ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 3

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
6 gennaio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/5 della Commissione, del 5 gennaio 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Russia e del Brasile

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/7 della Commissione, del 5 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

29

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/8 della Commissione, del 5 gennaio 2017, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la seconda gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

31

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/9 della Commissione, del 4 gennaio 2017, che autorizza alcuni laboratori in Marocco e Taiwan a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti [notificata con il numero C(2016) 8803]  ( 1 )

32

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/10 della Commissione, del 5 gennaio 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2013/328/UE e la decisione di esecuzione 2012/807/UE che istituiscono programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca demersale e pelagica nelle acque dell'Unione del Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

34

 

*

Decisione (UE) 2017/11 della Commissione, del 5 gennaio 2017, che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

43

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione 2014/687/UE della Commissione, del 26 settembre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 30.9.2014 )

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/5 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2017

che dispone la registrazione delle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Russia e del Brasile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 luglio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di acciaio, originari del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina a seguito di una denuncia presentata il 23 maggio 2016 da EUROFER («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni prodotti piatti laminati a caldo, di acciaio.

1.   PRODOTTO IN ESAME

(2)

Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina («i paesi interessati»).

(3)

Il prodotto in esame non comprende:

i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm,

e i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

(4)

Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 e 7226 91 99. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

2.   DOMANDA

(5)

L'11 ottobre 2016 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati. Il 21 novembre 2016 il denunciante ha aggiornato la domanda fornendo dati finanziari più recenti e ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati siano sottoposte a registrazione ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

(6)

A seguito di tale richiesta quattro parti interessate si sono manifestate, sostenendo che la domanda iniziale di registrazione presentata dal denunciante non conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame, rispettivamente dall'Iran (3), dalla Russia (4), dalla Serbia (5) e dall'Ucraina (6).

3.   MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

(7)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le misure opportune per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(8)

Il denunciante ha sostenuto che gli importatori erano pienamente a conoscenza delle pratiche di dumping, che si sono protratte a lungo e hanno arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione. Le importazioni dai paesi interessati hanno arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione e il livello delle stesse è sostanzialmente aumentato, anche dopo il periodo dell'inchiesta. Se dovesse essere applicato un dazio antidumping, il suo effetto riparatore ne sarebbe gravemente compromesso.

(9)

La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. In particolare, essa ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato e ha inoltre analizzato se si sia rilevato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

3.1.   Gli importatori erano informati delle pratiche di dumping, della relativa portata e del pregiudizio presunto

(10)

La denuncia di EUROFER del 23 maggio 2016 conteneva sufficienti elementi di prova prima facie sul dumping presunto da parte dei cinque paesi interessati. La versione non riservata della denuncia stimava che i margini di dumping superassero almeno il 20 % per i cinque paesi interessati. Per quattro (Brasile, Iran, Russia e Ucraina) dei cinque paesi interessati il denunciante ha fornito nella denuncia prove del valore normale basato sulle informazioni relative ai prezzi fornite da Steel First o da altri bollettini di mercato. Per quanto riguarda il paese interessato rimanente (Serbia), il denunciante ha fornito prove del valore normale costruito (stima dei costi di produzione, delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti). Le prove del dumping sono basate su un confronto tra i valori normali così stabiliti e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione. I prezzi all'esportazione per i paesi interessati sono stati determinati in base alle informazioni fornite da Steel First o stabiliti avvalendosi dei dati Eurostat. Il denunciante ha anche fornito elementi di prova prima facie del pregiudizio presunto.

(11)

Tali punti sono stati indicati nell'avviso di apertura del presente procedimento in data 7 luglio 2016 (7). Dato che tale avviso è un documento pubblico, accessibile a tutti gli importatori, la Commissione ha ritenuto che, al più tardi in quel momento, gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle presunte pratiche di dumping, della relativa portata e del pregiudizio presunto. Essa ha pertanto concluso che il primo criterio necessario per la registrazione era soddisfatto.

3.2.   Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

(12)

Nella sua domanda di registrazione aggiornata il denunciante ha confrontato il volume medio mensile aggregato delle importazioni del prodotto in esame da tutti i paesi interessati nel periodo 1o luglio 2015 — 30 giugno 2016 e nel periodo 1o luglio 2016 — 31 ottobre 2016. Il confronto ha evidenziato un aumento del 24 % del volume medio mensile delle importazioni dai cinque paesi interessati.

(13)

La Commissione ha ritenuto che l'utilizzo di dati relativi al mese di luglio 2016 non fosse appropriato. Come illustrato al considerando 12, gli importatori avrebbero dovuto essere informati del dumping e del pregiudizio presunti solo a partire dal 7 luglio. I dati presi in considerazione prima di tale data non possono essere considerati decisivi. Dato che le statistiche sulle importazioni sono elaborate su base mensile, la Commissione ha pertanto deciso di confrontare i volumi medi delle importazioni dai paesi interessati durante il periodo 1o luglio 2015 — 30 giugno 2016 con quelle del periodo 1o agosto 2016 — 30 novembre 2016 (vale a dire i 4 mesi successivi all'apertura del procedimento in data 7 luglio 2016).

(14)

Per detto periodo la Commissione ha osservato un aumento sostanziale (del 14 %) per i paesi interessati rispetto al volume medio mensile totale delle importazioni. Al contempo la Commissione ha tuttavia rilevato notevoli differenze tra i risultati delle esportazioni di ciascuno dei cinque paesi, che sono state sottolineate nelle varie comunicazioni di cui al considerando 6.

