ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 83

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
29 marzo 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/501 della Commissione, del 12 giugno 2015, sulle tariffe applicate da Hidroelectrica (Romania) a S.C. ArcelorMittal Galați, S.C. Alro SA, S.C. Alpiq RomEnergie S.R.L., S.C. Alpiq RomIndustries S.R.L., S.C. Energy Financing Team Romania S.R.L. (EFT), S.C. Electrica SA, S.C. Electromagnetica SA, S.C. Energy Holding S.R.L., S.C. EURO-PEC SA, S.C. Luxten-Lighting Group SA, S.C. Electrocarbon SA Slatina, e S.C. ELSID Titu S.A. — SA.33623 (2012/C), SA.33624 (2012/C), SA.33451 (2012/C) e SA.33581 (2012/C) [notificata con il numero C(2015) 3919]  ( 1 )

1

 

*

Decisione (UE) 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore di Starbucks [notificata con il numero C(2015) 7143]  ( 1 )

38

 

*

Decisione (UE) 2017/503 della Commissione, dell'8 novembre 2016, relativa al regime di aiuti SA.39621 2015/C (ex 2015/NN) [notificata con il numero C(2016) 7086]  ( 1 )

116

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

29.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/1


DECISIONE (UE) 2017/501 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2015

sulle tariffe applicate da Hidroelectrica (Romania) a S.C. ArcelorMittal Galați, S.C. Alro SA, S.C. Alpiq RomEnergie S.R.L., S.C. Alpiq RomIndustries S.R.L., S.C. Energy Financing Team Romania S.R.L. (EFT), S.C. Electrica SA, S.C. Electromagnetica SA, S.C. Energy Holding S.R.L., S.C. EURO-PEC SA, S.C. Luxten-Lighting Group SA, S.C. Electrocarbon SA Slatina, e S.C. ELSID Titu S.A. — SA.33623 (2012/C), SA.33624 (2012/C), SA.33451 (2012/C) e SA.33581 (2012/C)

[notificata con il numero C(2015) 3919]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

Visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

Viste le decisioni con le quali la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in relazione alla misura di aiuto SA.33623 (2012/C, ex 11/NN) (1); SA. 33624 (2012/C, ex 2011/CP) (2); SA.33451 (2012/C, ex 2012/NN) (3); e SA. 33581 (2012/C) (4).

Avendo invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli e alla luce di tali osservazioni,

Considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

In data 28 gennaio 2011 e 2 agosto 2011, la Commissione ha ricevuto tre denunce da parte del fondo d'investimento S.C. FP Proprietatea SA (in prosieguo «FP» o «il denunziante») in relazione alla vendita di energia elettrica da parte di S.C Hidroelectrica SA («Hidroelectrica») a più utenti a prezzi presumibilmente fissati al di sotto del livello del mercato.

(2)

Il 25 aprile 2012, la Commissione ha comunicato alla Romania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (5) (TFUE) in relazione alle presunte misure di aiuto di Stato, in prosieguo congiuntamente denominate «decisioni di avvio»:

SA.33623 riguardo a S.C. ArcelorMittal Galați SA («ArcelorMittal»);

SA.33624 riguardo a S.C. Alro SA («Alro»);

SA.33451 riguardo a S.C. Alpiq RomEnergie S.R.L. («S.C. Alpiq RomEnergie»), S.C. Alpiq RomIndustries S.R.L. («Alpiq RomIndustries»), S.C. Energy Financing Team Romania S.R.L. («EFT»), S.C. Electromagnetica SA («Electromagnetica»), S.C. Energy Holding S.R.L. («Energy Holding»), S.C. Euro-Pec SA («Euro-Pec»), S.C. Electrica SA («Electrica») e S.C. Luxten-Lighting Group S.A («Luxten-Lighting»); in prosieguo denominate collettivamente distributori «commercianti di elettricità»;

e SA 33581 riguardo a S.C. Electrocarbon SA Slatina («Electrocarbon») e S.C. ELSID Titu SA («Elsid»), in prosieguo «produttori di elettrodi».

(3)

Le decisioni di avvio sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (6). La Commissione ha invitato le autorità rumene e le parti interessate a presentare osservazioni.

(4)

Il 23 luglio 2012, le autorità rumene hanno fornito alla Commissione le loro osservazioni sulle decisioni di avvio.

(5)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da 11 (7) parti interessate, vale a dire:

nel caso SA.33623 da ArcelorMittal il 30 luglio del 2012 e il 2 agosto del 2012. Il 5 dicembre 2012, la Commissione ha trasmesso le osservazioni delle parti interessate alle autorità rumene,

nel caso SA.33624 da Alro il 3 ottobre 2012, il 28 novembre 2012, il 12 Aprile 2013 e il 30 maggio 2013 e il 5 ottobre 2012 da un concorrente. Il 13 novembre 2012, la Commissione ha trasmesso le osservazioni delle parti interessate alle autorità rumene,

nel caso SA.33451 da Alpiq RomEnergie e Alpiq RomIndustries il 1o agosto del 2012 e il 20 gennaio del 2013, da EFT il 4 febbraio del 2013, da Energy Holding, il 18 e il 21 gennaio del 2013 e da Electromagnetica il 22 gennaio del 2013. Il 13 febbraio 2013, la Commissione ha trasmesso le osservazioni delle parti interessate alle autorità rumene,

nel caso SA.33581 da Electrocarbon ed Elsid il 18 maggio 2012 e il 18 gennaio 2013. Il 13 febbraio 2013, la Commissione ha trasmesso le osservazioni delle parti interessate alle autorità rumene.

(6)

Le autorità rumene hanno risposto alle osservazioni delle parti interessate il 15 gennaio 2013 per il caso SA.33624 e il 24 marzo 2013, per i casi SA.33451 e SA.33581.

(7)

La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità rumene:

nel caso SA.33623 (ArcelorMittal) con le lettere del 30 ottobre 2012, 15 aprile 2013 e 29 luglio 2013,

nel caso SA.33624 (Alro) con le lettere del 22 maggio 2012, 30 ottobre 2012 e 15 aprile 2013,

nei casi SA.33451 e SA.33581 (commercianti di elettricità e produttori di elettrodi) con le lettere del 6 agosto 2014 e 25 settembre del 2014,

in tutti e quattro i casi il 29 luglio 2013 e il 21 febbraio 2014.

(8)

Le autorità rumene hanno fornito ulteriori informazioni:

nel caso SA.33623 (ArcelorMittal), il 30 novembre 2012, il 3 e 10 giugno 2013, 16 luglio 2013, 11 settembre 2013, 18 dicembre 201320 marzo 2014, 24 marzo 2014 e il 14 maggio 2014,

nel caso SA.33624 (Alro), il 19 giugno 2012, il 23 luglio 2012, il 30 novembre 2012, il 15 gennaio 2013, 3 giugno 2013, 11 settembre 2013, 18 dicembre 2013, 24 marzo 2014 e il 14 maggio 2014,

nei casi SA.33451 e SA.33581 (commercianti di elettricità e produttori di elettrodi) l'11 settembre 2013, 24 marzo 2014, 14 maggio 2014, 3 settembre 2014 e 10 ottobre 2014.

(9)

In data 11 marzo 2014, la Commissione ha inviato una richiesta di ulteriori chiarimenti per Energy Holding in relazione ai commenti fatti nel caso SA.33451 (commercianti di elettricità). Energy Holding ha risposto in data 8 maggio 2014.

(10)

La Commissione ha ricevuto ulteriori osservazioni da parte degli interessati:

nel caso SA.33623 (ArcelorMittal) con le e-mail del 30 luglio e 2 agosto 2012,

nel caso SA.33624 (Alro) con le lettere del 30 maggio, 28 giugno e 2 luglio 2013 e 21 marzo 2014,

nel caso SA.33451 (commercianti di elettricità) con le lettere del 18 e 19 novembre 2013, 16 e 18 giugno 2014, e del 25 luglio e 25 novembre 2014,

nel caso SA.33581 (produttori di elettrodi) tramite fax e tramite e-mail in data 18 gennaio 2013.

2.   DESCRIZIONE DELLE PRESUNTE MISURE DI AIUTO

(11)

Questa sezione descrive le parti contraenti (vale a dire Hidroelectrica e presunti beneficiari), così come i contratti di vendita di energia elettrica, nel contesto del mercato dell'elettricità rumeno.

2.1.   Le parti contraenti

2.1.1.   Hidroelectrica

(12)

Hidroelectrica è stata fondata nel 2000, quando il governo rumeno ha creato quattro società indipendenti interamente statali. Hidroelectrica è regolata dal diritto societario comune. Il capitale sociale è detenuto dallo Stato rumeno attraverso il ministero dell'Economia e del Commercio (80,056 %) e dal denunziante (19,943 %). Lo Stato rumeno è rappresentato nelle assemblee generali degli azionisti e nomina i membri del Consiglio di Amministrazione di Hidroelectrica. Infatti, i membri del Consiglio di Amministrazione di Hidroelectrica possono svolgere questa funzione rivestendo contemporaneamente cariche di governo (8).

(13)

Hidroelectrica è il principale produttore di energia elettrica in Romania, con una capacità di produzione annua di circa 17,5 TWh in un normale anno idrologico. Hidroelectrica produce energia elettrica attraverso dighe e impianti di generazione ad acqua fluente. Tuttavia, tale produzione è soggetta ad ampie variazioni a seconda delle condizioni idrologiche: nel 2004, la produzione di Hidroelectrica era di 17,6 TWh, mentre nel 2009 era del 16,4 TWh e nel 2010 di 21,3 TWh. Nel 2013, la quota di mercato di Hidroelectrica era del 28,24 %, seguita da Complexul Energetic Olteni, un produttore di energia termoelettrica a carbone, con una quota di mercato del 20,83 % e da Nuclearelectrica con una quota di mercato del 20,65 %. Sia Complexul Energetic Oltenia che Nuclearelectrica sono società statali.

(14)

La struttura dei costi di Hidroelectrica è caratterizzata da elevati costi fissi (relativi all'ammortamento di dighe idroelettriche, di opere civili e di manutenzione ordinaria) e bassi costi di produzione variabili. L'energia idroelettrica ha spesso costi marginali inferiori rispetto ad altre fonti di energia elettrica, in particolare i combustibili fossili. Tale struttura dei costi deriva dal fatto che la produzione di energia elettrica basata su energia idroelettrica in genere non ha costi di carburante o costi marginali significativi (9). Ne consegue che le politiche per le vendite e il pieno recupero dei costi superiori ai costi marginali di produzione su tutta la gamma della produzione venduti dai produttori idroelettrici sono in gran parte determinate individualmente da ciascun produttore. Al di là della regola di base che i costi pieni devono essere recuperati nel lungo termine per l'energia idroelettrica (o altra fonte di energia), non ci sono regole economiche prescrittive o normative per la determinazione del prezzo ottimale basate esclusivamente sui costi per i specifici segmenti degli acquirenti nel breve o medio termine. Questo esclude, per esempio, tutti i kWh venduti necessariamente dovendo aver lo stesso contributo al pieno recupero dei costi fissi, indipendentemente dalla produzione venduta per ogni acquirente. Tuttavia, a causa della dipendenza dal livello di idrologia e dell'incapacità di regolare la base di costi fissi, Hidroelectrica è, in generale, esposta a lungo andare ad un grado di rischio dovuto alla volatilità incontrollabile delle sue uscite e, di conseguenza, delle sue entrate. Hidroelectrica richiede quindi un'uscita stabile per la sua produzione a lungo termine al fine di generare entrate stabili e prevedibili.

(15)

Entro il 2005, quando la maggior parte dei contratti oggetto dell'indagine è stata firmata, la strategia di Hidroelectrica riguardava la modernizzazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici con una capacità di 1,6 GW. L'investimento complessivo è stato stimato a 5,9 miliardi di euro nel periodo 2005-2025. Il programma di modernizzazione ha richiesto 800 milioni di EUR di finanziamenti esterni.

Hidroelectrica ha avviato una procedura concorsuale il 26 giugno 2012 (10) e conclusa il 26 giugno 2013 (11). Il 25 febbraio 2014, Hidroelectrica ha avviato una nuova procedura concorsuale. Secondo la relazione redatta dal ricevitore, l'insolvenza di Hidroelectrica è stata innescata da diversi fattori, vale a dire l'obbligo di vendere una parte considerevole della sua produzione sul mercato regolamentato a prezzi inferiori rispetto ai costi di produzione, l'obbligo di acquistare grandi quantità di energia elettrica da parte di produttori di elettricità statali rumeni più costosi (quantità che venivano poi rivendute a prezzi più bassi), il portafoglio di contratti di vendita, un eccesso di investimenti, cattiva gestione e costi del lavoro gonfiati: ognuno dei quali ha portato Hidroelectrica a non essere in grado di pagare i debiti verso i creditori (12).

2.1.2.   I presunti beneficiari

(16)

I clienti con cui Hidroelectrica ha stipulato i contratti oggetto dell'indagine sono stati:

otto commercianti di elettricità: Alpiq RomEnergie, in precedenza SC EHOL Distribution, succeduta giuridicamente a Energy Holding. EHOL Distribution è stata venduta a Alpiq e rinominata Alpiq RomEnergie; Alpiq RomIndustries, precedentemente SC Buzmann Industries SRL, entrambe di proprietà del gestore privato svizzero Alpiq, che è stato creato dalla fusione di Aare-Tessin Ltd. for Electricity e EnergieOuest Suisse nel 2008 e che è attivo principalmente nell'Europa sud-orientale; EFT, una filiale del gruppo EFT con sede a Cipro, che è attiva soprattutto nella regione dei Balcani; Electrica, un fornitore di servizi di energia elettrica sia ai clienti al dettaglio ammissibili e le sue società controllate, attiva in Romania; Electromagnetica, un fornitore di prodotti e di servizi di illuminazione e distributore di elettricità con sede in Romania; Energy Holding, un fornitore di energia privato, che è attivo in Romania e anche nell'Europa sud-orientale; EURO-PEC, un commerciante di prodotti in ferro e acciaio per costruzioni civili, industriali e navali e distributore di elettricità attivo nell'Europa sud-orientale; e Luxten-Lighting, un produttore di prodotti di illuminazione e commerciante di elettricità.

Due produttori di elettrodi: Electrocarbon, una società quotata in borsa che produce elettrodi di grafite, coke di petrolio calcinato, pasta Soderberg, carbonio e blocchi per altiforni; e Elsid, istituito nel 1984 per produrre elettrodi di grafite per l'industria metallurgica.

ArcelorMittal, una filiale del gruppo multinazionale attivo sotto lo stesso nome, produttore di acciaio leader in tutto il mondo. ArcelorMittal produce bobine laminate a caldo e a freddo, bobine galvanizzate, bobine decapate e oliate e lamiere. ArcelorMittal è il più grande produttore di acciaio della Romania e il secondo più grande consumatore industriale di energia elettrica in Romania, con un consumo annuo di energia elettrica superiore a 1,7 TWh.

Alro, una filiale di Vimetco NL, una holding di proprietà russa con sede nei Paesi Bassi. Con un consumo ininterrotto annuo di energia elettrica superiore a 3 TWh/anno (24 ore al giorno), Alro è il più grande consumatore industriale di elettricità in Romania.

2.2.   I contratti

(17)

Hidroelectrica ha stipulato 14 contratti per la fornitura di energia elettrica ai presunti beneficiari, vale a dire un contratto con ciascuno degli otto distributori di elettricità ad eccezione di Electrica (13), Electrocarbon, Elsid e Alro, e due contratti di un anno con ArcelorMittal. Le principali caratteristiche di tali contratti sono descritte in dettaglio nei considerando da 19 a 23 qui di seguito. Per una descrizione più completa e ulteriori dettagli, si faccia riferimento alle decisioni di avvio per ogni caso e all'Allegato I della presente Decisione.

(18)

Data della firma dei contratti: nove contratti erano già in vigore nel 2007, vale a dire al momento dell'adesione della Romania all'UE, e cinque contratti sono stati firmati dopo l'adesione della Romania all'UE (14).

(19)

Durata dei contratti: la maggior parte dei contratti sono stati firmati per lunghi periodi, compresi tra i cinque e i dieci anni, vale a dire: cinque contratti sono stati stipulati per un periodo iniziale di dieci anni (15); due contratti sono stati stipulati per un periodo iniziale di sette anni (16); e tre contratti sono stati stipulati per un periodo iniziale di cinque anni (17); due dei quali sono stati estesi nel 2004 per ulteriori periodi di cinque anni (18); i quattro contratti rimanenti sono stati stipulati per periodi di un anno (19) o meno (20).

(20)

Stato attuale dei contratti: solo il contratto con Alro è ancora in vigore. Tutti gli altri contratti erano o: (i) rescisso dal ricevitore di Hidroelectrica nel corso della procedura concorsuale nel 2012; (ii) rescisso individualmente da una delle parti (21); o (iii) erano scaduti (22).

(21)

I prezzi dei contratti applicati: i prezzi fissati nei contratti oggetto d'indagine erano dei prezzi ad hoc negoziati con ogni acquirente e non determinati in riferimento ad una griglia tariffaria preesistente applicata da Hidroelectrica, ad esempio, come uno sconto o un mark-up su una tariffa applicabile.

Nel contratto con Luxten-Lighting (commerciante di elettricità), il prezzo è stato inizialmente stabilito a un importo fisso per un periodo indeterminato. Gli addendi successivi che aumentavano il prezzo iniziale del contratto sono stati firmati annualmente.

Nei contratti con Electrocarbon ed Elsid, i prezzi sono stati inizialmente stipulati con un importo fisso solo per il primo anno del contratto. Il 1o settembre 2003 (23), il prezzo è stato regolato ad un importo fisso, identico per ciascuno degli anni fino alla fine del periodo iniziale del contratto. Anche una volta, prima del 2007, le parti hanno riadattato il prezzo pre-impostato per gli anni successivi, fino alla fine del periodo dei contratti, a un importo fisso identico per ogni anno (24). In pratica, nonostante il fatto che il prezzo del contratto è stato predeterminato con un importo fisso, ogni anno le parti hanno negoziato, e concordato, i prezzi al di sopra del livello del contratto. Tuttavia, quando nel 2010 Electrocarbon ed Elsid hanno rifiutato di accettare l'intero aumento di prezzo richiesto da Hidroelectrica, che ha poi interrotto unilateralmente la fornitura di energia elettrica, la questione è stata portata dinanzi al giudice competente, che ha respinto la richiesta di Hidroelectrica di aumentare i prezzi al di sopra del livello stabilito nei contratti (25).

(22)

Diritto delle parti di rescindere il contratto unilateralmente:

Nei contratti con Luxten-Lighting, Electrocarbon ed Elsid, l'acquirente ha avuto l'opportunità di risolvere individualmente il contratto con un preavviso scritto di 30 giorni prima della data di rescissione. Nel caso in cui questa clausola non fosse stata rispettata, l'acquirente era obbligato a pagare gli importi contrattuali dovuti fino al momento in cui Hidroelectrica avesse firmato un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica a condizioni equivalenti con un nuovo acquirente (26).

Nei contratti con Luxten-Lighting, Electrocarbon e Elsid, Hidroelectrica ha potuto rescindere il contratto nelle seguenti circostanze: (i) ripetuto mancato pagamento del prezzo contrattuale per l'energia elettrica acquistata e/o ripetuto mancato pagamento di eventuali sanzioni dovute in base al contratto; (ii) perdita da parte del compratore del suo status di cliente idoneo ai sensi della legge rumena (che è un elemento chiave per il contratto), caso in cui la rescissione era possibile entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui tale stato è stato perso; (iii) il rifiuto del compratore di stipulare un nuovo contratto o di modificare il contratto esistente, nel caso di un cambiamento delle circostanze economiche e tecniche esistenti alla data dell'entrata in vigore del contratto, caso in cui la rescissione è stata possibile con un preavviso di 30 giorni di calendario; così come (iv) in altri casi previsti da qualsiasi legge o regolamento applicabile (27).

2.3.   Il mercato rumeno dell'elettricità

(23)

Gli scambi di elettricità in Romania nel periodo oggetto dell'indagine avvengono su due mercati: (i) il mercato regolamentato dell'elettricità su cui si scambia l'elettricità in base a tariffe e condizioni regolamentate e (ii) il mercato concorrenziale dell'elettricità sul quale si scambia liberamente l'elettricità attraverso due principali tipi di contratti: contratti bilaterali scambiati sul mercato centralizzato e contratti bilaterali liberamente negoziati, il cosiddetto mercato dei contratti negoziati direttamente.

Il mercato regolamentato dell'elettricità

(24)

Le operazioni sul mercato regolamentato dell'elettricità avvengono attraverso accordi quadro di compravendita stipulati tra i produttori di energia elettrica attivi sul mercato regolamentato, tra cui Hidroelectrica, ed i «fornitori di ultima istanza», che garantiscono la distribuzione di elettricità all'utente finale. I fornitori di ultima istanza hanno l'obbligo di fornitura di elettricità a clienti idonei che possono essere: (i) consumatori finali che non hanno esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore e di acquistare elettricità sul mercato concorrenziale oppure (ii) famiglie e clienti non civili che hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR (28). I clienti idonei acquistano elettricità in base a tariffe regolamentate.

(25)

Sui mercati regolamentati, ogni anno l'Autorità rumena di regolamentazione del settore dell'energia («ANRE») stabilisce i prezzi e volumi da consegnare da parte di produttori ex ante di energia elettrica. In linea con la richiesta di ANRE, Hidroelectrica è tenuta a fornire elettricità all'ingrosso ai distributori che sul mercato regolamentato forniscono elettricità al dettaglio. I prezzi all'ingrosso pagati a Hidroelectrica sono stabiliti dall'ANRE sulla base di un livello giustificato dei costi ammissibili, più un tasso di rendimento. Tra il 2004 e il 2010, i prezzi all'ingrosso pagati a Hidroelectrica sono stati i seguenti (RON/MWh) (29):

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

40

67

54,59

62,46

60,53

67,65

72

Il mercato concorrenziale dell'elettricità

(26)

Dal 2005, il mercato concorrenziale dell'elettricità in Romania è suddiviso in cinque mercati specifici, vale a dire;

i mercati centralizzati gestiti dall'OPCOM;

il mercato dei contratti negoziati direttamente;

il mercato dei servizi ausiliari;

il mercato di bilanciamento, e

il mercato dell'esportazione.

(27)

I mercati centralizzati sono gestiti dall'OPCOM. L'OPCOM è stata istituita nel 2001, a norma della decisione del governo n. 627/2000, come società per azioni e interamente controllata di Transelectrica, l'operatore dei sistemi di trasmissione. In virtù della licenza concessa dall'ANRE, l'OPCOM è stata designata come piattaforma per lo scambio all'ingrosso di elettricità in Romania. OPCOM è l'unica borsa dell'energia in Romania che offre un luogo per lo scambio di elettricità e svolge il ruolo di facilitatore.

(28)

Sono cinque i maggiori tipi di segmento di mercato nell'OPCOM: i) il mercato del giorno prima; ii) il mercato infragiornaliero, che è stato gestito dall'OPCOM solo a partire da luglio 2011, iii) i mercati bilaterali centralizzati, vale a dire il mercato centralizzato per i contratti bilaterali mediante asta pubblica («OPCOM-PCCB») e il mercato centralizzato per contratti bilaterali mediante negoziazione continua («PCCB-NC»); iv) il mercato centralizzato per i certificati verdi, e v) la piattaforma di scambio per i certificati per le emissioni dei gas a effetto serra. I certificati verdi e certificati relativi a emissioni dei gas a effetto serra non coinvolgono direttamente la negoziazione di energia elettrica e, di conseguenza, non vengono descritti di seguito. Le transazioni in OPCOM sono iniziate solo nel 2005 e solo nei segmenti di mercato del giorno prima e OPCOM-PCCB.

(29)

Al momento dell'adesione della Romania all'UE nel 2007, l'energia elettrica è stata negoziata principalmente sul mercato regolamentato dell'elettricità (circa 29 TWh o circa il 55 % della domanda finale). Sul mercato concorrenziale dell'energia elettrica, è stata negoziata energia elettrica: i) in mercati OPCOM-PCCB, e ii) del giorno prima, entrambi amministrato da OPCOM; poi iii) in base a contratti negoziati direttamente, spesso di lunga durata, sia all'ingrosso che al dettaglio, iv) nel mercato di bilanciamento, in cui l'unico acquirente è il sistema di trasmissione, e, infine, v) nel mercato delle esportazioni (3,3 TWh nel 2007). Tra il 2007 e il 2010, le vendite di energia elettrica in questi mercati non regolamentati in Romania sono state le seguenti (30):

(TWh)

 

2007

2008

2009

2010

MEDIA 2007-2010

Produzione di energia elettrica — totale

61,39

64,01

56,69

59,14

60,31

Mercato del bilanciamento — totale

3,49

3,55

3,21

2,97

3,30

Mercato del giorno prima — totale

5,04

5,21

6,35

8,70

6,32

OPCOM PCCB — totale

5,88

8,77

6,33

4,39

6,34

Le vendite di Hidroelectrica nei segmenti di mercato

(30)

Con un fatturato annuo di 18,2 TWh e una quota di mercato del 30,2 % in media nel periodo 2007-2010, Hidroelectrica era (e rimane) il principale produttore di energia elettrica della Romania. Dal 2003, in linea con la progressiva apertura del mercato per gli acquirenti di energia elettrica che hanno diritto di scegliere i propri fornitori, le vendite di Hidroelectrica sono state effettuate prevalentemente attraverso contratti bilaterali negoziati direttamente. Nel 2007, tali vendite rappresentavano quasi i due terzi delle vendite totali di Hidroelectrica. Come illustrato nella tabella seguente, durante il periodo successivo all'adesione della Romania all'UE, la percentuale delle vendite di Hidroelectrica fuori delle sue vendite totali è rimasta, tra il 2007 e il 2010, relativamente stabile intorno al 19 % sul segmento di mercato regolamentato e di circa l'1 % per le vendite ad altri produttori di energia elettrica. Nel contempo, la percentuale sui mercati di bilanciamento, contratti bilaterali e mercati di esportazione è leggermente diminuita, mentre la percentuale delle vendite sui segmenti di mercato gestiti dall'OPCOM è aumentata da quasi insignificante nel 2007 e nel 2008 fino a […] % (31) nel 2010.

Le vendite di Hidroelectrica per segmento di mercato

2007

2008

2009

2010

MEDIA 2007-2010 (%)

Mercato regolamentato

[…]

[…]

[…]

[…]

19

Mercato del bilanciamento

[…]

[…]

[…]

[…]

6

Mercato dell'esportazione

[…]

[…]

[…]

[…]

7

Altri produttori di energia elettrica

[…]

[…]

[…]

[…]

1

Contratti bilaterali

[…]

[…]

[…]

[…]

63

di cui sotto esame

[…]

[…]

[…]

[…]

58

OPCOM (giorno prima & PCCB)

[…]

[…]

[…]

[…]

4

(31)

I contratti di Hidroelectrica con i commercianti di elettricità Electrocarbon, Elsid e Alro sono stati stipulati sul mercato per i contratti negoziati direttamente. I due contratti con ArcelorMittal per la fornitura di energia elettrica a partire dal 2010 e il 2011 si sono stipulati in OPCOM — PCCB, seguendo il principio del massimo prezzo di offerta. Anche se la valutazione economica e giuridica dei contratti oggetto dell'indagine deve fare riferimento al più ampio contesto del mercato elettrico rumeno, due segmenti di questo mercato sono, quindi, principalmente rilevanti per, e pertinenti con, i contratti Hidroelectrica che sono oggetto della presente Decisione:

OPCOM-PCCB come identificata e come riferito nelle decisioni di avvio, che è anche particolarmente rilevante per i contratti con ArcelorMittal;

il mercato per i contratti negoziati direttamente, su cui sono stati stipulati tutti gli altri contratti oggetto della procedura in corso.

OPCOM-PCCB

(32)

Sul segmento di mercato OPCOM-PCCB, OPCOM organizza aste pubbliche per la vendita e l'acquisto di energia elettrica. Le offerte di vendita o di acquisto da ogni fornitore o consumatore sono sottoposte al gestore del mercato. Ogni offerta deve specificare quanto segue: (i) sia il prezzo minimo al quale la parte venderà energia elettrica o il prezzo massimo al quale acquisterà energia elettrica e (ii) l'accordo quadro in base al quale la parte che fa l'offerta abbia in programma la fornitura/vendita di energia elettrica. Le offerte di vendita e di acquisto specificano le condizioni di fornitura, comprese quelle relative alla quantità di energia elettrica, la durata (minimo un mese e fino a un anno) e l'accordo quadro previsto. Il prezzo segue il principio del miglior prezzo di offerta.

(33)

Dopo la pubblicazione delle decisioni di avvio, la Commissione ha adottato una decisione in applicazione dell'articolo 102 TFUE, ritenendo che la borsa elettrica gestita da OPCOM costituiva un mercato di servizi pertinente, sul quale OPCOM era un'impresa in posizione dominante e che è stata separata dal mercato per i contratti negoziati direttamente (32).

Il mercato per i contratti negoziati direttamente:

(34)

Il mercato per i contratti negoziati direttamente è un mercato libero che non è regolato dall'ANRE. Le parti contraenti negoziano quantità, prezzi e altre clausole del contratto bilaterale. In tal modo le parti hanno un alto grado di flessibilità nella negoziazione dei termini e delle condizioni dei contratti di vendita. Tali termini e condizioni sono confidenziali.

(35)

Con lettera del 21 febbraio 2014, la Commissione ha chiesto alle autorità rumene di fornirle i dati e le informazioni sui contratti stipulati sul mercato rumeno diversi dai contratti che sono oggetto della presente decisione e con durata e quantità di fornitura di energia elettrica comparabili. La richiesta della Commissione ha riguardato tutti i fornitori di elettricità della Romania, statali o privati. Il 14 maggio 2014, le autorità rumene hanno fornito i dati richiesti su tutti i contratti a lungo termine che era stato firmato dagli acquirenti di energia elettrica con un consumo annuo di energia elettrica di oltre 150 GWh e che erano in vigore in un determinato momento tra il 2007 e il 2013 (33).

(36)

In particolare, sono stati presentati dalle autorità rumene i dati rilevanti provenienti da 96 contratti in vigore tra il 2007 e il 2013. Le autorità rumene hanno sottolineato il fatto che tutti i contratti stipulati dai consumatori non civili sul mercato al dettaglio in condizioni di concorrenza nel periodo di tempo di riferimento sono stati soggetti alla raccolta dei dati ad hoc richiesto dalla Commissione. Sul fronte dell'offerta, i contratti sono stati stipulati da praticamente tutti fornitori significativi attivi sul mercato rumeno, che siano produttori di energia nucleare o dei settori dei combustibili fossili o commercianti che hanno acquistato all'ingrosso per la rivendita al dettaglio. Sul fronte della domanda, i dati riportati coprono i contratti di grandi industrie, relativamente ad alta intensità energetica, come l'acciaio, i prodotti chimici, il cemento, la produzione di auto, la benzina, gas e carbone, e le industrie di estrazione di lignite (34).

(37)

Gli acquirenti interessati hanno stipulato contratti unici a lungo termine sulla base di negoziati bilaterali con altri fornitori per durata e quantità simili, in media, a quelli di Hidroelectrica sotto esame. Per quanto riguarda i contratti di Hidroelectrica, i dati riportati mostrano prezzi che variano ogni anno. In media per il periodo 2007-2010, tali contratti a lungo termine non coperti dal procedimento hanno rappresentato l'11,1 TWh dell'energia elettrica, mentre i contratti di vendita di Hidroelectrica oggetto dell'indagine hanno rappresentato il 10,5 TWh. In termini relativi, nel 2007, gli ultimi contratti di Hidroelectrica, hanno rappresentato il 35 % del volume di energia elettrica soggetta ai contratti negoziati direttamente, mentre gli altri contratti hanno coperto circa il 41 % del volume di energia elettrica soggetta ai contratti negoziati direttamente. La parte rimanente (circa il 24 %) copriva i contratti per quantitativi inferiori. Pertanto, i dati rilevanti provenienti da tutti i contratti che soddisfino i criteri richiesti dalla Commissione di periodi e quantità comparabili rivelano, in generale, una quantità simile a quella per la quantità totale fornita da Hidroelectrica nell'ambito dei contratti oggetto del procedimento.

(38)

La Commissione non dispone di informazioni che indicherebbero che la conclusione dei contratti coperti dai dati forniti dalla Romania derivava dal comportamento commerciale non conforme al mercato o sarebbero stati colpiti da requisiti normativi. Analogamente, ai fini del confronto con i contratti di Hidroelectrica oggetto dell'indagine, la Romania ha sottolineato che i contratti di fornitura al dettaglio sulla base di fornitura all'ingrosso da parte di Hidroelectrica alle parti oggetto dell'indagine (commercianti di elettricità) sono stati esclusi dall'analisi. Di conseguenza, i contratti dell'insieme dei dati possono essere presi in considerazione per rappresentare le condizioni di mercato concordate tra i compratori e venditori disponibili.

3.   MOTIVI PER AVVIARE LA PROCEDURA DI INDAGINE FORMALE

(39)

Nelle decisioni di avvio, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che i prezzi per la fornitura di energia elettrica in forza dei contratti fossero conformi al mercato e non costituissero un aiuto di Stato.

(40)

La Commissione ha confrontato i prezzi stipulati nei contratti con i commercianti di elettricità, Electrocarbon ed Elsid, con i prezzi con cui è stata negoziata l'energia elettrica in OPCOM-PCCB e ha notato che i prezzi ai quali Hidroelectrica ha venduto l'energia elettrica ai presunti beneficiari sono stati tra il 10 % e il 70 % inferiori ai prezzi medi in OPCOM-PCCB per tutto il periodo 2007-2010.

(41)

Nel caso del contratto con Alro, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che Alro avesse derivato un vantaggio indebito sotto forma di prezzi ridotti e preferenziali dell'energia elettrica nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, rispettivamente, sulla base delle formule di indicizzazione dei prezzi applicabili in ciascun periodo

(42)

Nel caso dei due contratti con ArcelorMittal, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che, stipulando i contratti 2009 e 2010 per le forniture di energia elettrica nel 2010 e 2011, Hidroelectrica aveva venduto energia elettrica a prezzi inferiori a quello che avrebbe potuto ottenere: i) accettando, in quel momento, una delle offerte di «compra» parallele disponibili in OPCOM a prezzi più elevati o ii) mettendo la propria offerta in vendita su OPCOM per un prezzo probabilmente superiore a quello pagato da ArcelorMittal. In via preliminare la Commissione ha notato che i prezzi concordati potrebbero avere costituito un indebito vantaggio per ArcelorMittal.

(43)

La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le tariffe elettriche oggetto dell'indagine erano di carattere selettivo, poiché erano applicate solo a determinate imprese. Nella misura in cui tali imprese erano attive sui mercati dell'energia elettrica e industriale aperti alla concorrenza in cui hanno avuto luogo le negoziazioni tra gli Stati membri, la Commissione ha ritenuto che l'eventuale vantaggio economico per i beneficiari sarebbe stato tale da falsare la concorrenza e incidere sulle negoziazioni tra gli Stati membri.

(44)

Inoltre, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le tariffe elettriche preferenziali potrebbero comportare un trasferimento di risorse statali che sarebbero imputabili allo Stato, dal momento che Hidroelectrica era controllata dallo Stato rumeno (80,06 % del capitale sociale è detenuto dalla Romania). Inoltre, la Commissione di cui al decreto ministeriale n. 445/2009, attraverso il quale i rappresentanti del ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Ambiente commerciale e i membri dei consigli di amministrazione delle società elettriche statali sono stati tenuti a garantire che, a partire dal 31 marzo 2010, la quota di energia elettrica destinata al mercato all'ingrosso avrebbe dovuto essere negoziata esclusivamente nell'OPCOM. Conseguentemente, i rappresentanti del ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Ambiente commerciale potrebbero essere presi in considerazione come controllori, o almeno influenzatori, delle pratiche contrattuali delle aziende di proprietà dello Stato, compresi quelle di Hidroelectrica.

(45)

Nel caso in cui tali contratti dovessero essere coinvolti in degli aiuti di Stato, sarebbero stati considerati aiuti concessi in violazione della notifica e obblighi ancora vigenti di cui all'articolo 108, paragrafo 3 TFUE. La Commissione ha anche espresso dubbi sul fatto che tale aiuto sarebbe compatibile con il TFUE.

(46)

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le tariffe elettriche preferenziali potrebbero potenzialmente comportare un aiuto di Stato e ha invitato la Romania a fornire informazioni sufficienti ad attenuare i suoi dubbi.

4.   I COMMENTI DELLA ROMANIA

(47)

Le autorità rumene hanno fatto osservazioni solo in relazione alla decisione di avvio della procedura riguardante contratti con i commercianti di elettricità, ArcelorMittal e Alro, e si sono astenuti dal fare osservazioni in relazione ai contratti con Electrocarbon e Elsid.

(48)

Le autorità rumene sono del parere che i contratti con ArcelorMittal e Alro non sono coinvolti in alcun aiuto. Hanno sottolineato che il ricevitore non ha rescisso il contratto con Alro durante le procedure concorsuali, il che dimostra che è stato proficuo.

(49)

In relazione ai contratti con i distributori di elettricità, le autorità rumene non hanno fornito argomenti di merito. Hanno sostenuto che alcuni dei contratti potrebbero aver coinvolto un aiuto di Stato (quelli con Alpiq RomEnergie, Alpiq RomIndustries, EFT, Energy Holding ed Euro-Pec), si sono astenuti dall'esprimere qualsiasi opinione su taluni contratti (quelli con Electrica e Luxten-Lighting) e sostenuto che non vi era alcun aiuto in uno dei contratti (con Electromagnetica). Le autorità rumene non hanno fornito spiegazioni dettagliate a sostegno delle loro osservazioni.

(50)

Per quanto riguarda la possibilità di risolvere i contratti singolarmente (e in particolare quelli con i commercianti di elettricità), le autorità rumene hanno spiegato che, nella pratica commerciale rumena, una delle parti di un contratto potrebbe esercitare il diritto di rescissione, correndo il rischio di dover pagare i danni come stabilito dal tribunale competente. Tenendo conto delle caratteristiche dei contratti in questione, le autorità rumene hanno chiarito che tali danni sarebbero stati insolitamente alti. Inoltre, la parte richiedente la rescissione del contratto potrebbe anche aver corso il rischio aggiuntivo di ricevere la richiesta di presentarsi davanti al tribunale competente, attraverso il cosiddetto «Decreto presidenziale», e ricevere l'ordine di adempiere al contratto fino a quando la controversia non fosse stata risolta, come è avvenuto nel caso di Electrocarbon e Elsid.

(51)

Inoltre, le autorità rumene hanno chiarito che la principale differenza tra, da un lato, i contratti stipulati da Hidroelectrica con i consumatori industriali e, d'altra parte, i contratti stipulati da Hidroelectrica con i commercianti di elettricità consisteva nei costi aggiuntivi necessari da versare in virtù dei contratti con i consumatori industriali (vale a dire: il pagamento della componente «T» della quota di trasporto, i costi dei servizi di sistema, la Commissione di distribuzione e oneri per gli squilibri).

5.   COMMENTI EFFETTUATI DA TERZI

(52)

Tutti i presunti beneficiari, ad eccezione di Electrica, hanno presentato osservazioni in merito alle decisioni di avvio, riassunte nella sezione 5.1.

(53)

Inoltre, un concorrente di Alro, un produttore di alluminio, ha presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento del 5 ottobre 2012.

(54)

Il 6 settembre 2012 un cittadino anonimo ha presentato osservazioni in relazione alle decisioni di avvio riguardanti Alro e i distributori di elettricità.

5.1.   Commenti da parte dei presunti beneficiari

(55)

Le principali osservazioni dei presunti beneficiari sono simili e si riferiscono a: (i) la mancanza da parte della Commissione delle competenze per valutare i contratti stipulati prima dell'adesione della Romania all'UE (35) o le successive modificazioni ai contratti (36); (ii) la non presenza di un adeguato riferimento dei prezzi di mercato per confrontare i prezzi del contratto; (iii) all'azione di Hidroelectrica come un venditore del mercato privato, senza conferire alcun vantaggio economico ai presunti beneficiari; (iv) la non presenza di un'imputabilità allo Stato e di alcun trasferimento di risorse statali; (v) al fatto che non vi fu alcuna distorsione della concorrenza; (vi) all'assenza di selettività; (vii) la non presenza di separabilità delle modifiche del contratto iniziale; e (viii) all'azione di Hidroelectrica di essersi dichiarata insolvente per evitare i propri obblighi contrattuali.

5.1.1.   Mancanza di competenza della Commissione per valutare i contratti e i loro successivi addenda

(56)

Le parti interessate ritengono che la Commissione non abbia le competenze per esaminare le presunte misure di aiuto di Stato concesse prima dell'adesione della Romania all'Unione europea («UE») nel 2007. Lo stesso vale, a loro avviso, per l'addenda ai contratti che sono stati firmati dopo il 2007, perché l'addenda non erano separabili dai contratti iniziali. Le aggiunte stavano semplicemente implementando regole contrattuali per le forniture future, originariamente determinate in base ai contratti.

(57)

Secondo le parti interessate, i presunti aiuti di Stato derivanti dai contratti non erano applicabili dopo l'adesione della Romania all'UE in quanto i contratti sono stati stipulati prima del 2007; anche la prima aggiunta che stabilisce i parametri esatti del sistema di indicizzazione dei prezzi (37) è stata firmata prima del 2007.

(58)

Inoltre, secondo il parere delle parti interessate, anche se fosse dimostrato che i contratti contenevano aiuti di Stato, avrebbe dovuto essere considerato come esistente, non nuovo, oppure un aiuto, se si considera che tutte le condizioni per la concessione di aiuti di Stato esistenti sono state soddisfatte in conformità con il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (38). In particolare: il presunto aiuto di Stato non ha soddisfatto le condizioni a tal punto da essere considerato come aiuto di Stato quando è stato messo in atto; sono diventate un aiuto di Stato solo più tardi e grazie ai cambiamenti del contesto di mercato; e, infine, il presunto aiuto di Stato non è stato sostanzialmente modificato dopo che è stato messo in atto. Conseguentemente, le parti interessate hanno sostenuto che la Commissione non può indagare sul presunto aiuto di Stato sotto il regime di nuovi aiuti di Stato e non può chiedere allo Stato membro di recuperare l'aiuto retroattivamente.

(59)

Le parti interessate hanno inoltre sostenuto che, secondo la giurisprudenza, il momento rilevante per valutare qualsiasi transazione per quanto riguarda il test venditore di mercato/operatore di mercato era nel momento in cui l'operazione veniva conclusa. Pertanto, per le operazioni concluse prima del 2007, la questione sarebbe stata che avrebbero costituito un aiuto di Stato se le regole sugli aiuti di Stato fossero state applicabili nel momento in cui tali operazioni venivano concluse. Lo stesso principio è stato anche applicabile al momento in cui il vantaggio economico doveva essere valutato, vale a dire: il momento in cui i contratti sono stati stipulati. Le parti interessate hanno sostenuto in particolare che, in Romania (39), non ci sono stati cambiamenti giuridici o economici sul mercato dell'energia elettrica da giustificare, prendendo il 2007 come punto di riferimento per la valutazione della convenienza economica: i mercati energetici rumeni stavano già emergendo prima del 2004; il mercato all'ingrosso rumeno è stato inaugurato nel settembre 2000.

5.1.2.   Nessun prezzo benchmark adeguato

5.1.2.1.   OPCOM-PCCB non è stato un riferimento di prezzo adeguato e valido

(60)

Tutti i presunti beneficiari che hanno presentato osservazioni in merito alla decisione di avvio hanno sostenuto che non vi era alcun riferimento di prezzo adeguato e valido per il confronto dei prezzi dei prezzi stipulati nei contratti. Le parti interessate (i presunti beneficiari) hanno sostenuto che i prezzi OPCOM-PCCB non erano un riferimento di prezzo rilevante per i seguenti motivi:

i prezzi OPCOM-PCCB non riflettevano la situazione corretta nel periodo di riferimento;

i contratti conclusi nel quadro OPCOM-PCCB differiscono dai contratti oggetto dell'indagine su vari conteggi (vale a dire: l'obbligo a lungo termine per l'acquisto di quantità a prezzi fissati in un contesto di mercato volatile è completamente diverso da l'obbligo di un acquisto eseguito o su un mercato del giorno prima o in una borsa elettrica pienamente operativa, soprattutto nel contesto di un mercato liberalizzato. Il mercato OPCOM-PCCB ha privato i fornitori privati della flessibilità di poter modificare i loro contratti una volta era stato raggiunto un accordo. Da allora il mercato OPCOM-PCCB non è stato organizzato come una piattaforma adatta in termini di fabbisogno di energia elettrica di grandi clienti industriali e le opzioni che hanno richiesto);

non corrispondono allo stesso periodo di consegna;

OPCOM-PCCB e i contratti rappresentavano due mercati separati (ad esempio: il periodo dei contratti di fornitura negoziati sul mercato OPCOM-PCCB era di un anno o meno rispetto ad un periodo molto più lungo per i contratti in discussione, i prezzi sulla piattaforma OPCOM-PCCB erano superiori a quelli negoziati individualmente nell'ambito dei contratti (40) ed erano volatili e dipendenti dalle fluttuazioni della domanda e dell'offerta;

OPCOM-PCCB non esisteva nemmeno quando la maggior parte dei contratti sono stati stipulati, giacché è diventato operativo solo nel 2005; e

solo una piccola parte del totale dell'energia elettrica disponibile sul mercato rumeno è stata negoziata sulla piattaforma OPCOM-PCCB.

(61)

Una delle parti interessate (41) ha sostenuto che OPCOM-PPCB era o un benchmark non rappresentativo o un benchmark inadeguato per i prezzi stipulati nei contratti, dal momento che solo una piccola parte dell'energia elettrica disponibile sul mercato elettrico rumeno è stata effettivamente venduta sul mercato OPCOM-PCCB durante il periodo di valutazione della Commissione (vale a dire, che vanno dal 2 % del consumo interno totale nel 2006 al 14,62 % nel 2012).

(62)

Inoltre, altre parti interessate (42) hanno affermato che si sarebbe potuto trovare e sviluppare attraverso l'utilizzo di un modello «fondamentale» un benchmark adeguato per i prezzi di mercato sulla base di: i) fatti e condizioni simili, ii) le aspettative concomitanti e iii) lo stesso periodo di tempo, come quello oggetto della presente decisione.

(63)

Infine, una delle parti interessate (43) ha sostenuto che, sul mercato complesso e specifico di energia elettrica della Romania, non c'era un riferimento di prezzo valido e disponibile che sarebbe stato applicato per i prezzi stipulati nei contratti.

5.1.2.2.   L'offerta di altri distributori di elettricità nel caso dei contratti con ArcelorMittal

(64)

ArcelorMittal ha affermato che l'ipotesi che Hidroelectrica potesse aver accettato una delle offerte parallele dei distributori OPCOM-PCCB per un prezzo superiore a quello ottenuto in virtù dei due contratti con ArcelorMittal non era realistica, perché il mercato dell'energia elettrica rumeno era caratterizzato da eccesso di capacità.

(65)

Inoltre, ArcelorMittal sostenuto che, in un mercato caratterizzato da eccesso di capacità, Hidroelectrica ha dovuto prendere in considerazione il rischio che, se avesse venduto l'elettricità ai distributori, questi avrebbero potuto non essere in grado di metterla sul mercato o avrebbero dovuto rivenderla in perdita. Ha, inoltre, affermato che i commercianti avevano presentato tali offerte di acquisto sull'OPCOM con l'intenzione evidente di rivendere l'energia elettrica ad ArcelorMittal ad un prezzo superiore.

(66)

Inoltre, ArcelorMittal ha sostenuto che un confronto tra il prezzo indicato nei due contratti stipulati con Hidroelectrica e i prezzi presentati tramite offerte dei distributori sarebbe stato valido solo se:

ArcelorMittal fosse stata costretta ad acquistare dai distributori. Mentre ArcelorMittal sostiene che questo non era il caso, giacché aveva l'alternativa di acquistare da altri produttori rumeni o dall'Ungheria o dalla Bulgaria,

i commercianti fossero stati in grado di rivendere le quantità che ArcelorMittal non aveva acquistato da loro; e siccome le offerte vennero ritirate, dimostra che i commercianti non avevano contato sulla vendita di tali quantitativi a clienti diversi da ArcelorMittal,

i commercianti non avessero avuto la capacità di sopportare le perdite in caso fossero stati in grado di rivendere l'energia elettrica acquistata da Hidroelectrica. A questo proposito, ArcelorMittal fornisce la prova che Arelco e Petprod non erano aziende finanziariamente solide.

(67)

Inoltre, ArcelorMittal sostiene che i contatti 2009 e 2010 non possono essere raffrontati con i prezzi OPCOM, perché in quel momento l'OPCOM non era ancora pienamente operativo. Ritiene che il prezzo medio, pubblicato da ANRE, per le grandi transazioni bilaterali sia più rappresentativo.

5.1.3.   Hidroelectrica ha agito come un venditore del mercato privato/senza conferire alcun vantaggio finanziario sui presunti beneficiari.

(68)

La maggior parte delle parti interessate hanno affermato che Hidroelectrica aveva agito come un venditore del mercato privato nella stipulazione dei contratti e che non avevano quindi ottenuto alcun vantaggio finanziario: i) i contratti sono stati negoziati e conclusi a condizioni di mercato; ii) Hidroelectrica ha beneficiato di una certezza di reddito mediante la stipulazione dei contratti; iii) i contratti hanno assicurato la vendita di una grande quantità di produzione di energia elettrica di Hidroelectrica; iv) i contratti hanno assicurato che Hidroelectrica era protetta da eventuali diminuzioni dei prezzi relativi alle vendite alternative su altri mercati; v) il prezzo concordato nei contratti prende in considerazione i rischi e gli obblighi imposti al compratore, e le condizioni del contratto sono state negoziate soprattutto nell'interesse di Hidroelectrica; vi) i prezzi dei contratti pagati per l'energia elettrica acquistata da Hidroelectrica erano costantemente tra l'80 % e il 100 % superiori ai prezzi per l'energia elettrica venduta da Hidroelectrica sul mercato regolamentato; e vii) i contratti sono stati la migliore alternativa per Hidroelectrica alla data in cui sono stati firmati.

(69)

Inoltre, le parti interessate hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto esaminare la posizione finanziaria di Hidroelectrica alla data in cui i contratti sono stati firmati, se si considera che, secondo la giurisprudenza (44), la valutazione della Commissione potrebbe non aver preso affatto in considerazione le informazioni non disponibili, e sviluppi non prevedibili, quando i contratti sono stati firmati.

(70)

Alro ha sostenuto che ogni successiva modifica del suo contratto con Hidroelectrica era sempre a favore di Hidroelectrica, per i seguenti motivi: i) è stata introdotta una clausola di indicizzazione dei prezzi, tenendo conto delle spese di Hidroelectrica; ii) nel giugno 2007, la valuta utilizzata è stato cambiata da USD a RON, in un momento in cui l'UE aveva un apprezzamento nei confronti dell'USD, che ha permesso a Hidroelectrica di guadagnare il 40 % sul prezzo e di eliminare i rischi di cambio; iii) nel 2010 è stata introdotta la formula LME, portando ad un forte aumento dei prezzi.

(71)

Inoltre, Alro ha presentato ampi ed esaurienti studi economici svolti dal gruppo Brattle e Nera al fine di sostenere la sua tesi secondo cui il contratto con Hidroelectrica non ha comportato un aiuto di Stato. Secondo studio del 2005 del gruppo Brattle, il valore attuale netto stimato (in appresso: il «NPV») del contratto di Alro (393,09 milioni di EUR) è superiore a quello risultante dallo scenario vendite controfattuale (355 milioni di EUR), basato sul presupposto di un mercato perfettamente concorrenziale. Stime simili sono state fornite anche da Brattle Group per il 2007, con risultati simili a quelle per il 2005: il NPV di 348 milioni di EUR per il contratto Alro del 2007 era, inoltre, superiore al NPV del suo controfattuale di 300 milioni di EUR.

(72)

Alro ha inoltre presentato studi e rapporti del gruppo Brattle e Nera, al fine di sostenere la sua tesi che non è stato erogato nessun aiuto illegale attraverso il suo contratto con Hidroelectrica.

(73)

Energy Holding, un commerciante di elettricità, ha presentato un'analisi economica, simulazioni del modello di prezzo e i rapporti di prezzo prodotti da KPMG, una società di consulenza indipendente, al fine di sostenere la sua tesi secondo la quale non vi era stato alcun aiuto illegale. KPMG ha confermato che il contratto con Energy Holding era: i) al momento la migliore alternativa per Hidroelectrica e ii) che ha portato Hidroelectrica a un rendimento superiore o l'ha presentata con un rischio inferiore rispetto all'alternativa migliore. L'analisi di KPMG si è basata su delle analisi di valutazione, assoluta e relativa, piuttosto che su qualsiasi altro metodo di valutazione dei contratti (vale a dire: analisi della redditività marginale, analisi IRR troncata). Si riferiva a due periodi di valutazione (vale a dire: 2004-2013 e 2010-2018) e rifletteva i termini del contratto stipulato con Hidroelectrica nel 2004 e le condizioni rinegoziate nel 2009, quando il contratto è stato rinnovato. La stessa analisi è stata in un secondo tempo prolungata da KPMG fino al 1o gennaio 2007. La conclusione è la stessa di quella descritta in precedenza per entrambe le valutazioni assoluta e relativa.

5.1.4.   Non imputabilità allo Stato e nessun trasferimento di risorse statali

(74)

Quasi tutte le parti interessate (45) hanno affermato che i loro contratti con Hidroelectrica non erano imputabili allo Stato, perché secondo statuto di Hidroelectrica, il consiglio di amministrazione ha delegato i propri poteri esecutivi all'amministratore delegato. Si è quindi affermato che i membri del consiglio non hanno partecipato alle attività quotidiane di Hidroelectrica, compresa la negoziazione dei contratti.

(75)

Secondo una delle parti interessate (46), l'onere della prova per quanto riguarda l'imputabilità che spettava alla Commissione. La parte interessata ha sostenuto che definire che una misura fosse imputabile allo Stato solo perché lo Stato aveva una partecipazione di maggioranza in Hidroelectrica non era sufficiente. Ha inoltre sostenuto che la Commissione aveva raggiunto tale conclusione sulla base di sole «indicazioni» e presunzioni e non sulla base di fatti concreti, che era in contrasto con i requisiti della giurisprudenza. La parte interessata ha sostenuto che la prova concreta quali i documenti, gli elementi di fatto e le azioni concrete per conto dello Stato dovevano sostenere tale conclusione.

(76)

Altre parti interessate (47) hanno sostenuto che non vi era alcun trasferimento di risorse statali. In particolare, hanno sostenuto che i presunti prezzi inferiori offerti da un'impresa sotto il controllo dello Stato non erano un fattore sufficiente per invocare l'esistenza di risorse statali. Inoltre, hanno sostenuto che l'intervento dello Stato rumeno per quanto riguarda l'uso di queste risorse era necessario stabilirlo in concreto. Inoltre, le parti interessate hanno sottolineato che, in base allo statuto di Hidroelectrica, la stipulazione di contratti rientravano nella competenza esclusiva del Direttore generale e non del Consiglio di Amministrazione, e quindi lo Stato non era coinvolto nel processo decisionale contrattuale di Hidroelectrica.

5.1.5.   Nessuna distorsione di concorrenza

(77)

Alcune delle parti interessate (48) hanno sostenuto che non vi era alcuna potenziale o reale distorsione della concorrenza derivante dai loro contratti con Hidroelectrica per i seguenti motivi: i) non è stato identificato mercato rilevante in cui l'aiuto di Stato concesso rafforzasse la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese nel commercio intra-UE e ii) il mercato dell'energia elettrica rumeno non è concentrato, come mostrato dall'indice di concentrazione Herfindahl-Hirschman (HHI).

5.1.6.   Nessuna selettività

(78)

Alcune delle parti interessate (49) hanno sostenuto che non vi era alcuna selettività derivante dai loro contratti con Hidroelectrica perché sono stati stipulati contratti dello stesso o di un tipo simile con altri operatori (per i distributori di elettricità) o erano disponibili ad altri soggetti presenti sul mercato (i non commercianti).

5.1.7.   Nessuna separabilità delle modifiche dal contratto iniziale

(79)

Electrocarbon ed Elsid hanno sostenuto che le modifiche ai contratti non erano separate dai contratti. Hanno anche suggerito che, anche in una situazione in cui tali modifiche sarebbero state considerate come impegni separati, le variazioni di prezzo erano ancora nel rispetto del principio venditore in un'economia di mercato e, pertanto, non hanno comportato un aiuto di Stato.

5.1.8.   L'unico motivo per cui Hidroelectrica si è dichiarata insolvente era quello di uscire da suoi obblighi contrattuali

(80)

Alcuni commercianti di elettricità (50) hanno sostenuto che l'unica ragione per cui Hidroelectrica si dichiarava insolvente è stato quello di sospendere i propri obblighi contrattuali. Hanno sostenuto che, mentre Hidroelectrica ha sfruttato al meglio i contratti in passato, non era più disposta a onorare gli impegni assunti e, quindi, la dichiarazione di insolvenza sembrava essere una via d'uscita dai contratti.

5.2.   Commenti delle altre parti interessate

(81)

In relazione alla decisione di avvio relativa ad Alro, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di parti diverse dai presunti beneficiari: (i) osservazioni da uno dei concorrenti di Alro, e (ii) osservazioni da una parte anonima (cittadino).

5.2.1.   Commenti presentate da uno dei concorrenti di Alro

(82)

Uno dei concorrenti di Alro ha sostenuto che entrambi i prezzi della borsa elettrica che i prezzi di mercato a pronti erano irrilevanti come prezzo benchmark per i contratti di fornitura di energia elettrica per le fonderie di alluminio. Secondo il concorrente di Alro, fonderie di alluminio hanno bisogno di fare affidamento soprattutto su contratti di fornitura di energia elettrica relativamente prevedibili e lungo termine in modo da non dover sospendere le operazioni a causa dei costi insostenibilmente elevati di energia elettrica e al fine di evitare qualsiasi rischio potenziale di chiusura a causa dei prezzi dell'energia elettrica e dei profitti del generatore.

(83)

Il concorrente di Alro ha inoltre affermato che, confrontando le tariffe in base ai contratti di fornitura di energia elettrica a lungo termine con i prezzi dell'energia elettrica sulla borsa elettrica e/o sui mercati spot e/o con le tariffe di altre industrie, la realtà del mercato avrebbe potuto essere distorta e dato luogo a un grave precedente, comportando un rischio significativo non solo per Alro e/o ai suoi concorrenti, ma anche per l'intero mercato europeo.

(84)

Inoltre, il concorrente di Alro ha sostenuto che l'impatto sulla concorrenza avrebbe dovuto essere valutato con riferimento ai prezzi pagati dalle fonderie di alluminio per l'energia elettrica a livello globale, o almeno a livello europeo. Dal momento che i costi dell'energia elettrica hanno rappresentato più di un terzo del costo totale di produzione di alluminio e considerando che i produttori di alluminio hanno acquistato energia elettrica sul mercato nazionale e successivamente si sono ritrovati in concorrenza a livello mondiale, una valutazione relativa avrebbe richiesto una valutazione basata sui prezzi dell'energia elettrica pagati dai produttori di alluminio in tutto il mondo. Conseguentemente, il concorrente di Alro ha affermato che, per una corretta valutazione di una potenziale distorsione della concorrenza, la Commissione avrebbe dovuto verificare se il presunto aiuto di Stato aveva effettivamente ridotto i costi di produzione di Alro al di sotto di quelli dei suoi concorrenti e, di conseguenza, date le tariffe dei suoi concorrenti europei e/o globali, conferitogli un vantaggio.

(85)

Inoltre, il concorrente di Alro ha sostenuto che, in assenza di informazioni rilevanti per la definizione di un «prezzo di mercato» paragonabile, «analizzare comparativamente i prezzi con i costi e un margine di profitto ragionevole avrebbe potuto essere accettabile come legittima metodologia di prezzo». La stessa logica si sarebbe potuta applicare «a una decisione di offrire prezzi indicizzati in base ai prezzi LME». Inoltre ha affermato che le caratteristiche uniche delle fonderie di alluminio e il profilo del cliente potevano obiettivamente giustificare un prezzo dell'energia elettrica inferiore ai prezzi della borsa elettrica, prezzi basati sui costi e prezzi indicizzati LME.

5.2.2.   I commenti inviati da un cittadino

(86)

Il cittadino ha sostenuto che Alro ha acquistato energia elettrica da Hidroelectrica a un prezzo preferenziale, vale a dire a un prezzo inferiore del prezzo di mercato (come i prezzi dell'OPCOM e dell'ANRE). Inoltre, il cittadino ha invocato la tesi secondo cui l'adeguamento del prezzo contrattuale per Alro attraverso un meccanismo di indicizzazione basato sulla formula LME è stato un meccanismo di prezzo discriminatorio nei confronti di altri acquirenti di energia elettrica sul mercato.

(87)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dallo stesso cittadino per quanto riguarda i contratti con i distributori di elettricità, secondo le quali i contratti contenevano elementi di aiuti di Stato Nessuna prova è stata fornita per giustificare tale tesi.

6.   COMMENTI DALLE AUTORITÀ RUMENE IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DA PARTE DI TERZI

(88)

Le autorità rumene hanno risposto alle osservazioni presentate dalle parti interessate. In particolare, le autorità rumene hanno mantenuto la loro opinione, espressa nel luglio 2012, per quanto riguarda i contratti stipulati da Hidroelectrica con i distributori di elettricità e ha spiegato che tali contratti non erano dei tipici contratti a lungo termine e rigorosi e per almeno due motivi: (i) l'acquirente era in grado di interrompere unilateralmente qualsiasi dei contratti con un preavviso di 30 giorni senza dover pagare un risarcimento adeguato, mentre Hidroelectrica non è stata in grado di farlo, e (ii) gli elementi da fornire ogni ora per l'acquirente potevano essere, ed erano, variabili a discrezione dei compratori.

(89)

Inoltre, le autorità rumene hanno affermato che dopo che i contratti erano stati stipulati, o apportate le modifiche, gli acquirenti avevano il diritto (che hanno esercitato) di aumentare o diminuire la quantità di energia elettrica necessaria per mezzo di comunicazioni emesse anche un solo giorno prima della consegna, che è una caratteristica delle operazioni a pronti.

(90)

In relazione ai contratti con Electrocarbon ed Elsid, le autorità rumene si sono astenuti dall'esprimere qualsiasi opinione. Come giustifica, le autorità rumene hanno aggiunto che non sapevano se Electrocarbon ed Elsid fossero state coinvolte anche nel commercio dell'elettricità all'ingrosso.

(91)

Le autorità rumene hanno fornito commenti dettagliati e ben motivati sulle osservazioni fatte da Alro e ArcelorMittal a sostegno della loro conclusione che i loro contratti non comportavano un aiuto di Stato. In particolare, le autorità rumene hanno spiegato che lo Stato non aveva dato alcuna istruzione ai propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione di Hidroelectrica e che il diritto societario rumeno obbliga i membri del consiglio ad agire nell'interesse della società, e non negli interessi degli azionisti che li hanno nominati.

(92)

Le autorità romene hanno affermato che Alro è stata servita dalla produzione di Hidroelectrica stessa e che, di conseguenza, la redditività doveva essere misurata solo con riferimento ai costi di produzione di Hidroelectrica. Le autorità romene hanno anche messo in chiaro che in Romania ArcelorMittal è il secondo più grande consumatore di energia elettrica, dopo Alro, e hanno spiegato che quanto valeva per l'energia elettrica valeva per qualsiasi altro prodotto: più alto è il volume acquistato, minore è il prezzo del contratto.

(93)

Inoltre, le autorità rumene hanno confermato le osservazioni fatte da ArcelorMittal, secondo le quali, come riportato da ANRE, il prezzo medio pagato dai consumatori industriali con una domanda nell'ordine di 150 000 MWh/anno era superiore di solo 11 RON/MWh al prezzo pagato da ArcelorMittal nel 2010. Le autorità hanno usato le seguenti argomentazioni per spiegare tale differenza: i) la consegna nel presente profilo lineare fornisce al fornitore di energia elettrica la possibilità di ottimizzare i costi di produzione; ii) i costi di manutenzione sono notevolmente ridotti; iii) sia il numero che la durata delle interruzioni accidentali sono ridotti; e iv) gli squilibri sul mercato dell'energia elettrica sono significativamente ridotti, un fattore ha riflesso anche una riduzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica.

(94)

In relazione alle osservazioni fatte da concorrente di Alro, le autorità rumene hanno pienamente approvato la posizione di quest'ultima e sostenuto la sua posizione secondo la quale un produttore di alluminio europeo era in concorrenza con qualsiasi altro produttore di alluminio globale. Inoltre, le autorità rumene hanno sostenuto che il contratto con Alro non distorceva la concorrenza nel mercato globale dell'alluminio.

(95)

Altresì, le autorità rumene hanno sostenuto che, da un punto di vista finanziario, ogni produttore razionale di energia elettrica avrebbe offerto al produttore di alluminio una tariffa migliore di quella di OPCOM-PCCB o del mercato a pronti, date le caratteristiche specifiche del produttore di alluminio. Hanno anche spiegato che il prezzo sul mercato a pronti non sarebbe stato un giusto benchmark per un contratto a lungo termine stipulato con un consumatore industriale. I prezzi con contratti bilaterali con le condizioni di pagamento vantaggiose e che coprono grandi volumi di energia elettrica nel consumo di banda prevedibile dovevano essere molto inferiori a quelli dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato a pronti.

(96)

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal cittadino, le autorità rumene hanno affermato che erano infondate. Per quanto riguarda l'affermazione fatta dal cittadino secondo la quale i prezzi concessi ad Alro erano al di sotto dei prezzi per equivalenti prestazioni in Romania, le autorità rumene hanno spiegato che il cittadino aveva completamente ignorato l'oscillazione dei prezzi in base agli elementi specifici di ogni transazione (vale a dire grandi volumi di energia elettrica con il consumo di banda, l'alto livello di prevedibilità, e le condizioni finanziarie vantaggiose per il venditore).

(97)

Per quanto riguarda il secondo argomento invocato dal cittadino secondo il quale la possibilità data ad Alro di adeguare i prezzi sulla base della formula LME discriminava altri partecipanti al mercato dell'energia elettrica, le autorità rumene hanno sostenuto quanto segue: (i) tale pratica era permessa ai sensi della legislazione rumena sintantoché Hidroelectrica realizzasse un profitto al di fuori del contratto in questione, e (ii) l'accordo era una forma di collaborazione tra il venditore e l'acquirente, che condividevano il profitto dalla vendita dell'alluminio.

7.   VALUTAZIONE

7.1.   Esistenza di un aiuto di Stato

(98)

In virtù dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, secondo cui «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la misura impugnata deve soddisfare tutte queste condizioni.

(99)

È quindi necessario valutare se i contratti oggetto dell'indagine prevedessero un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE agli acquirenti di energia elettrica venduti da Hidroelectrica, vale a dire Alpiq RomEnergie, Alpiq RomIndustries, EFT, Electrica, Electromagnetica, Energy Holding, EURO-PEC, Luxten-Lighting, Alro, ArcelorMittal, Electrocarbon e Elsid dopo l'adesione della Romania all'Unione europea.

(100)

Il che potrebbe avvenire, insieme ad altre condizioni di applicazione dell'articolo 107 paragrafo 1 del TFUE, soltanto nel caso in cui i contratti in questione avessero favorito alcuni acquirenti fornendo loro un vantaggio economico sopra normali condizioni di mercato e, in caso affermativo, solo se il vantaggio derivante dai contratti e dalle loro successive modifiche può essere attribuito non solo alle risorse dello Stato romeno, ma anche ad azioni, istruzioni o influenza determinanti dello Stato, al contrario delle decisioni commerciali indipendenti di Hidroelectrica.

(101)

Secondo la decisione nel caso di Budapesti Erömü (51), le misure di aiuto di Stato messe in atto prima dell'adesione e ancora applicabili dopo l'adesione dovrebbero essere considerate o aiuti esistenti o nuovi aiuti dopo l'adesione. Per essere considerate un aiuto esistente, tali misure dovrebbero essere incluse espressamente nell'Atto di adesione di uno Stato membro dell'Unione europea; nel caso di specie dall'allegato V del trattato di adesione della Romania e della Bulgaria all'Unione europea («Atto di adesione») (52). I contratti non sono stati elencati esplicitamente nell'allegato V dell'Atto di adesione. Considerando che i contratti erano ancora applicabili dopo la data di adesione, potevano essere considerati solo come nuovi e, alla luce della giurisprudenza citata, devono quindi essere valutati a partire dalla data di adesione (1 gennaio 2007) alla luce delle quattro condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE.

Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto valutare i contratti come possibili nuove misure di aiuto a decorrere dalla data di adesione della Romania il 1o gennaio 2007. Tale valutazione non può essere basata sulle circostanze esistenti sul mercato nel momento in cui sono stati stipulati i contratti (cfr. considerando 19), in particolare allo scopo di decidere se i contratti in questione fossero in linea con i prezzi di mercato al momento della stipulazione. Tali circostanze non saranno, pertanto, ulteriormente valutate in seguito.

7.2.   Valutazione del possibile vantaggio economico rispetto delle condizioni di mercato

(102)

Al fine di stabilire se i prezzi e le condizioni in cui Hidroelectrica fornisse energia elettrica per i presunti beneficiari non erano state altrimenti disponibili sul mercato rumeno a partire dal 2007, la Commissione deve prima trovare un prezzo di riferimento adeguato che rifletta un prezzo di mercato (i) disponibile in un periodo di tempo in cui i contratti erano in vigore dopo l'adesione della Romania all'UE e (ii) per il periodo di tempo per il quale la Commissione ha avviato la procedura formale in relazione ai contratti.

7.2.1.   Vantaggio economico rispetto delle condizioni di mercato

(103)

Nel valutare se vi fosse o meno un vantaggio economico, la Commissione prende come punto di riferimento un operatore di mercato soggetto agli stessi o simili obblighi di Hidroelectrica, con le stesse opportunità e di fronte alle stesse condizioni giuridiche ed economiche come quelle ottenenti in Romania durante il periodo oggetto dell'indagine, dati i vincoli dell'operatore e gli obiettivi commerciali (53). Se la presenza di un aiuto di Stato è da escludere, una società statale deve, in caso di vendita dei suoi prodotti, comportarsi come farebbe un operatore privato nell'economia di mercato, cercando di massimizzare i ricavi o ridurre al minimo le perdite. In altre parole, la valutazione della presenza di un eventuale vantaggio economico indebito in un contratto di fornitura commerciale da parte di un fornitore di proprietà dello Stato comporta la valutazione di fino a che punto un fornitore non di proprietà dello Stato in una situazione analoga si sarebbe comportato ugualmente.

(104)

Allo stesso modo, mentre le differenze di prezzo tra le tariffe elettriche stabilite dallo Stato e aumento dei prezzi del libero mercato potrebbero, a un primo esame, indicare la presenza di un aiuto di Stato, potrebbe, per ragioni oggettive, essere ancora possibile trovare che i livelli dei prezzi più bassi nei contratti oggetto dell'indagine non permettono agli acquirenti di energia elettrica un vantaggio economico rispetto delle condizioni di mercato (54). Infine, esaminando la possibilità di un aiuto di Stato definito come i prezzi dell'energia elettrica al di sopra delle condizioni di mercato sui mercati dell'energia elettrica in situazioni di mercato complesse, la Commissione può legittimamente fare affidamento su metodi specifici o modelli economici per determinare in quale misura i prezzi dei contratti differiscono dai prezzi di mercato (55).

(105)

Infatti, il prezzo per i contratti è stato o regolato annualmente al di sopra del prezzo stabilito nel contratto o stabilito ogni anno per un numero di contratti, ad eccezione del caso di Alro, per la quale il prezzo effettivo annuo risultava dall'applicazione della formula di indicizzazione contrattuale. Se ci fosse o no vantaggio economico è quindi valutato per ciascuno degli anni oggetto dell'indagine a partire dal 1o gennaio 2007.

—   I contratti con i distributori di elettricità, i produttori di elettrodi e Alro

(106)

Come descritto nei considerando 2-35, la Commissione ha esaminato diversi segmenti di mercato di energia elettrica in Romania tra il 2007 e il 2010. Al fine di confrontare situazioni identiche, è opportuno esaminare i comparatori più vicini e più adeguati per i prezzi previsti nei contratti nel periodo oggetto dell'indagine.

(107)

Nei mercati dell'energia elettrica ben funzionanti, con un'adeguata liquidità e strumenti che consentono di prevedere i prezzi delle consegne future, i prezzi spot sono una buona indicazione o approssimazione dei prezzi di mercato e possono essere utilizzati come parametri di riferimento per la valutazione dei livelli di prezzo nei contratti specifici. Tuttavia, nel caso oggetto dell'indagine, data la percentuale relativamente elevata di domanda che, in Romania nel 2007, era ancora soddisfatta sulla base di tariffe regolamentate, la liquidità limitata delle piattaforme di trading dell'OPCOM nel periodo 2007-2010, i volumi di energia elettrica soggetti ai contratti oggetto dell'indagine, l'istituzione di borse elettriche gestite dall'OPCOM come mercato antitrust rilevante in cui l'abuso di posizione dominante è stato praticato (considerando 30-31 e 34), e tenendo conto delle osservazioni formulate da terzi (considerando 60-63), non si può stabilire su una base prima facie che i prezzi spot o i prezzi sulla piattaforma OPCOM PCCB possono essere considerati costituire punti di riferimento adeguati per valutare la possibile presenza di un vantaggio economico rispetto i prezzi di mercato.

(108)

La Commissione ha quindi messo da parte il suo ricorso ai prezzi medi dell'OPCOM come punti di riferimento per il confronto di prezzi del contratto di Hidroelectrica, su cui aveva basato i dubbi sollevati nelle rilevanti decisioni di avvio circa la presenza di un vantaggio economico nei dieci contratti con i distributori di elettricità e i due con i produttori di elettrodi. L'indagine ha dimostrato che il commercio su piattaforme come OPCOM, per durate più brevi e in condizioni standard o su una base di «giorno prima» o «di un anno o meno» o allo scopo di fornire servizi accessori o di bilanciamento all'operatore della rete elettrica, non può essere visto come una ragionevole alternativa ai contratti su misura di Hidroelectrica oggetti dell'indagine nelle circostanze specifiche del mercato rumeno nel periodo oggetto dell'indagine. I contratti in questione sono stati negoziati direttamente per soddisfare le esigenze di approvvigionamento specifico del compratore e del venditore, con la flessibilità non disponibile in altri segmenti di mercato. Pertanto, al fine di accertare la presenza di un vantaggio economico rispetto alle condizioni di mercato, è necessario esaminare anche le condizioni esistenti in altri segmenti di mercato disponibili in Romania nel 2007 in poi, anche se tali condizioni non sono state identificate nelle decisioni di avvio.

(109)

Per quanto riguarda il mercato regolamentato, sul quale, al momento dei fatti, Hidroelectrica forniva in modo efficace circa un quinto della sua produzione (considerando 31), un confronto con i prezzi regolamentati addebitati annualmente da Hidroelectrica in base ai costi ammissibili e un tasso di rendimento stabilito dal regolatore di energia elettrica ANRE mostra che tutti i prezzi dei contratti oggetto dell'indagine erano costantemente e significativamente al di sopra dei prezzi regolamentati tra il 2007 e il 2010 (considerando 26 e allegato 1). È stato quindi economicamente razionale per Hidroelectrica continuare la fornitura di tutti i presunti beneficiari nei procedimenti in corso a partire dal 2007, giacché i contratti in questione erano più redditizi rispetto a quelli forniti sui mercati regolamentati. In ogni caso, e facendo un paragone con l'alternativa teorica dell'aumento dei quantitativi forniti sul mercato regolamentato, Hidroelectrica non poteva a sua volontà passare la sua fornitura di energia elettrica dai contratti oggetto dell'indagine al mercato regolamentato, poiché le quantità fornite sul mercato regolamentato sono stati fissate ex ante dall'ANRE.

(110)

Lo stesso vale, mutatis mutandis, per le condizioni di negoziazione sui mercati di bilanciamento e del giorno prima. Date le caratteristiche della produzione di Hidroelectrica, basate parzialmente su di energia elettrica distribuibile e bassi costi marginali, si può sostenere che, quando i prezzi aumentano considerevolmente, Hidroelectrica avrebbe potuto ottenuto ricavi a volte più elevati passando la sua fornitura di energia elettrica dai contratti oggetto dell'indagine a mercati del giorno prima e di bilanciamento, concentrandosi in particolare sulla fornitura di energia elettrica nelle ore di punta. Tuttavia, per varie ragioni, le condizioni di mercato e dei prezzi prevalenti su tali segmenti di mercato non possono essere considerati rappresentativi delle condizioni di mercato con cui i contratti oggetto dell'indagine possono essere paragonati al fine di verificare se avessero conferito un vantaggio economico agli acquirenti.

(111)

In primo luogo, è evidente che Hidroelectrica abbia fornito energia elettrica anche in questi segmenti di mercato tra il 2007 e il 2010, anche se in misura limitata — in ordine di meno del 10 % delle sue vendite (considerando 31). La questione rilevante è se tali mercati potevano aver costituito una valida alternativa per un operatore razionale che agisce in luogo di Hidroelectrica e determinare la destinazione del 63 % delle sue vendite; vendite che Hidroelectrica effettuò sulla base di contratti bilaterali tra il 2007 e il 2010.

(112)

La negoziazione su tali segmenti di mercato hanno coinvolto caratteristiche distinte che rendono impossibile determinare condizioni di mercato valide per tutto il mercato rumeno o per i contratti a lungo termine di Hidroelectrica. Effettivamente, i servizi di bilanciamento o accessori sono forniti dai produttori di energia elettrica all'operatore del sistema di trasmissione in base alla domanda imprevedibile e a modelli di domanda da parte di un singolo acquirente. Una fornitura del giorno prima implica anche prezzi e quantità imprevedibili da un giorno all'altro. In altre parole, i contratti a lungo termine oggetto dell'indagine, anche lasciando da parte le loro disposizioni contrattuali e assumendo che potrebbero essere segmentati in una successione di contratti modificabili ogni anno, non possono essere confrontati con una successione di 365 contratti di un giorno per lo stesso periodo. Nessuno di questi segmenti di mercato alternativi offrirebbe la prevedibilità e la stabilità delle entrate necessarie per Hidroelectrica o corrispondere alle caratteristiche produttive e al piano di investimenti di Hidroelectrica (considerando 13-15).

(113)

Infine, e come dato di fatto, i volumi totali scambiati ogni anno dal 2007 al 2010 tra tutti i fornitori rumeni e i relativi acquirenti sui mercati di bilanciamento e del giorno prima ammontavano sempre insieme a meno del volume annuale fornito nell'ambito dei contratti oggetto dell'indagine (considerando 30, 31 e 38). Durante questo periodo, nessuno dei segmenti di mercato aveva la capacità e la liquidità necessaria per assorbire i volumi di vendite effettuate in virtù dei contratti oggetto dell'indagine. In altre parole, anche sul presupposto irrealistico che Hidroelectrica avesse potuto sostituire tutti i produttori e venditori rumeni su uno o entrambi i segmenti di mercato, Hidroelectrica avrebbe comunque avuto bisogno di trovare acquirenti aggiuntivi per i volumi in questione. Di conseguenza, i termini e i prezzi applicati in quei segmenti di mercato piuttosto di nicchia, a quanto ammontino, non possono essere utilizzati come riferimento per un confronto significativo e oggettivo con i prezzi di Hidroelectrica sulla base di contratti a lungo termine.

(114)

Date le caratteristiche essenziali degli appalti in termini di flessibilità di fornitura, la lunga durata e i quantitativi contrattuali, e nelle circostanze specifiche del mercato romeno nel periodo oggetto dell'indagine, i comparatori più vicini disponibili per determinare l'eventuale presenza di un vantaggio economico rispetto alle condizioni di mercato prevalenti in Romania sono stati i prezzi concordati dai grandi consumatori che hanno stipulato contratti su misura negoziati direttamente in termini che erano non rigidi e prestabiliti. È quindi opportuno analizzare se i contratti in esame fossero in linea con i prezzi di altri venditori sul mercato rumeno per i contratti negoziati direttamente. L'insieme di dati descritto nei considerando 35-38 riguardanti i contratti bilaterali negoziati direttamente in vigore che erano contemporanei con i contratti oggetto dell'indagine costituisce la base più adeguata a disposizione della Commissione in questo caso per il confronto dei prezzi dei contratti applicati ai distributori di elettricità, Alro, Electrocarbon ed Elsid. Pertanto, la Commissione ha confrontato i prezzi con i prezzi risultanti dall'insieme di dati per il periodo dal 1o gennaio 2007 alla fine del 2010.

