ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 86

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
31 marzo 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2017/609 del Consiglio, del 27 marzo 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/610 della Commissione, del 20 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/611 della Commissione, del 29 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

5

 

*

Regolamento (UE) 2017/612 della Commissione, del 30 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2017 ( 1 )

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/613 della Commissione, del 30 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/614 del Consiglio, del 21 marzo 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

13

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/615 della Commissione, del 30 marzo 2017, relativa all'accettazione di una proposta di un gruppo di produttori esportatori, in collaborazione con la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, riguardante l'attuazione dell'impegno di cui alla decisione di esecuzione 2013/707/UE

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/1


DECISIONE (UE) 2017/609 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2017

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (2) («accordo»), è stato firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2006.

(2)

La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1o luglio 2013.

(3)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione di tale Stato all'accordo deve essere approvata tramite un protocollo all'accordo concluso tra il Consiglio, che agisce a nome dell'Unione e che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e la Repubblica libanese.

(4)

Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica libanese. I negoziati si sono conclusi con successo. Conformemente alla decisione (UE) 2016/859 del Consiglio (3), il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri a Bruxelles il 28 aprile 2016.

(5)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 7 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo (5).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  Approvazione del 2 marzo 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.

(3)   GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 1.

(4)  Il testo è stato pubblicato nella GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma.

(5)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/610 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 85, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le controparti centrali si interpongono tra le controparti dei contratti negoziati su uno o più mercati finanziari. Il rischio di credito delle controparti è attenuato mediante la prestazione di garanzie reali calcolate in modo da coprire potenziali perdite dovute a inadempimento. Le controparti centrali accettano come garanzia reale unicamente attività altamente liquide, generalmente in contanti, per la reintegrazione del margine di variazione, in modo da consentire una liquidazione rapida in caso di inadempimento.

(2)

Gli schemi pensionistici in molti Stati membri operano attivamente sui mercati dei derivati OTC. Tuttavia, di norma gli schemi pensionistici riducono al minimo le loro posizioni in contante per detenere investimenti aventi un rendimento superiore, quali i titoli, che consentono di assicurare elevati rendimenti per i pensionati. Di regola, i soggetti che gestiscono schemi pensionistici finalizzati principalmente a fornire prestazioni durante il pensionamento, erogate solitamente sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, ma anche a titolo temporaneo o una tantum, destinano una percentuale minima degli attivi a contante per garantire ai contraenti il massimo possibile di efficienza e di rendimento. L'obbligo per tali soggetti di compensare i contratti derivati OTC a livello centrale implicherebbe quindi il dirottamento da parte loro di una percentuale considerevole di attività verso il contante per rispettare i correnti obblighi di marginazione delle controparti centrali.

(3)

L'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede pertanto che, per tre anni dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento, l'obbligo di compensazione previsto all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 non si applichi ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici. Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell'erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento.

(4)

L'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone alla Commissione di elaborare una relazione per accertare se le controparti centrali abbiano compiuto gli sforzi necessari per sviluppare soluzioni tecniche adeguate per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie reali non in contanti come margini di variazione. Per effettuare la valutazione, la Commissione ha commissionato uno studio di riferimento sulle soluzioni per la prestazione di garanzie reali non in contanti alle controparti centrali da parte degli schemi pensionistici, nonché sull'impatto dell'abolizione dell'esenzione in assenza di soluzione in termini di riduzione dei redditi pensionistici per i pensionati beneficiari degli schemi pensionistici interessati. Su tale base la Commissione ha adottato la propria relazione (2) il 3 febbraio 2015.

(5)

Conformemente alle conclusioni della relazione, la Commissione ha ritenuto che in questa fase le controparti centrali non abbiano realizzato gli sforzi necessari per sviluppare soluzioni tecniche adeguate e che restino immutati gli effetti negativi della compensazione centrale dei contratti derivati OTC sulle prestazioni pensionistiche dei pensionati futuri. Di conseguenza è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione (3) che proroga il periodo transitorio di tre anni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 di altri due anni.

(6)

Da allora, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica, conclusasi nell'agosto 2015, al fine di elaborare una relazione sull'attuazione del regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni in conformità all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento stesso. La Commissione ha inoltre consultato il pubblico mediante un invito a presentare contributi sul quadro normativo dell'UE per i servizi finanziari. Conformemente al risultato della relazione della Commissione, il risultato della consultazione pubblica sul regolamento (UE) n. 648/2012 e le risposte inviate a seguito dell'invito a presentare contributi hanno confermato che in questa fase le controparti centrali non hanno realizzato gli sforzi necessari per sviluppare soluzioni tecniche adeguate e che restano immutati gli effetti negativi della compensazione centrale dei contratti derivati OTC sulle prestazioni pensionistiche dei pensionati futuri.

