ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 35

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
10 febbraio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2017/225 del Consiglio, del 7 febbraio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/226 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile) ( 1 )

6

 

*

Regolamento (UE) 2017/228 della Commissione, del 9 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni e i settori di competenza dei gruppi di esperti scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/229 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork (STG)]

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/230 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/231 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la quarta gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

10.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/1


DECISIONE (UE) 2017/225 DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 2017

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con Tuvalu.

(2)

Conformemente alla decisione (UE) 2016/1342 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o luglio 2016.

(3)

L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentata in seno al comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH


(1)  Approvazione espressa il 1o dicembre 2016.

(2)  Decisione (UE) 2016/1342 del Consiglio, del 24 giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Tuvalu (GU L 213 del 6.8.2016, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

10.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/226 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2017

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Giocattoli, presentati nella stessa confezione per la vendita al dettaglio, che consistono di:

una locomotiva, alimentata a batteria, e un vagone di plastica,

binari di legno,

segnali stradali, automobili, figurine umane, animali, alberi ecc.

Cfr. illustrazione (*1)

9503 00 70

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 70 .

È esclusa la classificazione nel codice NC 9503 00 30 come «trenino elettrico, inclusi binari, segnali e altri accessori», in quanto l'assortimento comprende anche altri giocattoli di legno e plastica, quali i segnali stradali, le automobili, le figurine umane, gli animali, gli alberi ecc., che sono giocattoli considerati a sé. Tali giocattoli non sono direttamente collegati al treno elettrico e ai binari, come potrebbero esserlo una stazione ferroviaria, un passaggio ferroviario o un ponte ferroviario, e, di conseguenza, non possono essere considerati accessori del treno elettrico [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (HSEN) relative alla voce 9503 , punto D), iv)].

L'assortimento di giocattoli è composto da diversi tipi di articoli, destinati al divertimento dei bambini o degli adulti, presentati nella stessa confezione per la vendita al dettaglio (cfr. anche le HSEN relative al capitolo 95, considerazioni generali e note esplicative del codice NC 9503 00 70 ).

L'articolo va perciò classificato nel codice NC 9503 00 70 come «altri giocattoli, presentati in assortimenti».

Image

(*1)  L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.


10.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/6


REGOLAMENTO (UE) 2017/227 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2017

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'ossido di bis(pentabromofenile) («decaBDE») è ampiamente utilizzato come additivo ritardante di fiamma con applicazioni in molti settori diversi, in particolare per le materie plastiche e gli articoli tessili, ma anche per adesivi, sigillanti, rivestimenti e inchiostri.

(2)

Il 29 novembre 2012 il comitato degli Stati membri, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006, ha classificato il decaBDE come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica («PBT»), nonché molto persistente e molto bioaccumulabile («vPvB»), conformemente all'articolo 57, rispettivamente lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il 19 dicembre 2012 la sostanza è stata inserita nell'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti («SVHC») per un'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento REACH.

(3)

Il 2 maggio 2013 la Norvegia ha proposto di inserire il decaBDE nell'allegato A (Eliminazione) della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP).

(4)

A seguito della proposta della Norvegia, la Commissione ha ritenuto che assoggettare il decaBDE all'obbligo di autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 non fosse più la misura di regolamentazione più adeguata. Il 21 giugno 2013 la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (un «fascicolo allegato XV») al fine di avviare una procedura di restrizione a norma degli articoli da 69 a 73 di tale regolamento.

(5)

Il 4 agosto 2014 l'Agenzia, in collaborazione con la Norvegia, ha presentato un fascicolo allegato XV (2) al comitato per la valutazione dei rischi («RAC») e al comitato per l'analisi socioeconomica («SEAC»). Nel fascicolo si dimostrava che è necessario intervenire a livello dell'Unione per affrontare i rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi alla fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso del decaBDE, in quanto tale o come costituente di altre sostanze, in miscele o in articoli.

(6)

Il 2 giugno 2015 il RAC ha adottato il proprio parere con il quale si confermava che le caratteristiche di persistenza e bioaccumulo del decaBDE danno adito a particolari preoccupazioni per la vasta diffusione e il potenziale di provocare a lungo termine danni irreversibili per l'ambiente, anche dopo la cessazione delle emissioni. Inoltre,l'esposizione al decaBDE può provocare neurotossicità nei mammiferi, compreso l'uomo.

(7)

Il RAC ha concordato con le conclusioni del fascicolo allegato XV, secondo cui una restrizione generale di tutti gli usi del decaBDE, con alcune specifiche eccezioni, ridurrebbe le emissioni del decaBDE nella massima misura possibile nel medio e lungo periodo.

