ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 49

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
25 febbraio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/323 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2017/324 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205) ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/326 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante duecentosessantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

30

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/327 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

32

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/328 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda i revisori esterni della Bank of Greece

34

 

*

Decisione (UE) 2017/329 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa alla tassazione del fatturato pubblicitario alla quale l'Ungheria ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2016) 6929]  ( 1 )

36

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli ( GU L 116 del 30.4.2016 )

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/323 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2017

che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 (2) è stato adottato il 4 ottobre 2016 e pubblicato il 15 dicembre 2016. Esso stabilisce le norme per lo scambio tempestivo e accurato di garanzie adeguatamente segregate per i contratti derivati non compensati mediante controparte centrale e comprende una serie di requisiti dettagliati che devono essere soddisfatti perché un gruppo ottenga l'esenzione dall'obbligo di costituire margini per le operazioni infragruppo. Oltre a tali requisiti, quando una delle due controparti del gruppo è domiciliata in un paese terzo per il quale non è stata ancora determinata l'equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, il gruppo è tenuto a scambiare margini di variazione e margini iniziali opportunamente segregati per tutte le operazioni infragruppo con le imprese figlie in detti paesi terzi. Per evitare un'applicazione sproporzionata dei requisiti di margine e tenuto conto di requisiti analoghi per gli obblighi di compensazione, il regolamento delegato prevede il rinvio dell'applicazione di tale obbligo specifico al fine di concedere un lasso di tempo sufficiente per completare la procedura di determinazione dell'equivalenza, senza imporre ai gruppi con imprese figlie aventi sede in paesi terzi un'allocazione inefficiente delle risorse.

(2)

All'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 manca la disposizione relativa all'applicazione dell'introduzione graduale dei requisiti di margine di variazione per le operazioni infragruppo in modo analogo a quanto stabilito all'articolo 36, paragrafo 2 (che si riferisce a requisiti di margine iniziale). È pertanto necessario introdurre due nuovi paragrafi all'articolo 37, vale a dire l'articolo che specifica il calendario di introduzione graduale dei requisiti in ordine al margine di variazione. Tali paragrafi dovrebbero essere analoghi all'articolo 36, paragrafi 2 e 3, e di conseguenza, nel caso in cui un'operazione infragruppo sia effettuata tra un soggetto dell'Unione e un soggetto di un paese terzo, lo scambio del margine di variazione non sarà richiesto fino a tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento ove non vi sia alcuna decisione di equivalenza per tale paese terzo. Qualora vi sia una decisione di equivalenza, i requisiti dovrebbero essere applicati quattro mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di equivalenza, o secondo il calendario generale, se quest'ultima data è posteriore.

(3)

Il progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il regolamento delegato (UE) 2016/2251, presentato dalle autorità europee di vigilanza alla Commissione l'8 marzo 2016, prevedeva lo stesso periodo transitorio per i margini iniziali e i margini di variazione. La rettifica si è resa necessaria a causa di un errore tecnico nel processo che ha condotto all'adozione del regolamento delegato (UE) 2016/2251 durante il quale è stata omessa l'inclusione dei due paragrafi sull'introduzione graduale dei requisiti di margine di variazione per le operazioni infragruppo.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 è entrato in vigore il 4 gennaio 2017. Al fine di evitare discontinuità nell'applicazione dei periodi transitori per i margini iniziali e i margini di variazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza con effetto retroattivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3.   In deroga al paragrafo 1, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'articolo 9, paragrafo 1, e gli articoli 10 e 12 si applicano a decorrere da:

a)

3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, se non è stata adottata alcuna decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;

b)

la data posteriore tra le seguenti due date, se è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato:

i)

quattro mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;

ii)

la data di applicazione determinata ai sensi del paragrafo 1.

4.   La deroga di cui al paragrafo 3 si applica solo se le controparti di un contratto derivato OTC non compensato a livello centrale soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

una controparte è stabilita in un paese terzo e l'altra controparte è stabilita nell'Unione;

b)

la controparte stabilita nel paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;

c)

la controparte stabilita nell'Unione è uno dei seguenti soggetti:

i)

una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali e la controparte del paese terzo di cui alla lettera a) è una controparte finanziaria;

ii)

una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria e la controparte del paese terzo di cui alla lettera a) è una controparte non finanziaria;

d)

entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;

e)

entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi;

f)

sono soddisfatti i requisiti del capo III.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).


25.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/4


REGOLAMENTO (UE) 2017/324 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2017

recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(2)

Tali specifiche possono essere aggiornate in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 21 novembre 2014 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche riguardanti l'additivo alimentare copolimero di metacrilato basico (E 1205). La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

Il richiedente ha chiesto che la definizione dell'additivo alimentare venga modificata per quanto riguarda la breve descrizione del processo di fabbricazione, a causa di una modernizzazione di tale processo. In seguito a un esame approfondito delle dimensioni delle particelle nella specifica attuale, il richiedente ha chiesto una modifica delle dimensioni delle particelle della polvere.

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere in merito alla sicurezza della modifica proposta delle specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205) come additivo alimentare (4). Visti i dati forniti dal richiedente e tenuto conto della valutazione iniziale della sostanza effettuata nel 2010 (5), l'Autorità ha concluso che le modifiche proposte delle specifiche dell'additivo alimentare copolimero di metacrilato basico (E 1205) non presentano problemi di sicurezza.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)  EFSA Journal 2016;14(5):4490 pag. 13.

(5)  EFSA Journal 2010;8(2):1513, pag. 23.


ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 le voci relative all'additivo alimentare E 1205 copolimero di metacrilato basico sono così modificate:

1)

la voce relativa alla definizione è sostituita dalla seguente:

«Definizione

Il copolimero di metacrilato basico è prodotto mediante polimerizzazione termica controllata dei monomeri metilmetacrilato, butilmetacrilato e dimetilamminoetilmetacrilato (dissolti in propan-2-olo) usando un sistema iniziatore donatore di radicali liberi. Come agente modificatore della catena si utilizza un alchilmercaptano. La soluzione polimerica viene estrusa e granulata sotto vuoto per rimuovere i componenti volatili residui. I granuli così ottenuti sono commercializzati come tali o sottoposti a una fase di macinazione (micronizzazione).»

2)

la voce relativa alle dimensioni delle particelle è sostituita dalla seguente:

«Dimensioni delle particelle della polvere (forma una pellicola durante l'utilizzo)

< 50 μm almeno il 95 %

< 20 μm almeno il 50 %

< 3 μm non più del 10 %»


25.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/325 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (UE) n. 1105/2010 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»).

(2)

Le misure istituite hanno assunto la forma di un dazio ad valorem con un'aliquota residua fissata al 9,8 %, mentre le società alle quali sono stati imposti dazi antidumping hanno ottenuto un'aliquota del dazio individuale che varia dal 5,1 % al 9,8 %. Dall'inchiesta iniziale è emerso che due società non sono ricorse a pratiche di dumping.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)

La domanda è stata presentata il 31 agosto 2015 dal CIRFS (nel seguito «Associazione europea fibre artificiali e sintetiche» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale nell'Unione di filati di poliestere ad alta tenacità.

(5)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 28 novembre 2015 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) («avviso di apertura»), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.   Inchiesta di riesame in previsione della scadenza

4.1.   Periodi esaminati nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza

(7)

L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 (il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

4.2.   Parti interessate dall'inchiesta e campionamento

(8)

La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore interessato.

(9)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Nessuna delle parti interessate ha chiesto di essere sentita dalla Commissione.

(10)

Visto l'elevato numero di produttori esportatori cinesi e importatori indipendenti nell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prevista la possibilità di un campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

(11)

Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere a un campionamento e, in tal caso, selezionare un campione rappresentativo, i produttori esportatori cinesi e gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

(12)

Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta.

(13)

Nella fase di pubblicazione dell'avviso di apertura sono stati contattati in totale sei importatori indipendenti noti. Sono pervenute le risposte di 15 importatori indipendenti. Visto l'elevato numero di produttori che ha collaborato, la Commissione è ricorsa al campionamento. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo di importazioni che potesse essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Il campione selezionato era costituito inizialmente da tre società e rappresentava il 29 % del volume stimato delle importazioni dalla RPC verso l'Unione e l'85 % del volume delle importazioni dichiarate dalle 15 società che hanno risposto. Un solo importatore indipendente ha risposto al questionario.

(14)

Nella fase di pubblicazione dell'avviso di apertura sono stati contattati in totale dieci utilizzatori noti, di cui quattro hanno risposto al questionario. Non è stato previsto alcun campionamento per gli utilizzatori e la Commissione ha deciso di sottoporli tutti all'inchiesta.

(15)

Cinque produttori dell'Unione, che rappresentavano circa il 97 % della produzione dell'Unione di filati di poliesteri ad alta tenacità nel PIR, hanno collaborato con la Commissione. Dato il loro numero ridotto, la Commissione ha deciso di non ricorrere al campionamento.

4.3.   Questionari e verifica

(16)

Sono stati inviati questionari a cinque produttori dell'Unione che hanno collaborato e a un produttore del potenziale paese di riferimento, che ha accettato di collaborare.

(17)

Sono state effettuate visite di verifica nelle sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione:

Brilen Tech S. A., Spagna

Sioen Industries NV, Belgio

DuraFiber Technologies (DFT) SAS, Francia

DuraFiber Technologies (DFT) GmbH, Germania

PHP Fibers GmbH, Germania,

b)

produttore del paese di riferimento:

DuraFiber Technologies, Stati Uniti d'America («USA»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(18)

Il prodotto in esame è costituito da filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, originari della RPC («il prodotto in esame»), attualmente classificati con il codice NC 5402 20 00.

2.   Prodotto simile

(19)

L'inchiesta di riesame ha confermato che il prodotto in esame, i filati di poliestere ad alta tenacità fabbricati e venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e i filati di poliestere ad alta tenacità fabbricati e venduti nel paese di riferimento (USA) hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base. Tali prodotti sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

(20)

In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato dapprima se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.

1.   Collaborazione della RPC

(21)

Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta. In mancanza di una collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, l'analisi globale, compreso il calcolo del dumping, è stata basata sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping è stato perciò valutato utilizzando la domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con altre fonti di informazione, come le statistiche commerciali sulle importazioni ed esportazioni (dati sulle esportazioni cinesi e di Eurostat), la risposta del produttore del paese di riferimento e altre informazioni pubblicamente disponibili (5).

(22)

La mancanza di collaborazione ha inciso sul confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione dei vari tipi di prodotto. In conformità all'articolo 18 del regolamento di base, è stato considerato opportuno stabilire il valore normale e il prezzo all'esportazione su base globale.

(23)

In conformità all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, nei casi in cui è stato constatato che le circostanze non erano cambiate, sono stati applicati gli stessi metodi usati per stabilire il dumping nell'inchiesta iniziale.

2.   Pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

a)   Paese di riferimento

(24)

Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi pagati in un paese terzo ad economia di mercato adeguato («paese di riferimento»), in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(25)

Nell'inchiesta iniziale Taiwan è stato utilizzato come paese di riferimento al fine di stabilire il valore normale per la RPC. Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare Taiwan come paese di riferimento e ha invitato le parti a presentare osservazioni. Nell'avviso di apertura è stato inoltre aggiunto che, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, era possibile che altri fornitori di paesi a economia di mercato che esportano nell'Unione fossero situati, tra l'altro, negli USA e nella Repubblica di Corea.

(26)

Una delle parti interessate ha sostenuto la scelta di Taiwan come paese di riferimento, dato che dispone di attrezzature e un processo di produzione simili a quelli usati dai produttori cinesi. Nessun produttore di Taiwan ha tuttavia accettato di collaborare all'inchiesta.

(27)

In base alle statistiche sulle importazioni e alle informazioni fornite nella domanda di riesame, la Commissione ha preso in considerazione vari altri paesi, oltre a Taiwan, come possibili paesi di riferimento, ad esempio la Repubblica di Corea, l'India, il Giappone e gli USA (6). Sono state inviate richieste di collaborazione a tutti i produttori noti e alle associazioni di tali paesi. Un solo produttore degli USA (Dura Fibres) ha accettato di collaborare.

(28)

La Commissione ha constatato che gli USA hanno istituito un'aliquota del dazio doganale convenzionale considerevole (8,8 %) sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità provenienti dai paesi terzi, ma che non hanno dazi antidumping. Dura Fibres è l'unico fabbricante del prodotto in esame negli USA, con una quota di mercato del 30 % circa nel periodo dell'inchiesta di riesame, e subisce la forte concorrenza dei paesi esportatori (7).

(29)

In considerazione di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha concluso che gli USA sono un paese di riferimento adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

b)   Valore normale

(30)

Le informazioni ricevute dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato sono state utilizzate come base per determinare il valore normale.

(31)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo esaminato se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno dai produttori degli USA che hanno collaborato fosse rappresentativo in confronto al volume complessivo delle esportazioni dalla RPC nell'Unione, cioè se il volume totale di tali vendite sul mercato interno rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione. In base a ciò è risultato che le vendite effettuate sul mercato interno del paese di riferimento erano rappresentative.

(32)

La Commissione ha anche esaminato se le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Il valore normale è stato quindi basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio delle vendite effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta di riesame.

c)   Prezzo all'esportazione

(33)

Come indicato nel considerando 15, i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato all'inchiesta. Il prezzo all'esportazione è stato quindi basato sui dati disponibili più attendibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(34)

Il prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, è stato stabilito in base alle statistiche disponibili di Eurostat. I volumi importati dai produttori cinesi che secondo l'inchiesta iniziale non sono ricorsi a pratiche di dumping (circa il 40 % delle importazioni cinesi) non sono stati presi in considerazione per la determinazione del prezzo all'esportazione.

(35)

Una parte interessata ha sostenuto che i volumi importati dai produttori cinesi che secondo l'inchiesta iniziale non sono ricorsi a pratiche di dumping non avrebbero dovuto essere esclusi dal calcolo del dumping, perché il regolamento di base non contiene alcuna disposizione in tal senso. Tuttavia, è prassi della Commissione (8), in applicazione dell'interpretazione dell'accordo antidumping fornita dall'organo di conciliazione dell'OMC nella controversia Beef and Rice  (9), escludere dal riesame le società per la quali è stato rilevato un margine di dumping minimo nell'inchiesta iniziale. L'argomentazione è pertanto respinta.

d)   Confronto

(36)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(37)

Per quanto riguarda i prezzi praticati sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento, sono stati applicati adeguamenti per i costi del trasporto interno e le spese di imballaggio [(2-4 %) del valore della fattura] nonché per le commissioni (0,5 % — 1,5 %). Per i prezzi all'esportazione, il valore franco fabbrica è stato stabilito detraendo dal prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, la percentuale per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e altri adeguamenti, secondo la stima indicata nella domanda di riesame (12,98 %). Per quanto riguarda le quote per le vendite all'esportazione, una parte interessata ha criticato l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e ha suggerito di utilizzare le quote del produttore del paese di riferimento invece della stima indicata nella domanda di riesame. Il metodo suggerito non sembra tuttavia appropriato, dato che gli adeguamenti dichiarati dal produttore del paese di riferimento si riferiscono alle vendite sul mercato interno degli USA e non hanno alcuna rilevanza per la stima degli adeguamenti per le esportazioni dalla RPC verso l'Unione. In mancanza di altre informazioni attendibili, la Commissione si basa quindi sulla stima delle quote delle vendite all'esportazione indicata nella domanda.

e)   Margine di dumping

(38)

In base a quanto precede il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è risultato pari al 54,4 %.

