ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 19

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
25 gennaio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/117 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/119 della Commissione, del 13 gennaio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (IGP)]

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/120 della Commissione, del 24 gennaio 2017, concernente le deroghe alle norme di origine di cui all'allegato II dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador dall'altra, che si applicano nell'ambito di contingenti per taluni prodotti originari dell'Ecuador

27

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/121 della Commissione, del 24 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

31

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/122 della Commissione, del 23 gennaio 2017, concernente l'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per attività relative alla produzione di torba in Finlandia [notificata con il numero C(2017) 237]  ( 1 )

33

 

*

Decisione (UE) 2017/123 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica l'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra

42

 

*

Decisione (UE) 2017/124 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano

64

 

*

Decisione (UE) 2017/125 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino

71

 

*

Decisione (UE) 2017/126 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica la decisione 2013/448/UE per quanto riguarda l'istituzione di un fattore di correzione transettoriale uniforme a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

93

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2016/2314 del Consiglio del 19 dicembre 2016 che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) ( GU L 345 del 20.12.2016 )

96

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( GU L 17 del 21.1.2017 )

97

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/117 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2016

che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2;

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, è possibile adottare misure di conservazione nel settore della pesca che sono necessarie ai fini del rispetto degli obblighi in forza della normativa ambientale dell'Unione, tra cui l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2).

(2)

A norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie nelle zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Gli Stati membri adottano inoltre le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché una perturbazione significativa della specie per cui le zone sono state designate.

(3)

La Danimarca ha ritenuto che, ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, occorresse adottare misure di conservazione in determinate zone poste sotto la sua sovranità nel Kattegat e nel Mar Baltico. Qualora le misure di conservazione necessarie incidano sul settore della pesca di altri Stati membri, gli Stati membri possono sottoporre tali misure alla Commissione mediante raccomandazioni comuni.

(4)

La Germania e la Svezia hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca interessate da tali misure. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Danimarca ha fornito alla Germania e alla Svezia le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione.

(5)

Il 13 marzo 2015 Danimarca, Germania e Svezia hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione comune per le misure di conservazione nel settore della pesca volte a proteggere le strutture a scogliera dei siti Natura 2000 danesi nel Mar Baltico. Tale raccomandazione è stata trasmessa previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico.

(6)

Le misure oggetto della raccomandazione riguardavano sette siti Natura 2000 del Mar Baltico e comprendevano il divieto di attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera.

(7)

Nel proprio parere scientifico del 17 aprile 2015, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (3) ha dichiarato che gli obiettivi di conservazione nelle zone speciali di conservazione di cui alla raccomandazione comune non possono essere pienamente conseguiti senza opportune misure di prevenzione delle attività di pesca nelle zone stesse.

(8)

Lo CSTEP ha rilevato alcuni problemi inerenti al controllo e all'attuazione delle misure di conservazione e ha ritenuto opportuno prevedere misure di controllo supplementari. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4), gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure adeguate, a mettere a disposizione le risorse finanziarie e a creare le strutture necessarie per assicurare il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca. Tra le suddette misure si possono annoverare l'obbligo per tutti i pescherecci interessati di trasmettere con maggiore frequenza le posizioni provenienti dal sistema di controllo satellitare dei pescherecci (VMS) o di designare le zone particolarmente sensibili nel sistema nazionale di controllo in base ad una gestione dei rischi, ai fini della soluzione dei problemi rilevati dallo CSTEP.

(9)

Il 25 giugno 2015 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/1778 (5) al fine di stabilire misure di conservazione nel settore della pesca intese a proteggere le zone a scogliera in questione nel Mar Baltico e nel Kattegat, Mare del Nord, sulla base di due raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri interessati.

(10)

La pesca con attrezzi mobili ha un impatto negativo sugli habitat delle scogliere, in quanto tale attività incide sia sulla struttura che sulla biodiversità delle scogliere stesse. Nel suddetto regolamento è stato pertanto inserito il divieto di pescare con tali attrezzi nelle zone a scogliera in questione, indicate nelle raccomandazioni comuni.

(11)

Era opportuno prevedere la valutazione delle misure stabilite dal suddetto regolamento, in particolare per quanto riguarda la verifica del rispetto dei divieti di pesca.

(12)

Il 10 giugno 2016, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, la Danimarca, la Germania e la Svezia hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione comune relativa a misure di conservazione nel settore della pesca intese a proteggere le strutture a scogliera, le depressioni circolari («pockmarks») e le colonie di pennatulacee e megafauna scavatrice nella zona di Bratten, situata nello Skagerrak (Mare del Nord).

(13)

In seguito a tale nuova raccomandazione comune, è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2015/1778 e riorganizzare le misure di conservazione per bacino marittimo in due strumenti giuridici distinti.

(14)

Il presente regolamento dovrebbe includere unicamente le misure di conservazione nel settore della pesca applicabili nel Mar Baltico.

(15)

Le misure di conservazione attualmente applicabili nel Kattegat e quelle suggerite dalla raccomandazione comune del 10 giugno 2016 per la zona di Bratten (Skagerrak) dovrebbero essere incluse in un nuovo regolamento distinto relativo al Mare del Nord.

(16)

Le misure di conservazione nel settore della pesca stabilite dal presente regolamento non pregiudicano le misure di gestione, vigenti o future, volte alla conservazione dei siti interessati, comprese le misure di conservazione nel settore della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

2.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci nel Mar Baltico.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (6) s'intende per:

a)

«attrezzi di fondo», uno dei seguenti attrezzi: reti a strascico, sfogliare, reti a strascico a divergenti, reti da traino gemelle a divergenti, reti a strascico a coppia, reti a strascico per scampi, reti da traino pelagiche per gamberetti, sciabiche, sciabiche danesi, sciabiche scozzesi, sciabiche da natante e draghe;

b)

«zone regolamentate», le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato del presente regolamento, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;

c)

«Stati membri interessati», la Danimarca, la Germania e la Svezia.

Articolo 3

Divieto di pesca

1.   È vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi di fondo nelle zone regolamentate.

2.   I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo posso svolgere attività di pesca nelle zone regolamentate solo con altri tipi di attrezzi, purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4

Transito

I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo posso transitare nelle zone regolamentate, purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 5

Riesame

1.   Gli Stati membri interessati valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 entro il 30 giugno 2017, compreso il controllo del rispetto dei divieti di pesca.

2.   Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una sintesi del riesame entro il 31 luglio 2017.

Articolo 6

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) 2015/1778 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2017/118 (7) a seconda dei casi.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(3)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLEN-15-01_JRCxxx.pdf

(4)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/1778 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce misure di conservazione del patrimonio ittico intese a proteggere le zone a scogliera nelle acque sotto la sovranità della Danimarca nel Mar Baltico e nel Kattegat (GU L 259 del 6.10.2015, pag. 5).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Zone regolamentate: Coordinate delle zone di protezione delle scogliere

1.   Munkegrunde

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°57,190′

10°51,690′

2S

55°57,465′

10°51,403′

3S

55°57,790′

10°51,477′

4S

55°57,976′

10°52,408′

5S

55°57,985′

10°54,231′

6S

55°58,092′

10°54,315′

7S

55°58,092′

10°57,432′

8S

55°57,920′

10°57,864′

9S

55°57,526′

10°57,861′

10S

55°56,895′

10°57,241′

11S

55°57,113′

10°53,418′

12S

55°57,050′

10°53,297′

13S

55°57,100′

10°52,721′

14S

55°57,275′

10°52,662′

15S

55°57,296′

10°52,435′

16S

55°57.399′

10°52,244′

17S

55°57,417′

10°52,116′

18S

55°57,251′

10°52,121′

19S

55°57,170′

10°51,919′

20S

55°57,190′

10°51,690′

2.   Hatterbarn

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°51,942′

10°49,294′

2S

55°52,186′

10°49,309′

3S

55°52,655′

10°49,509′

4S

55°52,676′

10°49,407′

5S

55°52,892′

10°49,269′

6S

55°52,974′

10°49,388′

7S

55°53,273′

10°49,620′

8S

55°53,492′

10°50,201′

9S

55°53,451′

10°50,956′

10S

55°53,576′

10°51,139′

11S

55°53,611′

10°51,737′

12S

55°53,481′

10°52,182′

13S

55°53,311′

10°52,458′

14S

55°53,013′

10°52,634′

15S

55°52,898′

10°52,622′

16S

55°52,778′

10°52,335′

17S

55°52,685′

10°52,539′

18S

55°52,605′

10°52,593′

19S

55°52,470′

10°52,586′

20S

55°52,373′

10°52,724′

21S

55°52,286′

10°52,733′

22S

55°52,129′

10°52,572′

23S

55°52,101′

10°52,360′

24S

55°52,191′

10°52,169′

25S

55°51,916′

10°51,824′

26S

55°51,881′

10°51,648′

27S

55°51,970′

10°51,316′

28S

55°51,976′

10°51,064′

29S

55°52,325′

10°50,609′

30S

55°52,647′

10°50,687′

31S

55°52,665′

10°50,519′

32S

55°52,091′

10°50,101′

33S

55°51,879′

10°50,104′

34S

55°51,810′

10°49,853′

35S

55°51,790′

10°49,482′

36S

55°51,942′

10°49,294′

3.   Ryggen

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°37,974′

10°44,258′

2S

55°37,942′

10°45,181′

3S

55°37,737′

10°45,462′

4S

55°37,147′

10°44,956′

5S

55°36,985′

10°45,019′

6S

55°36,828′

10°44,681′

7S

55°36,521′

10°44,658′

8S

55°36,527′

10°43,575′

9S

55°37,163′

10°43,663′

10S

55°37,334′

10°43,889′

11S

55°37,974′

10°44,258′

4.   Broen

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°11,953′

11°00,089′

2S

55°12,194′

11°00,717′

3S

55°12,316′

11°00,782′

4S

55°12,570′

11°01,739′

5S

55°12,743′

11°01,917′

6S

55°12,911′

11°02,291′

7S

55°12,748′

11°02,851′

8S

55°12,487′

11°03,188′

9S

55°12,291′

11°03,088′

10S

55°12,274′

11°03,108′

11S

55°12,336′

11°03,441′

12S

55°12,023′

11°03,705′

13S

55°11,751′

11°02,984′

14S

55°11,513′

11°02,659′

15S

55°11,390′

11°02,269′

16S

55°11,375′

11°02,072′

17S

55°11,172′

11°01,714′

18S

55°11,069′

11°00,935′

19S

55°11,099′

11°00,764′

20S

55°11,256′

11°00,588′

21S

55°11,337′

11°00,483′

22S

55°11,582′

11°00,251′

23S

55°11,603′

11°00,254′

24S

55°11,841′

11°00,033′

25S

55°11,953′

11°00,089′

5.   Ertholmene

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°19,496′

15°09,290′

2S

55°20,441′

15°09,931′

3S

55°20,490′

15°10,135′

4S

55°20,284′

15°10,690′

5S

55°20,216′

15°10,690′

6S

55°20,004′

15°11,187′

7S

55°19,866′

15°11,185′

8S

55°19,596′

15°11,730′

9S

55°19,820′

15°12,157′

10S

55°19,638′

15°12,539′

11S

55°19,131′

15°12,678′

12S

55°18,804′

15°11,892′

13S

55°18,847′

15°10,967′

14S

55°19,445′

15°09,885′

15S

55°19,387′

15°09,717′

16S

55°19,496′

15°09,290′

6.   Davids Banke

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

55°20,167′

14°41,386′

2S

55°20,354′

14°40,754′

3S

55°21,180′

14°39,936′

4S

55°22,000′

14°39,864′

5S

55°22,331′

14°39,741′

6S

55°22,449′

14°39,579′

7S

55°23,150′

14°39,572′

8S

55°23,299′

14°39,890′

9S

55°23,287′

14°40,793′

10S

55°23,011′

14°41,201′

11S

55°22,744′

14°41,206′

12S

55°22,738′

14°41,775′

13S

55°22,628′

14°42,111′

14S

55°22,203′

14°42,439′

15S

55°22,050′

14°42,316′

16S

55°21,981′

14°41,605′

17S

55°21,050′

14°41,818′

18S

55°20,301′

14°41,676′

19S

55°20,167′

14°41,386′

7.   Bakkebrædt & Bakkegrund

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

54°57,955′

14°44,869′

2S

54°58,651′

14°41,755′

3S

54°59,234′

14°41,844′

4S

54°59,458′

14°43,025′

5S

54°59,124′

14°44,441′

6S

54°59,034′

14°44,429′

7S

54°58,781′

14°45,240′

8S

54°58,298′

14°45,479′

9S

54°58,134′

14°45,406′

10S

54°57,955′

14°44,869′


25.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/10


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/118 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2016

che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2;

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, è possibile adottare misure di conservazione nel settore della pesca che sono necessarie ai fini del rispetto degli obblighi in forza della normativa ambientale dell'Unione, tra cui l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2) e l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

A norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie nelle zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Gli Stati membri adottano inoltre le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché una perturbazione significativa della specie per cui le zone sono state designate.

