ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 81

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
28 marzo 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2017/594 del Consiglio, del 21 marzo 2017, relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

1

 

 

Protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/595 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/596 della Commissione, del 15 marzo 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [West Wales Coracle Caught Sewin (IGP)]

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/597 della Commissione, del 15 marzo 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Estepa (DOP)]

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/598 della Commissione, del 27 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/599 della Commissione, del 22 marzo 2017, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo Cittadinanza UE per gli europei: uniti nella diversità nonostante lo jus soli e lo jus sanguinis [notificata con il numero C(2017) 2001]

18

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/1


DECISIONE (UE) 2017/594 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 giugno 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica dell'Uzbekistan per modificare l'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro (2) (l'«accordo»), onde garantire che i principi che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. Tali negoziati si sono conclusi con esito positivo e il protocollo che modifica l'accordo con la soppressione dell'articolo 16 e di tutti i riferimenti ad esso relativi è stato siglato il 1o luglio 2010.

(2)

Nel quadro dei negoziati le parti hanno convenuto di operare un'attualizzazione e di sopprimere una disposizione tecnica obsoleta giunta a scadenza nel 1998 e il corrispondente allegato che vi fa riferimento.

(3)

Conformemente alla decisione 2011/250/UE del Consiglio (3), il protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (il «protocollo»), è stato firmato in data 7 aprile 2011, con riserva della conclusione.

(4)

È opportuno concludere il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili, è approvato a nome dell'Unione (4).

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 2 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)  Consenso dato il 14.12.2016.

(2)   GU L 229 del 31.8.1999, pag. 3.

(3)   GU L 106 del 27.4.2011, pag. 1.

(4)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


28.3.2017   

IT

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L 81/3


PROTOCOLLO

dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

L'UNIONE EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN,

dall'altra,

di seguito denominate «le parti» ai fini del presente protocollo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o luglio 1999 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro.

(2)

Hanno avuto luogo negoziati per garantire che i principi dell'APC che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili.

(3)

Occorre adottare le opportune modifiche dell'APC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, è così modificato:

1)

all'articolo 8 il paragrafo 3 è soppresso;

2)

all'articolo 11 i riferimenti all'articolo 16 sono soppressi;

3)

l'articolo 16 è soppresso;

4)

l'allegato I dell'accordo è soppresso.

Articolo 2

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica da parte dell'Unione europea o, se posteriore, dell'Uzbekistan dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali necessarie per l'approvazione del presente protocollo.

Articolo 3

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro.

Articolo 4

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, segnatamente in lingua bulgara, ceca, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e uzbeka, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Ташкент на седми април две хиляди и единадесета година.

Hecho en Tashkent a los siete días del mes de abril del año dos mil once.

V Taškentu dne sedmého dubna dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Tashkent, den syvende april to tusind og elleve.

Geschehen zu Taschkent am siebten April zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aprillikuu seitsmendal päeval Taškentis.

Έγινε στην Τασκένδη, στις εφτά Απριλίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Tashkent on the seventh day of April in the year two thousand and eleven.

Fait à Tachkent, le sept avril deux mille onze.

Fatto a Tashkent, addì sette aprile duemilaundici.

Taškentā, divi tūkstoši vienpadsmitā gada septītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų balandžio septintą dieną Taškente.

Kelt Taskentben, a kettőezer-tizenegyedik év április havának hetedik napján.

Magħmul f'Taxkent fis-seba' jum ta' April fis-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Tasjkent, de zevende april tweeduizend elf.

Sporządzono w Taszkencie dnia siódmego kwietnia roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Tachkent, aos sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze.

Întocmit la Tașkent la șapte aprilie două mii unsprezece.

V Taškente dňa siedmeho apríla dvetisícjedenásť.

V Taškentu, sedmega aprila dva tisoč enajst.

Tehty Tashkentissa seitsemäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Tasjkent den sjunde april år tjugohundraelva.

Image 1

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Република Узбекистан

Por la República de Uzbekistán

Za Uzbeckou republiku

For Republikken Usbekistan

Für die Republik Usbekistan

Usbekistani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν

For the Republic of Uzbekistan

Pour la République d'Ouzbékistan

Per la Repubblica dell'Uzbekistan

Uzbekistānas Republikas vārdā –

Uzbekistano Respublikos vardu

Üzbegisztán részéről

Għar-Repubblika ta' l-Uzbekistan

Voor de Republiek Oezbekistan

W imieniu Republiki Uzbekistanu

Pela República do Usbequistão

Pentru Republica Uzbekistan

Za Uzbeckú republiku

Za Republiko Uzbekistan

Uzbekistanin tasavallan puolesta

På republiken uzbekistans vägnar

Image 4

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REGOLAMENTI

28.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/6


REGOLAMENTO (UE) 2017/595 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2017

che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (1) fissa, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2)

Nella 91a riunione (straordinaria) annuale, il 7-10 febbraio 2017, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato misure per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato nella zona della convenzione IATTC. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(3)

Nei regolamenti del Consiglio sulle possibilità di pesca per gli anni precedenti il totale ammissibile di catture (TAC) per lo spinarolo era fissato a zero nell'Oceano Atlantico nella zona internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). Pertanto, il divieto di pesca dello spinarolo dovrebbe essere limitato a tale zona, mantenendo nel contempo l'attuale esenzione per i programmi di prevenzione.

