ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 47

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
24 febbraio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/316 della Commissione, del 22 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/317 della Commissione, del 23 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/318 della Commissione, del 23 febbraio 2017, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la quinta gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

6

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

7

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/320 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, che autorizza la Francia a concludere un accordo con la Confederazione svizzera per quanto riguarda l'Aeroporto di Basilea-Mulhouse contenente disposizioni che derogano all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE

9

 

*

Decisione (PESC) 2017/321 del comitato politico e di sicurezza, del 21 febbraio 2017, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2016/940 (ATALANTA/1/2017)

11

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/322 della Commissione, del 22 febbraio 2017, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2017) 1129]

13

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/316 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE(GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

115,2

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

138,9

0

AR

128,1

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o galline, congelati

228,7

21

AR

191,8

34

BR

284,6

5

CL

222,6

23

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

407,9

0

BR

302,9

0

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

429,2

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o galline

194,6

28

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


24.2.2017   

IT

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L 47/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/317 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

75,4

MA

110,1

TR

100,5

ZZ

95,3

0707 00 05

MA

86,6

TR

190,3

ZZ

138,5

0709 91 00

EG

113,1

ZZ

113,1

0709 93 10

MA

55,4

TR

172,3

ZZ

113,9

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

43,6

IL

75,0

MA

50,0

TN

50,3

TR

73,1

ZA

196,8

ZZ

81,5

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

73,3

IL

129,0

JM

120,8

MA

102,0

TR

62,1

ZZ

97,4

0805 22 00

IL

120,6

MA

101,2

ZZ

110,9

0805 50 10

EG

82,4

TR

72,2

ZZ

77,3

0808 10 80

US

115,7

ZZ

115,7

0808 30 90

CL

175,7

CN

84,8

ZA

110,9

ZZ

123,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


24.2.2017   

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L 47/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/318 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2017

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la quinta gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute per la quinta gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quinta gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 21 febbraio 2017, non è fissato un prezzo minimo di vendita.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


DECISIONI

24.2.2017   

IT

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L 47/7


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/319 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2017

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio (2) sono autorizzati a esonerare dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale. Essi sono altresì autorizzati a concedere una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari supera il massimale che essi hanno fissato per l'applicazione della franchigia.

(2)

Con decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio (3) il Lussemburgo è stato autorizzato, come misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga»), a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR fino al 31 dicembre 2016.

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 settembre 2016, il Lussemburgo ha chiesto l'autorizzazione a prorogare la misura di deroga a decorrere dal 1o gennaio 2017 e, nel contempo, ad aumentare la soglia da 25 000 EUR a 30 000 EUR.

(4)

Con lettere del 4 ottobre 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Lussemburgo. Con lettera del 5 ottobre 2016 la Commissione ha comunicato al Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(5)

Secondo le informazioni comunicate dal Lussemburgo, altri 970 soggetti passivi potrebbero potenzialmente avvalersi della misura di deroga al fine di ridurre gli obblighi in materia di IVA di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. Diminuirebbe di conseguenza anche l'onere dell'amministrazione tributaria di riscuotere i tributi e di verificare le piccole imprese.

(6)

Dato che la misura di deroga comporta una riduzione degli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese, che saranno ancora autorizzate a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare il Lussemburgo ad applicare la soglia più elevata fino al 31 dicembre 2019.

(7)

Di norma, le deroghe sono concesse per un periodo limitato al fine di poter valutare se sono idonee ed efficaci. Inoltre, poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE riguardanti il regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che una direttiva che modifica dette disposizioni entri in vigore prima del 31 dicembre 2019. La misura di deroga dovrebbe pertanto essere limitata nel tempo ed essere accompagnata da una clausola di cessazione dell'efficacia.

(8)

Al fine di garantire che siano raggiunti gli obiettivi perseguiti dalla misura di deroga, in particolare quelli tesi a evitare effetti destabilizzanti e ad assicurare condizioni di parità, è opportuno che la presente decisione sia applicata a decorrere dal 1o gennaio 2017. Prevedendo un'applicazione retroattiva della misura di deroga, è rispettata la legittima aspettativa degli interessati, in quanto la misura di deroga non viola i diritti e gli obblighi degli operatori economici o degli individui.

(9)

Secondo le informazioni fornite dal Lussemburgo, l'aumento della soglia avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito riscosso nella fase del consumo finale.

