ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 40

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
17 febbraio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/268 della Commissione, del 14 febbraio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento (UE) 2017/269 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/270 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fluoruro di solforile ( 1 )

48

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati

51

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e che dispone la registrazione di tali importazioni

64

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/273 della Commissione, del 16 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

70

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/274 della Banca centrale europea, del 10 febbraio 2017, che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti e che abroga la Decisione (UE) 2016/3 (BCE/2017/6)

72

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/268 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2017

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Prodotto costituito da compresse bianche composte da:

glicosidi steviolici,

carbonato di sodio,

citrato di sodio,

leucina.

200 compresse (ciascuna di 56 mg) condizionate per la vendita al minuto in dispenser tascabile.

Il prodotto ha un valore calorico di 0,06 kcal per compressa.

2106 90 92

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 b) del capitolo 38 e dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 92 .

Conformemente alla nota 1 b) del capitolo 38, il prodotto non può essere considerato un prodotto chimico del capitolo 38 in quanto contiene sostanze aventi valore nutritivo dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti. Non è prevista alcuna soglia per il valore nutritivo.

I glicosidi steviolici e la leucina sono considerati sostanze aventi valore nutritivo [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative al capitolo 38, considerazioni generali, terzultimo e penultimo paragrafo].

Le preparazioni (come le compresse) composte da un edulcorante e da una sostanza alimentare utilizzate come edulcorante dovrebbero essere classificate nella voce 2106 (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 2106 , numero 10).

Il prodotto deve pertanto essere classificato nella voce 2106 fra le altre preparazioni alimentari di cui al codice NC 2106 90 92 .


17.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/4


REGOLAMENTO (UE) 2017/269 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1185/2009 istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione di statistiche europee comparabili sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi.

(2)

La Commissione dovrebbe adattare, su basi regolari e almeno ogni cinque anni, l'elenco delle sostanze da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche come specificato nell'allegato III. Poiché quest'ultimo è stato aggiornato da ultimo dal regolamento (UE) n. 656/2011 della Commissione (2), l'elenco allegato a detto regolamento va aggiornato per coprire gli anni dal 2016 al 2020.

(3)

In ragione del numero di sostanze interessate e della complessità del processo di identificazione e classificazione dei composti pertinenti, per le autorità statistiche nazionali risulta difficile acquisire la gamma di strumenti necessari per raccogliere informazioni sugli usi e sull'immissione sul mercato dei pesticidi. Di conseguenza andrebbero prese in considerazione solo le sostanze cui è stato assegnato un numero di identificazione da una delle due principali istituzioni di registrazione dei composti chimici o dei pesticidi, riconosciute a livello internazionale: il Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society e il Collaborative International Pesticides Analytical Council.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 656/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda le definizioni e l'elenco delle sostanze attive (GU L 180 dell'8.7.2011, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA DELLE SOSTANZE

Gruppi principali

Categorie di prodotti

Codice

Classe chimica

Denominazione comune delle sostanze

Nomenclatura combinata

CAS (1)

CIPAC (2)

Fungicidi e battericidi

 

PES_F

 

 

 

 

 

Fungicidi inorganici

F01

 

 

 

 

 

 

F01_01

COMPOSTI DI RAME

 

 

 

 

 

F01_01_01

 

POLTIGLIA BORDOLESE

8011-63-0

44.604

 

 

F01_01_02

 

IDROSSIDO DI RAME

20427-59-2

44.305

 

 

F01_01_03

 

OSSIDO DI RAME (I)

1319-39-1

44.603

 

 

F01_01_04

 

OSSICLORURO DI RAME

1332-40-7

44.602

 

 

F01_01_05

 

SOLFATO DI RAME TRIBASICO

1333-22-8

44.606

 

 

F01_01_06

 

ALTRI SALI DI RAME

 

44

 

 

F01_02

ZOLFO INORGANICO

 

 

 

 

 

F01_02_01

 

ZOLFO

7704-34-9

18

 

 

F01_99

ALTRI FUNGICIDI INORGANICI

 

 

 

 

 

F01_99_01

 

ZOLFO CALCICO (POLISOLFURO DI CALCIO)

1344-81-6

17

 

 

F01_99_03

 

FOSFONATI DI POTASSIO (PRECEDENTEMENTE FOSFITO DI POTASSIO)

13977-65-6

13492-26-7

756

 

 

F01_99_06

 

FOSFONATO DISODICO

 

808

 

 

F01_99_07

 

POTASSIO IDROGENO CARBONATO

298-14-6

853

 

 

F01_99_99

 

ALTRI FUNGICIDI INORGANICI

 

 

 

Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati

F02

 

 

 

 

 

 

F02_01

FUNGICIDI CARBANILATI

 

 

 

 

 

F02_01_01

 

DIETOFENCARB

87130-20-9

513

 

 

F02_02

FUNGICIDI CARBAMMATI

 

 

 

 

 

F02_02_01

 

BENTIAVALICARB-ISOPROPILE

413615-35-7

177406-68-7

744

 

 

F02_02_02

 

IPROVALICARB

140923-17-7

620

 

 

F02_02_03

 

PROPAMOCARB

24579-73-5

399

 

 

F02_03

FUNGICIDI DITIOCARBAMMATI

 

 

 

 

 

F02_03_01

 

MANCOZEB

8018-01-7

34

 

 

F02_03_02

 

MANEB

12427-38-2

61

 

 

F02_03_03

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

 

F02_03_04

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

 

F02_03_05

 

THIRAM

137-26-8

24

 

 

F02_03_06

 

ZIRAM

137-30-4

31

 

 

F02_99

ALTRI FUNGICIDI A BASE DI CARBAMMATI E DITIOCARBAMMATI

 

 

 

 

 

F02_99_99

 

ALTRI FUNGICIDI A BASE DI CARBAMMATI E DITIOCARBAMMATI

 

 

 

Fungicidi a base di benzimidazoli

F03

 

 

 

 

 

 

F03_01

FUNGICIDI BENZIMIDAZOLICI

 

 

 

 

 

F03_01_01

 

CARBENDAZINA

10605-21-7

263

 

 

F03_01_02

 

FUBERIDAZOLO

3878-19-1

525

 

 

F03_01_03

 

TIABENDAZOLO

148-79-8

323

 

 

F03_01_04

 

TIOFANATO-METILE

23564-05-8

262

 

 

F03_99

ALTRI FUNGICIDI A BASE DI BENZIMIDAZOLI

 

 

 

 

 

F03_99_99

 

ALTRI FUNGICIDI A BASE DI BENZIMIDAZOLI

 

 

 

Fungicidi a base di imidazoli e triazoli

F04

 

 

 

 

 

 

F04_01

FUNGICIDI CONAZOLICI

 

 

 

 

 

F04_01_02

 

BROMUCONAZOLO

116255-48-2

680

 

 

F04_01_03

 

CIPROCONAZOLO

94361-06-5

600

 

 

F04_01_04

 

DIFENOCONAZOLO

119446-68-3

687

 

 

F04_01_05

 

EPOXICONAZOLO

106325-08-0

609

 

 

F04_01_06

 

ETRIDIAZOLO

2593-15-9

518

 

 

F04_01_07

 

FENBUCONAZOLO

114369-43-6

694

 

 

F04_01_08

 

FLUQUINCONAZOLO

136426-54-5

474

 

 

F04_01_10

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

 

F04_01_11

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLO)

35554-44-0

335

 

 

F04_01_12

 

IPCONAZOLO

125225-28-7

798

 

 

F04_01_13

 

METCONAZOLO

125116-23-6

706

 

 

F04_01_14

 

MICLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

 

F04_01_15

 

PENCONAZOLO

66246-88-6

446

 

 

F04_01_16

 

PROPICONAZOLO

60207-90-1

408

 

 

F04_01_17

 

PROTIOCONAZOLO

178928-70-6

745

 

 

F04_01_18

 

TEBUCONAZOLO

107534-96-3

494

 

 

F04_01_19

 

TETRACONAZOLO

112281-77-3

726

 

 

F04_01_20

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

 

F04_01_21

 

TRIFLUMIZOLO

99387-89-0

730

 

 

F04_01_22

 

TRITICONAZOLO

131983-72-7

652

 

 

F04_02

FUNGICIDI IMIDAZOLICI

 

 

 

 

 

F04_02_01

 

CIAZOFAMID

120116-88-3

653

 

 

F04_02_02

 

FENAMIDONE

161326-34-7

650

 

 

F04_02_03

 

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

 

 

F04_99

ALTRI FUNGICIDI A BASE DI IMIDAZOLI E TRIAZOLI

 

 

 

 

 

F04_99_01

 

AMETOCTRADIN

865318-97-4

818

 

 

F04_99_02

 

AMISULBROM

348635-87-0

789

 

 

F04_99_03

 

TRICICLAZOLO

41814-78-2

547

 

 

F04_99_99

 

ALTRI FUNGICIDI A BASE DI IMIDAZOLI E TRIAZOLI

 

 

 

Fungicidi a base di morfoline

F05

 

 

 

 

 

 

F05_01

FUNGICIDI MORFOLINICI

 

 

 

 

 

F05_01_01

 

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

 

F05_01_02

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

 

F05_01_03

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

 

 

F05_99

ALTRI FUNGICIDI A BASE DI MORFOLINE

 

 

 

 

 

F05_99_99

 

ALTRI FUNGICIDI A BASE DI MORFOLINE

 

 

 

Fungicidi di origine microbiologica o botanica

F06

 

 

 

 

 

 

F06_01

FUNGICIDI MICROBIOLOGICI

 

 

 

 

 

F06_01_01

 

AMPELOMYCES QUISQUALIS CEPPO AQ10

 

589

 

 

F06_01_02

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS (CEPPI DSM 14940-1)

 

809, 810

 

 

F06_01_03

 

BACILLUS SUBTILIS CEPPO QST 713

 

661

 

 

F06_01_04

 

CONIOTHYRIUM MINITANS

 

614

 

 

F06_01_05

 

GLIOCLADIUM CATENULATUM CEPPO J1446

 

624

 

 

F06_01_08

 

PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS CEPPO MA342

 

574

 

 

F06_01_09

 

PSEUDOZYMA FLOCCULOSA

 

669

 

 

F06_01_11

 

TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (T-22) (ITEM 908)

 

816

 

 

F06_01_12

 

CANDIDA OLEOPHILA CEPPO O

 

946

 

 

F06_01_14

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA (VARI CEPPI)

 

921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934

 

 

F06_01_15

 

PSEUDOMONAS SP. CEPPO DSMZ 13134

 

935

 

 

F06_01_16

 

PYTHIUM OLIGANDRUM (M1)

 

936

 

 

F06_01_17

 

STREPTOMYCES K61 (K61) (PRECEDENTEMENTE STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS)

 

937

 

 

F06_01_18

 

TRICHODERMA ASPELLERUM (ICC012) (T25) (TV1) (PRECEDENTEMENTE T. HARZIANUM)

 

938, 939, 940

 

 

F06_01_19

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPPO T34)

 

941

 

 

F06_01_20

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (IMI 206040) (T 11) (PRECEDENTEMENTE TRICHODERMA HARZIANUM)

 

942, 943

 

 

F06_01_21

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE CEPPO I-1237

 

944

 

 

F06_01_22

 

TRICHODERMA GAMSII (PRECEDENTEMENTE T. VIRIDE) (ICC080)

 

945

 

 

F06_01_23

 

TRICHODERMA POLYSPORUM (IMI 206039)

 

946

 

 

F06_01_24

 

VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (WCS850) (PRECEDENTEMENTE VERTICILLIUM DAHLIAE)

 

948

 

 

F06_01_25

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS MBI 600

 

 

 

 

F06_01_26

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS CEPPO FZB24

 

 

 

 

F06_01_27

 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE CEPPO LAS02

 

 

 

 

F06_01_28

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE CEPPO SC1

 

 

 

 

F06_01_29

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS VAR.PLANTARUM D747

 

 

 

 

F06_01_30

 

BACILLUS PUMILUS QST 2808

 

 

 

 

F06_02

FUNGICIDI BOTANICI

 

 

 

 

 

F06_02_01

 

EUGENOLO

97-53-0

 

 

 

F06_02_02

 

GERANIOLO

106-24-1

 

 

 

F06_02_03

 

TIMOLO

89-83-8

900

 

 

F06_02_04

 

ESTRATTO DI MELALEUCA ALTERNIFOLIA

68647-73-4

914

 

 

F06_02_05

 

LAMINARINA

9008-22-4

671

 

 

F06_02_06

 

FEN 560

 

858

 

 

F06_02_07

 

ESTRATTO DI REYNOUTRIA SACCHALINENSIS

 

 

 

 

F06_99

ALTRI FUNGICIDI DI ORIGINE MICROBIOLOGICA O BOTANICA

 

 

 

 

 

F06_99_01

 

CEREVISANE

 

980

 

Battericidi

F07

 

 

 

 

 

 

F07_01

BATTERICIDI INORGANICI

 

 

 

 

 

F07_01_01

 

IPOCLORITO DI SODIO

7681-52-9

848

 

 

F07_01_02

 

SOLFATO DI ALLUMINIO

10043-01-3

849

 

 

F07_99

ALTRI BATTERICIDI

 

 

 

 

Altri fungicidi e battericidi

F99

 

 

 

 

 

 

F99_01

FUNGICIDI AZOTO ALIFATICI

 

 

 

 

 

F99_01_01

 

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

 

F99_01_02

 

DODINA

2439-10-3

101

 

 

F99_02

FUNGICIDI AMMIDICI

 

 

 

 

 

F99_02_01

 

CIFLUFENAMID

180409-60-3

759

 

 

F99_02_02

 

FLUOPICOLIDE

239110-15-7

787

 

 

F99_02_03

 

PROCLORAZ

67747-09-5

407

 

 

F99_02_04

 

SILTIOFAM

175217-20-6

635

 

 

F99_02_05

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

 

F99_02_06

 

MANDIPROPAMID

374726-62-2

783

 

 

F99_02_07

 

PENTHIOPYRAD

183675-82-3

824

 

 