(39)

Nonostante la notevole differenza tra il margine di dumping rilevato nell'inchiesta iniziale e quello risultante dall'analisi attuale, non vi sono indicazioni che il modo in cui i produttori esportatori cinesi effettuano le esportazioni sia cambiato. Anzi, è plausibile che la differenza sia dovuta principalmente all'impossibilità (per la mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi) di realizzare un'analisi dettagliata per tipo di prodotto.

f)   Conclusioni sul dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

(40)

La Commissione ha constatato che i produttori esportatori cinesi hanno continuato ad esportare il prodotto in esame nell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.   Prove del rischio di persistenza del dumping

(41)

La Commissione ha inoltre esaminato se vi fosse un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. In tale esame ha verificato la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata della Cina, il comportamento degli esportatori cinesi in altri mercati, la situazione sul mercato interno cinese e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

a)   Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata della RPC

(42)

Il calcolo della capacità produttiva inutilizzata della Cina è ostacolato della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi. Per raccogliere il maggior numero possibile di informazioni, la Commissione ha chiesto informazioni a due associazioni di esportatori cinesi (la Camera di commercio internazionale cinese, «CCOIC», e la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione dei prodotti tessili, «CCCT»), i cui membri rappresentano più della metà della capacità di produzione stimata cinese. Queste associazioni hanno inviato una risposta dettagliata, che però non ha potuto essere verificata a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori. I seguenti considerando riportano le informazioni fornite e le confrontano con le altre informazioni disponibili (tratte dalla domanda di riesame e da altre fonti disponibili (10)).

(43)

Secondo la CCOIC e la CCCT la capacità produttiva inutilizzata della Cina ha subito solo un leggero aumento nel periodo che va dal 2012 al PIR e poteva essere considerata in evoluzione da un livello iniziale di 150 000-250 000 tonnellate metriche (tm) nel 2012 a un livello di 200 000-300 000 tm nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(44)

I servizi della Commissione hanno effettuato anche un calcolo dettagliato della capacità produttiva inutilizzata in base ad altre informazioni disponibili. I principali elementi di questo calcolo sono i) la capacità installata dei produttori cinesi, ii) la domanda interna e iii) le esportazioni verso altri paesi.

(45)

Per quanto riguarda il consumo sul mercato interno cinese, tutte le parti interessate sembrano essere d'accordo sui dati indicati nella domanda. Tali dati prevedono una crescita della domanda interna in Cina nel periodo in esame (+ 20 %, da circa 900 000 tm nel 2012 a circa 1 150 000 tm nel 2015).

(46)

Per quanto concerne i dati sulle esportazioni cinesi, la Commissione ha preso in considerazione le statistiche sulle esportazioni cinesi, che indicano una crescita del 47 % nel periodo che va dal 2012 al PIR.

(47)

Per quanto riguarda la stima della capacità di produzione cinese, infine, in base alla domanda del denunciante, che fa riferimento a uno studio settoriale riconosciuto a livello internazionale (11), la capacità cinese era inizialmente di oltre 1 600 000 tm nel 2012 e ha raggiunto circa 2 400 000 tm nel periodo dell'inchiesta di riesame.

Tabella 1

(in 1 000 tm)

2012

2013

2014

PIR

Capacità cinese (12)

1 633

1 828

2 126

2 370  (13)

Domanda interna (12)

896

985

1 057

1 158  (13)

Esportazioni (14)

255

294

362

376

Utilizzo della capacità (%)

71

70

67

65

Capacità produttiva inutilizzata

482

549

707

836

(48)

In base a questo calcolo la capacità produttiva inutilizzata dei produttori cinesi è stata stimata a oltre 800 000 tm nel periodo dell'inchiesta di riesame, corrispondenti a circa sette volte il totale del mercato disponibile dell'UE (15) e a quasi nove volte il volume di produzione dei produttori dell'UE (stimato a 92 461 tm).

(49)

In conclusione vi sono motivi per ritenere che la stima della capacità proposta da CCOIC e CCCT sia troppo prudente. In particolare, confrontando questi studi e le stime della domanda interna e delle esportazioni cinesi, si otterrebbe un tasso di utilizzo della capacità produttiva superiore al 90 % per gli anni 2012 e 2013, il che indica che per questi anni la capacità di produzione è stata fortemente sottovalutata. In ogni caso, anche accettando questo calcolo, la capacità produttiva inutilizzata esistente dei produttori cinesi ammonterebbe ancora a 200 000-300 000 tm, il che [equivale o supera] le dimensioni complessive del mercato europeo (circa 217 000 tm, di cui circa 98 000 tm sono già coperte da prodotti cinesi).

(50)

Per quanto riguarda il calcolo della capacità proposto da CCOIC e CCCT, le stesse associazioni hanno contestato la conclusione secondo cui la loro stima delle capacità era troppo prudente. Secondo tali associazioni, in mancanza di dati verificati la loro stima e lo studio indipendente dovrebbero essere considerati «ugualmente inaffidabili». I dati forniti da CCOIC e CCCT, tuttavia, sono sembrati sovrastimati non solo rispetto ai dati contenuti nello studio indipendente, ma anche rispetto a dati noti o incontestati come il consumo interno cinese e le esportazioni cinesi. Per l'anno 2012, ad esempio, le associazioni cinesi hanno stimato una produzione cinese effettiva di 1 000 000 tm. Per tale anno la somma del consumo interno cinese (un dato non contestato dalle associazioni) e i volumi delle esportazioni (estratti dalla banca dati sulle esportazioni cinesi) ammontavano però a 1 151 000 tm, cioè superavano del 15,1 % il volume di produzione stimato. In questo caso i dati forniti dalle due associazioni sembrano quindi eccessivamente prudenti, in quanto le cifre comunicate sulla produzione non consentono di sostenere il consumo calcolato.

(51)

In aggiunta, mentre i dati raccolti dalle associazioni cinesi rappresentano solo circa la metà dei produttori cinesi, lo studio indipendente è stato effettuato da una società di consulenza con trent'anni di esperienza nel settore, che offre professionalmente previsioni e stime sul mercato delle fibre ai propri abbonati. Pertanto, vista la fonte dei dati e la sua attendibilità (anche in confronto a quanto indicato da uno studio indipendente (16)) non è necessario modificare la conclusione secondo cui il calcolo della capacità produttiva inutilizzata fornito dall'associazione cinese è troppo prudente. Va comunque ricordato che anche accettando il calcolo proposto, come descritto al seguente considerando, la conclusione sulla capacità produttiva inutilizzata non cambierebbe.

(52)

In base ai calcoli sopraindicati la capacità produttiva inutilizzata cinese è indubbiamente enorme e varia (a seconda delle stime) da una dimensione corrispondente al 92-138 % della dimensione del mercato dell'Unione a circa il 385 %. Se si confronta la capacità produttiva inutilizzata cinese e la parte del mercato dell'Unione che non è ancora coperta da prodotti cinesi, essa varia tra il 168-252 % circa e il 700 %. Infine, la capacità produttiva inutilizzata cinese rappresenta dal 216-324 % al 904 % della produzione dell'Unione del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(53)

La Commissione ha quindi concluso che i produttori cinesi dispongono di una capacità produttiva inutilizzata enorme rispetto alle dimensioni del mercato europeo.

b)   Attrattiva del mercato dell'Unione

(54)

La Cina esporta quantitativi considerevoli del prodotto in esame verso paesi terzi diversi dall'Unione, in particolare negli USA, in Repubblica di Corea, Brasile, India e Turchia. Da un confronto dei livelli medi dei prezzi per kg è emerso che il prezzo medio sui principali mercati di esportazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame era equivalente o inferiore del prezzo di vendita medio nell'Unione. Nel mercato degli USA (il secondo mercato, per volumi esportati, dopo l'UE) il prezzo medio nel PIR è leggermente inferiore a quello europeo (1,85 USD/kg rispetto a 1,89 USD/kg), mentre sul mercato coreano (il terzo mercato di esportazione per il prodotto in esame dopo l'UE e gli USA), il prezzo medio è notevolmente più basso (1,58 USD/kg, cioè inferiore del 16 % circa rispetto ai prezzi dell'UE). Per quanto riguarda questi risultati, una parte interessata ha sostenuto che esistono tre importanti mercati di esportazione di prodotti cinesi nei quali i prezzi medi sono superiori ai prezzi del mercato dell'Unione, cioè il Canada (1,90 USD/kg), l'Indonesia (2,07 USD/kg) e il Brasile (1,95 USD/kg). Riguardo a tale affermazione va notato innanzitutto che la differenza dei prezzi è relativamente modesta (tra + 0,5 % e + 9,4 %). Inoltre, il volume delle esportazioni in questi mercati è piuttosto limitato se confrontato con le esportazioni verso l'Europa. Infatti, mentre il mercato dell'Unione ha assorbito il 30,3 % delle esportazioni cinesi nel PIR, il Canada riceve solo il 3,1 % del totale e il Brasile il 5,1 %. L'Indonesia, inoltre, che è il paese con la più elevata differenza dei prezzi (+ 9,4 %), riceve solo il 2 % delle esportazioni cinesi e quindi le conclusioni che si possono trarre dai suoi prezzi sono limitate. La parte interessata non menziona inoltre gli altri quattro mercati di esportazione che presentano volumi di importazioni simili, cioè l'India (5,6 %), la Turchia (4,3 %), Taiwan (2,4 %) e il Sud Africa (2,3 %). In tutti questi paesi i prezzi medi erano inferiori rispetto ai prezzi rilevati nell'Unione durante il PIR, in percentuali che vanno dal 4 % circa a oltre il 12 %. Di conseguenza gli elementi di prova forniti non sono stati sufficienti a modificare le conclusioni sull'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi.

(55)

Sebbene questo confronto non possa essere considerato conclusivo per la mancanza di informazioni sulla gamma di tipi di prodotto, il livello dei prezzi sui principali mercati di esportazione sembra indicare che l'esistenza di pratiche di dumping potrebbe essere strutturale e comune anche ad altri grandi mercati di destinazione delle merci cinesi.

(56)

Il rischio di persistenza del dumping è evidente soprattutto se si considerano i volumi delle esportazioni cinesi verso l'UE. L'evoluzione delle vendite all'esportazione nel periodo che va dal 2012 al PIR indica infatti che le esportazioni dei produttori cinesi sono aumentate del 47 %. Ciò vale anche se si escludono dall'analisi le vendite dei due esportatori che non risultano aver praticato il dumping nell'inchiesta iniziale e quindi non sono soggetti alle attuali misure antidumping. Le vendite all'esportazione effettuate dalle altre società nello stesso periodo hanno infatti seguito una tendenza simile (+ 48 %). Nel momento in cui la Commissione ha confrontato questo tasso di crescita con quello più limitato della domanda interna nello stesso periodo (+ 20 %) e con il tasso di crescita molto più rapido della capacità installata in Cina (+ 54 % secondo le associazioni di esportatori e + 69 % secondo il denunciante), è emerso con chiarezza che le società cinesi devono avvalersi di strategie di fissazione dei prezzi aggressive nei mercati di esportazione al fine di raggiungere un livello di utilizzo della capacità accettabile.

(57)

Per quanto riguarda questi dati sull'esportazione, una parte interessata ha sostenuto che la quota delle esportazioni cinesi orientate verso il mercato dell'Unione sta diminuendo. In effetti, nel periodo che va dal 2012 al PIR la quota delle esportazioni cinesi dirette nell'Unione è diminuita dal 35 % circa al 30 %. Riguardo a quest'affermazione va osservato innanzitutto che per gli esportatori cinesi l'UE continua a essere il maggiore mercato di esportazione. Inoltre, questo lieve calo è soprattutto una conseguenza della buona prestazione degli esportatori cinesi in altri mercati, una prestazione che sembra essere dovuta anche alla politica di fissazione dei prezzi aggressiva in tali mercati. Nello stesso periodo che va dal 2012 al PIR, ad esempio, le esportazioni cinesi verso la Repubblica di Corea (un mercato in cui, come già detto, i prezzi cinesi sono inferiori circa del 16 % rispetto a quelli praticati nell'UE nel PIR) sono aumentate circa del 72 %. Nel mercato dell'Indonesia, che è stata menzionata sopra come esempio di fissazione equa dei prezzi (+ 9,4 % rispetto al prezzo medio dell'Unione), le esportazioni cinesi hanno invece subito un calo dei volumi del 16 % circa. Di conseguenza, alla luce di quest'analisi, si conferma la conclusione che le società cinesi devono avvalersi di strategie di fissazione dei prezzi aggressive nel loro mercati di esportazione.

(58)

Per quanto riguarda le proiezioni per il futuro, inoltre, uno studio settoriale indipendente prevede che in Cina la domanda di fibre artificiali e sintetiche (una categoria di prodotti più ampia comprendente il prodotto in esame) rimarrà invariata almeno fino al 2018 (17). Secondo un altro studio le scorte cinesi sono complete, a causa di un calo dei prezzi delle materie prime (18). Per questo motivo l'industria a valle ha ridotto le sue forniture di filati ad alta tenacità al minimo necessario, al fine di evitare i rischi dovuti alle fluttuazioni dei prezzi.

(59)

È quindi probabile che in caso di scadenza delle misure i produttori esportatori cinesi possano continuare a praticare in una politica di fissazione dei prezzi aggressiva, al fine di acquisire ulteriori quote di mercato in Europa per compensare il loro considerevole eccesso di capacità.

4.   Conclusioni sul dumping e sul rischio di persistenza del dumping

(60)

L'inchiesta, basandosi sui dati disponibili più attendibili, ha evidenziato che i produttori cinesi sono ricorsi a pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame. È stato constatato che la Cina dispone di enormi capacità inutilizzate (rispetto alle dimensioni del mercato dell'Unione). Inoltre, data la lenta crescita del mercato interno cinese, i produttori esportatori cinesi devono continuare a esportare sul mercato dell'Unione quantitativi considerevoli del prodotto in esame al fine di raggiungere un livello di vendite accettabile.

(61)

In queste circostanze si conclude che, se le misure fossero lasciate scadere, molto probabilmente le pratiche di dumping, che non sono state arrestate dalle misure, continuerebbero a persistere nel mercato dell'UE.

D.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(62)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il prodotto simile è stato fabbricato da sei produttori dell'Unione che costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Nessuno di loro si è opposto all'apertura del presente riesame.

2.   Consumo dell'Unione

(63)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione in base alle statistiche disponibili sulle importazioni, alle vendite effettive realizzate sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione che hanno collaborato e alle vendite stimate dei produttori dell'Unione che non hanno collaborato. La definizione di consumo si riferisce alle vendite sul mercato libero, incluse le vendite a parti collegate ed escluso l'uso vincolato. L'uso vincolato, cioè i trasferimenti interni del prodotto simile tra i produttori dell'Unione integrati in vista di un'ulteriore trasformazione, non è stato incluso nei dati sul consumo dell'Unione, poiché tali trasferimenti interni non sono in concorrenza con le vendite dei fornitori indipendenti sul mercato libero. Le vendite alle società collegate sono state incluse nei dati sul consumo dell'Unione perché, secondo le informazioni raccolte durante l'inchiesta, tali società erano libere di acquistare il prodotto in esame anche da altre fonti. I prezzi di vendita medi praticati dai produttori dell'Unione alle parti collegate sono inoltre risultati in linea con i prezzi di vendita medi praticati alle parti indipendenti.

(64)

In base a ciò, il consumo dell'Unione ha evidenziato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione

 

2012

2013

2014

PIR

Volume (in tonnellate)

196 478

209 076

222 306

217 171

Indice

100

106

113

111

Fonte: risposte al questionario e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(65)

Il consumo dell'Unione è aumentato dell'11 %, passando da 196 478 tonnellate nel 2012 a 217 171 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Durante la maggior parte del periodo in esame il consumo è stato superiore al consumo di 205 912 tonnellate registrato nel periodo dell'inchiesta iniziale (dal luglio 2008 al giugno 2009).

