ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 352

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
23 dicembre 2016


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria ( 1 )

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania

18

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2373 del Consiglio, del 22 dicembre 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127

31

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

33

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/2375 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

39

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che istituisce un piano di rigetto per i molluschi bivalvi Venus spp. nelle acque territoriali italiane

48

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/2377 della Commissione, del 14 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali

50

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2378 della Commissione, del 21 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

52

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2379 della Commissione, del 22 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

55

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2016/2380 del comitato politico e di sicurezza, del 13 dicembre 2016, che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2016)

57

 

*

Decisione (PESC) 2016/2381 del comitato politico e di sicurezza, del 14 dicembre 2016, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2016)

59

 

*

Decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga la decisione 2013/189/PESC

60

 

*

Decisione (PESC) 2016/2383 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, sul sostegno dell'Unione europea alle attività svolte dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica nei settori della sicurezza nucleare e nel quadro dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

74

 

*

Decisione (PESC) 2016/2384 del Consiglio, del 22 dicembre 2016, che modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che modifica la decisione (PESC) 2016/1136

92

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/1


DIRETTIVA (UE) 2016/2370 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce uno spazio ferroviario europeo unico con regole comuni sulla governance delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura, sul finanziamento dell'infrastruttura e sull'imposizione di canoni per il suo utilizzo, sulle condizioni di accesso all'infrastruttura e ai servizi ferroviari e sulla vigilanza regolatoria del mercato ferroviario. Il completamento dello spazio ferroviario europeo unico dovrebbe essere conseguito estendendo il principio del libero accesso ai mercati ferroviari nazionali e riformando la governance dei gestori dell'infrastruttura con l'obiettivo di assicurare la parità di accesso all'infrastruttura.

(2)

La crescita del traffico ferroviario di passeggeri non ha tenuto il passo con l'evoluzione di altri modi di trasporto. Il completamento dello spazio ferroviario europeo unico dovrebbe contribuire all'ulteriore sviluppo del trasporto ferroviario quale alternativa credibile ad altri modi di trasporto. In tale contesto, è fondamentale che la legislazione che istituisce lo spazio ferroviario europeo unico sia effettivamente applicata entro i termini previsti.

(3)

I mercati dell'Unione dei servizi di trasporto ferroviario di merci e dei servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri sono aperti alla concorrenza, rispettivamente, dal 2007 e dal 2010 a norma della direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Inoltre, alcuni Stati membri hanno aperto alla concorrenza anche i servizi di trasporto nazionale di passeggeri, introducendo diritti di libero accesso, indicendo procedure di gara per i contratti di servizio pubblico ovvero combinando le due soluzioni. Tale apertura del mercato dovrebbe avere un impatto positivo sul funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico, con il conseguente miglioramento dei servizi agli utenti.

(4)

Esenzioni specifiche dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/34/UE dovrebbero consentire agli Stati membri di tener conto delle caratteristiche specifiche della struttura e dell'organizzazione del sistema ferroviario nel loro territorio, assicurando nel contempo l'integrità dello spazio ferroviario europeo unico.

(5)

L'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria su una rete include il controllo-comando e il segnalamento. Il gestore dell'infrastruttura dovrebbe in particolare assicurare l'idoneità dell'infrastruttura all'utilizzo specificato fintantoché la linea è in esercizio.

(6)

Per stabilire se un'impresa debba essere considerata a integrazione verticale, è opportuno ricorrere alla nozione di controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (7). Qualora siano pienamente indipendenti l'uno dall'altra, ma entrambi siano controllati direttamente dallo Stato membro senza un'entità intermedia, un gestore dell'infrastruttura e un'impresa ferroviaria dovrebbero essere considerati separati. Un ministero di un governo che esercita il controllo sia su un'impresa ferroviaria che su un gestore dell'infrastruttura non dovrebbe essere considerato un entità intermedia.

(7)

La presente direttiva introduce ulteriori requisiti volti ad assicurare l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere tra diversi modelli organizzativi, dalla piena separazione strutturale all'integrazione verticale, con opportune salvaguardie volte ad assicurare l'imparzialità del gestore dell'infrastruttura rispetto alle funzioni essenziali, alla gestione del traffico e alla programmazione della manutenzione. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che, entro i limiti dei quadri istituiti per l'imposizione dei canoni e per l'assegnazione della capacità, il gestore dell'infrastruttura goda di indipendenza organizzativa e decisionale riguardo alle funzioni essenziali.

(8)

Nelle imprese a integrazione verticale dovrebbero essere applicate salvaguardie per assicurare che altre entità giuridiche all'interno di tali imprese non abbiano un'influenza determinante sulle nomine e la rimozione dei responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero assicurare la presenza di procedure di ricorso.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro nazionale per la valutazione del conflitto di interessi, entro il quale l'organismo di regolazione dovrebbe prendere in considerazione ogni interesse personale di tipo finanziario, economico o professionale che possa influire indebitamente sull'imparzialità del gestore dell'infrastruttura. Laddove un gestore dell'infrastruttura e un'impresa ferroviaria siano indipendenti l'uno dall'altra, il fatto che siano controllati direttamente dalla stessa autorità di uno Stato membro non dovrebbe considerarsi una fonte di conflitto di interessi ai sensi della presente direttiva.

(10)

L'adozione di decisioni da parte dei gestori dell'infrastruttura relativamente all'assegnazione delle tracce ferroviarie e l'adozione di decisioni relativamente all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura sono funzioni essenziali per assicurare un accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria. Dovrebbero essere messe in atto rigorose salvaguardie per evitare che qualsiasi influenza indebita sia esercitata sulle decisioni adottate dal gestore dell'infrastruttura in relazione a tali funzioni. Dette salvaguardie dovrebbero essere adattate per tener conto delle diverse strutture di governance delle entità ferroviarie.

(11)

Dovrebbero inoltre essere adottate misure appropriate per assicurare che le funzioni di gestione del traffico e programmazione della manutenzione siano svolte in maniera imparziale per evitare distorsioni della concorrenza. In tale quadro, i gestori dell'infrastruttura dovrebbero assicurare che le imprese ferroviarie abbiano accesso alle informazioni pertinenti. In tale contesto, qualora i gestori dell'infrastruttura concedano alle imprese ferroviarie un ulteriore accesso al processo di gestione del traffico, tale accesso dovrebbe essere concesso su base paritaria a tutte le imprese ferroviarie interessate.

(12)

Qualora le funzioni essenziali siano svolte da un organismo incaricato della determinazione dei canoni e/o da un organismo incaricato dell'assegnazione della capacità indipendenti, l'imparzialità del gestore dell'infrastruttura in relazione alle funzioni di gestione del traffico e manutenzione dovrebbe essere assicurata, senza che sia necessario trasferire tali funzioni a un'entità indipendente.

(13)

Gli organismi di regolazione dovrebbero avere la facoltà di monitorare la gestione del traffico, la programmazione del rinnovo e i lavori di manutenzione programmati e imprevisti, per assicurare che non provochino discriminazioni.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero, di norma, assicurare che il gestore dell'infrastruttura sia responsabile dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo di una rete e sia incaricato dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di tale rete. Qualora tali funzioni siano delegate a entità diverse, il gestore dell'infrastruttura dovrebbe comunque mantenere il potere di vigilanza sul loro esercizio e averne la responsabilità ultima.

(15)

I gestori dell'infrastruttura che fanno parte di un'impresa a integrazione verticale possono delegare all'interno di tale impresa funzioni diverse dalle funzioni essenziali alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, a condizione che ciò non faccia sorgere conflitti di interesse e che sia garantita la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Le funzioni essenziali non dovrebbero essere delegate ad alcuna altra entità dell'impresa a integrazione verticale, a meno che tale entità non svolga esclusivamente funzioni essenziali.

(16)

Ove opportuno, in particolare per motivi di efficienza, anche nei casi di partenariato pubblico-privato, le funzioni del gestore dell'infrastruttura possono essere ripartite tra gestori dell'infrastruttura diversi. Ciascun gestore dell'infrastruttura dovrebbe assumere la piena responsabilità delle funzioni che esercita.

(17)

Dovrebbero essere impediti i trasferimenti finanziari tra il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie, e nelle imprese a integrazione verticale tra il gestore dell'infrastruttura e qualsiasi altra entità giuridica dell'impresa integrata, qualora possano generare distorsioni della concorrenza sul mercato, specialmente in seguito a sussidi incrociati.

(18)

I gestori dell'infrastruttura possono utilizzare le entrate derivanti dalla gestione della rete infrastrutturale che comportano l'impiego di fondi pubblici per finanziare la propria attività o per pagare dividendi agli investitori in quanto rendimento dei loro investimenti nell'infrastruttura ferroviaria. Tali investitori possono comprendere lo Stato e azionisti privati, ma non le imprese che fanno parte di un'impresa a integrazione verticale e che esercitano un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia sul gestore dell'infrastruttura. I dividendi prodotti da attività che non comportano l'impiego di fondi pubblici o le entrate derivanti da canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria possono essere utilizzati anche da imprese che fanno parte di un'impresa a integrazione verticale e che esercitano un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia sul gestore dell'infrastruttura.

(19)

I principi d'imposizione dei canoni non dovrebbero precludere la possibilità che le entrate derivanti dai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura transitino per i conti dello Stato.

(20)

Laddove in un'impresa a integrazione verticale il gestore dell'infrastruttura non sia dotato di personalità giuridica distinta e le funzioni essenziali siano esternalizzate assegnandole a un organismo indipendente incaricato della determinazione dei canoni e/o dell'assegnazione della capacità, le disposizioni pertinenti relative alla trasparenza finanziaria e all'indipendenza del gestore dell'infrastruttura dovrebbero applicarsi mutatis mutandis al livello di talune divisioni all'interno dell'impresa.

(21)

Al fine di conseguire una gestione della rete e un uso dell'infrastruttura efficienti, è opportuno assicurare un miglior coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie attraverso l'adozione di idonei meccanismi di coordinamento.

(22)

Al fine di agevolare la prestazione di servizi ferroviari efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione, è opportuno istituire una rete europea dei gestori dell'infrastruttura sulla base delle piattaforme esistenti. Ai fini della partecipazione a tale rete, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere quale organismo o quali organismi debbano essere considerati i loro gestori dell'infrastruttura principale.

(23)

Data l'eterogeneità delle reti in termini di dimensioni e densità e della varietà delle strutture organizzative delle autorità nazionali, locali o regionali e delle rispettive esperienze in relazione al processo di apertura del mercato, agli Stati membri dovrebbe essere consentita sufficiente flessibilità per organizzare la propria rete ferroviaria in modo tale che possano essere prestati servizi a libero accesso e servizi in esecuzione di contratti di servizio pubblico al fine di garantire un'elevata qualità di servizi facilmente disponibili per tutti i passeggeri.

(24)

La concessione, alle imprese ferroviarie dell'Unione, del diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria in tutti gli Stati membri, ai fini dell'esercizio di servizi di trasporto nazionale di passeggeri, potrebbe avere ripercussioni sull'organizzazione e il finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri prestati nell'ambito di un contratto di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di limitare detto diritto di accesso laddove esso comprometta l'equilibrio economico di tali contratti di servizio pubblico sulla base di una decisione dell'organismo di regolazione competente.

(25)

Il diritto delle imprese ferroviarie di avere accesso all'infrastruttura non pregiudica la possibilità per l'autorità competente di concedere diritti esclusivi in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o di aggiudicare direttamente un contratto di servizio pubblico alle condizioni stabilite all'articolo 5 di tale regolamento. L'esistenza di un siffatto contratto di servizio pubblico non dovrebbe consentire a uno Stato membro di limitare il diritto di altre imprese ferroviarie di accedere all'infrastruttura ferroviaria interessata per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, a meno che tali servizi non compromettano l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico.

(26)

Gli organismi di regolazione dovrebbero valutare, in base a un'analisi economica oggettiva e su richiesta delle parti interessate, se l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti risulti compromesso.

(27)

Il processo di valutazione dovrebbe tener conto della necessità di fornire a tutti gli operatori del mercato una certezza del diritto sufficiente a permetter loro di sviluppare la propria attività. È opportuno che tale procedura sia la più semplice, efficiente e trasparente possibile e che sia coerente con la procedura di assegnazione della capacità di infrastruttura.

(28)

A condizione che sia assicurato un accesso non discriminatorio, gli Stati membri possono corredare il diritto di accesso all'infrastruttura di condizioni specifiche al fine di consentire l'attuazione di uno schema di orario integrato per i servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri.

(29)

Lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri sono priorità fondamentali della promozione di un sistema sostenibile di trasporto e di mobilità in Europa. In particolare, lo sviluppo di una rete ferroviaria ad alta velocità ha il potenziale di creare collegamenti migliori e più veloci tra i centri economici e culturali europei. I servizi ferroviari ad alta velocità collegano persone e mercati in modo veloce, affidabile, rispettoso dell'ambiente ed efficiente in termini di costi e incoraggiano lo spostamento dei passeggeri verso il trasporto ferroviario. È pertanto particolarmente importante incoraggiare gli investimenti sia pubblici sia privati nell'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità, creare condizioni favorevoli a un rendimento positivo degli investimenti e massimizzare i benefici economici e sociali di tali investimenti. Gli Stati membri dovrebbero continuare a poter scegliere modalità diverse per promuovere gli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità e l'utilizzo delle linee ad alta velocità.

(30)

Al fine di sviluppare il mercato dei servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità, di promuovere un utilizzo ottimale dell'infrastruttura esistente e di incoraggiare la competitività dei servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità con conseguenti effetti positivi per i passeggeri, il libero accesso ai servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità dovrebbe essere limitato solo in specifiche circostanze e a seguito di un'analisi economica oggettiva da parte dell'organismo di regolazione.

(31)

Per consentire ai passeggeri di accedere ai dati necessari per pianificare viaggi e prenotare biglietti all'interno dell'Unione, è opportuno promuovere sistemi comuni d'informazione e di emissione di biglietti cumulativi sviluppati dal mercato. Considerata l'importanza di promuovere sistemi di trasporto pubblico integrati, è opportuno incoraggiare le imprese ferroviarie a lavorare allo sviluppo di tali sistemi che consentano opzioni di mobilità multimodale, transfrontaliera e porta a porta.

(32)

I sistemi di emissione di biglietti cumulativi dovrebbero essere interoperabili e non discriminatori. Le imprese ferroviarie dovrebbero contribuire allo sviluppo di tali sistemi mettendo a disposizione in maniera non discriminatoria e in un formato interoperabile tutti i pertinenti dati necessari per pianificare viaggi e prenotare biglietti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tale sistema non operi discriminazioni tra imprese ferroviarie e rispetti la necessità di garantire la riservatezza delle informazioni commerciali, la protezione dei dati personali e il rispetto delle norme sulla concorrenza. La Commissione dovrebbe monitorare e riferire sullo sviluppo di tale sistema e, se del caso, presentare proposte legislative.

(33)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che la prestazione dei servizi ferroviari rispecchi i requisiti connessi alla garanzia di un'adeguata protezione sociale, assicurando nel contempo che si compiano progressi regolari verso il completamento dello spazio ferroviario europeo unico. In tale contesto, è opportuno rispettare gli obblighi derivanti da contratti collettivi vincolanti o da accordi conclusi tra parti sociali, in conformità del diritto nazionale, nonché gli standard sociali pertinenti. Tali obblighi dovrebbero lasciare impregiudicata la legislazione dell'Unione nel settore del diritto sociale e del lavoro. La Commissione dovrebbe sostenere attivamente il lavoro svolto dal dialogo sociale settoriale sulle ferrovie.

(34)

Nell'ambito della revisione in corso della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), la Commissione dovrebbe valutare se siano necessari nuovi atti legislativi sulla certificazione del personale ferroviario di bordo.

(35)

Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere sulle strategie di finanziamento appropriate per accelerare l'installazione del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS), e in particolare sull'applicazione o meno della differenziazione dei canoni di accesso alle linee.

(36)

I gestori dell'infrastruttura dovrebbero collaborare nei casi riguardanti incidenti o inconvenienti con ripercussioni sul traffico transfrontaliero al fine di condividere qualsiasi informazione pertinente che consenta il rapido ripristino della normale circolazione.

(37)

Per conseguire gli obiettivi dello spazio ferroviario europeo unico, gli organismi di regolazione dovrebbero cooperare per assicurare l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria.

(38)

In particolare, è essenziale che gli organismi di regolazione cooperino se le questioni riguardanti i servizi ferroviari internazionali o l'infrastruttura ferroviaria binazionale richiedono decisioni di due o più organismi di regolazione, al fine di coordinare il processo decisionale, onde evitare l'incertezza del diritto e assicurare l'efficienza dei servizi ferroviari internazionali.

(39)

Nel processo di apertura alla concorrenza dei mercati ferroviari nazionali, che avviene concedendo a ogni impresa ferroviaria l'accesso alle reti, gli Stati membri dovrebbero poter usufruire di un periodo transitorio sufficientemente lungo per adattare il diritto e le strutture organizzative nazionali. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza poter mantenere le rispettive norme nazionali vigenti sull'accesso al mercato sino alla fine del periodo transitorio.

(40)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (10), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2012/34/UE è così modificata:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«3.   Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies, 8 e 13 e del capo IV:»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies e 8:

le linee locali a bassa intensità di traffico di lunghezza pari o inferiore a 100 km, utilizzate per il trasporto merci tra la linea principale e i punti di origine e di destinazione delle spedizioni lungo tali linee, purché tali linee siano gestite da entità diverse dal gestore dell'infrastruttura principale e purché a) tali linee siano utilizzate da un unico operatore di trasporto merci o b) le funzioni essenziali in relazione a tali linee siano svolte da un organismo indipendente che non è controllato da un'impresa ferroviaria. Laddove sia presente un unico operatore di trasporto di merci, gli Stati membri possono inoltre escluderlo dall'ambito di applicazione del capo IV finché non vi siano richieste di utilizzo della capacità da parte di un altro richiedente. Il presente paragrafo può essere altresì applicato qualora la linea sia utilizzata anche, in misura limitata, per i servizi passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione dell'intenzione di escludere tali linee dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies e 8.

ter.   Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies:

le reti regionali a bassa intensità di traffico gestite da un'entità diversa dal gestore dell'infrastruttura principale e utilizzate per servizi passeggeri regionali prestati da un'unica impresa ferroviaria diversa dall'impresa ferroviaria ex monopolista dello Stato membro, finché non vi siano richieste di utilizzo della capacità per servizi passeggeri su tale rete e purché l'impresa sia indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria che presta servizi merci. Il presente paragrafo può essere altresì applicato qualora la linea sia utilizzata anche, in misura limitata, per i servizi merci. Gli Stati membri informano la Commissione dell'intenzione di escludere tali linee dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri possono escludere le infrastrutture ferroviarie locali e regionali che non rivestono importanza strategica per il funzionamento del mercato ferroviario dall'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, e le infrastrutture ferroviarie locali che non rivestono importanza strategica per il funzionamento del mercato ferroviario dall'ambito di applicazione degli articoli 7, 7 bis, 7 quater e del capo IV. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'intenzione di escludere dette infrastrutture ferroviarie. La Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce se detta infrastruttura ferroviaria debba essere considerata di nessuna importanza strategica. Nel fare ciò, la Commissione tiene conto della lunghezza delle linee ferroviarie in questione, del loro livello di utilizzo e del volume di traffico potenzialmente interessato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 62, paragrafo 2.»;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«8 bis.   Per un periodo di dieci anni dal 24 dicembre 2016, gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione dei capi II e IV della presente direttiva, ad eccezione degli articoli 10, 13 e 56, le linee ferroviarie isolate di lunghezza inferiore a 500 km con scartamento diverso da quello della rete nazionale principale collegate a un paese terzo in cui non si applica la legislazione ferroviaria dell'Unione e gestite da un gestore dell'infrastruttura diverso da quello della rete principale nazionale. Le imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali linee possono essere esentate dall'applicazione del capo II.

Tali esenzioni possono essere rinnovate per periodi non superiori a cinque anni. Entro 12 mesi dalla data di scadenza dell'esenzione, lo Stato membro che intende rinnovare l'esenzione notifica alla Commissione l'intenzione di procedervi. La Commissione esamina se le condizioni per un'esenzione di cui al primo comma sono ancora soddisfatte. Se tali condizioni non sono soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione recanti la sua decisione di cessazione dell'esenzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 62, paragrafo 2.»;

e)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«12.   Qualora, vi sia un partenariato pubblico-privato vigente concluso prima del 16 giugno 2015 e la parte privata di tale partenariato è anche un'impresa ferroviaria incaricata della prestazione di servizi ferroviari passeggeri sull'infrastruttura, gli Stati membri possono continuare a esentare tale parte privata dall'applicazione degli articoli 7, 7 bis e 7 quinquies e a limitare il diritto di far salire e scendere i passeggeri per servizi prestati da imprese ferroviarie sulla stessa infrastruttura utilizzata per i servizi passeggeri prestati dalla parte privata nell'ambito del partenariato pubblico-privato.

13.   I gestori dell'infrastruttura privati che sono parte di un partenariato pubblico-privato concluso prima del 24 dicembre 2016 e non ricevono fondi pubblici sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 7 quinquies, a condizione che imprese ferroviarie specifiche non beneficino direttamente o indirettamente di prestiti e garanzie finanziarie gestiti dal gestore dell'infrastruttura.»;

2)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

«gestore dell'infrastruttura», qualsiasi organismo o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato membro nell'ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;»;

b)

sono inseriti i punti seguenti:

«2 bis)

«sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria», la programmazione di rete, la programmazione finanziaria e degli investimenti, nonché la costruzione e il potenziamento dell'infrastruttura;

ter)

«esercizio dell'infrastruttura ferroviaria», l'assegnazione delle tracce ferroviarie, la gestione del traffico e l'imposizione di canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura;

quater)

«manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria», i lavori destinati a mantenere le condizioni e la capacità dell'infrastruttura esistente;

quinquies)

«rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria», i lavori di sostituzione di vasta portata sull'infrastruttura esistente che non ne modificano la prestazione globale;

sexies)

«potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria», i lavori di modifica di vasta portata sull'infrastruttura esistente che migliorano la sua prestazione globale;

septies)

«funzioni essenziali» del gestore dell'infrastruttura, l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità del quadro per l'imposizione dei canoni e del quadro per l'assegnazione della capacità istituiti dagli Stati membri ai sensi degli articoli 29 e 39.»;

c)

sono aggiunti i punti seguenti:

«31)

«impresa a integrazione verticale», un'impresa per cui si verifica, ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (*1), una delle situazioni seguenti:

a)

un gestore dell'infrastruttura è controllato da un'impresa che contemporaneamente controlla una o più imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura;

b)

un gestore dell'infrastruttura è controllato da una o più imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura; o

c)

una o più imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura sono controllate da un gestore dell'infrastruttura.

