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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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20.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/93 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2017
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miel Villuercas-Ibores (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Miel Villuercas-Ibores» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Miel Villuercas-Ibores» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Miel Villuercas-Ibores» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 331 del 9.9.2016, pag. 7.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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20.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2017
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
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(1) |
In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918160010) («gluconato di sodio») originario della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»). |
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(2) |
Le misure iniziali hanno assunto la forma di un dazio ad valorem, istituito con un'aliquota del 53,2 %, a eccezione di Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd (5,6 %) e Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd (27,1 %). |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
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(3) |
Il 1o luglio 2015, successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (4). |
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(4) |
La domanda è stata presentata dai due produttori dell'Unione, Jungbunzlauer SA e Roquette Italia SpA («i richiedenti»). |
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(5) |
La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure comporterebbe probabilmente il persistere del dumping e il persistere o la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione. |
1.3. Apertura
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(6) |
Il 27 ottobre 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di gluconato di sodio originario della RPC ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5) («l'avviso di apertura»). |
1.4. Paese di riferimento
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(7) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti d'America («gli USA») come paese terzo a economia di mercato («il mercato di riferimento»), come nell'inchiesta iniziale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base. La Commissione ha invitato le parti a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta. Nessuna delle parti ha presentato osservazioni. |
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(8) |
La Commissione ha cercato di raccogliere informazioni riguardo ai produttori di gluconato di sodio in altri potenziali paesi di riferimento e ha preso contatto con Canada, Corea del Sud, Giappone, India, Pakistan, Serbia, Sudafrica, Svizzera e USA invitando tutti i produttori noti di gluconato di sodio in tali paesi a fornire le informazioni necessarie. Una società canadese ha risposto affermando di non essere un produttore ma un operatore commerciale di gluconato di sodio. Un solo produttore americano ha risposto al questionario e ha accettato una visita di verifica. |
1.5. Parti interessate
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(9) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti, invitandoli a partecipare. |
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(10) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
a) Campionamento
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(11) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. |
Campionamento dei produttori esportatori della RPC
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(12) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la Missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a indicare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori interessati a partecipare all'inchiesta. |
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(13) |
Solo un produttore esportatore del paese interessato ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento. |
Campionamento degli importatori
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(14) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a quattro importatori indipendenti noti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. |
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(15) |
Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Visto il numero esiguo di importatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. |
b) Risposte al questionario
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(16) |
La Commissione ha inviato questionari a due produttori dell'Unione, due importatori indipendenti, otto utilizzatori noti, dieci grossisti, al produttore esportatore cinese manifestatosi durante il campionamento e a un produttore negli USA, considerato come mercato di riferimento. |
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(17) |
Sono pervenute risposte al questionario dai due produttori dell'Unione, dai due importatori indipendenti, da un utilizzatore, cinque grossisti, dal produttore esportatore cinese e dal produttore del mercato di riferimento. |
c) Visite di verifica
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(18) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società sottoindicate.
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1.6. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
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(19) |
L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»). |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
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(20) |
Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da gluconato di sodio secco, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, originario della RPC («il prodotto oggetto del riesame» o «il gluconato di sodio»), attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918160010). |
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(21) |
Il gluconato di sodio secco è utilizzato prevalentemente dall'industria edile come ritardante di presa e agente plastificante per calcestruzzo e da altre industrie per il trattamento di superficie dei metalli (eliminazione di ruggine, ossidi e grassi) e per la pulizia di bottiglie e macchinari industriali. Il prodotto può essere impiegato anche nell'industria alimentare e in quella farmaceutica. |
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(22) |
Vi sono diversi tipi del prodotto in esame, definiti nel questionario come numeri di controllo del prodotto («NCP»). Ciascun NCP tiene conto di purezza, dimensioni delle particelle e imballaggio, come stabilito nell'inchiesta iniziale. |
2.2. Prodotto simile
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(23) |
L'inchiesta ha dimostrato che il gluconato di sodio secco prodotto e venduto dall'industria dell'Unione nell'UE, quello prodotto e venduto sul mercato interno degli USA, paese scelto come paese di riferimento come illustrato ai considerando da 60 a 62, quello prodotto e venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto in Cina e venduto nell'Unione presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi. |
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(24) |
La Commissione ha pertanto concluso che si tratta di prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING
3.1. Osservazioni preliminari
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(25) |
A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base si è valutato se la scadenza delle misure in vigore implichi il rischio del persistere o della reiterazione del dumping. |
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(26) |
Come indicato in precedenza al considerando 13, solo un produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta attuale. Tale società rappresentava la totalità delle esportazioni di gluconato di sodio dalla RPC nell'Unione durante il PIR. Pertanto, la Commissione ha ritenuto di disporre di elementi sufficienti per la valutazione del prezzo all'esportazione e del margine di dumping durante il PIR (sezione 3.2). |
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(27) |
Tuttavia, questo produttore esportatore rappresentava solo una quota compresa tra il 2 % e il 7 % della capacità produttiva totale e solo una quota compresa tra il 5 % e il 10 % della produzione totale di gluconato di sodio nella RPC. Inoltre, le sue esportazioni verso paesi terzi costituivano una quota compresa solo tra il 23 % e il 28 % del totale delle esportazioni dalla RPC verso i paesi terzi durante il PIR (il valore esatto dell'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato rispetto alla capacità produttiva cinese totale, alla produzione totale e alle esportazioni totali non può essere rivelato per ragioni di riservatezza). Per tale motivo, e considerando che nessuno degli altri produttori cinesi di gluconato di sodio della RPC ha collaborato, la Commissione ha ritenuto di non disporre di informazioni sufficienti per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e ha dovuto ricorrere ai dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base al fine di valutare l'andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure (sezione 3.3). |
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(28) |
Le autorità cinesi sono state debitamente informate che, a causa della scarsa collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la Commissione potrebbe applicare l'articolo 18 del regolamento di base. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo. |
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(29) |
Le conclusioni di cui alla sezione 3.3. sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili. A tal fine sono stati usati le informazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato, la domanda di riesame in previsione della scadenza, le informazioni presentate dai richiedenti, le statistiche di Eurostat, i dati raccolti dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6») e le informazioni pubblicamente disponibili su Internet (6). Per quanto riguarda la banca dati cinese delle statistiche sulle importazioni, la struttura di codifica del gluconato di sodio contempla altri prodotti non oggetto della presente inchiesta e quindi non è stato possibile identificare il volume del solo gluconato di sodio nella banca dati. Questa fonte di informazioni non ha quindi potuto essere utilizzata. |
3.2. Dumping nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame
3.2.1. Valore normale
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(30) |
Nell'inchiesta iniziale è stato concesso il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») all'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato all'inchiesta attuale (Shandong Kaison Biochemicals o «SKB»). Pertanto, la determinazione del valore normale per questo produttore esportatore si è basata sui suoi dati relativi alla produzione e alle vendite. |
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(31) |
La Commissione ha in primo luogo verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno del produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno del produttore esportatore rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il PIR. Il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno del produttore esportatore che ha collaborato è risultato quindi rappresentativo. |
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(32) |
La Commissione ha poi individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione. |
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(33) |
La Commissione ha successivamente verificato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore che ha collaborato per ogni tipo di prodotto di cui al considerando 22, identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione, fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno, durante il PIR, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione. La Commissione ha stabilito che per un tipo di prodotto non vi sono state vendite sul mercato interno a causa della differenza negli imballaggi, mentre per gli altri tipi di prodotto le vendite sul mercato interno sono state rappresentative. |
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(34) |
La Commissione ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il PIR, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(35) |
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
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(36) |
In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il PIR. |
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(37) |
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per un tipo di prodotto, unicamente per le vendite remunerative del tipo di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PIR, se:
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(38) |
Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che una quota compresa fra il 18 % e il 23 % di tali vendite era remunerativa e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è quindi stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative. |
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(39) |
Per il tipo di prodotto senza vendite sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
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(40) |
Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il PIR i seguenti elementi:
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3.2.2. Prezzo all'esportazione
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(41) |
L'unico produttore esportatore che ha collaborato ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Il prezzo all'esportazione è quindi il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3.2.3. Confronto
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(42) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. |
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(43) |
Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di movimentazione, i costi di carico e i costi accessori nel paese interessato, per i costi di trasporto (nazionali e noli marittimi), i costi di assicurazione, i costi di imballaggio, i costi di credito e l'IVA non rimborsabile. |
3.2.4. Margine di dumping
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(44) |
La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente di prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
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(45) |
Su tale base, la media ponderata del margine di dumping stabilito, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stata del 2,6 % durante il PIR. Il livello di tale margine di dumping dovrebbe essere messo in correlazione con il fatto che, durante il PIR, le esportazioni dalla RPC verso il mercato dell'Unione sono state effettuate soltanto dall'unico produttore esportatore cinese che ha ottenuto il TEM nell'inchiesta iniziale, come spiegato ai considerando 26 e 30. |
3.3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure
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(46) |
Oltre a riscontrare l'esistenza del dumping durante il PIR, la Commissione ha esaminato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: la capacità produttiva e la capacità produttiva inutilizzata nella RPC, l'andamento della domanda nella RPC, le esportazioni dalla RPC verso altri paesi terzi, il margine di dumping delle esportazioni cinesi in altri paesi terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione. |
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(47) |
Come illustrato ai considerando da 27 a 29, solo un produttore esportatore della RPC ha collaborato. Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, i risultati delle sezioni seguenti si sono basate sui dati disponibili. A tal fine la Commissione ha usato le informazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato, la domanda di riesame in previsione della scadenza, il fascicolo presentato dai richiedenti, le statistiche di Eurostat, i dati raccolti dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6») e le informazioni pubblicamente disponibili su Internet, come illustrato al considerando 29. |
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(48) |
Si ricorda che durante il periodo in esame dell'inchiesta iniziale, i volumi delle importazioni sono aumentati del 77 %, che in termini assoluti ha corrisposto a un aumento di 1 774 tonnellate (da 2 291 tonnellate nel 2005 a 4 095 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta iniziale). La quota di mercato cinese corrispondente è aumentata dal 12,8 % al 24,9 % al termine del periodo dell'inchiesta iniziale prima dell'istituzione delle misure. |
3.3.1. Capacità produttiva, capacità produttiva inutilizzata e andamento della domanda nella RPC
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(49) |
La capacità produttiva dell'unico esportatore cinese che ha collaborato è stata tre volte superiore al consumo dell'Unione durante il PIR. Il tasso di utilizzo degli impianti è risultato compreso tra il 75 % e l'80 %. Ne consegue che la capacità produttiva inutilizzata di tale società da sola rappresenta oltre la metà del consumo dell'Unione. |
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(50) |
Inoltre, in base alle informazioni presentate nella domanda e sottoposte a un controllo incrociato con i dati pubblicamente disponibili di cui al considerando 29, il gluconato di sodio risulta fabbricato da 40 produttori della RPC con una capacità produttiva totale compresa tra 1 000 000 e 1 200 000 tonnellate nel 2014, con un aumento di circa il 50 % rispetto al 2010. Nel 2014 i produttori cinesi hanno utilizzato solo la metà circa della loro capacità, avendo prodotto solamente 550 000 tonnellate circa. |
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(51) |
Secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, la domanda cinese sul mercato interno è stata stimata tra 400 000 e 500 000 tonnellate nel 2014, il che lascerebbe disponibile per le esportazioni una capacità di circa 600 000-700 000 tonnellate. Durante il PIR il consumo dell'Unione è stato compreso tra 16 000 e 22 000 tonnellate, il che significa che la capacità produttiva inutilizzata nella RPC è pari a circa 30 volte il consumo di gluconato di sodio nell'Unione. |
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(52) |
La domanda di gluconato di sodio nella RPC è in gran parte determinata dall'industria edile, che lo utilizza come additivo per il calcestruzzo. Non è escluso che il consumo di gluconato di sodio sul mercato interno cinese possa aumentare in vista della crescita dell'industria edile nella RPC. Tuttavia, la capacità produttiva inutilizzata nella RPC è nettamente superiore al consumo dell'Unione e quindi, anche nell'ottica di una crescita del consumo interno nella RPC, tale capacità rimarrà probabilmente considerevole, con grandi potenzialità di esportazione verso il mercato dell'Unione. |
3.3.2. Volumi e prezzi delle esportazioni in altri paesi terzi
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(53) |
Per i motivi esposti al considerando 29, non è stato possibile utilizzare la banca dati cinese per analizzare le esportazioni cinesi di gluconato di sodio in altri paesi terzi. |
