ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 20 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
Sommario |
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Rettifiche |
pagina |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
Rettifiche
25.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 20/1 |
Rettifica della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176 del 27 giugno 2013 )
Pagina 375, articolo 67, paragrafo 1, lettera n):
anziché:
«n) |
un ente effettua pagamenti a detentori di strumenti inclusi nei fondi propri dell'ente in violazione dell'articolo 141 della presente direttiva o nei casi in cui gli articoli 28, 51 o 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 non consentono tali pagamenti a favore di detentori di strumenti inclusi nei fondi propri;» |
leggasi:
«n) |
un ente effettua pagamenti a detentori di strumenti inclusi nei fondi propri dell'ente in violazione dell'articolo 141 della presente direttiva o nei casi in cui gli articoli 28, 52 o 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 non consentono tali pagamenti a favore di detentori di strumenti inclusi nei fondi propri;». |
Pagina 408, articolo 133, paragrafo 3:
anziché:
«3. Ai fini del paragrafo 1, gli enti possono essere obbligati a detenere, in aggiunta al capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri imposti dall'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, …»
leggasi:
«3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono essere obbligati a detenere, in aggiunta al capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri imposti dall'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, …»
Pagina 416, articolo 142, paragrafo 1, secondo comma:
anziché:
«Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente creditizio, …»
leggasi:
«Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, …»
Pagina 421, articolo 158, paragrafo 5, prima frase:
anziché:
«5. … le autorità competenti … istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare … lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 60.»
leggasi:
«5. … le autorità competenti … istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare … lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 50.»
Pagina 426, allegato II, tavola di concordanza, prima colonna, titolo:
anziché:
«Direttiva»
leggasi:
«Presente direttiva».
25.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 20/2 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176 del 27 giugno 2013 )
Pagina 38, articolo 19, paragrafo 2, lettera c):
anziché:
«c) |
… o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi.» |
leggasi:
«c) |
… o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti.» |
Pagina 47, articolo 36, paragrafo 1, lettera j):
anziché:
«j) |
l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 56 che supera il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente;» |
leggasi:
«j) |
l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 56 che supera gli elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente;» |
Pagina 56, articolo 56, lettera e):
anziché:
«e) |
l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66 che superano il capitale di classe 2 dell'ente;» |
leggasi:
«e) |
l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66 che supera gli elementi di classe 2 dell'ente;» |
Pagina 181, articolo 284, paragrafo 6, terza frase, formula:
anziché:
«»
leggasi:
«»
Pagina 297, articolo 520, paragrafo 1, nuovo articolo 50 ter, lettera h:
anziché:
«h) |
nell'applicare il metodo del valore di mercato che figura all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP sostituisce la formula di cui all'articolo 299, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento con la seguente:» |
leggasi:
«h) |
nell'applicare il metodo del valore di mercato che figura all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP sostituisce la formula di cui all'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento con la seguente:» |