F99_02_08

 

BENZOVINDIFLUPYR

1072957-71-1

981

 

 

F99_02_09

 

ISOFETAMID

875915-78-9

972

 

 

F99_02_10

 

MANDESTROBIN

173662-97-0

 

 

 

F99_02_11

 

FLUOPYRAM

658066-35-4

807

 

 

F99_03

FUNGICIDI ANILIDICI

 

 

 

 

 

F99_03_01

 

BENALAXIL

71626-11-4

416

 

 

F99_03_02

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

 

F99_03_03

 

CARBOSSINA

5234-68-4

273

 

 

F99_03_04

 

FENEXAMID

126833-17-8

603

 

 

F99_03_05

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

 

F99_03_06

 

METALAXIL-M

70630-17-0

580

 

 

F99_03_07

 

METALAXIL

57837-19-1

365

 

 

F99_03_08

 

BENALAXIL-M

98243-83-5

766

 

 

F99_03_09

 

BIXAFEN

581809-46-3

819

 

 

F99_03_12

 

ISOPYRAZAM

881685-58-1

963

 

 

F99_03_13

 

FLUXAPYROXAD

907204-31-3

828

 

 

F99_03_14

 

PENFLUFEN

494793-67-8

826

 

 

F99_03_15

 

SEDAXANE

874967-67-6

833

 

 

F99_05

FUNGICIDI AROMATICI

 

 

 

 

 

F99_05_01

 

CLOROTALONIL

1897-45-6

288

 

 

F99_05_03

 

ACIDO 2,5-DICLOROBENZOICO METILESTERE

2905-69-3

686

 

 

F99_06

FUNGICIDI DICARBOSSIMIDICI

 

 

 

 

 

F99_06_01

 

IPRODIONE

36734-19-7

278

 

 

F99_07

FUNGICIDI DINITROANILINICI

 

 

 

 

 

F99_07_01

 

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

 

F99_08

FUNGICIDI DINITROFENOLICI

 

 

 

 

 

F99_08_02

 

MEPTILDINOCAP

131-72-6

811

 

 

F99_09

FUNGICIDI FOSFORGANICI

 

 

 

 

 

F99_09_01

 

FOSETIL-AL

15845-66-6

384

 

 

F99_09_02

 

TOLCLOFOS-METILE

57018-04-9

479

 

 

F99_10

FUNGICIDI OSSAZOLICI

 

 

 

 

 

F99_10_01

 

FAMOXADONE

131807-57-3

594

 

 

F99_10_02

 

IMEXAZOL

10004-44-1

528

 

 

F99_11

FUNGICIDI FENILPIRROLICI

 

 

 

 

 

F99_11_01

 

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

 

F99_12

FUNGICIDI FTALIMMIDICI

 

 

 

 

 

F99_12_01

 

CAPTANO

133-06-2

40

 

 

F99_12_02

 

FOLPET

133-07-3

75

 

 

F99_13

FUNGICIDI PIRIMIDINICI

 

 

 

 

 

F99_13_01

 

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

 

F99_13_02

 

CIPRODINIL

121552-61-2

511

 

 

F99_13_03

 

MEPANIPIRIM

110235-47-7

611

 

 

F99_13_04

 

PIRIMETANIL

53112-28-0

714

 

 

F99_14

FUNGICIDI CHINOLINICI

 

 

 

 

 

F99_14_01

 

8-IDROSSICHINOLINA SOLFATO (8-IDROSSICHINOLINA INCL. OSSICHINOLINA)

134-31-6

677

 

 

F99_14_02

 

QUINOXIFEN

124495-18-7

566

 

 

F99_15

FUNGICIDI CHINONICI

 

 

 

 

 

F99_15_01

 

DITIANON

3347-22-6

153

 

 

F99_16

FUNGICIDI STROBILURINICI

 

 

 

 

 

F99_16_01

 

AZOSSISTROBINA

131860-33-8

571

 

 

F99_16_02

 

DIMOSSISTROBINA

149961-52-4

739

 

 

F99_16_03

 

FLUOXASTROBIN

361377-29-9

746

 

 

F99_16_04

 

KRESOXIM-METILE

143390-89-0

568

 

 

F99_16_05

 

PICOXISTROBIN

117428-22-5

628

 

 

F99_16_06

 

PYRACLOSTROBINA

175013-18-0

657

 

 

F99_16_07

 

TRIFLOSSISTROBINA

141517-21-7

617

 

 

F99_17

FUNGICIDI UREICI

 

 

 

 

 

F99_17_01

 

PENCICURON

66063-05-6

402

 

 

F99_17_02

 

UREA

57-13-6

913

 

Fungicidi non classificati

F99_99

FUNGICIDI NON CLASSIFICATI

 

 

 

 

 

F99_99_01

 

2-FENILFENOLO

90-43-7

246

 

 

F99_99_02

 

ACIBENZOLAR-S-METILE

126448-41-7

597

 

 

F99_99_04

 

ACIDO ASCORBICO

 

774

 

 

F99_99_05

 

ACIDO BENZOICO

65-85-0

622

 

 

F99_99_06

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

 

F99_99_08

 

METRAFENONE

220899-03-6

752

 

 

F99_99_09

 

PYRIOFENONE

688046-61-9

827

 

 

F99_99_10

 

SPIROXAMINA

118134-30-8

572

 

 

F99_99_12

 

PROQUINAZID

189278-12-4

764

 

 

F99_99_13

 

VALIFENALATE (PRECEDENTEMENTE VALIFENAL)

 

857

 

 

F99_99_14

 

DIMETIL DISOLFURO

624-92-0

 

 

 

F99_99_15

 

COS-OGA

 

979

 

 

F99_99_16

 

FLUTIANIL

958647-10-4

835

 

 

F99_99_17

 

FENPIRAZAMINA

473798-59-3

832

 

 

F99_99_99

 

ALTRI FUNGICIDI NON CLASSIFICATI

 

 

Erbicidi, essiccanti e antimuschio

 

PES_H

 

 

 

 

 

Erbicidi a base di fenossifitoormoni

H01

 

 

 

 

 

 

H01_01

ERBICIDI FENOSSICI

 

 

 

 

 

H01_01_01

 

2,4-D

94-75-7

1

 

 

H01_01_02

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

 

H01_01_03

 

DICLORPROP-P

15165-67-0

476

 

 

H01_01_04

 

MCPA

94-74-6

2

 

 

H01_01_05

 

MCPB

94-81-5

50

 

 

H01_01_06

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

 

H01_01_07

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

 

 

H01_99

ALTRI ERBICIDI A BASE DI FENOSSIFITOORMONI

 

 

 

 

 

H01_99_99

 

ALTRI ERBICIDI A BASE DI FENOSSIFITOORMONI

 

 

 

Erbicidi a base di triazine e triazinoni

H02

 

 

 

 

 

 

H02_02

ERBICIDI TRIAZINICI

 

 

 

 

 

H02_02_01

 

TERBUTILAZINA

5915-41-3

234

 

 

H02_03

ERBICIDI TRIAZINONICI

 

 

 

 

 

H02_03_01

 

METAMITRON

41394-05-2

381

 

 

H02_03_02

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

 

 

H02_99

ALTRI ERBICIDI A BASE DI TRIAZINE E TRIAZINONI

 

 

 

 

 

H02_99_99

 

ALTRI ERBICIDI A BASE DI TRIAZINE E TRIAZINONI

 

 

 

Erbicidi a base di ammidi e anilidi

H03

 

 

 

 

 

 

H03_01

ERBICIDI AMMIDICI

 

 

 

 

 

H03_01_01

 

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

 

H03_01_02

 

DIMETENAMID-P

163515-14-8

638

 

 

H03_01_03

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

 

H03_01_04

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

 

H03_01_05

 

PENOXSULAM

219714-96-2

758

 

 

H03_01_06

 

PETOXAMIDE

106700-29-2

665

 

 

H03_01_07

 

PROPIZAMIDE

23950-58-5

315

 

 

H03_01_08

 

PYROXSULAM

422556-08-9

793

 

 

H03_02

ERBICIDI ANILIDICI

 

 

 

 

 

H03_02_01

 

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

 

H03_02_02

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

 

H03_02_03

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

 

H03_02_04

 

METAZACLOR

67129-08-2

411

 

 

H03_02_05

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

 

H03_03

ERBICIDI CLOROACETANILIDICI

 

 

 

 

 

H03_03_02

 

DIMETACLOR

50563-36-5

688

 

 

H03_03_04

 

S-METOLACLOR

87392-12-9

607

 

 

H03_99

ALTRI ERBICIDI A BASE DI AMMIDI E ANILIDI

 

 

 

 

 

H03_99_99

 

ALTRI ERBICIDI A BASE DI AMMIDI E ANILIDI

 

 

 

Erbicidi a base di carbammati e biscarbammati

H04

 

 

 

 

 

 

H04_01

ERBICIDI BISCARBAMMATI

 

 

 

 

 

H04_01_01

 

CLORPROFAM

101-21-3

43

 

 

H04_01_02

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

 

H04_01_03

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

 

H04_02

ERBICIDI CARBAMMATI

 

 

 

 

 

H04_02_02

 

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

 

 

H04_99

ALTRI ERBICIDI A BASE DI CARBAMMATI E BISCARBAMMATI

 

 

 

 

 

H04_99_99

 

ALTRI ERBICIDI A BASE DI CARBAMMATI E BISCARBAMMATI

 

 

 

Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline

H05

 

 

 

 

 

 

H05_01

ERBICIDI DINITROANILINICI

 

 

 

 

 

H05_01_01

 

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

 

H05_01_02

 

PENDIMETALIN

40487-42-1

357

 

 

H05_01_03

 

ORIZALIN

19044-88-3

537

 

 

H05_99

ALTRI ERBICIDI A BASE DI DERIVATI DI DINITROANILINE

 

 

 

 

 

H05_99_99

 

ALTRI ERBICIDI A BASE DI DERIVATI DI DINITROANILINE

 

 

 

Erbicidi a base di derivati di urea, uracile o sulfonilurea

H06

 

 

 

 

 

 

H06_01

ERBICIDI SULFONILUREICI

 

 

 

 

 

H06_01_01

 

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

 

H06_01_02

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

 

H06_01_03

 

BENSULFURON-METILE

99283-01-9

83055-99-6

502

 

 

H06_01_04

 

CLORSULFURON

64902-72-3

391

 

 

H06_01_06

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

 

H06_01_07

 

FLUPIRSULFURON-METILE

150315-10-9

144740-54-5

577

 

 

H06_01_08

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

 

H06_01_09

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

 

H06_01_10

 

IODOSULFURON-METIL-SODIO

144550-36-7

634,501

 

 

H06_01_11

 

MESOSULFURON-METILE

400852-66-6

208465-21-8

663

 

 

H06_01_12

 

METSULFURON-METILE

74223-64-6

441

 

 

H06_01_13

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

 

H06_01_14

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

 

H06_01_15

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

 

H06_01_16

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

 

H06_01_17

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

 

H06_01_18

 

TIFENSULFURON-METILE

79277-67-1

79227-27-3

452

 

 

H06_01_19

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

 

H06_01_20

 

TRIBENURON-METILE

106040-48-6

101200-48-0

546

 

 

H06_01_21

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

126535-15-7

731

 

 

H06_01_22

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

 

H06_01_23

 

ORTHOSULFAMURON

213464-77-8

781

 

 

H06_01_24

 

ETHAMETSULFURON-METILE

97780-06-8

834,201

 

 

H06_01_25

 

HALOSULFURON-METILE

100784-20-1

785

 

 

H06_02

ERBICIDI URACILICI

 

 

 

 

 

H06_02_01

 

LENACIL

2164-08-1

163

 

 

H06_03

ERBICIDI UREICI

 

 

 

 

 

H06_03_01

 

CLOROTOLURON

15545-48-9

217

 

 

H06_03_02

 

DIURON

330-54-1

100

 

 

H06_03_03

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

 

H06_03_04

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

 

H06_03_05

 

LINURON

330-55-2

76

 

 

H06_03_06

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

 

H06_99

ALTRI ERBICIDI A BASE DI DERIVATI DI UREA, URACILE O SULFONILUREA

 

 

 

 

 

H06_99_99

 

ALTRI ERBICIDI A BASE DI DERIVATI DI UREA, URACILE O SULFONILUREA

 

 

 

Altri erbicidi

H99

 

 

 

 

 

 

H99_01

ERBICIDI ARILOSSIFENOSSI-PROPIONATI

 

 

 

 

 

H99_01_01

 

CLODINAFOP-PROPARGYL

114420-56-3

105512-06-9

683

 

 

H99_01_02

 

CIALOFOP-BUTILE

122008-85-9

596

 

 

H99_01_03

 

DICLOFOP-METILE

40843-25-2

257-141-8

358

 

 

H99_01_04

 

FENOXAPROP-P-ETILE

113158-40-0

71283-80-2

484

 

 

H99_01_05

 

FLUAZIFOP-P-BUTILE

79241-46-6

467

 

 

H99_01_06

 

ALOSSIFOP-P

95977-29-0

526

 

 

H99_01_07

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

 

H99_01_08

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

 

H99_01_09

 

QUIZALOFOP-P-ETILE

100646-51-3

641.202

 

 

H99_01_10

 

QUIZALOFOP-P-TEFURYL

119738-06-6

641.226

 

 

H99_02

ERBICIDI BENZOFURANICI

 

 

 

 

 

H99_02_01

 

ETOFUMESATE

26225-79-6

233

 

 

H99_03

ERBICIDI A BASE DI ACIDO BENZOICO

 

 

 

 

 

H99_03_01

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

 

H99_04

ERBICIDI BIPIRIDILICI

 

 

 

 

 

H99_04_01

 

DIQUAT

85-00-7

55

 

 

H99_05

ERBICIDI A BASE DI CICLOESANDIONE

 

 

 

 

 

H99_05_01

 

CLETODIM

99129-21-2

508

 

 

H99_05_02

 

CICLOSSIDIM

101205-02-1

510

 

 

H99_05_03

 

PROFOSSIDIM

139001-49-3

621

 

 