(15)

In particolare, l'aumento del 14 % del volume medio mensile totale delle importazioni per i cinque paesi interessati, relativo al periodo indicato al considerando 13, è dovuto all'effetto combinato di un aumento sostanziale delle importazioni russe (+ 73 %) e delle importazioni brasiliane (+ 26 %), di una riduzione delle importazioni da due altri paesi interessati (Ucraina e Iran) e della situazione invariata delle importazioni del prodotto in esame per la Serbia.

(16)

L'aumento di volume delle importazioni oggetto di dumping dai cinque paesi interessati è pertanto interamente imputabile all'aumento sostanziale dei volumi delle sole importazioni russe e brasiliane. Viste le circostanze eccezionali, la Commissione non ha ravvisato alcun motivo per registrare le importazioni anche per gli altri tre paesi. Sebbene la Commissione dovesse effettuare una valutazione cumulativa del pregiudizio da parte di tutti i cinque paesi a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base nell'inchiesta principale, un'istituzione retroattiva di dazi per le importazioni da paesi in cui le esportazioni hanno registrato una stagnazione o addirittura sono diminuite dopo l'apertura del procedimento apparirebbe sproporzionata. La Commissione ha quindi concluso che la registrazione anche per tali importazioni non era necessaria.

3.3.   Altre circostanze

(17)

Nella sua denuncia del 23 maggio 2016 il denunciante ha incluso elementi di prova prima facie sulla tendenza al ribasso dei prezzi di vendita delle importazioni per i paesi interessati. Tra il 2011 e il 2015 i prezzi di vendita medi all'Unione sono diminuiti, sottoquotando così almeno del 30 % i prezzi di vendita medi dei produttori di acciaio dell'Unione. Nell'insieme, e data la portata dei margini di dumping indicati nella denuncia, gli elementi di prova forniti sono sufficienti in questa fase a dimostrare che gli esportatori dei paesi interessati esercitano pratiche di dumping. Nella sua domanda di registrazione dell'11 ottobre 2016 il denunciante non ha tuttavia incluso informazioni aggiornate sui prezzi all'importazione dopo l'apertura della presente inchiesta.

(18)

La Commissione ha ritenuto che l'evoluzione dei prezzi dopo l'apertura del procedimento costituisca un'altra circostanza pertinente per una domanda di registrazione. Essa ha quindi analizzato i prezzi all'importazione in base ai dati di Eurostat, stabilendo che i prezzi all'importazione dei paesi interessati sono aumentati fino a un certo livello dopo l'apertura della presente inchiesta.

(19)

Valutando la tendenza al rialzo dei prezzi all'importazione dalla Russia e dal Brasile, la Commissione ha rilevato che il livello assoluto di tali prezzi ha continuato a rimanere criticamente basso. In particolare, alla fine del 2015 esso era più basso dei costi di produzione dell'industria dell'Unione, come stabilito dalla Commissione nell'ambito del caso parallelo sui prodotti piatti di acciaio laminati relativo alla Cina (8). In tale circostanze la Commissione è pervenuta alla conclusione che la registrazione delle importazioni da tali due paesi sia giustificata.

3.4.   Conclusione

(20)

In conclusione, l'aumento di volume delle importazioni oggetto di dumping dai cinque paesi interessati è interamente imputabile all'aumento sostanziale dei volumi delle importazioni russe e brasiliane. Dati i tempi, è probabile che tale aumento sostanziale del livello di dette importazioni russe e brasiliane comprometta gravemente l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi, a meno che tali dazi vengano applicati con effetto retroattivo.

4.   PROCEDURA

(21)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare che le importazioni russe e brasiliane del prodotto in esame siano soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(22)

Le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5.   REGISTRAZIONE

(23)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni russe e brasiliane del prodotto in esame dovrebbero essere soggette a registrazione al fine di garantire che, se l'inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni russe e brasiliane registrate, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

(24)

Il denunciante ha stimato, nella denuncia, un margine di dumping medio del 20-40 % per la Russia e del 40-70 % per il Brasile e inoltre un margine di sottoquotazione medio del 20-50 % per la Russia e per il Brasile per il prodotto in esame. L'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato, per la Russia e il Brasile, al livello del margine di dumping medio stimato in base alla denuncia, vale a dire il 20-50 % ad valorem sul valore all'importazione cif del prodotto in esame.

6.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(25)

I dati personali raccolti nell'ambito di questa registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione di taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari del Brasile e della Russia.

Il prodotto in esame non comprende:

i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm,

e i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

2.   Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 e 7226 91 99 (codici TARIC: 7225191090, 7225401295, 7225401595, 7225406090, 7226191090, 7226200095).

3.   L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina (GU C 246 del 7.7.2016, pag. 7).

(3)  Comunicazione di Mobarakeh Steel Company del 9 novembre 2016.

(4)  Comunicazione di MMK Group and Severstal Group del 10 novembre 2016.

(5)  Comunicazione di Zelezara Smederevo d.o.o del 28 ottobre 2016.

(6)  Comunicazione di Metinvest Group del 5 dicembre 2016.

(7)  Punto 3 dell'avviso di apertura (cfr. nota a piè di pagina 2).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 33) (tabella del considerando 104).

