ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 355

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
24 dicembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

1

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

2

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2385 della Commissione, del 23 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/2386 della Corte di giustizia, del 20 settembre 2016, relativa alle norme di sicurezza applicabili alle informazioni o agli atti prodotti dinanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 105 del suo regolamento di procedura

5

 

*

Decisione (UE) 2016/2387 del Tribunale, del 14 settembre 2016, relativa alle norme di sicurezza applicabili alle informazioni o agli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento di procedura

18

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2016 del consiglio di associazione UE-Giordania, del 19 dicembre 2016, recante accordo in merito alle priorità del partenariato UE-Giordania [2016/2388]

31

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

24.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/1


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (1), firmato a Bruxelles il 19 aprile 2016, entrerà in vigore il 1o gennaio 2017.


(1)   GU L 291 del 26.10.2016, pag. 9.


24.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/2


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (1), firmato a Bruxelles il 16 giugno 2016, entrerà in vigore il 1o gennaio 2017.


(1)   GU L 291 del 26.10.2016, pag. 3.


REGOLAMENTI

24.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2385 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

206,3

MA

104,0

TN

262,8

TR

134,1

ZZ

176,8

0707 00 05

MA

79,2

TR

160,2

ZZ

119,7

0709 93 10

MA

213,7

TR

159,2

ZZ

186,5

0805 10 20

TR

69,9

ZA

70,9

ZZ

70,4

0805 20 10

MA

67,6

ZZ

67,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

148,5

JM

129,1

TR

74,2

ZZ

117,3

0805 50 10

TR

75,4

ZZ

75,4

0808 30 90

CN

87,8

ZZ

87,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

24.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/5


DECISIONE (UE) 2016/2386 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

del 20 settembre 2016

relativa alle norme di sicurezza applicabili alle informazioni o agli atti prodotti dinanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 105 del suo regolamento di procedura

LA CORTE,

visto il regolamento di procedura e, in particolare l'articolo 190 bis, paragrafo 5, di quest'ultimo,

considerando quanto segue:

(1)

ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale, una delle parti principali in causa può, di sua iniziativa o a seguito di un mezzo istruttorio adottato dal Tribunale, produrre informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'Unione europea o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali. I paragrafi da 3 a 10 di detta disposizione prevedono il regime processuale applicabile a tali informazioni o atti;

(2)

tenuto conto della natura sensibile e riservata delle informazioni o degli atti di cui trattasi, l'attuazione del regime istituito dall'articolo 105 del regolamento di procedura del Tribunale richiede l'introduzione di un adeguato meccanismo di sicurezza volto a garantire un elevato livello di protezione di tali informazioni o atti;

(3)

a tale scopo, il meccanismo di sicurezza deve applicarsi a tutte le informazioni o a tutti gli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, di tale regolamento, qualificabili come informazioni classificate dell'Unione europea, o relativamente ai quali la parte principale che li produce segnala che la loro comunicazione all'altra parte principale pregiudicherebbe la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali, ivi compreso il caso in cui tali informazioni o atti non siano qualificabili come informazioni classificate dell'Unione europea;

(4)

al fine di garantire un elevato livello di protezione di tali informazioni o di tali atti, i principi di base e le norme di sicurezza minime al riguardo si ispirano a quelli applicati ai fini della protezione delle informazioni classificate SECRET UE/EU SECRET secondo le norme delle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE), in particolare quelle adottate dal Consiglio dell'Unione europea, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea;

(5)

le informazioni o gli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale sono oggetto di un contrassegno specifico della Corte di giustizia dell'Unione europea, detto «FIDUCIA», che determina il regime di sicurezza ad essi applicabile nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e, in caso d'impugnazione, dinanzi alla Corte di giustizia. L'apposizione del contrassegno FIDUCIA e la soppressione di tale contrassegno non incidono sulla classificazione delle informazioni trasmesse al Tribunale;

(6)

l'accesso alle informazioni FIDUCIA è garantito nel rispetto del principio dell'esigenza di venirne a conoscenza,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

a)

«autorità di sicurezza», l'autorità responsabile della sicurezza della Corte di giustizia dell'Unione europea designata da quest'ultima, che può delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione delle mansioni previste dalla presente decisione;

b)

«ufficio FIDUCIA», l'ufficio della Corte di giustizia dell'Unione europea che garantisce la gestione delle informazioni FIDUCIA;

c)

«detentore», una persona debitamente autorizzata che, sulla base di un'accertata esigenza di venirne a conoscenza, è in possesso di un'informazione FIDUCIA e alla quale spetta di conseguenza garantirne la protezione;

d)

«documento», qualsiasi informazione indipendentemente da quale ne sia la forma o da quali ne siano le caratteristiche fisiche;

e)

«informazione», qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale ne sia il supporto o l'autore;

f)

«informazioni classificate dell'Unione europea» (ICUE), qualsiasi informazione o qualsiasi materiale identificato come tale in base alla classificazione ai fini di sicurezza dell'Unione europea ai sensi delle norme applicabili in tale materia nelle istituzioni dell'Unione, rientranti in uno dei seguenti livelli di classificazione:

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;

SECRET UE/EU SECRET;

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

g)

«informazione FIDUCIA», qualsiasi informazione che reca il contrassegno FIDUCIA;

h)

«trattamento» di un'informazione FIDUCIA, l'insieme delle azioni di cui le informazioni FIDUCIA possono essere oggetto nel corso dell'intero procedimento dinanzi alla Corte di giustizia. Si tratta della registrazione, consultazione, creazione, copiatura, conservazione, restituzione e distruzione delle stesse.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione definisce i principi di base e le norme di sicurezza minime ai fini della protezione delle informazioni FIDUCIA nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia.

2.   Tali principi di base e norme di sicurezza minime si applicano a qualsiasi informazione FIDUCIA, così come a qualsiasi utilizzo, scritto o orale, nonché alle copie che, all'occorrenza, ne vengono realizzate in conformità con le norme di sicurezza stabilite nella presente decisione.

Articolo 3

Modalità di deposito e di restituzione

Ai fini dell'attuazione del meccanismo previsto dalla presente decisione:

la parte principale informa la cancelleria del Tribunale del giorno del deposito delle informazioni o degli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale;

la parte principale, accompagnata da un rappresentante della cancelleria del Tribunale, è tenuta a depositare le informazioni o gli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, di tale regolamento presso l'ufficio FIDUCIA durante gli orari di apertura della cancelleria al pubblico;

la parte principale che ha prodotto le informazioni o gli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA in presenza di un rappresentante della cancelleria del Tribunale qualora essa non ne autorizzi la comunicazione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, di tale regolamento, al momento stesso del loro ritiro conformemente all'articolo 105, paragrafo 7, del medesimo regolamento o subito dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, a meno che non sia stata proposta un'impugnazione entro tale termine;

qualora, entro il termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, sia proposta un'impugnazione contro la decisione del Tribunale, le informazioni o gli atti prodotti nel contesto di tale causa ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale sono messi a disposizione della Corte di giustizia. A tale scopo, il cancelliere del Tribunale, non appena è stato informato dell'esistenza di tale impugnazione, indirizza una lettera al cancelliere della Corte di giustizia per comunicargli che le informazioni o gli atti di cui trattasi sono messi a disposizione di quest'ultima. Il cancelliere del Tribunale comunica contemporaneamente all'autorità di sicurezza che le informazioni o gli atti di cui trattasi devono essere messi a disposizione della Corte di giustizia, senza uno spostamento materiale di tali informazioni o atti. Questa comunicazione è registrata dall'ufficio FIDUCIA. La parte principale che ha prodotto tali informazioni o tali atti è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA, in presenza di un rappresentante della cancelleria della Corte di giustizia, subito dopo la notifica della decisione che definisce l'impugnazione, salvo in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché quest'ultimo statuisca;

in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale, la Corte di giustizia mette le informazioni o gli atti di cui trattasi a disposizione del Tribunale subito dopo la notifica della decisione che definisce l'impugnazione. A tale scopo, il cancelliere della Corte di giustizia indirizza una lettera al cancelliere del Tribunale per comunicargli che le informazioni o gli atti di cui trattasi sono messi a disposizione del Tribunale. Il cancelliere della Corte di giustizia comunica contemporaneamente all'autorità di sicurezza che le informazioni o gli atti di cui trattasi devono essere messi a disposizione del Tribunale, senza spostamento materiale di tali informazioni o atti. Questa comunicazione è registrata dall'ufficio FIDUCIA. La parte principale che ha prodotto tali informazioni o tali atti è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA, in presenza di un rappresentante della cancelleria del Tribunale, subito dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, a meno che non sia stata proposta un'impugnazione entro tale termine.

Articolo 4

Contrassegno FIDUCIA

1.   Il contrassegno FIDUCIA è attribuito dall'ufficio FIDUCIA all'insieme delle informazioni o degli atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

2.   Il contrassegno FIDUCIA è altresì attribuito dall'ufficio FIDUCIA a qualsiasi informazione che riporti, in tutto o in parte, il contenuto delle informazioni o degli atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, di tale regolamento nonché a ciascuna copia di tali informazioni o atti.

3.   Il contrassegno FIDUCIA è del pari attribuito dall'ufficio FIDUCIA ai documenti e ai registri predisposti dall'ufficio FIDUCIA in applicazione della presente decisione la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.

4.   Il contrassegno FIDUCIA è apposto in modo visibile su tutte le pagine e i supporti delle informazioni FIDUCIA.

5.   L'apposizione del contrassegno FIDUCIA e la soppressione di tale contrassegno, alle condizioni previste nell'allegato III, non incidono sulla classificazione delle informazioni trasmesse al Tribunale.

Articolo 5

Protezione delle informazioni FIDUCIA

1.   La protezione delle informazioni FIDUCIA è equivalente a quella garantita alle ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.

2.   Il detentore di ICUE è responsabile della protezione delle stesse conformemente alla presente decisione.

Articolo 6

Gestione dei rischi di sicurezza

1.   I rischi che gravano sulle informazioni FIDUCIA sono gestiti nell'ambito di un procedimento di analisi dei rischi volto a determinare i rischi noti che gravano sulla sicurezza, a definire misure di sicurezza che consentano di ricondurre tali rischi a un livello accettabile conformemente ai principi di base e alle norme minime enunciate nella presente decisione e ad applicare tali misure. L'efficacia di dette misure è oggetto di una valutazione costante da parte dell'autorità di sicurezza.

2.   Le misure di sicurezza per la protezione delle informazioni FIDUCIA nel corso dell'intero procedimento dinanzi alla Corte di giustizia sono proporzionate, in particolare, alla forma in cui si presentano le informazioni o i materiali di cui trattasi nonché al loro volume, all'ambiente e alla struttura dei locali dell'ufficio FIDUCIA, come pure alla minaccia, valutata a livello locale, di attività dolose e/o criminali, compresi lo spionaggio, il sabotaggio e il terrorismo.

3.   Il piano di emergenza interno della Corte di giustizia dell'Unione europea tiene conto della necessità di proteggere le informazioni FIDUCIA in situazioni di emergenza onde evitare l'accesso e la divulgazione non autorizzati o la perdita di integrità o di disponibilità.

4.   Il piano di emergenza interno della Corte di giustizia dell'Unione europea comprende misure di prevenzione e di ripristino delle condizioni operative per minimizzare l'impatto di disfunzioni o incidenti gravi sul trattamento e sulla conservazione delle informazioni FIDUCIA.

Articolo 7

Misure di sicurezza relative alle persone

1.   L'accesso alle informazioni FIDUCIA è consentito solo alle persone che:

hanno necessità di venirne a conoscenza;

fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, sono state autorizzate ad accedere a informazioni FIDUCIA, e

sono state informate delle proprie responsabilità.

2.   I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, a motivo della loro funzione, sono considerati autorizzati ad accedere alle informazioni FIDUCIA.

3.   Il procedimento diretto a stabilire se un funzionario o un altro agente della Corte di giustizia dell'Unione europea, tenuto conto della sua lealtà, della sua integrità e della sua affidabilità, possa essere autorizzato ad accedere a informazioni FIDUCIA è precisato nell'allegato I.

4.   Prima che sia loro accordato l'accesso a informazioni FIDUCIA, e successivamente ad intervalli regolari, tutte le persone interessate sono informate in merito alle proprie responsabilità in materia di protezione delle informazioni FIDUCIA conformemente alla presente decisione e riconoscono per iscritto dette responsabilità.

Articolo 8

Sicurezza materiale

1.   Per «sicurezza materiale» si intende l'applicazione di misure di protezione materiali e tecniche volte ad impedire l'accesso non autorizzato alle informazioni FIDUCIA.

2.   Le misure di sicurezza materiale sono intese ad impedire ad intrusi l'ingresso, tramite sotterfugi o l'uso della forza, nei locali dell'ufficio FIDUCIA, a scoraggiare, ostacolare e individuare azioni non autorizzate e a permettere di stabilire una distinzione persone autorizzate o meno ad accedere alle informazioni FIDUCIA in base al principio della necessità di venirne a conoscenza. Tali misure sono determinate sulla base di una procedura di gestione del rischio.

3.   Le misure di sicurezza materiale sono applicate ai locali dell'ufficio FIDUCIA in cui sono trattate e conservate le informazioni FIDUCIA. Tali misure sono destinate a garantire una protezione equivalente a quella di cui beneficiano le ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE. Nessuna informazione FIDUCIA può essere conservata o consultata al di fuori dei locali dell'ufficio FIDUCIA creati a tale scopo all'interno di una zona a sua volta protetta.

4.   Per proteggere le informazioni FIDUCIA si usano solo attrezzature o dispositivi conformi alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.

5.   Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato II.

Articolo 9

Gestione delle informazioni FIDUCIA

1.   Per «gestione delle informazioni FIDUCIA» si intende l'applicazione delle misure amministrative intese a proteggere le informazioni FIDUCIA nel corso dell'intero procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e a controllarle al fine di contribuire a scoraggiare e individuare casi di compromissione o perdita intenzionale o accidentale di tali informazioni.

2.   Le misure di gestione delle informazioni FIDUCIA riguardano in particolare la registrazione, la consultazione, la creazione, la copiatura, la conservazione, la restituzione e la distruzione di informazioni FIDUCIA.

3.   All'atto della ricezione e prima di qualsiasi trattamento, le informazioni FIDUCIA sono registrate dall'ufficio FIDUCIA.

4.   I locali dell'ufficio FIDUCIA sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte dell'autorità di sicurezza.

5.   Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato III.

Articolo 10

Protezione delle informazioni FIDUCIA trattate per via elettronica

1.   I sistemi d'informazione e di comunicazione (computer e periferiche) utilizzati per il trattamento delle informazioni FIDUCIA sono situati nei locali dell'ufficio FIDUCIA. Gli stessi sono isolati da ogni rete informatizzata.

2.   Sono poste in essere misure di sicurezza al fine di proteggere le apparecchiature informatiche utilizzate per il trattamento delle informazioni FIDUCIA contro la compromissione di tali informazioni da parte di emissioni elettromagnetiche non intenzionali (misure di sicurezza equivalenti a quelle praticate per le ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE).

3.   I sistemi d'informazione e di comunicazione sono oggetto di un'omologazione rilasciata dall'autorità di sicurezza che garantisce che gli stessi rispondano alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.

4.   Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato IV.

Articolo 11

Sicurezza in caso di intervento esterno

1.   Per «sicurezza in caso di intervento esterno» si intende l'applicazione di misure che assicurino la protezione delle informazioni FIDUCIA da parte di contraenti esterni che debbano intervenire nell'ambito della manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione isolati dalla rete informatica o in occasione di un intervento che richieda il trasferimento urgente delle informazioni FIDUCIA al fine di collocarle in un luogo sicuro.

2.   L'autorità di sicurezza può affidare a contraenti esterni registrati in uno Stato membro l'adempimento di mansioni che implicano o presuppongono, in forza del contratto che li vincola, l'accesso alle informazioni FIDUCIA da parte degli stessi.

3.   L'autorità di sicurezza assicura il rispetto, al momento della concessione dei contratti, delle norme minime sulla sicurezza previste nella presente decisione e menzionate nel contratto.

4.   I membri del personale di un contraente esterno possono accedere a informazioni FIDUCIA soltanto dopo essere stati autorizzati a tal fine dall'autorità di sicurezza sulla base di un nulla osta di sicurezza per il personale rilasciato dall'Autorità nazionale per la sicurezza o da qualsiasi altra autorità di sicurezza competente in conformità alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali.

5.   Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato V.

Articolo 12

Assenza di diffusione in formato digitale, di comunicazione e di scambio di informazioni FIDUCIA

1.   Le informazioni FIDUCIA non sono in nessun caso diffuse in formato digitale.

2.   La Corte di giustizia non trasmette informazioni FIDUCIA né alle istituzioni, organi, organismi o agenzie dell'Unione, né agli Stati membri, né alle altre parti della controversia, né ad alcun terzo.

