ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 73

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
18 marzo 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2017/470 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

1

 

*

Decisione (UE) 2017/471 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/472 della Commissione, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/473 della Commissione, del 17 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/474 della Commissione, del 17 marzo 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/475 della Commissione, del 17 marzo 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

11

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2017/476 del Consiglio, del 3 marzo 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Granducato di Lussemburgo

14

 

*

Decisione (UE) 2017/477 del Consiglio, del 3 marzo 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell'ambito dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi

15

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/478 della Commissione, del 16 marzo 2017, che dispensa determinati Stati membri dall'obbligo di applicare ad alcune specie le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla commercializzazione, rispettivamente, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra, e che abroga la decisione 2010/680/UE [notificata con il numero C(2017) 1662]  ( 1 )

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

18.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/1


DECISIONE (UE) 2017/470 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 41, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (1) i prodotti ottenuti in Norvegia, in Svizzera o in Turchia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul territorio sono considerati originari di un paese beneficiario, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 45 di tale regolamento delegato.

(2)

A norma dell'articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il sistema di cumulo si applica a condizione che la Svizzera conceda, su base di reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti originari di paesi beneficiari in cui sono incorporati materiali originari dell'Unione.

(3)

Per quanto riguarda la Svizzera, il sistema di cumulo è stato inizialmente istituito mediante un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Svizzera. Lo scambio di lettere è avvenuto il 14 dicembre 2000 dopo che il Consiglio aveva dato la propria approvazione con la decisione 2001/101/CE (2).

(4)

Al fine di garantire l'applicazione di una nozione di origine corrispondente a quella contenuta nelle norme di origine del sistema di preferenze generalizzate («SPG») dell'Unione, la Svizzera ha modificato le proprie norme di origine dell'SPG. Occorre pertanto rivedere l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Svizzera.

(5)

Il sistema di riconoscimento reciproco dei certificati di origine sostitutivi, modulo A, da parte dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera dovrebbe continuare nell'ambito dello scambio di lettere rivisto ed essere applicato, a determinate condizioni, dalla Turchia per facilitare gli scambi tra l'Unione, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia.

(6)

Inoltre le norme di origine dell'SPG dell'Unione, come riformate nel 2010, prevedono l'attuazione di un nuovo sistema per la creazione di prove di origine da parte di esportatori registrati che deve essere applicato dal 1o gennaio 2017. A tal proposito sarà anche necessario apportare modifiche allo scambio di lettere.

(7)

Al fine di anticipare l'applicazione del nuovo sistema e delle relative norme, l'8 marzo 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo in forma di scambio di lettere con la Svizzera relativo al riconoscimento reciproco dei certificati di origine sostitutivi, modulo A, o delle attestazioni di origine sostitutive che prevede che i prodotti con un contenuto di origine norvegese, svizzera o turca siano trattati come prodotti con un contenuto di origine dell'Unione al momento dell'immissione sul territorio doganale dell'Unione. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea («accordo»).

(8)

È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea con riserva della conclusione di tale accordo (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. HERRERA


(1)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(2)  Decisione 2001/101/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2000, riguardante l'approvazione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco) (GU L 38 dell'8.2.2001, pag. 24).

(3)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


18.3.2017   

IT

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L 73/3


DECISIONE (UE) 2017/471 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 41, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (1) i prodotti ottenuti in Norvegia, in Svizzera o in Turchia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul territorio sono considerati originari di un paese beneficiario, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 45 del regolamento delegato stesso.

(2)

A norma dell'articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il sistema di cumulo si applica a condizione che la Norvegia conceda, a condizioni di reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti originari di paesi beneficiari in cui sono incorporati materiali originari dell'Unione.

(3)

Per quanto riguarda la Norvegia, il sistema di cumulo è stato inizialmente istituito mediante un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Norvegia. Lo scambio di lettere è avvenuto il 29 gennaio 2001 dopo che il Consiglio aveva dato la propria approvazione con la decisione 2001/101/CE (2).

(4)

Al fine di garantire l'applicazione di una nozione di origine corrispondente a quella contenuta nelle norme di origine del istema di preferenze generalizzate («SPG») dell'Unione, la Norvegia ha modificato le proprie norme di origine dell'SPG. Occorre pertanto rivedere l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Norvegia.

(5)

Il sistema di riconoscimento reciproco dei certificati di origine sostitutivi, modulo A, da parte dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera dovrebbe continuare nell'ambito dello scambio di lettere rivisto ed essere applicato, a determinate condizioni, dalla Turchia per facilitare gli scambi tra l'Unione, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia.

(6)

Inoltre, le norme di origine dell'SPG dell'Unione come riviste nel 2010 prevedono l'attuazione di un nuovo sistema per la creazione di prove di origine da parte di esportatori registrati che sarà applicato dal 1o gennaio 2017. A tal proposito, èanche necessario apportare modifiche allo scambio di lettere.

(7)

Al fine di anticipare l'applicazione del nuovo sistema e delle relative regole, l'8 marzo 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo in forma di scambio di lettere con la Norvegia relativamente al riconoscimento reciproco dei certificati di origine sostitutivi, modulo A, o delle attestazioni di origine sostitutive che prevede che i prodotti con un contenuto di origine norvegese, svizzera o turca siano trattati come prodotti con un contenuto di origine dell'Unione al momento dell'immissione sul territorio doganale dell'Unione. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea («accordo»).

