ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 85

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
30 marzo 2017


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 197/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/504]

1

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 198/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/505]

5

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 199/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/506]

7

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 200/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/507]

8

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 201/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/508]

9

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 202/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/509]

11

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 203/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/510]

12

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 204/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/511]

14

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 205/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/512]

16

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 206/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/513]

18

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 207/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/514]

20

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 208/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/515]

22

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 209/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/516]

24

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 210/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/517]

26

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 211/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/518]

28

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 212/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/519]

29

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 213/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/520]

31

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 214/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/521]

33

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 215/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/522]

35

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 216/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/523]

36

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 217/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/524]

38

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 218/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/525]

39

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 219/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) dell'accordo SEE [2017/526]

41

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 220/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2017/527]

43

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 221/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/528]

44

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 222/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/529]

45

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 223/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/530]

46

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 224/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/531]

48

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 225/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/532]

49

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 226/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/533]

50

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 227/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/534]

51

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 228/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/535]

52

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 229/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/536]

53

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 230/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/537]

57

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 231/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/538]

58

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 232/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/539]

59

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

30.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 197/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/504]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 790/2010 della Commissione, del 7 settembre 2010, che modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1063/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 555/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguardo il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione (7).

(8)

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(9)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 abroga i regolamenti (CE) n. 811/2003 (9), (CE) n. 878/2004 (10), (CE) n. 79/2005 (11), (CE) n. 92/2005 (12), (CE) n. 181/2006 (13), (CE) n. 197/2006 (14), (CE) n. 1192/2006 (15), (CE) n. 2007/2006 (16) della Commissione e le decisioni 2003/322/CE (17), 2003/324/CE (18) e 2004/407/CE (19) della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(10)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(11)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Nella parte 7.1, il testo del punto 9b [regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue:

« 32009 R 1069: Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

nel caso degli Stati EFTA, la data di cui all'articolo 55 è la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1069/2009;

b)

questo atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»

2.

Dopo il punto 9b [regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è inserito quanto segue:

«9c.

32011 R 0142: Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1),

modificato da:

32011 R 0749: Regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011 (GU L 198 del 30.7.2011, pag. 3),

32012 R 1063: Regolamento (UE) n. 1063/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012 (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 5),

32013 R 0555: Regolamento (UE) n. 555/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013 (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 11),

32014 R 0592: Regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014 (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 33).

Ai fini del presente accordo le disposizioni di tale regolamento sono modificate come segue:

a)

nei modelli di certificati sanitari di cui all'allegato XV, le parole “o destinati alla Norvegia” sono aggiunte dopo la frase “destinati ad uno Stato membro di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 546/2006”;

b)

all'allegato XIV, capo II, sezione 1, lettera c) le parole “o dalle Svalbard” sono aggiunte dopo le parole “tabella 2”.

Questo atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 790/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 749/2011, (UE) n. 1063/2012, (UE) n. 555/2013 e (UE) n. 592/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)   GU L 237 dell'8.9.2010, pag. 1.

(3)   GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

(4)   GU L 198 del 30.7.2011, pag. 3.

(5)   GU L 314 del 14.11.2012, pag. 5.

(6)   GU L 164 del 18.6.2013, pag. 11.

(7)   GU L 165 del 4.6.2014, pag. 33.

(8)   GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(9)   GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14.

(10)   GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62.

(11)   GU L 16 del 20.1.2005, pag. 46.

(12)   GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27.

(13)   GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31.

(14)   GU L 32 del 4.2.2006, pag. 13.

(15)   GU L 215 del 5.8.2006, pag. 10.

(16)   GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98.

(17)   GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32.

(18)   GU L 117 del 13.5.2003, pag. 37.

(19)   GU L 151 del 30.4.2004, pag. 11.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione n. 197/2015 del Comitato misto SEE, del 25 settembre 2015, che integra nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione

«Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione riguardano l'esportazione verso paesi terzi di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano. L'integrazione di tali regolamenti lascia impregiudicato il campo di applicazione dell'accordo SEE.»