Articolo 13

Violazioni della sicurezza e compromissione di informazioni FIDUCIA

1.   La violazione della sicurezza è un'azione o un'omissione da parte di un individuo, la quale è contraria alle norme di sicurezza contenute nella presente decisione.

2.   Si verifica compromissione quando, in seguito a una violazione della sicurezza, informazioni FIDUCIA sono state divulgate in tutto o in parte a persone non autorizzate o non considerate tali.

3.   Ogni violazione o presunta violazione della sicurezza è immediatamente riferita all'autorità di sicurezza.

4.   Qualora sia appurato, o esistano motivi ragionevoli per supporre che informazioni FIDUCIA sono state compromesse o perse, l'autorità di sicurezza, in stretta concertazione con il presidente e il cancelliere della Corte di giustizia, adotta tutte le misure del caso conformemente alle disposizioni applicabili per:

a)

informarne la parte principale che ha prodotto le informazioni o gli atti di cui trattasi;

b)

chiedere all'autorità competente che sia avviata un'indagine amministrativa;

c)

valutare l'eventuale pregiudizio causato alla sicurezza dell'Unione o a quella di uno o più dei suoi Stati membri o alle loro relazioni internazionali;

d)

impedire che i fatti si ripetano e

e)

informare le autorità competenti delle misure adottate.

5.   Chiunque sia responsabile di una violazione delle norme di sicurezza contenute nella presente decisione è passibile di una sanzione disciplinare conformemente alle disposizioni applicabili. Chiunque sia responsabile della compromissione o della perdita di informazioni FIDUCIA è passibile di sanzioni disciplinari e/o azioni legali conformemente alle disposizioni applicabili.

Articolo 14

Organizzazione della sicurezza nella Corte di giustizia

1.   L'ufficio FIDUCIA procede alla protezione delle informazioni FIDUCIA in applicazione della presente decisione.

2.   L'autorità di sicurezza è responsabile della corretta applicazione della presente decisione. A tale titolo l'autorità di sicurezza:

a)

attua la politica di sicurezza della Corte di giustizia dell'Unione europea e la sottopone a riesame periodico;

b)

controlla l'attuazione della presente decisione da parte dell'ufficio FIDUCIA;

c)

ove opportuno ordina, alle condizioni previste nell'articolo 13, indagini su compromissioni o perdite, accertate o presunte, di informazioni FIDUCIA:

d)

compie ispezioni periodiche delle disposizioni di sicurezza volte ad assicurare la protezione delle informazioni FIDUCIA nei locali dell'ufficio FIDUCIA.

Articolo 15

Modalità pratiche di esecuzione

Le modalità pratiche di esecuzione della presente decisione sono stabilite dall'autorità di sicurezza con l'accordo del cancelliere della Corte di giustizia.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Lussemburgo, 20 settembre 2016

Il cancelliere

A. CALOT ESCOBAR

Il Presidente

K. LENAERTS


ALLEGATO I

MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE PERSONE

1.

Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 7 della decisione.

2.

Spetta al cancelliere della Corte di giustizia stilare un elenco, per quanto lo riguarda e nei limiti dello stretto necessario, dei posti che presuppongono l'accesso a informazioni FIDUCIA e che richiedono pertanto che i funzionari e gli altri agenti che occupano i posti di cui trattasi siano autorizzati ad accedere a informazioni FIDUCIA.

3.

Ai fini della concessione di un'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA, l'ufficio FIDUCIA trasmette il questionario sulla sicurezza, compilato da un funzionario o un altro agente, all'Autorità di Sicurezza Nazionale dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino o a qualsiasi altra autorità nazionale competente, identificata nelle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE (in prosieguo: l'«ASN competente»), chiedendo di avviare un'indagine di sicurezza per il livello di SECRET UE/EU SECRET.

4.

Al termine dell'indagine di sicurezza, attenendosi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nello Stato membro di cui trattasi, l'ASN competente ne comunica l'esito all'ufficio FIDUCIA.

5.

Qualora, in seguito all'indagine di sicurezza, l'ASN competente abbia ottenuto la garanzia dell'inesistenza di dati negativi che mettano in discussione la lealtà, l'integrità e l'affidabilità della persona interessata, la competente Autorità che ha il potere di nomina (APN) può rilasciare a tale persona un'autorizzazione di accesso alle informazioni FIDUCIA.

6.

Qualora, in seguito all'indagine di sicurezza, non sia stata ottenuta la garanzia prevista al paragrafo 5, l'APN ne informa la persona interessata. In un caso del genere, l'ufficio FIDUCIA, su istruzione dell'APN, può chiedere all'ASN competente ogni ulteriore chiarimento che essa sia in grado di fornire conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali. In caso di conferma dei risultati dell'indagine di sicurezza, l'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA non è accordata.

7.

L'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA è valida per un periodo di cinque anni. Essa è revocata qualora la persona interessata lasci il posto che presuppone l'accesso a informazioni FIDUCIA o qualora l'APN reputi che esistano motivi tali da giustificare la revoca dell'autorizzazione.

8.

L'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA può essere rinnovata conformemente alla procedura prevista ai paragrafi da 3 a 5.

9.

L'ufficio FIDUCIA tiene un registro delle autorizzazioni di accesso a informazioni FIDUCIA.

10.

Se viene a conoscenza del fatto che una persona in possesso di un'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA rappresenta un rischio per la sicurezza, l'ufficio FIDUCIA ne avverte l'ASN competente e l'APN può sospendere l'accesso a informazioni FIDUCIA o revocare l'autorizzazione di accesso alle stesse.

11.

Per motivi di urgenza, l'APN, dopo aver consultato l'ASN competente e fatto salvo l'esito dei controlli preliminari per verificare l'inesistenza di dati negativi, può rilasciare ai funzionari e agli altri agenti interessati un'autorizzazione temporanea per accedere a informazioni FIDUCIA. Tale autorizzazione temporanea è valida fino all'esito della procedura prevista ai paragrafi da 3 a 5, senza tuttavia eccedere un periodo di sei mesi che decorre dalla data in cui è stata presentata all'ASN competente la domanda di indagine di sicurezza.

12

Prima che sia loro accordato l'accesso a informazioni FIDUCIA, le persone autorizzate a tale scopo seguono una formazione diretta a porle nelle condizioni di assumere le proprie responsabilità nel trattamento delle informazioni FIDUCIA. L'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA diviene effettiva solo dopo tale formazione e un'assunzione di responsabilità per iscritto.

ALLEGATO II

SICUREZZA MATERIALE

I.   INTRODUZIONE

1.

Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 8 della decisione. Esso stabilisce i requisiti minimi per la protezione materiale dei locali dell'ufficio FIDUCIA in cui sono trattate e conservate le informazioni FIDUCIA.

2.

Le misure di sicurezza materiale sono intese ad evitare l'accesso non autorizzato alle informazioni FIDUCIA:

a)

assicurando che le informazioni FIDUCIA siano trattate e conservate in modo adeguato;

b)

permettendo di stabilire una distinzione tra persone autorizzate o meno ad accedere alle informazioni FIDUCIA in base al principio della necessità di venirne a conoscenza;

c)

scoraggiando, ostacolando e individuando azioni non autorizzate e

d)

impedendo o ritardando l'ingresso, tramite sotterfugi o l'uso della forza, di intrusi nei locali dell'ufficio FIDUCIA.

3.

Le misure di sicurezza materiale sono scelte in base alla valutazione delle minacce che gravano sulle informazioni FIDUCIA. Tali misure tengono conto dell'ambiente e della struttura dei locali dell'ufficio FIDUCIA. L'autorità di sicurezza determina il grado di sicurezza da raggiungere per ciascuna delle seguenti misure materiali:

a)

barriera perimetrica che difende i confini della zona da proteggere;

b)

sistema di rilevamento delle intrusioni collegato alla postazione di comando e di sicurezza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c)

sistema di controllo degli accessi effettuato mediante dispositivi elettronici o elettromeccanici e attuato da un membro del personale addetto alla sicurezza;

d)

personale addetto alla sicurezza formato, sottoposto a supervisione e in possesso di un'autorizzazione per accedere a informazioni FIDUCIA;

e)

sistema di videosorveglianza a circuito chiuso controllato dal personale addetto alla sicurezza e collegato al sistema di rilevamento delle intrusioni e al sistema di controllo degli accessi;

f)

illuminazione di sicurezza che garantisce una sorveglianza efficace diretta o attraverso un sistema di videosorveglianza;

g)

eventuali altre misure materiali appropriate volte a scoraggiare o individuare l'accesso non autorizzato o a evitare la consultazione, la perdita o il danneggiamento di informazioni FIDUCIA.

II.   LOCALI DI CONSERVAZIONE E DI CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

Creazione dei locali di conservazione e di consultazione materialmente protetti

4.

Sono creati locali sicuri ai fini della conservazione e della consultazione delle informazioni FIDUCIA. Le informazioni FIDUCIA possono essere conservate e consultate solo nei locali dell'ufficio FIDUCIA che soddisfano, sotto ogni profilo, le norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.

5.

La conservazione delle informazioni FIDUCIA all'interno di tali locali viene garantita facendo ricorso ad armadi di sicurezza che soddisfino, sotto ogni profilo, le norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.

6.

Nei locali dell'ufficio FIDUCIA non può essere introdotto nessun sistema di comunicazione (telefono o altro dispositivo elettronico).

7.

Il locale riunioni dell'ufficio FIDUCIA è protetto contro le intercettazioni. È oggetto, a intervalli regolari, di ispezioni relative alla sicurezza elettronica.

Accesso ai locali di conservazione e di consultazione

8.

L'accesso ai locali dell'ufficio FIDUCIA è controllato per mezzo di un passaggio di identificazione video sorvegliato.

9.

Le persone che sono state autorizzate ad accedere a informazioni FIDUCIA e le persone che sono considerate tali possono accedere ai locali dell'ufficio FIDUCIA al fine di consultare informazioni FIDUCIA alle condizioni previste all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della presente decisione.

10.

L'autorità di sicurezza può eccezionalmente rilasciare un'autorizzazione di accesso a persone non autorizzate di cui è indispensabile l'intervento nei locali dell'ufficio FIDUCIA, purché l'accesso a tali locali non implichi un accesso alle informazioni FIDUCIA che resteranno non visibili in armadi di sicurezza. L'accesso di tali persone può essere effettuato solo con l'accompagnamento e la sorveglianza permanente di una persona dell'ufficio FIDUCIA che sia stata autorizzata all'accesso a informazioni FIDUCIA.

11.

Tutti gli accessi ai locali dell'ufficio FIDUCIA sono annotati in un registro degli accessi. Detto registro è conservato in una postazione di lavoro situata in tali locali. Il sistema di informazione e di comunicazione utilizzato a tal fine è conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti all'articolo 10 della decisione nonché all'allegato IV.

12.

Le misure di protezione che disciplinano l'utilizzazione scritta delle informazioni FIDUCIA si applicano in caso di utilizzazione orale di queste stesse informazioni.

III.   CONTROLLO DELLE CHIAVI E DELLE COMBINAZIONI USATE PER PROTEGGERE LE INFORMAZIONI FIDUCIA

13.

L'autorità di sicurezza stabilisce le procedure di gestione delle chiavi e delle combinazioni per i locali dell'ufficio FIDUCIA e gli armadi di sicurezza. Tali procedure proteggono dall'accesso non autorizzato.

14.

Le combinazioni sono conosciute a memoria dal minor numero possibile di persone che hanno necessità di conoscerle. Le combinazioni degli armadi di sicurezza in cui sono conservate informazioni FIDUCIA sono modificate:

a)

al ricevimento di ogni nuovo armadio;

b)

in caso di sostituzione del personale che conosce la combinazione;

c)

in caso di effettiva o presunta compromissione;

d)

se una serratura è stata oggetto di manutenzione o riparazione;

e)

almeno ogni dodici mesi.

15.

Le attrezzature tecniche destinate alla protezione materiale delle informazioni FIDUCIA rispondono alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE. L'autorità di sicurezza è responsabile dell'osservanza di tali norme.

16.

Le attrezzature tecniche sono ispezionate periodicamente e sono regolarmente sottoposte a manutenzione. I lavori di manutenzione tengono conto del risultato delle ispezioni per garantire il costante funzionamento ottimale delle attrezzature.

17.

L'efficacia delle singole misure di sicurezza nonché del sistema di sicurezza nel suo complesso è oggetto di una nuova valutazione in occasione di ogni ispezione.

ALLEGATO III

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

I.   INTRODUZIONE

1.

Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 9 della decisione. Esso stabilisce le misure amministrative finalizzate a proteggere le informazioni FIDUCIA nel corso dell'intero procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e a controllarle al fine di contribuire a scoraggiare e individuare i casi di compromissione o perdita intenzionale o accidentale di tali informazioni.

II.   REGISTRO DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

2.

Viene istituito un registro delle informazioni FIDUCIA. Tale registro è tenuto, dall'ufficio FIDUCIA, in una postazione di lavoro situata nei locali dello stesso. Il sistema di informazione e di comunicazione utilizzato ai fini della tenuta di tale registro è conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti all'articolo 10 della decisione nonché all'allegato IV.

III.   REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

3.

Nell'ambito della presente decisione, per registrazione a fini di sicurezza (in prosieguo: la «registrazione») si intende l'applicazione di procedure che consentono la tracciabilità del ciclo di vita di un'informazione FIDUCIA, compresa la sua distruzione.

4.

La registrazione delle informazioni FIDUCIA è effettuata dall'ufficio FIDUCIA.

5.

L'ufficio FIDUCIA attribuisce automaticamente il contrassegno FIDUCIA alle informazioni o agli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale. L'ufficio FIDUCIA registra l'informazione FIDUCIA nel registro delle informazioni FIDUCIA.

6.

L'ufficio FIDUCIA predispone un rapporto allegato al registro delle informazioni FIDUCIA precisando le condizioni di ricevimento dell'informazione. Quest'ultima è successivamente trattata secondo le modalità stabilite al paragrafo precedente.

7.

La registrazione, conformemente ai paragrafi 5 e 6, delle informazioni FIDUCIA nel registro delle informazioni FIDUCIA viene effettuata indipendentemente dalla registrazione a fini processuali realizzata dalle persone autorizzate all'accesso a informazioni FIDUCIA presso la cancelleria.

IV.   GESTIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

Contrassegno

8.

Qualora una ICUE o qualsiasi altra informazione, relativamente alla quale sia segnalato che una sua eventuale comunicazione potrebbe ledere la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali, sia prodotta nel contesto dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale, l'ufficio FIDUCIA le attribuisce il contrassegno FIDUCIA.

9.

Il contrassegno FIDUCIA è chiaramente e correttamente indicato su ciascuna parte del documento, indipendentemente dalla forma in cui si presenta l'informazione: formato cartaceo, formato audio, elettronico o altro.

Creazione di un'informazione FIDUCIA

10.

Soltanto chi sia stato autorizzato ad accedere a informazioni FIDUCIA o chi sia considerato tale può creare un'informazione FIDUCIA come precisata all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della presente decisione.

11.

Le informazioni FIDUCIA così create sono registrate dall'ufficio FIDUCIA nel registro delle informazioni FIDUCIA.

12.

Le informazioni FIDUCIA così create sono soggette all'insieme delle regole relative al trattamento delle informazioni FIDUCIA, come stabilite nella presente decisione e nei suoi allegati.

Soppressione del contrassegno FIDUCIA

13.

Le informazioni FIDUCIA perdono il loro contrassegno in due ipotesi:

a)

qualora la parte principale che ha prodotto l'informazione FIDUCIA ne autorizzi la trasmissione all'altra parte principale, l'informazione inizialmente trasmessa nonché tutte le informazioni create sulla base di tale informazione perdono il loro contrassegno FIDUCIA;

b)

qualora l'informazione FIDUCIA sia restituita alla parte principale che l'ha prodotta.

14.

La soppressione del contrassegno FIDUCIA è realizzata dall'ufficio FIDUCIA, che registra detta soppressione nel registro delle informazioni FIDUCIA.

15.

La soppressione del contrassegno FIDUCIA non implica la declassificazione delle ICUE.

V.   COPIE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

16.

Non è possibile effettuare copie delle informazioni FIDUCIA, a meno che non siano indispensabili. In quest'ultimo caso le copie sono realizzate dall'ufficio FIDUCIA, che attribuisce alle stesse un numero e le registra.

17.

Le copie sono soggette al complesso delle norme di sicurezza stabilite nella presente decisione e nei suoi allegati.

VI.   DISTRUZIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

18.

Qualora informazioni o atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale siano restituiti alla parte principale che li ha prodotti, tutte le informazioni che riportano, interamente o parzialmente, il contenuto di tali informazioni o atti nonché le eventuali copie realizzate sono distrutte.

19.

La distruzione delle informazioni FIDUCIA prevista al paragrafo 18 è effettuata dall'ufficio FIDUCIA utilizzando metodi che soddisfino le norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE al fine di impedirne la totale o parziale ricostruzione.