(9)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


6.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/6 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2017

concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'obiettivo del piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS — European Rail Traffic Management System) è garantire che i veicoli di cui al punto 1.1 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (2) dotati di ERTMS possano progressivamente accedere a un numero crescente di linee, porti, terminali e impianti di smistamento senza bisogno di sistemi di classe B in aggiunta all'ERTMS. Il piano europeo di implementazione dell'ERTMS, istituito dalla decisione 2012/88/UE della Commissione (3), dovrebbe essere adattato per tener conto dello stato di implementazione dell'ERTMS negli Stati membri e per allinearlo alle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 e alla definizione di corridoi della rete centrale di cui all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tale piano, in combinazione con il piano nazionale di implementazione di cui al punto 7.4.4 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919, dovrebbe dare ai proprietari di veicoli una visibilità sufficiente per consentire un'appropriata pianificazione delle loro attività.

(2)

Il piano di implementazione per i corridoi della rete centrale dovrebbe includere stazioni, raccordi, l'accesso ai principali porti marittimi e interni, aeroporti, terminali ferroviari/stradali e componenti dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1315/2013, in quanto essi sono essenziali per realizzare l'interoperabilità nella rete ferroviaria europea.

(3)

La piena conformità al regolamento (UE) 2016/919 è un presupposto essenziale per l'implementazione dell'ERTMS. Gli Stati membri non hanno ancora conseguito tale obiettivo, in particolare perché hanno messo in atto soluzioni nazionali o specifiche per progetto.

(4)

Per la nuova implementazione dell'ERTMS a terra gli Stati membri dovrebbero utilizzare il più recente gruppo di specifiche, di cui all'allegato A del regolamento (UE) 2016/919, che corregge gli errori e le interpretazioni errate della baseline precedente, comporta soluzioni tecniche più semplici e garantisce la compatibilità con le unità di bordo della baseline 3.

(5)

Le regole di implementazione a terra sono complementari alle regole di implementazione di bordo di cui al regolamento (UE) 2016/919; è pertanto necessario allineare il piano europeo di implementazione dell'ERTMS alle specifiche tecniche di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» di cui al suddetto regolamento.

(6)

L'installazione dell'ERTMS in corrispondenza delle sezioni transfrontaliere potrebbe risultare tecnicamente difficile e pertanto dovrebbe essere oggetto di un intervento prioritario da parte dell'Unione, degli Stati membri e dei gestori dell'infrastruttura interessati. I corridoi merci ferroviari ai sensi del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) potrebbero svolgere anch'essi un ruolo cruciale nell'implementazione dell'ERTMS nelle sezioni transfrontaliere, in particolare mediante l'attuazione di soluzioni coordinate.

(7)

Poiché la sincronizzazione dell'implementazione transfrontaliera è un elemento importante per il settore delle imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura interessati dovrebbero firmare un accordo che garantisca il coordinamento delle date e delle soluzioni tecniche. In caso di disaccordo, la Commissione può fornire un sostegno nella ricerca di soluzioni.

(8)

Al fine di seguire i progressi fatti nell'installazione dell'ERTMS nei corridoi della rete centrale, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione la tempestiva attuazione nelle rispettive sezioni mediante il sistema TENtec e il registro europeo delle infrastrutture. La proroga dei termini pertinenti può essere concessa su richiesta dello Stato membro e solo in circostanze eccezionali.

(9)

La revisione del regolamento (UE) n. 1316/2013 potrebbe avere ripercussioni sull'allineamento dei corridoi della rete centrale. Il presente regolamento dovrebbe essere riveduto di conseguenza. Esso stabilisce le date di attuazione nelle sezioni di corridoi in cui l'ERTMS può essere messo in funzione entro il 2023. Tutte le date posteriori al 2023 saranno soggette a riesame entro il 31 dicembre 2023 in rapporto all'orizzonte temporale di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 con l'obiettivo di un calendario di attuazione realistico e per individuare possibili termini di attuazione anteriori.

(10)

A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, che è un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/919, i punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.2.1, 7.3.2.2, 7.3.2.4, 7.3.2.5, 7.3.2.6, 7.3.4 e 7.3.5 dell'allegato III della decisione 2012/88/UE cesseranno di applicarsi. Il punto 7.3.2.3 non dovrebbe tuttavia essere disciplinato dal presente regolamento, poiché è al di fuori del campo di applicazione della sua base giuridica. Il punto 7.3.2.3 dell'allegato III della decisione 2012/88/UE dovrebbe pertanto continuare ad applicarsi fino all'adozione di un altro atto di esecuzione.

(11)

Per quanto riguarda le linee ad alta velocità situate nei corridoi della rete centrale oggetto del presente regolamento, se una delle condizioni di cui all'allegato III, punto 7.3.2.3, della decisione 2012/88/UE è soddisfatta prima della data specificata per la stessa sezione all'allegato I, i gestori dell'infrastruttura ferroviaria dovrebbero installare l'ERTMS a terra sulla sezione interessata conformemente a tale disposizione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1315/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce il calendario per l'implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario («ERTMS») nei corridoi della rete centrale di cui all'allegato I.

2.   Il presente regolamento non si applica all'implementazione dell'ERTMS di bordo di cui all'allegato III, punto 7.3.3, della decisione 2012/88/UE.

Articolo 2

Regole di implementazione specifiche del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS — European Train Control System) riguardanti gli impianti di terra

1.   I gestori dell'infrastruttura provvedono ad attrezzare i corridoi della rete centrale con l'ERTMS e lo mettono in funzione in tali corridoi entro le date specificate all'allegato I del presente regolamento, anche nelle stazioni e nei raccordi ferroviari. Il collegamento ferroviario agli elementi elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013 e ai componenti dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1315/2013 situati nel corridoio della rete centrale sono installati e messi in funzione alla data specificata per la rispettiva sezione di corridoio della rete centrale.

L'implementazione è conforme all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c, e all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1315/2013.