(10)

La misura di deroga è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) — Uno «Small Business Act» per l'Europa, del 25 giugno 2008.

(11)

La misura di deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto il Lussemburgo effettuerà il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (4).

(12)

La decisione di esecuzione 2013/677/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2013/677/UE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Lussemburgo è autorizzato a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese, se questa data è anteriore.»

Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza il Granducato di Lussemburgo ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 33).

(4)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).


24.2.2017   

IT

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L 47/9


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/320 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2017

che autorizza la Francia a concludere un accordo con la Confederazione svizzera per quanto riguarda l'Aeroporto di Basilea-Mulhouse contenente disposizioni che derogano all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1) in particolare l'articolo 396, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, in merito al suo ambito di applicazione territoriale, il sistema dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è, in linea di principio, applicabile nel territorio di uno Stato membro.

(2)

Con lettera protocollata presso la Commissione il 24 settembre 2015, la Francia ha chiesto l'autorizzazione a concludere un accordo con la Confederazione svizzera («Svizzera») relativo all'Aeroporto di Basilea-Mulhouse («Aeroporto») che include disposizioni che derogano alla direttiva 2006/112/CE.

(3)

A norma dell'articolo 396, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 24 ottobre 2016, della domanda presentata dalla Francia. Con lettera del 25 ottobre 2016, la Commissione ha comunicato alla Francia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(4)

L'aeroporto è interamente situato all'interno dell'Unione. Tuttavia, la convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all'esercizio dell'Aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim («convezione») istituisce un particolare settore doganale svizzero in una zona delimitata dell'aeroporto in cui le autorità svizzere sono autorizzate a esercitare controlli su merci e passeggeri in partenza da, o a destinazione della, Svizzera. È stato altresì previsto nella convenzione che sarebbe stato concluso un accordo separato tra i rispettivi paesi riguardante, tra l'altro, le norme fiscali per tale settore.

(5)

Sono sorti problemi relativamente al settore doganale svizzero, in particolare per quanto riguarda il controllo dell'applicazione delle norme dell'Unione in materia di IVA da parte delle imprese stabilite in tale settore.

(6)

Nel 2015 la Francia e la Svizzera hanno convenuto di concludere un accordo internazionale a norma del quale il settore doganale svizzero sarebbe considerato come territorio svizzero ai fini dell'IVA. Poiché ciò derogherebbe alla direttiva 2006/112/CE, è richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 396 di tale direttiva.

(7)

La Francia garantisce che la deroga non avrà incidenza sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata a concludere un accordo con la Svizzera per quanto riguarda l'aeroporto di Basilea-Mulhouse che prevede,in deroga alla direttiva 2006/112/CE, che il settore doganale svizzero dell'aeroporto, definito ai sensi dell'articolo 8 della convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all'esercizio dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim, non debba essere trattato come parte del territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 5 di tale direttiva.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


24.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/11


DECISIONE (PESC) 2017/321 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 21 febbraio 2017

relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2016/940 (ATALANTA/1/2017)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell'UE»).

(2)

Il 9 giugno 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/940 (2), con la quale il contrammiraglio René LUYCKX è stato nominato comandante della forza dell'UE.

(3)

Il comandante dell'operazione UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Rafael FERNÁNDEZ-PINTADO MUÑOZ-ROJAS quale nuovo comandante per succedere al contrammiraglio René LUYCKX della forza dell'UE a decorrere dal 24 febbraio 2017.

(4)

Il 19 gennaio 2017 il comitato militare dell'UE ha sostenuto tale raccomandazione.

(5)

È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2016/940.

(6)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio Rafael FERNÁNDEZ-PINTADO MUÑOZ-ROJAS è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 24 febbraio 2017.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2016/940 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 febbraio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2017

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  Decisione (PESC) 2016/940 del comitato politico e di sicurezza, del 9 giugno 2016, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2016/395 (ATALANTA/3/2016) (GU L 155 del 14.6.2016, pag. 27).


24.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/322 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2017

relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

[notificata con il numero C(2017) 1129]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3), in particolare gli articoli dal 4 al 7,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

È attualmente in vigore un dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione europea di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («il dazio esteso») in seguito all'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 («il regolamento di estensione») del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»).