(8)

È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, il la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea con riserva della conclusione di detto accordo (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2017

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. HERRERA


(1)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(2)  Decisione 2001/101/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2000, riguardante l'approvazione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco) (GU L 38 dell'8.2.2001, pag. 24).

(3)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

18.3.2017   

IT

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L 73/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/472 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere. Esso prevede due gare parziali al mese, tranne in agosto e dicembre.

(2)

L'esperienza acquisita con le gare parziali effettuate finora indica un interesse limitato per la gara alle attuali condizioni di mercato. È pertanto opportuno ridurre i termini di presentazione delle offerte ad uno al mese. Sulla base dell'analisi costi-benefici non è più giustificato prevedere un termine nel mese di agosto.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 è sostituito dal seguente:

«2.   Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive ha inizio a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della scadenza del termine precedente. Esso scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese. Tuttavia, il termine che inizia in luglio scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del terzo martedì di settembre, e nessun termine inizia nel mese di agosto. In dicembre il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


18.3.2017   

IT

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L 73/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/473 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

288,4

MA

104,6

SN

196,7

TN

182,1

TR

102,0

ZZ

174,8

0707 00 05

EG

241,9

TR

180,4

ZZ

211,2

0709 93 10

MA

47,6

TR

149,4

ZZ

98,5

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

45,1

IL

62,8

MA

51,0

TN

55,3

TR

65,5

ZZ

55,9

0805 50 10

TR

66,0

ZZ

66,0

0808 10 80

CL

123,2

CN

144,8

US

105,5

ZA

116,3

ZZ

122,5

0808 30 90

AR

103,4

CL

127,8

CN

74,5

TR

148,9

ZA

114,5

ZZ

113,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


18.3.2017   

IT

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L 73/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/474 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2017 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017

(in %)

09.4067

09.4068

0,365823

09.4069

0,137403

09.4070


18.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/475 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2017 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2017 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(4)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017

(in %)

Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017

(in kg)

09.4410

0,135410

09.4411

0,136650

09.4412

0,139665

09.4420

0,138284

09.4421

325 047

09.4422

0,139199


DECISIONI

18.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/14


DECISIONE (UE, Euratom) 2017/476 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2017

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Granducato di Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo lussemburghese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 settembre 2015 e il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 (1) e 2015/1790 (2), relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Henri WAGENER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Christophe HANSEN, Adviser in European Affairs, Chamber of Commerce of the Grand Duchy of Luxembourg, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. FARRUGIA


(1)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).


18.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/15


DECISIONE (UE) 2017/477 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2017

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell'ambito dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1 e l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2 e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 281, paragrafo 3, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (1) («accordo»), prevede l'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte.

(2)

L'articolo 3 della decisione (UE) 2016/123 del Consiglio (2) stabilisce quali parti dell'accordo devono essere applicate in via provvisoria. Tali parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria dal 1o maggio 2016.

(3)

A norma dell'articolo 268, paragrafo 7, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione deve stabilire il proprio regolamento interno.

(4)

A norma dell'articolo 268, paragrafo 6, e dell'articolo 269, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione e il comitato di cooperazione sono presieduti alternativamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Kazakhstan.

(5)

A norma dell'articolo 269, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione deve essere assistito dal comitato di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni.

(6)

A norma dell'articolo 269, paragrafo 7, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione deve stabilire, nel suo regolamento interno, le mansioni e il funzionamento del comitato di cooperazione e di qualsiasi sottocomitato o organismo istituito dal Consiglio di cooperazione.

(7)

A norma dell'articolo 269, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato di cooperazione si può riunire in una formazione specifica per affrontare questioni pertinenti inerenti al titolo III (Commercio e imprese). A norma dell'articolo 269, paragrafo 6, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati specializzati o altri organismi in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni e deve determinare la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati o organismi.

(8)

A norma dell'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione deve esercitare la vigilanza e verificare a scadenze regolari l'attuazione dell'accordo. A norma dell'articolo 268, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di cooperazione. A norma dell'articolo 268, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo, previo consenso tra le parti, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo III (Commercio e imprese).

(9)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione deve istituire un sottocomitato per la cooperazione doganale. A norma dell'articolo 25, paragrafo 4 dell'accordo, le questioni contemplate al capo 2 dell'accordo sono oggetto di un dialogo regolare. Il comitato di cooperazione può stabilire norme per lo svolgimento di tale dialogo, come stabilito all'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo.

(10)

Al fine di assicurare l'effettiva attuazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del Consiglio di cooperazione e quello del comitato di cooperazione e dei sottocomitati.

(11)

La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di cooperazione dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di cooperazione istituito dall'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, è basata sui progetti di decisione del Consiglio di cooperazione acclusi alla presente decisione per quanto riguarda:

l'adozione del regolamento interno del Consiglio di cooperazione e quello del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi;

l'istituzione di un sottocomitato per la giustizia, la libertà e la sicurezza, di un sottocomitato per l'energia, i trasporti, l'ambiente e il cambiamento climatico e di un sottocomitato per la cooperazione doganale.

