ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 59

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
7 marzo 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/383 della Commissione, del 1o marzo 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/384 della Commissione, del 2 marzo 2017, che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM e gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati ungulati e carni fresche ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/385 della Commissione, del 2 marzo 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jamón de Huelva (DOP)]

33

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione, del 6 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo ( 1 )

34

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/387 della Commissione, del 6 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

37

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/388 della Commissione, del 6 marzo 2017, che conferma la partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

39

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere ( GU L 192 del 13.7.2013 )

40

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie ( GU L 138 del 26.5.2016 )

41

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ( GU L 235 del 9.9.2015 )

41

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/383 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)  GU C 418 del 12.11.2016, pag. 5.


7.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/384 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2017

che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM e gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati ungulati e carni fresche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, lettera e) e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi, comprese le partite di ungulati. L'allegato I, parte 1, di detto regolamento istituisce un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché le condizioni specifiche per l'introduzione di partite provenienti da taluni paesi terzi.

(2)

L'allegato I, parte 2, dello stesso regolamento istituisce i modelli di certificati veterinari per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione (BOV-X), per gli ovini (Ovis aries) e i caprini (Capra hircus) domestici destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione (OVI-X), per gli ovini (Ovis aries) e i caprini (Capra hircus) domestici destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione (OVI-Y) e per gli animali dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bubalus e Bison e loro incroci), l'Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi], e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi (RUM). Detti certificati comprendono le garanzie da presentare in relazione alla febbre catarrale degli ovini, che è una malattia virale dei ruminanti non contagiosa, trasmessa da determinate specie di insetti Culicoides.

(3)

Una parte del territorio del Canada (CA-1) figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 con la menzione che da essa è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di determinati ungulati sulla scorta dei certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM.

(4)

Il Canada ha chiesto di essere riconosciuto indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale. A tal fine il Canada ha fornito informazioni atte a dimostrare che le condizioni atmosferiche del paese non consentono, nel periodo tra il 1o novembre e il 15 maggio, la circolazione delle specie di Culicoides cui si deve la trasmissione del virus della febbre catarrale degli ovini.

(5)

Le informazioni fornite dal Canada sono conformi a quanto richiesto dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) al fine di dimostrare l'indennità da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale, nonché alle prescrizioni applicate dall'Unione (4) in relazione ai movimenti degli animali ricettivi all'interno dell'Unione. È pertanto opportuno riconoscere il Canada indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo, la cui durata va dal 1o novembre al 15 maggio.

(6)

La regionalizzazione del Canada che figura attualmente nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione riflette il fatto che solo parte del territorio del Canada risultava colpita da febbre catarrale degli ovini. Poiché però lo stato di paese indenne durante un determinato periodo stagionale si applica all'intero territorio del Canada è opportuno sopprimere la distinzione tra le diverse parti.

(7)

È pertanto opportuno modificare l'elenco che figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione in modo da istituire la condizione specifica relativa all'introduzione nell'Unione di determinati ungulati ricettivi alla febbre catarrale degli ovini da un paese o un territorio indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale, nonché il riconoscimento di tale indennità al Canada durante un determinato periodo dal 1o novembre al 15 maggio. È opportuno modificare i modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM che figurano in detto allegato alla parte 2 in modo da introdurre i pertinenti attestati di polizia sanitaria per gli animali che provengono da un paese o un territorio indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale.

(8)

Per motivi di chiarezza la voce relativa al Bangladesh nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 dovrebbe essere soppressa in quanto essa ha cessato di essere applicabile dal 17 agosto 2015

(9)

Nell'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 la garanzia supplementare «A» menziona determinati punti dei modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X e RUM. Poiché tali riferimenti non rimandano ai punti corretti dei certificati è opportuno apportare le necessarie modifiche per motivi di chiarezza.

(10)

Nel modello di certificato veterinario OVI-Y inoltre l'attestato di polizia sanitaria al punto II.2.6 relativo alla scrapie è obsoleto ed è opportuno modificarlo per renderlo conforme alle condizioni per l'importazione di ovini e caprini stabilite all'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(11)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione stabilisce, tra l'altro, le condizioni di polizia sanitaria per l'introduzione di partite di carni fresche di taluni ungulati nell'Unione. L'allegato II, parte 1, di detto regolamento istituisce un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché i modelli di certificati veterinari corrispondenti alle partite in questione e le condizioni specifiche per l'introduzione di partite provenienti da taluni paesi terzi.