—   Contratti con ArcelorMittal

(115)

Per quanto riguarda i due contratti stipulati nel 2009 e nel 2010 da Hidroelectrica con ArcelorMittal sul mercato OPCOM-PCCB, la Commissione non ritiene che i prezzi nel quadro delle offerte parallele dei due distributori presenti sul mercato OPCOM-PCCB con riferimento alle decisioni di avvio rappresentino un adeguato prezzo di riferimento, per i seguenti motivi:

in relazione al contratto del 2009 nessuna delle due offerte parallele effettuate su OPCOM erano effettivamente valide. Energy Holding ha ritirato la sua offerta parallela per lo stesso periodo, quantità e consegna prima l'offerta di ArcelorMittal fosse venduta all'asta (56). L'altra offerta, da Petprod, non era accettabile a fini di benchmarking, perché copriva solo la metà della quantità che ArcelorMittal aveva offerto di acquistare;

in relazione al contratto del 2010, i dati finanziari per i due distributori con offerte parallele hanno mostrato che non sarebbero stati in grado di sopportare le perdite se non fossero stati in grado di rivendere la grande quantità di energia elettrica che avevano intenzione di acquistare da Hidroelectrica: il vero intento di questi due distributori nel 2010 era di rivendere l'energia elettrica ad ArcelorMittal ad un prezzo superiore. Infatti, entrambe le offerte sono state ritirate subito dopo che l'offerta di acquisto da parte di ArcelorMittal era stata accettata da Hidroelectrica il 29 dicembre 2010, dimostrando che i distributori interessati non contavano sulla vendita di tali quantitativi a clienti diversi da ArcelorMittal (57).

(116)

In assenza di contratti pienamente comparabili applicati, i prezzi medi di OPCOM-PCCB non sono un punto di riferimento valido per i due contratti con ArcelorMittal, dato che il volume di energia scambiato sull'OPCOM era limitato e le tipologie di operazioni effettivamente eseguite non erano comparabili.

(117)

Ferme restando le opinioni preliminari formulate nelle decisioni di avvio, e in considerazione delle grandi quantità di energia elettrica acquistata da ArcelorMittal, il fatto che ArcelorMittal è stato un cliente affidabile e finanziariamente stabile di Hidroelectrica e il fatto che nessuna delle due offerte parallele per i distributori né i prezzi medi dell'OPCOM-PCCB hanno rappresentato un comparatore valido per i due contratti con ArcelorMittal, la Commissione ritiene che il migliore indicatore per un punto di riferimento di prezzo ai fini del confronto sarebbe quello utilizzato per gli altri contratti identificati tramite l'insieme di dati. Pertanto, alla luce dei commenti ricevuti in risposta alla decisione di avvio, la Commissione ha modificato la sua analisi e ha esaminato i prezzi di questi due contratti con ArcelorMittal, sulla base dello stesso insieme di dati utilizzato per confrontare contratti a lungo termine.

—   L'analisi econometrica della Commissione dei prezzi dei contratti a lungo termine

(118)

In buon funzionamento dei mercati dell'energia elettrica con un'adeguata liquidità e strumenti che consentono di prevedere i prezzi delle consegne future, i prezzi spot sono una buona indicazione o approssimazione dei prezzi di mercato e possono essere utilizzati come parametri di riferimento per la valutazione dei livelli di prezzo nei contratti specifici. Tuttavia, nel caso in esame, data la percentuale relativamente elevata di domanda che, in Romania nel 2009, era ancora soddisfatta sulla base di tariffe regolamentate, la scarsa liquidità delle piattaforme di trading dell'OPCOM nel periodo 2007-2010 e il fatto che le borse elettriche gestite da OPCOM erano state designate come un mercato antitrust rilevante in cui veniva praticato l'abuso di posizione dominante, è opportuno fare affidamento su altri parametri di riferimento adeguati per valutare la possibile presenza di un vantaggio economico rispetto i prezzi di mercato.

(119)

Di conseguenza, la Commissione ha utilizzato l'insieme di dati forniti dalle autorità rumene, ritenendoli la migliore fonte disponibile di dati oggettivi atti a riflettere le condizioni del mercato in Romania. L'insieme dei dati contiene le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di analizzare le condizioni del mercato elettrico rumeno nel periodo oggetto dell'indagine, come indicato nei considerando 36 e 37. Sulla base dell'insieme dei dati, la Commissione ha effettuato un'analisi econometrica per calcolare un prezzo di riferimento sulla base dei contratti di elettricità contemporanei ai contratti di Hidroelectrica indagati per tutto il periodo oggetto dell'indagine. L'uso di modelli economici per quantificare i possibili vantaggi rispetto le condizioni di mercato è in linea con i precedenti contesti di mercato complessi (considerando 104), come quello di cui trattasi in Romania a partire dal 2007 (considerando 24-38 e 107). Nell'allegato II viene fornita una piena descrizione tecnica e dettagliata dell'analisi econometrica e dei suoi risultati.

(120)

Al fine di, in assenza di un preciso riferimento per stabilire le «condizioni di mercato», verificare se i prezzi dei contratti fossero al di sopra del livello di mercato, è stato calcolato un parametro di riferimento dei prezzi di mercato come variabile proxy, partendo da ipotesi prudenti, vale a dire tenendo conto di importanti deviazioni al ribasso rispetto al prezzo di mercato stimato. Sulla base di questo approccio cauto, la Commissione ha effettuato un confronto tra i prezzi dei contratti di Hidroelectrica e il prezzo di mercato di riferimento annuale tra il 2007 e il 2010. Il confronto è stato effettuato su base annua perché, in effetti, i prezzi di vendita sono stati modificati ogni anno (58), nonostante le disposizioni pertinenti dei contratti.

(121)

L'analisi mostra che solo tre presunti beneficiari hanno beneficiato di prezzi più bassi rispetto a quelli all'interno del campo in cui potevano essere considerati in linea con il prezzo di mercato di riferimento:

in ogni anno tra il 2007 e il 2010, Electrocarbon ed Elsid esibiscono prezzi di contratto al di sotto del prezzo di mercato di riferimento per l'anno corrispondente,

per Luxten-Lighting, questa differenza è superiore al prezzo di riferimento solo nel 2008 e nel 2009.

(122)

L'analisi mostra che i prezzi applicati da Hidroelectrica in nove dei contratti tra il 2007 e il 2010, vale a dire quelli con Alpiq RomIndustries, Alpiq RomEnergie, EFT, Electromagnetica, Energy Holding, Euro-Pec, Electrica, ArcelorMittal e Alro, sono stati pienamente in linea con il prezzo di mercato di riferimento. Nel caso del contratto con Luxten-Lighting, i prezzi applicati nel 2007 e nel 2010 non si discostano significativamente da quelli per gli altri contratti negoziati direttamente conclusi sul mercato rumeno.

(123)

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che non vi era alcun vantaggio economico indebito sulle condizioni di mercato concessi nell'ambito dei contratti con Alpiq RomIndustries, Alpiq RomEnergie, EFT, Electromagnetica, Energy Holding, Euro-Pec, Electrica, ArcelorMittal e Alro per l'intero periodo di tempo oggetto dell'indagine, così come con Luxten-Lighting per gli anni 2007 e 2010.

(124)

Al contempo, l'analisi empirica individua tre contratti aventi dei prezzi non in conformità con il prezzo di riferimento, vale a dire il contratto tra Hidroelectrica e Luxten-Lighting per il 2008 e il 2009 e quelli con Electrocarbon ed Elsid per il periodo 2007-2010.

(125)

In considerazione di quanto sopra, la decisione di Hidroelectrica di mantenere i tre contratti con Elsid, Electrocarbon e Luxten-Lighting non può essere considerata quella di un operatore di mercato razionale, dal momento che i contratti con Luxten-Lighting per il 2008 e il 2009 e con Electrocarbon ed Elsid per 2007-2010 sembrano essere al di sotto delle condizioni di mercato, sulla base di ipotesi conservative (allegato II). Pertanto, i contratti di Hidroelectricas hanno conferito un vantaggio economico indebito a Luxten-Lighting per il 2008-2009 e a Electrocarbon ed Elsid per il periodo 2007-2010.

(126)

Ne consegue che i contratti di Hidroelectrica con Luxten-Lighting per il 2008 e il 2009 e con Electrocarbon ed Elsid per il 2007-2010 sembrano aver favorito gli acquirenti fornendo loro un vantaggio economico indebito sopra le normali condizioni di mercato e, di conseguenza, non può essere esclusa la possibilità di contratti con aiuti di Stato connessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE.

(127)

Pertanto, alla luce dei risultati dell'analisi econometrica della Commissione di cui al considerando 120, è necessario analizzare ulteriormente se una delle altre condizioni cumulative per l'esistenza di un aiuto di Stato possa essere soddisfatta per quanto riguarda Luxten-Lighting, Electrocarbon ed Elsid.

7.3.   Risorse statali e imputabilità allo Stato

(128)

Considerando che Hidroelectrica è per l'80 % di proprietà dello Stato e che un potenziale deficit di fatturato riduce le risorse disponibili per la Romania in qualità di azionista, la Commissione può concludere che i ricavi o carenze derivanti dalla vendita di energia elettrica in accordo con i tre contratti con Luxten-Lighting per il 2008-2009 e Electrocarbon ed Elsid per il periodo 2007-2010 prevedono risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(129)

Tuttavia, la stessa conclusione non è necessariamente garantita per quanto riguarda l'imputabilità allo Stato romeno delle decisioni commerciali di Hidroelectrica in relazione ai prezzi e ai ricavi di vendita maturati attraverso i tre contratti con Luxten-Lighting, Electrocarbon ed Elsid dopo il 1o gennaio 2007. Effettivamente, il semplice fatto che i prezzi in applicazione dei contratti in questione sono stati addebitati da Hidroelectrica, un'impresa pubblica a maggioranza controllata dallo Stato rumeno, non è un motivo sufficiente per concludere che queste decisioni erano imputabili allo Stato rumeno.

(130)

In realtà, tutti e tre i contratti erano in vigore dal 1o gennaio 2007 (considerando 19, allegato I). La Commissione non ha competenza per stabilire se la stipulazione dei tre contratti in questione nel 2002 e nel 2004 e di eventuali modifiche nel periodo precedente l'adesione della Romania all'UE erano imputabili allo Stato rumeno, o per valutare le condizioni di mercato in cui i contratti stipulati o modificati prima della data di riferimento (considerando 101). Le decisioni di Hidroelectrica che la Commissione è competente per la valutazione sono quindi le seguenti:

una decisione esplicita o tacita di mantenere in vigore dal 1o gennaio 2007 i contratti di vendita stipulati prima dell'adesione della Romania all'UE e,

tutte le decisioni di modificare sostanzialmente le condizioni del contratto dopo l'adesione della Romania all'UE, in particolare le decisioni di modificare i prezzi dei contratti.

(131)

A questo proposito, anche se lo Stato romeno era in grado di controllare la politica di Hidroelectrica e di esercitare un'influenza dominante sulle sue decisioni, non si può automaticamente presumere che, in materia di mantenimento dei contratti con Luxten-Lighting per gli anni 2008-2009 e con Electrocarbon ed Elsid per gli anni 2007-2010, e di modifica dei prezzi contrattuali, in realtà abbia esercitato tale controllo.

(132)

Ai sensi della giurisprudenza pertinente (59), è necessario esaminare sia se le autorità rumene possono essere considerate come coinvolte, in un modo o nell'altro, nel mantenimento dei contratti in vigore e nella modifica dei prezzi dei contratti, e l'improbabilità di una mancanza di partecipazione a tali decisioni. A tal fine, l'imputabilità allo Stato rumeno delle decisioni in materia dei contratti oggetto dell'indagine può essere dedotta da un insieme di indizi risultanti dalle circostanze, e dal contesto, in cui Hidroelectrica ha fornito energia elettrica a Luxten-Lighting per gli anni 2008-2009 e Electrocarbon ed Elsid dopo il 2007.

(133)

In particolare, e sulla base della giurisprudenza pertinente, il mantenimento dei tre contratti in corso e l'introduzione di modifiche ai prezzi dei contratti dopo il 2007 può essere imputabile alla Romania i) se Hidroelectrica non avesse potuto decidere su queste questioni senza tener conto dei requisiti delle autorità pubbliche, o ii) se Hidroelectrica dovesse tener conto delle direttive emanate da un organismo governativo o interministeriale. Allo stesso modo, si deve tener conto anche di iii) se Hidroelectrica sia integrata nelle strutture della pubblica amministrazione, iv) la natura delle sue attività e l'esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati, v) lo status giuridico di Hidroelectrica (nel senso di essere soggetta al diritto pubblico o al diritto societario comune), vi) l'intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla sua gestione, o vii) qualsiasi altro indicatore di un coinvolgimento delle autorità pubbliche nel mantenere i contratti e modificare i prezzi del contratto, ovvero l'improbabilità di una mancanza di coinvolgimento, tenuto conto anche viii) la bussola delle decisioni prese da Hidroelectrica, il loro contenuto o le condizioni che contengono (60).

(134)

Hidroelectrica è una società regolata dal diritto societario comune e non integrata nelle strutture della pubblica amministrazione. Infatti, i membri del consiglio di amministrazione di Hidroelectrica possono accumulare tali funzioni con posti di governo (considerando 12). Questo potrebbe suggerire che i membri del consiglio di amministrazione sono stati scelti principalmente in base alla loro vicinanza al governo, piuttosto che sulla base della loro esperienza di lavoro o di competenza. Mentre ci sono indicazioni che Hidroelectrica è obbligata a tener conto delle direttive emanate da un organismo governativo o interministeriale, non ci sono indicazioni che tali direttive sono state emesse ai fini del mantenimento in vigore dei tre contratti in questione e dell'aumento dei prezzi dei contratti. In particolare, non ci sono indicazioni che l'Assemblea degli Azionisti o del consiglio di amministrazione di Hidroelectrica abbia giocato alcun ruolo nelle decisioni relative ai contratti di fornitura di energia elettrica commerciale (mantenimento) e/o alla modifica dei prezzi applicati in applicazione di tali contratti (considerando 12). Come notato da diverse parti interessate, secondo l'atto costitutivo di Hidroelectrica e il diritto societario rumeno, l'Amministratore delegato gestisce l'azienda, la rappresenta nella sua attività giornaliera e prende autonomamente le decisioni su questioni diverse da quelle riservate per l'assemblea degli azionisti e del consiglio di amministrazione. Le autorità rumene sottolineano che i membri del consiglio di amministrazione devono prendere decisioni nell'interesse della società.

(135)

Il Decreto Ministeriale 445/2009, cui la Commissione fa riferimento nelle decisioni di avvio (considerando 44), non ha avuto effetto sui termini e le condizioni dei tre contratti in esame. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente Decreto, i contratti bilaterali in corso sono generalmente esenti dalla regola in base alla quale i rappresentanti del ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Ambiente commerciale e i membri dei consigli di amministrazione delle società elettriche statali sono stati tenuti a garantire che, a partire dal 31 marzo 2010, il volume di energia elettrica destinata al mercato all'ingrosso avrebbe dovuto essere negoziata esclusivamente nell'OPCOM. Come osservato nel considerando 101, la competenza di esaminare i contratti in questione dal punto di vista delle norme sugli aiuti di Stato UE è partita dall'adesione della Romania all'UE, vale a dire tre anni prima del termine stabilito nel Decreto Ministeriale n. 445/2009 e più di due anni prima dell'adozione del Decreto. Ne consegue che tale regola non esisteva quando i contratti in questione sono diventati suscettibili a revisione in base alle norme comunitarie. Inoltre, i contratti di vendita al dettaglio tra Hidroelectrica ed Elsid e, rispettivamente, con Electrocarbon (in vigore prima del 31 marzo 2010) non sarebbero stati coinvolti, anche se la misura fosse stata applicata anche ai contratti esistenti al momento dell'entrata in vigore del Decreto, dal momento che solo le vendite all'ingrosso (future) erano di pertinenza.

(136)

Inoltre, anche se il Decreto Ministeriale n. 445/2009 suggerisce una certa influenza da parte dello Stato sulla politica commerciale di produttori statali di energia elettrica, il suo scopo è principalmente di natura regolamentare, ovvero di aumentare la trasparenza delle operazioni di energia sul mercato all'ingrosso e di garantire maggiori volumi e la liquidità sulle piattaforme di negoziazione gestite dall'OPCOM. Questo Decreto Ministeriale si applica ai produttori statali, non solo a Hidroelectrica. Non si può quindi dedurre dai termini e le finalità del Decreto Ministeriale 445/2009 che lo Stato rumeno esercitava il controllo su ogni transazione, contratto o modifica del contratto per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica da parte dei produttori di energia elettrica statali, che rappresentano la grande maggioranza dei produttori sul mercato rumeno, o, in particolare, da Hidroelectrica. In altre parole, il Decreto non rende plausibile che lo Stato rumeno sia stato coinvolto nell'attività commerciale ordinaria giornaliera, in contratti di vendita, in modifiche degli stessi, negoziazione dei prezzi ecc. in relazione ai tre contratti oggetto dell'indagine.

(137)

Fatta eccezione per la fornitura di energia elettrica sul mercato vincolato (considerando 25-26) Hidroelectrica esercita le sue attività di fornitura elettrica in mercati aperti con gli acquirenti non captive, in concorrenza con altri fornitori privati o statali. In particolare, un volume significativo di energia elettrica ben al di sopra dell'importo totale delle forniture di Hidroelectrica oggetto di tutti i contratti oggetto dell'indagine è stato negoziato per mezzo di contratti su misura bilaterali a lungo termine sul mercato rumeno, dove competono molti altri fornitori (considerando 30 e 38). I contratti di Hidroelectrica in esame e, in particolare, i tre contratti su misura a lungo termine con Luxten-Lighting, Electrocarbon ed Elsid, mantenuti dopo il 1o gennaio 2007, sono, quindi, non anormali o straordinario, che suggerirebbe un particolare interesse dello Stato nel loro mantenimento.

(138)

Inoltre, i contratti con Electrocarbon ed Elsid sono stati mantenuti e rinegoziati dal ricevitore di Hidroelectrica dopo le procedure di insolvenza avviate nel 2012, che fornisce una indicazione che tali contratti erano ancora di interesse della nuova gestione temporanea di Hidroelectrica, ben dopo l'adesione della Romania all'Unione europea nel 2007 e ben dopo la conclusione e la modifica dei contratti, in particolare per quanto riguarda i prezzi. Allo stesso modo, nel 2010 Hidroelectrica ha chiesto un aumento dei prezzi al di sopra dei livelli di contratto e ha comunicato a Electrocarbon ed Elsid l'interruzione delle forniture al fine di indurli ad accettare ulteriori aumenti di prezzo (considerando 22), comportandosi quindi come un venditore massimizzatore di entrate e non come un concedente di aiuti.

(139)

Questo non vuol dire che lo Stato rumeno non è nella posizione di essere coinvolto nei contratti commerciali di fornitori di energia elettrica statali negli interessi di specifici e maggiori acquirenti industriali. Per esempio, prima dell'adesione della Romania all'UE, una nota interna del 2 febbraio 2006, a firma del segretario di Stato del ministero dell'Economia e del Commercio e approvato dal Consiglio dei ministri, ha proposto la realizzazione di un trattamento preferenziale speciale per i dieci utenti di energia ad alta intensità più grandi in Romania (compresi i produttori in alluminio o acciaio forniti da Hidroelectrica o Nuclearelectrica). Per quanto riguarda il contratto con Arcelor-Mittal, in particolare, la decisione n. 13/2009 del Consiglio di Amministrazione di Hidroelectrica del 16 dicembre 2009 ha autorizzato l'Amministratore Delegato di Hidroelectrica «di negoziare per Hidroelectrica nelle migliori condizioni il contratto di vendita di energia elettrica in corso». Il consiglio di amministrazione l'ha fatto approvando i principali termini dei contratti del 2009 e del 2010 con ArcelorMittal. L'addendum n. 17 nel 2009 per il contratto con Alro (inserendo la formula LME nel calcolo del prezzo del contratto) è stato approvato anche dal consiglio di amministrazione di Hidroelectrica.

(140)

Allo stesso modo, un memorandum del 3 febbraio 2011 dai due Direttori Generali di Nuclearelectrica e CE Hunedoara, che, come Hidroelectrica, sono di proprietà dello Stato, ha chiesto l'approvazione del ministero dell'Economia e del Commercio per la conclusione di una vendita all'ingrosso di contratto di energia elettrica tra Nuclearelectrica come venditore e CE Hunedoara come acquirente. Tale operazione aveva bisogno di una deroga alle norme del Decreto 445/2009 richiedente che tutte le operazioni all'ingrosso di energia elettrica che coinvolge una impresa di proprietà dello Stato deve avvenire solo sull'OPCOM. Tale deroga è stata richiesta in considerazione del fatto che l'energia elettrica acquistata aiuterebbe a raggiungere «il fabbisogno elettrico di un certo numero di consumatori industriali di importanza nazionale nel 2011». Questo memorandum è stato pienamente approvato dal ministro dell'Economia e del Commercio.

(141)

Ne consegue che non vi sono prove indirette che non permettono di escludere completamente che lo Stato rumeno sarebbe stato coinvolto nella stipulazione, o in grandi modifiche, dei contratti di Hidroelectrica con grandi acquirenti industriali ad alta intensità energetica.

(142)

Inoltre, la Commissione ha concluso che gli altri contratti di compravendita in cui Hidroelectrica è entrata con altre due società di proprietà dello Stato, Electrocentrale Deva e Termoelectrica, nel 2008 e 2009, erano imputabili allo Stato rumeno. Tale conclusione si è basata principalmente su prove dirette di altre due società di proprietà dello Stato alla ricerca dell'approvazione dei contratti dal ministro competente anche per la Hidroelectrica statale come mezzo di finanziamento (incrociato) delle loro operazioni in corso e delle miniere statali che li ha riforniti di carbone, per motivi sociali e altre motivazioni non commerciali (61).

(143)

Tuttavia, le considerazioni che possono rendere plausibile (o non escludere la possibilità di) il coinvolgimento dello Stato rumeno in una serie di contratti di Hidroelectrica con grandi acquirenti industriali di rilevanza nazionale per l'economia rumena e con altri venditori statali non possono essere estrapolate in modo tale che tutti i contratti commerciali di Hidroelectrica e, in particolare, quelli con Elsid, Electrocarbon e distributori di elettricità siano considerati imputabili allo Stato rumeno. A differenza di Electrocentrale Deva e Termoelectrica, Elsid, Electrocarbon e i distributori di elettricità erano di proprietà privata e nessuno di loro può essere considerato un grande acquirente industriale di importanza nazionale per l'economia rumena. In particolare, le prove disponibili nelle indagini non puntano ad alcun interesse specifico o coinvolgimento da parte dello Stato rumeno spingendo Hidroelectrica a concludere o, dopo l'adesione della Romania, a mantenere i contratti con Elsid, Electrocarbon e i distributori di elettricità.

(144)

Inoltre, per quanto riguarda Elsid, Electrocarbon e Luxten-Lighting, che sono state specificamente individuate nella precedente sezione 7.1, diversi fatti rendono plausibile che la decisione di mantenere i contratti e di modificare i prezzi dei contratti con Luxten-Lighting per il 2008-2009 e con Electrocarbon ed Elsid per il 2007-2010 potrebbe essere attribuita alle autorità rumene.

(145)

In particolare, i prezzi effettivi sotto i tre contratti sono stati costantemente aumentati ogni anno. Tra il 2007 e il 2010, i prezzi applicati ad Elsid, Electrocarbon e Luxten-Lighting sono aumentati del 44,5 %, 44,5 % e 41,4 %, rispettivamente. Gli aumenti dei prezzi riducono il valore assoluto degli aiuti concessi. Tali cambiamenti contrattuali che riducono la quantità putativa del presunto aiuto di Stato, sono stati sempre innescati da, e per il beneficio di, Hidroelectrica. Una strategia volta a ridurre l'importo degli aiuti concessi ai beneficiari sembra contraddire i fini della concessione di aiuti o, almeno, di essere troppo sofisticata per essere plausibile. Inoltre, contrariamente a Alro e ArcelorMittal, Elsid, Electrocarbon e Luxten-Lighting non possono essere considerate consumatori industriali di rilevanza nazionale: a titolo di esempio, i loro acquisti di consumo annuali da Hidroelectrica ammontano meno di un decimo di quelli di Alro (allegato I). È pertanto improbabile che le decisioni di riduzione della quantità di aiuti aumentando notevolmente i prezzi dei contratti possono essere imputate non a una decisione commerciale di Hidroelectrica, ma ad una decisione dello Stato rumeno volto a fornire aiuti ai presunti beneficiari.

(146)

Il fatto che è improbabile che lo Stato fosse coinvolto nel ridurre in modo sottile l'importo dell'aiuto è evidente anche per quanto riguarda i contratti con Electrocarbon ed Elsid. In particolare, non è plausibile che Hidroelectrica agiva agli ordini dello Stato al momento della richiesta gli aumenti dei prezzi al di sopra dei prezzi dei contratti nel 2010, minacciando di interrompere la fornitura di energia elettrica e discutere la questione in tribunale (considerando 22), giacché gli aumenti di prezzo richiesti hanno avuto l'effetto di ridurre la quantità presunta di aiuti, e le forniture interrotte avrebbero potuto mettere a repentaglio le attività produttive degli acquirenti. Questo comportamento di non aderire a un prezzo di contratto che fornisce presumibilmente aiuto, minacciando di interrompere le forniture e difendere gli aumenti dei prezzi in tribunale non è un comportamento tipico di un concedente degli aiuti, ma è, piuttosto, quello di una società massimizzatrice di entrate che difende i propri interessi commerciali e non interessata a perseguire gli obiettivi non commerciali, possibilmente sotto le istruzioni ricevute dallo Stato.

(147)

Per quanto riguarda Luxten-Lighting, non c'è alcuna ragione evidente di ordine pubblico, come ad esempio prezzi bassi per l'utente finale, dietro le vendite a un distributore che può vendere solo al dettaglio a prezzi più alti rispetto a quando Hidroelectrica aveva venduto la stessa energia elettrica al dettaglio per conto proprio. Per esempio, prima di essere fornita al dettaglio da Hidroelectrica a partire dal 2005, Alro ha acquistato energia elettrica da un distributore, Energy Holding, che ha portato la vendita all'ingrosso dell'elettricità da Hidroelectrica. La fornitura diretta da parte di Hidroelectrica era un comportamento razionale da parte di Alro, risparmiando così un margine sui ricavi, se il suo fornitore non avesse aggiunto un valore per fornitura all'ingrosso di Hidroelectrica. Nella stessa ottica, è piuttosto plausibile che lo Stato romeno avesse dovuto spingere Hidroelectrica per mantenere il contratto con Luxten-Lighting nel 2008 e 2009, giacché, se Luxten-Lighting non aggiungeva valore alle proprie vendite al dettaglio per gli utenti industriali o di altri acquirenti, quest'ultimo avrebbe ottenuto una riduzione dei prezzi stipulando un contratto direttamente con Hidroelectrica. Inoltre, Luxten-Lighting ha risolto unilateralmente il suo contratto con Hidroelectrica nel novembre 2011, prima che la Commissione avviasse un procedimento; tale comportamento non è coerente con quello di un beneficiario di un aiuto di Stato.

(148)

Sulla base di tutte le considerazioni di cui sopra, non è provato che i contratti con Luxten-Lighting per il 2008-2009 e per Electrocarbon ed Elsid per il periodo 2007-2010 sono imputabili alla Romania.

(149)

Dato che l'elemento essenziale dell'imputabilità alla Romania per l'esistenza di un aiuto di Stato non è presente nei tre contratti con Luxten-Lighting per il 2008-2009 e con Electrocarbon ed Elsid per 2007-2010, non è necessario analizzare se le altre condizioni cumulative per l'applicazione della presente disposizione, come ad esempio l'effetto potenziale sulla concorrenza e sulla negoziazione tra gli Stati membri, siano soddisfatte.

(150)

Alla luce di quanto sopra, i tre contratti oggetto dell'indagine, con Luxten-Lighting per il 2008-2009 e con Electrocarbon ed Elsid per il periodo 2007-2010, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

8.   CONCLUSIONE

(151)

I contratti oggetto della presente decisione non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contratti stipulati tra Hidroelectrica e ArcelorMittal, Alpiq RomEnergie, Alpiq RomIndustries, EFT, Electrica, Electromagnetica, Energy Holding, EURO-PEC, Luxten-Lighting, Electrocarbon ed Elsid, e il contratto con Alro, non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2015

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  Decisione della Commissione C (2012) 2516 finale del 25 aprile 2012 relativa al caso SA. 33623 (GU C 189 del 29.6.2012, pag. 3).

(2)  Decisione della Commissione C (2012) 2517 finale del 25 aprile 2012 relativa al caso SA. 33624 (GU C 268 del 5.9.2012, pag. 21).

(3)  Decisione della Commissione C (2012) 2542 finale del 25 aprile 2012 relativa al caso SA. 33451 (GU C 395 del 20.12.2012, pag. 5).

(4)  Decisione della Commissione C (2012) 2556 finale del 25 aprile 2012 relativa al caso SA. 33581 (GU C 395 del 20.12.2012, pag. 34).

(5)  GU L 115 del 9.5.2008, pag. 92.

(6)  Caso SA. 33623 (GU C 189 del 29.6.2012, pag. 3); caso SA. 33624 (GU C 268 del 5.9.2012, pag. 21); caso SA. 33451 (GU C 395 del 20.12.2012, pag. 5) e caso SA. 33581 (GU C 395 del 20.12.2012, pag. 34).

(7)  Comprese le osservazioni preliminari presentate da Luxten-Lighting ed Euro-Pec prima della pubblicazione del bando di presentazione di osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento: Luxten-Lighting il 14 agosto 2012 e Euro-Spec il 13 agosto del 2012.

(8)  Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di Hidroelectrica fatta eccezione per il direttore generale di Hidroelectrica e il rappresentante del Fondul Proprietatea (2010), svolgevano altre funzioni in vari ministeri e sono stati nominati attraverso decreti del ministero dell'Economia e del Commercio, come segue: (i) nel 2005-2006: il consigliere personale del gabinetto del ministro dell'Economia e del Commercio; il direttore del gabinetto del ministro per le Piccole e Medie imprese; il consigliere personale del gabinetto del ministro presso il ministero delle Finanze pubbliche e il consigliere personale presso la segreteria generale del governo erano membri del consiglio di amministrazione di Hidroelectrica; (ii) nel 2007 — 2008: situazione non nota; (iii) nel 2009: il segretario di Stato presso il ministero dell'Economia e del Commercio era anche presidente del consiglio di amministrazione di Hidroelectrica (2009), mentre un altro segretario di Stato del ministero delle Finanze pubbliche e due direttori generali presso il ministero dell'Economia e del Commercio erano anche membri del consiglio di amministrazione di Hidroelectrica; (iv) nel 2010: tre consiglieri personali presso il ministero dell'Economia e del Commercio, un segretario di Stato presso il ministero delle Finanze e un direttore generale presso il ministero dell'Economia e del Commercio erano membri del consiglio di amministrazione di Hidroelectrica.

(9)  Cfr. Agenzia internazionale dell'energia: «Projected costs of generating electricity» edizione 2010, sezione 4.2 «Country by country data on electricity generating costs» pag. 89.

(10)  Decisione del Tribunale di Bucarest N. 22456/3/2012 del 26 giugno 2012.

(11)  Decisione del Tribunale di Bucarest N. 6482 del 26 giugno 2013.

(12)  Disponibile in rumeno solo al link http://www.euroinsol.eu/uploads/Raport%2059%20Hidro%20v11.pdf

(13)  Electrica ha stipulato due contratti a breve termine con Hidroelectrica.

(14)  Contratto con AlpiqRomEnergie; due contratti con Electrica; e due contratti con ArcelorMittal.

(15)  Cinque contratti con distributori di elettricità (Alpiq RomIndustries; Electromagnetica; Energy Holding; Euro-Pec; Luxten-Lighting).

(16)  Contratti con EFT (distributore di elettricità) e Alro.

(17)  Contratti con Electrocarbon, Elsid e Alpiq RomEnergie (distributore di elettricità).

(18)  Contratti con Electrocarbon ed Elsid.

(19)  Due contratti con Arcelor Mittal.

(20)  Due contratti con Electrica.

(21)  Il contratto con Luxten-Lighting (distributore di elettricità) è stato rescisso da Luxten-Lighting con comunicazione del 15 novembre 2011, con effetto dal 1o gennaio 2012.

(22)  I contratti con Electrocarbon ed Elsid sono scaduti il 13 marzo 2013 e il contratto con Electromagnetica (distributore di elettricità) è scaduto il 30 aprile 2014.

(23)  Addendum 1 al contratto con Electrocarbon previsto a un prezzo prefissato (ad un importo fisso — lo stesso prezzo) fino al 28 febbraio 2008; Addendum 2 al contratto con Elsid previsto a un prezzo prefissato fino al 31 dicembre 2007.

(24)  Il 1o luglio 2004, le parti concordano a tavolino un prezzo fisso per anno per il periodo 2006-2013 (vale a dire: Addendum 4 al contratto con Electrocarbon e Addendum 5 al contratto con Elsid). I prezzi sono stati successivamente modificati il 1o gennaio 2005 con prezzi fissati preventivamente a un importo fisso fino al 31 dicembre 2007 per Elsid e fino al 28 febbraio 2008, per Electrocarbon. A partire dal 2006 i prezzi dei contratti per Electrocarbon e Elsid sono stati adeguati annualmente.

(25)  Tribunale di primo grado: Tribunale di Olt — File 2800/104/2010 (Electrocarbon) e Tribunale di Dambovita — Fascicolo 4102/120/2010 (Elsid).

(26)  Articolo 10, paragrafo 2 di ciascuno dei tre contratti.

(27)  Articolo 10, paragrafo 1 di ciascuno dei tre contratti.

(28)  Articolo 55, comma 1 della legge sull'elettricità e il gas n 123/2012 come successivamente modificato dalla L. n. 127/2014.

(29)  Rapporto KPMG, allegato 3 al memorandum di Energy Holdings del 27 febbraio 2012, pag. 8, fonte: Rapporto annuale di Hidroelectrica, Rapporto dell'Amministratore 2010, Analisi KPMG.

(30)  Rapporto KPMG, allegato 3 al memorandum di Energy Holdings del 27 febbraio 2012, pag. 21, fonte: ANRE.

(31)  Segreto aziendale.

(32)  Decisione della Commissione del 5 marzo 2014, in applicazione dell'articolo 102 TFUE comminando sanzioni ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 nel caso AT.39 984 «Borsa Elettrica Romania/OPCOM».

(33)  L'insieme di dati usato per l'analisi comparativa comprendeva 114 osservazioni, che copre il periodo 2007-2010. L'insieme di dati comprendeva le seguenti informazioni: l'identità del venditore e dell'acquirente, il tipo di contratto, la data di entrata in vigore e la data di scadenza, così come la quantità, il profilo della domanda e del prezzo medio ponderato per ogni anno dal 2007 al 2013.

(34)  La lista di acquirenti è fornita nell'allegato II, tabella 1.

(35)  Alcuni distributori di elettricità (vale a dire: Alpiq RomIndustries, EFT, Alro Electrocarbon e Elsid).

(36)  Un distributore di elettricità (EFT) e Alro.

(37)  Solo nel caso di Alro.

(38)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(39)  Contrariamente ai casi delle tariffe elettriche ungheresi preferenziali — T-80/06 e T-182/09 Budapesti Erömü contro Commission (ECLI:EU:T:2012:65).

(40)  Per ulteriori riferimenti si veda la relazione di monitoraggio annuale dell'ANRE per il 2007 e per gli anni successivi.

(41)  Energy Holding.

(42)  Alpiq RomIndustries e Alpiq RomEnergie.

(43)  Energy Holding.

(44)  Caso C-482/99, Repubblica francese contro Commissione (Stardust Marine) [2002], pag. I-4397.

(45)  AlpiqRomEnergie, AlpiqRomIndustrie, Electromagnetica, Energy Holding, Electrocarbon ed Elsid, ArcelorMittal e Alro.

(46)  Energy Holding, un distributore di elettricità.

(47)  EFT, Electromagnetica, Luxten-Lighting e Energy Holding.

(48)  EFT, Electromagnetica, Luxten-Lighting e Alro.

(49)  EFT, Luxten-Lighting, Electrocarbon ed Elsid.

(50)  Alpiq RomEnergy e Alpiq RomIndustries.

(51)  Cause riunite T-80/06 e T-182/09 Budapesti Erömü contro Commissione europea, paragrafi 50 a 62.

(52)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 96.

(53)  Cfr. giurisprudenza alla nota 39, paragrafi 69-89.

(54)  Decisione 2014/456/UE della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.21817 (C 3/07) (ex NN 66/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione concernente le tariffe dell'energia elettrica in Spagna: consumatori (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 25), considerando 113-120.

(55)  Cause riunite T-80/06 e T-182/09 Budapesti Erömü contro Commissione europea, paragrafi 104-114.

(56)  L'offerta ArcelorMittal è stata venduta all'asta da Hidroelectrica il 23 dicembre 2009, mentre Energy Holding ha ritirato la sua offerta il 22 dicembre 2009.

(57)  Le due offerte parallele di Arelco e Petroped sono state ritirate il 20 e il 30 dicembre 2010, rispettivamente.

(58)  cfr. allegato I della presente decisione.

(59)  Sentenza Francia contro Commissione («Stardust Marine»), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, paragrafi da 51 a 58.

(60)  Cfr. nota 59.

(61)  Decisione (UE) 2015/1877 della Commissione, del 20 aprile 2015, sulle tariffe applicate da S.C. Hidroelectrica S.A. (Romania) a S.C. Termoelectrica S.A. e S.C. Electrocentrale Deva S.A. — SA.33475 (12/C) (GU L 275 del 20.10.2015, pag. 46), considerando 96-100.


ALLEGATO I

PANORAMICA DEI CONTRATTI

SA.33451

COMMERCIANTI DI ELETTRICITÀ

Data di firma e periodo del contratto (periodo iniziale/dopo l'estensione del periodo)

Data di rescissione

Quantità

Prezzo (RON/MWh)

Alpiq RomEnergie

3 aprile 2008

Periodo iniziale: 5 anni

Proroga (2009): 5 anni (fino al 2018)

20 luglio 2012

2008: […] GWh

2009: […] GWh

2010: […] GWh

2008: […]

2009: […]

2010: […]

Alpiq RomIndustries

29 novembre 2004

Periodo iniziale: 10 anni

Proroga (2009): 5 anni (fino alla fine del 2019)

20 luglio 2012

Quantità iniziale: 1 GWh

2007: […]

2008: […]

2009: […]

2010: […]

2007: […]

2008: […]

2009: […]

2010: […]

Energy Financing Team Romania (EFT)

25 marzo 2004

Periodo iniziale: 7 anni

Proroga (2010): 5 anni (fino alla fine del 2015)

18 luglio 2012

Quantità iniziale (2006): […] GWh

2007: […] GWh

2008: […] GWh

2009: […] GWh

2010: […] GWh

2007: […]

2008: […]

2009: […]

2010: […]

Electrica

Contratto 111: 17 agosto 2010

Contratto 112: 14 settembre 2010

Contratto 111

31 luglio 2011

Contratto 112

31 dicembre 2010

Contratto 111

[…] GWh da sett. 2010 al 31 luglio 2011

Contratto 112

[…] GWh da ottobre a dicembre 2010

Contratto 111

2010: […]

Contratto 112

2010: […]

Electromagnetica

21 aprile 2004

Periodo iniziale: 10 anni

30 aprile 2014

Quantità iniziale: […] GWh

2007: […] GWh

2008: […] GWh

2009: […] GWh

2010: […] GWh

2007: […]

2008: […]

2009: […]

2010: […]

Energy Holding

14 gennaio 2004

Periodo iniziale: 10 anni

24 luglio 2012

Quantità iniziale: 3 692 GWh

2007: […] GWh

I metà del 2008: […] GWh

II metà del 2008: […] GWh

2009: […] GWh

2010: […] GWh

2007: […]

2008: […]

2009: […]

2010: […]

EURO-PEC

3 marzo 2004

Periodo iniziale: 10 anni

26 giugno 2012

Quantità iniziale: […] GWh

2007: […] GWh

2008: […] GWh

2009: […] GWh

2010: […] GWh

2007: […]

2008: […]

2009: […]

2010: […]

Luxten-Lighting

2 marzo 2004

Periodo iniziale: 10 anni

Dicembre 2011

Quantità iniziale: […] GWh

2007: […] GWh

2008: […] GWh

2009: […] GWh

2010: […] GWh

2007: […]

2008: […]

2009: […]

2010: […]

SA.33581

PRODUTTORI DI ELETTRODI

Data di firma e periodo del contratto (periodo iniziale/dopo l'estensione del periodo)

Data di rescissione

Quantità

Prezzo (RON/MWh)

Electrocarbon

28 marzo 2003

Periodo iniziale: 5 anni

Proroga (2004): 5 anni (fino al 31 marzo 2013)

31 marzo 2013

Quantità iniziale: 800 GWh

2007: […] GWh

2008: […] GWh

2009: […] GWh

2010: […] GWh

2007: […]

2008: […]

2009: […]

2010: […]

ELSID

18 dicembre 2002

Periodo iniziale: 5 anni

Proroga (2004): 5 anni (fino al 31 marzo 2013)

31 marzo 2013

Quantità iniziale: 280 GWh

2007: […] GWh

2008: […] GWh

2009: […] GWh

2010: […] GWh

2007: […]

2008: […]

2009: […]

2010: […]

SA.33624

Alro

Data di firma e periodo del contratto [periodo iniziale/dopo l'estensione del periodo (se applicabile)]

Data di rescissione

Quantità

Prezzo (RON/MWh)

Alro

8 settembre 2005

Periodo iniziale: 7 anni

Proroga (2010): 5 anni (fino al 31 gennaio 2018)

In corso fino alla fine del 2018

Quantità iniziale: […] GWh

2007: […] GWh

2008: […] GWh

2009: […] GWh

2010: […] GWh

2007: […]

2008: […]

2009: […]

2010: […]

SA.33623

ARCELORMITTAL GALAŢI

Data di firma e periodo del contratto [periodo iniziale/dopo l'estensione del periodo (se applicabile)]

Data di rescissione

Quantità

Prezzo (RON/MWh)

ArcelorMittal

23 dicembre 2009

Periodo: 1 anno

22 dicembre 2010

Periodo: 1 anno

31 dicembre 2010

6 gennaio 2012

[…] GWh

[…] GWh

2010: […]

2011: […]


ALLEGATO II

VALUTAZIONE DEL PRESUNTO VANTAGGIO ECONOMICO — ANALISI ECONOMETRICA

Logica e descrizione delle analisi econometriche

L'analisi econometrica svolta dalla Commissione è stata progettata per creare prezzi benchmark per i contratti. Detti prezzi derivano da un'analisi di regressione effettuata sulle caratteristiche dei contratti appartenenti all'insieme di dati. In una prima fase, l'analisi di regressione consente di costruire un prezzo benchmark in funzione delle caratteristiche dei contratti dell'insieme di dati («previsioni in-sample»). In una seconda fase, i risultati delle analisi di regressione sono utilizzati per prevedere un prezzo benchmark per i contratti oggetto di indagine, tenendo conto delle loro caratteristiche («previsioni out-of-sample»). Nell'analisi di regressione, la variazione dei prezzi tra i contratti dell'insieme di dati è spiegata con riferimento alle seguenti caratteristiche: variabili dummy per le quantità acquistate, l'identità dei fornitori e gli anni. Le variabili «durata del contratto» e «profilo off-take dell'acquirente» non sono comprese in quanto statisticamente non significative.

L'analisi econometrica si fonda sul principio che vi sono vari fattori che influenzano i prezzi, ad esempio le quantità. Sarebbe fuorviante confrontare i prezzi di diversi contratti senza prendere in considerazione tali fattori. In particolare, mentre i contratti dell'insieme di dati hanno alcune caratteristiche in comune con i contratti oggetto dell'indagine (negoziazione bilaterale, condizioni su misura, quantità superiori a 150 GWh l'anno, ecc.), nessun contratto dell'insieme di dati ha esattamente le stesse quantità, o è stato concluso per la stessa durata e con la stessa data di entrata in vigore, come i contratti oggetto dell'indagine. Un fattore che può giustificare differenze di prezzo. Ad esempio, due contratti oggetto di indagine riguardano prestazioni di […] GWh/anno (Alro 2007-2010) e di […] GWh/anno (Energy Holding 2007-2008). Nel frattempo, il contratto con la più alta quantità nell'insieme dei dati su 114 prezzo/dati di contratto osservati tra il 2007 e il 2010 non ha superato i 1 400 GWh/anno. È dubbio che un semplice confronto dei prezzi di tali contratti possa consentire una qualsiasi conclusione valida se gli appalti oggetto di indagine sono in linea con i prezzi di mercato. In alternativa, si potrebbe concludere che i suddetti due contratti non potrebbero semplicemente essere confrontati con altri contratti di mercato. La logica di questo esercizio quantitativo è quindi che, una volta presi in considerazione una serie di fattori esterni, i prezzi di diversi contratti possono essere meglio confrontati. In mancanza di normalizzazione, avrebbe senso solo confrontare contratti perfettamente identici.

Va notato che questo esercizio empirico non è destinato a valutare un nesso di causalità tra prezzi e determinati fattori esterni. Ad esempio, per stimare un rapporto causale tra determinati fattori e i prezzi occorrerebbe affrontare il rischio di endogeneità, ossia, il rischio che una variabile causale (ad esempio le quantità), sia a sua volta influenzata dalla variabile spiegata (ad esempio il prezzo), a causa di variabili omesse o distorsioni di simultaneità. La finalità dell'esercizio quantitativo è «normalizzare» i prezzi di diversi contratti per consentire una migliore comparazione tra di essi. La normalizzazione è necessaria quando i contratti e le caratteristiche delle forniture non sono perfettamente identici.

L'analisi di regressione riflette le caratteristiche principali dei contratti bilaterali in questione:

l'inclusione della variabile quantità nella regressione riflette il fatto che i prezzi sono in generale inferiori quando le quantità acquistate sono più elevate (1);

l'inclusione della identità dei fornitori riflette il fatto che alcuni hanno caratteristiche che gli permetterebbero di stabilire i prezzi in modo diverso dagli altri, tenendo conto che nell'insieme dei dati sono comprese forniture di contratto potenzialmente da tutti i fornitori di energia elettrica attivi in Romania;

l'inclusione di variabili dummy per gli anni riflette la dimensione temporale e l'eventuale cambiamento delle condizioni di mercato da un anno all'altro.

Per quanto riguarda la prima fase dell'analisi empirica, i risultati delle analisi di regressione sui contratti dell'insieme di dati sono riportati nella Tabella 1 sottostante.

Per quanto riguarda la seconda fase dell'analisi empirica, la Commissione ha individuato un benchmark per ciascun anno e poi ha testato la posizione dei contratti in rapporto a tale benchmark al fine di stabilire se i prezzi praticati da Hidroelectrica fossero inferiori o superiori rispetto al prezzo benchmark del modello. Di seguito viene descritta in dettaglio la metodologia utilizzata per determinare il benchmark:

in primo luogo, per ciascun contratto dell'insieme di dati, veniva calcolato quanto il prezzo effettivo si discostasse dal prezzo di benchmark corrispondente, in base alla regressione e alle caratteristiche del contratto;

in secondo luogo, veniva identificato il contratto più divergente verso il basso (Most-downward-diverging Contract«MDD»); ovvero il contratto dell'insieme di dati il cui prezzo osservato si discostava maggiormente dal proprio prezzo benchmark corrispondente (in termini assoluti). Alla base della scelta del contratto MDD vi erano motivazioni, molto prudenti, che riguardavano una serie di variazioni al di sotto del valore centrale stimato del prezzo benchmark. In primo luogo, il modello econometrico non spiega pienamente il prezzo osservato nell'insieme dei dati, e la singola stima del prezzo benchmark è stata fornita con un intervallo di confidenza e un margine di errore sopra o sotto la stima. In secondo luogo, sul mercato reale esistono deviazioni da un unico prezzo possibile; il contratto MDD, che deriva da un contratto basato sulle condizioni di mercato (esposte nei considerando dal 36 al 38) fornisce informazioni quantitative circa la possibile estensione di tali deviazioni e fornisce una gamma basata sul mercato analoga al prezzo benchmark determinato.

In terzo luogo, la differenza di prezzo in relazione al contratto MDD viene utilizzata per separare i contratti al di sotto del prezzo benchmark dai contratti a questo superiori:

se un contratto ha un prezzo osservato al di sotto del prezzo benchmark corrispondente e se la differenza di prezzo di tale contratto è superiore alla differenza di prezzo del contratto MDD, allora questo contratto è considerato prima facie non conforme al mercato;

altrimenti, il contratto dovrebbe essere considerato conforme al mercato;

la tabella sottostante illustra i risultati dettagliati dell'analisi di regressione del campione di contratti dall'insieme dei dati. La regressione spiega il 74 % delle variazioni dei dati, che è relativamente una buona misura. Le stime del coefficiente presentate nella tabella sottostante sono utilizzate in una seconda fase per prevedere il prezzo «benchmark» per il campione di contratti oggetto di indagine («previsioni out-of-sample»).

I risultati dell'analisi econometrica

Tabella 1

Analisi di regressione  (2)

Variabile dipendente: Prezzo medio

Coefficiente

Errore standard

Quantità annuale (GWh)

– 0,01951**

0,007878

 

 

 

Anno 2008

22,58369***

4,781887

Anno 2009

30,73545***

5,471158

Anno 2010

21,32171***

5,695673

 

 

 

ALPIQ ROMENERGIE

– 2,34966

9,310078

ALPIQ ROMINDUSTRIES

– 5,47044

9,975876

ARCELORMITTAL GALATI

– 1,78779

14,62595

AXPO ENERGY RO

0,896041

10,40766

CE HUNEDOARA

38,02612***

11,41575

CE OLTENIA

27,86802***

9,458818

CEZ VANZARE

9,515878

11,40325

EFT RO

2,966594

18,83573

ELECTRICA

9,787691

11,04511

ELECTROMAGNETICA

– 9,19285

9,553932

ENEL ENERGIE MUNTENIA

16,97181

12,529

ENERGY HOLDING

– 34,5329***

9,620757

ENERGY NETWORK

36,58137***

12,47443

EON ENERGIE

3,589147

12,43953

EURO-PEC

0,511251

9,50637

HIDROELECTRICA

– 30,3327**

12,62379

NUCLEARELECTRICA

– 9,804

18,78678

OMV PETROM

6,482914

18,79837

RAAN

33,0402**

14,6577

RENOVATIO TRADING

29,5599

18,95553

TINMAR IND

0

(omesso)

 

 

 

Costante

160,5678***

8,50624

 

 

 

Numero di osservazioni: 109

R al quadrato = 0,7426

R al quadrato regolato = 0,6691

 

 

Nota: I prezzi sono espressi in RON/MWh

Fonte: L'analisi di regressione della Commissione sulla base dei dati forniti dalle autorità rumene.

Le seguenti tabelle mostrano i risultati dell'analisi empirica, che utilizza l'analisi di regressione descritta nella Tabella 1, nella quale, per ogni anno, il contratto più divergente verso il basso («MDD») è selezionato sulla base della differenza nei livelli di prezzo (in RON/MWh) tra ogni prezzo stimato del contratto ed il suo prezzo osservato corrispondente. Le Tabelle 2-4 sottostanti mostrano le differenze tra i prezzi dei contratti Hidroelectrica per ciascuno degli anni (per esempio: 2007-2010) nei confronti dei prezzi benchmark «simulati» per tutti i contratti oggetto di indagine.

Per il 2007, il contratto MDD, ossia il contratto dell'insieme di dati non sospetto con la differenza più alta tra il prezzo osservato e il suo prezzo stimato corrispondente, ha una differenza di prezzo stimata a […] RON/MWh. Due contratti Hidroelectrica hanno un prezzo osservato al di sotto del loro prezzo stimato con una differenza di prezzo più grande di […] RON/MWh, ossia i contratti con Electrocarbon e Elsid, con una differenza di prezzo osservato di circa […] RON/MWh (cfr. Tabella 2).

Tabella 2

Analisi dei contratti a partire dal 2007

Nome del cliente

Nome del fornitore

Prezzo osservato

Prezzo benchmark

Differenza del prezzo (in termini assoluti)

In linea con gli indici benchmark

Contratto MDD dell'insieme di dati

AZOMURES SA

HIDROELECTRICA

[…]

124

[…]

 

I contratti oggetto di indagine

Alro

HIDROELECTRICA

[…]

72

[…]

Energy Holding

HIDROELECTRICA

[…]

50

[…]

EFT

HIDROELECTRICA

[…]

127

[…]

Electromagnetica

HIDROELECTRICA

[…]

111

[…]

EURO-PEC

HIDROELECTRICA

[…]

111

[…]

Luxten-Lighting

HIDROELECTRICA

[…]

125

[…]

ELSID

HIDROELECTRICA

[…]

126

[…]

No

Electrocarbon

HIDROELECTRICA

[…]

126

[…]

No

Nota: I prezzi sono arrotondati al più vicino RON/MWh.

Fonte: elaborazioni sulla base delle analisi di regressione e sui dati presentati dalle autorità rumene

Nel 2008, la differenza di prezzo in relazione al contratto MDD è stimata al […] RON/MWh e tre contratti Hidroelectrica hanno una differenza di prezzo più elevata, ossia quelli con Luxten-Lighting, Electrocarbon e Elsid, con una differenza di prezzo osservato di circa […] RON/MWh per Luxten-Lighting e […]RON/MWh per Electrobarbon e Elsid (vedere Tabella 3).

Tabella 3

Analisi dei contratti a partire dal 2008

Nome del cliente

Nome del fornitore

Prezzo osservato

Prezzo benchmark

Differenza di prezzo (in termini assoluti)

In linea con gli indici benchmark

Contratto MDD dell'insieme di dati

PETROM SA

Energy Holding

[…]

147

[…]

 

I contratti oggetto di indagine

Alro

HIDROELECTRICA

[…]

94

[…]

Electromagnetica

HIDROELECTRICA

[…]

133

[…]

EFT

HIDROELECTRICA

[…]

149

[…]

Energy Holding

HIDROELECTRICA

[…]

73

[…]

EURO-PEC

HIDROELECTRICA

[…]

133

[…]

Luxten-Lighting

HIDROELECTRICA

[…]

147

[…]

No

ELSID

HIDROELECTRICA

[…]

148

[…]

No

Electrocarbon

HIDROELECTRICA

[…]

149

[…]

No

Nota: I prezzi sono arrotondati al più vicino RON/MWh.

Fonte: elaborazioni sulla base delle analisi di regressione e sui dati presentati dalle autorità rumene

Nel 2009, la differenza di prezzo MDD è stimata a […] RON/MWh, e, nuovamente, tre contratti Hidroelectrica hanno una differenza di prezzo più elevata, ossia quelli con Luxten-Lighting, Electrocarbon e Elsid, con una differenza di prezzo osservato di circa […] RON/MWh per Luxten-Lighting e […] RON/MWh per Electrobarbon e Elsid (cfr. tabella 4).

Tabella 4

Analisi dei contratti a partire dal 2009

Nome del cliente

Nome del fornitore

Prezzo osservato

Prezzo benchmark

Differenza di prezzo (in termini assoluti)

In linea con gli indici benchmark

Contratto MDD dell'insieme di dati

Ductil Steel SA

Alpiq RomEnergie

[…]

187

[…]

 

I contratti oggetto di indagine

Alro

HIDROELECTRICA

[…]

102

[…]

EURO-PEC

HIDROELECTRICA

[…]

142

[…]

Alpiq RomEnergie

HIDROELECTRICA

[…]

126

[…]

Electromagnetica

HIDROELECTRICA

[…]

142

[…]

Energy Holding

HIDROELECTRICA

[…]

116

[…]

EFT

HIDROELECTRICA

[…]

157

[…]

Luxten-Lighting

HIDROELECTRICA

[…]

156

[…]

No

ELSID

HIDROELECTRICA

[…]

157

[…]

No

Electrocarbon

HIDROELECTRICA

[…]

157

[…]

No

Nota: I prezzi sono arrotondati al più vicino RON/MWh.

Fonte: elaborazioni sulla base delle analisi di regressione e sui dati presentati dalle autorità rumene

Nel 2010, la differenza di prezzo in relazione al contratto MDD è stimata al […] RON/MWh, e due contratti Hidroelectrica hanno una differenza di prezzo più elevata, ossia quelli con Electrocarbon e Elsid, con una differenza di prezzo osservato di circa […] RON/MWh (cfr. tabella 5).

Tabella 5

Analisi dei contratti a partire dal 2010

Nome del cliente

Nome del fornitore

Prezzo osservato

Prezzo benchmark

Differenza di prezzo (in termini assoluti)

In linea con gli indici benchmark

Contratto MDD dell'insieme di dati

SILCOTUB SA ZALAU

Energy Network

[…]

214

[…]

 

I contratti oggetto di indagine

ArcelorMittal Galati

HIDROELECTRICA

[…]

118

[…]

Electrica

HIDROELECTRICA

[…]

132

[…]

Energy Holding

HIDROELECTRICA

[…]

107

[…]

Alpiq RomEnergie

HIDROELECTRICA

[…]

116

[…]

Electromagnetica

HIDROELECTRICA

[…]

132

[…]

EURO-PEC

HIDROELECTRICA

[…]

144

[…]

Alro

HIDROELECTRICA

[…]

93

[…]

Luxten-Lighting

HIDROELECTRICA

[…]

146

[…]

EFT

HIDROELECTRICA

[…]

148

[…]

ELSID

HIDROELECTRICA

[…]

147

[…]

No

Electrocarbon

HIDROELECTRICA

[…]

148

[…]

No

Nota: I prezzi sono arrotondati al più vicino RON/MWh.

Fonte: elaborazioni sulla base delle analisi di regressione e sui dati presentati dalle autorità rumene

Analisi di sensitività

Nella precedente analisi empirica, il contratto MDD è stato definito come il contratto dell'insieme di dati, per un dato anno, che ha presentato la più alta differenza di prezzo in termini assoluti (RON/MWh) tra il prezzo osservato e il corrispondente prezzo stimato.

Al fine di verificare la robustezza dei risultati, è stata eseguita un'analisi di sensitività. Attualmente è stata effettuata la stessa analisi, ma per definire il contratto di MDD come contratto con la più grande differenza tra il prezzo stimato e il suo prezzo osservato corrispondente, espresso in percentuale del prezzo stimato. Nell'analisi di sensitività, il contratto MDD è stato ora definito come contratto con la più grande differenza tra il prezzo stimato e il suo prezzo osservato corrispondente, espresso in percentuale del prezzo stimato. Mentre tale analisi non dovrebbe influenzare in modo significativo la scelta del contratto MDD, potrebbe influenzare i contratti che vengono selezionati. I risultati sono riportati nelle tabelle 6-9 sottostanti. Essi confermano la validità dei risultati dell'analisi principale.

Tabella 6

Analisi di sensitività dei contratti a partire dal 2007

Nome del cliente

Nome del fornitore

Prezzo osservato

Prezzo benchmark

Differenza di prezzo (in percentuale)

In linea con gli indici benchmark

Contratto MDD dell'insieme di dati

AZOMURES SA

HIDROELECTRICA

[…]

124

[…] %

 

I contratti oggetto di indagine

Alro

HIDROELECTRICA

[…]

72

[…]

Energy Holding

HIDROELECTRICA

[…]

50

[…]

EFT

HIDROELECTRICA

[…]

127

[…]

Electromagnetica

HIDROELECTRICA

[…]

111

[…]

EURO-PEC

HIDROELECTRICA

[…]

111

[…]

Luxten-Lighting

HIDROELECTRICA

[…]

125

[…]

ELSID

HIDROELECTRICA

[…]

126

[…]

No

Electrocarbon

HIDROELECTRICA

[…]

126

[…]

No

Nota: I prezzi sono arrotondati al più vicino RON/MWh.

Fonte: elaborazioni sulla base delle analisi di regressione e sui dati presentati dalle autorità rumene


Tabella 7

Analisi di sensitività dei contratti a partire dal 2008

Nome del cliente

Nome del fornitore

Prezzo osservato

Prezzo benchmark

Differenza di prezzo (in percentuale)

In linea con gli indici benchmark

Contratto MDD dell'insieme di dati

PETROM SA

Energy Holding

[…]

147

[…] %

 

I contratti oggetto di indagine

Alro

HIDROELECTRICA

[…]

94

[…]

No

Electromagnetica

HIDROELECTRICA

[…]

133

[…]

EFT

HIDROELECTRICA

[…]

149

[…]

Energy Holding

HIDROELECTRICA

[…]

73

[…]

EURO-PEC

HIDROELECTRICA

[…]

133

[…]

Luxten-Lighting

HIDROELECTRICA

[…]

147

[…]

No

ELSID

HIDROELECTRICA

[…]

148

[…]

No

Electrocarbon

HIDROELECTRICA

[…]

149

[…]

No

Nota: I prezzi sono arrotondati al più vicino RON/MWh.

Fonte: elaborazioni sulla base delle analisi di regressione e sui dati presentati dalle autorità rumene


Tabella 8

Analisi di sensitività dei contratti a partire dal 2009

Nome del cliente

Nome del fornitore

Prezzo osservato

Prezzo benchmark

Differenza di prezzo (in percentuale)

In linea con gli indici benchmark

Contratto MDD nell'insieme dei dati

Ductil Steel SA

Alpiq RomEnergie

[…]

187

[…] %

 

I contratti oggetto di indagine

Alro

HIDROELECTRICA

[…]

102

[…]

EURO-PEC

HIDROELECTRICA

[…]

142

[…]

Alpiq RomEnergie

HIDROELECTRICA

[…]

126

[…]

Electromagnetica

HIDROELECTRICA

[…]

142

[…]

Energy Holding

HIDROELECTRICA

[…]

116

[…]

No

EFT

HIDROELECTRICA

[…]

157

[…]

Luxten-Lighting

HIDROELECTRICA

[…]

156

[…]

No

ELSID

HIDROELECTRICA

[…]

157

[…]

No

Electrocarbon

HIDROELECTRICA

[…]

157

[…]

No

Nota: I prezzi sono arrotondati al più vicino RON/MWh.

Fonte: elaborazioni sulla base delle analisi di regressione e sui dati presentati dalle autorità rumene


Tabella 9

Analisi di sensitività dei contratti a partire dal 2010

Nome del cliente

Nome del fornitore

Prezzo osservato

Prezzo benchmark

Differenza di prezzo (in percentuale)

In linea con gli indici benchmark

Contratto MDD dell'insieme di dati

ARCELORMITTAL GALAŢI

Electrica

[…]

182

[…] %

 

I contratti oggetto di indagine

ArcelorMittal Galați

HIDROELECTRICA

[…]

118

[…]

Electrica

HIDROELECTRICA

[…]

132

[…]

Energy Holding

HIDROELECTRICA

[…]

107

[…]

Alpiq RomEnergie

HIDROELECTRICA

[…]

116

[…]

Electromagnetica

HIDROELECTRICA

[…]

132

[…]

EURO-PEC

HIDROELECTRICA

[…]

144

[…]

Alro

HIDROELECTRICA

[…]

93

[…]

Luxten-Lighting

HIDROELECTRICA

[…]

146

[…]

EFT

HIDROELECTRICA

[…]

148

[…]

ELSID

HIDROELECTRICA

[…]

147

[…]

No

Electrocarbon

HIDROELECTRICA

[…]

148

[…]

No

Nota: I prezzi sono arrotondati al più vicino RON/MWh.

Fonte: elaborazioni sulla base delle analisi di regressione e sui dati presentati dalle autorità rumene

I prezzi dell'energia elettrica nei contratti tra Hidroelectrica e Luxten-Lighting, Electrocarbon e Elsid risultano ancora non in linea con il prezzo benchmark. Le differenze di prezzo in percentuale sono considerevolmente più elevate per i contratti con Luxten-Lighting per gli anni 2008 e 2009 e con Electrocarbon e Elsid per il periodo 2007-2010. Inoltre, appaiono altri due contratti, in particolare con Alro nel 2008 ed Energy Holding nel 2009. La differenza di prezzo in percentuale in entrambi i casi è molto vicina alla differenza di prezzo in percentuale del contratto MDD. Il prezzo osservato per il contratto 2008 con Alro è del […] % inferiore rispetto al suo prezzo stimato, mentre la differenza di prezzo in percentuale in relazione al contratto di MDD è stato del […] % nel 2008. Il prezzo osservato per il contratto 2009 con Energy Holding è del […] % inferiore rispetto al suo prezzo stimato, mentre la differenza di prezzo in percentuale in relazione al contratto di MDD è stato del […] % nel 2009. Nel complesso, questi due contratti dovrebbero essere considerati in linea con il prezzo benchmark.

Oltre alla principale analisi di sensitività svolta definendo il contratto MDD come differenza in termini percentuali rispetto al prezzo benchmark, che conferma la validità dei risultati, sono state effettuate ulteriori analisi di sensitività dei risultati ottenuti dalla definizione preferita del contratto MDD in valori assoluti, come segue:

è stato dedotto un mark-up arbitrario del 10 % dal valore assoluto del contratto MDD: tale contratto MDD modificato non pregiudica la sottoscrizione dei contratti oggetto di indagine per il 2008, 2009 e 2010. Per il 2007, per l'EFT risulterebbe una differenza di 2,5 RON/MWh al di sotto del prezzo implicito di […] RON/MWh (ovvero il prezzo conforme al riferimento sarebbe stato di […] RON/MWh); questa differenza, non osservata per i prezzi EFT nel 2008, 2009 e 2010, è considerata trascurabile;

analogamente, l'uso della seconda divergenza negativa (2a DD) come riferimento avrebbe catturato solo due contratti in più (Luxten-Lighting ed EFT) per il 2007, ma questo non significa che qualsiasi altro contratto oggetto di indagine nel periodo analizzato risulterebbe al di sotto dei prezzi benchmark o che il contratto con EFT risulterebbe al di sotto del prezzo benchmark per il 2008, 2009 e 2010;

a partire dal 2011, sono stati introdotti i dati di regressione, inizialmente non testati: anche se i valori riportati nelle Tabelle da 2 a 5 cambiano leggermente, i risultati qualitativi rimangono invariati;

i prezzi dei contratti sotto indagine ritenuti in linea con il prezzo benchmark sono state reintrodotti nella regressione come insieme dei dati (in-sample): anche in questo caso la conclusione dei contratti sotto indagine non cambia.

Ne consegue che queste analisi di sensitività aggiuntive relative all'approccio principale confermano la robustezza dei risultati dell'analisi econometrica.


(1)  Un trattamento preliminare dei dati ha scartato quattro contratti (non sospetti) corrispondenti alle vendite intragruppo di ALRO dal 2007 al 2010, considerato che probabilmente riflettono condizioni di mercato diverse rispetto a quelle prevalenti nei contratti bilaterali negoziati tra un fornitore e un acquirente indipendente, che, nel presente caso, è il fattore cruciale.

(2)  Gli errori standard sono riportati tra parentesi: *** significa che il coefficiente è statisticamente significativo al livello dell' 1 %, ** significa che è statisticamente significativo al livello del 5 % e * significa che è statisticamente significativo a un livello del 10 %.


29.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/38


DECISIONE (UE) 2017/502 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2015

relativa all'aiuto di Stato SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore di Starbucks

[notificata con il numero C(2015) 7143]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1), e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 30 luglio 2013, la Commissione ha inviato alle autorità olandesi una richiesta di fornire informazioni sulla prassi del ruling fiscale in uso nei Paesi Bassi, in particolare sui ruling fiscali riguardanti Starbucks Coffee EMEA BV (di seguito: «Starbucks Coffee BV») e Starbucks Manufacturing EMEA BV (di seguito: «SMBV»), entrambe imprese controllate da Starbucks Corporation. Starbucks Corporation e tutte le imprese da essa controllate sono in appresso collettivamente denominate «Starbucks» o il «gruppo Starbucks».

(2)

Con lettera del 2 ottobre 2013, le autorità olandesi hanno presentato le informazioni richieste alla Commissione, compreso l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (advanced pricing agreement, di seguito «APP») (2) concluso nel 2008 tra l'amministrazione fiscale neerlandese e Starbucks Coffee BV (di seguito: «APP Starbucks Coffee BV»), l'APP concluso nel 2008 tra l'amministrazione fiscale neerlandese e SMBV (di seguito: «APP SMBV») e i documenti che costituiscono la base degli accordi. Tali documenti riguardano, in particolare, una relazione sui prezzi di trasferimento a sostegno della richiesta dei due APP di cui sopra (di seguito: la «relazione sui prezzi di trasferimento») e altri scambi tra l'amministrazione fiscale neerlandese e il consulente fiscale di Starbucks Corporation, [il consulente fiscale] (*1), (di seguito: il «consulente fiscale») per conto di Starbucks Coffee BV e SMBV (3).

(3)

Il 9 gennaio 2014, in vista di una riunione fissata per il 15 gennaio 2014, la Commissione ha inviato un messaggio di posta elettronica alle autorità olandesi con una serie di domande riguardanti, tra l'altro, l'accordo sui prezzi di trasferimento concordato nell'APP Starbucks Coffee BV e nell'APP SMBV dall'amministrazione fiscale neerlandese.

(4)

Il 15 gennaio 2014, si è tenuta una riunione tra i servizi della Commissione e i rappresentanti dell'amministrazione fiscale neerlandese durante la quale i servizi della Commissione hanno cercato, tra l'altro, di ottenere ulteriori chiarimenti relativi alle rettifiche apportate alla struttura dei costi nella relazione sui prezzi di trasferimento per quanto riguarda l'APP SMBV e i pagamenti variabili di royalties effettuati da SMBV.

(5)

Con lettera del 28 gennaio 2014, in risposta alle domande poste nel corso della riunione del 15 gennaio 2014, le autorità olandesi hanno fornito informazioni in merito alle rettifiche della comparabilità, alla scelta delle società comparabili e al pagamento variabile di royalties. Ulteriori informazioni sui documenti forniti sono fornite nei considerando da 59 a 62 della decisione di avvio citata al considerando 9.

(6)

Con lettera del 7 marzo 2014 (4), la Commissione ha informato le autorità olandesi che stava valutando se gli APP a favore di Starbucks Coffee BV e di SMBV potessero costituire un nuovo aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e ha invitato le autorità olandesi a presentare le loro osservazioni sulla compatibilità di tale aiuto. La Commissione ha invitato le autorità olandesi a fornire tutte le informazioni aggiuntive relative agli APP di Starbucks Coffee BV e SMBV, così come le dichiarazioni dei redditi di Starbucks Coffee BV e SMBV e delle società collegate a queste due società nei Paesi Bassi.

(7)

Con lettera del 21 marzo 2014, le autorità olandesi hanno risposto alla lettera del 7 marzo 2014 e hanno fornito le dichiarazioni dei redditi richieste. Le autorità olandesi hanno inoltre confermato che tutti i documenti pertinenti riguardanti gli APP, presentati in precedenza alla Commissione, erano già stati forniti a quest'ultima.

(8)

Il 6 maggio 2014 si è tenuta una riunione tra i servizi della Commissione e i rappresentanti dell'amministrazione fiscale neerlandese.

(9)

In data 11 giugno 2014 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione all'APP SMBV asserendo che l'APP poteva costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (di seguito la «decisione di avvio») (5).

(10)

Con lettera del 16 luglio 2014, le autorità olandesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avvio, alle quali hanno accluso, tra l'altro, l'accordo relativo alla torrefazione tra Alki Limited Partnership (di seguito: «Alki LP») e SMBV e l'accordo per l'acquisto di caffè verde tra SMBV e Starbucks Coffee Trading Company SARL (di seguito: «SCTC»).

(11)

Con lettera del 25 novembre 2014, la Commissione ha chiesto alle autorità olandesi di fornire le informazioni richieste nella decisione di avvio, che erano state presentate solo in parte dalle autorità olandesi il 16 luglio 2014, e ulteriori informazioni necessarie per esaminare l'APP SMBV.

(12)

Con lettera del 19 dicembre 2014, le autorità olandesi hanno risposto alla lettera del 25 novembre 2014, segnalando che non erano in possesso di una parte delle informazioni richieste.

(13)

Il 19 dicembre 2014, la decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura in questione.

(14)

Con lettera del 16 gennaio 2015, Starbucks ha presentato le sue osservazioni sulla decisione di avvio. Osservazioni sulla decisione di avvio sono state presentate anche dall'ordine neerlandese dei consulenti fiscali (De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, di seguito: «NOB»), dalla Confederazione datori di lavoro e dell'industria dei Paesi Bassi (Verbond van Nederlandse Ondernemingen & Nederlands Christelijk Werkgeversverbond, di seguito: «VNO -NCW»), lo studio di consulenza fiscale ATOZ Tax Advisers Luxembourg, la confederazione di ONG Oxfam International e la Camera di commercio austriaca (Bundesarbeitskammer Österreich, in seguito: «BAK»).

(15)

Con lettera dell'8 gennaio 2015 in risposta alla lettera della Commissione del 25 novembre 2014, le autorità olandesi hanno fornito l'atto di costituzione della «limited partnership» Alki LP.

(16)

Il 12 febbraio 2015, la Commissione ha informato i Paesi Bassi che, ai sensi dell'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 659/1999 (6) del Consiglio, il procedimento di indagine formale sull'APP SMBV risultava inefficace a tale data (7). Con lettera del 6 febbraio 2015 e in conformità con l'articolo 6 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione ha chiesto il consenso delle autorità dei Paesi Bassi al fine di contattare Starbucks direttamente per ottenere le informazioni mancanti.

(17)

Con lettera del 18 febbraio 2015, la Commissione ha informato le autorità olandesi di aver ricevuto osservazioni da un concorrente sul valore aggiunto del processo di torrefazione dei chicchi di caffè verde e ha invitato le autorità olandesi a presentare osservazioni a tale proposito. Le autorità olandesi hanno presentato i loro commenti su tali osservazioni tramite lettera dell'11 marzo 2015.

(18)

Con lettera del 12 marzo 2015, i Paesi Bassi hanno dato il loro consenso a contattare direttamente Starbucks in risposta alla lettera della Commissione del 6 febbraio 2015. A seguito di tale autorizzazione, con lettera del 16 marzo 2015, la Commissione ha chiesto a Starbucks, sulla base dell'articolo 6, lettera a), paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, di fornire informazioni sulla struttura giuridica, sul modello commerciale dei negozi di Starbucks, e sulla materia prima utilizzata da SMBV, ossia i chicchi di caffè verde (di seguito: la «richiesta a Starbucks di informazioni sul mercato»).

(19)

Con lettere del 20 e 26 marzo 2015, le autorità olandesi hanno presentato le loro osservazioni sui commenti di terzi alla decisione di avvio.

(20)

Il 7 aprile 2015, a seguito dell'adozione della decisione del 12 febbraio 2015 e in conformità con l'articolo 6 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione ha contattato quattro concorrenti di Starbucks invitandoli a fornire informazioni sul mercato relative al loro modello commerciale e alle loro attività volte alla creazione di valore in modo da consentire alla Commissione di completare la sua valutazione del caso (di seguito: «richiesta ai concorrenti di informazioni sul mercato»). I quattro concorrenti erano la società Y, Alois Dallmayr Kaffee oHG (di seguito: «Dallmayr»), Nestlé SA (di seguito: «Nestlé») e Melitta Europa GmbH & Co. KG (di seguito: «Melitta»). La Commissione ha contemporaneamente comunicato alle autorità olandesi di aver inviato richieste di informazioni ai concorrenti di Starbucks.

(21)

Il 13 aprile 2015, Starbucks ha presentato le informazioni richieste nella lettera della Commissione del 16 marzo 2015.

(22)

Con lettere del 27 aprile 2015, Dallmayr e la società Y hanno risposto alla richiesta di informazioni sul mercato della Commissione del 7 aprile del 2015.

(23)

Il 29 aprile 2015, si è tenuta una riunione tra i servizi della Commissione e Starbucks in occasione della quale i servizi della Commissione hanno fornito chiarimenti su come determinate domande nella richiesta a Starbucks di informazioni sul mercato dovevano essere intese nel contesto dell'indagine.

(24)

Con lettera del 6 maggio 2015, in seguito alla risposta di Starbucks del 13 aprile 2015, la Commissione ha chiesto a Starbucks di fornire ulteriori informazioni.

(25)

Con lettera dell'11 maggio 2015, la Commissione ha chiesto a società Y di fornire ulteriori chiarimenti in merito alle informazioni sul mercato presentate. Tali chiarimenti sono stati forniti da società Y con lettera del 21 maggio 2015.

(26)

Con lettere del 20 maggio 2015 e del 26 maggio 2015, Nestlé e Melitta hanno risposto alla richiesta ai concorrenti di informazioni sul mercato formulata della Commissione il 7 aprile del 2015.

(27)

Con lettera del 27 maggio 2015, le autorità olandesi hanno presentato le loro osservazioni sulle informazioni fornite da società Y e Dallmayr.

(28)

Con lettera del 29 maggio 2015, Starbucks ha risposto alla richiesta della Commissione del 6 maggio 2015.

(29)

Con lettera del 19 giugno 2015, le autorità olandesi hanno commentato le informazioni presentate da Starbucks il 13 aprile 2015 e il 29 maggio 2015.

(30)

Con lettera del 26 giugno 2015, le autorità olandesi hanno commentato le informazioni sul mercato fornite da Nestlé, Melitta e ai chiarimenti forniti da società Y.

(31)

Il 29 giugno 2015, oltre alle sue osservazioni del 13 aprile 2015 e del 29 maggio 2015, Starbucks ha fornito ulteriori elementi comprovanti la presunta natura di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento applicati da SCTC per la fornitura di chicchi di caffè verde.

(32)

Con lettera del 24 luglio 2015, Starbucks ha presentato spontaneamente ulteriori informazioni sulle funzioni svolte da SCTC, SMBV e Starbucks US (8) e ha fornito nuovi dati in relazione ad Alki LP.

(33)

Con lettera del 5 agosto 2015, la Commissione ha chiesto a Starbucks di fornire chiarimenti e altri documenti in relazione alla lettera del 24 luglio 2015 in modo da poter essere in grado di analizzare a fondo le nuove informazioni.

(34)

Con lettera del 24 agosto 2015 e messaggio di posta elettronica del 26 agosto 2015, Starbucks ha parzialmente trasmesso le informazioni richieste dalla Commissione nella sua lettera del 5 agosto del 2015. La Commissione ha trasmesso tali informazioni alle autorità olandesi il 28 agosto del 2015.

(35)

Con lettera del 10 settembre 2015 e messaggio di posta elettronica dell'11 settembre 2015, Starbucks ha presentato le restanti informazioni alla Commissione. Con lettera del 23 settembre 2015, Starbucks ha integrato le informazioni trasmesse alla Commissione il 10 e 11 settembre del 2015.

(36)

Con lettere datate 25 settembre e 7 ottobre 2015, le autorità olandesi hanno commentato le informazioni presentate da Starbucks il 10, 11 settembre del 2015 e 23 settembre 2015.

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA CONTROVERSA

2.1.   Descrizione del beneficiario

(37)

Il beneficiario della misura è SMBV. SMBV è una controllata del gruppo Starbucks costituita nei Paesi Bassi. Del gruppo Starbucks fanno parte Starbucks Corporation e tutte le società da essa controllate. La Starbucks Corporation ha sede a Seattle, Stati Uniti d'America (in seguito «Stati Uniti»). La struttura societaria del gruppo Starbucks è illustrata in dettaglio nel considerando 27 e nella Figura 1 della decisione di avvio.

(38)

Starbucks è un torrefattore, distributore e rivenditore al dettaglio di caffè speciale che opera in 65 paesi. Acquista e tosta caffè che vende, insieme a caffè artigianale, tè, altre bevande e prodotti alimentari freschi nei negozi gestiti dalla società. Starbucks vende inoltre anche un assortimento di prodotti a base di caffè e tè e concede in licenza il suo marchio attraverso altri canali, come i negozi affiliati, supermercati e la ristorazione collettiva nazionale (9). Nel 2014, il gruppo Starbucks ha registrato un fatturato netto a livello mondiale di 16 448 milioni di USD e un utile post-imposte di 2 067 milioni di USD (10).

(39)

SMBV è la sola entità interamente controllata del gruppo Starbucks al di fuori degli Stati Uniti che tosta il caffè.

2.2.   La misura controversa

(40)

La presente decisione riguarda l'APP SMBV, un APP accordo preventivo sui prezzi concluso dall'amministrazione fiscale neerlandese con SMBV il 28 aprile 2008 (accordo APP). L'APP SMBV è vincolante per 10 anni, dal 1o ottobre 2007 al 31 dicembre 2017 (11).

(41)

Un APP è un accordo tra l'amministrazione fiscale e un contribuente sull'applicazione della normativa fiscale a operazioni (future), ossia determina il livello del profitto che il contribuente genera dalle attività di cui si tiene conto nell'ambito di tale giurisdizione fiscale. Un APP determina, anticipatamente rispetto alle operazioni infragruppo, un insieme adeguato di criteri (ad esempio, metodo, elementi di comparazione e opportune rettifiche da apportare agli stessi, ipotesi fondamentali in merito a eventi futuri) per la determinazione dei prezzi di libera concorrenza per tali operazioni nel corso di un determinato periodo di tempo. Un APP è avviato formalmente da un contribuente.

2.2.1.   L'APP SMBV

(42)

Stipulando l'APP SMBV, l'amministrazione fiscale neerlandese ha accettato che la remunerazione determinata dal consulente fiscale di Starbucks nella relazione sui prezzi di trasferimento per le funzioni svolte da SMBV nei Paesi Bassi (incluso il rischio assunto e i beni utilizzati) costituisce una retribuzione a condizioni di libera concorrenza (12).