2.   I rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio di cooperazione possono concordare correzioni tecniche minori dei progetti di decisione del Consiglio di cooperazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Il Consiglio di cooperazione è presieduto, per l'Unione, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in funzione delle sue competenze ai sensi dei trattati e nella sua qualità di presidente del Consiglio «Affari esteri».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. FARRUGIA


(1)   GU L 29 del 4.2.2016, pag. 3.

(2)  Decisione (UE) 2016/123 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (GU L 29 del 4.2.2016, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

del …

che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi

Il CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN,

visto l'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan (1) dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 268,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 281, paragrafo 3, dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o maggio 2016.

(2)

A norma dell'articolo 268, paragrafo 7, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione deve stabilire il proprio regolamento interno.

(3)

A norma dell'articolo 269, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di cooperazione assiste il Consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni.

(4)

A norma dell'articolo 269, paragrafo 6, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati specializzati o altri organismi in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, e deve determinare la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati o organismi.

(5)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione deve istituire un sottocomitato per la cooperazione doganale.

(6)

A norma dell'articolo 269, paragrafo 7, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione deve stabilire, nel suo regolamento interno, le mansioni e il funzionamento del comitato di cooperazione e di qualsiasi sottocomitato o organismo istituito dal Consiglio di cooperazione.

(7)

Il Consiglio di cooperazione, tenutosi a Bruxelles il 6 ottobre 2016, ha deciso di adottare il proprio regolamento interno mediante uno scambio di note verbali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati il regolamento interno del Consiglio di cooperazione e quello del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi istituiti dal Consiglio di cooperazione, che figurano rispettivamente negli allegati I e II.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …

Per il Consiglio di cooperazione

Il presidente


(1)   GU L 29 del 4.2.2016, pag. 3.

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il Consiglio di cooperazione istituito in conformità dell'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo, esercita le sue funzioni in conformità dell'articolo 268 dell'accordo.

2.   In conformità delll'articolo 268, paragrafo 5, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione è composto da rappresentanti delle parti. La composizione del Consiglio di cooperazione tiene conto delle questioni specifiche da affrontare in una data riunione. Il Consiglio di cooperazione si riunisce a livello ministeriale.

3.   In conformità dell'articolo 268, paragrafo 2, dell'accordo, e ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di cooperazione ha il potere di adottare decisioni vincolanti per le parti. Il Consiglio di cooperazione adotta le misure opportune per l'attuazione delle sue decisioni, se necessario anche conferendo a organismi specifici, istituiti in forza dell'accordo, il potere di agire a suo nome. Il Consiglio di cooperazione può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, al termine delle rispettive procedure interne. Il Consiglio di cooperazione può delegare i propri poteri al comitato di cooperazione.

4.   Le parti di cui al presente regolamento interno sono quelle definite nell'articolo 285 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del Consiglio di cooperazione. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.   Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta l'anno e, previo comune accordo delle parti, quando le circostanze lo richiedono. Salvo se altrimenti deciso dalle parti, il Consiglio di cooperazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

2.   La data di ciascuna riunione del Consiglio di cooperazione è concordata dalle parti.

3.   Le riunioni del Consiglio di cooperazione sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di cooperazione, d'intesa con il presidente del Consiglio di cooperazione, al più tardi 30 giorni di calendario prima della data della riunione.

Articolo 4

Rappresentanza

1.   I membri del Consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare a una riunione se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare per iscritto al presidente del Consiglio di cooperazione il nome del suo rappresentante prima della riunione.

2.   Il rappresentante di un membro del Consiglio di cooperazione esercita tutti i diritti di tale membro.

Articolo 5

Delegazioni

1.   I membri del Consiglio di cooperazione possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente del Consiglio di cooperazione è informato, tramite il segretariato del Consiglio di cooperazione, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.

2.   Il Consiglio di cooperazione può, previo consenso delle parti, invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in particolari settori a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti concordano i termini e le condizioni a cui tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

Articolo 6

Segretariato

Un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario della Repubblica del Kazakhstan svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Consiglio di cooperazione.

Articolo 7

Corrispondenza

1.   La corrispondenza destinata al Consiglio di cooperazione è inviata a uno dei due segretari del Consiglio di cooperazione, che a sua volta informerà l'altro segretario

2.   I segretari del Consiglio di cooperazione assicurano che la corrispondenza destinata al Consiglio di cooperazione sia trasmessa al presidente del Consiglio di cooperazione e distribuita, se del caso, ai membri del Consiglio di cooperazione.

3.   La corrispondenza del presidente del Consiglio di cooperazione è inviata a suo nome ai destinatari dai segretari del Consiglio di cooperazione. Tale corrispondenza è distribuita, se del caso, ai membri del Consiglio di cooperazione.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del Consiglio di cooperazione si tengono a porte chiuse. Se una parte comunica informazioni ritenute riservate al Consiglio di cooperazione, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente del Consiglio di cooperazione redige per ciascuna riunione del Consiglio di cooperazione un ordine del giorno provvisorio. Esso è trasmesso dai segretari del Consiglio di cooperazione ai destinatari di cui all'articolo 7, paragrafo 3, entro 15 giorni di calendario prima della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente del Consiglio di cooperazione ha ricevuto una proposta di iscrizione nell'ordine del giorno entro 21 giorni di calendario prima della riunione. Tali punti sono inseriti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se i documenti giustificativi pertinenti sono stati trasmessi ai segretari del Consiglio di cooperazione prima della data di spedizione dell'ordine del giorno.

