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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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7.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/199 DEL CONSIGLIO
del 6 febbraio 2017
che attua l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005. |
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(2) |
Il 13 e 19 ottobre 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni identificative relative a ventuno persone e un'entità soggette alle misure restrittive. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
ALLEGATO
Le voci riguardanti persone ed entità elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:
«a) Elenco delle persone di cui agli articoli 2 e 2 bis
1. Eric BADEGE
Data di nascita: 1971
Cittadinanza: congolese
Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012
Indirizzo: Ruanda (a inizio 2016)
Altre informazioni: fuggito in Ruanda nel marzo 2013 e a inizio 2016 viveva ancora in quel paese.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Eric Badege è stato tenente colonnello e personalità di riferimento dell'M23 a Masisi e ha comandato alcune operazioni che hanno destabilizzato parti del territorio di Masisi nella provincia del Kivu settentrionale. In quanto comandante militare dell'M23, Badege si è reso responsabile di gravi violazioni, tra cui atti contro bambini o donne in situazioni di conflitto armato. Dopo maggio 2012 Raia Mutomboki, sotto il comando dell'M23, ha ucciso centinaia di civili in una serie di attacchi coordinati. Nell'agosto 2012 Badege ha effettuato attacchi congiunti che hanno comportato l'uccisione indiscriminata di civili. Questi attacchi erano organizzati congiuntamente da Badege e dal colonnello Makoma Semivumbi Jacques. Ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato.
Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo era stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando «voleva abbandonarci». La relazione afferma inoltre che, secondo alcuni testimoni, almeno 33 nuove reclute e altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha raccontato a HRW “[q]uando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente”.
Badege è fuggito in Ruanda nel marzo 2013 e a inizio 2016 viveva in quel paese.
2. Frank Kakolele BWAMBALE
[alias: a) Frank Kakorere; b) Frank Kakorere Bwambale; c) Aigle Blanc]
Designazione: Generale delle FARDC
Cittadinanza: congolese
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Indirizzo: Kinshasa, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Altre informazioni: ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. A giugno 2011 residente a Kinshasa. Dal 2010 Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del “Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés” (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011. Le autorità dell'RDC lo hanno arrestato nel dicembre 2013 a Beni, provincia del Kivu settentrionale, in quanto avrebbe bloccato il processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR). Ha lasciato l'RDC e ha vissuto in Kenya per un certo periodo, prima di essere richiamato dal governo dell'RDC per assisterlo in merito alla situazione nel territorio di Beni. È stato arrestato nell'ottobre 2015 nella zona di Mambasa, essendo sospettato di sostenere un gruppo Mai Mai, ma non è stata avviata l'azione penale e a giugno 2016 viveva a Kinshasa.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Frank Kakolele Bwambale era il leader dell'RDC-ML, che esercitava un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e manteneva il comando e il controllo delle attività delle forze dell'RCD-ML, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Dal 2010 Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del “Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés” (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011.
Ha lasciato l'RDC e ha vissuto in Kenya per un certo periodo prima di essere richiamato dal governo dell'RDC per fornire assistenza in merito alla situazione nel territorio di Beni. È stato arresto nell'ottobre 2015 vicino a Mambasa, essendo sospettato di sostenere un gruppo Mai Mai, ma non è stata avviata l'azione penale. A giugno 2016 Kakolele viveva a Kinshasa.
3. Gaston IYAMUREMYE
[alias: a) Byiringiro Victor Rumuli; b) Victor Rumuri; c) Michel Byiringiro; d) Rumuli]
Designazione: a) presidente ad interim delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR); b) primo vicepresidente delle FDLR-FOCA; c) maggiore generale delle FDLR-FOCA
Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Data di nascita: 1948
Luogo di nascita: a) distretto di Musanze, provincia settentrionale, Ruanda, b) Ruhengeri, Ruanda.
Cittadinanza: ruandese
Data della designazione ONU: 1o dicembre 2010
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Gaston Iyamuremye è il primo vicepresidente delle FDLR, nonché il presidente ad interim. Ha anche il grado di maggiore generale nell'ala armata delle FDLR, chiamata FOCA. Dal giugno 2016 Iyamuremye si trova nella provincia del Kivu settentrionale della Repubblica democratica del Congo.
4. Innocent KAINA
[alias a): Colonnello Innocent KAINA; b): India Queen]
Designazione: ex vicecomandante dell'M23
Indirizzo: Uganda (a inizio 2016)
Data di nascita: novembre 1973
Luogo di nascita: Bunagana, territorio di Rutshuru, Repubblica democratica del Congo
Data della designazione ONU: 30 novembre 2012
Altre informazioni: È diventato vicecomandante dell'M23 dopo la fuga in Ruanda della fazione di Bosco Taganda nel marzo 2013. È fuggito in Uganda nel novembre 2013. In Uganda (a inizio 2016).
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Innocent Kaina era comandante di settore e poi vicecomandante del Movimento del 23 marzo (M23). Era responsabile di, e ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Nel luglio del 2007 il tribunale militare di guarnigione di Kinshasa ha condannato Kaina per crimini contro l'umanità commessi nel distretto di Ituri tra maggio 2003 e dicembre 2005. È stato rilasciato nel 2009 nel quadro dell'accordo di pace tra il governo congolese e il CNDP. Come membro delle FARDC, nel 2009 si è reso responsabile di esecuzioni, sequestri e menomazioni nel territorio di Masisi. Come comandante agli ordini del generale Taganda ha avviato l'ammutinamento dell'ex CNDP, nel territorio di Rutshuru, nell'aprile 2012. Ha garantito la sicurezza dei militari ammutinati al di fuori di Masisi. Tra maggio e agosto 2012 ha sovrinteso al reclutamento e all'addestramento di oltre 150 bambini per la ribellione dell'M23, sparando ai bambini che avevano tentato la fuga. Nel luglio 2012 si è recato a Berunda e Degho per attività di mobilitazione e reclutamento per conto dell'M23. Kaina è fuggito in Uganda nel novembre 2013 e si trovava ancora in quel paese a inizio 2016.
6. Germain KATANGA
Cittadinanza: congolese
Data di nascita: 28 aprile 1978
Luogo di nascita: Mambasa, provincia di Ituri, Repubblica democratica del Congo
Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (in prigione)
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.
Altre informazioni: nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Inizialmente condannato il 23 maggio 2014 dalla CPI a 12 anni di detenzione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la camera d'appello della CPI ha ridotto la sua condanna e ne ha determinato il termine al 18 gennaio 2016. Sebbene detenuto nei Paesi Bassi per la durata del processo, Katanga è stato trasferito in una prigione dell'RDC nel dicembre 2015 e accusato di altri crimini precedentemente commessi a Ituri.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Germain Katanga era il comandante dell'FRPI. È stato coinvolto in trasferimenti d'armi, in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. È stato nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. È stato consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Inizialmente condannato il 23 maggio 2014 dalla CPI a 12 anni di detenzione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la camera d'appello della CPI ha ridotto la sua condanna e ne ha determinato il termine al 18 gennaio 2016. Sebbene detenuto nei Paesi Bassi per la durata del processo, Katanga è stato trasferito in una prigione dell'RDC nel dicembre 2015 e accusato di altri crimini precedentemente commessi a Ituri.
7. Thomas LUBANGA
Luogo di nascita: Ituri, Repubblica democratica del Congo
Cittadinanza: congolese
Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (in prigione)
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani. Consegnato alla CPI il 17 marzo 2006. Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di prigione. Il 1o dicembre 2014 i giudici della sezione degli appelli della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna di Lubanga. Trasferito in una prigione dell'RDC il 19 dicembre 2015 per scontare la sua pena detentiva.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Thomas Lubanga era il presidente dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. È stato arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani e consegnato dalle autorità congolesi alla CPI il 17 marzo 2006. È stato riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012 ed è stato condannato a 14 anni di detenzione. Il 1o dicembre 2014 i giudici della sezione degli appelli della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna. Trasferito in una prigione dell'RDC il 19 dicembre 2015 per scontare la sua pena detentiva.
9. Khawa Panga MANDRO
[alias: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro; c) Kawa Mandro; d) Yves Andoul Karim; e) Mandro Panga Kahwa; f) Yves Khawa Panga Mandro; g) Chief Kahwa; h) Kawa]
Data di nascita: 20 agosto 1973
Luogo di nascita: Bunia, Repubblica democratica del Congo
Indirizzo: Uganda (a maggio 2016)
Cittadinanza: congolese
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. Arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nell'agosto 2014 il tribunale militare dell'RDC di Kisangani lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità e lo ha condannato alla pena di nove anni di detenzione e al pagamento di circa 85 000 dollari a favore delle sue vittime. Ha scontato la pena e risiede in Uganda dal maggio 2016.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Khawa Panga Mandro era il presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini dal 2001 al 2002. È stato detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. È stato arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nell'agosto 2014 il tribunale militare dell'RDC di Kisangani lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità e lo ha condannato alla pena di nove anni di detenzione e al pagamento di circa 85 000 dollari a favore delle sue vittime. Ha scontato la pena e risiede in Uganda dal maggio 2016.
10. Callixte MBARUSHIMANA
Designazione: segretario esecutivo delle FDLR
Data di nascita: 24 luglio 1963
Luogo di nascita: Ndusu/Ruhengeri, provincia del Nord, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data della designazione ONU: 3 marzo 2009
Altre informazioni: Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 in forza di mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009. Trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011 e rilasciato dalla CPI a fine 2011. Eletto segretario esecutivo delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Callixte Mbarushimana era segretario esecutivo delle FDLR e vicepresidente dell'alto comando militare delle FDLR fino al suo arresto. Come leader politico/militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo, il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. È stato arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 in forza di mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009. È stato trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011 ma rilasciato a fine 2011. È stato rieletto segretario esecutivo delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.
12. Sylvestre MUDACUMURA
[alias: a) Mupenzi Bernard; b) General Major Mupenzi; c) General Mudacumura; d) Pharaoh; e) Radja]
Designazione: a) comandante delle FDLR-FOCA; b) tenente generale delle FDLR-FOCA
Data di nascita: 1954
Luogo di nascita: Cellule Ferege, settore di Gatumba, comune di Kibilira, prefettura di Gisenyi, Ruanda
Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Cittadinanza: ruandese
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Mudacamura il 12 luglio 2012 per nove capi di accusa per crimini di guerra, ivi compresi attacco a civili, omicidio, mutilazione, trattamento crudele, stupro, tortura, distruzione di proprietà, saccheggiamento e vessazioni della dignità della persona, presumibilmente commessi tra il 2009 e il 2010 nell'RDC.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Sylvestre Mudacumura è il comandate delle FOCA, l'ala armata delle FDLR, ha esercitato un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Mudacamura (o suo personale) era in contatto telefonico con Murwanashyaka, leader delle FDLR in Germania, anche nel maggio 2009 al momento del massacro di Busurungi e con il comandante militare maggior Guillaume durante le operazioni Umoja Wetu e Kimia II nel 2009. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile di 27 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2007. A metà del 2016 Mudacumura era ancora il comandate generale dell'ala armata delle FDLR, con il grado di tenente generale, e si trovava nella provincia del Kivu settentrionale della Repubblica democratica del Congo.
