ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 56

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
3 marzo 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento

131

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/368 della Commissione, del 2 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

208

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/369 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che sottopone a misure di controllo il metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA)

210

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/370 della Commissione, del 1o marzo 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE prorogando il periodo di applicazione di alcune misure di protezione e modificando l'elenco di zone soggette a misure di protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare in Italia [notificata con il numero C(2017) 1321]  ( 1 )

213

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/366 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2017

che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (2) del Consiglio («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito dazi compensativi definitivi fino all'11,5 % sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino provenienti dalla Repubblica popolare cinese (la «RPC» o «Cina»). Tali misure sono denominate in appresso «le misure in vigore» e l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è in appresso denominata «l'inchiesta iniziale».

(2)

Con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (3) la Commissione ha confermato l'accettazione dell'offerta di impegno sui prezzi («l'impegno») modificato per il periodo di applicazione delle misure definitive. Da allora la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/657/UE (4) che chiarisce le modalità di attuazione dell'impegno e cinque regolamenti di esecuzione che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori (5).

(3)

Il 5 maggio 2015 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni del prodotto oggetto del riesame (6). Il riesame, che si limitava al valore di riferimento utilizzato per il meccanismo di adeguamento dei prezzi definito nel summenzionato impegno, è stato chiuso nel gennaio 2016 in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 della Commissione (7).

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione (8), in seguito a un'inchiesta antielusione il Consiglio ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

1.2.   Domanda di riesame

(5)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (9) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (10) («il regolamento di base»).

(6)

La domanda è stata presentata il 4 settembre 2015 da EU ProSun («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) ed è stata sostenuta dai produttori dell'Unione che realizzano complessivamente oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio

(7)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 5 dicembre 2015 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («avviso di apertura») (11), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(8)

Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza (12) e un riesame intermedio parziale (13) delle misure antidumping applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Si tratta di un procedimento parallelo ma distinto, affrontato sulla base di un regolamento diverso.

(9)

Prima di avviare il riesame in previsione della scadenza e in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, e all'articolo 33, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha comunicato al governo della Cina («governo della RPC») di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e l'ha invitato a tenere consultazioni intese a chiarire la situazione riguardo al contenuto della domanda di riesame ed a pervenire a una soluzione definita di comune accordo. Il governo della RPC ha accettato la proposta di consultazione e le consultazioni si sono quindi svolte il 2 dicembre 2015. Nel corso delle consultazioni non è stato possibile giungere a una soluzione concordata, però si è tenuto debitamente conto delle osservazioni presentate dalle autorità della RPC.

(10)

Lo stesso giorno la Commissione ha avviato d'ufficio un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato ad accertare se sia o no nell'interesse dell'Unione mantenere le misure attualmente in vigore sulle celle del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (14) («l'avviso di apertura di un riesame intermedio parziale»).

1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(11)

L'inchiesta sul rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni riguardava il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 30 settembre 2015 («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(12)

Negli avvisi di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta e ha inoltre informato espressamente in tal senso il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della Cina e le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(13)

Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Campionamento

(14)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

1.6.1.   Produttori dell'Unione

(15)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria, in base al massimo volume rappresentativo delle vendite dell'Unione, tenendo conto dei volumi di produzione e dell'ubicazione geografica, un campione di produttori dell'Unione che potessero essere ragionevolmente oggetto di inchiesta nel periodo di tempo disponibile. Il campione si componeva di sei produttori dell'Unione per quanto riguarda i moduli e di tre produttori dell'Unione per quanto riguarda le celle. Il campione rappresentava i produttori sia integrati verticalmente sia non integrati verticalmente. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Tutte le società selezionate in via provvisoria hanno accettato di essere incluse nel campione.

(16)

Varie parti interessate hanno presentato osservazioni in merito al campione proposto, criticando il fatto che i nomi e la sede di diversi produttori dell'Unione siano stati mantenuti riservati, cosa che ha impedito loro di presentare osservazioni sulla quota dei produttori selezionati in relazione alla totalità della produzione e dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione.

(17)

La Commissione ha ricordato che tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, fatta eccezione per SolarWorld, WARIS Srl («Waris») e Sillia VL («Sillia»), hanno chiesto nella fase di apertura che i loro nomi non venissero divulgati. La Commissione ha ottemperato a tali richieste ma ha invitato i produttori in questione a confermare il loro desiderio di anonimato durante le inchieste di riesame e di motivare debitamente la loro richiesta. Tutte le aziende interessate, ad eccezione di una, hanno confermato la loro richiesta iniziale e fornito una giustificazione a tale proposito. In particolare le aziende hanno espresso il timore di perdere attività commerciali nella RPC e/o le forniture di materie prime e di componenti forniti dalla RPC. Tali motivazioni si sono rivelate giustificate. La Commissione ha pertanto deciso di accettare le loro richieste di anonimato e di respingere le richieste delle parti interessate di rivelare l'identità e la sede dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Tra le società protette dall'anonimato solo Jabil Assembly Poland sp. zoo. («Jabil») ha acconsentito a che il proprio nominativo venisse rivelato nel campione finale.

(18)

Un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione avrebbe omesso di definire l'industria dell'Unione prima di selezionare il campione provvisorio e che pertanto non si possano formulare osservazioni sulla rappresentatività di tale campione. Alcuni dei produttori dell'Unione selezionati, come SolarWorld, sono inoltre verticalmente integrati in quanto fabbricano celle impiegate principalmente per la produzione dei propri moduli. Esiste quindi il rischio che la produzione dello stesso prodotto finale, vale a dire i moduli, sia stata conteggiata due volte.

(19)

Dall'avviso di apertura risulta che «l'industria dell'Unione» si riferisce a tutti i produttori dell'Unione di moduli e componenti chiave (celle). L'industria dell'Unione era inoltre già chiaramente definita nell'inchiesta iniziale. L'uso vincolato della produzione di celle è stato infine dedotto dall'esame della situazione e della rappresentatività dell'industria dell'Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(20)

Varie altre parti interessate hanno asserito che la Commissione non avrebbe dovuto inserire nel campione Waris e Sillia; si tratta infatti di piccoli produttori dell'Unione di moduli che, in quanto tali, hanno un modello aziendale altamente specifico che non è rappresentativo. La Commissione avrebbe dovuto piuttosto inserirvi società di grandi o medie dimensioni, come Jabil.

(21)

La Commissione ha respinto tale argomentazione, avendo essa incluso nel campione un numero significativo di società di grandi e medie dimensioni che producono moduli. Le società Waris e Sillia sono state incluse nel campione al fine di garantire una più ampia rappresentatività a livello geografico.

(22)

Dopo l'apertura del procedimento la Commissione ha dovuto escludere dal campione la società Sillia per mancanza di collaborazione. I rimanenti produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano pertanto il 38,8 % delle vendite totali dell'UE e il 55 % della produzione totale dell'Unione di moduli. Per quanto riguarda le celle, essi rappresentavano il 76,6 % del volume di vendite totale dell'UE e il 77 % della produzione totale dell'Unione. Il campione modificato è stato quindi ritenuto ancora rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.6.2.   Campionamento degli importatori

(23)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(24)

Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Visto il numero esiguo di importatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

1.6.3.   Produttori esportatori

(25)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità della Cina di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(26)

Mentre 86 produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori della Cina hanno fornito le informazioni richieste nell'allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento, i tre maggiori produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori [in termini di vendite all'esportazione del prodotto oggetto del riesame all'Unione in conformità alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6)] non le hanno fornite. Date le circostanze, la Commissione ha incluso nel campione i tre seguenti produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori con il volume maggiore di vendite all'esportazione nell'Unione, che hanno fornito le informazioni richieste e hanno collaborato all'inchiesta:

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, Changzhou, Cina,

Jinko Solar Co Ltd, Shangrao, Cina,

Chint Group, Hangzhou, Cina.

(27)

In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della Cina sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.

1.7.   Risposte ai questionari e visite di verifica

(28)

Il questionario inviato al governo della RPC comprendeva questionari specifici per la China Development Bank, la Export Import Bank of China («EXIM»), la Bank of Beijing, la China Construction Bank («CCB»), l'Industrial and Commercial Bank of China («ICBC»), la China Merchants Bank («MEB»), la China Mingsheng Bank («MiB»), la Ping An Bank, la Suzhou Bank e la China Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure»), dato che, in conformità alle informazioni contenute nella domanda, tali banche avevano erogato prestiti e servizi finanziari al settore del fotovoltaico. Il governo della RPC è stato inoltre invitato a trasmettere il questionario per le banche a qualsiasi altro istituto finanziario noto al governo stesso per aver concesso crediti al settore interessato («il settore del fotovoltaico» o «il settore FV»). Tale questionario per il governo della RPC comprendeva anche questionari specifici per quei produttori di polisilicio, di estrusi di alluminio e di vetro che sono parzialmente o interamente di proprietà statale e che hanno fornito dette materie prime al settore FV durante il periodo dell'inchiesta di riesame. I questionari sono stati inviati anche ai tre (gruppi di) produttori esportatori inclusi nel campione, ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e a tutti gli importatori e utilizzatori che si erano manifestati.

(29)

La Commissione ha ricevuto risposte ai questionari da EXIM, CCB, ICBC, MEB, MiB e Sinosure (ma non dagli altri istituti finanziari elencati nel considerando che precede), dai tre (gruppi di) produttori esportatori inclusi nel campione, dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e da quattro importatori/utilizzatori.

(30)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del rischio del persistere e della reiterazione delle sovvenzioni, del rischio della reiterazione del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione.

a)

Governo della Repubblica popolare cinese:

ministero del Commercio cinese, Pechino, Cina,

China Export & Credit Insurance Corporation, Pechino, Cina,

China Merchants Bank, Pechino, Cina,

Export-Import Bank of China, Pechino, Cina,

Industrial and Commercial Bank of China, Pechino, Cina,

China Construction Bank, Pechino, Cina;

b)

gruppo di produttori inclusi nel campione:

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, Changzhou, Cina,

Jinko Solar Co Ltd, Shangrao, Cina,

Chint Group, Hangzhou, Cina;

c)

produttori dell'Unione inclusi nel campione:

SolarWorld Group, Bonn, Germania,

Jabil, Kwidzyn, Polonia,

WARIS S.r.l., Borgo Chiese, Italia,

2 produttori anonimi di moduli e 2 produttori anonimi di celle;

d)

importatori indipendenti dell'Unione:

IBC Solar AG, Germania,

BayWa r.e.; Solar Energy Systems GmbH, Germania;

e)

operatori a monte:

Wacker Chemie AG, Germania.

(31)

La risposta al questionario della MiB, ricevuta tramite il governo della RPC, non è stata sottoposta a verifica in quanto il 30 giugno 2016 tale società ha comunicato che non avrebbe accettato una verifica in loco. Dalle informazioni fornite dai tre produttori inclusi nel campione risulta che diciotto istituti finanziari, segnatamente l'Agricultural Bank of China, la Bank of China, la Bank of Communication, la China Development Bank, la China Everbright Bank, la China Trust Commercial Bank, l'Hua Xia Bank, l'Industrial Bank of China, la Jiangnan Rural Commercial Bank, la Ping An Bank, la Rural Commercial Bank, la Shanghai Pudong Development Bank e lo Xiantao Finance Bureau, avevano concesso crediti a tali produttori inclusi nel campione oltre che alle banche EXIM, CCB, ICB, MEB e MiB.

1.8.   Divulgazione delle conclusioni

(32)

Il 20 dicembre 2016 la Commissione ha informato tutte le parti interessate riguardo ai fatti e alle considerazioni essenziali in base ai quali intende mantenere le misure compensative in vigore, invitando tali parti a presentare le proprie osservazioni. La Commissione ha esaminato le osservazioni trasmesse dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, la camera di commercio cinese, Wacker, Solar Power Europe («SPE») e Solar Alliance for Europe («SAFE») hanno chiesto e ottenuto un'audizione presso il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(33)

Il Comitato di cui al considerando 790 non ha espresso alcun parere, e successivamente la Commissione ha comunicato la sua intenzione di ridurre da 24 a 18 mesi il periodo durante il quale si applicherebbero le misure. Essa ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito a tale aspetto.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(34)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso sottoposto all'inchiesta conclusasi con l'istituzione delle misure in vigore («l'inchiesta iniziale»), vale a dire moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (lo spessore delle celle non è superiore a 400 micrometri), originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («prodotto oggetto del riesame» o «prodotto in esame») e attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT.

(35)

Dalla definizione del prodotto oggetto del riesame sono esclusi i seguenti tipi di prodotto:

caricatori solari composti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a ricaricare batterie,

prodotti fotovoltaici a film sottile,

prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non sono destinati a generare energia elettrica e che consumano l'energia elettrica generata dalle celle fotovoltaiche integrate in silicio cristallino,

moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

2.2.   Prodotto simile

(36)

Come nell'inchiesta iniziale, il prodotto oggetto di riesame e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e hanno gli stessi impieghi finali. Analogamente, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina e quello venduto all'esportazione nell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e hanno gli stessi impieghi. Di conseguenza, tali prodotti sono considerati simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   RISCHIO DEL PERSISTERE DELLE SOVVENZIONI

(37)

In conformità all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni.

3.1.   Osservazioni preliminari in merito alla parziale omessa collaborazione da parte del governo della RPC

(38)

Su richiesta del governo della RPC, la Commissione ha concesso una proroga di 14 giorni per rispondere al questionario; in tal modo il periodo complessivo previsto per inviarlo è salito a 50 giorni.

(39)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha osservato che, data la lunghezza del questionario, i 50 giorni accordati per compilarlo non erano sufficienti. Il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non abbia agito con la migliore diligenza «essendosi concessa 11 mesi di tempo per valutare informazioni che il governo della RPC era tenuto a presentare in 50 giorni», ha poi confrontato i termini previsti e/o applicabili indicati nell'inchiesta iniziale e in altre inchieste antisovvenzioni con quelli relativi al presente riesame in previsione della scadenza e ha inoltre affermato che, imponendo tali termini, si intendeva metterlo in una posizione difficile e impedirgli di collaborare al meglio delle proprie capacità. La Commissione osserva che, secondo quanto disposto dal regolamento di base, alle parti interessate devono essere concessi almeno 30 giorni per trasmettere la risposta al questionario e 15 mesi al massimo per concludere un riesame in previsione della scadenza. Tali termini giuridici sono stati rispettati e il governo della RPC disponeva di 20 giorni in più rispetto ai tempi minimi stabiliti. L'argomentazione addotta dal governo della RPC non è pertanto valida.

(40)

Nella lettera del 7 gennaio 2016, con cui è stata concessa una proroga dei termini inizialmente previsti, la Commissione ha ricordato al governo della RPC che la risposta al questionario dovrebbe riguardare i regimi di sovvenzione e i vantaggi per tutti i produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame. Con lettera del 21 gennaio 2016 il governo della RPC ha risposto esprimendo le sue preoccupazioni riguardo all'ambito del questionario, comunicando alla Commissione che, nella sua risposta al questionario, come nell'inchiesta iniziale, i dati riguardanti società specifiche si sarebbero riferiti solo ai (al gruppo di) produttori esportatori inclusi nel campione. Con lettera del 22 gennaio 2016 la Commissione ha espresso il proprio disaccordo con la posizione del governo della RPC su tale questione sottolineando che, contrariamente a quanto avvenuto nell'inchiesta iniziale, molti dei principali produttori esportatori, tra cui i tre maggiori in termine di volumi di esportazione nell'Unione del prodotto oggetto del riesame, non hanno collaborato nell'ambito del riesame in previsione della scadenza, determinando così un livello di collaborazione notevolmente inferiore rispetto a quello registrato nel corso dell'inchiesta iniziale. Se la risposta del governo della RPC al questionario si fosse riferita solo al gruppo di produttori esportatori inclusi nel campione, è probabile che sarebbero state omesse informazioni importanti per stabilire le conclusioni sulle sovvenzioni. In uno spirito di leale collaborazione, con la summenzionata lettera la Commissione ha tuttavia accettato in via eccezionale che il governo della RPC, nella sua risposta al questionario, limitasse i dati riguardanti società specifiche ai dieci (gruppi di) maggiori produttori esportatori durante il PIR, il cui nominativo figura nella lettera insieme a quello delle tre società incluse nel campione, ed aveva espresso la propria disponibilità a concedere un'ulteriore proroga fino al 2 febbraio 2016.

(41)

Il governo della RPC ha trasmesso una risposta al questionario incompleta e in tre parti: la prima il 26 gennaio 2016, la seconda il 3 febbraio 2016 e la terza il 5 febbraio 2016. Nella lettera di accompagnamento della parte di documentazione inviata il 26 gennaio 2016 il governo della RPC ha espresso il desiderio di chiarire i motivi per cui la risposta al questionario fosse incompleta, ribadendo più volte in tutto il testo la propria posizione, vale a dire che la risposta riguardava unicamente i tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione.

(42)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha manifestato insoddisfazione riguardo al fatto che la Commissione «deplora che il governo della RPC abbia fornito le informazioni dopo il 26 gennaio 2016». Secondo quanto osservato dalla Commissione, il considerando che precede rappresenta un resoconto fattuale delle modalità di trasmissione della risposta al questionario da parte del governo della RPC. Tale risposta tardiva non ha peraltro dato adito a conseguenze giuridiche.

(43)

La Commissione ha inviato al governo della RPC due lettere di richiesta di maggiori informazioni, il 14 marzo 2016 («prima lettera di richiesta di maggiori informazioni») e il 14 luglio 2016 («seconda lettera di richiesta di maggiori informazioni»), alle quali il governo della RPC ha risposto l'8 aprile 2016 e il 22 luglio 2016. Il 14 luglio 2016 la Commissione ha trasmesso al governo della RPC un programma delle verifiche, chiedendogli di presentare osservazioni e di integrare le informazioni logistiche mancanti.

(44)

In uno spirito di leale collaborazione, il 19 luglio 2016 la Commissione ha inviato una lettera dettagliata in preparazione della verifica. Il 2 agosto 2016 il governo della RPC ha risposto proponendo di strutturare diversamente i tempi della verifica e apportando anche cambiamenti alla durata di alcune delle sezioni da sottoporre a verifica. Come illustrato dalla Commissione nella risposta inviata il giorno stesso, tale proposta non poteva essere accettata dato che il programma modificato non seguiva più una successione logica. La Commissione non poteva inoltre accettare le modifiche apportate ai tempi previsti per la verifica di ciascuna delle sezioni.

(45)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha affermato che, da quanto sopra esposto, emergevano la propria flessibilità a collaborare e la mancanza di flessibilità della Commissione. Quest'ultima desidera sottolineare che il considerando precedente rappresenta un resoconto fattuale della corrispondenza intercorsa prima della visita di verifica.

(46)

La visita di verifica ha avuto luogo dall'8 agosto 2016 al 12 agosto 2016, in base al programma proposto dalla Commissione.

(47)

Nessuna delle banche indicate al considerando 29 ha fornito le informazioni richieste sul settore FV, sostenendo di essere vincolate da requisiti giuridici e clausole contrattuali riguardo alla riservatezza delle informazioni sui prestiti riguardanti società specifiche. Le banche hanno invitato la Commissione a basarsi sulle informazioni fornite dai (gruppi di) produttori esportatori inclusi nel campione.

(48)

Nella sua seconda lettera di richiesta di maggiori informazioni la Commissione ha invitato il governo della RPC a chiedere ai (gruppi di) dieci maggiori produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame di autorizzare le banche a fornire alla Commissione informazioni riguardanti società specifiche nel quadro dell'attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Il governo della RPC ha sostenuto di non poter chiedere, forzare né obbligare i produttori esportatori cinesi a collaborare nella presente inchiesta o in qualsiasi altra inchiesta. Tale affermazione non riguarda tuttavia l'invito della Commissione. Il governo della RPC ha inoltre asserito che la Commissione poteva rivolgersi direttamente a tali società per ottenere le informazioni pertinenti. La Commissione ha in effetti fatto ricorso alle informazioni pertinenti fornite dalle tre società incluse nel campione. Dato però che la richiesta di autorizzazione riguardava informazioni in possesso di istituti finanziari, in particolare le valutazioni della solvibilità, le tre società incluse nel campione non hanno potuto mettere a disposizione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione ritiene che rientrasse nella sfera di competenza del governo della RPC agevolare i necessari contatti tra le banche e i produttori esportatori, in modo tale che le banche fossero in grado di presentare le informazioni richieste.

(49)

Nel corso della visita di verifica il governo della RPC ha sostenuto di aver chiesto ai produttori esportatori inclusi nel campione di trasmettere agli istituti finanziari da cui avevano ricevuto prestiti, linee di credito e/o assicurazione dei crediti la pertinente appendice del questionario per il governo della RPC, asserendo altresì di aver inoltrato l'appendice agli altri istituti finanziari indicati nella lettera di accompagnamento al questionario. Nel corso della visita di verifica non è stato tuttavia possibile comprovare che quanto sopra sia realmente avvenuto e la richiesta della Commissione in tal senso è rimasta insoddisfatta.

(50)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha espresso il proprio disappunto in merito a quanto esposto. La Commissione osserva che il considerando 49 illustra un resoconto fattuale degli eventi, così come si sono svolti.

(51)

Nel corso della visita di verifica presso il governo della RPC la Commissione ha tentato di sottoporre a verifica la risposta al questionario, richiedendo i documenti giustificativi cui si era fatto ricorso per redigerla, in linea con il disposto degli articoli 11 e 26 del regolamento di base. Tali documenti giustificativi, anche nei casi in cui erano espressamente richiesti, salvo sporadiche eccezioni non erano disponibili. Una verifica completa in merito alla risposta al questionario non è stata quindi possibile. Ne consegue che la Commissione ha aggiunto all'elenco standard dei documenti giustificativi anche una serie di altri documenti richiesti in loco ma non forniti. Al termine della verifica l'elenco («elenco dei documenti non forniti»), che conteneva 28 voci unitamente alle relative spiegazioni/osservazioni, è stato sottoposto a revisione di concerto con il governo della RPC e firmato dal governo della RPC e dalla Commissione.

(52)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha affermato che i documenti richiesti, ma non forniti contenuti nell'elenco, potevano rientrare in quattro categorie, segnatamente: «documenti non esistenti» o presunti tali, «documenti in preparazione e non pubblicati ufficialmente», «relazioni sensibili e riservate sulla valutazione dei rischi di credito» e «informazioni fornite in altri documenti inviati». La Commissione rileva che l'elenco dei documenti non forniti comprende la voce «elementi comprovanti la liberalizzazione dei mercati finanziari (People' Bank of China, “PBOC”)», che sembra essere contestata dal governo della RPC nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni.

(53)

Il governo della RPC ha inoltre asserito che, qualora si eliminino i documenti che rientrano in una delle quattro summenzionate categorie, l'elenco conterrebbe solo pochi documenti richiesti ma non forniti. La Commissione ha espresso disaccordo con tale asserzione. Per quanto attiene ai documenti «non esistenti», la Commissione aveva motivo di richiederli, in quanto erano stati menzionati in altri documenti presentati in precedenza durante l'inchiesta in corso e/o quella iniziale. In merito ai «documenti in preparazione e non pubblicati ufficialmente», alcuni di essi avrebbero potuto essere forniti alla Commissione in seguito alla loro adozione formale, ma così non è stato. Per quanto concerne le «relazioni sensibili e riservate sulla valutazione dei rischi di credito», il regolamento di base offre garanzie procedurali in merito alla protezione di tali informazioni da un'ulteriore divulgazione. Infine, sebbene la Commissione abbia accettato che le informazioni vengano fornite «in altri documenti», tali documenti costituivano solo una piccola parte di quelli figuranti nell'elenco.

(54)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha altresì sostenuto che la Commissione, data la mancata presentazione di «determinati documenti», abbia utilizzato i dati disponibili senza correlare detti documenti alle informazioni di cui necessitava. Secondo quanto affermato dal governo della RPC, la Commissione si è quindi avvalsa dei dati disponibili senza conoscerne il contenuto, il che non sarebbe coerente con le disposizioni dell'OMC. La Commissione rileva che le motivazioni su cui si fonda la richiesta dei documenti di cui sopra sono state addotte nel questionario, nel corso della visita di verifica, nelle lettere inviate al governo della RPC il 22 gennaio 2016 e il 23 settembre 2016 nonché nella comunicazione delle conclusioni.

(55)

In seguito alla visita di verifica in loco, il 23 settembre 2016 la Commissione ha comunicato al governo della RPC di stare valutando la possibilità di utilizzare i dati disponibili al posto delle informazioni mancanti, avvertendolo in merito alle conseguenze dell'omessa collaborazione, in conformità all'articolo 28, paragrafi 1 e 6, del regolamento di base.

(56)

Con lettera del 13 ottobre 2016 il governo della RPC ha contestato l'intenzione della Commissione di applicare le disposizioni di cui all'articolo 28 del regolamento di base, sostenendo che tale applicazione non fosse giustificata da motivi di diritto e di fatto. Secondo quanto affermato dal governo della RPC, il fatto che le banche non abbiano fornito alla Commissione le informazioni richieste dimostra che esso non esercita su tali banche un controllo significativo. Il governo della RPC ha inoltre ribadito le motivazioni addotte in precedenza per spiegare i motivi della mancata presentazione delle informazioni richieste.

(57)

Dalle affermazioni del governo della RPC emerge che la Commissione ha omesso di illustrare per quale motivo le informazioni fornite dal governo della RPC erano insufficienti ed erano necessarie ulteriori informazioni. La Commissione ha spiegato al governo della RPC perché le informazioni richieste (cfr. il considerando 40) fossero ritenute necessarie.

(58)

Il governo della RPC ha inoltre affermato che l'intenzione di utilizzare i dati disponibili era stata comunicata dalla Commissione, nella sua lettera a tale proposito, in modo decisamente poco chiaro e impreciso e ha ribadito, nelle sue osservazioni seguite alla divulgazione delle conclusioni, che la lettera della Commissione conteneva «informazioni estremamente concise riguardo ai motivi del ricorso ai dati disponibili». La Commissione osserva che le carenze rilevate sono state elencate in base all'oggetto, al regime di sovvenzioni e/o al soggetto (ad esempio soggetti finanziari) e che l'elenco dei documenti non presentati è stato redatto di comune accordo (cfr. il considerando 51).

(59)

Il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non poteva imputargli la responsabilità dell'omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi, dato che tali società sono indipendenti e che il governo della RPC non esercita su di esse alcun controllo, e non ha fornito alcuna informazione sulle società in questione.

(60)

La Commissione non attribuisce al governo della RPC la responsabilità dell'omessa collaborazione; quest'ultimo è tuttavia responsabile della propria risposta al questionario che, per quanto riguarda le informazioni richieste in merito a società specifiche, riguardava esclusivamente i tre produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione ritiene quindi che, non avendo il governo della RPC fornito le informazioni richieste, esso non abbia agito con la massima diligenza.

(61)

Il governo della RPC ha inoltre contestato che la mancata disponibilità delle copie di determinati documenti potesse in qualche modo pregiudicare o screditare le informazioni disponibili oppure ostacolare l'inchiesta. Nella sua lettera, il governo della RPC ha qualificato gli elementi di prova non forniti come aventi uno scarso valore probatorio (senza precisare ulteriormente a quale «elementi di prova non disponibili» si riferisse) e pertanto la mancata disponibilità di tali elementi non dovrebbe mettere in dubbio il quadro giuridico vigente in Cina. La Commissione non concorda con l'affermazione secondo cui le informazioni non fornite dal governo della RPC abbiano uno scarso valore probatorio, in quanto è possibile valutare il valore delle informazioni solo dopo averle ricevute. La procedura di verifica è volta ad accertare che la risposta al questionario sia precisa. A tale proposito, si conferma che le visite di verifica non hanno consentito alla Commissione di accertare pienamente le informazioni disponibili.

(62)

Il governo della RPC ha inoltre affermato che la Commissione aveva erroneamente individuato sei documenti non presentati nel corso della procedura di verifica e che l'applicazione dell'articolo 28 era ingiustificata. A tale proposito è sufficiente ricordare che l'elenco dei documenti non forniti era stato stabilito di comune accordo.

(63)

Il governo della RPC ha fatto riferimento all'allegato II dell'accordo antidumping dell'OMC e all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo il quale tutte le informazioni che siano verificabili e presentate correttamente in modo da poter essere utilizzate nell'inchiesta senza eccessive difficoltà, che siano comunicate in maniera tempestiva e, se del caso, sul supporto o nel linguaggio informatico richiesto dalle autorità, dovrebbero essere prese in considerazione nell'elaborazione delle conclusioni. Il governo della RPC ha rimandato inoltre a varie decisioni del gruppo di esperti (panel) dell'OMC (15) in cui il termine «verificabile» non significa che l'informazione debba effettivamente essere sottoposta a verifica in loco e ha argomentato che la Commissione non può rifiutare informazioni e utilizzare i dati disponibili, a prescindere dal contesto e dalla natura delle circostanze, nel caso in cui alcune informazioni non siano state reperibili nel corso della verifica.

(64)

La Commissione rileva che l'informazione di cui tenere conto dovrebbe innanzitutto essere verificabile. Nella relazione del panel USSteel Plate il termine «verificare» corrisponde ad accertare o testare la precisione o l'esattezza dei dati o di altri elementi, in particolare mediante analisi o confronto, nonché a controllare o stabilire mediante l'inchiesta. Nel caso di specie, la Commissione ritiene di essersi conformata alle relazioni del panel indicate al considerando che precede.

(65)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha osservato che la Commissione aveva esteso le proprie motivazioni riguardo all'utilizzo dei dati disponibili, che secondo il governo della RPC non sarebbero in linea con l'accordo OMC relativo alle sovvenzioni e misure compensative («SMC») e con l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione rileva che, in conformità all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento di base, il governo della RPC è stato informato in merito a tali motivazioni con lettera del 23 settembre 2016 e che gli è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni in proposito entro il 6 ottobre 2016. Dopo aver chiesto e ottenuto una proroga di tale termine, il governo della RPC si è espresso con lettera del 13 ottobre 2016. L'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento di base dispone anche che «se i chiarimenti non sono considerati soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti e indicati nelle conclusioni pubblicate»; a tale prescrizione ci si è conformati mediante il documento di divulgazione generale del 20 dicembre 2016.

(66)

Il governo della RPC ha anche sostenuto che l'utilizzo dei dati disponibili da parte della Commissione è giuridicamente incoerente, in quanto la Commissione si sarebbe da un lato concentrata sui cambiamenti intercorsi dal periodo dell'inchiesta iniziale mentre, dall'altro, il questionario e le relative appendici erano troppo onerosi in termini di richiesta di informazioni. Il governo della RPC ha inoltre criticato il fatto che la Commissione non abbia indicato nel questionario che si sarebbe concentrata sugli eventuali cambiamenti intercorsi dal periodo dell'inchiesta iniziale e ha altresì affermato che la Commissione aveva chiesto maggiori informazioni rispetto all'inchiesta iniziale. La Commissione respinge tali argomentazioni in quanto, in primo luogo, per analizzare gli eventuali cambiamenti deve anche raccogliere informazioni sullo status quo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In secondo luogo, il questionario non era diverso da qualsiasi altro questionario standard per il governo nell'ambito di un'inchiesta antisovvenzioni, sebbene sia stato ovviamente adattato ai regimi indicati nella domanda. Ciò significa che nel questionario sono state effettivamente chieste le informazioni sulle voci relative alle sovvenzioni non individuate nell'inchiesta iniziale bensì rilevate in seguito.

(67)

Nelle sue osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha ribadito che mancavano le informazioni relative a cinque, e non a sette, produttori esportatori. La Commissione ha accettato tale affermazione, con la seguente precisazione: dei dieci maggiori produttori esportatori nell'Unione, tre erano inclusi nel campione. Altri due avevano risposto al modulo per il campionamento, mentre i rimanenti cinque no. Nel questionario per il governo la Commissione aveva invitato il governo della RPC a rispondere alle domande relative al settore FV, in seguito circoscritte ai dieci maggiori produttori esportatori al fine di alleviare l'onere della risposta. Il governo della RPC ha però risposto al questionario per il governo prendendo in considerazione solo le tre società incluse nel campione, senza fornire informazioni in merito agli altri sette produttori esportatori.

(68)

Riguardo al livello di rappresentatività, la Commissione non concorda con l'argomentazione addotta dal governo della RPC, secondo la quale l'insistenza con cui la Commissione ha chiesto al governo della RPC di fornirle informazioni sui dieci maggiori produttori esportatori implicherebbe che il campione non è rappresentativo ai fini dell'elaborazione delle conclusioni nella presente inchiesta. La Commissione intende chiarire che il campione è rappresentativo, dato che soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento di base: riguarda i maggiori produttori in termini di volumi che hanno collaborato. Nella comunicazione inviata in seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha chiesto che differenza avrebbero fatto le informazioni aggiuntive. La Commissione rileva di non aver potuto escludere a priori la necessità di applicare l'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento di base. In tale situazione, le informazioni sui dieci maggiori produttori esportatori avrebbero solo migliorato ulteriormente la qualità delle conclusioni, dato che la base di informazioni sarebbe stata più ampia.

(69)

Contrariamente a quanto commentato dal governo della RPC in seguito alla divulgazione delle conclusioni, la Commissione non ha mai violato i doveri di indagine che le spettano d'ufficio, bensì ha esaminato le informazioni disponibili nonostante fossero incomplete e ha fatto tutto il possibile per colmarne le lacune.

(70)

La Commissione respinge pertanto le argomentazioni del governo della RPC, secondo le quali le informazioni richieste erano prive di rilevanza.

(71)

Nel mettere in rilievo il corpus di informazioni presentate, il governo della RPC ha anche sostenuto che, nel documento di divulgazione generale, la Commissione ha falsato la reale portata delle informazioni mancanti.

(72)

In merito agli istituti finanziari e ai fornitori di fattori produttivi, il governo della RPC ritiene illogico che la Commissione richieda la collaborazione di 3 800 banche e di tutti i fornitori di fattori produttivi. La Commissione rileva che tale osservazione non è corretta, dato che essa ha meramente invitato il governo della RPC a inoltrare i questionari specifici agli istituti finanziari e ai fornitori di fattori produttivi, come indicato al considerando 28.

(73)

Con riferimento alle osservazioni del governo della RPC sulla sua presunta piena collaborazione, la Commissione ha affermato che, fino alla conclusione dell'inchiesta, non sono state affrontate in modo adeguato le seguenti carenze sostanziali. Il governo della RPC non ha fornito alcuna delle informazioni richieste nella lettera inviatagli dalla Commissione il 23 settembre 2016; ha omesso di presentare informazioni sui dieci maggiori produttori esportatori; inoltre non ha agevolato il ricevimento delle risposte al questionario da parte della China Development Bank, della Bank of Beijing, della Ping An Bank e della Suzhou Bank; anche le informazioni sulla quota di mercato relativa a polisilicio, vetro e alluminio nella RPC risultavano mancanti; infine, il governo della RPC ha rifiutato di trasmettere i questionari specifici: i) a qualsiasi altro istituto finanziario noto al governo della RPC per aver concesso prestiti ai dieci maggiori produttori esportatori; e ii) ai fornitori di polisilicio, vetro e alluminio. Per quanto riguarda questi ultimi, il governo della RPC ha sostenuto di non aver visto la necessità di inviare loro l'appendice.

(74)

Alla luce delle conclusioni della presente sezione, la Commissione ritiene che, in linea di massima, siano soddisfatte le condizioni per l'utilizzo dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base.

(75)

Per rispondere alle osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni, la Commissione ha individuato con precisione, per ciascuno dei regimi di sovvenzione analizzati nelle sezioni che seguono, le informazioni di cui non si è tenuto conto in base ai dati disponibili e le altre informazioni che le hanno sostituite.

(76)

Un produttore esportatore incluso nel campione ha criticato il ricorso all'articolo 28 del regolamento di base, in quanto lo percepiva come diretto nei suoi confronti e ha sottolineato che, nei suoi riguardi, la Commissione non ha seguito la procedura stabilita in quell'articolo. La Commissione non può concordare con tale opinione, non avendo essa trascurato alcuna informazione fornita da tale produttore esportatore, ma al contrario avendo fatto ricorso a tutte le informazioni disponibili, comprese quelle pervenute da tale produttore esportatore.

3.2.   Piani, progetti e altri documenti dello Stato

(77)

Tutti i regimi di sovvenzione oggetto di valutazione sono originati dall'attuazione della pianificazione centrale, come nel caso dell'inchiesta iniziale.

(78)

Alla luce della durata ridotta delle misure compensative sulle importazioni del prodotto oggetto di riesame, la Commissione ha incentrato la sua analisi sulle possibili modifiche delle politiche, dei documenti di pianificazione e delle disposizioni giuridiche/pratiche che tali modifiche comporterebbero.

(79)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non aveva agito con il dovuto livello di diligenza per giungere a una conclusione motivata sul persistere delle sovvenzioni, essendosi basata sostanzialmente sulle sue conclusioni relative alle pratiche di sovvenzione nell'inchiesta iniziale, che il governo della RPC aveva contestato nel corso di tale inchiesta. Esso ha fatto riferimento anche alla relazione USAD and CVD dell'organo di appello dell'OMC (punto 354), secondo la quale un mero riferimento alle conclusioni di un'inchiesta non è sufficiente come spiegazione motivata e adeguata.

(80)

Le osservazioni formulate dal governo della RPC nel corso dell'inchiesta iniziale sono state esaminate e recepite nel regolamento iniziale e le conclusioni tratte in tale inchiesta non sono state impugnate (16). A tale proposito, la Commissione non vede per quale motivo tali conclusioni non possano costituire parte integrante del corpus di informazioni al quale la Commissione ha attinto per formulare le sue conclusioni nella presente inchiesta, fermo restando che i fatti su cui dette conclusioni si fondano non siano stati ritenuti modificati, poiché ciò implicherebbe una nuova valutazione. La Commissione ribadisce inoltre, contrariamente a quanto imputatole, di non essersi basata in modo significativo sulle conclusioni formulate nell'inchiesta iniziale, come attestato dall'analisi delle informazioni che sono state raccolte nel corso dell'inchiesta e che trovano riscontro nel presente regolamento. A tale proposito e alla luce della parziale applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base al governo della RPC, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili che, in alcuni casi, l'hanno indotta a basarsi sulle conclusioni formulate nel corso dell'inchiesta iniziale.

(81)

Il richiedente ha sostenuto che la RPC continua a sovvenzionare fortemente il proprio settore del fotovoltaico e ha indicato una serie di documenti strategici e programmatici e di normative su cui si basa il sostegno dello Stato in questo campo. La Commissione ha preso in esame ed analizzato i documenti citati nella domanda e i documenti aggiuntivi presentati nel corso dell'inchiesta dal governo della RPC e dai produttori esportatori inclusi nel campione.

(82)

Nell'inchiesta iniziale si è stabilito che il governo della RPC aveva incluso il settore FV tra quelli «strategici» nell'ambito del dodicesimo piano quinquennale (17). Il governo della RPC aveva anche elaborato un piano specifico per il settore dell'energia solare fotovoltaica (nel quadro del dodicesimo piano quinquennale generale): il dodicesimo piano quinquennale per il settore dell'energia solare fotovoltaica. In tale piano il governo della RPC aveva espresso il proprio sostegno alle «imprese superiori» (18) e alle «imprese essenziali» (19), impegnandosi a «promuovere l'attuazione di varie politiche di sostegno al settore del fotovoltaico» (20) e a «formulare l'elaborazione globale di politiche di sostegno in campo industriale, finanziario e fiscale…» (21). Tali piani riguardavano gli anni dal 2011 al 2015 e quindi anche il periodo dell'inchiesta di riesame.

(83)

Nel marzo 2016 è stato pubblicato il tredicesimo piano quinquennale, che riguarda il periodo 2016-2020. In risposta alla seconda lettera di richiesta di maggiori informazioni, il governo della RPC ha presentato solo la versione in lingua cinese, accompagnata da una traduzione in inglese dell'indice. Il tredicesimo piano quinquennale include il settore FV in tale piano strategico (22). Nel tredicesimo piano quinquennale l'accento posto sui progressi tecnologici si estende ai prodotti e servizi del settore dell'energia, comprendendo in modo specifico le celle fotovoltaiche di nuova generazione.

(84)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto di aver esibito il tredicesimo piano quinquennale, dal quale emergeva che il settore dell'energia solare non è incentivato.

(85)

La versione inglese del tredicesimo piano quinquennale è stata chiesta nel corso della visita di verifica e inserita nell'elenco dei documenti non presentati. Durante la visita di verifica il governo della RPC disponeva di un estratto in formato cartaceo della versione inglese e si è impegnato a presentare tale versione alla Commissione non appena possibile. Come risulta dal sito web della NDRC (23), la versione inglese di tale documento è stata pubblicata il 7 dicembre 2016 e non è mai stata trasmessa alla Commissione. Non disponendo di una versione ufficiale e completa in lingua inglese del piano trasmesso dal governo della RPC, la Commissione ha dovuto basarsi su una traduzione interna di tale documento, che durante la visita di verifica è stata confrontata con gli estratti di cui al considerando 83 in presenza dei rappresentanti del governo della RPC. Pur indicando che tali riferimenti definivano gli orientamenti dell'innovazione tecnologica, il governo della RPC non ne ha negato l'esistenza. Va infine notato che, mancando una versione inglese completa del piano presentato dal governo della RPC, la Commissione si è basata sulla traduzione interna in lingua inglese di cui alla comunicazione delle conclusioni (cfr. la nota a piè di pagina 22).

(86)

Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che gli estratti di cui ai considerando 83 e 87 si riferiscono allo sviluppo di moderne reti infrastrutturali interne, compresi l'impiego/la generazione di energia solare ma non la produzione dei materiali atti a generarla. Il governo della RPC ha altresì affermato che il capo 23, in cui si delineano i settori emergenti e strategici, non si riferisce affatto al settore dell'energia solare e ha negato l'esistenza di un riferimento alle celle fotovoltaiche nel riquadro 8 dello stesso capo.

(87)

Il capo 30 del piano recita: «continueremo a promuovere lo sviluppo dell'energia eolica e fotovoltaicaz» Da una semplice lettura di tale affermazione emerge che il sostegno alla «energia fotovoltaica» implica il sostegno al settore FV cinese. Tale interpretazione trova conferma al capo 23 «Sviluppo di settori strategici emergenti», in cui il riquadro 8, che reca lo stesso titolo, fa chiaramente riferimento ai «progressi nel settore delle tecnologie fondamentali, come le celle fotovoltaiche di nuova generazione, e alla promozione della loro applicazione a livello industriale», vale a dire ai materiali necessari per produrre energia. Un altro riferimento a tale proposito è reperibile alla sezione 1 dello stesso capo, in cui si legge quanto segue: «Sosterremo lo sviluppo delle tecnologie informatiche di nuova generazione […] tecnologia verde e a basse emissioni di carbonio.» Va detto a tale proposito che in Cina la tecnologia verde è di norma associata al settore FV. Inoltre, come indicato ai considerando 378 e 389, il settore FV figura quale settore incentivato nel repertorio dei settori, dei prodotti e delle tecnologie chiave il cui sviluppo è incentivato dallo Stato. In base a quanto precede, la Commissione ha confermato che il settore FV rientra in tale piano strategico.

(88)

Nel sua risposta del 22 luglio 2016 il governo della RPC ha comunicato che il tredicesimo piano quinquennale specifico per il settore dell'energia solare fotovoltaica non è ancora stato pubblicato. Nel corso della visita di verifica, vale a dire meno di 20 giorni dopo, il governo della RPC ha invece asserito che non avrebbe emanato un tale documento strategico senza fornire ulteriori elementi di prova al riguardo. Il governo della RPC ha infine asserito che la mancata elaborazione del tredicesimo piano quinquennale per il settore dell'energia solare costituisce un'ulteriore indicazione del fatto che tale settore non è incentivato.

(89)

La decisione n. 40 del Consiglio di Stato, la decisione del Consiglio di Stato del 10 ottobre 2010 e il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006–2020) a sostegno del settore FV e che promuovono in vari modi il sostegno finanziario e fiscale al settore FV, come evidenziato al considerando 102 del regolamento iniziale, sono però ancora in vigore, così come la legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico, che elenca una serie di misure a sostegno del settore FV. Pertanto, sebbene il tredicesimo piano quinquennale specifico per il settore dell'energia solare non sia stato varato, ciò non significa che il sostegno del governo al settore FV sia terminato, dato che tutti i rimanenti piani, progetti e documenti di altro genere emanati dallo Stato sono sufficienti ad avvalorare la conclusione che detto sostegno è tuttora presente.

(90)

Infine l'inchiesta iniziale (24) era pervenuta alla conclusione che la politica del governo della RPC è quella di concedere prestiti agevolati al settore del fotovoltaico e nel corso della presente inchiesta tale governo non ha fornito elementi di prova attestanti che la situazione è mutata. L'inchiesta non ha portato alla luce alcun elemento che potesse contraddire le constatazioni di cui sopra; al contrario, ha prodotto nuovi elementi che le confermano.

(91)

Le relazioni monetarie cinesi, pubblicate da un organismo statale (il «gruppo di analisi della politica monetaria della People's Bank of China»), hanno inoltre confermato la politica attuata dal governo della RPC a tale proposito; infatti, durante tutto il PIR hanno riferito che «il ruolo del settore finanziario verrà potenziato al fine di erogare servizi migliori e promuovere la riforma e lo sviluppo delle ferrovie, …e di altri settori chiave» (25), che «vi sarà un maggiore sostegno a favore … dei settori strategici emergenti e di altri ambiti fondamentali dell'economia nazionale» (26), che «la PBOC seguirà le disposizioni strategiche del Comitato centrale del Partito e del Consiglio di Stato» (27) e che «saranno erogati servizi finanziari migliori a sostegno della strategia per lo sviluppo basato sull'innovazione, saranno concepiti prodotti finanziari specificamente mirati per soddisfare le esigenze delle aziende operanti nel campo dell'innovazione tecnologica e gli istituti finanziari saranno incoraggiati a fornire maggiore sostegno … ai settori strategici emergenti e ad altri ambiti fondamentali.» (28), o che «gli istituti finanziari saranno incentivati a potenziare il sostegno alla strategia intesa a trasformare la Cina da produttore di grandi volumi a produttore di qualità erogando servizi finanziari efficienti, appositamente mirati all'adeguamento strategico della struttura industriale, alla realizzazione di infrastrutture, di cantieri navali, alla promozione dei settori logistico, energetico, scientifico, tecnologico e culturale e di altri ambiti fondamentali» (29).

(92)

Durante la presente inchiesta quanto sopra esposto è stato confermato anche dalle constatazioni elaborate in relazione ai tre produttori esportatori inclusi nel campione. Ad esempio nella relazione annuale 2014, presentata alla commissione statunitense per i titoli e gli scambi (SEC) da uno dei produttori esportatori inclusi nel campione, si legge che: «La China Development Bank e la China Minsheng Bank ci hanno tradizionalmente concesso prestiti per il finanziamento del nostro progetto relativo all'energia solare. Dato che la concessione di tali prestiti è in parte dovuta a considerazioni strategiche, le condizioni di erogazione e la loro disponibilità possono variare in funzione dei cambiamenti di posizione del governo in merito al settore dell'energia solare. Se in futuro non riusciremo ad ottenere finanziamenti a condizioni commercialmente attraenti da tali banche o da altre banche, rischiamo di incontrare difficoltà a finanziare i nostri progetti. Non possiamo essere certi di riuscire a reperire ulteriori adeguate fonti di finanziamento nei tempi richiesti o in assoluto, oppure a condizioni e costi che riteniamo vantaggiosi o accettabili, il che può rendere difficile o impossibile realizzare i nostri piani di crescita» (30).

(93)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che il settore FV non rientra nei settori chiave, strategici o emergenti e che pertanto le summenzionate politiche non si riferiscono ad esso.

(94)

A tale proposito si rimanda al considerando 87, in cui si perviene alla conclusione che il settore FV è considerato un settore chiave/strategico.

(95)

Come indicato ai considerando 333 e 400 del regolamento iniziale e confermato dalla presente inchiesta, tra l'altro al considerando 83, il settore del fotovoltaico è considerato un settore chiave/strategico; le conclusioni elaborate nel regolamento iniziale restano valide e sono pertanto confermate.

3.3.   Regimi specifici

(96)

La Commissione ha esaminato tutti i regimi di sovvenzione indicati nella domanda di riesame e ha chiesto alle autorità della Cina di fornire informazioni su altri eventuali regimi di sovvenzione ad essi correlati. In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame, la Commissione ha cercato di ottenere informazioni sui seguenti regimi, i quali comporterebbero l'erogazione di sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione:

i)

Prestiti agevolati, linee di credito, altri finanziamenti, garanzie e assicurazioni

Prestiti agevolati

Concessione di linee di credito

Regimi di sovvenzione dei crediti all'esportazione

Garanzie e assicurazioni dei crediti all'esportazione per le tecnologie verdi

ii)

Regimi di concessione di sovvenzioni

Sovvenzioni per la promozione di «marchi famosi» e di «marchi notori in Cina», del «fondo per lo sviluppo dei marchi di esportazione» («Export Brand Development Fund») e programmi simili

Programma dimostrativo «Golden Sun»

Sovvenzioni diverse

iii)

Regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette

Regime «due zero/tre metà» per le imprese a partecipazione estera (foreign-invested enterprises — FIE)

Regime «due zero/tre metà» per le imprese di nuova e alta tecnologia

Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo

Sgravi fiscali per le imprese di nuova e alta tecnologia partecipanti a determinati progetti

Sgravio dell'imposta sul reddito per le FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese

Esenzione fiscale sul reddito derivante da taluni dividendi, bonus e altri investimenti azionari per le società abilitate residenti

Altri regimi fiscali: politiche fiscali preferenziali nelle regioni occidentali, imposte sulla manutenzione urbana e sulla costruzione e sovrattassa sull'istruzione per le imprese a partecipazione estera, agevolazioni fiscali per le società con un profitto esiguo

iv)

Regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni

Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate

Sgravi IVA alle FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese

Esenzione dall'IVA per i prodotti venduti dalle FIE

v)

Fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

Fornitura di polisilicio da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

Fornitura di estrusi di alluminio da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

Fornitura di vetro da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

Fornitura di energia elettrica da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

Fornitura di acqua da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

Fornitura di terreni e concessione di diritti d'uso di terreni da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

vi)

Sostegno alle operazioni di fusione e di ristrutturazione nel settore FV.

3.4.   Sovvenzione delle importazioni durante il PIR

3.4.1.   Prestiti agevolati, altri finanziamenti, garanzie e assicurazioni

3.4.1.1.   Prestiti agevolati

—   Introduzione

(97)

Nella domanda si sosteneva che il governo della RPC continuava a sovvenzionare il settore FV nazionale mediante la concessione di prestiti agevolati.

a)   Base giuridica

(98)

La base giuridica per i prestiti agevolati è identica a quella dell'inchiesta iniziale: legge della RPC sulle banche commerciali («legge sulle banche»), norme generali in materia di prestiti (attuate dalla People's Bank of China), decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale.

(99)

Tali disposizioni giuridiche sono attuate dalle decisioni delle banche statali, che sono enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento (cfr. la sezione che segue) o, in alternativa, agiscono su incarico o per ordine dello Stato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base.

b)   Banche statali cinesi in qualità di enti pubblici

(100)

Le sovvenzioni, sotto forma di prestiti agevolati, sono state erogate dalle banche statali. È quindi necessario accertare che tali banche siano enti pubblici.

(101)

In conformità a quanto statuito dall'organo di appello dell'OMC (decisione 379, punto 318), la prova applicabile per stabilire che un'impresa statale è un ente pubblico è la seguente: «Quello che conta è sapere se un soggetto è investito dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un'autorità a determinati soggetti. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a un particolare soggetto. L'attestazione che un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto, a nostro avviso, la prova che un governo esercita un controllo significativo su un soggetto e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che il soggetto in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. Teniamo tuttavia a precisare che, a parte un'espressa delega di autorità nell'ambito di uno strumento giuridico, l'esistenza di meri collegamenti formali tra un soggetto e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l'azionista di maggioranza di un determinato soggetto non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che il soggetto in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi è possibile dedurre che il soggetto interessato esercita poteri pubblici.»

(102)

Nel caso di specie, la conclusione secondo la quale le banche statali che hanno concesso prestiti agevolati ai tre produttori inclusi nel campione sono investite dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche si fonda sulle considerazioni che seguono.

(103)

La Commissione ha raccolto informazioni in merito alla proprietà pubblica degli istituti finanziari, in quanto essa rappresenta un indizio formale che, combinato con la prova secondo cui tale controllo formale è stato esercitato in modo significativo, può indurre a ritenere che il soggetto in questione eserciti poteri pubblici. Nella sua risposta al questionario, il governo della RPC ha fornito informazioni sulla partecipazione azionaria di 17 istituti finanziari il cui bilancio complessivo rappresenterebbe l'80 % della totalità del settore bancario. Le informazioni fornite si basavano su varie fonti. In particolare, il governo della RPC ha affermato che quattro banche statali (l'ICBC, l'Agricultural Bank, la Bank of China e la China Construction Bank). Secondo quanto da lui sostenuto, il governo della RPC deteneva partecipazioni azionarie inferiori al 50 % in altre quattro banche (Bank of Communications, China Everbright Bank, Industrial Bank and Shanghai Pudong Development Bank) e nessuna partecipazione nelle rimanenti nove banche.

(104)

Nel corso della verifica è emerso che le informazioni fornite sulla partecipazione azionaria, a differenza di quanto indicato in alcuni documenti pubblicamente disponibili, non erano corrette, in quanto escludevano le partecipazioni di proprietà governativa indiretta. Il governo della RPC è stato invitato a rivedere in tal senso la sua risposta al questionario e di riferire in merito alla proprietà diretta e indiretta. Avendo ricevuto un rifiuto a tale richiesta, la Commissione non è stata pertanto messa in condizione di verificare la precisione e l'esattezza dei dati comunicati per quanto riguarda la partecipazione azionaria dello Stato al capitale delle banche e di altri istituti finanziari.

(105)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha argomentato che le informazioni fornite sulla partecipazione azionaria erano riferite agli istituti che già rappresentavano l'80 % della totalità del settore bancario, che le informazioni sulla partecipazione azionaria indiretta dello Stato non erano disponibili e che pertanto la richiesta della Commissione era ingiustificata. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione avrebbe ritenuto comunque inadeguata la sua collaborazione, a prescindere dalle relative modalità. La Commissione respinge quest'ultima considerazione. Occorre inoltre chiarire che, in assenza di altre informazioni fornite alla Commissione, l'affermazione secondo cui le informazioni sulla partecipazione azionaria rese note dal governo della RPC presumibilmente «rappresentavano l'80 % della totalità del settore bancario» non poteva essere verificata dalla Commissione. Se tuttavia tale affermazione non verificata fosse vera, le informazioni sulla partecipazione azionaria non comproverebbero il parere espresso dal governo della RPC in merito alla qualifica giuridica di tali banche.

(106)

La Commissione è pertanto giunta alle conclusioni che vengono illustrate di seguito. In primo luogo è risultato che l'ICBC, l'Agricultural Bank, la Bank of China e la CCB erano banche pubbliche in conformità alla risposta al questionario da parte del governo della RPC. In secondo luogo, per quanto riguarda la Bank of Communications, la China Everbright Bank, l'Industrial Bank e la Shanghai Pudong Development Bank, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili includendovi le partecipazioni azionarie indirette grazie al ricorso alle informazioni note a tale proposito. Delle nove banche rimanenti, che si presume siano in maggioranza di proprietà privata del governo della RPC, solo tre hanno concesso prestiti alle società incluse nel campione. Pertanto le altre sei banche non sono state sottoposte ad ulteriore inchiesta. Una di queste era la MEB, che in seguito a una verifica si è rivelata di proprietà pubblica (cfr. i considerando da 167 a 187), in base alla valutazione di tutti gli elementi disponibili. Le altre due banche, la Hua Xia Bank e la Ping An Bank, non sono state oggetto di ulteriore inchiesta da parte della Commissione, in quanto la percentuale dei prestiti da loro concessi ai produttori inclusi nel campione era irrisoria. Ai fini della presente inchiesta, la Commissione è pertanto giunta alla conclusione che le nove banche ICBC, Agricultural Bank, Bank of China, CCB, MEB, Bank of Communications, China Everbright Bank, Industrial Bank e Shanghai Pudong Development Bank) erano di proprietà pubblica.

(107)

La Commissione ha chiesto al governo della RPC informazioni sulla quota dei prestiti erogati all'industria nel suo complesso e al settore FV dalle banche di cui il governo della RPC è il principale o l'unico azionista, dalle banche di cui il governo della RPC detiene una partecipazione azionaria senza essere il principale azionista, dalle banche non partecipate dal governo della RPC e dalle banche a partecipazione estera. Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta esauriente a tale questione, neppure quando l'ambito è stato ridotto alle banche che erogano finanziamenti ai (gruppi dei) dieci maggiori produttori esportatori. Il governo della RPC non ha suggerito fonti alternative per ottenere tali informazioni. Lo scopo di tale richiesta era quello di stabilire se il modello di prestito evidenziasse differenze in base alla proprietà. Se da tali informazioni fosse in effetti emerso che le banche statali sono tenute, in base alla pianificazione centrale, ad agevolare una percentuale maggiore di settori industriali, tale elemento avrebbe rappresentato un indizio del fatto che i poteri pubblici sono esercitati in modo significativo.

(108)

In merito alla richiesta di informazioni, nel corso della visita di verifica il governo della RPC ha sostenuto che le banche della RPC non erogavano prestiti agevolati e/o linee di credito al settore FV. Tale affermazione è in contraddizione con le constatazioni relative ai tre produttori esportatori inclusi nel campione, che hanno tutti ottenuto prestiti agevolati e/o linee di credito dalle quattro banche sottoposte a verifica e dalle altre banche elencate al considerando 29.

(109)

La Commissione ha pertanto basato le sue constatazioni, secondo cui le banche statali sono enti pubblici, sulle risposte al questionario ricevute tramite il governo della RPC per le banche EXIM, CCB, ICBC, MEB e MiB e dai tre produttori esportatori inclusi nel campione, sulle visite di verifica, sulle informazioni rese disponibili da altre fonti, sulla domanda di riesame e sulle conclusioni dell'inchiesta iniziale che sono risultate immutate.

(110)

Lo scopo del questionario specifico per gli istituti finanziari («appendice A») era verificare le asserzioni della denuncia secondo cui le banche statali cinesi sono enti pubblici. La Commissione intendeva raccogliere informazioni per sapere se le banche statali fossero investite dell'autorità di esercitare funzioni pubbliche in relazione al settore del fotovoltaico, segnatamente tramite la composizione del consiglio di amministrazione e del consiglio degli azionisti, come stabilito nello statuto, nei verbali delle assemblee degli azionisti/delle riunioni degli amministratori, dalla nazionalità degli azionisti/amministratori, dalle politiche creditizie e dalla valutazione dei rischi riguardo ai prestiti erogati al settore del fotovoltaico e ai produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato.

—   Verifiche presso le banche

(111)

Nella sua lettera in preparazione della verifica la Commissione ha previsto di effettuare una verifica presso le quattro banche (EXIM, ICBC, CCB e MEB) che avevano presentato risposte all'appendice A del questionario ed erogato prestiti ai produttori esportatori inclusi nel campione. Alla lettera era accluso un elenco dettagliato ma non esaustivo di questioni che sarebbero state oggetto della visita di verifica. Nella lettera in preparazione della verifica la Commissione aveva affermato che il governo della RPC era «stato invitato a mettere a disposizione tutti i documenti giustificativi utilizzati per elaborare risposte concrete, tra cui i documenti originari e le domande».

—   EXIM

(112)

Nella sua seconda lettera di richiesta di maggiori informazioni la Commissione ha informato il governo della RPC che la risposta dell'EXIM all'appendice A era incompleta e che l'EXIM aveva omesso di inviare un documento specificamente richiesto, vale a dire le versioni in cinese e in inglese dello statuto. L'EXIM aveva indicato nella sua risposta al questionario che lo statuto costituisce un documento di gestione interna e pertanto non lo ha esibito. Nella risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni emergeva che era in corso una riforma dell'EXIM e che la revisione dello statuto non era ancora stata completata. Nel corso della verifica in loco l'EXIM ha dichiarato che la riforma era stata avviata nei mesi di marzo/aprile 2015 e che la versione applicabile dello statuto in corso di revisione risaliva al 1994, senza però fornire tale versione del 1994. Alla richiesta di presentare elementi di prova riguardanti la riforma in corso, l'EXIM ha rimandato al proprio sito Internet. Data l'assenza di connessione Internet, è stato tuttavia impossibile verificare in loco tale informazione.

(113)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione, al fine di ottenere elementi di prova attestanti la riforma in corso, avrebbe potuto consultare il sito Internet dell'EXIM a Bruxelles prima di effettuare la visita di verifica in loco, oppure avrebbe dovuto prevedere mezzi propri per connettersi a Internet mentre era sul posto. A tale proposito la Commissione ribadisce che, nonostante le numerose richieste, l'EXIM ha omesso di presentare lo statuto, a prescindere dalla versione originale o riveduta.

(114)

Durante la visita di verifica la Commissione ha chiesto una copia dell'avviso di istituzione dell'EXIM emesso dal Consiglio di Stato e delle misure per la gestione del credito per i venditori all'esportazione di prodotti ad alta tecnologia dell'EXIM. L'EXIM ha rifiutato di esibire tali documenti.

(115)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha osservato che i dettagli relativi all'istituzione dell'EXIM potevano essere reperiti sul sito Internet dell'EXIM stessa e che il secondo documento menzionato al considerando che precede era stato abrogato. Il governo della RPC ha pertanto ritenuto che i due documenti citati al considerando che precede non costituissero motivi validi per il ricorso ai dati disponibili. La Commissione ribadisce che, nella sua lettera in preparazione della verifica, il governo della RPC e gli enti finanziari erano stati invitati a rendere prontamente disponibili le informazioni richieste in loco. La Commissione ricorda che l'EXIM stessa, nella sua risposta al questionario, aveva fatto riferimento al primo documento. Al fine di verificare la risposta al questionario, la Commissione necessitava pertanto di detto documento. Per quanto concerne il secondo documento, la Commissione prende nota delle osservazioni del governo della RPC in merito alla relativa abrogazione.

(116)

Per quanto riguarda la partecipazione azionaria e come indicato nella sua risposta al questionario, la Commissione ha stabilito che l'EXIM è un'agenzia per il credito all'esportazione al 100 % di proprietà dello Stato. Per quanto attiene al consiglio di amministrazione e alla sua composizione, nel corso della visita di verifica l'EXIM ha fornito informazioni contraddittorie, in quanto ha affermato che il consiglio di amministrazione non era ancora stato costituito a motivo del processo di revisione in corso. Nella sua risposta al questionario, tuttavia, l'EXIM ha più volte fatto riferimento a tale consiglio di amministrazione. Anche la composizione del collegio dei revisori dei conti non è stata comunicata e non ha potuto essere sottoposta a verifica. Ne consegue che la Commissione non è stata in grado di verificare l'esistenza o la composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del collegio dei revisori dei conti.

(117)

Il governo della RPC ha spiegato nella risposta al questionario che lo statuto del 1994 disciplina il funzionamento dell'EXIM e ha illustrato tale funzionamento. Il governo della RPC ha tuttavia omesso di presentare il documento in questione.

(118)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC non ha concordato con la valutazione della Commissione di cui al considerando 113, osservando che nella relazione annuale 2015 dell'EXIM era indicato che la costituzione del consiglio di amministrazione era stata accelerata; tale organo non veniva tuttavia citato in altri contesti. La Commissione rileva che il questionario e la seconda lettera di richiesta di maggiori informazioni erano intesi ad ottenere informazioni sulla composizione (non sulla nomina) del consiglio di amministrazione. Fino al momento in cui si è svolta la visita di verifica in loco non è emerso in modo chiaro che l'EXIM probabilmente non aveva, durante il PIR, un consiglio di amministrazione.

(119)

In seguito al ricorso ai fatti disponibili la Commissione giunge alle seguenti conclusioni: lo Stato, in qualità di proprietario al 100 % dell'EXIM, controlla l'EXIM nominando i membri del suo collegio dei revisori dei conti. Tali membri rappresentano gli interessi dello Stato, incluse le considerazioni di natura strategica, durante le riunioni dell'EXIM. In assenza di un consiglio di amministrazione, è il collegio dei revisori dei conti o lo Stato ad occuparsi direttamente della gestione dell'EXIM.

(120)

In base agli articoli 3 e 5 del regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali, la Commissione ha stabilito che i membri del collegio dei revisori dei conti sono inviati dal Consiglio di Stato e a tale organo rispondono.

(121)

Va inoltre ricordato che, di norma, gli Stati conferiscono alle agenzie di credito all'esportazione l'autorità di esercitare funzioni pubbliche, segnatamente la promozione delle esportazioni verso i paesi e per le merci in riferimento ai quali le assicurazioni commerciali non forniscono una copertura assicurativa, oppure la forniscono a tassi di premio non accessibili a tutti gli esportatori. Le pubbliche amministrazioni di norma concedono all'agenzia di credito all'esportazione una garanzia statale, al fine di ridurne gli oneri finanziari sui mercati dei capitali. L'esistenza di tale garanzia di Stato giustifica e attesta il conferimento dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche. Nella loro attività tali agenzie perseguono obiettivi di interesse pubblico, vale a dire la promozione dell'esportazione. Più specificamente, il titolo e il contenuto (come sintetizzato nella risposta al questionario) dell'avviso di istituzione dell'EXIM emesso dal Consiglio di Stato indicano che è l'EXIM a condurre la politica di esportazione cinese. Inoltre, come descritto nella sezione 3.4.1, il settore FV sta beneficiando di tale sostegno all'esportazione quale settore strategico/chiave.

(122)

In base a tali considerazioni e sulla scorta dei dati disponibili risulta che lo Stato abbia esercitato in modo sostanziale il suo controllo formale, stabilito in virtù della sua titolarità, sulle attività commerciali quotidiane dell'EXIM e che abbia conferito a quest'ultima l'autorità di esercitare funzioni pubbliche.

(123)

Tale conclusione è ulteriormente suffragata dall'analisi della politica di prestiti, come stabilito in base alle relazioni annuali, dalle quali emerge che l'EXIM, nell'adottare decisioni concernenti la concessione di prestiti, si sente vincolata ad attuare la politica statale per le ragioni di seguito esposte.

(124)

Invitata a illustrare la propria politica di prestiti, vale a dire in che modo questa rispecchi i piani e i progetti dello Stato, e a riferire se nella politica di prestiti dell'EXIM rientri il repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia per l'esportazione (o altri repertori, elenchi o piani), l'EXIM ha affermato di analizzare l'influenza esercitata dai piani sui programmi di prestiti o sui mutuatari e di sostenere le imprese che fabbricano prodotti rientranti in detto repertorio. Dall'analisi della relazione annuale è risultato che la risposta dell'EXIM minimizzava deliberatamente l'impatto dei piani e dei progetti dello Stato sulla propria politica di prestiti. In effetti, nella relazione annuale 2015 si afferma che il mandato essenziale dell'EXIM consiste «nell'agevolare le esportazioni e le importazioni di prodotti meccanici ed elettronici, di apparecchiature complete e di nuovi prodotti cinesi ad alta tecnologia» e, fatto ancora più importante, che «nell'attuare la strategia di sviluppo nazionale cinese la banca ha fatto pienamente ricorso al suo ruolo di finanziatore pubblico».

(125)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che l'agevolazione delle esportazioni non implica necessariamente la concessione di prestiti agevolati e che la strategia di sviluppo nazionale riguarda tutti gli aspetti dell'economia cinese. Il considerando 124 è tuttavia inteso a dimostrare che i piani e i progetti dello Stato esercitano un'influenza sulla politica di prestiti dell'EXIM e che ciò si riflette nel suo mandato. Le osservazioni presentate dal governo della RPC sono pertanto respinte.

(126)

Per quanto riguarda le statistiche sull'esportazione di differenti categorie di prodotti, già richieste nel questionario, l'EXIM non ha fornito le informazioni chieste invocando l'esistenza di clausole di riservatezza. Nel corso della visita di verifica l'EXIM ha cambiato parere, asserendo che le informazioni non erano disponibili. La Commissione non comprende perché l'EXIM abbia modificato il proprio ragionamento ed inoltre non le è chiaro in che modo la presentazione di dati consolidati non specificamente riferiti ai clienti possa comportare la violazione di clausole di riservatezza. L'EXIM ha comunque presentato valori commerciali generali relativi a tre esercizi ma non ha fornito tali informazioni in riferimento al PIR, né prima né durante la visita di verifica. La Commissione non ha pertanto potuto verificare i valori commerciali generali del credito all'esportazione durante il PIR, né i dati riguardanti la quota di crediti all'esportazione concessi al settore FV.

(127)

Il governo della RPC ha espresso stupore riguardo alle asserzioni di cui al considerando 113, che la Commissione definisce contraddittorie. La Commissione osserva che l'EXIM non ha fornito statistiche sull'esportazione di diverse categorie di prodotti. Quello che è stato prodotto durante la visita di verifica riguardava i valori commerciali globali. Le statistiche avrebbero consentito alla Commissione di isolare le cifre relative al prodotto in esame, cosa che non è stata possibile con i dati forniti alla fine durante la visita di verifica (soltanto cifre complessive). Il governo della RPC sostiene inoltre che la Commissione avrebbe potuto estrapolare i dati per il periodo dell'inchiesta di riesame utilizzando i valori commerciali globali relativi ai tre anni in questione, ma questo modo di procedere sarebbe stato errato poiché tali cifre non sono state trasmesse su base mensile (come spiegato al considerando 11, il periodo dell'inchiesta di riesame è compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015).

(128)

Nel corso della verifica la Commissione ha cercato di verificare la valutazione della solvibilità dei dieci maggiori produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame, compresi i tre produttori inclusi nel campione. L'EXIM ha dichiarato che l'accesso a tali informazioni non poteva essere garantito per motivi di riservatezza. Quando la Commissione ha tentato di verificare il sistema di valutazione della solvibilità dell'EXIM addirittura mediante un modulo di valutazione in bianco, l'EXIM ha rifiutato di concedere l'accesso a tale documento a motivo del presunto contenuto di informazioni commerciali riservate.

(129)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha fatto riferimento alla risposta al questionario e alla relazione annuale 2015 dell'EXIM, in cui risulterebbe evidente l'importanza di procedere alla valutazione del rischio prima di prendere decisioni in materia di prestiti. Anche volendo accettare che tale nozione faccia parte della politica generale di una banca, l'EXIM non ha fornito esempi del modo in cui tale valutazione è stata eseguita con riguardo almeno alle imprese incluse nel campione. Tale osservazione non ha pertanto modificato le conclusioni della Commissione.

(130)

La Commissione ha altresì richiesto una copia della relazione annuale 2015 dell'EXIM che, in un primo momento, ha dichiarato l'impossibilità di fornire o discutere tale relazione, sebbene fosse chiaro che il documento richiesto era già pubblicamente disponibile sul suo sito. Successivamente la Commissione è riuscita a consultare via Internet il documento richiesto, ma inizialmente non le è stato concesso di prelevarne una copia cartacea né di prendere appunti. Il documento richiesto è stato infine presentato, ma solo dopo che i rappresentanti dell'EXIM avevano lasciato la sede della verifica, rendendo così impossibile qualunque discussione in merito.

(131)

In seguito all'invio della lettera della Commissione, relativa all'intenzione di applicare l'articolo 28, il governo della RPC ha dichiarato che l'applicazione dell'articolo 28 non è giustificata anche se l'accesso a un documento disponibile al pubblico è stato originariamente rifiutato dalla banca EXIM durante la procedura di verifica, per essere infine concesso dal governo della RPC successivamente a detta verifica. Secondo il governo della RPC, è irrilevante chi abbia fornito il documento.

(132)

La Commissione fa notare che il ritardo nel fornire la relazione annuale per il 2015 era solo uno dei motivi che giustificava l'applicazione dell'articolo 28 (cfr. i considerando da 112 a 118). Occorre sottolineare che, negando l'accesso a un documento pubblicamente disponibile e la possibilità di discuterlo nel periodo di tempo assegnato all'istituto finanziario pertinente, la banca EXIM ha ostacolato e ritardato la procedura di verifica. Il fatto che il documento sia stato trasmesso dopo la partenza dei rappresentanti dell'EXIM non ha consentito alla Commissione di discutere e verificare in modo soddisfacente il documento in questione. La Commissione ritiene pertanto che questo istituto finanziario abbia ostacolato in modo significativo la procedura di verifica.

(133)

Per quanto riguarda i documenti relativi alla costituzione e alla gestione delle operazioni della banca EXIM, ossia l'avviso di istituzione dell'EXIM emesso dal Consiglio di Stato e lo statuto, il governo della RPC ha sostenuto che i documenti richiesti non avevano nulla a che vedere con il regime di sovvenzioni o con i produttori esportatori, aggiungendo che la richiesta mirava a ottenere informazioni in modo generalizzato e indiscriminato («fishing expedition») e che non sussisteva alcuna motivazione giuridica che giustificasse un'inchiesta relativa ad un regime che non era stato oggetto di misure compensative nel corso dell'inchiesta iniziale.

(134)

A questo proposito la Commissione rileva che i documenti richiesti erano necessari ai fini dell'inchiesta per accertare in particolare se l'EXIM fosse investita dell'autorità di esercitare funzioni pubbliche, e che documenti analoghi erano stati richiesti al governo della RPC e da questo forniti per altri istituti finanziari che hanno collaborato. Si fa inoltre notare che la banca EXIM ha più volte fatto riferimento a tali documenti nella sua risposta al questionario per quanto riguarda la proprietà, la gestione, la vigilanza e le operazioni e che, di conseguenza, i documenti in questione dovevano essere verificati. Alcuni dei produttori esportatori inclusi nel campione hanno altresì indicato di avere operazioni finanziarie con questo istituto, un altro aspetto che la Commissione intendeva verificare e che dimostra che la banca EXIM è stata coinvolta nelle sovvenzioni collegate a quelle oggetto di misure compensative nel corso dell'inchiesta iniziale.

(135)

Il titolo e il contenuto dell'avviso di istituzione dell'EXIM emesso dal Consiglio di Stato, per quanto si possa dedurre dalla risposta al questionario, dimostrano infine che la EXIM è uno strumento che il governo della RPC utilizza per perseguire obiettivi di politica pubblica ed è quindi investita dell'autorità di esercitare funzioni pubbliche.

(136)

Per i motivi sopra esposti e avvalendosi dei dati disponibili, la Commissione conclude che l'EXIM è un ente pubblico.

—   ICBC

(137)

La Commissione ha stabilito, in base alla risposta dell'ICBC al questionario confermata dalla relazione annuale 2015, che lo Stato detiene oltre il 50 % del suo capitale sociale. L'ICBC è pertanto ufficialmente controllata dallo Stato.

(138)

La Commissione ha anche potuto determinare, in base allo statuto e più specificamente ai capitoli da 8 a 10 di quest'ultimo e alla risposta dell'ICBC al questionario, che il governo della RPC, attraverso la sua partecipazione azionaria e tramite il comitato centrale del partito comunista cinese, ha il potere di nominare i massimi dirigenti della banca, quali il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, il presidente del collegio dei revisori dei conti, il presidente e il vicepresidente. Inoltre, conformemente allo statuto dell'ICBC il consiglio di amministrazione convoca tra l'altro le assemblee degli azionisti, decide in merito alla strategia aziendale e al bilancio della banca, prende le decisioni in materia di investimenti (e di fusioni), decide il licenziamento degli alti dirigenti, stabilisce il sistema di gestione del rischio, decide della creazione di uffici e filiali ecc. Questo elenco non esaustivo di responsabilità illustra il controllo significativo esercitato dallo Stato sulle attività quotidiane dell'ICBC.

(139)

L'articolo 34 della legge sulle banche, che si applica a tutte le banche che operano in Cina, dispone che «le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all'orientamento delle politiche industriali dello Stato». Le esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e l'orientamento delle politiche industriali dello Stato vengono stabiliti mediante una pianificazione centrale, come indicato nella sezione 3.2, di cui la promozione del settore FV è parte integrante.

(140)

Gli organi giurisdizionali dell'Unione ritengono che il perseguimento di obiettivi di politica economica rientri nell'esercizio dell'autorità pubblica (31).

(141)

L'articolo 34 della legge sulle banche conferisce pertanto a tutte le banche l'autorità di esercitare funzioni pubbliche. Nel caso dell'ICBC il controllo ufficiale esercitato dalla partecipazione azionaria e i poteri conferiti al governo della RPC, conformemente allo statuto, tramite tale partecipazione hanno consentito al governo della RPC di esercitare le suddette funzioni pubbliche.

(142)

Infine la Commissione ha cercato di stabilire l'esercizio significativo di tale controllo esaminando la politica di erogazione dei prestiti attuata di fatto dall'ICBC.

(143)

La Commissione ha chiesto informazioni pertinenti al governo della RPC al fine di esaminare in che modo le banche valutano in tale paese il rischio di credito delle imprese del settore FV prima di decidere se concedere loro prestiti (e/o linee di credito) e, in caso affermativo, di definirne le condizioni di erogazione. Nell'appendice A del questionario, la Commissione ha chiesto informazioni sul modo in cui le banche prendono in considerazione i rischi e valutano la solvibilità del mutuatario, quali premi per il rischio impongono alle varie imprese/settori nella RPC e quali fattori consideravano nel valutare le richieste di prestito o di una linea di credito. La Commissione ha altresì chiesto una descrizione della domanda di credito e del relativo processo di approvazione. Sebbene l'ICBC abbia trasmesso una risposta sotto forma di un resoconto alle domande di cui sopra, né il governo della RPC né l'ICBC hanno fornito alcuna elemento di riscontro soddisfacente a tale riguardo. Durante la visita di verifica, la Commissione ha chiesto elementi di prova a sostegno di tale resoconto. Il governo della RPC ha fornito però solo risposte generiche, non suffragate da elementi che provassero la presenza di una qualsiasi forma di valutazione del rischio di credito.

(144)

La Commissione ha anche chiesto informazioni analoghe ai produttori esportatori inclusi nel campione e ha cercato di ottenere riscontri a dette informazioni nel corso delle visite di verifica in loco presso tali produttori esportatori. La maggior parte dei produttori esportatori ha risposto che le banche chiedono alcuni documenti (ad esempio i bilanci) ed effettuano una qualche analisi del rischio di credito prima di concedere un prestito. Essi non sono stati tuttavia in grado di corroborare le proprie affermazioni e non hanno addotto alcun elemento di prova a sostegno, ad esempio, dei documenti che avevano esibito. Durante la visita di verifica in loco, la Commissione ha chiesto che le fossero forniti riscontri (ad esempio la corrispondenza) del fatto che le banche avessero effettivamente chiesto tali documenti o che le imprese li avessero forniti alle banche e che le fosse mostrato un qualsiasi documento di fonte bancaria attestante che tale analisi del rischio di credito fosse stata realmente effettuata. I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione non sono però stati in grado di fornire tali riscontri, né di fornire altre prove a sostegno delle loro asserzioni.

(145)

Il primo ostacolo a tale riguardo era costituito dal rifiuto del governo della RPC di fornire le informazioni di cui alla sezione 3.1. Il secondo ostacolo consisteva nel fatto che il governo della RPC aveva rifiutato qualunque accesso alla valutazione della solvibilità effettuata dall'ICBC.

(146)

Nella sua lettera di richiesta di maggiori informazioni del 14 marzo 2016, la Commissione ha informato il governo della RPC che la risposta dell'ICBC all'appendice A era incompleta in quanto non conteneva le seguenti informazioni richieste: i prestiti erogati ai dieci maggiori produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame; una risposta completa in merito alla valutazione della solvibilità; il sostegno della banca all'attuazione di piani e progetti dello Stato.

(147)

Per quanto concerne i prestiti e/o le linee di credito concessi ai dieci maggiori produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame, l'ICBC non ha fornito alcuna informazione e ha indicato che obblighi giuridici e contrattuali in materia di riservatezza non le consentono di fornire informazioni sui prestiti relative a società specifiche senza il consenso di queste ultime. La Commissione è però riuscita, in ultima analisi, a stabilire il vantaggio per i tre produttori che hanno collaborato inclusi nel campione basandosi sulle osservazioni verificate contenute nelle risposte al questionario.

(148)

Nel corso della verifica la Commissione ha tentato di accertare la valutazione della solvibilità per quanto riguarda i produttori esportatori inclusi nel campione, i dieci maggiori produttori esportatori e il settore del fotovoltaico nel suo insieme. L'ICBC non ha fornito alcuna informazione al riguardo e ha rimandato alle questioni di riservatezza, indicando altresì di non conservare in sede le relazioni relative ai produttori del settore FV. Sebbene l'ICBC abbia permesso alla Commissione di visionare rapidamente una relazione di valutazione appositamente selezionata, si fa notare che tale documento non riguardava nessuna delle società che hanno collaborato e neppure il settore FV. Considerando inoltre il momento in cui esso è stato esibito (in cinese), la Commissione non è stata in grado di comprenderne il contenuto nel lasso di tempo disponibile durante la visita di verifica. Alla Commissione non è stato neanche consentito di tenere una copia del documento. Nelle sue risposte al questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, l'ICBC aveva sostenuto di «non prendere in considerazione la politica, i piani o i progetti industriali dello Stato o altre leggi nel procedere alla valutazione di un prestito o di una linea di credito». La relazione annuale della banca sembrava invece dimostrare il contrario, poiché vi si affermava che l'ICBC «ha adeguato e migliorato la politica creditizia industriale per fornire sostegno finanziario all'economia reale conformemente alla politica macroeconomica, alle tendenze prevalenti nella politica industriale e alle caratteristiche dell'attività industriale, nonché in funzione delle iniziative strategiche importanti del paese». Si leggeva anche che l'ICBC «ha appoggiato le aziende impegnate nel risparmio energetico e nella tutela ambientale e incoraggiato l'impulso alla globalizzazione dei principiali impianti di produzione».

(149)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha osservato che la Commissione aveva erroneamente interpretato le citazioni di cui al considerando 148, e in particolare il concetto di «sostegno» ivi espresso. Il governo della RPC ha inoltre fornito una serie di citazioni da relazioni annuali di due banche belghe (segnatamente KBC e Belfius) e di una banca tedesca (la Deutsche Bank) in cui è stato utilizzato il termine «sostegno». Ora, se è vero che il termine «sostegno» può avere in effetti molti significati in contesti diversi, la frase citata nella relazione annuale dell'ICBC si riferisce al «sostegno finanziario». A questo elemento vanno aggiunte le altre citazioni di cui al considerando 139 e le altre conclusioni, quali il fatto che l'ICBC abbia concesso prestiti agevolati e linee di credito ad alcuni dei produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Si è giunti così alla conclusione che l'ICBC prende in considerazione la politica, i piani o i progetti industriali dello Stato o altre leggi nel procedere alla valutazione di un prestito o di una linea di credito. La Commissione mantiene pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 139 a 148.

(150)

Dopo aver valutato tutti i dati disponibili, la Commissione giunge alla conclusione che l'ICBC ha erogato prestiti ai tre produttori inclusi nel campione e rappresentativi del settore FV senza effettuare una valutazione della solvibilità, dal momento che la banca non è stata in grado di dimostrare l'esistenza di una siffatta valutazione. Se ne può dedurre che all'ICBC siano stati conferiti poteri pubblici e che la banca li abbia esercitati mediante l'erogazione di prestiti conformemente alle esigenze della pianificazione centrale, assolvendo in tal modo funzioni pubbliche. Tale conclusione è ulteriormente confermata dagli estratti delle relazioni annuali.

(151)

In conclusione la Commissione ha constatato che l'ICBC è un ente pubblico.

—   CCB

(152)

La Commissione ha stabilito, in base alle relazioni annuali 2015 della CCB, che lo Stato detiene oltre il 50 % del suo capitale sociale. La CCB è pertanto ufficialmente controllata dallo Stato.

(153)

Come confermato dalla CCB durante il procedimento amministrativo e menzionato nei capitoli 11 e 12 dello statuto, il governo della RPC, in veste di azionista principale, ha il potere di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, che costituisce l'organo esecutivo dell'assemblea generale degli azionisti incaricata della gestione della CCB, di cui è responsabile nei confronti del governo della RPC. Lo stesso vale per il collegio dei revisori dei conti, ossia l'organo di vigilanza della banca previsto dal capitolo 16 dello statuto. Inoltre, a norma dello statuto della CCB e secondo il verbale di una riunione del consiglio di amministrazione, quest'ultimo prende decisioni in merito, tra l'altro, al bilancio della banca, agli investimenti, al licenziamento del revisore dei conti principale e del segretario del consiglio di amministrazione. Dei quindici membri che compongono in totale il consiglio di amministrazione, i dieci membri non esecutivi si occupano della gestione della CCB. Questo elenco non esaustivo di responsabilità illustra il controllo significativo esercitato dallo Stato sulle attività quotidiane della CCB.

(154)

Nel corso della verifica la Commissione ha tentato di accertare la valutazione della solvibilità per quanto riguarda i produttori esportatori inclusi nel campione e il settore del fotovoltaico nel suo insieme. La CCB non ha fornito alcuna informazione al riguardo e ha rimandato alle questioni di riservatezza. In seguito alle ripetute richieste della Commissione, è stato possibile visionare rapidamente i documenti relativi alla solvibilità. A tale riguardo è opportuno notare che, tenuto conto delle circostanze specifiche, cioè del fatto che i documenti fossero redatti in cinese e abbiano potuto essere visionati solo brevemente, mentre non è stato possibile prelevarli come prove, la Commissione non è stata in grado di verificare in modo soddisfacente le informazioni contenute nella risposta al questionario. È stato inoltre osservato che i documenti non si riferivano né al settore in questione né al PIR. La Commissione ha suggerito di mettere a disposizione una versione resa anonima dei documenti richiesti per poterli prelevare come prove, ma il soggetto finanziario in questione ha rifiutato. Non si può quindi affermare, come sostenuto dal governo della RPC, che tale soggetto finanziario abbia agito con la migliore diligenza.

(155)

Il governo della RPC ha affermato, nella risposta alla lettera con cui la Commissione esprime l'intenzione di applicare l'articolo 28, che la Commissione non può aspettarsi che i funzionari di una banca le consentano di prelevare copie di qualsiasi tipo di documento e di avere libero accesso a tali informazioni, dal momento che essi sono vincolati da norme di riservatezza. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione ha imposto un onere della prova irragionevole a carico del paese esportatore e delle presunte banche indipendenti.

(156)

La Commissione non ha richiesto «qualsiasi tipo di documento» né di avere «libero accesso» ad essi. Le osservazioni secondo cui la Commissione avrebbe imposto un onere della prova irragionevole a carico del governo della RPC o degli istituti finanziari devono essere pertanto respinte.

(157)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha presentato un'osservazione generale in merito alle quattro banche visitate in loco dalla Commissione, affermando che l'analisi di quest'ultima è palesemente distorta in quanto le relazioni annuali delle banche interessate conterrebbero elementi di prova del fatto che tali banche non erogano prestiti agevolati ai settori incentivati.

(158)

Il governo della RPC ha completato tale osservazione aggiungendo che, nel documento di divulgazione generale, la Commissione ha fatto riferimento alla decisione n. 40 che elenca i settori incentivati, come stabilito al considerando 191 del regolamento iniziale. Il governo della RPC ha riscontrato una contraddizione con tale conclusione nelle relazioni annuali di due delle quattro banche sottoposte a verifica, che citano norme di ammissione più severe o la riduzione dei prestiti concessi ai settori elencati tra quelli incentivati nella decisione n. 40.

(159)

La Commissione desidera sottolineare che l'inchiesta ha accertato che le quattro banche sottoposte a verifica dalla Commissione hanno in realtà erogato prestiti agevolati e/o linee di credito ai tre produttori esportatori inclusi nel campione. Tali conclusioni, che sono in contraddizione con le osservazioni del governo della RPC esposte nei due considerando precedenti, si basano sulle informazioni comunicate dai produttori esportatori inclusi nel campione. Nessuna delle banche ha fornito dati sui prestiti e/o sulle linee di credito concesse alle tre società incluse nel campione o in generale al settore FV durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Vi era quindi una discrepanza tra le informazioni verificate fornite dalle società incluse nel campione e le relazioni annuali delle due banche citate. La Commissione ha dato la preferenza alle informazioni ottenute in loco dalle società incluse nel campione e ha pertanto respinto l'osservazione del governo della RPC. Nelle sue risposte al questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, la CCB ha indicato che la politica industriale di Stato può essere tenuta in considerazione dalla banca come punto di riferimento, ma che non vincola la banca nelle decisioni riguardanti la politica di erogazione dei prestiti. La relazione annuale della banca ha tuttavia confermato che la CCB dà attuazione ai piani dello Stato, come illustrato dai seguenti estratti: «Il gruppo ha risposto in modo proattivo alle riforme strutturali dello Stato relative al versante dell'offerta e ha opportunamente reagito alle strategie di sviluppo […]. Abbiamo fornito sostegno ai […] settori strategici emergenti.»; «Nel 2015, in linea con le politiche nazionali di settore e i cambiamenti nel funzionamento dell'ambiente operativo esterno, il gruppo ha debitamente ottimizzato le politiche creditizie […]».

(160)

Nelle sue osservazioni riguardanti la divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha osservato che la seguente citazione «Nel 2015, in linea con le politiche nazionali di settore e i cambiamenti nel funzionamento dell'ambiente operativo esterno, il gruppo ha debitamente ottimizzato le politiche creditizie […]» non significa che la banca abbia concesso prestiti agevolati a determinati settori. La Commissione respinge questa osservazione in quanto la frase citata deve essere letta unitamente alle altre citazioni di cui al considerando precedente. Ad ogni modo l'osservazione del governo della RPC non è chiara poiché si riferisce alla MEB, mentre la frase citata è stata ripresa dalla relazione annuale della CCB. La Commissione ipotizza, a meri fini argomentativi, che «MEB» sia stato un refuso.

(161)

Il governo della RPC ha altresì contestato la citazione «Il gruppo ha risposto in modo proattivo alle riforme strutturali dello Stato relative al versante dell'offerta e ha opportunamente reagito alle strategie di sviluppo […]», dichiarando che tale frase è stata citata in maniera avulsa dal contesto, che non riguarda in alcun modo le industrie o i settori incentivati, strategici o emergenti e che, in ogni caso, la Commissione ha interpretato erroneamente l'uso del termine «emergenti» nella relazione annuale della CCB. La Commissione osserva che la citazione completa, compresa la frase immediatamente successiva, recita come segue (corsivo aggiunto): «Abbiamo energicamente stimolato lo sviluppo dell'economia reale. Il gruppo ha risposto in modo proattivo alle riforme strutturali dello Stato relative al versante dell'offerta e ha opportunamente reagito alle strategie di sviluppo, ivi compresi l'iniziativa «One Belt — One Road» (Una cintura, una via), le zone di libero scambio e lo sviluppo coordinato della regione Pechino-Tianjin-Hebei e della cintura economica del fiume Yangtze. Abbiamo sostenuto i progetti fondamentali nazionali di costruzione, un nuovo modello di urbanizzazione, un nuovo assetto territoriale e i settori strategici emergenti». Di conseguenza, poiché tali citazioni devono anch'esse essere lette in maniera combinata, la Commissione non ha ritenuto giustificata una modifica delle conclusioni esposte al considerando 159.

(162)

Il governo della RPC ha inoltre osservato che l'analisi e il sistema di gestione del rischio di credito operati dalla banca sono illustrati dettagliatamente nella relazione annuale della CCB. Il governo della RPC non ha però presentato alcun elemento nuovo al riguardo. In ogni caso gli elementi della relazione annuale sono astratti e non consentono di valutare singoli casi né costituiscono la prova che tale valutazione abbia effettivamente luogo. La Commissione non ha ritenuto giustificata una modifica delle conclusioni esposte ai considerando da 152 a 159.

(163)

Il governo della RPC ha dichiarato, nella risposta alla lettera con cui la Commissione esprime l'intenzione di applicare l'articolo 28, che i documenti richiesti non erano comunque pertinenti nell'ambito della verifica e che la Commissione avrebbe dovuto basarsi sulle informazioni raccolte o già contenute nella risposta al questionario. Esso ha inoltre sostenuto che la mancata presentazione dei documenti da parte della CCB (o del governo stesso) non costituiva un motivo tale da giustificare l'applicazione dell'articolo 28.