(43)

Tale remunerazione è costituta da un ricarico del [9-12] % della base di costo pertinente. La base di costo pertinente utilizzata per calcolare tale remunerazione comprende tutte le spese per il personale coinvolto nelle attività di produzione e legate alla catena di approvvigionamento, il costo delle attrezzature di produzione (ossia l'ammortamento) e le spese generali degli impianti. Essa non comprende i costi delle tazze, dei tovaglioli di carta ecc. di Starbucks, i costi dei chicchi di caffè verde (costo delle materie prime), i costi per la logistica e la distribuzione per i servizi forniti da terzi, la remunerazione per le attività fornite da terzi nell'ambito dei cosiddetti «contratti di produzione in conto deposito» e i pagamenti di royalties per Alki LP.

(44)

Nell'APP SMBV, l'amministrazione fiscale neerlandese ha inoltre accettato che il livello del pagamento di royalty da parte di SMBV a Alki LP sarà determinato alla fine di ogni anno come differenza tra l'utile di esercizio realizzato prima del pagamento delle royalties e il menzionato ricarico del [9-12] % sulle spese d'esercizio. L'APP SMBV prevede inoltre che «il pagamento di royalties è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito e non è soggetto a ritenuta alla fonte neerlandese» (13).

(45)

L'APP SMBV avalla quindi una destinazione dell'utile a SMBV all'interno del gruppo Starbucks che consente a quest'ultima di determinare il suo debito in termini di imposta sulle società nei Paesi Bassi su una base annuale per 10 anni. Dal momento che l'APP è entrata in vigore il 1o ottobre del 2007, la presente decisione analizza l'APP SMBV in base alle norme sugli aiuti di Stato a partire da tale data.

2.2.2.   La relazione sui prezzi di trasferimento

(46)

La remunerazione accettata dall'amministrazione fiscale neerlandese nell'APP SMBV si basa sull'analisi dei prezzi di trasferimento preparata dal consulente fiscale di Starbucks nella relazione sui prezzi di trasferimento, che costituisce parte integrante dell'APP.

(47)

La relazione sui prezzi di trasferimento ha l'obiettivo di provare che la distribuzione dell'utile a SMBV all'interno del gruppo Starbucks si fonda sul principio di libera concorrenza all'interno del gruppo. Essa contiene una presentazione generale della società, un'analisi delle funzioni e una selezione di metodi per la determinazione dei prezzi trasferimento. La relazione presenta le informazioni rilevanti in merito a Starbucks Coffee BV e SMBV (14) riportate in appresso.

2.2.2.1.   Starbucks Coffee BV

(48)

Starbucks Coffee BV opera come sede del gruppo Starbucks per la regione che comprende l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa («EMEA») e sostiene le operazioni EMEA del gruppo. Starbucks Coffee BV aiuta a individuare gli sviluppatori per sviluppare e gestire i negozi al dettaglio di Starbucks nei territori EMEA. In qualità di sede, Starbucks Coffee BV riceve in licenza alcuni marchi Starbucks, tecnologia e know-how (15) dalla sua azionista Alki LP a fronte del pagamento di una royalty. Starbucks Coffee BV stipula quello che viene definito come un «accordo in merito alle operazioni e allo sviluppo dell'area» (Area Development and Operation Agreement, di seguito: «ADOA») con operatori correlati e non correlati dei negozi Starbucks nella regione EMEA. Gli operatori sono chiamati sviluppatori, in appresso definiti anche come «negozi». Starbucks Coffee BV concede sub-licenze per i diritti di proprietà intellettuale agli sviluppatori per consentire loro di sviluppare e gestire i loro negozi come negozi Starbucks. Per l'uso della proprietà intellettuale, gli sviluppatori pagano una royalty e altre remunerazioni a Starbucks Coffee BV sulla base di una percentuale calcolata sul fatturato. Secondo il documento presentato dai Paesi Bassi del 2 ottobre 2013, gli sviluppatori correlati e non correlati pagano la stessa percentuale del fatturato come royalty a Starbucks Coffee BV. Di conseguenza, il consulente fiscale di Starbucks ritiene che sia applicato un metodo del confronto di prezzo sul libero mercato (16) per determinare il prezzo di libera concorrenza dei pagamenti di royalties infragruppo alla sede EMEA di Starbucks Coffee BV (17).

2.2.2.2.   SMBV

(49)

Il consulente fiscale di Starbucks, nel presentare le operazioni più importanti e i flussi interaziendali per SMVB nella relazione sui prezzi di trasferimento (18), si limita essenzialmente a descrivere le attività di SMBV come torrefattore di caffè verde e fornitore di caffè torrefatto a parti affiliate e non affiliate. Precisa, inoltre, che i chicchi di caffè verde sono acquistati da SMBV presso una controllata affiliata di Starbucks in Svizzera (SCTC) e aggiunge che SMBV opera come entità di distribuzione intermediaria per una serie di articoli non correlati al caffè. Oltre alla funzione di catena di approvvigionamento per le proprie attività di produzione, il consulente fiscale precisa, inoltre, che alcuni mercati ricevono anche un certo sostegno a favore della catena di approvvigionamento da parte di SMBV. Il consulente fiscale non descrive l'accordo di licenza relativo alla proprietà intellettuale per la torrefazione ai sensi del quale SMBV paga royalties a Alki LP per la proprietà intellettuale oggetto di licenza tra i flussi interaziendali e le operazioni più importanti, bensì si limita a presentare un grafico e a descriverlo in una sezione separata nella relazione sui prezzi di trasferimento descrivendo il mercato EMEA e le operazioni nei Paesi Bassi (19).

(50)

Secondo l'analisi delle funzioni fornita nella relazione sui prezzi di trasferimento (20), il fulcro delle attività di SMBV è il suo stabilimento di torrefazione sito ad Amsterdam. La principale materia prima usata nella torrefazione sono i chicchi di caffè verde. Il metodo di torrefazione usato per una particolare miscela di caffè dipende dal particolare tipo di chicco di caffè verde utilizzato nella ricetta e dal profilo di gusto desiderato. SMBV ha la responsabilità di dare esecuzione alle previsioni di torrefazione fornite da Starbucks US e di garantire che il prodotto risultante soddisfi gli standard di qualità di Starbucks US. SMBV acquista i chicchi di caffè verde da SCTC, un fornitore designato (21). I chicchi per il mercato EMEA sono torrefatti e confezionati nei Paesi Bassi da SMBV.

(51)

SMBV riceve in licenza una serie diritti di proprietà intellettuale da Alki LP, che non sono menzionati nell'analisi delle funzioni, ma sono descritti in una sezione distinta dedicata al mercato EMEA e alle operazioni nei Paesi Bassi come «necessari per attuare il processo di torrefazione per la produzione del caffè e avere il diritto di fornire caffè agli sviluppatori. In cambio [SMBV] versa una royalty ad Alki LP per la proprietà intellettuale oggetto della licenza» (22). Tale proprietà intellettuale relativa alla torrefazione del caffè consiste, in particolare, in curve di tostatura, che secondo la relazione sui prezzi di trasferimento, specificano la temperatura e il tempo necessario per completare il processo di torrefazione.

(52)

Secondo la relazione sui prezzi di trasferimento, SMBV impiegava [40-60] persone, di cui [20-30] eseguivano operazioni legate alla catena di approvvigionamento tra cui acquisti, pianificazione, logistica e pianificazione della distribuzione (23). SMBV ha un centro di distribuzione nel Regno Unito che è gestito da terzi in base a un accordo (24). SMBV ha stipulato un accordo di fornitura e logistica con un terzo avente sede nei Paesi Bassi, in base al quale il terzo acquista scorte per rivenderle agli sviluppatori a prezzi convenzionati (25). Inoltre, SMBV ha concluso un contratto con un altro terzo per l'apertura di un centro di distribuzione in Germania nel 2006.

(53)

SMBV intrattiene relazioni con un produttore in conto deposito, [società produttrice non affiliata 1]. La [società produttrice non affiliata 1] produce principalmente una polvere [un prodotto a base di caffè con marchio registrato] per il prodotto a base di [caffè con marchio registrato] di Starbucks. SMBV si occupa (26) della gestione di questo rapporto di produzione per conto terzi (27) e vende la maggior parte del prodotto fabbricato da [società produttrice non affiliata 1] alle società di Starbucks con sede negli Stati Uniti.

(54)

La figura 1 si basa sulla descrizione della relazione sui prezzi di trasferimento per illustrare la parte della struttura di Starbucks che è rilevante ai fini della presente decisione (28).

Figura 1

Struttura di Starbucks sulla base della descrizione data nella relazione sui prezzi di trasferimento

Image

(55)

Secondo la relazione sui prezzi di trasferimento, il consulente fiscale ha optato per il metodo basato sul margine netto della transazione (di seguito: «TNMM» (29)) per stimare la remunerazione a condizioni di libero mercato dovuta a SMBV, rispetto ad altri metodi per determinare i prezzi di trasferimento, perché, «nella circostanze specifiche di Starbucks, il margine netto è meno influenzato dalle differenze relative alle transazioni e dalle differenze funzionali rispetto al caso in cui si utilizzassero misure impiegate nei metodi tradizionali standard» (30). Per maggiori dettagli in merito alla scelta del metodo e all'analisi tra pari nella relazione sui prezzi di trasferimento, si rimanda ai considerando da 40 a 58 della decisione di avvio.

(56)

Nell'applicare il TNMM alle attività di torrefazione di SMBV, il consulente fiscale ha considerato come base pertinente (31) per l'indicatore di utile netto i costi dei servizi resi da SMBV, in linea con il metodo del costo maggiorato, che è ritenuto una metodologia adeguata per definire i servizi di produzione e la catena di fornitura. Tuttavia, il ricarico è applicato solo ai costi cui, secondo il consulente fiscale, SMBV aggiunge valore. La relazione sui prezzi di trasferimento elenca tali costi quali principali costi d'esercizio, tra cui figurano il costo del personale e gli ammortamenti, ma non il costo delle merci vendute (CMV).

(57)

Per determinare l'intervallo di redditività di libera concorrenza adeguato alle attività svolte da SMBV, il consulente fiscale ha condotto una ricerca per individuare società con funzioni e rischi simili che operano in Europa. Una ricerca di società comparabili nella banca dati Amadeus (32) utilizzando il codice NACE Rev. 1.1 1586 — Lavorazione del tè e del caffè per identificare le società che operano nel commercio di caffè (l'acquisto e la vendita di caffè non elaborato da parte della società stessa non sono stati ritenuti comparabili), seguita da un processo di eliminazione attraverso l'utilizzo di ulteriori criteri di selezione finanziari e da uno screening manuale da parte del consulente fiscale (33), ha permesso di individuare 20 società potenzialmente comparabili (34).

(58)

L'indicatore di utile netto calcolato per ogni società era un ricarico sui costi totali, definito come l'utile di esercizio diviso per i costi d'esercizio totali. La mediana del ricarico non rettificato sui costi totali per tali società dal 2001 al 2005 è stata stimata a 7,8 %.

(59)

Tuttavia, secondo il consulente fiscale, questo gruppo di società comparabili comprende produttori integrati che solitamente svolgono più funzioni e sostengono il rischio legato alle loro materie prime. Per correggere questa differenza e aumentare presumibilmente l'affidabilità del confronto, il consulente fiscale ha effettuato una prima rettifica al fine di tenere conto del fatto che la proposta applicazione del ricarico alla base di costo di SMBV non include un componente di costo per i chicchi di caffè verde.

(60)

Inoltre, secondo il consulente fiscale, i rendimenti delle società comparabili rifletterebbero un rendimento su una base di costo che include le materie prime. Di conseguenza, il consulente fiscale ha applicato una rettifica dei costi delle materie prime per modificare il ricarico totale sui costi (35) ottenuto in base al gruppo di società comparabili. Il consulente fiscale ha indicato che tale rettifica è associata a ciò che egli definisce come «l'acquisizione delle materie prime». Concretamente, il consulente fiscale ha sottratto dall'utile di ciascuna società del gruppo il prezzo stimato delle materie prime moltiplicato per il tasso EURIBOR a 12 mesi maggiorato di 50 punti base.

(61)

La combinazione di queste due rettifiche ha abbassato la remunerazione stimata da una mediana pari al 7,8 % sui costi totali a una mediana stimata del 9,9 % sui costi d'esercizio (36). Su tali basi è stato considerato un ricarico (arrotondato) pari al [9-12] % dei costi d'esercizio, al fine di riflettere un ricarico di libera concorrenza per la fornitura di servizi di torrefazione e correlate attività relative alla catena di approvvigionamento da parte di SMBV per le operazioni infragruppo.

2.3.   Descrizione degli orientamenti dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento

(62)

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito «OCSE») fornisce orientamenti in materia di tassazione per i suoi paesi membri. Gli orientamenti dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento sono reperibili nelle Linee Guida sui prezzi di trasferimento (di seguito «Linee Guida OCSE PT») che rappresentano uno strumento giuridico non vincolante volto a fornire orientamenti sui prezzi di trasferimento.

(63)

Il termine prezzi di trasferimento si riferisce ai prezzi praticati per le operazioni commerciali tra varie parti dello stesso gruppo societario. Le società multinazionali hanno un incentivo finanziario nell'assegnare il minor profitto possibile nelle giurisdizioni nelle quali gli utili sono soggetti a una tassazione più elevata. Questo potrebbe portare a prezzi di trasferimento esagerati, eventualità che non dovrebbe essere accettata come base per il calcolo del reddito imponibile. Per evitare questo problema, le amministrazioni fiscali dovrebbero accettare solo i prezzi di trasferimento tra società infragruppo che sono remunerati come se fossero concordati da società indipendenti che negoziano in circostanze analoghe in condizioni di libera concorrenza (37). Questo è noto come il «principio di libera concorrenza».

(64)

L'enunciazione del principio di libera concorrenza facente testo è contenuta nel paragrafo 1 dell'articolo 9 del Modello di Convenzione Fiscale dell'OCSE, che costituisce la base delle convenzioni fiscali bilaterali che vincolano i paesi membri dell'OCSE e un numero crescente di paesi non membri. L'articolo 9 prevede: «[Allorché] le due imprese [associate], nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.»

(65)

Il 27 giugno 1995 il Comitato per gli affari fiscali dell'OCSE ha approvato le linee guida sui prezzi di trasferimento (di seguito: «Linee Guida OCSE PT 1995» (38)) che sono state oggetto di una raccomandazione del Consiglio dell'OCSE (39). L'ultima versione delle Linee Guida OCSE PT è stata adottata nel luglio 2010 (di seguito: «Linee Guida OCSE PT 2010») (40).

(66)

Data la natura non vincolante delle linee guida, le amministrazioni fiscali dei paesi membri dell'OCSE sono semplicemente invitate a seguirle. Tuttavia, in generale, le Linee Guida OCSE PT rappresentano principi fondamentali ed esercitano una chiara influenza sulle pratiche fiscali dei paesi membri dell'OCSE (e anche di quelli non membri). Inoltre, in numerosi paesi membri dell'OCSE a tali orientamenti è stata conferita forza di legge oppure essi sono usati come riferimento per interpretare il diritto fiscale nazionale. Nella misura in cui la Commissione cita le Linee Guida OCSE PT nella presente decisione, lo fa perché esse costituiscono un manuale esistente in materia di prezzi di trasferimento, rappresentano il risultato delle discussioni tra esperti nel contesto dell'OCSE e sono state sviluppate a partire da tecniche volte ad affrontare le sfide comuni dell'applicazione del principio di libera concorrenza a situazioni concrete. Le Linee Guida OCSE PT forniscono, quindi, utili orientamenti per le amministrazioni fiscali e le imprese multinazionali in materia di applicazione del principio di libera concorrenza. Tali linee guida raccolgono anche il consenso internazionale sui prezzi di trasferimento.

2.3.1.   Metodi in materia di prezzi di trasferimento

(67)

Le Linee Guida OCSE PT, sia nella loro versione del 1995 che in quella del 2010, descrivono cinque metodi per avvicinarsi a una determinazione dei prezzi di libera concorrenza nell'ambito delle operazioni e dell'imputazione dell'utile tra società dello stesso gruppo aziendale: (i) il metodo del confronto di prezzo sul libero mercato (comparable uncontrolled price, di seguito «CUP»); (ii) il metodo del costo maggiorato; (iii) il metodo del prezzo di rivendita; (iv) il TNMM e (v) il metodo di ripartizione degli utili delle transazioni. Entrambe le versioni delle Linee guida operano anche una distinzione tra i metodi tradizionali basati sulla transazione (i primi tre metodi) e i metodi basati sull'utile delle transazioni (gli ultimi due metodi). Entrambe le versioni delle Linee guida spiegano inoltre che le multinazionali mantengono la libertà di applicare metodi non descritti in tali Linee guida per stabilire i prezzi di trasferimento, purché tali prezzi soddisfino il principio di libera concorrenza.

(68)

Le Linee Guida OCSE PT 1995 dichiarano un'esplicita preferenza per i metodi tradizionali basati sulla transazione, come il CUP, rispetto ai metodi basati sull'utile delle transazioni, come il TNMM, come mezzo per stabilire se i prezzi di trasferimento soddisfano il principio di libera concorrenza. Il paragrafo 3.49 delle Linee Guida OCSE PT 1995 recita: «I metodi tradizionali basati sulla transazione sono da preferirsi rispetto ai metodi basati sull'utile delle transazioni come mezzo per stabilire se un prezzo di trasferimento corrisponda a quello di libera concorrenza, ossia se vi è una condizione speciale che incide sul livello degli utili tra le imprese associate. Ad oggi, l'esperienza pratica ha dimostrato che nella maggior parte dei casi, è possibile applicare i metodi tradizionali basati sulla transazione.»

(69)

A questo proposito, il paragrafo 2.3 delle Linee Guida OCSE PT 2010 recita: «Qualora, prendendo in considerazione i criteri descritti nel paragrafo 2.2, sia possibile applicare in maniera ugualmente affidabile un metodo tradizionale basato sulla transazione e un metodo basato sull'utile delle transazioni, il metodo tradizionale basato sulla transazione è preferibile al metodo basato sull'utile delle transazioni

(70)

Il CUP e il TNMM sono rilevanti si fini della presente decisione e sono quindi descritti con maggiore dettaglio nei considerando da 71 a 75.

(71)

Il metodo CUP confronta il prezzo di beni o servizi trasferiti nel corso di una transazione tra imprese associate (ossia una transazione tra due imprese che sono imprese associate l'una in relazione dell'altra) con il prezzo applicato a beni trasferiti nel corso di una transazione comparabile sul libero mercato (ossia una transazione tra imprese che sono indipendenti l'una rispetto all'altra) in circostanze comparabili.

(72)

Il TNMM è uno dei «metodi indiretti» per avvicinarsi a una determinazione dei prezzi di libera concorrenza nell'ambito delle transazioni e dell'imputazione dell'utile tra società dello stesso gruppo aziendale. Si avvicina a quello che sarebbe l'utile di libera concorrenza per un'intera l'attività, piuttosto che per determinate transazioni. Non cerca di stabilire il prezzo delle merci vendute, ma stima gli utili che società indipendenti potrebbero prevedere di ottenere in relazione a un'attività, come ad esempio l'attività di vendita di merci. Lo fa adottando una base appropriata («un indicatore di livello di utile»), come ad esempio i costi, il fatturato o gli investimenti fissi, e applicando un rapporto dell'utile che rifletta quello osservato nell'ambito di transazioni sul libero mercato comparabili rispetto a detta base.

(73)

Poiché il TNMM non definisce un prezzo per le singole transazioni, l'utile imponibile di un'entità stimato utilizzando il TNMM potrebbe non avere un effetto diretto sull'utile imponibile di un'altra entità dello stesso gruppo societario. Questo metodo differisce quindi dall'applicare, per esempio, il metodo CUP, nell'ambito del quale la determinazione dei prezzi di trasferimento stabilisce il prezzo di un bene o servizio specifico che viene poi registrato nell'utile imponibile per lo stesso importo da parte della società del gruppo che vende e della società del gruppo che acquista tale particolare bene o servizio.

(74)

L'uso del TNMM è spesso associato con al paragrafo 3.18 delle Linee Guida OCSE PT 2010, secondo il quale la «parte sottoposta a test», ossia la parte coinvolta nella transazione per la quale viene testato un indicatore finanziario (ricarico sui costi, margine lordo o indicatore di utile netto), dovrebbe, in regola generale, essere la società che presenta la funzione meno complessa. In particolare, il paragrafo 3.18 delle Linee Guida OCSE PT 2010 prevede la seguente raccomandazione: «Quando si applica un metodo del costo maggiorato, del prezzo di rivendita o del margine netto della transazione secondo le indicazioni del capitolo II, è necessario scegliere la parte partecipante alla transazione per la quale un indicatore finanziario (ricarico sui costi, margine lordo o indicatore di utile netto) viene testato. La scelta della parte sottoposta a test deve essere compatibile con l'analisi funzionale della transazione. In regola generale, la parte sottoposta a test è quella a cui un metodo di determinazione del prezzo di trasferimento può essere applicato nel modo più affidabile possibile e per la quale possono essere trovati gli elementi comparabili più affidabili, cioè sarà il più delle volte quella per cui l'analisi funzionale è meno complessa» (41).

(75)

Spesso, in situazioni di transazioni tra due società correlate, i consulenti fiscali interpretano tale paragrafo delle Linee Guida OCSE PT 2010 deducendo che esso consenta di stimare la redditività a condizioni di libera concorrenza di una sola di esse, ossia la meno complessa, e attribuisca qualsiasi altro utile osservato nel conti alla seconda società, che è considerata più complessa. Ciò avviene indipendentemente dal fatto che l'azienda considerata come più complessa riceva una remunerazione di libera concorrenza nelle transazioni con la società meno complessa, e dal fatto che le Linee Guida OCSE PT 2010 non sembrano eliminare l'obbligo di determinare il prezzo delle transazioni che ne risultano conformemente al principio di libera concorrenza qualora venga invocato il paragrafo 3.18 delle Linee Guida OCSE PT 2010.

2.3.2.   Intervallo di prezzi di libera concorrenza

(76)

Le Linee Guida OCSE PT descrivono come esito di libera concorrenza attendibile risultante da un'analisi di confronto una gamma o un intervallo di risultati piuttosto che un risultato specifico (42). In pratica, quello che i consulenti fiscali chiamano «intervallo» è l'intervallo interquartile. I quartili in una serie di dati sono tre punti che dividono i dati nella serie ordinati dal più piccolo al più grande in tre insiemi con lo stesso numero di dati, ossia il 25 % dei dati è nel 25o percentile (chiamato anche quartile inferiore), il 50 % del dati è inferiore o uguale al secondo quartile, che è costituito dalla serie mediana, e il 75 % dei dati è inferiore o uguale al 75o percentile (chiamato anche quartile superiore). Tale intervallo interquartile è menzionato nel paragrafo 3.57 delle Linee Guida OCSE PT 2010 per le situazioni in cui i problemi di comparabilità non possano essere pienamente risolti. Secondo le Linee Guida OCSE PT 2010, in questi casi, se l'intervallo comprende un numero significativo di osservazioni, alcuni strumenti statistici che tengano conto della tendenza centrale al fine di ridurre la gamma (come l'intervallo interquartile o altri percentili) potrebbero contribuire a rafforzare l'affidabilità dell'analisi. In pratica, i consulenti fiscali spesso ritengono che qualsiasi esito che rientri in un intervallo interquartile sia attendibile e parimenti corretto.

(77)

Inoltre, quando si effettuano rettifiche a una determinazione dei prezzi operata dal contribuente che risulti essere al di fuori di un intervallo corretto, l'amministrazione fiscale in presenza di difetti di comparabilità dovrebbe, in conformità con il paragrafo 3.62 delle Linee Guida OCSE PT 2010 (43), affidarsi a misure di tendenza centrale (per esempio la mediana, la media o la media ponderata ecc.) per determinare il punto appropriato nell'intervallo.

2.4.   Descrizione dei principali termini finanziari e di contabilità utilizzati nell'analisi dei prezzi di trasferimento

(78)

L'analisi dei prezzi di trasferimento contenuta nella relazione sui prezzi di trasferimento inclusa nella richiesta di APP di SMBV contiene una serie di concetti di contabilità e di indicatori finanziari di utile. Si riporta in appresso una breve panoramica e spiegazione degli indicatori finanziari e dei concetti contabili utilizzati di frequente nella valutazione dei prezzi di trasferimento e rilevanti per il caso in esame.

2.4.1.   Principali voci del conto economico (società non finanziaria)

(79)

Un tipico conto economico registra innanzitutto il reddito che una società riceve dalla sua normale attività, di solito dalla vendita di beni e servizi ai clienti. Ci si riferisce a questa voce contabile come a «vendite» o «volume d'affari» o «ricavi».

(80)

Il costo delle merci vendute (cost of goods sold, di seguito: «CMV») rappresenta principalmente il valore del materiale utilizzato per la produzione di beni (materie prime) o il prezzo di acquisto di beni che sono stati rivenduti se la società non elabora le merci vendute. Il CMV viene detratto dalle vendite per calcolare l'utile lordo.

(81)

Le spese d'esercizio coprono sostanzialmente le spese salariali (44), le spese energetiche e le altre spese amministrative e di vendita. Nel caso della SMBV, la royalty pagata ad Alki LP è classificata tra le spese d'esercizio, ma è esclusa dalle spese d'esercizio utilizzate per il calcolo del reddito imponibile in conformità dell'APP SMBV (45).

(82)

La Tabella 1 fornisce una panoramica semplificata del conto economico (46).

Tabella 1

Conto economico semplificato

Vendite (o volume d'affari o ricavi)

Costo delle merci vendute (CMV)

Utile lordo

Spese d'esercizio

Utile di esercizio (EBITDA)

Interessi e svalutazione

Reddito imponibile (EBT)

Imposte

Utile netto

2.4.2.   Margini di profitto

(83)

Risultati e redditività vengono spesso misurati utilizzando rapporti presentati come «margini» o «ricarichi». I margini sono utilizzati anche nei confronti tra pari in materia di prezzi di trasferimento.

(84)

Alcuni margini sono definiti per convenzione. Questo è il caso dei margini lordi, che sono in linea di principio definiti come utile lordo diviso per le vendite, e dei margini netti definiti in linea di principio, come utile netto diviso per le vendite. I margini di profitto netti utilizzati nelle analisi dei prezzi di trasferimento usano spesso come punto di partenza (numeratore) il reddito imponibile, piuttosto che l'utile netto, in particolare quando si utilizza il TNMM, che serve per approssimare il reddito imponibile di una parte sottoposta a test.

2.5.   Descrizione delle norme olandesi in materia di determinazione dei prezzi di libera concorrenza

2.5.1.   Articolo 8 ter della legge sull'imposta sulle società del 1969

(85)

L'APP SMBV è stata conclusa sulla base dell'articolo 8 ter, paragrafo 1, della legge neerlandese sull'imposta sulle società del 1969 (Wet op de vennootschapsbelasting 1969).

(86)

L'articolo 8 ter, paragrafo 1, della legge sull'imposta delle società (di seguito «legge IS») che è stato inserito in quest'ultima nel 2002, integra il principio di libera concorrenza nella legge fiscale nazionale dei Paesi Bassi e recita: «Se un'entità partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'altra entità e tali entità, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie (prezzi di trasferimento), siano vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, i loro utili saranno determinati come se si applicassero le ultime condizioni menzionate.»

2.5.2.   Decreto neerlandese in materia di prezzi di trasferimento del 2001

(87)

Orientamenti in merito a come l'amministrazione fiscale neerlandese interpreti il principio di libera concorrenza di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, della legge IS sono definiti nel decreto neerlandese in materia di prezzi di trasferimento del 30 marzo 2001 (di seguito il «decreto») (47). Il preambolo del decreto sancisce quanto segue: «[…] La politica dei Paesi Bassi nel campo del diritto tributario internazionale per quanto riguarda di principio di libera concorrenza parte dal postulato che tale principio costituisce parte integrale del sistema di diritto tributario neerlandese ed è incorporato nell'ampia definizione di reddito di cui alla sezione 3.8 della legge sull'imposta sul reddito del 2001  (48) . In linea di principio, questo significa che le Linee guida dell'OCSE si applicano direttamente ai Paesi Bassi ai sensi della sezione 3.8 della legge sull'imposta sul reddito del 2001. Esistono diversi settori nei quali le Linee guida dell'OCSE prevedono la possibilità di interpretazione individuale da parte dei paesi membri. In una serie di altri settori, l'esperienza pratica ha dimostrato che le Linee guida dell'OCSE necessitano di chiarimenti. Il presente decreto chiarisce la posizione dei Paesi Bassi in relazione a questi punti specifici ed elimina, se del caso, eventuali incertezze».

(88)

Per quanto riguarda l'uso di un intervallo, al capitolo 1.2 il decreto precisa che: «In alcuni casi sarà possibile applicare il principio di libera concorrenza e arrivare a un determinato valore che è il più affidabile per determinare il carattere di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento. Poiché, tuttavia, i prezzi di trasferimento non sono una scienza esatta, un particolare metodo in materia di prezzi di trasferimento genererà spesso un intervallo di valori all'interno del quale il prezzo di trasferimento può collocarsi e che sono tutti attendibili».

(89)

Per quanto riguarda i metodi in materia di prezzi di trasferimento, ai sensi del capitolo 2, il decreto spiega quanto segue: «Il capitolo II delle Linee Guida dell'OCSE tratta i tre metodi tradizionali basati sulla transazione introdotti nei paragrafi da 1.68 a 1.70 (ossia il metodo del confronto di prezzo sul libero mercato, il metodo del prezzo di rivendita e il metodo del costo maggiorato), mentre il capitolo III esamina i metodi noti come metodi basati sull'utile delle transazioni (ossia il metodo di ripartizione degli utili e il metodo basato sul margine netto della transazione o TNMM). A seconda delle circostanze, si deve optare per uno di questi cinque metodi accettati. I metodi possono integrarsi tra loro. Le Linee guida dell'OCSE sono basate su un certa gerarchia dei metodi, con una preferenza per i metodi tradizionali basati sulla transazione. Da un lato, i metodi basati sull'utile delle transazioni sono considerati come metodi di ultima istanza. Dall'altro, le Linee guida dell'OCSE affermano che le autorità fiscali devono avviare una verifica in materia di prezzi di trasferimento dal punto di vista del metodo scelto dal contribuente (cfr. paragrafo 4.9 delle Linee guida dell'OCSE).

In conformità con il paragrafo 4.9 delle Linee guida dell'OCSE, ogni qualvolta l'amministrazione fiscale neerlandese effettui una verifica in materia di prezzi di trasferimento, dovrebbe effettuarla partendo dal punto di vista del metodo adottato dal contribuente al momento dell'operazione. Ciò è conforme al paragrafo 1.68 delle Linee guida dell'OCSE. L'implicazione è che i contribuenti sono liberi, in linea di principio, di scegliere il metodo in materia di prezzi di trasferimento, a condizione che il metodo adottato porti a un risultato conforme al principio di libera concorrenza per la transazione in questione. In alcune situazioni, tuttavia, alcuni metodi produrranno risultati migliori di altri. Sebbene i contribuenti possano essere tenuti a basare la loro scelta di un metodo in materia di prezzi di trasferimento sull'affidabilità del metodo per la specifica situazione, i essi non sono chiaramente tenuti a valutare i vantaggi e gli svantaggi di tutti i vari metodi e quindi a spiegare perché il metodo che è stato infine adottato generi i migliori risultati nelle condizioni prevalenti (ossia la norma del metodo migliore). Alcune situazioni sono altresì adatte all'applicazione di una combinazione di metodi. Allo stesso tempo, i contribuenti non sono obbligati a utilizzare più di un metodo. L'unico obbligo che spetta al contribuente è motivare la decisione che lo ha portato ad adottare un particolare metodo».

(90)

Nel capitolo 2.1 del decreto viene descritto il metodo CUP. Per quanto riguarda la preferenza per l'uso di questo metodo, il decreto stabilisce che: «[…] Qualora sia disponibile un prezzo comparabile, il metodo del prezzo comparabile, in generale, il metodo del confronto del prezzo sul libero mercato (comunemente noto come metodo CUP) risulterà il più diretto e affidabile per la determinazione dei prezzi di trasferimento, di conseguenza questo metodo è quello da preferire rispetto agli altri.»

2.6.   Informazioni supplementari ricevute dopo l'apertura del procedimento di indagine formale da Starbucks e dai Paesi Bassi

(91)

I Paesi Bassi e Starbucks hanno fornito informazioni e dati supplementari concernenti SMBV, Alki LP, i negozi Starbucks e SCTC.

2.6.1.   Informazioni sulle attività e sui rischi di SMBV

(92)

Nella relazione sui prezzi di trasferimento, SMBV viene presentata come una società produttrice a basso rischio. La Commissione ha chiesto informazioni per verificare se l'attività principale di SMBV, ovvero la torrefazione del caffè, fosse effettivamente una produzione a basso rischio. La Commissione ha anche chiesto informazioni sulla struttura dei costi di SMBV per verificare se le attività sottostanti che generano tali costi confermano che i compiti svolti da SMBV sono effettivamente compiti di esecuzione di routine e non presentano alcun grado di complessità, in linea con le ipotesi riportate nella relazione sui prezzi di trasferimento. Informazioni sul grado di rischio aziendale assunto da SMBV sono presentate in diverse sezioni, nelle quali sono descritti i contratti.

(93)

Al fine di analizzare i prodotti siano che stimolano le vendite di SMBV e verificare se la torrefazione del caffè sia in effetti la principale attività economica di SMBV, la Commissione ha chiesto la ripartizione delle vendite di SMBV per prodotto. Starbucks ha fornito gli importi ricevuti dai negozi per i chicchi di caffè (evidenziati nella Tabella 2) e, separatamente, gli importi di eventuali altri pagamenti ricevuti dai negozi per altre attività come la vendita di tazze, illustrati nella Tabella 2.

Tabella 2

Ricavi di SMBV per categoria di prodotti venduti

Designazione

AF07

AF08

AF09

AF10

AF11

AF12

AF13

AF14

RIC. PASTICCERIA/PANIFICIO

[700-800 mila]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

RIC. CIBO PRONTO

[1-10 milioni]

[10-20 milioni]

[10-20 milioni]

[20-30 milioni]

RIC. BEVANDE PRONTE DA BERE

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[10-20 milioni]

[10-20 milioni]

RIC. CIBO CONFEZIONATO

[10-20 milioni]

[10-20 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

RIC. CAFFÈ CONFEZIONATO

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

[40-50 milioni]

[50-60 milioni]

[50-60 milioni]

[60-70 milioni]

RIC. CAPSULE CAFFÈ MONOUSO

[1-10 milioni]

([1-10 mila])

RIC. CAPSULE MONOUSO VERISMO

[1-10 milioni]

[10-20 milioni]

[10-20 milioni]

RIC. CAFFÈ SOLUBILE

[200-300 mila]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[10-20 milioni]

[10-20 milioni]

RIC. TÈ CONFEZIONATO

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

RIC. ARTICOLI SERVIZIO

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[10-20 milioni]

[10-20 milioni]

RIC. ATTREZZATURE DI EROGAZIONE

[900 mila-1 milione]

[1-10 milioni]

[700-800 mila]

[500-600 mila]

[600-700 mila]

[700-800 mila]

[800-900 mila]

[600-700 mila]

RIC. ATTREZZATURE DI EROGAZIONE VERISMO

[20-30 mila]

[1-10 milioni]

[800-900 mila]

RIC. MEZZI TANGIBILI

([1-10 mila])

[300-400 mila]

[200-300 mila]

[80-90 mila]

[100-200 mila]

[100-200 mila]

[1-10 mila]

RIC. CONFEZ. REGALO

[100-200 mila]

[100-200 mila]

[50-60 mila]

[1-10 mila]

RIC. GIOCHI E GIOCATTOLI

[200-300 mila]

[300-400 mila]

[100-200 mila]

[100-200 mila]

[100-200 mila]

[30-40 mila]

RIC. MERCHANDISING VARIO

([100-200])

[400-500]

[1-10 mila]

[30-40 mila]

[500-600 mila]

[500-600 mila]

RIC. MATERIE PRIME

[100-200 mila]

[1-10 milioni]

[100-200 mila]

[200-300 mila]

[1-10 mila]

[30-40 mila]

RIC. CONFEZIONI DI CARTA

[10-20 milioni]

[10-20 milioni]

[10-20 milioni]

[10-20 milioni]

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

RIC. MIX BEVANDE MISCELATE

[40-50 milioni]

[40-50 milioni]

[50-60 milioni]

[50-60 milioni]

[40-50 milioni]

[50-60 milioni]

[50-60 milioni]

[60-70 milioni]

RIC FRAP A BASE DI CAFFÈ

[20-30 milioni]

[30-40 milioni]

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

RIC. ESTRATTI

[1-10 milioni]

[10-20 milioni]

[10-20 milioni]

[10-20 milioni]

RIC. ATTREZZATURE

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[10-20 milioni]

[20-30 milioni]

RIC. CONSEGNE

[40-50 mila]

[30-40 mila]

[70-80 mila]

[300-400 mila]

[300-400 mila]

[200-300 mila]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

RIC. ROYALTIES

RIC. COMMIS. SERVIZIO GESTIONE

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[800-900 mila]

[900 mila-1 milione]

[600-700 mila]

RIC. ALTRI RICAVI

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

SCONTI DI VENDITA

([100-200 mila])

[80-90 mila]

([1-10 mila])

([200-300 mila])

([500-600 mila])

([600-700 mila])

[1-10 milioni]

([100-200 mila])

SCONTI COMMERCIALI — DIRETTI AL MERCATO

([30-40 mila])

([10-20 mila])

[1-10 milioni]

COUPON SCONTI DIRETTI AL MERCATO

([20-30 mila])

COSTI DISTR. AUT. DIRETTI AL MERCATO

([20-30 mila])

([200-300 mila])

RESI INVENDIBILI E INDENNITÀ

([20-30 mila])

RESI SU VENDITE/INDENNITÀ

([1-10 mila])

([10-20 mila])

([90-100 mila])

Arrotondamento

0

(0)

(0)

0

(0)

0

(0)

(0)

Ricavi come da scritture contabili obbligatorie

[100-200 milioni]

[100-200 milioni]

[100-200 milioni]

[100-200 milioni]

[100-200 milioni]

[200-300 milioni]

[300-400 milioni]

[300-400 milioni]

(94)

Starbucks ha indicato che i ricavi relativi alla voce «RIC. CAFFÈ CONFEZIONATO» di cui alla Tabella 2 si riferiscono alla funzione di torrefazione e confezionamento di SMBV. Il resto dei ricavi si riferiscono, secondo Starbucks, alla funzione di sostegno amministrativo e logistico di SMBV. Una piccola parte del caffè tostato nei Paesi Bassi è trasformato ulteriormente da produttori esterni. Questo riguarda le voci: «RIC. CAPSULE CAFFÈ MONOUSO», «RIC. CAPSULE MONOUSO VERISMO», «RIC. CAFFÈ SOLUBILE», «RIC FRAP A BASE DI CAFFÈ» e «RIC. ESTRATTI». Anche tali ricavi dovrebbero essere classificati ricavi relativi al sostegno amministrativo e logistico, dato che il reddito di base fatturato agli sviluppatori rappresenta valore creato da terzi e non da SMBV. In ogni caso, secondo Starbucks, tali ricavi rappresentano solo una piccola parte della produzione totale relativa alla torrefazione del caffè di SMBV.

(95)

Per quanto riguarda la determinazione dei prezzi dei prodotti, Starbucks ha fornito un esempio […] di listini per diversi trimestri nel 2013 e nel 2014 che riportano i prezzi dei prodotti a base di caffè e non a base di caffè venduti da Starbucks. Secondo Starbucks, […].

(96)

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti a base di caffè, i prezzi sono calcolati sulla base di formule che si riferiscono ai costi e variano in base al prodotto. Starbucks ha fornito come esempio la formula per la struttura dei costi del prodotto «[prodotto a base di caffè del programma di certificazione e]», che è il prodotto più venduto da SMBV. I prezzi del caffè torrefatti che SMBV fattura ai negozi sono calcolati sulla base dei costi che SCTC paga per i chicchi di caffè verde, ai quali si aggiungono il costo […] di acquisizione del caffè e del caffè […]. A questo importo, vengono aggiunti i costi «[…]» per […] e per […], giungendo alla determinazione del prezzo del caffè tostato. Infine viene pagato un diritto di licenza a un terzo per l'utilizzazione del [programma di certificazione] (49).

(97)

Per quanto riguarda i prezzi di prodotti non a base di caffè venduti ai negozi da SMBV, Starbucks ha indicato che essi vengono determinati aggiungendo un cosiddetto [margine di recupero dei costi] al prezzo di acquisto dei prodotti non a base di caffè. Tale [margine di recupero dei costi] viene addebitato da SMBV per recuperare le spese […]. Tuttavia, sono così coperte non solo le spese […] di SMBV, ma anche tutti i costi […] pertinenti di […]. In realtà, dato che i prezzi finali per i prodotti non a base di caffè fatturati da SMBV ai negozi sono calcolati applicando il [margine di recupero dei costi] ai costi del prodotto, l'utile sui prodotti non a base di caffè che SMBV registra corrispondono a questo [margine di recupero dei costi].

(98)

La voce di spesa più importante di SBMV sono i costi salariali, che nel 2014 ammontavano a [1-10 milioni] di EUR nel 2014 su un totale di spese d'esercizio pari a 16 124 000 EUR. Le altri grandi voci delle spese d'esercizio di SMBV nel 2014 erano le spese relative a salari e stipendi, l'imposta sui salari, i pagamenti dei canoni di leasing e degli affitti degli immobili, l'ammortamento delle attrezzature e dei beni immateriali. Sebbene prima del 2013 SBMV non avesse registrato spese di ammortamento di beni immateriali, questa è stata una delle voci di spesa di maggior rilievo nel 2014, pari a 628 000 EUR, quando è stata più elevata delle voci relative a manutenzione e riparazione di apparecchiature, elettricità, crediti inesigibili, forniture per ufficio e computer e altre spese (ad esempio spese per licenze software, che sono registrate come voce distinta). La spesa di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sembra riferirsi a un diritto di proprietà privata registrato per la prima volta nei conti finanziari nel 2012 e che avrebbe maturato un importo superiore a 4 milioni di EUR. Inoltre, nel 2014, una voce importante delle spese d'esercizio è la voce «Ricerca di mercato» che, quell'anno, è ammontata a [100-200 mila] EUR.

2.6.2.   Pagamenti di royalties

(99)

Dagli utili imponibili di SMBV nei Paesi Bassi, determinate sulla base dell'APP SMBV in riferimento alle spese d'esercizio della società, viene dedotta una royalty pagata ad Alki LP. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni dai Paesi Bassi e da Starbucks in merito all'importo del pagamento di royalties e al calcolo esatto della base imponibile.

(100)

Il conto economico di SMB, come presentato nel suo bilancio, è riprodotto nella Tabella 3.

Tabella 3

Conto economico di SMBV 2001 — 2014

(EUR)

 

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Vendite

14 067 934

51 700 060

63 950 312

83 240 391

108 855 325

118 663 171

128 784 681

135 677 607

142 627 243

184 159 097

286 217 379

327 632 453

350 538 852

Costo diretto delle vendite

(15 398 686 )

(41 799 345 )

(50 148 768 )

(68 349 376 )

(85 467 406 )

(98 615 765 )

(108 107 101 )

(115 352 332 )

(120 020 824 )

(153 275 834 )

(252 500 829 )

(286 969 488 )

(305 831 016 )

di cui chicchi caffè verde  (*2)

[0-10 milioni]

[10-20 milioni]

[10-20 milioni]

[10-20 milioni]

[10-20 milioni]

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

[30-40 milioni]

[40-50 milioni]

[60-70 milioni]

[60-70 milioni]

[60-70 milioni]

Margine lordo

(1 330 752 )

9 900 715

13 801 544

14 891 015

23 387 919

20 047 406

20 677 580

20 325 275

22 606 419

30 883 263

33 716 550

40 662 965

44 707 836

Spese generali e amministrative

(3 150 256 )

(8 474 279 )

(8 997 548 )

(5 086 145 )

(7 303 608 )

(10 158 687 )

(15 221 123 )

(16 742 108 )

(16 835 153 )

(14 303 059 )

(17 469 758 )

(16 626 967 )

(16 124 052 )

Cambio valuta estera

219 905

33 743

5 102

24 784

(388 855 )

(166 915 )

(467 072 )

1 849 067

(2 266 492 )

(2 089 448 )

(8 162 650 )

709 539

(2 272 582 )

Altre spese (cfr. Nota)

4 744 084

526 555

(2 165 152 )

(6 336 360 )

(11 594 191 )

(4 699 336 )

(1 698 150 )

(2 470 449 )

(1 079 817 )

(12 352 838 )

(5 786 211 )

(22 812 962 )

(24 285 088 )

EBIT

482 981

1 986 734

2 643 946

3 493 294

4 101 265

5 022 468

3 291 235

2 961 785

2 424 957

2 137 918

2 297 931

1 932 575

2 026 114

Interessi attivi

17 328

34 576

27 668

51 766

167 195

248 997

304 939

86 995

45 402

30 073

18 763

14 200

76 209

Interessi passivi

0

(803 856 )

(1 263 915 )

(1 272 114 )

(817 041 )

(2 356 989 )

(2 097 056 )

(1 345 779 )

(817 041 )

(737 371 )

(735 233 )

(411 315 )

(434 454 )

Risultato ante imposte

500 309

1 217 454

1 407 699

2 272 946

2 763 349

2 914 476

1 499 118

1 703 001

1 653 318

1 430 620

1 581 461

1 535 460

1 667 869

Imposta sulle società

(171 805 )

(418 774 )

(484 408 )

(733 370 )

(783 194 )

(844 309 )

(383 909 )

(427 159 )

(428 611 )

(337 599 )

(395 365 )

(391 220 )

(575 812 )

Risultato netto dell'esercizio

328 504

798 680

923 291

1 539 576

1 980 155

2 070 167

1 115 209

1 275 842

1 224 707

1 093 021

1 186 096

1 144 240

1 092 057

(101)

Nella nota integrativa al bilancio, la voce «Altre spese» di cui alla Tabella 3 è definita come segue: «La voce altre spese si riferisce a un accordo di pagamento royalties con la società affiliata [CV 1] a favore di Alki LP concluso il 13 dicembre 2006 e si basa su un ruling fiscale emesso dalle autorità fiscali olandesi». L'APP alla quale la presente nota si riferisce è l'APP SMBV: ciò significa quindi che il verificatore di SMBV ha ritenuto che le royalties pagate da SMBV ad Alki LP siano state fissate dall'APP SMBV.

(102)

Dette royalties sono contabilizzate come voce residua nel conto economico. Nel conto economico di SMBV, prezzi di libero mercato sono stati fissati o presupposti per tutti gli importi ad esclusione delle royalties. Sulla base della determinazione dei prezzi concordata nell'APP SMBV, viene calcolato un utile imponibile (voce «Risultato ante imposte», Figura 2) pari a circa il [9-12] % delle spese d'esercizio di SMBV (voce «Spese generali e amministrative», Figura 2). Tuttavia, dato che la sottrazione di tutti i costi contabili prima del pagamento delle royalties della voce «Vendite» della Figura 2 (50) non è uguale all'utile imponibile calcolato sulla base dell'APP SMBV, l'utile in eccesso rispetto al ricarico del [9-12] % viene versato da SMBV sotto forma di royalty deducibile dalle imposte ad Alki LP per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione del caffè (voce «Altre spese», Figura 2). Sulla base dei conti di SMBV, il pagamento delle royalties ha quindi luogo secondo quanto determinato dall'APP SMBV emesso dall'amministrazione fiscale neerlandese.

Figura 2

Image

(103)

Dato che la base imponibile nei conti di SMBV per il periodo di applicazione dell'APP SMBV è uguale, ma non esattamente pari, al [9-12] % delle «Spese generali e amministrative» di ogni esercizio, la Commissione ha chiesto a Starbucks di fornire i costi effettivi per ogni esercizio utilizzati per calcolare la base imponibile. Starbucks ha fornito informazioni sull'importo delle spese d'esercizio utilizzate per il calcolo del reddito imponibile di ogni esercizio sulla base dell'APP SMBV e anche per gli esercizi precedenti (dal 2001), quando era in vigore un precedente APP. Per ciascun esercizio di applicazione dell'APP SMBV, i costi presi in considerazione per il calcolo della base imponibile erano inferiori, ma prossimi ai valori riportati come «Spese generali e amministrative». Ad esempio, per l'esercizio 2012/2013 tali costi erano pari a 15 694 137 EUR e per l'esercizio 2007/2008 tali costi ammontavano a 15 055 253 EUR. Negli esercizi precedenti all'applicazione dell'APP SMBV, i costi presi in considerazione per il calcolo della base imponibile sono molto più elevati, dato che, secondo Starbucks, comprendono anche i costi addebitati dalla [società produttrice non affiliata 1]. Ad esempio, per l'esercizio 2006/2007, i costi utilizzati per calcolare la base imponibile erano pari a [30-40 milioni] di EUR. Questo spiega perché il debito per l'imposta sulle società sia stato più che dimezzato, quando l'APP SMBV è entrata in vigore (51), passando in effetti da 844 309 EUR nel 2006/2007 a 383 909 EUR nel 2007/2008, come mostrato nella Tabella 3.

2.6.3.   Informazioni su Alki LP

(104)

In risposta alle domande della decisione di avvio, i Paesi Bassi hanno fornito una descrizione dei diritti di licenza detenuti da Alki LP per l'utilizzo e la concessione di sublicenze per il diritto di proprietà intellettuali per il quale SMBV paga una royalty ad Alki LP. A tale proposito, i Paesi Bassi hanno spiegato che il diritto di proprietà intellettuale include tre categorie: (i) diritti di marchio (52), (ii) diritti di sistema Starbucks (53) e (iii) diritti relativi al caffè (54). I Paesi Bassi hanno altresì spiegato che le conoscenze e le informazioni relative al caffè comprendono l'uso e le domande di informazioni riservate, tecnologia e conoscenze specifiche in relazione alle ricette per la miscelazione di chicchi di caffè verde, al processo di torrefazione del caffè verde e alla produzione di altri prodotti derivati del caffè (55).

(105)

I Paesi Bassi hanno spiegato altresì che nel quadro dell'accordo per la torrefazione, descritto al considerando 142, Alki LP agisce in veste di mandante principale che sostiene tutti i rischi aziendali e svolge le attività connesse (56). Pertanto, secondo i Paesi Bassi, la royalty non rappresenta soltanto la remunerazione per il diritto di proprietà intellettuale, ma anche per il ruolo di mandante principale di Alki LP.

(106)

Per quanto riguarda Alki LP, Starbucks ha specificato che né Alki LP né i suoi soci impiegano dipendenti per svolgere il ruolo di mandante nel quadro dell'accordo per la torrefazione. Secondo Starbucks, Alki LP esercita questa funzione attraverso la guida, la competenza e le funzioni richieste fornite dalle entità di Starbucks negli Stati Uniti ai sensi dell'[accordo di ripartizione dei costi] (di seguito: «accordo di ripartizione dei costi») (57). Secondo Starbucks, e come dimostrato dall'atto costitutivo della società in accomandita semplice (limited partnership) di Alki LP, SCI UK I, Inc. (58) e Starbucks Coffee International, Inc. (59) sono i soci di Alki LP.

(107)

Starbucks ha chiarito che Alki LP è stata aggiunta alla struttura di gruppo nel dicembre 2006 nel quadro dell'estensione dell'accordo di ripartizione dei costi per coprire l'intera regione EMEA includendovi il mercato del Regno Unito. Aggiungendo Alki LP alla struttura, Starbucks ha evitato che il reddito risultante dalle royalties versate ad Alki LP venisse integrato direttamente nel reddito dei soci di Alki LP ai sensi del diritto fiscale degli Stati Uniti.

2.6.4.   Pagamenti da parte di Alki LP a Starbucks Corporation nel quadro dell'accordo di ripartizione dei costi

(108)

Poiché né Alki LP né i suoi soci hanno dipendenti (60) e Starbucks sostiene che Alki LP è in grado di svolgere il suo ruolo di mandante attraverso l'accordo di ripartizione dei costi, la Commissione ha chiesto informazioni sui pagamenti effettuali in base a tale accordo e sui servizi ai quali i pagamenti si riferiscono, nonché al modo in cui Alki LP finanzia questi pagamenti. Starbucks ha fornito la panoramica riportata qui dei pagamenti effettuati da Alki LP a Starbucks US, suddivisi per i diversi tipi di pagamento.

(109)

Ai sensi dell'accordo di ripartizione dei costi, Alki LP effettua pagamenti di royalties a Starbucks US per le tre categorie di proprietà intellettuale che Starbucks US concede in licenza ad Alki LP. Tali pagamenti di royalties sono costituiti da: i) una royalty per l'acquisizione dei diritti relativi alla marca/al marchio commerciale; ii) una royalty per l'acquisizione dei diritti di modello aziendale; e iii) una royalty permanente stanziata per le conoscenze relative al caffè.

(110)

L'importo del pagamento di royalties è calcolato sulla base di una formula che considera come punto di partenza il «pool di profitti» residui. Il pool di profitti residui è dato dalla somma delle royalties pagate da SMBV e Starbucks Coffee BV ad Alki LP (61) più i ricavi che Alki LP riceve da Starbucks Corporation (62). Da tale importo, viene dedotto un rendimento di libera concorrenza per funzioni di routine svolte da Alki LP (63). […]. A questo proposito, si attua un distinguo tra i diritti di proprietà intellettuale per la marca/il marchio commerciale e il modello aziendale, da un lato, e le conoscenze relative al caffè, dall'altro. Tale distinguo è spiegato tramite il fatto che Alki LP detiene la proprietà effettiva dei beni immateriali e della marca/del marchio relativi al modello aziendale per la regione EMEA, mentre la proprietà effettiva e legale dei diritti relativi alle conoscenze in merito al caffè è detenuta da Starbucks US.

(111)

La proprietà effettiva del modello aziendale relativo ai beni immateriali e il marchio/la marca per la regione EMEA sono stati trasferiti da Starbucks Corporation nel 2002 a [CV 1] e ceduti ad Alki LP dal 2006. Per ottenere la proprietà effettiva, [CV 1] e Alki LP hanno effettuato pagamenti per acquisizione di royalties, nell'ambito dei quali la percentuale della quota statunitense del costo che Alki LP doveva corrispondere a Starbucks US si è ridotta in modo decrescente dal [65-70] % nel 2002 al [0,5-1] % nel 2010 e negli anni successivi per il marchio, e dal [70-75] % nel 2002 al [0-0,5] % nel 2010 e negli anni successivi per la proprietà intellettuale relativa al modello aziendale. Tramite tali pagamenti, i diritti di proprietà effettiva per queste due categorie di proprietà intellettuale per la regione EMEA si considerano liquidati da Alki LP. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale per le conoscenze relative al caffè, Alki LP paga a Starbucks US una royalty permanente del [70-75] % dell'utile residuo allocato a questa categoria di proprietà intellettuale.

(112)

Starbucks ha presentato in sintesi le royalties permanenti e i pagamenti per l'acquisizione di royalties effettuati da [CV 1] e Alki LP per il periodo 2005-2014. Per quanto riguarda i pagamenti per l'acquisizione di royalties, [CV 1] ha corrisposto a Starbucks Corporation (64)  (65) un totale di [1-10] milioni di EUR come pagamenti di acquisizione della proprietà intellettuale relativa al marchio e al modello aziendale. Nel dicembre 2006, l'accordo di ripartizione dei costi è stato ceduto da [CV 1] ad Alki LP. Dal 2007 al 2014 Alki LP ha pagato [1-10] milioni di EUR per la proprietà intellettuale relativa al marchio e [20-30] milioni di EUR per la proprietà intellettuale relativa al modello aziendale (66). Ciò significa che, in totale, sono stati corrisposti[10-20] milioni di EUR come pagamenti per l'acquisizione della proprietà intellettuale relativa al marchio e [20-30] milioni di EUR per quella relativa al modello aziendale. Nel 2014, Alki LP ha trasferito la proprietà effettiva dei diritti di proprietà intellettuale a Starbucks EMEA Ltd e a fronte di questa operazione ha registrato un guadagno di [1-1,5] miliardi di EUR come altri redditi di esercizio nel suo conto economico. Per quanto riguarda la royalty permanente, Alki LP ha corrisposto in media a Starbucks Corporation [1-10] milioni di EUR l'anno [70-80] milioni di EUR in totale per il periodo 2005-2014 per la proprietà intellettuale delle conoscenze relative al caffè (67).

(113)

Oltre alla royalty di acquisizione e alla royalty permanente, Alki LP corrisponde commissioni di servizio per i servizi forniti da Starbucks Corporation e pagamenti di ripartizione dei costi per lo sviluppo di talune attività immateriali (68). Nel periodo 2008-2014, Alki LP ha corrisposto in media [1-10] milioni di EUR l'anno in pagamenti di ripartizione dei costi e [1-10] milioni di EUR l'anno in commissioni di servizio.

2.6.5.   Informazioni in merito a SCTC e ai prezzi dei chicchi di caffè verde pagati da SMBV

(114)

Dato che i chicchi di caffè verde sono acquistati da SMBV nel quadro di un'operazione infragruppo e tenuto conto che essi sono acquistati da SCTC, la Commissione ha chiesto informazioni in merito a come vengono definiti i prezzi per questa operazione infragruppo e in merito al prezzo stabilito ogni anno durante tutto il periodo di applicazione dell'APP SMBV.

(115)

Starbucks ha presentato lo stato patrimoniale e il conto economico per SCTC dal 2005. La Tabella 4 riproduce le informazioni contenute in tali prospetti. Ai fini della presente decisione, la Commissione ha aggiunto il calcolo del ricarico sui costi dei chicchi di caffè verde (CMV) applicati da SCTC. Sulla base delle informazioni contabili disponibili, che iniziano nel 2005, il ricarico medio sui costi dei chicchi di caffè verde si è attestato a [circa il 3 %] per il periodo dal 2005 al 2010 a fronte di un ricarico medio di [circa il 18 %] nel periodo dal 2011 al 2014.

(116)

Starbucks ha sostenuto di aver rettificato a partire dal 2011 la propria politica dei prezzi di trasferimento per la vendita di chicchi di caffè verde per aumentare il ricarico sui costi dei prodotti, data la crescente importanza delle operazioni di SCTC, in particolare la sua crescente competenza nell'approvvigionamento di caffè e, cosa ancora più importante, la sua proprietà e gestione del programma «C.A.F.E. Practices» in piena evoluzione.

(117)

Il programma «C.A.F.E. Practices» è stato lanciato nel 2004 in concomitanza con l'apertura del centro di supporto agli agricoltori di SCTC in Costa Rica, al fine di mettere a disposizione un programma in continua evoluzione nell'ambito del quale agricoltori, esportatori e acquirenti potessero avere una comunicazione continua per: i) migliorare la qualità del caffè; ii) garantire l'affidabilità economica per i pagamenti a tutti i livelli della catena di approvvigionamento; iii) incoraggiare la responsabilità sociale in materia di condizioni di lavoro, tutela dei diritti dei lavoratori e adeguate condizioni di vita; e iv) ispirare leadership ambientale nella coltivazione e lavorazione di chicchi di caffè verde.

(118)

Al fine di verificare se le operazioni di coltivazione, che Starbucks invoca per spiegare l'aumento del ricarico, sono confermate nelle registrazioni contabili, la Tabella 4 presenta anche le attività di SCTC. Anche se le attività totali sono cresciute in modo significativo dal 2010, ciò è dovuto principalmente a un aumento della liquidità di cassa. Le attività operative al netto della cassa sono aumentate di meno di un terzo nel corso dei quattro anni dal 2010 al 2014.

(119)

Le relazioni annuali di SCTC presentate da Starbucks non descrivono, inoltre, nelle note di accompagnamento alcuna differenza in termini di rischi, funzioni o attività dal 2010 al 2011. Le attività e i rischi sono descritti in termini identici in questo periodo, ossia l'attività principale di SCTC è, secondo entrambe le relazioni annuali, l'acquisto e la vendita chicchi di caffè verde di alta qualità e le connesse attività di assicurazione della qualità e operazioni (logistica, magazzinaggio, miscelazione, decaffeinizzazione ecc.).

Tabella 4

Dati finanziari di SCTC

(CHF)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Vendite SCTC

[500-600 milioni]

[600-700 milioni]

[600-700 milioni]

[600-700 milioni]

[600-700 milioni]

[500-600 milioni]

[900-1 000 milioni]

[1,5-2 miliardi]

[1-1,5 miliardi]

[900-1 000 milioni]

CMV SCTC

[500-600 milioni]

[500-600 milioni]

[600-700 milioni]

[600-700 milioni]

[600-700 milioni]

[400-500 milioni]

[800-900 milioni]

[1-1,5 miliardi]

[800-900 milioni]

[700-800 milioni]

margine lordo (vendite — CMV)

[20-30 milioni]

[30-40 milioni]

[40-50 milioni]

[30-40 milioni]

[40-50 milioni]

[30-40 milioni]

[100-200 milioni]

[200-300 milioni]

[100-200 milioni]

[100-200 milioni]

margine lordo su CMV

[4,5-7,5] %

[4,5-7,5] %

[4,5-7,5] %

[4,5-7,5] %

[4,5-7,5] %

[4,5-7,5] %

[16,5-19,5] %

[16,5-19,5] %

[19,5-22,5] %

[16,5-19,5] %

Sp.es. (escl. approv.)

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

utile ante imposte

[10-20 milioni]

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

[30-40 milioni]

[20-30 milioni]

[100-200 milioni]

[200-300 milioni]

[100-200 milioni]

[100-200 milioni]

Imposte

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[1-10 milioni]

[10-20 milioni]

[10-20 milioni]

[10-20 milioni]

[10-20 milioni]

utile netto

[10-20 milioni]

[20-30 milioni] (*3)

[20-30 milioni] (*3)

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

[10-20 milioni]

[100-200 milioni]

[100-200 milioni]

[100-200 milioni]

[100-200 milioni]

Totale attività

[200-300 milioni]

[200-300 milioni]

[200-300 milioni]

[200-300 milioni]

[200-300 milioni]

[100-200 milioni]

[300-400 milioni]

[500-600 milioni]

[600-700 milioni]

[700-800 milioni]

Totale attivo al netto delle disponibilità liquide (incl. titoli negoziabili)

[100-200 milioni]

[100-200 milioni]

[100-200 milioni]

[100-200 milioni]

[100-200 milioni]

[100-200 milioni]

[300-400 milioni]

[100-200 milioni]

[100-200 milioni]

[100-200 milioni]


(%)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ricarico su CMV

[1,5-4,5]

[1,5-4,5]

[1,5-4,5]

[1,5-4,5]

[4,5-7,5]

[1,5-4,5]

[16,5-19,5]

[13,5-16,5]

[19,5-22,5]

[16,5-19,5]

(120)

Dato che Starbucks ha invocato il programma «C.A.F.E. Practices» per spiegare l'incremento del margine applicato da SCTC, la Commissione ha chiesto a Starbucks di fornire i costi di tale programma e i costi dei centri a sostegno degli agricoltori. Starbucks ha fornito le stime dei costi annuali relativi i) al programma «C.A.F.E. Practices» e ii) ai centri a sostegno degli agricoltori, di cui alla Tabella 5.

Tabella 5

Costi diretti e indiretti del programma «C.A.F.E. Practices» e dei centri a sostegno degli agricoltori

(USD)

 

AF04

AF05

AF06

AF07

AF08

AF09

AF10

AF11

AF12

AF13

AF14

1)

Spese destinate a «C.A.F.E. Practices»

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

[500 000 -600 000 ]

[100 000 -200 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

2)

Costi dei centri a sostegno degli agricoltori

[800 000 -900 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

3)

Altri costi relativi a «C.A.F.E. Practices»

N/A

N/A

[60 000 -70 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[200 000 -300 000 ]

[700 000 -800 000 ]

[400 000 -500 000 ]

[60 000 -70 000 ]

[200 000 -300 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

Totale

[800 000 -900 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

[1 000 000 -10 000 000 ]

(121)

Nel periodo 2011-2014, i costi combinati del programma «C.A.F.E. Practices» e dei centri a sostegno degli agricoltori costituiscono al massimo lo [0,5-1] % del valore dei chicchi di caffè verde acquistati da SCTC (69).

(122)

In risposta, Starbucks ha indicato che il programma «C.A.F.E. Practices» dovrebbe essere considerato una proprietà intellettuale il cui valore non è correlato ai costi sottostanti.

(123)

La Commissione ha richiesto a Starbucks di fornire la relazione sui prezzi di trasferimento relativa alla determinazione dei prezzi dei chicchi di caffè verde venduti da SCTC a SMBV. Secondo Starbucks non è mai stata predisposta documentazione in materia di prezzi di trasferimento sulla relazione tra SCTC e SMBV. Al fine di rispondere alla richiesta della Commissione, Starbucks ha fornito una relazione ad hoc sui prezzi di trasferimento di SCTC alla Commissione il 13 aprile del 2015.

(124)

Secondo la relazione ad hoc sui prezzi di trasferimento, SCTC determina i prezzi da addebitare alle sue affiliate mediante l'applicazione di un ricarico sui costi dei prodotti associati ai chicchi di caffè verde essa fornisce loro.

(125)

In aggiunta, al fine di determinare un ricarico corrente di libera concorrenza sui costi dei prodotti a favore di SCTC per l'approvvigionamento di chicchi di caffè verde, sono state individuate tre componenti distinte:

Proprietà intellettuale — programma «C.A.F.E. Practices»: SCTC gestisce il programma «C.A.F.E. Practices» e utilizza prezioso know-how che, se incorporato nelle operazioni aziendali di Starbucks, assicura una fornitura costante e sostiene la sostenibilità della marca Starbucks. Starbucks ha analizzato questa operazione utilizzando accordi di licenza comparabili relativi a tecnologie agricole e alimentari.

Approvvigionamento: SCTC esercita la funzione di approvvigionamento per i chicchi di caffè verde. Starbucks ha analizzato questa operazione utilizzando accordi di approvvigionamento comparabili conclusi tra terzi.

Finanziamento: SCTC deve generare un rendimento per finanziare i costi di scorte invendute e i crediti netti per i chicchi di caffè verde. Starbucks ha esaminato un rendimento ritenuto adeguato per consentire a SCTC di svolgere questa funzione di finanziamento.

(126)

La fusione dei risultati di ciascuna distinta componente analizzata da SCTC produce il risultato complessivo combinato per i chicchi di caffè verde dal 2005 fino al 2014 riportato nella Tabella 6.

Tabella 6

Ricarico sui costi dei prodotti

(%)

Componente

Ricarico sui costi del prodotto

Quartile inferiore

Ricarico sui costi del prodotto

Mediana

Ricarico sui costi del prodotto

Quartile superiore

Proprietà intellettuale - Programma «C.A.F.E. Practices»

1,4

4,2

9,9

Approvvigionamento

4,7

6,0

8,0

Finanziamento

[1,5-4,5]

[1,5-4,5]

[1,5-4,5]

% totale di ricarico sui costi del prodotto

[7,5-10,5]

[10,5-13,5]

[19,5-22,5]

(127)

L'intervallo di prezzi di libera concorrenza combinata per il ricarico totale sui costi dei prodotti praticati da SCTC per il caffè venduto a SMBV si attesta, secondo la relazione ad hoc in materia di prezzi di trasferimento, tra un quartile inferiore di [circa il 9 %] e un quartile superiore di [circa il 21 %], con una mediana pari a [circa il 12 %], per tutto il periodo dal 2005 fino al 2014.

(128)

Secondo Starbucks, il margine lordo effettivo realizzato (70) da SCTC si colloca all'interno dell'intervallo di prezzi di libera concorrenza. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che il margine lordo sulle vendite di SCTC si è attestato su valori pari a [circa il 12 %] per gli anni dal 2005 fino al 2014, sulla base di una media ponderata.

(129)

La Commissione ha richiesto a Starbucks di fornire i dati e le componenti del ricarico utilizzato per stabilire i dati relativi ai quartili e alla mediana per il periodo dal 2005 fino al 2014, presentati alla Commissione. Starbucks ha indicato che tali dati non sono disponibili.

(130)

Il 29 giugno 2015 Starbucks ha fornito informazioni per giustificare la determinazione dei prezzi dei chicchi di caffè verde nella relazione sui prezzi di trasferimento ad hoc fornita e, in particolare, i dati presentati nella Tabella 6 per i quali la Commissione ha richiesto le informazioni ad essi sottostanti.

(131)

Contrariamente a quanto indicato nella tabella fornita da Starbucks il 13 aprile 2015, i valori della tabella relativa al programma «C.A.F.E. Practices» (1,4 % e 9,9 %) non corrispondono al quartile inferiore (25o quartile) e al quartile superiore (75o quartile). Essi sembrano invece essere i due valori estremi, ossia il valore più basso e quello più alto, di un confronto tra accordi di licenza. Nella sua comunicazione del 29 giugno 2015, Starbucks ha individuato undici contratti di licenza relativi alla concessione di licenze relative a tecnologia, che la società considera comparabili al programma «C.A.F.E. Practices». Tali accordi si riferiscono a prodotti alimentari e bevande. L'intervallo di percentuali al quale Starbucks giunge è riportato nella Tabella 7. Starbucks ha spiegato che il «ricarico percentuale sui costi dei prodotti» di cui alla tabella 7 «è calcolato tramite il calcolo della media di ciascuna osservazione divisa per uno meno la media dell'osservazione», sebbene non venga fornita spiegazione alcuna sul motivo di effettuare questo passaggio per calcolare un ricarico sui costi dei prodotti in completa assenza di informazioni o considerazioni sui costi delle aziende coinvolte nei rispettivi accordi.

Tabella 7

Spiegazione fornita da Starbucks in merito ai dati precedentemente forniti in relazione all'intervallo interquartile di determinazione dei prezzi del programma «C.A.F.E. Practices» dall'1,4 % al 9,9 %

 

Osservazione media

Ricarico percentuale sul costo del prodotto

Massimo valore osservato

9,0 %

9,9 %

Quartile superiore

6,0 %

6,4 %

Mediana

4,0 %

4,2 %

Quartile inferiore

2,7 %

2,8 %

Minimo quartile osservato

1,4 %

1,4 %

Osservazioni

11

11

(132)

Nella sua comunicazione del 29 giugno 2015, Starbucks ha anche indicato un prezzo per la funzione di approvvigionamento esercitata da SCTC. Questo prezzo è stato stimato sulla base di transazioni comparabili individuate da Starbucks utilizzando la banca dati PowerK e la banca dati LIVEDGAR. Tredici accordi nell'ambito dei quali vengono forniti servizi di agenzia ad opera di terzi sono considerati equivalenti ai servizi di approvvigionamento che SCTC ha fornito a SMBV.

(133)

I risultati dell'analisi sono presentati come percentuali dei costi dei prodotti «franco a bordo» (fob — free on board) che rappresentano i costi a carico del cliente per i prodotti consegnati. La mediana delle osservazioni presentate è pari al 6 %. Starbucks presenta il risultato in termini di un intervallo interquartile dei costi dei prodotti che va dal 4,7 % all'8,0 %.

(134)

Nel dettaglio, le osservazioni utilizzate fanno riferimento ad accordi conclusi con i seguenti committenti e alle commissioni in percentuale delle tariffe franco a bordo indicate tra parentesi: Aeropostale, Inc (5 %); Ateca Production International, Inc. (7 %); BELL SPORTS CORP. (6 %), COLUMBIA SPORTSWEAR CO (1,5) Designs Apparel Inc. (5 %); F.I.S. Inc (10 %); He-Ro Industries Incorporated (10 %); JONES APPAREL GROUP INC/NINE WEST GROUP INC. (10 %); Mannesmann Pipe&Steel Corporation (2 %), Skin Shoes LLC (8 %); Skin Inc. (6 %); TI Sportswear Inc. (4.7 %) e WW Mexicana (1 %). L'intervallo interquartile di queste osservazioni va dal 4 % all'8,5 %. Come nel caso della determinazione dei prezzi del programma «C.A.F.E. Practices», Starbucks ha indicato che «la percentuale delle vendite è calcolata come percentuale del fob divisa per uno più la percentuale del fob» (71). Questa modifica dei dati rispetto all'analisi comparativa non è spiegata e non sembra corrispondere a una rettifica finanziaria utilizzata di consueto.

(135)

Infine, Starbucks calcola il prezzo della funzione detta di finanziamento e di ciò che SCTC dovrebbe ricevere in contropartita, secondo Starbucks per «lo stoccaggio del caffè verde e il finanziamento dei crediti netti a proprio rischio e per proprio conto». Questo rendimento è calcolato da Starbucks applicando un costo medio ponderato del capitale («WACC») ai crediti e alle scorte di inventario di SCTC per il 2014 e, su questa base, è fissato a [circa il 3 %].

(136)

Infine, per calcolare i profitti che SMBV ha generato sulla torrefazione dei chicchi di caffè verde acquistati da SCTC, la Commissione ha richiesto a Starbucks il prezzo pagato da SMBV a SCTC. Starbucks ha fornito una panoramica dei prezzi medi (per libbra) praticati da SCTC a SMBV e degli importi pagati da SMBV a SCTC, che vengono presentati nella Tabella 8. SMBV non ha effettuato nessun altro pagamento a favore di SCTC.

Tabella 8

Importi pagati da SMBV a SCTC per l'acquisto di chicchi di caffè verde

Acquisti da SCTC


AF

Valore degli acquisti in EUR

Volume degli acquisti in libbre

Prezzo unitario in EUR/lbs

2002

 

2003

[10 000 000 — 20 000 000 ]

[10 000 000 — 20 000 000 ]

[1,0000 — 1,5000]

2004

[10 000 000 — 20 000 000 ]

[10 000 000 — 20 000 000 ]

[1,0000 — 1,5000]

2005

[10 000 000 — 20 000 000 ]

[1 000 000 — 10 000 000 ]

[1,0000 — 1,5000]

2006

[10 000 000 — 20 000 000 ]

[10 000 000 — 20 000 000 ]

[1,0000 — 1,5000]

2007

[20 000 000 — 30 000 000 ]

[20 000 000 — 30 000 000 ]

[1,0000 — 1,5000]

2008

[20 000 000 — 30 000 000 ]

[10 000 000 — 20 000 000 ]

[1,0000 — 1,5000]

2009

[20 000 000 — 30 000 000 ]

[10 000 000 — 20 000 000 ]

[1,0000 — 1,5000]

2010

[30 000 000 — 40 000 000 ]

[20 000 000 — 30 000 000 ]

[1,0000 — 1,5000]

2011

[40 000 000 — 50 000 000 ]

[20 000 000 — 30 000 000 ]

[2,0000 — 2,5000]

2012

[60 000 000 — 70 000 000 ]

[20 000 000 — 30 000 000 ]

[2,0000 — 2,5000]

2013

[60 000 000 — 70 000 000 ]

[30 000 000 — 40 000 000 ]

[1,5000 — 2,0000]

2014

[60 000 000 — 70 000 000 ]

[40 000 000 — 50 000 000 ]

[1,5000 — 2,0000]

2.6.6.   Informazioni e dati sui negozi di Starbucks

(137)

I prodotti distribuiti da SMBV, che sono stati prodotti da SMBV o da essa acquistati presso altri fornitori, sono venduti ai negozi. Alcuni dei negozi sono indipendenti, mentre altri sono di proprietà di Starbucks. La Commissione ha chiesto informazioni al fine di verificare se vi sia una differenza nelle condizioni commerciali applicate ai negozi di proprietà del gruppo rispetto a quelle applicate ai negozi indipendenti.

(138)

Per quanto riguarda i negozi Starbucks, Starbucks ha fornito informazioni sui diversi programmi relativi ai licenziatari e sui criteri di ammissibilità per sviluppare negozi Starbucks nella regione EMEA, una panoramica dei negozi nella regione EMEA, nonché dati riguardanti il fatturato dei negozi e dei diritti di licenza pagati nel 2012 da tali negozi a Starbucks Coffee BV. Secondo queste informazioni, la percentuale dei diritti di licenza rispetto al fatturato pagati dai tre diversi tipi di programmi di licenza (titolari di licenza geografici indipendenti, titolari di licenza geografici appartenenti all'impresa e titolari di licenza «channel») varia da paese a paese secondo percentuali che vanno dal [5 al 10] %.

2.6.7.   Informazioni sulla redditività di altri impianti di torrefazione gestiti da Starbucks

(139)

La Commissione ha chiesto a Starbucks informazioni finanziarie sulla redditività di tutti gli stabilimenti di torrefazione gestiti dal gruppo e, in particolare, Starbucks Manufacturing Corporation (di seguito «SMC»), la quale, secondo le informazioni pubblicate, fa parte del gruppo Starbucks. La Commissione ha richiesto queste informazioni perché le Linee Guida OCSE PT 2010 raccomandano l'uso di dati interni per verificare la natura di libera concorrenza della suddivisione degli utili (72). Starbucks ha indicato che SMC era l'unico stabilimento di torrefazione gestito dal gruppo oltre a SMBV. Dato che SMC non ha bilanci certificati, Starbucks ha fornito dei rendiconti pro-forma sulla base delle relazioni interne della società.

(140)

I dati forniti da Starbucks sono presentati nella Tabella 9. I rapporti degli utili rispetto alle vendite e degli utili rispetto alle spese d'esercizio (73) sono stati aggiunti dalla Commissione ai fini della presente decisione, considerando che nell'APP SMBV è concordato un rapporto pari al [9-12] % degli utili rispetto alle spese di esercizio come remunerazione di SMBV in linea con il principio di libera concorrenza. Per SMC, questo rapporto si è attestato a circa il 500 % nel corso degli ultimi quattro esercizi contabili.

Tabella 9

Informazioni finanziarie sulla società di produzione statunitense Starbucks Manufacturing Corporation

 

2011

2012

2013

2014

Vendite di Starbucks Manufacturing Corporation

[700 000 000 – 800 000 000 ]

[1 000 000 000 – 1 500 000 000 ]

[1 000 000 000 – 1 500 000 000 ]

[1 000 000 000 – 1 500 000 000 ]

Costo delle merci vendute

[(500 000 000 ) – (600 000 000 )]

[(800 000 000 ) – (900 000 000 )]

[(800 000 000 ) – (900 000 000 )]

[(700 000 000 ) – (800 000 000 )]

Altri ricavi e proventi

[100 000 – 200 000 ]

[600 000 – 700 000 ]

[300 000 – 400 000 ]

[1 000 000 – 10 000 000 ]

Detrazioni

[(40 000 000 ) – (50 000 000 )]

[(60 000 000 ) – (70 000 000 )]

[(70 000 000 ) – (80 000 000 )]

[(80 000 000 ) – (90 000 000 )]

Di cui salari e stipendi

[(10 000 000 ) – (20 000 000 )]

[(20 000 000 ) – (30 000 000 )]

[(20 000 000 ) – (30 000 000 )]

[(30 000 000 ) – (40 000 000 )]

Di cui svalutazioni

[(10 000 000 ) – (20 000 000 )]

[(10 000 000 ) – (20 000 000 )]

[(10 000 000 ) – (20 000 000 )]

[(10 000 000 ) – (20 000 000 )]

Totale proventi

[100 000 000 – 200 000 000 ]

[400 000 000 – 500 000 000 ]

[300 000 000 – 400 000 000 ]

[500 000 000 – 600 000 000 ]

Margine di profitto (proventi/vendite)

[20 % – 25 %]

[30 % – 35 %]

[30 % – 35 %]

[35 % – 40 %]

Utile su spese d'esercizio (proventi/detrazioni)

[400 % – 450 %]

[650 % – 700 %]

[500 % – 550 %]

[550 % – 600 %]

2.7.   Descrizione dei vari contratti che definiscono i ruoli e le responsabilità di SMBV

(141)

Quando SMBV è stata costituita nei Paesi Bassi, la società ha stipulato accordi che stabiliscono le divisioni contrattuali dei ruoli e delle responsabilità di SMBV e delle sue controparti. I tre accordi rilevanti ai fini della presente decisione sono l'accordo per la torrefazione tra SMBV e Alki LP, l'accordo di acquisto di caffè verde tra SMBV e SCTC, e l'accordo di approvvigionamento tra SMBV e i negozi.

(142)

L'accordo per la torrefazione, che è entrato in vigore il 1o gennaio 2002, disciplina il processo di produzione. Ai sensi dell'accordo per la torrefazione, Alki LP agisce da committente e SMBV da proprietaria dello stabilimento di torrefazione. SMBV paga una licenza ad Alki LP a fronte della quale Alki LP garantisce accesso a SMBV ai diritti di proprietà intellettuale e si assume il rischio imprenditoriale nell'ambito delle attività di SMBV, come il superamento dei costi e la vendita dei prodotti. SMBV tosta i chicchi di caffè verde e mette a disposizione dei negozi caffè torrefatto e altri prodotti correlati al caffè (in base all'accordo di approvvigionamento discusso in appresso e all'ADOA (74)). In qualità di proprietaria dello stabilimento, SMBV deve garantire che venga utilizzata l'attrezzatura corretta, che vengano eseguiti i processi corretti e che le merci siano prodotte in linea con le specifiche fornite da Alki LP. SMBV sarà la proprietaria dei prodotti acquistati, che deve acquistare da fornitori designati e/o approvati da Alki LP. SMBV deve garantire che i prodotti, al momento della consegna, siano conformi con le specifiche di prodotto di Alki LP; inoltre, SMBV si impegna a sostituire tempestivamente, a proprie spese, qualsiasi quantitativo di prodotti difettosi o non corrispondenti alle prestazioni attese. Alki LP sostiene tuttavia i rischi relativi alle perdite che possono essere generate dalla produzione, dalla vendita, dal trasporto, dall'immagazzinamento, dal trattamento o da qualsiasi altro uso dei prodotti e deve indennizzare SMBV per qualsiasi richiesta di risarcimento.