2.   Il Consiglio di cooperazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.

3.   Il presidente del Consiglio di cooperazione, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini di cui al paragrafo 1 per tener conto di circostanze particolari.

Articolo 10

Verbale

1.   Il progetto di verbale di ogni riunione del Consiglio di cooperazione è redatto congiuntamente dai segretari del Consiglio di cooperazione.

2.   Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

a)

la documentazione presentata al Consiglio di cooperazione;

b)

le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di cooperazione; nonché

c)

le questioni concordate dalle parti, quali decisioni adottate, dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni.

3.   Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di cooperazione per approvazione. Il Consiglio di cooperazione approva tale progetto di verbale nella riunione successiva. In alternativa detto progetto di verbale può essere approvato per iscritto.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il Consiglio di cooperazione adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne.

2.   Il Consiglio di cooperazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni anche mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. A tale scopo, il progetto di decisione o di raccomandazione è trasmesso in forma scritta dal presidente del Consiglio di cooperazione ai suoi membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, entro 21 giorni di calendario prima della riunione. I membri del Consiglio di cooperazione comunicano le eventuali riserve o proposte di modifica che desiderano presentare entro tale termine. Il presidente del Consiglio di cooperazione, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini per tener conto delle esigenze di una circostanza particolare.

3.   Gli atti del Consiglio di cooperazione, ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 2, dell'accordo, recano rispettivamente il titolo «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero di serie, dalla rispettiva data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Tali decisioni e raccomandazioni sono firmate dal presidente del Consiglio di cooperazione e autenticate dai segretari del Consiglio di cooperazione. Tali decisioni e raccomandazioni sono trasmesse a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento interno. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

4.   Ciascuna decisione o raccomandazione del Consiglio di cooperazione entra in vigore il giorno della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione o nella raccomandazione stessa.

Articolo 12

Lingue

1.   Le lingue ufficiali del Consiglio di cooperazione sono le lingue ufficiali delle parti.

2.   Le lingue di lavoro del Consiglio di cooperazione sono l'inglese e il russo. Salvo se deciso altrimenti, il Consiglio di cooperazione basa le sue delibere sulla documentazione redatta in tali lingue.

Articolo 13

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di cooperazione, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese di interpretazione durante le riunioni del Consiglio di cooperazione, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico dell'Unione.

3.   Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni del Consiglio di cooperazione sono a carico della parte che ospita tali riunioni.

Articolo 14

Comitato di cooperazione e sottocomitati specializzati

1.   Conformemente all'articolo 269, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione è assistito nell'esercizio delle sue funzioni dal comitato di cooperazione nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di cooperazione. Conformemente all'articolo 269, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato di cooperazione è composto da rappresentanti delle parti, normalmente a livello di alti funzionari.

2.   Il comitato di cooperazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di cooperazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di cooperazione e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Il comitato di cooperazione esamina qualsiasi questione che gli viene sottoposta dal Consiglio di cooperazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione dell'accordo. Il comitato di cooperazione sottopone proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al Consiglio di cooperazione per approvazione. A norma dell'articolo 268, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione può delegare suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di cooperazione.

3.   Il comitato di cooperazione adotta le decisioni e formula le raccomandazioni per le quali è stato autorizzato in forza dell'accordo.

4.   Nei casi in cui l'accordo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, o qualora le parti decidano di comune accordo di consultarsi, tale consultazione può svolgersi in sede di comitato di cooperazione, salvo disposizioni contrarie previste nell'accordo. La consultazione può proseguire in sede di Consiglio di cooperazione con il consenso delle parti.

5.   Conformemente all'articolo 269, paragrafo 6, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati specializzati o altri organismi in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.

6.   Conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione istituisce un sottocomitato per la cooperazione doganale.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente all'articolo 11.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI COOPERAZIONE E DEI SOTTOCOMITATI SPECIALIZZATI O DI ALTRI ORGANISMI ISTITUITI DAL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il comitato di cooperazione istituito a norma dell'articolo 269, paragrafo 1, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra («accordo»), assiste il Consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti previsti dall'accordo e a esso assegnati dal Consiglio di cooperazione. A norma dell'articolo 269, paragrafo 7, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, le mansioni e il funzionamento del comitato di cooperazione.

2.   Il comitato di cooperazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di cooperazione, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di cooperazione e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Il comitato di cooperazione esamina qualsiasi questione che gli viene sottoposta dal Consiglio di cooperazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo. Il comitato di cooperazione sottopone al Consiglio di cooperazione proposte o progetti di decisione o di raccomandazione per la relativa adozione.

3.   In conformità dell'articolo 269, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato di cooperazione è composto da rappresentanti delle parti, normalmente a livello di alti funzionari. Tali rappresentanti sono competenti per le questioni specifiche da affrontare in una data riunione del comitato di cooperazione. Conformemente all'articolo 2 del presente regolamento interno, il comitato di cooperazione è presieduto alternativamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Kazakhstan.