(164)

Va osservato in proposito che i documenti richiesti erano necessari per verificare le affermazioni contenute nella risposta al questionario e che la Commissione non poteva accontentarsi della documentazione fornita in quanto essa non si riferiva alle dichiarazioni presentate o poteva suffragarle solo in parte. In assenza di documenti verificati da cui risulti che la banca ha effettuato una corretta valutazione dei rischi, la Commissione ha mantenuto la conclusione secondo cui la CCB non effettuava valutazioni della solvibilità. La sua attività di erogazione di prestiti era anzi improntata all'obiettivo di attuare la politica dello Stato mediante la concessione di prestiti agevolati alle società incluse nel campione.

(165)

Dopo aver valutato tutti i dati disponibili, la Commissione giunge alla conclusione che la CCB ha erogato prestiti a due produttori inclusi nel campione e rappresentativi del settore FV senza effettuare una valutazione della solvibilità, dal momento che la banca non è stata in grado di dimostrare l'esistenza di una siffatta valutazione. Se ne può dedurre che alla CCB siano stati conferiti poteri pubblici e che la banca li abbia esercitati mediante l'erogazione di prestiti conformemente alle esigenze della pianificazione centrale, assolvendo in tal modo funzioni pubbliche. Tale conclusione è ulteriormente confermata dagli estratti delle relazioni annuali.

(166)

La Commissione ha pertanto concluso che la CCB è un ente pubblico.

—   MEB

(167)

La Commissione ha stabilito che la MEB fa parte di China Merchants Group, una conglomerata statale soggetta alla supervisione diretta della commissione che sorveglia e amministra i beni pubblici del Consiglio di Stato (32). In base alle relazioni annuali 2014 e 2015 della MEB, la Commissione ha inoltre stabilito che il conglomerato appartiene indirettamente allo Stato. La MEB è pertanto ufficialmente controllata dallo Stato.

(168)

Come disposto nei capitoli 10 e 13 dello statuto lo Stato, nella sua veste di azionista di maggioranza, ha il potere di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti. Conformemente allo statuto della MEB il consiglio di amministrazione convoca tra l'altro le assemblee degli azionisti, stabilisce la strategia aziendale e i piani di investimento, definisce la strategia di gestione del capitale e il piano di bilancio, decide in merito alla distribuzione degli utili e approva la nomina o il licenziamento degli alti dirigenti. Questo elenco non esaustivo di responsabilità illustra il controllo significativo esercitato dallo Stato sulle attività quotidiane della MEB.

(169)

Nel corso della verifica la Commissione ha tentato di accertare la valutazione della solvibilità per quanto riguarda i produttori esportatori inclusi nel campione e il settore del fotovoltaico nel suo insieme. La MEB non ha fornito alcuna informazione al riguardo e ha rimandato alle questioni di riservatezza. In seguito alle ripetute richieste della Commissione, è stato possibile visionare rapidamente i documenti relativi alla solvibilità. Sebbene tali documenti riguardassero il settore interessato, essi non si riferivano al RIP. Più specificamente la MEB non ha fornito i documenti relativi alla sua politica creditizia per gli anni 2014 e 2015 quando la Commissione ne ha fatto richiesta e ha unicamente consentito a quest'ultima di visionare rapidamente il documento relativo alla politica creditizia per il 2016 (anno non compreso nel RIP). Alla Commissione non è stato neppure consentito di prelevare il documento come prova. Benché la MEB abbia permesso alla Commissione di consultare un documento (redatto in cinese) relativo alla valutazione della solvibilità di una società, si fa notare che la Commissione non è stata autorizzata a prendere appunti riguardo a tale documento né a prelevarne una copia. Ciò ha reso impossibile un'adeguata comprensione del suo contenuto nel breve tempo disponibile durante la visita di verifica.

(170)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha affermato che, in considerazione del fatto che la Commissione si è basata sull'esistenza di una relazione creditizia, essa ha riconosciuto che le banche effettuano valutazioni del rischio di credito.

(171)

A tale riguardo e come indicato nelle sezioni 3.1 e 3.4.1, si ricorda che né il governo della RPC né le singole banche hanno fornito sufficienti elementi di prova riguardanti la presunta valutazione del credito da esse effettuata e più specificamente il modo in cui le banche prendono in considerazione i rischi e valutano la solvibilità del mutuatario, quali sono i premi per il rischio che esse impongono alle varie imprese/settori nella RPC e quali fattori prendono in considerazione nel valutare la richiesta di prestito o di una linea di credito. La mera esistenza di una relazione sull'erogazione del credito in lingua cinese, che la Commissione ha potuto brevemente visionare durante la visita di verifica presso una delle banche, non può essere considerata una prova sufficiente a dimostrare che le banche (e non soltanto la banca che ha presentato la relazione sull'approvazione del credito di cui sopra) procedano a valutazioni del credito. In ogni caso tale relazione faceva esplicito riferimento al sostegno dello Stato come uno dei motivi per la concessione del prestito e quindi conferma che la valutazione del credito non è basata sul mercato.

(172)

Il governo della RPC ha altresì osservato che il confronto tra il livello dei tassi di interesse per il prestito erogato ai produttori che hanno collaborato inclusi nel campione e quello della PBOC era in contraddizione con la conclusione sull'assenza di valutazione del rischio di credito.

(173)

In proposito è opportuno rilevare che il suddetto confronto non è pertinente in quanto non vi è alcun nesso tra il livello di riferimento della PBOC e il fatto che le banche non effettuino valutazioni del rischio di credito. La Commissione non contesta che vi sia un'integrazione rispetto al livello di riferimento della PBOC, ma ritiene che tale integrazione non sia conforme alle condizioni di mercato, bensì rispecchi l'obiettivo delle banche di attuare la politica di Stato intesa a promuovere il settore FV.

(174)

Nelle sue risposte al questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, la MEB ha affermato di non aver tenuto conto della politica di Stato al momento di prendere decisioni in merito alla sua politica di erogazione dei prestiti. La relazione annuale della banca conferma tuttavia che la MEB dà attuazione ai piani dello Stato, come illustrato dai seguenti estratti: «La MEB segue gli orientamenti delle politiche industriali nazionali»; «Il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e i comitati speciali hanno diligentemente attuato le politiche nazionali».

(175)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha rinviato alla lettera della Commissione del 23 settembre 2016, contenente una citazione dalla relazione annuale 2015 della MEB analoga alla prima citazione di cui al considerando 174. Il governo della RPC ha osservato che la citazione «segue gli orientamenti delle politiche industriali nazionali» non fa riferimento alla MEB, bensì alla CMB Financial Leasing. La Commissione rileva che la CMB Financial Leasing è interamente di proprietà della MEB.

(176)

Il governo della RPC ha inoltre osservato che le procedure di valutazione del rischio di credito sono illustrate dettagliatamente nella relazione annuale della MEB e che il settore FV non è tra i primi dieci settori mutuatari della banca. Di conseguenza il governo della RPC non vede alcuna contraddizione tra le dichiarazioni rese dalla MEB nelle sue risposte al questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni e il contenuto della relazione annuale. Oltre a sottolineare che una delle citazioni si riferisce a un'entità detenuta al 100 % dalla MEB, il governo della RPC non ha addotto alcun elemento nuovo. In assenza di documenti verificati da cui risulti che la banca ha effettuato una corretta valutazione dei rischi anziché attuare una politica industriale a sostegno del settore FV, la Commissione ha mantenuto la conclusione secondo cui la MEB non effettuava valutazioni della solvibilità. La sua attività di erogazione di prestiti era anzi improntata all'obiettivo di attuare la politica dello Stato mediante la concessione di prestiti agevolati alle società incluse nel campione.

(177)

Per quanto riguarda le decisioni in materia di prestiti e la tesi secondo cui gli istituti finanziari prenderebbero in considerazione la politica e i piani industriali dello Stato, il governo della RPC ha dichiarato che la risposta al questionario delle diverse banche fornisce i fatti e gli elementi di prova più diretti ed essenziali sui quali la Commissione dovrebbe fondare la sua analisi.

(178)

Come risulta dalle descrizioni contenute nei considerando da 137 a 185, le risposte al questionario divergevano ma nel complesso tendevano a negare o quanto meno a minimizzare l'esistenza dell'esercizio di poteri pubblici.

(179)

Tuttavia nelle relazioni annuali di ciascuna delle banche sono stati espressi chiari riferimenti a tali politiche e piani governativi o ai settori strategici emergenti come orientamento per i servizi finanziari delle banche stesse. Il governo della RPC non considera incoerenti tali dichiarazioni poiché le risposte al questionario non corrispondono al contenuto delle relazioni annuali delle banche. La Commissione ritiene invece che le affermazioni contenute nelle relazioni annuali delle banche, cui si è fatto riferimento in precedenza, siano in evidente contraddizione con le dichiarazioni espresse dalle stesse banche nelle loro risposte al questionario, compromettendone la veridicità.

(180)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha espresso il proprio disaccordo con la dichiarazione secondo cui la Commissione non è stata in grado di verificare la valutazione del credito e il processo decisionale. In proposito il governo della RPC ha rimandato ai documenti forniti alla Commissione dalla CCB, dalla MEB e dall'ICBC durante la verifica in loco. La Commissione ricorda che i suddetti documenti presentavano le carenze già descritte ai considerando 148 e 169.

(181)

Il governo della RPC ha inoltre fatto riferimento alle relazioni annuali degli istituti finanziari e alle relative risposte al questionario che, a suo modo di vedere, erano sufficienti per verificare la valutazione del credito e i processi decisionali. La Commissione respinge tale osservazione poiché anche il contenuto delle relazioni annuali e le risposte al questionario dovevano essere verificate in loco mediante elementi di prova pertinenti (riguardanti cioè il periodo dell'inchiesta di riesame e il settore FV). Come altresì spiegato dalla Commissione al governo della RPC e alle banche che ha tentato di sottoporre a verifica durante la visita in loco, la Commissione doveva anche essere in grado di verificare gli elementi di prova a sostegno della dichiarazione secondo cui la valutazione del rischio di credito e i processi decisionali descritti nelle risposte al questionario e nelle relazioni annuali erano stati messi in atto anche durante le effettive attività commerciali.

(182)

Il governo della RPC ha inoltre sollevato la questione dell'impossibilità di fornire una serie di documenti in considerazione della loro natura riservata, della legge sul segreto bancario e delle clausole contrattuali pertinenti. Il governo della RPC ha affermato che la Commissione dovrebbe riconoscere che le banche hanno agito con la massima diligenza alla luce dei contesti giuridici e contrattuali esistenti. Il governo della RPC ha altresì osservato che l'articolo 28 del regolamento di base consente unicamente alla Commissione di non tenere conto di informazioni false o fuorvianti e implica pertanto che le informazioni presentate da una parte interessata che abbia agito con la massima diligenza non vadano disattese e siano giustificate.

(183)

Tale argomentazione è già stata respinta al considerando 48. La Commissione osserva inoltre che l'articolo 29 del regolamento di base (che rispecchia l'articolo 12.4 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC) stabilisce che «le informazioni di natura riservata […] oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità». In questo contesto la Commissione ritiene che il quadro giuridico della presente inchiesta preveda ampie garanzie per quanto riguarda il trattamento delle informazioni riservate. Sulla base di quanto precede la Commissione considera che le autorità del paese interessato non abbiano agito con la massima diligenza al fine di garantire l'accesso alle informazioni che avrebbero potuto suffragare le dichiarazioni formulate nella loro risposta al questionario.

(184)

La valutazione di tutti i dati disponibili consente alla Commissione di concludere che la MEB ha erogato un prestito a uno dei produttori inclusi nel campione, rappresentativo del settore FV, nel perseguimento di obiettivi di politica pubblica. Se ne può dedurre che alla MEB siano stati conferiti poteri pubblici e che la banca li abbia esercitati mediante l'erogazione di prestiti conformemente alle esigenze della pianificazione centrale, assolvendo in tal modo funzioni pubbliche. Tale conclusione è ulteriormente confermata dagli estratti delle relazioni annuali.

(185)

La Commissione ha pertanto concluso che la MEB è un ente pubblico.

—   Le altre banche statali cinesi sono enti pubblici

(186)

Oltre a queste quattro banche sottoposte a verifica, la Commissione ha stabilito che la maggior parte delle altre banche che hanno erogato prestiti ai produttori inclusi nel campione erano anch'esse di proprietà pubblica (cfr. il considerando 106). Nella fase finale la Commissione è stata informata da almeno una delle società incluse nel campione di aver ricevuto prestiti ingenti da parte della China Development Bank, circostanza di cui il governo della RPC non aveva fatto alcuna menzione. Avvalendosi delle informazioni disponibili al pubblico in merito a tale banca, la Commissione ha concluso che essa è altresì di proprietà dello Stato per oltre il 50 % attraverso la partecipazione azionaria diretta e indiretta. Ai fini della presente inchiesta la Commissione ha quindi concluso che le dieci banche ICBC, Agricultural Bank, Bank of China, CCB, MeB, China Development Bank, Bank of Communications, China Everbright Bank, Industrial Bank e Shanghai Pudong Development Bank erano di proprietà pubblica. L'ICBC, l'Agricultural Bank, la Bank of China e la CCB rappresentavano il [40-50 %] dei prestiti erogati ai produttori inclusi nel campione durante il PIR. La Bank of Communications, la China Everbright Bank, l'Industrial Bank e la Shanghai Pudong Development Bank rappresentavano il [10-20 %] dei prestiti erogati ai produttori inclusi nel campione durante il PIR, mentre per la Meb e la China Development Bank tali percentuali erano rispettivamente dello [0-10 %] e del [10-20 %]. Le informazioni disponibili non hanno consentito di stabilire l'assetto proprietario delle sei banche rimanenti, per le quali il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione.

(187)

A causa della mancata collaborazione del governo della RPC in merito alle sei banche diverse dalle quattro banche sottoposte a verifica, la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili al fine di valutare se le sei banche in questione sono enti pubblici.

(188)

In primo luogo la Commissione ha stabilito che tali banche sono di proprietà pubblica (cfr. il considerando precedente e il considerando 106).

(189)

In secondo luogo la Commissione ha rilevato che le quattro banche incluse nel campione rappresentavano una parte sostanziale [15-25 %] dei prestiti che le tre società incluse nel campione avevano ottenuto durante il PIR. Le conclusioni che le riguardano potrebbero pertanto essere considerate rappresentative.

(190)

In terzo luogo la Commissione ha osservato che la maggior parte dei contratti di prestito emessi dalla totalità delle dieci banche, che la Commissione aveva ottenuto dai tre produttori che hanno collaborato inclusi nel campione, avevano caratteristiche identiche o analoghe e che il tasso di prestito concordato da quasi tutte le banche si basava sul tasso di riferimento della PBOC, cui era stata applicata una maggiorazione inferiore al tasso di mercato.

(191)

La Commissione ha pertanto ritenuto che le conclusioni riguardanti le quattro banche per le quali erano state effettuate verifiche costituissero i migliori dati disponibili per valutare le altre banche di proprietà pubblica, alla luce delle suddette similitudini e della rappresentatività delle quattro banche oggetto di verifica.

(192)

Su tale base la Commissione conclude che le sei banche diverse dalle quattro sottoposte a verifica sono anch'esse enti pubblici.

(193)

La Commissione ha conseguentemente calcolato i vantaggi per le dieci banche di proprietà pubblica in questione.

—   Modifiche della legislazione applicabile alle banche statali che operano in Cina

(194)

Il governo della RPC ha affermato che la conclusione formulata dalla Commissione nell'inchiesta iniziale, secondo cui le banche statali cinesi sono enti pubblici, non era più valida in quanto la People's Bank of China («PBOC») non definisce più le soglie minime per i tassi applicati ai prestiti, cosicché il governo della RPC non interviene più sul mercato finanziario. Il governo della RPC ha affermato che il 20 luglio 2013 la PBOC ha eliminato il controllo sui tassi di interesse per i prestiti praticati dagli istituti finanziari sopprimendo le soglie minime per i tassi applicati ai prestiti. In un avviso pubblicato il 27 ottobre 2015 la PBOC aveva inoltre comunicato la sua decisione di eliminare il massimale variabile per i tassi di interesse sui depositi.

(195)

La Commissione ritiene che tale argomentazione sia inconferente in quanto le conclusioni riportate nella sezione precedente, prese singolarmente, sono sufficienti a dimostrare che le banche cinesi di proprietà pubblica sono enti pubblici.

(196)

In ogni caso va anzitutto osservato che la conclusione della Commissione (formulata nell'inchiesta iniziale) secondo cui le banche statali cinesi sono enti pubblici non è stata basata esclusivamente sul fatto che la PBOC fissava i tassi di prestito e il massimale variabile per i tassi di interesse sui depositi, bensì scaturiva dall'analisi di una serie di elementi descritti ai considerando da 158 a 168 del regolamento iniziale. Per comodità di riferimento, tali elementi riguardavano: i) l'intervento pubblico legato alla partecipazione statale nelle principali banche; ii) il fatto che le banche statali nella RPC detengono una quota di mercato molto elevata, lasciando ben poco spazio alle banche private, e sono gli operatori predominanti sul mercato finanziario cinese; iii) il controllo statale mediante la partecipazione azionaria e il controllo amministrativo dell'operato commerciale delle banche o addirittura i documenti statutari; iv) il ruolo della PBOC nel fissare limiti riguardo alla determinazione e alla fluttuazione dei tassi di interesse; e v) le norme giuridiche che impongono alle banche di rispecchiare le politiche nazionali o le preferenze settoriali nelle loro politiche creditizie. Nel presente riesame in previsione della scadenza, l'unica modifica cui fa riferimento il governo della RPC riguarda il punto iv). I punti da i) a iii) e il punto v) sono stati confermati nel corso della valutazione riportata nei considerando immediatamente precedenti.

(197)

In secondo luogo le decisioni di cui al considerando 194 avrebbero presumibilmente eliminato il massimale e la soglia minima applicati ai tassi di interesse. Tuttavia le pertinenti decisioni pubblicate dalla PBOC, così come sono state formulate, si limitavano ad incoraggiare gli istituti finanziari ad applicare una tariffazione a condizioni di mercato nel fissare i tassi di interesse dei prestiti, senza imporre alcun obbligo in tal senso. In altre parole le banche statali cinesi sono tuttora autorizzate ad erogare prestiti a tassi preferenziali e sono anzi tenute a farlo in forza dell'articolo 34 della legge sulle banche, che prevale sul semplice incoraggiamento formulato in una decisione della PBOC.

(198)

In terzo luogo, sebbene la PBOC avesse pubblicato una decisione sull'eliminazione del tasso minimo, si rileva comunque che l'articolo 38 della legge sulle banche stabilisce tuttora che «le banche commerciali determinano i tassi di interesse sui prestiti in conformità ai limiti superiori e inferiori applicati ai tassi di interesse sui prestiti prescritti dalla People's Bank of China». La legge sulle banche è stata successivamente modificata soltanto in altri aspetti. Ciò dimostra l'assenza di qualsiasi modifica del quadro legislativo che le banche sono tenute a rispettare, dal momento che le decisioni della PBOC sono solo atti normativi di esecuzione. La PBOC mantiene inoltre la base giuridica così da poter reintrodurre in qualsiasi momento limiti superiori e inferiori.

(199)

In quarto luogo, delle quattro banche soggette a verifica in loco diverse hanno indicato, nel corso della visita di verifica, l'esistenza di un nuovo tasso di prestito introdotto nel mese di ottobre 2013 e basato sulle quotazioni delle banche pubblicate nel mercato interbancario di Shanghai. Tali informazioni non erano state però condivise dal governo della RPC nella sua risposta al questionario a sostegno dell'affermazione secondo cui il mercato cinese era stato liberalizzato. In base alle informazioni disponibili al pubblico, sembra che il cosiddetto tasso primario (loan prime rate — «LPR») sia un tasso di prestito ad 1 anno basato sul miglior tasso di prestito citato da nove banche commerciali con sostegno pubblico come tasso di riferimento per il mercato dei prestiti. Benché la PBOC abbia affermato che l'introduzione dell'LPR intendesse «promuovere la liberalizzazione dei tassi di interesse e migliorare il sistema dei tassi di riferimento nei mercati finanziari», al momento della sua introduzione analisti indipendenti sono giunti alla conclusione che il ruolo del «mercato interbancario di Shanghai non è sufficientemente efficace da incidere sui tassi tra le banche e i loro clienti» (33). Dopo un'accurata analisi emerge in effetti che, mentre l'LPR viene pubblicato ogni giorno lavorativo calcolando una media di tutte le quotazioni delle nove banche (ad esclusione della quotazione massima e di quella minima), il suo livello è cambiato in sole sei occasioni durante il PIR. In confronto il tasso interbancario giornaliero EURIBOR con scadenza annuale ha subito oltre 185 variazioni nel corso dello stesso periodo. È stato inoltre osservato che l'LPR sembra essere ancorato al parametro di riferimento pubblicato dalla PBOC («parametro di riferimento della PBOC») (34) dal momento che, nel 2015, ogni singola variazione del parametro di riferimento della PBOC è stata seguita da una variazione dell'LPR il successivo giorno lavorativo. Si rileva altresì che le variazioni di livello del parametro di riferimento della PBOC e dell'LPR erano identiche nel 2015.

(200)

Inoltre, sebbene le banche soggette a verifica avessero asserito che la quota di prestiti a breve termine il cui tasso di interesse si basava sull'LPR aveva registrato un aumento significativo, rappresentando una quota considerevole del loro portafoglio di prestiti a breve termine, non è stato possibile suffragare tali dichiarazioni con gli elementi di prova forniti dalle banche né si è potuto confermarle durante le visite di verifica presso le sedi dei produttori esportatori. Ciò non va a sostegno dell'affermazione secondo cui le banche summenzionate avrebbero stabilito autonomamente i propri tassi di interesse o avrebbero seguito un tasso di mercato e che il tasso di interesse di mercato sarebbe stato liberalizzato.

(201)

Si è pertanto concluso che, nonostante la presunta eliminazione della soglia minima per i tassi applicati ai prestiti e del massimale dei tassi di deposito, la liberalizzazione del tasso di interesse di mercato dichiarata dal governo della RPC non è ancora stata messa in pratica. Le conclusioni tratte nel corso dell'inchiesta iniziale, ossia che le banche statali cinesi sono enti pubblici in quanto possiedono ed esercitano poteri pubblici o ne sono state dotate, restano valide durante il PIR e sono pertanto confermate.

(202)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione ha erroneamente posto l'onere della prova a carico del governo della RPC allorché afferma che. i) il mercato finanziario era stato liberalizzato; ii) la politica del governo della RPC relativa al settore dell'energia solare era conclusa; e iii) le presunte distorsioni del mercato finanziario cinese erano scomparse. Il governo della RPC ha altresì sostenuto che la Commissione non poteva basarsi su una valutazione a livello nazionale di «ente pubblico» e che tale conclusione avrebbe dovuto essere accertata per ciascun soggetto finanziario interessato.

(203)

Come dimostrato ai considerando da 195 a 201, la Commissione ha effettuato un'analisi approfondita degli elementi di prova a sua disposizione, esaminando anche se la situazione accertata nel corso dell'inchiesta iniziale fosse mutata a tal punto da invalidarne le conclusioni. Tali presunti cambiamenti comprendevano quelli dichiarati dal governo della RPC e sono stati tutti analizzati e risolti nella parte che precede. La Commissione osserva inoltre che i nuovi elementi di prova presentati nel presente procedimento relativamente agli istituti finanziari erano alquanto limitati. Si rileva inoltre che il governo della RPC ha confermato durante la visita di verifica che, a parte le modifiche di cui sopra, non era intervenuto nessun altro cambiamento.

(204)

Per quanto riguarda l'onere della prova e in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, si ricorda che gli elementi di prova presentati in merito al rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure devono essere debitamente documentati. La Commissione ha analizzato a fondo tutti gli elementi e le prove pertinenti presentati dal governo della RPC in proposito e ha concluso che essi non erano sufficienti per dimostrare che la situazione fosse sostanzialmente cambiata rispetto all'inchiesta iniziale. In tale contesto e alla luce dei presunti cambiamenti cui ha fatto riferimento il governo della RPC, si ritiene che spettasse a quest'ultimo dimostrare che tali cambiamenti si erano effettivamente verificati e che la Commissione non abbia indebitamente posto tale onere a carico del governo della RPC.

(205)

Per quanto riguarda la valutazione a livello nazionale, la Commissione precisa di aver effettuato un'analisi specifica dell'ente pubblico per ciascuno degli istituti finanziari per i quali il governo della RPC ha presentato le pertinenti informazioni necessarie. Il governo della RPC ha purtroppo omesso di fornire informazioni per tutti gli altri istituti finanziari che erogavano prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, come spiegato nella sezione 3.1. La Commissione si è vista pertanto nell'impossibilità di procedere a un'analisi dell'ente pubblico per tutti gli altri istituti finanziari: l'argomentazione del governo della RPC è pertanto irrilevante. Di conseguenza la Commissione ha dovuto fare ricorso ai dati disponibili e ha svolto un'analisi approfondita dell'ente pubblico per il settore finanziario nella RPC. Tra gli elementi pertinenti la Commissione ha tenuto debitamente conto di tutti i nuovi elementi di prova presentati dal governo della RPC nell'ambito del presente procedimento, unitamente alle conclusioni accertate nel corso dell'inchiesta iniziale.

(206)

Il governo della RPC ha altresì sostenuto che la Commissione si era basata, nel determinare la natura di «enti pubblici», sulla mancata abolizione di fatto delle soglie minime per i tassi applicati ai prestiti. Esso ha inoltre affermato che la Commissione aveva erroneamente interpretato la presunta abolizione di tali soglie, in quanto tale abolizione implicava che le banche avrebbero potuto concedere prestiti a tassi inferiori al 30 % del tasso di riferimento. Negando l'abolizione di tali soglie minime il governo della RPC ha affermato inoltre che le banche non sarebbero quindi state in grado di concedere prestiti agevolati. Il governo della RPC ha altresì dichiarato che imporre alle banche di adeguarsi a una tariffazione dei tassi d'interesse sui prestiti a condizioni di mercato equivaleva a controllare le banche stesse e agire in contrasto con lo spirito della liberalizzazione. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che l'articolo 38 della legge sulle banche è permissivo e che, sebbene l'abolizione dei massimali sia avvenuta diversi anni prima rispetto alle soglie minime, la suddetta legge sulle banche non è stata modificata. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la teoria della correlazione tra i tassi della PBOC e l'LPR era errata e ha fatto nuovamente riferimento alle statistiche sui tassi di interesse per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione. Il governo della RPC ha poi affermato che non sono mai esistiti parametri o limiti per i prestiti denominati in USD o in EUR.

(207)

Per quanto riguarda la determinazione degli enti pubblici, si ricorda innanzi tutto che il governo della RPC ha sollevato la questione dell'abolizione delle soglie minime sui prestiti al fine di sostenere la sua affermazione secondo cui il governo cinese non interviene più nel mercato finanziario e che le banche statali cinesi non possono essere considerate enti pubblici. La Commissione ha esaminato l'asserzione relativa all'abolizione dei tassi minimi e l'ha respinta per i motivi di cui ai considerando da 194 a 201. In assenza di altre modifiche sostanziali comunicate dal governo della RPC, al fine di trarre conclusioni in proposito la Commissione si è basata sulle conclusioni tratte nel corso dell'inchiesta iniziale, confermate da nuovi elementi di prova riguardanti il PIR, e su elementi più recenti quali l'esistenza di un nuovo tasso sui prestiti (LPR).

(208)

Per quanto riguarda la presunta interpretazione erronea dell'abolizione, la Commissione non vede come il fatto che una soglia minima per i tassi applicati ai prestiti sia stata soppressa possa impedire alle banche di erogare prestiti preferenziali, se tale soglia minima era in ogni caso inferiore al 30 % del tasso di riferimento.

(209)

Per quanto concerne l'assenza dell'obbligo per le banche di offrire tassi di interesse sui prestiti a condizioni di mercato, la Commissione non vede come l'obbligo per le banche di operare secondo i principi del libero mercato possa essere considerato un'imposizione di politiche specifiche per le banche. Tali pratiche non derivano da una politica specifica quanto piuttosto dalla creazione di un quadro finanziario in cui si applicano i principi del mercato.

(210)

Per quanto riguarda l'articolo 38 della legge sulle banche e come indicato dal governo della RPC nella sua risposta al questionario, la Commissione ne deduce che tutti i soggetti finanziari nella RPC devono rispettare scrupolosamente la legge sulle banche e non vede come qualsiasi presunta permissività possa essere compatibile con tale principio giuridico. In ogni caso, l'abolizione della soglia minima applicata ai prestiti non è incompatibile con il fatto che le società del settore FV beneficino di prestiti agevolati.

(211)

Per quanto concerne la teoria della correlazione tra i tassi della PBOC e l'LPR, la Commissione nota che le statistiche fornite non erano suffragate da calcoli sottostanti e che pertanto non possono essere prese in considerazione. Quand'anche tali statistiche fossero accurate, la Commissione non vede come siano pertinenti per dimostrare la presunta inesattezza dell'analisi della correlazione tra i tassi della PBOC e l'LPR. Quanto ai prestiti denominati in USD o in EUR, la Commissione ritiene che la presunta assenza di un valore di riferimento o di limiti non implica che tali prestiti non possano essere concessi a tassi preferenziali.

(212)

Il governo della RPC ha altresì sostenuto che l'analisi effettuata dalla Commissione e la conclusione secondo cui le banche statali cinesi sono enti pubblici mancavano delle più basilari norme giuridiche; il governo della RPC ha anche fatto riferimento alle norme giuridiche e ai requisiti probatori pertinenti, quali stabiliti nella decisione dell'organo di appello nella causa USCarbon Steel India, affermando che la determinazione della partecipazione azionaria dello Stato e del controllo significativo esercitato dallo Stato su un soggetto non sono elementi sufficienti; in altre parole, la determinazione dovrebbe includere un'analisi delle «principali caratteristiche e funzioni del soggetto interessato, le sue relazioni con il governo nonché il contesto giuridico ed economico prevalente nel paese in cui opera il soggetto sottoposto all'inchiesta». Il governo della RPC ha inoltre contestato le conclusioni in merito all'ingerenza del governo nelle pratiche della PBOC volte ad intervenire sui tassi e sulle politiche in materia di prestiti e all'applicazione dell'articolo 38 della legge sulle banche. Ha infine citato l'inesattezza e l'inadeguatezza della determinazione della Commissione nell'inchiesta iniziale, come indicato ai considerando da 163 a 167 del regolamento iniziale.

(213)

A questo proposito la Commissione ha precisato la propria analisi della questione. Ai considerando da 100 a 106 la Commissione illustra con maggiore dovizia di particolari i fatti in base ai quali è giunta alla conclusione della partecipazione statale nella maggior parte delle banche che hanno erogato prestiti alle società incluse nel campione.

(214)

Per quanto riguarda il contesto giuridico ed economico, la Commissione fa riferimento alle conclusioni esposte al considerando 139, in base all'articolo 34 della legge sulle banche.

(215)

Il fatto che le banche esercitino poteri pubblici è confermato anche dal modo in cui sono applicati gli articoli 7 e 15 delle norme generali in materia di prestiti (attuate dalla PBOC), che disciplinano i prestiti self-made (ossia erogati grazie a fondi raccolti in modo indipendente), i prestiti su commissione e i prestiti a specifica destinazione (articolo 7) e le sovvenzioni degli interessi sui prestiti (articolo 15), nonché la decisione n. 40. Esistono inoltre numerosi riscontri, suffragati da studi e relazioni indipendenti, sulla presenza tuttora di un forte intervento pubblico nel sistema finanziario cinese, come già spiegato nei considerando 172 e 178 del regolamento iniziale.

(216)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha dichiarato che i prestiti a specifica destinazione di cui all'articolo 7 delle norme generali in materia di prestiti di cui sopra sono stati eliminati nel 1999 in base ad una circolare sul miglioramento dell'amministrazione dei prestiti a specifica destinazione [YINFA (1999) n. 228] e che l'articolo 15 è diventato irrilevante, poiché la PBOC non fissa più i limiti superiori e inferiori applicati ai prestiti. Il governo della RPC ha inoltre ipotizzato che la Commissione abbia erroneamente interpretato l'articolo 34 della legge sulle banche, il quale non avrebbe alcun nesso con il fatto che le politiche nazionali privilegino determinati settori e industrie nell'ambito dei settori incentivati, strategici ed emergenti. Esso ha anche rimandato agli articoli 4, 5, 7 e 35 della legge sulle banche, che riguarderebbero l'autonomia delle banche, l'assenza di ingerenza da parte di soggetti pubblici, di privati e dello Stato nonché l'esame della credibilità dei mutuatari. Il governo della RPC ha inoltre rilevato che l'articolo 34 non dovrebbe essere letto isolatamente. Infine il governo della RPC ha altresì indicato che la Commissione non ha spiegato in che modo la decisione n. 40 dimostri che le banche esercitano poteri pubblici e ha citato il preambolo e l'articolo 17 di tale decisione. Esso ha inoltre aggiunto che la suddetta decisione riguarda sostanzialmente l'intera economia cinese e si riferisce all'undicesimo piano quinquennale.

(217)

La Commissione riconosce che i prestiti a specifica destinazione sono stati aboliti nel 1999 ma ciò, anche alla luce di altri dati disponibili, non modifica le conclusioni raggiunte.

(218)

Per quanto riguarda l'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti, la Commissione non condivide il parere del governo della RPC. Detto articolo recita: «Conformemente alla politica dello Stato, i dipartimenti pertinenti possono sovvenzionare gli interessi sui prestiti al fine di promuovere la crescita di determinate industrie e lo sviluppo economico in alcune zone». Esso continua ad avere rilevanza anche dopo l'abolizione dei tassi minimi e massimi. In ogni caso l'articolo 38 della legge sulle banche fa ancora riferimento ai limiti e può essere ripristinato in qualsiasi momento, come spiegato al considerando 199.

(219)

Per quanto riguarda la legge sulle banche, è opportuno rilevare innanzi tutto che gli articoli 4, 5 e 7 fanno parte del «Capitolo I — Disposizioni generali», mentre gli articoli 34 e 35 fanno parte del «Capitolo IV — Norme di base in materia di prestiti e altre attività commerciali». Per quanto concerne l'articolo 4, la Commissione non ritiene che una disposizione secondo cui le banche svolgono «attività senza alcuna interferenza da parte di soggetti pubblici o privati» sia incompatibile con il fatto che le banche statali siano enti pubblici o, in alternativa, che siano investite dell'autorità di esercitare poteri pubblici. La Commissione ha in effetti verificato le attività commerciali e i processi decisionali in materia di servizi finanziari presso quattro banche statali. Poiché non è stato possibile ottenere informazioni pertinenti per altre banche, le conclusioni relative alle suddette banche devono essere estese, in base ai dati disponibili, a tutte le altre banche statali. Inoltre, dal momento che le quattro banche in questione non hanno fornito le informazioni essenziali richieste dalla Commissione, in particolare i dettagli sulla valutazione del rischio di credito, la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili anche nel formulare conclusioni basate sulle risposte al questionario e sulle visite di verifica presso le quattro banche in questione.

(220)

Il governo della RPC ha inoltre fatto riferimento all'articolo 4 della legge sulle banche, in base al quale «le attività economiche delle banche commerciali sono disciplinate dai principi di sicurezza, liquidità ed efficienza. Le banche commerciali decidono autonomamente in merito alle attività economiche, assumono la responsabilità per i propri rischi, detengono la responsabilità esclusiva dei propri profitti e perdite e applicano il principio dell'autolimitazione. A norma di legge le banche commerciali svolgono attività commerciali senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli. Le banche commerciali assumono in piena autonomia la responsabilità civile con l'intera proprietà della persona giuridica».

(221)

Nel caso di specie, durante la verifica in loco la Commissione non è stata in grado, non solo dal punto di vista giuridico ma anche di fatto, di confermare l'esattezza dell'affermazione secondo cui le banche non prendono in considerazione la politica e i piani dello Stato nel prendere decisioni in merito ai prestiti. In effetti alla Commissione non è pervenuta neppure una valutazione della solvibilità per il settore FV durante il PIR. La Commissione non ritiene che l'articolo 4 della legge sulle banche impedisca alle banche commerciali di tener conto della politica e dei piani industriali dello Stato, poiché tale articolo si riferisce ai principi che disciplinano le attività commerciali. Tale interpretazione trova conferma anche nell'articolo 34 della legge sulle banche. Contrariamente a quanto asserito dal governo della RPC, secondo cui la Commissione «ha fatto piazza pulita del quadro giuridico entro il quale operano le banche», la Commissione ne ha invece effettuato un'attenta analisi e ha potuto anche stabilire un nesso evidente tra tale quadro giuridico e le attività degli istituti finanziari in questione, presentate nelle relazioni annuali.

(222)

Il governo della RPC ha fatto inoltre riferimento all'articolo 5 della legge sulle banche e ne ha dedotto che non vi sarebbe stata «alcuna interferenza da parte degli enti locali o della pubblica amministrazione a qualsiasi livello, di enti pubblici o di privati nell'esercizio delle attività bancarie». Tuttavia il testo dell'articolo 5 della legge sulle banche recita in realtà: «Le banche commerciali rispettano i principi di uguaglianza, volontarietà, equità e buona fede nei rapporti commerciali con i loro clienti». Per la Commissione tale formulazione non libera le banche dall'obbligo di applicare le considerazioni politiche sancite dall'articolo 34.

(223)

Gli articoli 7 e 35 della legge sulle banche si riferiscono all'esame della solvibilità, alla finalità del prestito e al processo di approvazione del credito. Per quanto riguarda tali questioni e come indicato ai considerando 128, 143, 155 e 171, le banche che hanno collaborato non hanno fornito documenti a sostegno delle loro affermazioni relative in particolare alla solvibilità o al processo di approvazione. In base ai dati disponibili, tali articoli non possono pertanto essere considerati in contrasto con l'interpretazione dell'articolo 34 adottata dalla Commissione.

(224)

Per quanto concerne la decisione n. 40 e come indicato al considerando 102 dell'inchiesta iniziale, si osserva innanzi tutto che la suddetta decisione lascia supporre che il governo della RPC sosterrà attivamente lo sviluppo del settore delle nuove energie e accelererà lo sviluppo dell'energia solare, incaricherà tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incentivati (la categoria in cui rientrano i progetti nel settore FV) e prometterà l'attuazione di «altre politiche di agevolazione a favore dei progetti incentivati». Sulla base di quanto precede e in particolare del fatto che le banche sono incaricate di fornire un sostegno creditizio al settore FV, si ritiene che la decisione n. 40 dimostri che le banche esercitano poteri pubblici. Per quanto riguarda l'articolo 17 di tale decisione e il fatto che i principi di erogazione del credito dovrebbero essere rispettati, la Commissione non considera tale condizione incompatibile con l'esercizio dei poteri pubblici da parte delle banche. Per quanto concerne l'affermazione secondo cui la decisione n. 40 riguarda l'intera economia cinese, la Commissione rileva che tale decisione fa riferimento al catalogo-guida della ristrutturazione industriale, che opera una distinzione tra tre tipi di settori: i progetti incentivati, i progetti limitati e i progetti respinti. Nella decisione in questione viene inoltre definito il «tenore degli incentivi». Per quanto riguarda il riferimento all'«undicesimo piano quinquennale», si rileva che tale piano è stato sostituito dal dodicesimo e, più di recente, dal tredicesimo piano quinquennale. Va inoltre osservato che la decisione n. 40 non è stata abrogata ed è pertanto tuttora valida. Nella legge cinese non vi è alcuna indicazione secondo cui sarebbe improprio interpretare il riferimento all'undicesimo piano quinquennale come un riferimento dinamico.

(225)

È inoltre possibile formulare le seguenti osservazioni. L'inchiesta iniziale (35) aveva concluso che il mercato finanziario cinese era falsato da diversi fattori, quali ad esempio la partecipazione azionaria dello Stato combinata con le distorsioni del mercato finanziario cinese e con la politica del governo della RPC di mettere a disposizione di determinati settori credito a basso costo (provocando così una disparità di trattamento nel commercio internazionale e attribuendo un indebito vantaggio ai produttori cinesi), i vincoli per quanto riguarda la fissazione dei tassi di interesse, l'accesso al capitale a basso costo, la politica di erogazione dei prestiti in funzione delle esigenze dell'economia nazionale, l'accesso preferenziale al credito per i progetti incentivati e/o i settori di nuova e alta tecnologia, l'accesso a basso costo alle riserve in valuta estera e infine gli strumenti privilegiati di finanziamento a vantaggio della China Development Bank (CDB).

(226)

Fatta eccezione per la presunta riforma dei tassi d'interesse di cui ai considerando da 197 a 201, nel corso della presente inchiesta il governo della RPC non ha fornito prove del fatto che la situazione sia cambiata, né sono emersi elementi tali da contraddire le constatazioni di cui sopra. Le conclusioni tratte nel corso dell'inchiesta iniziale rimangono valide anche durante il PIR e sono pertanto confermate.

(227)

Tali conclusioni indicano chiaramente che il settore finanziario è incoraggiato a contribuire alle strategie elaborate dalla pubblica amministrazione. Per quanto riguarda l'ingerenza del governo della RPC volta ad influenzare i tassi, la questione è già stata trattata ai considerando 197, 198, 206 e 207. Per quanto concerne le conclusioni emerse nel corso dell'inchiesta iniziale, si rileva che le osservazioni presentate dal governo della RPC nel corso della suddetta inchiesta sono state analizzate e trattate nel regolamento iniziale e che le conclusioni tratte a tale riguardo nel corso dell'inchiesta iniziale non sono state impugnate in tribunale. Inoltre il governo della RPC non ha presentato elementi di prova che potessero smentire le conclusioni raggiunte nell'inchiesta iniziale, né l'inchiesta ha portato alla luce elementi di tale natura. In questo contesto la Commissione non vede per quali motivi tali risultati non possano costituire la base su cui si fondano le conclusioni della Commissione nell'ambito della presente inchiesta.

(228)

Inoltre, e come riscontrato nell'inchiesta iniziale (36), anche se le banche statali non fossero considerate enti pubblici, dovrebbe essere riconosciuto che il governo della RPC le incarica o dà loro ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

c)   Banche private

(229)

Dal momento che la quota dei prestiti erogati da banche private nella RPC ai tre produttori esportatori inclusi nel campione era trascurabile e che nessuna delle banche private nella RPC ha risposto al questionario, non sono state riscontrate ulteriori risultanze al riguardo. La Commissione ha pertanto deciso di eliminare i vantaggi marginali derivanti da tali prestiti dal calcolo della sovvenzione e non ha quindi dovuto presentare osservazioni in proposito al governo della RPC.

d)   Specificità

(230)

Nell'ambito della presente inchiesta nessuno degli elementi disponibili consente di modificare le conclusioni tratte dalla Commissione nel corso dell'inchiesta iniziale (37), in cui si è affermato che il governo della RPC indirizza i prestiti preferenziali verso un numero limitato di settori, considerati settori chiave, di cui fa parte il settore FV. L'inchiesta ha invece determinato ulteriori elementi a conferma della conclusione iniziale. Un produttore esportatore incluso nel campione ha affermato che «In passato la China Development Bank ci ha concesso prestiti per il finanziamento del nostro progetto di energia solare. Dato che la concessione di tali prestiti è in parte dovuta a considerazioni strategiche, le condizioni di erogazione e la loro disponibilità possono variare nella misura in cui il governo muta la propria posizione in materia di energia solare». Il suddetto produttore esportatore ha aggiunto che «Il governo della RPC esercita anche un controllo significativo sulla crescita economica della Cina tramite l'assegnazione di risorse, il controllo del pagamento degli obblighi denominati in valuta estera, la definizione della politica monetaria e la concessione di un trattamento preferenziale a determinati settori o società» (38). Inoltre una relazione sull'approvazione del credito ha anche valutato positivamente il fatto che il settore fotovoltaico goda del sostegno dello Stato e sia promosso dalla politica nazionale. Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che le autorità consentono agli istituti finanziari di erogare prestiti agevolati solo a un numero limitato di settori/imprese in ottemperanza agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC. Nessuna delle parti interessate ha inoltre potuto fornire elementi di prova a sostegno del fatto che le banche procedessero alla valutazione della solvibilità del settore FV in modo adeguato.

(231)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha fatto riferimento al fatto che il settore FV non sembra essere elencato nel tredicesimo piano quinquennale di cui al considerando 83 e che la Commissione avrebbe erroneamente interpretato la decisione n. 40. Esso ha inoltre indicato che l'esistenza di un fascicolo presso la SEC in merito a un produttore cinese non basta a dimostrare l'ingerenza della politica di Stato.

(232)

In primo luogo si osserva che le argomentazioni riguardanti il tredicesimo piano quinquennale e la decisione n. 40 sono state trattate ai considerando 87 e 89. Per quanto riguarda il fascicolo presso la SEC, esso aggiunge elementi di prova a quelli già raccolti e conferma l'esistenza di una specifica politica di Stato a sostegno del settore FV.

(233)

Il governo della RPC ha inoltre citato le osservazioni sollevate riguardo al considerando 172 del regolamento iniziale, già trattate in tale occasione. Essa ha poi indicato che, in base alla relazione dell'organo di appello nella causa US-Aircraft (seconda denuncia), l'analisi sulla specificità non dovrebbe concentrarsi solo sui «beneficiari particolari individuati nella denuncia, ma […] anche su tutte le imprese o industrie ammesse a beneficiare della medesima sovvenzione» (39) e che, secondo la relazione del panel nella suddetta causa (40), per essere specifica, la sovvenzione deve essere concessa a un «gruppo» sufficientemente limitato di imprese o industrie: ciò richiede più della semplice dimostrazione che meno della totalità delle imprese o industrie erano ammesse a beneficiare della sovvenzione.

(234)

A tale riguardo si rileva che le osservazioni presentate dal governo della RPC durante l'inchiesta iniziale sono state analizzate e trattate nel regolamento iniziale e che le conclusioni tratte a tale riguardo durante l'inchiesta iniziale non sono state impugnate dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione. Per quanto riguarda i riferimenti alle relazioni dell'organo di appello e del panel, si rimanda ai documenti elencati al considerando 172 del regolamento iniziale e ai documenti di cui sopra. In proposito la Commissione ritiene che i riferimenti al settore FV siano sufficientemente chiari dal momento che l'azienda è identificata dal suo nome o da un chiaro riferimento al prodotto che fabbrica o al gruppo industriale cui appartiene.

(235)

In base ai riscontri raccolti si conclude che le sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non sono erogate indistintamente e sono perciò specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Nessuna delle parti interessate ha inoltre fornito elementi tali da comprovare che le sovvenzioni fossero basate su criteri o condizioni oggettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

e)   Conclusioni sui risultati dell'inchiesta

(236)

Si è concluso che la stragrande maggioranza dei prestiti erogati ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione è concessa da banche statali riconosciute come enti pubblici nel considerando 201 perché sono loro conferiti poteri pubblici e perché esercitano funzioni pubbliche. Esistono ulteriori elementi di prova del fatto che tali banche esercitano effettivamente poteri pubblici perché, come spiegato ai considerando da 197 a 201, il modo in cui le banche commerciali prendono decisioni sui tassi di interesse nel caso dei prestiti concessi alle imprese cinesi rende evidente un intervento dello Stato (ovvero della PBOC). In tali circostanze le attività di concessione di prestiti di questi enti sono direttamente riconducibili al governo.

(237)

Infine il governo della RPC ha omesso/rifiutato di fornire le informazioni che avrebbero consentito una maggiore comprensione delle relazioni tra banche statali e governo, come spiegato nei considerando 51, 103 e 104. Di conseguenza, per i prestiti erogati da banche commerciali di Stato nella RPC la Commissione conclude che si configura ancora un contributo finanziario ai produttori del settore FV sotto forma di un trasferimento diretto di fondi dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.

(238)

Alla luce delle informazioni sul prestito e sulla linea di credito pervenute dai produttori esportatori inclusi nel campione e delle scarne informazioni comunicate dalle quattro banche in questione, la Commissione ha rilevato, in base ai dati disponibili, che in realtà e nella prassi le banche statali esercitano poteri pubblici e conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all'orientamento delle politiche industriali dello Stato, come stabilito dall'articolo 34 della legge sulle banche.

(239)

Si configura un vantaggio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, nella misura in cui i mutui concessi da una pubblica amministrazione o da enti privati su incarico o per ordine della pubblica amministrazione sono erogati a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario avrebbe potuto ottenere sul mercato. I prestiti non statali nella RPC non costituiscono un riferimento di mercato adeguato dal momento che è stata stabilita la distorsione del mercato finanziario cinese (cfr. i considerando 225 e 226). I parametri di riferimento devono pertanto essere determinati utilizzando il metodo descritto nei considerando da 246 a 248. Tali parametri dimostrano che i prestiti sono concessi al settore FV a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato.

(240)

Come stabilito al considerando 191 del regolamento iniziale, il settore del fotovoltaico rientra nella categoria dei settori incentivati conformemente alla decisione n. 40, La decisione n. 40 non è stata più modificata e sancisce norme vincolanti per tutte le istituzioni economiche sotto forma di direttive sulla promozione e sul sostegno dei settori incentivati, tra i quali rientra il settore FV.

(241)

Come spiegato al considerando 172 del regolamento iniziale, il governo della RPC indirizza i prestiti agevolati verso un numero limitato di settori e il settore del fotovoltaico è uno di questi. Tenuto conto di quanto precede è possibile trarre la medesima conclusione, ossia che le autorità consentono agli istituti finanziari di erogare prestiti agevolati solo a un numero limitato di imprese/settori che rispettano gli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC. In base ai riscontri raccolti e in mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC in questo campo, si conclude che le sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non sono erogate indistintamente e sono perciò specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Nessuna delle parti interessate ha inoltre fornito elementi tali da comprovare che le sovvenzioni fossero basate su criteri o condizioni oggettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

f)   Conclusioni

(242)

Dall'inchiesta è emerso che tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato dei prestiti agevolati durante il PIR.

(243)

Di conseguenza il finanziamento del settore del fotovoltaico dovrebbe essere considerato una sovvenzione.

(244)

Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della specificità, tale sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

g)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(245)

Secondo la metodologia applicata nell'inchiesta iniziale, l'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, riscontrato durante il PI, conferito ai beneficiari. A norma dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari alla differenza tra l'importo degli interessi pagato per il finanziamento pubblico dall'impresa beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa ottenibile sul mercato.

(246)

Come spiegato ai considerando da 236 a 241, poiché i prestiti erogati dalle banche cinesi rispecchiano il pesante intervento pubblico nel settore bancario e non tengono conto dei tassi che verrebbero applicati in un mercato correttamente funzionante, è stato determinato un adeguato riferimento di mercato con il metodo indicato di seguito. A causa della mancata collaborazione del governo della RPC la Commissione, per fissare un adeguato tasso di interesse di riferimento, ha utilizzato anche i dati disponibili.

(247)

Come avvenuto per l'inchiesta iniziale, nella definizione di un adeguato riferimento per i prestiti denominati in CNY, si è considerato ragionevole applicare i tassi di interesse cinesi, rettificati in modo da riflettere il normale rischio di mercato. In effetti, in un contesto in cui l'attuale situazione finanziaria degli esportatori è stata stabilita in un mercato distorto e mancano informazioni attendibili da parte delle banche cinesi sulla misurazione del rischio e sulla determinazione di rating di credito, si ritiene necessario non dare per scontata la solvibilità degli esportatori cinesi, ma applicare una maggiorazione che tenga conto delle potenziali ripercussioni della distorsione del mercato cinese sulla loro situazione finanziaria. I parametri (41) utilizzati sono i seguenti:

Periodo

Parametro di riferimento in CNY (%)

fino a un anno

6,88

da 1 a 5 anni

7,28

oltre 5 anni

7,43

(248)

Una situazione analoga a quella dei prestiti denominati in valuta estera si verifica in merito alle distorsioni di mercato e all'assenza di rating di credito validi, poiché tali prestiti vengono erogati anche dalle banche cinesi. Di conseguenza, come nell'inchiesta iniziale sono state utilizzate, per determinare i parametri di seguito elencati, le obbligazioni emesse durante il PIR da società con rating BB, con denominazioni pertinenti (42):

Valuta

Parametro di riferimento (%)

USD

5,214

EUR

3,306

(249)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha contestato l'aggiunta di una maggiorazione al fine di determinare il parametro di riferimento per i prestiti denominati in CNY in quanto non vi era alcun elemento concreto che consentisse alla Commissione di ritenere che le società incluse nel campione dovessero ricevere un rating «BB» in considerazione delle loro prestazioni e dei dati sulla redditività; il governo della RPC ha aggiunto che tale situazione riguardava l'intero settore. Esso ha inoltre contestato la metodologia utilizzata per la determinazione del parametro di riferimento per i prestiti denominati in EUR e USD per il fatto che la PBOC non ha fissato soglie minime per i prestiti in tali valute e che le banche sono libere di erogarli applicando il tasso che preferiscono. Il governo della RPC ha anche citato il caso di un produttore che ha collaborato, per il quale il parametro di riferimento calcolato era inferiore al tasso applicato a tutti i prestiti erogati.

(250)

Per quanto riguarda la maggiorazione e il rating di credito impiegati, la Commissione non ha ricevuto indicazioni dalle banche cui fa riferimento per valutare il rating delle società. Inoltre i pochi documenti prodotti dalle società stesse non erano attendibili al fine di valutare la loro solvibilità. In particolare una società ha presentato un rating di credito collegato a una delle sue numerose imprese non attive nel settore FV. Un'altra società ha prodotto un documento che non era stato emesso da una banca ma da un'agenzia di rating dietro compenso. Un terzo documento era già stato rifiutato nel corso dell'inchiesta iniziale in assenza di ulteriori elementi aggiunti al fascicolo.

(251)

Per quanto riguarda i prestiti denominati in EUR e USD, si rimanda al considerando 237, in cui sono elencate le distorsioni del mercato. Tali distorsioni giustificano il ricorso a un riferimento esterno anche per i prestiti di questo tipo. Per quanto concerne il produttore che ha collaborato citato dal governo della RPC, tale affermazione non è stata suffragata dalle informazioni disponibili.

(252)

Un produttore esportatore ha osservato che il tasso della PBOC è il parametro di riferimento adeguato per verificare se i prestiti siano concessi a condizioni preferenziali. Tuttavia il tasso della PBOC si riferisce, tra l'altro, ai prestiti interbancari e non costituisce un parametro adeguato per i prestiti alle imprese del settore FV nelle circostanze relative alla presente inchiesta, in particolare tenendo conto del fatto che, come spiegato in precedenza, il parametro di riferimento dovrebbe riguardare le società con un rating BB, mentre le banche hanno solitamente rating di gran lunga migliori se vogliono accedere ai prestiti interbancari.

(253)

La parte in questione ha inoltre osservato che la Commissione non aveva effettuato una detrazione dei vantaggi per l'esiguo numero di prestiti erogati in eccesso rispetto al parametro di riferimento calcolato. Tuttavia, come nell'inchiesta iniziale, si è ritenuto che tali prestiti non avrebbero dovuto avere alcuna incidenza sul calcolo.

(254)

Il produttore esportatore ha infine affermato che avrebbe dovuto ricevere un trattamento diverso rispetto alle altre società incluse nel campione in quanto non riteneva più che alla sua situazione finanziaria si applicasse un rating BB. Considerando però che la Commissione ha applicato un rating BB a tutte le società (come è avvenuto nell'inchiesta iniziale e come risulta al considerando 256, tale affermazione è stata respinta.

(255)

Un produttore esportatore incluso nel campione ha indicato che alcuni dei suoi prestiti riguardavano unicamente attività di esportazione, circostanza presa in considerazione nel calcolo del vantaggio associato a tali prestiti.

(256)

Con riferimento a quanto sopra, come illustrato nei considerando 47, 107 e 110, è stato chiesto al governo della RPC e ai produttori esportatori inclusi nel campione di fornire informazioni sulle politiche creditizie delle banche cinesi e sulla maniera in cui i prestiti sono stati accordati ai produttori esportatori. Nonostante le reiterate richieste, dette informazioni non sono state fornite. In assenza di collaborazione e sulla base dei dati complessivamente disponibili, in conformità all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento di base si ritiene appropriato, come nell'inchiesta iniziale, considerare che a tutti i produttori cinesi di FV sarebbe concesso solo il grado più elevato delle obbligazioni aventi un basso rating creditizio (corrispondente al cosiddetto «Non-investment grade» o BB secondo Bloomberg) e aggiungere l'appropriato premio previsto per i titoli obbligazionari emessi da società con tale rating al tasso di prestito standard della People's Bank of China.

(257)

È stato affermato che il rating creditizio del settore cinese del fotovoltaico dovesse essere ridotto da BB a C o a un rating inferiore alla luce delle «effettive inadempienze e dei bilanci estremamente fragili riscontrati persino tra i maggiori produttori cinesi».

(258)

Occorre respingere tale affermazione, in quanto le informazioni disponibili non lasciano intendere che il settore del fotovoltaico versi in una situazione peggiore o migliore rispetto all'inchiesta iniziale. Si è quindi ritenuto appropriato mantenere la metodologia applicata nell'inchiesta iniziale.

(259)

Di conseguenza il vantaggio conferito ai produttori esportatori inclusi nel campione è stato calcolato a partire dal differenziale dei tassi di interesse, espresso in percentuale, moltiplicato per l'importo in essere del prestito, vale a dire l'interesse non corrisposto durante il PIR. Detto importo è stato poi ripartito in base al fatturato totale dei produttori esportatori interessati o, se del caso, del fatturato totale delle esportazioni.

(260)

L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammonta a:

Prestiti agevolati

Società/gruppo

Aliquota di sovvenzione (%)

Gruppo Chint

1,17

Jinko Solar Co. Ltd e società collegate

0,28

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate

0,52

3.4.1.2.   Concessione di linee di credito

a)   Introduzione

(261)

Nella domanda si sosteneva che le banche cinesi avevano concesso linee di credito sproporzionate agli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame. L'inchiesta ha confermato che tutte le imprese oggetto dell'inchiesta avevano effettivamente beneficiato della concessione di ingenti linee di credito da parte delle banche cinesi, erogate nella maggior parte dei casi a costo zero.

b)   Risultati dell'inchiesta

Le linee di credito rappresentano un potenziale trasferimento di fondi

(262)

La relazione del panel nella causa EC-Aircraft ha confermato che tali linee di credito, al di là degli effetti dei singoli prestiti, possono costituire potenziali trasferimenti diretti di fondi in conformità alla norma dell'OMC corrispondente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base e quindi contributi finanziari. Il panel ha concluso che il vantaggio di un potenziale trasferimento di fondi deriva dalla mera esistenza di un obbligo di effettuare un trasferimento diretto di fondi. Il panel ha concluso inoltre che una linea di credito potrebbe, di per sé, conferire un vantaggio all'impresa beneficiaria e costituisce pertanto un potenziale trasferimento di fondi distinto da qualsiasi trasferimento diretto di fondi sotto forma di prestiti individuali (43).

Le banche che concedono linee di credito sono enti pubblici o agiscono su incarico del governo

(263)

Le linee di credito sono state concesse ai produttori esportatori inclusi nel campione dalle stesse banche che hanno erogato i prestiti agevolati di cui alla sezione 3.4.1.1. Queste banche sono enti pubblici (cfr. i considerando 136, 151, 166, 185 e 186) ed esercitano la funzione pubblica di promozione del settore FV conformemente alla pianificazione centrale di cui alla sezione 3.2.

(264)

In base alle risposte al questionario dei tre produttori esportatori inclusi nel campione, le linee di credito sono state loro concesse gratuitamente. In una normale situazione di mercato tali linee di credito sono però soggette a notevoli vincoli e comportano costi amministrativi che consentono alle banche di coprire i costi e di compensare i rischi.

(265)

L'importo del vantaggio è rappresentato dalle commissioni normalmente applicabili alle linee di credito commerciali concesse alle imprese da cui i produttori esportatori inclusi nel campione sono stati nella maggior parte dei casi esentati. La Commissione ha utilizzato le commissioni pagate per una linea di credito concessa a uno dei produttori esportatori inclusi nel campione da una banca commerciale straniera nel corso dell'inchiesta iniziale (44). Durante la presente inchiesta nessuna linea di credito di questo tipo è stata concessa alle tre società incluse nel campione. Poiché le commissioni sono calcolate come semplice percentuale del valore dell'operazione, non vi era alcuna necessità di aggiornare il parametro di riferimento utilizzato nell'inchiesta iniziale. Nell'ambito della presente inchiesta non è stato inoltre proposto nessun altro parametro.

(266)

Per gli stessi motivi di cui ai considerando da 230 a 235, le sovvenzioni sotto forma di linee di credito sproporzionate non sono erogate indistintamente e sono perciò specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Nessuna delle parti interessate ha inoltre fornito elementi tali da comprovare che le sovvenzioni fossero basate su criteri o condizioni oggettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(267)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, un produttore esportatore ha contestato il fatto che la Commissione abbia inserito, nel suo elenco delle linee di credito, un accordo di cooperazione tra una banca e una società. La Commissione ritiene che l'inserimento di tale accordo sia giustificato in quanto esso presenta le stesse caratteristiche degli accordi di cui ai considerando da 434 a 438 del regolamento iniziale. In mancanza di tale accordo, gli esportatori sarebbero inequivocabilmente ritenuti meno solidi dai mercati. Pertanto l'accordo si configura come un potenziale trasferimento di fondi o come una prestazione di servizi finanziari. Una siffatta importante «garanzia» avrebbe un suo valore sul mercato e metterebbe i beneficiari in una condizione migliore di quella che avrebbero senza l'accordo. Come nell'inchiesta iniziale, quando un accordo con la stessa banca e per lo stesso importo è stato oggetto di compensazione, la Commissione sostiene che tale accordo è compensabile.

c)   Conclusioni

(268)

Dall'inchiesta è emerso che tutti i (gruppi di) produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di linee di credito concesse gratuitamente o a costi inferiori a quelli di mercato durante il PIR.

(269)

Di conseguenza la concessione di tali linee di credito al settore del fotovoltaico dovrebbe essere considerata una sovvenzione.

(270)

Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della specificità, tale sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

d)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(271)

La concessione di linee di credito a titolo gratuito o a costi inferiori a quelli di mercato è considerata una prestazione di servizi finanziari [articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii) del regolamento di base] contro un corrispettivo inferiore al valore che sarebbe adeguato. L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, riscontrato durante il PIR, conferito ai beneficiari. A causa delle distorsioni del mercato descritte nei considerando 225 e 226, l'adeguatezza del corrispettivo dei servizi finanziari (in questo caso la concessione di linee di credito) non ha potuto essere determinata sulla base delle condizioni di mercato vigenti nella RPC. A norma dell'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari è pertanto considerato pari alla differenza tra l'importo pagato dall'impresa beneficiaria per ottenere la concessione delle linee di credito dalle banche cinesi e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un'analoga linea di credito da essa ottenibile sul mercato. Le linee di credito potrebbero anche essere considerate un potenziale trasferimento di fondi a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.

(272)

Durante l'inchiesta iniziale uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha ottenuto la concessione di una linea di credito da una banca la cui sede era stabilita in una giurisdizione finanziaria diversa dalla RPC e questa linea di credito è stata subordinata a vincoli e al pagamento di commissioni, com'è consuetudine sui mercati finanziari mondiali. Sebbene sia stata concessa dalla controllata cinese della banca in questione, tale linea di credito è stata considerata un utile parametro di riferimento. Anche ai fini del calcolo dell'importo della sovvenzione per questo regime nel presente riesame in previsione della scadenza, si è ritenuto opportuno utilizzare le commissioni pagate nel caso di tale linea di credito quale termine di paragone, conformemente all'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base. Come illustrato al considerando 267, non è stato possibile individuare un parametro di riferimento migliore.

(273)

L'entità delle commissioni utilizzata come valore di riferimento è stata applicata in proporzione all'importo di ciascuna linea di credito in questione per ottenere l'importo della sovvenzione (meno le eventuali commissioni effettivamente pagate). Nei casi di durata superiore a un anno della linea di credito, l'importo totale della sovvenzione è stato distribuito sull'intera durata della linea di credito, attribuendo un importo adeguato al PIR.

(274)

L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammonta a:

Concessione di linee di credito

Società/gruppo

Aliquota di sovvenzione (%)

Gruppo Chint

0,52

Jinko Solar Co. Ltd e società collegate

1,20

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate

0,62

3.4.1.3.   Regimi di sovvenzionamento dei crediti all'esportazione

(275)

L'inchiesta ha confermato che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. In ogni caso non vi è alcuna indicazione del fatto che i regimi iniziali di sovvenzionamento all'esportazione siano stati revocati.

3.4.1.4.   Garanzie e assicurazioni dei crediti all'esportazione per le tecnologie verdi

a)   Introduzione

(276)

Nella domanda si sosteneva che Sinosure avesse continuato a offrire una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a condizioni agevolate ai produttori del prodotto oggetto del riesame. Secondo la denuncia, l'assicurazione dei crediti all'esportazione di Sinosure non era appropriata per coprire le operazioni a lungo termine e detta società opera in una situazione di perdite a lungo termine.

b)   Omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili

(277)

Come indicato ai considerando da 279 a 283, la Commissione ha chiesto al governo della RPC e a Sinosure informazioni nel questionario, nelle lettere di richiesta di maggiori informazioni e durante la visita di verifica in loco, poiché un numero significativo di elementi non erano stati forniti dal governo della RPC e/o Sinosure. Per questo motivo la Commissione non è stata in grado di verificare tutti gli elementi e le informazioni essenziali aventi un evidente nesso obiettivo con il regime, quali ad esempio i documenti e i dati indicati nel seguito.

(278)

Per quanto riguarda la partecipazione azionaria e il processo decisionale interno, non è stato fornito il testo nuovo/riveduto dello statuto. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sottolineato che la Commissione non ha precisato quale specifico elemento informativo dello statuto non fosse disponibile e in che modo avesse inciso sull'analisi della Commissione, che si è fondata sulla versione obsoleta dello statuto. La Commissione osserva in proposito di aver basato le proprie conclusioni sulla versione disponibile e indiscussa dello statuto.

(279)

Per quanto riguarda le norme interne che disciplinano le operazioni e la procedura di valutazione del rischio, Sinosure non ha presentato le «norme di base per la gestione globale del rischio di China Export & Credit Insurance Corporation» e il «regime per l'autorizzazione specifica dei programmi strategici di assicurazione dei crediti all'esportazione di China Export & Credit Insurance Corporation», di cui era stata fatta richiesta, citati nel verbale del consiglio di amministrazione fornito con la risposta al questionario. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha affermato che la dichiarazione in base alla quale il secondo documento non era stato fornito è illogica in quanto, come osservato dalla Commissione nel proprio elenco di documenti stilato durante la verifica, secondo Sinosure tale documento non esiste. La Commissione si è tuttavia dichiarata sorpresa del fatto che il verbale del consiglio di amministrazione facesse riferimento a un documento inesistente. In realtà il documento non è stato fornito e per questo figurava nell'elenco che il governo della RPC ha approvato e firmato alla fine della visita di verifica. Le ragioni addotte per non aver fornito i documenti erano quelle indicate dal governo della RPC e sono state messe agli atti.

(280)

Benché Sinosure abbia concesso alla Commissione di prendere brevemente visione della cifra relativa ai profitti realizzati/alle perdite subite soltanto per le assicurazioni dei crediti a breve termine nell'ambito del programma di assicurazione dei crediti all'esportazione, va evidenziato che alla Commissione non è stato consentito di esaminare il documento o di prelevarne una copia e che non vi sono elementi di prova che permettano di convalidare la redditività calcolata.

(281)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ritiene che la Commissione ammetta la revisione delle cifre relative ai profitti e alle perdite di cui al considerando 280. Il governo della RPC dovrebbe tuttavia prendere in considerazione anche il resto del considerando in questione, che porta a concludere che la Commissione non fosse soddisfatta delle informazioni fornite. Il governo della RPC ha inoltre affermato che Sinosure abbia in realtà fornito informazioni dettagliate nella sua risposta al questionario in merito all'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine concessa alle esportazioni dei prodotti fotovoltaici nell'Unione. A tale proposito la Commissione osserva che non è stato possibile, in base alle cifre presentate nel corso della visita di verifica, accertare questi dati in loco.

(282)

Non sono state neppure prodotte le informazioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione suddivise per settore, per i dieci maggiori produttori esportatori o per i tre produttori esportatori inclusi nel campione. Le dichiarazioni successive alla divulgazione delle conclusioni e concernenti i dieci maggiori produttori esportatori sono trattate al considerando 67. Quanto all'asserzione del governo della RPC secondo cui le informazioni relative ai tre produttori esportatori inclusi nel campione fossero in ogni caso a disposizione della Commissione tramite i produttori esportatori stessi, la Commissione rileva che le informazioni richieste a Sinosure avrebbero dovuto essere fornite dall'azienda stessa. Sinosure non poteva presupporre che le informazioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione sarebbero state prodotte dai tre produttori esportatori inclusi nel campione e, anche in tal caso, non poteva semplicemente dare per assodato che tali informazioni fossero complete o corrette. Il reperimento delle informazioni provenienti da varie fonti rientra nell'ambito delle responsabilità dell'autorità incaricata dell'inchiesta, ma questo compito è stato ostacolato dalla mancata collaborazione.

(283)

Sinosure ha inoltre affermato che nessuno dei tre produttori esportatori inclusi nel campione aveva sottoscritto un'assicurazione con Sinosure durante il PIR. Tale asserzione è risultata essere falsa e in contraddizione con le informazioni fornite dai tre produttori esportatori inclusi nel campione.

c)   Sinosure è un ente pubblico

(284)

L'inchiesta iniziale (45) aveva concluso che Sinosure è un ente pubblico. Nel corso della presente inchiesta, né il governo della RPC né Sinosure hanno fornito prove del fatto che tale situazione sia cambiata. L'inchiesta non ha neppure portato alla luce elementi che contraddicessero tale constatazione, anzi la relazione annuale 2014 di Sinosure ha confermato la conclusione dell'inchiesta iniziale, affermando che «Sinosure non si è risparmiata nel sostenere le politiche nazionali cinesi e ha cercato di raggiungere tale obiettivo esplorando idee e concetti nuovi, ottimizzando i metodi di lavoro, perfezionando i prodotti e i servizi e migliorando l'efficienza nello svolgimento delle sue funzioni politiche» o sostenendo che Sinosure fungeva da «organo di sostegno politico». Le conclusioni tratte nel corso dell'inchiesta iniziale rimangono pertanto valide durante il PIR e sono confermate.

d)   Base giuridica

(285)

Le basi giuridiche sono identiche a quelle dell'inchiesta iniziale, ossia: la comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione dei crediti all'esportazione [Shang Ji Fa (2004) n. 368], elaborata congiuntamente dal MCOM e da Sinosure; il repertorio per l'esportazione dei prodotti cinesi di nuova e alta tecnologia (2006); il cosiddetto piano 840 incluso nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009; il cosiddetto piano 421 incluso nella comunicazione sugli aspetti dell'attuazione di disposizioni speciali per il finanziamento dell'assicurazione dell'esportazione di grandi attrezzature complete redatta dal ministero del Commercio di concerto con il ministero delle Finanze il 22 giugno 2009; la comunicazione in merito alla decisione del Consiglio di Stato sull'accelerazione della promozione e dello sviluppo dei settori strategici emergenti [Guo Fa (2010) n. 32 del 18 ottobre 2010], elaborata dal Consiglio di Stato e i relativi orientamenti di attuazione [Guo Fa (2011) n. 310 del 21 ottobre 2011].

e)   Risultati dell'inchiesta

(286)

Poiché Sinosure è un ente pubblico cui sono conferiti poteri pubblici e attua leggi e piani governativi, la prestazione dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a favore dei fabbricanti del prodotto oggetto del riesame si configura come contributo finanziario sotto forma di potenziale trasferimento diretto di fondi dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.

(287)

Alcune autorità locali hanno abbuonato una parte del premio corrisposto dai produttori esportatori a Sinosure. Questo abbuono di una parte del premio si configura anch'esso come un trasferimento diretto di fondi sotto forma di sovvenzione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.

(288)

Si configura un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 6, lettera c), del regolamento di base nella misura in cui Sinosure garantisce una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario potrebbe ottenere normalmente sul mercato o una copertura assicurativa che altrimenti non sarebbe affatto disponibile sul mercato. Un vantaggio supplementare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di cui usufruisce il produttore esportatore, è costituito dall'abbuono in contanti di parte del premio di assicurazione corrisposto a Sinosure, riconosciuto da alcune amministrazioni locali nelle aree in cui sono stabiliti taluni produttori esportatori.

(289)

Per quanto riguarda l'esistenza di un vantaggio, la Commissione ha valutato in quale misura i premi riconosciuti a Sinosure coprivano i costi dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine. Come spiegato al considerando 280, Sinosure ha fornito un'analisi della redditività relativa al periodo 2011-2015, che illustra come Sinosure fosse presumibilmente in attivo su base cumulata, ma abbia registrato perdite nel 2015. La Commissione rileva innanzi tutto che è stato possibile soltanto visionare brevemente tale documento, proveniente presumibilmente dall'ufficio finanziario, ma non copiarlo o stamparlo e neppure prelevarlo come prova. In secondo luogo le informazioni contenute in tale relazione hanno potuto essere verificate solo in misura molto parziale, in quanto gli elementi di prova presentati non consentivano una corretta riconciliazione delle informazioni con la relazione annuale 2014 di Sinosure. La Commissione non è pertanto soddisfatta delle informazioni fornite.

(290)

Inoltre Sinosure ha fatto riferimento all'allegato 1, lettera j), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, che include tra le sovvenzioni all'esportazione «vietate» a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale accordo l'istituzione di programmi di assicurazione dei crediti all'esportazione ad aliquote di premio insufficienti a coprire, sul lungo periodo, le perdite e i costi operativi di detti programmi. Nella sua risposta al questionario Sinosure si è limitata a indicare gli utili non distribuiti negli ultimi cinque anni e ha concluso che, avendo nel complesso registrato un utile nel corso di tale periodo, la prestazione di assicurazione dei crediti all'esportazione a favore dei produttori esportatori non costituiva una sovvenzione conformemente all'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC. A questo proposito si rileva che, in base alle informazioni trasmesse, ossia il dato cumulativo relativo alla redditività su un periodo di 5 anni, la Commissione non è stata in grado di trarre conclusioni significative.

(291)

In assenza di informazioni attendibili e verificabili in base alle quali procedere a un'analisi del «programma» a norma dell'allegato 1, lettera j), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, la Commissione ha dovuto fondare le proprie conclusioni sui riscontri disponibili. A questo proposito la Commissione si è basata sui dati della relazione annuale 2014 raccolti durante la visita di verifica. Dall'esame di tale documento è emerso che l'attività complessiva di assicurazione dei crediti all'esportazione di Sinosure sarebbe stata in perdita nel 2013 e nel 2014, se non fossero stati registrati determinati redditi non operativi che, non riguardando la normale attività di Sinosure, dovrebbero essere esclusi dall'analisi della redditività di questo istituto. Tale situazione rimane simile a quella riscontrata nel corso dell'inchiesta iniziale.

(292)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha contestato la valutazione della Commissione, secondo cui l'attività globale di assicurazione dei crediti all'esportazione di Sinosure sarebbe in perdita, e il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione. A tal fine il governo della RPC ha rimandato alle proprie osservazioni del 27 settembre 2013. Queste ultime erano già state analizzate e respinte nella sezione 3.5.3 del regolamento iniziale.

(293)

A seguito delle spiegazioni illustrate nei considerando 280, 289 e 290, e come accertato dall'inchiesta iniziale, l'articolo 11 della presunta versione obsoleta dello statuto, fornita con la risposta al questionario, prevede che la società debba operare in pareggio. In altri termini, secondo le disposizioni dello statuto Sinosure non mira a massimizzare i suoi utili, ma semplicemente al pareggio di bilancio conformemente alla sua funzione di unico assicuratore ufficiale dei crediti all'esportazione nella RPC. Come spiegato in precedenza, i riscontri disponibili hanno dimostrato che il quadro giuridico e politico in cui opera Sinosure le impone di attuare le politiche e i piani governativi nel rispetto del suo mandato pubblico. Tra i settori selezionati e le imprese che hanno specificamente beneficiato del sostegno statale, i produttori esportatori hanno avuto pieno accesso all'assicurazione dei crediti all'esportazione prestata da Sinosure a tassi agevolati. Pertanto Sinosure garantisce la disponibilità illimitata di copertura assicurativa per il settore del fotovoltaico e i modesti premi assicurativi da essa proposti non riflettono i rischi effettivamente incorsi per assicurare le esportazioni in questo settore. Sulla base di tutti questi elementi si può già concludere che le aliquote dei premi imposti da Sinosure sono ancora insufficienti a coprire le sue attività a lungo termine.

(294)

Si rammenta altresì che determinate conclusioni orientate nella stessa direzione erano già state formulate durante l'inchiesta iniziale (46). Nel corso della presente inchiesta il governo della RPC non ha fornito prove del fatto che la situazione sia cambiata, né sono emersi elementi tali da contraddire la constatazione di cui sopra.

(295)

Sulla base di quanto precede, dato che Sinosure continua a registrare perdite a causa del suo programma di assicurazione dei crediti all'esportazione, l'esistenza di un vantaggio è determinata confrontando i premi corrisposti dai produttori esportatori con quelli disponibili sul mercato.

(296)

Sinosure ha sostenuto che altre quattro società forniscono tali servizi sul mercato cinese, ma al riguardo non è stato possibile reperire alcuna informazione in merito alle loro quote di mercato. In ogni caso Sinosure è l'unico assicuratore ufficiale dei crediti all'esportazione e gode di una posizione dominante sul mercato cinese. Non esiste pertanto alcun valore di riferimento commerciale nella RPC per tali strumenti e, dato che il mercato finanziario nella RPC continua ad essere falsato dall'intervento pubblico, è ragionevole utilizzare un valore di riferimento al di fuori della RPC.

(297)

Le sovvenzioni sono condizionate all'andamento delle esportazioni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, poiché non possono essere ottenute senza esportazioni. Inoltre esse sono anche specifiche a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base perché l'accesso ad esse è limitato a determinate imprese. In assenza di cambiamenti a questo proposito, si fa riferimento ai considerando 246 e 247 del regolamento iniziale, in cui si è concluso che i vantaggi concessi da Sinosure e/o dalle autorità locali ai fabbricanti del prodotto oggetto del riesame sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Inoltre, poiché non esistono prove del fatto che le sovvenzioni siano basate su criteri o condizioni oggettivi a norma dell'articolo , paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio è specifico anche sotto questo aspetto.

(298)

Contrariamente a quanto asserito dal governo della RPC e da un produttore esportatore in seguito alla divulgazione delle conclusioni, le informazioni presentate dalle società sui premi versati non sono state respinte. In ultima analisi non sono però state utilizzate nel calcolo di cui ai considerando 302 e 303, poiché la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili.

f)   Conclusioni

(299)

Dall'inchiesta è emerso che i tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato dell'assicurazione dei crediti all'esportazione prestata da Sinosure durante il PIR.

(300)

La prestazione dell'assicurazione dei crediti all'esportazione da parte di Sinosure a favore del settore del fotovoltaico è da considerarsi una sovvenzione, nella misura in cui l'importo dei premi è inferiore ai valori di mercato.

(301)

Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

g)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(302)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari, riscontrato durante il PIR. Il calcolo del vantaggio è analogo alla situazione riscontrata per le garanzie sui prestiti. A norma dell'articolo 6, lettera c), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari alla differenza tra l'importo del premio pagato dall'impresa beneficiaria per l'assicurazione a breve termine prestata da Sinosure e l'importo che la stessa impresa avrebbe pagato per un'analoga assicurazione dei crediti all'esportazione da essa ottenibile sul mercato.

(303)

Come indicato ai considerando da 277 a 283, la Commissione non è stata in grado di verificare una serie di elementi riguardanti la fornitura di una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione da parte di Sinosure ai produttori esportatori inclusi nel campione, ai maggiori produttori esportatori o al settore interessato. Data la mancata collaborazione del governo della RPC e di Sinosure, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili per calcolare il vantaggio conferito ai beneficiari. A questo proposito si è ritenuto ragionevole fare affidamento sui livelli dei vantaggi constatati nell'inchiesta iniziale. Alle società incluse nel campione del presente riesame, che facevano parte del campione dell'inchiesta iniziale, viene attribuito il livello di vantaggio accertato nel corso dell'inchiesta iniziale. Per quanto riguarda il gruppo che non era stato inserito nel campione dell'inchiesta iniziale, il tasso corrisponde alla media ponderata delle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale.

(304)

Le aliquote di sovvenzione determinate per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammontano a:

Garanzie e assicurazioni dei crediti all'esportazione

Società/gruppo

Aliquota di sovvenzione (%)

Gruppo Chint

0,59

Jinko Solar Co. Ltd e società collegate

0,00

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate

0,71

3.4.2.   Regimi di concessione di sovvenzioni

3.4.2.1.   Sovvenzioni per la promozione di «marchi famosi» e di «marchi notori in Cina», del «fondo per lo sviluppo dei marchi di esportazione» («Export Brand Development Fund») e programmi simili, sia a livello centrale che decentrato

(305)

L'inchiesta ha confermato che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tali regimi. In ogni caso non vi è alcuna indicazione del fatto che i regimi iniziali di sovvenzionamento siano stati revocati.

3.4.2.2.   Programma dimostrativo «Golden Sun»

a)   Introduzione

(306)

L'inchiesta iniziale ha accertato che i produttori del settore del fotovoltaico hanno beneficiato di sovvenzioni nell'ambito del programma dimostrativo Golden Sun («Golden Sun»).

b)   Omessa collaborazione

(307)

La Commissione aveva richiesto al governo della RPC di produrre una serie di documenti, gran parte dei quali relativi agli obiettivi di bilancio previsti dal programma «Golden Sun». Nella sua risposta al questionario, il governo della RPC ha sostenuto di non poter individuare i documenti richiesti per mancanza di informazioni nella domanda, così come formulata dalla Commissione. Durante la visita di verifica, tuttavia, alla stessa domanda rivoltagli dalla Commissione (riguardante il medesimo livello di informazioni del questionario, ossia i nomi dei documenti richiesti), il governo della RPC ha opposto la natura riservata di tali documenti e ha dichiarato di dover verificare se essi potessero essere presentati alla Commissione. A questo proposito la Commissione non comprende per quale motivo i documenti mancanti dovessero essere considerati riservati e non potessero essere esibiti nell'ambito di un'inchiesta antisovvenzioni in cui l'autorità inquirente è vincolata da rigorose norme di riservatezza. In ogni caso, come nell'inchiesta iniziale, il governo della RPC non è tornato sulla questione, nonostante i numerosi solleciti durante la visita in loco, e i documenti in oggetto non sono mai stati messi a disposizione della Commissione.

(308)

Il governo della RPC aveva inoltre dichiarato nella sua risposta al questionario che nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione aveva beneficiato di tale programma durante il PIR, non essendo il programma destinato ai fabbricanti del prodotto oggetto del riesame. Tale dichiarazione era però in contraddizione con le informazioni ricevute dai produttori esportatori inclusi dal campione. Nel corso della visita di verifica, il governo della RPC ha relativizzato quanto affermato nella sua risposta al questionario e ha riconosciuto la possibilità che siano avvenuti pagamenti benché il programma fosse stato apparentemente soppresso e trasformato in un regime di tariffe di riacquisto. A sostegno di quest'ultima affermazione, il governo della RPC ha addotto il parere del Consiglio di Stato, emesso nel 2013. La Commissione osserva che il governo della RPC, nella sua risposta al questionario, ha omesso di indicare che tale programma fosse stato modificato, né ha fornito alcuna prova al riguardo. La Commissione rileva altresì che il documento fornito durante la verifica non si riferisce a tale programma o alla sua presunta sostituzione con un altro regime.

(309)

Data la mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione non è stata in grado di controllare tutti gli aspetti del programma «Golden Sun» e degli effettivi vantaggi conferiti ai fabbricanti del prodotto oggetto del riesame e del settore FV nel suo insieme. A questa situazione ha contribuito anche la mancata presentazione da parte del governo della RPC di tutti i pertinenti documenti richiesti, e in particolare dei documenti finanziari sugli stanziamenti del programma «Golden Sun» elaborati dal ministero delle Finanze.

(310)

Per quanto riguarda i vantaggi, la Commissione osserva inoltre di aver richiesto al governo della RPC di fornire informazioni sui vantaggi ricevuti dai produttori ma, sebbene le informazioni fossero a disposizione del governo della RPC, questo si è limitato a rispondere che non erano stati ricevuti vantaggi di alcun tipo.

c)   Base giuridica

(311)

Come accertato nel corso dell'inchiesta iniziale, la principale base giuridica è costituita dalla comunicazione relativa all'attuazione del programma dimostrativo «Golden Sun» del 16 luglio 2009 e allegate misure provvisorie per la gestione del Fondo di assistenza finanziaria per il programma dimostrativo «Golden Sun», doc. CaiJian n. 397 (2009) elaborate dal ministero delle Finanze, dal ministero della Scienza e dal consiglio nazionale dell'energia; dalla circolare concernente la positiva attuazione dei compiti del programma dimostrativo «Golden Sun», doc. n. 718 (2009); dalla circolare concernente la positiva attuazione del programma dimostrativo «Golden Sun» 2010, doc. n. 622 (2010); dalla circolare su istruzioni sugli indici di bilancio per le sovvenzioni per i costi di costruzione per i programmi dimostrativi «Golden Sun» 2010, doc. n. 965 (2010), del 2 dicembre 2010, elaborata dal ministero delle Finanze; dalla circolare relativa alla distribuzione dell'obiettivo di bilancio per la sovvenzione fiscale stanziata per i programmi «Golden Sun» 2011, doc. JCJ n. 336 del 1o settembre 2011, elaborata dal dipartimento delle Finanze di Hebei, e dalla circolare relativa alla distribuzione dell'obiettivo di bilancio per la sovvenzione fiscale stanziata per i programmi «Golden Sun» 2011, doc. HCJ n. 135 dell'8 novembre 2011, elaborata dall'ufficio comunale delle finanze di Hengshui.

d)   Risultati dell'inchiesta

(312)

Come nell'inchiesta iniziale, il governo della RPC ha ribadito che beneficiari di questo regime di sovvenzionamento non sono i fabbricanti del prodotto oggetto del riesame, bensì i progetti di produzione di energia fotovoltaica. Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che il richiedente non aveva fornito elementi di prova atti a dimostrare l'esistenza di un qualunque beneficio distribuito ai produttori dei prodotti in esame durante il PIR.

(313)

Nell'ambito della presente inchiesta nessuno degli elementi disponibili consente di modificare le conclusioni tratte dalla Commissione nel corso dell'inchiesta iniziale di cui ai considerando da 271 a 282, in base alle quali le sovvenzioni nell'ambito di questo programma sono direttamente connesse al prodotto oggetto del riesame perché i «sistemi fotovoltaici distribuiti» che ne possono beneficiare includono specificamente la fornitura di moduli e celle quale parte significativa dei progetti e pertanto il nesso tra il vantaggio conferito dalla pubblica amministrazione e il prodotto oggetto del riesame è diretto e indissolubile.

(314)

Come accertato nel corso dell'inchiesta iniziale, il programma «Golden Sun» concede una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di un trasferimento di fondi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto oggetto del riesame.

(315)

La Commissione ha altresì determinato che tale regime di sovvenzione è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

e)   Conclusioni

(316)

Il programma «Golden Sun» rimane un regime di sovvenzioni specifiche sotto forma di sussidio. L'inchiesta ha stabilito che alcuni degli esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di tale sovvenzione.

f)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(317)

L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammonta a:

Programma dimostrativo «Golden Sun»

Società/gruppo

Aliquota di sovvenzione (%)

Gruppo Chint

0,20

Jinko Solar Co. Ltd e società collegate

0,16

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate

0,01

(318)

Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha formulato osservazioni sul programma dimostrativo «Golden Sun», ribadendo alcuni aspetti che aveva già sollevato. Poiché tali aspetti sono già stati trattati in precedenza, non è necessario alcun commento ulteriore. Il governo della RPC ha inoltre affermato che la Commissione non ha determinato la specificità in relazione a tale regime.

(319)

Dal fatto che le sovvenzioni nell'ambito del programma «Golden Sun» fossero concesse soltanto ai produttori cinesi nel settore delle energie rinnovabili risulta tuttavia che la loro specificità è chiaramente stabilita conformemente alle norme dell'OMC.

(320)

Il governo della RPC ha altresì sostenuto di aver fornito elementi di prova che attestano la cessazione di tale regime. Poiché però tali sovvenzioni sono state registrate alla voce «risconti passivi» dei produttori esportatori inclusi nel campione, essi conferiranno vantaggi per molti anni a venire. Ciò significa che, in termini di sovvenzionamento, è fuorviante sostenere che il regime è stato concluso. In realtà non sono più ammessi nuovi beneficiari nel programma ma, considerando la durata di vita degli impianti che sono stati inclusi, i vantaggi continuano a maturare. Anche tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

3.4.2.3.   Altre sovvenzioni

a)   Introduzione

(321)

Nella sua domanda il richiedente ha fornito elementi di prova da cui è emerso che i settori incentivati nella RPC possono beneficiare di diverse sovvenzioni una tantum o ricorrenti concesse dalle amministrazioni pubbliche a più livelli, vale a dire nazionale, regionale e locale.

(322)

La presente inchiesta ha effettivamente rivelato che le tre società incluse nel campione hanno anche ricevuto importanti sovvenzioni una tantum o ricorrenti da diversi livelli della pubblica amministrazione, il che ha comportato l'ottenimento di vantaggi durante il PIR. Alcune di queste sovvenzioni erano già state dichiarate dalle società incluse nel campione nelle rispettive risposte al questionario, mentre molte altre sono emerse durante la verifica in loco. Nessuna di esse è stata comunicata nella risposta del governo della RPC al questionario, com'era stato invece richiesto.

b)   Base giuridica

(323)

Tali sovvenzioni sono state versate alle società da autorità a livello nazionale, provinciale, comunale, regionale o distrettuale e sono risultate tutte specifiche per le società incluse nel campione o specifiche in termini di ubicazione o di tipo di settore. I dettagli giuridici relativi alla legge specifica che ha permesso la concessione di tali sovvenzioni, quando esisteva una base giuridica, non sono stati comunicati, anche se la Commissione ha ricevuto in alcuni casi una copia del documento, rilasciato dall'autorità pubblica, che accompagnava la concessione dei fondi («la comunicazione»).

c)   Risultati dell'inchiesta

(324)

In considerazione dell'elevato numero di sovvenzioni contenute nella richiesta e/o riscontrate nei libri contabili delle società incluse nel campione, il presente regolamento si limita a presentare una sintesi delle principali risultanze. Elementi di prova dell'esistenza di numerose sovvenzioni e del fatto che queste erano state concesse dal governo della RPC a più livelli sono stati inizialmente forniti dalle tre società incluse nel campione. Diverse altre sovvenzioni non comunicate dalle società incluse nel campione sono state tuttavia individuate nel corso delle verifiche in loco.

(325)

Durante il PIR una delle società incluse nel campione ha beneficiato di oltre 130 di queste sovvenzioni, molte delle quali sono state concesse dalle autorità pubbliche a livello comunale, distrettuale o provinciale. La sovvenzione più ingente ammontava a oltre 7 milioni di CNY ed è stata concessa nell'ambito del regime «Trinity», un fondo municipale destinato a promuovere la trasformazione e l'ammodernamento degli impianti industriali. Tra le altre sovvenzioni figuravano, ad esempio, fondi per i brevetti, fondi e premi per attività scientifiche e tecnologiche, fondi per lo sviluppo delle aziende, fondi per l'ammodernamento e la trasformazione degli impianti industriali, sovvenzioni per la realizzazione di infrastrutture di base, fondi di sostegno concessi a livello distrettuale, fondi per lo sviluppo di fonti energetiche nuove e pulite e sgravi sull'imposta fondiaria. La società in questione ha inoltre ricevuto sovvenzioni per l'assicurazione dei crediti all'esportazione, concessa dalle autorità distrettuali.

(326)

Durante il PIR un'altra società inclusa nel campione ha anch'essa ricevuto ingenti sovvenzioni dallo Stato, alcune delle quali connesse alla zona di sviluppo in cui era ubicata la società (oltre 13 milioni di CNY). Altre sovvenzioni riguardavano le spese per attività scientifiche e tecnologiche, per le energie rinnovabili e/o per lo sviluppo industriale e dell'informazione (ad esempio le sovvenzioni «3 Famous»). Durante le verifiche in loco è stata altresì accertata la concessione di sgravi legati all'acquisizione dei diritti d'uso di terreni.

