ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 347

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
20 dicembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/2247 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2016/35)

1

 

*

Decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2016/36)

26

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34)

37

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/1


DECISIONE (UE) 2016/2247 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 novembre 2016

sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2016/35)

(rifusione)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 26.2,

considerando quanto segue:

(1)

La Decisione BCE/2010/21 (1) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese. Poiché ora essa deve essere nuovamente modificata, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

L'Indirizzo BCE/2010/20 (2) a cui si riferisce la Decisione BCE/2010/21 è stato oggetto di rifusione e abrogato dall'Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca Centrale europea (BCE/2016/34) (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.   I termini definiti nell'articolo 1 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) hanno il medesimo significato anche quando sono utilizzati nella presente decisione.

2.   Altri termini tecnici utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato che nell'allegato II dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le regole stabilite nella presente decisione si applicano al bilancio della Banca centrale europea (BCE), comprensivo dello stato patrimoniale, delle voci iscritte nei conti «fuori bilancio», del conto economico e della nota integrativa.

Articolo 3

Caratteristiche qualitative

Ai fini della presente decisione si applicano le caratteristiche qualitative definite nell'articolo 3 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolo 4

Principi contabili fondamentali

I principi contabili fondamentali definiti nell'articolo 4 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) si applicano anche ai fini della presente decisione.

In deroga al primo periodo dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), i fatti successivi alla data di chiusura del bilancio sono presi in considerazione soltanto fino alla data in cui il Comitato esecutivo autorizza la presentazione del bilancio annuale della BCE al Consiglio direttivo per l'approvazione.

Articolo 5

Criterio economico e criterio di cassa

Le norme di cui all'articolo 5 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) si applicano alla presente decisione.

Articolo 6

Rilevazione di attività e passività

Una attività/passività finanziaria o di altra natura è rilevata nello stato patrimoniale della BCE solo in conformità dell'articolo 6 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34)

CAPO II

COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

Articolo 7

Composizione dello stato patrimoniale

La composizione dello stato patrimoniale si basa sulla struttura stabilita nell'allegato I.

Articolo 8

Accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro

Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il Consiglio direttivo può costituire nello stato patrimoniale della BCE un accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro. Il Consiglio direttivo decide sull'ammontare e sull'utilizzo dell'accantonamento in base ad una stima motivata dell'esposizione al rischio della BCE.

Articolo 9

Regole di valutazione dello stato patrimoniale

1.   Se non specificato altrimenti nell'allegato I, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi di cambio correnti e i prezzi di mercato.

2.   La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti denominati in valuta estera, di titoli (diversi dai titoli classificati come detenuti fino a scadenza, dai titoli non negoziabili, e dai titoli detenuti per finalità di politica monetaria contabilizzati al costo ammortizzato), così come di strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata a fine esercizio ai tassi e ai prezzi medi di mercato.

3.   Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì è contabilizzata un'unica differenza da rivalutazione dell'oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal tasso di cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. Per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori bilancio, la rivalutazione è effettuata distintamente per ogni valuta. Ai fini del presente articolo, le quote detenute di diritti speciali di prelievo (DSP), comprensive delle consistenze designate nelle valute estere sottostanti il paniere dei DSP, sono trattate come un'unica posizione. Per i titoli, la rivalutazione è effettuata distintamente per ogni singolo codice, vale a dire per lo stesso tipo/numero ISIN, mentre le opzioni incorporate non sono separate a fini valutativi. I titoli detenuti a fini di politica monetaria o ricompresi nelle voci «Altre attività finanziarie» o «Varie» sono trattati come disponibilità separate.

4.   I titoli negoziabili detenuti per finalità di politica monetaria sono trattati come disponibilità separate e valutati al prezzo di mercato o al costo ammortizzato (tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore), sulla base di considerazioni di politica monetaria.

5.   I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, valutati al costo ammortizzato, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a)

se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all'ammontare totale del portafoglio titoli detenuti fino a scadenza;

b)

se i titoli sono venduti durante il mese precedente la data di scadenza;

c)

in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo del merito di credito dell'emittente.

Articolo 10

Operazioni temporanee

La contabilizzazione delle operazioni temporanee avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 10 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolo 11

Strumenti azionari negoziabili

La contabilizzazione degli strumenti azionari negoziabili avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 11 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolo 12

Copertura del rischio di tasso d'interesse sui titoli mediante strumenti derivati

La contabilizzazione della copertura del rischio di tasso d'interesse avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 12 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolo 13

Strumenti sintetici

La contabilizzazione degli strumenti sintetici avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 13 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

CAPO III

RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI

Articolo 14

Rilevazione delle componenti reddituali

1.   L'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7, dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) si applica alla rilevazione delle componenti reddituali.

2.   Le consistenze su conti speciali di rivalutazione, derivanti da contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (di seguito, lo «Statuto del SEBC») in relazione alle banche centrali di uno Stato membro la cui deroga è stata abrogata, sono utilizzate per compensare le minusvalenze nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze da rivalutazione iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione standard, come stabilito nell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), prima della compensazione di tali perdite ai sensi dell'articolo 33.2 dello Statuto del SEBC. Le consistenze dei conti speciali di rivalutazione per l'oro, le valute estere e i titoli sono ridotte pro rata nel caso in cui si verifichi una riduzione delle consistenze delle relative attività.

Articolo 15

Costo delle operazioni

Le norme di cui all'articolo 16 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) si applicano alla presente decisione.

CAPO IV

NORME CONTABILI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI «FUORI BILANCIO»

Articolo 16

Regole generali

Le norme di cui all'articolo 17 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) si applicano alla presente decisione.

Articolo 17

Operazioni a termine in valuta

La contabilizzazione delle operazioni a termine in valuta avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 18 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolo 18

Swap in valuta

La contabilizzazione degli swap in valuta avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 19 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolo 19

Contratti futures

La contabilizzazione dei contratti futures avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 20 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolo 20

Swap sui tassi di interesse

La contabilizzazione degli swap sui tassi di interesse avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 21 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Le minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio sono ammortizzate negli anni successivi secondo il metodo a quote costanti. Nel caso di swap sui tassi di interesse a termine (forward interest rate swaps) l'ammortamento ha inizio dalla data di valuta dell'operazione.

Articolo 21

Contratti su tassi a termine

La contabilizzazione dei contratti su tassi a termine avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 22 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolo 22

Operazioni in titoli a termine

La contabilizzazione delle operazioni in titoli a termine avviene secondo il metodo A di cui all'articolo 23, paragrafo 1, dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

Articolo 23

Opzioni

La contabilizzazione delle opzioni avviene secondo le modalità stabilite nell'articolo 24 dell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).

CAPO V

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI PUBBLICATI

Articolo 24

Schemi

1.   Lo schema dello stato patrimoniale annuale pubblicato della BCE deve conformarsi a quello riportato nell'allegato II.

2.   Lo schema del conto economico pubblicato della BCE deve conformarsi a quello riportato nell'allegato III.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Elaborazione, applicazione e interpretazione delle norme

1.   Nell'interpretazione della presente decisione si tiene conto dei lavori preparatori, dei principi contabili armonizzati dalla legislazione dell'Unione e dei principi contabili generalmente accettati.

2.   Se un trattamento contabile specifico non è previsto nella presente decisione, in assenza di una decisione contraria del Consiglio direttivo, la BCE segue principi di valutazione conformi agli International Financial Reporting Standards così come adottati dall'Unione europea, pertinenti alle attività e ai conti della BCE.

Articolo 26

Abrogazione

1.   La decisione BCE/2010/21 è abrogata.

2.   Qualunque riferimento alla decisione abrogata è da intendersi come effettuato alla presente decisione ed è da interpretarsi ai sensi della tabella di correlazione di cui all'allegato V.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 2016.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione BCE/2010/21, dell'11 novembre 2010 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 1).

(2)  Indirizzo BCE/2010/20, dell'11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (GU L 35, del 9.2.2011, pag. 31).

(3)  Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34) (cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

 

Voce di bilancio

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

1

Oro e crediti in oro

Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o «in viaggio». Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) operazioni volte a modificare lo standard di qualità dell'oro e b) swap su luogo e purezza dell'oro, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo

Valore di mercato

2

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell'area dell'euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell'area dell'euro, denominati in valuta estera

 

2.1

Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI)

a)

Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione dell'FMI. Il conto n. 2 dell'FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce «Passività verso non residenti nell'area dell'euro denominate in euro»

a)

Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

b)

Diritti speciali di prelievo (DSP)

Disponibilità in DSP (lorde)

b)

DSP

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

c)

Altri crediti

Accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati presso trust gestiti dall'FMI

c)

Altri crediti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

2.2

Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero

a)

Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»

Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

a)

Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola (zero bond), strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da non residenti dell'area euro

b)

i)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

c)

Prestiti esteri (depositi) a non residenti dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»

c)

Prestiti esteri

Depositi al valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

d)

Altre attività sull'estero

Banconote e monete metalliche esterne all'area dell'euro

d)

Altre attività sull'estero

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

3

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

a)

Investimenti in titoli all'interno dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da residenti dell'area euro

a)

i)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore, e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

b)

Altri crediti verso residenti nell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»

Prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, crediti vari

b)

Altri crediti

Depositi e altri crediti a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

4

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

 

 

4.1

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

a)

Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro

a)

Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro

Valore nominale

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»

Strumenti azionari, titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, tutti emessi da non residenti nell'area dell'euro

b)

i)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

c)

Prestiti a non residenti dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»

c)

Prestiti al di fuori dell'area dell'euro

Depositi al valore nominale

d)

Titoli emessi da soggetti al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie» e la voce 7.1 dell'attivo «Titoli detenuti per finalità di politica monetaria»

Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro localizzazione geografica e non acquistati per finalità di politica monetaria

d)

i)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

iii)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

4.2

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro dei nuovi accordi europei di cambio (AEC II)

Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale

5

Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria

Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo i relativi strumenti di politica monetaria, descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1)

 

5.1

Operazioni di rifinanziamento principali

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità effettuate con frequenza settimanale e con scadenza, di norma, a una settimana

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.2

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Regolari operazioni temporanee di immissione di liquidità, effettuate di norma con frequenza mensile, con scadenza più lunga di quella delle operazioni di rifinanziamento principali

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.3

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.4

Operazioni temporanee di tipo strutturale

Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.5

Operazioni di rifinanziamento marginale

Operazioni volte all'erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

5.6

Crediti connessi a richieste di margini

Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività sottostanti ad altri crediti verso i medesimi enti creditizi.

Valore nominale o costo

6

Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione di portafogli titoli di cui alla voce 7 dell'attivo «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro», comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell'area dell'euro, e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell'area dell'euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema

Valore nominale o costo

7

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

 

 

7.1

Titoli detenuti per finalità di politica monetaria

Titoli detenuti per finalità di politica monetaria (compresi i titoli acquistati per finalità di politica monetaria emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, o da banche multilaterali di sviluppo, a prescindere dalla loro localizzazione geografica). Certificati di debito della Banca centrale europea (BCE) acquistati per finalità di fine tuning

a)

Titoli di debito negoziabili

Contabilizzati in funzione di considerazioni di politica monetaria:

i)

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore (costo quando la riduzione di valore è coperta da un accantonamento di cui alla voce 13, lettera b), del passivo «Fondi di accantonamento»)

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

b)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

7.2

Altri titoli

Titoli diversi da quelli alla voce 7.1 dell'attivo «Titoli detenuti per finalità di politica monetaria» e alla voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»: titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva, compresi titoli pubblici anteriori all'Unione economica e monetaria (UEM,) denominati in euro. Strumenti di capitale

a)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

b)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

c)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

d)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

8

Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni pubbliche

Crediti verso le amministrazioni pubbliche anteriori all'avvio dell'UEM (titoli non negoziabili, prestiti)

Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo

9

Crediti interni all'Eurosistema

 

 

9.1

Crediti connessi all'emissione di certificati di debito della BCE

Crediti interni all'Eurosistema nei confronti delle banche centrali nazionali (BCN), derivanti dall'emissione di certificati di debito della BCE

Costo

9.2

Crediti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema

Crediti relativi all'emissione di banconote della BCE, ai sensi della decisione BCE/2010/29 (2)

Valore nominale

9.3

Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

a)

Crediti netti risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, ossia il saldo netto di posizioni creditorie e debitorie. Cfr. anche la voce 10.2 del passivo «Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)»

a)

Valore nominale

b)

Altri crediti interni all'Eurosistema denominati in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE alle BCN

b)

Valore nominale

10

Partite in corso di regolamento

Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni presentati all'incasso e non ancora incassati

Valore nominale

11

Altre attività

 

 

11.1

Monete metalliche dell'area dell'euro

Monete in euro

Valore nominale

11.2

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Terreni e fabbricati, mobili e attrezzature, comprese quelle informatiche, software

Costo meno ammortamento

L'ammortamento è l'assegnazione sistematica dell'ammontare ammortizzabile di un'attività durante la sua vita utile. La vita utile è il periodo nel quale ci si aspetta che un'immobilizzazione rimanga a disposizione per l'uso da parte dell'entità. La vita utile di singole immobilizzazioni materiali può essere rivista sistematicamente, se le aspettative divergono dalle precedenti stime. Le attività rilevanti possono essere composte da componenti aventi vita utile differente. La vita di tali componenti dovrebbe essere valutata singolarmente.

Il costo delle attività immateriali include il prezzo per la loro acquisizione. Ogni altro costo diretto o indiretto deve essere imputato a conto economico.

Capitalizzazione delle spese: assoggettate a limitazioni (per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione)

11.3

Altre attività finanziarie

Partecipazioni e investimenti in società controllate, azioni detenute per ragioni di natura politica/strategica

Titoli che comprendono azioni e altri strumenti finanziari e saldi, inclusi i depositi a termine e i conti correnti detenuti come portafoglio a destinazione specifica

Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine con enti creditizi connesse alla gestione dei portafogli titoli ricompresi in questa voce

a)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

b)

Partecipazioni e azioni illiquide e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

c)

Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti

Valore patrimoniale netto

d)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

I premi o sconti sono ammortizzati

e)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi/sconti sono ammortizzati

f)

Titoli di debito non negoziabili

Costo tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

g)

Saldi presso banche e prestiti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera

11.4

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato

11.5

Ratei e risconti attivi

Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati, ad esempio i ratei di cedola pagati all'acquisto di un titolo

Valore nominale convertito ai tassi di cambio di mercato

11.6

Varie

a)

Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Prestiti su base fiduciaria

a)

Costo o valore nominale

b)

Investimenti connessi a depositi in oro di clienti

b)

Valore di mercato

c)

Attività nette per il finanziamento delle pensioni.

c)

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2

d)

Crediti in essere che derivano dall'inadempimento delle controparti dell'Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell'Eurosistema

d)

Valore nominale/valore recuperabile (prima/dopo la compensazione delle perdite)

e)

Attività o crediti (nei confronti dei terzi) soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell'Eurosistema inadempienti

e)

Costo (convertiti al tasso di cambio di mercato al tempo dell'acquisizione se le attività finanziarie sono denominate in valute estere)

12

Perdite d'esercizio

 

Valore nominale

PASSIVO

 

Voce di bilancio

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

1

Banconote in circolazione

Banconote in euro emesse dalla BCE, in forza della decisione BCE/2010/29

Valore nominale

2

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

 

2.1

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

Conti in euro di enti creditizi compresi nell'elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità allo Statuto del SEBC. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva obbligatoria

Valore nominale

2.2

Operazioni di deposito presso la banca centrale

Depositi overnight remunerati a tasso d'interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale

2.3

Depositi a termine

Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning.

