ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 75

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
21 marzo 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2017/479 del Consiglio, dell'8 dicembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

1

 

 

Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/480 del Consiglio, del 20 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/481 della Commissione, del 20 marzo 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità ( 1 )

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/482 della Commissione, del 20 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/483 della Commissione, del 20 marzo 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

20

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/484 della Commissione, del 20 marzo 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina

22

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2017/485 del Consiglio, del 20 marzo 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

24

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/486 della Commissione, del 17 marzo 2017, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne dalla rinotracheite bovina infettiva del Lussemburgo, dei Länder tedeschi Amburgo e Schleswig-Holstein e di Jersey, e che modifica l'allegato II della decisione 2008/158/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne dalla malattia di Aujeszky della regione italiana Friuli Venezia Giulia [notificata con il numero C(2017) 1689]  ( 1 )

27

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/487 della Commissione, del 17 marzo 2017, che modifica la decisione 2005/51/CE per quanto riguarda il periodo durante il quale è possibile introdurre nell'Unione, a scopo di decontaminazione, terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti [notificata con il numero C(2017) 1693]

32

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio ( GU L 251 del 16.9.2016 )

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

21.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/1


DECISIONE (UE) 2017/479 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen devono partecipare allo strumento a norma delle disposizioni del regolamento stesso e che devono essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

(2)

Il 14 luglio 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su un accordo che stabilisse le modalità di partecipazione di tali paesi al Fondo Sicurezza interna — Frontiere e visti per il periodo 2014-2020. I negoziati con il Regno di Norvegia si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 5 luglio 2016.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (2); il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non ne è vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(7)

A norma dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo, è opportuno applicare in via provvisoria l'accordo, a eccezione del suo articolo 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo, a eccezione del suo articolo 5, è applicato in via provvisoria conformemente al suo articolo 19, paragrafo 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma (4), in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

L. ŽITŇANSKÁ


(1)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

(2)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(3)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(4)  La data a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


21.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/3


ACCORDO

tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «Unione»,

e

IL REGNO DI NORVEGIA, di seguito denominato «Norvegia»,

di seguito denominati congiuntamente «le parti»

VISTO l'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (1) («accordo di associazione con la Norvegia»),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (UE) n. 515/2014 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Unione ha istituito, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti.

(2)

Il regolamento (UE) n. 515/2014 costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione con la Norvegia.

(3)

Poiché il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha un impatto diretto sull'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 515/2014, incidendo pertanto sul quadro giuridico di quest'ultimo, e poiché le procedure stabilite nell'accordo di associazione con la Norvegia sono state applicate per l'adozione del regolamento (UE) n. 514/2014 che è stata notificata alla Norvegia, le parti riconoscono che il regolamento (UE) n. 514/2014 costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione con la Norvegia, nella misura in cui è necessario per l'attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014.

(4)

L'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, tra cui la Norvegia, partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso e che siano conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

(5)

Lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna («ISF-Frontiere e visti»), costituisce uno strumento specifico nel contesto dell'acquis di Schengen concepito ai fini della ripartizione degli oneri e del sostegno finanziario nel settore delle frontiere esterne e della politica dei visti negli Stati membri e negli Stati associati.

(6)

L'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce norme sulla gestione indiretta applicabili laddove funzioni di esecuzione del bilancio siano affidate a paesi terzi, compresi Stati associati.

(7)

L'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014, prevede che le spese sostenute nel 2014 siano ammissibili se l'autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale, in modo da facilitare la transizione tra il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo Sicurezza interna. Analogamente, è importante che il presente accordo tenga conto dello stesso obiettivo. Dato che il presente accordo è entrato in vigore solo alla fine del 2014, è essenziale garantire l'ammissibilità delle spese sostenute prima della designazione ufficiale dell'autorità responsabile e fino a tale designazione, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati prima di tale designazione siano sostanzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell'autorità responsabile.

(8)

Per facilitare il calcolo e l'uso dei contributi annuali della Norvegia all'ISF-Frontiere e visti, i suoi contributi per il periodo 2014-2020 saranno versati in cinque rate annuali dal 2016 al 2020. Dal 2016 al 2018, i contributi annuali sono stabiliti in importi fissi, mentre i contributi per gli anni 2019 e 2020 saranno stabiliti nel 2019 sulla base del prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti all'ISF-Frontiere e visti, tenendo conto dei pagamenti realmente effettuati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente accordo stabilisce le disposizioni complementari necessarie per la partecipazione della Norvegia all'ISF-Frontiere e visti a norma del regolamento (UE) n. 515/2014.