14. Leopold MUJYAMBERE
[alias: a) Musenyeri; b) Achille; c) Frere Petrus Ibrahim]
Designazione: a) capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA; b) vicecomandante ad interim delle FDLR-FOCA
Indirizzo: Kinshasa, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Data di nascita: a) 17 marzo 1962; b) all'incirca 1966
Luogo di nascita: Kigali, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data della designazione ONU: 3 marzo 2009
Altre informazioni: nel 2014 è stato nominato vicecomandante f.f. delle FDLR-FOCA. Arrestato a Goma, RDC, dai servizi di sicurezza congolesi all'inizio di maggio 2016 e trasferito a Kinshasa.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Leopold Mujyambere era comandante della seconda divisione delle FOCA, l'ala armata delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) e (e) del Consiglio di sicurezza.
Nel giugno 2011 era il comandante delle FOCA del settore operativo del Kivu meridionale, poi chiamato “Amazon”. È stato in seguito promosso a capo di Stato maggiore delle FOCA, e poi a vicecomandante f.f. nel 2014. È stato arrestato a Goma, RDC, dai servizi di sicurezza congolesi all'inizio di maggio 2016 e trasferito a Kinshasa.
15. Jamil MUKULU
[alias: a) Steven Alirabaki; b) David Kyagulanyi; c) Musezi Talengelanimiro; d) Mzee Tutu; e) Abdullah Junjuaka; f) Alilabaki Kyagulanyi; g) Hussein Muhammad; h) Nicolas Luumu; i) Julius Elius Mashauri; j) David Amos Mazengo; k) Professor Musharaf; l) Talengelanimiro]
Designazione: a) capo delle Forze Democratiche Alleate (ADF); b) comandante delle Forze Democratiche Alleate
Indirizzo: sarebbe in prigione in Uganda (da settembre 2016)
Data di nascita: a) 1965; b) 1o gennaio 1964
Luogo di nascita: Villaggio di Ntoke, sottocontea di Ntenjeru, distretto di Kayunga, Uganda
Cittadinanza: ugandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 12 ottobre 2011
Altre informazioni: arrestato nell'aprile 2015 in Tanzania ed estradato in Uganda nel luglio 2015. Dal settembre 2016 Jamil Mukulu sarebbe detenuto dalla polizia in attesa di essere processato secondo la legge ugandese per crimini di guerra e gravi violazioni della convenzione di Ginevra.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Secondo fonti pubbliche e relazioni ufficiali, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu è il capo militare delle ADF, un gruppo armato straniero operante nell'RDC, e ostacola il disarmo, il rimpatrio e il reinsediamento volontario dei combattenti delle ADF, come previsto dal punto 4 b) della risoluzione 1857 (2008). Il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite ha riferito che Jamil Mukulu ha fornito un sostegno materiale e umano alle ADF quale gruppo armato che opera sul territorio dell'RDC. Secondo varie fonti, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu ha ottenuto finanziamenti, ha influenzato le politiche delle ADF e ha assunto responsabilità dirette di comando e controllo delle forze delle ADF, segnatamente nella supervisione dei legami con reti terroristiche internazionali.
16. Ignace MURWANASHYAKA
[alias: Dr. Ignace]
Titolo: Dr.
Designazione: presidente delle FDLR
Indirizzo: Germania (in prigione)
Data di nascita: 14 maggio 1963
Luogo di nascita: a) Butera, Ruanda; b) Ngoma, Butare, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009 e condannato da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero e per la partecipazione a crimini di guerra. Ha ricevuto una condanna a 13 anni ed è in carcere in Germania dal giugno 2016. Rieletto presidente delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Ignace Murwanashyaka presiede le FDLR ed esercita un'influenza sulle politiche di tali forze, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Era in contatto telefonico con i comandanti militari delle FDLR (anche durante il massacro di Busurungi del maggio 2009); impartiva ordini all'alto comando militare; era coinvolto nel coordinamento del trasferimento di armi e munizioni alle unità delle FDLR e nell'addestramento specifico per il relativo impiego; e gestiva ingenti somme di denaro ricavato dalla vendita illegale di risorse naturali nelle zone sotto il controllo delle FDLR. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è sua la responsabilità di comando in qualità di presidente e di comandante militare delle FDLR per il reclutamento e l'uso di bambini da parte delle FDLR nel Congo orientale. È stato arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009 e condannato da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero e per la partecipazione a crimini di guerra. Ha ricevuto una condanna a 13 anni ed è in carcere in Germania dal giugno 2016. È stato rieletto presidente delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.
17. Straton MUSONI
[alias: IO Musoni]
Designazione: ex vicepresidente delle FDLR
Data di nascita: a) 6 aprile 1961; b) 4 giugno 1961
Luogo di nascita: Mugambazi, Kigali, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 29 marzo 2007
Altre informazioni: arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009, condannato a otto anni da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero. Musoni è stato scarcerato immediatamente dopo il processo per avere scontato oltre cinque anni di pena.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Straton Musoni è stato vicepresidente delle FDLR, un gruppo armato straniero che opera nell'RDC. Ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005). È stato arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009, condannato a otto anni da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero. È stato scarcerato immediatamente dopo il processo per avere scontato oltre cinque anni di pena.
18. Jules MUTEBUTSI
[alias: a) Jules Mutebusi; b) Jules Mutebuzi; c) Colonel Mutebutsi]
Data di nascita: 1964
Luogo di nascita: Minembwe, Kivu meridionale, Repubblica democratica del Congo
Cittadinanza: congolese
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nell'RDC. Sarebbe deceduto a Kigali il 9 maggio 2014.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Jules Mutebutsi si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004. Era implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell'embargo sulle armi. È stato vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC fino all'aprile 2004, quando è stato destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nella RDC. Sarebbe deceduto a Kigali il 9 maggio 2014.
20. Mathieu Chui NGUDJOLO
[alias: Cui Ngudjolo]
Cittadinanza: congolese
Indirizzo: Repubblica democratica del Congo
Data di nascita: 8 ottobre 1970
Luogo di nascita: Bunia, provincia di Ituri, Repubblica democratica del Congo
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. Assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012, la sentenza è stata confermata dalla camera di appello il 27 febbraio 2015. Ngudjolo ha presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi, domanda che è stata respinta. L'11 maggio 2015 è stato espulso verso l'RDC.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Mathieu Chui Ngudjolo è stato capo di Stato maggiore dell'FRPI, esercita un'influenza sulle politiche dell'FRPI e mantiene il comando e controllo delle attività delle forze dell'FRPI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è stato responsabile del reclutamento e dell'impiego di minori di età inferiore ai 15 anni a Ituri nel 2006. È stato arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Il governo dell'RDC l'ha successivamente consegnato alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. È stato assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012 e la sentenza è stata confermata dalla camera di appello il 27 febbraio 2015. Ngudjolo ha presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi, domanda che è stata respinta. L'11 maggio 2015 è stato espulso verso l'RDC.
21. Floribert Ngabu NJABU
[alias: a) Floribert Njabu Ngabu; b) Floribert Ndjabu; c) Floribert Ngabu Ndjabu]
Cittadinanza: congolese, Repubblica democratica del Congo; passaporto n. OB 0243318
Data di nascita: 23 maggio 1971
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha presentato domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo. Nel luglio 2014 è stato espulso dai Paesi Bassi verso l'RDC, dove è stato posto in stato di arresto.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Presidente dell'FNI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha presentato domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo; il caso è ora in fase di appello.
23. Felicien NSANZUBUKIRE
[alias: Fred Irakeza]
Designazione: a) comandante di sottosettore delle FDLR-FOCA; b) colonnello delle FDLR-FOCA
Indirizzo: provincia del Kivu meridionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Data di nascita: 1967
Luogo di nascita: a) Murama, Kigali, Ruanda; b) Rubungo, Kigali, Ruanda; c) Kinyinya, Kigali, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o dicembre 2010
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Felicien Nsanzubukire ha controllato e coordinato, almeno dal novembre 2008 all'aprile 2009, il traffico di armi e munizioni a partire dalla Repubblica unita della Tanzania, attraverso il lago Tanganica, verso le unità delle FDLR nelle aree di Uvira e Fizi, Kivu meridionale. A gennaio 2016, Felicien Nsanzubukire era comandante di sottosettore delle FDLR-FOCA nella provincia del Kivu meridionale e aveva il grado di colonnello.
24. Pacifique NTAWUNGUKA
[alias: a) Pacifique Ntawungula; b) Colonel Omega; c) Nzeri; d) Israel]
Designazione: a) comandante del settore “SONOKI” delle FDLR-FOCA; b) brigadiere generale delle FDLR-FOCA
Indirizzo: territorio di Rutshuru, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Data di nascita: a) 1o gennaio 1964; b) all'incirca 1964
Luogo di nascita: Gaseke, provincia di Gisenyi, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 3 marzo 2009
Altre informazioni: ha ricevuto una formazione militare in Egitto.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Pacifique Ntawunguka era comandante della prima divisione delle FOCA, l'ala armata delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP4 (d) ed (e) del Consiglio di sicurezza. Ha ricevuto una formazione militare in Egitto.
A metà del 2016 Pacifique Ntawunguka era comandante del settore “SONOKI” delle FDLR-FOCA nella provincia del Kivu settentrionale.
26. Stanislas NZEYIMANA
[alias: a) Deogratias Bigaruka Izabayo; b) Izabayo Deo; c) Jules Mateso Mlamba; d) Bigaruka; e) Bigurura]
Designazione: ex vicecomandante delle FDLR-FOCA
Data di nascita: a) 1o gennaio 1966; b) 28 agosto 1966; c) all'incirca 1967
Luogo di nascita: Mugusa, Butare, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 3 marzo 2009
Altre informazioni: scomparso mentre si trovava in Tanzania all'inizio del 2013. Dal giugno 2016 si sono perse le sue tracce.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Stanislas Nzeyimana era vicecomandante delle FOCA, il braccio armato delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e) del Consiglio di sicurezza.
Stanislas Nzeyimana è scomparso in Tanzania all'inizio del 2013 e dal giugno 2016 si sono perse le sue tracce.
28. Jean-Marie Lugerero RUNIGA
[alias: Jean-Marie Rugerero]
Designazione: presidente dell'M23
Indirizzo: Rubavu/Mudende, Ruanda
Data di nascita: a) all'incirca 1960; b) 9 settembre 1966
Luogo di nascita: Bukavu, Repubblica democratica del Congo
Data di designazione da parte dell'ONU: 31 dicembre 2012
Altre informazioni: entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. Dal 2016 risiede in Ruanda. Nel giugno 2016 ha partecipato alla creazione di un nuovo partito politico congolese, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
In un documento del 9 luglio 2012 firmato dal leader dell'M23 Sultani Makenga si nomina Runiga coordinatore dell'ala politica dell'M23. Secondo tale documento, la nomina di Runiga è stata dettata dall'esigenza di assicurare la visibilità della causa dell'M23. Runiga era anche noto come il “presidente” dell'M23 in messaggi pubblicati sul sito del gruppo. Il suo ruolo di leader era confermato dalla relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, che fa riferimento a Runiga come “il leader dell'M23”.