(4)

Nella riunione annuale del 2016 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano ha adottato alcuni limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares). Dal momento che tali limiti di cattura hanno un effetto diretto sulla flotta dell'Unione operante con reti da circuizione, è opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(5)

Il CIEM ha riesaminato il parere relativo allo stock di eglefino nella zona CIEM VIIa per il 2017. Tale stock è soggetto all'obbligo di sbarco e, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la maggiorazione per i rigetti precedenti è inclusa nelle possibilità di pesca. Risulta pertanto opportuno riesaminare il TAC per l'eglefino nel Mare d'Irlanda al fine di tenere conto dei pareri scientifici più recenti.

(6)

Nel regolamento (UE) 2017/127 il TAC per il cicerello era fissato a zero. I cicerelli sono specie dal ciclo vitale breve. I pareri scientifici per il cicerello sono disponibili nella seconda metà di febbraio, ma la campagna di pesca inizia già ad aprile. I limiti di cattura per tali specie dovrebbero pertanto essere modificati in linea con il più recente parere scientifico del CIEM pubblicato il 23 febbraio 2017.

(7)

Il parere scientifico del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) è favorevole all'assegnazione di un piccolo contingente commerciale aggiuntivo destinato a incentivare la partecipazione dei pescherecci a un programma scientifico per il merluzzo bianco nella divisione CIEM VIIa. Tale programma scientifico potrebbe essere realizzato nel rispetto di specifiche condizioni, purché vi sia un accordo comune tra gli Stati membri che dispongono di un contingente per il merluzzo bianco in tale zona. Tale contingente aggiuntivo dovrebbe essere concesso unicamente per la durata del programma scientifico e non pregiudicherebbe la stabilità relativa fissata per detto stock.

(8)

Il CIEM ha confermato che il TAC per la limanda e la passera pianuzza nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV e della divisione IIa non aveva avuto un effetto di conservazione su tali stock. Il TAC fissato non è stato pienamente utilizzato e altre misure potrebbero avere un impatto maggiore sullo status biologico dello stock. È opportuno pertanto rimuovere il TAC per la limanda e la passera pianuzza nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV e della divisione IIa e gestire tali stock facendo ricorso ad altre misure di conservazione.

(9)

Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia (3), la commissione mista ha fissato il livello delle possibilità di pesca del capelin nelle acque groenlandesi per il 2017. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.

(10)

Nella quinta riunione annuale, il 18-22 gennaio 2017, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato un TAC per il sugarello cileno. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

(11)

È opportuno modificare alcuni codici di dichiarazione per assicurare la corretta comunicazione delle catture e correggere alcuni riferimenti.

(12)

I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2017/127 si applicano dal 1o gennaio 2017. È pertanto opportuno che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.

(13)

Il regolamento (UE) n. 2017/127 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2017/127

Il regolamento (UE) 2017/127 è così modificato:

1)

all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera v) è sostituita dalla seguente:

«v)

spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 22 bis

Limiti di cattura

Le catture di tonno albacora da parte di navi dell'Unione che praticano la pesca con reti da circuizione non supera i limiti di cattura stabiliti all'allegato IK.»;

3)

all'articolo 27 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Gli Stati membri chiudono la pesca alle navi, battenti la loro bandiera, con reti da circuizione adibite alla pesca che utilizzano FAD, quando è stato raggiunto il limite di cattura assegnato a tale attività di pesca.»;

4)

all'articolo 41, paragrafo 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p)

spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X;»;

5)

gli allegati IA, IB, ID, IE, IJ e IID sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (GU L 305 del 21.11.2015, pag. 3).


ALLEGATO

1.   

L'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127 è così modificato:

a)

in tutto il testo dell'allegato IA, la frase «Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento» è sostituita dalla frase

«Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento»;

b)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Cicerello e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (1)

Danimarca

458 552  (2)

 

 

Regno Unito

10 024  (2)

 

 

Germania

701 (2)

 

 

Svezia

16 838  (2)

 

 

Unione

486 115

 

 

TAC

486 115

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona

:

Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danimarca

241 443

165 965

0

50 979

0

165

0

Regno Unito

5 278

3 628

0

1 114

0

4

0

Germania

369

254

0

78

0

0

0

Svezia

8 866

6 094

0

1 872

0

6

0

Unione

255 956

175 941

0

54 043

0

175

0

Totale

255 956

175 941

0

54 043

0

175

0»;

c)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nella zona VIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIIa

(COD/07 A.)