4.   A norma dell'articolo 269, paragrafo 5, dell'accordo, quando il comitato di cooperazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare questioni pertinenti inerenti al titolo III («Commercio e imprese») dell'accordo («formazione Commercio») è composto da funzionari della Commissione europea e della Repubblica del Kazakhstan che sono competenti per gli scambi e le questioni commerciali. A norma dell'articolo 2 del presente regolamento interno, un alto rappresentante della Commissione europea o della Repubblica del Kazakhstan, che è competente per gli scambi e le questioni commerciali, funge da presidente del comitato di cooperazione nella formazione Commercio. Alle riunioni parteciperà anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.

5.   In conformità dell'articolo 269, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato di cooperazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di cooperazione. Tali decisioni sono vincolanti per le parti le quali adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di cooperazione adotta le sue decisioni di comune accordo tra le parti al termine delle rispettive procedure interne di adozione.

6.   Le parti soggette al presente regolamento interno sono quelle di cui all'articolo 285 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del comitato di cooperazione. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.   Fatti salvi altri accordi delle parti, il comitato di cooperazione si riunisce regolarmente, almeno una volta l'anno. Su richiesta di una delle parti possono essere tenute, di comune accordo, riunioni speciali del comitato di cooperazione.

2.   Le riunioni del comitato di cooperazione sono convocate dal suo presidente in un luogo e a una data convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato di cooperazione entro 28 giorni di calendario prima della riunione, salvo diverso accordo tra le parti.

3.   Il comitato di cooperazione nella formazione «Commercio» si riunisce almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono, di comune accordo tra le parti. Le riunioni sono convocate dal presidente del comitato di cooperazione nella formazione «Commercio» in un luogo, a una data e con i mezzi convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato di cooperazione nella formazione «Commercio» entro 15 giorni di calendario prima della riunione, salvo diverso accordo tra le parti.

4.   Per quanto possibile, le riunioni ordinarie del comitato di cooperazione sono convocate con debito anticipo rispetto alla riunioni ordinarie del Consiglio di cooperazione.

5.   A titolo di eccezione e previo consenso delle parti, le riunioni del comitato di cooperazione possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici concordati, come la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato del comitato di cooperazione, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1.   Un funzionario del servizio europeo per l'azione esterna e un funzionario del ministero degli Affari esteri della Repubblica del Kazakhstan svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di cooperazione. Essi eseguono i compiti di segreteria di concerto, salvo disposizioni diverse contenute nel presente regolamento interno, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2.   Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Repubblica del Kazakhstan, competenti per gli scambi e le questioni commerciali, svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di cooperazione nella formazione Commercio.

Articolo 6

Corrispondenza

1.   La corrispondenza destinata al comitato di cooperazione è inviata a uno dei due segretari, che a sua volta informerà l'altro segretario.

2.   I segretari del comitato di cooperazione assicurano che la corrispondenza destinata al comitato di cooperazione sia trasmessa al presidente del comitato di cooperazione e distribuita, se del caso, quale documentazione di cui all'articolo 7.

3.   La corrispondenza del presidente del comitato di cooperazione è inviata a suo nome ai destinatiri dai segretari del comitato di cooperazione. Tale corrispondenza è distribuita, se del caso, conformemente all'articolo 7.

Articolo 7

Documenti

1.   I documenti sono distribuiti tramite i segretari del comitato di cooperazione.

2.   Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario, che trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.

3.   Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario della Repubblica del Kazakhstan.

4.   Il segretario della Repubblica del Kazakhstan distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti della Repubblica del Kazakhstan e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del comitato di cooperazione si tengono a porte chiuse. Se una parte comunica informazioni ritenute riservate al comitato di cooperazione, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato del comitato di cooperazione redige, in base alle proposte presentate dalle parti, un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione del comitato di cooperazione, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato di cooperazione ha ricevuto da una parte una proposta di iscrizione nell'ordine del giorno. I punti all'ordine del giorno sono corredati dei documenti giustificativi pertinenti e presentati entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito conformemente all'articolo 7 ed entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

3.   Il comitato di cooperazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Con l'accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.

4.   Il presidente della riunione del comitato di cooperazione può invitare a seconda dei casi previo consenso dell'altra parte, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni del comitato di cooperazione per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali rappresentanti o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5.   Il presidente della riunione del comitato di cooperazione, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 per tener conto di circostanze particolari.

Articolo 10

Verbale e conclusioni operative

1.   Il progetto di verbale di ogni riunione del comitato di cooperazione è redatto congiuntamente dai segretari del comitato di cooperazione.

2.   Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

a)

un elenco dei partecipanti alla riunione, un elenco dei funzionari che li accompagnano e un elenco degli eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;

b)

la documentazione presentata al comitato di cooperazione;

c)

le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal comitato di cooperazione; nonché

d)

le conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.