Secondo la relazione conclusiva del 15 novembre 2012 del gruppo di esperti, Runiga ha guidato una delegazione che si è recata a Kampala, Uganda, il 29 luglio 2012 e ha messo a punto il programma in 21 punti del movimento M23 in vista degli imminenti negoziati in sede di Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi. Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l'M23 è stato costituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell'accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e l'RDC che aveva portato all'integrazione del CNDP nelle FARDC. L'M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nell'RDC orientale, secondo la relazione IPIS del novembre 2012. L'M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nella RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l'M23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 ed ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre 2012. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato. Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo era stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando “voleva abbandonarci”. La relazione afferma inoltre che, secondo alcuni testimoni, almeno 33 nuove reclute e altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha raccontato a HRW “[q]uando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente”.
Runiga è entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu. Alla metà del 2016 risiedeva in Ruanda. Nel giugno 2016 ha partecipato alla creazione di un nuovo partito politico congolese, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).
30. Bosco TAGANDA
alias: a) Bosco Ntaganda; b) Bosco Ntagenda; c) General Taganda; d) Lydia (quando faceva parte delle APR); e) Terminator; f) Tango Romeo (nome in codice); g) Romeo (nome in codice); h) Major]
Indirizzo: L'Aia, Paesi Bassi (nel giugno 2016)
Data di nascita: tra il 1973 e il 1974
Luogo di nascita: Bigogwe, Ruanda
Cittadinanza: congolese
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: nato in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato brigadiere generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. Ex capo di Stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009 vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR Umoja Wetu, Kimia II e Amani Leo nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e cinque per crimini contro l'umanità; il processo ha avuto inizio nel settembre 2015.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Bosco Taganda era comandante militare dell'UPC/L, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta e/o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. In qualità di capo di Stato maggiore del CNDP, ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja nel novembre 2008.
NATO in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. Nel giugno 2011 risiedeva a Goma ed era proprietario di grandi aziende agricole nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. È stato nominato brigadiere generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. È stato capo di Stato maggiore del CNDP e successivamente è diventato comandante militare del CNDP dopo l'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. A partire dal gennaio 2009 era vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR Umoja Wetu, Kimia II e Amani Leo nelle province del Kivu settentrionale e del Kivu meridionale. È entrato in Ruanda nel marzo 2013, si è consegnato spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo ed è stato successivamente trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e cinque per crimini contro l'umanità. Il processo ha avuto inizio nel settembre 2015.
b) Elenco delle entità di cui agli articoli 2 e 2 bis
1. ADF (Forze democratiche alleate)
[alias: a) Forze democratiche alleate — Esercito nazionale di liberazione dell'Uganda; b) ADF/NALU; c) NALU]
Indirizzo: provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo
Data di designazione da parte dell'ONU: 30 giugno 2014
Altre informazioni: fondatore e leader delle ADF, Jamil Mukulu, è stato arrestato a Dar es Salaam, in Tanzania, nell'aprile 2015. Successivamente è stato estradato a Kampala, in Uganda, nel luglio 2015. Dal giugno 2016 Jamil Mukulu sarebbe detenuto dalla polizia in attesa di essere processato.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Le Forze democratiche alleate (ADF) sono state create nel 1995 e si trovano nella regione montagnosa lungo la frontiera RDC-Uganda. Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per la Repubblica democratica del Congo, che cita funzionari ugandesi e fonti dell'ONU, nel 2013 le ADF disponevano di una forza di combattenti armati stimata tra 1 200 e 1 500 unità, situata nel nord-est del territorio di Beni, provincia del Kivu settentrionale, vicino al confine con l'Uganda. Le stesse fonti stimano a una cifra compresa tra 1 600 e 2 500 unità, donne e bambini compresi, i membri complessivi delle ADF. A causa dell'offensiva militare da parte delle Forze armate congolesi (FARDC) e della missione ONU per la stabilizzazione dell'RDC (MONUSCO), condotta nel 2013 e 2014, le ADF hanno disperso i loro combattenti in numerose basi più piccole e trasferito donne e bambini nelle zone ad ovest di Beni e lungo la frontiera Ituri-Kivu settentrionale. Il comandante militare delle ADF è Hood Lukwago e il responsabile di più alto grado Jamil Mukulu, già sottoposto a sanzioni.
Le ADF hanno commesso gravi violazioni del diritto internazionale e della UNSCR 2078 (2012), fra cui quanto indicato qui di seguito.
Le ADF hanno reclutato e impiegato bambini soldato in violazione del diritto internazionale applicabile [UNSCR punto 4 (d)].
Secondo la sua relazione conclusiva del 2013, il gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC ha intervistato tre ex combattenti delle ADF scappati nel 2013, che hanno descritto il modo in cui i reclutatori delle ADF in Uganda attiravano le persone nell'RDC con false promesse di lavoro (per gli adulti) e istruzione gratuita (per i bambini) e li obbligavano quindi ad aderire alle ADF. Secondo la stessa relazione, gli ex combattenti delle ADF hanno detto al gruppo di esperti che le squadre di addestramento delle ADF sono composte normalmente da uomini adulti e ragazzi e due ragazzi scappati dalle ADF nel 2013 hanno dichiarato di avere ricevuto addestramento militare dalle ADF. La relazione comprende anche una descrizione dell'addestramento delle ADF, fornita da un “ex bambino soldato delle ADF”.
Secondo la relazione conclusiva del 2012 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, le ADF reclutano bambini, come dimostra il caso di un reclutatore delle ADF catturato dalle autorità ugandesi a Kasese con sei giovani ragazzi mentre si recava nell'RDC nel luglio 2012.
Un esempio specifico di reclutamento e impiego di bambini da parte delle ADF è illustrato in una lettera del 6 gennaio 2009 dell'ex direttrice di Human Rights Watch per l'Africa, Georgette Gagnon, all'ex ministro della giustizia ugandese, Kiddhu Makubuyu, secondo cui un ragazzo di nome Bushobozi Irumba era stato rapito dalle ADF nel 2000, quando aveva nove anni. Gli era richiesto di fornire trasporto e altri servizi ai combattenti delle ADF.
Oltre a ciò, la “relazione Africa” citava fonti secondo cui le ADF recluterebbero bambini di soli 10 anni come bambini soldato e un portavoce delle Forze per la difesa del popolo ugandese (UPDF) secondo cui l'UPDF avrebbe salvato 30 bambini da un campo di addestramento sull'isola di Buvuma nel lago Vittoria.
Le ADF hanno anche commesso gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale contro donne e bambini, tra cui uccisioni, menomazioni e violenze sessuali [UNSCR, punto 4 (e)].
Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, nel 2013 le ADF hanno attaccato numerosi villaggi, costringendo oltre 66 000 persone a fuggire in Uganda. Tali attacchi hanno provocato lo spopolamento di una vasta area, controllata da allora dalle ADF che rapiscono e uccidono gli abitanti che tornano nei loro villaggi. Fra luglio e settembre 2013 le ADF hanno decapitato almeno cinque persone nella zona di Kamango; varie altre sono state uccise con armi da fuoco e decine rapite. Queste azioni terrorizzano la popolazione locale e la scoraggiano dal ritornare a casa.
Global Horizontal Note, un meccanismo di monitoraggio e comunicazione di gravi violazioni ai danni di bambini in situazioni di conflitto armato, ha riferito al gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza per i bambini nei conflitti armati (CAAC) che nel periodo di riferimento ottobre-dicembre 2013, le ADF si sono rese responsabili di 14 dei 18 incidenti documentati che hanno coinvolto bambini, fra cui un incidente verificatosi l'11 dicembre 2013 nel territorio di Beni, Kivu settentrionale, quando le ADF hanno attaccato il villaggio di Musuku uccidendo 23 persone, fra cui 11 bambini (tre femmine e otto maschi), di età compresa fra 2 mesi e 17 anni. Tutte le vittime, fra cui due bambini sopravvissuti all'attacco, sono state gravemente mutilate a colpi di machete.
La relazione del segretario generale sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto del marzo 2014 individua le “Forze alleate democratiche — Esercito nazionale per la liberazione dell'Uganda” nel suo elenco delle “Parties credibly suspected of committing or being responsible for rape or other forms of sexual violence in situations of armed conflict” (parti ragionevolmente sospettate di avere commesso o essere responsabili di stupro o altre forme di violenza sessuale in situazioni di conflitto armato).
Le ADF hanno anche partecipato ad attacchi contro operatori della MONUSCO [UNSCR punto 4 (i)].
Infine, la missione ONU per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) ha riferito che le ADF hanno condotto almeno due attacchi contro suoi operatori. Nel primo caso, il 14 luglio 2013, si è trattato di un attacco a una pattuglia della MONUSCO sulla strada fra Mbau e Kamango. L'attacco è descritto nella relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC. Il secondo attacco si è verificato il 3 marzo 2014, quando un veicolo della MONUSCO è stato attaccato con granate a dieci chilometri dall'aeroporto di Mavivi, nel territorio di Beni, ferendo cinque operatori.
Fondatore e leader delle ADF, Jamil Mukulu (CDi.015), è stato arrestato a Dar es Salaam, in Tanzania, nell'aprile 2015. Successivamente è stato estradato a Kampala, in Uganda, nel luglio 2015. Dal giugno 2016 è detenuto dalla polizia in attesa di essere processato.»
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7.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/200 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un apparecchio elettronico che utilizza la tecnologia di trasmissione audio digitale (DAB) e di modulazione di frequenza (FM) per la ricezione di emissioni di radiodiffusione. Le sue dimensioni complessive sono circa 115 × 180 × 120 mm ed è in grado di funzionare senza una sorgente esterna di energia. L'apparecchio è dotato di un altoparlante incorporato, Bluetooth/Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) (che consente all'apparecchio, mediante una connessione senza fili, di riprodurre suoni da dispositivi per la riproduzione del suono — ad esempio lettori MP3 — dotati di profilo Bluetooth/A2DP), di una presa di collegamento per le cuffie e di una presa di collegamento a un trasformatore elettrico esterno. |
8527 19 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla sezione XVI, nota 3, e dal testo dei codici NC 8527 e 8527 19 00 . Oltre alla funzione di ricezione di emissioni di radiodiffusione, l'apparecchio riceve, converte e trasmette dati (tramite il profilo A2DP), funzione rientrante nella voce 8517 (cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2016/2224 della Commissione) (1). L'apparecchio non può pertanto essere considerato combinato con un apparecchio per la riproduzione del suono (funzione rientrante nella voce 8519 ). Va perciò classificato nel codice NC 8527 19 00 come apparecchio ricevente per la radiodiffusione non combinato con un apparecchio per la riproduzione del suono. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2224 della Commissione, del 5 dicembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 22).