Si intende inoltre un'impresa costituita da divisioni distinte, in cui vi sia un gestore dell'infrastruttura e una o più divisioni che forniscono servizi di trasporto non dotate di personalità giuridiche distinte.

Se sono pienamente indipendenti l'uno dall'altra, ma entrambi sono controllati direttamente da uno Stato membro senza un entità intermedia, un gestore dell'infrastruttura e un'impresa ferroviaria non sono considerati un'impresa a integrazione verticale ai fini della presente direttiva;

32)

«partenariato pubblico-privato», un accordo vincolante tra organismi pubblici e una o più imprese diverse dal gestore dell'infrastruttura principale di uno Stato membro, in base al quale le imprese in tutto o in parte costruiscono e/o finanziano l'infrastruttura ferroviaria e/o acquisiscono il diritto di esercitare qualsiasi funzione elencata al punto 2) per un periodo di tempo predefinito. L'accordo può assumere qualsiasi opportuna forma giuridicamente vincolante prevista nella legislazione nazionale;

33)

«consiglio di amministrazione», organo superiore di un'impresa che esercita funzioni esecutive e amministrative ed è incaricato e responsabile della gestione quotidiana dell'impresa;

34)

«consiglio di vigilanza», il più alto organo di un'impresa che svolge compiti di vigilanza, incluso l'esercizio del controllo sul consiglio di amministrazione e sulle decisioni strategiche generali riguardanti l'impresa;

35)

«biglietto cumulativo», uno o più biglietti che rappresentano un contratto di trasporto per servizi ferroviari consecutivi effettuati da una o più imprese ferroviarie;

36)

«servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità», servizi di trasporto ferroviario di passeggeri effettuati senza fermate intermedie tra due luoghi separati almeno da una distanza superiore a 200 km su linee appositamente costruite per l'alta velocità attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h e operanti in media a tali velocità.

(*1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).»."

3)

all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini del presente articolo, gli Stati membri che applicano l'articolo 7 bis, paragrafo 3, esigono che l'impresa sia organizzata in divisioni distinte non dotate di personalità giuridica distinta da quella di tale impresa.»;

4)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Indipendenza del gestore dell'infrastruttura

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore dell'infrastruttura sia responsabile dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo su una rete e sia incaricato dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di tale rete, in conformità del diritto nazionale.

Gli Stati membri provvedono affinché nessuna delle altre entità giuridiche nell'ambito dell'impresa a integrazione verticale abbia un'influenza determinante sulle decisioni adottate dal gestore dell'infrastruttura in relazione alle funzioni essenziali.

Gli Stati membri provvedono affinché i membri del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura, nonché i dirigenti che riferiscono loro direttamente, agiscano in maniera non discriminatoria e che la loro imparzialità non sia compromessa da alcun conflitto di interesse.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore dell'infrastruttura sia organizzato come un'entità giuridicamente distinta da qualsiasi impresa ferroviaria e, nelle imprese a integrazione verticale, da qualsiasi altra entità giuridica all'interno dell'impresa.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le stesse persone non possano essere impiegate o nominate contemporaneamente:

a)

come membri del consiglio di amministrazione di un gestore dell'infrastruttura e membri del consiglio di amministrazione di un'impresa ferroviaria;

b)

come responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali e come membri del consiglio di amministrazione di un'impresa ferroviaria;

c)

ove esista un consiglio di vigilanza, come membri del consiglio di vigilanza di un gestore dell'infrastruttura e membri del consiglio di vigilanza di un'impresa ferroviaria;

d)

come membri del consiglio di vigilanza di un'impresa che faccia parte di un'impresa a integrazione verticale e che eserciti un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia su un gestore dell'infrastruttura, nonché come membri del consiglio di amministrazione di detto gestore dell'infrastruttura.

4.   Nelle imprese a integrazione verticale, i membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura e i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non ricevono alcuna retribuzione basata sui risultati da nessun'altra entità giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale né ricevono premi legati primariamente alla prestazione finanziaria di specifiche imprese ferroviarie. Possono tuttavia ricevere incentivi connessi alla prestazione globale del sistema ferroviario.

5.   In presenza di sistemi informatici comuni a diverse entità all'interno di un'impresa a integrazione verticale, l'accesso alle informazioni sensibili relative alle funzioni essenziali è limitato al personale autorizzato del gestore dell'infrastruttura. Le informazioni sensibili non sono comunicate ad altre entità all'interno di un'impresa a integrazione verticale.

6.   Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano il diritto degli Stati membri di adottare decisioni riguardanti lo sviluppo e il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria né le competenze degli Stati membri riguardanti il finanziamento dell'infrastruttura e l'imposizione di canoni per il suo utilizzo nonché l'assegnazione della capacità, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 2, e agli articoli 8, 29 e 39.»;

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 7 bis

Indipendenza delle funzioni essenziali

1.   Gli Stati membri assicurano che il gestore dell'infrastruttura goda di indipendenza organizzativa e decisionale entro i limiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e agli articoli 29 e 39 riguardo alle funzioni essenziali.

2.   Per l'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

a)

un'impresa ferroviaria o qualsiasi altra entità giuridica non esercitino un'influenza determinante sul gestore dell'infrastruttura in relazione alle funzioni essenziali, fatto salvo il ruolo degli Stati membri per quanto riguarda la definizione del quadro per l'imposizione dei canoni e del quadro per l'assegnazione della capacità e delle regole specifiche in materia di imposizione dei canoni in conformità degli articoli 29 e 39;

b)

un'impresa ferroviaria o qualsiasi altra entità giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale non abbia un'influenza determinante sulle nomine e i la rimozione dei responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali;

c)

la mobilità dei responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non crei conflitti di interesse.

3.   Gli Stati membri possono decidere che l'imposizione di canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e l'assegnazione delle tracce siano effettuate da un organismo incaricato della determinazione dei canoni e/o dell'assegnazione della capacità indipendenti dalle imprese ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo e decisionale. In tal caso, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 3, lettere c) e d).

L'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 7, paragrafo 4 si applicano mutatis mutandis ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari.

4.   Le disposizioni della presente direttiva riguardanti le funzioni essenziali di un gestore dell'infrastruttura si applicano all'organismo incaricato della determinazione dei canoni e/o dell'assegnazione della capacità indipendenti.

Articolo 7 ter

Imparzialità del gestore dell'infrastruttura rispetto alla gestione del traffico e alla programmazione della manutenzione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le funzioni di gestione del traffico e programmazione della manutenzione siano svolte in maniera trasparente e non discriminatoria e che i responsabili dell'adozione di decisioni relativamente a tali funzioni non siano soggetti a conflitti di interessi.

2.   Per quanto riguarda la gestione del traffico, gli Stati membri assicurano che, in caso di interruzioni che le riguardano, le imprese ferroviarie abbiano pieno e tempestivo accesso alle informazioni pertinenti. Qualora il gestore dell'infrastruttura conceda un ulteriore accesso al processo di gestione del traffico, tale accesso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio alle imprese ferroviarie interessate.

3.   Per quanto riguarda la programmazione a lungo termine di grande manutenzione e/o rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura consulta i richiedenti e tiene conto quanto più possibile delle osservazioni formulate.

La programmazione dei lavori di manutenzione è effettuata dal gestore dell'infrastruttura in modo non discriminatorio.

Articolo 7 quater

Delega e ripartizione delle funzioni del gestore dell'infrastruttura

1.   A condizione che non sorgano conflitti di interesse e sia garantita la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, il gestore dell'infrastruttura può:

a)

delegare funzioni a un'entità diversa, purché questa non sia un'impresa ferroviaria, non controlli un'impresa ferroviaria o non sia controllata da un'impresa ferroviaria. All'interno di un'impresa a integrazione verticale, le funzioni essenziali non possono essere delegate ad alcuna altra entità inserita nell'impresa a integrazione verticale, a meno che tale entità svolga esclusivamente funzioni essenziali;

b)

delegare l'esecuzione di lavori e i relativi compiti circa lo sviluppo, la manutenzione e il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria a imprese ferroviarie o società che controllano l'impresa ferroviaria o sono controllate dall'impresa ferroviaria.

Il gestore dell'infrastruttura mantiene il potere di vigilanza relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e ne ha la responsabilità ultima. Le entità che svolgono le funzioni essenziali si conformano agli articoli 7, 7 bis, 7 ter e 7 quinquies.

2.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, le funzioni del gestore dell'infrastruttura possono essere eseguite da gestori dell'infrastruttura diversi, comprese le parti di accordi di partenariato pubblico-privato purché soddisfino i requisiti dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 6, e degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quinquies e assumano la piena responsabilità dell'esercizio delle funzioni in questione.

3.   Qualora a un operatore della rete elettrica non siano assegnate funzioni essenziali, egli è esentato dalle regole applicabili ai gestori dell'infrastruttura, a condizione che sia assicurata la conformità alle pertinenti disposizioni riguardanti lo sviluppo della rete, in particolare all'articolo 8.

4.   Sotto supervisione dell'organismo di regolazione o di qualsiasi altro organismo competente indipendente stabilito dagli Stati membri, il gestore dell'infrastruttura può concludere accordi di cooperazione con una o più imprese ferroviarie in modo non discriminatorio e al fine di ottenere vantaggi per i clienti quali costi ridotti o migliori prestazioni sulla parte della rete coperta dall'accordo.

Detto organismo monitora l'esecuzione di tali accordi e può, in casi giustificati, raccomandare di porvi termine.

Articolo 7 quinquies

Trasparenza finanziaria

1.   Nel rispetto delle procedure nazionali applicabili in ogni Stato membro, le entrate derivanti dalla gestione della rete dell'infrastruttura comportanti fondi pubblici sono utilizzabili dal gestore dell'infrastruttura soltanto per finanziare la propria attività, gestione e rimborso dei prestiti compresi. Il gestore dell'infrastruttura può inoltre utilizzare tali entrate per pagare dividendi ai proprietari dell'impresa, che possono comprendere azionisti privati ma non le imprese che fanno parte di un'impresa a integrazione verticale e che esercitano un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia sul gestore dell'infrastruttura.

2.   I gestori dell'infrastruttura non concedono, direttamente o indirettamente, prestiti alle imprese ferroviarie.

3.   Le imprese ferroviarie non concedono, direttamente o indirettamente, prestiti ai gestori dell'infrastruttura.

4.   I prestiti tra entità giuridiche di un'impresa a integrazione verticale sono concessi, erogati e gestiti soltanto a tassi e condizioni di mercato che rispecchiano il profilo di rischio individuale dell'entità interessata.

5.   I prestiti tra entità giuridiche di un'impresa a integrazione verticale concessi prima del 24 dicembre 2016 restano in essere fino a scadenza, purché siano stati stipulati a condizioni di mercato e siano effettivamente erogati e onorati.

6.   I servizi prestati dalle altre entità giuridiche di un'impresa a integrazione verticale al gestore dell'infrastruttura si basano su contratti e sono remunerati ai prezzi di mercato o ai prezzi che rispecchiano il costo di produzione, aumentato di un ragionevole margine di profitto.

7.   I debiti imputati al gestore dell'infrastruttura sono nettamente separati dai debiti imputati alle altre entità giuridiche delle imprese a integrazione verticale. Tali debiti sono onorati separatamente. Ciò non osta a che il pagamento finale dei debiti sia effettuato attraverso un'impresa che faccia parte di un'impresa a integrazione verticale e che eserciti un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia su un gestore dell'infrastruttura, oppure attraverso un'altra entità nell'ambito dell'impresa.

8.   La contabilità del gestore dell'infrastruttura e quella delle altre entità giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale sono tenute in modo da assicurare il rispetto del presente articolo e permettere di avere contabilità separate e circuiti finanziari trasparenti nell'ambito dell'impresa.

9.   Nelle imprese a integrazione verticale, il gestore dell'infrastruttura tiene registrazioni dettagliate di tutti i rapporti commerciali e finanziari con le altre entità giuridiche dell'impresa in questione.

10.   Qualora funzioni essenziali siano svolte da organismi indipendenti incaricati della determinazione dei canoni e/o dell'assegnazione ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 3, e gli Stati membri non applichino l'articolo 7, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del presente articolo. I riferimenti nel presente articolo al gestore dell'infrastruttura, all'impresa ferroviaria e ad altre entità giuridiche di un'impresa a integrazione verticale si intendono come riferimenti alle rispettive divisioni dell'impresa. Il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa.

Articolo 7 sexies

Meccanismi di coordinamento

Gli Stati membri assicurano che siano predisposti idonei meccanismi di coordinamento al fine di garantire il coordinamento tra i relativi gestori dell'infrastruttura principale e tutte le imprese ferroviarie interessate nonché tutti i richiedenti interessati di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Se del caso, i rappresentanti degli utenti dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci e le autorità nazionali, locali o regionali sono invitati a partecipare. L'organismo di regolazione interessato può partecipare in qualità di osservatore. Il coordinamento riguarda tra l'altro:

a)

le necessità dei richiedenti relative alla manutenzione e allo sviluppo della capacità di infrastruttura;

b)

il contenuto degli obiettivi di prestazione orientati agli utenti contenuti negli accordi contrattuali di cui all'articolo 30 e degli incentivi di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e la relativa attuazione;

c)

il contenuto e l'attuazione del prospetto informativo della rete di cui all'articolo 27;

d)

questioni di intermodalità e interoperabilità;

e)

qualsiasi altra questione relativa alle condizioni di accesso, all'uso dell'infrastruttura e alla qualità dei servizi del gestore dell'infrastruttura.

Il gestore dell'infrastruttura, in consultazione con le parti interessate, elabora e pubblica linee guida per il coordinamento. Il coordinamento ha luogo almeno annualmente e il gestore dell'infrastruttura pubblica sul proprio sito web una panoramica delle attività intraprese ai sensi del presente articolo.

Il coordinamento a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei richiedenti di adire l'organismo di regolazione né i poteri dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 56.

Articolo 7 septies

Rete europea dei gestori dell'infrastruttura

1.   Al fine di agevolare la prestazione di servizi ferroviari efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione, gli Stati membri assicurano che i relativi gestori dell'infrastruttura principale partecipino e cooperino in una rete, che si riunisce periodicamente allo scopo di:

a)

sviluppare l'infrastruttura ferroviaria dell'Unione;

b)

sostenere l'attuazione tempestiva ed efficiente dello spazio ferroviario europeo unico;

c)

scambiare le migliori prassi;

d)

monitorare e valutare le prestazioni;

e)

contribuire alle attività di monitoraggio del mercato di cui all'articolo 15;

f)

affrontare le strozzature transfrontaliere; e

g)

discutere dell'applicazione degli articoli 37 e 40.

Ai fini della lettera d) la rete individua principi e pratiche comuni affinché il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni siano effettuati in modo coerente.

Il coordinamento a norma del presente paragrafo non pregiudica né il diritto dei richiedenti di adire l'organismo di regolazione né i poteri dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 56.

2.   La Commissione è membro della rete. Sostiene il lavoro della rete e agevola il coordinamento.»;

6)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Fatti salvi gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri, gli Stati membri che confinano con un paese terzo possono limitare il diritto di accesso di cui al presente articolo per i servizi prestati a partire da e verso tale paese terzo su una rete con scartamento diverso dalla rete ferroviaria principale all'interno dell'Unione qualora insorgano distorsioni di concorrenza nel trasporto ferroviario transfrontaliero tra gli Stati membri e detto paese terzo. Tali distorsioni possono tra l'altro derivare dalla mancanza di accesso non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria e relativi servizi nel paese terzo in questione.

Se uno Stato membro intende adottare, ai sensi del presente paragrafo, una decisione che limita il diritto di accesso, presenta il progetto di decisione alla Commissione europea e consulta gli altri Stati membri.

Se, entro tre mesi dalla presentazione di tale progetto di decisione né la Commissione né un altro Stato membro vi obiettano, lo Stato membro può adottare la decisione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano nei dettagli la procedura da seguire per l'applicazione del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1370/2007, alle imprese ferroviarie è concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria di tutti gli Stati membri per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Le imprese ferroviarie hanno diritto di far salire passeggeri in ogni stazione e di farli scendere in un'altra. Tale diritto comprende l'accesso alle infrastrutture di collegamento agli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della presente direttiva.»;

c)

i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

7)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per i servizi di trasporto di passeggeri tra un dato punto di partenza e una data destinazione quando uno o più contratti di servizio pubblico coprono lo stesso percorso o un percorso alternativo, se l'esercizio di tale diritto compromette l'equilibrio economico del contratto o dei contratti di servizio pubblico in questione.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Per stabilire se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia compromesso, l'organismo o gli organismi di regolazione pertinenti di cui all'articolo 55 procedono ad un'analisi economica oggettiva e basano la propria decisione su criteri prestabiliti. Essi procedono in tal senso in seguito ad una richiesta proveniente da uno dei seguenti soggetti, presentata entro un mese dal ricevimento dell'informazione sul previsto servizio di trasporto di passeggeri, di cui all'articolo 38, paragrafo 4:

a)

la o le competenti autorità di aggiudicazione del contratto di servizio pubblico;

b)

qualsiasi altra autorità competente interessata dotata del diritto di limitare l'accesso ai sensi del presente articolo;

c)

il gestore dell'infrastruttura;

d)

l'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'organismo di regolazione motiva la propria decisione e precisa le condizioni alle quali uno dei seguenti soggetti può chiedere un riesame della decisione entro un mese dalla sua notifica:

a)

la o le autorità competenti;

b)

il gestore dell'infrastruttura;

c)

l'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico;

d)

l'impresa ferroviaria che chiede l'accesso.

Qualora l'organismo di regolazione decida che l'equilibrio economico di un contratto pubblico sarebbe compromesso dal previsto servizio di trasporto di passeggeri, di cui all'articolo 38, paragrafo 4, indica le eventuali modifiche a tale servizio che permetterebbero di soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di accesso di cui all'articolo 10, paragrafo 2.»;

d)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«In base all'esperienza degli organismi di regolazione, delle autorità competenti e delle imprese ferroviarie e in base alle attività della rete di cui all'articolo 57, paragrafo 1, la Commissione, entro il 16 dicembre 2018, adotta atti di esecuzione che stabiliscono nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo per quanto riguarda i servizi di trasporto nazionale di passeggeri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 3.»;

e)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri possono anche limitare il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria ai fini della prestazione di servizi di trasporto nazionale di passeggeri tra un dato punto di partenza e una data destinazione all'interno dello stesso Stato membro qualora:

a)

siano stati concessi diritti esclusivi al trasporto di passeggeri tra le stazioni in questione nell'ambito di un contratto di servizio pubblico aggiudicato prima del 16 giugno 2015; o

b)

siano stati concessi un diritto/un'autorizzazione aggiuntivi per effettuare servizi commerciali di trasporto di passeggeri in concorrenza con un altro operatore tra le stazioni in questione entro il 25 dicembre 2018 sulla base di un'equa procedura di gara,

e purché gli operatori non ricevano alcuna compensazione per prestare tali servizi.

Detta limitazione può restare in vigore per la durata iniziale del contratto o dell'autorizzazione o fino al 25 dicembre 2026, ove tale durata sia superiore.»;

8)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 11 bis

Servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità

1.   Al fine di sviluppare il mercato dei servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità, di promuovere un utilizzo ottimale dell'infrastruttura esistente e di incoraggiare la competitività dei servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità con conseguenti effetti positivi per i passeggeri, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 5, l'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 10 relativamente ai servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità può essere soggetto solo ai requisiti stabiliti dall'organismo di regolazione conformemente al presente articolo.

2.   Qualora, a seguito dell'analisi prevista dall'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, l'organismo di regolazione determini che il servizio di trasporto passeggeri ad alta velocità previsto tra un dato punto di partenza e una data destinazione compromette l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che copre lo stesso percorso o un percorso alternativo, l'organismo di regolazione indica le eventuali modifiche al servizio che permetterebbero di soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di accesso di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Tali modifiche possono includere una modifica del servizio previsto.»;

«Articolo 13 bis

Sistema comune d'informazione e di emissione di biglietti cumulativi

1.   Fermi restando il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), gli Stati membri possono richiedere alle imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto nazionale di passeggeri di partecipare ad un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrata ai fini dell'offerta di biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni oppure incaricare le autorità competenti di istituirlo. Se tale sistema è istituito, gli Stati membri provvedono affinché esso non crei distorsioni di mercato o discriminazioni tra imprese ferroviarie e che sia gestito da un'entità giuridica pubblica o privata o da un'associazione di tutte le imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di passeggeri.

2.   La Commissione segue gli sviluppi del mercato ferroviario per quanto riguarda l'introduzione e l'utilizzo del sistema comune d'informazione e di emissione di biglietti cumulativi e valuta la necessità di agire a livello dell'Unione, tenendo conto delle iniziative assunte dal mercato. Essa prende in esame in particolare l'accesso non discriminatorio per i passeggeri nel trasporto ferroviario ai dati necessari per pianificare viaggi e prenotare biglietti. Entro il 31 dicembre 2022, essa presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità di detto sistema comune d'informazione e di emissione di biglietti cumulativi, che sarà corredata, se del caso, di proposte legislative.

3.   Gli Stati membri impongono alle imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di passeggeri di predisporre piani di emergenza e provvedono affinché tali piani siano adeguatamente coordinati per fornire assistenza ai passeggeri, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1371/2007, nel caso di grave interruzione del servizio.