3.   Il progetto di verbale è presentato al comitato di cooperazione per approvazione nella riunione successiva. In alternativa detto progetto di verbale può essere approvato per iscritto. Il progetto di verbale del comitato di cooperazione nella formazione Commercio è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione. Una copia è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

4.   Il progetto delle conclusioni operative di ciascuna riunione del comitato di cooperazione è redatto dal segretario del comitato di cooperazione della parte che detiene la presidenza del comitato di cooperazione. Tale progetto delle conclusioni operative è trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione successiva. Tale progetto delle conclusioni operative è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo tra le parti, il comitato di cooperazione adotti le conclusioni operative, che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del comitato di cooperazione. A tal fine, il comitato di cooperazione adotta un modello che consenta il monitoraggio di ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il comitato di cooperazione adotta decisioni o formula raccomandazioni in casi specifici in cui l'accordo gli conferisce il potere di adottare decisioni o formulare raccomandazioni o laddove tale potere gli sia stato delegato dal Consiglio di cooperazione. Il comitato di cooperazione adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del comitato di cooperazione e autenticata dai segretari del comitato di cooperazione.

2.   Il comitato di cooperazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari del comitato di cooperazione, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il progetto di decisione o raccomandazione viene distribuito per iscritto a norma dell'articolo 7 entro 21 giorni di calendario prima della riunione durante il cui periodo sono comunicate le eventuali riserve o modifiche. Il presidente del comitato di cooperazione, previa consultazione delle parti, può abbreviare termini di cui al presente paragrafo per tener conto di circostanze particolari. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente del comitato di cooperazione e autenticata dai segretari del comitato di cooperazione.

3.   Gli atti del comitato di cooperazione recano, rispettivamente, il titolo «decisione» o «raccomandazione». Ciascuna decisione o raccomandazione del comitato di cooperazione entra in vigore il giorno della sua adozione, salvo altrimenti disposto.

4.   Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse ad entrambe le parti conformamente all'articolo 7.

5.   Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato di cooperazione nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 12

Relazioni

Il comitato di cooperazione riferisce al Consiglio di cooperazione in merito alle sue attività e a quelle dei suoi sottocomitati specializzati o altri organismi in occasione di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio di cooperazione.

Articolo 13

Lingue

1.   Le lingue ufficiali del comitato di cooperazione sono le lingue ufficiali delle parti.

2.   Le lingue di lavoro del comitato di cooperazione sono l'inglese e il russo. Salvo decisione contraria, il comitato di cooperazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 14

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di cooperazione, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni del comitato di cooperazione e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza tali riunioni.

3.   Le spese di interpretazione durante le riunioni del comitato di cooperazione e di traduzione dei documenti nelle o dalle lingue inglese e russo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, sono a carico della parte che ospita tali riunioni.

L'interpretazione e la traduzione nelle o dalle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

4.   Nei casi in cui è necessaria la traduzione dei documenti nelle lingue ufficiali dell'Unione, le spese sono a carico dell'Unione.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del Consiglio di cooperazione a norma dell'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 16

Sottocomitati specializzati o altri organismi

1.   I sottocomitati sono formati da rappresentanti delle parti coinvolte in questioni specifiche che ciascun sottocomitato specializzato deve affrontare. Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato in sede di Consiglio di cooperazione, il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis a qualsiasi sottocomitato o altro organismo.

2.   I sottocomitati possono, nei rispettivi ambiti di competenza, tra l'altro:

a)

procedere a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le risorse necessarie per la loro attuazione e applicazione;

b)

tenere consultazioni regolari e verificare l'attuazione dell'accordo;

c)

adottare modalità pratiche e misure sulle questioni definite nell'accordo;

d)

formulare raccomandazioni;

e)

se abilitati dal Consiglio di cooperazione, agire in suo nome per adottare le sue decisioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio di cooperazione.

3.   Le riunioni dei sottocomitati o degli altri organismi possono tenersi in maniera flessibile in funzione delle necessità, di persona, a Bruxelles o nella Repubblica del Kazakhstan o, ad esempio, mediante videoconferenza. I sottocomitati e gli altri organismi devono agire come una piattaforma per monitorare i progressi, discutere su determinate questioni e problematiche derivanti da tale processo e formulare raccomandazioni e conclusioni operative.

4.   Il segretariato del comitato di cooperazione riceve una copia di tutta la corrispondenza pertinente, nonché di tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti qualsiasi sottocomitato o altro organismo.

Articolo 17

Il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis al comitato di cooperazione nella formazione Commercio, salvo altrimenti previsto.


PROGETTO

DECISIONE N. 2/2017 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

del …

relativa all'istituzione di tre sottocomitati specializzati

Il CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN,

visto l'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan (1), dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 269, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 281, paragrafo 3, dell'accordo, parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o maggio 2016.

(2)

A norma dell'articolo 269, paragrafo 6, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati specializzati o altri organismi in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.

(3)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione istituisce un sottocomitato per la cooperazione doganale.

(4)

Allo scopo di consentire discussioni a livello di esperti in settori chiave nell'ambito dell'applicazione provvisoria dell'accordo è opportuno istituire due sottocomitati specializzati.

(5)

Previo accordo delle parti, dovrebbe essere possibile modificare l'elenco dei sottocomitati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono istituiti i sottocomitati figuranti nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento interno dei sottocomitati specializzati figuranti nell'allegato è disciplinato dall'articolo 16 del regolamento interno del comitato di cooperazione e dei sottocomitati specializzati o di altri organismi istituiti dal Consiglio di cooperazione adottato con decisione n. 1/2017 del Consiglio di cooperazione UE-Repubblica del Kazakhstan.