Belgio

2 (3)  (4)

 

 

Francia

5 (3)  (4)

 

 

Irlanda

97 (3)  (4)

 

 

Paesi Bassi

0 (3)  (4)

 

 

Regno Unito

42 (3)  (4)

 

 

Unione

146 (3)  (4)

 

 

TAC

146 (3)  (4)

 

TAC analitico

d)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per la limanda e la passera pianuzza per le acque dell'Unione delle zone IIa e IV è soppressa;

e)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'eglefino nella zona VIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIIa

(HAD/07 A.)

Belgio

42

 

 

Francia

189

 

 

Irlanda

1 132

 

 

Regno Unito

1 252

 

 

Unione

2 615

 

 

TAC

2 615

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

f)

nella nota (2) della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo giallo nelle zone IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, è aggiunto il codice di dichiarazione «(POL/93411P)»;

g)

nella tabella sulle possibilità di pesca del merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, il codice di dichiarazione «(POK/2A3A4.)» è sostituito dal codice «(POK/2C3A4)»;

h)

nella nota (3) della tabella sulle possibilità di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-VIIc e VIIe-VIIk, il codice di dichiarazione «(RJE/7FG)» è sostituito dal codice «(RJE/7FG.)»;

i)

nella tabella sulle possibilità di pesca per le razze nelle acque dell'Unione della zona VIId, le note (1) e (2) sono sostituite dalle seguenti:

«(1)

Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).»;

j)

nella tabella sulle possibilità di pesca dello sgombro nelle zone IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32, la nota (3) è sostituita dalla seguente:

«(3)

Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/*2A4AN): 328

Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.».

2.   

Nell'allegato IB del regolamento (UE) 2017/127 la tabella sulle possibilità di pesca per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(CAP/514GRN)

Danimarca

0

 

 

Germania

0

 

 

Svezia

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Tutti gli Stati membri

0 (5)

 

 

Unione

0 (6)

 

 

Norvegia

4 389  (6)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

3.   

L'allegato ID del regolamento (UE) 2017/127 è così modificato:

a)

nella tabella sulle possibilità di pesca del pesce vela nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, il codice di dichiarazione «(SAIL/AE45 W)» è sostituito dal codice «(SAI/AE45 W)»;

b)

nella tabella sulle possibilità di pesca del pesce vela nell'Oceano Atlantico, a ovest di 45° O, il codice di dichiarazione «(SAIL/AW45 W)» è sostituito dal codice «(SAI/AW45 W)»;

c)

nella tabella sulle possibilità di pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo, il codice di dichiarazione «(SWO/M)» è sostituito dal codice «(SWO/MED)».

4.   

Nell'allegato IE del regolamento (UE) 2017/127 la tabella sulle possibilità di pesca dei granatieri nella zona FAO 48.3 Antartico il codice di dichiarazione «(SRX/F483.)» è sostituito dal codice «(GRV/F483.)».

5.   

Nell'allegato IJ del regolamento (UE) 2017/127 la tabella sulle possibilità di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

7 573,92

 

 

Paesi Bassi

8 209,35

 

 

Lituania

5 270,13

 

 

Polonia

9 061,6

 

 

Unione

30 115

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.».

6.   

L'allegato IID del regolamento (UE) 2017/127 e l'appendice 1 dello stesso allegato sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO IID

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa E IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello

Riquadri statistici CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0

4

38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

«Allegato IID, Appendice 1

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO

Image 6
»

(1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di limanda, merlano e sgombro possono arrivare fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(4)  In aggiunta a questo TAC, gli Stati membri che dispongono di un contingente per il merluzzo bianco nella divisione VIIa possono decidere di comune accordo di assegnare un totale di 10 tonnellate a una o più navi che praticano attività di pesca scientifica diretta sottoposte alla valutazione dello CSTEP al fine di migliorare le informazioni scientifiche su tale stock (COD/*07 A.). Prima di autorizzare eventuali sbarchi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della o delle navi in questione.»;

(5)  Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

(6)  Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2016 e il 30 aprile 2017.».


28.3.2017   

IT

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L 81/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/596 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [West Wales Coracle Caught Sewin (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «West Wales Coracle Caught Sewin» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «West Wales Coracle Caught Sewin» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «West Wales Coracle Caught Sewin» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7 Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 455 del 6.12.2016, pag. 11.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


28.3.2017   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/597 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Estepa (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Estepa», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 900/2010 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Estepa» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 900/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Estepa (DOP)] (GU L 266 del 9.10.2010, pag. 52).

(3)   GU C 453 del 3.12.2016, pag. 14.


