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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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31.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/1 |
Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati
L'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (1), firmato il 2 giugno 2016, entrerà in vigore il 1o febbraio 2017 conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo stesso.
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31.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/2 |
Dichiarazione della Commissione relativa all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati («Accordo quadro»)
La Commissione ricorda che l'accordo quadro non costituisce una base giuridica per il trasferimento di dati personali tra l'UE e gli Stati Uniti ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati, compreso il terrorismo (cfr. articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo). Piuttosto, in combinazione con la base giuridica applicabile al trasferimento e fatte salve le condizioni stabilite dal proprio articolo 5, l'accordo mira a fornire garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2016/680. Per contro, esso non prevede un'autorizzazione generale per i trasferimenti. Inoltre, l'accordo preserva la capacità delle autorità nazionali di protezione dei dati di esercitare pienamente i poteri di controllo conferiti loro dal diritto dell'UE per quanto concerne i trasferimenti internazionali che rientrano nel suo ambito di applicazione.
La Commissione osserva che, in linea con la richiesta formulata dal Parlamento europeo nella risoluzione del 12 marzo 2014 (2013/2188(INI)) per prevedere «mezzi di ricorso amministrativo e giudiziario efficaci e applicabili per tutti i cittadini dell'UE negli Stati Uniti» e di «porre i diritti dei cittadini dell'UE sullo stesso piano dei diritti dei cittadini statunitensi», l'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo quadro fornisce ai cittadini dell'UE diritti di ricorso giudiziario. Al fine di rispettare tale disposizione, il Congresso degli Stati Uniti ha già adottato il Judicial Redress Act (legge sul ricorso giudiziario). Si tratta di una tappa importante nel processo di attuazione. Sulla base delle assicurazioni ricevute durante i negoziati, la Commissione si attende che siano effettuate tutte le designazioni nell'ambito di tale legge, sia dell'UE come «covered country» (paese contemplato), sia di tutte le agenzie degli Stati Uniti che trattano dati inclusi nell'ambito di applicazione dell'accordo come «designated federal agency or component» (agenzia federale o componente designata) e che siano coperti tutti i trasferimenti di dati che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo. La Commissione conferma che sono inclusi i trasferimenti effettuati sulla base dell'accordo UE-USA sui codici di prenotazione (PNR) e dell'accordo UE-USA sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP) (cfr. articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il quarto comma del preambolo dell'accordo) e che le rispettive serie di dati non possono essere escluse dai diritti in materia di ricorso giudiziario garantiti dal Judicial Redress Act. La Commissione ritiene che solo in tal modo è possibile garantire la piena attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo, come previsto dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, dello stesso.
La Commissione ritiene che l'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo quadro costituisca una disposizione essenziale del medesimo, che deve essere attuata integralmente, in particolare tramite le designazioni necessarie. Inoltre, secondo quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo, la Commissione presterà particolare attenzione al riesame congiunto dell'attuazione effettiva dell'articolo 19 dell'accordo relativo al ricorso giudiziario.
Anche se i diritti aggiuntivi in materia di ricorso giudiziario di cui all'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo non si estendono ai cittadini di paesi terzi, ciò non pregiudica altri diritti di ricorso giudiziario che la normativa statunitense accorda a chiunque, indipendentemente dalla residenza o dalla nazionalità (cfr. articolo 19, paragrafo 3, dell'accordo), ad esempio i diritti ai sensi dell'Administrative Procedure Act, dell'Electronics Communication Privacy Act o del Freedom of Information Act.
REGOLAMENTI
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31.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/156 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2017
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Foin de Crau (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Foin de Crau», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione (2) come modificato dal regolamento (CE) n. 1509/2000 della Commissione (3). |
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(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Foin de Crau» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione, del 24 novembre 1997, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 33).
(3) Regolamento (CE) n. 1509/2000 della Commissione, del 12 luglio 2000, che modifica alcuni elementi dei disciplinari concernenti numerose denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 174 del 13.7.2000, pag. 7).
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31.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/157 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2017
che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tiabendazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'approvazione della sostanza attiva tiabendazolo, secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 30 giugno 2017. |
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(2) |
Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del tiabendazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata, a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4), entro i termini previsti da tale articolo. |
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(3) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
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(4) |
Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 28 maggio 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
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(5) |
L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che successivamente ha provveduto ad inoltrare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre messo a disposizione del pubblico il fascicolo sintetico supplementare. |
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(6) |
Il 23 ottobre 2014 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla possibilità che il tiabendazolo soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 20 marzo 2015 la Commissione ha presentato il progetto di relazione di esame per il tiabendazolo al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
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(7) |
Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. |
|
(8) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del tiabendazolo. |
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(9) |
La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del tiabendazolo si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti tiabendazolo possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione agli impieghi come fungicida. |
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(10) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario fissare alcune condizioni. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma. |
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(11) |
In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(12) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione (6) ha prorogato il periodo di approvazione del tiabendazolo fino al 30 giugno 2017, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Poiché però è stata presa una decisione in merito al rinnovo prima di tale data, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o aprile 2017. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva tiabendazolo, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).
(5) The EFSA Journal 2015;12(11):3880. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 4).
ALLEGATO I
|
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||
|
Tiabendazolo |
2-(tiazol-4-il)benzimidazolo |
≥ 985 g/kg |
1o aprile 2017 |
31 marzo 2032 |
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul tiabendazolo, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Entro il 31 marzo 2019 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda le prove di livello 2 secondo quanto attualmente indicato nel quadro concettuale dell'OCSE, esaminando i potenziali effetti endocrino-mediati del tiabendazolo. |
||||||
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N. CAS 148-79-8 N. CIPAC 323 |
|
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
|
1) |
nella parte A la voce 17 sul tiabendazolo è soppressa; |
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2) |
nella parte B è aggiunta la voce seguente:
|
(*1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.
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31.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/158 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2017
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
299,8 |
|
MA |
124,9 |
|
|
SN |
268,2 |
|
|
TR |
167,3 |
|
|
ZZ |
215,1 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
79,2 |
|
TR |
200,7 |
|
|
ZZ |
140,0 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
159,6 |
|
ZZ |
159,6 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
270,6 |
|
TR |
291,3 |
|
|
ZZ |
281,0 |
|
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
47,7 |
|
MA |
49,0 |
|
|
TN |
52,8 |
|
|
TR |
73,6 |
|
|
ZZ |
55,8 |
|
|
0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00 |
EG |
54,4 |
|
IL |
138,3 |
|
|
JM |
106,9 |
|
|
MA |
88,4 |
|
|
TR |
81,3 |
|
|
ZZ |
93,9 |
|
|
0805 22 00 |
IL |
139,9 |
|
MA |
77,9 |
|
|
ZZ |
108,9 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
85,5 |
|
TR |
92,5 |
|
|
ZZ |
89,0 |
|
|
0808 10 80 |
CN |
145,5 |
|
US |
171,4 |
|
|
ZZ |
158,5 |
|
|
0808 30 90 |
CL |
81,7 |
|
CN |
82,8 |
|
|
TR |
154,0 |
|
|
ZA |
84,4 |
|
|
ZZ |
100,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
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31.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/12 |
DIRETTIVA (UE) 2017/159 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2016
recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
le parti sociali possono, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), richiedere congiuntamente che gli accordi da esse conclusi a livello di Unione siano attuati mediante una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. |
|
(2) |
Il 14 giugno 2007 l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato la Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 (la «Convenzione») al fine di creare un unico strumento coerente per completare le norme internazionali in materia di condizioni di vita e di lavoro per tale settore, e che incorpori le norme riviste e aggiornate delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali in vigore applicabili ai pescatori, nonché i principi fondamentali di altre convenzioni internazionali sul lavoro. |
|
(3) |
La Commissione ha consultato le parti sociali, a norma dell'articolo 154, paragrafo 2, TFUE, circa l'opportunità di promuovere l'applicazione nell'Unione delle disposizioni della Convenzione. |
|
(4) |
Il 21 maggio 2012 la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche), nell'intento di compiere un primo passo verso una codificazione dell'acquis sociale dell'Unione nel settore della pesca marittima e di contribuire a creare condizioni di parità per il settore della pesca marittima nell'Unione, hanno concluso un accordo riguardante l'attuazione della convenzione (l'«accordo»). |
|
(5) |
Il 10 maggio 2013 tali organizzazioni hanno chiesto alla Commissione di attuare il loro accordo mediante una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, TFUE. |
|
(6) |
Ai fini dell'articolo 288 TFUE, l'atto appropriato per l'attuazione dell'accordo è una direttiva. |
|
(7) |
La Commissione ha elaborato la proposta di direttiva conformemente alla comunicazione del 20 maggio 1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto della rappresentatività delle parti firmatarie e della legalità di ciascuna clausola dell'accordo. |