Articolo 2

Gestione finanziaria e controllo

1.   La Norvegia adotta le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla gestione finanziaria e al controllo previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») e dal diritto dell'Unione che deriva dalla base giuridica del TFUE.

Le disposizioni del TFUE e del diritto derivato di cui al primo comma sono le seguenti:

a)

articolo 287, paragrafi 1, 2 e 3, TFUE;

b)

articoli 30, 32 e 57, articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), articolo 60, articolo 79, paragrafo 2, e articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

c)

articoli 32, 38, 42, 84, 88, 142 e 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (5);

d)

regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (6);

e)

regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Le parti possono decidere di comune accordo di modificare tale elenco.

2.   La Norvegia applica sul suo territorio le disposizioni di cui al paragrafo 1 conformemente al presente accordo.

Articolo 3

Rispetto del principio di sana gestione finanziaria

I fondi assegnati alla Norvegia nell'ambito dell'ISF-Frontiere e visti sono utilizzati conformemente al principio di sana gestione finanziaria.

Articolo 4

Rispetto del principio che vieta i conflitti d'interesse

È fatto divieto agli agenti finanziari e alle altre persone partecipanti all'esecuzione del bilancio e alla gestione, compresi i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo sul territorio della Norvegia di adottare azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione.

Articolo 5

Esecuzione

Le decisioni della Commissione che impongono un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati, costituiscono titolo esecutivo nel territorio della Norvegia.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Norvegia. La formula esecutiva di una decisione è apposta a tale decisione, senza alcuna formalità se non la verifica dell'autenticità della decisione, da parte dell'autorità nazionale che il governo della Norvegia designerà a tal fine, e viene comunicata alla Commissione.

Assolte tali formalità a richiesta della Commissione, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata secondo la legislazione nazionale, richiedendola direttamente all'autorità competente.

L'esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni della Norvegia.

Articolo 6

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro le frodi

1.   La Norvegia:

a)

combatte contro le frodi e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace in Norvegia;

b)

adotta, per combattere contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adotta per combattere contro le frodi che ledono i propri interessi finanziari; e

c)

coordina l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione con gli Stati membri e con la Commissione.

2.   La Norvegia adotta misure equivalenti a quelle adottate dall'Unione conformemente all'articolo 325, paragrafo 4, TFUE, in vigore alla data della firma del presente accordo.

Le parti possono decidere di comune accordo di adottare misure equivalenti a quelle successivamente adottate dall'Unione conformemente al citato articolo.

Articolo 7

Controlli e verifiche sul posto effettuati dalla Commissione (OLAF)

Fatti salvi i diritti conferitile dall'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 514/2014, la Commissione (Ufficio europeo per la lotta antifrode, OLAF) è autorizzata a effettuare, in relazione all'ISF-Frontiere e visti, controlli e verifiche sul posto sul territorio della Norvegia conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio.

Le autorità della Norvegia agevolano i controlli e le verifiche sul posto, che possono, se tali autorità lo desiderano, essere effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

Articolo 8

Corte dei conti

In virtù dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE e della parte prima, titolo X, capo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti ha la possibilità di effettuare, per quanto riguarda l'ISF-Frontiere e visti, controlli nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione nel territorio della Norvegia, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio.

Il controllo della Corte dei conti in Norvegia si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se esse non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo della Norvegia cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

La Corte dei conti ha come minimo diritti uguali a quelli conferiti alla Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 514/2014 e dell'articolo 7 del presente accordo.

Articolo 9

Appalti pubblici

La Norvegia applica le disposizioni di diritto interno in materia di appalti pubblici conformemente all'allegato XVI dell'accordo sullo Spazio economico europeo (8).