20.

La distruzione delle informazioni FIDUCIA prevista al paragrafo 18 è effettuata in presenza di un testimone autorizzato all'accesso a informazioni FIDUCIA.

21.

L'ufficio FIDUCIA redige un verbale di distruzione.

22.

Il verbale di distruzione è allegato al registro delle informazioni FIDUCIA. Ne è trasmessa una copia alla parte principale che ha prodotto il documento di cui trattasi.

ALLEGATO IV

PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA TRATTATE PER VIA ELETTRONICA

1.

Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 10.

2.

Le informazioni FIDUCIA possono essere trattate solo su apparecchi elettronici (postazioni di lavoro, stampanti, fotocopiatrici) che non siano collegati alla rete informatica e che siano collocati nei locali dell'ufficio FIDUCIA.

3.

L'insieme degli apparecchi elettronici utilizzati per il trattamento delle informazioni FIDUCIA è conforme alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE. La sicurezza di tali apparecchi è garantita nel corso di tutto il loro ciclo di vita.

4.

Tutti i possibili collegamenti a internet e agli altri sistemi (LAN, WLAN, Bluetooth, ecc.) sono disattivati in modo permanente.

5.

Le postazioni di lavoro sono dotate di una protezione anti-virus adatta. Gli aggiornamenti anti-virus sono realizzati mediante CD-ROM o chiave USB utilizzati esclusivamente a tale scopo.

6.

Le memorie delle stampanti e delle fotocopiatrici sono cancellate prima di ogni operazione di manutenzione.

7.

Solo i prodotti crittografici approvati conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE sono utilizzati per il trattamento delle domande di indagine di cui all'allegato I.

ALLEGATO V

SICUREZZA IN CASO DI INTERVENTO ESTERNO

1.

Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 11.

2.

L'accesso alle informazioni FIDUCIA da parte di contraenti esterni può essere effettuato solo nell'ambito della manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione isolati dalla rete informatica o in occasione di un intervento che richieda il trasferimento urgente delle informazioni FIDUCIA al fine di collocarle in un luogo sicuro.

3.

L'autorità di sicurezza elabora orientamenti sull'intervento esterno che riguardino, in particolare, il nulla osta di sicurezza per il personale dei contraenti esterni e il contenuto dei contratti previsti nel presente allegato.

4.

Ai documenti relativi ai procedimenti di gara d'appalto e al contratto di manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione isolati dalla rete informatica è apposto il contrassegno FIDUCIA qualora contengano informazioni la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali. L'allegato di sicurezza di tale contratto contiene le disposizioni che impongono al contraente esterno di osservare le norme minime stabilite dalla presente decisione. L'inosservanza di tali norme minime può essere motivo sufficiente di risoluzione del contratto.

5.

Il contratto che comporta interventi che presuppongono il trasferimento urgente delle informazioni FIDUCIA al fine di collocarle in un luogo sicuro include il numero di agenti di sicurezza che devono disporre di un nulla osta di sicurezza per il personale. Esso non precisa in alcun modo le procedure da attuare. A tale contratto non viene apposto il contrassegno FIDUCIA.

6.

Il contraente esterno non può subappaltare attività definite nella gara d'appalto e nel contratto che implica o presuppone un accesso a informazioni FIDUCIA.

24.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/18


DECISIONE (UE) 2016/2387 DEL TRIBUNALE

del 14 settembre 2016

relativa alle norme di sicurezza applicabili alle informazioni o agli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento di procedura

IL TRIBUNALE

visto il regolamento di procedura e, in particolare, l'articolo 105, paragrafo 11, di quest'ultimo,

considerando quanto segue:

(1)

ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, una delle parti principali in causa può, di sua iniziativa o a seguito di un mezzo istruttorio adottato dal Tribunale, produrre informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'Unione europea o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali. I paragrafi da 3 a 10 di detta disposizione prevedono il regime processuale applicabile a tali informazioni o atti;

(2)

tenuto conto della natura sensibile e riservata delle informazioni o degli atti di cui trattasi, l'attuazione del regime istituito dall'articolo 105 del regolamento di procedura richiede l'introduzione di un adeguato meccanismo di sicurezza volto a garantire un elevato livello di protezione di tali informazioni o atti;

(3)

a tale scopo, il meccanismo di sicurezza deve applicarsi a tutte le informazioni o a tutti gli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura, qualificabili come informazioni classificate dell'Unione europea, o relativamente ai quali la parte principale che li produce segnali che la loro comunicazione all'altra parte principale pregiudicherebbe la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali, ivi compreso il caso in cui tali informazioni o atti non siano qualificabili come informazioni classificate dell'Unione europea;

(4)

al fine di garantire un elevato livello di protezione di tali informazioni o di tali atti, i principi di base e le norme di sicurezza minime al riguardo si ispirano a quelli applicati ai fini della protezione delle informazioni classificate SECRET UE/EU SECRET secondo le norme delle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE), in particolare quelle adottate dal Consiglio dell'Unione europea, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea;

(5)

le informazioni o gli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura sono oggetto di un contrassegno specifico della Corte di giustizia dell'Unione europea, detto «FIDUCIA», che determina il regime di sicurezza ad essi applicabile nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e, in caso d'impugnazione, dinanzi alla Corte di giustizia. L'apposizione del contrassegno FIDUCIA e la soppressione di tale contrassegno non incidono sulla classificazione delle informazioni trasmesse al Tribunale;

(6)

l'accesso alle informazioni FIDUCIA è garantito nel rispetto del principio dell'esigenza di venirne a conoscenza,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

a)   «autorità di sicurezza»: l'autorità responsabile della sicurezza della Corte di giustizia dell'Unione europea designata da quest'ultima, che può delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione delle mansioni previste dalla presente decisione;

b)   «ufficio FIDUCIA»: l'ufficio della Corte di giustizia dell'Unione europea che garantisce la gestione delle informazioni FIDUCIA;

c)   «detentore»: una persona debitamente autorizzata che, sulla base di un'accertata esigenza di venirne a conoscenza, è in possesso di un'informazione FIDUCIA e alla quale spetta di conseguenza garantirne la protezione;

d)   «documento»: qualsiasi informazione indipendentemente da quale ne sia la forma o da quali ne siano le caratteristiche fisiche;

e)   «informazione»: qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale ne sia il supporto o l'autore;

f)   «informazioni classificate dell'Unione europea» (ICUE): qualsiasi informazione o qualsiasi materiale identificato come tale in base alla classificazione ai fini di sicurezza dell'Unione europea ai sensi delle norme applicabili in tale materia nelle istituzioni dell'Unione, rientranti in uno dei seguenti livelli di classificazione:

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;

SECRET UE/EU SECRET;

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

g)   «informazione FIDUCIA»: qualsiasi informazione che reca il contrassegno FIDUCIA;

h)   «trattamento» di un'informazione FIDUCIA: l'insieme delle azioni di cui le informazioni FIDUCIA possono essere oggetto nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e al più tardi fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Si tratta pertanto della registrazione, consultazione, creazione, copiatura, conservazione, restituzione e distruzione delle stesse.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione definisce i principi di base e le norme di sicurezza minime ai fini della protezione delle informazioni FIDUCIA nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale e in ogni caso non oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2.   Tali principi di base e norme di sicurezza minime si applicano a qualsiasi informazione FIDUCIA, così come a qualsiasi utilizzo, scritto o orale, nonché alle copie che, all'occorrenza, ne vengono realizzate in conformità con le norme di sicurezza stabilite nella presente decisione.

Articolo 3

Modalità di deposito e di restituzione

Ai fini dell'attuazione del meccanismo previsto dalla presente decisione:

la parte principale informa la cancelleria del Tribunale del giorno del deposito delle informazioni o degli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura;

la parte principale, accompagnata da un rappresentante della cancelleria, è tenuta a depositare le informazioni o gli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura presso l'ufficio FIDUCIA durante gli orari di apertura della cancelleria al pubblico;

la parte principale che ha prodotto le informazioni o gli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA in presenza di un rappresentante della cancelleria qualora essa non ne autorizzi la comunicazione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, di tale regolamento, al momento stesso del loro ritiro conformemente all'articolo 105, paragrafo 7, del medesimo regolamento o subito dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, a meno che non sia stata proposta un'impugnazione entro tale termine;

qualora, entro il termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, sia proposta un'impugnazione contro la decisione del Tribunale, le informazioni o gli atti prodotti nel contesto di tale causa ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura sono messi a disposizione della Corte di giustizia. A tale scopo, il cancelliere del Tribunale, non appena è informato dell'esistenza di tale impugnazione, indirizza una lettera al cancelliere della Corte di giustizia per comunicargli che le informazioni o gli atti di cui trattasi sono messi a disposizione di quest'ultima. Il cancelliere del Tribunale comunica contemporaneamente all'autorità di sicurezza che le informazioni o gli atti di cui trattasi devono essere messi a disposizione della Corte di giustizia, senza uno spostamento materiale di tali informazioni o atti. Questa comunicazione è registrata dall'ufficio FIDUCIA. La parte principale che ha prodotto tali informazioni o tali atti è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA, in presenza di un rappresentante della cancelleria della Corte di giustizia, subito dopo la notifica della decisione che definisce l'impugnazione, salvo in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché quest'ultimo statuisca;

in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale, la Corte di giustizia mette le informazioni o gli atti di cui trattasi a disposizione del Tribunale subito dopo la notifica della decisione che definisce l'impugnazione. A tale scopo, il cancelliere della Corte di giustizia indirizza una lettera al cancelliere del Tribunale per comunicargli che le informazioni o gli atti di cui trattasi sono messi a disposizione del Tribunale. Il cancelliere della Corte di giustizia comunica contemporaneamente all'autorità di sicurezza che le informazioni o gli atti di cui trattasi devono essere messi a disposizione del Tribunale, senza spostamento materiale di tali informazioni o atti. Questa comunicazione è registrata dall'ufficio FIDUCIA. La parte principale che ha prodotto tali informazioni o tali atti è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA, in presenza di un rappresentante della cancelleria del Tribunale, subito dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, a meno che non sia stata proposta un'impugnazione entro tale termine.

Articolo 4

Contrassegno FIDUCIA

1.   Il contrassegno FIDUCIA è attribuito dall'ufficio FIDUCIA all'insieme delle informazioni o degli atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura.

2.   Il contrassegno FIDUCIA è altresì attribuito dall'ufficio FIDUCIA a qualsiasi informazione che riporti, in tutto o in parte, il contenuto delle informazioni o degli atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura nonché a ciascuna copia di tali informazioni o atti.

3.   Il contrassegno FIDUCIA è del pari attribuito dall'ufficio FIDUCIA ai documenti e ai registri predisposti dall'ufficio FIDUCIA in applicazione della presente decisione la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.

4.   Il contrassegno FIDUCIA è apposto in modo visibile su tutte le pagine e i supporti delle informazioni FIDUCIA.

5.   L'apposizione del contrassegno FIDUCIA e la soppressione di tale contrassegno, alle condizioni previste nell'allegato III, non incidono sulla classificazione delle informazioni trasmesse al Tribunale.

Articolo 5

Protezione delle informazioni FIDUCIA

1.   La protezione delle informazioni FIDUCIA è equivalente a quella garantita alle ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.

2.   Il detentore di ICUE è responsabile della protezione delle stesse conformemente alla presente decisione.

Articolo 6

Gestione dei rischi di sicurezza

1.   I rischi che gravano sulle informazioni FIDUCIA sono gestiti nell'ambito di un procedimento di analisi dei rischi volto a determinare i rischi noti che gravano sulla sicurezza, a definire misure di sicurezza che consentano di ricondurre tali rischi a un livello accettabile conformemente ai principi di base e alle norme minime enunciate nella presente decisione e ad applicare tali misure. L'efficacia di dette misure è oggetto di una valutazione costante da parte dell'autorità di sicurezza.

2.   Le misure di sicurezza per la protezione delle informazioni FIDUCIA nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e in ogni caso non oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea sono proporzionate, in particolare, alla forma in cui si presentano le informazioni o i materiali di cui trattasi nonché al loro volume, all'ambiente e alla struttura dei locali dell'ufficio FIDUCIA, come pure alla minaccia, valutata a livello locale, di attività dolose e/o criminali, compresi lo spionaggio, il sabotaggio e il terrorismo.

3.   Il piano di emergenza interno della Corte di giustizia dell'Unione europea tiene conto della necessità di proteggere le informazioni FIDUCIA in situazioni di emergenza onde evitare l'accesso e la divulgazione non autorizzati o la perdita di integrità o di disponibilità.

4.   Il piano di emergenza interno della Corte di giustizia dell'Unione europea comprende misure di prevenzione e di ripristino delle condizioni operative per minimizzare l'impatto di disfunzioni o incidenti gravi sul trattamento e sulla conservazione delle informazioni FIDUCIA.

Articolo 7

Misure di sicurezza relative alle persone

1.   L'accesso alle informazioni FIDUCIA è consentito solo alle persone che:

hanno necessità di venirne a conoscenza;

fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, sono state autorizzate ad accedere a informazioni FIDUCIA, e

sono state informate delle proprie responsabilità.

2.   I giudici del Tribunale, a motivo della loro funzione, sono considerati autorizzati ad accedere alle informazioni FIDUCIA.

3.   Il procedimento diretto a stabilire se un funzionario o un altro agente della Corte di giustizia dell'Unione europea, tenuto conto della sua lealtà, della sua integrità e della sua affidabilità, possa essere autorizzato ad accedere a informazioni FIDUCIA è precisato nell'allegato I.

4.   Prima che sia loro accordato l'accesso a informazioni FIDUCIA, e successivamente ad intervalli regolari, tutte le persone interessate sono informate in merito alle proprie responsabilità in materia di protezione delle informazioni FIDUCIA conformemente alla presente decisione e riconoscono per iscritto dette responsabilità.

Articolo 8

Sicurezza materiale

1.   Per «sicurezza materiale» si intende l'applicazione di misure di protezione materiali e tecniche volte ad impedire l'accesso non autorizzato alle informazioni FIDUCIA.

2.   Le misure di sicurezza materiale sono intese ad impedire ad intrusi l'ingresso, tramite sotterfugi o l'uso della forza, nei locali dell'ufficio FIDUCIA, a scoraggiare, ostacolare e individuare azioni non autorizzate e a permettere di stabilire una distinzione tra persone autorizzate o meno ad accedere alle informazioni FIDUCIA, in base al principio della necessità di venirne a conoscenza. Tali misure sono determinate sulla base di una procedura di gestione del rischio.

3.   Le misure di sicurezza materiale sono applicate ai locali dell'ufficio FIDUCIA in cui sono trattate e conservate le informazioni FIDUCIA. Tali misure sono destinate a garantire una protezione equivalente a quella di cui beneficiano le ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE. Nessuna informazione FIDUCIA può essere conservata o consultata al di fuori dei locali dell'ufficio FIDUCIA creati a tale scopo all'interno di una zona a sua volta protetta.

4.   Per proteggere le informazioni FIDUCIA si usano solo attrezzature o dispositivi conformi alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.

5.   Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato II.

Articolo 9

Gestione delle informazioni FIDUCIA

1.   Per «gestione delle informazioni FIDUCIA» si intende l'applicazione delle misure amministrative intese a proteggere le informazioni FIDUCIA nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e in ogni caso non oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, e a controllarle al fine di contribuire a scoraggiare e individuare casi di compromissione o perdita intenzionale o accidentale di tali informazioni.

2.   Le misure di gestione delle informazioni FIDUCIA riguardano in particolare la registrazione, la consultazione, la creazione, la copiatura, la conservazione, la restituzione e la distruzione di informazioni FIDUCIA.

3.   All'atto della ricezione e prima di qualsiasi trattamento, le informazioni FIDUCIA sono registrate dall'ufficio FIDUCIA.

4.   I locali dell'ufficio FIDUCIA sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte dell'autorità di sicurezza.

5.   Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato III.

Articolo 10

Protezione delle informazioni FIDUCIA trattate per via elettronica

1.   I sistemi d'informazione e di comunicazione (computer e periferiche) utilizzati per il trattamento delle informazioni FIDUCIA sono situati nei locali dell'ufficio FIDUCIA. Gli stessi sono isolati da ogni rete informatizzata.

2.   Sono poste in essere misure di sicurezza al fine di proteggere le apparecchiature informatiche utilizzate per il trattamento delle informazioni FIDUCIA contro la compromissione di tali informazioni da parte di emissioni elettromagnetiche non intenzionali (misure di sicurezza equivalenti a quelle praticate per le ICUE SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE).

3.   I sistemi d'informazione e di comunicazione sono oggetto di un'omologazione rilasciata dall'autorità di sicurezza che garantisce che gli stessi rispondano alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.

4.   Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato IV.