(3)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri devono adottare programmi di misure comprendenti misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli (4) e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

(4)

La Danimarca ha ritenuto che, ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, occorresse adottare misure di conservazione in determinate zone poste sotto la sua sovranità nel Kattegat, Mare del Nord. Qualora le misure di conservazione necessarie incidano sul settore della pesca di altri Stati membri, gli Stati membri possono sottoporre tali misure alla Commissione mediante raccomandazioni comuni.

(5)

La Danimarca, la Germania e la Svezia hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca interessate da tali misure. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Danimarca ha fornito alla Germania le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione.

(6)

Il 13 marzo 2015, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, la Danimarca, la Germania e la Svezia hanno trasmesso alla Commissione due raccomandazioni comuni relative a misure di conservazione nel settore della pesca volte a proteggere le strutture a scogliera in tre siti danesi Natura 2000 nel Kattegat, Mare del Nord, e sette siti nel Mar Baltico. Esse comprendono il divieto di attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera (tipo di habitat 1170) e il divieto di tutte le attività di pesca nelle zone in cui sono presenti scogliere che emettono gas (nell'ambito del tipo di habitat 1180).

(7)

Nel proprio parere scientifico del 17 aprile 2015, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (5) ha dichiarato che gli obiettivi di conservazione nelle zone speciali di conservazione di cui alle raccomandazioni comuni non possono essere pienamente conseguiti senza opportune misure di prevenzione delle attività di pesca nelle zone stesse.

(8)

Lo CSTEP ha rilevato alcuni problemi inerenti al controllo e all'attuazione delle misure di conservazione e ha ritenuto opportuno prevedere misure di controllo supplementari. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (6), gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure adeguate, a mettere a disposizione le risorse finanziarie e a creare le strutture necessarie per assicurare il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca. Tra le suddette misure si possono annoverare l'obbligo per tutti i pescherecci interessati di trasmettere con maggiore frequenza le posizioni provenienti dal sistema di controllo satellitare dei pescherecci (VMS) o di designare le zone particolarmente sensibili nel sistema nazionale di controllo in base a una gestione dei rischi, ai fini della soluzione dei problemi rilevati dallo CSTEP.

(9)

Il 25 giugno 2015 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/1778 (7) al fine di stabilire misure di conservazione nel settore della pesca intese a proteggere le zone a scogliera in questione nel Mar Baltico e nel Kattegat.

(10)

Il regolamento delegato (UE) 2015/1778 ha disposto il divieto di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera del Baltico e nel Kattegat, dato che tali attività di pesca hanno un impatto negativo sugli habitat delle scogliere e incidono sia sulla struttura che sulla biodiversità delle scogliere stesse.

(11)

Inoltre tale regolamento vietava tutte le attività di pesca nelle zone in cui sono presenti scogliere che emettono gas nel Kattegat, poiché le scogliere che emettono gas sono strutture particolarmente fragili e qualsiasi impatto fisico ne minaccia lo stato di conservazione.

(12)

Era opportuno prevedere la valutazione delle misure stabilite da detto regolamento, in particolare per quanto riguarda la verifica del rispetto dei divieti di pesca.

(13)

La Svezia ritiene ora che, ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, sia necessario adottare misure di conservazione in determinate zone poste sotto la sua sovranità e la sua giurisdizione nello Skagerrak, Mare del Nord.

(14)

La Danimarca, la Germania e la Svezia hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca interessate da tali misure. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Svezia ha fornito alla Danimarca e alla Germania le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione.

(15)

Il 10 giugno 2016, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, la Danimarca, la Germania e la Svezia hanno trasmesso alla Commissione un'ulteriore raccomandazione comune relativa a misure di conservazione nel settore della pesca intese a proteggere le strutture a scogliera, le depressioni circolari («pockmarks») e le colonie di pennatulacee e megafauna scavatrice nella zona di Bratten, situata nello Skagerrak. Le misure vieterebbero le attività di pesca in una serie di zone.

(16)

A Bratten occorre vietare tutte le attività di pesca nelle zone a scogliera in questione, tenendo conto della maggiore difficoltà di controllo delle attività di pesca e della pesca pelagica limitata.

(17)

Per garantire un controllo adeguato delle attività di pesca nella zona marina protetta di Bratten, tutti i pescherecci dovrebbero essere muniti di un sistema di identificazione automatica e provvedere a mantenerlo in funzione durante il loro passaggio a Bratten, creando una zona di controllo attorno alle zone di divieto.

(18)

Nel suo parere scientifico dell'8 luglio 2016 lo CSTEP (8) ha precisato che gli obiettivi di conservazione proposti nella zona marina protetta di Bratten, in cui sono presenti scogliere, depressioni circolari («pockmarks») e specie minacciate, non possono essere conseguiti pienamente senza l'adozione di opportune misure volte ad evitare l'attività di pesca in tali zone.

(19)

Lo CSTEP osserva tuttavia che i confini proposti per le zone di divieto di pesca sono posizionati vicino alle scogliere e non comprendono una zona cuscinetto definita conformemente agli orientamenti del CIEM. Lo CSTEP ritiene che le zone cuscinetto siano utili a fini di conservazione e controllabilità, mentre i corridoi definiti nella proposta sembrano molto esigui. Inoltre, nella zona 14 vi è un numero molto limitato di habitat sensibili, la cui chiusura, approvata da tutti i portatori di interessi, è giustificata principalmente da un approccio precauzionale al fine di evitare un futuro aumento della pressione di pesca su fondali profondi.

(20)

In seguito alla nuova raccomandazione comune presentata il 10 giugno 2016, è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2015/1778 e riorganizzare le pertinenti misure di conservazione per bacino marittimo in due strumenti giuridici distinti.

(21)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo al Mare del Nord e comprendere le misure di conservazione attualmente applicabili nel Kattegat e quelle suggerite per la zona di Bratten nella raccomandazione comune del 10 giugno 2016.

(22)

Le misure di conservazione attualmente applicabili nel Mar Baltico dovrebbero essere incluse in un nuovo regolamento distinto.

(23)

Le misure di conservazione nel settore della pesca stabilite dal presente regolamento non pregiudicano le misure di gestione, vigenti o future, volte alla conservazione dei siti interessati, comprese le misure di conservazione nel settore della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE.

2.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci nel Mare del Nord.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (9) s'intende per:

a)

«attrezzi di fondo», uno dei seguenti attrezzi: reti a strascico, sfogliare, reti a strascico a divergenti, reti da traino gemelle a divergenti, reti a strascico a coppia, reti a strascico per scampi, reti da traino pelagiche per gamberetti, sciabiche, sciabiche danesi, sciabiche scozzesi, sciabiche da natante e draghe;

b)

«zone 1», le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato I, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;

c)

«zone 2», le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato II, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;

d)

«Bratten», la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato III, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;

e)

«Stati membri interessati», la Danimarca, la Germania e la Svezia.

Articolo 3

Divieto di pesca

1.   È vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi di fondo nelle zone 1. I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo posso svolgere attività di pesca nelle zone 1 solo con altri tipi di attrezzi, purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   È vietata qualsiasi attività di pesca nelle zone 2.

Articolo 4

Transito

1.   I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo posso transitare nelle zone 1, purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   I pescherecci possono transitare nelle zone 2 purché gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 5

Sistema di identificazione automatica (Automatic Identification System)

Tutti i pescherecci presenti a Bratten devono essere muniti di un sistema di identificazione automatica conforme alle norme di funzionamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e devono provvedere a mantenerlo in funzione.

Articolo 6

Riesame

1.   Gli Stati membri interessati valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 entro il 30 giugno 2017, compreso il controllo del rispetto dei divieti di pesca applicabili:

a)

nelle zone 1 e

b)

nelle seguenti zone 2:

i)

zona di scogliere che emettono gas di Herthas Flak e

ii)

zona di scogliere che emettono gas di Læsø Trindel & Tønneberg Banke.

2.   Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una sintesi del riesame entro il 31 luglio 2017.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(3)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(4)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(5)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLEN-15-01_JRCxxx.pdf

(6)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2015/1778 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce misure di conservazione del patrimonio ittico intese a proteggere le zone a scogliera nelle acque sotto la sovranità della Danimarca nel Mar Baltico e nel Kattegat (GU L 259 del 6.10.2015, pag. 5).

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/2016-07_STECF+PLEN+16-02_JRCxxx.pdf