(327)

Una delle società incluse nel campione ha ricevuto, come gruppo, diverse sovvenzioni per un importo complessivo di oltre 29 milioni di CNY. Tali sovvenzioni comprendevano, tra l'altro, fondi per lo sviluppo di nuove soluzioni energetiche, progetti di riforme tecnologiche fondamentali o fondi connessi alla zona di sviluppo in cui era ubicato il beneficiario.

d)   Conclusioni

(328)

In base alle prove raccolte sull'ottenimento di tali sovvenzioni da parte delle società incluse nel campione e in assenza di altre informazioni, la Commissione ha ritenuto che tali importi costituissero sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), nonché dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto sono avvenuti trasferimenti di fondi dal governo della RPC sotto forma di sovvenzioni ai produttori del prodotto in esame ed è stato in tal modo conferito un vantaggio.

(329)

Tali sovvenzioni sono inoltre specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base in quanto risultano limitate a determinate società o a progetti specifici in regioni specifiche e/o al settore del fotovoltaico. Tali sovvenzioni non rispettano le condizioni per la non specificità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, in quanto i criteri e le condizioni che disciplinano la spettanza non sono trasparenti né oggettivi e non si applicano automaticamente. Non esiste inoltre alcuna prova che le sovvenzioni rientrino in un programma di natura più generale.

(330)

Per tutti i casi le società hanno fornito informazioni in merito all'importo delle sovvenzioni e all'ente che le ha erogate. La maggior parte delle società interessate aveva inoltre iscritto a bilancio tale provento come «provento da sovvenzione» e aveva fatto verificare la propria contabilità da revisori indipendenti. Ciò è stato interpretato come una prova evidente di una sovvenzione che ha conferito un vantaggio compensabile.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(331)

La tabella seguente indica il calcolo del vantaggio costituito dalle sovvenzioni di cui sopra, ipotizzando come vantaggio l'importo ricevuto durante il PIR o imputato al PIR se è stato ammortizzato in tal modo dalla società interessata.

Altre sovvenzioni

Società/gruppo

Aliquota di sovvenzione (%)

Gruppo Chint

0,54

Jinko Solar Co. Ltd e società collegate

0,86

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate

0,26

(332)

Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni il governo della RPC e un produttore esportatore hanno formulato osservazioni sulle «altre sovvenzioni», asserendo che la Commissione non aveva fornito dettagli sufficienti da giustificare l'esistenza di regimi compensabili.

(333)

È tuttavia opportuno sottolineare che le risposte al questionario hanno fornito alla Commissione pochissime precisazioni in merito a tali regimi. Inoltre i produttori esportatori inclusi nel campione non contestano gli importi calcolati dalla Commissione e comunicati alla parte interessata, né il fatto di aver ricevuto tali sovvenzioni dal governo della RPC.

(334)

Di fronte alla mancanza di collaborazione del governo della RPC, la Commissione ha deciso che fosse ragionevole cercare di individuare l'esistenza di tali sovvenzioni durante la verifica in loco. Gli esiti delle verifiche si sono rivelati radicalmente diversi rispetto al numero e al valore totale delle sovvenzioni segnalati nelle risposte del governo della RPC al questionario. È stato deciso che gli accertamenti in loco rappresentavano un indicatore ragionevole del livello delle pratiche di sovvenzione al riguardo. La Commissione rifiuta l'argomentazione secondo cui questo approccio dimostrerebbe l'impossibilità di giustificare l'esistenza di regimi compensabili. Poiché tali sovvenzioni presentano caratteristiche comuni, sono concesse da un ente pubblico e non rientrano in un regime di sovvenzioni, ma sono erogate individualmente, la Commissione può valutarle congiuntamente, come descritto ai considerando da 324 a 327. L'argomentazione secondo cui la Commissione non ha giustificato l'esistenza di regimi compensabili né fornito elementi di prova certi riguardo a tali regimi è pertanto respinta.

3.4.3.   Regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette

3.4.3.1.   Regime «due zero/tre metà» per le imprese a partecipazione estera (foreign-invested enterprises — FIE)

(335)

L'inchiesta ha stabilito che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime.

3.4.3.2.   Regime «due zero/tre metà» per le imprese di nuova e alta tecnologia

(336)

L'inchiesta ha stabilito che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime.

3.4.3.3.   Crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo

a)   Introduzione

(337)

L'inchiesta iniziale ha accertato che il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo da parte delle FIE ha consentito a queste ultime di beneficiare di regimi fiscali agevolati per le loro attività di R&S mediante un credito d'imposta del 150 % delle loro spese, nel rispetto di talune soglie di spesa per R&S. È emerso altresì che questo regime agevolato di credito d'imposta per le spese di R&S destinato alle FIE è stato sostituito nel 2008 da un regime specifico, denominato Crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo («delle FIE» è stato omesso).

(338)

Il governo della RPC ha contestato il fatto che il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo da parte delle FIE sia stato sostituito nel 2008, in quanto i due programmi avrebbero criteri di ammissibilità diversi. Il governo della RPC ha altresì sostenuto che il regime dei crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo non è specifico e non è quindi compensabile.

b)   Base giuridica

(339)

Alla luce dell'inchiesta iniziale è stato stabilito in un primo momento che la base giuridica per il regime sostitutivo (Crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo) fosse costituita dall'articolo 30, paragrafo 1, della legge sull'imposta sul reddito delle imprese («legge EIT»), dagli articoli 93 e 95 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese («disposizioni di esecuzione della legge EIT»), dalle disposizioni amministrative per la determinazione delle imprese di nuova e alta tecnologia [Guo Ke Fa Huo (2008) n. 172], unitamente alla comunicazione dell'amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni relative al versamento dell'imposta sul reddito delle imprese di nuova e alta tecnologia [Guo Shui Han (2008) n. 985). In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha affermato che tali basi giuridiche erano irrilevanti, fatta eccezione per l'articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT e per l'articolo 95 delle disposizioni di esecuzione della legge EIT.

(340)

Nel corso della presente inchiesta sono individuati come facenti parte della base giuridica anche i seguenti documenti aggiuntivi: le disposizioni amministrative sugli sgravi fiscali alle imprese per spese di R&S [Guo Shui Fa (2008) n. 116] e la circolare congiunta del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sulle politiche pertinenti relative alla superdeduzione per le spese di R&S (2013/70). In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha dichiarato che le disposizioni amministrative sugli sgravi fiscali alle imprese per spese di R&S [Guo Shui Fa (2008) n. 116] sarebbero scadute il 1o gennaio 2016, vale a dire dopo il PIR.

(341)

L'articolo 95 prevede che un'ulteriore detrazione del 50 % delle spese per R&S di cui al punto 1 dell'articolo 30 sia concessa per tali spese ai prodotti dei settori di nuova e alta tecnologia in modo che esse siano oggetto di un ammortamento basato sul 150 % dei costi delle attività immateriali.

c)   Risultati dell'inchiesta

(342)

È stato accertato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni giuridiche pertinenti, questo regime assicura un vantaggio limitato alle società dall'articolo 4 delle disposizioni amministrative sugli sgravi fiscali alle imprese per spese di R&S [Guo Shui Fa (2008) n. 116], che dispone che le imprese potenzialmente beneficiarie sono quelle impegnate nelle attività di ricerca e sviluppo elencate nel documento di orientamento sugli «ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia» (2007) n. 6, elaborato dalla commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC), dal ministero della Scienza e della Tecnologia, dal ministero del Commercio e dall'Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale. Uno degli ambiti fondamentali elencati in tale documento di orientamento è l'energia solare (47).

(343)

Queste imprese devono sostenere spese per R&S in vista dello sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze. Le imprese cui si applica il regime possono compensare un ulteriore 50 % delle loro spese per R&S a fronte del loro debito di imposta sul reddito. Anche le spese per attività immateriali di R&S danno il diritto alle imprese cui si applica il regime di usufruire di una detrazione del 150 % dei costi effettivi da esse sostenuti.

(344)

Le imprese che beneficiano di questo regime devono presentare la dichiarazione dei redditi e i relativi allegati. L'importo effettivo del vantaggio è incluso nella dichiarazione dei redditi.

(345)

I tre produttori esportatori inclusi nel campione (Chint, Jinko e Trina) hanno beneficiato di questo regime.

(346)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC e un produttore esportatore hanno contestato la specificità a motivo del fatto che tutte le società nella RPC sono ammesse a beneficiare dell'ulteriore detrazione del 150 %. Il governo della RPC ha aggiunto che le autorità canadesi non hanno rilevato la specificità di questo regime per i moduli murali unitari provenienti dalla RPC e cita quindi la decisione del panel nella causa US-Aircraft. Il governo della RPC sottolinea che, nella causa in questione, il panel ha ritenuto che limitare i finanziamenti nella R&S alle «tecnologie emergenti e abilitanti ad alto rischio e ad alte prestazioni» non permetteva di costituire un gruppo di imprese o di industrie sufficientemente limitato ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo relativo alle sovvenzioni e misure compensative. Il governo della RPC ha affermato che la dichiarazione della Commissione, secondo cui uno dei criteri di ammissibilità al regime in questione sia che una società debba essere un'impresa di nuova e alta tecnologia, è errata. Il governo della RPC ha aggiunto che, in ogni caso, nella causa T-586/14 Xinyi PV Products/Commissione il Tribunale ha dichiarato che, se una società è considerata un'impresa di nuova e alta tecnologia, soddisfa una condizione oggettiva per la concessione dell'agevolazione fiscale.

(347)

Le argomentazioni di cui sopra sono respinte. Il fatto che altre imprese possano ricevere sovvenzioni analoghe fondate su altre basi giuridiche non significa che tale regime non sia specifico de iure soltanto per un gruppo limitato di imprese. Anche ammettendo in teoria che tutte le società potessero essere ammesse a beneficiare della detrazione supplementare del 150 %, nel caso di specie le società incluse nel campione hanno beneficiato della detrazione nella misura in cui potevano spuntare una casella specifica nella dichiarazione dei redditi, collegata alla certificazione come impresa di nuova e alta tecnologia: una procedura molto meno gravosa di quella alternativa. Quanto alla sentenza nella causa T-586/14 Xinyi PV Products contro Commissione, essa riguarda il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e non la specificità di una sovvenzione. Per quanto concerne l'affermazione secondo la quale le autorità canadesi non hanno rilevato alcuna specificità per questo regime, nessuna parte ha presentato una copia di tali conclusioni.

d)   Conclusioni

(348)

Il regime si configura come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di entrate cui la pubblica amministrazione rinuncia, conferendo un vantaggio alle imprese beneficiarie.

(349)

La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale regime alle imprese che sostengono determinate spese per R&S.

(350)

Di conseguenza e come stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale, tale sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(351)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari, riscontrato durante il PIR. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente all'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota di imposta normale, previa detrazione dell'importo corrisposto, con un'ulteriore detrazione pari al 50 % delle spese effettive imputabili alla R&S sui progetti approvati. Gli importi oggetto di compensazione sono basati sui dati contenuti nella dichiarazione dei redditi delle imprese per il 2015. Secondo quanto asserito da un produttore esportatore, si sarebbero dovuti utilizzare invece i dati fiscali del PIR. Questa argomentazione è stata respinta. Alla luce del considerando 459 del regolamento iniziale, la Commissione ribadisce l'importanza del fatto che il calcolo del vantaggio sia basato sulle dichiarazioni dei redditi definitive e certificate per un determinato esercizio fiscale. La Commissione aggiunge che la liquidazione definitiva della dichiarazione dei redditi del 2015 durante il PIR rende definitivo qualsiasi vantaggio richiesto nella dichiarazione, dimostrando ulteriormente la correttezza del suo approccio. La Commissione non può basare i suoi calcoli sulle dichiarazioni dei redditi trimestrali perché tali documenti riportano la situazione provvisoria esistente al momento della compilazione e, per definizione, non possono tener conto della situazione definitiva consolidata dell'esercizio fiscale annuale. L'obiettivo di tali documenti è garantire una liquidità alla pubblica amministrazione nel caso in cui sia provvisoriamente dovuto il pagamento di un'imposta, ma essi riflettono soltanto la situazione parziale al momento della compilazione. Le dichiarazioni dei redditi del 2015 interessano inoltre tre trimestri del PIR e costituiscono di conseguenza la dichiarazione dei redditi annuale più pertinente disponibile.

(352)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sulla base del fatturato totale delle vendite effettuate durante il PIR dai produttori esportatori inclusi nel campione, in quanto la sovvenzione non dipende dall'andamento delle esportazioni e non è stata accordata con riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(353)

L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammonta a:

Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo

Società/gruppo

Aliquota di sovvenzione (%)

Gruppo Chint

0,47

Jinko Solar Co. Ltd e società collegate

0,74

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate

0,15

3.4.3.4.   Sgravi fiscali per le imprese di nuova e alta tecnologia partecipanti a determinati progetti

a)   Introduzione

(354)

L'inchiesta iniziale ha stabilito che questo regime consente a un'impresa riconosciuta come appartenente a un settore di nuova e alta tecnologia di beneficiare di un'aliquota ridotta per l'imposta sul reddito rispetto all'aliquota normale (15 % anziché 25 %). Non sono stati individuati cambiamenti nel corso della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

b)   Base giuridica

(355)

La base giuridica di questo regime è costituita dall'articolo 28, paragrafo 2, della legge EIT unitamente alle disposizioni amministrative per la determinazione delle imprese di nuova e alta tecnologia [Guo Ke Fa Huo (2008) n. 172]; e dall'articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge EIT, unitamente alla comunicazione dell'amministrazione tributaria statale sulle questioni relative al versamento dell'imposta sul reddito delle imprese di nuova e alta tecnologia [Guo Shui Han (2008) n. 985], alla comunicazione del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato sull'elaborazione delle linee guida relative alla gestione del riconoscimento delle imprese dei settori ad alta tecnologia [Guo Ke Fa Huo (2008) n. 362), alla comunicazione dell'amministrazione tributaria statale sul pagamento anticipato dell'imposta sul reddito delle imprese dei settori ad alta tecnologia durante il periodo di riesame delle qualifiche del [(2011) n. 4] e alla comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sull'aliquota dell'imposta e il credito d'imposta applicabili agli introiti registrati dalle imprese dei settori ad alta tecnologia [(2011) n. 47].

c)   Risultati dell'inchiesta

(356)

Nel corso dell'inchiesta iniziale è stato accertato che questo regime si applica alle imprese riconosciute come appartenenti ai settori di nuova e alta tecnologia che necessitano di sostegno da parte dello Stato. Tali imprese dovrebbero detenere diritti di proprietà intellettuale indipendenti e devono soddisfare una serie di requisiti: i) i loro produttori rientrano nel campo dei prodotti dei settori ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato; ii) il totale delle spese per R&S deve rappresentare una determinata percentuale del fatturato totale delle vendite; iii) gli introiti dei prodotti di nuova e alta tecnologia devono rappresentare una determinata percentuale del fatturato totale delle vendite; iv) il personale impegnato nella R&S deve rappresentare una determinata percentuale del totale del personale; e v) devono essere soddisfatti gli altri requisiti stabiliti nelle disposizioni amministrative per la determinazione delle imprese di nuova e alta tecnologia del 2008.

(357)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha contestato la specificità adducendo i seguenti motivi: 1) i criteri di cui al precedente considerando sono obiettivi alla luce di quanto dichiarato dal Tribunale nella causa T-586/14 Xinyi PV Products/Commissione; 2) qualunque società che rispetti i criteri stabiliti è automaticamente soggetta all'aliquota del 15 %; e 3) le conclusioni della Commissione sono in contraddizione con gli elementi della decisione nella causa USAircraft di cui al considerando 346. Queste argomentazioni sono respinte in quanto il regime è specifico de iure, nella misura in cui solo un gruppo limitato di imprese può usufruire del vantaggio in questione, come indicato nel considerando 355. La sentenza nella causa T-586/14 Xinyi PV Products contro Commissione riguarda inoltre il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e non la specificità di una sovvenzione.

(358)

Le imprese che beneficiano di questo regime devono presentare la dichiarazione dei redditi e i relativi allegati. L'importo effettivo del vantaggio è incluso nella dichiarazione dei redditi.

(359)

Nel corso della presente inchiesta non sono state individuate modifiche delle conclusioni riassunte ai considerando 356 e 357.

(360)

I tre produttori esportatori inclusi nel campione (Chint, Jinko e Trina) hanno beneficiato di questo regime.

d)   Conclusioni

(361)

Il regime dovrebbe configurarsi come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché si ha un contributo finanziario sotto forma di entrate cui la pubblica amministrazione rinuncia, conferendo un vantaggio alle imprese beneficiarie. Il vantaggio per il beneficiario è pari al risparmio fiscale di cui beneficia grazie al regime a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

(362)

Tale sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto è limitata alle imprese qualificate come appartenenti ai settori di nuova e alta tecnologia che soddisfano i requisiti delle disposizioni amministrative del 2008. Non esistono inoltre criteri oggettivi stabiliti dalla legislazione o dall'autorità concedente sull'ammissibilità al regime, la quale non è automatica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(363)

Di conseguenza e come stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale, tale sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(364)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari, riscontrato durante il PIR. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente all'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota di imposta normale, previa detrazione dell'importo corrisposto in base alla minore aliquota di imposta agevolata. Gli importi oggetto di compensazione sono basati sui dati contenuti nella dichiarazione dei redditi delle imprese per il 2015.

(365)

L'argomentazione di Jinko secondo cui, nel calcolare il vantaggio conferito nell'ambito di regimi d'imposta sul reddito delle imprese, la Commissione avrebbe dovuto detrarre i presunti vantaggi ottenuti nell'ambito di altri regimi di sovvenzione per evitare di conteggiare due volte alcuni vantaggi, è respinta. Non spetta all'autorità incaricata dell'inchiesta procedere a tale artificioso esercizio.

(366)

L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammonta a:

Sgravi fiscali per le imprese di nuova e alta tecnologia partecipanti a determinati progetti

Società/gruppo

Aliquota di sovvenzione (%)

Gruppo Chint

0,02

Jinko Solar Co. Ltd e società collegate

0,75

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate

0,71

3.4.3.5.   Sgravi dell'imposta sul reddito per le FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese

(367)

L'inchiesta ha confermato che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime.

3.4.3.6.   Esenzione fiscale sul reddito derivante da taluni dividendi, bonus e altri investimenti azionari per le società abilitate residenti

(368)

L'inchiesta ha confermato che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime.

3.4.3.7.   Regime agevolato per le imposte sul reddito delle imprese aventi sede nelle regioni occidentali

(369)

L'inchiesta ha confermato che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime.

3.4.3.8.   Imposte sulla manutenzione urbana e sulla costruzione e sovrattasse sull'istruzione per le FIE

(370)

L'inchiesta ha confermato che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime.

3.4.3.9.   Agevolazioni fiscali per le società con un profitto esiguo

(371)

L'inchiesta ha confermato che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime.

3.4.4.   Regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni

3.4.4.1.   Esenzione dall'IVA e sgravi dei dazi doganali per l'utilizzo di apparecchiature importate e di tecnologia

a)   Introduzione

(372)

L'inchiesta iniziale ha stabilito che questo regime prevede l'esenzione dall'IVA e dai dazi all'importazione a favore di imprese a partecipazione estera («FIE») o di imprese cinesi che importano beni strumentali utilizzati nella loro produzione. Per beneficiare dell'esenzione i beni strumentali non devono rientrare in un elenco di attrezzature non ammissibili e l'impresa richiedente deve avere ottenuto il certificato per i progetti incentivati dallo Stato, rilasciato dalle autorità cinesi o dalla commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC) conformemente alla pertinente normativa doganale, fiscale e sugli investimenti. Non sono stati individuati cambiamenti nel corso della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

b)   Base giuridica

(373)

Le basi giuridiche di tale regime sono costituite dalla circolare del Consiglio di Stato che adegua le politiche fiscali per le apparecchiature importate (Guo Fa n. 37/1997); dalla comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato che adegua determinati regimi agevolati di dazi all'importazione; dalla comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato (2008) n. 43; dalla comunicazione della NDRC sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti che ricevono finanziamenti nazionali o esteri incentivati dallo Stato (2006) n. 316, e dal repertorio degli articoli la cui importazione da parte di FIE o di aziende cinesi non è consentita in esenzione doganale (2008).

c)   Risultati dell'inchiesta

(374)

Come stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale e confermato dal presente riesame in previsione della scadenza, le apparecchiature importate al fine di sviluppare progetti di investimento nazionali o esteri, in linea con la politica tesa ad incoraggiare progetti di investimento esteri o nazionali, possono essere esentate dal pagamento dell'IVA e/o dei dazi all'importazione, a meno che dette apparecchiature non appartengano ad una categoria elencata nel repertorio degli articoli la cui importazione non è consentita in esenzione dai dazi doganali. Per beneficiare di questo regime, la società deve ottenere dall'autorità locale responsabile del progetto una lettera di conferma da presentare successivamente alle autorità doganali locali.

(375)

Il governo della RPC ha sostenuto che, a decorrere dal 1o gennaio 2009, l'esenzione fiscale si applica solo ai dazi all'importazione, mentre viene riscossa l'IVA sulle importazioni di apparecchiature per uso personale.

(376)

Contrariamente a quanto sostenuto dal governo della RPC, sono state tuttavia individuate esenzioni dall'IVA e dai dazi all'importazione durante il PIR per i tre produttori esportatori inclusi nel campione. Queste esenzioni comprendevano le apparecchiature, per le quali il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sulla loro durata di vita ed è stato in parte attribuito al PIR. Sebbene la Commissione non abbia rilevato alcun elemento di prova a dimostrazione del funzionamento di tale regime durante il PIR, essa ha stabilito, in base ai riscontri raccolti, che i produttori inclusi nel campione usufruivano ancora dei vantaggi da esso concessi.

d)   Conclusioni

(377)

Si ritiene che questo regime assicuri un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), perché le FIE e le altre imprese nazionali cui si applica il regime sono esonerate dal pagamento dell'IVA e/o di dazi altrimenti dovuti. Esso conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

(378)

Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base perché la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente ne limita l'accesso alle sole imprese che investono in determinate categorie commerciali esaustivamente definite dalla legge e appartenenti alla categoria dei progetti incentivati o alla categoria B del repertorio dei settori per gli investimenti esteri e il trasferimento di tecnologia o compresi nel repertorio dei settori, dei prodotti e delle tecnologie chiave il cui sviluppo è incentivato dallo Stato. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base non esistono inoltre criteri oggettivi che limitino l'ammissibilità al regime in questione né elementi di prova risolutivi per concludere che l'ammissibilità sia automatica.

(379)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha chiesto alla Commissione di registrare le industrie e i settori che rientrano nelle categorie di cui sopra, sostenendo che queste ultime hanno una portata così vasta da permettere a società che operano in tutti i settori dell'economia di beneficiare del regime. La Commissione osserva tuttavia che il governo della RPC non ha mai presentato elementi pertinenti che dimostrino che le industrie e i settori compresi in queste categorie non appartengono alla categoria dei progetti incentivati o soggetti a restrizioni. Nella fattispecie la Commissione ritiene che le imprese ammissibili costituiscano un gruppo sufficientemente limitato. Dalle visite di verifica effettuate presso le società incluse nel campione non è stato possibile desumere che potessero beneficiare del regime imprese operanti in tutti i settori dell'economia.

(380)

Un produttore esportatore ha sostenuto che, per ottenere tale vantaggio, i prodotti fabbricati utilizzando i macchinari importati dovevano essere elencati nel Repertorio dei settori a partecipazione estera di cui al considerando 386.

(381)

Inizialmente il governo della RPC ha dichiarato che Trina è stata l'unica impresa a beneficiare di questo regime mentre, in base alle informazioni ricevute dai produttori esportatori inclusi nel campione, è emerso che ne hanno beneficiato tutte e tre le imprese. Il governo della RPC, secondo le spiegazioni fornite, aveva capito che l'obbligo di comunicazione sussistesse solo per i macchinari importati durante il PIR. La Commissione ha osservato che il vantaggio è successivo all'ammortamento delle apparecchiature importate, in parte imputato al PIR.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(382)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari, riscontrato durante il PIR. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all'importo dell'IVA e dei dazi non applicati sulle apparecchiature importate. Per garantire che l'importo compensabile riguardasse unicamente il PIR, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull'arco della vita dell'apparecchiatura conformemente alle normali procedure contabili aziendali.

(383)

L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammonta a:

Esenzione dell'IVA e sgravi dei dazi doganali per l'utilizzo di apparecchiature importate

Società/gruppo

Aliquota di sovvenzione (%)

Gruppo Chint

0,11

Jinko Solar Co. Ltd e società collegate

0,02

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate

0,18

3.4.4.2.   Sgravi IVA alle FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese

a)   Introduzione

(384)

L'inchiesta iniziale ha stabilito che questo regime prevede un'esenzione dall'IVA in caso di acquisto di apparecchiature di fabbricazione nazionale da parte delle FIE. Per beneficiare dell'esenzione le apparecchiature non devono rientrare in un elenco di apparecchiature escluse dal regime e il loro valore non deve superare una determinata soglia. Non sono stati individuati cambiamenti nel corso della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

b)   Base giuridica

(385)

Come accertato nel corso dell'inchiesta iniziale, le basi giuridiche sono costituite dalle misure provvisorie per la gestione dei rimborsi di imposta in caso di acquisto da parte delle FIE di apparecchiature di fabbricazione nazionale, adottate dall'amministrazione tributaria dello Stato; dalle misure sperimentali per la gestione degli sgravi di imposta accordati all'acquisto di apparecchiature di fabbricazione cinese per progetti a partecipazione estera, e dalla comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sull'abolizione del regime di sgravi fiscali per le apparecchiature di fabbricazione nazionale acquistate da imprese a partecipazione estera.

c)   Risultati dell'inchiesta

(386)

Il regime di rimborso dell'IVA si applica alle apparecchiature di fabbricazione nazionale acquistate per progetti che ricevono finanziamenti esteri, a condizione che detti progetti rientrino nell'ambito dei progetti incentivati elencati nel repertorio dei settori a partecipazione estera o nel repertorio dei settori a partecipazione estera vantaggiosi nelle regioni centrali e occidentali della Cina.

(387)

Come nell'inchiesta iniziale, il governo della RPC ha affermato nella sua risposta al questionario che il regime in questione è stato interrotto a decorrere dal 1o gennaio 2009. Tale affermazione era già stata respinta nel corso dell'inchiesta iniziale. Nel corso della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, due degli esportatori inclusi nel campione hanno trasmesso informazioni dettagliate in merito a questo regime, fornendo anche dati sull'importo dei vantaggi ricevuti durante il PIR. Tenuto conto di questa circostanza, si è concluso che il governo della RPC ha omesso informazioni pertinenti, quali l'elenco dei beneficiari interessati e l'importo delle sovvenzioni ricevute da questi ultimi.

d)   Conclusioni

(388)

Si ritiene che questo regime assicuri un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base in quanto le FIE sono esentate dal pagamento dell'IVA che sarebbe altrimenti dovuta. Esso conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

(389)

Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente ne limita l'accesso alle sole imprese a partecipazione estera che acquistano apparecchiature di fabbricazione nazionale e rientrano nella categoria dei progetti incentivati o nella categoria B del repertorio dei settori a partecipazione estera e delle apparecchiature acquistate sul mercato interno elencate nel repertorio delle industrie, dei prodotti e delle tecnologie chiave il cui sviluppo è incentivato dallo Stato. Inoltre le misure sperimentali per la gestione degli sgravi di imposta accordati all'acquisto di apparecchiature di fabbricazione cinese per progetti a partecipazione estera e la comunicazione del ministero delle Finanze limitano il vantaggio alle sole FIE che appartengono alla categoria incentivata di cui al repertorio dei settori a partecipazione estera o al repertorio dei settori a partecipazione estera vantaggiosi nelle regioni centrali e occidentali della Cina. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base non esistono inoltre criteri oggettivi che limitino l'ammissibilità al regime in questione né elementi di prova risolutivi per concludere che l'ammissibilità sia automatica. Il regime è anche specifico a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base, in quanto è condizionato all'uso di prodotti nazionali anziché esteri.

(390)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha contestato la specificità per motivi analoghi a quelli esposti al considerando 379, ove tale argomentazione viene respinta.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(391)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari, riscontrato durante il PIR. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all'importo dell'IVA non applicata sulle apparecchiature di fabbricazione nazionale. Per garantire che l'importo compensabile riguardasse unicamente il PIR, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull'arco della vita dell'apparecchiatura conformemente alle normali procedure contabili del settore.

(392)

L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammonta a:

Sgravi IVA alle FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese

Società/gruppo

Aliquota di sovvenzione (%)

Gruppo Chint

0,02

Jinko Solar Co. Ltd e società collegate

0,03

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate

0,00

3.4.4.3.   Esenzione dall'IVA per i prodotti venduti dalle FIE

(393)

L'inchiesta ha confermato che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. In ogni caso non vi è alcuna indicazione del fatto che i regimi di sovvenzione originari siano stati revocati.

3.4.5.   Fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

3.4.5.1.   Omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili

(394)

In aggiunta alla descrizione generale di cui alla sezione 3.1 la Commissione osserva che, sino alla visita di verifica, il governo della RPC non ha fornito le cifre relative al consumo o alle quote di mercato per il polisilicio, l'alluminio o il vetro nonostante le numerose richieste in tal senso, a cominciare dal questionario.

(395)

Al termine della visita di verifica, sebbene le cifre relative al consumo o alla quota di mercato per i tre prodotti summenzionati siano state richieste all'inizio della verifica, sono state fornite stime basate sulla produzione interna e sui volumi delle importazioni e delle esportazioni per i tre prodotti. La Commissione non è riuscita a verificare tali stime a causa della ristrettezza di tempo. Non sono state fornite cifre in merito alle quote di mercato.

(396)

Il governo della RPC ha sostenuto che la domanda conteneva prove insufficienti dell'esistenza di sovvenzioni concesse ai produttori di polisilicio, alluminio e vetro e ha aggiunto che la Commissione non aveva bisogno, per trarre una conclusione, delle informazioni richieste nei questionari specifici inviati ai produttori di polisilicio, vetro e alluminio, in considerazione delle scarse prove relative al contributo finanziario del governo o di un ente pubblico. Il governo della RPC ha altresì sottolineato l'impossibilità di fornire tali informazioni, dato che il governo stesso non esercita alcun controllo sui produttori e non ha accesso alle informazioni specifiche alle operazioni, di cui la Commissione ha fatto richiesta. Di conseguenza il governo della RPC non ha chiesto ai produttori di polisilicio, alluminio o vetro di compilare il questionario specifico.

(397)

Il governo della RPC ha inoltre richiesto alla Commissione di trovare una soluzione concreta per il reperimento delle informazioni richieste, nella misura necessaria a consentirle di elaborare una conclusione.

(398)

Innanzi tutto le informazioni richieste sono state ritenute necessarie all'elaborazione di una conclusione per disporre di un quadro generale delle operazioni (e possibilmente delle sovvenzioni) dei fabbricanti dei prodotti summenzionati, e avere al tempo stesso la possibilità di verificare tali operazioni. In secondo luogo non spettava alla Commissione individuare una soluzione concreta affinché il governo della RPC ottenesse le informazioni richieste. Sarebbe in ogni caso bastato che quest'ultimo inoltrasse i questionari specifici ai produttori nazionali noti di polisilicio, alluminio e vetro che rispettavano i requisiti di cui al considerando 28, e che si occupasse della gestione delle (eventuali) risposte.

(399)

Per quanto riguarda la fornitura di terreni e la concessione di diritti d'uso di terreni, il governo della RPC non ha rivelato i prezzi base, i prezzi soglia e il numero di partecipanti alle gare d'appalto e alle aste relative all'uso dei terreni, comunicati dai produttori esportatori inclusi nel campione. Il governo della RPC si è limitato a dichiarare che tali informazioni sarebbero state disponibili presso le amministrazioni (pubbliche) locali di livello inferiore. Occorre rilevare che, nel contesto di un'inchiesta antisovvenzioni, il governo della RPC rappresenta tutti i livelli della pubblica amministrazione.

(400)

Non sono stati forniti neppure gli avvisi delle gare d'appalto e delle aste pertinenti, benché siano stati richiesti in diverse occasioni (ad esempio, nel questionario indirizzato al governo della RPC e anche durante la verifica in loco). Il governo della RPC ha suggerito alla Commissione di provvedere da sé al reperimento di tali avvisi dal sito del sistema di monitoraggio dinamico del mercato fondiario (in cinese), nonostante la possibilità che gli avvisi relativi alle transazioni precedenti al 2007 non siano pubblicati sul sito, come del resto confermato dal governo della RPC.

(401)

La Commissione non è stata pertanto in grado di verificare le informazioni concernenti le negoziazioni dei diritti d'uso di terreni dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(402)

La Commissione ha informato il governo della RPC della sua intenzione di applicare l'articolo 28 del regolamento di base per quanto riguarda tale regime di sovvenzioni. Poiché il governo della RPC, nella sua risposta alla Commissione, non ha fornito una spiegazione soddisfacente né nuovi riscontri al riguardo, la Commissione ha dovuto basare le sue conclusioni sui dati disponibili, in questo caso le informazioni comunicate dai produttori esportatori inclusi nel campione e altre informazioni pubblicamente disponibili.

(403)

Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non aveva rispettato l'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base nell'applicare le disposizioni relative ai «dati disponibili» per quanto riguarda la fornitura di beni a un prezzo inferiore al valore adeguato. Il governo della RPC ha in particolare affermato che la Commissione avrebbe dovuto accettare i dati sul consumo o sulla quota di mercato al termine della verifica. Sarebbe stato inoltre irragionevole da parte della Commissione concludere che il governo della RPC non aveva inviato e coordinato le risposte di cui all'appendice B da parte dei vari settori di fornitori. Infine la Commissione non avrebbe applicato correttamente le disposizioni dell'articolo 28 per quanto riguarda i diritti d'uso di terreni.

(404)

Per quanto concerne sia i dati sul consumo/la quota di mercato che le risposte dell'appendice B, è opportuno ricordare che le inchieste antisovvenzioni sono soggette a scadenze rigorose ed è quindi importante che siano portate avanti in maniera soddisfacente. È essenziale capire che le verifiche in loco sono organizzate (di norma una tantum) per verificare i dati precedentemente comunicati. Riguardo alla presente inchiesta, i dati relativi a tale aspetto dell'inchiesta erano stati richiesti nel questionario iniziale e nella lettera di richiesta di maggiori informazioni. Nella sua risposta, il governo della RPC ha affermato di non fornire di regola tali dati (consumo/quote di mercato, appendice B e diritti d'uso dei terreni) e di non capire quale fosse la loro pertinenza ai fini dell'inchiesta.

(405)

Alla luce di tale risposta la Commissione conferma di non essere stata in grado di verificare i dati a motivo della loro mancata presentazione o perché sono stati forniti in una fase talmente avanzata della verifica da non poter essere accertati. Per quanto riguarda specificamente i dati sul consumo/la quota di mercato presentati alla Commissione quasi alla fine della visita di verifica, il governo della RPC non è riuscito a fornire le cifre unitamente alla loro reale fonte. È stato inoltre chiarito dal governo della RPC che le cifre fornite erano stime che la Commissione avrebbe potuto accettare se fosse stata in grado di effettuare un controllo incrociato, verificando tali cifre con la fonte in base alla quale sono state stimate. Per quanto concerne il riferimento del governo della RPC alla relazione del panel nella causa EC-Salmon (WT/DS337/R), occorre sottolineare che anche il panel ha ritenuto che, per valutare se le informazioni siano state fornite «tempestivamente», è opportuno considerare anche in che momento tali informazioni sono state inizialmente richieste. Per la precisazione, la richiesta delle cifre sul consumo e dei dati sulla quota di mercato per il vetro, l'alluminio e il polisilicio è stata avanzata per la prima volta con il questionario inviato al governo della RPC in data 7 dicembre 2015. La visita di verifica presso il governo della RPC è stata effettuata tra l'8 agosto 2016 e il 12 agosto 2016 e le stime sono state prodotte l'ultimo giorno della visita di verifica, vale a dire il 12 agosto 2016. La Commissione ritiene pertanto che non sussistano motivi a sostegno del riferimento, nel caso di specie, alla relazione del panel EC-Salmon.

(406)

Se i dati fossero stati comunicati in tempo utile, sarebbe stato inoltre possibile analizzarli in modo tale da consentire ulteriori chiarimenti o richieste di dati supplementari. In considerazione del fatto che la Commissione non è stata in grado di svolgere un'analisi esaustiva dei sistemi di cui alla sezione «Fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato», la Commissione conferma che le argomentazioni del governo della RPC al riguardo sono respinte.

(407)

Va infine rilevato che la Commissione ha tentato in ogni modo di analizzare i dati prodotti in tempo utile dal governo della RPC e dalle società incluse nel campione e ha fatto ricorso in misura molto limitata alle disposizioni relative ai «dati disponibili» di cui all'articolo 28. Per quanto riguarda l'alluminio, il polisilicio, l'energia elettrica, il vetro solare e l'acqua la Commissione ha effettivamente concluso che non sia necessario effettuare alcun calcolo della sovvenzione. Riguardo agli altri sistemi di questo tipo, benché siano stati individuati sistemi compensabili la valutazione finale è stata moderata e fondata sui dati disponibili. L'argomentazione secondo cui la Commissione non avrebbe tentato in ogni modo di condurre l'inchiesta in maniera ragionevole e responsabile, basandosi sui dati ricevuti in tempo utile, è pertanto respinta.

3.4.5.2.   Fornitura di silicio policristallino da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

(408)

Sulla scorta dei dati disponibili, l'inchiesta non ha stabilito che le società incluse nel campione abbiano beneficiato di vantaggi nel quadro di tale regime durante il PIR.

3.4.5.3.   Fornitura di estrusi di alluminio da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

(409)

Sulla scorta dei dati disponibili, l'inchiesta non ha stabilito che le società incluse nel campione abbiano beneficiato di vantaggi nel quadro di tale regime durante il PIR.

3.4.5.4.   Fornitura di vetro da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

(410)

Il 14 maggio 2014 la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (48). Nel settore del vetro solare sono stati riscontrati diversi regimi di sovvenzione, alcuni dei quali identici ai regimi oggetto del presente procedimento sui moduli e le celle solari (ad esempio prestiti agevolati, aliquota preferenziale per l'imposta sul reddito delle imprese di nuova e alta tecnologia, crediti d'imposta per le spese di R&S e fornitura di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato).

(411)

Esisteva una chiara sovrapposizione tra le conclusioni nella causa relativa al vetro solare e i regimi di sovvenzione oggetto dell'inchiesta ai fini del presente procedimento.

(412)

Mediante la richiesta di informazioni pertinenti al governo della RPC la Commissione ha cercato di accertare se la sovvenzione concessa a monte al settore del vetro solare fosse stata trasferita in parte o integralmente al settore dei pannelli solari.

(413)

La Commissione non è stata purtroppo in grado di portare a termine l'inchiesta data la mancata collaborazione del governo della RPC e l'assenza di risposte da parte dei produttori di vetro solare, come indicato ai considerando 43, 73, 394, 396 e 398.

(414)

Poiché le conclusioni su questo regime di sovvenzione non hanno avuto un'incidenza sostanziale sulla conclusione generale dell'esistenza di pratiche di sovvenzione, la Commissione ha tuttavia rinunciato ad approfondire la sua analisi su tale regime, come chiarito al considerando 73.

3.4.5.5.   Fornitura di energia elettrica da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

(415)

L'inchiesta non ha stabilito che le società incluse nel campione abbiano beneficiato di vantaggi nel quadro di tale regime durante il PIR. In ogni caso non vi è alcuna indicazione del fatto che i regimi di sovvenzione originari siano stati revocati.

3.4.5.6.   Fornitura di acqua da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

(416)

L'inchiesta non ha stabilito che le società incluse nel campione abbiano beneficiato di vantaggi nel quadro di tale regime durante il PIR.

3.4.5.7.   Fornitura di terreni e concessione di diritti d'uso di terreni da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

a)   Introduzione

(417)

Come stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale, il suolo è di proprietà statale poiché appartiene collettivamente al popolo cinese. Non può essere venduto, ma è possibile assegnare diritti d'uso di terreni ai sensi di legge. Il governo della RPC ha dichiarato che i diritti d'uso di terreni in Cina vengono assegnati mediante gare d'appalto, aste e offerte e che ciò è anche contemplato all'articolo 137 della legge della RPC sui diritti reali.

b)   Base giuridica

(418)

Come stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale, le disposizioni sui diritti d'uso di terreni in Cina rientrano nella legge fondiaria della Repubblica popolare cinese.

(419)

Sono individuati come facenti parte della base giuridica anche i seguenti documenti: legge della Repubblica popolare cinese sulla gestione del patrimonio immobiliare urbano; regolamenti provvisori della Repubblica popolare cinese sull'assegnazione e il trasferimento dei diritti d'uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane; regolamento di esecuzione della legge fondiaria della Repubblica popolare cinese; disposizioni sull'assegnazione dei diritti d'uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d'appalto, asta e offerta.

c)   Risultati dell'inchiesta

(420)

I produttori esportatori inclusi nel campione hanno fornito informazioni sul terreno da essi detenuto nonché su gran parte dei contratti/certificati relativi ai diritti d'uso di terreni, sebbene non tutti gli avvisi siano stati forniti dai produttori esportatori inclusi nel campione. Il governo della RPC ha inoltre fornito informazioni solo molto limitate sui prezzi chiesti per i diritti d'uso dei terreni.

(421)

Il governo della RPC non ha fornito informazioni né sulle condizioni di ottenimento dei diritti d'uso di terreni, né in merito ai dieci maggiori produttori esportatori (in termini di esportazioni del prodotto oggetto del riesame verso l'Unione durante il PIR). Non è stato fornito nessuno degli avvisi e/o dei prezzi base richiesti, necessari ai fini delle negoziazioni dei diritti d'uso dei terreni, come riferito dai tre produttori esportatori inclusi nel campione. Il governo della RPC ha rimandato la Commissione al sito del sistema di monitoraggio dinamico del mercato fondiario, aggiungendo tuttavia che i dati relativi alle transazioni precedenti al 2007 potrebbero non essere pubblicati sul sito in questione. Inoltre il governo della RPC non ha fornito informazioni neppure in merito al numero di offerenti per le transazioni comunicate riguardanti i diritti d'uso dei terreni.

(422)

Per quanto concerne i prezzi base, il governo della RPC ha fatto riferimento alle amministrazioni (pubbliche) di livello inferiore, le quali stabiliscono i prezzi base e i prezzi soglia e dispongono delle informazioni sul numero di partecipanti a ciascuna gara d'appalto e asta. La Commissione non ha potuto accettare questo ragionamento in quanto, nell'ambito di un procedimento antisovvenzioni, il governo della RPC rappresenta la pubblica amministrazione della Repubblica popolare cinese a tutti i livelli.

(423)

In considerazione di quanto sopra esposto, è stato necessario ricorrere ai dati a disposizione per formulare alcune delle conclusioni relative alla fornitura di terreni e alla concessione di diritti d'uso di terreni.

(424)

Come stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale, le autorità fissano i prezzi dei terreni in base al sistema di valutazione dei terreni urbani. Nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, il governo della RPC ha rimandato al sistema di monitoraggio dinamico dei prezzi dei terreni urbani, realizzato dal ministero del Territorio e delle risorse, che pubblica con frequenza trimestrale i prezzi dei terreni di 105 città cinesi.

(425)

È emerso che tali prezzi sono superiori ai prezzi minimi di riferimento fissati dal sistema di valutazione dei terreni urbani e utilizzati dalle amministrazioni locali, in quanto i prezzi di riferimento stabiliti dal suddetto sistema vengono aggiornati soltanto ogni tre anni, mentre i prezzi del sistema di monitoraggio dinamico sono aggiornati trimestralmente. Non è stata tuttavia fornita alcuna indicazione del fatto che i prezzi dei terreni si basassero sui prezzi stabiliti mediante il sistema di monitoraggio dinamico. Durante la visita in loco il governo della RPC ha di fatto confermato che il sistema di monitoraggio dinamico dei prezzi dei terreni urbani permette di monitorare le fluttuazioni dei livelli di prezzo dei terreni in determinate zone (ossia le 105 città di cui sopra) della RPC ed è concepito per valutare l'evoluzione dei prezzi dei terreni. I prezzi base delle gare d'appalto e delle aste si basano invece sui parametri di riferimento stabiliti dal sistema di valutazione dei terreni.

(426)

In occasione della visita di verifica, il governo della RPC ha altresì confermato che è pratica invalsa selezionare solo alcuni offerenti o partecipanti (nel caso delle aste), anziché far partecipare tutte le parti che si sono iscritte.

(427)

L'inchiesta iniziale ha stabilito che i prezzi corrisposti per i diritti d'uso dei terreni nella RPC non sono rappresentativi dei prezzi di mercato determinati dal libero gioco della domanda e dell'offerta. È altresì emerso che i trasferimenti dei diritti d'uso dei terreni sono stati influenzati da restrizioni nell'avviso di trasferimento mediante gara d'appalto, asta e offerta. Nel corso della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, non sono stati individuati cambiamenti nelle conclusioni formulate in proposito.

(428)

Nel contesto della presente inchiesta, la Commissione ha altresì constatato che alcuni produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di rimborsi da parte delle amministrazioni locali per compensare i (già bassi) prezzi da loro pagati per ottenere l'assegnazione di diritti d'uso di terreni, ad esempio per lavori svolti dalla società stessa allo scopo di realizzare infrastrutture di base sui terreni.

(429)

Gli avvisi presentati da uno dei produttori esportatori inclusi nel campione indicavano chiaramente che la totalità dei terreni industriali acquistati da questa società era destinata specificamente al settore del fotovoltaico. I prezzi d'acquisto effettivamente pagati erano pressoché identici ai prezzi base indicati negli avvisi. Per lo stesso produttore esportatore incluso nel campione, gli elementi di prova raccolti hanno rivelato che i prezzi dei diritti d'uso dei terreni da esso ottenuti non erano basati sui «prezzi di mercato», bensì sono stati negoziati con l'amministrazione fondiaria.

(430)

I suddetti riscontri contraddicono le asserzioni del governo della RPC, secondo cui i prezzi pagati per i diritti d'uso di terreni nella RPC sono rappresentativi di un prezzo di mercato determinato dal libero gioco della domanda e dell'offerta. La Commissione ha altresì appurato che i trasferimenti di diritti d'uso di terreni sono in realtà soggetti a restrizioni in merito alle procedure di aggiudicazione di appalti, aste e offerte, che influiscono sulla leale concorrenza, e ha constatato che alcuni produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di rimborsi da parte delle amministrazioni locali per compensare i (già bassi) prezzi da loro pagati per ottenere l'assegnazione di diritti d'uso di terreni.

d)   Conclusioni

(431)

I risultati dell'inchiesta confermano che la situazione riguardo alla concessione e all'acquisizione di terreni nella RPC è poco chiara e non trasparente e che spesso le amministrazioni fissano arbitrariamente i prezzi in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, che viene aggiornato solo ogni tre anni.

(432)

Di conseguenza la concessione dei diritti d'uso di terreni da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle imprese beneficiarie. Come precisato nei considerando da 427 a 430, non esiste un vero mercato fondiario nella RPC e l'uso di un valore di riferimento esterno (cfr. i considerando da 435 a 437) dimostra che l'importo pagato per i diritti d'uso di terreni dai produttori esportatori inclusi nel campione è decisamente inferiore al normale valore di mercato.

(433)

Inoltre i rimborsi da parte delle amministrazioni locali si configurano come trasferimenti diretti di fondi che conferiscono un vantaggio perché sono sovvenzioni a fondo perduto non disponibili sul mercato. La sovvenzione è specifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base perché l'accesso agevolato a terreni industriali è limitato esclusivamente alle imprese di determinati settori (in questo caso il settore del fotovoltaico), solo alcuni trasferimenti sono oggetto di gara d'appalto, i prezzi sono spesso fissati dalle amministrazioni e le pratiche della pubblica amministrazione in questo campo sono poco chiare e non trasparenti.

(434)

Di conseguenza la sovvenzione è considerata compensabile.

e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(435)

Come nell'inchiesta iniziale e in conformità all'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, sono stati usati come valore di riferimento esterno i prezzi dei terreni relativi al Territorio doganale separato di Taiwan.

(436)

L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari, riscontrato durante il PIR. Tale vantaggio è calcolato sottraendo l'importo effettivamente pagato da ciascun produttore esportatore incluso nel campione (al netto dell'importo dei rimborsi/delle sovvenzioni delle amministrazioni locali, se del caso) per i diritti d'uso di terreni all'importo che avrebbe dovuto di norma essere pagato in base al valore di riferimento taiwanese.

(437)

Secondo la metodologia applicata nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha utilizzato il prezzo fondiario medio al metro quadro fissato a Taiwan, rettificato per tenere conto della svalutazione monetaria e dell'andamento del PIL a partire dalla data dei rispettivi contratti dei diritti d'uso di terreni. Le informazioni relative ai prezzi dei terreni industriali sono state ricavate dal sito Internet dell'ufficio industriale del ministero degli Affari economici di Taiwan. La svalutazione monetaria e l'andamento del PIL di Taiwan sono stati calcolati sulla base dei tassi d'inflazione e dell'evoluzione del PIL pro capite ai prezzi correnti in USD per Taiwan, pubblicati dall'FMI per il 2015. In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato attribuito al PIR tenendo conto della normale durata dei diritti d'uso di terreni industriali, vale a dire 50 anni. Tale importo è quindi stato ripartito sulla base del fatturato totale delle vendite durante il PIR dei produttori esportatori inclusi nel campione, in quanto la sovvenzione non dipende dall'andamento delle esportazioni e non è stata accordata con riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(438)

L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammonta a:

Fornitura di terreni e dei relativi diritti d'uso a un costo inferiore al valore adeguato

Società/gruppo

Aliquota di sovvenzione (%)

Gruppo Chint

0,23

Jinko Solar Co. Ltd e società collegate

0,74

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate

0,60

(439)

Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha presentato diverse argomentazioni secondo cui la Commissione non avrebbe rispettato le norme giuridiche e i requisiti probatori sostanziali per quanto riguarda la determinazione di un contributo finanziario e di un vantaggio in relazione al regime dei diritti d'uso di terreni in questione.

(440)

Il governo della RPC ha ribadito la sua convinzione che il sistema dei diritti d'uso di terreni nella RPC comporta la concessione di diritti d'uso di terreni rappresentativi dei prezzi di mercato che sono determinati dal libero gioco della domanda e dell'offerta. Come tuttavia dimostrato nell'inchiesta iniziale, ai considerando da 357 a 359, e confermato nella presente inchiesta il governo della RPC non ha fornito le informazioni essenziali al fine di consentire una corretta analisi da parte della Commissione. In secondo luogo, in base alle informazioni disponibili nella presente inchiesta non è ancora chiaro se l'esistenza del «sistema di monitoraggio dinamico dei terreni» e del «sistema di valutazione dei terreni urbani» abbia assicurato la determinazione dei prezzi di mercato secondo i principi della domanda e dell'offerta. A causa della mancanza di dati forniti dal governo della RPC, non è stato possibile individuare la vera natura del sistema in atto.

(441)

Conformemente all'articolo 28, i dati di cui disponeva la Commissione indicavano infatti chiaramente la necessità di disporre di un valore riferimento per i motivi sopra indicati. In base alle informazioni disponibili era inoltre evidente che, indipendentemente dal fatto che i diritti d'uso dei terreni fossero stati concessi prima dell'inchiesta iniziale o successivamente ad essa, per le società incluse nel campione non sussistevano prove del corretto funzionamento del sistema di aste (o di altro tipo) secondo i principi di mercato. Gli elementi di prova di cui sopra hanno anzi rivelato un sistema in base al quale il settore del FV usufruiva di tassi preferenziali che venivano loro concessi in modo non trasparente. Come indicato dalla Commissione nel documento di divulgazione generale, i pochi avvisi relativi a terreni ottenuti durante l'inchiesta mostrano chiaramente che i terreni erano offerti soltanto ai settori mirati, grazie ad un apposito sistema di «orientamento». Inoltre i prezzi erano stati fissati prima dell'asta e sono rimasti invariati, dal momento che si è manifestato un solo offerente già noto in precedenza.

(442)

Dall'esame delle transazioni effettuate dai produttori inclusi nel campione è inoltre emersa l'esistenza di rimborsi e altre detrazioni riguardanti i diritti d'uso dei terreni e sono apparse prove del fatto che alcuni tassi erano stati negoziati con l'amministrazione fondiaria. Nella sua risposta alle conclusioni, il governo della RPC ha dichiarato che tali questioni non indicavano il mancato funzionamento del sistema dei diritti d'uso dei terreni in base ai principi di mercato. Tuttavia il margine di sovvenzione individuale calcolato per ogni società inclusa nel campione (comprese, se del caso, le detrazioni ecc.) era stato comunicato alla parte interessata. Non sono pervenute osservazioni in merito all'imprecisione dei calcoli a tale riguardo. Le osservazioni formulate dal governo della RPC non potevano pertanto essere accolte.

(443)

Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che, secondo la Commissione, tutti i diritti d'uso di terreni acquisiti al di sotto del valore di riferimento ricevevano un vantaggio e che ciò non era sufficiente a soddisfare i requisiti di specificità. È tuttavia opportuno sottolineare che, in materia di specificità, la Commissione è del parere che l'esistenza stessa di un sistema di diritti d'uso dei terreni distorto e non trasparente, unitamente alle prove evidenti di transazioni preferenziali concesse al settore FV, dimostra la specificità della presente inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(444)

Un produttore esportatore ha sollevato la questione secondo cui i diritti d'uso di terreni acquisiti da enti che, secondo quanto egli sostiene, sono privati non avrebbero dovuto essere inclusi nel calcolo dei vantaggi. In primo luogo è opportuno rilevare che la maggior parte dei terreni ottenuti dai produttori inclusi nel campione erano stati acquistati direttamente da un'amministrazione fondiaria statale cinese. In secondo luogo, anche considerando il numero limitato di casi in cui i diritti d'uso dei terreni sono stati ottenuti da parti presumibilmente private la questione non ha fondamento poiché, in un sistema che non opera secondo i principi di mercato e favorisce taluni settori, come è stato chiaramente accertato, il produttore esportatore interessato ha acquisito i pertinenti diritti d'uso di terreni a tassi di gran lunga inferiori al valore di riferimento stabilito. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.4.6.   Sostegno alle operazioni di fusione e di ristrutturazione nel settore del fotovoltaico

(445)

Successivamente all'inchiesta iniziale, la stampa e i siti web dei produttori esportatori del settore del fotovoltaico hanno riportato numerosi importanti interventi di salvataggio che hanno interessato produttori di pannelli solari. La maggior parte delle società che hanno beneficiato di tali interventi hanno scelto di non collaborare alla presente inchiesta e la Commissione ha dovuto quindi fare ricorso ai dati disponibili.

(446)

Le tre società incluse nel campione non hanno fornito elementi di prova a conferma del fatto che avevano beneficiato di questo tipo di regime durante il PIR. Sembra però che almeno quattro importanti società esportatrici cinesi (tre delle quali non hanno collaborato all'inchiesta) abbiano ricevuto vantaggi considerevoli negli ultimi anni, tali da rientrare nel regime in questione o in una combinazione tra questo regime e un regime di prestiti agevolati. Si riportano di seguito alcuni esempi illustrativi riscontrati nella stampa:

nel 2014 Shanghai Chaori Solar non ha rispettato un pagamento di interessi su obbligazioni del valore di 1 miliardo di CNY. È stata concessa una garanzia di 880 milioni di CNY in un'operazione di salvataggio condotta da una società a partecipazione statale (fonte: www.reuters.com),

nel 2013 Suntech Power Holdings è stata salvata dalla propria amministrazione locale (Wuxi City) a seguito di un prestito in sofferenza. L'importo dell'intervento di salvataggio ammontava a circa 150 milioni di USD, pari a circa 930 milioni di CNY (fonte: www.reuters.com),

nel 2015 una società del gruppo Yingli Green Energy non ha fatto fronte a pagamenti obbligazionari e ha ricevuto prestiti per 3,3 miliardi di CNY dalla China Development Bank e dalla città di Baoding nell'ambito di un piano di ristrutturazione (fonte: www.forbes.com).

(447)

Il totale degli importi in questione è considerevole, anche dovendo prendere in considerazione una qualche forma di ammortamento.

(448)

Dal momento che i tre produttori che hanno collaborato inclusi nel campione non hanno beneficiato di tale sovvenzione, i suoi effetti sono stati presi in considerazione soltanto ai fini dell'analisi globale del rischio di persistenza di cui alla sezione 3.5.

3.4.7.   Importo della sovvenzione durante il PIR

(449)

In ottemperanza alle disposizioni del regolamento di base, gli importi relativi alle sovvenzioni compensabili riscontrate durante il PIR, espressi ad valorem, per le imprese incluse nel campione sono elencati nella tabella che segue:

Produttore esportatore

Margine di sovvenzione definitivo (%)

Gruppo Chint

3,8

Jinko Solar Co. Ltd e società collegate

4,7

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate

3,7

(450)

Sulla base di quanto precede si è concluso che la pratica di sovvenzione è proseguita durante il PIR.

(451)

In considerazione della mancata collaborazione di tre dei dieci maggiori produttori esportatori (in termini di vendite all'esportazione verso l'Unione) e degli elementi di prova disponibili, da cui risultano importanti sovvenzioni concesse ad alcuni di essi (cfr. il considerando 446), i tassi di cui sopra dovrebbero essere considerati prudenti.

3.5.   Rischio del persistere delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure

(452)

La Commissione ha chiesto al governo della RPC di indicare eventuali modifiche (previste) ai piani e alle politiche statali, che potrebbero ripercuotersi sulle conclusioni della Commissione riguardanti le sovvenzioni. Il governo della RPC ha citato il recente tredicesimo piano quinquennale, entrato in vigore nel marzo 2016 (ossia dopo il PIR) e la cui durata è prevista fino al 2020. Questo piano strategico sostituisce il dodicesimo piano quinquennale, in cui venivano presentate in primo piano le politiche di sostegno al settore del fotovoltaico.

(453)

La Commissione ha esaminato il tredicesimo piano quinquennale e ha riscontrato come anch'esso metta in evidenza il sostegno dello Stato ai progressi tecnologici riguardanti i prodotti e i servizi del settore dell'energia, ivi comprese le celle fotovoltaiche di nuova generazione. Mentre il governo della RPC aveva istituito, insieme al dodicesimo piano quinquennale, un piano specificamente destinato all'industria solare fotovoltaica, non è stato individuato nessun piano specifico analogo per il settore FV parallelamente al tredicesimo piano quinquennale. Il governo della RPC ha affermato di non avere intenzione di istituire un piano specifico per l'industria solare fotovoltaica. Ciò nonostante, l'importanza esplicitamente attribuita alle celle fotovoltaiche di nuova generazione è un evidente indicatore del fatto che il sostegno al settore FV andrà avanti anche negli anni a venire.

(454)

Inoltre la base giuridica su cui poggia il sostegno politico al settore del fotovoltaico, ad esempio la legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico (cfr. il considerando 89), che elenca una serie di misure a sostegno del settore FV, è ancora in vigore. In nessun momento dell'inchiesta il governo della RPC ha indicato che tali leggi saranno abrogate.

3.5.1.   Sostegno alle operazioni di fusione e ristrutturazione

(455)

Come spiegato ai considerando da 445 a 447, negli anni successivi alle misure iniziali sono state effettuate importanti operazioni di salvataggio di produttori del settore FV. I fabbricanti cinesi del prodotto oggetto del riesame, che hanno beneficiato di tali interventi, avrebbero probabilmente abbandonato il settore del fotovoltaico se non avessero ricevuto il sostegno dello Stato sotto forma di operazioni di salvataggio.

(456)

Le misure di salvataggio indicano chiaramente l'intenzione del governo della RPC di sostenere il settore FV e di mantenerlo in attività, nonché la motivazione e la determinazione di portare avanti le proprie politiche di sostegno.

(457)

Il governo della RPC si è rifiutato di fornire informazioni in merito alle suddette misure, nonostante le reiterate richieste in tal senso. I produttori che hanno beneficiato di tali interventi non hanno collaborato all'inchiesta, pur figurando tra i maggiori produttori/esportatori verso l'Unione. Alla luce di quanto precede, in base ai dati disponibili si può soltanto concludere che, con ogni probabilità, questo tipo di sostegno statale continuerà anche in futuro.

3.5.2.   Finanziamenti agevolati

(458)

Le distorsioni del mercato finanziario, la partecipazione azionaria (prevalente) dello Stato nella maggior parte degli istituti finanziari della RPC e il controllo e l'influenza esercitati dal governo della RPC sulle operazioni e le decisioni economiche degli istituti finanziari (cfr. i punti 3.4.1.1 e 3.4.1.2) sono caratteristiche strutturali e durature del settore finanziario cinese.

(459)

Per quanto il governo della RPC abbia sottolineato gli sforzi in corso per riformare il mercato finanziario, a cominciare dalla liberalizzazione dei tassi d'interesse, non ha fornito prove convincenti quanto alla sua intenzione di ridurre di fatto i finanziamenti agevolati ai settori beneficiari. Più specificamente una siffatta riforma non produrrebbe, in un futuro prossimo, effetti sull'assetto proprietario degli istituti finanziari o sul controllo esercitato dallo Stato sulle loro decisioni in materia di prestiti e sull'aderenza di queste ultime alle politiche statali.

3.5.3.   Sovvenzioni

(460)

Le sovvenzioni concesse nell'ambito del programma «Golden Sun» hanno interessato il periodo dal 2009 al 2012 e sono soggette ad ammortamento su 20 anni, prolungando così il vantaggio a favore del settore FV fino al 2029-2032.

(461)

Altre sovvenzioni accertate sono anch'esse soggette a piani d'ammortamento in funzione delle loro caratteristiche specifiche e il vantaggio che conferiscono potrebbe anch'esso estendersi oltre il PIR.

(462)

Nel corso della presente inchiesta sono state inoltre riscontrate due sovvenzioni che non sono state oggetto di misure compensative durante l'inchiesta iniziale. I dettagli relativi a tali sovvenzioni, vale a dire il fondo per lo sviluppo del commercio estero e i programmi 863 e 973, sono descritti ai considerando da 464 a 488. Tali sovvenzioni dimostrano la prosecuzione delle pratiche basate su sovvenzioni al settore FV e illustrano chiaramente il rischio del persistere di questo tipo di sovvenzioni in caso di scadenza delle misure (e persino qualora non dovessero scadere). Poiché queste due sovvenzioni non sono state oggetto di misure compensative nel corso dell'inchiesta iniziale, l'aliquota di sovvenzione non è stata quantificata.

(463)

La Commissione ritiene infine altamente probabile la concessione di future sovvenzioni al settore del fotovoltaico per due motivi. Innanzi tutto il settore FV figura ancora nel tredicesimo piano quinquennale. In secondo luogo il governo della RPC non ha segnalato come abrogati o in procinto di esserlo i programmi di ricerca e sviluppo disciplinati dal tredicesimo piano quinquennale.

3.5.3.1.   Fondi per lo sviluppo del commercio estero

a)   Introduzione

(464)

La sovvenzione in questione stabilisce un importo forfettario allo scopo di sostenere le attività di esportazione. Il regime è gestito dal ministero delle Finanze e, per poter beneficiare di questa sovvenzione, una società deve essere approvata e registrata. Tale regime è stato inoltre oggetto di misure compensative da parte delle autorità canadesi nel 2015 (49).

b)   Omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili

(465)

Il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione su questo regime. La Commissione non è stata pertanto in grado di controllare tutti gli aspetti del regime e in particolare gli effettivi vantaggi conferiti ai produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame e al settore del fotovoltaico nel suo insieme. A norma dell'articolo 28 del regolamento di base, è stato quindi necessario fondare alcune delle conclusioni dell'inchiesta sui dati disponibili.

c)   Base giuridica

(466)

La principale base giuridica è costituita dalla disposizione amministrativa dei fondi per lo sviluppo del commercio estero [Caiqi (2010) n. 114], emessa dal ministero delle Finanze. Per un produttore esportatore incluso nel campione, questo regime è stato attuato mediante la circolare del dipartimento finanziario di Jiangxi sull'istituzione di fondi per lo sviluppo e il sostegno del dipartimento per l'economia e il commercio estero di Jiangxi (terza circolare) dell'anno 2013, GanCaiQiZhi (2014) n. 31, e la circolare del dipartimento finanziario di Jiangxi sull'istituzione di fondi per lo sviluppo e il sostegno del dipartimento per l'economia e il commercio estero di Jiangxi (terza circolare) dell'anno 2014, GanCaiQiZhi (2015) n. 25.

d)   Risultati dell'inchiesta

(467)

Jinko ha presentato il riferimento alla base giuridica principale e copie delle due circolari di cui al considerando precedente, dichiarando di aver ricevuto sovvenzioni nell'ambito di questo regime anche nel 2012.

(468)

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate («Trina») hanno riferito di aver ricevuto sovvenzioni nell'ambito di questo regime durante il PIR.

(469)

In base alle informazioni disponibili, tali regimi non sembrano essere comunemente accessibili a tutte le imprese in Cina.

e)   Conclusioni

(470)

I fondi per lo sviluppo del commercio estero concedono sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di un trasferimento di fondi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto oggetto del riesame.

(471)

La Commissione ha altresì determinato che tale regime di sovvenzione è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

(472)

I fondi per lo sviluppo del commercio estero costituiscono sovvenzioni specifiche sotto forma di sussidio. L'inchiesta ha stabilito che uno degli esportatori inclusi nel campione ha beneficiato di tale sovvenzione.

3.5.3.2.   Programma nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia e programma nazionale fondamentale per la ricerca di base e applicata (programmi 863 e 973)

a)   Introduzione

(473)

Il programma 863 è un programma nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia incentrato sulle tecnologie fondamentali per la fabbricazione industriale di celle solari ad alta efficienza, quali celle solari a film sottile di silicio di classe MW o celle in silicio cristallino ad eterogiunzione, nonché celle solari di nanofili di silicio. Le sovvenzioni concesse nell'ambito di questo programma sono erogate dal ministero della Scienza e della tecnologia.

(474)

Le società presentano domanda di sovvenzione online (50), ma per poter beneficiare delle sovvenzioni devono soddisfare determinate condizioni: ad esempio essere imprese a tecnologia energetica avanzata o disporre di notevoli capacità di R&S.

(475)

Il programma 973 è un programma nazionale fondamentale di ricerca di base e applicata e comprende, ad esempio, la ricerca di base sulle celle solari a bassa e alta efficienza. Analogamente al programma 863, le società devono presentare domanda di sovvenzione online (51) e le sovvenzioni sono erogate dal ministero della Scienza e della tecnologia. Fra le condizioni che le società devono soddisfare in termini di caratteristiche del progetto figurano, ad esempio, la presenza di idee innovative, obiettivi chiari di ricerca avanzata imperniati su esigenze nazionali essenziali, attività di ricerca multidisciplinare che rispettino le specificità cinesi e siano di rilevanza internazionale.

(476)

Gli orientamenti relativi alle tecnologie fondamentali, che possono beneficiare delle sovvenzioni previste dai programmi 863 e 973, sono pubblicati con cadenza annuale.

b)   Omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili

(477)

Nella sua lettera di richiesta di maggiori informazioni, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di fornire determinati piani dello Stato relativi ai due programmi. Il governo della RPC ha rinviato a tutti gli altri documenti già presentati alla Commissione (gran parte dei quali non riguardavano neppure i due programmi in questione) e ha chiesto alla Commissione di chiarire per quale motivo avesse bisogno di tali informazioni, sostenendo comunque che tali piani non esistevano. D'altro canto è stata fornita una serie di disposizioni provvisorie e amministrative riguardanti la gestione dei suddetti piani (di cui il governo della RPC contestava l'esistenza).

(478)

Quando la Commissione ha fatto richiesta, durante la verifica in loco, dei documenti che costituiscono la base giuridica dei due programmi (dal momento che il governo della RPC aveva ignorato questa domanda nella sua risposta al questionario), il governo della RPC ha presentato le disposizioni amministrative, redatte in cinese, concernenti tre piani statali di sostegno, rispettivamente, alla ricerca e allo sviluppo di alta tecnologia, alla ricerca di base e applicata e alla scienza e tecnologia. Tuttavia, in considerazione del momento in cui sono state esibite queste informazioni e del fatto che i documenti non erano accompagnati da una traduzione in inglese, la Commissione non ha avuto la possibilità di verificarli in loco.

(479)

La Commissione ha altresì richiesto al governo della RPC di fornire le statistiche relative ai finanziamenti erogati nell'ambito di questi due progetti, statistiche che il governo della RPC si è rifiutato di presentare poiché, a suo modo di vedere, il finanziamento non è legato alla fabbricazione di prodotti fotovoltaici.

(480)

Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha beneficiato di uno qualsiasi dei due programmi (né, a questo proposito, di nessuno dei programmi elencati nella sezione «Sovvenzioni diverse»), contraddicendo così le informazioni fornite da uno dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(481)

La Commissione non è stata pertanto in grado di controllare tutti gli aspetti dei programmi 863 e 973 e in particolare gli effettivi vantaggi conferiti ai produttori del prodotto oggetto del riesame e al settore del fotovoltaico nel suo insieme. A norma dell'articolo 28 del regolamento di base, è stato quindi necessario fondare alcune delle conclusioni dell'inchiesta sui dati disponibili.

c)   Base giuridica

(482)

La base giuridica dei due programmi è costituita dalle disposizioni amministrative per il programma nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia (programma 863), nella versione riveduta del 2011, dalle disposizioni amministrative per il piano nazionale di sostegno alla scienza e alla tecnologia, nella versione riveduta del 2011, e dalle misure amministrative per il programma nazionale fondamentale di ricerca di base e applicata (programma 973), nella versione riveduta del 2011.

d)   Risultati dell'inchiesta

(483)

Il governo della RPC ha dichiarato che le sovvenzioni erogate nell'ambito dei programmi 863 e 973 si riferiscono solo ad attività di ricerca e sviluppo e non alla fabbricazione del prodotto in esame. Il governo della RPC ritiene inoltre che i due programmi non siano compensabili in quanto non sono specifici.

(484)

Tali argomentazioni sono state respinte. Il fatto che siano state concesse sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo del prodotto oggetto del riesame implica un trasferimento diretto di fondi dal governo della RPC, con una conseguente riduzione significativa dei costi di ricerca e sviluppo che il beneficiario avrebbe altrimenti sostenuto.

(485)

Le sovvenzioni sono considerate specifiche in quanto sono ammesse a beneficiarne unicamente le società operanti nel settore delle tecnologie fondamentali elencate negli orientamenti pubblicati su base annuale, che stabiliscono quali tecnologie fondamentali possono beneficiare dei due programmi. Su richiesta della Commissione, il governo della RPC ha fornito gli orientamenti relativi agli anni 2011, 2013 e 2014. Gli orientamenti del 2014 sulle tecnologie fondamentali fanno esplicito riferimento alla ricerca sulle celle solari. I documenti di orientamento per gli anni precedenti al 2014 citano anch'essi esplicitamente le celle solari e/o l'energia solare.

e)   Conclusioni

(486)

I programmi 863 e 973 concedono sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di un trasferimento di fondi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto oggetto del riesame.

(487)

La Commissione ha altresì determinato che tale regime di sovvenzione è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

(488)

I programmi 863 e 973 sono sovvenzioni specifiche sotto forma di sussidio. L'inchiesta ha stabilito che uno degli esportatori inclusi nel campione ha beneficiato di tale sovvenzione.

3.5.4.   Incentivi fiscali

(489)

Le società che operano nel settore del fotovoltaico possono beneficiare di diversi regimi di agevolazione fiscale che fanno parte integrante del diritto fiscale vigente. Durante la consultazione e la visita di verifica, il governo della RPC non ha espresso l'intenzione di modificare la propria legislazione fiscale.

(490)

Per quanto riguarda le esenzioni dalle imposte e dai dazi sulle apparecchiature, accertate presso alcuni produttori del settore FV, le apparecchiature a cui si applicavano tali esenzioni sono soggette ad ammortamento; il vantaggio sotto forma di esenzioni dalle imposte e/o dai dazi è di conseguenza ammortizzato negli anni a venire (ossia al di là del PIR).

3.5.5.   Conclusioni

(491)

Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene che la scadenza delle misure potrebbe implicare il rischio del persistere delle sovvenzioni.

3.6.   Impatto delle sovvenzioni sulle esportazioni nell'Unione

(492)

La Commissione ha altresì verificato la possibilità di un aumento delle esportazioni dalla RPC nell'Unione qualora le misure fossero lasciate scadere. A questo proposito la Commissione si è basata sulle informazioni messe a disposizione da Bloomberg New Energy Finance e sulle risposte al questionario fornite dalle società che hanno collaborato incluse nel campione.

(493)

Come illustrato in dettaglio nella sezione 5.1, la capacità di produzione cinese esistente sarebbe in grado di soddisfare più di venti volte il fabbisogno dell'Unione indicato al considerando 516 e almeno due volte il fabbisogno mondiale.

(494)

Una tale sovraccapacità è stata anche confermata dai dati forniti dai produttori che hanno collaborato inclusi nel campione, i quali hanno tutti dimostrato l'esistenza di capacità inutilizzate nei loro siti di produzione esistenti; nel contempo la realizzazione di nuovi siti di produzione rischia di aumentare ulteriormente la capacità produttiva complessiva.

(495)

Inoltre, come illustrato nella sezione 5.2, il mercato dell'Unione è considerato particolarmente attrattivo per i produttori esportatori cinesi. Da ultimo, ma non meno importante, il livello dei prezzi nell'Unione, più elevato rispetto a quello di altri mercati terzi, spingerebbe i produttori cinesi ad esportare nell'Unione anziché in quei mercati.

(496)

Pertanto la Commissione conclude che, in considerazione del rischio del persistere delle sovvenzioni, insieme alla notevole capacità inutilizzata dell'industria cinese del fotovoltaico e all'attrattiva del mercato dell'Unione, è probabile che i produttori cinesi aumentino le proprie esportazioni del prodotto oggetto del riesame a prezzi sovvenzionati nel mercato dell'Unione, qualora le misure venissero lasciate scadere.

3.7.   Conclusioni

(497)

Alla luce di quanto precede, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base la Commissione conclude che le sovvenzioni siano proseguite durante il PIR e che sussista un forte rischio del persistere delle sovvenzioni al settore del fotovoltaico qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(498)

Il prodotto simile è stato fabbricato da oltre 100 produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(499)

Per determinare la produzione totale dell'Unione durante il PIR sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, dal momento che non erano disponibili informazioni pubbliche esaustive sulla produzione. Tra le informazioni disponibili vi erano: i dati macroeconomici forniti dal richiedente e raccolti per suo conto da Europressedienst, una società di consulenza indipendente; le risposte all'accertamento della situazione presentate dalle parti interessate nella fase di preapertura e le risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(500)

Su tale base, la produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata a circa 3 409 MW per i moduli e 1 270 MW per le celle.

4.2.   Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

(501)

Una parte dell'industria dell'Unione è integrata verticalmente e, per quanto riguarda la produzione di celle, una parte sostanziale della produzione dell'industria dell'Unione era destinata all'uso vincolato (96 %). Il mercato libero è quindi molto marginale per le celle. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato l'ultima affermazione sostenendo che il mercato libero costituiva una parte rilevante dell'intero mercato delle celle (stimato a 3 409 MW, cfr. tabella 1b). La Commissione ha accettato questa correzione in quanto il mercato vincolato nell'Unione rappresentava in effetti solo il 31,8 % del consumo totale di celle. Ciò non modifica però la conclusione secondo cui una parte sostanziale della produzione di celle dell'industria dell'Unione era destinata all'uso vincolato e non ha alcuna incidenza sull'analisi del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Il mercato libero delle celle è in effetti approvvigionato soprattutto dalle importazioni, anziché dalle vendite dei produttori di celle dell'Unione, per il fatto che la maggior parte dei produttori di celle è uscita dal mercato nel corso degli ultimi anni.

(502)

Per stabilire se l'industria dell'Unione abbia continuato a subire un pregiudizio e per determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile («uso vincolato») dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.

(503)

La Commissione ha analizzato i seguenti indicatori economici con riferimento all'attività complessiva (compreso l'uso vincolato dell'industria): consumo, volume delle vendite, produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, crescita, investimenti, scorte, occupazione, produttività, flusso di cassa, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale ed entità del margine di dumping.

(504)

Per tali indicatori la Commissione ha constatato, in linea con l'inchiesta iniziale, che la produzione destinata all'uso vincolato ha risentito anch'essa della concorrenza delle importazioni dal paese interessato. Le celle destinate all'uso vincolato sono state utilizzate come componente principale per la fabbricazione di moduli. Di conseguenza la concorrenza diretta delle importazioni di moduli dal paese interessato, a cui sono sottoposti i produttori di moduli dell'Unione, ha anche esercitato una pressione indiretta sul prezzo delle vendite vincolate e/o sui costi di produzione delle celle utilizzate in tali moduli. Le importazioni di celle dalla RPC hanno altresì aumentato la pressione sui produttori di moduli che utilizzano la produzione vincolata di celle. Essi dovevano subire la concorrenza non solo dei moduli assemblati in paesi terzi a partire da celle cinesi, ma anche dei moduli assemblati nell'Unione a partire da celle cinesi importate.

(505)

Di conseguenza, a differenza di altri casi (52), in cui una distinzione tra mercato vincolato e mercato libero era pertinente per l'analisi del pregiudizio in quanto i prodotti destinati all'uso vincolato non erano risultati esposti alla concorrenza diretta delle importazioni, la Commissione ha stabilito che, nel caso in esame, per la maggior parte degli indicatori economici non era giustificata alcuna distinzione tra mercato vincolato e mercato libero.

(506)

Per quanto riguarda la redditività, la Commissione ha tuttavia esaminato unicamente le vendite sul mercato libero. I prezzi sul mercato vincolato sono stati stabiliti in funzione delle diverse politiche dei prezzi (prezzi di trasferimento a prezzo virtuale di mercato, trasferimento in base ai costi effettivi ecc.) e quindi non sempre riflettevano i prezzi di libera concorrenza e non potevano essere presi in considerazione nella fase di valutazione di tale indicatore.

(507)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno affermato che la situazione dell'industria delle celle dell'Unione avrebbe dovuto essere valutata separatamente per il mercato vincolato e per il mercato libero. Esse hanno innanzi tutto sostenuto che la Commissione non è riuscita a fornire un'adeguata motivazione del modo in cui il mercato vincolato ha risentito anch'esso della concorrenza delle importazioni dalla RPC. In secondo luogo una parte interessata ha affermato che, dal momento che la Commissione ha ritenuto che i prezzi sul mercato vincolato non fossero attendibili per valutare la redditività, è del pari inesatto trarre la conclusione che essi sono stati sottoposti a pressioni a causa delle importazioni di moduli. In terzo luogo un'analisi comune dei due mercati è in contraddizione con il fatto che il consumo di celle è diminuito in misura inferiore rispetto al consumo di moduli durante il periodo in esame. Ciò significa verosimilmente che non sussisterebbe alcun nesso diretto tra l'importazione di moduli e l'importazione di celle e tra il calo delle importazioni di celle e i prezzi delle celle esposti alle regole del mercato libero.

(508)

Innanzi tutto, contrariamente alle dichiarazioni delle parti, la Commissione ha fornito ai considerando 503 e 504 una motivazione dettagliata del modo in cui il mercato vincolato ha risentito anch'esso della concorrenza delle importazioni dalla RPC. Poiché la cella è la componente principale per la produzione di un modulo, le importazioni di moduli dalla RPC esercitano una pressione indiretta sul prezzo delle vendite vincolate di celle quando il prezzo di trasferimento è basato su un prezzo virtuale di mercato. In alternativa, nel caso in cui il trasferimento è basato sui costi effettivi, le celle importate esercitano una pressione sulle società, che si vedono costrette a migliorare l'efficienza della loro produzione. In secondo luogo, anche se i prezzi sul mercato vincolato non sono attendibili per valutare la redditività, la Commissione ha ritenuto l'evoluzione di tali prezzi un fattore pertinente per valutare se il mercato vincolato abbia subito la concorrenza delle importazioni provenienti dalla RPC. In terzo luogo la Commissione non ha affermato che vi sia un nesso diretto tra le importazioni di moduli e l'importazione di celle. Essa ha bensì osservato che l'uso vincolato di celle è soggetto anche alla concorrenza diretta delle importazioni di celle e alla concorrenza indiretta delle importazioni di moduli, in quanto le celle vincolate sono utilizzate per la produzione di moduli. Infine la parte interessata non è riuscita a dimostrare l'inesistenza di un nesso tra i prezzi delle celle sul mercato libero e il calo delle importazioni di celle. In effetti, come risulta evidente dalla tabella 8b, i prezzi delle vendite dell'industria UE delle celle sono aumentati allorché le importazioni di celle dalla Cina sono diminuite sia in termini di volume che di quota di mercato tra il 2014, quando le misure hanno iniziato ad essere pienamente efficaci, e il PIR. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(509)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che un'analisi comune del mercato vincolato e del mercato libero delle celle in realtà elimina un'analisi del mercato libero, che rappresenta solo il 4 % della produzione totale di celle dell'Unione. La Commissione avrebbe dunque omesso di esaminare la situazione dell'industria nazionale nel suo insieme e pertanto non ottempera agli obblighi di «obiettiv[ità]» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo antidumping.

(510)

La Commissione non è riuscita a capire in che modo l'analisi comune del mercato vincolato e del mercato libero delle celle abbia annullato un'analisi del mercato libero. La Commissione ha in effetti analizzato una serie di indicatori di pregiudizio quali la redditività, i prezzi delle vendite e l'utile sul capitale investito, unicamente per il mercato libero. In aggiunta essa ha analizzato cumulativamente un certo numero di indicatori anche nei casi in cui è stata effettuata un'analisi separata del mercato vincolato e di quello non vincolato (53). Tali indicatori sono spesso: la produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, gli investimenti, l'utile sul capitale investito, l'occupazione, la produttività, le scorte e il costo del lavoro. Da ultimo ma non da meno, gli indicatori di pregiudizio dei produttori di celle dell'Unione che vendevano esclusivamente sul mercato libero hanno fatto registrare lo stesso andamento: di conseguenza le conclusioni raggiunte per l'intera industria delle celle dell'Unione si applicano anche a questi ultimi. Il governo della RPC ha insistito sul fatto che, conformemente alla giurisprudenza dell'OMC, in caso di mercato vincolato per una parte del prodotto oggetto dell'inchiesta occorre effettuare un'analisi comparativa. La Commissione ha ritenuto che questa prescrizione, se applicabile al caso di specie, estremamente specifico, era in ogni caso rispettata. Per la parte della produzione di celle dell'Unione venduta sul mercato vincolato, il pregiudizio è stato stabilito in base alla pressione indiretta sui prezzi al livello dei moduli fabbricati a partire da tali celle. Per la parte della produzione di celle dell'Unione venduta sul mercato libero, gli indicatori di pregiudizio sono stati valutati anch'essi separatamente e indicano le stesse tendenze evidenziate per la parte vincolata del mercato (per il fatto che questa rappresenta il 96 % della produzione dell'Unione, i risultati sono pressoché identici a quelli della valutazione cumulativa). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(511)

Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che l'affermazione secondo cui i fabbricanti di moduli dell'Unione sono in concorrenza con i moduli assemblati in paesi terzi a partire da celle cinesi estende illegittimamente il campo di applicazione dell'inchiesta. Tali moduli sono stati però inclusi nel campo di applicazione dell'inchiesta sin dall'inizio poiché le celle conferiscono l'origine ai moduli (54). Quest'argomentazione è stata pertanto respinta.

(512)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, un'altra parte ha affermato che l'analisi della redditività sulla base del 4 % della produzione di celle dell'Unione non è rappresentativa per una valutazione accurata della necessità di mantenere i dazi. La Commissione ha osservato che solo la redditività è stata valutata esclusivamente sulla base delle vendite di celle ad acquirenti indipendenti per le ragioni di cui al considerando 506. Ai fini della valutazione della situazione dell'industria dell'Unione, tutti gli altri indicatori sono stati invece analizzati tenendo conto sia del mercato vincolato che del mercato libero di celle. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(513)

Durante il PIR la società Jabil ha assemblato moduli per conto di altre aziende in qualità di fabbricante a contratto. Per questo servizio di assemblaggio le altre società hanno versato un corrispettivo. Esse hanno inoltre assunto la piena responsabilità contrattuale delle vendite dei moduli assemblati da Jabil. Le entrate comunicate da Jabil non derivavano quindi dalla vendita di moduli, bensì dai corrispettivi di servizio. La Commissione ha pertanto deciso di distinguere i dati relativi agli utili di Jabil dai dati relativi agli utili del resto dell'industria di moduli dell'Unione (cfr. i considerando 563 e 565). Per i rimanenti indicatori di pregiudizio, le attività di assemblaggio effettuate da Jabil per i produttori di moduli che non hanno collaborato non hanno potuto essere verificate e quindi non sono state prese in considerazione.

(514)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha chiesto ulteriori chiarimenti su quali dati di Jabil fossero stati presi in considerazione o esclusi e perché. Per tutti gli indicatori di pregiudizio ad eccezione della redditività, la Commissione ha tenuto in considerazione tutti i dati forniti da Jabil relativi ai produttori di moduli dell'Unione che hanno collaborato. Sono stati presi in considerazione solo questi dati in quanto potevano essere verificati, mentre il resto è stato ignorato in considerazione del particolare modello aziendale di Jabil e del fatto che i prezzi di vendita finali non hanno potuto essere verificati.

4.3.   Consumo dell'Unione

(515)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume totale delle importazioni del prodotto in esame e del volume totale delle vendite del prodotto simile nell'Unione, comprese quelle destinate all'uso vincolato. Il totale delle vendite dell'industria dell'Unione si è basato sulle informazioni fornite da Europressedienst, corrette, se del caso, con i dati provenienti dalle risposte all'accertamento della situazione presentate dalle parti interessate nella fase di preapertura e con le risposte verificate al questionario delle società incluse nel campione. Come indicato al considerando 519, i dati sulle importazioni erano basati sul Comext e sui dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»). I dati relativi al consumo sono stati sottoposti a un controllo incrociato con altre fonti (55).

(516)

Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1o

Consumo di moduli dell'Unione (in MW)

 

2012

2013

2014

PIR

Mercato complessivo

16 324

10 580

7 292

7 191

Indice (2012 = 100)

100

65

45

44

Fonte: Europressedienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario, Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 1b

Consumo di celle dell'Unione (in MW)

 

2012

2013

2014

PIR

Mercato complessivo

4 604

4 449

3 262

3 409

Indice (2012 = 100)

100

97

71

74

Fonte: Europressedienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario, Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(517)

Nel complesso il consumo dell'Unione è diminuito notevolmente tra il 2012 e il PIR. Per quanto riguarda i moduli, il consumo dell'Unione è diminuito del 56 %. Dopo il forte calo del 35 % tra il 2012 e il 2013, il consumo è però rimasto piuttosto stabile nel 2014 e durante il PIR.

(518)

Per quanto riguarda le celle, il consumo è diminuito in misura leggermente inferiore, ossia del 26 % durante il periodo in esame. Il calo del consumo si è verificato principalmente fra il 2013 e il 2014, quando si è registrato un crollo del 26 %. Il consumo ha però ripreso terreno durante il PIR, quando è aumentato del 4,5 % rispetto al 2014.

4.4.   Importazioni dal paese interessato

(519)

I volumi e i valori delle importazioni sono stati basati su diverse fonti. Per il 2012 e parte del 2013 sono stati ricavati sulla base dei dati forniti dal richiedente e raccolti per suo conto da Europressedienst: all'epoca i moduli e le celle erano importati nell'Unione nell'ambito di voci doganali relative ad altri prodotti non oggetto della presente inchiesta, e i dati di Eurostat non potevano quindi essere utilizzati. È stato possibile utilizzarli a partire da quando è stata introdotta la registrazione delle importazioni di moduli e celle il 6 marzo 2013 (56). Di conseguenza, per il resto del 2013, per il 2014 e per il PIR la Commissione ha basato le sue conclusioni sulla banca dati Comext (57) e sulla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(520)

Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 2o

Importazioni di moduli dalla RPC (in MW) e quota di mercato  (58)

 

2012

2013

2014

PIR

Volumi delle importazioni dalla RPC

10 786

5 198

2 845

2 917

Indice

100

48

26

27

Quota di mercato (%)

66

49

39

41

Indice (2012 = 100)

100

74

59

61

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 2b

Importazioni di celle dalla RPC (in MW) e quota di mercato

 

2012

2013

2014

PIR

Volumi delle importazioni dalla RPC

333

386

613

548

Indice

100

116

184

165

Quota di mercato (%)

7

9

19

16

Indice (2012 = 100)

100

120

260

223

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(521)

Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni di moduli dalla RPC sono diminuiti del 73 %, con una corrispondente diminuzione del 39 % della quota di mercato, che è passata dal 66 % nel 2012 al 41 % durante il PIR. Dopo che le misure in vigore sono state istituite nel 2013, le importazioni di moduli sono tuttavia scese del 45 % tra il 2013 e il 2014, mentre il consumo è diminuito del 31 %.

(522)

Per quanto riguarda le celle, i volumi delle importazioni sono aumentati del 65 % nel periodo in esame, il che ha determinato un aumento molto più marcato della quota di mercato, pari al 123 % (dal 7 % nel 2012 al 16 % durante il PIR), nel contesto di un mercato in contrazione. Al contempo, tra il 2013 e il 2014 le importazioni di celle sono aumentate del 59 %, provocando un aumento della quota di mercato di 10 punti percentuali. Anche se l'aumento non si è protratto durante il PIR, il livello delle importazioni è rimasto molto più elevato durante il PIR che nel 2012 e nel 2013.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato

(523)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base al Comext e alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(524)

Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3o

Prezzi all'importazione dei moduli (in EUR/kW)

 

2012

2013

2014

PIR

Prezzi all'importazione dalla RPC

700

520

553

544

Indice (2012 = 100)

100

74

79

78

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 3b

Prezzi all'importazione delle celle (in EUR/kW)

 

2012

2013

2014

PIR

Prezzi all'importazione dalla RPC

500

350

282

286

Indice (2012 = 100)

100

70

56

57

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(525)

Durante il periodo in esame il prezzo medio all'importazione dalla RPC è sceso del 22 % per i moduli e del 43 % per le celle. Per i moduli, il prezzo all'importazione è diminuito nel 2012 e nel 2013 e poi, quando le misure sono entrate in vigore, è aumentato del 6,3 % tra il 2013 e il 2014. Tra il 2014 e il PIR ha registrato un ulteriore leggero calo, dell'1,6 %. Per le celle, il prezzo all'importazione ha continuato a diminuire tra il 2013 e il 2014, quando ha registrato un ulteriore calo del 19,4 %; però è aumentato leggermente, tra il 2014 e il PIR, dell'1,4 %.

(526)

Quasi tutti i produttori esportatori che vendevano i moduli e le celle durante il PIR erano tuttavia soggetti ad impegni sui prezzi e i loro prezzi all'esportazione nell'UE erano determinati da tali impegni che fissavano un prezzo minimo all'importazione. Solo l'1,6 % del volume dei moduli e lo 0,6 % delle celle sono stati importati a un prezzo diverso dal prezzo minimo all'importazione (59). Non è stato quindi possibile considerare questi prezzi all'esportazione come un indicatore pertinente per stabilire quale sarebbe la politica dei prezzi dei produttori esportatori in assenza di misure.

(527)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno sostenuto che per stabilire la sottoquotazione si sarebbe dovuto utilizzare il prezzo all'esportazione verso l'UE; su questa base tali parti hanno calcolato che non vi è stata sottoquotazione. È vero che sulla base dei prezzi all'esportazione verso l'UE non c'è sottoquotazione per i moduli e che la sottoquotazione per le celle è molto marginale. La Commissione ha tuttavia ritenuto che l'assenza di una sottoquotazione, dovuta al rispetto del prezzo minimo all'importazione, non fosse l'indicatore determinante per l'analisi dell'attuale situazione dell'industria dell'Unione. Come indicato al considerando 573 la Commissione ha stabilito che l'industria dell'Unione ha continuato a subire il pregiudizio provocato dall'entità delle sovvenzioni accertate nell'inchiesta precedente, nonché delle pratiche di elusione di cui al considerando 4 e non ha avuto tempo sufficiente per riprendersi.