Valore nominale

2.4

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni di politica monetaria finalizzate all'assorbimento di liquidità

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

2.5

Depositi connessi a richieste di margini

Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività sottostanti altri crediti concessi a tali enti creditizi

Valore nominale

3

Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell'attivo «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro». Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell'Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di enti creditizi

Valore nominale o costo dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

4

Certificati di debito della BCE emessi

Certificati di debito come descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità

Costo

Tutti gli sconti sono ammortizzati

5

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro

 

 

5.1

Amministrazioni pubbliche

Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista

Valore nominale

5.2

Altre passività

Conti correnti del personale, di imprese e di clienti, comprese le istituzioni finanziarie esentate dall'obbligo di mantenimento di riserve minime (cfr. la voce 2.1 del passivo); depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista

Valore nominale

6

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti per fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali (compresa la Commissione europea); conti correnti di altri depositanti. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro. Saldi di conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro

Valore nominale o costo dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

7

Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale convertito al tasso di cambio di mercato di fine esercizio

8

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

 

 

8.1

Depositi, saldi e altre passività

Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio

8.2

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio

9

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

Voce denominata in DSP che mostra l'ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN.

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato di fine esercizio

10

Passività interne all'Eurosistema

 

 

10.1

Passività derivanti dal trasferimento di riserve valutarie

Voce del bilancio della BCE, denominata in euro

Valore nominale

10.2

Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

a)

Passività nette risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, ossia il saldo fra posizioni creditorie e debitorie. Cfr. anche la voce 9.3 dell'attivo «Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)»

a)

Valore nominale

b)

altre passività interne all'Eurosistema denominate in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE alle BCN

b)

Valore nominale

11

Partite in corso di regolamento

Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese «partite viaggianti» per giroconti

Valore nominale

12

Altre passività

 

 

12.1

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreement, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra importo a termine e importo a pronti, al tasso di cambio di mercato

12.2

Ratei e redditi percepiti in anticipo

Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di segnalazione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro

Valore nominale convertito ai tassi di cambio di mercato

12.3

Varie

a)

Conti sospesi per oneri tributari. Conti creditori e conti per garanzie ricevute in valuta estera. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine con enti creditizi per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie». Depositi obbligatori diversi dalla riserva obbligatoria. Altre partite minori. Debiti su base fiduciaria.

a)

Valore nominale o costo (per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine)

b)

Depositi in oro dei clienti

b)

Valore di mercato

c)

Passività nette per pensioni

c)

Come da articolo 25, paragrafo 2

13

Fondi di accantonamento

a)

Per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro e per altri scopi, come ad esempio oneri futuri previsti e contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali degli Stati membri le cui deroghe sono state abrogate

a)

Costo/valore nominale

b)

Per i rischi di controparte e di credito che derivano da operazioni di politica monetaria

b)

Valore nominale (basato su una valutazione di fine esercizio del Consiglio direttivo della BCE)

14

Conti di rivalutazione

a)

Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l'oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; per le differenze di valutazione di mercato relative a strumenti derivati correlati al rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP

Speciali conti di rivalutazione derivanti da contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali di Stati membri la cui deroga è stata abrogata. Cfr. l'articolo 14, paragrafo 2

a)

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato

b)

Risultati del ricalcolo della passività (attività) netta per piani a benefici definiti relativi a prestazioni successive alla fine del rapporto, costituiti dalla posizione netta delle seguenti sottovoci:

i)

Utili e perdite attuariali al valore attuale delle obbligazioni a prestazioni definite;

ii)

Rendimento delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi inclusi nell'interesse netto sulla passività (attività) netta per piani a benefici definiti

iii)

Qualsiasi variazione nell'effetto del massimale di attività, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti

b)

Come da articolo 25, paragrafo 2

15

Capitale e riserve

 

 

15.1

Capitale

Capitale versato

Valore nominale

15.2

Riserve

Riserve legali, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto del SEBC e contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali degli Stati membri le cui deroghe sono state abrogate

Valore nominale

16

Utile d'esercizio

 

Valore nominale


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(2)  Decisione BCE/2010/29, del 13 dicembre 2010, relativa all'emissione di banconote in euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).


ALLEGATO II

Stato patrimoniale annuale della BCE

[milioni di EUR]

Attivo (2)

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

Passivo

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

1.   Oro e crediti in oro

2.   Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

2.1.

Crediti nei confronti dell'FMI

2.2.

Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero

3.   Crediti denominati in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro

4.   Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

4.1.

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2.

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5.   Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria

5.1.

Operazioni di rifinanziamento principali

5.2.

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3.

Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4.

Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5.

Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6.

Crediti connessi a richieste di margini

6.   Altri crediti denominati in euro verso di enti creditizi dell'area dell'euro

7.   Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

7.1.

Titoli detenuti a fini di politica monetaria

7.2.

Altri titoli

8.   Crediti denominati in euro verso le Amministrazioni pubbliche

9.   Crediti interni all'Eurosistema

9.1.

Crediti connessi all'emissione di certificati di debito della BCE

9.2.

Crediti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema

9.3.

Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)

10.   Partite in corso di regolamento

11.   Altre attività

11.1.

Monete metalliche dell'area dell'euro

11.2.

Immobilizzazioni materiali e immateriali

11.3.

Altre attività finanziarie

11.4.

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

11.5.

Ratei e risconti attivi

11.6.

Varie

12.   Perdita d'esercizio

 

 

1.   Banconote in circolazione

2.   Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

2.1.

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2.

Operazioni di deposito presso la banca centrale

2.3.

Depositi a termine

2.4.

Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5.

Depositi connessi a richieste di margini

3.   Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

4.   Certificati di debito della BCE emessi

5.   Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro

5.1.

Amministrazioni pubbliche

5.2.

Altre passività

6.   Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

7.   Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

8.   Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

8.1.

Depositi, saldi e altre passività

8.2.

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9.   Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dall'FMI

10.   Passività interne all'Eurosistema

10.1.

Passività derivanti dal trasferimento di riserve valutarie

10.2.

Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)

11.   Partite in corso di regolamento

12.   Altre passività

12.1.

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

12.2.

Ratei e redditi percepiti in anticipo

12.3.

Varie

13.   Fondi di accantonamento

14.   Conti di rivalutazione

15.   Capitale e riserve

15.1.

Capitale

15.2.

Riserve

16.   Utile d'esercizio

 

 

Totale attivo

 

 

Totale passivo

 

 


(1)  La BCE può in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in diversa maniera.

(2)  La tavola dell'attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.


ALLEGATO III

CONTO ECONOMICO PUBBLICATO DALLA BCE

[milioni di EUR]

Conto economico per l'esercizio che termina il 31 dicembre …

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

1.1.1.

Interessi attivi su riserve in valuta estera

 

 

1.1.2.

Interessi attivi derivanti dalla distribuzione di banconote in euro nell'ambito dell'Eurosistema

 

 

1.1.3.

Altri interessi attivi

 

 

1.1.

Interessi attivi

 

 

1.2.1.

Remunerazione dei crediti delle BCN relativamente alle riserve in valuta estera trasferite

 

 

1.2.2.

Altri interessi passivi

 

 

1.2.

Interessi passivi

 

 

1.

Interessi attivi netti

 

 

2.1.

Utili e perdite realizzati derivanti da operazioni finanziarie

 

 

2.2.

Svalutazioni di attività e di posizioni finanziarie

 

 

2.3.

Trasferimento verso/da accantonamenti per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro

 

 

2.

Risultato netto di operazioni finanziare, svalutazioni e accantonamenti per i rischi

 

 

3.1.

Tariffe e commissioni attive

 

 

3.2.

Tariffe e commissioni passive

 

 

3.

Proventi/spese netti da provvigioni e commissioni (2)

 

 

4.

Proventi da azioni e partecipazioni

 

 

5.

Altri proventi

 

 

Proventi totali netti

 

 

6.

Spese per il personale (3)

 

 

7.

Spese di amministrazione (3)

 

 

8.

Ammortamento di immobilizzazioni materiali e immateriali

 

 

9.

Servizi di produzione di banconote (4)

 

 

10.

Altri oneri

 

 

 

 

 

(Perdita)/Utile dell'esercizio

 

 


(1)  La BCE può in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in diversa maniera.

(2)  La disaggregazione tra proventi e spese può in alternativa essere inclusa nelle note esplicative dei conti annuali.

(3)  Compresi gli accantonamenti amministrativi.

(4)  Questa voce è impiegata nel caso di produzione esterna di banconote (per il costo dei servizi forniti da imprese esterne incaricate della produzione per conto delle banche centrali). Si raccomanda che i costi sostenuti in connessione con l'emissione sia di banconote nazionali che di banconote in euro siano iscritti a conto economico nel momento in cui sono fatturati o comunque sostenuti, cfr. anche l'indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).


ALLEGATO IV

DECISIONE ABROGATA E RELATIVO ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE

Decisione BCE/2010/21

GU L 35 del 9.2.2011, pag. 1

Decisione BCE/2012/30

GU L 356 del 22.12.2012, pag. 93

Decisione BCE/2013/52

GU L 33 del 4.2.2014, pag. 7

Decisione BCE/2014/55

GU L 68 del 13.3.2015, pag. 53

Decisione BCE/2015/26

GU L 193 del 21.7.2015, pag. 134


ALLEGATO V

TAVOLA DI CORRELAZIONE

Decisione BCE/2010/21

Presente decisione

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 26

Articolo 27


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/26


DECISIONE (UE) 2016/2248 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 novembre 2016

relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2016/36)

(rifusione)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

La Decisione BCE/2010/23 (1) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (2). Poiché ora essa deve essere nuovamente modificata, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Ai sensi dell'articolo 32.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), il reddito monetario è il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali (BCN) nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria. Ai sensi dell'articolo 32.2 dello Statuto del SEBC, l'importo del reddito monetario di ciascuna BCN è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono specificatamente individuati dalle BCN in maniera conforme agli indirizzi del Consiglio direttivo. Le BCN sono tenute a individuare gli attivi risultanti dall'esercizio delle funzioni di politica monetaria, come attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Ai sensi dell'articolo 32.4 dello Statuto del SEBC, l'ammontare del reddito monetario di ciascuna BCN viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi maturati, pagati o ricevuti sulle passività incluse nell'aggregato del passivo con finalità di politica monetaria.

(3)

Ai sensi dell'articolo 32.5 dello statuto del SEBC, la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate del capitale della Banca centrale europea (BCE).

(4)

Ai sensi degli articoli 32.6 e 32.7 dello Statuto del SEBC, al Consiglio direttivo è conferito il potere di adottare indirizzi per la compensazione e il regolamento, da parte della BCE, dei saldi derivanti dalla ripartizione del reddito monetario e di adottare tutte le altre misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 32.

(5)

Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (3), la BCE e le BCN immettono in circolazione le banconote in euro. L'articolo 15 del suddetto Regolamento prevede che le banconote denominate in unità monetarie nazionali continuino ad avere corso legale nell'ambito dei rispettivi limiti territoriali per un periodo massimo di sei mesi dalla data di sostituzione del contante. L'anno di sostituzione del contante dovrebbe quindi essere considerato come un anno particolare, poiché le banconote in circolazione denominate in unità monetarie nazionali possono ancora rappresentare una considerevole quota delle banconote in circolazione.

(6)

L'articolo 15, paragrafo 1, dell'Indirizzo BCE/2006/9 (4) dispone che le banconote in euro fornite in consegna anticipata alle controparti autorizzate siano addebitate sui conti delle stesse controparti presso le rispettive BCN al loro valore nominale e secondo un «modello generale di addebito»: l'importo totale di banconote in euro fornite in consegna anticipata è addebitato in tre quote di uguale importo, alla data del regolamento della prima, quarta e quinta operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema successiva alla data di sostituzione del contante. Nel calcolo del reddito monetario per l'anno della sostituzione del contante è necessario tenere conto di questo «modello generale di addebito».

(7)

La presente decisione è collegata alla Decisione BCE/2010/29 (5), che prevede che la BCE e le BCN emettano le banconote in euro. La Decisione BCE/2010/29 dispone che la distribuzione alle BCN delle banconote in euro in circolazione avvenga in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. Essa inoltre attribuisce alla BCE l'8 % dell'ammontare totale delle banconote in euro in circolazione. La distribuzione delle banconote in euro tra i membri dell'Eurosistema dà luogo a saldi interni all'Eurosistema. La remunerazione di tali saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ha un effetto diretto sul reddito di ciascun membro dell'Eurosistema e, pertanto, dovrebbe essere disciplinata dalla presente decisione. Il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri crediti interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, dovrebbe, di norma, essere distribuito alle BCN conformemente alla Decisione BCE/2014/57 (6) proporzionalmente alle quote da esse detenute nello schema di capitale sottoscritto, nello stesso esercizio finanziario in cui il reddito matura.

(8)

Il saldo netto dei crediti e dei debiti interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione dovrebbe essere remunerato applicando un criterio oggettivo per la definizione del costo del denaro. In questo contesto, si considera appropriato il tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali utilizzato dall'Eurosistema nelle aste per le operazioni di rifinanziamento principali.

(9)

Le passività nette interne all'Eurosistema, relative alle banconote in euro in circolazione, sono incluse nell'aggregato del passivo ai fini del calcolo del reddito monetario delle BCN ai sensi dell'articolo 32.2 dello Statuto del SEBC, in quanto equivalenti alle banconote in euro in circolazione. Il regolamento degli interessi sui saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione darà luogo pertanto alla distribuzione di una quantità considerevole del reddito monetario dell'Eurosistema tra le BCN in proporzione alle rispettive quote versate del capitale della BCE. Tali saldi interni all'Eurosistema dovrebbero essere adattati in modo tale da consentire un adeguamento graduale dello stato patrimoniale e del conto economico delle BCN. Gli adattamenti dovrebbero essere basati sull'ammontare delle banconote in circolazione di ciascuna BCN durante un periodo antecedente l'introduzione delle banconote in euro. Tali adattamenti dovrebbero applicarsi su base annuale secondo una formula fissa per un periodo non superiore ai cinque anni successivi.