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Coordinate delle zone 1

1.   Herthas Flak

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

57°39,422′

10°49,118′

2S

57°39,508′

10°49,602′

3S

57°39,476′

10°49,672′

4S

57°39,680′

10°50,132′

5S

57°39,312′

10°50,813′

6S

57°39,301′

10°51,290′

7S

57°38,793′

10°52,365′

8S

57°38,334′

10°53,201′

9S

57°38,150′

10°52,931′

10S

57°38,253′

10°52,640′

11S

57°37,897′

10°51,936′

12S

57°38,284′

10°51,115′

13S

57°38,253′

10°50,952′

14S

57°38,631′

10°50,129′

15S

57°39,142′

10°49,201′

16S

57°39,301′

10°49,052′

17S

57°39,422′

10°49,118′

2.   Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

57°25,045′

11°06,757′

2S

57°26,362′

11°06,858′

3S

57°27,224′

11°09,239′

4S

57°26,934′

11°10,026′

5S

57°27,611′

11°10,938′

6S

57°28,053′

11°11,000′

7S

57°28,184′

11°11,547′

8S

57°28,064′

11°11,808′

9S

57°28,843′

11°13,844′

10S

57°29,158′

11°15,252′

11S

57°29,164′

11°16,861′

12S

57°29,017′

11°17,266′

13S

57°29,080′

11°17,597′

14S

57°28,729′

11°18,494′

15S

57°28,486′

11°18,037′

16S

57°28,258′

11°18,269′

17S

57°27,950′

11°18,239′

18S

57°27,686′

11°18,665′

19S

57°27,577′

11°18,691′

20S

57°27,525′

11°18,808′

21S

57°27,452′

11°18,837′

22S

57°27,359′

11°18,818′

23S

57°26,793′

11°17,929′

24S

57°27,984′

11°15,500′

25S

57°27,676′

11°14,758′

26S

57°25,998′

11°17,309′

27S

57°25,946′

11°17,488′

28S

57°26,028′

11°17,555′

29S

57°26,060′

11°17,819′

30S

57°26,011′

11°18,360′

31S

57°25,874′

11°18,666′

32S

57°25,683′

11°18,646′

33S

57°25,417′

11°18,524′

34S

57°25,377′

11°18,408′

35S

57°25,330′

11°18,039′

36S

57°25,175′

11°17,481′

37S

57°24.928′

11°17,579′

38S

57°24,828′

11°17,366′

39S

57°24,891′

11°17,049′

40S

57°25,128′

11°17,118′

41S

57°25,249′

11°16,721′

42S

57°25,211′

11°16,592′

43S

57°25,265′

11°16,162′

44S

57°25,170′

11°15,843′

45S

57°25,245′

11°15,562′

46S

57°25,208′

11°15,435′

47S

57°25,278′

11°15,083′

48S

57°25,462′

11°15,059′

49S

57°25,517′

11°15,007′

50S

57°25,441′

11°14,613′

51S

57°25,610′

11°14,340′

52S

57°25,630′

11°14,119′

53S

57°25,629′

11°13,827′

54S

57°25,738′

11°13,658′

55S

57°25,610′

11°13,392′

56S

57°25,625′

11°13,176′

57S

57°25,933′

11°12,379′

58S

57°25,846′

11°11,959′

59S

57°25,482′

11°12,956′

60S

57°25,389′

11°13,083′

61S

57°25,221′

11°13,212′

62S

57°25,134′

11°13,221′

63S

57°25,031′

11°13,077′

64S

57°25,075′

11°12,751′

65S

57°24,817′

11°12,907′

66S

57°24,747′

11°12,862′

67S

57°24,616′

11°13,229′

68S

57°24,549′

11°13,240′

69S

57°24,347′

11°13,093′

70S

57°24,256′

11°13,288′

71S

57°24,145′

11°13,306′

72S

57°24,051′

11°13,138′

73S

57°23,818′

11°13,360′

74S

57°23,649′

11°13,280′

75S

57°23,553′

11°13,260′

76S

57°23,432′

11°13,088′

77S

57°23,416′

11°12,861′

78S

57°23,984′

11°09,081′

79S

57°25,045′

11°06,757′

3.   Lysegrund

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1S

56°19,367′

11°46,017′

2S

56°18,794′

11°48,153′

3S

56°17,625′

11°48,541′

4S

56°17,424′

11°48,117′

5S

56°17,864′

11°47,554′

6S

56°17,828′

11°47,265′

7S

56°17,552′

11°47,523′

8S

56°17,316′

11°47,305′

9S

56°17,134′

11°47,260′

10S

56°16,787′

11°46,753′

11S

56°16,462′

11°46,085′

12S

56°16,455′

11°43,620′

13S

56°17,354′

11°42,671′

14S

56°18,492′

11°42,689′

15S

56°18,950′

11°41,823′

16S

56°19,263′

11°41,870′

17S

56°19,802′

11°40,939′

18S

56°19,989′

11°41,516′

19S

56°18,967′

11°43,600′

20S

56°19,460′

11°44,951′

21S

56°19,367′

11°46,017′


ALLEGATO II

Coordinate delle zone 2

1.   Zona di scogliere che emettono gas di Herthas Flak

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1B

57°38,334′

10°53,201′

2B

57°38,15′

10°52,931′

3B

57°38,253′

10°52,64′

4B

57°38,237′

10°52,15′

5B

57°38,32′

10°51,974′

6B

57°38,632′

10°51,82′

7B

57°38,839′

10°52,261′

8B

57°38,794′

10°52,36′

9B

57°38,334′

10°53,201′

2.   Zona delle scogliere che emettono gas di Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Punto

Latitudine N

Longitudine E

1B

57°27,496′

11°15,033′

2B

57°25,988′

11°17,323′

3B

57°25,946′

11°17,488′

4B

57°25,417′

11°18,524′

5B

57°25,377′

11°18,408′

6B

57°25,346′

11°18,172′

7B

57°25,330′

11°18,039′

8B

57°25,175′

11°17,481′

9B

57°24,928′

11°17,579′

10B

57°24,828′

11°17,366′

11B

57°24,891′

11°17,049′

12B

57°25,128′

11°17,118′

13B

57°25,249′

11°16,721′

14B

57°25,211′

11°16,592′

15B

57°25,263′

11°16,177′

16B

57°25,170′

11°15,843′

17B

57°25,240′

11°15,549′

18B

57°26,861′

11°15,517′

19B

57°26,883′

11°14,998′

20B

57°27,496′

11°15,033′

3.   BRATTEN 1

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

1.1

58.54797

10.61234

58°32.87790′

10°36.74060′

1.2

58.54242

10.59708

58°32.54500′

10°35.82450′

1.3

58.57086

10.57829

58°34.25170′

10°34.69750′

1.4

58.57113

10.58584

58°34.26810′

10°35.15060′

4.   BRATTEN 2

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

2.1

58.58333

10.70000

58°35.00000′

10°42.00000′

2.2

58.56370

10.70000

58°33.82200′

10°42.00000′

2.3

58.56834

10.68500

58°34.10000′

10°41.10000′

2.4

58.58333

10.67333

58°35.00000′

10°40.40000′

5.   BRATTEN 3

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

3.1

58.55448

10.66622

58°33.26910′

10°39.97320′

3.2

58.53817

10.65876

58°32.29020′

10°39.52570′

3.3

58.56064

10.62589

58°33.63840′

10°37.55310′

3.4

58.58333

10.60196

58°35.00000′

10°36.11730′

3.5

58.58333

10.64007

58°35.00000′

10°38.40390′

6.   BRATTEN 4

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

4.1

58.41829

10.56322

58°25.09750′

10°33.79350′

4.2

58.44104

10.54711

58°26.46240′

10°32.82670′

4.3

58.46111

10.53893

58°27.66680′

10°32.33610′

4.4

58.49248

10.55864

58°29.54890′

10°33.51860′

4.5

58.47846

10.58575

58°28.70790′

10°35.14500′

4.6

58.45570

10.60806

58°27.34200′

10°36.48350′

4.7

58.42942

10.58963

58°25.76550′

10°35.37770′

7.   BRATTEN 5

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

5.1

58.46216

10.62166

58°27.72940′

10°37.29940′

5.2

58.48256

10.59473

58°28.95350′

10°35.68400′

5.3

58.50248

10.58245

58°30.14850′

10°34.94690′

5.4

58.50213

10.61104

58°30.12770′

10°36.66250′

5.5

58.47972

10.63392

58°28.78320′

10°38.03540′

8.   BRATTEN 6

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

6.1

58.45450

10.49373

58°27.26970′

10°29.62370′

6.2

58.46727

10.47881

58°28.03640′

10°28.72850′

6.3

58.48976

10.46582

58°29.38550′

10°27.94900′

6.4

58.49126

10.47395

58°29.47550′

10°28.43730′

6.5

58.47369

10.50004

58°28.42150′

10°30.00260′

6.6

58.45435

10.49995

58°27.26080′

10°29.99710′

9.   BRATTEN 7 A

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

7 A.1

58.42132

10.53168

58°25.27900′

10°31.90080′

7 A.2

58.41075

10.51853

58°24.64520′

10°31.11190′

7 A.3

58.41982

10.50999

58°25.18910′

10°30.59960′

7 A.4

58.44487

10.51291

58°26.69240′

10°30.77450′

7 A.5

58.45257

10.52057

58°27.15410′

10°31.23410′

7 A.6

58.44918

10.52936

58°26.95050′

10°31.76140′

7 A.7

58.42423

10.52271

58°25.45370′

10°31.36260′

10.   BRATTEN 7 B

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

7B.1

58.38556

10.51815

58°23.13340′

10°31.08930′

7B.2

58.39907

10.50486

58°23.94410′

10°30.29150′

7B.3

58.41075

10.51853

58°24.64520′

10°31.11190′

7B.4

58.42132

10.53168

58°25.27900′

10°31.90080′

7B.5

58.41613

10.54764

58°24.96810′

10°32.85830′

7B.6

58.38776

10.53394

58°23.26560′

10°32.03650′

11.   BRATTEN 7C

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

7C.1

58.32839

10.44780

58°19.70320′

10°26.86790′

7C.2

58.33196

10.43976

58°19.91750′

10°26.38560′

7C.3

58.34390

10.44579

58°20.63390′

10°26.74760′

7C.4

58.36412

10.46309

58°21.84690′

10°27.78530′

7C.5

58.39907

10.50486

58°23.94410′

10°30.29150′

7C.6

58.38556

10.51815

58°23.13340′

10°31.08930′

7C.7

58.38172

10.50243

58°22.90310′

10°30.14580′

7C.8

58.34934

10.46503

58°20.96020′

10°27.90180′

7C.9

58.33436

10.45233

58°20.06130′

10°27.13950′

12.   BRATTEN 7D

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

7D.1

58.32839

10.44780

58°19.70320′

10°26.86790′

7D.2

58.30802

10.43235

58°18.48120′

10°25.94100′

7D.3

58.31273

10.42636

58°18.76400′

10°25.58170′

7D.4

58.32300

10.43560

58°19.38030′

10°26.13580′

7D.5

58.33196

10.43976

58°19.91750′

10°26.38560′

13.   BRATTEN 7E

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

7E.1

58.30802

10.43235

58°18.48120′

10°25.94100′

7E.2

58.30260

10.42276

58°18.15610′

10°25.36540′

7E.3

58.30642

10.41908

58°18.38510′

10°25.14470′

7E.4

58.31273

10.42636

58°18.76400′

10°25.58170′

14.   BRATTEN 8

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

8.1

58.35013

10.56697

58°21.00780′

10°34.01820′

8.2

58.35000

10.54678

58°21.00000′

10°32.80660′

8.3

58.36596

10.54941

58°21.95780′

10°32.96480′

8.4

58.36329

10.56736

58°21.79740′

10°34.04160′

15.   BRATTEN 9 A

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

9 A.1

58.28254

10.48633

58°16.95260′

10°29.17970′

9 A.2

58.28185

10.46037

58°16.91100′

10°27.62230′

9 A.3

58.32814

10.47828

58°19.68840′

10°28.69670′

9 A.4

58.32314

10.49764

58°19.38860′

10°29.85840′

16.   BRATTEN 9 B

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

9B.1

58.28254

10.49986

58°16.95260′

10°29.99170′

9B.2

58.30184

10.50257

58°18.11030′

10°30.15410′

9B.3

58.30128

10.51117

58°18.07690′

10°30.67040′

9B.4

58.28560

10.51374

58°17.13590′

10°30.82450′

17.   BRATTEN 10

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

10.1

58.40548

10.47122

58°24.32870′

10°28.27330′

10.2

58.39710

10.45111

58°23.82620′

10°27.06670′

10.3

58.41923

10.45140

58°25.15390′

10°27.08390′

10.4

58.43279

10.45575

58°25.96770′

10°27.34510′

10.5

58.41816

10.46972

58°25.08960′

10°28.18310′

18.   BRATTEN 11

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

11.1

58.44546

10.48585

58°26.72760′

10°29.15080′

11.2

58.43201

10.48224

58°25.92060′

10°28.93410′

11.3

58.44293

10.46981

58°26.57590′

10°28.18890′

11.4

58.46009

10.46709

58°27.60540′

10°28.02550′

19.   BRATTEN 12

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

12.1

58.31923

10.39146

58°19.15400′

10°23.48740′

12.2

58.33421

10.41007

58°20.05280′

10°24.60400′

12.3

58.32229

10.41228

58°19.33750′

10°24.73680′

12.4

58.30894

10.39258

58°18.53660′

10°23.55460′

20.   BRATTEN 13

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

13.1

58.53667

10.41500

58°32.20000′

10°24.90020′

13.2

58.55302

10.40684

58°33.18120′

10°24.41050′

13.3

58.55827

10.41840

58°33.49610′

10°25.10420′

13.4

58.54551

10.42903

58°32.73030′

10°25.74190′

21.   BRATTEN 14

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

14.1

58.26667

10.02858

58°16.00000′

10°1.71510′

14.2

58.51269

10.14490

58°30.76120′

10°8.69400′

14.3

58.53608

10.18669

58°32.16510′

10°11.20140′

14.4

58.46886

10.23659

58°28.13140′

10°14.19520′

14.5

58.31137

10.26041

58°18.68210′

10°15.62490′

14.6

58.26667

10.16996

58°16.00000′

10°10.19740′


ALLEGATO III

Coordinate della zona marina protetta di Bratten

Punto

Latitudine N

Longitudine E

Latitudine N

Longitudine E

1 NV

58.58333

10.27120

58°35.00000′

10°16.27200′

2 NO

58.58333

10.70000

58°35.00000′

10°42.00000′

3 SO

58.26667

10.70000

58°16.00000′

10°42.00000′

4 SV

58.26667

10.02860

58°16.00000′

10° 1.71600′

5 V

58.5127

10.14490

58°30.76200′

10° 8.69400′


25.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/119 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige»/«Südtiroler Markenspeck»/«Südtiroler Speck», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1364/2011 (3) della Commissione.

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Speck Alto Adige»/«Südtiroler Markenspeck»/«Südtiroler Speck» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1364/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (IGP)] (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 25).

(4)   GU C 334 del 10.9.2016, pag. 9.


25.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/120 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2017

concernente le deroghe alle norme di origine di cui all'allegato II dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador dall'altra, che si applicano nell'ambito di contingenti per taluni prodotti originari dell'Ecuador

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione (UE) 2016/2369 (2), il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador («il protocollo»). In conformità alla decisione (UE) 2016/2369, il protocollo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2017.

(2)

L'allegato II dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, («l'accordo»), riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, l'appendice 2 A dell'allegato prevede deroghe alle norme di origine stabilite nello stesso allegato, nell'ambito di contingenti annui. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l'applicazione di queste deroghe alle importazioni dall'Ecuador.

(3)

I contingenti che figurano nell'allegato II, appendice 2 A, dell'accordo vanno gestiti dalla Commissione in base all'ordine cronologico della data di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3).

(4)

L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova di origine.

(5)

Per garantire la corretta applicazione del sistema di quote istituito dal protocollo, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme di origine di cui all'allegato II, appendice 2 A, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, («l'accordo»), si applicano nell'ambito dei contingenti stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell'allegato II dell'accordo.