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7.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/201 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza fluralaner per quanto riguarda il suo limite massimo di residui
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento. |
|
(2) |
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 (2) della Commissione sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. |
|
(3) |
La sostanza fluralaner non figura in tale tabella. |
|
(4) |
Una domanda per la determinazione degli LMR per il fluralaner nel pollo è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali (EMA). |
|
(5) |
In base al parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato di fissare un LMR per il fluralaner nei tessuti e nelle uova di pollo. |
|
(6) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
|
(7) |
L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare l'LMR per il fluralaner dai tessuti e dalle uova di pollo ai tessuti e alle uova di altre specie di pollame. |
|
(8) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. |
|
(9) |
È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le misure eventualmente necessarie per conformarsi al nuovo LMR. |
|
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'8 aprile 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza:
|
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
|
«Fluralaner |
Fluralaner |
Pollame |
65 μg/kg |
Muscolo |
NESSUNA |
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli ectoparassiti» |
|
650 μg/kg |
Pelle e grasso in proporzioni naturali |
|||||
|
650 μg/kg |
Fegato |
|||||
|
420 μg/kg |
Rene |
|||||
|
1 300 μg/kg |
Uova |
|
7.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/202 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2017
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
117,0 |
|
TN |
311,6 |
|
|
TR |
152,5 |
|
|
ZZ |
193,7 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
80,2 |
|
TR |
190,4 |
|
|
ZZ |
135,3 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
181,2 |
|
ZZ |
181,2 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
127,5 |
|
TR |
232,8 |
|
|
ZZ |
180,2 |
|
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
42,1 |
|
IL |
80,5 |
|
|
MA |
45,8 |
|
|
TN |
56,1 |
|
|
TR |
75,5 |
|
|
ZZ |
60,0 |
|
|
0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00 |
EG |
91,5 |
|
IL |
128,4 |
|
|
JM |
112,4 |
|
|
MA |
89,0 |
|
|
TR |
86,0 |
|
|
ZZ |
101,5 |
|
|
0805 22 00 |
IL |
92,6 |
|
MA |
87,8 |
|
|
ZZ |
90,2 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
85,5 |
|
TR |
82,0 |
|
|
ZZ |
83,8 |
|
|
0808 10 80 |
CN |
139,4 |
|
US |
205,0 |
|
|
ZZ |
172,2 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
112,5 |
|
TR |
154,0 |
|
|
ZA |
115,1 |
|
|
ZZ |
127,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
7.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/203 DEL CONSIGLIO
del 6 febbraio 2017
che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (1), in particolare l'articolo 6,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In data 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC. |
|
(2) |
Il 13 e 19 ottobre 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni identificative relative a ventuno persone e un'entità soggette alle misure restrittive. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2010/788/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2010/788/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
ALLEGATO
Le voci riguardanti persone ed entità elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:
«a) elenco delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1
1. Eric BADEGE
Data di nascita: 1971
Cittadinanza: congolese
Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012
Indirizzo: Ruanda (a inizio 2016)
Altre informazioni: fuggito in Ruanda nel marzo 2013 tuttora in questo paese a inizio del 2016.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Eric Badege è stato tenente colonnello e personalità di riferimento dell'M23 a Masisi e ha comandato alcune operazioni che hanno destabilizzato parti del territorio di Masisi nella provincia del Kivu settentrionale. In quanto comandante militare dell'M23, Badege si è reso responsabile di gravi violazioni, tra cui atti contro bambini o donne in situazioni di conflitto armato. Dopo maggio 2012 Raia Mutomboki, sotto il comando dell'M23, ha ucciso centinaia di civili in una serie di attacchi coordinati. Nell'agosto 2012 Badege ha effettuato attacchi congiunti che hanno comportato l'uccisione indiscriminata di civili. Questi attacchi erano organizzati congiuntamente da Badege e dal colonnello Makoma Semivumbi Jacques. Ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato.
Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo era stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando «voleva abbandonarci». La relazione afferma inoltre che, secondo alcuni testimoni, almeno 33 nuove reclute e altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha raccontato a HRW «[q]uando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente.»
Badege è fuggito in Ruanda nel marzo 2013 e a inizio 2016 viveva in quel paese.
2. Frank Kakolele BWAMBALE
(alias: a) Frank Kakorere b) Frank Kakorere Bwambale c) Aigle Blanc)
Designazione: Generale delle FARDC
Cittadinanza: congolese
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Indirizzo: Kinshasa, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Altre informazioni: Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. A giugno 2011 residente a Kinshasa. Dal 2010 Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del «Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés» (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011. Le autorità dell'RDC lo hanno arrestato nel dicembre 2013 a Beni, provincia del Kivu settentrionale, in quanto avrebbe bloccato il processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR). Ha lasciato l'RDC e ha vissuto in Kenya per un certo periodo, prima di essere richiamato dal governo dell'RDC per assisterlo in merito alla situazione nel territorio di Beni. È stato arrestato nell'ottobre 2015 nella zona di Mambasa, essendo sospettato di sostenere un gruppo Mai Mai, ma non è stata avviata l'azione penale e a giugno 2016 viveva a Kinshasa.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Frank Kakolele Bwambale era il leader dell'RDC-ML, che esercitava un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e manteneva il comando e il controllo delle attività delle forze dell'RCD-ML, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Dal 2010 Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del «Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés» (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011.
Ha lasciato l'RDC e ha vissuto in Kenya per un certo periodo prima di essere richiamato dal governo dell'RDC per fornire assistenza in merito alla situazione nel territorio di Beni. È stato arresto nell'ottobre 2015 vicino a Mambasa, essendo sospettato di sostenere un gruppo Mai Mai, ma non è stata avviata l'azione penale. A giugno 2016 Kakolele viveva a Kinshasa.
3. Gaston IYAMUREMYE
(alias: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli)
Designazione: a) presidente ad interim delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR); b) primo vicepresidente delle FDLR-FOCA c) maggiore generale delle FDLR-FOCA
Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Data di nascita: 1948
Luogo di nascita: a) distretto di Musanze, provincia settentrionale, Ruanda, b) Ruhengeri, Ruanda.
Cittadinanza: ruandese
Data della designazione ONU: 1o dicembre 2010
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Gaston Iyamuremye è il primo vicepresidente delle FDLR, nonché il presidente ad interim. Ha anche il grado di maggiore generale nell'ala armata delle FDLR, chiamata FOCA. Dal giugno 2016 Iyamuremye si trova nella provincia del Kivu settentrionale della Repubblica democratica del Congo.
4. Innocent KAINA
(alias a): Colonnello Innocent KAINA, b): India Queen)
Designazione: ex vicecomandante dell'M23
Indirizzo: Uganda (a inizio 2016)
Data di nascita: novembre 1973
Luogo di nascita: Bunagana, territorio di Rutshuru, Repubblica democratica del Congo
Data della designazione ONU: 30 novembre 2012
Altre informazioni: È diventato vicecomandante dell'M23 dopo la fuga in Ruanda della fazione di Bosco Taganda nel marzo 2013. È fuggito in Uganda nel novembre 2013. In Uganda (a inizio 2016).
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Innocent Kaina era comandante di settore e poi vicecomandante del Movimento del 23 marzo (M23). Era responsabile di, e ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Nel luglio del 2007 il tribunale militare di guarnigione di Kinshasa ha condannato Kaina per crimini contro l'umanità commessi nel distretto di Ituri tra maggio 2003 e dicembre 2005. È stato rilasciato nel 2009 nel quadro dell'accordo di pace tra il governo congolese e il CNDP. Come membro delle FARDC, nel 2009 si è reso responsabile di esecuzioni, sequestri e menomazioni nel territorio di Masisi. Come comandante agli ordini del generale Taganda ha avviato l'ammutinamento dell'ex CNDP, nel territorio di Rutshuru, nell'aprile 2012. Ha garantito la sicurezza dei militari ammutinati al di fuori di Masisi. Tra maggio e agosto 2012 ha sovrinteso al reclutamento e all'addestramento di oltre 150 bambini per la ribellione dell'M23, sparando ai bambini che avevano tentato la fuga. Nel luglio 2012 si è recato a Berunda e Degho per attività di mobilitazione e reclutamento per conto dell'M23. Kaina è fuggito in Uganda nel novembre 2013 e si trovava ancora in quel paese a inizio 2016.
6. Germain KATANGA
Cittadinanza: congolese
Data di nascita: 28 aprile 1978
Luogo di nascita: Mambasa, provincia di Ituri, Repubblica democratica del Congo
Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (in prigione)
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005.
Altre informazioni: Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Inizialmente condannato il 23 maggio 2014 dalla CPI a 12 anni di detenzione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la camera d'appello della CPI ha ridotto la sua condanna e ne ha determinato il termine al 18 gennaio 2016. Sebbene detenuto nei Paesi Bassi per la durata del processo, Katanga è stato trasferito in una prigione dell'RDC nel dicembre 2015 e accusato di altri crimini precedentemente commessi a Ituri.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Germain Katanga era il comandante dell'FRPI. È stato coinvolto in trasferimenti d'armi, in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. È stato nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. È stato consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Inizialmente condannato il 23 maggio 2014 dalla CPI a 12 anni di detenzione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la camera d'appello della CPI ha ridotto la sua condanna e ne ha determinato il termine al 18 gennaio 2016. Sebbene detenuto nei Paesi Bassi per la durata del processo, Katanga è stato trasferito in una prigione dell'RDC nel dicembre 2015 e accusato di altri crimini precedente commessi a Ituri.
7. Thomas LUBANGA
Luogo di nascita: Ituri, Repubblica democratica del Congo
Cittadinanza: congolese
Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (in prigione)
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani. Consegnato alla CPI il 17 marzo 2006. Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di prigione. Il 1o dicembre 2014 i giudici della sezione degli appelli della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna di Lubanga. Trasferito in una prigione dell'RDC il 19 dicembre 2015 per scontare la sua pena detentiva.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Thomas Lubanga era il presidente dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. È stato arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani e consegnato dalle autorità congolesi alla CPI il 17 marzo 2006. È stato riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012 ed è stato condannato a 14 anni di detenzione. Il 1o dicembre 2014 i giudici della sezione degli appelli della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna. Trasferito in una prigione dell'RDC il 19 dicembre 2015 per scontare la sua pena detentiva.
9. Khawa Panga MANDRO
(alias: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Mandro Panga Kahwa, f) Yves Khawa Panga Mandro, g) Chief Kahwa, h) Kawa)
Data di nascita: 20 agosto 1973
Luogo di nascita: Bunia, Repubblica democratica del Congo
Indirizzo: Uganda (a maggio 2016)
Cittadinanza: congolese
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. Arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nell'agosto 2014 il tribunale militare dell'RDC di Kisangani lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità e lo ha condannato alla pena di nove anni di detenzione e al pagamento di circa 85 000 dollari a favore delle sue vittime. Ha scontato la pena e risiede in Uganda dal maggio 2016.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Khawa Panga Mandro era il presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini dal 2001 al 2002. È stato detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. È stato arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nell'agosto 2014 il tribunale militare dell'RDC di Kisangani lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità e lo ha condannato alla pena di nove anni di detenzione e al pagamento di circa 85 000 dollari a favore delle sue vittime. Ha scontato la pena e risiede in Uganda dal maggio 2016.
10. Callixte MBARUSHIMANA
Designazione: segretario esecutivo delle FDLR
Data di nascita: 24 luglio 1963
Luogo di nascita: Ndusu/Ruhengeri, provincia del Nord, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data della designazione ONU: 3 marzo 2009
Altre informazioni: Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 in forza di mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009. Trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011 e rilasciato dalla CPI a fine 2011. Eletto segretario esecutivo delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Callixte Mbarushimana era segretario esecutivo delle FDLR e vicepresidente dell'alto comando militare delle FDLR fino al suo arresto. Come leader politico/militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo, il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. È stato arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 in forza di mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009. È stato trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011 ma rilasciato a fine 2011. È stato rieletto segretario esecutivo delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.
