ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 20

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
25 gennaio 2017


Sommario

 

Rettifiche

pagina

 

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Rettifica della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE) ( GU L 176 del 27.6.2013 )

1

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 176 del 27.6.2013 )

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


Rettifiche

25.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/1


Rettifica della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176 del 27 giugno 2013 )

Pagina 375, articolo 67, paragrafo 1, lettera n):

anziché:

«n)

un ente effettua pagamenti a detentori di strumenti inclusi nei fondi propri dell'ente in violazione dell'articolo 141 della presente direttiva o nei casi in cui gli articoli 28, 51 o 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 non consentono tali pagamenti a favore di detentori di strumenti inclusi nei fondi propri;»

leggasi:

«n)

un ente effettua pagamenti a detentori di strumenti inclusi nei fondi propri dell'ente in violazione dell'articolo 141 della presente direttiva o nei casi in cui gli articoli 28, 52 o 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 non consentono tali pagamenti a favore di detentori di strumenti inclusi nei fondi propri;».

Pagina 408, articolo 133, paragrafo 3:

anziché:

«3.   Ai fini del paragrafo 1, gli enti possono essere obbligati a detenere, in aggiunta al capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri imposti dall'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, …»

leggasi:

«3.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono essere obbligati a detenere, in aggiunta al capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri imposti dall'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, …»

Pagina 416, articolo 142, paragrafo 1, secondo comma:

anziché:

«Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente creditizio, …»

leggasi:

«Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, …»

Pagina 421, articolo 158, paragrafo 5, prima frase:

anziché:

«5.   … le autorità competenti … istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare … lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 60.»

leggasi:

«5.   … le autorità competenti … istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare … lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 50.»

Pagina 426, allegato II, tavola di concordanza, prima colonna, titolo:

anziché:

«Direttiva»

leggasi:

«Presente direttiva».


25.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/2


Rettifica del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176 del 27 giugno 2013 )

Pagina 38, articolo 19, paragrafo 2, lettera c):

anziché:

«c)

… o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi.»

leggasi:

«c)

… o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti.»

Pagina 47, articolo 36, paragrafo 1, lettera j):

anziché:

«j)

l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 56 che supera il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente;»

leggasi:

«j)

l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 56 che supera gli elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente;»

Pagina 56, articolo 56, lettera e):

anziché:

«e)

l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66 che superano il capitale di classe 2 dell'ente;»

leggasi:

«e)

l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66 che supera gli elementi di classe 2 dell'ente;»

Pagina 181, articolo 284, paragrafo 6, terza frase, formula:

anziché:

«Formula»

leggasi:

«Formula»

Pagina 297, articolo 520, paragrafo 1, nuovo articolo 50 ter, lettera h:

anziché:

«h)

nell'applicare il metodo del valore di mercato che figura all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP sostituisce la formula di cui all'articolo 299, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento con la seguente:»

leggasi:

«h)

nell'applicare il metodo del valore di mercato che figura all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP sostituisce la formula di cui all'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento con la seguente:»