procedure di netting a prescindere da dove sono stati negoziati i contratti, a condizione che l'eventuale procedura di netting che applica sia valida e opponibile in conformità della direttiva 98/26/CE e del diritto fallimentare applicabile.
2. La CCP che ritenga che il rischio giuridico o il rischio di base relativo a una procedura di netting che essa applica a un contratto economicamente equivalente non sia sufficientemente attenuato subordina la compensazione di siffatto contratto all'adozione di modifiche di tale procedura di netting che escludano il netting di tale contratto. Siffatte modifiche sono considerate modifiche significative dei modelli e parametri della CCP di cui agli articoli 28 e 49 del regolamento (UE) n. 648/2012.
3. Ai fini del paragrafo 2, per «rischio di base» si intende il rischio derivante da movimenti non perfettamente correlati tra due o più attività o contratti compensati dalla CCP.
Articolo 14
Cross-margining di contratti correlati compensati dalla medesima CCP
Se una CCP calcola i margini per il cross-margining di contratti correlati compensati dalla stessa CCP (marginazione del portafoglio) conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012 e all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (6), la CCP applica la propria impostazione in materia di marginazione del portafoglio a tutti i pertinenti contratti correlati a prescindere da dove sono negoziati i contratti. I contratti che presentano una correlazione significativa e attendibile, o un parametro statistico di dipendenza equivalente, beneficiano delle stesse compensazioni o riduzioni.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 15
Procedura di notifica della CCP alla sua autorità competente
Se una CCP presenta domanda di autorizzazione ad avvalersi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, essa trasmette alla sua autorità competente una notifica scritta, utilizzando il modulo 1 figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 16
Procedura di notifica dell'autorità competente all'ESMA e al collegio della CCP
Le autorità competenti pertinenti notificano all'ESMA e al collegio della CCP ogni decisione di approvazione di disposizioni transitorie ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 per iscritto, senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese dalla decisione, utilizzando il modulo 2 figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 17
Procedura di notifica della sede di negoziazione alla sua autorità competente riguardante il periodo transitorio iniziale
Se una sede di negoziazione non desidera essere vincolata dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 600/2014, essa trasmette alla sua autorità competente e all'ESMA una notifica scritta, utilizzando i moduli 3.1 e 3.2 figuranti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 18
Procedura di notifica della sede di negoziazione alla sua autorità competente riguardante l'estensione del periodo transitorio
Se una sede di negoziazione desidera continuare a non essere vincolata dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 600/2014 per ulteriori trenta mesi, essa trasmette alla sua autorità competente e all'ESMA una notifica scritta, utilizzando i moduli 4.1 e 4.2 figuranti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 19
Ulteriori disposizioni specifiche per il calcolo dell'importo nozionale
1. Conformemente all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, una sede di negoziazione che non desidera essere vincolata dall'articolo 36 dello stesso regolamento per un periodo di trenta mesi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 include nel calcolo del suo importo nozionale annuo tutte le operazioni in derivati negoziati in borsa concluse nell'anno civile che precede l'applicazione delle sue disposizioni.
2. Ai fini del calcolo del suo importo nozionale annuo a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 per l'anno che precede quello dell'entrata in applicazione, la sede di negoziazione utilizza le cifre reali per il periodo per il quale sono disponibili.
Se, per l'anno precedente l'anno di entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, la sede di negoziazione dispone di dati per un periodo inferiore a 12 mesi, essa stima la cifra per tale anno utilizzando i seguenti tre elementi:
|
(a) |
i dati reali per il periodo più lungo possibile a partire dall'inizio dell'anno precedente l'anno di entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, inclusi almeno i primi otto mesi; |
|
(b) |
i dati reali per il periodo equivalente nel corso dell'anno precedente l'anno di cui alla lettera a) del presente paragrafo; |
|
(c) |
i dati reali per l'intero anno precedente l'anno di cui alla lettera a) del presente paragrafo. |
La cifra stimata dell'importo nozionale annuo è calcolata moltiplicando gli elementi di cui al secondo comma, lettera a), per gli elementi di cui al secondo comma, lettera c), e dividendoli per gli elementi di cui al secondo comma, lettera b).
3. Se una sede di negoziazione desidera continuare a non essere vincolata dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 600/2014 per un ulteriore periodo di trenta mesi al termine del primo, o di ogni successivo, periodo di 30 mesi, essa include nel calcolo del suo importo nozionale annuo a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 tutte le operazioni in derivati negoziati in borsa concluse a norma delle sue disposizioni in ciascuno dei primi due anni del precedente periodo di trenta mesi.
4. Se esistono alternative accettabili per il calcolo dell'importo nozionale annuo per taluni tipi di strumenti, ma vi sono differenze di rilievo tra i valori ottenuti con tali metodi di calcolo, è utilizzato il calcolo che dà il valore più elevato. In particolare per i derivati, quali i future o i contratti di opzione, compresi tutti i tipi di strumenti derivati su merci che sono designati in unità, l'importo nozionale annuo è l'intero valore dell'attività sottostante del derivato al pertinente prezzo nel momento in cui l'operazione è stata conclusa.
Articolo 20
Metodo di approvazione e verifica da parte dell'ESMA
1. Ai fini della verifica ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, la sede di negoziazione fornisce all'ESMA, su richiesta, tutte le informazioni e le cifre sulle quali si basa il calcolo.
2. In sede di verifica delle cifre dell'importo nozionale annuo presentate, l'ESMA tiene conto anche dei dati post-negoziazione rilevanti e delle statistiche annuali.
3. L'ESMA approva o respinge la non partecipazione entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti per la notifica a norma dell'articolo 16 o dell'articolo 17, ivi comprese le informazioni specificate all'articolo 19.
Articolo 21
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Tuttavia, gli articoli 15, 16, 17, 19 e 20 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(5) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).
(6) Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).
ALLEGATO
Modulo 1
Notifica di cui all'articolo 15
|
Nome della CCP |
Dati di contatto pertinenti |
Nome della o delle sedi di negoziazione che hanno stretti legami |
Giurisdizione della o delle sedi di negoziazione che hanno stretti legami |
|
|
|
1. 2. 3. … |
1. 2. 3. … |
Modulo 2
Notifica di cui all'articolo 16
|
Nome della CCP |
Dati di contatto pertinenti |
Data della decisione di approvazione |
Date di inizio e fine del periodo transitorio |
Nome della o delle sedi di negoziazione che hanno stretti legami |
Giurisdizione della o delle sedi di negoziazione che hanno stretti legami |
|
|
|
|
Inizio: Fine: |
1. 2. 3. … |
1. 2. 3. … |
Modulo 3.1
Notifica generale di cui all'articolo 17
|
Nome della sede di negoziazione |
Dati di contatto pertinenti |
Nomi e giurisdizioni delle sedi di negoziazione dello stesso gruppo stabilite nell'Unione |
Nome e giurisdizione della o delle CCP che hanno stretti legami |
|
|
|
1. 2. 3. … |
1. 2. 3 … |
Modulo 3.2
Notifica dell'importo nozionale di cui all'articolo 17
|
Sede di negoziazione: |
Importo nozionale negoziato nel 2016 |
|
Classe di attività X: |
|
|
Classe di attività Y: |
|
|
Classe di attività Z: … |
|
Modulo 4.1
Notifica generale di cui all'articolo 18
|
Nome della sede di negoziazione |
Dati di contatto pertinenti |
Nomi e giurisdizioni delle sedi di negoziazione dello stesso gruppo stabilite nell'Unione |
Nome e giurisdizione della o delle CCP che hanno stretti legami |
|
|
|
1. 2. 3. … |
1. 2. 3. … |
Modulo 4.2
Notifica dell'importo nozionale di cui all'articolo 18
|
Nome della sede di negoziazione: |
Importo nozionale per l'anno … |
Importo nozionale per l'anno … |
|
Classe di attività X: |
|
|
|
Classe di attività Y: |
|
|
|
Classe di attività Z: … |
|
|
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/224 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/582 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2016
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l'obbligo di compensazione dei derivati negoziati in mercati regolamentati e i tempi di accettazione per la compensazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di gestire il rischio operativo e rischi di altro genere in sede di presentazione e accettazione per la compensazione delle operazioni in derivati compensati e di offrire certezza alle controparti non appena possibile, è importante stabilire in una fase precoce, e, per quanto possibile, prima dell'esecuzione dell'operazione, se un'operazione in derivati compensati sarà accettata per la compensazione da una controparte centrale, e le conseguenze dell'eventuale mancata accettazione per la compensazione, da parte della controparte centrale, delle operazioni in derivati presentate. |
|
(2) |
Per applicare soluzioni tecniche scalabili che assicurino che le operazioni in derivati compensati siano presentate e accettate per la compensazione il più rapidamente possibile, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, le informazioni necessarie alla sede di negoziazione e alla controparte centrale per svolgere le loro funzioni dovrebbero essere predeterminate e chiaramente definite nella rispettiva documentazione. |
|
(3) |
Per stabilire prezzi adeguati per le operazioni in derivati, le controparti tengono conto del fatto che le operazioni compensate a livello centrale sono soggette ad un diverso regime di garanzia rispetto a quelle non compensate a livello centrale, indipendentemente dal fatto che la compensazione sia effettuata perché esiste un obbligo in tal senso o perché convenuta tra le parti. Pertanto le controparti dovrebbero trarre vantaggio dal fatto che si applichino lo stesso processo e gli stessi requisiti alle operazioni in derivati compensati sia obbligatoriamente che volontariamente, al fine di assicurarne la presentazione e l'accettazione per la compensazione il più rapidamente possibile, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile. |
|
(4) |
Laddove le operazioni in derivati compensati siano concluse in una sede di negoziazione, la sede di negoziazione e la controparte centrale dovrebbero prevedere norme atte ad assicurare la compensazione automatica dell'operazione, che consentano di stabilire prima dell'esecuzione dell'operazione stessa se questa sarà compensata da una controparte centrale. Altrimenti la sede di negoziazione dovrebbe consentire ai partecipanti diretti della controparte centrale di verificare che gli ordini rispettino i limiti fissati per i loro clienti. |
|
(5) |
Il tempo concesso ad una sede di negoziazione per il trattamento di un'operazione in derivati compensati dovrebbe essere più breve in caso di negoziazione elettronica, in ragione della maggiore automatizzazione del trattamento, rispetto al caso in cui la negoziazione non sia effettuata elettronicamente. |
|
(6) |
Una sede di negoziazione dovrebbe trasmettere le informazioni relative alle operazioni in derivati compensati ad una controparte centrale in un formato elettronico predefinito, sia per le operazioni negoziate elettronicamente che per quelle negoziate non elettronicamente. Pertanto il tempo concesso ad una controparte centrale per decidere se un'operazione in derivati compensati possa essere accettata per la compensazione dovrebbe essere lo stesso sia per le operazioni negoziate elettronicamente che per quelle negoziate non elettronicamente. |
|
(7) |
Il trattamento delle operazioni in derivati compensati eseguite su base bilaterale è generalmente meno automatizzato rispetto a quello delle operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione. Pertanto il tempo concesso alle controparti per presentare ad una controparte centrale un'operazione in derivati compensati eseguita su base bilaterale dovrebbe essere più lungo rispetto a quello concesso per un'operazione in derivati compensati conclusa in una sede di negoziazione. |
|
(8) |
Al fine di gestire il rischio di credito connesso alle operazioni in derivati compensati eseguite su base bilaterale, la controparte centrale dovrebbe consentire ai partecipanti diretti di esaminare i dati delle operazioni dei loro clienti e di decidere se accettarle. Il processo che si verifica tra la controparte centrale e il partecipante diretto, essendo in genere automatizzato, dovrebbe richiedere un tempo limitato. |
|
(9) |
Le controparti centrali e i partecipanti diretti gestiscono il rischio di credito associato al cumulo delle esposizioni correnti generate dalla compensazione dei derivati compensati. Questa gestione in genere prevede che la controparte centrale o il partecipante diretto applichino limiti alla controparte al fine di attenuare il relativo rischio di esposizione, il che può portare alla mancata accettazione da parte del partecipante diretto o delle controparti centrali di nuove richieste di compensazione di talune operazioni in derivati compensati. Assicurare che le operazioni in derivati compensati siano presentate per la compensazione il più rapidamente possibile, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, non implica quindi che tutte le operazioni in derivati compensati siano accettate per la compensazione in ogni circostanza. Nel caso in cui le operazioni in derivati compensati non siano accettate per la compensazione, le controparti dovrebbero conoscere in maniera chiara il trattamento di tali operazioni per poter coprire il proprio rischio. |
|
(10) |
Dato che il trattamento di un'operazione in derivati compensati conclusa elettronicamente in una sede di negoziazione e presentata per la compensazione a una controparte centrale richiede un tempo limitato, è estremamente limitato anche il tempo a disposizione, tra l'ordine e la mancata accettazione, per cambiamenti del mercato e del valore e del rischio dell'operazione in derivati compensati. Poiché il danno potenzialmente subito dalle controparti le cui operazioni non sono accettate per la compensazione dalla controparte centrale è trascurabile, e per offrire certezza alle controparti, le operazioni in derivati compensati concluse elettronicamente in una sede di negoziazione e non accettate per la compensazione da una controparte centrale dovrebbero essere considerate non valide. |
|
(11) |
I tempi più lunghi necessari in genere per il trattamento delle operazioni in derivati compensati che non siano concluse elettronicamente in una sede di negoziazione possono essere sufficienti affinché nel frattempo il mercato evolva e il valore e il rischio dell'operazione in derivati compensati cambino in misura significativa. Di conseguenza la previsione di invalidità potrebbe non costituire il trattamento appropriato per tutte le operazioni non accettate dalle controparti centrali. Per offrire certezza sul trattamento delle operazioni in derivati compensati che non siano concluse elettronicamente in una sede di negoziazione e non siano accettate per la compensazione da una controparte centrale, le regole della sede di negoziazione e, se del caso, gli accordi contrattuali tra le controparti dovrebbero chiarire in anticipo le modalità di trattamento di queste operazioni. |
|
(12) |
Quando un'operazione in derivati compensati non è accettata per la compensazione per motivi diversi dal rischio di credito, quali problemi tecnici o materiali derivanti dalla trasmissione di informazioni inesatte o incomplete, le controparti possono comunque voler procedere alla compensazione dell'operazione in derivati. Se entrambe le controparti convengono di ripresentare l'operazione, può essere consentita una seconda presentazione come nuova operazione in derivati compensati con le stesse condizioni economiche, nella misura in cui tale operazione assicura comunque la corretta gestione dei rischi operativi o di altri rischi non creditizi, a condizione che l'operazione sia ripresentata entro un lasso di tempo relativamente breve dalla prima presentazione e che la nuova presentazione consenta di analizzare e risolvere il motivo per cui l'operazione non è stata accettata per la compensazione. |
|
(13) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(14) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
|
(15) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Disposizioni per favorire la trasmissione delle informazioni
1. La sede di negoziazione illustra nel dettaglio nel proprio regolamento le informazioni che ha bisogno di ricevere dalle controparti di un'operazione in derivati compensati al fine di presentare detta operazione a una controparte centrale per la compensazione, e il formato in cui devono essere fornite tali informazioni.
2. La controparte centrale illustra nel dettaglio nel proprio regolamento le informazioni che ha bisogno di ricevere dalle controparti di un'operazione in derivati compensati e dalle sedi di negoziazione per la compensazione di detta operazione, e il formato in cui devono essere fornite tali informazioni.
Articolo 2
Controlli pre-negoziazione sulle operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione
1. Le sedi di negoziazione e i partecipanti diretti subordinano gli ordini per la conclusione delle operazioni in derivati compensati in una sede di negoziazione ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, salvo il caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo:
|
a) |
il regolamento della sede di negoziazione prevede che ciascun membro o partecipante della sede di negoziazione che non sia un partecipante diretto di una controparte centrale attraverso la quale è compensata l'operazione in derivati compensati abbia un accordo contrattuale con un partecipante diretto della controparte centrale in virtù del quale il partecipante diretto diventa automaticamente controparte dell'operazione in derivati compensati; |
|
b) |
il regolamento della controparte centrale prevede che le operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione siano compensate automaticamente e immediatamente, e che il partecipante diretto di cui alla lettera a) diventi la controparte della controparte centrale; |
|
c) |
il regolamento della sede di negoziazione prevede che il suo membro o partecipante o il suo cliente diventino controparte dell'operazione in derivati compensati dopo che questa operazione è stata compensata, in base ad accordi di compensazione diretti o indiretti conclusi con il partecipante diretto. |
2. La sede di negoziazione fornisce strumenti per assicurare che ogni partecipante diretto possa effettuare per ogni singolo ordine una verifica preliminare dei limiti fissati e verificati dal partecipante diretto stesso per il suo cliente ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione (3).
3. La sede di negoziazione, prima della conclusione dell'ordine, assicura che l'ordine del cliente rientri nei limiti applicabili a tale cliente in conformità del paragrafo 2:
|
a) |
entro 60 secondi dal ricevimento dell'ordine quando l'ordine è effettuato elettronicamente; |
|
b) |
entro 10 minuti dal ricevimento dell'ordine quando l'ordine non è effettuato elettronicamente. |
4. Qualora l'ordine non rientri nei limiti applicabili al cliente a norma del paragrafo 2, la sede di negoziazione informa il cliente e il partecipante diretto che l'ordine non può essere concluso attenendosi ai tempi indicati di seguito:
|
a) |
se l'ordine è effettuato elettronicamente, in tempo reale; |
|
b) |
se l'ordine non è effettuato elettronicamente, entro 5 minuti dall'esecuzione della verifica del rispetto dei limiti applicabili. |
Articolo 3
Tempi per la trasmissione delle informazioni per le operazioni in derivati compensati concluse in una sede di negoziazione
1. La sede di negoziazione, la controparte centrale e il partecipante diretto sono soggetti alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, salvo il caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
2. Per le operazioni in derivati compensati concluse elettronicamente in una sede di negoziazione, quest'ultima comunica alla controparte centrale le informazioni relative a ciascuna operazione entro 10 secondi dalla sua conclusione.
3. Per le operazioni in derivati compensati concluse non elettronicamente in una sede di negoziazione, quest'ultima comunica alla controparte centrale le informazioni relative a ciascuna operazione entro 10 minuti dalla sua conclusione.
4. La controparte centrale accetta o non accetta per la compensazione un'operazione in derivati compensati conclusa in una sede di negoziazione entro 10 secondi dal ricevimento delle informazioni dalla sede di negoziazione e informa in tempo reale il partecipante diretto e la sede di negoziazione dell'eventuale mancata accettazione.
5. Il partecipante diretto e la sede di negoziazione informano la controparte che ha concluso l'operazione in derivati compensati nella sede di negoziazione della mancata accettazione non appena la controparte centrale li ha informati in proposito.
Articolo 4
Tempi per la trasmissione delle informazioni per le operazioni in derivati compensati concluse su base bilaterale
1. Per le operazioni in derivati compensati concluse tra le controparti su base bilaterale, il partecipante diretto:
|
a) |
ottiene dal suo cliente le prove relative ai tempi di conclusione dell'operazione presentata per la compensazione; |
|
b) |
assicura che le controparti comunichino alla controparte centrale le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, entro 30 minuti dalla conclusione dell'operazione. |
2. La controparte centrale comunica al suo partecipante diretto le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), relative all'operazione entro 60 secondi dal ricevimento di tali informazioni dalle controparti. Il partecipante diretto accetta o non accetta l'operazione entro 60 secondi dal ricevimento delle informazioni dalla controparte centrale.
3. La controparte centrale accetta o non accetta per la compensazione un'operazione in derivati compensati conclusa su base bilaterale entro 10 secondi dal ricevimento dell'accettazione o della mancata accettazione da parte del partecipante diretto.
4. Tuttavia i paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
|
a) |
il regolamento della controparte centrale assicura che il partecipante diretto definisca e verifichi periodicamente i limiti relativi al suo cliente a norma del regolamento delegato (UE) 2017/589; |
|
b) |
il regolamento della controparte centrale prevede che un'operazione in derivati compensati che rispetta i limiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo sia compensata automaticamente dalla controparte centrale entro 60 secondi dal ricevimento dalle controparti delle informazioni sull'operazione in derivati compensati. |
5. La controparte centrale che non accetta per la compensazione un'operazione in derivati compensati conclusa su base bilaterale ne informa in tempo reale il partecipante diretto. Il partecipante diretto informa della mancata accettazione la controparte che ha concluso l'operazione non appena ne è informato dalla controparte centrale.
Articolo 5
Trattamento delle operazioni in derivati compensati non accettate per la compensazione
1. Qualora un'operazione in derivati compensati conclusa elettronicamente in una sede di negoziazione non sia accettata dalla controparte centrale, la sede di negoziazione considera il relativo contratto non valido.
2. Qualora un'operazione in derivati compensati non conclusa elettronicamente in una sede di negoziazione non sia accettata dalla controparte centrale, il trattamento dell'operazione è regolato da:
|
a) |
il regolamento della sede di negoziazione, se il contratto è presentato per la compensazione conformemente a detto regolamento; |
|
b) |
l'accordo tra le controparti in tutti gli altri casi. |
3. Se la mancata accettazione è dovuta a un problema tecnico o materiale, l'operazione in derivati compensati può essere presentata nuovamente per la compensazione entro un'ora dalla precedente presentazione sotto forma di una nuova operazione ma con le medesime condizioni economiche, purché questa seconda presentazione sia stata convenuta tra le controparti. La sede di negoziazione in cui è stata conclusa inizialmente l'operazione in derivati compensati non è soggetta ai requisiti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 600/2014 per la presentazione alla compensazione della seconda operazione in derivati compensati.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (cfr. pag. 417 della presente Gazzetta ufficiale).
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/229 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/583 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2016
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 8, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 21, paragrafo 5, e l'articolo 22, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Un livello elevato di trasparenza è essenziale per assicurare che gli investitori siano adeguatamente informati sul livello reale delle operazioni effettive e potenziali in obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati, a prescindere dal fatto che le operazioni siano eseguite in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione, internalizzatori sistematici o al di fuori di tali sistemi. Questo livello elevato di trasparenza dovrebbe anche creare condizioni di parità tra le sedi di negoziazione, in modo che il processo di formazione del prezzo di determinati strumenti finanziari non sia pregiudicato dalla frammentazione della liquidità e gli investitori non ne siano penalizzati. |
|
(2) |
Allo stesso tempo è essenziale riconoscere che vi possono essere circostanze in cui dovrebbero essere previste esenzioni dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione o differimenti degli obblighi di trasparenza post-negoziazione, in modo da evitare che l'obbligo di comunicare le operazioni, e quindi di rendere pubbliche le posizioni di rischio, abbia la conseguenza involontaria di pregiudicare la liquidità. È pertanto opportuno precisare le circostanze in cui possono essere concesse deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e differimenti della trasparenza post-negoziazione. |
|
(3) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, poiché specificano gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione che si applicano alla negoziazione di strumenti non rappresentativi di capitale. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori di interesse, in particolare alle persone soggette agli obblighi in questione, è necessario riunire le norme tecniche di regolamentazione in un unico regolamento. |
|
(4) |
Quando concedono deroghe agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione o autorizzano il differimento degli obblighi di trasparenza post-negoziazione, le autorità competenti dovrebbero trattare su un piano di parità e in modo non discriminatorio tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione. |
|
(5) |
È opportuno chiarire un certo numero di termini tecnici, le cui definizioni sono necessarie per assicurare l'applicazione uniforme nell'Unione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e, quindi, per contribuire alla creazione di un codice unico di norme per i mercati finanziari dell'Unione. Si tratta di definizioni puramente funzionali alla determinazione degli obblighi di trasparenza per gli strumenti non rappresentativi di capitale e che dovrebbero essere strettamente limitate alla comprensione del presente regolamento. |
|
(6) |
In ragione della loro struttura giuridica gli exchange traded commodities (ETC) e gli exchange-traded notes (ETN) dovrebbero essere considerati strumenti di debito. Tuttavia, dal momento che sono commercializzati in modo analogo agli ETF, dovrebbe applicarsi un regime di trasparenza analogo a quello degli ETF. |
|
(7) |
Ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, per gli strumenti per i quali non esiste un mercato liquido, è opportuno considerare alcuni strumenti ammissibili a beneficiare della deroga alla trasparenza pre-negoziazione. Questa previsione dovrebbe applicarsi anche ai derivati soggetti all'obbligo di compensazione che non sono soggetti all'obbligo di negoziazione, nonché alle obbligazioni, ai derivati, agli strumenti finanziari strutturati, alle quote di emissioni che non sono liquidi. |
|
(8) |
Le sedi di negoziazione che gestiscono un sistema di negoziazione basato sulla richiesta di quotazione dovrebbero rendere pubblici i prezzi irrevocabili di acquisto e di vendita o le indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione e lo spessore di tali prezzi al più tardi quando il richiedente è in grado di eseguire l'operazione secondo le regole del sistema. Ciò al fine di assicurare che i membri o i partecipanti che forniscono per primi le loro quotazioni al richiedente non siano messi in condizioni di svantaggio. |
|
(9) |
La maggior parte delle obbligazioni garantite liquide sono obbligazioni ipotecarie emesse per la concessione di prestiti ai privati per il finanziamento dell'acquisto dell'abitazione e il cui valore medio è direttamente correlato al valore del prestito. Nel mercato delle obbligazioni garantite, i fornitori di liquidità fanno da tramite tra gli investitori professionali che negoziano grandi volumi e i proprietari di abitazione che negoziano piccoli volumi. Per evitare perturbazioni di questa funzione e le potenziali conseguenze negative per i proprietari di abitazione, la dimensione specifica dello strumento al di sopra della quale i fornitori di liquidità possono beneficiare di una deroga alla trasparenza pre-negoziazione dovrebbe essere fissata ad una dimensione delle negoziazioni al di sotto della quale si trova il 40 per cento delle operazioni, in quanto si ritiene che tale volume rifletta il costo medio di un'abitazione. |
|
(10) |
Le informazioni che devono essere messe a disposizione quanto più possibile in tempo reale dovrebbero essere rese disponibili immediatamente, per quanto tecnicamente possibile, presumendo che il gestore del mercato, il dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) o l'impresa di investimento in questione assicuri un ragionevole livello di spesa per i sistemi e di relativa efficienza. Le informazioni dovrebbero essere pubblicate in prossimità del termine massimo prescritto solo in casi eccezionali in cui i sistemi disponibili non consentono la pubblicazione in tempi più brevi. |
|
(11) |
Le imprese di investimento dovrebbero rendere pubbliche le informazioni sulle operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazione tramite un APA. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le modalità secondo le quali le imprese di investimento dovrebbero segnalare le operazioni all'APA e dovrebbe applicarsi congiuntamente al regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione (2). |
|
(12) |
Il regolamento (UE) n. 600/2014 prevede la possibilità di specificare l'applicazione dell'obbligo di informazione post-negoziazione in merito alle operazioni effettuate tra due imprese di investimento, tra cui gli internalizzatori sistematici, su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati determinate da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato, quali il trasferimento degli strumenti finanziari a fini di garanzia reale. Tali operazioni non contribuiscono al processo di formazione del prezzo, rischiano di creare confusione per gli investitori od ostacolano l'esecuzione alle condizioni migliori, e pertanto il presente regolamento specifica le operazioni determinate da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato che non dovrebbero essere rese pubbliche. |
|
(13) |
Le imprese di investimento effettuano spesso, per conto proprio o per conto dei clienti, operazioni su derivati e altri strumenti finanziari o altre attività finanziarie che sono composte da una serie di operazioni interconnesse e subordinate. Queste operazioni a pacchetto consentono alle imprese di investimento e ai clienti di gestire meglio i rischi connessi con il prezzo di ciascuna componente dell'operazione a pacchetto, in modo da riflettere il profilo di rischio complessivo del pacchetto, anziché il prezzo prevalente sul mercato di ciascuna componente. Le operazioni a pacchetto possono assumere varie forme, quali lo scambio con sottostante fisico, strategie di negoziazione eseguite nelle sedi di negoziazione e operazioni a pacchetto su misura, ed è importante tenere conto di tali specificità al momento di calibrare il regime di trasparenza applicabile. Ai fini del presente regolamento è pertanto opportuno definire le condizioni di applicazione dei differimenti della trasparenza post-negoziazione alle operazioni a pacchetto. Queste disposizioni non dovrebbero essere applicabili alle operazioni di copertura degli strumenti finanziari eseguite nel normale esercizio dell'attività. |
|
(14) |
Lo scambio con sottostante fisico, che è prassi integrante dei mercati finanziari, consente ai partecipanti al mercato di organizzare ed eseguire le operazioni su derivati negoziati in borsa direttamente collegati ad un'operazione nel mercato fisico sottostante. Si tratta di una prassi ampiamente utilizzata e che coinvolge una pluralità di soggetti: agricoltori, produttori, fabbricanti e trasformatori di merci. Di norma un'operazione che prevede lo scambio con sottostante fisico ha luogo quando il venditore di un'attività fisica intende liquidare la sua corrispondente posizione di copertura in un contratto derivato con l'acquirente dell'attività fisica, quando anche quest'ultimo si trova a possedere una corrispondente copertura nello stesso contratto derivato. È in tal modo agevolata l'efficace liquidazione delle posizioni di copertura che non sono più necessarie. |
|
(15) |
Per le operazioni eseguite al di fuori delle regole di una sede di negoziazione è essenziale specificare l'impresa di investimento tenuta a rendere pubblica l'operazione nei casi in cui entrambe le parti dell'operazione siano imprese di investimento stabilite nell'Unione, per evitare che la pubblicazione dell'operazione sia effettuata due volte. Pertanto, la responsabilità di rendere pubblica l'operazione dovrebbe sempre ricadere sull'impresa di investimento venditrice, a meno che una sola delle controparti sia un internalizzatore sistematico oltre a essere l'impresa acquirente. |
|
(16) |
Quando per un dato strumento finanziario una sola delle controparti è un internalizzatore sistematico, oltre a esserne l'impresa acquirente, detta controparte dovrebbe essere responsabile di rendere pubblica l'operazione, dato che è questo che i suoi clienti si aspettano che faccia e che è nella posizione migliore per compilare la relativa voce nel modello di segnalazione, indicando il suo status di internalizzatore sistematico. Per assicurare che l'operazione venga resa pubblica una sola volta, l'internalizzatore sistematico dovrebbe informare l'altra parte del fatto che ha reso pubblica l'operazione. |
|
(17) |
È importante mantenere le norme attualmente in vigore per la pubblicazione delle operazioni incrociate (back-to-back), in modo da evitare che un'operazione unica venga pubblicata come se si trattasse di operazioni multiple e al fine di assicurare certezza giuridica su quale impresa di investimento debba essere responsabile della pubblicazione dell'operazione. Pertanto, due operazioni di segno opposto, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una sola parte dovrebbero essere considerate come un'operazione unica. |
|
(18) |
Il regolamento (UE) n. 600/2014 consente alle autorità competenti di imporre la pubblicazione di informazioni supplementari in sede di pubblicazione delle informazioni che beneficiano di un differimento o di consentire il differimento per un periodo prorogato. Per favorire l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia nell'Unione, è necessario, definire le condizioni e i criteri in base ai quali le autorità competenti possono autorizzare ulteriori differimenti. |
|
(19) |
Per molti strumenti non rappresentativi di capitale, in particolare derivati, la negoziazione è episodica, variabile e soggetta a modifiche periodiche degli schemi di negoziazione. Non sarebbe pertanto idoneo prescrivere la determinazione statica degli strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido e la determinazione statica delle varie soglie per la calibrazione dei requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, senza che sia prevista la possibilità di adattare la situazione della liquidità e le soglie in funzione dei cambiamenti degli schemi di negoziazione. È pertanto opportuno stabilire la metodologia e i parametri necessari per effettuare su base periodica la valutazione della liquidità e il calcolo delle soglie per l'applicazione delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e del differimento post-negoziazione. |
|
(20) |
Per assicurare l'applicazione uniforme delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e dei differimenti post-negoziazione, è necessario prevedere norme uniformi per quanto riguarda il contenuto e la frequenza dei dati che le autorità competenti possono richiedere alle sedi di negoziazione, agli APA e ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) a fini di trasparenza. È inoltre necessario specificare la metodologia di calcolo delle rispettive soglie e prevedere norme uniformi in materia di pubblicazione delle informazioni in tutta l'Unione. Le norme relative alla metodologia specifica e ai dati necessari per effettuare i calcoli per specificare il regime di trasparenza applicabile agli strumenti non rappresentativi di capitale dovrebbero essere applicate congiuntamente al regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione (3), che stabilisce gli elementi comuni per quanto concerne il contenuto e la frequenza delle richieste di dati rivolte alle sedi di negoziazione, agli APA e ai CTP a fini di trasparenza e altri calcoli in termini più generali. |
|
(21) |
Per le obbligazioni diverse da ETC e ETN, le operazioni inferiori a 100 000 EUR dovrebbero essere escluse dal calcolo delle soglie per la trasparenza pre- e post-negoziazione, dato che tali operazioni sono considerate aventi dimensioni al dettaglio. Queste operazioni aventi dimensioni al dettaglio dovrebbero in ogni caso beneficiare del nuovo regime di trasparenza, e le soglie che consentono di concedere una deroga o un differimento in materia di trasparenza dovrebbero essere fissate al di sopra di detto livello. |
|
(22) |
L'obiettivo dell'esenzione dagli obblighi di trasparenza di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 è assicurare che l'efficacia delle operazioni effettuate dall'Eurosistema nello svolgimento dei compiti primari sanciti dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea («lo statuto») e da disposizioni nazionali equivalenti per i membri del sistema europeo di banche centrali (SEBC) degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, che dipende dalla tempestività e dalla riservatezza delle operazioni, non sia compromessa dalla divulgazione delle informazioni su tali operazioni. È fondamentale che le banche centrali possano verificare se, quando e in che modo le informazioni sulle loro azioni sono pubblicate, in modo da massimizzare l'impatto desiderato e limitare conseguenze involontarie sul mercato. Pertanto, è opportuno assicurare la certezza del diritto per i membri del SEBC e le relative controparti per quanto riguarda la portata dell'esenzione dagli obblighi di trasparenza. |
|
(23) |
Uno dei principali compiti del SEBC, ai sensi del trattato e dello statuto e ai sensi di disposizioni nazionali equivalenti per i membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, è l'esecuzione della politica dei cambi, che impone di detenere e gestire riserve in valuta estera per garantire che, ogniqualvolta sia necessario, vi sia una quantità sufficiente di risorse liquide disponibili per le operazioni di politica dei cambi. L'applicazione degli obblighi di trasparenza alle operazioni di gestione delle riserve in valuta estera potrebbe inviare segnali indesiderati al mercato, il che potrebbe interferire con la politica dei cambi dell'Eurosistema e dei membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Considerazioni analoghe possono applicarsi caso per caso anche alle operazioni di gestione delle riserve in valuta estera in esecuzione della politica monetaria e di stabilità finanziaria. |
|
(24) |
L'esenzione dagli obblighi di trasparenza per le operazioni in cui la controparte è membro del SEBC non dovrebbe applicarsi alle operazioni eseguite dai membri del SEBC nello svolgimento delle attività di investimento. È il caso delle operazioni eseguite per scopi amministrativi e per il personale del membro del SEBC, comprese operazioni effettuate in qualità di amministratore di uno schema pensionistico conformemente all'articolo 24 dello statuto. |
|
(25) |
La sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza dovrebbe essere imposta solo in situazioni eccezionali che rappresentano una significativa diminuzione della liquidità per tutta una classe di strumenti finanziari sulla base di elementi oggettivi e misurabili. È necessario distinguere tra classi inizialmente considerate aventi un mercato liquido e classi inizialmente considerate non aventi un mercato liquido, dato che è più probabile che un'ulteriore significativa diminuzione in termini relativi si verifichi per le classi già considerate illiquide. Pertanto, la sospensione degli obblighi di trasparenza per gli strumenti considerati non aventi un mercato liquido dovrebbe essere imposta soltanto se si è verificata una diminuzione in rapporto ad una soglia relativa più elevata. |
|
(26) |
Il regime di trasparenza pre- e post-negoziazione istituito dal regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbe essere adeguatamente calibrato rispetto al mercato e applicato in modo uniforme in tutta l'Unione. È pertanto essenziale stabilire i calcoli che devono essere effettuati, prevedendo tra l'altro i periodi e i metodi di calcolo. A tal fine, per evitare effetti distorsivi del mercato, i periodi per il calcolo specificati nel presente regolamento dovrebbero assicurare che le pertinenti soglie del regime siano aggiornate a intervalli appropriati in modo da riflettere le condizioni di mercato. È inoltre opportuno prevedere la pubblicazione centralizzata dei risultati dei calcoli, in modo da metterli a disposizione di tutti i partecipanti ai mercati finanziari e delle autorità competenti nell'Unione in un unico luogo e in una forma che ne consenta una facile consultazione. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero comunicare i calcoli all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), la quale dovrebbe pubblicarli sul suo sito web. |
|
(27) |
Al fine di assicurare l'ordinata attuazione dei nuovi requisiti in materia di trasparenza, è opportuno prevedere l'introduzione graduale delle disposizioni in materia di trasparenza. La soglia di liquidità «numero medio giornaliero di operazioni», utilizzata per determinare le obbligazioni per le quali esiste un mercato liquido, dovrebbe essere adattata in modo graduale. |
|
(28) |
Entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA dovrebbero, su base annuale, trasmettere alla Commissione una valutazione delle soglie di liquidità per la determinazione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, e, se del caso, presentare una nuova versione della norma tecnica di regolamentazione al fine di adeguare la soglia di liquidità. |
|
(29) |
Allo stesso modo, dovrebbero essere gradualmente adattati i percentili delle operazioni utilizzati per determinare la dimensione specifica dello strumento che consente la deroga agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti non rappresentativi di capitale. |
|
(30) |
A tal fine, l'ESMA dovrebbe, su base annuale, trasmettere alla Commissione la valutazione delle soglie per la deroga e, se del caso, presentare una nuova norma tecnica di regolamentazione per adeguare le soglie per la deroga applicabili agli strumenti non rappresentativi di capitale. |
|
(31) |
Ai fini dei calcoli di trasparenza, sono necessari dati di riferimento per determinare la sottoclasse di attività a cui appartiene ciascuno strumento finanziario. Pertanto, è necessario imporre alle sedi di negoziazioni l'obbligo di fornire dati di riferimento in aggiunta a quelli richiesti dal regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione (4). |
|
(32) |
Per quanto riguarda i derivati su tassi di cambio, per determinare gli strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido si è ritenuta necessaria la valutazione qualitativa, data la mancanza di dati necessari per un'analisi quantitativa completa dell'intero mercato. Di conseguenza, finché non saranno disponibili dati di migliore qualità i derivati su tassi di cambio non dovrebbero essere considerati aventi un mercato liquido ai fini del presente regolamento. |
|
(33) |
Al fine di permettere l'avvio effettivo delle nuove norme sulla trasparenza, i partecipanti al mercato dovrebbero fornire, con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati per il calcolo e per la pubblicazione degli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido e delle dimensioni degli ordini di dimensione elevata o superiori alla dimensione specifica dello strumento. |
|
(34) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. Tuttavia, al fine di garantire che il nuovo regime normativo in materia di trasparenza possa funzionare efficacemente, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data della sua entrata in vigore. |
|
(35) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. |
|
(36) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DEFINIZIONI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «operazione a pacchetto»: operazione corrispondente ad una delle seguenti definizioni:
|
a) |
operazione in un contratto derivato o altro strumento finanziario vincolato all'esecuzione simultanea di una operazione in una quantità equivalente dell'attività fisica sottostante [scambio con sottostante fisico; exchange for physical (EFP)]; |
|
b) |
operazione che comporta l'esecuzione di due o più componenti dell'operazione in strumenti finanziari e che soddisfa le condizioni seguenti:
|
2) «sistema basato sulla richiesta di quotazione (request for quote)»: sistema di negoziazione che soddisfa le seguenti condizioni:
|
a) |
un membro o un partecipante forniscono una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più altri membri o partecipanti; |
|
b) |
la quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante richiedente; |
|
c) |
il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione, accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta; |
3) «sistema di negoziazione a voce»: sistema di negoziazione in cui le operazioni tra i membri sono concluse mediante negoziazione a voce.
CAPO II
TRASPARENZA PRE-NEGOZIAZIONE PER I MERCATI REGOLAMENTATI, I SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE E I SISTEMI ORGANIZZATI DI NEGOZIAZIONE
Articolo 2
Obblighi di trasparenza pre-negoziazione
[Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]
I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica la gamma dei prezzi di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, in funzione del tipo di sistema di negoziazione che gestiscono e nell'osservanza dei requisiti di informazione di cui all'allegato I.
Articolo 3
Ordini di dimensione elevata
[Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Un ordine è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se al momento dell'immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alla dimensione minima di un ordine determinata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.
Articolo 4
Tipo e dimensione minima degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini
[Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Il tipo di ordine conservato in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per il quale si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione è un ordine che:
|
a) |
è destinato a essere pubblicato nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione ed è subordinato a condizioni obiettive predefinite dal protocollo del sistema; |
|
b) |
non interagisce con altri interessi di negoziazione prima della pubblicazione nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione; |
|
c) |
dopo la pubblicazione nel book di negoziazione interagisce con altri ordini in conformità alle regole applicabili agli ordini dello stesso tipo al momento della pubblicazione. |
2. Gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per i quali si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione hanno, al momento dell'immissione e ad ogni successiva modifica, le seguenti dimensioni:
|
a) |
nel caso di ordini iceberg, dimensione pari o superiore a 10 000 EUR; |
|
b) |
per tutti gli altri ordini, dimensione pari o superiore al quantitativo minimo scambiabile fissato in anticipo dalle regole e dai protocolli del gestore del sistema. |
3. L'ordine iceberg di cui al paragrafo 2, lettera a), è un ordine con limite consistente in un ordine pubblicato per una parte del quantitativo e in un ordine non pubblicato per il restante quantitativo, in cui il quantitativo non pubblicato può essere eseguito solo dopo l'immissione nel book di negoziazione in quanto nuovo ordine pubblicato.
Articolo 5
Dimensione specifica dello strumento finanziario
[Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Un'indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione è superiore alla dimensione specifica dello strumento finanziario se al momento dell'immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alla dimensione minima di un'indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione secondo la metodologia di cui all'articolo 13.
2. I prezzi indicativi pre-negoziazione delle indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione superiori alla dimensione specifica dello strumento finanziario determinata conformemente al paragrafo 1 e inferiori alla dimensione elevata determinata conformemente all'articolo 3 sono considerati prossimi al prezzo degli interessi di negoziazione quando la sede di negoziazione rende pubblico uno degli elementi seguenti:
|
a) |
il miglior prezzo disponibile; |
|
b) |
la media semplice dei prezzi; |
|
c) |
il prezzo medio ponderato in base a volume, prezzo, ora o il numero di indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione. |
3. Quando immettono e aggiornano i prezzi indicativi pre-negoziazione i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubbliche la metodologia di calcolo dei prezzi pre-negoziazione e l'ora della pubblicazione.
Articolo 6
Classi di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido
[Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Uno strumento finanziario o una classe di strumenti finanziari sono considerati non aventi un mercato liquido se così determinato conformemente all'articolo 13.
CAPO III
TRASPARENZA POST-NEGOZIAZIONE PER LE SEDI DI NEGOZIAZIONE E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE EFFETTUANO LA NEGOZIAZIONE AL DI FUORI DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE
Articolo 7
Obblighi di trasparenza post-negoziazione
[Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Le imprese di investimento che effettuano negoziazioni al di fuori delle regole di una sede di negoziazione e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici per ogni operazione i dettagli di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II e utilizzano tutti gli indicatori applicabili di cui alla tabella 3 dell'allegato II.
2. In caso di annullamento della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione pubblicano una nuova comunicazione dell'operazione che contiene tutti i dettagli contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II.
3. In caso di modifica della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubbliche le seguenti informazioni:
|
a) |
una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II; |
|
b) |
una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale con le necessarie correzioni dei dati e l'indicatore di modifica di cui alla tabella 3 dell'allegato II. |
4. Le informazioni post-negoziazione sono rese disponibili in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e in ogni caso:
|
a) |
nei primi tre anni di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, entro 15 minuti dall'esecuzione dell'operazione, |
|
b) |
in seguito, entro 5 minuti dall'esecuzione dell'operazione. |
5. Se l'operazione tra due imprese di investimento è conclusa al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, sia in caso di operazione eseguita per conto proprio che di operazione eseguita per conto dei clienti, solo l'impresa di investimento che vende lo strumento finanziario in questione rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.
6. In deroga al paragrafo 5, se solo un'impresa di investimento che è parte dell'operazione è un internalizzatore sistematico per lo strumento finanziario in questione e agisce come impresa acquirente, solo detta impresa rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato e ne informa il venditore.
7. Le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per assicurare che l'operazione sia resa pubblica come un'operazione unica. A tal fine, due operazioni di segno opposto, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una sola parte sono considerate come un'operazione unica.
8. Per le operazioni a pacchetto sono messe a disposizione informazioni su ciascuna componente in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, tenuto conto della necessità di assegnare i prezzi a determinati strumenti finanziari, includendo l'indicatore dell'operazione a pacchetto o l'indicatore dell'operazione con scambio del sottostante fisico di cui alla tabella 3 dell'allegato II. Se l'operazione a pacchetto è ammissibile alla pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 8, sono messe a disposizione informazioni su tutte le componenti dopo la scadenza del periodo di differimento per l'operazione.
Articolo 8
Pubblicazione differita delle operazioni
[Articolo 11, paragrafi 1 e 3, e articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Quando l'autorità competente autorizza la pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica ogni operazione al più tardi entro le 19:00 ora locale del secondo giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
|
a) |
l'operazione è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato ai sensi dell'articolo 9; |
|
b) |
l'operazione riguarda uno strumento finanziario o una classe di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido come determinato conformemente alla metodologia di cui all'articolo 13; |
|
c) |
l'operazione viene eseguita tra un'impresa di investimento che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e un'altra controparte ed è superiore alla dimensione specifica dello strumento ai sensi dell'articolo 10; |
|
d) |
l'operazione è un'operazione a pacchetto che soddisfa uno dei seguenti criteri:
|
2. Dopo la scadenza del termine di differimento di cui al paragrafo 1 sono pubblicati tutti i dettagli dell'operazione, a meno che sia accordato un periodo di differimento prorogato o indefinito conformemente all'articolo 11.
3. Quando un'operazione tra due imprese di investimento, per conto proprio o per conto dei clienti, è eseguita al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, l'autorità competente a determinare il regime di differimento applicabile è l'autorità competente dell'impresa di investimento responsabile della pubblicazione dell'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 5, 6 e 7.
Articolo 9
Operazioni di dimensione elevata
[Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Un'operazione è considerata di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se è pari o superiore alla dimensione minima di un'operazione calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.
Articolo 10
(Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014)
Dimensione specifica dello strumento finanziario
Un'operazione è considerata superiore alla dimensione specifica dello strumento finanziario se è pari o superiore alla dimensione minima di un'operazione calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.
Articolo 11
Requisiti di trasparenza in relazione alla pubblicazione differita a discrezione delle autorità competenti
[Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Quando le autorità competenti esercitano i loro poteri in relazione all'autorizzazione alla pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, si applicano le seguenti disposizioni:
|
a) |
nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti impongono la pubblicazione di una delle seguenti informazioni durante l'intero periodo di differimento di cui all'articolo 8:
|
|
b) |
nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano l'omissione della pubblicazione del volume della singola operazione per un periodo prorogato di quattro settimane; |
|
c) |
per gli strumenti non rappresentativi di capitale che non sono debito sovrano e nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano, per un periodo di differimento prorogato di quattro settimane, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nel corso di una settimana di calendario il martedì successivo entro le 09:00 ora locale; |
|
d) |
per gli strumenti di debito sovrano e nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano, per un periodo di tempo indefinito, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nel corso di una settimana di calendario il martedì successivo entro le 09:00 ora locale. |
2. Alla scadenza del periodo di differimento prorogato di cui al paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti disposizioni:
|
a) |
per tutti gli strumenti che non sono debito sovrano, la pubblicazione di tutti i dettagli di ogni singola operazione nel giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale; |
|
b) |
per gli strumenti di debito sovrano, nei casi in cui le autorità competenti decidano di non applicare le opzioni previste dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso regolamento, la pubblicazione di tutti i dettagli di ogni singola operazione nel giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale; |
|
c) |
per gli strumenti di debito sovrano, nei casi in cui le autorità competenti applichino le opzioni previste dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso regolamento, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nella stessa settimana di calendario il martedì successivo alla scadenza del periodo di differimento prorogato di quattro settimane a contare dall'ultimo giorno della settimana di calendario entro le 09:00 ora locale. |
3. Per tutti gli strumenti che non sono debito sovrano, tutti i dettagli delle singole operazioni sono pubblicati quattro settimane dopo la pubblicazione dei dettagli aggregati conformemente al paragrafo 1, lettera c), entro le 09:00 ora locale.
4. I dati giornalieri o settimanali aggregati di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le seguenti informazioni per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati per ogni giorno o settimana di calendario del periodo considerato:
|
a) |
il prezzo medio ponderato; |
|
b) |
il volume complessivo negoziato di cui alla tabella 4 dell'allegato II; |
|
c) |
il numero complessivo di operazioni. |
5. Le operazioni sono aggregate per codice ISIN. In mancanza del codice ISIN, le operazioni sono aggregate al livello della classe degli strumenti finanziari ai quali si applica il test di liquidità di cui all'articolo 13.
6. Se il giorno della settimana previsto per la pubblicazione di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), e ai paragrafi 2 e 3 non è un giorno lavorativo, la pubblicazione viene eseguita il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale.
Articolo 12
Applicazione della trasparenza post-negoziazione a talune operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni
[Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
L'obbligo di rendere pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento in cui le operazioni sono state concluse ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica a nessuna delle seguenti operazioni:
|
a) |
le operazioni elencate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (7); |
|
b) |
le operazioni eseguite da una società di gestione, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), o da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che trasferiscono la proprietà effettiva degli strumenti finanziari da un organismo di investimento collettivo ad un altro, quando nessuna delle parti dell'operazione è un'impresa di investimento; |
|
c) |
le «operazioni give-up» o le «operazioni give-in», che sono operazioni in cui l'impresa di investimento passa l'operazione del cliente ad un'altra impresa di investimento o in cui l'impresa di investimento riceve l'operazione del cliente da un'altra impresa di investimento ai fini del trattamento post-negoziazione; |
|
d) |
il trasferimento di strumenti finanziari a fini di garanzia reale in operazioni bilaterali o nel contesto dei requisiti di margine o di garanzia di una controparte centrale (CCP) o come parte del processo di gestione degli inadempimenti della CCP. |
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI TRASPARENZA PRE- E POST-NEGOZIAZIONE
Articolo 13
Metodologia di calcolo a fini di trasparenza
[Articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Per determinare gli strumenti finanziari o le classi di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido ai fini dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti metodologie a tutte le classi di attività:
|
a) |
Determinazione statica della liquidità per:
|
|
b) |
Valutazione periodica basata su criteri di liquidità quantitativi e, se applicabili, qualitativi per:
|
|
c) |
Valutazione periodica basata su criteri di liquidità qualitativi per:
|
|
d) |
Valutazione periodica basata su una metodologia a due test per gli strumenti finanziari strutturati (SFP) di cui alla tabella 3.1. dell'allegato III. |
2. Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e gli ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'allegato 3, si applicano le seguenti metodologie:
|
a) |
il valore della soglia per:
|
|
b) |
il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni come ulteriormente specificato all'articolo 17, paragrafo 3, e la soglia minima per:
|
3. Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e le operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), si applicano le seguenti metodologie:
|
a) |
il valore della soglia per:
|
|
b) |
la dimensione delle negoziazioni al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni per ogni tipo di obbligazioni, tranne ETC e ETN, di cui alla tabella 2.3 dell'allegato III; |
|
c) |
la dimensione delle negoziazioni più grande al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni, la dimensione delle operazioni al di sotto della quale si trova la percentuale del volume corrispondente al percentile del volume e la soglia minima per ogni sottoclasse che si considera avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei CFD di cui alle tabelle 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 e 11.2 dell'allegato III; |
|
d) |
il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima per:
|
4. Ai fini del paragrafo 3, lettera c), quando la dimensione dell'operazione corrispondente al percentile del volume per la determinazione dell'operazione che è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato è superiore al 97,5 percentile delle operazioni, non si tiene conto del volume delle operazioni, e la dimensione specifica dello strumento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione dell'operazione di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono determinate come il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima.
5. Ai sensi dei regolamenti delegati (UE) 2017/590 e (UE) 2017/577 della Commissione, le autorità competenti raccolgono su base giornaliera dalle sedi di negoziazioni, dagli APA e dai CTP i dati necessari per effettuare i calcoli per determinare:
|
a) |
gli strumenti finanziari e le classi di strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido di cui al paragrafo 1; |
|
b) |
la dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato e la dimensione specifica dello strumento di cui ai paragrafi 2 e 3. |
6. Le autorità competenti che effettuano i calcoli per una classe di strumenti finanziari mettono in atto accordi di cooperazione tra di loro al fine di assicurare l'aggregazione nell'Unione dei dati necessari per i calcoli.
7. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e d), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere b), c) e d), le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite nell'Unione tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.
8. La dimensione dell'operazione ai fini del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere b), c) e d), è determinata in base alla misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II. Quando la dimensione dell'operazione definita ai fini dei paragrafi 2 e 3 è espressa in valore monetario e lo strumento finanziario non è denominato in euro, la dimensione dell'operazione è convertita nella valuta nella quale è denominato lo strumento finanziario applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell'anno precedente.
9. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono convertire la dimensione dell'operazione determinata conformemente ai paragrafi 2 e 3 nel corrispondente numero di lotti predefinito dalla sede di negoziazione per la rispettiva sottoclasse o sottoclasse di attività. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono mantenere la dimensione dell'operazione fino all'applicazione dei risultati dei successivi calcoli eseguiti in conformità al paragrafo 17.
10. Dai calcoli di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), e al paragrafo 3, lettera b), sono escluse le operazioni aventi dimensioni pari o inferiori a 100 000 EUR.
11. Ai fini delle determinazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, non si applicano la lettera b) del paragrafo 2 e le lettere b), c), e d) del paragrafo 3 quando il numero di operazioni prese in considerazione per i calcoli è inferiore a 1 000, nel qual caso si applicano le seguenti soglie:
|
a) |
100 000 EUR per tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN; |
|
b) |
i valori della soglia di cui al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 3, lettera a), per tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente paragrafo. |
12. Tranne se riferiti alle quote di emissione o ai relativi derivati, i calcoli di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, lettere b), c) e d), sono arrotondati ai successivi:
|
a) |
100 000 quando il valore della soglia è inferiore a 1 milione; |
|
b) |
500 000 quando il valore della soglia è pari o superiore a 1 milione ma inferiore a 10 milioni; |
|
c) |
5 milioni quando il valore della soglia è pari o superiore a 10 milioni ma inferiore a 100 milioni; |
|
d) |
25 milioni quando il valore della soglia è pari o superiore a 100 milioni. |
13. Ai fini del paragrafo 1, i criteri di liquidità quantitativi specificati nell'allegato III per ogni classe di attività sono determinati conformemente alla sezione 1 dell'allegato III.
14. Per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione, che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e che appartengono ad una delle sottoclassi di attività specificate al paragrafo 1, lettera a), punto ii), la dimensione specifica dello strumento finanziario e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato sono quelle applicabili alla fascia più piccola dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) della sottoclasse di attività a cui il derivato su strumenti rappresentativi di capitale appartiene.
15. Gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono considerati non aventi un mercato liquido fino all'applicazione dei risultati dei calcoli eseguiti conformemente al paragrafo 17. La dimensione specifica applicabile dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono quelle delle sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido appartenenti alla stessa sottoclasse di attività.
16. Dopo la fine del giorno di negoziazione, ma prima della fine del giorno, le sedi di negoziazione trasmettono alle autorità competenti le informazioni di cui all'allegato IV per effettuare i calcoli di cui al paragrafo 5, quando lo strumento finanziario è ammesso alla negoziazione o è negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione o se le informazioni già presentate sono cambiate.
17. Le autorità competenti assicurano la pubblicazione dei risultati dei calcoli di cui al paragrafo 5 per ogni strumento finanziario e per ogni classe di strumenti finanziari entro il 30 aprile dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 30 aprile di ogni anno. A seguito della pubblicazione i risultati dei calcoli si applicano a decorrere dal 1o giugno di ogni anno.
18. Ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e in deroga ai paragrafi 7, 15 e 17, le autorità competenti, per quanto riguarda le obbligazioni, tranne ETC e ETN, assicurano la pubblicazione dei calcoli di cui al paragrafo 5, lettera a), su base trimestrale, il primo giorno del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre dopo la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito il primo giorno del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno. I calcoli includono le operazioni eseguite nell'Unione nel corso del trimestre civile precedente e si applicano per il periodo di 3 mesi che inizia il sedicesimo giorno di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno.
19. Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione durante i primi due mesi del trimestre sono considerate aventi un mercato liquido come specificato nella tabella 2.2 dell'allegato III fino all'applicazione dei risultati del calcolo del trimestre civile.
20. Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione durante l'ultimo mese del trimestre sono considerate aventi un mercato liquido come specificato nella tabella 2.2 dell'allegato III fino all'applicazione dei risultati del calcolo del successivo trimestre civile.
Articolo 14
Operazioni alle quali si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014
[Articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014]
Un'operazione è considerata eseguita da un membro del sistema europeo di banche centrali (SEBC) in esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria quando l'operazione soddisfa uno dei seguenti requisiti:
|
a) |
l'operazione è eseguita a fini di politica monetaria, ivi comprese le operazioni eseguite ai sensi degli articoli 18 e 20 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull'Unione europea o le operazioni effettuate ai sensi di disposizioni nazionali equivalenti per i membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro; |
|
b) |
l'operazione è un'operazione sui cambi, ivi comprese le operazioni eseguite per detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri o il servizio di gestione delle riserve fornito da un membro del SEBC alle banche centrali di altri paesi a cui è stata estesa l'esenzione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
c) |
l'operazione è eseguita a fini della politica di stabilità finanziaria. |
Articolo 15
Operazioni alle quali non si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014
[Articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014]
L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica ai seguenti tipi di operazioni eseguite da un membro del SEBC per la realizzazione di un investimento non connesso all'esecuzione di uno dei compiti di cui all'articolo 14:
|
a) |
operazioni eseguite per la gestione dei fondi propri; |
|
b) |
operazioni eseguite per scopi amministrativi o a favore del personale del membro del SEBC, comprese operazioni effettuate in qualità di amministratore di uno schema pensionistico per il personale; |
|
c) |
operazioni eseguite per il portafoglio di investimenti in forza di obblighi fissati dalla legislazione nazionale. |
Articolo 16
Sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza
[Articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Per gli strumenti finanziari per i quali esiste un mercato liquido secondo la metodologia di cui all'articolo 13, l'autorità competente può sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 quando, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell'allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 40 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.
2. Per gli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido secondo la metodologia di cui all'articolo 13, l'autorità competente può sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 quando, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell'allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 20 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.
3. Nell'effettuare i calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite in tutte le sedi nell'Unione per le classi di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati interessati. I calcoli sono effettuati al livello della classe degli strumenti finanziari ai quali si applica il test di liquidità di cui all'articolo 13.
4. Prima di decidere se sospendere gli obblighi di trasparenza le autorità competenti assicurano che la diminuzione significativa della liquidità in tutte le sedi non sia il risultato di effetti stagionali della pertinente classe di strumenti finanziari sulla liquidità.
Articolo 17
Disposizioni relative alla valutazione della liquidità per le obbligazioni e alla determinazione delle soglie in relazione alla pre-negoziazione per la dimensione specifica dello strumento sulla base dei percentili delle operazioni
1. Per determinare le obbligazioni per le quali non esiste un mercato liquido ai fini dell'articolo 6 e secondo la metodologia specificata all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), si applica l'approccio del criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni», utilizzando il «numero medio giornaliero delle operazioni» corrispondente alla fase S1 (15 operazioni giornaliere).
2. Le obbligazioni societarie e le obbligazioni garantite ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione sono considerate aventi un mercato liquido fino all'applicazione dei risultati della prima determinazione trimestrale della liquidità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, quando:
|
a) |
la dimensione dell'emissione supera 1 000 000 000 di EUR nelle fasi S1 e S2, come stabilito conformemente al paragrafo 6; |
|
b) |
la dimensione dell'emissione supera 500 000 000 di EUR nelle fasi S3 e S4, come stabilito conformemente al paragrafo 6. |
3. Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini dell'articolo 5 e secondo la metodologia specificata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), si applica l'approccio del percentile delle operazioni, utilizzando il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S1 (30o percentile).
4. Entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 30 luglio di ogni anno, l'ESMA trasmette alla Commissione una valutazione del funzionamento delle soglie per il criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni» per le obbligazioni e dei percentili delle operazioni per la determinazione della dimensione specifica dello strumento finanziario di cui al paragrafo 8. L'obbligo di trasmettere la valutazione del funzionamento delle soglie per il criterio di liquidità per le obbligazioni cessa una volta raggiunta la fase S4 della sequenza di cui al paragrafo 6. L'obbligo di trasmettere la valutazione dei percentili delle operazioni cessa una volta raggiunta la fase S4 della sequenza di cui al paragrafo 8.
5. La valutazione di cui al paragrafo 4 prende in considerazione:
|
a) |
l'evoluzione dei volumi di negoziazione degli strumenti non rappresentativi di capitale soggetti agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
b) |
l'impatto sui fornitori di liquidità delle soglie percentili utilizzate per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario; e |
|
c) |
ogni altro fattore pertinente. |
6. Alla luce della valutazione effettuata ai sensi dei paragrafi 4 e 5, L'ESMA trasmette alla Commissione una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia del criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni» per le obbligazioni secondo la sequenza indicata di seguito:
|
a) |
S2 (10 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
b) |
S3 (7 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo; e |
|
c) |
S4 (2 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo. |
7. Se l'ESMA non presenta una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia alla fase successiva, secondo la sequenza di cui al paragrafo 6, la valutazione dell'ESMA effettuata conformemente ai paragrafi 4 e 5 spiega perché l'adeguamento della soglia alla fase successiva pertinente non è giustificato. In tal caso, il passaggio alla fase successiva è rinviato di un anno.
8. Alla luce della valutazione effettuata ai sensi dei paragrafi 4 e 5, l'ESMA trasmette alla Commissione una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia dei percentili delle operazioni secondo la sequenza indicata di seguito:
|
a) |
S2 (40o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
b) |
S3 (50o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo; e |
|
c) |
S4 (60o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo. |
9. Se l'ESMA non presenta una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia alla fase successiva, secondo la sequenza di cui al paragrafo 8, la valutazione dell'ESMA effettuata conformemente ai paragrafi 4 e 5 spiega perché l'adeguamento della soglia alla fase successiva pertinente non è giustificato. In tal caso, il passaggio alla fase successiva è rinviato di un anno.
Articolo 18
Disposizioni transitorie
1. Al più tardi sei mesi prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 le autorità competenti provvedono a raccogliere i dati necessari, a calcolare e a pubblicare i dettagli di cui all'articolo 13, paragrafo 5.
2. Ai fini del paragrafo 1:
|
a) |
i calcoli sono basati su un periodo di riferimento di sei mesi avente inizio 18 mesi prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
b) |
i risultati dei calcoli contenuti nelle prima pubblicazione sono utilizzati fintanto che si applicano i risultati dei primi calcoli regolari di cui all'articolo 13, paragrafo 17. |
3. In deroga al paragrafo 1, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, le autorità competenti si adoperano al meglio per assicurare la pubblicazione dei risultati dei calcoli a fini di trasparenza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto i), entro il primo giorno del mese che precede la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, sulla base del periodo di riferimento di tre mesi avente inizio il primo giorno del quinto mese precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.
4. Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 3 fintanto che si applicano i risultati del primo calcolo regolare di cui all'articolo 13, paragrafo 18.
5. Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione nel periodo di tre mesi precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 sono considerate non aventi un mercato liquido come previsto alla tabella 2.2 dell'allegato III fintanto che si applicano i risultati del primo calcolo regolare di cui all'articolo 13, paragrafo 18.
Articolo 19
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. L'articolo 18 si applica tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (Cfr. pagina 126 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (Cfr. pagina 174 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (Cfr. pagina 368 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(6) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(7) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (Cfr. pagina 449 della presente Gazzetta ufficiale).