30.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 198/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/505]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 294/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9c [regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0294: Regolamento (UE) n. 294/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013 (GU L 98 del 6.4.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 294/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 197/2015 del 25 settembre 2015 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 98 del 6.4.2013, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


30.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 199/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/506]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 717/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di certificati sanitari (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9c [regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0717: Regolamento (UE) n. 717/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013 (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 31).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 717/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 197/2015 del 25 settembre 2015 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 201 del 26.7.2013, pag. 31.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


30.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 200/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/507]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/9 della Commissione, del 6 gennaio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9c [Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0009: Regolamento (UE) 2015/9 della Commissione, del 6 gennaio 2015 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/9 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 197/2015 del 25 settembre 2015 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


30.3.2017   

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L 85/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 201/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/508]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 483/2014 della Commissione, dell'8 maggio 2014, concernente le misure di protezione relative alla diarrea suina causata da un delta coronavirus per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di sangue e di plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati destinati alla produzione di mangimi per animali da allevamento della specie suina (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9c [Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«9d.

32014 R 0483: Regolamento di esecuzione (UE) n. 483/2014 della Commissione, dell'8 maggio 2014, concernente le misure di protezione relative alla diarrea suina causata da un delta coronavirus per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di sangue e di plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati destinati alla produzione di mangimi per animali da allevamento della specie suina (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 52).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 483/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 197/2015 del 25 settembre 2015 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 138 del 13.5.2014, pag. 52.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


30.3.2017   

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L 85/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 202/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/509]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/186 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan e semi di Ambrosia (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 33 (Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0186: Regolamento (UE) 2015/186 della Commissione, del 6 febbraio 2015 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 11).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/186 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 31 del 7.2.2015, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 203/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/510]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/661 della Commissione, del 28 aprile 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/662 della Commissione, del 28 aprile 2015, relativo all'autorizzazione della L-carnitina e della L-carnitina-L-tartrato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/722 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione della taurina come additivo per mangimi per Canidae, Felidae, Mustelidae e pesci carnivori (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/723 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione della biotina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/724 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione di acetato di retinile, palmitato di retinile e propionato di retinile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (5), rettificato dalla GU L 195 del 23.7.2015, pag. 49.

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(7)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 130 [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/518 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«131.

32015 R 0661: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/661 della Commissione, del 28 aprile 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 1).

132.

32015 R 0662: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/662 della Commissione, del 28 aprile 2015, relativo all'autorizzazione della L-carnitina e della L-carnitina-L-tartrato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 5).

133.

32015 R 0722: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/722 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione della taurina come additivo per mangimi per Canidae, Felidae, Mustelidae e pesci carnivori (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 18).

134.

32015 R 0723: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/723 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione della biotina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 22).

135.

32015 R 0724: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/724 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione di acetato di retinile, palmitato di retinile e propionato di retinile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 25), rettificato dalla GU L 130 del 28.5.2015, pag. 19

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/661, (UE) 2015/662, (UE) 2015/722, (UE) 2015/723 e (UE) 2015/724, rettificato dalla GU L 130 del 28.5.2015, pag. 19, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 110 del 29.4.2015, pag. 1.

(2)   GU L 110 del 29.4.2015, pag. 5.

(3)   GU L 115 del 6.5.2015, pag. 18.

(4)   GU L 115 del 6.5.2015, pag. 22.

(5)   GU L 115 del 6.5.2015, pag. 25.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 204/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/511]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/165 della Commissione, del 3 febbraio 2015, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido lattico, Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, chitosano cloridrato e Equisetum arvense L. in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/401 della Commissione, del 25 febbraio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, cromafenozide, ciazofamid, dicamba, difenoconazolo, fenpirazamina, fluazinam, formetanato, nicotina, penconazolo, pimetrozina, piraclostrobin, tau-fluvalinato e tebuconazolo in o su determinati prodotti (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 R 0165: Regolamento (UE) 2015/165 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 1),

32015 R 0401: Regolamento (UE) 2015/401 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 71 del 14.3.2015, pag. 114).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 R 0165: Regolamento (UE) 2015/165 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 1),

32015 R 0401: Regolamento (UE) 2015/401 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 71 del 14.3.2015, pag. 114).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2015/165 e (UE) 2015/401 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 28 del 4.2.2015, pag. 1.