2.   Un corridoio della rete centrale è considerato attrezzato di ERTMS quando la messa in servizio di quest'ultimo è autorizzata a norma dell'articolo 15 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), consentendo in traffico di passeggeri e di merci in entrambe le direzioni, in particolare in caso di perturbazioni o di lavori e, nella misura necessaria per le operazioni di veicoli dotati unicamente di ERTMS, sui binari di manovra.

3.   I gestori dell'infrastruttura ferroviaria, operando in collaborazione, si impegnano a installare e mettere in funzione l'ERTMS nelle sezioni transfrontaliere contemporaneamente e in modo tecnicamente coerente. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria, dopo aver consultato le imprese ferroviarie interessate, firmano un accordo sugli aspetti tecnici e operativi dell'implementazione in ciascuna sezione transfrontaliera. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria concludono tale accordo al più tardi un anno prima della prima delle date di implementazione applicabili alla sezione transfrontaliera interessata. Tale accordo prevede disposizioni transitorie volte a tenere conto delle necessità delle operazioni transfrontaliere delle imprese ferroviarie. In caso di disaccordo gli Stati membri interessati avviano un dialogo attivo al fine di trovare soluzioni comuni convergenti e possono chiedere il sostegno della Commissione. Gli Stati membri comunicano tali accordi alla Commissione entro un mese dalla loro conclusione.

4.   Le date di ultimazione dei lavori stabilite negli accordi per i progetti cofinanziati dall'Unione che sono anteriori alla date stabilite all'allegato I prevalgono su queste ultime.

5.   Gli Stati membri possono decidere di mantenere i sistemi esistenti di classe B, quali definiti al punto 2.2 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919. Entro le date di cui all'allegato I i veicoli di cui al punto 1.1. dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 dotati di ERTMS in una versione compatibile con l'attrezzatura a terra avranno accesso a tali linee e ai componenti dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1315/2013 senza dover essere muniti di un sistema di classe B.

Articolo 3

Notifiche

1.   Una volta che l'ERTMS è messo in funzione in una sezione di corridoio della rete centrale, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro un mese tramite i sistemi stabiliti all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013 e all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2014/880/UE della Commissione (8).

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi ritardo nella messa in funzione dell'ERTMS su una data sezione di corridoio della rete centrale da attrezzare. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria informano di conseguenza gli Stati membri in merito a tali ritardi.

3.   Nel notificare i ritardi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione un fascicolo contenente una descrizione tecnica del progetto e indicante una nuova data di messa in funzione dell'ERTMS. Il fascicolo specifica le cause del ritardo e indica le misure correttive adottate dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

4.   Se il ritardo è dovuto a una circostanza eccezionale, la Commissione può accettare di prorogare il termine pertinente al massimo di tre anni. Se è concessa una proroga, lo Stato membro procede alle necessarie modifiche del suo piano nazionale di implementazione di cui al punto 7.4.4 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 entro un mese dalla concessione di tale proroga.

Una circostanza eccezionale ai sensi del primo comma è una circostanza derivante dalla fase di pianificazione che è connessa a specifici rilevamenti geologici, alla protezione dell'ambiente o delle specie, a ritrovamenti archeologici, a procedure di autorizzazione, all'esecuzione di una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) oppure una circostanza derivante dalle fasi di costruzione e autorizzazione, che sono al di fuori del controllo del promotore del progetto e non rientrano nella categoria dei rischi normali che dovrebbero essere affrontati a livello di gestione del progetto in questo tipo di progetti.

5.   Se un atto legislativo modifica le specifiche dell'ERTMS stabilite nel regolamento (UE) 2016/919 in modo incompatibile, gli Stati membri forniscono alla Commissione un'analisi dell'impatto dell'applicazione del riferimento giuridico modificato sulla loro rete e sulla pianificazione dell'ERTMS senza irragionevoli ritardi e almeno al momento del parere formale del comitato di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797. Se si può dimostrare un impatto diretto delle modifiche in termini di costi o di calendario per specifiche attuazioni, l'allegato I è adattato di conseguenza.

Articolo 4

Riesame

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione, previa consultazione con gli Stati membri e con l'assistenza del coordinatore europeo dell'ERTMS, di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013, procede a un riesame delle date posteriori al 1o gennaio fissate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Riferimenti

I riferimenti all'allegato III della decisione 2012/88/UE si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).

(3)  Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi controllo-comando e segnalamento (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(5)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).

(6)  Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

(7)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(8)  Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489).

(9)  Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione 2012/88/UE

Presente regolamento

Allegato III, punto 7.3.1

Articolo 1

Allegato III, punto 7.3.2

Articoli 1 e 2

Allegato III, punto 7.3.2.1

Articolo 2, paragrafo 1

Allegato III, punto 7.3.2.2

Articolo 2, paragrafo 1

Allegato III, punto 7.3.2.4

Allegato III, punto 7.3.2.5

Articolo 3, paragrafo 1

Allegato III, punto 7.3.2.6

Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4

Allegato III, punto 7.3.4

Allegato I

Allegato III, punto 7.3.5

Articolo 2, paragrafo 1


6.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/7 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

269,9

MA

96,4

SN

188,2

TR

111,6

ZZ

166,5

0707 00 05

MA

85,5

TR

161,7

ZZ

123,6

0709 91 00

EG

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

MA

165,5

TR

176,1

ZZ

170,8

0805 10 20

EG

48,9

MA

54,8

TR

80,1

ZZ

61,3

0805 20 10

IL

171,2

MA

67,6

ZZ

119,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

164,1

TR

97,5

ZZ

130,8

0805 50 10

TR

81,6

ZZ

81,6

0808 10 80

US

105,5

ZZ

105,5

0808 30 90

TR

133,1

ZZ

133,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


6.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/8 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2017

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la seconda gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute per la seconda gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la seconda gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 3 gennaio 2017, non è fissato un prezzo minimo di vendita.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


DECISIONI

6.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/9 DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 2017

che autorizza alcuni laboratori in Marocco e Taiwan a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti

[notificata con il numero C(2016) 8803]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/258/CE designa l'Agence française de Sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia, come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici. L'AFSSA è stata ora integrata nell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) della Francia.