(8) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(9) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
Descrizione del tipo di sistemi e relative informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 2
Informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 2
|
Tipo di sistema |
Descrizione del sistema |
Informazioni da rendere pubbliche |
|
Sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione |
Un sistema che mediante un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano abbina, su base continua, gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto corrispondenti sulla base del miglior prezzo disponibile. |
Per ogni strumento finanziario, il numero aggregato di ordini e il volume da essi rappresentato, ad ogni livello di prezzo, almeno per i cinque migliori livelli dei prezzi di acquisto e di vendita. |
|
Sistema di negoziazione basato su quotazioni (quote driven) |
Un sistema nel quale le operazioni sono concluse sulla base di quotazioni irrevocabili rese continuamente accessibili ai partecipanti, che impone ai market maker di mantenere quotazioni per quantitativi che tengano conto sia delle esigenze dei membri e partecipanti di negoziare quantitativi commerciali, sia dei rischi ai quali il market maker si espone. |
Per ogni strumento finanziario, il migliore prezzo di acquisto e di vendita di ogni market maker dello strumento, nonché i volumi a cui i prezzi si riferiscono. Le quotazioni pubblicate rappresentano impegni irrevocabili ad acquistare e vendere gli strumenti finanziari e indicano il prezzo e il volume degli strumenti finanziari ai quali i market maker registrati sono disposti ad acquistare o a vendere. Tuttavia, in condizioni di mercato eccezionali, possono essere consentite, per un periodo limitato, quotazioni indicative o quotazioni di solo acquisto o di sola vendita. |
|
Sistema di negoziazione ad asta periodica |
Un sistema che abbina gli ordini sulla base di un'asta periodica e di un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano. |
Per ogni strumento finanziario, il prezzo al quale il sistema di negoziazione ad asta soddisferebbe meglio il suo algoritmo di negoziazione e il volume che sarebbe potenzialmente eseguibile a quel prezzo dai partecipanti al sistema. |
|
Sistema di negoziazione basato su richieste di quotazione (request-for-quote) |
Un sistema di negoziazione in cui vengono fornite una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più membri o partecipanti. La quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante al mercato richiedente. Il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione, accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta. |
Le quotazioni e i relativi volumi forniti dai membri o partecipanti che, se accettate, porterebbero alla conclusione di un'operazione in base alle regole del sistema. Tutte le quotazioni presentate in risposta alla richiesta di quotazione possono essere pubblicate nel momento in cui diventano eseguibili ma non oltre. |
|
Sistema di negoziazione a voce (voice trading) |
Un sistema di negoziazione in cui le operazioni tra i membri sono concluse mediante negoziazione a voce. |
Le domande e le offerte e i relativi volumi forniti dai membri o partecipanti che, se accettate, porterebbero alla conclusione di un'operazione in base alle regole del sistema. |
|
Sistema di negoziazione diverso dai 5 sistemi precedenti |
Un sistema ibrido che rientra in due o più delle cinque definizioni precedenti o un sistema in cui il processo di formazione del prezzo è di natura diversa da quello applicabile ai sistemi di cui sopra. |
Informazioni adeguate sul livello degli ordini o delle quotazioni e degli interessi di negoziazione; se le caratteristiche del meccanismo di formazione del prezzo lo consentono, in particolare, i cinque migliori prezzi di acquisto e di vendita e/o quotazioni di acquisto e di vendita di ciascun market maker dello strumento. |
ALLEGATO II
Dettagli da rendere pubblici sulle operazioni
Tabella 1
Tabella dei simboli della tabella 2
|
SIMBOLO |
TIPO DI DATI |
DEFINIZIONE |
||||||||||||||||
|
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero. |
||||||||||||||||
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 caratteri alfanumerici |
Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217 |
||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601 |
Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ. dove:
Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC). |
||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi:
Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati. |
||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166 |
||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo ISO 10383 |
Tabella 2
Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza post-negoziazione
|
Dettagli |
Strumenti finanziari |
Descrizione/dettagli da pubblicare |
Tipo di sede di esecuzione/pubblicazione |
Formato da inserire come indicato nella tabella 1 |
|
Data e ora di negoziazione |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Data e ora di esecuzione dell'operazione. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (1). Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora sono il momento in cui le parti convengono il contenuto dei campi seguenti: quantitativo, prezzo, valute (nei campi 31, 34 e 40 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione), codice identificativo dello strumento, classificazione dello strumento e codice dello strumento sottostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo. Per le operazioni derivanti da un ordine trasmesso a terzi dall'impresa che lo esegue per conto di un cliente, laddove le condizioni della trasmissione stabilite all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione non sono state soddisfatte, indicare la data e l'ora dell'operazione invece dell'ora della trasmissione dell'ordine. |
Mercato regolamentato (RM), sistema multilaterale di negoziazione (MTF), sistema organizzato di negoziazione (OTF), dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA), fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) |
{DATE_TIME_FORMAT} |
|
Tipo di codice identificativo dello strumento |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Tipo di codice usato per identificare lo strumento finanziario |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«ISIN» = codice ISIN, se disponibile «OTHR»= altro identificativo |
|
Codice identificativo dello strumento |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Codice usato per identificare lo strumento finanziario |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{ISIN} Quando il codice identificativo dello strumento non è un codice ISIN, un identificativo che indica lo strumento derivato sulla base dei campi da 3 a 5, 7, 8, e da 12 a 42 di cui all'allegato IV e dei campi 13 e da 24 a 48 di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 e sulla base della ripartizione degli strumenti derivati di cui all'allegato III. |
|
Prezzo |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati. Nel caso di contratti di opzione, è il premio del derivato per sottostante o punto dell'indice. Nel caso di scommesse sul differenziale (spread bet) è il prezzo di riferimento dello strumento sottostante. Per i credit default swap (CDS) è la cedola in punti base. Quando il prezzo è indicato in termini monetari, deve essere riportato nell'unità monetaria principale. Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare «PNDG». Lasciare in bianco se il prezzo non è applicabile. Le informazioni inserite in questo campo sono in linea con il valore indicato nel campo Quantitativo. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento «PNDG» se il prezzo non è disponibile {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base |
|
Sede di esecuzione |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Identificativo della sede in cui l'operazione è stata eseguita. Per le operazioni eseguite nelle sedi di negoziazione utilizzare il MIC del segmento conforme all'ISO 10383. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo. Utilizzare il codice MIC «XOFF» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario non è eseguita in una sede di negoziazione o presso un internalizzatore sistematico o su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione. Utilizzare il codice «SINT» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario è eseguita presso un internalizzatore sistematico. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{MIC} — sedi di negoziazione «SINT» — internalizzatore sistematico |
|
Misura del prezzo |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Indicazione del modo in cui è espresso il prezzo: in valore monetario, in percentuale o in rendimento |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«MONE» — Valore monetario «PERC» — Percentuale «YIEL» — Rendimento «BAPO» — Punti base |
|
Valuta del prezzo |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Valuta nella quale è espresso il prezzo (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario) |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{CURRENCYCODE_3} |
|
Misura del quantitativo in unità di misura |
Per i derivati su merci, i derivati su quote di emissione e le quote di emissione, tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. |
Indicazione dell'unità di misura nella quale è espresso il «quantitativo in unità di misura» |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«TOCD» — Tonnellate di CO2 equivalente oppure {ALPHANUM-25} altro |
|
Quantitativo in unità di misura |
Per i derivati su merci, i derivati su quote di emissione e le quote di emissione, tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. |
L'importo equivalente di merci o quote di emissione negoziate espresso in unità di misura |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DECIMAL-18/17} |
|
Quantitativo |
Per tutti gli strumenti finanziari tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. |
Il numero di unità dello strumento finanziario, o il numero di contratti derivati dell'operazione. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DECIMAL-18/17} |
|
Importo nozionale |
Per tutti gli strumenti finanziari tranne i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. |
Importo nominale o importo nozionale Per le scommesse sul differenziale (spread bet), l'importo nozionale è il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante. Per i credit default swap, è l'importo nozionale per il quale la protezione è acquisita o ceduta. Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con il valore indicato nel campo Prezzo |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DECIMAL-18/5} |
|
Valuta nozionale |
Per tutti gli strumenti finanziari, tranne nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) del presente regolamento. |
Valuta in cui è denominato il nozionale |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{CURRENCYCODE_3} |
|
Tipo |
Solo per le quote di emissione e i derivati su quote di emissione |
Questo campo si applica solo alle quote di emissione e ai derivati su quote di emissione. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«EUAE» — EUA «CERE» — CER «ERUE» — ERU «EUAA» — EUAA «OTHR» — Altro (solo per i derivati) |
|
Data e ora di pubblicazione |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Data e ora in cui l'operazione è stata pubblicata da una sede di negoziazione o da un APA. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{DATE_TIME_FORMAT} |
|
Sede di pubblicazione |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Codice utilizzato per identificare la sede di negoziazione e l'APA che pubblica l'operazione. |
CTP |
Sede di negoziazione: {MIC} APA: {MIC} se disponibile. Altrimenti codice di 4 caratteri riportato nell'elenco dei fornitori di servizi di comunicazione dati pubblicato sul sito web dell'ESMA. |
|
Codice identificativo dell'operazione |
Per tutti gli strumenti finanziari |
Codice alfanumerico assegnato dalle sedi di negoziazione (ai sensi dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/580 (2) della Commissione e dagli APA e utilizzato successivamente ogni volta che si fa riferimento alla specifica operazione. Il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC di segmento secondo ISO 10383 e per il giorno di negoziazione. Se la sede di negoziazione non utilizza il MIC di segmento, il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC operativo per giorno di negoziazione. Se l'APA non utilizza i MIC, dovrebbe essere un codice univoco, uniforme e costante a 4 caratteri utilizzato per identificare l'APA per giorno di negoziazione. Gli elementi del codice identificativo dell'operazione non rivelano l'identità delle controparti dell'operazione cui è attribuito il codice |
RM, MTF, OTF APA CTP |
{ALPHANUMERICAL-52} |
|
Operazione da compensare |
Per i derivati |
Codice che indica se l'operazione sarà compensata. |
RM, MTF, OTF APA CTP |
«true» — operazione da compensare «false» — operazione da non compensare |
Tabella 3
Elenco degli indicatori ai fini della trasparenza post-negoziazione
|
|
Indicatore |
Nome dell'indicatore |
Tipo di sede di esecuzione/pubblicazione |
Descrizione |
|
|
«BENC» |
Indicatore delle operazioni con parametro di riferimento |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Tutti i tipi di operazioni al prezzo medio ponderato per il volume e tutte le altre operazioni in cui il prezzo viene calcolato su molteplici momenti sulla base di un dato valore di riferimento. |
|
|
«ACTX» |
Indicatore delle operazioni di tipo agency cross |
APA CTP |
Operazioni nelle quali l'impresa di investimento abbina gli ordini di due clienti in cui l'acquisto e la vendita sono eseguiti come un'unica operazione e che riguardano il medesimo volume e lo stesso prezzo. |
|
|
«NPFT» |
Indicatore delle operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo |
RM, MTF, OTF CTP |
Tutti i tipi di operazioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento e che non contribuiscono alla formazione del prezzo. |
|
|
«LRGS» |
Indicatore delle operazioni con modalità post-negoziazione per dimensione elevata (LIS) |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazioni eseguite nel quadro del differimento post-negoziazione per dimensione elevata. |
|
|
«ILQD» |
Indicatore delle operazioni in strumenti illiquidi |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazione eseguite nel quadro del differimento, per strumenti per i quali non esiste un mercato liquido. |
|
|
«SIZE» |
Indicatore delle operazioni con modalità post-negoziazione per dimensione specifica allo strumento (SSTI) |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazioni cui si applica il differimento post-negoziazione per dimensione specifica dello strumento. |
|
|
«TPAC» |
Indicatore di operazione a pacchetto |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazioni a pacchetto che non sono scambiate con sottostante fisico ai sensi dell'articolo 1. |
|
|
«XFPH» |
Indicatore di operazione con scambio di sottostante fisico |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Scambio con sottostante fisico ai sensi dell'articolo 1. |
|
|
«CANC» |
Indicatore di annullamento |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene annullata. |
|
|
«AMND» |
Indicatore di modifica |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene modificata. |
|
INDICATORI SUPPLEMENTARI DI DIFFERIMENTO |
||||
|
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i). |
«LMTF» |
Indicatore di dettagli limitati |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Prima comunicazione con pubblicazione di dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i). |
|
«FULF» |
Indicatore di informazioni complete |
Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i). |
||
|
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii). |
«DATF» |
Indicatore di operazioni aggregate giornalmente |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Pubblicazione di operazioni aggregate giornalmente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii). |
|
«FULA» |
Indicatore di informazioni complete |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Singola operazione per la quale in precedenza sono stati pubblicati dettagli aggregati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto ii). |
|
|
Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) |
«VOLO» |
Indicatore di omissione del volume |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b). |
|
«FULV» |
Indicatore di informazioni complete |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b). |
|
|
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c) |
«FWAF» |
Indicatore di aggregazione su quattro settimane |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Pubblicazione di operazioni aggregate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c). |
|
«FULJ» |
Indicatore di informazioni complete |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Singole operazioni che hanno beneficiato in precedenza della pubblicazione aggregata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c). |
|
|
Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) |
«IDAF» |
Indicatore di aggregazione per un periodo di tempo indefinito |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazioni per le quali è stata autorizzata la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d). |
|
Uso consecutivo dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), per gli strumenti di debito sovrano |
«VOLW» |
Indicatore di omissione del volume |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazione per la quale sono pubblicati dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e per la quale verrà autorizzata in modo consecutivo la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c). |
|
«COAF» |
Indicatore dell'aggregazione consecutiva (omissione del volume ai fini della post-negoziazione per gli strumenti di debito sovrano) |
RM, MTF, OTF APA CTP |
Operazione per la quale sono stati precedentemente pubblicati dettagli limitati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e per la quale è stata autorizzata in modo consecutivo la pubblicazione di varie operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c). |
|
Tabella 4
Misura del volume
|
Tipo di strumento |
Volume |
|
Tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e strumenti finanziari strutturati |
Valore nominale complessivo degli strumenti di debito negoziati |
|
Tipi di obbligazioni ETC e ETN |
Numero di unità negoziate (3) |
|
Derivati cartolarizzati |
Numero di unità negoziate (3) |
|
Derivati su tassi di interesse |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
|
Derivati su tassi di cambio |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
|
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
|
Derivati su merci |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
|
Derivati su crediti |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
|
Contratti differenziali |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
|
Derivati C10 |
Importo nozionale dei contratti negoziati |
|
Derivati su quote di emissione |
Tonnellate di CO2 equivalente |
|
Quote di emissione |
Tonnellate di CO2 equivalente |
(1) Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (Cfr. pagina 148 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (Cfr. pagina 193 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Prezzo unitario.
ALLEGATO III
Valutazione della liquidità, soglie LIS (dimensione elevata) e SSTI (dimensione specifica dello strumento) per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale
1. Istruzioni relative al presente allegato
|
1. |
Per «classe di attività» si intendono le seguenti classi di strumenti finanziari: obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, derivati cartolarizzati, derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su merci, derivati su tassi di cambio, derivati su crediti, derivati C10, contratti differenziali (CFD), quote di emissione e derivati su quote di emissione. |
|
2. |
Per «sottoclasse di attività» si intende una classe di attività segmentata ad un livello di maggiore granularità sulla base del tipo di contratto e/o del tipo di sottostante. |
|
3. |
Per «sottoclasse» si intende una sottoclasse di attività segmentata ad un livello di maggiore granularità sulla base dei criteri di segmentazione qualitativi di cui alle tabelle da 2.1 a 13.3 del presente allegato. |
|
4. |
Per «volume medio giornaliero degli scambi (ADT)» si intende il volume totale degli scambi per un dato strumento finanziario, determinato secondo la misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II ed eseguito nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 7, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione. |
|
5. |
Per «importo nozionale giornaliero medio (ADNA)» si intende l'importo nozionale totale per un determinato strumento finanziario, determinato secondo la misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II ed eseguito nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 18, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e all'articolo 13, paragrafo 7, per tutti gli altri strumenti finanziari, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione. |
|
6. |
Per «percentuale dei giorni di negoziazione nel periodo considerato» si intende il numero di giorni nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 18, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e di cui all'articolo 13, paragrafo 7, per i prodotti finanziari strutturati, in cui è stata eseguita almeno un'operazione sullo strumento finanziario, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione. |
|
7. |
Per «numero medio giornaliero delle operazioni» si intende il numero totale di operazioni per un determinato strumento finanziario, nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 18, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, e all'articolo 13, paragrafo 7, per tutti gli altri strumenti finanziari, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione. |
|
8. |
Per «future» si intende un contratto per l'acquisto o la vendita di una merce o di uno strumento finanziario ad una data futura convenuta, ad un prezzo concordato dall'acquirente e dal venditore alla stipula del contratto. I contratti future contengono clausole standard che dettano i quantitativi minimi e la qualità che possono essere acquistati o venduti, l'importo più piccolo per il quale il prezzo può variare, le modalità di consegna, la scadenza e altre caratteristiche del contratto. |
|
9. |
Per «opzione» si intende un contratto che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (call) o di vendere (put) uno specifico strumento finanziario o una specifica merce a un prezzo prefissato (prezzo strike o di esercizio), fino ad una certa data futura o alla data di esercizio dell'opzione. |
|
10. |
Per «swap» si intende un contratto in cui le due parti convengono di scambiare i flussi monetari di uno strumento finanziario con quelli di un altro strumento finanziario ad una certa data futura. |
|
11. |
Per «swap di portafogli» si intende un contratto tramite il quale gli utenti finali possono negoziare swap multipli. |
|
12. |
Per «forward» o «forward agreement» si intende un contratto privato tra due parti per l'acquisto o la vendita di una merce o di uno strumento finanziario ad una data futura convenuta, ad un prezzo concordato dall'acquirente e dal venditore alla stipula del contratto. |
|
13. |
Per «swaption» si intende un contratto che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di stipulare uno swap ad una data futura o fino a tale data futura o alla data di esercizio dell'opzione. |
|
14. |
Per «future su swap» si intende un contratto che impone al titolare l'obbligo di stipulare uno swap ad una certa data futura o fino a una certa data futura. |
|
15. |
Per «forward su swap» si intende un contratto che impone al titolare l'obbligo di stipulare uno swap ad una certa data futura o fino a una certa data futura. |
2. Obbligazioni
Tabella 2.1
Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) |
|||||
|
Ogni singolo strumento finanziario è considerato non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi su base cumulativa. |
|||||
|
Importo nozionale giornaliero medio [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
Percentuale di giorni di negoziazione nel periodo considerato [criterio di liquidità quantitativo 3] |
|||
|
100 000 EUR |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
80 % |
|
15 |
10 |
7 |
2 |
||
Tabella 2.2
Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) |
|||||||||||||||
|
Ogni singola obbligazione è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, se è caratterizzata da una specifica combinazione di tipo di obbligazione e di dimensioni dell'emissione secondo quanto specificato in ogni riga della tabella. |
|||||||||||||||
|
Tipo di obbligazione |
|
Dimensioni dell'emissione |
|||||||||||||
|
Obbligazioni sovrane |
obbligazioni emesse da un emittente sovrano che sia uno dei seguenti:
|
inferiore a EUR |
1 000 000 000 |
||||||||||||
|
Altre obbligazioni pubbliche |
obbligazioni emesse da uno dei seguenti emittenti pubblici:
|
inferiore a EUR |
500 000 000 |
||||||||||||
|
Obbligazioni convertibili |
uno strumento consistente in un'obbligazione o uno strumento di debito cartolarizzato con un derivato incorporato, quale un'opzione per l'acquisto dello strumento rappresentativo di capitale sottostante |
inferiore a EUR |
500 000 000 |
||||||||||||
|
Obbligazioni garantite |
obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/UE |
durante le fasi S1 e S2 |
durante le fasi S3 e S4 |
||||||||||||
|
inferiore a EUR |
1 000 000 000 |
inferiore a EUR |
500 000 000 |
||||||||||||
|
Obbligazioni societarie |
un'obbligazione emessa da una Società europea istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001del Consiglio (1) o da un tipo di società previsto dall'articolo 1 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o equivalente nei paesi terzi |
durante le fasi S1 e S2 |
durante le fasi S3 e S4 |
||||||||||||
|
inferiore a EUR |
1 000 000 000 |
inferiore a EUR |
500 000 000 |
||||||||||||
|
Tipo di obbligazione |
Ai fini della determinazione degli strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, si applica la seguente metodologia |
||||||||||||||
|
Altre obbligazioni |
Le obbligazioni che non rientrano in nessuno dei tipi di obbligazioni summenzionati sono considerate non aventi un mercato liquido |
||||||||||||||
Tabella 2.3
Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Soglie per la pre- e post-negoziazione LIS e SSTI
|
Classe di attività — Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) |
||||||||||
|
Tipo di obbligazione |
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie per tipo di obbligazione |
Percentile da applicare per il calcolo delle soglie pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni tipo di obbligazione |
||||||||
|
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|||||||
|
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Operazione — Percentile |
|||||
|
Obbligazioni sovrane |
operazioni eseguite su obbligazioni sovrane dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
300 000 EUR |
70 |
300 000 EUR |
80 |
90 |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
|
Altre obbligazioni pubbliche |
operazioni eseguite su altre obbligazioni pubbliche dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
300 000 EUR |
70 |
300 000 EUR |
80 |
90 |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
|
Obbligazioni convertibili |
operazioni eseguite su obbligazioni convertibili dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
200 000 EUR |
70 |
200 000 EUR |
80 |
90 |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
|
Obbligazioni garantite |
operazioni eseguite su obbligazioni garantite dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
300 000 EUR |
70 |
300 000 EUR |
80 |
90 |
|
30 |
40 |
40 |
40 |
|||||||
|
Obbligazioni societarie |
operazioni eseguite su obbligazioni societarie dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
200 000 EUR |
70 |
200 000 EUR |
80 |
90 |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
|
Altre obbligazioni |
operazioni eseguite su altre obbligazioni dopo l'esclusione delle operazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
200 000 EUR |
70 |
200 000 EUR |
80 |
90 |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
Tabella 2.4
Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) |
||
|
Tipo di obbligazione |
Ogni singolo strumento finanziario è considerato non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. |
|
|
Volume medio giornaliero degli scambi (ADT) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
|
|
Exchange Traded Commodities (ETC) strumento di debito emesso a fronte di un investimento diretto dell'emittente in merci o in contratti derivati su merci. Il prezzo dell'ETC è direttamente e indirettamente connesso all'andamento del sottostante. L'ETC riproduce passivamente l'andamento della merce o degli indici di merci a cui si riferisce. |
500 000 EUR |
10 |
|
Exchange Traded Notes (ETN) strumento di debito emesso a fronte di un investimento diretto dell'emittente nel sottostante o in contratti derivati sottostanti. Il prezzo dell'ETN è direttamente e indirettamente connesso all'andamento del sottostante. L'ETN riproduce passivamente l'andamento del sottostante a cui si riferisce. |
500 000 EUR |
10 |
Tabella 2.5
Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS
|
Classe di attività — Obbligazioni (tipi di obbligazioni ETC e ETN) |
||||
|
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni singolo strumento considerato avente un mercato liquido |
||||
|
Tipo di obbligazione |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
|
ETC |
1 000 000 di EUR |
1 000 000 di EUR |
50 000 000 di EUR |
50 000 000 di EUR |
|
ETN |
1 000 000 di EUR |
1 000 000 di EUR |
50 000 000 di EUR |
50 000 000 di EUR |
|
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni singolo strumento considerato non avente un mercato liquido |
||||
|
Tipo di obbligazione |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
|
ETC |
900 000 EUR |
900 000 EUR |
45 000 000 di EUR |
45 000 000 di EUR |
|
ETN |
900 000 EUR |
900 000 EUR |
45 000 000 di EUR |
45 000 000 di EUR |
3. Strumenti finanziari strutturati (SFP)
Tabella 3.1
SFP — Classi non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Strumenti finanziari strutturati (SFP) |
||
|
Test 1 — valutazione della classe di attività SFP |
||
|
Valutazione della classe di attività SFP ai fini della determinazione degli strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
||
|
Operazioni da prendere in considerazione per il calcolo dei valori relativi ai criteri di liquidità quantitativi ai fini della valutazione della classe di attività degli SFP |
La classe di attività degli SFP è valutata applicando le seguenti soglie del criterio di liquidità quantitativo |
|
|
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
|
|
Operazioni eseguite su tutti gli SFP |
300 000 000 di EUR |
500 |
|
Test 2 — SFP non aventi un mercato liquido |
||
|
Se i valori relativi ai criteri di liquidità quantitativi sono entrambi superiori alle soglie di liquidità quantitative stabilite per la valutazione della classe di attività SFP, il test 1 è superato e deve essere effettuato il test 2. Ogni singolo strumento finanziario è considerato non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. |
||
|
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
Percentuale di giorni di negoziazione nel periodo considerato [criterio di liquidità quantitativo 3] |
|
100 000 EUR |
2 |
80 % |
Tabella 3.2
SFP — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS se il test 1 non è stato superato
|
Classe di attività — Strumenti finanziari strutturati (SFP) |
|||
|
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per tutti gli SFP se il test 1 non è stato superato |
|||
|
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
100 000 EUR |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
Tabella 3.3
SFP — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS se il test 1 è stato superato
|
Classe di attività — Strumenti finanziari strutturati (SFP) |
|||||||||||
|
Operazioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per gli SFP considerati aventi un mercato liquido se il test 1 è stato superato |
||||||||||
|
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||
|
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
||||
|
Operazioni eseguite in tutti gli SFP considerati aventi un mercato liquido |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
100 000 EUR |
70 |
250 000 EUR |
80 |
500 000 EUR |
90 |
1 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
||||||||
|
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per gli SFP considerati non aventi un mercato liquido se il test 1 è stato superato |
|||
|
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
100 000 EUR |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
4. Derivati cartolarizzati
Tabella 4.1
Derivati cartolarizzati — Classi non aventi un mercato liquido
Classe di attività — Derivati cartolarizzati
valore mobiliare definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE diverso dagli strumenti finanziari strutturati, che dovrebbe includere almeno:
|
a) |
warrant garantiti classici, ossia strumenti che conferiscono al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare, alla data di scadenza o entro la data di scadenza, un importo specifico di attività sottostanti ad un prezzo strike predeterminato o, se è stato previsto il regolamento in contanti, dietro pagamento della differenza positiva tra il prezzo corrente di mercato (il prezzo strike) e il prezzo strike (prezzo corrente di mercato); |
|
b) |
certificati con leva (leverage certificate), ossia certificati che replicano l'andamento dell'attività sottostante con effetto leva; |
|
c) |
warrant garantiti esotici, ossia warrant la cui componente principale è una combinazione di opzioni; |
|
d) |
diritti negoziabili; |
|
e) |
certificati di investimento, ossia certificati che replicano l'andamento dell'attività sottostante senza effetto leva; |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia
tutti i derivati cartolarizzati sono considerati aventi un mercato liquido
Tabella 4.2
Derivati cartolarizzati — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS
|
Classe di attività — Derivati cartolarizzati |
|||
|
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS |
|||
|
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
5. Derivati su tassi di interesse
Tabella 5.1
Derivati su tassi di interesse — Classi non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su tassi di interesse |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
contratti, come definiti nell'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, il cui sottostante è un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito, un paniere, un portafoglio o un indice, ivi compresi un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito o ogni altro prodotto che rappresenta l'andamento di un tasso di interesse, un'obbligazione, un prestito. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
Criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Future/forward su obbligazioni |
la sottoclasse dei future/forward su obbligazioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
5 000 000 di EUR |
10 |
se una delle sottoclassi è considerata avente un mercato liquido rispetto ad un determinato scaglione di scadenza e la sottoclasse definita dal successivo scaglione di vita residua è considerata non avente un mercato liquido, il primo contratto back month è considerato avente un mercato liquido due settimane prima della scadenza del contratto front month. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Opzioni su obbligazioni |
la sottoclasse delle opzioni su obbligazioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
5 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Future su tassi di interesse e FRA |
la sottoclasse dei future su tassi di interesse è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
500 000 000 di EUR |
10 |
se una delle sottoclassi è considerata avente un mercato liquido rispetto ad un determinato scaglione di scadenza e la sottoclasse definita dal successivo scaglione di vita residua è considerata non avente un mercato liquido, il primo contratto back month è considerato avente un mercato liquido due settimane prima della scadenza del contratto front month. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Opzioni su tassi di interesse |
la sottoclasse delle opzioni su tassi di interessi è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
500 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Swaption |
la sottoclasse delle swaption è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
500 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Criterio di segmentazione 5: scaglione di scadenza dell'opzione definito come segue:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap multivaluta o swap valutari fisso a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a variabile uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di una gamba sono determinati da un tasso di interesse fisso mentre quelli dell'altra gamba sono determinati da un tasso di interesse variabile |
la sottoclasse multivaluta fisso a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap multivaluta o swap valutari variabile a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari variabile a variabile uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi flessibili |
la sottoclasse multivaluta variabile a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap multivaluta o swap valutari fisso a fisso e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi fissi |
la sottoclasse multivaluta fisso a fisso è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap multivaluta o swap valutari su OIS (overnight index swap) e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su OIS uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati dal tasso dell'OIS (overnight index swap) |
la sottoclasse multivaluta su OIS è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap multivaluta o swap valutari su inflazione e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su inflazione uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati in differenti valute e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati da un tasso di inflazione |
la sottoclasse multivaluta su inflazione è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap monovaluta fisso a variabile e future/forward su swap monovaluta fisso a variabile uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di una gamba sono determinati da un tasso di interesse fisso mentre quelli dell'altra gamba sono determinati da un tasso di interesse variabile |
la sottoclasse monovaluta fisso a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap monovaluta variabile a variabile e future/forward su swap monovaluta variabile a variabile uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi flessibili |
la sottoclasse monovaluta variabile a variabile è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap monovaluta fisso a fisso e future/forward su swap monovaluta fisso a fisso uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di entrambe le gambe sono determinati da tassi di interessi fissi |
la sottoclasse monovaluta fisso a fisso è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap monovaluta su OIS e future/forward su swap monovaluta su OIS uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati dal tasso dell'OIS (overnight index swap) |
la sottoclasse monovaluta su OIS è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap monovaluta su inflazione e future/forward su swap monovaluta su inflazione uno swap o un future/forward su swap in cui due parti si scambiano flussi monetari denominati nella stessa valuta e in cui i flussi monetari di almeno una gamba sono determinati da un tasso di inflazione |
la sottoclasse monovaluta su inflazione è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Classe di attività — Derivati su tassi di interesse |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Altri derivati su tassi di interesse |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
derivato su tassi di interesse che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra |
gli altri derivati su tassi di interesse sono considerati non aventi un mercato liquido |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella 5.2
Derivati su tassi di interesse — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per sottoclassi considerate aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su tassi di interesse |
||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata avente un mercato liquido |
|||||||||||||
|
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||||
|
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
|||||
|
Future/forward su obbligazioni |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
20 000 000 di EUR |
90 |
70 |
25 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Opzioni su obbligazioni |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
20 000 000 di EUR |
90 |
70 |
25 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Future su tassi di interesse e FRA |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
5 000 000 di EUR |
70 |
10 000 000 di EUR |
80 |
60 |
20 000 000 di EUR |
90 |
70 |
25 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Opzioni su tassi di interesse |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
5 000 000 di EUR |
70 |
10 000 000 di EUR |
80 |
60 |
20 000 000 di EUR |
90 |
70 |
25 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Swaption |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Swap multivaluta o swap valutari fisso a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a variabile |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Swap multivaluta o swap valutari variabile a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari variabile a variabile |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Swap multivaluta o swap valutari fisso a fisso e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Swap multivaluta o swap valutari su OIS (overnight index swap) e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su OIS |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Swap multivaluta o swap valutari su inflazione e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su inflazione |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Swap monovaluta fisso a variabile e future/forward su swap monovaluta fisso a variabile |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Swap monovaluta variabile a variabile e future/forward su swap monovaluta variabile a variabile |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Swap monovaluta fisso a fisso e future/forward su swap monovaluta fisso a fisso |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Swap monovaluta su OIS e future/forward su swap monovaluta su OIS |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Swap monovaluta su inflazione e future/forward su swap monovaluta su inflazione |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
4 000 000 di EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
9 000 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Tabella 5.3
Derivati su tassi di interesse — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su tassi di interesse |
||||
|
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido |
|||
|
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
|
Future/forward su obbligazioni |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
|
Opzioni su obbligazioni |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
|
Future su tassi di interesse e FRA |
5 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
|
Opzioni su tassi di interesse |
5 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
|
Swaption |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
|
Swap multivaluta o swap valutari fisso a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a variabile |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
|
Swap multivaluta o swap valutari variabile a variabile e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari variabile a variabile |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
|
Swap multivaluta o swap valutari fisso a fisso e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari fisso a fisso |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
|
Swap multivaluta o swap valutari su OIS (overnight index swap) e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su OIS |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
|
Swap multivaluta o swap valutari su inflazione e future/forward su swap multivaluta o su swap valutari su inflazione |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
|
Swap monovaluta fisso a variabile e future/forward su swap monovaluta fisso a variabile |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
|
Swap monovaluta variabile a variabile e future/forward su swap monovaluta variabile a variabile |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
|
Swap monovaluta fisso a fisso e future/forward su swap monovaluta fisso a fisso |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
|
Swap monovaluta su OIS e future/forward su swap monovaluta su OIS |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
|
Swap monovaluta su inflazione e future/forward su swap monovaluta su inflazione |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
|
Altri derivati su tassi di interesse |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
9 000 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
6. Derivati su strumenti rappresentativi di capitale
Tabella 6.1
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Classi non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
i contratti di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE relativi a:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Opzioni su indici azionari opzione il cui sottostante è un indice composto di azioni |
tutte le opzioni su indici azionari sono considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Future/forward su indici azionari future/forward il cui sottostante è un indice composto di azioni |
tutti i future/forward su indici sono considerati aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Opzioni su azioni opzione il cui sottostante è un'azione o un paniere di azioni risultanti da un evento societario |
tutte le opzioni su azioni sono considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Future/forward su azioni future/forward il cui sottostante è un'azione o un paniere di azioni risultanti da un evento societario |
tutti i future/forward su azioni sono considerati aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Opzioni su dividendi di azioni opzione sul dividendo di una specifica azione |
tutte le opzioni su dividendi di azioni sono considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Future/forward su dividendi di azioni future/forward sul dividendo di una specifica azione |
tutti i future/forward su dividendi di azioni sono considerati aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Opzioni su indici di dividendi un'opzione su un indice composto di dividendi di più di un'azione |
tutte le opzioni su indici di dividendi sono considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Future/forward su indici di dividendi future/forward su un indice composto di dividendi di più di un'azione |
tutti i future/forward su indici di dividendi sono considerati aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Opzioni su indici di volatilità opzione il cui sottostante è un indice di volatilità definito come un indice relativo alla volatilità di uno specifico indice sottostante di strumenti rappresentativi di capitale |
tutte le opzioni su indici di volatilità sono considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Future/forward su indici di volatilità future/forward il cui sottostante è un indice di volatilità definito come un indice relativo alla volatilità di uno specifico indice sottostante di strumenti rappresentativi di capitale |
tutti i future/forward su indici di volatilità sono considerati aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Opzioni su ETF opzione il cui sottostante è un ETF |
tutte le opzioni su ETF sono considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Future/forward su ETF future/forward il cui sottostante è un ETF |
tutti i future/forward su ETF sono considerati aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap |
la sottoclasse degli swap è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
50 000 000 di EUR |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Price return basic performance parameter |
Parameter return variance/volatility |
Parameter return dividend |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
… |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
… |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Swap di portafogli |
la sottoclasse degli swap di portafogli è definita da una specifica combinazione di:
|
50 000 000 di EUR |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
derivato su strumenti rappresentativi di capitale che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra |
gli altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale sono considerati non aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||
Tabella 6.2
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per sottoclassi aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
|||||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Valori della soglia per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS determinati per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido sulla base della fascia dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) alla quale la sottoclasse appartiene |
||||||||||||||
|
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|||||||||||||
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
||||||||||||||
|
Opzioni su indici azionari |
la sottoclasse delle opzioni sui indici azionari è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice azionario sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
|
100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
200mio di EUR ≤ ADNA < 600mio di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
ADNA ≥ 600mio di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
Future/forward su indici azionari |
la sottoclasse dei future/forward su indici azionari è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice azionario sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
|
100mio di EUR ≤ ADNA < 1mrd di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
|
1mrd di EUR ≤ ADNA < 3mrd di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
3mrd di EUR ≤ ADNA < 5mrd di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
ADNA ≥ 5mrd di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
250 000 000 di EUR |
260 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
Opzioni su azioni |
la sottoclasse delle opzioni su azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: azione sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 250 000 EUR |
||||||||||
|
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
|
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
ADNA ≥ 20mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
|
Future/forward su azioni |
la sottoclasse dei future/forward su azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: azione sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 250 000 EUR |
||||||||||
|
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
|
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
ADNA ≥ 20mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
|
Opzioni su dividendi di azioni |
la sottoclasse delle opzioni sui dividendi di azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: azione sottostante avente diritto a dividendi: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
400 000 EUR |
450 000 EUR |
||||||||||
|
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
25 000 EUR |
30 000 EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
|||||||||||||
|
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
50 000 EUR |
100 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
|
ADNA ≥ 20mio di EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
2 000 000 di EUR |
2 500 000 EUR |
|||||||||||||
|
Future/forward su dividendi di azioni |
la sottoclasse dei future/forward su dividendi di azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: azione sottostante avente diritto a dividendi: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
400 000 EUR |
450 000 EUR |
||||||||||
|
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
25 000 EUR |
30 000 EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
|||||||||||||
|
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
50 000 EUR |
100 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
|
ADNA ≥ 20mio di EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
2 000 000 di EUR |
2 500 000 EUR |
|||||||||||||
|
Opzioni su indici di dividendi |
la sottoclasse delle opzioni su indici di dividendi è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice di dividendi sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
|
100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
200mio di EUR ≤ ADNA < 600mio di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
ADNA ≥ 600mio di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
Future/forward su indici di dividendi |
la sottoclasse dei future/forward su indici di dividendi è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice di dividendi sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
|
100mio di EUR ≤ ADNA < 1mrd di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
|
1mrd di EUR ≤ ADNA < 3mrd di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
3mrd di EUR ≤ ADNA < 5mrd di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
ADNA ≥ 5mrd di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
250 000 000 di EUR |
260 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
Opzioni su indici di volatilità |
la sottoclasse delle opzioni sui indici di volatilità è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice di volatilità sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
|
100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
200mio di EUR ≤ ADNA < 600mio di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
ADNA ≥ 600mio di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
Future/forward su indici di volatilità |
la sottoclasse dei future/forward su indici di volatilità è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: indice di volatilità sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 100mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
|
100mio di EUR ≤ ADNA < 1mrd di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
|
1mrd di EUR ≤ ADNA < 3mrd di EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
50 000 000 di EUR |
55 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
3mrd di EUR ≤ ADNA < 5mrd di EUR |
15 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
150 000 000 di EUR |
160 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
ADNA ≥ 5mrd di EUR |
25 000 000 di EUR |
30 000 000 di EUR |
250 000 000 di EUR |
260 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
Opzioni su ETF |
la sottoclasse delle opzioni su ETF è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: ETF sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 250 000 EUR |
||||||||||
|
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
|
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
ADNA ≥ 20mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
|
Future/forward su ETF |
la sottoclasse dei future/forward su ETF è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1: ETF sottostante: |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
< 5mio di EUR ADNA |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
1 250 000 EUR |
||||||||||
|
5mio di EUR ≤ ADNA < 10mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
|||||||||||||
|
10mio di EUR ≤ ADNA < 20mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
ADNA ≥ 20mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
|
Swap |
la sottoclasse degli swap è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
50mio di EUR ≤ ADNA < 100mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
|
100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
ADNA ≥ 200mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
|
Price return basic performance parameter |
Parameter return variance/volatility |
Parameter return dividend |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 3: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
… |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 5: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Swap di portafogli |
la sottoclasse degli swap di portafogli è definita da una specifica combinazione di:
|
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
50mio di EUR ≤ ADNA < 100mio di EUR |
250 000 EUR |
300 000 EUR |
1 250 000 EUR |
1 500 000 EUR |
||||||||||
|
100mio di EUR≤ ADNA < 200mio di EUR |
500 000 EUR |
550 000 EUR |
2 500 000 EUR |
3 000 000 di EUR |
|||||||||||||
|
ADNA ≥ 200mio di EUR |
1 000 000 di EUR |
1 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
5 500 000 EUR |
|||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 3 mesi |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Scaglione di scadenza 3: 3 mesi < vita residua ≤ 6 mesi |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Scaglione di scadenza 4: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Scaglione di scadenza 5: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Scaglione di scadenza 6: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
… |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Tabella 6.3
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
||||
|
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
|
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
|
Swap |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
|
Swap di portafogli |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
|
Altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
20 000 EUR |
25 000 EUR |
100 000 EUR |
150 000 EUR |
7. Derivati su merci
Tabella 7.1
Derivati su merci — Classi non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su merci |
|||||||||||||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. |
|||||||||||||||||||||||
|
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
||||||||||||||||||||||||
|
Future/forward su metalli |
la sottoclasse dei future/forward su metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
Metalli preziosi |
Metalli non preziosi |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
… |
|
|||||||||||||||||||||||
|
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Opzioni su metalli |
la sottoclasse delle opzioni su metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
Metalli preziosi |
Metalli non preziosi |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
… |
|
|||||||||||||||||||||||
|
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Swap su metalli |
la sottoclasse degli swap su metalli è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
Metalli preziosi |
Metalli non preziosi |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 3 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 anno |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 2: 3 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 4: 2 anni < vita residua ≤ 3 anni |
… |
|
|||||||||||||||||||||||
|
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Future/forward su prodotti energetici |
la sottoclasse dei future/forward su prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
Petrolio, distillati del petrolio, light ends del petrolio |
Carbone |
Gas naturale/energia elettrica/interenergia |
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno |
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
… |
… |
|||||||||||||||||||||||
|
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Opzioni su prodotti energetici |
la sottoclasse delle opzioni su prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
Petrolio, distillati del petrolio, light ends del petrolio |
Carbone |
Gas naturale/energia elettrica/interenergia |
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno |
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
… |
… |
|||||||||||||||||||||||
|
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Swap su prodotti energetici |
la sottoclasse degli swap su prodotti energetici è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
Petrolio, distillati del petrolio, light ends del petrolio |
Carbone |
Gas naturale/energia elettrica/interenergia |
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 4 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 6 mesi |
Scaglione di scadenza 1: 0 < vita residua ≤ 1 mese |
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 2: 4 mesi < vita residua ≤ 8 mesi |
Scaglione di scadenza 2: 6 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 2: 1 mese < vita residua ≤ 1 anno |
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 3: 8 mesi < vita residua ≤ 1 anno |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
Scaglione di scadenza 3: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza 4: 1 anno < vita residua ≤ 2 anni |
… |
… |
|||||||||||||||||||||||
|
… |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|||||||||||||||||||||||
|
Scaglione di scadenza m: (n-1) anni < vita residua ≤ n anni |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Future/forward su merci agricole |
la sottoclasse dei future/forward su merci agricole è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
Opzioni su merci agricole |
la sottoclasse delle opzioni su merci agricole è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
Swap su merci agricole |
la sottoclasse degli swap su merci agricole è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
||||||||||||||||||||||||
|
Altri derivati su merci |
|
||||||||||||||||||||||||
|
derivato su merci che non appartiene a nessuna del sottoclassi di attività indicate sopra |
gli altri derivati su merci sono considerati non aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||
Tabella 7.2
Derivati su merci — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su merci |
||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido |
|||||||||||||
|
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||||
|
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
|||||
|
Future/forward su metalli |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Opzioni su metalli |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Swap su metalli |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Future/forward su prodotti energetici |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Opzioni su prodotti energetici |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Swap su prodotti energetici |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Future/forward su merci agricole |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Opzioni su merci agricole |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Swap su merci agricole |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
250 000 EUR |
70 |
500 000 EUR |
80 |
60 |
750 000 EUR |
90 |
70 |
1 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Tabella 7.3
Derivati su merci — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su merci |
||||
|
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
|
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
|
Future/forward su metalli |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
|
Opzioni su metalli |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
|
Swap su metalli |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
|
Future/forward su prodotti energetici |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
|
Opzioni su prodotti energetici |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
|
Swap su prodotti energetici |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
|
Future/forward su merci agricole |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
|
Opzioni su merci agricole |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
|
Swap su merci agricole |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
|
Altri derivati su merci |
250 000 EUR |
500 000 EUR |
750 000 EUR |
1 000 000 di EUR |
8. Derivati su tassi di cambio
Tabella 8.1
Derivati su tassi di cambio — Classi non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su tassi di cambio |
|||||||||||||||||||||
|
strumento finanziario connesso alle valute di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2015/65/UE |
|||||||||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. |
|||||||||||||||||||
|
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
||||||||||||||||||||
|
Forward non consegnabile (NDF) forward che, secondo le clausole, è regolato in contanti tra le parti, e in cui l'importo del regolamento è determinato dalla differenza tra i tassi di cambio di due valute tra la data dell'operazione e la data di valutazione. Alla data di regolamento, una parte deve pagare all'altra parte la differenza netta tra i) il tasso di cambio fissato alla data di negoziazione; e ii) il tasso di cambio alla data di valutazione, sulla base dell'importo nozionale, e tale importo netto deve essere pagato nella valuta di regolamento fissata nel contratto. |
la sottoclasse dei forward su tassi di cambio non consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
I forward non consegnabili (NDF) sono considerati non aventi un mercato liquido |
|||||||||||||||||||
|
Forward consegnabile (DF) forward che comporta soltanto lo scambio di due diverse valute ad una data di regolamento futura stabilita nel contratto ad un tasso fisso concordato alla stipula del contratto che copre lo scambio. |
la sottoclasse dei forward su tassi di cambio consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
I forward consegnabili (DF) sono considerati non aventi un mercato liquido |
|||||||||||||||||||
|
Opzione su tassi di cambio non consegnabile (NDO) opzione che, secondo le clausole, è regolata in contanti tra le parti, e in cui l'importo di regolamento è determinato dalla differenza tra i tassi di cambio di due valute tra la data dell'operazione e la data di valutazione. Alla data di regolamento, una parte deve pagare all'altra parte la differenza netta tra i) il tasso di cambio fissato alla data di negoziazione; e ii) il tasso di cambio alla data di valutazione, sulla base dell'importo nozionale, e tale importo netto deve essere pagato nella valuta di regolamento fissata nel contratto. |
la sottoclasse delle opzioni su tassi di cambio non consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
Le opzioni su tassi di cambio non consegnabili (NDO) sono considerate non aventi un mercato liquido |
|||||||||||||||||||
|
Opzione su tassi di cambio consegnabile (DO) opzione che comporta soltanto lo scambio di due diverse valute ad una data di regolamento futura stabilita nel contratto ad un tasso fisso concordato alla stipula del contratto che copre lo scambio. |
la sottoclasse delle opzioni su tassi di cambio consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
Le opzioni su tassi di cambio consegnabili (DO) sono considerate non aventi un mercato liquido |
|||||||||||||||||||
|
Swap su tassi di cambio non consegnabile (NDS) swap che, secondo le clausole, è regolato in contanti tra le parti, e in cui l'importo di regolamento è determinato dalla differenza tra i tassi di cambio di due valute tra la data dell'operazione e la data di valutazione. Alla data di regolamento, una parte deve pagare all'altra parte la differenza netta tra i) il tasso di cambio fissato alla data di negoziazione; e ii) il tasso di cambio alla data di valutazione, sulla base dell'importo nozionale, e tale importo netto deve essere pagato nella valuta di regolamento fissata nel contratto. |
la sottoclasse degli swap su tassi di cambio non consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
Gli swap su tassi di cambio non consegnabili (NDS) sono considerati non aventi un mercato liquido |
|||||||||||||||||||
|
Swap su tassi di cambio consegnabile (DS) swap consegnabile che comporta soltanto lo scambio di due diverse valute ad una data di regolamento futura stabilita nel contratto ad un tasso fisso concordato alla stipula del contratto che copre lo scambio. |
la sottoclasse degli swap su tassi di cambio consegnabili è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
Gli swap su tassi di cambio consegnabili (DS) sono considerati non aventi un mercato liquido |
|||||||||||||||||||
|
Future su tassi di cambio |
la sottoclasse dei future su tassi di cambio è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
I future su tassi di cambio sono considerati non aventi un mercato liquido |
|||||||||||||||||||
|
Classe di attività — Derivati su tassi di cambio |
|||||||||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
||||||||||||||||||||
|
Altri derivati su tassi di cambio |
|
||||||||||||||||||||
|
derivato su tassi di cambio che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra |
gli altri derivati su tassi di cambio sono considerati non aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||
Tabella 8.2
Derivati su tassi di cambio — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su tassi di cambio |
||||
|
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
|
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
|
Forward non consegnabile (NDF) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
|
Forward consegnabile (DF) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
|
Opzione su tassi di cambio non consegnabile (NDO) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
|
Opzioni su tassi di cambio consegnabile (DO) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
|
Swap su tassi di cambio non consegnabile (NDS) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
|
Swap su tassi di cambio consegnabile (DS) |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
|
Future su tassi di cambio |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
|
Altri derivati su tassi di cambio |
4 000 000 di EUR |
5 000 000 di EUR |
20 000 000 di EUR |
25 000 000 di EUR |
9. Derivati su crediti
Tabella 9.1
Derivati su crediti — Classi non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su crediti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi. Per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido si applica, se del caso, il criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
Status on the run dell'indice [Criterio di liquidità qualitativo aggiuntivo] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indice di credit default swap (CDS) swap nel quale lo scambio di flussi monetari è legato al merito di credito di vari emittenti di strumenti finanziari che compongono un indice e al verificarsi di eventi di credito |
la sottoclasse degli indici di credit default swap è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
200 000 000 EUR |
10 |
L'indice sottostante è considerato avente un mercato liquido
per «indice on the run» si intende la versione (serie) rivista più recente dell'indice creata alla data in cui la composizione dell'indice è in vigore e che termina un giorno prima della data in cui entra in vigore la composizione della nuova versione (serie). per «status off the run 1x» si intende la versione (serie) dell'indice che è immediatamente precedente alla versione (serie) «on the run» corrente in un certo momento. Una versione (serie) cessa di essere «on the run» e acquista lo status di «off the run 1x» quando viene creata la versione più recente (serie) dell'indice. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Credit default swap (CDS) su singolo nome swap nel quale lo scambio di flussi monetari è legato al merito di credito di un unico emittenti di strumenti finanziari e al verificarsi di eventi di credito |
la sottoclasse dei credit default swap su singolo nome è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classe di attività — Derivati su crediti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non soddisfa il seguente criterio di liquidità qualitativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Opzioni su un indice di CDS opzione il cui sottostante è un indice di CDS |
la sottoclasse delle opzioni su indici di CDS è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
un'opzione su un indice di CDS il cui indice di CDS sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua è 0-6 mesi è considerata avente un mercato liquido un'opzione su un indice di CDS il cui indice di CDS sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua non è 0-6 mesi non è considerata avente un mercato liquido un'opzione su un indice di CDS il cui indice di CDS sottostante è una sottoclasse considerata non avente un mercato liquido è considerata non avente un mercato liquido per qualsiasi scaglione di vita residua |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Opzioni su CDS su singolo nome opzione il cui sottostante è un CDS su singolo nome |
la sottoclasse delle opzioni su CDS su singolo nome è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
un'opzione su CDS su singolo nome il cui CDS su singolo nome sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua è 0-6 mesi è considerata avente un mercato liquido un'opzione su CDS su singolo nome il cui CDS su singolo nome sottostante è una sottoclasse considerata avente un mercato liquido e il cui scaglione di vita residua non è 0-6 mesi non è considerata avente un mercato liquido un'opzione su CDS su singolo nome il cui CDS su singolo nome sottostante è una sottoclasse considerata non avente un mercato liquido è considerata non avente un mercato liquido per qualsiasi scaglione di vita residua |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classe di attività — Derivati su crediti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Altri derivati su crediti |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
derivato su crediti che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra |
gli altri derivati su crediti sono considerati non aventi un mercato liquido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella 9.2
Derivati su crediti — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su crediti |
||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido |
|||||||||||||
|
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||||
|
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
|||||
|
Indice di credit default swap (CDS) |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
7 500 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Credit default swap (CDS) su singolo nome |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
7 500 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Credit default swap (CDS) paniere su misura |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
7 500 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Opzioni su un indice di CDS |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
7 500 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
Opzioni su CDS su singolo nome |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 di EUR |
80 |
60 |
7 500 000 di EUR |
90 |
70 |
10 000 000 di EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Tabella 9.3
Derivati su crediti — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su crediti |
||||
|
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
|
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
|
Indice di credit default swap (CDS) |
2 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
7 500 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
|
Credit default swap (CDS) su singolo nome |
2 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
7 500 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
|
Credit default swap (CDS) paniere su misura |
2 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
7 500 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
|
Opzioni su un indice di CDS |
2 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
7 500 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
|
Opzioni su CDS su singolo nome |
2 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
7 500 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
|
Altri derivati su crediti |
2 500 000 EUR |
5 000 000 di EUR |
7 500 000 di EUR |
10 000 000 di EUR |
10. Derivati C10
Tabella 10.1
Derivati C10 — Classi non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati C10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Derivati su carico strumento finanziario connesso alle tariffe di trasporto di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2015/65/UE |
la sottoclasse dei derivati su carico è definita dai seguenti criteri di segmentazione:
|
10 000 000 di EUR |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classe di attività — Derivati C10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Altri derivati C10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE che non è un «derivato su carico»; una delle seguenti sottoclassi di attività dei derivati su tassi di interesse: «swap multivaluta o swap valutari su inflazione», «future/forward su swap multivaluta o swap valutari su inflazione», «swap monovaluta su inflazione», «future/forward su swap monovaluta su inflazione» e le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale: «opzione su indici di volatilità», «future/forward su indici di volatilità», swap con parameter return variance, swap con parameter return volatility, swap di portafogli con parameter return variance, swap di portafogli con parameter return volatility |
gli altri derivati C10 sono considerati non aventi un mercato liquido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella 10.2
Derivati C10 — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati C10 |
||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido |
|||||||||||||
|
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||||
|
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
|||||
|
Derivati su carico |
il calcolo delle soglie dovrebbe essere effettuato per ogni sottoclasse della sottoclasse di attività tenendo conto delle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari appartenenti alla sottoclasse |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
25 000 EUR |
70 |
50 000 EUR |
80 |
60 |
75 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Tabella 10.3
Derivati C10 — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati C10 |
||||
|
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
|
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
|
Derivati su carico |
25 000 EUR |
50 000 EUR |
75 000 EUR |
100 000 EUR |
|
Altri derivati C10 |
25 000 EUR |
50 000 EUR |
75 000 EUR |
100 000 EUR |
11. Contratti differenziali (CFD)
Tabella 11.1
CFD — Classi non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Contratti differenziali (CFD) |
||||
|
contratto derivato che conferisce al titolare un'esposizione, che può essere lunga o corta, alla differenza tra il prezzo dell'attività sottostante alla stipula del contratto e il prezzo alla scadenza del contratto |
||||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerate non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ogni sottoclasse di attività è a sua volta segmentata in sottoclassi come indicato in appresso |
Ogni sottoclasse è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri quantitativi della liquidità o, se del caso, se non soddisfa il criterio di liquidità qualitativo definito di seguito |
||
|
Criterio di liquidità qualitativo |
Importo nozionale giornaliero medio (ADNA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
||
|
CFD su valute |
la sottoclasse dei CFD su valute è definita dalla coppia di valute sottostanti definita come la combinazione delle due valute sottostanti il CFD/contratto di scommessa sul differenziale |
|
50 000 000 di EUR |
100 |
|
CFD su merci |
la sottoclasse dei CFD su merci è definita dalla merce sottostante al CFD/contratto di scommessa sul differenziale |
|
50 000 000 di EUR |
100 |
|
CFD su strumenti rappresentativi di capitale |
la sottoclasse dei CFD su strumenti rappresentativi di capitale è definita dallo strumento rappresentativo di capitale sottostante al CFD/contratto di scommessa sul differenziale |
la sottoclasse dei CFD su strumenti rappresentativi di capitale è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 |
|
|
|
CFD su obbligazioni |
la sottoclasse dei CFD su obbligazioni è definita dall'obbligazione sottostante o dal future su obbligazioni sottostante del CFD/contratto di scommessa sul differenziale |
la sottoclasse dei CFD su obbligazioni è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è un'obbligazione o un future su obbligazioni per cui esiste un mercato liquido secondo la definizione di cui all'articolo 6, e all'articolo 8, paragrafo1, lettera b). |
|
|
|
CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale |
la sottoclasse dei CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale è definita dal future/forward su strumenti rappresentativi di capitale sottostante al CFD/contratto di scommessa sul differenziale |
la sottoclasse dei CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è un future/forward su obbligazioni per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). |
|
|
|
CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale |
la sottoclasse dei CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale è definita dall'opzione su strumenti rappresentativi di capitale sottostante al CFD/contratto di scommessa sul differenziale |
la sottoclasse dei CFD su opzioni su strumenti rappresentativi di capitale è considerata avente un mercato liquido se il sottostante è un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale per la quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). |
|
|
|
Classe di attività — Contratti differenziali (CFD) |
||||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
|||
|
Altri CFD |
|
|||
|
CFD/scommessa sul differenziale che non appartiene a nessuna delle sottoclassi di attività indicate sopra |
gli altri CFD/scommesse sul differenziale sono considerati non aventi un mercato liquido |
|||
Tabella 11.2
CFD — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Contratti differenziali (CFD) |
||||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate aventi un mercato liquido |
|||||||||||||
|
Operazioni da considerare per il calcolo delle soglie |
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
||||||||||
|
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Volume — Percentile |
Soglia minima |
|||||
|
CFD su valute |
operazioni eseguite su CFD su valute considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
CFD su merci |
operazioni eseguite su CFD su merci considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
CFD su strumenti rappresentativi di capitale |
operazioni eseguite su CFD su strumenti rappresentativi di capitale considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
CFD su obbligazioni |
operazioni eseguite su CFD su obbligazioni considerate aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale |
operazioni eseguite su CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
|
CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale |
operazioni eseguite su CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale considerati aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
50 000 EUR |
70 |
60 000 EUR |
80 |
60 |
90 000 EUR |
90 |
70 |
100 000 EUR |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Tabella 11.3
CFD — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Contratti differenziali (CFD) |
||||
|
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
|
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
|
CFD su valute |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
|
CFD su merci |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
|
CFD su strumenti rappresentativi di capitale |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
|
CFD su obbligazioni |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
|
CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
|
CFD su un'opzione su strumenti rappresentativi di capitale |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
|
Altri CFD/scommesse sul differenziale |
50 000 EUR |
60 000 EUR |
90 000 EUR |
100 000 EUR |
12. Quote di emissione
Tabella 12.1
Quote di emissione — Classi non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Quote di emissione |
||
|
Sottoclasse di attività |
Ogni sottoclasse di attività è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi |
|
|
Importo giornaliero medio (ADA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
|
|
Quote di emissione dell'Unione europea (EUA) le unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano diritti a emettere l'equivalente di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e) |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
|
Quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) le unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano diritti a emettere l'equivalente di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e) dal trasporto aereo |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
|
Riduzioni certificate delle emissioni (CER) unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano una riduzione delle emissioni equivalente ad una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e) |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
|
Unità di riduzione delle emissioni (ERU) unità riconosciute ai fini della conformità alla direttiva 2003/87/CE (Sistema di scambio di quote di emissione) che rappresentano una riduzione delle emissioni equivalente ad una tonnellata di biossido di carbonio equivalente (tCO2e) |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
Tabella 12.2
Quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Quote di emissione |
||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Operazioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||
|
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|||||||||
|
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
|||||
|
Quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
operazioni eseguite su tutte le quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
90 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
100 000 tonnellate di CO2 equivalente |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
|
Quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) |
operazioni eseguite su tutte le quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto areo (EUAA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
|
Riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
operazioni eseguite su tutte le riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
|
Unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
operazioni eseguite su tutte le unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Tabella 12.3
Quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Quote di emissione |
||||
|
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido |
|||
|
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
|
Quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 000 tonnellate di CO2 equivalente |
100 000 tonnellate di CO2 equivalente |
|
Quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
|
Riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
|
Unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
13. Derivati su quote di emissione
Tabella 13.1
Derivati su quote di emissione — Classi non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su quote di emissione |
||
|
Sottoclasse di attività |
Ogni sottoclasse di attività è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se non raggiunge una o tutte le seguenti soglie dei criteri di liquidità quantitativi |
|
|
Importo giornaliero medio (ADA) [criterio di liquidità quantitativo 1] |
Numero medio giornaliero delle operazioni [criterio di liquidità quantitativo 2] |
|
|
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA) strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
|
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
|
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER) strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
|
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU) strumento finanziario relativo a quote di emissione del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU) di cui all'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE |
150 000 tonnellate di CO2 equivalente |
5 |
|
Classe di attività — Derivati su quote di emissione |
||
|
Sottoclasse di attività |
Ai fini della determinazione delle classi di strumenti finanziari considerati non aventi un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applica la seguente metodologia |
|
|
Altri derivati su quote di emissione |
|
|
|
derivato su quote di emissione il cui sottostante non sono quote di emissione dell'Unione europea (EUA), quote di emissione dell'Unione europea assegnata al trasporto aereo (EUAA), riduzioni certificate delle emissioni (CER) e unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
gli altri derivati su quote di emissione sono considerati non aventi un mercato liquido |
|
Tabella 13.2
Derivati su quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su quote di emissione |
||||||||||||
|
Sottoclasse di attività |
Operazioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie |
Percentili e soglie minime da applicare per il calcolo delle soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate aventi un mercato liquido |
||||||||||
|
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|||||||||
|
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
Operazione — Percentile |
Soglia minima |
|||||
|
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
90 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
100 000 tonnellate di CO2 equivalente |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
|
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) |
operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
|
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
|
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
operazioni eseguite su tutti i derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
70 |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
80 |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
|
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Tabella 13.3
Derivati su quote di emissione — Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate non aventi un mercato liquido
|
Classe di attività — Derivati su quote di emissione |
||||
|
Sottoclasse di attività |
Soglie per la pre- e post-negoziazione SSTI e LIS per le sottoclassi di attività considerate non aventi un mercato liquido |
|||
|
Pre-negoziazione SSTI |
Pre-negoziazione LIS |
Post-negoziazione SSTI |
Post-negoziazione LIS |
|
|
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
Valore della soglia |
|
|
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea (EUA) |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
90 000 tonnellate di CO2 equivalente |
100 000 tonnellate di CO2 equivalente |
|
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo quote di emissione dell'Unione europea assegnate al trasporto aereo (EUAA) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
|
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo riduzioni certificate delle emissioni (CER) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
|
Derivati su quote di emissione il cui sottostante è del tipo unità di riduzione delle emissioni (ERU) |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
|
Altri derivati su quote di emissione |
20 000 tonnellate di CO2 equivalente |
25 000 tonnellate di CO2 equivalente |
40 000 tonnellate di CO2 equivalente |
50 000 tonnellate di CO2 equivalente |
(1) Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).
(2) Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).
(3) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
ALLEGATO IV
Dati di riferimento da fornire per i calcoli a fini di trasparenza
Tabella 1
Tabella dei simboli della tabella 2
|
SIMBOLO |
TIPO DI DATI |
DEFINIZIONE |
||||
|
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero. |
||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi:
Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati. |
||||
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 caratteri alfanumerici |
Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 secondo ISO 3166-1. |
||||
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 caratteri alfanumerici |
Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217 |
||||
|
{DATEFORMAT} |
Formato della data secondo ISO 8601 |
Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG. |
||||
|
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166 |
||||
|
{LEI} |
20 caratteri alfanumerici |
Identificativo del soggetto giuridico (legal entity identifier) secondo ISO 17442. |
||||
|
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo ISO 10383 |
||||
|
{INDEX} |
4 caratteri alfabetici |
«EONA» — EONIA «EONS» — Swap su EONIA «EURI» — EURIBOR «EUUS» — EURODOLLAR «EUCH» — EuroSwiss «GCFR» — GCF REPO «ISDA» — ISDAFIX «LIBI» — LIBID «LIBO» — LIBOR «MAAA» — Muni AAA «PFAN» — Pfandbriefe «TIBO» — TIBOR «STBO» — STIBOR «BBSW» — BBSW «JIBA» — JIBAR «BUBO» — BUBOR «CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM «NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR «TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Treasury «SWAP» — SWAP «FUSW» — Swap su future |
Tabella 2
Dettagli dei dati di riferimento da fornire per i calcoli a fini di trasparenza
|
# |
CAMPO |
DETTAGLI DA COMUNICARE |
FORMATO DELLA COMUNICAZIONE |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Codice identificativo dello strumento |
Codice usato per identificare lo strumento finanziario |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Nome completo dello strumento |
Nome completo dello strumento finanziario |
{ALPHANUM-350} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Identificativo MiFIR |
Identificativo degli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale
|
Strumenti finanziari non rappresentativi di capitale:
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Classe di attività del sottostante |
Da compilare quando l'identificativo MiFIR è «derivato cartolarizzato» o «derivato». |
«INTR» — Tassi di interesse «EQUI» — Strumento rappresentativo di capitale «COMM» — Merce «CRDT» — Credito «CURR» — Valuta «EMAL» — Quote di emissione |
||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Tipo di contratto |
Da compilare quando l'identificativo MiFIR è «derivato». |
«OPTN» — Opzioni «FUTR» — Future «FRAS» — Forward Rate Agreement (FRA) «FORW» — Forward «SWAP» — Swap «SWAP» — Swap di portafogli «SWPT» — Swaption «FONS» — Future su swap «FWOS» — Forward su swap «FFAS» — Forward Freight Agreements (FFA) «SPDB» — Scommessa sul differenziale (spread betting) «CFDS» — CFD «OTHR» — Altro |
||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Giorno della comunicazione |
Il giorno per il quale sono forniti i dati di riferimento |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Sede di negoziazione |
MIC del segmento per la sede di negoziazione, se disponibile, altrimenti MIC operativo. |
{MIC} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Scadenza |
Scadenza dello strumento finanziario. Campo applicabile per le classi di attività di obbligazioni, derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su merci, derivati su tassi di cambio, derivati su crediti, derivati C10 e derivati su quote di emissione. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Campi relativi alle obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Tipo di obbligazione |
Tipo di obbligazione di cui all'allegato III, sezione 2, tabella 2.2. Da compilare unicamente se l'identificativo MiFIR è «obbligazioni». |
«EUSB» — Obbligazioni sovrane «OEPB» — Altre obbligazioni pubbliche «CVTB» — Obbligazioni convertibili «CVDB» — Obbligazioni garantite «CRPB» — Obbligazioni societarie «OTHR» — Altro |
||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Data di emissione |
Data alla quale l'obbligazione è emessa e comincia a produrre interessi. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Campi relativi alle quote di emissione |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Compilare i campi di questa sezione solo per le quote di emissione di cui all'allegato III, sezione 12, tabella 12.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Sottotipo delle quote di emissione |
Quote di emissione |
«CERE» — CER «ERUE» — ERU «EUAE»- EUA «'EUAA» — EUAA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Campi relativi ai derivati |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Derivati su merci e derivati C10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Specifica delle dimensioni relative al sottotipo carico |
Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è «carico». |
{ALPHANUM-25} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Rotta specifica o media per nave a tempo |
Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è «carico». |
{ALPHANUM-25} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Luogo di consegna/regolamento in contanti |
Da compilare quando la categoria di prodotti, di cui al campo 35 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 è «energia». |
{ALPHANUM-25} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Valuta nozionale |
Valuta in cui è denominato il nozionale. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Derivati su tassi di interesse |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su tassi di interesse di cui all'allegato III, sezione 5, tabella 5.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Tipo di sottostante |
Per i tipi di contratti diversi da swap, swaption, future su swap, forward su swap, riportare una delle seguenti indicazioni Per i tipi di contratti swap, swaption, future su swap, forward su swap, in relazione allo swap sottostante, riportare una delle seguenti indicazioni |
«BOND» — Obbligazioni «BNDF» — Future su obbligazioni «INTR» — Tassi di interesse «IFUT» — Future su tassi di interesse — FRA «FFMC» — SWAP MULTIVALUTA VARIABILE A VARIABILE «XFMC» — SWAP MULTIVALUTA FISSO A VARIABILE «XXMC» — SWAP MULTIVALUTA FISSO A FISSO «OSMC» — SWAP MULTIVALUTA SU OIS «IFMC» — SWAP MULTIVALUTA SU INFLAZIONE «FFSC» — SWAP MONOVALUTA VARIABILE A VARIABILE «XFSC» — SWAP MONOVALUTA FISSO A VARIABILE «XXSC» — SWAP MONOVALUTA FISSO A FISSO «OSSC» — SWAP MONOVALUTA SU OIS «IFSC» — SWAP MONOVALUTA SU INFLAZIONE |
||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Emittente dell'obbligazione sottostante |
Indicare il codice LEI (identificativo del soggetto giuridico) dell'emittente dell'obbligazione sottostante diretta o ultima se il tipo di sottostante è obbligazione o future su obbligazioni. |
{LEI} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
Data di scadenza dell'obbligazione sottostante |
Indicare la data di scadenza dell'obbligazione sottostante Questo campo si applica agli strumenti di debito con scadenza definita. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Data di emissione dell'obbligazione sottostante |
Indicare la data di emissione dell'obbligazione sottostante |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Valuta nozionale della swaption |
Da compilare per le swaption. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
Scadenza dello swap sottostante |
Da compilare unicamente per le swaption, i future su swap e i forward su swap. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Codice ISIN dell'indice dell'inflazione |
In caso di swaption su uno dei seguenti tipi di swap sottostante: swap monovaluta su inflazione, future/forward su swap monovaluta su inflazione, swap, multivaluta su inflazione, future/forward su swap multivaluta su inflazione; se l'indice dell'inflazione ha un codice ISIN, il campo deve essere compilato con il codice ISIN dell'indice. |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
Nome dell'indice dell'inflazione |
Indicare il nome standardizzato dell'indice per le swaption su uno dei tipi seguenti di swap sottostante: swap monovaluta su inflazione, future/forward su swap monovaluta su inflazione, swap, multivaluta su inflazione, future/forward su swap multivaluta su inflazione. |
{ALPHANUM-25} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
Tasso di riferimento |
Nome del tasso di riferimento. |
{INDEX} o ALPHANUM-25 — se il tasso di riferimento non è compreso nell'elenco {INDEX} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
Durata del contratto su tassi di interesse |
Il campo indica la durata del contratto La durata è espressa in giorni, settimane, mesi o anni. |
{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni {INTEGER-3}+«WEEK» — settimane {INTEGER-3}+«MNTH» — mesi {INTEGER-3}+«YEAR» — anni |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Derivati su tassi di cambio |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su tassi di cambio di cui all'allegato III, sezione 8, tabella 8.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
Sottotipo di contratto |
Da compilare per differenziare forward, opzioni e swap consegnabili e non consegnabili come indicato nell'allegato III, sezione 8, tabella 8.1. |
«DLVB» — consegnabile «NDLV» — non consegnabile |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Derivati su strumenti rappresentativi di capitale |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Compilare i campi solo per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
27 |
Tipo di sottostante |
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale» e la sottoclasse di attività non è né «swap» né «swap di portafogli». |
«STIX» — Indice azionario «SHRS» — Azioni «DIVI» — Indice di dividendi «DVSE» — Dividendi di azioni «BSKT» — Paniere di azioni risultante da un evento societario «ETFS» — ETF «VOLI» — Indice di volatilità «OTHR» — Altro (inclusi certificati di deposito, certificati e altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale», la sottoclasse di attività è «swap» o «swap di portafogli» e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è «singolo nome». |
«SHRS» — Azioni «DVSE» — Dividendi di azioni «ETFS» — ETF «OTHR» — Altro (inclusi certificati di deposito, certificati e altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale», la sottoclasse di attività è «swap» o «swap di portafogli» e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è «indice». |
«STIX» — Indice azionario «DIVI» — Indice di dividendi «VOLI» — Indice di volatilità «OTHR» — Altro |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale», la sottoclasse di attività è «swap» o «swap di portafogli» e il criterio di segmentazione 2 di cui all'allegato III, sezione 6, tabella 6.1, è «paniere». |
«BSKT» — Paniere |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
Parametro |
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato», la classe di attività del sottostante è «strumento rappresentativo di capitale» e la sottoclasse di attività e una delle seguenti: swap, swap di portafogli. |
«PRBP» — Price return basic performance parameter «PRDV» — Parameter return dividend «PRVA» — Parameter return variance «PRVO» — Parameter return volatility |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Contratti differenziali (CFD) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da compilare solo se il tipo di contratto è «contratto differenziale» o «scommessa sul differenziale (spread betting)». |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
Tipo di sottostante |
Da compilare se l'identificativo MiFIR è «derivato» e il tipo di contratto è «contratto differenziale» o «scommessa sul differenziale». |
«CURR» — Valuta «EQUI» — Strumento rappresentativo di capitale «BOND» — Obbligazioni «FTEQ» — Future su strumenti rappresentativi di capitale «OPEQ» — Opzione su strumenti rappresentativi di capitale «COMM» — Merce «EMAL» — Quote di emissione «OTHR» -Altro |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
Valuta nozionale 1 |
Valuta 1 della coppia di valute sottostanti. Campo da compilare se il tipo di sottostante è «valuta». |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
31 |
Valuta nozionale 2 |
Valuta 2 della coppia di valute sottostanti. Campo da compilare se il tipo di sottostante è «valuta». |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Derivati su crediti |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
32 |
Codice ISIN del sottostante credit default swap |
Per i derivati su credit default swap indicare il codice ISIN dello swap sottostante. |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
33 |
Codice dell'indice sottostante |
Per i derivati su indici di CDS indicare il codice ISIN dell'indice. |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
34 |
Nome dell'indice sottostante |
Per i derivati su indici di CDS indicare il nome standardizzato dell'indice. |
{ALPHANUM-25} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
35 |
Serie |
Il numero delle serie della composizione dell'indice, se applicabile. Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare le serie dell'indice di CDS. |
{DECIMAL-18/17} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
36 |
Versione |
Una nuova versione della serie viene emessa se una delle componenti è in default e l'indice deve essere riponderato per tener conto del nuovo numero complessivo di componenti dell'indice. Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare la versione dell'indice di CDS. |
{DECIMAL-18/17} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
37 |
Mesi di revisione (roll) |
Tutti i mesi in cui è prevista la revisione, come stabilito dal fornitore dell'indice per il dato anno. Campo da ripetere per ogni mese di revisione. Da compilare per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS. |
«01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12» |
||||||||||||||||||||||||||||
|
38 |
Prossima data di revisione (roll) |
Per gli indici di CDS o per i derivati su indici di CDS indicare la prossima data di revisione dell'indice prevista dal fornitore dell'indice. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
39 |
Emittente di tipo sovrano o pubblico |
Da compilare se l'entità di riferimento del CDS su singolo nome o del derivato su CDS su singolo nome è un emittente sovrano di cui all'allegato III, sezione 9, tabella 9.1. |
«TRUE» — l'entità di riferimento è un emittente di tipo sovrano o pubblico «FALSE» — l'entità di riferimento non è un emittente di tipo sovrano o pubblico |
||||||||||||||||||||||||||||
|
40 |
Obbligazione di riferimento |
Per i derivati su credit default swap su singolo nome indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento. |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
41 |
Entità di riferimento |
Indicare l'entità di riferimento del CDS su singolo nome o del derivato su CDS su singolo nome. |
{COUNTRYCODE_2} o Codice del paese a 2 caratteri secondo ISO 3166-2 seguito da un trattino «-» e da un massimo di 3 caratteri alfanumerici per il codice di suddivisione del paese o {LEI} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
42 |
Valuta nozionale |
Valuta in cui è denominato il nozionale. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Derivati su quote di emissione |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Compilare i campi di questa sezione solo per i derivati su quote di emissione di cui all'allegato III, sezione 13, tabella 13.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
43 |
Sottotipo di derivato su quote di emissione |
Da compilare solo se la variante#3 «Identificativo MiFIR» è «DERV»- Derivati e la variante #4 «Classe di attività del sottostante» è «EMAL»- Quote di emissione. |
«CERE» — CER «ERUE» — ERU «EUAE»- EUA «EUAA» — EUAA «OTHR» — Altro |
||||||||||||||||||||||||||||
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/350 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/584 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 12, lettere a), c) e g),
considerando quanto segue:
|
(1) |
È importante garantire che le sedi di negoziazione che consentono la negoziazione algoritmica dispongano di sistemi e controlli sufficienti. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi non soltanto ai mercati regolamentati ma anche ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione. |
|
(3) |
L'impatto degli sviluppi tecnologici e in particolare della negoziazione algoritmica è uno dei fattori principali per determinare la capacità e i meccanismi di gestione delle sedi di negoziazione. I rischi derivanti dalla negoziazione algoritmica possono essere presenti in qualsiasi tipo di sistema di negoziazione supportato da mezzi elettronici. È pertanto opportuno stabilire requisiti organizzativi specifici per i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione che consentono o autorizzano la negoziazione algoritmica mediante i loro sistemi. Tali sistemi di negoziazione sono quelli in cui può aver luogo la negoziazione algoritmica in contrapposizione a quelli in cui la negoziazione algoritmica non è permessa, compresi i sistemi di negoziazione in cui le operazioni sono disposte mediante negoziazione a voce (voice negotiation). |
|
(4) |
I dispositivi di governance, il ruolo della funzione di controllo della conformità, il personale e l'esternalizzazione dovrebbero essere regolamentati nell'ambito dei requisiti organizzativi volti ad assicurare la resilienza dei sistemi di negoziazione elettronica. |
|
(5) |
È opportuno stabilire requisiti riguardanti i sistemi delle sedi di negoziazione che consentono o autorizzano la negoziazione algoritmica. La loro applicazione specifica dovrebbe tuttavia essere accompagnata da un'autovalutazione condotta da ogni sede di negoziazione, in quanto non tutti i modelli di negoziazione presentano gli stessi rischi. Alcuni requisiti organizzativi possono di conseguenza non essere adeguati per taluni modelli di negoziazione, per quanto i loro sistemi di negoziazione siano supportati in certa misura da mezzi elettronici. In particolare, i requisiti specifici da fissare in relazione ai sistemi basati su richieste di quotazione (request-for-quote) o ai sistemi ibridi dovrebbero dipendere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'attività di negoziazione algoritmica svolta. Analogamente, le sedi di negoziazione dovrebbero stabilire, se del caso, requisiti più rigorosi. |
|
(6) |
I rischi derivanti dalla negoziazione algoritmica dovrebbero essere considerati attentamente, in particolare quelli che possono incidere sugli elementi essenziali di un sistema di negoziazione, tra cui l'hardware, il software e le relative linee di comunicazione utilizzati dalle sedi di negoziazione e dai membri, dai partecipanti o dai clienti delle sedi di negoziazione (nel seguito «membri») per esercitare la propria attività, e di qualsiasi tipo di sistemi di esecuzione o di gestione degli ordini utilizzati dalle sedi di negoziazione, ivi compresi gli algoritmi di abbinamento (matching algorithms). |
|
(7) |
I requisiti organizzativi specifici per le sedi di negoziazione devono essere determinati mediante una solida autovalutazione nella quale occorre valutare un certo numero di parametri. L'autovalutazione dovrebbe includere ogni altra circostanza non espressamente indicata che possa incidere sull'organizzazione. |
|
(8) |
Il periodo minimo di conservazione della documentazione dell'autovalutazione e della due diligence sui membri ai fini del presente regolamento dovrebbe coincidere con gli obblighi generali di tenuta delle registrazioni stabiliti nella direttiva 2014/65/UE. |
|
(9) |
Ove le sedi di negoziazione siano tenute ad un monitoraggio in tempo reale, è necessario che, per essere efficace, l'emanazione di allarmi a seguito del monitoraggio abbia luogo istantaneamente, per quanto tecnicamente possibile, pertanto entro al massimo cinque secondi. Per lo stesso motivo ogni azione successiva a tale monitoraggio dovrebbe essere avviata prima possibile, presupponendo un ragionevole livello di efficienza per le persone interessate e di spesa per i sistemi. |
|
(10) |
I meccanismi di prova offerti dalle sedi di negoziazione non dovrebbero mettere a rischio l'attività di negoziazione ordinata. A tal fine le sedi di negoziazione dovrebbero essere tenute a stabilire un'adeguata politica di utilizzo corretto, garantire una rigida separazione tra l'ambiente di prova e l'ambiente di produzione o consentire le prove soltanto fuori dell'orario di negoziazione. |
|
(11) |
Le prove di conformità dovrebbero garantire che gli elementi di base del sistema o gli algoritmi utilizzati dai membri funzionino correttamente e secondo i requisiti della sede, compresa la capacità di interagire come previsto con la logica di abbinamento (matching) della sede di negoziazione e l'adeguato trattamento dei flussi di dati da e verso la sede di negoziazione. Le prove in rapporto a condizioni di negoziazione anormali dovrebbero essere concepite in modo da focalizzarsi specificamente sulla reazione dell'algoritmo o della strategia a condizioni potenzialmente in grado di creare un mercato disordinato. |
|
(12) |
Ove le sedi di negoziazione offrano modalità per provare algoritmi offrendo simboli di prova, il loro obbligo di fornire meccanismi di prova a fronte di condizioni di negoziazione anormali dovrebbe essere considerato rispettato. Al fine di consentire ai membri di utilizzare efficacemente tali simboli di prova, le sedi di negoziazione dovrebbero pubblicare le specifiche e le caratteristiche dei simboli di prova con lo stesso livello di dettaglio messo pubblicamente a disposizione per i contratti di produzione reali. |
|
(13) |
Le sedi di negoziazione dovrebbero essere soggette all'obbligo di fornire i mezzi per facilitare le prove a fronte di condizioni di negoziazione anormali. Tuttavia i loro membri non dovrebbero essere tenuti a utilizzare tali mezzi. Dovrebbe essere considerato come una garanzia sufficiente se le sedi di negoziazione ricevono una dichiarazione dai loro membri che conferma che tali prove hanno avuto luogo e indica i mezzi utilizzati per le prove, ma le sedi di negoziazione non dovrebbero essere tenute a convalidare l'adeguatezza di tali mezzi o i risultati di tali prove. |
|
(14) |
Le sedi di negoziazione e i loro membri dovrebbero essere tenuti ad essere adeguatamente attrezzati per cancellare gli ordini non eseguiti, a titolo di misura di emergenza, in caso di circostanze impreviste. |
|
(15) |
La fornitura del servizio di accesso elettronico diretto ad un numero indeterminato di persone può rappresentare un rischio per il fornitore di tale servizio e anche per la resilienza e la capacità della sede di negoziazione a cui gli ordini sono indirizzati. Per far fronte a tali rischi, ove le sedi di negoziazione consentano la subdelega, il fornitore di accesso elettronico diretto dovrebbe essere in grado di identificare i vari flussi di ordini provenienti dai beneficiari della subdelega. |
|
(16) |
Ove sia consentito l'accesso sponsorizzato a una sede di negoziazione, i potenziali clienti con accesso sponsorizzato dovrebbero essere sottoposti a un processo di autorizzazione da parte della sede di negoziazione. Le sedi di negoziazione dovrebbero altresì poter decidere se assoggettare ad autorizzazione la fornitura di servizi di accesso diretto al mercato da parte dei loro membri. |
|
(17) |
Le sedi di negoziazione dovrebbero precisare i requisiti che i loro membri devono soddisfare per essere autorizzati a fornire l'accesso elettronico diretto e dovrebbero determinare le norme minime che devono essere soddisfatte dai potenziali clienti dell'accesso elettronico diretto nel processo di due diligence. Tali requisiti e norme dovrebbero essere adattati ai rischi presentati dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità delle attività di negoziazione previste, e dal servizio fornito. In particolare, essi dovrebbero comprendere una valutazione del livello di negoziazione previsto, del volume degli ordini e del tipo di connessione offerto. |
|
(18) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(19) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. |
|
(20) |
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI PER LE SEDI DI NEGOZIAZIONE CHE CONSENTONO O AUTORIZZANO LA NEGOZIAZIONE ALGORITMICA TRAMITE I LORO SISTEMI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
(Articolo 48 della direttiva 2014/65/UE)
1. Il presente regolamento stabilisce nel dettaglio i requisiti organizzativi dei sistemi delle sedi di negoziazione che consentono o autorizzano la negoziazione algoritmica relativi alla loro resilienza e capacità, i requisiti per le sedi di negoziazione volti a garantire una verifica adeguata degli algoritmi e i requisiti relativi ai controlli sull'accesso elettronico diretto a norma dell'articolo 48, paragrafo 12, lettere a), b) e g), della direttiva 2014/65/UE.