Articolo 3

I contingenti di cui all'allegato sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

Nonostante le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione dei prodotti ha valore puramente indicativo. Il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione dei prodotti

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

09.7501

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

dall'1.1 al 31.12

15 000

09.7502

6108 22 00

Slip e mutandine per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali

dall'1.1 al 31.12

200

09.7503

6112 31

Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, a maglia, di fibre sintetiche

dall'1.1 al 31.12

25

09.7504

6112 41

Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche

dall'1.1 al 31.12

100

09.7505

6115 10

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia

dall'1.1 al 31.12

25

09.7506

6115 21 00

Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia

dall'1.1 al 31.12

40

09.7507

6115 22 00

Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex, a maglia

dall'1.1 al 31.12

15

09.7508

6115 30

Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia

dall'1.1 al 31.12

25

09.7509

6115 96

Altre calze, calzettoni e calzini, di fibre sintetiche, a maglia

dall'1.1 al 31.12

175

09.7510

7321

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

dall'1.1 al 31.12

20 000 (numero di articoli)

09.7511

7323

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio

dall'1.1 al 31.12

50 000

09.7512

7325

Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

dall'1.1 al 31.12

50 000


25.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/121 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

140,1

TR

171,1

ZZ

155,6

0707 00 05

EG

250,3

MA

79,2

TR

203,8

ZZ

177,8

0709 91 00

EG

168,8

ZZ

168,8

0709 93 10

MA

301,4

TR

251,1

ZZ

276,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

54,3

MA

56,2

TN

60,5

TR

74,4

ZZ

61,4

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

97,9

IL

115,3

JM

109,0

MA

94,5

TR

83,6

ZZ

100,1

0805 22 00

IL

139,7

MA

73,0

ZZ

106,4

0805 50 10

AR

92,5

EG

93,1

TR

96,4

ZZ

94,0

0808 10 80

CN

145,5

US

124,9

ZZ

135,2

0808 30 90

CN

81,7

TR

154,0

ZZ

117,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

25.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/33


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/122 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2017

concernente l'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per attività relative alla produzione di torba in Finlandia

[notificata con il numero C(2017) 237]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 5,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

vista la richiesta presentata da Vapo Oy,

previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1.   FATTI

1.1.   La richiesta

(1)

Il 2 febbraio 2016 la Commissione ha ricevuto da Vapo Oy (di seguito «Vapo» o «la richiedente») una richiesta ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE (di seguito «la richiesta»).

(2)

Vapo è un'impresa pubblica, partecipata per il 50,1 % dallo Stato finlandese e per il 49,9 % da Suomen Energiavarat Oy, una società di proprietà di aziende energetiche municipali e cooperative per l'energia elettrica.

(3)

La richiesta riguarda attività relative alla produzione di torba in Finlandia.

(4)

La richiesta era accompagnata da una dichiarazione dell'autorità finlandese per la concorrenza e i consumatori (di seguito «NCA») del 2 novembre 2015. Secondo la Commissione, tale documento non si qualifica come posizione motivata e giustificata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, poiché si limita ad affermare che le condizioni citate sono soddisfatte senza presentare argomenti a sostegno di quanto affermato (3).

(5)

La Commissione ha chiesto alla richiedente informazioni aggiuntive con messaggi di posta elettronica del 10 marzo 2016, 2 giugno 2016, 6 luglio 2016, 8 luglio 2016 e 23 settembre 2016. Le risposte alle richieste di informazioni sono state trasmesse dalla richiedente tramite posta elettronica il 6 aprile 2016, 16 giugno 2016, 26 agosto 2016 e 30 settembre 2016.

(6)

Parallelamente, il 7 giugno 2016 la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive alle autorità finlandesi, che hanno risposto tramite posta elettronica il 26 settembre 2016. Le conclusioni contenute nella risposta si basavano su un'indagine svolta dall'NCA finlandese su 24 clienti e 8 concorrenti di Vapo, nonché su informazioni trasmesse dall'associazione dei produttori di torba. Gli intervistati hanno risposto a domande circa l'utilizzo dei combustibili, la sostituibilità dei combustibili, l'impatto di un'ipotetica variazione dei prezzi dei combustibili, le distanze di trasporto economicamente sostenibili, i prezzi dei combustibili, gli ostacoli all'ingresso nel mercato, le procedure di appalto per le torbiere e l'evoluzione dei mercati della torba e dei combustibili legnosi nei prossimi anni.

1.2.   Produzione di torba in Finlandia

(7)

La torba è un materiale altamente organico presente in zone umide e costituito da sostanze vegetali parzialmente decomposte; viene tagliato ed essiccato per essere utilizzato come combustibile. In Finlandia la torba è usata prevalentemente per la produzione di energia elettrica e il teleriscaldamento. Nel complesso, rappresenta il 4 % del totale del mix di combustibili utilizzato nel 2014 in Finlandia per la produzione di energia (4).

(8)

In Finlandia le torbiere occupano una superficie totale di 9 milioni di ettari, di cui 1,2 milioni idonei alla produzione di torba (5). Tuttavia, meno del 10 % della superficie adatta alla produzione di torba è effettivamente utilizzato a tale scopo (6). L'ubicazione della produzione attiva è determinata dalla situazione della concorrenza: la distanza di trasporto economicamente sostenibile della torba è infatti relativamente modesta, di soli 150 km (7).

(9)

La Finlandia possiede circa 23 milioni di ettari di foreste ed è un importante fornitore di prodotti della silvicoltura sui mercati di tutto il mondo (8).

(10)

Torba e legna sono utilizzate come combustibili in circa 400 impianti di cogenerazione di calore e di elettricità presenti in Finlandia.

(11)

Vapo è l'unico produttore di torba attivo sull'intero territorio nazionale. In Finlandia operano anche diversi produttori regionali e circa 300 produttori locali; alcune delle centrali elettriche più grandi possiedono aree proprie di produzione della torba.

(12)

I combustibili legnosi sono forniti da 5 produttori nazionali, 79 associazioni di gestione forestale e centinaia di produttori locali (9).

2.   QUADRO GIURIDICO

(13)

La direttiva 2014/25/UE si applica all'aggiudicazione di appalti per lo svolgimento di attività relative allo sfruttamento di un'area geografica ai fini dell'estrazione di carbone o di altri combustibili solidi, salvo nei casi in cui a detta attività si applichi un'esenzione a norma dell'articolo 34 della stessa direttiva.

(14)

A norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività cui si applica la direttiva medesima non sono ad essa soggetti se l'attività in questione, nello Stato membro in cui è esercitata, è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

(15)

L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato la pertinente legislazione UE liberalizzando l'accesso a un determinato settore o a parti di esso. La legislazione UE in questione è elencata nell'allegato III della direttiva 2014/25/UE. Tuttavia, per quanto concerne l'estrazione di carbone e di altri combustibili solidi, l'allegato non indica disposizioni legislative pertinenti per la liberalizzazione di questo settore. Di conseguenza, non è possibile presumere il libero accesso al mercato, che deve essere dimostrato di fatto e di diritto.

(16)

La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di concorrenza e delle norme di altri settori della legislazione dell'Unione. In particolare, i criteri e la metodologia utilizzati per valutare l'esposizione diretta alla concorrenza a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente gli stessi utilizzati per la valutazione a norma dell'articolo 101 o 102 del trattato o del regolamento (CE) n. 139/2004 (10) del Consiglio. Anche il Tribunale ha deliberato in questo senso in una sentenza recente (11).

3.   VALUTAZIONE

3.1.   Libero accesso al mercato

(17)

Poiché non è possibile presumere il libero accesso al mercato, tale libero accesso deve essere dimostrato di fatto e di diritto.

(18)

La richiedente afferma che l'accesso al mercato della torba non è soggetto a restrizioni legali. La produzione di torba richiede un permesso ambientale, che tuttavia non si può considerare limitativo dell'accesso al mercato. Inoltre, la produzione di torba non prevede diritti speciali o esclusivi.

(19)

Da un esame delle disposizioni di legge applicabili al rilascio di licenze per la produzione di torba in Finlandia emerge che attualmente tali licenze sono concesse su base non discriminatoria. Per avviare l'attività di produzione della torba occorre un permesso ambientale. Benché i tempi per ottenere tale permesso possano risultare molto lunghi (da uno a quattro anni), la procedura di rilascio e i criteri per la sua concessione sono gli stessi per tutti gli operatori del mercato e pertanto non si può ritenere che questo limiti l'accesso al mercato nell'ottica degli appalti pubblici. Ai fini della presente decisione, la possibilità di ottenere una licenza per la produzione di torba si può considerare libera di diritto.

(20)

Una parte consistente delle torbiere adatte alla produzione della torba non è ancora stata sfruttata (12). La richiedente afferma inoltre che negli ultimi anni i produttori di torba sono diventati più numerosi (13), il che suffragherebbe l'argomento secondo cui l'accesso al mercato è libero di fatto.

(21)

Il libero accesso a questa attività è stato confermato dalle autorità finlandesi (14).

(22)

In considerazione di quanto precede, per valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE e fatta salva la normativa in materia di concorrenza o l'applicazione di altre norme del diritto dell'UE, l'accesso al mercato per lo sfruttamento di una zona geografica ai fini dell'estrazione della torba si può considerare libero, di fatto e di diritto.

3.2.   Esposizione diretta alla concorrenza

(23)

L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata sulla base di vari indicatori, nessuno dei quali di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un criterio da considerare è la quota di un determinato mercato detenuta dagli operatori principali. Date le caratteristiche dei mercati interessati, si possono prendere in considerazione anche altri criteri.

(24)

Inoltre, tale definizione, come osservato in precedenza, non pregiudica in nessun modo l'applicazione degli articoli 101 e/o 102 del trattato e delle norme sul controllo delle concentrazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004, nonché di tutti i regolamenti applicabili e degli avvisi e orientamenti della Commissione relativi all'applicazione della normativa dell'Unione in materia di concorrenza, ivi comprese le disposizioni pertinenti per la definizione del mercato e il calcolo delle quote di mercato.

(25)

Lo scopo della presente decisione è stabilire se i servizi oggetto della richiesta siano esposti a un livello di concorrenza ai fini degli appalti pubblici (su mercati liberamente accessibili ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE) tale da garantire che, anche in assenza della disciplina introdotta dalle norme dettagliate sugli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE, gli appalti per l'esercizio delle attività in questione saranno gestiti secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, sulla base di criteri che permettano ai committenti di individuare la soluzione nel complesso più vantaggiosa sul piano economico.

(26)

Essendo l'unico ente aggiudicatore operante nel mercato della torba in Finlandia, Vapo è anche l'unico ente soggetto alle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici. A tale proposito, è importante tenere presente che, quando operano su questi mercati, le società non soggette alle procedure di appalto pubblico hanno la possibilità di esercitare una pressione concorrenziale sulla richiedente.

3. 2.1   Mercato rilevante del prodotto

(27)

La richiesta riguarda la produzione e la vendita all'ingrosso di torba. I produttori procedono all'estrazione e alla lavorazione della torba per poi venderla direttamente a diversi impianti senza intermediari. Nel considerare la concorrenza nel mercato della produzione della torba, occorre tenere presenti i collegamenti tra la produzione e la prima vendita/distribuzione all'ingrosso della torba estratta. Ai fini della presente decisione, e fatta salva l'applicazione di altre norme del diritto dell'UE, la produzione e la vendita all'ingrosso di torba saranno considerate congiuntamente nello stesso mercato del prodotto.

(28)

La richiedente sostiene che la torba appartiene allo stesso mercato rilevante almeno dei combustibili legnosi (ossia cippato forestale e sottoprodotti della silvicoltura). Vapo è attiva sia nel mercato della torba che in quello della legna, ma le sue vendite riguardano prevalentemente la torba.

(29)

Secondo la prassi precedente (15) dell'NCA finlandese, la torba e la legna erano considerate appartenenti a distinti mercati del prodotto, ma la definizione era lasciata aperta. La differenziazione della definizione del mercato per la torba e la legna si basava sui seguenti argomenti: elevati costi di investimento necessari per modificare la tecnologia/passare da una tecnologia all'altra, qualità tecniche diverse della torba e della legna, difficoltà di approvvigionamento della legna, assenza di un prezzo di mercato specifico per i combustibili legnosi e accordi a lungo termine. La Commissione ha esaminato l'attuale situazione del mercato, valutando la pertinenza degli argomenti di cui sopra.

Cambiamenti tecnologici

(30)

La richiedente sostiene che una delle evoluzioni più significative rispetto all'epoca delle precedenti decisioni dell'NCA finlandese riguarda i cambiamenti nella tecnologia di combustione degli impianti, che hanno determinato un aumento del consumo di combustibili legnosi e una riduzione del consumo di torba. In particolare, la richiedente afferma che oggi è possibile bruciare sia torba che legna praticamente in tutti gli impianti termici in Finlandia, il che ha comportato negli ultimi 15 anni un aumento del consumo di combustibili legnosi (16).

(31)

L'NCA finlandese ha confermato che negli ultimi anni la torba ha subito la crescente pressione concorrenziale della legna (17), osservando che i produttori di energia hanno investito in impianti multicombustibile in grado di bruciare torba, legna e persino carbone, nell'intento di consentire la massima flessibilità di fronte a condizioni di mercato, nonché politiche ambientali e fiscali, diverse.

(32)

I 20 principali utilizzatori di torba (18) in Finlandia attualmente bruciano torba insieme a legna e anche a carbone (per gli impianti situati lungo la costa) (19).