(66)

Una parte interessata ha sostenuto che i servizi della Commissione avrebbero dovuto includere le vendite vincolate nel calcolo del consumo e che in tal modo la quota di mercato cinese sarebbe risultata stabile. Secondo tale parte, i servizi della Commissione hanno operato una distinzione erronea tra tre mercati, cioè tra vendite a società non collegate, vendite a società collegate destinate al mercato libero e vendite a società collegate destinate all'uso vincolato, mentre a suo avviso tutte queste vendite avrebbero dovuto essere incluse nel calcolo del consumo dell'Unione.

(67)

In primo luogo, va sottolineato che non è stata operata alcuna distinzione fra tre diversi mercati. L'uso vincolato da parte delle società collegate è stato escluso perché tali prodotti non sono immessi in libera pratica sul mercato dell'Unione e quindi non sono in concorrenza con le importazioni. Queste vendite consistono semplicemente in trasferimenti di prodotti a entità collegate per la loro inclusione nel processo di produzione di altri prodotti, che non sono oggetto dell'inchiesta. Tale uso vincolato non può pertanto essere considerato parte del consumo dell'Unione del prodotto in esame.

(68)

In secondo luogo, l'ipotetica aggiunta delle vendite vincolate al consumo dell'Unione non renderebbe comunque stabile l'evoluzione della quota di mercato cinese. Anzi, la tendenza rimarrebbe in gran parte invariata, come illustrato nella tabella 3.

3.   Importazioni soggette a misure provenienti dal paese interessato

a)   Volume e quota di mercato

(69)

Si ricorda che nell'inchiesta iniziale i volumi delle importazioni risultate non soggette a dumping sono stati esclusi dall'analisi relativa all'andamento delle importazioni dalla RPC nel mercato dell'Unione e all'impatto sull'industria dell'Unione.

(70)

Il volume e la quota di mercato delle importazioni in dumping dalla Cina sono stati stabiliti in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e hanno evidenziato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume e quota di mercato delle importazioni soggette a misure

Paese

 

2012

2013

2014

PIR

Cina

Volume (in tonnellate)

44 484

48 339

60 078

57 465

Indice

100

109

135

129

Quota di mercato (%)

22,6

23,1

27

26,5

Quota di mercato in relazione al consumo e uso vincolato (%)

21,3

21,8

25,5

24,9

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(71)

Mentre nel periodo dell'inchiesta iniziale le importazioni cinesi oggetto di dumping ammontavano a 38 404 tonnellate, equivalenti a una quota di mercato del 18,8 %, esse sono aumentate notevolmente nel periodo oggetto della presente inchiesta. Le importazioni in dumping dalla Cina sono infatti aumentate da 44 484 a 57 465 tonnellate nel corso del periodo in esame e hanno rappresentato una quota di mercato del 26,5 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

b)   Prezzi delle importazioni soggette a misure provenienti dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi

(72)

I prezzi delle importazioni sono stati stabiliti in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e sono diminuiti in media del 12 % durante il periodo in esame.

Tabella 4

Prezzi delle importazioni soggette a misure

Paese

 

2012

2013

2014

PIR

Cina

Prezzo medio (EUR/kg)

1,79

1,63

1,54

1,57

Indice

100

91

86

88

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(73)

A causa della mancata collaborazione da parte dei produttori cinesi e della conseguente mancanza di dati sui prezzi all'esportazione relativi ai tipi di prodotto, la Commissione non ha potuto effettuare un confronto dettagliato dei prezzi per tipo di prodotto. Per questo motivo i calcoli della sottoquotazione sono stati effettuati in base a un confronto tra i prezzi medi delle esportazioni cinesi oggetto delle misure e i prezzi medi dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Dopo aver applicato un adeguamento per l'aliquota del dazio doganale convenzionale del 4 %, è stato stabilito un margine di sottoquotazione del 22,7 %. Nell'inchiesta iniziale è stato rilevato un margine di sottoquotazione dei prezzi simile, pari al 24,1 %. Tale margine era basato tuttavia su un confronto di tipi di prodotto comparabili, poiché in quel caso gli esportatori cinesi hanno collaborato.

(74)

La Commissione ha quindi concluso che gli esportatori della RPC sono ricorsi costantemente a una sottoquotazione dei prezzi dei produttori dell'UE.

(75)

Una parte interessata ha sostenuto che le importazioni non soggette a dumping avrebbero dovuto essere incluse nel calcolo della sottoquotazione.

(76)

La Commissione ritiene tuttavia che tale inclusione non sia giustificata se si applica l'interpretazione dell'accordo antidumping fornita dall'organo di conciliazione dell'OMC nella causa Beef and Rice  (19), come già indicato al considerando 35.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(77)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione, basandosi sull'analisi di tutti gli indicatori economici pertinenti per una valutazione della situazione di quest'industria tra il 2012 e la fine del PIR.

(78)

In tale esame la Commissione ha operato una distinzione tra gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Gli indicatori macroeconomici per il periodo in esame sono stati stabiliti, analizzati ed esaminati in base ai dati forniti per l'industria dell'Unione. Gli indicatori microeconomici sono stati stabiliti in base ai dati raccolti e verificati a livello dei produttori dell'Unione che hanno collaborato. A causa di problemi di conciliazione sorti per i dati di una società controllata del gruppo DuraFiber [DuraFiber Technologies (DFT) GmbH, Germania], i dati presentati e le sue risposte al questionario sono stati esclusi dal calcolo degli indicatori microeconomici.

(79)

Una parte interessata ha affermato che l'esclusione di DuraFiber Germania ha probabilmente alterato in modo fondamentale gli indicatori di pregiudizio.

(80)

In primo luogo va notato che l'esclusione dei dati parzialmente verificati di DuraFiber Germania ha inciso solo sulla fissazione degli indicatori microeconomici. L'analisi degli indicatori macroeconomici non ne è pertanto interessata. Tali microindicatori, inoltre, erano basati sui dati dei quattro produttori dell'Unione rimanenti, che rappresentavano circa l'80 % della produzione dell'Unione. Gli indicatori specifici restano quindi rappresentativi dell'industria dell'Unione. Infine, i dati parzialmente verificati forniti da DuraFiber Germania hanno seguito generalmente l'andamento degli indicatori microeconomici dei quattro produttori dell'Unione, di cui sono stati presi in considerazione i dati.

(81)

Alla luce delle due considerazioni suddette è stato concluso che l'esclusione di DuraFiber Germania dall'analisi dei microindicatori non modifica l'andamento degli indicatori di pregiudizio e le relative conclusioni sono quindi rappresentative dell'industria nel suo complesso.

(82)

Gli indicatori macroeconomici descritti nelle seguenti sezioni sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo della capacità, scorte, volume delle vendite, quota di mercato e crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo di produzione, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e costi del lavoro.

Indicatori macroeconomici

a)   Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità

(83)

Nel corso del periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo della capacità dell'Unione sono risultati, in totale, i seguenti:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità

 

2012

2013

2014

PIR

Volume di produzione (in tonnellate)

92 753

91 985

93 990

92 461

Volume di produzione (indice)

100

99

101

100

Capacità produttiva (in tonnellate)

109 398

108 869

108 690

110 285

Capacità produttiva (indice)

100

100

99

101

Utilizzo della capacità (%)

85

84

86

84

Fonte: risposte al questionario.

(84)

Durante il periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo della capacità sono rimasti stabili.

b)   Volume delle vendite e quota di mercato

(85)

Nel corso del periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la sua quota di mercato nell'Unione hanno evidenziato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2012

2013

2014

PIR

Volume delle vendite nell'Unione (tonnellate)

67 527

69 407

68 007

65 733

Volume delle vendite nell'Unione (indice)

100

103

101

97

Quota di mercato (%)

34,4

33,2

30,6

30,3

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e risposte al questionario.

(86)

Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è diminuito del 3 % e la loro quota di mercato è calata di 4,1 punti percentuali, passando dal 34,4 % al 30,3 % durante il periodo in esame.

c)   Crescita

(87)

Mentre il consumo nell'Unione è aumentato dell'11 % nel periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del – 3 %.

d)   Occupazione e produttività

(88)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2012

2013

2014

PIR

Numero di dipendenti

941

875

902

911

Numero di dipendenti (indice)

100

93

96

97

Produttività (unità/dipendente)

98,6

105,2

104,2

101,5

Produttività (unità/dipendente) (indice)

100

107

106

103

Fonte: risposte al questionario.

(89)

Nel periodo in esame l'occupazione ha registrato un calo del – 3 %. Allo stesso tempo la produttività è diminuita del 3 %, come indicato nella tabella 7 del considerando (88).

e)   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(90)

Il margine di dumping stabilito per la Cina nell'inchiesta iniziale era nettamente superiore al livello minimo. Dall'inchiesta è emerso che le importazioni di filati di poliesteri ad alta tenacità dalla Cina hanno continuato a essere immesse sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping. Anche il margine di dumping stabilito nel periodo dell'inchiesta di riesame era nettamente superiore al livello minimo, come indicato al considerando (38). Ciò è coinciso con un aumento del volume delle importazioni in dumping dalla Cina a prezzi decrescenti, il che ha portato a un incremento della quota di mercato nel periodo in esame. Di conseguenza l'industria dell'Unione ha perso sia quota di mercato sia volume delle vendite durante lo stesso periodo. Essa è riuscita comunque a ridurre le proprie perdite.

Indicatori microeconomici

f)   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(91)

Nel corso del periodo in esame i prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione praticati nell'Unione ad acquirenti indipendenti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi medi di vendita

 

2012

2013

2014

PIR

Prezzo di vendita medio unitario nell'Unione (EUR/kg)

2,39

2,31

2,23

2,17

Prezzo di vendita medio unitario nell'Unione (indice)

100

97

93

91

Costo di produzione unitario (EUR/kg)

2,50

2,43

2,26

2,19

Costo di produzione unitario (indice)

100

97

90

87

Fonte: risposte al questionario.

(92)

Il prezzo di vendita medio unitario dell'industria dell'Unione praticato nell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 9 %. Ciò è dovuto in parte al calo del 13 % del costo di produzione unitario. I prezzi sono però diminuiti meno dei costi, il che spiega l'incidenza positiva sulla redditività dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando (98).

g)   Costo del lavoro

(93)

Nel corso del periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2012

2013

2014

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

39 273

41 674

39 711

39 850

Costo medio del lavoro per dipendente (indice)

100

106

101

101

Fonte: risposte al questionario.

(94)

Il costo medio del lavoro per dipendente è rimasto stabile durante il periodo in esame. Ciò potrebbe essere dovuto soprattutto ai crescenti sforzi compiuti dall'industria dell'Unione per controllare il costo di produzione e mantenere così la propria competitività.

h)   Scorte

(95)

Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione hanno evidenziato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2012

2013

2014

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

8 050

6 872

8 244

8 387

Scorte finali (indice)

100

85

102

104

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

8,7

7,5

8,8

9,1

Fonte: risposte al questionario.

(96)

Nel periodo in esame le scorte dell'industria dell'Unione sono aumentate complessivamente del 4 %. Una parte considerevole della produzione di filati di poliestere ad alta tenacità è costituita da prodotti standard. L'industria dell'Unione deve quindi mantenere un certo livello di scorte, in modo da essere in grado di soddisfare rapidamente la domanda degli acquirenti. Le scorte finali in percentuale della produzione sono rimaste relativamente stabili, seguendo l'evoluzione della produzione dell'industria dell'Unione.

i)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(97)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2012

2013

2014

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

– 4,7

– 5,3

– 1,4

– 1,1

Flusso di cassa (EUR)

– 2 993 463

– 4 156 375

– 4 895 147

– 2 111 763

Flusso di cassa Indice

– 100

– 139

– 164

– 71

Investimenti (EUR)

2 313 235

1 284 905

3 511 528

12 801 375

Investimenti Indice

100

56

152

553

Utile sul capitale investito (%)

– 4,3

– 4,2

– 2,0

– 1,4

Fonte: risposte al questionario.

(98)

La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione come utile netto al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile effettuate nell'Unione ad acquirenti indipendenti, espresso in percentuale del suo fatturato. La redditività è stata ancora negativa, anche se è migliorata passando dal – 4,7 % al – 1,1 % durante il periodo in esame. Tale percentuale rimane comunque inferiore al profitto di riferimento del 3 % stabilito nell'inchiesta iniziale.

(99)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le sue attività ed era negativo durante il periodo in esame. Anche se l'indicatore ha registrato un notevole miglioramento del 29 %, esso rimane negativo. Ciò suscita preoccupazioni riguardo alla capacità dell'industria dell'Unione di proseguire con il necessario autofinanziamento delle sue attività.

(100)

Nel periodo in esame gli investimenti sono aumentati considerevolmente, soprattutto per soddisfare le esigenze di manutenzione, e una piccola parte è stata destinata all'ammodernamento, il che ha avuto un lieve impatto sull'espansione delle capacità.

(101)

L'utile sul capitale investito è l'utile netto in percentuale del valore contabile lordo degli investimenti. Questo indicatore è aumentato dal – 4,3 % al – 1,4 % nel periodo in esame a causa dell'aumento della redditività e della stagnazione degli investimenti durante tale periodo.

(102)

Tenendo conto della redditività e del flusso di cassa negativi, la capacità dell'industria di reperire capitali è rimasta molto limitata.

j)   Conclusioni relative al pregiudizio

(103)

Nel periodo in esame la maggior parte degli indicatori di pregiudizio importanti concernenti l'industria dell'Unione ha evidenziato un andamento negativo. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è calata di 4,1 punti percentuali, passando dal 34,4 % al 30,3 %, e il volume delle vendite e il prezzo di vendita unitario nell'UE sono diminuiti rispettivamente del 3 % e del 9 %. Allo stesso tempo l'occupazione è diminuita del 3 %, il volume delle vendite all'esportazione a società non collegate si è ridotto del 28 % e i prezzi unitari delle vendite all'esportazione corrispondenti sono calati del 17 %. La produttività è aumentata del 2,9 %.

(104)

Nonostante le tendenze suddette, la redditività è migliorata, passando dal – 4,7 % al – 1,1 % durante il periodo in esame. Anche se ciò rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla redditività dell'industria dell'Unione durante il PI dell'inchiesta iniziale (dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009), che era del – 13,3 %, la redditività rimane ancora negativa. Questa situazione deficitaria dell'industria dell'Unione ha fatto sì che l'utile sul capitale investito continuasse a essere negativo. Nonostante ciò il flusso di cassa è migliorato.

(105)

L'inchiesta iniziale ha concluso che la quota di mercato del 18,8 % delle importazioni cinesi, che sono risultate soggette a dumping e inferiori del 24,1 % rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, è stata sufficiente a causare un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Una situazione analoga è stata constatata nel periodo dell'inchiesta di riesame. Le importazioni in dumping cinesi hanno rappresentato il 26,5 % della quota di mercato con prezzi inferiori del 18,6 % rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, come spiegato nel considerando 110.

(106)

Una parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole, perché la produzione, la capacità di produzione e l'utilizzo della capacità sono rimasti stabili. L'evoluzione di altri indicatori, come i volumi delle vendite e la quota di mercato, è considerata invalidata dalla definizione erronea del consumo, come asserito al considerando 66.

(107)

L'asserzione di un calcolo erroneo del consumo è stata confutata nel considerando (67). Inoltre, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, i fattori di pregiudizio, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. Il fatto che alcuni fattori siano rimasti stabili non altera quindi le conclusioni sul pregiudizio.