28.3.2017   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/598 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

145,6

IL

288,6

MA

108,8

SN

213,0

TR

106,9

ZA

81,7

ZZ

157,4

0707 00 05

TR

180,4

ZZ

180,4

0709 93 10

MA

45,5

TR

149,9

ZZ

97,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

47,8

IL

83,4

MA

49,7

TN

48,4

TR

72,5

ZA

99,3

ZZ

66,9

0805 50 10

AR

45,3

EG

72,0

TR

71,4

ZZ

62,9

0808 10 80

CL

108,0

CN

142,3

US

128,4

ZA

114,1

ZZ

123,2

0808 30 90

AR

117,1

CL

135,0

CN

88,1

MA

115,2

TR

148,9

ZA

116,3

ZZ

120,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

28.3.2017   

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DECISIONE (UE) 2017/599 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2017

sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Cittadinanza UE per gli europei: uniti nella diversità nonostante lo jus soli e lo jus sanguinis»

[notificata con il numero C(2017) 2001]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Cittadinanza UE per gli europei: uniti nella diversità nonostante lo jus soli e lo jus sanguinis» fa riferimento a quanto segue: «La natura e l'obiettivo della cittadinanza dell'Unione, in particolare in relazione alla cittadinanza nazionale. Recesso di uno Stato membro dall'Unione e relativi effetti. Diritti dei cittadini garantiti dalla legislazione dell'UE».

(2)

La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. Possedere la cittadinanza di uno Stato membro è un prerequisito per avere la cittadinanza dell'Unione. Affinché una persona possa avere la cittadinanza dell'Unione è necessario che almeno uno degli Stati di cui tale persona possiede la cittadinanza sia membro dell'Unione.

(3)

La relazione tra la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione e la cittadinanza dell'Unione è stabilita nei trattati. Nei trattati non esiste una base giuridica che conferisca alle istituzioni dell'UE il potere di adottare un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, per garantire la cittadinanza dell'Unione a persone che non sono in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione.

(4)

Tuttavia un atto legislativo dell'Unione finalizzato all'applicazione dei trattati può essere adottato in relazione ai diritti dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro, anche per quanto riguarda le condizioni che ne disciplinano la libertà di movimento e residenza in altri Stati membri dell'UE. Un atto legislativo di questo tipo può pertanto conferire determinati diritti simili a quelli connessi con la cittadinanza dell'Unione a cittadini di uno Stato in caso di suo recesso dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE.

(5)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione prevedendo, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(6)

A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura di tale iniziativa, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.

(7)

Per tali motivi è opportuno considerare che la proposta d'iniziativa dei cittadini, nella misura in cui mira a una proposta legislativa finalizzata all'applicazione dei trattati in relazione ai diritti di cittadini di paesi terzi residenti legalmente in uno Stato membro, anche per quanto riguarda le condizioni che ne disciplinano la libertà di movimento e residenza in altri Stati membri dell'UE, e mira a conferire in particolare determinati diritti simili a quelli connessi con la cittadinanza dell'Unione a cittadini di uno Stato che abbia deciso di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta legislativa ai fini dell'applicazione dei trattati in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento.

(8)

La proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Cittadinanza UE per gli europei: uniti nella diversità nonostante lo jus soli e lo jus sanguinis», dovrebbe pertanto essere registrata. È opportuno raccogliere dichiarazioni di sostegno per la proposta di iniziativa dei cittadini di cui trattasi, nella misura in cui essa mira a una proposta legislativa finalizzata all'applicazione dei trattati in relazione ai diritti di cittadini di paesi terzi residenti legalmente in uno Stato membro, anche per quanto riguarda le condizioni che ne disciplinano la libertà di movimento e residenza in altri Stati membri dell'UE, e mira a conferire in particolare determinati diritti simili a quelli connessi con la cittadinanza dell'Unione a cittadini di uno Stato che abbia deciso di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Cittadinanza UE per gli europei: uniti nella diversità nonostante lo jus soli e lo jus sanguinis», viene registrata.

2.   Per tale proposta d'iniziativa dei cittadini possono essere raccolte dichiarazioni di sostegno, sulla base del presupposto che essa mira a una proposta legislativa atta a garantire che, a seguito del recesso di uno Stato membro a norma dell'articolo 50 del TUE, i cittadini di tale paese possano continuare a beneficiare di diritti simili a quelli di cui godevano quando tale paese era uno Stato membro.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 27 marzo 2017.

Articolo 3

Destinatari di tale decisione sono gli organizzatori (membri del comitato di cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Cittadinanza UE per gli europei: uniti nella diversità nonostante lo jus soli e lo jus sanguinis», rappresentati da [i dati personali sono stati espunti dopo consultazione con gli organizzatori], agenti in qualità di referenti.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2017

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Vicepresidente


(1)   GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.