(33)

Dei 400 impianti di cogenerazione di calore e di elettricità che utilizzano torba e legna, quelli che utilizzano torba da sola sono soltanto 20 e di piccole dimensioni (20). Tuttavia, il consumo di questi impianti è marginale (21).

Qualità tecniche di torba e legna

(34)

Per quanto concerne le differenze tecniche, la Commissione rileva che oggi è possibile ottenere una combustione tecnicamente efficiente aggiungendo sostanze chimiche alla legna.

(35)

Poiché l'utilizzo della sola legna favorisce la corrosione della caldaia, di norma si aggiunge nel processo di combustione una minima percentuale di torba (solforosa per natura), carbone o sostanze chimiche quali zolfo o calce per impedire la corrosione. La percentuale ottimale di torba combustibile necessaria varia in misura significativa, tra 0 e 60 %, a seconda della tecnologia dell'impianto e dell'emissione pianificata (22).

(36)

La Commissione ha chiesto informazioni (23) alla richiedente in merito all'andamento stagionale del mix di fornitura di torba e legna nel corso di un anno, e più precisamente se i clienti di fatto dovessero utilizzare solo torba o solo legna. La richiedente ha spiegato (24) che il consumo di torba raggiunge il massimo da gennaio a marzo, mentre durante l'estate è basso, poiché non occorre combustibile per il riscaldamento. La richiedente ha fornito l'esempio della situazione del 2015, quando a causa delle temperature molto rigide (25) gli impianti di teleriscaldamento hanno utilizzato una maggiore quantità di torba e olio combustibile invece della legna. Tuttavia, i volumi sostituiti sono stati marginali rispetto al consumo complessivo.

Disponibilità di combustibili legnosi

(37)

Per quanto riguarda la scarsità di legna, la richiedente sostiene che la situazione attuale è completamente diversa da quella esistente all'epoca delle precedenti decisioni dell'NCA: gli operatori hanno infatti investito in macchinari per la raccolta del legname e il mercato della legna è quindi cresciuto in maniera sostanziale (26).

(38)

Secondo quanto sostenuto nella richiesta (27), la disponibilità di combustibili alternativi alla torba è buona. Nella Finlandia settentrionale e orientale, i combustibili legnosi sono prontamente disponibili, mentre nelle zone meridionali e occidentali la disponibilità interna di combustibili legnosi può limitare la diffusione dell'uso di cippato in futuro (28). I combustibili alternativi utilizzati sono carbone (nelle regioni costiere), legna importata dalla Russia e gas (dove sono presenti gasdotti). La domanda può superare l'offerta di legna, ma solo su base temporanea (29).

(39)

L'NCA finlandese ha precisato che «oggi il cippato forestale e i sottoprodotti della silvicoltura sono maggiormente commercializzati e hanno rafforzato la loro posizione rispetto alla torba» (30).

(40)

In base ai dati disponibili al pubblico (31), le serie temporali sulle fonti energetiche per la generazione di elettricità evidenziano un aumento costante per il consumo di combustibili legnosi e una diminuzione per la torba, in particolare a partire dal 2010.

Prezzi del combustibile

(41)

La Finlandia beneficia di regimi di aiuti al funzionamento (32) per le centrali elettriche alimentate a cippato forestale; tali regimi sono intesi ad aumentare la produzione di energia rinnovabile incentivando il passaggio dalla torba alle biomasse.

(42)

L'obiettivo UE 2020 per l'energia da fonti rinnovabili in Finlandia è pari al 38 %. La quota di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di energia in Finlandia è aumentata dal 28,5 % nel 2005 al 36,8 % nel 2013 (33).

(43)

La richiedente conferma (34) che tutti i suoi principali clienti sono ammissibili agli aiuti sopra citati.

(44)

La modifica del livello di aiuto imposta dal governo (35) è entrata in vigore il 1o marzo 2016. Ai sensi di questo atto, il livello massimo di sovvenzione dell'elettricità prodotta da cippato forestale è aumentato da 15,90 EUR per MWh a 18 EUR per MWh.

(45)

In Finlandia, elettricità, carbone, gas naturale, torba combustibile, tallolio e combustibili liquidi sono soggetti a imposte sull'energia. Ai sensi della legislazione più recente (36), la nuova tassa sulla torba combustibile è pari a 1,90 EUR per MWh, in calo rispetto ai precedenti 3,40 EUR per MWh, ed è entrata in vigore anch'essa il 1o marzo 2016.

(46)

Nel settore dell'energia, l'uso della torba e di altri combustibili fossili è soggetto alla tassa sulle emissioni di CO2, diversamente da quanto accade per l'uso della legna. Al momento della precedente decisione dell'NCA (37), la tassa sulle emissioni non era in vigore. L'introduzione di questa tassa ha dato impulso a notevoli investimenti destinati a nuovi impianti multicombustibile e alla conversione di vecchi impianti per consentire l'utilizzo combinato di legna e altri combustibili fossili.

(47)

La richiedente sostiene (38) che, considerando tutte le imposte applicate alla torba e gli aiuti a favore della legna, dal confronto tra il costo per il cliente della torba combustibile (comprensivo della tassa sulla torba e dei diritti di emissione di CO2) e dei combustibili legnosi emerge che i costi per il cliente dei due tipi di combustibile sono comparabili e comunque ancora inferiori per la legna rispetto alla torba.

(48)

Le autorità finlandesi hanno confermato (39) che nel corso dell'indagine condotta tra i clienti e i concorrenti di Vapo «molti intervistati hanno affermato che, in pratica, il costo finale della torba e della legna per il cliente attualmente è lo stesso, considerando i livelli di aiuti, le imposte e i diritti di emissione in vigore.»

Contratti a lungo termine

(49)

All'epoca delle precedenti decisioni dell'NCA, vi erano difficoltà legate all'approvvigionamento di torba e i combustibili legnosi non rappresentavano un'alternativa nella stessa misura in cui lo sono oggi. Nell'intento di assicurarsi un approvvigionamento quantitativamente adeguato, i clienti erano disposti a concludere contratti a lungo termine.

(50)

Vapo attualmente opera sulla base di accordi quadro stipulati con i propri clienti. Di norma questi accordi hanno una validità superiore a un anno, ma i prezzi e le quantità delle forniture sono concordati annualmente o per periodi di tempo più brevi, in base alla situazione del mercato. Vapo non ha stipulato contratti di distribuzione esclusiva e tutti i suoi clienti hanno la possibilità di procurarsi torba da altri produttori. Di conseguenza, malgrado l'esistenza di accordi quadro, i clienti non sono vincolati da impegni a lungo termine di acquisto della torba da Vapo.

(51)

Tenendo debitamente conto della situazione attuale del mercato della torba e della legna, come descritta ai considerando da 27 a 50 e anche alla luce dell'attuale regime di aiuti di Stato a favore della legna, risulta che la torba combustibile è sottoposta a una notevole pressione concorrenziale esercitata, tra l'altro, dai combustibili legnosi.

(52)

In considerazione di quanto precede, per valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE e fatta salva la normativa in materia di concorrenza o l'applicazione di altre norme del diritto dell'UE, la Commissione ritiene che la torba combustibile e i combustibili legnosi (cippato forestale e sottoprodotti della silvicoltura) attualmente siano in concorrenza tra loro.

3. 2.2   Mercato geografico rilevante

(53)

Secondo la richiedente, il mercato rilevante copre l'intero territorio nazionale della Finlandia. La richiedente opera in Finlandia, così come altri produttori di torba e legna.

(54)

In una precedente decisione (40), l'NCA ha constatato che il mercato geografico per la torba aveva dimensioni nazionali. Questa conclusione è confermata anche dalle autorità finlandesi nella lettera del 26 settembre 2016 (41).

(55)

Di solito la torba combustibile è prodotta il più possibile vicino al luogo in cui opera il cliente e le forniture consegnate a un cliente provengono da decine di torbiere diverse (42). La richiedente ha stimato una distanza di trasporto massima economicamente sostenibile di circa 150 km per la torba combustibile, 50 km per il cippato e 150 km per i sottoprodotti del legno.

(56)

A seguito dell'indagine di mercato condotta dall'NCA nel 2016, la distanza di trasporto economicamente sostenibile è stata stimata in 160 km per la torba, 110 km per il cippato e 155 km per i sottoprodotti del legno (43).

(57)

Secondo la richiedente, all'interno dell'area di approvvigionamento economicamente sostenibile di un impianto che utilizza torba o combustibili legnosi sono presenti numerose torbiere o fonti di legname e, viceversa, gli operatori nel settore della torba e della legna vendono i propri prodotti combustibili a impianti diversi. Gli stessi argomenti sono stati utilizzati dall'NCA in una precedente decisione (44), nel definire nazionale il mercato geografico.

(58)

La Commissione rileva che i 20 principali utilizzatori di torba in Finlandia usano torba combustibile combinata con legna e anche carbone, e che ognuno di loro dispone di più di un fornitore di torba e legna e di un numero elevato di potenziali fornitori nel raggio della distanza di trasporto economicamente sostenibile.

(59)

L'NCA finlandese sostiene (45) che, rispetto alla sua precedente decisione del 2001, la situazione del mercato geografico non sembra cambiata, per cui il mercato geografico si può definire di dimensioni nazionali.

(60)

In considerazione di quanto precede, per valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE e fatta salva la normativa in materia di concorrenza o l'applicazione di altre norme del diritto dell'UE, non occorre che la Commissione giunga a una conclusione sull'esatta portata del mercato geografico, poiché in ogni caso il risultato della valutazione della situazione concorrenziale sarebbe lo stesso.

3. 2.3   Valutazione della concorrenza

(61)

Per quanto concerne il mercato della torba e della legna, si ritiene che un indicatore del grado di concorrenza sui mercati nazionali sia la quota totale di mercato dei tre maggiori produttori. Questa posizione è coerente con casi precedenti trattati dalla Commissione (46).

(62)

La quota di mercato dei tre maggiori produttori, in termini di valore delle vendite, era di […] (47) % nel 2012, […] % nel 2013 e […] % nel 2014 (48). Vapo Oy è il primo operatore in questo mercato, ma negli ultimi anni le sue quote di mercato sono diminuite ([…] nel 2012; […] nel 2013 e […] nel 2014).

(63)

Dall'analisi della situazione concorrenziale al livello di ciascuno dei 20 principali consumatori emerge che le quote di mercato di Vapo variano tra […] e […] (49) con due eccezioni (50), mentre Vapo rappresenta nel complesso […] (51) di tutte le forniture ai 20 maggiori clienti.

(64)

Il fatto che la quota di mercato di Vapo nelle forniture ai maggiori clienti sia superiore alla quota di mercato complessiva calcolata a livello nazionale può suggerire che Vapo potrebbe non essere in grado di sfruttare la propria posizione di mercato in relazione ai clienti di piccole dimensioni.

(65)

Anche considerando un ipotetico scenario alternativo in cui la Finlandia sia divisa in quattro aree di fornitura regionali (nord, est, ovest e sud), il risultato della valutazione resta sostanzialmente lo stesso, con le quote di mercato di Vapo (52) che variano tra […] e […] (53).

(66)

Come spiegato al considerando 50, la richiedente vende torba e legna sulla base di accordi quadro con i propri clienti, per i quali le quantità da consegnare e i prezzi sono concordati ogni anno o a intervalli di tempo più brevi. I 20 principali utilizzatori di torba in Finlandia (54), distribuiti in tutto il paese, usano tutti la torba insieme alla legna e talvolta al carbone. Tutti gli impianti hanno più di un fornitore di torba e legna e la richiedente non ha stipulato contratti di esclusiva.

(67)

Per quanto riguarda il passaggio ad altri combustibili, si può osservare che i cambiamenti nella tecnologia degli impianti, le imposte applicabili alla torba e le sovvenzioni a favore della legna hanno determinato un calo del consumo di torba. La richiedente ha perso diversi clienti, passati dalla torba a combustibili offerti da altri fornitori, mentre altri clienti hanno ridotto la propria domanda di torba della richiedente.

(68)

Negli ultimi anni si sono verificati alcuni nuovi ingressi (55) nel mercato della torba, comunque limitati a causa del calo della domanda di torba.

(69)

Il governo finlandese promuove l'uso di combustibili legnosi per la produzione di energia. Il livello delle imposte sulla torba combustibile è stato abbassato, ma nel contempo è stata aumentata la sovvenzione a favore dei combustibili legnosi, a dimostrazione dell'intenzione del governo di mantenere in concorrenza tra loro a livello nazionale la torba combustibile e i combustibili legnosi. La legna è già la fonte di energia più utilizzata: il suo consumo è in costante crescita dal 2000, mentre la quota della torba è in calo.

(70)

Come spiegato ai considerando da 41 a 48, il costo finale per il cliente, comprensivo di tassa sui combustibili, diritti di emissione (per la torba) e sovvenzioni (per la legna) è comparabile; la legna è comunque mediamente più economica rispetto alla torba.