12. Sylvestre MUDACUMURA
(alias: a) Mupenzi Bernard, b) General Major Mupenzi, c) General Mudacumura, d) Pharaoh, e) Radja)
Designazione: a) comandante delle FDLR-FOCA, b) tenente generale delle FDLR-FOCA
Data di nascita: 1954
Luogo di nascita: Cellule Ferege, settore di Gatumba, comune di Kibilira, prefettura di Gisenyi, Ruanda
Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Cittadinanza: ruandese
Data della designazione ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Mudacamura il 12 luglio 2012 per nove capi di accusa per crimini di guerra, ivi compresi attacco a civili, omicidio, mutilazione, trattamento crudele, stupro, tortura, distruzione di proprietà, saccheggiamento e vessazioni della dignità della persona, presumibilmente commessi tra il 2009 e il 2010 nell'RDC.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Sylvestre Mudacumura è il comandate delle FOCA, l'ala armata delle FDLR, ha esercitato un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Mudacamura (o suo personale) era in contatto telefonico con Murwanashyaka, leader delle FDLR in Germania, anche nel maggio 2009 al momento del massacro di Busurungi e con il comandante militare maggior Guillaume durante le operazioni Umoja Wetu e Kimia II nel 2009. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile di 27 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2007. A metà del 2016 Mudacumura era ancora il comandate generale dell'ala armata delle FDLR, con il grado di tenente generale, e si trovava nella provincia del Kivu settentrionale della Repubblica democratica del Congo.
14. Leopold MUJYAMBERE
(alias: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim)
Designazione: a) capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA, b) vicecomandante ad interim delle FDLR-FOCA
Indirizzo: Kinshasa, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Data di nascita: a) 17 marzo 1962, b) all'incirca 1966
Luogo di nascita: Kigali, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data della designazione ONU: 3 marzo 2009
Altre informazioni: Nel 2014 è stato nominato vicecomandante f.f. delle FDLR-FOCA. Arrestato a Goma, RDC, dai servizi di sicurezza congolesi all'inizio di maggio 2016 e trasferito a Kinshasa.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Leopold Mujyambere era comandante della seconda divisione delle FOCA, l'ala armata delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) e (e) del Consiglio di sicurezza.
Nel giugno 2011 era il comandante delle FOCA del settore operativo del Kivu meridionale, poi chiamato «Amazon». È stato in seguito promosso a capo di Stato maggiore delle FOCA, e poi a vicecomandante f.f. nel 2014. È stato arrestato a Goma, RDC, dai servizi di sicurezza congolesi all'inizio di maggio 2016 e trasferito a Kinshasa.
15. Jamil MUKULU
(alias: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Julius Elius Mashauri, j) David Amos Mazengo, k) Professor Musharaf, l) Talengelanimiro)
Designazione: a) capo delle Forze Democratiche Alleate (ADF), b) comandante, Forze Democratiche Alleate
Indirizzo: sarebbe in prigione in Uganda (da settembre 2016)
Data di nascita: a) 1965, b) 1o gennaio 1964
Luogo di nascita: Villaggio di Ntoke, sottocontea di Ntenjeru, distretto di Kayunga, Uganda
Cittadinanza: ugandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 12 ottobre 2011
Altre informazioni: arrestato nell'aprile 2015 in Tanzania ed estradato in Uganda nel luglio 2015. Dal settembre 2016 Jamil Mukulu sarebbe detenuto dalla polizia in attesa di essere processato secondo la legge ugandese per crimini di guerra e gravi violazioni della convenzione di Ginevra.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Secondo fonti pubbliche e relazioni ufficiali, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu è il capo militare delle ADF, un gruppo armato straniero operante nell'RDC, e ostacola il disarmo, il rimpatrio e il reinsediamento volontario dei combattenti delle ADF, come previsto dal punto 4 b) della risoluzione 1857 (2008). Il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite ha riferito che Jamil Mukulu ha fornito un sostegno materiale e umano alle ADF quale gruppo armato che opera sul territorio dell'RDC. Secondo varie fonti, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu ha ottenuto finanziamenti, ha influenzato le politiche delle ADF e ha assunto responsabilità dirette di comando e controllo delle forze delle ADF, segnatamente nella supervisione dei legami con reti terroristiche internazionali.
16. Ignace MURWANASHYAKA
(alias: Dr. Ignace
Titolo: Dr.
Designazione: presidente delle FDLR
Indirizzo: Germania (in prigione)
Data di nascita: 14 maggio 1963
Luogo di nascita: a) Butera, Ruanda, b) Ngoma, Butare, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009 e condannato da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero e per la partecipazione a crimini di guerra. Ha ricevuto una condanna a 13 anni ed è in carcere in Germania dal giugno 2016. Rieletto presidente delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Ignace Murwanashyaka presiede le FDLR ed esercita un'influenza sulle politiche di tali forze, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Era in contatto telefonico con i comandanti militari delle FDLR (anche durante il massacro di Busurungi del maggio 2009); impartiva ordini all'alto comando militare; era coinvolto nel coordinamento del trasferimento di armi e munizioni alle unità delle FDLR e nell'addestramento specifico per il relativo impiego; e gestiva ingenti somme di denaro ricavato dalla vendita illegale di risorse naturali nelle zone sotto il controllo delle FDLR. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è sua la responsabilità di comando in qualità di presidente e di comandante militare delle FDLR per il reclutamento e l'uso di bambini da parte delle FDLR nel Congo orientale. È stato arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009 e condannato da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero e per la partecipazione a crimini di guerra. Ha ricevuto una condanna a 13 anni ed è in carcere in Germania dal giugno 2016. È stato rieletto presidente delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.
17. Straton MUSONI
(alias: IO Musoni)
Designazione: ex vicepresidente delle FDLR
Data di nascita: a) 6 aprile 1961, b) 4 giugno 1961
Luogo di nascita: Mugambazi, Kigali, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 29 marzo 2007
Altre informazioni: arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009, condannato a otto anni da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero. Musoni è stato scarcerato immediatamente dopo il processo per avere scontato oltre cinque anni di pena.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Straton Musoni è stato vicepresidente delle FDLR, un gruppo armato straniero che opera nell'RDC. Ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005). È stato arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009, condannato a otto anni da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero. È stato scarcerato immediatamente dopo il processo per avere scontato oltre cinque anni di pena.
18. Jules MUTEBUTSI
(alias: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)
Data di nascita: 1964
Luogo di nascita: Minembwe, Kivu meridionale, Repubblica democratica del Congo
Cittadinanza: congolese
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nell'RDC. Sarebbe deceduto a Kigali il 9 maggio 2014.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Jules Mutebutsi si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004. Era implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell'embargo sulle armi. È stato vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC fino all'aprile 2004, quando è stato destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nella RDC. Sarebbe deceduto a Kigali il 9 maggio 2014.
20. Mathieu Chui NGUDJOLO
(alias: Cui Ngudjolo)
Cittadinanza: congolese
Indirizzo: Repubblica democratica del Congo
Data di nascita: 8 ottobre 1970
Luogo di nascita: Bunia, provincia di Ituri, Repubblica democratica del Congo
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. Assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012, la sentenza è stata confermata dalla camera di appello il 27 febbraio 2015. Ngudjolo ha presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi, domanda che è stata respinta. L'11 maggio 2015 è stato espulso verso l'RDC.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Mathieu Chui Ngudjolo è stato capo di Stato maggiore dell'FRPI, esercita un'influenza sulle politiche dell'FRPI e mantiene il comando e controllo delle attività delle forze dell'FRPI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è stato responsabile del reclutamento e dell'impiego di minori di età inferiore ai 15 anni a Ituri nel 2006. È stato arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Il governo dell'RDC l'ha successivamente consegnato alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. È stato assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012 e la sentenza è stata confermata dalla camera di appello il 27 febbraio 2015. Ngudjolo ha presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi, domanda che è stata respinta. L'11 maggio 2015 è stato espulso verso l'RDC.
21. Floribert Ngabu NJABU
(alias: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu)
Cittadinanza: congolese, Repubblica democratica del Congo; passaporto n. OB 0243318
Data di nascita: 23 maggio 1971
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha presentato domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo. Nel luglio 2014 è stato espulso dai Paesi Bassi verso l'RDC, dove è stato posto in stato di arresto.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Presidente dell'FNI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha presentato domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo; il caso è ora in fase di appello.
23. Felicien NSANZUBUKIRE
(alias: Fred Irakeza)
Designazione: a) comandante di sottosettore delle FDLR-FOCA, b) colonnello delle FDLR-FOCA
Indirizzo: provincia del Kivu meridionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Data di nascita: 1967
Luogo di nascita: a) Murama, Kigali, Ruanda, b) Rubungo, Kigali, Ruanda, c) Kinyinya, Kigali, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o dicembre 2010
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Felicien Nsanzubukire ha controllato e coordinato, almeno dal novembre 2008 all'aprile 2009, il traffico di armi e munizioni a partire dalla Repubblica unita della Tanzania, attraverso il lago Tanganica, verso le unità delle FDLR nelle aree di Uvira e Fizi, Kivu meridionale. A gennaio 2016, Felicien Nsanzubukire era comandante di sottosettore delle FDLR-FOCA nella provincia del Kivu meridionale e aveva il grado di colonnello.
24. Pacifique NTAWUNGUKA
(alias: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)
Designazione: a) comandante del settore «SONOKI» delle FDLR-FOCA, b) brigadier generale delle FDLR-FOCA
Indirizzo: territorio di Rutshuru, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)
Data di nascita: a) 1o gennaio 1964, b) all'incirca 1964.
Luogo di nascita: Gaseke, provincia di Gisenyi, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 3 marzo 2009
Altre informazioni: ha ricevuto una formazione militare in Egitto.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Pacifique Ntawunguka era comandante della prima divisione delle FOCA, l'ala armata delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e) del Consiglio di sicurezza. Ha ricevuto una formazione militare in Egitto.
A metà del 2016 Pacifique Ntawunguka era comandante del settore «SONOKI» delle FDLR-FOCA nella provincia del Kivu settentrionale.
26. Stanislas NZEYIMANA
(alias: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura)
Designazione: ex vicecomandante delle FDLR-FOCA
Data di nascita: a) 1o gennaio 1966, b) 28 agosto 1966, c) all'incirca 1967
Luogo di nascita: Mugusa, Butare, Ruanda
Cittadinanza: ruandese
Data di designazione da parte dell'ONU: 3 marzo 2009
Altre informazioni: scomparso mentre si trovava in Tanzania all'inizio del 2013. Dal giugno 2016 si sono perse le sue tracce.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Stanislas Nzeyimana era vicecomandante delle FOCA, il braccio armato delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e) del Consiglio di sicurezza.
Stanislas Nzeyimana è scomparso in Tanzania all'inizio del 2013 e dal giugno 2016 si sono perse le sue tracce.
28. Jean-Marie Lugerero RUNIGA
(alias: Jean-Marie Rugerero)
Designazione: presidente dell'M23
Indirizzo: Rubavu/Mudende, Ruanda
Data di nascita: a) all'incirca 1960, b) 9 settembre 1966
Luogo di nascita: Bukavu, Repubblica democratica del Congo
Data di designazione da parte dell'ONU: 31 dicembre 2012
Altre informazioni: entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. Dal 2016 risiede in Ruanda. Nel giugno 2016 ha partecipato alla creazione di un nuovo partito politico congolese, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
In un documento del 9 luglio 2012 firmato dal leader dell'M23 Sultani Makenga si nomina Runiga coordinatore dell'ala politica dell'M23. Secondo tale documento, la nomina di Runiga è stata dettata dall'esigenza di assicurare la visibilità della causa dell'M23. Runiga era anche noto come il «presidente» dell'M23 in messaggi pubblicati sul sito del gruppo. Il suo ruolo di leader era confermato dalla relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, che fa riferimento a Runiga come «il leader dell'M23».