(10)

Gli adattamenti dei saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono stati calcolati al fine di compensare ogni mutamento significativo del reddito delle BCN in conseguenza dell'introduzione delle banconote in euro e della successiva distribuzione del reddito monetario.

(11)

Le norme generali stabilite all'articolo 32 dello Statuto del SEBC si applicano anche al reddito monetario che risulta dalla cancellazione delle banconote in euro che sono state ritirate dalla circolazione.

(12)

L'articolo 32.5 dello Statuto del SEBC specifica che la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle rispettive quote versate di capitale della BCE. Ai sensi dell'articolo 32.7 dello Statuto del SEBC, il Consiglio direttivo è competente ad adottare tutte le altre misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 32. Ciò include la competenza a prendere in considerazione altri fattori nel decidere la ripartizione del reddito risultante dalla cancellazione delle banconote in euro che sono state ritirate dalla circolazione. In questo contesto, i principi di parità di trattamento e correttezza richiedono che si tenga conto del periodo di tempo durante il quale le banconote in euro ritirate dalla circolazione erano state emesse. Lo schema di distribuzione per questo specifico reddito deve riflettere pertanto sia la relativa quota del capitale della BCE, sia la lunghezza della fase di emissione.

(13)

Il ritiro delle banconote in euro deve essere regolato da decisioni separate da adottarsi ai sensi dell'articolo 5 della Decisione BCE/2003/4 (7).

(14)

Gli acquisti effettuati ai sensi della Decisione BCE/2009/16 (8), della Decisione BCE/2011/17 (9) e della Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (10) che fa riferimento all'acquisto di strumenti di debito emessi da amministrazioni centrali, regionali e locali e da agenzie riconosciute, e di strumenti sostitutivi di debito emessi da società non finanziarie pubbliche dovrebbero ritenersi generatrici di reddito al tasso di riferimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

b)

per «ente creditizio» si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), sottoposto alla vigilanza di un'autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato soggetto a un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;

c)

per «aggregato del passivo» si intende l'ammontare delle passività, nel bilancio di ciascuna BCN, specificate nell'allegato I della presente decisione;

d)

per «data di sostituzione del contante» si intende la data alla quale le banconote e le monete in euro acquistano corso legale in uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

e)

per «anno di sostituzione del contante» si intende il periodo di 12 mesi che ha inizio alla data di sostituzione del contante;

f)

per «saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione» si intendono i crediti e i debiti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e le altre BCN, risultanti dall'applicazione dell'articolo 4 della Decisione BCE/2010/29;

g)

per «schema di sottoscrizione del capitale» si intendono le quote, espresse in percentuali, del capitale sottoscritto della BCE che risultano dall'applicazione alle BCN delle ponderazioni nello schema di cui all'articolo 29.1 dello Statuto del SEBC, e in quanto applicabili nell'esercizio finanziario pertinente;

h)

per «banconote in euro ritirate» si intende qualunque tipo o serie di banconote in euro che sia stata ritirata dalla circolazione per decisione del Consiglio direttivo adottata ai sensi dell'articolo 5 della Decisione BCE/2003/4;

i)

per «fase di emissione», in relazione ad un tipo o ad una serie di banconote in euro, si intende il periodo che ha inizio il giorno in cui la prima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell'aggregato del passivo e che termina il giorno in cui l'ultima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell'aggregato del passivo;

j)

per «tasso di riferimento» si intende l'ultimo tasso di interesse marginale disponibile utilizzato dall'Eurosistema nelle aste per le operazioni di rifinanziamento principali ai sensi dell'articolo 6 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (12). Nel caso in cui più operazioni di rifinanziamento principali siano regolate nello stesso giorno, si calcola la media semplice dei tassi marginali relativi alle suddette operazioni;

k)

per «attività destinate» si intende l'ammontare degli attivi detenuti in contropartita dell'aggregato del passivo, all'interno dello stato patrimoniale di ciascuna BCN, specificate nell'allegato II della presente decisione;

l)

per «periodo di riferimento» si intende il periodo di 24 mesi che ha inizio 30 mesi prima della data di sostituzione del contante;

m)

per «tasso di cambio giornaliero di riferimento» si intende il tasso di cambio giornaliero di riferimento che si basa sulla regolare procedura di concertazione quotidiana fra le banche centrali all'interno e all'esterno del Sistema europeo di banche centrali, e che normalmente ha luogo alle ore 14.15, ora dell'Europa centrale (13);

n)

per «cancellazione» si intende l'eliminazione delle banconote in euro ritirate dalla voce dello stato patrimoniale «banconote in circolazione».

o)

per «schema di emissione» si intende lo schema di sottoscrizione del capitale, rilevato in media, durante la fase di emissione di un tipo o serie di banconote in euro ritirate;

p)

per «stato patrimoniale armonizzato» (SpA) si intende lo stato patrimoniale armonizzato di cui all'allegato VIII all'Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea (BCE/2016/34) (14);

Articolo 2

Saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione

1.   I saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono calcolati con cadenza mensile e sono registrati nei libri contabili della BCE e delle BCN il primo giorno lavorativo del mese, con data valuta pari all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Laddove uno Stato membro adotti l'euro, il calcolo dei saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ai sensi del primo comma è registrato nei libri contabili della BCE e delle BCN con data valuta pari alla data di sostituzione del contante.

I saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 gennaio del primo anno a partire dal quale si effettua ciascun adattamento quinquennale, ai sensi dell'articolo 29.3 dello Statuto del SEBC, sono calcolati sulla base dello schema di sottoscrizione del capitale, applicato ai saldi relativi al totale delle banconote in euro in circolazione il 31 dicembre dell'anno precedente.

2.   I saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente decisione, sono remunerati al tasso di riferimento.

3.   La remunerazione di cui al paragrafo 2 è regolata trimestralmente attraverso pagamenti effettuati tramite TARGET2.

Articolo 3

Metodo di calcolo del reddito monetario

1.   L'ammontare del reddito monetario di ciascuna BCN è determinato calcolando il reddito effettivo che deriva dalle attività destinate, registrate nei libri contabili. In via eccezionale:

a)

l'oro non è considerato produttivo di reddito;

b)

si considerano produttivi di reddito monetario al tasso di riferimento:

i)

i titoli detenuti a fini di politica monetaria ai sensi della Decisione BCE/2009/16;

ii)

i titoli detenuti a fini di politica monetaria ai sensi della Decisione BCE/2011/17;

iii)

gli strumenti di debito negoziabili emessi da amministrazioni centrali, regionali e locali e da agenzie riconosciute e gli strumenti sostitutivi di debito emessi da società pubbliche non finanziarie, detenuti per finalità di politica monetaria ai sensi della Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10).

2.   Laddove il valore delle attività destinate di una BCN ecceda o non corrisponda al valore del proprio aggregato del passivo, la differenza è compensata applicando il tasso di riferimento al valore della differenza.

Articolo 4

Adattamenti dei saldi interni all'Eurosistema

1.   Ai fini del calcolo del reddito monetario, i saldi interni all'Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione sono adattati mediante un importo compensativo determinato secondo la seguente formula:

 

C = (K – A) × S

dove:

C

è l'importo compensativo,

K

è l'importo in euro per ciascuna BCN che risulta dall'applicazione dello schema di sottoscrizione del capitale al valore medio delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, convertendo in euro, al tasso di cambio giornaliero di riferimento, l'ammontare delle banconote in circolazione denominate nell'unità monetaria nazionale di uno Stato membro che adotta l'euro,

A

è il valore medio in euro per ciascuna BCN delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento,

S

è il seguente coefficiente per ciascun esercizio finanziario, a partire dalla data di sostituzione del contante:

Esercizio finanziario

Coefficiente

Anno di sostituzione del contante

1

Anno di sostituzione del contante più un anno

0,8606735

Anno di sostituzione del contante più due anni

0,7013472

Anno di sostituzione del contante più tre anni

0,5334835

Anno di sostituzione del contante più quattro anni

0,3598237

Anno di sostituzione del contante più cinque anni

0,1817225

2.   La somma degli importi compensativi delle BCN è pari a zero.

3.   Gli importi compensativi sono calcolati ogni volta che uno Stato membro adotta l'euro o quando cambia lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE.

4.   Quando una BCN aderisce all'Eurosistema, il relativo importo compensativo è distribuito alle altre BCN proporzionalmente alle quote detenute dalle stesse nello schema di sottoscrizione del capitale, con il segno (+/–) invertito. L'importo così determinato è aggiuntivo rispetto a qualunque importo compensativo già in essere per le altre BCN.

5.   Gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi sono registrati nei libri contabili di ciascuna BCN in conti separati interni all'Eurosistema con data valuta pari alla data di sostituzione del contante e con la stessa data valuta per ciascun anno successivo del periodo di adeguamento. Le poste contabili, necessarie a bilanciare i suddetti importi compensativi, non sono remunerate.

6.   In deroga al paragrafo 1, in caso di accadimenti specifici relativi alle variazioni nei modelli di circolazione delle banconote, come previsto nell'allegato III della presente decisione, i saldi interni all'Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione sono adattati conformemente alle disposizioni previste in tale allegato.

7.   Gli adattamenti dei saldi interni all'Eurosistema di cui al presente articolo cessano di avere applicazione a decorrere dal primo giorno del sesto anno successivo al relativo anno di sostituzione del contante.

Articolo 5

Calcolo e distribuzione del reddito monetario

1.   Il calcolo del reddito monetario di ciascuna BCN è effettuato dalla BCE giornalmente. Tale calcolo si basa sui dati contabili segnalati da ciascuna BCN alla BCE. La BCE informa le BCN relativamente agli importi totali su base trimestrale.

2.   L'importo del reddito monetario di ciascuna BCN è adeguato mediante un importo pari a tutti gli interessi maturati, pagati o ricevuti sulle passività incluse nell'aggregato del passivo, nonché in conformità ad ogni decisione del Consiglio direttivo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32.4 dello Statuto del SEBC.

3.   La distribuzione del reddito monetario di ciascuna BCN in proporzione allo schema di sottoscrizione del capitale avviene alla fine di ogni esercizio finanziario.

Articolo 6

Calcolo e distribuzione del reddito che risulta dalla cancellazione delle banconote in euro

1.   Le banconote in euro ritirate continuano a far parte dell'aggregato del passivo fino a che non vengano sostituite o cancellate, a seconda di quale evento avvenga per primo.

2.   Il Consiglio direttivo può decidere la cancellazione delle banconote in euro ritirate, nel qual caso specifica la data di cancellazione e l'ammontare complessivo dell'accantonamento da effettuarsi per le banconote in euro ritirate che sono ancora in attesa di essere sostituite.

3.   Le banconote in euro ritirate sono cancellate come segue:

a)

alla data di cancellazione, le voci dello stato patrimoniale «banconote in circolazione» della BCE e delle BCN sono ridotte dell'ammontare complessivo delle banconote in euro ritirate ancora in circolazione. A tal fine, gli ammontari effettivi di banconote in euro ritirate che erano state messe in circolazione sono adattati sulla base dei loro ammontari pro rata, calcolati secondo lo schema di emissione, e le differenze sono compensate tra la BCE e le BCN;

b)

l'ammontare adattato di banconote in euro ritirate è cancellato dalla voce dello stato patrimoniale «banconote in circolazione» e spostato nel conto economico delle BCN;

c)

ciascuna BCN costituisce un accantonamento per le banconote in euro ritirate ancora suscettibili di essere sostituite. L'accantonamento è equivalente alla quota della BCN pertinente nella somma complessiva dell'accantonamento calcolato sulla base dello schema di emissione.

4.   Le banconote in euro ritirate sostituite dopo la data di cancellazione sono registrate nei libri contabili della BCN che le ha accettate. L'afflusso di banconote in euro ritirate è ridistribuito tra le BCN almeno una volta all'anno applicando lo stesso schema di emissione e le differenze sono compensate tra loro. Ciascuna BCN compensa la somma pro rata rispetto al proprio accantonamento o, nel caso in cui l'afflusso ecceda l'accantonamento, registra una spesa corrispondente nel proprio conto economico.

5.   Il Consiglio direttivo rivede la somma complessiva dell'accantonamento annualmente.

Articolo 7

Abrogazione

1.   La Decisione BCE/2010/23 è abrogata.

2.   Qualunque riferimento alla decisione abrogata è da intendersi come effettuato alla presente decisione.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 2016.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione BCE/2010/23, del 25 novembre 2010, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 17).

(2)  Cfr. l'allegato IV.

(3)  Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).

(4)  Indirizzo BCE/2006/9, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell'area dell'euro (GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39).

(5)  Decisione BCE/2010/29, del 13 dicembre 2010, relativa all'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).

(6)  Decisione BCE/2014/57, del 15 dicembre 2014, relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 24).

(7)  Decisione BCE/2003/4, del20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16).

(8)  Decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18).

(9)  Decisione BCE/2011/17, del 3 novembre 2011, sull'attuazione di un secondo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite (GU L 297 del 16.11.2011, pag. 70).

(10)  Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).

(11)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(12)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(13)  L'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.

(14)  Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34) (cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

COMPOSIZIONE DELL'AGGREGATO DEL PASSIVO

A.

L'aggregato del passivo comprende esclusivamente:

1.

Banconote in circolazione

Ai fini del presente allegato, nell'anno di sostituzione del contante per ogni Banca centrale nazionale (BCN) che aderisce all'Eurosistema, l'ammontare delle «banconote in circolazione»:

a)

include le banconote emesse dalla BCN e denominate nella sua unità monetaria nazionale; e

b)

deve essere ridotto del valore dei prestiti non remunerati relativi alle banconote in euro fornite in consegna anticipata e non ancora addebitate (parte della voce dell'attivo 6 dello stato patrimoniale armonizzato (SpA)].

Successivamente al relativo anno di sostituzione del contante, ogni BCN intende per «banconote in circolazione» esclusivamente le banconote denominate in euro.

Qualora la data di sostituzione del contante coincida con un giorno di chiusura di TARGET2, la passività di una BCN che derivi dalle banconote in euro che sono state fornite in consegna anticipata ai sensi dell'Indirizzo BCE/2006/9 e sono entrate in circolazione prima della data della sostituzione del contante, fa parte dell'aggregato del passivo (come parte dei conti corrispondenti alla voce del passivo 10.4 dell'SpA) fino a che la passività non diventi parte delle passività interne all'Eurosistema risultanti dalle operazioni TARGET2.

2.

Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area euro:

a)

conti correnti, incluse le riserve minime obbligatorie di cui all'articolo 19.1 dello Statuto del SEBC (voce del passivo 2.1 dell'SpA);

b)

depositi nell'ambito dei depositi overnight dell'Eurosistema (voce del passivo 2.2 dell'SpA);

c)

depositi a tempo determinato (voce del passivo 2.3 dell'SpA);

d)

passività derivanti da operazioni temporanee di fine-tuning (voce del passivo 2.4 dell'SpA);

e)

depositi connessi a richieste di pagamento di margini (voce del passivo 2.5 dell'SpA).