(7)

Occorre pertanto prorogare ulteriormente il periodo transitorio di tre anni previsto all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(8)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile per consentire che la proroga del vigente periodo transitorio avvenga prima della sua scadenza o subito dopo di essa. Un'entrata in vigore tardiva potrebbe determinare incertezza del diritto per gli schemi pensionistici in merito alla necessità di iniziare a prepararsi in previsione dell'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Fino al 16 agosto 2018 l'obbligo di compensazione previsto all'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici definiti all'articolo 2, punto 10. Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell'erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, atta a valutare i progressi e gli sforzi compiuti dalle CCP nello sviluppo di soluzioni tecniche per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie non in contanti come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure miranti a favorire tale soluzione [COM(2015) 39 final del 3 febbraio 2015].

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63).


31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/611 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE(GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

119,3

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

136,3

0

AR

140,9

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

284,4

5

AR

193,2

33

BR

298,6

0

CL

235,5

19

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

381,1

0

BR

302,9

0

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

350,0

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

174,6

37

BR

»

(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» sta per «altre origini».


31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/7


REGOLAMENTO (UE) 2017/612 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2017

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l'articolo 12, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali sono composte da un contributo dell'Unione e da diritti pagati all'Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.

(2)

È opportuno aggiornare questi diritti in rapporto al tasso d'inflazione del 2016. Il tasso d'inflazione nell'Unione, pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea, è stato dell'1,2 % nel 2016.

(3)

Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi adeguati dei diritti al centinaio di euro più vicino.

(4)

Il regolamento (CE) n. 297/95 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

(5)

Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non dovrebbe essere applicato alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2017.

(6)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95, l'aggiornamento va realizzato con effetto dal 1o aprile 2017. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è così modificata:

al primo comma, « 278 800 EUR» è sostituito da « 282 100 EUR»,

al secondo comma, « 28 000 EUR» è sostituito da « 28 300 EUR»,

al terzo comma, « 7 000 EUR» è sostituito da « 7 100 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, « 108 200 EUR» è sostituito da « 109 500 EUR»,

al secondo comma, « 180 200 EUR» è sostituito da « 182 400 EUR»,

al terzo comma, « 10 800 EUR» è sostituito da « 10 900 EUR»,

al quarto comma, « 7 000 EUR» è sostituito da « 7 100 EUR»;

iii)

la lettera c) è così modificata:

al primo comma, « 83 700 EUR» è sostituito da « 84 700 EUR»,

al secondo comma, « 20 900 EUR e 62 700 EUR» è sostituito da « 21 200 EUR e 63 500 EUR»,

al terzo comma, « 7 000 EUR» è sostituito da « 7 100 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

alla lettera a), primo comma, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, « 83 700 EUR» è sostituito da « 84 700 EUR»,

al secondo comma, « 20 900 EUR e 62 700 EUR» è sostituito da « 21 200 EUR e 63 500 EUR»;

c)

al paragrafo 3, «13 800 EUR» è sostituito da «14 000 EUR»;

d)

al paragrafo 4, «20 900 EUR» è sostituito da «21 200 EUR»;

e)

al paragrafo 5, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»;

f)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

al primo comma, «100 000 EUR» è sostituito da «101 200 EUR»;

ii)

al secondo comma, «24 900 EUR e 74 900 EUR» è sostituito da «25 200 EUR e 75 800 EUR»;

2)

all'articolo 4, primo comma, «69 400 EUR» è sostituito da «70 200 EUR»;

3)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è così modificata:

al primo comma, « 139 600 EUR» è sostituito da « 141 300 EUR»,

al secondo comma, « 13 800 EUR» è sostituito da « 14 000 EUR»,

al terzo comma, « 7 000 EUR» è sostituito da « 7 100 EUR»,

il quarto comma è così modificato:

« 69 400 EUR» è sostituito da « 70 200 EUR»,

« 7 000 EUR» è sostituito da « 7 100 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, « 69 400 EUR» è sostituito da « 70 200 EUR»,

al secondo comma, « 117 800 EUR» è sostituito da « 119 200 EUR»,

al terzo comma, « 13 800 EUR» è sostituito da « 14 000 EUR»,

al quarto comma, « 7 000 EUR» è sostituito da « 7 100 EUR»,

il quinto comma è così modificato:

« 34 900 EUR» è sostituito da « 35 300 EUR»,

« 7 000 EUR» è sostituito da « 7 100 EUR»;

iii)

la lettera c) è così modificata:

al primo comma, « 34 900 EUR» è sostituito da « 35 300 EUR»,

al secondo comma, « 8 700 EUR e 26 200 EUR» è sostituito da « 8 800 EUR e 26 500 EUR»,

al terzo comma, « 7 000 EUR» è sostituito da « 7 100 EUR»;

c)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

alla lettera a), primo comma, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, « 41 800 EUR» è sostituito da « 42 300 EUR»,

al secondo comma, « 10 500 EUR e 31 500 EUR» è sostituito da « 10 600 EUR e 31 900 EUR»,

al terzo comma, « 7 000 EUR» è sostituito da « 7 100 EUR»;

d)

al paragrafo 3, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»;

e)

al paragrafo 4, «20 900 EUR» è sostituito da «21 200 EUR»;

f)

al paragrafo 5, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR»;

g)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

al primo comma, «33 400 EUR» è sostituito da «33 800 EUR»;

ii)

al secondo comma, «8 300 EUR e 24 900 EUR» è sostituito da «8 400 EUR e 25 200 EUR»;

4)

all'articolo 6, primo comma, «41 800 EUR» è sostituito da «42 300 EUR»;

5)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

al primo comma, «69 400 EUR» è sostituito da «70 200 EUR»;

b)

al secondo comma, «20 900 EUR» è sostituito da «21 200 EUR»;

6)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al secondo comma, «83 700 EUR» è sostituito da «84 700 EUR»;

ii)

al terzo comma, «41 800 EUR» è sostituito da «42 300 EUR»;

iii)

al quarto comma, «20 900 EUR e 62 700 EUR» è sostituito da «21 200 EUR e 63 500 EUR»;

iv)

al quinto comma, «10 500 EUR e 31 500 EUR» è sostituito da «10 600 EUR e 31 900 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al secondo comma, «278 800 EUR» è sostituito da «282 100 EUR»;

ii)

al terzo comma, «139 600 EUR» è sostituito da «141 300 EUR»;

iii)

al quinto comma, «3 000 EUR e 240 300 EUR» è sostituito da «3 000 EUR e 243 200 EUR»;

iv)

al sesto comma, «3 000 EUR e 120 300 EUR» è sostituito da «3 000 EUR e 121 700 EUR»;

c)

al paragrafo 3, primo comma, «7 000 EUR» è sostituito da «7 100 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).


31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/613 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

288,4

IL

288,6

MA

109,9

TN

200,0

TR

108,5

ZA

81,7

ZZ

179,5

0707 00 05

TR

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

MA

53,9

TR

148,2

ZZ

101,1

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

48,5

IL

80,7

MA

49,6

TN

59,2

TR

77,4

ZA

99,3

ZZ

69,1

0805 50 10

TR

74,4

ZZ

74,4

0808 10 80

BR

111,8

CL

116,3

US

105,8

ZA

114,1

ZZ

112,0

0808 30 90

AR

117,2

CL

137,4

CN

74,5

MA

115,2

ZA

130,7

ZZ

115,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/13


DECISIONE (UE) 2017/614 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Hella DUNGER-LÖPER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Gerry WOOP, Staatssekretär für Europa (Land Berlin).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/14


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/615 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2017

relativa all'accettazione di una proposta di un gruppo di produttori esportatori, in collaborazione con la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, riguardante l'attuazione dell'impegno di cui alla decisione di esecuzione 2013/707/UE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento antidumping di base e dall'articolo 25 del regolamento antisovvenzioni di base,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2)

Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («la CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Risulta chiaramente dai termini di tale impegno sui prezzi che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.

(3)

Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7) il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.

(5)

In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8) la Commissione ha confermato l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive.

(6)

Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta presentata dai produttori esportatori insieme alla CCCME in merito ad alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono congiuntamente denominati «le misure».

(7)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.

(8)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 (11) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(9)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

(10)

La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (13).

(11)

La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (14).

(12)

La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (15).

(13)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 (16) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(14)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (17) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

(15)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 (18) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

(16)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 (19) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(17)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 (20) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

(18)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 (21) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori.

(19)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 (22) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

(20)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 (23) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori.

(21)

A seguito del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio di cui ai considerando da 10 a 12, la Commissione ha confermato le misure in vigore con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 (24) e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 (25).

(22)

La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di apertura pubblicato il 3 marzo 2017 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (26).

(23)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 (27) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori.

B.   IMPEGNO

1.   Attuazione dell'impegno

(24)

Il 6 marzo 2017, sulla base delle disposizioni dell'impegno, i produttori esportatori insieme alla CCCME hanno chiesto di avviare consultazioni con la Commissione. I produttori esportatori e la CCCME hanno sostenuto che il PMI (prezzo minimo all'importazione) dovrebbe essere mantenuto al livello attuale fino al completamento del riesame intermedio parziale di cui al considerando 22.