(2)

La decisione 2000/258/CE dispone, tra l'altro, che l'ANSES valuti i laboratori dei paesi terzi che hanno presentato domanda di autorizzazione a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.

(3)

L'autorità competente del Marocco ha presentato una domanda di autorizzazione per il laboratorio «Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires» di Rabat, e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detto laboratorio in data 19 ottobre 2016.

(4)

L'autorità competente di Taiwan ha presentato una domanda di autorizzazione per i laboratori della Epidemiology Research Division e della Biologics Division dell'Animal Health Research Institute di Nuova Taipei, e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per i due laboratori in data 19 ottobre 2016.

(5)

Il laboratorio «Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires» di Rabat e i laboratori della Epidemiology Research Division e della Biologics Division dell'Animal Health Research Institute di Nuova Taipei dovrebbero pertanto essere autorizzati a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, i seguenti laboratori sono autorizzati a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:

a)

Laboratorio «Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires»

Direction de la Pharmacie et des Intrants Vétérinaires

Rue Ikhlass,

Cité Yacoub El Mansour,

BP 4509 Akkari

10120 Rabat

MAROCCO

b)

Animal Health Research Institute

Biologics Division

376, Zhongzheng Rd, distretto di Tamsui

Nuova Taipei 251

TAIWAN (R.D.C.)

c)

Animal Health Research Institute

Epidemiology Research Division

376, Zhongzheng Rd, distretto di Tamsui

Nuova Taipei 251

TAIWAN (R.D.C.)

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o febbraio 2017.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.


6.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/34


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/10 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2013/328/UE e la decisione di esecuzione 2012/807/UE che istituiscono programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca demersale e pelagica nelle acque dell'Unione del Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 95,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2013/328/UE della Commissione (2) istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per le attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce un obbligo di sbarco per alcune attività di pesca pelagica e demersale al fine di ridurre gli attuali livelli elevati di catture indesiderate ed eliminare gradualmente i rigetti in mare. Le modalità di applicazione dell'obbligo di sbarco sono stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione (4) e nel regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione (5). È opportuno che il rispetto dell'obbligo di sbarco sia oggetto di controllo e ispezioni.

(3)

Oltre alle attività di pesca della sogliola, della passera di mare e del merluzzo bianco del Mare del Nord, che rientrano nel campo di applicazione della decisione di esecuzione 2013/328/UE e che dovrebbero continuare a essere oggetto di un programma specifico di controllo e ispezione, è opportuno includere nel programma specifico di controllo e ispezione le attività di pesca definite nell'allegato dei piani in materia di rigetti di cui ai regolamenti delegati (UE) n. 1395/2014 e (UE) 2015/2440, al fine di consentire agli Stati membri interessati di effettuare con efficacia le attività comuni di ispezione e di sorveglianza.

(4)

Sulla base dei risultati della valutazione del rischio effettuata dagli Stati membri per ciascuna delle attività di pesca contemplate dai piani relativi ai rigetti, gli Stati membri sono tenuti ad attuare gli obiettivi globali di riferimento per le ispezioni stabiliti nel presente programma specifico di controllo e ispezione.

(5)

Al fine di tenere conto delle specificità regionali e della necessità di armonizzare e migliorare l'efficacia delle procedure di controllo e ispezione, il presente programma specifico di controllo e ispezione concerne le acque dell'Unione del Mare del Nord quali definite nel regolamento (UE) n. 1380/2013 (zona CIEM IIIa, comprendente Kattegat e Skagerrak, e zona CIEM IV), nonché le acque dell'Unione della divisione CIEM IIa.

(6)

Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda talune attività di pesca e specie demersali nelle acque dell'Unione del Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e alcune attività di pesca pelagica nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (zone CIEM IIIa e IV) e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa. La decisione di esecuzione 2012/807/UE della Commissione (6), modificata dalla decisione di esecuzione 2015/1944/UE (7), istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale e nel Mare del Nord settentrionale (zona CIEM IVa). È quindi opportuno adeguare alla presente decisione l'ambito di applicazione della decisione di esecuzione 2012/807/UE.

(7)

Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (8) stabilisce, in particolare al titolo III bis, misure per la riduzione dei rigetti. Il programma specifico di controllo e ispezione dovrebbe garantire il rispetto del divieto di selezione qualitativa, delle disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca e del divieto di rilascio in acqua del pescato (slipping).

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione 2013/328/UE

La decisione di esecuzione 2013/328/UE è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 giugno 2013, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per alcune attività di pesca demersale e pelagica nelle acque dell'Unione del Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa»;

2)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico unico di controllo e ispezione applicabile alle attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la sogliola e la passera di mare nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIIa e IV nonché ad alcune attività di pesca che sfruttano lo sgombro, l'aringa, il sugarello, il melù, l'argentina, lo spratto, il cicerello, la busbana norvegese, il merluzzo bianco, l'eglefino, il merlano, il merluzzo carbonaro, lo scampo, la sogliola, la passera di mare, il nasello e il gamberello boreale nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (in seguito denominate «zone interessate»).»;

3)

all'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis   Il programma specifico di controllo e ispezione si applica:

a)

alle attività di pesca definite nell'allegato del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione (*1);

b)

alle attività di pesca definite nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione (*2);

c)

agli stock contemplati dai regolamenti (CE) n. 1342/2008 e (CE) n. 676/2007.