3.

Depositi verso controparti inadempienti dell'Eurosistema che sono stati riclassificati dalla voce del passivo 2.1 dell'SpA.

4.

Passività delle BCN interne all'Eurosistema derivanti dall'emissione di certificati di debito della BCE ai sensi dell'articolo 13 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) (voce del passivo 10.2 dell'SpA).

5.

Passività nette interne all'Eurosistema relative alle banconote in euro in circolazione, comprese quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente decisione (parte della voce del passivo 10.3 dell'SpA).

6.

Passività nette interne all'Eurosistema derivanti da operazioni effettuate mediante TARGET2 remunerate al tasso di riferimento (parte della voce del passivo 10.4 dell'SpA).

7.

Interessi maturati registrati a fine trimestre da ciascuna BCN su passività di politica monetaria la cui scadenza è pari o superiore ad un anno (parte della voce del passivo 12.2 dell'SpA).

8.

Passività nei confronti della BCE che garantiscono un credito relativo ad accordi di swap tra la BCE e una banca centrale non appartenente all'Eurosistema, che producono reddito netto per l'Eurosistema (parte delle passività fuori bilancio).

B.

L'ammontare dell'aggregato del passivo di ogni BCN è calcolato ai sensi dei principi contabili armonizzati e delle regole previste nell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).


ALLEGATO II

ATTIVITÁ DESTINATE

A.

Le attività destinate sono costituite esclusivamente da:

1.

Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria (voce dell'attivo 5 dello stato patrimoniale armonizzato, (SpA)].

2.

Titoli detenuti per finalità di politica monetaria (voce dell'attivo 7.1 dell'SpA).

3.

Crediti interni all'Eurosistema derivanti dal trasferimento alla BCE di riserve in valuta diverse dall'oro, ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto del SEBC (parte della voce dell'attivo 9.2 dell'SpA).

4.

Crediti netti interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, comprese quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente decisione (parte della voce dell'attivo 9.4 dell'SpA).

5.

Crediti netti interni all'Eurosistema derivanti da transazioni effettuate mediante TARGET2 remunerate al tasso di riferimento (parte della voce dell'attivo 9.5 dell'SpA).

6.

Oro, compresi i crediti relativi all'oro trasferito alla BCE, in quantità sufficiente affinché ciascuna BCN possa destinare una porzione del proprio oro, corrispondente all'applicazione della propria quota nello schema di sottoscrizione del capitale all'intera quantità di oro destinata da tutte le BCN (voce dell'attivo 1 e parte della voce dell'attivo 9.2 dell'SpA).

Ai fini della presente decisione, l'oro è valutato sulla base del prezzo in euro, per oncia di oro fino, al 31 dicembre 2002.

7.

Crediti che derivano dalle banconote in euro fornite in consegna anticipata ai sensi dell'Indirizzo BCE/2006/9 e che sono entrate in circolazione prima della data di sostituzione del contante (parte della voce dell'attivo 4.1 dell'SpA fino alla data di sostituzione del contante e, successivamente, parte dei conti corrispondenti alla voce dell'attivo 9.5 dell'SpA), nella misura in cui tali crediti siano parte dei crediti interni all'Eurosistema derivanti dalle operazioni TARGET2.

8.

I crediti in essere che derivano dall'inadempimento delle controparti dell'Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell'Eurosistema, e/o le attività finanziarie o i crediti nei confronti dei terzi soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell'Eurosistema inadempienti nel contesto di operazioni di credito dell'Eurosistema riclassificati dalla voce dell'attivo 5 dell'SpA (parte della voce dell'attivo 11.6 dell'SpA).

9.

Interessi maturati registrati a fine trimestre da ciascuna BCN su attività di politica monetaria la cui scadenza è pari o superiore ad un anno (parte della voce dell'attivo 11.5 dell'SpA).

10.

Crediti nei confronti di controparti dell'area dell'euro relativi ad accordi di swap tra la BCE e una banca centrale non appartenente all'Eurosistema, che producano reddito netto per l'Eurosistema (parte della voce dell'attivo 3.1 dell'SpA).

B.

Il valore delle attività destinate di ogni BCN è calcolato conformemente ai principi contabili armonizzati e alle regole stabilite nell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).


ALLEGATO III

A.   Primo adattamento eventuale

Qualora il valore totale medio delle banconote in circolazione nell'anno di sostituzione del contante sia inferiore al valore totale medio in euro delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento (comprese quelle denominate nell'unità monetaria nazionale dello Stato membro che ha adottato l'euro convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento), il coefficiente «S» che si applica all'anno di sostituzione del contante in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, è ridotto, con effetto retroattivo, in proporzione alla diminuzione della media totale delle banconote in circolazione.

Tale riduzione non deve produrre un coefficiente inferiore a 0,8606735. Qualora tale deroga venisse applicata, un quarto della conseguente riduzione degli importi compensativi («C») delle BCN applicabile nell'anno di sostituzione del contante deve essere sommato a ciascuno degli importi compensativi della BCN applicabili dal secondo al quinto anno successivo all'anno di sostituzione del contante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

B.   Secondo adattamento eventuale

Qualora le BCN per le quali l'importo compensativo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è un numero positivo paghino una remunerazione netta sui saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in circolazione che risulti in una spesa netta quando sommata alla voce «risultato netto della redistribuzione del reddito monetario» nel proprio conto economico alla fine dell'anno, il coefficiente «S» che si applica all'anno di sostituzione del contante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, è ridotto nella misura necessaria ad eliminare tale occorrenza.

Tale riduzione non deve produrre un coefficiente inferiore a 0,8606735. Qualora tale deroga venisse applicata, un quarto della conseguente riduzione degli importi compensativi delle BCN («C») applicabile nell'anno di sostituzione del contante è sommato a ciascuno degli importi compensativi della BCN applicabili dal secondo al quinto anno successivo all'anno di sostituzione del contante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.


ALLEGATO IV

DECISIONI ABROGATE CON L'ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE

Decisione BCE/2010/23

GU L 35 del 9.2.2011, pag. 17

Decisione BCE/2011/18

GU L 319 del 2.12.2011, pag. 116

Decisione BCE/2014/24

GU L 117 del 7.6.2014, pag. 168

Decisione BCE/2014/56

GU L 53 del 25.2.2015, pag. 21

Decisione BCE/2015/37

GU L 313 del 28.11.2015, pag. 42


ORIENTAMENTI

20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/37


INDIRIZZO (UE) 2016/2249 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 novembre 2016

relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34)

(rifusione)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo trattino dell'articolo 46.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Indirizzo BCE/2010/20 (1) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. Poiché ora esso deve essere nuovamente modificato, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è soggetto a obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»).

(3)

Ai sensi dell'articolo 26.3 dello statuto del SEBC, il Comitato esecutivo redige uno stato patrimoniale consolidato del SEBC a fini analitici e operativi.

(4)

Ai sensi dell'articolo 26.4 dello Statuto del SEBC, per l'applicazione dell'articolo 26 il Consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali (BCN).

(5)

La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, alla remunerazione dei crediti ovvero dei debiti netti interni all'Eurosistema che derivano dalla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema e al reddito monetario dovrebbe essere armonizzata nelle situazioni contabili annuali pubblicate dalle BCN,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.   Ai fini del presente indirizzo:

a)

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

b)

per «fini della rilevazione e della rendicontazione contabile dell'Eurosistema» si intendono i fini ai quali la BCE redige le situazioni contabili elencate nell'allegato I conformemente agli articoli 15 e 26 dello Statuto del SEBC;

c)

per «entità che redige il bilancio» si intende la BCE o una BCN;

d)

per «data di rivalutazione trimestrale» si intende l'ultimo giorno di un trimestre;

e)

per «anno della sostituzione del contante» s'intende un periodo di 12 mesi decorrente dalla data in cui le banconote e le monete in euro acquistano corso legale nello Stato membro la cui moneta è l'euro;

f)

per «schema di distribuzione delle banconote» si intendono le percentuali risultanti dal calcolo della quota della BCE sull'emissione totale di banconote in euro e dall'applicazione dello schema di capitale sottoscritto alla quota delle BCN sul suddetto totale, ai sensi della decisione BCE/2010/29 (2) relativa all'emissione delle banconote in euro;

g)

per «consolidamento» s'intende il procedimento contabile mediante il quale i dati finanziari di entità giuridiche distinte vengono aggregati come se queste costituissero un'unica entità;

h)

per «ente creditizio» si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sottoposto alla vigilanza di un'autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato che sia soggetto a controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;

2.   Le definizioni di altri termini tecnici utilizzati nel presente indirizzo sono contenute nell'allegato II.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente indirizzo si applica alla BCE e alle BCN ai fini della rilevazione e della rendicontazione contabile dell'Eurosistema.

2.   L'ambito di applicazione del presente indirizzo è limitato al regime della rilevazione e della rendicontazione contabile dell'Eurosistema previsto dallo Statuto del SEBC. Pertanto, esso non si applica alla attività di rendicontazione in ambito nazionale delle BCN e ai loro bilanci. A fini di coerenza e comparabilità fra il regime dell'Eurosistema e quelli nazionali, si raccomanda alle BCN di conformarsi alle regole stabilite nel presente indirizzo, per quanto possibile, nello svolgimento della propria attività di rendicontazione in ambito nazionale e nei propri bilanci.

Articolo 3

Caratteristiche qualitative

Si applicano le seguenti caratteristiche qualitative:

1)

realtà economica e trasparenza: i metodi contabili e la rendicontazione finanziaria rispecchiano la realtà economica, sono trasparenti e soddisfano i requisiti qualitativi di comprensibilità, significatività, attendibilità e comparabilità. Le operazioni sono contabilizzate e rappresentate secondo la loro essenza e realtà economica e non soltanto secondo la loro forma giuridica;

2)

prudenza: la valutazione delle attività e passività e la rilevazione delle componenti reddituali sono effettuate in modo prudente. Nel contesto del presente indirizzo, ciò implica che le plusvalenze non realizzate non vengano rilevate come reddito nel conto economico, ma vengano iscritte direttamente in un conto di rivalutazione e che le minusvalenze non realizzate siano imputate al conto economico di fine esercizio se eccedono precedenti plusvalenze non realizzate da rivalutazione iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione. Le riserve nascoste o le dichiarazioni deliberatamente scorrette di voci nello stato patrimoniale e nel conto economico non rispondono alla presunzione di prudenza;

3)

rilevanza: scostamenti dalle regole contabili, compresi quelli che incidono sul calcolo del conto economico delle singole BCN e della BCE, sono ammessi solo se possono essere ragionevolmente ritenuti irrilevanti nel contesto generale e nella presentazione del bilancio dell'entità che redige il bilancio;

4)

coerenza e comparabilità: i criteri per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale e la rilevazione delle componenti reddituali sono applicati con coerenza, in termini di uniformità e di continuità metodologica, nell'ambito dell'Eurosistema, al fine di assicurare la comparabilità dei dati contenuti nelle situazioni contabili.

Articolo 4

Principi contabili fondamentali

Si applicano i seguenti principi contabili fondamentali:

1)

continuità operativa: i conti sono redatti secondo il criterio della continuità operativa;

2)

competenza: i redditi e le spese sono rilevati nel periodo contabile in cui essi sono conseguiti o sostenuti e non nel momento in cui hanno luogo gli effettivi incassi o esborsi;

3)

considerazione dei fatti successivi alla data di chiusura del bilancio: le attività e le passività sono oggetto di aggiustamenti relativi ad eventi che si manifestano fra la data di riferimento del bilancio e quella in cui il bilancio stesso è approvato dagli organi competenti, qualora tali fatti incidano sulla condizione delle attività e passività alla predetta data di riferimento del bilancio. Non hanno luogo aggiustamenti delle attività e passività, ma di esse viene data debita notizia, se non incidono sulla condizione delle attività e delle passività alla medesima data ma sono di rilevanza tale che la loro mancata indicazione influirebbe sulla capacità degli utilizzatori del bilancio di compiere valutazioni e assumere decisioni appropriate.

Articolo 5

Criterio economico e criterio di cassa

1.   Il criterio economico è adottato come base per iscrivere le operazioni in valuta estera, gli strumenti finanziari denominati in valuta estera e i relativi ratei e risconti. Sono state sviluppate due tecniche differenti per attuare tale criterio:

a)

il «metodo ordinario» di cui ai capitoli III e IV e nell'allegato III; e

b)

il «metodo alternativo» di cui all'allegato III.

2.   Le operazioni in titoli, ivi inclusi gli strumenti azionari denominati in valuta estera, possono continuare ad essere iscritte in base al criterio di cassa. I relativi interessi maturati, inclusi i premi o gli sconti, sono iscritti su base giornaliera dalla data di regolamento a pronti.

3.   Le BCN, per l'iscrizione in bilancio di operazioni specifiche denominate in euro, di strumenti finanziari e dei relativi ratei e risconti, possono utilizzare sia il criterio economico, sia quello di cassa.

4.   Fatta eccezione per le rettifiche contabili di fine trimestre e di fine esercizio e per le voci riportate sotto «Altre attività» e «Altre passività», gli importi presentati come parte della situazione contabile giornaliera ai fini della rilevazione e rendicontazione contabile dell'Eurosistema, devono rappresentare solo i movimenti di cassa nelle poste di bilancio. A fine trimestre e a fine esercizio, l'ammortamento è altresì incluso nel valore contabile dei titoli.

Articolo 6

Rilevazione di attività e passività

Le attività ovvero le passività finanziarie o di altro tipo sono rilevate nello stato patrimoniale dell'entità che redige il bilancio solo quando:

1)

è probabile che i futuri benefici economici connessi all'attività o alla passività affluiscano all'entità che redige il bilancio, o defluiscano dalla stessa;

2)

sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi con l'attività o la passività sono stati trasferiti all'entità che redige il bilancio;

3)

il costo o il valore dell'attività per l'entità che redige il bilancio, ovvero l'ammontare dell'obbligazione, può essere misurato in modo attendibile.

CAPO II

COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

Articolo 7

Composizione dello stato patrimoniale

La composizione dello stato patrimoniale della BCE e delle BCN ai fini della rilevazione e della rendicontazione contabile dell'Eurosistema si basa sulla struttura stabilita nell'allegato IV.

Articolo 8

Fondo di accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro

Tenuta in debita considerazione la natura delle attività delle BCN, una BCN può costituire nel proprio stato patrimoniale un accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro. La BCN decide sull'ammontare e sull'utilizzo dell'accantonamento in base ad una stima motivata dell'esposizione al rischio della BCN stessa.

Articolo 9

Regole di valutazione dello stato patrimoniale

1.   Se non specificato altrimenti nell'allegato IV, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi e i prezzi correnti di mercato.