(143)

L'accordo di acquisto di caffè verde è entrato in vigore il 22 aprile 2002 e stabilisce le condizioni per la vendita di caffè verde in grani interi da SCTC a SMBV. SCTC venderà i chicchi a SMBV ai prezzi indicati nei listini fissati da SCTC. SMBV emetterà un ordine di acquisto per il caffè sulla base di previsioni di acquisto. SCTC consegnerà i chicchi […].

(144)

L'accordo di approvvigionamento stabilisce le responsabilità per la fornitura di beni essenziali Starbucks tra SMBV e i negozi. I negozi si impegnano ad acquistare tutti i caffè tostati della marca e altri prodotti correlati al caffè essenziali secondo quanto definito in tale accordo esclusivamente da SMBV o da fornitori approvati ai prezzi che sono fissati ai sensi di una formula allegata a tale accordo (per il caffè e i prodotti correlati al caffè) oppure in virtù di un listino prezzi […] (per altre merci). I negozi devono fornire a SMBV una previsione di acquisto (75) [periodica] e SMBV garantisce ai negozi che nel momento in cui il caffè e gli altri prodotti lasciano il magazzino di SMBV sono esenti da difetti e, qualora questo non fosse il caso, SMBV si impegna a sostituire a titolo gratuito qualsiasi prodotto difettoso o a concedere un credito a favore dei negozi (76).

2.8.   Accordo di ripartizione dei costi

(145)

L'accordo di ripartizione dei costi tra Alki LP e Starbucks Corporation del 1o agosto 2006 determina i diritti diretti di Alki LP a concedere in licenza e sublicenza a terzi il diritto di: i) […] gestire negozi Starbucks […], ii) […] gestire «[…]» e iii) produrre e/o distribuire i prodotti che utilizzano i marchi, la tecnologia e il know-how di Starbucks.

(146)

Ai sensi dell'accordo di ripartizione dei costi, Alki LP deve corrispondere a Starbucks Corporation una royalty, commissioni di servizio per i servizi forniti da Starbucks Corporation e pagamenti di ripartizione dei costi per lo sviluppo di talune attività immateriali. I pagamenti di royalties sono costituiti da: i) una royalty relativa all'acquisizione della proprietà intellettuale per il marchio e il format aziendale e ii) una royalty permanente relativa alla proprietà intellettuale per le conoscenze relative al caffè. I pagamenti ai sensi di tale accordo sono descritti dettagliatamente nei considerando 112 e 113.

2.9.   Contratti tra Starbucks e terzi per la produzione e la vendita del caffè

(147)

Al fine di confrontare le condizioni commerciali fissate tra SMBV e il gruppo Starbucks, da un lato (in particolare il pagamento di royalties per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione) con le condizioni commerciali fissate tra il gruppo Starbucks e terzi, dall'altro, la Commissione ha chiesto a Starbucks tutti i contratti relativi alle licenze di proprietà intellettuale e tutti i contratti di esternalizzazione della torrefazione del caffè. La Commissione ha altresì chiesto informazioni sulle condizioni commerciali applicate tra Starbucks Corporation e la società di torrefazione del gruppo situata negli Stati Uniti.

(148)

In risposta alla richiesta della Commissione, Starbucks ha fornito i contratti con:

[società produttrice non affiliata 2], («[società produttrice non affiliata 2]»), […]. Starbucks ha stipulato due tipi di accordi con [società produttrice non affiliata 2] per subappaltare la torrefazione di caffè, che sono stati modificati in diverse occasioni. Nell'ambito di un accordo di licenza relativo alla tecnologia datato [prima del 2008], una affiliata di Starbucks, […], concede una licenza non esclusiva a [società produttrice non affiliata 2] per utilizzare, tra l'altro, la tecnologia e il know-how di Starbucks per produrre e vendere caffè torrefatto a terzi selezionati con i quali Starbucks ha stipulato accordi di approvvigionamento, come ad esempio [società produttrice non affiliata 5] […]. [Società produttrice non affiliata 2] deve svolgere i servizi in modo tale che il caffè tostato sia di alta qualità, per cui [società produttrice non affiliata 2], tra l'altro, deve rispettare determinati standard di assicurazione della qualità stabiliti da Starbucks. Il contratto di licenza per la tecnologia stabilisce che [società produttrice non affiliata 2] non deve pagare alcun diritto per la licenza (77). Un accordo di approvvigionamento per caffè verde stabilisce che [società produttrice non affiliata 2] è tenuta ad acquistare i chicchi di caffè verde esclusivamente da Starbucks a fronte di una commissione fissa [per una determinata quantità].

[Società produttrice non affiliata 3], («[società produttrice non affiliata 3]»), […]. Ai sensi di un contratto di licenza per la torrefazione risalente al [data successiva al 2008], [società produttrice non affiliata 3] fornisce servizi di torrefazione del caffè che vende a Starbucks e a una joint-venture tra [società produttrice non affiliata 3] e Starbucks denominata [joint venture società produttrice non affiliata 3 — Starbucks] che gestisce i negozi di caffè di Starbucks in [un determinato paese]. [Società produttrice non affiliata 3] paga una commissione di torrefazione a Starbucks […] di […] USD [per una determinata quantità] di caffè verde prodotto e venduto a [joint venture società produttrice non affiliata 3 — Starbucks].

[Società produttrice non affiliata 4], («[società produttrice non affiliata 4]»), […]. Al fine di subappaltare la torrefazione del caffè [società produttrice non affiliata 4] ha stipulato tre tipi di accordi, di cui è stato presentato solo il […] accordo di acquisto del [data successiva al 2008]. Di conseguenza Starbucks incarica [società produttrice non affiliata 4] per la fabbricazione, il confezionamento la produzione e la fornitura di prodotti a base di caffè. Gli accordi non prevedono il versamento di una commissione o royalty a Starbucks. La produzione deve avvenire nel rispetto di determinate specifiche di prodotto e degli standard stabiliti da Starbucks. L'accordo prevede che [società produttrice non affiliata 4] venda i prodotti a Starbucks e alle sue affiliate a un prezzo che copre i costi dei chicchi di caffè verde (secondo Starbucks, i chicchi di caffè verde rappresentano, quindi, solo un costo aggiuntivo per [società produttrice non affiliata 4]) e i costi di approvvigionamento a cui si aggiunge una commissione di conversione. Tale commissione di conversione include le commissioni per la torrefazione […]. La formula per la determinazione dei prezzi viene quindi tradotta in un prezzo di vendita [per una determinata quantità] di caffè tostato. Starbucks sostiene che ciò determina un margine del [5-10] % sui costi totali di conversione, senza fornire indicazioni su come si giunga a questo presunto ricarico.

[Società produttrice non affiliata 5], («[società produttrice non affiliata 5]»), […]. Starbucks ha stipulato tre tipi di accordi con [società produttrice non affiliata 5] in data [prima del 2008]. In un accordo di approvvigionamento, Starbucks si assume l'impegno di fornire a [società produttrice non affiliata 5] chicchi di caffè tostato, concentrati e altri ingredienti a base di caffè a fronte della corresponsione di un prezzo basato su una formula utilizzata per determinare i prezzi degli ingredienti del caffè per l'attività dei coffee shop al dettaglio [di Starbucks], […]. L'accordo […], che è un accordo di produzione e distribuzione, concede a [società produttrice non affiliata 5] il diritto di distribuire in esclusiva determinate bevande preconfezionate, pronte da bere con il marchio Starbucks in un determinato territorio. La produzione deve avvenire nel rispetto di determinate specifiche di prodotto e degli standard stabiliti da Starbucks. L'accordo […] non prevede il versamento di una commissione o royalty da parte di [società produttrice non affiliata 5] a favore di Starbucks. Il contratto di licenza relativo a marchi e tecnologia consente a [società produttrice non affiliata 5] di utilizzare il marchio, la tecnologia e il know-how di Starbucks per la fabbricazione dei prodotti concordati. [Società produttrice non affiliata 5] corrisponde diritti di licenza pari al [10-15] % delle vendite nette ai sensi di un meccanismo di rettifica, il quale, secondo Starbucks, determina un importo pari a circa il [10-15] % delle vendite nette di bevande pronte da bere (78).

[Società produttrice non affiliata 6], («[società produttrice non affiliata 6]»), […]. Starbucks ha stipulato tre tipi di accordi con [società produttrice non affiliata 6] in data [prima del 2008], che sono stati successivamente modificati. In un accordo di approvvigionamento, Starbucks si assume l'impegno di fornire a [società produttrice non affiliata 6] chicchi di caffè tostato, concentrati e altri ingredienti a base di caffè a fronte della corresponsione di un prezzo basato su una formula utilizzata per sviluppare la determinazione dei prezzi degli ingredienti del caffè per le attività dei coffee shop al dettaglio […] di Starbucks, […]. L'accordo di produzione e distribuzione, concede a [società produttrice non affiliata 6] il diritto di distribuire in esclusiva determinate bevande preconfezionate, pronte da bere, con il marchio Starbucks in [un determinato paese]. La produzione deve avvenire nel rispetto di determinate specifiche di prodotto e degli standard stabiliti da Starbucks. L'accordo di produzione e distribuzione non prevede il versamento di una commissione o royalty da parte di [società produttrice non affiliata 6] a Starbucks. Il contratto di licenza relativo a marchi e tecnologia consente a [società produttrice non affiliata 6] di utilizzare il marchio, la tecnologia e il know-how di Starbucks per la fabbricazione dei prodotti concordati. [Società produttrice non affiliata 6] paga un diritto di licenza che dipende dal prodotto. Secondo Starbucks, tale importo è compreso tra il [5 e il 10] % delle vendite nette di bevande pronte da bere (79).

[Società produttrice non affiliata 7], («[società produttrice non affiliata 7]»), […]. Starbucks ha stipulato tre tipi di accordi con [società produttrice non affiliata 7] in data [dopo il 2008], che sono stati successivamente modificati. In un accordo di approvvigionamento, Starbucks si assume l'obbligo di fornire a [società produttrice non affiliata 7] ingredienti del caffè, […], per un prezzo stabilito [per una determinata quantità]. L'accordo di produzione e distribuzione, concede a [società produttrice non affiliata 7] il diritto di distribuire in esclusiva determinate bevande preconfezionate, pronte da bere, con il marchio Starbucks in uno specifico territorio. La produzione deve avvenire nel rispetto di determinate specifiche di prodotto e degli standard stabiliti da Starbucks. L'accordo di produzione e distribuzione non prevede il versamento di una commissione o royalty da parte di [società produttrice non affiliata 7] a Starbucks. Il contratto di licenza relativo a marchi e tecnologia consente a [società produttrice non affiliata 7] di utilizzare il marchio, la tecnologia e il know-how di Starbucks per la fabbricazione dei prodotti concordati. [Società produttrice non affiliata 7] paga un diritto di licenza che dipende dal territorio ed è compreso tra il [10 e 20] % delle vendite nette.

(149)

I contratti che Starbucks ha stipulato con [società produttrice non affiliata 5], [società produttrice non affiliata 6] e [società produttrice non affiliata 7] di cui sopra sono stati classificati in tre categorie: i) accordi di approvvigionamento, simili all'accordo di approvvigionamento tra SMBV e gli sviluppatori descritto nel considerando 144; ii) accordi di produzione e distribuzione, simili all'accordo tra SMBV e Alki LP; e iii) accordi di licenza relativi a marchi e tecnologia, simili all'ADOA stipulato tra Starbucks Coffee BV e i negozi descritto nel considerando 48. Dei tre tipi di accordo stipulati tra Starbucks e [società produttrice non affiliata 5], [società produttrice non affiliata 6] e [società produttrice non affiliata 7], solo l'ultima categoria di accordi impone che le controparti di Starbucks versino una royalty.

(150)

Inoltre, Starbucks ha fornito alla Commissione quattro altri accordi di torrefazione con [società produttrice non affiliata 8], [società produttrice non affiliata 1], [società produttrice non affiliata 9] e [società produttrice non affiliata 10].

L'accordo di approvvigionamento e produzione di [società produttrice non affiliata 8] risale al [dopo il 2008] e stabilisce che [società produttrice non affiliata 8] deve produrre caffè aromatizzato per Starbucks a un determinato prezzo (80). […] stabilisce che [società produttrice non affiliata 8] deve rispettare rigorosamente un manuale tecnico relativo, tra l'altro, alla produzione dei prodotti. […] stabilisce che Starbucks concede a [sovvenzioni 8] una licenza esente da royalty per l'utilizzo del know-how in relazione al processo di produzione.

L'accordo di approvvigionamento e produzione di [società produttrice non affiliata 1] è datato [dopo il 2008] e stabilisce che [società produttrice non affiliata 1] deve produrre determinati prodotti a base di caffè per Starbucks a un prezzo specificato (81). […] stabilisce che [società produttrice non affiliata 1] deve rispettare rigorosamente un manuale tecnico relativo, tra l'altro, alla produzione dei prodotti. L'accordo non prevede il versamento di una commissione o royalty da parte di [società produttrice non affiliata 1] a Starbucks.

L'accordo di approvvigionamento e produzione di [società produttrice non affiliata 9] è datato [dopo il 2008] e stabilisce che [società produttrice non affiliata 9] deve produrre caffè aromatizzato per Starbucks a un prezzo specificato (82). […] stabilisce che [società produttrice non affiliata 9] deve rispettare rigorosamente un manuale tecnico relativo, tra l'altro, alla produzione dei prodotti. L'[accordo di produzione e approvvigionamento] non prevede il versamento di una commissione o royalty da parte di [società produttrice non affiliata 9] a Starbucks. L'accordo si riferisce anche a un accordo di licenza relativo a marchi e tecnologia, che non è stato comunque presentato.

Il contratto di produzione di [società produttrice non affiliata 10] è datato [data successiva al 2008] e riguarda la produzione e la torrefazione di chicchi di caffè verdi per Starbucks da parte di un […] torrefattore che si approvvigiona direttamente dei suoi chicchi di caffè. L'accordo non prevede il versamento di una commissione o royalty da parte di [società produttrice non affiliata 10] a Starbucks. […] dell'accordo chiarisce che Starbucks detiene i diritti di proprietà intellettuale sulla miscela di caffè, sulla curva temperatura-tempo della progressione di tostatura e il punto finale del torrefattore ecc. Starbucks corrisponde una commissione a [società produttrice non affiliata 10] per il caffè [per una certa quantità], in conformità con una formula specifica che addebita meno spese per la torrefazione che per il confezionamento.

2.9.1.   Argomentazioni di Starbucks in relazione ai contratti con terzi e con Starbucks Manufacturing Corp.

(151)

Oltre ai contratti elencati al considerando 148, Starbucks ha fornito un'analisi della comparabilità di tali contratti con le royalties che SMBV paga ad Alki LP.

(152)

Tra gli contratti tramite i quali Starbucks ha concesso in licenza beni immateriali (marchi e un certo know-how specifico relativo al caffè) per lo sfruttamento da parte di terzi, Starbucks distingue tra i) terzi che utilizzavano i beni immateriali per la fabbricazione di prodotti con ingredienti del caffè di Starbucks nel quadro di accordi per la torrefazione ([società produttrice non affiliata 3] e [società produttrice non affiliata 2]) e ii) terze parti che distribuivano i prodotti così fabbricati direttamente ai clienti ([società produttrice non affiliata 7], [società produttrice non affiliata 6] e [società produttrice non affiliata 5]). [Società produttrice non affiliata 7], [società produttrice non affiliata 6] e [società produttrice non affiliata 5] utilizzano i beni immateriali per produrre caffè pronto da bere, che vendono ai rivenditori al dettaglio (principalmente supermercati). Starbucks considera che le royalties versate da [società produttrice non affiliata 7], [società produttrice non affiliata 6] e [società produttrice non affiliata 5] siano paragonabili a quelle corrisposte da SMBV che secondo le stime sono il [5-10] % delle vendite (83).

(153)

Più in generale, Starbucks ha effettuato una distinzione fra tutti i contratti conclusi con terzi dal 2002. A conoscenza di Starbucks, le principali categorie sarebbero le seguenti:

1)

accordi di licenza tramite i quali terzi sfruttano beni immateriali di Starbucks (marchi e beni immateriali relativi al caffè) sul mercato:

accordo di licenza per la torrefazione con [società produttrice non affiliata 2] e [società produttrice non affiliata 3];

accordi di licenza relativi a marchi e tecnologia con [società produttrice non affiliata 7], [società produttrice non affiliata 6] e [società produttrice non affiliata 5] per lo sfruttamento del marchio Starbucks e di determinato know-how specifico relativo al caffè;

2)

vari accordi di licenza che concedono a terzi accesso a beni immateriali di Starbucks (tecnologia, know-how e marchi) nell'ambito di una licenza esente da royalties data la natura specifica di questi accordi:

vari accordi di co-produzione e co-imballaggio nell'ambito dei quali la licenza relativa ai diritti di proprietà intellettuale serve esclusivamente per consentire alla terza parte di produrre in conformità con le specifiche di Starbucks e per proteggere i diritti di proprietà intellettuale di Starbucks. I partner di Starbucks in queste attività di co-produzione o co-imballaggio forniscono in genere i prodotti di ritorno a Starbucks e non sfruttano i beni immateriali sul mercato;

vari accordi di distribuzione nell'ambito dei quali la licenza relativa ai diritti di proprietà intellettuale serve esclusivamente per consentire al distributore di rivendere i prodotti a marchio Starbucks e per proteggere i diritti di proprietà intellettuale di Starbucks. Il distributore non sfrutta i beni immateriali di Starbucks sul mercato;

3)

accordi di licenza con gli sviluppatori per consentire loro di sfruttare il sistema Starbucks e gestire i negozi di caffè di Starbucks.

2.9.2.   Accordo commerciale tra Starbucks US e Starbucks Manufacturing Corp.

(154)

Starbucks ha indicato che SMC (84), l'unica altra società che assicura attività di torrefazione all'interno del gruppo Starbucks, non paga alcuna royalty a Starbucks per l'uso della proprietà intellettuale relativa alla tecnologia di torrefazione e al know-how o a qualsiasi altra PI. Secondo Starbucks, questo si verificherebbe perché SMC non ha bilanci distinti soggetti a revisione contabile e perché ai fini fiscali negli Stati Uniti SMC è consolidata con altre entità di Starbucks US.

3.   MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO

(155)

La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale in quanto ha concluso in via preliminare che l'APP SMBV, che accetta la remunerazione proposta dal consulente fiscale di Starbucks per le funzioni svolte da SMBV nei Paesi Bassi, concluso dall'amministrazione fiscale neerlandese nel 2008, è parso costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato che non è compatibile con il mercato interno.

(156)

In particolare, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la remunerazione concordata per le funzioni svolte da SMBV rispettasse il principio di libera concorrenza.

(157)

Più in particolare, nella decisione di avvio, la Commissione ha sollevato i seguenti tre dubbi per quanto riguarda la conformità dell'APP SMBV rispetto al principio di libera concorrenza:

1)

l'amministrazione fiscale neerlandese ha accettato correttamente la classificazione di SMBV come produttore per conto terzi a basso rischio quando ha concluso l'APP SMBV?

2)

L'amministrazione fiscale neerlandese era nel giusto nell'accettare le rettifiche apportate dal consulente fiscale di Starbucks quando ha concluso l'APP SMBV?

3)

L'amministrazione fiscale neerlandese era nel giusto nell'accettare l'interpretazione di SMBV per quanto riguarda il calcolo delle royalties nei suoi conti economici, dato che il livello di queste royalties non è legato al valore della proprietà intellettuale in questione?

(158)

Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione ha in particolare espresso perplessità in merito all'ipotesi del consulente fiscale contenuta nella relazione sui prezzi di trasferimento secondo la quale SMBV non sostiene alcun rischio e dovrebbe pertanto essere classificata come un produttore a contratto o per conto terzi. In particolare, la Commissione ha fatto riferimento alla prova del rischio di magazzino registrata nei conti finanziari di SMBV che metterebbe in discussione tale ipotesi.

(159)

Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ha espresso perplessità in merito a due rettifiche consecutive effettuate da parte del consulente fiscale che sembrano avere lo stesso scopo di voler rimediare a un problema di comparabilità. La prima rettifica consiste nel ridurre la base di costo scelta per il calcolo della base imponibile di SMBV in relazione alle spese d'esercizio. Il consulente fiscale ha ritenuto ciò opportuno, partendo dal presupposto che SMBV sarebbe un produttore a contratto o per conto terzi. Una seconda rettifica, designata come una «rettifica del ricarico di conversione» nella relazione sui prezzi di trasferimento, detrae un multiplo dei CMV dall'utile delle società utilizzate come società comparabili ai fini dei prezzi di trasferimento. Questa seconda rettifica, presentata dai Paesi Bassi come una «rettifica del capitale circolante», riduce la base imponibile di SMBV nei Paesi Bassi, ma né la rettifica né la metodologia utilizzata dal consulente fiscale sono sembrate giustificate.

(160)

Infine, in relazione al suo terzo punto, la Commissione ha espresso perplessità in merito al rispetto del principio di libera concorrenza in relazione alla royalty pagata da SMBV ad Alki LP, dal momento che l'importo della royalty non sembra legato al valore della proprietà intellettuale che essa intende remunerare. Grazie all'uso del TNMM nell'analisi dei prezzi di trasferimento, la royalty corrisponde in realtà all'utile residuo di SMBV, ossia tutti gli utili registrati da SMBV al di sopra del [9-12] % delle spese d'esercizio vengono trasformati in una royalty deducibile dalle imposte (cfr. Figura 2).

4.   OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI

(161)

I Paesi Bassi hanno presentato le loro osservazioni in merito alla decisione di avvio il 16 luglio del 2014. Le osservazioni spiegano innanzitutto perché la remunerazione pattuita nell'APP SMBV sia da considerarsi conforme al principio di libera concorrenza e perché il metodo scelto dal consulente fiscale sia il metodo appropriato per determinare tale remunerazione. Passano poi ad esaminare perché l'APP SMBV non conferisce un vantaggio selettivo a SMBV.

4.1.   Osservazioni sui prezzi di trasferimento

(162)

Secondo i Paesi Bassi, la remunerazione concordata nell'APP SMBV è a condizioni di mercato e, nella fattispecie, il TNMM è il metodo più appropriato per raggiungere un risultato conforme al principio di libera concorrenza. I Paesi Bassi affermano che i prezzi di trasferimento non sono una scienza esatta e che il prezzo di trasferimento può quindi collocarsi all'interno di un intervallo di valori.

(163)

I Paesi Bassi sostengono che, secondo le Linee Guida OCSE PT, la remunerazione per le transazioni tra due società indipendenti riflette di solito le funzioni svolte da ciascuna società e che, pertanto, l'analisi delle funzioni dovrebbe essere la base per valutare se la remunerazione di SMBV corrisponda alle condizioni di mercato. Ai sensi delle Linee Guida OCSE PT, le condizioni contrattuali costituiscono il punto di partenza per stabilire se il principio di libera concorrenza sia stato applicato correttamente.

(164)

Secondo i Paesi Bassi, per quanto riguarda le conoscenze e le informazioni sul caffè che Starbucks ha fornito ad Alki LP, la proprietà intellettuale comprende l'uso della tecnologia e del know-how relativi alle ricette per miscelare i chicchi di caffè, al processo di torrefazione del caffè e alla produzione di altri prodotti derivati dal caffè.

(165)

I Paesi Bassi rilevano che l'accordo per la torrefazione concluso tra Alki LP e SMBV non può essere considerato un semplice accordo di licenza per la proprietà intellettuale. Si tratta di un accordo di produzione della durata di cinquant'anni che riguarda la torrefazione di chicchi di caffè verde da parte di SMBV. L'accordo per la torrefazione è un contratto tra un cliente e un contraente, che regola anche la fornitura di un diritto di proprietà intellettuale.

(166)

Alki LP non ha la propria sede nei Paesi Bassi e, secondo la ripartizione internazionale delle competenze fiscali, non è tenuta a versare imposte nei Paesi Bassi. Le attività svolte dai dipendenti di SMBV sono (e sono sempre state):

1)

attività di lavorazione/torrefazione: queste attività sono svolte dal personale addetto alla produzione, dai tecnici per la torrefazione del caffè, dal personale addetto alla manutenzione, dal personale che svolge i controlli della qualità e dai magazzinieri;

2)

attività di sostegno logistico e amministrativo.

(167)

I Paesi Bassi sostengono che Starbucks abbia sempre perseguito lo scopo di creare un impianto operativo di torrefazione del caffè a basso rischio e che i fatti e le circostanze non siano sostanzialmente cambiati col passare degli anni. Sostengono che, poiché SMBV non è stata oggetto di riorganizzazione aziendale, la Commissione non può fare riferimento al capitolo 9 delle Linee Guida OCSE PT 2010, dato che questa versione non era ancora disponibile quando l'APP SMBV è stata concluso APP. Conformemente alle Linee Guida OCSE PT l'uso retrospettivo di conoscenze va evitato.

(168)

Secondo i Paesi Bassi, SCTC è responsabile dell'acquisto dei chicchi di caffè verde. Essi sostengono inoltre che SMBV non è coinvolta nell'approvvigionamento delle materie prime dato che, ai sensi dell'accordo sulla torrefazione, SMBV può approvvigionarsi di materie prime soltanto da parti designate da Alki LP. SMBV svolge soltanto un ruolo amministrativo nella gestione delle scorte e non sostiene il rischio finale a esse legato.

(169)

Per quanto riguarda nello specifico il ruolo amministrativo, i Paesi Bassi sostengono che sebbene, in base all'accordo sull'acquisto di caffè verde, SMBV debba fornire le informazioni necessarie sui chicchi di caffè verde da acquistare, tali informazioni le sono trasmesse da Alki LP e dagli sviluppatori secondo le indicazioni fornite da Alki LP. SMBV, quindi, trasmette solo le specifiche dopo aver ricevuto le informazioni necessarie a tale scopo. Secondo i Paesi Bassi, questa combinazione corrisponde a una situazione in cui il ruolo delle materie prime è paragonabile alla fornitura di merci in conto deposito.

(170)

Per quanto riguarda il rischio finale legato alle scorte, i Paesi Bassi aggiungono che, sebbene SMBV conservi il titolo di proprietà su tutti i prodotti e i materiali utilizzati per le attività produttive e abbia effettuato accantonamenti per perdite pari al valore delle scorte, i costi per i quali tali accantonamenti sono stati fatti non sono in ultima analisi a carico di SMBV. Dato il modo in cui il pagamento delle royalties viene determinato ai sensi dell'accordo per la torrefazione, tali costi sono in ultima analisi a carico di Alki LP.

(171)

Secondo i Paesi Bassi, nessun dipendente di SMBV è coinvolto in negoziazioni con gli sviluppatori/acquirenti di Starbucks. Per quanto riguarda la fissazione dei prezzi, i Paesi Bassi sostengono che Starbucks […] stabilisce le formule di determinazione dei prezzi a livello mondiale. Il team dedicato alla contabilità in Starbucks […] fornisce a SMBV il listino prezzi («listino […]») mediante Alki LP e tali prezzi sono calcolati utilizzando le formule di determinazione dei prezzi adottate a livello globale sulle quali si basano gli accordi di approvvigionamento tra SMBV e gli sviluppatori. Il prezzo di acquisto per i chicchi di caffè verde pagato da SMBV deriva da una formula di determinazione dei prezzi che comprende aspetti quali […]. Se i costi sottostanti aumentano o diminuiscono, anche la base di costo applicata per impostare i prezzi tra SMBV e i suoi sviluppatori viene modificata. Inoltre, gli sviluppatori hanno l'obbligo di acquistare caffè e beni essenziali in conformità con l'ADOA stipulato tra Starbucks Coffee BV e gli sviluppatori.

(172)

Secondo i Paesi Bassi, SMBV non opera nell'ambito di un contratto di produttore per conto terzi. Il rapporto contrattuale si traduce in una situazione in cui i chicchi di caffè verde vengono acquistati legalmente, ma senza un contributo funzionale, da SCTC e fatturati agli acquirenti. Nonostante la mancanza di funzionalità per quanto riguarda l'acquisto e la vendita, le scorte devono apparire sul bilancio di SMBV in linea con i principi contabili.

(173)

I rapporti contrattuali tra SMBV, Alki LP, SCTC e gli sviluppatori sopra descritti portano, secondo i Paesi Bassi, alla conclusione che SMBV è un produttore con un basso profilo di rischio e questa conclusione è ulteriormente supportata dall'analisi funzionale. SMBV è quindi considerata dai Paesi Bassi come la «entità meno complessa» (parte sottoposta a test) la cui remunerazione sul libero mercato deve essere determinata mediante uno studio di analisi comparativa.

(174)

Secondo i Paesi Bassi, le banche dati utilizzate per realizzare lo studio di analisi comparativa non forniscono alcun dettaglio, quali i prezzi di transazione o i termini e le condizioni. Le informazioni disponibili sono limitate a un confronto dei risultati operativi per l'entità nel suo complesso. Il TNMM è il metodo più comunemente utilizzato a livello internazionale. Secondo i Paesi Bassi, ciò è confermato nelle Linee Guida OCSE PT 2010 e dalle Linee Guida OCSE PT 1995 che erano pertinenti quando l'APP SMBV è stato stipulato.

(175)

In considerazione della funzionalità di produzione di SMBV, per la società si utilizza un indicatore di livello di utile orientato ai costi (metodo TNMM con un margine di utile sui costi). A questo proposito, i Paesi Bassi sottolineano che, ai sensi del paragrafo 4.9 delle Linee Guida OCSE PT (85), l'amministrazione fiscale neerlandese inizia sempre la sua indagine sui prezzi di trasferimento riferendosi al metodo utilizzato dal contribuente. Il capitolo 2 del decreto stabilisce inoltre che i Paesi Bassi non applicano la «norma del metodo migliore». Questo punto di partenza, che, secondo i Paesi Bassi, è in linea con le Linee Guida OCSE PT, è utilizzato anche nell'APP SMBV e ha portato all'accettazione del TNMM con l'indicatore di livello di utile proposto da SMBV.

(176)

In considerazione del ruolo di SMBV come produttore per conto terzi, i rispettivi costi per determinare la base di costo ai fine del calcolo del margine di utile sono i costi che hanno determinato il valore aggiunto. Nel caso di SMBV, secondo i Paesi Bassi, i costi d'esercizio sono i costi rilevanti a valore aggiunto ai quali si applica un margine di utile. Così, sulla base dell'analisi comparativa, il margine di utile è pari al [9-12] % dei costi d'esercizio. SMBV ha un profilo a basso rischio e nessun valore aggiunto per quanto riguarda le materie prime e svolge un ruolo di sostegno per i prodotti non correlati al caffè. I costi d'esercizio associati a queste attività di sostegno limitate sono inclusi nella base di costo. Di conseguenza, anche queste attività sono retribuite con un [9-12] % del margine di utile.

(177)

Per quanto riguarda le rettifiche di comparabilità, i Paesi Bassi sostengono che quando è stata elaborata la relazione sui prezzi, sulla quale si basa l'APP SMBV, non vi era alcuna indicazione su come trattare con i produttori con un basso profilo di rischio. Riconoscono che le Linee Guida OCSE PT 2010 contengono ulteriori istruzioni sulle rettifiche di comparabilità, incluse le rettifiche al capitale circolante, ma sostengono che gli esempi sono riportarti a titolo di orientamento e che ciò significa che anche altri approcci possono produrre risultati conformi a normali condizioni di mercato. Inoltre, i Paesi Bassi sostengono che per valutare se l'APP SMBV sia o meno in linea con il principio di libera concorrenza occorra basarsi sulle conoscenze e sulla versione delle Linee Guida OCSE PT disponibile all'epoca, ossia del 1995. Di conseguenza, anche l'allegato al capitolo III delle Linee Guida OCSE PT 2010, che dà un esempio pratico di rettifica di comparabilità, non dovrebbe essere applicato.

(178)

I Paesi Bassi hanno effettuato anche un'analisi di sensitività dell'intervallo di prezzi di libera concorrenza, calcolato secondo il metodo indicato nella relazione sui prezzi di trasferimento nel caso in cui alcuni parametri sono modificati. I Paesi Bassi hanno modificato il periodo di confronto e ricalcolato gli intervalli di prezzi di libera concorrenza per i periodi 2008-2012 e 2003-2012 confrontandoli con l'intervallo del periodo 2001-2005, che è stato esaminato nella relazione sui prezzi di trasferimento. Inoltre i Paesi Bassi hanno ricalcolato l'intervallo ipotizzando che la percentuale di CMV dedotta dalla remunerazione a seguito della seconda rettifica non fosse pari all'EURIBOR più 50 punti base, ma all'EURIBOR meno 50 punti base e, infine, hanno valutato se ciò corrispondeva a quello che i Paesi Bassi hanno designato come «current account rate». Inoltre, i Paesi Bassi hanno calcolato il margine realizzato da SMBV come percentuale dei costi d'esercizio e dei costi delle materie prime (escludendo il costo associato a tè e ad altre CMV aventi natura intermediaria) per i periodi 2008-2012 e 2003-2012 e hanno confrontato tale margine con il ricarico sul costo totale per le società comparabili sia a livello di EBT che a livello di EBIT per gli stessi periodi. Sulla base di tali simulazioni, i Paesi Bassi hanno concluso che qualora si dovesse accettare uno qualsiasi dei dubbi sollevati dalla Commissione, ciò si tradurrebbe comunque in una remunerazione compresa entro l'intervallo di prezzi di libera concorrenza. In conformità con le Linee Guida OCSE PT, non è ammesso apportare rettifiche quando la remunerazione rientra nell'intervallo di prezzi di libera concorrenza.

(179)

Infine, su un piano più generale, i Paesi Bassi contestano l'affermazione secondo cui non avrebbero richiesto i contratti in base ai quali si poteva dimostrare che il livello di rischio assunto da SMBV era limitato, sostenendo che questo non è necessario dato che ogni APP presuppone sempre in linea di principio che i fatti e le circostanze presentati appaiano corretti e che, se i fatti non sono presentati correttamente, si possa porre fine all'APP. Inoltre, i Paesi Bassi sostengono che non erano tenuti a richiedere tutti i contratti perché disponevano delle informazione sul contesto storico nel quale lo stabilimento di torrefazione era stato istituito (86).

4.2.   Osservazioni sull'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato

(180)

I Paesi Bassi sostengono, inoltre, che non è stato conferito un vantaggio selettivo a SMBV e che non vi è aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(181)

I Paesi Bassi spiegano che il principio di libera concorrenza è stato incorporato nell'articolo 8 ter, paragrafo 1, della legge IS e ulteriormente elaborato nel decreto, che è pienamente in linea con l'articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE. I Paesi Bassi ribadiscono ciò che viene altresì sancito nel decreto stesso, ossia che il decreto fa specificamente riferimento ad aspetti che le Linee Guida OCSE PT lasciano aperti all'interpretazione o in relazione ai quali vi è una mancanza di chiarezza.

(182)

In particolare, i Paesi Bassi sostengono che, riguardo ai prezzi di trasferimento, si possa avere un vantaggio selettivo soltanto se si riesce a dimostrare che ci si è discostati volontariamente delle Linee Guida OCSE PT e dal decreto o se si sono verificati evidenti errori di giudizio nell'applicazione del principio di libera concorrenza, oppure se non è stata rispettata una politica nazionale stabilita. Il potere discrezionale delle autorità fiscali nel valutare e approvare i metodi e i risultati nei singoli casi non implica, tuttavia, selettività di sorta o trattamento arbitrario. Sostenendo che il risultato dell'APP SMBV costituisca un'approssimazione attendibile di un prezzo di mercato, i Paesi Bassi non ritengono che esso conferisca un vantaggio a SMBV.

(183)

I Paesi Bassi sostengono inoltre che il sistema di riferimento applicato dalla Commissione, ossia il sistema fiscale ordinario basato sulla differenza tra gli utili e le perdite di un'impresa che esercita la propria attività in condizioni normali di mercato, non sia individuato correttamente. Secondo i Paesi Bassi, il sistema di riferimento corretto sarebbe la legge sull'imposta sulle società, che comprende il principio di libera concorrenza ai sensi dell'articolo 8 ter, paragrafo 1, della legge IS e il decreto, che fornisce ulteriori orientamenti sull'applicazione del principio di libera concorrenza stesso. I Paesi Bassi sostengono che fino a quando l'APP SMBV non si discosta dall'articolo 8 ter, paragrafo 1, della legge IS e dal decreto, non si possa essere in presenza di un vantaggio selettivo.

(184)

Per quanto riguarda il metodo TNMM utilizzato, i Paesi Bassi sostengono che, sulla base del decreto, ogni contribuente è in linea di principio libero di scegliere un metodo in materia di prezzi di trasferimento, a condizione che il metodo scelto porti a risultati di normali condizioni di mercato per la specifica operazione. Pertanto, i dubbi in merito all'uso del TNMM sollevati dalla Commissione vanno al di là dei dubbi che l'amministrazione fiscale neerlandese avrebbe potuto esprimere ai sensi del decreto in relazione a questo metodo basato sul margine netto della transazione. I Paesi Bassi insistono altresì sul fatto che il decreto richiede solo che l'analisi dei prezzi di trasferimento definisca un intervallo di risultati di libera concorrenza e non uno specifico prezzo di libera concorrenza.

(185)

Inoltre, i Paesi Bassi sostengono che la decisione non sembra tener conto del fatto che le società affiliate e non affiliate non si trovano sempre in una situazione giuridica e fattuale analoga. Ci sono sempre differenze tra società affiliate e non affiliate e questo aspetto, secondo i Paesi Bassi, è stato riconosciuto anche nella decisione Groepsrentebox della Commissione (87).

(186)

Infine, i Paesi Bassi osservano che, qualora la Commissione dovesse imporre la propria interpretazione dei principi fiscali degli Stati membri, si scontrerebbe con la sovranità dei Paesi Bassi.

5.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

5.1.   Osservazioni di Starbucks in merito alla decisione di avvio e alla richiesta di informazioni sul mercato

(187)

Starbucks ha inviato le sue osservazioni in merito alla decisione di avvio il 16 gennaio 2015. Inoltre, Starbucks ha inviato informazioni sul mercato alla Commissione con lettere del 13 aprile 2015, 29 maggio 2015, 10 settembre 2015 e 23 settembre 2015. Le osservazioni di Starbucks sono in gran parte analoghe a quelle dei Paesi Bassi, in quanto entrambi sostengono che la remunerazione dell'APP SMBV era a condizioni di mercato e non conferiva un vantaggio selettivo a SMBV.

(188)

Innanzitutto, Starbucks sostiene che SMBV svolga soltanto limitate funzioni a basso rischio a sostegno dell'organizzazione globale di Starbucks, servendo la regione dell'EMEA. A sostegno di questa tesi, […]. Secondo Starbucks, la responsabilità primaria di SMBV consiste nella torrefazione e nel confezionamento di caffè e in attività logistiche e amministrative per garantire una consegna regolare ed efficiente delle varie merci agli sviluppatori.

(189)

Per quanto riguarda la struttura scelta, Starbucks sostiene che era stato considerato un accordo per la torrefazione in conto deposito, ma che ciò sarebbe stato poco pratico e avrebbe comportato complessità amministrative e troppe operazioni infragruppo. Per allineare la struttura amministrativa e giuridica al flusso fisico delle merci e per ragioni di efficienza, Starbucks ha deciso di utilizzare SMBV come entità incaricata della fatturazione e della conclusione dei contratti. Come conseguenza di tale struttura, le scorte (per i chicchi di caffè verde, i prodotti non a base di caffè e le merci non strategiche) compaiono nel bilancio di SMBV, dal momento che i principi e la pratica contabile seguono il flusso legale del prodotto. Tuttavia, Starbucks sostiene che il ruolo di SMBV in qualità di entità addetta alla conclusione dei contratti e alla fatturazione sia di natura meramente amministrativa e non comporti il trasferimento di rischi o responsabilità commerciali, dato che, ai sensi dell'accordo per la torrefazione, è invece Alki LP, sostenuta da Starbucks US, a sostenere tutto il rischio economico di SMBV, ivi compreso il rischio di magazzino. Inoltre, anche se SMBV è la parte che conclude i contratti con gli sviluppatori, questa attività si effettua sulla base di accordi standardizzati e termini e in conformità con condizioni e termini di base che sono determinati da Starbucks US. Infine, dato che SMBV acquisisce la proprietà legale, anche le scorte dovrebbero apparire nel suo bilancio e questo, secondo Starbucks, spiega anche perché SMBV ha adottato misure per la perdita di valore delle scorte, che viene compensata nell'ambito dell'APP SMBV.

(190)

Per quanto riguarda il metodo scelto per determinare i prezzi di trasferimento, Starbucks confronta il ruolo di Alki LP con quello di SMBV, anche se non ne fa menzione nella relazione sui prezzi di trasferimento. Starbucks sostiene che SMBV svolge soltanto attività di esecuzione di routine nei settori della torrefazione, del confezionamento e del sostegno ai servizi logistici e amministrativi, mentre Alki LP acquisisce la licenza della preziosa proprietà intellettuale e sostiene il rischio imprenditoriale, e che SMBV è quindi l'entità meno complessa. Pertanto, il TNMM costituisce il metodo in materia di prezzi di trasferimento più appropriato. Starbucks sostiene che il metodo CUP non sarebbe stato adatto per stabilire i prezzi di trasferimento perché non esistono operazioni comparabili agli accordi tra Alki LP e SMBV. In ogni caso, l'amministrazione fiscale neerlandese deve iniziare la verifica dei prezzi di trasferimento sulla base della metodologia selezionata dal contribuente.

(191)

Starbucks ricorda che l'applicazione di un metodo in materia di prezzi di trasferimento produce generalmente un intervallo di valori, che potrebbero essere tutti difendibili, dal momento che i prezzi di trasferimento non sono una scienza esatta e che un'analisi dei prezzi di trasferimento produce, per la sua stessa natura, un intervallo di risultati conformi al principio della libera concorrenza e porta a definire un prezzo di libera concorrenza e non il prezzo di libera concorrenza.

(192)

Per quanto riguarda le rettifiche, il loro scopo è tenere conto delle importanti differenze nei profili funzionali di SMBV e delle società comparabili incluse nel campione al fine di determinare un'appropriata remunerazione a condizioni di mercato. Secondo Starbucks, tali rettifiche erano appropriate e prudenti per certi aspetti e di sicuro non sottovalutavano la remunerazione dovuta a SMBV per le funzioni svolte. Per confermare ulteriormente il carattere ragionevole del ricarico del [9-12] %, Starbucks ha chiesto a[il consulente fiscale] di effettuare un confronto tra i risultati effettivi registrati da SMBV e i risultati effettivi registrati da società comparabili nel periodo 2008-2012. Questa analisi retrospettiva dimostra che il ricarico del [9-12] % è rimasto largamente entro intervalli adeguati. Ciò conferma ulteriormente la natura conforme al principio di libera concorrenza della metodologia applicata per la determinazione dei prezzi di trasferimento per SMBV come concordato nell'APP concluso con le autorità fiscali olandesi. Starbucks ha inoltre chiesto a [uno studio legale] di fornire un secondo parere per valutare se la relazione sui prezzi di trasferimento del 2007 applicasse correttamente il principio di libera concorrenza. [Lo studio legale] non ha condotto una propria indagine, ma ha riesaminato la relazione sui prezzi di trasferimento e i documenti a disposizione del consulente fiscale. Tale indagine ha concluso che il principio di libera concorrenza era stato ragionevolmente applicato alle transazioni infragruppo di SMBV.

(193)

Analogamente ai Paesi Bassi, Starbucks sostiene inoltre che la Commissione non abbia definito correttamente il quadro di riferimento. Starbucks sostiene che il sistema di riferimento dovrebbero essere il sistema neerlandese di tassazione delle imprese e più in particolare l'articolo 8 ter, paragrafo 1, della legge IS, il decreto e la prassi amministrativa delle autorità fiscali olandesi. Secondo entrambe le parti, si potrebbe essere in presenza di un presunto aiuto di Stato soltanto se l'APP SMBV deviasse dalla normale interpretazione e applicazione del principio di libera concorrenza nei Paesi Bassi. Inoltre, Starbucks sostiene che non sia stato individuato un gruppo di riferimento di contribuenti e sostiene che società collegate e non collegate non si trovino sempre in una situazione fattuale e giuridica analoga (88). Infine, Starbucks critica l'approccio della Commissione perché sarebbe contrario a quello «della preminenza della sostanza sulla forma», applicato dall'amministrazione fiscale neerlandese.

(194)

Nelle osservazioni in risposta alla richiesta di informazioni sul mercato che la Commissione ha rivolto a Starbucks, quest'ultima ha espresso il suo punto di vista presentato nei considerando da (151) a (154). Starbucks ha inoltre sottolineato che la Commissione, nella sua valutazione, non può utilizzare informazioni posteriori all'APP SMBV.

(195)

Il 24 luglio 2015 Starbucks ha presentato una relazione che [una società di consulenza di gestione], aveva stilato in risposta alla richiesta di analizzare modelli di remunerazione per servizi di produzione e amministrativi/logistici. Secondo Starbucks la relazione avalla il suo punto di vista in merito al modello di remunerazione e all'indicatore di livello di utile scelti (89).

5.2.   Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (Ordine neerlandese dei consulenti fiscali — NOB)

(196)

Secondo il NOB, per determinare se il trattamento fiscale specifico di un contribuente ai sensi di un APP costituisca o meno un aiuto di Stato è necessario fondarsi sulla legislazione neerlandese, sulla prassi amministrativa e sull'applicazione del principio di libera concorrenza in essere nel momento in cui che l'APP è stato stipulato. Il NOB sostiene, inoltre, che ai sensi del decreto, l'amministrazione fiscale neerlandese non applica la «norma del metodo migliore» (ossia, non richiede che venga utilizzato il metodo migliore per il calcolo della base imponibile) e che l'applicazione del principio di libera concorrenza, generalmente genera un intervallo di prezzi di libera concorrenza piuttosto che un singolo prezzo di libera concorrenza. Il NOB osserva che il riferimento al prudente operatore di mercato indipendente di cui nella decisione di avvio sembra introdurre un nuovo tipo di principio UE che va ben al di là delle Linee Guida OCSE PT per valutare la natura di libera concorrenza dell'accordo sottostante. Chiede che sia confermato che la Commissione utilizzerà il sistema giuridico nazionale come quadro di riferimento e non un'altra norma. Il NOB sostiene, inoltre, che i contribuenti dovrebbero avere l'aspettativa legittima che gli APP conclusi sulla base di un'interpretazione nazionale delle leggi nazionali non costituiscano un aiuto di Stato.

5.3.   VNO-NCW

(197)

La Confederazione datori di lavoro e dell'industria dei Paesi Bassi (VNO-NCW) esprime preoccupazione in merito all'applicazione del test del prudente operatore di mercato indipendente e insiste affinché le norme di riferimento impiegate per definire i prezzi di trasferimento siano quelle applicate a livello internazionale per valutare la selettività. La VNO-NCW sostiene che l'applicazione del principio di libera concorrenza si traduce solitamente in un intervallo di prezzi di libera concorrenza piuttosto che in un singolo prezzo di libera concorrenza.

5.4.   ATOZ

(198)

La principale argomentazione di ATOZ riguarda la base giuridica della decisione di avvio. Secondo ATOZ, la decisione non verifica se l'accordo sulla determinazione dei prezzi contenuto nell'APP SMBV diverge dalla prassi amministrativa neerlandese, dalla prassi abituale di qualsiasi altra autorità fiscale o dai principi dell'OCSE, ma si limita a concludere semplicemente che esso non rispetta il principio di libera concorrenza. Secondo ATOZ, sembra che la Commissione ritenga che esiste un principio obiettivo di libera concorrenza, basato sui principi dell'OCSE e in qualche modo sancito dal diritto dell'Unione, che trascende la prassi e il diritto nazionale degli Stati membri. Tuttavia, secondo ATOZ, la Commissione dovrebbe valutare se l'APP SMBV è conforme al diritto neerlandese. ATOZ sostiene che l'approccio della Commissione crei, tra l'altro, incertezza giuridica tra le multinazionali.

5.5.   Oxfam

(199)

Nelle sue osservazioni Oxfam ha espresso sostegno a favore dell'indagine della Commissione, incoraggiando la Commissione ad aumentare la sua capacità di indagine anche in considerazione del fatto che potrebbe trovarsi in una posizione migliore rispetto agli organismi nazionali per valutare strutturalmente le prassi di ruling fiscale degli Stati membri. Invita la Commissione a garantire che vengano adottate adeguate sanzioni nei casi in cui vengano confermati vantaggi selettivi e che le pratiche fiscali dannose siano eliminate rapidamente.

5.6.   BAK

(200)

La Camera di commercio austriaca (BAK) supporta le argomentazioni della Commissioni contenute nella decisione di avvio e sostiene che, in generale, questo genere di accordi e strutture giuridiche riducono le imposte versate a livello mondiale con conseguenze negative per consumatori e lavoratori.

6.   OSSERVAZIONI DELLA SOCIETÀ X

(201)

La società X, che non vuole che la sua identità venga divulgata, ha presentato osservazioni alla Commissione in risposta alla decisione di avvio. Secondo tale società, che interviene in qualità di concorrente di Starbucks, il valore aggiunto del processo di torrefazione (torrefazione e confezionamento, non considerando i costi per i materiali di imballaggio) in relazione al caffè verde sarebbe in media pari al 13-17 % del costo del caffè verde, nel caso di caffè torrefatto e macinato o di caffè in grani. Secondo tale società, tali percentuali si applicherebbero in tutti i canali di distribuzione.

7.   INFORMAZIONI FORNITE DAI CONCORRENTI DI STARBUCKS IN RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL MERCATO

7.1.   Aziende contattate dalla Commissione nel contesto della richiesta di informazioni sul mercato

(202)

Come spiegato nel considerando 20, la Commissione ha contattato quattro concorrenti di Starbucks chiedendo loro di fornire informazioni sul mercato in merito al loro modello aziendale e alle loro attività a valore aggiunto, in modo da consentire alla Commissione di completare la sua valutazione dell'APP SMBV. I quattro concorrenti in questione sono la società Y, Dallmayr, Nestlé e Melitta. Queste quattro società sono state scelte perché operano tutte nel segmento della torrefazione di caffè e, facendo parte di un gruppo, possono far comprendere come sono organizzate le attività di torrefazione del caffè all'interno di una società integrata.

7.2.   Dallmayr

(203)

Con lettera del 27 aprile 2015, Dallmayr ha risposto alla richiesta di informazioni sul mercato formulata dalla Commissione.

(204)

Dallmayr ha spiegato alla Commissione che la torrefazione del caffè viene effettuata sia come attività distinta sia come attività integrata verticalmente in una società. Le grandi aziende solitamente effettuano la torrefazione internamente. La funzione di approvvigionamento è generalmente integrata nella torrefazione. Dallmayr non esternalizza la torrefazione.

(205)

Dallmayr ritiene che il pagamento di una royalty da parte di un terzo che fornisce servizi di torrefazione sia piuttosto insolito. In realtà, Dallmayr si aspetterebbe che fosse il cliente a pagare il torrefattore, non il contrario.

7.3.   Nestlé

(206)

Con lettera del 20 maggio 2015, Nestlé ha risposto alla richiesta di informazioni sul mercato formulata dalla Commissione. Nestlé ha indicato che i tre elementi importanti nella creazione di valore per il caffè sono la qualità (il tipo di chicchi), il colore scuro (ottenuto mediante la torrefazione) e il grado di macinazione. La società ha altresì riferito di non esternalizzare la funzione di torrefazione, né di averne l'intenzione, data la sua importanza per lo sviluppo del gusto del prodotto.

7.4.   Melitta

(207)

Con lettera del martedì 26 maggio 2015, Melitta ha risposto alla richiesta di informazioni sul mercato formulata dalla Commissione. Melitta ha indicato alcune situazioni nelle quali potrebbe decidere di esternalizzare la torrefazione del caffè. Tali situazioni sono le seguenti: i) se nel proprio stabilimento non sono disponibili i macchinari necessari per la produzione di specifici tipi di prodotti, come nel caso di specifici formati di confezionamento o di cialde; ii) se presso il proprio stabilimento non sono disponibili i macchinari necessari per la produzione di caffè solubile; e iii) se le vendite superano le capacità di torrefazione e confezionamento disponibili nel proprio stabilimento. In quest'ultimo caso, quando la torrefazione e il confezionamento sono esternalizzate per motivi di capacità, Melitta invia i propri chicchi di caffè verde all'azienda incaricata della torrefazione e del confezionamento del caffè in quanto prodotto finito. Questo prodotto finito viene poi consegnato a Melitta. Un contratto simile è stato in essere con la stessa azienda per alcuni anni.

(208)

Per garantire la qualità e il gusto del prodotto finito, Melitta fornisce alla terza parte cui è esternalizzata la tostatura specifiche relative alle curve di tostatura o a determinati profili di gusto.

(209)

L'accordo contrattuale non prevede il versamento di royalties a Melitta quando la torrefazione è esternalizzata.

7.5.   Società Y

(210)

Con lettera del lunedì 27 aprile 2015, la società Y ha risposto alla richiesta di informazioni sul mercato formulata dalla Commissione. La Commissione ha chiesto un chiarimento con lettera dell'11 maggio 2015, alla quale la società Y ha risposto il 21 maggio 2015.

(211)

La società Y non esternalizza la torrefazione del caffè. La torrefazione è assicurata da una società del gruppo, designata come produttore per conto terzi dalla società Y. Questo torrefattore non paga royalties per l'uso della proprietà intellettuale o del know-how utilizzato nel processo di torrefazione.

(212)

La società paga diritti di licenza per l'utilizzo di sistemi informatici. Per la remunerazione della società del gruppo, classificata dalla società Y come un produttore per conto terzi, i costi della produzione, esclusi i costi delle materie prime, costituiscono la base di costo. I costi di produzione sono relativi nello specifico a energia, ammortamenti su macchine (come ad esempio la linea di torrefazione e confezionamento), costi del personale, costi IT e costi di manutenzione delle attrezzature.

8.   OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DA TERZI A QUELLE DELLA SOCIETÀ X E ALLE RISPOSTE DATE ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL MERCATO

8.1.   Osservazioni dei Paesi Bassi in merito alle osservazioni di terzi

(213)

Con lettere del 20 e del 26 aprile 2015, i Paesi Bassi hanno espresso il loro totale accordo con le osservazioni di Starbucks, NOB, VNO-NCW e ATOZ. Per quanto riguarda le osservazioni di Oxfam, i Paesi Bassi hanno indicato che si tratta di un'osservazione sulla concorrenza fiscale dannosa in generale e non esamina il caso SMBV nello specifico. I Paesi Bassi ritengono che le affermazioni fatte da BAK siano errate e si astiene pertanto dal commentarle.

8.2.   Osservazioni dei Paesi Bassi in merito alle osservazioni della società X

(214)

Con lettera dell'11 marzo 2015, i Paesi Bassi hanno dichiarato di non essere in grado di pronunciarsi sul contenuto delle osservazioni della società X, poiché non dispongono né dell'analisi funzionale né di un'analisi comparativa del concorrente anonimo.

8.3.   Osservazioni dei Paesi Bassi in merito alle osservazioni di Dallmayr e della società Y

(215)

Con lettera del 27 maggio 2015, i Paesi Bassi hanno commentato le informazioni sul mercato fornite da Dallmayr e dalla società Y. In linea generale, i Paesi Bassi affermano che mancano l'analisi funzionale e gli accordi contrattuali e che, di conseguenza, è molto difficile effettuare un confronto in quanto entrambe le imprese non esternalizzano la funzione di torrefazione a un terzo indipendente.

(216)

Per quanto riguarda Dallmayr, i Paesi Bassi sottolineano che la definizione di Dallmayr di torrefazione comprende attività che vanno oltre la mera torrefazione del caffè, dato che la funzione di approvvigionamento è integrata nella funzione di torrefazione. Inoltre, i Paesi Bassi sostengono che SMBV non svolge attività di vendita in relazione ai prodotti del caffè a ai prodotti diversi dal caffè, mentre sembra che Dallmayr sia organizzata in modo diverso in relazione a questo aspetto. Inoltre, i Paesi Bassi sostengono che la remunerazione nella relazione avviene in base al peso e al prezzo dei chicchi di caffè verde, il che fa sì che il contraente si faccia carico del rischio connesso al grado di occupazione, laddove questo non è il caso di SMBV.

(217)

Per quanto riguarda la società Y, i Paesi Bassi affermano che la torrefazione del caffè è considerata una funzione di routine e che lo stabilimento di torrefazione è remunerato con un margine sul costo maggiorato, mentre il costo dei chicchi di caffè verde non rientra nella base di costo. Secondo i Paesi Bassi, questo approccio è completamente in linea con l'APP SMBV.

8.4.   Risposta dei Paesi Bassi alle osservazioni di Nestlé

(218)

Per quanto riguarda Nestlé, i Paesi Bassi affermano che i tre elementi che creano valore per il caffè, a detta di Nestlé, sono tutti realizzati da altre società estere del gruppo Starbucks, ma non da SMBV (l'approvvigionamento e il controllo della qualità dei chicchi di caffè vengono realizzati da SCTC, la curve di tostatura sono fornite da Alki LP e i coffee shop di Starbucks effettuano la macinazione).

8.5.   Risposta dei Paesi Bassi alle osservazioni di Melitta

(219)

In relazione a Melitta, i Paesi Bassi affermano che le tre situazioni nelle quali Melitta esternalizza la torrefazione del caffè differiscono sotto più aspetti dalla situazione di SMBV. Nel primo e nel terzo caso illustrato, la somiglianza sta nel fatto che la funzione di approvvigionamento non è effettuata dal produttore, tuttavia, secondo i Paesi Bassi la differenza risiede nella durata del contratto di torrefazione (contratto annuale invece di un contratto di torrefazione concluso per una durata di 50 anni) e nel rischio del grado di occupazione (che, secondo i Paesi Bassi, è sostenuto da Alki LP, mentre Melitta lo sostiene direttamente). Secondo i Paesi Bassi il secondo caso è troppo diverso per poter essere comparabile, dato che riguarda non solo la torrefazione di chicchi di caffè, ma anche la produzione di prodotti completi.

8.6.   Osservazioni dei Paesi Bassi in merito alle lettere di Starbucks del 13 aprile 2015, del 29 maggio 2015, del 10 e 11 settembre 2015 e del 23 settembre 2015

(220)

Con lettera del 19 giugno 2015, i Paesi Bassi hanno commentato le informazioni sul mercato fornite da Starbucks. I Paesi Bassi hanno ribadito che, a loro avviso, il quadro di riferimento corretto è il sistema fiscale nazionale neerlandese e, in particolare, l'articolo 8 ter della legge IS del 1969 e il decreto. I Paesi Bassi sostengono che l'articolo 8 ter e il decreto si applicano sempre alle operazioni infragruppo, indipendentemente dal fatto che una società chieda un APP o meno. Inoltre, i Paesi Bassi affermano che il TNMM è il metodo più comunemente utilizzato a livello internazionale e che i Paesi Bassi non applicano una norma del metodo migliore. Sostengono altresì che il TNMM offre il vantaggio che un paese deve valutare i prezzi di trasferimento soltanto in modo unilaterale e che un eventuale prezzo di trasferimento superiore o inferiore per i chicchi di caffè verde non inciderebbe sulla base imponibile di SMBV, dato che il costo dei chicchi è escluso dalla base di costo alla quale è applicato il margine.

(221)

Nella loro lettera del 25 settembre 2015, i Paesi Bassi reiterano il punto di vista che — sulla base della relazione sui prezzi di trasferimento, dei rapporti contrattuali tra SMBV e le sue controparti e dell'effettivo comportamento di SMBV — SMBV debba essere considerata un produttore con un basso profilo di rischio. Precisano inoltre come sia prassi comune nei Paesi Bassi che funzioni uniche, quali la combinazione della gestione delle attività immateriali e l'assunzione dei rischi imprenditoriali, non siano oggetto di analisi comparativa e che, di conseguenza, è logico che i pagamenti di royalties siano calcolati come voce residuale. Secondo i Paesi Bassi, il loro punto di vista che l'APP SMBV sia conforme alle condizioni di mercato e pienamente in linea con le Linee Guida OCSE PT è sostenuto dal secondo parere di [uno studio legale] (già menzionato al considerando 192), dalle osservazioni della società Y (90), dall'analisi di sensitività effettuata dai Paesi Bassi (già presentata al considerando 178) e da diversi articoli stilati da esperti fiscali. Inoltre, anche se, secondo i Paesi Bassi, non era possibile applicare un metodo CUP, da un'analisi dei contratti conclusi tra Starbucks e terzi per la torrefazione del caffè o la produzione comune di prodotti a base di caffè, realizzata con un metodo simile al CUP, emerge che, secondo i Paesi Bassi, (cfr. considerando 152), le royalties pagate da SMBV ad Alki LP non erano troppo elevate (91).

(222)

Nella lettera del 7 ottobre 2015, i Paesi Bassi reiterano la tesi secondo cui il metodo CUP non è applicabile alle royalties che SMBV paga ad Alki LP. Sostengono inoltre che il prezzo pagato per i chicchi di caffè verde da SMBV a SCTC è un prezzo di libera concorrenza, come dimostrerebbe il fatto che la [società produttrice non affiliata 2] ha pagato per i chicchi di caffè verde un prezzo superiore a quello pagato da SMBV nel quadro del contratto con Starbucks. Infine, i Paesi Bassi hanno fornito informazioni finanziarie su 11 società di diversi Stati membri dell'Unione, tutti registrati con il codice NACE «Lavorazione del tè e del caffè», indicando che a conti fatti tutte queste aziende hanno una redditività analoga o inferiore a SMBV e che alcune di esse erano persino in perdita nel corso di diversi esercizi.

9.   VALUTAZIONE DELLA MISURA CONTROVERSA

9.1.   Esistenza di un aiuto

(223)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(224)

Secondo costante giurisprudenza, la qualificazione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, richiede che siano soddisfatte tutte le condizioni menzionate in tale disposizione (92). Risulta quindi chiaramente stabilito che per qualificare una misura nazionale quale aiuto di Stato, secondo il significato attribuito al termine in tale disposizione, occorre anzitutto che vi sia un intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali; in secondo luogo, che tale intervento sia idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, che conceda un vantaggio al suo beneficiario e, in quarto luogo, che falsi o minacci di falsare la concorrenza (93).

(225)

Per quanto riguarda la prima condizione relativa all'esistenza di un aiuto di Stato, l'APP SMBV è stato concluso dall'amministrazione fiscale neerlandese (Belastingdienst), che fa parte della pubblica amministrazione dei Paesi Bassi. Questo APP comporta che l'amministrazione fiscale neerlandese accetti una ripartizione dei profitti proposta da Starbucks sulla base della quale SMBV determina l'imposta sulle società che essa dovrà versare ai Paesi Bassi su base annua. L'APP SMBV è quindi imputabile ai Paesi Bassi.

(226)

Per quanto riguarda il finanziamento della misura mediante risorse statali, secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia, una misura con la quale le pubbliche autorità accordano a determinate imprese un trattamento fiscale vantaggioso che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, metta i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti costituisce aiuto di Stato (94). La Commissione mostrerà qui di seguito che l'APP SMBV riduce le imposte dovute da SMBV ai Paesi Bassi, creando quindi uno scarto rispetto alle imposte che SMBV avrebbe dovuto versare in base al regime generale neerlandese dell'imposta sulle società. Occorre quindi ritenere che l'APP SMBV dia luogo a una perdita di risorse statali, dal momento che la riduzione delle imposte versate da SMBV corrisponde a una perdita di entrate fiscali altrimenti a disposizione dei Paesi Bassi.

(227)

Per quanto riguarda la seconda condizione relativa all'esistenza di un aiuto di Stato, SMBV fa parte del gruppo Starbucks, un'entità attiva a livello globale che opera in tutti gli Stati membri dell'Unione; di conseguenza, ogni aiuto a suo favore incide sugli scambi all'interno dell'Unione. Allo stesso modo, una misura concessa dallo Stato è considerata falsare o minacciare di falsare la concorrenza, quando è tale da migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario rispetto ad altre imprese con le quali compete (95). Nella misura in cui l'APP SMBV esonera SMBV da un'imposta che sarebbe tenuta a pagare ai sensi del regime generale neerlandese dell'imposta sulle società, l'APP falsa o minaccia di falsare la concorrenza rafforzando la posizione finanziaria di SMBV e, quindi, anche la quarta condizione relativa all'esistenza di un aiuto di Stato è soddisfatta nel caso di specie.

(228)

Per quanto riguarda la terza condizione relativa all'esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione mostrerà, dal considerando 252 in poi, perché ritiene che l'APP SMBV conferisca un vantaggio selettivo a Starbucks in quanto comporta una riduzione dell'imposta che SMBV dovrebbe versare ai Paesi Bassi, creando uno scarto rispetto all'imposta che SMBV sarebbe stata tenuta a versare in base al sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società. Risultano quindi soddisfatte tutte le condizioni relative all'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

9.2.   Esistenza di un vantaggio selettivo

(229)

Secondo la costante giurisprudenza, «l'articolo 107, paragrafo 1 del trattato impone di determinare se nell'ambito di un dato regime giuridico una misura statale sia tale da favorire» talune imprese o talune produzioni «rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal detto regime. In caso affermativo, il provvedimento di cui trattasi soddisfa il presupposto della selettività»  (96).

(230)

In casi fiscali, la Corte di giustizia ha messo a punto un'analisi in tre fasi per determinare se una particolare misura fiscale sia selettiva (97). In primo luogo, viene individuato il regime tributario comune o normale applicabile nello Stato membro: il «sistema di riferimento». In secondo luogo, si determina se la misura fiscale in questione costituisca una deroga rispetto a tale sistema, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito dal sistema tributario di tale Stato membro, in una situazione fattuale e giuridica analoga. Se la misura costituisce una deroga al sistema di riferimento, viene poi stabilito, nella terza fase dell'analisi, se tale misura è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema di riferimento. Una misura in deroga rispetto all'applicazione del sistema tributario generale può essere giustificata qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario (98). Se questo è il caso, la misura fiscale non è selettiva. L'onere della prova rispetto al terzo passo spetta allo Stato membro.

9.2.1.   Determinazione del sistema di riferimento

9.2.1.1.   Sistema di riferimento costituito dal sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società.

(231)

Come regola generale, ai fini dell'analisi di selettività, il sistema di riferimento è costituito da un insieme coerente di regole che si applicano sulla base di criteri oggettivi a tutte le imprese che rientrano nel suo campo di applicazione come definito dal suo obiettivo.

(232)

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che il sistema di riferimento sia il sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società, che ha come suo obiettivo la tassazione degli utili di tutte le società soggette a imposta nei Paesi Bassi (99). Le società con sede nei Paesi Bassi sono contribuenti residenti (100); sono soggette a imposta sulle società sul loro reddito a livello mondiale (101). Le società che non sono costituite nei Paesi Bassi (società non residenti) sono soggette a tassazione per quanto riguarda i redditi da fonti olandesi (102). La questione se una società è considerata avere sede nei Paesi Bassi ai fini fiscali è esaminata sulla base di circostanze di fatto. Fattori importanti per questo esame includono il luogo in cui si trova l'effettiva direzione e il luogo in cui è situata la sede. Ai sensi della legge IS, tutte le società di diritto neerlandese sono considerate residenti nei Paesi Bassi (103).

(233)

Ai sensi dell'articolo 3.25 della legge sull'imposta sul reddito del 2001 (Wet inkomstenbelasting 2001), la quale, tramite l'articolo 8 della legge IS 1969 si applica anche alle società soggette a imposta, gli utili imponibili annuali devono essere determinati secondo una corretta prassi commerciale e in modo coerente e secondo una linea comportamentale costante (104). Secondo una corretta prassi commerciale, ad esempio, abbuoni possono essere riconosciuti per le perdite non realizzate, mentre i profitti non ancora realizzati possono essere ignorati.

(234)

In generale, gli utili imponibili corrispondono agli utili contabili così come riportati nel conto economico della società. Tuttavia, si possono effettuare rettifiche sulla base di disposizioni fiscali specifiche, come ad esempio incentivi fiscali applicabili, esenzione fiscale delle plusvalenze, correzioni al risultato fiscale risultanti da operazioni non eseguite a condizioni di mercato e l'applicazione di diverse regole di ammortamento in base alle norme fiscali e contabili (105).

(235)

Mentre la determinazione degli utili imponibili nel caso di società indipendenti nazionali/non integrate che effettuano operazioni sul mercato è piuttosto semplice, in quanto si basa sulla differenza tra ricavi e costi in un mercato competitivo, la determinazione degli utili imponibili nel caso delle società di gruppo integrate come Starbucks richiede l'uso di approssimazioni. Le società non integrate indipendenti possono considerare i loro utili contabili come punto di partenza per la determinazione della base imponibile sulla quale si applica l'imposta sulle società neerlandese, dal momento che tali utili dipendono dai prezzi dettati dal mercato per acquisiti realizzati e per i prodotti e servizi venduti dalla società. Al contrario, una società integrata che effettua operazioni con società di uno stesso gruppo societario dovrà innanzitutto stimare i prezzi applicati a tali operazioni infragruppo per determinare i rispettivi utili imponibili, laddove tale stima viene determinata dalla stessa società che controlla il gruppo, anziché essere dettata dal mercato.

(236)

Tuttavia, questa differenza nella determinazione degli utili imponibili di società non integrate, ossia società che non appartengono a un gruppo societario e sono quindi «indipendenti», da un lato, e di società integrate, ossia appartenenti a un gruppo societario, dall'altro, non ha incidenza sull'obiettivo del sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società, che si propone di tassare gli utili di tutte le società soggette a imposta nei Paesi Bassi, non integrate o integrate. Dal momento che ai sensi del sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società, i profitti di tutte le società residenti nei Paesi Bassi sono tassati allo stesso modo, senza distinzione in merito al fatto che siano società di un gruppo o società non controllate, entrambi i tipi di aziende dovrebbero essere considerate trovarsi in una situazione fattuale e legale analoga alla luce dell'obiettivo intrinseco di tale sistema (106). In effetti, dal momento che lo scopo dell'APP SMBV è la determinazione della base imponibile di SMBV ai fini della riscossione dell'imposta sulle società nell'ambito di tale sistema, il sistema di riferimento rispetto al quale l'APP dovrebbe essere esaminato per determinare se Starbucks ha beneficiato o meno di un vantaggio selettivo è il sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società. Di conseguenza, ai fini della determinazione del sistema di riferimento per l'analisi di selettività nel caso di specie, il diverso modo in cui viene calcolato l'utile imponibile per le società integrate e quelle non integrate non ha rilevanza.

(237)

Ciò è confermato anche dall'articolo 8 ter, paragrafo 1, della legge IS e dal decreto che recepisce il principio di libera concorrenza dell'OCSE nel diritto tributario neerlandese. Si legge nell'introduzione del decreto: «Nel campo del diritto tributario internazionale, la politica dei Paesi Bassi sul principio di libera concorrenza si fonda sul presupposto che tale principio è integrato nel sistema del diritto tributario neerlandese mediante l'ampia definizione di reddito di cui alla sezione 3.8 della legge sull'imposta sul reddito 2001.» La sezione 3.8 della legge sull'imposta sul reddito 2001 recita: «[l]'utile realizzato da un'impresa è l'importo delle prestazioni aggregate realizzate dall'impresa sotto qualsiasi nome e in qualsiasi forma.» Di conseguenza, il decreto, attraverso il riferimento alla sezione 3.8 della legge sull'imposta sul reddito del 2001 e ai concetti di reddito e di profitto «realizzati da un'impresa sotto qualsiasi nome e in qualsiasi forma», non fa alcuna distinzione tra reddito e utili derivanti da una società di un gruppo o da una società indipendente.

(238)

Secondo i Paesi Bassi e Starbucks, la Commissione ha già precedentemente concluso, nella sua decisione in merito a Groepsrentebox  (107), che i gruppi e le aziende non controllate non appartengono allo stesso sistema di riferimento (108). Sembra quindi sottinteso che il sistema di riferimento per valutare la selettività possa includere soltanto società soggette alle regole in materia di prezzi di trasferimento, ossia società appartenenti a gruppi.

(239)

Innanzitutto, la Commissione ricorda che non è vincolata dalla sua pratica decisionale. Ogni potenziale misura di aiuto deve essere valutata sulla base dei suoi meriti in base ai criteri oggettivi di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, di conseguenza, anche qualora venisse dimostrata l'esistenza di una pratica decisionale contraria, questa non potrebbe influenzare i risultati della presente decisione (109).

(240)

In ogni caso, contrariamente a quanto i Paesi Bassi e Starbucks affermano, la decisione Groepsrentebox non conferma che, quando una misura fiscale è concessa a favore di una società integrata, il sistema di riferimento debba necessariamente essere limitato a tali tipi di società. Inoltre, l'obiettivo della misura fiscale alla base della decisione Groepsrentebox non è paragonabile al caso di specie e, pertanto, le conclusioni dei Paesi Bassi e Starbucks che si fondano su tale decisione non sono applicabili al caso di specie.

(241)

Il regime Groepsrentebox è stato istituito all'epoca dalle autorità olandesi per ridurre la disparità di trattamento fiscale tra la fornitura di capitale di rischio e capitale di debito all'interno del gruppo e, come tale, per ridurre l'arbitraggio tra queste due forme di finanziamento all'interno del gruppo (110). Nella sua decisione finale la Commissione ha osservato che, dato l'obiettivo della misura, ovvero ridurre la disparità di trattamento fiscale tra la fornitura di capitale di rischio e capitale di debito all'interno del gruppo e, di conseguenza, ridurre l'arbitraggio infragruppo tra queste due forme di finanziamento, sono solo «le imprese collegate [, e non le imprese autonome,] [che] si confrontano all'arbitraggio infragruppo tra capitale di rischio e capitale di prestito all'interno del loro gruppo» (111). Proprio alla luce di questa osservazione, e dell'obiettivo del regime, ovvero «ridurre i fattori che favoriscono l'arbitraggio fiscale tra due forme di finanziamento, tramite apporto di capitale o prestito, e garantire in tal senso la neutralità fiscale» (112), la Commissione ha ritenuto che il sistema di riferimento in quel caso doveva includere solo le società soggette all'imposta sulle società e coinvolte in operazioni di finanziamento infragruppo (113).

(242)

Per contro, l'APP SMBV persegue lo scopo di determinare la base imponibile di SMBV per calcolare l'imposta dovuta su tale importo ai sensi della legislazione neerlandese applicabile all'imposta sulle società. In primo luogo, sebbene si possa sostenere che l'obiettivo alla base della decisione Groepsrentebox sia valido soltanto in un contesto di gruppo (ad esempio in base al fatto che le aziende autonome non devono affrontare il problema dell'arbitraggio tra diverse forme di finanziamento), la determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta annua sulle società è ugualmente pertinente e applicabile sia ai soggetti che fanno parte di un gruppo che alle società autonome.

(243)

In secondo luogo, sebbene SMBV fornisca servizi ad altre società del gruppo e operi quindi in un contesto di gruppo, l'operazione che essa svolge potrebbe anche essere effettuata al di fuori di un gruppo. SMBV è una società di torrefazione e distribuzione del caffè. Come si evince dai contratti presentati da Starbucks, altre società del gruppo Starbucks esternalizzano questa funzione a terze parti (114). Inoltre, anche le risposte alla richiesta di informazioni sul mercato fornite dai concorrenti mostrano che la torrefazione è esternalizzata a società non appartenenti al gruppo (115). Di conseguenza, le attività di SMBV possono essere svolte da società autonome e non solo in un contesto strettamente infragruppo (116).

(244)

La Commissione conclude pertanto che il sistema di riferimento sulla cui base si deve esaminare l'APP SMBV sia il sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società come definito nelle disposizioni olandesi che regolamentano l'imposta sulle società (la legge IS). In particolare, tale sistema di riferimento è costituito da un insieme coerente di disposizioni che si applicano sulla base di criteri oggettivi per tassare gli utili delle società autonome, per le quali l'utile imponibile coincide di norma con l'utile contabile (soggetto a determinate rettifiche in base alle normativa fiscale), e delle società appartenenti a un gruppo, che attribuiscono gli utili mediante prezzi di trasferimento. Alla luce dell'obiettivo intrinseco di tale sistema, entrambi i tipi di società (integrate e non integrate) dovrebbero essere considerate trovarsi in una situazione giuridica e fattuale analoga.

9.2.1.2.   L'articolo 8 ter, paragrafo 1, della legge IS e il decreto non costituiscono il sistema di riferimento adeguato

(245)

I Paesi Bassi ritengono che il sistema di riferimento dovrebbe essere il decreto e, di conseguenza, che SMBV dovrebbe essere considerata in una situazione giuridica e fattuale analoga solo alle società appartenenti a un gruppo che rientrano nel campo di applicazione del decreto (117). Presupponendo quindi che vi sia selettività, bisognerebbe provare che SMBV ha ricevuto un trattamento diverso rispetto ad altre entità appartenenti a un gruppo residenti fiscalmente nei Paesi Bassi che rientrano nel campo di applicazione del decreto.

(246)

La Commissione non accetta questo ragionamento.

(247)

Come spiegato nel considerando 236, l'obiettivo del sistema neerlandese dell'imposta sulle società è tassare gli utili di tutte le società che ricadono sotto la sua giurisdizione fiscale, a prescindere dal fatto che tali società siano integrate o non integrate. Come spiegato nel considerando 232, l'imposta sulle società neerlandese è riscossa sugli utili a livello mondiale di società residenti nei Paesi Bassi (a meno che non un trattato fiscale sia di applicazione), mentre le società non residenti, ivi comprese le filiali olandesi di società estere, sono tassate solo in relazione al reddito specifico realizzato nei Paesi Bassi.

(248)

Qualora si consideri, come fanno i Paesi Bassi, che il sistema di riferimento includa solo società appartenenti a un gruppo poiché, in caso di distribuzione degli utili, solo queste, ai sensi dell'articolo 8 ter della legge IS e del decreto, devono fare riferimento al principio di libera concorrenza, si introduce una distinzione artificiale tra le società in base alla loro struttura aziendale al fine di determinarne l'utile imponibile, una distinzione non contemplata nel sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società per la tassazione degli utili delle imprese che rientrano nella sua giurisdizione fiscale. Il decreto intende infatti garantire che le società appartenenti a un gruppo e le società autonome siano trattate in maniera analoga ai sensi del sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società e che esse siano tassate in relazione agli utili che realizzano con le loro attività, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte in un contesto infragruppo o meno.

(249)

La Commissione ritiene che il decreto non abbia e non possa avere l'obiettivo di stabilire regole speciali per le società correlate, bensì quello di precisare l'applicazione del principio di libera concorrenza ai sensi dell'articolo 8 ter, paragrafo 1, della legge IS alla luce delle Linee Guida OCSE PT; il decreto infatti, come riconosciuto dai Paesi Bassi, persegue lo scopo di «fa[re] specificamente riferimento ad aspetti che le Linee Guida OCSE PT lasciano aperti all'interpretazione o in relazione ai quali vi è una mancanza di chiarezza». Le regole stabilite nel decreto sono quindi volte ad allineare il trattamento fiscale delle società correlate al trattamento di società non correlate, nel senso che le transazioni tra parti correlate devono avvenire a prezzi di libera concorrenza e quindi rispecchiare la situazione delle parti non correlate ai fini della riscossione dell'imposta sulle società relativa ai loro utili.

(250)

In ogni caso, la Commissione osserva che, accettando il ragionamento dei Paesi Bassi e di Starbucks secondo cui il decreto stabilisce norme speciali per le società integrate, l'esistenza di tali norme speciali rischia, di per sé, di portare a una constatazione di selettività. In casi fiscali, la selettività esiste quando uno Stato membro esenta una (certa categoria di) imprese da una norma generale che si applica a tutte le imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga. La selettività sussiste anche quando è istituito un regime speciale che si discosta dalla norma generale a vantaggio di alcune imprese, ma non di tutte le imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga. Premesso che la Commissione conclude che le società integrate e non integrate si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile per quanto riguarda l'imposizione dell'imposta neerlandese sugli utili delle società, l'introduzione di un regime speciale che si applica solo alle società integrate, discostandosi dalle norme fiscali generali olandesi dell'imposta sulle società, ha di per sé carattere selettivo e pertanto i benefici concessi sulla base di tale regime hanno carattere selettivo.

(251)

La Commissione conclude pertanto che, nel caso di specie, il sistema di riferimento rispetto al quale si deve esaminare l'APP SMBV sia il sistema generale neerlandese in materia di imposta sulle società, indipendentemente dal fatto che l'imposta sulle società sia applicata a società autonome o appartenenti a un gruppo.

9.2.2.   Vantaggio selettivo dovuto a una deroga dal sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società

(252)

Avendo stabilito che il sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società costituisce il sistema di riferimento rispetto al quale si deve valutare l'APP SMBV, è necessario stabilire se tale APP costituisca una deroga a tale sistema di riferimento, evenienza che porterebbe a una disparità di trattamento tra società che sono giuridicamente e di fatto analoghe.