(8)

Il 10 settembre 2015 il SEAC ha adottato un parere in cui indicava che la restrizione proposta, così come modificata dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione per ridurre le emissioni del decaBDE, in termini di benefici e costi socioeconomici. Il parere del SEAC si fondava sul rapporto costi/efficacia della restrizione proposta, come modificata, nonché su una serie di altre argomentazioni di ordine qualitativo.

(9)

Il SEAC ha convenuto sul differimento di diciotto mesi dell'applicazione della restrizione proposta nel fascicolo allegato XV, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie per conformarvisi.

(10)

RAC e SEAC hanno convenuto sull'esenzione dalla restrizione proposta nel fascicolo allegato XV per il settore dell'aviazione civile. In considerazione delle osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica, il SEAC ha inoltre consigliato di estendere tale esenzione agli aeromobili militari.

(11)

La restrizione proposta non dovrebbe applicarsi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in quanto l'immissione sul mercato di tali apparecchiature contenenti polibromodifenileteri (PBDE) in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso è già disciplinata da tale direttiva.

(12)

RAC e SEAC hanno inoltre convenuto di esentare dalla restrizione proposta gli articoli già immessi sul mercato prima della data di applicazione di tale restrizione.

(13)

In base alle informazioni ricavate dalla consultazione pubblica, il SEAC ha consigliato esenzioni per i ricambi per i veicoli a motore di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), per i veicoli agricoli e forestali di cui al regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e per le macchine di cui alla direttiva 2006/42/CE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio, purché tali veicoli e macchine siano stati prodotti prima del 1o luglio 2018. Il SEAC ha ritenuto opportune queste esenzioni in considerazione dell'onere sproporzionato che la restrizione proposta imporrebbe per quanto riguarda i suddetti ricambi, visti gli esigui quantitativi interessati, la progressiva riduzione della quantità di decaBDE necessario (dato che i veicoli e le macchine in questione hanno raggiunto la fase finale della loro vita utile) e i costi delle prove su materiali alternativi per la produzione di tali ricambi. Per il SEAC non sussiste motivo di considerare diversamente i ricambi dei veicoli e quelli delle macchine, pur se i loro cicli di vita variano.

(14)

Il forum dell'Agenzia per lo scambio di informazioni sull'applicazione, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è stato consultato nel corso della procedura di restrizione e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.

(15)

Il 28 settembre 2015 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC (7).

(16)

Visti tali pareri, la Commissione ritiene che dalla fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato del decaBDE — in quanto tale o come costituente di altre sostanze, in miscele o in articoli — derivino rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente. La Commissione ritiene che tali rischi vadano affrontati a livello dell'Unione.

(17)

Alla luce delle incertezze che permangono riguardo alla capacità del settore del riciclo di garantire la gestione dei rifiuti contenenti decaBDE, la Commissione considera necessario un periodo di differimento più lungo di 18 mesi.

(18)

La possibilità di garantire la disponibilità costante di decaBDE per la produzione di aeromobili, civili o militari, dovrebbe essere limitata a dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in quanto questo lasso di tempo dovrebbe essere sufficiente all'industria per adeguarsi. Dovrebbero inoltre essere concesse esenzioni in relazione alla produzione e all'immissione sul mercato dei ricambi per tutti gli aeromobili, civili o militari, prodotti prima del termine di tale periodo.

(19)

Dovrebbe essere prevista un'esenzione per la produzione e l'immissione sul mercato dei ricambi per gli autoveicoli e le macchine, di cui al considerando 13, prodotti prima del 2 marzo 2019.

(20)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/a3f810b8-511d-4fd0-8d78-8a8a7ea363bc

(3)  Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

(4)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

(6)  Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/b5ac0c91-e110-4afb-a68d-08a923b53275


ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:

«67.

Ossido di bis(pentabromofenile)

(decabromodifeniletere; decaBDE)

N. CAS 1163-19-5

N. CE 214-604-9

1.

Non deve essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale dopo il 2 marzo 2019.

2.

Non deve essere impiegato per la produzione o l'immissione sul mercato di:

a)

altre sostanze, come costituente;

b)

miscele;

c)

articoli o parti di essi, in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dopo il 2 marzo 2019.

3.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle sostanze, ai costituenti di altre sostanze o miscele che devono essere o sono utilizzati:

a)

per la produzione di aeromobili prima del 2 marzo 2027;

b)

per la produzione di ricambi per:

i)

aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027,

ii)

veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/46/CE, veicoli agricoli o forestali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o macchine che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) prodotti prima del 2 marzo 2019.

4.