4.4.3.   Prezzi delle importazioni da altri paesi

(528)

Anche il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dai paesi terzi è stato basato sul Comext e sui dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4°

Moduli — Importazioni da paesi terzi

 

2012

2013

2014

PIR

Volume (in MW)

1 395

1 382

2 049

1 808

Indice (2012 = 100)

100

99

147

130

Quota di mercato (%)

9

13

28

25

Indice (2012 = 100)

100

153

329

290

Prezzo medio (in EUR/kW)

700

520

547

550

Indice (2012 = 100)

100

74

78

79

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 4b

Celle — Importazioni da paesi terzi

 

2012

2013

2014

PIR

Volume (in MW)

3 227

3 334

1 580

1 725

Indice (2012 = 100)

100

103

49

53

Quota di mercato (%)

70

75

48

51

Indice (2012 = 100)

100

107

69

72

Prezzo medio (in EUR/kW)

500

350

289

275

Indice (2012 = 100)

100

70

58

55

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(529)

Durante il periodo in esame le importazioni da paesi terzi verso l'Unione sono aumentate del 30 % per i moduli. L'aumento maggiore si è registrato tra il 2013 e il 2014, quando i volumi sono aumentati del 48 %. La loro quota di mercato è aumentata notevolmente, passando dal 9 % nel 2012 al 25 % durante il PIR. Anche in questo caso, la variazione più importante si è verificata tra il 2013 e il 2014, quando la quota di mercato è aumentata dal 13 % al 28 %. Taiwan, Malaysia e Singapore sono stati i maggiori esportatori dopo la RPC. Va osservato che le importazioni da Taiwan e dalla Malaysia possono essere state oggetto di elusione (cfr. il considerando 4).

(530)

Per quanto riguarda le celle, le importazioni da paesi terzi sono diminuite del 47 % nel periodo in esame. Il calo maggiore (-52 %) si è verificato tra il 2013 e il 2014; si è poi registrato un aumento del 9 % tra il 2014 e il PIR. Ne è risultata una contrazione della quota di mercato, che è passata dal 70 % del 2012 al 51 % del PIR. Tra il 2013 e il 2014 la quota si è ridotta dal 75 % al 48 % ed è poi leggermente aumentata di tre punti percentuali durante il PIR. Per quanto riguarda le celle, Taiwan e la Malaysia sono stati maggiori paesi esportatori, seguiti dalla RPC e dagli USA. Va osservato che le importazioni da Taiwan e dalla Malaysia possono essere state oggetto di elusione (cfr. il considerando 4).

(531)

I prezzi medi all'esportazione da paesi terzi sono diminuiti in maniera significativa durante il periodo in esame, sia per i moduli sia per le celle, in linea con i prezzi cinesi e dell'Unione. Durante il periodo in esame essi sono diminuiti del 21 % per i moduli e del 45 % per le celle. Anche in questo caso i prezzi possono essere stati influenzati da pratiche di elusione (cfr. il considerando 4).

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(532)

In conformità all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

(533)

Ai fini dell'analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati pervenuti dal richiedente, sottoposti a controlli incrociati con le risposte all'accertamento della situazione inviate da un certo numero di produttori dell'Unione nella fase di preapertura e con le risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(534)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di sovvenzione e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni.

(535)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(536)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5°

Moduli — Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2012

2013

2014

PIR

Volume di produzione (in MW)

4 604

4 449

3 262

3 409

Indice

100

97

71

74

Capacità produttiva (in MW)

8 624

7 907

7 391

6 467

Indice

100

92

86

75

Utilizzo degli impianti (%)

53

56

44

53

Indice

100

105

83

99

Fonte: Europressedienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

Tabella 5b

Celle — Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2012

2013

2014

PIR

Volume di produzione (in MW)

1 066

7 34

1 096

1 270

Indice

100

69

103

119

Capacità produttiva (in MW)

2 384

1 844

1 778

1 811

Indice

100

77

75

76

Utilizzo degli impianti (%)

45

40

62

70

Indice

100

89

138

157

Fonte: Europressedienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

(537)

La produzione complessiva di moduli dell'Unione è diminuita del 26 % durante il periodo in esame, ma ha registrato un aumento del 4,5 % tra il 2014 e il PIR. A fronte del calo del consumo, la capacità produttiva ha seguito l'andamento decrescente della produzione e si è a sua volta ridotta del 25 % nel periodo in esame. Il tasso di utilizzo degli impianti è quindi rimasto stabile tra l'inizio e la fine del periodo in esame, raggiungendo il 53 % durante il PIR. Si è registrato tuttavia un importante aumento di 9 punti percentuali di tale fattore tra il 2014 e il PIR (vale a dire un aumento del 19 %). Va osservato che i produttori di moduli dell'Unione inclusi nel campione avevano un tasso di utilizzo degli impianti molto più elevato durante il periodo in esame, che ha raggiunto l'85 % durante il PIR, registrando un aumento del 39 % rispetto al 2012 (61 %).

(538)

La produzione di celle dell'Unione è aumentata del 19 % durante il periodo in esame. Benché la produzione sia calata del 31 % tra il 2012 e il 2013, essa è aumentata del 49 % tra il 2013 e il 2014 e di un ulteriore 15 % tra il 2014 e il PIR. Ciò ha coinciso con l'istituzione delle misure compensative nel dicembre 2013, mentre il consumo è diminuito costantemente nel periodo compreso tra il 2012 e il 2014, per poi aumentare tra il 2014 e il PIR. Al tempo stesso, la capacità produttiva è diminuita del 24 % durante il periodo in esame, il che ha portato a un significativo aumento dell'utilizzo degli impianti, dal 45 % nel 2012 al 70 % durante il PIR. Analogamente ai produttori di moduli, anche i produttori di celle inclusi nel campione avevano un tasso di utilizzo degli impianti molto più elevato di quello dell'industria dell'Unione nel suo complesso (86 %), rimasto stabile durante il periodo in esame.

(539)

In conclusione, l'industria dell'Unione ha diminuito la sua capacità in risposta a un calo dei consumi. Al tempo stesso si è registrato un aumento della sua produzione durante il PIR rispetto al 2014, che ha ulteriormente migliorato il tasso di utilizzo degli impianti.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(540)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6o

Moduli — Volume delle vendite e quota di mercato

 

2012

2013

2014

PIR

Volume totale delle vendite (mercato vincolato e mercato libero) nell'Unione (in MW)

4 143

4 000

2 398

2 465

Indice

100

97

58

60

Quota di mercato (%)

25

38

32

35

Indice

100

149

128

140

Fonte: Europressedienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

Tabella 6b

Celle — Volume delle vendite e quota di mercato

 

2012

2013

2014

PIR

Volume totale delle vendite (mercato vincolato e mercato libero) nell'Unione (in MW)

1 045

729

1 069

1 136

Indice

100

70

102

109

Quota di mercato (%)

23

16

33

33

Indice

100

72

144

147

Fonte: Europressedienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

(541)

Nel periodo in esame, i volumi delle vendite di moduli sono scesi del 40 %. Tuttavia, nel contesto di un calo del consumo del 56 %, durante il periodo in esame ciò si è tradotto in un aumento significativo, pari al 40 %, della quota di mercato, che ha raggiunto il 35 % durante il PIR.

(542)

Per quanto riguarda le celle, i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono aumentati del 9 % durante il periodo in esame. Ciò ha comportato un aumento della quota di mercato dal 23 % nel 2012 al 33 % durante il PIR, mentre il consumo è diminuito in misura molto inferiore rispetto ai moduli, ossia del 26 %.

(543)

Nel contesto di un consumo in calo e dell'entrata in vigore delle misure compensative, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la sua quota di mercato sia per i moduli che per le celle.

4.5.2.3.   Occupazione e produttività

(544)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7o

Moduli — Occupazione e produttività

 

2012

2013

2014

PIR

Numero di dipendenti

17 321

13 918

6 506

6 303

Indice

100

80

38

36

Produttività (in kW/dipendente)

266

320

501

541

Indice

100

120

189

203

Fonte: Europressedienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

Tabella 7b

Celle — Occupazione e produttività

 

2012

2013

2014

PIR

Numero di dipendenti

2 876

1 511

1 846

1 770

Indice

100

53

64

62

Produttività (in kW/dipendente)

371

486

594

717

Indice

100

131

160

194

Fonte: Europressedienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

(545)

Tra il 2012 e il PIR l'occupazione è diminuita rispettivamente del 64 % per i moduli e del 38 % per le celle. Il calo più significativo (– 53 %) del numero di dipendenti per i moduli si è verificato tra il 2013 e il 2014, in misura molto maggiore rispetto al calo della produzione durante lo stesso periodo (– 27 %). Per le celle, il numero dei dipendenti è aumentato del 22 % tra il 2013 e il 2014, un aumento di molto inferiore a quello della produzione (+ 49 %) nello stesso periodo. Ciò ha portato a un significativo aumento della produttività sia per i moduli che per le celle, rispettivamente del 103 % e del 94 % durante il periodo in esame. Tra il 2013 e il 2014 l'aumento della produttività è stato del 57 % per i moduli e del 22 % per le celle.

(546)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato le conclusioni della Commissione relative al numero di dipendenti occupati nell'industria dell'Unione e ha affermato che vi era stato un doppio conteggio degli addetti alla fabbricazione di moduli e di celle della società più grande, SolarWorld. I dati relativi ai dipendenti di SolarWorld e di tutte le altre società incluse nel campione sono stati debitamente verificati e si è fatto in modo che i dipendenti non fossero conteggiati due volte nel caso delle imprese verticalmente integrate. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

4.5.2.4.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni

(547)

Come spiegato nella sezione 3, la Commissione ha constatato che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, le sovvenzioni sono continuate e che, qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere, sussiste un forte rischio di reiterazione delle sovvenzioni a favore del settore FV.

(548)

L'analisi degli indicatori di pregiudizio mostra tuttavia che le misure in vigore hanno avuto un impatto positivo sull'industria dell'Unione che, secondo le stime, si trova in fase di ripresa dagli effetti di precedenti importazioni oggetto di sovvenzioni.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

(549)

Solo tre produttori di celle sono stati inclusi nel campione, due dei quali sono membri di EU ProSun. Essi hanno collaborato all'introduzione della domanda, che conteneva dati di entrambi i produttori. Di conseguenza tutti i valori relativi agli indicatori microeconomici per le celle che possono essere direttamente attribuiti al terzo produttore, non membro di EU ProSun, sono forniti sotto forma di intervalli allo scopo di tutelare la riservatezza di questo produttore dell'Unione che ha collaborato all'inchiesta.

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(550)

Nel periodo in esame la media dei prezzi unitari di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione, ha registrato il seguente andamento

Tabella 8°

Moduli — Prezzi di vendita nell'Unione

 

2012

2013

2014

PIR

Prezzo di vendita medio nell'Unione sul mercato libero (in EUR/kW)

790

651

618

593

Indice

100

82

78

75

Costo unitario di produzione (in EUR/kW)

1 112

813

648

627

Indice

100

73

58

56

Fonte: risposte verificate al questionari.

Tabella 8b

Celle — Prezzi di vendita nell'Unione

 

2012

2013

2014

PIR

Prezzo di vendita medio nell'Unione sul mercato libero (in EUR/kW)

378-418

307-339

239-264

258-284

Indice

100

81

63

68

Costo unitario di produzione (in EUR/kW)

587-648

402-444

347-384

338-373

Indice

100

69

59

58

Fonte: risposte verificate al questionario.

(551)

La tabella che precede mostra l'evoluzione del prezzo di vendita unitario nel mercato libero dell'Unione rispetto al costo di produzione corrispondente. Durante il periodo in esame i prezzi di vendita sono diminuiti in modo significativo, vale a dire del 25 % per i moduli e del 32 % per le celle. Mentre per i moduli i prezzi di vendita hanno registrato un calo costante nell'intero periodo in esame, per le celle essi sono aumentati di 5 punti percentuali tra il 2014 e il PIR. Le vendite di celle sul mercato libero hanno totalizzato meno del 5 % della produzione complessiva dei produttori inclusi nel campione, e un produttore ha venduto grandi quantitativi a prezzi molto bassi in previsione della chiusura della sua attività nell'UE. Da questo indicatore non potevano quindi essere tratte conclusioni significative. Le celle destinate a un consumo vincolato sono state trasferite tra alcuni produttori inclusi nel campione o consegnate per la produzione di moduli con una metodologia diversa (prezzi di trasferimento al prezzo virtuale di mercato, trasferimento sulla base dei costi effettivi ecc.). Per questo motivo non è stato possibile trarre conclusioni significative neppure dall'evoluzione dei prezzi dell'uso vincolato.

(552)

Durante il periodo in esame il costo unitario di produzione è bruscamente diminuito, del 46 % per i moduli e del 42 % per le celle.

(553)

I prezzi di vendita dei moduli sono stati, in media, più bassi del costo unitario di produzione, ma la differenza è andata riducendosi durante tutto il periodo in esame, in particolare dopo l'istituzione delle misure nel 2013. Mentre nel 2012 il prezzo di vendita arrivava solo al 71 % del costo unitario di produzione dei moduli, esso ha raggiunto l'80 % nel 2013, il 94 % nel 2014 e il 94,5 % nel PIR. La differenza fra il prezzo di vendita e il costo di produzione è quindi diminuita considerevolmente, di 14 punti percentuali tra il 2013 e il PIR.

(554)

Per le celle il prezzo di vendita è stato pari al 60 %-67 % del costo unitario di produzione nel 2012, al 72 %-80 % nel 2013, al 65 %-72 % nel 2014 e al 72-79 % nel PIR. Tuttavia, come già detto, per il 2014 e per il PIR la tendenza è stata fortemente influenzata dai prezzi eccezionalmente bassi di un produttore dell'Unione. Per le altre due società incluse nel campione, la tendenza è stata del 75-80 % nel 2014 e dell'81-86 % nel PIR, ampiamente in linea con quella rilevata per i moduli.

(555)

Nel complesso, l'industria ha iniziato a riprendersi dalle precedenti pratiche di sovvenzione, ma ha anche compiuto maggiori sforzi per recuperare la competitività, in particolare aumentando la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando 544, con conseguenti aumenti di produttività e un migliore utilizzo degli impianti.

4.5.3.2.   Costo del lavoro

(556)

Nel periodo in esame, il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9o

Moduli — Costo medio del lavoro per dipendente

 

2012

2013

2014

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

32 918

38 245

36 577

38 343

Indice

100

116

111

116

Fonte: risposte verificate al questionario.

Tabella 9b

Celle — Costo medio del lavoro per dipendente

 

2012

2013

2014

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

41 289 —45 590

45 002 —49 689

45 188 —49 895

47 825 —52 807

Indice

100

109

109

116

Fonte: risposte verificate al questionario.

(557)

Tra il 2012 e il PIR i costi medi del lavoro per dipendente sono aumentati del 16 % sia per i moduli che per le celle. Tali aumenti sono stati causati principalmente dalle indennità di licenziamento connesse ad una razionalizzazione del numero dipendenti e all'inflazione salariale.

4.5.3.3.   Scorte

(558)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 10°

Moduli — Scorte

 

2012

2013

2014

PIR

Scorte finali (in kW)

186 533

114 792

196 944

191 207

Indice

100

62

106

103

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

33

13

13

11

Indice

100

40

38

34

Fonte: risposte verificate al questionario.

Tabella 10b

Celle — Scorte

 

2012

2013

2014

PIR

Scorte finali (in MW)

53 029 —58 553

90 079 —99 462 sd

99 999 —110 415

135 492 —149 606

Indice

100

170

189

256

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

18

23

12

14

Indice

100

125

68

80

Fonte: risposte verificate al questionario.

(559)

Durante il periodo in esame le scorte sono aumentate leggermente per i moduli (3 %) e in misura significativa per le celle (156 %). Tuttavia, sia per i moduli che per le celle le scorte sono diminuite in percentuale della produzione totale, rispettivamente del 66 % e del 20 %.

(560)

Le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio pertinente nel settore in questione, dato che la produzione e le vendite si basano principalmente sugli ordinativi e i produttori tendono quindi ad avere scorte limitate.

4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(561)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11a

Moduli — Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2012

2013

2014

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti compresa Jabil (in % del fatturato delle vendite) (60)

– 24,4/– 29,5

– 24,4/– 29,5

– 6,8/– 8,2

– 7,7/– 9,3

Indice

100

100

361/298

319/264

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti esclusa Jabil (in % del fatturato delle vendite)

– 32,7

– 27,2

– 8,7

– 9,5

Indice

100

120

376

344

Flusso di cassa (in EUR)

– 129 864 423

– 69 402 391

– 18 231 488

– 145 258 620

Indice

100

187

712

89

Investimenti (in EUR)

24 134 924

12 407 723

17 333 494

24 565 553

Indice

100

51

72

102

Utile sul capitale investito (%)

– 6

– 10

– 3

– 2

Indice

100

55

193

258

Fonte: risposte verificate al questionario

Tabella 11b

Celle — Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2012

2013

2014

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

– 37,7 - – 41,6

– 7,2 - – 7,9

– 26,6 - – 29,3

– 36,8 - – 40,7

Indice

100

527

142

102

Flusso di cassa (in EUR)

– 41 934 911 - – 46 303 131

– 17 537 454 - – 19 364 273

– 12 414 052 - – 13 707 182

– 29 027 946 - – 32 051 690

Indice

100

239

338

144

Investimenti (in EUR)

29 435 820 - 32 502 051

26 074 619 - 28 790 726

7 001 485 - 7 730 807

11 429 509 - 12 620 083

Indice

100

89

24

39

Utile sul capitale investito (%)

– 6,0 - – 6,7

– 2,5 - – 2,7

– 24,6 - – 27,2

– 31,8 - – 35,1

Indice

100

246

25

19

Fonte: risposte verificate al questionario

(562)

La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite.

(563)

Come indicato al considerando 507, una delle società incluse nel campione, Jabil, è un operatore di assemblaggio e non è coinvolta nell'attività di vendita di moduli. Ha avuto un andamento diverso in termini di redditività. È stata remunerativa durante tutto il periodo in esame e ha aumentato la sua redditività durante il PIR, raggiungendo il 5-15 %. Jabil ha tuttavia realizzato i profitti sulla base del corrispettivo riscosso presso i clienti per il servizio di assemblaggio e non sulla base delle vendite di moduli. Inoltre non ha dovuto sostenere le spese correlate alla vendita dei moduli, come le spese di commercializzazione (ha sostenuto solo i costi per il reperimento di nuovi fabbricanti a contratto). È anche caratterizzata da una struttura dei costi diversa da quella presentata da un tipico produttore di moduli, pienamente responsabile della produzione e delle vendite del proprio prodotto. A titolo di esempio, Jabil presentava un capitale di esercizio, costi di magazzino, conti attivi e passivi e costi di ricerca e sviluppo più bassi.

(564)

La Commissione ha osservato che il dato sulla redditività riportato nella prima colonna della tabella 11a riuniva dati provenienti da due diversi gruppi. Da un lato comprendeva i produttori di moduli, che fabbricano il prodotto e lo vendono. Dall'altro comprendeva anche la società Jabil inclusa nel campione, che si limitava ad assemblare i moduli. Al fine di avere una visione realistica della situazione di tale industria, la Commissione ha deciso di differenziare i due gruppi nella sua ulteriore analisi. Ha quindi aggiunto una seconda colonna alla tabella 11a, così da rendere più attendibile la valutazione della redditività dell'industria di moduli dell'Unione.

(565)

I produttori inclusi nel campione, esclusa Jabil, erano in perdita durante il periodo in esame. Tuttavia le perdite sono diminuite del 244 % nel periodo in esame. scendendo di 5,5 punti percentuali nel 2013 rispetto al 2012. Ciò ha coinciso con l'entrata in vigore delle misure (le misure provvisorie sono entrate in vigore il 6 giugno 2013). Le perdite sono diminuite in misura più significativa, ossia di 18,5 punti percentuali, fra il 2013 e il 2014, quando gli effetti delle misure hanno interessato l'intero anno. Durante il PIR le perdite sono leggermente aumentate di 0,8 punti percentuali. Questa situazione è stata tuttavia influenzata principalmente dalle perdite subite da un produttore dell'Unione che ha successivamente deciso di cessare la produzione. Al tempo stesso, tutti gli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno continuato a registrare una diminuzione delle perdite durante il PIR rispetto al 2014.

(566)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, alcune parti hanno contestato l'esclusione di Jabil dai dati relativi agli utili del resto dell'industria di moduli dell'Unione. Esse hanno sostenuto che Jabil costituiva un raro esempio di produttore redditizio e che l'esclusione è incoerente con la decisione di accettare, nell'ambito dell'inchiesta antidumping parallela, un produttore del paese di riferimento che utilizza un contratto in conto lavorazione per fare assemblare a un'altra società i moduli che vende. La Commissione, contrariamente a quanto sostengono tali parti, non ha escluso Jabil dall'analisi della redditività. Essa ha bensì fornito due serie separate di dati per poter disporre di un'analisi di sensibilità più significativa. Tali serie di dati dimostrano che, anche includendo Jabil, l'industria dell'Unione è, in media e complessivamente, in perdita. Esse rivelano inoltre profonde disparità tra i diversi produttori dell'Unione in funzione del modello aziendale, come esposto ai considerando 513 e 563. Tale argomentazione deve quindi essere respinta. La Commissione osserva inoltre che, in ogni caso, non esiste alcuna incoerenza di impostazione per quanto riguarda il produttore del paese di riferimento e l'industria dell'Unione. Il produttore del paese di riferimento presenta caratteristiche più simili a quelle degli acquirenti di Jabil che non al modello aziendale di Jabil. Infatti, mentre il produttore del paese di riferimento si assume la piena responsabilità delle vendite dei moduli assemblati da un'altra società, Jabil è un operatore di assemblaggio che percepisce dai suoi acquirenti un corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione in relazione al servizio di assemblaggio fornito. È per questo motivo che la Commissione si è concentrata, per l'analisi del pregiudizio, sulle operazioni tra Jabil e altri produttori dell'Unione che si trovano nella stessa situazione del produttore del paese di riferimento (cfr. il considerando 52 del regolamento antidumping definitivo parallelo).

(567)

Per i produttori di celle, le perdite sono diminuite del 2 % nel periodo in esame. Esse sono diminuite di 31,9 punti percentuali tra il 2012 e il 2013, ma poi aumentate di 20,3 punti percentuali tra il 2013 e il 2014 e di 10,7 punti percentuali tra il 2014 e il PIR. Per le celle tuttavia la redditività è stata influenzata da due eventi straordinari. Da un lato, uno dei produttori inclusi nel campione è entrato nel mercato durante il periodo in esame, ma ha modificato le modalità di rendicontazione di alcuni dei suoi costi di produzione durante gli ultimi anni del periodo in esame, con la conseguenza di perdite ingenti. Dall'altro, i prezzi di vendita erano straordinariamente bassi e un altro produttore del campione ha registrato forti perdite durante il PIR, mentre stava cessando la produzione. Per contro, nel periodo in esame il terzo produttore del campione ha costantemente ridotto le perdite.

(568)

Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Analogamente alla redditività, anch'esso ha registrato una tendenza negativa tra il 2012 e il PIR. Per i moduli, il flusso di cassa netto è diminuito dell'11 % durante il periodo in esame, mentre per le celle è diminuito del 44 % nello stesso periodo. Le fluttuazioni del flusso di cassa verificatesi nel 2014 sia per i moduli che per le celle sono state influenzate da eventi straordinari che hanno riguardato un grande produttore dell'Unione. Da un lato, questo produttore ha rilevato uno stabilimento esistente a un prezzo di acquisto basso e, dall'altro, ha ristrutturato il proprio debito. Nel 2015 ha continuato a effettuare notevoli rimborsi dei propri prestiti, che hanno determinato un flusso di cassa negativo derivante dall'attività di finanziamento. Va osservato che questo produttore ha comunicato un flusso di cassa positivo derivante dalle attività operative e un significativo miglioramento del risultato operativo rispetto al 2014. Due altri produttori di moduli dell'Unione hanno registrato un flusso di cassa positivo e in miglioramento nel PIR, mentre gli altri due produttori di celle hanno evidenziato un flusso di cassa negativo ma in miglioramento.

(569)

Per quanto riguarda gli investimenti, le tabelle che precedono indicano che l'industria dell'Unione ha aumentato gli investimenti del 2 % per i moduli tra il 2012 e il PIR. Gli investimenti sono aumentati del 40 % tra il 2013 e il 2014 e del 98 % tra il 2013 e il PIR.

(570)

Gli investimenti complessivi per le celle sono diminuiti del 61 % tra il 2012 e il PIR. La tendenza generale negli investimenti per le celle è stata ancora una volta influenzata dalla decisione di un produttore dell'Unione incluso nel campione di interrompere la produzione. Allo stesso tempo gli investimenti degli altri due produttori del campione sono quadruplicati tra il 2014 e il PIR.

(571)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno sottolineato che gli investimenti in celle sono diminuiti durante il periodo in esame e non sono stati influenzati positivamente dall'istituzione delle misure. In primo luogo, benché ciò valga effettivamente per tutto il campione, come indicato al considerando precedente, questa tendenza è stata influenzata dalla decisione di un produttore dell'Unione incluso nel campione di cessare la produzione. Tale produttore aveva investimenti significativi all'inizio del periodo, ma quasi nessuno al termine di tale periodo. In secondo luogo, un altro produttore incluso nel campione ha effettuato investimenti in capitale di avviamento nel 2013, iniziativa in linea con l'aumento globale degli investimenti nel corso di tale anno. In terzo luogo, dopo che l'entrata in vigore delle misure ha iniziato a incidere sulla redditività delle società, gli investimenti di tutto il campione sono aumentati tra il 2014 e il PIR, come avvenuto per i due produttori inclusi nel campione che sono rimasti sul mercato, i quali hanno quadruplicato i loro investimenti nel corso di tale periodo. Di conseguenza l'argomentazione secondo cui gli investimenti non sono stati positivamente influenzati dall'istituzione delle misure è stata respinta.

(572)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Questo fattore è rimasto negativo nel corso di tutto il periodo in esame a causa delle perdite nette subite dall'industria dell'Unione. Per i moduli l'utile sul capitale investito è migliorato di 4 punti percentuali nel periodo in esame, ma è salito in modo significativo nel 2014 e nel PIR rispetto al 2013, rispettivamente di 7 e 8 punti percentuali. Per le celle si è deteriorato di 25,8-28,4 punti percentuali nel periodo in esame.

4.6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(573)

In termini generali, l'industria dell'Unione ha continuato a subire il pregiudizio nel periodo in esame, dati il breve periodo intercorso dall'istituzione delle misure iniziali, l'entità delle sovvenzioni e il livello di pregiudizio constatati nel corso dell'inchiesta precedente. Anche le pratiche di elusione emerse, come indicato al considerando 4, hanno contribuito al persistere del pregiudizio. L'industria dell'Unione ha tuttavia iniziato gradualmente a riprendersi a partire dalla metà del 2013 (le misure provvisorie sono entrate in vigore il 6 giugno 2013) e in particolare durante il 2014 (il primo anno completo con le misure compensative in vigore) e nel PIR.

(574)

Una serie di indicatori di pregiudizio ha effettivamente registrato un andamento positivo. Per quanto riguarda i moduli, l'industria dell'Unione ha aumentato del 2,8 % le vendite di moduli dell'Unione; di conseguenza la sua quota di mercato è cresciuta del 9,4 % tra il 2014 e il PIR. Nello stesso periodo l'industria dell'Unione ha aumentato il proprio uso vincolato e le vendite di celle nell'Unione del 6,3 %, mantenendo una quota di mercato del 33 %. Oltre a ciò, nello stesso periodo l'industria dell'Unione ha migliorato il tasso di utilizzo degli impianti di 9 punti percentuali per i moduli e di 8 punti percentuali per le celle mediante l'aumento della produzione e la riduzione della capacità esistente. Essa ha inoltre conseguito notevoli aumenti di produttività, che hanno permesso di ridurre il divario tra i prezzi di vendita e i costi di produzione medi. Inoltre la precedente sottoquotazione dei prezzi dovuta alle esportazioni cinesi era cessata poiché era necessario che si conformassero al prezzo minimo all'importazione (assenza di sottoquotazione per i moduli e sottoquotazione solo marginale per le celle durante il PIR). Di conseguenza, sebbene l'industria dell'Unione sia stata comunque in perdita durante il PIR, le perdite si sono considerevolmente ridotte per i moduli rispetto al 2012 e al 2013. Per quanto riguarda le celle, invece, le perdite non sono diminuite per l'industria dell'Unione poiché, come spiegato al considerando 568, sono state influenzate da eventi straordinari verificatisi per due dei produttori inclusi nel campione. Dal canto suo, il terzo produttore del campione ha però ridotto le perdite durante il PIR e ha quindi seguito lo stesso andamento osservato per i moduli.

(575)

L'industria dell'Unione ha anche incrementato gli investimenti sia per i moduli che per le celle, rispettivamente del 41 % e del 63 %, tra il 2014 e il PIR.

(576)

Nonostante gli sforzi compiuti e tutte le tendenze positive che ne sono conseguite, l'industria dell'Unione non è riuscita a riprendersi dagli effetti delle precedenti importazioni oggetto di sovvenzioni degli esportatori cinesi. Come già indicato, i fabbricanti sia di moduli che di celle erano in perdita durante il PIR e registravano flussi di cassa e un utile sul capitale investito negativi. Inoltre, nonostante il fatto che i volumi di importazione delle esportazioni cinesi fossero diminuiti per i moduli, la loro quota di mercato era ancora superiore a quella dei produttori dell'Unione. Per quanto riguarda le celle, durante il PIR le importazioni sono aumentate in misura significativa in termini di volume (+ 65 %) rispetto al 2012, con un incremento della quota di mercato. Le importazioni di celle dalla Cina hanno esercitato una pressione indiretta anche sul mercato dei moduli dei produttori vincolati, che quindi non ha potuto espandersi ulteriormente. Le importazioni dalla Cina hanno quindi continuato ad entrare nel mercato dell'Unione in volumi significativi e a prezzi inferiori ai costi di produzione dell'industria dell'Unione.

(577)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno sostenuto che la Commissione ha omesso di valutare gli effetti sull'industria dell'Unione delle importazioni di moduli da paesi terzi effettuate in grandi volumi e a prezzi inferiori a quelli delle esportazioni cinesi.

(578)

La Commissione ha riconosciuto che l'impatto delle importazioni di moduli da paesi terzi costituisce un fattore importante per valutare la situazione dell'industria dell'Unione. Tuttavia tali importazioni erano molto meno importanti di quelle cinesi: la quota di mercato delle prime era del 25 % (compresi i moduli che in realtà erano cinesi, ma che rientravano nell'ambito di pratiche di elusione), mentre quella delle seconde era del 41 % durante il PIR (e, considerata l'elusione, in realtà più elevata). Inoltre la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi è scesa del 10 % tra il 2014 e il PIR, mentre la quota delle importazioni cinesi è aumentata del 4,9 % nel corso dello stesso periodo. Questi due elementi dimostrano l'incidenza molto più rilevante delle importazioni dalla Cina sull'industria dell'Unione rispetto a quello delle importazioni da paesi terzi. A ciò si aggiunge il fatto che i prezzi dei moduli provenienti da paesi terzi non erano inferiori a quelli delle esportazioni cinesi. Come evidenziato nella tabella 4a, il prezzo medio ponderato di tutte le importazioni provenienti da paesi terzi è stato di 550 EUR/kW nel PIR, valore che superava il prezzo medio all'esportazione dalla RPC (544 EUR/kW). Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(579)

Per quanto riguarda le celle, varie parti hanno sostenuto che il pregiudizio è stato causato da importazioni da paesi terzi perché la redditività è diminuita durante il PIR rispetto al 2014 e ciò a causa della diminuzione delle importazioni dalla RPC e del contemporaneo aumento delle importazioni da paesi terzi.

(580)

In primo luogo, come indicato al considerando 567, l'aumento delle perdite durante il PIR per i produttori inclusi nel campione è stato influenzato da eventi straordinari verificatisi per due dei produttori di celle dell'Unione, mentre il terzo (e principale) produttore aveva registrato un aumento della redditività durante il PIR rispetto al 2014. In secondo luogo, anche se le importazioni dalla Cina sono diminuite di 3 punti percentuali tra il 2014 e il PIR, esse sono aumentate di 7 punti percentuali tra il 2013 e il PIR, nonostante l'entrata in vigore delle misure. Le importazioni dalla Cina hanno quindi continuato ad avere un impatto importante sull'industria dell'Unione. In terzo luogo, per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi, esse sono sì aumentate di 2 punti percentuali tra il 2014 e il PIR, ma sono diminuite di 24 punti percentuali tra il 2013 e il PIR. Il loro impatto sull'industria dell'Unione è pertanto in realtà diminuito nel periodo successivo all'istituzione delle misure. Di conseguenza l'argomentazione secondo cui il pregiudizio è stato causato da importazioni da paesi terzi è stata respinta.

(581)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che alcuni indicatori di pregiudizio sono migliorati solo durante il PIR e non immediatamente dopo l'istituzione delle misure. Non vi sarebbe di conseguenza un nesso chiaro tra l'istituzione delle misure e le varie tendenze positive.

(582)

La Commissione ha riconosciuto che alcuni indicatori di pregiudizio, ad esempio la quota di mercato, la produzione e l'utilizzo degli impianti per il settore dei moduli, sono migliorati solo durante il PIR, e non nel 2014. Data però l'entità delle sovvenzioni e del pregiudizio accertati nell'inchiesta precedente, è stato necessario un certo periodo di tempo per invertire le tendenze negative evidenti nell'intero settore. Ciò può essere spiegato dal fatto che, al momento dell'istituzione delle misure iniziali, l'industria dell'Unione era in una fase di consolidamento in cui molti produttori erano già in stato di fallimento o quasi fallimento ma si sono ritirati dal mercato solo nel corso del 2014. Ciò ha avuto un impatto importante su tutti i macroindicatori, che riguardavano anche tali società. Va inoltre osservato che una serie di indicatori, quali la quota di mercato, la produzione, l'utilizzo degli impianti e la capacità di produzione, che presentavano una tendenza negativa al livello dell'intera industria dell'Unione, hanno mostrato un andamento positivo già nel 2014 per i produttori dell'Unione sia di moduli che di celle inclusi nel campione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(583)

Varie parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione è in buone condizioni e si è pienamente ripresa dal pregiudizio precedente. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, le parti hanno reiterato queste argomentazioni. In particolare, i dati dei bilanci di SolarWorld e Jabil, di gran lunga i maggiori produttori di moduli dell'Unione, dimostrerebbero che le loro attività nell'Unione erano cresciute negli ultimi anni e che esse avevano incrementato il volume di produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, le vendite all'esportazione e la produttività, mentre il costo di produzione e le scorte erano diminuiti.

(584)

I produttori dell'Unione inclusi nel campione (compresi Jabil e SolarWorld) hanno aumentato i loro volumi di produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, le vendite all'esportazione e la produttività e diminuito i costi di produzione e le scorte nel 2014 e durante il PIR. L'affermazione secondo cui l'industria si è pienamente ripresa dal pregiudizio precedente contraddice però i risultati dell'inchiesta, che si fondano su dati reali e verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. In particolare, molti indicatori microeconomici si basano unicamente sulle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione (ad esempio la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito). Alcune delle società incluse nel campione, inoltre, hanno una produzione importante al di fuori dell'Unione, parametro non incluso negli indicatori microeconomici. I documenti finanziari disponibili al pubblico riguardano tutte le attività delle società interessate e spesso forniscono informazioni sui conti consolidati di interi gruppi. Le conclusioni sulla situazione economica dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base non sono state quindi fondate su documenti finanziari disponibili al pubblico, bensì sulle informazioni più dettagliate e verificate fornite nell'ambito dell'inchiesta riguardanti unicamente la situazione nell'Unione. Le conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione sono state inoltre basate su dati provenienti da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione e non solo da SolarWorld e Jabil. Per quanto riguarda Jabil, infine, come già spiegato tale società si limitava ad assemblare i moduli, ma non si assumeva la piena responsabilità contrattuale della loro vendita. Pertanto i suoi utili non sono stati utilizzati per analizzare la situazione dell'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(585)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione gli effetti degli investimenti su larga scala effettuati da SolarWorld. Questi avrebbero avuto ripercussioni negative sulla società e sul settore nel suo insieme, data l'importante quota di SolarWorld nella produzione dell'industria dell'Unione.

(586)

In primo luogo, gli investimenti cui fa riferimento la parte sono stati effettuati nel 2015 e hanno riguardato non solo le celle e i moduli ma anche altre produzioni nell'UE, come i wafer (61). Pertanto tali investimenti avevano solo ripercussioni parziali sulla valutazione della redditività dell'attività della società relativa ai moduli e alle celle. In secondo luogo, come sottolineato da altre parti, il gruppo SolarWorld ha ottenuto risultati positivi nel 2016 (62) nelle attività sia europee che non europee. Ciò non sembra far supporre, in questa fase, che gli investimenti già effettuati abbiano inciso negativamente sulla società. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(587)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha continuato a subire un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.

5.   RISCHIO DEL PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO

(588)

Per valutare il rischio del persistere del pregiudizio, qualora le misure nei confronti della RPC venissero lasciate scadere, la potenziale incidenza delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione è stata analizzata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(589)

Come dimostrato nella sezione 4.5, l'industria dell'Unione ha continuato a subire il pregiudizio durante il PIR. Come indicato nella sezione 3.8, qualora le misure fossero lasciate scadere si configurano il persistere e il rischio di reiterazione delle sovvenzioni. È stato inoltre accertato che, in caso di scadenza delle misure, il volume delle esportazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC verso l'Unione sarebbe significativo e i prezzi sarebbero ancora più bassi.

5.1.   Capacità inutilizzata, flussi commerciali e attrattiva del mercato dell'Unione; politica dei prezzi dei produttori esportatori nella RPC

(590)

La capacità inutilizzata di tutti i produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato alla presente inchiesta è di circa il 33 %, in base alle loro risposte al questionario di campionamento. Da sole, queste società disponevano durante il PIR di una capacità inutilizzata (pari a circa 10 GW) in grado di soddisfare l'intero mercato dell'Unione. Va osservato che la capacità inutilizzata, in termini di volume, dei maggiori produttori esportatori che hanno collaborato è molto più bassa, poiché il loro utilizzo degli impianti è compreso tra l'86 % e il 97,8 %.

(591)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato i dati, sostenendo che i quattro principali produttori cinesi (Trina, JA Solar, Jinko e Canadian Solar) operavano a piena capacità. Secondo tale parte interessata, questi quattro produttori rappresentano oltre il 40 % delle esportazioni cinesi totali (pari a circa 11,2 GW). Per arrivare al 43 % di capacità inutilizzata nel 2016 indicato dalla Commissione, tutti i piccoli produttori dovrebbero quindi operare con un utilizzo degli impianti limitato al 20 %. La parte interessata ha chiesto alla Commissione di fornire i dettagli del calcolo della media del 43 %.

(592)

In primo luogo, la Commissione ha osservato che la capacità inutilizzata di tutti i produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato alla presente inchiesta è stimata al 33 % circa, e non al 43 %. Inoltre i calcoli della parte sopra indicati si basano sul presupposto che JA Solar e Canadian Solar abbiano collaborato all'inchiesta, cosa che invece non è avvenuta. Pertanto la loro capacità e l'utilizzo degli impianti non sono noti alla Commissione e non sono stati presi in considerazione nel calcolo di cui sopra.

(593)

L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(594)

La capacità produttiva cinese di moduli è stimata a 96,3 GW/anno per il 2015 e le proiezioni indicano un aumento a 108 GW/anno nel 2016 (63). Al tempo stesso, la domanda mondiale è stata stimata a 50,6 GW nel 2015 e si prevede che salirà a 61,7 GW (64) nel 2016 (68,7 GW secondo un'altra fonte (65)). La Commissione ha pertanto concluso che la capacità inutilizzata totale dei produttori cinesi ha quindi ampiamente superato (del 47,5 %) la domanda mondiale nel 2015 e la supererà anche nel 2016, del 42,9 % o del 36 % a seconda della fonte. Un'altra fonte ancora ha determinato che la domanda mondiale totale era di 58 GW nel 2015 (66): l'eccesso di capacità dei produttori cinesi per il 2015 sarebbe in questo caso del 39,8 %.

(595)

Anche se non fosse installata nuova capacità in Cina in futuro, la capacità esistente supererebbe ancora notevolmente la domanda globale annua prevista di impianti solari. Nell'ipotesi più probabile (il cosiddetto «scenario intermedio») la domanda dovrebbe arrivare a 97 GW (67) o 95 GW (68) nel 2020, e sarebbe completamente soddisfatta dalla capacità cinese esistente. Inoltre, la capacità cinese è cresciuta costantemente nel corso degli ultimi 10 anni. È più che raddoppiata ad esempio tra il 2012 e il 2015 (da 43,8 GW (69) nel 2012 a 96,3 GW nel 2015). Secondo Bloomberg New Energy Finance («BNEF»), nel solo 2016 è annunciata o in fase di realizzazione una capacità aggiuntiva di 2 GW in Cina. Nessun elemento porta inoltre a supporre che la capacità cinese cesserà di espandersi nel prossimo futuro, visto che si è incessantemente ampliata almeno negli ultimi cinque anni. Anche nell'ipotesi meno probabile (il cosiddetto «scenario alto») di un aumento della domanda globale annua a 120 GW (70) nel 2020, i produttori cinesi da soli sarebbero probabilmente comunque in grado di soddisfare la domanda nella sua totalità, poiché basterebbe che espandessero le loro capacità a un ritmo molto inferiore rispetto a quello registrato in passato (per esempio solo dell'11,3 % in 4 anni).

(596)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno messo in dubbio i dati relativi alla capacità della RPC e al consumo globale utilizzati dalla Commissione. Esse hanno affermato che Solar Power Europe non era una fonte sufficientemente attendibile poiché prende in considerazione solo i moduli già collegati alla rete, mentre IHS e BNEF forniscono una prospettiva più precisa in quanto indicano i moduli acquistati per gli impianti.

(597)

La Commissione ha tuttavia già analizzato nei considerando precedenti i dati e le proiezioni provenienti da IHS, e i dati di BNEF non sono sostanzialmente diversi da quelli di IHS. Di fatto le stime di BNEF e di IHS corrispondono in tutto e per tutto per il 2016 (68,7 GW per lo scenario prudente e 70,7 GW per lo scenario ottimistico) e per il 2017 (rispettivamente 72,9 e 77,5 GW), mentre differiscono in misura trascurabile per il 2018 (BNEF: 83 GW; IHS: 82 GW) (71), l'ultimo anno per il quale BNEF dispone di una stima. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(598)

Le stesse parti hanno inoltre contestato il valore totale della capacità inutilizzata stabilito dalla Commissione. In particolare una parte interessata ha affermato che tale capacità era di 70 GW nel 2016. Tale parte non ha però fornito una fonte di informazione o indicato la metodologia sulla base della quale ha calcolato tale cifra. Anche se tale dato fosse corretto, la capacità inutilizzata stimata sarebbe comunque sufficiente per soddisfare l'intera domanda globale anche nel caso della stima più ottimistica per il 2016 (70,7 GW) (72). Nessuna delle altre parti ha fornito una stima o fatto riferimento a uno studio o a una relazione che suggerisca che la capacità inutilizzata stabilita dalla Commissione debba essere ridotta. Tale argomentazione non modifica pertanto le conclusioni di cui sopra.

(599)

Diverse parti interessate hanno commentato, prima e dopo la comunicazione delle conclusioni, che le società di primo livello (73) hanno un eccesso di capacità più ridotto rispetto alle altre società di secondo e di terzo livello. Secondo BNEF, nella RPC le società di primo livello hanno una capacità produttiva stimata di moduli di 46 GW nel 2016, che è effettivamente inferiore alla capacità totale delle società di secondo e di terzo livello nel loro insieme, stimata a 62 GW (74). Sono però attive sul mercato mondiale società di tutti i livelli. Per quanto riguarda l'Unione, dopo l'istituzione delle misure attualmente in vigore non esportavano solo le società di primo livello, ma anche quelle di secondo e di terzo livello, anche se in quantitativi minori (e con una quota del totale delle importazioni cinesi stimata al 13,6 % nel 2014). La Commissione ha pertanto ritenuto che per stabilire la capacità inutilizzata di cui dispone la Cina dovrebbe essere presa in considerazione la capacità di tutti i tipi di produttori esportatori cinesi.

(600)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato la conclusione secondo cui l'eccesso di capacità di tutti i tipi di produttori esportatori dovrebbe essere preso in considerazione per determinare la capacità inutilizzata di cui dispone la Cina.

(601)

La Commissione ha precisato che la capacità disponibile per le società di primo livello rappresentava già il 90 % del consumo mondiale complessivo per il 2015 (stimato a 50,6 GW). Inoltre, il fatto che le società di secondo e di terzo livello abbiano esportato nell'UE, anche se a volumi ridotti, dimostra che esse sono attive sul mercato dell'Unione e non limitano le loro vendite al solo mercato cinese o ad altri mercati. Infine le importazioni delle società di secondo e di terzo livello potrebbero aumentare significativamente a seguito delle recenti revoche di impegni di società prevalentemente di primo livello. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(602)

Diverse parti hanno argomentato, sia prima che dopo la divulgazione delle conclusioni, che le capacità in eccesso della Cina sono state ampiamente sovrastimate, poiché la domanda di impianti solari era costantemente aumentata a livello mondiale. La domanda globale annuale era effettivamente aumentata del 25 % tra il 2014 e il 2015 (da 40,3 GW a 50,6 GW) (75). Come già detto, tuttavia, la sovraccapacità stimata dei produttori cinesi supera del 47,5 % la domanda attuale. Pertanto, anche nello scenario di aumento della domanda mondiale più ottimistico, i produttori cinesi molto probabilmente disporrebbero comunque di una capacità inutilizzata sufficiente per soddisfare tale domanda. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(603)

Per quanto riguarda le celle, la capacità esistente dei produttori esportatori cinesi è stimata a 76,6 GW nel 2016, un aumento del 12 % rispetto al 2015 (68 GW) (76). Dal momento che la domanda mondiale di celle corrisponde all'incirca alla domanda mondiale di moduli, i produttori esportatori cinesi hanno avuto un eccesso di capacità di celle del 25,6 % nel 2015 e del 19,5 % nel 2016. Inoltre, nel 2016 la Cina disponeva del 72,8 % della capacità globale esistente di celle e superava quindi notevolmente tutti gli altri paesi terzi. La Cina distanzia notevolmente i quattro altri maggiori paesi terzi con capacità disponibili (Taiwan: 11 GW; Malaysia: 4 GW; Corea: 2,7 GW; Giappone: 1,9 GW). Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la Cina ha una notevole sovraccapacità di produzione anche per quanto riguarda le celle.

5.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(604)

Diverse parti hanno affermato che il mercato dell'Unione non esercita più alcuna attrattiva per i produttori cinesi. Tali parti hanno affermato che la produzione cinese di celle e di moduli si rivolgerebbe piuttosto ai mercati asiatici in rapida espansione quali Giappone e India. La domanda interna cinese è inoltre aumentata negli ultimi anni e ha raggiunto il 50 % della produzione di moduli solari cinesi nel primo trimestre del 2016. Si ipotizza che entro il 2020 la Cina abbia impianti per circa 20 GW per ogni anno. Nel contesto di un crescente numero di impianti solari in Cina, in India e in altri mercati del Sud Est asiatico, la produzione di moduli solari cinesi sarebbe quindi principalmente destinata a soddisfare la crescente domanda in questi mercati.

(605)

È vero che il mercato dell'Unione non è più così importante come in passato, quando rappresentava fino al 60 % della capacità installata globale annua (nel 2012). Non è altresì prevedibile inoltre che l'Unione figuri tra i mercati in rapida espansione. Le previsioni di crescita del mercato dell'Unione sono alquanto modeste rispetto al resto del mondo. Secondo lo scenario intermedio di Solar Power Europe, il consumo europeo annuo di energia solare dovrebbe crescere da 8,2 GW a quasi 15 GW nel 2020 (77). Le stime di Solar Power Europe includono però anche paesi non appartenenti all'UE (Turchia, Svizzera ecc.); la previsione di crescita per i 28 Stati membri dell'Unione è ancora meno ottimistica (circa 11,6 GW (78) per il 2020).

(606)

L'Unione continua comunque ad essere un mercato importante, che rappresenta il 14 % del totale del mercato mondiale, e si prevede che la sua quota di mercato a livello globale continuerà ad essere importante in futuro. Tre Stati membri (Regno Unito, Germania e Francia) erano tra i primi dieci mercati di moduli solari nel 2015. Come già ricordato, inoltre, l'eccesso di capacità dei produttori esportatori cinesi potrebbe soddisfare l'intera domanda mondiale in futuro, compresi tutti i mercati in rapida crescita come la Cina stessa, l'India, il Giappone e l'America del Sud, considerati nel loro insieme. Da ultimo, ma non meno importante, l'istituzione e il rafforzamento delle misure di difesa commerciale, tra l'altro, in Canada e negli Stati Uniti ha ridotto l'attrattiva di tali mercati, rendendo invece più interessante il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

(607)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha affermato che, nonostante le misure di difesa commerciale contro le importazioni dalla RPC, gli USA sono un mercato interessante per via degli incentivi e di un livello di irraggiamento solare naturale molto elevato. Secondo la stessa parte inoltre, contrariamente a quanto riportato sopra, l'India non è dotata di misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni dalla RPC. L'India prevede inoltre di aumentare in misura significativa la propria capacità installata.

(608)

Per quanto riguarda gli USA, la Commissione ha osservato che la parte non fornisce alcuna prova del fatto che gli incentivi compensino del tutto lo svantaggio costituito dai dazi per i produttori della RPC. La Commissione infatti non ha affermato che il mercato statunitense manca di attrattiva, ma che la sua attrattiva è ridotta dalla presenza dei dazi. Per quanto riguarda l'India, il dazio che era stato proposto non è stato applicato ed è stato lasciato scadere nel giugno 2014. Anche se l'India non è soggetta a dazi, i dazi presenti in Canada e negli USA rendono più interessante il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. Il mercato dell'Unione non perde di conseguenza la sua attrattiva, visto che tutte le altre considerazioni di cui alla presente sezione rimangono valide.

(609)

Nonostante l'istituzione delle misure compensative nel 2013, i produttori esportatori cinesi sono ancora molto interessati al mercato dell'Unione, interesse dimostrato dal fatto che vi hanno mantenuto una posizione forte. Come indicato nella sezione 4.4, le importazioni di moduli e celle dalla Cina detenevano una quota di mercato rispettivamente del 41 % e del 16 % durante il PIR e sono riuscite a mantenere (e addirittura incrementare nel caso delle celle) la posizione di mercato rispetto alle importazioni da paesi terzi. Il volume e la quota di mercato delle importazioni di moduli dalla Cina sono molto più importanti di quelli delle importazioni dai paesi terzi, che cumulativamente rappresentavano solo il 25 %. Per quanto riguarda le celle, nel PIR la quota di mercato dei paesi terzi era del 51 %: essa ha subito pertanto una diminuzione significativa (– 32 %) rispetto al 2013, quando era del 75 %. Inoltre, nonostante il fatto che le misure siano entrate in vigore nel 2013, le importazioni cinesi di celle sono aumentate del 77,8 % tra il 2013 e il PIR. Come dimostrato dall'inchiesta antielusione del 2015, inoltre, alcuni produttori cinesi tentavano di evitare le misure eludendole per il tramite di Taiwan e la Malaysia, i principali paesi terzi per importazioni.

(610)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno contestato la conclusione secondo cui il mercato dell'Unione rimane un mercato attrattivo per i produttori esportatori cinesi. Una delle parti ha osservato che le previsioni di crescita del mercato dell'Unione nel suo insieme dovrebbero essere ridotte sulla base di un calo del 18 % dei nuovi impianti nell'Unione nei primi 9 mesi del 2016 rispetto all'anno precedente, e questo determina una stima piuttosto pessimistica di 7,1 GW della domanda dell'Unione nel 2016. Ne risultano inoltre previsioni pessimistiche della domanda dell'Unione fino al 2020. Tale parte ha inoltre affermato che i tre principali mercati dell'Unione (Regno Unito, Germania e Francia) perderebbero ulteriormente la loro attrattiva in futuro.

(611)

Una stima della domanda totale dell'Unione di 7,1 GW, come indicato dalla parte interessata, è di fatto un risultato piuttosto positivo per il 2016, poiché è sostanzialmente in linea con la stima iniziale di Solar Power Europe per lo scenario intermedio del 2016 (7,3 GW) (79). La stima, fornita dalla parte, secondo cui la domanda dell'Unione continuerà ad allinearsi allo scenario minimo da qui al 2020 non è sostenuta dai dati da essa forniti. In ogni caso, anche se la domanda seguisse il peggior scenario possibile e la quota del mercato dell'Unione nel mercato mondiale scendesse, il mercato dell'Unione non sarebbe necessariamente poco interessante per le esportazioni cinesi, dato che resterebbero valide tutte le altre considerazioni di cui sopra. Sebbene la quota relativa della domanda mondiale possa ridursi, il mercato dell'Unione rimane interessante per le esportazioni cinesi. Non si verificherebbero altrimenti le pratiche di elusione rilevate ancora oggi in recenti indagini relative alla Malaysia e a Taiwan.

(612)

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Cina potrebbe installare impianti solari per una capacità di 20 GW all'anno fino al 2020, l'indagine della Commissione ha accertato che la RPC non sarebbe in grado di mantenere questo obiettivo elevato. Gli analisti di mercato affermano che questo obiettivo cinese sarà ridimensionato a causa della mancanza di infrastrutture di rete, di un mercato sostanzialmente eccedentario e di un disavanzo del fondo di sovvenzione per le energie rinnovabili (80). I cicli di espansione e contrazione del mercato cinese dell'energia solare sono ulteriormente illustrati al considerando 767.

(613)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte ha citato un comunicato stampa dell'amministrazione nazionale cinese dell'energia in cui si annuncia che, in base al piano di sviluppo dell'energia solare per i prossimi cinque anni, entro il 2020 è previsto l'impianto di almeno 105 GW di capacità fotovoltaica. La parte ha affermato che ciò comporterebbe un ulteriore aumento della domanda in Cina.

(614)

L'obiettivo di 105 GW di capacità installata cumulativa è piuttosto basso e secondo BNEF (81) sarà raggiunto già nel 2017. Questo obiettivo basso è pertanto irrilevante, in quanto fa supporre che non sia prevista una crescita dopo il 2017, contrariamente a quanto evidenziato dalle previsioni secondo cui il mercato cinese dovrebbe invece crescere. La Commissione ha già analizzato al considerando 612 uno scenario di crescita del mercato cinese, anche se inferiore ai 20 GW annui fino al 2020. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(615)

La Commissione ha anche valutato se le importazioni cinesi possano entrare nell'Unione a prezzi inferiori a quelli attuali dell'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere.

(616)

Quasi tutti i produttori esportatori che vendevano i moduli e le celle dalla Cina all'Unione durante il PIR erano soggetti ad impegni sui prezzi, e i loro prezzi all'esportazione nell'UE erano determinati da impegni che fissavano un prezzo minimo all'importazione. Non è stato quindi possibile considerare questi prezzi all'esportazione come un indicatore pertinente per stabilire quale sarebbe la politica dei prezzi dei produttori esportatori in assenza di misure.

(617)

Di conseguenza sono stati invece utilizzati i prezzi praticati verso paesi terzi dai produttori esportatori inclusi nel campione. È emerso che durante il PIR le esportazioni verso paesi terzi dei produttori esportatori inclusi nel campione sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, in media del 2,2 % per le celle e del 5,6 %-9,2 % per i moduli. I dati indicano la sottoquotazione media per ciascun produttore esportatore (il margine più basso tra le società e il margine più elevato tra le società). Per le celle è disponibile un solo margine di sottoquotazione, ossia il margine di sottoquotazione medio dell'unico produttore esportatore incluso nel campione che esporta celle nell'Unione.

(618)

Una delle parti ha chiesto una ripartizione della media ponderata del prezzo per i quattro paesi esportatori in esame (Cile, India, Giappone e Singapore) per poter formulare osservazioni sulle conclusioni relative alla sottoquotazione. Ai fini del calcolo della sottoquotazione non si è tenuto conto della media ponderata del prezzo per ciascun paese terzo, ma della media ponderata del prezzo all'esportazione di tutti e quattro i paesi nel loro complesso, affinché fossero rispecchiati correttamente i quantitativi e i prezzi ai quali sono state effettuate tali esportazioni. La richiesta è stata pertanto respinta.

(619)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che i produttori esportatori non sarebbero incentivati ad aumentare le loro vendite verso l'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere. La Commissione non ha trovato convincente tale ipotesi. Come dimostrato dai margini di sottoquotazione accertati, i produttori esportatori potrebbero aumentare i volumi di vendita verso l'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere. In effetti, dal momento che i loro prezzi nell'Unione sarebbero inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione, è ragionevole attendersi che le esportazioni cinesi cercherebbero di ottenere una maggiore quota di mercato nell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(620)

La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni cinesi entrerebbero nell'Unione a prezzi inferiori agli attuali prezzi dell'industria dell'Unione e aumenterebbero verosimilmente i volumi di vendita e la quota di mercato se le misure fossero lasciate scadere.

5.3.   Conclusioni sul rischio del persistere del pregiudizio

(621)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che vi è una notevole capacità inutilizzata nella RPC per quanto riguarda sia i moduli che le celle. Il mercato dell'Unione rimane interessante in termini di dimensioni e di prezzo di vendita, soprattutto in confronto al livello dei prezzi delle esportazioni della RPC verso paesi terzi, come dimostrato anche dalle precedenti pratiche di elusione. La Commissione ha di conseguenza stabilito che, avendo constatato il persistere e il rischio di reiterazione delle sovvenzioni, è molto probabile che l'abrogazione delle misure compensative comporti un afflusso massiccio di importazioni oggetto di sovvenzione. Ciò avrebbe come conseguenza il persistere del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

5.4.   Causalità

(622)

Diverse parti interessate hanno inoltre sostenuto, sia prima che dopo la divulgazione delle conclusioni, che se la Commissione dovesse constatare che l'industria dell'Unione versa ancora in una situazione di pregiudizio, quest'ultimo è causato da vari altri fattori che cumulativamente determinano la totalità del pregiudizio:

i)

l'abolizione dei regimi di incentivi da parte di numerosi Stati membri;

ii)

il fatto che l'industria dell'Unione non ha ancora raggiunto le economie di scala che otterrebbe dotandosi di una capacità di parecchi GW, in modo da guadagnare in sostenibilità economica e avere un impatto sul mercato globale;

iii)

le importazioni provenienti da altri paesi, dato che i loro prezzi erano più bassi del 25 % rispetto ai prezzi delle importazioni cinesi;

iv)

i prezzi dei moduli dei produttori dell'Unione, costantemente più bassi rispetto ai prezzi all'importazione dei produttori cinesi.

(623)

Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ha riconosciuto, come indicato nella sezione 6.3.2, che le modifiche e, in alcuni Stati membri, la sospensione o la cessazione dei regimi di sostegno hanno condotto a un declino del consumo dell'Unione nel periodo 2012-2014, dopo il picco verificatosi nel 2011. Questo calo considerevole del consumo rende più difficile la crescita per l'industria dell'Unione. La Commissione ha tuttavia riscontrato nella precedente inchiesta che l'industria dell'Unione è stata costretta a diminuire i prezzi soprattutto a causa della pressione esercitata dalle importazioni oggetto di sovvenzione e non a causa di cambiamenti nei regimi di sostegno (82). L'afflusso di prodotti cinesi oggetto di sovvenzioni è stata pertanto la causa principale del pregiudizio subito nel corso dell'inchiesta precedente. Inoltre, nonostante il calo del consumo del 56 % tra il 2012 e il PIR, l'industria dell'Unione ha aumentato la sua quota di mercato per i moduli e le celle rispettivamente del 40 % e del 47 %. L'industria dell'Unione ha inoltre cominciato ad aumentare i propri volumi di vendita tra il 2014 e il PIR, allorché si è concretizzato l'effetto protettivo delle misure, come indicato al considerando 574. L'industria ha anche ridotto in maniera significativa i suoi costi (cfr. tabelle 8a e 8b) e migliorato l'utilizzo degli impianti. Nonostante il calo del consumo e date le misure in vigore, l'industria dell'Unione ha quindi iniziato a riprendersi dal pregiudizio subito in passato. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(624)

Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la capacità dell'industria dell'Unione non è senz'altro paragonabile a quella raggiunta dai produttori esportatori cinesi in anni recenti. In primo luogo, le società cinesi hanno raggiunto un livello massiccio di produzione e una capacità di produzione (in eccesso) in un periodo in cui hanno conquistato un certo numero di mercati in tutto il mondo, in parte grazie ai prezzi sovvenzionati, come accertato non solo dalla Commissione europea, ma anche dalle autorità statunitensi e canadesi. Per contrasto, l'afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di sovvenzioni ha avuto esattamente l'effetto contrario sui produttori esposti a tali pratiche sleali. La Commissione ha stabilito nella precedente inchiesta (83) che nel 2010 l'industria dell'Unione ha ricavato un profitto del 10 % nel contesto di una capacità esistente analoga (6 983 MW nel 2010 e 6 467 MW nel PIR). Le massicce importazioni di prodotti cinesi sovvenzionati hanno causato il calo drastico della redditività dell'industria dell'Unione, che le ha impedito di fatto di realizzare nuovi investimenti per ottenere economie di scala. L'effetto protettivo delle misure ha consentito all'industria dell'Unione di consolidare e di ridurre significativamente i suoi costi nel 2014 e durante il PIR e ha permesso all'industria dell'Unione di avviarsi sulla buona strada per beneficiare dei vantaggi derivanti dalle economie di scala. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato questa affermazione. Tale parte ha sostenuto che gli investimenti sono diminuiti dopo l'istituzione delle misure e non hanno permesso di realizzare economie di scala. Contrariamente a quest'affermazione, gli investimenti sono di fatto aumentati durante il PIR sia per i moduli che per le celle rispetto agli anni precedenti. Anche tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(625)

Per quanto riguarda la terza affermazione, la Commissione ha stabilito (cfr. tabelle 4a e 4b) che i prezzi medi all'importazione dalla Cina erano lievemente più elevati per le celle e lievemente inferiori per i moduli rispetto alla corrispondente media dei prezzi all'importazione da paesi terzi. Per le celle i prezzi delle importazioni cinesi superavano del 4 % i prezzi all'importazione da paesi terzi, mentre per i moduli essi erano inferiori dell'1 %. Tale argomentazione era quindi oggettivamente errata ed è stata pertanto respinta. L'affermazione secondo cui le importazioni da paesi terzi rendono inefficaci le misure è esaminata ai considerando 735 e 736.

(626)

Per quanto riguarda la quarta argomentazione, dall'inchiesta è emerso che per i moduli i prezzi medi all'importazione dalla Cina sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi medi delle vendite nell'UE dei produttori dell'Unione. Ad esempio, durante il PIR il prezzo medio all'importazione dalla Cina era di 544 EUR/kW (84), mentre la media dell'Unione era di 593 EUR/kW. Anche questa argomentazione era quindi oggettivamente errata ed è stata pertanto respinta. Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha continuato a subire un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.

(627)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha affermato che il pregiudizio è causato dalle misure, che determinano un aumento dei costi delle celle per i produttori di moduli non integrati verticalmente. Tuttavia, come indicato nella sezione 7.4.1, i fabbricanti di moduli hanno accesso a celle a basso prezzo provenienti da paesi terzi e non hanno risentito di una mancanza di tali celle. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(628)

La presente sezione si concentra sull'interesse dei fabbricanti di moduli dell'Unione. L'interesse dei fabbricanti di celle dell'Unione è analizzato nella sezione 7 — riesame intermedio parziale.

(629)

I produttori noti di moduli sono più di 100. L'industria dell'Unione è rappresentata dall'associazione EU ProSun, il richiedente. EU ProSun rappresenta 31 produttori di wafer, celle e moduli dell'Unione.

(630)

Grazie al mantenimento delle misure l'industria dell'Unione riuscirà a conservare l'aumento della sua quota di mercato nell'Unione e a riprendersi dal grave pregiudizio. Come indicato al considerando 540, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata dal 25 % nel 2012 al 35 % nel PIR. Come stabilito nella sezione 4.6, tenuto conto dei prezzi di vendita dei moduli cinesi verso paesi terzi e delle elevate capacità inutilizzate nella RPC, i moduli cinesi entreranno nell'Unione a prezzi inferiori al prezzo minimo all'importazione e in volumi più importanti in caso di scadenza delle misure. La proroga delle misure proteggerebbe pertanto l'industria dell'Unione da una pressione intensa e sleale sui prezzi che sarebbe altrimenti esercitata dalle importazioni cinesi.

(631)

Se le misure non vengono prorogate, i cospicui investimenti in ricerca e sviluppo e in capitale che sono stati effettuati dai fabbricanti di moduli dell'Unione potrebbero essere vanificati poiché non possono essere facilmente trasferiti ad un uso produttivo in altri settori. In caso di fallimento dei produttori di moduli dell'Unione, la maggior parte delle 6 300 persone coinvolte nella produzione di moduli perderà il posto di lavoro. Tale personale è in larga misura composto da lavoratori altamente qualificati. Il mantenimento delle misure consentirà invece all'industria dell'Unione di disporre di più tempo per riprendersi completamente dagli effetti delle precedenti pratiche di sovvenzione.

(632)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte ha invitato la Commissione a individuare i fabbricanti di celle e di moduli che non sostengono le misure. La Commissione ha chiarito che nessuna delle parti che si è presentata come parte dell'industria dell'Unione si è manifestata o dichiarata contraria alle misure. La stessa parte ha chiesto alla Commissione di depennare i fabbricanti di wafer dell'Unione dall'elenco delle 31 imprese rappresentate da EU ProSun. La Commissione ha chiarito che EU ProSun rappresentava 29 fabbricanti di celle e di moduli dell'Unione.

(633)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato la tesi che le misure fossero nell'interesse dell'industria dell'Unione. Queste parti non concordavano neppure sul fatto che i prodotti cinesi oggetto di sovvenzioni abbiano esercitato una pressione sleale sui prezzi dell'industria dell'Unione. Le parti hanno inoltre sostenuto che la Commissione era mossa dall'obiettivo di preservare la quota di mercato dell'industria dell'Unione e che la Commissione proteggeva una piccola parte dell'industria solare a spese dell'intera catena di valore dell'energia solare.

(634)

La Commissione ha ricordato che, a norma del regolamento di base, le misure commerciali hanno lo scopo di difendere l'industria dell'Unione da un pregiudizio grave causato dalle sovvenzioni, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'Unione. Nel presente riesame in previsione della scadenza, essa ha riscontrato un rischio di sovvenzioni e del persistere del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha inoltre constatato che il mercato di moduli solari dell'Unione si è contratto per diverse ragioni non collegate all'istituzione delle misure, come concluso al considerando 681. Pertanto l'aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione è l'indicatore chiave da cui risulta che le misure sono state efficaci.

(635)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure sui moduli è chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.2.   Interesse degli importatori indipendenti e dell'industria a valle e a monte

6.2.1.   Osservazioni preliminari

(636)

Un numero significativo di società a monte e a valle dell'Unione, individualmente o tramite le rispettive associazioni, ha chiesto la revoca delle misure per motivi di interesse dell'Unione. Tali società sostengono che le misure producono conseguenze negative impreviste per la stragrande maggioranza dei posti di lavoro del settore europeo dell'energia solare. Esse hanno affermato che le misure causano l'aumento del prezzo degli impianti solari, con un effetto frenante sulla domanda e con tutte le conseguenze negative sull'occupazione a valle e a monte. A loro avviso sarebbero colpiti negativamente anche i più ampi obiettivi delle politiche in materia di cambiamento climatico e di promozione delle energie rinnovabili. Tali società hanno inoltre fatto riferimento a un cambiamento di circostanze rispetto all'epoca in cui le misure definitive sono state adottate nel dicembre 2013, soprattutto l'abbandono dei regimi di sostegno a prezzi fissi (ad esempio le tariffe o i premi di riacquisto) a favore delle gare d'appalto, la realizzazione della parità di rete per l'energia prodotta dagli impianti solari in alcune regioni dell'Unione o per determinati gruppi di clienti e la ratifica da parte dell'UE dell'accordo di Parigi dell'UNFCCC sulla lotta ai cambiamenti climatici nell'ottobre 2016. Alcune parti hanno infine sostenuto che la fabbricazione di moduli nell'Unione non è sufficiente per soddisfare la domanda dell'Unione, che le misure hanno perso la loro efficacia a causa dell'aumento delle esportazioni da paesi terzi e che le misure sono andate prevalentemente a vantaggio degli esportatori dei paesi terzi.

6.2.2.   Importatori indipendenti

(637)

Due importatori indipendenti di moduli si sono manifestati e hanno fornito risposte al questionario che sono state in seguito verificate, come indicato al considerando 30. Questi importatori indipendenti hanno anche trasmesso diverse osservazioni aggiuntive in cui illustrano le loro opinioni sul motivo per cui le misure dovrebbero essere abrogate. Gli importatori di pannelli solari risentono di una scarsa redditività. Essi hanno inoltre fornito un elenco di altri importatori e grossisti che hanno dichiarato fallimento o ridotto in modo significativo il numero dei propri dipendenti da quando è stata disposta la registrazione dei moduli solari cinesi nel marzo 2013. Alcune di queste società hanno individuato nell'istituzione delle misure sui moduli solari cinesi la principale causa del loro stato di insolvenza, ad esempio Gehrlicher. Gli importatori indipendenti affermano che le misure comportano un aumento del prezzo dell'energia solare e deprimono la domanda.

(638)

Gli importatori indipendenti hanno anche sostenuto che l'impegno sui prezzi legato al prezzo minimo all'importazione crea detrimento a loro e ad altre imprese a valle attive sui mercati internazionali, come le società di progettazione, appalto e costruzione, in quanto limita la possibilità di acquistare moduli dai produttori cinesi leader di primo livello. L'impegno non consente vendite parallele del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione e al di fuori dell'Unione. Gli esportatori cinesi non possono pertanto fornire moduli a importatori indipendenti che sono attivi anche sui mercati al di fuori dell'Unione (ad esempio in Svizzera o negli Stati Uniti) se fanno parte del portafoglio all'ingrosso degli importatori indipendenti nell'Unione. A quanto si afferma, questo sarebbe un notevole svantaggio per la partecipazione di queste società in qualità di grossisti e responsabili di progetto a un mercato fotovoltaico in crescita a livello mondiale.

(639)

Gli importatori indipendenti hanno inoltre sostenuto che le misure, nella loro forma attuale, comportano un aggravio notevole del rischio d'impresa e degli oneri amministrativi. A loro parere le procedure amministrative aggiuntive, come il rilascio di un certificato da parte della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») e i controlli approfonditi delle autorità doganali dell'Unione allungano i tempi complessivi che intercorrono tra l'ordine e la consegna di 7-11 settimane.

(640)

La Commissione ha accertato che anche dopo l'istituzione delle misure la quota di mercato di moduli cinesi sul mercato dell'Unione è rimasta relativamente elevata. Anche se la quota di mercato dei moduli cinesi nell'Unione è scesa dal 66 % registrato nel 2012, essa è comunque rimasta al livello elevato del 41 % durante il PIR. La Cina è rimasta quindi il principale venditore di moduli nell'Unione, al di sopra dell'industria dell'Unione, che deteneva una quota di mercato del 35 % durante il PIR. Inoltre, gli importatori indipendenti erano liberi di rifornirsi di moduli solari da paesi terzi. Gli importatori che hanno collaborato hanno sostituito almeno in parte i moduli cinesi con quelli di paesi terzi. Operando in qualità di grossisti e integratori di sistemi (85), gli importatori che hanno collaborato hanno venduto anche i moduli dell'industria dell'Unione, e hanno perciò beneficiato sia dell'aumento della quota di mercato delle importazioni dal resto del mondo che dell'aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, i risultati più deboli degli importatori che hanno collaborato devono essere attribuiti parzialmente al calo della domanda dell'Unione, che è seguito al ciclo di espansione e contrazione attraversato dall'industria dell'energia solare dell'Unione, come illustrato più in dettaglio nella sezione 6.3.2.

(641)

Il divieto di vendite parallele è stato introdotto per evitare accordi compensativi che potrebbero compromettere l'impegno. Le procedure amministrative supplementari per le importazioni cinesi sono state introdotte per migliorare il monitoraggio delle misure ed evitare qualsiasi forma di elusione che potrebbe compromettere l'impegno.

(642)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno sostenuto che la Commissione ha ignorato l'interesse degli importatori. Secondo tali parti le misure hanno fatto crescere i prezzi a cui i prodotti solari potevano essere acquistati. Gli importatori sono stati quindi colpiti da una diminuzione della domanda.

(643)

La Commissione ha osservato che l'obiettivo principale delle misure era ripristinare il prezzo non pregiudizievole del prodotto che è stato riscontrato oggetto di sovvenzioni. Ciò comporta logicamente un aumento del prezzo del prodotto oggetto di sovvenzioni. I prodotti cinesi sovvenzionati detenevano una quota di mercato molto elevata nell'Unione prima dell'istituzione delle misure. La loro quota di mercato è diminuita dopo che sono state istituite le misure. Tuttavia, come dettagliatamente illustrato nella sezione 6.3, la Commissione ha accertato che tale aumento dei prezzi, derivante dal fatto che è stato ripristinato il livello non pregiudizievole del prezzo, ha avuto un impatto soltanto limitato sulla domanda globale dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che gli importatori indipendenti sono stati colpiti solo marginalmente dal calo della domanda causato dalle misure.

6.2.3.   Industria a valle

(644)

Più di 140 società a valle si sono registrate come parti interessate. Le società a valle sono installatori di pannelli solari, società di progettazione, appalto e costruzione, società di funzionamento e manutenzione e società attive nel finanziamento di progetti. Benché le società si siano in gran parte limitate a registrarsi come parti interessate senza dare seguito alla procedura, circa 30 società hanno fornito argomentazioni più circostanziate in opposizione alle misure. Tre società di progettazione, appalto e costruzione hanno trasmesso una risposta al questionario. Più di 400 imprese a valle di tutti gli Stati membri hanno inoltre sottoscritto una lettera aperta in cui veniva chiesta l'abrogazione delle misure.

(645)

Più di 30 associazioni paneuropee e nazionali che rappresentano società del settore dell'energia solare hanno inviato lettere di opposizione alle misure. Tra loro figura la European Association of Electrical Contractors (AIE), che dichiara di rappresentare gli interessi degli installatori dell'Unione a livello europeo. Le associazioni più attive sono state SPE e SAFE. SAFE è un'associazione specifica di 50 società tedesche, mentre SPE dichiara di essere l'associazione più rappresentativa dell'industria dell'energia solare in Europa con oltre 100 membri europei, di cui più di 80 a favore della sua posizione per l'abrogazione delle misure sia sui moduli che sulle celle.

(646)

EU ProSun ha precisato che diverse grandi associazioni nazionali per l'energia solare mantenevano una posizione neutra nei confronti delle misure, anche se alcune di loro sono membri della SPE. È il caso della tedesca Bundesverband Solarwirtschaft (BSW), la principale associazione europea del settore, della British Photovoltaic Association (BPVA), del Syndicat des Energies Renouvelables (SER) francese e dell'italiana ANIE Rinnovabili (comparto dell'energia rinnovabile di Confindustria). EU ProSun dichiara inoltre di avere il sostegno di 150 installatori europei. Nessun installatore si è tuttavia manifestato apertamente a sostegno delle misure. La Confederazione europea dei sindacati e il sindacato europeo IndustriALL hanno inviato una lettera congiunta a sostegno delle misure. Un'associazione tedesca di consumatori di energia (Bund der Energieverbraucher) ha inviato una lettera a favore delle misure, nella misura in cui queste consentono un risparmio sui costi derivante dagli sviluppi tecnologici.

(647)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, EU ProSun ha contestato l'affermazione secondo cui non si era manifestato apertamente alcun installatore a sostegno delle misure. EU ProSun ha fatto riferimento a una lettera inviata da 150 installatori che sostenevano le misure e a una lettera firmata da due membri del Fachpartnerbeirat der Solar World AG, entrambe inviate nel mese di ottobre 2016. La Commissione ha osservato che, avendo i 150 installatori chiesto l'anonimato, essa non ha potuto ritenere che si fossero manifestati apertamente a sostegno delle misure. La Commissione ha anche osservato che il Fachpartnerbeirat der Solar World AG dichiarava di rappresentare oltre 800 installatori, i cui nomi non sono stati però forniti. La Commissione ha tuttavia accertato che i due installatori firmatari di una lettera aperta a nome del Fachpartnerbeirat der Solar World AG si sono manifestati apertamente a favore delle misure.

(648)

Le parti che si opponevano alle misure per motivi di interesse dell'Unione hanno affermato che le società a valle rappresentano oltre l'80 % dei posti di lavoro e del valore aggiunto europeo nella catena del valore dell'energia solare. Esse hanno sottolineato il numero molto superiore di posti di lavoro che creano rispetto ai fabbricanti di celle e di moduli nell'Unione. SPE ha presentato una relazione redatta da Ernst & Young in cui si legge che il settore a valle occupa più di 110 000 persone. Nella relazione non è però illustrato il metodo di calcolo da cui deriva questo alto numero di dipendenti. Un'altra parte ha indicato che il settore a valle impiega circa 65 000 persone, ipotizzando circa 7 ETP/MW/anno. Neppure tale parte ha però circostanziato la sua ipotesi.

(649)

Sulla base dell'analisi di alcuni progetti rappresentativi dei settori a terra, commerciale e residenziale, la Commissione ha rilevato che il numero di posti di lavoro coinvolti nel settore a valle non supera le 50 000 unità. Questo dato si basa sull'ipotesi che l'installazione completa (ossia comprendente lo sviluppo del progetto e del sito, la distribuzione, la logistica, l'installazione effettiva e le spese generali per tutte queste attività) richieda in media 5,2 ETP/MW/anno (86), mentre il funzionamento e la manutenzione richiedono circa 0,08 ETP/MW/anno. Ciò nonostante, dato che la fabbricazione di celle e di moduli annovera circa 8 000 posti di lavoro, l'affermazione secondo cui il settore a valle genera numero molto superiore di posti di lavoro rispetto alla produzione di celle e di moduli è corretta.

(650)

Dall'indagine della Commissione è inoltre emerso che i posti di lavoro dell'industria a valle del fotovoltaico sono in maggioranza concentrati nell'installazione dei moduli da tetto residenziali e commerciali e nel montaggio a terra. Generalmente per queste attività non è necessario un investimento notevole di capitale specifico per gli impianti solari: molti strumenti, ad esempio gru, escavatori, perforatori ecc., possono essere utilizzati anche per altre opere edili. Benché alcuni installatori si dedichino esclusivamente al settore del solare e siano in grado di svolgere mansioni ad altissimo valore aggiunto, molti altri svolgono anche attività diverse nel settore dell'edilizia o dell'energia o possono facilmente riorientarsi su questi settori senza grandi ripercussioni sulle entrate. Una parte interessata ha affermato che molti installatori sono recentemente passati al settore edilizio a causa dei margini ridotti degli impianti solari e dei margini in aumento nella costruzione di edifici in Germania. La sopravvivenza o il benessere economico di molti installatori non dipende quindi dal solo settore del solare.

(651)

In parte questo vale anche per la maggioranza delle società di progettazione, appalto e costruzione che si sono manifestate nel corso dell'inchiesta. Queste sono in maggioranza coinvolte anche nello sviluppo di altre fonti rinnovabili di energia o sono grandi società di costruzione che gestiscono grandi progetti nel settore dell'edilizia generale. L'incidenza delle misure sulle entrate e sui posti di lavoro delle società a valle dipende dall'impatto delle misure sulla domanda, che è trattato nella sezione 6.3.

(652)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato la considerazione della Commissione secondo cui nella relazione di E&Y non era spiegato il metodo utilizzato per il calcolo dei dipendenti nel settore solare a valle. Solar Power Europe ha fornito alcune informazioni aggiuntive su tale metodo. Anche dopo la ricezione delle informazioni aggiuntive la Commissione ha continuato a ritenere che il metodo fosse poco chiaro; in particolare, né la relazione né le informazioni aggiuntive indicavano quante persone fossero occupate nell'installazione di un progetto solare rappresentativo in ciascun segmento chiave.

(653)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, alcune parti hanno sostenuto che la Commissione ha sottovalutato il numero di posti di lavoro coinvolti nel settore a valle dell'Unione. Tali parti hanno trasmesso altre relazioni in cui il numero di posti di lavoro è stimato a 120 250 (87) nell'Unione europea nel 2014 («Eurobserver») e 31 600 in Germania nel 2015 (GWS/DIW/DLR) (88).

(654)

La Commissione ha osservato che la relazione GWS/DIW/DLR riguardava il totale dei dipendenti dell'intera catena di valore dell'energia solare. I 31 600 posti di lavoro indicati in tale relazione comprendono pertanto anche il settore a monte e quello della fabbricazione celle e moduli. Si ritiene che il settore a monte tedesco impieghi diverse migliaia di persone — la sola Wacker ha dichiarato di disporre di circa 3 000 posti di lavoro. Anche i produttori di attrezzature per la fabbricazione nel settore solare e i produttori di altre attrezzature per impianti hanno dichiarato di impiegare alcune migliaia di persone. Questi posti di lavoro subiscono solo in parte le ripercussioni delle vendite nell'Unione, in quanto le società a monte esportano la maggior parte della produzione al di fuori dell'Unione.

(655)

Circa 10 000 persone sarebbero inoltre occupate in attività di funzionamento e manutenzione. Nella relazione queste attività non sono definite. La Commissione presume che si tratti di tutte le attività necessarie per garantire un buon esercizio degli impianti solari esistenti, quali i servizi di pulizia dei pannelli, le riparazioni, la gestione dei centri di spedizione ecc. Tali posti di lavoro sono calcolati sulla base della capacità di energia solare esistente cumulativa, che in Germania è di quasi 40 GW (89). Di conseguenza i 10 000 posti di lavoro già esistenti nel settore delle attività di funzionamento e manutenzione possono essere colpiti dalle misure in procinto di essere istituite solo nella misura in cui queste impediscano la sostituzione degli impianti obsoleti. Considerando però il ciclo medio di vita di vent'anni e la data di installazione relativamente recente degli impianti, la maggior parte di tali posti di lavoro sarebbe colpita solo se le misure restassero in vigore per un periodo superiore a quello proposto nel presente regolamento. Il numero delle persone impiegate nel settore a valle in Germania che potrebbero essere interessate dalle misure è quindi notevolmente inferiore a 31 600 persone.

(656)

La relazione Eurobserver non opera alcuna distinzione tra posti di lavoro a monte, a valle e nel settore della fabbricazione. Inoltre, il dato relativo all'occupazione nel settore del solare in Germania indicato in tale relazione è lo stesso di quello riportato nello studio GWS/DIW/DLR per il 2014. La Commissione ha pertanto ritenuto che il numero delle persone impiegate nel settore a valle dell'Unione che potrebbero essere eventualmente interessate dalle misure sia quindi molto inferiore a 120 250.

(657)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato la conclusione della Commissione secondo cui è più facile il trasferimento di posti di lavoro dall'installazione di moduli al settore dell'edilizia generale che il trasferimento dalla fabbricazione di moduli ad altri settori. Nessuna delle parti ha tuttavia fornito alcun dato preciso sulla percentuale di posti di lavoro del settore delle installazioni di pannelli effettuate da imprese dell'edilizia generale (opere sotterranee e interventi paesaggistici per gli impianti montati a terra e rafforzamento della struttura portante per gli impianti da tetto).

(658)

La Commissione ha già convenuto che il settore a valle occupa un numero significativamente maggiore di persone rispetto a quello della fabbricazione di moduli. Essa ha inoltre osservato che molti posti di lavoro del settore a valle richiedono competenze specifiche che rendono difficile il trasferimento ad altri settori. Ha anche però concluso che l'impatto delle misure sulla domanda è il principale fattore che incide sui posti di lavoro nell'industria a valle. Il numero di dipendenti in termini assoluti e il problema della difficoltà del trasferimento ad altri settori sono questioni prive di rilevanza in questo senso. Come ampiamente discusso nella sezione 6.3, la Commissione ha constatato che le misure hanno avuto un impatto solo limitato sulla domanda di moduli solari e, di conseguenza, un impatto limitato anche sull'occupazione a valle.

6.2.4.   Industria a monte

(659)

Gli operatori a monte producono materie prime come il polisilicio e i wafer, le attrezzature per la fabbricazione di celle e di moduli e i componenti per il bilanciamento del sistema, come gli invertitori, lo stoccaggio, il montaggio ecc. Da un lato Solar World, che è anche il principale produttore di wafer dell'Unione, appoggia le misure. Anche un altro produttore di wafer dell'Unione si è manifestato a favore delle misure. Dall'altro, altre otto società a monte dell'Unione che si sono manifestate si sono dichiarate contrarie alle misure. Questi operatori a monte si sono però manifestati per la maggior parte in una fase avanzata o non hanno fornito una risposta al questionario. Solo il produttore di polisilicio, Wacker Chemie AG («Wacker»), ha risposto al questionario ed è stato sottoposto a verifica come indicato al considerando 30.

(660)

Gli operatori a monte che hanno chiesto l'abrogazione delle misure hanno ribadito l'argomentazione secondo cui le misure deprimono la domanda mediante un aumento dei prezzi, il che incide negativamente sull'intera catena del valore dell'energia solare. Numerose società hanno sostenuto che a causa del calo della domanda subiscono una riduzione del fatturato e dei profitti e perdono posti di lavoro, e non hanno risorse adeguate per investire nella R&S. Dal momento però che tali società hanno inviato le osservazioni in ritardo e non hanno risposto ai questionari, la loro situazione non ha potuto essere verificata. La Commissione ha stimato che l'industria a monte può impiegare diverse migliaia di persone.

(661)

Il produttore di polisilicio sottoposto a verifica conta oltre 2 000 posti di lavoro diretti e 1 000 indiretti nell'Unione. Esso dispone inoltre di un ampio bilancio diretto per la ricerca e lo sviluppo, superiore a 17 milioni di EUR, relativo alla produzione di materie prime per l'energia solare. Sebbene il fatturato e il tasso di occupazione di Wacker siano rimasti stabili nel periodo in esame, Wacker si è opposta con vigore alle misure, sostenendo che queste hanno un impatto negativo sulle relazioni commerciali con la RPC. La RPC è di gran lunga il maggior produttore di wafer e celle solari: il fatturato e migliaia di posti di lavoro del produttore di polisilicio dipendono quindi da un accesso illimitato al mercato cinese, che si sta riducendo. Wacker e varie altre parti hanno sostenuto che nel tutelare un settore inefficiente, ossia quello della fabbricazione di moduli e celle solari, le misure causano gravi danni ai settori in cui l'Europa ha ancora un vantaggio competitivo.

(662)

La federazione tedesca di aziende costruttrici di macchine e impianti (VDMA) ha inviato una lettera in cui chiede di riesaminare il livello del prezzo minimo all'importazione, sottolineando che i costi di produzione nel settore del solare calano continuamente. La VDMA ha affermato che i produttori di celle e di moduli solari avevano seguito una curva di apprendimento solare storica del 21 %, sostenendo inoltre che i produttori tedeschi di apparecchiature fotovoltaiche sono stati determinanti per una tale riduzione dei costi. Secondo le stime i fabbricanti di apparecchiature impiegano diverse migliaia di persone e contribuiscono in modo fondamentale alla ricerca e allo sviluppo nel settore del solare.

(663)

Varie parti hanno affermato che la Commissione non ha debitamente valutato l'interesse degli operatori a monte a fronte dell'interesse dell'industria dell'Unione. La Commissione ha ribadito che un solo operatore a monte, Wacker, ha inviato una risposta completa al questionario ed ha potuto essere verificato. Gli interessi di questa società sono stati presi in considerazione per l'analisi di cui al considerando 661. Diversi altri operatori a monte si sono manifestati soltanto in una fase molto avanzata con osservazioni brevi. La Commissione non ha potuto verificare adeguatamente l'impatto delle misure sugli altri operatori a monte. In ogni caso, la Commissione ha constatato che le misure hanno avuto un impatto solo limitato sulla domanda di moduli solari e, di conseguenza, sulle vendite e sulla redditività di altri operatori a monte.

6.2.5.   Conclusione sull'interesse degli importatori indipendenti e dell'industria a valle e a monte

(664)

La Commissione ha accolto l'argomentazione di base degli importatori indipendenti e dell'industria a valle e a monte secondo cui l'abrogazione delle misure può essere vantaggiosa per il fatturato e per il numero di posti di lavoro in queste industrie. Si può pertanto concludere che la proroga delle misure non è nel loro interesse. Allo stesso tempo, tuttavia, la Commissione ha accertato che l'impatto delle misure e la probabile incidenza di una loro abrogazione su questi operatori economici e sui nuovi impianti nell'Unione erano stati ampiamente sopravvalutati nella maggior parte delle osservazioni presentate dalle società che si opponevano alle misure, come discusso più in dettaglio nella sezione 6.3. Per quanto riguarda i presunti oneri amministrativi derivanti dall'impegno, potrebbe essere aperto un riesame intermedio sulla forma delle misure per tutelare meglio gli interessi degli importatori indipendenti e degli operatori a valle.

(665)

Varie parti hanno commentato che la Commissione non ha preso in considerazione l'interesse dei consumatori. La Commissione ha ritenuto che il loro interesse ad avere prezzi più bassi coincidesse con gli interessi degli utilizzatori a valle esaminati nella sezione 6.2.3 e pertanto non ha effettuato un'analisi distinta per i consumatori.

(666)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SAFE ha trasmesso una presentazione più dettagliata in cui è analizzato l'impatto delle misure sui consumatori di energia elettrica tedeschi. Nello studio SAFE si conclude che l'abrogazione delle misure potrebbe far risparmiare ai consumatori di energia elettrica tedeschi circa 570 milioni di EUR l'anno nell'ipotesi che i moduli possano essere acquistati a 0,40-0,45 EUR/W e che si raggiunga un obiettivo annuale di 2 500 MW. Anche Wacker ha sostenuto che l'abrogazione delle misure potrebbe far risparmiare ai consumatori 1 miliardo di EUR all'anno. Questa cifra è stata calcolata confrontando due differenze: quella tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo dei moduli solari considerato in passato (0,42 EUR/W), e quella tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo previsto nel 2017 (0,32 EUR/W).

(667)

La Commissione ha rilevato che i calcoli di cui sopra si basano su ipotesi troppo semplicistiche. In primo luogo, il prezzo minimo all'importazione era dotato di un meccanismo di adeguamento. Per la maggior parte del periodo in esame, quindi, il divario tra il prezzo minimo all'importazione e un prezzo medio globale di acquisto di un modulo non è stato così ampio. Un divario maggiore tra i due prezzi si è rilevato solo nel 2016. Tale divario è stato colmato almeno in parte con l'ultimo adeguamento del prezzo minimo all'importazione, entrato in vigore all'inizio del 2017. Per evitare in futuro un'eccessiva differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo medio globale di acquisto di un modulo e ridurre ulteriormente l'impatto delle misure sui consumatori, la Commissione intende avviare un riesame intermedio relativo alla forma e al livello del prezzo minimo all'importazione. Va osservato che non è possibile, nel quadro del presente riesame in previsione della scadenza, modificare il livello delle misure, in quanto per tale modifica è necessario un riesame intermedio.

(668)

In secondo luogo, i prezzi utilizzati dalle parti nei loro calcoli si riferiscono ai moduli in silicio policristallino della gamma di qualità inferiore. Gran parte dei moduli venduti nell'Unione sono invece ad alto rendimento e in silicio mono e policristallino. I loro prezzi sono notevolmente più elevati e quindi il divario tra il prezzo minimo all'importazione, che si applica senza distinzione a tutti i moduli, e il prezzo di acquisto effettivo era ancora più ridotto.

(669)

La Commissione ha pertanto ritenuto che le misure abbiano avuto solo un impatto molto limitato sulle finanze dei consumatori e sulla diffusione dell'energia solare.

(670)

Varie parti hanno anche sostenuto che il prezzo minimo all'importazione, che ha determinato un aumento del prezzo dei moduli, è la causa del mancato raggiungimento degli obiettivi annuali di diffusione dell'energia solare in Germania. La Commissione non ha trovato convincente questo nesso monocausale. Il divario tra il prezzo minimo all'importazione e un prezzo medio di vendita era inferiore a quanto ipotizzato dalle parti e le misure non hanno influenzato in modo significativo la domanda. La Commissione ha pertanto anche concluso che il prezzo minimo all'importazione non ha avuto un impatto significativo sul mancato conseguimento degli obiettivi di diffusione dell'energia solare.