(2)   GU L 71 del 14.3.2015, pag. 114.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 205/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/512]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/399 della Commissione, del 25 febbraio 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,4-dimetilnaftalene, benfuracarb, carbofurano, carbosulfan, etefon, fenamidone, fenvalerate, fenexamid, furatiocarb, imazapir, malation, picoxystrobin, spirotetrammato, tepralossidim e triflossistrobina in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/400 della Commissione, del 25 febbraio 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di olio di Dippel, monossido di carbonio, ciprodinil, dodemorf, iprodione, metaldeide, metazaclor, olio di paraffina (CAS 64742-54-7), oli di petrolio (CAS 92062-35-6) e propargite in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/552 della Commissione, del 7 aprile 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,3-dicloropropene, bifenox, dimetenamid-p, proesadione, tolilfluanide e trifluralin in o su determinati prodotti (3), rettificato dalla GU L 94 del 10.4.2015, pag. 8.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 R 0399: Regolamento (UE) n. 2015/399 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 71 del 14.3.2015, pag. 1),

32015 R 0400: Regolamento (UE) n. 2015/400 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 71 del 14.3.2015, pag. 56),

32015 R 0552: Regolamento (UE) n. 2015/552 della Commissione, del 7 aprile 2015 (GU L 92 dell'8.4.2015, pag. 20), rettificato dalla GU L 94 del 10.4.2015, pag. 8

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 R 0399: Regolamento (UE) n. 2015/399 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 71 del 14.3.2015, pag. 1),

32015 R 0400: Regolamento (UE) n. 2015/400 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 71 del 14.3.2015, pag. 56),

32015 R 0552: Regolamento (UE) n. 2015/552 della Commissione, del 7 aprile 2015 (GU L 92 dell'8.4.2015, pag. 20), rettificato dalla GU L 94 del 10.4.2015, pag. 8

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2015/399, (UE) 2015/400 e (UE) 2015/552, rettificato dalla GU L 94 del 10.4.2015, pag. 8, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 71 del 14.3.2015, pag. 1.

(2)   GU L 71 del 14.3.2015, pag. 56.

(3)   GU L 92 dell'8.4.2015, pag. 20.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 206/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/513]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/603 della Commissione, del 13 aprile 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido 2-naftilossiacetico, acetocloro, cloropicrin, diflufenican, flurprimidolo, flutolanil e spinosad in o su determinati prodotti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0603: Regolamento (UE) n. 2015/603 della Commissione, del 13 aprile 2015 (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 10).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0603: Regolamento (UE) n. 2015/603 della Commissione, del 13 aprile 2015 (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 10).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) 2015/603 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 100 del 17.4.2015, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

IT

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L 85/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 207/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/514]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 40 [Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32014 R 1322: Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014 (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).»

2.

Dopo il punto 40 [Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:

«40a.

32014 R 1322: Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 9/2015 del 25 febbraio 2015 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


30.3.2017   

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L 85/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 208/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/515]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/254 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2015, che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (1).

(2)

La direttiva (UE) 2015/254 abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 54 g (Direttiva 93/5/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«54 g.

32015 L 0254: Direttiva (UE) 2015/254 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2015, che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (GU L 43 del 18.2.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva (UE) 2015/254 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 43 del 18.2.2015, pag. 1.