(25)

Nella loro notifica i produttori esportatori e la CCCME hanno ricordato che l'obiettivo del riesame intermedio parziale in corso avviato dalla Commissione di propria iniziativa è, tra l'altro, di valutare se l'impegno sulla base del PMI (assoggettato a un meccanismo di adeguamento periodico) possa ancora essere considerato una forma appropriata per le misure. Essendo collegato al meccanismo di adeguamento, il PMI dovrebbe essere mantenuto al livello attuale per evitare qualsiasi interferenza con il riesame intermedio parziale in corso per tutta la sua durata.

(26)

La notifica della CCCME è stata messa a disposizione delle parti interessate in modo da consentire loro di esercitare i propri diritti di difesa in relazione al mantenimento del PMI al livello attuale per tutta la durata del riesame intermedio di cui al considerando 22.

2.   Osservazioni scritte e valutazione

(27)

Una parte ha sostenuto che la proposta della CCCME costituisce una violazione delle disposizioni dell'impegno secondo le quali qualsiasi modifica dell'impegno stesso deve essere introdotta per mezzo di un riesame intermedio durante il quale restano in vigore tutte le disposizioni dell'impegno. Tale parte ha inoltre affermato che il meccanismo di adeguamento è automatico e che non vi è alcun motivo pratico per mantenere il prezzo minimo all'importazione al livello attuale in attesa dell'esito del riesame intermedio in corso.

(28)

In primo luogo la Commissione osserva che la clausola dell'impegno che la parte ha citato esclude espressamente dal suo campo d'applicazione le disposizioni in materia di adeguamento.

(29)

Inoltre è il funzionamento del sistema di adeguamento del PMI a essere stato concepito come automatico. Il riesame intermedio in corso della forma delle misure tocca l'essenza della misura esistente, ma il suo obiettivo non è di per sé quello di rivedere il contenuto dell'impegno. Tutte le disposizioni dell'impegno restano in vigore. L'automatismo del funzionamento del meccanismo di adeguamento non impedisce alla parte che ha offerto l'impegno di chiedere una modifica, ancor più se di natura temporanea. La modifica è soltanto un temporaneo mantenimento del PMI al livello attuale in attesa dell'esito del riesame intermedio della forma delle misure.

(30)

La parte ha fatto inoltre riferimento a un'inchiesta di riesame conclusa dalla Commissione con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 (28). Tale riesame, tuttavia, è stato richiesto da una parte esterna all'impegno allo scopo di sperimentare un prezzo di riferimento alternativo per il meccanismo di adeguamento (un'opzione secondaria non immediatamente operativa). Il riesame intermedio in corso riguarda la necessità di riesaminare la forma delle misure in quanto tale. Infine la Commissione sottolinea che in un'altra occasione il PMI era stato mantenuto allo stesso livello (29) in attesa dell'adozione della decisione di esecuzione 2014/657/UE, che conteneva chiarimenti in merito.

(31)

Sulla base di quanto precede, le affermazioni della parte sono respinte.

3.   Accettazione della proposta di mantenere il PMI al livello attuale per tutta la durata del riesame intermedio in corso

(32)

Sulla base della notifica dei produttori esportatori e della CCCME, la Commissione ritiene pertanto opportuno accettare la proposta di congelare il PMI fino al completamento del riesame intermedio parziale in corso di cui al considerando 22 e chiudere le consultazioni con i produttori esportatori e con la CCCME,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta di mantenere il PMI (prezzo minimo all'importazione) al livello applicabile nel marzo 2017 per l'impegno accettato dai produttori esportatori di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE e successive modifiche, insieme alla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in attesa della conclusione del riesame intermedio parziale avviato dalla Commissione (30), è accettata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)   GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

(4)   GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.

(5)   GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.

(6)   GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

(7)   GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

(8)   GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

(9)   GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

(10)   GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.

(11)   GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.

(12)   GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.

(13)   GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.

(14)   GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

(15)   GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.

(16)   GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.

(17)   GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.

(18)   GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.

(19)   GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5.

(20)   GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10.

(21)   GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16.

(22)   GU L 308 del 16.11. 2016, pag. 8.

(23)   GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 4.

(24)   GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.

(25)   GU L 56 del 3.3. 2017, pag. 131.

(26)   GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.

(27)   GU L 71 del 16.3.2017, pag. 5.

(28)   GU L 4 del 7.1.2016, pag. 1.

(29)  Lettera del 13 giugno 2014 consultabile dalle parti interessate.

(30)   GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.