(2)

A norma dell'articolo 3 del regolamento di estensione è conferito alla Commissione europea («la Commissione») il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

(3)

Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 («il regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico.

(4)

Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»).

(5)

Conformemente al disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati (4).

(6)

La più recente decisione di esecuzione della Commissione concernente le esenzioni, a norma del regolamento di esenzione, è stata adottata il 15 dicembre 2015 (5).

1.   DOMANDE DI ESENZIONE

(7)

La Commissione ha ricevuto dai soggetti elencati nelle tabelle da 1 a 3 in appresso domande di esenzione corredate di tutte le informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.

(8)

A tali soggetti è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle domande.

(9)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute da tali soggetti, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti è stato sospeso a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto le loro domande.

2.   AUTORIZZAZIONE DELLE ESENZIONI

(10)

L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 1 è concluso.

Tabella 1

Codice addizionale TARIC

Nome

Indirizzo

B963

PANEX DINAMIC d.o.o.

Dr. Tome Bratkovića 1, HR-40000 Čakovec, Croazia

C001

CICLI EUROPA s.r.l.

34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL), Italia

C002

OLYMPIQUE SARL

ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy, Francia

C021

Kuisle & Kuisle GmbH

Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten, Germania

B960

In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô Águeda, Portogallo

C053

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec

Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, Polonia

(11)

Durante l'esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore totale delle parti delle biciclette assemblate da tali soggetti.

(12)

Di conseguenza, le operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

(13)

Per questo motivo e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, i soggetti elencati nella tabella 1 dovrebbero essere esentati dal pagamento del dazio esteso.

(14)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, gli effetti delle esenzioni dovrebbero iniziare a decorrere dalla data di ricezione delle domande; a partire dalla stessa data le loro obbligazioni doganali riguardo al dazio esteso dovrebbero inoltre essere considerate nulle.

(15)

Tali soggetti sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle domande ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

(16)

Poiché le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il rispettivo nome e indirizzo, è opportuno che i soggetti esentati notifichino immediatamente alla Commissione (6) ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).

(17)

In tal caso è auspicabile che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto.

3.   AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI

(18)

I soggetti esentati elencati nella tabella 2 hanno notificato alla Commissione le modifiche apportate ai rispettivi dati (nome, forma giuridica o indirizzo). Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono in alcun modo sulle operazioni di assemblaggio rispetto alle condizioni per l'esenzione stabilite nel regolamento di esenzione.

(19)

Sebbene l'esenzione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, resti inalterata, è opportuno aggiornare i dati relativi a tali soggetti.

Tabella 2

Codice addizionale TARIC

Dati precedenti

Modifica

A662

Credat Industries a.s.,

V. Palkovicha 19

SK-946 03 Kolárovo, Slovacchia

L'indirizzo della società è stato modificato come segue:

«Priemyselný areál 3415

SK-946 03 Kolárovo, Slovacchia»

A247

AT Zweirad GmbH,

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germania

L'indirizzo della società è stato modificato come segue:

«Zur Steinkuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germania»

A995

Planet X Ltd,

Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham GB-S60 1FD, Regno Unito

L'indirizzo della società è stato modificato come segue:

«Unit 38-41, Aldwarke Wharfe Business Park, Waddington Way, Rotherham, South Yorkshire GB-S65 3SH, Regno Unito»

A542

Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada,

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Polonia

Il nome e la forma giuridica della società sono stati modificati come segue:

«Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada Sp. z o.o.»

8983

Mara Cicli SRL,

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio (VA), Italia

Il nome, la forma giuridica e l'indirizzo della società sono stati modificati come segue:

«Mandelli SpA

Via Tommaso Grossi 5, IT-20841 Carate Brianza (MB), Italia»

A605

Bohemia Bike a.s.,

Okružní 697, CZ-370 01 České Budějovice, Repubblica ceca

L'indirizzo della società è stato modificato come segue:

«Na Pankráci 1724/129 Nusle

CZ-140 00 Praha 4,

Repubblica ceca»

4.   SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

(20)

L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 3 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, è sospeso il pagamento da parte di tali soggetti del dazio esteso.

(21)

Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 3 con il rispettivo nome e indirizzo, è opportuno che tali soggetti notifichino immediatamente alla Commissione (7) ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).

(22)

In tal caso è auspicabile che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto.