Articolo 11

Sicurezza in caso di intervento esterno

1.   Per «sicurezza in caso di intervento esterno» si intende l'applicazione di misure che assicurino la protezione delle informazioni FIDUCIA da parte di contraenti esterni che debbano intervenire nell'ambito della manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione isolati dalla rete informatica o in occasione di un intervento che richieda il trasferimento urgente delle informazioni FIDUCIA al fine di collocarle in un luogo sicuro.

2.   L'autorità di sicurezza può affidare a contraenti esterni registrati in uno Stato membro l'adempimento di mansioni che implicano o presuppongono, in forza del contratto che li vincola, l'accesso alle informazioni FIDUCIA da parte degli stessi.

3.   L'autorità di sicurezza assicura il rispetto, al momento della concessione dei contratti, delle norme minime sulla sicurezza previste nella presente decisione e menzionate nel contratto.

4.   I membri del personale di un contraente esterno possono accedere a informazioni FIDUCIA soltanto dopo essere stati autorizzati a tal fine dall'autorità di sicurezza sulla base di un nulla osta di sicurezza per il personale rilasciato dall'Autorità nazionale per la sicurezza o da qualsiasi altra autorità di sicurezza competente in conformità alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali.

5.   Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato V.

Articolo 12

Assenza di diffusione in formato digitale, di comunicazione e di scambio di informazioni FIDUCIA

1.   Le informazioni FIDUCIA non sono in nessun caso diffuse in formato digitale.

2.   Il Tribunale non trasmette informazioni FIDUCIA né alle istituzioni, organi, organismi o agenzie dell'Unione, né agli Stati membri, né alle altre parti della controversia, né ad alcun terzo.

Articolo 13

Violazioni della sicurezza e compromissione di informazioni FIDUCIA

1.   La violazione della sicurezza è un'azione o un'omissione da parte di un individuo, la quale è contraria alle norme di sicurezza contenute nella presente decisione.

2.   Si verifica compromissione quando, in seguito a una violazione della sicurezza, informazioni FIDUCIA sono state divulgate in tutto o in parte a persone non autorizzate o non considerate tali.

3.   Ogni violazione o presunta violazione della sicurezza è immediatamente riferita all'autorità di sicurezza.

4.   Qualora sia appurato, o esistano motivi ragionevoli per supporre che informazioni FIDUCIA sono state compromesse o perse, l'autorità di sicurezza, in stretta concertazione con il presidente e il cancelliere del Tribunale, adotta tutte le misure del caso conformemente alle disposizioni applicabili per:

a)

informarne la parte principale che ha prodotto le informazioni o gli atti di cui trattasi;

b)

chiedere all'autorità competente che sia avviata un'indagine amministrativa;

c)

valutare l'eventuale pregiudizio causato alla sicurezza dell'Unione o a quella di uno o più dei suoi Stati membri o alle loro relazioni internazionali;

d)

impedire che i fatti si ripetano e

e)

informare le autorità competenti delle misure adottate.

5.   Chiunque sia responsabile di una violazione delle norme di sicurezza contenute nella presente decisione è passibile di una sanzione disciplinare conformemente alle disposizioni applicabili. Chiunque sia responsabile della compromissione o della perdita di informazioni FIDUCIA è passibile di sanzioni disciplinari e/o azioni legali conformemente alle disposizioni applicabili.

Articolo 14

Organizzazione della sicurezza nel Tribunale

1.   L'ufficio FIDUCIA procede alla protezione delle informazioni FIDUCIA in applicazione della presente decisione.

2.   L'autorità di sicurezza è responsabile della corretta applicazione della presente decisione. A tale titolo l'autorità di sicurezza:

a)

attua la politica di sicurezza della Corte di giustizia dell'Unione europea e la sottopone a riesame periodico;

b)

controlla l'attuazione della presente decisione da parte dell'ufficio FIDUCIA;

c)

ove opportuno ordina, alle condizioni previste nell'articolo 13, indagini su compromissioni o perdite, accertate o presunte, di informazioni FIDUCIA:

d)

compie ispezioni periodiche delle disposizioni di sicurezza volte ad assicurare la protezione delle informazioni FIDUCIA nei locali dell'ufficio FIDUCIA.

Articolo 15

Modalità pratiche di esecuzione

Le modalità pratiche di esecuzione della presente decisione sono stabilite dall'autorità di sicurezza con l'accordo del cancelliere del Tribunale.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Lussemburgo, 14 settembre 2016

Il cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. JAEGER


ALLEGATO I

MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE PERSONE

1.

Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 7 della decisione.

2.

Spetta al cancelliere del Tribunale stilare un elenco, per quanto lo riguarda e nei limiti dello stretto necessario, dei posti che presuppongono l'accesso a informazioni FIDUCIA e che richiedono pertanto che i funzionari e gli altri agenti che occupano i posti di cui trattasi in seno al Tribunale siano autorizzati ad accedere a informazioni FIDUCIA.

3.

Ai fini della concessione di un'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA, l'ufficio FIDUCIA trasmette il questionario sulla sicurezza, compilato da un funzionario o un altro agente, all'Autorità di Sicurezza Nazionale dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino o a qualsiasi altra autorità nazionale competente, identificata nelle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE (in prosieguo: l'«ASN competente»), chiedendo di avviare un'indagine di sicurezza per il livello di SECRET UE/EU SECRET.

4.

Al termine dell'indagine di sicurezza, attenendosi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nello Stato membro di cui trattasi, l'ASN competente ne comunica l'esito all'ufficio FIDUCIA.

5.

Qualora, in seguito all'indagine di sicurezza, l'ASN competente abbia ottenuto la garanzia dell'inesistenza di dati negativi che mettano in discussione la lealtà, l'integrità e l'affidabilità della persona interessata, la competente Autorità che ha il potere di nomina (APN) può rilasciare a tale persona un'autorizzazione di accesso alle informazioni FIDUCIA.

6.

Qualora, in seguito all'indagine di sicurezza, non sia stata ottenuta la garanzia prevista al paragrafo 5, l'APN ne informa la persona interessata. In un caso del genere, l'ufficio FIDUCIA, su istruzione dell'APN, può chiedere all'ASN competente ogni ulteriore chiarimento che essa sia in grado di fornire conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali. In caso di conferma dei risultati dell'indagine di sicurezza, l'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA non è accordata.

7.

L'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA è valida per un periodo di cinque anni. Essa è revocata qualora la persona interessata lasci il posto che presuppone l'accesso a informazioni FIDUCIA o qualora l'APN reputi che esistano motivi tali da giustificare la revoca dell'autorizzazione.

8.

L'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA può essere rinnovata conformemente alla procedura prevista ai paragrafi da 3 a 5.

9.

L'ufficio FIDUCIA tiene un registro delle autorizzazioni di accesso a informazioni FIDUCIA.

10.

Se viene a conoscenza del fatto che una persona in possesso di un'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA rappresenta un rischio per la sicurezza, l'ufficio FIDUCIA ne avverte l'ASN competente e l'APN può sospendere l'accesso a informazioni FIDUCIA o revocare l'autorizzazione di accesso alle stesse.

11.

Per motivi di urgenza, l'APN, dopo aver consultato l'ASN competente e fatto salvo l'esito dei controlli preliminari per verificare l'inesistenza di dati negativi, può rilasciare ai funzionari e agli altri agenti interessati un'autorizzazione temporanea per accedere a informazioni FIDUCIA. Tale autorizzazione temporanea è valida fino all'esito della procedura prevista ai paragrafi da 3 a 5, senza tuttavia eccedere un periodo di sei mesi che decorre dalla data in cui è stata presentata all'ASN competente la domanda di indagine di sicurezza.

12

Prima che sia loro accordato l'accesso a informazioni FIDUCIA, le persone autorizzate a tale scopo seguono una formazione diretta a porle nelle condizioni di assumere le proprie responsabilità nel trattamento delle informazioni FIDUCIA. L'autorizzazione di accesso a informazioni FIDUCIA diviene effettiva solo dopo tale formazione e un'assunzione di responsabilità per iscritto.

ALLEGATO II

SICUREZZA MATERIALE

I.   INTRODUZIONE

1.

Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 8 della decisione. Esso stabilisce i requisiti minimi per la protezione materiale dei locali dell'ufficio FIDUCIA in cui sono trattate e conservate le informazioni FIDUCIA.

2.

Le misure di sicurezza materiale sono intese ad evitare l'accesso non autorizzato alle informazioni FIDUCIA:

a)

assicurando che le informazioni FIDUCIA siano trattate e conservate in modo adeguato;

b)

permettendo di stabilire una distinzione tra persone autorizzate o meno ad accedere alle informazioni FIDUCIA in base al principio della necessità di venirne a conoscenza;

c)

scoraggiando, ostacolando e individuando azioni non autorizzate e

d)

impedendo o ritardando l'ingresso, tramite sotterfugi o l'uso della forza, di intrusi nei locali dell'ufficio FIDUCIA.

3.

Le misure di sicurezza materiale sono scelte in base alla valutazione delle minacce che gravano sulle informazioni FIDUCIA. Tali misure tengono conto dell'ambiente e della struttura dei locali dell'ufficio FIDUCIA. L'autorità di sicurezza determina il grado di sicurezza da raggiungere per ciascuna delle seguenti misure materiali:

a)

barriera perimetrica che difende i confini della zona da proteggere;

b)

sistema di rilevamento delle intrusioni collegato alla postazione di comando e di sicurezza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c)

sistema di controllo degli accessi effettuato mediante dispositivi elettronici o elettromeccanici e attuato da un membro del personale addetto alla sicurezza;

d)

personale addetto alla sicurezza formato, sottoposto a supervisione e in possesso di un'autorizzazione per accedere a informazioni FIDUCIA;

e)

sistema di videosorveglianza a circuito chiuso controllato dal personale addetto alla sicurezza e collegato al sistema di rilevamento delle intrusioni e al sistema di controllo degli accessi;

f)

illuminazione di sicurezza che garantisce una sorveglianza efficace diretta o attraverso un sistema di videosorveglianza;

g)

eventuali altre misure materiali appropriate volte a scoraggiare o individuare l'accesso non autorizzato o a evitare la consultazione, la perdita o il danneggiamento di informazioni FIDUCIA.

II.   LOCALI DI CONSERVAZIONE E DI CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

Creazione dei locali di conservazione e di consultazione materialmente protetti

4.

Sono creati locali sicuri ai fini della conservazione e della consultazione delle informazioni FIDUCIA. Le informazioni FIDUCIA possono essere conservate e consultate solo nei locali dell'ufficio FIDUCIA che soddisfano, sotto ogni profilo, le norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.

5.

La conservazione delle informazioni FIDUCIA all'interno di tali locali viene garantita facendo ricorso ad armadi di sicurezza che soddisfino, sotto ogni profilo, le norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE.

6.

Nei locali dell'ufficio FIDUCIA non può essere introdotto nessun sistema di comunicazione (telefono o altro dispositivo elettronico).

7.

Il locale riunioni dell'ufficio FIDUCIA è protetto contro le intercettazioni. È oggetto, a intervalli regolari, di ispezioni relative alla sicurezza elettronica.

Accesso ai locali di conservazione e di consultazione

8.

L'accesso ai locali dell'ufficio FIDUCIA è controllato per mezzo di un passaggio di identificazione video sorvegliato.

9.

Le persone che sono state autorizzate ad accedere a informazioni FIDUCIA e le persone che sono considerate tali possono accedere ai locali dell'ufficio FIDUCIA al fine di consultare informazioni FIDUCIA alle condizioni previste all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della presente decisione.

10.

L'autorità di sicurezza può eccezionalmente rilasciare un'autorizzazione di accesso a persone non autorizzate di cui è indispensabile l'intervento nei locali dell'ufficio FIDUCIA, purché l'accesso a tali locali non implichi un accesso alle informazioni FIDUCIA che resteranno non visibili in armadi di sicurezza. L'accesso di tali persone può essere effettuato solo con l'accompagnamento e la sorveglianza permanente di una persona dell'ufficio FIDUCIA che sia stata autorizzata all'accesso a informazioni FIDUCIA.

11.

Tutti gli accessi ai locali dell'ufficio FIDUCIA sono annotati in un registro degli accessi. Detto registro è conservato in una postazione di lavoro situata in tali locali. Il sistema di informazione e di comunicazione utilizzato a tal fine è conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti all'articolo 10 della decisione nonché all'allegato IV.

12.

Le misure di protezione che disciplinano l'utilizzazione scritta delle informazioni FIDUCIA si applicano in caso di utilizzazione orale di queste stesse informazioni.

III.   CONTROLLO DELLE CHIAVI E DELLE COMBINAZIONI USATE PER PROTEGGERE LE INFORMAZIONI FIDUCIA

13.

L'autorità di sicurezza stabilisce le procedure di gestione delle chiavi e delle combinazioni per i locali dell'ufficio FIDUCIA e gli armadi di sicurezza. Tali procedure proteggono dall'accesso non autorizzato.

14.

Le combinazioni sono conosciute a memoria dal minor numero possibile di persone che hanno necessità di conoscerle. Le combinazioni degli armadi di sicurezza in cui sono conservate informazioni FIDUCIA sono modificate:

a)

al ricevimento di ogni nuovo armadio;

b)

in caso di sostituzione del personale che conosce la combinazione;

c)

in caso di effettiva o presunta compromissione;

d)

se una serratura è stata oggetto di manutenzione o riparazione;

e)

almeno ogni dodici mesi.

15.

Le attrezzature tecniche destinate alla protezione materiale delle informazioni FIDUCIA rispondono alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE. L'autorità di sicurezza è responsabile dell'osservanza di tali norme.

16.

Le attrezzature tecniche sono ispezionate periodicamente e sono regolarmente sottoposte a manutenzione. I lavori di manutenzione tengono conto del risultato delle ispezioni per garantire il costante funzionamento ottimale delle attrezzature.

17.

L'efficacia delle singole misure di sicurezza nonché del sistema di sicurezza nel suo complesso è oggetto di una nuova valutazione in occasione di ogni ispezione.

ALLEGATO III

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

I.   INTRODUZIONE

1.

Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 9 della decisione. Esso stabilisce le misure amministrative finalizzate a proteggere le informazioni FIDUCIA nel corso dell'intero procedimento dinanzi al Tribunale e, in ogni caso, non oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, e a controllarle al fine di contribuire a scoraggiare e individuare i casi di compromissione o perdita intenzionale o accidentale di tali informazioni.

II.   REGISTRO DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

2.

Viene istituito un registro delle informazioni FIDUCIA. Tale registro è tenuto dall'ufficio FIDUCIA in una postazione di lavoro situata nei locali dello stesso. Il sistema di informazione e di comunicazione utilizzato ai fini della tenuta di tale registro è conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti all'articolo 10 della decisione nonché all'allegato IV.

III.   REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

3.

Nell'ambito della presente decisione, per registrazione a fini di sicurezza (in prosieguo: la «registrazione») si intende l'applicazione di procedure che consentono la tracciabilità del ciclo di vita di un'informazione FIDUCIA, compresa la sua distruzione.

4.

La registrazione delle informazioni FIDUCIA è effettuata dall'ufficio FIDUCIA.

5.

L'ufficio FIDUCIA attribuisce automaticamente il contrassegno FIDUCIA alle informazioni o agli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura. L'ufficio FIDUCIA registra l'informazione FIDUCIA nel registro delle informazioni FIDUCIA.

6.

L'ufficio FIDUCIA predispone un rapporto allegato al registro delle informazioni FIDUCIA precisando le condizioni di ricevimento dell'informazione. Quest'ultima è successivamente trattata secondo le modalità stabilite al paragrafo precedente.

7.

La registrazione, conformemente ai paragrafi 5 e 6, delle informazioni FIDUCIA nel registro delle informazioni FIDUCIA viene effettuata indipendentemente dalla registrazione a fini processuali realizzata dalle persone autorizzate all'accesso a informazioni FIDUCIA presso la cancelleria.

IV.   GESTIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

Contrassegno

8.

Qualora una ICUE o qualsiasi altra informazione, relativamente alla quale sia segnalato che una sua eventuale comunicazione potrebbe ledere la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali, sia prodotta nel contesto dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura, l'ufficio FIDUCIA le attribuisce il contrassegno FIDUCIA.

9.

Il contrassegno FIDUCIA è chiaramente e correttamente indicato su ciascuna parte del documento, indipendentemente dalla forma in cui si presenta l'informazione: formato cartaceo, formato audio, elettronico o altro.

Creazione di un'informazione FIDUCIA

10.

Soltanto chi sia stato autorizzato ad accedere a informazioni FIDUCIA o chi sia considerato tale può creare un'informazione FIDUCIA come precisata all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della presente decisione.

11.

Le informazioni FIDUCIA così create sono registrate dall'ufficio FIDUCIA nel registro delle informazioni FIDUCIA.

12.

Le informazioni FIDUCIA così create sono soggette all'insieme delle regole relative al trattamento delle informazioni FIDUCIA, come stabilite nella presente decisione e nei suoi allegati.

Soppressione del contrassegno FIDUCIA

13.