(2)   GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 209/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/516]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/639 della Commissione, del 23 aprile 2015, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di biossido di silicio (E 551) nel copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/647 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/648 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante (2E,6Z)-nonadienammide di N-etile (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/649 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'impiego di L-leucina come eccipiente per edulcoranti da tavola in compresse (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 R 0639: Regolamento (UE) 2015/639 della Commissione, del 23 aprile 2015 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 16),

32015 R 0647: Regolamento (UE) 2015/647 della Commissione, del 24 aprile 2015 (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 1),

32015 R 0649: Regolamento (UE) 2015/649 della Commissione, del 24 aprile 2015 (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 17).»

2.

Al punto 54zzzzs [Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0648: Regolamento (UE) 2015/648 della Commissione, del 24 aprile 2015 (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 15).»

3.

Al punto 69 [Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0649: Regolamento (UE) 2015/649 della Commissione, del 24 aprile 2015 (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 17).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2015/639, (UE) 2015/647, (UE) 2015/648 e (UE) 2015/649 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 106 del 24.4.2015, pag. 16.

(2)   GU L 107 del 25.4.2015, pag. 1.

(3)   GU L 107 del 25.4.2015, pag. 15.

(4)   GU L 107 del 25.4.2015, pag. 17.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 210/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/517]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/539 della Commissione, del 31 marzo 2015, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 54zzzzzp [Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0539: Regolamento (UE) 2015/539 della Commissione, del 31 marzo 2015 (GU L 88 dell'1.4.2015, pag. 7).»

2.

Dopo il punto 98 [Regolamento (UE) 2015/402 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«99.

32015 R 0539: Regolamento (UE) 2015/539 della Commissione, del 31 marzo 2015, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (GU L 88 dell'1.4.2015, pag. 7).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/539 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 88 dell'1.4.2015, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 211/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/518]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/446 della Commissione, del 17 marzo 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «seleniato di bario» (1).

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0446: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/446 della Commissione, del 17 marzo 2015 (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 18).».

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/446 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 74 del 18.3.2015, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 212/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/519]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/566 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che attua la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti dei tessuti e delle cellule importati (2).

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 15z (Direttiva 2006/86/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32015 L 0565: Direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015 (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 43).»

2.

Dopo il punto 16 (Regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«17.

32015 L 0566: Direttiva (UE) 2015/566 della Commissione, dell'8 aprile 2015, recante applicazione della direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le procedure di verifica delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti dei tessuti e delle cellule importati (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 56).»

Articolo 2

I testi delle direttive (UE) 2015/565 e (UE) 2015/566 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 93 del 9.4.2015, pag. 43.

(2)   GU L 93 del 9.4.2015, pag. 56.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 213/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/520]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 536/2014 abroga la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo con effetto a decorrere da sei mesi dopo la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 536/2014, ma comunque non prima del 28 maggio 2016.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 17 [Direttiva (UE) 2015/566 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«18.

32014 R 0536: Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).»

2.

Il testo del punto 15o (Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso con effetto a decorrere da sei mesi dopo la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 536/2014, ma comunque non prima del 28 maggio 2016.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 536/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1.

(2)   GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 214/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/521]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/646 della Commissione, del 23 aprile 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici e ad essere immesse sul mercato a tal fine (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/655 della Commissione, del 23 aprile 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una formulazione a base di polidimetilsilossano immessa sul mercato per la lotta alle zanzare (2).

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12nnc (Decisione di esecuzione 2014/402/UE della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12nnd.

32015 D 0646: Decisione di esecuzione (UE) 2015/646 della Commissione, del 23 aprile 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici e ad essere immesse sul mercato a tal fine (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 79).

12nne.

32015 D 0655: Decisione di esecuzione (UE) 2015/655 della Commissione, del 23 aprile 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una formulazione a base di polidimetilsilossano immessa sul mercato per la lotta alle zanzare (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 75).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/646 e (UE) 2015/655 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 106 del 24.4.2015, pag. 79.

(2)   GU L 107 del 25.4.2015, pag. 75.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 215/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/522]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (1).

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 L 0863: Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015 (GU L 137 del 4.6.2015, pag. 10).»

Articolo 2

I testi della direttiva delegata (UE) 2015/863 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 137 del 4.6.2015, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

IT

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L 85/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 216/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/523]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (1).