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(54) |
In base alle informazioni presentate nella domanda, se del caso adeguate, e sottoposte a un controllo incrociato con i dati pubblicamente disponibili di cui al considerando 29, è stato accertato che il volume delle esportazioni cinesi in altri paesi terzi è nel complesso aumentato di circa il 45 % tra il 2012 e il 2014, raggiungendo circa 116 000 tonnellate nel 2014. |
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(55) |
Non erano pubblicamente disponibili informazioni sui prezzi medi delle esportazioni cinesi verso i mercati dei paesi terzi. I prezzi all'esportazione in altri paesi terzi dell'unico produttore cinese che ha collaborato all'inchiesta hanno mostrato una tendenza al ribasso tra il 2012 e il 2014, dai 600-660 EUR/t del 2012 ai 500-550 EUR/t del 2014. Durante il PIR, i prezzi all'esportazione dell'unico produttore cinese che ha collaborato sono aumentati rispetto al 2014, raggiungendo un valore lievemente superiore ai 600 EUR/t. Tali prezzi sono risultati in linea con i prezzi delle esportazioni cinesi in altri paesi terzi presentati dai richiedenti, con l'eccezione del PIR per il quale i richiedenti hanno indicato che i prezzi cinesi verso altri paesi terzi hanno continuato a scendere fino a raggiungere un livello compreso tra i 539 e i 583 EUR/t. |
3.3.3. Importazioni in dumping in altri paesi terzi
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(56) |
Per le ragioni esposte al considerando 27, i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base sono stati usati per analizzare il rischio del persistere del dumping in caso di scadenza delle misure. |
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(57) |
Benché non fossero disponibili informazioni pubbliche sui prezzi delle esportazioni cinesi verso i mercati di altri paesi terzi, i richiedenti hanno fornito informazioni che dimostravano che i prezzi medi di tutti gli altri produttori esportatori cinesi in altri paesi terzi erano in linea con il prezzo medio all'esportazione dell'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato in altri paesi terzi, come indicato al considerando 55. |
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(58) |
Al fine di valutare le pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi in altri paesi terzi la Commissione ha effettuato due calcoli del margine di dumping, uno usando il prezzo medio all'esportazione dei produttori esportatori cinesi in altri paesi terzi presentato dai richiedenti e un altro usando le operazioni di esportazione particolareggiate presentate dalla SKB (l'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato) nella risposta al questionario antidumping relativamente ai suoi cinque principali mercati di esportazione come parametro di riferimento per le esportazioni degli altri produttori esportatori cinesi. |
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(59) |
A tale proposito si ricorda che durante l'inchiesta iniziale la società del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta è stata l'unica ad aver ottenuto il TEM. Ne consegue che per gli altri produttori esportatori cinesi il valore normale dovrebbe essere calcolato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, cioè in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»). A tal fine è stato necessario selezionare un paese di riferimento A tal fine è stato necessario selezionare un paese di riferimento. |
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(60) |
Come menzionato al considerando 8, solo il produttore statunitense ha collaborato all'inchiesta compilando integralmente il questionario e accettando la visita di verifica. |
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(61) |
La Commissione ha constatato che gli USA rispondevano ai criteri previsti per essere considerati un paese di riferimento appropriato grazie ai quantitativi sufficientemente importanti venduti su quel mercato e alla concorrenza significativa, su quello stesso mercato, fra la produzione nazionale e le importazioni da altri paesi, segnatamente RPC, Italia e Francia. Inoltre gli USA non applicavano alcun dazio antidumping sul prodotto in esame. |
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(62) |
In considerazione di quanto precede si è concluso che gli USA costituiscono un paese di riferimento appropriato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, e le informazioni ricevute dall'unico produttore che ha collaborato nel paese di riferimento sono state usate come base per determinare il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM nell'inchiesta iniziale. |
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(63) |
Per quanto riguarda il primo calcolo del dumping di cui al considerando 58, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale per l'unico produttore che ha collaborato nel paese di riferimento e il prezzo medio all'esportazione dei produttori esportatori cinesi presentato dai richiedenti, a livello franco fabbrica, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto, i costi di movimentazione e i costi accessori, per i costi di imballaggio e per l'IVA non rimborsabile, stimati in base alle risposte al questionario fornite dal produttore esportatore della RPC che ha collaborato. |
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(64) |
Su queste basi le esportazioni cinesi in altri paesi terzi sono risultate oggetto di dumping a un livello superiore al 70 %. |
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(65) |
Per quanto riguarda l'altro calcolo del dumping di cui al considerando 58, che per le ragioni esposte al considerando 57 utilizza le operazioni di esportazione presentate dalla SKB nella sua risposta al questionario antidumping relativamente ai suoi cinque principali mercati di esportazione come parametro di riferimento per le esportazioni degli altri produttori esportatori cinesi, il valore normale è stato calcolato come indicato ai considerando da 59 a 63. |
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(66) |
Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nei cinque principali paesi terzi, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
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(67) |
La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione nei cinque maggiori altri paesi terzi del tipo corrispondente di prodotto in esame, a livello franco fabbrica, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
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(68) |
Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di movimentazione, i costi di carico e i costi accessori nel paese interessato, per i costi di trasporto (nazionali e noli marittimi), i costi di assicurazione, i costi di imballaggio, i costi di credito e l'IVA non rimborsabile. |
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(69) |
Su queste basi le esportazioni cinesi in altri paesi terzi sono risultate oggetto di dumping a un livello di circa il 50 %. |
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(70) |
Inoltre, a fini di completezza e di confronto, è stato calcolato un margine di dumping anche per le esportazioni della SKB verso i mercati di altri paesi terzi utilizzando i dati della società stessa. In tal modo è stato stabilito un margine di dumping pari a circa l'8,3 %. |
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(71) |
La differenza tra i margini di dumping dei considerando 64 e 69 e quelli dei considerando 45 e 70 si spiega con il fatto che i primi si basano sui dati relativi al valore normale del paese di riferimento come spiegato al considerando 59, mentre i secondi, stabiliti per l'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato, sono stati determinati sulla base del valore normale calcolato sui dati di tale esportatore relativi alla produzione e alle vendite, poiché nell'inchiesta iniziale gli è stato concesso il TEM come spiegato ai considerando da 30 a 40. Inoltre, il margine di dumping calcolato per l'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato durante il PIR di cui al considerando 45 si riferisce alle esportazioni verso il mercato dell'Unione, sul quale prevalevano i prezzi più elevati, mentre tutti gli altri margini di dumping calcolati riguardano le esportazioni verso i mercati di altri paesi terzi. |
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(72) |
Le pratiche di dumping cinesi stabilite in altri paesi terzi rappresentano un forte indizio della politica dei prezzi che i produttori esportatori cinesi nell'Unione probabilmente praticheranno in caso di scadenza delle misure. |
3.3.4. Attrattiva del mercato dell'Unione
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(73) |
Per valutare l'attrattiva del mercato dell'Unione e la probabilità che in caso di scadenza delle misure le esportazioni dalla RPC si orientino verso tale mercato, sono stati esaminati sia le esportazioni cinesi verso i mercati di altri paesi terzi in termini di volumi e di prezzi sia i prezzi sul mercato interno cinese rispetto ai prezzi medi sul mercato dell'Unione. |
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(74) |
Il volume delle esportazioni cinesi in altri paesi terzi è complessivamente aumentato di circa il 45 % tra il 2012 e il 2014, raggiungendo circa 116 000 tonnellate nel 2014. |
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(75) |
Per quanto riguarda i prezzi sul mercato interno, come spiegato ai considerando da 27 a 29, in mancanza di altre informazioni sono stati usati come parametro di riferimento i prezzi sul mercato interno dell'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato. Dal confronto emerge che i prezzi medi sul mercato dell'Unione sono stati del 43-55 % superiori alla media dei prezzi praticati sul mercato interno della RPC nel 2014 e del 27-35 % superiori alla media dei prezzi applicati sul mercato interno della RPC durante il PIR. |
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(76) |
Per quanto riguarda i prezzi delle esportazioni cinesi in altri paesi terzi, sulla base dei dati presentati dai richiedenti sono risultati in linea con i prezzi all'esportazione in altri paesi terzi dell'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato, come spiegato al considerando 55. I prezzi medi sul mercato dell'Unione sono risultati in media del 25-45 % più elevati dei prezzi delle esportazioni cinesi verso i mercati di altri paesi terzi nel 2014 e del 20-40 % più elevati dei prezzi delle esportazioni cinesi verso i mercati di altri paesi terzi durante il PIR. Per quanto riguarda i livelli dei prezzi in altri paesi terzi dell'unico esportatore cinese che ha collaborato, durante il PIR erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del 20-30 %. |
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(77) |
Tali livelli significativamente più elevati dei prezzi rendono il mercato dell'Unione interessante per gli esportatori cinesi in caso di abrogazione delle misure antidumping. |
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(78) |
L'interesse dei produttori esportatori cinesi a esportare nel mercato dell'Unione è confermato anche dalla presenza costante della SKB in tale mercato. Nonostante le misure in vigore, questa società ha quasi raddoppiato i volumi delle esportazioni nell'Unione e aumentato la propria quota di mercato di circa il 50 % tra il periodo dell'inchiesta iniziale e il PIR attuale. |
3.3.5. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping
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(79) |
Alla luce delle stime sulla notevole capacità produttiva inutilizzata della RPC, che potrebbe essere usata per esportare nell'Unione a prezzi di dumping, tenendo conto dell'attrattiva del mercato dell'Unione e della politica dei prezzi praticata dagli esportatori cinesi su altri mercati di paesi terzi, la Commissione ha concluso che vi è un forte rischio che l'abrogazione delle misure antidumping comporti un aumento significativo dei volumi delle importazioni oggetto di dumping di gluconato di sodio dalla RPC nell'Unione. |
4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
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(80) |
I produttori dell'Unione che hanno collaborato, Jungbunzlauer SA e Roquette Italia SpA, rappresentano il 100 % della produzione dell'Unione. |
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(81) |
Si è pertanto considerato che essi costituiscano l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(82) |
Dal momento che l'industria dell'Unione comprende due soli produttori, tutti i dati relativi a informazioni sensibili sulle società hanno dovuto essere presentati sotto forma di indici o espressi come intervalli di valori per motivi di riservatezza. |
4.2. Consumo dell'Unione
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(83) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, ottenuto dopo la verifica delle risposte al questionario dei due produttori dell'Unione, in base al volume totale delle importazioni fornito da Eurostat e ai dati verificati del produttore esportatore cinese che ha collaborato. |
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(84) |
Il consumo dell'Unione ha avuto il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell'Unione
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(85) |
Nel periodo in esame, il consumo dell'Unione è aumentato continuativamente e complessivamente del 22 %. |
4.3. Importazioni dal paese interessato
4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
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(86) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati Eurostat e alle risposte al questionario verificate del produttore esportatore cinese che ha collaborato, che rappresentava il 100 % del totale delle importazioni cinesi durante il PIR. |
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(87) |
Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno avuto il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni e quota di mercato
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(88) |
Nel periodo in esame, il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato complessivamente del 9 %, crescendo inizialmente del 22 % tra il 2012 e il 2014 e diminuendo poi del 13 % durante il PIR. Tuttavia, poiché le importazioni cinesi hanno seguito solo in parte l'aumento del consumo nell'Unione, l'andamento della quota di mercato cinese ha seguito una tendenza diversa. È quindi rimasta stabile tra il 2012 e il 2013, è aumentata leggermente nel 2014 (del 3 %) ed è diminuita del 14 % tra il 2014 e il PIR. Nel corso del periodo in esame la quota di mercato della Cina è complessivamente diminuita dell'11 %. Tuttavia, come indicato al considerando 78, l'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato è riuscito a raddoppiare il volume delle proprie esportazioni nell'Unione e ad aumentare la propria quota di mercato del 50 % rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, a prezzi di dumping. |
4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)
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(89) |
La Commissione ha determinato la tendenza dei prezzi delle importazioni cinesi in base ai dati Eurostat. |
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(90) |
Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi delle importazioni (EUR/t)
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(91) |
Nel complesso i prezzi medi all'importazione sono diminuiti del 2 % durante il periodo in esame. I prezzi all'importazione sono diminuiti dell'11 % tra il 2012 e il 2013, sono rimasti allo stesso livello nel 2014 e sono aumentati del 9 % durante il PIR. |
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(92) |
La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi del produttore esportatore che ha collaborato durante il PIR confrontando:
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(93) |
Il confronto dei prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver detratto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale della media ponderata dei prezzi dell'industria dell'Unione durante il PIR. Ne è emerso che per il produttore esportatore che ha collaborato non c'è stata sottoquotazione dei prezzi durante il PIR, anche se non si tiene conto dei dazi antidumping. Il produttore esportatore che ha collaborato, tuttavia, pur rappresentando il 100 % delle importazioni cinesi durante il PIR, rappresentava solo tra il 2 % e il 7 % della capacità produttiva cinese totale. |
4.4. Importazioni da altri paesi terzi
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(94) |
Le importazioni nell'Unione dai paesi terzi diversi dal paese interessato hanno avuto il seguente andamento: Tabella 4 Quota di mercato di altri paesi terzi
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(95) |
La quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi ha costituito al massimo il 2 % durante il periodo in esame e meno dell'1 % durante il PIR. |
4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.5.1. Osservazioni generali
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(96) |
In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici che hanno influito sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. La Commissione ha valutato tali indicatori sulla base delle risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione. |
4.5.2. Indicatori di pregiudizio
4.5.2.1.
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(97) |
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(98) |
Tra il 2012 e il 2013 il volume della produzione è diminuito del 10 % per poi aumentare leggermente tra il 2014 e il PIR. Nel complesso il volume della produzione è diminuito del 6 % durante il periodo in esame. Questo calo della produzione si spiega con una diminuzione compresa tra il 30 % e il 40 % dei volumi delle esportazioni nel periodo in esame, compensata solo in parte dall'aumento delle vendite sul mercato interno illustrate nella tabella 6. |
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(99) |
La capacità produttiva è rimasta immutata durante tutto il periodo in esame. |
4.5.2.2.
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(100) |
Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
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(101) |
L'industria dell'Unione è riuscita a seguire l'aumento del consumo dell'Unione aumentando il volume delle vendite in modo costante, complessivamente del 23 % durante il periodo in esame. |
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(102) |
Poiché il volume delle vendite ha seguito da vicino la tendenza già osservata nel consumo dell'Unione, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta invariata dal 2012 al 2014 ed è lievemente aumentata, dell'1 %, durante il PIR. |
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(103) |
L'uso vincolato, rimasto praticamente costante nel corso dell'intero periodo in esame come indicato nella tabella seguente, non ha influito sulla tendenza osservata per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo degli impianti. Tabella 7 Uso vincolato
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4.5.2.3.
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(104) |
Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha seguito da vicino l'andamento del consumo interno ed è aumentato del 23 % durante il periodo in esame. Di conseguenza, l'industria dell'Unione ha mantenuto un livello stabile di quota di mercato durante tutto il periodo in esame. |
4.5.2.4.