(*2)  Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14)."

(*3)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).»;"

9)

all'articolo 19 è aggiunta la lettera seguente:

«e)

non siano stati condannati per illeciti penali gravi connessi a obblighi derivanti da contratti collettivi vincolanti in conformità del diritto nazionale, ove applicabili.»;

10)

all'articolo 32, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I canoni imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura di corridoi ferroviari di cui al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (*4) possono essere differenziati in modo da offrire incentivi a dotare i treni dell'ETCS conforme alla versione adottata dalla decisione 2008/386/CE della Commissione (*5) e alle versioni successive. Detta differenziazione non comporta globalmente un aumento delle entrate del gestore dell'infrastruttura.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare la suddetta differenziazione per l'utilizzo dell'infrastruttura alle linee ferroviarie di cui al regolamento (UE) 2016/919, sulle quali possono circolare solo i treni dotati dell'ETCS.

Gli Stati membri possono decidere di estendere questa differenziazione alle linee ferroviarie non specificate nel regolamento (UE) 2016/919.

(*4)  Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1)."

(*5)  Decisione 2008/386/CE della Commissione, del 23 aprile 2008, recante modifica dell'allegato A della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, e dell'allegato A della decisione 2006/860/CE riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 11).»;"

11)

l'articolo 38, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il richiedente che intende chiedere capacità di infrastruttura, al fine di effettuare un servizio di trasporto di passeggeri, in uno Stato membro in cui il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria è limitato ai sensi dell'articolo 11, ne informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolazione interessati almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio al quale la richiesta di capacità si riferisce. Per poter valutare il potenziale impatto economico sui vigenti contratti di servizio pubblico, gli organismi di regolazione provvedono a che siano informate, senza indebito ritardo e comunque entro dieci giorni, l'autorità competente che ha aggiudicato sul percorso in questione un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, qualsiasi altra autorità competente interessata che sia dotata del diritto di limitare l'accesso a norma dell'articolo 11 e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di tale servizio di trasporto di passeggeri.»;

12)

all'articolo 53, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«L'organismo di regolazione può imporre al gestore dell'infrastruttura di mettergli a disposizione tali informazioni, qualora lo ritenga necessario.»;

13)

all'articolo 54, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nell'eventualità di perturbazioni della circolazione dei treni a causa di problemi tecnici o incidenti, il gestore dell'infrastruttura adotta tutte le misure necessarie per il ripristino della normalità. A tal fine, egli elabora un piano d'intervento che elenca i vari organismi da informare in caso di incidenti gravi o serie perturbazioni della circolazione dei treni. Nell'eventualità di perturbazioni con potenziale impatto sul traffico transfrontaliero, il gestore dell'infrastruttura condivide le pertinenti informazioni con gli altri gestori dell'infrastruttura la cui rete e il cui traffico possono subirne le conseguenze. I gestori dell'infrastruttura interessati cooperano per riportare il traffico transfrontaliero alla normalità.»;

14)

l'articolo 56 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

«h)

gestione del traffico;

i)

programmazione di rinnovo e manutenzione programmata o non programmata;

j)

rispetto dei requisiti, inclusi quelli riguardanti i conflitti di interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 13, e agli articoli 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatte salve le competenze delle autorità nazionali garanti della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari, l'organismo di regolazione dispone della facoltà di monitorare la situazione concorrenziale sui mercati dei servizi ferroviari, incluso in particolare il mercato per i servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità, e le attività dei gestori dell'infrastruttura in relazione alle lettere da a) a j) del paragrafo 1. L'organismo di regolazione controlla, in particolare, il rispetto del paragrafo 1, lettere da a) a j), di propria iniziativa e al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei richiedenti. In particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti.»;

c)

al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«9.   L'organismo di regolazione esamina tutti i reclami e, a seconda dei casi, richiede le informazioni pertinenti e avvia consultazioni con tutte le parti interessate entro un mese dal ricevimento del reclamo. Esso decide in merito ai reclami, adotta le misure necessarie per rimediare alla situazione e informa le parti interessate della sua decisione motivata entro un lasso di tempo ragionevole e prestabilito, in ogni caso non superiore a sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. Fatte salve le competenze delle autorità nazionali garanti della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari, ove opportuno l'organismo di regolazione decide di propria iniziativa in merito a misure adeguate per correggere le discriminazioni contro i richiedenti, le distorsioni del mercato e altri eventuali sviluppi indesiderabili su questi mercati, con particolare riferimento al paragrafo 1, lettere da a) a j).»;

d)

il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12.   Per verificare l'osservanza delle disposizioni relative alla separazione contabile di cui all'articolo 6 e delle disposizioni relative alla trasparenza finanziaria di cui all'articolo 7 quinquies l'organismo di regolazione ha la facoltà di effettuare audit o di far realizzare audit esterni presso i gestori dell'infrastruttura, gli operatori degli impianti di servizio e, se del caso, le imprese ferroviarie. Nel caso di imprese a integrazione verticale tale facoltà è estesa a tutte le entità giuridiche. L'organismo di regolazione è autorizzato a chiedere tutte le informazioni pertinenti. In particolare, l'organismo di regolazione ha la facoltà di chiedere ai gestori dell'infrastruttura, agli operatori degli impianti di servizio e a tutte le imprese o altri entità che effettuano o integrano le attività connesse alle varie categorie di trasporto ferroviario o di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 13 di fornire tutte o parte delle informazioni contabili elencate nell'allegato VIII, con un livello di dettaglio sufficiente secondo quanto ritenuto necessario e proporzionato.

Fatte salve le competenze delle autorità nazionali responsabili delle questioni inerenti agli aiuti di Stato, dalla contabilità l'organismo di regolazione può anche trarre conclusioni riguardanti questioni di aiuti di Stato di cui informa dette autorità.

I flussi finanziari di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, i prestiti di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafi 4 e 5, e i debiti di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, sono soggetti al controllo dell'organismo di regolazione.

Se uno Stato membro ha designato l'organismo di regolazione quale organismo competente indipendente di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 4, l'organismo di regolazione valuta gli accordi di cooperazione di cui a tale articolo.»;

15)

l'articolo 57 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis   Se le questioni riguardanti un servizio internazionale richiedono decisioni di due o più organismi di regolazione, gli stessi organismi di regolazione interessati cooperano nel predisporre le rispettive decisioni al fine di pervenire a una risoluzione della questione. A tal fine, gli organismi di regolazione interessati svolgono le loro funzioni conformemente all'articolo 56.»;

b)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Gli organismi di regolazione elaborano principi e pratiche comuni per le decisioni che hanno il potere di adottare ai sensi della presente direttiva. Detti principi e pratiche comuni includono accordi per la risoluzione delle controversie che sorgono nell'ambito del paragrafo 3 bis. In base all'esperienza degli organismi di regolazione e alle attività della rete di cui al paragrafo 1 e, se necessario, ai fini di una cooperazione efficiente tra gli organismi di regolazione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono tali principi e pratiche comuni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 62, paragrafo 3.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.   In merito alle decisioni su infrastrutture binazionali, entrambi gli Stati membri interessati possono in qualsiasi momento dopo il 24 dicembre 2016 concordare di imporre un coordinamento tra gli organismi di regolazione interessati al fine di allineare l'impatto delle loro decisioni.»;

16)

all'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione valuta l'impatto della presente direttiva sul settore ferroviario e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulla sua applicazione.

In particolare, la relazione analizza lo sviluppo dei servizi ferroviari ad alta velocità e valuta l'esistenza di pratiche discriminatorie per quanto riguarda l'accesso alle linee ad alta velocità. La Commissione valuta se sia necessario presentare proposte legislative.

Entro la medesima data, la Commissione valuta se sussistano pratiche discriminatorie o altri tipi di distorsione della concorrenza in relazione ai gestori dell'infrastruttura che sono parte di un'impresa a integrazione verticale. Se del caso, la Commissione propone nuove misure legislative.».

Articolo 2

1.   Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 25 dicembre 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1.   La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   I punti da 6 a 8 e 11 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019 in tempo utile per l'orario di servizio che inizia il 14 dicembre 2020.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  (GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122).

(2)  (GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 ottobre 2016 (GU C 431 del 22.11.2016, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(5)  Direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 164).

(6)  Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44).

(7)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(9)  Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

(10)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


DECISIONI

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/18


DECISIONE (UE) 2016/2371 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra l'Unione europea («Unione») e il Regno hascemita di Giordania («Giordania») si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato (PEV). Il 24 novembre 1997 la Giordania ha firmato un accordo di associazione (2) con l'Unione che è entrato in vigore il 1o maggio 2002. Nell'ambito di tale accordo, l'Unione e la Giordania hanno istituito gradualmente una zona di libero scambio nell'arco di un periodo transitorio di 12 anni. Nel 2007 è inoltre entrato in vigore un accordo relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli (3). Nel 2010 l'UE e la Giordania hanno concluso un partenariato a status avanzato che amplia i settori di cooperazione. Il 1o luglio 2011 è entrato in vigore un protocollo che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile nel quadro degli scambi tra l'Unione e la Giordania, siglato nel dicembre 2009. Il dialogo politico bilaterale e la cooperazione economica si sono sviluppati ulteriormente nell'ambito dell'accordo di associazione e del quadro di sostegno unico adottato per il periodo 2014-2017.

(2)

Dal 2011 la Giordania ha intrapreso una serie di riforme politiche per rafforzare la democrazia parlamentare e lo stato di diritto. Sono state create una Corte costituzionale e una commissione elettorale indipendente e il parlamento giordano ha approvato una serie di leggi fondamentali, tra cui la legge elettorale, la legge sui partiti politici e le leggi sul decentramento e sui comuni.

(3)

L'economia giordana ha fortemente risentito delle turbolenze in corso nella regione, in particolare nei vicini Iraq e Siria. In una congiuntura internazionale debole, queste turbolenze a livello regionale hanno inciso pesantemente sulle entrate esterne della Giordania, mettendo a dura prova le finanze pubbliche. Questo ha comportato ripercussioni negative sul turismo e sull'afflusso di investimenti esteri diretti, il blocco delle rotte commerciali e interruzioni del flusso di gas naturale dall'Egitto. L'economia giordana ha inoltre risentito del massiccio afflusso di rifugiati siriani, che ha aumentato la pressione sulla posizione di bilancio, sui servizi pubblici e sulle infrastrutture del paese.

(4)

Dallo scoppio del conflitto in Siria nel 2011 l'Unione si è impegnata esplicitamente ad aiutare la Giordania ad affrontare le conseguenze economiche e sociali della crisi siriana, in particolare la presenza di un gran numero di rifugiati siriani sul territorio giordano, e ha aumentato il sostegno finanziario al paese, rafforzando la cooperazione in molti settori, fra cui la società civile, il sistema elettorale, la sicurezza, lo sviluppo regionale e le riforme sociali ed economiche. Inoltre, l'Unione ha offerto alla Giordania la possibilità di concludere un accordo su una zona di libero scambio globale e approfondita.

(5)

In questo difficile contesto economico e finanziario, nell'agosto 2012 le autorità giordane e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno concordato un primo programma di aggiustamento economico sostenuto da un accordo stand-by per 2 000 milioni di USD. Tale programma, completato con successo nell'agosto 2015, ha permesso alla Giordania di compiere notevoli progressi per quanto riguarda il risanamento di bilancio, favorito anche dal calo dei prezzi petroliferi, e un certo numero di riforme strutturali.

(6)

Nel dicembre 2012 la Giordania ha chiesto all'Unione un'assistenza macrofinanziaria supplementare. In risposta a questa richiesta, nel dicembre 2013 è stata adottata una decisione relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria pari a 180 milioni di EUR sotto forma di prestiti (AMF-I) (4). Il protocollo d'intesa che definisce le condizioni relative all'AMF-I è entrato in vigore il 18 marzo 2014. A seguito dell'attuazione delle misure di politica concordate, la prima e la seconda rata dell'AMF-I sono state erogate rispettivamente il 10 febbraio 2015 e il 15 ottobre 2015.

(7)

Dall'inizio della crisi siriana l'Unione ha stanziato a favore della Giordania quasi 1 130 milioni di EUR, che comprendono, oltre ai 180 milioni di EUR della prima operazione di assistenza finanziaria, 500 milioni di EUR nell'ambito del normale programma di cooperazione bilaterale per la Giordania finanziato dallo strumento europeo di vicinato, circa 250 milioni di EUR dal bilancio umanitario e oltre 30 milioni di EUR dallo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace. Inoltre, dal 2011 la Banca europea per gli investimenti ha messo a disposizione prestiti per un importo di 264 milioni di EUR.

(8)

Nel 2015 l'acuirsi della crisi siriana, che ha inciso su commercio, turismo e fiducia degli investitori, ha avuto gravi ripercussioni negative per la Giordania. La Giordania ha risentito altresì della diminuzione del sostegno finanziario fornito dai paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo a causa del declino dei prezzi petroliferi. Questo ha determinato un ulteriore rallentamento della crescita economica, l'aumento della disoccupazione e l'emergere di nuove necessità in termini di bilancio e di finanziamenti esterni.

(9)

In questo difficile contesto, l'Unione ha ribadito l'impegno di aiutare la Giordania ad affrontare i problemi economici e sociali e ad attuare le necessarie riforme. In particolare, tale impegno è stato espresso alla conferenza «Supporting Syria and the Region» sul sostegno alla Siria e alla regione, svoltasi a Londra il 4 febbraio 2016, durante la quale l'Unione ha promesso di erogare tra il 2016 e il 2017 un sostegno finanziario pari a 2 390 milioni di EUR per aiutare i paesi più colpiti dalla crisi dei rifugiati siriani, compresa la Giordania. Il sostegno politico ed economico dell'Unione al processo di riforme della Giordania è conforme alla politica dell'Unione nella regione del Mediterraneo meridionale, stabilita nell'ambito della PEV.

(10)

A seguito del deterioramento della situazione economica e finanziaria del paese, l'FMI e la Giordania hanno inoltre avviato discussioni in vista di un nuovo accordo, che potrebbe assumere la forma di un meccanismo di finanziamento esteso («programma dell'FMI») e coprirebbe probabilmente un periodo di tre anni a partire dal secondo semestre del 2016. Il nuovo programma dell'FMI consentirebbe di alleviare le difficoltà a breve termine della Giordania a livello della bilancia dei pagamenti, incoraggiando allo stesso tempo l'attuazione di vigorose misure di risanamento.

(11)

Visto l'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, nel marzo 2016 la Giordania ha chiesto all'Unione la concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare.

(12)

In quanto paese coperto dalla PEV, la Giordania dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(13)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario e che dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti.

(14)

Dato che la bilancia dei pagamenti giordana presenta ancora un ingente fabbisogno di finanziamento esterno residuo, superiore alle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, l'assistenza macrofinanziaria che l'Unione fornirebbe alla Giordania è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenere la stabilizzazione economica congiuntamente al programma dell'FMI. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sosterrebbe la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.

(15)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Giordania, favorendo così il suo sviluppo economico e sociale.

(16)

La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Giordania e tiene conto della sua capacità di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene conto anche dei previsti contributi finanziari da parte di donatori multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Giordania e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.

(17)

La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali e gli obiettivi delle diverse aree dell'azione esterna nonché con le misure adottate in tali aree, e con le altre politiche pertinenti dell'Unione.

(18)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti della Giordania. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.

(19)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Giordania nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(20)

È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione al rispetto, da parte della Giordania, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello stato di diritto e dei diritti umani. È inoltre opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. Il rispetto delle precondizioni e il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna.

(21)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Giordania dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. È inoltre opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.

(22)

L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto autorità di bilancio.

(23)

Gli importi delle dotazioni richieste per l'assistenza macrofinanziaria dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(24)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(25)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(26)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità giordane sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Giordania, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione della Giordania un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 200 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Giordania indicato nel programma dell'FMI in vigore.

2.   L'intero importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogato alla Giordania in forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso enti finanziari e a prestarli alla Giordania. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.

3.   L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Giordania, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche fissati nell'accordo di associazione UE-Giordania, nel quadro di sostegno unico per il periodo 2014-2017 e nelle future priorità del partenariato. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni.

4.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5.   Qualora il fabbisogno di finanziamento della Giordania diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.

Articolo 2

1.   La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata al rispetto, da parte della Giordania, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello stato di diritto e dei diritti umani.

2.   La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto della precondizione di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (6).

Articolo 3

1.   La Commissione concorda con le autorità giordane, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa («protocollo d'intesa») comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Giordania con il sostegno dell'FMI.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di controllo regolare da parte della Commissione.

3.   Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità giordane.

4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino a essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche della Giordania siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 4

1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in due rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2.   Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista, ove necessario, una dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (7).

3.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

la precondizione di cui all'articolo 2;

b)

il raggiungimento di risultati costantemente soddisfacenti nell'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non precauzionale con l'FMI;

c)

l'attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.

Il versamento della seconda rata non deve essere effettuato prima di tre mesi dal versamento della prima rata.

4.   Qualora le condizioni di cui al primo comma del paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o cancellazione.

5.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca centrale di Giordania. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Giordania come beneficiario finale.

Articolo 5

1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano cambiamenti di scadenza a carico dell'Unione, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.

2.   Se le circostanze lo consentono e qualora la Giordania ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.

3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e qualora la Giordania ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Giordania.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (9).

2.   L'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta.

3.   L'accordo di prestito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, contiene disposizioni:

a)

che assicurano che la Giordania verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;

b)

che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (10), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

c)

che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode o i suoi rappresentanti, a effettuare controlli, inclusi accertamenti e verifiche in loco;

d)

che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative; e

e)

che garantiscono che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Giordania è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

4.   Prima dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Giordania che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. Tale relazione:

a)

esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;

b)

valuta la situazione economica e le prospettive della Giordania, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

c)

indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Giordania e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2016.

(2)  Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3).

(3)  Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo (GU L 41 del 13.2.2006, pag. 3).

(4)  Decisione n. 1351/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 4).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(7)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


Dichiarazione della Commissione sul riesame delle emissioni di metano

La Commissione ritiene che sia essenziale, per la qualità dell'aria, seguire l'evoluzione delle emissioni di metano negli Stati membri per ridurre le concentrazioni di ozono nell'UE e promuovere la riduzione delle emissioni di metano a livello internazionale. La Commissione conferma che, sulla base delle emissioni nazionali dichiarate, intende procedere a un'ulteriore valutazione dell'impatto delle stesse sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva NEC, che considererà misure volte a ridurre tali emissioni e che, ove opportuno, presenterà una proposta legislativa in tal senso. Nella sua valutazione la Commissione terrà conto di una serie di studi attualmente in corso in questo settore, che dovrebbero essere completati nel 2017, oltre che degli altri sviluppi internazionali nell''ambito in questione.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/26


REGOLAMENTO (UE) 2016/2372 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2016

che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione devono essere adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, ove del caso, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca e conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento.

(4)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(5)

Per la pesca dello spratto, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture.

(6)

L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento.

(7)

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (3), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(8)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

(9)

Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è importante che le attività di pesca nel Mar Nero contemplate dal presente regolamento vengano aperte a decorrere dal 1o gennaio 2017. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca assegnate ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera della Bulgaria e della Romania per alcuni stock ittici nel Mar Nero:

a)

rombo chiodato (Psetta maxima)

b)

spratto (Sprattus sprattus).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Nero.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)   «CGPM»: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

b)   «Mar Nero»: la sottozona geografica 29 quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

c)   «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;

d)   «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

e)   «stock»: una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione;

f)   «contingente autonomo dell'Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;

g)   «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

Assegnazione delle possibilità di pesca

I contingenti autonomi dell'UE per i pescherecci dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le eventuali condizioni che vi sono funzionalmente collegate figurano nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco

Le catture e le catture accessorie di rombo chiodato sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

L. SÓLYMOS


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


ALLEGATO

Possibilità di pesca applicabili ai pescherecci dell'Unione

Nelle tabelle che seguono sono riportati i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo) nonché le condizioni a essi funzionalmente collegate.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie:

Rombo chiodato

Psetta maxima

Zona:

Acque dell'Unione del Mar Nero

(TUR/F3742C)

Bulgaria

43,2

 

 

Romania

43,2

 

 

 

 (*1)

 

 

Unione

86,4

 

 

TAC

Non pertinente/non concordato

 

Parere analitico sullo stock

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione del Mar Nero

SPR/F37.4.2.C

Bulgaria

8 032,5

 

 

Romania

3 442,5

 

 

Unione

11 475

 

 

TAC

Non pertinente/Non concordato

 

Parere analitico sullo stock

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(*1)  Dal 15 aprile al 15 giugno 2017 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l'imbarco, lo sbarco e la prima vendita.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2373 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2016

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 luglio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 (2) che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.

(2)

Il Consiglio ha stabilito che altre tre persone sono state coinvolte in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (3), che è stata adottata una decisione nei loro confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che esse dovrebbero essere soggette alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 (GU L 188 del 13.7.2016, pag. 1).

(3)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).


ALLEGATO

Le persone elencate di seguito sono aggiunte all'elenco delle persone di cui alla Sezione I (Persone) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127:

EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22 marzo 1988 a Zaghdraiya, Sidone (Libano), cittadino canadese. Passaporto n.: JX446643 (Canada);

MELIAD, Farah (alias HUSSEIN HUSSEIN, alias JAY DEE), nato il 5 novembre 1980 a Sydney (Australia), cittadino australiano. Passaporto n.: M2719127 (Australia);

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13 ottobre 1976 a Pülümür (Turchia).


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/33


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2374 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2016

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(3)

Con il regolamento delegato (UE) 2015/2439 (2), la Commissione ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2016-2018, facendo seguito a una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri nel 2015.

(4)

Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Il 31 maggio 2016 i suddetti Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali. Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati rivisti dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono di conseguenza essere incluse nel presente regolamento.

(5)

Per quanto riguarda le acque sudoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016 alle specie che definiscono le attività di pesca.

(6)

Il regolamento delegato (UE) 2015/2439 ha istituito disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2016-2018.