Le informazioni FIDUCIA perdono il loro contrassegno in due ipotesi:

a)

qualora la parte principale che ha prodotto l'informazione FIDUCIA ne autorizzi la trasmissione all'altra parte principale, l'informazione inizialmente trasmessa nonché tutte le informazioni create sulla base di tale informazione perdono il loro contrassegno FIDUCIA;

b)

qualora l'informazione FIDUCIA sia restituita alla parte principale che l'ha prodotta.

14.

La soppressione del contrassegno FIDUCIA è realizzata dall'ufficio FIDUCIA, che registra detta soppressione nel registro delle informazioni FIDUCIA.

15.

La soppressione del contrassegno FIDUCIA non implica la declassificazione delle ICUE.

V.   COPIE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

16.

Non è possibile effettuare copie delle informazioni FIDUCIA, a meno che non siano indispensabili. In quest'ultimo caso le copie sono realizzate dall'ufficio FIDUCIA, che attribuisce alle stesse un numero e le registra.

17.

Le copie sono soggette al complesso delle norme di sicurezza stabilite nella presente decisione e nei suoi allegati.

VI.   DISTRUZIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA

18.

Qualora informazioni o atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura siano restituiti alla parte principale che li ha prodotti, tutte le informazioni che riportano, interamente o parzialmente, il contenuto di tali informazioni o atti nonché le eventuali copie realizzate sono distrutte.

19.

La distruzione delle informazioni FIDUCIA prevista al paragrafo 18 è effettuata dall'ufficio FIDUCIA utilizzando metodi che soddisfino le norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE al fine di impedirne la totale o parziale ricostruzione.

20.

La distruzione delle informazioni FIDUCIA prevista al paragrafo 18 è effettuata in presenza di un testimone autorizzato all'accesso a informazioni FIDUCIA.

21.

L'ufficio FIDUCIA redige un verbale di distruzione.

22.

Il verbale di distruzione è allegato al registro delle informazioni FIDUCIA. Ne è trasmessa una copia alla parte principale che ha prodotto il documento di cui trattasi.

ALLEGATO IV

PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI FIDUCIA TRATTATE PER VIA ELETTRONICA

1.

Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 10.

2.

Le informazioni FIDUCIA possono essere trattate solo su apparecchi elettronici (postazioni di lavoro, stampanti, fotocopiatrici) che non siano collegati alla rete informatica e che siano collocati nei locali dell'ufficio FIDUCIA.

3.

L'insieme degli apparecchi elettronici utilizzati per il trattamento delle informazioni FIDUCIA è conforme alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE. La sicurezza di tali apparecchi è garantita nel corso di tutto il loro ciclo di vita.

4.

Tutti i possibili collegamenti a internet e agli altri sistemi (LAN, WLAN, Bluetooth, ecc.) sono disattivati in modo permanente.

5.

Le postazioni di lavoro sono dotate di una protezione anti-virus adatta. Gli aggiornamenti anti-virus sono realizzati mediante CD-ROM o chiave USB utilizzati esclusivamente a tale scopo.

6.

Le memorie delle stampanti e delle fotocopiatrici sono cancellate prima di ogni operazione di manutenzione.

7.

Solo i prodotti crittografici approvati conformemente alle norme applicabili nelle istituzioni dell'Unione in materia di protezione delle ICUE sono utilizzati per il trattamento delle domande di indagine di cui all'allegato I.

ALLEGATO V

SICUREZZA IN CASO DI INTERVENTO ESTERNO

1.

Il presente allegato prevede le disposizioni di attuazione dell'articolo 11.

2.

L'accesso alle informazioni FIDUCIA da parte di contraenti esterni può essere effettuato solo nell'ambito della manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione isolati dalla rete informatica o in occasione di un intervento che richieda il trasferimento urgente delle informazioni FIDUCIA al fine di collocarle in un luogo sicuro.

3.

L'autorità di sicurezza elabora orientamenti sull'intervento esterno che riguardino, in particolare, il nulla osta di sicurezza per il personale dei contraenti esterni e il contenuto dei contratti previsti nel presente allegato.

4.

Ai documenti relativi ai procedimenti di gara d'appalto e al contratto di manutenzione dei sistemi di informazione e di comunicazione isolati dalla rete informatica è apposto il contrassegno FIDUCIA qualora contengano informazioni la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali. L'allegato di sicurezza di tale contratto contiene le disposizioni che impongono al contraente esterno di osservare le norme minime stabilite dalla presente decisione. L'inosservanza di tali norme minime può essere motivo sufficiente di risoluzione del contratto.

5.

Il contratto che comporta interventi che presuppongono il trasferimento urgente delle informazioni FIDUCIA al fine di collocarle in un luogo sicuro include il numero di agenti di sicurezza che devono disporre di un nulla osta di sicurezza per il personale. Esso non precisa in alcun modo le procedure da attuare. A tale contratto non viene apposto il contrassegno FIDUCIA.

6.

Il contraente esterno non può subappaltare attività definite nella gara d'appalto e nel contratto che implica o presuppone un accesso a informazioni FIDUCIA.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

24.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/31


DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA

del 19 dicembre 2016

recante accordo in merito alle priorità del partenariato UE-Giordania [2016/2388]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e Regno hascemita di Giordania, dall'altra,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, («accordo») è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2002.

(2)

L'articolo 91 dell'accordo abilita il consiglio di associazione ad adottare decisioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo e a formulare adeguate raccomandazioni.

(3)

L'articolo 101 dell'accordo stabilisce che le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo e si devono adoperare per la realizzazione dei suoi obiettivi.

(4)

Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti.

(5)

L'UE e la Giordania hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2016-2018 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità della Giordania, tentando nel contempo di affrontare anche l'impatto del protrarsi del conflitto in Siria.

(6)

Le parti dell'accordo hanno approvato il testo delle priorità del partenariato UE-Giordania, compreso il patto, che favorirà l'attuazione dell'accordo ponendo l'accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni identificati congiuntamnte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino le priorità del partenariato UE-Giordania, compreso il patto, che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il consiglio di associazione decide che il piano d'azione UE-Giordania, entrato in vigore nell'ottobre 2012, sia sostituito dalle priorità del partenariato UE-Giordania, compreso il patto.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per il consiglio di associazione UE-Giordania

Il presidente

F. MOGHERINI


ALLEGATO

PRIORITÀ DEL PARTENARIATO UE-GIORDANIA E RELATIVO PATTO

Priorità del partenariato UE-Giordania 2016-2018

I.    Contesto

Al fine di rafforzare ulteriormente le solide e multiformi relazioni tra l'UE e la Giordania sono state individuate priorità che orienteranno il partenariato per il periodo 2016-2018, con un riesame entro la fine del 2018 per considerare una proroga di altri due anni in base agli sviluppi politici, economici e di sicurezza. Le priorità del partenariato UE-Giordania incarnano gli obiettivi comuni della politica europea di vicinato per uno spazio comune di pace, prosperità e stabilità. Ne sanciscono le principali caratteristiche: differenziazione e cotitolarità, ma anche flessibilità per consentire un adeguamento al mutamento delle circostanze, come concordato tra l'UE e la Giordania. Le priorità del partenariato costituiscono un documento vivo, e implicano il compimento degli impegni reciproci specificati nel patto UE-Giordania allegato.

Il partenariato e i settori prioritari di cooperazione continueranno ad essere sostenuti attraverso riunioni politiche ad alto livello periodiche, dialoghi in materia di economia, commercio, giustizia e diritti umani, il partenariato per la mobilità UE-Giordania, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Giordania e altri accordi, l'impegno UE-Giordania per rafforzare il dialogo e la cooperazione in materia di sicurezza, compresa la lotta all'estremismo violento e al terrorismo, nonché la cooperazione bilaterale esistente a sostegno della popolazione giordana.

Le priorità del partenariato confermano l'esistenza di relazioni consolidate e del margine di azione necessario ad approfondire l'impegno reciproco.

Il contesto attuale è particolarmente propizio al consolidamento delle relazioni tra l'UE e la Giordania. L'UE e la Giordania hanno interessi condivisi e affrontano sfide comuni. Dal 2011 la crisi siriana ha un forte impatto sulla Giordania, sulla regione e sull'UE. L'UE e la Giordania hanno confermato di condividere obiettivi e interessi nel perseguire un processo di pace e un ritorno alla stabilità e alla pace in Siria, promuovendo nel contempo lo sviluppo sostenibile.

L'UE riconosce il ruolo fondamentale che la Giordania svolge in ambito nazionale, regionale e internazionale. L'UE si congratula con la Giordania per gli enormi sforzi compiuti nell'accoglienza di un gran numero di rifugiati, tra cui siriani, palestinesi, iracheni, libici e yemeniti, approdati in Giordania in cerca di un rifugio sicuro. L'UE continuerà a coadiuvare la Giordania per assicurare la continuità del primo soccorso prestato ai rifugiati che cercano protezione in Giordania e rafforzare la resilienza del paese. La Giordania si è inoltre distinta per i suoi sforzi costanti ed esemplari e il ruolo di primo piano nel promuovere la pace e la sicurezza in Medio Oriente (anche nel processo di pace in Medio Oriente) e oltre, combattendo la radicalizzazione e il terrorismo, anche come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2014-2015) e nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), che copresiede insieme all'UE dal 2012.

Le priorità del partenariato si basano su realizzazioni congiunte e settori di interesse reciproco, nonché sull'impulso generato dalla conferenza dedicata al tema «Sostenere la Siria e l'intera regione», svoltasi a Londra il 4 febbraio 2016, e sugli impegni del patto internazionale formulati dalla Giordania e dai paesi organizzatori della conferenza, intesi a sostenere i vantaggi in termini di sviluppo della Giordania a fronte di un'assistenza umanitaria continuativa e di un adeguato sostegno alle comunità ospitanti. L'UE e la Giordania intendono trasformare le sfide poste dalla crisi siriana in opportunità concrete a vantaggio della popolazione giordana, dei rifugiati siriani e dell'UE.

Le misure specifiche adottate a sostegno dei rifugiati siriani non andranno tuttavia a scapito di altre persone residenti e in cerca di protezione in Giordania.

II.    Priorità

Le priorità del partenariato rispecchiano interessi condivisi e si concentrano su quei settori in cui la cooperazione tra l'UE e la Giordania offre vantaggi reciproci. È in tale contesto che l'UE e la Giordania si sono impegnate a rafforzare la cooperazione su questioni trasversali che spaziano dalla stabilizzazione e la sicurezza allo Stato di diritto e i diritti umani, dalla parità di genere all'emancipazione delle donne, dal dialogo con la società civile alla migrazione e alla mobilità, facendo fronte all'estremismo violento e alla radicalizzazione e prestando attenzione all'uso sostenibile delle risorse naturali.

Ad esempio, il partenariato si concentra sui giovani e sull'occupabilità. per contribuire alla coesione sociale, generare opportunità economiche sostenibili, anche sulla base di un'elevata qualità dell'istruzione e della formazione professionale, e promuovere una cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione. Le iniziative nel settore della cultura, comprese quelle finalizzate allo sviluppo di un'industria culturale e creativa, andrebbero prese in considerazione dato il loro notevole contributo alla promozione del dialogo interculturale e dello sviluppo socioeconomico.

Nel settore della migrazione e della mobilità, i progressi verso l'effettiva attuazione delle varie componenti del partenariato per la mobilità rappresentano una priorità trasversale. Un quadro ben gestito e sostenibile, che contribuirebbe anche a garantire una circolazione delle persone più regolare e semplice tra la Giordania e l'UE, può promuovere lo sviluppo del capitale umano e la crescita economica.

i)

L'UE e la Giordania sono affidabili partner in materia di politica estera e di sicurezza. La cooperazione strategica e operativa sarà perseguita sia a livello bilaterale che in ambito multilaterale, nonché a livello regionale, anche attraverso le copresidenze dell'UpM. È nel reciproco interesse dell'UE e della Giordania promuovere la stabilità e la pace nella regione e a livello globale proseguendo, tra l'altro, la cooperazione a sostegno della transizione politica e della costruzione della pace in Siria. L'UE e la Giordania aspirano entrambe a essere modelli di società tolleranti, il che costituisce un ulteriore motivo per rafforzare la cooperazione in materia di politica estera.

ii)

La seconda priorità si incentra sul sostegno della stabilità macroeconomica e sul rafforzamento dello sviluppo sociale ed economico della Giordania, in linea con il documento «Visione e strategia nazionali — Giordania 2025», nonché su una migliore resilienza del paese per far fronte all'impatto della crisi siriana e all'instabilità regionale.

Un'economia giordana forte e stabile, sostenuta da un ulteriore allentamento del regime commerciale applicabile tra la Giordania e l'UE e da un clima più favorevole agli investimenti (attraverso riforme del contesto imprenditoriale) fungerà da potente incentivo per la creazione di posti di lavoro per i giordani, e per i rifugiati siriani se del caso. La modernizzazione e la diversificazione dell'economia saranno ulteriormente rafforzate dal sostegno a una crescita fondata sull'innovazione e alla condivisione delle conoscenze. Nello stesso contesto, la cooperazione si intensificherà grazie al miglioramento dell'occupabilità, allo sviluppo delle competenze e a una corrispondente riforma dell'istruzione, per promuovere il ruolo della gioventù nell'economia e nella società.

Anche il miglioramento dell'attuale accordo di associazione attraverso la negoziazione di una zona di libero scambio globale e approfondita, che implica far fronte a tutte le difficoltà di accesso al mercato che impediscono al paese di beneficiare appieno delle opportunità offerte dall'accordo di associazione, rafforzerà l'integrazione della Giordania nel mercato dell'UE e creerà nuove opportunità per il commercio, gli investimenti e lo sviluppo.

iii)

La terza priorità del partenariato, strettamente vincolata alle prime due, è intesa a sostenere gli sforzi della Giordania per il rafforzamento della governance, dello Stato di diritto, delle riforme democratiche e dei diritti umani. I diritti umani e le libertà fondamentali sanciti nella legislazione a livello regionale, nazionale e internazionale costituiscono valori comuni. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali costituisce un elemento essenziale delle relazioni tra l'UE e la Giordania.

1.   Rafforzamento della cooperazione in materia di stabilità regionale e sicurezza, compresa la lotta al terrorismo

L'UE riconosce tutti gli sforzi compiuti in merito dalla Giordania. L'UE e la Giordania dovrebbero continuare a cooperare da vicino per far fronte alla destabilizzazione della regione, che comprende l'accresciuta minaccia per la sicurezza a seguito della maggiore diffusione di Daesh e di altri gruppi terroristici. L'UE e la Giordania condividono obiettivi analoghi nella crisi della Siria. Le attività nell'ambito del gruppo internazionale di sostegno alla Siria e in altri ambiti dovrebbero proseguire, così come la cooperazione nel contesto della tabella di marcia UE-Giordania per una maggiore sicurezza e la lotta al terrorismo, con un particolare accento sui progetti comuni e sulla condivisione delle informazioni.

L'UE e la Giordania dovrebbero inoltre intensificare lo sviluppo di contatti in altri contesti di conflitto, compresi il processo di pace in Medio Oriente e la situazione nel Corno d'Africa (processo di Aqaba). Al di là della dimensione immediata del conflitto, nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea l'UE e la Giordania rafforzeranno la cooperazione in materia di gestione delle catastrofi e di protezione civile.

L'UE e la Giordania sono partner nel promuovere e stimolare il dialogo interreligioso e interculturale a livello globale e regionale, ambito nel quale la Giordania ha svolto un ruolo di primo piano.

La lotta al terrorismo, all'estremismo violento e alla radicalizzazione deve rimanere in cima all'agenda. A tale fine, e a complemento del dialogo politico e tematico periodico, l'UE e la Giordania intensificheranno la cooperazione concreta e la condivisione di informazioni per affrontare tali sfide nell'ambito dello Stato di diritto. L'UE e la Giordania agiranno di concerto, anche attraverso programmi di istruzione reciprocamente concordati e coinvolgendo un'ampia gamma di organizzazioni della società civile giordane.

2.   Promozione della stabilità economica, di una crescita sostenibile e basata sulla conoscenza, di un'istruzione di qualità e della creazione di posti di lavoro

a)

La crisi siriana e la presenza dei rifugiati che si protrae nel tempo hanno avuto forti ripercussioni sul tessuto socioeconomico della Giordania: la scarsità di risorse naturali e di fornitura di servizi di base aggravano una situazione economica già di per sé fragile. Il dialogo economico e la cooperazione sulle questioni macroeconomiche dovranno pertanto essere ulteriormente sviluppati al fine di promuovere politiche macroeconomiche e strutturali solide, in grado di stimolare il potenziale di crescita e di aumentare la resilienza dell'economia giordana nell'ottica degli obiettivi di «Giordania 2025». Occorre proseguire negli sforzi intesi a preservare la stabilità macroeconomica anche nel contesto del nuovo programma del Fondo monetario internazionale (FMI), che l'UE può integrare attraverso un nuovo programma di assistenza macrofinanziaria.