(71)

La Commissione rileva che l'attuale pressione concorrenziale sulla torba è essenzialmente dovuta al quadro normativo in vigore (tassa sulla torba combustibile, tassa sulle emissioni di CO2 e sovvenzioni a favore del cippato) e che eventuali modifiche a queste politiche possono alterare le dinamiche di mercato tra la torba e la legna, la capacità dei due combustibili di competere reciprocamente e la pressione concorrenziale complessiva nei confronti di Vapo.

4.   CONCLUSIONI

(72)

Per quanto riguarda la produzione e la vendita all'ingrosso di torba, la situazione può essere così sintetizzata: la quota di mercato aggregata dei tre principali concorrenti è modesta e i clienti hanno la possibilità di passare dalla torba alla legna e ad altri combustibili.

(73)

Visti i fattori esaminati nei considerando da 23 a 71, la condizione di esposizione diretta alla concorrenza di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE dovrebbe considerarsi soddisfatta per la produzione e la vendita all'ingrosso di torba in Finlandia.

(74)

Inoltre, poiché la condizione del libero accesso al mercato è considerata soddisfatta, la direttiva 2014/25/UE non dovrebbe applicarsi né quando enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a consentire la produzione e la vendita all'ingrosso di torba in Finlandia, né quando organizzano concorsi di progettazione per il perseguimento dell'attività in questione in tale area geografica.

(75)

La presente decisione si basa sulla situazione di fatto e di diritto esistente tra febbraio 2016 e ottobre 2016, quale risultante dalle informazioni presentate dalla richiedente e dalle autorità finlandesi. Potrà essere rivista qualora cambiamenti sostanziali della situazione di fatto o di diritto dovessero far venir meno le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE.

(76)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all'ingrosso di torba in Finlandia.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2017

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)   GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)   GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

(3)  Secondo tale posizione, l'NCA « non vede motivi particolari per opporsi alla concessione di un'esenzione dalle norme in materia di appalti pubblici.» Tuttavia, le conclusioni contenute nella posizione dell'NCA non sono debitamente motivate. In particolare, la posizione non contiene riferimenti alla prima condizione per l'esenzione, ossia il libero accesso al mercato, e non giunge a una conclusione sull'esatta definizione attuale del mercato del prodotto o del mercato geografico rilevante.

(4)  Relazione nazionale 2016 all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e alla Commissione europea, pag. 35.

(5)  Lettera della richiedente del 26 agosto 2016, pag. 6.

(6)  Lettera della richiedente del 26 agosto 2016, pagg. 6 e 7.

(7)  Punto 3.2 della richiesta, pag. 12.

(8)   «Forest Finland in brief» http://www.metla.fi/metinfo/tilasto/julkaisut/muut/Forest-Finland_2013.pdf.

(9)  Punto 5.1 della richiesta, pag. 13.

(10)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(11)  Österreichische Post/Commissione, T-463/14, EU:T:2016:243, punto 28.

(12)  Cfr. nota a piè di pagina 6.

(13)  Lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 3, ultimo paragrafo, e pag. 4, primi tre paragrafi.

(14)  Lettera delle autorità finlandesi del 26 settembre 2016, pag. 3.

(15)  Decisione n. 267/61/94 del 5 settembre 2000, decisione n. 021/81/2000 dell'8 marzo 2001, pagg. 5, 7, 8.

(16)  Comunicazione della richiedente del 22 gennaio 2016, pag. 2, paragrafo 2, lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 5, penultimo e ultimo paragrafo.

(17)  Lettera delle autorità finlandesi del 26 settembre 2016, pag. 2.

(18)  Responsabili del 56 % del consumo totale di torba nel 2014.

(19)  Punto 3.1 della richiesta, pag. 9.

(20)  Lettera della richiedente del 6 aprile 2016, pag. 14.

(21)  Meno dell'1 % del consumo totale di torba.

(22)  Lettera delle autorità finlandesi del 26 settembre 2016, pag. 2; lettera della richiedente del 30 settembre 2016, pag. 2.

(23)  Lettera della Commissione del 2 giugno 2016, pag. 3.

(24)  Lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 10.

(25)  Temperature inferiori a -20 gradi per un periodo di tre settimane.

(26)  Lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 1.

(27)  Punto 3.2 della richiesta, pag. 13.

(28)  Lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 7.

(29)  Cfr. nota a piè di pagina 28.

(30)  Lettera delle autorità finlandesi del 26 settembre 2016, pag. 2.

(31)  Statistics Finland http://pxweb2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/energia2015/html/engl0002.htm.

(32)  Aiuto di Stato SA.42218(2015/N) Finland Operating aid for forest chips fired power plants; C(2016) 976; aiuto di Stato SA.31204(2011/N) Finland — Operating aid for small wood fired CHP-plants and forest chips power plants; C(2011) 1950 (GU C 153 del 24.5.2011, pag. 2).

(33)  http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4f8722ce-1347-11e5-8817-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF, pag. 2.

(34)  Lettera della richiedente del 26 agosto 2016, pag. 5.

(35)  Decreto governativo sulla sovvenzione alla produzione per l'elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili.

(36)  Atto che modifica l'appendice della legge in materia di accise sull'elettricità e su taluni combustibili (1724/2015).

(37)  Decisione NCA n. 021/81/00 dell'8 marzo 2001.

(38)  Lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 13.

(39)  Lettera delle autorità finlandesi del 26 settembre 2016, pag. 2.

(40)  Decisione n. 021/81/2000 dell'8 marzo 2001, pag. 9.

(41)  Lettera delle autorità finlandesi del 26 settembre 2016, pag. 3.

(42)  Lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 12.

(43)  Cfr. nota a piè di pagina 41.

(44)  Cfr. nota a piè di pagina 40.

(45)  Lettera delle autorità finlandesi del 26 settembre 2016, pag. 3, e parere dell'NCA del 2.11.2011, pag. 3.

(46)  Decisione di esecuzione 2011/306/UE della Commissione, del 20 maggio 2011, in base alla quale l'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali non è applicabile all'estrazione di carbone bituminoso nella Repubblica ceca (GU L 137 del 25.5.2011, pag. 55).

(47)  […]: informazioni riservate.

(48)  Richiesta, pagg. 15 e 17.

(49)  Lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 6.

(50)  Le due eccezioni non sono problematiche, poiché in un caso l'impianto si trova nel medesimo luogo di ubicazione di altri impianti in cui Vapo detiene quote di mercato basse, e nell'altro caso si tratta di uno degli impianti più piccoli.

(51)  Quote di mercato basate su dati del 2014.

(52)  Quote di mercato basate su dati del 2013.

(53)  Lettera della richiedente del 6 aprile 2016, pag. 13.

(54)  I 20 maggiori clienti per la torba rappresentano il 56 % del consumo totale di torba.

(55)  Lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 3.


25.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/42


DECISIONE (UE) 2017/123 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2017

che modifica l'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8 dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra (di seguito «accordo monetario») il Principato di Andorra è tenuto ad attuare gli atti dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di legislazione bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di obblighi di comunicazione di dati statistici. Gli atti in questione sono elencati nell'allegato dell'accordo monetario.

(2)

La Commissione deve modificare ogni anno l'allegato per prendere in considerazione i nuovi atti giuridici e norme pertinenti dell'Unione europea e le modifiche introdotte negli atti vigenti.

(3)

È opportuno aggiungere nell'allegato nuovi atti giuridici e norme pertinenti dell'Unione e le modifiche introdotte nei testi vigenti.

(4)

L'allegato dell'accordo monetario dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


ALLEGATO

«ALLEGATO

 

DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE

TERMINE DI ATTUAZIONE

 

Prevenzione del riciclaggio di denaro

1

Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).

31 marzo 2015 (1)

2

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

30 settembre 2013

 

modificata da:

3

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

4

Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46).

5

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

6

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

 

integrata da:

7

Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).

8

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

9

Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).

10

Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).

11

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).

12

Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

13

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

1o novembre 2016 (2)

14

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

1o ottobre 2017 (3)

15

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

1o ottobre 2017 (3)

 

Prevenzione della frode e della falsificazione

16

Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

30 settembre 2013

17

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

30 settembre 2013

 

modificato da:

18

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).

19

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).

30 settembre 2013

20

Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).

30 settembre 2013

21

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).

30 settembre 2013

 

modificato da:

22

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).

23

Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

30 settembre 2013

24

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

30 giugno 2016 (2)

 

Disposizioni sulle banconote e monete in euro

25

Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

30 settembre 2014 (1)

26

Conclusioni del Consiglio del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione

31 marzo 2013

27

Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro

31 marzo 2013

28

Comunicazione 2001/C-318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).

31 marzo 2013

29

Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20).

31 marzo 2013

 

modificato da:

 

30

Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).

30 settembre 2014 (1)

31

Raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (C(2008) 8625) (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

31 marzo 2013

32

Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).

30 settembre 2013

 

modificata da:

 

33

Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, che modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).

30 settembre 2014 (1)

34

Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

31 marzo 2013

35

Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1).

31 marzo 2015 (1)

36

Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).

30 settembre 2014 (1)

37

Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).

30 settembre 2014 (1)

38

Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).

30 settembre 2014 (2)

 

Legislazione in materia bancaria e finanziaria

39

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

31 marzo 2016

 

modificata da:

40

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

41

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

42

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

43

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

31 marzo 2018

44

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

31 marzo 2018

45

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

31 marzo 2018

 

modificata da:

46

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

47

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

48

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

49

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

31 marzo 2018, tranne che per l'articolo 3, paragrafo 1: 1o febbraio 2023 e 1o febbraio 2025 (3)

50

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

31 marzo 2018

 

modificata da:

51

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

52

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

31 marzo 2018

 

modificata da:

53

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

54

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

55

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE e 2000/12/CE (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

31 marzo 2018

 

modificata da:

56

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

57

Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).

58

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

59

Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113).

60

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

30 settembre 2017

 

integrata da:

 

61

Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 34).

31 marzo 2018 (4)

62

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

31 marzo 2018

 

modificata da:

63

Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).

64

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

65

Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33).

66

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

 

integrata da:

67

Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

68

Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).

69

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

31 marzo 2016

 

modificata da:

70

Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97).

71

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

30 settembre 2017 (3)

72

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

31 marzo 2018

 

modificato da:

73

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

74

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

31 marzo 2016

 

modificata da:

 

75

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

30 settembre 2017 (3)

76

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

30 settembre 2018 (4)

77

Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

31 marzo 2016

78

Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

31 marzo 2016

79

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

31 marzo 2016

 

modificato da:

80

Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

81

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

82

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

83

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

84

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

85

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

31 marzo 2016

 

modificato da:

86

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

87

Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1).

88

Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).

89

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

31 marzo 2016

 

modificata da:

 

90

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

30 settembre 2017 (3)

91

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

31 dicembre 2020 (3)

92

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

30 settembre 2019 (1)

 

modificato da:

93

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

94

Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2).

95

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

96

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

97

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

98

Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63).

30 settembre 2019 (4)

99

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

30 settembre 2019 (4)

 

integrato da:

100

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).

101

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30).

102

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32).

103

Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1).

104

Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

105

Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).

106

Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33).

107

Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37).

108

Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).

109

Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).

30 settembre 2019 (2)

110

Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4).

30 settembre 2019 (2)

111

Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1).

30 settembre 2019 (2)

112

Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31).

30 settembre 2019 (2)

113

Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57).

30 settembre 2019 (2)

114

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).

30 settembre 2019 (3)

115

Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

30 settembre 2019 (4)

116

Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

30 settembre 2019 (4)

117

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

30 settembre 2017 (1)

 

modificato da:

118

Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).

 

integrato da:

 

119

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60).

30 settembre 2017 (2)

120

Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3).

30 settembre 2017 (2)

121

Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

30 settembre 2017 (2)

 

modificato da:

 

122

Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 1).

30 settembre 2017 (3)

123

Regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 1).

30 settembre 2017 (3)

124

Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1).

30 settembre 2017 (3)

125

Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1).

30 settembre 2017 (2)

126

Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4).

30 settembre 2017 (2)

127

Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine «mercato» (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15).

30 settembre 2017 (2)

128

Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17).

30 settembre 2017 (2)

129

Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29).

30 settembre 2017 (2)

130

Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36).

30 settembre 2017 (2)

 

modificato da:

 

131

Regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione, del 4 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 1).

30 settembre 2017 (4)

132

Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16).

30 settembre 2017 (2)

133

Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

30 settembre 2017 (2)

134

Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22).

30 settembre 2017 (2)

135

Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3).

30 settembre 2017 (3)

136

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14).

30 settembre 2017 (3)

137

Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1).

30 settembre 2017 (3)

138

Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

30 settembre 2017 (3)

139

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 14 del 21.1.2015, pag. 1).

30 settembre 2017 (3)

140

Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine (GU L 98 del 15.4.2015, pag. 1).

30 settembre 2017 (3)

141

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1).