Secondo la relazione conclusiva del 15 novembre 2012 del gruppo di esperti, Runiga ha guidato una delegazione che si è recata a Kampala, Uganda, il 29 luglio 2012 e ha messo a punto il programma in 21 punti del movimento M23 in vista degli imminenti negoziati in sede di Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi. Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l'M23 è stato costituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell'accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e l'RDC che aveva portato all'integrazione del CNDP nelle FARDC. L'M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nell'RDC orientale, secondo la relazione IPIS del novembre 2012. L'M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nella RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l'M23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 ed ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre 2012. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato. Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo era stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando «voleva abbandonarci». La relazione afferma inoltre che, secondo alcuni testimoni, almeno 33 nuove reclute e altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha raccontato a HRW «[q]uando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente.»
Runiga è entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu. Alla metà del 2016 risiedeva in Ruanda. Nel giugno 2016 ha partecipato alla creazione di un nuovo partito politico congolese, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).
30. Bosco TAGANDA
(alias: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (quando faceva parte delle APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (nome in codice), g) Romeo (nome in codice), h) Major)
Indirizzo: L'Aia, Paesi Bassi (nel giugno 2016)
Data di nascita: tra il 1973 e il 1974
Luogo di nascita: Bigogwe, Ruanda
Cittadinanza: congolese
Data di designazione da parte dell'ONU: 1o novembre 2005
Altre informazioni: nato in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. Ex capo di Stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009 vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR «Umoja Wetu», «Kimia II» e «Amani Leo» nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e cinque per crimini contro l'umanità; il processo ha avuto inizio nel settembre 2015.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Bosco Taganda era comandante militare dell'UPC/L, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta e/o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. In qualità di capo di Stato maggiore del CNDP, ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja nel novembre 2008.
NATO in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. Nel giugno 2011 risiedeva a Goma ed era proprietario di grandi aziende agricole nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. È stato nominato brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. È stato capo di Stato maggiore del CNDP e successivamente è diventato comandante militare del CNDP dopo l'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. A partire dal gennaio 2009 era vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR Umoja Wetu, Kimia II e Amani Leo nelle province del Kivu settentrionale e del Kivu meridionale. È entrato in Ruanda nel marzo 2013, si è consegnato spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo ed è stato successivamente trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e cinque per crimini contro l'umanità. Il processo ha avuto inizio nel settembre 2015.
b) Elenco delle entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1
1. ADF (Forze democratiche alleate)
(alias: a) Forze democratiche alleate — Esercito nazionale di liberazione dell'Uganda; b) ADF/NALU; c) NALU)
Indirizzo: provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo
Data di designazione da parte dell'ONU: 30 giugno 2014
Altre informazioni: fondatore e leader delle ADF, Jamil Mukulu, è stato arrestato a Dar es Salaam, in Tanzania, nell'aprile 2015. Successivamente è stato estradato a Kampala, in Uganda, nel luglio 2015. Dal giugno 2016 Jamil Mukulu sarebbe detenuto dalla polizia in attesa di essere processato.
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Le Forze democratiche alleate (ADF) sono state create nel 1995 e si trovano nella regione montagnosa lungo la frontiera RDC-Uganda. Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per la Repubblica democratica del Congo, che cita funzionari ugandesi e fonti dell'ONU, nel 2013 le ADF disponevano di una forza di combattenti armati stimata tra 1 200 e 1 500 unità, situata nel nord-est del territorio di Beni, provincia del Kivu settentrionale, vicino al confine con l'Uganda. Le stesse fonti stimano a una cifra compresa tra 1 600 e 2 500 unità, donne e bambini compresi, i membri complessivi delle ADF. A causa dell'offensiva militare da parte delle Forze armate congolesi (FARDC) e della missione ONU per la stabilizzazione dell'RDC (MONUSCO), condotta nel 2013 e 2014, le ADF hanno disperso i loro combattenti in numerose basi più piccole e trasferito donne e bambini nelle zone ad ovest di Beni e lungo la frontiera Ituri-Kivu settentrionale. Il comandante militare delle ADF è Hood Lukwago e il responsabile di più alto grado Jamil Mukulu, già sottoposto a sanzioni.
Le ADF hanno commesso gravi violazioni del diritto internazionale e della UNSCR 2078 (2012), fra cui quanto indicato qui di seguito.
Le ADF hanno reclutato e impiegato bambini soldato in violazione del diritto internazionale applicabile [UNSCR punto 4 (d)].
Secondo la sua relazione conclusiva del 2013, il gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC ha intervistato tre ex combattenti delle ADF scappati nel 2013, che hanno descritto il modo in cui i reclutatori delle ADF in Uganda attiravano le persone nell'RDC con false promesse di lavoro (per gli adulti) e istruzione gratuita (per i bambini) e li obbligavano quindi ad aderire alle ADF. Secondo la stessa relazione, gli ex combattenti delle ADF hanno detto al gruppo di esperti che le squadre di addestramento delle ADF sono composte normalmente da uomini adulti e ragazzi e due ragazzi scappati dalle ADF nel 2013 hanno dichiarato di avere ricevuto addestramento militare dalle ADF. La relazione comprende anche una descrizione dell'addestramento delle ADF, fornita da un «ex bambino soldato delle ADF».
Secondo la relazione conclusiva del 2012 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, le ADF reclutano bambini, come dimostra il caso di un reclutatore delle ADF catturato dalle autorità ugandesi a Kasese con sei giovani ragazzi mentre si recava nell'RDC nel luglio 2012.
Un esempio specifico di reclutamento e impiego di bambini da parte delle ADF è illustrato in una lettera del 6 gennaio 2009 dell'ex direttrice di Human Rights Watch per l'Africa, Georgette Gagnon, all'ex ministro della giustizia ugandese, Kiddhu Makubuyu, secondo cui un ragazzo di nome Bushobozi Irumba era stato rapito dalle ADF nel 2000, quando aveva nove anni. Gli era richiesto di fornire trasporto e altri servizi ai combattenti delle ADF.
Oltre a ciò, la «relazione Africa» citava fonti secondo cui le ADF recluterebbero bambini di soli 10 anni come bambini soldato e un portavoce delle Forze per la difesa del popolo ugandese (UPDF) secondo cui l'UPDF avrebbe salvato 30 bambini da un campo di addestramento sull'isola di Buvuma nel lago Vittoria.
Le ADF hanno anche commesso gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale contro donne e bambini, tra cui uccisioni, menomazioni e violenze sessuali [UNSCR, punto 4e)].
Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, nel 2013 le ADF hanno attaccato numerosi villaggi, costringendo oltre 66 000 persone a fuggire in Uganda. Tali attacchi hanno provocato lo spopolamento di una vasta area, controllata da allora dalle ADF che rapiscono e uccidono gli abitanti che tornano nei loro villaggi. Fra luglio e settembre 2013 le ADF hanno decapitato almeno cinque persone nella zona di Kamango; varie altre sono state uccise con armi da fuoco e decine rapite. Queste azioni terrorizzano la popolazione locale e la scoraggiano dal ritornare a casa.
Global Horizontal Note, un meccanismo di monitoraggio e comunicazione di gravi violazioni ai danni di bambini in situazioni di conflitto armato, ha riferito al gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza per i bambini nei conflitti armati (CAAC) che nel periodo di riferimento ottobre-dicembre 2013, le ADF si sono rese responsabili di 14 dei 18 incidenti documentati che hanno coinvolto bambini, fra cui un incidente verificatosi l'11 dicembre 2013 nel territorio di Beni, Kivu settentrionale, quando le ADF hanno attaccato il villaggio di Musuku uccidendo 23 persone, fra cui 11 bambini (tre femmine e otto maschi), di età compresa fra 2 mesi e 17 anni. Tutte le vittime, fra cui due bambini sopravvissuti all'attacco, sono state gravemente mutilate a colpi di machete.
La relazione del segretario generale sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto del marzo 2014 individua le «Forze alleate democratiche — Esercito nazionale per la liberazione dell'Uganda» nel suo elenco delle «Parties credibly suspected of committing or being responsible for rape or other forms of sexual violence in situations of armed conflict» (parti ragionevolmente sospettate di avere commesso o essere responsabili di stupro o altre forme di violenza sessuale in situazioni di conflitto armato).
Le ADF hanno anche partecipato ad attacchi contro operatori della MONUSCO [UNSCR punto 4 (i)].
Infine, la missione ONU per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) ha riferito che le ADF hanno condotto almeno due attacchi contro suoi operatori. Nel primo caso, il 14 luglio 2013, si è trattato di un attacco a una pattuglia della MONUSCO sulla strada fra Mbau e Kamango. L'attacco è descritto nella relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC. Il secondo attacco si è verificato il 3 marzo 2014, quando un veicolo della MONUSCO è stato attaccato con granate a dieci chilometri dall'aeroporto di Mavivi, nel territorio di Beni, ferendo cinque operatori.
Fondatore e leader delle ADF, Jamil Mukulu (CDi.015), è stato arrestato a Dar es Salaam, in Tanzania, nell'aprile 2015. Successivamente è stato estradato a Kampala, in Uganda, nel luglio 2015. Dal giugno 2016 è detenuto dalla polizia in attesa di essere processato.»
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7.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/35 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/204 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2017
che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da Agrilus planipennis Fairmaire
[notificata con il numero C(2017) 420]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino, e l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 2.3, 2.4 e 2.5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva prevede requisiti particolari per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione del legno di frassino (Fraxinus L.), nonché di determinate altre specie legnose, originario degli Stati Uniti d'America. |
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(2) |
Gli Stati Uniti d'America hanno chiesto il riconoscimento di una serie di procedure che, insieme, garantiscono lo stesso livello di protezione fitosanitaria previsto dall'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE. |
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(3) |
Dalle informazioni ufficiali presentate dagli Stati Uniti d'America risulta che, grazie ad un approccio sistemico integrato applicato durante la lavorazione del legno, si elimina il rischio di infestazione da parte dell'organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire. |
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(4) |
Tale approccio dovrebbe essere integrato da alcune prescrizioni relative agli impianti, alle ispezioni precedenti l'esportazione e all'etichettatura, al fine di garantire l'eliminazione di detto rischio. |
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(5) |
Le suddette procedure dovrebbero pertanto essere riconosciute quale opzione alternativa all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE per le importazioni dagli Stati Uniti d'America ed è opportuno prevedere una deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva. |
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(6) |
Al fine di garantire controlli efficaci, nonché una panoramica generale delle importazioni di legno di frassino e dei casi di non conformità connessi a queste importazioni, dovrebbero essere stabilite prescrizioni per i certificati fitosanitari, la notifica delle importazioni e la segnalazione dei casi di non conformità. |
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(7) |
È opportuno limitare la durata della deroga al 30 giugno 2018 per garantire una revisione tempestiva dell'adeguatezza delle misure della presente decisione. |
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(8) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 della Commissione (2) ha riconosciuto determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da Agrilus planipennis Fairmaire ai fini dell'introduzione nell'Unione di legno di Fraxinus L. e di determinate altre specie legnose. |
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(9) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 dovrebbe essere abrogata in quanto, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità competenti degli Stati Uniti, le zone riconosciute indenni da Agrilus planipennis Fairmaire si sono rivelate non stabili in seguito all'adozione di tale decisione. |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Autorizzazione a prevedere una deroga
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio del legno di Fraxinus L. originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato (di seguito: «legno specificato») che, prima del suo trasporto al di fuori degli Stati Uniti d'America, risulta conforme alle condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Certificato fitosanitario
1. Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato negli Stati Uniti d'America in conformità all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2000/29/CE, attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi dopo le verifiche del caso.
2. Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «dichiarazioni supplementari», i seguenti elementi:
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a) |
la dicitura «in conformità alle prescrizioni dell'Unione europea, stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione»; |
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b) |
il numero dei fasci; |
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c) |
il nome dell'impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) negli Stati Uniti d'America. |
Articolo 3
Notifica delle importazioni
Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro d'importazione informa la Commissione e gli altri Stati membri riguardo alle quantità di partite del legno specificato importate durante l'anno in questione in conformità alla presente decisione.
Articolo 4
Segnalazione dei casi di non conformità
Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a ciascuna partita non conforme alla presente decisione. La segnalazione avviene entro due giorni lavorativi dalla data dell'intercettazione di una siffatta partita.
Articolo 5
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2416
La decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 è abrogata.
Articolo 6
Data di scadenza
La presente decisione scade il 30 giugno 2018.
Articolo 7
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da Agrilus planipennis Fairmaire (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 128).
ALLEGATO
1. Prescrizioni relative alla lavorazione
La lavorazione del legno specificato deve soddisfare tutte le seguenti prescrizioni:
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a) |
Scortecciatura Il legno specificato è scortecciato, ad eccezione di un numero indefinito di piccoli pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti, conformi a uno dei seguenti requisiti:
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b) |
Segatura Il legno specificato segato è prodotto da legno tondo scortecciato. |
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c) |
Trattamento termico Il legno specificato è sottoposto a un trattamento termico su tutto il profilo, a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti, in una camera termica approvata dall'organismo ufficiale per la protezione delle piante degli Stati Uniti d'America (Animal and Plant Health Inspection Service — APHIS), o da un'agenzia approvata dall'APHIS. |
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d) |
Essiccazione Il legno specificato è essiccato con un processo di essiccazione industriale della durata di almeno due settimane, riconosciuto dall'APHIS. Il contenuto di umidità finale del legno non deve superare il 10 %, espresso in percentuale della sostanza secca. |
2. Prescrizioni relative agli impianti
Il legno specificato deve essere prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto che soddisfa tutte le seguenti prescrizioni:
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a) |
è ufficialmente approvato dall'APHIS, in conformità al suo programma di certificazione per l'organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire; |
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b) |
è registrato in una banca dati pubblicata sul sito web dell'APHIS; |
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c) |
è sottoposto ad audit dall'APHIS, o da un'agenzia approvata dall'APHIS, almeno una volta al mese ed è risultato conforme alle prescrizioni del presente allegato; |
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d) |
dispone di attrezzature per il trattamento del legno specificato che sono state calibrate conformemente al manuale operativo delle attrezzature; |
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e) |
tiene registri delle procedure ai fini di verifica da parte dell'APHIS, o di un'agenzia approvata dall'APHIS, contenenti dati sulla durata del trattamento, sulle temperature durante il trattamento e sul contenuto di umidità finale per ogni specifico fascio destinato all'esportazione. |
3. Etichettatura
Ciascun fascio del legno specificato deve recare in modo visibile sia il numero del fascio sia un'etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated-Kiln Dried» (trattato termicamente-essiccato in forno). Tale etichetta deve essere rilasciata da un responsabile designato dell'impianto approvato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica della conformità alle prescrizioni relative alla lavorazione, di cui al punto 1, e alle prescrizioni relative agli impianti di cui al punto 2.
4. Ispezioni precedenti l'esportazione
Il legno specificato deve essere controllato dall'APHIS, o da un'agenzia ufficialmente approvata dall'APHIS, per verificare che sia stato sottoposto, prima dell'esportazione nell'Unione, a tutte le procedure e misure fitosanitarie che consentono di concludere che esso è indenne dall'organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire.
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7.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/40 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/205 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2017) 503]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende anche alcune zone della Lettonia. |
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(2) |
Nel mese di gennaio 2017 si è verificato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel comune (novads) di Krimuldas in Lettonia, in una zona che attualmente figura nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il verificarsi di tale focolaio costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Alcune zone della Lettonia dovrebbero pertanto figurare adesso nella parte III, anziché nella parte II, di tale allegato. |
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(3) |
L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione, per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite, dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei rischi zoosanitari rappresentati da tale malattia in Lettonia. Affinché le misure di protezione contro la malattia stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Lettonia. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I
1. Estonia
Le seguenti zone in Estonia:
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la contea (maakond) di Hiiumaa. |
2. Lettonia
Le seguenti zone in Lettonia:
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— |
nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Īslīces, Gailīšu, Brunavas e Ceraukstes, |
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— |
nel comune (novads) di Dobeles, le frazioni (pagasti) di Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru e Krimūnu, Dobeles, Berzes, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a ovest della strada P98, e la cittadina (pilsēta) di Dobele, |
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— |
nel comune (novads) di Jelgavas le frazioni (pagasti) di Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas e Sesavas, |
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— |
nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Vānes e Matkules, |
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— |
nel comune (novads) di Talsu, le frazioni (pagasti) di Ģibuļu, Lībagu, Abavas, le cittadine (pilsētas) di Sabile, Talsi e Stende, |
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— |
nel comune (novads) di Ventspils, le frazioni (pagasti) di Vārves, Užavas, Jūrkalnes, Piltenes, Zīru, Ugāles, Usmas e Zlēku e la cittadina (pilsēta) di Piltene, |
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— |
il comune (novads) di Brocēnu, |
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— |
il comune (novads) di Jaunpils, |
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— |
il comune (novads) di Rundāles, |
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il comune (novads) di Stopiņu, |
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il comune (novads) di Tērvetes, |
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— |
la cittadina (pilsēta) di Bauska, |
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— |
la città (republikas pilsēta) di Jelgava, |
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— |
la città (republikas pilsēta) di Ventspils. |
3. Lituania
Le seguenti zone in Lituania:
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jurbarkas, le frazioni (seniūnijos) di Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus e Juodaičių, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pakruojis, le frazioni (seniūnijos) di Klovainių, Rozalimo e Pakruojo, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevežys, la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a ovest del fiume Nevėžis, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Raseiniai, le frazioni (seniūnijos) di Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų e Šiluvos, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šakiai, le frazioni (seniūnijos) di Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių, |
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il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys, |
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il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilkaviškis, |
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il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis, |
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il comune (savivaldybė) di Kalvarija, |
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il comune (savivaldybė) di Kazlų Rūda, |
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il comune (savivaldybė) di Marijampolė. |
4. Polonia
Le seguenti zone in Polonia:
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nel voivodato della Varmia-Masuria:
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nel voivodato della Podlachia:
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nel voivodato della Masovia:
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nel voivodato di Lublino:
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PARTE II
1. Estonia
Le seguenti zone in Estonia:
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la città (linn) di Elva, |
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la città (linn) di Võhma, |
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la città (linn) di Kuressaare, |
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la città (linn) di Rakvere, |
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la città (linn) di Tartu, |
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la città (linn) di Viljandi, |
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la contea (maakond) di Harjumaa, esclusi la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20), il comune (vald) di Aegviidu e il comune (vald) di Anija, |
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la contea (maakond) di IDA-Virumaa, |
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la contea (maakond) di Läänemaa, |
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la contea (maakond) di Pärnumaa, |
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la contea (maakond) di Põlvamaa, |
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la contea (maakond) di Võrumaa, |
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la contea (maakond) di Valgamaa, |
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la contea (maakond) di Raplamaa, |
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il comune (vald) di Suure-Jaani, |
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la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a nord-est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu, |
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il comune (vald) di Tartu, |
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il comune (vald) di Abja, |
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il comune (vald) di Alatskivi, |
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il comune (vald) di Haaslava, |
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il comune (vald) di Haljala, |
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il comune (vald) di Tarvastu, |
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il comune (vald) di Nõo, |
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il comune (vald) di Ülenurme, |
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il comune (vald) di Tähtvere, |
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il comune (vald) di Rõngu, |
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il comune (vald) di Rannu, |
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il comune (vald) di Konguta, |
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il comune (vald) di Puhja, |
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il comune (vald) di Halliste, |
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il comune (vald) di Kambja, |
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il comune (vald) di Karksi, |
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il comune (vald) di Kihelkonna, |
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il comune (vald) di Kõpu, |
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il comune (vald) di Lääne-Saare, |
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il comune (vald) di Laekvere, |
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il comune (vald) di Leisi, |
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il comune (vald) di Luunja, |
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il comune (vald) di Mäksa, |
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il comune (vald) di Meeksi, |
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il comune (vald) di Muhu, |
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il comune (vald) di Mustjala, |
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il comune (vald) di Orissaare, |
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il comune (vald) di Peipsiääre, |
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il comune (vald) di Piirissaare, |
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il comune (vald) di Pöide, |
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il comune (vald) di Rägavere, |
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il comune (vald) di Rakvere, |
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il comune (vald) di Ruhnu, |
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il comune (vald) di Salme, |
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il comune (vald) di Sõmeru, |
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il comune (vald) di Torgu, |
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il comune (vald) di Vara, |
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il comune (vald) di Vihula, |
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il comune (vald) di Viljandi, |
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il comune (vald) di Vinni, |
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il comune (vald) di Viru-Nigula, |
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il comune (vald) di Võnnu. |
2. Lettonia
Le seguenti zone in Lettonia:
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— |
nel comune (novads) di Apes, le frazioni (pagasti) di Trapenes, Gaujienas e Apes e la cittadina (pilsēta) di Ape, |
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— |
nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils e Krišjāņu, |
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— |
nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Mežotnes, Codes, Dāviņu e Vecsaules, |
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— |
nel comune (novads) di Daugavpils, le frazioni (pagasti) di Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas e Skrudalienas, |
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— |
nel comune (novads) di Dobeles, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a est della strada P98, |
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nel comune (novads) di Gulbenes, la frazione (pagasts) di Līgo, |
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— |
nel comune (novads) di Jelgavas, le frazioni (pagasti) di Kalnciema, Līvbērzes e Valgundes, |
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nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Cēres, Kandavas, Zemītes e Zantes e la cittadina (pilsēta) di Kandava, |
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— |
nel comune (novads) di Krimuldas, la parte della frazione (pagasts) di Krimuldas situata a nord delle strade V89 e V81 e la parte della frazione (pagasts) di Lēdurgas situata a nord-est delle strade V81 e V128, |
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— |
nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles, Viļķenes e la cittadina (pilsēta) di Limbaži, |
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— |
nel comune (novads) di Preiļu, la frazione (pagasts) di Saunas, |
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— |
nel comune (novads) di Raunas, la frazione (pagasts) di Raunas, |
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— |
nel comune (novads) di Riebiņu, le frazioni (pagasti) di Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu e Silajāņu, |
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— |
nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Lazdukalna, |
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— |
nel comune (novads) di Siguldas, la frazione (pagasts) di Mores e la parte della frazione (pagasts) di Allažu situata a sud della strada P3, |
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— |
nel comune (novads) di Smiltenes, le frazioni (pagasti) di Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas e Grundzāles, la cittadina (pilsēta) di Smiltene, |
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— |
nel comune (novads) di Talsu, le frazioni (pagasti) di Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes e Ārlavas, la cittadina (pilsēta) di Valdemārpils, |
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— |
nel comune (novads) di Ventspils, le frazioni (pagasti) di Ances, Tārgales, Popes e Puzes, |
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— |
il comune (novads) di Ādažu, |
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il comune (novads) di Aglonas, |
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il comune (novads) di Aizkraukles, |
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il comune (novads) di Aknīstes, |