2. Ai fini del presente regolamento si considera che una sede di negoziazione consente o autorizza la negoziazione algoritmica quando l'immissione e l'abbinamento degli ordini sono agevolati con mezzi elettronici.
3. Ai fini del presente regolamento i meccanismi o i sistemi che consentono o autorizzano la negoziazione algoritmica sono considerati «sistemi di negoziazione algoritmica».
Articolo 2
Autovalutazione della conformità all'articolo 48 della direttiva 2014/65/UE
(Articolo 48 della direttiva 2014/65/UE)
1. Prima dell'installazione di un sistema di negoziazione e almeno una volta l'anno, le sedi di negoziazione effettuano un'autovalutazione della loro conformità all'articolo 48 della direttiva 2014/65/UE, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività. L'autovalutazione include l'analisi di tutti i parametri stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. Le sedi di negoziazione conservano la documentazione dell'autovalutazione per almeno cinque anni.
Articolo 3
Governance delle sedi di negoziazione
(Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Nell'ambito del loro quadro globale di governance e decisionale le sedi di negoziazione stabiliscono e monitorano i loro sistemi di negoziazione tramite un dispositivo di governance chiaro e formalizzato che stabilisce:
|
a) |
la loro analisi delle questioni relative ad aspetti tecnici, al rischio e alla conformità in sede di adozione di decisioni importanti; |
|
b) |
chiare linee di responsabilità, comprese le procedure per l'approvazione dello sviluppo, dell'installazione e dei successivi aggiornamenti dei sistemi di negoziazione e per la risoluzione dei problemi individuati durante il loro monitoraggio; |
|
c) |
procedure efficaci per la comunicazione di informazioni in modo tale che sia possibile chiedere e applicare le istruzioni in modo efficace e tempestivo; |
|
d) |
la separazione dei compiti e delle responsabilità, per garantire un controllo efficace della conformità da parte delle sedi di negoziazione. |
2. L'organo di gestione o l'alta dirigenza delle sedi di negoziazione approvano:
|
a) |
l'auto-valutazione della conformità conformemente all'articolo 2; |
|
b) |
misure per ampliare la capacità della sede di negoziazione se necessario al fine di conformarsi all'articolo 11; |
|
c) |
azioni per rimediare alle eventuali carenze rilevanti constatate nel corso del monitoraggio a norma degli articoli 12 e 13 e dopo il riesame periodico della performance e della capacità dei sistemi di negoziazione conformemente all'articolo 14. |
Articolo 4
Funzione di controllo della conformità nell'ambito dei dispositivi di governance
(Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione garantiscono che la funzione di controllo della conformità abbia il compito di:
|
a) |
chiarire a tutto il personale coinvolto nella negoziazione algoritmica gli obblighi giuridici delle sedi di negoziazione rispetto a tale tipo di negoziazione; |
|
b) |
sviluppare e mantenere politiche e procedure atte a garantire che i sistemi di negoziazione algoritmica rispettino tali obblighi. |
2. Le sedi di negoziazione garantiscono che il personale preposto al controllo della conformità abbia almeno una conoscenza generale del modo in cui operano i sistemi di negoziazione algoritmica e gli algoritmi.
Il personale preposto al controllo della conformità è in continuo contatto con le persone all'interno della sede di negoziazione che hanno conoscenze tecniche approfondite dei sistemi di negoziazione algoritmica o degli algoritmi della sede.
Le sedi di negoziazione assicurano inoltre che il personale preposto al controllo della conformità sia costantemente in contatto diretto con le persone che hanno accesso alla funzione di cancellazione (kill functionality) di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), o abbia accesso a tale funzione e alle persone che sono responsabili dei sistemi di negoziazione algoritmica.
3. Se la funzione di controllo della conformità, o suoi elementi, è esternalizzata ad un terzo, le sedi di negoziazione forniscono al terzo lo stesso accesso alle informazioni di cui godrebbe il loro personale preposto al controllo della conformità. Le sedi di negoziazione concludono un accordo con tali consulenti per la conformità, assicurandosi che:
|
a) |
sia garantita la riservatezza dei dati; |
|
b) |
non sia ostacolata la revisione della funzione di controllo della conformità da parte di revisori interni ed esterni e dell'autorità competente. |
Articolo 5
Personale
(Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione impiegano un numero sufficiente di persone in possesso delle competenze necessarie per gestire i loro sistemi di negoziazione algoritmica e algoritmi di negoziazione e di adeguate conoscenze in materia di:
|
a) |
sistemi e algoritmi di negoziazione pertinenti; |
|
b) |
monitoraggio e verifica di tali sistemi e algoritmi; |
|
c) |
tipi di negoziazione effettuati dai membri, partecipanti o clienti della sede di negoziazione («membri»); |
|
d) |
obblighi giuridici della sede di negoziazione. |
2. Le sedi di negoziazione definiscono le competenze necessarie di cui al paragrafo 1. Il personale di cui al paragrafo 1 ha le competenze necessarie al momento dell'assunzione o le acquisisce tramite la formazione dopo l'assunzione. Le sedi di negoziazione provvedono all'aggiornamento e alla valutazione periodica delle competenze del personale.
3. La formazione del personale di cui al paragrafo 2 è adattata all'esperienza e alle responsabilità del personale, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle loro attività.
4. Il personale di cui al paragrafo 1 comprende personale con una anzianità di servizio sufficiente per esercitare efficacemente le sue funzioni all'interno della sede di negoziazione.
Articolo 6
Esternalizzazione e appalti
(Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione che esternalizzano in toto o in parte le loro funzioni operative in relazione ai sistemi che consentono o autorizzano la negoziazione algoritmica si assicurano che:
|
a) |
l'accordo di esternalizzazione si riferisca esclusivamente alle funzioni operative e non modifichi le responsabilità dell'alta dirigenza e dell'organo di gestione; |
|
b) |
il rapporto e gli obblighi della sede di negoziazione nei confronti dei suoi membri, delle autorità competenti o di terzi, quali i clienti di servizi di fornitura dati, non siano alterati; |
|
c) |
soddisfino i requisiti che sono tenute a rispettare per essere autorizzate a norma del titolo III della direttiva 2014/65/UE. |
2. Ai fini del presente articolo, le funzioni operative comprendono tutte le attività dirette connesse alla performance e alla sorveglianza dei sistemi di negoziazione che supportano i seguenti elementi:
|
a) |
connettività a monte (upstream), capacità di immissione degli ordini, capacità di regolazione e capacità di ripartire l'entrata degli ordini dei clienti tra diversi gateway; |
|
b) |
motore di negoziazione per l'abbinamento degli ordini; |
|
c) |
connettività a valle (downstream), modifica (edit) degli ordini e delle operazioni e qualsiasi altro tipo di flussi di dati di mercato; |
|
d) |
infrastruttura per monitorare la performance degli elementi di cui alle lettere a), b) e c). |
3. Le sedi di negoziazione documentano il processo di selezione del fornitore di servizi al quale esternalizzare le funzioni operative (nel seguito il «fornitore di servizi»). Esse adottano le misure necessarie per garantire, prima di concludere l'accordo di esternalizzazione e per tutta la sua durata, che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
il fornitore di servizi disponga delle competenze necessarie per esercitare le funzioni esternalizzate in maniera professionale e affidabile e di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge per tali fini; |
|
b) |
il fornitore di servizi sorvegli adeguatamente l'esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisca in modo appropriato i rischi connessi con l'accordo di esternalizzazione; |
|
c) |
i servizi esternalizzati siano forniti conformemente alle specifiche dell'accordo di esternalizzazione, che sono basate su metodi predeterminati per la valutazione del livello delle prestazioni del fornitore di servizi, compresi criteri metrici finalizzati a quantificare il servizio fornito e le specifiche dei requisiti che devono essere soddisfatti; |
|
d) |
la sede di negoziazione abbia la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'accordo di esternalizzazione; |
|
e) |
la sede di negoziazione abbia la capacità di adottare rapidamente misure se il fornitore di servizi non esegue le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti; |
|
f) |
il fornitore di servizi informi la sede di negoziazione di qualsiasi sviluppo che possa incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con i suoi obblighi giuridici; |
|
g) |
la sede di negoziazione sia in grado di porre termine all'accordo di esternalizzazione, ove necessario, senza che ciò vada a detrimento della continuità e della qualità del servizio alla clientela; |
|
h) |
il fornitore di servizi collabori con le autorità competenti della sede di negoziazione per quanto riguarda le funzioni esternalizzate; |
|
i) |
la sede di negoziazione abbia un accesso effettivo ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali del fornitore di servizi e i revisori dei conti della sede di negoziazione e le autorità competenti abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle attività esternalizzate; |
|
j) |
la sede di negoziazione stabilisca i requisiti che devono essere soddisfatti dai fornitori di servizi per proteggere le informazioni riservate relative alla sede di negoziazione e ai suoi membri, e alle informazioni e al software proprietari della sede; |
|
k) |
il fornitore di servizi rispetti i requisiti di cui alla lettera j); |
|
l) |
la sede di negoziazione e il fornitore di servizi adottino, applichino e mantengano un piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di backup, quando ciò è necessario in considerazione della funzione operativa che è stata esternalizzata; |
|
m) |
l'accordo di esternalizzazione specifichi gli obblighi del fornitore di servizi qualora non sia in grado di fornire i propri servizi, compresa la fornitura del servizio da parte di un'impresa sostitutiva; |
|
n) |
la sede di negoziazione abbia accesso alle informazioni in relazione alle disposizioni in materia di continuità operativa di cui all'articolo 16 del prestatore di servizi. |
4. L'accordo di esternalizzazione è stipulato in forma scritta e contiene:
|
a) |
l'assegnazione dei diritti e degli obblighi al fornitore di servizi e alla sede di negoziazione; |
|
b) |
una chiara descrizione dei seguenti elementi:
|
|
c) |
i mezzi per garantire che sia la sede di negoziazione che il fornitore di servizi agevolino in tutti i modi necessari l'esercizio da parte delle autorità competenti dei loro poteri di vigilanza. |
5. Le sedi di negoziazione comunicano alle autorità competenti la loro intenzione di esternalizzare funzioni operative nei seguenti casi:
|
a) |
se il fornitore di servizi presta lo stesso servizio ad altre sedi di negoziazione; |
|
b) |
se vengono esternalizzate funzioni operative essenziali necessarie per la continuazione dell'attività, nel qual caso le sedi di negoziazione chiedono un'autorizzazione preliminare all'autorità competente. |
6. Ai fini del paragrafo 5, lettera b), rientrano tra le funzioni operative essenziali tutte le funzioni necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), della direttiva 2014/65/UE.
7. Le sedi di negoziazione informano le autorità competenti degli accordi di esternalizzazione non soggetti all'obbligo di autorizzazione preliminare immediatamente dopo la firma dell'accordo.
CAPO II
CAPACITÀ E RESILIENZA DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE
Articolo 7
Due diligence sui membri delle sedi di negoziazione
(Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione stabiliscono le condizioni per l'utilizzo dei loro sistemi elettronici per l'immissione degli ordini da parte dei loro membri. Tali condizioni sono fissate con riferimento al modello di negoziazione della sede di negoziazione e comprendono almeno quanto segue:
|
a) |
controlli pre-negoziazione su prezzo, volume e valore degli ordini e utilizzo del sistema e controlli post-negoziazione sulle attività di negoziazione dei membri; |
|
b) |
qualifiche richieste al personale che ricopre posizioni chiave all'interno dei membri; |
|
c) |
verifica della conformità tecnica e funzionale; |
|
d) |
politica di utilizzo della funzione di cancellazione; |
|
e) |
disposizioni in merito alla possibilità per il membro di dare ai propri clienti accesso elettronico diretto al sistema e, in caso affermativo, condizioni applicabili a tali clienti. |
2. Le sedi di negoziazione effettuano una valutazione della due diligence sui loro membri potenziali a fronte delle condizioni di cui al paragrafo 1 e stabiliscono le procedure relative a tale valutazione.
3. Le sedi di negoziazione effettuano una volta l'anno una valutazione basata sul rischio della conformità dei loro membri alle condizioni di cui al paragrafo 1 e accertano se i loro membri siano ancora registrati come imprese di investimento. La valutazione basata sul rischio tiene conto delle dimensioni e dell'impatto potenziale delle negoziazioni svolte da ciascun membro e del tempo trascorso dall'ultima valutazione basata sul rischio del membro.
4. Se necessario, le sedi di negoziazione effettuano ulteriori valutazioni della conformità dei loro membri alle condizioni di cui al paragrafo 1 dopo la valutazione annuale basata sul rischio di cui al paragrafo 3.
5. Le sedi di negoziazione stabiliscono i criteri e le procedure per l'applicazione di sanzioni nei confronti di un membro inadempiente. Tali sanzioni includono la sospensione dell'accesso alla sede di negoziazione e la perdita della qualità di membro.
6. Le sedi di negoziazione conservano per almeno cinque anni la documentazione relativa a:
|
a) |
le condizioni e le procedure per la valutazione della due diligence; |
|
b) |
i criteri e le procedure per l'applicazione di sanzioni; |
|
c) |
la valutazione iniziale della diligenza dovuta sui loro membri; |
|
d) |
la valutazione annuale basata sui rischi dei loro membri; |
|
e) |
i membri che non hanno superato la valutazione annuale basata sui rischi e le eventuali sanzioni loro imposte. |
Articolo 8
Prova dei sistemi di negoziazione
(Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Prima di installare o di aggiornare il sistema di negoziazione, le sedi di negoziazione si avvalgono di metodologie di sviluppo e di prova chiaramente definite che assicurano almeno che:
|
a) |
il sistema di negoziazione non si comporti in modo imprevisto; |
|
b) |
i controlli della conformità e della gestione dei rischi insiti nei sistemi, tra cui la generazione automatica delle segnalazioni di errore, funzionino come previsto; |
|
c) |
il sistema di negoziazione possa continuare a funzionare in maniera efficace in caso di un significativo aumento del numero di messaggi gestiti dal sistema. |
2. Le sedi di negoziazione sono in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare che i loro sistemi di negoziazione contribuiscano a creare condizioni di negoziazione anormali.
Articolo 9
Prove di conformità
(Articolo 48, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione impongono ai loro membri di eseguire prove di conformità prima dell'installazione o di un aggiornamento sostanziale:
|
a) |
dell'accesso al sistema della sede di negoziazione; |
|
b) |
del sistema di negoziazione, dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione del membro. |
2. La prova di conformità garantisce che il funzionamento di base del sistema, dell'algoritmo e della strategia di negoziazione del membro sia conforme alle condizioni della sede di negoziazione.
3. La prova di conformità verifica il funzionamento dei seguenti elementi:
|
a) |
la capacità del sistema o dell'algoritmo di interagire come previsto con la logica di abbinamento della sede di negoziazione e l'adeguato trattamento dei flussi di dati da e verso la sede di negoziazione; |
|
b) |
le funzioni di base quali immissione, modifica o cancellazione di un ordine o di una indicazione di interesse, il download di dati statici e di mercato e tutti i flussi di dati commerciali; |
|
c) |
la connettività, compreso il comando «cancella in caso di sconnessione» (cancel on disconnect), la perdita e la regolazione del flusso dei dati di mercato e il ripristino, comprese la ripresa infragiornaliera della negoziazione e il trattamento degli strumenti sospesi o dei dati di mercato non aggiornati. |
4. Le sedi di negoziazione forniscono ai loro membri effettivi e potenziali un ambiente per la prova di conformità che:
|
a) |
sia accessibile a condizioni equivalenti a quelle applicabili agli altri servizi di prova della sede di negoziazione; |
|
b) |
fornisca un elenco di strumenti finanziari che possono essere testati e che sono rappresentativi di ogni categoria di strumenti disponibili nell'ambiente di produzione; |
|
c) |
sia disponibile durante il normale orario di apertura del mercato o, se disponibile solo al di fuori dell'orario di apertura del mercato, su base periodica preprogrammata; |
|
d) |
sia sostenuto da personale in possesso di adeguate conoscenze in materia. |
5. Le sedi di negoziazione forniscono una relazione sui risultati delle prove di conformità solo ai membri effettivi o potenziali.
6. Le sedi di negoziazione impongono ai loro membri effettivi e potenziali di utilizzare i loro meccanismi per le prove di conformità.
7. Le sedi di negoziazione garantiscono un'effettiva separazione dell'ambiente di prova dall'ambiente di produzione per le prove di conformità di cui ai paragrafi da 1 a 3.
Articolo 10
Prova degli algoritmi dei membri per evitare condizioni di negoziazione anormale
(Articolo 48, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Prima dell'installazione o di un aggiornamento sostanziale di un algoritmo di negoziazione o di una strategia di negoziazione, le sedi di negoziazione impongono ai loro membri di certificare che gli algoritmi che utilizzano sono stati provati al fine di evitare di contribuire o creare condizioni di negoziazione anormali e descrivono i mezzi utilizzati per la prova.
2. Le sedi di negoziazione forniscono ai loro membri l'accesso ad un ambiente di prova che può consistere in:
|
a) |
sistemi di simulazione che riproducono nel modo più realistico possibile l'ambiente di produzione, comprese le condizioni di negoziazione anormali, e che forniscono le funzioni, i protocolli e la struttura che permettono ai membri di testare una serie di scenari che ritengono pertinenti per la loro attività; |
|
b) |
simboli di prova quali definiti e curati dalla sede di negoziazione. |
3. Le sedi di negoziazione garantiscono un'effettiva separazione dell'ambiente di prova dall'ambiente di produzione per le prove di cui al paragrafo 1.
Articolo 11
Capacità delle sedi di negoziazione
(Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione garantiscono che i loro sistemi di negoziazione dispongano di una capacità sufficiente per svolgere le loro funzioni senza malfunzionamenti, indisponibilità o errori dei sistemi nelle operazioni di abbinamento perlomeno con il massimo numero di messaggi al secondo registrati su tale sistema durante il quinquennio precedente moltiplicato per due.
Ai fini della determinazione del massimo numero di messaggi, sono presi in considerazione i messaggi seguenti:
|
a) |
qualsiasi input, compresi gli ordini e le modifiche o cancellazioni di ordini; |
|
b) |
qualsiasi output, compresa la risposta del sistema a un input, la visualizzazione dei dati del book di negoziazione e la diffusione del flusso post-negoziazione che implica un uso indipendente della capacità del sistema di negoziazione. |
2. Gli elementi del sistema di negoziazione da prendere in considerazione ai fini del paragrafo 1 sono quelli che supportano le seguenti attività:
|
a) |
connettività a monte (upstream), capacità di immissione degli ordini, capacità di regolazione e capacità di ripartire l'entrata degli ordini dei clienti tra diversi gateway; |
|
b) |
motore di negoziazione che consente alla sede di negoziazione l'abbinamento degli ordini con un'adeguata latenza; |
|
c) |
connettività a valle (downstream), modifica (edit) degli ordini e delle operazioni e qualsiasi altro tipo di flussi di dati di mercato; |
|
d) |
infrastruttura per monitorare la performance dei suddetti elementi. |
3. Le sedi di negoziazione valutano se la capacità dei loro sistemi di negoziazione rimanga adeguata quando il numero di messaggi ha superato il massimo numero di messaggi al secondo registrati su tale sistema durante il quinquennio precedente. Dopo la valutazione le sedi di negoziazione informano l'autorità competente in merito a eventuali misure previste per ampliare la loro capacità e ai tempi per l'attuazione di tali misure.
4. Le sedi di negoziazione garantiscono che i loro sistemi siano in grado di far fronte all'aumento dei flussi di messaggi senza degrado sostanziale della performance dei loro sistemi. In particolare, l'assetto del sistema di negoziazione consente di ampliarne la capacità in tempi ragionevoli, laddove necessario.
5. Le sedi di negoziazione rendono immediatamente pubblica e segnalano all'autorità competente e ai membri qualsiasi grave interruzione della negoziazione non dovuta alla volatilità del mercato e qualsiasi altra significativa perturbazione della connettività.
Articolo 12
Obblighi generali di monitoraggio
(Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione garantiscono che i loro sistemi di negoziazione algoritmica siano sempre adeguati alle attività che si svolgono attraverso di loro e siano sufficientemente solidi per garantire la continuità e la regolarità della performance dei mercati sui quali operano, a prescindere dal modello di negoziazione utilizzato.
2. Le sedi di negoziazione effettuano un monitoraggio in tempo reale dei loro sistemi di negoziazione algoritmica in relazione ai seguenti elementi:
|
a) |
la loro performance e la loro capacità di cui all'articolo 11, paragrafo 4; |
|
b) |
gli ordini trasmessi dai loro membri su base individuale e aggregata. |
In particolare, le sedi di negoziazione applicano limiti di regolazione (throttling limit) e monitorano il flusso di concentrazione degli ordini per individuare potenziali minacce all'ordinato funzionamento del mercato.
3. Allarmi in tempo reale sono emanati entro cinque secondi dall'evento cui si riferiscono.
Articolo 13
Monitoraggio continuativo
(Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione sono in grado di dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente di monitorare in tempo reale la performance e l'utilizzo degli elementi dei loro sistemi di negoziazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in relazione ai seguenti parametri:
|
a) |
percentuale della capacità massima di gestione di messaggi utilizzata al secondo; |
|
b) |
numero totale di messaggi gestiti dal sistema di negoziazione ripartito per ciascun elemento del sistema di negoziazione, tra cui:
|
|
c) |
periodo di tempo tra il ricevimento di un messaggio in qualunque gateway esterno del sistema di negoziazione e l'invio di un messaggio connesso dallo stesso gateway dopo il trattamento del messaggio originario da parte del motore di confronto (matching engine); |
|
d) |
performance del motore di confronto. |
2. Le sedi di negoziazione adottano tutte le misure appropriate in relazione agli eventuali problemi rilevati nel sistema di negoziazione durante il monitoraggio continuo non appena ciò sia ragionevolmente possibile, in ordine di priorità, e sono in grado, se necessario, di adattare, ridurre o chiudere il sistema di negoziazione.
Articolo 14
Riesame periodico della performance e della capacità dei sistemi di negoziazione algoritmica
(Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione valutano, nell'ambito dell'autovalutazione da eseguire ai sensi dell'articolo 2, la performance e la capacità dei loro sistemi di negoziazione algoritmica e dei processi associati per la governance, la responsabilità, l'approvazione e i piani di continuità operativa.
2. Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, le sedi di negoziazione eseguono prove di stress in cui simulano scenari negativi per verificare la performance dell'hardware, del software e delle comunicazioni e individuare gli scenari nei quali il sistema di negoziazione o sue parti eseguono le funzioni con malfunzionamenti, indisponibilità o errori nell'abbinamento delle operazioni.
3. Le prove di stress riguardano tutte le fasi di negoziazione, tutti i segmenti di negoziazione e tutti i tipi di strumenti negoziati dalla sede di negoziazione e simulano le attività dei membri con l'attuale configurazione di connettività.
4. Gli scenari negativi di cui al paragrafo 2 si basano su quanto segue:
|
a) |
aumento del numero di messaggi ricevuti, partendo dal massimo numero di messaggi gestiti dal sistema della sede di negoziazione durante il quinquennio precedente; |
|
b) |
comportamento inatteso delle funzioni operative della sede di negoziazione; |
|
c) |
combinazione random di condizioni di mercato sotto stress e normali e comportamento inatteso delle funzioni operative della sede di negoziazione. |
5. La valutazione della performance e della capacità della sede di negoziazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 è effettuata da un esperto indipendente o da un dipartimento della sede di negoziazione diverso da quello responsabile per la funzione oggetto del riesame.
6. Le sedi di negoziazione agiscono in modo rapido ed efficace per rimediare a eventuali carenze riscontrate nella valutazione della performance e della capacità della sede di negoziazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 e conservano la documentazione del riesame e delle eventuali azioni correttive adottate al riguardo per almeno cinque anni.
Articolo 15
Disposizioni in materia di continuità operativa
(Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione sono in grado di dimostrare in qualsiasi momento che i loro sistemi hanno una sufficiente stabilità essendo dotati di efficaci disposizioni in materia di continuità operativa per far fronte a eventi perturbatori.
2. Le disposizioni in materia di continuità operativa garantiscono che la negoziazione possa riprendere entro approssimativamente due ore dall'evento perturbatore e che la quantità massima di dati che possa essere persa dai servizi informatici della sede di negoziazione dopo un evento perturbatore sia prossima allo zero.
Articolo 16
Piano di continuità operativa
(Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Nell'ambito del loro quadro di governance e decisionale di cui all'articolo 3, le sedi di negoziazione stabiliscono un piano di continuità operativa per attuare disposizioni efficaci in materia di continuità operativa ai sensi dell'articolo 15. Il piano di continuità operativa definisce le procedure e le disposizioni per la gestione di eventi perturbatori.
2. Il piano di continuità operativa prevede almeno gli elementi seguenti:
|
a) |
una serie di possibili scenari negativi legati al funzionamento dei sistemi di negoziazione algoritmica, compresa l'indisponibilità di sistemi, personale, spazio di lavoro, fornitori esterni o centri dati o la perdita o l'alterazione di dati e documenti fondamentali; |
|
b) |
le procedure da seguire in caso di evento perturbatore; |
|
c) |
il tempo massimo per riprendere l'attività di negoziazione e il quantitativo di dati che può essere perso nel sistema informatico; |
|
d) |
le procedure per il trasferimento del sistema di negoziazione ad un sito di backup e la gestione del sistema di negoziazione da tale sito; |
|
e) |
il backup di dati operativi fondamentali, comprese informazioni aggiornate dei contatti necessari al fine di assicurare la comunicazione all'interno della sede di negoziazione, tra la sede di negoziazione e i suoi membri e tra la sede di negoziazione e le infrastrutture di compensazione e regolamento; |
|
f) |
la formazione del personale sul funzionamento delle disposizioni in materia di continuità operativa; |
|
g) |
l'assegnazione di compiti e la costituzione di uno specifico gruppo addetto alle operazioni di sicurezza pronto a reagire immediatamente dopo un evento perturbatore; |
|
h) |
un programma continuativo per la verifica, la valutazione e il riesame delle disposizioni, ivi comprese le procedure relative alla modifica delle disposizioni alla luce degli esiti di tale programma. |
3. La sincronizzazione degli orologi dopo un evento perturbatore è inclusa nel piano di continuità operativa.
4. Le sedi di negoziazione garantiscono che venga eseguita una valutazione di impatto che individui i rischi di perturbazione e le possibili relative conseguenze e che tale valutazione venga periodicamente riesaminata. A tal fine l'eventuale decisione da parte della sede di negoziazione di non tener conto nel piano di continuità operativa di un rischio identificato di indisponibilità del sistema di negoziazione è adeguatamente documentata ed esplicitamente approvata dall'organo di gestione della sede di negoziazione.
5. Le sedi di negoziazione assicurano che la loro alta dirigenza:
|
a) |
definisca obiettivi e strategie chiari in termini di continuità operativa; |
|
b) |
destini risorse umane, tecnologiche e finanziarie adeguate per il perseguimento degli obiettivi e delle strategie di cui alla lettera a); |
|
c) |
approvi il piano di continuità operativa e tutte le eventuali modifiche necessarie a seguito dei cambiamenti organizzativi, tecnologici e giuridici; |
|
d) |
sia informata, almeno su base annua, dei risultati della valutazione d'impatto o del relativo riesame e delle eventuali conclusioni riguardanti l'adeguatezza del piano di continuità operativa; |
|
e) |
istituisca una funzione di continuità operativa in seno all'organizzazione. |
6. Il piano di continuità operativa prevede le procedure per affrontare eventuali perturbazioni delle funzioni operative essenziali esternalizzate, anche nei casi in cui tali funzioni operative diventino indisponibili.
Articolo 17
Riesame periodico delle disposizioni in materia di continuità operativa
(Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione, nell'ambito della loro autovalutazione di cui all'articolo 2, verificano sulla base di scenari realistici il funzionamento del piano di continuità operativa e testano la capacità della sede di negoziazione di superare eventi perturbatori e riprendere la negoziazione come previsto all'articolo 15, paragrafo 2.
2. Se ritenuto necessario visti i risultati del riesame periodico a norma del paragrafo 1, le sedi di negoziazione si assicurano che il riesame del loro piano e delle loro disposizioni di continuità operativa sia effettuato da un esperto indipendente o da un dipartimento della sede di negoziazione diverso da quello responsabile per la funzione oggetto del riesame. I risultati della verifica sono documentati per iscritto, conservati e presentati all'alta dirigenza della sede di negoziazione, nonché alle unità operative coinvolte nel piano di continuità operativa.
3. Le sedi di negoziazione garantiscono che la verifica del piano di continuità operativa non interferisca con la normale attività di negoziazione.
Articolo 18
Prevenzione di condizioni di negoziazione anormali
(Articolo 48, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Per prevenire condizioni di negoziazione anormali e violazioni dei limiti di capacità, le sedi di negoziazione si dotano almeno di quanto segue:
|
a) |
limiti per membro del numero di ordini inviati al secondo; |
|
b) |
meccanismi per gestire la volatilità; |
|
c) |
controlli pre-negoziazione. |
2. Ai fini del paragrafo 1, le sedi di negoziazione sono in grado di:
|
a) |
chiedere informazioni a qualsiasi membro o utente dell'accesso sponsorizzato in merito ai loro requisiti organizzativi e controlli sulle negoziazioni; |
|
b) |
sospendere l'accesso di un membro o operatore al sistema di negoziazione su iniziativa della sede di negoziazione o su richiesta di tale membro, di un partecipante diretto, della CCP, ove previsto dal regolamento della CCP, o dell'autorità competente; |
|
c) |
impiegare la funzione di cancellazione per cancellare gli ordini non eseguiti immessi da un membro o da un cliente con accesso sponsorizzato nei seguenti casi:
|
|
d) |
cancellare o revocare le operazioni in caso di malfunzionamento dei meccanismi di cui dispone la sede di negoziazione per gestire la volatilità o delle funzioni operative del sistema di negoziazione; |
|
e) |
ripartire l'entrata degli ordini tra i diversi gateway quando la sede di negoziazione impiega più di un gateway al fine di evitare collassi. |
3. Le sedi di negoziazione stabiliscono le politiche e le disposizioni in materia di:
|
a) |
meccanismi per la gestione della volatilità ai sensi dell'articolo 19; |
|
b) |
controlli pre- e post-negoziazione utilizzati dalla sede e controlli pre- e post-negoziazione di cui necessitano i loro membri per accedere al mercato; |
|
c) |
obbligo dei membri di avvalersi della propria funzione di cancellazione; |
|
d) |
obblighi di informazione per i membri; |
|
e) |
sospensione dell'accesso; |
|
f) |
politica di cancellazione per quanto riguarda gli ordini e le operazioni tra cui:
|
|
g) |
disposizioni di regolazione degli ordini, tra cui:
|
4. Le sedi di negoziazione rendono pubbliche le loro politiche e disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Tale obbligo non si applica per quanto riguarda il numero specifico di ordini al secondo su intervalli di tempo predeterminati e i parametri specifici dei loro meccanismi per la gestione della volatilità.
5. Le sedi di negoziazione conservano una documentazione completa delle loro politiche e disposizioni di cui al paragrafo 3 per un periodo minimo di cinque anni.
Articolo 19
Meccanismi per la gestione della volatilità
(Articolo 48, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione assicurano che in qualsiasi momento durante le ore di negoziazione operino meccanismi adeguati per sospendere o limitare automaticamente la negoziazione.
2. Le sedi di negoziazione si assicurano che:
|
a) |
i meccanismi per sospendere o limitare le negoziazioni siano sottoposti a test prima della loro applicazione e in seguito periodicamente quando è riesaminata la capacità e la performance dei sistemi di negoziazione; |
|
b) |
siano assegnate risorse IT e umane alla concezione, alla manutenzione e al monitoraggio dei meccanismi applicati per sospendere o limitare la negoziazione; |
|
c) |
i meccanismi per la gestione della volatilità del mercato siano costantemente monitorati. |
3. Le sedi di negoziazione conservano la documentazione delle regole e dei parametri dei meccanismi per la gestione della volatilità e le relative modifiche, nonché del funzionamento, della gestione e del miglioramento di tali meccanismi.
4. Le sedi di negoziazione si assicurano che le loro regole dei meccanismi per la gestione della volatilità includano procedure per gestire situazioni in cui i parametri devono essere disattivati manualmente al fine di garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni.
Articolo 20
Controlli pre- e post-negoziazione
(Articolo 48, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione effettuano i seguenti controlli pre-negoziazione adattati per ciascuno strumento finanziario negoziato al loro interno:
|
a) |
filtri di prezzo, che bloccano automaticamente gli ordini che non soddisfano parametri di prezzo prefissati ordine per ordine; |
|
b) |
valore massimo dell'ordine, che impedisce automaticamente l'inserimento nel book di negoziazione di ordini con valori insolitamente grandi con riferimento ai valori nozionali per strumento finanziario; |
|
c) |
volume massimo dell'ordine, che impedisce automaticamente l'inserimento nel book di negoziazione di ordini di dimensioni insolitamente grandi. |
2. I controlli pre-negoziazione di cui al paragrafo 1 sono intesi ad assicurare che:
|
a) |
la loro applicazione automatizzata abbia la capacità di riadeguare un limite nel corso della sessione di negoziazione e in tutte le sue fasi; |
|
b) |
il loro monitoraggio abbia un ritardo di non più di cinque secondi; |
|
c) |
l'ordine sia respinto in caso di superamento del limite; |
|
d) |
esistano procedure e disposizioni per autorizzare gli ordini superiori ai limiti su richiesta del membro interessato. Tali procedure e disposizioni si applicano in relazione a un ordine specifico o ad una serie di ordini su base temporanea in circostanze eccezionali. |
3. Le sedi di negoziazione possono stabilire i controlli post-negoziazione che ritengono appropriati sulla base di una valutazione del rischio dell'attività dei loro membri.
Articolo 21
Predeterminazione delle condizioni per l'accesso elettronico diretto
(Articolo 48, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE)
Le sedi di negoziazione che consentono l'accesso elettronico diretto tramite i loro sistemi stabiliscono e pubblicano le regole e le condizioni in base alle quali i loro membri possono fornire tale accesso ai propri clienti. Tali regole e condizioni riguardano almeno i requisiti specifici di cui all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione (3).
Articolo 22
Requisiti specifici per le sedi di negoziazione che consentono l'accesso sponsorizzato
(Articolo 48, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione subordinano l'accesso sponsorizzato alla loro autorizzazione e prescrivono che le imprese con accesso sponsorizzato siano soggette ad almeno gli stessi controlli di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b).
2. Le sedi di negoziazione assicurano che in ogni momento i fornitori di accesso sponsorizzato abbiano esclusivamente il diritto di fissare o modificare i parametri che si applicano ai controlli di cui al paragrafo 1 sul flusso degli ordini dei loro clienti con accesso sponsorizzato.
Articolo 23
Sicurezza e limiti di accesso
(Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione dispongono di procedure e disposizioni per la sicurezza fisica ed elettronica intese a proteggere i loro sistemi da abusi o accesso non autorizzato e a garantire l'integrità dei dati che siano parte o passino attraverso i loro sistemi, comprese disposizioni che consentano la prevenzione o la minimizzazione dei rischi di attacchi contro i sistemi di informazione, quali definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
2. In particolare, le sedi di negoziazione istituiscono e mantengono misure e disposizioni per la sicurezza fisica ed elettronica per individuare prontamente e prevenire o minimizzare i rischi legati a:
|
a) |
accesso non autorizzato al sistema di negoziazione o ad una sua parte, compreso l'accesso non autorizzato allo spazio di lavoro e ai centri di dati; |
|
b) |
interferenze nel sistema che ostacolano gravemente o interrompono il funzionamento di un sistema di informazione mediante l'inserimento di dati, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione o la soppressione di tali dati o rendendo tali dati inaccessibili; |
|
c) |
interferenze nei dati che cancellano, danneggiano, deteriorano, alterano o sopprimono dati nel sistema di informazione, o rendono tali dati inaccessibili; |
|
d) |
intercettazioni, tramite strumenti tecnici, di trasmissioni non pubbliche di dati verso, da o all'interno di un sistema di informazione, incluse le emissioni elettromagnetiche provenienti da un sistema di informazione contenente tali dati. |
3. Le sedi di negoziazione informano prontamente l'autorità competente di casi di abusi o accesso non autorizzato fornendo rapidamente una relazione sull'incidente indicante la natura dell'incidente, le misure adottate in risposta all'incidente e le iniziative adottate per evitare simili incidenti in futuro.
Articolo 24
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla prima data che figura all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche (cfr. pagina 417 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(5) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(6) Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).
ALLEGATO
Parametri da considerare nell'autovalutazione delle sedi di negoziazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1
|
a) |
Natura della sede di negoziazione, in termini di:
|
|
b) |
Dimensioni, in termini di impatto potenziale della sede di negoziazione sul regolare e corretto funzionamento dei mercati in considerazione almeno dei seguenti elementi:
|
|
c) |
Complessità, in termini di:
|
(1) Regolamento delegato (UE) 2017/566 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni al fine di prevenire condizioni di negoziazione anormali (cfr. pagina 84 della presente Gazzetta ufficiale).
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/368 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/585 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2016
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Per consentire un'efficace sorveglianza del mercato da parte delle autorità competenti, è opportuno che i dati di riferimento per gli strumenti finanziari siano segnalati in un formato uniforme e secondo standard uniformi. |
|
(2) |
La segnalazione e la pubblicazione dei dati di riferimento in forma e formato elettronici, leggibili da dispositivo elettronico e scaricabili ne facilitano l'utilizzo e lo scambio efficaci. |
|
(3) |
Il pronto ricevimento dei dati di riferimento per tutti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o tramite un internalizzatore sistematico consente alle autorità competenti e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di garantire la qualità dei dati e l'efficace sorveglianza del mercato, contribuendo ad assicurare l'integrità del mercato. |
|
(4) |
Per assicurare che le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici presentino dati di riferimento completi ed esatti e che le autorità competenti siano in grado di ricevere e di utilizzare tali dati in maniera efficace e tempestiva, dovrebbero essere stabilite scadenze appropriate per la presentazione. Dovrebbe essere altresì previsto un periodo di tempo adeguato per individuare eventuali inesattezze o lacune prima della pubblicazione. Per garantire che i dati di riferimento presentati siano coerenti con le corrispondenti informazioni segnalate in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati di riferimento per un dato giorno dovrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti per convalidare e scambiare le segnalazioni delle operazioni eseguite nello stesso giorno. |
|
(5) |
Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, i mittenti e i destinatari dei dati di riferimento devono garantire l'effettivo ricevimento, lo scambio efficiente e l'adeguata qualità dei dati e la loro coerenza con le corrispondenti segnalazioni delle operazioni di cui all'articolo 26 del medesimo regolamento. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici dovrebbero pertanto fornire dati di riferimento completi ed esatti e informare prontamente le autorità competenti delle lacune o inesattezze riscontrate nei dati già forniti. Essi dovrebbero inoltre mantenere sistemi e controlli adeguati a garantire che i dati di riferimento siano forniti in modo esatto, completo e tempestivo. |
|
(6) |
Ai fini di un uso e scambio efficaci dei dati di riferimento, e al fine di garantire la coerenza dei dati di riferimento con i corrispondenti dati forniti nelle segnalazioni delle operazioni, le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici devono basare l'identificazione degli strumenti finanziari e dei soggetti giuridici da includere nei dati di riferimento su standard accettati e uniformi. In particolare, e al fine di garantire la corrispondenza tra i dati di riferimento e le segnalazioni delle rispettive operazioni, le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici dovrebbero procurarsi i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) secondo l'ISO 6166 relativi agli strumenti finanziari oggetto di segnalazione e includerli nei dati segnalati. |
|
(7) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(8) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. |
|
(9) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Contenuto, standard, forma e formato dei dati di riferimento
Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni dettagliate contenute nei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari (nel seguito «dati di riferimento») di cui alla tabella 3 dell'allegato riguardanti lo strumento finanziario in questione. Tutte le informazioni dettagliate fornite sono presentate conformemente agli standard e ai formati specificati nella tabella 3 dell'allegato, in forma elettronica e leggibile da dispositivo elettronico e in un modello XML uniforme secondo la metodologia ISO 20022.
Articolo 2
Tempistica per la trasmissione dei dati di riferimento alle autorità competenti
1. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici trasmettono alle rispettive autorità competenti, entro le ore 21:00 CET di ogni giorno in cui sono aperti per le negoziazioni, i dati di riferimento per tutti gli strumenti finanziari che, prima delle ore 18:00 CET del giorno stesso, risultano ammessi alla negoziazione o negoziati, anche tramite inoltro di ordini o quotazioni nel loro sistema.
2. Se, dopo le ore 18:00 CET di un giorno in cui la sede di negoziazione o l'internalizzatore sistematico sono aperti per le negoziazioni, uno strumento finanziario risulta ammesso alla negoziazione o negoziato, anche nei casi in cui un ordine o una quotazione sono immessi per la prima volta, i dati di riferimento per lo strumento finanziario interessato sono trasmessi entro le ore 21:00 CET del giorno successivo in cui la sede di negoziazione o l'internalizzatore sistematico di cui trattasi sono aperti per le negoziazioni.
Articolo 3
Identificazione degli strumenti finanziari e dei soggetti giuridici
1. Prima di iniziare la negoziazione di uno strumento finanziario, la sede di negoziazione o l'internalizzatore sistematico si procurano il relativo codice ISIN secondo l'ISO 6166.
2. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici garantiscono che i codici di identificazione dei soggetti giuridici inclusi nei dati di riferimento trasmessi siano conformi alla norma ISO 17442:2012, si riferiscano all'emittente interessato e siano elencati nella base dati degli identificativi internazionali dei soggetti giuridici gestita dall'unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici.
Articolo 4
Disposizioni per garantire l'effettivo ricevimento dei dati di riferimento
1. Le autorità competenti provvedono a monitorare e valutare la completezza dei dati di riferimento ricevuti da una sede di negoziazione o internalizzatore sistematico e la loro conformità agli standard e ai formati specificati nella tabella 3 dell'allegato.
2. Dopo aver ricevuto, dalle sedi di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici, i dati di riferimento per ogni giorno di apertura delle negoziazioni, le autorità competenti notificano alle sedi di negoziazione e agli internalizzatori sistematici eventuali lacune di tali dati o la loro eventuale mancata trasmissione entro i termini di cui all'articolo 2.
3. L'ESMA provvede a monitorare e valutare la completezza dei dati di riferimento ricevuti dalle autorità competenti e la loro conformità agli standard e ai formati specificati nella tabella 3 dell'allegato.
4. Dopo aver ricevuto i dati di riferimento dalle autorità competenti, l'ESMA notifica a tali autorità le eventuali lacune di tali dati o la loro eventuale mancata trasmissione entro i termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
Articolo 5
Disposizioni per garantire la qualità dei dati di riferimento
Le autorità competenti effettuano, almeno su base trimestrale, le valutazioni di qualità per quanto riguarda il contenuto e l'esattezza dei dati di riferimento ricevuti a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014.
Articolo 6
Metodi e disposizioni per la trasmissione dei dati di riferimento
1. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici provvedono a trasmettere dati di riferimento completi ed esatti alle loro autorità competenti a norma degli articoli 1 e 3.
2. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici adottano metodi e disposizioni che consentono loro di individuare i dati di riferimento lacunosi o inesatti presentati in precedenza. Una sede di negoziazione o un internalizzatore sistematico che rileva lacune o inesattezze nei dati di riferimento presentati lo comunica prontamente alla propria autorità competente e le trasmette senza indebito ritardo i dati di riferimento pertinenti completi ed esatti.
Articolo 7
Disposizioni per uno scambio e pubblicazione efficaci dei dati di riferimento
1. Ogni giorno entro le ore 23:59 CET le autorità competenti trasmettono all'ESMA i dati di riferimento completi ed esatti utilizzando il canale di comunicazione elettronica sicuro previsto a tale scopo da autorità competenti e ESMA.
2. Il giorno successivo al ricevimento dei dati di riferimento in conformità del paragrafo 1, l'ESMA consolida i dati ricevuti da ciascuna autorità competente.
3. Entro le ore 08:00 CET del giorno successivo al ricevimento l'ESMA mette i dati consolidati a disposizione di tutte le autorità competenti utilizzando i canali di comunicazione elettronica sicuri di cui al paragrafo 1.
4. Le autorità competenti utilizzano i dati consolidati relativi a un dato giorno per convalidare le segnalazioni delle operazioni eseguite tale giorno e segnalate a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
5. Le autorità competenti utilizzano i dati consolidati relativi a un dato giorno per scambiarsi le segnalazioni delle operazioni presentate tale giorno, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.
6. L'ESMA pubblica i dati di riferimento in un formato elettronico, scaricabile e leggibile da dispositivo elettronico.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
ALLEGATO
Tabella 1
Legenda della tabella 3
|
SIMBOLO |
TIPO DI DATI |
DEFINIZIONE |
||||||||||||||||||
|
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Campo per testo libero. |
||||||||||||||||||
|
{CFI_CODE} |
6 caratteri |
Codice CFI secondo l'ISO 10962. |
||||||||||||||||||
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 caratteri alfanumerici |
Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 dell'ISO 3166-1. |
||||||||||||||||||
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 caratteri alfanumerici |
Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici delle valute dell'ISO 4217. |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formato della data e dell'ora secondo l'ISO 8601 |
Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC). |
||||||||||||||||||
|
{DATEFORMAT} |
Formato della data secondo l'ISO 8601 |
Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi che negativi.
|
||||||||||||||||||
|
{INDEX} |
4 caratteri alfabetici |
«EONA» — EONIA «EONS» — swap sull'EONIA «EURI» — EURIBOR «EUUS» — EURODOLLAR «EUCH» — EuroSwiss «GCFR» — GCF REPO «ISDA» — ISDAFIX «LIBI» — LIBID «LIBO» — LIBOR «MAAA» — Muni AAA «PFAN» — Pfandbriefe «TIBO» — TIBOR «STBO» — STIBOR «BBSW» — BBSW «JIBA» — JIBAR «BUBO» — BUBOR «CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM «NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR «TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Treasury «SWAP» — swap «FUSW» — swap su future |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Numero intero fino a n cifre in totale |
Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi. |
||||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo l'ISO 6166. |
||||||||||||||||||
|
{LEI} |
20 caratteri alfanumerici |
Identificativo della persona giuridica secondo l'ISO 17442. |
||||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo l'ISO 10383. |
||||||||||||||||||
|
{FISN} |
35 caratteri alfanumerici |
Codice FISN secondo l'ISO 18774. |
Tabella 2
Classificazioni dei derivati su merci e su quote di emissione ai fini della tabella 3 (campi da 35 a 37)
|
Categoria di prodotti |
Sottocategoria di prodotti |
Ulteriore sottocategoria di prodotti |
|
«AGRI» — Agricoli |
«GROS» — Cereali e semi oleosi |
«FWHT» — Frumento da foraggio «SOYB» — Soia «CORN» — Granturco «RPSD» — Colza «RICE» — Riso «OTHR» — Altro |
|
«SOFT» — Softs |
«CCOA» — Cacao «ROBU» — Caffè Robusta «WHSG» — Zucchero bianco «BRWN» — Zucchero grezzo «OTHR» — Altro |
|
|
«POTA» — Patate |
|
|
|
«OOLI»– Olio d'oliva |
«LAMP» — Lampante |
|
|
«DIRY»– Prodotti lattiero-caseari |
|
|
|
«FRST» — Silvicoltura |
|
|
|
«SEAF» — Prodotti ittici |
|
|
|
«LSTK» — Bestiame |
|
|
|
«GRIN» — Cereali |
«MWHT» — Frumento da panificazione |
|
|
«NRGY» — Energia |
«ELEC» — Energia elettrica |
«BSLD» — Carico di base «FITR» — Diritti di trasmissione finanziari «PKLD» — Carico di punta «OFFP» — Orario normale «OTHR» — Altro |
|
«NGAS» — Gas naturale |
«GASP» — GASPOOL «LNGG» — LNG «NBPG» — NBP «NCGG» — NCG «TTFG» — TTF |
|
|
«OILP» — Petrolio |
«BAKK» — Bakken «BDSL» — Biodiesel «BRNT» — Brent «BRNX» — Brent NX «CNDA» — Canadese «COND» — Condensato «DSEL» — Diesel «DUBA» — Dubai «ESPO» — ESPO «ETHA» — Etanolo «FUEL» — Combustibile «FOIL» — Olio combustibile «GOIL» — Gasolio «GSLN» — Benzina «HEAT» — Gasolio da riscaldamento «JTFL» — JET Fuel «KERO» — Kerosene «LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS) «MARS» — Mars «NAPH» — Nafta «NGLO» — NGL «TAPI» — Tapis «URAL» — Urali «WTIO» — WTI |
|
|
«COAL» — Carbone «INRG» — Inter Energy «RNNG» — Energie rinnovabili «LGHT» — Benzina leggera di prima distillazione «DIST» — Distillati |
|
|
|
«ENVR» — Ambientali |
«EMIS» — Emissioni |
«CERE» — CER «ERUE» — ERU «EUAE» — EUA «EUAA» — EUAA «OTHR» — Altro |
|
«WTHR» — Meteo «CRBR» — Associati al carbonio |
|
|
|
«FRGT» — Carico |
«WETF» — Wet |
«TNKR» — Petroliere |
|
«DRYF» — Dry |
«DBCR» — Portarinfuse |
|
|
«CSHP» — Portacontainer |
|
|
|
«FRTL» — Concimi |
«AMMO» — Ammoniaca «DAPH» — Fosfato di diammonio (DAP) «PTSH» — Potassa «SLPH» — Zolfo «UREA» — Urea «UAAN» — Nitrato di ammonio e urea (UAN) |
|
|
«INDP» — Prodotti industriali |
«CSTR» — Edilizia «MFTG» — Manifatturieri |
|
|
«METL» — Metalli |
«NPRM» — Non preziosi |
«ALUM» — Alluminio «ALUA» — Leghe di alluminio «CBLT» — Cobalto «COPR» — Rame «IRON» — Minerale di ferro «LEAD» — Piombo «MOLY» — Molibdeno «NASC» — NASAAC «NICK» — Nichel «STEL» — Acciaio «TINN» — Stagno «ZINC» — Zinco «OTHR» — Altro |
|
«PRME» — Preziosi |
«GOLD» — Oro «SLVR» — Argento «PTNM» — Platino «PLDM» — Palladio «OTHR» — Altro |
|
|
«MCEX» — Esotici multimerci |
|
|
|
«PAPR» — Carta |
«CBRD» — Cartone ondulato grezzo «NSPT» — Carta da giornale «PULP» — Polpa «RCVP» — Carta di recupero |
|
|
«POLY» — Polipropilene |
«PLST» — Plastica |
|
|
«INFL» — Inflazione |
|
|
|
«OEST» — Statistiche economiche ufficiali |
|
|
|
«OTHC» — Altri C10 secondo la definizione della tabella 10.1 dell'allegato III, sezione 10, del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (1) |
|
|
|
«OTHR» — Altro |
|
|
Tabella 3
Informazioni dettagliate da segnalare come dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari
|
N. |
CAMPO |
CONTENUTO |
FORMATO E STANDARD PER LE SEGNALAZIONI |
||||||||
|
Campi generali |
|||||||||||
|
1 |
Codice identificativo dello strumento |
Codice usato per identificare lo strumento finanziario. |
{ISIN} |
||||||||
|
2 |
Nome completo dello strumento |
Nome completo dello strumento finanziario. |
{ALPHANUM-350} |
||||||||
|
3 |
Classificazione dello strumento |
Tassonomia usata per classificare lo strumento finanziario. Indicare un codice CFI esatto e completo. |
{CFI_CODE} |
||||||||
|
4 |
Indicatore di derivati su merci o quote di emissioni |
Indicare se lo strumento finanziario rientra nella definizione di derivati su merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 o è uno strumento derivato connesso a quote di emissioni di cui all'allegato I, sezione C, punto 4), della direttiva 2014/65/UE. |
«true» — sì «false» — no |
||||||||
|
Campi relativi all'emittente |
|||||||||||
|
5 |
Identificativo dell'emittente o del gestore della sede di negoziazione |
LEI dell'emittente o del gestore della sede di negoziazione. |
{LEI} |
||||||||
|
Campi relativi alla sede |
|||||||||||
|
6 |
Sede di negoziazione |
MIC del segmento per la sede di negoziazione o internalizzatore sistematico, se disponibile, altrimenti MIC operativo. |
{MIC} |
||||||||
|
7 |
Nome breve dello strumento finanziario |
Nome breve dello strumento finanziario secondo l'ISO 18774. |
{FISN} |
||||||||
|
8 |
Richiesta di ammissione alla negoziazione da parte dell'emittente |
Indicare se l'emittente dello strumento finanziario ha chiesto o autorizzato la negoziazione o l'ammissione alla negoziazione del suo strumento finanziario in una sede di negoziazione. |
«true» — sì «false» — no |
||||||||
|
9 |
Data di approvazione dell'ammissione alla negoziazione |
Data e ora in cui l'emittente ha approvato l'ammissione alla negoziazione o la negoziazione dei suoi strumenti finanziari in una sede di negoziazione. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
||||||||
|
10 |
Data della richiesta di ammissione alla negoziazione |
Data e ora della richiesta di ammissione alla negoziazione nella sede di negoziazione. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
||||||||
|
11 |
Data di ammissione alla negoziazione o data di prima negoziazione |
Data e ora dell'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione o data e ora in cui lo strumento è stato negoziato per la prima volta o in cui un ordine o una quotazione è stato ricevuto per la prima volta dalla sede di negoziazione. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
||||||||
|
12 |
Data di cessazione |
Se disponibile, data e ora in cui lo strumento finanziario cessa di essere negoziato o di essere ammesso alla negoziazione nella sede di negoziazione. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
||||||||
|
Campi relativi al nozionale |
|||||||||||
|
13 |
Valuta nozionale 1 |
Valuta in cui è denominato il nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse o su valute corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1 o alla valuta 1 della coppia. Per le swaption con swap sottostante monovaluta corrisponde alla valuta nozionale dello swap sottostante. Per le swaption con sottostante multivaluta corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1 dello swap. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
|
Campi relativi a obbligazioni o altre forme di titoli di debito |
|||||||||||
|
14 |
Importo nominale emesso totale |
Importo nominale emesso totale in valore monetario. |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||
|
15 |
Data di scadenza |
Data di scadenza dello strumento finanziario. Campo applicabile per gli strumenti di debito con scadenza definita. |
{DATEFORMAT} |
||||||||
|
16 |
Valuta del valore nominale |
Valuta del valore nominale degli strumenti di debito. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
|
17 |
Valore nominale per unità/valore minimo di negoziazione |
Valore nominale di ciascuno strumento. Se non è disponibile, indicare il valore minimo di negoziazione. |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||
|
18 |
Tasso fisso |
Tasso fisso di rendimento dello strumento di debito se tenuto fino a scadenza, espresso in percentuale. |
{DECIMAL-11/10} Espresso in percentuale (ad esempio, 7.0 indica 7 % e 0.3 indica 0,3 %) |
||||||||
|
19 |
Identificativo dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile |
Se esiste. |
{ISIN} |
||||||||
|
20 |
Nome dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile |
Se non esiste identificativo, indicare il nome dell'indice. |
{INDEX} Oppure {ALPHANUM-25} — se il nome dell'indice non è compreso nell'elenco {INDEX} |
||||||||
|
21 |
Durata dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile. |
Durata dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile. La durata è espressa in giorni, settimane, mesi o anni. |
{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni {INTEGER-3}+«WEEK» — settimane {INTEGER-3}+«MNTH» — mesi {INTEGER-3}+«YEAR» — anni |
||||||||
|
22 |
Differenziale in punti base dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile |
Numero di punti base al di sopra o al di sotto dell'indice usato per calcolare un prezzo. |
{INTEGER-5} |
||||||||
|
23 |
Rango (seniority) dell'obbligazione |
Indicare il tipo di obbligazione: senior, mezzanina, subordinata o junior. |
«SNDB» — debito senior «MZZD» — mezzanino «SBOD» — debito subordinato «JUND» — debito junior |
||||||||
|
Campi relativi a derivati e derivati cartolarizzati |
|||||||||||
|
24 |
Data di scadenza |
Data di scadenza dello strumento finanziario. Campo applicabile per i derivati con data di scadenza definita. |
{DATEFORMAT} |
||||||||
|
25 |
Moltiplicatore del prezzo |
Numero di unità dello strumento sottostante rappresentate da un unico contratto derivato. Per i future o le opzioni su indici indicare l'importo per punto dell'indice. Per le spreadbet indicare la variazione di prezzo dello strumento sottostante su cui si basano. |
{DECIMAL-18/17} |
||||||||
|
26 |
Codice dello strumento sottostante |
Codice ISIN dello strumento sottostante. Per gli ADR, GDR e strumenti analoghi indicare il codice ISIN dello strumento finanziario su cui si basano. Per le obbligazioni convertibili indicare il codice ISIN dello strumento in cui l'obbligazione può essere convertita. Per i derivati o altri strumenti con sottostante indicare il codice ISIN dello strumento sottostante, allorché questo è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione. Se il sottostante è un dividendo in azioni, indicare il codice ISIN dell'azione che dà diritto al dividendo sottostante. Per i credit default swap indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento. Se il sottostante è un indice che ha un codice ISIN, indicare il codice ISIN dell'indice. Se il sottostante è un paniere, indicare i codici ISIN di ciascuno dei componenti ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione. I campi 26 e 27 sono compilati e ripetuti più volte fino a elencazione completa di tutti gli strumenti del paniere. |
{ISIN} |
||||||||
|
27 |
Emittente sottostante |
Se lo strumento fa riferimento ad un emittente piuttosto che a un unico strumento, indicare il codice LEI dell'emittente. |
{LEI} |
||||||||
|
28 |
Nome dell'indice sottostante |
Se il sottostante è un indice, indicare il nome dell'indice. |
{INDEX} Oppure {ALPHANUM-25} — se il nome dell'indice non è compreso nell'elenco {INDEX} |
||||||||
|
29 |
Durata dell'indice sottostante |
Se il sottostante è un indice, indicare la durata dell'indice. |
{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni {INTEGER-3}+«WEEK» — settimane {INTEGER-3}+«MNTH» — mesi {INTEGER-3}+«YEAR» — anni |
||||||||
|
30 |
Tipo di opzione |
Indicare se il contratto derivato è call (diritto di acquistare una determinata attività sottostante) o put (diritto di vendere una determinata attività sottostante) o indicare che al momento dell'esecuzione non è possibile stabilirlo. Per le swaption:
Per le opzioni cap e le opzioni floor:
|
«PUTO» — put «CALL» — call «OTHR»– se non è possibile stabilire se si tratta di call o di put |
||||||||
|
31 |
Prezzo di esercizio |
Prezzo prestabilito al quale il detentore dovrà acquistare o vendere lo strumento sottostante o indicazione del fatto che il prezzo non può essere determinato al momento dell'esecuzione. Campo applicabile alle opzioni o warrant, laddove il prezzo di esercizio può essere determinato al momento dell'esecuzione. Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare «PNDG». Lasciare in bianco se il prezzo di esercizio non è applicabile. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base «PNDG» se il prezzo non è disponibile |
||||||||
|
32 |
Valuta del prezzo di esercizio |
Valuta del prezzo di esercizio. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
|
33 |
Stile di esercizio dell'opzione |
Indicare se l'opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo e stile asiatico), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano). Campo applicabile solo per opzioni, warrant e certificati di diritto. |
«EURO»– europeo «AMER» — americano «ASIA»– asiatico «BERM» — bermudiano «OTHR» — altro |
||||||||
|
34 |
Tipo di consegna |
Indicare se lo strumento finanziario è regolato fisicamente o in contanti. Se non è possibile stabilire il tipo di consegna al momento dell'esecuzione, indicare «OPTL». Campo applicabile solo per i derivati. |
«PHYS» — regolato fisicamente «CASH» — regolato in contanti «OPTN» — facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi |
||||||||
|
Derivati su merci e su quote di emissione |
|||||||||||
|
35 |
Categoria di prodotti |
Categoria di base della classe di attività sottostante secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione. |
Sono ammessi solo i valori della colonna «Categoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci. |
||||||||
|
36 |
Sottocategoria di prodotti |
Sottocategoria della classe di attività sottostante secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione. Campo che implica l'indicazione della categoria di base. |
Sono ammessi solo i valori della colonna «Sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci. |
||||||||
|
37 |
Ulteriore sottocategoria di prodotti |
Ulteriore sottocategoria della classe di attività sottostante secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione. Campo che implica l'indicazione della sottocategoria. |
Sono ammessi solo i valori della colonna «Ulteriore sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci. |
||||||||
|
38 |
Tipo di operazione |
Tipo di operazione indicato dalla sede di negoziazione. |
«FUTR» — future «OPTN» — opzioni «TAPO» — TAPO «SWAP» — swap «MINI» — mini «OTCT» — OTC «ORIT» — vendita a fermo «CRCK» — crack «DIFF» — differenziale «OTHR» — Altro |
||||||||
|
39 |
Tipo di prezzo finale |
Tipo di prezzo finale indicato dalla sede di negoziazione |
«ARGM» — Argus/McCloskey «BLTC» — Baltic «EXOF» — Exchange «GBCL» — GlobalCOAL «IHSM» — IHS McCloskey «PLAT» — Platts «OTHR» — Altro |
||||||||
|
Derivati su tassi di interesse |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
40 |
Tasso di riferimento |
Nome del tasso di riferimento |
{INDEX} Oppure {ALPHANUM-25} — se il tasso di riferimento non è compreso nell'elenco {INDEX} |
||||||||
|
41 |
Durata del contratto su tassi di interesse |
Se la classe di attività è costituita dai tassi di interesse, indicare la durata del contratto. La durata è espressa in giorni, settimane, mesi o anni. |
{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni {INTEGER-3}+«WEEK» — settimane {INTEGER-3}+«MNTH» — mesi {INTEGER-3}+«YEAR» — anni |
||||||||
|
42 |
Valuta nozionale 2 |
Per gli swap multivaluta o su tassi di interesse in differenti valute indicare la valuta in cui è denominata la gamba 2 del contratto. Per le swaption in cui lo swap sottostante è multivaluta indicare la valuta in cui è denominata la gamba 2 dello swap. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
|
43 |
Tasso fisso della gamba 1 |
Indicare il tasso fisso utilizzato per la gamba 1, se applicabile. |
{DECIMAL -11/10} Espresso in percentuale (ad esempio, 7.0 indica 7 % e 0.3 indica 0,3 %) |
||||||||
|
44 |
Tasso fisso della gamba 2 |
Indicare il tasso fisso utilizzato per la gamba 2, se applicabile. |
{DECIMAL -11/10} Espresso in percentuale (ad esempio, 7.0 indica 7 % e 0.3 indica 0,3 %) |
||||||||
|
45 |
Tasso variabile della gamba 2 |
Indicare il tasso di interesse utilizzato, se applicabile. |
{INDEX} Oppure {ALPHANUM-25} — se il tasso di riferimento non è compreso nell'elenco {INDEX} |
||||||||
|
46 |
Durata del contratto su tassi di interesse della gamba 2 |
Indicare il periodo di riferimento del tasso di interesse, che è fissato a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato. La durata è espressa in giorni, settimane, mesi o anni. |
{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni {INTEGER-3}+«WEEK» — settimane {INTEGER-3}+«MNTH» — mesi {INTEGER-3}+«YEAR» — anni |
||||||||
|
Derivati su cambi |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
47 |
Valuta nozionale 2 |
Indicare la valuta sottostante 2 della coppia di valute (la valuta 1 è indicata nel campo 13 Valuta nozionale 1). |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
|
48 |
Tipo FX |
Tipo di valuta sottostante. |
«FXCR» — FX valute incrociate «FXEM» — FX mercati emergenti «FXMJ» — FX Majors |
||||||||
(1) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (cfr. pag. 229 della presente Gazzetta ufficiale).