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(105) |
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno avuto il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività
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(106) |
Il numero di dipendenti nell'industria dell'Unione è rimasto pressoché invariato durante tutto il periodo in esame. In conseguenza del calo della produzione e della stabilità dell'occupazione, durante tale periodo la produttività è diminuita. |
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(107) |
Dall'inchiesta è emerso che dato l'alto grado di automazione non sarebbe possibile per l'industria dell'Unione ridurre il numero dei dipendenti proporzionalmente al calo della produzione. |
4.5.2.5.
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(108) |
L'inchiesta ha stabilito al considerando 45 che le importazioni di gluconato di sodio dalla RPC hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping. |
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(109) |
L'industria dell'Unione ha potuto trarre vantaggio dalle misure antidumping in vigore e ha iniziato a riprendersi dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping, aumentando il volume delle vendite del 23 % e la quota di mercato dell'1 % nel corso del periodo in esame. Tuttavia, la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping non può considerarsi consolidata in particolare in considerazione dell'andamento della redditività di cui al considerando 123, che è rimasta negativa nel 2012 e nel 2013 ed è ritornata positiva solo durante il PIR. |
4.5.2.6.
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(110) |
Nel periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi ponderati praticati dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno avuto il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita nell'Unione e costo unitario di produzione
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(111) |
I prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione sono calati del 5 % nel corso del periodo in esame. I prezzi sono diminuiti costantemente tra il 2012 e il 2014 e sono solo leggermente aumentati durante il PIR. |
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(112) |
Nel periodo in esame il costo di produzione dell'industria dell'Unione ha avuto il seguente andamento: Tabella 10 Costo unitario di produzione
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(113) |
Durante il periodo in esame il costo unitario di produzione è diminuito del 20 %. In parte questo è stato dovuto al calo dei prezzi delle materie prime, descritto in dettaglio al considerando 114, e in parte ai risparmi sui costi, che hanno comportato una diminuzione di varie componenti del costo totale di produzione; in particolare, le spese di manutenzione sono state drasticamente ridotte nel corso del periodo in esame. |
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(114) |
A seconda del grado di integrazione del loro processo di fabbricazione, i produttori dell'Unione hanno utilizzato mais o sciroppo di glucosio di mais come principali materie prime. Poiché tali materie prime rappresentano una componente importante del costo di produzione, la diminuzione del loro prezzo ha rappresentato tra il 25 % e il 35 % della diminuzione del costo di produzione durante il periodo in esame. Dal momento che la situazione dell'industria dell'Unione è migliorata grazie alla diminuzione del prezzo di queste materie prime, un loro aumento potrebbe quindi capovolgere istantaneamente la situazione. |
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(115) |
Il calo dei prezzi di vendita unitari medi nel corso del periodo in esame dovuto al calo del costo di produzione è stato però solo del 5 %, in quanto l'industria dell'Unione era ancora in fase di ripresa dopo le perdite subite nei periodi precedenti a seguito di precedenti pratiche di dumping. |
4.5.2.7.
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(116) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha avuto il seguente andamento: Tabella 11 Costo medio del lavoro per dipendente
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(117) |
Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato del 7 %. In ogni caso, dal momento che il lavoro non rappresenta che una piccola percentuale del costo di produzione, non dovrebbe essere considerato come un indicatore significativo per l'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
4.5.2.8.
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(118) |
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione hanno avuto il seguente andamento: Tabella 12 Scorte
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(119) |
Complessivamente il livello delle scorte è diminuito del 54 % durante il periodo in esame. |
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(120) |
Il livello delle scorte durante il PIR è risultato normale. |
4.5.2.9.
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(121) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento: Tabella 13 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(122) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. |
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(123) |
L'industria dell'Unione ha registrato perdite durante i primi due anni del periodo in esame ed è andata appena vicina al pareggio nel 2014. È solo durante il PIR che la redditività ha infine raggiunto un livello vicino al profitto di riferimento utilizzato nell'inchiesta iniziale (ma ancora al di sotto di esso). Va sottolineato che la causa di questo ritardo è stata una riduzione dei costi di produzione, in larga parte dovuta all'andamento favorevole dei prezzi del mais e dello sciroppo di glucosio di mais, come spiegato al considerando 114. Un aumento dei prezzi di queste materie prime, soggette a variazioni di prezzo in funzione del clima e dei raccolti, potrebbe quindi annullare istantaneamente la redditività appena conseguita. |
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(124) |
Il flusso di cassa, cioè la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, è rimasto negativo durante i primi due anni del periodo in esame ed è ritornato positivo solo nella seconda metà di tale periodo. |
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(125) |
Il miglioramento del flusso di cassa, tuttavia, è in parte avvenuto a scapito degli investimenti, che nel periodo in esame sono diminuiti del 65 % e sono stati pressoché trascurabili rispetto al valore lordo delle immobilizzazioni utilizzate per fabbricare il prodotto in esame. Il miglioramento del flusso di cassa è anche il risultato del miglioramento della redditività, che, come spiegato al considerando 123, è stato in gran parte dovuto all'andamento favorevole dei prezzi del mais e dello sciroppo di glucosio di mais. Un aumento dei prezzi di queste materie prime, soggette a variazioni di prezzo in funzione del clima e dei raccolti, potrebbe quindi annullare istantaneamente il miglioramento della situazione del flusso di cassa. |
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(126) |
Va anche osservato che il basso livello degli investimenti e delle spese di manutenzione (si veda il considerando 113), benché migliori temporaneamente il flusso di cassa e la redditività, non è sostenibile a lungo termine poiché finirà per determinare un degrado degli impianti di produzione. Questo potrebbe alla fine ripercuotersi sui costi di produzione e sull'efficienza del processo di produzione. Ad ogni modo gli investimenti e le spese di manutenzione necessari possono solo essere rinviati a un periodo successivo, con effetti negativi ritardati sul flusso di cassa e sulla redditività. |
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(127) |
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Esso è stato negativo durante i primi due anni del periodo in esame ed è ritornato positivo solo durante il PIR. Dal momento che l'utile sul capitale investito e la redditività sono indicatori di pregiudizio fortemente correlati, il miglioramento dell'utile sul capitale investito è stato una conseguenza diretta del miglioramento della redditività. Tale miglioramento è stato quindi in gran parte dovuto anche all'andamento favorevole dei prezzi del mais e dello sciroppo di glucosio di mais di cui al considerando 123. Un aumento dei prezzi di queste materie prime, soggette a variazioni di prezzo in funzione del clima e dei raccolti, potrebbe quindi annullare istantaneamente il recente miglioramento della redditività degli investimenti. |
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(128) |
L'industria dell'Unione ha mantenuto al minimo indispensabile il suo apporto di nuovo capitale per le attività relative al gluconato di sodio riducendo il livello di investimento a importi quasi trascurabili, come spiegato ai considerando 125 e 126. Non è stato quindi possibile analizzare la capacità di reperire capitali. |
4.5.3. Conclusioni relative al pregiudizio
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(129) |
Durante il periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato hanno registrato un andamento positivo in quanto l'industria dell'Unione è riuscita a seguire l'espansione del consumo. Questo non ha tuttavia bloccato la riduzione della produzione e del tasso di utilizzo degli impianti durante il periodo in esame. |
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(130) |
Gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione (redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito) sono stati negativi o tutt'al più prossimi allo zero durante i primi tre anni del periodo in esame e sono risultati positivi solo durante il PIR, a eccezione del flusso di cassa che è diventato positivo già nel 2014. |
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(131) |
L'andamento positivo della redditività, del flusso di cassa e dell'utile sul capitale investito non può tuttavia essere considerato stabile, poiché si è concretizzato solo verso la fine del periodo in esame (flusso di cassa) e durante il PIR (redditività e utile sul capitale investito). Inoltre, il livello positivo di tutti e tre gli indicatori durante il PIR è stato in larga misura dovuto alla diminuzione del costo delle principali materie prime (mais e sciroppo di glucosio di mais) che è soggetto a oscillazioni, come spiegato ai considerando 123, 125 e 127, e ai risparmi sugli investimenti in capitale e sulle spese di manutenzione che non sono sostenibili a lungo termine (si veda il considerando 126). Inoltre, il livello di redditività raggiunto durante il PIR è rimasto inferiore al profitto di riferimento indicato nell'inchiesta iniziale. |
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(132) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha iniziato a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping durante il PIR e che non ha subito un pregiudizio notevole durante il PIR ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Dall'inchiesta è tuttavia emerso anche che i risultati finanziari dell'industria dell'Unione non erano sufficienti a garantire la redditività a lungo termine. |
4.6. Rischio di reiterazione del pregiudizio
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(133) |
Al fine di valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati presi in considerazione numerosi fattori, tra cui la capacità produttiva e la capacità produttiva inutilizzata della RPC, il volume delle esportazioni dei produttori esportatori cinesi verso i mercati di altri paesi terzi, i prezzi delle esportazioni cinesi verso i mercati di altri paesi terzi e i prezzi sul mercato interno cinese, l'attrattiva del mercato dell'Unione e le conclusioni dell'inchiesta iniziale. |
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(134) |
Durante il PIR la capacità inutilizzata cinese è stata compresa tra le 600 000 e le 700 000 tonnellate, come stabilito al considerando 51, pari a circa 30 volte il consumo nell'Unione, compreso tra le 16 000 e le 22 000 tonnellate. Come indicato al considerando 52, anche se una parte di tale capacità inutilizzata fosse stata impiegata per un potenziale aumento della domanda nella RPC o in altri paesi terzi, sarebbe rimasta comunque disponibile una notevolissima capacità produttiva per le esportazioni nell'Unione. |
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(135) |
Come descritto al considerando 54, le esportazioni di notevole entità dalla Cina verso altri paesi terzi sono aumentate. Le esportazioni verso altri paesi terzi sono aumentate del 45 % tra il 2012 e il 2014, arrivando a circa 116 000 tonnellate nel 2014. Questo valore, da solo, è pari a oltre sei volte il consumo dell'Unione nello stesso periodo. |
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(136) |
Durante il PIR il prezzo medio delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi è risultato inferiore del 20-40 % rispetto al prezzo medio dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando 76. A seconda del metodo utilizzato, come stabilito ai considerando 64 e 69, i margini di dumping verso altri paesi terzi dei produttori esportatori cinesi sono risultati superiori del 70 %, o come minimo del 50 % circa. Nell'esame dei dati dell'unico produttore esportatore che ha collaborato il margine di dumping, come spiegato nel considerando 70, è stato dell'8,3 %. |
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(137) |
Come stabilito ai considerando 75 e 76, il prezzo medio sul mercato dell'Unione è risultato del 27-35 % superiore al prezzo medio sul mercato interno nella RPC e del 20-40 % superiore al prezzo medio all'esportazione dalla RPC verso i mercati di altri paesi terzi durante il PIR. Per quanto riguarda i livelli dei prezzi in altri paesi terzi dell'unico esportatore cinese che ha collaborato, durante il PIR erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del 20-30 %. |
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(138) |
In base a quanto precede, si può concludere che il mercato dell'Unione è molto interessante in termini di prezzi sia rispetto al mercato interno cinese sia rispetto ai mercati dei paesi terzi. L'attrattiva del mercato dell'Unione è confermata dalla crescente presenza della SKB, che ha raddoppiato il volume delle proprie esportazioni e aumentato la propria quota di mercato del 50 % come indicato al considerando 78. |
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(139) |
In caso di abrogazione delle misure è pertanto probabile che i produttori esportatori cinesi riprendano o comincino a esportare verso l'Unione in quantità significative, a prezzi di dumping che potrebbero essere notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione (del 20-40 % sulla base dell'andamento dei prezzi rilevato per i produttori esportatori che non hanno collaborato in altri paesi terzi). È infatti probabile che l'andamento dei prezzi sarebbe uguale o simile a quello osservato in altri paesi terzi, in quanto ciò consentirebbe ai produttori esportatori cinesi di (ri)conquistare quote di mercato sul mercato dell'Unione. In particolare, il gluconato di sodio è un prodotto di base per il quale il prezzo è di gran lunga il fattore più importante e decisivo. |
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(140) |
Per valutare il probabile effetto sulla situazione dell'industria dell'Unione di un aumento dei volumi di importazioni a basso prezzo dalla Cina sul mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure, ne è stato analizzato anche l'andamento durante il periodo in esame dell'inchiesta iniziale. È stato osservato che durante tale periodo le importazioni cinesi sono risultate inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione di una percentuale compresa tra il 13 % e il 29 %. Durante il periodo in esame dell'inchiesta iniziale, i volumi delle importazioni sono aumentati del 77 %, che in termini assoluti corrisponde a un aumento di 1 774 tonnellate (dalle 2 291 tonnellate del 2005 alle 4 095 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta iniziale). Tale aumento è stato considerato sostanziale e si è tradotto in particolare in una riduzione dell'80 % della redditività dell'industria dell'Unione e in una riduzione del 20 % del volume delle sue vendite. Su tale base, l'inchiesta iniziale ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. |
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(141) |