Articolo 10

Contributi finanziari

1.   Per gli anni dal 2016 al 2018, la Norvegia provvede a versamenti annuali al bilancio dell'ISF-Frontiere e visti conformemente alla tabella seguente:

(in EUR)

 

2016

2017

2018

Norvegia

19 777 712

19 777 712

19 777 712

2.   I contributi della Norvegia per gli anni 2019 e 2020 saranno calcolati in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL) ed espressi in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti all'ISF-Frontiere e visti, secondo la formula descritta nell'allegato.

3.   La Norvegia versa i contributi finanziari di cui al presente articolo indipendentemente dalla data di adozione del suo programma nazionale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 11

Uso dei contributi finanziari

1.   L'importo totale dei pagamenti annuali per il 2016 e il 2017 è assegnato come segue:

a)

il 75 % alla revisione intermedia di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 515/2014;

b)

il 15 % allo sviluppo di sistemi informatici di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, fatta salva l'adozione dei pertinenti atti legislativi dell'Unione entro il 30 giugno 2017;

c)

il 10 % alle azioni dell'Unione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 515/2014 e all'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014.

Qualora l'importo di cui alla lettera b) non sia assegnato né speso, la Commissione, mediante la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014, lo riassegna alle azioni specifiche di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014.

Se il presente accordo non entra in vigore né è applicato a titolo provvisorio entro il 1o giugno 2017, il contributo totale della Norvegia è utilizzato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   L'importo totale dei pagamenti annuali per il 2018, 2019 e 2020 è assegnato come segue:

a)

il 40 % alle azioni specifiche di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014;

b)

il 50 % allo sviluppo di sistemi informatici di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, fatta salva l'adozione dei pertinenti atti legislativi dell'Unione entro il 31 dicembre 2018;

c)

il 10 % alle azioni dell'Unione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 515/2014 e all'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014.

Qualora l'importo di cui alla lettera b) non sia assegnato né speso, la Commissione, mediante la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014, lo riassegna alle azioni specifiche di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014.

3.   Gli importi aggiuntivi assegnati alla revisione intermedia, alle azioni dell'Unione, alle azioni specifiche o allo sviluppo di sistemi informatici sono utilizzati secondo la rispettiva procedura prevista da una delle seguenti disposizioni:

a)

articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014;

b)

articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014;

c)

articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 515/2014;

d)

articolo 15, secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014.

4.   Ogni anno la Commissione può utilizzare fino a 142 919 EUR dei contributi versati dalla Norvegia per finanziare le spese amministrative relative al personale interno o esterno necessario per l'attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014 e del presente accordo da parte della Norvegia.

Articolo 12

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente accordo, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte da segreto professionale e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e dal diritto della Norvegia. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'Unione, negli Stati membri o in Norvegia, vi hanno accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.

Articolo 13

Designazione dell'autorità responsabile

1.   La Norvegia notifica alla Commissione la designazione ufficiale a livello ministeriale dell'autorità responsabile incaricata della gestione e del controllo della spesa nell'ambito dell'ISF-Frontiere e visti, il più rapidamente possibile dopo l'approvazione del programma nazionale.

2.   La designazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto da parte dell'organismo dei criteri di designazione riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio previsti dal regolamento (UE) n. 514/2014 o sulla base del medesimo.

3.   La designazione dell'autorità responsabile si fonda sul parere di un organismo di audit, che può essere l'autorità di audit, che valuta il rispetto dei criteri di designazione da parte dell'autorità responsabile. Tale organismo può essere costituito da un'istituzione pubblica autonoma incaricata del monitoraggio, della valutazione e dell'audit dell'amministrazione. L'organismo di audit è indipendente sotto il profilo funzionale dall'autorità responsabile e svolge il proprio compito in conformità di standard internazionalmente riconosciuti. Nel decidere in merito alla designazione, la Norvegia può considerare se i sistemi di gestione e di controllo siano sostanzialmente gli stessi del periodo di programmazione precedente e se il loro funzionamento sia stato efficace. Se dai risultati ottenuti dall'audit e dal controllo emerge che l'organismo designato non rispetta più i criteri di designazione, la Norvegia adotta le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell'espletamento dei compiti di tale organismo, fra l'altro mettendo fine alla designazione.

Articolo 14

Definizione dell'esercizio finanziario

Ai fini del presente accordo, l'esercizio finanziario di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 copre le spese sostenute e le entrate affluenti e contabilizzate dall'autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre dell'anno «N – 1» al 15 ottobre dell'anno «N».