(2)

La direttiva 2013/56/UE abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (2), che è integrata nell'accordo SEE e che è pertanto abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 12x (Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«—

32013 L 0056: Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 5).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

l'articolo 17 non si applica al Liechtenstein.»

2.

Il testo del punto 12zt (Decisione 2009/603/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi della direttiva 2013/56/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 329 del 10.12.2013, pag. 5.

(2)   GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 217/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/524]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 13zzzzs [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/553 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«13zzzzt.

32015 R 0408: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione(GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 218/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/525]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione, del 24 settembre 2013, relativo alla designazione e alla sorveglianza degli organismi notificati a norma della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi e della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione 2013/473/UE della Commissione, del 24 settembre 2013, relativa alle verifiche e alle valutazioni effettuate dagli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici (2).

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXX dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 9 [regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«10.

32013 R 0920: Regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione, del 24 settembre 2013, relativo alla designazione e alla sorveglianza degli organismi notificati a norma della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi e della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici (GU L 253 del 25.9.2013, pag. 8).»

2.

Dopo il punto 1 (raccomandazione 2013/473/UE della Commissione) sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» è inserito il seguente punto:

«2.

32013 H 0473: Raccomandazione 2013/473/UE della Commissione, del 24 settembre 2013, relativa alle verifiche e alle valutazioni effettuate dagli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici (GU L 253 del 25.9.2013, pag. 27).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 e della raccomandazione 2013/473/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 253 del 25.9.2013, pag. 8.

(2)   GU L 253 del 25.9.2013, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 219/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) dell'accordo SEE [2017/526]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato V dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 7 (soppresso) dell'allegato V dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«8.

32014 L 0054: Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

le parole “cittadini dell'Unione” sono sostituite da “cittadini degli Stati membri dell'UE e degli Stati EFTA”;

b)

le parole “lavoratori dell'Unione” sono sostituite da “lavoratori”;

c)

agli articoli 1 e 3, le parole “articolo 45 TFUE” sono sostituite da “articolo 28 dell'accordo SEE”;

d)

all'articolo 4, le parole “norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori” sono sostituite da “norme dell'accordo SEE sulla libera circolazione dei lavoratori”;

e)

all'articolo 6, le parole “dal diritto dell'Unione” sono sostituite da “dall'accordo SEE”;

f)

all'articolo 4, le parole “dell'articolo 21 TFUE e” non si applicano.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2014/54/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 220/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2017/527]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5czj (decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«5czk.

32015 D 0750: Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione (GU L 119 del 12.5.2015, pag. 27).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) 2015/750 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 119 del 12.5.2015, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 221/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/528]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/974 della Commissione, del 17 giugno 2015, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13c (direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 D 0974: Decisione di esecuzione (UE) 2015/974 della Commissione, del 17 giugno 2015 (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 53).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) 2015/974 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 157 del 23.6.2015, pag. 53.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 222/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/529]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/653 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 24f (direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 L 0653: Direttiva (UE) 2015/653 della Commissione, del 24 aprile 2015 (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 68).»

Articolo 2

I testi della direttiva (UE) 2015/653 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 107 del 25.4.2015, pag. 68.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 223/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/530]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 37ac (decisione 2008/217/CE della Commissione) e 37 dg (decisione 2011/275/UE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 1299: Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1).»

2.

Dopo il punto 37n [Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione] è inserito il seguente testo:

«37o.