Nella plausibile ipotesi che, in caso di abrogazione delle misure, nel mercato dell'Unione entrino consistenti volumi di importazioni cinesi a prezzi in dumping, è probabile che l'Unione reagirà in modo simile a quello riscontrato nell'inchiesta iniziale e che pertanto l'aumento dei volumi delle importazioni cinesi a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione avrà un effetto analogo a quello riscontrato nell'inchiesta iniziale. In particolare, viste la sensibilità al prezzo del mercato di questo prodotto e la considerevole diminuzione dei livelli dei prezzi in altri mercati di paesi terzi, è probabile che l'Unione sarà costretta a diminuire i volumi delle vendite e della produzione e a ridurre i prezzi, con ripercussioni negative sulla redditività. La sensibilità al prezzo di questo prodotto aggraverebbe infatti le conseguenze di eventuali pressioni sui prezzi esercitate sul mercato dell'Unione. Di conseguenza il miglioramento dell'industria dell'Unione, verificatosi solo durante il PIR, sarebbe azzerato e la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione potrebbe gravemente deteriorarsi. |
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(142) |
Un'altra indicazione delle possibili ripercussioni di un aumento delle importazioni cinesi a basso prezzo sull'industria dell'Unione in caso di abrogazione delle misure emerge dalla situazione in cui essa si trova in relazione alle sue esportazioni in altri paesi terzi. In questi paesi, dove non sono in vigore misure antidumping e dove le importazioni cinesi sono risultate oggetto di dumping, il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione è diminuito di una percentuale compresa tra il 30 % e il 40 %. |
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(143) |
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che in caso di abrogazione delle misure il rischio di reiterazione del pregiudizio è elevato. |
5. INTERESSE DELL'UNIONE
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(144) |
A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di gluconato di sodio originario della RPC in seguito ai risultati del presente riesame in previsione della scadenza sia contraria all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti gli interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli utilizzatori e dei grossisti. A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. |
5.1. Interesse dell'industria dell'Unione
|
(145) |
La situazione economica dell'industria dell'Unione è migliorata in seguito all'istituzione delle misure antidumping nel 2010. |
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(146) |
Dall'inchiesta è però emerso che l'industria dell'Unione è ancora vulnerabile, come spiegato ai considerando 131 e 132. |
|
(147) |
Di conseguenza, in caso di abrogazione delle misure esiste il rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, poiché questa perderà clienti e subirà una pressione al ribasso dei prezzi a vantaggio dei produttori esportatori cinesi, per i quali si prevede un aumento del volume delle importazioni a prezzi di dumping molto bassi. Una situazione simile è stata osservata in altri paesi terzi, come indicato al considerando 142. |
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(148) |
Il mantenimento delle misure consentirà tuttavia all'industria dell'Unione di continuare la sua ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e di risanare la sua situazione. |
5.2. Interesse degli importatori indipendenti
|
(149) |
All'atto dell'apertura dell'inchiesta sono stati contattati quattro importatori indipendenti noti. Due hanno risposto al questionario. Essi rappresentavano tra il 30 % e il 50 % delle importazioni cinesi durante il PIR e non sono a favore delle misure. |
|
(150) |
Si è riscontrato che la quota di gluconato di sodio sul loro fatturato era inferiore al 5 %. Inoltre, entrambe queste società sono risultate redditizie sia in termini complessivi sia nella loro attività riguardo al gluconato di sodio. |
|
(151) |
Su tale base, la Commissione ha ritenuto che l'eventuale incidenza del mantenimento delle misure su tali importatori sarà limitata. |
5.3. Interesse degli utilizzatori
|
(152) |
Sono stati inviati questionari a otto utilizzatori noti. Ha risposto un solo utilizzatore, che non è a favore delle misure. |
|
(153) |
Durante il PIR l'utilizzatore che ha collaborato non ha importato gluconato di sodio dalla RPC ma lo ha acquisito esclusivamente da uno dei produttori dell'Unione. Per questo utilizzatore il gluconato di sodio rappresenta meno del 5 % del costo di fabbricazione dei prodotti finiti contenenti gluconato di sodio. Inoltre, durante il PIR le sue attività riguardanti il gluconato di sodio hanno rappresentato meno del 20 % del fatturato totale. La società di questo utilizzatore è inoltre risultata complessivamente redditizia. Considerata l'incidenza limitata delle eventuali fluttuazioni dei prezzi del gluconato di sodio sui costi di produzione di questo prodotto, si prevede che l'effetto del mantenimento delle misure su tale utilizzatore sarà nullo o limitato. |
|
(154) |
In considerazione della conclusione per quanto riguarda l'utilizzatore che ha collaborato e del basso livello di collaborazione da parte degli utilizzatori, la Commissione ha concluso che l'eventuale effetto del mantenimento delle misure sugli utilizzatori sarà limitato. |
5.4. Interesse dei grossisti
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(155) |
Cinque grossisti si sono manifestati fornendo risposte al questionario. Tre erano favorevoli alle misure, mentre gli altri due non hanno espresso alcuna posizione. Tutti e cinque i grossisti hanno acquistato gluconato di sodio da un produttore dell'Unione e non hanno importato il prodotto in esame dalla Cina. Durante il periodo in esame le attività riguardanti il gluconato di sodio hanno rappresentato una parte trascurabile del volume d'affari complessivo di tutte queste società. |
|
(156) |
Su tale base, la Commissione ha concluso che l'eventuale incidenza del mantenimento delle misure per i grossisti in questione sarà probabilmente trascurabile. |
5.5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
|
(157) |
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di gluconato di sodio originario della RPC. |
6. MISURE ANTIDUMPING
6.1. Misure
|
(158) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei dati di fatto fondamentali e delle considerazioni in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. Dopo tale comunicazione è stato inoltre concesso loro un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. Nessuna delle parti ha inviato osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni. |
|
(159) |
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della RPC, istituite con il regolamento (UE) n. 377/2010 della Commissione (7), dovrebbero essere mantenute. |
6.2. Monitoraggio speciale
|
(160) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, si ritiene che in questo caso sia necessario adottare misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. |
|
(161) |
Le società cui si applicano dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida. Tale fattura deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». |
|
(162) |
Qualora dopo l'istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali più basse, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modifica della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e in presenza delle necessarie condizioni può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito di tale inchiesta si potrà tra l'altro esaminare la necessità di eliminare le aliquote individuali del dazio e di imporre di conseguenza un dazio a livello nazionale. |
|
(163) |
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918160010), originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso sono le seguenti:
|
Società |
Dazio antidumping definitivo (%) |
Codice addizionale TARIC |
|
Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd |
5,6 |
A972 |
|
Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd |
27,1 |
A973 |
|
Tutte le altre società |
53,2 |
A999 |
3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di gluconato di sodio venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora tale fattura non sia presentata, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 282 del 28.10.2010, pag. 24).
(3) GU C 47 del 10.2.2015, pag. 3.
(4) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.
(5) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU C 355 del 27.10.2015, pag. 18).
(6) https://www.prlog.org/12459353-sodium-gluconate-producers-in-china-see-sharp-increase-in-exports-in-2014.html
(7) Regolamento (UE) n. 377/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 111 del 4.5.2010, pag. 5).
|
20.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/95 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2017
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 gennaio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. |
|
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 gennaio 2017 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
|
(3) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 gennaio 2017 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006. |
|
(4) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.
2. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
PARTE A
|
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 (%) |
|
1 |
09.4211 |
0,273598 |
|
2 |
09.4212 |
39,659846 |
|
4A |
09.4214 |
29,761716 |
|
09.4251 |
0,475143 |
|
|
09.4252 |
— |
|
|
6A |
09.4216 |
0,281611 |
|
09.4260 |
0,313976 |
|
|
7 |
09.4217 |
— |
|
8 |
09.4218 |
— |
PARTE B
|
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 (%) |
|
5A |
09.4215 |
0,506436 |
|
09.4254 |
0,571640 |
|
|
09.4255 |
— |
|
|
09.4256 |
— |
|
20.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/96 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2017
recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la terza gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere. |
|
(2) |
Sulla base delle offerte ricevute per la terza gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
|
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la terza gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 17 gennaio 2017, non è fissato un prezzo minimo di vendita.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).
DECISIONI
|
20.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/28 |
DECISIONE (UE) 2017/97 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2016
sugli aiuti di Stato SA.40168 — 2015/C (ex SA.33584 — 2013/C (ex 2011/NN)] cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore della società calcistica Willem II di Tilburg
[notificata con il numero C(2016) 4061]
(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, ed in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato (1) e tenuto conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
|
(1) |
Nel 2010, la Commissione è stata informata da parte di un cittadino che i Paesi Bassi avevano attuato una misura di aiuti a favore della società calcistica Willem II di Tilburg. Tale denuncia è stata registrata con il numero SA.31122. Nel 2010 e 2011, la Commissione ha ricevuto inoltre denunce riguardanti le misure a favore di altre società calcistiche olandesi, ovvero MVV di Maastricht, FC Den Bosch di 's-Hertogenbosch, PSV di Eindhoven e NEC di Nijmegen. Con una lettera datata 2 settembre 2011 i Paesi Bassi hanno fornito alla Commissione ulteriori informazioni in merito al Willem II. |
|
(2) |
Con una lettera del 6 marzo 2013, la Commissione ha informato i Paesi Bassi sulla decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in riferimento alle misure a favore di Willem II, NEC, MVV, PSV e FC Den Bosch. |
|
(3) |
La decisione della Commissione di avviare la procedura (di seguito: «la decisione di apertura») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). La Commissione ha invitato pertanto gli interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure in questione. |
|
(4) |
I Paesi Bassi hanno presentato le osservazioni nell'ambito del quadro di riferimento della procedura relativa alla misura in favore del Willem II con lettere del 31 maggio 2013 e 12 novembre 2013. I Paesi Bassi hanno risposto inoltre a una richiesta di integrare le informazioni attraverso una lettera datata 11 febbraio 2014. |
|
(5) |
La Commissione ha ricevuto le osservazioni dal Comune di Tilburg (di seguito: «il Comune») in qualità di parte interessata per quanto riguarda la misura relativa al Willem II. La stessa le ha trasmesse ai Paesi Bassi, a cui è stata data l'opportunità di controbattere; le loro osservazioni sono pervenute a mezzo lettera datata 12 novembre 2013 e nel quadro di un incontro svoltosi il 20 marzo 2014. |
|
(6) |
A seguito della decisione di apertura, e in accordo con i Paesi Bassi, le indagini per i diversi club sono state condotte separatamente. L'inchiesta relativa al Willem II è stata registrata con il numero SA.40168. |
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA
2.1. La misura e i suoi beneficiari
|
(7) |
La federazione nazionale di calcio Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (di seguito «KNVB») è l'organizzazione ombrello per il campionato di calcio professionistico e amatoriale. Il calcio professionistico nei Paesi Bassi è organizzato in un sistema a due livelli. Nella stagione 2014/2015 era composto da 38 squadre, di cui 18 giocavano nella massima serie (eredivisie) e 20 nel campionato inferiore (eerste divisie). |
|
(8) |
Il Willem II è stato fondato nel 1898 ed è diventato una squadra di calcio professionistico dopo l'introduzione del calcio professionistico nei Paesi Bassi nel 1954. Il Willem II gioca le sue partite in casa presso il Koning Willem II Stadion (di seguito: «lo stadio») di Tilburg. Nella stagione 2010/2011 il Willem II è retrocesso dalla massima serie alla serie inferiore. La squadra è risalita di nuovo nel 2012 ed è retrocessa nuovamente nel 2013. Nel 2014 è stata promossa di nuovo nella massima serie. L'ultima stagione durante la quale il Willem II ha giocato in un torneo europeo (Coppa UEFA) è stata la stagione 2005/2006. |
|
(9) |
L'attuale forma giuridica del Willem II è Willem II Tilburg B.V. L'entità Willem II Tilburg B.V. (di seguito: «Willem II») è il beneficiario della misura. Essa è di proprietà della fondazione Stichting Beheer Betaald Voetbalorganisatie Willem II Tilburg. Esiste inoltre un'associazione separata (Vereniging) Willem II. Il Willem II è una società di medie dimensioni con 53 dipendenti nel 2012, che ha registrato un fatturato annuo pari a 11,4 milioni di EUR per l'anno contabile 2008/2009 e un fatturato di 9,9 milioni di EUR per l'anno contabile 2009/2010. |
|
(10) |
Nel 2004 il Comune e il Willem II hanno stipulato un contratto in base al quale il Comune è diventato proprietario (3) dello stadio e il Willem II ha affittatolo stadio stesso. Il contratto di locazione prevedeva che il Comune affittasse lo stadio al Willem II, per un canone annuo pari a 1 001 731 EUR, più IVA e costi variabili. L'affitto si basava sul costo di investimento, sul periodo di ammortamento trentennale e sul tasso di interesse del 5,5 % pagato dal Comune al momento della stipula del contratto. Le condizioni del contratto di locazione trentennale sono state studiate per garantire uno sfruttamento dello stadio che avesse un impatto neutrale sul bilancio del Comune. La Commissione ha rilevato, al punto 51 della decisione di apertura, che i parametri concordati in quel momento garantivano che il Willem II pagasse un canone che avrebbe coperto tutti i costi, evitando in tal modo un qualsiasi aiuto al funzionamento della società calcistica. L'affitto rientrava nella forbice degli affitti pagati dalle altre società, sebbene fosse al di sopra della media. Dal 2004 al 2008 il Willem II è stato in grado di corrispondere il canone di locazione. |
|
(11) |
Nella stagione calcistica 2009/2010, il Willem ha dovuto far fronte a delle difficoltà finanziarie e nel maggio 2010 ha annunciato di essere sull'orlo della bancarotta. Il Comune, che in precedenza aveva sospeso il pagamento del canone di locazione per il 2009, il 31 maggio 2010 ha deciso di abbassare quest'ultimo e gli altri costi dovuti, con effetto retroattivo fino al 2004. La decisione ha comportato l'abbassamento di 0,4 milioni di EUR dell'importo annuale dovuto dalla società per un periodo di sei anni e il pagamento — in due rate — di 2,4 milioni di EUR al Willem II, somma dalla quale è stato detratto l'affitto non pagato relativo al 2009. Dunque il 31 ottobre 2011 è stato stipulato un nuovo contratto di locazione, che ha sostituito quello del 2004. |
|
(12) |