30 settembre 2017 (3)

142

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11).

30 settembre 2017 (3)

143

Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1).

30 settembre 2017 (3)

144

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).

30 settembre 2017 (3)

145

Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 1).

30 settembre 2017 (4)

146

Regolamento delegato (UE) n. 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9).

30 settembre 2017 (4)

147

Regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 12).

30 settembre 2017 (4)

148

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni (GU L 205 del 31.7.2015, pag. 1).

30 settembre 2017 (4)

149

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45).

30 settembre 2017 (4)

150

Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).

30 settembre 2017 (4)

151

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30).

30 settembre 2017 (4)

152

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 26).

30 settembre 2017 (4)

153

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità (GU L 64 del 10.3.2016, pag. 1).

30 settembre 2017 (4)

154

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5).

30 settembre 2017 (4)

155

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, dal 1o marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 5).

30 settembre 2017 (4)

156

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione, del 23 marzo 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria (GU L 83 del 31.3.2016, pag. 1).

30 settembre 2017 (4)

157

Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 16 dicembre 2015, su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti e alla emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del CERS e che modifica la Decisione CERS/2014/2 (CERS/2015/4) (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 28).

30 settembre 2017 (4)

158

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

30 settembre 2017 (1)

 

modificata da:

159

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

 

integrata da:

 

160

Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).

30 settembre 2017 (2)

161

Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6).

30 settembre 2017 (2)

162

Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21).

30 settembre 2017 (2)

163

Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50).

30 settembre 2017 (2)

164

Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5).

30 settembre 2017 (3)

165

Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 1).

30 settembre 2017 (2)

166

Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1).

30 settembre 2017 (2)

167

Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19).

30 settembre 2017 (2)

168

Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).

30 settembre 2017 (3)

169

Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 2).

30 settembre 2017 (4)

170

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21).

30 settembre 2017 (4)

171

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

30 settembre 2018 (4)

 

integrato da:

 

172

Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126).

30 settembre 2018 (4)

173

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 49).

30 settembre 2018 (4)

174

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 1).

30 settembre 2018 (4)

175

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1).

30 settembre 2018 (4)

176

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 19).

30 settembre 2018 (4)

177

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

31 marzo 2016 (2)

178

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

30 settembre 2018 (4)

179

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

31 marzo 2018 (2)

 

integrata da:

 

180

Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44).

31 marzo 2018 (3)

181

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

31 dicembre 2020 (3)

 

modificata da:

 

182

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

31 dicembre 2020 (4)

183

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

31 dicembre 2020 (3)

184

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

31 dicembre 2020 (4)

185

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

30 settembre 2019 (4)

186

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

30 settembre 2018 (4)

 

Legislazione sulla raccolta dei dati statistici (*1)

187

Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

31 marzo 2016 (2)

 

modificato da:

 

188

Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).

31 marzo 2017 (4)

189

Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

31 marzo 2016 (2)

 

modificato da:

190

Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77).

191

Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

31 marzo 2016 (2)

 

modificato da:

192

Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).

193

Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

31 marzo 2016 (2)

 

modificato da:

194

Indirizzo BCE/2014/43 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82).

195

Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell'1.4.2016, pag. 42).

31 marzo 2017 (4)


(1)  Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.

(2)  Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.

(3)  Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.

(4)  Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.

(*1)  Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.»


25.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/64


DECISIONE (UE) 2017/124 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2017

che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (di seguito la «convenzione monetaria») lo Stato della Città del Vaticano è tenuto ad attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di requisiti in materia di comunicazione statistica. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria.

(2)

La Commissione deve modificare ogni anno l'allegato della convenzione monetaria per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell'Unione europea e delle modifiche introdotte negli atti vigenti.

(3)

È opportuno aggiungere nell'allegato nuovi atti giuridici e norme pertinenti dell'Unione e le modifiche introdotte nei testi vigenti.

(4)

L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


ALLEGATO

«ALLEGATO

 

DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE

TERMINE DI ATTUAZIONE

 

Prevenzione del riciclaggio di denaro

1

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15) (*1)

31 dicembre 2010

 

modificata da:

2

Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46).

 

integrata da:

3

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

4

Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).

5

Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29) (*2)

6

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).

7

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

31 dicembre 2016 (2)

8

Regolamento (UE) 2015/847 Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

31 dicembre 2017 (3)

9

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

31 dicembre 2017 (3)

 

Prevenzione della frode e della falsificazione

10

Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

31 dicembre 2010

11

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

31 dicembre 2010

 

modificato da:

12

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).

13

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).

31 dicembre 2010

 

modificato da:

14

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).

15

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

31 dicembre 2016 (2)

 

Disposizioni sulle banconote e monete in euro

16

Conclusioni del Consiglio del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione

31 dicembre 2010

17

Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro

31 dicembre 2010

18

Comunicazione della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).

31 dicembre 2010

19

Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20).

31 dicembre 2010

 

modificato da:

 

20

Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).

31 dicembre 2014 (1)

21

Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).

31 dicembre 2012

 

modificata da:

 

22

Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea del 7 settembre 2012(GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).

31 dicembre 2013 (1)

23

Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

31 dicembre 2012

24

Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).

31 dicembre 2013 (1)

25

Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).

31 dicembre 2014 (1)

26

Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).

31 dicembre 2013 (2)


Sezione dell'allegato della convenzione monetaria, in conformità del regime ad hoc del comitato misto su richiesta della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, relativa all'inclusione delle pertinenti norme applicabili ai soggetti che espletano attività finanziarie su base professionale

 

PARTI PERTINENTI DEI SEGUENTI STRUMENTI GIURIDICI

TERMINE DI ATTUAZIONE

27

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

31 dicembre 2016 (2)

 

modificata da:

28

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

29

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

30

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

31

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

31 dicembre 2017 (2)

32

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

31 dicembre 2017 (2)

 

modificato da:

 

33

Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).

31 dicembre 2017 (3)

 

integrato da:

 

34

Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

31 dicembre 2017 (3)

 

modificato da:

 

35

Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1).

31 dicembre 2017 (3)

36

Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

31 dicembre 2017 (3)

37

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

30 settembre 2018 (4)

 

integrato da:

 

38

Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126).

30 settembre 2018 (4)

39

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 49).

30 settembre 2018 (4)

40

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 1).

30 settembre 2018 (4)

41

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1).

30 settembre 2018 (4)

42

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 19).

30 settembre 2018 (4)

43

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

30 settembre 2018 (4)

 

Normativa relativa alla raccolta dei dati statistici

44

Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

31 dicembre 2016 (2)

 

modificato da:

 

45

Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).

31 marzo 2017 (4)

46

Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

31 dicembre 2016 (2)

 

modificato da:

 

47

Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77).

 

48

Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

31 dicembre 2016 (2)

 

modificato da:

 

49

Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).

 

50

Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

31 dicembre 2016 (2)

 

modificato da:

51

Indirizzo BCE/2014/43 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82).

52

Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell'1.4.2016, pag. 42).

31 marzo 2017 (4)


(1)  Termine fissato dal comitato misto del 2013.

(2)  Termine fissato dal comitato misto del 2014.

(3)  Termine fissato dal comitato misto del 2015.

(4)  Termine fissato dal comitato misto del 2016.

(*1)  La direttiva 2005/60/CE è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2015/849, ma rimarrà nell'allegato fino al termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

(*2)  La direttiva 2006/70/CE è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2015/849, ma rimarrà nell'allegato fino al termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849.»


25.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/71


DECISIONE (UE) 2017/125 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2017

che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8 della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino («la convenzione monetaria») la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di normativa bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni, nonché di obbligo di comunicazione dei dati statistici. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria.

(2)

Ogni anno o più spesso, se opportuno, la Commissione modifica l'allegato della convenzione monetaria per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell'Unione europea e delle modifiche introdotte negli atti vigenti.

(3)

All'allegato devono essere aggiunti i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell'Unione e le modifiche introdotte nei testi vigenti.

(4)

L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


ALLEGATO

«ALLEGATO

 

DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE

TERMINE DI ATTUAZIONE

 

Prevenzione del riciclaggio di denaro

1

Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).

1o ottobre 2014 (1)

2

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

1o settembre 2013

 

modificata da:

3

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

4

Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46).

5

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

6

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

 

integrata da:

 

7

Decisione 2000/642/GAI del Consiglio del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).

1o settembre 2013

8

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

9

Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).

10

Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).

11

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).

12

Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

13

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

1o novembre 2016 (2)

14

Regolamento (UE) 2015/847 Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

1o ottobre 2017 (3)

15

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

1o ottobre 2017 (3)

 

Prevenzione della frode e della falsificazione

16

Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

1o settembre 2013

17

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

1o settembre 2013

 

modificato da:

18

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).

19

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).

1o settembre 2013

20

Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).

1o settembre 2013

21

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).

1o settembre 2013

 

modificato da:

22

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).

23

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

1o luglio 2016 (2)

 

Disposizioni sulle banconote e monete in euro

24

Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

1o settembre 2013

25

Conclusioni del Consiglio del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione in euro

1o settembre 2013

26

Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro

1o settembre 2013

27

Comunicazione della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro [COM(2001) 600 definitivo] (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).

1o settembre 2013

28

Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20).

1o settembre 2013

 

modificato da:

 

29

Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).

1o ottobre 2013 (1)

30

Raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (C(2008) 8625) (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

1o settembre 2013

31

Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).

1o settembre 2013

 

modificata da:

 

32

Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (2012/507/UE) (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).

1o ottobre 2013 (1)

33

Regolamento (UE) 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

1o settembre 2013

34

Regolamento (UE) 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1).

1o ottobre 2014 (1)

35

Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).

1o ottobre 2013 (1)

36

Decisione BCE/2013/10 del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).

1o ottobre 2013 (1)

37

Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).

1o ottobre 2013

 

Normativa bancaria e finanziaria

38

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

1o settembre 2016

 

modificata da:

39

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

40

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

41

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

42

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

1o settembre 2018

43

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

1o settembre 2018

44

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

1o settembre 2018

 

modificata da:

45

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

46

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

47

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

48

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

1o settembre 2018

49

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

1o settembre 2018

 

modificata da:

50

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

51

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

1o settembre 2018

 

modificata da:

52

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

53

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

54

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

1o settembre 2018

 

modificata da:

55

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

56

Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).

57

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

58

Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113).

59

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

 

integrata da:

 

60

Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 34).

1o settembre 2018 (4)

61

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

1o settembre 2018

 

modificata da:

62

Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).

63

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

64

Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33).

65

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

 

integrata da:

 

66

Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

1o settembre 2018

67

Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).

1o settembre 2018

68

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

1o settembre 2016

 

modificata da:

69

Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97).

70

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

1o settembre 2017 (3)

71

Regolamento (CE) 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

1o settembre 2018

 

modificato da:

 

72

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

1o settembre 2018 (1)

73

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

1o settembre 2016

 

modificata da:

 

74

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

1o settembre 2017 (3)

75

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 23.12.2015, pag. 35)

30 settembre 2018 (4)

76

Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

1o settembre 2016

77

Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

1o settembre 2016

78

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

1o settembre 2016

 

modificato da:

79

Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

80

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

81

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

1o settembre 2018 (3)

82

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 23.12.2015, pag. 35)

83

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

1o settembre 2016

 

modificato da:

84

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

85

Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1).

86

Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).

87

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

1o settembre 2016

 

modificata da:

 

88

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

1o settembre 2017 (3)

89

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

31 dicembre 2020 (3)

90

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

1o aprile 2018 (2)

 

modificato da:

 

91

Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1).

 

92

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

30 settembre 2019 (3)

 

modificato da:

93

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

94

Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2).

95

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

96

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

97

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

98

Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63).

30 settembre 2019 (4)

99

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

30 settembre 2019 (4)

 

integrato da:

100

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).

101

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30).

102

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32).

103

Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1).

104

Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

105

Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).

106

Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33).

107

Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37).

108

Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).

109

Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).

110

Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4).

111

Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1).

112

Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31).

113

Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57).

114

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).

115

Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

30 settembre 2019 (4)

116

Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

30 settembre 2019 (4)

117

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

1o settembre 2017 (1)

 

modificato da:

118

Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).

 

integrato da:

 

119

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60).

1o settembre 2017 (2)

120

Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3).

1o settembre 2017 (2)

121

Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

1o settembre 2017 (2)

 

modificato da:

 

122

1)

Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 1)

1o settembre 2017 (3)

123

2)

Regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 1)

1o settembre 2017 (3)

124

3)

Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015 , che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1).

1o settembre 2017 (3)

125

Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1).

1o settembre 2017 (2)

126

Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4).

1o settembre 2017 (2)

127

Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine «mercato» (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15).

1o settembre 2017 (2)

128

Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17).

1o settembre 2017 (2)

129

Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29).

1o settembre 2017 (2)

130

Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36).

1o settembre 2017 (2)

 

modificato da:

 

131

Regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione, del 4 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 1).

30 settembre 2017 (4)

132

Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16).

1o settembre 2017 (2)

133

Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

1o settembre 2017 (2)

134

Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22).