H99_05_04

 

TEPRALOSSIDIM

149979-41-9

608

 

 

H99_05_05

 

TRALCOSSIDIM

87820-88-0

544

 

 

H99_06

ERBICIDI DIAZINICI

 

 

 

 

 

H99_06_01

 

PIRIDATE

55512-33-9

447

 

 

H99_07

ERBICIDI DICARBOSSIMIDICI

 

 

 

 

 

H99_07_02

 

FLUMIOSSAZINA

103361-09-7

578

 

 

H99_08

ERBICIDI A BASE DI DIFENIL ETERE

 

 

 

 

 

H99_08_01

 

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

 

H99_08_02

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

 

H99_08_03

 

OXIFLUORFEN

42874-03-3

538

 

 

H99_09

ERBICIDI IMIDAZOLINONICI

 

 

 

 

 

H99_09_01

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

 

H99_10

ERBICIDI INORGANICI

 

 

 

 

 

H99_10_01

 

SOLFATO DI FERRO

7720-78-7

17375-41-6

7782-63-0

837

 

 

H99_11

ERBICIDI ISOSSAZOLICI

 

 

 

 

 

H99_11_01

 

ISOSSAFLUTOLO

141112-29-0

575

 

 

H99_11_02

 

TOPRAMEZONE

210631-68-8

800

 

 

H99_13

ERBICIDI NITRILICI

 

 

 

 

 

H99_13_01

 

BROMOSSINIL OTTANOATO E/O EPTANOATO

1689-84-5

1689-99-2

56634-95-8

87

 

 

H99_13_03

 

IOSSINIL

1689-83-4

3861-47-0

86

 

 

H99_14

ERBICIDI FOSFORGANICI

 

 

 

 

 

H99_14_01

 

GLUFOSINATO-AMMONIO

51276-47-2

77182-82-2

437

 

 

H99_14_02

 

GLIFOSATO

1071-83-6

284

 

 

H99_15

ERBICIDI FENILPIRAZOLICI

 

 

 

 

 

H99_15_01

 

PINOXADEN

243973-20-8

776

 

 

H99_15_02

 

PIRAFLUFEN-ETILE

129630-19-9

605

 

 

H99_16

ERBICIDI PIRIDAZINONICI

 

 

 

 

 

H99_16_01

 

CLORIDAZONE

1698-60-8

111

 

 

H99_16_02

 

FLURTAMONE

96525-23-4

569

 

 

H99_17

ERBICIDI PIRIDIN-CARBOSSAMMIDI

 

 

 

 

 

H99_17_01

 

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

 

H99_18

ERBICIDI A BASE DI ACIDO PIRIDINCARBOSSILICO

 

 

 

 

 

H99_18_01

 

SALE DI MONOETANOLAMMINA CLOPIRALID

1702-17-6

57754-85-5

455

 

 

H99_18_02

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

 

H99_18_03

 

HALAUXIFEN-METILE

943831-98-9

970

 

 

H99_18_04

 

AMINOPIRALID

150114-71-9

771

 

 

H99_19

ERBICIDI A BASE DI ACIDO PIRIDILOSSIACETICO

 

 

 

 

 

H99_19_02

 

FLUROXIPIR

69377-81-7

431

 

 

H99_19_03

 

TRICLOPIR

55335-06-3

376

 

 

H99_20

ERBICIDI CHINOLINICI

 

 

 

 

 

H99_20_01

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

 

H99_21

ERBICIDI TIADIAZINICI

 

 

 

 

 

H99_21_01

 

BENTAZONE

25057-89-0

366

 

 

H99_22

ERBICIDI TIOCARBAMMATI

 

 

 

 

 

H99_22_01

 

MOLINATE

2212-67-1

235

 

 

H99_22_02

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

 

H99_22_03

 

TRI-ALLATO

2303-17-5

97

 

 

H99_23

ERBICIDI TRIAZOLICI

 

 

 

 

 

H99_23_01

 

AMITROLO

61-82-5

90

 

 

H99_24

ERBICIDI TRIAZOLINONICI

 

 

 

 

 

H99_24_01

 

CARFENTRAZONE-ETILE

128639-02-1

587.202

 

 

H99_25

ERBICIDI TRIAZOLONICI

 

 

 

 

 

H99_25_01

 

PROPOSSICARBAZONE-SODICO

145026-81-9

181274-15-7

655

 

 

H99_25_02

 

THIENCARBAZONE-METILE

936331-72-5

317815-83-1

797

 

 

H99_26

ERBICIDI TRICHETONICI

 

 

 

 

 

H99_26_01

 

MESOTRIONE

104206-82-8

625

 

 

H99_26_02

 

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

 

 

H99_26_03

 

TEMBOTRIONE

335104-84-2

790

 

Erbicidi non classificati

H99_99

ERBICIDI NON CLASSIFICATI

 

 

 

 

 

H99_99_01

 

ACIDO ACETICO

64-19-7

838

 

 

H99_99_02

 

BISPYRIBAC SODIO

125401-92-5

748.011

 

 

H99_99_03

 

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

 

H99_99_04

 

FLUROCLORIDONE

61213-25-0

430

 

 

H99_99_06

 

OSSADIAZONE

19666-30-9

213

 

 

H99_99_07

 

ACIDO PELARGONICO

112-05-0

888

 

 

H99_99_08

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

 

H99_99_99

 

ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO

 

 

Insetticidi e acaricidi

 

PES_I

 

 

 

 

 

Insetticidi a base di piretroidi

I01

 

 

 

 

 

 

I01_01

INSETTICIDI PIRETROIDI

 

 

 

 

 

I01_01_01

 

ACRINATRINA

101007-06-1

678

 

 

I01_01_02

 

ALFA CIPERMETRINA

67375-30-8

454

 

 

I01_01_03

 

BETA-CIFLUTRINA

68359-37-5

482

 

 

I01_01_04

 

BIFENTRINA

82657-04-3

415

 

 

I01_01_06

 

CIPERMETRINA

52315-07-8

332

 

 

I01_01_07

 

DELTAMETRINA

52918-63-5

333

 

 

I01_01_08

 

ESFENVALERATE

66230-04-4

481

 

 

I01_01_09

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

 

I01_01_10

 

GAMMA-CIALOTRINA

76703-62-3

768

 

 

I01_01_11

 

LAMBDA-CIALOTRINA

91465-08-6

463

 

 

I01_01_12

 

TAU-FLUVALINATO

102851-06-9

786

 

 

I01_01_13

 

TEFLUTRINA

79538-32-2

451

 

 

I01_01_14

 

ZETA-CIPERMETRINA

52315-07-8

733

 

 

I01_01_15

 

BETA-CIPERMETRINA

65731-84-2

72204-43-4

65732-07-2

83860-31-5

632

 

 

I01_99

ALTRI INSETTICIDI A BASE DI PIRETROIDI

 

 

 

 

 

I01_99_99

 

ALTRI INSETTICIDI A BASE DI PIRETROIDI

 

 

 

Insetticidi a base di idrocarburi clorinati

I02

 

 

 

 

 

 

I02_01

INSETTICIDI A BASE DI DIAMIDE ANTRANILICA

 

 

 

 

 

I02_01_01

 

CYANTRANILIPROLE

 

 

 

 

I02_99

ALTRI INSETTICIDI A BASE DI IDROCARBURI CLORINATI

 

 

 

 

 

I02_99_99

 

ALTRI INSETTICIDI A BASE DI IDROCARBURI CLORINATI

 

 

 

Insetticidi a base di carbammati e ossima-carbammati

I03

 

 

 

 

 

 

I03_01

INSETTICIDI OSSIMA-CARBAMMATI

 

 

 

 

 

I03_01_01

 

METOMIL

16752-77-5

264

 

 

I03_01_02

 

OXAMIL

23135-22-0

342

 

 

I03_02

INSETTICIDI CARBAMMATI

 

 

 

 

 

I03_02_01

 

FENOXICARB

79127-80-3

425

 

 

I03_02_02

 

CLORIDRATO DI FORMETANATO

22259-30-9

23422-53-9

697

 

 

I03_02_03

 

METIOCARB

2032-65-7

165

 

 

I03_02_04

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

 

 

I03_99

ALTRI INSETTICIDI A BASE DI CARBAMMATI E OSSIMA-CARBAMMATI

 

 

 

 

 

I03_99_99

 

ALTRI INSETTICIDI A BASE DI CARBAMMATI E OSSIMA-CARBAMMATI

 

 

 

Insetticidi a base di organofosfati

I04

 

 

 

 

 

 

I04_01

INSETTICIDI ORGANOFOSFATICI

 

 

 

 

 

I04_01_01

 

CLORPIRIFOS

2921-88-2

221

 

 

I04_01_02

 

CLORPIRIFOS-METILE

5589-13-0

486

 

 

I04_01_03

 

DIMETOATO

60-51-5

59

 

 

I04_01_04

 

ETOPROFOS

13194-48-4

218

 

 

I04_01_07

 

MALATION

121-75-5

12

 

 

I04_01_08

 

FOSMET

732-11-6

318

 

 

I04_01_09

 

PIRIMIFOS-METILE

29232-93-7

239

 

 

I04_99

ALTRI INSETTICIDI A BASE DI ORGANOFOSFATI

 

 

 

 

 

I04_99_99

 

ALTRI INSETTICIDI A BASE DI ORGANOFOSFATI

 

 

 

Insetticidi di origine microbiologica o botanica

I05

 

 

 

 

 

 

I05_01

INSETTICIDI MICROBIOLOGICI

 

 

 

 

 

I05_01_01

 

ADOXOPHYES ORANA GV CEPPO BV-0001

 

782

 

 

I05_01_03

 

BACILLUS THURINGIENSIS VAR. ISRAELENSIS (AM65-52)

 

770

 

 

I05_01_04

 

METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ANISOPLIAE CEPPO BIPESCO 5F/52

 

784

 

 

I05_01_05

 

PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS CEPPO FE9901

 

778

 

 

I05_01_08

 

BACILLUS THURINGIENSIS VAR. AIZAWAI (ABTS-1857 e GC-91)

 

949, 950

 

 

I05_01_09

 

BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI (ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 ed EG 2348)

 

951, 952, 953, 954, 955

 

 

I05_01_10

 

BACILLUS THURINGIENSIS VAR. TENEBRIONIS (NB 176)

 

956

 

 

I05_01_11

 

BEAUVERIA BASSIANA (ATCC 74040 e GHA)

 

957, 958

 

 

I05_01_12

 

VIRUS DELLA GRANULOSI DI CYDIA POMONELLA (CPGV)

 

959

 

 

I05_01_13

 

VIRUS DELLA POLIEDROSI NUCLEARE DI HELICOVERPA ARMIGERA (HEARNPV)

 

960

 

 

I05_01_14

 

LECANICILLIMUM MUSCARIUM (VE6) (PRECEDENTEMENTE VERTICILLIUM LECANII)

 

961

 

 

I05_01_15

 

VIRUS DELLA POLIEDROSI NUCLEARE DI SPODOPTERA LITTORALIS

 

962

 

 

I05_01_16

 

BEAUVERIA BASSIANA CEPPO 147

 

 

 

 

I05_01_17

 

BEAUVERIA BASSIANA CEPPO NPP11B005

 

 

 

 

I05_01_18

 

ISARIA FUMOSOROSEA APOPKA CEPPO 97 (PRECEDENTEMENTE PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS)

 

573

 

 

I05_01_19

 

VIRUS DELLA POLIEDROSI NUCLEARE DI SPODOPTERA EXIGUA

 

592

 

 

I05_02

INSETTICIDI BOTANICI

 

 

 

 

 

I05_02_01

 

OLIO DI ARANCIO

 

902

 

 

I05_02_02

 

OLIO DI TAGETE

 

903

 

 

I05_02_03

 

AZADIRACTINA

11141-17-6

627

 

 

I05_02_04

 

PIRETRINE

8003-34-7

32

 

 

I05_99

ALTRI INSETTICIDI DI ORIGINE MICROBIOLOGICA O BOTANICA

 

 

 

 

 

I05_99_99

 

ALTRI INSETTICIDI DI ORIGINE MICROBIOLOGICA O BOTANICA

 

 

 

Acaricidi

I06

 

 

 

 

 

 

I06_01

ACARICIDI PIRAZOLICI

 

 

 

 

 

I06_01_01

 

FENPIROSSIMATO

134098-61-6

695

 

 

I06_02

ACARICIDI TETRAZINICI

 

 

 

 

 

I06_02_01

 

CLOFENTEZINA

74115-24-5

418

 

 

I06_99

ALTRI ACARICIDI

 

 

 

 

 

I06_99_01

 

ACEQUINOCIL

57960-19-7

760

 

 

I06_99_02

 

CYFLUMETOFEN

400882-07-7

821

 

 

I06_99_99

 

ALTRI ACARICIDI

 

 

 

Altri insetticidi

I99

 

 

 

 

 

 

I99_01

INSETTICIDI PRODOTTI DALLA FERMENTAZIONE

 

 

 

 

 

I99_01_01

 

ABAMECTINA

71751-41-2

495

 

 

I99_01_02

 

MILBEMECTINA

51596-10-2

51596-11-3

660

 

 

I99_01_03

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

 

I99_01_04

 

EMAMECTINA

155569-91-8

791

 

 

I99_01_05

 

SPINETORAM

187166-40-1

802

 

 

I99_03

INSETTICIDI BENZOILUREICI

 

 

 

 

 

I99_03_01

 

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

 

I99_03_03

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

 

I99_03_05

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

 

I99_03_06

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

 

I99_04

INSETTICIDI CARBAZATI

 

 

 

 

 

I99_04_01

 

BIFENAZATO

149877-41-8

736

 

 

I99_05

INSETTICIDI DIACILIDRAZINICI

 

 

 

 

 

I99_05_01

 

METOSSIFENOZIDE

161050-58-4

656

 

 

I99_05_02

 

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

 

 

I99_05_03

 

CROMAFENOZIDE

143807-66-3

775

 

 

I99_06

REGOLATORI DELLA CRESCITA DEGLI INSETTI

 

 

 

 

 