Oltre a una sana gestione finanziaria e di bilancio, la cooperazione si estenderà ulteriormente alle riforme nel settore pubblico della Giordania, al fine di migliorarne non solo la gestione delle finanze pubbliche ma anche l'efficienza complessiva e la capacità di erogazione di servizi.

b)

Una delle principali sfide socioeconomiche per la Giordania è la promozione dell'occupazione e dell'occupabilità, in particolare dei giovani giordani e, se del caso, delle categorie più vulnerabili, mediante la creazione di posti di lavoro, il sostegno all'imprenditorialità e all'innovazione, lo sviluppo delle competenze e delle qualifiche e la promozione di un'istruzione, una formazione e una ricerca mirate. Le priorità del partenariato mirano ad affrontare questa sfida ricorrendo a vari strumenti strategici: il commercio, lo sviluppo delle imprese, l'istruzione e la formazione, una maggiore mobilità. L'obiettivo trasversale di questi strumenti consiste anche nel rafforzare l'emancipazione economica delle donne e la loro partecipazione.

a.

Il commercio finalizzato allo sviluppo costituisce un elemento essenziale delle priorità del partenariato e del patto. La creazione di posti di lavoro, innescata da un allentamento, da parte dell'UE, delle norme di origine tra l'UE e la Giordania, nonché le misure di accompagnamento previste andranno a vantaggio sia dei rifugiati siriani sia delle comunità ospitanti giordane. L'allentamento delle norme di origine non pregiudicherà gli sforzi costanti dell'UE e della Giordania verso un accordo di libero scambio globale e approfondito. L'UE e la Giordania ribadiscono il loro impegno ad avviare i negoziati sull'accordo e ad affrontare tutte le sfide in materia di accesso al mercato per i prodotti giordani destinati all'esportazione verso l'UE. Parallelamente, l'UE e la Giordania proseguiranno il dialogo per favorire l'armonizzazione in settori quali le misure sanitarie e fitosanitarie, gli ostacoli tecnici agli scambi o i servizi.

b.

L'UE e la Giordania daranno la priorità e moltiplicheranno gli sforzi al fine di: migliorare il contesto imprenditoriale e attrarre investimenti, sostenere lo sviluppo del settore privato (anche attraverso riforme normative e amministrative e prestiti alle imprese), creare il giusto insieme di conoscenze e competenze richiesto nel mercato del lavoro giordano. Inoltre, rafforzare i settori basati sulla conoscenza è importante al fine della creazione di posti di lavoro duraturi e dignitosi, in particolare tra i giovani.

c.

L'istruzione rappresenta un altro potente strumento per lo sviluppo economico e sociale. Realizzare questa priorità sarà essenziale per apportare benefici a tutti coloro che vivono in Giordania, compresi i rifugiati. Il sostegno e la promozione di un'istruzione pubblica di qualità per tutti i bambini e a tutti i livelli sarà la base della cooperazione UE-Giordania, al fine di garantire a ciascuno la possibilità di studiare e costruire il proprio futuro. Anche la formazione professionale merita un'attenzione particolare e un sostegno mirato.

c)

L'UE e la Giordania continueranno a promuovere soluzioni innovative basate sulla ricerca e sulla conoscenza e la cooperazione in materia di energia rinnovabile, efficienza energetica e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa quella dell'acqua e dei rifiuti, nonché i risultati dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Cooperazione UE-Giordania in risposta alla crisi dei rifugiati siriani

Integrando la cooperazione bilaterale tra l'UE e la Giordania, l'UE continuerà a sostenere la Giordania nel fornire assistenza di primo soccorso ai rifugiati siriani che cercano protezione in Giordania, anche attraverso le seguenti misure:

I.

un allentamento, da parte dell'UE, delle norme di origine per la Giordania e misure di accompagnamento per promuovere le esportazioni verso il mercato dell'UE e la creazione di posti di lavoro a vantaggio sia dei giordani sia dei rifugiati siriani;

II.

un miglioramento delle competenze e delle capacità dei rifugiati siriani, anche in vista della futura ricostruzione della Siria;

III.

un'istruzione e una formazione di qualità per tutti i bambini che vivono in Giordania, in modo da garantire che ogni bambino abbia un'opportunità di studiare e di costruire il proprio futuro, ove opportuno e conformemente alla legislazione nazionale;

IV.

sostegno ausiliare alla Giordania e alle comunità ospitanti vulnerabili.

Il patto UE-Giordania allegato, compresi gli impegni reciproci in esso contenuti, fornisce ulteriori dettagli.

3.   Rafforzamento della governance democratica, dello Stato di diritto e dei diritti umani

In linea con il costante processo di riforma della Giordania nonostante i disordini a livello regionale, l'UE e la Giordania continueranno a collaborare per rafforzare ulteriormente: il sistema democratico e giudiziario in Giordania, lo Stato di diritto, la parità di genere, i diritti umani e le libertà fondamentali, il contesto di occupazione legale per la società civile, favorevole allo sviluppo di una società civile dinamica.

La cooperazione mirata sosterrà: la riforma giudiziaria e l'accesso alla giustizia, nonché la cooperazione giudiziaria internazionale, il processo elettorale (anche dando seguito alle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'UE), l'ulteriore rafforzamento del sistema di partiti politici e il ruolo legislativo e di controllo del Parlamento, il processo di decentramento, il pluralismo dei media.

L'UE e la Giordania continueranno a intrattenere un dialogo periodico sulla democrazia e il buon governo, la giustizia, lo Stato di diritto e i diritti umani, in un formato convenuto reciprocamente. Il dialogo si baserà sui risultati e sugli impegni della Giordania a livello internazionale, regionale e nazionale. Le organizzazioni della società civile possono essere invitate a fornire il loro contributo.

Per quanto riguarda in particolare i diritti umani, il dialogo periodico riguarderà, tra l'altro: la libertà di espressione, la libertà di associazione anche nell'ambiente di lavoro per la società civile, i diritti delle donne e la partecipazione femminile alla vita politica e pubblica. Un'amministrazione pubblica responsabile, trasparente, efficiente e inclusiva è essenziale per conseguire tali obiettivi e per promuovere e rafforzare ulteriormente la democrazia e il buon governo e la lotta contro la corruzione in Giordania.

Il dialogo terrà debitamente conto degli attuali impegni assunti dalla Giordania a livello multilaterale e tratterà anche di diritti economici, sociali e culturali, ad esempio in materia di istruzione e lavoro. Il dialogo riguarderà in particolare i settori oggetto delle priorità del partenariato.

III.    Meccanismi per il dialogo e la cooperazione reciproca

Il quadro generale delle relazioni tra l'UE e la Giordania è istituito dall'accordo di associazione, entrato in vigore nel 2002, e dallo status avanzato concesso nel 2010. Sarà importante procedere a un riesame dell'accordo di associazione, in vigore da quasi 15 anni, o a una razionalizzazione della sua attuazione attraverso una revisione accurata dei dialoghi e dei sottocomitati. L'accorpamento dei sottocomitati in un numero limitato di dialoghi tematici, in base alle priorità del partenariato e a complemento dei dialoghi politici, consentirà di portare avanti la cooperazione nei principali filoni di attività convenuti.

Le priorità del partenariato saranno sottoposte a riesame nel 2018. Il risultato dovrà essere approvato dal Consiglio di associazione. Se le circostanze lo richiedessero, la Giordania e l'UE potranno chiedere un riesame in qualsiasi momento durante tale periodo.

Inoltre, per sostenere la realizzazione del patto UE-Giordania, un riesame periodico del patto avrà luogo nel contesto della cooperazione bilaterale tra l'UE e la Giordania così come in altri dialoghi e riunioni pertinenti. Ove opportuno e in linea con il principio di una maggiore titolarità della politica europea di vicinato, l'UE parteciperà ai meccanismi di coordinamento con il governo della Giordania e con altri partner, comprese la società civile e le autorità locali.

In linea con le ambizioni delineate nelle priorità del partenariato e nel patto allegato, l'UE si impegna a fornire sostegno finanziario e a impegnarsi nell'ambito della comunità internazionale a sostegno della Giordania.


ALLEGATO ALLE PRIORITÀ DEL PARTENARIATO UE-GIORDANIA

Patto UE-Giordania

Il presente documento ha lo scopo di integrare le priorità del partenariato UE-Giordania, delineando impegni reciproci e meccanismi di riesame.

Il patto UE-Giordania, annunciato nel corso della conferenza di Londra dedicata al tema «Sostenere la Siria e l'intera regione» del 4 febbraio 2016, è una risposta positiva alla proposta della Giordania di un «patto» con la comunità internazionale che propugna un approccio olistico alla crisi dei rifugiati siriani. Il patto UE-Giordania è un documento in fieri, che andrà aggiornato regolarmente e che rispecchia i tre pilastri e lo spirito del «patto internazionale» per la Giordania sottoscritto dal governo giordano e dai paesi organizzatori della conferenza di Londra. Il patto UE-Giordania si basa, tra l'altro, sul piano di risposta della Giordania (JRP) per il periodo 2016-2018 e sul documento «Visione e strategia nazionali — Giordania 2025», e si incentra sul rafforzamento della resilienza economica giordana e, nel contempo, sulla promozione di opportunità economiche per i rifugiati siriani, attraverso una maggiore protezione e un maggior accesso all'occupazione e a un'istruzione di qualità.

Il patto UE-Giordania, finalizzato all'attuazione delle priorità del partenariato UE-Giordania, va oltre il patto internazionale, precisando gli impegni reciproci e i meccanismi di riesame per i diversi settori prioritari del partenariato selezionati. In tal senso, il patto UE-Giordania si basa pienamente su: i dialoghi politici e la cooperazione nel contesto dell'accordo di associazione UE-Giordania, il quadro di sostegno unico 2014-2017 per il sostegno dell'UE alla Giordania, la strategia Giordania 2025 e i suoi programmi esecutivi di sviluppo triennali.

Protezione e opportunità di sviluppo per i rifugiati siriani

La Giordania ospita circa 1,3 milioni di siriani, di cui 630 000 rifugiati registrati dall'UNHCR; oltre il 70 % sono donne e bambini, e due rifugiati su tre vivrebbero al di sotto della soglia di povertà assoluta per la Giordania. La Giordania ribadisce il suo attuale impegno a garantire l'accesso al suo territorio alle persone vulnerabili in fuga dal conflitto e l'UE si congratula per gli sforzi costanti del paese nel garantire accesso, protezione e assistenza ai rifugiati siriani fin dall'inizio della crisi.

La Giordania continuerà anche a fornire un adeguato ambiente di protezione e le condizioni per una vita dignitosa, nonché uno status giuridico per i rifugiati siriani che vivono sia all'interno che al di fuori dei campi. Un ambiente di protezione adeguato per i rifugiati è importante per affrontare i bisogni urgenti e, in quanto tale, la protezione rimarrà al centro dell'azione umanitaria dell'UE in Giordania.

A sostegno degli sforzi della Giordania, l'UE continuerà a fornire un elevato livello di assistenza umanitaria e a concentrarsi sull'assistenza di primo soccorso di base, rispondendo ai bisogni fondamentali sia dei rifugiati più vulnerabili che vivono nei campi e in contesto urbano sia dei nuovi arrivati, con una particolare attenzione alle esigenze dei minori e delle donne. Entrambe le parti individueranno le misure di sostegno più efficienti in termini di costi per le fasce di popolazione di rifugiati più vulnerabili.

Riconoscendo pienamente l'obiettivo prioritario della Giordania di creare stabilità e sicurezza lungo i suoi confini e all'interno del paese, il patto UE-Giordania rispecchia l'ambizione di rafforzare la cooperazione nella lotta contro il terrorismo e nella prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento, garantendo nel contempo un ambiente che garantisca accesso e protezione ai richiedenti asilo in stato di necessità.

Dal momento che la presenza dei rifugiati siriani si è trasformata in una situazione di lunga durata, e giacché la Giordania ha accettato che la maggior parte dei rifugiati rimanga nel paese fino a quando la situazione in Siria ne consentirà il ritorno, la comunità internazionale, compresa l'UE, ha accolto molto favorevolmente l'impegno della Giordania di permettere ai rifugiati siriani di accedere a opportunità di sostentamento e ha accettato di sostenerla di conseguenza.

Con il sostegno della comunità internazionale, in particolare l'impegno dell'UE a rivedere il proprio sistema di norme di origine, connesso alla creazione di opportunità di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione ospitante, il governo ha annunciato l'intenzione di autorizzare i rifugiati siriani a lavorare in una serie di settori nei quali la concorrenza con i lavoratori giordani è scarsa. La svolta, molto positiva, comporta anche per la comunità dei donatori la responsabilità sostanziale di trasformare la crisi dei rifugiati siriani in un'opportunità di sviluppo.

Il sostegno ai rifugiati siriani non andrà a scapito di altre persone residenti e in cerca di protezione in Giordania: l'UE porterà avanti la sua stretta collaborazione nel merito con le autorità giordane, le Nazioni Unite e altri partner, nazionali e internazionali, impegnati nell'attuazione.

L'UE proseguirà i suoi sforzi al fine di mantenere il suo sostegno, e quello dell'intera comunità internazionale, alle comunità ospitanti colpite e alle popolazioni rifugiate in Giordania.

Nel complesso, l'UE e la Giordania daranno la priorità al rafforzamento delle opportunità e delle prospettive di sviluppo per i giordani, comprese le comunità ospitanti vulnerabili, e per i rifugiati finché le condizioni non saranno favorevoli per un loro ritorno nel paese d'origine. Nel frattempo, l'UE e la Giordania collaboreranno per consentire ai rifugiati fuggiti dal conflitto siriano di vivere con dignità a fianco della popolazione locale giordana, garantendo il necessario quadro giuridico e amministrativo e il conseguente accesso a mezzi di sostentamento, istruzione e assistenza sanitaria a prezzi accessibili. In tale spirito, l'impegno della Giordania per consentire ai rifugiati di ottenere permessi di lavoro, di creare piccole imprese e svolgere attività commerciali, ove opportuno e conformemente alla legislazione nazionale, è essenziale.

1.    Agevolazione degli scambi UE-Giordania allo scopo di rafforzare gli investimenti, l'esportazione, le opportunità di lavoro anche per i rifugiati siriani

Il patto internazionale richiede misure di apertura del mercato dell'UE, in particolare attraverso la semplificazione delle norme di origine, che favoriscano gli investimenti e la creazione di posti di lavoro per i giordani e per i rifugiati siriani. In una risposta positiva, l'UE si è impegnata a semplificare le proprie norme di origine per un periodo di dieci anni per prodotti specifici fabbricati in impianti situati in aree speciali di sviluppo e zone industriali predeterminate, purché siano collegate a opportunità di lavoro nelle medesime condizioni per i giordani e i rifugiati siriani (15 % dei posti di lavoro nei primi due anni; 25 % in seguito), con l'obiettivo generale di raggiungere 200 000 posti di lavoro per rifugiati siriani a livello nazionale secondo quanto concordato nel patto internazionale. Una volta raggiunto tale obiettivo, l'UE prenderà in considerazione un ulteriore ampliamento delle deroghe alle norme di origine e la semplificazione dei requisiti richiesti ai produttori in Giordania per beneficiare del nuovo schema. L'UE e la Giordania concordano di coinvolgere organizzazioni internazionali con competenze pertinenti, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e/o la Banca mondiale per sostenere e contribuire alla creazione di posti di lavoro e al futuro processo di monitoraggio.

L'UE si congratula con la Giordania per le misure concrete adottate per permettere l'accesso dei rifugiati siriani a permessi di lavoro temporanei, come inizialmente formulato nella sua « Risposta economica alla crisi dei rifugiati siriani: un approccio olistico (Economic Response to the Syrian Refugee Crisis: Piloting a Holistic Approach)». Un mercato del lavoro formale più ampio ha effetti moltiplicatori e vantaggiosi sulle finanze pubbliche nazionali. L'approccio olistico della Giordania introduce l'idea di consentire alla forza lavoro siriana di partecipare al mercato del lavoro: in 18 «zone economiche speciali (SEZ)», nei campi di rifugiati, in determinati settori (ad esempio l'agricoltura e le costruzioni, secondo quote prestabilite), e per le opere pubbliche finanziate da sovvenzioni della comunità dei donatori (infrastrutture o altri servizi comunitari ad alta intensità di manodopera), a condizione che i siriani non si sostituiscano ai lavoratori giordani.

La creazione di opportunità di lavoro nelle SEZ è un punto centrale della proposta giordana. Tali zone dovrebbero attirare investimenti provenienti dall'Europa e da altre regioni e, soprattutto, dalla diaspora siriana in cerca di un «porto sicuro», nonché promuovere le esportazioni verso l'UE.

Per accelerare questo processo, su richiesta della Giordania e come sopra specificato, l'UE si è impegnata ad allentare le norme di origine per i prodotti fabbricati con il lavoro dei rifugiati nelle zone economiche speciali della Giordania, così come in altre aree industriali del paese. L'UE è pronta inoltre a sostenere le specifiche esigenze di formazione e sviluppo di competenze orientate al mercato del lavoro, al fine di migliorare la produttività delle SEZ e non solo.