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/382 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/586 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 80, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere di natura e portata tali da consentire alle autorità competenti di svolgere le funzioni di vigilanza e di altro tipo in modo efficiente. Di conseguenza, è necessario che le autorità competenti possano scambiarsi informazioni che consentano loro di sorvegliare il comportamento delle persone fisiche e giuridiche nelle rispettive giurisdizioni. |
|
(2) |
Affinché le autorità competenti possano monitorare efficacemente le imprese di investimento, i gestori del mercato e i fornitori di servizi di dati, è importante che possano scambiarsi informazioni pertinenti sul contesto generale e gli atti costitutivi (compresi i documenti nazionali relativi alla costituzione o altri documenti che delineino un quadro più preciso della struttura e delle attività operative dell'entità); informazioni relative alla procedura di autorizzazione; informazioni relative agli organi di gestione delle imprese di investimento, incluse ad esempio informazioni che permettano di verificare l'idoneità dei membri degli organi di gestione, quali l'esperienza lavorativa (compreso il curriculum vitae che rechi informazioni pertinenti circa gli studi e le formazioni, le precedenti esperienze professionali e le attività professionali o altre funzioni pertinenti attualmente richieste ai fini della direttiva 2014/65/UE); informazioni circa la loro reputazione; informazioni relative agli azionisti e ai soci titolari di partecipazioni qualificate, quali informazioni generali sull'impresa e sulla sua reputazione; informazioni sulle autorizzazioni accordate all'impresa, comprese informazioni sulle autorizzazioni concesse o negate; informazioni sui requisiti organizzativi dei mercati regolamentati; informazioni sulle autorizzazioni dei fornitori di servizi di dati; informazioni sulle deroghe concesse o negate per quanto riguarda la classificazione dei clienti come «professionali»; informazioni sulle sanzioni e sulle misure di esecuzione; informazioni sulle attività operative e sui precedenti pertinenti in materia di conformità e di comportamento. |
|
(3) |
È importante consentire alle autorità competenti di scambiarsi anche informazioni pertinenti ai fini della sorveglianza efficace degli enti creditizi che forniscono servizi di investimento o esercitano attività di investimento. |
|
(4) |
Al fine di svolgere appieno le funzioni di vigilanza, è altresì importante che le autorità competenti siano in grado di scambiarsi informazioni pertinenti eventualmente in loro possesso, comprese le informazioni sulle imprese di investimento, sui gestori del mercato, sui fornitori di servizi di comunicazione dati, sugli enti creditizi, sulle controparti finanziarie, sui membri o i partecipanti dei mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione o sulle persone cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2 o 3 della direttiva 2014/65/UE. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero potersi scambiare pertinenti informazioni di carattere generale sulle persone che prestano servizi di investimento senza la necessaria autorizzazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE. |
|
(5) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le relative disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(6) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. |
|
(7) |
L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
|
(8) |
L'ESMA non ha svolto una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, in quanto, dato che esse riguardano lo scambio di informazioni tra autorità competenti quando collaborano nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini, lo si è ritenuto sproporzionato alla luce dell'ambito di applicazione e della loro incidenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
Le informazioni scambiate tra l'autorità competente a cui è presentata la richiesta di cooperazione (autorità interpellata) e l'autorità competente che presenta la richiesta di cooperazione (autorità richiedente) ai sensi dell'articolo 80 della direttiva 2014/65/UE possono riguardare le seguenti entità:
|
a) |
imprese di investimento, gestori del mercato o fornitori di servizi di comunicazione dati autorizzati ai sensi della direttiva 2014/65/UE; |
|
b) |
enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consilgio (3) che prestano servizi d'investimento o svolgono attività d'investimento; |
|
c) |
qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità o associazione prive di propria personalità giuridica, non contemplate alle lettere a) e b). |
Articolo 2
Informazioni da scambiare in merito alle imprese di investimento, ai gestori del mercato o ai fornitori di servizi di comunicazione dati
1. Quando decide di presentare richiesta di cooperazione, l'autorità competente può chiedere le seguenti informazioni in relazione alle entità di cui all'articolo 1, lettera a):
|
a) |
informazioni di carattere generale e documenti relativi alla costituzione dell'entità:
|
|
b) |
informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE circa la procedura di autorizzazione dell'entità, qualora tali informazioni non siano presenti nel registro pubblico dell'ESMA istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1095/2010; |
|
c) |
informazioni relative ai membri dell'organo di gestione dell'entità o alle persone che di fatto ne dirigono le attività, che sono state fornite nell'ambito della procedura di autorizzazione, che includano:
|
|
d) |
informazioni necessarie per valutare l'idoneità dei membri dell'organo di gestione o delle persone che di fatto dirigono le attività dell'entità, comprese:
|
|
e) |
informazioni su azionisti e soci titolari di partecipazioni qualificate, tra cui:
|
|
f) |
informazioni sulla struttura organizzativa, le condizioni di esercizio dell'attività e la conformità ai requisiti di cui alla direttiva 2014/65/UE, incluse:
|
|
g) |
informazioni circa l'autorizzazione concessa alle imprese di investimento conformemente agli articoli da 5 a 10 della direttiva 2014/65/UE; |
|
h) |
informazioni in merito all'autorizzazione concessa ai mercati regolamentati e ai fornitori di servizi di comunicazione dati rispettivamente a norma degli articoli 44, 45 e 46 e degli articoli da 59 a 63 della direttiva 2014/65/UE; |
|
i) |
informazioni sulle deroghe concesse o negate in relazione ai clienti che, su richiesta, possono essere trattati come clienti professionali conformemente all'allegato II della direttiva 2014/65/UE; |
|
j) |
informazioni sulle sanzioni e sulle misure di esecuzione imposte nei confronti delle entità, tra cui:
|
|
k) |
informazioni relative alle attività operative e ai precedenti rilevanti in materia di comportamento e di conformità connesse all'oggetto della richiesta, tra cui:
|
|
l) |
qualsiasi altra informazione necessaria ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini di cui all'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. |
2. Qualora uno Stato membro prescriva che l'impresa di un paese terzo stabilisca una succursale a norma dell'articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente di un altro Stato membro può richiedere all'autorità competente per la vigilanza della succursale le informazioni ottenute dalle autorità dello Stato d'origine in merito all'autorizzazione dell'apertura della succursale, incluse:
|
a) |
le informazioni rilevanti per monitorare la conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o alle disposizioni e alle misure adottate ai fini del recepimento della direttiva 2014/65/UE; |
|
b) |
la risposta dell'organo di gestione dell'impresa di investimento del paese terzo o delle persone che di fatto dirigono l'attività dell'entità, alle domande poste delle autorità competenti. |
Articolo 3
Informazioni da scambiare in merito agli enti creditizi
Quando decide di presentare richiesta di cooperazione, l'autorità competente può chiedere le informazioni seguenti in relazione alle entità di cui all'articolo 1, lettera b):
|
a) |
informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), f), i) e j); |
|
b) |
qualsiasi altra informazione pertinente per la sorveglianza della conformità degli enti creditizi al regolamento (UE) n. 600/2014 o alle disposizioni e alle misure adottate ai fini del recepimento della direttiva 2014/65/UE; |
|
c) |
qualsiasi altra informazione necessaria ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini di cui all'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. |
Articolo 4
Informazioni da scambiare in merito alle persone di cui all'articolo 1, lettera c)
1. Quando decide di presentare richiesta di cooperazione in relazione alle persone fisiche di cui all'articolo 1, lettera c), l'autorità competente può chiedere almeno il nome, la data e il luogo di nascita, il numero di identificazione nazionale, l'indirizzo e i recapiti della persona.
2. In relazione alle persone giuridiche o alle entità o associazioni prive di propria personalità giuridica di cui all'articolo 1, lettera c), l'autorità competente può inoltre richiedere almeno i documenti che attestino la denominazione commerciale e l'indirizzo della sede centrale, l'indirizzo postale se diverso, i recapiti e il numero di identificazione nazionale; la registrazione della forma giuridica conformemente alla legislazione nazionale pertinente; l'elenco completo delle persone che di fatto dirigono l'attività, il loro nome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, i recapiti e il numero di identificazione nazionale.
3. Inoltre, le autorità competenti possono chiedere lo scambio delle seguenti informazioni in relazione alle persone che forniscono servizi di investimento o prestano attività di investimento senza la necessaria autorizzazione o registrazione a norma della direttiva 2014/65/UE:
|
a) |
dettagli dei servizi forniti e delle attività di investimento svolte; |
|
b) |
informazioni su eventuali persone note per essere state contattate dalla persona fisica o giuridica in relazione alla fornitura di servizi di investimento o all'esercizio di attività di investimento senza la prescritta autorizzazione o registrazione. |
4. In ogni caso, le autorità competenti possono richiedere informazioni sulle persone di cui all'articolo 1, lettera c), ottenute conformemente al regolamento (UE) n. 600/2014 o alle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/65/UE e pertinenti ai fini della sorveglianza del loro rispetto o possono chiedere tutte le altre informazioni necessarie ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini di cui all'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla prima data indicata all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(3) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(4) Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).
(5) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/387 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/587 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2016
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 7, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, paragrafo 4, e l'articolo 23, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Un elevato livello di trasparenza è essenziale per assicurare che gli investitori siano adeguatamente informati sul livello reale delle operazioni effettive e potenziali in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi, a prescindere dal fatto che le operazioni siano eseguite in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), attraverso internalizzatori sistematici o al di fuori di tali strutture. Questo elevato livello di trasparenza dovrebbe altresì assicurare che il processo di formazione del prezzo di determinati strumenti finanziari negoziati in diverse sedi di negoziazione non sia pregiudicato dalla frammentazione della liquidità e che gli investitori non ne siano penalizzati. |
|
(2) |
Allo stesso tempo è essenziale riconoscere che vi possono essere circostanze in cui dovrebbero essere previste deroghe alla trasparenza pre-negoziazione o differimenti degli obblighi di trasparenza post-negoziazione per evitare che l'obbligo di comunicare gli ordini e le operazioni, e quindi di rendere pubbliche le posizioni di rischio, abbia la conseguenza involontaria di pregiudicare la liquidità. È pertanto opportuno precisare le circostanze in cui possono essere concesse deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e differimenti della trasparenza post-negoziazione. |
|
(3) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione ad azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori di interesse, in particolare alle persone soggette agli obblighi in questione, è opportuno riunire le disposizioni in un unico regolamento. |
|
(4) |
Quando concedono deroghe agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione o autorizzano il differimento degli obblighi di trasparenza post-negoziazione, le autorità competenti dovrebbero trattare su un piano di parità e in modo non discriminatorio tutti i mercati regolamentati e tutte le piattaforme multilaterali di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione. |
|
(5) |
È opportuno chiarire un certo numero di termini tecnici, le cui definizioni sono necessarie per assicurare l'applicazione uniforme nell'Unione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e, quindi, contribuire alla creazione di un codice unico di norme per i servizi finanziari nell'Unione. Si tratta di definizioni puramente funzionali alla determinazione degli obblighi di trasparenza per gli strumenti finanziari rappresentativi di capitale e per gli strumenti simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale e che dovrebbero essere strettamente limitate alla comprensione del presente regolamento. |
|
(6) |
Il regolamento (UE) n. 600/2014 ricomprende nell'ambito di applicazione del regime di trasparenza gli strumenti finanziari simili agli strumenti rappresentativi di capitale, quali certificati di deposito, ETF, certificati, azioni e altri strumenti finanziari simili agli strumenti rappresentativi di capitale negoziati solo negli MTF. Per creare un regime di trasparenza complessivo e uniforme, è necessario calibrare il contenuto delle informazioni pre-negoziazione che devono essere pubblicate dalle sedi di negoziazione. |
|
(7) |
Le sedi di negoziazione che gestiscono un sistema di negoziazione basato sulla richiesta di quotazione (request for quote) dovrebbero rendere pubblici almeno i prezzi irrevocabili di acquisto e di vendita o le indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione e lo spessore di tali prezzi al più tardi quando il richiedente è in grado di eseguire l'operazione secondo le regole del sistema. Ciò al fine di assicurare che i membri o i partecipanti che forniscono per primi le loro quotazioni al richiedente non siano messi in condizioni di svantaggio. |
|
(8) |
La metodologia specifica e i dati necessari per effettuare i calcoli necessari per specificare il regime di trasparenza applicabile agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale e agli strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale dovrebbero essere applicati assieme agli elementi comuni per quanto concerne il contenuto e la frequenza delle richieste di dati da presentare alle sedi di negoziazione, ai dispositivi di pubblicazione autorizzati e ai fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione a fini di trasparenza e degli altri calcoli previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/577, della Commissione (2). |
|
(9) |
Il regime di trasparenza pre-negoziazione e di trasparenza post-negoziazione istituito dal regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbe essere adeguatamente calibrato al mercato e applicato in modo uniforme in tutta l'Unione. In particolare, una determinazione statica dei mercati più rilevanti in termini di liquidità, degli ordini di dimensione elevata e della dimensione standard del mercato non rifletterebbe adeguatamente le modifiche periodiche dei modelli di negoziazione che riguardano gli strumenti finanziari rappresentativi di capitale e gli strumenti finanziari simili agli strumenti rappresentativi di capitale. Pertanto, è essenziale stabilire i necessari calcoli da eseguire, compresi i periodi di tempo di cui tener conto nell'effettuare i calcoli, i periodi di tempo durante i quali i risultati dei calcoli sono applicabili, i metodi di calcolo e l'indicazione dell'autorità competente cui spetta eseguire i calcoli conformemente alla determinazione dell'autorità competente ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, come specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione (3). A tal fine, per evitare distorsioni del mercato, i periodi per il calcolo dovrebbero assicurare che le pertinenti soglie del regime siano aggiornate a intervalli appropriati per riflettere le condizioni di mercato. È inoltre opportuno prevedere la pubblicazione centralizzata dei risultati dei calcoli, in modo da metterli a disposizione di tutti i partecipanti ai mercati finanziari e delle autorità competenti nell'Unione in un unico luogo e in una forma che ne consenta una facile consultazione. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero comunicare i calcoli all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), la quale dovrebbe pubblicarli sul suo sito web. |
|
(10) |
Per effettuare i calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, dovrebbero essere determinati il contenuto, la frequenza delle richieste di dati, i formati e i termini entro cui le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione devono rispondere alle richieste, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014. I risultati dei calcoli effettuati sulla base dei dati raccolti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 devono essere pubblicati, in modo che i partecipanti al mercato ne siano informati e che la trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione sia garantita nella pratica. È inoltre opportuno prevedere la pubblicazione centralizzata dei risultati dei calcoli, in modo da metterli a disposizione di tutti i partecipanti ai mercati finanziari e delle autorità competenti nell'Unione in un unico luogo e in una forma che ne consenta una facile consultazione. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero comunicare i risultati dei calcoli all'ESMA, la quale dovrebbe pubblicarli sul suo sito web. |
|
(11) |
Per gli ETF, diversamente che per azioni, certificati di deposito, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, il volume medio giornaliero degli scambi non appare un parametro adeguato per calibrare le soglie per determinare gli ordini di dimensione elevata. Per questi strumenti, il volume giornaliero degli scambi non riflette adeguatamente la misura della liquidità effettiva, dato che i meccanismi di creazione e di rimborso inerenti agli ETF permettono di accedere ad una liquidità supplementare non dichiarata. Per ridurre il rischio di elusione, è altresì importante che due EFT aventi lo stesso sottostante abbiano le stesse soglie per gli ordini di dimensione elevata, indipendentemente dal fatto che abbiano o no lo stesso volume giornaliero degli scambi. Pertanto, è opportuno fissare un'unica soglia per gli ordini di dimensione elevata, valida per tutti gli EFT, che dovrebbe applicarsi indipendentemente dal sottostante o dalla liquidità. |
|
(12) |
Le informazioni che devono essere messe a disposizione quanto più possibile in tempo reale dovrebbero essere rese disponibili immediatamente, per quanto tecnicamente possibile, presumendo che il soggetto interessato assicuri un ragionevole livello di spesa per i sistemi e di relativa efficienza. Le informazioni dovrebbero essere pubblicate in prossimità del termine massimo prescritto solo in casi eccezionali, quando i sistemi disponibili non consentono una pubblicazione entro un periodo più breve. |
|
(13) |
Le imprese di investimento dovrebbero pubblicare le informazioni sulle operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato. Di conseguenza, è opportuno stabilire le modalità secondo le quali le imprese di investimento dovrebbero comunicare i dettagli delle operazioni ai dispositivi di pubblicazione autorizzati, e le relative disposizioni dovrebbero applicarsi in combinazione con i requisiti applicabili ai dispositivi di pubblicazione autorizzati di cui al regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione. |
|
(14) |
Gli investitori hanno bisogno di disporre di informazioni attendibili e aggiornate sul livello degli interessi di negoziazione negli strumenti finanziari. Le informazioni su taluni tipi di operazioni, quale il trasferimento di strumenti finanziari come garanzie reali, non fornirebbero informazioni utili agli investitori per quanto riguarda il livello dei veri interessi di negoziazione in uno strumento finanziario. Imporre alle imprese di investimento l'obbligo di rendere pubbliche tali operazioni causerebbe notevoli problemi operativi e costi, senza migliorare il processo di formazione dei prezzi. Pertanto, gli obblighi di trasparenza post-negoziazione per le operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazione dovrebbero applicarsi solo nel caso di acquisto o di vendita di azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altro strumento finanziario analogo. È essenziale che determinate operazioni, quali quelle che prevedono l'uso di uno dei predetti strumenti a fini di garanzia, di prestito o altro, quando lo scambio è determinato da fattori diversi dal prezzo corrente di mercato, non siano pubblicate, dato che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo e rischierebbero di creare confusione per gli investitori, oltre a ostacolare l'esecuzione alle condizioni migliori. |
|
(15) |
Per le operazioni eseguite al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, è essenziale specificare l'impresa di investimento tenuta a rendere pubblica l'operazione nei casi in cui entrambe le parti dell'operazione siano imprese di investimento stabilite nell'Unione, per evitare che la pubblicazione dell'operazione sia effettuata due volte. Pertanto, la responsabilità di rendere pubblica l'operazione dovrebbe sempre ricadere sull'impresa di investimento venditrice, a meno che una sola delle controparti sia un internalizzatore sistematico oltre a essere l'impresa acquirente. |
|
(16) |
Quando per un dato strumento finanziario una sola delle controparti è un internalizzatore sistematico, oltre a esserne l'impresa acquirente, detta controparte dovrebbe essere responsabile di rendere pubblica l'operazione, dato che è questo che i suoi clienti si aspettano che faccia e che è nella posizione migliore per compilare la relativa voce nel modello di segnalazione, indicando il suo status di internalizzatore sistematico. Per assicurare che l'operazione venga resa pubblica una sola volta, l'internalizzatore sistematico dovrebbe informare l'altra parte del fatto che ha reso pubblica l'operazione. |
|
(17) |
È importante mantenere le norme attualmente in vigore per la pubblicazione delle operazioni incrociate (back-to-back), in modo da evitare che un'operazione unica venga pubblicata come se si trattasse di operazioni multiple e al fine di assicurare certezza giuridica su quale impresa di investimento debba essere responsabile della pubblicazione dell'operazione. Pertanto, due operazioni di segno opposto, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una sola parte sono considerate come un'operazione unica. |
|
(18) |
Per assicurare che il nuovo regime normativo in materia di trasparenza possa funzionare efficacemente, è opportuno prevedere la raccolta di taluni dati e la tempestiva pubblicazione dei mercati più rilevanti in termini di liquidità, degli ordini di dimensione elevata, delle soglie per la pubblicazione differita e della dimensione standard del mercato. |
|
(19) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. Tuttavia, per assicurare che il nuovo regime normativo in materia di trasparenza possa funzionare efficacemente, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data della sua entrata in vigore. |
|
(20) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
|
(21) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) «operazione di portafoglio»: operazioni in cinque o più strumenti finanziari diversi se eseguite contemporaneamente dallo stesso cliente come un unico lotto e ad uno specifico prezzo di riferimento;
(2) «operazione give-up» o «operazione give-in»: operazione in cui l'impresa di investimento passa l'operazione del cliente ad un'altra impresa di investimento o in cui l'impresa di investimento riceve l'operazione del cliente da un'altra impresa di investimento ai fini del trattamento post-negoziazione;
(3) «operazione di finanziamento tramite titoli»: operazione di finanziamento tramite titoli di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/577;
(4) «internalizzatore sistematico»: impresa di investimento di cui alla definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Articolo 2
Operazioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo
[Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
Le operazioni su azioni non contribuiscono al processo di formazione del prezzo in uno dei casi seguenti:
|
a) |
l'operazione è stata effettuata con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, comprese le operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo medio ponderato per il volume o ad un prezzo medio ponderato per il tempo; |
|
b) |
l'operazione è parte di un'operazione di portafoglio; |
|
c) |
l'operazione è subordinata all'acquisto, vendita, creazione o riscatto di un contratto derivato o di altro strumento finanziario quando tutte le componenti dell'operazione devono essere eseguite come un lotto unico; |
|
d) |
l'operazione è eseguita da una società di gestione, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), o da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che trasferiscono la proprietà effettiva delle azioni da un organismo di investimento collettivo ad un altro e nessuna delle parti dell'operazione è un'impresa di investimento; |
|
e) |
l'operazione è un'operazione give-up o un'operazione give-in; |
|
f) |
lo scopo dell'operazione è quello di trasferire azioni come garanzie reali in operazioni bilaterali o nel contesto dei requisiti di margine o di garanzia di una controparte centrale (CCP) o come parte del processo di gestione degli inadempimenti della CCP; |
|
g) |
l'operazione determina la consegna di azioni nell'ambito dell'esercizio di obbligazioni convertibili, opzioni, warrants coperti o di altri derivati analoghi; |
|
h) |
l'operazione è un'operazione di finanziamento tramite titoli; |
|
i) |
l'operazione è eseguita secondo le regole o procedure di una sede di negoziazione, di una CCP o di un depositario centrale di titoli per procedere ad un acquisto forzoso (buy-in) delle operazioni non regolate ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
CAPO II
TRASPARENZA PRE-NEGOZIAZIONE
Sezione 1
Trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione
Articolo 3
Obblighi di trasparenza pre-negoziazione
[Articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici la gamma di prezzi di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi. Le informazioni sono rese pubbliche conformemente al tipo di sistema di negoziazione che gestiscono, secondo la tabella 1 dell'allegato I.
2. I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 si applicano anche a qualsiasi «indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione», secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai sensi dell'articolo 8 dello stesso regolamento.
Articolo 4
Mercato più rilevante in termini di liquidità
[Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, per mercato più rilevante in termini di liquidità per azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi si intende la sede di negoziazione nell'Unione che presenta il volume più elevato degli scambi dello strumento finanziario.
2. Per determinare il mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti calcolano il volume degli scambi in base alla metodologia di cui all'articolo 17, paragrafo 4, per ciascuno strumento finanziario per il quale esse sono l'autorità competente e per ogni sede di negoziazione in cui lo strumento finanziario è negoziato.
3. Il calcolo di cui al paragrafo 2 presenta le seguenti caratteristiche:
|
a) |
include, per ciascuna sede di negoziazione, le operazioni eseguite secondo le regole della sede di negoziazione, escludendo il prezzo di riferimento e le operazioni concordate che riportano uno degli indicatori di cui alla tabella 4 dell'allegato I, e le operazioni eseguite sulla base di almeno un ordine che ha beneficiato di una deroga relativa agli ordini di dimensione elevata e le cui dimensioni sono superiori alla soglia applicabile per gli ordini di dimensione elevata determinata conformemente all'articolo 7; |
|
b) |
copre l'anno civile precedente oppure, se del caso, il periodo dell'anno civile precedente durante il quale lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione. |
4. Fino a quando il mercato più rilevante in termini di liquidità per un determinato strumento finanziario è determinato secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3, il mercato più rilevante in termini di liquidità è la sede di negoziazione nella quale lo strumento finanziario è ammesso per la prima volta alla negoziazione o negoziato per la prima volta.
5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, agli ETF, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione quattro settimane o meno prima della fine del precedente anno civile.
Articolo 5
Caratteristiche specifiche delle operazioni concordate
[Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Sono considerate operazioni concordate su azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi le operazioni concordate privatamente ma segnalate secondo le regole di una sede di negoziazione per le quali si verifica una delle situazioni seguenti:
|
a) |
due membri o partecipanti della sede di negoziazione partecipano all'operazione in una delle seguenti capacità:
|
|
b) |
un membro o partecipante della sede di negoziazione agisce in una delle seguenti capacità:
|
Articolo 6
Operazioni concordate soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato
[Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]
Le operazioni concordate su azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi sono soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato dello strumento finanziario nei seguenti casi:
|
a) |
l'operazione è stata effettuata con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, comprese le operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo medio ponderato per il volume o ad un prezzo medio ponderato per il tempo; |
|
b) |
l'operazione è parte di un'operazione di portafoglio; |
|
c) |
l'operazione è subordinata all'acquisto, vendita, creazione o riscatto di un contratto derivato o di altro strumento finanziario, quando tutte le componenti dell'operazione devono essere eseguite come un lotto unico; |
|
d) |
l'operazione è eseguita da una società di gestione, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, o da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che trasferiscono la proprietà effettiva degli strumenti finanziari da un organismo di investimento collettivo ad un altro e nessuna delle parti dell'operazione è un'impresa di investimento; |
|
e) |
l'operazione è un'operazione give-up o un'operazione give-in; |
|
f) |
lo scopo dell'operazione è quello di trasferire strumenti finanziari come garanzie reali in operazioni bilaterali o nel contesto dei requisiti di margine o di garanzia di una controparte centrale (CCP) o come parte del processo di gestione degli inadempimenti della CCP; |
|
g) |
l'operazione determina la consegna di strumenti finanziari nell'ambito dell'esercizio di obbligazioni convertibili, opzioni, warrants coperti o di altri derivati finanziari analoghi; |
|
h) |
l'operazione è un'operazione di finanziamento tramite titoli; |
|
i) |
l'operazione è eseguita secondo le regole o procedure di una sede di negoziazione, di una CCP o di un depositario centrale di titoli per procedere ad un acquisto forzoso (buy-in) delle operazioni non regolate ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014; |
|
j) |
ogni altra operazione equivalente ad una di quelle di cui alle lettere da a) a i), subordinata a caratteristiche tecniche che non sono in relazione con il prezzo corrente di mercato degli strumenti finanziari negoziati. |
Articolo 7
Ordini di dimensione elevata
[Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Un ordine relativo ad un'azione, un certificato di deposito, un certificato o altro strumento finanziario analogo è considerato di dimensione elevata se è pari o superiore alle dimensioni minime degli ordini di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II.
2. Un ordine relativo ad un ETF è considerato di dimensione elevata se è pari o superiore a 1 000 000 di EUR.
3. Per determinare gli ordini di dimensione elevata, le autorità competenti calcolano, conformemente al paragrafo 4, il volume medio giornaliero degli scambi per le azioni, i certificati di deposito, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati nella sede di negoziazione.
4. Il calcolo di cui al paragrafo 3 presenta le seguenti caratteristiche:
|
a) |
include le operazioni eseguite nell'Unione in relazione allo strumento finanziario, sia nelle sedi di negoziazione che al di fuori di esse; |
|
b) |
copre il periodo avente inizio il 1o gennaio dell'anno civile precedente e avente fine il 31 dicembre dell'anno civile precedente oppure, se del caso, la parte dell'anno civile in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione. |
I paragrafi 3 e 4 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione quattro settimane o meno prima della fine dell'anno civile precedente.
5. A meno che vengano modificati il prezzo o le altre condizioni pertinenti per l'esecuzione dell'ordine, la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 continua ad applicarsi agli ordini di dimensione elevata inseriti in un book di negoziazione che, a seguito dell'esecuzione parziale, scendano al di sotto della soglia applicabile allo strumento finanziario stabilita a norma dei paragrafi 1 e 2.
6. Prima che l'azione, il certificato di deposito, il certificato o altro strumento finanziario analogo siano negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione, l'autorità competente ne stima il volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di eventuali precedenti dati storici sulla negoziazione relativi allo strumento finanziario e ad altri strumenti finanziari che presentino caratteristiche analoghe, e assicura la pubblicazione della stima.
7. La stima del volume medio giornaliero degli scambi di cui al paragrafo 6 è utilizzata per il calcolo degli ordini di dimensione elevata durante il periodo di sei settimane successivo alla data in cui l'azione, il certificato di deposito, il certificato o lo strumento finanziario analogo è stato ammesso alla negoziazione o negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione.
8. L'autorità competente calcola il volume medio giornaliero degli scambi, di cui assicura la pubblicazione, sulla base delle prime quattro settimane di negoziazione prima della fine del periodo di sei settimane di cui al paragrafo 7.
9. Il volume medio giornaliero degli scambi di cui al paragrafo 8 è utilizzato per il calcolo degli ordini di dimensione elevata fino a quando non si applichi il valore medio giornaliero degli scambi calcolato conformemente al paragrafo 3.
10. Ai fini del presente articolo, il volume medio giornaliero degli scambi è calcolato dividendo il volume complessivo degli scambi di un particolare strumento finanziario come specificato all'articolo 17, paragrafo 4, per il numero di giorni di negoziazione nel periodo considerato. Il numero di giorni di negoziazione nel periodo considerato è il numero di giorni di negoziazione sul mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento finanziario stabilito conformemente all'articolo 4.
Articolo 8
Tipo e dimensioni minime degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini
[Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Il tipo di ordine conservato in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per il quale si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione è un ordine che:
|
a) |
è destinato a essere pubblicato nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione ed è subordinato a condizioni obiettive predefinite dal protocollo del sistema; |
|
b) |
non può interagire con altri interessi di negoziazione prima della pubblicazione nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione; |
|
c) |
dopo la pubblicazione nel book di negoziazione interagisce con altri ordini in conformità alle regole applicabili agli ordini dello stesso tipo al momento della pubblicazione. |
2. Gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per i quali si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione, al momento dell'immissione e ad ogni successiva modifica, hanno una delle seguenti dimensioni:
|
a) |
nel caso di ordini iceberg, dimensioni pari o superiore a 10 000 EUR; |
|
b) |
per tutti gli altri ordini, dimensioni pari o superiori al quantitativo minimo scambiabile fissato in anticipo dalle regole e dai protocolli del gestore del sistema. |
3. L'ordine iceberg di cui al paragrafo 2, lettera a), è un ordine con limite consistente in un ordine pubblicato per una parte del quantitativo e in un ordine non pubblicato per il restante quantitativo, in cui il quantitativo non pubblicato può essere eseguito solo dopo l'immissione nel book di negoziazione in quanto nuovo ordine pubblicato.
Sezione 2
Trasparenza pre-negoziazione per gli internalizzatori sistematici e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione
Articolo 9
Modalità di pubblicazione delle quotazioni irrevocabili
[Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
Le modalità che l'internalizzatore sistematico adotta per rispettare l'obbligo di pubblicazione delle quotazioni irrevocabili soddisfano le seguenti condizioni:
|
a) |
le modalità includono tutte le misure ragionevolmente necessarie per assicurare che le informazioni da pubblicare siano attendibili, continuamente verificate per individuare eventuali errori, e corrette non appena gli errori vengano scoperti; |
|
b) |
le modalità rispettano disposizioni tecniche equivalenti a quelle specificate per i dispositivi di pubblicazione autorizzati all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2017/571 che facilitano il consolidamento dei dati con dati simili provenienti da altre fonti; |
|
c) |
le modalità consentono di rendere le informazioni accessibili al pubblico su base non discriminatoria; |
|
d) |
le modalità includono la pubblicazione della data e dell'ora in cui le quotazioni sono state immesse o modificate conformemente all'articolo 50 della direttiva 2014/65/UE, come specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/574 (9). |
Articolo 10
Prezzi che riflettono le condizioni prevalenti di mercato
[Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014]
I prezzi pubblicati dall'internalizzatore sistematico riflettono le condizioni prevalenti di mercato se al momento della pubblicazione sono prossime, in termini di prezzo, a quotazioni di dimensioni equivalenti per lo stesso strumento finanziario sul mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento finanziario ai sensi dell'articolo 4.
Articolo 11
Dimensione standard del mercato
[Articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. La dimensione standard del mercato per le azioni, i certificati di deposito, gli ETF, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi per i quali esiste un mercato liquido è determinata sulla base del valore medio delle operazioni per ogni strumento finanziario, calcolato conformemente ai paragrafi 2 e 3 e alla tabella 3 dell'allegato II.
2. Per determinare la dimensione standard del mercato applicabile ad un determinato strumento finanziario ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti calcolano il valore medio delle operazioni riguardo a tutte le azioni, i certificati di deposito, gli ETF, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati nella sede di negoziazione per i quali esiste un mercato liquido e per i quali esse sono l'autorità competente.
3. Il calcolo di cui al paragrafo 2 presenta le seguenti caratteristiche:
|
a) |
tiene conto delle operazioni eseguite nell'Unione in relazione allo strumento finanziario in questione sia nelle sedi di negoziazione che al di fuori di esse; |
|
b) |
copre l'anno civile precedente oppure, se del caso, il periodo dell'anno civile precedente durante il quale lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione; |
|
c) |
esclude le operazioni con «modalità post-negoziazione per dimensione elevata» di cui alla tabella 4 dell'allegato I. |
I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, agli ETF, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione quattro settimane o meno prima della fine dell'anno civile precedente.
4. Prima che l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo siano negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione, l'autorità competente ne stima il volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di eventuali precedenti dati storici sulla negoziazione relativi allo strumento finanziario e ad altri strumenti finanziari che presentino caratteristiche simili, e assicura la pubblicazione della stima.
5. La stima del valore medio delle operazioni di cui al paragrafo 4 è utilizzata come dimensione standard del mercato per l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo durante il periodo di sei settimane successivo alla data in cui l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo è stato ammesso alla negoziazione o negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione.
6. L'autorità competente calcola il valore medio delle operazioni, di cui assicura la pubblicazione, sulla base delle prime quattro settimane di negoziazione prima della fine del periodo di sei settimane di cui al paragrafo 5.
7. Il valore medio delle operazioni di cui al paragrafo 6 si applica immediatamente dopo la sua pubblicazione e fino all'applicazione di un nuovo valore medio delle operazioni calcolato conformemente ai paragrafi 2 e 3.
8. Ai fini del presente articolo, il valore medio delle operazioni è calcolato dividendo il volume complessivo degli scambi relativo al particolare strumento finanziario come specificato all'articolo 17, paragrafo 4, per il numero complessivo delle operazioni eseguite per tale strumento finanziario nel periodo considerato.
CAPO III
TRASPARENZA POST-NEGOZIAZIONE PER LE SEDI DI NEGOZIAZIONE E PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE EFFETTUANO LE NEGOZIAZIONI AL DI FUORI DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE
Articolo 12
Obblighi di trasparenza post-negoziazione
[Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. I gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle regole di una sede di negoziazione rendono pubblici i dettagli di ogni operazione applicando le tabelle di riferimento 2, 3 e 4 dell'allegato I.
2. In caso di annullamento della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione pubblicano una nuova comunicazione dell'operazione che contiene tutti i dettagli contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 4 dell'allegato I.
3. In caso di modifica della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, i gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione rendono pubbliche le seguenti informazioni:
|
a) |
una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 4 dell'allegato I; |
|
b) |
una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale con le necessarie correzioni dei dati e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 4 dell'allegato I. |
4. Se l'operazione tra due imprese di investimento è conclusa al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, sia in caso di operazione eseguita per conto proprio che di operazione eseguita per conto dei clienti, solo l'impresa di investimento che vende lo strumento finanziario in questione rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.
5. In deroga al paragrafo 4, se solo un'impresa di investimento che è parte dell'operazione è un internalizzatore sistematico per lo strumento finanziario in questione e agisce come impresa acquirente, solo detta impresa rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato e ne informa il venditore.
6. Le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per assicurare che l'operazione sia resa pubblica come un'operazione unica. A tal fine, due operazioni esattamente compensate concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una stessa controparte sono considerate come un'operazione unica.
Articolo 13
Applicazione della trasparenza post-negoziazione a taluni tipi di operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni
[Articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
L'obbligo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica alle seguenti operazioni:
|
a) |
le operazioni escluse elencate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (10), ove applicabile; |
|
b) |
le operazioni eseguite da una società di gestione, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, o da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che trasferiscono la proprietà effettiva degli strumenti finanziari da un organismo di investimento collettivo ad un altro, quando nessuna delle parti dell'operazione è un'impresa di investimento; |
|
c) |
operazioni give-up e operazioni give-in; |
|
d) |
i trasferimenti di strumenti finanziari come garanzie reali in operazioni bilaterali o nel contesto dei requisiti di margine o di garanzia di una controparte centrale (CCP) o come parte del processo di gestione degli inadempimenti della CCP. |
Articolo 14
Pubblicazione in tempo reale delle operazioni
[Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, le informazioni post-negoziazione sono pubblicate:
|
a) |
se l'operazione è effettuata durante l'orario di contrattazione giornaliero della sede di negoziazione, in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e in ogni caso entro un minuto dall'operazione in questione; |
|
b) |
se l'operazione è effettuata fuori dall'orario di contrattazione giornaliero della sede di negoziazione, prima dell'apertura del giorno di negoziazione successivo della sede di negoziazione. |
2. Per le operazioni eseguite fuori da una sede di negoziazione, le informazioni post-negoziazione sono pubblicate:
|
a) |
se l'operazione è effettuata durante l'orario di contrattazione giornaliero del mercato più rilevante in termini di liquidità determinato in conformità all'articolo 4 per l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato e altro strumento finanziario analogo o durante l'orario di contrattazione giornaliero dell'impresa di investimento, in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e in ogni caso entro un minuto dall'operazione in questione; |
|
b) |
se l'operazione ha luogo in un caso non contemplato alla lettera a), immediatamente dopo l'inizio dell'orario di contrattazione giornaliero dell'impresa di investimento e, al più tardi, prima dell'apertura del giorno di negoziazione successivo del mercato più rilevante in termini di liquidità determinato in conformità dell'articolo 4. |
3. Le informazioni relative ad un'operazione di portafoglio sono pubblicate per ciascuna operazione componente in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, tenuto conto della necessità di attribuire un prezzo a ogni azione, certificato di deposito, ETF, certificato e altro strumento finanziario analogo. Ciascuna operazione componente è valutata separatamente al fine di determinare se la pubblicazione differita sia applicabile all'operazione ai sensi dell'articolo 15.
Articolo 15
Pubblicazione differita delle operazioni
[Articolo 7, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Quando l'autorità competente autorizza la pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione rendono pubblica ogni operazione al più tardi al termine del periodo pertinente di cui alle tabelle 4, 5 e 6 dell'allegato II, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:
|
a) |
si tratta di un'operazione tra un'impresa di investimento, che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, e un'altra controparte; |
|
b) |
le dimensioni dell'operazione sono pari o superiori alle dimensioni minime ammissibili specificate nelle tabelle 4, 5 o 6 dell'allegato II, a seconda dei casi. |
2. Le pertinenti dimensioni minime ammissibili ai fini del paragrafo 1, lettera b), sono determinate in conformità del volume medio giornaliero degli scambi calcolato conformemente all'articolo 7.
3. Per le operazioni per le quali è autorizzata la pubblicazione differita fino alla fine del giorno di negoziazione, come specificato nelle tabelle 4, 5 e 6 dell'allegato II, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i dettagli delle operazioni:
|
a) |
per quanto possibile in tempo reale dopo la fine del giorno di negoziazione, compresa l'asta di chiusura, se del caso, per le operazioni eseguite oltre due ore prima della fine del giorno di negoziazione; |
|
b) |
entro mezzogiorno ora locale del giorno di negoziazione successivo, per le operazioni non contemplate alla lettera a). |
Per le operazioni effettuate al di fuori delle sedi di negoziazione, il giorno di negoziazione e l'asta di chiusura sono quelli del mercato più rilevante in termini di liquidità stabilito ai sensi dell'articolo 4.
4. Quando un'operazione tra due imprese di investimento è eseguita al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, l'autorità competente a determinare il regime di differimento applicabile è l'autorità competente dell'impresa di investimento responsabile della pubblicazione dell'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 5 e 6.
Articolo 16
Riferimento al giorno di negoziazione e all'orario giornaliero di contrattazione
1. In relazione alle sedi di negoziazione, per giorno di negoziazione si intendono i giorni in cui la sede di negoziazione è aperta alla negoziazione.
2. Per orario di contrattazione giornaliero della sede di negoziazione o di un'impresa di investimento si intendono le ore che la sede di negoziazione o l'impresa di investimento ha precedentemente stabilito come orario di contrattazione e comunicato al pubblico.
3. Per apertura del giorno di negoziazione della sede di negoziazione si intende l'inizio dell'orario di contrattazione quotidiano della sede di negoziazione.
4. Per fine del giorno di negoziazione della sede di negoziazione si intende la fine dell'orario di contrattazione quotidiano della sede di negoziazione.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI CALCOLI A FINI DI TRASPARENZA PRE-NEGOZIAZIONE E POST-NEGOZIAZIONE
Articolo 17
Metodologia, data di pubblicazione e data di applicazione dei calcoli a fini di trasparenza
[Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Al più tardi 14 mesi dopo la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e successivamente entro il 1o marzo di ogni anno le autorità competenti, in relazione a ciascuno strumento finanziario per le quali esse sono l'autorità competente, raccolgono i dati, effettuano i calcoli e assicurano la pubblicazione delle informazioni seguenti:
|
a) |
la sede di negoziazione che è il mercato più rilevante in termini di liquidità come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2; |
|
b) |
il volume medio giornaliero degli scambi al fine di stabilire le dimensioni degli ordini di dimensione elevata, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 3; |
|
c) |
il valore medio delle operazioni al fine della determinazione della dimensione standard del mercato come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2. |
2. Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o aprile dell'anno in cui le informazioni sono state pubblicate.
Se le informazioni di cui al primo comma sono sostituite da nuove informazioni a norma del paragrafo 3 nel periodo di 12 mesi di cui allo stesso comma, le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese quelle che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le nuove informazioni ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.
3. Le autorità competenti assicurano che le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi del paragrafo 1 siano regolarmente aggiornate ai fini del regolamento (UE) n. 600/2014 e che tutte le modifiche di ogni azione, certificato di deposito, ETF, certificato o altro strumento finanziario analogo che incidono significativamente sui precedenti calcoli e sulle informazioni pubblicate siano incluse negli aggiornamenti.
4. Ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 1, il volume degli scambi in relazione ad uno strumento finanziario è calcolato sommando il risultato ottenuto moltiplicando, per ciascuna operazione eseguita durante un determinato periodo di tempo, il numero di unità dello strumento finanziario scambiate tra gli acquirenti e i venditori per il prezzo unitario applicabile all'operazione.
5. Dopo la fine del giorno di negoziazione, ma prima della fine del giorno, le sedi di negoziazione trasmettono alle autorità competenti le informazioni di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III, quando lo strumento finanziario è ammesso alla negoziazione o è negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione o se le informazioni già presentate sono cambiate.
Articolo 18
Riferimento alle autorità competenti
[Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
L'autorità competente per uno specifico strumento finanziario incaricata di eseguire i calcoli e assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 4, 7, 11 e 17 è l'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/571.
Articolo 19
Disposizioni transitorie
1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, le autorità competenti raccolgono i dati, effettuano i calcoli e ne assicurano la pubblicazione immediatamente dopo averli eseguiti entro i seguenti termini:
|
a) |
quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione precede di almeno dieci settimane la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti pubblicano i risultati dei calcoli al più tardi quattro settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
b) |
quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude il giorno precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti pubblicano i risultati dei calcoli entro la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014. |
2. I calcoli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti come segue:
|
a) |
quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione precede di almeno sedici settimane la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, i calcoli si basano sui dati disponibili per un periodo di riferimento di 40 settimane avente inizio 52 settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
b) |
quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio sedici settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, i calcoli si basano sui dati disponibili per le prime quattro settimane di negoziazione dello strumento finanziario; |
|
c) |
quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude il giorno precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, i calcoli si basano sui precedenti dati storici sulla negoziazione relativi agli strumenti finanziari o ad altri strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. |
3. Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, per un periodo di 15 mesi a decorrere dalla data di applicazione del medesimo regolamento.
4. Durante il periodo di cui al paragrafo 3, le autorità competenti assicurano quanto segue per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 2, lettere b) e c):
|
a) |
che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 continuino ad essere adeguate ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
b) |
che le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 siano aggiornate sulla base di un più lungo periodo di negoziazione e di dati storici sulle negoziazioni più ampi, se necessario. |
Articolo 20
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Tuttavia, l'articolo 19 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (Cfr. pagina 174 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (Cfr. pagina 126 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(5) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(6) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(7) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(9) Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (Cfr. pagina 148 della presente Gazzetta ufficiale).
(10) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (Cfr. pagina 449 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
Informazioni da rendere pubbliche
Tabella 1
Descrizione del tipo di sistemi di negoziazione e relative informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 3
|
Tipo di sistema di negoziazione |
Descrizione del sistema di negoziazione |
Informazioni da rendere pubbliche |
|
Sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione |
Un sistema che mediante un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano abbina, su base continua, gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto corrispondenti sulla base del miglior prezzo disponibile. |
Il numero aggregato di ordini, azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi che essi rappresentano a ciascun livello di prezzo per almeno i cinque migliori livelli del prezzo di acquisto e di vendita. |
|
Sistema di negoziazione basato su quotazioni (quote driven) |
Un sistema nel quale le operazioni sono concluse sulla base di quotazioni irrevocabili rese continuamente accessibili ai partecipanti, che impone ai market maker di mantenere quotazioni per quantitativi che tengano conto sia delle esigenze dei membri e partecipanti di negoziare quantitativi commerciali, sia dei rischi ai quali il market maker si espone. |
Il migliore prezzo di acquisto e di vendita di ciascun market maker per azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati sul sistema di negoziazione e i volumi corrispondenti ai prezzi. Le quotazioni pubblicate rappresentano impegni irrevocabili ad acquistare e vendere gli strumenti finanziari e indicano il prezzo e il volume degli strumenti finanziari ai quali i market maker registrati sono disposti ad acquistare o a vendere. Tuttavia, in condizioni di mercato eccezionali, possono essere consentite, per un periodo limitato, quotazioni indicative o quotazioni di solo acquisto o di sola vendita. |
|
Sistema di negoziazione ad asta periodica |
Un sistema che abbina gli ordini sulla base di un'asta periodica e di un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano. |
Il prezzo al quale il sistema di negoziazione ad asta soddisferebbe meglio il suo algoritmo di negoziazione in relazione ad azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati sul sistema di negoziazione e il volume delle operazioni potenzialmente eseguibili a quel prezzo dai partecipanti al sistema. |
|
Sistema di negoziazione basato sulla richiesta di quotazione (request for quote) |
Un sistema di negoziazione in cui vengono fornite una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più membri o partecipanti. La quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante richiedente. Il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione, accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta. |
Le quotazioni e i relativi volumi forniti dai membri o partecipanti che, se accettate, porterebbero alla conclusione di un'operazione in base alle regole del sistema. Tutte le quotazioni presentate in risposta alla richiesta di quotazione possono essere pubblicate nel momento in cui diventano eseguibili ma non oltre. |
|
Tutti gli altri sistemi di negoziazione |
Qualsiasi altro tipo di sistema di negoziazione, compreso un sistema ibrido che rientra in due o più tipologie di sistemi di negoziazione di cui alla presente tabella. |
Informazioni adeguate in merito al livello degli ordini o delle quotazioni e degli interessi di negoziazione in relazione ad azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati sul sistema di negoziazione; in particolare, se le caratteristiche del meccanismo di formazione del prezzo lo consentono, i cinque migliori prezzi di acquisto e di vendita e/o quotazioni di acquisto e di vendita di ciascun market maker dello strumento. |
Tabella 2
Tabella dei simboli della tabella 3
|
Simbolo |
Tipo di dati |
Definizione |
||||||||||||||||
|
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero. |
||||||||||||||||
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 caratteri alfanumerici |
Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217 |
||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601 |
Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ.
Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC). |
||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi.
Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati. |
||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166 |
||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo ISO 10383 |
Tabella 3
Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza post-negoziazione
|
Identificativo del campo |
Descrizione e dettagli da pubblicare |
Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione |
Formato da inserire come indicato nella tabella 2 |
|
Data e ora di negoziazione |
Data e ora di esecuzione dell'operazione. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora in cui le parti convengono il contenuto dei campi seguenti: quantitativo, prezzo, valute nei campi 31, 34 e 44, di cui alla tabella 2 dell'allegato 1del regolamento delegato (UE) 2017/590, codice identificativo dello strumento, classificazione dello strumento e codice dello strumento sottostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo. Per le operazioni derivanti da un ordine trasmesso a terzi dall'impresa che lo esegue per conto di un cliente, laddove le condizioni della trasmissione stabilite all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/590 non sono state soddisfatte, va indicata la data e l'ora dell'operazione invece dell'ora della trasmissione dell'ordine. |
Mercato regolamentato (RM), sistema multilaterale di negoziazione (MTF), sistema organizzato di negoziazione (OTF), dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA), fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) |
{DATE_TIME_FORMAT} |
|
Codice identificativo dello strumento |
Codice usato per identificare lo strumento finanziario |
RM, MTF APA CTP |
{ISIN} |
|
Prezzo |
Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati. Quando il prezzo è segnalato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare «PNDG». Lasciare in bianco se il prezzo non è applicabile. Le informazioni inserite in questo campo sono in linea con i valori indicati nel campo Quantitativo. |
RM, MTF APA CTP |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento «PNDG» se il prezzo non è disponibile |
|
Valuta del prezzo |
Valuta nella quale è espresso il prezzo (si applica se il prezzo è espresso in valore monetario). |
RM, MTF APA CTP |
{CURRENCYCODE_3} |
|
Quantitativo |
Numero di unità dello strumento finanziario. Il valore nominale o monetario dello strumento finanziario. Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nel campo Prezzo. |
RM, MTF APA CTP |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale |
|
Sede di esecuzione |
Identificativo della sede in cui l'operazione è stata eseguita. Per le operazioni eseguite nelle sedi di negoziazione utilizzare il MIC del segmento secondo ISO 10383. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzate il MIC operativo. Utilizzare il codice MIC «XOFF» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario non è eseguita in una sede di negoziazione, presso un internalizzatore sistematico o su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione. Utilizzare il codice «SINT» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario è eseguita presso un internalizzatore sistematico. |
RM, MTF APA CTP |
Sedi di negoziazione: {MIC} Internalizzatori sistematici: «SINT» |
|
Data e ora di pubblicazione |
Data e ora in cui l'operazione è stata pubblicata da una sede di negoziazione o da un APA. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora devono essere approssimate almeno al secondo più prossimo. |
RM, MTF APA CTP |
{DATE_TIME_FORMAT} |
|
Sede di pubblicazione |
Codice utilizzato per identificare la sede di negoziazione o l'APA che pubblica l'operazione. |
CTP |
Sede di negoziazione: {MIC} APA: MIC del segmento secondo l'ISO 10383 (4 caratteri), se disponibile. Altrimenti codice di 4 caratteri pubblicato nell'elenco dei fornitori di servizi di comunicazione dati sul sito web dell'ESMA. |
|
Codice identificativo dell'operazione |
Codice alfanumerico assegnato dalle sedi di negoziazione (ai sensi dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione (1) e dagli APA e utilizzato successivamente ogni volta che si fa riferimento alla specifica operazione. Il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC di segmento secondo ISO 10383 e per il giorno di negoziazione. Se la sede di negoziazione non utilizza il MIC di segmento, il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC operativo per giorno di negoziazione. Se l'APA non utilizza i MIC, dovrebbe essere un codice univoco, uniforme e costante a 4 caratteri utilizzato per identificare l'APA per giorno di negoziazione. Gli elementi del codice identificativo dell'operazione non rivelano l'identità delle controparti dell'operazione cui è attribuito il codice |
RM, MTF APA CTP |
{ALPHANUM-52} |
Tabella 4
Elenco degli indicatori ai fini della trasparenza post-negoziazione
|
Indicatore |
Denominazione |
Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione |
Descrizione |
||||
|
«BENC» |
Indicatore di operazione con parametro di riferimento |
RM, MTF APA CTP |
Operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, quale il prezzo medio ponderato per il volume o il prezzo medio ponderato per il tempo. |
||||
|
«ACTX» |
Indicatore delle operazioni di tipo agency cross |
APA CTP |
Operazioni nelle quali l'impresa di investimento abbina gli ordini dei clienti in cui l'acquisto e la vendita sono eseguiti come un'unica operazione e che riguardano il medesimo volume e lo stesso prezzo. |
||||
|
«NPFT» |
Indicatore delle operazione che non contribuiscono alla formazione del prezzo |
RM, MTF CTP |
Operazioni in cui lo scambio degli strumenti finanziari è determinato da fattori diversi dalla valutazione corrente di mercato degli strumenti finanziari, elencate nell'articolo 13. |
||||
|
«TNCP» |
Operazioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo ai fini dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 600/2014 |
RM, MTF APA CTP |
Operazione che non contribuisce al processo di formazione del prezzo ai fini dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 600/2014 come previsto all'articolo 2. |
||||
|
«SDIV» |
Indicatore delle operazioni speciali con dividendo |
RM, MTF APA CTP |
Operazioni che sono:
|
||||
|
«LRGS» |
Indicatore delle operazioni con modalità post-negoziazione per dimensione elevata |
RM, MTF APA CTP |
Operazioni di dimensione elevata rispetto alle dimensioni normali di mercato per le quali è consentita la pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 15. |
||||
|
«RFPT» |
Indicatore delle operazioni al prezzo di riferimento |
RM, MTF CTP |
Operazioni eseguite in sistemi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014. |
||||
|
«NLIQ» |
Indicatore di operazione concordata in strumenti finanziari liquidi |
RM, MTF CTP |
Operazione eseguita conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 600/2014. |
||||
|
«OILQ» |
Indicatore di operazione concordata in strumenti finanziari illiquidi |
RM, MTF CTP |
Operazione eseguita conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 600/2014. |
||||
|
«PRIC» |
Indicatore di operazione concordata soggetta a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato |
RM, MTF CTP |
Operazione eseguita conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 600/2014 e in conformità all'articolo 6. |
||||
|
«ALGO» |
Indicatore di operazione algoritmica |
RM, MTF CTP |
Operazioni eseguite da un'impresa di investimento che pratica la negoziazione algoritmica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE. |
||||
|
«SIZE» |
Indicatore di operazione superiore alle normali dimensioni di mercato |
APA CTP |
Operazioni eseguite presso un internalizzatore sistematico in cui le dimensioni dell'ordine in entrata sono superiori alle dimensioni standard del mercato determinate ai sensi dell'articolo 11. |
||||
|
«ILQD» |
Indicatore delle operazioni in strumenti illiquidi |
APA CTP |
Operazioni in strumenti illiquidi determinate conformemente agli articoli da 1 a 9 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/567 (2) eseguite presso un internalizzatore sistematico. |
||||
|
«RPRI» |
Indicatore delle operazioni che hanno ricevuto un miglioramento del prezzo |
APA CTP |
Operazioni eseguite presso un internalizzatore sistematico con un miglioramento del prezzo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014. |
||||
|
«CANC» |
Indicatore di annullamento |
RM, MTF APA CTP |
Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene annullata. |
||||
|
«AMND» |
Indicatore di modifica |
RM, MTF APA CTP |
Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene modificata. |
||||
|
«DUPL» |
Indicatore della doppia segnalazione dell'operazione |
APA |
Quando un'operazione è segnalata a più di un APA conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/571. |
(1) Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (Cfr. pagina 193 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (Cfr. pagina 90 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO II
Ordini di dimensione elevata rispetto alle normali dimensioni del mercato, dimensioni standard del mercato, pubblicazione differita e termini
Tabella 1
Ordini di dimensione elevata rispetto alle normali dimensioni del mercato per azioni e certificati di deposito
|
Volume medio giornaliero degli scambi (ADT) in EUR |
ADT < 50 000 |
50 000 ≤ ADT < 100 000 |
100 000 ≤ ADT < 500 000 |
500 000 ≤ ADT < 1 000 000 |
1 000 000 ≤ ADT < 5 000 000 |
5 000 000 ≤ ADT < 25 000 000 |
25 000 000 ≤ ADT < 50 000 000 |
50 000 000 ≤ ADT < 100 000 000 |
ADT ≥ 100 000 000 |
|
Dimensioni minime degli ordini di dimensione elevata rispetto alle normali dimensioni del mercato in EUR |
15 000 |
30 000 |
60 000 |
100 000 |
200 000 |
300 000 |
400 000 |
500 000 |
650 000 |
Tabella 2
Ordini di dimensione elevata rispetto alle normali dimensioni del mercato per certificati e altri strumenti finanziari analoghi
|
Volume medio giornaliero degli scambi (ADT) in EUR |
ADT < 50 000 |
ADT ≥ 50 000 |
|
Dimensioni minime degli ordini di dimensione elevata rispetto alle normali dimensioni del mercato in EUR |
15 000 |
30 000 |
Tabella 3
Dimensioni standard del mercato
|
Valore medio delle operazioni (AVT) in EUR |
AVT < 20 000 |
20 000 ≤ AVT < 40 000 |
40 000 ≤ AVT < 60 000 |
60 000 ≤ AVT < 80 000 |
80 000 ≤ AVT < 100 000 |
100 000 ≤ AVT < 120 000 |
120 000 ≤ AVT < 140 000 |
Ecc. |
|
Dimensioni standard del mercato |
10 000 |
30 000 |
50 000 |
70 000 |
90 000 |
110 000 |
130 000 |
Ecc. |
Tabella 4
Soglie e termini per la pubblicazione differita per azioni e certificati di deposito
|
Volume medio giornaliero degli scambi (ADT) in EUR |
Dimensioni minime ammissibili di un'operazione per il termine consentito, in EUR |
Intervallo di tempo per la pubblicazione dopo l'operazione |
|
> 100 m |
10 000 000 |
60 minuti |
|
20 000 000 |
120 minuti |
|
|
35 000 000 |
Fine del giorno di negoziazione |
|
|
50 m — 100 m |
7 000 000 |
60 minuti |
|
15 000 000 |
120 minuti |
|
|
25 000 000 |
Fine del giorno di negoziazione |
|
|
25 m — 50 m |
5 000 000 |
60 minuti |
|
10 000 000 |
120 minuti |
|
|
12 000 000 |
Fine del giorno di negoziazione |
|
|
5 m — 25 m |
2 500 000 |
60 minuti |
|
4 000 000 |
120 minuti |
|
|
5 000 000 |
Fine del giorno di negoziazione |
|
|
1 m — 5 m |
450 000 |
60 minuti |
|
750 000 |
120 minuti |
|
|
1 000 000 |
Fine del giorno di negoziazione |
|
|
500 000 — 1 m |
75 000 |
60 minuti |
|
150 000 |
120 minuti |
|
|
225 000 |
Fine del giorno di negoziazione |
|
|
100 000 — 500 000 |
30 000 |
60 minuti |
|
80 000 |
120 minuti |
|
|
120 000 |
Fine del giorno di negoziazione |
|
|
50 000 — 100 000 |
15 000 |
60 minuti |
|
30 000 |
120 minuti |
|
|
50 000 |
Fine del giorno di negoziazione |
|
|
< 50 000 |
7 500 |
60 minuti |
|
15 000 |
120 minuti |
|
|
25 000 |
Fine del successivo giorno di negoziazione |
Tabella 5
Soglie e termini per la pubblicazione differita per gli ETF
|
Dimensioni minime ammissibili di un'operazione per il termine consentito, in EUR |
Intervallo di tempo per la pubblicazione dopo l'operazione |
|
10 000 000 |
60 minuti |
|
50 000 000 |
Fine del giorno di negoziazione |
Tabella 6
Soglie e termini per la pubblicazione differita per i certificati e altri strumenti finanziari analoghi
|
Volume medio giornaliero degli scambi (ADT) in EUR |
Dimensioni minime ammissibili di un'operazione per il termine consentito, in EUR |
Intervallo di tempo per la pubblicazione dopo l'operazione |
|
ADT < 50 000 |
15 000 |
120 minuti |
|
30 000 |
Fine del giorno di negoziazione |
|
|
ADT ≥ 50 000 |
30 000 |
120 minuti |
|
60 000 |
Fine del giorno di negoziazione |
ALLEGATO III
Dati di riferimento da indicare per i calcoli a fini di trasparenza
Tabella 1
Tabella dei simboli
|
Simbolo |
Tipo di dati |
Definizione |
|
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero. |
|
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166 |
|
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo ISO 10383 |
Tabella 2
Dettagli sui dati di riferimento da indicare per i calcoli a fini di trasparenza
|
# |
Campo |
Dati da comunicare |
Formato e standard per la segnalazione |
||||||||||||||||||||
|
1 |
Codice identificativo dello strumento |
Codice usato per identificare lo strumento finanziario |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||
|
2 |
Nome completo dello strumento |
Nome completo dello strumento finanziario |
{ALPHANUM-350} |
||||||||||||||||||||
|
3 |
Sede di negoziazione |
MIC del segmento per la sede di negoziazione o l'internalizzatore sistematico, se disponibile, altrimenti MIC operativo. |
{MIC} |
||||||||||||||||||||
|
4 |
Identificativo MiFIR |
Identificativo degli strumenti finanziari rappresentativi di capitale
|
Strumenti finanziari rappresentativi di capitale:
|
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/411 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/588 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 49, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Per assicurare l'ordinato funzionamento dei mercati, è opportuno stabilire un regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione o dimensioni minime dei tick di negoziazione in relazione a taluni strumenti finanziari. In particolare, è necessario tenere sotto controllo il rischio di una costante diminuzione delle dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e per determinati tipi di fondi indicizzati quotati (exchange-traded funds — ETF) e il relativo impatto sull'ordinato funzionamento del mercato mediante un regime obbligatorio in materia di dimensioni dei tick di negoziazione. |
|
(2) |
Per altri strumenti finanziari, data la loro natura e la microstruttura dei mercati sui quali sono negoziati, non è presumibile che un regime in materia di tick di negoziazione possa contribuire efficacemente all'ordinato funzionamento dei mercati, e pertanto tali strumenti non dovrebbero essere soggetti al regime in materia di tick di negoziazione. |
|
(3) |
In particolare, i certificati sono negoziati solo in alcuni Stati membri. Considerate le caratteristiche di tali strumenti finanziari e la liquidità, portata e natura del mercato sul quale sono negoziati, un regime obbligatorio in materia di dimensioni dei tick di negoziazione non è necessario per prevenire condizioni di negoziazione anormali. |
|
(4) |
Gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti finanziari rappresentativi di capitale e i prodotti a reddito fisso sono negoziati in gran parte fuori dai mercati regolamentati (over the counter) e solo in minima parte nelle sedi di negoziazione. Date le caratteristiche specifiche della liquidità di tali strumenti sulle piattaforme elettroniche e la loro frammentazione, per essi non si ritiene necessario un regime obbligatorio in materia di dimensioni dei tick di negoziazione. |
|
(5) |
La correlazione tra gli EFT e i sottostanti strumenti rappresentativi di capitale impone di stabilire dimensioni minime dei tick di negoziazione per gli EFT aventi come sottostante azioni e certificati di deposito. Tuttavia, gli EFT che hanno come sottostante strumenti finanziari diversi dalle azioni o dai certificati di deposito non dovrebbero essere soggetti ad un regime obbligatorio in materia di dimensioni dei tick di negoziazione. |
|
(6) |
È importante che tutti gli EFT rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento siano soggetti al medesimo regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione, sulla base di un'unica banda di liquidità, a prescindere dal numero medio giornaliero di operazioni, in modo da ridurre il rischio di elusione del regime in relazione a detti strumenti. |
|
(7) |
Ai fini del presente regolamento il significato dell'espressione «il mercato più rilevante in termini di liquidità» dovrebbe essere chiarito, dato che il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ricorre a tale espressione sia ai fini della deroga sulla base del prezzo di riferimento che ai fini della segnalazione delle operazioni. |
|
(8) |
Il regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione stabilisce unicamente la differenza minima tra due livelli di prezzo degli ordini di uno strumento finanziario immessi nel book di negoziazione. Dovrebbe pertanto essere applicato uniformemente, a prescindere dalla valuta dello strumento finanziario. |
|
(9) |
Le autorità competenti dovrebbero poter reagire a eventi previsti che determinano una modifica del numero di operazioni su uno strumento finanziario e a seguito dei quali la dimensione del tick di negoziazione potrebbe non essere più appropriata. A tal fine, dovrebbe essere stabilita un'apposita procedura per evitare che condizioni di mercato anormali derivanti da eventi societari possano rendere non più adeguata la dimensione del tick di negoziazione di uno specifico strumento finanziario. La procedura dovrebbe applicarsi agli eventi societari che possono influire in modo significativo sulla liquidità dello strumento finanziario. Nel valutare l'impatto dell'evento societario su uno specifico strumento finanziario, le autorità competenti dovrebbero tener conto di eventuali eventi societari precedenti con caratteristiche simili. |
|
(10) |
Per assicurare che il regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione possa operare efficacemente e che i partecipanti al mercato dispongano di tempo sufficiente per attuare i nuovi requisiti, è opportuno prevedere la raccolta di taluni dati e la pronta pubblicazione del numero medio giornaliero di operazioni per ciascuno strumento finanziario oggetto del presente regolamento. |
|
(11) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. Tuttavia, per assicurare che il regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione possa funzionare efficacemente, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data della sua entrata in vigore. |
|
(12) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
|
(13) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il mercato più rilevante in termini di liquidità
Ai fini del presente regolamento, il mercato più rilevante in termini di liquidità per le azioni e i certificati di deposito è il mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 e di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (4).
Articolo 2
Dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e ETF
(Articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le sedi di negoziazione applicano agli ordini su azioni o certificati di deposito una dimensione del tick di negoziazione che è pari o superiore a quella corrispondente:
|
a) |
alla fascia di liquidità, di cui alla tabella dell'allegato, corrispondente al numero medio giornaliero di operazioni sul mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento finanziario; e |
|
b) |
all'intervallo di prezzo nella fascia di liquidità corrispondente al prezzo dell'ordine. |
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), se il mercato più rilevante in termini di liquidità per un'azione o un certificato di deposito gestisce soltanto un sistema di negoziazione che abbina gli ordini mediante asta periodica e un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano, le sedi di negoziazione applicano la fascia di liquidità corrispondente al numero medio giornaliero di operazioni minimo indicato nella tabella dell'allegato.
3. Le sedi di negoziazione applicano agli ordini su ETF una dimensione del tick di negoziazione che è pari o superiore a quella corrispondente:
|
a) |
alla fascia di liquidità, di cui alla tabella dell'allegato, che rappresenta il numero medio giornaliero di operazioni massimo; e |
|
b) |
all'intervallo di prezzo nella fascia di liquidità corrispondente al prezzo dell'ordine. |
4. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 si applicano esclusivamente agli ETF i cui strumenti finanziari sottostanti sono unicamente strumenti rappresentativi di capitale, o un paniere di tali strumenti, soggetti al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 3
Numero medio giornaliero delle operazioni su azioni e su certificati di deposito
(Articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Entro il 1o marzo dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 1o marzo di ogni anno l'autorità competente per l'azione o il certificato di deposito, nel determinare il mercato più rilevante in termini di liquidità per l'azione o il certificato di deposito, calcola il numero medio giornaliero di operazioni per lo strumento finanziario su detto mercato e provvede alla pubblicazione dell'informazione.