(108)

Per i motivi sopraindicati è stato concluso che l'industria dell'Unione subisce ancora un pregiudizio notevole, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   Nesso di causalità

(109)

Viste le suddette conclusioni sul pregiudizio notevole, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping dalla Cina abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. La Commissione ha anche verificato se altri fattori noti abbiano potuto causare allo stesso tempo un pregiudizio all'industria dell'Unione.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(110)

L'industria dell'Unione resta in una situazione di fragile e parziale ripresa e nonostante le misure in vigore si ritiene che le importazioni in dumping cinesi abbiano continuato a causare un pregiudizio notevole. Infatti, anche prendendo in considerazione l'effetto combinato dei costi successivi all'importazione pari al 2,7 % verificati a livello degli importatori indipendenti che hanno collaborato, l'aliquota del dazio doganale convenzionale del 4 % e i dazi antidumping pagati nel periodo dell'inchiesta di riesame, i prezzi medi delle importazioni in dumping cinesi sono ancora risultati nettamente inferiori, del 18,6 %, rispetto al prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione. Queste importazioni hanno anche continuato ad aumentare negli ultimi anni e ciò ha avuto un impatto negativo sul mercato in generale, abbassando i prezzi e contribuendo alla riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione. La continua pressione esercitata sul mercato dell'Unione non ha permesso all'industria dell'Unione di beneficiare pienamente del calo dei costi delle materie prime.

(111)

Una parte interessata ha sostenuto che mancava una correlazione tra i prezzi cinesi e la situazione dell'industria dell'Unione.

(112)

Detta analisi si basava tuttavia su tendenze rilevate per il periodo 2011-2015, diverse da quelle del periodo in esame nella presente inchiesta, che è compreso tra il 2012 e il PIR (che termina nel settembre 2015). Tale analisi non ha quindi potuto essere presa in considerazione. In ogni caso va notato che i prezzi delle importazioni in dumping cinesi sono generalmente diminuiti nel periodo in esame e sono risultati inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. Il fatto che per alcuni anni (nel PIR) il prezzo all'esportazione cinese fosse aumentato e la situazione dell'industria dell'Unione non si fosse deteriorata non mette in questione la validità di tale osservazione. L'argomentazione è pertanto respinta.

5.2.   Effetti di altri fattori

(113)

In base alle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta, la quota della produzione vincolata non è risultata significativa. Soltanto il 15 % circa della produzione dell'industria dell'Unione è destinato a un uso vincolato. In generale un volume di produzione maggiore comporta economie di scala, il che è positivo per il produttore interessato. Solo una piccola parte dell'industria dell'Unione è integrata verticalmente e la produzione vincolata è utilizzata nell'industria a valle per l'ulteriore trasformazione in prodotti a valore aggiunto. L'inchiesta non ha rilevato alcun problema di produzione legato a tali prodotti a valle. Viste le suddette considerazioni, la Commissione ritiene che la produzione vincolata dell'industria dell'Unione non abbia avuto alcun impatto negativo sulla sua situazione finanziaria.

(114)

I principali paesi esportatori verso l'Unione sono la Repubblica di Corea, Taiwan, la Svizzera, la Bielorussia e la Turchia. Le importazioni totali del prodotto in esame dai paesi terzi, comprese le importazioni dalla Cina non soggette a misure, sono aumentate dell'11 % (da 84 467 a 93 973 tonnellate) nel periodo in esame e rappresentano il 43,3 % del consumo dell'Unione. Durante lo stesso periodo il prezzo all'importazione medio unitario è costantemente diminuito, passando da 2,19 EUR a 2,09 EUR/kg, il che equivale a un calo del 4 %. Una tendenza al ribasso dei prezzi all'importazione è stata constatata anche nella maggior parte degli altri paesi terzi che esportano nel mercato dell'Unione (Repubblica di Corea – 7 %, Svizzera – 15 %, Bielorussia – 13 %, Turchia – 6 %). Contemporaneamente i prezzi unitari delle importazioni dalla RPC non soggette a misure sono diminuiti solo del 3 %.

Tabella 12

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2012

2013

2014

PIR

Cina (importazioni non soggette a misure)

Volume (tonnellate)

29 109

33 865

36 977

39 742

Indice

100

116

127

137

Quota di mercato (%)

14,8

16,2

16,6

18,3

Prezzo medio (EUR/kg)

1,75

1,72

1,69

1,69

Indice

100

99

97

97

Repubblica di Corea

Volume (tonnellate)

27 948

31 145

33 048

32 545

Indice

100

111

118

116

Quota di mercato (%)

14,2

14,9

14,9

15,0

Prezzo medio (EUR/kg)

2,15

2,13

2,03

2,01

Indice

100

99

95

93

Taiwan

Volume (tonnellate)

10 153

9 599

9 251

8 364

Indice

100

95

91

82

Quota di mercato (%)

5,2

4,6

4,2

3,9

Prezzo medio (EUR/kg)

1,78

1,91

1,85

1,90

Indice

100

107

104

107

Svizzera

Volume (tonnellate)

5 610

5 263

4 895

5 190

Indice

100

94

87

93

Quota di mercato (%)

2,9

2,5

2,2

2,4

Prezzo medio (EUR/kg)

4,30

4,09

4,01

3,66

Indice

100

95

93

85

Bielorussia

Volume (tonnellate)

3 384

3 189

3 344

2 374

Indice

100

94

99

70

Quota di mercato (%)

1,7

1,5

1,5

1,1

Prezzo medio (EUR/kg)

2,13

2,06

1,99

1,86

Indice

100

97

93

87

Turchia

Volume (tonnellate)

1 443

1 545

1 455

1 594

Indice

100

107

101

110

Quota di mercato (%)

0,7

0,7

0,7

0,7

Prezzo medio (EUR/kg)

2,95

2,66

2,65

2,77

Indice

100

90

90

94

Importazioni totali da paesi terzi, comprese le importazioni dalla Cina non soggette a misure

Volume (tonnellate)

84 467

91 330

94 222

93 973

Indice

100

108

112

111

Quota di mercato (%)

43,0

43,7

42,4

43,3

Prezzo medio (EUR/kg)

2,19

2,15

2,10

2,09

Indice

100

98

96

96

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(115)

Come indicato nella tabella 12, la quota di mercato delle importazioni provenienti da altri paesi e il calo dei prezzi delle importazioni dalla Cina non soggette a misure non erano così rilevanti da poter essere considerati la causa del pregiudizio dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(116)

La Commissione ha ricevuto osservazioni sui motivi dell'attuale situazione negativa dell'industria dell'Unione, ad esempio l'andamento dei prezzi delle materie prime, la mancanza di investimenti e di ammodernamento, la cattiva gestione e la mancanza di visione, i metodi di produzione obsoleti, la mancanza di grandi impianti e la scarsa qualità dei prodotti fabbricati. L'inchiesta ha dimostrato che la situazione dell'industria dell'Unione non poteva essere attribuita a tali motivi. Essa ha rivelato piuttosto che l'industria dell'Unione ha continuato a operare efficientemente in un mercato molto competitivo, ottimizzando l'utilizzo delle risorse esistenti, senza investire fortemente nell'espansione delle capacità e nell'ammodernamento, riuscendo in tal modo ad aumentare la redditività dopo l'istituzione delle misure definitive nel 2010. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.

(117)

Una parte interessata ha sostenuto che i presunti investimenti considerevoli dell'industria dell'Unione hanno influito sul flusso di cassa e sugli utili dell'industria dell'Unione, che tale effetto non avrebbe dovuto essere attribuito alle importazioni cinesi e che questi fattori avrebbero dovuto essere inseriti in un'analisi separata di non imputazione.

(118)

In primo luogo, nonostante gli investimenti effettuati nel PIR, l'utile e il flusso di cassa dell'industria dell'Unione sono migliorati, dimostrando che questi investimenti erano giustificati e hanno avuto un effetto positivo. In secondo luogo, gli utili possono essere influenzati solo dagli ammortamenti pro rata temporis legati agli investimenti e dagli oneri finanziari sostenuti dalle società mentre finanziano gli investimenti. Infine, dato che gli ammortamenti sono costi detraibili che non sono accompagnati da un'uscita di cassa, non possono influire direttamente sul flusso di cassa dell'industria dell'Unione, sul quale inciderebbero solo gli oneri finanziari.

(119)

Alcune parti hanno anche sostenuto che il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping cinesi nel periodo in esame era inesistente o era stato causato da importazioni provenienti da altri paesi. Dato che è stato constatato che i prezzi delle importazioni in dumping cinesi sono rimasti costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione ed erano inferiori a quelli delle importazioni provenienti da altri paesi, l'argomentazione è stata respinta.

(120)

Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto spiegare meglio l'incidenza degli altri fattori di causalità nella cosiddetta analisi di non imputazione.

(121)

A tale riguardo va notato che lo scopo dell'analisi di non imputazione è stabilire se il nesso di causalità osservato tra le importazioni in dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione possa essere stato annullato da un altro fattore, che ha reso improbabile o persino impossibile il rapporto di causalità. Nessuno dei fattori presi in considerazione aveva queste caratteristiche e l'argomentazione è quindi respinta.

5.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(122)

Anche se al pregiudizio potrebbero avere contribuito altri fattori, questi non sono risultati sufficienti per annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping cinesi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

E.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

(123)

È stato constatato che nel periodo in esame gli esportatori cinesi avevano una capacità produttiva inutilizzata eccessiva rispetto alle dimensione del mercato europeo, come indicato al considerando 50.

(124)

Durante il periodo in esame le esportazioni cinesi verso il mercato dell'Unione sono aumentate considerevolmente, del 29 %. Come menzionato al considerando 54, la Cina ha esportato il prodotto in esame nel mercato dell'Unione generalmente a prezzi più elevati che nel resto del mondo. L'inchiesta non ha riscontrato alcun indizio che indicasse che questa situazione cambierà, almeno non a breve termine. È stato quindi constatato che il mercato dell'Unione è piuttosto attraente per gli esportatori cinesi, a causa della possibilità di esportare considerevoli quantitativi a prezzi più elevati che nel resto del mondo.

(125)

L'inchiesta ha dimostrato che il 60 % delle importazioni cinesi erano effettuate a prezzi di dumping e che sussisteva un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. I prezzi delle importazioni in dumping cinesi hanno continuato ad essere notevolmente inferiori a quelli dei produttori dell'Unione, a livelli simili a quelli constatati nell'inchiesta iniziale. In particolare, i prezzi delle importazioni cinesi soggette a misure sono risultati inferiori del 22,8 %, evidenziando una politica di fissazione dei prezzi aggressiva. È probabile che ciò causi un'ulteriore pressione sui prezzi e comprometta la fragile ripresa dell'industria dell'Unione. In caso di scadenza delle misure esiste quindi un chiaro rischio di persistenza del grave pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

(126)

Alla luce di quanto precede, si conclude che l'abrogazione delle misure sulle importazioni provenienti dalla Cina determinerebbe molto probabilmente la persistenza del pregiudizio notevole subito dell'industria dell'Unione.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

(127)

In conformità all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina sia contrario all'interesse dell'Unione. Per determinare l'interesse dell'Unione sono stati valutati tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(128)

A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare osservazioni in conformità all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(129)

In base a ciò, la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistessero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore non era nell'interesse dell'Unione.

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(130)

L'industria dell'Unione ha costantemente perso quote di mercato e ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo in esame. Nonostante ciò essa ha migliorato la propria redditività raggiungendo un livello prossimo al pareggio (ma ancora negativo), mentre le vendite sono rimaste quasi allo stesso livello. Questa evoluzione verso una stabilità del mercato è dovuta molto probabilmente alle misure in vigore. In caso di abrogazione delle misure l'industria dell'Unione si troverebbe con ogni probabilità in una situazione ancora più grave.

(131)

Si è quindi concluso che il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della Cina sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

(132)

Quindici importatori indipendenti hanno compilato i moduli di campionamento nella fase di apertura dell'inchiesta e quindi è stato deciso di applicare le disposizioni sul campionamento. Sono stati selezionati tre importatori, che sono stati invitati a compilare un questionario. Alla fine un unico importatore ha risposto al questionario e i dati presentati sono stati verificati.

(133)

Dall'inchiesta è emerso che la società ha importato da un solo produttore cinese soggetto alle misure, con il quale ha un rapporto commerciale a lungo termine. L'inchiesta ha dimostrato che l'impatto delle misure in vigore sulla società non è stato significativo. Ciò è confermato dal fatto che l'importatore ha deciso di non cambiare la fonte di approvvigionamento nonostante l'istituzione delle misure iniziali.

3.   Interesse degli utilizzatori

(134)

Nella fase di apertura si sono manifestati 25 utilizzatori, che sono stati invitati a compilare i questionari. Alla fine solo quattro utilizzatori hanno risposto al questionario. Le loro sedi sono state tutte soggette a una visita e i dati presentati sono stati verificati. Va notato tuttavia che nel presente riesame in previsione della scadenza la partecipazione dell'industria utilizzatrice è stata molto minore rispetto a quando le misure sono state istituite la prima volta. All'inchiesta iniziale avevano collaborato 33 utilizzatori, mentre al riesame in previsione della scadenza hanno partecipato solo quattro di loro. La maggior parte degli utilizzatori pare essere stata in grado di adeguarsi all'istituzione delle misure senza compromettere notevolmente le proprie operazioni.

(135)

Per un utilizzatore attivo nell'industria dei filati da cucire, la Commissione ha constatato che l'impatto delle misure attuali sui costi e sulla redditività non era significativo. Per gli altri tre utilizzatori, tutti importatori di filati di poliestere ad alta tenacità dalla Cina attivi nell'industria tessile (cinture, cinghie, corde ecc.), è stato constatato che nonostante l'impatto esiguo delle attuali misure sui loro costi, l'incidenza sulla redditività è stata più marcata, dato che queste società svolgono attività con margini di profitto molto bassi. L'impatto dei dazi è tuttavia sembrato limitato poiché erano disponibili molti altri fornitori con prezzi competitivi.

(136)

Gli utilizzatori che hanno presentato osservazioni hanno riferito sui problemi incontrati con i produttori dell'Unione, come la mancanza di capacità e di particolari qualità e le consegne intempestive. Gli utilizzatori hanno sostenuto che le misure in vigore (dallo 0 % al 9,8 %), in combinazione con il normale dazio all'importazione del 4 %, favoriscono i loro concorrenti che importano prodotti a valle a prezzi più bassi nel mercato dell'UE, non dovendo pagare i dazi per le materie prime (il prodotto in esame). Essi credono che questa situazione possa condurre a un ulteriore trasferimento delle operazioni a valle verso sedi al di fuori dell'UE e mettere a repentaglio il futuro di 4 000 dipendenti della loro industria. Dall'inchiesta è emerso che gli elementi di prova a sostegno di tali affermazioni e presunti rischi non potevano dimostrare che questi erano problemi ricorrenti e strutturali dell'industria dell'Unione.

(137)

Va ricordato innanzitutto che la collaborazione degli utilizzatori alla presente inchiesta è stata piuttosto limitata rispetto all'inchiesta iniziale (alla quale avevano partecipato 33 utilizzatori) e quindi molto probabilmente detti problemi non sono comuni a tutti gli utilizzatori operanti nel mercato dell'Unione.

(138)

Per quanto riguarda le affermazioni specifiche degli utilizzatori che hanno collaborato, l'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione dispone ancora di una sufficiente capacità produttiva inutilizzata (nel periodo dell'inchiesta di riesame l'utilizzo della capacità era dell'84 %) ed offre un'ampia gamma di prodotti e qualità. Oltre ai cinque produttori dell'UE, esistono molti fornitori alternativi di altri paesi terzi con prezzi competitivi e un'ampia gamma di prodotti, comprese le importazioni cinesi non soggette a dazi antidumping. Dato che il livello del dazio antidumping è relativamente basso e gran parte delle importazioni cinesi non è soggetta a misure, è anche improbabile che le misure in vigore siano un fattore determinante per la presunta delocalizzazione delle industrie a valle. Infine, le consegne intempestive non sono state comprovate sufficientemente.