|
(8) |
La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve le disposizioni vigenti dell'Unione che siano più specifiche o concedano un livello maggiore di protezione a tutti i lavoratori della pesca. |
|
(9) |
La presente direttiva non dovrebbe essere utilizzata per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nei settori trattati dall'accordo. |
|
(10) |
La presente direttiva e l'accordo ad essa accluso stabiliscono norme minime; gli Stati membri e le parti sociali possono mantenere o adottare disposizioni più favorevoli. |
|
(11) |
Fatte salve le disposizioni dell'accordo sul seguito da dare e sul riesame ad opera delle parti sociali a livello di Unione, la Commissione dovrebbe monitorare l'applicazione della presente direttiva e dell'accordo e dovrebbe effettuare una valutazione. |
|
(12) |
Le parti sociali intendono che le misure nazionali di applicazione della presente direttiva non entrino in vigore prima della data di entrata in vigore della convenzione. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore allo stesso tempo della convenzione. |
|
(13) |
L'accordo si applica ai pescatori che lavorano a qualsiasi titolo in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro a bordo di pescherecci che esercitano attività di pesca marittima, battenti bandiera di uno Stato membro o registrati sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro. |
|
(14) |
Al fine di proteggere la salute e la sicurezza sul posto di lavoro dei pescatori che lavorano a qualsiasi titolo in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro, l'accordo può inoltre applicarsi a tutti coloro che sono presenti a bordo dello stesso peschereccio. |
|
(15) |
Con riguardo ai termini utilizzati nell'accordo che non siano specificamente definiti da quest'ultimo, gli Stati membri possono definirli conformemente alle legislazioni e pratiche nazionali, come accade per altre direttive in materia di politica sociale che utilizzano termini simili, a condizione che le suddette definizioni rispettino il contenuto dell'accordo. |
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(16) |
La presente direttiva e l'accordo ad essa allegato dovrebbero tenere conto delle disposizioni relative alla gestione della capacità di pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
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(17) |
Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l'attuazione della presente direttiva, laddove le parti sociali lo richiedano congiuntamente, a condizione che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di assicurare i risultati prescritti dalla presente direttiva. |
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(18) |
La Commissione ha informato il Parlamento europeo a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, TFUE, inviando il testo della proposta di direttiva contenente l'accordo. |
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(19) |
La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dagli articoli 20, 31 e 32. |
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(20) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire tutelare le condizioni di vita e di lavoro e la salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore della pesca marittima, ossia un settore transfrontaliero le cui attività si svolgono sotto le bandiere di diversi Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione europea può adottare provvedimenti conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo 5, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi. |
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(21) |
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea (2), l'inesistenza, in un determinato Stato membro, di una particolare attività presa in considerazione da una direttiva non può esonerare tale Stato membro dall'obbligo che gli incombe di adottare provvedimenti legislativi o regolamentari che assicurino un'adeguata trasposizione dell'insieme delle disposizioni di tale direttiva. Sia il principio della certezza del diritto sia la necessità di assicurare la piena applicazione delle direttive, sia in diritto che in fatto, esigono che tutti gli Stati membri riproducano le prescrizioni della direttiva in questione in un quadro normativo chiaro, preciso e trasparente, che preveda disposizioni vincolanti. Un tale obbligo incombe agli Stati membri al fine di prevenire ogni modifica delle circostanze in essi esistenti in un determinato momento e al fine di garantire che tutti i soggetti di diritto nella Comunità, ivi compresi quelli degli Stati membri in cui una determinata attività prevista da una direttiva non esiste, conoscano, in ogni circostanza, in modo chiaro e preciso i loro diritti ed obblighi. Secondo la giurisprudenza, la trasposizione di una direttiva non si impone solo laddove essa sia priva d'oggetto per ragioni geografiche. In tali casi gli Stati membri ne informano la Commissione. |
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(22) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (3), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle proprie misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva attua l'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra le parti sociali a livello di Unione nel settore della pesca marittima, ossia dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche).
Il testo dell'accordo figura nell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori nel settore della pesca marittima rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale della protezione dei lavoratori nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Ciò non osta al diritto degli Stati membri e delle parti sociali di stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell'adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime previste da quest'ultima siano sempre rispettate.
3. L'applicazione e l'interpretazione della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni, gli usi o le prassi dell'Unione o nazionali che prevedano un trattamento più favorevole dei lavoratori interessati.
Articolo 3
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 4
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 novembre 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e le parti sociali a livello di Unione, presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione, sull'applicazione e sulla valutazione della presente direttiva entro il 15 novembre 2022.
Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la data di entrata in vigore di tale Convenzione.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
L. SÓLYMOS
(1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2) Si veda, tra le altre, la sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2010, Commissione/Repubblica ceca, C-343/08, ECLI:EU:C:2013:423.
ALLEGATO
Accordo sull'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
LE PARTI SOCIALI DELL'UE NEL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA,
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1) |
la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), |
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2) |
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e e |
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3) |
l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche), |
visto:
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1) |
il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), in particolare gli articoli da 153 a 155, |
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2) |
la convenzione C188 sul lavoro nel settore della pesca del 2007 («C188» o «la convenzione») dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), |
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3) |
la raccomandazione n. 199 sul lavoro nel settore della pesca del 2007 («R199») dell'OIL, |
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4) |
la raccomandazione n. 198 sui rapporti di lavoro del 2006 («R198») dell'OIL, |
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5) |
gli orientamenti per gli addetti ai controlli dello Stato di approdo nello svolgimento di ispezioni ai sensi della convenzione sul lavoro nella pesca del 2007 (n. 188), adottati dal Consiglio di amministrazione dell'OIL nel corso della sua 309a sessione, 13 — 19 novembre 2010 («PSC-F Guidelines» o Orientamenti PSC-F), |
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6) |
la decisione del Consiglio, del 7 giugno 2010, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione sul lavoro nel settore della pesca — 2007, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 188), |
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7) |
la Comunicazione del 31 maggio 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Riesame del funzionamento delle disposizioni con riferimento ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima di cui alla direttiva 2003/88/CE», |
considerando quanto segue:
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(1) |
Durante la 96a sessione, la Conferenza internazionale del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato la Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 (C188) il 14 giugno 2007. |
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(2) |
La convenzione è stata approvata con 437 voti favorevoli, 2 voti contrari e 22 astensioni. Tutti i rappresentanti dei governi presenti (53 voti), tutti i rappresentanti dei lavoratori presenti (25 voti) e tutti i rappresentanti dei datori di lavoro presenti (22 voti) degli attuali 27 Stati membri dell'Unione europea («gli Stati membri») hanno votato a favore dell'adozione della convenzione. |
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(3) |
La globalizzazione ha un impatto profondo sul settore della pesca ed è necessario promuovere e proteggere i diritti dei pescatori. |
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(4) |
L'OIL considera la pesca un'attività lavorativa pericolosa rispetto ad altre attività. |
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(5) |
L'obiettivo della convenzione C188 è garantire che i pescatori godano di condizioni di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di lavoro a bordo, condizioni di servizio, alloggio e alimentazione, protezione della sicurezza e della salute sul lavoro, cure mediche e sicurezza sociale. |
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(6) |
La C188 richiede ai membri dell'OIL di esercitare, conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, la propria giurisdizione ed il proprio controllo sui pescherecci battenti la loro bandiera, istituendo un sistema per garantire il rispetto delle disposizioni della convenzione. |
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(7) |
L'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE dispone che gli accordi conclusi a livello europeo possono essere attuati su richiesta congiunta delle parti sociali dell'UE in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. In considerazione di ciò, le parti sociali hanno deciso di avviare negoziati per concludere, entro i limiti di cui all'articolo 153 del TFUE, un accordo che dà attuazione a determinate parti della convenzione C188. |
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(8) |
Le parti sociali dell'UE ritengono tale iniziativa di grande importanza per incoraggiare gli Stati membri a ratificare la convenzione in modo da mettere sullo stesso piano l'UE e il resto del mondo in materia di condizioni di vita e di lavoro dei pescatori a bordo dei pescherecci. |
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(9) |
Le parti sociali dell'UE considerano tale accordo un primo passo per contribuire alla codificazione dell'acquis sociale nel settore della pesca. |
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(10) |
Alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro dei lavoratori a bordo di navi da pesca marittima sono attualmente disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 21 della direttiva 2003/88/CE. Sebbene gli articoli 13 e 14 della convenzione C188 garantiscano ai pescatori un livello complessivo di protezione inferiore rispetto alla direttiva, alcune disposizioni dell'articolo 14 della convenzione offrono un livello di protezione più elevato. Per questo motivo le parti sociali dell'UE hanno convenuto di fondere le disposizioni citate. Il risultato è un livello di protezione complessivamente più elevato. Le disposizioni interessate sono: la consultazione a cura delle competenti autorità nazionali delle parti sociali dell'UE prima di stabilire il livello minimo di protezione; la finalità supplementare di limitare l'affaticamento; il riposo compensativo in caso di eccezioni consentite al minimo delle ore di riposo o al massimo delle ore di lavoro; una migliore protezione dopo situazioni di pericolo. |