6.3.   Impatto delle misure sulla domanda di impianti solari

6.3.1.   Osservazioni preliminari

(671)

Quasi tutte le parti che si sono manifestate contro le misure hanno affermato che queste causano l'aumento del prezzo degli impianti solari nuovi e deprimono la domanda di moduli solari, facendo crescere il costo dell'energia solare per il consumatore. Benché alcune parti abbiano ammesso che il declino degli impianti solari nell'Unione è legato anche alle modifiche e, in alcuni Stati membri, alla sospensione o alla cessazione dei regimi di sostegno, secondo loro le misure gonfiano artificialmente i prezzi e rallentano ancora di più la diffusione dell'energia solare. Esse hanno affermato che i recenti cambiamenti nelle politiche del settore, come l'introduzione di gare d'appalto per i nuovi impianti solari, aggravano il danno causato dall'aumento dei prezzi dei moduli dovuto alle misure in vigore. A loro parere, l'abrogazione delle misure consentirebbe una riduzione dei costi dell'energia solare nell'Unione a beneficio dei consumatori finali, stimolando la domanda di pannelli solari e riducendo in generale i costi dell'erogazione dell'energia pulita.

(672)

La Commissione ha individuato tre segmenti all'interno del mercato dell'energia solare dell'Unione:

grandi sistemi (o parchi) solari su scala industriale, generalmente montati a terra, hanno una capacità installata superiore a 1 MW e di norma collegati a una rete di trasmissione ad alta tensione a cui inviano l'energia elettrica che generano,

sistemi (o impianti) solari commerciali, generalmente montati sul tetto di un edificio dell'utente. L'utilizzatore è un soggetto commerciale (ad esempio un supermercato o un magazzino) e il sistema è collegato ad una rete di distribuzione a bassa tensione. Gli impianti commerciali possono essere utilizzati per l'autoconsumo o per inviare energia elettrica alla rete,

sistemi (o impianti) solari residenziali, generalmente montati sul tetto delle abitazioni private e di norma dotati di una capacità non superiore a 10 kW. Gli impianti residenziali sono generalmente collegati a una rete di distribuzione a bassa tensione e possono essere utilizzati per l'autoconsumo o per inviare energia elettrica alla rete.

(673)

La Commissione ha ritenuto che durante il PIR e negli anni precedenti la domanda in tutti e tre i segmenti sia stata trainata dai regimi di sostegno, come indicato nella sezione 6.3.2. La Commissione ha inoltre ritenuto che alla fine del PIR e nell'anno 2016 abbiano avuto luogo importanti cambiamenti e che la domanda nei tre segmenti sia stata sostenuta in misura crescente da forze distinte. La domanda di grandi parchi solari su scala industriale è sempre più trainata dalle gare d'appalto, come indicato nella sezione 6.3.3, e a quanto sembra in misura molto ridotta dalla parità di rete. La domanda di impianti residenziali e commerciali è sempre più determinata dal raggiungimento della parità di rete al dettaglio al lordo e al netto delle tasse, come illustrato nella sezione 6.3.4.

6.3.2.   Impatto delle modifiche e, in alcuni Stati membri, della sospensione o della cessazione dei regimi di sostegno

(674)

Gli oppositori delle misure sostenevano che il prezzo minimo all'importazione aveva impedito ai prodotti fotovoltaici di seguire la curva di apprendimento dei costi, e il livello degli aiuti di Stato era tarato su tale curva. Questo squilibrio tra la riduzione degli aiuti di Stato e la stagnazione dei prezzi ha comportato, a loro avviso, il calo della domanda di pannelli solari nell'Unione. A loro avviso le aspettative della Commissione espresse nel regolamento originario, in base alle quali nel tempo i regimi di sostegno sarebbero stati adeguati in linea con l'andamento dei prezzi per i progetti (90) non si sono concretizzate. Di conseguenza, tutte le società a monte e a valle sono gravemente colpite dalla contrazione del mercato dell'Unione. Secondo loro questa constatazione è suffragata tra l'altro da uno studio del ministero tedesco dell'Economia e dell'energia («BMWi») (91).

(675)

Le parti in questione hanno affermato che, benché il prezzo minimo all'importazione sia rimasto pressoché stabile dal 2013, l'industria dell'energia solare ha continuato a raggiungere la curva di apprendimento del 21 % (92). Ciò significa che ad ogni raddoppio della capacità di energia solare cumulativa installata il costo di produzione scende del 21 %. La capacità solare cumulativa globale nel 2013 era di circa 130 GW e si prevede che raggiungerà 290 GW alla fine del 2016. Essa è quindi a questo punto raddoppiata e il costo di produzione previsto è sceso del 21 %. Le parti hanno affermato che a un determinato momento nel corso del 2016 il prezzo minimo all'importazione era del 30 % superiore al prezzo di contrattuale di vendita a livello mondiale, come riferito da PV Insights e da altre fonti. Secondo loro il consumatore europeo è stato quindi di fatto escluso dai vantaggi del calo mondiale del costo di produzione.

(676)

Alla luce di queste argomentazioni, la Commissione ha ammesso che l'industria dell'energia solare evidenzia una curva di apprendimento ripida e che il costo di produzione dell'energia solare è sceso. Per questo motivo l'impegno legato al prezzo minimo all'importazione è stato dotato di un meccanismo di adeguamento basato sui prezzi indicati da una delle agenzie di analisi di mercato, Bloomberg. In un mercato competitivo i prezzi dovrebbero rispecchiare il calo dei costi di produzione. L'indice dei prezzi utilizzato dalla Commissione ha invece registrato solo variazioni marginali. Ciò solleva la questione, che non è stata analizzata dalla Commissione nella presente inchiesta, se l'indice Bloomberg rifletta ancora adeguatamente l'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale. Poiché la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza, che non può modificare il livello o la forma delle misure, non è stato necessario esaminare ulteriormente la questione.

(677)

Se le parti interessate ritengono che vi sia un modo migliore per far corrispondere il livello delle misure alla curva di apprendimento dell'industria dell'energia solare e alla conseguente evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale, esse possono chiedere che sia aperto un riesame intermedio. Analizzando lo studio del citato ministero tedesco, la Commissione ha desunto che il principale motivo che ha impedito di raggiungere l'obiettivo di 2 500 MW di nuovi impianti in Germania nel 2014 è stato il costante calo dei tassi di remunerazione, associato alla stagnazione dei prezzi degli impianti. Dallo studio è inoltre emerso che i prezzi sul mercato dell'energia solare non riflettevano necessariamente i relativi costi di produzione, ma erano determinati da notevoli eccessi di capacità globali. La Commissione ha accertato che i prezzi all'ingrosso dell'energia solare erano in fase di stagnazione non solo nell'Unione, ma in tutto il mondo. I prezzi mondiali dei moduli solari denominati in euro sono in effetti addirittura aumentati nella seconda metà del 2014, come riferito da molte agenzie di analisi di mercato come PV Insights  (93) e BNEF  (94).

(678)

La Commissione ha inoltre accertato che i regimi di sostegno erano di livello elevato in alcuni Stati membri negli anni precedenti le misure, essendo stati adeguati al livello dei prezzi dell'Unione e dei prezzi delle importazioni da altri paesi terzi, come il Giappone, Taiwan o gli Stati Uniti. Alcuni dei sistemi di sostegno non erano concepiti per far fronte al massiccio afflusso di moduli cinesi a prezzi sovvenzionati, e un tale afflusso ha causato un picco di installazioni negli anni precedenti le misure. Gli impianti solari hanno raggiunto un livello massimo nel 2011, e all'epoca gli obiettivi di diffusione del fotovoltaico sono stati largamente superati in alcuni Stati membri. Dalla relazione sui progressi nelle energie rinnovabili della Commissione di giugno 2015 si evince che, a livello tecnologico, il settore del fotovoltaico (ovvero l'energia solare) ha già raggiunto i livelli di dispiegamento inizialmente previsti per il 2020 già nel 2013 (95). In alcuni Stati membri, ciò ha causato una pressione economica imprevista sui regimi di sostegno. La risposta politica è stata una diminuzione del livello di sostegno, o in alcuni casi una sospensione e/o una modifica del regime di sostegno. Tali cambiamenti sono stati necessari anche per gli impianti già installati, per i quali il sostegno avrebbe altrimenti comportato un'eccessiva compensazione degli investitori (96).

(679)

L'evoluzione del mercato del solare nel Regno Unito nel periodo 2014-2016 è un'ulteriore dimostrazione del fatto che il livello dei regimi di sostegno è stato il principale motore della domanda nell'Unione. Fintantoché sono state disponibili tariffe di riacquisto elevate il mercato è stato in espansione, anche se erano in vigore le misure di difesa commerciale. Dopo che le tariffe di riacquisto sono state eliminate all'inizio del 2016, il volume delle nuove installazioni è crollato. Ciò è riconosciuto anche nel Global Outlook di SPE: «In ritardo rispetto all'Europa, anche il recente boom del fotovoltaico nel Regno Unito è stato principalmente trainato dagli incentivi concessi agli impianti su scala industriale, abrogati nel marzo 2016  (97)».

(680)

Le relazioni delle agenzie di analisi di mercato citano per lo più la riduzione dei regimi di sostegno e l'incertezza normativa come ragioni principali della stagnazione della domanda di energia solare nell'Unione, ma raramente fanno riferimento alle misure. I Global Market Outlook di Solar Power Europe indicano come causa principale del calo dei mercati europei del fotovoltaico anche la riduzione degli incentivi, le incertezze sull'evoluzione del mercato e i tagli nei regimi di sostegno per gli impianti esistenti, finalizzati a evitare un'eccessiva compensazione. Ad esempio, in merito alla situazione della Germania il Global Outlook 2015 di SPE afferma: «Seconda nel 2014, la Germania ha installato meno di 2 GW (1,9 GW), volume al di sotto dell'obiettivo ufficiale di 2,5 GW. Il leader mondiale del fotovoltaico [ossia la Germania] era sotto pressione per ridurre i costi del regime di sostegno, con nuove regolamentazioni che hanno portato a una riduzione del mercato del 75 % nell'arco di due anni (da 7,6 GW a 1,9 GW)  (98)».

(681)

La Commissione ha osservato che vi era stato un picco della domanda di impianti solari negli anni dal 2010 al 2013, determinato in alcuni Stati membri da uno squilibrio tra le tariffe di riacquisto, fissate al livello di un prezzo equo dei moduli, e il livello generale dei prezzi, definito dai moduli cinesi oggetto di dumping sleale. Il calo della domanda nel 2013 e negli anni successivi è stato una conseguenza inevitabile di un picco delle installazioni negli anni precedenti. Il calo significativo del consumo e dell'installazione di moduli solari era già iniziato nel 2012, anno che ha coinciso con una riduzione significativa delle tariffe di riacquisto in alcuni Stati membri. Negli anni compresi tra il 2014 e il PIR, la domanda dell'Unione era in aumento solo nel Regno Unito, lo Stato membro che in quel periodo aveva i regimi di sostegno più interessanti. La Commissione ha pertanto accertato che i regimi di sostegno sono stati il principale motore della domanda durante il PIR e negli anni precedenti. È dunque possibile concludere che gli importatori indipendenti e l'industria a monte e a valle sono stati colpiti in misura significativa dal crollo del consumo dell'Unione, che non è collegato all'istituzione delle misure.

6.3.3.   Impatto delle misure sui grandi impianti solari su scala industriale

(682)

In base alle nuove norme dell'Unione sugli aiuti di Stato (99), entro l'inizio del 2017 i regimi di sostegno devono essere «basati sul mercato» per tutti i grandi impianti di oltre 1 MW (100), tranne nei casi in cui i regimi di sostegno siano stati autorizzati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. In tal caso, essi possono rimanere immutati fino alla fine del periodo di autorizzazione (101). I meccanismi basati sul mercato sono i certificati verdi e le gare d'appalto.

(683)

Uno dei meccanismi basati sul mercato imposti dalle nuove norme in materia di aiuti di Stato sono le gare d'appalto. Nell'ambito di questo meccanismo i governi indicono un'asta per un determinato quantitativo di capacità da installare. In base alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato le gare d'appalto sono in linea di principio tecnologicamente neutre ma possono anche essere specifiche, ad esempio quando ciò sia indispensabile per garantire la necessaria diversificazione delle fonti energetiche.

(684)

I realizzatori di parchi solari presentano offerte con il prezzo minimo che accettano di ricevere per l'energia elettrica che intendono immettere nella rete per la durata del ciclo di vita del parco solare.

(685)

Gli oppositori delle misure sostengono che con il nuovo sistema di gare d'appalto sensibile al prezzo, il prezzo minimo all'importazione avrà un impatto sempre più negativo sulla diffusione dell'energia solare, poiché fa aumentare il prezzo dei moduli, che sono l'elemento principale dell'impianto solare. Secondo queste parti, le gare d'appalto sulla base della capacità abbinate all'abrogazione delle misure potrebbero portare a considerevoli risparmi. Più gli impianti solari diventeranno economici, più forte potrà essere l'interesse dei governi a installarli, in quanto i risparmi in termini di costi si rifletteranno direttamente sul prezzo finale dell'energia elettrica. Grazie alla riduzione del prezzo degli impianti solari sarà inoltre più facile per gli Stati membri realizzare gli obiettivi di diffusione delle energie rinnovabili.

(686)

Tali parti hanno citato come esempio la Germania. Esse affermano che sono già state indette alcune aste pilota che sono riuscite ad abbassare il prezzo medio a 7,25 centesimi di EUR/kWh nell'agosto 2016. SPE e SAFE hanno presentato un'analisi da cui emerge che la soppressione del prezzo minimo all'importazione potrebbe portare, tramite le gare d'appalto, a un potenziale calo del prezzo del sistema del 10 % per gli impianti fotovoltaici su scala industriale nell'Unione. L'impatto negativo delle misure sull'esito delle gare d'appalto è riconosciuto anche nel più recente Global Market Outlook di SPE (102). Un'altra parte ha sostenuto che, vista l'attuale tendenza al ribasso sui mercati mondiali, in caso di abrogazione delle misure il prezzo dell'energia solare può scendere in Germania a 5 centesimi di EUR/kWh; la parte non ha però presentato prove a sostegno di questa asserzione.

(687)

Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che in alcune giurisdizioni, in particolare nel Regno Unito, il solare era costretto a competere con altre fonti di energia rinnovabile, come ad esempio l'energia eolica terrestre. Poiché all'energia eolica non si applicano misure commerciali, il solare non è stato in grado di competere con l'eolico, e pochissimi progetti fotovoltaici sono riusciti a farsi strada con queste aste. Alcune parti hanno sostenuto che anche la Germania sta valutando l'introduzione di gare d'appalto tecnologicamente neutre; questo tipo di gare acuisce ancora di più lo svantaggio del rincaro dei prezzi causato dalle misure, dato che determina l'insuccesso del solare nelle gare d'appalto nei confronti di altre rinnovabili, in particolare l'eolico.

(688)

Le parti favorevoli alle misure hanno commentato che le gare d'appalto e gli obiettivi generali in materia di impianti sono stati introdotti proprio per consentire ai governi di controllare il livello di diffusione dell'energia solare e per evitare i cicli di espansione e contrazione delle installazioni verificatisi in passato.

(689)

La Commissione ha limitato la sua analisi dei regimi di sostegno per i grandi impianti solari su scala industriale a Germania, Francia e Regno Unito. Questa scelta è giustificata dal fatto che durante il PIR questi paesi rappresentavano circa l'80 % dei nuovi impianti solari installati annualmente nell'Unione. Risultava pertanto opportuno osservare gli sviluppi in questi tre Stati membri per avere un'indicazione della situazione nell'Unione nel suo complesso.

(690)

L'analisi è basata sulle informazioni presentate da tutte le parti interessate, su quelle raccolte dalla Commissione nel corso dell'inchiesta e su quelle presentate dagli Stati membri alla Commissione nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato.

(691)

Germania e Francia hanno già fissato gli obiettivi per il prossimo triennio. Per il periodo 2017-2019 la Francia prevede due cicli annuali di gare da 500 MW ciascuna nel settore dell'energia solare. Ciò corrisponde a un volume complessivo di nuovi impianti pari a 1 000 MW. La Germania intende organizzare gare per un volume annuo di energia solare di 600 MW a partire dal 2017 almeno al fino 2020.

(692)

Il Regno Unito, dal canto suo, non organizza gare d'appalto tecnologicamente specifiche per l'energia solare. Nel febbraio 2015 si è svolta una gara multitecnologica in cui i moduli solari erano in concorrenza con altre tecnologie per l'aggiudicazione di contratti differenziali («CfD»). Per il momento non sono previste nuove gare d'appalto nel Regno Unito, in quanto il governo è del parere che l'energia eolica terrestre e l'energia solare su scala industriale siano in grado di competere con altre fonti di energia elettrica senza regimi di sostegno.

(693)

Per la Germania e la Francia le misure non possono avere un impatto sulla domanda di moduli solari su scala industriale perché per l'energia solare sono previste gare d'appalto «riservate» e la capacità è fissa. L'unica differenza è un leggero aumento dei prezzi per i consumatori finali che devono coprire i costi della gara tramite le tasse o le tariffe.

(694)

Per il Regno Unito, dato che i bandi di gara sono tecnologicamente neutri e che non sono comunque previste nuove gare d'appalto, l'analisi è diversa. In questo caso l'energia solare è in concorrenza sul mercato con tutte le altre forme di energia. Le misure non hanno tuttavia ridotto la competitività dell'energia solare. Nell'asta del febbraio 2015 è stato comunque aggiudicato all'energia solare il 18,5 % di una capacità complessiva di 2,1 GW. Questa gara dimostra che, nonostante le misure in vigore, l'energia solare è in grado di competere con successo in una gara non tecnologicamente specifica (103). Tutt'al più esse possono aver leggermente diminuito il peso dell'energia solare nei risultati delle gare, nel senso che l'energia solare avrebbe potuto aggiudicarsi una quota maggiore nelle gare d'appalto tecnologicamente neutre se non fossero state in vigore le misure. Infine la Commissione ha ritenuto che se le misure fossero abrogate e i moduli solari acquistati a prezzi sovvenzionati, le gare d'appalto multitecnologiche conferirebbero un vantaggio indebito ai moduli solari rispetto ad altre fonti rinnovabili di energia. Le misure non collocano pertanto l'energia solare in una situazione di svantaggio competitivo, ma si limitano a ristabilire condizioni di parità tra tutte le tecnologie.

(695)

La Commissione ha concluso che non esisteva alcun legame fra il calo dei prezzi per kWh e l'aumento della domanda di energia solare. Nello specifico la Germania, la Francia e il Regno Unito non hanno innalzato gli obiettivi di diffusione dell'energia solare perché i responsabili dei progetti presentavano offerte più basse nelle aste di capacità. Piuttosto, le gare sono state principalmente indette dagli Stati membri per controllare il livello di diffusione dell'energia solare. Ciò è stato anche riconosciuto da SPE nel suo Global Outlook 2015: «Analogamente, le gare d'appalto mono o multitecnologiche sono di nuovo in aumento in Francia, nel Regno Unito e in Germania, con l'idea di controllare meglio l'evoluzione del mercato fotovoltaico nei settori connessi» (104).

(696)

SPE ha sostenuto che la Commissione ha dato una visione incompleta e addirittura inesatta della posizione che aveva espresso in merito all'impatto delle misure sulle gare d'appalto. La Commissione ha confermato che SPE ha sostenuto, nel Global Market Outlook 2016 e in diverse altre comunicazioni, che il prezzo minimo all'importazione aveva avuto ripercussioni negative sull'esito delle gare. La Commissione non concorda con tale tesi, come indicato sopra. Allo stesso tempo, la Commissione ha rilevato che nel Global Market Outlook 2016-2020 Solar Power Europe continuava a ritenere che le gare d'appalto potessero essere utilizzate dai governi per controllare o addirittura limitare la diffusione dell'energia solare: «I responsabili politici spesso preferiscono vedere gli impianti fotovoltaici sui tetti, dove l'energia solare non è in concorrenza con altre tecnologie per le energie rinnovabili e, diversamente delle centrali fotovoltaiche montate a terra, non è in concorrenza con altri utilizzi. Ciò avviene in particolare nei paesi europei, dove in alcuni casi gli impianti fotovoltaici montati a terra sono stati limitati in dimensione (in Germania, per esempio, fino a 10 MW) e anche in volume mediante l'indizione di gare d'appalto  (105)».

6.3.4.   Impatto delle misure sul conseguimento della parità di rete per l'energia solare

(697)

Il termine «parità di rete» denota il momento in cui una tecnologia che si sta sviluppando produce energia elettrica allo stesso costo delle tecnologie convenzionali. La parità di rete può essere di due tipi. La parità di rete all'ingrosso si verifica quando un sistema a energia solare (generalmente un impianto di grandi dimensioni su scala industriale collegato alla rete di trasmissione o di distribuzione) riesce a produrre energia ad un costo normalizzato della produzione di energia (LCOE) (106) inferiore al prezzo del potere d'acquisto dal mercato all'ingrosso, dove tutti i maggiori produttori (generalmente convenzionali) sono in concorrenza tra loro. A livello di ingrosso l'energia è venduta a clienti industriali molto grandi e a fornitori di servizi pubblici che la distribuiscono alle abitazioni e ad altri utenti finali minori. La parità di rete al dettaglio si verifica quando un sistema a energia solare (generalmente montato sul tetto di un utente) riesce a produrre energia a un LCOE inferiore al costo dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica (comprensivamente di tutte le tariffe di trasmissione e di distribuzione, della maggiorazione per il servizio e delle tasse).

(698)

La Commissione ha analizzato dapprima la situazione della parità di rete all'ingrosso e successivamente quella della parità di rete al dettaglio.

(699)

Parità di rete all'ingrosso. Gli oppositori delle misure hanno commentato che qualora le misure fossero rimosse i grandi impianti solari potrebbero raggiungere la parità di rete all'ingrosso nelle regioni dell'Unione con un maggiore irraggiamento solare come la Spagna. In base a un piano aziendale presentato da uno dei membri di SAFE, tali impianti potrebbero raggiungere il LCOE di 3,8 centesimi di EUR/kWh nella regione spagnola di Cadice se i moduli fossero acquistati a 0,35 EUR/W. Questa parte riteneva che in assenza dei dazi sarebbe riuscita a ottenere il prezzo al modulo di 0,35 EUR/W dai produttori cinesi di primo livello tramite un'operazione a volumi elevati, per il progetto realizzato all'inizio del 2017. Essa sosteneva che con un LCOE così basso l'energia solare non solo realizza la parità di rete rispetto ad altre fonti di energia convenzionali, ma sarebbe imbattibile nel prossimo futuro rispetto ad altri metodi di produzione di energia elettrica. Questo vantaggio in termini di costi, unito ad altri fattori favorevoli dei paesi dell'Europa meridionale (buone connessioni alla rete, ambiente politico ed economico stabile e valuta forte e liquida) dà loro un'ottima opportunità di diventare i nuovi leader europei nella produzione di energia. Secondo queste parti, tutto ciò è ostacolato dalle misure.

(700)

La Commissione ha osservato che la regione spagnola di Cadice gode di uno dei migliori irraggiamenti solari dell'Unione (prevalenza di ore di sole all'anno), circostanza che permette di massimizzare la produzione di energia per modulo. Dato che l'irraggiamento solare è di gran lunga inferiore nella maggior parte dell'Unione, è da vedersi quand'è che la parità di rete all'ingrosso potrà essere riprodotta in altri mercati, anche se il governo britannico sembra presumere che ciò possa avvenire in tempi brevi. La Commissione ha anche rilevato che sussistono notevoli differenze di prezzo all'ingrosso nei vari Stati membri: la parità di rete all'ingrosso è dunque raggiunta a prezzi diversi nei diversi Stati membri.

(701)

La Commissione è dell'opinione che nel prossimo futuro la parità di rete all'ingrosso non sarà raggiunta in maniera diffusa nell'Unione, anche in assenza delle misure.

(702)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno contestato la conclusione della Commissione secondo cui nel prossimo futuro la parità di rete all'ingrosso non sarà raggiunta in maniera diffusa nell'Unione anche in caso di scadenza delle misure commerciali. Tali parti hanno fatto riferimento a una relazione di sei pagine del Becquerel Institute in cui si esamina la parità di rete all'ingrosso potenziale in undici Stati membri. La relazione è stata finanziata dalle tre parti dell'inchiesta che si oppongono alle misure.

(703)

La Commissione ha rilevato che altre fonti sono meno ottimistiche del Becquerel Institute relativamente al LCOE e, di conseguenza, ai tempi di conseguimento della parità di rete da parte dell'energia solare in Europa. La relazione dettagliata di BNEF (107), ad esempio, prevede intervalli di LCOE molto più elevati per i mercati più importanti come la Francia, la Germania, l'Italia e il Regno Unito. Le differenze sono indicate nella tabella seguente:

Stato membro

Intervallo EUR/MWh LCOE BNEF (108)

Intervallo EUR/MWh LCOE Becquerel

 

Basso

Alto

Basso

Alto

Francia

58

105

34

53

Germania

66

107

46

54

Italia

65

99

36

58

Regno Unito

77

117

49

60

(704)

Becquerel presupponeva spese in conto capitale («CAPEX») di 0,726 EUR/W senza differenziazioni tra gli Stati membri. BNEF presupponeva spese CAPEX molto più elevate e differenziate per gli Stati membri: Francia 0,99 EUR/W, Germania 0,9-0,94 EUR/W, Italia 0,76-0,99 EUR/W e Regno Unito 0,9-0,94 EUR/W. La differenza poteva essere giustificata in parte dal fatto che Becquerel partiva dai prezzi dei moduli in assenza delle misure. Sembra improbabile che le spese CAPEX possano essere così basse, soprattutto dato che, secondo BNEF, tali spese sono comunque più basse nell'Unione che in altri paesi in cui non si applicano misure di difesa commerciale, ad esempio 1,04 EUR/W per la Turchia e 1,14 EUR/W per gli Emirati Arabi Uniti.

(705)

Becquerel e BNEF propongono pertanto previsioni divergenti. Discordano quanto al momento in cui la costruzione di centrali solari su scala industriale sarà definitivamente meno costosa dell'esercizio di una centrale esistente alimentata da fonti fossili. Per la Francia Becquerel ipotizza che ciò sia già avvenuto; per il Regno Unito e la Germania Becquerel presuppone che ciò avverrà rispettivamente nel 2018 e nel 2020. BNEF presuppone invece che l'energia solare su scala industriale diventerà definitivamente meno costosa di centrali elettriche a combustibili fossili solo tra il 2025 e il 2030 per tutti e tre i suddetti Stati membri (109). Secondo BNEF quindi le centrali solari su scala industriale saranno costruite su scala più ampia solo dopo il 2025 nella maggior parte dell'Unione (110).

(706)

Infine la relazione Becquerel conclude: «L'energia elettrica da fotovoltaico potrebbe diventare concorrenziale in molti dei principali mercati europei entro il 2019 e nella maggior parte dei paesi europei […] entro i prossimi cinque anni». Ciò significa che la maggior parte degli Stati membri, tra cui la Germania, potrebbe raggiungere la parità di rete solo alla scadenza prevista delle misure nel 2019, anche nel caso discutibile in cui le ipotesi formulate e le conclusioni della relazione Becquerel si dimostrino nel frattempo corrette.

(707)

SPE ha presentato due relazioni di Deutsche Bank (111) che a suo avviso contrastavano con la posizione della Commissione secondo cui la parità di rete all'ingrosso non sarebbe raggiunta nel prossimo futuro. La Commissione ha osservato che le due relazioni si riferivano però alla parità di rete al dettaglio e non all'ingrosso, come confermato non solo dal testo ma anche dagli elevati costi LCOE raffrontati con i costi LCOE dell'energia solare. Come spiegato nei prossimi considerando, la Commissione non ha negato che la parità di rete al dettaglio sia già stata raggiunta in alcune regioni dell'Unione.

(708)

Parità di rete al dettaglio. Le parti che si opponevano alle misure hanno altresì dichiarato che gli impianti solari da tetto hanno già raggiunto la parità di rete al dettaglio (ossia sono diventati economicamente sostenibili) anche senza sovvenzioni, negli Stati membri in cui i prezzi al dettaglio dell'energia elettrica sono elevati come la Germania. Per illustrare questo punto una delle parti ha citato l'esempio di un centro commerciale. Il centro ha un'ampia zona sul tetto dove possono essere installati i pannelli e ha bisogno di energia durante il giorno per lo svolgimento della sua attività principale. Il fabbisogno energetico coincide quindi con il picco della produzione dell'energia solare. In Germania il prezzo che dev'essere pagato per ciascun kWh è attualmente di circa 20 centesimi di EUR/kWh, mentre l'LCOE di un impianto solare da tetto è di circa 10 centesimi di EUR/kWh. L'installazione di pannelli può pertanto portare a considerevoli risparmi sulle spese di elettricità, soprattutto per i clienti che consumano grossi quantitativi di energia durante il giorno. Così non è stato durante l'inchiesta iniziale, quando l'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico aveva sempre bisogno di sovvenzioni per essere economicamente sostenibile. In una situazione in cui le sovvenzioni non sono più pertinenti, è il prezzo finale dei moduli a influenzare la decisione del cliente di installare un impianto solare, e attualmente questo prezzo è reso più elevato dalle misure.

(709)

La Commissione ha esaminato più approfonditamente il mercato della parità di rete al dettaglio in Germania perché le parti hanno ampiamente commentato in merito nel corso dell'indagine.

(710)

È necessario distinguere tra gli impianti per l'autoconsumo e gli impianti che inviano energia elettrica alla rete.

(711)

La Commissione concorda sul fatto che il conseguimento della parità di rete per l'energia solare è una circostanza particolarmente auspicabile, in quanto aiuta a contrastare il cambiamento climatico e a ridurre la bolletta elettrica dei consumatori. Essa ha rilevato che l'eliminazione delle misure ridurrebbe il prezzo dei pannelli solari, determinando di conseguenza un aumento del numero di luoghi in cui può essere raggiunta la parità di rete.

(712)

Allo stesso tempo la Commissione ha constatato che durante il PIR gli investimenti in impianti da tetto commerciali e residenziali per l'autoconsumo, che non beneficiano di regimi di sostegno, sono stati frenati dall'incertezza normativa sulla possibile inclusione di tali impianti nella tassa per il finanziamento del regime di sostegno tedesco (sovrattassa EEG). A seguito di una modifica normativa proposta dalla Germania per conformarsi alla legislazione dell'Unione sugli aiuti di Stato, in Germania chiunque utilizzi per l'autoconsumo l'energia delle proprie fonti rinnovabili (i cosiddetti «prosumatori») è tenuto a versare una tassa di oltre 2 centesimi di EUR/kWh. Se un progetto ha un LCOE di 10 centesimi di EUR/kWh, la tassa da sola provoca quindi un rincaro del 20 % dell'energia elettrica generata (112).

(713)

La Commissione punta a diminuire l'incertezza normativa per il futuro. Nel quadro della proposta relativa all'assetto del mercato dell'energia elettrica e della direttiva sulle energie rinnovabili, i consumatori di energia rinnovabile autoprodotta sono autorizzati a ricorrere all'autoconsumo senza essere soggetti a procedure sproporzionate e a oneri non commisurati ai costi (113). Alcune relazioni di analisti di mercato sottolineano inoltre il fatto che le modifiche alla regolamentazione hanno un impatto sulla domanda. In una delle più recenti relazioni BNEF si legge che il settore del solare commerciale e residenziale tedesco su piccola scala è in declino da quando sono state introdotte le degressioni mensili [della tariffa di riacquisto] e la sovrattassa sull'autoconsumo  (114). Alla luce di tutti gli elementi, l'esempio di realizzazione della parità dei prezzi al dettaglio di cui sopra dimostra che i moduli solari sono già in grado di produrre energia elettrica a un livello molto inferiore rispetto al prezzo di fornitura al dettaglio in Germania. Si può prevedere che, quando la legislazione dell'Unione avrà raggiunto la necessaria certezza normativa, la domanda non basata sui regimi di sostegno potrà riprendersi. È probabile che questa domanda sia più sensibile al livello dei prezzi dei pannelli solari e possa pertanto essere più sensibile anche alle misure.

(714)

Per gli impianti che alimentano la rete, la domanda è determinata principalmente dai regimi di sostegno, che possono continuare a essere utilizzati senza gare d'appalto per impianti fino a 1 MW. A un dato livello di sostegno la domanda è leggermente più elevata in caso di eliminazione delle misure. Al tempo stesso, per motivi di bilancio la maggior parte degli Stati membri ha ridotto notevolmente il sostegno, e questa domanda si sta di conseguenza riducendo a prescindere dalle misure.

(715)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SPE ha affermato che la Commissione ha erroneamente tratto le conclusioni relative all'impatto sull'incertezza normativa e sulla sovrattassa EEG basandosi solo sulla situazione tedesca. La Commissione ha ribadito che condizioni negative simili esistevano in molti Stati membri. La stessa osservazione è formulata da SpA nell'ultimo Global Market Outlook 2016-2020 per la Spagna: «[…] il governo spagnolo […] ha ostacolato il mercato emergente dell'autoconsumo con una tassa sull'energia solare e con sanzioni elevate per i prosumatori non dichiarati» (115) e «Il destino dell'energia solare in Spagna è simile a quello di diversi altri mercati che impongono tariffe di riacquisto elevate: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca e Grecia. I mercati dell'energia solare in Slovacchia e Slovenia si sono quasi completamente arenati  (116)»; e inoltre:«Persino alcuni dei mercati più sviluppati di impianti fotovoltaici da tetto si trovano in difficoltà nel passaggio da mercati a tariffa di riacquisto o a misurazione del consumo netto a sistemi di autoconsumo, benché l'energia solare sia in molti casi meno costosa dell'energia elettrica al dettaglio. L'imposizione di ostacoli agli impianti fotovoltaici da tetto in alcuni paesi europei (tasse sull'autoconsumo di energia solare, ostacoli alla vendita dell'energia in eccesso o obbligo di vendere a prezzi all'ingrosso) e i continui dibattiti sull'introduzione di ulteriori limitazioni hanno dissuaso molti potenziali acquirenti dall'investire in un proprio impianto solare  (117)». La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

6.3.5.   Conclusioni sull'impatto delle misure sulla domanda

(716)

Per quanto riguarda l'impatto delle misure sulla domanda, in seguito a un'analisi approfondita la Commissione ha rilevato che è importante distinguere tra i diversi settori e i diversi tipi di domanda.

(717)

Domanda correlata ai regimi di sostegno. Nel caso dei regimi di sostegno tecnologicamente specifici le misure non hanno un impatto sulla domanda. Nel caso dei regimi di sostegno tecnologicamente neutri le misure riducono le possibilità di vittoria dell'energia solare. Anche nel caso di queste gare d'appalto, tuttavia, la Commissione osserva che l'energia solare si è aggiudicata una notevole quota di mercato, il che dimostra che anche con le misure in vigore essa è in grado di competere per progetti su scala industriale.

(718)

Parità di rete all'ingrosso. Nella fase attuale e nel prossimo futuro la parità di rete all'ingrosso potrà essere eventualmente raggiunta solo nei luoghi che presentano condizioni ideali, anche se i prezzi dei pannelli solari fossero ridotti in seguito alla revoca delle misure. Va ribadito che la crescita della domanda prevedibile in assenza delle misure è bassa e dipende tra l'altro dal livello del prezzo all'ingrosso nei diversi Stati membri.

(719)

Parità di rete al dettaglio. La parità di rete al dettaglio è attualmente raggiunta dagli impianti commerciali negli Stati membri che hanno prezzi al dettaglio elevati come la Germania, anche se l'irraggiamento solare non è abbondante. I principali fattori trainanti sono le tasse, i canoni della rete e le sovrattasse per i regimi di sostegno. Le nuove norme dell'assetto del mercato dell'energia presentate dalla Commissione il 1o dicembre 2016 (118) e le nuove norme per una transizione verso l'energia pulita che ponga al centro i consumatori, proposte dalla Commissione il 30 novembre 2016 (119), costituiscono un passo importante verso il conseguimento di un ambiente stabile e favorevole alla crescita. Dopo che i colegislatori avranno approvato la proposta della Commissione, la domanda di impianti commerciali per l'autoconsumo dovrebbe recuperare terreno. In questo caso, per gli impianti commerciali l'abrogazione delle misure potrebbe avere un'incidenza più importante, dal momento che non vi è un limite alla domanda nella forma di un quantitativo limitato di produzione che i regimi di sostegno devono finanziare e che non vi è concorrenza da parte di altre fonti di energia, contrariamente a quanto accade per la parità di rete all'ingrosso. Per quanto riguarda gli impianti residenziali, per il conseguimento della parità di rete al dettaglio saranno necessari tempi più lunghi, poiché tali impianti dovranno essere muniti di costosi dispositivi di stoccaggio per essere idonei all'autoconsumo per la maggior parte degli utilizzatori (120).

(720)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno contestato la constatazione secondo cui le misure hanno avuto solo un impatto limitato sulla domanda di moduli. Tali parti hanno affermato che gli investimenti sono trainati dal tasso di rendimento atteso e quindi minore è il prezzo dei moduli solari, maggiori sono l'utile sul capitale investito e le probabilità di realizzazione.

(721)

La Commissione ribadisce di essere sempre stata d'accordo sul fatto che il prezzo influisce sulla domanda. A suo parere tuttavia altri fattori esercitano attualmente un impatto molto più forte sulla domanda che non un aumento relativamente modesto del prezzo dei moduli causato dal prezzo minimo all'importazione. Questi fattori sono da un lato l'incertezza normativa, ma dall'altro le azioni intenzionali intraprese dai governi per tenere sotto controllo il livello di diffusione dell'energia solare. Tra queste azioni vi sono la fissazione di obiettivi annuali complessivi di impianto, l'introduzione di gare d'appalto sulla base della capacità e l'imposizione di tasse sull'autoconsumo.

(722)

La Commissione ha anche ammesso che in alcuni casi, come ad esempio nelle gare d'appalto tecnologicamente neutre, il prezzo minimo all'importazione può avere un impatto più significativo sulla domanda di energia solare. La Commissione ha al tempo stesso osservato che se il prezzo minimo all'importazione non eliminasse gli effetti del dumping, l'energia solare avrebbe un vantaggio competitivo iniquo rispetto ad altre fonti di energia rinnovabili. La Commissione ha inoltre osservato che l'energia solare ha avuto un discreto successo nelle gare d'appalto tecnologicamente neutre anche in presenza di un prezzo minimo all'importazione, che si limita a ripristinare le condizioni di concorrenza paritarie.

(723)

Infine la Commissione ha individuato ulteriori elementi di prova del fatto che, nel prossimo futuro, i governi potranno adottare ulteriori azioni volte a controllare la diffusione dell'energia solare, come ad esempio l'introduzione di tariffe per l'uso della rete maggiormente commisurate ai costi degli impianti solari. BNEF parte dal seguente presupposto: Molte autorità di regolamentazione europee risponderanno al calo dei costi dell'energia solare a partire dal 2018 imponendo agli utilizzatori di pannelli solari il pagamento di costi fissi per il collegamento alla rete, in modo che acquistando un impianto fotovoltaico possano risparmiare solo sulla parte variabile del prezzo dell'energia elettrica. La nostra ipotesi si basa sulle stime della struttura dei costi della rete di ciascun paese. Questo riduce il margine di risparmio sulla bolletta elettrica del 30 % circa del prezzo dell'energia elettrica nella maggior parte dei paesi dell'UE. Se così non fosse, le installazioni potrebbero essere di più ma i costi di rete non sono coperti  (121).

(724)

Tali argomentazioni sono state pertanto respinte e la Commissione ha continuato a ritenere che le misure abbiano solo un impatto molto limitato sulla domanda di energia solare in Europa.

6.4.   Altre argomentazioni

(725)

Gran parte delle parti interessate che si oppongono alle misure hanno affermato che queste esercitano un impatto negativo sul raggiungimento degli obiettivi legati ai cambiamenti climatici. L'argomentazione è stata sostenuta anche da cinque ONG ambientali. Tali parti interessate hanno ribadito che l'Unione e gli Stati membri si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas serra e a prevenire i cambiamenti climatici attraverso una serie di decisioni e accordi, più recentemente l'accordo di Parigi. L'Unione ha fissato l'obiettivo giuridicamente vincolante di aumentare la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale al 20 % (122). La Commissione ha altresì definito il quadro politico per l'obiettivo del 27 % entro il 2030. Questo nuovo e ambizioso obiettivo è stato adottato nel 2014, dopo l'istituzione delle misure definitive. L'accordo di Parigi sulla lotta ai cambiamenti climatici nell'ambito della convenzione UNFCCC, il primo accordo universale giuridicamente vincolante sul clima, è stato ratificato dall'Unione europea nell'ottobre 2016 dopo l'approvazione ad ampia maggioranza del Parlamento europeo. Il passaggio a forme di approvvigionamento energetico a bassa incidenza di carbonio costituisce l'elemento principale di questo strumento e l'energia solare resta una delle fonti energetiche più promettenti per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

(726)

Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che queste rendono più difficile il raggiungimento degli obiettivi climatici in quanto rallentano la diffusione dell'energia solare. Esse hanno sostenuto che il ripristino dei prezzi di mercato globali per il fotovoltaico consentirà all'Unione di decarbonizzare più rapidamente la produzione di energia. Le parti hanno sottolineato inoltre l'incoerenza tra la politica climatica e la politica commerciale dell'Unione. Mentre la prima promuove e sovvenziona le fonti energetiche rinnovabili, la seconda ne aumenta il prezzo condizionandone la disponibilità.

(727)

La Commissione concorda che la ratifica dell'accordo di Parigi dell'UNFCCC sulla lotta ai cambiamenti climatici rappresenta un caposaldo molto importante nella promozione della cooperazione mondiale per la riduzione dei cambiamenti climatici. L'energia solare è una delle principali fonti di energia per conseguire gli obiettivi in materia di clima. Allo stesso tempo, la Commissione ha accertato che la domanda dell'Unione di impianti solari nei prossimi due o tre anni sarà influenzata solo in misura limitata dalle misure (cfr. sezione 6.3). La situazione cambierà solo nel momento in cui la parità di rete al dettaglio diventerà un'importante fonte della domanda. L'eliminazione delle misure nella fase attuale non contribuirà quindi di molto al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

(728)

EU ProSun ha avanzato numerose altre osservazioni in una lettera aperta di risposta alla posizione delle ONG che richiedono l'abrogazione delle misure per motivi ambientali. EU ProSun ha sostenuto che considerando la filiera dell'energia solare nel suo complesso, i pannelli fabbricati nell'Unione possono portare a un'impronta di carbonio più bassa. I moduli prodotti nell'Unione non devono essere trasportati su lunghe distanze. Grazie agli standard di produzione e ai requisiti ambientali dell'Unione da un lato, e ai maggiori costi dell'energia dall'altro, l'industria del solare dell'Unione ha ridotto in modo sistematico il suo consumo di energia rispetto ai produttori cinesi. Ciò è particolarmente importante se si considera che la produzione di moduli solari e le loro materie prime sono attività ad alta intensità energetica. EU ProSun ha sottolineato altresì che vi è un certo grado di contraddizione tra il fatto che alcune ONG sottoscrivano una lettera di richiesta di abrogazione delle misure per motivi di interesse dell'Unione, ossia anche nel caso in cui si accertino pratiche commerciali sleali, e la recente dichiarazione di uno dei loro dirigenti che invita a fare di più per garantire scambi commerciali più equi e rispettosi dell'ambiente.

(729)

La Commissione ha concluso che le misure esercitano solo un impatto limitato sul raggiungimento degli obiettivi climatici a breve termine dell'Unione.

(730)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato l'affermazione secondo cui i prodotti fotovoltaici importati hanno un'impronta di carbonio più elevata di quelli fabbricati nell'Unione. Le parti in questione hanno affermato che la produzione di silicio policristallino e di wafer ha rappresentato la quota maggiore della domanda di energia primaria, pertanto l'origine del silicio policristallino e dei wafer è fondamentale. Tali parti hanno inoltre rilevato che la produzione di energia elettrica ha un'impronta di carbonio diversa nei vari Stati membri. Poiché la produzione di moduli e le relative materie prime sono caratterizzati da un alto consumo di energia, è importante sapere in quale Stato membro sono stati fabbricati i moduli e i relativi componenti.

(731)

La Commissione non ha potuto analizzare queste affermazioni in maniera approfondita nel breve lasso di tempo successivo alla divulgazione delle conclusioni. Essa ha precisato di aver solo fornito dati di EU ProSun e non ha mai sostenuto che l'energia solare importata sia caratterizzata da una maggiore impronta di carbonio. A prescindere dall'impronta di carbonio dei moduli dell'Unione e di quelli cinesi, la Commissione ha invece ribadito la principale conclusione secondo cui le misure avevano avuto solo un impatto molto limitato sulla domanda di energia solare fino ad allora. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le misure non avevano un impatto significativo sul conseguimento degli obiettivi ambientali.

(732)

Alcune delle parti che invocano l'abrogazione delle misure hanno affermato che non vi erano sufficienti capacità produttive nell'Unione per soddisfare la sua domanda di moduli e che le misure non si sono dimostrate utili per aumentare significativamente le capacità manifatturiere dei produttori di celle e moduli dell'Unione. Secondo le stime di tali parti interessate, la domanda dell'Unione è stata inferiore a 8 GW e la produzione di moduli dell'Unione inferiore a 4 GW. Ciò significa, presumibilmente, che almeno metà dei moduli deve comunque essere importata. Queste parti interessate hanno sostenuto che l'aspettativa della Commissione europea, espressa nel regolamento originario, secondo la quale «nel medio termine è ragionevole supporre che l'industria dell'Unione accrescerà le proprie capacità di produzione per coprire la domanda, consentendo di ottenere migliori economie di scala che a loro volta permetterebbero di abbassare ulteriormente i prezzi, non si è, di fatto, materializzata».

(733)

La Commissione ha riscontrato che, benché la produzione di moduli dell'Unione sia inferiore alla sua domanda, i moduli nell'Unione non sono mai scarseggiati. L'impegno sui prezzi legato al prezzo minimo all'importazione ha permesso di importare moduli dalla Cina a prezzi equi. Sebbene si sia registrato un lieve aumento delle importazioni dal resto del mondo, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato nell'UE dal 25 % al 35 % tra il 2012 e il PIR. Pertanto, le misure hanno permesso all'industria dell'Unione di accrescere la produzione e le vendite in linea con le dimensioni del mercato dell'Unione e di far fronte a una parte più grande della domanda. Come evidenziato alla sezione 6.3.2, il consumo dell'Unione è drasticamente diminuito a causa della riduzione dei regimi di sostegno, che ha reso più ardua la crescita dell'industria dell'Unione. Ciononostante, l'industria dell'Unione è riuscita a consolidarsi ulteriormente e a conseguire notevoli riduzioni dei costi. Inoltre, l'Unione presenta una significativa capacità di produzione di moduli inutilizzata che potrebbe essere nuovamente resa operativa in caso di aumento della domanda. La Commissione ha ritenuto pertanto che le misure non causino un'insufficienza dell'offerta di moduli nel mercato dell'Unione e che siano state efficaci nell'ampliare la produzione dell'Unione in linea con le dimensioni del suo mercato.

(734)

Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che le capacità di produzione dei moduli al di fuori della Cina stanno crescendo rapidamente. Esse hanno fatto riferimento a diverse relazioni di analisti di mercato, secondo le quali la capacità di produzione complessiva in altri paesi asiatici è in rapido aumento: ha raggiunto 7 GW nel 2015 e si prevede salirà a 10 GW nel 2016. Ciò si prevede superi la domanda dell'Unione, stimata dalle parti a circa 8 GW. Un volume significativo di queste nuove capacità è stato installato da società cinesi. Inoltre, numerose grandi società cinesi hanno volontariamente deciso di non ottemperare all'impegno per poter rifornire il mercato dall'Unione dal di fuori della RPC. Le parti hanno asserito che di conseguenza un volume crescente di moduli a basso costo potrebbe essere esportato verso l'Unione da paesi terzi, anche se le misure restassero in vigore. Le parti interessate che si oppongono alle misure hanno pertanto sostenuto che l'aspettativa espressa dalla Commissione nel regolamento originario che altri paesi terzi non dirigerebbero in maniera considerevole le loro esportazioni verso il mercato dell'Unione (123) non si è materializzata.

(735)

Dall'inchiesta della Commissione è emerso che la quota di mercato delle importazioni dalla RPC verso l'Unione è scesa dal 66 % nel 2012 al 41 % nel PIR, mentre la quota di mercato delle importazioni dal resto del mondo, esclusa la RPC (principalmente da Taiwan, Malaysia, Corea e Singapore) è aumentata dal 9 % al 25 %. La quota di mercato dei produttori dell'Unione nell'Unione è aumentata dal 25 % nel 2012 al 35 % nel PIR. Le importazioni dai paesi terzi non hanno dunque impedito all'industria dell'Unione di recuperare una significativa quota di mercato nell'Unione.

(736)

La Commissione ha anche riscontrato che, sebbene le capacità di produzione di moduli nel Sud Est asiatico stiano crescendo rapidamente, esse rappresentano ancora una minima parte delle capacità cinesi (124). Gli stabilimenti del Sud Est asiatico vendono volumi elevati anche al mercato statunitense ed ad altri paesi che hanno istituito misure commerciali sui moduli cinesi come l'India e il Canada. Anche le installazioni di impianti solari del Sud Est asiatico dovrebbero crescere, di conseguenza si prevede che parte dei volumi sia venduta nella regione. La Commissione ha pertanto concluso che le capacità di produzione di moduli nel Sud Est asiatico sono insufficienti a soddisfare una percentuale significativa della domanda dell'Unione e a rendere le misure inefficaci. Le misure mirano in ogni caso a garantire che le importazioni di moduli e celle solari dalla RPC avvengano a prezzi equi e non a prezzi sovvenzionati, e il fatto che l'industria dell'Unione potrebbe essere esposta alla concorrenza di altri paesi non rende le misure inefficaci.

(737)

Una parte interessata ha sostenuto che l'evoluzione delle quote di mercato dimostra che le misure sono andate prevalentemente a vantaggio degli importatori da paesi terzi. La parte ha affermato che la situazione è simile al caso relativo al salmone d'allevamento dell'Atlantico  (125), nell'ambito del quale la Commissione ha posto fine alle misure poiché queste avrebbero comportato un considerevole trasferimento netto di ricchezza al di fuori dell'Unione e il trasferimento di ricchezza verso fornitori di paesi terzi sarebbe stato di gran lunga superiore a qualsiasi vantaggio derivante per l'industria dell'Unione dall'istituzione delle misure.

(738)

Come già detto, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato nell'UE dal 25 % al 35 % tra il 2012 e il PIR. Ciò significa che i paesi terzi non hanno acquisito la maggioranza della quota di mercato precedentemente detenuta dai produttori cinesi. Oltre a ciò, la Commissione ritiene che la situazione dell'industria dell'Unione nel caso relativo al salmone d'allevamento dell'Atlantico era molto diversa: in quel caso la quota di mercato dell'industria dell'Unione era di gran lunga inferiore ed è aumentata solo dal 2,7 % nel 1998 al 4,3 % nel 2001. In quel caso, la quota di mercato molto bassa dell'industria dell'Unione era uno dei motivi fondamentali per cui imporre le misure avrebbe comportato un considerevole trasferimento netto di ricchezza al di fuori dell'Unione nel momento in cui il mercato decidesse di adeguare i prezzi al rialzo  (126). Nel presente caso, la Commissione ha ritenuto che le misure abbiano conferito un vantaggio significativo all'industria dell'Unione. Pertanto, il caso relativo al salmone d'allevamento dell'Atlantico non può fungere da precedente.

(739)

Le parti che si oppongono alle misure sostengono che i produttori dell'Unione non hanno comunicato alcun piano credibile di ampliamento della propria capacità. Solar World, il più grande produttore dell'Unione, al contrario, ha recentemente licenziato numerose centinaia di lavoratori a tempo determinato dei suoi stabilimenti europei e ha sottoscritto accordi OEM per la fabbricazione di pannelli solari in Thailandia. Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che si tratta di un'altra prova a dimostrazione del fatto che una produzione di moduli solari di successo può avvenire solo in grandi stabilimenti di produzione, quali quelli asiatici.

(740)

Solar World ha risposto di aver sottoscritto accordi OEM a tempo determinato per coprire picchi nella domanda globale alla fine del 2015 e nella prima metà del 2016. Solar World ha sostenuto che le incertezze relative all'esito dell'inchiesta in corso hanno causato un aumento dei tassi di interesse sui suoi investimenti di capitale da parte degli investitori finanziari. Per questo motivo è stato assennato dal punto di vista economico decidere di posticipare la decisione relativa all'ampliamento, ad alta intensità di capitale, delle sue capacità produttive alla conclusione della presente inchiesta e di utilizzare invece le capacità di subappaltatori disponibili per un periodo di tempo determinato. Solar World ha altresì indicato che tutti i moduli realizzati dal partner OEM al di fuori dell'Unione sono stati spediti al di fuori dell'Unione.

(741)

Gli analisti di mercato hanno confermato che la prima metà del 2016 è stato un periodo di espansione e la seconda metà del 2016 un periodo di bassa domanda, con un conseguente crollo dei prezzi a causa di un'eccedenza di moduli (127). In questo contesto la decisione di Solar World di licenziare personale impiegato a tempo determinato può essere considerata una decisione difficile, che è stata tuttavia giustificata dalle circostanze di mercato. Solar World ha altresì ridotto i volumi realizzati da subappaltatori nella misura in cui ciò è stato contrattualmente possibile.

(742)

In considerazione delle incertezze e di un recente ciclo di espansione e contrazione, la Commissione ha ritenuto pertanto che fosse pienamente giustificata la decisione di un fabbricante dell'Unione di posticipare l'ampliamento della propria capacità e fare affidamento, invece, sulle capacità di produzione disponibili dei subappaltatori, e che tale decisione non dimostrasse che la produzione nell'Unione era divenuta insostenibile.

6.5.   Conclusioni sull'interesse dell'Unione

(743)

Nel ponderare e bilanciare interessi contrastanti, la Commissione ha analizzato se gli effetti negativi sugli importatori indipendenti e sulle industrie a monte e a valle, nonché altri effetti analizzati sopra, fossero sproporzionati se paragonati all'effetto positivo che il prodotto oggetto del riesame genera sui produttori dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, terza frase del regolamento di base, è stata presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti delle sovvenzioni arrecanti pregiudizio in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva.

(744)

La considerazione fondamentale è stata valutare il probabile impatto della continuazione delle misure sul futuro della domanda dell'Unione di moduli solari. Se le misure riducessero notevolmente la domanda, si potrebbe sostenere che la protezione di un'industria dell'Unione relativamente ridotta potrebbe ripercuotersi in modo sproporzionato sulle industrie a monte e a valle notevolmente più grandi. Tuttavia, come concluso al considerando 724, le misure hanno avuto solo un impatto limitato sulla domanda dell'Unione di moduli solari. Questa situazione non cambierà probabilmente prima dell'adozione e dell'attuazione da parte degli Stati membri della nuova direttiva sulle energie rinnovabili. Rispetto a questa conclusione, l'argomentazione sull'impatto dell'occupazione è stata posta in prospettiva. L'abrogazione delle misure potrebbe forse contribuire a creare qualche nuovo posto di lavoro, ma potrebbe anche mettere immediatamente a rischio i posti di lavoro attualmente esistenti nell'industria delle celle e dei moduli solari dell'Unione (circa 8 000). Un mero confronto numerico tra i posti di lavoro attuali nell'industria dell'Unione e i posti di lavoro esistenti nell'industria a valle (circa 50 000) o a monte (circa 5 000 — 10 000) non era quindi appropriato.

(745)

Poiché le politiche di sostegno alle energie rinnovabili dovevano essere riformate a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, e visto che tali politiche dovranno probabilmente subire ulteriori modifiche dopo che la proposta della Commissione per una direttiva sulle energie rinnovabili sarà approvata dai colegislatori, non è possibile prendere posizione in merito all'interesse dell'Unione per un periodo superiore a 18 mesi. Alcuni risultati suggeriscono che le misure potrebbero avere un maggiore impatto sulla domanda in futuro, dopo che la modifica delle politiche di sostegno alle rinnovabili sarà completata, la posizione fiscale dell'autoconsumo chiarita e la parità di rete realizzata in una parte più ampia dell'Europa e per determinati gruppi di consumatori. Come indicato ai considerando 709 e 719, le nuove norme dell'assetto del mercato dell'energia proposte dalla Commissione il 1o dicembre 2016 (128) e le nuove norme per una transizione verso l'energia pulita che ponga al centro i consumatori, proposte dalla Commissione il 30 novembre 2016 (129), costituiscono un passo importante verso il conseguimento di un ambiente stabile e favorevole alla crescita. La Commissione ha pertanto deciso di limitare la proroga delle misure a 18 mesi supplementari.

(746)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive di cui al considerando 33, la Commissione ha ricevuto tre diverse serie di osservazioni. In generale, i produttori dell'UE hanno chiesto alla Commissione di mantenere la durata iniziale di 24 mesi sostenendo che cui la proposta contenuta in tali divulgazioni di ridurre la durata normale da 5 a 2 anni aveva già assicurato un giusto equilibrio degli interessi. Alcune delle parti interessate che rappresentano l'industria a valle e a monte hanno accolto con favore la riduzione a 18 mesi, mentre altre si sono espresse a favore della cessazione completa delle misure. Il governo cinese si è rammaricato del fatto che la Commissione intendesse mantenere le misure, anche solo per 18 mesi. Così come alcune parti interessate dell'industria a monte e a valle, anche il governo ha criticato il fatto che l'immediata cessazione delle misure non sia più stata menzionata in seguito, nel testo del progetto di atto di esecuzione.

La Commissione ha osservato che le misure potrebbero avere un maggior impatto sulla domanda in futuro, dopo che la modifica delle politiche di sostegno alle energie rinnovabili sarà completata, la posizione fiscale dell'autoconsumo chiarita e la parità di rete realizzata in una parte più ampia dell'Europa. Ne consegue che le misure dovrebbero essere eccezionalmente prorogate per 18 mesi, dopodiché sarebbero lasciate scadere in conformità alle norme applicabili del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto, in base agli elementi di prova a disposizione in questa fase, che nel valutare i probabili effetti negativi sull'industria a monte e a valle e sui consumatori a fronte dei benefici che l'industria dell'Unione trarrebbe dalla misure, 18 mesi costituiscono un adeguato compromesso tra gli interessi in gioco.

(747)

Inoltre, nel riesame degli interessi degli importatori indipendenti, la Commissione ha ricevuto reclami relativi agli oneri amministrativi a loro carico, mentre i produttori dell'Unione hanno denunciato il persistere di pratiche di elusione. Tali questioni possono essere affrontate nell'ambito di un riesame intermedio sulla forma delle misure. Infine, la Commissione ha appreso che il meccanismo di adeguamento del prezzo minimo all'importazione non aveva seguito la ripida curva di apprendimento del settore (130). L'attuale sistema di adeguamento può aver pertanto precluso ai consumatori europei la possibilità di beneficiare dei miglioramenti globali in termini di efficienza, e tale circostanza potrebbe indurre a rivedere la questione. Ciò può avvenire nell'ambito di un riesame intermedio che valuti un meccanismo di adeguamento che possa essere associato ad un'altra forma della misura.

(748)

Nel complesso la Commissione ha concluso che non esistono ragioni valide per l'abrogazione delle misure per motivi di interesse dell'Unione. Essa è tuttavia giunta anche alla conclusione che sia appropriato condurre un riesame ex officio sulle questioni individuate al considerando 747.

7.   RIESAME INTERMEDIO PARZIALE VOLTO A VERIFICARE SE IL MANTENIMENTO DELLE MISURE ATTUALMENTE IN VIGORE SULLE CELLE SIA NELL'INTERESSE DELL'UNIONE.

7.1.   Osservazioni preliminari

(749)

Come indicato al considerando 8, la Commissione ha aperto di propria iniziativa un'inchiesta di riesame intermedio parziale (il «riesame intermedio»), volto a verificare se il mantenimento delle misure attualmente in vigore sulle celle sia nell'interesse dell'Unione.

(750)

Il riesame è stato aperto in quanto vi erano elementi di prova prima facie attestanti che erano cambiate le circostanze in base alle quali le misure iniziali sono state istituite. In particolare, in seguito a un processo di ristrutturazione e consolidamento dell'industria dell'Unione, un numero significativo di produttori di celle aveva cessato la produzione. Il grosso delle capacità residue di produzione di celle nell'Unione sembra essere in gran parte destinato all'uso vincolato per la produzione di moduli. Di conseguenza, le vendite di celle dell'industria dell'Unione a utilizzatori indipendenti sono state alquanto limitate in termini di quantità, mentre i produttori di moduli non verticalmente integrati dipendevano dalle celle provenienti da fornitori al di fuori dell'Unione. Pertanto, la Commissione ha ritenuto prudente esaminare se il mantenimento delle misure sulle celle fosse ancora nell'interesse dell'Unione.

7.2.   Interesse dei produttori di celle

(751)

Vi sono 12 produttori di celle nell'Unione noti alla Commissione. L'industria dell'Unione è stata rappresentata dall'associazione EU ProSun, richiedente nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza relativa alle misure compensative esistenti. EU ProSun ha rappresentato quattro produttori dell'Unione. Altri due produttori di celle hanno espressamente sostenuto la posizione di EU ProSun. EU ProSun ha altresì rappresentato Solar World in qualità di produttore a monte di wafer e un altro produttore di wafer dell'UE.

(752)

Durante l'inchiesta iniziale la Commissione ha accertato che un afflusso massiccio di celle e moduli solari cinesi oggetto di sovvenzioni ed esportati verso l'Unione aveva contribuito al fallimento di numerosi produttori di celle dell'Unione. L'istituzione delle misure ha permesso ai produttori dell'Unione restanti di riprendere, consolidare e stabilizzare la produzione di celle. In particolare, i mezzi di produzione e i dipendenti di uno dei maggiori fabbricanti di celle dell'Unione, Bosch Solar Energy, sono rimasti operativi fino all'acquisizione da parte di Solar World nel 2014.

(753)

Se le misure sulle celle venissero abrogate, si verificherebbero nuovamente le esportazioni di celle cinesi a prezzi sovvenzionati in grandi quantità, che causerebbero un grave pregiudizio all'industria dell'Unione e avrebbero conseguenze estremamente negative per l'industria di celle dell'Unione. Ingenti investimenti di capitale in attrezzature sofisticate per la produzione sarebbero vanificati. Vi è il rischio che almeno 1 700 lavoratori altamente qualificati perdano il proprio posto di lavoro. La Commissione è stata altresì informata dell'intenzione di alcune società dell'Unione di ripristinare circa 300 MW di capacità, qualora le misure venissero mantenute.

(754)

Il declino dell'industria della produzione di celle dell'Unione avrebbe inoltre ripercussioni negative sulle attività di ricerca e sviluppo dell'Unione. La cella è la componente principale di un modulo e gran parte delle attività di ricerca e sviluppo condotte lungo la catena del valore del solare è incentrata sulle celle. Se venissero rimosse le misure relative alle celle, gli investimenti europei in ricerca e sviluppo rallenterebbero e il know-how finora maturato andrebbe perso o dovrebbe essere trasferito a paesi terzi. Vi è pertanto il rischio che l'esclusione delle celle consolidi la dipendenza dei produttori di moduli dell'Unione dalle importazioni di celle.

(755)

L'abrogazione delle misure relative alle celle potrebbe altresì compromettere le misure sui moduli. Essa darebbe ai produttori cinesi la possibilità di esportare celle a prezzi sleali e integrarle in moduli tramite le loro filiali o fabbricanti a contratto situati nell'Unione. Le catene di montaggio dei moduli possono essere predisposte in tempi relativamente brevi, come dimostrato dalla rapida realizzazione di capacità di produzione di moduli nel Sud Est asiatico (cfr. il considerando 734). EU ProSun ha sostenuto che un tale scenario si era già verificato negli USA tra il 2012 e il 2014, quando le misure sui moduli non sono state efficaci. La situazione è cambiata solo quando è stata estesa alle celle la definizione iniziale del prodotto.

(756)

Il mantenimento delle misure sulle celle è pertanto chiaramente nell'interesse dei produttori di celle dell'Unione e può altresì conferire alcuni vantaggi ai produttori di moduli dell'Unione.

(757)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, Jabil ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui la revoca delle misure relative alle celle permetterebbe ai produttori cinesi di esportare le celle a prezzi sleali e di assemblarle in moduli tramite le loro filiali o tramite fabbricanti a contratto situati nell'Unione. In risposta all'argomentazione di Jabil, la Commissione ha ribadito di aver accertato il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure. La Commissione ha anche spiegato che i fabbricanti a contratto come Jabil presentano un modello aziendale e una struttura dei costi molto diversi rispetto al resto dell'industria dell'Unione. In particolare tali fabbricanti operano con risorse generali molto più ridotte, poiché non hanno le stesse responsabilità per la vendita e la commercializzazione dei loro prodotti nonché per la ricerca e lo sviluppo, come indicato ai considerando 513 e 563. Pertanto, se la Commissione abrogasse le misure relative alle celle nell'interesse dei produttori di moduli dell'Unione, niente impedirebbe a un fabbricante a contratto di assemblare moduli a partire da celle cinesi oggetto di dumping. In effetti un fabbricante a contratto non è neppure tenuto a conoscere il prezzo reale di una cella, in quanto generalmente il suo modello aziendale consiste nel far pagare un corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione a un'altra società che fornisce i fattori produttivi e assume la piena responsabilità della vendita del prodotto. La Commissione continua pertanto a ritenere che la cessazione delle misure relative alle celle rischia di portare a prezzi sleali per i moduli, che potrebbero essere assemblati nell'Unione a partire da celle cinesi oggetto di dumping tramite imprese collegate o fabbricanti a contratto.

(758)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SPE ha affermato che non vi è alcun nesso causale tra le importazioni di celle dalla RPC e le vendite di celle fabbricate nell'Unione; a suo parere l'industria dell'Unione doveva far fronte alla concorrenza dei paesi terzi. La stessa parte interessata ha sostenuto che le misure non hanno protetto gli investimenti nell'industria delle celle e che il personale operante in tale industria non rischia di perdere il lavoro in caso di scadenza delle misure. Tale parte ha inoltre affermato che il mercato vincolato delle celle non era stato colpito dalle importazioni di celle cinesi.

(759)

La Commissione ha effettuato un'ulteriore analisi dell'impatto delle vendite di celle da paesi terzi, come illustrato al considerando 579, e ha ribadito che le vendite da paesi terzi non hanno causato pregiudizio. Essa ha inoltre analizzato ulteriormente l'impatto delle misure sugli investimenti nell'industria di celle dell'Unione, come indicato al considerando 571, e riaffermato che le misure hanno un impatto positivo sugli investimenti. Essa ha inoltre riscontrato un'incidenza delle importazioni cinesi sul mercato vincolato delle celle dell'Unione, come indicato al considerando 508. Data la scarsa redditività attuale dell'industria di celle dell'Unione, la Commissione ha continuato a ritenere che il personale operante nell'industria di celle dell'Unione rischierebbe di perdere il lavoro se le misure venissero lasciate scadere.

7.3.   Interesse degli importatori indipendenti di celle

(760)

Durante il PIR non si è manifestato alcun importatore indipendente di celle. Le celle vengono importate tramite produttori di moduli dell'Unione o importatori collegati dei produttori cinesi.

7.4.   Interesse dell'industria a valle — Produttori di moduli

(761)

Sette produttori europei di moduli si sono manifestati richiedendo l'esclusione delle celle dalla misura. Alcune di queste società sostengono la posizione di EU ProSun relativamente al mantenimento delle misure sui moduli. Alcune società a monte e a valle hanno trasmesso osservazioni contrarie alle misure specificamente sulle celle; gran parte delle società a monte e a valle si è però concentrata sulle ragioni e sugli effetti dell'abrogazione delle misure relative ai moduli.

(762)

Le parti a favore dell'abrogazione delle misure sulle celle hanno richiamato l'attenzione sul fatto che pressoché tutte le celle prodotte nell'Unione vengono utilizzate internamente da società integrate verticalmente. Per questo motivo, i produttori di moduli non verticalmente integrati, che rappresentano oltre il 65 % della produzione di moduli dell'Unione, dipendono dalle importazioni di celle. Queste parti hanno affermato che pressoché tutte le importazioni di celle verso l'Unione sono soggette alle misure o a controlli doganali approfonditi imposti dalle misure antielusione applicate alle celle provenienti dalla Malaysia o da Taiwan. Ciò comporta un onere amministrativo e finanziario aggiuntivo a carico dei fabbricanti di moduli non verticalmente integrati. Le parti interessate che si oppongono alle misure sulle celle hanno inoltre sostenuto che le misure sulle celle sono state inefficaci, in quanto non sono state in grado di portare nuove capacità nell'Unione. Le parti interessate ritengono che le misure aumentano altresì il prezzo del prodotto finale, ossia i moduli, esercitando un impatto negativo sulla domanda, sui clienti e sugli obiettivi di politica ambientale più ampi dell'Unione europea.

7.4.1.   Scarsità di approvvigionamento di celle nell'Unione

(763)

Le parti interessate che richiedono l'abrogazione delle misure sulle celle hanno affermato che non vi è disponibilità di celle prodotte nell'UE sul mercato dell'Unione. Vi sono solamente alcuni produttori di celle nell'Unione e pressoché tutti fra loro usano le celle internamente, vendendone solo pochissimi pezzi a terzi. I piccoli volumi venduti sono di solito di qualità inferiore. In base alla sua inchiesta, la Commissione ha concordato sul fatto che le celle vendute dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione soddisfano meno del 5 % della domanda dei produttori di moduli non verticalmente integrati dell'Unione.

(764)

Le parti sostengono altresì che anche se sul mercato libero fossero vendute più celle dell'Unione, la capacità e la produzione di celle dell'Unione sarebbero di gran lunga insufficienti per soddisfare la domanda totale dell'Unione e ancor meno adeguate per soddisfare la domanda totale di moduli. La Commissione ha accertato che durante il PIR la produzione di celle registrata nell'Unione è stata pari a 1 270 MW, ossia poteva soddisfare il 37 % della domanda totale di celle dell'Unione, stimata a 3 409 MW. La capacità di produzione di celle dell'Unione poteva soddisfare all'incirca il 18 % della domanda totale di moduli dell'Unione (all'incirca 7 200 MW durante il PIR).

(765)

Numerose parti hanno sostenuto che le misure sulle celle vanno a vantaggio di un'unica società, Solar World, creando una situazione di svantaggio concorrenziale per la maggior parte dei produttori di moduli non verticalmente integrati rispetto a detta società. Solar World ha rappresentato oltre il 70 % dell'intera produzione di celle dell'Unione durante il PIR. Solar World non vende celle sul mercato libero, se non quelle che ritiene non soddisfino i suoi standard elevati. Queste parti interessate hanno sostenuto che le importazioni da paesi terzi costituiscono l'unico modo a loro disposizione per rifornirsi di celle. Se le misure sulle celle non venissero abrogate, tali società si troverebbero in una situazione di svantaggio competitivo rispetto al produttore di celle in posizione dominante nell'Unione.

(766)

Come evidenziato in precedenza, la Commissione ha riscontrato che la produzione di celle dell'Unione ha rappresentato il 35 % della domanda di celle nell'UE e che questa percentuale è aumentata dal 23 % registrato nel 2012. Ciò significa che una percentuale consistente del fabbisogno di celle dell'UE può essere soddisfatta da celle fabbricate nell'Unione, indipendentemente se siano vendute per un uso vincolato o meno. La Commissione ha altresì ricordato che il costo medio di produzione delle celle nell'Unione è stato al di sopra del prezzo contrattuale di vendita medio cinese e taiwanese (come riferito da PV Insights). Ciò significa che i produttori di moduli non verticalmente integrati dell'Unione potevano acquistare le celle da fornitori esterni all'UE a prezzi simili o addirittura inferiori. Tale conclusione è valida anche tenendo conto del fatto che le celle prodotte nell'Unione da produttori verticalmente integrati sono celle di elevata efficienza e alta qualità, e dunque più costose. Le misure non conferiscono, pertanto, un vantaggio competitivo ai produttori di celle e di moduli verticalmente integrati rispetto ai fabbricanti non verticalmente integrati.

(767)

La Commissione ha osservato altresì che l'unico periodo in cui i fabbricanti di moduli non verticalmente integrati dell'Unione hanno avuto difficoltà con l'approvvigionamento delle celle, è coinciso con un'impennata eccezionale della domanda alla fine del 2015 e all'inizio del 2016 nella RPC. In tale periodo la domanda cinese di energia solare ha raggiunto un picco di 22 GW (131). L'obiettivo cinese relativo agli impianti solari è stato supportato da generosi regimi di remunerazione che hanno provocato un temporaneo picco delle installazioni. Persino le consistenti sovraccapacità produttive di celle cinesi sono state temporaneamente insufficienti a soddisfare questa insolita impennata della domanda. Alcuni fabbricanti di moduli cinesi hanno in via eccezionale dovuto ricorrere alle importazioni di celle dall'estero, il che ha causato una carenza temporanea di celle a livello globale e un aumento dei prezzi delle celle. I prezzi contrattuali di vendita delle celle indicati da PV Insights si sono attestati al di sopra del prezzo minimo all'importazione nel periodo caratterizzato dalla scarsità delle celle, ossia tra novembre 2015 e marzo 2016. Pertanto, anche se le misure non erano in vigore i produttori di moduli dell'UE avrebbero dovuto avere difficoltà simili con l'approvvigionamento di celle, in quanto per un periodo di tempo relativamente breve la RPC è stata caratterizzata da questa singolare scarsità di celle.

(768)

Questo periodo di domanda particolarmente alta di celle è altresì coinciso, in parte, con l'inchiesta antielusione della Commissione, relativa alle celle e ai moduli provenienti dalla Malaysia e da Taiwan. La registrazione di celle e moduli, di applicazione dalla data di apertura dell'inchiesta antielusione, ovvero maggio 2015, ha causato alcune difficoltà di approvvigionamento aggiuntive ai produttori di moduli dell'Unione. I produttori di moduli hanno attraversato un periodo di incertezza, poiché non sapevano se i loro fornitori di Taiwan o della Malaysia fossero produttori autentici e potessero ottenere un'esenzione dai dazi. A febbraio 2016, infine, oltre 20 produttori di celle malesi e taiwanesi che hanno collaborato all'inchiesta sono stati accertati come produttori autentici. L'incertezza temporanea sull'approvvigionamento è dunque venuta meno.

(769)

La Commissione ha altresì accertato l'infondatezza dell'argomentazione secondo cui le misure sulle celle proteggevano una sola società, Solar World. Come indicato al considerando 751, altri cinque produttori di celle si sono espressi chiaramente a favore del mantenimento delle misure sulle celle. La Commissione è a conoscenza del fatto che nell'Unione vi sono oltre 10 produttori di celle. La motivazione principale per la quale un unico produttore attualmente rappresenta oltre il 70 % di tutte le celle prodotte nell'Unione sta nel fatto che molti altri produttori di celle sono usciti dal mercato, in quanto non più in grado di contrastare la concorrenza sleale dei prodotti cinesi oggetto di sovvenzioni. Mentre gran parte di questi produttori è uscita dal mercato, nel 2014 Solar World ha rilevato una delle maggiori società di produzione di celle dell'Unione. Il produttore in questione stava uscendo dal mercato e se non fosse avvenuta l'acquisizione, oltre 500 lavoratori altamente qualificati avrebbero perso il posto di lavoro. Solar World ha affermato che in assenza delle misure non solo non sarebbe riuscita ad acquisire l'altra società e salvare i posti di lavoro, ma le sue stesse strutture per la produzione di celle avrebbero già dichiarato fallimento.

(770)

Pertanto, gli assemblatori di moduli non verticalmente integrati dell'Unione non devono affrontare una scarsità di approvvigionamenti, né si trovano in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto ai fornitori verticalmente integrati. Di conseguenza, i consumatori di moduli dell'Unione non subiscono ripercussioni negative per il fatto che la produzione di celle dell'Unione riesce a soddisfare solo una percentuale relativamente ridotta del consumo di moduli.

7.4.2.   Oneri amministrativi causati dalle misure

(771)

Le parti interessate che hanno chiesto l'abrogazione delle misure relative alle celle hanno sostenuto che tali misure comportano un notevole aggravio di rischi, capitale circolante e oneri amministrativi a carico dei produttori di moduli importatori non verticalmente integrati. Questo è il risultato dell'ottemperanza alle complesse procedure dell'impegno. Alcuni produttori di moduli hanno sostenuto che la situazione si è esacerbata dopo l'apertura dell'inchiesta antielusione nei confronti di Taiwan e della Malaysia. I produttori non verticalmente integrati sono soggetti a rigidi controlli dei documenti in fase di sdoganamento delle merci, anche se importano da società che hanno diritto all'esenzione. Essi hanno denunciato il fatto che, in alcuni casi, vi sono state numerose settimane di ritardo a causa di semplici lacune procedurali nella documentazione, quali la mancanza di un timbro o di una firma al posto giusto. Le celle cinesi importate nell'ambito dell'impegno sono soggette ad analoghi rigidi controlli e a procedure amministrative onerose. Secondo questi produttori, dunque, quasi il 100 % delle importazioni di celle verso l'Unione è soggetto a controlli rigorosi da parte delle autorità doganali, che spesso comportano ritardi nella spedizione, ulteriore lavoro amministrativo e un maggiore fabbisogno di capitale circolante. Ciò li pone in una situazione di ulteriore svantaggio concorrenziale non solo rispetto ai produttori del resto del mondo, ma anche rispetto al maggiore fabbricante europeo di moduli verticalmente integrato.

(772)

La Commissione ha ricordato che sono occorsi provvedimenti aggiuntivi per migliorare il monitoraggio delle misure ed evitare ogni possibile forma di elusione e compensazione incrociata che potrebbe compromettere l'impegno. Altre soluzioni in grado di proteggere in modo efficace l'industria dell'Unione ed evitare l'elusione dei moduli cinesi possono essere l'oggetto di un riesame intermedio. Sono necessari maggiori controlli da parte delle autorità doganali degli Stati membri per proteggere in modo efficace l'industria dell'Unione dall'afflusso di prodotti a prezzi sleali.

7.4.3.   Impatto delle misure relative alle celle sui prezzi dei moduli e sulla domanda

(773)

Numerose parti che richiedono l'abrogazione delle misure sulle celle hanno affermato che queste aumentano il costo della componente fondamentale dei moduli solari e, di conseguenza, il prezzo dei nuovi impianti solari, con un effetto freno sulla domanda di moduli solari. Alcune parti hanno sostenuto che dopo il PIR, nella seconda metà del 2016, i prezzi contrattuali di vendita medi globali sono diminuiti in modo significativo al di sotto del prezzo minimo all'importazione, gravando ancora di più sui fabbricanti di moduli non verticalmente integrati dell'Unione.

(774)

La Commissione ha riscontrato che un prezzo contrattuale di vendita medio globale delle celle, come riferito da PV Insights, si è attestato a un valore vicino al prezzo minimo all'importazione per gran parte del periodo di validità delle misure. Se si assume pertanto il prezzo contrattuale di vendita quale parametro di riferimento, le misure non hanno aumentato in modo significativo il prezzo della componente fondamentale dei moduli.

(775)

La Commissione ha riscontrato che i prezzi contrattuali di vendita globali sono diminuiti notevolmente nella seconda metà del 2016, in quanto il settore solare ha attraversato un ciclo di espansione e contrazione, come illustrato al considerando 767 Durante il quarto trimestre del 2016 i prezzi delle celle si sono stabilizzati e hanno persino iniziato a salire di nuovo, un andamento prevedibile quando si attraversa un ciclo di espansione e contrazione. Ciononostante, se tiene conto dell'effetto della curva di apprendimento del settore solare, il nuovo prezzo a più lungo termine delle celle solari sarà probabilmente fissato al di sotto del livello che era prevalentemente registrato prima del ciclo di espansione e contrazione. Come evidenziato al considerando 676, l'indice dei prezzi, che la Commissione ha utilizzato per adeguare il prezzo minimo all'importazione, non ha riflettuto appieno tali diminuzioni del costo della produzione di celle e moduli solari per la maggior parte del 2016. Nell'ambito di un riesame intermedio si potrà valutare un modo migliore per far corrispondere il livello delle misure alla curva di apprendimento dell'industria del solare.

(776)

L'impatto delle misure sulla domanda di energia solare nell'Unione è stato analizzato approfonditamente alla sezione 6.3. La Commissione ha accertato la presenza di numerosi altri fattori che influenzano la domanda di moduli molto di più di quanto non la influenzino le misure. Tali considerazioni si applicano anche alle celle, essendo queste la componente fondamentale dei moduli.

(777)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SPE ha sostenuto che, per la maggior parte del tempo in cui le misure erano in vigore, il prezzo medio globale di acquisto per le celle non si era avvicinato al prezzo minimo all'importazione. Tale parte ha suffragato questa dichiarazione con un articolo tratto dal numero di novembre 2016 di PV-Magazine (132) e con dati provenienti da Energy Trend PV (133).

(778)

Il prezzo minimo all'importazione ha seguito da vicino i prezzi globali delle celle denominati in euro a partire da dicembre 2013, quando sono state istituite le misure, fino a settembre 2015, quando si è concluso il PIR, come riferito da PV Insights. La Commissione ha osservato inoltre che nel 2016, al di fuori del periodo in esame, il prezzo minimo all'importazione si è temporaneamente sganciato dai prezzi globali di acquisto. Sia l'articolo menzionato che i dati forniti si riferivano all'andamento dei prezzi al di fuori del periodo in esame. La Commissione ha pertanto ribadito che le misure relative alle celle hanno avuto un impatto solo molto limitato sui produttori non integrati di moduli.

7.5.   Conclusioni sull'esame intermedio

(779)

La Commissione ha concluso che non esistono ragioni valide per l'abrogazione delle misure relative alle celle per motivi di interesse dell'Unione. In particolare, essa ha accertato che le misure erano efficaci nel mantenere, e in qualche misura, ripristinare la produzione di celle nell'Unione. Le celle fabbricate nell'Unione coprono una percentuale significativa della domanda di celle dell'Unione. Vi è la probabilità che l'abrogazione delle misure sulle celle causi il crollo dell'industria della produzione di celle dell'Unione, nonché la perdita di posti di lavoro altamente qualificati e il vanificarsi delle attività di ricerca e sviluppo correlate. La Commissione ha altresì considerato che le misure sulle celle non attribuiscono un vantaggio competitivo ai produttori di moduli dell'Unione verticalmente integrati nei confronti dei fabbricanti non verticalmente integrati. I produttori di moduli non verticalmente integrati possono accedere a rifornimenti sufficienti di celle al di fuori della Cina a prezzi non superiori di quelli che verrebbero applicati internamente dai fabbricanti integrati verticalmente.

(780)

Inoltre, nel riesame degli interessi dei produttori di moduli non verticalmente integrati, la Commissione ha ricevuto numerosi reclami relativi agli oneri amministrativi a loro carico, mentre i produttori dell'Unione hanno denunciato il persistere di pratiche di elusione. Tali questioni possono essere affrontate nell'ambito di un riesame intermedio sulla forma delle misure.

(781)

Infine, la Commissione ha osservato che per la maggior parte del 2016 il meccanismo di adeguamento del prezzo minimo all'importazione non ha seguito la ripida curva di apprendimento del settore per le celle. L'attuale sistema di adeguamento preclude pertanto ai fabbricanti di moduli europei la possibilità di beneficiare dei miglioramenti globali in termini di efficienza, e tale circostanza potrebbe indurre a rivedere la questione. Ciò può avvenire nell'ambito di un riesame intermedio che valuti un meccanismo di adeguamento che possa essere associato ad un'altra forma della misura.

(782)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno anche sostenuto che il riesame intermedio proposto avrebbe richiesto troppo tempo per tutelare gli interessi dei produttori non integrati di moduli. La Commissione ha osservato che dopo la divulgazione delle conclusioni, vale a dire all'inizio del 2017, il prezzo minimo all'importazione è notevolmente sceso, determinando una notevole riduzione del divario tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo medio globale di vendita. Inoltre, la Commissione intende completare il riesame intermedio entro il 2017.

8.   MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE

(783)

Dalle conclusioni tratte in merito al persistere e al rischio di reiterazione delle pratiche di sovvenzione e al persistere del pregiudizio, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, ne consegue che dovrebbero essere mantenute le misure compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei loro componenti chiave (celle), originari o provenienti dalla RPC, istituite con il regolamento (UE) n. 1239/2013.

(784)

Come illustrato in dettaglio alla sezione 6.3, dall'inchiesta è emerso che le misure potrebbero avere un maggior impatto sulla domanda in futuro, dopo che la modifica delle politiche di sostegno alle rinnovabili sarà completata, la posizione fiscale dell'autoconsumo chiarita e la parità di rete realizzata in una parte più ampia dell'Europa. Ne consegue che le misure dovrebbero essere eccezionalmente prorogate per 18 mesi, dopodiché sarebbero lasciate scadere in conformità alle norme applicabili del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto, in base agli elementi di prova a disposizione in questa fase, che nel valutare i probabili effetti negativi sull'industria a monte e a valle e sui consumatori a fronte dei benefici che l'industria dell'Unione trarrebbe dalla misure, 18 mesi costituiscono un adeguato compromesso tra gli interessi in gioco.

(785)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, EU ProSun ha contestato questo ragionamento, sostenendo che le misure dovrebbero essere prorogate per un periodo di cinque anni. Essa ha considerato che l'incertezza normativa che deprime la domanda di energia solare non sarà probabilmente eliminata nel prossimo futuro. Solo una proroga di cinque anni consentirebbe di creare la stabilità necessaria per promuovere il protrarsi della ripresa dell'industria dell'Unione mediante la creazione di un migliore contesto per gli investimenti. La Commissione ha ribadito che il settore dell'energia solare dell'Unione stava attraversando una profonda fase di transizione, con il graduale abbandono di uno strumento di sostegno tradizionale (tariffa di riacquisto) a favore di gare d'appalto per i grandi impianti su scala industriale e dell'autoconsumo per gli impianti commerciali e, in misura minore, residenziali. A suo parere, questa transizione potrebbe manifestare effetti quantificabili in diversi Stati membri già entro 18 mesi. La Commissione prevede in particolare che saranno indette in questo periodo numerose gare d'appalto sulla base della capacità e che aumenterà la diffusione dell'energia solare trainata dalla parità di rete al dettaglio. La Commissione continua a ritenere opportuno prorogare le misure per soli 18 mesi.

(786)

I produttori esportatori della Malaysia e di Taiwan esentati dall'applicazione delle misure, prorogate dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/184, saranno esentati anche dall'applicazione delle misure istituite dal presente regolamento.

(787)

In considerazione delle conclusioni secondo le quali non sussistono ragioni valide per abrogare le misure sulle celle per motivi di interesse dell'Unione, il riesame intermedio parziale aperto a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base dovrebbe essere chiuso.

9.   FORMA DELLE MISURE

(788)

L'impegno accettato dalla Commissione con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 della Commissione (134), continua a trovare applicazione per tutta la durata delle misure definitive istituite dal presente regolamento. Gli esportatori a cui si applica l'impegno sono riportati in elenco nell'allegato di detta decisione.

(789)

Tuttavia, come evidenziato ai considerando 747 e 748, nonché ai considerando 780 e 781, è altresì opportuno condurre un riesame intermedio ex officio sulla forma della misura e i meccanismi di adeguamento correlati.

(790)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (135) non ha espresso alcun parere. La Commissione ha successivamente presentato al comitato una versione modificata del progetto di regolamento di esecuzione che prevede la riduzione della durata della misura da 24 a 18 mesi. Il comitato non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (lo spessore delle celle non è superiore a 400 micrometri), attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039) e originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT.

Dalla definizione del prodotto in esame sono esclusi i seguenti tipi di prodotto:

caricatori solari, composti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a ricaricare batterie,

prodotti fotovoltaici a film sottile,

prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non sono destinati a generare energia elettrica e che consumano l'energia elettrica generata dalle celle fotovoltaiche integrate in silicio cristallino,

moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

2.   L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Società

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

4,9

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

6,3

B797

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

3,5

B791

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

5,0

B794

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

11,5

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

11,5

B927

Delsolar (Wujiang) Ltd

0

B792

Renesola Jiangsu Ltd

Renesola Zhejiang Ltd

4,6

B921

JingAo Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

6,5

B845

Società elencate nell'allegato

6,4

 

Tutte le altre società (136)

11,5

B999

3.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, sono esenti dal dazio compensativo istituito dall'articolo 1, a condizione che:

a)

una società il cui nome figura nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua società collegata, anch'essa iscritta nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, alle società nell'Unione a esse collegate operanti come importatori che procedano all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione e

b)

tali importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all'allegato 2 del presente regolamento e

c)

tali importazioni siano corredate di un certificato d'impegno per l'esportazione a norma dell'allegato 3 del presente regolamento e

d)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

2.   All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:

a)

ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo o

b)

laddove la Commissione revochi l'accettazione dell'impegno, a norma dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 2016/1037, con un regolamento o una decisione che si riferisca a operazioni particolari e dichiari invalide le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

Articolo 3

Le società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, e che sono soggette a determinate condizioni ivi specificate, emetteranno inoltre una fattura per le operazioni che non beneficiano di un'esenzione dai dazi compensativi. Tale fattura è una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all'allegato 4 del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Il dazio compensativo definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033) ad eccezione di quelli fabbricati dalle società sottoelencate:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Malaysia

AUO — SunPower Sdn. Bhd.

C073

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

C074

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

C075

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

C076

TS Solartech Sdn. Bhd.

C077

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

C058

AU Optronics Corporation

C059

Big Sun Energy Technology Inc.

C078

EEPV Corp.

C079

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

C080

Gintech Energy Corporation

C081

Gintung Energy Corporation

C082

Inventec Energy Corporation

C083

Inventec Solar Energy Corporation

C084

LOF Solar Corp.

C085

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

C086

Motech Industries, Inc.

C087

Neo Solar Power Corporation

C088

Perfect Source Technology Corp.

C089

Ritek Corporation

C090

Sino-American Silicon Products Inc.

C091

Solartech Energy Corp.

C092

Sunengine Corporation Ltd.

C093

Topcell Solar International Co., Ltd.

C094

TSEC Corporation

C095

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C096

2.   L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 1 del presente articolo o autorizzate dalla Commissione in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, è soggetta alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore o dallo speditore, recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal suo nome e dalla sua funzione. Nel caso delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue: «Il sottoscritto certifica che le celle fotovoltaiche in silicio cristallino (volume) vendute per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Nel caso dei moduli fotovoltaici in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue: «Il sottoscritto certifica che i moduli fotovoltaici in silicio cristallino (volume) venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati

i)

da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato); OPPURE

ii)

da una parte terza in subappalto per (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato)

(barrare, a seconda del caso, una delle due opzioni precedenti) con le celle fotovoltaiche in silicio cristallino fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC [da aggiungere se il paese interessato è soggetto alle misure iniziali o alle misure antielusione in vigore]) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora tale fattura non sia presentata e/o nella summenzionata dichiarazione non vengano forniti uno o entrambi i codici addizionali TARIC, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» e nella dichiarazione doganale si richiede la dichiarazione del codice addizionale TARIC B999.

3.   Salvo diversamente specificato, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 5

Il riesame intermedio parziale aperto a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1037, delle misure compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari della Repubblica popolare cinese o da essa provenienti (137) è chiuso.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso resta in vigore per un periodo di 18 mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/657/UE della Commissione, del 10 settembre 2014, relativa all'accettazione di una proposta di un gruppo di produttori esportatori, in collaborazione con la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, per alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno di cui alla decisione di esecuzione 2013/707/UE (GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6).

(5)  Regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2015/1403 (GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1), (UE) 2015/2018 (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23), (UE) 2016/115 (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47), (UE) 2016/1045 (GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5), e (UE) 2016/1998 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8) che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori.

(6)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU C 147 del 5.5.2015, pag. 4).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 della Commissione, del 6 gennaio 2016, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 4 del 7.1.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56).

(9)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative (GU C 137 del 25.4.2015, pag. 28).

(10)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) 2016/1037.

(11)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

(12)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.

(13)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari della Repubblica popolare cinese o da essa provenienti (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33).

(14)  Cfr nota a piè di pagina 13.

(15)  Relazioni del panel: ChinaGOES (punto 7.289); GuatemalaCement II (punto 8.252); USSteel plate (nota a piè pagina 67); ECSalmon (punto 7.360); USCountervailing and Anti-dumping Measures (punto 16.9)/relazioni dell'organo d'appello: USShrimp (punto 158); USHot rolled steel (punto 99).

(16)  Le tre azioni legali in corso, pendenti dinanzi al Tribunale, riguardano altri aspetti e con esse non si impugnano le conclusioni sulle pratiche di sovvenzione.

(17)  Capo 10, sezione 1, del dodicesimo piano quinquennale: «Nel settore delle nuove energie, si pone l'accento sullo sviluppo […] dell'utilizzo dell'energia solare e della produzione di energia fotovoltaica e fototermica.»

(18)  Sezione III.ii.1 del dodicesimo piano quinquennale per il settore dell'energia solare fotovoltaica.

(19)  Sezione III.iii.1 del dodicesimo piano quinquennale per il settore dell'energia solare fotovoltaica.