I99_06_01

 

CIROMAZINA

66215-27-8

420

 

 

I99_06_02

 

BUPROFEZINA

69327-76-0

681

 

 

I99_06_03

 

EXITIAZOX

78587-05-0

439

 

 

I99_08

INSETTICIDI NITROGUANIDINICI

 

 

 

 

 

I99_08_01

 

CLOTIANIDINA

210880-92-5

738

 

 

I99_08_02

 

TIAMETOXAM

153719-23-4

637

 

 

I99_09

INSETTICIDI ORGANOSTANNICI

 

 

 

 

 

I99_10

INSETTICIDI OSSADIAZINICI

 

 

 

 

 

I99_10_01

 

INDOXACARB

173584-44-6

612

 

 

I99_11

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DEI FENIL-ETERI

 

 

 

 

 

I99_11_01

 

PIRIPROXIFENE

95737-68-1

715

 

 

I99_12

INSETTICIDI (FENIL-)PIRAZOLICI

 

 

 

 

 

I99_12_02

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

 

I99_12_03

 

TEBUFENPIRAD

119168-77-3

725

 

 

I99_12_04

 

CLORANTRANILIPROLE

500008-45-7

794

 

 

I99_13

INSETTICIDI PIRIDINICI

 

 

 

 

 

I99_13_01

 

PIMETROZINA

123312-89-0

593

 

 

I99_13_02

 

FLONICAMID

158062-67-0

763

 

 

I99_13_03

 

SULFOXAFLOR

946578-00-3

820

 

 

I99_14

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDILMETILAMMINE

 

 

 

 

 

I99_14_01

 

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

 

I99_14_02

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

 

I99_14_03

 

TIACLOPRID

111988-49-9

631

 

 

I99_14_04

 

FLUPYRADIFURONE

951659-40-8

 

 

 

I99_15

INSETTICIDI A BASE DI ESTERE DI SOLFITO

 

 

 

 

 

I99_17

INSETTICIDI A BASE DI ACIDO TETRONICO

 

 

 

 

 

I99_17_01

 

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

 

I99_17_02

 

SPIROMESIFEN

283594-90-1

747

 

 

I99_18

ATTRATTIVI PER INSETTI FEROMONI DI LEPIDOTTERI A CATENA LINEARE (SCLPS)

 

 

895

 

 

I99_18_01

 

(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OLO

33956-49-9

860

 

 

I99_18_02

 

(Z)-9-DODECEN-1-IL ACETATO

16974-11-1

112-66-3

422

 

 

I99_18_03

 

(Z)-8-DODECEN-1-IL ACETATO

28079-04-1

861

 

 

I99_18_04

 

(2E, 13Z)-OTTADECADIEN-1-IL ACETATO

86252-65-5

862

 

 

I99_18_05

 

(7E, 9E)-DODECADIEN 1-IL ACETATO

54364-63-5

863

 

 

I99_18_06

 

(7E, 9Z)-DODECADIEN 1-IL ACETATO

55774-32-8

864

 

 

I99_18_07

 

(7Z, 11E)-ESADECADIEN-1-IL ACETATO

51606-94-4

865

 

 

I99_18_08

 

(7Z, 11Z)-ESADECADIEN-1-IL ACETATO

53042-79-8

52207-99-5

866

 

 

I99_18_09

 

(9Z, 12E)-TETRADECADIEN-1-IL ACETATO

31654-77-0

867

 

 

I99_18_10

 

(E)-11-TETRADECEN-1-IL ACETATO

33189-72-9

868

 

 

I99_18_11

 

(E)-5-DECEN-1-OLO

56578-18-8

869

 

 

I99_18_12

 

(E)-5-DECEN-1-IL-ACETATO

38421-90-8

870

 

 

I99_18_13

 

(E)-8-DODECEN-1-IL ACETATO

38363-29-0

871

 

 

I99_18_14

 

(E/Z)-8-DODECEN-1-IL ACETATO

38363-29-0

28079-04-1

872

 

 

I99_18_15

 

(Z)-11-ESADECEN-1-OLO

56683-54-6

873

 

 

I99_18_16

 

(Z)-11-ESADECEN-1-IL ACETATO

34010-21-4

874

 

 

I99_18_17

 

(Z)-11-ESADECENAL

53939-28-9

875

 

 

I99_18_18

 

(Z)-11-TETRADECEN-1-IL ACETATO

20711-10-8

876

 

 

I99_18_19

 

(Z)-13-OTTADECENAL

58594-45-9

878

 

 

I99_18_20

 

(Z)-7-TETRADECENAL

65128-96-3

879

 

 

I99_18_21

 

(Z)-8-DODECEN-1-OLO

40642-40-8

880

 

 

I99_18_22

 

(Z)-9-ESADECENAL

56219-04-6

881

 

 

I99_18_23

 

(Z)-9-TETRADECEN-1-IL ACETATO

16725-53-4

882

 

 

I99_18_24

 

DODECIL ACETATO

112-66-3

884

 

 

I99_18_25

 

TETRADECAN-1-OLO

112-72-1

856

 

 

I99_18_26

 

DODECAN-1-OLO

112-53-8

 

 

 

I99_18_27

 

(E/Z)-9-DODECEN-1-IL ACETATO

16974-34-8

 

 

 

I99_18_28

 

(E,Z,Z)-3,8,11-TETRADECATRIEN-1-IL ACETATO

 

 

 

 

I99_18_29

 

(E,Z)-3,8-TETRADECATRIEN-1-IL ACETATO

 

 

 

 

I99_18_30

 

N-TETRADECIL ACETATO

 

 

 

 

I99_18_31

 

(Z,E)-9,11-TETRADECADIEN-1-IL ACETATO

50767-79-8

 

 

 

I99_18_32

 

(E,Z)-3,13-OTTADECADIENIL ACETATO

53120-26-6

 

 

 

I99_18_33

 

(E,Z)-3,13-OTTADECADIENIL ACETATO

53120-26-7

 

 

 

I99_19

ALTRI ATTRATTIVI PER INSETTI

 

 

 

 

 

I99_19_01

 

ACETATO DI AMMONIO

631-61-8

842

 

 

I99_19_02

 

PUTRESCINA (1,4-DIAMINOBUTANO)

110-60-1

854

 

 

I99_19_03

 

CLORIDRATO DI TRIMETILAMMINA

593-81-7

848

 

 

I99_19_04

 

(Z)-13-ESADECEN-11-YN-1-IL ACETATO

78617-58-0

 

 

 

I99_19_05

 

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-DOCOSATETRAEN-1-IL ISOBUTIRATO

135459-81-3

883

 

 

I99_19_06

 

RESCALURE

67601-06-3

 

 

 

I99_19_07

 

PROTEINE IDROLIZZATE

 

901

 

Insetticidi — acaricidi non classificati

I99_99

INSETTICIDI — ACARICIDI NON CLASSIFICATI

 

 

 

 

 

I99_99_03

 

ETOSSAZOLO

153233-91-1

623

 

 

I99_99_04

 

ACIDI GRASSI C7-C18 E SALI DI POTASSIO INSATURI C18 (CAS 67701-09-1)

67701-09-1

889

 

 

I99_99_05

 

ESTERI METILICI DI ACIDI GRASSI C8-C10 (CAS 85566-26-3)

85566-26-3

890

 

 

I99_99_06

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

 

I99_99_07

 

KIESELGUR (TERRA DIATOMACEA)

61790-53-2

647

 

 

I99_99_08

 

ACIDO LAURICO (CAS 143-07-7)

143-07-7

885

 

 

I99_99_09

 

METAFLUMIZONE

139968-49-3

779

 

 

I99_99_10

 

DECANOATO DI METILE (CAS 110-42-9)

110-42-9

892

 

 

I99_99_11

 

OTTANOATO DI METILE (CAS 111-11-5)

111-11-5

893

 

 

I99_99_12

 

ACIDO OLEICO (CAS 112-80-1)

112-80-1

894

 

 

I99_99_13

 

OLIO DI PARAFFINA (CAS 64742-46-7)

64742-46-7

896

 

 

I99_99_14

 

OLIO DI PARAFFINA (CAS 72623-86-0)

72623-86-0

897

 

 

I99_99_15

 

OLIO DI PARAFFINA (CAS 8042-47-5)

8042-47-5

898

 

 

I99_99_16

 

OLIO DI PARAFFINA (CAS 97862-82-3)

97862-82-3

899

 

 

I99_99_17

 

FOSFANO

7803-51-2

127

 

 

I99_99_18

 

PIRIDABEN

96489-71-3

583

 

 

I99_99_19

 

PIRIDALIL

179101-81-6

792

 

 

I99_99_20

 

SPIROTETRAMAT

203313-25-1

795

 

 

I99_99_21

 

FLUORURO DI SOLFORILE

2699-79-8

757

 

 

I99_99_23

 

ACIDI GRASSI DA C7 A C20

 

891

 

 

I99_99_27

 

FOSFURO DI ALLUMINIO

20859-73-8

227

 

 

I99_99_28

 

FOSFURO DI MAGNESIO

12057-74-8

228

 

 

I99_99_29

 

ANIDRIDE CARBONICA

124-38-9

844

 

 

I99_99_30

 

MALTODESTRINA

9050-36-6

801

 

 

I99_99_31

 

TERPENOID BLEND QRD 460

 

982

 

 

I99_99_32

 

FLUBENDIAMIDE

272451-65-7

788

 

 

I99_99_99

 

ALTRI INSETTICIDI — ACARICIDI

 

 

Molluschicidi

 

PES_M

 

 

 

 

 

Molluschicidi

M01

 

 

 

 

 

 

M01_01

MOLLUSCHICIDI

 

 

 

 

 

M01_01_01

 

FOSFATO FERRICO

10045-86-0

629

 

 

M01_01_03

 

METALDEIDE

108-62-3

62

 

 

M01_01_99

 

ALTRI MOLLUSCHICIDI

 

 

Regolatori della crescita delle piante

 

PES_PGR

 

 

 

 

 

Regolatori fisiologici della crescita delle piante

PGR01

 

 

 

 

 

 

PGR01_01

REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

 

 

 

 

 

PGR01_01_01

 

1-METILCICLOPROPENE

3100-04-7

767

 

 

PGR01_01_02

 

CLORMEQUAT

999-81-5

143

 

 

PGR01_01_04

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

 

PGR01_01_05

 

ETEFON

16672-87-0

373

 

 

PGR01_01_07

 

ETILENE

74-85-1

839

 

 

PGR01_01_08

 

FORCLORFENURON

68157-60-8

633

 

 

PGR01_01_09

 

ACIDO GIBBERELLICO

77-06-5

307

 

 

PGR01_01_10

 

GIBBERELLINA

468-44-0

510-75-8

8030-53-3

904

 

 

PGR01_01_11

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

 

PGR01_01_12

 

IDRAZIDE MALEICA

123-33-1

310

 

 

PGR01_01_13

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

 

PGR01_01_14

 

PACLOBUTRAZOLO

76738-62-0

445

 

 

PGR01_01_15

 

CALCIO-PROESADIONE

127277-53-6

567.02

 

 

PGR01_01_16

 

5-NITROGUAIACOLATO DI SODIO

67233-85-6

718

 

 

PGR01_01_17

 

O-NITROFENOLATO DI SODIO

824-39-5

720

 

 

PGR01_01_18

 

P-NITROFENOLATO DI SODIO

824-78-2

721

 

 

PGR01_01_19

 

TRINEXAPAC-ETILE

95266-40-3

732.202

 

 

PGR01_01_22

 

FLUMETRALIN

62924-70-3

971

 

 

PGR01_99

ALTRI REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

 

 

 

 

 

PGR01_99_01

 

ACIDO 1-NAFTILACETICO (1-NAA)

86-87-3

313

 

 

PGR01_99_02

 

1-DECANOLO

112-30-1

831

 

 

PGR01_99_03

 

1-NAFTILACETAMMIDE (1-NAD)

86-86-2

282

 

 

PGR01_99_05

 

6-BENZILADENINA

1214-39-7

829

 

 

PGR01_99_07

 

ACIDO INDOLILBUTIRRICO

133-32-4

830

 

 

PGR01_99_08

 

SINTOFEN (CINTOFEN)

130561-48-7

717

 

 

PGR01_99_09

 

1,4-DIMETILNAFTALENE

 

822

 

 

PGR01_99_10

 

SODIO ARGENTO TIOSOLFATO

 

762

 

 

PGR01_99_11

 

ACIDO S-ABSCISSICO

21293-29-8

 

 

 

PGR01_99_99

 

ALTRI REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

 

 

 

Inibitori di germinazione

PGR02

 

 

 

 

 

 

PGR02_02

INIBITORI DI GERMINAZIONE

 

 

 

 

 

PGR02_02_01

 

CARVONE

99-49-0

602

 

 

PGR02_99

ALTRI INIBITORI DI GERMINAZIONE

 

 

 

 

 

PGR02_99_99

 

ALTRI INIBITORI DI GERMINAZIONE

 

 

 

Altri regolatori della crescita delle piante

PGR03

 

 

 

 

 

 

PGR03_99

ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

 

 

 

 

 

PGR03_99_01

 

ESTRATTO D'ALGA MARINA (PRECEDENTEMENTE ESTRATTO D'ALGA MARINA E ALGHE MARINE)

 

920

 

 

PGR03_99_99

 

ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

 

 

Altri prodotti fitosanitari

 

PES_ZR

 

 

 

 

 

Oli minerali

ZR01

 

 

 

 

 

 

ZR01_01

OLI MINERALI

 

 

 

 

 

ZR01_01_01

 

OLI MINERALI

 

 

 

Oli vegetali

ZR02

 

 

 

 

 

 

ZR02_01

OLI VEGETALI

 

 

 

 

 

ZR02_01_01

 

OLI VEGETALI/OLIO DI CITRONELLA

 

905

 

 

ZR02_01_02

 

OLI VEGETALI/OLIO DI CHIODI DI GAROFANO

 

906

 

 

ZR02_01_03

 

OLI VEGETALI/OLIO DI COLZA

 

907

 

 

ZR02_01_04

 