(7)

In conformità della nuova raccomandazione comune presentata dagli Stati membri nel 2016, il piano in materia di rigetti in vigore dal 2017 dovrebbe riguardare la pesca della sogliola, del nasello, della rana pescatrice e dello scampo (solo all'interno di zone di distribuzione degli stock denominate «unità funzionali») nelle divisioni CIEM VIIIa,b,d,e, la pesca dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa (solo all'interno delle unità funzionali), la pesca della sogliola e della passera di mare nella divisione CIEM IXa, la pesca del nasello nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa e la pesca della rana pescatrice nelle divisioni CIEM VIIIa, b, c, d, e, nonché nella divisione CIEM IXa.

(8)

In considerazione dei tassi di sopravvivenza potenzialmente elevati documentati da prove scientifiche, la raccomandazione comune ha proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo catturato con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi utilizzati per la cattura di queste specie, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Nella sua valutazione, lo CSTEP ha concluso che gli esperimenti più recenti mostrano tassi di sopravvivenza in linea con il tasso di sopravvivenza osservato nello studio precedente. Sono previsti ulteriori studi che dovrebbero fornire informazioni supplementari sui probabili tassi di sopravvivenza in questo tipo di pesca. L'esenzione potrebbe pertanto essere inclusa nel presente regolamento per il 2017 unitamente a una disposizione che chieda agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari ricavati da studi in corso, che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che la giustificano.

(9)

La raccomandazione comune prevede tre esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che nella raccomandazione comune figuravano fondate argomentazioni in relazione alla difficoltà di conseguire un aumento della selettività e ai costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. Alla luce di quanto precede è opportuno stabilire le esenzioni de minimis in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(10)

L'esenzione de minimis per la sogliola, fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta della medesima nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con sfogliare e reti a strascico, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(11)

L'esenzione de minimis per la sogliola, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta della medesima nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con tramagli e reti da imbrocco, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(12)

L'esenzione de minimis per il nasello, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta della medesima nelle sottozone CIEM VIII e IX con reti da traino, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le ulteriori informazioni fornite in materia di selettività non contenevano elementi di prova supplementari atti a dimostrare che la selettività è molto difficile da conseguire per i mestieri interessati. Sarebbe pertanto necessario condurre ulteriori studi volti a fornire una migliore giustificazione di questa esenzione. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento per il 2017, ossia per un solo anno, e a condizione che gli Stati membri forniscano migliori informazioni a suo sostegno che saranno valutate dallo CSTEP.

(13)

Occorre pertanto abrogare il regolamento delegato (UE) 2015/2439 della Commissione e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(14)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Applicazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 per le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino [codici degli attrezzi (3): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX] nelle sottozone CIEM VIII e IX.

2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali presentano, anteriormente al 1o maggio 2017, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta le informazioni scientifiche fornite anteriormente al 1o settembre 2017.

Articolo 3

Esenzioni de minimis

1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

a)

per il nasello (Merluccius merluccius), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX e SV) e praticano la pesca diretta di tale specie nelle sottozone CIEM VIII e IX;

b)

per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare (codice dell'attrezzo: TBB) e reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT e TX) e praticano la pesca diretta di tale specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb;

c)

per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR e GEN) e praticano la pesca diretta di tale specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb.

2.   Anteriormente al 1o maggio 2017, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni anteriormente al 1o settembre 2017.

Articolo 4

Pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco

Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca.

I pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per determinate attività di pesca nel 2016 continuano ad essere soggetti all'obbligo di sbarco nell'ambito di tali attività.

Anteriormente al 31 dicembre 2016, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di pescherecci stabiliti a norma del paragrafo 1 per ciascun tipo di pesca di cui all'allegato. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) 2015/2439 è abrogato.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

L'articolo 4 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2439 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 36).

(3)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono definiti dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite.


ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

a)   Attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e

Attività di pesca (specie)

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Sogliola

(Solea solea)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tutte le reti a strascico

Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm

Tutte le catture di sogliola

TBB

Tutte le sfogliare

Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Nasello

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Tutte le reti a strascico e le sciabiche

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Tutte le catture di nasello

LL, LLS

Tutti i palangari

Tutte

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Rana pescatrice

(Lophiidae)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 200 mm

Tutte le catture di rana pescatrice

Scampo (Nephrops norvegicus)

solo all'interno delle unità funzionali

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tutte le reti a strascico

Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm

Tutte le catture di scampo

b)   Attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa

Attività di pesca (specie)

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Rana pescatrice

(Lophiidae)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 200 mm

Tutte le catture di rana pescatrice

Scampo

(Nephrops norvegicus)

solo all'interno delle unità funzionali

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

Tutte le reti a strascico

Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm

Tutte le catture di scampo

Nasello

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Tutte le reti a strascico e le sciabiche

Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi:

1.

Uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm

2.

Gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2014-2015 (1) rappresentano oltre il 5 % di tutte le specie sbarcate e più di 5 tonnellate metriche

Tutte le catture di nasello

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Maglie di larghezza compresa tra 80 mm e 99 mm

LL, LLS

Tutti i palangari

Ami di lunghezza superiore a 3,85 cm +/– 1,15 cm e larghezza superiore a 1,6 cm +/– 0,4 cm

c)   Attività di pesca nella divisione CIEM IXa

Attività di pesca (specie)

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Sogliola (Solea solea) e passera di mare (Pleuronectes platessa)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Tutte le catture di sogliolae passera di mare


(1)  Il periodo di riferimento sarà aggiornato negli anni successivi, ossia nel 2018 il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015 e 2016.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/39


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2375 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2016

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(3)

Con il regolamento delegato (UE) 2015/2438 (2), la Commissione ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2016-2018, facendo seguito a una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri nel 2015.

(4)

Il Belgio, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 3 giugno 2016 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque nordoccidentali. Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati rivisti dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono di conseguenza essere incluse nel presente regolamento.

(5)

Per quanto riguarda le acque nordoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016 alle specie che definiscono le attività di pesca soggette a limiti di cattura. La raccomandazione comune ha identificato le flotte che sarebbero soggette all'obbligo di sbarco nella pesca multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, nella pesca dello scampo, nella pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare e nella pesca del nasello e del merluzzo giallo.

(6)

Il regolamento delegato (UE) 2015/2438 ha istituito disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2016-2018.

(7)

In conformità della nuova raccomandazione comune presentata dagli Stati membri nel 2016, il piano in materia di rigetti in vigore dal 2017 dovrebbe applicarsi ad altre specie che definiscono la pesca altamente multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, la pesca dello scampo, la pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare e la pesca del nasello e del merluzzo giallo. In alcune attività di pesca esso dovrebbe coprire anche le specie oggetto di catture accessorie.

(8)

In considerazione degli alti tassi di sopravvivenza documentati da prove scientifiche, la raccomandazione comune ha proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo catturato con nasse e trappole nella divisione CIEM VI e nella sottozona VII, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata. È quindi opportuno che essa continui a essere inclusa nel presente regolamento.

(9)

La raccomandazione comune ha proposto di applicare, nelle operazioni di pesca che rispondono a determinate condizioni specifiche, un'esenzione dall'obbligo di sbarco per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti da traino a divergenti di 80-99 mm nella divisione CIEM VIId entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate. Le prove scientifiche dimostrano tassi di sopravvivenza elevati, tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e dell'ecosistema. Lo CSTEP ha fatto notare che il tasso di sopravvivenza dipende da una serie di fattori e ha raccomandato cautela nell'estendere i risultati della prova sperimentale ad altre attività di pesca, sottolineando la necessità di effettuare ulteriori prove sperimentali a sostegno di tale richiesta. Pertanto questa esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento per il 2017 a condizione che la flotta che vi fa ricorso operi in condizioni comparabili a quelle della prova sperimentale e che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove. I risultati di tali prove supplementari dovrebbero essere valutati dallo CSTEP nel 2017.

(10)

La raccomandazione comune prevede sette esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso in generale che nella raccomandazione comune figuravano argomentazioni fondate con riguardo alla difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e/o alla sproporzione dei costi di trattamento delle catture indesiderate, argomentazioni che in alcuni casi erano accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche contrarie, è opportuno includere tali esenzioni de minimis nel presente regolamento in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(11)

L'esenzione de minimis per la sogliola, fino a un massimo del 3 % nel periodo 2017-2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg con tramagli e reti da imbrocco, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è ben definita e che dovrebbe pertanto essere inclusa nel presente regolamento.

(12)

L'esenzione de minimis per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm e con reti da traino pelagiche, e che sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa specie, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.

(13)

L'esenzione de minimis per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIIb — VIIj con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm e che sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa specie, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.

(14)

L'esenzione de minimis per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nella sottozona CIEM VII (escluse le divisioni VIIa, VIId e VIIe) con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, e che sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa specie, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.

(15)

Nel caso delle tre esenzioni de minimis per il merlano, in applicazione del regolamento (UE) 2015/2438 gli Stati membri erano tenuti a presentare alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione. Lo CSTEP ha osservato che le informazioni supplementari trasmesse consentono di rispondere ad alcune delle questioni sollevate, anche se mancano ancora alcuni elementi. Lo CSTEP ha sottolineato la necessità di un approccio più coerente per questo stock. Sulla base delle prove scientifiche esaminate dallo CSTEP e considerato che gli ulteriori elementi di prova forniti a sostegno dell'esenzione consentono di disporre di informazioni più complete, l'esenzione può essere mantenuta e dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(16)

L'esenzione de minimis per lo scampo, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VII, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione era sufficientemente motivata. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(17)

L'esenzione de minimis per lo scampo, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VI, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività e sull'esistenza di informazioni quantitative che dimostrano i costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione era sufficientemente motivata. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(18)

L'esenzione de minimis per la sogliola, fino a un massimo del 3 % nel 2017 e nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia di 80-119 mm dotati di maggiore selettività nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf, VIIg e VIIh, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha osservato che l'esenzione è intesa a compensare l'uso di attrezzi più selettivi e che l'esenzione de minimis richiesta serve a coprire i rigetti residui. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(19)

Occorre pertanto abrogare il regolamento delegato (UE) 2015/2438 della Commissione e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(20)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Applicazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle zone CIEM V (esclusa la divisione Va e unicamente le acque dell'Unione della divisione Vb), VI e VII per le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica:

a)

allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse o trappole (codici degli attrezzi (3) FPO e FIX) nelle sottozone CIEM VI e VII;

b)

nel 2017 alle catture di sogliola (Solea solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia nel sacco di 80-99 mm nella divisione CIEM VIId entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate, nelle operazioni di pesca che rispondono alle seguenti condizioni: navi aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice massima di 180 kW, operanti in acque di profondità pari o inferiore a 15 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti. Tali catture di sogliola devono essere rilasciate immediatamente.

2.   Anteriormente al 1o maggio 2017, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali presentano alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali informazioni anteriormente al 1o settembre 2017.

Articolo 3

Esenzioni de minimis

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

a)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe;

b)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nelle divisioni CIEM VIIb — VIIj;

c)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nella sottozona CIEM VII, ad eccezione delle divisioni VIIa, VIId e VIIe;

d)

per lo scampo (Nephrops norvegicus), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VII;

e)

per lo scampo (Nephrops norvegicus), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VI;

f)

per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % nel 2017 e nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco per catturare la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg;

g)

per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % nel 2017 e nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare la sogliola e che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia di 80-119 mm dotati di maggiore selettività (ad esempio un avansacco a maglie larghe) nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg.

Articolo 4

Pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco

1.   Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco in ciascuna attività di pesca.

I pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per determinate attività di pesca nel 2016 continuano ad essere soggetti all'obbligo di sbarco nell'ambito di tali attività.

2.   Anteriormente al 31 dicembre 2016, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di pescherecci stabiliti a norma del paragrafo 1 per ciascun tipo di pesca di cui all'allegato. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2015/2438 è abrogato.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

L'articolo 4 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2438 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 29).

(3)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono definiti dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite.


ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

a)

Attività di pesca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM VI e della divisione CIEM Vb

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus) e merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Tutte le catture di eglefino e le catture accessorie di sogliola, passera di mare e lepidorombi se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*1) comprendeva oltre il 5 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati

Scampo (Nephrops norvegicus)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Reti da traino, sciabiche, nasse e trappole

Tutte

Tutte le catture di scampo e le catture accessorie di eglefino se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*1) comprendeva oltre il 20 % di scampi

b)

Attività di pesca del nasello con TAC per le sottozone CIEM VI e VII e per le acque dell'Unione e internazionali della divisione CIEM Vb

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Nasello (Merluccius merluccius)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Tutte le catture di nasello se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*2) comprendeva oltre il 20 % di naselli

Nasello (Merluccius merluccius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di nasello

Nasello (Merluccius merluccius)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Tutti i palangari

Tutte

Tutte le catture di nasello

c)

Attività di pesca dello scampo con TAC per la sottozona CIEM VII

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Scampo (Nephrops norvegicus)

OTB SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Reti da traino, sciabiche, nasse e trappole

Tutte

Tutte le catture di scampo se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*3) comprendeva oltre il 20 % di scampi

d)

Attività di pesca nella divisione CIEM VIIa

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus) e merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Tutte le catture di eglefino se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*4) comprendeva oltre il 10 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati

e)

Attività di pesca nella divisione CIEM VIId

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Sogliola (Solea solea)

TBB

Tutte le sfogliare

Tutte

Tutte le catture di sogliola

Sogliola (Solea solea)

OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX

Reti da traino

< 100 mm

Tutte le catture di sogliola se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*5) comprendeva oltre il 5 % di sogliole

Sogliola (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di sogliola

Merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus) e merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Tutte le catture di merlano se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*5) comprendeva oltre il 20 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati

f)

Attività di pesca della sogliola nella divisione CIEM VIIe

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Sogliola (Solea solea)

TBB

Tutte le sfogliare

Tutte

Tutte le catture di sogliola se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*6) comprendeva oltre il 5 % di sogliole

Sogliola (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di sogliola

g)

Attività di pesca del merluzzo giallo nelle divisioni CIEM VIId e VIIe

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di merluzzo giallo

h)

Attività di pesca nelle divisioni VIIb, VIIc e VIIf — VIIk

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Sogliola (Solea solea)

TBB

Tutte le sfogliare

Tutte

Tutte le catture di sogliola se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*7) comprendeva oltre il 5 % di sogliole

Sogliola (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di sogliola

i)

Attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIe e VIIf — VIIk

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus) e merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Tutte le catture di merlano se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*8) comprendeva oltre il 20 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati


(*1)  I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

(*2)  I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

(*3)  I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

(*4)  I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

(*5)  I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

(*6)  I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

(*7)  I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

(*8)  I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/48


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2376 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2016

che istituisce un piano di rigetto per i molluschi bivalvi Venus spp. nelle acque territoriali italiane

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (2), in particolare l'articolo 15 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani di rigetto mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti. I piani di rigetto possono anche includere misure tecniche relative alle attività di pesca.

(3)

L'Italia, in quanto unico Stato membro con un interesse di gestione diretto nella pesca dei molluschi bivalvi Venus spp. nelle acque territoriali italiane, ha presentato una raccomandazione alla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale raccomandazione è stata presentata sotto forma di un piano nazionale di gestione dei rigetti per lo stock di Venus spp., previa consultazione del Consiglio consultivo del Mediterraneo (MEDAC). Successivamente alla presentazione di tale raccomandazione, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato i contributi scientifici presentati dall'Italia. Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

L'articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 1967/2006 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, ai fini dell'adozione di piani di rigetto e per le specie soggette all'obbligo di sbarco, una taglia minima di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame. Le taglie minime di riferimento per la conservazione possono derogare, ove opportuno, alle taglie stabilite nell'allegato III dello stesso regolamento.

(5)

In base alle conclusioni dello CSTEP in merito al piano nazionale di gestione dei rigetti per lo stock di Venus spp., le Venus spp. rientrano tra le specie con un alto tasso di sopravvivenza, il che giustifica una richiesta di deroga all'obbligo di sbarco della frazione scartata delle catture. Una riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione da 25 mm a 22 mm non è incompatibile con la lunghezza alla maturità, per cui non dovrebbe avere un impatto significativo sulla protezione del novellame. Tale riduzione dovrebbe determinare solo una lieve riduzione del potenziale riproduttivo dello stock che si ritiene non abbia alcun impatto rilevante sul medesimo. Si è infine concluso che il programma di monitoraggio scientifico proposto dovrebbe fornire dati sufficienti per valutare gli effetti del piano di rigetto.

(6)

Al fine di garantire un adeguato controllo sull'attuazione dell'obbligo di sbarco, lo Stato membro dovrebbe stilare un elenco delle navi interessate dal presente regolamento.

(7)

Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla pesca e sulla programmazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco applicabile alla pesca di Venus spp. nelle acque territoriali italiane, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 2

Taglia minima di riferimento per la conservazione

1.   In deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 e ai fini dell'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la taglia minima di riferimento per la conservazione delle Venus spp. nelle acque territoriali italiane è fissata a una lunghezza totale di 22 mm.

2.   La misurazione della taglia delle Venus spp. è effettuata conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 3

Elenco delle navi

1.   Le autorità dello Stato membro determinano le navi soggette all'obbligo di sbarco.

2.   Entro il 31 dicembre 2016, le autorità dello Stato membro presentano alla Commissione, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, l'elenco di tutte le navi autorizzate alla pesca di Venus spp. con draghe idrauliche nelle acque territoriali italiane. Le autorità dello Stato membro mantengono costantemente aggiornato tale elenco.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

Tuttavia, l'articolo 3 si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/50


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2377 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2016

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(3)

Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione (2) istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali al fine di facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco tramite alcuni meccanismi di flessibilità.

(4)

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 1380/2013, un piano in materia di rigetti può includere la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione.

(5)

Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Dopo aver consultato il consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e il consiglio consultivo per gli stock pelagici, il 30 maggio 2016 i suddetti Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in cui hanno proposto che, in deroga all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (3), la taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello (Trachurus spp.) nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX venga fissata a 12 cm per il 5 % dei contingenti rispettivi della Spagna e del Portogallo. La raccomandazione comune ha proposto inoltre che, entro tale limite del 5 % del contingente di sugarello, nell'ambito della pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta «xávega» praticata nella divisione CIEM IXa, l'1 % del contingente del Portogallo possa essere catturato con una taglia inferiore a 12 cm.

(6)

Un contributo scientifico è stato fornito dagli organismi scientifici competenti e rivisto dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Lo CSTEP ha concluso che il fatto di ridurre la taglia minima di riferimento per la conservazione, come suggerito dalla raccomandazione comune, comporta un rischio limitato di modificare il modello di sfruttamento tradizionale. Tale modello di sfruttamento, combinato con tassi di sfruttamento poco elevati, non sembra compromettere le dinamiche degli stock interessati. Al tempo stesso, lo CSTEP ha fatto osservare che il controllo delle catture con limiti di taglia diversi può essere problematico e, se non effettuato correttamente, può determinare un aumento della mortalità. È inoltre importante che i limiti percentuali stabiliti per le taglie inferiori siano rispettati. È dunque fondamentale che gli Stati membri interessati mettano in atto misure di controllo adeguate per il tipo di pesca in questione.

(7)

Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono di conseguenza essere incluse nel piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali.

(8)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014.

(9)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 è aggiunto il paragrafo seguente:

«In deroga all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, la taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello (Trachurus spp.) catturato nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX è di 12 cm per il 5 % dei contingenti rispettivi della Spagna e del Portogallo nelle suddette zone. Entro tale limite del 5 %, nell'ambito della pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta «xávega» praticata nella divisione CIEM IXa, l'1 % del contingente del Portogallo può essere catturato con una taglia inferiore a 12 cm.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 31).

(3)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2378 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

121,8

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

142,0

158,9

0

0

AR

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o galline, congelati

281,0

177,5

284,9

211,5

6

41

5

27

AR

BR

CL

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

331,0

344,5

0

0

BR

CL

 

Uova sgusciate essiccate

350,2

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o galline

171,3

39

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2379 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

99,1

TN

262,8

TR

115,2

ZZ

159,0

0707 00 05

MA

79,2

TR

156,6

ZZ

117,9

0709 93 10

MA

230,7

TR

176,6

ZZ

203,7

0805 10 20

TR

81,7

ZA

70,9

ZZ

76,3

0805 20 10

MA

67,6

ZZ

67,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

163,3

JM

129,1

TR

77,1

ZZ

123,2

0805 50 10

AR

76,7

TR

79,2

ZZ

78,0

0808 10 80

US

132,4

ZZ

132,4

0808 30 90

CN

87,8

ZZ

87,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/57


DECISIONE (PESC) 2016/2380 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 13 dicembre 2016

che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2010/452/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia), compresa quella relativa alla nomina di un capomissione.

(2)

Il 19 dicembre 2014 il CPS ha adottato la decisione EUMM GEORGIA/1/2014 (2) che nomina il sig. Kęstutis JANKAUSKAS capo della missione EUMM Georgia dal 15 dicembre 2014 al 14 dicembre 2015.

(3)

Il 13 novembre 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/2200 (EUMM GEORGIA/1/2015) (3) che proroga il mandato del sig. Kęstutis JANKAUSKAS quale capo della missione EUMM Georgia dal 15 dicembre 2015 al 14 dicembre 2016.

(4)

Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2238 del Consiglio (4) che proroga il mandato dell'EUMM Georgia dal 15 dicembre 2016 fino al 14 dicembre 2018.

(5)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Kęstutis JANKAUSKAS quale capo della missione EUMM Georgia dal 15 dicembre 2016 al 14 dicembre 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Kęstutis JANKAUSKAS quale capo della missione EUMM Georgia è prorogato fino al 14 dicembre 2017.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43.

(2)  Decisione EUMM Georgia/1/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 19 dicembre 2014, relativa alla nomina del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 78).

(3)  Decisione (PESC) 2015/2200 del comitato politico e di sicurezza, del 13 novembre 2015, che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (EUMM Georgia/1/2015) (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 40).

(4)  Decisione (PESC) 2016/2238 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 15).