2.   La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti denominati in valuta estera, di titoli (diversi dai titoli classificati come detenuti fino a scadenza, dai titoli non negoziabili, e dai titoli detenuti per finalità di politica monetaria che sono contabilizzati al costo ammortizzato), così come di strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata alla data della rivalutazione trimestrale ai tassi e prezzi medi di mercato. Ciò non preclude che le entità che redigono il bilancio rivalutino i propri portafogli più frequentemente a fini interni, a condizione che durante il trimestre rilevino le voci nelle loro situazioni contabili solo al valore di negoziazione.

3.   Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì è contabilizzata un'unica differenza da rivalutazione dell'oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. La rivalutazione è effettuata separatamente per ogni valuta per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori bilancio. Ai fini del presente articolo, le quote di diritti speciali di prelievo (DSP), comprese le singole consistenze designate nelle valute estere sottostanti il paniere dei DSP, sono trattate come un'unica posizione. Per i titoli, la rivalutazione è effettuata separatamente per ogni singolo codice, vale a dire per lo stesso tipo/numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN), mentre le opzioni incorporate non sono separate a fini valutativi. I titoli detenuti per finalità di politica monetaria o ricompresi nelle voci «Altre attività finanziarie» o «Varie» sono trattati come disponibilità separate.

4.   Le rivalutazioni contabilizzate sono stornate al termine del trimestre successivo, fatta eccezione per le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico di fine esercizio; durante il trimestre le operazioni sono segnalate in base ai prezzi e ai tassi di negoziazione.

5.   I titoli negoziabili detenuti per finalità di politica monetaria sono trattati come disponibilità separate e valutati al prezzo di mercato o al costo ammortizzato (tenendo conto di eventuali riduzione durevoli di valore), secondo considerazioni di politica monetaria.

6.   I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, valutati al costo ammortizzato tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza:

a)

se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all'ammontare totale del portafoglio titoli detenuto fino a scadenza;

b)

se i titoli sono venduti durante il mese precedente la data di scadenza;

c)

in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo del merito di credito dell'emittente.

Articolo 10

Operazioni temporanee

1.   Un'operazione temporanea effettuata in base ad un'operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine è iscritta nel passivo dello stato patrimoniale come un deposito ricevuto garantito, mentre il valore dato in garanzia rimane iscritto nell'attivo del medesimo stato patrimoniale. I titoli ceduti che devono essere riacquistati nell'ambito dell'operazione in questione sono considerati dall'entità che redige il bilancio, che è tenuta a riacquistarli, come ancora facenti parte del portafoglio da cui provengono.

2.   Un'operazione temporanea effettuata in base a un'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine è iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale, come erogazione di un prestito garantito, per l'ammontare del prestito stesso. I titoli acquisiti nell'ambito dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine non sono rivalutati, e nel conto economico dell'entità che redige il bilancio che ha erogato i fondi non figurano profitti o perdite relativi ai titoli stessi.

3.   Nel caso di operazioni di prestito di titoli, questi ultimi rimangono iscritti nello stato patrimoniale del prestatore. Le modalità di contabilizzazione delle operazioni di prestito titoli per le quali è fornita una garanzia sotto forma di contante sono uguali a quelle prescritte per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Le operazioni di prestito titoli per le quali è fornita una garanzia sotto forma di titoli sono iscritte nello stato patrimoniale solo se il contante:

a)

è scambiato come parte del processo di regolamento; e

b)

rimane su un conto del prestatore o del prestatario.

Il prestatario, nel caso in cui nel frattempo i titoli siano stati venduti, rappresenta una passività per il ritrasferimento di tali titoli.

4.   Le operazioni garantite in oro sono trattate come operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Le variazioni dell'ammontare dell'oro connesse con queste operazioni garantite non sono iscritte nelle situazioni contabili e la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine è contabilizzata in base al criterio di competenza.

5.   Le operazioni temporanee, incluse le operazioni di prestito titoli, effettuate in base a un programma di prestito titoli automatizzato, sono iscritte nello stato patrimoniale, come minimo, alla fine del periodo di rendicontazione laddove la garanzia sia fornita in forma di contante depositato su un conto della relativa BCN o della BCE e tale contante non risulti ancora investito.

Articolo 11

Strumenti azionari negoziabili

1.   Il presente articolo si applica agli strumenti azionari negoziabili, vale a dire azioni ordinarie o fondi di investimento azionario, sia per le operazioni effettuate direttamente dall'entità che redige il bilancio o da un suo agente, con l'esclusione delle attività effettuate per fondi pensione, interessi da partecipazione, investimenti in controllate o interessi rilevanti.

2.   Gli strumenti azionari denominati in valuta estera e inclusi sotto «Altre attività» non fanno parte della posizione complessiva in valuta ma fanno parte di una separata consistenza in valuta. Il calcolo dei relativi profitti e perdite sui cambi può essere effettuato con il metodo del costo medio netto oppure con il metodo del costo medio.

3.   La rivalutazione dei portafogli azionari è effettuata conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. La rivalutazione avviene voce per voce. Per i fondi di investimento azionario, la rivalutazione del prezzo è calcolata su base netta e non su base individuale azione per azione. Non vi è compensazione tra le diverse azioni ordinarie o tra i diversi fondi di investimento azionario.

4.   Le operazioni sono riportate nello stato patrimoniale al prezzo dell'operazione.

5.   La commissione per l'intermediazione può essere iscritta come un costo inerente all'operazione da includere nel costo dell'attività, oppure come una spesa nel conto economico.

6.   L'importo del dividendo distribuito è incluso nel costo dello strumento azionario. Alla data di stacco del dividendo, l'importo del dividendo distribuito può essere trattato come voce separata, finché il pagamento dello stesso non sia stato ancora ricevuto.

7.   Gli importi maturati sui dividendi non sono registrati a fine periodo, in quanto si riflettono già sul prezzo di mercato degli strumenti azionari, con eccezione delle azioni quotate ex dividendo.

8.   I diritti di sottoscrizione sono considerati come attività separate quando avviene l'emissione. Il costo di acquisto è calcolato sulla base dell'attuale costo medio delle azioni, del prezzo di esercizio delle nuove azioni e della proporzione tra le vecchie e le nuove azioni. In alternativa, il prezzo del diritto di sottoscrizione può basarsi sul suo valore di mercato, sull'attuale costo medio dell'azione e sul prezzo di mercato dell'azione, prima dell'emissione del diritto di sottoscrizione.

Articolo 12

Copertura del rischio di tasso d'interesse sui titoli mediante strumenti derivati

1.   Per copertura del rischio di tasso d'interesse su un titolo mediante uno strumento derivato si intende la designazione di uno strumento derivato tale per cui variazioni del suo fair value (valore equo) compensino le variazioni stimate del fair value del titolo derivanti da oscillazioni del tasso d'interesse.

2.   Gli strumenti coperti e di copertura sono rilevati conformemente alle disposizioni generali, alle regole di valutazione, alla rilevazione delle componenti reddituali e ai requisiti relativi ai singoli strumenti stabiliti nel presente indirizzo e trattati in conformità ad essi.

3.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, 9, paragrafo 4, 15, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera d), nonché all'articolo 17, paragrafo 2, può applicarsi, per la valutazione dei titoli coperti e degli strumenti derivati di copertura, il seguente trattamento alternativo:

a)

il titolo e lo strumento derivato sono entrambi rivalutati e iscritti nello stato patrimoniale al loro valore di mercato di fine trimestre. Il seguente approccio valutativo asimmetrico è applicato all'importo netto di plusvalenze ovvero minusvalenze non realizzate sugli strumenti coperti e di copertura:

i)

una minusvalenza netta non realizzata è iscritta nel conto economico a fine esercizio e se ne raccomanda l'ammortamento nell'arco della vita residua dello strumento coperto; e

ii)

una plusvalenza netta non realizzata è registrata in un conto di rivalutazione ed è stornata alla successiva data di rivalutazione;

b)

copertura di un titolo già posseduto: se il costo medio del titolo coperto è diverso dal prezzo di mercato del titolo all'inizio della copertura, si applica il seguente trattamento:

i)

le plusvalenze non realizzate sul titolo a tale data sono registrate in un conto di rivalutazione mentre le minusvalenze non realizzate sono iscritte nel conto economico; e

ii)

le disposizioni di cui al punto a) si applicano ai mutamenti del valore di mercato successivi alla data di inizio del rapporto di copertura;

c)

si raccomanda che il saldo dei premi e degli sconti non ammortizzati alla data di costituzione della copertura, venga ammortizzato nell'arco della vita residua dello strumento coperto.

4.   Se la contabilità di copertura è interrotta, il titolo e lo strumento derivato che siano rimasti iscritti nei libri contabili dell'istituto dichiarante sono valutati come strumenti a sé stanti a partire dalla data di interruzione, conformemente alle disposizioni generali stabilite nel presente indirizzo.

5.   Il trattamento alternativo di cui al paragrafo 3 può essere applicato solo se:

a)

all'inizio della copertura esiste una documentazione formale relativa alla relazione di copertura e agli obiettivi e alla strategia di gestione del rischio per l'avvio della copertura. Tale documentazione include: i) l'identificazione dello strumento derivato utilizzato come strumento di copertura; ii) l'identificazione del relativo titolo coperto; e iii) una valutazione dell'efficacia dello strumento derivato ai fini della compensazione dell'esposizione alle variazioni del fair value del titolo attribuibili al rischio di tasso di interesse;

b)

si ritiene che la copertura sia altamente efficace e l'efficacia della copertura deve poter essere misurata in maniera attendibile. Devono essere sottoposte a valutazione tanto l'efficacia attesa che quella retrospettiva. Si raccomanda che:

i)

l'efficacia attesa sia misurata comparando le variazioni del fair value della voce coperta verificatesi in passato con le variazioni del fair value dello strumento di copertura verificatesi in passato, o dimostrando un'elevata correlazione statistica tra il fair value dello strumento coperto e il fair value dello strumento di copertura; e

ii)

l'efficacia retrospettiva sia dimostrata quando il rapporto tra l'utile effettivo o la perdita effettiva realizzati sulla voce coperta e la perdita effettiva o l'utile effettivo realizzati sullo strumento di copertura sia compreso tra l'80 % e il 125 %.

6.   Alla copertura di un gruppo di titoli si applicano le seguenti disposizioni: titoli aventi un tasso d'interesse simile possono essere aggregati come un gruppo e coperti come tali solo quando:

a)

i titoli hanno durata simile;

b)

il gruppo di titoli soddisfa i termini della valutazione di efficacia attesa e retrospettiva;

c)

si prevede che il mutamento del fair value attribuibile al rischio coperto per ogni titolo del gruppo sia all'incirca proporzionale al mutamento complessivo del fair value attribuibile al rischio coperto del gruppo di titoli.

Articolo 13

Strumenti sintetici

1.   Gli strumenti combinati per formare uno strumento sintetico sono riconosciuti e trattati separatamente dagli altri strumenti, in conformità delle disposizioni generali, delle norme di valutazione, della rilevazione delle componenti del reddito e dei requisiti relativi a strumenti specifici stabiliti nel presente indirizzo.

2.   In deroga all'articolo 3, lettera b), e agli articoli 9, paragrafo 4, 15, paragrafo 1, e 17, paragrafo 2, per la valutazione degli strumenti sintetici, si possono applicare i seguenti trattamenti contabili alternativi:

a)

le plusvalenze e le minusvalenze non realizzate di strumenti combinati per formare uno strumento sintetico si compensano tra loro a fine esercizio. In tal caso, le plusvalenze nette non realizzate sono iscritte in un conto di rivalutazione. Le minusvalenze nette non realizzate sono iscritte nel conto economico nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze nette iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione;

b)

i titoli detenuti come parte di uno strumento sintetico non fanno parte delle consistenze di questi titoli, ma fanno parte di una consistenza distinta;

c)

le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico di fine esercizio e le plusvalenze non realizzate corrispondenti vengono ammortizzate separatamente negli esercizi successivi.

3.   Se uno degli strumenti combinati scade, è venduto, estinto o esercitato, l'entità che redige il bilancio cessa il trattamento alternativo di cui al paragrafo 2 e storna immediatamente qualsiasi utile da valutazione non ammortizzato accreditato sul conto economico negli esercizi precedenti.

4.   Il trattamento alternativo specificato al paragrafo 2 può essere applicato solo se:

a)

i singoli strumenti sono gestiti e sono valutati per il loro rendimento come un unico strumento combinato, sulla base di una strategia di gestione del rischio o di investimento;

b)

al momento della rilevazione iniziale, i singoli strumenti sono strutturati e designati come uno strumento sintetico;

c)

l'applicazione del trattamento alternativo elimina o riduce sensibilmente un'incoerenza valutativa (valutation mismatch) che potrebbe aver luogo se venissero applicate le disposizioni generali indicate nel presente indirizzo a livello di singolo strumento;

d)

è disponibile la documentazione formale che consente la realizzazione delle condizioni previste nelle precedenti lettere a), b) e c).

Articolo 14

Banconote

1.   Per l'attuazione dell'articolo 49 dello statuto del SEBC, le banconote di altri Stati membri la cui moneta è l'euro detenute da una BCN non sono contabilizzate come banconote in circolazione, ma come saldi interni all'Eurosistema. La procedura per il trattamento delle banconote di altri Stati membri la cui moneta è l'euro è la seguente:

a)

la BCN che riceve banconote denominate in valute nazionali dell'area dell'euro emesse da un'altra BCN notifica giornalmente alla BCN emittente il valore delle banconote pagate che devono essere scambiate, a meno che l'ammontare giornaliero sia di modesta entità. La BCN emittente effettua il corrispondente pagamento in favore della BCN ricevente attraverso il sistema TARGET2; e

b)

la rettifica dei dati relativi all'ammontare delle «banconote in circolazione» è apportata nei libri contabili della BCN emittente al ricevimento della suddetta notifica.

2.   L'ammontare delle «banconote in circolazione» nello stato patrimoniale delle BCN è il risultato di tre componenti:

a)

il valore non rettificato delle banconote in euro in circolazione, incluse le banconote dell'anno di sostituzione del contante denominate in valuta nazionale dell'area dell'euro per la BCN che adotta l'euro, che deve essere calcolato secondo uno dei due metodi seguenti:

 

Metodo A: B = P – D – N – S

 

Metodo B: B = I – R – N

dove:

B

è il valore non rettificato delle «banconote in circolazione»;

P

è il valore delle banconote prodotte o ricevute dalla stamperia incaricata o da altre BCN;

D

è il valore delle banconote distrutte;

N

è il valore delle banconote nazionali della BCN emittente detenute da altre BCN (notificate ma non ancora rimpatriate);

I

è il valore delle banconote immesse in circolazione;

R

è il valore delle banconote ricevute;

S

è il valore delle scorte di banconote giacenti o conservate nel caveau;

b)

meno l'ammontare del credito non remunerato nei confronti della banca ECI relativo al programma di custodia di banconote in euro (Extended Custodial Inventory — ECI), nel caso di trasferimento di proprietà delle banconote collegate al programma ECI;

c)

più o meno l'ammontare delle rettifiche risultanti dall'applicazione dello schema di distribuzione delle banconote.