(*1)  Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 35)."

(*2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 42).»;"

4)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il programma specifico di controllo e ispezione garantisce l'attuazione armonizzata ed efficace delle misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca e agli stock di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

l'obbligo di sbarcare tutte le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), e le misure per la riduzione dei rigetti di cui al titolo III bis del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (*4);

(*3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)."

(*4)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).»;"

5)

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi da pesca, operatore e/o attività inerente alla pesca, per ciascuna attività di pesca e per ciascuno stock di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, è oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma del paragrafo 3.»;

6)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Procedure per la valutazione del rischio

1.   Gli Stati membri valutano i rischi inerenti agli stock e alla o alle zone di cui all'articolo 1 in base alla metodologia stabilita in collaborazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA).

2.   In base alla metodologia di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato:

a)

esamina, sulla base dell'esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze;

b)

stabilisce il livello di rischio — per attività di pesca e per stock, per zona coperta e periodo dell'anno — sulla base della frequenza (elevata, media, bassa, nulla) e delle possibili conseguenze (gravi, significative, accettabili o marginali). Il livello di rischio stimato è definito in base alle seguenti categorie: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».

3.   Gli Stati membri interessati stilano e aggiornano regolarmente un elenco dei loro pescherecci in cui figurano almeno i pescherecci che presentano un rischio alto e molto alto. L'elenco aggiornato dei pescherecci classificati in base al livello di rischio è utilizzato nelle pertinenti campagne del piano di impiego congiunto.

4.   Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nella o nelle zone di cui all'articolo 1, a tale peschereccio è attribuito un livello di rischio in conformità del paragrafo 2. In assenza di informazioni e a meno che le autorità di bandiera non forniscano, nel quadro dell'articolo 9, i risultati della propria valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e del paragrafo 3, al peschereccio in questione è attribuito un livello di rischio «molto alto».»;

7)

nell'articolo 7 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nell'ambito di un piano di impiego congiunto, se del caso, ciascuno Stato membro interessato comunica all'EFCA i risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e, in particolare, un elenco dei livelli stimati di rischio e degli obiettivi corrispondenti in materia di ispezione.»;

8)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatti salvi gli obiettivi di riferimento definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1224/2009 e nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (*5), per gli stock di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, lettera c), gli obiettivi di riferimento definiti nell'allegato II si applicano ai pescherecci e/o agli altri operatori che presentano un livello di rischio “alto” e “molto alto”.

(*5)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).»;"

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per le attività di pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, lettere a) e b), gli obiettivi di riferimento di cui all'allegato II si applicano ai pescherecci e/o agli altri operatori che presentano un livello di rischio «alto» e «molto alto».»;

9)

l'allegato I è soppresso;

10)

l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione;

11)

L'allegato IV è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Modifiche della decisione di esecuzione 2012/807/UE

La decisione di esecuzione 2012/807/UE è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale»;

2)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione applicabile agli stock di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina e spratto nelle acque UE delle sottozone CIEM V, VI, VII, VIII e IX e nelle acque UE della zona Copace 34.1.11 (in seguito denominate “acque occidentali”).»;

3)

all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli obblighi in materia di dichiarazione applicabili alle attività di pesca nelle acque occidentali, in particolare per quanto concerne l'affidabilità dei dati registrati e comunicati;»

4)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Procedure per la valutazione del rischio

1.   Gli Stati membri valutano i rischi inerenti agli stock e alla o alle zone di cui all'articolo 1 in base alla metodologia stabilita in collaborazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA).

2.   In base alla metodologia di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato:

a)

esamina, sulla base dell'esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze;

b)

stabilisce il livello di rischio — per attività di pesca e per stock, per zona coperta e periodo dell'anno — sulla base della frequenza (elevata, media, bassa, nulla) e delle possibili conseguenze (gravi, significative, accettabili o marginali). Il livello di rischio stimato è definito in base alle seguenti categorie: “molto basso”, “basso”, “medio”, “alto” e “molto alto”.

3.   Gli Stati membri interessati stilano e aggiornano regolarmente un elenco dei loro pescherecci in cui figurano almeno i pescherecci che presentano un rischio alto e molto alto. L'elenco aggiornato dei pescherecci classificati in base al livello di rischio è utilizzato nelle pertinenti campagne del piano di impiego congiunto.

4.   Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nella o nelle zone di cui all'articolo 1, a tale peschereccio è attribuito un livello di rischio in conformità del paragrafo 2. In assenza di informazioni e a meno che le autorità di bandiera non forniscano, nel quadro dell'articolo 9, i risultati della propria valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e del paragrafo 3, al peschereccio in questione è attribuito un livello di rischio “molto alto”.»;

5)

all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nell'ambito di un piano di impiego congiunto, se del caso, ciascuno Stato membro interessato comunica all'EFCA i risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e, in particolare, un elenco dei livelli stimati di rischio e degli obiettivi corrispondenti in materia di ispezione.»

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/328/UE della Commissione, del 25 giugno 2013, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alle attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 61).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 35).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 42).

(6)  Decisione di esecuzione 2012/807/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 99).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1944 della Commissione, del 28 ottobre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2012/807/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale (GU L 283 del 29.10.2015, pag. 13).