(12)

La Bosnia-Erzegovina ha chiesto di essere autorizzata al transito con attraversamento della Bulgaria di carni fresche di animali bovini domestici, al fine di poter esportare tali carni fresche in Turchia La Bosnia-Erzegovina figura già nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 quale paese da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche. In merito alla voce della Bosnia-Erzegovina in detto elenco, non è stato stabilito il modello specifico di certificato veterinario per l'introduzione di partite di carni fresche di bovini domestici (BOV), pertanto il transito di tali partite attraverso l'Unione o la loro importazione nell'Unione risultano al momento non autorizzati.

(13)

La Bosnia-Erzegovina è riconosciuta dall'OIE come indenne da afta epizootica senza vaccinazione (6), il che la rende conforme alle prescrizioni specifiche di polizia sanitaria del modello di certificato veterinario BOV. È pertanto opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di carni fresche di bovini domestici dalla Bosnia-Erzegovina, limitatamente però al solo transito di tali carni fresche attraverso la Bulgaria in direzione della Turchia.

(14)

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 quale paese da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di ovini e caprini domestici e di solipedi domestici. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha chiesto di essere autorizzata all'introduzione nell'Unione di carni fresche di bovini domestici. Poiché tale paese fornisce fin da ora sufficienti garanzie di polizia sanitaria è opportuno autorizzarlo all'introduzione.

(15)

È opportuno quindi modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(3)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).

(5)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(6)  http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/


ALLEGATO

1)

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati come segue:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

la voce relativa al Bangladesh è soppressa;

ii)

la nota (*******) è soppressa;

iii)

la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

«CA — Canada

CA-0

Intero paese

POR-X, BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (**)

 

IVb

IX

V

XIII (******)»

iv)

la nota (******) è sostituita dalla seguente:

«(******)

Canada: il periodo stagionale in cui il paese è indenne dalla febbre catarrale degli ovini va dal 1o novembre al 15 maggio in conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE.»;

v)

nelle Condizioni specifiche è aggiunta la condizione specifica seguente:

«’XIIÌ

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati applicando il modello di certificato veterinario BOV-X, OVI-X, OVI-Y o RUM.»;

b)

la parte 2 è modificata come segue:

i)

nelle SG (Garanzie supplementari) la garanzia supplementare «A» è sostituita dalla seguente:

«’A

:

garanzie relative ai test riguardanti la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica praticati su animali certificati applicando i modelli di certificati veterinari BOV-X [punto II.2.1, lettera d)], OVI-X [punto II.2.1, lettera d)] e RUM [punto II.2.1, lettera c)].»

ii)

il modello di certificato veterinario BOV-X è sostituito dal seguente:

«Modello BOV-X

Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine »

iii)

il modello di certificato veterinario OVI-X è sostituito dal seguente:

«Modello OVI-X

Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine »

iv)

il modello di certificato veterinario OVI-Y è sostituito dal seguente:

«Modello OVI-Y

Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine »

v)

il modello di certificato veterinario RUM è sostituito dal seguente:

«Modello RUM

Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine »

2)

l'allegato II, parte 1, è così modificato:

a)

la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

«BA — Bosnia-Erzegovina (8)

BA-0

Tutto il paese

BOV»

 

 

 

 

b)

è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«(8)

Soltanto per il transito con attraversamento della Bulgaria di partite di carni fresche di bovini domestici destinate alla Turchia.»

c)

la voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è sostituita dalla seguente:

«MK — ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

MK-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU»

 

 

 

 


7.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/385 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jamón de Huelva (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Jamón de Huelva», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 195/98 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Jamón de Huelva» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 195/98 della Commissione, del 26 gennaio 1998, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 20 del 27.1.1998, pag. 20).

(3)  GU C 415 dell'11.11.2016, pag. 8.


7.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/386 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per il cielo unico,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione (2) stabilisce requisiti per i sistemi utilizzati per la fornitura di dati di sorveglianza, per i loro componenti e le relative procedure, al fine di garantire l'armonizzazione delle prestazioni, l'interoperabilità e l'efficienza di tali sistemi nell'ambito della rete europea di gestione del traffico aereo e ai fini del coordinamento civile/militare.

