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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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23.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/310 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2017
recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi per il 2018
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita al fine di garantire che dati comparabili ed aggiornati, sia trasversali sia longitudinali, sul reddito nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale siano disponibili a livello nazionale e di Unione. |
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(2) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003, sono adottate ogni anno le misure di esecuzione per definire l'elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere per quell'anno nella componente trasversale di EU-SILC. Dovrebbero quindi essere adottate misure di esecuzione per precisare le variabili target secondarie e i loro codici identificativi per il modulo 2018 relativo alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato figura l'elenco delle variabili target secondarie e dei codici identificativi per il modulo 2018 relativo alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi, che costituiscono parte integrante della componente trasversale di EU-SILC.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
Le variabili target secondarie e i codici identificativi per il modulo 2018 relativo alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi, che costituiscono parte integrante della componente trasversale di EU-SILC, sono i seguenti:
1. Unità
Le variabili target riguardano diversi tipi di unità.
Le informazioni sul benessere e sui problemi abitativi devono essere fornite per ciascun componente attuale della famiglia o, se del caso, per tutti i rispondenti selezionati di 16 anni o più.
Le informazioni sulla deprivazione materiale devono essere fornite a livello di famiglia e si riferiscono alla famiglia nel suo insieme.
L'età corrisponde all'età alla fine del periodo di riferimento per il reddito.
2. Modalità di rilevazione dei dati
Per le variabili a livello di famiglia, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.
Per le variabili a livello individuale, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale di tutti i componenti attuali della famiglia di 16 anni o più o, se del caso, di ciascun rispondente selezionato.
Data la tipologia delle informazioni da raccogliere, per le variabili relative alla deprivazione materiale sono ammesse solo interviste personali (in via eccezionale sono possibili interviste proxy per le persone che siano temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere).
Le interviste proxy non sono ammesse per le variabili relative al benessere e ai problemi abitativi.
3. Periodo di riferimento
Le variabili target riguardano periodi di riferimento di tipo diverso:
il periodo di riferimento attuale per le variabili relative alla deprivazione materiale;
il periodo di riferimento attuale per le variabili relative al benessere, fatta eccezione per le cinque variabili relative al benessere emotivo e una variabile relativa alla solitudine che si riferiscono alle ultime quattro settimane;
tutta la vita per i problemi abitativi incontrati in passato.
4. Trasmissione dei dati
Le variabili target secondarie vanno trasmesse alla Commissione (Eurostat) nel file dei Dati sulle famiglie (H) e nel file dei Dati personali (P) dopo le variabili target primarie.
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Codice identificativo della variabile |
Variabile target |
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Deprivazione materiale |
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HS070 |
Possesso di un telefono (compreso un telefono cellulare) Sì No — non può permetterselo No — altro motivo |
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HS070_F |
Variabile compilata Variabile mancante |
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HS080 |
Possesso di un televisore a colori Sì No — non può permetterselo No — altro motivo |
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HS080_F |
Variabile compilata Variabile mancante |
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HS100 |
Possesso di una lavatrice Sì No — non può permetterselo No — altro motivo |
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HS100_F |
Variabile compilata Variabile mancante |
|
Benessere |
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PW010T |
Soddisfazione per la propria vita nel complesso Da 0 (Per nulla soddisfatto) a 10 (Pienamente soddisfatto) Non sa |
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PW010T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |
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PW240T |
Esclusione sociale percepita Da 0 (Per nulla escluso) a 10 (Totalmente escluso) Non sa |
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PW240T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |
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PW040T |
Aiuto materiale Sì No |
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PW040T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |
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PW110T |
Assistenza morale Sì No |
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PW110T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |
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PW030T |
Soddisfazione per la propria situazione finanziaria Da 0 (Per nulla soddisfatto) a 10 (Pienamente soddisfatto) Non sa |