Articolo 15

Ammissibilità delle spese

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014, le spese sostenute sono ammissibili se l'autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale a norma dell'articolo 13 del presente accordo, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati prima della designazione siano sostanzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell'autorità responsabile.

Articolo 16

Richiesta di pagamento del saldo annuale

1.   Entro il 15 febbraio dell'anno che segue l'esercizio finanziario, la Norvegia presenta alla Commissione i documenti e le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

In deroga all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 e a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Norvegia presenta alla Commissione il parere di cui all'articolo 60, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 entro il 15 marzo dell'anno che segue l'esercizio finanziario.

I documenti presentati in virtù del presente paragrafo fungono da richiesta di pagamento del saldo annuale.

2.   I documenti di cui al paragrafo 1 sono redatti secondo i modelli adottati dalla Commissione sulla base dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 17

Relazione di esecuzione

In deroga all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 e a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Norvegia presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del programma nazionale nel precedente esercizio finanziario entro il 15 febbraio di ogni anno sino al 2022 incluso, e può, al livello appropriato, pubblicare tali informazioni.

La prima relazione annuale sull'attuazione del programma nazionale è presentata il 15 febbraio successivo all'entrata in vigore del presente accordo o all'inizio della sua applicazione provvisoria.

La prima relazione riguarda gli esercizi finanziari dal 2014 in poi fino all'esercizio finanziario precedente a quello in cui dev'essere presentata la prima relazione annuale conformemente al secondo comma. La Norvegia presenta una relazione finale sull'attuazione del programma nazionale entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 18

Sistema di scambio di dati elettronici

A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra la Norvegia e la Commissione si svolgono mediante un sistema di scambio elettronico di dati istituito a tale scopo dalla Commissione.

Articolo 19

Entrata in vigore

1.   Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.

2.   Le parti approvano il presente accordo secondo le loro rispettive procedure. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

3.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al giorno dell'ultima notifica di cui al paragrafo 2.

4.   Le parti applicano il presente accordo, a eccezione dell'articolo 5, in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, senza pregiudizio di eventuali obblighi costituzionali.

Articolo 20

Validità e denuncia

1.   L'Unione o la Norvegia possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi tre mesi dopo la data della notifica. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia continuano alle condizioni stabilite nel presente accordo. Le parti regolano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.

2.   Il presente accordo cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con la Norvegia, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 3, o all'articolo 16 di quest'ultimo.

Articolo 21

Lingue

Il presente accordo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, norvegese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на осми декември през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu osmog prosinca godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada astotajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év december havának nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, acht december tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego grudnia roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em oito de dezembro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la opt decembrie două mii șaisprezece.

V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne osmega decembra leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den åttonde december år tjugohundrasexton.

Utferdiget i Brussel, den åttende desember totusenogseksten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image 1

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Għar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image 2


(1)   GUUE L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(2)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GUUE L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

(3)  Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GUUE L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GUUE L 298 del 26.10.2012, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014 del 15 maggio 2014 (GUUE L 163 del 29.5.2014, pag. 18).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GUUE L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GUUE L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(7)  Regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GUUE L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(8)   GUUE L 1 del 3.1.1994, pag. 461.


ALLEGATO

FORMULA PER CALCOLARE I CONTRIBUTI FINANZIARI PER GLI ANNI 2019 E 2020 E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il contributo finanziario della Norvegia all'ISF-Frontiere e visti di cui all'articolo 5, paragrafo 7, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014 è calcolato come segue per gli anni 2019 e 2020.

Per ogni anno dal 2013 al 2017, le cifre definitive del prodotto interno lordo (PIL) della Norvegia disponibili al 31 marzo 2019 sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all'ISF-Frontiere e visti per lo stesso anno. La media delle cinque percentuali ottenute per gli anni 2013-2017 è applicata alla somma degli stanziamenti annuali effettivi per l'ISF-Frontiere e visti per gli anni 2014-2019 e dello stanziamento d'impegno annuale per l'ISF-Frontiere e visti per il 2020, compreso nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 adottato dalla Commissione, per ottenere l'importo totale a carico della Norvegia nell'intero periodo di attuazione dell'ISF-Frontiere e visti. Da tale importo sono sottratti i pagamenti annuali realmente effettuati dalla Norvegia a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente accordo, per ottenere l'importo totale dei suoi contributi per gli anni 2019 e 2020. Una metà di tale importo è versata nel 2019 e l'altra metà nel 2020.