È opportuno tuttavia ricordare che, nell'ambito dell'attuale accordo di associazione UE-Giordania, la Giordania gode già di accesso in esenzione da dazi e contingenti al mercato dell'UE per i prodotti industriali, così come pure di un accesso molto ampio per i prodotti agricoli. I produttori giordani non hanno però ancora sfruttato appieno tale vantaggio, poiché non sono ancora in grado di soddisfare le norme di origine e tecniche applicate ai sensi dell'accordo.

L'UE ha proposto, e la Giordania ha accolto con favore, la possibilità di una zona di libero scambio globale e approfondita, i cui negoziati devono ancora essere avviati. L'UE ha offerto inoltre la possibilità di negoziare un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (ACAA), che consentirebbe ai prodotti giordani di settori selezionati di essere immessi sul mercato dell'UE senza ulteriori controlli tecnici. La Giordania ha progredito positivamente nella preparazione all'ACAA e nel ravvicinamento alla legislazione dell'UE nei settori selezionati, sebbene potrebbe ancora essere necessario supporto tecnico. Sarebbe opportuno svolgere un bilancio a livello di esperti tra le autorità giordane e i servizi dell'UE, in seguito al quale i negoziati per l'ACAA potrebbero essere avviati. Sarà necessario intensificare gli sforzi per rafforzare il quadro bilaterale per gli scambi e gli investimenti, stimolare gli investimenti e incoraggiare gli esportatori giordani ad avvalersi maggiormente dell'accesso preferenziale al mercato dell'UE.

2.    Promozione della stabilità macroeconomica e di una crescita intelligente e sostenibile

La Giordania sottolinea la necessità di ricevere ulteriori sovvenzioni per ridurre il livello del debito. Evidenzia inoltre l'esigenza, in vista di ulteriori finanziamenti a condizioni agevolate anche attraverso il patto internazionale, di ridurre un fabbisogno di finanziamento apprezzabile. Se da un lato il fabbisogno del paese, compreso quello derivante dall'impatto della crisi dei rifugiati, richiederà ulteriori finanziamenti sotto forma di sovvenzioni, la Giordania deve far fronte anche a inderogabili investimenti in infrastrutture. L'UE, nell'ambito del Fondo di investimento per la politica di vicinato (NIF), mette a disposizione importanti risorse finanziarie a condizioni agevolate per progetti di investimento su larga scala, anche in vista dello sviluppo di un sistema di trasporti regionale. Analogamente, la BEI adotta un approccio flessibile per quanto riguarda le priorità di finanziamento in Giordania a sostegno degli obiettivi del governo, della creazione di posti di lavoro e della promozione del settore privato e delle PMI. La BERS opera in modo analogo.

Dato l'elevato debito pubblico giordano, i nuovi crediti dovrebbe dare la priorità agli investimenti con un elevato tasso di utili, ad esempio le infrastrutture passibili di semplificare le esportazioni, gli incubatori d'impresa ecc., che potrebbero avere ripercussioni positive sul tasso di occupazione in Giordania e, in seconda battuta, sull'aumento della produttività e sulle entrate pubbliche.

Inoltre, in linea con gli impegni assunti nel corso della conferenza di Londra e in seguito alla richiesta del governo giordano (350 milioni di EUR), il 29 giugno 2016 la Commissione europea ha proposto una seconda operazione di assistenza macrofinanziaria (AMF) a favore della Giordania per un importo pari a 200 milioni di EUR. Alla luce delle sfide finanziarie e delle circostanze eccezionali che la Giordania si trova ad affrontare per il fatto di ospitare 1,3 milioni di siriani, e dal momento che l'UE è un partner fondamentale per la Giordania, l'UE valuterà nel 2017 una nuova proposta per estendere l'assistenza macrofinanziaria a favore della Giordania, dopo il buon esito della seconda AMF e purché i consueti presupposti per questo tipo di assistenza siano soddisfatti, compresa una valutazione aggiornata da parte della Commissione europea, del fabbisogno di finanziamenti esterni della Giordania. Tale assistenza, di fondamentale importanza per la Giordania, dovrebbe aiutare il paese a mantenere la stabilità macroeconomica, preservando nel contempo i vantaggi in termini di sviluppo e garantendo la continuità del programma di riforme del paese.

L'UE incoraggerà la modernizzazione e la diversificazione dell'economia giordana, anche attraverso il sostegno a una crescita trainata dall'innovazione, promuovendo lo sviluppo di capacità e il trasferimento delle conoscenze e coinvolgendo e sostenendo i talenti, in particolare tra i giovani e le donne, nella creazione di imprese innovative.

3.    Miglioramento di un contesto favorevole allo sviluppo del settore privato, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro

In linea con il patto internazionale, il patto UE-Giordania si incentra sul mantenimento di un quadro macroeconomico sano e sulla creazione di un contesto favorevole agli investimenti, alle esportazioni, alla crescita del PIL, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro. La Giordania è intenzionata a migliorare il contesto imprenditoriale e ad attuare riforme strutturali al fine di migliorare la produttività e le condizioni del mercato del lavoro.

L'UE è pronta a sostenere tali sforzi, ad esempio fornendo un sostegno di bilancio per lo sviluppo del settore privato che consentirà l'inderogabile miglioramento dei servizi prestati alle imprese e un clima più favorevole agli investimenti. Analogamente l'UE, attraverso azioni di sostegno di bilancio nell'ambito dello sviluppo e delle competenze, intende eliminare gli ostacoli alla creazione di opportunità di lavoro e dotare le categorie vulnerabili di una serie di competenze professionali pertinenti e aggiornate. L'UE è disposta a fornire ulteriore supporto alla Giordania per potenziare l'innovazione e l'imprenditorialità e migliorare la competitività del settore privato e la qualità del suo potenziale di esportazione, ad esempio aumentando le probabilità che le norme di prodotto dell'UE vengano soddisfatte. Inoltre, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), incentrata sul privato, sarà un partner fondamentale verso lo sviluppo del settore privato in Giordania.

Esistono parallelamente opportunità endogene di crescita del PIL, che possono trasformare in un'opportunità l'aumento della popolazione. Le imprese nazionali sono chiamate a soddisfare una maggiore domanda interna e possono disporre di personale a costi accessibili e spesso sufficientemente qualificato, con un conseguente aumento potenziale della produttività. Il sostegno finanziario dei donatori disponibile sotto forma di sovvenzioni o finanziamenti agevolati deve essere programmato e coordinato con la massima efficienza, se la Giordania intende rilanciare la crescita e costituire un esempio per la regione e non solo.

4.    Un'istruzione di qualità per l'inclusione sociale e lo sviluppo

Il governo sta compiendo uno sforzo enorme per consentire l'accesso all'istruzione pubblica al maggior numero possibile di rifugiati siriani. Il patto UE-Giordania riflette l'ambizione della Giordania, confermata anche nel patto internazionale, di garantire l'accesso all'istruzione per tutti i bambini che si trovano nel paese, compresi i rifugiati siriani («No Lost Generation»). Questo incide pesantemente sulle finanze pubbliche e l'UE proseguirà nell'impegno di contribuire ad alleviare l'onere e sostenere sia la quantità di infrastrutture scolastiche sia la qualità dell'istruzione.

L'UE ha fornito un notevole sostegno al settore dell'istruzione dal 2012 e prevede di potenziarlo nel bilancio. L'inserimento su base temporanea di circa 143 000 allievi nel sistema pubblico derivante dalla presenza dei rifugiati siriani ha sovraccaricato le scuole pubbliche e sta incidendo negativamente sulla qualità dell'istruzione, e il piano del ministero dell'Istruzione di aumentare fino a 193 000 il numero di alunni rifugiati per l'anno 2016-2017 richiederebbe di organizzare temporaneamente su due turni altre 100 scuole in attesa che le necessarie risorse finanziarie per le spese operative siano rese disponibili e siano costruiti nuovi edifici scolastici entro due o tre anni, come previsto dal patto giordano.

Poiché l'ampliamento e la costruzione delle scuole devono essere affrontati con urgenza, la Giordania ha garantito tempi di reazione minimi. Ciò permetterebbe tra l'altro a 15 000 bambini siriani attualmente in lista d'attesa di accedere alle scuole pubbliche, e garantirebbe ad altri di accedere all'istruzione e alla formazione professionale laddove vi sia posto.

Nella malaugurata ipotesi che la guerra o l'instabilità in Siria si protraggano, la Giordania avrà così la possibilità di includere gli alunni rifugiati nel sistema scolastico pubblico offrendo loro speranza nel futuro e la possibilità di formarsi secondo i programmi giordani, contrastando così attivamente il rischio di estremismo violento. Sarebbe opportuno compiere sforzi anche per i giovani al di fuori del sistema scolastico per mezzo di programmi di apprendimento non formale. A medio termine, ciò avrebbe tra l'altro il vantaggio di ampliare l'offerta di lavoratori nel mercato del lavoro, mettendoli in condizioni di contribuire allo sviluppo economico del paese che li ospita.

Sono previste anche azioni supplementari per garantire l'accesso degli studenti siriani all'istruzione superiore durante la loro permanenza in Giordania.

5.    Gestione e uso sostenibile delle risorse naturali

Il protrarsi della presenza di un gran numero di rifugiati siriani non ha causato una carenza energetica in Giordania, ha solo amplificato il problema cronico di penuria di energia nel paese. Il recente documento sul tema «Ricostruire le comunità ospitanti», presentato dal ministero della Pianificazione e della cooperazione internazionale giordano come effetto del JRP 2016-2018, stima il fabbisogno complessivo per i prossimi tre anni in questo settore in 120 milioni di EUR. Le sinergie con l'importante sostegno specifico dell'UE stanziato a partire dal 2011 potrebbero essere incentivate, dal momento che le attività connesse alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica richiedono una forza lavoro ampia e diversificata, nonché un rinnovato sforzo nella ricerca e nell'innovazione.

Inoltre, il JRP 2016-2018 identifica l'acqua e i servizi igienico-sanitari come uno dei settori che necessitano di maggior sostegno, anche per le comunità locali. L'importante sostegno già offerto dall'UE in quest'ambito può essere generalizzato per orientare le future attività nel settore. Inoltre l'UE finanzierà un vasto programma di gestione dei rifiuti solidi, che migliorerebbe la qualità della vita dei giordani consentendo nel contempo di occupare persone vulnerabili e non qualificate, con effetti positivi sull'economia locale.

Oltre a ciò, l'UE è in grado di mobilitare rapidamente assistenza tecnica in una serie di settori su richiesta del governo. Sarà inoltre garantita la complementarità con programmi dell'UE quali il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020.

6.    Stabilità e sicurezza, compresa la lotta al terrorismo e la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento

La sicurezza interna è una priorità assoluta per la Giordania. In termini di lotta al terrorismo la Giordania dispone di un sistema solido ed efficace che si è dimostrato efficiente nel ridurre o eliminare la minaccia terroristica. Tuttavia, a causa del protrarsi del conflitto in Siria e della situazione in Iraq e non solo, la regione sta attirando sempre più jihadisti a livello internazionale.

La lotta contro il terrorismo, l'estremismo violento, la radicalizzazione e l'intolleranza interreligiosa e intrareligiosa sono obiettivi comuni. L'UE e la Giordania traggono vantaggio dalla loro stretta collaborazione e dallo scambio di esperienze per contrastare questi fenomeni, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la risposta e sempre nel rispetto dello Stato di diritto. L'UE e la Giordania continueranno a impegnarsi per un approccio ampio e globale in materia di sicurezza, sia a livello bilaterale che in ambito regionale e internazionale, su crisi specifiche come quella della Siria e su questioni globali (lotta alla radicalizzazione).

In occasione del seminario UE-Giordania del 15 marzo 2016, sul tema «maggiore sicurezza e lotta al terrorismo», l'UE e la Giordania hanno concordato di proseguire le attività in tre settore: lotta all'estremismo violento; lotta al finanziamento del terrorismo; sicurezza dell'aviazione e delle frontiere. Inoltre, sotto l'egida della segreteria regionale dell'UE in Medio Oriente per l'iniziativa «Centri di eccellenza per l'attenuazione del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)», con sede ad Amman, è in corso di finanziamento la creazione di un centro regionale di formazione in Giordania.

L'UE investirà nell'analisi delle potenziali vulnerabilità e cause di radicalizzazione e ha stanziato 10 milioni di EUR per aiutare il governo della Giordania a proseguire gli sforzi volti a contrastare l'estremismo violento. La Giordania è incoraggiata a partecipare agli inviti rilevanti in materia di contrasto alla radicalizzazione nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte 2020.

Sono disponibili un ulteriore sostegno finanziario e competenze tematiche. Tra gli interventi adeguati possono rientrare il miglioramento del dialogo tra le comunità, la creazione di opportunità economiche, l'alloggio e il sostegno agli attori in grado di contrastare la retorica estremista. Si tratterebbe di un importante passo avanti per lottare in modo più efficace contro la minaccia comune del terrorismo.

L'UE e la Giordania manterranno il loro partenariato per favorire la comprensione e la stabilità a livello globale e regionale. Al di là delle azioni finalizzate alla lotta alla radicalizzazione, sarà data continuità a iniziative di diplomazia regionale in materia scientifica tra cui SESAME (Synchroton-light for Experimental Science and Applications in the Middle East), con sede in Giordania. Un'altra iniziativa simile è PRIMA (Partnership for Research and innovation in the Mediterranean Area), e dovrebbe mobilitare la ricerca congiunta su due delle sfide più urgenti per l'area euromediterranea: l'efficienza e la sostenibilità della produzione alimentare e della fornitura di acqua.

Per quanto riguarda la gestione del rischio di catastrofi, l'UE e la Giordania valuteranno la possibilità di concludere un accordo bilaterale in materia di protezione civile. Nel quadro del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, l'UE e la Giordania si impegnano inoltre a rafforzare la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi, in particolare attraverso lo scambio di seminari, formazioni comuni e il potenziale sviluppo di un centro regionale di formazione e lo sviluppo delle capacità in materia di prevenzione e preparazione alle catastrofi, comprese l'identificazione e la valutazione dei rischi.

7.    Mobilità e migrazione

Il 9 ottobre 2014 l'UE ha firmato un partenariato per la mobilità con la Giordania. Il partenariato per la mobilità è una serie di impegni politici concordati assunti dall'UE, da 16 Stati membri partecipanti e dalla Giordania, ed è il risultato di un dialogo UE-Giordania avviato nel dicembre 2013. Il partenariato fornisce un quadro coerente per le azioni nel settore della migrazione, della mobilità e della sicurezza e contiene una serie di azioni in un allegato riconosciuto da tutte le parti che integrerà il partenariato. La principale sfida futura consiste nel garantire la piena ed effettiva attuazione del partenariato per la mobilità.

La facilitazione per il rilascio dei visti per l'UE (e il parallelo accordo di riammissione) è un obiettivo importante per le relazioni tra l'UE e la Giordania e per migliorare la mobilità e i contatti tra persone nei territori delle due parti. Anche la riammissione dei migranti irregolari è rilevante ai fini di una gestione ordinata dei flussi migratori. I negoziati per gli accordi tra l'UE e la Giordania sulla facilitazione del visto e la riammissione saranno avviati simultaneamente nell'autunno 2016.

Nell'ambito del patto UE-Giordania si affronta l'impatto della migrazione e della mobilità sullo sviluppo, compresi il potenziale della diaspora per lo sviluppo economico e i programmi per la «circolazione dei cervelli», anche attraverso un potenziamento degli scambi regionali e internazionali di studenti e attori economici.

8.    Giustizia e riforma politica, elezioni democratiche e diritti umani

L'UE e la Giordania continueranno a cooperare per rafforzare il sistema giudiziario in Giordania e renderlo più accessibile. La Giordania si è impegnata a migliorare il funzionamento della giustizia e per garantire l'indipendenza del potere giudiziario, come dimostrato da recenti riforme legislative quali la legge per l'indipendenza giudiziaria e quella sulla giustizia minorile. La Giordania ha compiuto progressi nei sistemi di notifica elettronica e di interconnettività e i giudici hanno seguito programmi pratici di formazione.

L'UE, attraverso il sostegno di bilancio e l'assistenza tecnica, offre sostegno al ministero della Giustizia, all'Istituto di formazione giudiziaria e al Consiglio giudiziario. La Giordania e l'UE sono fortemente impegnate a continuare ad adoperarsi per ridurre il ricorso alla custodia cautelare, ampliare l'assistenza legale gratuita, in particolare per i gruppi vulnerabili, e ridurre la recidività ricorrendo a sanzioni alternative e a regimi post-detentivi.

Le novità legislative in materia di quadro elettorale, decentramento, comuni e partiti politici hanno confermato l'impegno della Giordania a proseguire nel cammino delle riforme politiche come parte degli sforzi verso un governo parlamentare e una maggiore partecipazione politica.