(139)

Per quanto riguarda l'utilizzo della capacità dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, una parte interessata ha sostenuto che un livello di utilizzo della capacità pari all'84 % rappresenta quasi il pieno utilizzo e quindi la capacità inutilizzata disponibile era insufficiente.

(140)

L'inchiesta ha rivelato che nel PIR la produzione media di scarti dell'industria dell'Unione costituiva circa il 6 % della produzione totale, il che corrisponde a un teorico utilizzo massimo della capacità del 94 %, che è una stima del pieno utilizzo della capacità più ragionevole rispetto all'84 % indicato nella domanda. Visto che la capacità produttiva inutilizzata rimanente era del 10 %, l'argomentazione è stata respinta.

(141)

La stessa parte interessata ha sostenuto che i produttori dell'Unione e i produttori non cinesi non sono in grado di soddisfare la domanda totale e le dimensioni delle singole ordinazioni dell'industria utilizzatrice europea.

(142)

Va notato che il mantenimento delle misure non cambia le condizioni di mercato esistenti. Nell'inchiesta non è stato riscontrato alcun cambiamento sostanziale delle domande degli utilizzatori per quanto concerne la qualità o le dimensioni delle ordinazioni. In aggiunta, è un dato di fatto che l'industria dell'Unione non possa soddisfare da sola la domanda del mercato e che quindi le importazioni siano necessarie. Inoltre, cosa ancora più importante, l'obiettivo delle misure antidumping è ripristinare una parità di trattamento e condizioni commerciali eque tra tutte le parti interessate eliminando il pregiudizio notevole causato dalle importazioni in dumping cinesi. Non è quindi necessario che l'industria dell'Unione sia in grado di rifornire da sola il mercato dell'Unione. Nel caso in questione vi sono importazioni provenienti da molte fonti diverse e anche le importazioni soggette a misure sono continuate nonostante l'esistenza delle misure. Il mantenimento delle misure nella loro forma attuale e al livello attuale non impedisce quindi agli utilizzatori di acquistare il prodotto cinese. In questo contesto, le disposizioni del regolamento antidumping sono state rispettate e di conseguenza l'argomentazione dovrebbe essere respinta.

(143)

È stato anche sostenuto che i produttori europei non hanno approfittato dei dazi antidumping per aumentare la loro capacità di produzione o ammodernare gli impianti e quindi non sono riusciti a mantenere la propria quota in un mercato in crescita e si sono trovati in una posizione estremamente favorevole senza cercare di essere competitivi.

(144)

Innanzitutto va ricordato, come già detto, che l'obiettivo delle misure antidumping è quello di eliminare il dumping pregiudizievole e che non sussiste alcun obbligo giuridico di ristrutturazione o di ammodernamento dell'industria dell'Unione.

(145)

In ogni caso, come già indicato al considerando (138), l'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare le proprie vendite poiché erano disponibili sufficienti capacità inutilizzate. L'andamento positivo della redditività rivela inoltre che i metodi di produzione dell'industria dell'Unione sono ancora competitivi in un mercato protetto contro le pratiche di dumping. Inoltre, la situazione dell'industria dell'Unione non può affatto essere considerata estremamente favorevole perché dall'inchiesta è emerso che essa ha continuato a subire un pregiudizio notevole nel periodo in esame, perdendo quota di mercato e registrando perdite. È proprio la situazione di fragilità dell'industria dell'Unione, causata almeno in parte dalle precedenti pratiche di dumping e dalla continua sottoquotazione dei prezzi, che le ha impedito di investire considerevolmente nell'ampliamento delle capacità e in un ammodernamento più rilevante.

(146)

Un'altra affermazione riguarda la delocalizzazione delle industrie a valle a causa dell'esistenza dei dazi antidumping. Per sostenerla è stato fatto riferimento a una comunicazione e un'audizione in cui era stata presentata la stessa argomentazione.

(147)

Va notato che l'inchiesta ha rivelato che l'incidenza sulla redditività degli utilizzatori inclusi nel campione è stata limitata e quindi non può essere considerata determinante per la delocalizzazione dell'industria utilizzatrice dell'Unione. Le misure sono inoltre prorogate a un livello uguale a quello precedente. Infine, la comunicazione presentata in occasione dell'audizione non indica alcuna società che abbia effettivamente delocalizzato.

(148)

Un importatore ha presentato un'argomentazione riguardante le difficoltà economiche legate al cambiamento di fornitori del prodotto in esame, dovute al lungo periodo necessario per la fase di prova e al rischio di perdere clienti nel caso di una qualità instabile e di consegne irregolari.

(149)

A tale riguardo va notato che dal momento in cui le misure sono entrate in vigore è trascorso un periodo di quasi sei anni e che questo tempo può essere ritenuto sufficiente perché un importatore possa trovare altri fornitori, anche prendendo in considerazione una fase di prova di lunga durata.

4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(150)

In base a quanto precede l'inchiesta ha concluso che l'impatto delle misure sugli utilizzatori e sugli importatori non è significativo e pertanto non esiste alcuna ovvia ragione per abolire le misure in base all'interesse dell'Unione.

G.   MISURE ANTIDUMPING

(151)

Tutte le parti sono state informate dei dati e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. È stato anche fissato un termine entro cui esse potevano trasmettere le loro osservazioni in seguito alla divulgazione delle conclusioni. Le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.

(152)

Da quanto precede consegue che, come disposto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originarie della Cina, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010, dovrebbero essere mantenute.

(153)

Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione dovuto alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure speciali, che si applicano alle società che beneficiano di un'aliquota del dazio individuale, comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni stabilite nell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una tale fattura sono soggette al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori.

(154)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale in caso di una modifica successiva del proprio nome. La richiesta deve essere inviata alla Commissione (20). Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso che comunica la modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(155)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, originari della Repubblica popolare cinese, classificati con il codice NC 5402 20 00.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co. Ltd

5,1

A974

Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd

0

A976

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co. Ltd

5,5

A975

Società elencate nell'allegato

5,3

A977

Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co. Ltd

0

A989

Oriental Industries (Suzhou) Ltd

9,8

A990

Tutte le altre società

9,8

A999

3.   L'applicazione dell'aliquota di dazio individuale indicata per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di filati di poliestere ad alta tenacità venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non venga presentata una tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 1.

(3)  GU C 77 del 5.3.2015, pag. 9.

(4)  GU C 397 del 28.11.2015, pag. 10.

(5)  Nel presente regolamento, tutte le informazioni pubblicamente disponibili considerate valide sono state incluse nelle relazioni specifiche settoriali (PCI FibresWorld Synthetic Fibres Supply/Demand Reports per 2008 e 2013 — cfr. considerando (42), (47), (52) e PCI FibresTechnical Fibres Report, settembre 2014 e gennaio 2015 — cfr. considerando (58)], pubblicate dalla una società di consulenza PCI Wood Mackenzie.

(6)  La Repubblica di Corea rappresenta, insieme alla Cina e a Taiwan, oltre il 90 % del totale delle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'India e il Giappone, pur avendo un volume limitato di importazioni, sono stati presi in considerazione a causa del volume totale di produzione e delle dimensioni del loro mercato interno.

(7)  Le importazioni, comprese quelle dalla Cina, hanno rappresentato il 71 % circa del consumo totale nel 2015 (fonte: US Department of Commerce e US International Trade Commission).

(8)  Cfr. ad esempio GU L 343 del 19.12.2008, considerando 143.

(9)  Cfr. Relazione dell'organo d'appello dell'OMC nella causa Mexico — Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice: Complaint with Respect to Rice (WT/DS295/AB/R), adottata il 20 dicembre 2005, punti 300-307.

(10)  Cfr. domanda di riesame, pag. 19 e le relazioni di PIC Fibres World Synthetic Fibres Supply/Demand Reports per il 2008 e il 2013.

(11)  PCI Fibres — World Synthetic Fibres Supply/Demand Reports per il 2008 (pagg. 393-410) e il 2013 (pagg. 379-408).

(12)  Stima del denunciante.

(13)  Il dato si riferisce all'anno civile 2015, poiché per il PIR non erano disponibili informazioni precise.

(14)  Banca dati doganale cinese

(15)  Il mercato disponibile dell'UE è stato calcolato prendendo in considerazione soltanto il consumo dell'Unione che può ancora assorbire prodotti cinesi. Delle circa 217 000 tm di consumo stimato nell'Unione nel PIR, circa 98 000 tm erano infatti già coperte da prodotti cinesi (di cui 39 741 tm non soggetti a misure e 57 464 tm soggetti a misure). Si calcola quindi che il consumo dell'Unione disponibile ammonti a circa 119 000 tm.

(16)  PCI Fibres — World Synthetic Fibres Supply/Demand Reports per il 2008 (pagg. 393-410) e per il 2013 (pagg. 379-408).

(17)  PCI Fibres — Technical Fibres Report, gennaio 2015, pag. 1.

(18)  PCI Fibres — Technical Fibres Report, settembre 2014, pag. 8.

(19)  Cfr. la relazione dell'organo d'appello nella causa Mexico — Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice: Complaint with Respect to Rice (WT/DS295/AB/R), adottata il 20 dicembre 2005.

(20)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione (Codice addizionale TARIC A977):

Nome della società

Città

Heilongjiang Longdi Co. Ltd

Harbin

Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd

Wujiang

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co. Ltd

Jiaxing

Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co. Ltd

Shanghai

Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co. Ltd

Shaoxing

Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd

Shanghai

Wuxi Taiji Industry Co. Ltd

Wuxi

Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd

Haining City


25.2.2017   

IT

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L 49/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/326 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2017

recante duecentosessantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 22 febbraio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere quattro persone fisiche all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Il capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I al regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

a)

«Bassam Ahmad Al-Hasri [alias: a) Bassam Ahmad Husari, b) Abu Ahmad Akhlaq, c) Abu Ahmad al-Shami]. Data di nascita: a) 1.1.1969, b) intorno al 1971. Luogo di nascita: a) Qalamun, provincia di Damasco, Repubblica araba siriana, b) Ghutah, provincia di Damasco, Repubblica araba siriana, c) Tadamon, Rif Dimashq, Repubblica araba siriana. Cittadinanza: a) siriana, b) palestinese. Indirizzo: Repubblica araba siriana (sud — luglio 2016). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»

b)

«Iyad Nazmi Salih Khalil [alias: a) Ayyad Nazmi Salih Khalil, b) Eyad Nazmi Saleh Khalil, c) Iyad al-Toubasi, d) Iyad al-Tubasi, e) Abu al-Darda', f) Abu-Julaybib al-Urduni, g) Abu-Julaybib]. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: Repubblica araba siriana. Cittadinanza: giordana. N. del passaporto: a) Giordania 654781 (rilasciato intorno al 2009), b) Giordania 286062 [rilasciato il 5.4.1999 a Zarqa (Giordania), scaduto il 4.4.2004]. Indirizzo: Repubblica araba siriana (zona costiera — aprile 2016). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»

c)

«Ghalib Adbullah Al-Zaidi [alias: a) Ghalib Abdallah al-Zaydi, b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi, c) Ghalib al Zaydi]. Data di nascita: a) 1975, b) 1970. Luogo di nascita: regione di Raqqah, governatorato di Marib, Yemen. Cittadinanza: yemenita. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»

d)

«Nayif Salih Salim Al-Qaysi [alias: a) Naif Saleh Salem al Qaisi, b) Nayif al-Ghaysi]. Data di nascita: 1983. Luogo di nascita: governatorato di Al-Baydah, Yemen. Cittadinanza: yemenita. N. del passaporto: Yemen 04796738. Indirizzo: a) governatorato di Al-Baydah, Yemen, b) Sana'a Yemen (localizzazione precedente). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»


25.2.2017   

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L 49/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/327 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

232,7

IL

75,4

MA

97,0

TR

98,9

ZZ

126,0

0707 00 05

MA

79,2

TR

203,1

ZZ

141,2

0709 91 00

EG

113,1

ZZ

113,1

0709 93 10

MA

54,0

TR

166,7

ZZ

110,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

43,1

IL

76,8

MA

48,2

TN

56,4

TR

75,0

ZA

196,8

ZZ

82,7

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

100,8

IL

127,6

JM

95,8

MA

103,0

TR

87,7

ZZ

103,0

0805 22 00

IL

112,1

MA

95,4

ZZ

103,8

0805 50 10

EG

71,3

TR

74,4

ZZ

72,9

0808 30 90

CL

175,7

CN

112,2

ZA

125,1

ZZ

137,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

25.2.2017   

IT

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L 49/34


DECISIONE (UE) 2017/328 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2017

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda i revisori esterni della Bank of Greece

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 22 dicembre 2016, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Bank of Greece (BCE/2016/46) (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti, proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Bank of Greece, KPMG Certified Auditors AE, scadrà a conclusione dell'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2016. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a decorrere dall'esercizio finanziario 2017.

(3)

La Bank of Greece ha selezionato Deloitte Certified Public Accountants SA quali revisori esterni per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2021.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di Deloitte Certified Public Accountants SA quali revisori esterni della Bank of Greece per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2021.

(5)

In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12.   Deloitte Certified Public Accountants SA sono accettati quali revisori esterni della Bank of Greece per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2021.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)  GU C 3 del 6 gennaio 2017, pag. 1.

(2)  Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).


25.2.2017   

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L 49/36


DECISIONE (UE) 2017/329 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa alla tassazione del fatturato pubblicitario alla quale l'Ungheria ha dato esecuzione

[notificata con il numero C(2016) 6929]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1) e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Nel luglio 2014, la Commissione è venuta a conoscenza dell'adozione da parte dell'Ungheria di un atto legislativo che prevede la tassazione del fatturato delle attività pubblicitarie (in appresso, «l'imposta sulla pubblicità»). Con lettera del 13 agosto 2014, la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità ungheresi, le quali hanno risposto con lettera del 2 ottobre 2014. Con lettera del 1o dicembre 2014, alle autorità ungheresi sono stati posti altri quesiti, ai quali hanno risposto inviando ulteriori informazioni con lettera del 16 dicembre 2014.

(2)

Con lettera del 2 febbraio 2015, le autorità ungheresi sono state informate che la Commissione intendeva emettere un'ingiunzione di sospensione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2). Le autorità ungheresi hanno risposto, presentando i loro commenti, con lettera del 17 febbraio 2015.

(3)

Con decisione del 12 marzo 2015, la Commissione ha informato l'Ungheria che intendeva avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato (in appresso, «decisione di avvio del procedimento») ed emettere un'ingiunzione di sospensione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 riguardo alla misura.

(4)

La decisione di avvio del procedimento e l'ingiunzione di sospensione sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura.

(5)

La Commissione ha ricevuto osservazioni di tre parti interessate. Le osservazioni sono state trasmesse alle autorità ungheresi, che hanno avuto l'opportunità di rispondere.

(6)

Il 21 aprile 2015, le autorità ungheresi hanno inviato alla Commissione un progetto di proposta di modifica dell'imposta sulla pubblicità. L'8 maggio 2015, la Commissione ha richiesto all'Ungheria informazioni sulla modifica prevista.

(7)

Il 4 giugno 2015, l'Ungheria ha modificato l'imposta sulla pubblicità senza notifica preventiva alla Commissione o approvazione da parte di quest'ultima. Il 5 luglio 2015, le modifiche sono entrate in vigore.

(8)

Con lettera del 6 luglio 2015, l'Ungheria ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, ha risposto alle osservazioni delle parti interessate e ha fornito chiarimenti sulla modifica dell'imposta sulla pubblicità.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

2.1.   CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E BASE IMPONIBILE

(9)

L'11 giugno 2014, l'Ungheria ha adottato la legge XXII del 2014 relativa all'imposta sulla pubblicità (in appresso, «la legge»), successivamente modificata in data 4 luglio e 18 novembre 2014. Tale legge ha introdotto una nuova imposta speciale sul fatturato derivante dalla pubblicazione di annunci pubblicitari in Ungheria che si aggiunge alle imposte sulle attività produttive, in particolare all'imposta sul reddito. Secondo l'Ungheria, la legge è finalizzata a promuovere il principio della condivisione pubblica degli oneri.