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PW030T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |
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PW160T |
Soddisfazione per i propri rapporti personali Da 0 (Per nulla soddisfatto) a 10 (Pienamente soddisfatto) Non sa |
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PW160T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |
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PW120T |
Soddisfazione per il proprio uso del tempo (tempo libero disponibile) Da 0 (Per nulla soddisfatto) a 10 (Pienamente soddisfatto) Non sa |
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PW120T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |
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PW100T |
Soddisfazione per il proprio lavoro Da 0 (Per nulla soddisfatto) a 10 (Pienamente soddisfatto) Non sa |
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PW100T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PL031 non = 1, 2, 3 o 4) Non pertinente (PB010≠2018) |
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PW190T |
Fiducia negli altri Da 0 (Nessuna fiducia) a 10 (Piena fiducia) Non sa |
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PW190T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |
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PW230T |
Sensazione di solitudine Sempre Spesso A volte Raramente Mai Non sa |
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PW230T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |
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PW050T |
Estremamente nervoso Sempre Spesso A volte Raramente Mai Non sa |
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PW050T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |
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PW060T |
Giù di morale Sempre Spesso A volte Raramente Mai Non sa |
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PW060T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Rispondente non selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |
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PW070T |
Tranquillo e sereno Sempre Spesso A volte Raramente Mai Non sa |
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PW070T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |
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PW080T |
Scoraggiato o depresso Sempre Spesso A volte Raramente Mai Non sa |
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PW080T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |
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PW090T |
Felice Sempre Spesso A volte Raramente Mai Non sa |
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PW090T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |
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Problemi abitativi (FACOLTATIVO) |
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PHD01T |
Esperienza in passato di problemi abitativi (FACOLTATIVO) Sì, temporaneamente ospite presso amici o parenti Sì, soggiorno in alloggi temporanei o di emergenza Sì, soggiorno in un luogo non destinato ad abitazione permanente Sì, notti trascorse all'addiaccio o in spazi pubblici No |
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PHD01T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010≠2018) |
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PHD02T |
Durata della più recente esperienza di problemi abitativi (FACOLTATIVO) Durata |
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PHD02T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PHD01T = NO) Non pertinente (PB010≠2018) |
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PHD03T |
Motivo principale dei problemi abitativi incontrati in passato (FACOLTATIVO) Problemi di coppia o familiari Problemi di salute Disoccupazione Scadenza del contratto di locazione Inabitabilità dell'alloggio Nessuna disponibilità di un alloggio dopo un lungo soggiorno in un istituto Problemi finanziari/reddito insufficiente Altro |
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PHD03T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PHD01T = NO) Non pertinente (PB010≠2018) |
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PHD04T |
Altri motivi dei problemi abitativi incontrati in passato (FACOLTATIVO) Problemi di coppia o familiari Problemi di salute Disoccupazione Scadenza del contratto di locazione Inabitabilità dell'alloggio Nessuna disponibilità di un alloggio dopo un lungo soggiorno in un istituto Problemi finanziari/reddito insufficiente Altro Nessun altro motivo |
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PHD04T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PHD01T = NO) Non pertinente (PB010≠2018) |
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PHD05T |
Superamento dei problemi abitativi (FACOLTATIVO) Rapporti esistenti, nuovi o riallacciati con familiari o partner Problemi di salute affrontati Trovato lavoro Trasferimento in un alloggio sociale o privato sovvenzionato Altro Problemi abitativi non ancora superati |
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PHD05T_F |
Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PHD01T = NO) Non pertinente (PB010≠2018) |
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23.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/311 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2017
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
75,4 |
|
MA |
103,8 |
|
|
TN |
194,0 |
|
|
TR |
102,9 |
|
|
ZZ |
119,0 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
86,6 |
|
TR |
186,3 |
|
|
ZZ |
136,5 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