L'autorità competente di cui al primo comma è l'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità specificata all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (5).
2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 ha le seguenti caratteristiche:
|
a) |
include, per ciascuna sede di negoziazione, le operazioni eseguite secondo le regole della sede di negoziazione, escludendo il prezzo di riferimento e le operazioni concordate che riportano uno degli indicatori di cui alla tabella 4 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587 e le operazioni eseguite sulla base di almeno un ordine che ha beneficiato di una deroga relativa agli ordini di dimensione elevata e le cui dimensioni sono superiori alla soglia applicabile per gli ordini di dimensione elevata determinata conformemente all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/587; |
|
b) |
copre l'anno civile precedente oppure, se del caso, il periodo dell'anno civile precedente durante il quale lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione. |
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle azioni e ai certificati di deposito che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione quattro settimane o meno prima della fine dell'anno civile precedente.
4. Le sedi di negoziazione applicano la dimensione del tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondente al numero medio giornaliero di operazioni pubblicato ai sensi del paragrafo 1 a partire dal 1o aprile successivo alla pubblicazione.
5. Prima della prima ammissione alla negoziazione o prima del primo giorno di negoziazione dell'azione o del certificato di deposito l'autorità competente della sede di negoziazione nella quale lo strumento finanziario sarà ammesso alla negoziazione per la prima volta o negoziato per la prima volta stima il numero medio giornaliero di operazioni per la sede di negoziazione, tenendo conto, se del caso, dei precedenti dati storici sulla negoziazione dello strumento finanziario, nonché dei precedenti dati storici sulla negoziazione di strumenti finanziari che si ritiene abbiano caratteristiche analoghe, e provvede alla pubblicazione della stima.
Le dimensioni del tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondente alla stima pubblicata del numero medio giornaliero di operazioni si applicano a decorrere dalla pubblicazione della stima fino alla pubblicazione del numero medio giornaliero di operazioni relativo allo strumento finanziario ai sensi del paragrafo 6.
6. Al più tardi sei settimane dopo il primo giorno di negoziazione dell'azione o del certificato di deposito, l'autorità competente della sede di negoziazione in cui lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione o è stato negoziato per la prima volta in una sede di negoziazione calcola il numero medio giornaliero di operazioni sullo strumento finanziario nella sede di negoziazione sulla base dei dati relativi alle prime quattro settimane di negoziazione dello strumento finanziario e provvede alla sua pubblicazione.
Le dimensioni del tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondente al numero medio giornaliero di operazioni pubblicato si applicano dalla data di pubblicazione fino al calcolo e alla pubblicazione di un nuovo numero medio giornaliero di operazioni per lo strumento finanziario conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4.
7. Ai fini del presente articolo, il numero medio giornaliero di operazioni per lo strumento finanziario è calcolato dividendo, per il periodo di tempo e per la sede di negoziazione pertinenti, il numero totale di operazioni sullo strumento finanziario per il numero di giorni di negoziazione.
Articolo 4
Eventi societari
(Articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE)
Quando ritiene che un evento societario possa modificare il numero medio giornaliero di operazioni dello strumento finanziario in modo tale da farlo rientrare in una diversa fascia di liquidità, l'autorità competente determina e pubblica la nuova fascia di liquidità applicabile allo strumento finanziario, trattando lo strumento finanziario come se fosse ammesso alla negoziazione o negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione e applicando la procedura di cui all'articolo 3, paragrafi 5 e 6.
Articolo 5
Disposizioni transitorie
1. L'autorità competente della sede di negoziazione in cui l'azione o il certificato di deposito è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione o negoziato per la prima volta prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 provvede a raccogliere i dati necessari, a calcolare e a pubblicare il numero medio giornaliero di operazioni per lo strumento finanziario e per la sede di negoziazione entro i seguenti termini:
|
a) |
al più tardi quattro settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, quando la data in cui l'azione o il certificato di deposito è negoziato per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione cade non meno di dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
b) |
al più tardi alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione cade nel periodo che ha inizio dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude il giorno prima della data di applicazione del medesimo regolamento. |
2. I calcoli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti come segue:
|
a) |
quando la data in cui le azioni o i certificati di deposito sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione precede di almeno 16 settimane la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, il calcolo si basa sui dati disponibili per un periodo di riferimento di 40 settimane avente inizio 52 settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
b) |
quando la data in cui le azioni o i certificati di deposito sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione cade nel periodo che ha inizio 16 settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude 10 settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, il calcolo si basa sui dati disponibili per le prime quattro settimane di negoziazione dello strumento finanziario; |
|
c) |
quando la data in cui le azioni o i certificati di deposito sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione cade nel periodo che ha inizio dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude il giorno precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, il calcolo si basa sulle negoziazioni passate delle azioni o dei certificati di deposito o degli altri strumenti finanziari che si ritiene abbiano caratteristiche simili alle azioni o ai certificati di deposito. |
3. La dimensione del tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondente al numero medio giornaliero di operazioni pubblicato di cui al paragrafo 1 si applica fino al 1o aprile dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014. Nel corso di detto periodo le autorità competenti provvedono affinché la dimensione del tick di negoziazione per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), per i quali sono l'autorità competente, non crei condizioni di negoziazione anormali. Quando individua un rischio per l'ordinato funzionamento dei mercati dovuto alle dimensioni del tick di negoziazione, l'autorità competente aggiorna e pubblica il numero medio giornaliero di operazioni per gli strumenti finanziari per porre rimedio al rischio. A tal fine, si basa su dati storici sulla negoziazione degli strumenti finanziari più completi e relativi a un periodo più lungo. Le sedi di negoziazione applicano immediatamente la fascia di liquidità corrispondente al numero medio giornaliero di operazioni aggiornato. Si attengono a tale disposizione fino il 1o aprile dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, o fino a eventuali ulteriori pubblicazioni da parte dell'autorità competente ai sensi del presente paragrafo.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Tuttavia, l'articolo 5 si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(3) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(4) Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (cfr. pag. 387 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (cfr. pag. 449 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
Tabella delle dimensioni dei tick di negoziazione
|
|
Fasce di liquidità |
|||||
|
Intervalli di prezzo |
0 ≤ numero medio giornaliero di operazioni < 10 |
10 ≤ numero medio giornaliero di operazioni < 80 |
80 ≤ numero medio giornaliero di operazioni < 600 |
600 ≤ numero medio giornaliero di operazioni < 2 000 |
2 000 ≤ numero medio giornaliero di operazioni < 9 000 |
9 000 ≤ numero medio giornaliero di operazioni |
|
0 ≤ prezzo < 0,1 |
0,0005 |
0,0002 |
0,0001 |
0,0001 |
0,0001 |
0,0001 |
|
0,1 ≤ prezzo < 0,2 |
0,001 |
0,0005 |
0,0002 |
0,0001 |
0,0001 |
0,0001 |
|
0,2 ≤ prezzo < 0,5 |
0,002 |
0,001 |
0,0005 |
0,0002 |
0,0001 |
0,0001 |
|
0,5 ≤ prezzo < 1 |
0,005 |
0,002 |
0,001 |
0,0005 |
0,0002 |
0,0001 |
|
1 ≤ prezzo < 2 |
0,01 |
0,005 |
0,002 |
0,001 |
0,0005 |
0,0002 |
|
2 ≤ prezzo < 5 |
0,02 |
0,01 |
0,005 |
0,002 |
0,001 |
0,0005 |
|
5 ≤ prezzo < 10 |
0,05 |
0,02 |
0,01 |
0,005 |
0,002 |
0,001 |
|
10 ≤ prezzo < 20 |
0,1 |
0,05 |
0,02 |
0,01 |
0,005 |
0,002 |
|
20 ≤ prezzo < 50 |
0,2 |
0,1 |
0,05 |
0,02 |
0,01 |
0,005 |
|
50 ≤ prezzo < 100 |
0,5 |
0,2 |
0,1 |
0,05 |
0,02 |
0,01 |
|
100 ≤ prezzo < 200 |
1 |
0,5 |
0,2 |
0,1 |
0,05 |
0,02 |
|
200 ≤ prezzo < 500 |
2 |
1 |
0,5 |
0,2 |
0,1 |
0,05 |
|
500 ≤ prezzo < 1 000 |
5 |
2 |
1 |
0,5 |
0,2 |
0,1 |
|
1 000 ≤ prezzo < 2 000 |
10 |
5 |
2 |
1 |
0,5 |
0,2 |
|
2 000 ≤ prezzo < 5 000 |
20 |
10 |
5 |
2 |
1 |
0,5 |
|
5 000 ≤ prezzo < 10 000 |
50 |
20 |
10 |
5 |
2 |
1 |
|
10 000 ≤ prezzo < 20 000 |
100 |
50 |
20 |
10 |
5 |
2 |
|
20 000 ≤ prezzo < 50 000 |
200 |
100 |
50 |
20 |
10 |
5 |
|
50 000 ≤ prezzo |
500 |
200 |
100 |
50 |
20 |
10 |
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/417 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/589 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 7, lettere a) e d),
considerando quanto segue:
|
(1) |
I sistemi e i dispositivi di controllo dei rischi utilizzati dalle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica, sia che forniscano l'accesso elettronico diretto o che agiscano in qualità di partecipanti diretti generali di controparti centrali, dovrebbero essere efficienti, resilienti e dotati di capacità adeguate, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità del modello aziendale dell'impresa di investimento. |
|
(2) |
A tal fine, le imprese di investimento dovrebbero considerare tutti i rischi che potrebbero compromettere gli elementi essenziali del sistema di negoziazione algoritmica, inclusi i rischi connessi con l'hardware, il software e le linee di comunicazione associate che l'impresa utilizza per l'attività di negoziazione. Al fine di assicurare le stesse condizioni di negoziazione algoritmica indipendentemente dalla forma di negoziazione, tutti i tipi di sistema di esecuzione o di gestione degli ordini gestiti dall'impresa di investimento dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento. |
|
(3) |
Nell'ambito del quadro generale in materia di governance e di processo decisionale, le imprese di investimento dovrebbero dotarsi di un dispositivo di governance chiaro e formalizzato, che preveda chiare linee di responsabilità, procedure efficaci per la comunicazione delle informazioni e la separazione dei compiti e delle responsabilità. Il dispositivo dovrebbe consentire di ridurre la dipendenza da una sola persona o unità. |
|
(4) |
Le imprese di investimento dovrebbero effettuare prove di conformità per verificare che i sistemi di negoziazione utilizzati comunichino e interagiscano correttamente con i sistemi di negoziazione della sede di negoziazione o del fornitore di accesso diretto al mercato e che i dati di mercato siano elaborati correttamente. |
|
(5) |
Gli algoritmi di decisione sugli investimenti prendono decisioni automatizzate di negoziazione stabilendo quali strumenti finanziari acquistare o vendere. Gli algoritmi di esecuzione degli ordini ottimizzano il processo di esecuzione degli ordini mediante la generazione e la trasmissione automatizzate degli ordini o delle quotazioni ad una o più sedi di negoziazione, una volta che la decisione di investimento è stata presa. Tra gli algoritmi di negoziazione è opportuno distinguere gli algoritmi di decisione sugli investimenti dagli algoritmi di esecuzione, dato il loro rispettivo potenziale impatto sul funzionamento corretto e ordinato dei mercati. |
|
(6) |
I requisiti in materia di prove degli algoritmi di negoziazione dovrebbero basarsi sull'impatto potenziale che gli algoritmi possono avere sul funzionamento corretto e ordinato del mercato in generale. A tal fine, dovrebbero essere esentati dall'obbligo della prova solo gli algoritmi di decisione sugli investimenti puri che generano ordini eseguibili unicamente con mezzi non automatizzati e con l'intervento umano. |
|
(7) |
Nell'introdurre gli algoritmi di negoziazione l'impresa di investimento dovrebbe assicurarne un'installazione controllata, indipendentemente dal fatto che gli algoritmi di negoziazione siano nuovi o siano già stati installati in precedenza con successo in un'altra sede di negoziazione e che la loro architettura sia stata o no modificata in misura sostanziale. L'installazione controllata dovrebbe assicurare che gli algoritmi di negoziazione funzionino come previsto nell'ambiente di produzione. A tal fine, l'impresa di investimento dovrebbe fissare limiti prudenti in relazione al numero di strumenti finanziari negoziati, prezzo, valore e numero di ordini, posizioni strategiche e numero di mercati interessati, e dovrebbe monitorare attentamente l'attività dell'algoritmo. |
|
(8) |
La conformità dell'impresa di investimento a specifici requisiti organizzativi dovrebbe essere determinata sulla base di un'autovalutazione, comprendente la valutazione della conformità ai criteri di cui all'allegato I del presente regolamento. L'autovalutazione dovrebbe inoltre includere ogni altra circostanza che possa avere un impatto sull'organizzazione dell'impresa di investimento. L'autovalutazione dovrebbe essere effettuata con regolarità e dovrebbe consentire all'impresa di investimento di comprendere appieno i sistemi e gli algoritmi di negoziazione da essa utilizzati e i rischi della negoziazione algoritmica, a prescindere dal fatto che i sistemi e algoritmi siano stati sviluppati dall'impresa stessa, siano stati acquistati da terzi o progettati o sviluppati dall'impresa in stretta collaborazione con un cliente o un terzo. |
|
(9) |
L'impresa di investimento dovrebbe poter revocare tutti o alcuni degli ordini nei casi in cui ciò sia necessario (funzione di cancellazione — kill functionality). Affinché la revoca sia efficace, l'impresa di investimento dovrebbe sempre essere in grado di conoscere l'algoritmo di negoziazione, l'operatore o il cliente responsabile dell'ordine. |
|
(10) |
L'impresa di investimento che effettua la negoziazione algoritmica dovrebbe monitorare i propri sistemi di negoziazione per impedire che possano essere utilizzati per scopi contrari al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o alle regole delle sedi di negoziazione a cui è collegata. Gli ordini o le operazioni sospetti dovrebbero essere segnalati alle autorità competenti in conformità al medesimo regolamento. |
|
(11) |
Tipi diversi di rischi dovrebbero essere oggetto di tipi diversi di controlli. I controlli pre-negoziazione dovrebbero essere effettuati prima della trasmissione dell'ordine alla sede di negoziazione. L'impresa di investimento dovrebbe inoltre monitorare la propria attività di negoziazione, con la generazione di allarmi in tempo reale quando vengano individuati segnali di negoziazione anormale o di violazione dei limiti di pre-negoziazione. I controlli post-negoziazione dovrebbero essere messi in atto per monitorare il rischio di mercato e il rischio di credito dell'impresa di investimento attraverso la riconciliazione post-negoziazione. Inoltre, è opportuno prevenire potenziali abusi di mercato e violazioni delle regole della sede di negoziazione mediante sistemi specifici di sorveglianza, che generino allarmi al più tardi entro il giorno successivo e che siano calibrati in modo da ridurre al minimo i falsi allarmi positivi e negativi. |
|
(12) |
La generazione di allarmi risultanti dal monitoraggio in tempo reale dovrebbe avvenire istantaneamente, per quanto tecnicamente possibile. Tutte le azioni conseguenti al monitoraggio dovrebbero essere intraprese il più rapidamente possibile, tenendo conto di un livello ragionevole di efficienza e di spesa per le persone e i sistemi in questione. |
|
(13) |
L'impresa di investimento che fornisce l'accesso elettronico diretto (di seguito «fornitore di accesso elettronico diretto») dovrebbe rimanere responsabile delle negoziazioni effettuate con il suo codice di negoziazione dai clienti con accesso elettronico diretto. A tal fine, il fornitore di accesso elettronico diretto dovrebbe dotarsi di politiche e procedure per assicurare che l'attività di negoziazione dei clienti con accesso elettronico diretto sia conforme ai requisiti cui è soggetto lo stesso fornitore. Questa responsabilità dovrebbe costituire il fattore principale sul quale basare l'istituzione di controlli pre- e post-negoziazione e valutare l'idoneità dei potenziali clienti con accesso elettronico diretto. Pertanto, il fornitore di accesso elettronico diretto dovrebbe conoscere adeguatamente le intenzioni, le capacità, le risorse finanziarie e l'affidabilità dei clienti con accesso elettronico diretto, ivi comprese, se pubblicamente disponibili, informazioni sui precedenti disciplinari del potenziale cliente con accesso elettronico diretto nei rapporti con l'autorità competente e le sedi di negoziazione. |
|
(14) |
Il fornitore di accesso elettronico diretto dovrebbe conformarsi alle disposizioni del presente regolamento anche se non effettua negoziazione algoritmica, poiché potrebbero essere i suoi clienti a utilizzare l'accesso elettronico diretto per effettuare la negoziazione algoritmica. |
|
(15) |
La valutazione nel quadro della diligenza dovuta dei potenziali clienti con accesso elettronico diretto dovrebbe essere adattata ai rischi inerenti alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività di negoziazione che i clienti prevedono di effettuare e all'accesso elettronico diretto che sarà loro fornito. In particolare, dovrebbero essere valutati il livello previsto delle negoziazioni, il volume degli ordini e il tipo di connessione alle sedi di negoziazione che verrà offerto. |
|
(16) |
È opportuno stabilire il contenuto e il formato dei moduli che l'impresa di investimento che ricorre alla tecnica della negoziazione ad alta frequenza deve utilizzare per trasmettere alle autorità competenti le registrazioni degli ordini immessi, nonché la durata del periodo di conservazione delle registrazioni. |
|
(17) |
Per assicurare la coerenza con l'obbligo generale a carico dell'impresa di investimento di conservare le registrazioni degli ordini, il periodo di conservazione cui è tenuta l'impresa di investimento che ricorre a tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza dovrebbe essere allineato con il periodo previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
|
(18) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(19) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
|
(20) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI
Articolo 1
Requisiti organizzativi generali
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Nell'ambito del quadro generale in materia di governance e di processo decisionale l'impresa di investimento istituisce e monitora i suoi sistemi di negoziazione e i suoi algoritmi di negoziazione mediante un dispositivo di governance chiaro e formalizzato, che tiene conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta e che prevede:
|
a) |
chiare linee di responsabilità, comprese le procedure di approvazione dello sviluppo, dell'installazione e dei successivi aggiornamenti degli algoritmi di negoziazione e per la soluzione dei problemi individuati durante il monitoraggio; |
|
b) |
procedure efficaci per la comunicazione di informazioni all'interno dell'impresa di investimento, che consentano di ricevere e applicare le istruzioni in modo efficace e tempestivo; |
|
c) |
la separazione tra i compiti e le responsabilità delle sale operative, da un lato, e le funzioni di supporto, incluse le funzioni di controllo del rischio e di conformità, dall'altro, per impedire che vengano occultate le attività di negoziazione non autorizzate. |
Articolo 2
Ruolo della funzione di controllo della conformità
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento assicura che il personale preposto al controllo della conformità abbia almeno una conoscenza generale delle modalità di funzionamento dei sistemi di negoziazione algoritmica e degli algoritmi di negoziazione dell'impresa. Il personale preposto al controllo della conformità è in continuo contatto con le persone dell'impresa che hanno una conoscenza tecnica approfondita dei sistemi di negoziazione algoritmica o degli algoritmi dell'impresa.
2. L'impresa di investimento assicura inoltre che il personale preposto al controllo della conformità sia costantemente in contatto diretto con le persone che hanno accesso alla funzione di cancellazione di cui all'articolo 12, o abbia accesso a tale funzione e alle persone responsabili di ciascun sistema o algoritmo di negoziazione.
3. Se la funzione di controllo della conformità è tutta o in parte esternalizzata ad un terzo, l'impresa di investimento fornisce al terzo lo stesso accesso alle informazioni di cui godrebbe il proprio personale preposto al controllo della conformità. L'impresa di investimento assicura che la funzione di controllo della conformità esterna:
|
a) |
garantisca la riservatezza dei dati; |
|
b) |
consenta la revisione parte di revisori interni ed esterni e da parte dell'autorità competente. |
Articolo 3
Personale
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento impiega un numero sufficiente di persone in possesso delle competenze necessarie per gestire i sistemi di negoziazione algoritmica e gli algoritmi di negoziazione e di adeguate conoscenze tecniche in relazione a:
|
a) |
sistemi e algoritmi di negoziazione utilizzati; |
|
b) |
monitoraggio e prove dei sistemi e degli algoritmi; |
|
c) |
strategie di negoziazione messe in atto dall'impresa di investimento mediante i sistemi di negoziazione algoritmica e gli algoritmi di negoziazione; |
|
d) |
obblighi giuridici dell'impresa di investimento. |
2. L'impresa di investimento specifica le competenze necessarie di cui al paragrafo 1. Il personale di cui al paragrafo 1 possiede le competenze necessarie al momento dell'assunzione o le acquisisce dopo l'assunzione con la formazione. L'impresa di investimento provvede all'aggiornamento mediante la formazione continua e alla valutazione periodica delle competenze del personale.
3. La formazione del personale di cui al paragrafo 2 è adattata all'esperienza e alle responsabilità delle persone interessate, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività dell'impresa di investimento. In particolare, il personale che si occupa dell'immissione degli ordini riceve una formazione sui sistemi di immissione degli ordini e sugli abusi di mercato.
4. L'impresa di investimento assicura che il personale responsabile delle funzioni di controllo dei rischi e di controllo della conformità della negoziazione algoritmica abbia:
|
a) |
una conoscenza adeguata della negoziazione algoritmica e delle relative strategie; |
|
b) |
competenze sufficienti per dare seguito alle informazioni trasmesse con gli allarmi automatici; |
|
c) |
sufficiente autorità per opporsi al personale responsabile della negoziazione algoritmica, nei casi in cui questa attività crei condizioni di negoziazione anormali o faccia sorgere sospetti di abusi di mercato. |
Articolo 4
Esternalizzazione e appalto per l'acquisizione di prodotti informatici
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento resta pienamente soggetta agli obblighi imposti dal presente regolamento quando esternalizza o appalta la fornitura di software o hardware utilizzato per l'attività di negoziazione algoritmica.
2. L'impresa di investimento possiede conoscenze adeguate e dispone della documentazione necessaria per assicurare l'effettiva conformità al paragrafo 1 in relazione all'hardware e al software utilizzato per la negoziazione algoritmica acquisito mediante esternalizzazione o appalto.
CAPO II
RESILIENZA DEI SISTEMI DI NEGOZIAZIONE
SEZIONE I
Prove e installazione dei sistemi di negoziazione algoritmica, degli algoritmi di negoziazione e delle strategie di negoziazione
Articolo 5
Metodologia generale
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Prima dell'installazione o dell'aggiornamento sostanziale del sistema di negoziazione algoritmica, dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica l'impresa di investimento predispone metodologie chiaramente definite per sviluppare e testare i sistemi, gli algoritmi o le strategie.
2. Una persona designata dall'alta dirigenza dell'impresa di investimento autorizza l'installazione o l'aggiornamento sostanziale del sistema di negoziazione algoritmica, dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica.
3. Le metodologie di cui al paragrafo 1 concernono la concezione, l'approvazione, le prestazioni e la registrazione del sistema di negoziazione algoritmica, dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica. Esse stabiliscono anche l'attribuzione delle responsabilità, l'allocazione di risorse sufficienti e le procedure per ricevere istruzioni all'interno dell'impresa d'investimento.
4. Le metodologie di cui al paragrafo 1 assicurano che il sistema di negoziazione algoritmica, l'algoritmo di negoziazione o la strategia di negoziazione algoritmica:
|
a) |
non si comporti in modo imprevisto; |
|
b) |
sia conforme agli obblighi imposti all'impresa di investimento ai sensi del presente regolamento; |
|
c) |
sia conforme alle regole e ai sistemi delle sedi di negoziazione a cui l'impresa di investimento ha accesso; |
|
d) |
non contribuisca a creare condizioni di negoziazione anormali, continui a funzionare efficacemente in caso di condizioni di stress del mercato e, se necessario, consenta in quest'ultimo caso la disattivazione del sistema di negoziazione algoritmica o dell'algoritmo di negoziazione. |
5. L'impresa di investimento adegua le proprie metodologie di prova alle sedi di negoziazione e ai mercati in cui l'algoritmo di negoziazione sarà installato. L'impresa di investimento effettua prove supplementari in caso di modifiche sostanziali al sistema di negoziazione algoritmica o all'accesso alla sede di negoziazione in cui la negoziazione algoritmica, l'algoritmo di negoziazione o la strategia di negoziazione algoritmica devono essere utilizzati.
6. I paragrafi da 2 a 5 si applicano soltanto agli algoritmi di negoziazione che portano all'esecuzione degli ordini.
7. L'impresa di investimento conserva le registrazioni delle modifiche sostanziali apportate al software utilizzato per la negoziazione algoritmica che le consentono di determinare:
|
a) |
quando è stata apportata la modifica; |
|
b) |
la persona che ha effettuato la modifica; |
|
c) |
la persona che ha approvato la modifica; |
|
d) |
la natura della modifica. |
Articolo 6
Prove di conformità
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento effettua prove della conformità dei sistemi di negoziazione algoritmica e degli algoritmi di negoziazione:
|
a) |
al sistema della sede di negoziazione in ciascuno dei seguenti casi:
|
|
b) |
al sistema del fornitore di accesso diretto al mercato in ciascuno dei seguenti casi:
|
2. Le prove di conformità consentono di verificare se gli elementi di base del sistema di negoziazione algoritmica o dell'algoritmo di negoziazione funzionano correttamente e sono conformi ai requisiti della sede di negoziazione o del fornitore di accesso diretto al mercato. A tal fine, le prove consentono di verificare che i sistemi di negoziazione algoritmica o l'algoritmo di negoziazione:
|
a) |
interagiscano come previsto con la logica di abbinamento della sede di negoziazione; |
|
b) |
processino adeguatamente i flussi di dati scaricati dalla sede di negoziazione. |
Articolo 7
Ambienti di prova
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento assicura che le prove di conformità ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e d), siano effettuate in un ambiente distinto dall'ambiente di produzione, dedicato specificamente allo sviluppo e alle prove dei sistemi di negoziazione algoritmica e degli algoritmi di negoziazione.
Ai fini del primo comma, per «ambiente di produzione» si intende l'ambiente in cui i sistemi di negoziazione algoritmica sono effettivamente impiegati, comprendente l'hardware e il software utilizzati dagli operatori, l'instradamento degli ordini verso le sedi di negoziazione, i dati di mercato e le relative banche dati, i sistemi di controllo dei rischi, la raccolta dei dati, i sistemi di analisi e i sistemi di elaborazione post-negoziazione.
2. L'impresa di investimento può soddisfare i requisiti in materia di prove di cui al paragrafo 1 utilizzando il proprio ambiente di prova o un ambiente di prova fornito da una sede di negoziazione, da un fornitore di accesso elettronico diretto o da un venditore.
3. L'impresa di investimento mantiene la piena responsabilità delle prove dei sistemi di negoziazione algoritmica, degli algoritmi di negoziazione o delle strategie di negoziazione algoritmica e delle modifiche necessarie.
Articolo 8
Installazione controllata degli algoritmi
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Prima dell'installazione dell'algoritmo di negoziazione l'impresa di investimento fissa limiti predefiniti riguardanti:
|
a) |
il numero di strumenti finanziari negoziati; |
|
b) |
il prezzo, il valore e il numero degli ordini; |
|
c |
le posizioni strategiche; e |
|
d) |
il numero di sedi di negoziazione a cui gli ordini vengono trasmessi. |
SEZIONE 2
Gestione dopo l'installazione
Articolo 9
Autovalutazione e convalida annuali
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento effettua una volta all'anno il processo di autovalutazione e di convalida e su base di questo redige una relazione di convalida. Nel corso del processo l'impresa di investimento esamina, valuta e convalida quanto segue:
|
a) |
i sistemi di negoziazione algoritmica, gli algoritmi di negoziazione e le strategie di negoziazione algoritmica; |
|
b) |
il quadro in materia di governance, responsabilità e approvazione; |
|
c) |
i meccanismi di continuità operativa; |
|
d) |
la conformità complessiva all'articolo 17 della direttiva 2014/65/UE, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità della sua attività. |
L'autovalutazione include anche almeno l'analisi della conformità ai criteri stabiliti nell'allegato.
2. La funzione di gestione del rischio dell'impresa di investimento di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (5) redige la relazione di convalida e, a tal fine, incarica il personale avente le necessarie conoscenze tecniche. La funzione di gestione del rischio informa la funzione di controllo della conformità delle eventuali carenze individuate nella relazione di convalida.
3. La relazione di convalida è sottoposta alla revisione della funzione di audit interno, se esistente, e all'approvazione dell'alta dirigenza dell'impresa di investimento.
4. L'impresa di investimento pone rimedio alle carenze individuate nella relazione di convalida.
5. Se l'impresa di investimento non ha istituito la funzione di gestione del rischio di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565, i requisiti imposti dal presente regolamento alla funzione di gestione del rischio si applicano a qualsiasi altra funzione istituita dall'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565.
Articolo 10
Prove di stress
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Nel quadro dell'autovalutazione annuale ai sensi dell'articolo 9, l'impresa di investimento effettua prove dei sistemi di negoziazione algoritmica e delle procedure e dei controlli di cui agli articoli da 12 a 18 per verificare che possano sopportare un aumento del flusso degli ordini o condizioni di stress del mercato. L'impresa di investimento concepisce tali prove tenendo conto della natura delle attività di negoziazione che svolge e dei sistemi di negoziazione che utilizza. L'impresa di investimento assicura che le prove siano effettuate in modo da non compromettere l'ambiente di produzione. Le prove comprendono:
|
a) |
prove riguardanti volumi elevati di messaggi, basate sul numero massimo di messaggi ricevuti e inviati dall'impresa di investimento nel corso dei sei mesi precedenti, moltiplicato per due; |
|
b) |
prove riguardanti volumi elevati di negoziazioni, basate sul volume massimo di negoziazioni raggiunto dall'impresa di investimento nel corso dei sei mesi precedenti, moltiplicato per due. |
Articolo 11
Gestione delle modifiche sostanziali
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento assicura che ogni proposta di modifica sostanziale dell'ambiente di produzione relativa alla negoziazione algoritmica sia preceduta dall'esame della modifica da parte di una persona designata dall'alta dirigenza dell'impresa di investimento. La profondità dell'esame è proporzionata all'entità della modifica proposta.
2. L'impresa di investimento stabilisce le procedure per assicurare che tutte le modifiche alle funzioni dei suoi sistemi siano comunicate agli operatori responsabili dell'algoritmo di negoziazione, alla funzione di controllo della conformità e alla funzione di gestione del rischio.
SEZIONE 3
Mezzi per assicurare la resilienza
Articolo 12
Funzione di cancellazione
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento è in grado di cancellare immediatamente, come misura di emergenza, uno o tutti gli ordini non eseguiti trasmessi a una o a tutte le sedi di negoziazione a cui l'impresa di investimento è collegata (di seguito «funzione di cancellazione»).
2. Ai fini del paragrafo 1, tra gli ordini non eseguiti sono inclusi gli ordini provenienti da singoli operatori, singole sale operative o, se del caso, singoli clienti.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'impresa di investimento è in grado di individuare l'algoritmo di negoziazione, l'operatore, la sala operativa o, se del caso, il cliente responsabile di ogni ordine trasmesso alla sede di negoziazione.
Articolo 13
Sistema automatizzato di sorveglianza per l'individuazione delle manipolazioni di mercato
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento monitora tutte le attività di negoziazione che avvengono sui propri sistemi di negoziazione, comprese quelle dei clienti, per individuare segnali di potenziali manipolazioni del mercato ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'impresa di investimento istituisce e mantiene un sistema automatizzato di sorveglianza in grado di monitorare efficacemente gli ordini e le operazioni, di generare allarmi e produrre rapporti e, se del caso, di impiegare strumenti di visualizzazione.
3. Il sistema automatizzato di sorveglianza copre l'intera gamma delle attività di negoziazione svolte dall'impresa di investimento e tutti gli ordini da essa immessi. È concepito tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività di negoziazione dell'impresa di investimento, in particolare in funzione del tipo e del volume degli strumenti negoziati, delle dimensioni e della complessità del flusso dei suoi ordini e dei mercati a cui ha accesso.
4. L'impresa di investimento confronta tutte le segnalazioni di attività di negoziazione sospetta generate dal sistema automatizzato di sorveglianza durante la fase di indagine con altre attività di negoziazione pertinenti svolte dall'impresa.
5. Il sistema automatizzato di sorveglianza dell'impresa di investimento è adattabile alle modifiche degli obblighi regolamentari e dell'attività di negoziazione dell'impresa di investimento, ivi comprese alle modifiche della propria strategia di negoziazione e di quella dei clienti.
6. L'impresa di investimento riesamina il sistema automatizzato di sorveglianza almeno una volta l'anno per valutare se il sistema, i parametri e i filtri impiegati siano ancora adeguati agli obblighi regolamentari e all'attività di negoziazione dell'impresa di investimento, compresa la capacità di ridurre al minimo la generazione di falsi allarmi positivi e negativi.
7. Il sistema automatizzato di sorveglianza dell'impresa di investimento è in grado di leggere, riprodurre e analizzare su base ex post i dati sugli ordini e sulle operazioni utilizzando un livello di granularità temporale sufficientemente dettagliato, ed è dotato di una capacità sufficiente per operare, se del caso, in un ambiente automatizzato di negoziazione a bassa latenza. È inoltre in grado di generare allarmi operabili all'inizio del successivo giorno di negoziazione o, in caso di elaborazione manuale, alla fine del successivo giorno di negoziazione. Il sistema di sorveglianza dell'impresa di investimento è dotato di documentazione e procedure adeguate che consentano di dare un seguito effettivo agli allarmi da esso generati.
8. Il personale responsabile del monitoraggio dell'attività di negoziazione dell'impresa di investimento ai fini dei paragrafi da 1 a 7 segnala alla funzione di controllo della conformità tutte le attività che potrebbero non essere conformi alle politiche e procedure dell'impresa d'investimento e agli obblighi regolamentari cui è soggetta. La funzione di controllo della conformità valuta le informazioni e adotta azioni opportune. Le azioni comprendono la comunicazione alla sede di negoziazione o la segnalazione di operazioni o ordini sospetti ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. L'impresa di investimento assicura che le registrazioni delle operazioni e le informazioni contabili siano esatte, complete e coerenti procedendo il più rapidamente possibile alla riconciliazione dei propri log elettronici di negoziazione con i dati forniti dalle sedi di negoziazione, dai broker, dai partecipanti diretti di controparti centrali, dalle controparti centrali, dai fornitori di dati o da altri partner commerciali pertinenti, ove applicabile e appropriato tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta.
Articolo 14
Meccanismi di continuità operativa
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Per i sistemi di negoziazione algoritmica l'impresa di investimento si dota di meccanismi di continuità operativa che siano adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. I meccanismi sono documentati su supporto durevole.
2. I meccanismi di continuità operativa dell'impresa di investimento consentono di gestire efficacemente gli incidenti perturbatori e, se del caso, di assicurare una rapida ripresa della negoziazione algoritmica. I meccanismi sono adattati ai sistemi di negoziazione di ciascuna sede di negoziazione utilizzata e comprendono i seguenti elementi:
|
a) |
un quadro di governance per lo sviluppo e la messa in funzione dei meccanismi di continuità operativa; |
|
b) |
una serie di possibili scenari negativi relativi al funzionamento dei sistemi di negoziazione algoritmica, compresi l'indisponibilità dei sistemi, del personale, dello spazio di lavoro, dei fornitori esterni o dei centri di dati o la perdita o l'alterazione di dati e documenti essenziali; |
|
c) |
procedure per il trasferimento del sistema di negoziazione verso un sito di back-up e il funzionamento del sistema di negoziazione da tale sito, qualora la disponibilità di un tale sito sia appropriata alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività di negoziazione algoritmica dell'impresa di investimento; |
|
d) |
la formazione del personale sul funzionamento dei meccanismi di continuità operativa; |
|
e) |
la politica in materia di utilizzo della funzione di cui all'articolo 12; |
|
f) |
dispositivi per la disattivazione del pertinente algoritmo di negoziazione o sistema di negoziazione, se del caso; |
|
g) |
dispositivi alternativi che consentano all'impresa di investimento di gestire gli ordini e le posizioni ancora aperte. |
3. L'impresa di investimento assicura che l'algoritmo di negoziazione o il sistema di negoziazione possa essere disattivato conformemente ai meccanismi di continuità operativa, senza creare condizioni di negoziazione anormali.
4. L'impresa di investimento riesamina e sottopone a prove i meccanismi di continuità operativa una volta all'anno e provvede a modificarli alla luce del riesame.
Articolo 15
Controlli pre-negoziazione sull'immissione degli ordini
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento applica, per tutti gli strumenti finanziari, i seguenti controlli pre-negoziazione sulle immissioni degli ordini:
|
a) |
filtri di prezzo, che bloccano automaticamente o cancellano gli ordini che non soddisfanno parametri di prezzo prefissati, distinti per i diversi strumenti finanziari sia ordine per ordine che per un determinato periodo di tempo; |
|
b) |
valore massimo dell'ordine, che impedisce l'inserimento nel book di negoziazione di ordini aventi un valore insolitamente elevato; |
|
c) |
volume massimo dell'ordine, che impedisce l'inserimento nel book di negoziazione di ordini di dimensioni insolitamente elevate; |
|
d) |
limite massimo di messaggi, che impedisce l'invio di un numero eccessivo di messaggi ai book di negoziazione in merito all'immissione, alla modifica o alla cancellazione di un ordine. |
2. L'impresa di investimento include immediatamente tutti gli ordini inviati ad una sede di negoziazione nei calcoli dei limiti pre-negoziazione di cui al paragrafo 1.
3. L'impresa di investimento dispone di sistemi di regolazione delle esecuzioni automatiche ripetute che controllano il numero di volte in cui è stata applicata la strategia di negoziazione algoritmica. Dopo un numero predeterminato di esecuzioni ripetute il sistema di negoziazione viene automaticamente disattivato fino alla riattivazione da parte di un membro designato del personale.
4. L'impresa di investimento stabilisce i limiti di mercato e di rischio di credito sulla base dei fondi propri, degli accordi di compensazione, della strategia di negoziazione, della tolleranza al rischio, dell'esperienza e di determinate variabili, ad esempio da quanto tempo pratica la negoziazione algoritmica e in che misura ricorre a terzi venditori. L'impresa di investimento aggiusta i limiti di mercato e di rischio di credito per tener conto del fatto che l'impatto degli ordini sul mercato pertinente può variare in funzione dei diversi livelli di liquidità e di prezzo.
5. L'impresa di investimento blocca o cancella automaticamente gli ordini di un operatore, se viene a sapere che l'operatore non ha l'autorizzazione a negoziare un particolare strumento finanziario. L'impresa di investimento blocca o cancella automaticamente gli ordini che rischiano di compromettere le soglie di rischio dell'impresa stessa. Se del caso, sono effettuati controlli sulle esposizioni verso singoli clienti, strumenti finanziari, operatori, sale operative o l'impresa di investimento nel suo complesso.
6. L'impresa di investimento dispone di procedure e meccanismi per trattare gli ordini bloccati dai controlli pre-negoziazione ma che l'impresa di investimento desidera tuttavia immettere. Tali procedure e meccanismi sono applicati a operazioni specifiche su base temporanea e in circostanze eccezionali. Sono soggetti a verifica da parte della funzione di gestione del rischio e all'autorizzazione di una persona designata dell'impresa di investimento.
Articolo 16
Monitoraggio in tempo reale
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Durante le ore in cui invia ordini alle sedi di negoziazione l'impresa di investimento monitora in tempo reale tutte le attività di negoziazione algoritmica che avvengano con il proprio codice di negoziazione, comprese quelle dei clienti, per individuare segnali di negoziazione anormale, inclusa la negoziazione che copre più mercati, classi di attività o prodotti, se l'impresa o i suoi clienti svolgono tali attività.
2. Il monitoraggio in tempo reale delle attività di negoziazione algoritmica è svolto dall'operatore responsabile dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica, e dalla funzione di gestione del rischio o dalla funzione indipendente di controllo del rischio istituita ai fini della presente disposizione. Sia che il monitoraggio in tempo reale sia effettuato da un membro del personale dell'impresa di investimento o da terzi, tale funzione di controllo del rischio è considerata indipendente se non è gerarchicamente subordinata all'operatore e può opporsi a quest'ultimo, se ciò è opportuno e necessario nell'ambito del quadro in materia di governance di cui all'articolo 1.
3. I membri del personale incaricati del monitoraggio in tempo reale reagiscono rapidamente ai problemi operativi e regolamentari e adottano, se necessario, misure correttive.
4. L'impresa di investimento assicura che l'autorità competente, le sedi di negoziazione pertinenti e, se del caso, i fornitori di accesso elettronico diretto, i partecipanti diretti di controparti centrali e le controparti centrali possano in ogni momento mettersi in contatto con i membri del personale incaricati del monitoraggio in tempo reale. A tal fine, l'impresa di investimento indica e verifica periodicamente i propri canali di comunicazione, ivi comprese le modalità per contattare il personale fuori dall'orario di negoziazione, per assicurare che in caso di emergenza i membri del personale aventi un adeguato livello di autorità possano contattarsi in tempo.
5. I sistemi di monitoraggio in tempo reale generano allarmi in tempo reale che consentono al personale di individuare attività di negoziazione non previste realizzate mediante l'algoritmo. L'impresa di investimento dispone di procedure che consentano dopo un allarme di adottare il più rapidamente possibile misure correttive, ivi compreso, se necessario, l'ordinato ritiro dal mercato. Tali sistemi generano anche allarmi in merito agli algoritmi e agli ordini mediante accesso elettronico diretto che fanno scattare l'interruttore di circuito delle sedi di negoziazione. Gli allarmi in tempo reale sono generati entro cinque secondi dall'evento a cui si riferiscono.
Articolo 17
Controlli post-negoziazione
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento applica in continuo i controlli post-negoziazione messi in atto. Una volta scattato un controllo post-negoziazione l'impresa di investimento adotta misure appropriate, che possono includere l'adeguamento o la disattivazione del pertinente algoritmo di negoziazione o del pertinente sistema di negoziazione o il ritiro ordinato dal mercato.
2. Tra i controlli post-negoziazione di cui al paragrafo 1 rientrano la valutazione e il monitoraggio continui del rischio di mercato e del rischio di credito dell'impresa di investimento in termini di esposizione effettiva.
3. L'impresa di investimento conserva le registrazioni delle operazioni e le informazioni contabili, che devono essere complete, accurate e coerenti. L'impresa di investimento procede alla riconciliazione dei propri log elettronici di negoziazione con le informazioni su propri ordini e sulle proprie esposizioni al rischio in essere fornite dalle sedi di negoziazione a cui invia gli ordini, dai broker o dai fornitori di accesso elettronico diretto, dai partecipanti diretti di controparti centrali o dalle controparti centrali e dai fornitori di dati o da altri partner commerciali pertinenti. La riconciliazione è effettuata in tempo reale se i predetti partecipanti al mercato forniscono le informazioni in tempo reale. L'impresa di investimento è in grado di calcolare in tempo reale le sue esposizioni in essere e quelle dei suoi operatori e clienti.
4. Per i derivati, i controlli post-negoziazione di cui al paragrafo 1 includono controlli del livello massimo delle posizioni strategiche lunghe, corte e complessive e i limiti di negoziazione sono fissati in unità che siano appropriate ai tipi di strumenti finanziari interessati.
5. Il monitoraggio post-negoziazione è effettuato dagli operatori responsabili dell'algoritmo e della funzione di controllo dei rischi dell'impresa di investimento.
Articolo 18
Sicurezza e limiti di accesso
(Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento attua una strategia informatica, che preveda obiettivi e misure definiti, che:
|
a) |
sia conforme alla strategia commerciale e di rischio dell'impresa di investimento e adeguata alle sue attività operative e ai rischi ai quali è esposta; |
|
b) |
sia basata su un'organizzazione informatica affidabile, anche per quanto riguarda servizi, produzione e sviluppo; |
|
c) |
sia in linea con una gestione efficace della sicurezza informatica. |
2. L'impresa di investimento istituisce e mantiene dispositivi adeguati per la sicurezza fisica ed elettronica che riducano al minimo i rischi di attacchi contro i sistemi informatici e che comprendano un'efficace gestione dell'accesso e dell'identità. I dispositivi garantiscono la riservatezza, l'integrità, l'autenticità e la disponibilità dei dati e l'affidabilità e la solidità dei sistemi di informazione dell'impresa di investimento.
3. L'impresa di investimento informa immediatamente l'autorità competente di eventuali violazioni rilevanti delle sue misure di sicurezza fisica ed elettronica. Trasmette un rapporto sull'incidente all'autorità competente, indicando la natura dell'incidente, le misure adottate a seguito dell'incidente e le iniziative adottate per evitare il ripetersi di tali incidenti.
4. L'impresa di investimento effettua una volta all'anno prove anti-intrusione e scansioni della vulnerabilità per simulare ciberattacchi.
5. L'impresa di investimento assicura di essere in grado di identificare tutte le persone che detengono diritti di accesso critici ai suoi sistemi informatici. L'impresa di investimento limita il numero di tali persone e ne monitora l'accesso ai sistemi informatici al fine di garantire la tracciabilità in ogni momento.
CAPO III
ACCESSO ELETTRONICO DIRETTO
Articolo 19
Disposizioni generali sull'accesso elettronico diretto
(Articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, il fornitore di accesso elettronico diretto stabilisce le politiche e le procedure per assicurare che la negoziazione dei clienti con accesso elettronico diretto avvenga in conformità alle regole della sede di negoziazione.
Articolo 20
Controlli dei fornitori di accesso elettronico diretto
(Articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
1. Il fornitore di accesso elettronico diretto applica i controlli di cui agli articoli 13, 15 e 17 e il monitoraggio in tempo reale di cui all'articolo 16 al flusso di ordini di ognuno dei clienti con accesso elettronico diretto. I controlli e il monitoraggio sono separati e distinti dai controlli e dal monitoraggio applicati dai clienti con accesso elettronico diretto. In particolare, gli ordini del cliente con accesso elettronico diretto passano sempre attraverso i controlli pre-negoziazione stabiliti e controllati dal fornitore di accesso elettronico diretto.
2. Il fornitore di accesso elettronico diretto può applicare i propri controlli pre- e post-negoziazione, i controlli forniti da un terzo e i controlli offerti dalla sede di negoziazione e il monitoraggio in tempo reale. In tutti i casi, il fornitore di accesso elettronico diretto resta responsabile dell'efficacia dei controlli. Il fornitore di accesso elettronico diretto assicura anche di essere il solo ad avere il diritto di fissare o di modificare i parametri o i limiti dei controlli pre- e post-negoziazione e del monitoraggio in tempo reale. Il fornitore di accesso elettronico diretto monitora di continuo l'esecuzione dei controlli pre- e post-negoziazione.
3. I limiti dei controlli pre-negoziazione sull'immissione degli ordini sono basati sui limiti di rischio e di credito che il fornitore applica all'attività di negoziazione dei clienti con accesso elettronico diretto. I limiti si basano sull'esame iniziale del cliente con accesso elettronico diretto effettuato dal fornitore di accesso elettronico diretto nel quadro della diligenza dovuta e sull'esame periodico.
4. I parametri e i limiti dei controlli applicati ai clienti con accesso elettronico diretto che utilizzano l'accesso sponsorizzato sono altrettanto rigorosi di quelli imposti ai clienti con accesso elettronico diretto che utilizzano l'accesso diretto al mercato.
Articolo 21
Specifiche per i sistemi dei fornitori di accesso elettronico diretto
(Articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
1. Il fornitore di accesso elettronico diretto assicura che i sistemi di negoziazione gli consentano:
|
a) |
di monitorare gli ordini immessi dal cliente con accesso elettronico diretto che utilizza il codice di negoziazione del fornitore di accesso elettronico diretto; |
|
b) |
di bloccare o cancellare automaticamente gli ordini provenienti da singoli che gestiscono sistemi di negoziazione i quali immettono ordini collegati alla negoziazione algoritmica e sono privi di autorizzazione all'immissione degli ordini tramite accesso elettronico diretto; |
|
c) |
di bloccare o cancellare automaticamente gli ordini del cliente con accesso elettronico diretto per gli strumenti finanziari che il cliente non è autorizzato a negoziare, utilizzando un sistema di indicatori interni per individuare e bloccare singoli clienti o i gruppi di clienti con accesso elettronico diretto; |
|
d) |
di bloccare o cancellare automaticamente gli ordini del cliente con accesso elettronico diretto che violano le soglie di gestione dei rischi del fornitore di accesso elettronico diretto, applicando controlli sulle esposizioni dei singoli clienti con accesso elettronico diretto, sugli strumenti finanziari o sui gruppi di clienti con accesso elettronico diretto; |
|
e) |
di arrestare i flussi di ordini trasmessi dai clienti con accesso elettronico diretto; |
|
f) |
di sospendere o revocare i servizi di accesso elettronico diretto al cliente con accesso elettronico diretto se il fornitore di accesso elettronico diretto non è certo che il mantenimento dell'accesso sarebbe in linea con le sue regole e procedure miranti ad assicurare una negoziazione corretta e ordinata e l'integrità del mercato; |
|
g) |
di effettuare, se necessario, il riesame dei sistemi interni di controllo del rischio dei clienti con accesso elettronico diretto. |
2. Il fornitore di accesso elettronico diretto si dota di procedure per valutare, gestire e attenuare le perturbazioni del mercato e i rischi specifici dell'impresa. Il fornitore di accesso elettronico diretto è in grado di individuare le persone da informare in caso di errori che determinino violazioni del profilo di rischio della sede di negoziazione o potenziali violazioni delle sue regole.
3. Il fornitore di accesso elettronico diretto è sempre in grado di individuare i diversi clienti con accesso elettronico diretto e le sale operative e gli operatori dei clienti che immettono ordini tramite i sistemi del fornitore di accesso elettronico diretto, assegnando loro un codice identificativo univoco.
4. Il fornitore di accesso elettronico diretto che consente al cliente con accesso elettronico diretto di fornire a sua volta accesso elettronico diretto ai propri clienti (di seguito «subdelega») è in grado di individuare i diversi flussi di ordini dai beneficiari della subdelega, senza essere tenuto a conoscere l'identità dei beneficiari.
5. Il fornitore di accesso elettronico diretto registra i dati relativi agli ordini immessi dai clienti con accesso elettronico diretto, ivi comprese le modifiche e le cancellazioni, gli allarmi generati dai sistemi di monitoraggio e le modifiche apportate al processo di filtraggio.
Articolo 22
Valutazione dei potenziali clienti con accesso elettronico diretto nel quadro della diligenza dovuta
(Articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
1. Il fornitore di accesso elettronico diretto effettua nel quadro della diligenza dovuta una valutazione dei potenziali clienti con accesso elettronico diretto, per assicurare che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento e le regole della sede di negoziazione di cui offre l'accesso.
2. La valutazione nel quadro della diligenza dovuta di cui al paragrafo 1 riguarda:
|
a) |
la governance e la struttura proprietaria del potenziale cliente con accesso elettronico diretto; |
|
b) |
i tipi di strategie che saranno applicate dal potenziale cliente con accesso elettronico diretto; |
|
c) |
l'assetto operativo, i sistemi, i controlli pre- e post-negoziazione e il monitoraggio in tempo reale del potenziale cliente con accesso elettronico diretto. L'impresa di investimento che offre accesso elettronico diretto che consente ai clienti di utilizzare software di negoziazione di terze parti per l'accesso alle sedi di negoziazione assicura che il software consenta controlli pre-negoziazione equivalenti ai controlli pre-negoziazione di cui al presente regolamento; |
|
d) |
le responsabilità della gestione delle azioni e degli errori in seno al potenziale cliente con accesso elettronico diretto; |
|
e) |
il modello e il comportamento in materia di negoziazione seguiti in passato dal potenziale cliente con accesso elettronico diretto; |
|
f) |
il livello del previsto volume di negoziazioni e di ordini del potenziale cliente con accesso elettronico diretto; |
|
g) |
la capacità del potenziale cliente con accesso elettronico diretto di rispettare le obbligazioni finanziarie nei confronti del fornitore di accesso elettronico diretto; |
|
h) |
i precedenti disciplinari del potenziale cliente con accesso elettronico diretto, se disponibili. |
3. Il fornitore di accesso elettronico diretto che consente la subdelega, prima di concedere l'accesso al potenziale cliente, assicura che questi disponga di un quadro in materia di diligenza dovuta che sia almeno equivalente a quello descritto ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 23
Riesame periodico dei clienti con accesso elettronico diretto
(Articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
1. Il fornitore di accesso elettronico diretto riesamina una volta all'anno la procedura di valutazione nel quadro della diligenza dovuta.
2. Il fornitore di accesso elettronico diretto effettua una volta l'anno una valutazione basata sul rischio dell'adeguatezza dei sistemi e dei controlli dei clienti, tenendo conto in particolare dei cambiamenti nella natura, nelle dimensioni, nella complessità delle loro attività e strategie di negoziazione, dei cambiamenti a livello del personale, della struttura proprietaria, del conto di negoziazione o bancario, dello status regolamentare, della situazione finanziaria e se il cliente con accesso elettronico diretto ha espresso l'intenzione di subdelegare l'accesso ricevuto dal fornitore.
CAPO IV
IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE AGISCONO IN QUALITÀ DI PARTECIPANTI DIRETTI GENERALI
Articolo 24
Sistemi e controlli delle imprese di investimento che agiscono in qualità di partecipanti diretti generali
(Articolo 17, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
I sistemi utilizzati dall'impresa di investimento che agisce in qualità di partecipante diretto generale di una controparte centrale (di seguito «l'impresa compensatrice») per la fornitura ai clienti dei servizi di compensazione sono soggetti a valutazioni, controlli e monitoraggio adeguati nel quadro della diligenza dovuta.
Articolo 25
Valutazione dei potenziali clienti della compensazione nel quadro della diligenza dovuta
(Articolo 17, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa compensatrice effettua una valutazione iniziale del potenziale cliente della compensazione, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività del potenziale cliente. Ogni potenziale cliente della compensazione viene valutato in base ai seguenti criteri:
|
a) |
la forza creditizia, comprese le eventuali garanzie fornite; |
|
b) |
i sistemi interni di controllo dei rischi; |
|
c) |
le strategie di negoziazione che intende applicare; |
|
d) |
i sistemi di pagamento e i dispositivi che consentono al potenziale cliente della compensazione di assicurare il rapido trasferimento delle attività o del contante richiesti come margini dall'impresa compensatrice in relazione ai servizi di compensazione che fornisce; |
|
e) |
le impostazioni di sistema e l'accesso alle informazioni che consentono al potenziale cliente della compensazione di rispettare i limiti massimi di negoziazione concordati con l'impresa compensatrice; |
|
f) |
le garanzie reali fornite dal potenziale cliente della compensazione all'impresa compensatrice; |
|
g) |
le risorse operative, incluse interfacce tecnologiche e connettività; |
|
h) |
il coinvolgimento del potenziale cliente della compensazione in violazioni delle norme che assicurano l'integrità dei mercati finanziari, inclusi abusi di mercato, reati di natura finanziaria e attività di riciclaggio di denaro. |
2. L'impresa compensatrice riesamina una volta all'anno l'attività dei clienti della compensazione sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1. L'accordo scritto vincolante di cui all'articolo 17, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE contiene i criteri e fissa la frequenza alla quale l'impresa compensatrice riesamina l'attività dei clienti della compensazione sulla base dei predetti criteri, se il riesame deve essere effettuato più di una volta all'anno. L'accordo scritto vincolante precisa le conseguenze a carico dei clienti che non soddisfano i criteri.
Articolo 26
Limiti di posizione
(Articolo 17, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa compensatrice stabilisce e comunica ai clienti della compensazione adeguati limiti di posizione e di negoziazione, al fine di attenuare e gestire il proprio rischio di controparte, di liquidità, operativo e di altro genere.
2. L'impresa compensatrice monitora le posizioni dei clienti della compensazione sulla base dei limiti di cui al paragrafo 1 per quanto possibile in tempo reale e dispone di idonee procedure di pre- e post-negoziazione per gestire il rischio di violazione dei limiti di posizione, mediante adeguate pratiche di marginazione e altri strumenti appropriati.
3. L'impresa compensatrice documenta per iscritto le procedure di cui al paragrafo 2 e registra se i clienti della compensazione vi si conformano.
Articolo 27
Comunicazione al pubblico di informazioni sui servizi forniti
(Articolo 17, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa compensatrice pubblica le condizioni di offerta dei servizi di compensazione. Essa offre i propri servizi a condizioni commerciali ragionevoli.
2. L'impresa compensatrice informa i clienti della compensazione attuali e potenziali in merito ai livelli di protezione e ai costi associati ai diversi livelli di segregazione forniti. Le informazioni sui diversi livelli di segregazione comprendono la descrizione dei principali effetti giuridici di ciascun livello, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile nelle pertinenti giurisdizioni.
CAPO V
TECNICA DI NEGOZIAZIONE ALGORITMICA AD ALTA FREQUENZA E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28
Contenuto e formato delle registrazioni degli ordini
(Articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento che utilizza tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza registra, immediatamente dopo l'immissione, i dettagli di ogni ordine immesso utilizzando il formato di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato II.
2. L'impresa di investimento che utilizza una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza aggiorna le informazioni di cui al paragrafo 1 rispettando gli standard e i formati specificati nella quarta colonna delle tabelle 2 e 3 dell'allegato II.
3. Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservate per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dell'ordine alla sede di negoziazione o ad altra impresa di investimento per l'esecuzione.
Articolo 29
Entrata in vigore e applicazione
(Articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(5) Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
Criteri che l'impresa di investimento deve considerare nell'autovalutazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1
|
1. |
Nel considerare la natura dell'attività, l'impresa di investimento tiene conto, se del caso, degli elementi seguenti:
|
|
2. |
Nel considerare le dimensioni dell'attività, l'impresa di investimento tiene conto, se del caso, degli elementi seguenti:
|
|
3. |
Nel considerare la complessità dell'attività, l'impresa di investimento tiene conto, se del caso, degli elementi seguenti:
|
ALLEGATO II
Contenuto e formato delle registrazioni degli ordini di cui all'articolo 28
Tabella 1
Legenda delle tabelle 2 e 3
|
SIMBOLO |
TIPO DI DATI |
DEFINIZIONE |
||||||||||||||||
|
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero. |
||||||||||||||||
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 caratteri alfanumerici |
Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217 |
||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601 |
Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ.
Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC). |
||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi.