(10)

L'imposta sulla pubblicità è dovuta sul fatturato derivante dalla pubblicazione di annunci pubblicitari negli spazi mediatici di cui alla legge (p.es. servizi di media, stampa, pubblicità esterna, su veicoli o beni immobili, materiale stampato e Internet). L'imposta si applica a tutte le imprese operanti nel settore dei media e il soggetto passivo è in linea di principio colui che pubblica l'annuncio pubblicitario. Il campo di applicazione territoriale dell'imposta è l'Ungheria.

(11)

La base imponibile cui si applica l'imposta è il fatturato derivante a chi pubblica l'annuncio dai servizi pubblicitari forniti, senza deduzione di alcun costo. La base imponibile delle società affiliate è aggregata. Pertanto, l'aliquota d'imposta applicabile è determinata dal fatturato pubblicitario generato dall'intero gruppo in Ungheria.

(12)

È prevista una base imponibile speciale per l'autopromozione, ossia la pubblicità di prodotti, beni, servizi, attività, denominazione e aspetto di colui che pubblica gli annunci. In tal caso, la base imponibile è rappresentata dai costi sostenuti direttamente da colui che pubblica gli annunci pubblicitari in relazione all'annuncio stesso.

2.2.   ALIQUOTE D'IMPOSTA PROGRESSIVE

(13)

La legge ha introdotto una struttura ad aliquote progressive comprese tra 0 % e 1 % per le imprese con fatturati pubblicitari di piccola o media entità e aliquote fino al 50 % per le imprese con fatturati pubblicitari elevati, come segue.

Per la quota di fatturato al di sotto di 0,5 miliardi di HUF: 0 %

Per la quota di fatturato compresa tra 0,5 miliardi di HUF e 5 miliardi di HUF: 1 %

Per la quota di fatturato compresa tra 5 miliardi di HUF e 10 miliardi di HUF: 10 %

Per la quota di fatturato compresa tra 10 miliardi di HUF e 15 miliardi di HUF: 20 %

Per la quota di fatturato compresa tra 15 miliardi di HUF e 20 miliardi di HUF: 30 %

Per la quota di fatturato al di sopra di 20 miliardi di HUF: 50 %

(14)

Lo scaglione superiore è stato innalzato dal 40 % al 50 % a decorrere dal 1o gennaio 2015, con la legge LXXIV del 2014 recante modifica di alcune normative fiscali e legislazione connessa e con la legge CXXII del 2010 sull'amministrazione fiscale e doganale nazionale, recante modifica della legge.

2.3.   DEDUZIONE DELLE PERDITE RIPORTATE DALLA BASE IMPONIBILE DEL 2014

(15)

Secondo la legge, le società possono dedurre dalla base imponibile del 2014 il 50 % delle perdite riportate dagli anni precedenti in base alla legge relativa all'imposta sulle società e sui dividendi o all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(16)

Una modifica della legge del 4 luglio 2014 limita la deduzione alle società che non hanno realizzato utili nel 2013 (ossia solo se l'importo degli utili al lordo delle imposte nell'esercizio finanziario 2013 è pari a zero o negativo). Pertanto, le società che hanno perdite riportate dagli anni precedenti ma che hanno realizzato utili nel 2013 non possono beneficiare della deduzione. Secondo l'Ungheria, l'obiettivo della modifica è quello di evitare l'evasione fiscale e l'elusione degli adempimenti fiscali.

(17)

La possibilità di dedurre le perdite riportate si applica unicamente all'imposta dovuta per il 2014 e non alle imposte dovute per il 2015 o gli anni successivi.

2.4.   CALCOLO E DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA

(18)

Secondo la legge, il contribuente calcola l'imposta dovuta mediante autovalutazione e presenta una dichiarazione all'amministrazione fiscale entro l'ultimo giorno del quinto mese successivo all'esercizio fiscale.

2.5.   PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(19)

La legge stabilisce che il contribuente calcoli e dichiari l'imposta dovuta e la versi entro l'ultimo giorno del quinto mese successivo all'esercizio fiscale.

(20)

Per il 2014, l'imposta era dovuta proporzionalmente a decorrere dall'entrata in vigore della legge il 18 luglio 2014, in base al fatturato pubblicitario del 2014. Il contribuente doveva calcolare e dichiarare un acconto di imposta per il 2014 (in base al fatturato pubblicitario del 2013) entro il 20 agosto 2014, e versarlo in due rate uguali entro il 20 agosto 2014 e il 20 novembre 2014.

(21)

In base ai dati provvisori pervenuti dalle autorità ungheresi, al 28 novembre 2014, erano stati incassati acconti di imposta per il 2014 pari a un totale di 2 640 100 000 HUF [~ 8 500 000 EUR]. Circa l'80 % delle entrate fiscali totali incassate con tali acconti è stato versato da un gruppo di società.

2.6.   LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE LXII DEL 2015, DEL 4 GIUGNO 2015

(22)

Con la legge LXII del 2015, del 4 giugno 2015, dopo l'adozione della decisione di avvio del procedimento, l'Ungheria ha modificato la legge relativa all'imposta sulla pubblicità sostituendo la scala progressiva delle sei aliquote d'imposta da 0 % a 50 % con il seguente sistema a doppia aliquota:

0 % applicabile alla quota di fatturato al di sotto di 100 milioni di HUF, e

5,3 % applicabile alla quota di fatturato al di sopra di 100 milioni di HUF.

(23)

La modifica introduce un'applicazione opzionale retroattiva all'entrata in vigore della legge nel 2014. In altri termini, i contribuenti possono scegliere, per il passato, l'assoggettamento al nuovo sistema a doppia aliquota o di restare soggetti alla vecchia scala progressiva di sei aliquote d'imposta.

(24)

Le disposizioni sulla deduzione dalla base imponibile del 2014 delle perdite riportate, limitata alle società che non hanno realizzato utili nel 2013, restano invariate.

3.   IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

3.1.   MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

(25)

La Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale ritenendo, in quella fase, che la progressività delle aliquote d'imposta e le disposizioni relative alla deduzione delle perdite riportate dalla base imponibile introdotte dalla legge costituissero un aiuto di Stato.

(26)

Secondo la Commissione, le aliquote d'imposta progressive, operando una distinzione tra imprese con elevati introiti pubblicitari (quindi più grandi) e imprese con bassi introiti pubblicitari (quindi più piccole), conferiscono a queste ultime un vantaggio selettivo basato sulle loro dimensioni. La Commissione dubitava che la capacità contributiva cui fa riferimento l'Ungheria potesse essere utilizzata come principio guida per le imposte sul fatturato. Pertanto, in via preliminare, la Commissione ha ritenuto che la natura progressiva dell'aliquota dell'imposta sulla pubblicità prevista dalla legge costituisse un aiuto di Stato dal momento che sembravano essere soddisfatti tutti gli altri criteri perché essa si configurasse come tale.

(27)

Inoltre, la Commissione ha ritenuto che le disposizioni della legge che consentono la deduzione delle perdite precedenti riportate ai fini dell'imposta sulle società e sui dividendi o all'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'imposta dovuta e, in particolare, la limitazione alle imprese che non avevano realizzato utili nel 2013 porti a una differenziazione tra le imprese che si trovano in una situazione comparabile per quanto riguarda l'imposta sul fatturato. Le disposizioni sembrano concedere un vantaggio selettivo alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 rispetto alle imprese che non avevano realizzato utili negli anni precedenti o non sono mai state in perdita. La Commissione non ha ritenuto giustificato dalla natura e dalla logica del sistema fiscale tale trattamento differenziato, in particolare, dal momento che l'Ungheria ha sostenuto che l'imposta sulla pubblicità si basa sull'idea che il semplice fatto di ricevere proventi dalla pubblicità giustifichi l'imposizione fiscale. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che tali disposizioni costituissero un aiuto di Stato dal momento che sembravano essere soddisfatti tutti gli altri criteri perché essi si configurassero come tali.

(28)

Le misure in esame non sembrano compatibili con il mercato interno.

3.2.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(29)

La Commissione ha ricevuto osservazioni di tre parti interessate.

(30)

L'Associazione pubblicitari ungheresi ha descritto lo stato del settore pubblicitario in Ungheria e ha espresso preoccupazione circa l'imposta sulla pubblicità. Essa ritiene che l'imposta gravi di un ulteriore onere un settore già penalizzato da un calo dei proventi e osserva che qualunque imposta sulla pubblicità gravante sulle piccole imprese operanti nel settore dei media può estrometterle dal mercato, dati i loro bassi margini di profitto.

(31)

TV2, un operatore televisivo privato ungherese, ha presentato osservazioni attinenti esclusivamente alla deduzione delle perdite precedenti riportate ai fini dell'imposta sulle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. TV2 ritiene che la disposizione relativa alla compensazione delle perdite precedenti riportate non sia selettiva perché rientra nel margine discrezionale degli Stati membri istituire un'imposta sul fatturato tenendo conto allo stesso tempo di elementi di un'imposta basata sulla capacità contributiva. Qualora la Commissione dovesse rilevare un elemento di selettività nelle norme sulla deduzione delle perdite precedenti, tale elemento potrebbe essere solo l'ulteriore restrizione relativa alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013, ma non la norma generale che consente la deduzione delle perdite precedenti.

(32)

RTL concorda con la valutazione della Commissione contenuta nella decisione di avvio del procedimento. Ha osservato che l'imposta sulla pubblicità crea due ulteriori elementi di selettività: (i) l'imposta favorirebbe le emittenti pubbliche rispetto alle emittenti commerciali, poiché le prime dovrebbero essere prevalentemente finanziate dallo Stato e sarebbero quindi meno penalizzate dall'imposta; (ii) l'imposta agevolerebbe le emittenti ungheresi rispetto agli operatori internazionali dato che le emittenti ungheresi generalmente hanno proventi pubblicitari inferiori rispetto agli operatori internazionali più grandi.

3.3.   POSIZIONE DELLE AUTORITÀ UNGHERESI

(33)

Le autorità ungheresi contestano che le misure costituiscano un aiuto. Sostanzialmente, esse sostengono che la capacità contributiva è rispecchiata non solo dalla redditività di un'impresa, ma anche dalla sua quota di mercato, e quindi dal suo fatturato. L'Ungheria sostiene che le aliquote progressive di un'imposta sul fatturato sono giustificate dalla capacità contributiva e che la definizione di precisi scaglioni di aliquota rientra tra le competenze nazionali. L'Ungheria ritiene giustificata la misura provvisoria per le imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 dato che per loro, in assenza di tale misura, il carico fiscale sarebbe troppo alto.

(34)

L'Ungheria contesta la natura selettiva del regime fiscale, sostenendo in particolare che non vi è alcuna deroga al sistema di riferimento, dato che quest'ultimo nel caso delle imposte progressive deriva dalla combinazione della base imponibile e delle corrispondenti aliquote d'imposta. Pertanto, imprese che si trovano nella stessa situazione fattuale e giuridica (che hanno la stessa base imponibile) sono soggette a imposte di pari importo.

3.4.   COMMENTI DELL'UNGHERIA SULLE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(35)

L'Ungheria ha dichiarato che l'osservazione dell'Associazione pubblicitari ungheresi descrive correttamente il funzionamento del mercato pubblicitario ungherese e, in particolare, giunge alla conclusione che le imprese minori e i nuovi operatori si trovano in una posizione più difficile rispetto alle imprese più grandi con fatturati più elevati. Pertanto, la posizione degli operatori minori del mercato pubblicitario non è paragonabile a quella delle grandi imprese pubblicitarie che hanno una capacità contributiva maggiore e alle quali dovrebbe essere imposto un carico fiscale progressivo crescente.

(36)

L'Ungheria concorda con le osservazioni di TV2 e osserva che, come risulta dalla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa Gibilterra, la redditività come criterio di tassazione è una misura fiscale generale perché deriva da un fatto casuale.

(37)

L'Ungheria non è d'accordo con le argomentazioni di RTL per i motivi già spiegati nelle osservazioni precedenti. Inoltre, l'Ungheria spiega che la legge riserva lo stesso trattamento alle emittenti pubbliche e a quelle commerciali e qualunque pubblicazione di annunci pubblicitari retribuita è soggetta allo stesso obbligo fiscale.

4.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

4.1.   ESISTENZA DI AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TFUE

(38)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(39)

Affinché una misura possa qualificarsi aiuto ai sensi di questa disposizione è pertanto necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura è imputabile allo Stato ed è finanziata mediante risorse statali; ii) la misura conferisce un vantaggio al beneficiario; iii) tale vantaggio è selettivo; e iv) la misura in questione falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è atta a incidere sugli scambi tra Stati membri.

4.1.1.   RISORSE STATALI E IMPUTABILITÀ ALLO STATO

(40)

Per configurarsi come aiuto di Stato, una misura deve essere imputabile a uno Stato membro ed essere finanziata mediante risorse statali.

(41)

Poiché le misure contestate derivano da una legge approvata dal parlamento ungherese, sono chiaramente imputabili allo Stato ungherese.

(42)

Anche in merito al finanziamento della misura mediante risorse statali, laddove il risultato della misura è che lo Stato rinuncia a entrate che un'impresa verserebbe altrimenti nelle sue casse in circostanze normali, tale condizione è da ritenersi soddisfatta (4). Nel caso in oggetto, lo Stato ungherese rinuncia a risorse che incasserebbe altrimenti da imprese con un fatturato più basso (e quindi da imprese più piccole), se queste fossero soggette allo stesso livello di imposizione fiscale delle imprese che registrano un fatturato più elevato (e quindi più grandi).

4.1.2.   VANTAGGIO

(43)

Secondo la giurisprudenza dell'Unione europea, la nozione di aiuto non designa soltanto benefici concreti, ma anche interventi che in varie forme alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa (5). Un vantaggio può essere conferito attraverso vari tipi di riduzioni del carico fiscale di un'impresa, in particolare mediante la riduzione dell'aliquota fiscale applicabile, della base imponibile o dell'ammontare dell'imposta dovuta (6). Sebbene la riduzione di un'imposta non comporti un trasferimento positivo di risorse statali, conferisce un vantaggio in virtù del fatto che garantisce alle imprese a cui è destinata una posizione finanziaria più favorevole e comporta una perdita di reddito per lo Stato (7).

(44)

La legge introduce aliquote d'imposta progressive cui è soggetto il fatturato annuale derivante dalla pubblicazione di annunci pubblicitari in Ungheria a seconda degli scaglioni di fatturato in cui rientra. La natura progressiva delle aliquote implica che la percentuale dell'imposta applicata al fatturato di un'impresa aumenti progressivamente in funzione del numero di scaglioni in cui rientra il fatturato. La conseguenza è che le imprese con fatturato basso (imprese più piccole) sono soggette all'imposta ad un'aliquota media considerevolmente inferiore rispetto a quelle applicate alle imprese con un livello di fatturato più elevato (imprese di dimensioni maggiori). L'applicazione di un'aliquota d'imposta media considerevolmente più bassa attenua gli oneri a carico delle imprese con un basso livello di fatturato rispetto alle imprese con un fatturato elevato, conferendo in tal modo un vantaggio alle imprese più piccole rispetto alle imprese di maggiori dimensioni ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(45)

Parimenti, la possibilità prevista dalla legge di dedurre le perdite riportate ai fini dell'imposta sulle società o dell'imposta sul reddito delle persone fisiche conferisce un vantaggio alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 poiché ne riduce la base imponibile, e dunque il carico fiscale, rispetto alle imprese che non possono beneficiare della deduzione.