CAPO III

RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI

Articolo 15

Rilevazione delle componenti reddituali

1.   Per la rilevazione delle componenti reddituali si applicano le seguenti regole:

a)

gli utili e le perdite realizzati sono imputati al conto economico;

b)

le plusvalenze non realizzate non sono rilevate come reddito, bensì iscritte direttamente in un conto di rivalutazione;

c)

a fine esercizio le minusvalenze non realizzate sono iscritte nel conto economico nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze da rivalutazione iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione;

d)

le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di nuove plusvalenze non realizzate;

e)

non viene effettuata alcuna compensazione di minusvalenze non realizzate relative a un titolo, o a una valuta o a disponibilità di oro, con plusvalenze non realizzate riguardanti altri titoli, valute o oro;

f)

a fine anno le perdite dovute a riduzioni durevoli di valore (impairment) sono imputate al conto economico e non vengono stornate negli esercizi successivi, a meno che la riduzione durevole di valore non diminuisca e tale diminuzione possa essere collegata ad un evento osservabile avvenuto dopo la registrazione iniziale della perdita.

2.   I premi o gli sconti relativi ai titoli emessi e acquistati sono calcolati e rappresentati come interessi attivi e vengono ammortizzati nell'arco della vita residua dei titoli, secondo il metodo a quote costanti oppure secondo quello del tasso interno di rendimento (TIR). Il metodo TIR, tuttavia, è obbligatorio per i titoli a sconto con vita residua superiore a un anno al momento dell'acquisizione.

3.   I ratei e risconti a fronte di attività e passività finanziarie, ad esempio per interessi maturati e premi o sconti ammortizzati denominati in valuta estera sono calcolati e contabilizzati giornalmente, sulla base degli ultimi tassi disponibili. I ratei e risconti a fronte di attività e passività finanziarie denominati in euro sono calcolati e contabilizzati almeno trimestralmente. I ratei e risconti per altre voci sono calcolati e contabilizzati almeno annualmente.

4.   Le entità che redigono il bilancio segnalano i dati al valore di negoziazione durante il trimestre, a prescindere dalla frequenza del calcolo dei ratei e risconti, ma nel rispetto delle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

5.   I ratei e risconti denominati in valuta estera sono convertiti al tasso di cambio della data di registrazione e hanno un impatto sulla posizione in valuta.

6.   In generale, per il calcolo dei ratei e risconti durante l'esercizio si possono applicare gli usi locali, ossia possono essere calcolati fino all'ultimo giorno lavorativo o di calendario del trimestre. Tuttavia, a fine esercizio la data di riferimento obbligatoria è il 31 dicembre.

7.   I deflussi di valuta che comportano una variazione della consistenza in una data valuta possono dare luogo alla realizzazione di utili o perdite sui cambi.

Articolo 16

Costo delle operazioni

1.   Al costo delle operazioni si applicano le seguenti norme generali:

a)

per l'oro, gli strumenti valutari e i titoli è adottato il metodo del costo medio giornaliero, al fine di determinare il costo di acquisto di voci vendute, tenendo conto degli effetti delle oscillazioni dei tassi di cambio e dei prezzi;

b)

il costo medio dell'attività o della passività è diminuito o aumentato delle minusvalenze non realizzate imputate al conto economico di fine esercizio;

c)

nel caso di acquisto di titoli con cedola, l'importo dell'interesse cedolare riconosciuto al venditore è trattato come voce distinta. Nel caso di titoli denominati in valuta estera, esso è ricompreso nelle disponibilità in valuta, ma non incide sul costo medio del titolo o della relativa valuta.

2.   Ai titoli si applicano le seguenti norme specifiche:

a)

le operazioni sono iscritte al prezzo di negoziazione e contabilizzate al corso secco;

b)

le commissioni di custodia e gestione, le commissioni di conto corrente e gli altri oneri indiretti non sono considerati costi dell'operazione e vengono imputati al conto economico. Tali oneri non concorrono a determinare il costo medio di una determinata attività;

c)

i proventi sono iscritti al lordo, contabilizzando separatamente le ritenute fiscali e gli altri oneri tributari;

d)

ai fini del calcolo del costo medio di acquisizione di un titolo sussistono due possibilità alternative: i) tutti gli acquisti effettuati durante il giorno vengono aggiunti, al prezzo di acquisto, alla consistenza del giorno precedente, così da ottenere un nuovo costo medio ponderato prima di considerare le vendite effettuate nel giorno di cui trattasi; oppure ii) vengono considerati i singoli acquisti e vendite di titoli nell'ordine in cui essi hanno avuto luogo durante il giorno, al fine di calcolare il costo medio modificato.

3.   Per l'oro e le valute estere si applicano le seguenti norme specifiche:

a)

le operazioni in una valuta estera che non comportano alcuna variazione nella consistenza in quella valuta sono convertite in euro, utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione o di regolamento, e non incidono sul costo di acquisizione di tale consistenza;

b)

le operazioni in una valuta estera che comportano una variazione nella consistenza di quella valuta sono convertite in euro utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione;

c)

il regolamento degli importi risultanti dalle operazioni temporanee in titoli denominati in valuta estera o in oro non si ritiene comporti una modifica nella disponibilità di quella valuta o dell'oro;

d)

gli incassi e gli esborsi effettivi sono convertiti al tasso di cambio del giorno in cui ha luogo il regolamento;

e)

laddove esista una posizione lunga, gli afflussi netti di valute estere e di oro effettuati nel corso di un dato giorno sono sommati, al tasso medio o al prezzo dell'oro degli afflussi di quel giorno di ogni singola valuta e dell'oro, alla rispettiva consistenza del giorno precedente, al fine di determinare un nuovo costo medio ponderato. In caso di deflussi netti, il calcolo degli utili o delle perdite realizzati è basato sul costo medio delle rispettive consistenze in valuta o in oro del giorno precedente, cosicché il costo medio rimanga invariato. Anche le differenze in termini di tasso medio di cambio/prezzo medio dell'oro relative alle acquisizioni e cessioni effettuate nel corso della medesima giornata danno luogo a utili o perdite realizzati da negoziazione. Qualora sussista una posizione debitoria in oro o in una data valuta, si applica un trattamento inverso rispetto a quello dinanzi descritto. Pertanto, il costo medio della posizione debitoria è influenzato dai deflussi netti, mentre gli afflussi netti sono portati in diminuzione della posizione al costo medio ponderato esistente, e si traducono utili o perdite realizzati;

f)

i costi per le operazioni in valuta estera e gli altri oneri generali sono imputati al conto economico.

CAPO IV

NORME CONTABILI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI «FUORI BILANCIO»

Articolo 17

Regole generali

1.   Le operazioni a termine in cambi, la componente a termine delle operazioni di swap su valute estere e gli altri strumenti finanziari in valuta che comportano uno scambio di valute a una data futura sono ricompresi nelle posizioni nette in valuta estera ai fini del calcolo dei costi medi e degli utili e perdite in valuta.

2.   Gli swap su tassi d'interesse, i futures, i contratti su tassi a termine (forward rate agreement), gli altri strumenti finanziari su tassi d'interesse e le opzioni, ad eccezione delle opzioni incorporate nei titoli, vengono contabilizzati e rivalutati considerando ogni singola operazione come a sé stante. Tali strumenti vengono trattati separatamente dalle voci iscritte in bilancio.

3.   Gli utili e le perdite derivanti dagli strumenti finanziari «fuori bilancio» sono rilevati e trattati secondo modalità analoghe a quelli derivanti dagli strumenti finanziari iscritti in bilancio.

Articolo 18

Operazioni a termine in valuta estera

1.   Gli acquisti e le vendite a termine vengono rilevati in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti dell'operazione a termine. Gli utili e le perdite realizzati sulle operazioni di vendita sono calcolati utilizzando il costo medio della posizione in valuta alla data di contrattazione, secondo il procedimento di compensazione giornaliera tra acquisti e vendite.

2.   La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine è trattata come interesse passivo o attivo in base al principio della competenza.

3.   Alla data di regolamento sono stornate le registrazioni nei conti «fuori bilancio».

4.   La posizione in valuta è influenzata da operazioni a termine dalla data di contrattazione al tasso a pronti.

5.   Le posizioni a termine sono valutate congiuntamente alle posizioni a pronti nella stessa valuta, compensando le eventuali differenze risultanti per la valuta stessa. I saldi passivi netti sono imputati al conto economico qualora essi eccedano precedenti utili da rivalutazione iscritti nel conto di rivalutazione. I saldi attivi netti sono iscritti nel conto di rivalutazione.

Articolo 19

Swap in valuta

1.   Gli acquisti e le vendite a termine e a pronti sono rilevati in bilancio alla relativa data di regolamento.

2.   Gli acquisti e le vendite a termine e a pronti vengono rilevati in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti delle operazioni.

3.   Le operazioni di vendita sono rilevate al tasso di cambio a pronti delle operazioni. Pertanto non ne derivano né utili né perdite.

4.   La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine viene considerata alla stregua di interesse passivo o attivo e contabilizzata in base al principio della competenza sia per gli acquisti che per le vendite.

5.   Alla data di regolamento sono stornate le registrazioni nei conti «fuori bilancio».

6.   Le posizioni in valuta estera cambiano solo come risultato di ratei e risconti denominati in valuta estera.

7.   La posizione a termine è valutata congiuntamente alla relativa posizione a pronti.

Articolo 20

Contratti futures

1.   I contratti futures sono iscritti alla data di negoziazione in conti fuori bilancio.

2.   Il margine iniziale di garanzia è iscritto come attività distinta se depositato in contanti. Se depositato sotto forma di titoli, esso non comporta variazioni nello stato patrimoniale.

3.   Le modifiche giornaliere nei margini di variazione sono imputate al conto economico e incidono sulla posizione in valuta. La medesima procedura si applica al giorno di chiusura della posizione aperta, a prescindere dal fatto che la consegna abbia luogo o meno. Se vi è consegna, la registrazione dell'acquisto o della vendita è effettuata al prezzo di mercato.

4.   Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 21

Swap sui tassi di interesse

1.   Gli swap su tassi di interesse sono iscritti alla data di contrattazione in conti «fuori bilancio».

2.   I pagamenti di interessi correnti, sia in entrata che in uscita, vengono iscritti in base al principio della competenza. I pagamenti possono essere liquidati su base netta per swap su tassi di interesse, ma gli interessi attivi e passivi maturati sono segnalati su base lorda.

3.   Le commissioni vengono imputate al conto economico.

4.   Gli swap su tassi di interesse che non siano compensati attraverso una controparte centrale di compensazione (central clearing counterparty) sono rivalutati individualmente e, se del caso, convertiti in euro al tasso di cambio a pronti. Si raccomanda che minusvalenze non realizzate riportate nel conto economico a fine esercizio siano ammortizzate negli anni successivi decorrenti, nel caso di swap su tassi d'interesse a termine (forward interest rate swap), dalla data di valuta dell'operazione, e che l'ammortamento sia lineare. Le plusvalenze da rivalutazione non realizzate vengono accreditate su un conto di rivalutazione.

5.   Per gli swap su tassi di interesse compensati attraverso una controparte centrale di compensazione:

a)

il margine iniziale di garanzia è iscritto come attività distinta se depositato in contanti. Se depositato sotto forma di titoli, esso non comporta variazioni nello stato patrimoniale;

b)

le modifiche giornaliere nei margini di variazione sono imputate al conto economico e incidono sulla posizione in valuta;

c)

la componente di interessi maturati è separata dal risultato realizzato e iscritta su base lorda nel conto economico.

Articolo 22

Contratti su tassi a termine

1.   I contratti su tassi a termine sono iscritti alla data di contrattazione in conti «fuori bilancio».

2.   Il pagamento compensativo effettuato da un contraente all'altro alla data di regolamento viene registrato alla data di regolamento nel conto economico. I pagamenti non sono iscritti in base al principio della competenza.

3.   Qualora si detengano contratti su tassi a termine in valuta estera, i pagamenti compensativi incidono sulla posizione in valuta. I pagamenti compensativi sono convertiti in euro al tasso di cambio a pronti alla data di regolamento.

4.   Tutti i contratti su tassi a termine vengono valutati singolarmente ai prezzi correnti di mercato e, se del caso, convertiti in euro al tasso di cambio a pronti. Le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico di fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze non realizzate a meno che lo strumento non sia liquidato o estinto. Le plusvalenze non realizzate da valutazione vengono accreditate su un conto di rivalutazione.

5.   Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 23

Operazioni in titoli a termine

Le operazioni a termine in titoli sono contabilizzate secondo uno dei due metodi seguenti.

1.

Metodo A:

a)

le operazioni a termine in titoli sono iscritte in conti «fuori bilancio», dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al prezzo a termine fissato nel contratto;

b)

le operazioni in esame non incidono sul costo medio della consistenza del titolo negoziato fino al regolamento; il risultato economico delle vendite a termine è computato alla data di regolamento;

c)

alla data di regolamento sono stornate le registrazioni nei conti «fuori bilancio» e l'eventuale saldo del conto di rivalutazione è accreditato al conto economico. I titoli acquistati sono contabilizzati al prezzo a pronti alla data di scadenza (prezzo effettivo di mercato), mentre la differenza rispetto al prezzo a termine originario è rilevata come utile o perdita da negoziazione realizzato/a;

d)

nel caso di titoli denominati in una valuta estera, non si hanno effetti sul costo medio della posizione netta in valuta se l'entità che redige il bilancio detiene già una posizione in quella valuta. Se invece il titolo acquistato a termine è denominato in una valuta nella quale l'entità che redige il bilancio non detiene una posizione, cosicché la valuta stessa deve essere acquistata, si applicano le norme per l'acquisto di valute estere di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera e);

e)

le posizioni a termine sono valutate singolarmente in base al prezzo di mercato a termine per la rimanente durata dell'operazione. Una perdita da rivalutazione di fine esercizio è addebitata al conto economico, mentre un utile da rivalutazione è accreditato al conto di rivalutazione. Le minusvalenze non realizzate rilevate a conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze non realizzate a meno che lo strumento non sia liquidato o estinto.

2.

