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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 10 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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14.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 10/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/72 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 2016
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni di autorizzazione della deroga in materia di dati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 180, paragrafo 3, l'articolo 181, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Dopo che hanno iniziato ad applicare il metodo basato sui rating interni (metodo IRB) un ente e una qualsiasi impresa madre e le sue filiazioni possono chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a usare dati relativi ad un periodo di due anni invece che di cinque per la probabilità di default (PD), le stime interne della perdita in caso di default (LGD interna) e le stime interne dei fattori di conversione per determinati tipi di esposizioni. Dovrebbero essere definite le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione alla deroga in materia di dati. |
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(2) |
Prima di concedere l'autorizzazione alla deroga in materia di dati, le autorità competenti dovrebbero verificare che gli enti soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, il presente regolamento non impone a carico delle autorità competenti l'obbligo di procedere ad un riesame periodico specifico del rispetto da parte dell'ente dei requisiti per la concessione dell'autorizzazione alla deroga in materia di dati, e pertanto gli enti che non soddisfano più i requisiti del presente regolamento possono valersi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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(3) |
Quanto più è breve il periodo cui si riferiscono i dati storici, tanto più è difficile stimare i parametri di rischio. Per assicurare che l'autorizzazione alla deroga in materia di dati sia limitata ad un ristretto sottoinsieme di attività dell'ente, dovrebbe essere fissata una soglia quantitativa massima, sia al livello del valore dell'esposizione che al livello dell'importo ponderato per il rischio calcolato secondo il metodo basato sui rating interni e il metodo standardizzato per le esposizioni per le quali può essere concessa l'autorizzazione alla deroga in materia di dati. Allo stesso fine, dovrebbero essere esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'autorizzazione alla deroga in materia di dati i portafogli in cui la composizione dei tipi di esposizioni è rigidamente caratterizzata da un numero esiguo o inesistente di default osservati. |
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(4) |
Per assicurare un calcolo prudente dei requisiti di fondi propri, in sede di valutazione delle richieste di autorizzazione alla deroga in materia di dati le autorità competenti dovrebbero tener conto anche di altre considerazioni. In particolare, gli enti che richiedono l'autorizzazione all'uso di una serie più breve di dati dovrebbero applicare un adeguato margine di prudenza. Inoltre, gli enti dovrebbero dimostrare, con piena soddisfazione delle autorità competenti, la mancanza di serie più lunghe di dati precisi, completi o adeguati. Visto che dati inesatti possono causare un impatto maggiore sui requisiti di fondi propri, gli enti dovrebbero utilizzare procedure aggiuntive di convalida della qualità dei dati, adeguate alla minore ampiezza del campione. |
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(5) |
La concessione dell'autorizzazione alla deroga in materia di dati non dovrebbe essere ammissibile per i tipi di esposizioni non inclusi nel portafoglio dell'ente al momento in cui l'ente applica per la prima volta il metodo IRB. Al contrario, le autorizzazioni alla deroga in materia di dati dovrebbero essere concesse solo per i tipi di esposizioni inclusi nel portafoglio dell'ente quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB, indipendentemente dal modo in cui le esposizioni sono passate al metodo IRB, immediatamente o successivamente, in conformità con il piano di introduzione sequenziale. |
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(6) |
La finalità della deroga in materia di dati è prevedere un'esenzione dall'obbligo di utilizzare dati storici riferiti a cinque anni per la stima dei parametri del metodo IRB per i tipi di esposizioni compresi nel portafoglio dell'ente al momento in cui l'ente applica per la prima volta il metodo IRB. Dopo cinque anni dall'attuazione iniziale, gli enti dovrebbero aver raccolto dati sufficienti per non dover più far ricorso alla deroga. Pertanto, l'autorizzazione alla deroga in materia di dati non dovrebbe essere concessa trascorsi cinque anni dalla data in cui l'ente ha iniziato ad applicare il metodo IRB. |
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(7) |
È necessario assicurare che le condizioni stabilite nel presente regolamento non ostacolino i sistemi di rating già utilizzati dagli enti, ma che al contrario agevolino la regolare transizione al nuovo regime, accrescano la certezza del diritto per gli enti ed evitino loro ulteriori costi. A norma degli articoli 180, 181 e 182 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorizzazione alla deroga in materia di dati riguarda l'uso di dati relativi ad un periodo di due anni invece che di cinque anni; di conseguenza, essa scade ovviamente tre anni dopo la concessione. Pertanto, per evitare misure sproporzionate e che rischierebbero di scoraggiare l'utilizzo del metodo IRB, le norme tecniche di regolamentazione non dovrebbero avere effetti sulle autorizzazioni alla deroga in materia di dati già concesse dalle autorità competenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, dato che tutte riguardano le condizioni in base alle quali può essere concessa la deroga in materia di dati. Per assicurare la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette agli obblighi da esse previsti di avere una visione complessiva e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste all'articolo 180, paragrafo 3, all'articolo 181, paragrafo 3, e all'articolo 182, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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(8) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
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(9) |
L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le condizioni obbligatorie in base alle quali le autorità competenti possono concedere agli enti l'autorizzazione a utilizzare i dati relativi ad un periodo di due anni invece che di cinque per la probabilità di default (PD), le stime interne della perdita in caso di default (LGD interna) e le stime interne dei fattori di conversione di cui all'articolo 180, paragrafo 1, lettera h), all'articolo 180, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 181, paragrafo 2, e all'articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito «autorizzazione alla deroga in materia di dati»).