(20)  Sezione III.ii.3 del dodicesimo piano quinquennale per il settore dell'energia solare fotovoltaica.

(21)  Sezione VI.i del dodicesimo piano quinquennale per il settore dell'energia solare fotovoltaica.

(22)  Capo 23, riquadro 8: «Strategic actions for the development of emerging industries» (azioni strategiche per lo sviluppo di settori emergenti), del tredicesimo piano quinquennale: «Attueremo l'industrializzazione e realizzeremo progressi fondamentali nell'ambito delle celle fotovoltaiche di nuova generazione.»; capo 30, sezione 1: «Promoting energy structure optimization and upgrading» (promuovere l'ottimizzazione e il miglioramento della struttura energetica): «Promuoveremo lo sviluppo […] della produzione di energia fotovoltaica. Miglioreremo il sostegno strategico per […] l'energia […] solare».

(23)  http://en.ndrc.gov.cn/policyrelease/201612/P020161207645766966662.pdf

(24)  Cfr. il considerando 170 del regolamento iniziale.

(25)  Relazione monetaria cinese per il terzo trimestre del 2014.

(26)  Relazione monetaria cinese per il terzo trimestre del 2014.

(27)  Relazione monetaria cinese per il primo, il secondo e il terzo trimestre del 2015.

(28)  Relazione monetaria cinese per il primo e il secondo trimestre del 2015.

(29)  Relazione monetaria cinese per il terzo trimestre del 2015.

(30)  https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1481513/000114420415023130/v404971_20f.htm.

(31)  Causa 234/84, Belgio/Commissione, Racc. 1986, pag. 2263, punto 14; causa 40/85, Belgio/Commissione, Racc. 1986, pag. 2321, punto 13; cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103, punto 22; e causa C-334/99, Germania/Commissione, Racc. 2003, pag. I-1139, punto 134.

(32)  http://www.cmhk.com/main/a/2016/a26/a30448_30530.shtml.

(33)  http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-10-25/china-starts-loan-prime-rate-as-new-benchmark-in-market-push; http://www.shibor.org/shibor/web/html/index_e.html

(34)  http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-bank-china/pbc-interest-rate.aspx

(35)  Cfr. i considerando da 181 a 185 del regolamento iniziale.

(36)  Cfr. il considerando 180 del regolamento iniziale.

(37)  Cfr. il considerando 192 del regolamento iniziale.

(38)  

Fonte: relazione annuale di JinkoSolar Holding Co., Ltd. a norma della sezione 13 o della sezione 15 (d) del Securities Exchange Act del 1934, per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2015, pagg. 10 e 38.

(39)  Relazione dell'organo di appello, causa US-Aircraft (seconda denuncia), punto 753.

(40)  Relazione del panel, causa US-Aircraft, punto 7.1235.

(41)  

Fonte: Servizi professionali Bloomberg

(42)  Cfr. nota a piè di pagina 41.

(43)  Relazione del panel, Comunità europee e determinati Stati membri — Misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni, WT/DS316/R (30 giugno 2010), punti 7.735-7.738.

(44)  Cfr. il considerando 253 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

(45)  Cfr. i considerando da 225 a 235 del regolamento iniziale.

(46)  Cfr. i considerando da 245 a 247 del regolamento iniziale.

(47)  http://www.most.gov.cn/ztzl/gjzctx/ptzcqt/200802/t20080222_59213.htm

(48)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23).

(49)  Canada CVD Modules and Laminates originating in the PRC, decisione di giugno 2015.

(50)  http://program.most.gov.cn

(51)  http://program.most.gov.cn

(52)  Cfr. tra l'altro il regolamento (UE) 2016/113 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 16), considerando da 52 a 56.

(53)  Cfr. ad esempio il regolamento di esecuzione (UE) 2016/113, citato alla nota che precede.

(54)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 47).

(55)  Bloomberg New Energy Finance, Global PV Demand, 18 febbraio 2016, Global Market Outlook Solar Power Europe, luglio 2016; IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, giugno 2016; PV Status Report 2016, ottobre 2016, uno studio del Centro comune di ricerca disponibile al seguente indirizzo: https://setis.ec.europa.eu/sites/default/files/reports/Perspectives%20on%20future%20large-scale%20manufacturing%20of%20PV%20in%20Europe.pdf, data di accesso: 12.12.2016.

(56)  Regolamento (UE) n. 182/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 61 del 5.3.2013, pag. 2).

(57)  Comext è la banca dati delle statistiche del commercio estero gestita da Eurostat.

(58)  Tutte le tabelle da 1 a 11 contengono cifre arrotondate. Gli indici e le percentuali sono basati sui dati effettivi e possono differire se espressi sulla base di cifre arrotondate.

(59)  Quest'ultimo non si basava sul margine di sovvenzione.

(60)  I dati effettivi hanno dovuto essere presentati sotto forma di intervalli di valori per evitare che altre società incluse nel campione possano dedurre l'utile realizzato da Jabil.

(61)  Cfr. relazione annuale del gruppo SolarWorld per il 2015, consultabile all'indirizzo: http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/annual_report_2015_web.pdf, pag. 58.

(62)  Annuncio consolidato trimestrale Q3 2016, SolarWorld http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/2016/solarworld-q3-2016-web-en.pdf, pagg. 8-9.

(63)  Bloomberg New Energy Finance («BNEF»), Solar manufacturer capacity league table; data di accesso: 28.10.2016.

(64)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 18.

(65)  BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016.

(66)  IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, giugno 2016, pag. 23. La differenza sembra dovuta al fatto che IHS include tutti i moduli stoccati nei depositi, consegnati o installati. Global Market Outlook tiene invece conto solo dei moduli installati che già producono energia elettrica.

(67)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 18.

(68)  IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, giugno 2016, pag. 23.

(69)  Bloomberg New Energy Finance («BNEF»), Solar manufacturer capacity league table; data di accesso: 28.10.2016.

(70)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 18.

(71)  BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016 e IHS, PV Demand Tracker Q4 2016, 9 dicembre 2016.

(72)  BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016.

(73)  Secondo BNEF le società «di primo livello» sono i fornitori «principali» o «bancabili» di moduli solari. La «bancabilità», ossia la probabilità che i progetti che contemplano prodotti fotovoltaici ricevano un finanziamento del debito senza rivalsa da parte delle banche, è il criterio di base della classificazione in livelli. Le banche e i loro fornitori di perizie tecniche sono estremamente restii a rivelare le loro «liste bianche» di prodotti accettabili. Bloomberg New Energy Finance basa pertanto i suoi criteri sulle operazioni commerciali concluse in passato e registrate nella banca dati interna. Per ulteriori dettagli cfr. BNEF PV Module Maker Tiering System, 4 novembre 2016, disponibile all'indirizzo https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/4/2012/12/bnef_2012-12-03_PVModuleTiering.pdf (data di accesso: 7.11.2016).

(74)  Bloomberg New Energy Finance Solar manufacturer capacity league table; data di accesso: 28.10.2016.

(75)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016.

(76)  Bloomberg New Energy Finance («BNEF»), Solar manufacturer capacity league table, consultato il 28.10.2016.

(77)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 30.

(78)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, luglio 2016.

(79)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016.

(80)  Q3 2016 PV Market Outlook, Solar powernot everyone needs it right now, 1o settembre 2016, pag. 17.

(81)  Q4 2016 PV Market Outlook, Solar Power, 30 novembre 2016, pag. 19.

(82)  Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5), considerando 180, e regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1), considerando da 245 a 247.

(83)  Cfr. tabelle 4a e 10a del regolamento (UE) n. 513/2013.

(84)  Un prezzo molto simile è stato stabilito sulla base della media ponderata del prezzo all'esportazione verso l'UE dai produttori esportatori inclusi nel campione.

(85)  Gli integratori di sistemi sono società che mettono insieme i componenti di un impianto solare come i moduli e gli invertitori, si occupano del montaggio e del magazzinaggio e vendono il tutto come struttura unica agli utenti finali.

(86)  Un ETP annuo corrisponde a 1 680 ore di lavoro. Una media ETP/MW annua dipende dal numero di progetti portati a termine ogni anno in ciascuno dei tre segmenti principali (da tetto commerciali, da tetto residenziali e montati a terra). Per l'installazione completa (ossia comprendente lo sviluppo del progetto e del sito, la distribuzione, la logistica, l'installazione effettiva e le spese generali relative a tutte queste attività), la Commissione parte da un valore di 8,6 ETP/MW per i progetti residenziali, 3,7 ETP/MW per quelli commerciali e 4 ETP/MW per quelli montati a terra.

(87)  Eurobserver: The state of renewable energy in Europe 2015, pag. 128.

(88)  GWS, DIW, DLR et al: Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland und verringerte fossile Brennstoffimporte durch erneuerbare Energien und Energieeffizienz, pag. 8.

(89)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 16.

(90)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, considerando 394.

(91)  Marktanalyse Photovoltaik-Dachanlagen, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2014, pag. 7.

(92)  La curva di apprendimento del 21 % per il 2015 è stata confermata nel numero di marzo 2016 di International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV): Results 2015.

(93)  http://pvinsights.com/

(94)  Bloomberg New Energy Finance, Solar Spot Price Index.

(95)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Relazione sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili, COM(2015) 293 final, pag. 13.

(96)  Cfr., per la Repubblica ceca, la decisione della Commissione SA.40171 del 28 novembre 2016.

(97)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 28 e pag. 5.

(98)  Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, pag. 18.

(99)  Comunicazione della Commissione: Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1), sezioni 3.3.2.1 e 3.3.2.4.

(100)  Gli Stati membri possono optare per una soglia inferiore o per l'eliminazione della soglia.

(101)  Comunicazione della Commissione: Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1), punto 250. Tali norme non si applicano inoltre ai regimi di sostegno che non costituiscono aiuti di Stato. La Commissione non è però a conoscenza di casi di regimi di sostegno ideati dagli Stati membri in modo tale da non costituire aiuto di Stato.

(102)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 8 e pag. 37.

(103)  Tale risultato è stato confermato anche nei Paesi Bassi nell'ambito del programma SDE+, dove nel periodo 2013-2015 il 55 % circa di tutte le offerte basate sull'energia solare ha beneficiato di un sostegno.

(104)  Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, pag. 22.

(105)  Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, pag. 23.

(106)  L'LCOE è il parametro principale del costo dell'energia elettrica prodotta da un cespite per la generazione di energia. Si calcola sommando tutti i costi previsti dell'intero ciclo di vita di un impianto (compresi i costi di costruzione e finanziamento, i combustibili, la manutenzione, le tasse, le assicurazioni e gli incentivi) e dividendo il totale per l'energia prodotta prevista dell'intero ciclo di vita del sistema (in kWh). Tutte le stime dei costi e dei benefici sono adeguate rispetto all'inflazione e attualizzate.

(107)  H2 2016 EMEA LCOE Outlook, ottobre 2016, pag. 2.

(108)  Conversione da USD al tasso di 0,94462.

(109)  BNEF, New Energy Outlook 2016, pag. 28.

(110)  Idem pag. 23 e 2017 Germany Power Market Outlook, 10 gennaio 2017, pag. 9.

(111)  Deutsche Bank 2015 Solar Outlook: accelerating investment and cost competitiveness, 13 gennaio 2015 e Deutsche Bank, Markets research, Industry Solar, 27 febbraio 2015.

(112)  Anche la Spagna applica una sovrattassa sull'energia generata dai pannelli solari. Sebbene la sovrattassa spagnola abbia caratteristiche molto diverse da quella tedesca, entrambe hanno un effetto deterrente sulla domanda di energia solare.

(113)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016)767 final, articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

(114)  Q3 2016 European Policy Outlook, BNEF, 4 agosto 2016, pag. 8.

(115)  Solar Power Europe, Global Market Outlook 2016-2020, pag. 25.

(116)  Idem, pag. 26.

(117)  Idem, pag. 23.

(118)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal.

(119)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition.

(120)  Un utente residenziale medio trascorre molte ore della giornata fuori casa e non può consumare la maggior parte dell'energia elettrica generata dall'impianto da tetto se non stoccandola.

(121)  BNEF, New Energy Outlook 2016, pag. 17.

(122)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(123)  Regolamento originario definitivo, considerando 749.

(124)  Bloomberg New Energy Finance («BNEF»), Solar manufacturer capacity league table; data di accesso: 28.10.2016.

(125)  Regolamento (CE) n. 930/2003 del Consiglio (GU L 133 del 29.5.2003, pag. 1), considerando 224.

(126)  Ibidem.

(127)  Q4 2016 Global Market Outlook, Preparing for a tough year ahead, BNEF, 30 novembre 2016 e Q3 2016 PV Market Outlook, Solar powernot everyone needs it right now, BNEF, 1o settembre 2016.

(128)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal.

(129)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition.

(130)  In base a varie fonti l'industria dell'energia solare raggiunge la curva di apprendimento del 21 %. Ciò significa che ad ogni raddoppio della capacità di produzione di energia solare il costo di produzione dei moduli scende del 21 %. La capacità solare cumulativa globale nel 2013 era di circa 130 GW e si prevede che raggiungerà 290 GW alla fine del 2016; essa è quindi a questo punto raddoppiata e il costo di produzione è sceso del 21 %.

(131)  Q3 2016 PV Market Outlook, Solar powernot everyone needs it right now, BNEF, 1o settembre 2016, pag. 1.

(132)  PvXchange module price index November 2016: Red light, green light.

(133)  Energy Trend PV, Cell prices, aggiornato al 4 gennaio 2017.

(134)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 della Commissione, del 15 novembre 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per cinque produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8).

(135)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(136)  Per le società elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione andidumping parallelo (UE) 2017/367, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (cfr. pagina 131 della presente Gazzetta ufficiale) il codice addizionale TARIC è indicato in tale allegato.

(137)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari della Repubblica popolare cinese o da essa provenienti (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33).


ALLEGATO 1

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

CSI Solar Power (China) Inc.

B805

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

DCWATT POWER Co. Ltd

B815

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Energy Co. Ltd

ET Solar Industry Limited

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne Co. Ltd

B929

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD.

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co, Ltd

B842

Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd

B844

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

B850

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

NICE SUN PV CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

B870

BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd

Shanghai BYD Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

B875

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

B876

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Leshan Topray Cell Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

B880

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

Sopray Energy Co. Ltd

B881

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

B882

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Winsun New Energy Co. Ltd

B887

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

Xìan LONGi Silicon Materials Corp.

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd

B901

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd

B909

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoeletronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd

B913

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923

Zytech Engineering Technology Co. Ltd

B924


ALLEGATO 2

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1.

L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO».

2.

La ragione sociale della società che emette la fattura commerciale.

3.

Il numero della fattura commerciale.

4.

La data di emissione della fattura commerciale.

5.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.

6.

Una descrizione precisa e semplice delle merci e:

il numero di codice del prodotto (NCP),

le specifiche tecniche dell'NCP,

il numero di codice del prodotto della società (CPS),

il codice NC,

il quantitativo (indicato in unità espresse in watt).

7.

La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

il prezzo unitario (in watt),

le condizioni di pagamento applicabili,

i termini di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi.

8.

La ragione sociale della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.

9.

Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da [SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione 2013/707/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


ALLEGATO 3

Certificato d'impegno per l'esportazione

Nel certificato d'impegno per l'esportazione emesso dalla CCCME per ciascuna fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1.

Il nome, l'indirizzo, i numeri di fax e di telefono della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME).

2.

La ragione sociale della società di cui all'allegato della decisione 2013/707/UE che rilascia la fattura commerciale.

3.

Il numero della fattura commerciale.

4.

La data di emissione della fattura commerciale.

5.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.

6.

La descrizione esatta delle merci, comprendente:

il numero di codice del prodotto (NCP),

le specifiche tecniche delle merci, il numero di codice del prodotto della società (CPS) (ove opportuno),

il codice NC.

7.

L'esatta quantità in unità esportate, espressa in watt.

8.

Il numero e la data di scadenza (tre mesi a decorrere dalla data del rilascio) del certificato.

9.

Il nome del funzionario responsabile della CCCME che ha emesso il certificato, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che il presente certificato viene rilasciato per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla fattura commerciale che accompagna le vendite assoggettate all'impegno e che il suo rilascio avviene nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono esatte e che le quantità di cui al certificato stesso non superano il massimale concordato per l'impegno.»

10.

Data.

11.

Firma e sigillo della CCCME.


ALLEGATO 4

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate ai dazi compensativi vanno indicate le seguenti informazioni:

1.

L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A DAZI ANTIDUMPING E COMPENSATIVI».

2.

La ragione sociale della società che emette la fattura commerciale.

3.

Il numero della fattura commerciale.

4.

La data di emissione della fattura commerciale.

5.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.

6.

Una descrizione precisa e semplice delle merci e:

il numero di codice del prodotto (NCP),

le specifiche tecniche dell'NCP,

il numero di codice del prodotto della società (CPS),

il codice NC,

il quantitativo (indicato in unità espresse in watt).

7.

La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

il prezzo unitario (in watt),

le condizioni di pagamento applicabili,

i termini di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi.

8.

Il nome e la firma del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale.


3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/131


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/367 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, nel dicembre 2013, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (2) («il regolamento originario») un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039) e originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC»), («le misure iniziali»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 27,3 % e il 64,9 %.

(2)

Nell'inchiesta iniziale, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato, a nome di un gruppo di produttori esportatori, un impegno sui prezzi alla Commissione. Con la decisione 2013/423/UE (3) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (4), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. Da allora la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/657/UE (5) che chiarisce le modalità di attuazione dell'impegno e cinque regolamenti che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori (6).

(3)

Il 5 maggio 2015 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni del prodotto oggetto del riesame (7). Il riesame si limitava al valore di riferimento utilizzato per il meccanismo di adeguamento dei prezzi definito nel summenzionato impegno, ed è stato chiuso nel gennaio 2016 in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 della Commissione (8).

(4)

Il 28 maggio 2015 la Commissione ha aperto una serie di inchieste antielusione relative alla possibile elusione delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni del prodotto oggetto del riesame mediante importazioni di tale prodotto provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato o no originario della Malaysia o di Taiwan (9) ,  (10). In conseguenza di ciò, le misure sono state estese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, tranne che per alcuni produttori autentici di cui è stata accertata l'estraneità alle pratiche di elusione (11).

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(5)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (12) delle misure iniziali, il 4 settembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da EU ProSun per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) ed è stata sostenuta dai produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio

(6)

Il 5 dicembre 2015 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («il paese interessato») e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (13) («l'avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza»).

(7)

Nella stessa data la Commissione ha aperto d'ufficio un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato ad accertare se sia o meno nell'interesse dell'Unione mantenere le misure attualmente in vigore sulle celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (14) («l'avviso di apertura di un riesame intermedio parziale»).

1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(8)

L'inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione del dumping riguardava il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»). Gli stessi periodi sono stati analizzati nel riesame intermedio parziale.

1.5.   Parti interessate

(9)

Negli avvisi di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato dell'apertura delle inchieste i richiedenti, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC e le autorità della RPC, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(10)

Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sulle aperture delle inchieste e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(11)

Nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare gli Stati Uniti d'America («USA») e l'India, nonché il Giappone, la Malaysia, la Corea del Sud e Taiwan, come paesi terzi a economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha informato delle aperture i produttori noti in tali paesi e li ha invitati a partecipare.

1.6.   Campionamento

(12)

Negli avvisi di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori esportatori cinesi (per il riesame in previsione della scadenza), dei produttori dell'Unione e degli importatori indipendenti dell'Unione (per il riesame in previsione della scadenza e per il riesame intermedio), in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(13)

Negli avvisi di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo delle vendite dell'Unione, tenendo conto dei volumi di produzione e dell'ubicazione geografica che potessero essere ragionevolmente oggetto di inchiesta nel periodo di tempo disponibile. Il campione si componeva di sei produttori dell'Unione per quanto riguarda i moduli e di tre produttori dell'Unione per quanto riguarda le celle. Il campione provvisorio rappresentava i produttori sia integrati verticalmente sia non integrati verticalmente. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a esprimere osservazioni su tale campione. Tutte le società selezionate in via provvisoria hanno accettato di essere incluse nel campione provvisorio.

(14)

Varie parti interessate hanno presentato osservazioni in merito al campione proposto. Esse hanno criticato il fatto che i nomi e la sede di diversi produttori dell'Unione siano stati mantenuti riservati, cosa che ha impedito loro di presentare osservazioni sulla quota dei produttori selezionati in relazione alla totalità della produzione e dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione.

(15)

La Commissione ha ricordato che tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, fatta eccezione per SolarWorld, WARIS Srl («Waris») e Sillia VL («Sillia»), hanno chiesto nella fase di apertura che i loro nomi non venissero divulgati. La Commissione ha ottemperato a tali richieste, invitandoli tuttavia a confermare il loro desiderio di anonimato durante le inchieste di riesame e a motivare debitamente la loro richiesta. Tutte le società interessate, ad eccezione di una, hanno confermato la loro richiesta iniziale, fornendo una giustificazione a tale proposito. In particolare, le società hanno espresso il timore di perdere attività commerciali nella RPC e/o le forniture di materie prime e di componenti provenienti dalla RPC. Tali motivazioni si sono rivelate giustificate. La Commissione ha pertanto deciso di accettare le loro richieste di anonimato e di respingere le richieste delle parti interessate di rivelare l'identità e la sede dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Tra le società protette dall'anonimato solo Jabil Assembly Poland sp. zoo. («Jabil») ha acconsentito a che il proprio nominativo venisse rivelato nel campione finale.

(16)

Un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione avrebbe omesso di definire l'industria dell'Unione prima di selezionare il campione provvisorio. Egli pertanto non poteva formulare osservazioni sulla rappresentatività di tale campione. Alcuni dei produttori dell'Unione selezionati, come SolarWorld, sono inoltre verticalmente integrati in quanto fabbricano celle impiegate principalmente per la produzione dei propri moduli. Esiste quindi il rischio che la produzione dello stesso prodotto finale, vale a dire i moduli, sia stata conteggiata due volte.

(17)

Dagli avvisi di apertura risulta che «l'industria dell'Unione» si riferisce a tutti i produttori dell'Unione di moduli e componenti essenziali (celle). L'industria dell'Unione era inoltre già chiaramente definita nell'inchiesta iniziale. L'uso vincolato della produzione di celle è stato infine dedotto dall'esame della situazione e della rappresentatività dell'industria dell'Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(18)

Varie altre parti interessate hanno asserito che la Commissione non avrebbe dovuto inserire nel campione Waris e Sillia; si tratta infatti di piccoli produttori dell'Unione di moduli che, in quanto tali, hanno un modello aziendale altamente specifico che non è rappresentativo. La Commissione avrebbe dovuto piuttosto inserirvi società di grandi o medie dimensioni, come Jabil.

(19)

La Commissione ha respinto tale argomentazione, avendo essa inserito nel campione un numero significativo di società di grandi e medie dimensioni che producono moduli. Le società Waris e Sillia sono state incluse nel campione al fine di garantire una più ampia rappresentatività a livello geografico.

(20)

Dopo l'apertura del procedimento la Commissione ha dovuto escludere dal campione la società Sillia per mancanza di collaborazione. I rimanenti produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano pertanto il 38,8 % delle vendite totali dell'UE e il 55 % della produzione totale dell'Unione di moduli. Per quanto riguarda le celle, essi rappresentavano il 76,6 % del volume di vendite totale dell'UE e il 77 % della produzione totale dell'Unione. Il campione modificato è stato quindi ritenuto ancora rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.6.2.   Campionamento degli importatori

(21)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(22)

Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Visto il numero esiguo di importatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

1.6.3.   Campionamento dei produttori esportatori

(23)

Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori, l'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza contemplava la possibilità di ricorrere al campionamento per determinare il dumping, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza. Sono state anche consultate le autorità del paese interessato.

(24)

Ottantuno produttori esportatori del paese interessato (in molti casi gruppi di diverse società) hanno fornito le informazioni richieste e accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Tutti e tre esportavano moduli nell'UE, uno esportava anche celle. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni.

(25)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che il campione di produttori esportatori è inadeguato, in quanto notevolmente diverso dal campione di produttori dell'Unione in termini di produzione e di capacità produttiva delle società inserite nel campione.

(26)

Come spiegato al considerando 24, la Commissione ha selezionato un campione sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. A norma dell'articolo 17 del regolamento di base, il campione deve essere statisticamente valido, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure comprendere il massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione di produttori esportatori deve quindi essere rappresentativo dei produttori esportatori e non dei loro omologhi dell'Unione. Come confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, non è necessario che il campione di produttori esportatori rifletta quello dei produttori dell'Unione (15). Questa argomentazione è stata perciò respinta.

1.7.   Risposte ai questionari e visite di verifica

(27)

La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori esportatori della RPC inseriti nel campione, a nove produttori dell'Unione e a oltre 100 altre parti interessate, come gli importatori indipendenti e le società a monte e a valle che si erano manifestati entro i termini stabiliti negli avvisi di apertura.

(28)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle parti interessate sotto indicate.

 

Produttori dell'Unione

SolarWorld Group, Bonn, Germania;

Jabil, Kwidzyn, Polonia;

WARIS S.r.l., Borgo Chiese, Italia;

2 produttori anonimi di moduli e 2 produttori anonimi di celle.

 

Importatori

IBC Solar AG, Germania;

BayWa r.e.; Solar Energy Systems GmbH, Germania.

 

Operatori a monte

Wacker Chemie AG, Germania.

 

Produttori esportatori della RPC:

Chint Solar, Hangzhou;

Jinko Solar, Shanghai e Shangrao;

Trina Solar, Changzhou.

 

Produttori del paese di riferimento

Sunengine Corporation, Hukou, Taiwan.

1.8.   Divulgazione delle conclusioni

(29)

Il 20 dicembre 2016 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intende mantenere le misure antidumping in vigore, invitando tali parti a presentare le proprie osservazioni. La Commissione ha esaminato le osservazioni trasmesse dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, la camera di commercio cinese, Wacker, Solar Power Europe («SPE») e Solar Alliance for Europe («SAFE») hanno chiesto e ottenuto un'audizione presso il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(30)

Il Comitato di cui al considerando 379 non ha espresso alcun parere, e successivamente la Commissione ha comunicato la sua intenzione di ridurre da 24 a 18 mesi il periodo durante il quale si applicherebbero le misure. Essa ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito a tale aspetto.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(31)

Il prodotto in esame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e da celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (lo spessore delle celle non è superiore a 400 micrometri) (il «prodotto oggetto del riesame» o «prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039) e originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT.

(32)

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame:

caricatori solari, composti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a ricaricare batterie;

prodotti fotovoltaici a film sottile;

prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità i quali consumano l'elettricità generata dalle suddette celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate;

moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V CC e potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W esclusivamente per impiego diretto come caricabatterie nei sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

(33)

I moduli e le celle fotovoltaici trasformano la luce solare in energia elettrica. La conversione avviene grazie alle celle che assorbono la luce e la trasformano in energia elettrica attraverso il silicio cristallino.

2.2.   Prodotto simile

(34)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato nella RPC e venduto nell'Unione;

il prodotto fabbricato nella RPC e venduto in altri mercati;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno di Taiwan, paese di riferimento e

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(35)

La Commissione ha deciso che tali prodotti sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(36)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se sussistesse il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping a seguito dell'eventuale scadenza delle misure in vigore sulle importazioni dalla RPC.

3.2.   Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.2.1.   Paese di riferimento

(37)

Poiché la RPC è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, il valore normale è stato determinato in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. A tal fine è stato necessario selezionare un paese di riferimento.

(38)

Nell'inchiesta iniziale era stata selezionata come paese di riferimento l'India. Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare gli USA e l'India (su domanda del richiedente), nonché il Giappone, la Malaysia, la Corea del Sud e Taiwan come potenziali paesi di riferimento.

(39)

La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento da sei parti interessate. Tutte appoggiavano la scelta di Taiwan. Una appoggiava la Corea del Sud come alternativa. Al tempo stesso, tutte si opponevano agli Stati Uniti a causa dell'esistenza di misure di difesa commerciale e delle distorsioni della concorrenza provocate dalla concessione di sovvenzioni nazionali. Tre parti erano inoltre contrarie all'India a causa di inefficienze a livello nazionale.

(40)

Dopo aver preso contatto con tutti i produttori noti del prodotto simile in tutti i potenziali paesi di riferimento, la Commissione ha ottenuto la collaborazione di un produttore di Taiwan e di uno degli USA. Il produttore di Taiwan che ha collaborato produceva principalmente celle ma vendeva sia moduli che celle. I moduli venduti da questo produttore erano per lo più fabbricati da terzi in virtù di un contratto in conto lavorazione, tramite il quale il terzo riceveva le celle e un corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione e forniva i moduli. Alcuni moduli erano semplicemente acquistati da terzi a cui il produttore che ha collaborato vendeva le celle. Tutti questi moduli erano poi venduti con il marchio del produttore che ha collaborato. Il produttore statunitense che ha collaborato è collegato al principale produttore dell'Unione, SolarWorld, e produceva sia celle che moduli, pur vendendo sul mercato interno solo moduli.

(41)

Sia il mercato taiwanese che quello statunitense sembrano essere competitivi, con numerosi produttori nazionali e notevoli importazioni dall'estero. Il mercato statunitense dei pannelli solari è però protetto da dazi antidumping e compensativi sulle importazioni dalla Cina e da dazi antidumping sulle importazioni da Taiwan. A Taiwan non si applicano misure di questo tipo.

(42)

Dato che il produttore statunitense che ha collaborato non ha venduto celle sul mercato interno durante il PIR e che il mercato di Taiwan non è protetto da misure di difesa commerciale, a differenza di quello degli Stati Uniti, la Commissione ha considerato Taiwan il paese terzo ad economia di mercato più adeguato.

(43)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, due parti interessate hanno sostenuto che la Commissione ha selezionato un produttore del paese di riferimento inadeguato, poiché esso fabbrica meno celle dei produttori esportatori e fa produrre i moduli da terzi nel quadro di un contratto in conto lavorazione.

(44)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione non seleziona produttori del paese di riferimento, ma seleziona paesi terzi ad economia di mercato. Nonostante i notevoli sforzi compiuti dalla Commissione per ottenere un'ampia collaborazione in tutti i potenziali paesi di riferimento, l'unico a collaborare è stato un produttore di Taiwan. Tale produttore era peraltro anche l'unico, tra quanti hanno collaborato all'intera inchiesta, a vendere sia moduli che celle. Infine, il produttore di Taiwan che ha collaborato opera in un paese terzo a economia di mercato, accettato come paese di riferimento per la presente inchiesta da tutte le parti che hanno formulato osservazioni sul tema, tra cui una delle due parti che hanno sollevato la presente obiezione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta, dal momento che non vi erano alternative, e la scelta è stata adeguata viste le circostanze del caso di specie.

3.2.2.   Valore normale

(45)

Le informazioni fornite dal produttore che ha collaborato nel paese di riferimento sono servite da base per la determinazione del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(46)

La Commissione ha in primo luogo verificato se il volume totale delle vendite effettuate dal produttore del paese di riferimento sul suo mercato interno fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. In base a tale disposizione, le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite interne di questo produttore e del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione di ciascun produttore esportatore del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel caso delle vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato interno, sono stati utilizzati come valore normale i prezzi remunerativi sul mercato interno. Nel caso delle vendite non rappresentative del prodotto simile sul mercato interno, il valore normale è stato costruito in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Nel caso in cui il prodotto simile non era venduto in quantità rappresentative, la Commissione ha inoltre deciso di non applicare l'ultima frase dell'articolo 2, paragrafo 2, in quanto le vendite rappresentative per ciascuna società erano inferiori all'1 %, valore troppo basso per essere considerato rappresentativo ai sensi di tale disposizione.

(47)

Il valore normale è stato costruito sommando i seguenti elementi al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore del paese di riferimento che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame:

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta di riesame e

la media ponderata del profitto realizzato dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(48)

Per i tipi di prodotto venduti sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e del profitto delle transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno relative a tali tipi. Per i tipi di prodotto non venduti sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV (tra il 2 % e il 5 %) e del profitto (tra l'1,5 % e il 6 %) di tutte le transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

(49)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che la Commissione, nel costruire il valore normale, non ha preso in considerazione i vantaggi strutturali di cui godono le cosiddette società cinesi «di primo livello» (16) per quanto riguarda i costi. Secondo tale parte, da tale importo si sarebbe dovuto detrarre il 22 % dei costi di produzione. La stessa parte ha inoltre contestato il fatto che la Commissione abbia costruito il valore normale aggiungendo le SGAV e il profitto al costo di produzione. Secondo tale parte si tratta di un doppio conteggio, dato che il corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione include già una parte delle SGAV e del profitto.

(50)

Un'altra parte interessata ha sostenuto che la Commissione ha omesso di fornire una ripartizione del volume e della rappresentatività della produzione e delle vendite delle celle prodotte dal produttore del paese di riferimento e dei moduli prodotti nel quadro del contratto in conto lavorazione. Secondo tale parte la Commissione non ha spiegato come sia stato calcolato il costo di produzione dei moduli fabbricati nel quadro del contratto in conto lavorazione. La stessa società ha chiesto alla Commissione di fornire ulteriori informazioni sul calcolo del valore normale costruito sia delle celle che dei moduli. La Commissione avrebbe inoltre dovuto indicare in dettaglio la struttura dei costi e le dimensioni del partner del contratto in conto lavorazione per determinare se esso potesse sfruttare sufficientemente le economie di scala e se il corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione a tale produttore indipendente fosse rappresentativo. La Commissione avrebbe altresì dovuto valutare la rappresentatività del corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione pagato dal produttore del paese di riferimento confrontandolo con il corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione che Jabil ha ricevuto per lo stesso servizio nell'Unione.

(51)

Come indicato in precedenza, quando è stato necessario costruire il valore normale si è proceduto in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base (ossia usando il costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato delle SGAV e del profitto). I presunti vantaggi sul piano dei costi delle società cinesi di primo livello non sono da prendere in considerazione in questo esercizio, in quanto non vi è una disposizione in tal senso nel regolamento di base. Inoltre, nella pertinente comunicazione non è stato chiarito come sia stata quantificata dalla parte interessata la percentuale del 22 %. La Commissione non condivide la tesi che l'aggiunta delle SGAV e del profitto dia luogo a un doppio conteggio. Il prezzo di una materia prima venduta o di un servizio prestato in un'economia di mercato comprenderà parte delle SGAV e del profitto del fornitore. Questa argomentazione è pertanto in contrasto con le modalità secondo cui andrebbe costruito il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(52)

Come indicato in precedenza, la Commissione ha valutato la rappresentatività delle vendite effettuate sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento. I risultati dettagliati di tale valutazione e i volumi della produzione e delle vendite non possono però essere divulgati, in quanto informazioni commerciali riservate di tale produttore. I costi di produzione dei moduli fabbricati nel quadro del contratto in conto lavorazione erano composti dai costi di produzione delle celle utilizzate nei moduli e dal corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione. Per quanto riguarda le ulteriori informazioni sul calcolo del valore normale costruito delle celle e dei moduli, la Commissione ha osservato che si tratta di informazioni commerciali riservate. Alcune di tali informazioni, inoltre, come la struttura dei costi del partner del contratto in conto lavorazione, non solo sono riservate ma anche inaccessibili alla Commissione e al produttore del paese di riferimento. Per quanto riguarda questa richiesta, va sottolineato che la parte interessata non mette assolutamente in dubbio che Taiwan sia un paese terzo ad economia di mercato adeguato. Nella sua precedente comunicazione, la parte interessata ha infatti elogiato tale scelta, scartando gli USA e l'India in quanto paesi di riferimento inadeguati. Non vi è alcuna indicazione, né argomentazione avanzata da una delle parti interessate, secondo cui i prestatori di un servizio ad un produttore del paese di riferimento in un paese terzo ad economia di mercato adeguato non agiscano secondo le forze di mercato.

(53)

Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

3.2.3.   Prezzo all'esportazione

(54)

La Commissione ha innanzi tutto stabilito il prezzo all'esportazione in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti nell'Unione o in base ai prezzi di rivendita quando il prodotto in esame è stato venduto tramite importatori collegati nell'Unione.

(55)

Al fine di determinare se i prezzi all'esportazione verso l'Unione fossero attendibili e tenuto conto dell'esistenza di impegni, tali prezzi sono stati analizzati in rapporto al prezzo minimo all'importazione stabilito nell'impegno. Era infatti necessario accertare se il prezzo all'esportazione verso l'Unione fosse fissato ad un determinato livello essenzialmente a causa del prezzo minimo all'importazione stabilito nell'impegno e, pertanto, se fosse attendibile. A tale riguardo la Commissione ha esaminato se, sulla base di una media ponderata a livello di ciascun produttore esportatore inserito nel campione, il prezzo all'esportazione verso l'Unione fosse sostanzialmente superiore al prezzo minimo all'importazione. La Commissione ha inoltre analizzato la relazione tra tale prezzo e i prezzi all'esportazione verso paesi terzi.

(56)

Per tutti i produttori esportatori inseriti nel campione il prezzo all'esportazione verso l'Unione corrispondeva in media al livello del prezzo minimo all'importazione. Inoltre il loro prezzo all'esportazione verso l'Unione era notevolmente superiore ai prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Di conseguenza il prezzo all'esportazione verso l'Unione è stato notevolmente influenzato dall'impegno e non è pertanto attendibile.

(57)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che questa constatazione conferma che il prezzo minimo all'importazione funge da prezzo di riferimento generale per il mercato dell'Unione e determina, di conseguenza, il livello dei prezzi di tutti i moduli venduti nell'Unione, indipendentemente da dove siano stati prodotti.

(58)

La Commissione non ha osservato tale nesso. Il fatto che i produttori esportatori inseriti nel campione non abbiano potuto vendere al di sotto del prezzo minimo all'importazione, perché soggetti alle condizioni dell'impegno, non impedisce che altri produttori esportatori cinesi e di altri paesi terzi possano farlo, se tale pratica è sostenibile dal punto di vista economico. Inoltre il prezzo minimo all'importazione non può fungere da parametro di riferimento anche perché è un'informazione commerciale riservata. Questa argomentazione è stata perciò respinta.

(59)

In mancanza di un prezzo all'esportazione attendibile per questi produttori esportatori cinesi, per via degli impegni presenti nel caso in esame, la Commissione ha applicato un'altra metodologia per determinare il prezzo all'esportazione. Dato che i produttori esportatori inseriti nel campione vendevano pannelli solari sul mercato mondiale, la Commissione ha utilizzato i prezzi unitari delle esportazioni di pannelli solari venduti nei principali mercati di esportazione non UE dei produttori esportatori inseriti nel campione (Cile, India, Giappone e Singapore, a seconda del produttore esportatore), se i prezzi di vendita non comprendevano dazi di difesa commerciale. Sembrava che in India vigessero misure di difesa commerciale, ma la Commissione ha potuto utilizzare i dati dei produttori esportatori che non pagavano tali dazi per la ragione esposta al considerando 60. Successivamente, dopo la divulgazione delle conclusioni, è emerso che tali dazi non erano più in vigore durante il PIR [cfr. considerando 86].

(60)

Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame direttamente nel paese terzo, il prezzo unitario all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nel pertinente mercato del paese terzo, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(61)

Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame nel paese terzo tramite una società collegata operante come importatore, il prezzo unitario all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nel pertinente mercato del paese terzo, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel caso di specie, sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione e verificati dalla Commissione europea, sono stati applicati adeguamenti al prezzo per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV (i cui valori oscillavano tra lo 0,05 % e il 9 % a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati), e dei profitti realizzati (compresi tra l'1 % e il 3 %, a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati). In questo caso le operazioni di vendita che comprendevano dazi antidumping o compensativi non sono state prese in considerazione perché non costituiscono un indicatore attendibile di un prezzo in assenza di misure. Di conseguenza sono state escluse le operazioni assoggettate a dazi negli Stati Uniti, in quanto effettuate per la maggior parte tramite importatori collegati.

(62)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che, nel costruire il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, la Commissione ha erroneamente applicato un adeguamento per le spese SG&A e per il profitto di operatori commerciali collegati nella RPC e a Hong Kong.

(63)

La stessa parte interessata ha osservato che alcuni abbuoni possono essere stati conteggiati due volte nel momento in cui sono state aggiunte le spese di vendita dirette (visto che erano già comprese nelle SGAV). La parte ha inoltre fatto notare che il suo livello di dumping, se confrontato al suo livello di sottoquotazione, poteva far supporre che vi fossero errori nei calcoli.

(64)

La Commissione ha accolto queste argomentazioni. Il pertinente adeguamento per tenere conto degli operatori nella RPC e a Hong Kong è stato applicato a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), anziché a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre adeguato i suoi calcoli per evitare un doppio conteggio di alcuni abbuoni. A seguito del commento relativo al dumping e alla sottoquotazione la Commissione ha individuato inoltre un errore materiale nei suoi calcoli e l'ha rettificato. Le modifiche nei calcoli non hanno alcuna rilevanza per la conclusione e per la proposta. La parte interessata è stata comunque informata delle modifiche apportate a seguito delle osservazioni che aveva trasmesso sulle conclusioni definitive e le è stato consentito di presentare eventuali nuove osservazioni.

(65)

Per determinare il prezzo all'esportazione, il prezzo unitario all'esportazione, stabilito come descritto sopra, è stato poi moltiplicato per i quantitativi venduti nell'Unione durante il PIR.

(66)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato l'uso dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Secondo tale parte, il Cile e Singapore hanno impianti solari limitati e rappresentano una quota modesta del totale delle esportazioni di celle e di moduli dalla RPC. La stessa parte ha chiesto alla Commissione di fornire una ripartizione delle vendite all'esportazione verso ciascun paese nel prezzo all'esportazione calcolato e la media ponderata dei prezzi all'esportazione in ciascuno dei quattro paesi in esame, ossia Cile, India, Giappone e Singapore.

(67)

Un'altra parte interessata ha sostenuto che il cambiamento di metodo di calcolo e l'utilizzo di prezzi verso paesi terzi per il calcolo del prezzo all'esportazione contrastano con l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, come interpretato dal Tribunale (17).

(68)

Come spiegato in precedenza, per ciascun produttore esportatore inserito nel campione la Commissione ha utilizzato i maggiori mercati di esportazione. Il Cile e Singapore non rappresentano quote modeste del o dei produttori esportatori inseriti nel campione in questione. Per quanto riguarda la richiesta di fornire una distribuzione delle vendite all'esportazione verso ciascun paese nel prezzo all'esportazione calcolato e di indicare la media ponderata dei prezzi all'esportazione in ciascuno dei quattro paesi esportatori in esame, la Commissione osserva che tali informazioni contengono informazioni commerciali riservate. Tali informazioni sono state inoltre ottenute dai produttori esportatori inseriti nel campione, a cui sono state nuovamente inviate con la divulgazione specifica per poter verificare se fossero state utilizzate correttamente nei pertinenti calcoli. Nessuno dei produttori esportatori inseriti nel campione ha fatto pervenire osservazioni sulla questione. A titolo esemplificativo, per questo punto possono essere forniti i seguenti intervalli di valori: Cile: 12 %-18 % delle esportazioni del o dei produttori esportatori pertinenti; India: 9 %-15 % delle esportazioni del o dei produttori esportatori pertinenti; Giappone: 12 %-22 % delle esportazioni del o dei produttori esportatori pertinenti; Singapore: 40 %-60 % delle esportazioni del o dei produttori esportatori pertinenti.

(69)

Per quanto riguarda il cambiamento di metodo è vero che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, come regola generale per calcolare il margine di dumping in un'inchiesta di riesame deve essere applicato lo stesso metodo impiegato nell'inchiesta iniziale conclusa con l'istituzione delle misure antidumping. La disposizione prevede però un'eccezione che consente di applicare un metodo diverso nel caso in cui le circostanze siano cambiate. Come spiegato in precedenza, è stato esaminato l'effetto dell'impegno sui prezzi all'esportazione verso l'Unione ed è emerso che l'esistenza di un prezzo minimo all'importazione rendeva tali prezzi inattendibili. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 9, tenendo conto del fatto che le circostanze sono cambiate, la Commissione era legittimata ad utilizzare un metodo diverso da quello applicato nell'inchiesta iniziale. Nella sentenza invocata dalla parte interessata tale possibilità è prevista esplicitamente, ma il Consiglio ha deciso di non farla valere. Infine, la metodologia seguita dalla Commissione è stata confermata dalla Corte di giustizia (18).

(70)

Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

3.2.4.   Confronto

(71)

La Commissione ha confrontato il valore normale con i prezzi all'esportazione dei pannelli solari sui principali mercati di esportazione non UE dei produttori esportatori inseriti nel campione (Cile, India, Giappone e Singapore, a seconda del produttore esportatore inserito nel campione).

(72)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto e di assicurazione (tra lo 0,02 % e il 7 % a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati), la movimentazione, il carico e i costi accessori (tra lo 0 % e l'1 % a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati), i costi del credito (tra lo 0,05 % e lo 0,5 % a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati) e le spese bancarie (tra lo 0 % e lo 0,03 % a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati).

3.2.5.   Margine di dumping

(73)

Per i produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(74)

I margini di dumping così calcolati oscillano tra il 23,5 % e il 31,5 %.

(75)

Come indicato al considerando 48, il prezzo all'esportazione verso l'Unione è stato notevolmente influenzato dall'impegno e non è pertanto attendibile. Per completezza tuttavia la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento con la media ponderata del prezzo all'esportazione nell'Unione del corrispondente tipo di prodotto in esame. Su tale base sono stati rilevati durante il PIR margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, compresi tra l'8,9 % e il 14,8 %.

(76)

Tale calcolo ha permesso di rilevare l'esistenza di un dumping per i produttori esportatori che durante il PIR erano soggetti a impegni. Va ricordato che il prezzo minimo all'importazione negli impegni non era basato sul margine di dumping. Gli impegni non hanno quindi eliminato del tutto il dumping accertato nell'inchiesta iniziale.

(77)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata, che non era un produttore esportatore inserito nel campione, ha contestato il fatto che non fosse stato fornito il dettaglio dei calcoli dei margini di dumping.

(78)

La Commissione ha osservato che il dettaglio dei calcoli è stato ricevuto e verificato dai produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito i dati. Una comunicazione a terzi che vada al di là della sintesi fornita nel documento di divulgazione generale e nel presente regolamento violerebbe le disposizioni applicabili in relazione alla necessità di conciliare la riservatezza delle informazioni di carattere commerciale e i diritti procedurali.

3.3.   Rischio di persistenza del dumping

(79)

Come illustrato ai considerando da 55 a 59, per tutti i produttori esportatori inseriti nel campione il prezzo all'esportazione verso l'Unione si attestava in media al livello del prezzo minimo all'importazione. Inoltre il loro prezzo all'esportazione verso l'Unione era notevolmente superiore ai prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Di conseguenza è molto probabile che, in mancanza dell'impegno, il prezzo all'esportazione verso l'Unione si abbassi al livello dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Il probabile margine di dumping in assenza di misure sarebbe pertanto compreso tra il 23,5 % e il 31,5 %, come stabilito al considerando 74. Tali margini di dumping sono notevolmente più elevati rispetto a quelli che sono stati determinati sulla base del prezzo all'esportazione verso l'Unione durante il PIR (che erano compresi tra 400 EUR/kW e 700 EUR/kW per i moduli e tra 100 EUR/kW e 400 EUR/kW per le celle). Come stabilito al considerando 75, i margini di dumping sono compresi tra l'8,9 % e il 14,8 %.

(80)

Nel verificare l'esistenza di un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha altresì analizzato i seguenti elementi: attrattiva del mercato dell'Unione e capacità produttiva e consumo nel paese interessato.

3.3.1.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(81)

Nel 2012 il mercato dell'Unione rappresentava fino al 60 % della nuova capacità installata globale annua. Da allora il suo peso è sceso al 14 % nel 2015, come indicato al considerando 197. La sua quota dovrebbe rimanere importante in futuro. Le previsioni di crescita del mercato dell'Unione per quanto riguarda la nuova capacità installata globale annua sono tuttavia modeste rispetto al resto del mondo.

(82)

Ciononostante, l'Unione resta un mercato importante con circa 7,2 GW di nuova capacità installata annua durante il PIR; tre dei suoi Stati membri (Germania, Francia e Regno Unito) si attestano tra i dieci principali mercati di moduli solari nel 2015 (19). Inoltre, l'istituzione e il rafforzamento di misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni dalla RPC in Canada, in India e negli Stati Uniti hanno ridotto l'attrattiva di questi mercati per i produttori esportatori della RPC, rendendo invece più interessante il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

(83)

I produttori cinesi sono ancora molto interessati al mercato dell'Unione. Nonostante l'introduzione delle misure antidumping e compensative nel 2013, essi hanno mantenuto una posizione forte su questo mercato. La loro quota nel mercato dei moduli è scesa dal 66 % nel 2012 al 41 % nel PIR, mentre la loro quota nel mercato delle celle è cresciuta dal 7 % nel 2012 al 16 % durante il PIR. Ciò riflette la tendenza da parte di un numero crescente di produttori dell'Unione a limitare l'attività al segmento della produzione dei moduli e acquistare le celle in paesi terzi: essi sono considerati come facenti parte della produzione di moduli dell'Unione. Ciò riflette inoltre la tendenza da parte dei produttori esportatori che hanno impianti di produzione anche in paesi terzi diversi dalla RPC a recedere dall'impegno e a vendere nell'Unione a partire da tali paesi terzi.

(84)

Come dimostrato dall'inchiesta antielusione nel 2015, inoltre, alcuni produttori cinesi hanno tentato di eludere le misure passando attraverso Taiwan e la Malaysia, i principali paesi terzi per importazioni nell'Unione. Dopo l'istituzione delle misure numerosi impegni sono stati revocati. Le revoche sono state volontarie o sono dovute a violazioni o motivi di impraticabilità (per riferimenti dettagliati, cfr. nota 6).

(85)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha affermato che, nonostante le misure di difesa commerciale contro le importazioni dalla RPC, gli USA sono un mercato interessante per via degli incentivi e di un livello di irraggiamento solare naturale molto elevato. Secondo la stessa parte inoltre, contrariamente a quanto riportato sopra, l'India non è dotata di misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni dalla RPC. L'India prevede inoltre di aumentare in misura significativa la propria capacità installata.

(86)

Per quanto riguarda gli USA, la Commissione ha osservato che la parte non fornisce alcuna prova del fatto che gli incentivi compensino del tutto lo svantaggio costituito dai dazi per i produttori della RPC. La Commissione infatti non ha affermato che il mercato statunitense manca di attrattiva, ma che la sua attrattiva è ridotta dalla presenza dei dazi. Per quanto riguarda l'India, il dazio che era stato proposto non è stato applicato ed è stato lasciato scadere nel giugno 2014. Anche se l'India non è soggetta a dazi, i dazi presenti in Canada e negli USA rendono più interessante il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. Il mercato dell'Unione non perde di conseguenza la sua attrattiva, visto che tutte le altre considerazioni di cui sopra rimangono valide.

3.3.2.   Capacità produttiva e consumo nel paese interessato

(87)

La capacità inutilizzata di tutti i produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato alla presente inchiesta è di circa il 33 %, in base alle loro risposte al questionario di campionamento. Da sole, queste società disponevano durante il PIR di una capacità inutilizzata (pari a circa 10 GW) in grado di soddisfare l'intero mercato dell'Unione. Va osservato che la capacità inutilizzata, in termini di volume, dei maggiori produttori esportatori che hanno collaborato è molto più bassa, poiché il loro utilizzo degli impianti è compreso tra l'86 % e il 97,8 %.

(88)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato i dati, sostenendo che i quattro principali produttori cinesi (Trina, JA Solar, Jinko e Canadian Solar) operavano a piena capacità. Secondo tale parte interessata, questi quattro produttori rappresentano oltre il 40 % delle esportazioni cinesi totali (pari a circa 11,2 GW). Per arrivare al 43 % di capacità inutilizzata nel 2016 indicato dalla Commissione, tutti i piccoli produttori dovrebbero quindi operare con un utilizzo degli impianti limitato al 20 %. La parte interessata ha chiesto alla Commissione di fornire i dettagli del calcolo della media del 43 %.

(89)

In primo luogo, la Commissione ha osservato che la capacità inutilizzata di tutti i produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato alla presente inchiesta è stimata al 33 % circa, e non al 43 %. Inoltre i calcoli della parte sopra indicati si basano sul presupposto che JA Solar e Canadian Solar abbiano collaborato all'inchiesta, cosa che invece non è avvenuta. Pertanto la loro capacità e l'utilizzo degli impianti non sono noti alla Commissione e non sono stati presi in considerazione nel calcolo di cui sopra.

(90)

L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(91)

La capacità produttiva cinese complessiva di moduli è stimata a 96,3 GW/anno per il 2015 e le proiezioni indicano un aumento a 108 GW/anno nel 2016 (20). Al tempo stesso, la domanda mondiale è stata stimata a 50,6 GW nel 2015 e si prevede che salirà a 61,7 GW nel 2016 (21). Pertanto nel 2015 la capacità inutilizzata totale dei produttori cinesi ha ampiamente superato la domanda mondiale, del 47,5 % per la precisione, e la supererà del 42,9 % nel 2016.

(92)

Diverse parti hanno affermato che la domanda interna cinese è aumentata negli ultimi anni, raggiungendo il 50 % della produzione di moduli solari cinesi nel primo trimestre del 2016. La Cina conterebbe circa 20 GW di nuovi impianti all'anno per ogni anno fino al 2020. Come è stato già detto e ulteriormente sviluppato ai considerando da 186 a 195, la capacità in eccesso dei produttori esportatori cinesi sarebbe in grado di soddisfare l'intera domanda mondiale in futuro, compresi tutti i mercati in rapida crescita come la Cina stessa, l'India, il Giappone, l'America del Sud, considerati nel loro insieme.

(93)

Due parti interessate hanno messo in dubbio i dati relativi alla capacità della RPC e al consumo globale utilizzati dalla Commissione. Una parte interessata ha affermato che sarà necessaria ulteriore capacità per soddisfare la crescente domanda di impianti solari nella RPC e in altri paesi nel prossimo futuro. Secondo tale parte, la Commissione non ha fornito argomentazioni valide a favore della tesi secondo cui il presunto eccesso di capacità della RPC sarebbe destinato al mercato dell'Unione.

(94)

Queste osservazioni sono riprese ai considerando da 190 a 191.

3.3.3.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(95)

Vista la significativa capacità di produzione inutilizzata stimata per la RPC nonché l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzi di vendita, in particolare in rapporto al livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi, e viste le precedenti pratiche di elusione, la Commissione ha concluso che è molto probabile che l'abrogazione delle misure antidumping comporti un aumento significativo delle importazioni in dumping di celle e moduli solari dalla RPC verso l'Unione.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(96)

Il prodotto simile è stato fabbricato da oltre 100 produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(97)

Per determinare la produzione totale dell'Unione durante il PIR sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, dal momento che non erano disponibili informazioni pubbliche esaustive sulla produzione. Tra le informazioni disponibili vi erano: i dati macroeconomici forniti dal richiedente e raccolti per suo conto da Europressedienst, una società di consulenza indipendente, le risposte all'accertamento della situazione delle parti interessate presentate nella fase di preapertura e le risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(98)

Su tale base, la produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata a circa 3 409 MW per i moduli e 1 270 MW per le celle.

4.2.   Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

(99)

Una parte dell'industria dell'Unione è integrata verticalmente e, per quanto riguarda la produzione di celle, una parte sostanziale della produzione dell'industria dell'Unione era destinata all'uso vincolato (96 %). Il mercato libero è quindi molto marginale per le celle. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato l'ultima affermazione sostenendo che il mercato libero costituiva una parte rilevante dell'intero mercato delle celle (stimato a 3 409 MW, cfr. tabella 1b). La Commissione ha accettato questa correzione in quanto il mercato vincolato nell'Unione rappresentava in effetti solo il 31,8 % del consumo totale di celle. Ciò non modifica però la conclusione secondo cui una parte sostanziale della produzione di celle dell'industria dell'Unione era destinata all'uso vincolato e non ha alcuna incidenza sull'analisi del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Il mercato libero delle celle è in effetti approvvigionato soprattutto dalle importazioni, anziché dalle vendite dei produttori di celle dell'Unione, per il fatto che la maggior parte dei produttori di celle è uscita dal mercato nel corso degli ultimi anni.

(100)

Per stabilire se l'industria dell'Unione abbia continuato a subire un pregiudizio e per determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile («uso vincolato») dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.

(101)

La Commissione ha analizzato i seguenti indicatori economici con riferimento all'attività complessiva (compreso l'uso vincolato dell'industria): consumo, volume delle vendite, produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, crescita, investimenti, scorte, occupazione, produttività, flusso di cassa, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale ed entità del margine di dumping. Per tali indicatori la Commissione ha constatato, in linea con l'inchiesta iniziale, che la produzione destinata all'uso vincolato ha risentito anch'essa della concorrenza delle importazioni dal paese interessato. Le celle destinate all'uso vincolato sono state utilizzate come componente principale per la fabbricazione di moduli. Di conseguenza la concorrenza diretta delle importazioni di moduli dal paese interessato, a cui sono sottoposti i produttori di moduli dell'Unione, ha anche esercitato una pressione indiretta sul prezzo delle vendite vincolate e/o sui costi di produzione delle celle utilizzate in tali moduli. Le importazioni di celle dalla RPC hanno altresì aumentato la pressione sui produttori di moduli che utilizzano la produzione vincolata di celle. Essi dovevano subire la concorrenza non solo dei moduli assemblati in paesi terzi a partire da celle cinesi, ma anche dei moduli assemblati nell'Unione a partire da celle cinesi importate.

(102)

Di conseguenza, a differenza di altri casi (22) in cui una distinzione tra mercato vincolato e mercato libero era pertinente per l'analisi del pregiudizio in quanto i prodotti destinati all'uso vincolato non erano risultati esposti alla concorrenza diretta delle importazioni, la Commissione ha stabilito che, nel caso in esame, per la maggior parte degli indicatori economici non era giustificata alcuna distinzione tra mercato vincolato e mercato libero.

(103)

Per quanto riguarda la redditività, la Commissione ha tuttavia esaminato unicamente le vendite sul mercato libero. I prezzi sul mercato vincolato sono stati stabiliti in funzione delle diverse politiche dei prezzi (prezzi di trasferimento a prezzo virtuale di mercato, trasferimento in base ai costi effettivi ecc.) e quindi non sempre riflettevano i prezzi di libera concorrenza e non potevano essere presi in considerazione nella fase di valutazione di tale indicatore.

(104)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno affermato che la situazione dell'industria UE delle celle avrebbe dovuto essere valutata separatamente per il mercato vincolato e per il mercato libero. Esse hanno innanzi tutto sostenuto che la Commissione non è riuscita a fornire un'adeguata motivazione del modo in cui il mercato vincolato ha risentito anch'esso della concorrenza delle importazioni dalla RPC. In secondo luogo una parte interessata ha affermato che, dal momento che la Commissione ha ritenuto che i prezzi sul mercato vincolato non fossero attendibili per valutare la redditività, è del pari inesatto trarre la conclusione che essi sono stati sottoposti a pressioni a causa delle importazioni di moduli. In terzo luogo un'analisi comune dei due mercati è in contraddizione con il fatto che il consumo di celle è diminuito in misura inferiore rispetto al consumo di moduli durante il periodo in esame. Ciò significa verosimilmente che non sussisterebbe alcun nesso diretto tra l'importazione di moduli e l'importazione di celle e tra il calo delle importazioni di celle e i prezzi delle celle esposti alle regole del mercato libero.

(105)

Innanzi tutto, contrariamente alle dichiarazioni delle parti, la Commissione ha fornito ai considerando 101 e 102 una motivazione dettagliata del modo in cui il mercato vincolato ha risentito anch'esso della concorrenza delle importazioni dalla RPC. Poiché la cella è la componente principale per la produzione di un modulo, le importazioni di moduli dalla RPC esercitano una pressione indiretta sul prezzo delle vendite vincolate di celle quando il prezzo di trasferimento è basato su un prezzo virtuale di mercato. In alternativa, nel caso in cui il trasferimento è basato sui costi effettivi, le celle importate esercitano una pressione sulle società, che si vedono costrette a migliorare l'efficienza della loro produzione. In secondo luogo, anche se i prezzi sul mercato vincolato non sono attendibili per valutare la redditività, la Commissione ha ritenuto l'evoluzione di tali prezzi un fattore pertinente per valutare se il mercato vincolato abbia subito la concorrenza delle importazioni provenienti dalla RPC. In terzo luogo la Commissione non ha affermato che vi sia un nesso diretto tra le importazioni di moduli e l'importazione di celle. Essa ha bensì osservato che l'uso vincolato di celle è soggetto anche alla concorrenza diretta delle importazioni di celle e alla concorrenza indiretta delle importazioni di moduli, in quanto le celle vincolate sono utilizzate per la produzione di moduli. Infine la parte interessata non è riuscita a dimostrare l'inesistenza di un nesso tra i prezzi delle celle sul mercato libero e il calo delle importazioni di celle. In effetti, come risulta evidente dalla tabella 8b, i prezzi delle vendite dell'industria UE delle celle sono aumentati allorché le importazioni di celle dalla Cina sono diminuite sia in termini di volume che di quota di mercato tra il 2014, quando le misure hanno iniziato ad essere pienamente efficaci, e il PIR. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(106)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che un'analisi comune del mercato vincolato e del mercato libero delle celle in realtà elimina un'analisi del mercato libero, che rappresenta solo il 4 % della produzione totale di celle dell'Unione. La Commissione avrebbe dunque omesso di esaminare la situazione dell'industria nazionale nel suo insieme e pertanto non ottempera agli obblighi di «obiettiv[ità]» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo antidumping.

(107)

La Commissione non è riuscita a capire in che modo l'analisi comune del mercato vincolato e del mercato libero delle celle annullasse un'analisi del mercato libero. La Commissione ha in effetti analizzato una serie di indicatori di pregiudizio quali la redditività, i prezzi delle vendite e l'utile sul capitale investito, unicamente per il mercato libero. In aggiunta essa ha analizzato cumulativamente un certo numero di indicatori anche nei casi in cui è stata effettuata un'analisi separata del mercato vincolato e di quello non vincolato (23). Tali indicatori sono spesso: la produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, gli investimenti, l'utile sul capitale investito, l'occupazione, la produttività, le scorte e il costo del lavoro. Da ultimo ma non da meno, gli indicatori di pregiudizio dei produttori di celle dell'Unione che vendevano esclusivamente sul mercato libero hanno fatto registrare lo stesso andamento: di conseguenza le conclusioni raggiunte per l'intera industria UE delle celle si applicano anche a questi ultimi. Il governo della RPC ha insistito sul fatto che, conformemente alla giurisprudenza dell'OMC, in caso di mercato vincolato per una parte del prodotto oggetto dell'inchiesta occorre effettuare un'analisi comparativa. La Commissione ha ritenuto che questa prescrizione, se applicabile al caso di specie, estremamente specifico, era in ogni caso rispettata. Per la parte della produzione di celle dell'Unione venduta sul mercato vincolato, il pregiudizio è stato stabilito in base alla pressione indiretta sui prezzi al livello dei moduli fabbricati a partire da tali celle. Per la parte della produzione di celle dell'Unione venduta sul mercato libero, gli indicatori di pregiudizio sono stati valutati anch'essi separatamente e indicano le stesse tendenze evidenziate per la parte vincolata del mercato (per il fatto che questa rappresenta il 96 % della produzione dell'Unione, i risultati sono pressoché identici a quelli della valutazione cumulativa). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(108)

Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che l'affermazione secondo cui i fabbricanti di moduli dell'Unione sono in concorrenza con i moduli assemblati in paesi terzi a partire da celle cinesi estende illegittimamente il campo di applicazione dell'inchiesta. Tali moduli sono stati però inclusi nel campo di applicazione dell'inchiesta sin dall'inizio poiché le celle conferiscono l'origine ai moduli (24). Quest'argomentazione è stata pertanto respinta.

(109)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, un'altra parte ha affermato che l'analisi della redditività sulla base del 4 % della produzione di celle dell'Unione non è rappresentativa per una valutazione accurata della necessità di mantenere i dazi. La Commissione ha osservato che solo la redditività è stata valutata esclusivamente sulla base delle vendite di celle ad acquirenti indipendenti per le ragioni di cui al considerando 103. Ai fini della valutazione della situazione dell'industria dell'Unione, tutti gli altri indicatori sono stati invece analizzati tenendo conto sia del mercato vincolato che del mercato libero di celle. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(110)

Durante il PIR la società Jabil ha assemblato moduli per conto di altre aziende in qualità di fabbricante a contratto. Per questo servizio di assemblaggio le altre società hanno versato un corrispettivo. Esse hanno inoltre assunto la piena responsabilità contrattuale delle vendite dei moduli assemblati da Jabil. Le entrate comunicate da Jabil non derivavano quindi dalla vendita di moduli, bensì dai corrispettivi di servizio. La Commissione ha pertanto deciso di distinguere i dati relativi agli utili di Jabil dai dati relativi agli utili del resto dell'industria di moduli dell'Unione [cfr. considerando 160 e 161]. Per i rimanenti indicatori di pregiudizio, le attività di assemblaggio effettuate da Jabil per i produttori di moduli che non hanno collaborato non hanno potuto essere verificate e quindi non sono state prese in considerazione.

(111)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha chiesto ulteriori chiarimenti su quali dati di Jabil fossero stati presi in considerazione o esclusi e perché. Per tutti gli indicatori di pregiudizio ad eccezione della redditività, la Commissione ha tenuto in considerazione tutti i dati forniti da Jabil relativi ai produttori di moduli dell'Unione che hanno collaborato. Sono stati presi in considerazione solo questi dati in quanto potevano essere verificati, mentre il resto è stato ignorato in considerazione del particolare modello aziendale di Jabil e del fatto che i prezzi di vendita finali non hanno potuto essere verificati.

4.3.   Consumo dell'Unione

(112)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume totale delle importazioni del prodotto in esame e del volume totale delle vendite del prodotto simile nell'Unione, comprese quelle destinate all'uso vincolato. Il totale delle vendite dell'industria dell'Unione si è basato sulle informazioni fornite da Europressedienst, corrette, se del caso, con i dati provenienti dalle risposte all'accertamento della situazione delle parti interessate presentate nella fase di preapertura e con le risposte verificate al questionario delle società inserite nel campione. Come indicato al considerando 116, i dati sulle importazioni erano basati sul Comext e sui dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»). I dati relativi al consumo sono stati sottoposti a un controllo incrociato con altre fonti (25).

(113)

Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1a

Consumo di moduli dell'Unione (in MW)

 

2012

2013

2014

PIR

Mercato complessivo

16 324

10 580

7 292

7 191

Indice (2012 = 100)

100

65

45

44

Fonte: Europressedienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario, Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 1b

Consumo di celle dell'Unione (in MW)

 

2012

2013

2014

PIR

Mercato complessivo

4 604

4 449

3 262

3 409

Indice (2012 = 100)

100

97

71

74

Fonte: Europressedienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario, Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(114)

Nel complesso il consumo dell'Unione è diminuito notevolmente tra il 2012 e il PIR. Per quanto riguarda i moduli, il consumo dell'Unione è diminuito del 56 %. Dopo il forte calo del 35 % tra il 2012 e il 2013, il consumo è però rimasto piuttosto stabile nel 2014 e durante il PIR.

(115)

Per quanto riguarda le celle, il consumo è diminuito in misura leggermente inferiore, ossia del 26 % durante il periodo in esame. Il calo del consumo si è verificato principalmente fra il 2013 e il 2014, quando si è registrato un crollo del 26 %. Il consumo ha però ripreso terreno durante il PIR, quando è aumentato del 4,5 % rispetto al 2014.

4.4.   Importazioni dal paese interessato

(116)

I volumi e i valori delle importazioni sono stati basati su diverse fonti. Per il 2012 e parte del 2013 sono stati ricavati sulla base dei dati forniti dal richiedente e raccolti per suo conto da Europressedienst: all'epoca i moduli e le celle erano importati nell'Unione nell'ambito di voci doganali relative ad altri prodotti non rientranti nella presente inchiesta, e i dati di Eurostat non potevano quindi essere utilizzati. È stato possibile utilizzarli a partire da quando è stata introdotta la registrazione delle importazioni di moduli e celle il 6 marzo 2013 (26). Di conseguenza, per il resto del 2013, per il 2014 e per il PIR la Commissione ha basato le sue conclusioni sulla banca dati Comext (27) e sulla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(117)

Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 2a

Importazioni di moduli dalla RPC (in MW) e quota di mercato  (28)

 

2012

2013

2014

PIR

Volumi delle importazioni dalla RPC

10 786

5 198

2 845

2 917

Indice

100

48

26

27

Quota di mercato (%)

66

49

39

41

Indice (2012 = 100)

100

74

59

61

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 2b

Importazioni di celle dalla RPC (in MW) e quota di mercato

 

2012

2013

2014

PIR

Volumi delle importazioni dalla RPC

333

386

613

548

Indice

100

116

184

165

Quota di mercato (%)

7

9

19

16

Indice (2012 = 100)

100

120

260

223

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(118)

Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni di moduli dalla RPC sono diminuiti del 73 %, con una corrispondente diminuzione del 39 % della quota di mercato, che è passata dal 66 % nel 2012 al 41 % durante il PIR. Dopo che le misure in vigore sono state istituite nel 2013, le importazioni di moduli sono tuttavia scese del 45 % tra il 2013 e il 2014, mentre il consumo è diminuito del 31 %.

(119)

Per quanto riguarda le celle, i volumi delle importazioni sono aumentati del 65 % nel periodo in esame, il che ha determinato un aumento molto più marcato della quota di mercato del 123 % (dal 7 % nel 2012 al 16 % durante il PIR), nel contesto di un mercato in contrazione. Al contempo, tra il 2013 e il 2014 le importazioni di celle sono aumentate del 59 %, provocando un aumento della quota di mercato di 10 punti percentuali. Anche se l'aumento non si è protratto durante il PIR, il livello delle importazioni è rimasto molto più elevato durante il PIR che nel 2012 e nel 2013.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato

(120)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base al Comext e alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(121)

Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3a

Prezzi all'importazione dei moduli (in EUR/kW)

 

2012

2013

2014

PIR

Prezzi all'importazione dalla RPC

700

520

553

544

Indice (2012 = 100)

100

74

79

78

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 3b

Prezzi all'importazione delle celle (in EUR/kW)

 

2012

2013

2014

PIR

Prezzi all'importazione dalla RPC

500

350

282

286

Indice (2012 = 100)

100

70

56

57

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(122)

Durante il periodo in esame il prezzo medio all'importazione dalla RPC è sceso del 22 % per i moduli e del 43 % per le celle. Per i moduli, il prezzo all'importazione è diminuito nel 2012 e nel 2013 e poi, quando le misure sono entrate in vigore, è aumentato del 6,3 % tra il 2013 e il 2014. È nuovamente diminuito leggermente, dell'1,6 %, tra il 2014 e il PIR. Per le celle, il prezzo all'importazione è diminuito del 43 % nel periodo in esame e del 30 % tra il 2012 e il 2013, per poi scendere ulteriormente tra il 2013 e il 2014, quando ha registrato un calo del 19,4 %. È però aumentato leggermente, dell'1,4 %, tra il 2014 e il PIR.

(123)

Come indicato nella sezione 3.2.3, quasi tutti i produttori esportatori che vendevano i moduli e le celle dalla Cina all'Unione durante il PIR erano soggetti ad impegni sui prezzi, e i loro prezzi all'esportazione nell'UE erano determinati da impegni che fissavano un prezzo minimo all'importazione. Solo l'1,6 % del volume dei moduli e lo 0,6 % delle celle è stato importato a un prezzo diverso dal prezzo minimo all'importazione (29). Non è stato quindi possibile considerare questi prezzi all'esportazione come un indicatore pertinente per stabilire quale sarebbe la politica dei prezzi dei produttori esportatori in assenza di misure.

(124)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno sostenuto che per stabilire la sottoquotazione si sarebbe dovuto utilizzare il prezzo all'esportazione verso l'UE; su questa base tali parti hanno calcolato che non vi è stata sottoquotazione. È vero che sulla base dei prezzi all'esportazione verso l'UE non c'è sottoquotazione per i moduli e che la sottoquotazione per le celle è molto marginale. La Commissione ha tuttavia ritenuto che l'assenza di una sottoquotazione, dovuta al rispetto del prezzo minimo all'importazione, non fosse l'indicatore determinante per l'analisi dell'attuale situazione dell'industria dell'Unione. Come indicato al considerando 170, la Commissione ha stabilito che l'industria dell'Unione ha continuato a subire il pregiudizio degli effetti delle precedenti pratiche di dumping accertato nell'inchiesta precedente, nonché delle pratiche di elusione di cui al considerando 4, e non ha avuto tempo sufficiente per riprendersi.

4.4.3.   Prezzi delle importazioni da altri paesi

(125)

Anche il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dai paesi terzi è stato basato sul Comext e sui dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 e ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4a

Moduli — Importazioni da paesi terzi

 

2012

2013

2014

PIR

Volume (in MW)

1 395

1 382

2 049

1 808

Indice (2012 = 100)

100

99

147

130

Quota di mercato (%)

9

13

28

25

Indice (2012 = 100)

100

153

329

290

Prezzo medio (in EUR/kW)

700

520

547

550

Indice (2012 = 100)

100

74

78

79

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 4b

Celle — Importazioni da paesi terzi

 

2012

2013

2014

PIR

Volume (in MW)

3 227

3 334

1 580

1 725

Indice (2012 = 100)

100

103

49

53

Quota di mercato (%)

70

75

48

51

Indice (2012 = 100)

100

107

69

72

Prezzo medio (in EUR/kW)

500

350

289

275

Indice (2012 = 100)

100

70

58

55

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(126)

Durante il periodo in esame le importazioni da paesi terzi verso l'Unione sono aumentate del 30 % per i moduli. L'aumento maggiore si è registrato tra il 2013 e il 2014, quando i volumi sono aumentati del 48 %. La loro quota di mercato è aumentata notevolmente, passando dal 9 % nel 2012 al 25 % durante il PIR. Anche in questo caso, la variazione più importante si è verificata tra il 2013 e il 2014, quando la quota di mercato è aumentata dal 13 % al 28 %. Taiwan, Malaysia e Singapore sono stati i maggiori esportatori dopo la RPC. Va osservato che le importazioni da Taiwan e dalla Malaysia possono essere state oggetto di elusione [cfr. considerando 4].

(127)

Per quanto riguarda le celle, le importazioni da paesi terzi sono diminuite del 47 % nel periodo in esame. Il calo maggiore (– 52 %) si è verificato tra il 2013 e il 2014; si è poi registrato un aumento del 9 % tra il 2014 e il PIR. Ne è risultata una contrazione della quota di mercato, che è passata dal 70 % del 2012 al 51 % del PIR. Tra il 2013 e il 2014 la quota si è ridotta dal 75 % al 48 % ed è poi leggermente aumentata di tre punti percentuali durante il PIR. Per quanto riguarda le celle, Taiwan e la Malaysia sono stati maggiori paesi esportatori, seguiti dalla RPC e dagli USA. Va osservato che le importazioni da Taiwan e dalla Malaysia possono essere state oggetto di elusione [cfr. considerando 4].

(128)

I prezzi medi all'esportazione da paesi terzi sono diminuiti in maniera significativa durante il periodo in esame sia per i moduli che per le celle, in linea con i prezzi cinesi e dell'Unione. Durante il periodo in esame essi sono diminuiti del 21 % per i moduli e del 45 % per le celle. Anche in questo caso i prezzi possono essere stati influenzati da pratiche di elusione [cfr. considerando 4].

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(129)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

(130)

Ai fini dell'analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati pervenuti dal richiedente, sottoposti a controlli incrociati con le risposte all'accertamento della situazione inviate da un certo numero di produttori dell'Unione nella fase di preapertura e con le risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(131)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(132)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(133)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5a

Moduli — Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2012

2013

2014

PIR

Volume di produzione (in MW)

4 604

4 449

3 262

3 409

Indice

100

97

71

74

Capacità produttiva (in MW)

8 624

7 907

7 391

6 467

Indice

100

92

86

75

Utilizzo degli impianti (%)

53

56

44

53

Indice

100

105

83

99

Fonte: Europressedienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

Tabella 5b

Celle — Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2012

2013

2014

PIR

Volume di produzione (in MW)

1 066

7 34

1 096

1 270

Indice

100

69

103

119

Capacità produttiva (in MW)

2 384

1 844

1 778

1 811

Indice

100

77

75

76

Utilizzo degli impianti (%)

45

40

62

70

Indice

100

89

138

157

Fonte: Europressedienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

(134)

La produzione complessiva di moduli dell'Unione è diminuita del 26 % durante il periodo in esame, ma ha registrato un aumento del 4,5 % tra il 2014 e il PIR. A fronte del calo del consumo, la capacità produttiva ha seguito l'andamento decrescente della produzione e si è a sua volta ridotta del 25 % nel periodo in esame. Il tasso di utilizzo degli impianti è quindi rimasto stabile tra l'inizio e la fine del periodo in esame, raggiungendo il 53 % durante il PIR. Si è registrato tuttavia un importante aumento di 9 punti percentuali di tale fattore tra il 2014 e il PIR (ossia un aumento del 19 %). Va osservato che i produttori di moduli dell'Unione inseriti nel campione avevano un tasso di utilizzo degli impianti molto più elevato durante il periodo in esame, che ha raggiunto l'85 % durante il PIR, registrando un aumento del 39 % rispetto al 2012 (61 %).

(135)

La produzione di celle dell'Unione è aumentata del 19 % durante il periodo in esame. Benché la produzione sia calata del 31 % tra il 2012 e il 2013, essa è aumentata del 49 % tra il 2013 e il 2014 e di un ulteriore 15 % tra il 2014 e il PIR. Ciò ha coinciso con l'istituzione delle misure antidumping nel dicembre 2013, mentre il consumo è diminuito costantemente nel periodo compreso tra il 2012 e il 2014, aumentando tra il 2014 e il PIR. Al tempo stesso, la capacità produttiva è diminuita del 24 % durante il periodo in esame, il che ha portato a un significativo aumento dell'utilizzo degli impianti, dal 45 % nel 2012 al 70 % durante il PIR. Analogamente ai produttori di moduli, anche i produttori di celle inseriti nel campione avevano un tasso di utilizzo degli impianti molto più elevato di quello dell'industria dell'Unione nel suo complesso (86 %), rimasto stabile durante il periodo in esame.

(136)

In conclusione, l'industria dell'Unione ha diminuito la sua capacità in risposta a un calo dei consumi. Al tempo stesso, si è registrato un aumento della sua produzione durante il PIR rispetto al 2014, che ha ulteriormente migliorato il tasso di utilizzo degli impianti.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(137)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Moduli — Volume delle vendite e quota di mercato

 

2012

2013

2014

PIR

Volume totale delle vendite (mercato vincolato e mercato libero) nell'Unione (in MW)

4 143

4 000

2 398

2 465

Indice

100

97

58

60

Quota di mercato (%)

25

38

32

35

Indice

100

149

128

140

Fonte: Europressedienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

Tabella 6b

Celle — Volume delle vendite e quota di mercato

 

2012

2013

2014

PIR

Volume totale delle vendite (mercato vincolato e mercato libero) nell'Unione (in MW)

1 045

729

1 069

1 136

Indice

100

70

102

109

Quota di mercato (%)

23

16

33

33

Indice

100

72

144

147

Fonte: Europressedienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

(138)

Nel periodo in esame, i volumi delle vendite di moduli sono scesi del 40 %. Tuttavia, nel contesto di un calo del consumo del 56 %, ciò si è tradotto in un aumento significativo della quota di mercato del 40 % durante il periodo in esame, che ha raggiunto il 35 % durante il PIR.

(139)

Per quanto riguarda le celle, i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono aumentati del 9 % durante il periodo in esame. Ciò ha comportato un aumento della quota di mercato dal 23 % nel 2012 al 33 % durante il PIR, mentre il consumo è diminuito in misura molto inferiore rispetto ai moduli, ossia del 26 %.

(140)

Nel contesto di un consumo in calo e dell'entrata in vigore delle misure antidumping, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la sua quota di mercato sia per i moduli che per le celle.

4.5.2.3.   Occupazione e produttività

(141)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7a

Moduli — Occupazione e produttività

 

2012

2013

2014

PIR

Numero di dipendenti

17 321

13 918

6 506

6 303

Indice

100

80

38

36

Produttività (in kW/dipendente)

266

320

501

541

Indice

100

120

189

203

Fonte: Europressedienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

Tabella 7b

Celle — Occupazione e produttività

 

2012

2013

2014

PIR

Numero di dipendenti

2 876

1 511

1 846

1 770

Indice

100

53

64

62

Produttività (in kW/dipendente)

371

486

594

717

Indice

100

131

160

194

Fonte: Europressedienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

(142)

L'occupazione è diminuita tra il 2012 e il PIR rispettivamente del 64 % per i moduli e del 38 % per le celle. Il calo più significativo (– 53 %) del numero di dipendenti per i moduli si è verificato tra il 2013 e il 2014, in misura molto maggiore rispetto al calo della produzione durante lo stesso periodo (– 27 %). Per le celle, il numero dei dipendenti è aumentato del 22 % tra il 2013 e il 2014, un aumento di molto inferiore a quello della produzione (+ 49 %) nello stesso periodo. Ciò ha portato a un significativo aumento della produttività sia per i moduli che per le celle, rispettivamente del 103 % e del 94 % durante il periodo in esame. Tra il 2013 e il 2014 l'aumento della produttività è stato del 57 % per i moduli e del 22 % per le celle.

(143)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato le conclusioni della Commissione relative al numero di dipendenti occupati nell'industria dell'Unione e ha affermato che vi era stato un doppio conteggio degli addetti alla fabbricazione di moduli e di celle della società più grande, SolarWorld. I dati relativi ai dipendenti di SolarWorld e di tutte le altre società incluse nel campione sono stati debitamente verificati e si è fatto in modo che i dipendenti non fossero conteggiati due volte nel caso delle imprese verticalmente integrate. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

4.5.2.4.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(144)

Come spiegato nella sezione 3.2.3, durante il periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori verso l'Unione sono stati influenzati dagli impegni e quindi non sono sufficientemente attendibili per potere essere utilizzati ai fini della determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping.

(145)

L'analisi degli indicatori di pregiudizio mostra tuttavia che le misure in vigore hanno avuto un impatto positivo sull'industria dell'Unione che è ritenuta essere in una fase di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

(146)

Solo tre produttori di celle sono stati inseriti nel campione, due dei quali sono membri di EU ProSun. Essi hanno collaborato all'introduzione della domanda, che conteneva dati di entrambi i produttori. Di conseguenza tutti i valori relativi agli indicatori microeconomici per le celle che possono essere direttamente attribuiti al terzo produttore, non membro di EU ProSun, sono forniti sotto forma di intervalli allo scopo di tutelare la riservatezza di questo produttore dell'Unione che ha collaborato all'inchiesta.

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(147)

Nel periodo in esame la media dei prezzi unitari di vendita dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione, ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8a

Moduli — Prezzi di vendita nell'Unione

 

2012

2013

2014

PIR

Prezzo di vendita medio nell'Unione sul mercato libero (in EUR/kW)

790

651

618

593

Indice

100

82

78

75

Costo unitario di produzione (in EUR/kW)

1 112

813

648

627

Indice

100

73

58

56

Fonte: risposte verificate al questionario.

Tabella 8b

Celle — Prezzi di vendita nell'Unione

 

2012

2013

2014

PIR

Prezzo di vendita medio nell'Unione sul mercato libero (in EUR/kW)

378-418

307-339

239-264

258-284

Indice

100

81

63

68

Costo unitario di produzione (in EUR/kW)

587-648

402-444

347-384

338-373

Indice

100

69

59

58

Fonte: risposte verificate al questionario.

(148)

La tabella che precede mostra l'evoluzione del prezzo di vendita unitario nel mercato libero dell'Unione rispetto al costo di produzione corrispondente. Durante il periodo in esame i prezzi di vendita sono diminuiti in modo significativo, vale a dire del 25 % per i moduli e del 32 % per le celle. Mentre per i moduli i prezzi di vendita hanno registrato un calo costante nell'intero periodo in esame, per le celle essi sono aumentati di 5 punti percentuali tra il 2014 e il PIR. Le vendite di celle sul mercato libero hanno totalizzato meno del 5 % della produzione complessiva dei produttori inseriti nel campione, e un produttore ha venduto grandi quantitativi a prezzi molto bassi in previsione della chiusura della sua attività nell'UE. Da questo indicatore non potevano quindi essere tratte conclusioni significative. Le celle destinate a un consumo vincolato sono state trasferite tra alcuni produttori inseriti nel campione o consegnate per la produzione di moduli con una metodologia diversa (prezzi di trasferimento al prezzo virtuale di mercato, trasferimento sulla base dei costi effettivi ecc.). Per questo motivo non è stato possibile trarre conclusioni significative neppure dall'evoluzione dei prezzi dell'uso vincolato.

(149)

Durante il periodo in esame il costo unitario di produzione è bruscamente diminuito, del 46 % per i moduli e del 42 % per le celle.

(150)

I prezzi di vendita dei moduli sono stati, in media, più bassi del costo unitario di produzione, ma la differenza è andata riducendosi durante tutto il periodo in esame, in particolare dopo l'istituzione delle misure nel 2013. Mentre nel 2012 il prezzo di vendita arrivava solo al 71 % del costo unitario di produzione dei moduli, esso ha raggiunto l'80 % nel 2013, il 94 % nel 2014 e il 94,5 % nel PIR. La differenza fra il prezzo di vendita e il costo di produzione è quindi diminuita considerevolmente, di 14 punti percentuali tra il 2013 e il PIR.

(151)

Per le celle il prezzo di vendita è stato pari al 60 %-67 % del costo unitario di produzione nel 2012, al 72 %-80 % nel 2013, al 65 %-72 % nel 2014 e al 72-79 % nel PIR. Tuttavia, come già detto, per il 2014 e per il PIR la tendenza è stata fortemente influenzata dai prezzi eccezionalmente bassi di un produttore dell'Unione. Per le altre due società inserite nel campione, la tendenza è stata del 75-80 % nel 2014 e dell'81-86 % nel PIR, ampiamente in linea con quella rilevata per i moduli.

(152)

Nel complesso, l'industria ha iniziato a riprendersi dalle precedenti pratiche di dumping, ma ha anche compiuto maggiori sforzi per recuperare la competitività, in particolare aumentando la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando 141, con conseguenti aumenti di produttività e un migliore utilizzo degli impianti.

4.5.3.2.   Costo del lavoro

(153)

Nel periodo in esame, il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Moduli — Costo medio del lavoro per dipendente

 

2012

2013

2014

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

32 918

38 245

36 577

38 343

Indice

100

116

111

116

Fonte: risposte verificate al questionario.

Tabella 9b

Celle — Costo medio del lavoro per dipendente

 

2012

2013

2014

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

41 289 -45 590

45 002 -49 689

45 188 -49 895

47 825 -52 807

Indice

100

109

109

116

Fonte: risposte verificate al questionario.

(154)

Tra il 2012 e il PIR i costi medi del lavoro per dipendente sono aumentati del 16 % sia per i moduli che per le celle. Tali aumenti sono stati causati principalmente dalle indennità di licenziamento connesse ad una razionalizzazione del numero dipendenti e all'inflazione salariale.

4.5.3.3.   Scorte

(155)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 10a

Moduli — Scorte

 

2012

2013

2014

PIR

Scorte finali (in kW)

186 533

114 792

196 944

191 207

Indice

100

62

106

103

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

33

13

13

11

Indice

100

40

38

34

Fonte: risposte verificate al questionario.

Tabella 10b

Celle — Scorte

 

2012

2013

2014

PIR

Scorte finali (in MW)

53 029 — 58 553

90 079 — 99 462

99 999 — 110 415

135 492 — 149 606

Indice

100

170

189

256

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

18

23

12

14

Indice

100

125

68

80

Fonte: risposte verificate al questionario.

(156)

Durante il periodo in esame le scorte sono aumentate leggermente per i moduli (3 %) e in misura significativa per le celle (156 %). Tuttavia, sia per i moduli che per le celle le scorte sono diminuite in percentuale della produzione totale, rispettivamente del 66 % e del 20 %.

(157)

Le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio pertinente nel settore in questione dato che la produzione e le vendite si basano principalmente sugli ordinativi e i produttori tendono quindi ad avere scorte limitate.

4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(158)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11a

Moduli — Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2012

2013

2014

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti compresa Jabil (in % del fatturato delle vendite) (30)

– 24,4/– 29,5

– 24,4/– 29,5

– 6,8/– 8,2

– 7,7/– 9,3

Indice

100

100

361/298

319/264

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti esclusa Jabil (in % del fatturato delle vendite)

– 32,7

– 27,2

– 8,7

– 9,5

Indice

100

120

376

344

Flusso di cassa (in EUR)

– 129 864 423

– 69 402 391

– 18 231 488

– 145 258 620

Indice

100

187

712

89

Investimenti (in EUR)

24 134 924

12 407 723

17 333 494

24 565 553

Indice

100

51

72

102

Utile sul capitale investito (%)

– 6

– 10

– 3

– 2

Indice

100

55

193

258

Tabella 11b

Celle — Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2012

2013

2014

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

– 37,7/– 41,6

– 7,2/– 7,9

– 26,6/– 29,3

– 36,8/– 40,7

Indice

100

527

142

102

Flusso di cassa (in EUR)

– 41 934 911 – – 46 303 131

– 17 537 454 – – 19 364 273

– 12 414 052 – – 13 707 182

– 29 027 946 – – 32 051 690

Indice

100

239

338

144

Investimenti (in EUR)

29 435 820 – 32 502 051

26 074 619 – 28 790 726

7 001 485 – 7 730 807

11 429 509 – 12 620 083

Indice

100

89

24

39

Utile sul capitale investito (%)

– 6,0/– 6,7

– 2,5/– 2,7

– 24,6/– 27,2

– 31,8/– 35,1

Indice

100

246

25

19

Fonte: risposte verificate al questionario

(159)

La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite.

(160)

Come indicato al considerando 110, una delle società inserite nel campione, Jabil, è un operatore di assemblaggio e non è coinvolta nell'attività di vendita di moduli. Ha avuto un andamento diverso in termini di redditività. È stata remunerativa durante tutto il periodo in esame e ha aumentato la sua redditività durante il PIR, raggiungendo il 5-15 %. Jabil ha tuttavia realizzato i profitti sulla base del corrispettivo riscosso presso i clienti per il servizio di assemblaggio e non sulla base delle vendite di moduli. Inoltre non ha dovuto sostenere le spese correlate alla vendita dei moduli, come le spese di commercializzazione (ha sostenuto solo i costi per il reperimento di nuovi fabbricanti a contratto). È anche caratterizzata da una struttura dei costi diversa da quella presentata da un tipico produttore di moduli, pienamente responsabile della produzione e delle vendite del proprio prodotto. A titolo di esempio, Jabil presentava un capitale di esercizio, costi di magazzino, conti attivi e passivi e costi di ricerca e sviluppo più bassi.

(161)

La Commissione ha osservato che il dato sulla redditività riportato nella prima colonna della tabella 11a riuniva dati provenienti da due diversi gruppi. Da un lato comprendeva i produttori di moduli, che fabbricano il prodotto e lo vendono. Dall'altro comprendeva anche la società Jabil inserita nel campione, che si limitava ad assemblare i moduli. Al fine di avere una visione realistica della situazione di tale industria, la Commissione ha deciso di differenziare i due gruppi nella sua ulteriore analisi. Ha quindi aggiunto una seconda colonna alla tabella 11a, così da rendere più attendibile la valutazione della redditività dell'industria di moduli dell'Unione.

(162)

I produttori inseriti nel campione, esclusa Jabil, erano in perdita durante il periodo in esame. Nello stesso lasso di tempo le perdite sono però diminuite del 244 %, scendendo di 5,5 punti percentuali nel 2013 rispetto al 2012. Ciò ha coinciso con l'entrata in vigore delle misure (le misure provvisorie sono entrate in vigore il 6 giugno 2013). Le perdite sono diminuite in misura più significativa, ossia di 18,5 punti percentuali, fra il 2013 e il 2014, quando gli effetti delle misure hanno interessato l'intero anno. Durante il PIR le perdite sono leggermente aumentate di 0,8 punti percentuali. Questa situazione è stata tuttavia influenzata principalmente dalle perdite subite da un produttore dell'Unione che ha successivamente deciso di cessare la produzione. Al tempo stesso, tutti gli altri produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno continuato a registrare una diminuzione delle perdite durante il PIR rispetto al 2014.