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il comune (novads) di Alojas, |
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il comune (novads) di Alūksnes, |
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— |
il comune (novads) di Amatas, |
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il comune (novads) di Babītes, |
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il comune (novads) di Baldones, |
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il comune (novads) di Baltinavas, |
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il comune (novads) di Beverīnas, |
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il comune (novads) di Burtnieku, |
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— |
il comune (novads) di Carnikavas, |
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il comune (novads) di Cēsu, |
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— |
il comune (novads) di Cesvaines, |
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il comune (novads) di Ciblas, |
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— |
il comune (novads) di Dagdas, |
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— |
il comune (novads) di Dundagas, |
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— |
il comune (novads) di Engures, |
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il comune (novads) di Ērgļu, |
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— |
il comune (novads) di Garkalnes, |
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— |
il comune (novads) di Iecavas, |
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— |
il comune (novads) di Ikšķiles, |
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— |
il comune (novads) di Ilūkstes, |
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— |
il comune (novads) di Jaunjelgavas, |
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il comune (novads) di Jēkabpils, |
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— |
il comune (novads) di Kārsavas, |
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— |
il comune (novads) di Ķeguma, |
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— |
il comune (novads) di Ķekavas, |
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— |
il comune (novads) di Kocēnu, |
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— |
il comune (novads) di Kokneses, |
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— |
il comune (novads) di Krāslavas, |
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— |
il comune (novads) di Krustpils, |
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— |
il comune (novads) di Lielvārdes, |
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— |
il comune (novads) di Līgatnes, |
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— |
il comune (novads) di Līvānu, |
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— |
il comune (novads) di Lubānas, |
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— |
il comune (novads) di Ludzas, |
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— |
il comune (novads) di Madonas, |
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— |
il comune (novads) di Mālpils, |
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— |
il comune (novads) di Mārupes, |
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— |
il comune (novads) di Mazsalacas, |
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— |
il comune (novads) di Mērsraga, |
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— |
il comune (novads) di Naukšēnu, |
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— |
il comune (novads) di Neretas, |
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— |
il comune (novads) di Ogres, |
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— |
il comune (novads) di Olaines, |
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— |
il comune (novads) di Ozolnieki, |
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il comune (novads) di Pārgaujas, |
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— |
il comune (novads) di Pļaviņu, |
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— |
il comune (novads) di Priekuļu, |
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— |
il comune (novads) di Rēzeknes, |
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— |
il comune (novads) di Rojas, |
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— |
il comune (novads) di Ropažu, |
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— |
il comune (novads) di Rūjienas, |
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il comune (novads) di Salacgrīvas, |
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il comune (novads) di Salas, |
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— |
il comune (novads) di Salaspils, |
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— |
il comune (novads) di Saulkrastu, |
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— |
il comune (novads) di Skrīveru, |
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il comune (novads) di Strenču, |
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— |
il comune (novads) di Tukuma, |
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— |
il comune (novads) di Valkas, |
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— |
il comune (novads) di Varakļānu, |
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— |
il comune (novads) di Vecpiebalgas, |
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— |
il comune (novads) di Vecumnieku, |
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— |
il comune (novads) di Viesītes, |
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— |
il comune (novads) di Viļakas, |
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— |
il comune (novads) di Viļānu, |
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— |
il comune (novads) di Zilupes, |
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— |
la città (republikas pilsēta) di Daugavpils, |
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— |
la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils, |
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— |
la città (republikas pilsēta) di Jūrmala, |
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— |
la città (republikas pilsēta) di Rēzekne, |
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— |
la città (republikas pilsēta) di Valmiera. |
3. Lituania
Le seguenti zone in Lituania:
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Kavarskas, Kurkliai e la parte di Anykščiai situata a sud-ovest delle strade n. 121 e n. 119, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, le frazioni (seniūnijos) di Šilų, Bukonių e nella frazione (seniūnija) di Žeimių, i villaggi di Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka e Naujokai, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnijos) di Josvainių e Pernaravos, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio e la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a est del fiume Nevėžis, |
|
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai le frazioni (seniūnijos) di Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių, |
|
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės, |
|
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a nord-est della strada n. 171, le frazioni (seniūnijos) di Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio Pagirių e Juodšilių, |
|
— |
il comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio, |
|
— |
nel comune distrettuale (miesto savivaldybė) di Alytus le frazioni (seniūnijos) di Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus, |
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— |
il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaunas, |
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— |
il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevėžys, |
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— |
il comune urbano (miesto savivaldybė) di Prienai, |
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— |
il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius, |
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— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai, |
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— |
il comune (savivaldybė) di Druskininkai, |
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— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ignalina, |
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— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Lazdijai, |
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— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis, |
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— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Molėtai, |
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— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Rokiškis, |
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— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos, |
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— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Švencionys, |
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— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmergė, |
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— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Zarasai, |
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— |
il comune (savivaldybė) di Birštonas, |
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— |
il comune (savivaldybė) di Visaginas. |
4. Polonia
Le seguenti zone in Polonia:
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nel voivodato della Podlachia:
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nel voivodato di Lublino:
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PARTE III
1. Estonia
Le seguenti zone in Estonia:
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la contea (maakond) di Jõgevamaa, |
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— |
la contea (maakond) di Järvamaa, |
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— |
la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20), |
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— |
la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a sud-ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu, |
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— |
il comune (vald) di Aegviidu, |
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— |
il comune (vald) di Anija, |
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— |
il comune (vald) di Kadrina, |
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— |
il comune (vald) di Kolga-Jaani, |
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— |
il comune (vald) di Kõo, |
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— |
il comune (vald) di Laeva, |
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— |
il comune (vald) di Laimjala, |
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— |
il comune (vald) di Pihtla, |
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— |
il comune (vald) di Rakke, |
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— |
il comune (vald) di Tapa, |
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— |
il comune (vald) di Väike-Maarja, |
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il comune (vald) di Valjala. |
2. Lettonia
Le seguenti zone in Lettonia:
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— |
nel comune (novads) di Apes, la frazione (pagasts) di Virešu, |
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— |
nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Kubuļu e Balvu e la cittadina (pilsēta) di Balvi, |
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— |
nel comune (novads) di Daugavpils, le frazioni (pagasti) di Nīcgales, Kalupes, Dubnas e Višķu, |
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— |
nel comune (novads) di Gulbenes, le frazioni (pagasti) di Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma e Lejasciema e la cittadina (pilsēta) di Gulbene, |
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— |
nel comune (novads) di Krimuldas, la parte della frazione (pagasts) di Krimuldas situata a sud-ovest delle strade V89 e V81 e la parte della frazione (pagasts) di Lēdurgas situata a sud-ovest delle strade V81 e V128, |
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— |
nel comune (novads) di Limbažu la frazione (pagasts) di Vidrižu, |
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— |
nel comune (novads) di Preiļu, le frazioni (pagasti) di Preiļu, Aizkalnes e Pelēču e la cittadina (pilsēta) di Preiļi, |
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— |
nel comune (novads) di Raunas, la frazione (pagasts) di Drustu, |
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— |
nel comune (novads) di Riebiņu, le frazioni (pagasti) di Riebiņu e Rušonas, |
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— |
nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Rugāju, |
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— |
nel comune (novads) di Siguldas, la frazione (pagasts) di Siguldas e la parte della frazione (pagasts) di Allažu situata a nord della cittadina (pilsēta) di Sigulda, |
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— |
nel comune (novads) di Smiltenes, le frazioni (pagasti) di Launkalnes, Variņu e Palsmanes, |
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— |
il comune (novads) di Inčukalna, |
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— |
il comune (novads) di Jaunpiebalgas, |
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— |
il comune (novads) di Sējas, |
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— |
il comune (novads) di Vārkavas. |
3. Lituania
Le seguenti zone in Lituania:
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio e la parte della frazione di Anykščiai situata a nord-est delle strade n. 121 e n. 119, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Alytus, la frazione (seniūnija) di Butrimonių, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava le frazioni (seniūnijos) di Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos e, nella frazione (seniūnija) di Žeimiai, i villaggi di Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai e Žeimių miestelis, |
|
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos e Neveronių, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnijos) di Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai, le frazioni (seniūnijos) di Jiezno e Stakliškių, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Miežiškių e Raguvos, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos e Kalesninkų, |
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nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos e Vydenių, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius, le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a sud-ovest della strada n. 171, |
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— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Užpalių, Vyžuonų e Leliūnų, |
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il comune (savivaldybė) di Elektrėnai, |
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il comune urbano (miesto savivaldybė) di Jonava, |
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— |
il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaišiadorys, |
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il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai. |
4. Polonia
Le seguenti zone in Polonia:
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nel voivodato della Podlachia:
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nel voivodato della Masovia:
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nel voivodato di Lublino:
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PARTE IV
Italia
Le seguenti zone in Italia:
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— |
tutto il territorio della Sardegna.» |
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7.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/53 |
DECISIONE (UE) 2017/206 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2017
che chiude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
|
(1) |
Il 29 giugno 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato («PET») originario della Repubblica popolare cinese («RPC») a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
|
(2) |
La domanda è stata presentata dal Comitato dei produttori europei di polietilentereftalato (Committee of Polyethylene Terephthalate Manufacturers in Europe — «CPME») («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di PET. |
|
(3) |
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2010 del Consiglio (2). La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
|
(4) |
Il 13 novembre 2015 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di PET originario della RPC. |
|
(5) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento di riesame i produttori esportatori della RPC, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessate, le autorità della RPC e tutti i produttori noti dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. |
|
(6) |
È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite. |
B. RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
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(7) |
Con lettera del 17 novembre 2016 indirizzata alla Commissione, il richiedente ha formalmente ritirato la domanda di riesame in previsione della scadenza. |
|
(8) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base il procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della domanda, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione. |
|
(9) |
L'inchiesta non ha portato alla luce elementi tali da indurre a ritenere che tale chiusura risulterebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ha quindi ritenuto che il procedimento di riesame in questione dovesse essere chiuso. Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Alla Commissione non sono tuttavia pervenute osservazioni a sostegno della conclusione che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. |
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(10) |
La Commissione conclude pertanto che il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di PET originario della RPC debba essere chiuso. |
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(11) |
La chiusura del procedimento di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato al codice NC 3907610000, è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 300 del 17.11.2010, pag. 1).