Il sottoparagrafo 2, lettera c), non si applica a:

a)

articoli immessi sul mercato prima del 2 marzo 2019;

b)

aeromobili prodotti in conformità al sottoparagrafo 3, lettera a);

c)

ricambi per aeromobili, veicoli o macchine prodotti conformemente al sottoparagrafo 3, lettera b);

d)

apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE.

5.

Ai fini della presente voce, per «aeromobile» si intende una delle seguenti definizioni:

a)

un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) o con un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale;

b)

un aeromobile militare.


(*1)  Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

(*2)  Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

(*3)  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).»


10.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/10


REGOLAMENTO (UE) 2017/228 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni e i settori di competenza dei gruppi di esperti scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 178/2002 istituisce dieci gruppi di esperti scientifici che formulano i pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), ciascuno entro la sfera delle rispettive competenze. Tali gruppi di esperti comprendono tra l'altro il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti («gruppo ANS»), il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie («gruppo NDA») e il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici («gruppo CEF»).

(2)

Il 3 febbraio 2016 l'Autorità ha presentato alla Commissione una domanda di modifica della denominazione dei gruppi ANS, NDA e CEF per tenere conto dei cambiamenti attesi nello sviluppo tecnico e scientifico.

(3)

I cambiamenti tecnici e scientifici incideranno soprattutto sul carico di lavoro dei gruppi di esperti. In particolare nei prossimi anni è verosimilmente destinato ad aumentare il carico di lavoro del gruppo CEF a causa della necessità di valutare le domande in attesa per l'inclusione di enzimi alimentari nell'elenco dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Pertanto la valutazione degli aromatizzanti attualmente svolta dal gruppo CEF dovrebbe essere assegnata al gruppo ANS.

(4)

Per evitare tuttavia di sovraccaricare l'attuale gruppo ANS, la valutazione delle fonti di nutrienti e di altre sostanze con effetto fisiologico aggiunte agli alimenti dovrebbe essere assegnata al gruppo NDA, dal momento che il suo carico di lavoro è probabilmente destinato a diminuire a seguito della messa a punto di valori dietetici di riferimento e della diminuzione del numero di domande di iscrizione nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite a norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Questa riassegnazione è inoltre coerente con le competenze specifiche del gruppo NDA, in quanto alcune sostanze utilizzate come fonti di nutrienti rientrano nella categoria dei nuovi prodotti alimentari, attualmente valutati dal gruppo NDA.

(5)

La denominazione dei tre gruppi in questione è pertanto modificata come segue dal presente regolamento: il gruppo ANS è ridenominato «gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e gli aromatizzanti», il gruppo NDA è ridenominato «gruppo di esperti scientifici sull'alimentazione, i nuovi prodotti alimentari e gli allergeni alimentari», e il gruppo CEF è ridenominato «gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi e sui coadiuvanti tecnologici».

(6)

L'attuale mandato dei membri dei gruppi ANS e CEF scadrà il 30 giugno 2017 e l'attuale mandato dei membri degli altri otto gruppi di esperti scientifici dell'Autorità, tra cui il gruppo NDA, scadrà il 30 giugno 2018. Per concedere all'Autorità il tempo necessario a organizzare in modo efficiente i gruppi di esperti a norma dell'articolo 28, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 178/2002, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o luglio 2018.

(7)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 28, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 è così modificato:

1.

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e gli aromatizzanti;»

2.

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

il gruppo di esperti scientifici sull'alimentazione, i nuovi prodotti alimentari e gli allergeni alimentari;»

3.

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi e sui coadiuvanti tecnologici.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

(3)  Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).


10.2.2017   

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L 35/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/229 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» deve essere registrata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» (STG) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 382 del 15.10.2016, pag. 19.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


10.2.2017   

IT

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L 35/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/230 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

114,2

SN

359,5

TN

311,6

TR

147,7

ZZ

233,3

0707 00 05

MA

79,2

TR

181,3

ZZ

130,3

0709 91 00

EG

181,2

ZZ

181,2

0709 93 10

MA

78,6

TR

217,5

ZZ

148,1

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

44,8

IL

78,4

MA

47,1

TN

52,2

TR

76,4

ZZ

59,8

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

59,8

IL

129,2

MA

89,9

TR

86,5

ZZ

91,4

0805 22 00

IL

113,3

MA

103,6

TR

60,4

ZZ

92,4

0805 50 10

EG

61,7

TR

83,4

ZZ

72,6

0808 10 80

CN

139,4

ZZ

139,4

0808 30 90

CL

181,7

CN

80,7

ZA

127,2

ZZ

129,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


10.2.2017   

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L 35/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/231 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2017

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la quarta gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute per la quarta gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarta gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 7 febbraio 2017, non è fissato un prezzo minimo di vendita.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).