(8)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO PER LE SPECIE DEMERSALI

1.   Livello di ispezioni in mare (inclusa se del caso la sorveglianza aerea)

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati (1) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni in mare dei pescherecci che praticano le attività di pesca e sfruttano gli stock di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, lettere b) e c), qualora le ispezioni in mare siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (*1)

Livello di rischio stimato per i pescherecci ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2

Alto

Molto alto

Attività di pesca

Ispezione in mare di almeno il 2,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «alto» che praticano l'attività di pesca in questione

Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «molto alto» che praticano l'attività di pesca in questione

2.   Livello di ispezioni a terra (inclusi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita)

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati (2) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita) dei pescherecci e di altri operatori che praticano le attività di pesca e sfruttano gli stock di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, lettere b) e c), qualora le ispezioni a terra siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/di commercializzazione e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (*2)

Livello di rischio per i pescherecci e/o gli altri operatori (primo acquirente)

Alto

Molto alto

Attività di pesca

Ispezione in porto di almeno il 10 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto»

Ispezione in porto di almeno il 15 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «molto alto»

Le ispezioni condotte successivamente allo sbarco o al trasbordo sono utilizzate in particolare come meccanismo complementare di controllo incrociato per verificare l'affidabilità delle informazioni registrate e comunicate in relazione alle catture e agli sbarchi.

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO PER LE SPECIE PELAGICHE

1.   Livello di ispezioni in mare (inclusa se del caso la sorveglianza aerea)

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati (3) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni in mare dei pescherecci che praticano la pesca dell'aringa, dello sgombro, del sugarello, del melù, della busbana norvegese, dello spratto e del cicerello nelle attività di pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, lettera a), qualora le ispezioni in mare siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (*3)

Livello di rischio stimato per i pescherecci ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2

Alto

Molto alto

Aringa, sgombro e sugarello

Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «alto» che praticano l'attività di pesca in questione

Ispezione in mare di almeno il 7,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «molto alto» che praticano l'attività di pesca in questione

Busbana norvegese, spratto e cicerello

Ispezione in mare di almeno il 2,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «alto» che praticano l'attività di pesca in questione

Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «molto alto» che praticano l'attività di pesca in questione

Melù

Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «alto» che praticano l'attività di pesca in questione

Ispezione in mare di almeno il 7,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio «molto alto» che praticano l'attività di pesca in questione

2.   Livello di ispezioni a terra (inclusi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita)

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati (4) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita) dei pescherecci e di altri operatori che praticano la pesca dell'aringa, dello sgombro, del sugarello, del melù, della busbana norvegese, dello spratto e del cicerello nelle attività di pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, lettera a), qualora le ispezioni a terra siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/di commercializzazione e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (*4)

Livello di rischio per i pescherecci e/o gli altri operatori (primo acquirente)

Alto

Molto alto

Aringa, sgombro e sugarello

Ispezione in porto di almeno il 5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto»

Ispezione in porto di almeno il 7,5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «molto alto»

Busbana norvegese, spratto e cicerello

Ispezione in porto di almeno il 2,5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto»

Ispezione in porto di almeno il 5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «molto alto»

Melù

Ispezione in porto di almeno il 5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «alto»

Ispezione in porto di almeno il 7,5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio «molto alto»

Le ispezioni condotte successivamente allo sbarco o al trasbordo sono utilizzate in particolare come meccanismo complementare di controllo incrociato per verificare l'affidabilità delle informazioni registrate e comunicate in relazione alle catture e agli sbarchi.»


(1)  Per i pescherecci che trascorrono meno di 24 ore in mare per bordata, e sulla base della strategia di gestione del rischio, gli obiettivi di riferimento possono essere ridotti della metà.

(*1)  espressi in % annua delle bordate effettuate nella zona da pescherecci a rischio alto e molto alto.

(2)  Per i pescherecci che sbarcano meno di 10 tonnellate di catture per sbarco, e sulla base della strategia di gestione del rischio, gli obiettivi di riferimento possono essere ridotti della metà.

(*2)  espressi in % annua dei quantitativi sbarcati da pescherecci a rischio alto e molto alto.

(3)  Cfr. nota 1.

(*3)  Espressi in % annua delle bordate effettuate nella zona da pescherecci a rischio alto e molto alto (se la pesca è praticata con attrezzi aventi dimensioni di maglia che consentono la cattura delle specie in questione come specie bersaglio).

(4)  Cfr. nota 2.

(*4)  espressi in % annua dei quantitativi sbarcati da pescherecci a rischio alto e molto alto.


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE

I.   Dati relativi alle attività di controllo, ispezione ed esecuzione effettuate da [Stato membro interessato] in mare e a terra

Tabella 1

Analisi delle attività di ispezione in mare

Giorni di pattugliamento

N. di ispezioni (rischio totale/molto alto/alto)

N. di infrazioni gravi constatate confermate (rischio totale/molto alto/alto)

Percentuale media di infrazioni gravi (infrazioni confermate/ispezioni)

Percentuale di infrazioni gravi nei pescherecci a rischio basso e medio (infrazioni/ispezioni)

Percentuale di infrazioni gravi nei pescherecci a rischio alto e molto alto (infrazioni/ispezioni)

Forniti

Impegnati

30 (*)

30

100/70/30

4/3/1

4:100 = 4 %

3:70 = 4,3 %

1:30 = 3,3 %


Tabella 2

Analisi delle attività di ispezione a terra

Uomini/giorni per ispezioni a terra

N. di ispezioni (rischio totale/molto alto/alto)

N. di infrazioni gravi constatate confermate (rischio totale/molto alto/alto)

Percentuale media di infrazioni gravi (infrazioni confermate/ispezioni)

Percentuale di infrazioni gravi nei pescherecci a rischio basso e medio (infrazioni/ispezioni)

Percentuale di infrazioni gravi nei pescherecci a rischio alto e molto alto (infrazioni/ispezioni)

Forniti

Impegnati

200 (*1)

200

400/350/50

40/30/10

40:400 = 10 %

30:350 = 8,6 %

10:50 = 20 %

II.   Analisi degli obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità

Se lo Stato membro applica parametri di riferimento alternativi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della presente decisione devono essere comunicate le seguenti informazioni.