(253)

In relazione a questa seconda fase dell'analisi di selettività, la risposta alla domanda se una misura fiscale costituisca una deroga al sistema di riferimento concorderà generalmente con la constatazione del vantaggio concesso al beneficiario nell'ambito di tale misura. In effetti, laddove una misura fiscale genera una riduzione ingiustificata del debito fiscale di un beneficiario che sarebbe stato altrimenti soggetto a un livello superiore di imposta ai sensi del sistema di riferimento, tale riduzione costituisce sia il vantaggio concesso dalla misura fiscale sia la deroga al sistema di riferimento stesso.

(254)

Secondo la Corte, nel caso di una misura di aiuto individuale, in opposizione a un regime, «l'individuazione del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumere la sua selettività» (118). Nel caso di specie, la misura di aiuto individuale dalla quale SMBV trae beneficio è l'APP SMBV, che autorizza una metodologia per determinare il suo utile imponibile nei Paesi Bassi per le funzioni svolte all'interno del gruppo Starbucks, dopo di che tale utile imponibile è tassato in conformità con il sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società.

9.2.3.   Vantaggio selettivo risultante da una deviazione dal principio di libera concorrenza

(255)

In linea di principio, la funzione di un APP è stabilire in anticipo l'applicazione del sistema fiscale ordinario in relazione a un caso particolare, sulla base di un insieme di fatti e circostanze specifiche del caso in oggetto, per un determinato periodo e a condizione che l'insieme specifico di fatti e circostanze non cambi in maniera sostanziale nel periodo di applicazione dell'APP. Quando un APP si basa su un metodo di valutazione che si discosta senza giustificazione da quello che sarebbe il risultato della normale applicazione del regime fiscale ordinario, tale APP sarà considerato conferire un vantaggio selettivo al suo beneficiario nella misura in cui tale trattamento selettivo determina la riduzione del debito fiscale del beneficiario nello Stato membro interessato rispetto alle società che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga.

(256)

Un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato è un vantaggio economico che [un'azienda] non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza dell'intervento dello Stato (119). Pertanto, ogni volta che la situazione finanziaria di un'impresa risulta migliorata a seguito di un intervento dello Stato, si è in presenza di un vantaggio. Tale miglioramento è dimostrato dal confronto tra la situazione finanziaria dell'impresa a seguito della misura controversa e la situazione finanziaria di tale impresa qualora la misura non fosse stata concessa (120). Un vantaggio può consistere sia nella concessione di prestazioni economiche positive, sia nella mitigazione di oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa (121).

(257)

Come spiegato nel considerando 42 e segg., stipulando l'APP SMBV, le autorità olandesi hanno accettato un metodo per determinare l'utile imponibile di SMBV nei Paesi Bassi, come proposto dal consulente fiscale di Starbucks nella relazione sui prezzi di trasferimento, sulla cui base SMBV può determinare ogni anno l'imposta sulle società dovuta nei Paesi Bassi per la durata di validità dell'APP. Più in particolare, la relazione sui prezzi di trasferimento approvata tramite la stipula dell'APP SMBV determina che l'utile da attribuire a SMBV, in assenza di operazioni dettate dal mercato che esisterebbero per una società indipendente non integrata, dipende delle operazioni che essa conclude con le altre società del gruppo Starbucks.

(258)

La Corte di giustizia ha già dichiarato che una riduzione della base imponibile derivante da una misura fiscale che consente a un contribuente di applicare, nelle operazioni infragruppo, prezzi di trasferimento che non si avvicinano a quelli applicati in condizioni di libera concorrenza tra imprese indipendenti che negoziano in circostanze analoghe a condizioni di libero mercato, conferisce un vantaggio selettivo a tale contribuente, poiché il suo debito fiscale, secondo il sistema fiscale ordinario, risulta ridotto rispetto a quello di società indipendenti che utilizzano i loro utili contabili come base per determinare la base imponibile (122).

(259)

Nella sentenza sul regime fiscale belga a favore dei centri di coordinamento (123), la Corte ha esaminato l'impugnazione di una decisione della Commissione che concludeva, tra l'altro, che il metodo per la determinazione del reddito imponibile ai sensi di tale regime conferiva ai centri un vantaggio selettivo (124). In base a tale regime, gli utili imponibili erano fissati in modo forfettario, ovvero come percentuale dell'importo totale dei costi e delle spese di esercizio, dai quali venivano esclusi le spese per il personale e gli oneri finanziari. Secondo la Corte, «per verificare se la determinazione del reddito imponibile, come prevista nel regime dei centri di coordinamento, procuri a questi ultimi un vantaggio, è necessario confrontare tale regime, […], con quello di applicazione generale, basato sulla differenza tra ricavi e costi, per un'impresa che svolge le proprie attività in condizioni di libera concorrenza». La Corte sostiene che «l'esclusione [delle spese per il personale e degli oneri finanziari] dai costi usati per determinare i redditi imponibili dei centri in questione non consente di definire prezzi di trasferimento prossimi a quelli che sarebbero praticati in un regime di libera concorrenza», il che, secondo l'opinione della Corte, «[produce] un vantaggio economico a favore di tali centri» (125).

(260)

La Corte ha così riconosciuto che una misura fiscale che consente a una società appartenente a un gruppo di applicare prezzi di trasferimento che non riflettono quelli che sarebbero applicati in regime di libera concorrenza, vale a dire prezzi negoziati da imprese autonome a condizioni di libero mercato in circostanze analoghe, conferisce un vantaggio alla società appartenente al gruppo, in quanto comporta una riduzione della sua base imponibile e quindi degli oneri fiscali dovuti secondo il sistema ordinario dell'imposta sulle società.

(261)

Il principio secondo il quale le operazioni tra società infragruppo dovrebbero essere remunerate come se fossero concordate tra società autonome che negoziano in circostanze analoghe a condizioni di libero mercato è generalmente indicato come «principio di libera concorrenza». Nella sentenza relativa ai centri di coordinamento belgi, la Corte di giustizia ha approvato il principio di libera concorrenza come parametro di riferimento per stabilire se una società appartenente a un gruppo riceve un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato a seguito di una misura fiscale che determina i suoi prezzi di trasferimento e quindi la sua base imponibile.

(262)

Il principio di libera concorrenza intende garantire che le transazioni tra società appartenenti a uno stesso gruppo siano tassate in relazione agli utili che sarebbero generati se le stesse operazioni fossero effettuate da società autonome. Se così non fosse, le società appartenenti a un gruppo beneficerebbero di un trattamento favorevole rispetto alle società autonome per quando riguarda la determinazione degli utili imponibili; ciò determinerebbe un trattamento iniquo tra società che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga in relazione allo scopo perseguito dal sistema fiscale, vale a dire la tassazione degli utili di tutte le società che rientrano nella sua giurisdizione fiscale.

(263)

Per valutare se i Paesi Bassi abbiano concesso o meno un vantaggio selettivo a SMBV, la Commissione deve quindi verificare se il metodo per determinare gli utili imponibili di SMBV nei Paesi Bassi, accettato dall'amministrazione fiscale neerlandese mediante la conclusione dell'APP, si discosti da un metodo che porta a un'approssimazione attendibile di un risultato di mercato e quindi dal principio di libera concorrenza. L'APP SMBV è considerato conferire un vantaggio selettivo a SMBV ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, nella misura in cui la metodologia che i Paesi Bassi hanno accettato stipulando l'APP SMBV determina una riduzione dell'obbligo fiscale cui SMBV è assoggettato ai sensi del sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società sulla base di un confronto con aziende non integrate il cui utile imponibile, ai sensi di detto sistema, è determinato dal mercato.

(264)

Il principio di libera concorrenza è quindi necessariamente parte della valutazione che la Commissione compie per determinare se le misure fiscali concesse a società appartenenti a un gruppo rispondano alle condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, a prescindere dal fatto che uno Stato membro abbia incorporato o meno tale principio nel proprio sistema nazionale. Tale principio è utilizzato per determinare, ai fini dell'imposta sulle società, se gli utili imponibili di una società appartenente a un gruppo sono determinati sulla base di una metodologia che si avvicina alle condizioni di mercato, in modo che tale società non riceva un trattamento favorevole nell'ambito del sistema generale dell'imposta sulle società rispetto alle aziende non integrate il cui utile imponibile è determinato dal mercato. Per fugare qualsiasi dubbio, il principio di libera concorrenza che la Commissione applica nella sua valutazione degli aiuti di Stato non è quello derivante dall'articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, che non è uno strumento vincolante, bensì un principio generale di parità di trattamento in materia fiscale che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, che vincola gli Stati membri e non esclude le norme fiscali dal suo campo di applicazione (126).

(265)

In risposta all'argomentazione dei Paesi Bassi secondo la quale la Commissione, con la sua valutazione, si sostituirebbe all'amministrazione fiscale nazionale nell'interpretazione del diritto nazionale (127), la Commissione ricorda che non sta esaminando se l'APP SMBV sia conforme al principio di libera concorrenza di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, della legge IS o del decreto, bensì se l'amministrazione fiscale neerlandese abbia conferito un vantaggio selettivo a SMBV, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, concludendo un APP che conferma una ripartizione degli utili che si discosta dall'utile che sarebbe normalmente tassato in base al sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società se le stesse operazioni fossero state effettuate da società autonome che agiscono in circostanze analoghe e a condizioni di mercato.

(266)

In risposta all'argomentazione invocata dai Paesi Bassi e da Starbucks secondo la quale, dato che i prezzi di trasferimento non sono una scienza esatta, la valutazione da parte della Commissione in merito all'accordo sui prezzi di trasferimento concordato nell'APP SMBV dovrebbe necessariamente essere limitata (128), la Commissione ricorda che la componente dell'approssimazione dei prezzi di trasferimento deve essere vista alla luce del suo obiettivo. In effetti, le Linee Guida OCSE PT 2010 riconoscono al punto 1.13 che i prezzi di trasferimento non sono una scienza esatta, ma allo stesso punto era stato già precisato che «[è] importante non perdere di vista l'obiettivo di trovare un'approssimazione ragionevole rispetto a un risultato rispondente al principio di libera concorrenza in base ad informazioni affidabili». Le Linee Guida OCSE PT perseguono l'obiettivo di sviluppare, a beneficio delle amministrazioni fiscali e delle imprese multinazionali, i metodi più appropriati ai fini fiscali per stimare prezzi di libera concorrenza per operazioni transfrontaliere tra imprese associate. Sarebbe impossibile conseguire tale obiettivo se la natura approssimativa della determinazione dei prezzi di trasferimento potesse essere fatta valere per non tener conto del consenso raggiunto su metodi adeguati per la determinazione dei prezzi di trasferimento che si fondano sulle Linee Guida. La natura approssimativa del principio di libera concorrenza non può quindi essere invocata per giustificare un'analisi dei prezzi di trasferimento metodologicamente incoerente o basata su una selezione inadeguata di elementi comparabili.

(267)

In conclusione, se si può dimostrare che la metodologia accettata dall'amministrazione fiscale neerlandese, nel concludere l'APP SMBV, per la determinazione degli utili imponibili di SMBV nei Paesi Bassi parte da una metodologia che si discosta da un'approssimazione attendibile di un risultato in linea con le condizioni di libero mercato e quindi con il principio di libera concorrenza, tale APP risulterà conferire un vantaggio selettivo a SMBV ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, in quanto comporta una riduzione dell'obbligo fiscale di SMBV ai sensi del sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società rispetto alle società non integrate la cui base imponibile è determinata dagli utili che esse generano a condizioni di mercato.

9.2.3.1.   Scelte metodologiche, parametri e rettifiche alla base dell'APP SMBV

(268)

L'APP SMBV accetta una metodologia per determinare la distribuzione degli utili a SMBV all'interno del gruppo Starbucks a partire da una relazione sui prezzi di trasferimento redatta dal consulente fiscale di Starbucks che calcola una remunerazione per una funzione svolta da SMBV (torrefazione/produzione).

(269)

Nel calcolo della remunerazione spettante a SMBV, il consulente fiscale, nella relazione sui prezzi di trasferimento, effettua una serie di scelte metodologiche:

i)

la scelta di utilizzare il TNMM per stimare l'utile imponibile;

ii)

la scelta delle spese d'esercizio come indicatore di livello di utile da utilizzare nell'applicazione del TNMM (129); e

iii)

l'applicazione di una rettifica del capitale circolante per gestire le differenze tra SMBV e le società comparabili utilizzate per stimare il ricarico a condizioni di libera concorrenza (130).

(270)

La relazione sui prezzi di trasferimento conclude che la remunerazione per la funzione di torrefazione svolta da SMBV è pari a un ricarico del [9-12] % delle spese d'esercizio, che è stato accettato come remunerazione di libera concorrenza dall'amministrazione fiscale neerlandese nell'APP SMBV. L'amministrazione fiscale neerlandese accetta inoltre, nell'ambito dell'APP SMBV, che qualsiasi utile generato da SMBV in eccesso rispetto a tale livello di remunerazione venga versato come royalty ad Alki LP.

(271)

Nei punti che seguono, la Commissione spiegherà perché ritiene che molte delle scelte metodologiche sulle quali si basa la relazione sui prezzi di trasferimento non avrebbero dovuto essere accettate dall'amministrazione fiscale neerlandese nell'APP SMBV, dato che questa accettazione determina, sia un utile imponibile per SMBV che non può essere considerata un'approssimazione attendibile di un risultato di mercato, sia una riduzione dell'onere fiscale di SMBV rispetto a società non integrate i cui utili imponibili sono determinati dal mercato.

(272)

Anzitutto e in primo luogo, la relazione sui prezzi di trasferimento omette di individuare o analizzare le operazioni controllate e non controllate (131) di SMBV, aspetto che rappresenta un primo passo necessario per valutare la natura di libera concorrenza delle condizioni commerciali applicabili tra le parti correlate ai fini dei prezzi di trasferimento. Più specificatamente, la relazione sui prezzi di trasferimento non esamina se le royalties che SMBV paga ad Alki LP per la licenza della proprietà intellettuale relativa alla torrefazione — l'operazione infragruppo per la quale l'APP SMBV è stato di fatto richiesto e concesso (132) — sia conforme a condizioni di libero mercato. Come la Commissione dimostrerà, un'analisi dei prezzi di trasferimento del valore di libera concorrenza di questa royalty sulla base di operazioni comparabili sul libero mercato porta a concludere che non dovrebbero essere pagate royalties per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione che Alki LP concede in licenza a SMBV (133). La relazione sui prezzi di trasferimento non esamina nemmeno se il prezzo per i chicchi di caffè verde che SCTC mette in conto a SMBV sia di libera concorrenza. Come la Commissione dimostrerà, non esiste alcuna giustificazione di mercato per il notevole aumento di tale prezzo a partire dal 2011 che ha comportato una riduzione degli utili contabili di SMBV a partire da tale anno (134).

(273)

Inoltre, e fatto salvo il considerando precedente, la relazione sui prezzi di trasferimento omette di analizzare la complessità delle funzioni di tutte le società del gruppo coinvolte in operazioni controllate, in particolare Alki LP, mentre accetta che SMBV debba essere considerata la «funzione meno complessa» e quindi la «parte da testare» per l'applicazione del TNMM (135).

(274)

Infine, e fatti salvi i precedenti due considerando, la relazione sui prezzi di trasferimento individua in modo errato le principali funzioni di SMBV da remunerare e cerca impropriamente di stimare tale remunerazione sulla base delle spese d'esercizio (136).

9.2.3.2.   La relazione sui prezzi di trasferimento non esamina l'operazione infragruppo per la quale è stato effettivamente chiesto e concesso l'APP SMBV

(275)

L'APP SMBV concorda una retribuzione imponibile per SMBV per la sua funzione di torrefazione. Inoltre, concorda che qualsiasi utile generato da SMBV in eccesso rispetto a tale livello di remunerazione venga versato ad Alki LP sotto forma di royalty che non è soggetta a imposte nei Paesi Bassi.

(276)

In altre parole, stipulando l'APP SMBV, l'amministrazione fiscale neerlandese accetta espressamente che la metodologia elaborata dal consulente fiscale per il calcolo della retribuzione imponibile dovuta a SMBV per la torrefazione determini direttamente il livello della royalty che SMBV paga ad Alki LP per l'accordo di licenza di proprietà intellettuale concluso tra loro. L'amministrazione fiscale neerlandese accetta inoltre espressamente che il livello effettivo degli utili generati da SMBV nei Paesi Bassi venga ridotto ai fini fiscali da tale pagamento di royalties, determinando un utile imponibile inferiore a quello effettivamente registrato. Infatti, se i profitti contabili di SMBV risultano superiori al livello di remunerazione accettato nell'APP SMBV, il pagamento di royalties ad Alki LP sarà aumentato della differenza tra quel livello di remunerazione e gli utili contabili di SMBV.

(277)

La royalty è dunque una variabile di rettifica determinata dalla combinazione dei profitti contabili di SMBV e dalla remunerazione pattuita nell'APP SMBV. L'accordo di licenza di proprietà intellettuale relativo alla torrefazione stipulato tra Alki LP e SMBV rappresenta essenzialmente l'operazione per la quale è stato in realtà richiesto l'APP SMBV, e la metodologia che consente di determinare il livello di tale royalty come variabile di rettifica costituisce l'operazione per la quale è determinato il prezzo nell'APP SMBV.

(278)

La relazione sui prezzi di trasferimento su cui l'APP si basa propone tuttavia una remunerazione a favore di SMBV analizzando solo una funzione da essa svolta (torrefazione/produzione) attraverso l'applicazione del TNMM. Nella relazione il pagamento delle royalties non è considerato come la variabile di rettifica della struttura della remunerazione proposta. Di conseguenza, l'accordo di licenza di proprietà intellettuale relativo alla torrefazione per il quale è pagata la royalty non è individuato o analizzato come l'operazione per la quale il prezzo è in realtà fissato; la relazione quindi non stabilisce una metodologia per garantire che il pagamento di royalties sia in linea con il principio di libera concorrenza.

(279)

Tuttavia, lo scopo di un esercizio per determinare prezzi di trasferimento è stabilire se le condizioni delle transazioni controllate siano coerenti con il principio di libera concorrenza.

(280)

Il paragrafo 1.6 delle Linee Guida OCSE PT 2010 pone l'accento sul ruolo delle transazioni per i prezzi di trasferimento chiarendo fin dall'inizio che «poiché, secondo l'approccio per entità separate, i membri di un gruppo multinazionale sono considerati come entità indipendenti, si pone l'accento sulla natura delle transazioni poste in essere tra questi soggetti e sulla possibilità che le condizioni di tali transazioni differiscano dalle condizioni che si sarebbero verificate in transazioni comparabili sul libero mercato. Tale analisi delle transazioni controllate e delle transazioni sul libero mercato, chiamata «analisi di comparabilità», rappresenta il fulcro dell'applicazione del principio di libera concorrenza.» (137).

(281)

In altre parole, le operazioni commerciali tra parti correlate e non correlate devono innanzitutto essere chiaramente individuate prima di essere valutate in termini di comparabilità. L'accento posto sulle operazioni è altresì sostenuto, nell'ambito del diritto fiscale neerlandese, dal requisito che non consente deduzioni di spese non in linea con il principio di libera concorrenza (138).

(282)

Soltanto quando non è possibile confrontare una particolare operazione infragruppo per la quale si richiede un APP (tenendo conto delle funzioni svolte) con operazioni non controllate analoghe, è giustificato ricorrere a un confronto delle funzioni esercitate. In tale ottica, il paragrafo 1.41 delle Linee Guida OCSE PT 2010 spiega che «prima di estendere la portata della ricerca per includere un maggior numero di transazioni sul libero mercato potenzialmente comparabili sulla base delle analogie delle funzioni assunte, bisognerebbe considerare se tali transazioni possano offrire comparabili affidabili per la transazione controllata» (139). Questo spiega anche la preferenza per il metodo CUP rispetto a tutti gli altri metodi in materia di prezzi di trasferimento espressa sia al punto 2.14 delle Linee Guida OCSE PT 2010 sia al punto 2.7 delle Linee Guida OCSE PT 1995; si legge in entrambe le versioni: «Quando è possibile individuare transazioni comparabili sul libero mercato, il metodo CUP è il più diretto ed affidabile al fine di applicare il principio di libera concorrenza. Di conseguenza, in tali casi, detto metodo è preferibile a qualsiasi altro metodo.»

(283)

Inoltre, sia le Linee Guida OCSE PT del 1995 che quelle del 2010 favoriscono metodi tradizionali basati sulla transazione rispetto ai metodi basati sull'utile delle transazioni come mezzo per stabilire se un prezzo di trasferimento risponda al principio di libera concorrenza (140). Le Linee Guida OCSE PT 1995 escludono persino automaticamente il ricorso ai metodi basati sull'utile delle transazioni quali il TNMM per determinare i prezzi di trasferimento, come si evince dal paragrafo 3.50: «Esistono, tuttavia, casi in cui i metodi tradizionali basati sulla transazione non possono essere applicati in modo affidabile da soli oppure, in casi eccezionali, non possono essere applicati affatto. Questi sarebbero considerati casi di ultima istanza. […] Tuttavia, anche in un caso di ultima istanza, non sarebbe opportuno applicare automaticamente un metodo basato sull'utile delle transazioni senza prima considerare l'affidabilità di tale metodo.»

(284)

L'osservazione dei Paesi Bassi secondo cui la loro amministrazione fiscale non è vincolata da una norma del metodo migliore non li esonera dall'obbligo di verificare se il metodo per determinare i prezzi di trasferimento scelto dal contribuente porti a un'approssimazione attendibile dei prezzi di mercato prima di accettare una richiesta di APP basato su tale metodo. Questo obbligo è precisato anche nella disposizione del decreto al quale i Paesi Bassi fanno riferimento a questo proposito. Infatti, il paragrafo 3.1 del decreto precisa quanto segue: «[l]'amministrazione fiscale e doganale neerlandese avvia sempre il proprio esame dei prezzi di trasferimento partendo dalla prospettiva del metodo utilizzato dal contribuente al momento della transazione. In linea di principio, ciò significa che il contribuente è libero di scegliere un metodo per definire i prezzi di trasferimento, a condizione che esso porti a un risultato in linea con le condizioni di mercato per la transazione specifica. Il contribuente deve motivare la propria scelta.» In altre parole, il metodo proposto dal contribuente dovrebbe essere il punto di partenza per l'esame della richiesta di APP da parte dell'amministrazione fiscale. Tuttavia, qualsiasi metodo scelto deve garantire un risultato a normali condizioni di mercato per la specifica operazione il cui prezzo è oggetto di verifica; di conseguenza l'amministrazione fiscale ha la possibilità di mettere in discussione l'adeguatezza del metodo scelto dal contribuente. Infine, dato che tale disposizione richiede che l'adeguatezza del metodo scelto in materia di prezzi di trasferimento sia motivata dal contribuente e data la preferenza espressa dal decreto per il metodo CUP laddove siano disponibili operazioni comparabili (141), l'assenza di una norma del metodo migliore non esime l'amministrazione fiscale dal garantire, prima di acconsentire alla richiesta di APP, che il metodo in materia di prezzi di trasferimento selezionato dal contribuente sia in grado di fornire un'approssimazione attendibile di una risultato corrispondente a condizioni di mercato conformemente al principio di libera concorrenza.

(285)

Come verrà illustrato nel punto seguente, la metodologia dei prezzi di trasferimento, proposta dal consulente fiscale di Starbucks e accettata nell'APP SMBV, non può essere considerata un'approssimazione attendibile di un risultato a condizioni di mercato conformemente al principio di libera concorrenza; ciò perché la relazione sui prezzi di trasferimento non fornisce informazioni su operazioni non controllate analoghe all'accordo di licenza di proprietà intellettuale relativa alla torrefazione concluso tra SMBV e Alki LP e, pertanto, non prende in esame l'unica operazione infragruppo effettivamente oggetto di valutazione nell'ambito dell'analisi dei prezzi di trasferimento. Infatti, effettuando un'analisi della remunerazione di SMBV in condizioni di libera concorrenza partendo da una base erronea (la sua funzione torrefazione), la relazione sui prezzi di trasferimento determina una remunerazione che è calcolata in modo improprio sulla base del TNMM. Per determinare i prezzi di trasferimento, era invece necessario procedere a confronti più affidabili utilizzando le informazioni disponibili su operazioni analoghe tra parti non correlate, informazioni che erano in possesso di Starbucks quando è stata presentata la richiesta di APP e che l'amministrazione fiscale neerlandese avrebbe dovuto consultare per garantire che il pagamento delle royalties, il cui prezzo era determinato dall'APP SMBV, rispondesse a condizioni di libera concorrenza.

9.2.3.3.   Il pagamento di royalties ad Alki LP fissato nell'APP SMBV non è conforme al principio di libera concorrenza

(286)

La proprietà intellettuale per la quale sono pagate royalties copre il know-how relativo alla torrefazione e le curve di tostatura concesse in licenza da Alki LP a SMBV. Tale pagamento non è correlato al valore della marca Starbucks, dal momento che il diritto di utilizzo della marca è pagato dai negozi a Starbucks Coffee BV.

(287)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità del pagamento delle royalties con il principio di libera concorrenza (142). In particolare, la Commissione ha spiegato che il fatto che il livello delle royalties dovute da SMBV ad Alki LP dipenda dalla differenza tra la remunerazione stabilita nell'APP SMBV e l'utile contabile ante imposte prima del pagamento della royalty (143) fa sì che il pagamento di royalties sia calcolato come utile in eccesso rispetto all'importo dell'APP SMBV e non rifletta il valore di mercato della proprietà intellettuale (144). A questo proposito, la Commissione ha fatto riferimento al paragrafo 6.16 delle Linee Guida OCSE PT 2010, in base al quale, «una royalty consiste, in genere, in un versamento periodico fissato sulla base dell'ammontare della produzione, delle vendite e, in alcuni casi rari, degli utili dell'utilizzatore.» (145) Nell'APP SMBV, il pagamento di royalty ad Alki LP non è correlato alla produzione, alle vendite o agli utili di SMBV. Al considerando 120 della decisione di avvio, la Commissione ha inoltre espresso dubbi sul carattere di libera concorrenza delle royalties, poiché, nell'ambito del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento, esse sono scollegate dal valore economico della proprietà intellettuale sottostante, ossia il valore per SMBV dei beni immateriali di torrefazione.

(288)

Per confrontare il valore delle royalties con i livelli di royalty osservati sul mercato in percentuale del fatturato, la Commissione ha calcolato l'ammontare delle royalties pagate su base annua da SMBV ad Alki LP come percentuale delle vendite di caffè tostato effettuate da SMBV ai negozi. Secondo tali calcoli, il pagamento delle royalties varia tra il [1-10] % e il [30-40] % dei ricavi di SMBV risultanti dalle vendite di caffè per l'intera durata dell'APP SMBV, confermando i dubbi della Commissione circa la fluttuazione della royalty (146). Inoltre, per tre di tali anni, i livelli risultanti sono stati superiori al [30-40] %, come presentato nella Tabella 10.

Tabella 10

Fluttuazione del pagamento delle royalties durante il termine dell'APP SMBV

(EUR)

 

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Royalty pagate da SMBV

4 699 336

1 698 150

2 470 449

1 079 817

12 352 838

5 786 211

22 812 962

24 285 088

Ricavi derivanti dalle vendite di caffè

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

[20-30 milioni]

[40-50 milioni]

[50-60 milioni]

[50-60 milioni]

[60-70 milioni]

Risultato netto dell'esercizio

[20-30 %]

[1-10 %]

[1-10 %]

[1-10 %]

[30-40 %]

[10-20 %]

[30-40 %]

[30-40 %]

(289)

In questo specifico contesto, la natura variabile della royalty dà una prima indicazione del fatto che il suo livello non è in relazione con il valore della proprietà intellettuale per la quale la royalty è pagata.

(290)

Per le ragioni esposte nei considerando da (291) a (338), la Commissione ritiene che un confronto con analoghe transazioni effettuate sul libero mercato utilizzando il metodo CUP — in particolare le licenze relative a diritti di proprietà intellettuale in diversi accordi relativi alla torrefazione, produzione e distribuzione conclusi da Starbucks con terzi — dimostri che il valore di libera concorrenza della royalty pagata da SMBV ad Alki LP per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione dovrebbe essere pari a zero. In altre parole, non dovrebbe essere dovuta alcuna royalty per la proprietà intellettuale in questo specifico contesto, dal momento che SMBV non trae alcun vantaggio dalla proprietà intellettuale relativa alla tostatura concessale in licenza da Alki LP.

a)   Confronto con accordi di torrefazione conclusi da Starbucks con terzi e confronto con analoghi accordi di licenza sul mercato

(291)

Alcuni contratti di torrefazione e produzione conclusi da società del gruppo Starbucks con terze parti, elencati nei considerando da (148) a (150), sono stati forniti da Starbucks alla Commissione nel corso dell'indagine. Per le ragioni esposte nei considerando da (292) a (298), la Commissione ritiene che tali operazioni costituiscano fattori diretti di comparabilità per determinare il livello del pagamento di royalties dovute da SMBV ad Alki LP ai sensi dell'accordo di licenza sulla proprietà intellettuale per la torrefazione.

(292)

Il paragrafo 1.38 delle Linee Guida OCSE PT 2010 fornisce i seguenti orientamenti in materia di verifica della comparabilità «l'esame dei […] fattori di comparabilità è per sua natura duplice, poiché implica l'analisi dei fattori che hanno un'influenza sulle transazioni controllate del contribuente e di quelli che incidono sulle transazioni sul libero mercato. L'importanza relativa di elementi di informazione mancanti sui comparabili potenziali […] dipende allo stesso tempo sia dalla natura della transazione controllata sia dal metodo del prezzo di trasferimento adottato […].»

(293)

Il paragrafo 1.36 delle Linee Guida OCSE PT 2010 elenca cinque fattori di comparabilità (147) che «comprendono le caratteristiche dei beni o dei servizi trasferiti, le funzioni svolte dalle parti (prendono in considerazione i beni utilizzati e i rischi assunti), le clausole contrattuali, le circostanze economiche delle parti e le strategie commerciali adottate dalle parti in causa.»

(294)

La Commissione osserva, in primo luogo, che le caratteristiche dei beni trasferiti ai sensi dell'accordo di proprietà intellettuale relativo alla torrefazione tra Alki LP e SMBV sono identiche a quelle dei beni trasferiti nell'ambito delle operazioni tra Starbucks e terzi nei contratti di torrefazione elencati nei considerando da (148) a (150). Entrambe le serie di operazioni riguardano tecnologie di torrefazione, miscele di caffè e curve di tostatura.

(295)

In secondo luogo, anche se non tutte i terzi suddetti tostano il caffè (alcuni producono bevande pronte da bere o altri prodotti e ingredienti per la preparazione di bevande), nelle transazioni riguardanti la torrefazione del caffè, la funzione della terza parte riguarda esattamente lo stesso prodotto della funzione di torrefazione di SMBV nell'ambito del suo rapporto contrattuale con Alki LP. In particolare, gli accordi contrattuali di Starbucks con [società produttrice non affiliata 2], [società produttrice non affiliata 3], [società produttrice non affiliata 4] e [società produttrice non affiliata 10] sono tutti relativi alla torrefazione di caffè verde.

(296)

In terzo luogo, in nessuna di tali operazioni il ruolo di Starbucks era più limitato del ruolo di Alki LP. In alcune di queste operazioni, Starbucks ha assunto più funzioni nei confronti di terzi rispetto ad Alki LP nei confronti di SMBV. In particolare, la maggior parte degli accordi contrattuali era associata all'approvvigionamento del caffè da parte di Starbucks (148). Inoltre, alcuni di questi accordi prevedevano l'acquisto di caffè torrefatto presso terzi da parte di Starbucks. La remunerazione di Starbucks nell'ambito di tali accordi costituisce anche la remunerazione massima a condizioni di mercato per l'accordo di licenza, se è dovuta una remunerazione ad Alki LP.

(297)

In quarto luogo, nulla indica che la situazione economica dei terzi influenzi gli accordi stipulati con Starbucks. In particolare, non è possibile collegare con la specifica situazione economica di un terzo in particolare, il fatto che Starbucks abbia stipulato diversi accordi di licenza di proprietà intellettuale relativi alla torrefazione per i quali non ha ricevuto royalties per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione. Gli accordi coprono diverse regioni geografiche, ivi compresa l'Unione e la Svizzera, il che è stato considerato una delimitazione geografica pertinente per la ricerca di fattori di comparabilità nella relazione sui prezzi di trasferimento.

(298)

In quinto luogo, le strategie aziendale dei terzi sono presentate qui di seguito. Gli accordi differiscono principalmente a seconda che il terzo interessato sfrutti o meno i diritti di proprietà intellettuale direttamente sul mercato tramite la vendita di prodotti ai clienti finali.

(299)

Le transazioni non controllate consentono di utilizzare il metodo CUP per determinare l'importo delle royalties a condizioni di libera concorrenza tra SMBV e Alki LP confrontando il pagamento dovuto nel quadro di una transazione controllata (da SMBV a Alki LP) con il pagamento dovuto (ad opera di terzi a favore di altre società del gruppo Starbucks) nel quadro di transazioni comparabili concluse in circostanze analoghe sul libero mercato.

(300)

A questo proposito, la Commissione osserva che i terzi che hanno concluso accordi analoghi con Starbucks [società produttrice non affiliata 2], [società produttrice non affiliata 3], [società produttrice non affiliata 4], [società produttrice non affiliata 9], [società produttrice non affiliata 8], [società produttrice non affiliata 1] e [società produttrice non affiliata 10] non versano royalties ai sensi dei loro accordi di licenza con Starbucks se non sfruttano direttamente sul mercato i diritti di proprietà intellettuale relativi alla torrefazione.

(301)

[Società produttrice non affiliata 3] paga una royalty a Starbucks solo quando vende la sua produzione a [joint venture società produttrice non affiliata 3 — Starbucks]. In questo caso, [società produttrice non affiliata 3] sfrutta la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione direttamente sul mercato attraverso una parte correlata e quindi il pagamento di royalties sembra coprire la distribuzione a terzi ad opera della joint venture dei prodotti della marca Starbucks. Questa conclusione è confermata dal fatto che, quando [società produttrice non affiliata 3] rivende il caffè torrefatto al gruppo Starbucks (invece che alla joint venture) e la distribuzione e lo sfruttamento sul mercato della marca sono garantiti dal gruppo Starbucks, [società produttrice non affiliata 3] non paga royalties a Starbucks per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione.

(302)

Per quanto riguarda [società produttrice non affiliata 2], sebbene Starbucks sostenga che il ricarico più elevato sui chicchi di caffè verde acquistati per Starbucks nel quadro del contratto con [società produttrice non affiliata 2] rappresenti una remunerazione per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione, sembra che tale ricarico sia trasferito a [società produttrice non affiliata 5]. Infatti, il prezzo al quale [società produttrice non affiliata 5] acquista il caffè da [società produttrice non affiliata 2] è definito anche come un ricarico per il costo dei chicchi di caffè verde acquisiti. Nel suo rapporto con la [società produttrice non affiliata 2], che pare venga remunerato con un ricarico più elevato, Starbucks agisce da fornitore, ovvero con una funzione diversa rispetto alla funzione assunta da Alki LP nel suo rapporto con SMBV. In risposta all'argomentazione di Starbucks in base alla quale dato che [società produttrice non affiliata 2] è pronta a pagare una maggiorazione sul prezzo dei chicchi di caffè forniti da SCTC e che, di conseguenza, i prezzi di SCTC sarebbero di libera concorrenza, la Commissione ritiene che il prezzo di acquisto per i chicchi di caffè verde non possa essere analizzato in modo isolato dall'obbligo di [società produttrice non affiliata 2] ai sensi dei suoi contratti con Starbucks di vendere la propria produzione [società produttrice non affiliata 5] e che, pertanto, si devono prendere in considerazione gli accordi sulla determinazione dei prezzi tra [società produttrice non affiliata 5] e [società produttrice non affiliata 2]. Non ci sono indicazioni che un ricarico sul prezzo di acquisto non sarebbe trasferito direttamente a [società produttrice non affiliata 5] o non inciderebbe sulle condizioni commerciali tra [società produttrice non affiliata 5] e [società produttrice non affiliata 2], dato che questo accordo contrattuale non è stato stipulato in modo indipendente dall'accordo contrattuale tra Starbucks e [società produttrice non affiliata 5].

(303)

Inoltre, la Commissione osserva che nel suo rapporto con [società produttrice non affiliata 5], [società produttrice non affiliata 6] e [società produttrice non affiliata 7], soltanto gli accordi di licenza relativi ai marchi commerciale e alla tecnologia conclusi da Starbucks con queste terze parti prevedono il pagamento di una royalty. Tale royalty è tuttavia paragonabile alla royalty pagata dai negozi di Starbucks Coffee BV per lo sfruttamento della proprietà intellettuale relativa alla marca Starbucks sul mercato, dal momento che tutte e tre le società vendono prodotti ai consumatori finali. Gli accordi quadro e gli accordi di produzione e distribuzione tra le tre società e Starbucks relativi al processo di produzione non prevedono il versamento di una royalty per la proprietà intellettuale di Starbucks.

(304)

Inoltre, la Commissione osserva che SMBV esternalizza la produzione di [un prodotto a base di caffè con marchio registrato] e di caffè solubile a terzi, in particolare, a [società produttrice non affiliata 1]. Anche se il [prodotto a base di caffè con marchio registrato] di Starbucks è un prodotto di marca protetto, [società produttrice non affiliata 1] non corrisponde royalties a SMBV né a un'altra società di Starbucks per la miscela e altre informazioni in merito alla produzione. Allo stesso modo, sebbene la produzione della tecnologia utilizzata per la produzione dei prodotti a base di caffè solubile VIA sia pubblicizzata come innovativa da Starbucks, la sua produzione è esternalizzata a un terzo dal quale SMBV non percepisce una royalty. In effetti, dalla contabilità di SMBV risulta che l'impresa non percepisce royalties per nessuna delle attività di produzione esternalizzate (149).

(305)

Infine, per valutare se la remunerazione versata da SMBV ad Alki LP per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione corrisponda alle normali condizioni di mercato, l'accordo tra Alki LP e SMBV può essere comparato con gli accordi che i concorrenti di Starbucks hanno stipulato con terzi operanti come torrefattori.

(306)

Ad esempio, in risposta alla richiesta di informazioni riguardanti le condizioni commerciali sul libero mercato tra parti non correlate in cui una società svolge la funzione di torrefazione dei chicchi di caffè verde, Melitta ha precisato di non ricevere royalties quando esternalizza la torrefazione di caffè a un terzo, nonostante metta a disposizione le curve di tostatura (150).

(307)

La società Y, che svolge attività di torrefazione tramite una società del gruppo designata come produttore per conto terzi, ha dichiarato nelle sue osservazioni che anche la sua società di torrefazione interna non corrisponde royalties per la proprietà intellettuale o il know-how utilizzati nel processo di torrefazione (151).

(308)

Lo stesso vale anche per Dallmayr, che ha affermato di considerare insolito il pagamento di una royalty da parte di una società che fornisce torrefazione, dato che ci si aspetterebbe piuttosto che sia il cliente a pagare il torrefattore e non il contrario (152).

(309)

Ne consegue che, poiché negli accordi di produzione stipulati da Starbucks con terzi, molti dei quali erano in essere quanto la richiesta dell'APP SMBV è stata presa in considerazione dalle autorità fiscali olandesi, non erano richieste royalties per l'uso della proprietà intellettuale relativa alla torrefazione, la Commissione ritiene che un'analisi dei prezzi di trasferimento in relazione al valore sul mercato della royalty corrisposta da SMBV ad Alki LP per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione porti a concludere che non sono dovute royalties per la proprietà intellettuale nel quadro di tali accordi specifici. Anche il confronto con gli accordi stipulati dai concorrenti di Starbucks con terzi operanti come torrefattori porta alla stessa conclusione.

b)   SMBV non sfrutta il valore della proprietà intellettuale relativa alla torrefazione nel suo rapporto con Alki LP

(310)

Sebbene il know-how di torrefazione e le curve di tostatura possano avere un valore, nel rapporto specifico tra Alki LP e SMBV, tale valore non viene sfruttato dal torrefattore. Questo perché l'importanza del know-how di torrefazione e delle curve di tostatura risiede, nel caso della struttura di Starbucks, nel garantire il tipico gusto associato alla marca e ai singoli prodotti. Di conseguenza, il valore del know-how di torrefazione e delle curve di tostatura di Starbucks viene sfruttato soltanto quando i prodotti Starbucks sono venduti nei negozi sotto la marca Starbucks. Di per sé, il know-how di torrefazione e le curve di tostatura non generano valore per il torrefattore su base continuativa se non possono essere sfruttati sul mercato.

(311)

Tale conclusione è sostenuta dalle osservazioni di Starbucks, che precisa come gli accordi di licenza nei quali la licenza relativa alla proprietà intellettuale serve soltanto a consentire a terzi di produrre in conformità con le specifiche di Starbucks e a proteggere diritti di proprietà intellettuale di Starbucks, ma nell'ambito dei quali i terzi non sfruttano beni immateriali sul mercato, non prevedono il pagamento di royalties a Starbucks da parte del terzo interessato (153).

(312)

Inoltre, nel caso di SMBV, il know-how di torrefazione e le curve di tostatura sembrano costituire una specifica tecnica da rispettare nella torrefazione a seguito della preferenza o della scelta espressa dalla società che richiede il servizio. Nella relazione sui prezzi di trasferimento Starbucks ha sostenuto che le curve di tostatura sono dettate da SMBV. Esse permettono a SMBV e ai terzi con cui sono stati conclusi accordi di torrefazione e accordi di produzione e fornitura, di soddisfare i requisiti di Starbucks. Preferenze in merito alla torrefazione sono imposte ai produttori, ad esempio attraverso i requisiti standard di torrefazione e norme di controllo della qualità. Tali specifiche costituiscono parte di ogni accordo di torrefazione, produzione o approvvigionamento.

(313)

A tale proposito, l'accordo per la torrefazione indica che SMBV deve adottare processi di tostatura forniti da Alki LP e impiegare attrezzature, macchinari e metodi di produzione adeguati al fine di garantire che i prodotti soddisfino le specifiche del prodotto dettate da Alki LP (154). SMBV non sembra trarre alcun beneficio dall'uso delle specifiche di prodotto stabilite nell'ambito di quel rapporto. Il fatto che le specifiche stabilite da Alki LP in merito al processo di tostatura e, in particolare, alle curve di tostatura permettano a SMBV di tostare il caffè che viene venduto con marca Starbucks non apporta vantaggio a SMBV in termini di aumento delle vendite o dei prezzi di vendita, considerando che, in linea di principio, SMBV non vende la sua produzione ai clienti finali che apprezzano il valore della marca Starbucks. SMBV vende praticamente tutta la sua produzione ai negozi Starbucks in franchising, i quali corrispondono tutti una royalty al gruppo per lo sfruttamento commerciale della proprietà intellettuale di Starbucks, che rappresenta un valore per la loro attività di distribuzione. SMBV non sfrutta la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione direttamente sul mercato; i negozi costituiscono l'interfaccia con i clienti finali che apprezzano il tipico gusto associato alla marca Starbucks.

(314)

Infine, sulla base delle informazioni finanziarie fornite nella Tabella 2 e nella Tabella 8, la Figura 3 presenta il margine di profitto di SMBV sulle sue attività di torrefazione del caffè, che si ottiene sottraendo il prezzo pagato da SMBV a SCTC per i chicchi di caffè verde dai ricavi del caffè torrefatto registrati alla voce «RIC. CAFFÈ CONFEZIONATO» per ogni anno (155).

Figura 3

Perdite generate dalle attività di torrefazione di SMBV dal 2010

(ricavi e prezzo di acquisto del caffè in EUR)

Image

(315)

La Figura 3 dimostra che, dal 2010, quando il margine sui chicchi di caffè verde richiesto da SCTC è aumentato, SMBV è in perdita in relazione alle sue attività di torrefazione. Tenendo conto di tale aspetto e dei dati della Tabella 10, che mostrano la percentuale di royalty corrisposta da SMBV ad Alki LP rispetto ai ricavi delle vendite di caffè, il know-how relativo alla torrefazione e le curve di tostatura non sembrano creare valore positivo per SMBV. Ad esempio, nel 2013 SMBV ha pagato una royalty di 22,8 milioni di EUR ad Alki LP per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione, anche se sembra aver registrato una perdita lorda (prima della deduzione delle spese d'esercizio) pari a circa [1-10] milioni di EUR sulle sue attività di torrefazione.

(316)

In altre parole, il pagamento delle royalties da SMBV ad Alki LP è finanziato attraverso le altre attività di SMBV (156). Sebbene possa essere concepibile che un operatore economico sostenga delle perdite per finanziare una royalty che potrebbe portare a un futuro aumento degli utili, le perdite correlate all'attività sono legate all'aumento del prezzo dei chicchi di caffè verde ad opera di SCTC e non sembrano offrire alcuna prospettiva di utili futuri (157). Infatti, la strategia aziendale di SMBV appare stabile per tutta la durata dell'APP e, in assenza di un'influenza determinante sulle vendite, non ci sono azioni concrete che SMBV potrebbe intraprendere per ripristinare la redditività. Dal momento che i costi d'esercizio rappresentano una piccola parte dei costi totali di SMBV, tagliare questi costi non sarebbe sufficiente per tornare alla redditività poiché non compenserebbe l'impatto finanziario del ricarico sui chicchi di caffè verde. La royalty pagata da SMBV ad Alki LP per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione in un contesto infragruppo sembra servire strutturalmente soltanto allo scopo di trasferire ad Alki LP gli utili derivanti dall'attività di rivendita di SMBV.

(317)

Il fatto che l'attività di torrefazione non generi sufficiente utile per consentire i pagamenti delle royalties conferma quindi ulteriormente, dato il rapporto specifico infragruppo tra SMBV e Alki LP, che la metodologia per la determinazione del livello di tale royalty come una variabile di rettifica, accettata dall'APP SMBV, non è conforme al principio di libera concorrenza.

(318)

Alla luce del confronto con gli accordi di torrefazione di Starbucks, la Commissione ritiene pertanto che un'analisi dei prezzi di trasferimento del valore di libera concorrenza della royalty corrisposta da SMBV ad Alki LP per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione porti a concludere che non è dovuta alcuna royalty per tale proprietà intellettuale, dato che SMBV non sembra trarre alcun vantaggio dall'uso della proprietà intellettuale relativa alla torrefazione prevista in quel rapporto. Nessuna delle argomentazioni addotte dai Paesi Bassi o da Starbucks durante l'indagine inficia tale conclusione.

c)   Il pagamento di royalties non riflette una remunerazione per l'assunzione di rischi imprenditoriali

(319)

In risposta ai dubbi della Commissione in merito alla natura di libera concorrenza del pagamento delle royalties, i Paesi Bassi e Starbucks hanno affermato che tale pagamento riflette non solo una remunerazione per l'uso della proprietà intellettuale relativa alla torrefazione, ma anche una compensazione per l'assunzione del rischio imprenditoriale da parte di Alki LP (158). I Paesi Bassi evidenziano che SMBV non sosterrebbe il rischio economico delle perdite di magazzino, in quanto, dato il modo in cui viene determinato il pagamento delle royalties ai sensi dell'accordo per la torrefazione, tali costi sono in ultima analisi a carico di Alki LP (159).

(320)

La Commissione rileva, in primo luogo, che questa affermazione non è supportata dalla relazione sui prezzi di trasferimento su cui si fonda la richiesta di APP SMBV. Al contrario, la relazione contraddice chiaramente tale affermazione, sostenendo che «[SMBV] riceve in licenza una serie di diritti di proprietà intellettuale da Alki LP necessari per attuare il processo di torrefazione per la produzione del caffè e avere il diritto di fornire caffè agli sviluppatori. In cambio [SMBV] versa una royalty ad Alki LP per la proprietà intellettuale oggetto della licenza.» (160). Aspetto ancora più importante, in nessuna parte della relazione sui prezzi di trasferimento viene menzionato il fatto che il pagamento di royalties costituirebbe in parte un pagamento da SMBV ad Alki LP per l'assunzione dei rischi imprenditoriali. In realtà, SMBV conserva più rischi rispetto a quanto asserito nella relazione sui prezzi di trasferimento, in particolare, i rischi di magazzino e alcuni rischi relativi all'approvvigionamento di chicchi di caffè e all'utilizzo della capacità di produzione.

(321)

La Commissione rileva, in secondo luogo, che i Paesi Bassi sembrano ritenere che il modo in cui è strutturato l'accordo contrattuale nell'ambito dell'accordo per la torrefazione (161) dia sostanza giuridica all'effettiva attribuzione dei rischi e delle responsabilità tra Alki LP e SMBV. Tuttavia, secondo i conti di SMB, il pagamento di royalties è generato dall'APP SMBV e non dall'accordo contrattuale tra Alki LP e SMBV.

(322)

In terzo luogo, ed è questo il punto fondamentale, la Commissione ritiene che, se venisse accettata l'asserzione dei Paesi Bassi, il rischio d'impresa di qualsiasi società appartenente a un gruppo potrebbe essere eliminato attraverso una riallocazione infragruppo dei rischi attuata semplicemente mediante un contratto. Ad esempio, una società che prende tutte le decisioni strategiche per un gruppo, in particolare le decisioni in materia di investimenti e R&S, aspetto che, in linea di principio, sarebbe considerato una funzione complessa che concentra il rischio imprenditoriale, potrebbe essere considerata «a basso rischio» ed essere tassata di conseguenza, a condizione che venga stipulato un contratto infragruppo che fissi la sua remunerazione a una percentuale arbitraria delle spese d'esercizio e trasferisca i suoi utili residui a un'altra società del gruppo. Accettare tale affermazione renderebbe priva di sostanza l'applicazione del principio di libera concorrenza per la fissazione dei prezzi delle operazioni infragruppo, dal momento che gli accordi contrattuali sarebbero considerati prevalere sulla realtà economica.

(323)

La Commissione ricorda (162), a tale riguardo, i paragrafi da 9.44 a 9.46 delle Linee Guida OCSE PT 2010 (163) i quali chiariscono che nel contesto di una riorganizzazione aziendale «[è] quindi il livello più o meno alto di rischio dell'attività che deve guidare la scelta del metodo di determinazione del prezzo di trasferimento più appropriato, e non il contrario» (164). Contrariamente a quanto sostengono i Paesi Bassi (165), l'idea che l'applicazione delle norme sui prezzi di trasferimento debba seguire i rischi e non gli accordi contrattuali quando tali accordi non riflettono il rischio d'impresa sottostante, è valida anche al di fuori del contesto di una riorganizzazione aziendale. Concordare un metodo per i prezzi di trasferimento (come ad esempio il metodo TNMM sulla base dei costi d'esercizio) e stipulare accordi contrattuali atti a rettificare ogni anno l'utile ante imposte secondo tali accordi consente certo di limitare la fluttuazione del debito fiscale della società su più esercizi fiscali; tuttavia, una tale struttura costruita attraverso accordi contrattuali non corrisponde necessariamente alla realtà economica che sta alla base delle operazioni e ai rischi connessi con l'attività della società. Le Linee Guida OCSE PT 1995 presentano questa considerazione al paragrafo 1.26, dove si legge: «[in relazione] alle condizioni contrattuali, si può considerare se la ripartizione dei rischi indicata sia conforme alla natura economica della transazione. A questo proposito, in generale, è il comportamento delle parti che dovrebbe costituire la miglior prova della ripartizione effettiva dei rischi.»

(324)

In quarto luogo, per quanto riguarda l'asserzione dei Paesi Bassi e di Starbucks secondo la quale è la natura a basso rischio dell'attività di SMBV che di fatto determina il metodo in materia di prezzi di trasferimento accettato dall'APP SMBV, la Commissione osserva che le informazioni fornite durante l'indagine non sostengono tale asserzione. Nel considerando 113, della decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi sulla capacità di Alki LP di sostenere e controllare qualsiasi rischio d'impresa. Quando un'azienda si assume un rischio, dovrebbe essere in grado, da un lato, di controllare il rischio (166) e, dall'altro, di farsi carico finanziariamente di tale rischio (167). Prima che la struttura proposta sia considerata in linea con le normali condizioni di concorrenza occorre quindi analizzarne la capacità di assumersi un rischio. Le Linee Guida OCSE PT 2010 chiariscono che il controllo dovrebbe essere inteso, in questo contesto, come la capacità di prendere decisioni per assumersi il rischio e gestirlo. Ciò presuppone che l'azienda disponga di persone che svolgono queste funzioni di controllo (168).

(325)

Tuttavia, secondo le informazioni fornite da Starbucks (169), Alki LP non ha dipendenti propri e sebbene, in quanto società in accomandita semplice, non si possa escludere in linea di principio che i soci possano contribuire alle attività di Alki LP pur non essendo dipendenti, in base alle informazioni fornite (170), i soci di Alki LP sono società e nessuna di loro ha dipendenti. Di conseguenza, la capacità operativa di Alki LP di assumersi rischi appare limitata.

(326)

Inoltre, la capacità di Alki LP di sostenere il rischio finanziario è limitata alle sue risorse finanziarie e alle risorse finanziarie dei suoi soci. Secondo le informazioni presentate da Starbucks alla Commissione (171), questi ultimi non presentano bilanci distinti, ma sono essi stessi società a responsabilità limitata. Pertanto, la capacità finanziaria di Alki LP è inferiore a quella complessiva del gruppo e non può essere equiparata a quest'ultima.

(327)

Starbucks replica che la capacità operativa di Alki LP è fornita attraverso i dipendenti di Starbucks Inc., assunti di volta in volta a contratto per sostenere Alki LP nei suoi compiti (172). La Commissione ritiene tale argomentazione non convincente. Non vi è alcun motivo per cui l'assunzione di un dipendente di supporto alla gestione dovrebbe avvenire tramite Alki LP: SMBV avrebbe potuto assumere direttamente un dipendente per sostenere la gestione della società. Dal momento che nel caso di una gestione esternalizzata la responsabilità di rendicontazione è più debole di quella cui sottostanno i dirigenti diretti, una direzione esternalizzata comporta maggiori costi di intermediazione dal punto di vista della corporate governance. Date le attività di SMBV, che includono tra l'altro la gestione di uno stabilimento di torrefazione, la direzione di SMBV richiede un monitoraggio quotidiano e non può essere efficacemente garantita da un dipendente a tempo parziale.

(328)

Pertanto, Alki LP non può garantire la gestione dei rischi aziendali di SMBV con la stessa efficacia che dipendenti e dirigenti diretti di SMBV potrebbero garantire e, di conseguenza, tale rischio potrebbe, nella migliore delle ipotesi, essere parzialmente mitigato attraverso il suo trasferimento contrattuale ad Alki LP.

(329)

Tale conclusione conferma il dubbio espresso nel considerando 89 della decisione di avvio sulla razionalità economica della struttura, dato che Alki LP sembra superflua nell'ambito di questa struttura. I paragrafi da 1.64 a 1.66 delle Linee Guida OCSE PT 2010 si riferiscono (173), a tale riguardo, a situazioni in cui le strutture non sono determinate da condizioni commerciali normali e potrebbero essere state strutturate dal contribuente per eludere o ridurre al minimo le imposte. In questi casi, le autorità fiscali dovrebbero analizzare la base imponibile basandosi su una struttura corretta, come sarebbe stata determinata da normali condizioni commerciali. Le informazioni presentate da Starbucks, secondo le quali Alki LP è stata aggiunta alla struttura per motivi fiscali legati agli Stati Uniti (174), conferma i dubbi della Commissione sulla razionalità economica della struttura.

(330)

In quinto luogo, sebbene la Commissione accetti l'asserzione dei Paesi Bassi e di Starbucks secondo la quale determinati rischi di vendita di SMBV sono mitigati dagli accordi con i negozi, questo fatto non ha alcuna incidenza sul rapporto di SMBV con Alki LP. Per quanto riguarda il campo di azione limitato di SMBV nelle negoziazioni con le sue controparti in materia di condizioni commerciali e prezzi, la Commissione riconosce altresì che il sistema delle previsioni dei negozi sembra ridurre l'incertezza aziendale per SMBV (175). In base agli accordi contrattuali tra SMBV e i negozi, questi ultimi non possono discostarsi significativamente dalle previsioni fornite a SMBV e hanno inoltre l'obbligo di acquistare i prodotti da SMBV. Lo smercio della produzione di SMBV è garantita dal fatto che i negozi hanno l'obbligo di rifornirsi presso di essa. Tuttavia, i rischi principali di un'attività di produzione non sono legati solo ai rischi di magazzino, bensì soprattutto alle capacità di produzione, e né i Paesi Bassi né Starbucks hanno dimostrato che le disposizioni contrattuali eliminano completamente i rischi legati alle fluttuazioni della domanda di utilizzo della capacità di produzione. In particolare, i contratti con i produttori terzi, [società produttrice non affiliata 1] non sono pienamente adattati alle possibili fluttuazioni della domanda.

(331)

In sesto luogo, nemmeno l'accordo contrattuale invocato dai Paesi Bassi con il quale SCTC garantisce la qualità dei chicchi di caffè verde fornito non ha alcuna incidenza sul rapporto tra SMBV e Alki LP. In ogni caso, si tratta di un accordo commerciale standard che non riduce il rischio di SMBV rispetto alle normali condizioni di mercato.

(332)

In conclusione, la Commissione respinge le affermazioni secondo cui gli accordi contrattuali comporterebbero un trasferimento effettivo dei rischi da SMBV ad Alki LP. Pertanto, non è giustificato affermare che una parte della royalty serva a compensare un trasferimento del rischio imprenditoriale.

d)   Il livello delle royalties non è giustificato dagli importi che Alki LP paga per la tecnologia a Starbucks US nel quadro dell'accordo di ripartizione dei costi

(333)

Starbucks sembra inoltre invocare che la royalty corrisposta da SMBV ad Alki LP sia giustificata dal fatto che Alki LP paga importi equiparabili a Starbucks US per la tecnologia di torrefazione del caffè.

(334)

La Commissione rileva, in via preliminare, che l'APP SMBV non riguarda il rapporto tra Alki LP e Starbucks US, bensì il rapporto tra SMBV e Alki LP. Di conseguenza, il solo elemento pertinente per valutare se l'analisi dei prezzi di trasferimento per le transazioni tra le due entità sia stata realizzata utilizzando una metodologia che fornisce un'approssimazione attendibile di un risultato di mercato conforme al principio di libera concorrenza, è il valore delle transazioni come determinato dal consulente fiscale di Starbucks e non il valore dei pagamenti effettuati al di fuori di tale rapporto.

(335)

La Commissione non contesta il fatto che somme importanti, designate come «royalty permanente», siano pagate da Alki LP a Starbucks US (176). Tuttavia, la designazione di tale pagamento nell'ambito dell'accordo di ripartizione dei costi quale remunerazione per la tecnologia di torrefazione non può essere confermata sulla base del modo in cui tali pagamenti sono strutturati ai sensi dell'accordo di ripartizione dei costi.

(336)

In primo luogo, i pagamenti effettuati da Alki LP a Starbucks US sono finanziati in più larga misura dal pagamento delle royalties che Alki LP riceve da Starbucks Coffee BV per l'utilizzo della marca che non dalla royalty ricevuta da SMBV (177).

(337)

In secondo luogo, i pagamenti effettuati da Alki LP a favore di Starbucks US ai sensi dell'accordo di ripartizione dei costi non sembrano essere stati fissati a un livello conforme al principio di libera concorrenza. In particolare, per l'acquisizione della proprietà intellettuale relativa al modello aziendale e alla marca, Alki LP (ivi incluso il suo predecessore [CV 1]) ha pagato un importo complessivo di [30-40] milioni di EUR a partire dal 2005, mentre tale proprietà intellettuale è stata venduta da Alki LP per [1-1,5] miliardi di EUR nel 2014. Questa differenza di valore sembra indicare che l'accordo non riflette la remunerazione di mercato per la proprietà intellettuale; i pagamenti nel quadro della royalty permanente potrebbero quindi essere considerati come una compensazione per la cessione della marca nell'ambito della stessa transazione a un valore che era troppo basso.

(338)

In sintesi, si deve respingere l'argomentazione di Starbucks secondo la quale i pagamenti effettuati ai sensi dell'accordo di ripartizione dei costi dimostrerebbero il carattere conforme al principio di libera concorrenza dei pagamenti di royalties fra SMBV e Alki LP.

e)   Conclusione sul carattere conforme al principio di libera concorrenza della royalty

(339)

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che un confronto con analoghe transazioni non controllate, in particolare per quanto riguarda gli accordi relativi alle royalties presenti nell'ambito di diversi accordi di torrefazione, produzione e distribuzione che Starbucks ha concluso con terzi, dimostri che il valore sul libero mercato della royalty pagata da SMBV ad Alki LP per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione dovrebbe essere pari a zero, ossia, che non dovrebbero essere dovute royalties per la proprietà intellettuale in quello specifico rapporto, dal momento che SMBV non trae alcun vantaggio dall'utilizzo della proprietà intellettuale relativa alla torrefazione ottenuta in licenza da Alki LP.

(340)

Data tale conclusione, non è utile procedere a una stima della royalty in questione. Per contro, gli utili contabili di SMBV senza deduzione delle royalties versate da SMBV ad Alki LP per la licenza di proprietà intellettuale relativa alla torrefazione, dovrebbero costituire il punto di partenza per determinare il debito fiscale di SMBV nei Paesi Bassi al fine di assicurare che gli utili imponibili di SMBV corrispondano al livello di società non integrate il cui debito fiscale è determinato dai profitti generati a condizioni di mercato. In altre parole, gli utili non tassati pagati come royalty da SMBV ad Alki LP per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione avrebbero dovuto essere tassati al 100 % nei Paesi Bassi.

(341)

Di conseguenza, la metodologia accettata nell'APP SMBV per determinare il livello di tale pagamento, secondo la quale tutti i profitti generati da SMBV in eccesso rispetto al [9-12] % dei costi operativi vengono trasferiti ad Alki LP (178), si discosta da una metodologia che porta ad un'approssimazione attendibile di un risultato a condizioni di mercato conforme al principio di libera concorrenza. Poiché l'applicazione di tale metodologia porta a una riduzione del debito fiscale di SMBV ai sensi del sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società rispetto alle società non integrate i cui utili imponibili sono determinati dal mercato, appare che l'APP SMBV, accettando tale metodologia, conferisca un vantaggio selettivo a SMBV ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

f)   Il carattere conforme al principio di libera concorrenza dei prezzi fatturati da SCTC a SMBV per i chicchi di caffè verde

(342)

Come spiegato nel considerando 272, l'individuazione e l'analisi delle transazioni controllate e non controllate di SMBV costituisce un primo passo necessario per valutare il carattere conforme al principio di libera concorrenza delle condizioni commerciali applicabili tra le parti correlate ai fini dei prezzi di trasferimento.

(343)

Nel considerando 116 della decisione di avvio, la Commissione ha spiegato che se il pagamento delle royalties fosse stimato utilizzando un metodo di prezzi di trasferimento diretto, come ad esempio il metodo CUP, i prezzi fatturati per i chicchi di caffè verde costituirebbero la transazione controllata da valutare per determinare i prezzi di trasferimento; la Commissione ha inoltre spiegato che occorrerebbe valutare il prezzo dei chicchi di caffè verde venduti da SCTC a SMBV per stabilire se tale prezzo, rispecchiato nel conto economico di SMBV, non sia esagerato e abbia comportato una riduzione degli utili imponibili di SMBV.

(344)

La relazione sui prezzi di trasferimento considera l'accordo di approvvigionamento relativo ai chicchi di caffè verde tra SMBV e SCTC come una delle transazioni e dei flussi interaziendali più importanti, ma non esamina né analizza se il prezzo fatturato per i chicchi di caffè verde da SCTC a SMBV sia in linea con le condizioni di mercato.

(345)

La determinazione del prezzo dei chicchi di caffè verde da parte di SCTC è descritta nei considerando da (114) a (119). La Tabella 6 presenta la ripartizione effettuata da Starbucks del ricarico sui chicchi di caffè verde acquistati da SCTC e fatturato a SMBV. Sulla base dei dati finanziari di SCTC riportati nella Tabella 4, la Tabella 11 presenta l'effettivo ricarico registrato da SCTC e il margine lordo effettivo addebitato ai suoi clienti ogni anno.

Tabella 11

Ricarico sull'approvvigionamento di chicchi di caffè verde registrato e margine lordo applicato da SCTC

(%)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ricarico su CMV

[1,5-4,5]

[1,5-4,5]

[1,5-4,5]

[1,5-4,5]

[4,5-7,5]

[1,5-4,5]

[16,5-19,5]

[13,5-16,5]

[19,5-22,5]

[16,5-19,5]

margine lordo su CMV

[4,5-7,5]

[4,5-7,5]

[4,5-7,5]

[4,5-7,5]

[4,5-7,5]

[4,5-7,5]

[16,5-19,5]

[16,5-19,5]

[19,5-22,5]

[16,5-19,5]

(346)

Il ricarico medio sui costi dei chicchi di caffè verde forniti da SCTC per il periodo dal 2005 al 2010 è pari a [circa il 3 %], a fronte di un ricarico medio di [circa il 18 %] nel periodo dal 2011 al 2014. Il corrispondente margine lordo sulle CMV per il periodo dal 2005 al 2010 è pari a [circa il 6 %], rispetto a un margine lordo medio sulle CMV pari a [circa il 18 %] nel periodo dal 2011 al 2014.

(347)

Secondo Starbucks, il ricarico pari a [circa il 3 %], applicato in media per il periodo dal 2005 al 2010, corrisponde a un ricarico di libera concorrenza. Se detratto dai ricarichi applicati a partire dal 2011, tale ricarico sembra tradursi in una remunerazione registrata da SMBV in relazione alle attività di torrefazione, in linea con l'intervallo stimato proposto dalla società X che va dal 13 al 17 % del CMV per le attività di torrefazione (179). Il ricarico pari a [circa il 3 %] si colloca anche nell'intervallo di remunerazione per la funzione di approvvigionamento proposta da Starbucks nell'analisi degli elementi comparabili trasmessa il 29 giugno 2015 (180). La Commissione può quindi accettare che il ricarico pari a [circa il 3 %] sui costi dei chicchi di caffè verde durante il periodo dal 2005 al 2010 sia conforme al principio di libera concorrenza.

(348)

Tuttavia, poiché Starbucks non ha fornito una valida giustificazione dell'aumento del ricarico medio a [circa il 18 %] a partire dal 2011, la Commissione ritiene, come spiegato nei considerando da (349) a (357), che a partire da quell'anno non possa essere accettata la relativa detrazione dagli utili contabili di SMBV dovuta a tale aumento. In effetti, se la relazione sui prezzi di trasferimento avesse analizzato opportunamente il prezzo fatturato da SCTC a SMBV per i chicchi di caffè verde come transazione controllata, tale prezzo sarebbe rientrato nel campo di applicazione dell'APP SMBV, che ha l'obiettivo di determinare la base imponibile di SMBV nei Paesi Bassi (181). Infatti, dato che il prezzo corrisposto per i chicchi di caffè verde viene dedotto dagli utili contabili di SMBV, l'APP SMBV avrebbe dovuto prescrivere un prezzo di libera concorrenza nel 2008, rispetto al quale non sarebbe stata possibile alcuna deviazione nel 2011, ivi incluso un aumento del ricarico, a meno che non si fosse sostituito o modificato l'APP.

(349)

Starbucks sostiene che l'aumento di tale ricarico nel 2011 sia stato causato della crescente importanza delle operazioni di SCTC, in particolare la sua maggiore competenza nel settore dell'approvvigionamento del caffè e, cosa più importante, la proprietà e la gestione del programma «C.A.F.E. Practices». Tale giustificazione non sembra tuttavia corrispondere alle informazioni fornite durante l'indagine. In particolare, il programma «C.A.F.E. Practices» è in vigore dal 2004. Inoltre, dato che la remunerazione di SCTC è proporzionata ai chicchi di caffè verde venduti, qualsiasi aumento della capacità avrebbe dovuto essere remunerato di conseguenza. Infatti, finché la remunerazione costituisce una percentuale stabile del CMV, l'aumento del fatturato comporta un aumento proporzionale degli utili.

(350)

Secondo Starbucks, inoltre, il ricarico è rimasto conforme al principio di libera concorrenza «per tutto il periodo» dal 2005 al 2014 (182). Nella sua comunicazione del 29 giugno 2015, Starbucks ha chiarito che la ripartizione di cui alla Tabella 5, fornita nell'ambito della sue osservazioni del 13 aprile 2015, è stata definita sulla base di un'analisi degli elementi comparabili. La Commissione non accetta tale asserzione per i seguenti motivi.

(351)

In primo luogo, per quanto riguarda la determinazione dei prezzi del programma «C.A.F.E. Practices» nell'analisi degli elementi comparabili fornita da Starbucks il 29 giugno 2015 (183), la Commissione osserva che le cifre comunicate da Starbucks presentano un problema di coerenza. Le informazioni presentate in data 13 aprile 2015 e riprodotte nella Tabella 6 contraddicono le informazioni fornite il 29 giugno 2015 presentate nella Tabella 7. Più in particolare, in relazione al programma «C.A.F.E Practices», quanto inizialmente presentato come il quartile superiore, è stato successivamente presentato da Starbucks come il valore massimo osservato. Le incongruenze riguardano anche l'uso di un fattore di rettifica per esprimere una royalty concordato come percentuale delle vendite, laddove Starbucks attua una rettifica non usuale per arrivare a una royalty espressa come percentuale dei costi (184).

(352)

Inoltre, gli accordi individuati (185) sono relativi alla concessione in licenza di tecnologia. Ciò potrebbe essere paragonato a una situazione nell'ambito della quale Starbucks attraverso Alki LP concede in licenza della tecnologia a SMBV, sebbene non sembrino esistere accordi indipendenti da un accordo di licenza relativi a marche di caffè nell'ambito dei quali sia concessa in licenza della tecnologia per la lavorazione del caffè. SCTC non concede in licenza nessuna tecnologia a SMBV per la quale SMBV dovrebbe ricevere una remunerazione attraverso un maggior ricarico sui chicchi di caffè verde acquistati.

(353)

In secondo luogo, la Commissione osserva che i costi sia del programma «C.A.F.E. Practices» sia dei centri a sostegno degli agricoltori si attestavano, in media, su valori non superiori allo [0,5-1] % del valore dei chicchi di caffè verde acquistati da SCTC (186). Tali costi sono paragonabili ai costi del [programma di certificazione] dell'[1,5-2] % rispetto al prezzo dei chicchi di caffè verde utilizzato per il «[prodotto a base di caffè del programma di certificazione e]», che pare il prodotto più venduto di SMBV (187). In effetti, il programma «C.A.F.E. Practices» sembra un programma di certificazione più paragonabile al [programma di certificazione] che a una licenza per la proprietà intellettuale o la tecnologia come affermato da Starbucks.

(354)

Inoltre, i prezzi dei prodotti a base di caffè venduti da SMBV ai negozi sono determinati in relazione a una base di costo, come spiegato nel considerando 96. Pertanto, la Commissione ritiene che i costi diretti e indiretti del programma «C.A.F.E. Practices» rappresentino, contrariamente a quanto sostenuto da Starbucks, un modo più appropriato per approssimare un prezzo di libera concorrenza del programma fatturato a SMBV nel prezzo dei chicchi di caffè verde.

(355)

Per quanto riguarda il ricarico relativo al finanziamento riportato nella Tabella 6, la Commissione osserva che il metodo applicato non calcola il costo del capitale circolante in quanto i debiti commerciali, che nell'ambito di una impresa normale contribuiscono a finanziare i crediti e il magazzino, non vengono detratti dall'importo stimato da finanziare (188). Probabilmente Starbucks ritiene che i costi di finanziamento debbano essere aggiunti poiché gli accordi relativi ai costi di approvvigionamento stimati sono basati sugli agenti addetti agli acquisti, che potrebbero non assumere il titolo delle merci vendute. Tuttavia, ciò non è stato valutato o evidenziato nell'analisi fornita da Starbucks. Di conseguenza, un ricarico di finanziamento paragonabile a quello addotto da Starbucks non sembra giustificato.

(356)

In terzo luogo, la Figura 4 mostra l'impatto sull'utile di SCTC in franchi svizzeri (CHF) derivante dall'aumento del ricarico attuato nel 2011. La Figura 4 mostra anche le spese d'esercizio di SCTC, che non aumentano nella misura in cui ci si sarebbe potuti aspettare se, come sostenuto da Starbucks, l'importanza di SCTC fosse aumentata. Le spese d'esercizio in percentuale rispetto ai costi totali sono rimaste stabili e i costi d'esercizio dovrebbero quindi essere coperti da una remunerazione legata al costo delle merci vendute. L'aumento del ricarico, passato da [circa il 3 %] a [circa il 18 %] in media, rispettivamente per il periodo dal 2005 al 2010 e per il periodo dal 2011 al 2014 (189), ha portato a una quadruplicazione degli utili di SCTC, come illustrato nella Figura 4.

Figura 4

Redditività di SCTC

Image

(357)

Per ragioni di completezza, la Commissione osserva che le perdite di SMBV in relazione alle sue attività di torrefazione a partire dal 2010 possono essere messe in relazione con l'aumento del ricarico sui costi pagati a SCTC per i chicchi di caffè verde (190), come mostra la Figura 5.

Figura 5

Redditività delle attività di torrefazione di SMBV

Image

(358)

Alla luce di tali osservazioni, la Commissione ritiene che per arrivare a un'approssimazione attendibile di un ricarico di libera concorrenza per il periodo dal 2011 in poi, occorra aggiungere al ricarico medio di [circa il 3 %] per il periodo dal 2005 al 2010 i costi del programma «C.A.F.E. Practices» fino a concorrenza dei costi del [programma di certificazione]. Alla fine del 2014 i costi del [programma di certificazione] rappresentavano l'[1-1,5] % dei costi per i chicchi di caffè verde acquistati da SCTC e lo[0,5-1] % del prezzo fatturato a SMBV (191). Un ricarico di libera concorrenza registrato da SCTC per il periodo dal 2011 in poi dovrebbe quindi attestarsi a [circa il 6 %] dei costi dei chicchi di caffè verde acquistati da SCTC, che corrisponde a un margine lordo pari a fino a [circa il 9 %] sul prezzo di vendita dei chicchi di caffè verde fatturati da SCTC a SMBV. Di conseguenza, il ricarico medio sui costi dei chicchi di caffè verde forniti da SCTC a SMBV pari a [circa il 18 %], effettivamente applicato dal 2011 al 2014, non riflette un'approssimazione attendibile di un risultato a condizioni di libero mercato conforme al principio di libera concorrenza.

(359)

In sintesi, dal momento che la relazione sui prezzi di trasferimento non esamina né verifica se il prezzo dei chicchi di caffè verde fatturato da SCTC a SMBV sia a condizioni di mercato, la metodologia proposta in tale relazione per determinare gli utili imponibili di SMBV non porta a un'approssimazione attendibile di un risultato a condizioni di mercato conforme al principio di libera concorrenza. Dal momento che l'applicazione di tale metodologia comporta una riduzione del debito fiscale di SMBV ai sensi del sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società rispetto alle società non integrate i cui utili imponibili sono determinati dal mercato, l'APP SMBV, accettando tale metodologia, conferisce un vantaggio selettivo a SMBV ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

g)   Conclusione sul vantaggio selettivo concesso dall'APP SMBV

(360)

Come concluso nei considerando da (339) a (341), la Commissione ritiene che un confronto con analoghe operazioni non controllate — in particolare gli accordi di licenza di proprietà intellettuale per la torrefazione che Starbucks ha concluso con terzi nel quadro di diversi accordi di torrefazione, produzione e distribuzione — dimostri che il valore di libera concorrenza della royalty pagata da SMBV ad Alki LP per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione dovrebbe essere pari a zero. Di conseguenza, l'APP SMBV, accettando una metodologia per la determinazione del livello della royalty in base alla quale tutti i profitti generati da SMBV in eccesso rispetto al [9-12] % dei costi operativi vengono trasferiti ad Alki LP (192), conferisce un vantaggio selettivo a SMBV ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(361)

Inoltre, il fatto che la relazione sui prezzi di trasferimento non esamina né verifica se il prezzo fatturato per i chicchi di caffè verde da SCTC a SMBV sia conforme alle condizioni di mercato significa che la metodologia proposta in tale relazione per determinare gli utili imponibili di SMBV nei Paesi Bassi e accettata dall'APP SMBV conferisce un vantaggio selettivo a SMBV ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

9.2.3.4.   SMBV è stata erroneamente qualificata come l'entità con la funzione meno complessa nella relazione sui prezzi di trasferimento

(362)

Come spiegato nel considerando 282, il ricorso a un confronto con le funzioni esercitate è giustificato soltanto quando non è possibile confrontare una particolare operazione infragruppo per la quale si richiede un APP con operazioni non controllate analoghe. Come spiegato nella sezione 9.2.3.3, la Commissione ritiene che gli accordi relativi alle royalties che Starbucks ha concluso con terzi nel quadro di diversi accordi di torrefazione, produzione e distribuzione costituiscano operazioni non controllate analoghe rispetto all'accordo in materia di royalties tra SMBV e Alki LP definito nell'APP SMBV.

(363)

Fatta salva la presente conclusione secondo la quale nel caso di specie un confronto funzionale non è giustificato, la Commissione sostiene anche che l'analisi della relazione sui prezzi di trasferimento concernente le funzioni svolte nell'applicazione del TNMM non porta a un'approssimazione attendibile di un risultato conforme alle condizioni di mercato in linea con principio di libera concorrenza.

(364)

Per stimare in modo appropriato la remunerazione di libera concorrenza per le funzioni svolte, la relazione sui prezzi di trasferimento avrebbe dovuto confrontare le funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni correlate.

(365)

Nei metodi unilaterali in materia di prezzi di trasferimento, come nel caso del TNMM, solo la remunerazione della «parte sottoposta a test» viene analizzata ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento, indipendentemente dalla remunerazione che ne deriva per le altre parti coinvolte nella transazione. Partendo dal presupposto che SMBV è l'entità con la «funzione meno complessa» nel rapporto tra SMBV e Alki LP, il consulente fiscale di Starbucks ha utilizzato SMBV come «parte sottoposta a test» e non ha esaminato se l'utile residuo assegnato ad Alki LP fosse proporzionale alle funzioni, ai rischi e alle risorse di Alki LP. Starbucks giustifica tale scelta adducendo che SMBV non possiede una proprietà intellettuale di valore e non è esposta a significativi rischi aziendali nello svolgimento di attività di routine; SMBV sarebbe quindi l'entità meno complessa nell'ambito di tale rapporto (193).

(366)

Tuttavia, la linea di ragionamento di Starbucks mostra una confusione tra la complessità delle funzioni e i rischi assunti. Il paragrafo 3.18 delle Linee Guida OCSE PT 2010 (194) spiega che la scelta della «parte sottoposta a test» nell'applicazione del TNMM deve essere compatibile con l'analisi funzionale della transazione (195). In regola generale, la «parte sottoposta a test» è quella a cui un metodo di determinazione del prezzo di trasferimento può essere applicato nel modo più affidabile possibile e per la quale possono essere trovati gli elementi comparabili più affidabili; si tratterà il più delle volte della parte per cui l'analisi funzionale è meno complessa.

(367)

La complessità e il rischio sono aspetti distinti, anche se le considerazioni di rischio confluiscono nell'analisi funzionale. La complessità deve essere valutata in termini relativi, ossia, tramite confronto con le altre parti coinvolte nelle transazioni. Il paragrafo 3.18 delle Linee Guida OCSE PT 2010, per la scelta della parte sottoposta a test, fa riferimento a tale riguardo a una funzione «meno» complessa e non a una funzione non complessa in termini assoluti (196). Il requisito che impone la necessità di valutare la complessità delle funzioni rispetto alle altre parti coinvolte nelle operazioni è espresso anche nei paragrafi 1.21, 1.22 e 1.23 delle Linee Guida OCSE PT 1995. Di conseguenza, qualora si faccia affidamento sul TNMM ai fini dell'analisi dei prezzi di trasferimento, si devono analizzare anche le funzioni della controparte coinvolta nella transazione, nel caso di specie Alki LP. Informazioni sulle funzioni di Alki LP erano certamente a disposizione dell'amministrazione fiscale neerlandese al momento della richiesta relativa all'APP SMBV.

(368)

Tuttavia, qualora sia possibile definire caratteristiche osservabili in relazione alle operazioni correlate, tali caratteristiche osservabili dovrebbero servire a determinare la remunerazione della società coinvolta in operazioni comparabili (197). Il ragionamento della Commissione nella sezione 9.2.3.3 mira a dimostrare l'esistenza di elementi comparabili diretti per determinare la remunerazione di libera concorrenza.

(369)

Nella sezione in appresso, la Commissione analizza non di meno la complessità relativa delle entità del gruppo coinvolte in operazioni con SMBV.

(370)

Innanzitutto, SMBV svolge una serie di funzioni oltre alla sua funzione di torrefazione. Questo fatto, in quanto tale, presenta una difficoltà nel reperire elementi comparabili idonei ai fini dell'analisi dei prezzi di trasferimento (198). Inoltre, la funzione di torrefazione effettuata da SMBV è di importanza capitale per i produttori di caffè. Inoltre, SMBV intraprende o acquista ricerche di mercato, detiene diritti di proprietà intellettuale e conclude contratti con produttori per conto terzi. Infine, le responsabilità di fissazione dei prezzi non sono chiaramente definite e SMBV sembra avere un certo grado di controllo sui prezzi che riscuote per le merci vendute.