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(11) |
Le disposizioni della convenzione C188 sulla qualità dell'assistenza sanitaria, delle strutture di alloggio, dell'alimentazione, delle condizioni di vita, sulla compensazione in caso di infortunio o di malattia, nonché sulla protezione sociale dovrebbero essere considerate ricadenti nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro dei pescatori, considerate le specificità del lavoro a bordo di un peschereccio, quali l'isolamento geografico, l'affaticamento e la natura prevalentemente di lavoro fisica delle attività da svolgere. |
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(12) |
La C188 si applica a tutti i pescatori, definiti all'articolo 1, lettera e), della convenzione come «ogni persona impiegata o assunta a qualunque titolo o che eserciti un'attività professionale a bordo di un peschereccio, ivi comprese le persone che lavorino a bordo e che vengano remunerate alla parte, escludendo tuttavia i piloti, gli equipaggi delle flotte militari, le altre persone al servizio permanente del governo, le persone basate a terra incaricate di realizzare lavori a bordo di un peschereccio e gli osservatori della pesca». Considerati i limiti stabiliti dal TFUE, le parti sociali dell'UE non hanno il potere di approvare testi destinati ad essere attuati mediante una decisione del Consiglio che riguardano i pescatori che non operano in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro. L'applicazione di norme diverse o di nessuna norma a tali pescatori presenti a bordo dello stesso peschereccio insieme a coloro che operano in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro può tuttavia avere ripercussioni generali sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro, comprese le condizioni di vita e di lavoro, di questi ultimi. Al fine di proteggere i pescatori che operano in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro, le parti sociali dell'UE ritengono pertanto giustificato che il presente accordo si applichi non solo ai pescatori che operano in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro, ma anche a tutti gli altri pescatori presenti sul peschereccio. |
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(13) |
Lo strumento appropriato per l'applicazione del presente accordo è una direttiva, ai sensi dell'articolo 288 del TFEU, che vincoli gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere lasciando agli organi nazionali la competenza in merito alla forma e ai mezzi. |
Invitando gli Stati membri a:
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1) |
ratificare la C188 in considerazione dell'unanimità dagli Stati membri al momento dell'adozione della convenzione e a causa delle importanti differenze tra il campo di applicazione e i settori contemplati dalla convenzione, da un lato, e il presente accordo, dall'altro; |
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2) |
elaborare un valido documento uniforme come indicato all'articolo 41 della C188 da applicare in tutta l'Unione europea; |
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3) |
sviluppare una strategia armonizzata in materia di controllo da parte dello Stato di approdo dei pescherecci soggetti alla convenzione C188, da applicare in tutta l'Unione europea, in base agli orientamenti PSC-F. |
Chiedendo congiuntamente
che il presente accordo sia attuato per mezzo di una direttiva del Consiglio,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
PARTE 1
DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE
DEFINIZIONI
Articolo 1
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) operazione di pesca : la cattura, o la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare;
b) pesca commerciale : tutte le operazioni di pesca, ad eccezione della pesca di sussistenza e della pesca ricreativa;
c) autorità competente : il ministro, il dipartimento governativo o un'altra autorità designata da uno Stato membro che ha il potere di emanare regolamenti, ordini o altre istruzioni aventi forza di legge nell'ambito di applicazione della disposizione in questione e di farli rispettare;
d) consultazione : la consultazione, ad opera dell'autorità competente, delle organizzazioni interessate rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e in particolare delle organizzazioni rappresentative degli armatori dei pescherecci e dei pescatori, se ve ne sono;
e) armatore o proprietario del peschereccio : armatore del peschereccio o ogni altra persona giuridica o fisica quale il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia assunto la responsabilità della gestione del peschereccio dal proprietario impegnandosi contestualmente a adempiere i compiti ed obblighi in capo agli armatori di pescherecci a norma del presente accordo, indipendentemente dal fatto che altre persone giuridiche o fisiche adempiano alcuni dei compiti o degli obblighi a nome dell'armatore del peschereccio;
f) pescatore : ogni persona impiegata o assunta o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di un peschereccio alle condizioni di cui all'articolo 2, ad esclusione dei piloti portuali e del personale basato a terra che effettua lavori a bordo di un peschereccio in banchina;
g) contratto di lavoro dei pescatori : un contratto di lavoro, un contratto di ingaggio o altro accordo analogo o qualsiasi altro contratto che disciplina le condizioni di vita e di lavoro di ogni pescatore a bordo di un peschereccio;
h) peschereccio o nave : qualsiasi imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, di qualsiasi tipo, indipendentemente dalla forma di proprietà, adibita o destinata ad essere adibita alla pesca commerciale;
i) lunghezza (L) : il 96 % della lunghezza fuori tutto sulla linea di galleggiamento all'85 % della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la distanza dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se superiore; nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto;
j) lunghezza fra le perpendicolari (LBP) : la distanza fra la perpendicolare anteriore e la perpendicolare posteriore; la perpendicolare anteriore deve coincidere la parte anteriore della ruota di prora sulla linea di galleggiamento sulla quale si misura la lunghezza (L); la perpendicolare dietro deve coincidere con l'asse di rotazione del timone sulla stessa linea galleggiamento;
k) comandante : il pescatore che ha il comando di un peschereccio;
l) servizio di reclutamento e di collocamento : ogni persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore pubblico o privato attiva nel reclutamento di pescatori per conto di armatori di pescherecci o nel collocamento di pescatori presso gli stessi armatori;
m) agenzia privata di collocamento : ogni persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore privato attiva nel reclutamento di pescatori al fine di metterli a disposizione di armatori di pescherecci che affidano loro compiti e ne controllano l'esecuzione.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 2
1. Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, il presente accordo si applica:
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a) |
a tutti i pescatori che lavorano a qualsiasi titolo in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro su tutti i pescherecci adibiti alla pesca commerciale; |
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b) |
a tutti gli altri pescatori che sono presenti sulla stessa nave insieme ai pescatori di cui alla lettera a), al fine di garantire la salute e la sicurezza generali. |
2. In caso di dubbio se una nave eserciti attività di pesca commerciale, la decisione spetta all'autorità competente previa consultazione.
3. Ogni Stato membro, previa consultazione, può estendere, totalmente o in parte, ai pescatori che lavorano su pescherecci di lunghezza inferiore a 24 metri la protezione prevista dal presente accordo per i pescatori che lavorano su pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.
Articolo 3
1. Qualora l'applicazione del presente accordo ponga particolari problemi di natura sostanziale tenuto conto delle condizioni specifiche di servizio dei pescatori o delle operazioni dei pescherecci interessati, uno Stato membro può, in base a criteri oggettivi, previa consultazione, esentare determinate categorie di pescatori o di peschereccio dall'applicazione delle prescrizioni del presente accordo o di alcune di esse.
2. Qualora si siano concesse le esenzioni di cui al paragrafo precedente, l'autorità competente adotta le misure del caso per estendere progressivamente le prescrizioni del presente accordo a tutte le categorie di pescatori o di pescherecci interessati entro il periodo massimo di 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
3. L'applicazione del presente articolo non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti disciplinati dal diritto dell'Unione alla data dell'entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 4
Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica leggi, sentenze, consuetudini o accordi tra armatori di pescherecci e pescatori che garantiscano ai pescatori condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dal presente accordo.
PARTE 2
PRINCIPI GENERALI
RESPONSABILITÀ DEGLI ARMATORI DI PESCHERECCI, DEI COMANDANTI E DEI PESCATORI
Articolo 5
1. Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva 93/103/CE.
2. All'armatore del peschereccio spetta la responsabilità generale di garantire che il comandante disponga delle risorse e dei mezzi necessari per rispettare gli obblighi del presente accordo.
3. Al fine di garantire la sicurezza dei pescatori a bordo e l'esercizio in sicurezza della nave le responsabilità del comandante comprendono tra l'altro:
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a) |
provvedere alla supervisione e garantire che, nella misura del possibile, i pescatori svolgano il loro lavoro nelle migliori condizioni di sicurezza e di salute; |
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b) |
gestire i pescatori, in modo tale da non pregiudicarne la sicurezza e la salute, compresa la prevenzione dell'affaticamento; |
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c) |
facilitare la formazione a bordo per sensibilizzare alle questioni di sicurezza e salute sul lavoro; e |
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d) |
garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione, dei servizi di guardia e delle relative buone pratiche marittime. |
4. L'armatore del peschereccio non limita la libertà del comandante di prendere qualsiasi decisione che, secondo il giudizio professionale del comandante, risulti necessaria per la sicurezza dei pescatori a bordo o della nave e per la sicurezza della navigazione e dell'esercizio dell'imbarcazione.
5. I pescatori si conformano agli ordini legittimi del comandante e alle misure vigenti in materia di sicurezza e salute.
PARTE 3
PRESCRIZIONI MINIME PER IL LAVORO A BORDO DI PESCHERECCI
ETÀ MINIMA
Articolo 6
1. Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva 94/33/CE.
2. L'età minima per lavorare a bordo di un peschereccio è di 16 anni, a condizione che l'interessato non sia più soggetto all'obbligo scolastico a tempo pieno a norma della legislazione nazionale. L'autorità competente può tuttavia autorizzare un'età minima di 15 anni per coloro che non sono più soggetti all'obbligo scolastico previsto dalla legislazione nazionale e che seguono una formazione professionale nel settore della pesca.
3. L'autorità competente, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, può autorizzare persone dell'età di 15 anni a svolgere lavori leggeri durante le vacanze scolastiche. In tali casi, essa stabilisce, previa consultazione, i tipi di lavoro consentiti e le condizioni in cui tale lavoro sarà svolto e i periodi di riposo prescritti.
4. L'età minima per svolgere a bordo di pescherecci attività che per la loro natura o per le circostanze in cui vengono svolte possono compromettere la salute, la sicurezza, lo sviluppo fisico, mentale o sociale, l'istruzione o la moralità dei giovani, non è inferiore a 18 anni.
5. I tipi di attività cui si applica il paragrafo 4 sono determinati dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o dall'autorità competente, previa consultazione, tenuto conto dei rischi connessi e delle norme internazionali applicabili.