Tabella 3

Raggiungimento di livelli superiori di conformità

Descrizione della minaccia per l'attività/del rischio/del segmento di navi

Rischio molto alto/alto/medio/basso/molto basso

Livello della minaccia/del rischio all'inizio dell'anno, espresso come livello di conformità

Obiettivo di miglioramento del livello di conformità

Livello della minaccia/del rischio alla fine dell'anno, espresso come livello di conformità

N. di ispezioni

N. di infrazioni gravi constatate

Analisi ex post, spiegazione in caso di mancato raggiungimento del livello di conformità obiettivo

III.   Analisi di altre attività di ispezione e di controllo: trasbordo, sorveglianza aerea, importazione/esportazione e altre azioni, quali sessioni di formazione o informazione destinate ad avere un impatto sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci e/o di altri operatori.

IV.   Proposte volte a migliorare l'efficacia delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione (per ogni Stato membro interessato)»


(*1)  nella seconda riga delle tabelle 1 e 2 figura un esempio volto a facilitarne la compilazione.


6.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/43


DECISIONE (UE) 2017/11 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2017

che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2013/785/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (2), di seguito denominato «l'accordo», approvato dal regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio (3), istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione dell'accordo stesso, in particolare l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione. L'allegato del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, di seguito denominato «il protocollo», approvato dalla decisione 2013/785/UE, descrive, al capo X, le modalità relative allo sbarco nei porti marocchini di una parte delle catture effettuate nell'ambito del protocollo stesso.

(2)

La commissione mista si è riunita a Rabat dal 18 al 20 ottobre 2016 per adottare la modifica di alcune modalità di attuazione del protocollo per quanto riguarda lo sbarco delle catture, date le difficoltà ricorrenti connesse al rispetto di tale obbligo.

(3)

La Commissione ha trasmesso al Consiglio, prima della suddetta riunione della commissione mista, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione.

(4)

La posizione da esprimere a nome dell'Unione è stata approvata dal Consiglio a norma del punto 3 dell'allegato della decisione 2013/785/UE.

(5)

Le modifiche adottate, che consistono nell'inasprimento delle penali in caso di inadempimento dell'obbligo di sbarco e nell'estensione, a tutte le categorie soggette sbarco obbligatorio, degli incentivi finanziari concessi per gli sbarchi che superano la soglia obbligatoria, sono state inserite nell'allegato 8 del verbale della riunione della commissione mista.

(6)

È opportuno che tali modifiche siano approvate a nome dell'Unione europea.

(7)

È necessario prevedere l'applicazione retroattiva di tali misure a decorrere dal 20 ottobre 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate, a nome dell'Unione, le modifiche del capo X, punti 1 e 4, dell'allegato del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 10 dell'accordo e inserite nell'allegato 8 del verbale che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 20 ottobre 2016.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 349 del 21.12.2013, pag. 1.

(2)  GU L 141 del 29.5.2006, pag. 4.

(3)  Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Allegato 8 del verbale della riunione del 18-20 ottobre 2016 della commissione mista istituita dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

CAPITOLO X «LO SBARCO DELLE CATTURE»

Punto 1

«Sbarchi»

Le navi dell'Unione europea delle categorie soggette a sbarco obbligatorio, titolari di una licenza a norma delle disposizioni del presente protocollo, che sbarcano in un porto marocchino un quantitativo di catture superiore alle soglie obbligatorie previste nelle schede tecniche n. 1, 4, 5 e 6 beneficiano di una riduzione del 5 % del canone per ogni tonnellata sbarcata oltre tale soglia e passata per i mercati generali.

Punto 4

«Penali in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali»

Le navi delle categorie soggette a sbarco obbligatorio che non rispettano tale obbligo, quale previsto nelle schede tecniche corrispondenti, sono passibili di una maggiorazione del 15 % sul pagamento del canone successivo.


Rettifiche

6.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/46


Rettifica della decisione di esecuzione 2014/687/UE della Commissione, del 26 settembre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 settembre 2014 )

Pagina 90, allegato, punto 1.1.6, BAT 9, tabella, rubrica a, terza colonna «Fonte dell'emissione», terza casella:

anziché:

«Bruciatore NCG dedicato»,

leggasi:

«Bruciatore TRS dedicato».

Pagina 90, allegato, punto 1.1.6, BAT 9, tabella, rubrica c, terza colonna «Fonte dell'emissione», seconda casella:

anziché:

«Forno a calce e bruciatore NCG dedicato»,

leggasi:

«Forno a calce e bruciatore TRS dedicato».

Pagina 96, allegato, punto 1.2.2.1, BAT 20, tabella, rubrica b, seconda colonna «Descrizione», terzo trattino:

anziché:

«bruciatore NCG dedicato munito di un sistema di abbattimento ad umido per eliminare i SOx o»,

leggasi:

«bruciatore TRS dedicato munito di un sistema di abbattimento ad umido per eliminare i SOx o».