Articolo 2
Condizioni di ammissibilità delle esposizioni
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i tipi di esposizioni diversi dalle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed enti di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono ammissibili all'autorizzazione alla deroga in materia di dati.
2. Le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono ammissibili all'autorizzazione alla deroga in materia di dati se non sono strutturalmente caratterizzate da un numero esiguo o inesistente di default osservati.
3. I tipi di esposizioni non inclusi nel portafoglio dell'ente al momento in cui l'ente ha iniziato ad applicare il metodo basato sui rating interni (metodo IRB) non sono ammissibili alla concessione dell'autorizzazione alla deroga in materia di dati.
Articolo 3
Condizioni quantitative
1. Le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione alla deroga in materia di dati solo se l'ente rispetta le seguenti condizioni quantitative:
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a) |
il valore complessivo dell'esposizione oggetto della richiesta di autorizzazione alla deroga in materia di dati e di tutte le autorizzazioni alla deroga in materia di dati che sono state concesse ma non sono state revocate né sono scadute («autorizzazioni in materia di dati in vigore») non supera il 5 % del valore complessivo dell'esposizione dell'ente; |
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b) |
l'importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio oggetto della richiesta di autorizzazione alla deroga in materia di dati e di tutte le autorizzazioni alla deroga in materia di dati in vigore non supera il 5 % dell'importo complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio dell'ente. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il valore complessivo dell'esposizione è il valore aggregato di tutti i tipi di esposizioni misurato per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, al lordo delle rettifiche per il rischio di credito specifico, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 110 del regolamento (UE) n. 575/2013 e di altre riduzioni dei fondi propri.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio è l'importo aggregato dell'esposizione al rischio di tutti i tipi di esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione secondo il metodo applicato dall'ente.
Articolo 4
Condizioni qualitative
Le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione alla deroga in materia di dati solo se l'ente fornisce prove ben documentate che attestano che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti per ogni tipo di esposizione:
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a) |
non sono disponibili serie più lunghe di dati storici o tali serie sono inadeguate a causa della mancanza di accuratezza, completezza e adeguatezza; |
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b) |
è applicato un adeguato margine di prudenza, a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, per compensare adeguatamente l'atteso margine di errore delle stime dovuto all'uso di serie più brevi di dati storici; |
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c) |
il processo per vagliare i dati immessi di cui all'articolo 174, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 è rafforzato per le serie più brevi di dati. |
Articolo 5
Periodo
Le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione alla deroga solo per i primi cinque anni successivi alla data in cui l'ente è stato autorizzato per la prima volta a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo IRB conformemente all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 6
Disposizione transitoria
Le autorizzazioni alla deroga in materia di dati concesse dalle autorità competenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono soggette al presente regolamento.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
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14.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 10/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/73 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2017
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
IL |
269,9 |
|
MA |
128,9 |
|
|
SN |
190,2 |
|
|
TR |
121,5 |
|
|
ZZ |
177,6 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
79,2 |
|
TR |
185,8 |
|
|
ZZ |
132,5 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
252,9 |
|
TR |
248,4 |
|
|
ZZ |
250,7 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
50,8 |
|
IL |
126,4 |
|
|
MA |
54,9 |
|
|
TR |
75,6 |
|
|
ZZ |
76,9 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
155,4 |
|
MA |
72,7 |
|
|
ZZ |
114,1 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
EG |
97,9 |
|
IL |
113,2 |
|
|
JM |
125,6 |
|
|
MA |
93,5 |
|
|
TR |
76,4 |
|
|
ZZ |
101,3 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
73,0 |
|
ZZ |
73,0 |
|
|
0808 10 80 |
CN |
119,1 |
|
US |
137,0 |
|
|
ZZ |
128,1 |
|
|
0808 30 90 |
CL |
307,7 |
|
CN |
78,1 |
|
|
TR |
133,1 |
|
|
ZZ |
173,0 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
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14.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 10/7 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/74 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2016
che introduce un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante
[notificata con il numero C(2016) 7546]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e in particolare per prevenire l'evasione fiscale, la direttiva 95/60/CE prevede un sistema comune di marcatura per l'identificazione dei gasoli di cui al codice 2710 00 69 della nomenclatura combinata (NC) e del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 00 55, immessi in consumo in esenzione o ad aliquote d'accisa ridotte. Il primo codice è stato suddiviso nei codici NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 e 2710 20 19, in base al tenore di zolfo dei gasoli e alla presenza di biodiesel, e il secondo codice è stato trasposto nel codice NC 2710 19 25 (2). |
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(2) |
La decisione di esecuzione 2011/544/UE della Commissione (3) ha scelto il prodotto indicato con il nome scientifico N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina (Solvent Yellow 124) come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante ai quali non sia stata applicata l'aliquota normale dell'accisa in vigore per tali oli minerali usati come carburante. |
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(3) |
L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2011/544/EU stabilisce che la decisione è riesaminata al più tardi entro il 31 dicembre 2016 alla luce degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura, tenendo conto della necessità di combattere l'utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte. |
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(4) |
Nell`ambito del processo di revisione, la Commissione ha lanciato un invito a manifestare interesse a presentare prodotti idonei all'uso come marcatori fiscali per i gasoli e il petrolio lampante (4). La Commissione cerca di identificare una sostanza di marcatura che ottenga risultati migliori con riguardo a una serie di criteri predefiniti rispetto alla sostanza attualmente in uso. |
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(5) |
Dal momento che il processo di revisione non è ancora completo, è opportuno continuare a utilizzare il Solvent Yellow 124 come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE, alle condizioni stabilite in tale direttiva. |
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(6) |
La presente decisione non esonera alcuna impresa dagli obblighi di cui all'articolo 102 del trattato. |
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(7) |
Occorre tener conto delle opportunità offerte dagli sviluppi scientifici futuri, stabilendo un termine per il riesame della presente decisione. |
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(8) |
Tuttavia, detto riesame dovrebbe essere anticipato rispetto al termine stabilito qualora risulti che il Solvent Yellow 124 provoca un aumento dell'evasione fiscale o causa danni alla salute o all'ambiente, o qualora la Commissione individui una sostanza migliore. |
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(9) |
Occorre pertanto abrogare la decisione di esecuzione 2011/544/UE. |
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(10) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il marcatore fiscale comune previsto dalla direttiva 95/60/CE per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 e 2710 20 19 nonché del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 19 25 è il Solvent Yellow 124, come specificato nell'allegato della presente decisione.
Gli Stati membri fissano un livello di marcatura pari ad almeno 6 mg ma non superiore a 9 mg di marcatore per litro di olio minerale.
Articolo 2
La presente decisione è riesaminata entro il 31 dicembre 2021, tenendo conto degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura e della necessità di combattere l'utilizzo fraudolento di prodotti energetici esentati o assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte.
Il riesame è anticipato rispetto al termine stabilito qualora risulti che il Solvent Yellow 124 provoca un aumento dell'evasione fiscale o causa danni alla salute o all'ambiente, o qualora la Commissione individui una sostanza migliore.
Articolo 3
La decisione di esecuzione 2011/544/UE è abrogata.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2016
Per la Commissione
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione
(1) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46.
(2) I codici della nomenclatura combinata sono quelli del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 285 del 30.10.2015, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione 2011/544/UE della Commissione, del 16 settembre 2011, relativa all'introduzione di un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante (GU L 241 del 17.9.2011, pag. 31).
ALLEGATO
1.
Identificazione secondo l'indice «Colore»: Solvent Yellow 124
2.
Nome scientifico: N-etil-N-[2-[1-(2-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina
Rettifiche
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14.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 10/10 |
Rettifica della direttiva 2003/127/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 10 del 16 gennaio 2004 )
Pagina 44, allegato, modifiche dell'allegato II della direttiva 1999/37/CE, titolo:
anziché:
« PARTE I DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE (1)»
leggasi:
« PARTE II DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE (1)».