6. L'esercizio delle attività di cui al paragrafo 4 del presente articolo a partire dai 16 anni di età, a condizione che l'interessato non sia più soggetto all'obbligo scolastico a tempo pieno ai sensi della legislazione nazionale, può essere autorizzato da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o per decisione della competente autorità, previa consultazione, a condizione che siano pienamente protetti la salute, la sicurezza, lo sviluppo fisico, mentale e sociale, l'istruzione e la moralità dei giovani interessati e che questi abbiano ricevuto adeguate specifiche istruzioni o una formazione professionale e completato la formazione di base in materia di sicurezza prima dell'imbarco. Sono rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 94/33/CE.
7. È vietato assumere pescatori di età inferiore a 18 anni per il lavoro notturno. Ai fini del presente articolo il «periodo notturno» è definito conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale. Esso comprende un periodo di almeno nove ore, che inizi al più tardi a mezzanotte e finisca al più presto alle ore 5 del mattino. L'autorità competente può autorizzare una deroga alla stretta osservanza della limitazione relativa al lavoro notturno, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 94/33/CE, qualora:
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a) |
si rischi di compromettere la formazione efficace dei pescatori in questione, conformemente ai programmi e ai piani di studio stabiliti; oppure |
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b) |
la natura specifica del compito o un programma di formazione riconosciuto richieda che i pescatori interessati dalla deroga lavorino durante il periodo notturno e qualora, previa consultazione, l'autorità decida che il lavoro non avrà un impatto negativo sulla loro salute o sul loro benessere. |
8. Il presente articolo non pregiudica eventuali obblighi assunti dallo Stato membro con la ratifica di qualsiasi convenzione internazionale in materia di lavoro che garantiscano condizioni di maggiore protezione per i pescatori giovani interessati dal presente articolo.
VISITA MEDICA
Articolo 7
1. Nessun pescatore opera a bordo di un peschereccio senza disporre di un certificato medico in corso di validità attestante l'idoneità all'esercizio delle sue mansioni.
2. L'autorità competente, previa consultazione, può concedere deroghe all'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, tenuto conto della sicurezza e della salute dei pescatori, delle dimensioni del peschereccio, della disponibilità di assistenza medica e della possibilità di evacuazione, della durata del viaggio, della zona di attività e del tipo di attività di pesca.
3. Le deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano ad un pescatore che operi a bordo di un peschereccio di lunghezza uguale o superiore a 24 metri o che resta normalmente in mare più di tre giorni. In casi urgenti l'autorità competente può consentire a un pescatore di lavorare su tale nave per un periodo limitato e specificato fino a quando possa essere ottenuto un certificato medico, a condizione che il pescatore sia in possesso di un certificato medico scaduto di data recente.
Articolo 8
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure che disciplinano:
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a) |
la natura delle visite mediche; |
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b) |
la forma e il contenuto dei certificati medici; |
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c) |
il rilascio del certificato medico da parte un medico debitamente qualificato o, nel caso di un certificato relativo esclusivamente alla vista, da una persona abilitata dall'autorità competente a rilasciare tali certificati; tali persone godono di piena indipendenza nell'esercizio del loro giudizio professionale; |
|
d) |
la frequenza delle visite mediche e il periodo di validità dei certificati medici; |
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e) |
il diritto dell'interessato ad un'altra visita, vincolante, da parte di un medico indipendente, nominato arbitro dallo Stato membro,
|
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f) |
altre prescrizioni pertinenti. |
Articolo 9
Oltre alle prescrizioni minime di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, a bordo di un peschereccio di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, o che normalmente resta in mare più di tre giorni:
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a) |
il certificato medico del pescatore deve dichiarare almeno:
|
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b) |
il certificato medico è valido per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i pescatori minori di 18 anni, per i quali il periodo massimo di validità è di un anno; |
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c) |
se il periodo di validità di un certificato scade durante un viaggio, il certificato resta valido fino al termine del viaggio. |
PARTE 4
CONDIZIONI DI SERVIZIO
EQUIPAGGIO
Articolo 10
1. Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché gli armatori di navi battenti la sua bandiera o registrate sotto la sua piena giurisdizione garantiscano che le loro navi siano provviste di un equipaggio sufficiente e adeguato sotto il profilo della sicurezza per la navigazione e l'esercizio della nave e siano sotto il comando di un comandante competente.
2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente stabilisce, per i pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, le prescrizioni minime relative all'equipaggio per la sicurezza della navigazione, specificando il numero e la qualifica dei pescatori.
3. L'autorità competente, previa consultazione, può stabilire prescrizioni alternative a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro si accerta tuttavia che detta prescrizione alternativa:
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a) |
vada nel senso del pieno raggiungimento dell'obiettivo generale del presente articolo e dell'articolo 11 in appresso; |
|
b) |
attui il paragrafo 2 del presente articolo; e |
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c) |
non comprometta la salute e la sicurezza dei pescatori. |
ORE DI LAVORO E DI RIPOSO
Articolo 11
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1. |
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2. |
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3. I limiti delle ore di lavoro o delle ore di riposo sono i seguenti:
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a) |
il numero massimo delle ore di lavoro non è superiore:
oppure |
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b) |
il numero minimo delle ore di riposo non è inferiore:
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4. Le ore di riposo possono essere suddivise al massimo in due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore, e l'intervallo tra due periodi consecutivi di riposo non supera le 14 ore.
5. Nel rispetto dei principi generali di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, e per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti l'organizzazione del lavoro, gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai limiti stabiliti al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 3 e 4, tra cui la fissazione dei periodi di riferimento. Tali deroghe seguono, per quanto possibile, le norme fissate, ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative ai pescatori.
Tali deroghe possono essere stabilite da:
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a) |
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, previa consultazione e a condizione che si incoraggi il dialogo sociale in tutte le forme pertinenti; oppure |
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b) |
contratti collettivi o accordi tra le parti sociali. |
6. Se sono consentite le deroghe di cui al paragrafo 5 ai limiti stabiliti nel paragrafo 3, i pescatori interessati beneficiano di periodi di riposo compensativi appena possibile.
7. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto del comandante di un peschereccio di richiedere ad un pescatore di svolgere le ore di lavoro necessarie per l'immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o della cattura, o per fornire assistenza ad altre imbarcazioni o persone in pericolo in mare. Il comandante può pertanto sospendere le ore di riposo programmate e chiedere ad un pescatore di svolgere tutte le ore di lavoro necessarie fino al ripristino di condizioni normali. Non appena possibile dopo il ripristino di condizioni normali, il comandante provvede affinché tutti i pescatori che hanno lavorato durante il periodo di riposo beneficino di un periodo di riposo adeguato.
8. Ciascuno Stato membro può disporre che i pescatori a bordo di pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione che in virtù della normativa o della prassi nazionale non possono operare in un determinato periodo dell'anno civile superiore a un mese fruiscano delle ferie annuali a norma dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE nel corso di tale periodo.
RUOLO DELL'EQUIPAGGIO
Articolo 12
Ogni peschereccio reca un ruolo dell'equipaggio, un esemplare del quale viene fornito alle persone autorizzate a terra prima della partenza della nave, o comunicato a terra immediatamente dopo la partenza della nave. L'autorità competente determina a chi, quando e a quali fini sono fornite tali informazioni.
CONTRATTO DI LAVORO DEI PESCATORI
Articolo 13
Gli articoli da 14 a 18 si applicano fatta salva la direttiva 91/533/CEE.
Articolo 14
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure:
|
a) |
che prevedano che i pescatori che lavorano a bordo di pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione siano tutelati da un contratto di lavoro dei pescatori che sia loro comprensibile e coerente con le disposizioni del presente accordo; e |
|
b) |
che specifichino le informazioni minime da inserire nei contratti di lavoro dei pescatori in conformità con le disposizioni dell'allegato I del presente accordo. |
Articolo 15
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure concernenti:
|
a) |
le procedure per garantire che ogni pescatore abbia la possibilità di esaminare le condizioni del contratto di lavoro dei pescatori e di chiedere assistenza in merito prima della sua conclusione; |
|
b) |
se applicabile, la tenuta di registri dell'attività lavorativa dei pescatori ai sensi di tale contratto; e |
|
c) |
i mezzi di risoluzione delle controversie relative al contratto di lavoro del pescatore. |
Articolo 16
Il contratto di lavoro dei pescatori, una copia del quale è fornita al pescatore interessato, è tenuto a bordo a disposizione del pescatore e, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, di altre parti interessate su richiesta.
Articolo 17
Gli articoli da 14 a 16 e l'allegato I del presente accordo non si applicano all'armatore di un peschereccio che lavora da solo sulla propria imbarcazione.
Articolo 18
Spetta all'armatore del peschereccio fare in modo che ogni pescatore abbia una copia scritta del contratto di lavoro dei pescatori, firmata da tutte le parti di tale contratto, che garantisce al pescatore condizioni di lavoro e di vita dignitose a bordo del peschereccio secondo quanto previsto dal presente accordo.