(371)

La natura routinaria della funzione di torrefazione svolta da SMBV, rivendicata dal consulente fiscale di Starbucks nella relazione sui prezzi di trasferimento, è contraddetta dalle osservazioni presentate dai concorrenti, dato che tre dei quattro concorrenti che hanno ricevuto la richiesta dalla Commissione subappaltano la torrefazione. In realtà, due di questi concorrenti ritengono che la funzione di torrefazione sia di importanza fondamentale e quindi, secondo loro, non è possibile in linea di principio subappaltarla (199). Tuttavia, il fatto che la funzione di torrefazione sia una funzione importante non significa necessariamente che sia anche molto complessa.

(372)

Tuttavia, nel caso specifico di SMBV, un'analisi delle spese d'esercizio mostra che l'azienda investe un importo significativo in ricerche di mercato (200). Inoltre, una delle più importanti voci delle spese d'esercizio di SMBV è rappresentata dall'ammortamento dei beni immateriali. SMBV conduce ricerche di mercato, è titolare di importanti diritti di proprietà intellettuale e nel 2012 ha acquisito diritti di proprietà intellettuale aggiuntivi per un valore di 4 milioni di EUR. Un produttore ordinario non svolge attività del genere.

(373)

I Paesi Bassi sostengono che tali spese, che si riferiscono al pagamento di licenze software e a un sistema IT per sistemi informatici standard non dimostrano, di per sé, che SMBV stia utilizzando una proprietà intellettuale di valore. Ad esempio, nel caso della società Y un'azienda designata come produttore per conto terzi paga licenze per il sistema informatico (201). Tuttavia, nel caso di SMBV, i pagamenti di ammortamento della proprietà intellettuale non riguardano una licenza software di questo tipo, dato che le licenze relative al software sono iscritte in una voce distinta nei conti di SMBV (202).

(374)

Tali considerazioni non sono di per sé sufficienti per concludere che SMBV non sia la funzione meno complessa. A tale fine deve essere valutata anche la complessità delle funzioni esercitate da Alki LP.

(375)

Le attività di Alki LP sono valutate nei considerando da (324) a (329). Da tale valutazione risulta che la capacità operativa di Alki LP va da un livello estremamente limitato a un livello inesistente, dato che non ha dipendenti e nessuno dei suoi soci ha dipendenti.

(376)

La Commissione conclude pertanto che il consulente fiscale di Starbucks ha designato ingiustificatamente SMBV come l'entità con la funzione meno complessa rispetto ad Alki LP ai fini dell'analisi dei prezzi di trasferimento.

(377)

Di conseguenza, poiché la metodologia per la determinazione della base imponibile di SMBV nella relazione sui prezzi di trasferimento è stata fondata sull'errato presupposto che SMBV doveva essere la «parte sottoposta a test» per l'applicazione del TNMM, tale metodologia non porta a un'approssimazione attendibile di un risultato conforme alle condizioni di mercato in linea con il principio di libera concorrenza. Dal momento che l'approvazione di questa metodologia nell'ambito dell'APP SMBV porta a una riduzione del debito fiscale di SMBV ai sensi del sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società rispetto alle aziende non integrate il cui utile imponibile nel quadro di tale sistema è determinato dal mercato, appare che tale APP conferisce un vantaggio selettivo a SMBV ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

9.2.3.5.   La relazione sui prezzi di trasferimento applica il TNMM in modo errato

(378)

Nelle precedenti sezioni la Commissione ha dimostrato che la relazione sui prezzi di trasferimento non esamina se il pagamento di royalties da parte di SMBV ad Alki LP per le licenze di proprietà intellettuale in materia di torrefazione, che rappresenta l'operazione infragruppo per la quale l'APP SMBV è stato effettivamente richiesto e concesso (203), sia conforme a condizioni di libero mercato. La Commissione ha poi dimostrato che la relazione sui prezzi di trasferimento analizza in modo non corretto la complessità di tutte le società del gruppo per l'applicazione del TNMM. Inoltre, fatte salve queste conclusioni, che di per sé consentono alla Commissione di concludere altresì che l'APP SMBV conferisce un vantaggio selettivo a SMBV sotto forma di una riduzione del suo debito fiscale nei Paesi Bassi, la Commissione sostiene anche, per ragioni di completezza, che il consulente fiscale di Starbucks ha impropriamente applicato il TNMM nella relazione sui prezzi di trasferimento.

a)   Nella relazione sui prezzi di trasferimento il consulente fiscale di Starbucks ha individuato in modo improprio le funzioni principali di SMBV

(379)

Ai fini dei prezzi di trasferimento, la scelta del metodo in materia di prezzi di trasferimento e la selezione degli elementi comparabili sono determinate sulla base dell'analisi funzionale della società per la quale viene richiesto un APP. Secondo l'analisi funzionale predisposta dal consulente fiscale di Starbucks, il contributo funzionale primario di SMBV per il gruppo Starbucks si riferisce ad attività di torrefazione/produzione (204). Sulla base di questo presupposto, il consulente fiscale considera SMBV come un produttore di caffè a basso rischio con funzioni di routine che, di conseguenza, risulta essere la «entità meno complessa» ai fini dell'applicazione del TNMM.

(380)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso il dubbio che i Paesi Bassi abbiano accettato in modo non corretto la classificazione di SMBV come produttore per conto terzi a basso rischio nella relazione sui prezzi di trasferimento (205).

(381)

Sulla base delle informazioni fornite dai Paesi Bassi e da Starbucks durante l'indagine, la Commissione ritiene che il consulente fiscale abbia erroneamente designato SMBV come un produttore a basso rischio. Più in particolare, le informazioni fornite sui ricavi di SMBV dimostrano che la torrefazione non è la principale fonte di reddito di SMBV. Come illustrato nella Tabella 2, il reddito derivante dalla vendita di caffè tostato registrato alla voce «RIC. CAFFÈ CONFEZIONATO» (206) rappresenta solo il [15-20] % dei ricavi di SMBV nel 2013 e nel 2014. Nel 2007, quando è stato concluso l'APP SMBV, tale percentuale si attestava sostanzialmente allo stesso livello, ovvero al [15-20] %.

(382)

Al contrario, SMBV deriva la maggior parte dei suoi utili registrati nei Paesi Bassi da un'attività diversa dalla torrefazione. In effetti, la funzione di rivendita di SMB, alla quale i Paesi Bassi e Starbucks fanno riferimento parlando di servizi logistici e amministrativi (207), appare più importante della sua attività di torrefazione e rappresentava l'[80-85] % del fatturato di SMBV nel 2013 e nel 2014. Nel 2007, sulla base dei dati che erano disponibili al momento in cui l'APP SMBV è stato richiesto, questa percentuale era pari al [75-80] %. Inoltre, in quel momento, [10-30] dipendenti su [40-60] di SMBV erano occupati in questa attività. SMBV stava anche gestendo tre rapporti contrattuali relativi ad attività di distribuzione e logistica.

(383)

Contrariamente a quanto sostenuto dai Paesi Bassi, ovvero che per SMBV i costi di prodotti non a base di caffè sono costi aggiuntivi (208), SMBV registra di fatto un margine sulla rivendita di prodotti non a base di caffè. Inoltre, la funzione di rivendita di SMBV rappresenta non solo la principale fonte di reddito di SMBV, ma anche l'unica fonte di profitto dell'azienda dal 2010, dato che l'attività di torrefazione di SMBV è in perdita da quell'anno (209), fatta salva la questione se tali perdite sulle attività di torrefazione siano state causate da una fissazione non corretta del prezzo dei chicchi di caffè verde (210).

(384)

I Paesi Bassi sostengono inoltre che non avevano bisogno di richiedere informazioni aggiuntiva a Starbucks oltre a quelle trasmesse all'amministrazione fiscale al momento della richiesta di APP, perché conoscevano le attività di SMBV, dato che l'APP era un rinnovo di un precedente ruling (211). Tuttavia, il fatto che i Paesi Bassi ignorassero che la maggior parte del reddito di SMBV deriva dalla rivendita di prodotti non a base di caffè contraddice chiaramente la loro affermazione secondo la quale la loro amministrazione fiscale conosceva le attività di SMBV (212).

(385)

La relazione sui prezzi di trasferimento, pure riconoscendo che SMBV rivende la produzione acquistata da terzi ai negozi, ignora questa funzione quando sceglie gli elementi comparabili e un indicatore di livello di profitto per l'applicazione del TNMM. Di conseguenza, il consulente fiscale di Starbucks non ha effettuato una valutazione critica per definire le funzioni principali di SMBV ai fini dell'analisi dei prezzi di trasferimento (213).

(386)

La funzione principale di SMBV è quindi stata definita in maniera carente nella relazione sui prezzi di trasferimento predisposta dal consulente fiscale di Starbucks ed è stata erroneamente accettata dall'amministrazione fiscale neerlandese come base per il calcolo della remunerazione accettata nell'APP SMBV.

b)   Il consulente fiscale di Starbucks ha utilizzato in modo inappropriato le spese d'esercizio come indicatore di livello di utile da utilizzare nell'applicazione del TNMM

(387)

Il paragrafo 2.87 delle Linee Guida OCSE PT 2010 indica che, in genere e su riserva dell'esame delle circostanze e dei fatti specifici, le vendite o le spese operative di distribuzione possono rappresentare una base adeguata per le attività distributive quando si utilizza il TNMM (214).

(388)

Secondo i Paesi Bassi, anche se le attività di SMBV non sono state determinate correttamente nella relazione sui prezzi di trasferimento, le spese d'esercizio costituiscono un indicatore appropriato per la redditività nell'applicazione del TNMM. Tuttavia, dal momento che i profitti di SMBV sono generati e registrati attraverso un margine sui prodotti distribuiti, la Commissione ritiene che le vendite costituiscano un indicatore più adeguato della funzione di rivendita che genera l'utile di SMBV. Inoltre, tra il 2008 e il 2014 (215), le vendite complessive di SMBV sono aumentate, pressoché triplicandosi, mentre il margine lordo è più che raddoppiato nello stesso periodo (216). Al contrario, le spese d'esercizio di SMBV sono aumentate soltanto del 6 %: di conseguenza, le spese d'esercizio non possono essere considerate un indicatore sufficiente dell'attività di rivendita generante l'utile di SMBV.

(389)

Gli utili generati da SMBV con le attività di rivendita sono registrati nei Paesi Bassi e non sono attribuiti a un altro membro del gruppo in grado di generare tali profitti. Il pagamento di royalties come utile residuo trasferisce in pratica ad Alki LP gli utili che SMBV realizza dalla rivendita di prodotti non a base di caffè. Tuttavia, nessuno dei presunti componenti del pagamento delle royalties è in relazione con gli utili derivanti dalla funzione di rivendita di SMBV, dal momento che Alki LP non è in grado di generare profitti attivi dalla rivendita di prodotti non a base di caffè, in quanto non ha capacità operativa, né direttamente né attraverso i propri soci (217). L'attribuzione degli utili ad Alki LP attraverso il pagamento di royalties in base a utili residui non è pertanto in linea con il principio di libera concorrenza.

(390)

Inoltre, gli utili registrati devono essere attribuiti perché sono una realtà economica che non può essere invalidata dall'uso di un modello economico o di un modello di prezzi di trasferimento che ha per obiettivo l'approssimazione alla realtà economica in assenza di caratteristiche osservabili (dirette). Nel caso di SMBV, gli utili derivanti dalla rivendita di prodotti non a base di caffè non sono attribuiti attraverso una remunerazione in una forma qualunque a un'altra entità del gruppo, né a terzi che sarebbero in grado di generare utili attivi dalla rivendita di prodotti non a base di caffè e, di conseguenza, dovrebbero essere attribuiti a SMBV.

(391)

Il consulente fiscale ha quindi utilizzato in modo inappropriato le spese d'esercizio al posto delle vendite come indicatore di livello di utile da utilizzare nell'applicazione del TNMM.

c)   Un'analisi funzionale basata sulla funzione di rivendita di SMBV e una remunerazione basata sul margine delle vendite avrebbero portato a una maggiore remunerazione

(392)

Per illustrare l'impatto della definizione incorretta delle funzioni principali di SMBV fatta dal consulente fiscale di Starbucks e della sua selezione inadeguata delle spese d'esercizio come indicatore di livello di utile, la Commissione ha ripetuto l'analisi del consulente fiscale utilizzando un gruppo di società simili corrette sulla base della funzione di rivendita di SMBV e ha calcolato un ricarico sulle vendite di questo gruppo corretto di pari.

(393)

Dato che l'attività aziendale principale di SMBV è stata erroneamente determinata nella relazione sui prezzi di trasferimento, anche il gruppo di pari degli elementi comparabili utilizzato dal consulente fiscale per determinare una remunerazione per le funzioni svolte da SMBV — codice NACE «Lavorazione del tè e del caffè» (218) — era inappropriato nell'ambito dell'applicazione del TNMM. Per correggere il gruppo di pari, la Commissione ha condotto un'analisi analoga, basata sulla stessa banca dati Amadeus usata anche nella relazione sui prezzi di trasferimento, utilizzando il codice NACE «Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie». Gli altri criteri di selezione utilizzati dalla Commissione per selezionare il gruppo di pari erano identici a quelli utilizzati dal consulente fiscale di Starbucks nella relazione sui prezzi di trasferimento (219).

(394)

A scopo di confronto, la Commissione ha poi eliminato dal gruppo di pari corretto le società che si occupano principalmente della distribuzione di prodotti diversi dal caffè e dal tè (come le spezie, lo zucchero e anche le società che vendono solo attrezzature), e vi ha lasciato le società attive nella torrefazione, ottenendo quindi un gruppo di dodici società comparabili.

(395)

Dal momento che la metà di queste dodici società non aveva comunicato dati sulle spese d'esercizio (220) e poiché questi dati sono sensibili a differenze contabili tra giurisdizioni fiscali, la Commissione ha calcolato un ricarico sulle vendite per le società incluse nel gruppo di pari corretto. Il risultato di questi calcoli è riportato nella Tabella 12.

Tabella 12

Analisi degli elementi comparabili basata sulla distribuzione all'ingrosso

 

2007

2006

2005

2005-2007

 

nome società

paese

fatturato

utile di esercizio

costi totali

costi del materiale

ricarico sulle vendite

fatturato

utile di esercizio

costi totali

costi del materiale

ricarico sulle vendite

fatturato

utile di esercizio

costi totali

costi del materiale

ricarico sulle vendite

ricarico medio sulle vendite

1

ETABLISSEMENTS SAS KOFFIE

Belgio

30 872

1 683

29 189

20 311

5,45 %

28 128

1 115

26 973

19 167

4,11 %

21 204

646

20 558

13 125

3,05 %

4,20 %

2

TOSTADORES REUNIDOS SA

SPAGNA

14 899

231

14 668

14 403

1,55 %

13 080

244

12 835

n.a.

1,87 %

11 618

206

11 412

n.a.

1,77 %

1,73 %

3

MAGAZZINI DEL CAFFE' S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA: MDC SpA O MDC SpA

Italia

2 301

– 347

2 648

1 165

– 15,07 %

1 224

– 558

1 782

803

– 45,55 %

639

– 359

998

420

– 56,15 %

-38,92 %

4

LA CITTADELLA S.P.A.

Italia

2 949

601

2 349

787

20,37 %

2 865

786

2 079

668

27,43 %

2 820

675

2 145

635

23,94 %

23,91 %

5

CAFFE' UNIVERSALE BUONO AROMATICO - C.U.B.A. CAFE

Italia

1 397

181

1 217

511

12,92 %

1 210

67

1 143

480

5,54 %

1 005

50

955

439

4,95 %

7,80 %

6

CAFES TC-3 SAL

Spagna

2 015

118

1 897

n.a.

5,87 %

1 881

73

1 808

n.a.

3,88 %

1 721

46

1 675

n.a.

2,65 %

4,13 %

7

ΚΟΙΔΗΣ, Α. & Π. & Λ., A.E.B.E.

Grecia

12 880

832

12 048

n.a.

6,46 %

10 092

310

9 782

n.a.

3,07 %

10 126

212

9 914

n.a.

2,09 %

3,87 %

8

CAFFE' SELE S.R.L.

Italia

1 039

91

948

560

8,77 %

968

82

886

536

8,47 %

874

38

836

474

4,30 %

7,18 %

9

RICO CAFE' S.R.L.

Italia

306

1

305

181

0,40 %

263

3

260

143

1,32 %

211

2

209

139

1,11 %

0,94 %

10

CAFE GRAEXPRES SL

Spagna

781

15

766

n.a.

1,92 %

710

7

703

n.a.

1,05 %

666

2

664

n.a.

0,31 %

1,09 %

11

CERDANYA CAFES SL

Spagna

310

8

302

n.a.

2,63 %

320

6

310

n.a.

1,77 %

306

3

303

n.a.

1,11 %

1,84 %

12

IMPORCAFE' - COMERCIO E TORREFACÇAO DE CAFE', LDA

Portogallo

321

14

307

146

4,28 %

323

6

317

139

1,75 %

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

 

3,01 %

numero di società

 

12

 

12

 

11

12

quartile inferiore

1,7 %

1,5 %

1,1 %

1,5 %

mediana

4,9 %

2,5 %

2,1 %

3,1 %

quartile superiore

7,6 %

4,8 %

4,0 %

5,5 %

(396)

Un'analisi del gruppo di pari composto da società attive principalmente nella distribuzione all'ingrosso di caffè mostra un rendimento mediano sulle vendite pari al 3,1 %, con un intervallo interquartile compreso tra 1,5 % e 5,5 %. Le Linee Guida OCSE PT 2010 menzionano una sola volta detto intervallo interquartile tra gli altri intervalli possibili che permettono di risolvere problemi di comparabilità (221), ma tale intervallo è spesso utilizzato dai consulenti fiscali. Per evitare di concedere un vantaggio alle società che utilizzano i prezzi di trasferimento, è opportuno tuttavia utilizzare il punto dell'intervallo più vicino al risultato di mercato più probabile per determinare i prezzi delle operazioni controllate.

(397)

Nel caso di specie, la base imponibile di SMBV, così come determinata dall'APP SMBV, risulta essere al di fuori dell'intervallo interquartile calcolato sulla base del gruppo di pari corretto con una remunerazione basata su un ricarico sulle vendite. Come illustrato nella Tabella 13, in ogni esercizio a partire dal 2008, l'utile imponibile di SMBV calcolato sulla base dell'APP SMBV è risultato inferiore rispetto al suo utile imponibile al punto più basso di tale intervallo, ossia l'1,5 % delle vendite.

Tabella 13

(EUR)

 

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Vendite SMBV

128 784 681

135 677 607

142 627 243

184 153 097

286 217 379

327 632 453

350 538 852

reddito imponibile SMBV sulla base del ruling controverso

1 499 118

1 703 001

1 653 318

1 430 620

1 581 461

1 535 460

1 667 869

reddito imponibile intervallo inferiore (1,5 %)

1 931 770

2 035 164

2 139 409

2 762 386

4 293 261

4 914 487

5 258 083

reddito imponibile mediana dell'intervallo (3,1 %)

3 992 325

4 206 006

4 442 445

5 708 932

8 872 739

10 156 606

10 866 704

reddito imponibile intervallo superiore (5,5 %)

7 083 157

7 462 268

7 844 498

10 128 750

15 741 956

18 018 785

19 279 637

reddito imponibile di SMBV come % delle vendite

1,2 %

1,3 %

1,2 %

0,8 %

0,6 %

0,5 %

0,5 %

(398)

L'intervallo interquartile compreso tra 1,5 % e 5,5 % si basa sui dati finanziari del periodo dal 2005 al 2007, che rappresenta il periodo più recente anteriore all'APP SMBV. La constatazione che la base imponibile concordata per tale APP cade al di fuori dell'intervallo è altrettanto valida anche per altri periodi di osservazione (222).

(399)

Il fatto che il consulente fiscale di Starbucks abbia sbagliato nel considerare SMBV come una società di produzione con una remunerazione basata sulle spese d'esercizio ai fini della stima della remunerazione di libera concorrenza per SMBV è ulteriormente confermato da un confronto dei dati interni con SMC. SMC è l'unica altra società del gruppo Starbucks a svolgere internamente attività di tostatura del caffè (223). Dal momento che la società è consolidata a fini fiscali con Starbucks US, Starbucks non è incentivata a trasferire gli utili di tale società tramite una royalty pagata a Starbucks Corporation. Non essendo soggetti a controlli fiscali e in assenza di considerazioni fiscali, i bilanci di SMC sono redatti esclusivamente a fini interni all'impresa. Sulla base di tali bilanci, SMC è [40-50] volte più redditizia della remunerazione concordata per SMBV nell'APP SMBV se si considera un rendimento sulle spese d'esercizio. Come spiegato nel considerando 140 e mostrato nella Tabella 9, sebbene l'APP SMBV pattuisca un ricarico del [9-12] % degli utili rispetto alle spese d'esercizio, tale rapporto si attestava a circa il 500 % per SMC negli ultimi quattro esercizi fiscali.

(400)

L'esercizio svolto dalla Commissione nei considerando da (392) a (398) non ha l'ambizione di calcolare la remunerazione di libera concorrenza per le funzioni esercitate da SMBV all'interno del gruppo Starbucks. La Commissione riconosce che l'intervallo proposto sopra non si basa su una analisi di comparabilità sufficiente e che tale esercizio intende semplicemente riprodurre l'analisi del consulente fiscale considerando il caso in cui le funzioni fossero state individuate correttamente. L'esercizio della Commissione intende invece mostrare che, anche qualora le conclusioni cui la Commissione giunge nelle sezioni 9.2.3.3 e 9.2.3.4 fossero errate, gli errori commessi dal consulente fiscale nel determinare le funzioni principali di SMBV e la sua inadeguata selezione delle spese d'esercizio come indicatore del livello di utile nell'applicazione del TNMM confermano che la metodologia proposta dal consulente fiscale nella relazione sui prezzi di trasferimento — e accettata dall'APP SMBV per la determinazione della base imponibile di SMBV nei Paesi Bassi — non porta a una approssimazione attendibile di un risultato conforme alle condizioni di mercato in linea con il principio di libera concorrenza. Poiché tale metodologia porta a una riduzione del debito fiscale di SMBV nel quadro del sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società rispetto alle società non integrate i cui utili imponibili ai sensi di tale sistema sono determinati dal mercato, l'APP SMBV, accettando tale metodologia, dovrebbe essere considerata conferire un vantaggio selettivo a SMBV ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

d)   L'inadeguatezza della rettifica del capitale circolante

(401)

Nella relazione sui prezzi di trasferimento, il consulente fiscale di Starbucks propone una «rettifica del ricarico di conversione», che viene presentata dai Paesi Bassi come una rettifica del capitale circolante, tuttavia la metodologia utilizzata non tiene conto del livello del capitale circolante né delle società comparabili o di SMBV. Il capitale circolante è dato dalla somma delle rimanenze e dei crediti commerciali da finanziare al netto dei debiti commerciali. Non vi è alcuna relazione costante tra il CMV utilizzato nella rettifica e le esigenze di capitale circolante. In particolare, una società con un importo elevato per il costo delle materie prime potrebbe avere ridotte esigenze di capitale circolante se gestisce in modo efficiente le sue scorte. Le rettifiche del capitale circolante hanno lo scopo di tener conto di possibili differenze nel trattamento di scorte, crediti commerciali e debiti commerciali, che non si riflettono nell'importo delle materie prime utilizzate dalla società.

(402)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la «rettifica al capitale circolante» operata dal consulente fiscale mal si adatti allo scopo dichiarato e alla rettifica delle differenze nell'uso del capitale circolante. Non esiste alcuna giustificazione per operare tale rettifica nel contesto dei fatti presentati nella relazione sui prezzi di trasferimento. L'argomentazione dei Paesi Bassi secondo la quale il metodo proposto nell'allegato al capitolo III delle Linee Guida dell'OCSE 2010 anche se disponibile in quel momento, non costituiva parte delle Linee Guida dell'OCSE 1995, che erano in vigore quando è stato stipulato l'APP (224), è pertanto irrilevante.

(403)

In risposta ai dubbi espressi dalla Commissione in merito alla rettifica del capitale circolante nella decisione di avvio (225), i Paesi Bassi hanno fornito una simulazione di un ricarico calcolato utilizzando la metodologia della rettifica per diversi periodi, utilizzando un diverso tasso di interesse e, infine, utilizzando lo stesso tasso di interesse come riferimento, ma deducendo 50 punti base invece di aggiungerli. Tuttavia, queste simulazioni non vanificano i dubbi. La Commissione non ha espresso dubbi in merito al periodo utilizzato dal consulente fiscale di Starbucks nella relazione sui prezzi di trasferimento. Piuttosto, nel considerando 101, della decisione di avvio, la Commissione osserva che l'ipotetica remunerazione per la materia prima è stata stimata con riferimento al tasso EURIBOR al quale è stato aggiunto uno spread di 50 punti base, il cui livello non è stato spiegato. I Paesi Bassi non spiegano tale livello procedendo a simulazioni con diversi tassi di interesse e un diverso spread di meno 50 punti base, che rimane inspiegabile.

(404)

Per quanto riguarda la simulazione fornita dai Paesi Bassi, nell'ambito della quale gli utili ante imposte di SMBV divisi per i costi totali, comprensivi di CMV, vengono confrontati con il rapporto tra l'utile ante imposte e i costi totali dei concorrenti (226), la Commissione osserva che i Paesi Bassi utilizzano un intervallo che si basa su informazioni con data successiva a quella dell'APP SMBV. Qualora si stabilisse un intervallo interquartile dell'utile ante imposte rispetto ai costi totali sulla base dei dati finanziari dei pari per il periodo 2001-2005, come nella relazione sui prezzi di trasferimento, tale intervallo sarebbe compreso tra 4,9 % e 13,1 %, e gli utili di SMBV rispetto a tale periodo si collocherebbero al di fuori di questo intervallo (227). Ad esempio, gli utili ante imposta di SMBV nel 2008 rispetto ai costi totali si attestavano all'1,2 % e sono scesi allo 0,5 % nel 2014.

(405)

I Paesi Bassi fanno inoltre riferimento a un articolo pubblicato nel 2012 nell'International Transfer Pricing Journal che sosterrebbe che, sia per i produttori a pieno titolo che per produttori a contratto o per conto terzi, i costi totali, ivi incluso il CMV, rappresentano l'indicatore di livello di utile più adatto. L'articolo presenterebbe anche un confronto tra i margini sui costi totali dei produttori a pieno titolo e dei produttori a contratto o per conto terzi. Questa analisi mostrerebbe, sulla base del campione prescelto, che i produttori per conto terzi e a contratto godrebbero di margini maggiori sui costi totali rispetto ai produttori a pieno titolo. Tuttavia, nonostante la validità generale dell'esito dello studio empirico presentato nell'articolo, le risultanze dell'articolo contraddicono piuttosto che sostenere l'argomentazione dei Paesi Bassi secondo la quale la redditività dei produttori a basso rischio debba essere rettificata verso il basso rispetto ai produttori a pieno titolo. I Paesi Bassi hanno di fatto accettato una riduzione del margine sui costi al fine di tenere conto del fatto che SMBV non sarebbe un produttore a pieno titolo, mentre i risultati empirici dell'articolo sembrano indicare che sarebbe stato opportuno un margine più elevato.

(406)

Infine, la relazione sui prezzi di trasferimento accetta anche una notevole riduzione della base di costo utilizzata per calcolare la base imponibile nel 2008 rispetto al precedente accordo escludendo i costi di [società produttrice non affiliata 1], anche se, né le attività di SMBV, né il rapporto commerciale con [società produttrice non affiliata 1] erano cambiati. Come l'errata classificazione delle attività effettive di SMBV, rettifica non sembra sufficientemente motivata.

(407)

In sintesi, anche qualora l'analisi degli elementi comparabili non fosse stata basata su una classificazione errata delle attività di SMBV come torrefattore di caffè e il consulente fiscale di Starbucks non avesse usato impropriamente le spese d'esercizio al posto delle vendite come indicatore di livello di utile nell'applicazione del TNMM, l'uso della rettifica del capitale circolante e l'esclusione dei costi di [società produttrice non affiliata 1] dalla base imponibile di SMBV significano che la metodologia proposta dalla relazione sui prezzi di trasferimento e accettata dall'APP SMBV non porta a un'approssimazione attendibile di un risultato conforme alle condizioni di mercato in linea con il principio di libera concorrenza.

(408)

Accettando tale metodologia che porta a una riduzione del debito fiscale di SMBV in base al sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società rispetto alle società non integrate i cui utili imponibili ai sensi di tale sistema sono determinati dal mercato, l'APP SMBV conferisce un vantaggio selettivo a SMBV ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

9.2.4.   Linea di ragionamento sussidiaria: vantaggio selettivo dovuto a deroga dal decreto

(409)

I Paesi Bassi e Starbucks hanno sostenuto che il decreto costituisce il sistema di riferimento appropriato rispetto al quale deve essere determinata l'esistenza di un vantaggio selettivo derivante dall'APP SMBV.

(410)

Come osservato ai considerando da (245) a (251), la Commissione non concorda con le argomentazioni dei Paesi Bassi e di Starbucks in relazione al sistema di riferimento applicabile. A titolo sussidiario, la Commissione conclude tuttavia che l'APP SMBV concede un vantaggio selettivo a SMBV anche nel contesto del sistema di riferimento più limitato costituito da società appartenenti a un gruppo che fa uso di prezzi di trasferimento e alle quali si applicano l'articolo 8 ter, paragrafo 1, della legge IS e il decreto.

(411)

L'articolo 8 ter, paragrafo 1, della legge IS e il decreto sono considerati recepire il «principio di libera concorrenza» nel diritto fiscale neerlandese. Ai sensi di tale principio, le operazioni tra società infragruppo dovrebbero essere remunerate come se fossero concordate tra società indipendenti che negoziano in circostanze analoghe in condizioni di libera concorrenza. In particolare, il preambolo del decreto spiega che il principio di libera concorrenza, così come indicato nelle Linee Guida OCSE PT, è stato recepito nel diritto nazionale e che tali linee guida si applicano direttamente ai Paesi Bassi (228).

(412)

La Commissione ha già dimostrato nella sezione 9.2.3.1 che l'APP SMBV approva determinate scelte metodologiche operate dal consulente fiscale di Starbucks ai fini dei prezzi di trasferimento che non possono essere considerate tradursi in un'approssimazione attendibile di un risultato conforme alle condizioni di mercato e che conducono a una riduzione del debito fiscale di SMBV nei Paesi Bassi. La Commissione può parimenti concludere che l'APP in oggetto conferisce anche un vantaggio selettivo ai sensi del quadro di riferimento più limitato costituito dall'articolo 8 ter, paragrafo 1, del CIT e dal decreto.

9.2.5.   Giustificazione

(413)

Né i Paesi Bassi né Starbucks hanno addotto una giustificazione plausibile del trattamento selettivo riservato a SMBV mediante l'APP SMBV. La Commissione ricorda, a questo proposito, che l'onere di stabilire una siffatta giustificazione spetta allo Stato membro.

(414)

In ogni caso, la Commissione non ha potuto individuare un motivo atto a giustificare il trattamento preferenziale, di cui SMBV beneficia per effetto dell'APP SMBV, che potrebbe essere fatto derivare direttamente dai principi intrinseci, basilari e guida del sistema di riferimento o che rappresenta il risultato di meccanismi inerenti necessari per il funzionamento e l'efficacia del sistema (229), indipendentemente dal fatto che tale sistema di riferimento sia il sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società, come stabilito dalla Commissione, oppure il decreto, come sostenuto dai Paesi Bassi e da Starbucks.

9.2.6.   Conclusione in merito all'esistenza di un vantaggio selettivo

(415)

La Commissione conclude che l'APP SMBV — approvando un metodo che, all'interno del gruppo Starbucks, distribuisce a SMBV utili che non possono essere considerati costituire un'approssimazione attendibile di un risultato conforme alle condizioni di mercato in linea con il principio di libera concorrenza e che determina una riduzione del debito fiscale di SMBV ai sensi del sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società rispetto alle aziende non integrate il cui utile imponibile in base a tale sistema è determinato dal mercato — conferisce un vantaggio selettivo a SMBV ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(416)

A titolo sussidiario, la Commissione conclude che l'APP SMBV — approvando ai sensi del decreto, sulla base dell'articolo 8 ter, paragrafo 1, della legge IS, un metodo che distribuisce a SMBV utili che non possono essere considerati costituire un'approssimazione attendibile di un risultato conforme alle condizioni di mercato in linea con il principio di libera concorrenza e che determina una riduzione del debito fiscale di SMBV rispetto ad altre società appartenenti a un gruppo che versano le imposte nei Paesi Bassi — conferisce un vantaggio selettivo a SMBV ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

9.3.   Beneficiario della misura controversa

(417)

La Commissione ritiene che l'APP SMBV conceda un vantaggio selettivo a SMBV ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, in quanto comporta una riduzione dell'utile imponibile di tale entità nei Paesi Bassi rispetto a società non integrate i cui utili imponibili sono determinati da operazioni concluse a condizioni di mercato. Tuttavia, la Commissione osserva che SMBV fa parte di un gruppo di società multinazionale, ossia il gruppo Starbucks, e che la remunerazione della funzione di SMBV all'interno di quel gruppo costituisce l'oggetto dell'APP SMBV.

(418)

Entità giuridiche distinte possono essere considerate come un'unica entità economica ai fini dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale unità economica è quindi considerata l'impresa rilevante beneficiaria della misura di aiuto. Come già sostenuto dalla Corte di giustizia, «[n]ell'ambito del diritto della concorrenza la nozione d'impresa dev'essere intesa nel senso ch'essa si riferisce ad un'unità economica […] anche se sotto il profilo giuridico quest'unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche» (230). Per determinare se diverse entità costituiscono un'unità economica, la Corte di giustizia esamina l'esistenza di una partecipazione di controllo o di legami funzionali, economici od organici (231). Nel caso di specie, SMBV è controllata al 100 % da Alki LP, che a sua volta è controllata da società del gruppo Starbucks (232).

(419)

Inoltre, è il gruppo Starbucks che ha preso la decisione di istituire SMBV nei Paesi Bassi ed è quindi il gruppo Starbucks a beneficiare dell'APP SMBV dato che questo APP, come illustrato al considerando 45, stabilisce l'utile che dovrebbe essere attribuito a SMBV all'interno del gruppo per le funzioni che fornisce alle altre società del gruppo. In definitiva, l'APP SMBV è un ruling che accetta una metodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento per le transazioni all'interno del gruppo Starbucks, di modo che qualsiasi trattamento fiscale favorevole offerto a SMBV dall'amministrazione fiscale neerlandese avvantaggia il gruppo Starbucks nel suo complesso, fornendo ulteriori risorse non solo a SMBV, ma all'intero gruppo. In altre parole, come discusso nel considerando 257, laddove la determinazione dei prezzi di trasferimento ha il fine di fissare i prezzi per prodotti e servizi all'interno di varie entità giuridiche di uno stesso gruppo, gli effetti della fissazione di un prezzo di trasferimento incidono per loro stessa natura su più di una società del gruppo (un aumento dei prezzi in una società riduce l'utile dall'altra).

(420)

Di conseguenza, nonostante il gruppo sia organizzato in diverse personalità giuridica, nel contesto di un accordo sui prezzi di trasferimento tali società devono essere considerate come un unico gruppo beneficiario della misura di aiuto contestata (233).

(421)

Infine, nel caso di specie la determinazione della base imponibile di SMBV nei Paesi Bassi influenza i pagamenti di royalties a favore di Alki LP dato che la royalty corrisponde all'utile registrato da SMBV in eccesso rispetto al [9-12] % delle spese d'esercizio, come stabilito dall'APP SMBV (234). La riduzione del debito fiscale di SMBV nei Paesi Bassi crea quindi vantaggi non solo per SMBV, ma anche per Alki LP e, di conseguenza, per il gruppo di Starbucks.

9.4.   Conclusione in merito all'esistenza di un aiuto

(422)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l'APP SMBV stipulato dall'amministrazione fiscale neerlandese concede a SMBV e al gruppo Starbucks un vantaggio selettivo imputabile ai Paesi Bassi, finanziato mediante risorse statali, che falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi all'interno dell'Unione. Di conseguenza, l'APP SMBV costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(423)

Dal momento che l'APP SMBV dà luogo a una riduzione degli oneri che SBMV dovrebbe normalmente sostenere nel corso delle sue operazioni aziendali, tale APP deve essere considerato concedere un aiuto al funzionamento a favore di SMBV e del gruppo Starbucks.

9.5.   Prove fatte valere dalla Commissione per l'accertamento dell'aiuto

(424)

Una delle argomentazioni addotte dai Paesi Bassi nel corso del procedimento amministrativo è che alcune informazioni invocate dalla Commissione nella decisione di avvio e alcuni dati utilizzati nel corso del procedimento di indagine formale non erano disponibili all'amministrazione fiscale neerlandese alla data in cui ha stipulato l'APP SMBV. Di conseguenza, i Paesi Bassi accusano la Commissione di avvalersi di «conoscenze a posteriori» nella sua indagine sull'APP SMBV.

(425)

Ad esempio, la valutazione della classificazione di SMBV come produttore per conto terzi si riferisce alle funzioni svolte da SMBV al momento dell'APP, ma anche ad altre attività, quali ricerche di mercato o l'ammortamento di beni immateriali, che si sono verificate solo successivamente e, pertanto, non avrebbero potuto essere prese in considerazione dall'amministrazione fiscale neerlandese quando ha stipulato l'APP SMBV nel 2008. Allo stesso modo, l'aumento significativo del costo dei chicchi di caffè verde dopo il 2010, che ha condotto a pagamenti di royalties finanziati da attività diverse dalla torrefazione in violazione del principio di libera concorrenza, ha avuto luogo solo dopo che l'APP è stato concluso.

(426)

La Commissione osserva al proposito che molti argomenti, che essa ha addotto per giungere alla conclusione che l'APP SMBV non è conforme al principio di libera concorrenza, si basano su informazioni e dati a disposizione dell'amministrazione fiscale neerlandese quando ha concluso l'APP. Ciò riguarda, in particolare, diversi accordi di torrefazione e produzione tra Starbucks e terzi elencati nei considerando da (148) a (150), informazioni sulla complessità delle funzioni svolte da SMBV e Alki LP, informazioni che mettono in discussione la classificazione di SMBV come produttore per conto terzi a basso rischio, l'adeguatezza del ricorso alle spese d'esercizio anziché alle vendite come indicatore degli utili e l'aumento di 50 punti base del ricarico sulle materie prime (235).

(427)

Per quanto riguarda le informazioni sui costi dei chicchi di caffè verde, la Commissione osserva che la relazione sui prezzi di trasferimento elenca l'accordo di approvvigionamento relativo ai chicchi di caffè verde tra le operazioni e i flussi interaziendali più importanti tra SMBV e SCTC, ma non esamina né valuta se il prezzo fatturato per i chicchi di caffè verde da SCTC a SMBV sia in linea con le condizioni di mercato, dato che il consulente fiscale si è invece affidato al TNMM per calcolare una remunerazione basata sulla funzione di torrefazione di SMBV.

(428)

Se la relazione sui prezzi di trasferimento avesse analizzato correttamente tale accordo, sarebbe stato necessario stimare una remunerazione di libera concorrenza per i chicchi di caffè verde ai fini della richiesta dell'APP SMBV (236). Del resto, se l'APP SMBV avesse riguardato la transazione relativa ai chicchi di caffè verde, una remunerazione di libera concorrenza concordata nel 2008 non avrebbe lasciato spazio agli aumenti ingiustificati del prezzo dei chicchi di caffè verde dal 2011 in poi.

(429)

In ogni caso, come spiegato nel considerando 348 e segg., Starbucks non ha addotto una valida giustificazione per l'aumento del prezzo dei chicchi di caffè verde dopo il 2010 e di conseguenza questo argomento non è pertinente.

(430)

Inoltre, informazioni sul ricarico applicato a tale operazione erano accessibili all'amministrazione fiscale neerlandese al momento della richiesta dell'APP SMBV. Se l'amministrazione avesse chiesto queste informazioni, sarebbe pervenuta a un ricarico di libera concorrenza pari a [circa il 3 %] del CMV per SCTC (237), che costituisce comunque un valore inferiore al ricarico pari a [circa il 6 %] e al corrispondente margine lordo pari a [circa il 9 %] sul costo della merce venduta che la Commissione ritiene conforme al principio di libera concorrenza, come specificato al considerando 358. Se tale ricarico fosse stato concordato in un APP, SCTC non avrebbe potuto applicarvi un aumento medio pari a [circa il 18 %] dal 2011 senza prima richiedere una modifica dell'APP. A questo proposito, la Commissione ricorda che l'APP SMBV dichiara di essere valido per una durata di dieci anni a patto che le ipotesi fondamentali presentate da SMBV siano corrette e che, in caso contrario, l'APP è da considerarsi rescisso.

9.6.   Compatibilità dell'aiuto

(431)

Un aiuto di Stato è considerato compatibile con il mercato interno se rientra in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato (238), e può essere considerato compatibile con il mercato interno, se la Commissione ritiene che esso rientri in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, spetta allo Stato membro che concede l'aiuto provare che gli aiuti di Stato da esso concessi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato.

(432)

I Paesi Bassi non hanno invocato nessuno dei motivi di compatibilità previsti da tali disposizioni in relazione all'aiuto di Stato che hanno concesso stipulando l'APP SMBV.

(433)

Inoltre, come spiegato nel considerando 423, occorre considerare che l'APP SMBV dovrebbe concede un aiuto al funzionamento a favore di SMBV e del gruppo Starbucks. Come regola generale, tale aiuto non può di norma essere considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto non agevola lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, né gli incentivi fiscali in questione sono limitati nel tempo, decrescenti o proporzionati rispetto a ciò che è necessario per porre rimedio a situazioni handicap economici specifici nelle regioni interessate.

(434)

Di conseguenza, l'aiuto di Stato concesso a SMBV e al gruppo Starbucks dai Paesi Bassi tramite la stipula dell'APP SMBV è incompatibile con il mercato interno.

9.7.   Illegittimità dell'aiuto

(435)

Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione progetti diretti a istituire aiuti (obbligo di notifica) e non possono dare esecuzione alle misure di aiuto progettate prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale sull'aiuto in questione (clausola di sospensione).

(436)

La Commissione osserva che i Paesi Bassi non hanno notificato alla Commissione un progetto di concessione di aiuto per la misura di aiuto controversa, né hanno rispettato l'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) (di seguito «regolamento (UE) n. 2015/1589») (239), l'APP SMBV costituisce un aiuto illegittimo, attuato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

10.   RECUPERO

(437)

L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/1589 stabilisce l'obbligo per la Commissione di ordinare il recupero degli aiuti illegali e incompatibili. Tale disposizione prevede inoltre che lo Stato membro interessato adotti tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto illegale che risulti incompatibile. L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/1589 stabilisce che l'aiuto deve essere recuperato, ivi compresi gli interessi calcolati dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del suo effettivo recupero. Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione elabora i metodi da utilizzare per il calcolo degli interessi di recupero. (240) Infine, l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2015/1589 afferma che «il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione».

10.1.   Legittime aspettative

(438)

L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/1589 prevede che la Commissione non imponga il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione.

(439)

NOB è l'unica parte interessata che solleva la questione del legittimo affidamento. Occorre innanzitutto rilevare che il principio del legittimo affidamento può essere invocato solo dalle parti tenute a restituire gli aiuti (241), ossia Starbucks, e che Starbucks non ha presentato alcuna argomentazione in tal senso.

(440)

In ogni caso, affinché una richiesta di legittimo affidamento sia fondata essa deve derivare da misure anteriori della Commissione sotto forma di impegni precisi (242). Ciò significa che il legittimo affidamento deve derivare da un precedente comportamento della Commissione che, ad esempio, aveva già approvato lo stesso regime o un regime di aiuti analogo. NOB non ha fatto riferimento a nessuna azione di questo tipo messa in atto dalla Commissione.

(441)

L'argomentazione del legittimo affidamento espressa da NOB è quindi infondata ai fini del recupero degli aiuti illegalmente concessi dai Paesi Bassi a Starbucks per mezzo del ruling fiscale contestato a favore di SMBV.

10.2.   Metodologia per il recupero

(442)

In conformità con il trattato e la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la Commissione è competente per decidere se lo Stato membro interessato deve sopprimere o modificare l'aiuto per il quale essa ha constatato l'incompatibilità con il mercato interno. In diverse occasioni la Corte ha inoltre statuito che l'obbligo per uno Stato di sopprimere un aiuto che la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno mira al ripristino della situazione preesistente. In tale contesto, la Corte ha precisato che tale obiettivo è raggiunto quando il destinatario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito rispetto ai suoi concorrenti sul mercato e la situazione antecedente al pagamento dell'aiuto risulta ripristinata.

(443)

Nessuna disposizione del diritto dell'Unione impone alla Commissione, all'atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, di quantificare l'importo esatto dell'aiuto da recuperare. Piuttosto, è sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione di determinare senza difficoltà eccessive tale importo (243).

(444)

In relazione agli aiuti di Stato illegittimi sotto forma di misure fiscali, la comunicazione sulla tassazione delle imprese stabilisce al punto 35 che l'importo da recuperare debba essere calcolato sulla base di un raffronto tra le imposte effettivamente pagate e l'importo che avrebbe dovuto essere versato se fosse stata applicata la regola generale.

(445)

Come concluso nei considerando da (339) a (341), la Commissione ritiene che un confronto sulla base del metodo CUP con analoghe operazioni non controllate — in particolare gli accordi di licenza per la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione conclusi da Starbucks con terzi nell'ambito di diversi accordi di torrefazione — dimostri che il valore di libera concorrenza della royalty pagata da SMBV ad Alki LP per la proprietà intellettuale in materia di torrefazione sia pari a zero. In altre parole, non dovrebbero essere dovute royalties per quella proprietà intellettuale in quella specifica relazione, dal momento che SMBV non sembra trarre alcun vantaggio dall'uso della proprietà intellettuale relativa alla torrefazione concessa in licenza da Alki LP.

(446)

Data tale conclusione, i Paesi Bassi devono considerare gli utili contabili di SMBV senza dedurne le royalties versate da SMBV ad Alki LP per la concessione della licenza di proprietà intellettuale relativa alla torrefazione come punto di partenza per determinare il debito fiscale di SMBV nei Paesi Bassi al fine di assicurare adeguatamente che l'aiuto concesso tramite l'APP SMBV sia eliminato tramite recupero.

(447)

Inoltre, data la conclusione della Commissione di cui al considerando 358 secondo la quale un ricarico medio pari a fino a [circa il 6 %] dei costi dei chicchi di caffè verde venduti da SCTC a SMBV per gli esercizi dal 2011 in poi e dei prezzi dei chicchi di caffè verde venduti a SMBV corrispondenti ad un margine lordo pari a [circa il 9 %] per SCTC costituisce un'approssimazione affidabile del prezzo di libera concorrenza sul mercato, gli utili contabili di SMBV per gli esercizi dal 2011 in poi dovrebbero essere aumentati della differenza del margine lordo sui chicchi di caffè verde effettivamente applicato durante quel periodo e un margine lordo sul CMV di SCTC pari a [circa il 9 %].

(448)

La differenza tra il corrispondente importo degli utili contabili, determinati sulla base dei due passaggi descritti nei considerando 446 e 447 pienamente tassati secondo le regole del sistema generale neerlandese dell'imposta sulle società, e le imposte sulle società effettivamente versate da SMBV nei Paesi Bassi dal 1o ottobre 2007 è l'importo che corrisponde all'aiuto che deve essere recuperato presso SMBV e presso il gruppo Starbucks per annullare il vantaggio che SMBV e il gruppo Starbucks hanno ricevuto dai Paesi Bassi in virtù dell'APP SMBV.

10.3.   Entità presso la quale si deve recuperare l'aiuto

(449)

Alla luce delle osservazioni di cui ai considerando 417 e 421, la Commissione ritiene che i Paesi Bassi debbano, in primo luogo, recuperare da SMBV gli aiuti illegali e incompatibili concessi in virtù dell'APP SMBV. Qualora SMBV non fosse in grado di rimborsare l'intero importo degli aiuti ricevuti in virtù dell'APP SMBV, i Paesi Bassi devono recuperare l'importo residuo di tale aiuto da Starbucks Corporation in quanto entità che controlla il gruppo Starbucks, in modo da garantire che il vantaggio concesso sia eliminato e la situazione preesistente sul mercato sia ripristinata attraverso il recupero.

11.   CONCLUSIONE

(450)

In conclusione, la Commissione constata che, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, i Paesi Bassi stipulando l'APP SMBV hanno illegalmente concesso a SMBV e al gruppo Starbucks un aiuto di Stato che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589, devono recuperare presso SMBV e, se quest'ultima non riesce a rimborsare l'intero importo dell'aiuto, presso Starbucks Corporation per l'importo restante,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, stipulato dai Paesi Bassi con Starbucks Manufacturing EMEA BV il 28 aprile 2008, che consente a quest'ultima di determinare il suo debito fiscale in relazione all'imposta sulle società nei Paesi Bassi su base annua per un periodo di dieci anni, costituisce un aiuto di Stato, ai sensi articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è incompatibile con il mercato interno ed è stato illegalmente messo in atto dai Paesi Bassi in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 2

(1)   I Paesi Bassi recuperano l'aiuto incompatibile e illegale di cui all'articolo 1 presso Starbucks Manufacturing EMEA B.V.

(2)   Gli importi che rimangono irrecuperabili presso Starbucks Manufacturing EMEA B.V., a seguito del recupero di cui al paragrafo precedente, sono recuperati presso Starbucks Corporation.

(3)   Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo..

(4)   Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

Articolo 3

(1)   Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.

(2)   I Paesi Bassi garantiscono l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della notifica.

Articolo 4

(1)   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, i Paesi Bassi presentano informazioni riguardanti la metodologia utilizzata per calcolare l'importo esatto dell'aiuto.

(2)   I Paesi Bassi tengono informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completamento del recupero dell'aiuto concesso di cui all'articolo 1. I Paesi Bassi presentano immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure già adottate e pianificate per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 5

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2015

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 460, 19.12.2014, pag. 11.

(2)  Nell'ambito dell'intera decisione, i termini «ruling fiscale» e «APP» sono usati come sinonimi.

(*1)  Alcune parti di questo testo sono state nascoste per non divulgare informazioni riservate. Tali parti sono racchiuse tra parentesi quadre. I margini di profitto e ricarichi di SCTC in merito ai chicchi di caffè verde vengono arrotondati al più vicino multiplo di 3 %.

(3)  Come parte dei documenti giustificativi è stato presentato anche un precedente ruling fiscale concluso tra l'amministrazione fiscale neerlandese e Starbucks Coffee BV e SMBV nel 2001.

(4)  Tale lettera è stata inviata ai Paesi Bassi in lingua inglese il 7 marzo 2014, seguita da una versione in neerlandese della stessa lettera inviata il 14 marzo 2014.

(5)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(6)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 659/1999 è abrogato dal regolamento (UE) n. 2015/1589, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248, 24.9.2015, pag. 9), con effetto a partire dal 14 ottobre 2015. Tutte le fasi procedurali attuate durante il corso del procedimento sono state adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999. Qualsiasi riferimento al regolamento (CE) n. 659/1999 può essere interpretato come un riferimento al regolamento (UE) 2015/1589 e deve essere letto in conformità con la tabella di corrispondenza di cui all'allegato II di quest'ultimo regolamento.

(7)  C (2015) 862, 12.2.2015.

(8)  La denominazione Starbucks US si riferisce a tutte le società che sono membri del gruppo Starbucks che sono residenti negli Stati Uniti d'America.

(9)  Questa descrizione si basa sulla relazione annuale 2014 di Starbucks, pag. 2.

(10)  Cfr. considerando 20 della decisione di avvio per informazioni più dettagliate sul gruppo Starbucks.

(11)  Nel suo testo L'APP SMBV dichiara che dopo il sesto esercizio contabile, ossia alla fine del 2013, verrà effettuata una verifica intermedia per vedere se tutti i fatti e le circostanze sono rimasti immutati.

(12)  Dall'originale neerlandese: «[SMBV] wordt geacht een arm's length vergoeding te ontvangen voor haar activiteiten zoals beschreven [in het transfer pricing report] indien de operationele marge [9-12] % van de relevante kostgrondslag bedraagt.»

(13)  Dall'originale neerlandese: «De jaarlijks door SMBV aan Alki LP te betalen royalty wordt aan het einde van het jaar vastgesteld op het verschil tussen de gerealiseerde operationele winst met betrekking tot de productie en distributie functie als genoemd [in het transfer pricing report], vóór royalty uitgaven ('gerealiseerde operationele winst voor royalty uitgaven') en de hierboven omschreven beloning van [9-12] % cost-plus. Deze royalty betaling is aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting en is niet onderworpen aan Nederlandse dividendbelasting.» Per una spiegazione del motivo per cui il pagamento di royalty non è soggetto a imposta nei Paesi Bassi o nel Regno Unito, cfr. il considerando 28 della decisione di avvio.

(14)  I considerando 27 e 28 della decisione di avvio forniscono una descrizione completa della struttura giuridica di Starbucks così come presentata nella relazione sui prezzi di trasferimento.

(15)  Tali marchi, tecnologia e know-how includono principalmente il format dei negozi Starbucks e l'identità aziendale di Starbucks.

(16)  Cfr. considerando 71 per una descrizione del metodo del confronto di prezzo sul libero mercato.

(17)  Questa definizione si basa sui paragrafi da 2.13 a 2.20 delle Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento 2010. Un confronto (esterno) di prezzo sul libero mercato risulta applicato se terzi indipendenti nelle stesse circostanze pagano lo stesso prezzo per lo stesso prodotto o servizio corrisposto dalle parti correlate. In questo caso, i pagamenti di royalties infragruppo riguardano i pagamenti effettuati dagli sviluppatori posseduti da Starbucks nella regione EMEA a Starbucks Coffee BV.

(18)  Sezione II.G della relazione sui prezzi di trasferimento.

(19)  Sezione II.E della relazione sui prezzi di trasferimento.

(20)  Sezione III.B della relazione sui prezzi di trasferimento.

(21)  SCTC acquista tali chicchi a beneficio di tutto il gruppo Starbucks in tutto il mondo e dei suoi licenziatari indipendenti.

(22)  Cfr. nota a piè di pagina 19.

(23)  Nel 2011, SMBV impiegava circa [70-80] persone. Secondo le osservazioni di Starbucks in merito alla decisione di avvio vi erano [40-50] persone attive nella torrefazione e [30-40] persone nei servizi logistici e amministrativi.

(24)  Secondo le informazioni presentate da Starbucks ai Paesi Bassi al momento della richiesta di ruling, SMBV e Starbucks Corporation hanno stipulato un accordo con [società di logistica non affiliata A] nel 2003 in base al quale tale [società di logistica non affiliata A] avrebbe fornito servizi di gestione delle scorte (a sostegno delle previsioni fornite da Starbucks), coordinamento delle importazioni e servizi di documentazione di esportazione, amministrazione dei contratti con i fornitori e operazioni di magazzinaggio.

(25)  Secondo le informazioni presentate da Starbucks ai Paesi Bassi al momento della richiesta di ruling, SMBV ha stipulato un contratto di servizi di magazzinaggio, servizi operativi legati al caffè e alla catena di approvvigionamento con [società di logistica non affiliata B] nel 2004, ai sensi del quale la [società di logistica non affiliata B] eseguirà servizi di magazzinaggio in relazione a vari prodotti di Starbucks, tra cui servizi amministrativi e di movimentazione, servizi di carico e scarico dei veicoli, ispezioni e immagazzinamento.

(26)  Secondo la relazione sui prezzi di trasferimento, SMBV è responsabile del rapporto contrattuale con la [società produttrice non affiliata 1]. I contratti tra [società produttrice non affiliata 1] e SMBV sono tuttavia negoziati dal Starbucks […] secondo Starbucks.

(27)  Il termine «lavorazione per conto terzi» è solitamente inteso significare un accordo nell'ambito del quale una società elabora materie prime o prodotti semilavorati per un'altra società.

(28)  Questo grafico non è contenuto nella relazione, è stato prodotto dalla Commissione al fine di facilitare la lettura della presente decisione.

(29)  Cfr. considerando 72 per una descrizione del TNMM.

(30)  Le differenze transattive si riferiscono alle differenze tra le operazioni concluse dalla società per le quali la base imponibile è approssimata attraverso un metodo in materia di prezzi di trasferimento e le operazioni concluse tra società indipendenti utilizzate per la determinazione dei prezzi di libera concorrenza. Nel metodo TNMM questo si riferisce alle operazioni concluse da società comparabili utilizzate per avvicinarsi alla definizione di un margine di libera concorrenza. Le differenze funzionali si riferiscono alle differenze tra le funzioni concluse dalla società per le quali la base imponibile è approssimata attraverso un metodo in materia di prezzi di trasferimento e le funzioni svolte da società comparabili utilizzate per approssimare un margine di libera concorrenza.

(31)  A tale proposito la relazione fa riferimento ai paragrafi 3.26 delle Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento 1995.

(32)  La banca dati Amadeus è una banca dati contenente informazioni finanziarie comparabili relative a società pubbliche e private di tutta Europa. È gestita da Bureau van Dijk, un editore di informazioni aziendali e business intelligence.

(33)  Ricerche automatizzate in Amadeus hanno portato alla selezione di 240 società; ulteriori criteri di selezione finanziari applicati dalla consulente fiscale hanno eliminato 88 società, riducendo il campione a 152 società potenzialmente comparabili.

(34)  I principali criteri di eliminazione sono stati il fatto che le società erano impegnate in funzioni non correlate (ossia, distribuzione, riparazione ecc.), nella produzione di prodotti non correlati (ossia caramelle, altri prodotti alimentari ecc.) oppure che le società appartenevano a un gruppo. Le 20 società ammesse, a fini comparativi, nella relazione sui prezzi di trasferimento sono presentate nelle appendici a tale relazione e riprodotte nella tabella 5 della decisione di avvio.

(35)  Il consulente fiscale usa il termine ricarico, anche se il calcolo del ricarico è basato sull'utile di esercizio delle società comparabili diviso per una base di costo e non calcolato rispetto all'utile lordo.

(36)  Nel caso di SMBV, i costi d'esercizio rappresentano una piccola frazione dei costi totali. Pertanto, anche se la percentuale di ricarico applicato è superiore, la stima risultante della base imponibile è inferiore.

(37)  Le amministrazioni fiscali e i legislatori sono consapevoli di questo problema e, in genere, la legislazione fiscale consente all'amministrazione fiscale di correggere le dichiarazioni fiscali delle società integrate che applicano in modo non corretto i prezzi di trasferimento, sostituendo i prezzi che corrispondono a un'approssimazione affidabile di quelli che verrebbero concordati da società indipendenti che negoziassero in circostanze analoghe a condizioni di libera concorrenza.

(38)  Linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, OCSE, 13 luglio 1995.

(39)  Raccomandazione C(95)126/FINAL del 13 luglio 1995.

(40)  Linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, OCSE, giovedì 22 luglio 2010.

(41)  Per le Linee Guida OCSE PT 1995, si veda il paragrafo 3.43, che contiene una descrizione comparabile.

(42)  Paragrafi da 1.45 a 1.48 delle Linee Guida OCSE PT 1995 e paragrafi da 3.55 a 3.62 delle Linee Guida OCSE PT 2010.

(43)  Paragrafo 1.48 delle Linee Guida OCSE PT 1995.

(44)  Per completezza si osserva che una parte dei costi della manodopera possono essere inclusi nel CMV, quando è direttamente associato alla produzione.

(45)  Cfr. considerando 56 della decisione di avvio.

(46)  Nella tabella 1, l'EBITDA è un acronimo convenzionale che sta per «utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti» e l'EBT è l'acronimo convenzionale che sta per «risultato ante imposte».

(47)  Decreto sui prezzi di trasferimento del 2001 (Besluit verrekenprijzen) del 30 marzo 2001, IFZ2001/295M. Il decreto è stato sostituito nel 2013 (insieme con il decreto del 21 agosto 2004, IFZ 2004/680M, che integrava il decreto del 2001 e lo modificava con rispetto ad alcuni punti. Tuttavia, il decreto del 2004 non è rilevante nel caso di specie) dal decreto del 14 novembre 2013, IFZ 2013/184M, Legge sulla fiscalità internazionale. Metodo in materia di prezzi di trasferimento, applicazione del principio di libera concorrenza e linee guida in materia di prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali. Dato che il ruling risale al 2007, la decisione farà riferimento al decreto in materia di prezzi di trasferimento del 2001.

(48)  Dato che nel 2001, l'articolo 8 ter non era ancora codificato nella legge IS, le rettifiche ai prezzi di trasferimento, ai fini dell'imposta sul reddito tanto delle persone fisiche quanto delle società, sono state effettuate sulla base dell'articolo 3.8 della legge sull'imposta sul reddito del 2001 (la quale, attraverso l'articolo 8, della legge IS si applicava anche ai contribuenti aziendali).

(49)  Ad esempio, alla fine del […] tale diritto di licenza rappresentava il [1,5-2] % del prezzo che SCTC prevedeva di pagare per l'acquisto di chicchi di caffè verde e lo [0,5-1] % del prezzo applicato a […] da SMBV. La designazione [programma di certificazione] è stata utilizzata e pagata da Starbucks fin dal […].

(*2)  Fornito come documento aggiuntivo, cfr. Tabella 8

(50)  Nel dettaglio, l'utile ante imposte prima del pagamento delle royalties è pari a «Vendite» meno «Costi diretti delle vendite» (che rappresentano i costi delle materie prime consumate nel processo di produzione), meno «Spese generali e amministrative», meno «Cambio di valuta estera», più «Interessi attivi», meno «Interessi passivi» di cui alla Figura 2. Ad esempio, per l'esercizio 2010/2011, l'utile ante imposte prima del pagamento della royalty sarebbe stato pari a 13 783 458 EUR. Al fine di ridurre l'importo ante imposte al livello concordato nell'APP SMBV di circa il [9-12] % dei costi concordati, è stata pagata una royalty, deducibile dalle imposte, pari a 12 352 838 EUR ad Alki LP, come registrato nella posta «Altre spese».

(51)  In conformità con il precedente ruling, la base imponibile di SMBV è stata calcolata corrispondere all'8 % dei costi presi in considerazione.

(52)  Questi includono il marchio figurativo di Starbucks e il piano industriale di Starbucks.

(53)  Questi includono gli arredi e gli accessori, gli esterni e la percezione dei negozi, i cosiddetti sistemi relativi alla parte esterna/alla «parte frontale» dei negozi e i cosiddetti sistemi di costituzione/«parte posteriore» dei negozi.

(54)  Questi includono le «curve del marchio» e la formula per le miscele di caffè.

(55)  Osservazioni dei Paesi Bassi in merito alla decisione di avvio, pag. 25.

(56)  Osservazioni dei Paesi Bassi in merito alla decisione di avvio, pag. 27.

(57)  Cfr. considerando 145 e 146.

(58)  Una società costituita secondo le leggi dello Stato di Washington, Stati Uniti d'America (socio accomandatario).

(59)  Una società costituita secondo le leggi dello Stato di Washington, Stati Uniti d'America (socio accomandante).

(60)  Cfr. considerando 106.

(61)  Per il periodo 2008-2014, Alki LP ha ricevuto in totale [400-500] milioni di EUR in diritti di licenza da Starbucks Coffee BV e SMBV. Di questi [400-500] milioni di EUR, [300-400] milioni di EUR ([80-85] %) è stato ricevuto da Starbucks Coffee BV e [60-70] milioni di EUR ([15-20] %) da SMBV.

(62)  Secondo Starbucks, questo pagamento da Starbucks US ad Alki LP riguarda una rettifica dei costi globale destinata a compensare Alki LP per i minori diritti di licenza ricevuti da SMBV come risultato della politica dei prezzi di Starbucks per il caffè torrefatto su base globale.

(63)  Questo «rendimento di libera concorrenza» è calcolato in base alle norme in materia di prezzi di trasferimento in vigore negli Stati Uniti ed è determinato per tutte le attività di Starbucks Coffee BV e SMBV.

(64)  Starbucks non è stata in grado di fornire una ripartizione dei pagamenti di adesione per la marca o il format aziendale per gli anni 2005 e 2006. Esistono altresì alcune discrepanze tra i diritti di licenza e i pagamenti di adesione effettuati da [CV 1], come previsto nella panoramica resa da Starbucks e i conti economici di [CV 1]. Starbucks non è stata in grado di stabilire la causa esatta di tali discrepanze.

(65)  Nessun pagamento di adesione è stato effettuato prima del 2005 a favore di Starbucks Corporation dato che [CV 1] era in perdita fino al 2005.

(66)  Tuttavia, tale importo sarebbe, in media, […] inferiore se il reddito percepito da Starbucks Corporation non venisse preso in considerazione nel calcolo del profit pool residuo.

(67)  Tuttavia, tale importo sarebbe, in media, […] inferiore se il reddito percepito da Starbucks Corporation non venisse preso in considerazione nel calcolo del profit pool residuo.

(68)  Cfr. considerando 146.

(*3)  comprensivi di un utile d'imposta straordinario di [1-10 milioni] di CHF e di una perdita di [800-900 mila] CHF rispettivamente nel 2006 e nel 2007.

(69)  Valore nel 2014, calcolato dal confronto dei costi totali stimati del programma «C.A.F.E. Practices» e del programma «Centri a sostegno degli agricoltori» con CMV di SCTC, rettificato secondo il tasso di cambio USD:CHF.

(70)  Il margine lordo è l'utile lordo (ossia Vendite meno CMV) diviso per le Vendite, cfr. considerando 84.

(71)  fob si riferisce a «free on board», ossia franco a bordo.

(72)  Cfr. paragrafo 2.141 delle Linee Guida OCSE PT 2010: «Qualora non si disponga di transazioni comparabili sul libero mercato che siano sufficientemente attendibili a supporto della ripartizione degli utili complessivi, occorre avere riguardo ai dati interni, che possono fornire un mezzo affidabile per determinare o verificare che la ripartizione degli utili risponda al principio di libera concorrenza. Il tipo di dati interni da considerare dipenderà dai fatti e dalle circostanze del caso e dovrebbe soddisfare le condizioni previste in questa sezione e in particolare nei paragrafi 2.116-2.117 e 2.132. I dati saranno spesso estratti dalla contabilità dei costi o dalla contabilità finanziaria del contribuente.»

(73)  L'importo indicato nella voce «Detrazioni» viene considerato rappresentare le spese d'esercizio, in quanto è principalmente costituito da costi per manodopera e costi di ammortamenti e riparazioni.

(74)  Ai sensi di tale accordo, Starbucks Coffee BV ha il diritto di concedere a terze parti una licenza per sviluppare, possedere e gestire negozi Starbucks che operano nel rispetto dei marchi e utilizzando la tecnologia e il know-how definiti.

(75)  Ai sensi dell'accordo di approvvigionamento, […].

(76)  Starbucks ha precisato che gli accordi di approvvigionamento sono negoziati da Starbucks […] e che si tratta di accordi standardizzati i cui termini e le cui condizioni di base sono determinate da Starbucks […] (cfr. osservazioni di Starbucks, considerando 6.14).

(77)  […].

(78)  […].

(79)  Ibid,[…].

(80)  […].

(81)  […].

(82)  […].

(83)  Questa stima si basa sulla somma delle royalties corrisposte ad Alki LP nel periodo 2008-2014, divise per [900-1 000] EUR dei ricavi dati da tutti i prodotti, che sono registrati nella tabella 5 nelle categorie «RIC. BEVANDE PRONTE DA BERE», «RIC. CAFFÈ CONFEZIONATO», «RIC. CAPSULE CAFFÈ MONOUSO», «RIC. CAPSULE CAFFÈ MONOUSO VERISMO», «RIC. CAFFÈ SOLUBILE», «RIC. TÈ CONFEZIONATO», «RIC. MIX BEVANDE MISCELATE», «RIC FRAP A BASE DI CAFFÈ» e «RIC. ESTRATTI». Sebbene Starbucks abbia indicato nelle sue comunicazioni che «RIC. CAPSULE CAFFÈ MONOUSO», «RIC. CAPSULE CAFFÈ MONOUSO VERISMO», «RIC. CAFFÈ SOLUBILE», «RIC FRAP A BASE DI CAFFÈ» e «RIC. ESTRATTI» dovrebbe anch'esse essere classificate come ricavi amministrativi e logistici, dato che il ricavo di base fatturato agli sviluppatori rappresenta il valore creato da terze parti piuttosto che da SMBV e che, in ogni caso, questo rappresenta, a detta di Starbucks, una piccola parte della produzione totale di torrefazione di SMBV. Inoltre le categorie «RIC. TÈ CONFEZIONATO», «RIC. MIX BEVANDE MISCELATE» non sono state indicate contenere caffè da parte di Starbucks.

(84)  Cfr. considerando 140 per i dati finanziari della società.

(85)  Tuttavia, il paragrafo 4.9 delle Linee Guida OCSE PT 1995 (e anche il paragrafo 4.9 delle Linee Guida OCSE PT 2010) si riferiscono a situazioni nelle quali «a causa della complessità dei fatti da valutare, anche il contribuente con le migliori intenzioni può commettere un errore in buona fede».

(86)  A tale proposito, i Paesi Bassi fanno riferimento a una comunicazione della Commissione non vincolante sui lavori del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento (cfr. COM(2007) 71 — in inglese), nella quale si dichiara che «le amministrazioni fiscali dovrebbero adoperarsi in ogni modo per mantenere l'onere della valutazione al minimo, richiedendo solo informazioni pertinenti».

(87)  Decisione 2009/809/CE della Commissione, dell'8 luglio 2009, relativa al regime denominato Groepsrentebox [C 4/07 (ex N 465/06)] al quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 26).

(88)  Sulla base nuovamente della decisione nel caso Groepsrentenbox.

(89)  Secondo la relazione, un margine sulle CMV è garantito solo nei casi in cui il fornitore del servizio sia responsabile di settori quali lo sviluppo del prodotto/R&S, la pianificazione strategica della catena di approvvigionamento, l'approvvigionamento strategico e attività generatrici di reddito (ad esempio marketing, determinazione dei prezzi e generazione della domanda) e sostenga e gestisca altresì i rischi associati. Secondo Starbucks, SMBV non svolge queste funzioni. La relazione sostiene inoltre che funzioni quali la pianificazione quotidiana, l'approvvigionamento non strategico, la conversione, l'elaborazione di ordini, il magazzinaggio/la logistica e la fatturazione senza rischi commerciali in relazione ai prodotti in questione garantiscono soltanto un margine sui costi d'esercizio del fornitore di servizi.

(90)  Nel caso della società Y, inoltre, il ricarico si applica solo sulle spese d'esercizio.

(91)  Secondo i Paesi Bassi, sebbene la maggior parte delle terze parti svolgano altre attività specifiche a parte l'attività di torrefazione, sostengano il rischio imprenditoriale o sviluppino la propria PI, le commissioni che tali terze parti pagano a Starbucks (sotto forma di un prezzo di acquisto più elevato per i chicchi di caffè o sotto forma di una royalty sulle entrate) sono a livelli simili a quelli di SMBV. Tuttavia, secondo i Paesi Bassi, ci si potrebbe attendere commissioni e prezzi inferiori dato il profilo più complesso di alcune tali terze parti.

(92)  Caso C-399/08 P Commissione/Deutsche Post ECLI:EU:C:2010:481, punto 38 e giurisprudenza ivi citata.

(93)  Caso C-399/08 P Commissione/Deutsche Post ECLI:EU:C:2010:481, punto 39 e giurisprudenza ivi citata.

(94)  Cfr. procedimenti riuniti C-106/09 P e C-107/09 P Commission/Government of Gibraltar e Regno Unito, ECLI:EU:C:2011:732, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata.

(95)  Causa 730/79 Phillip Morris ECLI:EU:C:1980:209, punto 11. Procedimenti riuniti e T-298/97, T-312/97 ecc. Alzetta ECLI:EU:T:2000:151, punto 80.

(96)  C-172/03 Heiser ECLI:EU:C:2005:130, punto 40.

(97)  Procedimenti riuniti da C-78/08 a C-80/08 Paint Graphos, ECLI:EU:C:2009:417.

(98)  Procedimenti riuniti da C-78/08 a C-80/08 Paint Graphos, ECLI:EU:C:2009:417, punto 65.

(99)  Cfr. anche da C-78/08 a C-80/08 Paint Graphos ECLI:EU:C:2009:417, punto 50.

(100)  Articolo 2 della legge IS 1969.

(101)  Il tasso della legge IS standard è pari al 25 %. Esistono due fasce di reddito imponibile. Un tasso inferiore del 20 % si applica alla prima fascia di reddito, per i redditi imponibili fino a 200 000 EUR.

(102)  Articolo 3, della legge IS 1969 e capitolo III della legge IS 1969, in base ai quali le società non residenti sono tassati in relazione a: (1) reddito d'impresa derivante da una stabile organizzazione o una rappresentanza permanente nei Paesi Bassi; (2) reddito e plusvalenze derivanti da beni immobili siti nei Paesi Bassi (3); reddito e plusvalenze da diritti connessi all'esplorazione o allo sfruttamento di risorse naturali situate nei Paesi Bassi o nella parte neerlandese della piattaforma continentale; (4) qualsiasi remunerazione derivata da un'amministrazione di un'entità residente; (5) proventi da diritti sugli utili di un'impresa (obbligazioni e azioni escluse) la cui direzione è situata nei Paesi Bassi; e (6) redditi e plusvalenze, da crediti relativi a una partecipazione rilevante.

(103)  Articolo 2, paragrafo 4, della legge IS 1969.

(104)  Dall'originale neerlandese: «De in een kalenderjaar genoten winst wordt bepaald volgens goed koopmansgebruik, met inachtneming van een bestendige gedragslijn die onafhankelijk is van de vermoedelijke uitkomst. De bestendige gedragslijn kan alleen worden gewijzigd indien goed koopmansgebruik dit rechtvaardigt.»

(105)  Capitolo II e III del CIT 1969.

(106)  In generale, tutte le imprese che hanno un reddito sono considerate essere in una situazione giuridica e fattuale analoga dal punto di vista dell'imposizione diretta delle società.

(107)  Decisione della Commissione dell'8 luglio 2009 sugli aiuti di Stato C 4/2007 (ex N 465/2006) relativa al regime denominato Groepsrentebox al quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione, GU L 288 del 4.11.2009 (di seguito decisione «Groepsrentebox»).

(108)  Osservazioni di SMBV in merito alla decisione di avvio, sezione 2.20.

(109)  C-138/09 Todaro Nunziatina & C. ECLI:EU:C:2010:291, punto 21.

(110)  Il regime prevedeva che il saldo positivo tra interessi ricevuti sui prestiti di gruppo e gli interessi pagati nel contesto di operazioni di finanziamento infragruppo non fossero tassati in base all'aliquota fiscale standard prevista per le imprese pari al 25,5 %, in quel momento, bensì tassati secondo il «regime denominato Groepsrentebox» al tasso del 5 %.

(111)  Decisione Groepsrentebox, considerando 85.

(112)  Decisione Groepsrentebox, considerando 101.

(113)  Decisione Groepsrentebox, considerando 107.

(114)  Cfr. considerando da (148) a (150).

(115)  Cfr. la risposta di Melitta di cui ai considerando da (207) a (209).

(116)  Va osservato, tuttavia, che anche se SMBV fosse stata coinvolta in operazioni di finanziamento, la Commissione non considerato la decisione Groepsrentebox applicabile dato il diverso obiettivo perseguito dal regime sugli interessi di gruppo, da un lato, e la determinazione della base imponibile di SMBV, dall'altro.

(117)  Osservazioni della Paesi Bassi di cui alla sezione 3.2 della decisione di avvio.

(118)  Causa C-15/14 P Commissione/MOL ECLI:EU:C:2015:362, punto 60; cfr. anche, causa T-385/12 Orange/Commissione ECLI:EU:T:2015:117.

(119)  Caso C-39/94 SFEI e altri ECLI:EU:C:1996:285, paragrafo 60; caso C-342/96 Spagna/Commissione ECLI:EU:C:1999:210, paragrafo 41.

(120)  Caso 173/73 Italia/Commissione ECLI:EU:C:1974:71, punto 13.

(121)  Cfr., ad esempio, Caso C-387/92 Banco Exterior de España, ECLI:EU:C:1994:100.

(122)  Cause riunite C-182/03 e C-217/03 Regno del Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, ECLI:EU:C:2006:416.

(123)  Cause riunite C-182/03 e C-217/03 Regno del Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, ECLI:EU:C:2006:416.

(124)  Decisione della Commissione 2003/757/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2003, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio; GU L 282 del 30.10.2003, pag. 25.

(125)  Cause riunite C-182/03 e C-217/03 Regno del Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, ECLI:EU:C:2006:416, punti 96 e 97.

(126)  Cause riunite C-182/03 e C-217/03 Regno del Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, ECLI:EU:C:2006:416, punto 81.

(127)  Cfr. considerando 186.

(128)  Cfr. considerando 162 e 191.

(129)  Citata come la «prima rettifica» nei considerando 49, 97 e 100 della decisione di avvio.

(130)  Citata come la «seconda rettifica» nel considerando 52 della decisione di avvio. Mentre le prime due scelte sono discusse nelle Linee Guida dell'OCSE, la scelta successiva di applicare una rettifica del capitale circolante non è coperta dalle Linee guida dell'OCSE nel modo applicato dal consulente fiscale nel caso di specie.

(131)  Un'operazione controllata è un'operazione tra le due imprese che sono imprese associate una rispetto all'altra, mentre un'operazione non controllata è un'operazione tra imprese che sono imprese indipendenti l'una rispetto all'altra.

(132)  Sezione 9.2.3.2.

(133)  Sezione 9.2.3.3 da (a) a (e).

(134)  Sezione 9.2.3.3 (f).

(135)  Sezione 9.2.3.4.

(136)  Sezione 9.2.3.5.

(137)  Cfr. anche paragrafo 1.6 delle Linee Guida OCSE PT 1995.

(138)  Cfr. considerando 234.

(139)  L'attenzione sulle operazioni è reiterata nel paragrafo 1.33 delle Linee Guida OCSE PT 2010, il quale chiarisce che «[l]'applicazione del principio di libera concorrenza è generalmente basata su un confronto tra le condizioni di una transazione transazioni tra imprese associate e quelle di una transazione tra imprese indipendenti.»

(140)  Cfr. considerando 68 e 69.

(141)  Cfr. considerando 90.

(142)  Cfr., in particolare, considerando 120 e 122 della decisione di avvio.

(143)  Come spiegato nel considerando 102.

(144)  Cfr. considerando 115 della decisione di avvio.

(145)  Cfr. paragrafo 6.6 delle Linee Guida OCSE PT 1995 prevede la stessa considerazione.

(146)  Per fini illustrativi, un'analisi utilizzando RoyaltyStat, al 2o trimestre 2015, mostra che dei 168 accordi resi disponibili dalla banca dati in tutto il settore nell'ambito dei quali è stata concessa in licenza solo tecnologia, il valore della mediana della royalty si attestava al 5 % delle vendite (in base a 143 di questi accordi nell'ambito dei quali la commissione era determinata come percentuale del valore delle vendite, piuttosto che come importo pagato per unità venduta). Tra tutti i contratti disponibili attraverso la banca dati RoyaltyStat, non è stato identificato nessun contratto ai sensi del quale la remunerazione veniva pagata a fronte di tecnologia di torrefazione del caffè concessa su licenza nel libero mercato. Tale tecnologia è stata concessa in licenza solo in alcuni casi in combinazione con marchi di fabbrica.

(147)  Cfr. anche paragrafo 1.17 delle Linee Guida OCSE PT 1995.

(148)  Tuttavia, questo non è il caso di [società produttrice non affiliata 10].

(149)  Cfr. Tabella 3.

(150)  Cfr. considerando 209.

(151)  Cfr. considerando da 211 a 212.

(152)  Cfr. considerando da 203 a 205.

(153)  Cfr. considerando da (148) a (150) e da (300) a (304).

(154)  Cfr. considerando 142.

(155)  Starbucks ha indicato che i ricavi di cui alla voce «RIC. CAFFÈ CONFEZIONATO» si riferiscono alla funzione di torrefazione e confezionamento di SMBV e che i ricavi provenienti da altre voci che potrebbero riguardare prodotti parzialmente trasformati sulla base di caffè torrefatto da SMBV rappresentano una piccola parte della produzione di torrefazione totale di SMBV, cfr. considerando 94.

(156)  In realtà, secondo il considerando 97, SMBV mantiene un margine sui prodotti non a base di caffè che coprono tutti i costi […] di […]. Questo margine è registrato in relazione alla funzione di rivendita.

(157)  Cfr. anche il paragrafo 3.64 delle Linee Guida OCSE PT 2010, in base al quale: «[u]n'impresa indipendente non manterrebbe attività deficitarie a meno di poter ragionevolmente contare su utili futuri.» e il paragrafo 1.52 delle Linee Guida OCSE PT 1995.

(158)  Cfr. considerando 105.

(159)  Cfr. considerando 170.

(160)  Cfr. considerando 51.

(161)  Nell'ambito del quale l'accordo sui prezzi di trasferimento per SMBV si riflette nel calcolo della royalty che deve essere corrisposta ad Alki LP, cfr. considerando 170.

(162)  Cfr. anche il considerando 87 della decisione di avvio.

(163)  Questi paragrafi costituiscono parte del capitolo 9 delle Linee Guida OCSE PT 2010 che tratta della riorganizzazione aziendale, ma sono comunque rilevanti dato il principio di base stabilito in questi paragrafi.