(163)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, alcune parti hanno contestato l'esclusione di Jabil dai dati relativi agli utili del resto dell'industria di moduli dell'Unione. Esse hanno sostenuto che Jabil costituiva un raro esempio di produttore redditizio e che l'esclusione è incoerente con la decisione di accettare un produttore del paese di riferimento che utilizza un contratto in conto lavorazione per fare assemblare a un'altra società i moduli che vende. La Commissione, contrariamente a quanto sostengono tali parti, non ha escluso Jabil dall'analisi della redditività. Essa ha bensì fornito due serie separate di dati per poter disporre di un'analisi di sensibilità più significativa. Tali serie di dati dimostrano che, anche includendo Jabil, l'industria dell'Unione è, in media e complessivamente, in perdita. Esse rivelano inoltre profonde disparità tra i diversi produttori dell'Unione in funzione del modello aziendale, come esposto ai considerando 110 e 160. Tale argomentazione deve quindi essere respinta. La Commissione osserva inoltre che, in ogni caso, non esiste alcuna incoerenza di impostazione per quanto riguarda il produttore del paese di riferimento e l'industria dell'Unione. Il produttore del paese di riferimento è più simile agli acquirenti di Jabil che al modello aziendale di Jabil. Infatti, mentre il produttore del paese di riferimento si assume la piena responsabilità delle vendite dei moduli assemblati da un'altra società, Jabil è un operatore di assemblaggio che percepisce dai suoi acquirenti un corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione in relazione al servizio di assemblaggio fornito. È per questo motivo che la Commissione si è concentrata, per l'analisi del pregiudizio, sulle operazioni tra Jabil e altri produttori dell'Unione che si trovano nella stessa situazione del produttore del paese di riferimento [cfr. considerando 52].

(164)

Per i produttori di celle, le perdite sono diminuite del 2 % nel periodo in esame. Esse sono diminuite di 31,9 punti percentuali tra il 2012 e il 2013, ma poi aumentate di 20,3 punti percentuali tra il 2013 e il 2014 e di 10,7 punti percentuali tra il 2014 e il PIR. Per le celle tuttavia la redditività è stata influenzata da due eventi straordinari. Da un lato, uno dei produttori inseriti nel campione è entrato nel mercato durante il periodo in esame, ma ha modificato le modalità di rendicontazione di alcuni dei suoi costi di produzione durante gli ultimi anni del periodo in esame, con la conseguenza di perdite ingenti. Dall'altro, i prezzi di vendita erano straordinariamente bassi e un altro produttore del campione ha registrato forti perdite durante il PIR, mentre stava cessando la produzione. Per contro, nel periodo in esame il terzo produttore del campione ha costantemente ridotto le perdite.

(165)

Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Analogamente alla redditività, anch'esso ha registrato una tendenza negativa tra il 2012 e il PIR. Per i moduli, il flusso di cassa netto è diminuito dell'11 % durante il periodo in esame, mentre per le celle è diminuito del 44 % nello stesso periodo. Le fluttuazioni del flusso di cassa verificatesi nel 2014 sia per i moduli che per le celle sono state influenzate da eventi straordinari che hanno riguardato un grande produttore dell'Unione. Da un lato, questo produttore ha rilevato uno stabilimento esistente a un prezzo di acquisto basso e, dall'altro, ha ristrutturato il proprio debito. Nel 2015 ha continuato a effettuare notevoli rimborsi dei propri prestiti, che hanno determinato un flusso di cassa negativo derivante dall'attività di finanziamento. Va osservato che questo produttore ha comunicato un flusso di cassa positivo derivante dalle attività operative e un significativo miglioramento del risultato operativo rispetto al 2014. Due altri produttori di moduli dell'Unione hanno registrato un flusso di cassa positivo e in miglioramento nel PIR, mentre gli altri due produttori di celle hanno evidenziato un flusso di cassa negativo ma in miglioramento.

(166)

Per quanto riguarda gli investimenti, le tabelle che precedono indicano che l'industria dell'Unione ha aumentato gli investimenti del 2 % per i moduli tra il 2012 e il PIR. Gli investimenti sono aumentati del 40 % tra il 2013 e il 2014 e del 98 % tra il 2013 e il PIR.

(167)

Gli investimenti complessivi per le celle sono diminuiti del 61 % tra il 2012 e il PIR. La tendenza generale negli investimenti per le celle è stata ancora una volta influenzata dalla decisione di un produttore dell'Unione inserito nel campione di interrompere la produzione. Allo stesso tempo gli investimenti degli altri due produttori del campione sono quadruplicati tra il 2014 e il PIR.

(168)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno sottolineato che gli investimenti in celle sono diminuiti durante il periodo in esame e non sono stati influenzati positivamente dall'istituzione delle misure. In primo luogo, benché ciò valga effettivamente per tutto il campione, come indicato al considerando precedente, questa tendenza è stata influenzata dalla decisione di un produttore dell'Unione inserito nel campione di cessare la produzione. Tale produttore aveva investimenti significativi all'inizio del periodo, ma quasi nessuno al termine di tale periodo. In secondo luogo, un altro produttore inserito nel campione ha effettuato investimenti in capitale di avviamento nel 2013, iniziativa in linea con l'aumento globale degli investimenti nel corso di tale anno. In terzo luogo, dopo che l'entrata in vigore delle misure ha iniziato a incidere sulla redditività delle società, gli investimenti di tutto il campione sono aumentati tra il 2014 e il PIR, come avvenuto per i due produttori del campione che sono rimasti sul mercato, i quali hanno quadruplicato i loro investimenti nel corso di tale periodo. Di conseguenza l'argomentazione secondo cui gli investimenti non sono stati positivamente influenzati dall'istituzione delle misure è stata respinta.

(169)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Questo fattore è rimasto negativo nel corso di tutto il periodo in esame a causa delle perdite nette subite dall'industria dell'Unione. Per i moduli l'utile sul capitale investito è migliorato di 4 punti percentuali nel periodo in esame, ma è salito in modo significativo nel 2014 e nel PIR rispetto al 2013, rispettivamente di 7 e 8 punti percentuali. Per le celle si è deteriorato di 25,8-28,4 punti percentuali nel periodo in esame.

4.5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(170)

In termini generali, l'industria dell'Unione ha continuato a subire il pregiudizio nel periodo in esame, dati il breve periodo intercorso dall'istituzione delle misure iniziali e l'entità del dumping e il livello di pregiudizio constatati nel corso dell'inchiesta precedente. Anche le pratiche di elusione emerse, come indicato al considerando 4, hanno contribuito alla persistenza del pregiudizio. L'industria dell'Unione ha tuttavia iniziato gradualmente a riprendersi a partire dalla metà del 2013 (le misure provvisorie sono entrate in vigore il 6 giugno 2013) e in particolare durante il 2014 (il primo anno completo con le misure antidumping in vigore) e nel PIR.

(171)

Una serie di indicatori di pregiudizio ha effettivamente registrato un andamento positivo. Per quanto riguarda i moduli, l'industria dell'Unione ha aumentato del 2,8 % le vendite di moduli dell'Unione; di conseguenza la sua quota di mercato è cresciuta del 9,4 % tra il 2014 e il PIR. Nello stesso periodo l'industria dell'Unione ha aumentato il proprio uso vincolato e le vendite di celle nell'Unione del 6,3 %, mantenendo una quota di mercato del 33 %. Oltre a ciò, nello stesso periodo l'industria dell'Unione ha migliorato il tasso di utilizzo degli impianti di 9 punti percentuali per i moduli e di 8 punti percentuali per le celle mediante l'aumento della produzione e la riduzione della capacità esistente. Essa ha inoltre conseguito notevoli aumenti di produttività, che hanno permesso di ridurre il divario tra i prezzi di vendita e i costi di produzione medi. Inoltre la precedente sottoquotazione dei prezzi dovuta alle esportazioni cinesi era cessata poiché era necessario che si conformassero al prezzo minimo all'importazione (assenza di sottoquotazione per i moduli e sottoquotazione solo marginale per le celle durante il PIR). Di conseguenza, sebbene l'industria dell'Unione sia stata comunque in perdita durante il PIR, le perdite si sono considerevolmente ridotte per i moduli rispetto al 2012 e al 2013. Per quanto riguarda le celle, invece, le perdite non sono diminuite per l'industria dell'Unione poiché, come spiegato al considerando 165, sono state influenzate da eventi straordinari verificatisi per due dei produttori inseriti nel campione. Dal canto suo, il terzo produttore del campione ha però ridotto le perdite durante il PIR e ha quindi seguito lo stesso andamento osservato per i moduli.

(172)

L'industria dell'Unione ha anche incrementato gli investimenti sia per i moduli che per le celle, rispettivamente del 41 % e del 63 %, tra il 2014 e il PIR.

(173)

Nonostante gli sforzi compiuti e tutte le tendenze positive che ne sono conseguite, l'industria dell'Unione non è riuscita a riprendersi dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping degli esportatori cinesi. Come già indicato, i fabbricanti sia di moduli che di celle erano in perdita durante il PIR e registravano flussi di cassa e un utile sul capitale investito negativi. Inoltre, nonostante il fatto che i volumi di importazione delle esportazioni cinesi fossero diminuiti per i moduli, la loro quota di mercato era ancora superiore a quella dei produttori dell'Unione. Per quanto riguarda le celle, durante il PIR le importazioni sono aumentate in misura significativa in termini di volume (+ 65 %) rispetto al 2012, con un incremento della quota di mercato. Le importazioni cinesi di celle hanno esercitato una pressione indiretta anche sul mercato dei moduli dei produttori vincolati, che quindi non ha potuto espandersi ulteriormente. Le importazioni dalla Cina hanno quindi continuato ad entrare nel mercato dell'Unione in volumi significativi e a prezzi inferiori ai costi di produzione dell'industria dell'Unione.

(174)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno sostenuto che la Commissione ha omesso di valutare gli effetti sull'industria dell'Unione delle importazioni di moduli da paesi terzi effettuate in grandi volumi e a prezzi inferiori a quelli delle esportazioni cinesi.

(175)

La Commissione ha riconosciuto che l'impatto delle importazioni di moduli da paesi terzi costituisce un fattore importante per valutare la situazione dell'industria dell'Unione. Tuttavia tali importazioni erano molto meno importanti di quelle cinesi: la quota di mercato delle prime era del 25 % (compresi i moduli che in realtà erano cinesi, ma che rientravano nell'ambito di pratiche di elusione), mentre quella delle seconde era del 41 % durante il PIR (e, considerata l'elusione, in realtà più elevata). Inoltre la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi è scesa del 10 % tra il 2014 e il PIR, mentre la quota delle importazioni cinesi è aumentata del 4,9 % nel corso dello stesso periodo. Questi due elementi dimostrano l'incidenza molto più rilevante delle importazioni dalla Cina sull'industria dell'Unione rispetto a quello delle importazioni da paesi terzi. A ciò si aggiunge il fatto che i prezzi dei moduli provenienti da paesi terzi non erano inferiori a quelli delle esportazioni cinesi. Come evidenziato nella tabella 4a, il prezzo medio ponderato di tutte le importazioni provenienti da paesi terzi è stato di 550 EUR/kW nel PIR, valore che superava il prezzo medio all'esportazione dalla RPC (544 EUR/kW). Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(176)

Per quanto riguarda le celle, varie parti hanno sostenuto che il pregiudizio è stato causato da importazioni da paesi terzi perché la redditività è diminuita durante il PIR rispetto al 2014 e ciò a causa della diminuzione delle importazioni dalla RPC e del contemporaneo aumento delle importazioni da paesi terzi.

(177)

In primo luogo, come indicato al considerando 164, l'aumento delle perdite durante il PIR per i produttori inseriti nel campione è stato influenzato da eventi straordinari verificatisi per due dei produttori di celle dell'Unione, mentre il terzo (e principale) produttore aveva registrato un aumento della redditività durante il PIR rispetto al 2014. In secondo luogo, anche se le importazioni dalla Cina sono diminuite di 3 punti percentuali tra il 2014 e il PIR, esse sono aumentate di 7 punti percentuali tra il 2013 e il PIR, nonostante l'entrata in vigore delle misure. Le importazioni dalla Cina hanno quindi continuato ad avere un impatto importante sull'industria dell'Unione. In terzo luogo, per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi, esse sono sì aumentate di 2 punti percentuali tra il 2014 e il PIR, ma sono diminuite di 24 punti percentuali tra il 2013 e il PIR. Il loro impatto sull'industria dell'Unione è pertanto in realtà diminuito nel periodo successivo all'istituzione delle misure. Di conseguenza l'argomentazione secondo cui il pregiudizio è stato causato da importazioni da paesi terzi è stata respinta.

(178)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che alcuni indicatori di pregiudizio sono migliorati solo durante il PIR e non immediatamente dopo l'istituzione delle misure. Non vi sarebbe di conseguenza un nesso chiaro tra l'istituzione delle misure e le varie tendenze positive.

(179)

La Commissione ha riconosciuto che alcuni indicatori di pregiudizio, ad esempio la quota di mercato, la produzione e l'utilizzo degli impianti per il settore dei moduli, sono migliorati solo durante il PIR, e non nel 2014. Data però l'entità del dumping e del pregiudizio accertati nell'inchiesta precedente, è stato necessario un certo periodo di tempo per invertire le tendenze negative evidenti nell'intero settore. Ciò può essere spiegato dal fatto che, al momento dell'istituzione delle misure iniziali, l'industria dell'Unione era in una fase di consolidamento in cui molti produttori erano già in stato di fallimento o quasi fallimento ma si sono ritirati dal mercato solo nel corso del 2014. Ciò ha avuto un impatto importante su tutti i macroindicatori, che comprendevano anche tali società. Va inoltre osservato che una serie di indicatori, quali la quota di mercato, la produzione, l'utilizzo degli impianti e la capacità di produzione, che presentavano una tendenza negativa al livello dell'intera industria dell'Unione, hanno mostrato un andamento positivo già nel 2014 per i produttori dell'Unione sia di moduli che di celle inclusi nel campione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(180)

Varie parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione è in buone condizioni e si è pienamente ripresa dal pregiudizio precedente. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, le parti hanno reiterato queste argomentazioni. In particolare, i dati dei bilanci di SolarWorld e Jabil, di gran lunga i maggiori produttori di moduli dell'Unione, dimostrerebbero che le loro attività nell'Unione erano cresciute negli ultimi anni e che esse avevano incrementato il volume di produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, le vendite all'esportazione e la produttività, mentre il costo di produzione e le scorte erano diminuiti.

(181)

I produttori dell'Unione inseriti nel campione (compresi Jabil e SolarWorld) hanno aumentato i loro volumi di produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, le vendite all'esportazione e la produttività e diminuito i costi di produzione e le scorte nel 2014 e durante il PIR. L'affermazione secondo cui l'industria si è pienamente ripresa dal pregiudizio precedente contraddice però i risultati dell'inchiesta, che si fondano su dati reali e verificati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. In particolare, molti indicatori microeconomici si basano unicamente sulle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione (ad esempio la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito). Alcune delle società inserite nel campione, inoltre, hanno una produzione importante al di fuori dell'Unione, parametro non incluso negli indicatori microeconomici. I documenti finanziari disponibili al pubblico riguardano tutte le attività delle società interessate e spesso forniscono informazioni sui conti consolidati di interi gruppi. Le conclusioni sulla situazione economica dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base non sono state quindi fondate su documenti finanziari disponibili al pubblico, bensì sulle informazioni più dettagliate e verificate fornite nell'ambito dell'inchiesta riguardanti unicamente la situazione nell'Unione. Le conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione sono state inoltre basate su dati provenienti da tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione e non solo da SolarWorld e Jabil. Per quanto riguarda Jabil, infine, come già spiegato tale società si limitava ad assemblare i moduli, ma non si assumeva la piena responsabilità contrattuale della loro vendita. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(182)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione gli effetti degli investimenti su larga scala effettuati da SolarWorld. Questi avrebbero avuto ripercussioni negative sulla società e sul settore nel suo insieme, data l'importante quota di SolarWorld nella produzione dell'industria dell'Unione.

(183)

In primo luogo, gli investimenti cui fa riferimento la parte sono stati effettuati nel 2015 e hanno riguardato non solo le celle e i moduli ma anche altre produzioni nell'UE, come i wafer (31). Pertanto, tali investimenti avevano solo ripercussioni parziali sulla valutazione della redditività dell'attività della società relativa ai moduli e alle celle. In secondo luogo, come sottolineato da altre parti, il gruppo SolarWorld ha ottenuto risultati positivi nel 2016 (32) nelle attività sia europee che non europee. Ciò non sembra far supporre, in questa fase, che gli investimenti già effettuati abbiano inciso negativamente sulla società. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.6.   Rischio di persistenza del pregiudizio

(184)

Per valutare il rischio di persistenza del pregiudizio qualora le misure nei confronti della RPC venissero lasciate scadere, la potenziale incidenza delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione è stata analizzata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(185)

Come dimostrato nella sezione 4.5, l'industria dell'Unione ha continuato a subire il pregiudizio durante il PIR. Come indicato nella sezione 3.3, vi è il rischio di persistenza del dumping qualora le misure fossero lasciate scadere. È stato inoltre accertato che i produttori esportatori vendevano a prezzi di dumping verso paesi terzi e verso l'Unione e che in caso di scadenza delle misure accederebbero al mercato dell'Unione a prezzi ancora più bassi rispetto a quelli di vendita attualmente praticati verso l'Unione.

4.6.1.   Capacità inutilizzata, flussi commerciali e attrattiva del mercato dell'Unione; politica dei prezzi dei produttori esportatori nella RPC

(186)

La capacità produttiva cinese di moduli è stimata a 96,3 GW/anno per il 2015 e le proiezioni indicano un aumento a 108 GW/anno nel 2016 (33). Al tempo stesso, la domanda mondiale è stata stimata a 50,6 GW nel 2015 e si prevede che salirà a 61,7 GW (34) nel 2016 (68,7 GW secondo un'altra fonte (35)). La Commissione ha pertanto concluso che la capacità inutilizzata totale dei produttori cinesi ha quindi ampiamente superato (del 47,5 %) la domanda mondiale nel 2015 e la supererà anche nel 2016, del 42,9 % o del 36 % a seconda della fonte. Un'altra fonte ancora ha determinato che la domanda mondiale totale era di 58 GW nel 2015 (36): l'eccesso di capacità dei produttori cinesi per il 2015 sarebbe in questo caso del 39,8 %.

(187)

Anche se non fosse installata nuova capacità in Cina in futuro, la capacità esistente supererebbe ancora notevolmente la domanda globale annua prevista di impianti solari. Nell'ipotesi più probabile (il cosiddetto «scenario intermedio») la domanda dovrebbe arrivare a 97 GW (37) o 95 GW (38) nel 2020, e sarebbe completamente soddisfatta dalla capacità cinese esistente. Inoltre, la capacità produttiva di moduli solari cinesi è cresciuta costantemente nel corso degli ultimi 10 anni. È più che raddoppiata ad esempio tra il 2012 e il 2015 (da 43,8 GW (39) nel 2012 a 96,3 GW nel 2015). Secondo Bloomberg New Energy Finance («BNEF»), nel solo 2016 è annunciata o in fase di realizzazione una capacità aggiuntiva di 2 GW in Cina. Nessun elemento porta inoltre a supporre che la capacità cinese cesserà di espandersi nel prossimo futuro, visto che si è incessantemente ampliata almeno negli ultimi cinque anni. Anche nell'ipotesi meno probabile (il cosiddetto «scenario alto») di un aumento della domanda globale annua a 120 GW (40) nel 2020, i produttori cinesi da soli sarebbero probabilmente comunque in grado di soddisfare la domanda nella sua totalità, poiché basterebbe che espandessero le loro capacità a un ritmo molto inferiore rispetto a quello registrato in passato (per esempio solo dell'11,3 % in 4 anni).

(188)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno messo in dubbio i dati relativi alla capacità della RPC e al consumo globale utilizzati dalla Commissione. Esse hanno affermato che Solar Power Europe non era una fonte sufficientemente attendibile poiché prende in considerazione solo i moduli già collegati alla rete, mentre IHS e BNEF forniscono una prospettiva più precisa in quanto indicano i moduli acquistati per gli impianti.

(189)

La Commissione ha tuttavia già analizzato nei considerando precedenti i dati e le proiezioni provenienti da IHS, e i dati di BNEF non sono sostanzialmente diversi da quelli di IHS (41). Di fatto le stime di BNEF e di IHS corrispondono in tutto e per tutto per il 2016 (68,7 GW per lo scenario prudente e 70,7 GW per lo scenario ottimistico) e per il 2017 (rispettivamente 72,9 e 77,5 GW), mentre differiscono in misura trascurabile per il 2018 (BNEF: 83 GW; IHS: 82 GW) (42), l'ultimo anno per il quale BNEF dispone di una stima. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(190)

Le stesse parti hanno inoltre contestato il valore totale della capacità inutilizzata stabilito dalla Commissione. In particolare una parte interessata ha affermato che essa era di 70 GW nel 2016. Tale parte non ha però fornito una fonte di informazione o indicato la metodologia sulla base della quale ha calcolato tale cifra. Anche se tale dato fosse corretto, la capacità inutilizzata stimata sarebbe comunque sufficiente per soddisfare l'intera domanda globale anche nel caso della stima più ottimistica per il 2016 (70,7 GW) (43). Nessuna delle altre parti ha fornito una stima o fatto riferimento a uno studio o a una relazione che suggerisca che la capacità inutilizzata stabilita dalla Commissione debba essere ridotta. Tale argomentazione non modifica pertanto le conclusioni di cui sopra.

(191)

Diverse parti interessate hanno commentato, prima e dopo la comunicazione delle conclusioni, che le società di primo livello hanno un eccesso di capacità più ridotto rispetto alle altre società di secondo e di terzo livello. Secondo BNEF, nella RPC le società di primo livello hanno una capacità produttiva stimata di moduli di 46 GW nel 2016, che è effettivamente inferiore alla capacità totale delle società di secondo e di terzo livello nel loro insieme, stimata a 62 GW (44). Sono però attive sul mercato mondiale società di tutti i livelli. Per quanto riguarda l'Unione, dopo l'istituzione delle misure attualmente in vigore non esportavano solo le società di primo livello, ma anche quelle di secondo e di terzo livello, anche se in quantitativi minori (e con una quota del totale delle importazioni cinesi stimata al 13,6 % nel 2014). La Commissione ha pertanto ritenuto che per stabilire la capacità inutilizzata di cui dispone la Cina dovrebbe essere presa in considerazione la capacità di tutti i tipi di produttori esportatori cinesi.

(192)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato la conclusione secondo cui l'eccesso di capacità di tutti i tipi di produttori esportatori dovrebbe essere preso in considerazione per determinare la capacità inutilizzata di cui dispone la Cina.

(193)

La Commissione ha precisato che la capacità disponibile per le società di primo livello rappresentava già il 90 % del consumo mondiale complessivo per il 2015 (stimato a 50,6 GW). Inoltre, il fatto che le società di secondo e di terzo livello abbiano esportato nell'UE, anche se a volumi ridotti, dimostra che esse sono attive sul mercato dell'Unione e non limitano le loro vendite al solo mercato cinese o ad altri. Infine le importazioni delle società di secondo e di terzo livello potrebbero aumentare significativamente a seguito delle recenti revoche di impegni di società prevalentemente di primo livello. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(194)

Diverse parti hanno argomentato, sia prima che dopo la divulgazione delle conclusioni, che le capacità in eccesso della Cina sono state ampiamente sovrastimate, poiché la domanda di impianti solari era costantemente aumentata a livello mondiale. La domanda globale annuale era effettivamente aumentata del 25 % tra il 2014 e il 2015 (da 40,3 GW a 50,6 GW) (45). Come già detto, tuttavia, la sovraccapacità stimata dei produttori cinesi supera del 47,5 % la domanda attuale. Pertanto, anche nello scenario di aumento della domanda mondiale più ottimistico, i produttori cinesi molto probabilmente disporrebbero comunque di una capacità inutilizzata sufficiente per soddisfare tale domanda. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(195)

Per quanto riguarda le celle, la capacità esistente dei produttori esportatori cinesi è stimata a 76,6 GW nel 2016, un aumento del 12 % rispetto al 2015 (68 GW) (46). Dal momento che la domanda mondiale di celle corrisponde all'incirca alla domanda mondiale di moduli, i produttori esportatori cinesi hanno avuto un eccesso di capacità di celle del 25,6 % nel 2015 e del 19,5 % nel 2016. Inoltre, nel 2016 la Cina disponeva del 72,8 % della capacità globale esistente di celle e superava quindi notevolmente tutti gli altri paesi terzi. La Cina distanzia notevolmente i quattro altri maggiori paesi terzi con capacità disponibili (Taiwan: 11 GW; Malaysia: 4 GW; Corea: 2,7 GW; Giappone: 1,9 GW). Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la Cina ha una notevole sovraccapacità di produzione anche per quanto riguarda le celle.

4.6.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(196)

Diverse parti hanno affermato che il mercato dell'Unione non esercita più alcuna attrattiva per i produttori cinesi. Tali parti hanno affermato che la produzione cinese di celle e di moduli si rivolgerebbe piuttosto ai mercati asiatici in rapida espansione quali Giappone e India. La domanda interna cinese è inoltre aumentata negli ultimi anni e ha raggiunto il 50 % della produzione di moduli solari cinesi nel primo trimestre del 2016. Si ipotizza che entro il 2020 la Cina abbia impianti per circa 20 GW per ogni anno. Nel contesto di un crescente numero di impianti solari in Cina, in India e in altri mercati del Sud Est asiatico, la produzione di moduli solari cinesi sarebbe quindi principalmente destinata a soddisfare la crescente domanda in questi mercati.

(197)

È vero che il mercato dell'Unione non è più così importante come in passato, quando rappresentava fino al 60 % della capacità installata globale annua (nel 2012). Non è altresì prevedibile inoltre che l'Unione figuri tra i mercati in rapida espansione. Le previsioni di crescita del mercato dell'Unione sono alquanto modeste rispetto al resto del mondo. Secondo lo scenario intermedio di Solar Power Europe, il consumo europeo annuo di energia solare dovrebbe crescere da 8,2 GW a quasi 15 GW nel 2020 (47). Le stime di Solar Power Europe includono però anche paesi non appartenenti all'UE (Turchia, Svizzera ecc.); la previsione di crescita per i 28 Stati membri dell'Unione è ancora meno ottimistica (circa 11,6 GW (48) per il 2020). L'Unione continua comunque ad essere un mercato importante, che rappresenta il 14 % del totale del mercato mondiale, e si prevede che la sua quota di mercato a livello globale continuerà ad essere importante in futuro. Tre Stati membri (Regno Unito, Germania e Francia) erano tra i primi dieci mercati di moduli solari nel 2015. Come già ricordato, inoltre, l'eccesso di capacità dei produttori esportatori cinesi potrebbe soddisfare l'intera domanda mondiale in futuro, compresi tutti i mercati in rapida crescita come la Cina stessa, l'India, il Giappone e l'America del Sud considerati nel loro insieme. Da ultimo, ma non meno importante, l'istituzione e il rafforzamento delle misure di difesa commerciale, tra l'altro, in Canada e negli Stati Uniti ha ridotto l'attrattiva di tali mercati, rendendo invece più interessante il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

(198)

Nonostante l'istituzione delle misure antidumping e compensative nel 2013, i produttori esportatori cinesi sono ancora molto interessati al mercato dell'Unione, interesse dimostrato dal fatto che vi hanno mantenuto una posizione forte. Come indicato nella sezione 4.4, le importazioni di moduli e celle dalla Cina detenevano una quota di mercato rispettivamente del 41 % e del 16 % durante il PIR e sono riuscite a mantenere (e addirittura incrementare nel caso delle celle) la posizione di mercato rispetto alle importazioni da paesi terzi. Il volume e la quota di mercato delle importazioni di moduli dalla Cina sono molto più importanti di quelli delle importazioni dai paesi terzi, che cumulativamente rappresentavano solo il 25 %. Per quanto riguarda le celle, nel PIR la quota di mercato dei paesi terzi era del 51 %: essa ha subito pertanto una diminuzione significativa (– 32 %) rispetto al 2013, quando era del 75 %. Inoltre, nonostante il fatto che le misure siano entrate in vigore nel 2013, le importazioni cinesi di celle sono aumentate del 77,8 % tra il 2013 e il PIR. Come dimostrato dall'inchiesta antielusione del 2015, inoltre, alcuni produttori cinesi tentavano di evitare le misure eludendole per il tramite di Taiwan e la Malaysia, i principali paesi terzi per importazioni.

(199)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno contestato la conclusione secondo cui il mercato dell'Unione rimane un mercato attrattivo per i produttori esportatori cinesi. Una delle parti ha osservato che le previsioni di crescita del mercato dell'Unione nel suo insieme dovrebbero essere ridotte sulla base di un calo del 18 % dei nuovi impianti nell'Unione nei primi 9 mesi del 2016 rispetto all'anno precedente, e questo determina una stima piuttosto pessimistica di 7,1 GW della domanda dell'Unione nel 2016. Ne risultano inoltre previsioni pessimistiche della domanda dell'Unione fino al 2020. Tale parte ha inoltre affermato che i tre principali mercati dell'Unione (Regno Unito, Germania e Francia) perderebbero ulteriormente la loro attrattiva in futuro.

(200)

Una stima della domanda totale dell'Unione di 7,1 GW, come indicato dalla parte interessata, è di fatto un risultato piuttosto positivo per il 2016, poiché è sostanzialmente in linea con la stima iniziale di Solar Power Europe per lo scenario intermedio del 2016 (7,3 GW) (49). La stima, fornita dalla parte, secondo cui la domanda dell'Unione continuerà ad allinearsi allo scenario minimo da qui al 2020 non è sostenuta dai dati da essa forniti. In ogni caso, anche se la domanda seguisse il peggior scenario possibile e la quota del mercato dell'Unione nel mercato mondiale scendesse, il mercato dell'Unione non sarebbe necessariamente poco interessante per le esportazioni cinesi, dato che resterebbero valide tutte le altre considerazioni di cui sopra. Sebbene la quota relativa della domanda mondiale possa ridursi, il mercato dell'Unione rimane interessante per le esportazioni cinesi. Non si verificherebbero altrimenti le pratiche di elusione rilevate ancora oggi in recenti indagini relative alla Malaysia e a Taiwan.

(201)

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Cina potrebbe installare impianti solari per una capacità di 20 GW all'anno fino al 2020, l'indagine della Commissione ha accertato che la RPC non sarebbe in grado di mantenere questo obiettivo elevato. Gli analisti di mercato affermano che questo obiettivo cinese sarà ridimensionato a causa della mancanza di infrastrutture di rete, di un mercato sostanzialmente eccedentario e di un disavanzo del fondo di sovvenzione per le energie rinnovabili (50). I cicli di espansione e contrazione del mercato cinese del fotovoltaico sono ulteriormente illustrati al considerando 356.

(202)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte ha citato un comunicato stampa dell'amministrazione nazionale cinese dell'energia in cui si annuncia che, in base al piano di sviluppo dell'energia solare per i prossimi cinque anni, entro il 2020 è previsto l'impianto di almeno 105 GW di capacità fotovoltaica. La parte ha affermato che ciò comporterebbe un ulteriore aumento della domanda in Cina.

(203)

L'obiettivo di 105 GW di capacità installata cumulativa è piuttosto basso e secondo BNEF (51) sarà raggiunto già nel 2017. Questo obiettivo basso è pertanto irrilevante, in quanto fa supporre che non sia prevista una crescita dopo il 2017, contrariamente a quanto evidenziato dalle previsioni secondo cui il mercato cinese dovrebbe invece crescere. La Commissione ha già analizzato al considerando 201 uno scenario di crescita del mercato cinese, anche se inferiore ai 20 GW annui fino al 2020. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(204)

La Commissione ha anche valutato se le importazioni cinesi possano entrare nell'Unione a prezzi inferiori a quelli attuali dell'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere.

(205)

Quasi tutti i produttori esportatori che vendevano i moduli e le celle dalla Cina all'Unione durante il PIR erano soggetti ad impegni sui prezzi, e i loro prezzi all'esportazione nell'UE erano determinati da impegni che fissavano un prezzo minimo all'importazione. Non è stato quindi possibile considerare questi prezzi all'esportazione come un indicatore pertinente per stabilire quale sarebbe la politica dei prezzi dei produttori esportatori in assenza di misure.

(206)

Di conseguenza sono stati invece utilizzati i prezzi praticati verso paesi terzi dai produttori esportatori inseriti nel campione. È emerso che durante il PIR le esportazioni verso paesi terzi dei produttori esportatori inseriti nel campione sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, in media del 2,2 % per le celle e del 5,6 %-9,2 % per i moduli. I dati indicano la sottoquotazione media per ciascun produttore esportatore (il margine più basso tra le società e il margine più elevato tra le società). Per le celle è disponibile un solo margine di sottoquotazione, ossia il margine di sottoquotazione medio dell'unico produttore esportatore inserito nel campione che esporta celle nell'Unione.

(207)

Una delle parti ha chiesto una ripartizione della media ponderata del prezzo per i quattro paesi esportatori in esame (Cile, India, Giappone e Singapore) per poter formulare osservazioni sulle conclusioni relative alla sottoquotazione. Ai fini del calcolo della sottoquotazione non si è tenuto conto della media ponderata del prezzo per ciascun paese terzo, ma della media ponderata del prezzo all'esportazione di tutti e quattro i paesi nel loro complesso, affinché fossero rispecchiati correttamente i quantitativi e i prezzi ai quali sono state effettuate tali esportazioni. La richiesta è stata pertanto respinta.

(208)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che i produttori esportatori non sarebbero incentivati ad aumentare le loro vendite verso l'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere. La Commissione non ha trovato convincente tale ipotesi. Come dimostrato dai margini di sottoquotazione accertati, i produttori esportatori potrebbero aumentare i volumi di vendita verso l'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere. In effetti, dal momento che i loro prezzi nell'Unione sarebbero inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione, è ragionevole attendersi che le esportazioni cinesi cercherebbero di ottenere una maggiore quota di mercato nell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(209)

La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni cinesi entrerebbero nell'Unione a prezzi inferiori agli attuali prezzi dell'industria dell'Unione e aumenterebbero verosimilmente i volumi di vendita e la quota di mercato se le misure fossero lasciate scadere.

4.6.3.   Conclusioni sul rischio di persistenza del pregiudizio

(210)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che vi è una notevole capacità inutilizzata nella RPC per quanto riguarda sia i moduli che le celle. Il mercato dell'Unione rimane interessante in termini di dimensioni e di prezzo di vendita, soprattutto in confronto al livello dei prezzi delle esportazioni della RPC verso paesi terzi, come dimostrato anche dalle precedenti pratiche di elusione. La Commissione ha di conseguenza stabilito che vi è un forte rischio che l'abrogazione delle misure antidumping comporti la persistenza del dumping, con il conseguente persistere del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.7.   Causalità

(211)

Diverse parti interessate hanno inoltre sostenuto, sia prima che dopo la divulgazione delle conclusioni, che se la Commissione dovesse constatare che l'industria dell'Unione versa ancora in una situazione di pregiudizio, quest'ultimo è causato da vari altri fattori che cumulativamente determinano la totalità del pregiudizio:

i)

l'abolizione dei regimi di incentivi da parte di numerosi Stati membri;

ii)

il fatto che l'industria dell'Unione non ha ancora raggiunto le economie di scala che otterrebbe dotandosi di una capacità di parecchi GW, in modo da guadagnare in sostenibilità economica e avere un impatto sul mercato globale;

iii)

le importazioni provenienti da altri paesi, dato che i loro prezzi erano più bassi del 25 % rispetto ai prezzi delle importazioni cinesi;

iv)

i prezzi dei moduli dei produttori dell'Unione, costantemente più bassi rispetto ai prezzi all'importazione dei produttori cinesi.

(212)

Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ha riconosciuto, come indicato nella sezione 5.3.2, che le modifiche e, in alcuni Stati membri, la sospensione o la cessazione dei regimi di sostegno hanno condotto a un declino del consumo dell'Unione nel periodo 2012-2014, dopo il picco verificatosi nel 2011. Questo calo considerevole del consumo rende più difficile la crescita per l'industria dell'Unione. La Commissione ha tuttavia riscontrato nella precedente inchiesta che l'industria dell'Unione è stata costretta a diminuire i prezzi soprattutto a causa della pressione esercitata dalle importazioni in dumping e non a causa di cambiamenti nei regimi di sostegno (52). L'afflusso di prodotti cinesi oggetto di dumping è stata pertanto la causa principale del pregiudizio subito nel corso dell'inchiesta precedente. Inoltre, nonostante il calo del consumo del 56 % tra il 2012 e il PIR, l'industria dell'Unione ha aumentato la sua quota di mercato per i moduli e le celle rispettivamente del 40 % e del 47 %. L'industria dell'Unione ha inoltre cominciato ad aumentare i propri volumi di vendita tra il 2014 e il PIR, allorché si è concretizzato l'effetto protettivo delle misure, come indicato al considerando 171. L'industria ha anche ridotto in maniera significativa i suoi costi (cfr. tabelle 8a e 8b) e migliorato l'utilizzo degli impianti. Nonostante il calo del consumo e date le misure in vigore, l'industria dell'Unione ha quindi iniziato a riprendersi dal pregiudizio subito in passato. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(213)

Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la capacità dell'industria dell'Unione non è senz'altro paragonabile a quella raggiunta dai produttori esportatori cinesi in anni recenti. In primo luogo, le società cinesi hanno raggiunto un livello massiccio di produzione e una capacità di produzione (in eccesso) in un periodo in cui hanno conquistato un certo numero di mercati in tutto il mondo, in parte grazie ai prezzi di dumping, come accertato non solo dalla Commissione, ma anche dalle autorità statunitensi e canadesi. Per contrasto, l'afflusso di ingenti volumi di importazioni in dumping ha avuto esattamente l'effetto contrario sui produttori esposti a tali pratiche sleali. La Commissione ha stabilito nella precedente inchiesta (53) che nel 2010 l'industria dell'Unione ha ricavato un profitto del 10 % nel contesto di una capacità esistente analoga (6 983 MW nel 2010 e 6 467 MW nel PIR). Le massicce importazioni di prodotti cinesi in dumping hanno causato il calo drastico della redditività dell'industria dell'Unione, che le ha impedito di fatto di realizzare nuovi investimenti per ottenere economie di scala. L'effetto protettivo delle misure ha consentito all'industria dell'Unione di consolidare e di ridurre significativamente i suoi costi nel 2014 e durante il PIR e ha permesso all'industria dell'Unione di avviarsi sulla buona strada per beneficiare dei vantaggi derivanti dalle economie di scala. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato questa affermazione. Tale parte ha sostenuto che gli investimenti sono diminuiti dopo l'istituzione delle misure e non hanno permesso di realizzare economie di scala. Contrariamente a quest'affermazione, gli investimenti sono di fatto aumentati durante il PIR sia per i moduli che per le celle rispetto agli anni precedenti. Anche tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(214)

Per quanto riguarda la terza affermazione, la Commissione ha stabilito (cfr. tabelle 4a e 4b) che i prezzi medi all'importazione dalla Cina erano lievemente più elevati per le celle e lievemente inferiori per i moduli rispetto alla corrispondente media dei prezzi all'importazione da paesi terzi. Per le celle i prezzi delle importazioni cinesi superavano del 4 % i prezzi all'importazione da paesi terzi, mentre per i moduli essi erano inferiori dell'1 %. Tale argomentazione era quindi oggettivamente errata ed è stata pertanto respinta. L'affermazione secondo cui le importazioni da paesi terzi rendono inefficaci le misure è esaminata ai considerando 324 e 325.

(215)

Per quanto riguarda la quarta argomentazione, dall'inchiesta è emerso che per i moduli i prezzi medi all'importazione dalla Cina sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi medi delle vendite nell'UE dei produttori dell'Unione. Ad esempio, durante il PIR il prezzo medio all'importazione dalla Cina era di 544 EUR/kW (54), mentre la media dell'Unione era di 593 EUR/kW. Anche questa argomentazione era quindi oggettivamente errata ed è stata pertanto respinta. Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(216)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha affermato che il pregiudizio è causato dalle misure, che determinano un aumento dei costi delle celle per i produttori di moduli non integrati verticalmente. Tuttavia, come indicato nella sezione 6.4.1, i fabbricanti di moduli hanno accesso a celle a basso prezzo provenienti da paesi terzi e non risentivano di una mancanza di tali celle. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(217)

La presente sezione si concentra sull'interesse dei fabbricanti di moduli dell'Unione. L'interesse dei fabbricanti di celle dell'Unione è analizzato nella sezione 6 — riesame intermedio parziale.

(218)

I produttori noti di moduli sono più di 100. L'industria dell'Unione è rappresentata dall'associazione EU ProSun, il richiedente. EU ProSun rappresenta 31 produttori di wafer, celle e moduli dell'Unione.

(219)

Grazie al mantenimento delle misure l'industria dell'Unione riuscirà a conservare l'aumento della sua quota di mercato nell'Unione e a riprendersi dal pregiudizio notevole. Come indicato al considerando 137, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata dal 25 % nel 2012 al 35 % nel PIR. Come stabilito nella sezione 4.6, tenuto conto dei prezzi di vendita dei moduli cinesi verso paesi terzi e delle elevate capacità inutilizzate nella RPC, i moduli cinesi entreranno nell'Unione a prezzi inferiori al prezzo minimo all'importazione e in volumi più importanti in caso di scadenza delle misure. La proroga delle misure proteggerebbe pertanto l'industria dell'Unione da una pressione intensa e sleale sui prezzi che sarebbe altrimenti esercitata dalle importazioni cinesi.

(220)

Se le misure non vengono prorogate, i cospicui investimenti in ricerca e sviluppo e in capitale che sono stati effettuati dai fabbricanti di moduli dell'Unione potrebbero essere vanificati poiché non possono essere facilmente trasferiti ad un uso produttivo in altri settori. In caso di fallimento dei produttori di moduli dell'Unione, la maggior parte delle 6 300 persone coinvolte nella produzione di moduli perderà il posto di lavoro. Tale personale è in larga misura composto da lavoratori altamente qualificati. Il mantenimento delle misure consentirà invece all'industria dell'Unione di disporre di più tempo per riprendersi completamente dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

(221)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte ha invitato la Commissione a individuare i fabbricanti di celle e di moduli che non sostengono le misure. La Commissione ha chiarito che nessuna delle parti che si è presentata come parte dell'industria dell'Unione si è manifestata o dichiarata contraria alle misure. La stessa parte ha chiesto alla Commissione di depennare i fabbricanti di wafer dell'Unione dall'elenco delle 31 imprese rappresentate da EU ProSun. La Commissione ha chiarito che EU ProSun rappresentava 29 fabbricanti di celle e di moduli dell'Unione.

(222)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato la tesi che le misure fossero nell'interesse dell'industria dell'Unione. Queste parti hanno contestato anche che i prodotti cinesi oggetto di dumping abbiano esercitato una pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione. Le parti hanno inoltre sostenuto che la Commissione era mossa dall'obiettivo di preservare la quota di mercato dell'industria dell'Unione e che la Commissione proteggeva una piccola parte dell'industria solare a spese dell'intera catena di valore dell'energia solare.

(223)

La Commissione ha ricordato che, a norma del regolamento di base, le misure commerciali hanno lo scopo di difendere l'industria dell'Unione da un notevole pregiudizio causato dal dumping, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'Unione. Nel presente riesame in previsione della scadenza, essa ha riscontrato un rischio di dumping e di persistenza del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha inoltre constatato che il mercato di moduli solari dell'Unione si è contratto per diverse ragioni non collegate all'istituzione delle misure, come concluso al considerando 270. Pertanto, l'aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione è l'indicatore chiave da cui risulta che le misure sono state efficaci.

(224)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure sui moduli è chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

5.2.   Interesse degli importatori indipendenti e dell'industria a valle e a monte

5.2.1.   Osservazioni preliminari

(225)

Un numero significativo di società a monte e a valle dell'Unione, individualmente o tramite le rispettive associazioni, ha chiesto la revoca delle misure per motivi di interesse dell'Unione. Tali società sostengono che le misure producono conseguenze negative impreviste per la stragrande maggioranza dei posti di lavoro del settore europeo dell'energia solare. Esse hanno affermato che le misure causano l'aumento del prezzo degli impianti solari, con un effetto frenante sulla domanda e con tutte le conseguenze negative sull'occupazione a valle e a monte. A loro avviso sarebbero colpiti negativamente anche i più ampi obiettivi delle politiche in materia di cambiamento climatico e di promozione delle energie rinnovabili. Tali società hanno inoltre fatto riferimento a un cambiamento di circostanze rispetto all'epoca in cui le misure definitive sono state adottate nel dicembre 2013, soprattutto l'abbandono dei regimi di sostegno a prezzi fissi (ad esempio le tariffe o i premi di riacquisto) a favore delle gare d'appalto, la realizzazione della parità di rete per l'energia prodotta dagli impianti solari in alcune regioni dell'Unione o per determinati gruppi di clienti e la ratifica da parte dell'UE dell'accordo di Parigi dell'UNFCCC sulla lotta ai cambiamenti climatici nell'ottobre 2016. Alcune parti hanno infine sostenuto che la fabbricazione di moduli nell'Unione non è sufficiente per soddisfare la domanda dell'Unione, che le misure hanno perso la loro efficacia a causa dell'aumento delle esportazioni da paesi terzi e che le misure sono andate prevalentemente a vantaggio degli esportatori dei paesi terzi.

5.2.2.   Importatori indipendenti

(226)

Due importatori indipendenti di moduli si sono manifestati e hanno fornito risposte al questionario che sono state in seguito verificate, come indicato al considerando 28. Questi importatori indipendenti hanno anche trasmesso diverse osservazioni aggiuntive in cui illustrano le loro opinioni sul motivo per cui le misure dovrebbero essere abrogate. Gli importatori di pannelli solari risentono di una scarsa redditività. Essi hanno inoltre fornito un elenco di altri importatori e grossisti che hanno dichiarato fallimento o ridotto in modo significativo il numero dei propri dipendenti da quando è stata disposta la registrazione dei moduli solari cinesi nel marzo 2013. Alcune di queste società hanno individuato nell'istituzione delle misure sui moduli solari cinesi la principale causa del loro stato di insolvenza, ad esempio Gehrlicher. Gli importatori indipendenti affermano che le misure comportano un aumento del prezzo dell'energia solare e deprimono la domanda.

(227)

Gli importatori indipendenti hanno anche sostenuto che l'impegno sui prezzi legato al prezzo minimo all'importazione crea detrimento a loro e ad altre imprese a valle attive sui mercati internazionali, come le società di progettazione, appalto e costruzione, in quanto limita la possibilità di acquistare moduli dai produttori cinesi leader di primo livello. L'impegno non consente vendite parallele del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione e al di fuori dell'Unione. Gli esportatori cinesi non possono pertanto fornire moduli a importatori indipendenti che sono attivi anche sui mercati al di fuori dell'Unione (ad esempio in Svizzera o negli Stati Uniti) se fanno parte del portafoglio all'ingrosso degli importatori indipendenti nell'Unione. A quanto si afferma, questo sarebbe un notevole svantaggio per la partecipazione di queste società in qualità di grossisti e responsabili di progetto a un mercato fotovoltaico in crescita a livello mondiale.

(228)

Gli importatori indipendenti hanno inoltre sostenuto che le misure, nella loro forma attuale, comportano un aggravio notevole del rischio d'impresa e degli oneri amministrativi. A loro parere le procedure amministrative aggiuntive, come il rilascio di un certificato da parte della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») e i controlli approfonditi delle autorità doganali dell'Unione allungano i tempi complessivi che intercorrono tra l'ordine e la consegna di 7-11 settimane.

(229)

La Commissione ha accertato che anche dopo l'istituzione delle misure la quota di mercato di moduli cinesi sul mercato dell'Unione è rimasta relativamente elevata. Anche se la quota di mercato dei moduli cinesi nell'Unione è scesa dal 66 % registrato nel 2012, essa è comunque rimasta al livello elevato del 41 % durante il PIR. La Cina è rimasta quindi il principale venditore di moduli nell'Unione, al di sopra dell'industria dell'Unione, che deteneva una quota di mercato del 35 % durante il PIR. Inoltre, gli importatori indipendenti erano liberi di rifornirsi di moduli solari da paesi terzi. Gli importatori che hanno collaborato hanno sostituito almeno in parte i moduli cinesi con quelli di paesi terzi. Operando in qualità di grossisti e integratori di sistemi (55), gli importatori che hanno collaborato hanno venduto anche i moduli dell'industria dell'Unione, e hanno perciò beneficiato sia dell'aumento della quota di mercato delle importazioni dal resto del mondo che dell'aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, i risultati più deboli degli importatori che hanno collaborato devono essere attribuiti parzialmente al calo della domanda dell'Unione che è seguito al ciclo di espansione e contrazione attraversato dall'industria dell'energia solare dell'Unione, come illustrato più in dettaglio nella sezione 5.3.2.

(230)

Il divieto di vendite parallele è stato introdotto per evitare accordi compensativi che potrebbero compromettere l'impegno. Le procedure amministrative supplementari per le importazioni cinesi sono state introdotte per migliorare il monitoraggio delle misure ed evitare qualsiasi forma di elusione che potrebbe compromettere l'impegno.

(231)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno sostenuto che la Commissione ha ignorato l'interesse degli importatori. Secondo tali parti le misure hanno fatto crescere i prezzi a cui i prodotti solari potevano essere acquistati. Gli importatori sono stati quindi colpiti da una diminuzione della domanda.

(232)

La Commissione ha osservato che l'obiettivo principale delle misure è ripristinare il livello non pregiudizievole del prezzo del prodotto che è stato riscontrato in dumping. Ciò comporta logicamente un aumento del prezzo del prodotto oggetto di dumping. I prodotti cinesi oggetto di dumping detenevano una quota di mercato molto elevata nell'Unione prima dell'istituzione delle misure. La loro quota di mercato è diminuita dopo che sono state istituite le misure. Tuttavia, come dettagliatamente illustrato nella sezione 5.3, la Commissione ha accertato che tale aumento dei prezzi, derivante dal fatto che è stato ripristinato il livello non pregiudizievole del prezzo, ha avuto un impatto soltanto limitato sulla domanda globale dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che gli importatori indipendenti sono stati colpiti solo marginalmente dal calo della domanda causato dalle misure.

5.2.3.   Industria a valle

(233)

Più di 140 società a valle si sono registrate come parti interessate. Le società a valle sono installatori di pannelli solari, società di progettazione, appalto e costruzione, società di funzionamento e manutenzione e società attive nel finanziamento di progetti. Benché le società si siano in gran parte limitate a registrarsi come parti interessate senza dare seguito alla procedura, circa 30 società hanno fornito argomentazioni più circostanziate in opposizione alle misure. Tre società di progettazione, appalto e costruzione hanno trasmesso una risposta al questionario. Più di 400 imprese a valle di tutti gli Stati membri hanno inoltre sottoscritto una lettera aperta in cui veniva chiesta l'abrogazione delle misure.

(234)

Più di 30 associazioni paneuropee e nazionali che rappresentano società del settore dell'energia solare hanno inviato lettere di opposizione alle misure. Tra loro figura la European Association of Electrical Contractors (AIE), che dichiara di rappresentare gli interessi degli installatori dell'Unione a livello europeo. Le associazioni più attive sono state SPE e SAFE. SAFE è un'associazione specifica di 50 società tedesche, mentre SPE dichiara di essere l'associazione più rappresentativa dell'industria dell'energia solare in Europa con oltre 100 membri europei, di cui più di 80 a favore della sua posizione per l'abrogazione delle misure sia sui moduli che sulle celle.

(235)

EU ProSun ha precisato che diverse grandi associazioni nazionali per l'energia solare mantenevano una posizione neutra nei confronti delle misure, anche se alcune di loro sono membri della SPE. È il caso della tedesca Bundesverband Solarwirtschaft (BSW), la principale associazione europea del settore, della British Photovoltaic Association (BPVA), del Syndicat des Energies Renouvelables (SER) francese e dell'italiana ANIE Rinnovabili (comparto dell'energia rinnovabile di Confindustria). EU ProSun dichiara inoltre di avere il sostegno di 150 installatori europei. Nessun installatore si è tuttavia manifestato apertamente a sostegno delle misure. La Confederazione europea dei sindacati e il sindacato europeo IndustriALL hanno inviato una lettera congiunta a sostegno delle misure. Un'associazione tedesca di consumatori di energia (Bund der Energieverbraucher) ha inviato una lettera a favore delle misure, nella misura in cui queste consentono un risparmio sui costi derivante dagli sviluppi tecnologici.

(236)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, EU ProSun ha contestato l'affermazione secondo cui non si era manifestato apertamente alcun installatore a sostegno delle misure. EU ProSun ha fatto riferimento a una lettera inviata da 150 installatori che sostenevano le misure e a una lettera firmata da due membri del Fachpartnerbeirat der Solar World AG, entrambe inviate nel mese di ottobre 2016. La Commissione ha osservato che, avendo i 150 installatori chiesto l'anonimato, essa non ha potuto ritenere che si fossero manifestati apertamente a sostegno delle misure. La Commissione ha anche osservato che il Fachpartnerbeirat der Solar World AG dichiarava di rappresentare oltre 800 installatori, ma i nomi di tali installatori non sono stati forniti. La Commissione ha tuttavia accertato che i due installatori firmatari di una lettera aperta a nome del Fachpartnerbeirat der Solar World AG si sono manifestati apertamente a favore delle misure.

(237)

Le parti che si opponevano alle misure per motivi di interesse dell'Unione hanno affermato che le società a valle rappresentano oltre l'80 % dei posti di lavoro e del valore aggiunto europeo nella catena del valore dell'energia solare. Esse hanno sottolineato il numero molto superiore di posti di lavoro che creano rispetto ai fabbricanti di celle e di moduli nell'Unione. SPE ha presentato una relazione redatta da Ernst & Young in cui si legge che il settore a valle occupa più di 110 000 persone. Nella relazione non è però illustrato il metodo di calcolo da cui deriva questo alto numero di dipendenti. Un'altra parte ha indicato che il settore a valle impiega circa 65 000 persone, ipotizzando circa 7 ETP/MW/anno. Neppure tale parte ha però circostanziato la sua ipotesi.

(238)

Sulla base dell'analisi di alcuni progetti rappresentativi dei settori a terra, commerciale e residenziale, la Commissione ha rilevato che il numero di posti di lavoro coinvolti nel settore a valle non supera le 50 000 unità. Questo dato si basa sull'ipotesi che l'installazione completa (ossia comprendente lo sviluppo del progetto e del sito, la distribuzione, la logistica, l'installazione effettiva e le spese generali per tutte queste attività) richieda in media 5,2 ETP/MW/anno (56), mentre il funzionamento e la manutenzione richiedono circa 0,08 ETP/MW/anno. Ciononostante, dato che la fabbricazione di celle e di moduli annovera circa 8 000 posti di lavoro, l'affermazione secondo cui il settore a valle genera numero molto superiore di posti di lavoro rispetto alla produzione di celle e di moduli è corretta.

(239)

Dall'indagine della Commissione è inoltre emerso che i posti di lavoro dell'industria a valle del fotovoltaico sono in maggioranza concentrati nell'installazione dei moduli da tetto residenziali e commerciali e nel montaggio a terra. Generalmente per queste attività non è necessario un investimento notevole di capitale specifico per gli impianti solari: molti strumenti, ad esempio gru, escavatori, perforatori ecc., possono essere utilizzati anche per altre opere edili. Benché alcuni installatori si dedichino esclusivamente al settore del solare e siano in grado di svolgere mansioni ad altissimo valore aggiunto, molti altri svolgono anche attività diverse nel settore dell'edilizia o dell'energia o possono facilmente riorientarsi su questi settori senza grandi ripercussioni sulle entrate. Una parte interessata ha affermato che molti installatori sono recentemente passati al settore edilizio a causa dei margini ridotti degli impianti solari e dei margini in aumento nella costruzione di edifici in Germania. La sopravvivenza o il benessere economico di molti installatori non dipende quindi dal solo settore del solare.

(240)

In parte questo vale anche per la maggioranza delle società di progettazione, appalto e costruzione che si sono manifestate nel corso dell'inchiesta. Queste sono in maggioranza coinvolte anche nello sviluppo di altre fonti rinnovabili di energia o sono grandi società di costruzione che gestiscono grandi progetti nel settore dell'edilizia generale. L'incidenza delle misure sulle entrate e sui posti di lavoro delle società a valle dipende dall'impatto delle misure sulla domanda, che è trattato nella sezione 5.3.

(241)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato la considerazione della Commissione secondo cui nella relazione di E&Y non era spiegato il metodo utilizzato per il calcolo dei dipendenti nel settore solare a valle. Solar Power Europe ha fornito alcune informazioni aggiuntive su tale metodo. Anche dopo la ricezione delle informazioni aggiuntive la Commissione ha continuato a ritenere che il metodo fosse poco chiaro; in particolare, né la relazione né le informazioni aggiuntive indicavano quante persone fossero occupate nell'installazione di un progetto solare rappresentativo in ciascun segmento chiave.

(242)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, alcune parti hanno sostenuto che la Commissione ha sottovalutato il numero di posti di lavoro coinvolti nel settore a valle dell'Unione. Tali parti hanno trasmesso altre relazioni in cui il numero di posti di lavoro è stimato a 120 250 (57) nell'Unione europea nel 2014 («Eurobserver») e 31 600 in Germania nel 2015 (GWS/DIW/DLR) (58).

(243)

La Commissione ha osservato che la relazione GWS/DIW/DLR riguardava il totale dei dipendenti dell'intera catena di valore dell'energia solare. I 31 600 posti di lavoro indicati in tale relazione comprendono pertanto anche il settore a monte e quello della fabbricazione celle e moduli. Si ritiene che il settore a monte tedesco impieghi diverse migliaia di persone — la sola Wacker ha dichiarato di disporre di circa 3 000 posti di lavoro. Anche i produttori di attrezzature per la fabbricazione nel settore solare e i produttori di altre attrezzature per impianti hanno dichiarato di impiegare qualche migliaio di persone. Questi posti di lavoro subiscono solo in parte le ripercussioni delle vendite nell'Unione, in quanto le società a monte esportano la maggior parte della produzione al di fuori dell'Unione.

(244)

Circa 10 000 persone sarebbero inoltre occupate in attività di funzionamento e manutenzione. Nella relazione queste attività non sono definite. La Commissione presume che si tratti di tutte le attività necessarie per garantire un buon esercizio degli impianti solari esistenti, quali i servizi di pulizia dei pannelli, le riparazioni, la gestione dei centri di spedizione ecc. Tali posti di lavoro sono calcolati sulla base della capacità di energia solare esistente cumulativa, che in Germania è di quasi 40 GW (59). Di conseguenza i 10 000 posti di lavoro già esistenti nel settore delle attività di funzionamento e manutenzione possono essere colpiti dalle misure in procinto di essere istituite solo nella misura in cui queste impediscano la sostituzione degli impianti obsoleti. Considerando però il ciclo medio di vita di vent'anni e la data di installazione relativamente recente degli impianti, la maggior parte di tali posti di lavoro sarebbe colpita solo se le misure restassero in vigore per un periodo superiore a quello proposto nel presente regolamento. Il numero delle persone impiegate nel settore a valle in Germania che potrebbero essere interessate dalle misure è quindi notevolmente inferiore a 31 600 persone.

(245)

La relazione Eurobserver non opera alcuna distinzione tra posti di lavoro a monte, a valle e nel settore della fabbricazione. Inoltre, il dato relativo all'occupazione nel settore del solare in Germania indicato in tale relazione è lo stesso di quello riportato nello studio GWS/DIW/DLR per il 2014. La Commissione ha pertanto ritenuto che il numero delle persone impiegate nel settore a valle dell'Unione che potrebbero essere eventualmente interessate dalle misure sia quindi molto inferiore a 120 250.

(246)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato la conclusione della Commissione secondo cui è più facile il trasferimento di posti di lavoro dall'installazione di moduli al settore dell'edilizia generale che il trasferimento dalla fabbricazione di moduli ad altri settori. Nessuna delle parti ha tuttavia fornito alcun dato preciso sulla percentuale di posti di lavoro del settore delle installazioni di pannelli effettuate da imprese dell'edilizia generale (opere sotterranee e interventi paesaggistici per gli impianti montati a terra e rafforzamento della struttura portante per gli impianti da tetto).

(247)

La Commissione ha già convenuto che il settore a valle occupa un numero significativamente maggiore di persone rispetto a quello della fabbricazione di moduli. Essa ha inoltre osservato che molti posti di lavoro del settore a valle richiedono competenze specifiche che rendono difficile il trasferimento ad altri settori. Ha anche però concluso che l'impatto delle misure sulla domanda è il principale fattore che incide sui posti di lavoro nell'industria a valle. Il numero di dipendenti in termini assoluti e il problema della difficoltà del trasferimento ad altri settori sono questioni prive di rilevanza in questo senso. Come ampiamente discusso nella sezione 5.3, la Commissione ha constatato che le misure hanno avuto un impatto solo limitato sulla domanda di moduli solari e, di conseguenza, un impatto limitato anche sull'occupazione a valle.

5.2.4.   Industria a monte

(248)

Gli operatori a monte producono materie prime come il polisilicio e i wafer, le attrezzature per la fabbricazione di celle e di moduli e le componenti per il bilanciamento del sistema, come gli invertitori, lo stoccaggio, il montaggio ecc. Da un lato, Solar World, che è anche il principale produttore di wafer dell'Unione, appoggia le misure. Anche un altro produttore di wafer dell'Unione si è manifestato a favore delle misure. Dall'altro, altre otto società a monte dell'Unione che si sono manifestate si sono dichiarate contrarie alle misure. Questi operatori a monte si sono però manifestati per la maggior parte in una fase avanzata o non hanno fornito una risposta al questionario. Solo il produttore di polisilicio, Wacker Chemie AG («Wacker»), ha risposto al questionario ed è stato sottoposto a verifica come indicato al considerando 28.

(249)

Gli operatori a monte che hanno chiesto l'abrogazione delle misure hanno ribadito l'argomentazione secondo cui le misure deprimono la domanda mediante un aumento dei prezzi, il che incide negativamente sull'intera catena del valore dell'energia solare. Numerose società hanno sostenuto che a causa del calo della domanda subiscono una riduzione del fatturato e dei profitti e perdono posti di lavoro, e non hanno risorse adeguate per investire nella ricerca e nello sviluppo. Dal momento però che tali società hanno inviato le osservazioni in ritardo e non hanno risposto ai questionari, la loro situazione non ha potuto essere verificata. La Commissione ha stimato che l'industria a monte può impiegare diverse migliaia di persone.

(250)

Il produttore di polisilicio sottoposto a verifica conta oltre 2 000 posti di lavoro diretti e 1 000 indiretti nell'Unione. Esso dispone inoltre di un ampio bilancio diretto per la ricerca e lo sviluppo, superiore a 17 milioni di EUR, relativo alla produzione di materie prime per l'energia solare. Sebbene il fatturato e il tasso di occupazione di Wacker siano rimasti stabili nel periodo in esame, Wacker si è opposta con vigore alle misure, sostenendo che queste hanno un impatto negativo sulle relazioni commerciali con la RPC. La RPC è di gran lunga il maggior produttore di wafer e celle solari: il fatturato e migliaia di posti di lavoro del produttore di polisilicio dipendono quindi da un accesso illimitato al mercato cinese, che si sta riducendo. Wacker e varie altre parti hanno sostenuto che nel tutelare un settore inefficiente, ossia quello della fabbricazione di moduli e celle solari, le misure causano gravi danni ai settori in cui l'Europa ha ancora un vantaggio competitivo.

(251)

La federazione tedesca di aziende costruttrici di macchine e impianti (VDMA) ha inviato una lettera in cui chiede di riesaminare il livello del prezzo minimo all'importazione, sottolineando che i costi di produzione nel settore del solare calano continuamente. La VDMA ha affermato che i produttori di celle e di moduli solari avevano seguito una curva di apprendimento solare storica del 21 %, sostenendo inoltre che i produttori tedeschi di apparecchiature fotovoltaiche sono stati determinanti per una tale riduzione dei costi. Secondo le stime i fabbricanti di apparecchiature impiegano diverse migliaia di persone e contribuiscono in modo fondamentale alla ricerca e allo sviluppo nel settore del solare.

(252)

Varie parti hanno affermato che la Commissione non ha debitamente valutato l'interesse degli operatori a monte a fronte dell'interesse dell'industria dell'Unione. La Commissione ha ribadito che un solo operatore a monte, Wacker, ha inviato una risposta completa al questionario ed ha potuto essere verificato. Gli interessi di questa società sono stati presi in considerazione per l'analisi di cui al considerando 250. Diversi altri operatori a monte si sono manifestati soltanto in una fase molto avanzata con osservazioni brevi. La Commissione non ha potuto verificare adeguatamente l'impatto delle misure sugli altri operatori a monte. In ogni caso, la Commissione ha constatato che le misure hanno avuto un impatto solo limitato sulla domanda di moduli solari e, di conseguenza, sulle vendite e sulla redditività di altri operatori a monte.

5.2.5.   Conclusione sull'interesse degli importatori indipendenti e dell'industria a valle e a monte

(253)

La Commissione ha accolto l'argomentazione di base degli importatori indipendenti e dell'industria a valle e a monte secondo cui l'abrogazione delle misure può essere vantaggiosa per il fatturato e per il numero di posti di lavoro in queste industrie. Si può pertanto concludere che la proroga delle misure non è nel loro interesse. Allo stesso tempo, tuttavia, la Commissione ha accertato che l'impatto delle misure e la probabile incidenza di una loro abrogazione su questi operatori economici e sui nuovi impianti nell'Unione erano stati ampiamente sopravvalutati nella maggior parte delle osservazioni presentate dalle società che si opponevano alle misure, come discusso più in dettaglio nella sezione 5.3. Per quanto riguarda i presunti oneri amministrativi derivanti dall'impegno, potrebbe essere aperto un riesame intermedio sulla forma delle misure per tutelare meglio gli interessi degli importatori indipendenti e degli operatori a valle.

(254)

Varie parti hanno commentato che la Commissione non ha preso in considerazione l'interesse dei consumatori. La Commissione ha ritenuto che il loro interesse ad avere prezzi più bassi coincidesse con gli interessi degli utilizzatori a valle esaminati nella sezione 5.2.3. La Commissione non ha pertanto effettuato un'analisi distinta per i consumatori.

(255)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SAFE ha trasmesso una presentazione più dettagliata in cui è analizzato l'impatto delle misure sui consumatori di energia elettrica tedeschi. Nello studio SAFE si conclude che l'abrogazione delle misure potrebbe far risparmiare ai consumatori di energia elettrica tedeschi circa 570 milioni di EUR l'anno nell'ipotesi che i moduli possano essere acquistati a 0,40-0,45 EUR/W e che si raggiunga un obiettivo annuale di 2 500 MW. Anche Wacker ha sostenuto che l'abrogazione delle misure potrebbe far risparmiare ai consumatori 1 miliardo di EUR all'anno. Questa cifra è stata calcolata confrontando due differenze: quella tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo dei moduli solari considerato in passato (0,42 EUR/W), e quella tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo previsto nel 2017 (0,32 EUR/W).

(256)

La Commissione ha rilevato che i calcoli di cui sopra si basano su ipotesi troppo semplicistiche. In primo luogo, il prezzo minimo all'importazione era dotato di un meccanismo di adeguamento. Per la maggior parte del periodo in esame, il divario tra il prezzo minimo all'importazione e un prezzo medio globale di acquisto di un modulo non è stato così ampio. Un divario maggiore tra i due prezzi si è rilevato solo nel 2016. Tale divario è stato colmato almeno in parte con l'ultimo adeguamento del prezzo minimo all'importazione, entrato in vigore all'inizio del 2017. Per evitare un'eccessiva differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo medio globale di acquisto di un modulo in futuro e ridurre ulteriormente l'impatto delle misure sui consumatori, la Commissione intende avviare un riesame intermedio relativo alla forma e al livello del prezzo minimo all'importazione. Va osservato che non è possibile, nel quadro del presente riesame in previsione della scadenza, modificare il livello delle misure, in quanto per tale modifica è necessario un riesame intermedio.

(257)

In secondo luogo, i prezzi utilizzati dalle parti nei loro calcoli si riferiscono ai moduli in silicio policristallino della gamma di qualità inferiore. Gran parte dei moduli venduti nell'Unione sono invece ad alto rendimento e in silicio mono e policristallino. I loro prezzi sono notevolmente più elevati e quindi il divario tra il prezzo minimo all'importazione, che si applica senza distinzione a tutti i moduli, e il prezzo di acquisto effettivo era ancora più ridotto.

(258)

La Commissione ha pertanto ritenuto che le misure abbiano avuto solo un impatto molto limitato sulle finanze dei consumatori e sulla diffusione dell'energia solare.

(259)

Varie parti hanno anche sostenuto che il prezzo minimo all'importazione, che ha determinato un aumento del prezzo dei moduli, è la causa del mancato raggiungimento degli obiettivi annuali di diffusione dell'energia solare in Germania. La Commissione non ha trovato convincente questo nesso monocausale. Il divario tra il prezzo minimo all'importazione e un prezzo medio di vendita era inferiore a quanto ipotizzato dalle parti e le misure non hanno influenzato in modo significativo la domanda. Di conseguenza, la Commissione ha anche concluso che il prezzo minimo all'importazione non ha avuto un impatto significativo sul mancato conseguimento degli obiettivi di diffusione dell'energia solare.

5.3.   Impatto delle misure sulla domanda di impianti solari

5.3.1.   Osservazioni preliminari

(260)

Quasi tutte le parti che si sono manifestate contro le misure hanno affermato che queste causano l'aumento del prezzo degli impianti solari nuovi e deprimono la domanda di moduli solari, facendo crescere il costo dell'energia solare per il consumatore. Benché alcune parti abbiano ammesso che il declino degli impianti solari nell'Unione è legato anche alle modifiche e, in alcuni Stati membri, alla sospensione o alla cessazione dei regimi di sostegno, secondo loro le misure gonfiano artificialmente i prezzi e rallentano ancora di più la diffusione dell'energia solare. Esse hanno affermato che i recenti cambiamenti nelle politiche del settore, come l'introduzione di gare d'appalto per i nuovi impianti solari, aggravano il danno causato dall'aumento dei prezzi dei moduli dovuto alle misure in vigore. A loro parere, l'abrogazione delle misure consentirebbe una riduzione dei costi dell'energia solare nell'Unione a beneficio dei consumatori finali, stimolando la domanda di pannelli solari e riducendo in generale i costi dell'erogazione dell'energia pulita.

(261)

La Commissione ha individuato tre segmenti all'interno del mercato dell'energia solare dell'Unione:

grandi sistemi (o parchi) solari su scala industriale, che sono generalmente montati a terra, hanno una capacità installata superiore a 1 MW e sono di norma collegati a una rete di trasmissione ad alta tensione a cui inviano l'energia elettrica che generano;

sistemi (o impianti) solari commerciali, generalmente montati sul tetto di un edificio dell'utente. L'utilizzatore è un soggetto commerciale (ad esempio un supermercato o un magazzino) e il sistema è collegato ad una rete di distribuzione a bassa tensione. Gli impianti commerciali possono essere utilizzati per l'autoconsumo o per inviare energia elettrica alla rete;

sistemi (o impianti) solari residenziali, che sono generalmente montati sul tetto delle abitazioni private e che di norma hanno una capacità non superiore a 10 kW. Gli impianti residenziali sono generalmente collegati a una rete di distribuzione a bassa tensione e possono essere utilizzati per l'autoconsumo o per inviare energia elettrica alla rete.

(262)

La Commissione ha ritenuto che durante il PIR e negli anni precedenti la domanda in tutti e tre i segmenti sia stata trainata dai regimi di sostegno, come indicato nella sezione 5.3.2. La Commissione ha inoltre ritenuto che alla fine del PIR e nell'anno 2016 abbiano avuto luogo importanti cambiamenti e che la domanda nei tre segmenti sia stata sempre più trainata da forze distinte. La domanda di grandi parchi solari su scala industriale è sempre più trainata dalle gare d'appalto, come indicato nella sezione 5.3.3, e forse in misura molto ridotta dalla parità di rete. La domanda di impianti residenziali e commerciali è sempre più determinata dal raggiungimento della parità di rete al dettaglio al lordo e al netto delle tasse, come illustrato nella sezione 5.3.4.

5.3.2.   Impatto delle modifiche e, in alcuni Stati membri, della sospensione o della cessazione dei regimi di sostegno

(263)

Gli oppositori delle misure sostenevano che il prezzo minimo all'importazione aveva impedito ai prodotti fotovoltaici di seguire la curva di apprendimento dei costi, e il livello degli aiuti di Stato era tarato su tale curva. Questo squilibrio tra la riduzione degli aiuti di Stato e la stagnazione dei prezzi ha comportato, a loro avviso, il calo della domanda di pannelli solari nell'Unione. A loro avviso le aspettative della Commissione espresse nel regolamento originario, in base alle quali nel tempo i regimi di sostegno sarebbero stati adeguati in linea con l'andamento dei prezzi per i progetti (60), non si sono concretizzate. Di conseguenza, tutte le società a monte e a valle sono gravemente colpite dalla contrazione del mercato dell'Unione. Secondo loro questa constatazione è suffragata tra l'altro da uno studio del ministero tedesco dell'Economia e dell'energia («BMWi») (61).

(264)

Le parti in questione hanno affermato che benché il prezzo minimo all'importazione sia rimasto pressoché stabile dal 2013, l'industria dell'energia solare ha continuato a raggiungere la curva di apprendimento del 21 % (62). Ciò significa che ad ogni raddoppio della capacità di energia solare cumulativa installata il costo di produzione scende del 21 %. La capacità solare cumulativa globale nel 2013 era di circa 130 GW e si prevede che raggiungerà 290 GW alla fine del 2016. Essa è quindi a questo punto raddoppiata e il costo di produzione previsto è sceso del 21 %. Le parti hanno affermato che a un determinato momento nel corso del 2016 il prezzo minimo all'importazione era del 30 % superiore al prezzo di contrattuale di vendita a livello mondiale, come riferito da PV Insights e da altre fonti. Secondo loro il consumatore europeo è stato quindi di fatto escluso dai vantaggi del calo mondiale del costo di produzione.

(265)

Alla luce di queste argomentazioni, la Commissione ha ammesso che l'industria dell'energia solare evidenzia una curva di apprendimento ripida e che il costo di produzione dell'energia solare è sceso. Per questo motivo l'impegno legato al prezzo minimo all'importazione è stato dotato di un meccanismo di adeguamento basato sui prezzi indicati da una delle agenzie di analisi di mercato, Bloomberg. In un mercato competitivo i prezzi dovrebbero rispecchiare il calo dei costi di produzione. L'indice dei prezzi utilizzato dalla Commissione ha invece registrato solo variazioni marginali. Ciò solleva la questione, che non è stata analizzata dalla Commissione nella presente inchiesta, se l'indice Bloomberg rifletta ancora adeguatamente l'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale. Poiché la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza, che non può modificare il livello o la forma delle misure, non è stato necessario esaminare ulteriormente la questione.

(266)

Se le parti interessate ritengono che vi sia un modo migliore per far corrispondere il livello delle misure alla curva di apprendimento dell'industria dell'energia solare e alla conseguente evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale, esse possono chiedere che sia aperto un riesame intermedio. Analizzando lo studio del citato ministero tedesco, la Commissione ha desunto che il principale motivo che ha impedito di raggiungere l'obiettivo di 2 500 MW di nuovi impianti in Germania nel 2014 è stato il costante calo dei tassi di remunerazione, associato alla stagnazione dei prezzi degli impianti. Dallo studio è inoltre emerso che i prezzi sul mercato dell'energia solare non riflettevano necessariamente i relativi costi di produzione, ma erano determinati da notevoli eccessi di capacità globali. La Commissione ha accertato che i prezzi all'ingrosso dell'energia solare erano in fase di stagnazione non solo nell'Unione, ma in tutto il mondo. I prezzi mondiali dei moduli solari denominati in euro sono in effetti addirittura aumentati nella seconda metà del 2014, come riferito da molte agenzie di analisi di mercato come PV Insights (63) e BNEF (64).

(267)

La Commissione ha inoltre accertato che i regimi di sostegno erano di livello elevato in alcuni Stati membri negli anni precedenti le misure, essendo stati adeguati al livello dei prezzi dell'Unione e dei prezzi delle importazioni da altri paesi terzi, come il Giappone, Taiwan o gli Stati Uniti. Alcuni dei sistemi di sostegno non erano concepiti per far fronte al massiccio afflusso di moduli cinesi a prezzi di dumping, e un tale afflusso ha causato un picco di installazioni negli anni precedenti le misure. Gli impianti solari hanno raggiunto un livello massimo nel 2011, e all'epoca gli obiettivi di diffusione del fotovoltaico sono stati largamente superati in alcuni Stati membri. Dalla relazione sui progressi nelle energie rinnovabili della Commissione di giugno 2015 si evince che, a livello tecnologico, il settore fotovoltaico (ovvero l'energia solare) ha già raggiunto i livelli di dispiegamento inizialmente previsti per il 2020 già nel 2013 (65). In alcuni Stati membri, ciò ha causato una pressione economica imprevista sui regimi di sostegno. La risposta politica è stata una diminuzione del livello di sostegno, o in alcuni casi una sospensione e/o una modifica del regime di sostegno. Tali modifiche sono state necessarie anche per gli impianti già installati, per cui altrimenti il sostegno avrebbe comportato un'eccessiva compensazione degli investitori (66).

(268)

L'evoluzione del mercato del solare nel Regno Unito nel periodo 2014-2016 è un'ulteriore dimostrazione del fatto che il livello dei regimi di sostegno è stato il principale motore della domanda nell'Unione. Fintantoché sono state disponibili tariffe di riacquisto elevate il mercato è stato in espansione, anche se erano in vigore le misure di difesa commerciale. Dopo che le tariffe di riacquisto sono state eliminate all'inizio del 2016, il volume delle nuove installazioni è crollato. Ciò è riconosciuto anche nel Global Outlook di SPE: «In ritardo rispetto all'Europa, anche il recente boom del fotovoltaico nel Regno Unito è stato principalmente trainato dagli incentivi concessi agli impianti su scala industriale, abrogati nel marzo 2016» (67).

(269)

Le relazioni delle agenzie di analisi di mercato citano per lo più la riduzione dei regimi di sostegno e l'incertezza normativa come ragioni principali della stagnazione della domanda di energia solare nell'Unione, ma raramente fanno riferimento alle misure. I Global Market Outlook di Solar Power Europe indicano come causa principale del calo dei mercati europei del fotovoltaico anche la riduzione degli incentivi, le incertezze sull'evoluzione del mercato e i tagli nei regimi di sostegno per gli impianti esistenti, finalizzati a evitare un'eccessiva compensazione. Ad esempio, in merito alla situazione della Germania il Global Outlook 2015 di SPE afferma: «Seconda nel 2014, la Germania ha installato meno di 2 GW (1,9 GW), volume al di sotto dell'obiettivo ufficiale di 2,5 GW. Il leader mondiale del fotovoltaico [ossia la Germania] era sotto pressione per ridurre i costi del regime di sostegno, con nuove regolamentazioni che hanno portato a una riduzione del mercato del 75 % nell'arco di due anni (da 7,6 GW a 1,9 GW)» (68).

(270)

La Commissione ha osservato che vi era stato un picco della domanda di impianti solari negli anni dal 2010 al 2013, determinato in alcuni Stati membri da uno squilibrio tra le tariffe di riacquisto, fissate al livello di un prezzo equo dei moduli, e il livello generale dei prezzi, definito dai moduli cinesi oggetto di dumping sleale. Il calo della domanda nel 2013 e negli anni successivi è stato una conseguenza inevitabile di un picco delle installazioni negli anni precedenti. Il calo significativo del consumo e dell'installazione di moduli solari era già iniziato nel 2012, anno che ha coinciso con una riduzione significativa delle tariffe di riacquisto in alcuni Stati membri. Negli anni compresi tra il 2014 e il PIR, la domanda dell'Unione era in aumento solo nel Regno Unito, lo Stato membro che in quel periodo aveva i regimi di sostegno più interessanti. La Commissione ha pertanto accertato che i regimi di sostegno sono stati il principale motore della domanda durante il PIR e negli anni precedenti. È dunque possibile concludere che gli importatori indipendenti e l'industria a monte e a valle sono stati colpiti in misura significativa dal crollo del consumo dell'Unione, che non è collegato all'istituzione delle misure.

5.3.3.   Impatto delle misure sui grandi impianti solari su scala industriale

(271)

In base alle nuove norme dell'Unione sugli aiuti di Stato (69), entro l'inizio del 2017 i regimi di sostegno devono essere «basati sul mercato» per tutti i grandi impianti di oltre 1 MW (70), tranne nei casi in cui i regimi di sostegno siano stati autorizzati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. In tal caso, essi possono rimanere immutati fino alla fine del periodo di autorizzazione (71). I meccanismi basati sul mercato sono i certificati verdi e le gare d'appalto.

(272)

Uno dei meccanismi basati sul mercato imposti dalle nuove norme in materia di aiuti di Stato sono le gare d'appalto. Nell'ambito di questo meccanismo i governi indicono un'asta per un determinato quantitativo di capacità da installare. In base alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato le gare d'appalto sono in linea di principio tecnologicamente neutre ma possono anche essere specifiche, ad esempio quando ciò sia indispensabile per garantire la necessaria diversificazione delle fonti energetiche.

(273)

I realizzatori di parchi solari presentano offerte con il prezzo minimo che accettano di ricevere per l'energia elettrica che intendono immettere nella rete per la durata del ciclo di vita del parco solare.

(274)

Gli oppositori delle misure sostengono che con il nuovo sistema di gare d'appalto sensibile al prezzo, il prezzo minimo all'importazione avrà un impatto sempre più negativo sulla diffusione dell'energia solare, poiché fa aumentare il prezzo dei moduli, che sono l'elemento principale dell'impianto solare. Secondo queste parti, le gare d'appalto sulla base della capacità abbinate all'abrogazione delle misure potrebbero portare a considerevoli risparmi. Più gli impianti solari diventeranno economici, più forte potrà essere l'interesse dei governi a installarli, in quanto i risparmi in termini di costi si rifletteranno direttamente sul prezzo finale dell'energia elettrica. Grazie alla riduzione del prezzo degli impianti solari sarà inoltre più facile per gli Stati membri realizzare gli obiettivi di diffusione delle energie rinnovabili.

(275)

Tali parti hanno citato come esempio la Germania. Esse affermano che sono già state indette alcune aste pilota che sono riuscite ad abbassare il prezzo medio a 7,25 centesimi di EUR/kWh nell'agosto 2016. SPE e SAFE hanno presentato un'analisi da cui emerge che la soppressione del prezzo minimo all'importazione potrebbe portare, tramite le gare d'appalto, a un potenziale calo del prezzo del sistema del 10 % per gli impianti fotovoltaici su scala industriale nell'Unione. L'impatto negativo delle misure sull'esito delle gare d'appalto è riconosciuto anche nel più recente Global Market Outlook di SPE (72). Un'altra parte ha sostenuto che, vista l'attuale tendenza al ribasso sui mercati mondiali, in caso di abrogazione delle misure il prezzo dell'energia solare può scendere in Germania a 5 centesimi di EUR/kWh; la parte non ha però presentato prove a sostegno di questa asserzione.

(276)

Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che in alcune giurisdizioni, in particolare nel Regno Unito, il solare era costretto a competere con altre fonti di energia rinnovabile, come ad esempio l'energia eolica terrestre. Poiché all'energia eolica non si applicano misure commerciali, il solare non è stato in grado di competere con l'eolico, e pochissimi progetti fotovoltaici sono riusciti a farsi strada con queste aste. Alcune parti hanno sostenuto che anche la Germania sta valutando l'introduzione di gare d'appalto tecnologicamente neutre; questo tipo di gare acuisce ancora di più lo svantaggio del rincaro dei prezzi causato dalle misure, dato che determina l'insuccesso del solare nelle gare d'appalto nei confronti di altre rinnovabili, in particolare l'eolico.

(277)

Le parti favorevoli alle misure hanno commentato che le gare d'appalto e gli obiettivi generali in materia di impianti sono stati introdotti proprio per consentire ai governi di controllare il livello di diffusione dell'energia solare e per evitare i cicli di espansione e contrazione delle installazioni verificatisi in passato.

(278)

La Commissione ha limitato la sua analisi dei regimi di sostegno per i grandi impianti solari su scala industriale a Germania, Francia e Regno Unito. Questa scelta è giustificata dal fatto che durante il PIR questi paesi rappresentavano circa l'80 % dei nuovi impianti solari installati annualmente nell'Unione. Risultava pertanto opportuno osservare gli sviluppi in questi tre Stati membri per avere un'indicazione della situazione nell'Unione nel suo complesso.

(279)

L'analisi è basata sulle informazioni presentate da tutte le parti interessate, su quelle raccolte dalla Commissione nel corso dell'inchiesta e su quelle presentate dagli Stati membri alla Commissione nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato.

(280)

Germania e Francia hanno già fissato gli obiettivi per il prossimo triennio. Per il periodo 2017-2019 la Francia prevede due cicli annuali di gare da 500 MW ciascuna nel settore dell'energia solare. Ciò corrisponde a un volume complessivo di nuovi impianti pari a 1 000 MW. La Germania intende organizzare gare per un volume annuo di energia solare di 600 MW a partire dal 2017 almeno al fino 2020.

(281)

Il Regno Unito non organizza gare d'appalto tecnologicamente specifiche per l'energia solare. Nel febbraio 2015 si è svolta una gara multitecnologica in cui i moduli solari erano in concorrenza con altre tecnologie per l'aggiudicazione di contratti differenziali («CfD»). Per il momento non sono previste nuove gare d'appalto nel Regno Unito, in quanto il governo è del parere che l'energia eolica terrestre e solare su scala industriale sia in grado di competere con altre fonti di energia elettrica senza regimi di sostegno.

(282)

Per la Germania e la Francia le misure non possono avere un impatto sulla domanda di moduli solari su scala industriale perché per l'energia solare sono previste gare d'appalto «riservate» e la capacità è fissa. L'unica differenza è un leggero aumento dei prezzi per i consumatori finali che devono coprire i costi della gara tramite le tasse o le tariffe.

(283)

Per il Regno Unito, dato che i bandi di gara sono tecnologicamente neutri e che non sono comunque previste nuove gare d'appalto, l'analisi è diversa. In questo caso l'energia solare è in concorrenza sul mercato con tutte le altre forme di energia. Le misure non hanno tuttavia ridotto la competitività dell'energia solare. Nell'asta del febbraio 2015 è stato comunque aggiudicato all'energia solare il 18,5 % di una capacità complessiva di 2,1 GW. Questa gara dimostra che, nonostante le misure in vigore, l'energia solare è in grado di competere con successo in una gara non tecnologicamente specifica (73). Tutt'al più esse possono aver leggermente diminuito il peso dell'energia solare nei risultati delle gare, nel senso che l'energia solare avrebbe potuto aggiudicarsi una quota maggiore nelle gare d'appalto tecnologicamente neutre se non fossero state in vigore le misure. Infine, la Commissione ha ritenuto che se le misure fossero abrogate e i moduli solari acquistati a prezzi di dumping, le gare d'appalto multitecnologiche conferirebbero un vantaggio indebito ai moduli solari rispetto ad altre fonti rinnovabili di energia. Le misure, pertanto, non collocano l'energia solare in una situazione di svantaggio competitivo, ma si limitano a ristabilire condizioni di parità tra tutte le tecnologie.

(284)

La Commissione ha concluso che non esisteva alcun legame fra il calo dei prezzi per kWh e l'aumento della domanda di energia solare. Nello specifico la Germania, la Francia e il Regno Unito non hanno innalzato gli obiettivi di diffusione dell'energia solare perché i responsabili dei progetti presentavano offerte più basse nelle aste di capacità. Piuttosto, le gare sono state principalmente indette dagli Stati membri per controllare il livello di diffusione dell'energia solare. Ciò è stato anche riconosciuto da SPE nel suo Global Outlook 2015: «Analogamente, le gare d'appalto mono o multitecnologiche sono di nuovo in aumento in Francia, nel Regno Unito e in Germania, con l'idea di controllare meglio l'evoluzione del mercato fotovoltaico nei settori connessi» (74).

(285)

SPE ha sostenuto che la Commissione ha dato una visione incompleta e addirittura inesatta della posizione che aveva espresso in merito all'impatto delle misure sulle gare d'appalto. La Commissione ha confermato che SPE ha sostenuto, nel Global Market Outlook 2016 e in diverse altre comunicazioni, che il prezzo minimo all'importazione aveva avuto ripercussioni negative sull'esito delle gare. La Commissione non concorda con tale tesi, come indicato sopra. Allo stesso tempo, la Commissione ha rilevato che nel Global Market Outlook 2016-2020 Solar Power Europe continuava a ritenere che le gare d'appalto potessero essere utilizzate dai governi per controllare o addirittura limitare la diffusione dell'energia solare: «I responsabili politici spesso preferiscono vedere gli impianti fotovoltaici sui tetti, dove l'energia solare non è in concorrenza con altre tecnologie per le energie rinnovabili e, diversamente delle centrali fotovoltaiche montate a terra, non è in concorrenza con altri utilizzi. Ciò avviene in particolare nei paesi europei, dove in alcuni casi gli impianti fotovoltaici montati a terra sono stati limitati in dimensione (in Germania, per esempio, fino a 10 MW) e anche in volume mediante l'indizione di gare d'appalto.  (75)»

5.3.4.   Impatto delle misure sul conseguimento della parità di rete per l'energia solare

(286)

Il termine «parità di rete» denota il momento in cui una tecnologia che si sta sviluppando produce energia elettrica allo stesso costo delle tecnologie convenzionali. La parità di rete può essere di due tipi. La parità di rete all'ingrosso si verifica quando un sistema a energia solare (generalmente un impianto di grandi dimensioni su scala industriale collegato alla rete di trasmissione o di distribuzione) riesce a produrre energia ad un costo normalizzato della produzione di energia (LCOE) (76) inferiore al prezzo del potere d'acquisto dal mercato all'ingrosso, dove tutti i maggiori produttori (generalmente convenzionali) sono in concorrenza tra loro. A livello di ingrosso l'energia è venduta a clienti industriali molto grandi e a fornitori di servizi pubblici che la distribuiscono alle abitazioni e ad altri utenti finali minori. La parità di rete al dettaglio si verifica quando un sistema a energia solare (generalmente montato sul tetto di un utente) riesce a produrre energia a un LCOE inferiore al costo dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica (comprensivamente di tutte le tariffe di trasmissione e di distribuzione, della maggiorazione per il servizio e delle tasse).

(287)

La Commissione ha analizzato dapprima la situazione della parità di rete all'ingrosso e successivamente quella della parità di rete al dettaglio.

(288)

Parità di rete all'ingrosso. Gli oppositori delle misure hanno commentato che qualora le misure fossero rimosse i grandi impianti solari potrebbero raggiungere la parità di rete all'ingrosso nelle regioni dell'Unione con un maggiore irraggiamento solare come la Spagna. In base a un piano aziendale presentato da uno dei membri di SAFE, tali impianti potrebbero raggiungere il LCOE di 3,8 centesimi di EUR/kWh nella regione spagnola di Cadice se i moduli fossero acquistati a 0,35 EUR/W. Questa parte riteneva che in assenza dei dazi sarebbe riuscita a ottenere il prezzo al modulo di 0,35 EUR/W dai produttori cinesi di primo livello tramite un'operazione a volumi elevati, per il progetto realizzato all'inizio del 2017. Essa sosteneva che con un LCOE così basso l'energia solare non solo realizza la parità di rete rispetto ad altre fonti di energia convenzionali, ma sarebbe imbattibile nel prossimo futuro rispetto ad altri metodi di produzione di energia elettrica. Questo vantaggio in termini di costi, unito ad altri fattori favorevoli dei paesi dell'Europa meridionale (buone connessioni alla rete, ambiente politico ed economico stabile e valuta forte e liquida) dà loro un'ottima opportunità di diventare i nuovi leader europei nella produzione di energia. Secondo queste parti, tutto ciò è ostacolato dalle misure.

(289)

La Commissione ha osservato che la regione spagnola di Cadice gode di uno dei migliori irraggiamenti solari dell'Unione (prevalenza di ore di sole all'anno), circostanza che permette di massimizzare la produzione di energia per modulo. Dato che l'irraggiamento solare è di gran lunga inferiore nella maggior parte dell'Unione, è da vedere quando il conseguimento della parità di rete all'ingrosso potrà essere riprodotto in altri mercati, anche se il governo britannico sembra presumere che ciò possa avvenire in tempi brevi. La Commissione ha anche rilevato che sussistono notevoli differenze di prezzo all'ingrosso nei vari Stati membri: la parità di rete all'ingrosso è dunque raggiunta a prezzi diversi nei diversi Stati membri.