La decisione del Comune del 31 maggio 2010 si basava sulla condizione che il Willem II ottemperasse agli obblighi contenuti nel piano di ristrutturazione, avente come scopo il ripristino della redditività a lungo termine della società. Le condizioni del piano prevedevano l'obbligo di rendicontazione finanziaria trimestrale, la realizzazione di un bilancio equilibrato per la successiva stagione calcistica, il risanamento del bilancio, la necessità di rispettare le norme dell'associazione nazionale di calcio relative gli stipendi dei giocatori e l'introduzione di una nuova gestione e di una struttura di supervisione. Le misure adottate dal Willem II a tal fine sono state successivamente considerate soddisfacenti da parte del Comune, il quale, pertanto, ha erogato la seconda rata di 2,4 milioni di EUR. |
|
(13) |
I Paesi Bassi non hanno informato la Commissione in merito al loro programma di concedere 2,4 milioni di EUR al Willem II, diversamente da quanto dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. La Commissione non è stata inoltre informata in merito alla decisione del 2009 di sospendere il pagamento del canone annuale per la stagione 2009/2010. |
2.2. Possibili conseguenze degli aiuti
|
(14) |
I Paesi Bassi hanno messo in dubbio che un eventuale aiuto alle società che non giocano a calcio a livello europeo possa avere un impatto sul mercato interno. Tuttavia, le società calcistiche vanno considerate imprese e in quanto tali soggette al controllo degli aiuti di Stato. Il calcio è un'attività professionale lucrativa e offre servizi remunerati e il livello di professionalità e il suo impatto economico sono elevati (4). |
|
(15) |
Le società di calcio professionistiche esercitano attività economiche in diversi mercati, oltre a partecipare a competizioni di calcio, che hanno una dimensione internazionale, come ad esempio il mercato della cessione di giocatori professionisti, la pubblicità, le sponsorizzazioni, il merchandising o la copertura dei media. Gli aiuti a un club di calcio professionistico rafforzano la sua posizione su ciascuno di tali mercati, molti dei quali coprono più Stati membri. Pertanto, se le risorse statali sono utilizzate per fornire un vantaggio selettivo a un club di calcio professionistico, a prescindere dal campionato in cui gioca, tali aiuti rischiano potenzialmente di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (5). |
2.3. Motivazioni per l'avvio della procedura
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(16) |
Nella decisione di avvio, la Commissione era giunta alla conclusione preliminare che il Comune aveva fornito un vantaggio selettivo al Willem II con l'uso di risorse statali e aveva, quindi, fornito aiuti alla società calcistica. La Commissione ha anche assunto la posizione che le misure di aiuto alle società di calcio professionistico sono suscettibili di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. |
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(17) |
Nella decisione di avvio la Commissione ha osservato che il Willem II si trovava in difficoltà finanziarie al momento della concessione dell'aiuto. Al fine di valutare la compatibilità degli aiuti con gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6) (di seguito: «gli Orientamenti»), la Commissione ha richiesto delucidazioni sulla conformità degli aiuti con tutti i requisiti stabiliti dagli Orientamenti. |
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(18) |
La Commissione in particolare non ha potuto verificare se le condizioni di cui ai punti 34-37 degli Orientamenti riguardanti la natura e la realizzazione di un piano di ristrutturazione fossero state rispettate. La Commissione inoltre non ha potuto verificare se erano state attuate adeguate misure compensative ai sensi dei punti 38-42. Era inoltre necessario che venisse dimostrato che l'aiuto era limitato al minimo necessario, che il beneficiario stesso avesse versato un contributo proprio adeguato alla sua ristrutturazione e che il principio «una tantum» fosse stato rispettato. |
3. COMMENTI DEI PAESI BASSI
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(19) |
I Paesi Bassi hanno contestato il fatto che la misura di ristrutturazione del contratto di locazione dello stadio costituisse un aiuto di Stato. Secondo i Paesi Bassi, il Comune, in qualità di proprietario dello stadio, aveva applicato le condizioni di mercato e aveva agito in conformità al principio dell'investitore e del creditore in un'economia di mercato, sospendendo il canone d'affitto per l'utente principale dello stadio nel 2009 e diminuendo il canone d'affitto e le altre condizioni contrattuali con effetto retroattivo nel 2010. In caso di fallimento, il Willem II avrebbe perso la licenza di gioco a livello professionistico. Il Comune si sarebbe quindi trovato con uno stadio di calcio che avrebbe potuto essere solo utile per altre attività a costo di notevoli investimenti. I Paesi Bassi hanno sostenuto che l'abbassamento del canone di locazione era in linea con gli affitti pagati altrove per altri stadi e che di conseguenza era conforme alle condizioni di mercato. |
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(20) |
I Paesi Bassi hanno inoltre sostenuto che, anche nel caso in cui avesse costituito un aiuto, la misura sarebbe stata compatibile con il mercato interno. Tali argomentazioni si sono in primo luogo basate su una lettera inviata dalla Commissione ai Paesi Bassi in data 11 luglio 2002 relativa alle infrastrutture sportive. Nella lettera la Commissione aveva indicato alcune condizioni osservate le quali il finanziamento di infrastrutture sportive non sarebbe stato considerato un aiuto di Stato. In secondo luogo, le argomentazioni si si sono basate sugli Orientamenti e sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato. |
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(21) |
Per quanto riguarda la ristrutturazione del Willem II, i Paesi Bassi hanno descritto la situazione finanziaria della società. Nell'anno finanziario 2008/2009 (7) il Willem II ha registrato una perdita di 3,9 milioni di EUR su un fatturato di 11,4 milioni di EUR e il suo patrimonio netto [eigen vermogen] è diminuito passando da 4,1 milioni di EUR a 0,2 milioni di EUR. Nel 2009/2010 (8) il Willem II ha registrato una perdita di 4,4 milioni di EUR su un fatturato di 9,9 milioni di EUR. Nonostante la concessione di 2,4 milioni di EUR dal Comune, il suo patrimonio netto è diminuito ulteriormente, passando da 0,2 milioni di EUR a meno 2,1 milioni di EUR. |
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(22) |
Ogni società di calcio professionistico neerlandese deve richiedere la licenza alla KNVB, che ottiene solo se soddisfa i vari requisiti previsti. Uno di questi riguarda la situazione finanziaria della società. Per ogni stagione, la società è tenuta a presentare, entro il 1o novembre, il 1o marzo e il 15 giugno, le relazioni finanziarie in cui descrive inter alia la situazione finanziaria e il bilancio per la stagione successiva. Sulla base di tali relazioni, le società vengono valutate secondo tre categorie (1: insufficiente, 2: sufficiente 3: buono). Le società che rientrano nella categoria 1 possono essere obbligate a presentare un piano di miglioramento per passare ad una categoria successiva. Se la società non rispetta il piano, la KNVB può imporre sanzioni, ad esempio un avvertimento ufficiale, la riduzione del punteggio ottenuto nel campionato e — come sanzione finale — il ritiro della licenza. Nei Paesi Bassi, Una società di calcio professionistico che viene dichiarata fallisce perde la licenza. Se si fonda una società che succeda alla precedente, questa non verrà ammessa direttamente alle leghe di calcio professionistico, ma dovrà iniziare dalla seconda divisione amatoriale. Con le sue difficoltà, il Willem II ha rischiato di perdere la licenza e di non poter più partecipare alle competizioni professionali. Nel 2010 è stata valutata nella categoria 1. |
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(23) |
I Paesi Bassi hanno comunicato che in considerazione di queste difficoltà, la decisione del Comune di assegnare 2,4 milioni di EUR al Willem II è stata subordinata a una serie di condizioni stabilite nel piano di ristrutturazione elaborato dalla società (9). Gli obiettivi del piano erano riportare la società a una posizione finanziaria sana entro 3 anni e soddisfare i requisiti della KNVB per ottenere lo status di categoria 2 (sufficiente) entro la fine dell'esercizio finanziario 2012/2013. Già nel dicembre 2011 la KNVB ha concesso alla società la sufficienza. |
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(24) |
Il piano di ristrutturazione prevedeva una nuova gestione e tagli al personale e al numero di giocatori. Poiché il numero dei giocatori sotto contratto doveva diminuire, diversi giocatori sono stati trasferiti, i contratti in essere sono stati rinnovati con una remunerazione inferiore e i nuovi contratti sarebbero stati stipulati senza spese di trasferimento o prendendo i giocatori in prestito da altre società. Complessivamente, le spese del personale e dei giocatori avrebbero dovuto passare dal 77 % a meno del 55 %. |
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(25) |
Nel 2009, all'epoca delle difficoltà finanziari, nove soggetti privati hanno accettato di fornire al Willem II un prestito complessivo di 2,25 milioni di EUR. Nel 2010, essi hanno accettato di estendere la durata dei prestiti, di non far valere i propri diritti fino a quando il Willem II non avesse ripristinato un'adeguata liquidità del e di accettare interessi più bassi. Sei hanno addirittura rinunciato al 10 % dei loro diritti. Scopo del piano di ristrutturazione era permettere al Willem II di raggiungere entro tre anni un moderato margine operativo. Il piano si è rivelato realistico. Il Willem II ha realizzato un utile di circa 0,3 milioni di EUR nel 2010/2011 e nel 2011/2012 e importi più esigui nel 2012/2013 ed ha migliorato la propria posizione patrimoniale, portandola a meno 1,4 milioni di EUR il 30 giugno 2012, a meno 1,3 milioni di EUR il 30 giugno 2013 e trasformandola in positivo nell'esercizio 2013/2014. |
4. COMMENTI DALLE PARTI INTERESSATE
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(26) |
Nell'ambito della procedura, il Comune ha presentato osservazioni in gran parte identiche alle osservazioni presentate dai Paesi Bassi. Per dimostrare che le misure attuate nel 2009 e nel 2010 erano ragionevoli, esso ha inoltre fornito informazioni specifiche sulla situazione finanziaria del Willem II nel 2009 e inviato uno studio, condotto nel novembre 2013 da Deloitte Financial Advisory Services, relativo al costo delle varie opzioni che si offrivano al Comune nel 2010. |
5. VALUTAZIONE DELLA MISURA
5.1. Sussistenza dell'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato
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(27) |
Secondo l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti di Stato sono gli aiuti concessi da uno Stato membro o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che falsa o minaccia di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni e incidendo in tal modo sugli scambi tra gli Stati membri. Le condizioni, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono cumulative e pertanto per essere considerata un aiuto di Stato una misura deve soddisfare tutte le condizioni. |
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(28) |
Sulla base della decisione di apertura, la Commissione valuta, per quanto riguarda la sussistenza di aiuti di Stato, la decisione del Comune di sospendere nel 2009 il pagamento del canone di locazione per l'utilizzo dello stadio di Willem II e la decisione del Comune, adottata nel maggio 2010, di abbassare, con effetto retroattivo, il canone di affitto e gli altri costi per l'utilizzo dello stadio. La Commissione osserva che entrambe le azioni sono strettamente collegate in riferimento alla loro cronologia, al loro scopo e alla situazione di Willem II al momento e devono dunque essere esaminate insieme. |
5.1.1. Finanziamento mediante risorse statali
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(29) |
Entrambe le misure sono state decise dal Comune ed hanno avuto ripercussioni finanziarie dirette sul suo bilancio, comportando quindi l'uso di risorse statali. Il trasferimento di risorse statali può assumere molte forme, ad esempio, sovvenzioni dirette, prestiti, garanzie, investimenti diretti nel capitale delle imprese e utili in natura. Anche la rinuncia ad entrate che sarebbero state altrimenti pagate allo Stato costituisce un trasferimento di risorse statali. |
5.1.2. Vantaggio economico
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(30) |
Le misure devono fornire al Willem II un vantaggio economico che non avrebbe avuto alle normali condizioni di mercato. I Paesi Bassi e il Comune affermano che il Comune ha agito in conformità al principio dell'economia di mercato e al principio del creditore in economia di mercato e, di conseguenza, esso non ha fornito alcun vantaggio al Willem II. La Commissione non è d'accordo con questa posizione per i seguenti motivi. |
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(31) |
Ogni volta che la situazione finanziaria di un'impresa migliora a seguito di un intervento dello Stato si può presumere che sussista un vantaggio. Per valutare tale sussistenza si dovrebbe confrontare la situazione finanziaria dell'impresa dopo la concessione della misura con la sua situazione finanziaria in assenza della misura. Senza l'intervento, la società sarebbe rimasta in difficoltà finanziarie, con il pericolo di fallire e di essere retrocessa ad una serie inferiore. È incontestabile che la situazione finanziaria del Willem II sia nettamente migliorata grazie alle misure in esame. |
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(32) |
Ciò non costituirebbe un vantaggio indebito se il Comune fosse in grado di dimostrare di aver agito nel rispetto del principio dell'investitore operante in economia di mercato e del principio del creditore in economia di mercato. La Commissione osserva che nel 2004 il Comune ha acquisito la piena proprietà dello stadio. Per tale acquisizione, esso ha pagato l'equivalente del valore economico dello stadio, che è stato stabilito sulla base una perizia esterna. Il contratto di locazione del 2004 con il Willem II è stato stipulato dal Comune nella piena consapevolezza che lo stadio non fosse un centro polifunzionale, ma un semplice stadio di calcio con il Willem II come utilizzatore vincolato e con limitate possibilità di impiego per attività diverse del calcio. Il Comune dunque sapeva che lo sfruttamento dello stadio dipendeva dalla capacità nel tempo del Willem II di pagare l'affitto e le altre spese specificate dal contratto. Un investitore privato non si sarebbe assunto tali rischi, o lo avrebbe fatto solo in cambio di un corrispondente margine di profitto e di un'assicurazione contro la possibilità di insolvenza da parte dell'utilizzatore vincolato. |
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(33) |
Quando nel 2010 il Comune ha informato il consiglio comunale che il Willem II era sull'orlo del fallimento, è emerso che lo sfruttamento dello stadio a partire dal 2004 non aveva inciso sul bilancio. Se tuttavia il contratto di locazione del 2004 non aveva generato un profitto ragionevole, la modifica del 2010 con effetto retroattivo delle condizioni di locazione è stata effettuata nella consapevolezza che essa avrebbe reso lo sfruttamento in perdita a partire dal 2004. Ciò esclude che la decisione del 2010 di ridurre l'affitto soddisfi il principio dell'investitore in economia di mercato. Nessun operatore commerciale accetterebbe una modifica retroattiva di un affitto che non ha alcuna prospettiva di garantire un ritorno sugli investimenti. |
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(34) |
I Paesi Bassi e il Comune, tuttavia, sostengono anche che la decisione del Comune di alleviare il debito della società abbia rispettato il principio del creditore in economia di mercato riferendo che alcuni grandi creditori hanno rinunciato a parte dei loro crediti nei confronti del Willem II e ricordando la parte della decisione di apertura in cui la Commissione aveva concluso che le misure del Comune di Arnhem a favore della società calcistica Vitesse non costituivano un aiuto di Stato. |
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(35) |