Articolo 3

Previo accordo delle parti, l'elenco dei sottocomitati specializzati che figura in allegato può essere modificato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il Consiglio di cooperazione

Il presidente


(1)   GU L 29 del 4.2.2016, pag. 3.

ALLEGATO

ELENCO DEI SOTTOCOMITATI SPECIALIZZATI

1)

Sottocomitato per la giustizia, la libertà e la sicurezza

2)

Sottocomitato per l'energia, i trasporti, l'ambiente e il cambiamento climatico

3)

Sottocomitato per la cooperazione doganale


18.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/29


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/478 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2017

che dispensa determinati Stati membri dall'obbligo di applicare ad alcune specie le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla commercializzazione, rispettivamente, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra, e che abroga la decisione 2010/680/UE

[notificata con il numero C(2017) 1662]

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 23 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l'articolo 23 bis,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (3), in particolare l'articolo 18 bis,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (4), in particolare l'articolo 20,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (5), in particolare l'articolo 30 bis,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (6), in particolare l'articolo 49,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (7), in particolare l'articolo 28,

viste le richieste presentate da Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Ungheria, Irlanda, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE fissano alcune disposizioni relative alla commercializzazione, rispettivamente, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra. Le suddette direttive prevedono anche che, rispettando determinate condizioni, gli Stati membri possano essere interamente o parzialmente dispensati dall'obbligo di applicare tali direttive in relazione a determinate specie o materiali.

(2)

Le sementi di determinate specie non sono di norma riprodotte o commercializzate in tutti gli Stati membri. Inoltre in vari Stati membri la coltivazione della vite e la commercializzazione di determinati materiali di moltiplicazione hanno rilevanza economica minima. In alcuni Stati membri determinate specie di alberi non rivestono inoltre particolare importanza per la silvicultura.

(3)

In seguito alle richieste formulate da alcuni Stati membri, la Commissione ha adottato la decisione 2010/680/UE della Commissione (8) che dispensa tali Stati membri, interamente o parzialmente, dall'obbligo di applicare le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE alle specie e ai materiali in questione.

(4)

L'Ungheria, che non era tra i destinatari della decisione 2010/680/UE, e la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania, la Slovenia e il Regno Unito, che erano tra i destinatari di tale decisione, hanno presentato alla Commissione richieste aggiornate di esenzione per nuove specie. La Francia ha chiesto l'abrogazione di tutte le esenzioni che le erano state concesse, mentre Cipro, la Lettonia e i Paesi Bassi hanno chiesto l'abrogazione delle esenzioni che erano loro state concesse soltanto per alcune specie.

(5)

Occorre pertanto aggiornare e, ove richiesto, revocare le esenzioni concesse.

(6)

A fini di trasparenza e semplificazione, è inoltre opportuno che la decisione 2010/680/UE sia abrogata e sostituita da una nuova decisione di esecuzione.

(7)

Per consentire agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori professionali di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove disposizioni è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2018.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Ciascuno Stato membro di cui alla parte I dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 66/401/CEE, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X».

2.   Ciascuno Stato membro di cui alla parte II dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 66/402/CEE, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X».

Per quanto riguarda la Lettonia, l'esenzione dall'obbligo relativamente a Zea mays si applica anche ad eccezione dell'articolo 19, paragrafo 1, della suddetta direttiva.

3.   Ciascuno Stato membro di cui alla parte III dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 68/193/CEE, ad eccezione degli articoli 12 e 12 bis, al genere elencato nella prima colonna della tabella.

4.   Ciascuno Stato membro di cui alla parte IV dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 1999/105/CE, ad eccezione dell'articolo 17, paragrafo 1, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X».

5.   Ciascuno Stato membro di cui alla parte V dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 2002/54/CE, ad eccezione dell'articolo 20, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X».

6.   Ciascuno Stato membro di cui alla parte VI dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 2002/55/CE, ad eccezione dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 34, paragrafo 1, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X».

7.   Ciascuno Stato membro di cui alla parte VII dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell'articolo 17, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X».

Per quanto riguarda Malta, l'esenzione dall'obbligo relativamente al girasole si applica anche ad eccezione dell'articolo 9, paragrafo 1, della suddetta direttiva.

Articolo 2

La decisione 2010/680/UE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Articolo 4

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

(2)   GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

(3)   GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.

(4)   GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

(5)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

(6)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(7)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

(8)  Decisione 2010/680/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, che dispensa la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito dall'obbligo di applicare ad alcune specie le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 57).