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/59


DECISIONE (PESC) 2016/2381 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 14 dicembre 2016

che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la decisione (PESC) 2015/76 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, relativa all'avvio della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) e recante modifica della decisione 2014/219/PESC (2),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della decisione 2014/219/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EUCAP Sahel Mali, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 26 maggio 2014 il CPS ha adottato la decisione EUCAP Sahel Mali/1/2014 (3), con cui ha nominato il sig. Albrecht CONZE capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 26 maggio 2014 al 14 gennaio 2015.

(3)

Il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali è stato prorogato più volte, più recentemente con la decisione del CPS (PESC) 2016/938 (4), che ha prorogato il suo mandato quale capo della missione EUCAP Sahel Mali fino al 14 gennaio 2017.

(4)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali a decorrere dal 15 gennaio 2017 fino al 14 luglio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali è prorogato fino al 14 luglio 2017.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il president

W. STEVENS


(1)  GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21.

(2)  GU L 13 del 20.1.2015, pag. 5.

(3)  Decisione EUCAP Sahel Mali/1/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 26 maggio 2014, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 43).

(4)  Decisione (PESC) 2016/938 del comitato politico e di sicurezza, del 31 maggio 2016, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali/1/2016) (GU L 155 del 14.6.2016, pag. 23).


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/60


DECISIONE (PESC) 2016/2382 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2016

che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga la decisione 2013/189/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/575/PESC, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa («AESD») (1). Tale azione comune è stata sostituita dall'azione comune 2008/550/PESC (2). A sua volta, tale azione comune è stata abrogata dalla decisione 2013/189/PESC del Consiglio (3).

(2)

Nel novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali, ispirata all'Erasmus (4), e ha convenuto che un gruppo di attuazione si riunisca nell'ambito del consiglio accademico esecutivo dell'AESD.

(3)

Il 15 luglio 2016 il comitato direttivo dell'AESD ha approvato delle raccomandazioni sulle future prospettive dell'AESD.

(4)

Le attività di formazione e di istruzione nel quadro dell'AESD devono essere effettuate nel settore della PSDC/PESC, anche in materia di stabilizzazione dei conflitti, risoluzione dei conflitti e condizioni necessarie per lo sviluppo sostenibile.

(5)

Mentre il personale dell'AESD dovrebbe essere principalmente composto da personale distaccato, può essere necessario coprire il posto di assistente amministrativo e finanziario mediante un agente a contratto.

(6)

A norma della decisione 2010/427/UE del Consiglio (5), il SEAE dovrebbe prestare all'AESD l'assistenza precedentemente fornita dal segretariato generale del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

ISTITUZIONE, MISSIONE, OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Istituzione

È istituita l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa («AESD»).

Articolo 2

Missione

L'AESD offre formazione e istruzione a livello europeo nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione (PSDC) nel contesto più ampio della politica estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di sviluppare e promuovere una visione comune della PSDC e PESC tra il personale civile e militare nonché di individuare e diffondere le migliori prassi in relazione a vari temi PSDC e PESC attraverso le sue attività di formazione e di istruzione («attività di formazione e di istruzione AESD»).

Articolo 3

Obiettivi

L'AESD persegue i seguenti obiettivi:

a)

sviluppare ulteriormente la cultura europea comune in materia di sicurezza e di difesa nell'Unione e promuovere i principi sanciti all'articolo 21, paragrafo 1, TUE, al di fuori dell'Unione;

b)

promuovere una migliore comprensione della PSDC quale componente essenziale della PESC;

c)

fornire alle istanze dell'Unione personale qualificato capace di trattare efficacemente tutte le materie PSDC e PESC;

d)

mettere a disposizione delle amministrazioni e dei servizi degli Stati membri personale qualificato, che abbia familiarità con le politiche, le istituzioni e le procedure dell'Unione in ambito PSDC e PESC;

e)

fornire al personale delle missioni e delle operazioni in ambito PSDC una visione comune dei principi di funzionamento delle missioni e operazioni PSDC e un senso di identità europea comune;

f)

erogare formazione e istruzione che rispondano alle esigenze formative ed educative delle missioni e operazioni PSDC;

g)

sostenere i partenariati dell'Unione nel settore della PSDC e PESC, in particolare i partenariati con i paesi che partecipano alle missioni PSDC;

h)

sostenere la gestione civile delle crisi, anche nel settore della prevenzione dei conflitti, e stabilire o mantenere le condizioni necessarie per lo sviluppo sostenibile;

i)

promuovere l'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali;

j)

contribuire a favorire le relazioni e i contatti professionali tra i partecipanti alle attività di formazione e di istruzione;

Ove opportuno, si presta attenzione a che sia garantita la coerenza con altre attività dell'Unione.

Articolo 4

Compiti dell'AESD

1.   In linea con la missione e gli obiettivi perseguiti, i compiti principali dell'AESD sono l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione e di istruzione AESD nel settore della PSDC e PESC.

2.   Le attività di formazione e di istruzione AESD comprendono:

a)

corsi a livello base e avanzato che promuovano una comprensione generale della PSDC e PESC;

b)

corsi di sviluppo della leadership;

c)

corsi a sostegno direttamente delle missioni e operazioni PSDC, compresa la formazione e l'istruzione pre-schieramento o durante le missioni/operazioni;

d)

corsi a sostegno dei partenariati dell'UE e dei paesi che partecipano alle missioni e operazioni PSDC;

e)

moduli a sostegno della formazione e dell'istruzione civile e militare nel settore della PSDC e PESC;

f)

corsi, seminari, programmi e conferenze sulla PSDC e PESC per un pubblico specializzato o con un taglio specifico;

g)

moduli comuni organizzati nell'ambito dell'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali, ispirata al programma Erasmus.

Sebbene non costituiscano formalmente attività di formazione e di istruzione AESD, l'AESD sostiene e promuove anche i semestri europei e i master congiunti per mezzo dei moduli comuni di cui al primo comma.

Su decisione del comitato direttivo di cui all'articolo 9 («comitato direttivo»), si avviano altre attività di formazione e di istruzione.

3.   Oltre alle attività di cui al paragrafo 2, l'AESD svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

fornisce assistenza per le relazioni da instaurare tra gli istituti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, partecipanti alla rete di cui a tale paragrafo («rete»);

b)

provvede al funzionamento e all'ulteriore sviluppo del sistema di eLearning per fornire assistenza alle attività di formazione e di istruzione nel settore della PSDC e PESC o per essere utilizzato, in casi eccezionali, come attività di formazione e di istruzione autonoma;

c)

elabora e sviluppa materiale per la formazione e per l'istruzione nel settore della PSDC e PESC, anche sulla base di materiale pertinente già esistente;

d)

sostiene una «associazione Alumni» tra gli ex partecipanti alla formazione;

e)

sostiene programmi di scambio nel campo della PSDC e PESC tra istituti di formazione e di istruzione degli Stati membri;

f)

agisce in qualità di amministratore di compartimento nell'ambito del modulo Schoolmaster del progetto Goalkeeper e contribuisce al programma di formazione annuale dell'Unione in materia di PSDC tramite tale modulo;

g)

sostiene la gestione della formazione e dell'istruzione nel settore della prevenzione dei conflitti, della gestione civile delle crisi, stabilisce o preserva le condizioni necessarie per lo sviluppo sostenibile e le iniziative di riforma del settore della sicurezza, nonché la promozione della sicurezza informatica e la consapevolezza in materia di minacce ibride;

h)

organizza e svolge una conferenza annuale della rete destinata a riunire esperti in materia di formazione e di istruzione sui temi PSDC civili e militari degli istituti di formazione e di istruzione e dei ministeri degli Stati membri e, ove,opportuno, pertinenti operatori esterni nel settore della formazione e dell'istruzione;

i)

mantiene le relazioni con i pertinenti attori nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel settore dello sviluppo e della cooperazione, nonché con le pertinenti organizzazioni internazionali;

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Articolo 5

Rete

1.   L'AESD è costituita in forma di rete che riunisce istituti, scuole, accademie, università, istituzioni e altri operatori specializzati in politica della sicurezza e della difesa all'interno dell'Unione, civili e militari, identificati dagli Stati membri, nonché l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza («IUESS»).

L'AESD stabilisce stretti collegamenti con le istituzioni dell'Unione e le pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare

a)

con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto («CEPOL»),

b)

con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Frontex»),

c)

con l'Agenzia europea per la difesa («AED»),

d)

con il Centro satellitare dell'Unione europea («EU SatCen»), e

e)

con l'Ufficio europeo di polizia (Europol).

2.   Ove opportuno, le organizzazioni internazionali, intergovernative, governative e non governative possono ottenere lo status di «partner associato della rete» («PAR») secondo modalità dettagliate che saranno convenute dal comitato direttivo.

3.   L'AESD opera sotto la responsabilità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).

Articolo 6

Il ruolo dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

1.   L' IUESS, appartenente alla rete dell'AESD, coopera con l'AESD mettendo le proprie competenze e capacità di acquisizione delle conoscenze a disposizione delle attività formative dell'AESD, anche tramite pubblicazioni a cura dell'IUESS, entro i limiti delle proprie capacità.

2.   In particolare, l'IUESS organizza conferenze tenute da analisti dell'IUESS e contribuisce all'ulteriore sviluppo dei contenuti di eLearning dell'AESD.

3.   L'IUESS sostiene altresì l'associazione Alumni dell'AESD.

Articolo 7

Capacità giuridica

1.   L'AESD dispone della capacità giuridica necessaria

a)

per svolgere i suoi compiti e realizzare i suoi obiettivi,

b)

per concludere contratti e accordi amministrativi necessari al suo funzionamento compreso per il distacco di personale e l'assunzione di personale a contratto; per acquistare attrezzature, segnatamente materiale pedagogico,

c)

per detenere conti bancari; e

d)

per stare in giudizio.

2.   L'eventuale responsabilità derivante da contratti conclusi dall'AESD è coperta dai fondi di cui dispone in conformità degli articoli 16 e 17.

Articolo 8

Struttura

È istituita la struttura seguente nell'ambito dell'AESD:

a)

il comitato direttivo incaricato del coordinamento e della direzione generali delle attività di formazione e istruzione dell'AESD;

b)

il consiglio accademico esecutivo («consiglio») incaricato di garantire la qualità e la coerenza delle attività di formazione e istruzione;

c)

il capo dell'AESD («capo»), unico rappresentante legale dell'AESD, responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell'AESD, che fornisce consulenza al comitato e al consiglio in merito all'organizzazione e alla gestione delle attività dell'AESD;

d)

il segretariato dell'AESD («segretariato»), che assiste il capo nell'assolvimento dei suoi compiti e, in particolare, nel coadiuvare il consiglio a garantire la qualità complessiva e la coerenza delle attività di formazione e istruzione dell'AESD.

Articolo 9

Comitato direttivo

1.   Il comitato direttivo, composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro, è l'organo decisionale dell'AESD. Ogni membro del comitato può essere rappresentato o accompagnato da un membro supplente.

2.   I membri del comitato direttivo possono essere accompagnati da esperti alle riunioni del comitato.

3.   Il comitato direttivo è presieduto da un rappresentante dell'AR adeguatamente esperto. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno.

4.   I rappresentanti dei paesi in via di adesione all'Unione possono assistere alle riunioni del comitato direttivo in qualità di osservatori.

5.   Il capo, altri membri del personale dell'AESD, il presidente del consiglio e, se del caso, i presidenti delle sue diverse configurazioni, nonché un rappresentante della Commissione e di altre istituzioni dell'UE, compreso il SEAE partecipano alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.

6.   Il comitato direttivo:

a)

approva e sottopone a riesame periodico le attività di formazione e di istruzione dell'AESD nel rispetto dei requisiti convenuti in materia di formazione e di istruzione dell'AESD;

b)

approva il programma accademico annuale dell'AESD;

c)

seleziona le attività di formazione e di istruzione da svolgere nell'ambito dell'AESD e ne definisce le priorità, tenendo conto delle risorse a disposizione dell'AESD e dei requisiti di formazione e di istruzione individuati;

d)

sceglie lo Stato membro o gli Stati membri che ospitano le attività di formazione e di istruzione dell'AESD e gli istituti che le svolgono;

e)

decide in merito all'apertura di specifiche attività di formazione e di istruzione dell'AESD alla partecipazione di paesi terzi nell'ambito politico generale stabilito dal comitato politico e di sicurezza;

f)

adotta i programmi di studio per tutte le attività di formazione e istruzione dell'AESD;

g)

prende atto dei rapporti di valutazione relativi ai corsi;

h)

prende atto della relazione generale annuale sulle attività di formazione e istruzione dell'AESD e adotta le raccomandazioni in essa contenute, che saranno trasmesse agli organi competenti del Consiglio;

i)

fornisce un orientamento globale per i lavori del consiglio;

j)

nomina i presidenti del consiglio accademico esecutivo e delle sue diverse configurazioni;

k)

prende i provvedimenti necessari per quanto riguarda il funzionamento dell'AESD nella misura in cui tale compito non sia attribuito ad altri organi;

l)

approva il bilancio annuale ed eventuali bilanci rettificativi, su proposta del capo;

m)

approva i conti annuali e dà scarico al capo;

n)

approva disposizioni aggiuntive applicabili alle spese gestite dall'AESD;

o)

approva eventuali accordi di finanziamento e accordi tecnici conclusi con la Commissione, il SEAE, un'Agenzia dell'Unione o uno Stato membro in relazione al finanziamento o all'esecuzione delle spese dell'AESD;

p)

contribuisce al processo di selezione del capo, come definito all'articolo 11, paragrafo 3.

7.   Il comitato direttivo approva il suo regolamento interno.

8.   Ad eccezione del caso di cui all'articolo 2, paragrafo 6, delle disposizioni finanziarie applicabili alle spese finanziate dall'AESD e relativo finanziamento, il comitato direttivo delibera a maggioranza qualificata quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

Articolo 10

Consiglio accademico esecutivo

1.   Il consiglio è composto dai rappresentanti senior degli istituti civili e militari ed altri operatori identificati dagli Stati membri per sostenere lo svolgimento delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD, nonché dal direttore dell'IUESS o dal rappresentante del direttore.

2.   Il presidente del consiglio è nominato dal comitato direttivo tra i membri del consiglio stesso.

3.   Alle riunioni del consiglio sono invitati ad assistere rappresentanti della Commissione e del SEAE.

4.   Alle riunioni del consiglio sono invitati ad assistere, in qualità di osservatori attivi, rappresentanti senior dei partner associati della rete.

5.   Alle riunioni del consiglio possono essere invitati ad assistere come osservatori esperti accademici e alti funzionari di istituzioni dell'Unione e nazionali. Ove opportuno, e previa valutazione caso per caso, possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti accademici e alti funzionari che sono rappresentanti degli istituti che non sono membri della rete.

6.   Il consiglio:

a)

fornisce al comitato direttivo consulenze e raccomandazioni di carattere accademico;

b)

applica tramite la rete il programma accademico annuale convenuto;

c)

supervisiona il sistema di eLearning;

d)

elabora i programmi di studio per tutte le attività di formazione e istruzione dell'AESD;

e)

assicura il coordinamento generale delle attività di formazione e istruzione dell'AESD tra tutti gli istituti;

f)

riesamina il livello delle attività di formazione e istruzione svolte nell'anno accademico precedente;

g)

presenta proposte di attività di formazione e di istruzione al comitato direttivo per l'anno accademico successivo;

h)

assicura una sistematica valutazione di tutte le attività di formazione e istruzione dell'AESD e approva i rapporti di valutazione relativi ai corsi;

i)

contribuisce alla redazione del progetto di relazione annuale generale sulle attività dell'AESD;

j)

sostiene l'attuazione dell'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali ispirata al programma Erasmus.

7.   Per svolgere i suoi compiti il consiglio può riunirsi in diverse configurazioni incentrate sui progetti. Il comitato direttivo deve approvare tali configurazioni e il consiglio definisce norme e disposizioni che disciplinano la creazione e il funzionamento di tali configurazioni. Ogni configurazione riferisce in merito alle proprie attività al consiglio accademico almeno una volta ogni anno, dopodiché il suo mandato può essere prorogato.

8.   Un membro del segretariato dell'AESD sostiene e assiste il consiglio accademico e ognuna delle sue configurazioni, e partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Allo stesso tempo, qualora non sia possibile trovare un altro candidato, può presiedere le riunioni.

9.   Il regolamento interno del consiglio e di ognuna delle sue configurazioni è adottato dal comitato direttivo.

Articolo 11

Capo

1.   Il capo:

a)

è responsabile delle attività dell'AESD;

b)

è l'unico rappresentante legale dell'AESD;

c)

è responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell'AESD;

d)

consiglia il comitato direttivo e il consiglio e sostiene i loro lavori; e

e)

funge da rappresentante dell'AESD per le attività di formazione e di istruzione all'interno e all'esterno della rete.

2.   I candidati per la funzione di capo sono persone di competenza ed esperienza consolidate e riconosciute in materia di formazione e istruzione. Gli Stati membri possono proporre candidati per la funzione di capo. Il personale delle istituzioni dell'Unione e del SEAE può presentare domanda per tale funzione, conformemente alle norme applicabili.

3.   La procedura di preselezione è organizzata sotto la responsabilità dell'AR. La commissione di preselezione è composta da tre rappresentanti del SEAE ed è presieduta dal presidente del comitato direttivo. Sulla base dei risultati della preselezione, l'AR fornisce al comitato direttivo una raccomandazione con un elenco ristretto di almeno tre candidati, redatto secondo l'ordine delle preferenze espresse dalla commissione di preselezione. Almeno metà dei candidati iscritti nell'elenco ristretto dovrebbe provenire dagli Stati membri. I candidati presentano al comitato direttivo la loro visione dell'AESD, dopodiché gli Stati membri sono invitati a classificare i candidati mediante votazione scritta e a scrutinio segreto. Il capo è nominato dall'AR quale membro del personale del SEAE.

4.   I compiti del capo sono in particolare di:

a)

prendere tutti i provvedimenti necessari all'efficace svolgimento delle attività dell'AESD, compresa l'adozione di norme amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni;

b)

redige il progetto preliminare di relazione annuale dell'AESD e il progetto preliminare di programma di lavoro da sottoporre al comitato direttivo sulla base delle proposte presentate dal consiglio accademico;

c)

coordina l'attuazione del programma di lavoro dell'AESD;

d)

mantiene i contatti con le autorità pertinenti degli Stati membri;

e)

mantiene i contatti con i pertinenti operatori esterni nel settore della formazione e dell'istruzione in ambito PESC e PSDC;

f)

conclude, se del caso, accordi tecnici sulle attività di formazione e istruzione dell'AESD con le pertinenti autorità e i pertinenti operatori nel settore della formazione e dell'istruzione in ambito PESC e PSDC;

g)

esegue qualsiasi altro compito attribuitogli dal comitato direttivo.

5.   Il capo è responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell'AESD, in particolare:

a)

stabilisce e presenta al comitato direttivo qualsiasi progetto di bilancio;

b)

adotta i bilanci previa approvazione del comitato direttivo;

c)

assume la qualità di ordinatore per il bilancio dell'AESD;

d)

apre uno o più conti bancari a nome dell'AESD;

e)

negozia, sottopone al comitato direttivo e conclude eventuali accordi di finanziamento e/o accordi tecnici con la Commissione, il SEAE o uno Stato membro in relazione al finanziamento e/o all'esecuzione delle spese dell'AESD;

f)

assistito da una commissione di selezione, sceglie il personale del segretariato;

g)

negozia e firma a nome dell'AESD eventuali scambi di lettere per il distacco di personale del segretariato presso l'AESD;

h)

negozia e firma a nome dell'AESD qualsiasi contratto di lavoro per personale a carico del bilancio dell'AESD;

i)

in generale, rappresenta l'AESD in tutti gli atti giuridici aventi implicazioni finanziarie;

j)

sottopone al comitato direttivo i conti annuali dell'AESD.

6.   Il capo è responsabile delle proprie attività dinanzi al comitato direttivo.

Articolo 12

Segretariato dell'AESD

1.   Il segretariato assiste il capo nell'assolvimento dei compiti del capo.

2.   Il segretariato sostiene il comitato direttivo, il consiglio accademico, incluse le sue configurazioni, e gli istituti nella gestione, nel coordinamento e nell'organizzazione delle attività di formazione e istruzione dell'AESD.

3.   Il segretariato sostiene e assiste il consiglio accademico nel garantire la qualità e la coerenza complessive delle attività di formazione e istruzione dell'AESD, nonché il loro costante adeguamento agli sviluppi della politica dell'Unione. In particolare, contribuisce a garantire i massimi standard possibili in tutte le fasi della fornitura di un'attività di formazione e di istruzione, dallo sviluppo dei programmi di studio e dal contenuto all'approccio metodologico.

4.   Ciascun istituto appartenente alla rete AESD designa un punto di contatto con il segretariato per le questioni organizzative e amministrative connesse all'organizzazione delle attività di formazione e istruzione dell'AESD.

5.   Il segretariato opera in stretta collaborazione con la Commissione e il SEAE.

Articolo 13

Personale dell'AESD

1.   Il personale dell'AESD è costituito da:

a)

personale distaccato presso l'AESD dalle istituzioni dell'Unione, dal SEAE e dalle agenzie dell'Unione;

b)

esperti nazionali distaccati presso l'AESD dagli Stati membri;

c)

personale a contratto, qualora per la posizione di assistente amministrativo e finanziario non si trovi alcun esperto nazionale e previa approvazione del comitato direttivo.

2.   L'AESD può accogliere tirocinanti nonché professori e ricercatori invitati.

3.   Il numero di membri del personale dell'AESD è deciso dal comitato direttivo congiuntamente al bilancio per l'anno successivo ed è chiaramente correlato al numero di attività di formazione e istruzione dell'AESD e agli altri compiti di cui all'articolo 4.

4.   La decisione dell'AR (6) che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il SEAE si applica mutatis mutandis agli esperti nazionali distaccati presso l'AESD dagli Stati membri. Lo statuto dei funzionari dell'Unione europea resta applicabile al personale distaccato presso l'AESD dalle istituzioni dell'Unione europea, compreso il personale a contratto a carico del bilancio dell'AESD.