(290)

La Commissione è dell'opinione che nel prossimo futuro la parità di rete all'ingrosso non sarà raggiunta in maniera diffusa nell'Unione, anche in assenza delle misure.

(291)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno contestato la conclusione della Commissione secondo cui nel prossimo futuro la parità di rete all'ingrosso non sarà raggiunta in maniera diffusa nell'Unione anche in caso di scadenza delle misure commerciali. Tali parti hanno fatto riferimento a una relazione di sei pagine del Becquerel Institute in cui si esamina la parità di rete all'ingrosso potenziale in undici Stati membri. La relazione è stata finanziata dalle tre parti dell'inchiesta che si oppongono alle misure.

(292)

La Commissione ha rilevato che altre fonti sono meno ottimistiche del Becquerel Institute relativamente al LCOE e, di conseguenza, ai tempi di conseguimento della parità di rete da parte dell'energia solare in Europa. La relazione dettagliata di BNEF (77), ad esempio, prevede intervalli di LCOE molto più elevati per i mercati più importanti come la Francia, la Germania, l'Italia e il Regno Unito. Le differenze sono indicate nella tabella seguente:

Stato membro

Intervallo EUR/MWh LCOE BNEF (78)

Intervallo EUR/MWh LCOE Becquerel

 

Basso

Alto

Basso

Alto

Francia

58

105

34

53

Germania

66

107

46

54

Italia

65

99

36

58

Regno Unito

77

117

49

60

(293)

Becquerel presupponeva spese in conto capitale («CAPEX») di 0,726 EUR/W senza differenziazioni tra gli Stati membri. BNEF presupponeva spese CAPEX molto più elevate e differenziate per gli Stati membri: Francia 0,99 EUR/W, Germania 0,9-0,94 EUR/W, Italia 0,76-0,99 EUR/W e Regno Unito 0,9-0,94 EUR/W. La differenza poteva essere giustificata in parte dal fatto che Becquerel partiva dai prezzi dei moduli in assenza delle misure. Sembra improbabile che le spese CAPEX possano essere così basse, soprattutto dato che secondo BNEF tali spese sono comunque più basse nell'Unione che in altri paesi in cui non si applicano misure di difesa commerciale, ad esempio 1,04 EUR/W per la Turchia e 1,14 EUR/W per gli Emirati Arabi Uniti.

(294)

Becquerel e BNEF propongono pertanto previsioni divergenti. Discordano quanto al momento in cui la costruzione di centrali solari su scala industriale sarà definitivamente meno costosa dell'esercizio di una centrale esistente alimentata da fonti fossili. Per la Francia Becquerel ipotizza che ciò sia già avvenuto; per il Regno Unito e la Germania Becquerel presuppone che ciò avverrà rispettivamente nel 2018 e nel 2020. BNEF presuppone invece che l'energia solare su scala industriale diventerà definitivamente meno costosa di centrali elettriche a combustibili fossili solo tra il 2025 e il 2030 per i tre Stati membri (79). Secondo BNEF quindi le centrali solari su scala industriale saranno costruite su scala più ampia solo dopo il 2025 nella maggior parte dell'Unione (80).

(295)

Infine, la relazione Becquerel conclude: «L'energia elettrica da fotovoltaico potrebbe diventare concorrenziale in molti dei principali mercati europei entro il 2019 e nella maggior parte dei paesi europei […] entro i prossimi cinque anni». Ciò significa che la maggior parte degli Stati membri, tra cui la Germania, potrebbe raggiungere la parità di rete solo alla scadenza prevista delle misure nel 2019, anche nel caso discutibile in cui le ipotesi formulate e le conclusioni della relazione Becquerel si dimostrino nel frattempo corrette.

(296)

SPE ha presentato due relazioni di Deutsche Bank (81) che a suo avviso contrastavano con la posizione della Commissione secondo cui la parità di rete all'ingrosso non sarebbe raggiunta nel prossimo futuro. La Commissione ha osservato che le due relazioni si riferivano però alla parità di rete al dettaglio e non all'ingrosso, come confermato non solo dal testo ma anche dagli elevati costi LCOE raffrontati con i costi LCOE dell'energia solare. Come spiegato nei prossimi considerando, la Commissione non ha negato che la parità di rete al dettaglio sia già stata raggiunta in alcune regioni dell'Unione.

(297)

Parità di rete al dettaglio. Le parti che si opponevano alle misure hanno altresì dichiarato che gli impianti solari da tetto hanno già raggiunto la parità di rete al dettaglio (ossia sono diventati economicamente sostenibili) anche senza sovvenzioni, negli Stati membri in cui i prezzi al dettaglio dell'energia elettrica sono elevati come la Germania. Per illustrare questo punto una delle parti ha citato l'esempio di un centro commerciale. Il centro ha un'ampia zona sul tetto dove possono essere installati i pannelli e ha bisogno di energia durante il giorno per lo svolgimento della sua attività principale. Il fabbisogno energetico coincide quindi con il picco della produzione dell'energia solare. In Germania il prezzo che dev'essere pagato per un kWh è attualmente di circa 20 centesimi di EUR/kWh, mentre il LCOE di un impianto solare da tetto è di circa 10 centesimi di EUR/kWh. L'installazione di pannelli può pertanto portare a considerevoli risparmi sulle spese di elettricità, soprattutto per i clienti che consumano grossi quantitativi di energia durante il giorno. Così non è stato durante l'inchiesta iniziale, quando l'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico aveva sempre bisogno di sovvenzioni per essere economicamente sostenibile. In una situazione in cui le sovvenzioni non sono più pertinenti, è il prezzo finale dei moduli a influenzare la decisione del cliente di installare un impianto solare, e attualmente questo prezzo è reso più elevato dalle misure.

(298)

La Commissione ha esaminato più approfonditamente il mercato della parità di rete al dettaglio in Germania perché le parti hanno ampiamente commentato in merito nel corso dell'indagine.

(299)

È necessario distinguere tra gli impianti per l'autoconsumo e gli impianti che inviano energia elettrica alla rete.

(300)

La Commissione concorda sul fatto che il conseguimento della parità di rete per l'energia solare è una circostanza particolarmente auspicabile, in quanto aiuta a contrastare il cambiamento climatico e a ridurre la bolletta elettrica dei consumatori. Essa ha rilevato che l'eliminazione delle misure ridurrebbe il prezzo dei pannelli solari, determinando di conseguenza un aumento del numero di luoghi in cui può essere raggiunta la parità di rete.

(301)

Allo stesso tempo la Commissione ha constatato che durante il PIR gli investimenti in impianti da tetto commerciali e residenziali per l'autoconsumo, che non beneficiano di regimi di sostegno, sono stati frenati dall'incertezza normativa sulla possibile inclusione di tali impianti nella tassa per il finanziamento del regime di sostegno tedesco (sovrattassa EEG). A seguito di una modifica normativa proposta dalla Germania per conformarsi alla legislazione dell'Unione sugli aiuti di Stato, in Germania chiunque utilizzi per l'autoconsumo l'energia delle proprie fonti rinnovabili (i cosiddetti «prosumatori») è tenuto a versare una tassa di oltre 2 centesimi di EUR/kWh. Se un progetto ha un LCOE di 10 centesimi di EUR/kWh, la tassa da sola provoca quindi un rincaro del 20 % dell'energia elettrica generata (82).

(302)

La Commissione punta a diminuire l'incertezza normativa per il futuro. Nel quadro della proposta relativa all'assetto del mercato dell'energia elettrica e della direttiva sulle energie rinnovabili, i consumatori di energia rinnovabile autoprodotta sono autorizzati a ricorrere all'autoconsumo senza essere soggetti a procedure sproporzionate e a oneri non commisurati ai costi (83). Alcune relazioni di analisti di mercato sottolineano inoltre il fatto che le modifiche alla regolamentazione hanno un impatto sulla domanda. In una delle più recenti relazioni BNEF si legge che il settore del solare commerciale e residenziale tedesco su piccola scala è in declino da quando sono state introdotte le degressioni mensili [della tariffa di riacquisto] e la sovrattassa sull'autoconsumo (84). Alla luce di tutti gli elementi, l'esempio di realizzazione della parità dei prezzi al dettaglio di cui sopra dimostra che i moduli solari sono già in grado di produrre energia elettrica a un livello molto inferiore rispetto al prezzo di fornitura al dettaglio in Germania. Si può prevedere che, quando la legislazione dell'Unione avrà raggiunto la necessaria certezza normativa, la domanda non basata sui regimi di sostegno potrà riprendersi. È probabile che questa domanda sia più sensibile al livello dei prezzi dei pannelli solari e possa pertanto essere più sensibile anche alle misure.

(303)

Per gli impianti che alimentano la rete, la domanda è determinata principalmente dai regimi di sostegno, che possono continuare a essere utilizzati senza gare d'appalto per impianti fino a 1 MW. A un dato livello di sostegno la domanda è leggermente più elevata in assenza delle misure. Al tempo stesso, per motivi di bilancio la maggior parte degli Stati membri ha ridotto notevolmente il sostegno, e questa domanda si sta di conseguenza riducendo a prescindere dalle misure.

(304)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SPE ha affermato che la Commissione ha erroneamente tratto le conclusioni relative all'impatto sull'incertezza normativa e sulla sovrattassa EEG basandosi solo sulla situazione tedesca. La Commissione ha ribadito che condizioni negative simili esistevano in molti Stati membri. La stessa osservazione è formulata da SpA nell'ultimo Global Market Outlook 2016-2020 per la Spagna: «[…] il governo spagnolo […] ha ostacolato il mercato emergente dell'autoconsumo con una tassa sull'energia solare e con sanzioni elevate per i prosumatori non dichiarati» (85) e «Il destino dell'energia solare in Spagna è simile a quello di diversi altri mercati che impongono tariffe di riacquisto elevate: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca e Grecia. I mercati dell'energia solare in Slovacchia e Slovenia si sono quasi completamente arenati» (86); e inoltre: «Anche alcuni dei mercati più sviluppati di impianti fotovoltaici da tetto si trovano in difficoltà nel passaggio da mercati a tariffa di riacquisto o a misurazione del consumo netto a sistemi di autoconsumo, benché l'energia solare sia in molti casi meno costosa dell'energia elettrica al dettaglio. L'imposizione di ostacoli agli impianti fotovoltaici da tetto in alcuni paesi europei (tasse sull'autoconsumo di energia solare, ostacoli alla vendita dell'energia in eccesso o obbligo di vendere a prezzi all'ingrosso) e i continui dibattiti sull'introduzione di ulteriori limitazioni hanno dissuaso molti potenziali acquirenti dall'investire in un proprio impianto solare» (87). La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

5.3.5.   Conclusioni sull'impatto delle misure sulla domanda

(305)

Per quanto riguarda l'impatto delle misure sulla domanda, in seguito a un'analisi approfondita la Commissione ha rilevato che è importante distinguere tra i diversi settori e i diversi tipi di domanda.

(306)

Domanda correlata ai regimi di sostegno. Nel caso dei regimi di sostegno tecnologicamente specifici le misure non hanno un impatto sulla domanda. Nel caso dei regimi di sostegno tecnologicamente neutri le misure riducono le possibilità di vincita dell'energia solare. Anche nel caso di queste gare d'appalto, tuttavia, la Commissione osserva che l'energia solare si è aggiudicata una notevole quota di mercato, il che dimostra che anche con le misure in vigore essa è in grado di competere per progetti su scala industriale.

(307)

Parità di rete all'ingrosso. Nella fase attuale e nel prossimo futuri la parità di rete all'ingrosso potrà essere eventualmente raggiunta solo nei luoghi che presentano condizioni ideali, anche se i prezzi dei pannelli solari fossero ridotti in seguito alla revoca delle misure. Va ribadito che la crescita della domanda prevedibile in assenza delle misure è bassa e dipende tra l'altro dal livello del prezzo all'ingrosso nei diversi Stati membri.

(308)

Parità di rete al dettaglio. La parità di rete al dettaglio è attualmente raggiunta dagli impianti commerciali negli Stati membri che hanno prezzi al dettaglio elevati come la Germania, anche se l'irraggiamento solare non è abbondante. I principali fattori trainanti sono le tasse, i canoni della rete e le sovrattasse per i regimi di sostegno. Le nuove norme dell'assetto del mercato dell'energia presentate dalla Commissione il 1o dicembre 2016 (88) e le nuove norme per una transizione verso l'energia pulita che ponga al centro i consumatori, proposte dalla Commissione il 30 novembre 2016 (89), costituiscono un passo importante verso il conseguimento di un ambiente stabile e favorevole alla crescita. Dopo che i colegislatori avranno approvato la proposta della Commissione, la domanda di impianti commerciali per l'autoconsumo dovrebbe recuperare terreno. In questo caso, per gli impianti commerciali l'abrogazione delle misure potrebbe avere un'incidenza più importante, dal momento che non vi è un limite alla domanda nella forma di un quantitativo limitato di produzione che i regimi di sostegno devono finanziare e che non vi è concorrenza da parte di altre fonti di energia, contrariamente a quanto accade per la parità di rete all'ingrosso. Per quanto riguarda gli impianti residenziali, per il conseguimento della parità di rete al dettaglio saranno necessari tempi più lunghi, poiché tali impianti dovranno essere muniti di costosi dispositivi di stoccaggio per essere idonei all'autoconsumo per la maggior parte degli utilizzatori (90).

(309)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno contestato la constatazione secondo cui le misure hanno avuto solo un impatto limitato sulla domanda di moduli. Tali parti hanno affermato che gli investimenti sono trainati dal tasso di rendimento atteso e quindi minore è il prezzo dei moduli solari, maggiori sono l'utile sul capitale investito e le probabilità di realizzazione.

(310)

La Commissione ribadisce di essere sempre stata d'accordo che il prezzo influisce sulla domanda. A suo parere tuttavia altri fattori esercitano attualmente un impatto molto più forte sulla domanda che un aumento relativamente modesto del prezzo dei moduli causato dal prezzo minimo all'importazione. Questi fattori sono da un lato l'incertezza normativa, ma dall'altro le azioni intenzionali intraprese dai governi per tenere sotto controllo il livello di diffusione dell'energia solare. Tra queste azioni vi sono la fissazione di obiettivi annuali complessivi di impianto, l'introduzione di gare d'appalto sulla base della capacità e l'imposizione di tasse sull'autoconsumo.

(311)

La Commissione ha anche ammesso che in alcuni casi, come ad esempio nelle gare d'appalto tecnologicamente neutre, il prezzo minimo all'importazione può avere un impatto più significativo sulla domanda di energia solare. La Commissione ha al tempo stesso osservato che se il prezzo minimo all'importazione non eliminasse gli effetti del dumping, l'energia solare avrebbe un vantaggio competitivo iniquo rispetto ad altre fonti di energia rinnovabili. La Commissione ha inoltre osservato che l'energia solare ha avuto un discreto successo nelle gare d'appalto tecnologicamente neutre anche in presenza di un prezzo minimo all'importazione, che si limita a ripristinare le condizioni di concorrenza paritarie.

(312)

Infine la Commissione ha individuato ulteriori elementi di prova del fatto che, nel prossimo futuro, i governi potranno adottare ulteriori azioni volte a controllare la diffusione dell'energia solare, come ad esempio l'introduzione di tariffe per l'uso della rete maggiormente commisurate ai costi degli impianti solari. BNEF parte dal seguente presupposto: «Molte autorità di regolamentazione europee risponderanno al calo dei costi dell'energia solare a partire dal 2018 costringendo gli utilizzatori di pannelli solari al pagamento di costi fissi per il collegamento alla rete, in modo che acquistando un impianto fotovoltaico possano risparmiare solo sulla parte variabile del prezzo dell'energia elettrica. La nostra ipotesi si basa sulle stime della struttura dei costi della rete di ciascun paese. Questo riduce il margine di risparmio sulla bolletta elettrica del 30 % circa del prezzo dell'energia elettrica nella maggior parte dei paesi dell'UE. Se così non fosse, le installazioni potrebbero essere di più ma i costi di rete non sono coperti» (91).

(313)

Tali argomentazioni sono state pertanto respinte e la Commissione ha continuato a ritenere che le misure abbiano solo un impatto molto limitato sulla domanda di energia solare in Europa.

5.4.   Altre argomentazioni

(314)

Gran parte delle parti interessate che si oppongono alle misure hanno affermato che queste esercitano un impatto negativo sul raggiungimento degli obiettivi legati ai cambiamenti climatici. L'argomentazione è stata sostenuta anche da cinque ONG ambientali. Tali parti interessate hanno ribadito che l'Unione e gli Stati membri si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas serra e a prevenire i cambiamenti climatici attraverso una serie di decisioni e accordi, più recentemente l'accordo di Parigi. L'Unione ha fissato l'obiettivo giuridicamente vincolante di aumentare la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale al 20 % (92). La Commissione ha altresì definito il quadro politico per l'obiettivo del 27 % entro il 2030. Questo nuovo e ambizioso obiettivo è stato adottato nel 2014, dopo l'istituzione delle misure definitive. L'accordo di Parigi sulla lotta ai cambiamenti climatici nell'ambito della convenzione UNFCCC, il primo accordo universale giuridicamente vincolante sul clima, è stato ratificato dall'Unione europea nell'ottobre 2016 dopo l'approvazione ad ampia maggioranza del Parlamento europeo. Il passaggio a forme di approvvigionamento energetico a bassa incidenza di carbonio costituisce l'elemento principale di questo strumento e l'energia solare resta una delle fonti energetiche più promettenti per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

(315)

Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che queste rendono più difficile il raggiungimento degli obiettivi climatici in quanto rallentano la diffusione dell'energia solare. Esse hanno sostenuto che il ripristino dei prezzi di mercato globali per il fotovoltaico consentirà all'Unione di decarbonizzare più rapidamente la produzione di energia. Le parti hanno sottolineato inoltre l'incoerenza tra la politica climatica e la politica commerciale dell'Unione. Mentre la prima promuove e sovvenziona le fonti energetiche rinnovabili, la seconda ne aumenta il prezzo condizionandone la disponibilità.

(316)

La Commissione concorda che la ratifica dell'accordo di Parigi dell'UNFCCC sulla lotta ai cambiamenti climatici rappresenta un caposaldo molto importante nella promozione della cooperazione mondiale per la riduzione dei cambiamenti climatici. L'energia solare è una delle principali fonti di energia per conseguire gli obiettivi in materia di clima. Allo stesso tempo, la Commissione ha accertato che la domanda dell'Unione di impianti solari nel prossimo futuro sarà influenzata solo in misura limitata dalle misure (cfr. sezione 5.3). La situazione cambierà solo nel momento in cui la parità di rete al dettaglio diventerà un'importante fonte della domanda. L'eliminazione delle misure nella fase attuale non contribuirà quindi di molto al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

(317)

EU ProSun ha avanzato numerose altre osservazioni in una lettera aperta di risposta alla posizione delle ONG che richiedono l'abrogazione delle misure per motivi ambientali. EU ProSun ha sostenuto che considerando la filiera dell'energia solare nel suo complesso, i pannelli fabbricati nell'Unione possono portare a un'impronta di carbonio più bassa. I moduli prodotti nell'Unione non devono essere trasportati su lunghe distanze. Grazie agli standard di produzione e ai requisiti ambientali dell'Unione da un lato, e ai maggiori costi dell'energia dall'altro, l'industria del solare dell'Unione ha ridotto in modo sistematico il suo consumo di energia rispetto ai produttori cinesi. Ciò è particolarmente importante se si considera che la produzione di moduli solari e le loro materie prime sono attività ad alta intensità energetica. EU ProSun ha sottolineato altresì che vi è un certo grado di contraddizione tra il fatto che alcune ONG sottoscrivano una lettera di richiesta di abrogazione delle misure per motivi di interesse dell'Unione, ossia anche nel caso in cui si accertino pratiche commerciali sleali, e la recente dichiarazione di uno dei loro dirigenti che invita a fare di più per garantire scambi commerciali più equi e rispettosi dell'ambiente.

(318)

La Commissione ha concluso che le misure esercitano solo un impatto limitato sul raggiungimento degli obiettivi climatici a breve termine dell'Unione.

(319)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato l'affermazione secondo cui i prodotti fotovoltaici importati hanno un'impronta di carbonio più elevata di quelli fabbricati nell'Unione. Le parti in questione hanno affermato che la produzione di silicio policristallino e di wafer ha rappresentato la quota maggiore della domanda di energia primaria, pertanto l'origine del silicio policristallino e dei wafer è fondamentale. Tali parti hanno inoltre rilevato che la produzione di energia elettrica ha un'impronta di carbonio diversa nei vari Stati membri. Poiché la produzione di moduli e le relative materie prime sono caratterizzati da un alto consumo di energia, è importante sapere in quale Stato membro sono stati fabbricati i moduli e le relative componenti.

(320)

La Commissione non ha potuto analizzare queste affermazioni in maniera approfondita nel breve lasso di tempo successivo alla divulgazione delle conclusioni. Essa ha precisato di aver solo fornito dati di EU ProSun e non ha mai sostenuto che l'energia solare importata sia caratterizzata da una maggiore impronta di carbonio. A prescindere dall'impronta di carbonio dei moduli dell'Unione e di quelli cinesi, la Commissione ha invece ribadito la principale conclusione che le misure avevano avuto solo un impatto molto limitato sulla domanda di energia solare fino ad allora. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le misure non avevano un impatto significativo sul conseguimento degli obiettivi ambientali.

(321)

Alcune delle parti che invocano l'abrogazione delle misure hanno affermato che non vi erano sufficienti capacità produttive nell'Unione per soddisfare la sua domanda di moduli e che le misure non si sono dimostrate utili per aumentare significativamente le capacità manifatturiere dei produttori di celle e moduli dell'Unione. Secondo le stime di tali parti interessate, la domanda dell'Unione è stata inferiore a 8 GW e la produzione di moduli dell'Unione inferiore a 4 GW. Ciò significa, presumibilmente, che almeno metà dei moduli deve comunque essere importata. Queste parti interessate hanno sostenuto che l'aspettativa della Commissione europea, espressa nel regolamento originario, secondo la quale nel medio termine è ragionevole supporre che l'industria dell'Unione accrescerà le proprie capacità di produzione per coprire la domanda, consentendo di ottenere migliori economie di scala che a loro volta permetterebbero di abbassare ulteriormente i prezzi, non si è, di fatto, materializzata.

(322)

La Commissione ha riscontrato che, benché la produzione di moduli dell'Unione sia inferiore alla sua domanda, i moduli nell'Unione non sono mai scarseggiati. L'impegno sui prezzi legato al prezzo minimo all'importazione ha permesso di importare moduli dalla Cina a prezzi equi. Sebbene si sia registrato un lieve aumento delle importazioni dal resto del mondo, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato nell'UE dal 25 % al 35 % tra il 2012 e il PIR. Pertanto, le misure hanno permesso all'industria dell'Unione di accrescere la produzione e le vendite in linea con le dimensioni del mercato dell'Unione e di far fronte a una parte più grande della domanda. Come evidenziato alla sezione 5.3.2, il consumo dell'Unione è drasticamente diminuito a causa della riduzione dei regimi di sostegno, che ha reso più ardua la crescita dell'industria dell'Unione. Ciononostante, l'industria dell'Unione è riuscita a consolidarsi ulteriormente e a conseguire notevoli riduzioni dei costi. Inoltre, l'Unione presenta una significativa capacità di produzione di moduli inutilizzata che potrebbe essere nuovamente resa operativa in caso di aumento della domanda. La Commissione ha ritenuto pertanto che le misure non causino un'insufficienza dell'offerta di moduli nel mercato dell'Unione e che siano state efficaci nell'ampliare la produzione dell'Unione in linea con le dimensioni del suo mercato.

(323)

Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che le capacità di produzione dei moduli al di fuori della Cina stanno crescendo molto rapidamente. Esse hanno fatto riferimento a diverse relazioni di analisti di mercato, secondo le quali la capacità di produzione complessiva in altri paesi asiatici è in rapido aumento: ha raggiunto 7 GW nel 2015 e si prevede salirà a 10 GW nel 2016. Ciò si prevede superi la domanda dell'Unione, stimata dalle parti a circa 8 GW. Un volume significativo di queste nuove capacità è stato installato da società cinesi. Inoltre, numerose grandi società cinesi hanno volontariamente deciso di non ottemperare all'impegno per poter rifornire il mercato dall'Unione dal di fuori della RPC. Le parti hanno asserito che di conseguenza un volume crescente di moduli a basso costo potrebbe essere esportato verso l'Unione da paesi terzi, anche se le misure restassero in vigore. Le parti interessate che si oppongono alle misure hanno pertanto sostenuto che l'aspettativa espressa dalla Commissione nel regolamento originario che altri paesi terzi non dirigerebbero in maniera considerevole le loro esportazioni verso il mercato dell'Unione (93) non si è materializzata.

(324)

Dall'inchiesta della Commissione è emerso che la quota di mercato delle importazioni dalla RPC verso l'Unione è scesa dal 66 % nel 2012 al 41 % nel PIR, mentre la quota di mercato delle importazioni dal resto del mondo, esclusa la RPC (principalmente da Taiwan, Malaysia, Corea e Singapore) è aumentata dal 9 % al 25 %. La quota di mercato dei produttori dell'Unione nell'Unione è aumentata dal 25 % nel 2012 al 35 % nel PIR. Le importazioni dai paesi terzi non hanno dunque impedito all'industria dell'Unione di recuperare una significativa quota di mercato nell'Unione.

(325)

La Commissione ha anche riscontrato che, sebbene le capacità di produzione di moduli nel Sud Est asiatico stiano crescendo rapidamente, esse rappresentano ancora una minima parte delle capacità cinesi (94). Gli stabilimenti del Sud Est asiatico vendono volumi elevati anche al mercato statunitense ed ad altri paesi che hanno istituito misure commerciali sui moduli cinesi come l'India e il Canada. Anche le installazioni di impianti solari del Sud Est asiatico dovrebbero crescere, di conseguenza si prevede che parte dei volumi sia venduta nella regione. La Commissione ha pertanto concluso che le capacità di produzione di moduli nel Sud Est asiatico sono insufficienti a soddisfare una percentuale significativa della domanda dell'Unione e a rendere le misure inefficaci. Le misure mirano in ogni caso a garantire che le importazioni di moduli e celle solari dalla RPC avvengano a prezzi equi e non a prezzi di dumping, e il fatto che l'industria dell'Unione potrebbe essere esposta alla concorrenza di altri paesi non rende le misure inefficaci.

(326)

Una parte interessata ha sostenuto che l'evoluzione delle quote di mercato dimostra che le misure sono andate prevalentemente a vantaggio degli importatori da paesi terzi. La parte ha affermato che la situazione è simile al caso relativo al salmone d'allevamento dell'Atlantico (95), nell'ambito del quale la Commissione ha posto fine alle misure poiché queste avrebbero comportato un considerevole trasferimento netto di ricchezza al di fuori dell'Unione e il trasferimento di ricchezza verso fornitori di paesi terzi sarebbe stato di gran lunga superiore a qualsiasi vantaggio derivante per l'industria dell'Unione dall'istituzione delle misure.

(327)

Come già detto, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato nell'UE dal 25 % al 35 % tra il 2012 e il PIR. Ciò significa che i paesi terzi non hanno acquisito la maggioranza della quota di mercato precedentemente detenuta dai produttori cinesi. Oltre a ciò, la Commissione ritiene che la situazione dell'industria dell'Unione nel caso relativo al salmone d'allevamento dell'Atlantico era molto diversa: in quel caso la quota di mercato dell'industria dell'Unione era di gran lunga inferiore ed è aumentata solo dal 2,7 % nel 1998 al 4,3 % nel 2001. In quel caso, la quota di mercato molto bassa dell'industria dell'Unione era uno dei motivi fondamentali per cui imporre le misure avrebbe comportato un considerevole trasferimento netto di ricchezza al di fuori dell'Unione nel momento in cui il mercato decidesse di adeguare i prezzi al rialzo (96). Nel presente caso, la Commissione ha ritenuto che le misure abbiano conferito un vantaggio significativo all'industria dell'Unione. Pertanto, il caso relativo al salmone d'allevamento dell'Atlantico non può fungere da precedente.

(328)

Le parti che si oppongono alle misure sostengono che i produttori dell'Unione non hanno comunicato alcun piano credibile di ampliamento della propria capacità. Solar World, il più grande produttore dell'Unione, al contrario, ha recentemente licenziato numerose centinaia di lavoratori a tempo determinato dei suoi stabilimenti europei e ha sottoscritto accordi OEM per la fabbricazione di pannelli solari in Thailandia. Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che si tratta di un'altra prova a dimostrazione del fatto che una produzione di moduli solari di successo può avvenire solo in grandi stabilimenti di produzione, quali quelli asiatici.

(329)

Solar World ha risposto di aver sottoscritto accordi OEM a tempo determinato per coprire picchi nella domanda globale alla fine del 2015 e nella prima metà del 2016. Solar World ha sostenuto che le incertezze relative all'esito dell'inchiesta in corso hanno causato un aumento dei tassi di interesse sui suoi investimenti di capitale da parte degli investitori finanziari. Per questo motivo è stato assennato dal punto di vista economico decidere di posticipare la decisione relativa all'ampliamento, ad alta intensità di capitale, delle sue capacità produttive alla conclusione della presente inchiesta e di utilizzare invece le capacità di subappaltatori disponibili per un periodo di tempo determinato. Solar World ha altresì indicato che tutti i moduli realizzati dal partner OEM al di fuori dell'Unione sono stati spediti al di fuori dell'Unione.

(330)

Gli analisti di mercato hanno confermato che la prima metà del 2016 è stato un periodo di espansione e la seconda metà del 2016 un periodo di bassa domanda, con un conseguente crollo dei prezzi a causa di un'eccedenza di moduli (97). In questo contesto la decisione di Solar World di licenziare personale impiegato a tempo determinato può essere considerata una decisione difficile, che è stata tuttavia giustificata dalle circostanze di mercato. Solar World ha altresì ridotto i volumi realizzati da subappaltatori nella misura in cui ciò è stato contrattualmente possibile.

(331)

In considerazione delle incertezze e di un recente ciclo di espansione e contrazione, la Commissione ha ritenuto pertanto che fosse pienamente giustificata la decisione di un fabbricante dell'Unione di posticipare l'ampliamento della propria capacità e fare affidamento, invece, sulle capacità di produzione disponibili dei subappaltatori, e che tale decisione non dimostrasse che la produzione nell'Unione era divenuta insostenibile.

5.5.   Conclusioni sull'interesse dell'Unione

(332)

Nel ponderare e bilanciare interessi contrastanti, la Commissione ha analizzato se gli effetti negativi sugli importatori indipendenti e sulle industrie a monte e a valle, nonché altri effetti analizzati sopra, fossero sproporzionati se paragonati all'effetto positivo che il prodotto oggetto del riesame genera sui produttori dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, 3a frase del regolamento di base, è stata presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva.

(333)

La considerazione fondamentale è stata valutare il probabile impatto della continuazione delle misure sul futuro della domanda dell'Unione di moduli solari. Se le misure riducessero notevolmente la domanda, si potrebbe sostenere che la protezione di un'industria dell'Unione relativamente ridotta potrebbe ripercuotersi in modo sproporzionato sulle industrie a monte e a valle notevolmente più grandi. Tuttavia, come concluso al considerando 313, le misure hanno avuto solo un impatto limitato sulla domanda dell'Unione di moduli solari. Questa situazione non cambierà probabilmente prima dell'adozione e dell'attuazione da parte degli Stati membri della nuova direttiva sulle energie rinnovabili. Rispetto a questa conclusione, l'argomentazione sull'impatto dell'occupazione è stata posta in prospettiva. L'abrogazione delle misure potrebbe forse contribuire a creare qualche nuovo posto di lavoro, ma potrebbe anche mettere immediatamente a rischio i posti di lavoro attualmente esistenti nell'industria delle celle e dei moduli solari dell'Unione (circa 8 000). Un mero confronto numerico tra i posti di lavoro attuali nell'industria dell'Unione e i posti di lavoro esistenti nell'industria a valle (circa 50 000) o a monte (circa 5 000 — 10 000) non era quindi appropriato.

(334)

Poiché le politiche di sostegno alle energie rinnovabili dovevano essere riformate a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, e visto che tali politiche dovranno probabilmente subire ulteriori modifiche successivamente all'adozione della proposta della Commissione per una direttiva sulle energie rinnovabili da parte dei colegislatori, non è possibile prendere posizione in merito all'interesse dell'Unione per un periodo superiore a 18 mesi. Alcuni risultati suggeriscono che le misure potrebbero avere un maggiore impatto sulla domanda in futuro, dopo che la modifica delle politiche di sostegno alle rinnovabili sarà completata, la posizione fiscale dell'autoconsumo chiarita e la parità di rete realizzata in una parte più ampia dell'Europa e per determinati gruppi di consumatori. Come indicato ai considerando 302 e 308, le nuove norme dell'assetto del mercato dell'energia proposte dalla Commissione il 1o dicembre 2016 (98) e le nuove norme per una transizione verso l'energia pulita che ponga al centro i consumatori, proposte dalla Commissione il 30 novembre 2016 (99), costituiscono un passo importante verso il conseguimento di un ambiente stabile e favorevole alla crescita. La Commissione ha pertanto deciso di limitare la proroga delle misure a 18 mesi.

(335)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive di cui al considerando 30, la Commissione ha ricevuto tre diverse serie di osservazioni. In generale, i produttori dell'UE hanno chiesto alla Commissione di mantenere la durata iniziale di 24 mesi sostenendo che cui la proposta contenuta in tali divulgazioni di ridurre la durata normale da 5 a 2 anni aveva già assicurato un giusto equilibrio degli interessi. Alcune delle parti interessate che rappresentano l'industria a valle e a monte hanno accolto con favore la riduzione a 18 mesi, mentre altre si sono espresse a favore della cessazione completa delle misure. Il governo cinese si è rammaricato del fatto che la Commissione intendesse mantenere le misure, anche solo per 18 mesi. Così come alcune parti interessate dell'industria a monte e a valle, anche il governo ha criticato il fatto che l'immediata cessazione delle misure non sia più stata menzionata in seguito, nel testo del progetto di atto di esecuzione.

La Commissione ha osservato che le misure potrebbero avere un maggior impatto sulla domanda in futuro, dopo che la modifica delle politiche di sostegno alle energie rinnovabili sarà completata, la posizione fiscale dell'autoconsumo chiarita e la parità di rete realizzata in una parte più ampia dell'Europa. Ne consegue che le misure dovrebbero essere eccezionalmente prorogate per 18 mesi, dopodiché sarebbero lasciate scadere in conformità alle norme applicabili del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto, in base agli elementi di prova a disposizione in questa fase, che nel valutare i probabili effetti negativi sull'industria a monte e a valle e sui consumatori a fronte dei benefici che l'industria dell'Unione trarrebbe dalla misure, 18 mesi costituiscono un adeguato compromesso tra gli interessi in gioco.

(336)

Inoltre, nel riesame degli interessi degli importatori indipendenti, la Commissione ha ricevuto reclami relativi agli oneri amministrativi a loro carico, mentre i produttori dell'Unione hanno denunciato il persistere di pratiche di elusione. Tali questioni possono essere affrontate nell'ambito di un riesame intermedio sulla forma delle misure. Infine, la Commissione ha appreso che il meccanismo di adeguamento del prezzo minimo all'importazione non segue la ripida curva di apprendimento del settore (100). L'attuale sistema di adeguamento può aver pertanto precluso ai consumatori europei la possibilità di beneficiare dei miglioramenti globali in termini di efficienza, e tale circostanza potrebbe indurre a rivedere la questione. Ciò può avvenire nell'ambito di un riesame intermedio che valuti un meccanismo di adeguamento che possa essere associato ad un'altra forma della misura.

(337)

Nel complesso la Commissione ha concluso che non esistono ragioni valide per l'abrogazione delle misure per motivi di interesse dell'Unione. Essa è tuttavia giunta anche alla conclusione che sia appropriato condurre un riesame ex officio sulle questioni individuate al considerando 336.

6.   RIESAME INTERMEDIO PARZIALE VOLTO A VERIFICARE SE IL MANTENIMENTO DELLE MISURE ATTUALMENTE IN VIGORE SULLE CELLE SIA NELL'INTERESSE DELL'UNIONE

6.1.   Osservazioni preliminari

(338)

Come indicato al considerando 7, la Commissione ha aperto di propria iniziativa un'inchiesta di riesame intermedio parziale (il «riesame intermedio»), volto a verificare se il mantenimento delle misure attualmente in vigore sulle celle sia nell'interesse dell'Unione.

(339)

Il riesame è stato aperto in quanto vi erano elementi di prova prima facie attestanti che erano cambiate le circostanze in base alle quali le misure iniziali sono state istituite. In particolare, in seguito a un processo di ristrutturazione e consolidamento dell'industria dell'Unione, un numero significativo di produttori di celle aveva cessato la produzione. Il grosso delle capacità residue di produzione di celle nell'Unione sembra essere in gran parte destinato all'uso vincolato per la produzione di moduli. Di conseguenza, le vendite di celle dell'industria dell'Unione a utilizzatori indipendenti sono state alquanto limitate in termini di quantità, mentre i produttori di moduli non verticalmente integrati dipendevano dalle celle provenienti da fornitori al di fuori dell'Unione. Pertanto, la Commissione ha ritenuto prudente esaminare se il mantenimento delle misure sulle celle fosse ancora nell'interesse dell'Unione.

6.2.   Interesse dei produttori di celle

(340)

Vi sono 12 produttori di celle nell'Unione noti alla Commissione. L'industria dell'Unione è stata rappresentata dall'associazione EU ProSun, richiedente nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza relativa alle misure antidumping esistenti. EU ProSun ha rappresentato quattro produttori dell'Unione. Altri due produttori di celle hanno espressamente sostenuto la posizione di EU ProSun. EU ProSun ha altresì rappresentato Solar World in qualità di produttore a monte di wafer e un altro produttore di wafer dell'UE.

(341)

Durante l'inchiesta iniziale la Commissione ha accertato che un afflusso massiccio di celle e moduli solari cinesi oggetto di dumping ed esportati verso l'Unione aveva contribuito al fallimento di numerosi produttori di celle dell'Unione. L'istituzione delle misure ha permesso ai produttori dell'Unione restanti di riprendere, consolidare e stabilizzare la produzione di celle. In particolare, i mezzi di produzione e i dipendenti di uno dei maggiori fabbricanti di celle dell'Unione, Bosch Solar Energy, sono rimasti operativi fino all'acquisizione da parte di Solar World nel 2014.

(342)

Se le misure sulle celle venissero abrogate, si verificherebbero nuovamente le esportazioni di celle cinesi a prezzi in dumping in grandi quantità, che causerebbero un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e avrebbero conseguenze estremamente negative per l'industria di celle dell'Unione. Ingenti investimenti di capitale in attrezzature sofisticate per la produzione sarebbero vanificati. Vi è il rischio che almeno 1 700 lavoratori altamente qualificati perdano il proprio posto di lavoro. La Commissione è stata altresì informata dell'intenzione di alcune società dell'Unione di ripristinare circa 300 MW di capacità, qualora le misure venissero mantenute.

(343)

Il declino dell'industria della produzione di celle dell'Unione avrebbe inoltre ripercussioni negative sulle attività di ricerca e sviluppo dell'Unione. La cella è la componente principale di un modulo e gran parte delle attività di ricerca e sviluppo condotte lungo la catena del valore del solare è incentrata sulle celle. Se venissero rimosse le misure relative alle celle, gli investimenti europei in ricerca e sviluppo rallenterebbero e il know-how finora maturato andrebbe perso o dovrebbe essere trasferito a paesi terzi. Vi è pertanto il rischio che l'esclusione delle celle consolidi la dipendenza dei produttori di moduli dell'Unione dalle importazioni di celle.

(344)

L'abrogazione delle misure relative alle celle potrebbe altresì compromettere le misure sui moduli. Essa darebbe ai produttori cinesi la possibilità di esportare celle a prezzi sleali e integrarle in moduli tramite le loro filiali o fabbricanti a contratto situati nell'Unione. Le catene di montaggio dei moduli possono essere predisposte in tempi relativamente brevi, come dimostrato dalla rapida realizzazione di capacità di produzione di moduli nel Sud Est asiatico [cfr. considerando 323]. EU ProSun ha sostenuto che un tale scenario si era già verificato negli USA tra il 2012 e il 2014, quando le misure sui moduli non sono state efficaci. La situazione è cambiata solo quando è stata estesa alle celle la definizione iniziale del prodotto.

(345)

Il mantenimento delle misure sulle celle è pertanto chiaramente nell'interesse dei produttori di celle dell'Unione e può altresì conferire alcuni vantaggi ai produttori di moduli dell'Unione.

(346)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, Jabil ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui la revoca delle misure relative alle celle permetterebbe ai produttori cinesi di esportare le celle a prezzi sleali e di assemblarle in moduli tramite le loro filiali o tramite fabbricanti a contratto situati nell'Unione. In risposta all'argomentazione di Jabil, la Commissione ha ribadito di aver accertato il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure. La Commissione ha anche spiegato che i fabbricanti a contratto come Jabil presentano un modello aziendale e una struttura dei costi molto diversi rispetto al resto dell'industria dell'Unione. In particolare tali fabbricanti operano con risorse generali molto più ridotte, poiché non hanno le stesse responsabilità per la vendita e la commercializzazione dei loro prodotti nonché per la ricerca e lo sviluppo, come indicato ai considerando 110 e 160. Pertanto, se la Commissione abrogasse le misure relative alle celle nell'interesse dei produttori di moduli dell'Unione, niente impedirebbe a un fabbricante a contratto di assemblare moduli a partire da celle cinesi oggetto di dumping. In effetti un fabbricante a contratto non è neppure tenuto a conoscere il prezzo reale di una cella, in quanto generalmente il suo modello aziendale consiste nel far pagare un corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione a un'altra società che fornisce i fattori produttivi e assume la piena responsabilità della vendita del prodotto. La Commissione continua pertanto a ritenere che la cessazione delle misure relative alle celle rischia di portare a prezzi sleali per i moduli, che potrebbero essere assemblati nell'Unione a partire da celle cinesi oggetto di dumping tramite imprese collegate o fabbricanti a contratto.

(347)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SPE ha affermato che non vi è alcun nesso causale tra le importazioni di celle dalla RPC e le vendite di celle fabbricate nell'Unione; a suo parere l'industria dell'Unione doveva far fronte alla concorrenza dei paesi terzi. La stessa parte interessata ha sostenuto che le misure non hanno protetto gli investimenti nell'industria delle celle e che il personale operante in tale industria non rischia di perdere il lavoro in caso di scadenza delle misure. Tale parte ha inoltre affermato che il mercato vincolato delle celle non era stato colpito dalle importazioni di celle cinesi.

(348)

La Commissione ha effettuato un'ulteriore analisi dell'impatto delle vendite di celle da paesi terzi, come illustrato al considerando 176, e ha ribadito che le vendite da paesi terzi non hanno causato pregiudizio. Essa ha inoltre analizzato ulteriormente l'impatto delle misure sugli investimenti nell'industria di celle dell'Unione, come indicato al considerando 168, e riaffermato che le misure hanno un impatto positivo sugli investimenti. Essa ha inoltre riscontrato un'incidenza delle importazioni cinesi sul mercato vincolato delle celle dell'Unione, come indicato al considerando 105. Data la scarsa redditività attuale dell'industria di celle dell'Unione, la Commissione ha continuato a ritenere che il personale operante nell'industria di celle dell'Unione rischierebbe di perdere il lavoro se le misure venissero lasciate scadere.

6.3.   Interesse degli importatori indipendenti di celle

(349)

Durante il PIR non si è manifestato alcun importatore indipendente di celle. Le celle vengono importate tramite produttori di moduli dell'Unione o importatori collegati dei produttori cinesi.

6.4.   Interesse dell'industria a valle — Produttori di moduli

(350)

Sette produttori europei di moduli si sono manifestati richiedendo l'esclusione delle celle dalla misura. Alcune di queste società sostengono la posizione di EU ProSun relativamente al mantenimento delle misure sui moduli. Alcune società a monte e a valle hanno trasmesso osservazioni contrarie alle misure specificamente sulle celle; gran parte delle società a monte e a valle si è però concentrata sulle ragioni e sugli effetti dell'abrogazione delle misure relative ai moduli.

(351)

Le parti a favore dell'abrogazione delle misure sulle celle hanno richiamato l'attenzione sul fatto che pressoché tutte le celle prodotte nell'Unione vengono utilizzate internamente da società integrate verticalmente. Per questo motivo, i produttori di moduli non verticalmente integrati, che rappresentano oltre il 65 % della produzione di moduli dell'Unione, dipendono dalle importazioni di celle. Queste parti hanno affermato che pressoché tutte le importazioni di celle verso l'Unione sono soggette o alle misure o a controlli doganali approfonditi imposti dalle misure antielusione applicate alle celle provenienti dalla Malaysia o da Taiwan (101). Ciò comporta un onere amministrativo e finanziario aggiuntivo a carico dei fabbricanti di moduli non verticalmente integrati. Le parti interessate che si oppongono alle misure sulle celle hanno inoltre sostenuto che le misure sulle celle sono state inefficaci, in quanto non sono state in grado di portare nuove capacità nell'Unione. Le parti interessate ritengono che le misure aumentano altresì il prezzo del prodotto finale, ossia i moduli, esercitando un impatto negativo sulla domanda, sui clienti e sugli obiettivi di politica ambientale più ampi dell'Unione europea.

6.4.1.   Scarsità di approvvigionamento di celle nell'Unione

(352)

Le parti interessate che richiedono l'abrogazione delle misure sulle celle hanno affermato che non vi è disponibilità di celle prodotte nell'UE sul mercato dell'Unione. Vi sono solamente alcuni produttori di celle nell'Unione e pressoché tutti fra loro usano le celle internamente, vendendone solo pochissimi pezzi a terzi. I piccoli volumi venduti sono di solito di qualità inferiore. In base alla sua inchiesta, la Commissione ha concordato sul fatto che le celle vendute dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione soddisfano meno del 5 % della domanda dei produttori di moduli non verticalmente integrati dell'Unione.

(353)

Le parti sostengono altresì che anche se sul mercato libero fossero vendute più celle dell'Unione, la capacità e la produzione di celle dell'Unione sarebbero di gran lunga insufficienti per soddisfare la domanda totale dell'Unione e ancor meno adeguate per soddisfare la domanda totale di moduli. La Commissione ha accertato che durante il PIR la produzione di celle registrata nell'Unione è stata pari a 1 270 MW, ossia poteva soddisfare il 37 % della domanda totale di celle dell'Unione, stimata a 3 409 MW. La capacità di produzione di celle dell'Unione poteva soddisfare all'incirca il 18 % della domanda totale di moduli dell'Unione (all'incirca 7 200 MW durante il PIR).

(354)

Numerose parti hanno sostenuto che le misure sulle celle vanno a vantaggio di un'unica società, Solar World, creando una situazione di svantaggio concorrenziale per la maggior parte dei produttori di moduli non verticalmente integrati rispetto a detta società. Solar World ha rappresentato oltre il 70 % dell'intera produzione di celle dell'Unione durante il PIR. Solar World non vende celle sul mercato libero, se non quelle che ritiene non soddisfino i suoi standard elevati. Queste parti interessate hanno sostenuto che le importazioni da paesi terzi costituiscono l'unico modo a loro disposizione per rifornirsi di celle. Se le misure sulle celle non venissero abrogate, tali società si troverebbero in una situazione di svantaggio competitivo rispetto al produttore di celle in posizione dominante nell'Unione.

(355)

Come evidenziato in precedenza, la Commissione ha riscontrato che la produzione di celle dell'Unione ha rappresentato il 35 % della domanda di celle nell'UE e che questa percentuale è aumentata dal 23 % registrato nel 2012. Ciò significa che una percentuale consistente del fabbisogno di celle dell'UE può essere soddisfatta da celle fabbricate nell'Unione, indipendentemente se siano vendute per un uso vincolato o meno. La Commissione ha altresì ricordato che il costo medio di produzione delle celle nell'Unione è stato al di sopra del prezzo contrattuale di vendita medio cinese e taiwanese (come riferito da PV Insights). Ciò significa che i produttori di moduli non verticalmente integrati dell'Unione potevano acquistare le celle da fornitori esterni all'UE a prezzi simili o addirittura inferiori. Tale conclusione è valida anche tenendo conto del fatto che le celle prodotte nell'Unione da produttori verticalmente integrati sono celle di elevata efficienza e alta qualità, e dunque più costose. Le misure non conferiscono, pertanto, un vantaggio competitivo ai produttori di celle e di moduli verticalmente integrati rispetto ai fabbricanti non verticalmente integrati.

(356)

La Commissione ha osservato altresì che l'unico periodo in cui i fabbricanti di moduli non verticalmente integrati dell'Unione hanno avuto difficoltà con l'approvvigionamento delle celle, è coinciso con un'impennata eccezionale della domanda alla fine del 2015 e all'inizio del 2016 nella RPC. In tale periodo la domanda cinese di energia solare ha raggiunto un picco di 22 GW (102). L'obiettivo cinese relativo agli impianti solari è stato supportato da generosi regimi di remunerazione che hanno provocato un temporaneo picco delle installazioni. Persino le consistenti sovraccapacità produttive di celle cinesi sono state temporaneamente insufficienti a soddisfare questa insolita impennata della domanda. Alcuni fabbricanti di moduli cinesi hanno in via eccezionale dovuto ricorrere alle importazioni di celle dall'estero, il che ha causato una carenza temporanea di celle a livello globale e un aumento dei prezzi delle celle. I prezzi contrattuali di vendita delle celle indicati da PV Insights si sono attestati al di sopra del prezzo minimo all'importazione nel periodo caratterizzato dalla scarsità delle celle, ossia tra novembre 2015 e marzo 2016. Pertanto, anche se le misure non erano in vigore i produttori di moduli dell'UE avrebbero dovuto avere difficoltà simili con l'approvvigionamento di celle, in quanto per un periodo di tempo relativamente breve la RPC è stata caratterizzata da questa singolare scarsità di celle.

(357)

Questo periodo di domanda particolarmente alta di celle è altresì coinciso, in parte, con l'inchiesta antielusione della Commissione, relativa alle celle e ai moduli provenienti dalla Malaysia e da Taiwan. La registrazione di celle e moduli, di applicazione dalla data di apertura dell'inchiesta antielusione, ovvero maggio 2015, ha causato alcune difficoltà di approvvigionamento aggiuntive ai produttori di moduli dell'Unione. I produttori di moduli hanno attraversato un periodo di incertezza, poiché non sapevano se i loro fornitori di Taiwan o della Malaysia fossero produttori autentici e potessero ottenere un'esenzione dai dazi. A febbraio 2016, infine, oltre 20 produttori di celle malesi e taiwanesi che hanno collaborato all'inchiesta sono stati accertati come produttori autentici. L'incertezza temporanea sull'approvvigionamento è dunque venuta meno.

(358)

La Commissione ha altresì accertato l'infondatezza dell'argomentazione secondo cui le misure sulle celle proteggevano una sola società, Solar World. Come indicato al considerando 340, altri cinque produttori di celle si sono espressi chiaramente a favore del mantenimento delle misure sulle celle. La Commissione è a conoscenza del fatto che nell'Unione vi sono oltre 10 produttori di celle. La motivazione principale per la quale un unico produttore attualmente rappresenta oltre il 70 % di tutte le celle prodotte nell'Unione sta nel fatto che molti altri produttori di celle sono usciti dal mercato, in quanto non più in grado di contrastare la concorrenza sleale dei prodotti cinesi oggetto di dumping. Mentre gran parte di questi produttori è uscita dal mercato, nel 2014 Solar World ha rilevato una delle maggiori società di produzione di celle dell'Unione. Il produttore in questione stava uscendo dal mercato e se non fosse avvenuta l'acquisizione, oltre 500 lavoratori altamente qualificati avrebbero perso il posto di lavoro. Solar World ha affermato che in assenza delle misure non solo non sarebbe riuscita ad acquisire l'altra società e salvare i posti di lavoro, ma le sue stesse strutture per la produzione di celle avrebbero già dichiarato fallimento.

(359)

Pertanto, gli assemblatori di moduli non verticalmente integrati dell'Unione non devono affrontare una scarsità di approvvigionamenti, né si trovano in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto ai fornitori verticalmente integrati. Di conseguenza, i consumatori di moduli dell'Unione non subiscono ripercussioni negative per il fatto che la produzione di celle dell'Unione riesce a soddisfare solo una percentuale relativamente ridotta del consumo di moduli.

6.4.2.   Oneri amministrativi causati dalle misure

(360)

Le parti interessate che hanno chiesto l'abrogazione delle misure relative alle celle hanno sostenuto che tali misure comportano un notevole aggravio di rischi, capitale circolante e oneri amministrativi a carico dei produttori di moduli importatori non verticalmente integrati. Questo è il risultato dell'ottemperanza alle complesse procedure dell'impegno. Alcuni produttori di moduli hanno sostenuto che la situazione si è esacerbata dopo l'apertura dell'inchiesta antielusione nei confronti di Taiwan e della Malaysia. I produttori non verticalmente integrati sono soggetti a rigidi controlli dei documenti in fase di sdoganamento delle merci, anche se importano da società che hanno diritto all'esenzione. Essi hanno denunciato il fatto che, in alcuni casi, vi sono state numerose settimane di ritardo a causa di semplici lacune procedurali nella documentazione, quali la mancanza di un timbro o di una firma al posto giusto. Le celle cinesi importate nell'ambito dell'impegno sono soggette ad analoghi rigidi controlli e a procedure amministrative onerose. Secondo questi produttori, dunque, quasi il 100 % delle importazioni di celle verso l'Unione è soggetto a controlli rigorosi da parte delle autorità doganali, che spesso comportano ritardi nella spedizione, ulteriore lavoro amministrativo e un maggiore fabbisogno di capitale circolante. Ciò li pone in una situazione di ulteriore svantaggio concorrenziale non solo rispetto ai produttori del resto del mondo, ma anche rispetto al maggiore fabbricante europeo di moduli verticalmente integrato.

(361)

La Commissione ha ricordato che sono occorsi provvedimenti aggiuntivi per migliorare il monitoraggio delle misure ed evitare ogni possibile forma di elusione e compensazione incrociata che potrebbe compromettere l'impegno. Altre soluzioni in grado di proteggere in modo efficace l'industria dell'Unione ed evitare l'elusione dei moduli cinesi possono essere l'oggetto di un riesame intermedio. Sono necessari maggiori controlli da parte delle autorità doganali degli Stati membri per proteggere in modo efficace l'industria dell'Unione dall'afflusso di prodotti a prezzi sleali.

6.4.3.   Impatto delle misure relative alle celle sui prezzi dei moduli e sulla domanda

(362)

Numerose parti che richiedono l'abrogazione delle misure sulle celle hanno affermato che queste aumentano il costo della componente fondamentale dei moduli solari e, di conseguenza, il prezzo dei nuovi impianti solari, con un effetto freno sulla domanda di moduli solari. Alcune parti hanno sostenuto che dopo il PIR, nella seconda metà del 2016, i prezzi contrattuali di vendita medi globali sono diminuiti in modo significativo al di sotto del prezzo minimo all'importazione, gravando ancora di più sui fabbricanti di moduli non verticalmente integrati dell'Unione.

(363)

La Commissione ha riscontrato che un prezzo contrattuale di vendita medio globale delle celle, come riferito da PV Insights, si è attestato a un valore vicino al prezzo minimo all'importazione per gran parte del periodo di validità delle misure. Se si assume pertanto il prezzo contrattuale di vendita quale parametro di riferimento, le misure non hanno aumentato in modo significativo il prezzo della componente fondamentale dei moduli.

(364)

La Commissione ha riscontrato che i prezzi contrattuali di vendita globali sono diminuiti notevolmente nella seconda metà del 2016, in quanto il settore solare ha attraversato un ciclo di espansione e contrazione, come illustrato al considerando 356. Durante il quarto trimestre del 2016 i prezzi delle celle si sono stabilizzati e hanno persino iniziato a salire di nuovo, un andamento prevedibile quando si attraversa un ciclo di espansione e contrazione. Ciononostante, se tiene conto dell'effetto della curva di apprendimento del settore solare, il nuovo prezzo a più lungo termine delle celle solari sarà probabilmente fissato al di sotto del livello che era prevalentemente registrato prima del ciclo di espansione e contrazione. Come evidenziato al considerando 265, l'indice dei prezzi, che la Commissione ha utilizzato per adeguare il prezzo minimo all'importazione, non ha riflettuto appieno tali diminuzioni del costo della produzione di celle e moduli solari per la maggior parte del 2016. Nell'ambito di un riesame intermedio si potrà valutare un modo migliore per far corrispondere il livello delle misure alla curva di apprendimento dell'industria del solare.

(365)

L'impatto delle misure sulla domanda di energia solare nell'Unione è stato analizzato approfonditamente alla sezione 5.3. La Commissione ha accertato la presenza di numerosi altri fattori che influenzano la domanda di moduli molto di più di quanto non la influenzino le misure. Tali considerazioni si applicano anche alle celle, essendo queste la componente fondamentale dei moduli.

(366)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SPE ha sostenuto che, per la maggior parte del tempo in cui le misure erano in vigore, il prezzo medio globale di acquisto per le celle non si era avvicinato al prezzo minimo all'importazione. Tale parte ha suffragato questa dichiarazione con un articolo tratto dal numero di novembre 2016 di PV-Magazine (103) e con dati provenienti da Energy Trend PV (104).

(367)

Il prezzo minimo all'importazione ha seguito da vicino i prezzi globali delle celle denominati in euro a partire da dicembre 2013, quando sono state istituite le misure, fino a settembre 2015, quando si è concluso il PIR, come riferito da PV Insights. La Commissione ha osservato inoltre che nel 2016, al di fuori del periodo in esame, il prezzo minimo all'importazione si è temporaneamente sganciato dai prezzi globali di acquisto. Sia l'articolo menzionato che i dati forniti si riferivano all'andamento dei prezzi al di fuori del periodo in esame. La Commissione ha pertanto ribadito che le misure relative alle celle hanno avuto un impatto solo molto limitato sui produttori non integrati di moduli.

6.5.   Conclusioni sull'esame intermedio

(368)

La Commissione ha concluso che non esistono ragioni valide per l'abrogazione delle misure relative alle celle per motivi di interesse dell'Unione. In particolare, essa ha accertato che le misure erano efficaci nel mantenere, e in qualche misura, ripristinare la produzione di celle nell'Unione. Le celle fabbricate nell'Unione coprono una percentuale significativa della domanda di celle dell'Unione. Vi è la probabilità che l'abrogazione delle misure sulle celle causi il crollo dell'industria della produzione di celle dell'Unione, nonché la perdita di posti di lavoro altamente qualificati e il vanificarsi delle attività di ricerca e sviluppo correlate. La Commissione ha altresì considerato che le misure sulle celle non attribuiscono un vantaggio competitivo ai produttori di moduli dell'Unione verticalmente integrati nei confronti dei fabbricanti non verticalmente integrati. I produttori di moduli non verticalmente integrati possono accedere a rifornimenti sufficienti di celle al di fuori della Cina a prezzi non superiori di quelli che verrebbero applicati internamente dai fabbricanti integrati verticalmente.

(369)

Inoltre, nel riesame degli interessi dei produttori di moduli non verticalmente integrati, la Commissione ha ricevuto numerosi reclami relativi agli oneri amministrativi a loro carico, mentre i produttori dell'Unione hanno denunciato il persistere di pratiche di elusione. Tali questioni possono essere affrontate nell'ambito di un riesame intermedio sulla forma delle misure.

(370)

Infine, la Commissione ha osservato che per la maggior parte del 2016 il meccanismo di adeguamento del prezzo minimo all'importazione non ha seguito la ripida curva di apprendimento del settore per le celle. L'attuale sistema di adeguamento preclude pertanto ai fabbricanti di moduli europei la possibilità di beneficiare dei miglioramenti globali in termini di efficienza, e tale circostanza potrebbe indurre a rivedere la questione. Ciò può avvenire nell'ambito di un riesame intermedio che valuti un meccanismo di adeguamento che possa essere associato ad un'altra forma della misura.

(371)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno anche sostenuto che il riesame intermedio proposto avrebbe richiesto troppo tempo per tutelare gli interessi dei produttori non integrati di moduli. La Commissione ha osservato che dopo la divulgazione delle conclusioni, vale a dire all'inizio del 2017, il prezzo minimo all'importazione è notevolmente sceso, determinando una notevole riduzione del divario tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo medio globale di vendita. Inoltre, la Commissione intende completare il riesame intermedio entro il 2017.

7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(372)

Dalle conclusioni tratte in merito al rischio di persistenza di pratiche di dumping e del pregiudizio, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, consegue che dovrebbero essere mantenute le misure antidumping applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle), originari o provenienti dalla RPC, istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013.

(373)

Come illustrato alla sezione 5.3, le misure potrebbero avere un maggior impatto sulla domanda in futuro, dopo che la modifica delle politiche di sostegno alle rinnovabili sarà completata, la posizione fiscale dell'autoconsumo chiarita e la parità di rete realizzata in una parte più ampia dell'Europa. Ne consegue che le misure dovrebbero essere eccezionalmente prorogate per 18 mesi, dopodiché sarebbero lasciate scadere in conformità alle norme applicabili del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto, in base agli elementi di prova a disposizione in questa fase, che nel valutare i probabili effetti negativi sull'industria a monte e a valle e sui consumatori a fronte dei benefici che l'industria dell'Unione trarrebbe dalla misure, 18 mesi costituiscono un adeguato compromesso tra gli interessi in gioco.

(374)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, EU ProSun ha contestato questo ragionamento, sostenendo che le misure dovrebbero essere prorogate per un periodo di cinque anni. Essa ha considerato che l'incertezza normativa che deprime la domanda di energia solare non sarà probabilmente eliminata nel prossimo futuro. Solo una proroga di cinque anni consentirebbe di creare la stabilità necessaria per promuovere il protrarsi della ripresa dell'industria dell'Unione mediante la creazione di un migliore contesto per gli investimenti. La Commissione ha ribadito che il settore dell'energia solare dell'Unione stava attraversando una profonda fase di transizione, con il graduale abbandono di uno strumento di sostegno tradizionale (tariffa di riacquisto) a favore di gare d'appalto per i grandi impianti su scala industriale e dell'autoconsumo per gli impianti commerciali e, in misura minore, residenziali. A suo parere, questa transizione potrebbe manifestare effetti quantificabili in diversi Stati membri già entro 18 mesi. La Commissione prevede in particolare che saranno indette in questo periodo numerose gare d'appalto sulla base della capacità e che aumenterà la diffusione dell'energia solare trainata dalla parità di rete al dettaglio. La Commissione continua a ritenere opportuno prorogare le misure per soli 18 mesi.

(375)

I produttori esportatori della Malaysia e di Taiwan esentati dall'applicazione delle misure, prorogate dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/185, saranno esentati anche dall'applicazione delle misure istituite dal presente regolamento.

(376)

In considerazione delle conclusioni secondo le quali non sussistono ragioni valide per abrogare le misure sulle celle per motivi di interesse dell'Unione, il riesame intermedio parziale aperto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base dovrebbe essere chiuso.

8.   FORMA DELLE MISURE

(377)

L'impegno accettato dalla Commissione con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 (105), continua a trovare applicazione per tutta la durata delle misure definitive istituite dal presente regolamento. Gli esportatori a cui si applica l'impegno sono riportati in elenco nell'allegato di detta decisione.

(378)

Tuttavia, come evidenziato ai considerando 336 e 337, nonché ai considerando 369 e 370, è altresì opportuno condurre un riesame intermedio ex officio sulla forma della misura e i meccanismi di adeguamento correlati.

(379)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere e la maggioranza semplice dei suoi membri si è opposta al progetto di regolamento di esecuzione della Commissione. La Commissione ha presentato una versione modificata del progetto di regolamento di esecuzione della Commissione al comitato di appello.

(380)

Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (lo spessore delle celle non è superiore a 400 micrometri), attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039) e originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT.

Dalla definizione del prodotto in esame sono esclusi i seguenti tipi di prodotto:

caricatori solari, composti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a ricaricare batterie;

prodotti fotovoltaici a film sottile,

prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità i quali consumano l'elettricità generata dalle suddette celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,

moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V CC e potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W esclusivamente per impiego diretto come caricabatterie nei sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Società

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

44,7

B791

Delsolar (Wujiang) Ltd

64,9

B792

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

46,7

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

46,7

B927

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

51,5

B794

Jinko Solar Co.Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

41,2

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

27,3

B795

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

43,1

B921

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

41,4

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

35,5

B797

Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping (fatta eccezione per le società soggette al dazio residuo nel parallelo regolamento di esecuzione antisovvenzioni (UE) 2017/366 della Commissione (106) (allegato I)

41,3

 

Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping, soggette al dazio residuo nel parallelo regolamento di esecuzione antisovvenzioni (UE) 2017/366 (allegato II)

36,2

 

Tutte le altre società

53,4

B999

3.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

nel periodo compreso tra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012 («periodo dell'inchiesta iniziale») non ha esportato nell'Unione i prodotti di cui al paragrafo 1,

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento,

ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione,

la Commissione può modificare il paragrafo 2 aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco delle società che hanno collaborato non inserite nel campione soggette a un dazio medio ponderato non superiore al 41,3 %.

Articolo 2

1.   Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, a condizione che:

a)

una società il cui nome figura nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua società collegata, anch'essa iscritta nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, alle società nell'Unione a esse collegate operanti come importatori che procedano all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione e

b)

tali importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato III del presente regolamento;

c)

tali importazioni siano corredate di un certificato d'impegno per l'esportazione a norma dell'allegato IV del presente regolamento;

d)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

2.   All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:

a)

ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo o

b)

laddove la Commissione revochi l'accettazione dell'impegno, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036, con un regolamento o una decisione che si riferisca a operazioni particolari e dichiari invalide le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

Articolo 3

Le società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, e che sono soggette a determinate condizioni ivi specificate emettono inoltre una fattura per le operazioni che non beneficiano di un'esenzione dai dazi antidumping. Tale fattura è una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033) ad eccezione di quelli fabbricati dalle società sottoelencate:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Malaysia

AUO — SunPower Sdn. Bhd.

C073

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

C074

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

C075

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

C076

TS Solartech Sdn. Bhd.

C077

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd

C058

AU Optronics Corporation

C059

Big Sun Energy Technology Inc.

C078

EEPV Corp.

C079

E-TON Solar Tech. Co., Ltd

C080

Gintech Energy Corporation

C081

Gintung Energy Corporation

C082

Inventec Energy Corporation

C083

Inventec Solar Energy Corporation

C084

LOF Solar Corp.

C085

Ming Hwei Energy Co., Ltd

C086

Motech Industries, Inc.

C087

Neo Solar Power Corporation

C088

Perfect Source Technology Corp.

C089

Ritek Corporation

C090

Sino-American Silicon Products Inc.

C091

Solartech Energy Corp.

C092

Sunengine Corporation Ltd

C093

Topcell Solar International Co., Ltd

C094

TSEC Corporation

C095

Win Win Precision Technology Co., Ltd

C096

2.   L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 1 del presente articolo o autorizzate dalla Commissione in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, è soggetta alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore o dallo speditore, recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal suo nome e dalla sua funzione. Nel caso delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue: «Il sottoscritto certifica che le celle fotovoltaiche in silicio cristallino (volume) vendute per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Nel caso dei moduli fotovoltaici in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue: «Il sottoscritto certifica che i moduli fotovoltaici in silicio cristallino (volume) venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati

i)

da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato); OPPURE

ii)

da una parte terza in subappalto per (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato)

(barrare, a seconda del caso, una delle due opzioni precedenti)

con le celle fotovoltaiche in silicio cristallino fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC [da aggiungere se il paese interessato è soggetto alle misure iniziali o alle misure antielusione in vigore]) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora tale fattura non sia presentata e/o nella summenzionata dichiarazione non vengano forniti uno o entrambi i codici addizionali TARIC, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» e nella dichiarazione doganale si richiede la dichiarazione del codice addizionale TARIC B999.

3.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 5

Il riesame intermedio parziale aperto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, delle misure antidumping applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari Repubblica popolare cinese o da essa provenienti (107) è chiuso.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso resta in vigore per un periodo di 18 mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).

(3)  Decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214).

(5)  Decisione di esecuzione 2014/657/UE della Commissione, del 10 settembre 2014, relativa all'accettazione di una proposta di un gruppo di produttori esportatori, in collaborazione con la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, per alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno di cui alla decisione di esecuzione 2013/707/UE (GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6).

(6)  Regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2015/1403 (GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1), (UE) 2015/2018 (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23), (UE) 2016/115 (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47) (UE) 2016/1045 (GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5) e (UE) 2016/1998 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8) che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori.

(7)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU C 147 del 5.5.2015, pag. 4).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 della Commissione, del 6 gennaio 2016, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 4 del 7.1.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/833 della Commissione, del 28 maggio 2015, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese mediante importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 132 del 29.5.2015, pag. 60).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/832 della Commissione, del 28 maggio 2015, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese mediante importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 132 del 29.5.2015, pag. 53).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76).

(12)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 137 del 25.4.2015, pag. 29).

(13)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8).

(14)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari della Repubblica popolare cinese o da essa provenienti (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33).

(15)  Sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2015, Fliesen-Zentrum/Hauptzollamt (pronuncia pregiudiziale), C-687/13, punti da 87 a 90.

(16)  Secondo la definizione di Bloomberg New Energy Finance («BNEF»), le società «di primo livello» sono i fornitori «principali» o «bancabili» di moduli solari. La «bancabilità», ossia la probabilità che i progetti che contemplano prodotti fotovoltaici ricevano un finanziamento del debito senza rivalsa da parte delle banche, è il criterio di base della classificazione in livelli. Le banche e i loro fornitori di perizie tecniche sono estremamente restii a rivelare le loro «liste bianche» di prodotti accettabili. Bloomberg New Energy Finance basa pertanto i suoi criteri sulle operazioni commerciali concluse in passato e registrate nella banca dati interna. Per ulteriori dettagli cfr. BNEF PV Module Maker Tiering System, 4 novembre 2016, disponibile all'indirizzo https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/4/2012/12/bnef_2012-12-03_PVModuleTiering.pdf (data di accesso: 7.11.2016).

(17)  Sentenza del tribunale MTZ Polyfilms/Consiglio, T-143/06, EU:T:2009:441, punti da 38 a 52.

(18)  Sentenza della Corte di giustizia, Valimar v Nachalnik na Mitnitsa Varna, C-374/12, EU:C:2014:2231, punti da 40 a 49.

(19)  Classifica dei primi dieci paesi in termini di capacità aggiunta nel 2015: 1o Cina (15 GW); 2o Giappone (11 GW); 3o USA (7,3 GW); 4o Regno Unito (3,7 GW); 5o India (2 GW); 6o Germania (1,5 GW); 7o Corea (1 GW); 8o Australia (900 MW); 9o Francia (879 MW); 10o Canada (600 MW); Fonte: Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pagg. 13-14.

(20)  Bloomberg New Energy Finance («BNEF») «Solar manufacturer capacity league table»; data di accesso: 28.10.2016.

(21)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 18.

(22)  Cfr. tra l'altro il regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 16), considerando da 52 a 56.

(23)  Cfr., ad esempio, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 citato alla nota 22.

(24)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 47).

(25)  Bloomberg New Energy Finance, Global PV Demand, 18 febbraio 2016, Global Market Outlook Solar Power Europe, luglio 2016; IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, giugno 2016; PV Status Report 2016, ottobre 2016, uno studio del Centro comune di ricerca disponibile al seguente indirizzo: https://setis.ec.europa.eu/sites/default/files/reports/Perspectives%20on%20future%20large-scale%20manufacturing%20of%20PV%20in%20Europe.pdf, data di accesso: 12.12.2016.

(26)  Regolamento (UE) n. 182/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 61 del 5.3.2013, pag. 2).

(27)  Comext è la banca dati delle statistiche del commercio estero gestita da Eurostat.

(28)  Tutte le tabelle da 1 a 11 contengono cifre arrotondate. Gli indici e le percentuali sono basati sui dati effettivi e possono differire se espressi sulla base di cifre arrotondate.

(29)  Quest'ultimo non si basava sul margine di dumping.

(30)  I dati effettivi hanno dovuto essere presentati sotto forma di intervalli di valori per evitare che altre società inserite nel campione possano dedurre l'utile realizzato da Jabil.

Fonte: risposte verificate al questionario

(31)  Cfr. relazione annuale del gruppo SolarWorld per il 2015, consultabile all'indirizzo: http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/annual_report_2015_web.pdf, pag. 58.

(32)  Annuncio consolidato trimestrale Q3 2016, SolarWorld http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/2016/solarworld-q3-2016-web-en.pdf, pagg. 8-9.

(33)  Bloomberg New Energy Finance («BNEF») «Solar manufacturer capacity league table»; data di accesso: 28.10.2016.

(34)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 18.

(35)  BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016.

(36)  IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, giugno 2016, pag. 23. La differenza sembra dovuta al fatto che IHS include tutti i moduli stoccati nei depositi, consegnati o installati. Global Market Outlook tiene invece conto solo dei moduli installati che già producono energia elettrica.

(37)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 18.

(38)  IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, giugno 2016, pag. 23. Nella sua ultima relazione (IHS, PV Demand Tracker Q4 2016, 9 dicembre 2016) IHS ha proposto la stessa stima di Solar Power Europe di 97 GW per il 2020.

(39)  Bloomberg New Energy Finance («BNEF») «Solar manufacturer capacity league table»; data di accesso: 28.10.2016.

(40)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 18.

(41)  Cfr. note 34, 36, 37, 38, 40 relative a IHS e a SPE.

(42)  BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016 e IHS, PV Demand Tracker Q4 2016, 9 dicembre 2016.

(43)  BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016.

(44)  Bloomberg New Energy Finance, «Solar manufacturer capacity league table»; data di accesso: 28.10.2016.

(45)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016.

(46)  Bloomberg New Energy Finance («BNEF») «Solar manufacturer capacity league table», consultato il 28.10.2016.

(47)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 30.

(48)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016.

(49)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016.

(50)  Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, 1o settembre 2016, pag. 17.

(51)  Q4 2016 PV Market Outlook, Solar Power, 30 novembre 2016, pag. 19.

(52)  Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5), considerando 180, e regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, considerando da 245 a 247.

(53)  Cfr. tabelle 4a e 10a del regolamento (UE) n. 513/2013.

(54)  Un prezzo molto simile è stato stabilito sulla base della media ponderata del prezzo all'esportazione verso l'UE dai produttori esportatori inseriti nel campione.

(55)  Gli integratori di sistemi sono società che mettono insieme le componenti di un impianto solare come i moduli e gli invertitori, si occupano del montaggio e del magazzinaggio e vendono il tutto come struttura unica agli utenti finali.

(56)  Un ETP annuo corrisponde a 1 680 ore di lavoro. Una media ETP/MW annua dipende dal numero di progetti portati a termine ogni anno in ciascuno dei tre segmenti principali (da tetto commerciali, da tetto residenziali e montati a terra). Per l'installazione completa (ossia comprendente lo sviluppo del progetto e del sito, la distribuzione, la logistica, l'installazione effettiva e le spese generali relative a tutte queste attività), la Commissione parte da un valore di 8,6 ETP/MW per i progetti residenziali, 3,7 ETP/MW per quelli commerciali e 4 ETP/MW per quelli montati a terra.

(57)  Eurobserver: The state of renewable energy in Europe 2015, pag. 128.

(58)  GWS, DIW, DLR et. al: Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland und verringerte fossile Brennstoffimporte durch erneuerbare Energien und Energieeffizienz, pag. 8.

(59)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 16.

(60)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, considerando 394.

(61)  Marktanalyse Photovoltaik-Dachanlagen, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2014, pag. 7.

(62)  La curva di apprendimento del 21 % per il 2015 è stata confermata nel numero di marzo 2016 di International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV): Results 2015.

(63)  http://pvinsights.com/

(64)  Bloomberg New Energy Finance, Solar Spot Price Index.

(65)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Relazione sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili, COM(2015) 293 final, pag. 13.

(66)  Cfr., per la Repubblica ceca, la decisione della Commissione SA.40171 del 28 novembre 2016.

(67)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 28 e pag. 5.

(68)  Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, pag. 18.

(69)  Comunicazione della Commissione: Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1), sezioni 3.3.2.1 e 3.3.2.4.

(70)  Gli Stati membri possono optare per una soglia inferiore o per l'eliminazione della soglia.

(71)  Comunicazione della Commissione: Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1), punto 250. Tali norme non si applicano inoltre ai regimi di sostegno che non costituiscono aiuti di Stato. La Commissione non è però a conoscenza di casi di regimi di sostegno ideati dagli Stati membri in modo tale da non costituire aiuto di Stato.

(72)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 8 e pag. 37.

(73)  Tale risultato è stato confermato anche nei Paesi Bassi nell'ambito del programma SDE+, dove nel periodo 2013-2015 il 55 % circa di tutte le offerte basate sull'energia solare ha beneficiato di un sostegno.

(74)  Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, pag. 22.

(75)  Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, pag. 23.

(76)  Il LCOE è il parametro principale del costo dell'energia elettrica prodotta da un cespite per la generazione di energia. Si calcola sommando tutti i costi previsti dell'intero ciclo di vita di un impianto (compresi i costi di costruzione e finanziamento, i combustibili, la manutenzione, le tasse, le assicurazioni e gli incentivi) e dividendo il totale per l'energia prodotta prevista dell'intero ciclo di vita del sistema (in kWh). Tutte le stime dei costi e dei benefici sono adeguate rispetto all'inflazione e attualizzate.

(77)  H2 2016 EMEA LCOE Outlook, ottobre 2016, pag. 2.

(78)  Conversione da USD al tasso di 0,94462.

(79)  BNEF, New Energy Outlook 2016, pag. 28.

(80)  Idem pag. 23 e 2017 Germany Power Market Outlook, 10 gennaio 2017, pag. 9.

(81)  Deutsche Bank 2015 Solar Outlook: accelerating investment and cost competitiveness, 13 gennaio 2015 e Deutsche Bank, Markets research, Industry Solar, 27 febbraio 2015.

(82)  Anche la Spagna applica una sovrattassa sull'energia generata dai pannelli solari. Sebbene la sovrattassa spagnola abbia caratteristiche molto diverse da quella tedesca, entrambe hanno un effetto deterrente sulla domanda di energia solare.

(83)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016)767 final, articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

(84)  Q3 2016 European Policy Outlook, BNEF, 4 agosto 2016, pag. 8.

(85)  Solar Power Europe, Global Market Outlook 2016-2020, pag. 25.

(86)  Ibidem, pag. 26.

(87)  Ibidem, pag. 23.

(88)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal

(89)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition

(90)  Un utente residenziale medio trascorre molte ore della giornata fuori casa e non può consumare la maggior parte dell'energia elettrica generata dall'impianto da tetto se non stoccandola.

(91)  BNEF, New Energy Outlook 2016, pag. 17.

(92)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(93)  Regolamento originario definitivo, considerando 336.

(94)  Bloomberg New Energy Finance («BNEF») «Solar manufacturer capacity league table»; data di accesso: 28.10.2016.

(95)  Regolamento (CE) n. 930/2003 del Consiglio (GU L 133 del 29.5.2003, pag. 1), considerando 224.

(96)  Ibidem.

(97)  Q4 2016 Global Market Outlook, Preparing for a tough year ahead, BNEF, 30 novembre 2016 e Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, BNEF, 1o settembre 2016.

(98)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal

(99)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition

(100)  In base a varie fonti l'industria dell'energia solare raggiunge la curva di apprendimento del 21 %. Ciò significa che ad ogni raddoppio della capacità di produzione di energia solare il costo di produzione dei moduli scende del 21 %. La capacità solare cumulativa globale nel 2013 era di circa 130 GW e si prevede che raggiungerà 290 GW alla fine del 2016; essa è quindi a questo punto raddoppiata e il costo di produzione è sceso del 21 %.

(101)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/185.

(102)  Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, BNEF, 1o settembre 2016, pag. 1.

(103)  PvXchange module price index November 2016: Red light, green light.

(104)  Energy Trend PV, Cell prices, aggiornato al 4 gennaio 2017.

(105)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 della Commissione, del 15 novembre 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per cinque produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8).

(106)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(107)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari della Repubblica popolare cinese o da essa provenienti (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33).


ALLEGATO I

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

CSI Solar Power (China) Inc.

B805

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

DCWATT POWER Co. Ltd

B815

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zhejiang Era Solar Technology Co., Ltd

B818

ET Energy Co. Ltd

ET Solar Industry Limited

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne Co. Ltd

B929

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co, Ltd

B842

Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd

B844

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

GCL Solar Power (Suzhou) Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

GCL System Integration Technology Co., Ltd

B850

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

NICE SUN PV CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

B870

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

Shanghai BYD Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

B875

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

B876

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Leshan Topray Cell Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

B880

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

Sopray Energy Co. Ltd

B881

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

B882

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Winsun New Energy Co. Ltd

B887

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

Xìan LONGi Silicon Materials Corp.

B897

LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co. Ltd

B898

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd

B901

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd

B909

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd

B913

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923

Zytech Engineering Technology Co. Ltd

B924


ALLEGATO II

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

TBEA SOLAR CO. LTD

Xìan SunOasis (Prime) Company Limited

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Dotec Electric Co. Ltd

B928

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd.

B821

GS PV Holdings Group

B823

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Ningbo Best Solar Energy Technology Co. Ltd

B855

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Qingdao Jiao Yang Lamping Co. Ltd

B867

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

Worldwide Energy and Manufacturing USA Co. Ltd

B888

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi UT Solar Technology Co. Ltd

B894

Xiamen Sona Energy Co. Ltd

B895

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Yutai Photovoltaic Material Co. Ltd

B930

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915


ALLEGATO III

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1.

L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO».

2.

La ragione sociale della società che emette la fattura commerciale.

3.

Il numero della fattura commerciale.

4.

La data di emissione della fattura commerciale.

5.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.

6.

Una descrizione precisa e semplice delle merci e:

il numero di codice del prodotto (NCP),

le specifiche tecniche dell'NCP,

il numero di codice del prodotto della società (CPS),

il codice NC,

il quantitativo (indicato in unità espresse in watt).

7.

La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

il prezzo unitario (in watt),

le condizioni di pagamento applicabili,

i termini di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi.

8.

La ragione sociale della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.

9.

Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da [SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione 2013/707/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


ALLEGATO IV

Certificato d'impegno per l'esportazione

Nel certificato d'impegno per l'esportazione emesso dalla CCCME per ciascuna fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1.

Il nome, l'indirizzo, i numeri di fax e di telefono della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME).

2.

La ragione sociale della società di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE che rilascia la fattura commerciale.

3.

Il numero della fattura commerciale.

4.

La data di emissione della fattura commerciale.

5.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.

6.

La descrizione esatta delle merci, comprendente:

(1)

il numero di codice del prodotto (NCP),

(2)

le specifiche tecniche delle merci, il numero di codice del prodotto della società (CPS) (ove opportuno),

(3)

il codice NC.

7.

L'esatta quantità in unità esportate, espressa in watt.

8.

Il numero e la data di scadenza (tre mesi a decorrere dalla data del rilascio) del certificato.

9.

Il nome del funzionario responsabile della CCCME che ha emesso il certificato, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che il presente certificato viene rilasciato per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla fattura commerciale che accompagna le vendite assoggettate all'impegno e che il suo rilascio avviene nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione 2013/707/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono esatte e che le quantità di cui al certificato stesso non superano il massimale concordato per l'impegno.»

10.

Data.

11.

Firma e sigillo della CCCME.


ALLEGATO V

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate ai dazi antidumping vanno indicate le seguenti informazioni:

1.

L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A DAZI ANTIDUMPING E COMPENSATIVI».

2.

La ragione sociale della società che emette la fattura commerciale.

3.

Il numero della fattura commerciale.

4.

La data di emissione della fattura commerciale.

5.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.

6.

Una descrizione precisa e semplice delle merci e:

il numero di codice del prodotto (NCP),

le specifiche tecniche dell'NCP,

il numero di codice del prodotto della società (CPS),

il codice NC,

il quantitativo (indicato in unità espresse in watt).

7.

La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

il prezzo unitario (in watt),

le condizioni di pagamento applicabili,

i termini di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi.

8.

Il nome e la firma del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale.


3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/208


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/368 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

235,2

IL

149,3

MA

90,0

TR

92,9

ZZ

141,9

0707 00 05

MA

79,2

TR

177,0

ZZ

128,1

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

51,8

TR

151,2

ZZ

101,5

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

45,0

IL

72,5

MA

48,3

TN

49,2

TR

73,7

ZZ

57,7

0805 50 10

EG

74,7

TR

77,0

ZZ

75,9

0808 10 80

CN

116,5

US

128,5

ZZ

122,5

0808 30 90

CL

225,3

CN

88,7

ZA

115,2

ZZ

143,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/210


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/369 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2017

che sottopone a misure di controllo il metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2005/387/GAI del Consiglio, il Comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA), che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 28 luglio 2016.

(2)

La sostanza MDMB-CHMICA è classificata come un agonista sintetico dei recettori cannabinoidi. Gli agonisti sintetici dei recettori cannabinoidi, noti anche sotto il nome di cannabinoidi sintetici, sono un gruppo di sostanze chimicamente varie funzionalmente simili al Δ9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC), il maggiore principio psicoattivo della cannabis. L' Δ9-THC e i cannabinoidi sintetici naftalen-1-il(1-pentil-1H-indol-3-il)metanone (JWH-018) e 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-(naftalen-1-il)-metanone (AM-2201) sono recettori cannabinoidi controllati ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

(3)

La forte potenza della sostanza MDMB-CHMICA e le quantità altamente variabili del composto nei prodotti «legal high» (sostanze psicoattive legali) provocano un alto rischio di tossicità acuta.

(4)

La sostanza MDMB-CHMICA è comparsa sul mercato europeo della droga almeno dall'agosto 2014 ed è stata individuata in 23 Stati membri. È venduta tipicamente come uno dei prodotti commercializzati con il nome «legal high» nei negozi specializzati («head shops») e su Internet, come sostituto «legale» della cannabis. Le informazioni disponibili indicano che la polvere sfusa della MDMB-CHMICA è prodotta da aziende chimiche site in Cina e viene poi importata nell'Unione dove viene lavorata e confezionata come miscela commerciale da fumare, oppure venduta come polvere. Non vi sono indicazioni della produzione di MDMB-CHMICA nell'Unione.

(5)

La MDMB-CHMICA si assume generalmente fumando una miscela vegetale che può essere un prodotto «legal high» commerciale pronto all'uso, oppure, meno comunemente, preparata dal consumatore stesso. Solitamente i prodotti commerciali non indicano se contengono MDMB-CHMICA o un altro agonista sintetico dei recettori cannabinoidi. Pertanto, molte persone esposte alla MDMB-CHMICA possono non essere consapevoli del fatto che stanno consumando tale sostanza. Tali consumatori possono inoltre essere inconsapevoli della dose che stanno assumendo. Il processo di lavorazione può anche portare a una distribuzione ineguale della sostanza nel materiale vegetale: alcuni prodotti contengono pertanto «hot pockets» (parti) in cui il cannabinoide è altamente concentrato, cosa che aumenta il rischio di tossicità acuta e di intossicazione diffusa.

(6)

I dati disponibili indicano che la MDMB-CHMICA è assunta dai consumatori di cannabis, dagli «psiconauti» e dalle persone regolarmente oggetto di controlli antidroga, anche nelle carceri.

(7)

Anche se non vi sono specifiche informazioni sui possibili effetti della MDMB-CHIMICA sull'ambiente sociale diretto o sulla società in generale, diverse relazioni hanno indicato che l'uso di questa sostanza può provocare atti di violenza e aggressioni. Inoltre, il rilevamento di MDMB-CHMICA in casi di sospetta guida sotto l'effetto di droghe indica più ampi rischi potenziali per la sicurezza pubblica.

(8)

Otto Stati membri hanno riferito che è stato accertato un totale di 28 casi di decesso e 25 casi di intossicazione acuta legati alla MDMB-CHMICA. Se tale sostanza dovesse diventare più ampiamente disponibile e utilizzata, le conseguenze a livello di sanità individuale e pubblica potrebbero essere considerevoli.

(9)

Si dispone di informazioni limitate che suggeriscono il potenziale coinvolgimento della criminalità organizzata nella produzione, nella distribuzione, nel traffico e nella fornitura di MDMB-CHMICA nell'Unione.

(10)

MDMB-CHMICA non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 né della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Figura tuttavia fra le sostanze per cui è previsto un esame in occasione del 38oComitato di esperti dell'OMS sulla farmacodipendenza, che formula raccomandazioni alla Commissione ONU sugli stupefacenti in merito alle misure di controllo che ritiene appropriate.

(11)

MDMB-CHMICA non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario accertato o riconosciuto. A parte il suo utilizzo in materiali di riferimento analitici e nella ricerca scientifica che ne studia le proprietà chimiche, farmacologiche e tossicologiche a seguito della sua comparsa sul mercato della droga, nessun altro elemento indica che sia usata ad altri fini.

(12)

La relazione di valutazione dei rischi rileva che esistono poche prove scientifiche riguardanti la sostanza MDMB-CHMICA e indica che sarebbero necessarie ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari rappresentati da questa sostanza forniscono motivi sufficienti per sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione.

(13)

Poiché dieci Stati membri controllano la MDMB-CHMICA in base alla loro legislazione nazionale conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, e altri cinque Stati membri la controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.

(14)

La decisione 2005/387/GAI conferisce le competenze di esecuzione del Consiglio al fine di dare una risposta rapida e basata sulla competenza a livello dell'Unione per l'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, una decisione di attuazione dovrebbe essere adottata al fine di mettere MDMB-CHMICA sotto controllo in tutta l'Unione.

(15)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI.

(16)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI.

(17)

Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA) è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

Il prima possibile, ma al più tardi entro il 4 marzo 2018, gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare la nuova sostanza psicoattiva di cui all'articolo 1 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIZZI


(1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

(2)  Parere del 14 febbraio 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/213


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/370 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE prorogando il periodo di applicazione di alcune misure di protezione e modificando l'elenco di zone soggette a misure di protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare in Italia

[notificata con il numero C(2017) 1321]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione (3) stabilisce alcune misure di protezione a seguito delle notifiche effettuate dall'Italia in relazione alla presenza del piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida) nelle regioni Calabria e Sicilia. Essa si applica fino al 31 marzo 2017.

(2)

Il 18 gennaio 2017 l'Italia ha notificato alla Commissione i risultati delle ispezioni e delle indagini epidemiologiche effettuate a norma della decisione di esecuzione 2014/909/UE, nonché gli esiti della sorveglianza attiva per quanto riguarda la presenza del piccolo coleottero dell'alveare nelle regioni italiane interessate. Nello specifico, dopo un caso isolato nel novembre del 2014, causato dallo spostamento di alveari dalla Calabria ma rapidamente identificato, non sono state rilevate altre infestazioni in Sicilia. L'Italia ha deciso pertanto di eliminare la zona di protezione precedentemente istituita in Sicilia, mantenendo tuttavia la sorveglianza tanto nella precedente zona di protezione quanto nel resto della regione.

(3)

Le norme internazionali stabilite dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) raccomandano di effettuare cinque indagini annuali in seguito alla comparsa dei focolai prima di dichiarare l'indennità di un territorio. Alla fine del 2016 l'Italia ha già completato con buoni risultati due indagini annuali sulla Sicilia e si è impegnata a proseguire le indagini e a comunicare alla Commissione i relativi risultati nonché ogni eventuale cambiamento della situazione epidemiologica.

(4)

Sulla base inoltre della pertinente conclusione della missione di informazione del 13-17 giugno 2016 condotta dalla Commissione sulla salute delle api in Italia si può concludere che l'unica infestazione introdotta in Sicilia è stata efficacemente eradicata. La sorveglianza tuttora in atto in questa zona fornisce ulteriori garanzie al riguardo e contribuisce al riconoscimento dell'indennità del territorio a livello internazionale al momento opportuno.

(5)

Dal 2014 tuttavia sono state rilevate nuove infestazioni in Calabria, nello specifico 41 infestazioni nel 2016.

(6)

È quindi opportuno rimuovere la Sicilia dall'elenco delle zone soggette a misure di protezione a norma della decisione di esecuzione 2014/909/UE. Occorre tuttavia prorogare per la Calabria l'applicazione delle misure di protezione previste in tale decisione.

(7)

Il periodo di applicabilità e le misure in vigore dovrebbero essere riesaminati in qualsiasi momento alla luce di nuove informazioni sulla situazione epidemiologica nelle regioni italiane interessate.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/909/UE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/909/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2019.»

Articolo 2

La riga «Regione Sicilia: l'intera regione» è soppressa dalla tabella di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/909/UE.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell'alveare in Italia (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 161).