Il contributo finanziario è pagato in euro.

La Norvegia versa il rispettivo contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Ogni ritardo nel pagamento del contributo dà luogo all'applicazione di interessi di mora sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine, maggiorato di 3,5 punti percentuali.


REGOLAMENTI

21.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/480 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2017

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, quattro persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH


(1)   GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A (Persone) dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazioni

Data di inserimento nell'elenco

«235.

Ahmad Ballul

(alias Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol)

Image 3

Data di nascita: 10 ottobre 1954

Grado: Maggiore Generale; Comandante dell'aeronautica militare araba siriana e delle forze di difesa aerea

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante dell'aeronautica militare araba siriana e delle forze di difesa aerea siriane, in carica dopo maggio 2011.

Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano individuati nella relazione del meccanismo investigativo congiunto.

21.3.2017

236.

Saji' Darwish

(alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis)

Image 4

Data di nascita: 11 gennaio 1957

Grado: Maggiore Generale, aeronautica militare araba siriana

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 22a divisione dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo maggio 2011.

Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile: in qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana e comandante della 22a divisione, è responsabile dell'utilizzo di armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22a divisione, compreso l'attacco contro Talmenes, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell'aeroporto di Hama.

21.3.2017

237.

Muhammed Ibrahim

Image 5

Data di nascita: 5 agosto 1964

Grado: Brigadier Generale; Vicecomandante della 63a brigata dell'aeronautica militare siriana presso l'aeroporto di Hama

Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale e vicecomandante della 63a brigata dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo maggio 2011.

Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana nel periodo oggetto delle indagini del meccanismo investigativo congiunto e vicecomandante della 63a brigata dal marzo al dicembre 2015, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile mediante utilizzo di armi chimiche da parte della 63a brigata a Talmenes (21 aprile 2014), Qmenas (16 marzo 2015) e Sarmin (16 marzo 2015).

21.3.2017

238.

Badi' Mu'alla

Image 6

Data di nascita: 1961

Luogo di nascita: Bistuwir, Jablah, Siria

Titolo: Brigadier Generale; Comandante della 63a brigata dell'aeronautica militare siriana

Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale e comandante della 63a brigata dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo maggio 2011.

Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di comandante della 63a brigata nel periodo oggetto delle indagini del meccanismo investigativo congiunto, è responsabile repressione violenta della popolazione civile mediante utilizzo di armi chimiche da parte della 63a brigata a Talmenes (21 aprile 2014), a Qmenas (16 marzo 2015) e a Sarmin (16 marzo 2015).

21.3.2017»


21.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/481 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione non sono soggetti a restrizioni per la presenza di HPAI.

(4)

Un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l'accordo») (4), approvato con la decisione 98/258/CE del Consiglio (5), prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti.

(5)

Il 4 marzo 2017 gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H7N9 in un'azienda avicola ubicata nella contea di Lincoln nello Stato del Tennessee. Di conseguenza l'intero territorio di tale paese terzo non può più essere considerato indenne dalla malattia.

(6)

Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno all'azienda interessata, comprendente parti delle contee di Lincoln, Franklin e Moore nello Stato del Tennessee e delle contee di Madison e Jackson nello Stato dell'Alabama. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari riguardanti le partite di prodotti in questione destinate all'esportazione da tali contee nell'Unione e hanno attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro la HPAI e limitarne la diffusione.

(7)

Gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione della HPAI e dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, al fine di tutelare l'Unione dai rischi per la sanità animale associati all'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione provenienti dagli Stati Uniti, è opportuno sottoporre a restrizioni l'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione dalle contee degli Stati del Tennessee e dell'Alabama colpite dalla HPAI. La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere quindi modificata per tenere conto della regionalizzazione di tale paese terzo a causa del focolaio di HPAI in corso.

(8)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)   GU L 118 del 21.4.1998, pag. 3.