Tabella 3

Codice addizionale TARIC

Nome

Indirizzo

C003

Interbike Spółka z o.o.

ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polonia

C049

Cycles Sport North Ltd

363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8AS, Regno Unito

C170

Hermann Hartje KG

Deichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Germania

C102

Uno Bike B.V.

Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Paesi Bassi

C128

VELOSPRINT S

Trnavská 40, SK-949 01 Nitra, Slovacchia

C169

Pelago MFG oy

Tyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finlandia

C202

VANMOOF B.V.

Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

Articolo 2

I soggetti elencati nella tabella 1 in appresso sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (8), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza».

Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo.

I soggetti esentati notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.

Tabella 1

Soggetti esentati

Codice addizionale TARIC

Nome

Indirizzo

Data di decorrenza

B960

In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô Águeda, Portogallo

2.5.2014

B963

PANEX DINAMIC d.o.o.

Dr. Tome Bratkovića 1, HR-40000 Čakovec, Croazia

13.8.2014

C002

OLYMPIQUE SARL

ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy, Francia

28.10.2014

C001

CICLI EUROPA s.r.l.

34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL), Italia

10.11.2014

C021

Kuisle & Kuisle GmbH

Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten, Germania

17.2.2015

C053

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec

Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, Polonia

1.7.2015

Articolo 3

I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati elencati nella tabella 2 in appresso sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Tali modifiche decorrono a partire dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza».

I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti ai soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.

Tabella 2

Soggetti esentati per i quali sono aggiornati i dati

Codice addizionale TARIC

Dati precedenti

Nuovi dati

Data di decorrenza

A662

Credat Industries a.s.,

V. Palkovicha 19,

SK-946 03 Kolárovo, Slovacchia

Credat Industries a.s.,

Priemyselný areál 3415,

SK-946 03 Kolárovo, Slovacchia

21.3.2016

A247

AT Zweirad GmbH,

Boschstrasse 18,

DE-48341 Altenberge, Germania

AT Zweirad GmbH,

Zur Steinkuhle 2,

DE-48341 Altenberge, Germania

17.2.2016

A995

Planet X Ltd,

Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way,

Rotherham GB-S60 1FD, Regno Unito

Planet X Ltd,

Unit 38-41, Aldwarke Wharfe Business Park, Waddington Way, Rotherham, South Yorkshire GB-S65 3SH, Regno Unito

17.11.2016

8983

Mara Cicli SRL,

Via della Pergola 5,

IT-21052 Busto Arsizio (VA), Italia

Mandelli SpA,

Via Tommaso Grossi 5,

IT-20841 Carate Brianza (MB), Italia

1.1.2017

A605

Bohemia Bike a.s.,

Okružní 697,

CZ-370 01 České Budějovice, Repubblica ceca

Bohemia Bike a.s.,

Na Pankráci 1724/129 Nusle

CZ-140 00 Praha 4, Repubblica ceca

25.1.2017

A542

Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Polonia

Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Polonia

2.1.2017

Articolo 4

I soggetti elencati nella tabella 3 in appresso sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, decorre dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza».

Tali sospensioni si applicano soltanto ai soggetti sotto esame indicati in maniera specifica nella tabella 3 con il loro nome e indirizzo.

I soggetti sotto esame notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di sospensione.

Tabella 3

Soggetti sotto esame

Codice addizionale TARIC

Nome

Indirizzo

Data di decorrenza

C003

Interbike Spółka z o.o.

ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polonia

18.12.2014

C049

Cycles Sport North Ltd

363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8AS, Regno Unito

27.4.2015

C102

Uno Bike B.V.

Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Paesi Bassi

24.11.2015

C170

Hermann Hartje KG

Deichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Germania

29.9.2016

C128

VELOSPRINT S

Trnavská 40, SK-949 01 Nitra, Slovacchia

14.4.2016

C169

Pelago MFG oy

Tyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finlandia

23.9.2016

C202

VANMOOF B.V.

Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi

19.12.2016

Articolo 5

Gli Stati membri e i soggetti elencati agli articoli 2, 3 e 4 sono destinatari della presente decisione. Essa è anche pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2017

Per la Commissione

Cecilia MALMSTRÖM

Membro della Commissione


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(3)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(4)  GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16 e GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32, GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30.

(5)  GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30.

(6)  I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(7)  I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(8)  Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).