RIMPATRIO
Articolo 19
1. Ogni Stato membro provvede affinché i pescatori a bordo di un peschereccio battente la sua bandiera o registrato sotto la sua piena giurisdizione che entra in un porto straniero abbiano diritto al rimpatrio nel caso in cui il contratto di lavoro di un pescatore sia scaduto, o sia stato risolto per motivi giustificati da una o più parti, o il pescatore non sia più in grado di svolgere le mansioni richieste dal contratto di lavoro dei pescatori, o non possa eseguirle nelle circostanze specifiche. Ciò vale anche per i pescatori della stessa nave che vengono trasferiti per le stesse ragioni dalla nave in un porto straniero.
2. Le spese del rimpatrio di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono sostenute dall'armatore del peschereccio, tranne nel caso in cui il pescatore, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari o altre misure di carattere nazionale, risulti gravemente inadempiente a norma del contratto di lavoro.
3. Gli Stati membri stabiliscono, mediante disposizioni legislative, regolamentari o altre misure, le circostanze precise che danno diritto al rimpatrio ad un pescatore interessato dal paragrafo 1 del presente articolo, la durata massima dei periodi di servizio a bordo maturati i quali un pescatore ha diritto al rimpatrio e le destinazioni verso le quali può avvenire il rimpatrio.
4. Nel caso in cui l'armatore del peschereccio non provveda al rimpatrio di cui al presente articolo, lo Stato membro di bandiera della nave provvede al rimpatrio del pescatore interessato e ha il diritto di farsi rimborsare le spese sostenute dall'armatore del peschereccio.
5. Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali non pregiudicano il diritto dell'armatore del peschereccio di recuperare il costo del rimpatrio nel quadro di accordi contrattuali con terzi.
SERVIZI PRIVATI DEL MERCATO DEL LAVORO
Articolo 20
1. Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva 2008/104/CE.
2. Ai fini del presente articolo, i servizi privati del mercato del lavoro sono i servizi di assunzione e di collocamento nel settore privato e i servizi delle agenzie private di collocamento.
3. Ogni Stato membro:
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a) |
vieta ai servizi privati del mercato del lavoro di ricorrere a mezzi, meccanismi o elenchi volti ad impedire l'assunzione di pescatori; e |
|
b) |
impone che nessun pagamento di onorari o altre spese per i servizi privati del mercato del lavoro sia sostenuto direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dal pescatore. |
4. Il presente articolo non osta a che uno Stato membro che abbia ratificato la convenzione C188 eserciti il proprio eventuale diritto di affidare, entro i limiti previsti dalla convenzione, alcune responsabilità stabilite dalla convenzione ad agenzie private di collocamento.
PARTE 5
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
ALIMENTAZIONE E ALLOGGIO
Articolo 21
1. Gli articoli da 22 a 25 si applicano fatta salva la direttiva 93/103/CE.
2. Le disposizioni nazionali di attuazione degli articoli da 22 a 25 sono osservate nel debito rispetto dell'igiene e di condizioni complessivamente sicure, sane e confortevoli.
Articolo 22
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure per i pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati sotto la sua piena giurisdizione in materia di alloggio, alimentazione e acqua potabile a bordo.
Articolo 23
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché gli alloggi a bordo dei pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati sotto la sua piena giurisdizione siano di dimensioni e qualità sufficienti e adeguatamente attrezzati per il servizio della nave e per la durata del soggiorno dei pescatori a bordo. In particolare tali misure riguardano, se del caso, i seguenti aspetti:
|
a) |
l'approvazione dei piani per la costruzione o la modifica dei pescherecci per quanto riguarda gli alloggi; |
|
b) |
la manutenzione dei locali destinati ad alloggi e cucine; |
|
c) |
ventilazione, riscaldamento, raffreddamento e illuminazione; |
|
d) |
il contenimento di rumori e vibrazioni eccessivi; |
|
e) |
ubicazione, dimensioni, materiali da costruzione, arredamento e equipaggiamento delle cabine, delle mense e di altri locali destinati ad alloggi; |
|
f) |
servizi igienici, compresi i gabinetti e i lavabi, e la fornitura di acqua calda e fredda in quantità sufficiente; e |
|
g) |
le procedure di esame dei reclami riguardanti alloggi che non rispondono alle prescrizioni del presente accordo. |
Articolo 24
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché:
|
a) |
gli alimenti trasportati e serviti a bordo abbiano un sufficiente valore nutrizionale e siano di qualità e in quantità sufficienti; |
|
b) |
l'acqua potabile sia di qualità e in quantità sufficienti; e |
|
c) |
gli alimenti e l'acqua siano forniti dall'armatore senza spese per i pescatori; conformemente però alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, le spese possono essere recuperate a titolo di costi di esercizio se così previsto dal contratto collettivo che disciplina il sistema di retribuzione alla parte o dal contratto di lavoro. |
Articolo 25
Le disposizioni legislative regolamentari o altre misure adottate dagli Stati membri a norma degli articoli da 22 a 24 danno piena attuazione all'allegato II del presente accordo.
TUTELA DELLA SALUTE E CURE MEDICHE; TUTELA IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO O DECESSO CONNESSI AL LAVORO
Articolo 26
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché ogni pescatore a bordo di un peschereccio battente la sua bandiera o registrato sotto la sua piena giurisdizione:
|
a) |
abbia diritto alle cure mediche a terra e il diritto di essere tempestivamente sbarcato se vittima di infortunio o malattia grave; |
|
b) |
riceva dall'armatore del peschereccio prestazioni di tutela della salute e cure mediche mentre si trova
|
|
c) |
abbia accesso, in caso di infortunio o malattia connessi lavoro, alle opportune cure mediche in conformità alla legislazione, ai regolamenti o alla prassi in esso vigenti. |
Articolo 27
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché la tutela della salute e le cure mediche di cui all'articolo 26, punto b):
|
a) |
siano soggette alle disposizioni applicabili della direttiva 92/29/CEE e dell'articolo 28 del presente accordo se il pescatore è a bordo; nonché |
|
b) |
comprendano i trattamenti medici e l'assistenza e il sostegno materiale connessi durante un trattamento medico se il pescatore viene sbarcato in un porto che non appartiene al paese responsabile della sua sicurezza sociale. |
Articolo 28
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché:
|
a) |
oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/29/CEE, i prodotti medicinali e le attrezzature mediche presenti a bordo di un peschereccio dipendano anche dalla zona di attività; |
|
b) |
oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 92/29/CEE, la formazione speciale erogata ai pescatori tenga conto anche del numero di pescatori imbarcati, della zona di attività e della lunghezza del viaggio; |
|
c) |
le guide di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 92/29/CEE siano redatte in una lingua e in un formato comprensibili ai pescatori che hanno ricevuto la formazione di cui alla lettera b) del presente articolo; |
|
d) |
le consultazioni mediche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/29/CEE siano disponibili anche attraverso la comunicazione satellitare e affinché i pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione, ai fini di ottenere tali consultazioni, siano attrezzati per la comunicazione via radio o satellitare; e |
|
e) |
i pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione rechino una guida medica adottata o approvata dall'autorità competente o l'ultima edizione della Guida medica navale internazionale. |
Articolo 29
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché:
|
a) |
nella misura in cui ciò è compatibile con il diritto e la pratica nazionale dello Stato membro, le cure mediche di cui all'articolo 26, lettera b), e all'articolo 28, siano fornite gratuitamente ad ogni pescatore; e affinché |
|
b) |
fino al rimpatrio del pescatore, l'armatore del peschereccio paghi le spese delle cure mediche dalle quali il pescatore è esentato a norma del paragrafo a) del presente articolo, nella misura in cui il paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore non copre tali spese tramite il suo sistema di sicurezza sociale; e affinché |
|
c) |
l'armatore del peschereccio sia responsabile del pagamento delle spese delle cure mediche previste all'articolo 26, lettera c), nella misura in cui il paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore non copre tali spese tramite il suo sistema di sicurezza sociale. |
Articolo 30
Le leggi o le norme nazionali possono consentire l'esonero dell'armatore del peschereccio dalla responsabilità di sostenere le spese delle cure mediche di cui all'articolo 29, lettere b) e c), qualora la lesione non sia stata subita nel corso del servizio del peschereccio o la malattia o l'infermità sia stata tenuta celata in sede di ingaggio o l'armatore del peschereccio dimostri che la lesione o la malattia dipende da un comportamento doloso del pescatore.
Articolo 31
1. Ciascuno Stato membro adotta misure per garantire ai pescatori, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi, protezione in caso di malattia, lesione o decesso connessi al lavoro.
2. In caso di lesioni dovute a malattie professionali o infortunio sul lavoro, il pescatore ha accesso al relativo risarcimento in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
3. Nella misura in cui il paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore non prevede la protezione di cui ai paragrafi 1, e di conseguenza 2, del presente articolo nel suo sistema di sicurezza sociale, ne è responsabile l'armatore del peschereccio.
Articolo 32
Tenendo conto delle caratteristiche del settore della pesca, la responsabilità finanziaria dell'armatore del peschereccio a norma degli articoli 29 e 31 può essere assicurata mediante:
|
a) |
un sistema basato sulla responsabilità degli armatori di pescherecci; oppure |
|
b) |
regimi di assicurazione obbligatoria, regimi di indennizzo dei lavoratori o altri. |
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
Articolo 33
Gli articoli da 34 a 36 si applicano fatte salve la direttiva 89/391/CEE, la direttiva 92/29/CEE e la direttiva 93/103/CE.