(5)   GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 le seguenti voci relative agli Stati Uniti sono inserite in ordine numerico:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)

Modelli

Garanzie complementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«US — Stati Uniti

US-2.23

Stato del Tennessee:

 

Contea di Lincoln

 

Contea di Franklin

 

Contea di Moore

WGM

VIII

P2

4.3.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.24

Stato dell'Alabama:

 

Contea di Madison

 

Contea di Jackson

WGM

VIII

P2

4.3.2017

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1»


21.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/482 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

288,4

IL

234,5

MA

109,4

SN

196,7

TN

182,1

TR

114,2

ZZ

187,6

0707 00 05

EG

241,9

TR

187,4

ZZ

214,7

0709 93 10

MA

49,9

TR

148,5

ZZ

99,2

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

42,4

IL

62,7

MA

46,9

TN

50,4

TR

69,2

ZZ

54,3

0805 50 10

TR

67,0

ZZ

67,0

0808 10 80

CL

122,2

CN

144,8

ZA

114,1

ZZ

127,0

0808 30 90

AR

121,3

CL

163,7

CN

82,7

TR

148,9

ZA

120,5

ZZ

127,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


21.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/483 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2017

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine originari dell'Ucraina.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2017 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 57).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o luglio-30 settembre 2017

(in kg equivalente uova in guscio)

09.4275

769 500

09.4276

1 500 000


21.3.2017   

IT

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L 75/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/484 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell'Ucraina.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2017 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 sono, per il contingente avente numero d'ordine 09.4273, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017

(in %)

09.4273

2,317253

09.4274


DECISIONI

21.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/24


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/485 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2017

che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, quattro persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH


(1)   GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.


ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A (Persone) dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazioni

Data di inserimento nell'elenco

«235.

Ahmad Ballul

(alias Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol)

Image 7

Data di nascita: 10 ottobre 1954

Grado: Maggiore Generale; Comandante dell'aeronautica militare araba siriana e delle forze di difesa aerea siriane

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante dell'aeronautica militare araba siriana e delle forze di difesa aerea siriane, in carica dopo maggio 2011.

Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano individuati nella relazione del meccanismo investigativo congiunto.

21.3.2017

236.

Saji Darwish

(alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis)

Image 8

Data di nascita: 11 gennaio 1957

Grado: Maggiore Generale, aeronautica militare araba siriana

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 22a divisione dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo maggio 2011.

Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile: in qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana e comandante della 22a divisione, è responsabile dell'utilizzo di armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22a divisione, compreso l'attacco contro Talmenes, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell'aeroporto di Hama.

21.3.2017

237.

Muhammed Ibrahim

Image 9

Data di nascita: 5 agosto 1964

Grado: Brigadier Generale; Vicecomandante della 63a brigata dell'aeronautica militare araba siriana presso l'aeroporto di Hama

Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale e vicecomandante della 63a brigata dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo maggio 2011.

Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana nel periodo oggetto delle indagini del meccanismo investigativo congiunto e vicecomandante della 63a brigata dal marzo al dicembre 2015, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile mediante utilizzo di armi chimiche da parte della 63a brigata a Talmenes (21 aprile 2014), Qmenas (16 marzo 2015) e Sarmin (16 marzo 2015).

21.3.2017

238.

Badi' Mu'alla

Image 10

Data di nascita: 1961

Luogo di nascita: Bistuwir, Jablah, Siria

Grado: Brigadier Generale; Comandante della 63a brigata dell'aeronautica militare siriana

Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale e comandante della 63a brigata dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo maggio 2011.

Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di comandante della 63a brigata nel periodo oggetto delle indagini del meccanismo investigativo congiunto, è responsabile repressione violenta della popolazione civile mediante utilizzo di armi chimiche da parte della 63a brigata a Talmenes (21 aprile 2014), a Qmenas (16 marzo 2015) e a Sarmin (16 marzo 2015).

21.3.2017»


21.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/486 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2017

che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne dalla rinotracheite bovina infettiva del Lussemburgo, dei Länder tedeschi Amburgo e Schleswig-Holstein e di Jersey, e che modifica l'allegato II della decisione 2008/158/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne dalla malattia di Aujeszky della regione italiana Friuli Venezia Giulia

[notificata con il numero C(2017) 1689]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 10, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina. L'articolo 9 della direttiva dispone che uno Stato membro provvisto di un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la rinotracheite bovina infettiva o la malattia di Aujeszky può sottoporre tale programma alla Commissione per ottenerne l'approvazione. Tale articolo prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste per gli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina o suina.