5.   Il comitato direttivo, su proposta dell'AR, definisce ove necessario le condizioni applicabili ai tirocinanti e ai professori e ricercatori invitati.

6.   Il personale dell'AESD non può concludere contratti o assumere alcun tipo di obblighi finanziari a nome dell'AESD senza la previa autorizzazione scritta del capo.

CAPO III

FINANZIAMENTO

Articolo 14

Contributi in natura alle attività di formazione e istruzione

1.   Ogni Stato membro, istituzione dell'Unione, agenzia dell'Unione e istituto e il SEAE si fanno carico di tutte le spese relative alla propria partecipazione all'AESD, tra cui retribuzioni, indennità, spese di viaggio e di soggiorno e costi relativi al supporto organizzativo e amministrativo delle attività di formazione e istruzione dell'AESD.

2.   Ogni partecipante alle attività di formazione e istruzione dell'AESD sostiene tutte le spese relative alla propria partecipazione.

Articolo 15

Supporto da parte del SEAE

1.   Il SEAE si fa carico di tutte le spese derivanti dall'ospitare il capo e il segretariato nei propri locali, compresi i costi delle tecnologie dell'informazione, il distacco del capo e il distacco di un membro del suo personale come assistente presso il segretariato dell'AESD.

2.   Il SEAE fornisce all'AESD il supporto amministrativo necessario per l'assunzione e la gestione del personale e l'esecuzione del bilancio.

Articolo 16

Contributo dal bilancio dell'Unione

1.   L'AESD riceve un contributo annuale o pluriennale dal bilancio generale dell'Unione europea. Tale contributo può coprire, in particolare, i costi per supportare le attività di formazione e di istruzione e i costi degli esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'AESD e fino a un membro del personale a contratto.

2.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'AESD per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 è pari a 700 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario per i periodi seguenti è deciso dal Consiglio su raccomandazione del comitato direttivo.

3.   A seguito della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 2, un accordo di finanziamento con la Commissione è negoziato dal capo dell'AESD.

Articolo 17

Contributi volontari

1.   Per finanziare attività specifiche, l'AESD può ricevere e gestire contributi volontari degli Stati membri e degli istituti o altri donatori. L'AESD assegna a tali contributi una destinazione specifica.

2.   Accordi tecnici relativi ai contributi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dal capo.

Articolo 18

Attuazione di progetti

1.   L'AESD può chiedere di partecipare a progetti di ricerca o di altro tipo nel settore della PESC. L'AESD può agire in qualità di coordinatore o di membro del progetto. Il capo dell'AESD può far parte del «comitato consultivo» di un tale progetto. Può delegare tale compito a uno dei presidenti delle configurazioni del consiglio esecutivo o a un membro del segretariato dell'AESD.

2.   I contributi provenienti da detti progetti devono essere visibili nel bilancio (rettificativo) dell'AESD, avere una destinazione specifica ed essere utilizzati conformemente ai compiti e agli obiettivi dell'AESD.

Articolo 19

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie che figurano nell'allegato si applicano alle spese finanziate dall'AESD e al finanziamento di tali spese.

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 20

Partecipazione alle attività di formazione e di istruzione dell'AESD

1.   Tutte le attività di formazione e di istruzione dell'AESD sono aperte alla partecipazione dei cittadini di tutti gli Stati membri e degli Stati aderenti. Gli istituti che le organizzano e le svolgono assicurano che tale principio si applichi senza eccezioni.

2.   Le attività di formazione e di istruzione dell'AESD, in particolare quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), sono anche aperte, in linea di massima, alla partecipazione dei cittadini di paesi che sono candidati all'adesione all'Unione e, nel caso, di altri paesi e organizzazioni terzi.

3.   Alle attività di formazione partecipano il personale civile, diplomatico, di polizia e militare che si occupa di aspetti relativi al settore della PSDC e PESC e gli esperti da inviare nelle missioni e operazioni PSDC.

Possono essere invitati a partecipare alle attività di formazione e di istruzione dell'AESD rappresentanti, tra l'altro, di organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, istituti accademici, dei media e dell'imprenditoria.

4.   I partecipanti che hanno completato un corso dell'AESD ricevono un certificato firmato dall'AR. Le modalità di rilascio del certificato sono riesaminate periodicamente dal comitato direttivo. Il certificato è riconosciuto dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione.

Articolo 21

Collaborazione

L'AESD collabora, avvalendosi delle loro conoscenze specialistiche, con organizzazioni internazionali e altri soggetti pertinenti, quali istituti nazionali di formazione e di istruzione di paesi terzi, in particolare, ma non esclusivamente, quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 22

Norme di sicurezza

All'AESD si applicano le disposizioni di cui alla decisione 2013/488/UE (7).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Continuità

Le norme e i regolamenti adottati per l'attuazione della decisione 2013/189/PESC restano in vigore ai fini dell'attuazione della presente decisione, a condizione che siano compatibili con le disposizioni della presente decisione e finché non sono modificati o abrogati.

Articolo 24

Abrogazione

La decisione 2013/189/PESC è abrogata.

Articolo 25

Entrata in vigore e scadenza

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2017, è sottoposta a riesame ove opportuno e, in ogni caso, al più tardi sei mesi prima della sua scadenza.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti il 2 gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Azione comune 2005/575/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 15).

(2)  Azione comune 2008/550/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008,che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l'azione comune 2005/575/PESC (GU L 176 del 4.7.2008, pag. 20).

(3)  Decisione 2013/189/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l'azione comune 2008/550/PESC (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 22).

(4)  Conclusioni del Consiglio sulla PESD, 2903a sessione del Consiglio Affari generali e relazioni esterne.

(5)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(6)  Decisione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 23 marzo 2011, che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l'azione esterna (GU C 12 del 14.1.2012, pag. 8).

(7)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Disposizioni finanziarie applicabili alle spese finanziate dall'AESD e al finanziamento delle spese dell'AESD

Articolo 1

Principi di bilancio

1.   Il bilancio dell'AESD, stabilito in euro, è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, l'insieme delle entrate dell'AESD e delle spese finanziate dall'AESD.

2.   Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

3.   La riscossione delle entrate o il pagamento delle spese finanziate dall'AESD possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio.

Articolo 2

Adozione dei bilanci

1.   Ogni anno il capo stabilisce un progetto di bilancio per l'esercizio successivo, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il progetto di bilancio include gli stanziamenti ritenuti necessari per coprire le spese che devono essere finanziate dall'AESD durante tale periodo e una previsione delle entrate previste per coprire dette spese.

2.   Gli stanziamenti sono classificati, per quanto occorra, a seconda della loro natura o della loro destinazione in capitoli e articoli. Il progetto include commenti dettagliati per articolo.

3.   Le entrate sono costituite dai contributi volontari degli Stati membri o di altri donatori e dal contributo annuale dal bilancio dell'Unione europea.

4.   Il capo sottopone una relazione dettagliata di bilancio sull'esercizio precedente entro il 31 marzo e propone al comitato direttivo il progetto di bilancio per l'esercizio successivo entro il 31 luglio.

5.   Il comitato direttivo approva il progetto di bilancio entro il 31 ottobre.

6.   Nel caso l'AESD riceva un contributo pluriennale dal bilancio generale dell'Unione, il comitato direttivo approva il bilancio annuale per consenso.

Articolo 3

Storni di stanziamenti

In caso di circostanze impreviste, il capo può decidere, informandone il comitato direttivo, storni di stanziamenti tra le linee o le rubriche di bilancio del contributo di cui all'articolo 16 non superiori al 25 % di tali linee o rubriche di bilancio. Gli storni di stanziamenti tra le linee o le rubriche di bilancio superiori al 25 % delle stesse sono sottoposti al comitato direttivo per approvazione in un bilancio rettificativo.

Articolo 4

Riporti di stanziamenti

1.   Gli stanziamenti necessari per onorare obblighi giuridici contratti entro il 31 dicembre di un esercizio sono riportati all'esercizio successivo.

2.   Gli stanziamenti provenienti dai contributi volontari sono riportati all'esercizio successivo.

3.   Gli stanziamenti provenienti dai progetti sono riportati all'esercizio successivo.

4.   Il capo può riportare altri stanziamenti del bilancio all'esercizio successivo con l'approvazione del comitato.

5.   Altri stanziamenti sono annullati a fine esercizio.

Articolo 5

Esecuzione del bilancio e gestione del personale

Ai fini dell'esecuzione del bilancio e della gestione del personale, l'AESD utilizza quanto più possibile le strutture amministrative esistenti dell'Unione, segnatamente il SEAE.

Articolo 6

Conti bancari

1.   I conti bancari dell'AESD sono aperti presso un ente creditizio di prim'ordine con sede in uno Stato membro e possono essere correnti o a breve termine in euro.

2.   Non sono consentiti scoperti sui conti.

Articolo 7

Pagamenti

I pagamenti effettuati a partire da un conto bancario dell'AESD richiedono la firma congiunta del capo dell'AESD e di un altro membro del personale dell'AESD.

Articolo 8

Contabilità

1.   Il capo dell'AESD provvede affinché la contabilità relativa alle entrate, alle spese e all'inventario dei beni dell'AESD sia tenuta conformemente alle norme contabili internazionalmente accettate per il settore pubblico.

2.   Il capo dell'AESD presenta al comitato direttivo i conti annuali relativi a un determinato esercizio entro il 31 marzo successivo, congiuntamente alla relazione dettagliata di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

3.   I servizi contabili necessari sono esternalizzati.

Articolo 9

Revisione dei conti

1.   Ogni anno è effettuata una revisione dei conti dell'AESD.

2.   I servizi di revisione contabile necessari possono essere esternalizzati.

3.   Le relazioni di revisione contabile sono messe a disposizione del comitato direttivo congiuntamente alla relazione dettagliata di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 10

Scarico

1.   Il comitato direttivo decide sulla base della relazione dettagliata, dei conti annuali e della relazione annuale di revisione contabile se dare scarico al capo sull'esecuzione del bilancio dell'AESD.

2.   Il capo dell'AESD adotta ogni provvedimento opportuno per assicurare al comitato direttivo che lo scarico può essere concesso e per dar seguito alle eventuali osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/74


DECISIONE (PESC) 2016/2383 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2016

sul sostegno dell'Unione europea alle attività svolte dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica nei settori della sicurezza nucleare e nel quadro dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere attuate sia nell'Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.

(2)

L'Unione sta attivamente attuando la strategia nonché le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

(3)

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC (1) sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Tale posizione comune sollecita, tra l'altro, la promozione della conclusione degli accordi di salvaguardia globali dell'AIEA e dei protocolli addizionali e impegna l'Unione ad adoprarsi per fare degli accordi di salvaguardia globali e dei protocolli addizionali la norma per il sistema di verifica dell'AIEA.

(4)

Il 17 maggio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/495/PESC (2) sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nell'ambito del suo piano per la sicurezza nucleare e della strategia.

(5)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/574/PESC (3) sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito della strategia.

(6)

Il 12 giugno 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/418/PESC (4) sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia.

(7)

Il 14 aprile 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/314/PESC (5) sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia.

(8)

Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/585/PESC (6) sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia.

(9)

Il 21 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/517/PESC (7) sul sostegno dell'Unione alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia.

(10)

L'8 maggio 2016 è entrata in vigore la modifica della convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare (ACPPNM — Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material). L'Unione e i suoi Stati membri hanno promosso la modifica attraverso un impegno diplomatico e con finanziamenti alle relative attività dell'AIEA a tale riguardo. A seguito della sua entrata in vigore, sarà necessario un impegno sostenuto per garantire l'applicazione a livello nazionale e l'universalizzazione dell'ACPPNM.

(11)

L'AIEA persegue obiettivi identici a quelli esposti nei considerando da 3 a 10 mediante l'attuazione del suo piano per la sicurezza nucleare, finanziato interamente tramite contributi volontari al fondo per la sicurezza nucleare dell'AIEA medesima.

(12)

L'Unione si impegna a rafforzare la sicurezza nucleare in tutto il mondo ed è pronta a continuare ad assistere a tal fine i paesi terzi. L'Unione si compiace delle recenti iniziative volte a rafforzare il piano per la sicurezza nucleare dell'AIEA nonché della conferenza internazionale sulla sicurezza nucleare: impegni e azioni, che saranno ospitati dall' AIEA dal 5 al 9 dicembre 2016. L'Unione si prefigge di mantenere la sostenibilità e l'efficacia dell'attuazione delle azioni comuni 2004/495/CFSP, 2005/574/PESC, 2006/418/PESC, 2008/314/PESC e della decisione 2010/585/PESC a sostegno dei piani per la sicurezza nucleare dell'AIEA (precedenti azioni comuni e decisioni) e si impegna a fornire ulteriore sostegno in vista dell'adozione del piano per la sicurezza nucleare 2018-2021 dell'AIEA. Al fine di evitare duplicazioni degli sforzi e ottimizzare l'economicità e la costante riduzione del rischio, si opererà in stretto coordinamento con l'iniziativa «centri di eccellenza chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)» dell'UE nonché con altre iniziative e programmi.

(13)

L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all'AIEA la quale, in base alla sua esperienza di lunga data ampiamente riconosciuta nel settore della sicurezza nucleare, potrebbe rafforzare notevolmente le pertinenti capacità nei paesi destinatari. I progetti sostenuti dall'Unione possono essere finanziati esclusivamente tramite contributi volontari al fondo per la sicurezza nucleare dell'AIEA. Detti contributi forniti dall'Unione saranno determinanti per consentire all'AIEA di svolgere un ruolo fondamentale nel settore della sicurezza nucleare sostenendo gli sforzi compiuti dai paesi per adempiere alle proprie responsabilità in materia di sicurezza nucleare.

(14)

La responsabilità in materia di sicurezza nucleare spetta esclusivamente allo Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia, l'Unione sostiene le attività svolte dall'AIEA nel settore della sicurezza nucleare per conseguire i seguenti obiettivi:

a)

realizzare progressi nell'universalizzazione degli strumenti internazionali in materia di non proliferazione e di sicurezza nucleare;

b)

assistere gli Stati nella creazione di capacità tecniche, scientifiche e umane interne, necessarie per una protezione nucleare efficace e sostenibile;

c)

rafforzare le capacità di prevenire, individuare, rispondere e proteggere le persone, i beni e l'ambiente da atti non autorizzati, criminali o intenzionali, implicanti materiali nucleari o altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare;

d)

rafforzare le attività di individuazione del traffico illecito di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e la relativa risposta;

e)

contribuire alla sicurezza informatica nel settore nucleare;

f)

rafforzare la sicurezza delle sorgenti radioattive, provvedere al loro trasporto e stoccaggio sicuro nei paesi che necessitano di sostegno, prevedendo anche il rinvio al paese d'origine o al fornitore;

g)

rafforzare la protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi.

2.   I progetti sono finalizzati a:

a)

assicurare la sostenibilità e l'efficacia del sostegno fornito attraverso le precedenti azioni comuni e decisioni;

b)

rafforzare l'infrastruttura interna di sostegno alla sicurezza nucleare degli Stati;

c)

rafforzare il quadro legislativo e regolamentare degli Stati;

d)

rafforzare i sistemi di sicurezza nucleare e le misure di sicurezza per i materiali nucleari e altri materiali radioattivi;

e)

rafforzare l'infrastruttura istituzionale e le capacità degli Stati di trattare materiali nucleari e altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare;

f)

rafforzare la capacità degli Stati di affrontare e reagire alla cibercriminalità e mitigarne gli effetti sulla sicurezza nucleare;

g)

potenziare le capacità di istruzione e formazione nel settore della sicurezza nucleare;

h)

assicurare sostegno mirato e costante per l'attuazione e l'universalizzazione dell'emendamento alla convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare.

3.   La preparazione della presente decisione si basa su informazioni già a disposizione dell'AIEA e sull'esito dei compiti assolti a norma di precedenti azioni comuni e decisioni.

4.   Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato. Gli elenchi di paesi destinatari si basano sulla definizione delle necessità a seguito di un'analisi delle lacune rilevate negli eventuali piani integrati di sostegno alla sicurezza nucleare (INSSP), oppure su una proposta accettata del segretariato dell'AIEA. Gli elenchi di paesi beneficiari e sottoregioni sono stabiliti dagli Stati membri dell'Unione di concerto con l'AIEA.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   I progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono realizzati dall'AIEA, ente incaricato dell'attuazione del progetto. Essa svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le modalità necessarie con l'AIEA.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 9 361 204,23 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l'AIEA. L'accordo di finanziamento dispone che l'AIEA assicuri al contributo dell'Unione una visibilità adeguata alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

1.   L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dall'AIEA. Tali rapporti formano la base della valutazione del Consiglio.

2.   La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   Essa cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'AIEA o 12 mesi dopo la data della sua adozione qualora entro tale data non sia stato concluso alcun accordo di finanziamento.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34).

(2)  Azione comune del Consiglio 2004/495/CFSP, del 17 maggio 2004, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 46).

(3)  Azione comune 2005/574/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 44).

(4)  Azione comune 2006/418/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2006, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 165 del 17.6.2006, pag. 20).

(5)  Azione comune 2008/314/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2008, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 62).

(6)  Decisione 2010/585/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010, sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 10).

(7)  Decisione 2013/517/PESC del Consiglio, del 21 ottobre 2013, sul sostegno dell'Unione europea alle attività svolte dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 6).


ALLEGATO

Sostegno dell'Unione alle attività dell'AIEA nei settori della sicurezza nucleare e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Ammissibilità e selezione degli Stati destinatari

Gli Stati ammissibili al sostegno a titolo della presente decisione comprendono tutti gli Stati membri dell'AIEA che necessitano di un sostegno nel settore della sicurezza nucleare, fatta salva una decisione dell'Unione basata su una proposta dell'AIEA. L'Agenzia può chiedere all'Unione modifiche alle proposte, per iscritto, precisando la motivazione dei cambiamenti richiesti. Si procederà alla loro attuazione una volta ottenuto il consenso dell'Unione. La selezione degli Stati destinatari («paesi beneficiari») di cui alla presente decisione del Consiglio dovrebbe basarsi sulle valutazioni e i dati già a disposizione dell'AIEA, acquisiti anche a norma di precedenti decisioni del Consiglio e di concerto con i suoi organi competenti, allo scopo di assicurare il massimo impatto dell'azione. Al fine di evitare duplicazioni degli sforzi e ottimizzare l'economicità e la costante riduzione del rischio, si opererà in stretto coordinamento con l'iniziativa «centri di eccellenza», con i progetti finanziati dalla Commissione europea nonché con altre iniziative e programmi mediante riunioni, a livello direttivo, dell'iniziativa «centri di eccellenza CBRN» dell'UE durante le riunioni annuali tra il Centro comune di ricerca (JRC) e il segretariato dell'AIEA e a margine della plenaria annuale dei centri di supporto per la sicurezza nucleare (NSSC). L'uso dei fondi per attività specifiche sarà in linea con le priorità dell'Unione e oggetto di consultazione preventiva periodica. Alcune attività quali i corsi di formazione regionali (RTC) e internazionali (ITC) saranno organizzate da Stati diversi dai paesi beneficiari. Si tratta di un contributo dello Stato ospitante alle attività dell'AIEA.

Ogni progetto prevede un elenco di potenziali paesi beneficiari concordato tra l'UE e l'AIEA. I progetti saranno attuati negli Stati selezionati di dette regioni e possono comprendere attività nei seguenti settori:

1)

sostenibilità ed efficacia del sostegno fornito attraverso le precedenti azioni comuni e decisioni;

2)

rafforzamento dell'infrastruttura interna di sostegno alla sicurezza nucleare degli Stati;

3)

rafforzamento del quadro legislativo e regolamentare degli Stati;

4)

rafforzamento dei sistemi di sicurezza nucleare e delle misure di sicurezza nucleare per i materiali nucleari e altri materiali radioattivi;

5)

rafforzamento dell'infrastruttura istituzionale e delle capacità degli Stati di trattare materiali nucleari e altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare;

6)

rafforzamento della capacità degli Stati di affrontare e reagire alla cibercriminalità e mitigazione degli effetti sulla sicurezza nazionale e nucleare;

7)

risposta al problema della sicurezza delle sorgenti radioattive con il loro rinvio;

8)

misure di prevenzione e di protezione contro le minacce interne e contabilità e controllo delle materie nucleari.

I.   PROGETTI

Progetto 1

Sostegno per l'attuazione dell'ACPPNM

L'ACPPNM, entrato in vigore l'8 maggio 2016, vincola giuridicamente gli Stati a istituire, attuare e mantenere un sistema di protezione fisica adeguato, basato su 12 principi fondamentali, riguardante i materiali e gli impianti nucleari sotto la loro giurisdizione per l'uso, lo stoccaggio e il trasporto nazionali per scopi pacifici. Il progetto sarà incentrato sull'attuazione, la creazione di capacità e l'universalizzazione dell'ACPPNM. Quest'ultimo altresì vincola giuridicamente gli Stati parte a proteggere gli impianti e i materiali nucleari nell'uso, stoccaggio e trasporto nazionali per scopi pacifici e prevede una cooperazione allargata tra due e più Stati per quanto riguarda rapidi interventi volti a localizzare e recuperare materiale nucleare rubato o mancante, riduce eventuali conseguenze radiologiche del sabotaggio, previene e contrasta i reati connessi.

Finalità del progetto:

fornire sostegno per l'attuazione dell'ACPPNM;

rafforzare il quadro legislativo e regolamentare nazionale, nonché la capacità degli Stati di sviluppare scambi di migliori prassi a livello regionale, in quanto riguardano qualsiasi autorità coinvolta nella sicurezza dei materiali nucleari sia nell'ambito sia al di fuori del controllo regolamentare;

fornire agli Stati strumenti efficaci in termini di costi per aiutarli a soddisfare gli obblighi nazionali, regionali e internazionali e ad applicare gli strumenti giuridici internazionali vincolanti;

rafforzare ulteriormente la cooperazione internazionale per istituire, conformemente al diritto nazionale dei singoli Stati e nell'ambito dell'ACPPNM, misure efficaci per la protezione fisica dei materiali e degli impianti nucleari.