|
||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Numero intero fino a n cifre in totale |
Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi. |
||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166. |
||||||||||||||||
|
{LEI} |
20 caratteri alfanumerici |
Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442. |
||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo ISO 10383. |
||||||||||||||||
|
{NATIONAL_ID} |
35 caratteri alfanumerici |
L'identificativo di cui all'articolo 6 e all'allegato II della [RTS 22 relativa agli obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014]. |
Tabella 2
Informazioni relative a ogni decisione iniziale di negoziare e agli ordini trasmessi dai clienti
|
N. |
Campo |
Descrizione |
Standard e formato |
||||||||
|
1 |
Nome(-i) del cliente |
Nome(-) completo(-i) del cliente. In caso di più nomi, indicarli tutti in questo campo, separati da una virgola. Campo da lasciare vuoto in caso di identificazione mediante il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI). |
{ALPHANUM-140} |
||||||||
|
2 |
Cognome(i) del cliente |
Cognome(-i) completo(-i) del cliente. In caso di più cognomi, indicarli tutti in questo campo, separati da una virgola. Campo da lasciare vuoto in caso di identificazione mediante il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI). |
{ALPHANUM-140} |
||||||||
|
3 |
Codice identificativo del cliente |
Codice utilizzato per identificare il cliente dell'impresa di investimento. In caso di accesso elettronico diretto utilizzare il codice utente per l'accesso elettronico diretto. Se il cliente è una persona giuridica, utilizzare il codice LEI. Se il cliente non è una persona giuridica, utilizzare il {NATIONAL_ID}. Gli ordini aggregati devono essere indicati con «AGGR» come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione (1). Le assegnazioni pendenti devono essere indicate con «PNAL» come specificato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/580. Questo campo va lasciato vuoto solo se l'impresa di investimento non ha clienti. |
{LEI} {NATIONAL_ID} «AGGR» — Ordini aggregati «PNAL» — Assegnazioni pendenti |
||||||||
|
4 |
Nome(i) della persona che agisce per conto del cliente |
In questo campo inserire il nome/i nomi della persona che agisce per conto del cliente. In caso di più nomi, indicarli tutti in questo campo, separati da una virgola. |
{ALPHANUM-140} |
||||||||
|
5 |
Cognome(i) della persona che agisce per conto del cliente |
In questo campo inserire il cognome/i cognomi della persona che agisce per conto del cliente. In caso di più cognomi, indicarli tutti in questo campo, separati da una virgola. |
{ALPHANUM-140} |
||||||||
|
6 |
Decisione di investimento all'interno dell'impresa |
Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'impresa di investimento che è responsabile della decisione di investimento conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (2). Se responsabile della decisione di investimento è una persona fisica, indicare il {NATIONAL_ID} della persona responsabile o avente la responsabilità primaria della decisione di investimento. Se responsabile della decisione di investimento è un algoritmo, compilare questo campo conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/590. Questo campo va lasciato vuoto se la decisione di investimento non è stata presa da una persona o da un algoritmo all'interno dell'impresa di investimento. |
{NATIONAL_ID} — Persone fisiche {ALPHANUM-50} — Altro |
||||||||
|
7 |
Designazione iniziale dell'ordine |
Codice utilizzato per identificare l'ordine inviato dal cliente o generato dall'impresa di investimento prima che l'ordine sia trattato e trasmesso alla sede di negoziazione o all'impresa di investimento. |
{ALPHANUM-50} |
||||||||
|
8 |
Indicatore Acquisto/Vendita |
Indica se si tratta di un ordine di acquisto o di vendita. Nel caso delle opzioni e swaption, l'acquirente è la parte che detiene il diritto di esercitare l'opzione e il venditore è la parte che vende l'opzione e riceve il premio. Nel caso di future e forward diversi da quelli su valute, l'acquirente è la parte che acquista lo strumento e il venditore è la parte che vende lo strumento. Nel caso di swap su titoli, l'acquirente è la parte che si assume il rischio di variazione del prezzo del titolo sottostante e riceve l'importo del titolo. Il venditore è la parte che paga l'importo del titolo. Nel caso di swap su tassi di interesse o indici di inflazione, l'acquirente è la parte che paga il tasso fisso. Il venditore è la parte che riceve il tasso fisso. Nel caso di swap di base (swap su tassi di interesse variabile a variabile), l'acquirente è la parte che paga il differenziale e il venditore è la parte che riceve il differenziale. Nel caso di swap e forward su valute e di swap valutari, l'acquirente è la parte che riceve la valuta che risulta prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217 e il venditore è la parte che fornisce la valuta. Nel caso di swap su dividendi, l'acquirente è la parte che riceve il controvalore dei dividendi effettivamente versati. Il venditore è la parte che paga il dividendo e che riceve il tasso fisso. Nel caso di strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, ad eccezione di opzioni e swaption, l'acquirente è la parte che acquista la protezione. Il venditore è la parte che vende la protezione. Nel caso di contratti derivati su merci o quote di emissione, l'acquirente è la parte che riceve la merce o la quota di emissione specificata nella comunicazione e il venditore è la parte che fornisce la merce o la quota di emissione. Nel caso dei forward rate agreement, l'acquirente è la parte che paga il tasso fisso e il venditore è la parte che riceve il tasso fisso. Per un aumento del nozionale l'acquirente coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale. Per una diminuzione del nozionale l'acquirente coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale. |
«BUYI» — Acquisto «SELL» — Vendita |
||||||||
|
9 |
Codice identificativo dello strumento finanziario |
Identificativo unico e univoco dello strumento finanziario |
{ISIN} |
||||||||
|
10 |
Prezzo |
Prezzo limite dell'ordine, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati. Per gli ordini stop, si tratta del prezzo stop dell'ordine. Nel caso di contratti di opzione, il prezzo è il premio del derivato per sottostante o punto dell'indice. Nel caso di scommesse sul differenziale (spread bet) il prezzo è il prezzo di riferimento dello strumento sottostante diretto. Per i credit default swap (CDS) il prezzo è la cedola in punti base. Se riportato in termini monetari, il prezzo è indicato nell'unità monetaria principale. Se il prezzo non è applicabile, inserire in questo campo il valore «NOAP». Se il prezzo non è al momento disponibile, indicare «PNDG» (pendente). Se il prezzo concordato è zero, indicare il prezzo zero. Ove applicabile, i valori non sono arrotondati né troncati. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. «PNDG» se il prezzo non è disponibile. «NOAP» se il prezzo non è applicabile. |
||||||||
|
11 |
Misura del prezzo |
Indica se il prezzo è espresso in valore monetario, percentuale, rendimento o punti base. |
«MONE» — Valore monetario «PERC» — Percentuale «YIEL» — Rendimento «BAPO» — Punti base |
||||||||
|
12 |
Moltiplicatore del prezzo |
Numero di unità dello strumento sottostante rappresentate dal medesimo contratto derivato. Valore monetario oggetto dello stesso contratto swap laddove il campo «Quantitativo» indica il numero di contratti swap dell'operazione. Per i future o le opzioni su indici, l'importo per punto dell'indice. Per le scommesse sul differenziale (spread bet), la variazione di prezzo dello strumento sottostante su cui le scommesse si basano. Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nei campi 10 e 26. |
{DECIMAL-18/17} «1» — In caso di strumenti finanziari non derivati non negoziati con contratto. |
||||||||
|
13 |
Valuta del prezzo |
Valuta nella quale è espresso il prezzo dello strumento finanziario collegato all'ordine (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario). |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
|
14 |
Valuta della gamba 2 |
Per gli swap multivaluta o per gli swap valutari, la valuta della gamba 2 è la valuta in cui è denominata la gamba 2 del contratto. Per le swaption in cui lo swap sottostante è multivaluta, la valuta della gamba 2 è la valuta in cui è denominata la gamba 2 dello swap. Questo campo si applica solo ai contratti derivati su valute e tassi di interesse. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
|
15 |
Codice dello strumento sottostante |
Codice ISIN dello strumento sottostante. Per gli ADR (i certificati di deposito americani), i GDR (certificati di deposito mondiali) e strumenti analoghi, il codice {ISIN} dello strumento finanziario su cui si basano. Per le obbligazioni convertibili, il codice {ISIN} dello strumento in cui l'obbligazione può essere convertita. Per i derivati o altri strumenti con sottostante, il codice {ISIN} dello strumento sottostante, quando quest'ultimo è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione. Se il sottostante è un dividendo di azioni, il codice {ISIN} dell'azione che dà diritto al dividendo sottostante. Per i credit default swap, indicare il codice {ISIN} dell'obbligazione di riferimento. Se il sottostante è un indice che ha un codice {ISIN}, indicare il codice {ISIN} dell'indice. Se il sottostante è un paniere, indicare il codice {ISIN} di tutti gli strumenti del paniere ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione. Questo campo è ripetuto più volte fino a elencazione completa di tutti gli strumenti del paniere che devono essere indicati. |
{ISIN} |
||||||||
|
16 |
Tipo di opzione |
Indica se il contratto derivato è call (diritto di acquistare una determinata attività sottostante) o put (diritto di vendere una particolare attività sottostante) o che al momento dell'immissione dell'ordine non è possibile stabilirlo. Per le swaption:
Per le opzioni cap e le opzioni floor:
Questo campo si applica solo per i derivati che sono opzioni o warrant. |
«PUTO» — Put «CALL» — Call «OTHR» — se non è possibile stabilire se si tratta di call o di put |
||||||||
|
17 |
Prezzo di esercizio |
Prezzo prestabilito al quale il detentore dovrà acquistare o vendere lo strumento sottostante o indicazione del fatto che il prezzo non può essere determinato al momento dell'immissione dell'ordine. Questo campo si applica solo per le opzioni o i warrant, quando il prezzo di esercizio può essere determinato al momento dell'immissione dell'ordine. Lasciare vuoto se il prezzo di esercizio non è applicabile. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. «PNDG» se il prezzo non è disponibile. |
||||||||
|
18 |
Valuta del prezzo di esercizio |
Valuta del prezzo di esercizio |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
|
19 |
Pagamento anticipato |
Valore monetario dei pagamenti anticipati, in punti base del nozionale ricevuto o pagato dal venditore. Nei casi in cui il venditore riceve il pagamento anticipato, il valore indicato è positivo. Nei casi in cui il venditore effettua il pagamento anticipato, il valore indicato è negativo. Per l'aumento o la diminuzione del nozionale di contratti derivati, il numero rispecchia il valore assoluto della variazione ed è espresso come numero positivo. |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||
|
20 |
Tipo di consegna |
Indicare se il contratto è regolato fisicamente o in contanti. Se non è possibile stabilire il tipo di consegna al momento dell'immissione dell'ordine, indicare il valore «OPTL». Questo campo deve essere compilato solo per i derivati. |
«PHYS» — Regolato fisicamente «CASH» — Regolato in contanti «OPTL» — Facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi. |
||||||||
|
21 |
Stile di esercizio dell'opzione |
Indica se l'opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo e stile asiatico), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano). Campo applicabile solo per le opzioni. |
«EURO» — europeo «AMER» — Americano «ASIA» — Asiatico «BERM» — Bermudiano «OTHR» — Altro |
||||||||
|
22 |
Data di scadenza |
Data di scadenza dello strumento finanziario. Il campo è applicabile solo per gli strumenti di debito con data di scadenza definita. |
{DATEFORMAT} |
||||||||
|
23 |
Data di scadenza |
Data di scadenza dello strumento finanziario. Il campo è applicabile solo per i derivati con data di scadenza definita. |
{DATEFORMAT} |
||||||||
|
24 |
Valuta del quantitativo |
Valuta in cui è espresso il quantitativo. Campo applicabile solo se il quantitativo è espresso in valore nominale o monetario. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
|
25 |
Misura del quantitativo |
Indica se il quantitativo indicato è espresso in numero di unità, valore nominale o valore monetario. |
«UNIT» — Numero di unità «NOML» — Valore nominale «MONE» — Valore monetario |
||||||||
|
26 |
Quantitativo iniziale |
Il numero di unità dello strumento finanziario o il numero di contratti derivati dell'ordine. Il valore nominale o monetario dello strumento finanziario. Per le scommesse sul differenziale (spread bet), il quantitativo è il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante. Per l'aumento o la diminuzione del nozionale di contratti derivati, il numero rispecchia il valore assoluto della variazione ed è espresso come numero positivo. Per i credit default swap, il quantitativo è l'importo nozionale per il quale la protezione è acquisita o ceduta. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
||||||||
|
27 |
Data e ora |
Data e ora esatte del ricevimento dell'ordine o data e ora esatte della decisione di negoziazione. Se applicabile, questo campo è compilato conformemente all'articolo 3 e alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (3). |
{DATE_TIME_FORMAT} Se applicabile, il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/574. |
||||||||
|
28 |
Informazioni aggiuntive dal cliente |
Istruzioni, parametri, condizioni e ogni altro dettaglio dell'ordine trasmesso dal cliente all'impresa di investimento. |
Testo libero |
Tabella 3
Informazioni relative agli ordini in uscita e agli ordini eseguiti
|
N. |
Campo/Contenuto |
Descrizione |
Formato |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Indicatore Acquisto/Vendita |
Indica se l'ordine è un ordine di acquisto o di vendita, come indicato nella descrizione del campo 8 della tabella 2. |
«BUYI» — Acquisto «SELL» — Vendita |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Capacità di negoziazione |
Indica se l'immissione dell'ordine deriva dallo svolgimento da parte del membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione di attività di negoziazione matched principal ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 38, della direttiva 2014/65/UE o di negoziazione per conto proprio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, della medesima direttiva. Se l'immissione dell'ordine non deriva dallo svolgimento da parte del membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione di attività di negoziazione matched principal o di negoziazione per conto proprio, indicare in questo campo che l'operazione è stata eseguita in altra veste. |
«DEAL» — Negoziazione per conto proprio «MTCH» — Negoziazione matched principal «AOTC» — Negoziazione in altra veste |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Attività di fornitura di liquidità |
Indica se l'ordine è immesso in una sede di negoziazione nell'ambito di una strategia di market making ai sensi degli articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE oppure nell'ambito di un'altra attività a norma dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione (4). |
«True» — Sì «False» — No |
||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Esecuzione all'interno dell'impresa |
Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'impresa di investimento responsabile dell'esecuzione dell'operazione risultante dall'ordine conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/590. Se responsabile dell'esecuzione dell'operazione è una persona fisica, essa è identificata dal {NATIONAL_ID} Se responsabile dell'esecuzione dell'operazione è un algoritmo, questo campo è compilato conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/590. Se all'esecuzione dell'operazione partecipano più di una persona o una combinazione di persone e algoritmi, l'impresa determina quale operatore o algoritmo ha la responsabilità primaria conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/590 e compila questo campo indicando detto operatore o algoritmo. Campo applicabile solo per gli ordini eseguiti. |
{NATIONAL_ID} — Persone fisiche {ALPHANUM-50} — Altro |
||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Codice identificativo dell'ordine trasmesso alla sede di negoziazione o ad un'altra impresa di investimento |
Codice interno utilizzato dall'impresa di investimento per identificare l'ordine trasmesso alla sede di negoziazione o ad un'altra impresa di investimento, purché il codice sia univoco per giorno di negoziazione e per strumento finanziario. |
{ALPHANUM-50} |
||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Codice identificativo dell'ordine assegnato da un'altra impresa di investimento o sede di negoziazione a cui l'ordine è stato trasmesso |
Codice alfanumerico assegnato dall'altra impresa di investimento o sede di negoziazione a cui l'impresa ha trasmesso l'ordine per l'esecuzione. In questo campo inserire il codice identificativo assegnato dall'altra impresa di investimento o sede di negoziazione. |
{ALPHANUM-50} |
||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Codice identificativo del soggetto che riceve l'ordine |
Codice dell'impresa di investimento o della sede di negoziazione a cui l'ordine è stato trasmesso. |
Per le imprese di investimento: {LEI} Per le sedi di negoziazione: {MIC} |
||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Tipo di ordine |
Indica il tipo di ordine immesso nella sede di negoziazione secondo le specifiche della sede di negoziazione. |
{ALPHANUM-50} |
||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Prezzo limite |
Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto o il prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita. Il differenziale di prezzo di un ordine di strategia. Può essere negativo o positivo. Questo campo va lasciato vuoto per gli ordini che non hanno un prezzo limite o in caso di ordini senza prezzo. In caso di obbligazione convertibile questo campo riporta il prezzo reale (corso tel quel o corso secco) utilizzato per l'ordine. Quando l'ordine è stato eseguito, l'impresa di investimento riporta anche il prezzo a cui l'operazione è stata eseguita. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. Se riportato in termini monetari, il prezzo deve essere indicato nell'unità monetaria principale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. |
||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Valuta del prezzo |
Valuta nella quale è espresso il prezzo di negoziazione (applicabile quando il prezzo è espresso in valore monetario) per lo strumento finanziario collegato all'ordine. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Misura del prezzo |
Indica se il prezzo e il prezzo di esercizio sono espressi in valore monetario, in percentuale, in rendimento o in punti base. |
«MONE» — Valore monetario «PERC» — Percentuale «YIEL» — Rendimento «BAPO» — Punti base |
||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Prezzo limite aggiuntivo |
Ogni altro prezzo limite applicabile all'ordine. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. Se riportato in termini monetari, il prezzo deve essere indicato nell'unità monetaria principale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. |
||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Prezzo di stop |
Il prezzo che deve essere raggiunto affinché l'ordine diventi attivo. Per gli ordini stop innescati da eventi indipendenti dal prezzo dello strumento finanziario, in questo campo deve essere riportato un prezzo di stop pari a zero. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. Se riportato in termini monetari, il prezzo deve essere indicato nell'unità monetaria principale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. |
||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Prezzo limite di ordini pegged |
Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto pegged o il prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita pegged. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. Se riportato in termini monetari, il prezzo deve essere indicato nell'unità monetaria principale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. |
||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Quantitativo residuo, anche nascosto |
Il quantitativo totale che rimane nel book di negoziazione dopo l'esecuzione parziale o in caso di ogni altro evento che incide sull'ordine. In caso di esecuzione parziale è il volume totale che rimane dopo l'esecuzione parziale. All'immissione dell'ordine corrisponde al quantitativo iniziale. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Quantitativo esposto |
Il quantitativo visibile (cioè non nascosto) nel book di negoziazione. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Quantitativo negoziato |
In caso di esecuzione parziale o integrale, in questo campo deve essere riportato il quantitativo eseguito. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
||||||||||||||||||||||||
|
18 |
Quantitativo accettabile minimo (MAQ) |
Il quantitativo accettabile minimo affinché un ordine sia eseguito, che può consistere in più esecuzioni parziali e che di norma riguarda soltanto i tipi di ordine non persistenti. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Quota minima eseguibile (MES) |
La quota minima di esecuzione di ogni singola esecuzione potenziale. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Quota minima eseguibile solo per la prima esecuzione |
Indica se la quota minima eseguibile è pertinente solo per la prima esecuzione. Questo campo può essere lasciato vuoto se il campo 19 è vuoto. |
«True» — Sì «False» — No |
||||||||||||||||||||||||
|
21 |
Indicatore solo passivo |
Indica se l'ordine è trasmesso alla sede di negoziazione con una caratteristica/un indicatore che farà sì che l'ordine non venga immediatamente eseguito contro un eventuale ordine visibile di senso contrario. |
«True» — Sì «False» — No |
||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Prevenzione dell'auto-esecuzione |
Indica se l'ordine è stato inserito con criteri che impediscono l'auto-esecuzione, di modo che non venga eseguito contro un ordine di senso contrario nel book di negoziazione immesso dallo stesso membro o partecipante. |
«True» — Sì «False» — No |
||||||||||||||||||||||||
|
23 |
Data e ora (trasmissione dell'ordine) |
La data e l'ora esatta della trasmissione dell'ordine alla sede di negoziazione o ad altra impresa di investimento. |
{DATE_TIME_FORMAT} Il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/574. |
||||||||||||||||||||||||
|
24 |
Data e ora (ricevimento dell'ordine) |
La data e l'ora esatte dei messaggi trasmessi alla sede di negoziazione o ad altra impresa di investimento e da essa ricevuti in relazione all'ordine. |
{DATE_TIME_FORMAT} Il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/574. |
||||||||||||||||||||||||
|
25 |
Numero sequenziale |
Ciascun evento elencato nel campo 26 è identificato dall'impresa di investimento utilizzando numeri interi positivi in ordine crescente. Il numero sequenziale è univoco per ogni tipo di evento, costante per tutti gli eventi, con una marcatura temporale apposta dall'impresa di investimento e resta lo stesso per tutta la giornata in cui l'evento si verifica. |
{INTEGER-50} |
||||||||||||||||||||||||
|
26 |
Nuovo ordine, modifica dell'ordine, cancellazione dell'ordine, ordini respinti, esecuzione parziale o integrale |
Nuovo ordine: ricevimento di un nuovo ordine da parte del gestore della sede di negoziazione. |
«NEWO» — Nuovo ordine |
||||||||||||||||||||||||
|
Innescato: ordine che diventa eseguibile o, secondo il caso, non eseguibile al verificarsi di una condizione prestabilita. |
«TRIG» — Innescato |
||||||||||||||||||||||||||
|
Sostituito dal membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione: quando un membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione decide di propria iniziativa di modificare una o più caratteristiche dell'ordine che ha precedentemente inserito nel book di negoziazione. |
«REME» — Sostituito dal membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione |
||||||||||||||||||||||||||
|
Sostituito da operazioni di mercato (automaticamente): quando una o più caratteristiche di un ordine vengono modificate dai sistemi informatici del gestore della sede di negoziazione. È compreso il caso in cui le caratteristiche correnti di un ordine peg o trailing stop sono modificate per rispecchiare la localizzazione dell'ordine all'interno del book di negoziazione. |
«REMA» — Sostituito da operazioni di mercato (automaticamente) |
||||||||||||||||||||||||||
|
Sostituito da operazioni di mercato (intervento umano): quando una o più caratteristiche di un ordine vengono modificate dal personale del gestore della sede di negoziazione. È compresa la situazione in cui un membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione ha problemi informatici e deve cancellare con urgenza i suoi ordini. |
«REMH» — Sostituito da operazioni di mercato (intervento umano) |
||||||||||||||||||||||||||
|
Cambiamento di status su iniziativa del membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione. Sono comprese l'attivazione e la disattivazione. |
«CHME» — Cambiamento di status su iniziativa del membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione |
||||||||||||||||||||||||||
|
Cambiamento di status dovuto a operazioni di mercato. |
«CHMO» — Cambiamento di status dovuto a operazioni di mercato |
||||||||||||||||||||||||||
|
Cancellato su iniziativa del membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione. |
«CAME» — Cancellato su iniziativa del membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione |
||||||||||||||||||||||||||
|
Cancellato da operazioni di mercato. È compreso il meccanismo di protezione previsto per le imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica per perseguire una strategia di market making ai sensi degli articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE. |
«CAMO» — Cancellato da operazioni di mercato |
||||||||||||||||||||||||||
|
Ordine respinto: ordine ricevuto ma respinto dal gestore della sede di negoziazione. |
«REMO» — Ordine respinto |
||||||||||||||||||||||||||
|
Quando l'ordine è rimosso dal book di negoziazione al termine del periodo di validità. |
«EXPI» — Ordine scaduto |
||||||||||||||||||||||||||
|
Parzialmente eseguito: quando l'ordine non è eseguito integralmente per cui rimane un quantitativo da eseguire. |
«PARF» — Parzialmente eseguito |
||||||||||||||||||||||||||
|
Eseguito: quando non rimangono quantitativi da eseguire. |
«FILL» — Eseguito Caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della sede di negoziazione. |
||||||||||||||||||||||||||
|
27 |
Indicatore di vendita allo scoperto |
Indica la vendita allo scoperto conclusa dall'impresa di investimento per conto proprio o per conto di un cliente, come previsto all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/590. |
«SESH» — Vendita allo scoperto senza esenzione |
||||||||||||||||||||||||
|
Se l'impresa di investimento esegue l'operazione per conto di un cliente che vende e l'impresa di investimento, agendo con la massima diligenza possibile, non è in grado di determinare se si tratta di un'operazione di vendita allo scoperto, in questo campo inserire «UNDI». |
«SSEX» — Vendita allo scoperto con esenzione |
||||||||||||||||||||||||||
|
Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/590, questo campo è compilato dall'impresa ricevente nella sua segnalazione utilizzando le informazioni che ha ricevuto dall'impresa trasmittente. Questo campo si applica unicamente quando lo strumento è disciplinato dal regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il venditore è l'impresa di investimento o un suo cliente. Campo applicabile solo per gli ordini eseguiti. |
«SELL» — Nessuna vendita allo scoperto «UNDI» — Informazioni non disponibili |
||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
Indicatore di deroga |
Indica se l'operazione è stata eseguita nell'ambito di una deroga pre-negoziazione a norma degli articoli 4 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014. Per gli strumenti rappresentativi di capitale:
Per gli strumenti non rappresentativi di capitale:
Questi campi si applicano unicamente per gli ordini eseguiti nel quadro di una deroga in una sede di negoziazione. |
Indicare uno o più dei seguenti indicatori:
|
||||||||||||||||||||||||
|
29 |
Strategia di instradamento (routing) |
La strategia di instradamento applicabile secondo la sede di negoziazione specifica. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
{ALPHANUM-50} |
||||||||||||||||||||||||
|
30 |
Codice identificativo dell'operazione assegnato dalla sede di negoziazione |
Codice alfanumerico assegnato dalla sede di negoziazione all'operazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/575. Questi campi si applicano per gli ordini eseguiti nelle sedi di negoziazione. |
{ALPHANUM-52} |
||||||||||||||||||||||||
|
31 |
Periodo di validità |
Good-For-Day (valido per giorno): l'ordine scade al termine del giorno di negoziazione nel quale è stato inserito nel book di negoziazione. |
«GDAY»- Good-For-Day |
||||||||||||||||||||||||
|
Good-Till-Cancelled (valido fino a cancellazione): l'ordine rimane attivo nel book di negoziazione ed è eseguibile fino al momento in cui viene effettivamente cancellato. |
«GTCA» — Good-Till-Cancelled |
||||||||||||||||||||||||||
|
Good-Till-Time (valido fino a ora specificata): l'ordine scade al più tardi ad un'ora prestabilita della seduta di negoziazione in corso. |
«GTHT» — Good-Till-Time |
||||||||||||||||||||||||||
|
Good-Till-Date (valido fino a data specificata): l'ordine scade al termine di una data specificata. |
«GTHD» — Good-Till-Date |
||||||||||||||||||||||||||
|
Good till specified date and time (valido fino a data e a ora specificate): l'ordine scade ad una data e ad un'ora specificate. |
«GTDT» — Good-Till-Specified Date and Time |
||||||||||||||||||||||||||
|
Good after time (valido dopo ora specificata): l'ordine è attivo soltanto dopo un'ora prestabilita della seduta di negoziazione in corso. |
«GAFT» — Good After Time |
||||||||||||||||||||||||||
|
Good after date (valido dopo data specificata): l'ordine è attivo soltanto dall'inizio di una data prestabilita. |
«GAFD» — Good After Date |
||||||||||||||||||||||||||
|
Good after specified date and time (valido dopo data e ora specificate): l'ordine è attivo soltanto a partire da un'ora prestabilita di una data prestabilita. |
«GADT» — Good After Specified Date and Time |
||||||||||||||||||||||||||
|
Immediate or cancel (esegui o cancella): l'ordine è eseguito appena immesso nel book di negoziazione (per il quantitativo che può essere eseguito) e ogni quantitativo residuo non eseguito non rimane nel book di negoziazione. |
«IOCA» — Immediate-Or-Cancel |
||||||||||||||||||||||||||
|
Fill-Or-Kill (esegui per intero o cancella): l'ordine è eseguito appena immesso nel book di negoziazione, a condizione che possa essere eseguito per intero; se può essere eseguito solo in parte, l'ordine viene automaticamente respinto e non può essere eseguito. Altro: eventuali indicazioni aggiuntive caratteristiche di specifici modelli aziendali, piattaforme o sistemi di negoziazione. |
«F» — Fill-Or-Kill oppure Caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della sede di negoziazione. |
||||||||||||||||||||||||||
|
32 |
Restrizione dell'ordine |
Good For Closing Price Crossing Session (valido per negoziazione al prezzo di asta di chiusura): l'ordine soddisfa le condizioni per la negoziazione al prezzo di asta di chiusura. |
«SESR» — Good For Closing Price Crossing Session |
||||||||||||||||||||||||
|
Valid For Auction (valido solo in asta): l'ordine è attivo e può essere eseguito soltanto nelle fasi d'asta (che possono essere predefinite dal membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione che ha immesso l'ordine, ad esempio asta di apertura e chiusura e/o asta infragiornaliera). |
«VFAR» — Valid For Auction |
||||||||||||||||||||||||||
|
Valid For Continuous Trading only (valido solo per negoziazione continua): l'ordine è attivo soltanto nel corso della negoziazione continua. |
«VFCR» — Valid For Continuous Trading only |
||||||||||||||||||||||||||
|
Altro: eventuali indicazioni aggiuntive caratteristiche di specifici modelli aziendali, piattaforme o sistemi di negoziazione. |
Caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della sede di negoziazione. Se sono applicabili più tipi, questo campo deve essere compilato con più indicatori, separati da una virgola. |
||||||||||||||||||||||||||
|
33 |
Data e ora del periodo di validità |
Si tratta della marcatura temporale che indica il momento in cui l'ordine diventa attivo o in cui viene definitivamente rimosso dal book di negoziazione. Good for day (valido per giorno): data di inserimento con la marcatura temporale immediatamente precedente la mezzanotte. Good till time (valido fino a ora specificata): data di inserimento e ora specificata nell'ordine. Good till date (valido fino a data specificata): data di scadenza specificata con la marcatura temporale immediatamente precedente la mezzanotte. Good till specified date and time (valido fino a data e a ora specificate): data e ora di scadenza specificate. Good after time (valido dopo ora specificata): data di inserimento e ora specificata di attivazione dell'ordine. Good after date (valido dopo data specificata): data specificata con la marcatura temporale immediatamente successiva alla mezzanotte. Good after specified date and time (valido dopo data e ora specificate): data e ora specificate di attivazione dell'ordine. Good till Cancel (valido fino a cancellazione): data e ora ultime alle quali l'ordine è automaticamente rimosso dalle operazioni di mercato. Altro: marcatura temporale per ogni tipo aggiuntivo di validità. |
{DATE_TIME_FORMAT} Il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/574. |
||||||||||||||||||||||||
|
34 |
Ordine aggregato |
Indica se l'ordine è un ordine aggregato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/575. |
«True» — Sì «False» — No |
||||||||||||||||||||||||
|
35 |
Informazioni aggiuntive relative all'ordine in uscita |
Istruzioni, parametri, condizioni e ogni altro dettaglio dell'ordine che sono: trasmessi dall'impresa di investimento alla sede di negoziazione, in particolare istruzioni, parametri, condizioni e dettagli necessari alla sede di negoziazione per avere una corretta comprensione del modo in cui l'ordine deve essere trattato dalla sede di negoziazione; oppure trasmessi dalla sede di negoziazione all'impresa di investimento, in particolare istruzioni, parametri, condizioni e dettagli necessari all'impresa di investimento per avere informazioni sul modo in cui l'ordine è stato trattato. |
Testo libero |
(1) Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (cfr. pag. 193 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (cfr. pag. 449 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (cfr. pag. 148 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni (cfr. pag. 152 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/449 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/590 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2016
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 9, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai fini dell'efficace analisi dei dati da parte delle autorità competenti, gli standard e i formati utilizzati per la segnalazione delle operazioni dovrebbero essere coerenti. |
|
(2) |
Alla luce delle prassi di mercato, dell'esperienza in materia di vigilanza e degli sviluppi del mercato, la definizione di operazione a fini di segnalazione dovrebbe essere ampia. Essa dovrebbe coprire gli acquisti e le vendite di strumenti da segnalare nonché altri casi di acquisizione o cessione di strumenti da segnalare, poiché anche questi possono far sorgere timori in materia di abusi di mercato. Inoltre, possono far sorgere timori di eventuali abusi di mercato le modifiche dell'importo nozionale in quanto sono per natura analoghe a operazioni aggiuntive di acquisto o di vendita. Affinché le autorità competenti possano distinguere tali modifiche da altri acquisti o vendite, occorre riportare specificamente nelle segnalazioni delle operazioni le informazioni relative a tali modifiche. |
|
(3) |
Il concetto di operazione non dovrebbe includere atti o eventi che non occorre segnalare alle autorità competenti ai fini della sorveglianza del mercato. Per garantire che le informazioni su tali atti ed eventi non siano incluse nelle segnalazioni delle operazioni, occorre escluderle specificamente dalla definizione di operazione. |
|
(4) |
Per chiarire quali imprese di investimento hanno l'obbligo di segnalare le operazioni, occorre specificare le attività o i servizi che conducono a un'operazione. Di conseguenza, occorre considerare che un'impresa di investimento esegue un'operazione quando effettua un servizio o un'attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 1, 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), prende la decisione di investimento nell'ambito di un mandato discrezionale conferito da un cliente, o trasferisce strumenti finanziari da o verso conti, purché in ciascun caso tali servizi o attività abbiano dato luogo a un'operazione. Tuttavia, conformemente all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento che si considera abbiano trasmesso ordini che danno luogo a operazioni non dovrebbero essere considerate come imprese che hanno eseguito tali operazioni. |
|
(5) |
Per evitare la mancata segnalazione o la doppia segnalazione da parte delle imprese di investimento che si trasmettono reciprocamente ordini, l'impresa di investimento che intende trasmettere l'ordine dovrebbe decidere insieme all'impresa che riceve l'ordine se l'impresa ricevente segnalerà tutti i dettagli dell'operazione risultante oppure se inoltrerà l'ordine a un'altra impresa di investimento. In mancanza di accordo, l'ordine dovrebbe essere considerato non trasmesso e ciascuna impresa di investimento dovrebbe presentare la propria segnalazione contenente [tutti] i dettagli inerenti all'operazione che ciascuna impresa di investimento sta segnalando. Inoltre, occorre specificare i dettagli relativi all'ordine che deve essere trasmesso tra le imprese, al fine di garantire che le autorità competenti ricevano informazioni pertinenti, accurate e complete. |
|
(6) |
Per individuare in modo certo ed efficiente le imprese di investimento responsabili dell'esecuzione delle operazioni, tali imprese dovrebbero provvedere a identificarsi nella segnalazione dell'operazione presentata in ottemperanza al loro obbligo di segnalazione delle operazioni tramite gli identificativi dei soggetti giuridici convalidati, rilasciati e debitamente rinnovati (LEI). |
|
(7) |
Per assicurare l'identificazione coerente e solida delle persone fisiche indicate nelle segnalazioni delle operazioni, queste dovrebbero essere identificate dalla concatenazione del paese di cui hanno la cittadinanza seguito dagli identificativi assegnati dal paese di cui tali persone hanno la cittadinanza. Qualora tali identificativi non siano disponibili, le persone fisiche dovrebbero essere identificate mediante identificativi creati a partire dalla concatenazione della loro data di nascita e del loro nome. |
|
(8) |
Per agevolare la sorveglianza del mercato, l'identificazione del cliente dovrebbe essere coerente, unica e solida. Le segnalazioni delle operazioni dovrebbero pertanto comprendere il nome completo e la data di nascita dei clienti costituiti da persone fisiche e dovrebbero identificare i clienti costituiti da soggetti giuridici mediante il rispettivo codice LEI. |
|
(9) |
Le persone o gli algoritmi informatici che prendono le decisioni di investimento possono essere responsabili di abusi di mercato. Pertanto, al fine di assicurare l'efficace sorveglianza del mercato, ove le decisioni di investimento siano prese da una persona diversa dal cliente o da un algoritmo informatico, la persona o l'algoritmo dovrebbero essere identificati nella segnalazione dell'operazione tramite identificativi unici, solidi e coerenti. Se in un'impresa di investimento la decisione di investimento è presa da più di una persona, dovrebbe essere identificata nella segnalazione la persona che assume la responsabilità primaria della decisione. |
|
(10) |
Le persone o gli algoritmi informatici responsabili della determinazione della sede cui accedere o dell'impresa di investimento cui devono essere trasmessi gli ordini o di qualsivoglia altra condizione relativa all'esecuzione dell'ordine possono rendersi responsabili di abusi di mercato. Pertanto, al fine di assicurare l'efficace sorveglianza del mercato, nella segnalazione dell'operazione si dovrebbe identificare la persona o l'algoritmo informatico all'interno dell'impresa di investimento che è responsabile di tali attività. Ove siano interessati una persona e un algoritmo informatico, oppure più persone o algoritmi, l'impresa di investimento dovrebbe determinare, in modo coerente secondo criteri prestabiliti, quale persona o algoritmo è il responsabile principale di tali attività. |
|
(11) |
Per consentire l'efficace monitoraggio del mercato, le segnalazioni delle operazioni dovrebbero comprendere informazioni precise su qualsivoglia variazione della posizione di un'impresa di investimento o del suo cliente derivante da un'operazione da segnalare nel momento in cui ha avuto luogo l'operazione. Le imprese di investimento dovrebbero pertanto compilare i campi collegati di una singola segnalazione in modo coerente e dovrebbero segnalare un'operazione o «gambe» diverse di un'operazione in modo tale che l'insieme delle loro segnalazioni fornisca un quadro generale chiaro che rispecchia esattamente le variazioni della posizione. |
|
(12) |
Le operazioni di vendita allo scoperto dovrebbero essere specificamente contrassegnate come tali, a prescindere dal fatto che si tratti di un'operazione di vendita allo scoperto integrale o parziale. |
|
(13) |
Nel caso di un'operazione riguardante una combinazione di strumenti finanziari l'efficace sorveglianza del mercato presenta sfide particolari. È necessario che l'autorità competente disponga del quadro globale e sia in grado di visualizzare separatamente l'operazione in relazione a ciascuno strumento finanziario che fa parte di un'operazione che interessa più strumenti finanziari. Pertanto, le imprese di investimento che eseguono operazioni riguardanti una combinazione di strumenti finanziari dovrebbero segnalare l'operazione separatamente per ciascuno strumento finanziario e collegare tali segnalazioni al gruppo delle segnalazioni delle operazioni inerenti a tale esecuzione tramite un identificativo unico a livello dell'impresa. |
|
(14) |
Per salvaguardare l'efficacia della vigilanza sugli abusi di mercato delle persone giuridiche, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i codici LEI siano sviluppati, attribuiti e conservati secondo principi sanciti a livello internazionale, per garantire che le persone giuridiche siano identificate in modo coerente e univoco. Le imprese di investimento dovrebbero acquisire i codici LEI dai loro clienti prima di prestare servizi che comportano obblighi di segnalazione in relazione a operazioni svolte per conto di tali clienti e utilizzare tali codici LEI nelle loro segnalazioni delle operazioni. |
|
(15) |
Al fine di garantire l'efficiente ed efficace monitoraggio del mercato, le segnalazioni delle operazioni dovrebbero essere presentate una sola volta e a un'unica autorità competente che può inoltrarle alle altre autorità competenti pertinenti. Pertanto, ove un'impresa di investimento esegua un'operazione, dovrebbe presentare la segnalazione all'autorità competente del suo Stato membro d'origine, a prescindere dall'eventuale partecipazione di una succursale o dal fatto che l'impresa che effettua la segnalazione abbia o no eseguito l'operazione tramite una succursale in un altro Stato membro. Inoltre, ove un'operazione sia eseguita integralmente o parzialmente tramite una succursale di un'impresa di investimento situata in un altro Stato membro, la segnalazione dovrebbe essere presentata una sola volta all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento, se non diversamente convenuto dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante. Per garantire che le autorità competenti dello Stato membro ospitante possano esercitare la vigilanza sui servizi prestati dalle succursali presenti nel loro territorio, è necessario che ricevano le segnalazioni delle operazioni relative alle attività delle succursali. Per questo motivo, e per consentire l'inoltro delle segnalazioni delle operazioni a tutte le pertinenti autorità competenti per le succursali che partecipano a tali operazioni, è necessario inserire nelle segnalazioni dati granulari sull'attività delle succursali. |
|
(16) |
Ai fini della vigilanza sugli abusi di mercato è essenziale che i dati delle segnalazioni delle operazioni siano completi ed esatti. Le sedi di negoziazione e le imprese di investimento dovrebbero pertanto disporre di metodi e disposizioni che garantiscano la presentazione alle autorità competenti di segnalazioni delle operazioni complete ed esatte. I meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento poiché sono oggetto di un regime specifico definito nel regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione (3), e sono soggetti a requisiti analoghi per assicurare la completezza e l'esattezza dei dati. |
|
(17) |
Per poter seguire gli annullamenti o le rettifiche, l'impresa di investimento dovrebbe conservare i dettagli degli annullamenti e rettifiche fornitile dall'ARM qualora quest'ultimo, conformemente alle istruzioni impartite dall'impresa di investimento, annulli o rettifichi la segnalazione di un'operazione presentata per conto di un'impresa di investimento. |
|
(18) |
La determinazione del mercato più rilevante in termini di liquidità consente di inoltrare le segnalazioni delle operazioni ad altre autorità competenti e consente agli investitori di individuare le autorità competenti alle quali devono segnalare le loro posizioni corte a norma degli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Le norme per la determinazione della pertinente autorità competente stabilite dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) hanno funzionato in modo efficace per la maggior parte degli strumenti finanziari e dovrebbero pertanto rimanere invariate. Tuttavia, dovrebbero essere introdotte nuove norme specifiche per gli strumenti non contemplati dalla direttiva 2004/39/CE, ossia per gli strumenti di debito emessi da un'entità di un paese terzo, le quote di emissioni e i derivati il cui sottostante non ha un identificativo globale, oppure è un paniere o un indice non-SEE. |
|
(19) |
A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(20) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
|
(21) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Standard e formati relativi ai dati per la segnalazione delle operazioni
La segnalazione di un'operazione comprende tutte le informazioni di cui alla tabella 2 dell'allegato I inerenti agli strumenti finanziari in questione. Tutte le informazioni dettagliate che devono essere inserite nelle segnalazioni delle operazioni sono presentate conformemente agli standard e ai formati specificati nella tabella 2 dell'allegato I, in forma elettronica e leggibile da dispositivo elettronico e in un modello XML uniforme secondo la metodologia ISO 20022.
Articolo 2
Definizione di operazione
1. Ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, la conclusione di un'acquisizione o di una cessione di uno strumento finanziario di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 costituisce un'operazione.
2. L'acquisizione di cui al paragrafo 1 comprende:
|
a) |
l'acquisto di uno strumento finanziario; |
|
b) |
la stipulazione di un contratto derivato; |
|
c) |
l'aumento dell'importo nozionale di un contratto derivato. |
3. La cessione di cui al paragrafo 1 comprende:
|
a) |
la vendita di uno strumento finanziario; |
|
b) |
la liquidazione (close-out) di un contratto derivato; |
|
c) |
la diminuzione dell'importo nozionale di un contratto derivato. |
4. Ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, l'operazione comprende altresì l'acquisizione e cessione simultanea di uno strumento finanziario ove non si verifichino variazioni nella proprietà dello strumento finanziario in questione ma sia richiesta la pubblicazione post-negoziazione ai sensi degli articoli 6, 10, 20 o 21 del regolamento (UE) n. 600/2014.
5. Ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 non si considerano operazioni:
|
a) |
le operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi dell'articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); |
|
b) |
i contratti sorti esclusivamente a fini di compensazione o di regolamento; |
|
c) |
la composizione (settlement) di obbligazioni reciproche tra le parti con riporto dell'obbligazione netta; |
|
d) |
l'acquisizione o la cessione derivante esclusivamente dall'attività di custodia; |
|
e) |
la cessione o novazione post-negoziazione di un contratto derivato ove una delle parti del contratto derivato sia sostituita da terzi; |
|
f) |
la compressione del portafoglio; |
|
g) |
la creazione o il riscatto di quote di un organismo di investimento collettivo da parte del suo amministratore; |
|
h) |
l'esercizio di un diritto incorporato in uno strumento finanziario, o la conversione di un'obbligazione convertibile e della conseguente operazione nello strumento finanziario sottostante; |
|
i) |
la creazione, la scadenza o il riscatto di uno strumento finanziario risultanti da condizioni contrattuali prestabilite, oppure da eventi obbligatori che sfuggono al controllo dell'investitore, ove quest'ultimo non prenda nessuna decisione di investimento al momento della creazione, della scadenza o del riscatto dello strumento finanziario; |
|
j) |
la diminuzione o l'aumento dell'importo nozionale di un contratto derivato risultanti da condizioni contrattuali prestabilite o da eventi obbligatori ove l'investitore non prenda nessuna decisione di investimento al momento della variazione dell'importo nozionale; |
|
k) |
la variazione della composizione di un indice o di un paniere che si verifica dopo l'esecuzione di un'operazione; |
|
l) |
l'acquisizione nell'ambito di un piano di reinvestimento dei dividendi; |
|
m) |
l'acquisizione o la cessione nel quadro di un piano di incentivazione dell'azionariato dei dipendenti o derivante dalla gestione di un unclaimed asset trust o della frazione residua di diritti azionari a seguito di eventi societari o nell'ambito di programmi di riduzione dell'azionariato se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
|
|
n) |
un'offerta pubblica di scambio su un'obbligazione o un'altra forma di titoli di debito se i termini e le condizioni dell'offerta sono prestabiliti e pubblicati in anticipo e la decisione di investimento equivale alla scelta dell'investitore di effettuare l'operazione senza possibilità di modificarne unilateralmente le condizioni. |
|
o) |
l'acquisizione o la cessione derivante esclusivamente dal trasferimento di garanzie. |
L'esclusione di cui al primo comma, lettera a), non si applica alle operazioni di finanziamento tramite titoli di cui è controparte un membro del Sistema europeo di banche centrali.
L'esclusione di cui al primo comma, lettera i), non si applica alle offerte pubbliche iniziali o alle offerte pubbliche o collocamenti secondari, né all'emissione di debito.
Articolo 3
Definizione di esecuzione di un'operazione
1. Si considera che un'impresa di investimento abbia eseguito un'operazione ai sensi dell'articolo 2 ove fornisca uno o più dei seguenti servizi o effettui una o più delle seguenti attività che determinano un'operazione:
|
a) |
ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; |
|
b) |
esecuzione di ordini per conto dei clienti; |
|
c) |
negoziazione per conto proprio; |
|
d) |
decisione di investimento nell'ambito di un mandato discrezionale conferito da un cliente; |
|
e) |
trasferimento di strumenti finanziari da o verso conti. |
2. Non si considera che un'impresa di investimento abbia eseguito un'operazione ove abbia trasmesso un ordine ai sensi dell'articolo 4.
Articolo 4
Trasmissione di un ordine
1. Un'impresa di investimento che trasmette un ordine a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 (impresa trasmittente) è considerata come avente trasmesso tale ordine solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
l'ordine è pervenuto dal suo cliente o risulta dalla sua decisione di acquisire o cedere uno specifico strumento finanziario nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole da uno o più clienti; |
|
b) |
l'impresa trasmittente ha trasmesso le informazioni sull'ordine di cui al paragrafo 2 a un'altra impresa di investimento (impresa ricevente); |
|
c) |
l'impresa ricevente è assoggettata all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e accetta di segnalare l'operazione risultante dall'ordine in questione oppure di trasmettere le informazioni sull'ordine conformemente al presente articolo a un'altra impresa di investimento. |
Ai fini del primo comma, lettera c), l'accordo precisa il termine per la trasmissione da parte dell'impresa trasmittente delle informazioni sull'ordine all'impresa ricevente e stabilisce che l'impresa ricevente verifica se le informazioni sull'ordine ricevute contengono errori o omissioni palesi prima di presentare la segnalazione dell'operazione o trasmettere l'ordine conformemente al presente articolo.
2. Sono trasmesse conformemente al paragrafo 1, nella misura pertinente per un determinato ordine, le seguenti informazioni sull'ordine:
|
a) |
il codice identificativo dello strumento finanziario; |
|
b) |
se si tratta di un ordine di acquisizione o di cessione dello strumento finanziario; |
|
c) |
il prezzo e quantitativo indicato nell'ordine; |
|
d) |
l'elemento di identificazione e i dettagli del cliente dell'impresa trasmittente ai fini dell'ordine; |
|
e) |
l'elemento di identificazione e i dettagli dell'entità che decide per il cliente, ove la decisione di investimento sia presa nell'ambito di una procura a rappresentare; |
|
f) |
un elemento di identificazione di una vendita allo scoperto; |
|
g) |
un elemento di identificazione della persona o dell'algoritmo responsabile della decisione di investimento all'interno dell'impresa trasmittente; |
|
h) |
il paese della succursale dell'impresa di investimento che vigila sulla persona responsabile della decisione di investimento e il paese della succursale dell'impresa di investimento che ha ricevuto l'ordine dal cliente o ha preso una decisione di investimento per un cliente nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente; |
|
i) |
per un ordine in strumenti derivati su merci, l'indicazione se l'operazione ridurrà il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE; |
|
j) |
il codice che identifica l'impresa trasmittente. |
Ai fini del primo comma, lettera d), se il cliente è una persona fisica, il cliente è identificato conformemente all'articolo 6.
Ai fini del primo comma, lettera j), se l'ordine trasmesso è pervenuto da un'impresa precedente che non lo ha trasmesso conformemente alle condizioni stabilite al presente articolo, il codice è il codice che identifica l'impresa trasmittente. Se l'ordine trasmesso è pervenuto da un'impresa trasmittente precedente conformemente alle condizioni stabilite al presente articolo, il codice fornito ai sensi del primo comma, lettera j), è il codice che identifica l'impresa trasmittente precedente.
3. Laddove vi sia più di un'impresa trasmittente in relazione a un determinato ordine, le informazioni sull'ordine di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere da d) a i), sono trasmesse relativamente al cliente della prima impresa trasmittente.
4. Se si tratta di un ordine aggregato per più clienti, le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse per ciascun cliente.
Articolo 5
Identificazione dell'impresa di investimento che esegue un'operazione
1. Un'impresa di investimento che esegue un'operazione provvede a identificarsi nella segnalazione dell'operazione presentata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 con il codice identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442 convalidato, rilasciato e debitamente rinnovato.
2. Un'impresa di investimento che esegue un'operazione provvede a rinnovare i dati di riferimento relativi al proprio identificativo del soggetto giuridico secondo le condizioni di qualsivoglia unità operativa locale accreditata del sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici.
Articolo 6
Elemento di identificazione delle persone fisiche
1. Una persona fisica è identificata nella segnalazione di un'operazione con l'elemento risultante dalla concatenazione del codice alpha-2 dell'ISO 3166-1 (codice paese a 2 lettere) del paese di cittadinanza della persona, seguito dall'identificativo nazionale del cliente riportato nell'allegato II sulla base della cittadinanza della persona.
2. L'identificativo nazionale del cliente di cui al paragrafo 1 è assegnato conformemente ai livelli di priorità stabiliti nell'allegato II, utilizzando l'identificativo con la massima priorità di una persona indipendentemente dal fatto che esso sia già noto all'impresa di investimento.
3. Se una persona fisica ha la cittadinanza di più di un paese dello Spazio economico europeo (SEE), sono utilizzati il codice del paese di cittadinanza che risulta primo nell'ordine alfabetico dei codici alpha-2 dell'ISO 3166-1 e l'identificativo di tale cittadinanza assegnato conformemente al paragrafo 2. Se una persona fisica ha la cittadinanza di un paese non appartenente al SEE, è utilizzato l'identificativo con la massima priorità secondo il campo «Tutti gli altri paesi» di cui all'allegato II. Se una persona fisica ha la cittadinanza di un paese SEE e di un paese non appartenente al SEE, sono utilizzati il codice del paese della cittadinanza SEE e l'identificativo con la massima priorità di tale cittadinanza assegnato conformemente al paragrafo 2.
4. Se l'identificativo assegnato conformemente al paragrafo 2 indica CONCAT, la persona fisica è identificata dall'impresa di investimento utilizzando la concatenazione dei seguenti elementi nel seguente ordine:
|
a) |
la data di nascita della persona nel formato AAAAMMGG; |
|
b) |
i primi cinque caratteri del nome; |
|
c) |
i primi cinque caratteri del cognome. |
5. Ai fini del paragrafo 4, sono escluse le particelle e ai nomi e cognomi di lunghezza inferiore a cinque caratteri è aggiunto «#» in modo da garantire che i riferimenti ai nomi e cognomi in conformità del paragrafo 4 contengano cinque caratteri. Tutti i caratteri sono in stampato maiuscolo. Non sono utilizzati apostrofi, accenti, trattini, segni di interpunzione o spazi.
Articolo 7
Dettagli dell'identità del cliente e identificativo e dettagli relativi all'entità che decide
1. La segnalazione di un'operazione eseguita per conto di un cliente che è una persona fisica riporta il nome completo e la data di nascita del cliente come specificato nei campi 9, 10, 11, 18, 19 e 20 della tabella 2 dell'allegato I.
2. Se il cliente non è la persona che prende la decisione di investimento relativa a tale operazione, la segnalazione dell'operazione identifica la persona che prende tale decisione per conto del cliente come specificato per il compratore nei campi da 12 a 15 e per il venditore nei campi da 21 a 24 della tabella 2 dell'allegato I.
Articolo 8
Identificazione della persona o dell'algoritmo informatico responsabile della decisione di investimento
1. Se una persona o un algoritmo informatico all'interno di un'impresa di investimento prende la decisione di investimento di acquisire o cedere uno specifico strumento finanziario, tale persona o algoritmo informatico sono identificati come specificato nel campo 57 della tabella 2 dell'allegato I. L'impresa di investimento identifica tale persona o algoritmo informatico solo laddove la decisione di investimento in questione è presa per conto della stessa impresa di investimento oppure per conto di un cliente nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente.
2. Se all'interno dell'impresa di investimento la decisione di investimento è presa da più di una persona, l'impresa di investimento determina quale persona assume la responsabilità primaria di detta decisione. La persona che assume la responsabilità primaria della decisione di investimento è determinata sulla base di criteri prestabiliti decisi dall'impresa di investimento.
3. Se della decisione di investimento a norma del paragrafo 1 è responsabile un algoritmo informatico all'interno dell'impresa di investimento, quest'ultima assegna un elemento di identificazione per l'algoritmo informatico nella segnalazione dell'operazione. L'elemento di identificazione rispetta le seguenti condizioni:
|
a) |
è unico per ciascun insieme di codici o di strategie di negoziazione che costituisce l'algoritmo, indipendentemente dagli strumenti finanziari o dai mercati cui si applica l'algoritmo; |
|
b) |
è utilizzato sistematicamente per riferirsi all'algoritmo o alla versione dell'algoritmo una volta assegnato; |
|
c) |
è unico nel tempo. |
Articolo 9
Identificazione della persona o dell'algoritmo informatico responsabile dell'esecuzione di un'operazione
1. Se una persona o un algoritmo informatico all'interno dell'impresa di investimento che esegue un'operazione determina a quale sede di negoziazione, internalizzatore sistematico o piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione accedere, a quali imprese trasmettere ordini o qualsivoglia condizione relativa all'esecuzione di un ordine, tale persona o algoritmo informatico sono identificati nel campo 59 della tabella 2 dell'allegato I.
2. Se dell'esecuzione dell'operazione è responsabile una persona all'interno dell'impresa di investimento, quest'ultima assegna un elemento di identificazione per detta persona nella segnalazione dell'operazione conformemente all'articolo 6.
3. Se dell'esecuzione dell'operazione è responsabile un algoritmo informatico all'interno dell'impresa di investimento, quest'ultima assegna un elemento di identificazione per l'algoritmo informatico conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.
4. Se all'esecuzione dell'operazione partecipano sia una persona che un algoritmo informatico, oppure più di una persona o di un algoritmo, l'impresa di investimento determina quale persona o algoritmo informatico ha la responsabilità primaria dell'esecuzione dell'operazione. La persona o l'algoritmo informatico che assume la responsabilità primaria dell'esecuzione sono determinati sulla base di criteri prestabiliti decisi dall'impresa di investimento.
Articolo 10
Elemento di identificazione di una deroga applicabile
Le segnalazioni delle operazioni identificano la deroga applicabile ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014 in virtù della quale l'operazione eseguita ha avuto luogo conformemente al campo 61 della tabella 2 dell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 11
Elemento di identificazione di una vendita allo scoperto
1. Le segnalazioni delle operazioni identificano le operazioni che, al momento della loro esecuzione, sono operazioni di vendita allo scoperto, o sono parzialmente operazioni di vendita allo scoperto, conformemente al campo 62 della tabella 2 dell'allegato I.
2. Un'impresa di investimento determina con la massima diligenza possibile le operazioni di vendita allo scoperto nelle quali il suo cliente è il venditore, anche nei casi in cui l'impresa di investimento aggrega gli ordini di diversi clienti. L'impresa di investimento identifica le operazioni di vendita allo scoperto nella segnalazione dell'operazione conformemente al campo 62 della tabella 2 dell'allegato I.
3. Laddove un'impresa di investimento esegue un'operazione di vendita allo scoperto per proprio conto, essa indica nella segnalazione dell'operazione se l'operazione di vendita allo scoperto è stata effettuata nell'ambito di attività di supporto agli scambi (market making) o in veste di operatore principale a titolo della deroga prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2012.
Articolo 12
Segnalazione dell'esecuzione di un'operazione riguardante una combinazione di strumenti finanziari
Se un'impresa di investimento esegue un'operazione che interessa due o più strumenti finanziari, l'impresa di investimento segnala l'operazione separatamente per ciascuno strumento finanziario e collega tali segnalazioni al gruppo delle segnalazioni delle operazioni inerenti a tale esecuzione tramite un identificativo unico a livello dell'impresa come specificato nel campo 40 della tabella 2 dell'allegato I.
Articolo 13
Condizioni di sviluppo, attribuzione e conservazione degli identificativi dei soggetti giuridici
1. Gli Stati membri provvedono allo sviluppo, all'attribuzione e alla conservazione degli identificativi dei soggetti giuridici conformemente ai seguenti principi:
|
a) |
unicità; |
|
b) |
precisione; |
|
c) |
coerenza; |
|
d) |
neutralità; |
|
e) |
affidabilità; |
|
f) |
open source; |
|
g) |
flessibilità; |
|
h) |
scalabilità; |
|
i) |
accessibilità. |
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli identificativi dei soggetti giuridici vengano sviluppati, attribuiti e conservati avvalendosi di norme operative uniformi a livello mondiale, siano assoggettati al quadro di governance del comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici e siano disponibili a un costo ragionevole.
2. Le imprese di investimento non forniscono un servizio che fa scattare l'obbligo di presentare una segnalazione per un'operazione realizzata per conto di un cliente che è ammissibile per il codice identificativo del soggetto giuridico, prima di acquisire da tale cliente il codice identificativo del soggetto giuridico.
3. L'impresa di investimento assicura che la lunghezza e la struttura del codice siano conformi alla norma ISO 17442, che il codice sia inserito nella base dati degli identificativi internazionali dei soggetti giuridici gestita dall'unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici e che si riferisca al cliente in questione.
Articolo 14
Segnalazione delle operazioni eseguite dalle succursali
1. Le imprese di investimento segnalano le operazioni eseguite integralmente o parzialmente tramite proprie succursali all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento, se non diversamente convenuto dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.
2. Se un'impresa di investimento esegue integralmente o parzialmente un'operazione tramite la sua succursale, essa segnala l'operazione una volta sola.
3. Se nella segnalazione di un'operazione devono essere inseriti i codici paese relativi alla succursale dell'impresa di investimento conformemente ai campi 8, 17, 37, 58 o 60 della tabella 2 dell'allegato I in ragione dell'esecuzione integrale o parziale di un'operazione tramite tale succursale, l'impresa di investimento riporta nella segnalazione dell'operazione il codice paese ISO 3166 della succursale rilevante in tutti i seguenti casi:
|
a) |
se la succursale ha ricevuto l'ordine da un cliente o ha preso una decisione di investimento per un cliente nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente; |
|
b) |
se la succursale ha responsabilità di vigilanza per la persona responsabile della decisione di investimento in questione; |
|
c) |
se la succursale ha responsabilità di vigilanza per la persona responsabile dell'esecuzione dell'operazione; |
|
d) |
se l'operazione è stata eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione avvalendosi del fatto che la succursale sia membro di tale sede di negoziazione o piattaforma di negoziazione organizzata. |
4. Se uno o più casi di cui al paragrafo 3 non si applicano a una succursale dell'impresa di investimento, i campi pertinenti della tabella 2 dell'allegato I sono compilati con il codice ISO dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento, oppure, nel caso di un'impresa di un paese terzo, con il codice del paese in cui l'impresa ha stabilito la propria sede centrale o sede legale.
5. La succursale di un'impresa di un paese terzo presenta la segnalazione dell'operazione all'autorità competente che ha autorizzato la succursale. La succursale di un'impresa di un paese terzo completa i campi pertinenti della tabella 2 dell'allegato I con il codice ISO dello Stato membro dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione.
Se un'impresa di un paese terzo ha aperto succursali in più di uno Stato membro all'interno dell'Unione, tali succursali scelgono congiuntamente una delle autorità competenti degli Stati membri a cui devono essere inviate le segnalazioni delle operazioni a norma dei paragrafi da 1 a 3.
Articolo 15
Metodi e dispositivi di segnalazione delle operazioni finanziarie
1. I metodi e dispositivi di generazione e presentazione delle segnalazioni delle operazioni da parte delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento comprendono:
|
a) |
sistemi a garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati comunicati; |
|
b) |
meccanismi di autenticazione della fonte della segnalazione dell'operazione; |
|
c) |
misure precauzionali che consentano di ripristinare tempestivamente la segnalazione in caso di malfunzionamento del sistema di segnalazione; |
|
d) |
meccanismi di individuazione di errori e omissioni nelle segnalazioni delle operazioni; |
|
e) |
meccanismi per evitare la doppia comunicazione delle segnalazioni delle operazioni, anche nel caso in cui un'impresa di investimento si affida a una sede di negoziazione per segnalare le informazioni sulle operazioni eseguite dall'impresa di investimento tramite i sistemi della sede di negoziazione conformemente all'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
f) |
meccanismi per garantire che la sede di negoziazione presenti le segnalazioni soltanto per conto delle imprese di investimento che hanno scelto di affidarsi alla sede di negoziazione per trasmettere per loro conto le segnalazioni delle operazioni concluse tramite i sistemi della sede di negoziazione; |
|
g) |
meccanismi per evitare la segnalazione di operazioni per le quali non vigono obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, o perché non si configura un'operazione ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento oppure perché lo strumento oggetto dell'operazione in questione non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014; |
|
h) |
meccanismi di individuazione di operazioni non segnalate per le quali vige l'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, compresi i casi in cui non ha avuto buon esito la ripresentazione delle segnalazioni delle operazioni respinte dall'autorità competente interessata. |
2. Ove la sede di negoziazione o l'impresa di investimento venga a conoscenza di un errore od omissione nella segnalazione di un'operazione presentata a un'autorità competente, della mancata presentazione della segnalazione di un'operazione compresa la mancata ripresentazione della segnalazione di operazioni per le quali vige l'obbligo di segnalazione o della segnalazione di un'operazione per la quale non vigono obblighi di segnalazione, essa notifica senza indugio questo fatto all'autorità competente rilevante.
3. Le imprese di investimento predispongono dispositivi atti a garantire che le segnalazioni delle loro operazioni siano complete e precise. Tali dispositivi comprendono la verifica del loro iter di segnalazione e la riconciliazione periodica del registro delle negoziazioni del front-office con campioni di dati forniti loro a tal fine dalle rispettive autorità competenti.
4. Qualora le autorità competenti non forniscano i campioni di dati, le imprese di investimento riconciliano i loro registri delle negoziazioni del front-office con le informazioni contenute nelle segnalazioni delle operazioni che hanno presentato alle autorità competenti o in quelle che i meccanismi di segnalazione autorizzati o le sedi di negoziazione hanno presentato per loro conto. La riconciliazione comprende la verifica della puntualità della segnalazione, dell'esattezza e della completezza dei singoli campi di dati e della loro conformità agli standard e ai formati specificati nella tabella 2 dell'allegato I.
5. Le imprese di investimento predispongono dispositivi atti a garantire che le segnalazioni delle loro operazioni, considerate nel loro insieme, rispecchino tutte le variazioni della loro posizione e di quella dei loro clienti negli strumenti finanziari interessati nel momento di esecuzione delle operazioni negli strumenti finanziari.
6. Ove un meccanismo di segnalazione autorizzato, seguendo le istruzioni dell'impresa di investimento, annulli o rettifichi la segnalazione di un'operazione presentata per conto di un'impresa di investimento, quest'ultima conserva le informazioni relative alle rettifiche e agli annullamenti che il meccanismo di segnalazione autorizzato le ha fornito.
7. Le segnalazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 sono trasmesse all'autorità competente dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione.
8. Per scambiarsi reciprocamente le segnalazioni delle operazioni le autorità competenti utilizzano canali di comunicazione elettronica sicuri.
Articolo 16
Determinazione del mercato più rilevante in termini di liquidità
1. Nel caso di un valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera a), della direttiva 2014/65/UE, di una quota di emissione o di una quota di un organismo di investimento collettivo, il mercato più rilevante in termini di liquidità per tale strumento finanziario (il mercato più rilevante) è determinato una volta per anno civile, sulla base dei dati dell'anno civile precedente, purché lo strumento finanziario sia stato ammesso alla negoziazione o negoziato all'inizio dell'anno civile precedente, nel modo seguente:
|
a) |
per gli strumenti ammessi alla negoziazione in uno o più mercati regolamentati, il mercato più rilevante è il mercato regolamentato in cui il volume degli scambi, quale definito all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (8), relativo a tale strumento finanziario per l'anno civile precedente è il più elevato; |
|
b) |
per gli strumenti non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, il mercato più rilevante è il sistema multilaterale di negoziazione in cui il volume degli scambi relativi a tale strumento per l'anno civile precedente è il più elevato; |
|
c) |
ai fini delle lettere a) e b), il volume degli scambi più elevato è calcolato escludendo tutte le operazioni che beneficiano di deroghe relative alla trasparenza pre-negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 600/2014. |
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se un valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, una quota di emissione o una quota di un organismo di investimento collettivo non sono stati ammessi alla negoziazione o negoziati all'inizio dell'anno civile precedente o se mancano totalmente o parzialmente i dati per calcolare il volume degli scambi ovvero mancano totalmente o parzialmente i dati per calcolare il volume degli scambi conformemente al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, al fine di determinare il mercato più rilevante per tale strumento finanziario, il mercato più rilevante per lo strumento finanziario è il mercato dello Stato membro in cui è stata presentata la prima richiesta di ammissione alla negoziazione o lo strumento è stato negoziato per la prima volta.
3. Nel caso di un valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera b), della direttiva 2014/65/UE o di uno strumento del mercato monetario il cui emittente è stabilito nell'Unione, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro in cui si trova la sede legale dell'emittente.
4. Nel caso di un valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera b), della direttiva 2014/65/UE o di uno strumento del mercato monetario il cui emittente è stabilito fuori dell'Unione, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro in cui è stata presentata la prima richiesta di ammissione alla negoziazione di tale strumento finanziario o in cui lo strumento finanziario è stato negoziato per la prima volta in una sede di negoziazione.
5. Nel caso di uno strumento finanziario che sia un contratto derivato o un contratto differenziale o un valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE, il mercato più rilevante è determinato nel modo seguente:
|
a) |
se il sottostante dello strumento finanziario è un valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera a), della direttiva 2014/65/UE o una quota di emissione ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione, il mercato più rilevante è quello considerato mercato più rilevante per il titolo sottostante conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo; |
|
b) |
se il sottostante dello strumento finanziario è un valore mobiliare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera b), della direttiva 2014/65/UE o uno strumento del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione ovvero un sistema organizzato di negoziazione, il mercato più rilevante è quello considerato mercato più rilevante per lo strumento finanziario sottostante conformemente al paragrafo 3 o 4 del presente articolo; |
|
c) |
se il sottostante dello strumento finanziario è un paniere di strumenti finanziari, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro nel quale lo strumento finanziario è stato per la prima volta ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione; |
|
d) |
se il sottostante dello strumento finanziario è un indice che sontiene strumenti finanziari, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro nel quale lo strumento finanziario è stato per la prima volta ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione; |
|
e) |
se il sottostante dello strumento finanziario è un derivato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro nel quale tale derivato è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione. |
6. Per gli strumenti finanziari non disciplinati dai paragrafi da 1 a 5, il mercato più rilevante è il mercato dello Stato membro della sede di negoziazione che per la prima volta ha ammesso alla negoziazione lo strumento finanziario o nella quale lo strumento finanziario è stato negoziato per la prima volta.
Articolo 17
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, si applica 12 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2015/2365.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (cfr. pag. 126 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).
(5) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(7) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
(8) Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (cfr. pag. 387 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
Tabella 1
Legenda della tabella 2
|
SIMBOLO |
TIPO DI DATI |
DEFINIZIONE |
||||||||||||||||
|
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero. |
||||||||||||||||
|
{CFI_CODE} |
6 caratteri |
Codice CFI secondo l'ISO 10962. |
||||||||||||||||
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 caratteri alfanumerici |
Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 dell'ISO 3166-1. |
||||||||||||||||
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 caratteri alfanumerici |
Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217. |
||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601 |
Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ.
Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC). |
||||||||||||||||
|
{DATEFORMAT} |
Formato della data secondo ISO 8601 |
Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG. |
||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi.
I valori sono arrotondati e non troncati. |
||||||||||||||||
|
{INDEX} |
4 caratteri alfabetici |
«EONÀ» – EONIA «EONS» — EONIA SWAP «EURÌ» — EURIBOR «EUUS» — EURODOLLAR «EUCH» — EuroSwiss «GCFR» — GCF REPO «ISDÀ» — ISDAFIX «LIBÌ» — LIBID «LIBO» — LIBOR «MAAÀ» — Muni AAA «PFAN» — Pfandbriefe «TIBO» — TIBOR «STBO» — STIBOR «BBSW» — BBSW «JIBÀ — JIBAR» «BUBO» — BUBOR «CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM «NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR «TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREÀ» — Treasury «SWAP» — SWAP «FUSW» — Future SWAP |
||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Numero intero fino a n cifre in totale |
Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi. |
||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166. |
||||||||||||||||
|
{LEI} |
20 caratteri alfanumerici |
Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442. |
||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo ISO 10383. |
||||||||||||||||
|
{NATIONAL_ID} |
35 caratteri alfanumerici |
L'identificativo è derivato conformemente all'articolo 6 e alla tabella dell'allegato II. |
Tabella 2
Informazioni da comunicare nelle segnalazioni delle operazioni
Tutti i campi sono obbligatori, salvo indicazione contraria.