(2)

L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE stabilisce che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, dalla rinotracheite bovina infettiva, esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. Tale articolo prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste per gli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina.

(3)

La decisione 2004/558/CE della Commissione (2) approva i programmi destinati alla lotta e all'eradicazione della rinotracheite bovina infettiva dovuta a herpesvirus bovino di tipo 1 (BHV1) presentati dagli Stati membri che figurano nell'elenco di cui all'allegato I di detta decisione per le regioni di tali Stati membri specificate in tale allegato e alle quali si applicano garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE. L'allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri considerate indenni da BHV1 e alle quali si applicano garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(4)

Il Lussemburgo ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere l'approvazione del suo programma nazionale destinato alla lotta e all'eradicazione della rinotracheite bovina infettiva dovuta a BHV1 in tutto il suo territorio, e per l'applicazione delle garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva conformemente all'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

(5)

In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dal Lussemburgo, detto Stato membro dovrebbe figurare nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, e le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva dovrebbero applicarsi conformemente all'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2004/558/CE.

(6)

I Länder tedeschi Amburgo e Schleswig-Holstein figurano attualmente nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE.

(7)

La Germania ha ora presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne da BHV1 per i Länder Amburgo e Schleswig-Holstein, e per l'applicazione ai medesimi delle garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(8)

In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Germania, i Länder Amburgo e Schleswig-Holstein non dovrebbero più figurare nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì nell'elenco di cui al suo allegato II, e le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva dovrebbero applicarsi a tali Länder conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE.

(9)

Il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio (3) stabilisce che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione concernente la legislazione veterinaria, il Regno Unito e le Isole normanne, compresa Jersey, sono considerati come un solo Stato membro.

(10)

Il Regno Unito ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne da BHV1 per Jersey, e per l'applicazione alla medesima delle garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(11)

In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dal Regno Unito, Jersey dovrebbe figurare nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2004/558/CE, e le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva dovrebbero applicarsi a Jersey conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2004/558/CE.

(12)

La decisione 2008/185/CE della Commissione (4) stabilisce garanzie supplementari per gli spostamenti di suini tra gli Stati membri. Tali garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri secondo il loro stato sanitario per la malattia di Aujeszky. L'allegato II della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o loro regioni che applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky.

(13)

L'Italia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere l'approvazione del suo programma nazionale di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la regione Friuli Venezia Giulia e l'inserimento della medesima nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE.

(14)

In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dall'Italia, la regione Friuli Venezia Giulia dovrebbe figurare nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2008/185/CE.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2004/558/CE e 2008/185/CE.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato II della decisione 2008/185/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

(3)  Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1).

(4)  Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).


ALLEGATO I

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dai seguenti:

«

ALLEGATO I

Stati membri

Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

Belgio

Tutte le regioni

Repubblica ceca

Tutte le regioni

Germania

I seguenti Regierungsbezirke nella Renania settentrionale-Vestfalia:

 

Düsseldorf

 

Colonia

Italia

Regione Friuli Venezia Giulia

Provincia autonoma di Trento

Lussemburgo

Tutte le regioni

ALLEGATO II

Stati membri

Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE

Danimarca

Tutte le regioni

Germania

I Länder:

 

Baden-Württemberg

 

Baviera

 

Berlino

 

Brandeburgo

 

Brema

 

Amburgo

 

Assia

 

Bassa Sassonia

 

Meclemburgo-Pomerania Occidentale

 

Renania-Palatinato

 

Saar

 

Sassonia

 

Sassonia-Anhalt

 

Schleswig-Holstein

 

Turingia

 

I seguenti Regierungsbezirke nella Renania settentrionale-Vestfalia:

 

Arnsberg

 

Detmold

 

Münster

Italia

Regione Valle D'Aosta

Provincia autonoma di Bolzano

Austria

Tutte le regioni

Finlandia

Tutte le regioni

Svezia

Tutte le regioni

Regno Unito

Jersey

»

ALLEGATO II

L'allegato II della decisione 2008/185/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky

Codice ISO

Stato membro

Regioni

ES

Spagna

Tutte le regioni

IT

Italia

Regione Friuli Venezia Giulia

LT

Lituania

Tutte le regioni

PL

Polonia

Tutte le regioni»


21.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/487 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2017

che modifica la decisione 2005/51/CE per quanto riguarda il periodo durante il quale è possibile introdurre nell'Unione, a scopo di decontaminazione, terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti

[notificata con il numero C(2017) 1693]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato III, parte A, punto 14, della medesima direttiva, l'introduzione nell'Unione di terra originaria di determinati paesi terzi è vietata.