L'UE si impegna a continuare a sostenere la Giordania nei suoi sforzi per rafforzare la governance democratica. L'UE continuerà a fornire sostegno per l'efficace funzionamento delle principali istituzioni democratiche, in particolare il Parlamento e la Commissione elettorale internazionale.

La promozione e il rispetto dei diritti umani sono pietre miliari della cooperazione tra UE e Giordania e si riflettono in dialoghi periodici in ambito multilaterale e bilaterale e in azioni più specifiche a sostegno, tra l'altro, della società civile, del pluralismo dei media, della parità di genere e dei diritti delle donne.

Il piano nazionale della Giordania per i diritti umani 2016-2025 è uno dei parametri del dialogo UE-Giordania, così come gli impegni internazionali della Giordania (assunti nel contesto di convenzioni internazionali e di piattaforme delle Nazioni Unite, come la valutazione inter pares universale).

Via da seguire

Le azioni prioritarie del patto UE-Giordania saranno portate avanti nel corso di dialoghi politici e tematici. Gli impegni e i meccanismi di riesame previsti nel quadro del patto UE-Giordania e del patto internazionale saranno compatibili tra loro e si rafforzeranno a vicenda.

I finanziamenti proverranno da una varietà di strumenti di bilancio dell'UE e saranno destinati a interventi attuati in Giordania con autorità statali e locali, agenzie di Stati membri dell'UE, organizzazioni non governative, le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali. I finanziamenti includeranno, tra l'altro, sostegno di bilancio, ulteriore assistenza macrofinanziaria e finanziamenti agevolati, se i criteri sono soddisfatti. Il fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana (Fondo Madad) è disponibile per fornire alla Giordania un sostegno sotto forma di sovvenzioni per i rifugiati siriani e le comunità ospitanti colpite. Le autorità giordane sono regolarmente consultate sul processo e sulle proposte di azioni e sono incoraggiate a presentare proposte di finanziamento. Sono invitate inoltre a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione del fondo Madad.

Appendice 1: Impegni della Giordania e dell'UE

Impegni della Giordania

Impegni dell'UE

Rafforzamento della stabilità macroeconomica (compresi gli obiettivi del patto internazionale)

Meccanismo di riesame: dialoghi economici, monitoraggio del patto internazionale

1)

Preservare la stabilità macroeconomica e adoperarsi per l'adozione di un programma «Extended Fund Facility» (meccanismo di finanziamento allargato) con l'FMI.

2)

Sviluppare un solido programma di investimenti con un impatto limitato sul debito e finalizzato a sostenere la crescita, la stabilità e la creazione di posti di lavoro

Bilaterale

a)

Sostegno attraverso un nuovo programma di assistenza macrofinanziaria per il periodo 2016-2017, subordinato all'accordo finanziario con l'FMI. Al di là di tale assistenza macrofinanziaria, impegno a valutare il proseguimento del sostegno macrofinanziario se la situazione e le modalità formali lo consentono.

b)

Il Fondo di investimento per la politica di vicinato (NIF) mette a disposizione importanti risorse finanziarie a condizioni agevolate per progetti di investimento/infrastrutturali su larga scala.

Sviluppo del settore privato, contesto imprenditoriale, commercio e investimenti, creazione di posti di lavoro

(compresi gli obiettivi del patto internazionale)

Meccanismo di riesame: sottocomitati e/o riunioni tematiche pertinenti, Consiglio di associazione, monitoraggio del patto internazionale

1)

Rafforzare il quadro per gli scambi bilaterali e gli investimenti (ad es.: ALS globale e approfondito, ACAA).

2)

Migliorare il contesto imprenditoriale (quadro legislativo e normativo) per dare luogo a investimenti, crescita economica e creazione di posti di lavoro; incoraggiare l'imprenditorialità e il partenariato pubblico-privato

3)

Istituire sportelli unici operativi per gli investitori

4)

Promuovere l'utilizzo da parte delle imprese giordane degli attuali vantaggi commerciali previsti dal vigente accordo di libero scambio tra l'UE e la Giordania

5)

Rafforzare il sostegno alle imprese (mercato di esportazione) affinché soddisfino le norme di qualità europee/internazionali.

6)

Istituire un sistema in grado di attirare gli investimenti in zone designate e assegnare permessi di lavoro/soggiorno ai rifugiati siriani (almeno il 15 % dei posti di lavoro negli impianti di produzione di 18 zone economiche designate e aree industriali destinato ai rifugiati siriani per il primo e il secondo anno; il 25 % a partire dal terzo anno) con l'obiettivo generale di raggiungere circa 200 000 posti di lavoro per i rifugiati siriani in Giordania, conformemente al patto internazionale). Monitoraggio da parte di terzi (Organizzazione internazionale del lavoro, OIL)

7)

Potenziare gli approcci ad alta intensità di manodopera che impiegano lavoratori sia siriani che giordani

8)

Agevolare la posizione amministrativa dei rifugiati siriani per consentire loro l'accesso all'occupazione e ai servizi di base, nonché la capacità di stabilire un'attività commerciale all'interno e al di fuori dei campi

9)

Approvare una politica nazionale per far fronte al mercato del lavoro informale (in linea con le raccomandazioni dell'OIL)

10)

Rafforzare l'emancipazione economica dei giovani e delle donne e la loro partecipazione

11)

Organizzare una conferenza degli investitori e delle imprese in Giordania

Bilaterale

a)

Avviare negoziati per un accordo di libero scambio migliorato e fornire sostegno pertinente per agevolarne l'attuazione

b)

Accelerare la preparazione per avviare i negoziati di un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (ACAA), che consentirebbe ai prodotti giordani di settori selezionati di essere immessi sul mercato dell'UE senza ulteriori controlli tecnici.

c)

Aiutare il governo della Giordania a migliorare il contesto imprenditoriale e l'innovazione e ad ottenere un clima più favorevole agli investimenti

d)

Assistere il governo giordano e il settore privato nel miglioramento della competitività e della qualità dei loro prodotti al fine di agevolare il rispetto delle norme internazionali e stimolare le esportazioni (ad esempio istituendo un polo regionale per la sicurezza alimentare, che comprenda laboratori per il monitoraggio delle norme sanitarie e fitosanitarie).

e)

Offrire sostegno per la conferenza degli investitori e delle imprese in Giordania

Rifugiati siriani

a)

Allentare temporaneamente le norme di origine per un periodo di 10 anni, per determinati prodotti e in 18 zone economiche designate e aree industriali, con posti di lavoro creati a vantaggio di rifugiati siriani e di cittadini giordani; valutare la possibilità di ulteriori deroghe alle norme di origine una volta sarà stato raggiunto l'obiettivo di 200 000  posti di lavoro per i rifugiati, avvalendosi di un monitoraggio da parte di terzi (OIL).

b)

Facilitare l'accesso al credito mediante un approccio differenziato: i) linee di credito create dalle istituzioni finanziarie europee e internazionali e gestite dalle istituzioni finanziarie giordane; II) erogazione di credito, finanziamenti di avviamento e sostegno a micro, piccole e medie imprese che occupano sia siriani che giordani; iii) meccanismi di sostegno al microcredito.

c)

Aumento dei finanziamenti a condizioni agevolate da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), in linea con i rispettivi mandati.

Istruzione e formazione di qualità per l'inclusione sociale e lo sviluppo (compresi gli obiettivi dell'accordo internazionale)

Meccanismi di riesame: riunioni tematiche, monitoraggio del patto internazionale

1)

Potenziare l'istruzione orientata al mercato, migliorare l'accesso a un'istruzione di qualità, rafforzare il quadro normativo del Consiglio per l'occupazione e l'istruzione e la formazione tecnica e professionale (ETVET)

2)

Sostenere politiche finalizzate all'adeguamento delle competenze alle esigenze del mercato del lavoro; migliorare la cooperazione scuola-aziende e lo sviluppo delle competenze di occupabilità degli studenti

3)

Promuovere l'inclusione sociale aumentando il numero delle persone iscritte a corsi di istruzione e formazione e che beneficiano di altre misure attive per il mercato del lavoro, in particolare donne, giovani e disabili

4)

Estendere l'offerta di istruzione pubblica a 190 000 rifugiati siriani di livello primario e secondario nell'anno scolastico 2016-2017, pur salvaguardando la qualità dell'istruzione

5)

Accelerare l'accesso a un'istruzione formale di qualità per i rifugiati siriani e i giordani in condizione svantaggiata

6)

Fornire ai rifugiati siriani l'accesso alla formazione professionale e aumentare le opportunità di istruzione terziaria/superiore per tutti i giovani vulnerabili (giordani e siriani).

Bilaterale

a)

Aumentare il numero di persone di fasce svantaggiate della società che seguono corsi di formazione tra il 2016 e il 2019

b)

Aumentare il finanziamento tramite sostegno di bilancio al ministero del Lavoro per consentire l'erogazione di servizi per l'impiego proattivi

c)

Mantenere gli impegni fino al completamento delle strutture scolastiche concordate

d)

Aumentare i finanziamenti per l'istruzione superiore e tecnica per gli studenti della comunità di rifugiati siriani e per i giordani svantaggiati

e)

Ampliare le opportunità nel quadro del programma Erasmus+ volte a: i) facilitare la mobilità di studenti, personale, giovani, educatori giovanili e volontari tra la Giordania e l'Europa; ii) modernizzare gli istituti di istruzione superiore in Giordania attraverso progetti di cooperazione.

f)

Promuovere i programmi per la circolazione dei cervelli e la mobilità di studenti e ricercatori nell'ambito di Orizzonte 2020

Rifugiati siriani

Aumentare i finanziamenti tramite sostegno di bilancio per coprire l'incremento della spesa per insegnanti, libri di testo, rette scolastiche e costi operativi, nonché tramite sostegno all'ampliamento delle strutture scolastiche per gli alunni siriani

Gestione e uso sostenibile delle risorse naturali

Meccanismo di riesame: riunioni del sottocomitato, consultazioni tematiche

1)

Rafforzare il coordinamento al fine di una gestione sostenibile delle acque reflue

2)

Efficienza energetica ed energie rinnovabili: conseguire una riduzione del consumo di energia del 20 % entro il 2020 e aumentare l'apporto delle fonti di energia rinnovabili nella produzione di elettricità fino almeno al 15 %

3)

Intensificare gli sforzi di ricerca e innovazione nel settore delle energie rinnovabili e della gestione dell'acqua e dei rifiuti

Bilaterale

a)

Sostegno di bilancio e da parte del Fondo di investimento per la politica di vicinato (NIF) a favore delle energie rinnovabili e dell'uso sostenibile delle risorse naturali limitate;

b)

Sostegno per lo sviluppo di capacità e la formazione al fine di sviluppare competenze adeguate

c)

Sostegno ai programmi di efficienza energetica, anche finalizzato alla creazione di posti di lavoro

d)

Sostegno alla cooperazione nella ricerca e nell'innovazione nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica

e)

Agevolazione alla creazione di mercati regionali dell'energia

Rafforzamento della cooperazione in materia di stabilità e sicurezza, compresa la lotta al terrorismo

Meccanismi di riesame: dialogo in materia di lotta al terrorismo, sottocomitati e/o riunioni tematiche, Consiglio di associazione

1)

Promuovere la cooperazione interservizi e agevolare il coordinamento internazionale dei donatori al fine di promuovere il potenziamento dello Stato di diritto basato su strategie di lotta al terrorismo e all'estremismo violento

2)

Intensificare ulteriormente la cooperazione in materia di iniziative per la prevenzione della radicalizzazione giovanile e la deradicalizzazione, anche attraverso programmi di istruzione e di creazione di posti di lavoro

3)

Impegno per una cooperazione e un dialogo strategici con l'UE in materia di lotta al terrorismo

4)

Gestione delle catastrofi: rafforzare il coordinamento interministeriale; potenziare la formazione dei responsabili della protezione civile in materia di protezione civile e gestione del rischio di catastrofi, stanziando opportune risorse; rafforzare la capacità del Centro nazionale per la sicurezza e la gestione delle crisi di agire come un polo regionale per la formazione e le esercitazioni; sensibilizzazione nelle comunità locali.

Bilaterale

a)

Continuare a sostenere gli sforzi della Giordania volti a prevenire e contrastare la radicalizzazione, l'estremismo violento e il terrorismo.

b)

Ampliare la cooperazione in materia di sicurezza dell'aviazione, cooperazione giudiziaria e gestione delle frontiere; sostenere la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

c)

Sicurezza/lotta al terrorismo: cooperazione, tra l'altro, con le agenzie specializzate dell'UE e degli Stati membri

d)

Gestione delle catastrofi: sostenere il rafforzamento della capacità in materia di allarme rapido, prevenzione e preparazione, e offrire un più stretto partenariato con il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea

Buona gestione delle politiche in materia di rifugiati, migrazione e mobilità

Meccanismo di riesame: partenariato per la mobilità e/o sottocomitati pertinenti, Consiglio di associazione,

L'Unione europea e la Giordania hanno firmato un partenariato per la mobilità nell'ottobre 2014. Hanno concordato di attuare i reciproci impegni politici contenuti in esso contenuti e tutte le azioni del relativo allegato, in linea con le seguenti priorità:

promozione di una buona gestione della migrazione legale e della mobilità

rafforzamento della capacità delle autorità giordane competenti in materia di gestione delle frontiere e di prevenzione della migrazione irregolare

rafforzamento dei legami tra migrazione e sviluppo

rafforzamento della protezione dei migranti nel rispetto degli obblighi internazionali.

L'UE e la Giordania si impegnano a dare maggiore impulso all'attuazione del partenariato per la mobilità, privilegiando soprattutto le azioni contenute nell'allegato, con la consapevolezza che l'allegato è un documento in fieri, che può essere aggiornato nel tempo purché rimanga in linea con gli impegni politici del partenariato per la mobilità.

Giustizia e riforma politica, elezioni democratiche e diritti umani

Meccanismi di riesame: meccanismo delle Nazioni Unite per i diritti umani, dialoghi sui diritti umani, dialoghi politici, Consiglio di associazione

1)

Ulteriori sviluppi verso un sistema giudiziario indipendente

2)

Migliore accesso all'assistenza legale

3)

Proseguimento delle riforme politiche, al fine di garantire la stabilità e la governance democratica a lungo termine della Giordania.

4)

Rafforzare il ruolo delle istituzioni democratiche

5)

Proseguire nell'organizzazione di elezioni democratiche

6)

Migliorare i meccanismi per la partecipazione della società civile in una serie di settori pilota

7)

Attuazione del piano nazionale per i diritti umani 2016-2025

8)

Promozione e rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle donne e la partecipazione femminile alla vita pubblica

9)

Attuazione degli impegni e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e nazionale in materia di diritti umani

10)

Quadro a sostegno del pluralismo dei media

Bilaterale

a)

Sostegno di bilancio per la riforma del settore della giustizia

b)

Sostegno per lo sviluppo di capacità, il monitoraggio e le valutazioni d'impatto

c)

Sostegno al Parlamento e ad azioni a sostegno dei partiti politici

d)

Sostegno alla Commissione elettorale indipendente

e)

Missioni di osservazione elettorale dell'UE (su invito da parte della Giordania)

f)

Sostegno continuativo ai programmi del governo e alle iniziative non governative per la promozione e il rispetto dei diritti umani, in linea con le priorità globali dell'UE in materia di diritti umani e a sostegno dell'agenda 2016-2025 in materia di diritti umani del governo giordano

g)

Sostegno continuativo per la parità di genere e i diritti umani, anche sulla base del piano d'azione sulla parità di genere

Appendice 2: Parametri di riferimento

I seguenti parametri quantitativi sono proposti per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione del patto UE-Giordania. Il monitoraggio avverrà su base periodica e almeno una volta all'anno, nell'ambito dei meccanismi di riesame previsti e delle riunioni connesse alla cooperazione bilaterale tra l'UE e la Giordania.

Impegni della Giordania

Impegni dell'UE

50 000 posti di lavoro per i rifugiati siriani entro la fine del 2016; 75 000 entro la fine del 2017; 100 000 entro la fine del 2018, a condizione che vi sia una domanda di permessi di lavoro sufficiente

Istruzione: almeno 140 000 bambini siriani nel 2016 e almeno 190 000 bambini entro la fine del 2017 avranno accesso all'istruzione pubblica e gratuita

Bilaterale

Complessivamente, un minimo di 747 milioni di EUR di nuovi finanziamenti saranno impegnati nel 2016 e nel 2017, dei quali:

assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestito dell'importo di 200 milioni di EUR, purché siano soddisfatte le condizioni preliminari

108 milioni di EUR sotto forma di aiuti umanitari per il periodo 2016-2017

Rifugiati siriani

L'UE applica requisiti semplificati in materia di norme di origine alle esportazioni giordane verso l'UE alle seguenti condizioni:

10 anni di durata

In 18 zone economiche e aree industriali determinate.