Descrizione del progetto:

le attività individuate negli INSSP in dieci Stati per quanto riguarda l'attuazione degli obblighi previsti dall'ACPPNM saranno tradotte in azioni concrete. Saranno definite tappe fondamentali per affrontare le questioni pertinenti che conduconoa soluzioni sostenibili ai fini del rafforzamento, da parte dello Stato, del suo sistema nazionale di sicurezza nucleare. Le tempistiche e gli impegni convenuti garantiranno l'esecuzione globale dei piani;

revisione del materiale per il corso: occorre predisporre nuove esercitazioni di formazione ai fini di una migliore comprensione dei partecipanti.

Risultati attesi del progetto:

maggiore capacità degli Stati di rispettare gli obblighi previsti dall'ACPPNM;.

avvio dell'ulteriore sviluppo e potenziamento del quadro regolamentare per la protezione fisica;

elaborazione di un documento orientativo ad uso degli Stati per lo sviluppo di capacità nazionali in materia di regolamentazione, revisione e valutazione nonché ispezione degli impianti nucleari al fine di garantire la sicurezza nucleare durante il ciclo di vita di un impianto nucleare.

Progetto 2

Progetti sostenibili

I progetti sostenibili proposti sono intesi a proseguire l'intenso lavoro svolto sul quadro dell'architettura di individuazione finanziato dalla decisione 2013/517/PESC. Fanno seguito alle missioni di valutazione dell'impatto delle azioni comuni precedenti azioni comuni condotte a Cuba, in Indonesia, Giordania, Libano, Malaysia e Vietnam. I suddetti sei Stati hanno chiesto il sostegno dell'AIEA per i piani integrati di sostegno alla sicurezza nucleare relativamente a questi progetti.

I progetti cercano di fornire strumenti che sostengano l'architettura di individuazione per la sicurezza nucleare, ossia un insieme integrato di sistemi e misure di sicurezza nucleare basato su un adeguato quadro giuridico e regolamentare necessario per attuare la strategia nazionale di individuazione dei materiali nucleari e altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare. I progetti proposti sono in linea con il sostegno già prestato dall'Unione con la fornitura di attrezzature di individuazione quali portali di monitoraggio delle radiazioni (RPM) e apparecchi portatili.

2.1.   Strumenti di formazione alla manutenzione

Finalità del progetto:

assistere gli Stati nel garantire la disponibilità di sostegno tecnico-scientifico interno, nonché lo sviluppo delle risorse umane, necessari per una sicurezza nucleare efficace e sostenibile;

garantire l'utilizzo ottimale e la corretta manutenzione delle attrezzature donate dall'Unione durante l'intero ciclo di vita.

Descrizione del progetto:

la corretta manutenzione è un fattore essenziale per l'individuazione e la risposta a furti, sabotaggi, accessi non autorizzati, trasferimenti illegali o altri atti dolosi riguardanti materiale nucleare, altre sostanze radioattive e relativi impianti. Saranno creati strumenti di formazione alla manutenzione per le attrezzature di individuazione (portali di monitoraggio delle radiazioni e unità portatili). Si procederà all'elaborazione di modelli di strumenti per la formazione specifica alla loro manutenzione oltre che al corretto utilizzo;

formazione alla manutenzione per le attrezzature di individuazione.

Risultati attesi del progetto:

mantenere il sostegno fornito dall'AIEA all'attuazione del quadro dell'architettura di individuazione;

garantire la disponibilità e l'utilizzo di materiale di formazione per sostenere la formazione di tutto il nuovo personale interessato; il materiale di formazione modello sarà fornito agli Stati membri dell'Unione mediante il gruppo «Non proliferazione» CONOP;

garantire che le autorità nei paesi beneficiari possano mantenere in funzione il più a lungo possibile le attrezzature di individuazione.

2.2.   Strumenti software utilizzati per gli organismi di regolamentazione

Le informazioni sono essenziali per il funzionamento efficace degli RPM. Lo sviluppo di formati di dati e protocolli di prova comuni consente una comunicazione efficace tra diversi operatori. L'integrazione nelle reti d'informazione dei dati provenienti da strumenti di individuazione di diversi fornitori, come gli RPM, è un elemento importante dello sviluppo di un sistema di individuazione complessivo efficace. Questo progetto potrebbe aiutare gli Stati a migliorare significativamente la loro efficacia operativa mediante l'integrazione dei sistemi di individuazione nelle reti nazionali di condivisione dei dati. La condivisione delle informazioni tra siti e operatori può ridurre la duplicazione delle ispezioni ed escludere rapidamente gli allarmi innocenti o falsi associati a molti sistemi di individuazione passivi.

Questo progetto attuerebbe un sistema integrato mediante strumenti software al fine di migliorare il processo di analisi e offrire raccomandazioni in merito alle attrezzature adeguate. La possibilità di trasmettere feedback dall'organismo di regolamentazione alla stazione locale RPM accrescerà l'efficienza del sistema e sosterrà l'operato degli agenti in prima linea (FLO).

Finalità del progetto:

assistere gli Stati nel garantire la disponibilità di sostegno tecnico-scientifico interno, nonché lo sviluppo delle risorse umane, necessari per una sicurezza nucleare efficace e sostenibile;

armonizzare i dati relativi agli allarmi, garantendone la raffrontabilità tra i diversi fornitori di attrezzature.

Descrizione del progetto:

assistere gli organismi di regolamentazione nell'integrazione dei dati e nell'armonizzazione dei software di allarme affinché raffrontino i dati provenienti da diversi fornitori e garantiscano che le decisioni normative si basino su informazioni corrette;

lo strumento pilota sarà fornito e testato dalle parti interessate di ogni Stato. Le parti interessate effettueranno un'esercitazione di prova reale con il sostegno dell'AIEA mediante missioni di esperti. Sarà redatta una relazione sulla prova dello strumento di formazione, che sarà inclusa nella relazione finale. Il feedback dell'autorità di regolamentazione alla stazione locale RPM accrescerà l'efficienza del sistema e migliorerà l'operato dei FLO.

Risultati attesi del progetto:

l'inclusione di un modulo di formazione sul sistema sviluppato, nonché un sistema esperto interattivo per i falsi allarmi. Il prototipo di strumento sarà fornito e testato dalle parti interessate di ogni Stato. Il sistema sviluppato includerà un modulo di formazione sul sistema stesso, nonché un sistema esperto interattivo per i falsi allarmi. Sarà redatta una relazione specifica sulla prova dello strumento di formazione creato, che sarà trasmessa alla Commissione. Il il materiale modello sarà fornirà agli Stati membri dell'Unione tramite il CONOP;

lo svolgimento di una simulazione di prova in uno Stato, l'esecuzione di analisi e l'elaborazione di requisiti di modifica, se del caso, sulla base della relazione sui risultati della prova;

l'armonizzazione a livello del regolatore e, di conseguenza, tra i regolatori nella loro cooperazione regionale e internazionale, l'individuazione e la risposta riguardo ai materiali nucleari o altri materiali radioattivi;

la messa in funzione di un prototipo funzionante per paese;

l'inclusione di un protocollo nelle future procedure di appalto relative a portali di monitoraggio delle radiazioni, per farvi figurare i requisiti specifici pertinenti per il software.

Progetto 3

Rafforzare la sicurezza nucleare con un'enfasi regionale sul vicinato dell'UE e sull'America latina

L'obbiettivo del progetto è potenziare le capacità nazionali di sviluppo ed elaborazione di un quadro legislativo e regolamentare nonché accrescere le capacità degli Stati membri dell'AIEA quanto all'istituzione di un sistema nazionale di sicurezza nucleare di ampio respiro. L'Unione europea ha avviato un progetto regionale nell'Africa subsahariana relativo alla sicurezza, alla protezione e alle salvaguardie della produzione di uranio, nonché del trasporto e della gestione sicura delle sorgenti radioattive. Tale progetto sviluppa attività relative alla sicurezza nucleare simili a quelle proposte nel presente progetto. L'AIEA trarrà pertanto beneficio dal feedback e dai risultati del progetto dell'Unione per realizzare attività in tutto o in parte nelle regioni interessate. Il programma è conforme all'orientamento di cui al punto 13 della risoluzione GC/RES/10 in cui si incoraggiava il segretariato a facilitare un processo di coordinamento relativo al nesso tra sicurezza e protezione. Saranno coinvolte due divisioni dell'AIEA: NRSW (sicurezza) e NSNS (protezione) in un approccio di capacità subregionale.

3.1.   Rafforzare la sicurezza nucleare

Finalità del progetto:

rafforzare le capacità degli Stati di prevenire, individuare, rispondere e proteggere le persone, i beni, l'ambiente e la società da atti non autorizzati, criminali o intenzionali, implicanti materiali nucleari o altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare, anche attraverso sforzi di creazione di capacità a livello regionale, ove possibile.

Descrizione del progetto:

attività individuate in un INSSP in dieci Stati per quanto riguarda l'attuazione dei sistemi nazionali di sicurezza nucleare saranno tradotte in azioni concrete. Saranno definite tappe fondamentali per affrontare le questioni pertinenti che portano a soluzioni sostenibili per lo Stato nel settore della sicurezza nucleare. Le tempistiche e gli impegni convenuti garantiranno l'esecuzione globale dei piani che saranno attuati dopo un controllo incrociato con i progetti esistenti dei centri di eccellenza CBRN dell'UE.

Risultati attesi del progetto:

potenziamento delle capacità nazionali nei paesi beneficiari.

3.2.   Rafforzare il quadro giuridico e regolamentare nazionale sulla sicurezza nucleare

Finalità del progetto:

rafforzare il quadro legislativo e regolamentare nazionale, nonché la capacità degli Stati di sviluppare scambi di migliori prassi a livello regionale, in quanto riguardano qualsiasi autorità coinvolta nella sicurezza dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi sia nell'ambito sia al di fuori del controllo regolamentare;

fornire agli Stati strumenti efficaci in termini di costi per aiutarli a soddisfare gli obblighi nazionali, regionali e internazionali, ad applicare gli strumenti giuridici internazionali vincolanti e ad impegnarsi nei confronti degli strumenti giuridici non vincolanti.

Descrizione del progetto:

organizzazione di missioni di esperti al fine di identificare lacune nella legislazione e regolamentazione in vigore; ove necessario, assistenza agli Stati nell'adattamento, utilizzando al meglio la legislazione europea in vigore nei settori pertinenti;

sfruttamento delle sinergie con altre organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione mondiale delle dogane, laddove opportuno;

proseguimento di discussioni negli Stati coinvolti in merito alle loro strategie e garanzia del sostegno alla costruzione delle loro infrastrutture nazionali;

sensibilizzazione dei decisori politici quanto all'importanza di una legislazione e di una regolamentazione adeguate in materia di sicurezza nucleare;

integrazione nell'INSSP di tali Stati.

Risultati attesi del progetto:

assistenza nell'elaborazione della legislazione e della regolamentazione nei paesi;

aggiornamento della legislazione e della regolamentazione laddove necessario;

predisposizione di una relazione che illustri la situazione attuale e presenti raccomandazioni sul quadro giuridico e regolamentare dello Stato in questione;

impegno da parte dello Stato ad attuare le raccomandazioni e a farsi carico del seguito dopo due anni;

elaborazione e valutazione dei risultati;

integrazione dei risultati conseguiti nella relazione finale.

3.3.   Sicurezza delle sorgenti radioattive

Finalità del progetto:

rafforzare l'infrastruttura normativa di uno Stato per la sicurezza delle sorgenti radioattive, degli impianti e delle attività a esse associati, incluso il trasporto;

istituire, se del caso, registri nazionali delle sorgenti radioattivi nei paesi selezionati;

collaborare con gli Stati per istituire e attuare strategie nazionali per la gestione delle sorgenti dismesse, incluso il rinvio al paese di origine o al fornitore, lo stoccaggio nazionale sicuro in attesa dello smaltimento oppure l'esportazione a fini di riciclaggio o riutilizzo o stoccaggio sicuro (come indicato nel progetto 7).

Descrizione del progetto:

 

Garantire la sicurezza delle sorgenti tramite:

l'istituzione di un inventario nazionale di sorgenti radioattive e la valutazione dei sistemi di protezione fisica presso gli impianti;

l'organizzazione di cinque missioni di esperti che elaborino una relazione di sintesi che illustri la situazione attuale e formuli raccomandazioni.

 

Risultati attesi del progetto:

relazioni di valutazione in seguito alle missioni, che sintetizzino i risultati per quanto riguarda l'inventario nazionale e/o la situazione relativa alla protezione fisica presso gli impianti;

l'introduzione di misure di protezione fisica presso gli impianti in cui sono utilizzate o stoccate sorgenti ad alta attività;

attrezzature a sostegno degli organismi di regolamentazione nell'esecuzione delle ispezioni nazionali di sicurezza e protezione degli impianti.

3.4.   Sviluppo delle risorse umane

Finalità del progetto:

Rafforzare le capacità degli Stati di prevenire, individuare, rispondere e proteggere le persone, i beni, l'ambiente e la società da atti non autorizzati, criminali o intenzionali, implicanti materiali nucleari o altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare, anche attraverso sforzi di sviluppo delle risorse umane e creazione di capacità a livello regionale, ove possibile.

Descrizione del progetto:

istituire, tenendo debito conto degli sforzi analoghi profusi finora, e al fine di garantirne la continuità, corsi di sviluppo professionale (CSP) destinati ai membri del corpo accademico responsabili della pianificazione universitaria, in vista dell'introduzione di programmi postuniversitari sulla sicurezza nucleare, per consentire ai docenti di insegnare la cultura della sicurezza nucleare nelle rispettive istituzioni;

incoraggiare l'offerta di attività di formazione in materia di cultura della sicurezza nucleare a varie categorie professionali attraverso gli NSSC o i centri di eccellenza CBRN dell'UE situati nella regione;

acquisire attrezzature specifiche a fini di istruzione e formazione, come i veri strumenti di individuazione utilizzati dai FLO, affinché gli studenti e i tirocinanti ne padroneggino l'utilizzo.

Risultati attesi del progetto:

almeno 15 membri del corpo accademico formati in ogni corso di sviluppo professionale su una tematica da determinare successivamente (fornire elenco delle università formate);

almeno due corsi di formazione da condurre tramite i centri di formazione e supporto per la sicurezza nucleare nella regione (fornire elenco dei corsi e degli agenti formati);

messa a disposizione di materiale pedagogico e di formazione nei CDP e negli eventi di formazione (materiale che deve essere esaminato anche dai rappresentanti dell'Unionr).

3.5.   Enfasi sull'America latina

Enfasi sul sostegno agli Stati ispanofoni dell'America latina. L'obiettivo è tradurre in spagnolo quanti più possibile documenti interessati, in vista di una maggiore appropriazione dei risultati delle attività da parte di tali Stati.

3.5.1.   Programma di istruzione

Corso internazionale/regionale sulla sicurezza nucleare

Un corso di due settimane sarà destinato a professionisti dei paesi in via di sviluppo, idealmente con da 1 a3 anni di esperienza, che lavorano presso un'istituzione pertinente nel loro paese e hanno responsabilità relative ad alcuni aspetti della sicurezza nucleare. I candidati dovrebbero vantare un interesse professionale specifico per la conoscenza della sicurezza nucleare, sebbene la loro formazione accademica possa variare. Sono specificatamente invitati a presentare la loro candidatura i laureati in discipline scientifiche o tecniche pertinenti per la sicurezza nucleare, come fisica nucleare, ingegneria nucleare o scienze politiche, e/o settori correlati.

Si prevede che tale attività si svolga in Spagna e che le lezioni siano impartite in spagnolo e inglese. Sarà orientata agli Stati dell'America latina e centrale. Il programma si baserà sul programma utilizzato nei corsi che si tengono presso il Centro internazionale di fisica teorica con il sostegno del governo italiano.

Corso regionale sulla sicurezza nucleare a Cuba

Il contenuto e i materiali descritti al punto 3.5.1 costituiranno la base di un corso regionale sulla sicurezza nucleare a Cuba, che sarà tenuto congiuntamente con il centro di supporto per la sicurezza nucleare in corso di creazione a Cuba. Si prevede che il corso sia seguito a livello regionale e sviluppi una cultura nel settore della sicurezza nucleare in America latina.

Risultati attesi del progetto;:

miglioramento della comprensione dei principi della sicurezza nucleare nella regione.

3.5.2.   Attività di follow-up sulla sicurezza nucleare dei materiali al di fuori del controllo regolamentare nel quadro di precedenti azioni comuni e decisioni

Finalità del progetto:

garantire la sostenibilità del lavoro avviato nel quadro di precedenti azioni comuni e decisioni del Consiglio e continuare a potenziare la sicurezza nucleare negli Stati dell'America latina e centrale.

Descrizione del progetto

L'AIEA ha ricevuto una serie di richieste di assistenza in America latina e centrale, la cui esecuzione garantirebbe la sostenibilità delle attività avviate nel quadro di precedenti azioni comuni e decisioni. Le richieste sono identificate nell'INSSP e riguardano missioni di esperti in particolare presso ospedali, esercitazioni sul campo, corsi di formazione nazionali (NCT)/RTC/ITC e l'acquisizione di attrezzature di individuazione in Argentina e a Cuba.

Risultati attesi del progetto:

esecuzione delle attività negli Stati individuati.

3.6.   Sicurezza nucleare dei materiali al di fuori del controllo regolamentare negli Stati del vicinato dell'UE

Finalità del progetto:

Conduzione di missioni di esperti, esercitazioni sul campo e corsi di formazione nazionali, regionali e internazionali e acquisizione di attrezzature di individuazione in Azerbaigian, Giordania, Libano, Marocco e Ucraina nonché altri Stati del vicinato dell'UE.

Progetto 4

Rafforzare la consapevolezza in materia di sicurezza informatica

La divisione dell'AIEA dedicata alla protezione nucleare offre un insieme integrato di attività volte ad assistere gli Stati nell'istituzione e nel potenziamento della sicurezza informatica nell'ambito dei loro sistemi nazionali di sicurezza nucleare. Questo progetto sosterrà il programma di attività dell'AIEA tese ad assistere gli Stati nel miglioramento della sicurezza informatica nel quadro dei loro sistemi di sicurezza nucleare.

Finalità del progetto:

l'AIEA cerca di contribuire a sensibilizzare gli Stati e fornire loro orientamenti al fine di accrescere la loro capacità di prevenire e rispondere a una serie di eventi legati alla sicurezza nucleare. Il sostegno si concentra sulla prevenzione, l'individuazione e la risposta agli incidenti nel settore della sicurezza informatica che sono potenzialmente in grado di pregiudicare, direttamente o indirettamente, la sicurezza e la protezione nucleari.

Descrizione del progetto:

fornire sostegno alla formazione e all'istruzione internazionale e regionale al fine di accrescere la consapevolezza in materia di sicurezza informatica e lo sviluppo di capacità;

fornire sostegno allo sviluppo di capacità a livello nazionale nella sicurezza delle informazioni e informatica per i sistemi di sicurezza nucleare;

condurre e facilitare riunioni e forum di esperti a sostegno dello scambio di informazioni e delle discussioni sulle questioni di attualità nell'ambito della sicurezza informatica;

prestare sostegno alla conferenza internazionale/simposio dell'AIEA sulla sicurezza informatica in un mondo nucleare nel 2019 (sede dell'AIEA).

Risultati attesi del progetto:

maggiore consapevolezza delle esigenze di sicurezza informatica pertinenti per la sicurezza nucleare e sviluppo di materiale/attività di sostegno tesi a facilitare lo sviluppo e il miglioramento di un programma sulla sicurezza informatica;

maggiore capacità nazionale di attuazione e mantenimento della sicurezza informatica quale componente del sistema di sicurezza nucleare;

conoscenza e utilizzo degli orientamenti e delle attività di sostegno dell'NSNS per l'assistenza al miglioramento della sicurezza informatica dello Stato quale componente del sistema di sicurezza nucleare;

scambio di informazioni a livello globale/regionale sulle lezioni apprese e le buone pratssi relative all'attuazione della sicurezza informatica nell'ambito di un sistema di sicurezza nucleare;

migliore cooperazione con i partner industriali e tra di essi nello sviluppo di tecnologie e servizi atti a fornire un maggior livello di resilienza e risposta ai ciberattacchi;

strutture di formazione nazionali per la creazione di capacità nel settore della sicurezza informatica nell'ambito del sistema di sicurezza nucleare, ad esempio assistenza ai centri di supporto per la sicurezza nucleare nello sviluppo di programmi relativi alla sicurezza informatica;

facilitazione di uno scambio di informazioni centralizzato a sostegno dello scambio delle informazioni sulla sicurezza informatica pertinenti per le parti interessate del settore della sicurezza nucleare;

tenuta della conferenza internazionale/simposio dell'AIEA sulla sicurezza informatica in un mondo nucleare.

Progetto 5

Sicurezza dei materiali e degli impianti nucleari

L'AIEA continuerà a contribuire al miglioramento della sicurezza nucleare globale e nazionale attraverso attività che, su loro richiesta, sostengano gli Stati negli sforzi volti a ridurre il rischio che l'uso, lo stoccaggio e/o il trasporto di materiali nucleari o altri materiali radioattivi possano essere utilizzati per atti dolosi. Occorre sostenere i sistemi di sicurezza nucleare nazionali attraverso la fornitura di miglioramenti della sicurezza presso gli impianti nucleari o le sorgenti radioattive, di formazione nazionale in modo sistematico e del sostegno tecnico specifico necessario all'uso e alla manutenzione efficaci dei sistemi di protezione fisica e degli altri sistemi tecnici di sicurezza nucleare.

Finalità del progetto:

rafforzare la prima linea di difesa di uno Stato sotto forma di sicurezza dei materiali e degli impianti nucleari.

Descrizione del progetto:

migliorare la protezione fisica di un impianto al fine di garantire il rispetto delle raccomandazioni di cui al documento INFCIRC/225/Rev.5;

valutare i sistemi di protezione fisica presso gli impianti nucleari sulla base delle richieste degli Stati membri.