(2)

Per poter dotare gli aeromobili di caratteristiche nuove o aggiornate, gli operatori dovrebbero disporre delle specifiche delle apparecchiature necessarie entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011. Le specifiche di certificazione elaborate dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») sono tuttavia in una certa misura incompatibili con i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 e dovrebbero essere riallineate e rese compatibili con tali requisiti. Di conseguenza, non tutti gli operatori sono stati in grado di dotare i nuovi aeromobili delle nuove funzionalità ADS-B Out e Modo S Enhanced entro l'8 giugno 2016.

(3)

Inoltre, le parti interessate hanno segnalato che attualmente i componenti di bordo dei sistemi di sorveglianza non sono sempre conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011, in particolare per quanto riguarda i transponder Modo S Elementary utilizzati in precedenza, i quali non sembrano conformarsi alla norma più recente (ED-73E) come previsto nelle pertinenti specifiche di certificazione dell'Agenzia. Sarà necessario un aggiornamento per rendere conformi i transponder Modo S Elementary che ancora non lo sono. Considerando il requisito che prevede di dotare gli aeromobili anche delle funzionalità ADS-B e Modo S Enhanced, al fine di ottimizzare i costi sarebbe opportuno effettuare un solo aggiornamento dei componenti di bordo per le tre funzionalità.

(4)

È pertanto opportuno modificare i termini entro i quali gli operatori sono tenuti a conformarsi ai pertinenti requisiti di interoperabilità di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 al fine di concedere loro un periodo di tempo supplementare sufficiente. Tenendo conto degli ulteriori ritardi nella certificazione e nella disponibilità delle apparecchiature richieste che compromettono la fluidità dell'adeguamento della flotta esistente, non è più opportuno distinguere gli aeromobili in base alla data del loro certificato di aeronavigabilità.

(5)

Al fine di ottemperare ai propri obblighi in termini di protezione dello spettro radio di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011, gli Stati membri devono garantire che i fornitori di servizi di navigazione aerea dispongano degli strumenti di misurazione e dei metodi di rispondenza necessari al fine di evitare che i sistemi di sorveglianza a terra producano interferenze dannose. Considerando che tali strumenti e metodi di rispondenza non sono facilmente disponibili e che i termini entro cui gli operatori sono tenuti a conformarsi ai pertinenti requisiti di interoperabilità sono stati modificati, è opportuno modificare anche i termini entro cui gli Stati membri sono tenuti a conformarsi ai pertinenti requisiti di protezione dello spettro radio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 dovrebbero essere modificati al fine di concedere loro un periodo di tempo supplementare sufficiente per adempiere ai propri obblighi.

(6)

Al fine di garantire la coerenza, per quanto riguarda i termini di attuazione gli operatori degli aeromobili di Stato dovrebbero beneficiare di proroghe analoghe a quelle applicabili agli altri operatori di aeromobili. É pertanto opportuno modificare i termini entro cui gli Stati membri sono tenuti a garantire la conformità degli aeromobili di Stato ai pertinenti requisiti del regolamento (UE) n. 1207/2011. Anche i termini riguardanti le deroghe a talune categorie di aeromobili di cui al medesimo regolamento di esecuzione dovrebbero essere adeguati in modo da conservarne l'effetto pratico e i riferimenti di cui all'allegato II del medesimo regolamento dovrebbero essere aggiornati.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 è così modificato:

1)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è soppresso;

b)

i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Gli operatori provvedono affinché, entro il 7 giugno 2020:

a)

gli aeromobili che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi le caratteristiche di cui all'allegato II, parte A;

b)

gli aeromobili con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui all'allegato II, parte B;

c)

2020 gli aeromobili ad ala fissa con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui alla parte C del medesimo allegato.

6.   Gli operatori provvedono affinché gli aeromobili equipaggiati conformemente al paragrafo 5 con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, operino con diversità di antenna, come previsto al punto 3.1.2.10.4 dell'annesso 10 della convenzione di Chicago, volume IV, quarta edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 85.