Metodo B:

a)

le operazioni a termine in titoli sono iscritte in conti «fuori bilancio» dalla data di contrattazione alla data di regolamento al prezzo a termine fissato nel contratto. Alla data di regolamento sono stornate le iscrizioni nei conti «fuori bilancio»;

b)

a fine trimestre un titolo è rivalutato sulla base della posizione netta risultante dallo stato patrimoniale e dalle vendite dello stesso titolo iscritte nei conti «fuori bilancio». L'ammontare della rivalutazione è pari alla differenza fra tale posizione netta valutata al prezzo di rivalutazione e la stessa posizione valutata al costo medio della posizione risultante dallo stato patrimoniale. A fine trimestre gli acquisti a termine vengono assoggettati al procedimento di rivalutazione descritto all'articolo 9. L'importo della rivalutazione è pari alla differenza fra il prezzo a pronti e il costo medio degli impegni di acquisto;

c)

il risultato economico di una vendita a termine è iscritto nell'esercizio in cui è stato assunto l'impegno. Tale risultato è pari alla differenza fra il prezzo a termine contrattuale e il costo medio della posizione risultante dal bilancio, o il costo medio degli impegni di acquisto «fuori bilancio» se la posizione iscritta in bilancio è insufficiente al momento della vendita.

Articolo 24

Opzioni

1.   Le opzioni sono rilevate nei conti «fuori bilancio» dalla data di contrattazione alla data di esercizio o di scadenza al prezzo di esercizio dello strumento sottostante.

2.   I premi denominati in valuta estera sono convertiti in euro al tasso di cambio della data del contratto o della data di regolamento. Il premio pagato è rilevato come un'attività separata, mentre quello ricevuto è rilevato come una passività separata.

3.   Se l'opzione viene esercitata, lo strumento sottostante è iscritto nello stato patrimoniale al prezzo di esercizio più o meno il valore originario del premio. L'ammontare originario del premio dell'opzione è rettificato sulla base delle minusvalenze non realizzate imputate al conto economico a fine esercizio.

4.   Se l'opzione non è esercitata, l'ammontare del relativo premio, rettificato sulla base delle minusvalenze non realizzate relative alla fine dell'esercizio precedente, è imputato al conto economico convertito al tasso di cambio disponibile alla data di scadenza.

5.   La posizione in valuta è influenzata dal margine di variazione giornaliero per le opzioni analoghe a futures, da qualunque svalutazione di fine esercizio del premio dell'opzione, dalla contrattazione sottostante alla data di esercizio o, alla data di scadenza, dal premio dell'opzione. Le variazioni giornaliere nei margini di variazione sono imputate al conto economico.

6.   Ad eccezione delle opzioni incorporate nei titoli, ogni contratto di opzione è rivalutato singolarmente. Le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze non realizzate. Le plusvalenze da valutazione non realizzate vengono accreditate su un conto di rivalutazione. Non vi è compensazione di minusvalenze non realizzate relative ad un'opzione a fronte di plusvalenze relative a qualunque altra opzione.

7.   Per l'attuazione del paragrafo 6, i valori di mercato sono costituiti dai prezzi quotati quando tali prezzi sono messi a disposizione dalla borsa, da un operatore di borsa, da un intermediario o soggetti analoghi. Quando i prezzi non sono disponibili, il valore di mercato è determinato attraverso una tecnica di valutazione. Tale tecnica è utilizzata coerentemente nel tempo e deve essere possibile dimostrare che essa produce stime affidabili dei prezzi che sarebbero ottenuti in reali operazioni di mercato.

8.   Le commissioni vengono imputate al conto economico.

CAPO V

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

Articolo 25

Schemi di rendicontazione

1.   Le BCN segnalano i dati alla BCE ai fini della rendicontazione contabile dell'Eurosistema conformemente al presente indirizzo.

2.   Gli schemi di rendicontazione dell'Eurosistema contengono tutte le voci specificate nell'allegato IV. In tale allegato è altresì descritto il contenuto delle voci da includere nei vari schemi delle situazioni contabili.

3.   Gli schemi delle varie situazioni contabili pubblicate sono conformi a tutti i seguenti allegati:

a)

allegato V: la situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema pubblicata dopo la fine del trimestre;

b)

allegato VI: la situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema pubblicata nel corso del trimestre;

c)

allegato VII: lo stato patrimoniale consolidato annuale dell'Eurosistema.

CAPITOLO VI

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI PUBBLICATI

Articolo 26

Stato patrimoniale e conto economico pubblicati

Si raccomanda alle BCN di adattare il proprio stato patrimoniale e il proprio conto economico annuali pubblicati ai modelli riportati rispettivamente nell'allegato VIII e nell'allegato IX.

CAPITOLO VII

REGOLE DI CONSOLIDAMENTO

Articolo 27

Regole generali per il consolidamento

1.   Lo stato patrimoniale consolidato dell'Eurosistema comprende tutte le voci iscritte nello stato patrimoniale della BCE e delle BCN.

2.   I documenti di rendicontazione contabile risultanti dal processo di consolidamento devono essere coerenti fra loro. Tutte le situazioni contabili dell'Eurosistema sono redatte in modo analogo, applicando gli stessi processi e tecniche di consolidamento.

3.   La BCE predispone lo stato patrimoniale consolidato dell'Eurosistema. Tale stato patrimoniale consolidato deve tenere conto della necessità che vi siano principi e tecniche contabili uniformi, periodi finanziari coincidenti nell'Eurosistema, rettifiche di consolidamento derivanti da operazioni e transazioni interne all'Eurosistema e di qualunque modifica nella composizione dell'Eurosistema.

4.   Tutte le voci dello stato patrimoniale, ad esclusione dei saldi interni all'Eurosistema delle BCN e della BCE, sono aggregate ai fini del consolidamento.

5.   Nel processo di consolidamento i saldi delle BCN e della BCE verso terzi sono iscritti al lordo.

6.   I saldi interni all'Eurosistema sono presentati nello stato patrimoniale della BCE e delle BCN in conformità dell'allegato IV.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Elaborazione, applicazione e interpretazione delle norme

1.   Il comitato per le questioni contabili e per il reddito monetario del SEBC è l'organo del SEBC che riferisce al Consiglio direttivo, tramite il Comitato esecutivo, in merito all'elaborazione, all'applicazione e all'attuazione delle norme per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel SEBC.

2.   Nell'interpretare le disposizioni del presente indirizzo si tiene conto dei lavori preparatori, dei principi contabili armonizzati dalla legislazione dell'Unione e dei principi contabili generalmente accettati.

Articolo 29

Norme transitorie

1.   Le BCN rivalutano tutte le attività e passività finanziarie alla data in cui esse divengono membri dell'Eurosistema. Le plusvalenze sorte in quella data o in precedenza sono separate da quelle che potrebbero sorgere in seguito, e rimangono presso le BCN. I prezzi di mercato e i tassi applicati dalle BCN nello stato patrimoniale di apertura al momento della partecipazione all'Eurosistema sono considerati quali costo medio delle attività e passività di tali BCN.

2.   Si raccomanda che le plusvalenze sorte prima o all'inizio della partecipazione all'Eurosistema da parte di una BCN non siano considerate come distribuibili al momento della transizione, bensì vengano trattate come realizzabili o distribuibili solo in relazione alle operazioni che abbiano luogo dopo l'ingresso nell'Eurosistema.

3.   Gli utili e le perdite relativi a valuta estera, oro e a variazioni di prezzo, derivanti dal trasferimento delle attività dalle BCN alla BCE devono essere considerati come realizzati.

4.   Il presente articolo fa salve le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto del SEBC.

Articolo 30

Abrogazione

1.   L'Indirizzo BCE/2010/20 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2016.

2.   I riferimenti all'indirizzo abrogato sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo e sono intesi conformemente alla tavola di correlazione contenuta nell'allegato XI.

Articolo 31

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro si conformano al presente indirizzo a partire dal 31 dicembre 2016.

Articolo 32

Destinatari

Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell'Eurosistema.

Fatto a Francoforte sul Meno, 3 novembre 2016.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2010/20 dell'11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31).

(2)  Decisione BCE/2010/29 del 13 dicembre 2010 relativa all'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

RENDICONTAZIONE CONTABILE PER L'EUROSISTEMA

Tipo di documento

Interno/pubblicato

Fonte dell'obbligo legale

Finalità del documento

1

Situazione contabile giornaliera dell'Eurosistema

Interno

Nessuno

Principalmente a fini di gestione della liquidità per l'attuazione dell'articolo 12.1 dello Statuto del SEBC. Una parte dei dati della situazione contabile giornaliera è utilizzata per il calcolo del reddito monetario.

2

Situazione contabile settimanale disaggregata

Interno

Nessuno

Base per la produzione della situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema

3

Situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema

Pubblicato

Articolo 15.2 dello statuto del SEBC

Situazione contabile consolidata a fini di analisi monetaria ed economica. Tale situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema è tratta dalla situazione contabile consolidata giornaliera del giorno di riferimento

4.

Situazione contabile mensile disaggregata dell'Eurosistema

Pubblicato

Nessuno

Rafforzamento della responsabilità e della trasparenza dell'Eurosistema mediante un più agevole accesso alle informazioni relative alle attività e passività delle singole banche centrali dell'Eurosistema. Comunicazione armonizzata di informazioni sull'attuazione decentrata della politica monetaria unica della BCE, nonché sulle attività finanziarie non di politica monetaria delle banche centrali dell'Eurosistema

5

Informazioni finanziarie mensili e trimestrali dell'Eurosistema

Pubblicato e interno (1)

Regolamenti statistici in base ai quali le IMF sono tenute a fornire dati

A fini di analisi statistica

6

Stato patrimoniale consolidato annuale dell'Eurosistema

Pubblicato

Articolo 26.3 dello statuto del SEBC

Stato patrimoniale consolidato a fini analitici e operativi


(1)  I dati mensili confluiscono nella pubblicazione dei dati statistici aggregati richiesti alle istituzioni finanziarie e monetarie (IFM) nell'Unione. Inoltre, in quanto IFM, le banche centrali devono fornire con cadenza trimestrale informazioni più dettagliate di quelle trasmesse mensilmente.


ALLEGATO II

GLOSSARIO

—    Accantonamenti : importi accantonati prima di determinare l'utile o la perdita, allo scopo di fronteggiare rischi o oneri noti o previsti, il cui costo non può tuttavia essere stabilito con esattezza (cfr. «Riserve»). Gli accantonamenti per passività e oneri futuri non possono essere utilizzati come posta rettificativa del valore di attività.

—    Ammortamento : riduzione contabile sistematica di un premio o di uno sconto, oppure del valore di un'attività, in un dato arco temporale.

—    Appropriazione : acquisizione della proprietà di titoli, prestiti o altre attività, ricevuti da un'entità che redige il bilancio a titolo di garanzia come mezzo per far valere il credito originario.

—    Attività : risorsa controllata da un'entità che redige il bilancio risultante da eventi passati, dalla quale si prevede l'apporto di futuri benefici economici alla stessa.

—    Attività finanziaria : qualunque attività sotto forma di: a) contante; b) diritto di natura contrattuale a ricevere contante oppure un altro strumento finanziario da un'altra impresa; c) diritto di natura contrattuale a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente vantaggiose; ovvero d) strumento di partecipazione al capitale di un'altra impresa.

—    Conti di rivalutazione : conti di stato patrimoniale nei quali viene iscritta la differenza fra il valore di acquisto rettificato di un'attività o di una passività e il valore della stessa attività o passività al prezzo di mercato di fine periodo, quando il secondo è superiore al primo nel caso di un'attività, ovvero è inferiore nel caso di una passività. I conti comprendono le differenze di valore in termini sia di prezzo sia di tasso di cambio.

—    Contratto futures : contratto a termine negoziato in un mercato organizzato. Con tale contratto si conviene l'acquisto o la vendita di uno strumento sottostante, a un prezzo prestabilito, per consegna a una data futura. Di solito la consegna effettiva non ha luogo; il contratto normalmente viene chiuso prima della scadenza pattuita.

—    Contratto in cambi a termine : un contratto stipulato ad una certa data che prevede l'acquisto o la vendita definitiva di un certo importo denominato in valuta estera contro un'altra valuta (solitamente quella nazionale) con consegna convenuta a una certa data futura, posteriore al secondo giorno lavorativo successivo alla data del contratto, a un prezzo prestabilito. Tale tasso di cambio a termine consiste nel tasso a pronti prevalente più/meno un premio/sconto convenuto.

—    Contratto su tassi a termine (forward rate agreement) : contratto in base al quale due parti convengono il tasso di interesse da pagare a una certa data futura su un deposito nozionale avente una determinata scadenza. Alla data di regolamento una delle due parti è tenuta a pagare all'altra un compenso in base alla differenza fra il tasso di interesse contrattuale e il tasso di mercato vigente alla data di regolamento.

—    Controparte centrale di compensazione (central clearing counterparty) : una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.

—    Copertura : il processo di compensazione reciproca dei rischi relativi ad attività o passività finanziarie o di altra natura così da ridurre le conseguenze negative di variazioni avverse dei prezzi, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio.

—    Corso secco : prezzo di negoziazione che non tiene conto di abbuoni e/o interessi maturati, ma comprende i costi dell'operazione facenti parte del prezzo.

—    Costi dell'operazione : costi identificabili come inerenti una operazione specifica.

—    Costo medio : costo determinato con il metodo della media ponderata, in base al quale il costo di ogni acquisto è sommato al valore contabile preesistente in modo da determinare un nuovo costo medio ponderato di una posizione in valuta, dell'oro, di uno strumento di debito o di uno strumento azionario.

—    Data di negoziazione (nota anche come data di contrattazione) : la data nella quale l'operazione è effettuata.

—    Data di regolamento : data alla quale il trasferimento definitivo e irrevocabile del valore è stato iscritto nei libri contabili dell'istituzione competente per il regolamento. Il regolamento può aver luogo immediatamente (in tempo reale), lo stesso giorno (a fine giornata) o a una data convenuta successiva al giorno in cui è stato assunto l'impegno.

—    Data di regolamento a pronti : data alla quale un'operazione a pronti in uno strumento finanziario è regolata secondo le convenzioni principali del mercato per quello strumento finanziario.

—    Data di scadenza : data alla quale il valore nominale/capitale diventa esigibile e pagabile nella sua interezza all'avente diritto.

—    Disponibilità in valuta : la posizione netta nella rispettiva valuta. Ai fini di questa definizione i diritti speciali di prelievo (DSP) sono considerati come una valuta distinta; le operazioni che comportano modifiche della posizione netta in DSP sono operazioni denominate in DSP o operazioni in valuta che replicano la composizione del paniere dei DSP (conformemente alla definizione e alle ponderazioni del relativo paniere).

—    Importo compensativo : rettifica del calcolo del reddito monetario in linea con la Decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea (BCE/2016/36) (1)

—    International Financial Reporting Standards : gli International Financial Reporting Standards (IFRS), gli International Accounting Standards (IAS), e le relative interpretazioni fornite ad esempio dal comitato permanente d'interpretazione e dal Comitato d'interpretazione delle norme internazionali d'informazione finanziaria, adottate dall'Unione europea.