Risultati attesi del progetto:

messa in sicurezza dei materiali e degli impianti nucleari; assistenza allo Stato nella manutenzione sostenibile delle attrezzature fornite dopo la loro installazione;

presentazione di una valutazione d'impatto sul valore aggiunto e i benefici dei fondi Unione.

Progetto 6

Missioni del servizio consultivo internazionale sulla protezione fisica (IPPAS)

Il programma IPPAS, avviato nel 1995, è parte fondamentale degli sforzi dell'AIEA tesi ad assistere gli Stati membri nell'istituzione e nel mantenimento di un regime di protezione fisica efficace che tuteli dalla rimozione non autorizzata di materiali nucleari e dal sabotaggio di materiali e impianti nucleari. IPPAS fornisce consulenza inter pares per quanto riguarda l'attuazione degli strumenti internazionali pertinenti, in particolare l'ACPPNM, e l'attuazione dei documenti orientativi di cui alla serie dell'AIEA sulla sicurezza nucleare (Nuclear Security Series), in particolare le nozioni fondamentali e le raccomandazioni (Fundamentals and Recommendations).

Finalità del progetto:

aiutare gli Stati a tradurre le disposizioni degli strumenti internazionali sulla sicurezza nucleare e degli orientamenti dell'AIEA in requisiti normativi per la progettazione e il funzionamento dei sistemi di protezione fisica;

fornire nuovi concetti agli organismi statali e agli impianti nonché individuare e discutere le buone prassi sulla protezione fisica che potrebbero apportare benefici per il miglioramento della sicurezza nucleare.

Descrizione del progetto:

effettuare e completare missioni IPPAS in sei Stati;

condurre, sulla base delle richieste già ricevute dall'AIEA, missioni in Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Giamaica, Libano, Madagascar e Vietnam.

Risultati attesi del progetto:

migliorare e sostenere la sicurezza nucleare nei paesi destinatari;

redigere relazioni finali sulle missioni destinate ai paesi, con una descrizione delle attività di follow-up come parte della relazione finale.

Progetto 7

Rimpatrio delle sorgenti

Occorre che la sicurezza delle sorgenti radioattive sia affrontata in tutte le fasi del loro ciclo di vita, anche quando esse vengono dismesse. Si incoraggeranno gli Stati a sviluppare strategie nazionali per la gestione delle sorgenti dismesse, che includeranno una o più delle seguenti opzioni di gestione: rinvio al paese di origine o al fornitore, stoccaggio nazionale sicuro in attesa dello smaltimento oppure esportazione a fini di riciclaggio o riutilizzo o stoccaggio sicuro.

Finalità del progetto:

prosecuzione del sostegno fornito dall'AIEA agli Stati per potenziare le capacità di sicurezza nucleare nazionali allo scopo di proteggere le persone, i beni e l'ambiente da eventi che attengono alla sicurezza nucleare implicanti materiali nucleari o altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare. Vi rientrerà lo sviluppo di capacità nazionali per gestire sorgenti dismesse, ricercare sorgenti orfane e, se necessario, provvedere al loro rimpatrio o esportazione a fini di riciclaggio. A seconda dell'urgenza delle sorgenti individuate mediante le attività connesse all'istituzione di inventari nazionali di cui al progetto 3, varie sorgenti ad alta attività saranno rimpatriate mediante questi finanziamenti;

localizzazione e individuazione delle sorgenti radioattive nelle situazioni in cui si ravvisa l'esigenza di condizionamento e stoccaggio delle medesime in siti sicuri e protetti dei paesi selezionati o rinviarle al paese d'origine o al fornitore.

Descrizione del progetto:

a seconda dell'urgenza delle sorgenti individuate da rimpatriare mediante l'inventario di cui al progetto 3, saranno rimpatriate varie sorgenti individuate;

Stati destinatari che devono essere definiti dall'Unione sulla base di una proposta dell'AIEA.

Risultati attesi del progetto:

consolidamento e condizionamento delle sorgenti;

rinvio di due sorgenti individuate nel paese di origine o esportazione a fini di riciclaggio o riuso.

Per la selezione delle sorgenti da rimpatriare si utilizzeranno i seguenti criteri: sorgente ad alta attività (categoria 1 o 2); origine europea; finanziamenti per il rimpatrio non disponibili in questa fase; rimpatrio di un'unica sorgente, nel senso che non fanno parte di un inventario più ampio e tale rimpatrio avrebbe come effetto una consistente riduzione del rischio.

Progetto 8

Seguito dato ai progetti dal ciclo IV al ciclo VI

8.1.   Minaccia interna e contabilità e controllo delle materie nucleari (CCMN)

Finalità del progetto:

si propone di proseguire le azioni svolte nelle precedenti azioni e decisioni comuni e nell'ultima convenzione di finanziamento (a norma della decisione 2013/517/PESC) sui due punti seguenti: misure di prevenzione e di protezione contro le minacce interne e contabilità e controllo delle materie nucleari.

Descrizione del progetto:

fornire conoscenze di base su concetti, metodologie e tecnologia conformi agli strumenti vincolanti e non vincolanti in materia di sicurezza nucleare; dimostrare elementi di un sistema di CCMN interno efficace negli impianti nucleari per aumentare la capacità degli Stati membri di individuare l'uso o la rimozione non autorizzati di materiali nucleari; e familiarizzare gli Stati membri con le minacce interna e individuare misure di prevenzione e protezione contro le minacce interne.

Risultati attesi del progetto:

i corsi vanno a vantaggio degli Stati membri in quanto forniscono buone prassi tratte dai documenti orientativi e dagli insegnamenti appresi dagli esperti che aiutano gli Stati membri a rispettare le esigenze e gli obiettivi in materia di sicurezza nucleare negli impianti;

CCMN: l'obiettivo del corso è sensibilizzare all'esigenza di disporre di un sistema di CCMN interno negli impianti nucleari che sia efficace per individuare la rimozione non autorizzata di materiali nucleari, in particolare relativamente agli attori non statali. Il corso raffronterà gli elementi di un programma nazionale di CCMN con le salvaguardie dell'AIEA;

minacce internr: l'obiettivo del corso è familiarizzare i partecipanti con le misure di sicurezza nucleare che affrontano le minacce interne, compresa la rimozione non autorizzata di materiali nucleari (furto), il sabotaggio e la sicurezza informatica in impianti in cui sono presenti materiali nucleari;

i documenti orientativi della serie sulla sicurezza nucleare (NSS) servono agli Stati membri in quanto forniscono ampie istruzioni per rispettare gli obiettivi di sistemi di sicurezza nucleare efficaci;

CCMN: sia la NSS 25-G che la NST-33 servono agli Stati membri in quanto forniscono indicazioni su aspetti dell'attuazione del CCMN che comprendono la gestione del sistema di CCMN, l'utilizzo di registri, la realizzazione di inventari fisici, misure e controllo della qualità delle misure, controllo dei materiali nucleari e loro movimenti, individuazione, indagine e soluzione di irregolarità del CCMN e valutazione e realizzazione dei collaudi del sistema di CCMN;

minacce interne: la NSS 8 serve agli Stati membri in quanto fornisce indicazioni su misure di prevenzione e protezione contro le minacce interne in relazione alla rimozione non autorizzata di materiali nucleari e al sabotaggio di materiali e impianti nucleari, e riferimenti alle raccomandazioni di cui alla NSS 13. La NSS 8 fornice un orientamento generale riguardante le minacce interne sulla base di una comprensione dell'approccio graduato, definendo le minacce interne e i modi per classificare le minacce interne, l'individuazione di obiettivi e sistemi di impianti che necessitano di protezione da atti dolosi e l'applicazione e valutazione di misure di prevenzione e protezione a livello di impianto per far fronte alle minacce interne.

8.2.   Sviluppo di sicurezza e protezione nei trasporti

Finalità del progetto:

l'AIEA elabora un orientamento globale nella serie sulla sicurezza nucleare per aiutare gli Stati a rispettare gli obblighi derivanti dal quadro giuridico internazionale per la sicurezza nucleare. Ulteriori orientamenti sono richiesti per fare fronte alla sicurezza di materiali nucleari e di altri materiali radioattivi nel settore dei trasporti.

Descrizione del progetto:

le attività per aiutare gli Stati membri a migliorare la sicurezza dei trasporti coinvolgono regolatori e altre autorità competenti con responsabilità e mansioni finalizzate a garantire la sicurezza del materiale radioattivo nei trasporti. Attualmente, la formazione e l'orientamento in materia di sicurezza e protezione sono forniti in larga misura agli Stati membri separatamente, anche se in molti di essi il pubblico è lo stesso. L'AIEA ritiene che facendo leva sulle reti regionali di sicurezza esistenti, si potrebbero fornire corsi di formazione congiunti che siano incentrati sulla sicurezza dei materiali e trattino le interfacce con la sicurezza e trasporti sicuri.

Risultati attesi del progetto:

realizzazione di un manuale sulla sicurezza e la protezione delle sorgenti radioattive durante il trasporto. Tale manuale potrebbe servire anche come strumento per coloro che sono attivi nel settore della sicurezza e della protezione al fine di acquisire una migliore comprensione di ciò che fanno gli altri, producendo, in ultima analisi, una cultura della sicurezza e della protezione più solida ed efficiente;

conduzione di un ITC, un RTC e due NTC tramite le reti regionali per sensibilizzare all'esigenza di sicurezza durante il trasporto di materiale radioattivo e fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per sviluppare e attuare i requisiti nazionali di sicurezza dei trasporti.

8.3.   La scienza forense nel settore nucleare

Finalità del progetto:

le conferenze internazionali sui progressi delle scienze forensi nel settore nucleare hanno messo in rilievo l'esigenza di seguire approcci regionali in tale settore per rispecchiare i requisiti comuni degli Stati membri e le capacità esistenti quando sviluppano una capacità di scienze forensi nel settore nucleare che soddisfi i loro bisogni nel quadro di una infrastruttura di sicurezza nucleare. Gli Stati membri africani hanno mostrato considerevole interesse in proposito nel quadro dello sviluppo e del riesame dell'INSSP affinché includa la scienza forense nel settore nucleare per far fronte a eventi che attengono alla sicurezza nucleare. Tale interesse è mosso dalla rapida crescita registrata in Africa, che dipende dal tempestivo accesso ai materiali nucleari e ad altri materiali radioattivi nei settori dell'industria, della medicina e della ricerca, ma è moderato da gravi minacce a livello della sicurezza, che comprendono gli attentati terroristici nell'Africa settentrionale e subsahariana.

Descrizione del progetto:

l'AIEA compirà sforzi concertati per rispondere alle esigenze degli Stati membri mediante l'innovazione, per includere l'orientamento a metodi di laboratorio. L'AIEA ha sperimentato una nuova introduzione pratica alla formazione in materia di scienza forense nel settore nucleare impartita nei laboratori di scienza forense nel settore nucleare. Il progetto comprenderà un corso di formazione internazionale per operatori e un lungo incarico residenziale per uno scienziato in un laboratorio forense di spicco nel settore nucleare sotto la guida dell'ospite e dell'AIEA.

Risultati attesi del progetto:

una componente di rilievo dell'assistenza forense in campo nucleare fornita all'Africa settentrionale è lo sviluppo di risorse umane, ad esempio esperti nei settori pertinenti. Saranno individuati in tutta la regione gli argomenti e le opportunità di un futuro impegno e sviluppo nel settore della scienza forense nel settore nucleare (cioè, ricerca, applicazione della legge, capacità analitiche, estrazione dell'uranio e sicurezza delle sorgenti radioattive), che definiranno le attività di attuazione in materia di scienza forense nel settore nucleare nell'Africa settentrionale. Si terranno riunioni sia in inglese che in francese e tutta la documentazione sarà tradotta in francese per consentire una migliore appropriazione da parte dei paesi beneficiari.

Possibili paesibeneficiari: tutti gli Stati membri dell'Africa settentrionale e gli Stati limitrofi dell'UE.

8.4.   Istituzione di un efficace quadro di risposta nazionale

La minaccia del terrorismo nucleare è stata riconosciuta come una fonte di preoccupazione per tutti gli Stati e il rischio che materiali nucleari o altri materiali radioattivi possano essere utilizzati per atti criminali o atti intenzionali non autorizzati rappresenta una seria minaccia per la sicurezza nazionale e regionale, con conseguenze potenzialmente gravi per le persone, i beni e l'ambiente.

Le potenziali conseguenze di un atto criminale o intenzionale non autorizzato implicante materiali nucleari e altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare dipendono dal quantitativo, dalla forma, dalla composizione e dall'attività del materiale. Tali atti potrebbero comportare gravi ripercussioni a livello sanitario, sociale, psicologico ed economico, danni a beni, nonché conseguenze a livello politico e ambientale. Ad esempio, si svolgono regolarmente importanti eventi pubblici di portata internazionale. A causa della loro visibilità, conseguente a una copertura mediatica continua, è ampiamente riconosciuto che esiste una reale minaccia di attentati terroristici in occasione di vertici politici o economici di alto profilo o di eventi sportivi importanti.

Ogni giorno vengono fatti circolare materiali nucleari e altri materiali radioattivi, sia con autorizzazione e nel rispetto delle regolamentazioni nazionali e internazionali in materia di trasporti, sia senza autorizzazione o da chi vuole evitare di essere individuato. Misure effettive di controllo della sicurezza nucleare contribuiscono a garantire che si verifichino solo movimenti legittimi e che si applichino procedure realistiche ed efficaci per prevenire, individuare e reagire tempestivamente agli eventi.

Ogni Stato è responsabile della sua preparazione per prevenire, individuare e reagire agli eventi in materia di sicurezza nucleare, compresi quelli che possono comportare un'emergenza radiologica.

Finalità del progetto:

al fine di sostenere e rafforzare la capacità degli Stati membri di rispondere ad atti non autorizzati, criminali o intenzionali, implicanti materiali nucleari o altri materiali radioattivi, l'AIEA fornisce assistenza concentrandosi sull'istituzione di un efficace quadro di risposta nazionale. In tale contesto, l'AIEA si adopera per assistere gli Stati membri al fine di individuare la presenza di materiali nucleari o altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare e far fronte a eventi che attengono alla sicurezza nucleare, effettuando missioni di valutazione e consulenza, svolgendo azioni di formazione delle risorse umane e fornendo assistenza per il rispetto degli strumenti giuridici internazionali e/o il rafforzamento della legislazione nazionale pertinente, nonché sviluppando e mettendo a disposizione degli Stati orientamenti accettati a livello internazionale.

Descrizione del progetto:

assistere gli Stati a istituire e mantenere un'infrastruttura efficace di risposta nazionale attraverso la pianificazione, il coordinamento, l'attuazione e il controllo dei risultati delle seguenti attività:

attuazione di missioni di consulenza/servizio negli Stati per individuare e raccomandare il rafforzamento del quadro di risposta in materia di sicurezza nucleare;

prestazione di assistenza tecnica agli Stati per istituire efficaci capacità di risposta in materia di sicurezza nucleare, tra cui misure di gestione della scena del crimine radiologico e importanti manifestazioni pubbliche;

assistenza nello sviluppo di capacità, compresa la realizzazione di azioni di formazione, workshop, esercitazioni e seminari sulle misure di risposta in materia di sicurezza nucleare.

Risultati attesi del progetto:

si prevede che gli Stati che partecipano a tale programma migliorino le loro capacità nazionali nella risposta ad atti non autorizzati, criminali o intenzionali, implicanti materiali nucleari o altri materiali radioattivi, garantendo la capacità di valutare e classificare rapidamente l'evento in base a fattori quali minaccia, potenziali conseguenze umane e ambientali, impatto economico e natura dei materiali nucleari o altri materiali radioattivi in questione.

8.5.   Individuazione

Finalità del progetto:

tali attività fanno seguito a quelle svolte nell'ambito dell'individuazione attraverso le precedenti azioni comuni e decisioni e l'ultima convenzione di finanziamento. Uno degli elementi necessari a sostegno della creazione di un sistema di sicurezza nucleare efficace è l'elaborazione di una strategia nazionale di individuazione. Un'architettura di individuazione della sicurezza nucleare nazionale efficace si basa sulla strategia nazionale di individuazione e sul quadro giuridico e regolamentare nazionale per la sicurezza nucleare, ed è sostenuta da un sistema efficace di applicazione della legge.

Descrizione del progetto

concentrandosi sulla progettazione e lo sviluppo dell'architettura di individuazione, l'AIEA prevede di organizzare sei missioni di esperti e di fornire strumenti di individuazione.

Risultati attesi del progetto:

donazione di materiale di individuazione in conformità della strategia di individuazione.

II.   RELAZIONI E VALUTAZIONE

L'AIEA sottoporrà all'AR e alla Commissione due relazioni annuali e una relazione finanziaria e descrittiva finale sull'attuazione dei progetti e, inoltre, tre relazioni semestrali informali sul loro stato di attuazione. Relazioni informali specifiche saranno trattate dall'AIEA su argomenti pertinenti, se del caso a richiesta della Commissione.

La relazione finanziaria e descrittiva finale esaminerà l'attuazione dettagliata di tutti i progetti e conterrà inoltre:

una relazione completa sulla prova dello strumento di formazione creato ai sensi del punto 2.2 del capitolo I, da includere nella relazione finale;

una relazione sulla situazione attuale e raccomandazioni per il quadro giuridico e regolamentare dello Stato in questione nel progetto 3, nel rispetto della riservatezza richiesta dallo Stato beneficiario;

i risultati di cui al punto 3.2 del capitolo I.

Una copia delle relazioni sarà inviata alla delegazione dell'Unione a Vienna.

III.   PARTECIPAZIONE SENZA SPESE DI ESPERTI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI DELL'UE

La partecipazione attiva di esperti provenienti dagli Stati membri dell'Unione è necessaria per la positiva attuazione della decisione. L'AIEA si avvarrà di tali esperti per i progetti. Elaborerà proposte per i costi relativi al personale da finanziare a titolo del contributo dell'Unione, basate su un'analisi delle esigenze, una volta concordato l'elenco dei beneficiari. Tale personale sarà assunto conformemente al regolamento interno dell'AIEA.

IV.   DURATA

La durata totale stimata di attuazione dei progetti è di 36 mesi.

V.   BENEFICIARI

I paesi beneficiari dei vari progetti saranno tratti dai rispettivi elenchi qui di seguito.

Qualora Stati decidano di non essere in grado di accettare l'assistenza, l'AIEA proporrà al CONOP nuovi beneficiari sulla base delle esigenze individuate attraverso l'INSSP.

I beneficiari del progetto 1 sarannoin Africa: Algeria, Egitto, Mauritania, Niger, Marocco, Tunisia; in Asia e nel Pacifico: Malaysia, Pakistan e altri Stati — da determinare, che necessitano del sostegno dell'AIEA; in America latina e nei Caraibi: Argentina, Cile, Colombia, Cuba, Perù, Uruguay e gli Stati del vicinato dell'UE.

I beneficiari del progetto 2 saranno Cuba, Indonesia, Giordania, Libano, Malaysia e Vietnam.

I beneficiari del progetto 3 saranno gli Stati del vicinato dell'UE: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Libano, Libia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Mauritania, Repubblica di Moldova, Montenegro, Marocco, Tunisia, Turchia e Ucraina e i paesi in America latina e America centrale: Bolivia, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Panama, Paraguay;

I beneficiari del progetto 4 saranno Africa settentrionale, Asia sudorientale, America latina, nazioni/regioni ai primi stadi dello sviluppo di programmi di energia nucleare e di capacità di reattori di ricerca, e Vietnam, Egitto, Turchia, Thailandia e altri, da definire in un momento successivo.

Il beneficiario del progetto 5 sarà l'Egitto.

I beneficiari del progetto 6 saranno Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Giamaica, Libano, Madagascar e Vietnam.

I beneficiari del progetto 7 saranno scelti fra i seguenti: Albania, Bahrein, Burkina Faso, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Libano e Madagascar.

I beneficiari del progetto 8 saranno Algeria, Albania, Bangladesh, Cuba, Georgia, Kazakhstan, Malaysia, Marocco, Ucraina, Vietnam, o altri Stati, da definire in un momento successivo, che necessitano del sostegno dell'AIEA nell'INSSP dall'Africa, dall'Asia centrale e dall'America latina; specifici Stati ospitanti: Germania, Austria.

VI.   VISIBILITÀ DELL'UE

L'AIEA adotterà tutte le misure appropriate per dare risalto al fatto che l'azione è stata finanziata dall'Unione. Tali misure saranno realizzate in conformità del manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE elaborato e pubblicato dalla Commissione europea. L'AIEA garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera. Ove opportuno, l'AIEA inviterà rappresentanti dell'Unione e degli Stati membri dell'Unione a missioni o a iniziative connesse all'applicazione della presente decisione.

VII.   AGENZIA INCARICATA DELL'ESECUZIONE

L'AIEA sarà incaricata dell'attuazione tecnica dei progetti. I progetti saranno attuati direttamente dal personale dell'AIEA, da esperti degli Stati membri e da appaltatori. L'attuazione dei progetti sarà conforme all'accordo quadro finanziario e amministrativo e all'accordo di finanziamento da concludere tra la Commissione europea e l'AIEA.


23.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/92


DECISIONE (PESC) 2016/2384 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2016

che modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che modifica la decisione (PESC) 2016/1136

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1).

(2)

Il 12 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1136 (2), che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(3)

Il Consiglio ha stabilito che ulteriori tre persone sono state coinvolte in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che è stata adottata una decisione nei loro confronti da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune e che tali persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione (PESC) 2016/1136 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

(2)  Decisione (PESC) 2016/1136 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2015/2430 (GU L 188 del 13.7.2016, pag. 21).


ALLEGATO

All'elenco riportato alla Sezione I (Persone) dell'allegato della decisione (PESC) 2016/1136 sono aggiunte le persone elencate di seguito:

EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22 marzo 1988 a Zaghdraiya, Sidone (Libano), cittadino canadese. Passaporto n.: JX446643 (Canada);

MELIAD, Farah (alias HUSSEIN HUSSEIN, alias JAY DEE), nato il 5 novembre 1980 a Sydney (Australia), cittadino australiano. Passaporto n.: M2719127 (Australia);

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13 ottobre 1976 a Pülümür (Turchia).