Articolo 34
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure concernenti:
|
a) |
la prevenzione degli infortuni professionali, delle malattie professionali e dei rischi connessi al lavoro a bordo dei pescherecci, incluse la valutazione e la gestione dei rischi, la formazione e le istruzioni per i pescatori a bordo; |
|
b) |
la formazione dei pescatori all'utilizzo dei tipi di attrezzatura da pesca che adopereranno e alle operazioni di pesca in cui saranno impegnati; |
|
c) |
gli obblighi degli armatori dei pescherecci, dei pescatori e degli altri soggetti interessati, tenendo debitamente conto della sicurezza e della salute dei pescatori di età inferiore a 18 anni; |
|
d) |
la denuncia degli infortuni a bordo di pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione e le relative indagini; e |
|
e) |
la creazione di comitati misti in materia di sicurezza e salute sul lavoro o, previa consultazione, di altri organismi appropriati. |
Articolo 35
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i pescherecci, tenendo conto del numero dei pescatori a bordo, della zona di attività e della durata del viaggio.
2. L'autorità competente:
|
a) |
previa consultazione, impone che l'armatore del peschereccio, in conformità alle leggi, ai regolamenti, ai contratti collettivi e alla prassi nazionali, stabilisca procedure a bordo per la prevenzione degli infortuni, delle lesioni e delle malattie professionali, tenendo conto degli specifici pericoli e rischi per il peschereccio in questione; e |
|
b) |
prescrive che gli armatori dei pescherecci, i comandanti, i pescatori e gli altri soggetti interessati ricevano in misura sufficiente e adeguata orientamento, materiale formativo o altre informazioni adeguate su come valutare e gestire i rischi per la sicurezza e la salute a bordo dei pescherecci. |
3. Gli armatori dei pescherecci:
|
a) |
provvedono a che ogni pescatore a bordo sia dotato di adeguati indumenti e dispositivi di protezione individuali; |
|
b) |
garantiscono che ogni pescatore a bordo abbia ricevuto una formazione di base in materia di sicurezza approvata dall'autorità competente; e |
|
c) |
garantiscono che i pescatori conoscano sufficientemente e ragionevolmente le attrezzature e il loro funzionamento, comprese le pertinenti misure di sicurezza, prima di utilizzare le attrezzature o di partecipare alle operazioni pertinenti. |
Articolo 36
La valutazione dei rischi in relazione alle attività di pesca si effettua con la partecipazione dei pescatori o dei loro rappresentanti secondo il caso.
PARTE 6
MODIFICHE
Articolo 37
1. In seguito a eventuali modifiche delle disposizioni della convenzione, e su richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo, si effettua un riesame del presente accordo e dei suoi allegati.
2. In caso di eventuali modifiche della normativa europea che possano avere ripercussioni sul presente accordo e su richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo, si procede in qualsiasi momento alla valutazione e al riesame del presente accordo.
PARTE 7
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38
Le parti firmatarie subordinano la conclusione del presente accordo alla condizione che esso non entri in vigore fino alla data di entrata in vigore della convenzione. La convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui siano state registrate dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro le ratifiche di dieci Stati membri dell'OIL, otto dei quali siano Stati costieri.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Göteborg (Svezia), addì ventuno maggio duemiladodici.
Javier Garat, presidente di Europêche,
Giampaolo Buonfiglio, presidente del gruppo di lavoro pesca del COPA-Cogeca
Eduardo Chagas, segretario generale dell'ETF
ALLEGATO I
CONTRATTO DI LAVORO DEI PESCATORI
Il contratto di lavoro dei pescatori contiene le seguenti informazioni, salvo che l'inserimento di uno o più elementi sia superfluo perché la questione è disciplinata diversamente dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o da un accordo di contrattazione collettiva, se applicabile:
|
a) |
cognome e nomi del pescatore, data di nascita o età, luogo di nascita; |
|
b) |
il luogo e la data di conclusione del contratto; |
|
c) |
il nome del peschereccio o dei pescherecci e il numero di immatricolazione del peschereccio o dei pescherecci sui quali il pescatore si impegna a lavorare; |
|
d) |
il nome del datore di lavoro, o dell'armatore del peschereccio o di altra controparte del contratto con il pescatore; |
|
e) |
il viaggio o i viaggi da intraprendere, se ciò può essere stabilito all'atto della stipula del contratto; |
|
f) |
la funzione per la quale il pescatore è impiegato o assunto; |
|
g) |
se possibile, il luogo e la data in cui il pescatore è tenuto a presentarsi a bordo per prendere servizio; |
|
h) |
i viveri da fornire al pescatore, a meno che leggi o regolamenti nazionali prevedano un sistema alternativo; |
|
i) |
l'importo della retribuzione o l'importo della parte e il metodo di calcolo della parte se la retribuzione avviene alla parte, o l'importo della retribuzione e l'indicazione della parte e il metodo di calcolo di quest'ultima se la retribuzione è calcolata associando i due fattori, e l'eventuale salario minimo convenuto; |
|
j) |
la durata del contratto e le relative condizioni, vale a dire:
|
|
k) |
la durata delle ferie annuali retribuite oppure la formula usata per il calcolo delle ferie, se applicabile; |
|
l) |
la copertura e le prestazioni sanitarie e di sicurezza sociale da garantire al pescatore a cura del datore di lavoro, dell'armatore del peschereccio, o di altra controparte del contratto di lavoro del pescatore, secondo il caso; |
|
m) |
il diritto del pescatore al rimpatrio; |
|
n) |
il riferimento all'eventuale contratto collettivo; |
|
o) |
i periodi minimi di riposo, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari o altre misure nazionali; e |
|
p) |
qualsiasi altro dato prescritto dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. |
ALLEGATO II
ALLOGGI A BORDO DEI PESCHERECCI
DISPOSIZIONI GENERALI
|
1. |
Il presente allegato si applica fatte salve le direttive 92/29/CEE e 93/103/CE. |
|
2. |
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) accordo : l'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche), del 21 maggio 2012, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro; b) peschereccio nuovo : una nave per la quale:
c) peschereccio esistente : una nave che non è un peschereccio nuovo. |
|
3. |
Quanto segue si applica a tutti i pescherecci provvisti di ponte fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 dell'accordo. L'autorità competente può, previa consultazione, applicare le prescrizioni di cui al presente allegato anche alle navi esistenti, se e in quanto essa determina che ciò è ragionevole e realizzabile. |
|
4. |
L'autorità competente può, previa consultazione, consentire modifiche delle disposizioni del presente allegati per quanto riguarda pescherecci che normalmente restano in mare meno di 24 ore e a bordo dei quali i pescatori non vivono quando l'imbarcazione è in porto. Per tali navi l'autorità competente garantisce che i pescatori interessati dispongano di strutture adeguate per il riposo, la presa dei pasti e a fini igienici. |
|
5. |
Le prescrizioni per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri possono essere applicate alle navi di lunghezza compresa tra i 15 e i 24 metri se l'autorità competente decide, previa consultazione, che ciò è ragionevole e realizzabile. |
|
6. |
I pescatori che operano a bordo di navi feeder sprovviste di alloggi e impianti igienici adeguati usufruiscono di tali alloggi e impianti a bordo della nave madre. |
|
7. |
Gli Stati membri possono estendere le prescrizioni del presente allegato per quanto riguarda il rumore e le vibrazioni, la ventilazione, il riscaldamento, il condizionamento e l'illuminazione agli spazi di lavoro chiusi e ai locali utilizzati come deposito se, previa consultazione, tale applicazione è ritenuta adeguata e non influisce negativamente sull'operatività o sulle condizioni di lavoro o sulla qualità delle catture. |
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
|
8. |
Ogniqualvolta viene costruita una nave nuova o ristrutturato l'alloggio dell'equipaggio, l'autorità competente si accerta che la nave sia conforme alle prescrizioni del presente allegato. L'autorità competente impone, nella misura del possibile, il rispetto del presente allegato quando gli alloggi dell'equipaggio di una nave sono modificati in modo sostanziale e, per una nave che cambia bandiera assumendo la bandiera di uno Stato membro, esige la conformità alle prescrizioni del presente allegato applicabili a norma del paragrafo 3. |
|
9. |
Nelle situazioni di cui al paragrafo 8, per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, piani dettagliati e informazioni riguardanti gli alloggi devono essere sottoposti per approvazione all'autorità competente o a un organismo da essa autorizzato. |
|
10. |
Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, ogniqualvolta gli alloggi dell'equipaggio del peschereccio sono stati ristrutturati o modificati in modo sostanziale l'autorità competente ispeziona i locali per verificarne la conformità alle prescrizioni dell'accordo e, quando la nave cambia bandiera assumendo la bandiera di uno Stato membro, per verificarne la conformità alle prescrizioni del presente allegato applicabili a norma del paragrafo 3. L'autorità competente può effettuare ispezioni supplementari degli alloggi dell'equipaggio a sua discrezione. |
|
11. |
Quando una nave cambia bandiera per assumere la bandiera di Stato membro o viene registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, cessano di applicarsi a tale nave le eventuali prescrizioni alternative che l'autorità competente di un paese terzo la cui bandiera la nave batteva in precedenza aveva adottato conformemente all'allegato III, paragrafi 15, 39, 47 o 62, della convenzione C188. |
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
|
12. |
Tutti i locali destinati ad alloggi hanno un'altezza libera adeguata. Per i locali in cui i pescatori sono prevedibilmente presenti in piedi per periodi lunghi, l'altezza minima è stabilita dall'autorità competente. |
|
13. |
Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, l'altezza libera minima consentita in tutti i locali in cui deve essere possibile circolare liberamente e senza ostacoli non è inferiore a 200 centimetri. |
Passaggi per l'accesso agli alloggi e tra questi
|
14. |
Non vi sono passaggi diretti che collegano le cabine ai compartimenti adibiti al carico e alle sale macchine, salvo per l'evacuazione di emergenza. Se ragionevolmente possibile e realizzabile, si evitano i passaggi diretti da cucine, magazzini, asciugatoi o locali sanitari comuni, salvo espressa disposizione contraria. |
|
15. |
Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, non vi sono passaggi che portino direttamente alle cabine, salvo per l'evacuazione di emergenza, da compartimenti adibiti al carico e da sale macchine o da cucine, magazzini, asciugatoi o locali sanitari comuni; la parte delle paratie che separa tali luoghi dalle cabine e dalle paratie esterne è costruita opportunamente in acciaio o altro materiale approvato ed è impermeabile all'acqua e ai gas. La presente disposizione non esclude la possibilità di locali sanitari condivisi tra due cabine. |
Isolamento
|
16. |
I locali destinati ad alloggi devono essere adeguatamente isolati; i materiali utilizzati per costruire le paratie, i pannelli e i pagliolati interni, i pavimenti e i giunti devono essere idonei allo scopo e tali da garantire un ambiente salubre. Tutti i locali destinati ad alloggio sono dotati di dispositivi sufficienti di scolo delle acque. |
|
17. |
Si adottano tutte le misure possibili per proteggere gli alloggi degli equipaggi dei pescherecci da mosche e altri insetti, in particolare quando le navi operano in zone infestate da zanzare. |
|
18. |
Si predispongono percorsi di evacuazione dai locali destinati ad alloggi dell'equipaggio secondo necessità. |
RUMORI E VIBRAZIONI
|
19. |
Il paragrafo 20 si applica fatte salve le direttive 2003/10/CE e 2002/44/CE. |
|
20. |
L'autorità competente adotta norme in materia di rumore di vibrazioni negli alloggi che garantiscono ai pescatori protezione adeguata dagli effetti dei rumori e delle vibrazioni, compreso l'affaticamento dovuto a rumori e vibrazioni. |
VENTILAZIONE
|
21. |
I locali destinati ad alloggi sono ventilati in funzione delle condizioni climatiche. Il sistema di ventilazione fornisce costantemente aria fresca di qualità soddisfacente quando i pescatori sono a bordo. |
|
22. |
Gli apparecchi di ventilazione o dispositivi analoghi sono tali da proteggere i non fumatori dal fumo di tabacco. |
|
23. |
Le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri sono dotate di un sistema di ventilazione degli alloggi regolabile, in modo da garantire aria di qualità soddisfacente e assicurare sufficiente ricambio dell'aria in tutte le condizioni atmosferiche e climatiche. I sistemi di ventilazione sono sempre in funzione quando i pescatori sono a bordo. |
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
|
24. |
I locali destinati ad alloggi sono riscaldati in modo adeguato in funzione delle condizioni climatiche. |
|
25. |
Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri si prevede un riscaldamento adeguato attraverso un idoneo impianto di riscaldamento, fatta eccezione per i pescherecci operanti esclusivamente in climi tropicali. L'impianto di riscaldamento fornisce calore in tutte le condizioni, secondo necessità, ed è in funzione quando i pescatori vivono o lavorano a bordo e quando le circostanze lo richiedono. |
|
26. |
Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, ad eccezione di quelle impegnate normalmente in zone in cui condizioni climatiche temperate non lo richiedono, si provvede al condizionamento nei locali destinati ad alloggi, in plancia, in sala radio, in ogni sala di comando delle macchine centralizzata. |
ILLUMINAZIONE
|
27. |
Tutti i locali destinati ad alloggi sono dotati di un'illuminazione adeguata. |
|
28. |
Se possibile i locali destinati ad alloggi sono illuminati da luce naturale oltre all'illuminazione artificiale. Se le cabine dispongono di luce naturale, si prevedono mezzi per oscurare la luce. |
|
29. |
Si fornisce un'adeguata lampada da lettura per ogni cuccetta in aggiunta alla normale illuminazione della cabina. |
|
30. |
Nelle cabine si prevede un impianto di illuminazione di emergenza. |
|
31. |
Se una nave non è dotata di un sistema di illuminazione di emergenza nella mensa, nei passaggi e negli altri locali che sono o potrebbero essere utilizzati per l'evacuazione di emergenza, si prevede in tali locali un impianto di illuminazione notturna permanente. |
|
32. |
Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, l'illuminazione nei locali destinati ad alloggi risponde a una norma stabilita dall'autorità competente. In qualsiasi luogo dei locali destinati ad alloggi ove è previsto il libero passaggio di persone la norma minima di illuminazione è tale da consentire a una persona con una vista normale di leggere, con tempo sereno, un normale giornale stampato. |
CABINE
Osservazioni generali
|
33. |
Se la struttura, le dimensioni o lo scopo della nave lo consentono, le cabine sono ubicate in modo da ridurre al minimo gli effetti del movimento e dell'accelerazione, ma in nessun caso si trovano a prua della paratia di collisione. |
Superficie
|
34. |
Il numero di persone per cabina e la superficie per persona, escluso lo spazio occupato da cuccette e armadietti, è tale da fornire ai pescatori a bordo uno spazio adeguato e confortevole, tenendo in considerazione il servizio della nave. |
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35. |
Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, ma inferiore a 45 metri, la superficie per persona nelle cabine, escluso lo spazio occupato da cuccette e armadietti, non è inferiore a 1,5 metri quadrati. |
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36. |
Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri la superficie per persona nelle cabine, escluso lo spazio occupato da cuccette e armadietti, non è inferiore a 2 metri quadrati. |
Persone per cabina
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37. |
Se non espressamente disposto altrimenti, il numero di persone consentite in ogni cabina non è superiore a sei. |
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38. |
Per le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, il numero di persone consentite in ogni cabina non è superiore a quattro. L'autorità competente può consentire deroghe a tale condizione in casi particolari se la dimensione, la natura o la destinazione della nave rende tale condizione irragionevole o irrealizzabile. |
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39. |
Se non espressamente disposto altrimenti, si prevede una cabina o cabine separate per gli ufficiali, se possibile. |
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40. |
Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, le cabine per ufficiali sono destinate a una persona sola, se possibile, e in nessun caso le cabine contengono più di due cuccette. L'autorità competente può consentire deroghe alle condizioni del presente paragrafo in casi particolari se la dimensione, la natura o la destinazione della nave rendono tali condizioni irragionevoli o impraticabili. |
Altro
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41. |
Il numero massimo di persone da ospitare in una cabina è esposto in modo leggibile ed indelebile in un luogo comodamente visibile nella cabina. |
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42. |
Si forniscono cuccette individuali di dimensioni idonee. I materassi sono di materiale idoneo. Ogni cuccetta è dotata di illuminazione locale. |
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43. |
Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, le dimensioni interne minime delle cuccette non sono inferiori a 198 centimetri per 80. |
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44. |
Le cabine devono essere progettate ed equipaggiate in modo da garantire un ragionevole comfort per gli occupanti e per facilitare l'ordine. Le attrezzature fornite includono cuccette, armadietti individuali sufficienti per indumenti e altri effetti personali, e una superficie idonea per scrivere. |
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45. |
Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, si fornisce una scrivania corredata da sedia. |
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46. |
Le cabine sono sistemate o attrezzate, per quanto possibile, in modo da garantire livelli appropriati di privacy agli uomini e alle donne. |
MENSE
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47. |
Le mense sono collocate il più vicino possibile alla cucina, ma in nessun caso a prua della paratia di collisione. |
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48. |
Le navi devono essere provviste di mense idonee all'uso previsto. Se non espressamente disposto altrimenti, la mensa è separata dalla zona notte, ove possibile. |
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49. |
Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, la mensa è separata dalla zona notte. |
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50. |
Le dimensioni e le attrezzature di ogni mensa sono sufficienti per il numero di persone che possono utilizzarla contemporaneamente. |
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51. |
Per le navi di lunghezza fra le perpendicolari (LBP) di 15 metri o più, un frigorifero di capacità sufficiente e impianti per bevande calde e fredde sono disponibili e accessibili in ogni momento ai pescatori. |
VASCHE O DOCCE, GABINETTI E LAVABI
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52. |
Servizi igienici, tra cui gabinetti, lavabi, vasche o docce sono messi a disposizione di tutte le persone a bordo, secondo le necessità del servizio della nave. Tali strutture sono conformi almeno alle norme minime di salute e igiene e a ragionevoli norme di qualità. |
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53. |
Gli impianti sanitari sono tali da impedire la contaminazione di altri locali. I servizi igienici consentono un livello ragionevole di privacy. |
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54. |
Acqua dolce corrente calda e fredda è disponibile per tutti i pescatori e tutte le altre persone a bordo in quantità sufficienti a consentire un'adeguata igiene. L'autorità competente può definire, previa consultazione, la quantità minima d'acqua da fornire. |
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55. |
Se previsti, i servizi igienici sono dotati di ventilazione verso l'esterno e indipendenti dalle altre parti degli alloggi. |
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56. |
Tutte le superfici dei servizi igienici consentono operazioni di pulizia facili ed efficaci. I pavimenti sono dotati di rivestimento antiscivolo. |
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57. |
Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, per tutti i pescatori che occupano cabine sprovviste di servizi igienici si mettono a disposizione almeno una vasca o una doccia o entrambe, un gabinetto e un lavabo per ogni quattro persone o meno. |
LAVANDERIE
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58. |
Si forniscono impianti per il lavaggio e l'asciugatura degli indumenti in numero sufficiente, tenuto conto del servizio della nave, se non espressamente previsto altrimenti. |
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59. |
Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri si forniscono adeguati impianti per il lavaggio, l'asciugatura e la stiratura degli abiti. |
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60. |
Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri si forniscono adeguati impianti per il lavaggio, l'asciugatura e la stiratura degli abiti in un compartimento separato dalle cabine, dalle mense e dai gabinetti, opportunamente ventilato, riscaldato e dotato di fili o altri dispositivi per asciugare gli indumenti. |
STRUTTURE PER INFORTUNATI E MALATI
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61. |
In aggiunta alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/29/CEE si mette a disposizione una cabina al pescatore colpito da malattia o vittima di infortunio ogniqualvolta ciò si renda necessario. |
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62. |
In sostituzione della prescrizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/29/CEE si applicano le disposizioni seguenti: sulle navi di oltre 500 tonnellate di stazza lorda (TSL) su cui 15 o più pescatori sono impegnati in un viaggio di durata superiore a tre giorni, e sui pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, indipendentemente dal numero dei membri dell'equipaggio e dalla durata del viaggio, vi è un'infermeria separata che consenta di somministrare cure mediche. Tale locale deve essere adeguatamente attrezzato e va mantenuto in uno stato di igiene. |
ALTRE STRUTTURE
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63. |
Un locale destinato a ospitare le incerate ed altri dispositivi di protezione individuale è predisposto esternamente alle cabine ma facilmente accessibile da queste. |
MATERASSI E BIANCHERIA DA LETTO, ACCESSORI DI MENSA E DISPOSIZIONI VARIE
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64. |
Stoviglie e posate, materassi e biancheria da letto, e altra biancheria sono forniti a tutti i pescatori a bordo. Il costo della biancheria può però essere recuperato a titolo di costo di esercizio se così previsto dal contratto collettivo o dal contratto di lavoro. |
STRUTTURE RICREATIVE
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65. |
Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, sono forniti strutture, impianti e servizi ricreativi adeguati a tutti i pescatori a bordo. Se del caso, le mense possono essere utilizzate per attività ricreative. |
IMPIANTI DI COMUNICAZIONE
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66. |
Tutti i pescatori a bordo ricevono un ragionevole accesso agli impianti di comunicazione, nella misura del possibile, a un costo ragionevole che non superi il costo totale sopportato dall'armatore del peschereccio. |
CUCINA E DISPENSA
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67. |
Sono fornite a bordo attrezzature di cucina. Se non espressamente disposto altrimenti, tali attrezzature sono installate, ove possibile, in un locale cucina separato. |
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68. |
La cucina, o area di cottura se non viene fornito un locale separato, ha dimensioni adeguate allo scopo, è ben illuminata e ventilata, e adeguatamente attrezzata e mantenuta. |
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69. |
Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri la cucina è un locale separato. |
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70. |
I contenitori di gas propano o butano utilizzati per la cottura sono ubicati in coperta in un riparo concepito per proteggerli da fonti esterne di calore e da urti. |
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71. |
Si fornisce un luogo idoneo alla conservazione delle provviste, di adeguata capacità, che possa essere mantenuto asciutto, fresco e ben ventilato allo scopo di evitare il deterioramento delle scorte e, se non espressamente disposto altrimenti, si utilizzano frigoriferi o altri mezzi per la conservazione a bassa temperatura, se possibile. |
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72. |
Per le navi di lunghezza fra le perpendicolari (LBP) di 15 metri o più si utilizzano una dispensa e un frigorifero e altri mezzi per la conservazione a bassa temperatura. |
ALIMENTI E ACQUA POTABILE
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73. |
La dotazione di alimenti e acqua potabile deve essere sufficiente in funzione del numero di pescatori, della durata e della natura del viaggio. Essa deve inoltre essere sufficiente in termini di valore nutrizionale, qualità, quantità e varietà, tenendo conto delle esigenze religiose e delle pratiche culturali dei pescatori per quanto riguarda l'alimentazione. |
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74. |
L'autorità competente può stabilire prescrizioni relative alle norme minime e alla quantità di alimenti e acqua a bordo. |
CONDIZIONI DI PULIZIA E ABITABILITÀ
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75. |
Gli alloggi sono mantenuti puliti e abitabili e sgomberi da oggetti e carichi che non fanno parte dei beni personali degli occupanti o non sono necessari a fini della loro sicurezza o del loro salvataggio. |
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76. |
La cucina e la dispensa sono tenute in condizioni igieniche adeguate. |
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77. |
I rifiuti sono conservati in contenitori chiusi ben sigillati e rimossi dalle zone di manipolazione degli alimenti secondo necessità. |
ISPEZIONI DEL COMANDANTE O SOTTO LA SUA AUTORITÀ
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78. |
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VARIAZIONI
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79. |
L'autorità competente, previa consultazione, può consentire deroghe alle disposizioni del presente allegato per tenere conto, senza discriminazione, degli interessi dei pescatori aventi pratiche e usi religiosi e sociali distinti e diversi, a condizione che tali deroghe non si traducano in condizioni complessivamente meno favorevoli di quelle che risulterebbero dall'applicazione del presente allegato. |
Rettifiche
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31.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/36 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/1969 della Commissione, del 12 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 307 del 15 novembre 2016 )
Pagina 119, allegato I, punto 3A001 g del testo che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio:
anziché:
|
«1. |
velocità massima di salita della corrente di accensione (di/dt) superiore a 30 000 A/ms e tensione a vuoto superiore a 1 100 V; o |
|
2. |
velocità massima di salita della corrente di accensione (di/dt) superiore a 2 000 A/ms e tutte le caratteristiche seguenti:» |
leggasi:
|
«1. |
velocità massima di salita della corrente di accensione (di/dt) superiore a 30 000 A/μs e tensione a vuoto superiore a 1 100 V; o |
|
2. |
velocità massima di salita della corrente di accensione (di/dt) superiore a 2 000 A/μs e tutte le caratteristiche seguenti:». |
Pagina 163, allegato I, punto 6A003 a.3 del testo che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio:
anziché:
|
«a. |
streak camera meccaniche aventi una velocità di registrazione superiore a 10 mm/ms;» |
leggasi:
|
«a. |
streak camera meccaniche aventi una velocità di registrazione superiore a 10 mm/μs;». |
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31.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/36 |
Rettifica della decisione n. 1/2016 del Comitato misto per l'agricoltura, del 16 novembre 2016, relativa alla modifica dell'allegato 10 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/51]
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 7 del 12 gennaio 2017 )
Pagina 21, le firme:
anziché:
«Krisztina BENDE»
leggasi:
«Josef RENGGLI».
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31.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/37 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239 del 6 settembre 2013 )
Pagina 82, allegato VIII, punto 2, lettera a):
anziché:
«per gli apparecchi di riscaldamento, gli insiemi di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare e gli insiemi di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare, l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs non è inferiore di più dell'8 % al valore dichiarato della potenza termica nominale dell'unità;»
leggasi:
«per gli apparecchi di riscaldamento, gli insiemi di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare e gli insiemi di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare, l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs non è inferiore di più dell'8 % al valore dichiarato alla potenza termica nominale dell'unità;».
Pagina 82, allegato VIII, punto 2, lettera b):
anziché:
«per gli apparecchi di riscaldamento misti e gli insiemi di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare, l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua ηwh non è inferiore di più dell'8 % al valore dichiarato della potenza termica nominale dell'unità;»
leggasi:
«per gli apparecchi di riscaldamento misti e gli insiemi di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare, l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua ηwh non è inferiore di più dell'8 % al valore dichiarato alla potenza termica nominale dell'unità;».
Pagina 82, allegato VIII, punto 4, lettera a):
anziché:
«per gli apparecchi di riscaldamento, gli insiemi di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare e gli insiemi di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare, la media dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs delle tre unità non è inferiore di più dell'8 % al valore dichiarato della potenza termica nominale dell'unità;»
leggasi:
«per gli apparecchi di riscaldamento, gli insiemi di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare e gli insiemi di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare, la media dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs delle tre unità non è inferiore di più dell'8 % al valore dichiarato alla potenza termica nominale dell'unità;».
Pagina 82, allegato VIII, punto 4, lettera b):
anziché:
«per gli apparecchi di riscaldamento misti e gli insiemi di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare, la media dell'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua ηwh delle tre unità non è inferiore di più dell'8 % al valore dichiarato della potenza termica nominale dell'unità;»
leggasi:
«per gli apparecchi di riscaldamento misti e gli insiemi di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare, la media dell'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua ηwh delle tre unità non è inferiore di più dell'8 % al valore dichiarato alla potenza termica nominale dell'unità;».
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31.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/38 |
Rettifica dell'Indirizzo della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (BCE/2014/31)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 240 del 13 agosto 2014 )
Pagina 35, articolo 11 «Destinatari»:
anziché:
«Articolo 11
Destinatari»
leggasi:
«Articolo 12
Destinatari».