ALLEGATO

PARTE I —

Direttiva 66/401/CEE

 

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

ES

LV

LT

HU

MT

PL

SI

SK

UK

Agrostis canina

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Alopecurus pratensis

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

Arrhenatherum elatius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Biserrula pelecinus

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Bromus catharticus

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

Bromus sitchensis

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

Cynodon dactylon

 

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

Dactylis glomerata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Festuca arundinacea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

x Festulolium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lathyrus cicera

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Lolium x boucheanum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Medicago doliata

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago italica

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago littoralis

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago murex

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago polymorpha

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago rugosa

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago scutellata

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago truncatula

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Ornithopus compressus

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Ornithopus sativus

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Phalaris aquatica

 

 

X

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

Phleum nodosum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Phleum pratense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Plantago lanceolata

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Poa annua

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Poa nemoralis

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Poa palustris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

Poa trivialis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Trisetum flavescens

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

X

Galega orientalis

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Hedysarum coronarium

 

X

 

X

 

X

 

X

X

X

 

X

 

 

X

Lotus corniculatus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lupinus albus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lupinus angustifolius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lupinus luteus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Medicago lupulina

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Medicago x varia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Onobrychis viciifolia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Trifolium alexandrinum

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

Trifolium fragiferum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Trifolium glanduliferum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium hirtum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium hybridum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Trifolium incarnatum

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

X

Trifolium isthmocarpum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium michelianum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium repens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Trifolium resupinatum

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

X

Trifolium squarrosum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Trifolium subterraneum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium vesiculosum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trigonella foenum-graecum

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

Vicia benghalensis

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Vicia pannonica

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

Vicia villosa

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Brassica napus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Phacelia tanacetifolia

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

Raphanus sativus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

PARTE II —

Direttiva 66/402/CEE

 

CZ

DK

DE

EE

IE

LV

LT

MT

NL

PL

UK

Avena strigosa

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

Oryza sativa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Phalaris canariensis

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

Sorghum bicolor

 

X

 

X

X

X

 

 

 

X

X

Sorghum sudanense

 

X

 

X

X

X

X

 

 

X

X

Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

 

X

 

X

X

X

 

 

 

X

X

Triticum spelta

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Zea mays

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

PARTE III —

Direttiva 68/193/CEE

 

DK

EE

IE

LV

LT

NL

PL

FI

SE

UK

Vitis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PARTE IV —

Direttiva 1999/105/CE

 

DK

EE

LT

MT

SI

Abies alba

 

X

X

X

 

Abies cephalonica

X

X

X

X

 

Abies grandis

 

X

X

X

 

Abies pinsapo

X

X

X

X

X

Acer platanoides

 

 

 

X

 

Acer pseudoplatanus

 

X

X

X

 

Alnus glutinosa

 

 

 

X

 

Alnus incana

 

 

 

X

 

Betula pendula

 

 

 

X

 

Betula pubescens

 

 

 

X

 

Carpinus betulus

 

X

 

X

 

Castanea sativa

X

X

X

 

 

Cedrus atlantica

X

X

X

X

X

Cedrus libani

X

X

X

X

X

Fagus sylvatica

 

X

 

X

 

Fraxinus angustifolia

X

X

X

 

 

Fraxinus excelsior

 

 

 

X

 

Larix decidua

 

 

 

X

 

Larix x eurolepis

 

 

 

X

 

Larix kaempferi

 

 

 

X

 

Larix sibirica

X

 

X

X

X

Picea abies

 

 

 

X

 

Picea sitchensis

 

X

X

X

X

Pinus brutia

X

X

X

 

X

Pinus canariensis

X

X

X

 

X

Pinus cembra

X

X

X

X

 

Pinus contorta

 

 

X

X

X

Pinus halepensis

X

X

X

 

 

Pinus leucodermis

X

X

X

X

X

Pinus nigra

 

X

X

 

 

Pinus pinaster

X

X

X

 

 

Pinus pinea

X

X

X

 

 

Pinus radiata

X

X

X

 

X

Prunus avium

 

X

 

 

 

Pseudotsuga menziesii

 

 

X

 

 

Quercus cerris

X

X

X

 

 

Quercis ilex

X

X

X

 

 

Quercus petraea

 

X

 

X

 

Quercus pubescens

X

X

X

X

 

Quercus rubra

 

 

 

X

 

Quercus suber

X

X

X

 

 

Robinia pseudoacacia

 

X

 

 

 

Tilia cordata

 

 

 

X

 

Tilia platyphyllos

 

X

 

X

 

PARTE V—

Direttiva 2002/54/CE

 

CY

MT

Beta vulgaris

X

X

PARTE VI —

Direttiva 2002/55/CE

 

IE

UK

Allium cepa — varietà aggregatum

 

X

Allium fistulosum

 

X

Allium sativum

 

X

Allium schoenoprasum

 

X

Anthriscus cerefolium

X

X

Asparagus officinalis

X

 

Beta vulgaris

X

 

Capsicum annuum X

 

X

Cichorium intybus

 

X

Citrullus lanatus

X

X

Cucurbita maxima

X

 

Cynara cardunculus

X

X

Foeniculum vulgare

 

X

Rheum rhabarbarum

 

X

Scorzonera hispanica

X

X

Solanum melongena

 

X

Valerianella locusta X X

X

X

PARTE VII —

Direttiva 2002/57/CE

 

CZ

DK

DE

EE

IE

CY

LV

LT

MT

NL

PL

UK

Arachis hypogea

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Brassica rapa

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Brassica juncea

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Brassica napus

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Brassica nigra

 

 

 

X

X

 

X

 

X

 

X

 

Cannabis sativa

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Carthamus tinctorius

 

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

X

Carum carvii

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

Gossypium spp.

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Helianthus annuus

 

X

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

Linum usitatissimum

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Papaver somniferum

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

Sinapis alba

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Glycine max

 

X

 

 

X

 

 

 

X