A tale proposito, la Commissione fa notare innanzitutto che le decisioni adottate nel 2009, ovvero la sospensione del pagamento del canone di locazione, e nel 2010, la riduzione con effetto retroattivo dell'affitto e degli altri oneri di utilizzo dello stadio, non sono state adottate in contemporanea con le misure degli altri creditori. Inoltre, nel 2010 il Comune ha concesso al Willem II un finanziamento di 2,4 milioni di EUR, corrispondente a più del doppio dell'affitto annuo. Il Comune ha richiesto che il Willem II negoziasse con gli altri creditori per risanare il bilancio, senza però fissare condizioni per tali negoziati che corrispondessero alle condizioni del proprio intervento. Nemmeno l'argomentazione secondo cui una società di calcio professionistico che fallisce perderebbe la licenza e il Comune si sarebbe trovato a gestire uno stadio di calcio che avrebbe potuto essere utilizzato per altre attività solo a fronte di notevoli investimenti risulta convincente. In caso di fallimento, sarebbe infatti stato possibile trovare un club successore che utilizzasse lo stadio. Certo, non sarebbe stato ammesso direttamente alle leghe di calcio professionistico e avrebbe dovuto iniziare nella seconda divisione amatoriale ma avrebbe avuto la prospettiva di utilizzare lo stadio e di tornare in un futuro prossimo al campionato professionistico, generando così entrate. |
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(36) |
I Paesi Bassi hanno fatto riferimento anche alla lettera della Commissione dell'11 luglio 2002, in cui venivano definite le condizioni alle quali il finanziamento di infrastrutture sportive non costituisce aiuto di Stato. Queste condizioni includono il carattere multifunzionale dello stadio, l'accesso non discriminatorio e l'adeguatezza dei canoni di utenza. |
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(37) |
Nel presente caso tali osservazioni non possono però portare alla conclusione che il Willem II non abbia ottenuto un vantaggio indebito. Si potrebbe ad esempio chiedersi se le argomentazioni esposte nella lettera dell'11 luglio 2002 siano ancora rilevanti, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa agli investimenti pubblici in infrastrutture destinate ad un uso pubblico (10). Nel presente caso è comunque decisivo il fatto che nel 2004 il Comune e il Willem II abbiano stipulato un contratto con il quale hanno concordato un canone annuo pari a 1 001 731 di EUR. Se il pagamento di tale canone concordato è stato prima sospeso, in accordo con il Comune, e se poi l'importo del canone è stato abbassato con effetto retroattivo, è chiaro che il Comune ha conferito al Willem II un vantaggio finanziario che non avrebbe ottenuto alle normali condizioni di mercato e che, in ogni caso, un operatore privato non avrebbe di norma concesso. |
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(38) |
Per le suddette ragioni, la Commissione non è convinta che il Comune abbia agito come un operatore in economia di mercato, come investitore, creditore o entrambi, e quindi conclude che il Comune ha, a differenza di quanto avrebbe fatto un operatore di mercato privato, concesso un sostegno finanziario per evitare il fallimento del Willem II e che tale sostegno costituisce pertanto un vantaggio. |
5.1.3. Effetti sugli scambi e sulla concorrenza
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(39) |
I Paesi Bassi hanno messo in dubbio l'impatto di un possibile aiuto sul mercato interno per i club che non giocano a calcio a livello europeo. A tale proposito, come indicato al considerando 14, la Commissione ricorda che i club di calcio professionistico sono considerati imprese e sono soggetti al controllo degli aiuti di Stato. Il calcio è un'attività professionale lucrativa e offre servizi remunerati e il livello di professionalità e il suo impatto economico sono elevati. |
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(40) |
Inoltre, il Willem II è un potenziale partecipante a tornei di calcio europei e ha, in passato, effettivamente partecipato a un torneo europeo. In qualità di società calcistica svolge attività economiche in diversi settori, oltre a partecipare a competizioni calcistiche, che hanno una dimensione internazionale, come ad esempio il mercato delle cessioni dei giocatori professionisti, la pubblicità, le sponsorizzazioni, il merchandising o la copertura mediatica. Gli aiuti a una società calcistica rafforzano la sua posizione in ciascuno dei suddetti mercati, molti dei quali coprono più Stati membri. Pertanto, come indicato al considerando 15, se le risorse statali sono utilizzate per fornire un vantaggio selettivo a una società di calcio professionistico, a prescindere dal campionato in cui gioca, tali aiuti rischiano di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. |
5.2. Valutazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato
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(41) |
La Commissione deve valutare se la misura di aiuto a favore del Willem II può essere considerata compatibile con il mercato interno. Nessuna delle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato si applica alla misura di aiuto in esame. Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, la Commissione osserva che nessuna delle regioni olandesi rientra nella deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. La misura di aiuto in esame non promuove un importante progetto di comune interesse europeo, né serve a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia neerlandese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Non è inoltre possibile affermare che la misura di aiuto sia stata utilizzata per promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato. |
5.2.1. Orientamenti applicabili
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(42) |
Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato relativa agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, tali aiuti potrebbero essere compatibili nel caso in cui non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
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(43) |
Per la valutazione delle misure di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione ha pubblicato una serie di regolamenti, quadri, orientamenti e comunicazioni in materia di aiuti e di finalità orizzontali o settoriali per le quali vengono concessi gli aiuti. Dato che il Willem II stava affrontando delle difficoltà finanziarie nel momento in cui state adottate le misure e che l'aiuto è stato assegnato dal Comune per affrontare queste difficoltà, è opportuno valutare se i criteri stabiliti negli Orientamenti (11) si possano applicare e risultino soddisfatti. |
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(44) |
Nel luglio 2014, la Commissione ha pubblicato gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (12),che non sono però applicabili agli aiuti non notificati in oggetto, che sono stati concessi nel 2009 e nel 2010. Secondo il punto 137 dei nuovi orientamenti, i nuovi orientamenti si applicherebbero soltanto in caso di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione concessi senza previa autorizzazione integralmente o in parte concessi dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Secondo il punto 138 dei nuovi orientamenti, in tutti gli altri casi la Commissione effettuerà l'indagine sulla base degli orientamenti che erano applicabili al momento della concessione degli aiuti, e quindi, nel caso specifico, quelli applicabili prima del 2014. |
5.2.2. Willem II come società in difficoltà
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(45) |
Secondo il punto 10, lettera a) degli orientamenti, una società a responsabilità limitata deve essere considerata in difficoltà qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi. Nell'anno finanziario 2008/2009 (13), il Willem II ha registrato una perdita pari a 3,9 milioni di EUR su un fatturato di 11,4 milioni di EUR e il suo patrimonio netto è diminuito passando da 4,1 milioni di EUR a 0,2 milioni di EUR. Nel 2009/2010 (14) il Willem II ha registrato una perdita di 4,4 milioni di EUR su un fatturato di 9,9 milioni di EUR. Nonostante la concessione di 2,4 milioni di EUR dal Comune, il suo patrimonio netto è diminuito ulteriormente passando da 0,2 milioni di EUR a meno 2,1 milioni di EUR. Il Willem II perciò era una società chiaramente in difficoltà. Questo fatto non è contestato dai Paesi Bassi. Pertanto, la compatibilità degli aiuti di Stato a favore del Willem II sarà valutata in base agli orientamenti. |
5.2.3. Ripristino della redditività a lungo termine
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(46) |
Dalla sezione 3.2 degli orientamenti risulta che la concessione dell'aiuto debba essere subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione (cfr. i punti 34-37 degli orientamenti), che permetta di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un periodo di tempo ragionevole. A tal proposito, la Commissione osserva che la decisione del Comune di assegnare 2,4 milioni di EUR al Willem II è stata subordinata a una serie di condizioni, come indicato al punto 12. Queste condizioni erano il nucleo del piano di ristrutturazione elaborato da Willem II (15). |
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(47) |
Il piano è stato messo a punto per permettere al Willem II di raggiungere una posizione finanziaria solida entro un periodo di 3 anni e per soddisfare le condizioni previste dalla KNVB per mantenere la licenza per le competizioni professionali e ottenere lo status di categoria 2 entro la fine dell'esercizio finanziario 2012/2013. |
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(48) |
Il piano di ristrutturazione prevedeva una nuova gestione e tagli sostanziali al personale e al numero di giocatori. Diversi giocatori sono stati trasferiti, i contratti in essere sono stati rinnovati con una remunerazione inferiore e i nuovi contratti sono stati stipulati senza spese di trasferimento. Ciò ha comportato una riduzione del costo del personale e dei giocatori del 30 % nel corso dei due anni successivi all'adozione del piano. Oltre ai 2,4 milioni di EUR da parte del Comune, il Willem II ha potuto garantirsi il contributo di 2,25 milioni di EUR da parte del settore privato. |
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(49) |
La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione affronti le cause delle difficoltà finanziarie del Willem II, in particolare il costo dei giocatori in termini di salari e trasferimenti. Il Willem II ha previsto di realizzare risparmi sulla sua attività principale. Il piano di ristrutturazione non dipende da obiettivi cui il Willem II tende ma che non può controllare completamente, quali la ricerca di nuovi sponsor e l'aumento del numero di spettatori. Anche se la posizione finanziaria — in particolare il patrimonio netto negativo — rimane un motivo di preoccupazione, si prevede che essa migliori e che la squadra possa continuare a giocare a livello professionistico. La situazione attuale mostra che il piano era in effetti realistico. La KNVB ha concesso lo status di categoria 2 già nel dicembre 2011. Il Willem II è stato in grado di raggiungere un risultato operativo pari a 0,3 milioni di EUR nel 2010/2011 e di nuovo nel 2011/2012, migliorando così la propria posizione patrimoniale, portandola a 1,4 milioni di EUR al 30 giugno 2012. |
5.2.4. Misure compensative
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(50) |
I punti 38-42 degli Orientamenti prevedono che il beneficiario adotti misure compensative volte a minimizzare l'effetto distorsivo dell'aiuto e gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi. In punto 80 della decisione di apertura, la Commissione ha osservato la peculiare natura del calcio professionistico in questo senso e ha suggerito una serie di misure che avrebbero potuto, per il calcio professionistico, essere interpretate come misure compensative ai sensi degli orientamenti, ad esempio la limitazione dei giocatori tesserati entro al numero consentito dall'associazione nazionale, l'accettazione di un blocco dei salari ad un livello inferiore ai normali standard del settore, il divieto di pagare i costi di trasferimento dei nuovi giocatori per un certo periodo oppure un aumento delle attività a beneficio della società. Accettando di applicare un determinato limite al numero dei giocatori o ai loro salari, una società accetta anche la situazione di svantaggio competitivo rispetto alle altre società che non sono soggette a tali limitazioni. Il divieto relativo ai costi del trasferimento limita la scelta di nuovi giocatori competitivi. |
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(51) |
La Commissione rileva che il Willem II ha in effetti ridotto, secondo il piano, il numero dei dipendenti e dei giocatori. Il numero dei dipendenti è sceso dai 79 della stagione 2009/2010 ai 61 del 2010/2011 e ai 53 nel 2011/2012. Il numero di giocatori tesserati è stato ridotto da 31 a 27. Il costo dei salari (16) è stato abbassato fino a raggiungere il livello del 48 % del fatturato, che è decisamente al di sotto dello standard UEFA, che è pari al 70 % per i giocatori soltanto. Durante il periodo di ristrutturazione non sono stati sostenute spese di trasferimento per nuovi calciatori. Tali misure hanno indebolito la squadra ed hanno contribuito alla retrocessione del Willem II al campionato di seconda divisone alla fine della stagione 2010/2011 e nuovamente nel 2012/2013. La Commissione rileva inoltre che la società ha investito maggiormente in settori di pubblica utilità, per esempio per quanto riguarda l'allenamento dei dilettanti. La Commissione ha concluso che le misure compensative previste dagli Orientamenti sono state adottate e che esse hanno avuto come conseguenza l'indebolimento dal punto di vista sportivo della posizione competitiva del Willem II nel calcio professionistico. |
5.2.5. Aiuto limitato al minimo
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(52) |
La Commissione ha rilevato inoltre che il piano di ristrutturazione è stato in larga misura finanziato da soggetti privati esterni, oltre che dai risparmi interni. Nove soggetti privati avevano accettato di prestare complessivamente 2,25 milioni di EUR al Willem II nel 2009, momento in cui si sono manifestate le difficoltà finanziarie. Nel 2010, tali soggetti sono stati convinti a continuare a lasciare questi importi presso la società e ad accettare di non rivendicare i propri diritti fino a quando il Willem II non fosse stato in grado di ripagarli. Essi hanno inoltre accettato un tasso di interesse più basso del 3 %. Sei di loro sono stati convinti a cedere completamente il 10 % dei loro crediti. Ciò soddisfa il requisito di cui al punto 44 degli orientamenti secondo cui, per una impresa di medie dimensioni come il Willem II, almeno il 40 % del costo della ristrutturazione dovrebbe essere soddisfatto con un contributo del beneficiario, che comprende finanziamenti esterni, dimostrando così fiducia nella capacità di tenuta del beneficiario. |
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(53) |
L'importo dell'aiuto era necessario. In base al piano di ristrutturazione, ciò avrebbe dovuto portare a un moderato risultato positivo nelle stagioni 2010/2011 e 2011/2012 e lentamente incidere positivamente sul patrimonio netto. Ciò non avrebbe permesso al Willem II di acquistare nuovi giocatori o attirarli con salari più alti. |
5.2.6. Controllo e relazione annuale
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(54) |
Il punto 49 degli Orientamenti richiede che lo Stato membro comunichi la corretta attuazione del piano di ristrutturazione sulla base di relazioni regolari e dettagliate. Il punto 51 stabilisce condizioni meno rigorose per le piccole e medie imprese, per le quali è considerata normalmente sufficiente la trasmissione annuale dello stato patrimoniale e del conto economico. I Paesi Bassi si sono impegnati a presentare i suddetti rapporti. |
5.2.7. Una tantum
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(55) |
Conformemente ai punti 72-77 degli Orientamenti, i Paesi Bassi hanno precisato che il Willem II non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione nei dieci anni precedenti alla concessione del presente aiuto. Essi si impegnano inoltre a non assegnare alcun nuovo aiuto di salvataggio o aiuto di ristrutturazione al Willem II per un periodo di dieci anni. |
6. CONCLUSIONE
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(56) |
La Commissione ritiene che i Paesi Bassi hanno attuato in modo arbitrario l'aiuto a favore del Willem II in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, l'aiuto di Stato per un importo di 2,4 milioni di EUR che è stato assegnato al Willem II nel 2009 e nel 2010 soddisfa le condizioni per gli aiuti alla ristrutturazione in base agli Orientamenti e può essere considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'aiuto di Stato che i Paesi Bassi hanno erogato a favore della società calcistica Willem II Tilburg, pari a 2,4 milioni di EUR, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento l'Unione europea.