7.   Gli Stati membri possono imporre requisiti di trasporto, in conformità al paragrafo 5, lettera b), a tutti gli aeromobili che operano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, nelle zone i cui i servizi di sorveglianza che utilizzano i dati di cui all'allegato II, parte B, sono forniti da fornitori di servizi di navigazione aerea.»;

2)

all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, la data «5 febbraio 2015» è sostituita dalla data «2 gennaio 2020»;

3)

all'articolo 8, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 7 giugno 2020, gli aeromobili di Stato operanti in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, siano muniti di transponder del radar secondario di sorveglianza aventi le caratteristiche di cui all'allegato II, parte A.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 7 giugno 2020, gli aeromobili di Stato di tipo trasporto con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, operanti in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui all'allegato II, parti B e C.

3.   Entro il 1o gennaio 2019 gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeromobili di Stato che non possono essere equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte A, come pure i motivi della loro mancata installazione.

Entro il 1o gennaio 2019 gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeromobili di Stato di tipo trasporto con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che non possono essere equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parti B e C, come pure i motivi della loro mancata installazione.

Il motivo della mancata installazione è costituito da uno dei seguenti fattori:

a)

vincoli tecnici ineludibili;

b)

aeromobili di Stato che operano in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, che non saranno più in servizio operativo al 1o gennaio 2024;

c)

vincoli di approvvigionamento.»;

4)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la data «8 giugno 2016» è sostituita dalla data «7 giugno 2020»;

b)

al paragrafo 3, la data «1o luglio 2017» è sostituita dalla data «1o gennaio 2019»;

5)

l'allegato II è così modificato:

a)

il titolo della parte A è sostituito dal seguente:

«Parte A: capacità dei transponder del radar secondario di sorveglianza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 3»;

b)

il titolo della parte B è sostituito dal seguente:

«Parte B capacità dei transponder del radar secondario di sorveglianza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5), lettera b), all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 3»;

c)

il titolo della parte C è sostituito dal seguente:

«Parte C: capacità dei transponder del radar secondario di sorveglianza di fornire dati di sorveglianza supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5, lettera c), all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 14, paragrafo 1».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35).


7.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/387 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

235,2

IL

243,7

MA

84,2

TR

102,0

ZZ

166,3

0707 00 05

MA

79,2

TR

182,3

ZZ

130,8

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

49,4

TR

146,7

ZZ

98,1

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

48,4

IL

98,1

MA

42,1

TN

49,9

TR

73,0

ZZ

62,3

0805 50 10

EG

74,7

TR

71,3

ZZ

73,0

0808 10 80

CN

135,3

US

128,5

ZZ

131,9

0808 30 90

CL

135,2

CN

89,8

ZA

105,7

ZZ

110,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

7.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/39


DECISIONE (UE) 2017/388 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2017

che conferma la partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 16 dicembre 2016 al presidente del Consiglio, il Regno Unito ha notificato l'intenzione di accettare il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Il Regno Unito partecipa già a Europol secondo quanto stabilito dalla decisione del Consiglio 2009/371/GAI (2). La partecipazione del Regno Unito al regolamento (UE) 2016/794 non è subordinata ad alcuna condizione specifica e non occorrono misure transitorie.

(3)

La partecipazione del Regno Unito al regolamento (UE) 2016/794 dovrebbe pertanto essere confermata.

(4)

Per consentire al Regno Unito di continuare a partecipare a Europol dal 1o maggio 2017, data in cui il regolamento (UE) 2016/794 entrerà in applicazione, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al regolamento (UE) 2016/794 è confermata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(2)  Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).


Rettifiche

7.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/40


Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192 del 13 luglio 2013 )

Pagina 6, allegato II, punto 1.1:

anziché:

«Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.1 del presente allegato.»

leggasi:

«Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.1 del presente allegato.».

Pagina 8, allegato II, punto 1.2:

anziché:

«Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.2 del presente allegato.»

leggasi:

«Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.2 del presente allegato.».

Pagina 9, allegato II, punto 1.3:

anziché:

«Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.3 del presente allegato.»

leggasi:

«Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.3 del presente allegato.».

Pagina 10, allegato II, punto 2.1:

anziché:

«Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.1 del presente allegato.»

leggasi:

«Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.1 del presente allegato.».

Pagina 10, allegato II, punto 2.2:

anziché:

«Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.2 del presente allegato.»

leggasi:

«Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.2 del presente allegato.».

Pagina 11, allegato II, punto 2.3:

anziché:

«Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.3 del presente allegato.»

leggasi:

«Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.3 del presente allegato.».