4.1.3.   SELETTIVITÀ

(46)

Una misura è considerata selettiva se favorisce talune imprese o talune produzioni ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Nel caso dei regimi fiscali la Corte di giustizia ha stabilito che si debba valutare la selettività di una misura attraverso un'analisi in tre fasi (8). Dapprima, è necessario individuare il regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro: «il sistema di riferimento». In secondo luogo, occorre stabilire se una determinata misura costituisca una deroga a tale sistema in quanto distingue tra operatori economici che, rispetto agli obiettivi intrinseci del sistema, si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile. Se la misura in questione non costituisce una deroga al sistema di riferimento, non è selettiva. Se costituisce una deroga (ed è quindi a prima vista selettiva) occorre valutare, nella terza fase dell'analisi, se la misura derogatoria sia giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale di riferimento (9). Se una misura a prima vista selettiva è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema, non è ritenuta selettiva e non è pertanto soggetta all'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

4.1.3.1.    Sistema di riferimento

(47)

Il sistema di riferimento costituisce il quadro rispetto al quale valutare la selettività di una misura.

(48)

Nel caso in questione, il sistema di riferimento consiste nell'applicazione di una specifica imposta sulla pubblicità al fatturato derivante dalla fornitura di servizi pubblicitari, vale a dire la remunerazione totale ricevuta per la pubblicazione di annunci pubblicitari, senza deduzione di alcun costo. La Commissione non ritiene che la struttura ad aliquote progressive dell'Imposta sulla pubblicità costituisca parte integrante di tale sistema di riferimento.

(49)

Come stabilito dalla Corte di giustizia (10), non sempre è sufficiente limitare l'analisi di selettività all'eventuale deroga della misura dal sistema di riferimento stabilito dallo Stato membro. È altresì necessario valutare se i confini di tale sistema sono stati definiti dallo Stato membro coerentemente o invece in modo palesemente arbitrario o distorto al fine di favorire talune imprese rispetto ad altre. Diversamente, anziché definire regole generiche che si applicano a tutte le imprese prevedendo deroghe per talune imprese, lo Stato membro potrebbe ottenere lo stesso risultato aggirando le norme in materia di aiuti di Stato, ovvero adeguando e combinando le proprie norme in modo tale che la loro applicazione comporti oneri diversi per imprese differenti (11). È particolarmente importante ricordare, a tale riguardo, che la Corte di giustizia ha statuito sistematicamente che l'articolo che l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non distingue gli interventi statali sulla base delle loro cause o obiettivi, ma li definisce in funzione dei loro effetti e quindi indipendentemente dalle tecniche impiegate (12).

(50)

La struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge sembra essere stata intenzionalmente concepita dall'Ungheria allo scopo di favorire talune imprese rispetto ad altre. Con la struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge, le imprese che pubblicano annunci pubblicitari sono soggette a una serie di aliquote, che partono dallo 0 % e aumentano progressivamente fino al 50 %, a seconda del loro scaglione di fatturato. Alle imprese soggette all'imposta sulla pubblicità si applica di conseguenza un'aliquota media diversa a seconda del loro livello di fatturato.

(51)

La struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge ha creato una situazione in cui imprese diverse sono soggette a livelli diversi di tassazione (in proporzione del loro fatturato pubblicitario annuo complessivo) a seconda delle loro dimensioni, essendo la quota di fatturato pubblicitario generata da un'impresa correlata in qualche misura alle sue dimensioni.

(52)

Dato che a ciascuna impresa si applica un'aliquota diversa, la Commissione non è in grado di individuare un'aliquota unica di riferimento per l'imposta sulla pubblicità. L'Ungheria non ha indicato nessuna aliquota specifica quale aliquota di riferimento o «normale» e ha altresì omesso di spiegare il motivo per cui sarebbe giustificata l'applicazione di un'aliquota più alta alle imprese che registrano un fatturato elevato, come pure perché le imprese che registrano livelli di fatturato più bassi debbano essere soggette ad aliquote inferiori.

(53)

L'obiettivo dichiarato dell'imposta sulla pubblicità è quello di promuovere il principio della condivisione pubblica degli oneri. Alla luce di tale obiettivo, la Commissione ritiene che tutti gli operatori soggetti all'imposta sulla pubblicità si trovino in una situazione fattuale e giuridica comparabile. Di conseguenza, salvo che non sia debitamente giustificato, tutti gli operatori dovrebbero ricevere lo stesso trattamento e pagare la stessa quota proporzionale del loro fatturato, indipendentemente dal livello raggiunto da quest'ultimo. La Commissione osserva che l'applicazione a tutti gli operatori di un'aliquota d'imposta unica già comporta un contributo maggiore al bilancio dello Stato da parte delle imprese con un fatturato più alto rispetto a quelle che registrano fatturati bassi. L'Ungheria non ha trasmesso alcuna argomentazione convincente che giustifichi la differenziazione tra queste tipologie di imprese mediante l'imposizione progressiva di un carico fiscale proporzionalmente più alto alle imprese che registrano fatturati pubblicitari più elevati. L'imposta sulla pubblicità è stata pertanto appositamente concepita dall'Ungheria in modo tale da favorire arbitrariamente talune imprese, ovvero quelle con un livello di fatturato più basso (quindi, imprese di piccole dimensioni) e sfavorire altre imprese più grandi (13).

(54)

Il sistema di riferimento è pertanto selettivo per il modo stesso in cui è concepito, e non è giustificato alla luce dell'obiettivo dell'imposta sulla pubblicità che è quello di promuovere il principio della condivisione pubblica degli oneri e di raccogliere fondi per il bilancio statale.

(55)

Analogamente, la possibilità di dedurre dalla base imponibile del 2014 perdite precedenti riportate ai fini dell'imposta sulle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere considerata in questo caso parte del sistema di riferimento per almeno due ragioni. Da un lato l'imposta si basa sulla tassazione del fatturato in contrapposizione alla tassazione basata sugli utili, il che significa che i costi normalmente non sono deducibili dalla base imponibile di un'imposta sul fatturato. Le autorità ungheresi non sono state in grado di spiegare come, in questo caso, la possibilità di dedurre i costi possa essere collegata all'obiettivo o alla natura dell'imposta sul fatturato. D'altro canto, la possibilità di deduzione è offerta solo alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013. Non si tratta di una norma generale di deduzione e tale possibilità sembra essere arbitraria o quanto meno non sufficientemente coerente per far parte di un sistema di riferimento.

(56)

Secondo la Commissione, il sistema di riferimento per la tassazione del fatturato pubblicitario dovrebbe essere un'imposta sul fatturato pubblicitario conforme alle norme in materia di aiuti di Stato, in cui:

i fatturati pubblicitari siano soggetti alla stessa aliquota fiscale (unica),

non sia mantenuto o introdotto alcun altro elemento che fornisca un vantaggio selettivo a talune imprese.

4.1.3.2.    Deroga al sistema di riferimento

(57)

In una seconda fase occorre stabilire se la misura introduca deroghe al sistema di riferimento a favore di talune imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto della finalità intrinseca del sistema di riferimento.

(58)

La struttura ad aliquote progressive dell'imposta sulla pubblicità crea tra le imprese che svolgono attività di pubblicazione di annunci pubblicitari in Ungheria una differenziazione basata sull'entità della loro attività pubblicitaria, rispecchiata dal fatturato corrispondente.

(59)

In effetti, data la natura progressiva delle aliquote introdotte dalla legge, le imprese il cui fatturato rientra in scaglioni inferiori sono soggette a una tassazione considerevolmente più bassa rispetto alle imprese il cui fatturato rientra negli scaglioni superiori. Di conseguenza, le imprese con fatturato basso sono soggette sia ad aliquote marginali sia ad aliquote medie di imposta considerevolmente inferiori rispetto alle imprese con livelli di fatturato elevati, e quindi a una tassazione decisamente inferiore delle stesse attività. In particolare, la Commissione evidenzia che per le imprese con fatturati pubblicitari più elevati la tassazione del fatturato che rientra negli scaglioni più alti (30 %/40 %/50 %) è eccezionalmente alta e determina quindi un trattamento notevolmente differenziato.

(60)

Inoltre, i dati sui pagamenti degli acconti d'imposta presentati dalle autorità ungheresi il 17 febbraio 2015 mostrano che le aliquote fiscali del 30 % e del 40 %/50 %, applicabili ai fatturati pubblicitari che rientrano nei due scaglioni più alti, sono state effettivamente applicate nel 2014 solo a un'impresa che ha versato circa l'80 % dei proventi totali degli acconti d'imposta incassati dallo Stato ungherese. Tali dati dimostrano gli effetti concreti del trattamento differenziato delle imprese ai sensi della legge, nonché la natura selettiva delle aliquote progressive previste.

(61)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge costituisce una deroga al sistema di riferimento in quanto impone a tutti gli operatori che pubblicano annunci pubblicitari in Ungheria un'imposta sulla pubblicità che favorisce le imprese con un fatturato più basso.

(62)

La Commissione ritiene inoltre che la possibilità concessa alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 di dedurre dalla base imponibile del 2014 le perdite precedenti riportate ai fini dell'imposta sulle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche costituisca una deroga al sistema di riferimento, ossia dalla norma generale che prevede la tassazione degli operatori in base al fatturato degli annunci pubblicitari. L'imposta si basa sulla tassazione del fatturato in contrapposizione alla tassazione basata sugli utili, il che significa che i costi normalmente non sono deducibili dalla base imponibile di un'imposta sul fatturato.

(63)

In particolare, la restrizione della deduzione delle perdite alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 differenzia tra, da un lato, le imprese che avevano perdite riportate e non avevano realizzato utili nel 2013 e, dall'altro, le imprese che avevano realizzato utili nel 2013 ma avrebbero potuto avere perdite riportate da esercizi fiscali precedenti. Inoltre, la disposizione non limita le perdite compensabili con l'imposta sulla pubblicità dovuta a quelle subite nel 2013, ma consente a un'impresa che non ha realizzato utili nel 2013 di usare anche le perdite riportate da esercizi precedenti. La Commissione ritiene altresì che la deduzione delle perdite preesistenti alla data di adozione della legge relativa all'imposta sulla pubblicità comporti selettività poiché, consentendo tale deduzione, si potrebbero favorire talune imprese con considerevoli perdite riportate.

(64)

La Commissione ritiene che le disposizioni della legge che consentono, alle condizioni previste dalla stessa, la deduzione delle perdite riportate costituiscano un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile rispetto all'obiettivo dell'imposta sulla pubblicità ungherese.

(65)

La Commissione è pertanto dell'opinione che le misure debbano ritenersi a prima vista selettive.

4.1.3.3.    Giustificazione inerente la natura e la struttura generale del sistema fiscale

(66)

Una misura in deroga al sistema di riferimento non è selettiva se è giustificata alla luce della natura o della struttura generale di tale sistema. Ciò avviene quando il trattamento selettivo è il risultato dei meccanismi intrinseci necessari al funzionamento e all'efficacia del sistema (14). È responsabilità dello Stato membro fornire tale giustificazione

Progressività delle aliquote

(67)

Le autorità ungheresi sostengono che il fatturato e le dimensioni di un'impresa ne rispecchiano la capacità contributiva, pertanto un'impresa con un fatturato pubblicitario elevato ha una capacità contributiva maggiore rispetto a un'impresa con un fatturato pubblicitario inferiore. La Commissione ritiene che le informazioni fornite dall'Ungheria non hanno stabilito né che il fatturato di un gruppo di imprese è un buon indicatore della sua capacità contributiva né che l'andamento progressivo dell'imposta sia giustificato dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.

(68)

È una conseguenza naturale delle imposte sul fatturato (ad aliquota unica) che un'impresa con un fatturato più alto paghi più tasse. Contrariamente alle imposte basate sugli utili (15), un'imposta sul fatturato non è concepita per tener conto — ed effettivamente non tiene conto — di nessuno dei costi sostenuti per generare tale fatturato. Pertanto, in assenza di specifiche prove contrarie, il livello del fatturato generato non può essere automaticamente considerato indicativo della capacità contributiva dell'impresa. L'Ungheria non ha dimostrato l'esistenza della presunta correlazione tra fatturato e capacità contributiva, né detta correlazione sarebbe correttamente rispecchiata nell'andamento progressivo (dallo 0 % al 50 % del fatturato) dell'imposta sulla pubblicità.

(69)

La Commissione ritiene che aliquote progressive per imposte sul fatturato possano essere giustificate solo se l'obiettivo specifico perseguito dall'imposta le richiede. Imposte progressive sul fatturato potrebbero essere giustificate, per esempio, nel caso in cui le esternalità create dall'attività a cui si riferisce l'imposta aumentino anch'esse progressivamente, ossia più che proporzionalmente, in rapporto al fatturato. Tuttavia, l'Ungheria non ha fornito alcuna giustificazione per la progressività dell'imposta relativa a possibili esternalità create dagli annunci pubblicitari.

Deduzione delle perdite riportate

(70)

Per quanto concerne la deduzione delle perdite riportate per le imprese che non hanno realizzato utili nel 2013, essa non può essere giustificata come misura volta a evitare l'evasione fiscale e l'elusione degli adempimenti fiscali. La misura introduce una distinzione arbitraria tra due gruppi di imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile. Poiché si tratta di una distinzione arbitraria e non in linea con la natura di un'imposta sul fatturato, come descritto nei considerando 62 e 63, non può essere ritenuta una norma antiabuso coerente, tale da giustificare un trattamento differenziato.

Conclusioni sulla giustificazione

(71)

La Commissione ritiene quindi che la capacità contributiva non possa essere utilizzata come principio guida per l'imposta sul fatturato pubblicitario ungherese. Di conseguenza, la Commissione non ritiene che le misure siano giustificate dalla natura e dal regime generale del sistema fiscale. Pertanto, le misure conferiscono un vantaggio selettivo a favore delle imprese pubblicitarie con un livello di fatturato inferiore (e dunque delle imprese più piccole) e delle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 e che potrebbero dedurre le perdite riportate dalla base imponibile del 2014.

4.1.4.   POTENZIALE DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E INCIDENZA SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI

(72)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura costituisce aiuto di Stato quando falsa o minaccia di falsare la concorrenza o incide sugli scambi tra Stati membri.

(73)

Le misure si applicano a tutte le imprese il cui fatturato è generato dalla pubblicazione di annunci pubblicitari in Ungheria. Il mercato pubblicitario ungherese è aperto alla concorrenza e caratterizzato dalla presenza di operatori di altri Stati membri, pertanto ogni aiuto a favore di taluni operatori pubblicitari è in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri. Di fatto, le misure incidono sulla concorrenza delle imprese soggette all'imposta. Le misure riducono gli oneri fiscali che le imprese con bassi livelli di fatturato e le imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 sarebbero state tenute a versare se fossero state soggette alla stessa imposta sulla pubblicità applicata alle imprese con alti livelli di fatturato e/o alle imprese che hanno realizzato utili nel 2013. Pertanto, l'aiuto concesso attraverso tali misure costituisce un aiuto al funzionamento in quanto riduce gli oneri che le imprese avrebbero di norma dovuto sostenere nell'ambito della loro gestione quotidiana o dello svolgimento delle loro normali attività. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia gli aiuti al funzionamento falsano la concorrenza (16); pertanto si deve ritenere che ogni aiuto concesso a tali imprese falsi o minacci di falsare la concorrenza rafforzando la loro posizione finanziaria sul mercato pubblicitario ungherese. Di conseguenza, le misure falsano o minacciano di falsare la concorrenza e incidono sugli scambi tra Stati membri.