1o settembre 2017 (2)

135

Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3).

1o settembre 2017 (3)

136

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14).

1o settembre 2017 (3)

137

Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1).

1o settembre 2017 (3)

138

Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

1o settembre 2017 (3)

139

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 14 del 21.1.2015, pag. 1).

1o settembre 2017 (3)

140

Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine (GU L 98 del 15.4.2015, pag. 1).

1o settembre 2017 (3)

141

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1).

1o settembre 2017 (3)

142

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11).

1o settembre 2017 (3)

143

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).

1o ottobre 2017 (3)

144

Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 1).

30 settembre 2017 (4)

145

Regolamento delegato (UE) n. 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9).

30 settembre 2017 (4)

146

Regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 12).

30 settembre 2017 (4)

147

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni (GU L 205 del 31.7.2015, pag. 1).

30 settembre 2017 (4)

148

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45).

30 settembre 2017 (4)

149

Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).

30 settembre 2017 (4)

150

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30).

30 settembre 2017 (4)

151

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 26).

30 settembre 2017 (4)

152

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità (GU L 64 del 10.3.2016, pag. 1).

30 settembre 2017 (4)

153

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5).

30 settembre 2017 (4)

154

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, dal 1o marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 5).

30 settembre 2017 (4)

155

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione, del 23 marzo 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria (GU L 83 del 31.3.2016, pag. 1).

30 settembre 2017 (4)

156

Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 16 dicembre 2015, su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti e alla emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del CERS e che modifica la Decisione CERS/2014/2 (CERS/2015/4) (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 28).

30 settembre 2017 (4)

157

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

1o settembre 2017 (1)

 

modificata da:

 

158

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

1o settembre 2018 (3)

 

integrata da:

 

159

Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).

1o settembre 2017 (2)

160

Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6).

1o settembre 2017 (2)

161

Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21).

1o settembre 2017 (2)

162

Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50).

1o settembre 2017 (2)

163

Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5).

1o settembre 2017 (3)

164

Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 1).

1o settembre 2017 (2)

165

Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1).

1o settembre 2017 (2)

166

Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19).

1o settembre 2017 (2)

167

Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale ( GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).

1o settembre 2017 (3)

168

Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 2).

30 settembre 2017 (4)

169

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21).

30 settembre 2017 (4)

170

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

30 settembre 2018 (4)

 

integrato da:

 

171

Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126).

30 settembre 2018 (4)

172

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 49).

30 settembre 2018 (4)

173

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 1).

30 settembre 2018 (4)

174

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1).

30 settembre 2018 (4)

175

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 19).

30 settembre 2018 (4)

176

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

1o settembre 2016 (2)

177

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

30 settembre 2018 (4)

178

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

1o settembre 2018 (2)

 

integrata da:

 

179

Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44).

1o settembre 2018 (3)

180

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

31 dicembre 2020 (3)

 

modificata da:

 

181

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

31 dicembre 2020 (4)

182

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

31 dicembre 2020 (3)

183

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

31 dicembre 2020 (4)

184

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

30 settembre 2019 (4)

185

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

30 settembre 2018 (4)

 

Legislazione sulla raccolta dei dati statistici

186

Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

1o settembre 2016 (2)

 

modificato da:

 

187

Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).

31 marzo 2017 (4)

188

Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

1o settembre 2016 (2)

 

modificato da:

189

Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77).

190

Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

1o settembre 2016 (2)

 

modificato da:

191

Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).

192

Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

1o settembre 2016 (2)

 

modificato da:

193

Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82).

194

Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell'1.4.2016, pag. 42).

31 marzo 2017 (4)


(1)  Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(2)  Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(3)  Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(4)  Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.»


25.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/93


DECISIONE (UE) 2017/126 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2017

che modifica la decisione 2013/448/UE per quanto riguarda l'istituzione di un fattore di correzione transettoriale uniforme a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 5,

Vista la decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE stabilisce un quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote a titolo gratuito da assegnare gli impianti che non sono contemplati dall'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Questo quantitativo è la somma di due elementi, rispettivamente descritti alle lettere a) e b) dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

(2)

Al fine di garantire che questo quantitativo massimo annuo di quote non sia superato, viene applicato se necessario un fattore di correzione transettoriale per ridurre in modo uniforme le assegnazioni per tutti gli impianti ammissibili a ricevere quote a titolo gratuito.

(3)

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE, la Commissione determina il fattore di correzione transettoriale confrontando il limite stabilito dall'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE con la somma dei quantitativi annui totali preliminari delle assegnazioni a titolo gratuito per tutti gli impianti contemplati dalla direttiva 2003/87/CE nel territorio degli Stati membri.

(4)

La Commissione ha stabilito nella decisione 2013/448/UE (3) un fattore di correzione transettoriale uniforme cui l'articolo 4 e l'allegato II della decisione in questione fanno riferimento.

(5)

La Corte di giustizia, nella sua sentenza del 28 aprile 2016, in relazione alle cause riunite C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14 ha ritenuto che la Commissione, nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2003/87/CE non avrebbe dovuto prendere in considerazione le emissioni risultanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 2013, nella misura in cui tali emissioni erano state generate da impianti contemplati dal sistema di scambio di quote di emissioni prima di tale data. Di conseguenza, la Corte ha concluso che la Commissione non ha determinato il quantitativo massimo annuo di quote conformemente alle prescrizioni dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2003/87/CE e che il fattore di correzione incrociata uniforme di cui all'articolo 4 e all'allegato II della decisione 2013/448/UE era anch'esso contrario a tale disposizione. L'articolo 4 e l'allegato II della decisione 2013/448/UE sono stati quindi invalidati dalla Corte.

(6)

Ai fini dell'attuazione della presente sentenza, la Commissione è tenuta a ricalcolare il quantitativo massimo annuo di quote per gli impianti ammissibili a ricevere assegnazioni a titolo gratuito in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2003/87/CE e il fattore di correzione transettoriale uniforme deve essere modificato di conseguenza.

(7)

Il ricalcolo del quantitativo di quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2003/87/CE è stato effettuata secondo la stessa metodologia, utilizzando gli stessi dati utilizzati per il calcolo iniziale del 2013. In linea con la sentenza della Corte, mentre la Commissione aveva inizialmente considerato le emissioni generate dagli impianti contemplati dal sistema ETS dell'UE prima del 1o gennaio 2013 risultanti dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE solo a partire dal 2013, queste hanno dovuto essere eliminate dal calcolo del quantitativo massimo annuo di quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

(8)

La Commissione ha utilizzato come punto di partenza le prime comunicazioni ufficiali degli Stati membri. La Commissione ha poi consultato gli Stati membri in merito ai dati relativi alle emissioni e ogniqualvolta necessario ha chiesto ulteriori chiarimenti. A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, si è tenuto conto solo degli impianti per i quali gli Stati membri hanno comunicato emissioni verificate.

(9)

La Commissione ha poi eliminato dal calcolo gli impianti che hanno svolto le attività contemplate dalla direttiva 2003/87/CE soltanto a partire dal 2013, ma che partecipavano al sistema di scambio di quote di emissioni prima del 2013. Le emissioni provenienti da impianti che erano stati inclusi dagli Stati membri a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE prima del 2013 sono state anch'esse eliminate dal calcolo.

(10)

Gli impianti interessati, tra la data della rilevazione iniziale dei dati e il 2013, da cambiamenti strutturali quali fusioni, scissioni o chiusura o modifiche tecniche in modo tale che non risultano più soddisfatte le pertinenti soglie di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE sono stati comunque presi in considerazione nell'esercizio di ricalcolo in quanto queste modifiche non potevano essere previste al momento della rilevazione dei dati. Gli impianti esclusi dal sistema ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE sono stati presi in considerazione ai fini del ricalcolo per lo stesso motivo.

(11)

Le modifiche per correggere gli errori nelle misure di attuazione nazionali degli Stati membri per il periodo 2013-2020 e apportate entro la fine del 2016 sono state prese in considerazione nel ricalcolo, in quanto i valori corretti avrebbe dovuto essere considerati già al momento del calcolo iniziale del fattore di correzione transettoriale.

(12)

Nella sentenza del 28 aprile 2016 la Corte ha esplicitamente limitato gli effetti nel tempo della dichiarazione di invalidità di cui all'articolo 4 e all'allegato II della decisione 2013/448/UE, in modo tale che, in primo luogo, la sentenza non produce effetti per un periodo di 10 mesi a decorrere dalla data di pronuncia. Il fattore di correzione transettoriale di cui alla decisione 2013/448/UE non è quindi più valido a partire dal 1o marzo 2017. In secondo luogo, le misure adottate sino a tale data sulla base delle disposizioni invalidate non possono essere messe in discussione.

(13)

Conformemente alla sentenza della Corte che sottolinea le esigenze imperative della certezza del diritto, le misure adottate dagli Stati membri in materia di assegnazione delle quote per il periodo 2013-2020 e le eventuali successive modifiche e integrazioni apportate fino all'entrata in vigore della presente decisione restano valide. Il fattore di correzione transettoriale definito dalla presente decisione deve essere applicato nelle decisioni adottate a partire dal 1o marzo 2017 che stabiliscono o modificano diritti in materia di assegnazioni e che comportano, ai fini della loro determinazione, l'applicazione del fattore di correzione transettoriale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/448/UE è così modificata:

1.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Il fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, stabilito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE, è riportato nell'allegato II della presente decisione.»

2.

L'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2017.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)   GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1.

(3)  Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27).


ALLEGATO

L'allegato II della decisione 2013/448/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

I valori del fattore di correzione transettoriale che si applicano alle quote a titolo gratuito assegnate agli impianti che non sono contemplati dall'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2013-2020 sono i seguenti:

Anno

Fattore di correzione transettoriale

2013

89,207101 %

2014

87,657727 %

2015

86,090119 %

2016

84,506152 %

2017

82,905108 %

2018

81,288476 %

2019

79,651677 %

2020

78,009186 %»


Rettifiche

25.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/96


Rettifica della decisione (PESC) 2016/2314 del Consiglio del 19 dicembre 2016 che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 345 del 20 dicembre 2016 )

Pagina 62, considerando 3:

anziché:

«(3)

… nonché con gli Stati membri, la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).»

leggasi:

«(3)

… nonché con le pertinenti autorità degli Stati membri, i competenti organismi dell'Unione, in particolare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL)».

Pagina 62, considerando 6:

anziché:

«(6)

… a scambiare informazioni con Stati terzi e organizzazioni internazionali pertinenti, nella misura necessaria per soddisfare le esigenze operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA.»

leggasi:

«(6)

… a scambiare informazioni con gli Stati terzi designati e la Corte penale internazionale, qualora ciò sia considerato necessario per soddisfare le esigenze operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA.»

Pagina 63, articolo 1, punto 2 (relativo all'articolo 2 bis, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2015/778), prima frase:

anziché:

«5.   … EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere, conservare e scambiare con gli Stati membri, i competenti organismi dell'Unione, l'UNSMIL, Europol, INTERPOL, Frontex, la Corte penale internazionale e gli Stati Uniti d'America …»

leggasi:

«5.   … EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere, conservare e scambiare con le pertinenti autorità degli Stati membri, i competenti organismi dell'Unione, l'UNSMIL, INTERPOL, la Corte penale internazionale e gli Stati Uniti d'America …»

Pagina 63, articolo 1, punto 3 (relativo all'articolo 2 ter, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/778), prima frase:

anziché:

«1.   Nell'ambito del suo compito di sostegno di contribuire all'attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA raccoglie e scambia informazioni …»

leggasi:

«1.   Nella misura necessaria per il suo compito di sostegno all'attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA raccoglie e scambia informazioni …»

Pagina 63, articolo 1, punto 5 (relativo all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 della decisione (PESC) 2015/778):

anziché:

«1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alle organizzazioni e agenzie internazionali designate, secondo necessità e in funzione delle esigenze di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (*). Il CPS designa caso per caso gli Stati terzi, le organizzazioni e le agenzie internazionali in questione.

2.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alle organizzazioni e agenzie internazionali designate, secondo necessità e in funzione delle esigenze di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, ….

Il CPS designa caso per caso gli Stati terzi, le organizzazioni e agenzie internazionali in questione.»

leggasi:

«1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alla Corte penale internazionale, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA e nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione, tutti i documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale …. Il CPS, purché queste condizioni siano soddisfatte, designa caso per caso gli Stati terzi, le organizzazioni e le agenzie internazionali interessati.

2.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alla Corte penale internazionale, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, ….

Il CPS, purché queste condizioni siano soddisfatte, designa caso per caso gli Stati terzi interessati.».


25.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/97


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 17 del 21 gennaio 2017 )

Pagina 17, il titolo:

anziché:

« Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni »

leggasi:

« Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ».

Pagina 23, luogo e data della firma:

anziché::

«Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016 »

leggasi:

«Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2016 ».