OLI VEGETALI/OLIO DI MENTA VERDE

 

908

 

 

ZR02_01_99

 

ALTRI OLI VEGETALI

 

 

 

Sterilizzanti del terreno (incl. nematocidi)

ZR03

 

 

 

 

 

 

ZR03_02

NEMATICIDI BIOLOGICI

 

 

 

 

 

ZR03_02_01

 

PAECILOMYCES LILACINUS CEPPO 251

 

753

 

 

ZR03_02_02

 

BACILLUS FIRMUS I-1582

 

 

 

 

ZR03_02_99

ALTRI NEMATICIDI BIOLOGICI

 

 

 

 

 

ZR03_03

NEMATICIDI ORGANOFOSFORICI

 

 

 

 

 

ZR03_03_01

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

 

ZR03_03_02

 

FOSTIAZATO

98886-44-3

585

 

 

ZR03_03_99

ALTRI NEMATICIDI ORGANOFOSFORICI

 

 

 

 

 

ZR03_99

ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO

 

 

 

 

 

ZR03_99_03

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

 

ZR03_99_04

 

METAM-SODIO

137-42-8

20

 

 

ZR03_99_99

 

ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO

 

 

 

Rodenticidi

ZR04

 

 

 

 

 

 

ZR04_01

RODENTICIDI

 

 

 

 

 

ZR04_01_01

 

FOSFURO DI CALCIO

1305-99-3

505

 

 

ZR04_01_02

 

DIFENACUM

56073-07-5

514

 

 

ZR04_01_04

 

FOSFURO DI ZINCO

1314-84-7

69

 

 

ZR04_01_05

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

 

ZR04_01_99

 

ALTRI RODENTICIDI

 

 

 

Tutti gli altri prodotti fitosanitari

ZR99

 

 

 

 

 

 

ZR99_01

DISINFETTANTI

 

 

 

 

 

ZR99_01_99

 

ALTRI DISINFETTANTI

 

 

 

 

ZR99_02

REPELLENTI

 

 

 

 

 

ZR99_02_01

 

SOLFATO DI ALLUMINIO E AMMONIO

7784-26-1

840

 

 

ZR99_02_02

 

SILICATO DI ALLUMINIO (CAOLINO)

1332-58-7

841

 

 

ZR99_02_03

 

FARINE DI SANGUE

68911-49-9

909

 

 

ZR99_02_04

 

CARBURO DI CALCIO

75-20-7

910

 

 

ZR99_02_05

 

CARBONATO DI CALCIO

471-34-1

843

 

 

ZR99_02_06

 

BENZOATO DI DENATONIO

3734-33-6

845

 

 

ZR99_02_07

 

CALCARE

1317-65-3

852

 

 

ZR99_02_08

 

METIL NONIL CHETONE

112-12-9

846

 

 

ZR99_02_09

 

SABBIA DI QUARZO

14808-60-7

855

 

 

ZR99_02_10

 

REPELLENTI OLFATTIVI/TALLOLIO GREZZO

8002-26-4

911

 

 

ZR99_02_11

 

REPELLENTI OLFATTIVI/PECE DI TALLOLIO

8016-81-7

912

 

 

ZR99_02_12

 

SILICATO DI SODIO E ALLUMINIO

1344-00-9

850

 

 

ZR99_02_13

 

RESIDUI DI DISTILLAZIONE DEI GRASSI

 

915

 

 

ZR99_02_14

 

REPELLENTI OLFATTIVI/OLIO DI PESCE

 

918

 

 

ZR99_02_15

 

REPELLENTI OLFATTIVI/GRASSO DI PECORA

 

919

 

 

ZR99_02_16

 

ESTRATTO D'AGLIO

 

916

 

 

ZR99_02_17

 

PEPE

 

917

 

 

ZR99_02_99

 

ALTRI REPELLENTI

 

 

 

 

ZR99_99

ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI

 

 

 

 

 

ZR99_99_07

 

ACIDO CAPRICO

334-48-5

886

 

 

ZR99_99_08

 

ACIDO CAPRILICO

124-07-2

887

 

 

ZR99_99_12

 

EPTAMALOSSIGLUCANO

870721-81-6

851

 

 

ZR99_99_24

 

VIRUS DEL MOSAICO GIALLO DELLO ZUCCHINO, VIRULENZA DEBOLE

 

618

 

 

ZR99_99_34

 

VIRUS DEL MOSAICO DEL CETRIOLO, CEPPO CH2, ISOLATO 1906

 

 

 

 

ZR99_99_99

 

ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI

 

 


(1)  Chemical Abstracts Service Registry Numbers (numeri di registrazione del Chemical Abstracts Service — CAS).

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council.»


17.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/270 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fluoruro di solforile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2010/38/UE della Commissione (2) fornisce ulteriori informazioni di conferma sulle stime della durata atmosferica di fluoruro di solforile, sulle concentrazioni troposferiche di fluoruro di solforile e sulle condizioni di macinatura necessarie ad assicurare che i residui di ione fluoruro nei cereali non superino i livelli naturali di fondo.

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

Il notificante ha presentato informazioni supplementari per confermare la valutazione dei rischi relativi al destino del fluoruro di solforile nell'atmosfera e ai residui di ione fluoruro nei prodotti di macinatura presenti nella macchina durante la fumigazione.

(4)

Il Regno Unito ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante. Il 4 giugno 2015 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).

(5)

La Commissione ha ritenuto che, in base alle informazioni supplementari fornite dal notificante, non è possibile escludere la possibilità che i livelli residui presenti nei prodotti di macinatura durante la fumigazione superino la concentrazione naturale di fondo di ione fluoruro o che non rispettino i livelli massimi di residuo pertinenti. Le condizioni di approvazione dovrebbero pertanto essere modificate per assicurare che i prodotti di macinatura presenti negli impianti trattati siano sempre conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). La Commissione ha inoltre ritenuto che le informazioni trasmesse non dimostrano la stabilità del fluoruro di solforile nella troposfera; di conseguenza è necessario anche monitorarne ulteriormente le concentrazioni troposferiche finché non ne sia pienamente dimostrata la stabilità e fornire regolarmente, ogni cinque anni, informazioni al riguardo alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(6)

Il fluoruro di solforile è inoltre approvato come sostanza attiva biocida a norma della direttiva 2009/84/CE della Commissione (6). In base alle stesse preoccupazioni circa il destino ambientale del fluoruro di solforile che sussistono per i suoi usi come pesticida sono state richieste ulteriori informazioni comprendenti un monitoraggio delle sue concentrazioni troposferiche. Le scadenze per la presentazione delle informazioni dovrebbero coincidere, al fine di evitare una duplicazione di lavoro e razionalizzare il processo di valutazione.

(7)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul rapporto di riesame.

(9)

È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario a modificare o revocare le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile non conformi alle condizioni di approvazione più rigide.

(10)

Per quanto concerne i prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile, laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe terminare non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluoruro di solforile entro il 9 settembre 2017.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque ha termine trascorsi dodici mesi dalla revoca della relativa autorizzazione.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2010/38/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile (GU L 154 del 19.6.2010, pag. 21).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(6)  Direttiva 2009/84/CE della Commissione, del 28 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 67).


ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, riga 307, fluoruro di solforile, la colonna «disposizioni specifiche» è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida o nematocida (fumigante) limitati agli utilizzatori professionali in strutture sigillabili nella misura in cui:

a)

tali strutture siano vuote; oppure

b)

se nell'impianto sottoposto a trattamento di fumigazione sono presenti prodotti alimentari o foraggeri, gli utilizzatori e gli operatori economici assicurino che siano immessi nella catena alimentare umana o animale solo i prodotti alimentari e foraggeri che rispettano i livelli massimi di residui per il fluoruro di solforile e di ione fluoruro stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); a tale scopo gli utilizzatori e gli operatori economici attuano integralmente misure equivalenti ai principi HACCP di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); in particolare gli utilizzatori identificano il punto critico al quale il controllo è essenziale al fine di prevenire il superamento dei livelli massimi di residui e stabiliscono e applicano procedure di sorveglianza efficaci a tale punto critico.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluoruro di solforile, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 7 dicembre 2016.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue:

al rischio presentato dal fluoruro inorganico attraverso i prodotti contaminati, quali la farina e la crusca che sono rimaste nel macchinario per la macinatura durante la fumigazione, o le granaglie contenute nei silo del mulino. Sono necessarie misure che garantiscano che nella catena alimentare umana e animale siano immessi solo prodotti conformi agli attuali LMR;

al rischio per gli operatori e per i lavoratori, ad esempio quando rientrano in una struttura sottoposta a fumigazione, dopo l'aerazione. Sono necessarie misure che garantiscano l'utilizzo di autorespiratori o di altri dispositivi appropriati di protezione personale;

al rischio per gli astanti; è necessario prevedere un'appropriata zona di interdizione intorno alla struttura sottoposta a fumigazione.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di contenimento dei rischi.

Il notificante comunica alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità i dati relativi al monitoraggio delle concentrazioni troposferiche di fluoruro di solforile ogni cinque anni a partire dal 30 giugno 2017. Il limite di rivelabilità per l'analisi è di almeno 0,5 ppt (pari a 2,1 ng di fluoruro di solforile/m3 di troposfera).



17.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/271 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2017

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 925/2009 (2) («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,0 % sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg («il prodotto in esame»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») per tutte le società non menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.

(2)

Nel dicembre 2015 il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione (3) ha esteso le misure per lo stesso prodotto («il riesame in previsione della scadenza»).

(3)

Tali misure sono denominate in appresso «le misure in vigore» e l'inchiesta che ha condotto alle misure istituite dal regolamento iniziale è denominata «l'inchiesta iniziale».

1.2.   Apertura in seguito a una domanda

(4)

Il 18 aprile 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda secondo cui le misure in vigore sulle importazioni di determinati fogli di alluminio vengono eluse con l'importazione di prodotti in esame leggermente modificati dalla RPC.

(5)

Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo a causa della minaccia di ritorsioni commerciali. La Commissione ha considerato giustificata la richiesta e ha accettato di mantenere riservata l'identità del richiedente.

(6)

La domanda conteneva elementi di prova che dimostravano che in seguito all'istituzione delle misure in vigore ha avuto luogo una significativa modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda le esportazioni nell'Unione dalla RPC, che sembrava essere causata dall'istituzione delle misure in vigore. Presumibilmente non esiste alcuna motivazione o giustificazione sufficiente per tale modificazione oltre all'istituzione delle misure in vigore.

(7)

Gli elementi di prova disponibili hanno inoltre dimostrato che gli effetti riparatori delle misure in vigore venivano indeboliti sia in termini di quantitativi che di prezzo. Essi hanno evidenziato che le crescenti importazioni del prodotto leggermente modificato erano effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale.

(8)

Gli elementi di prova hanno infine dimostrato che durante l'inchiesta iniziale i prodotti leggermente modificati sono stati oggetto di dumping in relazione al valore normale stabilito per il prodotto simile, cioè il prodotto fabbricato dall'industria dell'Unione che ha le stesse caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto in esame.

(9)

Dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione ha stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base. Essa ha avviato quindi la presente inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 della Commissione (4) («il regolamento di apertura»). In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre disposto, con il regolamento di apertura, che le autorità doganali sottopongano a registrazione le importazioni del prodotto in esame leggermente modificato provenienti dalla RPC.

1.3.   Inchiesta

(10)

La Commissione ha debitamente informato dell'apertura dell'inchiesta le autorità della RPC, i produttori esportatori e gli operatori commerciali della RPC, gli importatori dell'Unione notoriamente interessati e l'industria dell'Unione.

(11)

Sono stati inviati moduli di esenzione ai produttori esportatori della RPC e agli importatori noti dell'Unione.

(12)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe comportato l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili.

(13)

Si sono manifestati cinque gruppi di società della RPC e 19 società dell'Unione, comprendenti l'industria dell'Unione e importatori indipendenti.

(14)

Cinque gruppi di società della PRC e cinque importatori indipendenti hanno risposto al questionario e hanno chiesto un'esenzione dalle eventuali misure estese, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(15)

I seguenti produttori esportatori hanno presentato risposte complete al questionario e successivamente sono state effettuate visite di verifica nelle loro sedi:

Dingsheng Aluminium Group

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd

Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

(16)

I seguenti cinque importatori indipendenti dell'Unione hanno presentato risposte complete al questionario:

Coutinho Caro + Co. International Trading GmbH

Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG

Now Plastics UK Inc (filiale di Milano)

Von Aschenbach & Voss GmbH

Wrap Films Systems Ltd.

(17)

Successivamente uno degli importatori indipendenti, la società Wrap Films Systems Ltd., ha cessato di collaborare.

(18)

Sono state effettuate visite di verifica nelle sedi dei seguenti importatori indipendenti:

Coutinho Caro + Co. International Trading GmbH

Von Aschenbach & Voss GmbH.

(19)

La società Cellofix S.L. ha presentato osservazioni e ha chiesto un'audizione in qualità di parte interessata.

(20)

Le audizioni hanno avuto luogo tra la Commissione e il richiedente e tra la Commissione e le società Cellofix S.L., Now Plastics Inc. e Von Aschenbach & Voss GmbH.

(21)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni è stata svolta un'altra audizione tra la Commissione e il richiedente, dopo di che la Commissione ha comunicato la propria intenzione di estendere le misure nel quadro del meccanismo del regime di uso finale, in conformità all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio («il codice doganale dell'Unione») (5).

1.4.   Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento

(22)

Il periodo dell'inchiesta era compreso fra il 1o aprile 2012 e il 31 marzo 2016. Sono stati raccolti dati per il periodo dell'inchiesta e per tutti gli anni a partire dal 2009 (anno in cui sono state istituite le misure in vigore) per esaminare tra l'altro la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Per il periodo compreso tra il 1o aprile 2015 e il 31 marzo 2016 («il periodo di riferimento») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare il possibile indebolimento dell'effetto riparatore delle misure in vigore e l'esistenza di pratiche di dumping.