|
N. |
CAMPO |
CONTENUTO |
FORMATO E STANDARD PER LE SEGNALAZIONI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Status della segnalazione |
Indica se si tratta della segnalazione di una nuova operazione (new) o di un annullamento (cancellation). |
Replace: «NEWT» — New Replace: «CANC» — Cancellation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Numero di riferimento dell'operazione |
Numero di identificazione unico caratteristico dell'impresa esecutiva per la segnalazione di ciascuna operazione. Ove, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, una sede di negoziazione presenti la segnalazione di un'operazione per conto di un'impresa che non è soggetta al regolamento (UE) n. 600/2014, la sede di negoziazione compila questo campo con un numero che è stato generato all'interno della sede di negoziazione e che è unico per la segnalazione di ciascuna operazione presentata dalla sede di negoziazione. |
{ALPHANUM-52} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Codice identificativo dell'operazione della sede di negoziazione |
Numero generato dalle sedi di negoziazione e divulgato alla parte acquirente e alla parte venditrice a norma dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione (1). È necessario compilare questo campo solo per la parte relativa al mercato di un'operazione eseguita in una sede di negoziazione. |
{ALPHANUM-52} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Codice identificativo dell'entità esecutiva |
Codice utilizzato per identificare l'entità che esegue l'operazione. |
{LEI} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Impresa di investimento disciplinata dalla direttiva 2014/65/UE |
Indica se l'entità identificata nel campo 4 è un'impresa di investimento disciplinata dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. |
Replace: «true» - sì Replace: «false» - no |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Codice identificativo dell'entità presentatrice |
Codice utilizzato per identificare l'entità che presenta la segnalazione dell'operazione all'autorità competente a norma dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014. Se l'impresa esecutiva presenta la segnalazione direttamente all'autorità competente, il campo è compilato con il LEI dell'impresa esecutiva (se l'impresa esecutiva è un soggetto giuridico). Se la segnalazione è presentata da una sede di negoziazione, il campo è compilato con il LEI del gestore della sede di negoziazione. Se la segnalazione è presentata da un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM), il campo è compilato con il LEI dell'ARM. |
{LEI} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informazioni sul compratore
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Codice identificativo del compratore |
Codice utilizzato per identificare il compratore dello strumento finanziario. Se il compratore è un soggetto giuridico, si deve utilizzare il codice LEI del compratore. Se il compratore non è un soggetto giuridico, si deve utilizzare l'identificativo specificato all'articolo 6. Se l'operazione è stata eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione che si avvale di una controparte centrale (CCP) e se l'identità del compratore non è divulgata, si deve utilizzare il codice LEI della CCP. Se l'operazione è stata eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione che non si avvale di una CCP e se l'identità del compratore non è divulgata, si deve utilizzare il codice MIC della sede di negoziazione o della piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione. Se il compratore è un'impresa di investimento che agisce come internalizzatore sistematico (systematic internaliser — SI), si deve utilizzare il codice LEI dell'SI. Replace: «INTC» è utilizzato per indicare un conto cliente aggregato all'interno dell'impresa di investimento per segnalare un trasferimento verso o da tale conto con un'assegnazione associata al o ai singoli clienti da o verso tale conto. Nel caso delle opzioni e swaption, il compratore è la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione e il venditore è la controparte che vende l'opzione e riceve un premio. Nel caso dei future e forward diversi da quelli connessi alle valute, il compratore è la controparte che acquista lo strumento e il venditore è la controparte che vende lo strumento. Nel caso degli swap su titoli, il compratore è la controparte che si assume il rischio di variazione del prezzo del titolo sottostante e riceve l'importo del titolo. Il venditore è la controparte che versa l'importo del titolo. Nel caso degli swap connessi a tassi di interesse o indici d'inflazione, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso. Il venditore è la controparte che riceve il tasso fisso. Nel caso dei basis swap (float-to-float interest rate swap), il compratore è la controparte che versa il differenziale e il venditore è la controparte che riceve il differenziale. Nel caso di swap e forward connessi a valute e su tassi di interesse in differenti valute (cross currency swap), il compratore è la controparte che riceve la valuta che risulta prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217 e il venditore è la controparte che fornisce tale valuta. Nel caso di swap connessi a dividendi, il compratore è la controparte che riceve il controvalore dei dividendi effettivamente versati. Il venditore è la controparte che versa il dividendo e che riceve il tasso fisso. Nel caso di strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito ad eccezione delle opzioni e swaption, il compratore è la controparte che acquista la protezione. Il venditore è la controparte che vende la protezione. Nel caso di contratto derivato connesso a materie prime, il compratore è la controparte che riceve la materia prima segnalata e il venditore è la controparte che fornisce questa materia prima. Nel caso di accordi per scambi futuri di tassi di interesse, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso e il venditore la controparte che riceve il tasso fisso. Per un aumento del nozionale il compratore coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale. Per una diminuzione del nozionale il compratore coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale. |
{LEI} {MIC} {NATIONAL_ID} Replace: «INTC» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informazioni supplementari
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Paese della succursale per il compratore |
Se il compratore è un cliente, questo campo identifica il paese della succursale che ha ricevuto l'ordine dal cliente o che ha preso una decisione di investimento per un cliente nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente, come imposto dall'articolo 14, paragrafo 3. Se tale attività non è stata condotta da una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento o con il codice del paese in cui l'impresa di investimento ha stabilito la propria sede centrale o sede legale (nel caso di imprese di paesi terzi). Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, questo campo è compilato con le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente. |
{COUNTRYCODE_2} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Compratore — nome(-i) |
Nome(-i) completo(-i) del compratore. In caso di più nomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola. |
{ALPHANUM-140} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Compratore — cognome(-i) |
Cognome(-i) completo(-i) del compratore. In caso di più cognomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola. |
{ALPHANUM-140} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Compratore — data di nascita |
Data di nascita del compratore. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entità con potere decisionale per il compratore
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Codice dell'entità con potere decisionale per il compratore |
Codice utilizzato per identificare la persona che prende la decisione di acquistare lo strumento finanziario. Se la decisione è presa da un'impresa di investimento, questo campo è compilato con l'identità dell'impresa di investimento piuttosto che della persona che prende la decisione di investimento. Se l'entità con potere decisionale è un soggetto giuridico, si deve utilizzare il codice LEI dell'entità. Se l'entità con potere decisionale non è un soggetto giuridico, si deve utilizzare l'identificativo specificato all'articolo 6. |
{LEI} {NATIONAL_ID} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informazioni sull'entità con potere decisionale per il compratore
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Entità con potere decisionale di acquisto — nome(-i) |
Nome(-i) completo(-i) dell'entità con potere decisionale per il compratore. In caso di più nomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola. |
{ALPHANUM-140} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Entità con potere decisionale di acquisto — cognome(-i) |
Cognome(-i) completo(-i) dell'entità con potere decisionale per il compratore. In caso di più cognomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola. |
{ALPHANUM-140} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Entità con potere decisionale di acquisto — data di nascita |
Data di nascita dell'entità con potere decisionale per il compratore. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informazioni sul venditore e relativa entità con potere decisionale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Codice identificativo del venditore |
Codice utilizzato per identificare chi cede lo strumento finanziario. Se il cedente è un soggetto giuridico, si deve utilizzare il codice LEI del cedente. Se il cedente non è un soggetto giuridico, si deve utilizzare l'identificativo specificato all'articolo 6. Se l'operazione è stata eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione che si avvale di una CCP e se l'identità del cedente non è divulgata, si deve utilizzare il codice LEI della CCP. Se l'operazione è stata eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione che non si avvale di una CCP e se l'identità del cedente non è divulgata, si deve utilizzare il codice MIC della sede di negoziazione o della piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione. Se il cedente è un'impresa di investimento che agisce come SI, si deve utilizzare il codice LEI dell'SI. Replace: «INTC» è utilizzato per indicare un conto cliente aggregato all'interno dell'impresa di investimento per segnalare un trasferimento verso o da tale conto con un'assegnazione associata al o ai singoli clienti da o verso tale conto. Nel caso delle opzioni e swaption, il compratore è la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione e il venditore è la controparte che vende l'opzione e riceve un premio. Nel caso dei future e forward diversi da quelli connessi alle valute, il compratore è la controparte che acquista lo strumento e il venditore è la controparte che vende lo strumento. Nel caso degli swap su titoli, il compratore è la controparte che si assume il rischio di variazione del prezzo del titolo sottostante e riceve l'importo del titolo. Il venditore è la controparte che versa l'importo del titolo. Nel caso degli swap connessi a tassi di interesse o indici d'inflazione, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso. Il venditore è la controparte che riceve il tasso fisso. Nel caso dei basis swap (float-to-float interest rate swap), il compratore è la controparte che versa il differenziale e il venditore è la controparte che riceve il differenziale. Nel caso di swap e forward connessi a valute e su tassi di interesse in differenti valute (cross currency swap), il compratore è la controparte che riceve la valuta che risulta prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217 e il venditore è la controparte che fornisce tale valuta. Nel caso di swap connessi a dividendi, il compratore è la controparte che riceve il controvalore dei dividendi effettivamente versati. Il venditore è la controparte che versa il dividendo e che riceve il tasso fisso. Nel caso di strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito ad eccezione delle opzioni e swaption, il compratore è la controparte che acquista la protezione. Il venditore è la controparte che vende la protezione. Nel caso di contratti derivati connessi a materie prime, il compratore è la controparte che riceve la materia prima segnalata e il venditore è la controparte che fornisce questa materia prima. Nel caso di accordi per scambi futuri di tassi di interesse, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso e il venditore la controparte che riceve il tasso fisso. Per un aumento del nozionale il venditore coincide con il cedente dell'operazione iniziale. Per una riduzione del nozionale il venditore coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale. |
{LEI} {MIC} {NATIONAL_ID} Replace: «INTC» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17-24 |
I campi da 17 a 24 rispecchiano per il venditore i campi da 8 a 15 relativi al compratore (informazioni relative al compratore e relativa entità con potere decisionale). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informazioni relative alla trasmissione
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
Indicatore di trasmissione dell'ordine |
Replace: «true» (vero) è indicato dall'impresa trasmittente nella sua segnalazione nei casi in cui non sono soddisfatte le condizioni per la trasmissione specificate all'articolo 4. Replace: «false» (falso) — in tutti gli altri casi |
Replace: «true» Replace: «false» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
Codice identificativo dell'impresa trasmittente per il compratore |
Codice utilizzato per identificare l'impresa che trasmette l'ordine. Questo campo è compilato dall'impresa ricevente nella sua segnalazione con il codice identificativo fornito dall'impresa trasmittente. |
{LEI} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27 |
Codice identificativo dell'impresa trasmittente per il venditore |
Codice utilizzato per identificare l'impresa che trasmette l'ordine. Questo campo è compilato dall'impresa ricevente nella sua segnalazione con il codice identificativo fornito dall'impresa trasmittente. |
{LEI} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informazioni sull'operazione |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
Data e ora di negoziazione |
Data e ora di esecuzione dell'operazione. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 3 del documento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (2). Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora sono il momento in cui le parti convengono il contenuto dei campi seguenti: quantitativo, prezzo, valute nei campi 31, 34 e 44, codice identificativo dello strumento, classificazione dello strumento e codice dello strumento sottostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo. Se l'operazione deriva da un ordine trasmesso a terzi dall'impresa esecutiva per conto di un cliente laddove le condizioni per la trasmissione stabilite all'articolo 4 non sono state soddisfatte, va indicata la data e l'ora dell'operazione invece dell'ora di trasmissione dell'ordine. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
Capacità di negoziazione |
Indica se l'operazione deriva dallo svolgimento da parte dell'impresa esecutiva di attività di negoziazione matched principal ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE o di negoziazione per conto proprio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2014/65/UE. Se l'operazione non deriva dallo svolgimento da parte dell'impresa esecutiva di attività di negoziazione matched principal o di negoziazione per conto proprio (dealing on own account), si deve indicare in questo campo che l'operazione è stata eseguita in altra veste (any other capacity). |
Replace: «DEAL» — Dealing on own account Replace: «MTCH» — Matched principal Replace: «AOTC» — Any other capacity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
Quantitativo |
Il numero di unità dello strumento finanziario, o il numero di contratti derivati dell'operazione. Il valore nominale o monetario dello strumento finanziario. Per le scommesse sul differenziale (spread bets), il quantitativo è il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante. Per i credit default swap, il quantitativo è l'importo nozionale per il quale la protezione è acquisita o ceduta. Per l'aumento o la diminuzione dell'importo nozionale di contratti derivati, il numero rispecchia il valore assoluto della variazione ed è espresso come numero positivo. Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nei campi 33 e 46. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31 |
Valuta del quantitativo |
Valuta in cui è espresso il quantitativo. Applicabile solo se il quantitativo è espresso in valore nominale o monetario. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32 |
Aumento/diminuzione del nozionale del derivato |
Indica se l'operazione è un aumento (increase) o una diminuzione (decrease) del nozionale di un contratto derivato. Il campo è pertinente solo in caso di variazione del nozionale di un contratto derivato. |
Replace: «INCR» — Increase Replace: «DECR» — Decrease |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
33 |
Prezzo |
Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati. Nel caso di contratti di opzione, è il premio del contratto derivato per sottostante o punto dell'indice. Nel caso di scommesse sul differenziale (spread bets) è il prezzo di riferimento dello strumento sottostante. Per i credit default swap (CDS) è la cedola in punti base. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare Replace: «PNDG» . Se il prezzo non è applicabile, indicare Replace: «NOAP» . Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nei campi 30 e 46. Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nei campi 30 e 46. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. Replace: «PNDG» se il prezzo non è disponibile. Replace: «NOAP» se il prezzo non è applicabile. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34 |
Valuta del prezzo |
Valuta nella quale è espresso il prezzo (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario). |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35 |
Importo netto |
L'importo netto dell'operazione è l'importo in denaro versato da chi compra lo strumento di debito al regolamento dell'operazione. Tale importo in denaro è pari a: (prezzo clean * valore nominale)+cedole maturate. Di conseguenza, l'importo netto dell'operazione esclude qualsiasi commissione od onorario a carico di chi compra lo strumento di debito. Il campo è pertinente solo quando lo strumento finanziario è un debito. |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
36 |
Sede |
Identifica la sede in cui è stata eseguita l'operazione. Utilizzare il MIC di segmento secondo ISO 10383 per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, un internalizzatore sistematico (SI) o una piattaforma di negoziazione organizzata situati al di fuori dell'Unione. Se il MIC di segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo. Utilizzare il codice MIC Replace: «XOFF» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione, se l'operazione su tale strumento finanziario non è eseguita in una sede di negoziazione, un IS o una piattaforma di negoziazione organizzata situati al di fuori dell'Unione, o se un'impresa di investimento non sa che sta negoziando con un'altra impresa di investimento che agisce come SI. Utilizzare il codice MIC Replace: «XXXX» per gli strumenti finanziari che non sono ammessi alla negoziazione o non negoziati in una sede di negoziazione o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione e che non sono negoziati su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione ma il cui sottostante è ammesso alla negoziazione o è negoziato in una sede di negoziazione. |
{MIC} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
37 |
Paese in cui la succursale è membro |
Codice utilizzato per identificare il paese di una succursale dell'impresa di investimento di cui è stata utilizzato lo status di membro del mercato per eseguire l'operazione. Se non è stata utilizzato lo status di membro del mercato di una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento o con il codice del paese in cui l'impresa di investimento ha stabilito la propria sede centrale o sede legale (nel caso di imprese di paesi terzi). Questo campo è compilato solo per la parte relativa al mercato di un'operazione eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione. |
{COUNTRYCODE_2} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38 |
Pagamento anticipato |
Valore monetario di eventuali pagamenti anticipati ricevuti o versati dal venditore. Nei casi in cui il venditore riceve il pagamento anticipato, il valore riportato è positivo. Nei casi in cui il venditore versa il pagamento anticipato, il valore riportato è negativo. |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39 |
Valuta del pagamento anticipato |
Valuta del pagamento anticipato. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40 |
Identificativo della componente di negoziazione complessa |
Identificativo, interno all'impresa che effettua la segnalazione, di tutte le segnalazioni riguardanti la stessa esecuzione di una combinazione di strumenti finanziari conformemente all'articolo 12. Il codice deve essere unico a livello dell'impresa per il gruppo di segnalazioni relative all'esecuzione. Il campo è pertinente solo quando si applicano le condizioni specificate all'articolo 12. |
{ALPHANUM-35} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informazioni sullo strumento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41 |
Codice identificativo dello strumento |
Codice usato per identificare lo strumento finanziario. Il campo è pertinente per gli strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, che sono ammessi alla negoziazione o che sono negoziati in una sede di negoziazione o un internalizzatore sistematico. È inoltre pertinente per gli strumenti finanziari che hanno un codice ISIN e sono negoziati su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione laddove il sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione. |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I campi da 42 a 56 non sono applicabili se: le operazioni sono eseguite in una sede di negoziazione o con un'impresa di investimento che agisce come SI; oppure il campo 41 è compilato con un codice ISIN figurante sull'elenco di dati di riferimento dell'ESMA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42 |
Nome completo dello strumento |
Nome completo dello strumento finanziario. |
{ALPHANUM-350} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43 |
Classificazione dello strumento |
Tassonomia usata per classificare lo strumento finanziario. Indicare un codice CFI esatto e completo. |
{CFI_CODE} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
44 |
Valuta nozionale 1 |
Valuta in cui è denominato il nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse o su valute corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1 o alla valuta 1 della coppia. Per le swaption con swap sottostante monovaluta corrisponde alla valuta nozionale dello swap sottostante. Per le swaption con sottostante multivaluta corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1 dello swap. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
45 |
Valuta nozionale 2 |
Per gli swap multivaluta o su tassi di interesse in differenti valute (cross currency swap), la valuta in cui è denominata la gamba 2 del contratto. Per le swaption in cui lo swap sottostante è multivaluta, la valuta in cui è denominata la gamba 2 dello swap. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
46 |
Moltiplicatore del prezzo |
Numero di unità dello strumento sottostante rappresentate da un unico contratto derivato. Valore monetario oggetto di un singolo contratto swap laddove il campo «Quantitativo» indica il numero di contratti swap dell'operazione. Per i future o le opzioni su indici, l'importo per punto dell'indice. Per le spreadbet, la variazione di prezzo dello strumento sottostante su cui si basano. Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nei campi 30 e 33. |
{DECIMAL-18/17} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
47 |
Codice dello strumento sottostante |
Codice ISIN dello strumento sottostante. Per gli ADR, GDR e strumenti analoghi, il codice ISIN dello strumento finanziario su cui si basano. Per le obbligazioni convertibili, il codice ISIN dello strumento in cui l'obbligazione può essere convertita. Per i derivati o altri strumenti con sottostante, il codice ISIN dello strumento sottostante, allorché questo è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione. Se il sottostante è un dividendo azionario, il codice ISIN dell'azione che dà diritto al dividendo sottostante. Per i credit default swap, indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento. Se il sottostante è un indice che ha un codice ISIN, indicare il codice ISIN dell'indice. Se il sottostante è un paniere, indicare il codice ISIN di ciascuno dei componenti del paniere ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione. Il campo 47 è compilato e ripetuto più volte fino a elencazione completa di tutti gli strumenti del paniere che devono essere segnalati. |
{ISIN} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
48 |
Nome dell'indice sottostante |
Se il sottostante è un indice, il nome dell'indice. |
{INDEX} oppure ALPHANUM-25 — se il nome dell'indice non è compreso nell'elenco {INDEX} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
49 |
Durata dell'indice sottostante |
Se il sottostante è un indice, indicare la durata dell'indice. |
{INTEGER-3}+Replace: «DAYS» — giorni {INTEGER-3}+Replace: «WEEK» — settimane {INTEGER-3}+Replace: «MNTH» — mesi {INTEGER-3}+Replace: «YEAR» — anni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
Tipo di opzione |
Indica se il contratto derivato è call (diritto di acquistare una determinata attività sottostante) o put (diritto di vendere una determinata attività sottostante) o se al momento dell'esecuzione non è possibile stabilirlo. Per le swaption:
Per le opzioni cap e le opzioni floor:
Il campo è pertinente solo per i derivati che sono opzioni o warrant. |
Replace: «PUTO» — Put Replace: «CALL» — Call Replace: «OTHR» — se non è possibile stabilire se si tratta di call o di put |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
51 |
Prezzo di esercizio |
Prezzo prestabilito al quale il detentore dovrà acquistare o vendere lo strumento sottostante o indicazione del fatto che il prezzo non può essere determinato al momento dell'esecuzione. Il campo è pertinente solo per le opzioni o warrant, laddove il prezzo di esercizio può essere determinato al momento dell'esecuzione. Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare Replace: «PNDG» . Lasciare in bianco se il prezzo di esercizio non è applicabile. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. Replace: «PNDG» se il prezzo non è disponibile. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
52 |
Valuta del prezzo di esercizio |
Valuta del prezzo di esercizio. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53 |
Stile di esercizio dell'opzione |
Indica se l'opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo e stile asiatico), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano). Il campo è pertinente solo per opzioni, warrant e certificati di diritto. |
Replace: «EURO» — europeo Replace: «AMER» — americano Replace: «ASIÀ» — asiatico «BERM» — bermudiano Replace: «OTHR» — altro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
54 |
Data di scadenza (maturity date) |
Data di scadenza dello strumento finanziario. Il campo è pertinente solo per gli strumenti di debito con scadenza definita. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
55 |
Data di scadenza (expiry date) |
Data di scadenza dello strumento finanziario. Il campo è pertinente solo per i derivati con data di scadenza definita. |
{DATEFORMAT} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
56 |
Tipo di consegna |
Indica se l'operazione è regolata fisicamente (physically settled) o in contanti (cash settled). Se non è possibile stabilire il tipo di consegna al momento dell'esecuzione, indicare Replace: «OPTL» . Il campo è pertinente solo per i derivati. |
Replace: «PHYS» — Physically settled Replace: «CASH» — Cash settled Replace: «OPTL» — facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Operatore, algoritmi, deroghe e indicatori |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
57 |
Decisione di investimento all'interno dell'impresa |
Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'impresa di investimento che è responsabile della decisione di investimento. Per le persone fisiche si deve utilizzare l'identificativo specificato all'articolo 6. Se la decisione di investimento è stata presa da un algoritmo, il campo è compilato conformemente all'articolo 8. Il campo è pertinente solo per le decisioni di investimento all'interno dell'impresa. Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, questo campo è compilato dall'impresa ricevente nell'ambito della sua segnalazione utilizzando le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente. |
{NATIONAL_ID} — Persone fisiche {ALPHANUM-50} — Algoritmi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
58 |
Paese della succursale che vigila sulla persona responsabile della decisione di investimento |
Codice utilizzato per identificare il paese della succursale dell'impresa di investimento per la persona responsabile della decisione di investimento, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b). Se la persona responsabile della decisione di investimento non è stata oggetto di vigilanza da parte di una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento o con il codice del paese in cui l'impresa di investimento ha stabilito la propria sede centrale o sede legale (nel caso di imprese di paesi terzi). Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, questo campo è compilato dall'impresa ricevente nell'ambito della sua segnalazione utilizzando le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente. Il campo non è pertinente se la decisione di investimento è stata presa da un algoritmo. |
{COUNTRYCODE_2} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
59 |
Esecuzione all'interno dell'impresa |
Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'impresa di investimento che è responsabile dell'esecuzione. Per le persone fisiche si deve utilizzare l'identificativo specificato all'articolo 6. Se l'esecuzione è stata effettuata da un algoritmo, il campo è compilato conformemente all'articolo 9. |
{NATIONAL_ID} — Persone fisiche {ALPHANUM-50} — Algoritmi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
60 |
Paese della succursale che vigila sulla persona responsabile dell'esecuzione |
Codice utilizzato per identificare il paese della succursale dell'impresa di investimento per la persona responsabile dell'esecuzione dell'operazione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c). Se la persona responsabile non è stata oggetto di vigilanza da parte di una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento o con il codice del paese in cui l'impresa di investimento ha stabilito la propria sede centrale o sede legale (nel caso di imprese di paesi terzi). Il campo non è pertinente se l'esecuzione è stata effettuata da un algoritmo. |
{COUNTRYCODE_2} |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
61 |
Indicatore di deroga |
Indica se l'operazione è stata eseguita nell'ambito di una deroga pre-negoziazione a norma degli articoli 4 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014. Per gli strumenti rappresentativi di capitale:
Per gli strumenti non rappresentativi di capitale:
Questo campo è compilato solo per la parte relativa al mercato di un'operazione eseguita nell'ambito di una deroga in una sede di negoziazione. |
Apporre uno o più dei seguenti contrassegni:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
62 |
Indicatore di vendita allo scoperto |
Indica una vendita allo scoperto conclusa da un'impresa di investimento per proprio conto o per conto di un cliente, come descritto all'articolo 11. Se un'impresa di investimento esegue un'operazione per conto di un cliente che sta vendendo e l'impresa di investimento, agendo con la massima diligenza possibile, non è in grado di determinare se si tratti di un'operazione di vendita allo scoperto, questo campo deve essere compilato con Replace: «UNDÌ». Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, questo campo è compilato dall'impresa ricevente nelle sue segnalazioni utilizzando le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente. Questo campo è pertinente solo quando lo strumento è disciplinato dal regolamento (UE) n. 236/2012 e il venditore è l'impresa di investimento o un suo cliente. |
«SESH» — vendita allo scoperto senza esenzione Replace: «SSEX» — vendita allo scoperto con esenzione Replace: «SELL» — non vendita allo scoperto Replace: «UNDÌ» — informazioni non disponibili |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
63 |
Indicatore di post-negoziazione OTC |
Indicatore del tipo di operazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 21, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014. Per tutti gli strumenti:
Per gli strumenti rappresentativi di capitale:
Per gli strumenti non rappresentativi di capitale:
|
Apporre uno o più dei seguenti contrassegni:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
64 |
Indicatore di derivato su merci |
Indica se l'operazione riduce il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE. Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, questo campo è compilato dall'impresa ricevente nelle sue segnalazioni utilizzando le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente. Questo campo è pertinente solo per le operazioni su derivati su merci. |
Replace: «true» - sì Replace: «false» - no |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
65 |
Indicatore di operazione di finanziamento tramite titoli |
Indicare Replace: «true» se l'operazione rientra nell'ambito di attività ma è esonerata dalla segnalazione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365. Replace: «false» in caso contrario. |
Replace: «true» - sì Replace: «false» - no |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (cfr. pag. 193 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (cfr. pag. 148 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO II
Identificativi nazionali del cliente da utilizzare nelle segnalazioni delle operazioni per le persone fisiche
|
Codice alpha-2 dell'ISO3166-1 |
Nome del paese |
1o identificativo in ordine di priorità |
2o identificativo in ordine di priorità |
3o identificativo in ordine di priorità |
|
AT |
Austria |
CONCAT |
|
|
|
BE |
Belgio |
Numero nazionale belga (Numéro de registre national — Rijksregisternummer) |
CONCAT |
|
|
BG |
Bulgaria |
Numero personale bulgaro |
CONCAT |
|
|
CY |
Cipro |
Numero di passaporto nazionale |
CONCAT |
|
|
CZ |
Repubblica ceca |
Numero di identificazione nazionale (Rodné číslo) |
Numero di passaporto |
CONCAT |
|
DE |
Germania |
CONCAT |
|
|
|
DK |
Danimarca |
Codice d'identità personale codice di 10 caratteri alfanumerici GGMMAAXXXX |
CONCAT |
|
|
EE |
Estonia |
Codice di identificazione personale estone (Isikukood) |
|
|
|
ES |
Spagna |
Numero di identificazione fiscale (Código de identificación fiscal) |
|
|
|
FI |
Finlandia |
Codice d'identità personale |
CONCAT |
|
|
FR |
Francia |
CONCAT |
|
|
|
GB |
Regno Unito |
Numero di assicurazione nazionale britannico (UK National Insurance number) |
CONCAT |
|
|
GR |
Grecia |
«10 DSS digit investor share» |
CONCAT |
|
|
HR |
Croazia |
Numero di identificazione personale (OIB — Osobni identifikacijski broj) |
CONCAT |
|
|
HU |
Ungheria |
CONCAT |
|
|
|
IE |
Irlanda |
CONCAT |
|
|
|
IS |
Islanda |
Codice d'identità personale (Kennitala) |
|
|
|
IT |
Italia |
Codice fiscale (Codice fiscale) |
|
|
|
LI |
Liechtenstein |
Numero di passaporto nazionale |
Numero della carta d'identità nazionale |
CONCAT |
|
LT |
Lituania |
Codice personale (Asmens kodas) |
Numero di passaporto nazionale |
CONCAT |
|
LU |
Lussemburgo |
CONCAT |
|
|
|
LV |
Lettonia |
Codice personale (Personas kods) |
CONCAT |
|
|
MT |
Malta |
Numero di identificazione nazionale |
Numero di passaporto nazionale |
|
|
NL |
Paesi Bassi |
Numero di passaporto nazionale |
Numero della carta d'identità nazionale |
CONCAT |
|
NO |
Norvegia |
Identificativo personale a 11 cifre (Foedselsnummer) |
CONCAT |
|
|
PL |
Polonia |
Numero di identificazione nazionale (PESEL) |
Numero fiscale (Numer identyfikacji podatkowej) |
|
|
PT |
Portogallo |
Numero fiscale (Número de Identificação Fiscal) |
Numero di passaporto nazionale |
CONCAT |
|
RO |
Romania |
Numero di identificazione nazionale (Cod Numeric Personal) |
Numero di passaporto nazionale |
CONCAT |
|
SE |
Svezia |
Numero d'identità personale |
CONCAT |
|
|
SI |
Slovenia |
Numero di identificazione personale (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana) |
CONCAT |
|
|
SK |
Slovacchia |
Numero personale (Rodné číslo) |
Numero di passaporto nazionale |
CONCAT |
|
Tutti gli altri paesi |
Numero di passaporto nazionale |
CONCAT |
|
|
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/479 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/591 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (1), in particolare l'articolo 57, paragrafi 3 e 12,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di assicurare un approccio armonizzato all'applicazione dei limiti di posizione sugli strumenti derivati su merci nell'Unione, è opportuno specificare una metodologia di calcolo di tali limiti. La metodologia dovrebbe evitare l'arbitraggio regolamentare e promuovere la coerenza, riconoscendo alle autorità competenti una flessibilità sufficiente per tenere conto delle variazioni tra i diversi mercati degli strumenti derivati su merci e i mercati delle merci sottostanti. La metodologia di calcolo dei limiti dovrebbe consentire alle autorità competenti di conciliare l'obiettivo di fissare i limiti a un livello sufficientemente basso da impedire ai titolari delle posizioni in tali strumenti derivati su merci di commettere abusi o distorsioni del mercato con gli obiettivi di sostenere un processo ordinato di determinazione del prezzo e gli accordi di regolamento, di favorire lo sviluppo di nuovi strumenti derivati su merci e di consentire che gli strumenti derivati su merci continuino a sostenere il funzionamento delle attività commerciali nel mercato delle merci sottostanti. |
|
(2) |
Al fine di individuare chiaramente un numero limitato di concetti derivanti dalla direttiva 2014/65/UE e di precisare i termini tecnici necessari ai fini del presente regolamento, è opportuno definire una serie di termini per assicurarne un'applicazione uniforme. |
|
(3) |
Le posizioni lunghe e corte in uno strumento derivato su merci dei partecipanti al mercato dovrebbero essere compensate reciprocamente al fine di determinare l'effettiva entità della posizione che una persona controlla in qualsiasi momento. L'entità di una posizione detenuta mediante un contratto di opzione dovrebbe essere calcolata su base delta. Il presente regolamento applica una diversa metodologia di calcolo dei limiti di posizione per i contratti nel mese di scadenza (spot month) e per quelli negli altri mesi (other months), pertanto tale compensazione dovrebbe avvenire separatamente per le posizioni nel mese di scadenza e per le posizioni negli altri mesi. |
|
(4) |
La direttiva 2014/65/UE stabilisce che le posizioni detenute da altre persone per conto di una persona dovrebbero essere incluse nel calcolo del limite di posizione di quest'ultima; che i limiti di posizione dovrebbero essere applicati sia a livello di entità sia a livello di gruppo e che è pertanto necessario aggregare le posizioni a livello del gruppo. È opportuno provvedere all'aggregazione a livello del gruppo soltanto se l'impresa madre può controllare l'uso delle posizioni. Di conseguenza, oltre all'aggregazione delle posizioni da parte delle singole imprese figlie, le imprese madri dovrebbero aggregare le posizioni detenute dalle imprese figlie con eventuali posizioni che esse detengono direttamente. Tale aggregazione può portare a posizioni calcolate a livello dell'impresa madre che sono superiori o, a causa della compensazione delle posizioni lunghe e corte detenute dalle diverse imprese figlie, inferiori rispetto alle posizioni a livello della singola impresa figlia. Le posizioni non dovrebbero essere aggregate a livello dell'impresa madre se sono detenute da organismi di investimento collettivo per conto dei propri investitori anziché per conto delle imprese madri nei casi in cui l'impresa madre non possa controllare l'utilizzo delle posizioni a proprio beneficio. |
|
(5) |
Il concetto di «medesimo strumento derivato su merci» dovrebbe consentire di stabilire una soglia rigorosa per evitare che le persone procedano inappropriatamente alla compensazione di posizioni in strumenti derivati su merci differenti al fine di eludere e indebolire la solidità del limite di posizione sul contratto derivato su merci principale. Ciò non dovrebbe impedire alle autorità competenti di fissare limiti di posizione simili per contratti derivati su merci analoghi sotto il coordinamento dell'Autorità europea dei mercati e valori mobiliari (ESMA). Gli strumenti derivati su merci dovrebbero essere considerati negoziati in quantitativi rilevanti in una sede di negoziazione soltanto se superano, per un periodo di tempo sufficiente, la soglia di liquidità specificata nel presente regolamento. |
|
(6) |
Quando un contratto OTC è valutato in base alla stessa merce sottostante, consegnabile nello stesso luogo e alle stesse condizioni contrattuali, e se ha un risultato economico strettamente correlato a un contratto negoziato in una sede di negoziazione, il contratto OTC in questione dovrebbe essere considerato economicamente equivalente, indipendentemente dalle piccole differenze relative alle specifiche contrattuali concernenti le dimensioni dei lotti e la data di consegna. Analogamente, le differenze relative agli accordi di gestione del rischio post-negoziazione, quali gli accordi di compensazione, non dovrebbero impedire di dichiarare tali contratti economicamente equivalenti. Al fine di prevenire la compensazione inappropriata di posizioni potenzialmente dominanti negoziate in una sede di negoziazione mediante l'utilizzo di accordi bilaterali sui contratti OTC e per assicurare nella pratica un funzionamento efficiente del regime dei limiti di posizione, è necessario che i derivati OTC su merci siano considerati economicamente equivalenti ai contratti negoziati nelle sedi di negoziazione soltanto in un numero limitato di circostanze. Per scoraggiare l'elusione dei limiti di posizione e rafforzare l'integrità del regime dei limiti di posizione, è opportuno formulare una definizione restrittiva di contratto OTC economicamente equivalente che non permetta a una persona di compensare una posizione OTC con altre posizioni multiple o di scegliere discrezionalmente le posizioni con cui compensarla. |
|
(7) |
Al fine di stabilire quali posizioni in strumenti derivati su merci siano atte a ridurre, in maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi all'attività commerciale, si dovrebbero definire alcuni criteri, compresa l'applicazione della definizione contabile di contratto di copertura secondo i Principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards- IFRS). La definizione contabile dovrebbe essere altresì disponibile per le entità non finanziarie, anche se non applicano gli IFRS a livello dell'entità. |
|
(8) |
Inoltre, le entità non finanziarie dovrebbero essere in grado di utilizzare tecniche di gestione del rischio al fine di mitigare i rischi complessivi derivanti dalla propria attività commerciale o da quella del proprio gruppo, compresi i rischi legati alla diversità di mercati geografici, prodotti, orizzonti temporali o entità («macrocopertura o copertura di portafoglio»). Quando un'entità non finanziaria utilizza la macrocopertura o la copertura di portafoglio, potrebbe non essere in grado di stabilire un collegamento univoco tra una determinata posizione in uno strumento derivato su merci e uno specifico rischio derivante dall'attività commerciale che lo strumento derivato su merci è destinato a coprire. Un'entità non finanziaria può anche utilizzare uno strumento derivato su merci non equivalente per coprire uno specifico rischio derivante dall'attività commerciale, quando non è disponibile uno strumento derivato su merci identico o quando uno strumento derivato su merci più strettamente correlato non abbia liquidità sufficiente (copertura di sostituzione). In tali casi le politiche e i sistemi di gestione del rischio dovrebbero consentire di impedire che le operazioni non di copertura siano classificate come operazioni di copertura e dovrebbero fornire una visione sufficientemente disaggregata del portafoglio di copertura, che consenta di individuare le componenti speculative e di conteggiarle ai fini dei limiti di posizione. Le posizioni non dovrebbero essere considerate atte a ridurre i rischi legati all'attività commerciale per il solo fatto che sono state incluse nel portafoglio di riduzione dei rischi su base generale. |
|
(9) |
Dato che il rischio può evolvere nel corso del tempo, per adattarsi a tale evoluzione gli strumenti derivati su merci stipulati inizialmente per ridurre i rischi legati all'attività commerciale possono dover essere compensati con contratti derivati su merci aggiuntivi che liquidano i contratti derivati su merci ormai slegati dai rischi dell'attività commerciale. Inoltre l'evoluzione di un rischio che è stato affrontato mediante la sottoscrizione di una posizione su uno strumento derivato su merci al fine di ridurre il rischio non dovrebbe successivamente dar luogo alla rivalutazione di tale posizione, in quanto essa non costituisce un'operazione privilegiata sin dall'inizio. |
|
(10) |
Le entità non finanziarie dovrebbero essere in grado di chiedere l'esenzione relativa alla copertura di attività commerciali prima di assumere una posizione. La domanda dovrebbe fornire all'autorità competente un quadro chiaro e conciso delle attività commerciali dell'entità non finanziaria rispetto alla merce sottostante, ai rischi associati e all'uso degli strumenti derivati su merci al fine di attenuare tali rischi. I limiti di posizione sono applicabili in ogni momento e qualora alla fine l'autorità competente non concedesse l'esenzione, l'entità non finanziaria dovrebbe ridurre di conseguenza eventuali posizioni superiori al limite e potrebbe essere soggetta a misure di vigilanza in caso di violazione del limite. Le entità non finanziarie dovrebbero riesaminare periodicamente le proprie attività al fine di garantire che il mantenimento dell'esenzione sia giustificato. |
|
(11) |
Il periodo del mese di scadenza, ossia il periodo immediatamente precedente la consegna a scadenza, è specifico per ciascuno strumento derivato su merci e può non corrispondere esattamente a un mese. Il contratto nel mese di scadenza dovrebbe quindi far riferimento al prossimo contratto a scadere per lo strumento derivato su merci in questione. Limitare le posizioni che una persona può detenere nel periodo in cui deve avvenire la consegna della merce fisica limita il quantitativo dell'offerta consegnabile sottostante che ciascuna persona può dare o prendere in consegna, impedendo quindi l'accumulo di posizioni dominanti da parte di singoli soggetti, che potrebbe consentire loro di comprimere il mercato limitando l'accesso alle merci. La base di riferimento standard del limite di posizione nel mese di scadenza per gli strumenti derivati su merci regolati fisicamente e in contanti dovrebbe pertanto essere calcolata in percentuale della stima dell'offerta consegnabile. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di attuare un calendario di limiti di posizione decrescenti che vada dal momento in cui un contratto diviene un contratto nel mese di scadenza fino alla scadenza, al fine di assicurare con maggiore precisione l'adeguata determinazione dei limiti di posizione durante l'intero periodo del mese di scadenza e un processo ordinato di regolamento. |
|
(12) |
I limiti di posizione negli altri mesi si applicano a tutte le scadenze diverse dal mese di scadenza. La base di riferimento standard dei limiti di posizione negli altri mesi sugli strumenti derivati su merci regolati fisicamente e in contanti dovrebbe essere calcolata in percentuale del totale delle posizioni aperte. La distribuzione delle posizioni negli altri mesi di un contratto su merci si concentra spesso nei mesi più vicini alla scadenza. Il totale delle posizioni aperte costituisce quindi una base di riferimento più corretta per determinare i limiti di posizione rispetto all'utilizzo della media di tutte le scadenze. |
|
(13) |
La base di riferimento standard del 25 % dell'offerta consegnabile e delle posizioni aperte è stata fissata tenendo presente l'esperienza di altri mercati e altre giurisdizioni. Le autorità competenti dovrebbero adeguare la base di riferimento in modo da ridurla al massimo del 20 % (o del 22,5 % nel caso di alcuni strumenti derivati su merci agricole) o da aumentarla al massimo del 10 % (o del 15 % nel caso di strumenti derivati su merci meno liquidi) ove richiesto dalle caratteristiche del mercato, quali l'assenza di partecipanti al mercato, al fine di favorire il regolamento e il funzionamento ordinato del contratto e del relativo mercato sottostante. Poiché gli adeguamenti del valore della base di riferimento si applicano soltanto laddove, e fino a quando, le caratteristiche oggettive del mercato lo richiedano, dovrebbero essere pertanto possibili adeguamenti temporanei della base di riferimento. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che si effettui un adeguamento al ribasso della base di riferimento ogni volta che sia necessario per evitare posizioni dominanti e per favorire l'ordinata determinazione del prezzo degli strumenti derivati su merci e delle merci sottostanti. Tale intervallo riflette il fatto che la direttiva 2014/65/UE copre una gamma di strumenti derivati su merci e di mercati più ampia rispetto ad altri mercati e giurisdizioni. La definizione di strumenti derivati su merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è ampia e include anche i derivati cartolarizzati e i derivati regolati in contanti che non hanno un sottostante tangibile, quali le variabili climatiche. Il concetto di mese di scadenza e altri mesi non si applica ai derivati cartolarizzati. L'offerta consegnabile non può essere utilizzata per stabilire il limite di posizione per gli strumenti derivati privi di un sottostante tangibile. Pertanto le autorità competenti dovrebbero essere in grado di migliorare o adeguare le metodologie per determinare i limiti di posizione su tali strumenti derivati su merci sulla base di parametri diversi, quali il numero dei titoli emessi o l'utilizzo di posizioni aperte anche per il mese di scadenza. |
|
(14) |
Alcuni strumenti derivati su merci, in particolare per l'energia elettrica e il gas, prevedono la consegna periodica del sottostante per il periodo di tempo specificato, ad esempio un giorno, un mese o un anno. Inoltre, alcuni contratti con periodi di consegna più lunghi, ad esempio un anno o un trimestre, possono essere sostituiti automaticamente da contratti connessi con periodi di consegna inferiori, quali un trimestre o un mese (contratti a cascata). In questi casi sarebbe inappropriato stabilire un limite di posizione nel mese di scadenza per il contratto da sostituire prima della consegna, in quanto tale limite non coprirebbe la scadenza e la consegna fisica o il regolamento in contanti del contratto. Nel caso in cui i periodi di consegna di contratti sullo stesso sottostante si sovrappongano, un unico limite di posizione dovrebbe applicarsi a tutti i contratti connessi, al fine di tenere adeguatamente conto delle posizioni sui contratti che possono essere potenzialmente consegnati. A tal fine i contratti connessi dovrebbero essere misurati in unità del sottostante e aggregati e compensati di conseguenza. |
|
(15) |
Per taluni strumenti derivati su merci agricole che hanno un notevole impatto sui prezzi al consumo dei prodotti alimentari, la metodologia consente all'autorità competente di stabilire una base di riferimento e un limite di posizione al di sotto del minimo dell'intervallo generale qualora trovi prove di attività speculative che hanno un impatto significativo sui prezzi. |
|
(16) |
L'autorità competente dovrebbe valutare se i fattori elencati all'articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE necessitano di un adeguamento della base di riferimento al fine di fissare il livello definitivo del limite di posizione. La valutazione dovrebbe tenere conto dei fattori pertinenti per il particolare strumento derivato su merci in questione. Le metodologie dovrebbero fornire un orientamento sulle modalità per fissare il limite, senza privare l'autorità competente del potere di decisione finale riguardo al limite di posizione appropriato su uno strumento derivato su merci al fine di prevenire gli abusi di mercato. I fattori dovrebbero fornire alle autorità competenti e anche all'ESMA indicazioni importanti per agevolare la formazione dei rispettivi pareri e assicurare un adeguato allineamento dei limiti di posizione in tutta l'Unione, compresa la valutazione dell'impatto della volatilità caso per caso e con la frequenza necessaria al fine di assicurare che i limiti di posizione rimangano adeguati. |
|
(17) |
I limiti di posizione non dovrebbero essere d'ostacolo allo sviluppo di nuovi strumenti derivati su merci e non dovrebbero impedire a segmenti meno liquidi dei mercati degli strumenti derivati su merci di funzionare adeguatamente. In fase di applicazione della metodologia le autorità competenti dovrebbero tenere conto del tempo necessario a sviluppare e attrarre liquidità verso gli strumenti derivati su merci nuovi ed esistenti e, in particolare, verso gli strumenti derivati su merci che possano agevolare la gestione del rischio nei mercati su misura o nei mercati non maturi oppure cercare di sviluppare nuovi accordi di copertura per nuove merci. Data la vasta gamma di mercati e di merci cui si applicano i limiti di posizione, non esiste un periodo di tempo unico e predeterminato che rappresenti adeguatamente il momento in cui un contratto derivato su merci cessa di essere nuovo e diventa consolidato. Analogamente esistono molti contratti derivati su merci che non potrebbero attirare mai partecipanti o liquidità sufficienti a consentire l'applicazione effettiva dei limiti di posizione senza il rischio che i partecipanti violino regolarmente e involontariamente il limite, perturbando di conseguenza la determinazione del prezzo e il regolamento di tali strumenti derivati su merci. Al fine di affrontare tali rischi gravanti su un efficace funzionamento dei mercati, la metodologia prevede una procedura per fasi successive in base alla quale il limite di posizione per il mese di scadenza e per gli altri mesi è stabilito a un livello fisso di 2 500 lotti per gli strumenti derivati su merci e di 2,5 milioni di titoli emessi per gli strumenti derivati cartolarizzati con una merce sottostante fino al superamento di una soglia di rispettivamente 10 000 lotti o 10 milioni di titoli. I contratti che superano dette soglie, pur essendo ancora relativamente illiquidi, dovrebbero, se del caso, essere in grado di beneficiare di un limite superiore al fine di garantire che le negoziazioni di questo tipo di contratti non siano limitate indebitamente. |
|
(18) |
Il numero, la composizione e il ruolo dei partecipanti al mercato per uno strumento derivato su merci possono influenzare la natura e l'entità delle posizioni che certi partecipanti al mercato detengono sul mercato. Per alcuni strumenti derivati su merci, taluni partecipanti al mercato possono detenere una posizione consistente sul mercato che riflette il loro ruolo nell'acquisto, nella vendita e nella consegna della merce quando si trovano sul lato opposto del mercato rispetto alla maggioranza degli altri partecipanti al mercato che forniscono liquidità o servizi di gestione del rischio per il mercato delle merci sottostanti. |
|
(19) |
L'offerta, l'uso, l'accesso e la disponibilità della merce sottostante sono caratteristiche del mercato della merce sottostante. Attraverso la valutazione di componenti più dettagliate di tali caratteristiche, quali la deteriorabilità della merce e la modalità di trasporto, l'autorità competente può determinare la flessibilità del mercato e adeguare i limiti di posizione in modo appropriato. |
|
(20) |
Per alcuni derivati su merci vi può essere una forte discrepanza tra le posizioni aperte e l'offerta consegnabile. Ciò può verificarsi quando le negoziazioni di derivati sono relativamente scarse rispetto all'offerta consegnabile, in tal caso le posizioni aperte saranno inferiori rispetto all'offerta consegnabile, o, ad esempio, quando uno strumento derivato su merci specifico è usato ampiamente per coprire diverse esposizioni al rischio e l'offerta consegnabile sia pertanto inferiore rispetto alle posizioni aperte. Tali notevoli discrepanze tra le posizioni aperte e l'offerta consegnabile giustificano gli adeguamenti al rialzo e al ribasso rispetto alla base di riferimento applicabile al limite degli altri mesi per evitare un funzionamento irregolare del mercato all'avvicinarsi del mese di scadenza. |
|
(21) |
Con lo stesso obiettivo di limitare il funzionamento irregolare dei mercati all'avvicinarsi del mese di scadenza a causa di forti discrepanze tra i calcoli dell'offerta consegnabile e le posizioni aperte, la definizione di offerta consegnabile include tutte le qualità o le tipologie di sostituti delle merci che possano essere consegnate per regolare un contratto derivato su merci secondo i termini del contratto stesso. |
|
(22) |
La nuova normativa del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari stabilita dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 si applica dal 3 gennaio 2017. Al fine di garantire coerenza e certezza del diritto, il presente regolamento si dovrebbe applicare dalla stessa data. |
|
(23) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. |
|
(24) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme per il calcolo della posizione netta detenuta da una persona in uno strumento derivato su merci e la metodologia di calcolo dei limiti di posizione sull'entità della posizione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «entità non finanziaria»: persona fisica o giuridica diversa da:
|
a) |
un'impresa di investimento autorizzata conformemente alla direttiva 2014/65/UE; |
|
b) |
un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
|
c) |
un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della direttiva 73/239/CEE (5); |
|
d) |
un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); |
|
e) |
un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); |
|
f) |
un OICVM e, se pertinente, la relativa società di gestione, autorizzato a norma della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8); |
|
g) |
un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
|
h) |
un fondo d'investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzato o registrato a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); |
|
i) |
una CCP autorizzata conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); |
|
j) |
un depositario centrale di titoli autorizzato conformemente al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). |
Un'entità di un paese terzo è un'entità non finanziaria se, nel caso in cui avesse sede nell'Unione e fosse soggetta al diritto dell'UE, non necessiterebbe di autorizzazione ai sensi della suddetta normativa;
2) «contratto nel mese di scadenza (spot month)»: contratto derivato su merci relativo a una particolare merce sottostante la cui scadenza è la prossima secondo le regole della sede di negoziazione;
3) «contratto negli altri mesi»: contratto derivato su merci diverso da un contratto nel mese di scadenza.
CAPO II
METODO DI CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA POSIZIONE NETTA DETENUTA DA UNA PERSONA
Articolo 3
Aggregazione e compensazione delle posizioni in strumenti derivati su merci
(Articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. La posizione netta di una persona in uno strumento derivato su merci risulta dall'aggregazione delle relative posizioni detenute in tale strumento derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione, nei medesimi strumenti derivati su merci ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e in contratti OTC economicamente equivalenti ai sensi dell'articolo 6.
2. Qualora una persona detenga posizioni lunghe e corte in uno degli strumenti derivati su merci di cui al paragrafo 1, compensa tali posizioni al fine di determinare la propria posizione netta in relazione allo strumento derivato su merci.
3. Le posizioni detenute da un'entità non finanziaria in strumenti derivati su merci atte a ridurre, in maniera oggettivamente misurabile, i rischi ai sensi dell'articolo 7, come approvato dall'autorità competente a norma dell'articolo 8, non sono aggregate al fine di determinare la posizione netta dell'entità non finanziaria.
4. Una persona determina separatamente la posizione netta che detiene in uno strumento derivato su merci per i contratti nel mese di scadenza e per i contratti negli altri mesi.
Articolo 4
Metodo di calcolo delle posizioni per le entità giuridiche all'interno di un gruppo
(Articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Un'impresa madre determina la propria posizione netta aggregando le seguenti posizioni in conformità all'articolo 3:
|
a) |
la propria posizione netta; |
|
b) |
le posizioni nette di ciascuna delle proprie imprese figlie. |
2. In deroga al paragrafo 1, l'impresa madre di un organismo di investimento collettivo, o qualora l'organismo di investimento collettivo abbia nominato una società di gestione, l'impresa madre della società di gestione non aggrega le posizioni in strumenti derivati su merci in organismi di investimento collettivo se non influenza in alcun modo le decisioni di investimento in materia di apertura, detenzione e chiusura di dette posizioni.
Articolo 5
Medesimi strumenti derivati su merci e quantitativi rilevanti
(Articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Uno strumento derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione è considerato il medesimo strumento derivato su merci negoziato in un'altra sede di negoziazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
entrambi gli strumenti derivati su merci hanno identiche specifiche contrattuali e identici termini e condizioni, ad esclusione degli accordi di gestione del rischio post-negoziazione; |
|
b) |
entrambi gli strumenti derivati su merci formano un unico gruppo fungibile di posizioni aperte o, nel caso degli strumenti derivati su merci definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, di titoli emessi grazie ai quali le posizioni detenute in uno strumento derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione possono essere liquidate con le posizioni detenute nello strumento derivato su merci negoziato nell'altra sede di negoziazione. |
2. Uno strumento derivato su merci è considerato negoziato in quantitativi rilevanti in una sede di negoziazione quando le negoziazioni dello strumento derivato su merci in detta sede di negoziazione per un periodo di tre mesi consecutivi:
|
a) |
superano una media di posizioni aperte giornaliere di 10 000 lotti combinando il mese di consegna a pronti e gli altri mesi di consegna; oppure |
|
b) |
nel caso degli strumenti derivati su merci definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, il numero di unità negoziate moltiplicato per il prezzo supera l'importo medio giornaliero di 1 milione di EUR. |
3. La sede in cui è negoziato il quantitativo più elevato del medesimo strumento derivato su merci è la sede di negoziazione che nel corso di un anno:
|
a) |
registra la media più elevata di posizioni aperte giornaliere; oppure |
|
b) |
registra, nel caso degli strumenti derivati su merci definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, l'importo medio giornaliero più elevato. |
Articolo 6
Contratti OTC economicamente equivalenti a derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione
(Articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
Un derivato OTC è considerato economicamente equivalente a uno strumento derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione se ha identiche specifiche contrattuali e identici termini e condizioni, a esclusione delle specifiche delle dimensioni dei lotti, delle date di consegna che si discostano di meno di un giorno di calendario e degli accordi di gestione del rischio post-negoziazione.
Articolo 7
Posizioni considerate atte a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali
(Articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Una posizione detenuta da un'entità non finanziaria in strumenti derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione o in contratti OTC economicamente equivalenti ai sensi dell'articolo 6 può essere considerata atta a ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali di detta entità non finanziaria se da sola o in combinazione con altri strumenti derivati in conformità al paragrafo 2 («posizione in un portafoglio di strumenti derivati su merci») soddisfa uno dei seguenti criteri:
|
a) |
riduce i rischi derivanti dalla potenziale variazione del valore di attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività che nel corso normale dell'attività l'entità non finanziaria o il suo gruppo possiede, produce, fabbrica, trasforma, fornisce, acquista, commercializza, noleggia, vende o assume ovvero di cui prevede ragionevolmente possesso, produzione, fabbricazione, trasformazione, fornitura, acquisto, commercializzazione, noleggio, vendita o assunzione; |
|
b) |
costituisce un contratto di copertura in conformità agli International Financial Reporting Standard (IFRS) adottati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
2. Ai fini del paragrafo 1, una posizione considerata atta a ridurre i rischi, da sola o in combinazione con altri strumenti derivati, è una posizione per cui l'entità non finanziaria o la persona che detiene la posizione per conto di detta entità:
|
a) |
descrive quanto segue nelle sue politiche interne:
|
|
b) |
è in grado di fornire una visone sufficientemente disaggregata dei portafogli in termini di classi di strumenti derivati su merci, merci sottostanti, orizzonte temporale e di altri fattori pertinenti. |
Articolo 8
Domanda di esenzione dai limiti di posizione
(Articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Un'entità non finanziaria che detiene una posizione in uno strumento derivato su merci che soddisfa le relative condizioni può chiedere l'esenzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE, all'autorità competente che stabilisce il limite di posizione sullo strumento derivato su merci.
2. La persona di cui al paragrafo 1 presenta all'autorità competente le seguenti informazioni che dimostrano in che modo la posizione riduca i rischi direttamente connessi all'attività commerciale dell'entità non finanziaria:
|
a) |
una descrizione della natura e del valore delle attività commerciali dell'entità non finanziaria per la merce cui si riferisce lo strumento derivato su merci per cui si chiede l'esenzione; |
|
b) |
una descrizione della natura e del valore delle attività dell'entità non finanziaria per le negoziazioni e le posizioni detenute negli strumenti derivati su merci pertinenti negoziati in sedi di negoziazione e nei rispettivi contratti OTC economicamente equivalenti; |
|
c) |
una descrizione della natura e dell'entità delle esposizioni e dei rischi legati alle merci che l'entità non finanziaria ha o prevede di avere a seguito delle proprie attività commerciali e che sono o sarebbero attenuati dall'uso degli strumenti derivati su merci; |
|
d) |
una spiegazione del modo in cui l'uso degli strumenti derivati su merci da parte dell'entità non finanziaria riduca direttamente l'esposizione e i rischi delle sue attività commerciali. |
3. L'autorità competente approva o respinge la domanda entro 21 giorni di calendario dal ricevimento della medesima e notifica l'approvazione o il rifiuto dell'esenzione all'entità non finanziaria.
4. L'entità non finanziaria notifica all'autorità competente se si è verificato un cambiamento significativo della natura o del valore delle sue attività commerciali o delle sue attività di negoziazione in strumenti derivati su merci e se tale cambiamento è pertinente ai fini delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), e presenta una nuova domanda di esenzione se intende continuare ad avvalersene.
CAPO III
METODOLOGIA DI CALCOLO DEI LIMITI DI POSIZIONE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
SEZIONE 1
Determinazione del valore della base di riferimento
Articolo 9
Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti nel mese di scadenza
(Articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per il limite di posizione nel mese di scadenza su uno strumento derivato su merci calcolando il 25 % dell'offerta consegnabile per lo strumento derivato su merci.
2. Il valore della base di riferimento è specificato in lotti, che corrispondono all'unità di negoziazione utilizzata dalla sede di negoziazione in cui lo strumento derivato su merci è negoziato e che rappresentano una quantità standardizzata della merce sottostante.
3. Qualora l'autorità competente stabilisca limiti di posizione diversi per differenti periodi del mese di scadenza, tali limiti di posizione diminuiscono su base incrementale fino alla scadenza dello strumento derivato su merci e prendono in considerazione gli accordi di gestione della posizione della sede di negoziazione.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per il limite di posizione nel mese di scadenza per i contratti derivati con un sottostante considerato alimento destinato al consumo umano con un totale combinato delle posizioni aperte su contratti nel mese di scadenza e negli altri mesi superiore a 50 000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi calcolando il 20 % dell'offerta consegnabile per lo strumento derivato su merci.
Articolo 10
Offerta consegnabile
(Articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le autorità competenti calcolano l'offerta consegnabile per uno strumento derivato su merci individuando la quantità della merce sottostante che può essere utilizzata per soddisfare le esigenze di consegna dello strumento derivato su merci.
2. Le autorità competenti determinano l'offerta consegnabile per uno strumento derivato su merci di cui al paragrafo 1 facendo riferimento alla quantità media mensile della merce sottostante disponibile per la consegna nell'anno immediatamente precedente alla determinazione.
3. Al fine di identificare la quantità della merce sottostante che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti prendono in considerazione i criteri seguenti:
|
a) |
le modalità di stoccaggio della merce sottostante; |
|
b) |
i fattori che possano incidere sull'offerta della merce sottostante. |
Articolo 11
Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti negli altri mesi
(Articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per i limiti di posizione negli altri mesi su uno strumento derivato su merci calcolando il 25 % delle posizioni aperte in tale strumento derivato su merci.
2. Il valore della base di riferimento è specificato in lotti, che corrispondono all'unità di negoziazione utilizzata dalla sede di negoziazione in cui lo strumento derivato su merci è negoziato e che rappresentano una quantità standardizzata della merce sottostante.
Articolo 12
Posizioni aperte
(Articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
Le autorità competenti calcolano le posizioni aperte in uno strumento derivato su merci aggregando il numero dei lotti di detto strumento derivato ancora in essere nelle sedi di negoziazione in un determinato momento.
Articolo 13
Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per taluni contratti
(Articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. In deroga all'articolo 9, le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per i limiti di posizione nel mese di scadenza per i contratti nel mese di scadenza regolati in contanti di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE e per cui non è possibile misurare l'offerta consegnabile delle merci sottostanti calcolando il 25 % delle posizioni aperte su tali contratti derivati su merci.
2. In deroga agli articoli 9 e 11, le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per i limiti di posizione su strumenti derivati su merci definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, calcolando il 25 % del numero dei titoli emessi. Il valore della base di riferimento è indicato in numero di titoli.
3. In deroga agli articoli 9 e 11, qualora uno strumento derivato su merci stabilisca che il sottostante sia consegnato periodicamente per un determinato periodo di tempo, il valore della base di riferimento calcolato secondo gli articoli 9 e 11 si applica agli strumenti derivati su merci connessi per lo stesso sottostante nella misura in cui i loro periodi di consegna si sovrappongano. Il valore della base di riferimento è indicato in unità del sottostante.
SEZIONE II
Fattori pertinenti ai fini del calcolo dei limiti di posizione
Articolo 14
Valutazione dei fattori
(Articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
Le autorità competenti stabiliscono i limiti di posizione nel mese di scadenza e negli altri mesi su strumenti derivati su merci prendendo il valore della base di riferimento determinato in conformità agli articoli 9, 11 e 13 e adeguandolo in funzione dell'impatto potenziale dei fattori di cui agli articoli da 16 a 20 sull'integrità del mercato di detto strumento derivato e della relativa merce sottostante entro un limite:
|
a) |
tra il 5 % ed il 35 % oppure |
|
b) |
tra il 2,5 % e il 35 % per i contratti derivati con un sottostante considerato alimento destinato al consumo umano con un totale combinato delle posizioni aperte su contratti nel mese di scadenza e negli altri mesi superiore a 50 000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi. |
Articolo 15
Contratti nuovi e illiquidi
(Articolo 57, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/65/UE)
1. In deroga all'articolo 14:
|
a) |
per gli strumenti derivati su merci negoziati in una sede di negoziazione il cui totale combinato delle posizioni aperte su contratti nel mese di scadenza e negli altri mesi non supera i 10 000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi, le autorità competenti fissano il limite per le posizioni detenute in detti strumenti derivati su merci a 2 500 lotti; |
|
b) |
per gli strumenti derivati su merci negoziati in una sede di negoziazione il cui totale combinato delle posizioni aperte su contratti nel mese di scadenza e su contratti negli altri mesi supera i 10 000 lotti ma è inferiore ai 20 000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi, le autorità competenti fissano il limite di posizione nel mese di scadenza e negli altri mesi tra il 5 % e il 40 %; |
|
c) |
per gli strumenti derivati su merci definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, il cui numero totale di titoli emessi non supera i 10 milioni per un periodo di tre mesi consecutivi, l'autorità competente fissa il limite delle posizioni detenute su tali strumenti derivati su merci a 2,5 milioni di titoli; |
|
d) |
per gli strumenti derivati su merci definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, il cui numero totale di titoli emessi supera i 10 milioni ma è inferiore a 20 milioni per un periodo di tre mesi consecutivi, l'autorità competente fissa il limite di posizione mensile a termine e gli altri limiti mensili di posizione tra il 5 % e il 40 %. |
2. La sede di negoziazione notifica all'autorità competente quando il totale delle posizioni aperte in uno degli strumenti derivati su merci raggiunge la quantità di lotti o il numero di titoli emessi di cui al paragrafo precedente per un periodo consecutivo di tre mesi. Non appena le autorità competenti ricevono tali notifiche riesaminano i limiti di posizione.
Articolo 16
Scadenza dei contratti derivati su merci
(Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE)
1. Per i limiti di posizione nel mese di scadenza, se lo strumento derivato su merci è a breve scadenza, le autorità competenti adeguano i limiti di posizione al ribasso.
2. Per i limiti di posizione negli altri mesi, se lo strumento derivato su merci presenta numerose scadenze separate, le autorità competenti adeguano i limiti di posizione al rialzo.
Articolo 17
Offerta consegnabile della merce sottostante
(Articolo 57, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE)
Se l'offerta consegnabile della merce sottostante può essere soggetta a restrizioni o controlli o se il livello dell'offerta consegnabile è basso rispetto all'importo richiesto per l'ordinato regolamento, le autorità competenti adeguano il limite di posizione al ribasso. Le autorità competenti valutano in che misura tale offerta consegnabile è utilizzata anche quale offerta consegnabile per altri strumenti derivati su merci.
Articolo 18
Posizioni aperte complessive
[Articolo 57, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/65/UE]
1. Qualora il valore delle posizioni aperte complessive sia elevato, le autorità competenti adeguano il limite di posizione al ribasso.
2. Qualora le posizioni aperte siano notevolmente superiori rispetto all'offerta consegnabile, le autorità competenti adeguano il limite di posizione al ribasso.
3. Qualora le posizioni aperte siano notevolmente inferiori rispetto all'offerta consegnabile, le autorità competenti adeguano il limite di posizione al rialzo.
Articolo 19
Numero dei partecipanti al mercato
(Articolo 57, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2014/65/UE)
1. Qualora la media giornaliera di partecipanti al mercato che detengono una posizione nello strumento derivato su merci per un periodo di un anno è elevata, le autorità competenti adeguano il limite di posizione al ribasso.
2. In deroga all'articolo 14, le autorità competenti fissano il limite di posizione nel mese di scadenza e negli altri mesi tra il 5 % e il 50 % se:
|
a) |
la media dei partecipanti al mercato che detengono una posizione nello strumento derivato su merci nel periodo che precede la fissazione del limite di posizione è inferiore a 10 oppure |
|
b) |
il numero di imprese di investimento che operano come market maker ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2014/65/UE, per lo strumento derivato su merci al momento in cui il limite di posizione è fissato o rivisto è inferiore a 3. |
Ai fini del primo comma, le autorità competenti possono stabilire limiti di posizione diversi per differenti periodi all'interno del periodo del mese di scadenza, del periodo degli altri mesi o di entrambi.
Articolo 20
Caratteristiche del mercato delle merci sottostanti
(Articolo 57, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2014/65/UE)
1. Le autorità competenti devono tenere conto dell'impatto che le caratteristiche del mercato sottostante hanno sul funzionamento e le negoziazioni dello strumento derivato su merci e sull'entità delle posizioni detenute dai partecipanti al mercato, comprese in particolare la facilità e la rapidità con cui i partecipanti al mercato hanno accesso alle merci sottostanti.
2. La valutazione del mercato della merce sottostante di cui al paragrafo 1 tiene conto:
|
a) |
se l'offerta di merci è soggetta a restrizioni, compresa la deperibilità delle merci consegnabili; |
|
b) |
delle modalità di trasporto e consegna della merce fisica, compreso quanto segue:
|
|
c) |
della struttura, l'organizzazione e il funzionamento del mercato, inclusa la stagionalità presente sui mercati delle merci estrattive e agricole per cui l'offerta fisica varia nel corso dell'anno civile; |
|
d) |
della composizione e il ruolo dei partecipanti al mercato nel mercato della merce sottostante, inclusa la considerazione del numero di partecipanti al mercato che forniscono servizi specifici che consentono il funzionamento del mercato della merce sottostante, quali servizi di gestione del rischio, consegna, deposito o regolamento; |
|
e) |
dei fattori macroeconomici o altri fattori connessi che influenzano il funzionamento del mercato della merce sottostante, inclusi la consegna, il deposito e il regolamento della merce; |
|
f) |
delle caratteristiche, le proprietà fisiche e i cicli di vita della merce sottostante. |
Articolo 21
Volatilità dei mercati pertinenti
(Articolo 57, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/65/UE)
Dopo aver applicato i fattori di cui agli articoli da 16 a 20 che sono pertinenti per stabilire il limite di posizione per ciascun contratto su derivati su merci di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti adeguano ulteriormente il limite di posizione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
vi è una volatilità eccessiva del prezzo dello strumento derivato su merci o della merce sottostante; |
|
b) |
un ulteriore adeguamento del limite di posizione ridurrebbe efficacemente l'eccessiva volatilità del prezzo di tale derivato su merci o della merce sottostante. |
Articolo 22
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 173.
(2) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(3) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(4) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(5) Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).
(6) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).
(7) Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
(8) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(9) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(10) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(13) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/492 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/592 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Per valutare se le persone negoziano per conto proprio o prestano servizi di investimento in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse nell'Unione come attività accessoria rispetto all'attività principale, dovrebbe essere preso in considerazione il gruppo. Ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), un gruppo comprende l'impresa madre e tutte le relative imprese figlie, e include le entità domiciliate nell'Unione e in paesi terzi, a prescindere dal fatto che il gruppo abbia la sua sede principale all'interno o all'esterno dell'Unione. |
|
(2) |
La valutazione dovrebbe essere effettuata mediante due test, entrambi basati sull'attività di negoziazione delle persone del gruppo, e il calcolo dovrebbe basarsi sulla classe di attività. Il primo test dovrebbe determinare se le persone del gruppo detengono una quota significativa in relazione alle dimensioni del mercato finanziario di tale classe di attività e se devono di conseguenza ottenere un'autorizzazione in qualità di impresa di investimento. Il secondo test dovrebbe stabilire se le persone del gruppo negoziano per conto proprio o se prestano servizi di investimento in strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse in misura tanto estesa rispetto all'attività principale del gruppo che tali attività non possono essere considerate accessorie a livello di gruppo e pertanto se tali persone dovrebbero avere l'obbligo di ottenere un'autorizzazione in qualità di impresa di investimento. |
|
(3) |
Il primo test confronta il valore dell'attività di negoziazione di una persona con l'attività di negoziazione complessiva dell'Unione in base alla classe di attività per determinare la quota di mercato di tale persona. Il valore dell'attività di negoziazione dovrebbe essere determinato deducendo dal volume dell'attività di negoziazione complessiva svolta dalla persona la somma del volume delle operazioni finalizzate alla gestione della liquidità infragruppo o alla gestione dei rischi, all'attenuazione oggettivamente misurabile dei rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento della tesoreria o all'adempimento dell'obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione («operazioni privilegiate»). |
|
(4) |
Il volume dell'attività di negoziazione dovrebbe essere determinato dal valore nozionale lordo dei contratti in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse in base alla media mobile dei tre periodi annuali precedenti. Il valore complessivo del mercato dovrebbe essere determinato in base all'attività di negoziazione svolta nell'Unione in relazione a ciascuna classe di attività per cui si richiede l'esenzione, compresi i contratti negoziati presso o al di fuori di una sede di negoziazione dell'Unione. |
|
(5) |
Poiché i mercati delle merci differiscono notevolmente in termini di dimensioni, numero di partecipanti al mercato, livello di liquidità e altre caratteristiche, in relazione al test sul valore dell'attività di negoziazione si applicheranno soglie differenti alle diverse classi di attività. |
|
(6) |
Il secondo test prevede due metodi per determinare il valore dell'attività di negoziazione al fine di confrontarlo con il valore dell'attività principale svolta dal gruppo. Il test assume due forme per riflettere meglio le attività sottostanti delle persone che intendono avvalersi dell'esenzione, pur riducendo al minimo l'onere normativo e la complessità di applicazione del test. Il test sul capitale è previsto in alternativa al test sulle negoziazioni, al fine di prendere in considerazione la realtà economica di gruppi altamente eterogenei che devono valutare se le loro attività di negoziazione siano accessorie alle attività principali, compresi i gruppi che, rispetto alle loro dimensioni, effettuano investimenti di capitale significativi per la creazione di infrastrutture, strutture di trasporto e di produzione, così come investimenti non facilmente coperti sui mercati finanziari. Poiché entrambe le forme del secondo test tengono in considerazione le diverse realtà economiche sottostanti dei vari gruppi, entrambi i test costituiscono metodi parimenti idonei a determinare se l'attività di negoziazione sia accessoria all'attività principale di un particolare gruppo. |
|
(7) |
Il valore dell'attività di negoziazione impiegato nel primo metodo del secondo test è considerato un indicatore dell'attività commerciale che la persona o il gruppo svolge come attività principale. Poiché si basa su dati che devono già essere raccolti ai fini del primo test, l'applicazione di tale indicatore dovrebbe essere facile ed efficiente in termini di costi, pur essendo un elemento alla base di un test significativo. |
|
(8) |
Tale indicatore è appropriato, poiché si presume che un'entità con ragionevole avversione al rischio, come un produttore, un trasformatore o un consumatore di merci o di quote di emissioni, copra il volume dell'attività commerciale connessa alla sua attività principale con un volume equivalente di strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse. Il volume di tutta la sua attività di negoziazione in strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse misurato nel valore nozionale lordo del sottostante è pertanto un indicatore appropriato del valore dell'attività principale del gruppo. Poiché i gruppi, le cui attività principali non sono correlate alle merci o a quote di emissioni, non utilizzerebbero strumenti derivati su merci o su quote di emissioni come strumento per l'attenuazione del rischio, le loro negoziazioni in strumenti derivati su merci, in quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse non potrebbero essere considerate come copertura. |
|
(9) |
Tuttavia, il ricorso a strumenti derivati su merci ai fini dell'attenuazione del rischio non può essere considerato un indicatore perfetto di tutta l'attività commerciale che la persona o il gruppo svolge come attività principale, poiché potrebbe non prendere in considerazione altri investimenti in immobilizzazioni non correlate ai mercati degli strumenti derivati. Al fine di correggere la possibile discordanza tra le negoziazioni di un gruppo in strumenti derivati su merci e il valore effettivo della sua attività principale per quanto riguarda, in particolare, i piccoli gruppi, il primo metodo del secondo test dovrebbe prevedere un meccanismo di protezione in grado di riconoscere che, per poter essere considerata accessoria, l'attività di negoziazione svolta dalle persone all'interno del gruppo non dovrebbe inoltre superare una determinata percentuale delle soglie stabilite nel primo test per ognuna delle classi di attività pertinenti. Maggiore è la percentuale di attività speculative all'interno di tutta l'attività di negoziazione di un gruppo, minore è la soglia stabilita per il primo test. |
|
(10) |
Il meccanismo di protezione basato su un gruppo che non supera una determinata percentuale delle soglie stabilite nell'ambito del primo test per ogni classe di attività pertinente è particolarmente rilevante per gruppi molto piccoli, con una presenza complessiva trascurabile nelle negoziazioni dei relativi strumenti derivati su merci. Da una parte, è possibile che questi gruppi siano tenuti a svolgere una costosa analisi delle loro attività di negoziazione al fine di determinare se tali negoziazioni attenuino o meno il rischio, senza che il risultato ottenuto indichi in modo definitivo il carattere accessorio di tali attività. Dall'altra, tali gruppi non sono di solito in grado di effettuare il test sul capitale in alternativa al test basato sulle negoziazioni. Al fine di evitare oneri sproporzionati per questi gruppi, è opportuno che si considerino di carattere accessorio, rispetto all'attività principale, le relative attività di negoziazione per ogni classe di attività pertinente che siano pari a meno di un quinto della soglia stabilita per il primo test. Tuttavia, è possibile che il primo metodo del secondo test non fornisca una misura adeguata dell'attività principale delle persone che effettuano investimenti di capitale significativi, rispetto alle loro dimensioni, per la creazione di infrastrutture e strutture di trasporto e di produzione. Tale metodo, inoltre, non riconosce gli investimenti che non possono essere coperti sui mercati finanziari. È pertanto necessario che il secondo test preveda un secondo metodo che utilizzi una metrica basata sul capitale per rilevare il carattere accessorio di tale attività di negoziazione rispetto all'attività principale del gruppo. |
|
(11) |
Il secondo metodo del secondo test utilizza come indicatore del valore delle attività accessorie svolte dalle persone di un gruppo il capitale stimato di cui un gruppo non finanziario dovrebbe disporre per fronteggiare il rischio di mercato inerente alle sue posizioni derivanti dalle negoziazioni in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse, diverse da quelle relative alle operazioni privilegiate. Lo schema messo a punto con il patrocinio del Comitato di Basilea e attuato nell'Unione mediante la direttiva sui requisiti patrimoniali viene utilizzato per applicare una ponderazione proporzionata del capitale nozionale alle posizioni. Nel contesto di tale schema, la posizione netta in uno strumento derivato su merci, una quota di emissioni o uno strumento derivato sulle stesse verrà determinata compensando le posizioni lunghe e corte di un particolare tipo di contratto di strumenti derivati su merci, quote di emissioni o contratto derivato sulle stesse, come un contratto future, un contratto di opzione, un contratto forward o warrant. Nel determinare la posizione netta, la compensazione dovrebbe avvenire a prescindere dal luogo in cui viene negoziato il contratto, dalla controparte o dalla scadenza. La posizione lorda in uno dei relativi strumenti derivati su merci, contratti di quote di emissioni o contratti di derivati sulle stesse dovrebbe, d'altro canto, essere calcolata aggiungendo le posizioni nette dei tipi di contratti correlati a una particolare merce ovvero a una quota di emissione o a un derivato sulle stesse. In questo contesto, le posizioni nette di un particolare tipo di contratto di strumenti derivati su merci, di quote di emissioni o di contratto derivato sulle stesse non dovrebbero compensarsi tra di loro. |
|
(12) |
In base al secondo metodo del secondo test, l'importo del capitale stimato di un gruppo viene quindi confrontato con l'importo effettivo del capitale impiegato dal gruppo stesso, importo che dovrebbe riflettere il valore della sua attività principale. Il capitale impiegato è calcolato in base alle attività totali del gruppo meno il suo debito corrente. Il debito corrente dovrebbe includere i debiti in scadenza entro dodici mesi. |
|
(13) |
La logica dei test sulle attività accessorie consiste nel verificare se le persone di un gruppo che non sono autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE debbano richiedere un'autorizzazione in ragione del valore relativo o assoluto delle loro attività in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse. I test sulle attività accessorie determinano quindi il valore delle attività in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse che le persone di un gruppo possono svolgere senza l'autorizzazione di cui alla direttiva 2014/65/UE, poiché tali attività sono accessorie all'attività principale del gruppo. Pertanto, al fine di valutare il valore delle attività effettivamente accessorie svolte da membri non autorizzati del gruppo, è appropriato calcolare tale valore applicando criteri che escludono l'attività svolta dai membri del gruppo che sono autorizzati ai sensi della direttiva. |
|
(14) |
Per consentire ai partecipanti al mercato di pianificare e gestire la loro attività in modo ragionevole, tenendo anche conto dell'andamento stagionale, il calcolo dei test che stabiliscono quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale dovrebbe basarsi su un periodo di tre anni. Pertanto, le entità dovrebbero effettuare ogni anno la valutazione dell'eventuale superamento di una delle due soglie, calcolando la media mobile semplice su tre anni, al fine di presentare la relativa comunicazione annuale all'autorità competente. Tale obbligo non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'autorità competente di richiedere in qualsiasi momento alla persona interessata una relazione concernente la logica secondo cui la propria attività viene considerata accessoria all'attività principale ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), punti i) e ii), della direttiva 2014/65/UE. |
|
(15) |
Le operazioni per cui è oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento della tesoreria e le operazioni infragruppo dovrebbero essere considerate in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tuttavia, in relazione alle operazioni in strumenti derivati per cui è oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria, il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 (4) della Commissione fa riferimento solo ai derivati non negoziati sui mercati regolamentati, mentre l'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE riguarda i derivati negoziati nelle sedi di negoziazione. Il presente regolamento, pertanto, dovrebbe prendere in considerazione anche i derivati negoziati su mercati regolamentati in relazione alle operazioni per cui si ritiene oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria. |
|
(16) |
In alcuni casi, è possibile che non si riesca a coprire un rischio commerciale mediante un contratto di strumenti derivati su merci direttamente correlato, che abbia cioè esattamente lo stesso sottostante e la stessa data di regolamento del rischio coperto. In queste situazioni, per coprire la sua esposizione la persona può utilizzare una copertura indiretta (proxy hedging) ricorrendo a uno strumento strettamente correlato, ad esempio uno strumento con un sottostante diverso ma molto simile in termini di comportamento economico. Inoltre, le persone che sottoscrivono contratti di strumenti derivati su merci per coprire un rischio in relazione ai rischi complessivi propri o del gruppo possono ricorrere ad operazioni di macrocopertura o di copertura del portafoglio. Tali contratti di strumenti derivati su merci di macrocopertura, copertura del portafoglio o copertura indiretta possono costituire forme di copertura ai sensi del presente regolamento. |
|
(17) |
Quando una persona, nell'eseguire il test sulle attività accessorie, utilizza una macrocopertura o una copertura del portafoglio, è possibile che non si riesca a stabilire un legame diretto tra una specifica operazione in uno strumento derivato su merci e un rischio specifico direttamente correlato alle attività commerciali e di finanziamento della tesoreria intraprese per coprirlo. I rischi direttamente correlati alle attività commerciali e di finanziamento della tesoreria possono essere complessi e coinvolgere ad esempio più mercati geografici, prodotti, orizzonti temporali o entità. Il portafoglio di contratti di strumenti derivati su merci stipulati al fine di attenuare tali rischi può derivare da sistemi di gestione del rischio complessi. In tali casi, i sistemi di gestione del rischio dovrebbero impedire che le operazioni non di copertura vengano classificate come copertura e fornire una visione del portafoglio di copertura sufficientemente disaggregata da permettere l'identificazione e il conteggio dei componenti speculativi ai fini delle soglie. Le posizioni non dovrebbero essere considerate in grado di attenuare i rischi correlati all'attività commerciale solo perché parte di un portafoglio finalizzato in generale alla riduzione del rischio. |
|
(18) |
Il rischio può evolvere nel tempo e, perché possano adattarsi a tale evoluzione, è possibile che gli strumenti derivati su merci o su quote di emissioni sottoscritti inizialmente per attenuare il rischio derivante dall'attività commerciale debbano essere compensati mediante il ricorso a ulteriori contratti di strumenti derivati su merci o quote di emissioni. Di conseguenza, un rischio può essere coperto da una combinazione di contratti di strumenti derivati su merci o quote di emissioni, compresi contratti di strumenti derivati su merci di compensazione che liquidano i contratti di strumenti derivati su merci ormai slegati dal rischio risultante dall'attività commerciale. Inoltre, l'evoluzione di un rischio fronteggiato mediante l'apertura di una posizione in strumenti derivati su merci o quote di emissioni finalizzati ad attenuare tale rischio non dovrebbe successivamente portare alla rivalutazione di tale posizione, poiché, ab inizio, non si tratta di un'operazione privilegiata. |
|
(19) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
|
(20) |
L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
|
(21) |
Per ragioni di coerenza e al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni di cui al presente regolamento e le correlate disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Applicazione delle soglie
Le attività delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1), lettera j), punti i) e ii), della direttiva 2014/65/UE sono considerate accessorie all'attività principale del gruppo se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2 e se costituiscono una minoranza delle attività svolte a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 3.