32014 R 1299: Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come in appresso:

dopo la sezione 7.7.19.11 dell'allegato è inserito il seguente testo:

7.7.20.   Particolarità della rete norvegese

7.7.20.1.   Deviazione dei marciapiedi (4.2.9.3)

Casi P

Come indicato al punto 4.2.9.3(1), la distanza tra l'asse del binario e il bordo del marciapiede parallelo al piano di rotolamento (bq ) secondo la definizione del capitolo 13 della norma EN 15273-3:2013, è calcolata con i seguenti valori per il decentramento aggiuntivo consentito (Skin ):

a)

all'interno della curva: Skin = 40,5/R

b)

all'esterno della curva: Skin = 31,5/R»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1299/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 224/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/531]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/302 della Commissione, del 25 febbraio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 37dj [regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0302: Regolamento (UE) 2015/302 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 55 del 26.2.2015, pag. 2).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/302 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 55 del 26.2.2015, pag. 2.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 225/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/532]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 37 m (Decisione 2008/164/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 1300: Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).»

2.

Dopo il punto 37 m (Decisione 2008/164/CE della Commissione) è inserito quanto segue:

«37ma.

32014 R 1300: Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1300/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE (2) che integra la direttiva 2012/34/UE nell'accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale.


30.3.2017   

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L 85/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 226/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/533]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione, del 31 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'esercizio, da parte di vettori aerei dell'Unione, di aeromobili registrati in un paese terzo (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66nf [regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1329: Regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione, del 31 luglio 2015 (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 21).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/1329 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 21.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/51


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 227/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/534]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione, del 3 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per snellire talune procedure di manutenzione degli aeromobili dell'aviazione generale (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66 q [regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1088: Regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione, del 3 luglio 2015 (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/1088 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/52


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 228/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/535]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione, del 26 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 73/2010 che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (2).

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66wn [regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«66wo.

32010 R 0073: Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 6), modificato da:

32014 R 1029: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione, del 26 settembre 2014 (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 73/2010 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 23 del 27.1.2010, pag. 6.

(2)   GU L 284 del 30.9.2014, pag. 9.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/53


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 229/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/536]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (1), rettificata dalla GU L 158 del 19.6.2012, pag. 25.

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/134/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/249/UE della Commissione, del 7 maggio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/795/UE della Commissione, del 12 dicembre 2012, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/687/UE della Commissione, del 26 settembre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (11), rettificata dalla GU L 348 del 4.12.2014, pag. 30.

(12)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (12), rettificata dalla GU L 62 del 6.3.2015, pag. 35.

(13)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/768/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(14)

Le direttive 89/369/CEE (14), 89/429/CEE (15) e 94/67/CE (16) del Consiglio, che sono integrate nell'accordo SEE, sono state abrogate dalla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), che è integrata nell'accordo SEE. I riferimenti alle direttive 89/369/CEE, 89/429/CEE e 94/67/CE dovrebbero pertanto essere soppressi dall'accordo SEE.

(15)

La direttiva 2010/75/UE abroga le direttive del Consiglio 78/176/CEE (18), 82/883/CEE (19), 92/112/CEE (20) e 1999/13/CE (21) e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/76/CE e 2008/1/CE (22), che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(16)

La decisione di esecuzione 2011/631/UE della Commissione (23), che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

(17)

La direttiva 2010/75/UE abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2016, la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(18)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

i punti da 1f [direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] a 1fd (decisione di esecuzione 2011/631/UE della Commissione) sono sostituiti da quanto segue:

«1f.

32010 L 0075: Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17), rettificata dalla GU L 158 del 19.6.2012, pag. 25.

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

Al momento dell'integrazione della direttiva nell'accordo SEE non vi sono grandi impianti di combustione, impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di coincenerimento dei rifiuti né installazioni che producono biossido di titanio di cui ai capitoli III, IV e VI della direttiva in funzione nel Liechtenstein. Il Liechtenstein si conformerà alle disposizioni corrispondenti se e quando tali impianti e installazioni saranno messi in funzione.

1fa.

32012 D 0115: Decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12).

1fb.

32012 D 0119: Decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 63 del 2.3.2012, pag. 1).

1fc.

32012 D 0134: Decisione di esecuzione 2012/134/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 1).

1fd.

32012 D 0135: Decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 63).

1fe.

32012 D 0249: Decisione di esecuzione 2012/249/UE della Commissione, del 7 maggio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 44).

1ff.