113,1 |
|
ZZ |
113,1 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
54,9 |
|
TR |
173,3 |
|
|
ZZ |
114,1 |
|
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
47,0 |
|
IL |
75,0 |
|
|
MA |
45,6 |
|
|
TN |
55,8 |
|
|
TR |
73,8 |
|
|
ZA |
196,8 |
|
|
ZZ |
82,3 |
|
|
0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00 |
EG |
88,5 |
|
IL |
133,7 |
|
|
JM |
120,8 |
|
|
MA |
102,4 |
|
|
TR |
87,0 |
|
|
ZZ |
106,5 |
|
|
0805 22 00 |
IL |
112,1 |
|
MA |
102,3 |
|
|
ZZ |
107,2 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
82,4 |
|
TR |
71,2 |
|
|
ZZ |
76,8 |
|
|
0808 10 80 |
CN |
128,2 |
|
US |
115,7 |
|
|
ZZ |
122,0 |
|
|
0808 30 90 |
CL |
160,8 |
|
CN |
84,8 |
|
|
ZA |
113,3 |
|
|
ZZ |
119,6 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
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23.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/12 |
DECISIONE (UE) 2017/312 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2017
relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica slovacca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo slovacco,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
|
(2) |
Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Vladimír BAJAN e del sig. Peter CHUDÍK. |
|
(3) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Radoslav ČUHA. |
|
(4) |
Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Ján FERENČÁK a membro del Comitato delle regioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
|
a) |
quali membri:
|
|
b) |
quali supplenti:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
E. BARTOLO
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
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23.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/14 |
DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA N. 2/2016/SC
del 2 giugno 2016
recante modifica della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC che istituisce un comitato per il meccanismo finanziario [2017/313]
IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo SEE»,
visto l'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,
visto il protocollo 38 quater sul meccanismo finanziario del SEE (2014-2021), inserito nell'accordo SEE dal suddetto accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,
visto l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021,
vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC, del 3 giugno 2004, che istituisce un comitato per il meccanismo finanziario,
vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 2/2015/SC, del 24 settembre 2015, che istituisce un comitato interinale per il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,
DECIDE:
Articolo 1
All'articolo 1 della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC, del 3 giugno 2004, la seconda frase del paragrafo 1 è sostituita dal seguente testo: «Il comitato garantisce la gestione del meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2004-2009, per il periodo 2009-2014 e per il 2014-2021».
Articolo 2
La presente decisione prende effetto alla data di entrata in vigore o alla data di applicazione provvisoria dell'atto giuridico che istituisce il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016.
Per il comitato permanente
Kurt JÄGER
Presidente
Kristinn F. ÁRNASON
Segretaria generale
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23.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/16 |
DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA N. 3/2016/SC
del 2 giugno 2016
che amplia i compiti dell'ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese [2017/314]
IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo SEE»,
vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2004/SC, del 5 febbraio 2004, che istituisce un ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese,
visto l'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,
visto il protocollo 38 quater sul meccanismo finanziario del SEE (2014-2021), inserito nell'accordo SEE dal suddetto accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,
visto l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021,
rammentando che l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2004/SC conferisce all'ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e per il meccanismo finanziario norvegese solo il mandato di gestire i meccanismi finanziari per il periodo 2004-2009 e che l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 6/2010/SC, del 9 dicembre 2010, proroga il mandato del suddetto ufficio solo per la gestione dei meccanismi finanziari per il periodo 2009-2014,
considerando l'esigenza di affidare a un segretariato la gestione dei meccanismi finanziari del SEE e della Norvegia per il periodo 2014-2021,
DECIDE:
Articolo 1
1. All'ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e per il meccanismo finanziario norvegese, istituito mediante decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2004/SC, viene assegnato l'ulteriore ruolo di segretariato per la gestione del meccanismo finanziario del SEE e del meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021.
2. Per quanto riguarda il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, l'ufficio riferisce al comitato per il meccanismo finanziario del SEE.
3. Per quanto riguarda il meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, l'ufficio riferisce al ministero norvegese per gli Affari esteri.
Articolo 2
La presente decisione prende effetto alla data di entrata in vigore o alla data di applicazione provvisoria dell'atto giuridico che istituisce il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016.