Articolo 2
Soglia complessiva di mercato
1. Il valore delle attività di cui all'articolo 1 calcolato ai sensi del paragrafo 2, diviso per l'attività di negoziazione complessiva del mercato calcolata ai sensi del paragrafo 3, è inferiore, in ognuna delle seguenti classi di attività, ai seguenti valori:
|
a) |
4 % in relazione ai derivati su metalli; |
|
b) |
3 % in relazione ai derivati su petrolio e prodotti petroliferi; |
|
c) |
10 % in relazione ai derivati sul carbone; |
|
d) |
3 % in relazione ai derivati sul gas; |
|
e) |
6 % in relazione ai derivati sull'energia; |
|
f) |
4 % in relazione ai derivati sui prodotti agricoli; |
|
g) |
15 % in relazione ai derivati su altre merci, compresi trasporti e merci di cui all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE; |
|
h) |
20 % in relazione alle quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse. |
2. Il valore delle attività di cui all'articolo 1 svolte nell'Unione da una persona operante in un gruppo in ciascuna delle classi di attività di cui al paragrafo 1 è calcolato aggregando il valore nozionale lordo di tutti i contratti della classe di attività pertinente di cui tale persona è parte.
L'aggregazione di cui al primo comma non include i contratti risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, quinto comma, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE o i contratti in cui la persona del gruppo che ne è parte è autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
3. L'attività di negoziazione complessiva del mercato in ogni classe di attività di cui al paragrafo 1 è calcolata aggregando il valore nozionale lordo di tutti i contratti non negoziati in una sede di negoziazione che rientrano nella classe di attività pertinente di cui sia parte qualsiasi persona situata nell'Unione e di qualsiasi altro contratto di tale classe di attività che sia negoziato in una sede di negoziazione situata nell'Unione durante il relativo periodo contabile annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
4. I valori aggregati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono denominati in EUR.
Articolo 3
Soglia dell'attività principale
1. Le attività di cui all'articolo 1 costituiscono una minoranza delle attività del gruppo qualora soddisfino una delle seguenti condizioni:
|
a) |
il valore di tali attività calcolate ai sensi del paragrafo 3, primo comma, non supera il 10 % del valore totale dell'attività di negoziazione del gruppo calcolato ai sensi del paragrafo 3, secondo comma; |
|
b) |
il capitale stimato impiegato per svolgere le attività calcolate ai sensi dei paragrafi da 5 a 7 non supera il 10 % del capitale impiegato a livello di gruppo per lo svolgimento dell'attività principale calcolata ai sensi del paragrafo 9. |
2. Le deroghe applicabili al paragrafo 1, lettera a), sono le seguenti:
|
a) |
laddove il valore delle attività di cui all'articolo 1, calcolato ai sensi del paragrafo 3, primo comma, superi il 10 % ma sia inferiore al 50 % del valore totale dell'attività di negoziazione del gruppo calcolato ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, le attività accessorie costituiscono una minoranza delle attività a livello di gruppo solo nel caso in cui il valore delle attività di negoziazione per ciascuna delle classi di attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sia inferiore al 50 % della soglia stabilita dall'articolo 2, paragrafo 1, per ognuna delle classi di attività pertinenti; |
|
b) |
laddove il valore delle attività di negoziazione, calcolato ai sensi del paragrafo 3, primo comma, sia pari o superiore al 50 % del valore totale delle attività di negoziazione del gruppo, calcolato ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, le attività accessorie costituiscono una minoranza delle attività a livello di gruppo solo nel caso in cui il valore dell'attività di negoziazione per ciascuna delle classi di attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sia inferiore al 20 % della soglia stabilita dall'articolo 2, paragrafo 1, per ognuna delle classi di attività pertinenti. |
3. Il valore delle attività di cui all'articolo 1 svolte da una persona all'interno di un gruppo viene calcolato aggregando il valore delle attività svolte da tale persona in relazione a tutte le classi di attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, conformemente agli stessi criteri di calcolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
Il valore totale dell'attività di negoziazione del gruppo viene calcolato aggregando il valore nozionale lordo di tutti i contratti in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse di cui fanno parte le persone del gruppo stesso.
4. L'aggregazione di cui al paragrafo 3, primo comma, non include i contratti in cui la persona del gruppo che ne fa parte è autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE.
5. Il capitale stimato, impiegato per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, è costituito dalla somma di quanto segue:
|
a) |
il 15 % di ogni posizione netta, lunga o corta, moltiplicato per il prezzo dello strumento derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulle stesse; |
|
b) |
il 3 % della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicato per il prezzo dello strumento derivato su merci, della quota di emissioni o degli strumenti derivati sulle stesse. |
6. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), la posizione netta in uno strumento derivato su merci, in una quota di emissioni o in uno strumento derivato sulle stesse viene determinata compensando le posizioni lunghe e corte:
|
a) |
in ogni tipo di contratto di strumenti derivati su merci avente come sottostante una particolare merce, al fine di calcolare la posizione netta per ogni tipo di contratto avente tale merce come sottostante; |
|
b) |
in un contratto su quote di emissioni al fine di calcolare la posizione netta di tale contratto oppure |
|
c) |
in ogni tipo di contratto di strumenti derivati su quote di emissioni al fine di calcolare la posizione netta di ciascun tipo di contratto. |
Ai fini del paragrafo 5, lettera a), le posizioni nette in diversi tipi di contratti aventi la stessa merce come sottostante o in diversi tipi di contratti di derivati aventi la stessa quota di emissioni come sottostante possono compensarsi tra di loro.
7. Ai fini del paragrafo 5, lettera b), la posizione lorda in uno strumento derivato su merci, in una quota di emissioni o in un contratto derivato sulle stesse viene determinata calcolando la somma dei valori assoluti delle posizioni nette per tipo di contratto avente una particolare merce come sottostante, per contratto di quote di emissioni o per tipo di contratto avente una particolare quota di emissioni come sottostante.
Ai fini del paragrafo 5, lettera b), le posizioni nette in diversi tipi di contratti di derivati aventi la stessa merce come sottostante o in diversi tipi di contratti di derivati aventi la stessa quota di emissioni come sottostante non possono compensarsi tra di loro.
8. Il calcolo del capitale stimato non include le posizioni risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, quinto comma, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE.
9. Il capitale impiegato per svolgere l'attività principale di un gruppo è costituito dalla somma delle attività totali del gruppo meno il debito a breve termine iscritto nel bilancio consolidato del gruppo al termine del relativo periodo annuale di calcolo. Ai fini della prima frase, per debito a breve termine si intende un debito con scadenza inferiore a 12 mesi.
10. I valori risultanti dai calcoli di cui al presente articolo sono denominati in EUR.
Articolo 4
Procedura di calcolo
1. Il calcolo del valore delle attività di negoziazione e del capitale di cui agli articoli 2 e 3 si basa sulla media semplice delle attività di negoziazione giornaliere o del capitale stimato destinato a tali attività di negoziazione durante i tre periodi annuali di calcolo precedenti la data del calcolo. I calcoli vengono effettuati annualmente nel primo trimestre dell'anno di calendario che segue un periodo annuale di calcolo.
2. Ai fini del paragrafo 1, per periodo annuale di calcolo si intende un periodo che inizia il 1o gennaio di un determinato anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
3. Ai fini del paragrafo 1, il calcolo del valore delle attività di negoziazione o del capitale stimato destinato alle attività di negoziazione effettuato nel 2018 tiene conto dei tre periodi annuali di calcolo precedenti, a partire dal 1o gennaio 2015, 1o gennaio 2016 e 1o gennaio 2017; il calcolo effettuato nel 2019 tiene conto dei tre periodi annuali di calcolo precedenti, a partire dal 1o gennaio 2016, 1o gennaio 2017 e 1o gennaio 2018.
4. In deroga al paragrafo 3, il periodo di riferimento per il calcolo delle attività di negoziazione giornaliere o del capitale stimato destinato a tali attività di negoziazione riguarda solo il periodo annuale di calcolo più recente qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
a) |
calo di oltre il 10 % delle attività di negoziazione giornaliere o del capitale stimato destinato a tali attività di negoziazione confrontando il primo dei tre periodi annuali di calcolo precedenti con il periodo annuale di calcolo più recente e |
|
b) |
le attività di negoziazione giornaliere o il capitale stimato destinato a tali attività di negoziazione nel periodo più recente tra i tre periodi annuali di calcolo sono inferiori rispetto ai due periodi di calcolo precedenti. |
Articolo 5
Operazioni di riduzione dei rischi
1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 4, quinto comma, lettera b), della direttiva 2014/65/UE, la capacità di un'operazione in strumenti derivati di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o all'attività di finanziamento di tesoreria è oggettivamente misurabile quando viene soddisfatto uno o più dei seguenti criteri:
|
a) |
l'operazione riduce i rischi derivanti dalla possibile variazione del valore di attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività che la persona o il suo gruppo possiede, produce, fabbrica, trasforma, fornisce, acquista, commercializza, noleggia, vende o assume ovvero che prevede ragionevolmente di possedere, produrre, fabbricare, trasformare, fornire, acquistare, commercializzare, noleggiare, vendere o assumere nel normale svolgimento della sua attività; |
|
b) |
l'operazione copre i rischi derivanti dal possibile impatto indiretto sul valore di attività, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività di cui alla lettera a), derivante dalla fluttuazione di tassi di interesse, tassi di inflazione, tassi di cambio o rischio di credito; |
|
c) |
l'operazione costituisce un contratto di copertura in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
2. Ai fini del paragrafo 1, un'operazione di riduzione dei rischi, considerata in sé o in combinazione con altri strumenti derivati, è un'operazione per la quale un'entità non finanziaria:
|
a) |
descrive i seguenti aspetti nelle sue politiche interne:
|
|
b) |
è in grado di fornire una visione sufficientemente disaggregata dei portafogli in termini di classe di strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse, merce sottostante, orizzonte temporale e altri fattori rilevanti. |
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(3) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).
(5) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(6) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(7) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
DIRETTIVE
|
31.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/500 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/593 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2016
che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 12, e l'articolo 24, paragrafo 13,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2014/65/UE introduce un regime generale inteso a garantire la tutela degli investitori. |
|
(2) |
La protezione degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti costituisce una parte importante di tale regime, essendo le imprese di investimento soggette all'obbligo di adottare misure adeguate per salvaguardare i diritti di proprietà e altri diritti degli investitori in merito ai titoli e ai fondi affidati a un'impresa di investimento. Le imprese di investimento dovrebbero mettere in atto dispositivi adeguati e specifici per garantire la tutela degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti. |
|
(3) |
Al fine di precisare ulteriormente il quadro normativo per la tutela degli investitori e per aumentare la chiarezza per i clienti, e in linea con la strategia globale per promuovere la crescita e l'occupazione nell'Unione mediante un quadro giuridico ed economico integrato che sia efficiente e consideri tutti gli attori in modo equo, la Commissione è stata autorizzata ad adottare regole dettagliate per affrontare i rischi specifici relativi alla protezione degli investitori o all'integrità del mercato. |
|
(4) |
Laddove l'impresa di investimento depositi fondi detenuti per conto di un cliente presso un fondo del mercato monetario riconosciuto, le quote o azioni di tale fondo dovrebbero essere detenute nel rispetto degli obblighi previsti in materia di detenzione di strumenti finanziari appartenenti a clienti. I clienti dovrebbero essere tenuti ad acconsentire esplicitamente al deposito di tali fondi. Nel valutare la qualità di uno strumento del mercato monetario non dovrebbe esservi alcun affidamento meccanico ai rating esterni. Tuttavia un downgrade al di sotto dei due più alti rating di credito a breve termine da parte di un'agenzia registrata e vigilata dall'ESMA che ha valutato lo strumento dovrebbe portare il gestore ad operare una nuova valutazione della qualità del credito dello strumento del mercato monetario per assicurarsi che continui ad essere di elevata qualità. |
|
(5) |
Dovrebbe essere designato un soggetto unico responsabile globalmente per la tutela degli strumenti e dei fondi dei clienti, per ridurre i rischi legati alla frammentazione della responsabilità tra i diversi reparti, soprattutto presso le imprese grandi e complesse, e per correggere situazioni non soddisfacenti in cui le imprese non dispongono di una visione generale dei loro mezzi per adempiere ai loro obblighi. Il responsabile unico dovrebbe avere le competenze e i poteri sufficienti per l'assolvimento dei propri compiti in modo efficace e senza impedimenti, ivi compreso il dovere di riferire all'alta dirigenza dell'impresa quanto alla vigilanza dell'osservanza da parte dell'impresa degli obblighi in materia di salvaguardia degli attivi dei clienti. La designazione di un responsabile unico non dovrebbe precludere a detto responsabile lo svolgimento di altri incarichi, purché ciò non gli impedisca di realizzare efficacemente i compiti di tutela degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti. |
|
(6) |
La direttiva 2014/65/UE impone alle imprese di investimento di tutelare gli attivi dei clienti. L'articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE vieta alle imprese di concludere contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà (TTCA) con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali. Alle imprese di investimento non è tuttavia vietato concludere TTCA con clienti non al dettaglio. Vi è quindi il rischio che, senza ulteriori orientamenti, le imprese di investimento potrebbero utilizzare TTCA nei rapporti con clienti non al dettaglio più spesso di quanto sia ragionevolmente giustificato, mettendo a repentaglio il regime generale istituito per tutelare gli attivi dei clienti. Pertanto, in base agli effetti dei TTCA sui doveri delle imprese nei confronti dei clienti e al fine di garantire che le regole di salvaguardia e di segregazione a norma della direttiva 2014/65/UE non siano pregiudicate, le imprese di investimento dovrebbero tenere conto dell'adeguatezza dei contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà impiegati con i clienti non al dettaglio mediante la relazione tra le obbligazioni del cliente nei confronti dell'impresa e gli attivi dei clienti soggetti a TTCA. Le imprese dovrebbero essere autorizzate ad avvalersi di TTCA con i clienti non al dettaglio solo qualora dimostrino l'adeguatezza dei TTCA in relazione a tali clienti e rivelino i rischi connessi e l'effetto dei TTCA sui loro attivi. Le imprese dovrebbero avere un processo documentato per l'impiego dei TTCA. La possibilità per le imprese di concludere contratti TTCA con clienti non al dettaglio non dovrebbe ridurre la necessità di ottenere il previo consenso esplicito dei clienti per l'impiego dei loro attivi. |
|
(7) |
La dimostrazione di un legame robusto tra la garanzia trasferita in virtù di un TTCA e la passività del cliente non dovrebbe precludere l'assunzione di garanzie appropriate a fronte di detta passività. Le imprese di investimento potrebbero pertanto continuare a richiedere una garanzia sufficiente e, se del caso, a farlo con TTCA. Tale obbligo non dovrebbe impedire l'osservanza delle disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e non dovrebbe vietare l'uso appropriato dei TTCA nel contesto delle operazioni con passività potenziali o pronti contro termine per i clienti non al dettaglio. |
|
(8) |
Anche se talune operazioni di finanziamento tramite titoli potrebbero richiedere il trasferimento del titolo di proprietà degli attivi dei clienti, in tale contesto le imprese di investimento non dovrebbero essere in grado di concludere dispositivi vietati a norma dell'articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE. |
|
(9) |
Al fine di garantire una protezione adeguata ai clienti in relazione alle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), le imprese di investimento dovrebbero adottare disposizioni specifiche per garantire che il mutuatario degli attivi dei clienti fornisca la garanzia appropriata e che l'impresa monitori il persistere dell'adeguatezza di tale garanzia. Il dovere delle imprese di investimento di monitorare la garanzia dovrebbe applicarsi ove esse siano parte di un accordo SFT, ivi compreso laddove agiscano in qualità di agente per la conclusione di un SFT o nei casi di accordo tripartito tra il mutuatario esterno, il cliente e l'impresa di investimento. |
|
(10) |
I clienti dovrebbero esprimere previamente il consenso che le imprese di investimento dovrebbero registrare per consentire all'impresa di investimento di dimostrare chiaramente quali sono gli accordi presi con il cliente e per contribuire a chiarire lo stato dei suoi attivi. Tuttavia, non dovrebbe essere definito alcun requisito giuridico in merito alla forma in cui possa essere concesso il consenso e una registrazione dovrebbe essere intesa come una qualsiasi prova ammissibile a norma del diritto nazionale. Il consenso del cliente può essere concesso all'avvio del rapporto commerciale, purché sia sufficientemente chiaro che abbia acconsentito all'uso dei suoi titoli. Laddove un'impresa di investimento operi avendo ricevuto istruzione dal cliente a prestare strumenti finanziari e ove tale istruzione costituisca un consenso alla realizzazione dell'operazione, le imprese di investimento dovrebbero essere tenute a disporre di prove a dimostrazione di ciò. |
|
(11) |
Per mantenere un elevato livello di protezione degli investitori, le imprese di investimento che depositano strumenti finanziari da esse detenuti per conto dei clienti su uno o più conti aperti presso terzi dovrebbero esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi nonché delle disposizioni che disciplinano la detenzione e la custodia di tali strumenti finanziari. Per assicurare che in qualsiasi momento gli strumenti finanziari siano soggetti alla dovuta cautela e protezione, le imprese di investimento dovrebbero, come parte della loro due diligence, tenere conto inoltre della competenza e della reputazione di cui godono sul mercato gli altri terzi a cui i terzi iniziali, presso i quali potrebbero depositare gli strumenti finanziari, potrebbero aver delegato funzioni in materia di detenzione e custodia degli strumenti finanziari. |
|
(12) |
Laddove le imprese di investimento collochino i fondi dei clienti presso terzi, l'impresa di investimento dovrebbe esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi nonché delle disposizioni che disciplinano la detenzione e la custodia dei fondi dei clienti e dovrebbe tenere conto dell'esigenza di diversificazione e mitigazione dei rischi depositando, se del caso, i fondi dei clienti presso più terzi al fine di tutelare i diritti dei clienti e ridurre al minimo il rischio di perdite e usi impropri. Le imprese di investimento non dovrebbero aggirare il loro dovere di tenere conto della diversificazione imponendo ai clienti di rinunciare alla protezione. Un obbligo di diversificazione dovrebbe applicarsi ai fondi dei clienti depositati conformemente all'articolo 4 della presente direttiva. Obblighi di diversificazione non dovrebbero applicarsi ai fondi dei clienti depositati presso terzi solo ai fini dell'esecuzione di un'operazione per il cliente. Pertanto, laddove un'impresa di investimento abbia trasferito i fondi del cliente su un conto corrente al fine di realizzare una specifica operazione per il cliente, tali fondi non dovrebbero essere soggetti a un obbligo di diversificazione, ad esempio quando un'impresa trasferisce fondi a una controparte centrale (CCP) o in borsa al fine di pagare una richiesta di margini. |
|
(13) |
Al fine di garantire che i fondi dei clienti siano adeguatamente protetti, come disposto dall'articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE, è necessario definire un limite specifico sulla percentuale di fondi dei clienti che può essere depositata presso un ente creditizio infragruppo. Tale limite dovrebbe ridurre in modo significativo i potenziali conflitti rispetto agli obblighi di due diligence e contenere il rischio di contagio insito nel depositare tutti i fondi dei clienti presso un ente creditizio appartenente allo stesso gruppo dell'impresa di investimento. Sebbene in talune circostanze possa essere proporzionato e adeguato per le imprese di investimento depositare, previa un'adeguata valutazione, i fondi dei clienti presso enti appartenenti al proprio gruppo, le autorità nazionali dovrebbero monitorare attentamente le ragioni per la mancata diversificazione dei fondi dei clienti al di fuori del gruppo dell'impresa di investimento al fine di prevenire eventuali scappatoie ove il limite intragruppo generale si applica. |
|
(14) |
Al fine di proteggere gli strumenti finanziari o i fondi dei clienti dall'appropriazione da parte di terzi che cercano di recuperare debiti o oneri che non sono debiti o oneri del cliente, le imprese di investimento dovrebbero poter accettare diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione che gravano sugli attivi dei clienti solo ove ciò sia richiesto dalla legge applicabile in un paese terzo. I clienti dovrebbero ricevere informazioni sul rischio sufficientemente personalizzate, che li avvertano dei rischi specifici ai quali sono esposti in tali casi. |
|
(15) |
Al fine di evitare e ridurre sin dall'inizio potenziali rischi di mancato rispetto delle regole di protezione degli investitori, le imprese di investimento che producono e distribuiscono strumenti finanziari dovrebbero adempiere agli obblighi di governance dei prodotti. Per quanto concerne gli obblighi di governance dei prodotti, le imprese di investimento che creano, sviluppano, emettono e/o concepiscono strumenti finanziari, compreso ove prestino consulenza agli emittenti societari sul varo di nuovi strumenti finanziari, dovrebbero essere considerate come produttori, mentre le imprese di investimento che offrono o vendono strumenti finanziari e servizi ai clienti dovrebbero essere considerate distributori. |
|
(16) |
Le entità che non sono soggette ai requisiti di cui alla direttiva 2014/65/UE ma possono essere autorizzate a prestare servizi di investimento a norma di tale direttiva dovrebbero inoltre adempiere, per quanto concerne tali servizi, agli obblighi di governance dei prodotti a norma della direttiva 2014/65/UE. |
|
(17) |
Quando una impresa di investimento che crea, sviluppa, emette o concepisce strumenti finanziari sia anche coinvolta nella distribuzione di tali prodotti, dovrebbero essere applicate sia le regole di governance dei prodotti per i produttori che quelle per i distributori. Sebbene non vi sia necessità di duplicare la valutazione del mercato di riferimento e l'esercizio della strategia di distribuzione, le imprese dovrebbero assicurare che la singola valutazione del mercato di riferimento e l'esercizio della strategia di distribuzione siano sufficientemente dettagliati per adempiere agli obblighi pertinenti del produttore e del distributore in questo settore. |
|
(18) |
In base ai requisiti definiti dalla direttiva 2014/65/UE e nell'interesse della tutela degli investitori, le regole di governance dei prodotti dovrebbero applicarsi a tutti i prodotti venduti sui mercati primari e secondari, indipendentemente dal tipo di prodotto o di servizio prestato e dai requisiti applicabili al punto vendita. Tuttavia, tali regole possono essere applicate in modo proporzionato in base alla complessità del prodotto e al livello di reperibilità delle informazioni pubblicamente disponibili, tenendo conto della natura dello strumento, del servizio di investimento e del mercato di riferimento. La proporzionalità implica che queste regole potrebbero essere relativamente semplici per taluni prodotti semplici distribuiti in regime di sola esecuzione ove tali prodotti fossero compatibili con le esigenze e le caratteristiche del mercato di vendita al dettaglio di massa. |
|
(19) |
Il livello di granularità del mercato di riferimento e i criteri adottati per definire il mercato di riferimento e stabilire la strategia di distribuzione appropriata dovrebbero essere pertinenti al prodotto e consentire di valutare quali clienti rientrano nel mercato di riferimento per agevolare, ad esempio, i riesami costanti in seguito al varo dello strumento finanziario. Per i prodotti più semplici e comuni il mercato di riferimento potrebbe essere individuato con minore dettaglio, mentre per i prodotti più complessi come gli strumenti di «bail-in» o per i prodotti meno comuni il mercato di riferimento dovrebbe essere individuato con maggiore cura. |
|
(20) |
Per il funzionamento efficiente degli obblighi di governance dei prodotti, i distributori dovrebbero informare periodicamente i produttori in merito alla loro esperienza con i prodotti. Anche se i distributori non dovrebbero essere tenuti a segnalare ogni vendita ai produttori, essi dovrebbero fornire i dati necessari affinché il produttore possa esaminare il prodotto e controllare che permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento definiti dal produttore. Le informazioni pertinenti potrebbero includere dati sulla quantità di vendite al di fuori del mercato di riferimento del produttore, informazioni sintetiche sui tipi di clienti, una sintesi dei reclami pervenuti o la presentazione di quesiti suggeriti dal produttore a un campione di clienti per ottenere feedback. |
|
(21) |
Al fine di potenziare la tutela degli investitori e aumentare la chiarezza per i clienti quanto alla qualità dei servizi a essi prestati, la direttiva 2014/65/UE ha limitato ulteriormente la possibilità per le imprese di ricevere o pagare incentivi. A tal fine dovrebbero essere definite modalità dettagliate per la ricezione o il pagamento degli incentivi. In particolare, la condizione per cui gli incentivi dovrebbero migliorare la qualità del servizio prestato al cliente dovrebbe essere ulteriormente specificata e inquadrata. A tal fine, e purché siano rispettate talune altre condizioni, dovrebbe essere fornito un elenco non esaustivo di situazioni ritenute pertinenti alla condizione per cui gli incentivi migliorano la qualità del servizio al cliente pertinente. |
|
(22) |
Onorari, commissioni o benefici non monetari dovrebbero essere corrisposti o ricevuti solo laddove siano giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il cliente pertinente. Quanto precede può includere la prestazione di consulenza in materia di investimenti e l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui un congruo numero di strumenti di fornitori terzi di prodotti, o la fornitura di consulenza non indipendente associata o a un'offerta al cliente, almeno su base annua, per valutare il persistere dell'idoneità degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito o a un altro servizio in corso che possa costituire un valore per il cliente. Ciò può anche accadere nel settore dei servizi non riguardanti la consulenza, in cui le imprese di investimento forniscono l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari che possano soddisfare le esigenze del cliente, compreso un numero adeguato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con l'impresa di investimento, come pure, ad esempio, la fornitura di strumenti a valore aggiunto, quali gli strumenti di informazioni oggettivi, che assistono il cliente interessato nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito. Il valore dei miglioramenti della qualità di cui sopra che l'impresa di investimento fornisce ai clienti che ricevono il servizio pertinente deve essere proporzionale agli incentivi ricevuti dall'impresa di investimento. |
|
(23) |
Anche se le imprese di investimento dovrebbero mantenere il livello rafforzato di qualità, una volta soddisfatti i criteri di miglioramento della qualità, ciò non dovrebbe implicare che nel corso del tempo esse siano tenute a fornire un miglioramento continuo della qualità dei servizi. |
|
(24) |
Anche gli obblighi in capo alle imprese di investimento di trasferire ai clienti qualsivoglia onorario, commissione o beneficio monetario ricevuto da terzi in relazione alla consulenza di investimento su base indipendente o sui servizi di gestione del portafoglio dovrebbero essere oggetto di ulteriori specificazioni. Anche se le imprese dovrebbero trasferire gli incentivi il più presto possibile, non dovrebbe essere imposto un lasso di tempo specifico in quanto i pagamenti di terzi possono essere ricevuti dall'impresa di investimento in momenti diversi e per diversi clienti contemporaneamente. |
|
(25) |
Al fine di assicurare che i clienti abbiano una panoramica esaustiva delle informazioni pertinenti relative ai servizi forniti, le imprese di investimento dovrebbero informare i clienti in merito a onorari, commissioni o altri benefici monetari a essi trasferiti. |
|
(26) |
Le imprese di investimento che forniscono sia servizi di esecuzione che di ricerca dovrebbero stabilire un prezzo e prestarli separatamente al fine di consentire alle imprese di investimento con sede nell'Unione di adempiere all'obbligo di non accettare e trattenere oneri, commissioni o qualsivoglia beneficio monetario o non monetario corrisposto o fornito da terzi o da un soggetto che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti a norma dell'articolo 24, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2014/65/UE. |
|
(27) |
Al fine di garantire la certezza del diritto quanto all'applicazione delle nuove regole per la ricezione o il pagamento degli incentivi, in particolare per quanto concerne le imprese di investimento che prestino consulenza di investimento su base indipendente o servizi di gestione del portafoglio, ulteriori chiarimenti dovrebbero essere garantiti in merito al pagamento o alla ricezione della ricerca. In particolare, qualora la ricerca non sia pagata direttamente dall'impresa di investimento a partire dalle proprie risorse, ma in cambio di pagamenti da un conto di pagamento separato per la ricerca, alcune condizioni essenziali dovrebbero essere garantite. Il conto di pagamento per la ricerca dovrebbe essere unicamente finanziato da un onere di ricerca specifico per il cliente che dovrebbe essere basato unicamente su un budget per la ricerca definito dall'impresa d'investimento e non legato al volume e/o al valore delle transazioni eseguite per conto dei clienti. Qualsivoglia dispositivo operativo per la riscossione dell'onere per la ricerca dai clienti dovrebbe conformarsi pienamente a tali condizioni. Nell'avvalersi di tali dispositivi, un'impresa di investimento dovrebbe assicurare che il costo della ricerca finanziato dagli oneri a carico dei clienti non sia legato al volume o al valore di altri servizi o benefici o impiegato per eventuali altri fini, come gli oneri per l'esecuzione. |
|
(28) |
Al fine di garantire che i gestori di portafogli e i consulenti indipendenti in materia di investimenti monitorino adeguatamente gli importi versati per la ricerca e garantire che i costi di ricerca siano sostenuti nel migliore interesse del cliente, è opportuno specificare obblighi di governance dettagliati per la spesa di ricerca. Le imprese di investimento dovrebbero mantenere sufficiente controllo sulla spesa complessiva per la ricerca, sulla raccolta degli oneri per la ricerca a carico del cliente e sulla determinazione dei pagamenti. La ricerca in tale ambito dovrebbe essere intesa come l'inclusione del materiale o dei servizi di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altri attivi, o gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o essere strettamente correlata a un settore o mercato specifico in modo tale che informi su strumenti finanziari, attivi o emittenti all'interno di tale settore. Tale tipo di materiale o di servizi raccomanda o propone, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formula un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di tali strumenti o attivi, o altrimenti contiene analisi interessanti e trae conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per informare in merito a una strategia di investimento ed essere pertinente e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni dell'impresa di investimento per conto dei clienti a cui tale ricerca è addebitata. |
|
(29) |
Per maggiore chiarezza quanto al limite sulla ricezione di incentivi da parte di imprese d'investimento in relazione alla consulenza indipendente in materia di investimenti o alla gestione del portafoglio e all'applicazione delle regole di ricerca, è inoltre opportuno indicare come l'esenzione minore per benefici non monetari possa essere applicata in relazione a certi altri tipi di informazioni o materiale pervenuti da terzi. In particolare, il materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o potenziale per promuovere una nuova emissione da parte di tale società o qualora i terzi siano vincolati contrattualmente e pagati dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente dovrebbe essere considerato accettabile come beneficio non monetario minore sottoposto agli obblighi di comunicazione e alla libera disponibilità di detto materiale. Inoltre, materiale o servizi non approfonditi costituiti da un commento su un mercato a breve termine sulle ultime statistiche economiche o sui risultati societari, ad esempio, o da informazioni sulle pubblicazioni o eventi futuri fornite da terzi e che contengono solo un breve sunto della propria opinione su tali informazioni che non sono fondate né includono analisi approfondite, come ad esempio nei casi in cui semplicemente ribadiscono una visione basata su una raccomandazione esistente o su materiale o servizi di ricerca approfonditi, possono essere ritenuti come informazioni su uno strumento finanziario o su un servizio di investimento di una portata e di una natura tale da costituire un beneficio non monetario minore accettabile. |
|
(30) |
In particolare, qualsivoglia beneficio non monetario che implichi l'assegnazione di risorse preziose all'impresa di investimento da parte di terzi non è considerato minore e ostacola l'adempimento da parte dell'impresa dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente. |
|
(31) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di esercitare un'attività, il diritto alla protezione dei consumatori, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e deve essere attuata in conformità di tali diritti e principi. |
|
(32) |
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio è stata consultata per un parere tecnico sulle norme previste dalla presente direttiva. |
|
(33) |
Al fine di consentire alle autorità competenti e alle imprese di investimento di adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti dalla presente direttiva in modo che possano essere applicati in modo efficiente ed efficace, la data di recepimento e la data di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere allineate rispettivamente con la data di recepimento e la data di applicazione della direttiva 2014/65/UE. |
|
(34) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente direttiva si applica alle imprese di investimento, alle società di gestione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ai gestori di fondi di investimento alternativi a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
2. Ai fini dei capi II, III e IV della presente direttiva, i riferimenti alle imprese di investimento e agli strumenti finanziari includono gli enti creditizi e i depositi strutturati in relazione a tutte le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2014/65/UE.
3. Per «operazioni di finanziamento tramite titoli» si intendono operazioni ai sensi dell'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo (6).
4. Per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un organismo di investimento collettivo che è autorizzato conformemente alla direttiva 2009/65/CE o che è soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un'autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
|
a) |
il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o al valore del capitale iniziale degli investitori maggiorato degli utili; |
|
b) |
ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso enti creditizi; |
|
c) |
deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo. |
Ai fini della lettera b), gli strumenti del mercato monetario sono considerati di elevata qualità se la società di gestione/investimento svolge una propria valutazione documentata della loro qualità creditizia che consente di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie di rating del credito registrate e vigilate dall'ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna della società di gestione/investimento dovrebbe tener conto, tra l'altro, di tali rating.
CAPO II
SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI FONDI DEI CLIENTI
Articolo 2
Salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti
1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di adempiere ai seguenti obblighi:
|
d) |
conservare le registrazioni e mantenere i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti e dalle attività di proprietà delle imprese stesse; |
|
e) |
mantenere le registrazioni e i conti secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza ed in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e con i fondi detenuti per conto dei clienti e consentano di utilizzarli come traccia di audit; |
|
f) |
effettuare con regolarità riconciliazioni delle registrazioni e dei conti interni con le registrazioni e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenute le attività; |
|
g) |
adottare le misure necessarie per garantire che gli eventuali strumenti finanziari dei clienti depositati presso terzi ai sensi dell'articolo 3 siano identificabili separatamente dagli strumenti finanziari appartenenti all'impresa di investimento e dagli strumenti finanziari appartenenti a tali terzi, tramite conti intestati diversamente nei registri dei terzi, o altre misure equivalenti che assicurino lo stesso livello di protezione; |
|
h) |
adottare le misure necessarie per garantire che i fondi dei clienti depositati, conformemente all'articolo 4, presso una banca centrale, un ente creditizio o una banca autorizzata in un paese terzo o un fondo del mercato monetario riconosciuto siano detenuti su un conto o su conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i fondi appartenenti all'impresa di investimento; |
|
i) |
introdurre idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore degli attivi dei clienti, o dei diritti ad essi legati, in seguito ad abuso degli attivi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza. |
2. Qualora, per ragioni connesse con il diritto applicabile, in particolare con la normativa in materia di proprietà o di insolvenza, le imprese di investimento non possano conformarsi al paragrafo 1 del presente articolo per salvaguardare i diritti dei clienti così da adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 16, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2014/65/UE, gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di prendere disposizioni volte a salvaguardare gli attivi dei clienti per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Qualora il diritto vigente nel paese nel quale sono detenuti i fondi o gli strumenti finanziari dei clienti impedisca alle imprese di investimento di conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1, lettera d) o e), gli Stati membri prescrivono requisiti che abbiano un effetto equivalente in termini di salvaguardia dei diritti dei clienti.
Laddove si affidino a tali requisiti equivalenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) o e), gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento informino i clienti del fatto che in detti casi non beneficiano delle disposizioni previste a titolo della direttiva 2014/65/UE e della presente direttiva.
4. Gli Stati membri assicurano che a fronte degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti non siano ammessi diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione che consentono a terzi di cedere strumenti finanziari o fondi dei clienti al fine di recuperare debiti non riguardanti i clienti o la prestazione di servizi ai clienti, salvo i casi previsti dal diritto vigente di un paese terzo nel quale sono detenuti i fondi o gli strumenti finanziari dei clienti.
Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che hanno l'obbligo di concludere accordi che creano diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione di comunicarlo ai clienti indicando i rischi associati a detti accordi.
Laddove sugli strumenti finanziari o sui fondi dei clienti conceda diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione o sia informata della loro concessione, l'impresa li registra nei contratti dei clienti e negli stessi conti dell'impresa per chiarire la proprietà degli attivi da parte dei clienti, ad esempio in caso di insolvenza.
5. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento rendano tempestivamente disponibili le informazioni relative agli strumenti finanziari e ai fondi alle seguenti entità: le autorità competenti, i curatori fallimentari designati e i responsabili per la risoluzione di enti in dissesto. Le informazioni da mettere a disposizione comprendono quanto segue:
|
a) |
conti interni e registrazioni correlati che identificano tempestivamente i saldi dei fondi e degli strumenti finanziari detenuti per ogni cliente; |
|
b) |
il luogo dove i fondi dei clienti sono detenuti dalle imprese di investimento a norma dell'articolo 4, come pure i dati dettagliati riguardanti i conti in cui tali fondi sono detenuti e gli accordi pertinenti con le suddette imprese; |
|
c) |
il luogo dove gli strumenti finanziari sono detenuti dalle imprese di investimento a norma dell'articolo 3, come pure i dati dettagliati riguardanti i conti aperti presso terzi e gli accordi pertinenti con tali terzi nonché gli accordi pertinenti con le suddette imprese di investimento; |
|
d) |
informazioni dettagliate sui terzi che svolgono eventuali attività correlate (esternalizzate) e sulle eventuali attività esternalizzate; |
|
e) |
soggetti chiave dell'impresa coinvolti in processi correlati, compresi quelli responsabili della supervisione sugli obblighi cui è soggetta l'impresa in relazione alla salvaguardia degli attivi dei clienti; e |
|
f) |
accordi pertinenti per stabilire la proprietà degli attivi da parte dei clienti. |
Articolo 3
Deposito degli strumenti finanziari dei clienti
1. Gli Stati membri consentono alle imprese di investimento di depositare gli strumenti finanziari da loro detenuti per conto dei loro clienti su uno o più conti aperti presso terzi, purché esse esercitino tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni per la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari.
In particolare, gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di tenere conto della competenza e della reputazione dei terzi sul mercato nonché di ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che potrebbe ledere i diritti dei clienti.
2. Quando l'impresa di investimento intende depositare gli strumenti finanziari dei clienti presso terzi, gli Stati membri assicurano che essa depositi gli strumenti finanziari solo presso terzi in una giurisdizione in cui la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i terzi siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica.
3. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento non depositino strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona, a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
|
a) |
la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso un terzo in tale paese terzo; |
|
b) |
se gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale, quest'ultimo richiede all'impresa per iscritto di depositarli presso un terzo in tale paese terzo. |
4. Gli Stati membri assicurano che gli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 si applichino anche ove i terzi abbiano delegato una delle loro funzioni riguardanti la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari ad altri terzi.
Articolo 4
Deposito dei fondi dei clienti
1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di depositare senza indugio i fondi dei clienti, al momento della loro ricezione, in uno o più conti aperti presso una qualsiasi delle seguenti entità:
|
a) |
una banca centrale; |
|
b) |
un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); |
|
c) |
una banca autorizzata in un paese terzo; |
|
d) |
un fondo del mercato monetario riconosciuto. |
Il primo comma non si applica agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i depositi ai sensi della predetta direttiva detenuti da tali enti.
2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che non depositano i fondi dei clienti presso una banca centrale esercitino tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell'ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso i quali depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi, e considerino la necessità di diversificazione di questi fondi come parte della loro dovuta diligenza.
Gli Stati membri assicurano in particolare che le imprese di investimento tengano conto della competenza e della reputazione di mercato di detti enti o fondi del mercato monetario, al fine di assicurare la tutela dei diritti dei clienti, nonché di ogni requisito giuridico o regolamentare o di ogni pratica di mercato relativi alla detenzione di fondi dei clienti che potrebbero ledere i diritti dei clienti.
Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento garantiscano che i clienti concedano un consenso esplicito al collocamento dei propri fondi presso un fondo del mercato monetario riconosciuto. Al fine di garantire che il diritto al consenso sia effettivo, le imprese di investimento informano i clienti che i fondi collocati presso un fondo del mercato monetario riconosciuto non saranno detenuti in conformità con i requisiti per la salvaguardia dei fondi dei clienti introdotti dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri prevedono che le imprese di investimento che depositano i fondi dei clienti presso un ente creditizio, una banca o un fondo del mercato monetario appartenente al loro stesso gruppo limitino i fondi che depositano presso tale entità del gruppo o combinazione di entità del gruppo in modo che tali fondi non superino il 20 % di tutti i fondi.
Un'impresa di investimento può non rispettare tale limite ove sia in grado di dimostrare che, in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, come pure della sicurezza offerta dai terzi di cui al comma precedente, e considerato in ogni caso il saldo minimo dei fondi del cliente detenuto dall'impresa di investimento, il requisito di cui al precedente comma non è proporzionato. Le imprese di investimento sono tenute a esaminare periodicamente la valutazione effettuata conformemente al presente comma e a notificare le loro valutazioni iniziali e riviste alle autorità nazionali competenti.
Articolo 5
Impiego degli strumenti finanziari dei clienti
1. Gli Stati membri non consentono alle imprese di investimento di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari da loro detenuti per conto di un cliente o di utilizzare in altro modo tali strumenti finanziari per proprio conto o per conto di un'altra persona o di un altro cliente dell'impresa, a meno che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
|
a) |
il cliente deve aver dato il proprio consenso preliminare esplicito all'uso degli strumenti alle condizioni specificate, attestato per iscritto dalla sua firma o con metodo equivalente, e |
|
b) |
gli strumenti finanziari di tale cliente devono poter essere utilizzati unicamente alle condizioni specificate, alle quali il cliente ha dato il suo consenso. |
2. Gli Stati membri non consentono alle imprese di investimento di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente in un conto omnibus mantenuto da un terzo o di utilizzare in altro modo gli strumenti finanziari detenuti in tale tipo di conto per proprio conto o per conto di un altro cliente, a meno che, in aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
|
a) |
ogni cliente i cui strumenti finanziari sono detenuti nel conto omnibus deve aver dato il suo consenso preliminare esplicito conformemente al paragrafo 1, lettera a); |
|
b) |
l'impresa di investimento deve essere dotata di sistemi e di controlli che garantiscono che vengano utilizzati in questo modo unicamente gli strumenti finanziari appartenenti ai clienti che abbiano dato il loro consenso preliminare esplicito conformemente al paragrafo 1, lettera a). |
Le registrazioni dell'impresa di investimento contengono i dati relativi al cliente che ha impartito le istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ad ogni cliente che abbia dato il suo consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.
3. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento, per prevenire l'uso non autorizzato degli strumenti finanziari dei clienti per proprio conto o per conto di qualsiasi altra persona, adottino misure adeguate, in particolare:
|
a) |
che concludano accordi con i clienti sulle misure che le imprese di investimento devono adottare nel caso in cui il cliente non abbia abbastanza fondi sul suo conto alla data di regolamento, come ad esempio il prestito dei titoli corrispondenti per conto del cliente o il ricalcolo delle posizioni; |
|
b) |
che monitorino attentamente la loro futura capacità di consegnare i titoli alla data di regolamento e mettano in atto misure correttive qualora ciò non fosse possibile; e |
|
c) |
che monitorino attentamente e richiedano tempestivamente i titoli non consegnati in circolazione alla data di regolamento e oltre. |
4. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento adottino modalità specifiche per tutti i clienti al fine di garantire che il mutuatario degli strumenti finanziari dei clienti fornisca una garanzia adeguata e che l'impresa monitori il persistere dell'adeguatezza di tale garanzia e adotti i provvedimenti opportuni per mantenere l'equilibrio con il valore degli strumenti dei clienti.
5. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento non concludano contratti vietati a norma dell'articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 6
Uso improprio dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà
1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento valutino attentamente, e siano in grado di dimostrarlo, l'impiego dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà nell'ambito del rapporto tra l'obbligazione del cliente nei confronti dell'impresa e gli attivi dei clienti sottoposti ai contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà da parte dell'impresa.
2. Quando valutano e documentano l'adeguatezza dell'impiego dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, le imprese di investimento tengono conto di tutti i seguenti fattori:
|
a) |
se vi è solo un collegamento molto debole tra l'obbligazione del cliente nei confronti dell'impresa e l'impiego dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, ivi compreso se la probabilità che la passività del cliente nei confronti dell'impresa sia bassa o trascurabile; |
|
b) |
se l'importo dei fondi o degli strumenti finanziari dei clienti soggetti a contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà superi di gran lunga l'obbligazione dei clienti, o sia addirittura illimitato in caso si prescinda dal fatto che il cliente abbia o meno obblighi nei confronti dell'impresa; e |
|
c) |
se tutti gli strumenti finanziari o i fondi dei clienti sono soggetti a contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, senza tener conto della natura dell'obbligazione del cliente nei confronti dell'impresa. |
3. Quando si avvalgono di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, le imprese di investimento comunicano ai clienti professionali e alle controparti qualificate i rischi connessi e l'effetto di ogni contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà sugli strumenti finanziari e sui fondi dei clienti.
Articolo 7
Dispositivi di governance relativi alla salvaguardia degli attivi dei clienti
Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento designino un responsabile unico, avente competenza e autorità sufficiente, per le questioni relative all'adempimento degli obblighi di salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti da parte delle imprese.
Gli Stati membri consentono alle imprese di investimento di decidere, garantendo il pieno rispetto della presente direttiva, se il responsabile designato debba essere unicamente preposto a tale compito o se sia in grado di svolgere il proprio compito in modo efficace pur avendo ulteriori responsabilità.
Articolo 8
Relazioni dei revisori dei conti esterni
Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare che i loro revisori dei conti esterni riferiscano almeno annualmente all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'impresa sull'adeguatezza delle disposizioni adottate dall'impresa in applicazione dell'articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE e del presente capo.
CAPO III
OBBLIGHI DI GOVERNANCE DEI PRODOTTI
Articolo 9
Obblighi di governance dei prodotti per le imprese di investimento che producono strumenti finanziari
1. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di rispettare il presente articolo in sede di produzione di strumenti finanziari, vale a dire di creazione, sviluppo, emissione e/o concezione di strumenti finanziari.
Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che producono strumenti finanziari di adempiere agli obblighi pertinenti di cui ai paragrafi da 2 a 15 in modo adeguato e proporzionato, tenendo conto della natura dello strumento finanziario, del servizio di investimento e del mercato di riferimento del prodotto.
2. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di istituire, attuare e mantenere procedure e misure intese a garantire che la produzione di strumenti finanziari sia conforme ai requisiti di corretta gestione dei conflitti di interesse, anche per quanto riguarda la remunerazione. In particolare, le imprese di investimento che producono strumenti finanziari assicurano che la concezione dello strumento finanziario, comprese le sue caratteristiche, non arrechi un pregiudizio al cliente finale o non comporti problemi per l'integrità del mercato, consentendo all'impresa di investimento di attenuare e/o cedere i suoi rischi o l'esposizione alle attività sottostanti del prodotto, ove l'impresa di investimento già detenga le attività sottostanti per proprio conto.
3. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di analizzare i potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta producono uno strumento finanziario. In particolare, le imprese sono tenute a valutare se lo strumento finanziario generi una situazione per cui i clienti finali possano subire un pregiudizio qualora assumano:
|
a) |
un'esposizione opposta a quella precedentemente detenuta dall'impresa stessa; o |
|
b) |
un'esposizione opposta a quella che l'impresa intende detenere in seguito alla vendita del prodotto. |
4. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento valutino se lo strumento finanziario possa rappresentare una minaccia per il buon funzionamento o per la stabilità dei mercati finanziari prima di decidere di procedere al varo del prodotto.
5. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di assicurare che il personale coinvolto nella produzione di strumenti finanziari sia in possesso delle necessarie competenze per comprendere le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari che intendono produrre.
6. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di assicurare che l'organo di gestione eserciti un controllo effettivo sui processi di governance dei prodotti dell'impresa. Le imprese di investimento assicurano che le relazioni di conformità destinate all'organo di gestione comprendano sistematicamente informazioni sugli strumenti finanziari prodotti dall'impresa, comprese informazioni sulla strategia di distribuzione. Le imprese di investimento mettono le relazioni a disposizione dell'autorità competente su richiesta.
7. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento assicurino che la funzione di verifica della conformità monitori lo sviluppo e la revisione periodica dei dispositivi di governance dei prodotti al fine di individuare rischi di mancato adempimento da parte dell'impresa degli obblighi definiti dal presente articolo.
8. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che, per creare, sviluppare, emettere e/o concepire un prodotto, collaborano con altre entità, anche non autorizzate e vigilate a norma della direttiva 2014/65/UE, o con imprese di paesi terzi, di definire le responsabilità reciproche in un accordo scritto.
9. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di identificare a un livello sufficientemente granulare il mercato di riferimento potenziale per ogni strumento finanziario e di specificare il/i tipo/i di cliente per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario è compatibile. Come parte di questo processo, l'impresa individua qualsiasi gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile. Laddove imprese di investimento collaborino alla produzione di uno strumento finanziario, è necessario individuare solo un mercato di riferimento.
Le imprese di investimento che producono strumenti finanziari distribuiti mediante altre imprese di investimento stabiliscono le esigenze e le caratteristiche dei clienti per cui il prodotto è compatibile sulla base della loro conoscenza teorica e dell'esperienza precedente con lo strumento finanziario o con strumenti finanziari analoghi, i mercati finanziari e le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi dei clienti finali potenziali.
10. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di intraprendere una analisi di scenario dei loro strumenti finanziari che valuti i rischi che il prodotto produca scarsi risultati per i clienti finali e in quali circostanze ciò può accadere. Le imprese di investimento valutano lo strumento finanziario in condizioni negative, considerando ad esempio i casi in cui:
|
a) |
si verifica un deterioramento del contesto di mercato; |
|
b) |
il produttore o terzi coinvolti nella produzione e/o funzionamento dello strumento finanziario registrano difficoltà finanziarie o si verifica un altro rischio di controparte; |
|
c) |
lo strumento finanziario non riesce a divenire sostenibile sul piano commerciale; o |
|
d) |
la domanda per lo strumento finanziario è molto più alta del previsto, mettendo a dura prova le risorse dell'impresa e/o il mercato dello strumento sottostante. |
11. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di stabilire se uno strumento finanziario risponde alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento, esaminando tra l'altro i seguenti elementi:
|
a) |
che il profilo di rischio/rendimento dello strumento finanziario sia coerente con il mercato di riferimento; e |
|
b) |
che la concezione dello strumento finanziario sia guidata da caratteristiche che vanno a vantaggio del cliente e non da un modello di business che per essere redditizio si basa sugli scarsi risultati dei clienti. |
12. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento valutino la struttura delle spese proposta per lo strumento finanziario, esaminando tra l'altro i seguenti elementi:
|
a) |
che i costi e gli oneri dello strumento finanziario siano compatibili con le necessità, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento; |
|
b) |
che le spese non compromettano le aspettative di rendimento dello strumento finanziario, come ad esempio quando i costi o gli oneri pareggino, superino o eliminino quasi tutti i vantaggi fiscali previsti collegati a uno strumento finanziario; e |
|
c) |
che la struttura delle spese dello strumento finanziario sia adeguatamente trasparente per il mercato di riferimento, ad esempio che non celi oneri o che sia troppo complessa da comprendere. |
13. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di assicurare che la fornitura ai distributori di informazioni su uno strumento finanziario includa informazioni sui canali appropriati per la distribuzione dello strumento finanziario, sul processo di approvazione del prodotto e sulla valutazione del mercato di riferimento, e che le informazioni siano di livello adeguato per consentire ai distributori di capire e consigliare o vendere correttamente lo strumento finanziario.
14. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento riesaminino regolarmente gli strumenti finanziari da esse prodotti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa influire materialmente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento determinato. Le imprese di investimento valutano se lo strumento finanziario permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e se sia distribuito al mercato di riferimento, o se raggiunga clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile.
15. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di riesaminare gli strumenti finanziari prima di qualsiasi ulteriore emissione o rilancio, qualora siano a conoscenza di eventi che possano incidere materialmente sul rischio potenziale per gli investitori, e di valutare a intervalli regolari se gli strumenti finanziari funzionino come previsto. Le imprese di investimento stabiliscono la cadenza del riesame dei loro strumenti finanziari sulla base di fattori pertinenti, compresi i fattori legati alla complessità e al carattere innovativo delle strategie di investimento perseguite. Le imprese identificano inoltre gli eventi cruciali che inciderebbero sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento dello strumento finanziario, come:
|
a) |
il superamento di una soglia che inciderà sul profilo di rendimento dello strumento finanziario; o |
|
b) |
la solvibilità di alcuni emittenti i cui titoli o garanzie possono incidere sul rendimento dello strumento finanziario. |
Gli Stati membri assicurano che, ove si verifichino tali eventi, le imprese di investimento adottino misure appropriate che possono consistere in:
|
a) |
fornire informazioni pertinenti sull'evento e le sue conseguenze sullo strumento finanziario ai clienti o ai distributori dello strumento finanziario qualora l'impresa di investimento non offra o venda lo strumento finanziario direttamente ai clienti; |
|
b) |
cambiare il processo di approvazione del prodotto; |
|
c) |
arrestare ulteriori emissioni dello strumento finanziario; |
|
d) |
cambiare lo strumento finanziario per evitare clausole contrattuali abusive; |
|
e) |
valutare se i canali di vendita attraverso cui sono venduti gli strumenti finanziari sono appropriati ove le imprese si rendano conto che lo strumento finanziario non è venduto come previsto; |
|
f) |
contattare il distributore per discutere di una modifica del processo di distribuzione; |
|
g) |
interrompere il rapporto con il distributore; o |
|
h) |
informare l'autorità competente pertinente. |
Articolo 10
Obblighi di governance dei prodotti per i distributori
1. Gli Stati membri prescrivono che quando le imprese di investimento decidono la gamma di strumenti finanziari, emessa da esse o da altre imprese, e la gamma di servizi che esse intendono raccomandare o offrire ai clienti, esse rispettino gli obblighi pertinenti di cui ai paragrafi da 2 a 10 in modo adeguato e proporzionato, tenendo conto della natura dello strumento finanziario, del servizio di investimento e del mercato di riferimento del prodotto.
Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento rispettino i requisiti della direttiva 2014/65/UE anche quando offrono o raccomandano strumenti finanziari prodotti da entità non soggette alla direttiva 2014/65/UE. Come parte di questo processo, le imprese di investimento dispongono di dispositivi efficaci che garantiscono loro l'accesso a informazioni sufficienti sugli strumenti finanziari provenienti da tali produttori.
Le imprese di investimento stabiliscono il mercato di riferimento per il rispettivo strumento finanziario, anche qualora il mercato di riferimento non sia stato definito dal produttore.
2. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di disporre di adeguati dispositivi di governance dei prodotti per assicurare che i prodotti e i servizi che intendono offrire o raccomandare siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi di un mercato di riferimento determinato e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento determinato. Le imprese di investimento identificano e valutano appropriatamente la situazione e le esigenze dei clienti su cui intendono concentrarsi, in modo da garantire che gli interessi dei clienti non siano pregiudicati a causa di pressioni commerciali o necessità di finanziamento. Come parte di questo processo, le imprese individuano gruppi di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile.
Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento ottengano dai produttori soggetti alla direttiva 2014/65/UE le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono raccomandare o vendere, al fine di garantire che tali prodotti siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento determinato.
Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento adottino tutte le misure ragionevoli per ottenere informazioni adeguate e attendibili anche dai produttori non soggetti alla direttiva 2014/65/UE al fine di garantire che i prodotti siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento. Quando le informazioni pertinenti non sono disponibili pubblicamente, il distributore adotta tutte le misure ragionevoli per ottenerle dal produttore o dal suo agente. Per informazioni disponibili pubblicamente accettabili si intendono informazioni chiare, affidabili e generate per soddisfare requisiti regolamentari, quali i requisiti relativi all'informativa a norma della direttiva 2003/71/CE (8) o della direttiva 2004/109/CE (9) del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale obbligo è pertinente per i prodotti venduti sui mercati primari e secondari e si applica in modo proporzionato, in base alla misura in cui sono ottenibili informazioni disponibili pubblicamente e alla complessità del prodotto.
Le imprese di investimento impiegano le informazioni ottenute dai produttori e le informazioni sui propri clienti per identificare il mercato di riferimento e la strategia di distribuzione. Quando un'impresa di investimento agisce sia come produttore che come distributore, è richiesta solo una valutazione del mercato di riferimento.
3. Gli Stati membri prescrivono che quando le imprese di investimento decidono la gamma di strumenti finanziari e di servizi offerti o raccomandati e i rispettivi mercati di riferimento, esse mantengano le procedure e le misure volte a garantire il rispetto di tutti i requisiti applicabili a norma della direttiva 2014/65/UE, compresi quelli relativi a informativa, adeguatezza e appropriatezza, incentivi e corretta gestione dei conflitti di interesse. In questo contesto, è accordata particolare attenzione laddove i distributori intendano offrire o raccomandare nuovi prodotti o vi siano variazioni in merito ai servizi che forniscono.
4. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento riesaminino e aggiornino periodicamente i loro dispositivi di governance dei prodotti al fine di garantire che permangano robusti e idonei al loro scopo e che adottino provvedimenti appropriati se del caso.
5. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento riesaminino regolarmente i prodotti di investimento da esse offerti o raccomandati e i servizi prestati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere materialmente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento determinato. Le imprese valutano almeno se il prodotto o il servizio resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e se la prevista strategia di distribuzione continui ad essere appropriata. Le imprese riconsiderano il mercato di riferimento e/o aggiornano i dispositivi di governance dei prodotti qualora rilevino di avere erroneamente identificato il mercato di riferimento per un prodotto o servizio specifico o qualora il prodotto o il servizio non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento determinato, ad esempio quando il prodotto non è più liquido o diviene molto volatile a causa delle oscillazioni del mercato.
6. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento assicurino che la loro funzione di verifica della conformità monitori lo sviluppo e la revisione periodica dei dispositivi di governance dei prodotti al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi definiti dal presente articolo da parte dell'impresa.
7. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento assicurino che il personale coinvolto sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei prodotti che intendono offrire o raccomandare e i servizi forniti nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento determinato.
8. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento assicurino che l'organo di gestione abbia il controllo effettivo sul processo di governance dei prodotti dell'impresa per determinare la gamma dei prodotti di investimento che offrono o raccomandano e i servizi prestati ai rispettivi mercati di riferimento. Le imprese di investimento assicurano che le relazioni di conformità destinate all'organo di gestione includano sistematicamente informazioni sui prodotti da esse offerti o raccomandati e sui servizi forniti. Le relazioni di conformità sono messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
9. Gli Stati membri assicurano che i distributori forniscano ai produttori le informazioni sulle vendite e, se del caso, le informazioni sui riesami di cui sopra per corroborare i riesami dei prodotti svolti dai produttori.
10. Quando diverse imprese collaborano nella distribuzione di un prodotto o servizio, gli Stati membri assicurano che l'impresa di investimento avente il rapporto diretto con il cliente sia investita della responsabilità finale di adempiere agli obblighi di governance dei prodotti definiti dal presente articolo. Tuttavia, le imprese di investimento intermediarie devono:
|
a) |
assicurare che le informazioni pertinenti sui prodotti passino dal produttore al distributore finale della catena; |
|
b) |
qualora il produttore richieda informazioni sulle vendite del prodotto al fine di adempiere ai propri obblighi di governance dei prodotti, consentirgli l'accesso; e |
|
c) |
applicare gli obblighi di governance dei prodotti ai produttori, se del caso, in relazione al servizio da esse fornito. |
CAPO IV
INCENTIVI
Articolo 11
Incentivi
1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che corrispondono o alle quali è corrisposto qualsivoglia onorario o commissione o che forniscono o alle quali è fornito qualsivoglia beneficio non monetario in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ai clienti garantiscano che tutte le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 siano rispettati in ogni momento.
2. Onorari, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio prestato al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
|
a) |
sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:
|
|
b) |
non offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato; |
|
c) |
sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo. |
Un onorario, commissione o beneficio non monetario è considerato inaccettabile qualora la prestazione dei servizi pertinenti al cliente sia falsata o distorta a causa dell'onorario, della commissione o del beneficio non monetario.
3. Le imprese di investimento adempiono ai requisiti di cui al paragrafo 2 a titolo permanente fintantoché continuano a pagare o ricevere l'onorario, la commissione o il beneficio non monetario.
4. Le imprese di investimento conservano le prove che gli onorari, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti dall'impresa sono concepiti per migliorare la qualità del servizio pertinente fornito al cliente:
|
a) |
tenendo un elenco interno di tutti gli onorari, commissioni e benefici non monetari che l'impresa di investimento riceve da terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori; e |
|
b) |
registrando il modo in cui onorari, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall'impresa di investimento, o che essa intende impiegare, migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti interessati e le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. |
5. In relazione a pagamenti o benefici ricevuti da o pagati a terzi, le imprese di investimento informano il cliente in merito a quanto segue:
|
a) |
prima della prestazione del servizio accessorio o di investimento, l'impresa di investimento fornisce al cliente le informazioni relative al pagamento o al beneficio in questione a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. I benefici non monetari minori possono essere descritti in modo generico. I benefici non monetari di altra natura ricevuti o pagati dall'impresa di investimento in relazione al servizio di investimento prestato a un cliente sono quantificati e indicati separatamente; |
|
b) |
laddove un'impresa di investimento non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo dei pagamenti o benefici da ricevere o pagare, e invece abbia comunicato al cliente il metodo di calcolo di tale importo, l'impresa fornisce inoltre ai propri clienti le informazioni sull'importo esatto del pagamento o beneficio ricevuto o pagato ex-post; e |
|
c) |
almeno una volta all'anno, a patto che riceva incentivi (continuativi) in relazione ai servizi di investimento prestati ai clienti interessati, l'impresa di investimento informa i propri clienti su base individuale in merito all'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari minori possono essere descritti in modo generico. |
In attuazione di tali obblighi, le imprese di investimento tengono conto delle regole in materia di costi e oneri di cui all'articolo 24, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 50 del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (10).
Laddove più imprese siano coinvolte in un canale di distribuzione, ciascuna impresa di investimento che presta un servizio di investimento o accessorio adempie ai suoi obblighi di informativa nei confronti dei propri clienti.
Articolo 12
Incentivi per consulenza in materia di investimenti su base indipendente o servizi di gestione del portafoglio
1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento che prestano consulenza in materia di investimenti su base indipendente o servizi di gestione del portafoglio restituiscano al cliente eventuali onorari, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi o da un soggetto che agisce per conto di terzi in relazione ai servizi prestati a tale cliente non appena ragionevolmente possibile dopo il ricevimento. Qualsivoglia onorario, commissione o beneficio monetario ricevuto da terzi in relazione alla prestazione di consulenza indipendente in materia di investimenti e di gestione del portafoglio è trasferito in toto al cliente.
Le imprese di investimento stabiliscono e attuano una politica per assicurare che onorari, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi o da un soggetto che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione di consulenza indipendente in materia di investimenti e alla gestione del portafoglio siano assegnati e trasferiti a ogni singolo cliente.
Le imprese di investimento informano i clienti sugli onorari, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti, ad esempio attraverso relazioni informative periodiche fornite al cliente.
2. Le imprese di investimento che prestano consulenza in materia di investimenti su base indipendente o servizi di gestione del portafoglio non accettano benefici non monetari che non costituiscono benefici non monetari minori accettabili a norma del paragrafo 3.
3. Si considerano benefici non monetari minori accettabili unicamente i seguenti benefici:
|
a) |
informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente; |
|
b) |
materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale; |
|
c) |
partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o di un servizio di investimento; |
|
d) |
ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c); e |
|
e) |
altri benefici non monetari minori che uno Stato membro consideri atti a migliorare la qualità del servizio prestato a un cliente e, tenuto conto del livello totale dei benefici forniti da una singola entità o gruppo di entità, che siano di una portata e natura tale per cui sia improbabile che pregiudichino l'osservanza del dovere dell'impresa di investimento di agire nel migliore interesse del cliente. |
I benefici non monetari minori accettabili sono ragionevoli e proporzionati e di portata tale da non essere in grado di incidere sul comportamento dell'impresa di investimento in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente interessato.
La comunicazione dei benefici non monetari minori è effettuata prima della prestazione dei relativi servizi di investimento o accessori ai clienti. A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), i benefici non monetari minori possono essere descritti in modo generico.
Articolo 13
Incentivi in relazione alla ricerca
1. Gli Stati membri assicurano che la prestazione di servizi di ricerca da parte di terzi alle imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio o altri servizi di investimento o accessori ai clienti non sia considerata un incentivo qualora sia ricevuta in cambio di uno dei seguenti elementi:
|
a) |
pagamenti diretti da parte dell'impresa di investimento sulle base delle proprie risorse; |
|
b) |
pagamenti da un conto di pagamento per la ricerca separato controllato dall'impresa di investimento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni relative al funzionamento del conto:
|
In ordine al primo comma, lettera b), quando si avvale del conto di pagamento per la ricerca, un'impresa di investimento fornisce ai clienti le seguenti informazioni:
|
a) |
prima della prestazione di un servizio di investimento ai clienti, informazioni sull'importo iscritto in bilancio per la ricerca e sull'importo dell'onere per la ricerca stimato per ciascuno di essi; |
|
b) |
informazioni annuali sui costi totali che ognuno di essi ha sostenuto per la ricerca da parte di terzi. |
2. Laddove un'impresa di investimento gestisca un conto di pagamento per la ricerca, gli Stati membri assicurano che l'impresa di investimento sia anche tenuta, su richiesta dei clienti o delle autorità competenti, a fornire una sintesi dei fornitori pagati da tale conto, l'importo totale a loro erogato nel corso di un periodo di tempo definito, i benefici e i servizi ricevuti dall'impresa di investimento e come l'importo totale speso dal conto si rapporti al budget fissato dall'impresa per quel periodo, rilevando eventuali rimborsi o riporti qualora fondi residui permangano sul conto. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto i), l'onere di ricerca specifico:
|
a) |
si basa solo su un budget per la ricerca fissato dall'impresa di investimento allo scopo di stabilire la necessità di una ricerca da parte di terzi in relazione a servizi di investimento resi ai propri clienti; e |
|
b) |
non è collegato al volume e/o al valore delle operazioni eseguite per conto dei clienti. |
3. Ove l'onere di ricerca non sia riscosso separatamente bensì insieme a una commissione di transazione, ogni accordo operativo per la sua riscossione lo identifica separatamente ed è pienamente conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al paragrafo 1, secondo comma.
4. L'ammontare complessivo degli oneri di ricerca ricevuti non può superare il budget per la ricerca.
5. Nell'accordo di gestione dell'investimento o nelle condizioni generali di contratto, l'impresa di investimento concorda con i clienti l'onere della ricerca, come iscritto nel budget per la ricerca, e la frequenza con cui esso è dedotto dalle risorse del cliente nel corso dell'anno. Gli incrementi del budget per la ricerca avvengono unicamente dopo la fornitura di informazioni chiare ai clienti in proposito. Se vi è un surplus nel conto di pagamento per la ricerca alla fine di un periodo, l'impresa dovrebbe disporre di una procedura per rimborsare tali fondi al cliente o compensarli a fronte del budget per la ricerca e dell'onere calcolato per il periodo successivo.
6. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto ii), il bilancio per la ricerca è gestito esclusivamente dall'impresa di investimento e si basa su una valutazione ragionevole della necessità di ricerca da parte di terzi. L'assegnazione del budget per la ricerca all'acquisto di ricerca effettuata da terzi è soggetta a controlli appropriati e alla supervisione dell'alta dirigenza dell'impresa per garantire che il budget sia gestito e impiegato nel migliore interesse dei clienti dell'impresa. Tali controlli comprendono una chiara traccia di audit dei pagamenti effettuati ai fornitori della ricerca e riguardano le modalità di determinazione degli importi pagati con riferimento ai criteri di qualità di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iv). Le imprese di investimento non impiegano il budget per la ricerca e il conto di pagamento per la ricerca per finanziare la ricerca interna.
7. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto iii), l'impresa di investimento può delegare la gestione del conto di pagamento per la ricerca a terzi, purché ciò agevoli l'acquisto della ricerca svolta da terzi e i pagamenti destinati ai fornitori della ricerca a nome dell'impresa di investimento, senza indebiti ritardi conformemente alle istruzioni dell'impresa di investimento.
8. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto iv), le imprese di investimento definiscono tutti gli elementi necessari in una politica scritta che forniscono ai loro clienti. Tale politica definisce anche la misura in cui la ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento per la ricerca può beneficiare ai portafogli dei clienti, anche, se del caso, tenendo conto delle strategie di investimento applicabili a vari tipi di portafoglio e dell'approccio che l'impresa intende adottare per ripartire equamente tali costi tra i vari portafogli dei clienti.
9. Le imprese di investimento che forniscono servizi di esecuzione identificano separatamente gli oneri per tali servizi che riflettono unicamente il costo di esecuzione dell'operazione. La prestazione di ogni altro beneficio o servizio da parte della stessa impresa di investimento a imprese di investimento aventi sede nell'Unione è soggetta a un onere identificabile separatamente; la fornitura e gli oneri per tali benefici o servizi non sono influenzati o condizionati dai livelli di pagamento per i servizi di esecuzione.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Entrata in vigore e applicazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 3 luglio 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 15
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 16
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(3) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(4) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(5) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
(7) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(8) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
(9) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(10) Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).