2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(23)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in seguito se vi fosse stata una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l'Unione; se tale cambiamento fosse derivato da pratiche, processi o lavorazioni per cui non esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio; se vi fossero prove che sussisteva un pregiudizio o risultavano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile e se vi fossero prove dell'esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile, se necessario in conformità all'articolo 2 del regolamento di base.

2.2.   Prodotto in esame

(24)

Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione è il prodotto soggetto alle misure in vigore descritto nel considerando (1). Esso rientra nel codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910). Come stabilito nell'inchiesta iniziale, questo particolare tipo di fogli di alluminio è trasformato in un prodotto di consumo, i fogli di alluminio per uso domestico (AHF — aluminium household foil) utilizzati per l'imballaggio e altri impieghi domestici.

2.3.   Prodotto oggetto dell'inchiesta

(25)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta sull'elusione ha le stesse caratteristiche essenziali del prodotto in esame. Esso può tuttavia essere ricotto o no.

(26)

Nel regolamento di apertura il prodotto oggetto dell'inchiesta è stato definito come segue:

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, oppure

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, oppure

fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, oppure

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no.

(27)

I primi tre prodotti descritti sopra sono attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111930, 7607111940 e 7607111950). Il quarto prodotto descritto sopra è classificato con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119045 e 7607119080).

(28)

Nell'inchiesta iniziale la Commissione aveva stabilito che i fogli di alluminio destinati alla trasformazione (ACF — aluminium converter foil) non erano il prodotto in esame (6). I due prodotti AHF e ACF hanno impieghi diversi. Gli ACF sono utilizzati dalle industrie di trasformazione che li laminano, rivestono, laccano, sottopongono ad altri trattamenti e inseriscono in prodotti utilizzati per l'imballaggio di alimenti, medicinali, cosmetici, tabacco o nei materiali isolanti per il settore dell'edilizia. Nel dicembre 2014 la Commissione ha aperto un'inchiesta antidumping sugli ACF (7). In seguito al ritiro della domanda da parte del richiedente, sugli ACF non sono state istituite misure (8). Per i motivi sopraindicati la Commissione ha ritenuto opportuno escludere gli ACF dall'ambito della presente inchiesta.

(29)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha affermato che ACF e AHF erano intercambiabili. La Commissione ha comunque ritenuto che questa argomentazione non mettesse in questione l'incontestata definizione del prodotto in esame stabilita nell'inchiesta iniziale.

(30)

Durante l'inchiesta la Commissione ha tuttavia constatato che la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta non comprendeva soltanto il prodotto in esame leggermente modificato, ma poteva comprendere anche gli ACF. I cinque produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato ACF nell'Unione durante il periodo di riferimento [cfr. considerando (74)]. È stato quindi deciso di tenere conto dell'uso finale al momento dell'elaborazione delle misure [cfr. considerando da (58) a (69)].

(31)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni, uno degli importatori che non hanno collaborato ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il suo suggerimento di escludere le bobine jumbo non ricotte dal campo di applicazione dell'inchiesta.

(32)

Dato che la società non ha collaborato all'inchiesta, la Commissione non è stata in grado di verificare tale affermazione. Non vi sono dati disponibili che consentano di concludere che le bobine jumbo non ricotte dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione della presente inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto questa affermazione.

2.4.   Livello di collaborazione

(33)

Il livello di collaborazione dei produttori esportatori della RPC è stato basso: solo cinque gruppi di produttori esportatori cinesi, che rappresentano circa il 22 % delle esportazioni cinesi nell'Unione durante il periodo di riferimento, si sono manifestati e hanno chiesto l'esenzione dalle misure eventualmente estese.

(34)

Le esportazioni degli esportatori che non hanno collaborato sono state stimate a circa il 78 % del totale delle esportazioni cinesi nell'Unione durante lo stesso periodo. Per queste esportazioni la Commissione ha quindi utilizzato i dati più attendibili a disposizione, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

2.5.   Modificazione della configurazione degli scambi

(35)

Al fine di stabilire la modificazione della configurazione degli scambi, la Commissione ha analizzato il volume delle importazioni del prodotto in esame e il volume delle importazioni del prodotto in esame leggermente modificato, per il periodo che va dall'istituzione delle misure iniziali (2009) fino al settembre 2016.

(36)

Dall'inchiesta è emerso che nel periodo di riferimento l'80 % del volume totale delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC era costituito dal prodotto in esame leggermente modificato (9). Tale rapporto è stato poi estrapolato per gli anni in esame a partire dal 2009.

(37)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame è stato stabilito in base ai dati di Eurostat per il periodo compreso tra il 2009 e il periodo di riferimento.

(38)

La tabella seguente contiene le informazioni raccolte.

Tabella 1

Importazioni del prodotto in esame e del prodotto in esame leggermente modificato dalla RPC verso l'UE

Unità: tonnellate

 

PI dell'inchiesta iniziale

luglio 2007 — giugno 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PR

Prodotto in esame

30 318

150

1 442

3 094

1 165

1 369

1 553

1 152

Prodotto leggermente modificato

 

11 393

17 115

30 960

25 648

30 962

42 578

44 522

Fonte: Eurostat, produttori esportatori cinesi che hanno collaborato

(39)

Il volume totale delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è diminuito da 30 318 tonnellate nel PI dell'inchiesta iniziale (luglio 2007 — giugno 2008) a 1 152 tonnellate nel periodo di riferimento della presente inchiesta. Le importazioni del prodotto in esame leggermente modificato sono invece aumentate da 11 393 tonnellate nel 2009 a 44 522 tonnellate nel periodo di riferimento della presente inchiesta.

(40)

L'aumento delle importazioni del prodotto in esame leggermente modificato e la parallela scomparsa delle importazioni del prodotto in esame dopo l'istituzione delle misure costituiscono una significativa modificazione della configurazione degli scambi, come prevista all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

(41)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, uno degli importatori che non hanno collaborato ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato un metodo sbagliato per determinare la modificazione della configurazione degli scambi. Più specificamente, ha messo in discussione la supposizione che le vendite effettuate nel periodo di riferimento dai produttori esportatori che non hanno collaborato fossero vendite del prodotto leggermente modificato.

(42)

La Commissione ha ribadito che per stabilire il volume delle importazioni del prodotto leggermente modificato essa si è basata sui dati disponibili. Visto il bassissimo livello di collaborazione, alla luce delle informazioni contenute nella domanda e in mancanza di altre informazioni che dimostrino il contrario, la Commissione ha potuto ragionevolmente concludere che le società che non hanno collaborato esportavano il prodotto leggermente modificato. Il metodo usato per stabilire la modificazione della configurazione degli scambi è stato quindi confermato.

2.6.   Esistenza di pratiche di elusione

(43)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una motivazione o una giustificazione economica sufficiente oltre all'istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l'altro, le leggere modifiche del prodotto in esame.

(44)

Sono state esaminate le attività dei produttori esportatori che hanno collaborato e l'analisi ha confermato l'esistenza di quattro pratiche di elusione.

(45)

Per queste quattro pratiche di elusione esistono prove sotto forma di e-mail inviati dai produttori esportatori cinesi agli acquirenti, nei quali spiegavano il modo in cui si potevano eludere le attuali misure. I vari elementi di prova contenevano anche informazioni sull'effettiva attuazione di tali pratiche da parte di alcuni importatori/utilizzatori dell'Unione.

(46)

La Commissione ha inoltre trovato elementi di prova effettuando verifiche su uno dei produttori cinesi che hanno collaborato, Dingsheng Aluminium Group. In seguito all'istituzione dei dazi nel 2009, Dingsheng Aluminium Group ha esportato nell'Unione AHF più sottili rispetto al prodotto in esame, cioè con uno spessore superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm. Lo stesso produttore esportatore ha esportato nell'Unione anche AHF più spessi del prodotto in esame, vale a dire con uno spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm. L'esistenza di tale pratica è stata confermata anche da prove sotto forma di e-mail di altri produttori esportatori.

(47)

Nello stesso periodo, inoltre, Dingsheng Aluminium Group ha venduto all'Unione AHF in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, che sono stati stati tagliati successivamente nell'Unione in rotoli più piccoli. Durante le verifiche di uno degli importatori che hanno collaborato, la Commissione ha constatato che tale importatore, la società Von Aschenbach & Voss GmbH, taglia nell'Unione i rotoli più larghi in rotoli standard.

(48)

Per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di fogli di alluminio con uno spessore compreso tra 0,021 e 0,045 mm e costituiti da doppi strati, la Commissione dispone di elementi di prova sotto forma di e-mail inviati dai produttori esportatori cinesi, tra cui anche Dingsheng Aluminium Group, ai produttori dell'Unione. La Commissione ha anche accertato che alcuni produttori dell'Unione possiedono macchinari per staccare i due strati dei fogli, riducendoli a uno spessore standard che ne permette l'uso come AHF.

(49)

In base alle conclusioni raggiunte riguardo ai produttori esportatori che hanno collaborato e in base ai dati disponibili per i produttori esportatori che non hanno collaborato, è stata accertata l'esistenza di pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, a livello nazionale per l'80 % di tutte le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta provenienti dalla RPC. Tali pratiche di elusione consistono in una leggera modifica del prodotto in esame per farlo rientrare in codici doganali normalmente non soggetti a misure (il prodotto oggetto dell'inchiesta).

2.7.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o quantitativi del prodotto simile

(50)

L'aumento delle importazioni del prodotto in esame leggermente modificato è stato considerevole, come spiegato al considerando (36), e ha rappresentato circa l'80 % del volume totale delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta nel periodo che va dal 2009 al periodo di riferimento.

(51)

La Commissione ha effettuato un confronto tra il prezzo all'esportazione del prodotto in esame leggermente modificato e il livello di eliminazione del pregiudizio, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 che istituisce un dazio definitivo in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(52)

Per quanto riguarda il produttore esportatore che ha collaborato coinvolto in pratiche di elusione, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base alle informazioni verificate durante l'inchiesta. Per i produttori esportatori che non hanno collaborato, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai dati di Eurostat, dopo aver detratto il volume delle esportazioni effettuate dai produttori esportatori che hanno collaborato.

(53)

Tale confronto ha messo in evidenza una considerevole vendita sottocosto.

(54)

Si ritiene quindi che gli effetti riparatori delle misure in vigore siano indeboliti sia in termini di quantitativi che di prezzo.

2.8.   Elementi di prova del dumping in relazione al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto simile

(55)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base e al fine di stabilire se i prezzi all'esportazione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono stati oggetto di dumping, i prezzi all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta coinvolto in pratiche di elusione e dei produttori esportatori che non hanno collaborato sono stati determinati nel modo descritto ai considerando (51) e (52) e confrontati con il valore normale stabilito nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, come indicato al considerando (51), e debitamente adeguati alle fluttuazioni della borsa londinese dei metalli (LME — London Metal Exchange). Tale adeguamento è stato necessario perché i prezzi dei prodotti di alluminio sono legati alle fluttuazioni dei prezzi della materia prima di base, l'alluminio primario. I prezzi dell'LME sono considerati il parametro mondiale per l'alluminio primario.

(56)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione evidenzia che nel periodo di riferimento gli AHF sono stati importati nell'Unione a prezzi di dumping sia dal produttore esportatore che ha collaborato coinvolto in pratiche di elusione sia dai produttori esportatori che non hanno collaborato.

2.9.   Conclusione

(57)

In base ai risultati sopraindicati la Commissione ha concluso che i dazi sulle importazioni del prodotto in esame, come definito nell'inchiesta iniziale, sono stati elusi con l'importazione di un prodotto in esame leggermente modificato originario della RPC.

(58)

Dall'inchiesta è emerso inoltre che vi è stata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l'Unione e che non esisteva una motivazione o giustificazione economica sufficiente per tale modificazione oltre all'istituzione del dazio.

(59)

La Commissione ha anche constatato che tali importazioni causano un pregiudizio e che gli effetti riparatori del dazio vengono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile. Sono stati trovati anche elementi di prova di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile.

3.   MISURE

(60)

Alla luce di tali risultati, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC viene eluso mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC.

(61)

In base ai risultati sopraindicati, è stato tuttavia concluso che i fogli di alluminio destinati alla trasformazione (ACF) devono essere esclusi dal campo di applicazione delle misure estese.

(62)

Per stabilire il modo in cui può essere operata una distinzione tra AHF e ACF, la Commissione si è basata in primo luogo su criteri supplementari, oltre allo spessore dei fogli di alluminio e alla larghezza dei rotoli.

(63)

La Commissione ha concluso che la distinzione desiderata può essere ottenuta tramite un'analisi cumulativa di una serie di caratteristiche: le leghe, la bagnabilità e i fori dei fogli di alluminio.

(64)

La lega di alluminio è determinata dalla composizione chimica del prodotto (tenore effettivo di alluminio e di altri prodotti chimici). In base alle osservazioni delle parti interessate e alle informazioni raccolte durante le visite di verifica, è stato constatato che gli ACF vengono generalmente prodotti utilizzando le leghe di alluminio 1235, 8011 e 8079.

(65)

Con grado di bagnabilità si intende il grado di secchezza (pulizia della superficie) dei fogli di alluminio in relazione all'olio utilizzato nel processo di avvolgimento. La bagnabilità degli ACF è generalmente di grado A, poiché qualsiasi residuo di olio sulla superficie creerebbe problemi per la stampa e la laminazione.

(66)

I fori compaiono nella struttura dei fogli di alluminio durante il processo di avvolgimento. Il numero di fori in genere non è importante nelle vendite di AHF e non fa parte delle caratteristiche del prodotto. Per gli ACF il numero di fori è importante perché durante il processo di laminazione l'adesivo può penetrare attraverso i fori da un lato all'altro degli strati dei fogli e danneggiare così il materiale di imballaggio. La Commissione ha constatato che il numero massimo di fori negli ACF è generalmente legato allo spessore dei fogli. Il numero massimo di fori per m2 in relazione allo spessore dei fogli è indicato qui di seguito.