4.1.5.   CONCLUSIONI

(74)

Essendo presenti tutte le condizioni stabilite dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione conclude che l'imposta sulla pubblicità, che prevede l'introduzione di una struttura ad aliquote d'imposta progressive e la deduzione delle perdite riportate dalla base imponibile del 2014 limitatamente alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013, costituisca aiuto di Stato ai sensi della suddetta disposizione.

4.2.   COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO CON IL MERCATO INTERNO

(75)

Gli aiuti di Stato sono compatibili con il mercato interno a condizione che rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato (17) e possono considerarsi compatibili con il mercato interno se la Commissione ritiene che essi rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato (18). Tuttavia, spetta allo Stato membro che concede l'aiuto dimostrare che l'aiuto concesso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato (19).

(76)

La Commissione rileva che le autorità ungheresi non hanno fornito alcuna argomentazione in base alla quale le misure possano essere considerate compatibili con il mercato interno e che l'Ungheria non ha avanzato osservazioni atte a fugare i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento relativamente alla compatibilità delle misure. La Commissione ritiene che non si applichi nessuna delle eccezioni previste dalle disposizioni del trattato sopracitate, in quanto le misure non sembrano finalizzate a conseguire nessuno degli obiettivi elencati in tali disposizioni.

(77)

Di conseguenza, le misure non possono essere dichiarate compatibili con il mercato interno.

4.3.   IMPATTO SULLA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO DELLA MODIFICA DEL 2015 ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

(78)

L'applicazione dell'imposta sulla pubblicità introdotta dalla legge XXII del 2014 — come descritto nella decisione di avvio del procedimento — è stata interrotta a decorrere dalla data della decisione della Commissione relativa all'avvio di un'indagine formale e all'emissione di un'ingiunzione di sospensione. Tuttavia, l'imposta sulla pubblicità del 2014 è stata modificata dalle autorità ungheresi nel giugno 2015, senza notifica preventiva alla Commissione e/o approvazione da parte di quest'ultima, pertanto l'imposta ha continuato a essere applicata in versione modificata. La Commissione ritiene che la versione modificata dell'imposta sulla pubblicità sia basata sugli stessi principi dell'imposta iniziale e che contenga — almeno in una certa misura — le stesse caratteristiche descritte nella decisione di avvio del procedimento che hanno indotto la Commissione ad aprire un'indagine formale. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la versione modificata dell'imposta sulla pubblicità rientri nell'ambito di applicazione della decisione di avvio del procedimento. Nella presente sezione, la Commissione valuta se — e in che misura — la versione modificata dell'imposta risolve i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento rispetto all'imposta sulla pubblicità iniziale.

(79)

Sebbene la modifica del 2015 risponda ad alcuni dei dubbi sotto il profilo degli aiuti di Stato formulati dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, non li risolve tutti completamente.

(80)

In primo luogo, la nuova struttura delle aliquote d'imposta fornisce ancora un'esenzione alle imprese (gruppi) con fatturato inferiore a 100 milioni di HUF, circa 325 000 EUR (aliquota applicata: 0 %) mentre le altre verseranno il 5,3 % per la quota di fatturato al di sopra di 100 milioni di HUF. In pratica ciò significa un mantenimento della progressività nella tassazione delle imprese con un fatturato pubblicitario superiore alla soglia.

(81)

La nuova soglia, al di sotto della quale si applica l'aliquota dello 0 % (100 milioni di HUF), è inferiore a quella al di sotto della quale si applicava l'aliquota d'imposta dello 0 % ai sensi della vecchia legislazione (che era di 500 milioni di HUF). Tuttavia, determina una mancata riscossione di imposte di circa 17 000 EUR all'anno (5,3 % × 325 000 EUR).

(82)

La Commissione ha fornito all'Ungheria l'opportunità di giustificare l'applicazione di un'aliquota d'imposta dello 0 % ai fatturati pubblicitari inferiori a 100 milioni di HUF in base alla logica del sistema fiscale (ossia l'onere amministrativo). Tuttavia, l'Ungheria non ha addotto argomentazioni atte a dimostrare che il costo della riscossione delle imposte (onere amministrativo) supererebbe gli importi incassati per le imposte (fino a un massimo di 17 000 EUR circa di imposte all'anno).

(83)

Secondo, la modifica introduce un'applicazione opzionale retroattiva all'entrata in vigore dell'imposta nel 2014: per il passato, i contribuenti possono scegliere di applicare il nuovo o il vecchio sistema.

(84)

In pratica, ciò significa che le imprese che in passato erano soggette all'aliquota d'imposta dello 0 % e dell'1 % non saranno tassate retroattivamente all'aliquota del 5,3 %, essendo improbabile che scelgano di pagare più tasse. Pertanto, l'effetto retroattivo opzionale dell'imposta modificata consente alle imprese di eludere il pagamento dell'imposta secondo il nuovo sistema e conferisce un vantaggio economico a chi decide di non optare per l'aliquota del 5,3 %.

(85)

Terzo, la deduzione dalla base imponibile del 2014 delle perdite riportate passate, limitata alle società che non hanno realizzato utili nel 2013 resta invariata. Pertanto, il regime modificato non risponde ai dubbi sotto il profilo degli aiuti di Stato formulati nella decisione di avvio del procedimento, che quindi permangono.

(86)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che le modifiche del 2015 alla legge relativa all'imposta sulla pubblicità rispondano solo in parte ai dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento relativa alla legge relativa all'imposta sulla pubblicità del 2014. In effetti, la legge modificata prevede gli stessi elementi che la Commissione riteneva costituissero un aiuto di Stato nel regime precedente. Sebbene il numero di aliquote e scaglioni applicabili sia stato ridotto da 6 a 2 e l'aliquota più alta sia stata notevolmente ridotta dal 50 % al 5,3 %, l'imposta è rimasta progressiva, la sua progressività è rimasta ingiustificata e la deduzione delle perdite riportate continua a essere applicata come prima. La presente valutazione è valida per il futuro ma anche per il passato, vale a dire dall'entrata in vigore della legge modificata il 5 luglio 2015 ed eventualmente con effetto retroattivo all'entrata in vigore della legge nel 2014.

(87)

Pertanto, le modifiche del 2015 all'imposta sulla pubblicità non influiscono sulla conclusione della Commissione che l'imposta sulla pubblicità costituisca ancora un aiuto di Stato illegale e incompatibile.

4.4.   RECUPERO DELL'AIUTO

(88)

Come già indicato nel considerando 78, la Commissione ritiene che la decisione di avvio del procedimento riguardi anche il regime modificato. Pertanto, la presente decisione riguarda la legge relativa all'imposta così come in vigore alla data della decisione di avvio del procedimento, ossia il 12 marzo 2015, nonché le sue modifiche del 5 giugno 2015.

(89)

Le misure non sono state notificate, né dichiarate compatibili con il mercato interno da parte della Commissione. Tali misure costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589. Poiché tali misure sono state poste in essere in violazione dell'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, esse costituiscono altresì aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 2015/1589.

(90)

L'aver riscontrato che la misura si configura come aiuto di Stato illegale e incompatibile implica la necessità di recuperare l'aiuto dai suoi beneficiari ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589.

(91)

Per quanto riguarda la progressività dell'aliquota d'imposta, il recupero dell'aiuto richiede all'Ungheria parità di trattamento per tutte le imprese, come se fossero soggette a un'unica aliquota d'imposta. La Commissione automaticamente ritiene che l'aliquota fissa debba essere il 5,3 % come stabilito dall'Ungheria nella versione modificata dell'imposta a meno che l'Ungheria decida, entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione, di fissare un'aliquota d'imposta unica applicabile retroattivamente a tutte le imprese per l'intero periodo di applicazione dell'imposta sulla pubblicità (versione originale e modificata) o di abolire l'imposta sulla pubblicità con effetto retroattivo dalla data della sua entrata in vigore.

(92)

Per quanto riguarda l'aiuto concesso alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013, derivante dalla deduzione delle perdite riportate, l'Ungheria è tenuta a recuperare la differenza tra l'imposta dovuta per l'applicazione dell'aliquota d'imposta fissa all'intero fatturato pubblicitario delle imprese soggette all'imposta senza alcuna deduzione delle perdite, e l'imposta effettivamente versata. Tale differenza corrisponde all'imposta elusa grazie alla deduzione.

(93)

Come indicato al considerando 56, il sistema di riferimento per la tassazione del fatturato pubblicitario dovrebbe essere un'imposta in cui:

tutti i fatturati pubblicitari siano soggetti all'imposta (nessuna opzionalità), senza la deduzione di alcuna perdita riportata,

i fatturati siano soggetti alla stessa aliquota fiscale (unica); tale aliquota unica è fissata automaticamente al 5,3 %,

non sia mantenuto o introdotto alcun altro elemento che fornisca un vantaggio selettivo a talune imprese.

(94)

Per quanto riguarda il recupero, ciò significa che per il periodo tra l'entrata in vigore dell'imposta sulla pubblicità nel 2014 e la data della sua abolizione o sostituzione con un regime pienamente conforme alle norme in materia di aiuti di Stato, l'importo dell'aiuto ricevuto dalle imprese con fatturato pubblicitario andrebbe calcolato come differenza tra:

da un lato, l'importo dell'imposta (1) che l'impresa avrebbe dovuto pagare in applicazione del sistema di riferimento, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato (con un'aliquota d'imposta unica fissata automaticamente al 5,3 % dell'intero fatturato pubblicitario senza la deduzione di alcuna perdita riportata),

dall'altro, l'importo dell'imposta (2) che l'impresa era tenuta a pagare o aveva già versato.

(95)

Laddove la differenza tra l'importo dell'imposta (1) e l'importo dell'imposta (2) sia positiva, andrebbe recuperato l'importo dell'aiuto comprensivo di interessi di recupero dalla data in cui era dovuta l'imposta.

(96)

Non sarebbe necessario alcun recupero qualora l'Ungheria abolisca il sistema fiscale con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore dell'imposta sulla pubblicità nel 2014. Ciò non precluderebbe all'Ungheria di introdurre in futuro, per esempio dal 2017, un sistema fiscale non progressivo e che non operi distinzioni tra gli operatori economici soggetti all'imposta.

5.   CONCLUSIONE

(97)

La Commissione ritiene che l'Ungheria abbia illegalmente concesso l'aiuto in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(98)

L'Ungheria è tenuta ad abolire il regime di aiuti illegale o a sostituirlo con un nuovo regime conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.

(99)

L'Ungheria è tenuta a procedere al recupero degli aiuti.

(100)

Tuttavia, la Commissione osserva che il vantaggio fiscale, ossia il risparmio dell'imposta, derivante dall'applicazione della soglia di 100 milioni di HUF potrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (20) (in appresso, «regolamento “de minimis”»). Il massimale che un gruppo di imprese può ricevere è di 200 000 EUR nell'arco di tre anni, tenendo conto di tutti gli aiuti «de minimis». Per conformarsi con le norme «de minimis», devono risultare soddisfatte tutte le altre condizioni previste dal regolamento in questione. Qualora il vantaggio derivante dall'esenzione sia conforme con le norme «de minimis», non costituirà aiuto di Stato illegale e incompatibile e non dovrà essere recuperato.

(101)

La presente decisione è adottata fatta salva la possibilità di condurre indagini sulla conformità delle misure con le libertà fondamentali stabilite dal trattato, in particolare la libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato concesso nel quadro della legge relativa all'imposta sulla pubblicità ungherese, anche dopo la sua modifica del 5 giugno 2015, mediante l'applicazione di un'imposta sul fatturato con aliquote progressive e la possibilità, per le imprese che non hanno realizzato utili nel 2013, di dedurre le perdite riportate dalla loro base imponibile del 2014, alla quale l'Ungheria ha illegalmente dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni del regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (21) o del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (22) a seconda di quale sia applicabile al momento della concessione dell'aiuto.

Articolo 3

L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2015/1588 o da qualunque altro regime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo di aiuti.

Articolo 4

1.   L'Ungheria procede al recupero dai beneficiari dell'aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1, come indicato ai considerando da 88 a 95.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (23) modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 (24).

4.   L'Ungheria annulla tutti i pagamenti in sospeso dell'aiuto a norma del regime di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

1.   Il recupero dell'aiuto concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   L'Ungheria attua la presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della stessa.

Articolo 6

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Ungheria trasmette le seguenti informazioni:

a)

l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto l'aiuto nel quadro del regime di cui all'articolo 1 e l'importo complessivo dell'aiuto ricevuto da ciascuno di essi nel quadro del regime;

b)

l'importo complessivo (capitale e interessi di recupero) che deve essere recuperato da ciascun beneficiario;

c)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

d)

i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

2.   L'Ungheria informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 7

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 136 del 24.4.2015, pag. 7.

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Causa C-83/98 P, Francia/Ladbroke Racing Ltd e Commissione, UE:C:2000:248 e UE:C:1999:577, punti da 48 a 51. Allo stesso modo, può costituire un aiuto di Stato una misura che conceda a talune imprese una riduzione d'imposta o un rinvio del pagamento del tributo normalmente dovuto, cfr. cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri, punto 46.

(5)  Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, UE:C:2001:598, punto 38.

(6)  Cfr. causa C-66/02, Italia/Commissione, UE:C:2005:768, punto 78; causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e altri, UE:C:2006:8, punto 132; causa C-522/13, Ministerio de Defensa e Navantia, UE:C:2014:2262, punti da 21 a 31. Cfr. altresì paragrafo 9 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

(7)  Cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, UE:C:2006:403 e UE:C:2006:216, punto 30 e causa C-387/92, Banco Exterior de España, UE:C:1994:100, punto 14.

(8)  Cfr., ad esempio, causa C-279/08 P, Commissione/Paesi Bassi (NOx), UE:C:2011:551; causa C-143/99 Adria-Wien Pipeline, UE:C:2001:598; cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri, UE:C:2011:550 e UE:C:2010:411; causa C-308/01, GIL Insurance, UE:C:2004:252 e UE:C:2003:481.

(9)  Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese.

(10)  Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, UE:C:2011:732.

(11)  Idem, punto 92.

(12)  Causa C-487/06 P, British Aggregates/Commissione, UE:C:2008:757, punti 85 e 89 e giurisprudenza succitata, e causa C-279/08 P, Commissione/Paesi Bassi (NOx), UE:C:2011:551, punto 51.

(13)  Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, UE:C:2011:732.

(14)  Cfr., ad esempio, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri, UE:C:2011:550 e UE:C:2010:411, punto 69.

(15)  Cfr. comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, paragrafo 24. La finalità ridistributiva che può giustificare un'aliquota d'imposta progressiva è esplicitamente dichiarata esclusivamente per quanto riguarda le imposte sugli utili o sul reddito (netto), non per quanto concerne le imposte sul fatturato.

(16)  Causa C-172/03, Heiser, UE:C:2005:130, punto 55. Cfr. altresì C-494/06 P, Commissione/Italia e Wam, UE:C:2009:272, punto 54 e giurisprudenza succitata e C-271/13 P, Rousse Industry/Commissione, UE:C:2014:175, punto 44. Cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere» e altri/Commissione, UE:C:2011:368, punto 136. Cfr. altresì causa C-156/98, Germania/Commissione, UE:C:2000:467, punto 30, e giurisprudenza succitata.

(17)  Le eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del TFUE riguardano quanto segue: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

(18)  Le eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE riguardano quanto segue: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune regioni, b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ed e) gli aiuti determinati con decisione del Consiglio.

(19)  Causa T-68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione, UE:T:2007:253, punto 34.

(20)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(23)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).


Rettifiche

25.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/50


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116 del 30 aprile 2016 )

Pagina 14, allegato I che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, titolo:

anziché:

«Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1»

leggasi:

«Antiparassitari — prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1».

Pagina 15, allegato I che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, punto 3, tabella, prima colonna, quarta riga:

anziché:

«Anidride carbonica»

leggasi:

«Biossido di carbonio».