(2)

La decisione 2005/51/CE della Commissione (2) ha autorizzato temporaneamente gli Stati membri a concedere, a determinate condizioni, una deroga a tali disposizioni per quanto riguarda la terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti, importata a scopo di decontaminazione e destinata a essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi.

(3)

Alcuni Stati membri hanno richiesto una proroga dell'autorizzazione a concedere la summenzionata deroga. Dalle informazioni presentate dagli Stati membri a norma della decisione 2005/51/CE emerge che, quando ci si è avvalsi della deroga, le condizioni specifiche stabilite da tale decisione sono state rispettate e sono sufficienti per impedire l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi. Ne consegue che non sussiste alcun rischio fitosanitario connesso all'attività di cui alla decisione 2005/51/CE.

(4)

È quindi opportuno prorogare la deroga sino al 31 dicembre 2019.

(5)

La decisione 2005/51/CE dovrebbe pertanto essere modificata in tal senso.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, secondo comma, della decisione 2005/51/CE, la data «28 febbraio 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 21).


Rettifiche

21.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/33


Rettifica del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 251 del 16 settembre 2016 )

Pagine 29 e 30, articolo 28, paragrafi 3, 4 e 5:

anziché:

«3.   L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria, o su richiesta degli Stati membri partecipanti, o sulla base di una sua proposta, e assicura il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto e le scorte per i rimpatri forzati sono messi a disposizione da un paese terzo di rimpatrio (‘operazioni di rimpatrio collettive’). Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali, il principio di non respingimento e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di rimpatrio. Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore del rimpatrio forzato facente parte del gruppo istituito ai sensi dell'articolo 29 o del sistema nazionale di monitoraggio dello Stato membro partecipante sono presenti durante l'intera operazione di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.

4.   Il direttore esecutivo stabilisce tempestivamente un piano per le operazioni di rimpatrio collettivo. Il direttore esecutivo e lo o gli Stati membri partecipanti concordano il piano di rimpatrio che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione di rimpatrio collettivo, tenendo conto delle implicazioni per i diritti fondamentali e dei rischi che tali operazioni comportano. Eventuali modifiche o adattamenti di tale piano sono subordinati al consenso delle parti di cui al paragrafo 3 e al presente paragrafo.

5.   Il piano di rimpatrio delle operazioni di rimpatrio collettivo è vincolante per l'Agenzia e per ogni Stato membro partecipante. Esso copre tutte le misure necessarie per la realizzazione dell'operazione di rimpatrio collettivo.»

leggasi:

«3.   L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria, o su richiesta degli Stati membri partecipanti, o sulla base di una sua proposta, e assicura il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto e le scorte per i rimpatri forzati sono messi a disposizione da un paese terzo di rimpatrio (“operazioni di rimpatrio mediante prelevamento”). Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali, il principio di non respingimento e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di rimpatrio. Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore del rimpatrio forzato facente parte del gruppo istituito ai sensi dell'articolo 29 o del sistema nazionale di monitoraggio dello Stato membro partecipante sono presenti durante l'intera operazione di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.

4.   Il direttore esecutivo stabilisce tempestivamente un piano per le operazioni di rimpatrio mediante prelevamento. Il direttore esecutivo e lo o gli Stati membri partecipanti concordano il piano di rimpatrio che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione di rimpatrio mediante prelevamento, tenendo conto delle implicazioni per i diritti fondamentali e dei rischi che tali operazioni comportano. Eventuali modifiche o adattamenti di tale piano sono subordinati al consenso delle parti di cui al paragrafo 3 e al presente paragrafo.

5.   Il piano di rimpatrio delle operazioni di rimpatrio mediante prelevamento è vincolante per l'Agenzia e per ogni Stato membro partecipante. Esso copre tutte le misure necessarie per la realizzazione dell'operazione di rimpatrio mediante prelevamento.»