Tabella 2

Numero massimo di fori per m2 in relazione allo spessore dei fogli

Spessore (in micron)

Numero di fori per m2

7

400

8

300

9

200

10

100

fino a 13

40

fino a 15

10

fino a 19

5

più di 20

0

Fonte: produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, importatori indipendenti dell'Unione

(67)

Questi criteri si basavano sui risultati dell'inchiesta e sulle osservazioni di terzi.

(68)

Dopo la comunicazione delle conclusioni il richiedente ha sostenuto e ribadito che non si poteva tracciare alcuna linea di demarcazione adeguata sulla base dei criteri sopramenzionati e che ciò avrebbe creato un rischio di elusione sproporzionato. A suo parere i fogli di alluminio erano intercambiabili e alcuni AHF potevano essere prodotti con gli stessi fogli di alluminio che si utilizzavano generalmente per la produzione di ACF. Ha fatto riferimento in particolare alle leghe 8011 e 8079. Per quanto riguarda il numero di fori, il richiedente ha affermato che questo non era un requisito regolamentato e generalmente era basato su un accordo tra il venditore e l'acquirente. Riguardo al criterio di bagnabilità, il richiedente ha anche affermato che esso non costituiva un fattore decisivo per determinare se i fogli di alluminio fossero ACF. Durante l'audizione dopo la comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha inoltre sostenuto che persino l'applicazione cumulativa dei tre criteri non era adeguata per operare la distinzione desiderata. Anche se tutti e tre i criteri di identificazione degli ACF fossero stati soddisfatti, le importazioni avrebbero comunque potuto essere utilizzate come fogli per uso domestico e falsare la concorrenza. Secondo il richiedente l'unico modo per distinguere AHF e ACF era l'uso finale. In seguito alla comunicazione delle conclusioni supplementari, il richiedente ha sostenuto che i produttori esportatori che hanno ottenuto un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base dovevano essere soggetti al regime dell'uso finale, in conformità all'articolo 254 del codice doganale dell'Unione, al fine di evitare qualsiasi futura elusione delle misure.

(69)

Uno dei produttori esportatori che hanno collaborato ha inoltre affermato che i criteri proposti dalla Commissione per distinguere ACF e AHF non erano comunemente e ampiamente accettati dall'industria dell'alluminio. A suo avviso ciò avrebbe aperto le porte all'elusione dei dazi antidumping estesi e avrebbe portato a un notevole calo del prezzo medio degli ACF, il che poteva comportare un'altra denuncia antidumping.

(70)

Dopo la comunicazione delle conclusioni supplementari, un importatore ha ribadito che era in effetti era possibile e sufficiente una distinzione basata su una valutazione cumulativa supplementare delle tre caratteristiche costituite da leghe, bagnabilità e fori.

(71)

In risposta a queste argomentazioni la Commissione ha ricordato in primo luogo che le misure antielusione non possono, dal punto di vista giuridico, essere istituite in base a un semplice rischio di elusione, bensì solo se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 13 del regolamento di base. La richiesta del richiedente di sottoporre i produttori esportatori beneficiari di un'esenzione al controllo dell'uso finale è stata pertanto respinta.

(72)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni iniziali e supplementari, la Commissione ha valutato ulteriormente il suo approccio iniziale, descritto nei considerando (62) e (66), e le argomentazioni presentate dall'importatore riportate nel considerando (70). La Commissione ha ribadito la conclusione che, a causa delle caratteristiche simili, non può essere escluso che gli ACF che soddisfano i requisiti tecnici indicati nei considerando (61) e (67) possano essere in realtà utilizzati per usi domestici. Essa ha perciò concluso che, date le circostanze specifiche del caso, il modo più appropriato per distinguere tra i due prodotti, ai fini dell'estensione della misura iniziale, è in base al loro uso finale. Gli importatori che non utilizzano fogli di alluminio importati per usi domestici avranno di conseguenza la possibilità di presentare una dichiarazione nel quadro del regime di uso finale, in conformità all'articolo 254 del codice doganale dell'Unione.

4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

4.1.   Richiesta di esenzione dei gruppi di produttori esportatori

(73)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, cinque gruppi di produttori esportatori della RPC che hanno collaborato hanno chiesto di essere esentati dalle misure eventualmente estese e hanno presentato una richiesta di esenzione.

(74)

Dall'inchiesta è emerso che quattro gruppi di produttori esportatori cinesi esportavano nell'Unione solo ACF e non i fogli di alluminio per uso domestico leggermente modificati. Questi gruppi di produttori esportatori cinesi non risultano quindi aver eluso i dazi in vigore. La Commissione ha pertanto ritenuto che a queste società potesse essere concessa un'esenzione dai dazi estesi a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(75)

L'inchiesta ha anche rivelato che un produttore che ha collaborato, Dingsheng Aluminium Group, era coinvolto in tutti i tipi di pratiche di elusione fuorché uno, cioè non ha esportato nell'Unione fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli.

(76)

La conclusione che questa società sia coinvolta in tre pratiche di elusione è stata raggiunta in base a diversi fattori. In primo luogo, la Commissione ha individuato i prodotti leggermente modificati che la società ha esportato nell'Unione in base alle informazioni che questa ha fornito riguardo alle vendite di AHF e ACF ai suoi acquirenti. In secondo luogo, è stato verificato un campione delle fatture inviate agli acquirenti di AHF e ACF. Quest'operazione ha confermato che i prodotti venduti descritti come AHF erano costituiti in realtà dal prodotto in esame o da AHF leggermente modificati. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che per questa società gli AHF leggermente modificati oggetto di elusione rappresentavano il 20 % di tutte le esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, mentre il resto era costituito da veri ACF. In terzo luogo, è stata constatata una chiara modificazione della configurazione degli scambi per questa società, dato che le esportazioni del prodotto in esame erano state sostituite con esportazioni del prodotto leggermente modificato. In quarto luogo, per questa modificazione non è stata trovata alcuna giustificazione economica oltre all'istituzione delle misure. In quinto luogo, riguardo ai prodotti leggermente modificati esportati da tale produttore esportatore è stata constatata sia l'esistenza di pratiche di dumping sia l'indebolimento dell'effetto riparatore dei dazi.

(77)

Alla luce di quanto precede, a Dingsheng Aluminium Group non ha potuto essere concessa un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(78)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni il richiedente ha affermato che ai produttori esportatori cinesi non doveva essere concessa alcuna esenzione dal campo di applicazione delle misure estese.

(79)

A suo avviso la Commissione non poteva aver verificato se i produttori esportatori cinesi beneficiari di un'esenzione avessero effettivamente esportato ACF, dato che ciò non veniva menzionato nei questionari. Il richiedente ha inoltre affermato che la pratica di elusione avveniva nell'Unione. In tali circostanze non poteva, dal punto di vista giuridico, essere concessa un'esenzione agli esportatori.

(80)

La Commissione ha effettuato visite in loco presso i produttori esportatori e ha verificato, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e l'uso finale del prodotto oggetto dell'inchiesta venduto nell'Unione. Di conseguenza essa ha concluso, in base alle visite di verifica, che il prodotto esportato dai quattro produttori esportatori era effettivamente costituito da ACF, cioè da un prodotto non compreso nella presente inchiesta. La Commissione ha anche constatato che la leggera modifica del prodotto è stata apportata in Cina, cioè negli stabilimenti di uno dei produttori che hanno collaborato e, secondo i dati disponibili, negli stabilimenti di produttori che non hanno collaborato. Di conseguenza era possibile ed effettivamente necessario concedere un'esenzione alle società che non sono state coinvolte in alcuna pratica di elusione in Cina e che soddisfano le condizioni fissate all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.2.   Richiesta di esenzione degli importatori indipendenti

(81)

Se le pratiche di elusione hanno luogo all'interno dell'Unione, l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base permette agli importatori di essere esentati dai dazi estesi, se sono in grado di dimostrare di non essere collegati ai produttori oggetto delle misure.

(82)

Per questo motivo sono state ricevute ed esaminate cinque richieste di esenzione presentate da importatori indipendenti. Una società, Wrap Films Systems Ltd, ha successivamente cessato di collaborare.

(83)

La Commissione ha constatato che anche se in alcuni casi il completamento finale (il taglio dei fogli in rotoli più piccoli) è effettuato nell'Unione, la leggera modifica del prodotto in esame viene apportata al di fuori dell'Unione, cioè nella RPC. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto che non potevano essere concesse esenzioni agli importatori indipendenti.

(84)

Tre delle quattro società che hanno collaborato sono risultate essere semplici importatori che rivendono il prodotto in esame senza lavorarlo. A queste società non può quindi essere concessa un'esenzione dai dazi estesi a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Una sola società, Von Aschenbach &Voss GmbH, importa dalla RPC il prodotto oggetto dell'inchiesta sotto forma di fogli di alluminio per uso domestico in rotoli superiori a 650 mm e li lavora ulteriormente. I fogli vengono tagliati prima di essere venduti ai clienti della società (imprese di avvolgimento).

(85)

Prima dell'istituzione delle misure in vigore, la società Von Aschenbach & Voss importava nell'Unione il prodotto in esame ed è stata riscontrata una chiara modificazione della configurazione. I risultati raggiunti dalla Commissione non confermano l'argomentazione della società secondo cui esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente oltre all'istituzione dei dazi. Pertanto, anche se la Commissione riconoscesse che la pratica di elusione è stata completata all'interno dell'Unione, a tale società non potrebbe essere concessa un'esenzione.

(86)

Di conseguenza si è concluso che nessuno degli importatori indipendenti può ottenere un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

4.3.   Conclusioni

(87)

In base ai risultati menzionati sopra è stato concluso che quattro dei cinque gruppi di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato potevano essere esentati dai dazi estesi. È stato anche stabilito che uno dei produttori esportatori cinesi, Dingsheng Aluminium Group, non può ottenere un'esenzione.

(88)

Si è concluso inoltre che nessuno degli importatori indipendenti ha diritto a un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

5.   CONCLUSIONE

(89)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbero essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC.

(90)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevedono l'applicazione di qualsiasi misura estesa alle importazioni nell'Unione sottoposte a registrazione in base al regolamento di apertura, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso sulle importazioni nell'Unione di:

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, oppure

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, oppure

fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, oppure

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,

originari della RPC.

(91)

Il prodotto descritto al considerando 90 dovrebbe essere esentato dal dazio antidumping esteso se è importato per usi diversi dall'uso domestico. Tale esenzione dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni doganali dell'Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione.

6.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(92)

Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno condotto alle conclusioni sopraindicate e sono state invitate a presentare osservazioni. Tali osservazioni sono state esaminate nel presente regolamento.

(93)

Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 925/2009 sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni nell'Unione di:

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111930), oppure

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111940), oppure

fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111950), oppure

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119045 e 7607119080).

2.   Tale estensione non si applica alle importazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo prodotte dalle seguenti società:

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

C198

Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd.

C199

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

C200

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

C201

3.   L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal nome e dalla funzione. Tale dichiarazione è formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di determinati fogli di alluminio venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non venga presentata una simile fattura, si applica il dazio antidumping istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Il prodotto descritto al paragrafo 1 è esentato dal dazio antidumping definitivo se è importato per usi diversi dall'uso domestico. Un'esenzione è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni doganali dell'Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione.

5.   Il dazio esteso dal paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 nonché all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad eccezione delle importazioni prodotte dalle società elencate al paragrafo 2 del presente articolo e ad esenzione delle importazioni per le quali può essere dimostrato che sono state utilizzate per usi diversi dall'uso domestico conformemente al paragrafo 4.

6.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il soggetto giuridico che chiede l'esenzione. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

Belgio

2.   Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 del presente regolamento per le importazioni provenienti da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/865.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 della Commissione, del 31 maggio 2016, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 35).

(5)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(6)  Considerando 89 del regolamento (CE) n. 287/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli d'alluminio originarie dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 17).

(7)  GU C 444 del 12.12.2014, pag. 13.

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1928 della Commissione, del 23 ottobre 2015, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 281 del 27.10.2015, pag. 16).

(9)  Al fine di stabilire il volume del prodotto in esame leggermente modificato rispetto al prodotto oggetto dell'inchiesta per il periodo di riferimento, la Commissione ha utilizzato il metodo seguente. In primo luogo, la Commissione ha stabilito il volume totale delle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta provenienti dalla Cina in base ai dati di Eurostat. In secondo luogo, basandosi sulle risposte verificate al questionario dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, la Commissione ha stabilito il volume delle esportazioni di ACF delle cinque società che hanno collaborato. In terzo luogo, la Commissione ha detratto il volume delle esportazioni di ACF effettuate dalle società che hanno collaborato dal totale delle esportazioni provenienti dalla Cina. Visto il bassissimo livello di collaborazione, la Commissione ha ritenuto di avere una base sufficiente per supporre che le società che non hanno collaborato esportassero il prodotto leggermente modificato. La Commissione ha quindi concluso che l'80 % del totale delle esportazioni dalla Cina è costituito da esportazioni di prodotti leggermente modificati e il 20 % da esportazioni di ACF. La Commissione ha applicato tale tasso per stabilire la modifica della configurazione degli scambi.


17.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/64


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/272 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2017

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite su alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e di disporre la registrazione di tali importazioni.

(2)

La domanda è stata presentata il 3 gennaio 2017 dal comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio inossidabile senza saldature dell'Unione europea («il richiedente»).

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili). Esso è attualmente classificabile ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00, ed è originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.

(4)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando ma è spedito dall'India, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario dell'India o meno, ed è attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio (2) («le misure in vigore»).

D.   MOTIVAZIONE

(6)

La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a ritenere che le misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in esame vengano eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta spedite dall'India.

(7)

Gli elementi di prova presentati sono elencati in appresso.

(8)

Dalla domanda risulta che, successivamente all'istituzione delle misure, si è verificata una significativa modificazione nella configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dall'India nell'Unione, senza motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti oltre all'istituzione del dazio.

(9)

Questa modificazione appare dovuta alla spedizione del prodotto in esame attraverso l'India nell'Unione, dopo aver eseguito le operazioni di completamento o no. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie sufficienti a ritenere che il valore aggiunto durante l'operazione di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione.