(164)  Paragrafo 9.46 delle Linee Guida OCSE PT 2010.

(165)  Cfr. considerando 167.

(166)  Paragrafo 9.23 e 9.26 delle Linee Guida OCSE PT 2010.

(167)  Paragrafo 9.29 delle Linee Guida OCSE PT 2010.

(168)  Paragrafo 9.23 delle Linee Guida OCSE PT 2010.

(169)  Cfr. considerando 106.

(170)  Ibid.

(171)  Ibid.

(172)  Cfr. considerando 146.

(173)  Un testo simile può essere trovato nei paragrafi da 1.36 a 1.41 delle Linee Guida OCSE PT 1995.

(174)  Cfr. considerando 107.

(175)  Cfr. considerando 144.

(176)  Cfr. considerando 112.

(177)  I pagamenti di Starbucks Coffee BV a favore di Alki allo stesso pool dei pagamenti effettuati da SMBV, tuttavia questi ultimi rappresentano una quota minore dei ricavi di Alki LP; cfr. considerando 110.

(178)  Cfr. considerando 102.

(179)  Cfr. considerando 201.

(180)  Questo intervallo interquartile stimato utilizzando le queste osservazioni di Starbucks va dal 4 % all'8,5 %, cfr. considerando 134.

(181)  Cfr. paragrafo 3.42 delle Linee Guida OCSE PT 1995, in base al quale «quando si utilizzano i margini di profitto di un'impresa indipendente, gli utili attribuibili alle transazioni dell'impresa indipendente non devono essere distorti da operazioni controllate di tale impresa.»

(182)  Per quanto riguarda il margine lordo a partire dal quale si sarebbero dovuti avere risultati di libera concorrenza, cfr. considerando 128.

(183)  Cfr. considerando 130.

(184)  Cfr. considerando 131.

(185)  Cfr. considerando 131, gli undici accordi individuati si riferiscono ad accordi di licenza relativi a tecnologia in relazione a prodotti alimentari e bevande.

(186)  Cfr. considerando 121.

(187)  Cfr. considerando 96.

(188)  Inoltre, SCTC sembra tenere detenere un importo considerevole di liquidità in eccesso sulla base dei dati di cui alla Tabella 4.

(189)  Cfr. considerando 346.

(190)  Cfr. considerando 315.

(191)  Cfr. considerando 96.

(192)  Cfr. considerando 102.

(193)  Cfr. considerando 190.

(194)  La scelta della parte sottoposta a test si rende necessaria solo quando si utilizza il metodo del costo maggiorato, il metodo del prezzo di rivendita o il TNMM, cfr. paragrafo 3.18 delle Linee Guida OCSE PT 2010.

(195)  Questo requisito si ritrova anche nel paragrafo 3.43 delle Linee Guida OCSE PT 1995.

(196)  Questo è anche il caso dei paragrafi 2.59 e 9.79 delle Linee Guida OCSE PT 2010.

(197)  Cfr. paragrafo 2.3 delle Linee Guida OCSE PT 2010 e paragrafo 3.49 delle Linee Guida OCSE PT 1995.

(198)  Secondo il paragrafo 3.42 delle Linee Guida OCSE PT 1995 «non sarebbe opportuno applicare il metodo basato sul margine netto della transazione a una base a livello aziendale qualora la società sia coinvolta in una serie di diverse transazioni tra imprese associate che non possono essere adeguatamente confrontate su base aggregata con quelle di un'impresa indipendente».

(199)  Cfr. considerando da (204) a (212).

(200)  Cfr. considerando 98.

(201)  Cfr. considerando 212.

(202)  Cfr. considerando 98.

(203)  Sezione 9.2.3.2.

(204)  Cfr. considerando 49.

(205)  Cfr. considerando da 79 a 96 della decisione di avvio.

(206)  Starbucks ha indicato che i ricavi relativi alla voce «RIC. CAFFÈ CONFEZIONATO» si riferiscono alla funzione di torrefazione e confezionamento di SMBV. I ricavi provenienti da altre voci che potrebbero riguardare prodotti parzialmente trasformati sulla base di caffè torrefatto da SMBV rappresentano una piccola parte della produzione di torrefazione totale di SMBV, cfr. considerando 94.

(207)  Cfr. considerando 166 e 190.

(208)  Cfr. considerando 97.

(209)  Cfr. considerando 315.

(210)  Cfr. considerando 342 e segg.

(211)  Cfr. considerando 179.

(212)  Cfr. anche paragrafo 1.43 delle Linee Guida OCSE PT 2010 e paragrafo 1.21 delle Linee Guida OCSE PT 1995.

(213)  Cfr. paragrafo 1.43 delle Linee Guida OCSE PT 2010 e paragrafo 1.21 delle Linee Guida OCSE PT 1995.

(214)  Questo è altresì in linea con l'esempio presentato in merito alla funzione di distribuzione di cui al paragrafo 3.48 delle Linee Guida OCSE PT 1995.

(215)  Da 128 milioni di EUR nel 2008 a 350 milioni di EUR nel 2014.

(216)  Da 20 milioni di EUR nel 2008 a 44 milioni di EUR nel 2014.

(217)  Cfr. considerando 235.

(218)  Cfr. considerando 57.

(219)  Sono state mantenute le società attive o le società con stato sconosciuto, con sede nell'UE-15, in Islanda, Norvegia e Svizzera, che non erano possedute per il 25 % o più da un'altra società, in modo da garantire il criterio di indipendenza; queste scelte sono identiche a quelle del consulente fiscale. Tuttavia, è stato mantenuto un periodo più recente di osservazione, dato che il consulente fiscale ha utilizzato dati relativi al periodo 2001-2005 e l'APP si è conclusa nel 2008, tre anni dopo l'ultimo periodo di dati.

(220)  Nella relazione sui prezzi di trasferimento le spese d'esercizio sono ottenute calcolando la differenza tra costi totali e che quelli che la banca dati Amadeus gestita da Bureau van Dijk designa come «costi del materiale» che sono intesi riflettere il CMV. I dati relativi ai «costi del materiale» non erano disponibili per molte società incluse nel confronto.

(221)  Cfr. paragrafo 3.57 delle Linee Guida OCSE PT 2010.

(222)  Se si sceglie invece un periodo di cinque anni, dal 2003 al 2007, l'intervallo interquartile risultante sarà compreso tra 1,5 % e 5,8 % con una mediana pari a 2,9 %. Se si sceglie lo stesso periodo di cinque anni dal 2001 al 2005, come nella relazione sui prezzi di trasferimento di Starbucks, l'intervallo interquartile risultante sarebbe compreso tra 1,8 % e 5,7 % con una mediana pari al 2,7 %. Infine, se si sceglie un periodo di cinque anni che termina nel 2006 anziché nel 2007, ossia il periodo 2002-2006, l'intervallo interquartile sarebbe compreso tra 1,7 % e 5,2 % con una mediana pari al 2,6 %.

(223)  Cfr. considerando 139.

(224)  Cfr. considerando 177.

(225)  Cfr. considerando da 101 a 113 della decisione di avvio.

(226)  Cfr. considerando 178.

(227)  Questo intervallo risulta dai dati riportati nella Tabella 5 della decisione di avvio.

(228)  Cfr. considerando 87.

(229)  Procedimenti riuniti da C-78/08 a C-80/08 Paint Graphos e altri, ECLI:EU:C:2009:417, punto 69.

(230)  Procedimento C-170/83 Hydrotherm ECLI:EU:C:1984:271, punto 11. Cfr. anche causa T-137/02 Pollmeier Malchow/Commissione ECLI:EU:T:2004:304, punto 50.

(231)  Procedimento C-480/09 P Acea Electrabel Produzione SpA/Commissione ECLI:EU:C:2010:787 punti da 47 a 55; procedimento C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri ECLI:EU:C:2006:8, punto 112.

(232)  La struttura societaria del gruppo Starbucks è spiegata in dettaglio nel considerando 27 e nella Figura 1 della decisione di avvio.

(233)  Cfr., per analogia, sentenza 323/82 Intermills, ECLI:EU:C:1984:345, punto 11: «dalle stesse informazioni fornite dalla ricorrente e dalle intervenienti risulta che attualmente sia la Intermills sia le tre imprese industriali sono controllate dalla regione vallona e che la ricorrente, anche dopo la cessione dei propri impianti di produzione alle tre nuove società, continua ad avere una partecipazione in esse. Si deve quindi constatare che, benché ciascuna delle tre imprese industriali sia una persona giuridica distinta dalla vecchia società Intermills, tutte queste imprese costituiscono un solo gruppo, quanto meno con riguardo all'aiuto concesso dalle autorità belghe […].»

(234)  Cfr. considerando 102.

(235)  Inoltre, la non conformità dell'APP SMBV rispetto al principio di libera concorrenza è stata ulteriormente confermata e aggravata negli anni successivi alla sua conclusione. Ad esempio, mentre nel 2007, il reddito risultante dai chicchi tostati costituiva soltanto il [15-20] % dei ricavi totali di SMBV, tale valore è diminuito ulteriormente negli anni successivi attestandosi al […] % nel 2013 e nel 2014. Ciò è in linea con il fatto che SMBV si è impegnata in altre attività, quali le ricerche di mercato, il che implica spese significative, e in altre attività legate alla PI, data l'inclusione di spese di ammortamento per beni intangibili che risulta essere una delle più grandi voci più rilevanti tra le spese d'esercizio nel 2014.

(236)  Cfr. paragrafo 3.42 delle Linee Guida OCSE PT 1995, in base al quale «quando si utilizzano i margini di profitto di un'impresa indipendente, gli utili attribuibili alle transazioni dell'impresa indipendente non devono essere distorti da operazioni controllate di tale impresa».

(237)  Cfr. Tabella 11.

(238)  Le eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato, riguardano gli aiuti di carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e gli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di Germania, nessuno dei quali si applica nel caso di specie.

(239)  GU L 248, 24.9.2015, pag. 9. Si fa riferimento al regolamento (UE) n. 2015/1589 per quanto riguarda l'illegittimità dell'aiuto e l'obbligo di recupero.

(240)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140, 30.4.2004, pag. 1).

(241)  Cause riunite T-116/01 e T-118/01 P&O European Ferries (Vizcaya) SA e Diputacion Floral de Vizcaya/Commissione ECLI:EU:T:2003:217, punto 115.

(242)  Causa T-290/97 Mehibas Dordtselaan/Commissione ECLI:EU:T:2000:8, punto 59 e sentenza nelle cause C-182/03 e C-217/03 Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione ECLI:EU:C:2006:416, punto 147.

(243)  Cfr. causa C-441/06 Commissione/Francia ECLI:EU:C:2007:616, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata.


29.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/116


DECISIONE (UE) 2017/503 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2016

relativa al regime di aiuti SA.39621 2015/C (ex 2015/NN)

[notificata con il numero C(2016) 7086]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 13 novembre 2015 (di seguito la «decisione di avvio»), la Commissione ha comunicato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla misura in oggetto.

(2)

Le autorità francesi hanno presentato le proprie osservazioni con lettera del 17 dicembre 2015.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 2 febbraio 2016 (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura in questione.

(4)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati e le ha trasmesse alle autorità francesi per dare loro la possibilità di commentarle. I commenti della Francia sono stati comunicati con lettera del 24 maggio 2016.

(5)

Il 2 maggio 2016 la Commissione ha inviato un elenco di domande alle autorità francesi che hanno risposto con lettere del 21 giugno e del 15 luglio 2016. Il 27 luglio 2016 la Commissione ha inviato un nuovo elenco di domande alle autorità francesi che hanno risposto il 9 settembre 2016.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

(6)

Il meccanismo è descritto in dettaglio nella decisione di avvio. Le sezioni che seguono ne costituiscono un estratto.

2.1.   Funzionamento generale del meccanismo

(7)

La legge n. 2010-1488 del 7 dicembre 2010 relativa alla nuova organizzazione del mercato dell'elettricità (la cosiddetta «legge NOME») introduce l'obbligo per i fornitori di energia elettrica, i gestori di sistema per le perdite e i consumatori per i consumi fuori contratto di fornitura («i fornitori») di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in Francia in base ai loro consumi per potenza ed energia o a quelli dei loro clienti. Per soddisfare tale obbligo, ciascuno di essi dovrà presentare annualmente un certo quantitativo di garanzie di capacità in relazione ai propri consumi nel periodo di picco o a quelli dei suoi clienti.

(8)

Tali garanzie di capacità sono ottenute dai fornitori direttamente sulla base delle loro risorse (impianti di produzione o capacità di rimodulazione della domanda) o acquistandole su un mercato decentrato presso coloro che le detengono (ossia gestori di capacità, altri fornitori, trader, consumatori che sono loro fornitori ecc.).

(9)

I gestori di capacità di produzione o di rimodulazione della domanda (di seguito «i gestori di capacità» o «i gestori») hanno da parte loro l'obbligo di far certificare la loro capacità dal gestore del sistema di trasmissione pubblico dell'energia elettrica («RTE»). Tali garanzie di capacità saranno assegnate ai gestori da RTE in base al contributo che si prevede che i loro impianti possano apportare alla riduzione del rischio di inadempimento durante i picchi di consumo.

(10)

Le garanzie di capacità sono scambiabili e cedibili. L'acquisto da parte dei fornitori di garanzie di capacità presso i gestori di capacità per soddisfare l'obbligo imposto dalla legge sarà organizzato sulla base di un mercato decentrato delle garanzie di capacità. Il funzionamento generale del meccanismo è illustrato nella figura 1.

Figura 1

Funzionamento generale del meccanismo

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Fonte: Lettera delle autorità francesi del 2 febbraio 2015.

2.2.   Obblighi di capacità

2.2.1.   Obblighi dei fornitori

(11)

Il calcolo della potenza di riferimento di un fornitore, ovvero il suo obbligo di capacità, si basa sui seguenti principi:

1)

presa in considerazione del consumo registrato nel periodo di picco (detto PP1) dell'anno di consegna («AC»; sempre un anno di calendario);

2)

correzione della sensibilità dei consumi alla temperatura (termosensibilità), da un lato;

3)

correzione della potenza rimodulata delle capacità certificate attive nel periodo PP1, dall'altro.

(12)

Ogni anno il gestore del sistema di trasmissione definisce i giorni di PP1 che condizionano l'obbligo di capacità dei fornitori del territorio metropolitano nazionale basandosi su previsioni del consumo nazionale del giorno precedente per il giorno successivo (G-1). Il numero di giorni di PP1 deve essere compreso tra 10 e 15 per ogni anno di consegna e le ore scelte per il calcolo dell'obbligo di capacità sono quelle delle fasce orarie 7:00-15:00 e 18:00-20:00 dei giorni di PP1 selezionati. Il numero delle ore di picco di PP1 è quindi compreso tra le 100 e le 150 ore all'anno. I giorni di PP1 sono comunicati ai fornitori il G-1 entro le 10:30.

(13)

L'obbligo non è stabilito in modo prescrittivo a monte, ma è fissato in base a dati effettivamente misurati per riversare su ogni singolo consumatore il suo effettivo contributo al rischio di inadempimento. Per valutare il contributo di ciascun consumatore al rischio di inadempimento per termosensibilità, il suo consumo osservato durante l'anno di consegna viene adattato per simulare un'ondata di freddo di entità tale da corrispondere al rischio contro il quale il sistema cerca di tutelarsi (ondata di freddo decennale) e per rispettare quindi il criterio della sicurezza di approvvigionamento stabilito dalle autorità francesi. Il criterio della sicurezza dell'approvvigionamento è stato stabilito dal decreto n. 2006-1170 del 20 settembre 2006 e corrisponde a una previsione di inadempimento di 3 ore in media all'anno.

(14)

I parametri che determineranno il fabbisogno effettivo di garanzie di capacità nell'anno di consegna saranno pubblicate 4 anni prima dell'anno di consegna e resteranno stabili per un intero esercizio per fare in modo che gli scambi avvengano in un quadro normativo fisso e per impedire che il valore del prodotto venga modificato da un intervento esterno al mercato. L'obbligo preciso di ciascun fornitore verrà poi calcolato dopo l'anno di consegna tenendo conto di questi parametri.

(15)

Le rimodulazioni della domanda possono essere effettuate con due diversi metodi: riducendo l'importo dell'obbligo di capacità di un fornitore attraverso una riduzione dei consumi («rimodulazione implicita») oppure con una certificazione della capacità di rimodulazione («rimodulazione esplicita»). Gli obblighi per i due tipi di capacità di rimodulazione sono diversi: le «rimodulazioni implicite» devono effettivamente essere attivate durante le ore di PP1, mentre le «rimodulazioni esplicite» devono impegnarsi a essere disponibili nelle ore di PP2.

(16)

Le autorità francesi hanno infine previsto di attribuire garanzie di capacità al prodotto ARENH (3) per i fornitori alternativi e questo dovrebbe a loro avviso contribuire alla riduzione della concentrazione del mercato delle garanzie di capacità.

2.2.2.   Obblighi dei gestori di capacità e principi di certificazione

(17)

Per qualsiasi impianto di produzione (il meccanismo è tecnologicamente neutro) collegato al sistema di trasmissione o di distribuzione pubblico, il gestore deve presentare a RTE una richiesta di certificazione. Qualsiasi impianto di rimodulazione, indipendentemente dal sistema di connessione, può essere oggetto di una richiesta di certificazione a RTE. È quindi il gestore di capacità che fa prima una stima del proprio quantitativo di capacità che può essere disponibile in periodi di picco dei consumi (detto «PP2») in un determinato anno di consegna.

(18)

Il numero di giorni di PP2 per un anno di consegna è compreso tra 10 e 25. Inoltre i giorni di PP1 sono necessariamente giorni di PP2. I giorni di PP2 che non sono giorni di PP1 sono selezionati il giorno precedente per il giorno successivo da RTE in base ai criteri di tensione che gravano sul sistema elettrico. Le fasce orarie interessate sono le stesse dei giorni di PP1. Il numero delle ore di picco di PP2 è quindi compreso tra le 100 e le 250 ore all'anno.

(19)

Il livello certificato viene calcolato da RTE in base ai dati trasmessi e ai metodi di calcolo previsti dalla base giuridica del meccanismo. Vengono ad esempio apportate delle correzioni per tenere conto del numero possibile di giorni successivi di attivazione delle capacità certificate oppure del contributo effettivo alla riduzione del rischio di inadempimento di una capacità la cui fonte primaria di energia è soggetta a un'incognita meteorologica.

(20)

Il gestore può successivamente modificare le sue previsioni di disponibilità durante tutto il dispositivo, anche nell'arco dell'anno di consegna, grazie a un meccanismo di bilanciamento. Il bilanciamento corrisponde a una «ricertificazione» della capacità e consente al gestore di adeguare le sue previsioni man mano che vengono rese disponibili nuove informazioni sulla sua capacità. Il bilanciamento può essere al ribasso o al rialzo.

(21)

Questo impianto dichiarativo è completato da un sistema di controllo di capacità: il principio prevede che tutte le capacità certificate vengano attivate almeno una volta all'anno. Si tratta infatti di sottoporre ogni capacità a test aleatori senza preavviso del gestore. Una capacità non può essere testata più di tre volte per periodo di consegna.

(22)

Le modalità precise di certificazione variano a seconda del tipo di capacità in questione:

1)

le capacità di produzione esistenti possono iniziare a farsi certificare 4 anni prima del periodo di consegna e devono chiedere di farsi certificate 3 anni prima dell'inizio dell'anno di consegna;

2)

le capacità di produzione in corso di programmazione possono chiedere di farsi certificare a partire dalla sottoscrizione del primo regolamento del contratto di connessione siglato e fino a due mesi prima dell'inizio del periodo di consegna;

3)

le capacità di rimodulazione possono farsi certificare fino a due mesi prima dell'inizio del periodo di consegna.

(23)

Il responsabile del perimetro di certificazione («RPC») è la persona giuridica finanziariamente responsabile degli sbilanciamenti dei gestori di capacità del proprio perimetro. I gestori possono essere RPC di se stessi o stipulare un contratto con un RPC. I responsabili del perimetro di certificazione possono «moltiplicare» le capacità all'interno del proprio perimetro.

(24)

Per quanto riguarda il regolamento finanziario degli sbilanciamenti, RTE comunica ai responsabili RPC lo sbilanciamento osservato nel loro perimetro entro il 1o dicembre dell'anno di consegna + 2.

2.3.   Scambi di garanzie di capacità

(25)

Tutte le garanzie di capacità sono annotate nel registro delle garanzie di capacità tenuto dal gestore del sistema RTE. Tutti i fornitori e i gestori sono tenuti ad aprire un conto presso RTE nel registro delle garanzie di capacità. Gli operatori integrati verticalmente devono quindi disporre di due conti in questo registro: uno per le attività di produzione e uno per le attività di vendita.

(26)

La titolarità di una garanzia di capacità è quella che risulta dall'inscrizione della stessa, da parte di RTE, nel conto detenuto dal proprietario nel registro delle garanzie di capacità. Ciascuna garanzia di capacità emessa viene numerata con il duplice obiettivo di consentirne la gestione e di garantire la tracciabilità degli scambi. Questa garanzia è valida per un anno di consegna. La garanzia di capacità, la cui unità è pari a 0,1 MW (4), esiste in quanto tale una volta emessa: un operatore che detiene una garanzia di capacità non corre nessun rischio legato alla capacità sottostante che ne è all'origine.

(27)

I trasferimenti di garanzie di capacità tra operatori (emissione e cessione) vengono effettuati mediante apposita annotazione nel registro delle garanzie di capacità, su richiesta di ambo le parti (parte cedente e parte beneficiaria). I trasferimenti effettivi di titolarità vengono effettuati mediante iscrizione di una garanzia di capacità sul conto dell'operatore beneficiario.

(28)

Le garanzie di capacità possono essere scambiate con trattativa privata o su mercati organizzati.

(29)

Gli scambi delle garanzie di capacità possono essere effettuati durante tutto il periodo intercorrente tra la certificazione e la data limite di cessione delle garanzie di capacità. Come illustrato al considerando 23, RTE comunica a ciascun fornitore l'importo del suo obbligo di capacità entro il 1o dicembre dell'anno di consegna + 2. La data limite di cessione cade 15 giorni dopo.

(30)

I fornitori che alla data limite di comunicazione dell'obbligo hanno garanzie di capacità in eccesso rispetto al loro obbligo sono tenuti a effettuare un'offerta pubblica di vendita prima della data ultima di cessione delle garanzie di capacità.

(31)

Cinque giorni dopo la data ultima di cessione delle garanzie di capacità, RTE calcola per ogni fornitore lo sbilanciamento tra l'importo dell'obbligo di capacità del fornitore e l'importo delle garanzie di capacità indicato sul conto del fornitore nel registro delle garanzie di capacità, oltre a calcolare il relativo regolamento finanziario.

2.4.   Regolamento finanziario degli sbilanciamenti

(32)

Il meccanismo prevede una responsabilizzazione sugli sbilanciamenti tra i valori effettivi e quelli previsti.

(33)

L'architettura complessiva dei regolamenti finanziari è molto simile a quella in vigore per l'energia (bilanciamento o balancing) e muove dal principio che i fornitori e i responsabili del perimetro di certificazione effettuino un regolamento finanziario in caso di sbilanciamento negativo o che ricevano un regolamento finanziario in caso di sbilanciamento positivo. In caso di sbilanciamento negativo, tutti i consumatori finali beneficiano di una riduzione di prezzo attraverso la cosiddetta tariffa di utilizzazione delle reti pubbliche di elettricità (in prosieguo «TURPE») (5).

(34)

Il prezzo di regolamento per un determinato anno di consegna dipende da alcuni criteri:

1)

quando la sicurezza di approvvigionamento non è seriamente minacciata, il prezzo di regolamento finanziario si basa interamente sul prezzo di mercato (PRM, ovvero la media aritmetica dei prezzi della capacità fissati nelle aste organizzate prima dell'anno di consegna). Per il regolamento degli sbilanciamenti negativi, viene aggiunto a questo prezzo un coefficiente di incentivazione (coefficiente K) per favorire il ricorso al mercato delle garanzie piuttosto che attendere il regolamento finanziario (nel caso degli sbilanciamenti positivi, il coefficiente viene dedotto);

2)

quando la sicurezza di approvvigionamento è seriamente minacciata (sbilanciamento complessivo al di sotto di una soglia che deve essere determinata da RTE; per i primi due anni di consegna la soglia è stata fissata a 2 GW al di sotto dell'obbligo complessivo), il prezzo per il regolamento degli sbilanciamenti fa riferimento a un prezzo amministrato (Pammin). Questo prezzo amministrato costituisce il massimale del prezzo della capacità sul mercato.

(35)

Una volta calcolati i vari regolamenti degli sbilanciamenti, i responsabili del perimetro di certificazione e i fornitori che presentano sbilanciamenti negativi versano l'importo del regolamento di cui sono debitori sul fondo corrispondente, mentre i responsabili del perimetro di certificazione e i fornitori con sbilanciamenti positivi ricevono dal loro fondo corrispondente l'importo del regolamento di cui sono creditori. La somma dei regolamenti positivi è tuttavia al massimo uguale, per un dato anno di consegna, alla somma dei versamenti effettuati per i regolamenti finanziari negativi. Gli eventuali residui dei fondi per il regolamento degli sbilanciamenti vengono interamente ridistribuiti agli utenti del sistema di trasmissione pubblico di elettricità, ovvero a tutti i clienti finali.

(36)

Non esiste alcun flusso finanziario tra il fondo per il regolamento degli sbilanciamenti dei responsabili del perimetro di certificazione e il fondo per il regolamento degli sbilanciamenti dei fornitori. Non c'è quindi nessun flusso finanziario tra i gestori di capacità e i fornitori interessati nell'ambito del regolamento degli sbilanciamenti.

(37)

RTE effettua la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dei fondi a titolo degli sbilanciamenti («fondo per il regolamento degli sbilanciamenti dei responsabili del perimetro di certificazione» e «fondo per il regolamento del bilanciamento di capacità dei fornitori») secondo le norme della contabilità privata. RTE si occupa quindi della fatturazione e della riscossione delle somme dovute dai responsabili del perimetro di certificazione e dai fornitori, oltre che dall'accertamento degli eventuali mancati pagamenti.

(38)

La CRE, autorità di regolamentazione nazionale del settore dell'energia, è invece incaricata del controllo del regolamento degli sbilanciamenti dei fornitori (articolo 7 del decreto n. 2012-1405 codificato nell'articolo R. 335-12 del codice dell'energia) e può comminare una sanzione amministrativa in caso di inosservanza dell'obbligo legale relativo al regolamento degli sbilanciamenti. La sanzione deve essere proporzionata e non può superare per un anno di consegna 120 000 EUR per ogni MW di capacità (articolo L. 335-7 del codice dell'energia).

2.5.   Base giuridica nazionale

(39)

I testi legislativi e normativi che regolamentano il meccanismo di capacità sono:

1)

la legge n. 2010-1488 del 7 dicembre 2010 relativa alla nuova organizzazione del mercato dell'elettricità, codificata in particolare negli articoli da L. 335-1 a L. 335-7 e da L. 321-16 a L. 321-17 del codice dell'energia;

2)

il decreto n. 2012-1405 del 14 dicembre 2012 relativo al contributo dei fornitori alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e che istituisce un meccanismo di obbligo di capacità nel settore dell'elettricità, previsto dall'articolo L. 335-6 e codificato negli articoli della parte normativa del codice dell'energia da R. 335-1 a D. 335-54;

3)

il decreto del 22 gennaio 2015 che definisce le norme del meccanismo di capacità, decreto adottato in applicazione dell'articolo 2 del decreto n. 2012-1405 del 14 dicembre 2012 relativo al contributo dei fornitori alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e che istituisce un meccanismo di obbligo di capacità nel settore dell'elettricità;

4)

l'allegato al decreto del 22 gennaio 2015: Norme del meccanismo di capacità.

(40)

Alla luce delle azioni correttive proposte dalla Francia dopo gli addebiti mossi dalla Commissione nella decisione di avvio, questi testi saranno modificati o completati per tenere conto di tutte le soluzioni descritte nella sezione 3 della presente decisione.

2.6.   Beneficiari

(41)

I beneficiari del meccanismo sono i titolari di capacità che ricevono le garanzie di capacità dallo Stato (attraverso RTE) e che hanno la possibilità di rivenderle.

2.7.   Obiettivo del meccanismo: sicurezza dell'approvvigionamento

(42)

L'indicatore scelto dalla Francia per valutare il rischio di squilibrio tra offerta e domanda di energia elettrica è la previsione della durata dell'inadempimento per uno sbilanciamento tra offerta e domanda (Loss of Load Expectation (LoLE)]. Le autorità hanno scelto di considerare una previsione di inadempimento per la Francia di 3 ore in media all'anno.

(43)

Le autorità francesi hanno spiegato che si registra ormai da anni in Francia nel periodo invernale un picco dei consumi di energia elettrica. Il sistema elettrico francese è infatti caratterizzato da un'elevata termosensibilità dei consumi elettrici, che determina un picco dei consumi elettrici in caso di ondate di freddo invernale. Come illustrato dalla figura 2, questa termosensibilità è ulteriormente aumentata negli ultimi anni, soprattutto a causa dell'incremento dei consumi legati al riscaldamento elettrico, ma anche a causa dei nuovi usi dell'energia elettrica che spesso coincidono con il picco di consumo serale.

(44)

L'aumento di questo picco è più rapido dell'incremento del livello generale dei consumi elettrici. Il picco dei consumi francesi è peraltro caratterizzato da una forte volatilità, tanto che le differenze di consumo possono essere particolarmente significative (fino a 20 GW tra un anno e l'altro). È quindi fondamentale tenere sotto controllo il picco del consumo elettrico, soprattutto in un contesto di spostamento dei consumi energetici verso l'elettricità.

Figura 2

Picchi storici di consumo in Francia

Image

Fonte: RTE — Bilancio preventivo dell'equilibrio offerta-domanda di elettricità in Francia 2014, pag. 33.

(45)

Dal punto di vista dell'offerta, RTE ritiene che l'Europa sia caratterizzata da una stagnazione della domanda e da una significativa sovraccapacità di produzione elettrica, entrambe imputabili a diversi fattori. Da un lato, la crisi economica ha ridotto a partire dal 2008 la domanda di energia elettrica, mentre dall'altro si assiste al rapido sviluppo delle energie rinnovabili sovvenzionate «fuori mercato» che beneficiano di un accesso prioritario al sistema elettrico. Parallelamente, le centrali europee a carbone registrano una forte ripresa dell'attività per effetto del calo del prezzo di questo combustibile dovuto al boom del gas di scisto americano che ha spinto gli Stati Uniti a esportare massicciamente in Europa la loro produzione di carbone ormai eccedentaria. Si registra infine una forte riduzione della redditività e, quindi, dell'attività delle centrali a gas, diventate meno competitive delle centrali a carbone.

(46)

In tale contesto, le incognite legate alle condizioni climatiche alimentano incertezza sulla remunerazione delle capacità di punta necessarie a coprire questo picco dei consumi. I picchi di consumo sono eventi rari che incidono per alcune ore all'anno, ma in alcuni anni possono anche essere del tutto assenti se le temperature sono miti.

(47)

Il meccanismo di capacità francese è stato pensato come uno degli elementi di risposta a questo problema al fine di garantire il rispetto del criterio della sicurezza dell'approvvigionamento stabilito delle autorità pubbliche. Vuole essere, da un lato, un modo per modificare i comportamenti di consumo nei momenti di picco (approccio della domanda) e, dall'altro, un modo per incentivare investimenti adeguati in termini di impianti di produzione e capacità di rimodulazione (approccio dell'offerta).

2.8.   Bilancio

(48)

Il valore delle garanzie di capacità non è fissato a livello amministrativo, ma è stabilito dal mercato. Gli scambi sono liberamente determinati dagli operatori del meccanismo in base alle loro previsioni, alla loro strategia di copertura e alle informazioni in loro possesso.

(49)

Benché la natura decentrata del meccanismo renda difficile effettuare una previsione di bilancio, è stata effettuata una stima prendendo come ipotesi un obbligo di capacità totale per la domanda francese compreso tra 80 000 e 95 000 MW e ipotizzando un coefficiente di sicurezza mantenuto a 0,93. La domanda dipenderà, da un lato, dall'andamento dei consumi nella Francia metropolitana e, dall'altro, dalle azioni di controllo della domanda che saranno messe in atto dai fornitori di elettricità, con una conseguente riduzione dell'obbligo individuale che essi dovranno assolvere. Alla luce di quanto precede, i redditi lordi percepiti dai gestori sul mercato della capacità potrebbero essere compresi tra 0 e 30 EUR/kW nel periodo tra il 2017 e il 2026, con importi più elevati negli anni in cui si rivelasse necessaria la costruzione di nuovi mezzi di produzione.

2.9.   Durata

(50)

Il primo anno di consegna ha inizio il 1o gennaio 2017. In deroga alla regola generale che prevede che le certificazioni siano effettuate quattro anni prima dell'anno di consegna, la certificazione per il primo anno di consegna (2017) è iniziata il 1o aprile 2015. Ad oggi, se le autorità francesi non prevedono una data di cessazione del meccanismo, verrà comunque effettuata da RTE e dall'autorità di regolamentazione una valutazione annuale secondo la normativa francese. Tale valutazione potrà eventualmente condurre a una revisione del meccanismo (ad esempio per renderlo conforme agli ultimi cambiamenti intervenuti nella legislazione europea) o alla cessazione del meccanismo stesso, se quest'ultimo non fosse più necessario (6).

2.10.   Cumulo

(51)

Per quanto riguarda gli impianti con contratto di obbligo d'acquisto (fonti di elettricità di origine rinnovabile) o ammissibili alla remunerazione aggiuntiva, gli articoli L. 121-24 e L. 335-5 del codice dell'energia prevedono che l'utile della vendita delle garanzie di capacità sia dedotto dai loro oneri totali di servizio pubblico, compresi gli altri aiuti di Stato attribuiti e che finanziano il meccanismo di sostegno mediante obbligo di acquisto. Simmetricamente, i produttori non saranno soggetti al regolamento degli sbilanciamenti se la capacità effettiva è inferiore a quella certificata per le incognite legate alla disponibilità della risorsa primaria (7).

3.   DESCRIZIONE DELLE RAGIONI CHE HANNO CONDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

3.1.   Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(52)

La Commissione aveva già concluso al considerando 143 della decisione di avvio che la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per i motivi di seguito illustrati.

3.1.1.   Imputabilità e finanziamento con risorse statali

(53)

Nella decisione di avvio la Commissione ha considerato che c'è trasferimento di risorse statali non solo in caso di trasferimento di denaro diretto dalle casse dello Stato o di un soggetto pubblico, ma anche quando i fondi per sostenere il meccanismo provengono dal patrimonio delle imprese a condizione che: i) lo Stato rinunci alla raccolta di risorse statali da incassare; e/o che ii) le risorse finanziarie messe a disposizione nell'ambito del meccanismo restino sotto il controllo pubblico senza per forza appartenere costantemente al patrimonio pubblico.

(54)

Per quanto riguarda il primo punto, lo Stato francese rinuncia a risorse pubbliche in quanto attribuisce gratuitamente i certificati di capacità ai gestori di capacità invece di venderli (come nelle cause NOX  (8) e certificati verdi rumeni  (9)).

(55)

Per quanto riguarda il secondo punto, le risorse finanziarie necessarie a sostenere il meccanismo restano sotto il controllo dello Stato (analogamente alle cause Vent de Colère  (10) e Essent  (11)) in quanto: i) i fondi sono alimentati da contributi obbligatori imposti dallo Stato e quindi imputabili a quest'ultimo; ii) lo Stato fissa dei parametri (criterio della sicurezza di approvvigionamento e metodologia per stabilire il prezzo di riferimento di mercato, che determina il prezzo per il regolamento degli sbilanciamenti) che influenzano il prezzo della capacità e la quantità complessiva di certificati, anche se in quanto tali non sono fissati dallo Stato; iii) la Commissione di regolamentazione dell'energia (CRE) è abilitata a comminare sanzioni ai fornitori che non rispettano i loro obblighi di regolamento degli sbilanciamenti; e iv) il gestore del sistema di trasmissione RTE è stato designato dallo Stato per gestire il fondo per il regolamento degli sbilanciamenti.

3.1.2.   Vantaggio selettivo

(56)

Secondo la Commissione, la sentenza Altmark  (12) non è applicabile al caso di specie in quanto l'obbligo di servizio pubblico non è chiaramente definito. Gli obblighi del meccanismo sarebbero numerosi e diversi a seconda delle parti in causa (gestori di centrali, operatori di rimodulazione, fornitori). Per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei gestori di capacità, l'obbligo di certificazione non è rigorosamente definito in quanto: i) è facoltativo per le capacità di rimodulazione; e perché ii) gli operatori degli impianti di produzione esistenti possono scegliere il livello di capacità da certificare.

(57)

La cessione delle garanzie di capacità costituisce pertanto un vantaggio e non la contropartita di un obbligo di servizio pubblico. Il vantaggio conferito è selettivo, dal momento che il meccanismo prevede un aiuto ai gestori di capacità e non ad altri settori dell'economia.

3.1.3.   Ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

(58)

Secondo la Commissione, il meccanismo di capacità potrebbe incidere sulla concorrenza con i gestori di capacità situati all'estero (e quindi ripercuotersi anche sugli scambi tra Stati membri) in quanto i gestori di capacità francesi beneficerebbero di un vantaggio di cui i gestori di capacità stranieri non potrebbero beneficiare, non potendo farsi certificare.

3.2.   Obiettivo di interesse comune e necessità

(59)

Il timore delle autorità francesi sull'adeguatezza delle capacità produttive è strettamente legato ai picchi di domanda che si verificano in periodi relativamente brevi di freddo intenso a causa della forte dipendenza della Francia dal riscaldamento elettrico.

(60)

Nella decisione di avvio erano stati sollevati dubbi in merito alla necessità della misura per i motivi di seguito riportati:

1)

la relazione sull'adeguatezza delle capacità produttive «Scenario Outlook and Adequacy Forecast» di REGRT-E (13) evidenzia un problema di sicurezza di approvvigionamento solo a partire dal 2025;

2)

la Francia non sembrava aver vagliato soluzioni diverse dal meccanismo di capacità, come tariffe che incentiverebbero la riduzione dei consumi nei periodi di picco;

3)

nonostante l'introduzione di un quadro normativo favorevole alla rimodulazione dei consumi e che ha consentito alle rimodulazioni degli operatori indipendenti di subentrare a quelle offerte dal fornitore storico, RTE non prevede un aumento netto significativo delle capacità francesi di rimodulazione nel periodo 2014-2019.

3.3.   Adeguatezza dell'aiuto

(61)

Secondo le considerazioni della Commissione nella decisione di avvio, il meccanismo rischiava di creare discriminazioni tra le varie capacità di rimodulazione. In particolare, possono partecipare al meccanismo due tipi di rimodulazione dei consumi: da un lato, la capacità di rimodulazione implicita, che consiste in una riduzione dell'obbligo di capacità dei fornitori fino a concorrenza del quantitativo di capacità ottenuto staccando clienti nelle ore di punta per 10-15 giorni all'anno; dall'altro, la capacità di rimodulazione esplicita, che richiede ai (grandi) consumatori o agli aggregatori di far certificare il proprio potenziale di riduzione dei consumi e di rendere tale capacità disponibile (senza che venga necessariamente ridotta) nelle ore di punta per 10-25 giorni all'anno.

(62)

Nella decisione di avvio la Commissione ha inoltre criticato il fatto che il meccanismo non fosse disponibile per tutte le tecnologie suscettibili di contribuire alla sicurezza di approvvigionamento, soprattutto le interconnessioni e/o le capacità straniere.

(63)

La Commissione aveva altresì sottolineato il rischio che le nuove capacità produttive non potessero partecipare al meccanismo, soprattutto a causa dell'assenza di segnali di prezzi affidabili per le garanzie di capacità. La Commissione temeva in particolare:

1)

che la durata di validità relativamente breve delle garanzie di capacità non permettesse di lanciare un segnale di prezzo affidabile;

2)

che i fornitori e soprattutto i nuovi arrivati avessero difficoltà a prevedere con largo anticipo l'andamento del loro portafoglio clienti;

3)

che gli incentivi per permettere agli operatori di raggiungere l'equilibrio prima dell'AC non fossero sufficienti;

4)

che il massimale relativo al prezzo per il regolamento degli sbilanciamenti non riflettesse i costi di un nuovo arrivato («cost of new entry», in appresso «CONE»).

3.4.   Proporzionalità

(64)

Nella decisione di avvio la Commissione aveva osservato il rischio che il meccanismo potesse condurre a una sovracompensazione di alcuni gestori di capacità, soprattutto a causa dei seguenti fattori:

1)

il rischio della sopravvalutazione dei consumi da parte dei fornitori: si tratta di un rischio potenziale se gli obblighi di capacità dei singoli fornitori non sono sufficientemente chiari;

2)

la potenziale mancanza di trasparenza nella determinazione del prezzo della capacità, soprattutto a causa di un quantitativo potenzialmente elevato di transazioni effettuate con trattativa privata e di transazioni infragruppo che potrebbe falsare il segnale di prezzo e determinare una sovracompensazione;

3)

la limitata partecipazione al meccanismo (esclusione delle capacità transfrontaliere e discriminazione tra i vari operatori di rimodulazione);

4)

il potere di mercato di EDF: la possibilità come venditore di aumentare artificiosamente il valore delle garanzie di capacità, pur applicando prezzi inferiori al suo ramo vendita. La Commissione aveva indicato in particolare tre rischi sottostanti: il rischio di accaparramento di capacità, il rischio di accaparramento di garanzie di capacità e il rischio di compressione dei margini.

3.5.   Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

(65)

Nella decisione di avvio la Commissione ha evidenziato alcuni problemi in termini di potenziali distorsioni della concorrenza, sia a livello di produzione sia a livello di fornitura di energia elettrica.

(66)

La Commissione ha espresso timori in merito all'esistenza di sostanziali asimmetrie informative. I grandi fornitori integrati verticalmente, soprattutto quelli già presenti sul mercato francese, sono suscettibili di beneficiare di un vantaggio che scaturisce da una loro più approfondita conoscenza del mercato, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità delle capacità, il fabbisogno di approvvigionamento e i prezzi. Essi sono pertanto in grado di elaborare previsioni più affidabili e sono più efficienti nel rispettare gli obblighi imposti dal meccanismo.

(67)

Inoltre, sempre per effetto dell'asimmetria informativa, i nuovi arrivati avranno probabilmente più difficoltà a stimare il loro portafoglio clienti futuro, sebbene questa stima sia in realtà fondamentale per calcolare il bisogno di garanzie di capacità.

(68)

La Commissione ha inoltre espresso timori sul possibile accaparramento di capacità da parte dell'operatore storico dominante.

(69)

La Commissione aveva sottolineato anche il rischio di accaparramento di garanzie di capacità da parte dell'operatore storico dominante.

(70)

Per giunta, la Commissione aveva segnalato un rischio legato a pratiche di esclusione basate sui prezzi (compressione dei margini, prezzi predatori) da parte dell'operatore storico dominante.

(71)

La Commissione ha sottolineato che l'assenza di segnali di prezzo a lungo termine in materia di capacità rischia di creare o di rafforzare le barriere all'ingresso per i nuovi produttori. Gli investimenti a lungo termine effettuati dai nuovi arrivati possono necessitare di una certa prevedibilità dei prezzi per un determinato numero di anni, una prevedibilità che garanzie certificate per un anno non sono in grado di fornire.

(72)

La Commissione aveva peraltro ribadito la propria posizione in merito alla limitazione della concorrenza all'interno del meccanismo con l'esclusione dallo stesso di alcuni tipi di gestori di capacità (capacità transfrontaliere, discriminazione tra gestori di capacità di rimodulazione).

4.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI E COMMENTI DELLA FRANCIA

(73)

Nel periodo di consultazione relativo alla decisione di avvio, la Commissione ha ricevuto 18 risposte da interessati diversi dallo Stato francese, da RTE e dalla CRE. Una parte ha risposto dopo la scadenza utile.

(74)

Le varie osservazioni, raggruppate di seguito per tema, saranno riprese al momento della valutazione della misura ma senza fare esplicito riferimento alle stesse.

4.1.   Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(75)

I rispondenti sono divisi sulla questione della qualificazione del meccanismo come aiuto di Stato. Una metà ritiene che la misura costituisca esplicitamente o implicitamente un aiuto di Stato senza reagire al ragionamento della Commissione a tale proposito, mentre l'altra metà ritiene che il meccanismo non costituisca un aiuto di Stato per i motivi di seguito illustrati.

(76)

Due rispondenti fanno esplicito riferimento alla decisione n. 369417 del 9 ottobre 2015 del Consiglio di Stato francese (ricorso presentato dall'Associazione nazionale degli operatori di vendita al dettaglio di energia o ANODE (14)) in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che il meccanismo di capacità proposto non presentasse le caratteristiche di un aiuto di Stato. Anche le autorità francesi hanno fatto riferimento alle conclusioni del Consiglio di Stato in questa causa (15).

(77)

Le argomentazioni delle autorità francesi in merito alla qualificazione della misura come aiuto di Stato devono essere lette insieme a quelle già riportate nella decisione di avvio.

(78)

Le autorità francesi hanno deciso di intraprendere un'indagine approfondita con la Commissione europea senza ritornare su questi elementi; si sono inoltre focalizzate sulla proposta delle misure volte a garantire la compatibilità del meccanismo di capacità con il mercato interno, indipendentemente dalla questione relativa alla qualificazione della misura come aiuto di Stato. Per completezza, le argomentazioni della Francia sulla qualificazione della misura come aiuto di Stato sono comunque riportate di seguito.

4.1.1.   Imputabilità e finanziamento con risorse statali

4.1.1.1.   Osservazioni degli interessati

(79)

Due aggregatori di rimodulazione, due società elettriche integrate verticalmente e l'Union française de l'électricité ritengono che la misura non sia finanziata con risorse statali. In particolare, questi rispondenti affermano che il trasferimento dei fondi in questione avviene direttamente ed esclusivamente tra operatori privati; RTE non ha né dispone del fondo per il regolamento degli sbilanciamenti.

(80)

Inoltre, sempre secondo questi rispondenti, le norme applicabili alla gestione di queste risorse potrebbero essere paragonabili a quelle per la gestione degli sbilanciamenti/adeguamenti nell'ambito dello schema del responsabile di equilibrio nel mercato dell'energia.

(81)

EDF aggiunge che il ruolo dello Stato francese rispetto al meccanismo è semplicemente quello di definire un quadro normativo specifico nel quale operano solo soggetti privati. Secondo EDF, introducendo un meccanismo di capacità, lo Stato francese fa di fatto uso dei suoi poteri pubblici e agisce in quanto autorità di regolamentazione del mercato.

(82)

Sempre secondo EDF, il meccanismo di capacità è nettamente diverso anche dal sistema evocato nella causa Commissione/Paesi BassiNOX ») (16), in cui lo Stato neerlandese aveva concesso veri e propri «diritti ad inquinare» che permettevano di evitare il pagamento di ammende e che presentavano un valore commerciale fin della loro concessione da parte dello Stato. I certificati non hanno pertanto alcun valore nel rapporto tra lo Stato francese e i gestori di capacità.

4.1.1.2.   Commenti della Francia

(83)

Secondo le autorità francesi, il prezzo delle garanzie di capacità, e quindi i redditi che i gestori di capacità potrebbero ricavare dalla vendita dei loro certificati, non è stabilito dallo Stato. Lo Stato non interviene nemmeno sulla quantità di prodotti offerti sul mercato. In un meccanismo decentrato è invece il mercato a determinare il prezzo e la quantità di certificati. I flussi finanziari inerenti al meccanismo di capacità si registrano pertanto tra operatori di diritto privato e non avvengono mai sotto il controllo dello Stato.

(84)

Secondo le autorità francesi, i flussi finanziari relativi al regolamento degli sbilanciamenti dovrebbero inoltre essere assolutamente marginali nel meccanismo (considerati gli incentivi al bilanciamento sul mercato a monte) e non possono essere considerati risorse statali o sotto il controllo dello Stato. Il regolamento degli sbilanciamenti previsto per il meccanismo di capacità segue lo stesso modello di quello attualmente in vigore in Europa per il regolamento degli sbilanciamenti sul mercato dell'energia (electricity balancing settlement mechanisms).

(85)

Le autorità francesi aggiungono che il meccanismo è più simile a quello trattato nella causa PreussenElektra  (17) che non a quelli discussi nelle cause Vent de Colère  (18) e Essent  (19). Come nella causa PreussenElektra, e contrariamente a quanto previsto nella causa Vent de Colère, il meccanismo di capacità non prevede un sistema di compensazione per i fornitori. Inoltre, contrariamente a Essent: i) i flussi finanziari restano costantemente di proprietà di operatori privati (fornitori e gestori di capacità); e ii) i flussi finanziari non provengono da una tassa. La presenza di risorse statali è ancora più contestabile se si considera che, al contrario della giurisprudenza PreussenElektra, non è stato stabilito per le garanzie di capacità nessun prezzo di acquisto minimo.

(86)

Inoltre, secondo le autorità, la cessione di garanzie di capacità non può essere interpretata come rinuncia a una risorsa pubblica. Lo Stato non rinuncia infatti a nessuna risorsa, dal momento che il valore commerciale dei certificati di garanzia può scaturire: i) dal valore intrinseco del sottostante che essi comprendono; o ii) dalla loro rarità al momento dell'emissione. Questi due elementi esulano dai poteri dello Stato e distinguono questo caso dalle cause NOX e certificati verdi rumeni, in cui i certificati potevano rispettivamente essere venduti all'asta o avere un valore minimo.

(87)

Infine, nel caso rumeno, la legge impone esplicitamente ai fornitori di ripercuotere i costi di acquisto dei certificati verdi sui consumatori. La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) aveva seguito un ragionamento simile nella causa Vent de Colère (i fornitori fungono solo da intermediari finanziari e il contributo al servizio pubblico dell'elettricità (20) permette di garantire la compensazione dei loro costi aggiuntivi). Al contrario, nel caso del meccanismo francese, i fornitori sono assolutamente liberi di scegliere il modo di ripercuotere i costi sui loro consumatori. Nessun meccanismo garantisce ai fornitori la compensazione dei costi aggiuntivi legati all'acquisto delle garanzie di capacità.

4.1.2.   Vantaggio selettivo

4.1.2.1.   Osservazioni degli interessati

(88)

Unitamente a EDF, una società attiva principalmente in Francia nella vendita all'ingrosso ritiene che il meccanismo costituisca un obbligo di servizio pubblico. Questa società fa riferimento alla decisione della Commissione nel caso N475/2003 relativo a una gara d'appalto per una nuova capacità in Irlanda (21).

(89)

EDF ritiene che se l'operazione di certificazione corrisponde a un impegno di disponibilità, essa costituisce la contropartita di un servizio reso dai gestori di capacità e non un presunto vantaggio concesso a titolo gratuito.

(90)

EDF e un'altra società elettrica integrata verticalmente ritengono inoltre che il meccanismo di capacità non conferisca nessun vantaggio selettivo ai gestori di capacità. A loro giudizio, i vari operatori del meccanismo si trovano in una situazione fattuale e giuridica identica e godono di un'assoluta parità di trattamento: sono infatti remunerati allo stesso modo indipendentemente dalla tecnologia in uso. Nessun gestore potrà quindi trovarsi avvantaggiato dalla specificità del suo parco produttivo.

(91)

Secondo EDF è errato ritenere che questo presunto vantaggio sia selettivo sostenendo che il meccanismo di capacità «prevede un aiuto ai gestori di capacità e non ad altri settori dell'economia». Così facendo la Commissione ignora, da un lato, le caratteristiche del meccanismo di capacità («market-wide» e «technology neutral») e, dall'altro, la giurisprudenza della CGUE, che valuta la selettività di una misura tenendo conto delle altre imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica paragonabile.

4.1.2.2.   Commenti della Francia

(92)

In primo luogo, le autorità francesi ritengono che l'attribuzione di certificati nell'ambito del meccanismo di capacità sia assolutamente la contropartita di un impegno di disponibilità nelle ore di elevato consumo o di tensione sul sistema elettrico.

(93)

In secondo luogo, le autorità francesi ritengono che l'obbligo di servizio pubblico sia chiaramente definito. Per quanto riguarda le rimodulazioni, il carattere facoltativo della loro certificazione agevola la partecipazione delle stesse al meccanismo di capacità. Per quanto concerne gli impianti di produzione, la componente dichiarativa del processo di certificazione non mette in discussione la precisione dell'obbligo di servizio pubblico: in caso di tentativo di manipolazione del mercato, la CRE sarà in grado di adottare le sanzioni necessarie, soprattutto se un operatore sottovalutasse le proprie capacità per spingere al rialzo il prezzo di queste garanzie di capacità.

(94)

Dal momento che il meccanismo di capacità è tecnologicamente neutro, secondo le autorità, esso non procura nessun vantaggio selettivo a una determinata tecnologia di produzione o di rimodulazione.

(95)

Secondo la Francia, il punto di vista della Commissione, che sembra ritenere il meccanismo di capacità selettivo perché si rivolge solo ai gestori di capacità (e non ad altri settori dell'economia), equivarrebbe a sostenere che qualsiasi misura settoriale è per natura selettiva.

4.1.3.   Ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

4.1.3.1.   Osservazioni degli interessati

(96)

Nessun rispondente ha presentato osservazioni su questo punto.

4.1.3.2.   Commenti della Francia

(97)

Le autorità francesi ritengono che il meccanismo di capacità non avrà ripercussioni sul mercato dell'elettricità, né a livello nazionale né nelle interazioni con i paesi vicini, e che continuerà a funzionare come ha sempre fatto. Esse sono in particolare del parere che il mercato di capacità non modificherà il prezzo dell'elettricità sui mercati spot.

4.2.   Obiettivo di interesse comune e necessità

4.2.1.   Osservazioni degli interessati

(98)

I rispondenti ritengono in generale che il meccanismo sia necessario e che dovrebbe far parte integrante dell'organizzazione del mercato. Solo tre rispondenti contestano la necessità della misura sostenendo che:

1)

l'analisi dell'adeguatezza delle capacità produttive condotta da RTE nel 2015 non prevede rischi di inadempimento;

2)

esiste attualmente in Francia una sovraccapacità, come dimostra il fatto che per il 2017 il volume delle capacità certificate è superiore a quello necessario per far fronte a un picco dei consumi;

3)

i consumi si sono ridotti negli ultimi anni e il piccolo dei consumi è stabile (RTE aveva previsto un aumento di questo picco).

4.2.2.   Commenti della Francia

4.2.2.1.   Sicurezza di approvvigionamento

(99)

Secondo le autorità, negli ultimi studi di RTE è stato chiaramente definito un indicatore di sicurezza di approvvigionamento e individuato un rischio di inadempimento: nell'ultimo bilancio preventivo di RTE realizzato prima dell'entrata in vigore del meccanismo (nel 2014), lo studio per l'inverno 2016-2017 evidenzia un deficit di margine di 2 GW nello scenario di riferimento. Nel bilancio preventivo 2015 per l'inverno 2017-2018, questo margine era ridotto a 200 MW, ma grazie al segnale dato dall'introduzione del meccanismo. Queste analisi sarebbero confermate dalle valutazioni del Pentalateral Energy Forum.

(100)

L'analisi di adeguatezza condotta da REGRT-E (la relazione «Scenario Outlook and Adequacy Forecast») si basava invece su una metodologia deterministica: in questa valutazione il picco dei consumi dovuto alle ondate di freddo e alla termosensibilità non era stato oggetto di un'analisi modellistica. Sono le differenze metodologiche a determinare queste differenze di risultato. L'applicazione della metodologia target, che REGRT-E tenta di introdurre, porterà a una riduzione delle differenze tra queste previsioni. In tal senso, la relazione pubblicata nel 2016 da REGRT-E (22) (Mid-Term Adequacy Forecast), che è la prima versione a basarsi su una metodologia probabilistica, è coerente con i risultati dello studio di PLEF e di RTE.

(101)

Contrariamente a quanto la Commissione sembra suggerire, il meccanismo di capacità francese non è stato pensato per risolvere un eventuale problema di missing money, ma per garantire la sicurezza di approvvigionamento del sistema elettrico francese (soprattutto nel picco dei consumi), remunerando la disponibilità delle risorse che non possono essere remunerate in modo soddisfacente solo sul mercato dell'energia.

(102)

La Francia mette in atto diverse misure aggiuntive rispetto al meccanismo di capacità: progetti di interconnessioni; revisioni delle tariffe regolamentate e tariffe di utilizzazione dei sistemi pubblici di trasmissione e di distribuzione di elettricità che riflettano meglio le situazioni di rarità; sviluppo delle capacità di rimodulazione (ad esempio grazie all'evoluzione del quadro normativo dei mercati dell'elettricità per consentire la partecipazione delle rimodulazioni a tutti i meccanismi; soppressione delle barriere tecniche e competitive all'aggregazione delle capacità; utilizzo dei contatori comunicanti); ricorso alle energie rinnovabili ecc.

(103)

Nel frattempo RTE ha pubblicato la sua valutazione dell'adeguatezza delle capacità di produzione per il 2016. Secondo le autorità, l'ultimo bilancio preventivo di RTE non modifica l'analisi delle autorità francesi ma la corrobora, illustrando ancora una volta che la sicurezza di approvvigionamento della Francia dipende dal futuro di alcune centrali termiche (soprattutto quelle a gas a ciclo combinato) e dalle rimodulazioni dei consumi, in particolare dalle filiere più sensibili all'introduzione del meccanismo di capacità.

Figura 3

Indicatori di inadempimento nello scenario «termico alto» e nello scenario «termico basso»

 

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

Scenario «termico alto»

Energia attesa e non erogata

2,0 GWh

1,4 GWh

2,5 GWh

2,7 GWh

0,8 GWh

Previsione della durata di inadempimento

0 h 45

0 h 30

1 h 00

0 h 45

0 h 15

Margine o deficit di capacità

4 700 MW

5 400 MW

3 600 MW

3 700 MW

6 600 MW

Scenario «termico basso»

Energia attesa e non erogata

8,6 GWh

13,4 GWh

26,5 GWh

26,2 GWh

7,6 GWh

Previsione della durata di inadempimento

2 h 30

3 h 45

6 h 45

6 h 15

2 h 15

Margine o deficit di capacità

600 MW

– 700 MW

– 2 500 MW

– 2 400 MW

900 MW

Fonte: RTE, bilancio preventivo 2016.

(104)

Secondo RTE, tra gli scenari termici presentati nel bilancio preventivo 2016 (cfr. figura 3), è lo scenario «termico basso» che, in assenza di un meccanismo di capacità, dovrebbe essere preso in considerazione. Lo scenario «termico basso» prevede la chiusura di alcuni impianti, soprattutto quelli di cui i gestori hanno attualmente rimandato la chiusura in attesa dell'attuazione del meccanismo di capacità, mentre lo scenario «termico alto» corrisponde al mantenimento di tutte le centrali attuali, indipendentemente da considerazioni economiche: secondo le autorità è quindi poco probabile che si concretizzi.

(105)

Nello scenario «termico basso» la sicurezza di approvvigionamento è a rischio sin dall'inverno 2017-2018 se si prende come riferimento un inverno medio. Inoltre, sempre supponendo lo scenario «termico basso», RTE ha calcolato la previsione di inadempimento simulando un inverno estremo con ondate di freddo per i prossimi cinque inverni. I risultati di questo calcolo sono riportati nella figura 4.

Figura 4

Previsione di inadempimento in caso di inverno estremo (in ore)

 

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

Previsione di inadempimento

5-15

8-21

16-36

14-34

5-13

Fonte: RTE

(106)

Il calcolo mostra che la previsione di inadempimento supererebbe ogni volta il criterio di sicurezza considerato dalla Francia, ovvero una previsione di inadempimento di 3 ore in media all'anno. Occorre notare che è proprio ai casi di inverno estremo che il meccanismo di capacità francese cerca di dare una risposta.

4.2.2.2.   Altre addebiti mossi dalla Commissione nella decisione di avvio

(107)

Al considerando 164 della decisione di avvio la Commissione aveva ricordato che l'Autorità francese della concorrenza aveva suggerito l'introduzione di una tariffa di utilizzazione delle reti pubbliche di elettricità (TURPE) variabile in base all'orario e alle stagioni, facendo soprattutto una distinzione tra ore di punta e ore non di punta per favorire la riduzione della domanda dei consumatori industriali nei momenti di picco. La Francia ha confermato che la tariffa TURPE varia già in base all'orario e alle stagioni, con prezzi differenziati a seconda delle stagioni, dei giorni della settimana e/o delle ore del giorno.

(108)

Al considerando 153 della decisione di avvio, la Commissione considerava che i fattori di de-rating (nel regime di certificazione normativo facoltativo) non fossero sufficientemente chiari. La Francia ha spiegato che in questo regime di certificazione normativo facoltativo il livello di capacità certificato corrisponde alla media della potenza erogata dall'impianto nelle ore di PP2 in tutti gli anni storici, moltiplicata per il coefficiente di contribuzione per filiera (o fattore di de-rating). Questi coefficienti di contribuzione (85 % per l'energia idraulica ad acqua fluente, 70 % per l'energia eolica e 25 % per l'energia solare) indicano che per gli impianti ad energia residua la disponibilità media nelle ore di PP2 non riflette perfettamente il contributo di questi impianti alla riduzione del rischio di inadempimento a causa: i) della correlazione tra disponibilità dell'impianto e momenti di tensione del sistema (non applicabile alle capacità disponibili a richiesta); e ii) di un profilo di disponibilità non costante nelle ore di PP2 (le capacità a richiesta hanno un profilo di disponibilità piatto), la cui incidenza è legata al fatto che la funzione di previsione di inadempimento nelle ore di PP2 non è uniforme. I coefficienti di contribuzione per gli anni di consegna 2017, 2018 e 2019 sono stati calcolati a partire dagli scenari del bilancio preventivo di RTE in base a un elevato numero di serie statistiche.

4.3.   Adeguatezza dell'aiuto

4.3.1.   Discriminazione tra capacità di rimodulazione

4.3.1.1.   Osservazioni degli interessati

(109)

La maggioranza dei rispondenti fa riferimento alla presunta discriminazione tra le rimodulazioni implicite e le rimodulazioni esplicite. La maggior parte di loro (5) ritiene che il meccanismo sia più favorevole alle rimodulazioni esplicite, visto l'obbligo di attivazione imposto alla rimodulazione implicita, considerato piuttosto vincolante. Due rispondenti hanno fatto notare che, secondo il criterio della sicurezza di approvvigionamento considerato, una capacità di rimodulazione esplicita dovrebbe essere attivata solo una volta ogni dieci anni (il meccanismo è infatti pensato per un picco invernale decennale). Essi sono pertanto del parere che il quantitativo di ore di PP2 (disponibilità della rimodulazione esplicita) dovrebbe essere 10 volte più elevato del quantitativo di ore di PP1 (riduzione effettiva della rimodulazione implicita). Due rispondenti di parere contrario fanno notare che le condizioni delle rimodulazioni implicite sono a loro giudizio più vantaggiose, dal momento che gli operatori di rimodulazione esplicita devono sostenere i costi della certificazione. Due rispondenti ritengono che le autorità francesi abbiano trovato un giusto equilibrio tra gli obblighi dei due tipi di operatori di rimodulazione.

4.3.1.2.   Commenti della Francia

(110)

Nella risposta le autorità francesi hanno fatto riferimento ai diversi obblighi dei due tipi di operatori di rimodulazione. Secondo la Francia, sono necessarie condizioni diverse proprio per consentire ai due tipi di capacità di partecipare al meccanismo. In particolare, dal momento che la contropartita di una rimodulazione valutabile in modo implicito è più elevata (attivazione versus disponibilità), è logico che il numero di giorni cui essa fa riferimento (giorni di PP1) sia inferiore al numero dei giorni di disponibilità di un operatore di rimodulazione esplicita.

(111)

Alcune parti interessate sono preoccupate dal fatto che la durata del periodo PP2, benché superiore a quella del periodo PP1, possa essere potenzialmente sottodimensionata. Secondo le autorità francesi, il dimensionamento dei periodi PP1 e PP2 rappresenta una questione complessa la cui risposta è necessariamente frutto di un compromesso. RTE ha condotto alcuni studi per giungere a un compromesso soddisfacente i cui risultati sono stati presentati nella relazione di accompagnamento alla proposta di norme del meccanismo di capacità (Rapport d'accompagnement de la proposition de règles du mécanisme de capacité, 2014).

(112)

In sintesi, per individuare le ore di maggiore consumo (cfr. figura 5) e rivelare al contempo la partecipazione dei consumatori rimodulabili alla riduzione del rischio di inadempimento, le autorità francesi hanno deciso di scegliere un quantitativo di 100-150 ore per il periodo PP1.

Figura 5

Collegamenti tra inadempimento e ore di maggiore consumo

Image

Fonte: RTE, Rapport d'accompagnement de la proposition de règles du mécanisme de capacité (2014), pag. 139.

(113)

Secondo la Francia, il periodo PP2 dovrebbe ovviamente essere più lungo del periodo PP1 (in quanto la nozione di attivazione è più vincolante di quella di disponibilità), ma PP2 non dovrebbe essere nemmeno troppo lungo per non svantaggiare indebitamente alcune filiere, in particolare le rimodulazioni. Sempre dallo studio di RTE emergerebbe che il 99 % delle ore di inadempimento è compreso nelle 300 ore di maggior consumo e che un periodo PP2 mirato, comprendente tra le 100 e le 300 ore di maggior consumo, rappresenta pertanto una scelta coerente per stimare in modo pertinente il contributo delle capacità di rimodulazione esplicite alla riduzione del rischio di inadempimento.

(114)

All'interno di questo intervallo di 100-300 ore, le autorità francesi hanno optato per le 250 ore. Questa cifra consente infatti di: i) individuare quasi il 99 % delle ore di inadempimento (cfr. figura 5) senza compromettere l'individuazione del rischio di inadempimento rispetto alla scelta massima delle 300 ore; e di ii) incrementare la disponibilità delle rimodulazioni di consumo esplicite rispetto alle altre filiere (23). Per garantire lo stesso livello di sicurezza di approvvigionamento, le autorità francesi hanno quindi scelto di considerare un massimo di 250 ore per il periodo PP2 per massimizzare il contributo delle rimodulazioni esplicite a fronte dello stesso livello di copertura del rischio di inadempimento.

(115)

Il fatto di prevedere un periodo PP2 10 volte più lungo del periodo PP1 equivarrebbe a misurare la disponibilità delle risorse di produzione e di rimodulazione su 1 000-1 500 ore. Alla luce dei vincoli di disponibilità delle capacità di rimodulazione per periodi prolungati, l'estensione dell'obbligo di disponibilità avrebbe come effetto per queste capacità una riduzione del potenziale di valutazione che esercitano sul meccanismo di capacità. Il fatto di rendere disponibili 100 MW di rimodulazione industriale in un centinaio di ore e non in un migliaio di ore sarebbe valutato come 20 MW di produzione termica, mentre gli studi dimostrano che il loro contributo alla riduzione del rischio di inadempimento è paragonabile a 90 MW di produzione termica. Per questo motivo e al fine di garantire una concorrenza equa tra gli operatori di rimodulazione e i produttori, le autorità francesi hanno scelto di non considerare un periodo PP2 10 volte più lungo del periodo PP1 e di disporre di un periodo PP2 mirato.

(116)

La Francia ricorda inoltre che il meccanismo di capacità prevede un controllo della disponibilità delle capacità (in assenza di attivazione spontanea), che consente di garantire l'assenza di effetto inerziale tra un impegno di disponibilità e un impegno di attivazione.

(117)

Le autorità francesi sono tuttavia disposte a fissare valori diversi da quelli considerati oggi nelle norme, ma ritengono che il quadro attualmente vigente rappresenti un giusto equilibrio tra gli operatori di rimodulazione indipendenti e i fornitori. Essi ritengono pertanto che il rapporto PP1/PP2 dovrebbe essere mantenuto invariato per i primi anni di consegna. Il suo valore potrà essere riconsiderato se i segnali inviati non fossero sufficientemente pertinenti e quest'analisi potrà essere inserita nella valutazione del funzionamento del mercato della capacità.

4.3.2.   Esclusione delle capacità transfrontaliere

4.3.2.1.   Osservazioni degli interessati

(118)

Le osservazioni ricevute in risposta alla decisione di avvio evidenziano un ampio consenso tra gli operatori di mercato in merito a una progressiva apertura del meccanismo francese alle capacità transfrontaliere (senza mettere cioè a rischio l'avvio del meccanismo nel gennaio 2017).

4.3.2.2.   Commenti e soluzioni correttive proposte dalla Francia

(119)

Nella sua risposta la Francia ha proposto di prendere esplicitamente in considerazione le capacità straniere in base a un modello ibrido che remuneri sia le interconnessioni, sia le capacità di produzione e di rimodulazione straniere. In questa proposta la remunerazione maggiore spetterebbe alle interconnessioni o alle capacità straniere in base al principio della rarità.

(120)

Sempre secondo questa proposta, le capacità di produzione e di rimodulazione straniere dovrebbero ottenere ticket di interconnessione per poter essere certificate e offrire quindi le loro garanzie di capacità sul mercato di capacità francese.

(121)

I ticket saranno concessi per frontiera in base al contributo degli Stati membri transfrontalieri alla sicurezza dell'approvvigionamento in Francia. Questi ticket saranno poi messi all'asta «frontiera per frontiera». Tutte le capacità di produzione e di rimodulazione del paese transfrontaliero collegato alla Francia da una determinata interconnessione potranno partecipare all'asta dei ticket di interconnessione corrispondente. Le aste si terranno nell'anno di consegna — 1 (di seguito AC — 1). Il meccanismo non impedisce che capacità contratte nell'ambito del meccanismo francese possano partecipare contemporaneamente ad altri meccanismi di capacità dell'Unione europea. In tale contesto sarà pertanto necessario definire modalità di controllo e di valutazione del servizio reso, in collaborazione con gli Stati interessati.

(122)

Una volta che le capacità di produzione o di rimodulazione straniere avranno ottenuto ticket di interconnessione potranno farsi certificare e ottenere garanzie di capacità. Esse potranno poi vendere queste garanzie di capacità sul mercato di capacità francese.

(123)

Le autorità francesi s'impegnano ad attuare unilateralmente la soluzione «ibrida pragmatica» suindicata, ovvero a inserire nel quadro normativo la possibilità che gli impianti situati negli Stati membri frontalieri possano partecipare in modo esplicito al meccanismo di capacità francese, fatta salva una capacità di transito sufficiente alle interconnessioni. Questo quadro normativo prevedrà tuttavia l'accordo dei gestori dei sistemi di trasmissione (24) degli Stati membri interessati sotto forma di protocollo di cooperazione per l'istituzione di un processo di certificazione e di controlli necessari all'attuazione del meccanismo.

(124)

In caso di mancata sottoscrizione del protocollo da parte di alcuni gestori di sistemi di trasmissione degli Stati membri interessati, le autorità francesi s'impegnano a istituire una procedura di salvaguardia che consenta una partecipazione esplicita delle capacità straniere al meccanismo di capacità e quindi un abbandono definitivo del modello basato sulla partecipazione implicita. Questa procedura di salvaguardia consisterà in una partecipazione esplicita delle interconnessioni (soluzione che può essere attuata senza la partecipazione degli altri Stati membri e che riflette il valore apportato dalle capacità di interconnessione alla sicurezza di approvvigionamento della Francia).

(125)

L'attuazione di questi impegni rende necessaria una revisione del decreto del Consiglio di Stato francese del 2012, adottato su parere del Consiglio superiore dell'energia, del Consiglio nazionale di valutazione delle norme, della Commissione di regolamentazione dell'energia e dell'Autorità della concorrenza. Le autorità francesi ritengono che non sia opportuno prevedere l'adozione del decreto prima della fine del 2017 e poi una revisione delle norme approvate per la sua applicazione. Secondo le autorità francesi, questa fase potrebbe durare circa 6 mesi. Il calendario presentato dalle autorità francesi ne prevede quindi un'articolazione nel quadro normativo nel 2018, in vista di un'attuazione effettiva per l'anno di consegna 2019.

4.3.3.   Assenza di segnali per i nuovi investimenti

4.3.3.1.   Osservazioni degli interessati

(126)

La Commissione ha ricevuto numerose risposte a tale proposito e con punti di vista molto diversi tra loro.

(127)

La maggior parte (7) dei rispondenti ritiene che nella sua forma iniziale il meccanismo non possa incentivare nuovi investimenti in centrali di produzione. I motivi più spesso addotti riguardano in particolare l'assenza di un segnale di prezzo rappresentativo con sufficiente anticipo rispetto all'anno di consegna, il massimale per il prezzo di capacità fissato a 40 000 EUR/MW (risultante dal massimale applicabile al meccanismo di regolamento degli sbilanciamenti) e l'assenza di contratti a lungo termine.

(128)

La maggior parte dei rispondenti ha infatti confermato che il meccanismo era troppo complesso o che era comunque difficile per i fornitori e soprattutto per i nuovi arrivati stimare il loro portafoglio futuro. Secondo uno dei rispondenti, un meccanismo di capacità centralizzato potrebbe risolvere questo tipo di problemi.

(129)

Due produttori (storici) non condividono questo parere e ritengono che il meccanismo permetta di attrarre nuovi investimenti, soprattutto grazie al periodo di 4 anni prima dell'anno di consegna, grazie alla possibilità che il mercato sviluppi prodotti a termine e grazie al segnale di prezzo che essi giudicano affidabile. Questi produttori sono inoltre del parere che il meccanismo preveda garanzie sufficienti per assicurare la trasparenza degli obblighi di capacità, soprattutto grazie alla regolare pubblicazione da parte di RTE delle previsioni sul livello complessivo di garanzie di capacità richieste per ogni anno di consegna.

(130)

Altri due rispondenti (produttori alternativi) fanno notare che l'obiettivo principale del meccanismo è quello di mantenere operative le capacità esistenti piuttosto che stimolare nuovi investimenti.

4.3.3.2.   Commenti e soluzioni correttive proposte dalla Francia

Assenza di contratti a lungo termine

(131)

In seguito alle osservazioni di terzi, le autorità francesi si sono impegnate a introdurre un meccanismo di contrattualizzazione pluriennale volto a favorire gli investimenti in nuove capacità. Tutte le nuove capacità (25) saranno ammissibili al meccanismo se già non dispongono di un meccanismo di sostegno.

(132)

Per garantire tempi di attuazione sufficienti ai nuovi progetti, una prima asta di garanzie di capacità sarà organizzata nella piattaforma EPEX nell'AC — 4. Le nuove capacità potenziali dovranno presentare le loro offerte a RTE nell'ultimo trimestre dell'AC — 4. Le offerte devono contenere fondamentalmente un prezzo e un quantitativo.

(133)

La competitività del prezzo viene poi confrontata con un «prezzo di riferimento iniziale» oltre il quale le offerte non sono considerate. Il prezzo di riferimento iniziale sarà un prezzo ponderato (26) della capacità risultante non solo dall'asta indetta nell'AC — 4 per l'anno di consegna AC, ma anche dalle aste organizzate in quello stesso anno per gli anni di consegna AC — 2 e AC — 1, come indicato nella figura 6.

Figura 6

Proposta di composizione del prezzo di riferimento iniziale

Image

Fonte: Lettera delle autorità francesi del 9 settembre 2016.

(134)

Il prezzo di riferimento iniziale non sarà quindi noto in anticipo agli operatori di mercato, ma sarà determinato dai risultati del mercato.

(135)

Per quanto riguarda i quantitativi da sottoscrivere, le autorità francesi applicheranno una curva di domanda per limitare questi quantitativi alle offerte che sono veramente competitive nel lungo periodo. La curva di domanda, che sarà elaborata annualmente da RTE e approvata dalla CRE, dovrà riflettere il valore della nuova capacità per la collettività. Si tratta infatti di garantire che il meccanismo di contrattualizzazione pluriennale abbia effettivamente un'incidenza positiva sui consumatori.

(136)

Le capacità selezionate beneficeranno di un contratto per differenza della durata di 7 anni il cui funzionamento è paragonabile a una remunerazione integrativa («feed-in premium»). Questo significa che qualsiasi differenza tra il prezzo dell'offerta e il prezzo di riferimento del mercato dà luogo a un rimborso della differenza (se il prezzo di riferimento di mercato è superiore al prezzo dell'offerta) o a un incasso (se il prezzo di riferimento di mercato è inferiore al prezzo dell'offerta). Tuttavia, per incentivare gli operatori del mercato a massimizzare i propri redditi, i redditi generati dalla vendita di garanzie a un prezzo superiore al prezzo dell'offerta non danno luogo al rimborso della differenza (prezzo di vendita — prezzo dell'offerta) da parte dell'investitore.

(137)

Le autorità francesi prevedono inoltre di introdurre criteri ambientali con l'intento di dare la preferenza ai produttori a basse emissioni di CO2 sotto forma di: i) precedenza ambientale, in caso di parametri economici e tecnici equivalenti; e di ii) massimale sulle emissioni che possono essere generate da un bene che beneficerebbe del quadro specifico per le nuove capacità. Nelle norme saranno definiti criteri ambientali come il livello delle emissioni di gas serra; potrà quindi essere eventualmente selezionata la migliore offerta sul piano ambientale. Si aggiunga che gli impianti esistenti continueranno a essere soggetti alla normativa ambientale vigente in Francia e in Europa e questo potrà rendere necessari eventuali investimenti per la messa in conformità di questi impianti.

(138)

Le autorità francesi s'impegnano ad attuare il meccanismo per una selezione delle capacità nel 2019 e per una prima partecipazione effettiva delle capacità selezionate nell'anno di consegna 2023. Esse s'impegnano inoltre ad attuare fin dal 2019 un meccanismo transitorio di contratti pluriennali per coprire il periodo compreso tra il 2020 e il 2023. A titolo esemplificativo, questo significa che nel 2019 verrebbe lanciato un meccanismo «permanente» per l'anno di consegna 2023, ma anche un meccanismo transitorio per gli anni di consegna 2020, 2021 e 2022.

Difficoltà per i fornitori di prevedere con largo anticipo l'evoluzione del loro portafoglio clienti

(139)

Le autorità francesi ritengono che le previsioni regolari di RTE dovrebbero fornire ai fornitori un aiuto sufficiente per giungere a una migliore previsione del loro obbligo di capacità definitivo. Le autorità aggiungono che i fornitori hanno la possibilità, almeno nei primi anni del meccanismo, di bilanciare le loro capacità senza spese fino alla fine dell'anno di consegna.

(140)

Ciò nonostante e in aggiunta alle garanzie di cui sopra, le autorità francesi propongono di inserire nelle norme del meccanismo di capacità alcune disposizioni sull'assistenza dei fornitori alternativi nel calcolo del loro obbligo di capacità. Ad oggi, le norme prevedono che RTE comunichi a ogni fornitore un livello di obbligo preventivo un anno prima dell'anno di consegna e poi un livello di obbligo definitivo due anni dopo l'anno di consegna. RTE ha messo a punto alcuni strumenti ausiliari per informare gli operatori sul loro livello di obbligo prima di queste scadenze. La Francia propone di formalizzare il fatto che il gestore RTE sia tenuto ad assistere i fornitori nel calcolo del loro obbligo mettendo soprattutto a disposizione strumenti per consentire ai fornitori alternativi di ottenere una migliore previsione del loro obbligo di capacità e prevedendo finestre regolari durante le quali i fornitori utilizzeranno questi strumenti per fare una previsione del loro obbligo. I fornitori avranno inoltre la facoltà di utilizzare questi strumenti su richiesta, al di fuori delle finestre previste dalle norme.

Potenziale assenza di incentivi agli operatori per procedere a un bilanciamento prima dell'anno di consegna

(141)

Le autorità francesi si sono inoltre impegnate a rivedere le modalità di bilanciamento per incentivare i gestori di capacità a certificarsi con la maggiore precisione possibile. In particolare, i costi di bilanciamento applicati agli operatori vengono calcolati in base al quantitativo di bilanciamenti di ogni operatore:

1)

quando la somma di questi bilanciamenti è inferiore a 1 GW (somma dei valori assoluti), il bilanciamento resta gratuito prima dell'anno di consegna;

2)

quando la somma dei bilanciamenti è superiore a 1 GW (somma dei valori assoluti), i bilanciamenti effettuati prima dell'anno di consegna sono a pagamento.

(142)

La figura 7 mostra la progressività dei costi di bilanciamento a seconda dei casi (anno di consegna: 2020), con un prezzo unitario crescente man mano che si avvicina l'anno di consegna.

Figura 7

Illustrazione del nuovo quadro proposto per i bilanciamenti per l'anno 2020 con k = 0,2

Image

Fonte: Lettera delle autorità francesi del 9 settembre 2016.

(143)

In caso di eventi significativi (ovvero tali da determinare un'indisponibilità delle risorse rispetto alle previsioni, come sospensione temporanea, chiusura definitiva, avaria con conseguente diminuzione della disponibilità per lunghi periodi ecc.) (27), i gestori di capacità dovranno ora procedere a un bilanciamento nei tempi brevi stabiliti dalle norme.