Articolo 2
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2016
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(1) Decisione della Commissione nella Causa SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) — Aiuti dei Paesi Bassi ad alcune società calcistiche olandesi nel 2008-11 — Invito a presentare le osservazioni ai sensi dell'articolo 108(2) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 116 del 23.4.2013, pag. 19).
(2) Cfr. nota 1.
(3) Prima della stipula del contratto, il Comune era il legittimo proprietario dello stadio e del terreno su cui sorge, mentre il Willem II deteneva la proprietà economica dello stadio, nel quale aveva investito utilizzando capitali propri.
(4) Causa C-325/08 Olympique Lyonnais ECLI:EU:C:2010:143, punti 27 e 28; causa C-519/04 P Meca-Medina e Majcen/Commissione ECLI:EU:C:2006:492, punto 22; causa C-415/93 Bosman ECLI:EU:C:1995:463, punto 73.
(5) Decisioni della Commissione concernenti la Germania del 20 marzo 2013 sulla Multifunktionsarena der Stadt Erfurt (caso SA.35135 (2012/N)], punto 12 e sulla Multifunktionsarena der Stadt Jena (caso SA.35440 (2012/N)], GU C 140 del 18.5.2013, pag. 1, e del 2 ottobre 2013 sul Fußballstadion Chemnitz (caso SA.36105 (2013/N)], GU C 50 del 21.2.2014, pag. 1, punti 12-14; decisioni della Commissione per quanto riguarda la Spagna del 18 dicembre 2013 sul possibile aiuto di Stato a quattro società di calcio professionistico spagnole (caso SA.29769 (2013/C)], punto 28, Real Madrid CF (caso SA.33754 (2013/C)], punto 20 e sui presunti aiuti a favore di tre società calcistiche di Valencia (caso SA.36387 (2013/C)], punto 16, pubblicato nella GU C 69 del 7.3.2014, pag. 99.
(6) Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2). L'applicazione di tali orientamenti è stata prorogata con la comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1o ottobre 2004 (GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3).
(7) 30.6/2008 — 1.7.2009.
(8) 30.6.2009 — 1.7.2010.
(9) Plan van aanpak Willem II del 23 luglio 2010.
(10) Per esempio la sentenza del 19 dicembre 2012 nella Causa C-288/11 Mitteldeutsche Flughafen AG e Flughafen Leipzig-Halle GmbH v Commission ECLI:EU:C:2012:821.
(11) Cfr. nota 6.
(12) Comunicazione della Commissione — Orientamenti in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
(13) 30.6.2008 — 1.7.2009.
(14) 30.6.2009 — 1.7.2010.
(15) Cfr. nota 9.
(16) La contabilità del Willem II non distingue tra i salari dei giocatori e degli altri dipendenti.
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20.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/37 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2013/519/UE per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti
[notificata con il numero C(2017) 123]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 92/65/CEE stabilisce che cani, gatti e furetti debbano essere importati nell'Unione solo da territori e paesi terzi autorizzati e che debbano essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello elaborato secondo la procedura di cui alla medesima direttiva. Nella parte 1 dell'allegato della decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione (2) figura il modello di certificato sanitario. |
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(2) |
Nel modello di certificato sanitario si fa riferimento al test obbligatorio della risposta immunitaria alla vaccinazione antirabbica con esito soddisfacente da effettuarsi su campioni di sangue prelevati da cani, gatti e furetti provenienti da o di cui è previsto il transito attraverso un territorio o un paese terzo elencato nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione (3) o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (4). |
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(3) |
Date le numerose falsificazioni dei rapporti di laboratorio per quanto riguarda i risultati del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, è opportuno richiedere ai funzionari responsabili della certificazione nei territori o nei paesi terzi che i risultati soddisfacenti di tale test siano certificati soltanto dopo aver verificato l'autenticità del rapporto di laboratorio. Nel modello di certificato sanitario dovrebbe essere inserita una nota esplicativa specifica a tal fine. |
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(4) |
La voce concernente la data di applicazione o di lettura del trasponditore o del tatuaggio di cani, gatti o furetti nella parte I del modello di certificato sanitario è stata interpretata erroneamente da alcuni funzionari responsabili della certificazione nei paesi terzi e ha pertanto creato problemi durante i controlli veterinari presso i posti d'ispezione frontalieri. Per evitare equivoci, tale voce dovrebbe essere tolta dalla parte I del modello di certificato sanitario, che riguarda la descrizione degli animali, ed essere inserita nella parte II del certificato, che riguarda la certificazione degli animali. Nella parte II dovrebbe essere inserita anche una specifica nota esplicativa concernente la verifica della marcatura. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2013/519/UE. |
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(6) |
Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti, è opportuno autorizzare, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, l'uso di certificati rilasciati conformemente alla normativa dell'Unione applicabile prima della data di applicazione della presente decisione. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2013/519/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Per un periodo transitorio avente termine il 30 giugno 2017, gli Stati membri autorizzano l'importazione nell'Unione di cani, gatti e furetti muniti di un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2017 conformemente al modello figurante nella parte 1 dell'allegato della decisione di esecuzione 2013/519/UE nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o giugno 2017.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) Decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 20).
(3) Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato, la parte 1 è sostituita dalla seguente:
«PARTE 1
Modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti
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20.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/44 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/99 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2017
che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico e negli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative alla Cina e al Messico figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina
[notificata con il numero C(2017) 128]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa dispone che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria. |
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(2) |
La decisione 93/195/CEE (3) della Commissione stabilisce modelli di certificati sanitari per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea per la partecipazione a corse, competizioni e manifestazioni culturali. Il modello di certificato sanitario di cui all'allegato II della medesima decisione stabilisce, tra l'altro, che un cavallo registrato esportato temporaneamente per un periodo non superiore a 30 giorni deve, dal momento della sua uscita dall'Unione, essere stato solamente nel paese che ha emesso il certificato per la reintroduzione nell'Unione o in un paese terzo appartenente allo stesso gruppo sanitario indicato nell'allegato I di tale decisione. |
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(3) |
Le manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour avranno luogo con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale a Miami, Stati Uniti d'America, e nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, dal 30 marzo al 30 aprile 2017. |
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(4) |
Visto che le manifestazioni del LG Global Champions Tour negli Stati Uniti d'America e nell'area metropolitana di Città del Messico saranno soggette a un livello elevato di controllo veterinario ufficiale, è possibile stabilire condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per la reintroduzione nell'Unione dei cavalli che sono stati esportati temporaneamente per un periodo non superiore a 30 giorni ai fini della partecipazione alle suddette manifestazioni equestri. |
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(5) |
Per poter autorizzare la reintroduzione nell'Unione tra il dal 30 marzo e il 30 aprile 2017 di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea finalizzata alla partecipazione al LG Global Champions Tour a Miami e a Città del Messico e per stabilire un modello di certificato sanitario destinato a tali cavalli registrati è necessario modificare la decisione 93/195/CEE. |
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(6) |
La decisione 93/195/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
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(7) |
La decisione 2004/211/CE della Commissione (4) stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE. |
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(8) |
Al fine di ospitare una manifestazione equestre del LG Global Champions Tour per un periodo di 30 giorni nel 2014, 2015, 2016, realizzata con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI), le autorità competenti cinesi hanno chiesto che una parte dell'area metropolitana di Shanghai sia riconosciuta come zona indenne da malattie equine. |
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(9) |
Tenuto conto delle garanzie e delle informazioni fornite dalle autorità cinesi e al fine di disciplinare la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea in una determinata parte del territorio della Cina per un arco di tempo limitato, conformemente alle disposizioni della decisione 93/195/CEE, la Commissione ha adottato le decisioni di esecuzione 2014/127/UE (5), (UE) 2015/557 (6) e (UE) 2016/361 (7), che approvavano in via provvisoria la regione CN-2. |
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(10) |
Le autorità competenti cinesi hanno chiesto che la regione CN-2 sia riconosciuta come zona indenne da malattie equine ai fini del LG Global Champions Tour 2017 che sarà realizzato con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI). Poiché la manifestazione avrà luogo alle stesse condizioni di polizia sanitaria e di quarantena applicabili nel 2014, nel 2015 e nel 2016, è opportuno adeguare la data nella colonna 15 della tabella dell'allegato I della decisione 2004/211/CE per la regione CN-2 al fine di prevedere un'autorizzazione temporanea soltanto per tale zona. |
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(11) |
Poiché l'area metropolitana di Città del Messico è una regione ad altitudine elevata, con un rischio ridotto di trasmissione propagata da vettori di stomatite vescicolosa o taluni sottotipi dei virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e poiché si tratta di una regione in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è segnalata da più di due anni, è opportuno autorizzare la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea per un periodo inferiore a 30 giorni nell'area metropolitana di Città del Messico dal 30 marzo 2017 al 30 aprile 2017. È necessario modificare la voce relativa al Messico nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE. |
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(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE. |
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(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 93/195/CEE è così modificata:
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1) |
all'articolo 1, l'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:
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2) |
l'allegato X è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione. |
Articolo 2
L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(3) Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).
(4) Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione 2014/127/UE della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 28).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2015/557 della Commissione, del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 92 dell'8.4.2015, pag. 107).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2016/361 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 67 del 12.3.2016, pag. 57).