(10)

Inoltre, la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a ritenere che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultino indeboliti in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a ritenere che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

(11)

La domanda contiene infine elementi di prova prima facie sufficienti a ritenere che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta siano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

(12)

Qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate pratiche di elusione attraverso l'India previste all'articolo 13 del regolamento di base diverse dal trasbordo e dalle operazioni di assemblaggio, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(13)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a)   Questionari

(14)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori indiani noti e alle associazioni note di produttori/esportatori della RPC, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell'Unione, nonché alle autorità dell'India e della RPC. Potranno all'occorrenza essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.

(15)

Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, poiché il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(16)

Le autorità dell'India e della RPC saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(17)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(18)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

(19)

Dato che l'eventuale elusione può aver luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori dei prodotti oggetto dell'inchiesta in India che possono dimostrare di non essere collegati (3) ad alcun produttore interessato dalle misure (4) e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una richiesta debitamente suffragata da elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(20)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G.   TERMINI

(21)

Ai fini di una corretta amministrazione devono essere precisati i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o qualunque altra informazione di cui tener conto nel corso dell'inchiesta;

i produttori dell'India possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure;

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(22)

Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(23)

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

(24)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(25)

Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

(26)

L'assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

I.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(27)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(28)

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

K.   CONSIGLIERE AUDITORE

(29)

Nei procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(30)

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni.

(31)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere auditore all'interno del sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, è aperta un'inchiesta al fine di determinare se le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00, spedite dall'India (codici TARIC: 7304110011, 7304110019, 7304220021, 7304220029, 7304240021, 7304240029, 7304410091, 7304491091, 7304499391, 7304499591, 7304499991 e 7304900091), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali prendono le opportune misure per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, ordinare alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Salvo diversa disposizione, affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   I produttori dell'India che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

4.   Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

5.   Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare dei diritti d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

6.   Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato devono recare la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (6).

7.   Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

8.   Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, a eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» («Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale»), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-R670-SSSPT-CIRC@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 6).

(3)  A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(4)  Un'esenzione può tuttavia essere accordata anche nel caso in cui, sebbene i produttori siano collegati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, non esistono prove del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie sia sorta o sia stata utilizzata per eludere le misure originarie.

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(6)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


17.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/70


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/273 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

337,2

MA

110,8

TN

194,0

TR

130,7

ZZ

193,2

0707 00 05

MA

64,9

TR

183,3

ZZ

124,1

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

MA

54,7

TR

180,1

ZZ

117,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

47,0

IL

74,2

MA

50,9

TN

56,6

TR

76,3

ZZ

61,0

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

93,2

IL

123,2

JM

122,7

MA

93,3

TR

85,5

ZZ

103,6

0805 22 00

IL

112,1

MA

103,8

ZZ

108,0

0805 50 10

EG

82,4

TR

98,6

ZZ

90,5

0808 10 80

CN

128,2

US

103,9

ZZ

116,1

0808 30 90

CL

121,2

CN

112,8

ZA

127,0

ZZ

120,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

17.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/72


DECISIONE (UE) 2017/274 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 febbraio 2017

che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti e che abroga la Decisione (UE) 2016/3 (BCE/2017/6)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 7,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede che la Banca centrale europea (BCE) sia responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Il considerando 79 di detto regolamento chiarisce che una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale.

(2)

In conformità agli articoli da 3 a 6 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2), la BCE è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi di vigilanza congiunti, composti da personale della BCE e delle autorità nazionali competenti. Un coordinatore del gruppo di vigilanza congiunto (GVC), assistito da uno o più sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti (ANC), assicura il coordinamento dei lavori all'interno del GVC.

(3)

Alla luce dell'importante ruolo dei sub-coordinatori delle ANC nel coordinamento dei membri del GVC appartenenti alla rispettiva ANC, appare necessario e proporzionato introdurre un procedimento uniforme per la presentazione di un feedback sul loro operato nei GVC. Supportando il continuo miglioramento dell'operato dei sub-coordinatori delle ANC, il feedback sull'operato può contribuire ad assicurare il corretto funzionamento dei GVC.

(4)

Compete esclusivamente alle ANC valutare il loro personale, mentre compete esclusivamente alla BCE valutare il suo. Tuttavia, le ANC possono utilizzare il feedback sull'operato fornito ai sensi della presente decisione nella gestione del proprio personale, ed esso può apportare un contributo ai sistemi valutativi interni delle ANC, se consentito dalla pertinente normativa nazionale.

(5)

Il feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle ANC è stato fornito inizialmente nel corso di un periodo di sperimentazione in conformità ai principi fissati nella decisione (UE) 2016/3 della Banca centrale europea (BCE/2015/36) (3). Concluso il periodo di sperimentazione, tale decisione dovrebbe essere abrogata nell'interesse della certezza giuridica.

(6)

L'esperienza acquisita nel corso del periodo di sperimentazione ha indicato che il meccanismo di feedback sull'operato dei sub-coordinatori della ANC può essere utile per assicurare l'efficace funzionamento dei GVC. È necessario, comunque, effettuare ulteriori valutazioni. Pertanto è opportuno prolungare di un anno il periodo di sperimentazione del meccanismo di feedback sull'operato. Dovrebbe essere effettuato un successivo riesame per valutare l'utilità di continuare ad utilizzare in modo più stabile il meccanismo di feedback sulla performance.

(7)

Le risultanze del riesame dovrebbero essere comunicate al Consiglio di vigilanza. Alla luce del riesame, dovrebbe essere formulata al Consiglio direttivo una proposta in merito all'eventuale prosecuzione del meccanismo di feedback sull'operato.

(8)

Il Garante europeo sulla protezione dei dati, consultato in conformità all'articolo 27 del regolamento (CE) 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in data 7 aprile 2015 ha emesso un parere in cui si riconosce che il feedback sull'operato è necessario alla gestione dei GVC, approvandone il meccanismo e si raccomanda che il suo preciso funzionamento sia stabilito in un atto giuridico appropriato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolo 2

Feedback sull'operato

1.   I coordinatori dei GVC forniscono ai sub-coordinatori delle ANC un feedback sul loro operato e su quello del loro gruppo nell'assolvimento dei rispettivi compiti e nel conseguimento dei rispettivi obiettivi in seno al GVC, in conformità ai principi stabiliti nell'allegato I, tenendo conto delle competenze stabilite nell'allegato II.

2.   I coordinatori dei GVC, dopo essersi consultati con il sub-coordinatore dell'ANC, stabiliscono i principali compiti e obiettivi del sub-coordinatore della ANC.

3.   I coordinatori dei GVC forniscono un feedback sull'operato in relazione al ciclo di feedback che ha inizio il giorno di entrata in vigore della presente decisione e si conclude 12 mesi dopo.

Articolo 3

Riesame

Al termine del ciclo di feedback sull'operato, la BCE, in collaborazione con le ANC, riesamina il funzionamento del meccanismo di feedback sull'operato e presenta al Consiglio di vigilanza una relazione in merito. La relazione include una proposta in merito all'eventuale continuazione del meccanismo di feedback sulla performance.

Articolo 4

Abrogazione

La decisione (UE) n. 2016/3 (BCE/2015/36) è abrogata.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 febbraio 2017.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2016/3 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti nei gruppi di vigilanza congiunti del Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/36) (OJ L 1 del 5.1.2016, pag. 4).

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO I

Principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti nei gruppi di vigilanza congiunti del meccanismo di vigilanza unico

Principio 1

Ambito del feedback sull'operato

I sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti (ANC) in un gruppo di vigilanza congiunto (GVC) del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) ricevono un feedback sull'operato, a condizione che essi prestino il proprio lavoro in un GVC sulla base di almeno il 25 % di una posizione equivalente a tempo pieno, come definita nella disciplina del rapporto di impiego della rispettiva ANC.

Principio 2

Finalità del feedback sull'operato

Al fine di sostenere e di migliorare il funzionamento dell'MVU nel suo complesso, il feedback sull'operato valuterà l'operato dei sub-coordinatori delle ANC nell'assolvimento dei rispettivi compiti, al fine di svilupparne ulteriormente la comprensione degli obiettivi e le competenze in qualità di sub-coordinatori dell'ANC, contribuendo in tal modo a migliorare la performance e l'integrazione dei GVC.

Principio 3

Procedimento relativo al feedback sull'operato

1.

All'inizio del ciclo di feedback, il coordinatore del GVC, dopo essersi consultato con il sub-coordinatore dell'ANC, stabilisce i principali compiti e obiettivi di ciascun sub-coordinatore dell'ANC che riceve il feedback sull'operato in conformità al Principio 1. Tali compiti ed obiettivi sono indicati nel modulo di feedback dell'MVU.

2.

Il coordinatore del GVC fornisce a ciascun sub-coordinatore dell'ANC un orientamento continuo e un feedback informale durante tutto il ciclo di feedback sull'operato. Al termine del ciclo di feedback, il coordinatore del GVC fornisce a ciascun sub-coordinatore dell'ANC un feedback di fine ciclo, sia oralmente che in forma scritta utilizzando il modulo di feedback dell'MVU. Prima della finalizzazione del modulo di feedback, al sub-coordinatore è data la possibilità di mettere formalmente agli atti le proprie osservazioni e commenti sul feedback sull'operato.

3.

Sia il feedback sull'operato informale che quello di fine ciclo tengono conto dei principali compiti e obiettivi del sub-coordinatore dell'ANC, delle competenze richieste nell'ambito dell'MVU indicate nell'allegato II e del contributo del suo gruppo al funzionamento complessivo del GVC.

Principio 4

Accesso al feedback sull'operato

1.

Su richiesta dell'ANC interessata, il feedback di fine ciclo sull'operato è messo a disposizione dell'ANC che può utilizzarlo al fine di gestire più agevolmente il proprio personale, se consentito dalla disciplina nazionale applicabile.

2.

Le ANC possono decidere di utilizzare il feedback sulla performance come contributo aggiuntivo ai propri sistemi interni di valutazione delle prestazioni, se consentito dalla disciplina nazionale applicabile.

3.

L'accesso al feedback sull'operato, compreso il suo trasferimento, sarà consentito alle ANC in conformità all'articolo 8, lett. a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Principio 5

Protezione dei dati personali trattati nel contesto del feedback sull'operato nell'MVU

1.

I dati relativi al feedback sull'operato saranno trattati dalla BCE in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

2.

I dati relativi al feedback sull'operato possono essere usati esclusivamente per le finalità descritte nei Principi 2 e 4 e possono essere conservati per un periodo massimo di cinque anni.


ALLEGATO II

Elenco delle competenze particolarmente rilevanti per il personale che presta il proprio lavoro nell'ambito dell'MVU (competenze ai fini dell'MVU)

Conoscenza professionale : conoscenza delle politiche, delle metodologie e delle normative di vigilanza, in particolare nel contesto dell'MVU, nonché del funzionamento delle istituzioni finanziarie. Costante aggiornamento sugli sviluppi in tali campi e capacità di applicare le conoscenze alle aree di lavoro pertinenti.

Comunicazione : capacità di comunicare le informazioni in maniera chiara e concisa a gruppi ed individui, in forma orale o scritta, in modo da garantire la comprensione delle informazioni e del messaggio. Capacità di ascoltare e rispondere in maniera appropriata.

Cooperazione e collaborazione : capacità di costruire e mantenere continuativamente con i colleghi rapporti di lavoro collaborativi per il raggiungimento degli obiettivi europei del gruppo. Capacità di sviluppare e mantenere rapporti efficaci con gli altri, al fine di incoraggiare e supportare il lavoro di gruppo. Condivisione proattiva di dati, informazioni e conoscenze all'interno del gruppo.

Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi : svolgimento dei compiti con tenacia e perseveranza, capacità di perseguire soluzioni fruttuose e di adattare il proprio comportamento in modo da individuare un approccio adatto a conseguire un esito positivo.

Capacità di giudizio e di approfondimento dell'indagine : capacità di analisi e valutazione di situazioni, dati e informazioni al fine di sviluppare strategie, piani e politiche appropriati. Capacità di comprensione ed elaborazione di punti di vista diversi e opposti su una medesima questione; se necessario, capacità di adattare l'approccio, ove richiesto dal mutamento della situazione; capacità di considerare i problemi da prospettive nuove e di ampliare e sviluppare le opinioni e le soluzioni proposte da altri. Capacità di adoperarsi per la comprensione delle questioni prima di formulare una raccomandazione o raggiungere una conclusione, raccogliendo per quanto necessario informazioni complete e corrette; capacità di giungere a conclusioni solide ponendo in maniera rispettosa una serie di domande di approfondimento e prestando costante attenzione a individuare potenziali problematiche e informazioni.

Grado di consapevolezza e capacità di anticipare gli eventi : capacità di guardare oltre il proprio ruolo per definire il più ampio contesto di operazione, con una piena comprensione delle differenti funzioni/aree, dimostrando consapevolezza dei diversi contesti culturali e dei differenti punti di vista, e valutando l'impatto delle proprie decisioni su altri. Capacità di considerare le questioni in modo prospettico e di precorrere le opportunità e le minacce future e di assumere l'iniziativa per creare opportunità o evitare future problematiche.

Capacità di agire in maniera obiettiva con integrità e indipendenza : capacità di agire in maniera indipendente e obiettiva, nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, sulla base degli standard di professionalità dell'MVU; capacità di verificare le circostanze per acquisire un quadro completo e realistico di una situazione. Capacità di adoperarsi per ridurre o eliminare le prevenzioni, i pregiudizi o le valutazioni soggettive, sulla base di dati e fatti verificabili.

Gestione di gruppi dell'MVU (applicabile al solo personale di grado manageriale) : capacità di dirigere gruppi (virtuali/remoti) e di guidarli verso il conseguimento degli obiettivi del gruppo. Capacità di coordinare le attività del gruppo al di là dei rispettivi confini, impartendo direttive e valorizzando le competenze e le diversità all'interno del gruppo nel modo più efficace ed efficiente. Capacità di lavorare per ridurre le ambiguità e fronteggiarle e di trovare modi per dirigere e conseguire risultati in situazioni incerte.