Per il comitato permanente
Kurt JÄGER
Presidente
Kristinn F. ÁRNASON
Segretaria generale
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23.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/18 |
DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA N. 5/2016/SC
del 22 settembre 2016
relativa al controllo dei programmi e dei progetti nell'ambito del meccanismo finanziario (2014-2021) [2017/315]
IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo SEE»,
visto l'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,
visto il protocollo 38 quater sul meccanismo finanziario del SEE (2014-2021), inserito nell'accordo SEE dal suddetto accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,
visto l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021,
vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 2/2016/SC, del 2 giugno 2016, recante modifica della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC, del 3 giugno 2004, che istituisce un comitato per il meccanismo finanziario,
vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 3/2016/SC, del 2 giugno 2016, che amplia i compiti dell'ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese,
vista la decisione del comitato «ESA/Corte» n. 5/2002, del 23 ottobre 2002, relativa al mandato dell'organo contabile dell'EFTA («a tre»),
DECIDE:
Articolo 1
L'organo contabile funge da autorità suprema per il controllo dei programmi e dei progetti nell'ambito del meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021 (in appresso «meccanismo finanziario del SEE»). Tale controllo si applica ai programmi e ai progetti negli Stati beneficiari, alla loro gestione da parte degli Stati beneficiari e all'attuazione del meccanismo finanziario del SEE. L'organo contabile può altresì controllare l'ufficio per il meccanismo finanziario per quanto concerne il meccanismo finanziario del SEE.
Articolo 2
L'organo contabile è composto da cittadini degli Stati EFTA parti dell'accordo SEE, preferibilmente membri delle supreme istituzioni di controllo dei conti degli Stati EFTA. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza. Un funzionario EFTA non può essere nominato revisore prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla fine del suo mandato in una qualsiasi delle istituzioni EFTA.
Articolo 3
I membri dell'organo contabile che procedono a controlli a norma dell'articolo 1 sono le stesse persone nominate nelle decisioni del comitato «ESA/Corte» n. 9, 10 e 11, del 12 dicembre 2013, relative alla nomina dei membri dell'organo contabile dell'EFTA («a tre»). Alla scadenza del loro mandato i membri dell'organo contabile che procedono a controlli a norma dell'articolo 1 sono le stesse persone nominate con decisione del comitato «ESA/Corte».
Articolo 4
I membri dell'organo contabile esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.
Articolo 5
I membri dell'organo contabile collaborano strettamente con la/e persona/e cui sono affidati controlli corrispondenti nell'ambito del meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, nelle attività relative a entrambi i meccanismi finanziari.
Articolo 6
Il costo dei controlli adeguati e proporzionali di cui all'articolo 1 è finanziato dal bilancio amministrativo del meccanismo finanziario del SEE. Il comitato permanente stabilisce l'importo da concedere a tal fine basandosi su una proposta di bilancio formulata dall'organo contabile e su una raccomandazione del comitato per il meccanismo finanziario.
Articolo 7
L'organo contabile può valersi dell'assistenza di esperti esterni. Gli esperti esterni devono soddisfare gli stessi requisiti di indipendenza dei membri dell'organo contabile e sono soggetti al loro stesso obbligo di cooperazione di cui all'articolo 5.
Articolo 8
L'organo contabile informa il comitato per il meccanismo finanziario e riferisce al comitato permanente degli Stati EFTA in merito al controllo di cui all'articolo 1. Può presentare proposte di azione.
Articolo 9
L'organo contabile propone il proprio mandato per i controlli di cui all'articolo 1 e lo presenta per l'adozione al comitato permanente degli Stati EFTA, previa consultazione del comitato per il meccanismo finanziario.
Articolo 10
La presente decisione ha effetto immediato.
Articolo 11
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2016.
Per il comitato permanente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
Presidente
Kristinn F. ÁRNASON
Segretaria generale
Rettifiche
|
23.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 45/20 |
Rettifica della decisione (UE) 2016/2143 del Consiglio, del 1o dicembre 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 332 del 7 dicembre 2016 )
Pagina 21, articolo 2, lettera e), punto ii):
anziché:
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«ii) |
controlla le eventuali future modifiche delle disposizioni dell'accordo …» |
leggasi:
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«ii) |
sovrintende all'ulteriore elaborazione delle disposizioni dell'accordo …». |