32012 D 0795: Decisione di esecuzione 2012/795/UE della Commissione, del 12 dicembre 2012, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 57).

1fg.

32013 D 0084: Decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 45 del 16.2.2013, pag. 13).

1fh.

32013 D 0163: Decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 100 del 9.4.2013, pag. 1).

1fi.

32013 D 0732: Decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 34).

1fj.

32014 D 0687: Decisione di esecuzione 2014/687/UE della Commissione, del 26 settembre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 76), rettificata dalla GU L 348 del 4.12.2014, pag. 30.

1fk.

32014 D 0738: Decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 38), rettificata dalla GU L 62 del 6.3.2015, pag. 35.

1fl.

32014 D 0768: Decisione di esecuzione 2014/768/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 dell'1.11.2014, pag. 15).»

2.

Il testo dei punti 20 (direttiva 89/369/CEE del Consiglio), 21 (direttiva 89/429/CEE del Consiglio), 21ab (direttiva 1999/13/CE del Consiglio), 21b (direttiva 94/67/CE del Consiglio), 28 (direttiva 78/176/CEE del Consiglio), 30 (direttiva 82/883/CEE del Consiglio), 32b (direttiva 92/112/CEE del Consiglio) e 32f (direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e dell'appendice è soppresso.

3.

Il testo del punto 19a (direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 2

I testi della direttiva 2010/75/UE, rettificata dalla GU L 158 del 19.6.2012, pag. 25, e delle decisioni di esecuzione 2012/115/UE, 2012/119/UE, 2012/134/UE, 2012/135/UE, 2012/249/UE, 2012/795/UE, 2013/84/UE, 2013/163/UE, 2013/732/UE, 2014/687/UE, rettificata dalla GU L 348 del 4.12.2014, pag. 30, 2014/738/UE, rettificata dalla GU L 62 del 6.3.2015, pag. 35, e 2014/768/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(2)   GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12.

(3)   GU L 63 del 2.3.2012, pag. 1.

(4)   GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 1.

(5)   GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 63.

(6)   GU L 123 del 9.5.2012, pag. 44.

(7)   GU L 349 del 19.12.2012, pag. 57.

(8)   GU L 45 del 16.2.2013, pag. 13.

(9)   GU L 100 del 9.4.2013, pag. 1.

(10)   GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 34.

(11)   GU L 284 del 30.9.2014, pag. 76.

(12)   GU L 307 del 28.10.2014, pag. 38.

(13)   GU L 315 dell'1.11.2014, pag. 15.

(14)   GU L 163 del 14.6.1989, pag. 32.

(15)   GU L 203 del 15.7.1989, pag. 50.

(16)   GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.

(17)   GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(18)   GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19.

(19)   GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1.

(20)   GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11.

(21)   GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

(22)   GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(23)   GU L 247 del 24.9.2011, pag. 47.

(24)   GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

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L 85/57


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 230/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/537]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32c [regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XX dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32014 R 0660: Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 135).

32014 R 1234: Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 15).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 660/2014 e (UE) n. 1234/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 189 del 27.6.2014, pag. 135.

(2)   GU L 332 del 19.11.2014, pag. 15.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/58


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 231/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/538]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/459 della Commissione, del 19 marzo 2015, relativo alla specifica delle caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2016 sui giovani sul mercato del lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18at [regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18au.

32015 R 0459: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/459 della Commissione, del 19 marzo 2015, relativo alla specifica delle caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2016 sui giovani sul mercato del lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/459 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 76 del 20.3.2015, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/59


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 232/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/539]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/245 della Commissione, del 16 febbraio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2016 delle variabili target secondarie concernenti l'accesso ai servizi (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18id [regolamento (UE) n. 112/2013 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18ie.

32015 R 0245: Regolamento (UE) 2015/245 della Commissione, del 16 febbraio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2016 delle variabili target secondarie concernenti l'accesso ai servizi (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 11).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/245 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD


(1)   GU L 41 del 17.2.2015, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.