(144)

Le autorità francesi propongono inoltre una modifica del meccanismo di regolamento degli sbilanciamenti per disincentivare ulteriormente gli operatori del mercato a presentare in qualsiasi momento sbilanciamenti negativi o positivi. In particolare, il coefficiente di incentivazione «k» applicato agli sbilanciamenti sarà raddoppiato (nel decreto del 22 gennaio 2015 era fissato a 0,1 e sarà ora portato a 0,2) e sarà ulteriormente aumentato per gli sbilanciamenti negativi che superano una soglia massima di 1 GW, mentre sarà ancora meno remunerativo per gli sbilanciamenti positivi che superano anch'essi una soglia massima di GW (il livello preciso delle soglie sarà definito dalle autorità in base alla reazione del mercato, ma non supererà comunque 1 GW). Queste modifiche sono illustrate nella figura 8.

Figura 8

Illustrazione della proposta di regolamento degli sbilanciamenti con l'effetto soglia di 1 GW e con k = 0,2

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Fonte: Lettera delle autorità francesi del 9 settembre 2016.

Il massimale sul prezzo di regolamento degli sbilanciamenti non riflette il CONE

(145)

Le autorità francesi si sono altresì impegnate ad aumentare gradualmente il prezzo amministrato (che è un massimale sul prezzo degli sbilanciamenti e quindi indirettamente sul prezzo delle garanzie di capacità) in base al seguente calendario:

1)

nel 2017 un prezzo amministrato di 20 000 EUR/MW per consentire agli operatori di imparare a gestire il funzionamento del mercato con rischi limitati per via dell'attuazione tardiva della misura;

2)

nel 2018 e nel 2019 un prezzo amministrato di 40 000 EUR/MW;

3)

a partire dal 2020 un prezzo amministrato di 60 000 EUR/MW per consentire al meccanismo di capacità di inviare eventualmente segnali di prezzo corrispondenti al fabbisogno di nuove capacità in un mercato che dovrebbe a quel punto aver raggiunto una maturità sufficiente.

(146)

Le autorità francesi s'impegnano inoltre per gli anni di consegna 2021 e seguenti ad aggiornare annualmente il prezzo amministrato per portarlo a un valore corrispondente ai costi di un nuovo arrivato (CONE) e in particolare a quelli di una centrale a gas di tipo CCG o a ciclo aperto, come calcolato dal gestore del sistema di trasmissione pubblico dell'elettricità e approvato dall'autorità di regolamentazione. Questo aggiornamento non avviene necessariamente tramite una procedura di revisione completa delle norme del meccanismo di capacità.

(147)

Questo calendario consente: i) di far coincidere un eventuale incremento del prezzo amministrato con l'entrata in vigore della misura dei contratti pluriennali per le nuove capacità; e ii) di interpellare gli operatori di mercato sia sull'aumento del prezzo amministrato, sia sull'introduzione della misura dei contratti pluriennali per le nuove capacità (28).

(148)

In aggiunta a quanto precede e a quanto indicato nella decisione di avvio, la Commissione aveva indicato nelle discussioni con le autorità francesi di temere che lo spread tra l'ARENH e il prezzo dell'elettricità nel mercato dell'energia potesse costituire anche un massimale implicito per i prezzi di capacità dal momento che il prodotto ARENH include le garanzie di capacità.

(149)

Le autorità francesi hanno risposto che:

1)

la quantità di garanzie di capacità legata al prodotto ARENH è sufficientemente bassa rispetto al totale del mercato di capacità e non riesce quindi a influenzare il prezzo delle altre garanzie di capacità;

2)

lo spread attuale è più o meno pari a 10 EUR/MWh, il che corrisponde a un prezzo di capacità di 87 600 EUR/MW. Dal momento che il prezzo amministrato della capacità è fissato rispettivamente a 20 000 EUR/MW/anno, a 40 000 EUR/MW/anno e a 60 000EUR/MW/anno per gli anni 2017, 2018-2019 e 2020, l'ARENH non è al momento un prodotto competitivo (29).

(150)

Ciò nonostante esse s'impegnano, nell'ambito di una futura valutazione del funzionamento del mercato, ad esaminare l'opportunità di «finanziarizzare» la quota di capacità del prodotto ARENH (30) per evitare che esso ostacoli la libera formazione dei prezzi sul mercato di capacità.

4.3.4.   Altri addebiti della Commissione

(151)

Al considerando 182 della decisione di avvio la Commissione aveva chiesto che la Francia chiarisse il motivo per cui alcune delle proposte di miglioramento del meccanismo, presentate dall'Autorità della concorrenza nel parere n. 12-A-09 del 12 aprile 2012, non fossero state accolte.

(152)

Le autorità francesi hanno spiegato che, alla luce delle modifiche proposte (ovvero obbligare i produttori a dichiarare la disponibilità preventiva dei loro impianti di produzione in base alla loro disponibilità storica e introdurre un meccanismo per la partecipazione esplicita delle capacità transfrontaliere), le proposte dell'Autorità della concorrenza non accolte erano soltanto due:

1)

prevedere di non attribuire certificati agli impianti con obbligo di acquisto (rinnovabili) quando le tariffe di riacquisto dell'elettricità prodotta da questi impianti coprono già tutti i costi di questi ultimi;

2)

non far sostenere ai fornitori alternativi il finanziamento dell'invito a presentare progetti a titolo transitorio.

(153)

Per quanto riguarda la prima proposta non accolta, le autorità hanno spiegato di aver scelto la certificazione degli impianti con obbligo di acquisto per rispettare la caratteristica «market-wide» del meccanismo di capacità. Tuttavia, per evitare un eventuale cumulo di remunerazioni per gli impianti con obbligo di acquisto, è stato deciso che gli acquirenti sottoposti a obbligo fossero responsabili della certificazione di questi impianti e titolari delle relative garanzie di capacità e che i proventi della vendita delle capacità fossero dedotti dalla compensazione degli acquirenti soggetti a obbligo.

(154)

Per quanto riguarda la seconda proposta non accolta, le autorità hanno spiegato che alla fine è stato deciso di non lanciare l'invito a presentare progetti a titolo transitorio. I fornitori alternativi non devono quindi sostenere nessun costo. Dovranno tuttavia affrontare i costi di questo meccanismo in futuro, in quanto il meccanismo di sicurezza attuale sarà annullato e sostituito dalla misura dei contratti pluriennali dopo l'evoluzione del decreto.

4.4.   Proporzionalità

4.4.1.   Sopravvalutazione dei consumi

4.4.1.1.   Osservazioni degli interessati

(155)

Le osservazioni degli interessati su questo punto sono riprese nella sezione 4.3.3.1.

Commenti della Francia

(156)

I commenti della Francia a questo proposito sono riportati al considerando 139.

(157)

Nonostante i commenti di cui sopra, le autorità propongono di costringere RTE ad assistere i fornitori alternativi nel calcolo del loro obbligo di capacità, come illustrato al considerando 140.

4.4.2.   Mancanza di trasparenza nella determinazione del prezzo di capacità

4.4.2.1.   Osservazioni degli interessati

(158)

I rispondenti lamentano a grande maggioranza (13) una mancanza di visibilità sulle transazioni a trattativa privata, in particolare quelle infragruppo, mentre in diversi ritengono che la maggior parte delle transazioni dovrebbe avvenire in questo modo. Uno dei rispondenti ha nuovamente sottolineato che un meccanismo di capacità centralizzato potrebbe risolvere questo tipo di problemi.

(159)

L'operatore storico ritiene che nella sua forma attuale il meccanismo presenti garanzie sufficienti per assicurare la trasparenza degli scambi (compresi quelli infragruppo), in particolare:

1)

l'obbligo di tenere conti separati nel registro delle garanzie di capacità (un conto per i gestori di capacità e un conto per i fornitori);

2)

l'obbligo di trasparenza nei confronti della CRE e la vigilanza sulle transazioni interne da parte di quest'ultima.

4.4.2.2.   Commenti della Francia

(160)

Le autorità francesi fanno riferimento anche alle garanzie evidenziate dall'operatore storico (cfr. il considerando 160) e precisano che, vista la necessità dei fornitori di adeguarsi all'evoluzione della loro clientela, è opportuno mantenere la possibilità degli scambi privati tra operatori del mercato, oltre a quella delle aste periodiche. Un meccanismo di scambi continui garantirebbe questa flessibilità e la visibilità delle transazioni e dei prezzi e consentirebbe di ridurre l'asimmetria informativa tra gli operatori del mercato. La partecipazione a questo meccanismo sarebbe tuttavia onerosa, soprattutto per i fornitori relativamente piccoli. Le autorità francesi propongono pertanto di mantenere le transazioni private in aggiunta al mercato organizzato dove il prezzo di ogni transazione verrebbe reso pubblico.

(161)

Esse propongono tuttavia di prevedere garanzie aggiuntive per migliorare la trasparenza e la rappresentatività degli scambi di capacità.

(162)

Il meccanismo prevede già che i prezzi delle aste della piattaforma che verrà realizzata da EPEX Spot saranno resi pubblici. Per garantire un livello di trasparenza equivalente a quello di una piattaforma di negoziazione per le transazioni private, le autorità francesi propongono di dare a tutti gli operatori (resi anonimi) l'accesso al registro delle transazioni private rendendo visibili le quantità e i prezzi, ma garantendo al contempo l'anonimato degli operatori. Le parti interessate potranno quindi tenere conto di queste informazioni nella loro strategia di acquisto e di vendita nelle aste organizzate.

(163)

Parallelamente, le aste organizzate saranno potenziate. Le autorità francesi si sono impegnate ad aumentare la liquidità delle aste organizzate portando a 15 il numero delle aste nei 4 anni precedenti il primo anno di consegna, ovvero 1 nuova asta nell'anno di consegna AC — 4, 4 nell'AC — 3, 4 nell'AC — 2 e 6 nell'AC — 1 (nella versione iniziale del meccanismo le autorità francesi avevano previsto solo 10 aste distribuite nei 3 anni precedenti l'anno di consegna).

(164)

Le autorità francesi s'impegnano inoltre a obbligare, nell'ambito del contesto normativo, alcuni gestori di capacità ad offrire sul mercato i propri certificati in base al seguente schema:

1)

AC — 4: il 25 % del livello di capacità certificata;

2)

AC — 3: il massimo tra il 25 % del livello di capacità certificata e il 25 % della quantità di certificati di capacità invenduti;

3)

AC — 2: il massimo tra il 25 % del livello di capacità certificata e il 50 % della quantità di certificati di capacità invenduti;

4)

AC — 1: il massimo tra il 25 % del livello di capacità certificata e il 100 % della quantità di certificati di capacità invenduti.

(165)

Questo vincolo si applicherà ai responsabili dei perimetri di certificazione che detengono un quantitativo di capacità superiore alla soglia di 3 GW.

4.4.3.   Esclusione dal meccanismo di alcuni tipi di gestori di capacità

(166)

Le osservazioni dei terzi e i commenti delle autorità francesi sulla potenziale discriminazione tra i vari tipi di capacità di rimodulazione sono ripresi nella sezione 4.3.1.

(167)

Le osservazioni degli interessati e le proposte delle autorità francesi per rimediare soprattutto all'esclusione delle capacità transfrontaliere e dei nuovi investimenti sono illustrate nella sezione 4.3.3.

4.4.4.   Il potere di mercato di EDF

4.4.4.1.   Rischio di accaparramento di capacità

Osservazioni degli interessati

(168)

Tre quarti degli interessati che hanno presentato osservazioni sulla decisione di avvio fanno espressamente riferimento al rischio di accaparramento di capacità nel meccanismo francese.

(169)

Un'associazione di consumatori industriali francese teme che EDF abbia tutto l'interesse a spingere il prezzo di riferimento di mercato (PRM) verso l'alto e a vendere la capacità in eccesso dopo l'anno di consegna; infatti:

1)

in tal caso, la penale che EDF pagherebbe per il regolamento degli sbilanciamenti sarebbe ampiamente compensata dai ricavi derivanti da un PRM relativamente elevato;

2)

il PRM sarebbe utilizzato per fatturare il costo della capacità alla stragrande maggioranza dei consumatori e quindi riversato su questi ultimi.

(170)

Un fornitore alternativo ha fatto notare che, oltre al fatto che le aste organizzate non sarebbero probabilmente molto rappresentative degli scambi effettuati nell'ambito del meccanismo (i fornitori dovrebbero essere tentati di scegliere le transazioni bilaterali per evitare i pagamenti anticipati in contanti), il fatto che il PRM non prenda in considerazione le transazioni realizzate durante e dopo l'anno di consegna potrebbe determinare un ulteriore indebolimento dell'effetto deterrente del meccanismo di regolamento degli sbilanciamenti e incentivare quindi le strategie di accaparramento dei titolari di capacità.

(171)

Per disincentivare maggiormente l'accaparramento di capacità da parte dei gestori di capacità, questo fornitore alternativo propone tre misure correttive:

1)

rivedere la base imponibile del PRM;

2)

potenziare l'effetto deterrente del meccanismo di regolamento degli sbilanciamenti;

3)

sopprimere il meccanismo di sicurezza («fall back tender»), perché quest'ultimo può incentivare gli operatori ad adottare una strategia di accaparramento.

(172)

L'associazione dei fornitori e produttori alternativi AFIEG critica l'opzione del bilanciamento delle capacità senza costi prima dell'anno di consegna, perché ritiene che sia un modo per giocare con la disponibilità della flotta nucleare e determinare pertanto carenze o sovraccapacità artificiose.

Commenti della Francia

(173)

Considerate le osservazioni degli operatori di mercato sulla decisione di avvio, le autorità francesi hanno espresso la volontà di migliorare il meccanismo per ridurre al minimo i rischi di abuso di potere di mercato.

(174)

Esse s'impegnano in particolare ad obbligare i gestori di capacità a certificare in anticipo e con precisione tutte le loro capacità disponibili e hanno limitato le loro possibilità di certificazione a un range intorno a valori di riferimento storici (cfr. figura 9). Qualsiasi scostamento rispetto a questo range deve essere giustificato a RTE e all'autorità di regolamentazione.

Figura 9

Illustrazione del range di certificazione

Image

Fonte: Lettera delle autorità francesi del 9 settembre 2016.

(175)

Le autorità francesi si sono inoltre impegnate a rivedere le modalità di bilanciamento per incentivare i gestori di capacità a certificarsi con la maggiore precisione possibile. Secondo le suddette autorità, qualsiasi bilanciamento cumulato significativo (che superi la soglia massima di 1 GW — il livello preciso della soglia dovrà essere definito dalle autorità in base a un riscontro del mercato, ma non sarà in ogni caso superiore a 1 GW) effettuato prima dell'anno di consegna darebbe luogo a una sanzione. La sanzione, che ha lo scopo di dissuadere i gestori di capacità dal certificare per difetto o per eccesso le loro capacità, cresce gradualmente fino al momento del regolamento degli sbilanciamenti. I gestori di capacità devono inoltre procedere al bilanciamento non appena vengono a conoscenza di un evento tale da determinare un'indisponibilità delle risorse (sospensione temporanea, chiusura definitiva, avaria con conseguente diminuzione della disponibilità per lunghi periodi ecc.) rispetto alle loro previsioni di disponibilità.

(176)

Le autorità propongono inoltre una modifica del meccanismo di regolamento per dissuadere ulteriormente gli operatori di mercato dal presentare in qualsiasi momento sbilanciamenti negativi o positivi. In particolare, il coefficiente di incentivazione «k» applicato agli sbilanciamenti sarà raddoppiato e sarà ulteriormente aumentato per gli sbilanciamenti negativi che superano una soglia massima di 1 GW, mentre sarà ancora meno remunerativo per gli sbilanciamenti positivi che superano anch'essi una soglia massima di GW (il livello preciso delle soglie sarà definito dalle autorità in base alla reazione del mercato, ma non supererà comunque 1 GW).

(177)

In risposta all'addebito mosso da un fornitore alternativo, secondo cui il meccanismo di sicurezza può incentivare gli operatori ad adottare una strategia di accaparramento, le autorità francesi hanno confermato che questo meccanismo verrebbe annullato e sostituito dalla misura dei contratti pluriennali (di cui ai considerando da 131 a 138 della presente decisione).

(178)

Infine, come illustrato ai considerando 146 e 147 della presente decisione, le autorità francesi propongono di aumentare la quantità massima di compensazione delle differenze di prezzo applicata in caso di grave minaccia alla sicurezza di approvvigionamento (ovvero uno sbilanciamento complessivo negativo superiore a 2 GW). La proposta è di aumentare gradualmente questo massimale (il prezzo amministrato o Pammin) da 20 000/MW EUR nel 2017 a 40 000/MW EUR nel 2018 e 2019, fino a 60 000/MW EUR nel 2020. A partire dall'anno di consegna 2021, le autorità francesi aggiorneranno annualmente il prezzo amministrato per portarlo a un valore corrispondente ai costi di un nuovo arrivato (CONE) e in particolare a quelli di una centrale a gas di tipo CCG o a ciclo aperto, come calcolato dal gestore del sistema di trasmissione pubblico dell'elettricità e approvato dall'autorità di regolamentazione.

4.4.5.   Rischio di accaparramento di garanzie

4.4.5.1.   Osservazioni degli interessati

(179)

Quattro rispondenti temono in particolare il rischio di accaparramento di garanzie di capacità o comunque una mancanza di liquidità sul mercato delle garanzie.

(180)

L'associazione dei fornitori e produttori alternativi AFIEG ha evidenziato che il meccanismo, che costringe gli operatori di mercato che presentano un eccesso di garanzie dopo l'anno di consegna (ma prima del regolamento degli sbilanciamenti) a vendere quest'eccedenza all'asta, non sarà sufficiente per prevenire gli accaparramenti di garanzie prima dell'anno di consegna (periodo considerato per la determinazione del PRM).

(181)

Oltre ai suggerimenti che invitano a procedere al bilanciamento prima dell'anno di consegna (revisione della base imponibile del PRM e potenziamento dell'effetto deterrente del meccanismo di regolamento degli sbilanciamenti), i rispondenti propongono due misure per migliorare l'accesso alle garanzie di capacità:

1)

costringere EDF a rivendere le sue garanzie in un modo o nell'altro (ad esempio con un «programma di cessione di garanzie» imponendo a EDF un ruolo di «market maker»); oppure

2)

migliorare il prodotto ARENH: a) introducendo un ARENH di capacità. Per farlo occorre dividere l'ARENH in due prodotti: un prodotto di capacità e un prodotto «energia» e ogni fornitore sarebbe libero di sottoscrivere indifferentemente uno dei due prodotti o di sottoscriverli entrambi contemporaneamente; e/o b) rivedendo al rialzo la quantità di capacità incluse nel prodotto «energia» di ARENH (1,15 garantito per MW di ARENH). In tal senso, le autorità francesi hanno ribadito che i fornitori sono tenuti a fare un'offerta pubblica di vendita per tutte le garanzie che eccedono i loro bisogni interni e ritengono che questo dovrebbe consentire di evitare ogni potenziale accaparramento di capacità. Inoltre una parte delle garanzie di capacità detenute dall'operatore storico sarebbe automaticamente trasferita ai fornitori alternativi mediante l'ARENH e l'autorità di regolamentazione continuerebbe a vigilare su eventuali abusi di potere di mercato.

4.4.5.2.   Commenti della Francia

(182)

Alla luce di questi timori, le autorità francesi si sono impegnate a rivedere il meccanismo in modo da obbligare i gestori di capacità a offrire quantitativi minimi di garanzie in ogni sessione di asta organizzata prima dell'anno di consegna, come illustrato ai considerando 165 e 166. Saranno organizzate anche aste aggiuntive, come indicato al considerando 164).

4.4.6.   Rischio di compressione dei margini da parte dell'operatore storico dominante

4.4.6.1.   Osservazioni degli interessati

(183)

Facendo riferimento a un parere espresso dall'Autorità francese della concorrenza nel 2012, due rispondenti temono sovvenzioni incrociate tra il ramo produzione e il ramo vendita dell'operatore storico (ovvero la vendita di garanzie di capacità ai concorrenti a un prezzo più alto del prezzo di cessione interna tra il suo ramo produzione e il suo ramo vendita, con l'effetto di escludere concorrenti dal mercato della fornitura di energia elettrica). Queste sovvenzioni incrociate potrebbero, a loro giudizio, causare la compressione dei margini di un fornitore alternativo sprovvisto di mezzi di produzione, dal momento che sarebbe costretto ad acquistare garanzie sul mercato per far fronte ai suoi obblighi di capacità.

4.4.6.2.   Commenti della Francia

(184)

Per quanto riguarda la presenza di eventuali pratiche di esclusione basate sui prezzi (compressione dei margini, prezzi predatori), le autorità francesi hanno ricordato che queste pratiche anticoncorrenziali sono già oggetto di controllo e di sanzioni da parte dell'Autorità della concorrenza.

(185)

Tuttavia, per individuare meglio queste pratiche, le autorità inaspriranno le norme costringendo gli operatori integrati verticalmente a comunicare alla CRE il metodo con cui tengono conto nelle loro offerte del prezzo delle garanzie di capacità.

(186)

Verrà inoltre illustrato più chiaramente nelle norme che gli operatori integrati verticalmente sono tenuti a dichiarare un prezzo per qualsiasi transazione interna relativa a garanzie di capacità. In questo modo verrà colmata una lacuna nella legislazione che consente il trasferimento gratuito di garanzie.

(187)

Le autorità francesi si sono infine impegnate a dare agli operatori del mercato pieno accesso al registro delle garanzie di capacità, registro nel quale saranno annotate le transazioni private, pur garantendo l'anonimato degli operatori di ciascuna transazione.

4.5.   Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

4.5.1.   Barriere all'ingresso di nuove capacità produttive

(188)

Sia le osservazioni dei terzi, sia i commenti e le soluzioni correttive delle autorità francesi in merito alla partecipazione delle nuove capacità produttive al meccanismo di capacità francese sono ripresi nella sezione 4.3.3.

(189)

In risposta alla decisione di avvio del 17 dicembre 2015, le autorità francesi hanno indicato che il meccanismo proposto non è necessariamente finalizzato a generare nuovi ingenti investimenti per aumentare la capacità di produzione totale, ma mira piuttosto a garantire la disponibilità delle capacità necessarie, ad esempio per far fronte a un'ondata di freddo invernale.

(190)

Le autorità francesi hanno tuttavia riconosciuto la necessità che il meccanismo consenta alle nuove capacità produttive di competere con la capacità produttiva esistente, oltre alla necessità di disporre di un quadro più stabile per i nuovi arrivati per facilitare questa concorrenza. Per far fronte a questo problema, sono stati proposti due nuovi elementi:

1)

come indicato ai considerando da 146 a 148, il primo elemento riguarda l'innalzamento graduale nel tempo del prezzo amministrato, che in un primo momento passerà da 20 000 EUR/MW per l'anno di consegna 2017 a 40 000 EUR/MW per gli anni di consegna 2018 e 2019, fino ad arrivare a 60 000 EUR/MW per l'anno di consegna 2020. A partire dall'anno di consegna (AC) 2021, le autorità aggiorneranno annualmente questo prezzo amministrato per portarlo a un valore corrispondente ai costi di un nuovo arrivato (CONE) e in particolare a quelli di una centrale a gas di tipo CCG o a ciclo aperto, come calcolato dal gestore del sistema di trasmissione pubblico dell'elettricità e approvato dall'autorità di regolamentazione;

2)

il secondo elemento riguarda l'introduzione di un regime pluriennale di contratti per differenza (CFD) specifici per le nuove capacità produttive, come illustrato ai considerando da 131 a 138.

4.5.2.   Discriminazione tra rimodulazione implicita e rimodulazione esplicita

(191)

Le osservazioni degli interessati e i commenti delle autorità francesi su questo punto sono stati affrontati e sviluppati nella sezione 4.3.1.

4.5.3.   Partecipazione esplicita delle capacità straniere

(192)

Le osservazioni dei terzi e i commenti e le soluzioni correttive delle autorità francesi in merito alla partecipazione esplicita delle capacità straniere sono illustrati nella sezione 4.3.2.

(193)

Come indicato ai considerando da 119 a 125, in risposta ai timori della Commissione e dei terzi, le autorità francesi hanno proposto un modello ibrido che prevede l'attribuzione di ticket di interconnessione che dovranno consentire in definitiva la partecipazione delle capacità di produzione e di rimodulazione situate negli Stati membri confinanti con la Francia. A loro giudizio, questo approccio è conforme ai principi di base di cui all'allegato 2 del documento di lavoro dei servizi allegato all'indagine settoriale sui meccanismi di capacità della Commissione europea.

4.5.4.   Asimmetrie informative tra l'operatore storico dominante e i suoi concorrenti attuali e potenziali

4.5.4.1.   Difficoltà per i fornitori di prevedere con largo anticipo l'evoluzione del loro portafoglio clienti

Osservazioni degli interessati

(194)

Le osservazioni degli interessati su questo punto sono riprese nella sezione 4.3.3.1.

Commenti della Francia

(195)

I commenti della Francia a questo proposito sono riportati al considerando 139.

(196)

Come illustrato al considerando 140, l'ultima proposta delle autorità francesi è quella di aiutare i fornitori a fare una migliore valutazione del loro futuro portafoglio clienti e a formalizzare quest'aiuto in modo esplicito nelle norme.

4.5.4.2.   Mancanza di trasparenza nella determinazione del prezzo di capacità

Osservazioni degli interessati

(197)

Le osservazioni degli interessati a questo proposito sono riprese nei considerando 159 e 160.

Commenti della Francia

(198)

Come illustrato nella sezione 4.4.2, l'ultima proposta su questo punto è quella di offrire flessibilità ai fornitori offrendo loro la possibilità delle transazioni private, garantendo al contempo la liquidità sulla piattaforma di scambi organizzati e la trasparenza degli scambi a trattativa privata.

5.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

5.1.   Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(199)

La Commissione aveva già concluso al considerando 143 della decisione di avvio che il meccanismo costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

5.1.1.   Imputabilità e finanziamento con risorse statali

(200)

Per quanto riguarda l'esistenza di risorse statali, nel meccanismo di capacità francese le autorità attribuiscono a titolo gratuito le garanzie di capacità ai gestori di capacità. Al tempo stesso esse creano un mercato per queste garanzie imponendo un obbligo di quota ai fornitori di energia elettrica, collegando queste quote ai picchi di domanda dei loro clienti. Così facendo, le autorità francesi creano una domanda per i certificati e un valore ad essi corrispondente. Inoltre, anziché vendere i certificati ai gestori di capacità o metterli all'asta, lo Stato li attribuisce gratuitamente rinunciando in tal modo a risorse pubbliche.

(201)

Né le autorità francesi né i terzi interessati hanno addotto motivazioni che mettono in discussione quest'analisi.

(202)

Nel frattempo la Commissione ha però adottato un'altra decisione che conferma la qualificazione come aiuto di Stato di un sistema di sovvenzioni tramite certificati di impianti di produzione di energia a partire da fonti rinnovabili (31). Si noti che nel caso in questione non era garantito nessun prezzo minimo per questi certificati verdi.

(203)

È inoltre errato fare una distinzione tra il caso di specie e quello dei certificati verdi rumeni sostenendo che nel meccanismo francese i fornitori potrebbero scegliere se ripercuotere o meno sui consumatori i costi di acquisizione delle garanzie di capacità. In realtà, almeno le tariffe regolamentate di vendita includono necessariamente il prezzo per le garanzie di capacità, in virtù dell'articolo R. 337-19 del decreto n. 2015-1823 del 30 dicembre 2015 relativo alla codifica della parte normativa del codice dell'energia. Le autorità francesi hanno inoltre replicato che il prezzo di mercato (il PRM, utilizzato per il regolamento degli sbilanciamenti) deve essere una media dei prezzi risultanti dalle varie aste organizzate (e non può quindi prendere in considerazione i prezzi delle transazioni private) proprio per garantire la replicabilità del PRM. La replicabilità del PRM è la proprietà di poter replicare il PRM nei contratti di vendita dei fornitori nei confronti dei loro clienti; secondo le autorità francesi, questa replicabilità è auspicata da gran parte degli operatori. Questo conferma che gran parte dei fornitori, se non tutti, rifattureranno ai loro clienti i costi generati dall'acquisto delle garanzie di capacità.

(204)

Inoltre il meccanismo di capacità inizialmente immaginato dalle autorità francesi prevedeva una procedura di gara che rappresentava per le autorità pubbliche una possibilità di ripiego da utilizzare qualora, a fronte della necessità di nuove capacità, il mercato di capacità non avesse favorito la loro costruzione. Questa possibilità di un intervento diretto dello Stato nel mercato conferma ulteriormente la qualifica del meccanismo di capacità come aiuto di Stato.

(205)

Inoltre alcune modifiche che la Francia ha apportato al meccanismo di capacità, in seguito alle osservazioni degli interessati sui dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio, devono di per sé essere qualificate come aiuti di Stato. Lo stesso ragionamento si applica ai contratti pluriennali con i quali lo Stato garantisce ai loro beneficiari un reddito di capacità certo per un periodo di 7 anni. Lo Stato svolge un ruolo chiave in questo meccanismo: è lo Stato che costringe RTE a stipulare contratti con le nuove capacità, a condizione che siano competitive, ed è attraverso questi contratti che le nuove capacità avranno la certezza di ricevere un prezzo fisso per la loro capacità per un periodo di 7 anni.

5.1.2.   Vantaggio selettivo

(206)

Per quanto riguarda la motivazione addotta da EDF e da una società operante prevalentemente in Francia nel segmento della vendita all'ingrosso, secondo cui il meccanismo costituisce un obbligo di servizio pubblico in quanto la remunerazione di capacità è la contropartita di un servizio reso dai gestori di capacità, la Commissione ritiene che questa motivazione sia già stata affrontata nella decisione di avvio. Si ricordi che la Commissione ha ritenuto che il servizio non può essere fornito o valutato dal mercato. Le autorità francesi hanno infatti dovuto creare un mercato, imponendo ai vari operatori del mercato dell'elettricità vincoli in termini di disponibilità e di accaparramento di garanzie di capacità con l'obiettivo di valorizzare la disponibilità. Infatti, grazie all'istituzione di questo mercato, i gestori di capacità otterranno fondi che diversamente non avrebbero ricevuto e beneficeranno di un vantaggio che, senza il mercato creato dalle autorità, non avrebbero ottenuto.

(207)

La motivazione addotta da EDF e da un'altra società elettrica verticalmente integrata, secondo cui il meccanismo di capacità non conferisce nessun vantaggio selettivo ai gestori di capacità, in quanto tutti gli operatori del meccanismo si trovano in una situazione fattuale e giuridica identica e beneficiano di un'assoluta parità di trattamento, è già stata affrontata nella suddetta decisione di avvio. Va ricordato che la Commissione ritiene che il vantaggio sia selettivo in quanto il meccanismo prevede un aiuto ai gestori di capacità e non ad altri settori dell'economia.

(208)

Non essendo state presentate altre motivazioni dalla Francia, la Commissione conferma la propria valutazione e le conclusioni della decisione di avvio (alle quali questa decisione fa riferimento), secondo cui il meccanismo conferisce un vantaggio selettivo ai gestori di capacità.

5.1.3.   Ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

(209)

Le autorità francesi hanno ripreso l'argomentazione secondo cui il meccanismo di capacità non avrà incidenza sul mercato dell'elettricità, argomentazione presa in considerazione dalla Commissione nella decisione di avvio. In essa la Commissione aveva concluso che il meccanismo ha il potenziale per incidere sugli scambi tra Stati membri e per falsare la concorrenza: i gestori di capacità francesi otterrebbero infatti un vantaggio che i loro concorrenti stranieri non possono ottenere, non avendo il diritto di partecipare alla capacità del mercato francese.

(210)

Si noti che una delle soluzioni correttive proposte dalla Francia consiste proprio nella partecipazione esplicita delle capacità transfrontaliere al meccanismo francese. Questa partecipazione è tuttavia limitata alla capacità di interconnessione utile (ovvero previa applicazione di fattori di de-rating) tra la Francia e i suoi paesi vicini. Tra l'altro, considerando il costo aggiuntivo che le capacità transfrontaliere dovranno sostenere per partecipare al meccanismo francese legato all'ottenimento e al riacquisto di ticket di interconnessione, non è certo che queste capacità transfrontaliere beneficeranno per il servizio reso di una remunerazione identica a quella delle capacità francesi.

(211)

Trovano pertanto conferma la valutazione e la conclusione della Commissione nella decisione di avvio (alle quali questa decisione fa riferimento), secondo cui il vantaggio in termini di remunerazione di capacità concesso ai gestori di capacità francesi può potenzialmente incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza.

5.1.4.   Conclusione sull'esistenza di aiuto di Stato

(212)

Per i motivi suesposti la Commissione ribadisce che il meccanismo di capacità francese costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFEU.

5.2.   Legittimità dell'aiuto

(213)

Da quando sono cominciate le emissioni dei primi certificati ai fornitori di capacità il 1o aprile 2015, le autorità francesi hanno iniziato ad attribuire attivi immateriali ai beneficiari. La Commissione ritiene pertanto che le autorità francesi abbiano iniziato a mettere in atto la misura di aiuto in questione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

(214)

Inoltre, dopo la decisione di avvio, le autorità francesi non hanno sospeso le eventuali transazioni di garanzie di capacità.

(215)

Dato che la Commissione non aveva preso una decisione definitiva sulla misura prima che le autorità francesi iniziassero a dare esecuzione al meccanismo, la Francia ha agito in violazione dell'obbligo impostole a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

5.3.   Compatibilità con il mercato interno

(216)

Per stabilire se una misura di aiuto possa essere ritenuta compatibile con il mercato interno, la Commissione ne analizza generalmente la struttura per accertarsi che l'impatto positivo generato nel conseguire un obiettivo di interesse comune superi i potenziali effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza.

(217)

L'obiettivo principale della misura è la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. La Commissione ha pertanto analizzato la misura in base alla sezione 3.9 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (di seguito «la disciplina»), che riguarda gli aiuti per l'adeguatezza della capacità.

(218)

L'analisi effettuata dalla Commissione in questa decisione sarà strettamente limitata ai punti sui quali la Commissione aveva espresso dubbi nella decisione di avvio.

5.3.1.   Obiettivo di interesse comune e necessità

5.3.1.1.   Sicurezza di approvvigionamento

(219)

Come illustrato al considerando 149 della decisione di avvio, le autorità francesi hanno spiegato che da alcuni anni il piccolo della domanda di elettricità in Francia è in aumento (da 79 590 MW nel 2001 a 102 100 MW nel 2012), mentre la domanda di elettricità media è rimasta stabile. Questo sarebbe in gran parte dovuto alla forte termosensibilità del sistema elettrico francese, caratterizzato da un elevato utilizzo del riscaldamento elettrico negli edifici residenziali e terziari.

(220)

La Francia sostiene inoltre che negli ultimi anni gli impianti di produzione di punta (solitamente le centrali a gas) siano diventate meno competitive per vari motivi (cfr. il considerando 45). Queste centrali, e soprattutto quelle di punta, sono tuttavia necessarie a coprire i picchi di consumo estremo di cui alla sezione 5.3.1.1. Tuttavia, il fatto che i suddetti picchi costituiscano un evento raro e imprevedibile dissuade gli operatori di mercato dall'investire in nuove capacità produttive.

(221)

Per questi motivi e come dimostrato dai calcoli di RTE di cui al considerando 105, il criterio di inadempimento francese di 3 ore in media all'anno rischia di non essere più soddisfatto in caso di ondata di freddo (in Francia una volta ogni 10 anni).

(222)

Facendo riferimento al considerando 154 della decisione di avvio, la Francia ha dimostrato che gli studi sull'adeguatezza di RTE erano più recenti e dettagliati rispetto ai precedenti studi deterministici di REGRT-E. Questi studi prendono ad esempio in considerazione la situazione precaria di alcune centrali esistenti e il rischio che possano chiudere (scenario «termico basso»; cfr. figura 3). Per questi motivi possono esistere differenze tra i precedenti studi di adeguatezza di RTE e quelli condotti da REGRT-E.

(223)

A tale proposito la Francia ha preso in considerazione le conclusioni della relazione Mid-Term Adequacy Forecast pubblicata nel 2016 da REGRT-E, che è la prima versione a basarsi su una metodologia probabilistica (cfr. il considerando 100). Nel caso base nell'anno 2020, la previsione di inadempimento della Francia è ampiamente inferiore all'obiettivo della sicurezza di approvvigionamento fissato dalle autorità pubbliche. Diverso è il caso dello studio condotto con GRARE, basato sul più alto numero di simulazioni Monte Carlo (2 100), che stima la previsione di inadempimento in Francia tra le 5 e le 20 ore (P95). Va inoltre notato che tutti gli studi condotti per l'anno 2020 si basano sulle seguenti ipotesi: i) piena disponibilità delle centrali in sospensione temporanea, che secondo REGRT-E rappresenta un'ipotesi ottimistica; e ii) operatività del meccanismo di capacità francese negli anni 2017-2020. È possibile dedurre che gli studi più recenti di REGRT-E non contraddicono, ma anzi confermano le conclusioni delle autorità francesi in merito alla necessità del meccanismo.

(224)

Gli studi di RTE prendono inoltre in considerazione i dati più recenti sul picco dei consumi e quindi l'impatto delle misure alternative per incrementare le capacità di rimodulazione (come richiesto dalla Commissione al considerando 163 della decisione di avvio). Questi studi dimostrano tuttavia chiaramente che, in assenza di intervento statale, il livello massimo di inadempimento definito in Francia rischia di essere superato nei prossimi anni.

(225)

La necessità (e l'urgenza) di introdurre un meccanismo di capacità in Francia è condivisa anche dalla stragrande maggioranza delle parti interessate. Alcune di esse hanno presentato i propri piani finanziari per dimostrare l'esistenza di un problema di «missing money» in Francia, contrariamente a quanto stimato dall'Autorità della concorrenza nel parere del 2012 (cui si fa riferimento al considerando 158 della decisione di avvio).

(226)

È vero che l'analisi di RTE sull'adeguatezza delle capacità nel bilancio preventivo del 2015 era più ottimistica di quella del 2014 (anno in cui è entrato in vigore il meccanismo di capacità), ma la Francia ha spiegato che questo miglioramento era da imputare al segnale dato dall'introduzione del meccanismo (grazie all'istituzione del meccanismo, alcune centrali avevano deciso di non chiudere).

(227)

Inoltre, sebbene le autorità francesi non contestino che esista attualmente in Francia una sovraccapacità, ciò non esclude che la sicurezza dell'approvvigionamento sia a rischio nei prossimi anni, soprattutto nel caso in cui gran parte delle centrali di produzione (già deficitaria) dovesse chiudere. Gli studi di RTE confermano l'esistenza di un problema di «missing money» e indicano che il rischio di chiusura di centrali è reale, come peraltro dimostrato ai considerando 43, 44 e 46.

5.3.1.2.   Per quanto riguarda gli altri addebiti mossi dalla Commissione:

(228)

Per quanto riguarda la proposta di applicare prezzi per l'utilizzazione dei sistemi variabili a seconda delle stagioni, dei giorni della settimana e/o delle ore del giorno, la Francia ha confermato che la tariffa «TURPE» varia già a seconda dell'orario e delle stagioni.

(229)

La Francia ha inoltre spiegato in modo soddisfacente i fattori di de-rating applicati alle energie rinnovabili, come richiesto dalla Commissione al considerando 153 della decisione di avvio. Le autorità francesi sembrano alquanto ottimiste sul contributo delle energie rinnovabili per la sicurezza dell'approvvigionamento e non fanno più temere una sottovalutazione delle capacità disponibili. Ad ogni modo, le energie rinnovabili avranno la possibilità di optare per il regime generico basato sull'autocertificazione controllata.

5.3.1.3.   Conclusione sull'obiettivo di interesse comune e sulla necessità della misura

(230)

Per questi motivi la Commissione ritiene che questo meccanismo, che è finalizzato all'obiettivo di interesse comune di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico, sia assolutamente necessario in Francia. Inoltre esso non contraddice l'obiettivo indicato dalla disciplina di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose a livello ambientale, ad esempio semplificando la gestione della domanda (232), aumentando la capacità di interconnessione (194), includendo il contributo delle energie rinnovabili al meccanismo (230) e dando la preferenza ai produttori a basse emissioni di CO2 (137).

5.3.2.   Adeguatezza dell'aiuto

5.3.2.1.   Discriminazione tra vari tipi di capacità di rimodulazione

(231)

La Francia non contesta la differenza di trattamento tra le rimodulazioni cosiddette esplicite e le rimodulazioni cosiddette implicite, ma anzi afferma che queste diverse condizioni sono necessarie per consentire ai due tipi di rimodulazione di partecipare al meccanismo su un piano di parità. La Francia ha dovuto trovare un giusto equilibrio tra gli obblighi di attivazione e di disponibilità dei due tipi di capacità senza però limitare le possibilità di partecipazione al meccanismo di capacità.

(232)

D'accordo con la Francia, la Commissione ritiene coerente il fatto che il numero di giorni dell'obbligo di una rimodulazione implicita (giorni di PP1) sia inferiore al numero di giorni in cui un operatore di rimodulazione esplicita deve essere disponibile, in quanto la contropartita per una rimodulazione implicita è maggiore (attivazione versus disponibilità).

(233)

La Commissione accetta che il numero di ore PP2 sia mirato per non escludere dal meccanismo le capacità esplicite o per non limitare la loro partecipazione più del necessario.

(234)

Come illustrato ai considerando da 111 a 115, RTE ha condotto uno studio approfondito per dimensionare il numero di ore di PP1 e PP2 per fare in modo che questo dimensionamento sia basato sull'impatto che potrebbero avere le rimodulazioni per inglobare le inefficienze. Emergerebbe che il 94 % delle ore di inadempimento potrebbe essere incluso nelle 100 ore annuali di maggiore consumo (per questo motivo il periodo PP1 rappresenta le 100-150 ore di maggiore consumo) e che il 99 % delle ore di inadempimento sono comprese nelle 300 ore di maggiore consumo (per questo motivo PP2 copre tra le 100 e le 300 ore (32) di maggior consumo).

(235)

Inoltre la motivazione addotta da alcuni terzi, secondo cui le capacità di rimodulazione esplicite devono essere attivate solo in caso di ondata di freddo (ovvero una volta ogni dieci anni), non appare giustificata in quanto tutte le capacità saranno effettivamente attivate almeno una volta per anno di consegna nell'ambito del test di controllo.

(236)

Per questi motivi la Commissione ritiene che la Francia abbia trovato il giusto equilibrio tra i vari obblighi delle capacità di rimodulazione, senza peraltro limitare la loro partecipazione al meccanismo. La Commissione prende nota della proposta della Francia di valutare in futuro il rapporto PP1/PP2 e, se necessario, di rivederlo.

(237)

La misura è pertanto sufficientemente flessibile e fornisce adeguati incentivi alle varie capacità di rimodulazione, come richiesto al punto 226 della disciplina.

5.3.2.2.   Esclusione delle capacità transfrontaliere

(238)

Per dissipare i dubbi della Commissione su questo punto, le autorità francesi hanno proposto un meccanismo che consente di far partecipare in modalità «esplicita» al meccanismo francese capacità di produzione e di rimodulazione transfrontaliere. Questa proposta è condizionata ad accordi di cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione dei paesi transfrontalieri nei quali si trovano le capacità partecipanti. Per evitare di ricadere nella partecipazione implicita delle capacità transfrontaliere in caso di mancato accordo, le autorità francesi hanno proposto la certificazione delle interconnessioni interessate, per consentire loro di partecipare direttamente al meccanismo (33).

(239)

La soluzione correttiva proposta della Francia nei considerando da 119 a 124 della presente decisione è conforme al punto 226 della disciplina. La Commissione ribadisce che il piano di attuazione di questa soluzione correttiva, quale proposto al considerando 125, debba essere considerato un piano rigido e che la Francia informi la Commissione delle varie fasi di applicazione della suddetta soluzione.

5.3.2.3.   Assenza di segnali per i nuovi investimenti

Assenza di contratti a lungo termine

(240)

In seguito ai dubbi espressi su questo punto dalla Commissione nella decisione di avvio, la Francia ha proposto un meccanismo che consente l'effettiva partecipazione delle nuove capacità al meccanismo di capacità illustrato ai considerando da 131 a 138 della presente decisione. Questo meccanismo consiste nella contrattualizzazione pluriennale di nuove capacità competitive.

(241)

La Commissione ha già concluso che contratti di durata maggiore possono essere giustificati per attrarre nuovi investimenti e soprattutto nuovi arrivati con l'obiettivo di agevolare il loro accesso al finanziamento (34).

(242)

La Francia ha spiegato che una durata contrattuale di 7 anni per i nuovi investimenti mira a garantire circa il 50 % dei costi di investimento di nuove capacità. Questa misura permetterebbe quindi di ridurre il tasso di rendimento richiesto dai promotori e dai finanziatori di questi progetti di investimento e ne agevolerebbe il finanziamento esterno. Occorre inoltre notare che la durata del contratto è inferiore alla durata ventennale considerata per il progetto di Landivisiau in Bretagna e a quella quindicinale del meccanismo di capacità della Gran Bretagna. Benché sia difficile stabilire un corretto e giusto riferimento per la durata dei contratti di capacità, occorre notare che durate contrattuali inferiori hanno il vantaggio di lasciare un maggiore margine di manovra al mercato a più lungo termine, oltre a quello di evitare vincoli nella scelta delle tecnologie (lock-in effect).

(243)

La Commissione ritiene che la Francia abbia definito un buon equilibrio tra i vantaggi e gli svantaggi delle varie durate possibili dei contratti e che la durata considerata garantisca, da un lato, una sicurezza soddisfacente degli investimenti a lungo termine e che, dall'altro, eviti il rischio del vincolo delle tecnologie che potrebbe, invece, essere correlato a periodi più lunghi.

Difficoltà per i fornitori di prevedere con largo anticipo l'evoluzione del loro portafoglio clienti

(244)

Nella decisione di avvio la Commissione aveva espresso dubbi sulla possibilità che i fornitori, soprattutto i nuovi arrivati, potessero prevedere con precisione e con largo anticipo l'andamento del loro portafoglio clienti e che potessero quindi dare al mercato un segnale di prezzo affidabile in merito al fabbisogno di capacità del sistema.

(245)

Questi dubbi, peraltro confermati da diversi interessati, sono stati dissipati a tre livelli. In primo luogo, la Francia ha proposto di obbligare RTE ad aiutare i fornitori alternativi a ottenere una migliore stima dei loro obblighi di capacità definitivi. In secondo luogo, il meccanismo garantisce una maggiore trasparenza e liquidità del mercato dei certificati. In terzo luogo, questo meccanismo permette l'adeguamento del portafoglio dei certificati dei piccoli fornitori per bilanciare questi portafogli sia durante l'anno di consegna sia ex post.

(246)

Questa soluzione aiuterà i fornitori alternativi a stimare meglio e in anticipo i loro obblighi precisi in termini di garanzie di capacità. Aiutando i fornitori a valutare meglio il loro fabbisogno di capacità, questa soluzione garantirà un prezzo di capacità più preciso e, ove necessario, costituirà un incentivo a investire in nuove capacità.

Potenziale assenza di incentivi agli operatori per procedere a un bilanciamento prima dell'anno di consegna (AC)

(247)

Dopo la riserva espressa dalla Commissione sul fatto che gli incentivi siano potenzialmente insufficienti per consentire agli operatori di procedere a un bilanciamento prima dell'anno di consegna (AC), le autorità francesi hanno proposto che qualsiasi bilanciamento cumulativo sostanziale effettuato prima dell'anno di consegna dia luogo a una sanzione. Le autorità propongono inoltre di raddoppiare il coefficiente di incentivazione «k» applicato agli sbilanciamenti e di incrementare ulteriormente la penalizzazione (nei confronti di una transazione in corso) per gli sbilanciamenti che superano la soglia massima di 1 GW (cfr. considerando 141 e 143), senza dimenticare la regola antecedente secondo cui a partire dall'inizio dell'AC qualsiasi bilanciamento è a pagamento.

(248)

Le soluzioni correttive proposte dalla Francia perseguono un obiettivo comune: incentivare gli operatori del meccanismo a procedere a un bilanciamento prima dell'inizio dell'AC e comunque prima del regolamento degli sbilanciamenti. Questo incentiverà gli operatori a effettuare la stragrande maggioranza delle transazioni necessarie prima dell'AC e migliorerà la rappresentatività del PRM (utilizzato per il regolamento degli sbilanciamenti e per la rifatturazione ai consumatori). Il segnale di prezzo derivante dagli scambi delle garanzie di capacità sarà quindi a nostro avviso più rappresentativo e affidabile e il meccanismo avrà più credibilità per incentivare nuovi investimenti in caso di necessità.

Il massimale sul prezzo di regolamento degli sbilanciamenti non riflette il CONE

(249)

In risposta alla critica della Commissione, secondo cui il massimale del prezzo per il regolamento degli sbilanciamenti non rifletterebbe il CONE, le autorità francesi si sono impegnate ad aumentare gradualmente il prezzo amministrato (cfr. considerando 146 e 147) fino a portarlo a partire dall'AC 2021 a un valore corrispondente ai costi di un nuovo arrivato (CONE).

(250)

Questa soluzione corrisponde alle richieste del mercato e della Commissione di allineare il massimale indiretto dei prezzi di capacità (il prezzo amministrato) sui costi di un nuovo arrivato. In questo modo, in caso di necessità potranno essere realizzati nuovi investimenti.

(251)

Le autorità hanno inoltre garantito alla Commissione che lo spread tra l'ARENH e il prezzo di mercato dell'elettricità non costituirebbe un massimale indiretto dei prezzi di capacità (cfr. considerando da 149 a 151). In particolare, esse hanno spiegato che il quantitativo delle garanzie di capacità legato al prodotto ARENH è sufficientemente basso rispetto al totale del mercato di capacità e che non riesce quindi a influenzare il prezzo delle altre garanzie di capacità. Inoltre lo spread attuale fa sì che l'ARENH non sia al momento un prodotto competitivo. La Commissione nota tuttavia che, nell'ambito di una futura valutazione del meccanismo, le autorità francesi esamineranno l'opportunità di «finanziarizzare» la quota di capacità del prodotto ARENH per evitare che esso ostacoli la libera formazione dei prezzi sul mercato di capacità.

Conclusione sui segnali per nuovi investimenti

(252)

Le soluzioni correttive proposte dalle autorità francesi per incentivare maggiormente nuovi investimenti sono conformi al punto 226 della disciplina. In particolare, la Francia metterà in atto misure per garantire la partecipazione delle capacità transfrontaliere e per incentivare nuovi investimenti; questo permetterà l'apertura del meccanismo a molti potenziali gestori di capacità.

5.3.2.4.   Altri addebiti della Commissione

(253)

Le autorità francesi hanno chiarito in modo soddisfacente per la Commissione i motivi per i quali avevano scelto le varie proposte di miglioramento del meccanismo formulate dall'Autorità della concorrenza.

5.3.2.5.   Conclusione sull'adeguatezza della misura

(254)

Dalle considerazioni precedenti emerge che la misura è adeguata per rispondere all'obiettivo di interesse comune individuato.

5.3.3.   Effetto di incentivazione

(255)

La Commissione aveva già concluso al considerando 184 della decisione di avvio che il meccanismo potesse avere l'effetto di incentivazione necessario e permane di questo avviso.

5.3.4.   Proporzionalità

5.3.4.1.   Sopravvalutazione dei consumi

(256)

Nella decisione di avvio la Commissione aveva individuato un rischio di sopravvalutazione dei consumi da parte dei fornitori, soprattutto in caso di insufficiente chiarezza sugli obblighi di capacità dei singoli fornitori.

(257)

Dalle osservazioni della Commissione nei considerando da 245 a 247 emerge che le autorità francesi hanno previsto misure per aiutare i fornitori a calcolare meglio i loro obblighi di capacità.

(258)

Questa soluzione rappresenta una buona risposta agli addebiti mossi dalla Commissione nella decisione di avvio.

5.3.4.2.   Mancanza di trasparenza nella determinazione del prezzo di capacità

(259)

Nella versione iniziale del meccanismo di capacità, i vari operatori avevano poca visibilità delle transazioni private; essi dipendevano infatti dalla pubblicazione a intervalli regolari da parte della CRE dei dati sul volume degli scambi di garanzie di capacità e dei prezzi medi delle transazioni. Inoltre, per evitare abusi e mancanza di trasparenza, le autorità avevano costretto gli operatori integrati verticalmente a tenere conti separati nel registro delle garanzie di capacità (un conto per i gestori di capacità e uno per i fornitori).

(260)

A seguito dei timori della Commissione relativi all'assenza di trasparenza degli accordi commerciali nell'ambito del meccanismo, la Francia ha proposto soluzioni correttive per migliorare la visibilità su tutti gli scambi e per tutti gli operatori. In primo luogo, le autorità francesi propongono di offrire a tutti gli operatori l'accesso al registro delle transazioni private garantendo la visibilità dei quantitativi e dei prezzi, pur tutelando l'anonimato degli operatori (cfr. il considerando 163). In secondo luogo, esse propongono di potenziare le aste organizzate portando a 15 il numero delle aste nei 4 anni precedenti il primo anno di consegna e costringendo alcuni gestori di capacità (RPC > 3 GW) a offrire sul mercato i loro certificati secondo uno schema ben preciso (cfr considerando 164 e 165).

(261)

L'impostazione proposta dalle autorità francesi contribuisce a offrire una certa flessibilità ai fornitori dando loro la possibilità delle transazioni private, pur garantendo una certa trasparenza delle stesse.

(262)

Il libero accesso al registro (reso anonimo) delle transazioni garantisce la trasparenza del mercato fuori borsa e l'assenza di asimmetria informativa tra l'operatore dominante, che sarà il venditore principale, e i suoi concorrenti. Questo consente inoltre agli operatori di tenere conto nella formulazione delle loro offerte sul mercato spot dei prezzi operati sul mercato fuori borsa e di garantire quindi una maggiore coerenza tra i due mercati. In tal senso, questo approccio permette inoltre di migliorare il controllo dell'autorità di regolamentazione rivelando immediatamente ogni tentativo di manipolazione del prezzo da parte di un operatore, se quest'ultimo adottasse un comportamento radicalmente diverso tra il mercato organizzato e il mercato fuori borsa.

(263)

Il potenziamento delle aste organizzate dovrebbe inoltre garantire sufficiente liquidità a queste aste e migliorare così la rappresentatività del prezzo di riferimento del mercato (prezzo della capacità utilizzato dalla maggior parte dei fornitori per le loro vendite e come valore di riferimento per il meccanismo di regolamento degli sbilanciamenti).

(264)

Questa soluzione permette in tal modo di prevenire il rischio di «accaparramento economico» delle garanzie di capacità da parte dei gestori di capacità più grandi, ma permette anche di favorire la trasparenza all'interno del mercato, di rafforzare la liquidità del mercato organizzato e di agevolare la vigilanza del mercato da parte dell'autorità di regolamentazione.

(265)

L'introduzione di un «doppio vincolo» per gli anni AC — 3, AC — 2 e AC — 1 risponde al rischio di manipolazione del mercato da parte degli operatori integrati. Questi ultimi potrebbero infatti ridurre in modo artificioso il numero dei loro certificati invenduti realizzando cessioni interne. Introducendo un vincolo sul livello di capacità certificate, le autorità francesi garantiscono che gli operatori integrati saranno tenuti, pur effettuando cessioni interne, ad assicurare una certa liquidità sul mercato organizzato spot.

(266)

La scelta di fissare al 25 % il vincolo sulla capacità certificata permette di garantire che gli operatori integrati, in particolare l'operatore dominante, propongano la totalità o parte dei loro certificati sul mercato organizzato spot e che non possano sfuggire a questa condizione effettuando cessioni interne. Quest'azione correttiva è assimilabile a una soluzione di tipo market-making.

(267)

L'applicazione di una soglia (in GW) al vincolo, che consiste nell'offrire alcuni quantitativi di garanzie di capacità nelle aste organizzate, farà sì che siano gli attori maggiori e soprattutto l'operatore storico ad assumere questo ruolo di «market maker» nel meccanismo, garantendo in qualsiasi momento la liquidità dell'asta.

(268)

Garantendo la liquidità del mercato, le autorità francesi hanno risposto all'addebito mosso dalla Commissione al considerando 200 della decisione di avvio.

(269)

Più in generale con queste soluzioni correttive le autorità francesi hanno risposto ai timori della Commissione relativi alla mancanza di trasparenza del meccanismo di fissazione del prezzo, espressi nella decisione di avvio.

5.3.4.3.   Esclusione dal meccanismo di alcuni tipi di gestori di capacità

(270)

Nella decisione di avvio la Commissione aveva considerato che il rischio di esclusione di alcuni operatori dal meccanismo, come alcune capacità di rimodulazione (per via di una potenziale discriminazione tra loro), di capacità straniere o di nuove capacità produttive potesse generare un rischio di sovracompensazione degli operatori che possono partecipare al meccanismo, a causa di una minore pressione concorrenziale.

(271)

Come illustrato rispettivamente nelle sezioni 5.3.2.1, 5.3.2.2 e 5.3.2.3, le autorità francesi si sono impegnate a prendere misure adeguate per assicurare l'effettiva partecipazione al meccanismo dei vari operatori suindicati. Questo garantirà la competizione all'interno del meccanismo e dovrebbe condurre a un prezzo di capacità tale da escludere le sovracompensazioni.

(272)

Per essere conformi alla disciplina, i meccanismi proposti per la partecipazione delle capacità transfrontaliere e per la contrattualizzazione pluriennale delle nuove capacità di produzione devono essere proporzionali.

(273)

Il meccanismo di inclusione delle capacità transfrontaliere è illustrato nei considerando da 119 a 124 della presente decisione. Una volta ottenuti i ticket di interconnessione, le capacità straniere potranno partecipare direttamente al mercato francese delle garanzie di capacità: nella misura in cui questo mercato è ritenuto tale da non determinare una sovracompensazione, lo stesso si applicherà alla vendita di garanzie da parte della capacità straniere. Nell'ambito del meccanismo istituito per consentire la partecipazione delle capacità straniere, anche le capacità di interconnessione potranno beneficiare di una certa remunerazione, grazie alla vendita di ticket di interconnessione. Dal momento che è possibile prevedere una forte partecipazione a queste aste (può partecipare tutta la capacità di rimodulazione e di produzione di elettricità dello Stato membro vicino interconnesso), soprattutto alla luce del quantitativo di ticket che si può immaginare che venga messo all'asta, è possibile ritenere che queste aste non determineranno alcuna sovracompensazione. Il meccanismo è pertanto proporzionato.

(274)

Il meccanismo proposto dalle autorità francesi per consentire alle nuove capacità di partecipare al mercato della capacità francese è illustrato ai considerando da 131 a 138 della presente decisione. Per quanto riguarda la proporzionalità di questo meccanismo, la Commissione ritiene che esso escluda ogni sovracompensazione a favore delle nuove capacità. In particolare, le offerte di queste ultime dovranno in ogni caso essere inferiori al prezzo di riferimento iniziale, che corrisponde a sua volta al prezzo medio derivante da vari processi competitivi (la proposta prevede che venga calcolato come prezzo ponderato della capacità derivante dall'asta organizzata nell'AC — 4, ma anche delle aste AC — 2 e AC — 1 in corso). Il fatto che il prezzo di riferimento iniziale preciso non sia noto ai fornitori di nuove capacità nel momento in cui presenteranno le loro offerte dovrebbe essere la garanzia che, per essere competitive, queste offerte saranno più basse possibili. Considerato che i partecipanti non sapranno se altre offerte sono già state trasmesse per le nuove capacità nel momento in cui presentano le proprie offerte, le limitazioni di quantitativo per le nuove capacità incentiveranno gli offerenti a proporre il prezzo più basso possibile per i loro investimenti. Per questi motivi la Commissione ritiene che il rischio di sovracompensazione dovrebbe essere nullo nel caso dei nuovi investimenti. Questo meccanismo è pertanto proporzionato.

5.3.4.4.   Il potere di mercato di EDF

(275)

Come illustrato al considerando 64, paragrafo 4), alla base del timore della Commissione che EDF possa facilmente manipolare i prezzi della capacità a suo favore, c'erano tre rischi più specifici del meccanismo (alcuni di essi possono essere concretizzati da tutti gli operatori):

1)

un rischio di accaparramento di capacità;

2)

un rischio di accaparramento di garanzie di capacità;

3)

un rischio di compressione dei margini.

Rischio di accaparramento di capacità

(276)

La Francia ha proposto tre categorie di modifiche al meccanismo per evitare al massimo il rischio di accaparramento di capacità:

1)

costringere i gestori di capacità a certificare le loro capacità disponibili in un range definito dai valori di riferimento storici;

2)

imporre obblighi di bilanciamento nei tempi brevi definiti dalle norme in caso di eventi significativi (come sospensione temporanea, chiusura definitiva, avaria con conseguente diminuzione della disponibilità per lunghi periodi ecc.) e sottoporre a pagamento qualsiasi bilanciamento cumulativo oltre una certa soglia (massima 1 GW) prima dell'anno di consegna;

3)

modificare il meccanismo di regolamento degli sbilanciamenti: il coefficiente di incentivazione «k» sarà raddoppiato e sarà peraltro ulteriormente aumentato per gli sbilanciamenti negativi che superano una soglia massima di 1 GW, mentre sarà ancora meno remunerativo per gli sbilanciamenti positivi che superano anch'essi una soglia massima di GW. Inoltre il Pammin sarà innalzato gradualmente da 20 000/MW EUR nel 2017 a 40 000/MW EUR nel 2018 e 2019 e a 60 000/MW EUR nel 2020, fino ad essere aggiornato annualmente e portato al valore corrispondente al CONE.

(277)

La prima azione correttiva permette di garantire che i gestori di capacità che dispongono di un ampio portafoglio di capacità non riescano, all'interno del range di certificazione, a manipolare il mercato. Questa soluzione consente inoltre alle autorità di regolamentazione di individuare più facilmente comportamenti sospetti rispetto al quadro esistente.

(278)

La seconda azione correttiva deve potenziare gli incentivi per gli operatori di mercato perché possano dare, all'interno del range di certificazione, la migliore stima del livello di disponibilità dei loro impianti. Per quanto riguarda la misura che sottopone a pagamento i bilanciamenti significativi prima dell'AC, le autorità francesi hanno proposto di rendere questa misura asimmetrica e di applicare bilanciamenti a pagamento per le evoluzioni dei livelli di certificazione solo agli operatori che hanno realizzato un quantitativo significativo di bilanciamenti. Si ritiene che l'applicazione di questa misura a tutti gli operatori possa costituire un intralcio alla concorrenza, perché sarebbe de facto molto più vincolante per gli operatori che dispongono di un basso quantitativo di capacità rispetto all'operatore dominante che potrebbe «moltiplicare» i propri sbilanciamenti. L'introduzione di questa soglia (livello da definire, ma massimo 1 GW) permette quindi: i) di salvaguardare la flessibilità dell'attuale meccanismo per la maggioranza degli operatori; e al contempo ii) di eliminare la possibilità che operatori che dispongono di un ampio portafoglio di capacità possano manipolare il mercato effettuando una somma di «piccoli» bilanciamenti.

(279)

La terza azione correttiva condurrà a un incremento degli incentivi per tutti gli operatori di mercato affinché scambino i loro certificati sul mercato della capacità e contribuiscano alla formazione di un prezzo di riferimento di mercato che rispecchi effettivamente il valore della capacità e per impedire che possano realizzare arbitraggi tra un ricorso al mercato e un sourcing nell'ambito del regolamento degli sbilanciamenti.

(280)

La Commissione ritiene che tutte queste azioni correttive consentano quanto meno di ridurre al massimo il rischio di accaparramento di capacità, non potendolo escludere del tutto. Va da sé che il controllo del mercato da parte delle autorità di regolamentazione francesi completa questi incentivi introdotti nel meccanismo.

Rischio di accaparramento di garanzie

(281)

Per evitare il rischio di accaparramento di garanzie, le autorità francesi si sono impegnate ad aumentare il numero di aste organizzate prima dell'anno di consegna e ad obbligare i gestori di capacità a offrire quantitativi minimi di garanzie in ogni sessione di asta organizzata.

(282)

Queste soluzioni correttive si aggiungono alle azioni già poste in essere, come la possibilità per i fornitori di ottenere garanzie di capacità procurandosi il prodotto ARENH. A tale proposito, le autorità hanno proposto di esaminare, nell'ambito di una futura valutazione del funzionamento del mercato, l'opportunità di «finanziarizzare» la quota di capacità del prodotto ARENH onde evitare che questo prodotto ostacoli la libera formazione dei prezzi sul mercato di capacità. Questa soluzione risponde in parte ai suggerimenti di revisione dell'ARENH presentati da alcune parti interessate e ripresi al considerando 182), paragrafo (2), della presente decisione.

(283)

Tutte queste azioni correttive delle autorità francesi dovrebbero contribuire a ridurre al minimo la capacità e l'interesse dei grandi gestori di capacità, e in particolare dell'operatore storico, ad accaparrarsi garanzie di capacità. In questo modo sarebbe inoltre garantita la liquidità delle sessioni delle aste di garanzie.

(284)

La Commissione ritiene pertanto che questi impegni costituiscano un insieme di soluzioni proporzionate agli obiettivi di liquidità indicati dalla Commissione nella decisione di avvio.

Rischio di compressione dei margini da parte dell'operatore storico dominante

(285)

Al considerando 194 della decisione di avvio, la Commissione aveva evocato il rischio di sovvenzioni incrociate tra il ramo produzione e il ramo vendita dell'operatore storico (ovvero la vendita di garanzie di capacità ai concorrenti a un prezzo più alto del prezzo di cessione interna tra il suo ramo produzione e il suo ramo vendita, con l'effetto di escludere concorrenti dal mercato della fornitura di energia elettrica).

(286)

Per individuare meglio queste pratiche e porvi rimedio, le autorità colmeranno una lacuna della normativa esistente consentendo il trasferimento gratuito di garanzie. Dopo questa modifica normativa, i fornitori non potranno più trasferire garanzie di capacità a costo zero dal loro ramo produzione al loro ramo vendita. La normativa dovrà prevedere che le cessioni interne di un operatore integrato siano effettuate a un prezzo rappresentativo dei prezzi derivanti dalle sessioni del mercato organizzato. In tal senso, se il prezzo derivante dalla o dalle sessioni del mercato organizzato non è noto alla data della cessione interna, gli operatori integrati avranno la facoltà di dichiarare un prezzo indicizzato sul prezzo delle sessioni del mercato organizzato. Ad esempio, un operatore integrato potrà dichiarare che una cessione interna è uguale al prezzo di riferimento di mercato prima che il suo valore preciso venga ufficialmente stabilito dalla CRE.

(287)

Gli operatori di mercato avranno peraltro pieno accesso al registro delle transazioni delle garanzie di capacità. In questo modo il mercato avrà il controllo dei trasferimenti privati, dal momento che questi trasferimenti (anonimi) saranno resi pubblici. Come illustrato al considerando 263, questa misura garantisce pertanto la trasparenza del mercato fuori borsa.

(288)

In questo modo le autorità francesi hanno risposto agli addebiti mossi dalla Commissione in merito ai rischi di compressione dei margini imputabili all'operatore storico.

5.3.4.5.   Conclusione sulla proporzionalità della misura

(289)

Tenendo conto delle varie azioni correttive proposte dalla Francia, la Commissione ritiene che il meccanismo modificato sia proporzionato al suo obiettivo.

5.3.5.   Prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

5.3.5.1.   Barriere all'ingresso di nuove capacità produttive

(290)

Per rimediare ai problemi sollevati dalla Commissione nella decisione di avvio e relativi alla partecipazione delle nuove capacità produttive al meccanismo, le autorità francesi si sono impegnate a modificare il meccanismo nel seguente modo:

1)

l'introduzione di un regime pluriennale di contratti per differenza (CFD) specifici per le nuove capacità produttive, come illustrato ai considerando da 131 a 138;

2)

come descritto ai considerando da 146 a 148, l'innalzamento graduale nel tempo del prezzo amministrato per portarlo infine a un prezzo corrispondente al CONE.

(291)

Queste azioni correttive conducono a un'eliminazione delle barriere all'ingresso per le nuove capacità.

5.3.5.2.   Discriminazione tra rimodulazione implicita e rimodulazione esplicita

(292)

Come spiegato al considerando 237, la Commissione ritiene che la Francia abbia trovato il giusto equilibrio tra i vari obblighi delle capacità di rimodulazione, senza peraltro limitare la loro partecipazione al meccanismo. Benché la partecipazione dei due tipi di rimodulazione al meccanismo non sia identica, la Commissione ritiene che questa differenziazione sia necessaria per consentire una partecipazione ottimale dei due tipi di capacità di rimodulazione.

5.3.5.3.   Partecipazione esplicita delle capacità straniere

(293)

Come indicato ai considerando da 119 a 125, in risposta ai timori della Commissione e dei terzi, le autorità francesi hanno proposto un modello ibrido che prevede l'attribuzione di ticket di interconnessione che permetterebbero in definitiva la partecipazione della capacità produttive straniere.

(294)

Come illustrato al considerando 239, le autorità francesi hanno proposto una soluzione idonea che garantisce la partecipazione esplicita delle capacità transfrontaliere al meccanismo. Questo addebito della Commissione è stato pertanto risolto.

(295)

La soluzione scelta dalla Francia relativa alla partecipazione esplicita delle capacità transfrontaliere consente inoltre di remunerare le interconnessioni nel caso di un bene raro. Questa soluzione risponde pertanto al rischio di compromissione dell'accoppiamento dei mercati indicato dalla Commissione al considerando 206 della decisione di avvio (35).

5.3.5.4.   Asimmetrie informative tra l'operatore storico dominante e i suoi concorrenti attuali e potenziali

(296)

Come illustrato ai considerando da 245 a 247 e nella sezione 5.3.4.1, la Commissione aveva individuato il rischio che fornitori alternativi, e soprattutto i nuovi arrivati, potessero incontrare difficoltà nel valutare i loro obblighi di capacità individuali. Dalle osservazioni della Commissione nei suddetti punti emerge che le autorità francesi hanno previsto misure adeguate per aiutare i fornitori a calcolare meglio i loro obblighi di capacità.

(297)

Nella versione iniziale del meccanismo di capacità, i vari operatori avevano inoltre una scarsa visibilità delle transazioni private, il che limitava la loro piena conoscenza del prezzo di capacità. Come illustrato nella sezione 5.3.4.2, la Francia ha proposto azioni correttive per migliorare la visibilità di tutti gli scambi e per tutti gli operatori. Tra queste misure vi sono l'accesso a tutti gli operatori (anonimi) al registro delle transazioni private e il potenziamento delle aste organizzate.

(298)

Tutte queste soluzioni correttive permetteranno agli operatori diversi dall'operatore storico di avere una migliore conoscenza non solo dei loro obblighi di capacità, ma anche dei quantitativi e dei prezzi degli scambi. Queste misure migliorano considerevolmente la trasparenza del meccanismo e riequilibrano pertanto l'asimmetria informativa a favore dell'operatore storico, che sarà l'operatore più grande del meccanismo a fianco dei gestori di capacità e dei fornitori.

5.3.5.5.   Preferenza accordata ai produttori a basse emissioni di CO2

(299)

La Commissione prende nota del fatto che per le nuove capacità le autorità francesi prevedono l'introduzione di criteri ambientali che portano a dare la preferenza ai produttori a basse emissioni di CO2 (cfr. il considerando 137).

(300)

Queste disposizioni sono conformi alla disciplina (36), che insiste sulla necessità che queste misure diano la preferenza ai produttori a basse emissioni di CO2 in caso di parametri economici e tecnici equivalenti.

5.3.5.6.   Conclusione sulle potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi intra-UE

(301)

Per i motivi precedentemente esposti, la Commissione conclude che il meccanismo non rischia più di falsare indebitamente la concorrenza e/o gli scambi all'interno dell'Unione europea.

5.3.5.7.   Temporalità

(302)

Visto che il meccanismo francese è il primo meccanismo di capacità decentrato approvato dalla Commissione nell'ambito della disciplina e visto che la necessità del meccanismo dipende fortemente dall'andamento del mercato dell'energia, un mercato peraltro ancora in sviluppo in un contesto di liberalizzazione, la Commissione ritiene che l'approvazione del meccanismo debba essere limitata nel tempo. La Commissione ritiene che un periodo di 10 anni sia ragionevole e conforme alle decisioni precedenti (37).

6.   CONCLUSIONE

(303)

La Commissione constata che la Repubblica francese ha illegalmente dato esecuzione a un mercato di capacità in Francia, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, alla luce delle diverse azioni correttive proposte dalla Francia e precedentemente descritte, la misura è conforme alla disciplina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mercato di capacità cui la Repubblica francese ha dato esecuzione costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Articolo 2

La Commissione autorizza il regime di aiuti messo in atto attraverso il mercato di capacità per un periodo massimo di 10 anni. Se mantenuto, è opportuno che tale regime sia nuovamente notificato dopo tale periodo.

Articolo 3

La Repubblica francese è la destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  Aiuto di Stato SA.39621 (2015/C) (ex 2015/NN) — Meccanismo di capacità in Francia — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 46 del 2.2.2016, pag. 35).

(2)  Cfr. la nota a piè di pagina 1.

(3)  L'accesso regolato all'elettricità di origine nucleare storica (ARENH) è un diritto che permette ai fornitori di acquistare elettricità da EDF a un prezzo regolamentato e per quantitativi stabiliti dalla Commissione di regolamentazione dell'energia (CRE). Maggiori informazioni sull'ARENH sono disponibili all'indirizzo: https://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/services_clients/dispositif_arenh.jsp

(4)  Il livello di capacità certificato è arrotondato a 0,1 MW. Le capacità di potenza inferiore a 1 MW possono aggregarsi per partecipare al mercato.

(5)  La TURPE, introdotta con la legge n. 2000-108 del 10 febbraio 2000, è utilizzata per remunerare i gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione. Il metodo di calcolo della TURPE e la sua evoluzione sono stabiliti dalla CRE.

(6)  L'articolo 20 del decreto relativo al meccanismo di capacità prevede una relazione annuale della CRE basata sui lavori di RTE sul meccanismo («Un anno dopo la pubblicazione delle norme del meccanismo di capacità, e successivamente ogni anno, la Commissione di regolamentazione dell'energia consegna al ministro dell'Energia una relazione basata sui lavori del gestore del sistema di trasmissione riguardante l'integrazione del meccanismo di capacità nel mercato europeo. Questa relazione contiene informazioni sull'evoluzione nei paesi vicini della regolamentazione sul contributo degli operatori alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. La relazione analizza l'interazione tra il meccanismo di capacità francese e i dispositivi messi in atto in questi paesi e propone eventuali miglioramenti del funzionamento del meccanismo di capacità»). Inoltre il decreto relativo all'adozione delle norme di funzionamento del meccanismo prevede 2 articoli sulle relazioni di valutazione che devono essere stilate da RTE (oltre a quanto previsto dal decreto): articoli 5 e 8 (questione transfrontaliera e impatto dinamico del meccanismo).

(7)  A titolo esemplificativo, un produttore di energia eolica che ha un problema di manutenzione/installazione e non procede a un bilanciamento è soggetto al regolamento degli sbilanciamenti, mentre non lo è ad esempio in caso di assenza di vento.

(8)  Causa C-279/08 P, Commissione/Paesi Bassi, [2011] ECLI:EU:C:2011:551.

(9)  SA.37177, RomaniaAmendments to the green certificates support system for promoting electricity from renewable sources.

(10)  Causa C-262/12, Association Vent de Colère! Fédération nationale e.a contro ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement e ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie [2013] ECLI:EU:C:2013:851.

(11)  Cause riunite da C-204/12 a C-208/12, Essent Belgium NV contro Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt [2014] ECLI:EU:C:2014:2192.

(12)  Causa C-280/00CGUE, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH [2003] ECLI:EU:C:2003:415.

(13)  La Commissione si riferiva all'edizione 2015 consultabile all'indirizzo: https://www.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/SOAF/150630_SOAF_2015_publication_wcover.pdf

(14)  L'ANODE è l'associazione dei fornitori alternativi della Francia.

(15)  Decisione del Consiglio di Stato francese, 9a e 10a sottosezioni riunite, 9 ottobre 2015.

(16)  Causa C-279/08; cfr. nota a piè di pagina 8. La Commissione faceva riferimento a questo caso al considerando 108 della decisione di avvio.

(17)  Causa C-379/98, PreussenElektra AG contro Schhleswag AG, in presenza di Windpark Reußenköge III GmbH e Land Schleswig-Holstein [2001] ECLI:EU:C:2001:160.

(18)  Causa C-262/12; cfr. nota a piè di pagina 10.

(19)  Cause riunite da C-204/12 a C-208/12; cfr. nota a piè di pagina 11.

(20)  Il contributo al servizio pubblico dell'elettricità (CSPE) è un prelievo fiscale sui consumatori di elettricità in Francia, destinato a compensare gli operatori dei costi aggiuntivi generati dagli obblighi che vengono loro imposti dalla legge sul servizio pubblico dell'elettricità.

(21)  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/137628/137628_485545_28_2.pdf

(22)  Consultabile all'indirizzo: https://www.entsoe.eu/outlooks/maf/Pages/default.aspx

(23)  Nella relazione di accompagnamento di cui sopra RTE ha evidenziato che, sebbene la maggior parte delle filiere produttive fosse indifferente alla scelta di una durata PP2 di 200, 250 o 300 ore, le rimodulazioni erano invece sensibili a questa scelta e che il loro contributo al rischio di inadempimento era influenzato da una gamma di disponibilità maggiore.

(24)  In virtù dell'articolo 2 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55), il gestore del sistema di trasmissione è «qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.»

(25)  I criteri applicati per distinguere gli investimenti in nuove capacità dagli investimenti di manutenzione o di allungamento della durata di vita di impianti esistenti saranno adattati alle definizioni già esistenti nella normativa francese, che consente di distinguere le «nuove capacità» dagli investimenti di manutenzione o di allungamento della durata di vita. L'articolo L. 311-1 del codice dell'energia, nella versione risultante dalla legge n. 2015-992 relativa alla transizione energetica per la crescita verde, stabilisce che: «Fatto salvo l'articolo L. 311-6, il funzionamento di qualsiasi nuovo impianto di produzione di elettricità è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione amministrativa. Sono considerati nuovi impianti di produzione, ai sensi del presente articolo, anche gli impianti la cui potenza installata è aumentata di almeno il 20 % e quelli con una fonte di energia primaria modificata.»

(26)  La ponderazione precisa è determinata dalle autorità francesi previa concertazione del mercato.

(27)  In passato i gestori di capacità avevano solo l'obbligo di comunicare gli eventi che davano luogo a differenze di oltre 100 MW rispetto alle previsioni di disponibilità. La principale differenza sta nel fatto che questa dichiarazione del gestore non era necessariamente accompagnata da un bilanciamento (il gestore poteva aspettare o non procedere affatto al bilanciamento e presentare degli sbilanciamenti). L'unico caso in cui sussisteva l'obbligo di bilanciamento era quello della chiusura definitiva. Si aggiunga che in passato questa disposizione non era prevista dalla normativa ma dal contratto di certificazione, mentre ora sarà inserita nella normativa (testo di livello superiore).

(28)  Nell'ambito dell'indagine approfondita sul meccanismo di capacità, i servizi della Commissione europea e le autorità francesi hanno condotto le prime analisi sul fabbisogno di finanziamento legato a nuovi investimenti in progetti di tipo CCG (basandosi sui dati finanziari del progetto Landivisiau e su vari elementi della letteratura economica). Queste analisi evidenziano che un reddito di capacità di 60 kEUR/MW/anno è coerente, in ordine di grandezza, con nuovi investimenti in centrali CCG, ma che per garantire la redditività dei progetti potrebbe essere previsto un aumento del prezzo amministrato. In base ai dati finanziari esistenti, la redditività dei progetti è infatti garantita solo per redditi di capacità molto vicini a 60 kEUR/MW/anno. Queste analisi devono essere sviluppate per valutare con maggiore precisione l'opportunità di aumentare il prezzo amministrato e garantire quindi che il livello di prezzo amministrato possa costituire una garanzia per i consumatori e al tempo stesso non costituire una barriera all'ingresso nel mercato dell'elettricità.

(29)  Uno spread ARENH-prezzo di mercato di circa 7EUR/MWh si tradurrebbe in un prezzo di capacità di circa 60 000EUR/MW/anno, ovvero il Pammin. Con un prezzo ARENH pari a 42EUR/MWh, il prezzo dell'energia dovrebbe essere superiore o uguale a 35 EUR/MWh per fare in modo che lo spread ARENH-prezzo di mercato costituisca un massimale implicito del prezzo della capacità. Secondo le autorità francesi, i prezzi forward al 2019 non rientrano però in quest'ordine di grandezza.

(30)  La «finanziarizzazione» dell'ARENH di capacità implica che il prezzo della capacità sarebbe dedotto dal prezzo dell'ARENH energetico.

(31)  SA.37345 (2015/NN) — Polish certificates of origin system to support renewables and reduction of burdens arising from the renewables certificate obligation for energy intensive users.

(32)  All'interno dell'intervallo delle 100-300 ore, le autorità francesi hanno optato per le 250 ore per i motivi esposti al considerando 114.

(33)  Cfr. nota a piè di pagina 24.

(34)  Decisione C (2014) 5083 final del 23 luglio 2014, SA35980 — GB capacity mechanism, considerando 129 e 139.

(35)  Per quanto riguarda l'adeguatezza del meccanismo rispetto alla normativa europea, si veda il punto 97 della disciplina.

(36)  Cfr. il punto 233 della disciplina.

(37)  Cfr. ad esempio la decisione C (2014) 5083 final della Commissione, del 23 luglio 2014, SA.35980GB capacity mechanism, considerando 162.