ALLEGATO I
ALLEGATO II
La tabella dell'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificata:
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1) |
nella colonna 15 della riga corrispondente alla regione CN-2 della Cina, i termini «Valido dal 15 aprile al 15 maggio 2016» sono sostituiti dai termini: «Valido dal 20 aprile al 20 maggio 2017»; |
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2) |
nella colonna 15 della riga corrispondente alla regione MX-1 del Messico, i termini «Valido dal 30 marzo al 30 aprile 2016» sono sostituiti dai termini: «Valido dal 30 marzo al 30 aprile 2017». |
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20.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/51 |
DECISIONE (UE) 2017/100 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell'11 gennaio 2017
che modifica la Decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2017/1)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e con l'articolo 18.1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (1) ha istituito un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (di seguito il «PSPP»), che ha ampliato i preesistenti programmi di acquisto di attività dell'Eurosistema per includervi i titoli del settore pubblico. Insieme al terzo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite, al programma di acquisto di titoli garantiti da attività e al programma di acquisto per il settore societario, il PSPP rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA). Il PAA punta a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea (BCE) di mantenere la stabilità dei prezzi. |
|
(2) |
L'acquisto di attività nell'ambito del PAA è una misura proporzionata per mitigare i rischi relativi alle previsioni sull'evoluzione dei prezzi, poiché allenterà ulteriormente le condizioni monetarie e finanziarie, comprese quelle relative alle condizioni di finanziamento delle società non finanziarie e delle famiglie dell'area dell'euro, sostenendo in tal modo i consumi aggregati e la spesa per investimenti nell'area dell'euro e contribuendo in ultima analisi a un ritorno dei tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine. Il PAA rispetta pienamente gli obblighi incombenti sulle banche centrali dell'Eurosistema in base ai trattati, compreso il divieto di finanziamento monetario, e non incide negativamente sul funzionamento dell'Eurosistema in conformità al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. |
|
(3) |
L'8 dicembre 2016 il Consiglio direttivo ha deciso, in linea con il proprio mandato di assicurare la stabilità dei prezzi, che dovrebbero essere apportati aggiustamenti a taluni parametri del PAA al fine di conseguirne gli obiettivi. Gli aggiustamenti sono in linea con il mandato di politica monetaria del Consiglio direttivo, rispettano pienamente gli obblighi incombenti sulle banche centrali dell'Eurosistema in base ai trattati e rispecchiano debitamente considerazioni in materia di gestione dei rischi. |
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(4) |
Più specificamente, l'orizzonte temporale previsto per gli acquisti da effettuarsi nell'ambito del PAA dovrebbe essere prorogato fino alla fine di dicembre 2017 ovvero, se necessario, anche oltre il predetto termine, e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non ravvisi un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione coerente con lo scopo di conseguire tassi di inflazione inferiori, ma prossimi al 2 per cento nel medio termine. |
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(5) |
La liquidità fornita al mercato mediante gli acquisti mensili combinati nell'ambito del PAA dovrebbe continuare ad attestarsi sugli 80 miliardi di euro fino alla fine di marzo 2017. A partire da aprile 2017 gli acquisti mensili combinati nell'ambito dell'APP dovrebbero procedere al ritmo di 60 miliardi di euro fino alla fine di dicembre 2017 o anche oltre, se necessario, e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non ravvisi un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione coerente con l'obiettivo perseguito in materia di inflazione. Ove, nel frattempo, le prospettive divengano meno favorevoli ovvero le condizioni finanziarie divengano incompatibili con l'ulteriore progresso verso un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione, il Consiglio direttivo intende ampliare il programma in termini di dimensioni e/o durata. |
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(6) |
Per assicurare che l'effettuazione degli acquisti nell'ambito del PAA nel previsto orizzonte temporale continui regolarmente, l'intervallo delle scadenze del PSPP dovrebbe essere esteso riducendo da due anni a un anno la scadenza residua minima per i titoli idonei. Inoltre, dovrebbero essere consentiti acquisti di titoli nell'ambito del PAA con rendimento a scadenza inferiore al tasso di interesse sui depositi presso la BCE nella misura in cui essi si rendano necessari. |
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(7) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) è modificata come segue:
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1. |
nell'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Per essere idonei per gli acquisti nell'ambito del PSPP, i titoli di debito, ferme le caratteristiche di cui ai paragrafi 1 e 2, hanno una scadenza residua minima di 1 anno e massima di 30 anni al momento del loro acquisto da parte della pertinente banca centrale dell'Eurosistema. Per agevolare una regolare attuazione, gli strumenti di debito negoziabili con una scadenza residua di 30 anni e 364 giorni sono idonei nell'ambito del PSPP. Le banche centrali nazionali effettuano altresì acquisti sostitutivi di titoli di debito negoziabili emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo, nel caso in cui non si riescano a raggiungere gli importi di acquisti programmati in titoli di debito negoziabili emessi da amministrazioni centrali, regionali o locali e da agenzie riconosciute.»; |
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2. |
ell'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Sono consentiti acquisti di strumenti di debito negoziabili nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia pari o superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale. Sono consentiti acquisti di strumenti di debito negoziabili nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia inferiore al tasso sui depositi presso la banca centrale, nella misura in cui essi si rendano necessari.». |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 13 gennaio 2017.
Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 gennaio 2017
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).
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20.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/53 |
DECISIONE (UE) 2017/101 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell'11 gennaio 2017
che modifica la Decisione BCE/2014/40 sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2017/2)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e con l'articolo 18.1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Decisione BCE/2014/40 (1), ha istitutito un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (di seguito il «CBPP3»). Insieme al programma per l'acquisto di titoli garantiti da attività, al programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari e al programma di acquisto per il settore societario, il CBPP3 rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA). Il PAA punta a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea (BCE) di mantenere la stabilità dei prezzi. |
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(2) |
L'acquisto di attività nell'ambito del PAA è una misura proporzionata per mitigare i rischi relativi alle previsioni sull'evoluzione dei prezzi, poiché allenterà ulteriormente le condizioni monetarie e finanziarie, comprese quelle relative alle condizioni di finanziamento delle società non finanziarie e delle famiglie dell'area dell'euro, sostenendo in tal modo i consumi aggregati e la spesa per investimenti nell'area dell'euro e contribuendo in ultima analisi a un ritorno dei tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine. Il PAA rispetta pienamente gli obblighi incombenti sulle banche centrali dell'Eurosistema in base ai trattati, compreso il divieto di finanziamento monetario, e non incide negativamente sul funzionamento dell'Eurosistema in conformità al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. |
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(3) |
L'8 dicembre 2016 il Consiglio direttivo ha deciso, in linea con il proprio mandato di assicurare la stabilità dei prezzi, che dovrebbero essere apportati aggiustamenti a taluni parametri del PAA al fine di conseguirne gli obiettivi. Gli aggiustamenti sono in linea con il mandato di politica monetaria del Consiglio direttivo, rispettano pienamente gli obblighi incombenti sulla banche centrali dell'Eurosistema in base ai trattati e rispecchiano debitamente considerazioni in materia di gestione dei rischi. |
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(4) |
Più specificamente, l'orizzonte temporale previsto per gli acquisti da effettuarsi nell'ambito del PAA dovrebbe essere prorogato fino alla fine di dicembre 2017 ovvero, se necessario, anche oltre il predetto termine, e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non ravvisi un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione coerente con lo scopo di conseguire tassi di inflazione inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine. |
|
(5) |
La liquidità fornita al mercato mediante gli acquisti mensili combinati nell'ambito del PAA dovrebbe continuare ad attestarsi sugli 80 miliardi di euro fino alla fine di marzo 2017. A partire da aprile 2017 gli acquisti mensili combinati nell'ambito dell'APP dovrebbero procedere al ritmo di 60 miliardi di euro fino alla fine di dicembre 2017 o anche oltre, se necessario, e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non ravvisi un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione coerente con l'obiettivo perseguito in materia di inflazione. Ove, nel frattempo, le prospettive divengano meno favorevoli ovvero le condizioni finanziarie divengano incompatibili con l'ulteriore progresso verso un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione, il Consiglio direttivo intende ampliare il programma in termini di dimensioni e/o durata. |
|
(6) |
Per assicurare che l'effettuazione degli acquisti nell'ambito del PAA nel previsto orizzonte temporale continui regolarmente, dovrebbero essere consentiti acquisti di titoli nell'ambito del PAA con rendimento a scadenza inferiore al tasso di interesse sui depositi presso la BCE nella misura in cui essi si rendano necessari. |
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(7) |
Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2014/40 di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
Nell'articolo 2 dell'Indirizzo BCE/2014/40 è aggiunto il seguente punto 7:
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«7. |
Sono consentiti acquisti di obbligazioni garantite nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia pari o superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale. Sono consentiti acquisti di obbligazioni garantite nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia inferiore al tasso sui depositi presso la banca centrale, nella misura in cui essi si rendano necessari.». |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 13 gennaio 2017.
Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 gennaio 2017
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione BCE/2014/40, del 15 ottobre 2014, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 22).
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20.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/55 |
DECISIONE (UE) 2017/102 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell'11 gennaio 2017
che modifica la Decisione (UE) 2015/5 sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2017/3)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e con l'articolo 18.1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea (BCE/2014/45) (1), ha istituito un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (di seguito l'«ABSPP»). Insieme al terzo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite, al programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari e al programma di acquisto per il settore societario, l'ABSPP rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA). Il PAA punta a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea (BCE) di mantenere la stabilità dei prezzi. |
|
(2) |
L'acquisto di attività nell'ambito del PAA rappresenta una misura proporzionata per mitigare i rischi relativi alle previsioni sull'evoluzione dei prezzi, poiché allenterà ulteriormente le condizioni monetarie e finanziarie, comprese quelle relative alle condizioni di finanziamento delle società non finanziarie e delle famiglie dell'area dell'euro, sostenendo in tal modo i consumi aggregati e la spesa per investimenti nell'area dell'euro e contribuendo in ultima analisi a un ritorno dei tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine. Il PAA rispetta pienamente gli obblighi incombenti sulle banche centrali dell'Eurosistema in base ai trattati, compreso il divieto di finanziamento monetario, e non incide negativamente sul funzionamento dell'Eurosistema in conformità al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. |
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(3) |
L'8 dicembre 2016 il Consiglio direttivo ha deciso, in linea con il proprio mandato di assicurare la stabilità dei prezzi, che dovrebbero essere apportati aggiustamenti a taluni parametri del PAA al fine di conseguirne gli obiettivi. Gli aggiustamenti sono in linea con il mandato di politica monetaria del Consiglio direttivo, rispettano pienamente gli obblighi incombenti sulle banche centrali dell'Eurosistema in base ai trattati e rispecchiano debitamente considerazioni in materia di gestione dei rischi. |
|
(4) |
Più specificamente, l'orizzonte temporale previsto per gli acquisti da effettuarsi nell'ambito del PAA dovrebbe essere prorogato fino alla fine di dicembre 2017 ovvero, se necessario, anche oltre il predetto termine, e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non ravvisi un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione coerente con lo scopo di conseguire tassi di inflazione inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine. |
|
(5) |
La liquidità fornita al mercato mediante gli acquisti mensili combinati nell'ambito del PAA dovrebbe continuare ad attestarsi sugli 80 miliardi di euro fino alla fine di marzo 2017. A partire da aprile 2017, gli acquisti mensili combinati nell'ambito dell'APP dovrebbero procedere al ritmo di 60 miliardi di euro fino alla fine di dicembre 2017 o anche oltre, se necessario, e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non ravvisi un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione coerente con l'obiettivo perseguito in materia di inflazione. Ove, nel frattempo, le prospettive divengano meno favorevoli ovvero le condizioni finanziarie divengano incompatibili con l'ulteriore progresso verso un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione, il Consiglio direttivo intende ampliare il programma in termini di dimensioni e/o durata. |
|
(6) |
Per assicurare che l'effettuazione degli acquisti nell'ambito del PAA nel previsto orizzonte temporale continui regolarmente, dovrebbero essere consentiti acquisti di titoli nell'ambito del PAA con rendimento a scadenza inferiore al tasso di interesse sui depositi presso la BCE nella misura in cui essi si rendano necessari. |
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(7) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2015/5 (BCE/2014/45), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
Nell'articolo 2 della Decisione (UE) 2015/5 (BCE/2014/45) è aggiunto il seguente punto (10):
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«(10) |
Sono consentiti acquisti di ABS nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia pari o superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale. Sono consentiti acquisti di ABS nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia inferiore al tasso sui depositi presso la banca centrale, nella misura in cui essi si rendano necessari.». |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 13 gennaio 2017.
Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 gennaio 2017
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).
|
20.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/57 |
DECISIONE (UE) 2017/103 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell'11 gennaio 2017
che modifica la Decisione (UE) 2016/948 sull'attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2017/4)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e con l'articolo 18.1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea (BCE/2016/16) (1), ha istituito un programma di acquisto per il settore societario (di seguito il «CSPP»). Insieme al terzo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite, al programma di acquisto di titoli garantiti da attività e al programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari, il CSPP rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA). Il PAA punta a migliorare la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea (BCE) di mantenere la stabilità dei prezzi. |
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(2) |
L'acquisto di attività nell'ambito del PAA rappresenta una misura proporzionata per mitigare i rischi relativi alle previsioni sull'evoluzione dei prezzi, poiché allenterà ulteriormente le condizioni monetarie e finanziarie, comprese quelle relative alle condizioni di finanziamento delle società non finanziarie e delle famiglie dell'area dell'euro, sostenendo in tal modo i consumi aggregati e la spesa per investimenti nell'area dell'euro e contribuendo in ultima analisi ad un ritorno dei tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine. Il PAA rispetta pienamente gli obblighi incombenti sulle banche centrali dell'Eurosistema in base ai trattati, compreso il divieto di finanziamento monetario, e non incide negativamente sul funzionamento dell'Eurosistema in conformità al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. |
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(3) |
L'8 dicembre 2016 il Consiglio direttivo ha deciso, in linea con il proprio mandato di assicurare la stabilità dei prezzi, che dovrebbero essere apportati aggiustamenti a taluni parametri del PAA al fine di conseguirne gli obiettivi. Gli aggiustamenti sono in linea con il mandato di politica monetaria del Consiglio direttivo, rispettano in pieno gli obblighi imposti alla banche centrali dell'Eurosistema in base ai trattati e rispecchiano debitamente considerazioni in materia di gestione dei rischi. |
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(4) |
Più specificamente, l'orizzonte temporale previsto per gli acquisti da effettuarsi nell'ambito del PAA dovrebbe essere prorogato fino alla fine di dicembre 2017 ovvero, se necessario, anche oltre il predetto termine, e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non ravvisi un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione coerente con lo scopo di conseguire tassi di inflazione inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine. |
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(5) |
La liquidità fornita al mercato mediante gli acquisti mensili combinati nell'ambito del PAA dovrebbe continuare ad attestarsi sugli 80 miliardi di euro fino alla fine di marzo 2017. A partire da aprile 2017 gli acquisti mensili combinati nell'ambito dell'APP dovrebbero procedere al ritmo di 60 miliardi di euro fino alla fine di dicembre 2017 o anche oltre, se necessario, e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non ravvisi un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione coerente con l'obiettivo perseguito in materia di inflazione. Ove, nel frattempo, le prospettive divengano meno favorevoli ovvero le condizioni finanziarie divengano incompatibili con l'ulteriore progresso verso un aggiustamento duraturo nell'andamento dell'inflazione, il Consiglio direttivo intende ampliare il programma in termini di dimensioni e/o durata. |
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(6) |
Per assicurare che l'effettuazione degli acquisti nell'ambito del PAA nel previsto orizzonte temporale continui regolarmente, dovrebbero essere consentiti acquisti di titoli nell'ambito del PAA con rendimento a scadenza inferiore al tasso di interesse sui depositi presso la BCE nella misura in cui essi si rendano necessari. |
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(7) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
Nell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2016/948 (BCE/2016/16) il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5. Sono consentiti acquisti di obbligazioni societarie nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia pari o superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale. Sono consentiti acquisti di obbligazioni societarie nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia inferiore al tasso sui depositi presso la banca centrale, nella misura in cui essi si rendano necessari.».
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 13 gennaio 2017.
Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 gennaio 2017
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2016, sull'attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/16) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 28).