Pagina 14, allegato II, punto 3.2:

anziché:

«La descrizione del disegno deve essere conforme al modello riportato al punto 4.1 del presente allegato, ad eccezione del numero 9, a cui si applica quando segue:»

leggasi:

«La descrizione del disegno deve essere conforme al modello riportato al punto 3.1 del presente allegato, ad eccezione del numero 9, cui si applica quanto segue:».

Pagina 15, allegato II, punto 3.3:

anziché:

«La descrizione del disegno deve essere conforme al modello riportato al punto 4.1 del presente allegato, ad eccezione del numero 10, a cui si applica quando segue:»

leggasi:

«La descrizione del disegno deve essere conforme al modello riportato al punto 3.1 del presente allegato, ad eccezione del numero 10, cui si applica quanto segue:»


7.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/41


Rettifica della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 26 maggio 2016 )

Pagina 134, articolo 33, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 4, agli articoli da 8 a 11, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 15, paragrafo 3, agli articoli da 16 a 19, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafi 3 e 7, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 3, e agli allegati II e III entro 16 giugno 2019. ESSI comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.»

leggasi:

«1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 4, agli articoli da 8 a 11, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 15, paragrafo 3, agli articoli da 16 a 19, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafi 3 e 7, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 3, e agli allegati II e III entro 16 giugno 2019. ESSI comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.»


7.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/41


Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 235 del 9 settembre 2015 )

Pagina 28, allegato I, capitolo II, nella sezione Scheme name (clausola 5.3.6), secondo capoverso:

anziché:

««EN_name_value»= «Elenco di fiducia contenente informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati soggetti alla vigilanza dello Stato membro emittente, unitamente a informazioni relative ai servizi fiduciari qualificati da essi prestati, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.»»,

leggasi:

««EN_name_value»= «Trusted list including information related to the qualified trust service providers which are supervised by the issuing Member State, together with information related to the qualified trust services provided by them, in accordance with the relevant provisions laid down in Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC.»».

Pagina 28, allegato I, capitolo II, nella sezione Scheme information URI (clausola 5.3.7), lettera a):

anziché:

«a)

Informazioni introduttive generali, comuni a tutti gli Stati membri, relative all'ambito di applicazione e al contesto dell'elenco di fiducia, al regime soggiacente di vigilanza e, se del caso, il/i regime/i nazionale/i di approvazione (ad esempio per l'accreditamento). Il testo comune da utilizzare è il testo seguente, in cui la stringa di caratteri «[nome del pertinente Stato membro]» è sostituita dal nome del pertinente Stato membro:

«Il presente elenco è l'elenco di fiducia che contiene informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati soggetti alla vigilanza di/dell'/del/della [nome del pertinente Stato membro], unitamente a informazioni relative ai servizi fiduciari qualificati da essi prestati, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

L'uso transfrontaliero delle firme elettroniche è stato facilitato con la decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che ha fissato l'obbligo per gli Stati membri di elaborare, aggiornare e pubblicare elenchi di fiducia contenenti informazioni relative ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano al pubblico certificati qualificati in conformità alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, e che sono soggetti a vigilanza/accreditamento da parte degli Stati membri. L'attuale elenco di fiducia è la continuazione dell'elenco di fiducia stabilito con la decisione 2009/767/CE.»»,

leggasi:

«a)

Informazioni introduttive generali, comuni a tutti gli Stati membri, relative all'ambito di applicazione e al contesto dell'elenco di fiducia, al regime soggiacente di vigilanza e, se del caso, il/i regime/i nazionale/i di approvazione (ad esempio per l'accreditamento). Il testo comune da utilizzare è il testo seguente, in cui la stringa di caratteri «(name of the relevant Member State)» è sostituita dal nome del pertinente Stato membro:

«The present list is the trusted list including information related to the qualified trust service providers which are supervised by (name of the relevant Member State), together with information related to the qualified trust services provided by them, in accordance with the relevant provisions laid down in Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC.

The cross-border use of electronic signatures has been facilitated through Commission Decision 2009/767/EC of 16 October 2009 which has set the obligation for Member States to establish, maintain and publish trusted lists with information related to certification service providers issuing qualified certificates to the public in accordance with Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures and which are supervised/accredited by the Member States. The present trusted list is the continuation of the trusted list established with Decision 2009/767/EC.»».