—    Metodo a quote costanti : svalutazione o ammortamento in un dato periodo di tempo determinato ripartendo il costo dell'attività, diminuito del presumibile valore residuo, pro rata temporis nell'arco della vita utile prevista dell'attività stessa.

—    Numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number, ISIN) : numero di identificazione assegnato dall'autorità rispettivamente competente.

—    Nuovi accordi europei di cambio (AEC II) : le procedure operative di un meccanismo di cambio per le terza fase dell'Unione economica e monetaria.

—    Operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine (reverse repo) : contratto con il quale si conviene che il detentore di contanti acquisti a pronti un'attività con l'impegno contestuale di rivenderla a un prezzo concordato, su richiesta della controparte, al compimento di un tempo prefissato o al verificarsi di una data circostanza. Talvolta l'operazione viene concordata attraverso una terza parte (triparty repo).

—    Operazione di rifinanziamento principale (ORP) : operazione di mercato aperto regolare effettuata dall'Eurosistema sotto forma di operazione temporanea. Le ORP sono effettuate mediante aste standard settimanali e di solito hanno scadenza a una settimana.

—    Operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine (repurchase agreement, repo) : operazione, allo scopo economico di prendere in prestito denaro, in cui un'attività, solitamente un titolo a reddito fisso, è venduta a un compratore senza riserva della proprietà da parte del venditore, con contestuale riconoscimento al venditore del diritto e dell'obbligo di riacquistare un'attività equivalente a un prezzo determinato a una data futura o su richiesta.

—    Operazione temporanea (reverse transaction) : operazione mediante la quale un'entità acquista a pronti (nel caso del reverse repo) o vende a pronti (nel caso del repo) attività con patto, rispettivamente, di rivendita o di riacquisto, oppure effettua operazioni di credito garantito.

—    Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine : operazioni di mercato aperto regolari effettuate dall'Eurosistema sotto forma di operazioni temporanee finalizzate a fornire liquidità con scadenza superiore a quella delle operazioni di rifinanziamento principali al settore finanziario.

—    Operazioni in titoli a termine : contratto negoziato fuori del mercato organizzato, con cui si conviene l'acquisto o la vendita di uno strumento con tasso di interesse, solitamente un titolo di debito o un'obbligazione, a un prezzo prestabilito, per consegna a una data futura.

—    Opzione : contratto che attribuisce al detentore il diritto, ma non l'obbligo, di comprare o vendere ad un prezzo determinato, durante un periodo di tempo specifico o alla data di scadenza, un ammontare specifico di materie prime, valuta, indici, o debiti.

—    Opzione analoga a futures : opzione quotata per cui un margine di variazione è pagato o ricevuto su base giornaliera.

—    Passività : obbligazione attuale dell'impresa derivante da eventi passati, il cui regolamento si prevede comporti un deflusso di risorse che incorporano benefici economici.

—    Passività finanziaria : qualsiasi passività che comporti l'obbligazione giuridica di consegnare contante o un altro strumento finanziario a un'altra impresa, oppure a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente svantaggiose.

—    Plusvalenza/minusvalenza non realizzata : utile/perdita risultante dalla rivalutazione di attività rispetto al loro costo di acquisizione rettificato.

—    Portafoglio a specifica destinazione : investimenti a specifica destinazione detenuti nell'attivodi stato patrimoniale in contropartita di un fondo, consistenti in titoli di debito, strumenti azionari, depositi a tempo determinato e conti correnti, interessi da partecipazione e/o investimenti in società controllate. Esso corrisponde a una voce identificabile nelpassivo dello stato patrimoniale, a prescindere da qualunque limite giuridico o di altra natura.

—    Premio : differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo quando il secondo è più alto del primo.

—    Prezzo di esercizio : prezzo determinato su un contratto di opzione al quale l'opzione può essere esercitata.

—    Prezzo di mercato : prezzo di uno strumento in oro o in valuta, oppure di un titolo, solitamente escludente il rateo di interesse maturato, quotato su un mercato organizzato, per esempio la borsa valori, oppure su un mercato non organizzato.

—    Prezzo di negoziazione : il prezzo che le parti concordano quando concludono un contratto.

—    Prezzo medio di mercato : valore medio fra il prezzo lettera e il prezzo denaro di un titolo in base alle quotazioni per operazioni di dimensione normale effettuate dai market-maker riconosciuti o da mercati organizzati riconosciuti, usato per la procedura di rivalutazione trimestrale.

—    Principi contabili generalmente accettati (Generally acceptectd accounting principles, GAAP) : una serie comune di principi, standard e procedure contabili che gli enti utilizzano per predisporre il bilancio. I GAAP sono costituiti da una combinazione di linee guida autorevoli (fissate da comitati di indirizzo politico) e modalità comunemente accettate per la registrazione e la rendicontazione di informazioni contabili.

—    Principio della data di regolamento : principio contabile secondo il quale i fatti di gestione vengono iscritti nella data di regolamento.

—    Principio economico : principio contabile in base al quale le operazioni vengono iscritte alla data di contrattazione o di negoziazione.

—    Programma di custodia di banconote in euro (Extended Custodial Inventory, ECI) : un programma per la costituzione di un deposito fuori dall'area dell'euro, gestito da una banca commerciale, nel quale le banconote in euro sono custodite per conto dell'Eurosistema ai fini della fornitura e del ricevimento di banconote in euro.

—    Programma di prestito titoli automatizzato: (Automated Security Lending Programme, ASLP) : programma offerto da un'istituzione specializzata, ad esempio una banca che predispone e gestisce il prestito titoli tra i partecipanti al programma, sotto forma di operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, operazioni a pronti e a termine combinate o operazioni di prestito titoli. Se il programma è fondato sul prestito, l'istituzione specializzata che offre tale programma è considerata la controparte finale, mentre se il programma è fondato su un rapporto di agenzia l'istituzione specializzata agisce solo in veste di agente, e la controparte finale è l'ente con il quale le operazioni di prestito titoli sono effettivamente condotte.

—    Reddito monetario : reddito ottenuto dalle BCN nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria. Il reddito monetario è accentrato e distribuito tra le BCN al termine di ogni esercizio finanziario.

—    Regolamento : atto che estingue le obbligazioni fra due o più contraenti in ordine al trasferimento di fondi o di attività. Nel contesto delle operazioni interne all'Eurosistema il regolamento comporta l'eliminazione dei saldi netti risultanti da dette operazioni e il trasferimento di attività.

—    Riduzione durevole di valore (impairment) : una riduzione del valore recuperabile al di sotto del valore contabile

—    Riserve : importo accantonato a valere sull'utile distribuibile, non destinato a fronteggiare specificamente un onere, un'insussistenza dell'attivo, una sopravvenienza passiva o una probabile perdita di valore di attività di cui si abbia conoscenza alla data di chiusura del bilancio.

—    Schema per la sottoscrizione del capitale : quote percentuali di ciascuna banca centrale nazionale (BCN) nel capitale della Banca centrale europea.

—    Sconto : differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo quando il secondo è inferiore al primo.

—    Sostegno di emergenza alla liquidità (Emergency Liquidity Assistance, ELA) : sostegno fornito a un'istituzione finanziaria solvibile o a un gruppo di istituzioni finanziarie solvibili che fronteggiano problemi temporanei di liquidità. L'ELA è fornito dalle BCN con l'approvazione del Consiglio direttivo.

—    Strumenti azionari : titoli fruttiferi di dividendi, ossia azioni di società e titoli comprovanti un investimento in un fondo azionario.

—    Strumento sintetico : uno strumento finanziario creato artificialmente mediante la combinazione di due o più strumenti al fine di replicare il flusso di cassa e i modelli di valutazione di altri strumenti. È realizzato normalmente tramite un intermediario finanziario.

—    Swap su tassi di interesse : contratto con il quale si conviene con una controparte lo scambio di flussi di cassa che rappresentano pagamenti periodici di interessi denominati in un'unica valuta o in due valute differenti.

—    Swap su valute : operazione di acquisto o vendita a pronti di una valuta contro un'altra valuta (posizione corta) e contestuale vendita o acquisto a termine dello stesso ammontare della prima valuta contro la seconda (posizione lunga).

—    TARGET2 : il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale ai sensi dell'Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea (2).

—    Tassi medi di mercato : tassi di cambio di riferimento in euro che sono generalmente basati sulla regolare procedura di concertazione tra le banche centrali all'interno e all'esterno del sistema europeo di banche centrali (SEBC), che normalmente ha luogo alle ore 14:15 dell'Europa centrale, e che è utilizzata per la procedura trimestrale di rivalutazione.

—    Tasso a pronti : tasso al quale un'operazione viene regolata alla data di regolamento a pronti. In relazione alle operazioni a termine in cambi, il tasso a pronti è il tasso al quale i punti a termine sono applicati al fine di derivarne il tasso a termine.

—    Tasso di cambio : il valore di una valuta ai fini della conversione in un'altra.

—    Tasso interno di rendimento : tasso di sconto che uguaglia il valore contabile di un titolo al valore attuale dei futuri flussi di cassa da esso generati.

—    Titoli detenuti fino a scadenza : titoli con pagamenti fissi o predeterminabili e con scadenza prestabilita, che il soggetto segnalante intende detenere fino alla scadenza.

—    Titolo a sconto : attività finanziaria che non genera interessi sotto forma di cedola, e il cui rendimento è dato dal suo apprezzamento in linea capitale, in quanto essa è emessa o acquistata sotto la pari.

—    Utili/perdite realizzati : utili/perdite risultanti dalla differenza fra il prezzo di vendita di un cespite figurante nella situazione patrimoniale e il suo costo rettificato.


(1)  Decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea del 3 novembre 2016 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro. (BCE/2016/36) (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).


ALLEGATO III

DESCRIZIONE DEL PRINCIPIO ECONOMICO

(compresi i metodi «ordinario» e «alternativo» di cui all'articolo 5)

1.   Contabilizzazione alla data di negoziazione

1.1.

La contabilizzazione alla data di negoziazione può essere attuata o mediante il «metodo ordinario» o mediante il «metodo alternativo».

1.2.

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), fa riferimento al «metodo ordinario».

1.2.1.

Le negoziazioni sono registrate in conti «fuori bilancio» alla data di negoziazione.

Le iscrizioni nei conti «fuori bilancio» sono stornate alla data di regolamento e le operazioni sono iscritte in conti dello stato patrimoniale.

1.2.2.

Le posizioni in valuta estera sono influenzate alla data di negoziazione.

Conseguentemente, anche gli utili e le perdite realizzati derivanti dalle vendite nette sono calcolati alla data di negoziazione. Le acquisizioni nette di valuta estera incidono sul costo medio della disponibilità di valuta alla data di negoziazione.

1.3.

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), fa riferimento al «metodo alternativo».

1.3.1.

Contrariamente al «metodo ordinario», esso non presuppone una registrazione giornaliera in conti «fuori bilancio» delle operazioni concordate che saranno regolate ad una data successiva. La rilevazione dei redditi realizzati e il calcolo dei nuovi costi medi è effettuata alla data di regolamento (1).

1.3.2.

Per le operazioni concordate in un determinato anno ma che maturano in un anno successivo, la rilevazione delle componenti reddituali è trattata conformemente al «metodo ordinario». Ciò significa che gli effetti realizzati dalle vendite hanno un impatto sul conto economico dell'esercizio in cui l'operazione è stata concordata e gli acquisti modificano il costo medio della consistenza nell'esercizio in cui l'operazione è stata concordata.

1.4.

La tavola seguente mostra le caratteristiche principali delle due tecniche sviluppate per ciascuno degli strumenti in valuta estera e per i titoli.

CONTABILIZZAZIONE ALLA DATA DI NEGOZIAZIONE

«Metodo ordinario»

«Metodo alternativo»

Operazioni a pronti in valuta — trattamento nel corso dell'anno

Gli acquisti in valuta sono iscritti «fuori bilancio» alla data di negoziazione e incidono sul costo medio delle consistenze in valuta estera da tale data.

Gli utili e le perdite derivanti dalle vendite sono considerati realizzati alla data di negoziazione o di contrattazione. Alla data di regolamento, le voci «fuori bilancio» sono stornate e sono inserite come voci di stato patrimoniale

Gli acquisti in valuta sono iscritti in bilancio alla data di regolamento, incidendo sul costo medio delle consistenze in valuta estera da tale data.

Gli utili e le perdite derivanti dalle vendite sono considerati realizzati alla data di regolamento. Alla data di negoziazione non è iscritta alcuna voce nello stato patrimoniale.

Operazioni a termine in valuta — trattamento nel corso dell'anno

Trattate come sopra descritto per le operazioni a pronti, con iscrizione al tasso di cambio a pronti dell'operazione.

Gli acquisti in valuta sono iscritti «fuori bilancio» alla data di regolamento a pronti dell'operazione, incidendo così sul costo medio della posizione nella valuta straniera da tale data e al tasso di cambio a pronti dell'operazione.

Le vendite in valuta sono iscritte «fuori bilancio» alla data di regolamento a pronti dell'operazione. Gli utili e le perdite sono considerati realizzati alla data di regolamento a pronti dell'operazione

Alla data di regolamento, le voci «fuori bilancio» sono stornate e sono inserite come voci di stato patrimoniale

Per il trattamento di fine periodo, cfr. infra.

Operazioni a pronti e a termine in valuta iniziate nell'esercizio 1 con data di regolamento a pronti dell'operazione nell'esercizio 2

Nessuno speciale adattamento è necessario poiché le operazioni sono iscritte alla data di negoziazione, e gli utili e le perdite sono rilevati a tale data

Dovrebbero essere trattate secondo il «metodo ordinario» (*1):

le vendite in valuta sono iscritte nell'esercizio 1 al fine di annotare gli utili o le perdite in valuta realizzati durante l'esercizio in cui l'operazione è stata concordata,

gli acquisti in valuta sono iscritti «fuori bilancio» nell'esercizio 1 incidendo sul costo medio della posizione in valuta estera da tale data,

la rivalutazione di fine esercizio della consistenza in una valuta deve tenere in considerazione gli acquisti o le vendite netti con data di regolamento a pronti nel successivo esercizio finanziario.

Operazioni in titoli — trattamento nel corso dell'anno

Gli acquisti e le vendite sono rilevati «fuori bilancio» alla data di negoziazione. Gli utili e le perdite sono anch'essi rilevati a questa data. Alla data di regolamento, le voci «fuori bilancio» sono stornate e inserite quali voci di stato patrimoniale, ossia: stesso trattamento delle operazioni a pronti in valuta

Tutte le operazioni sono iscritte alla data di regolamento; tuttavia, si veda infra per il trattamento di fine periodo. Conseguentemente l'impatto sul costo medio in caso di acquisti e sugli utili/perdite in caso di vendite è rilevato alla data di regolamento.

Operazioni in titoli iniziate nell'esercizio 1 con data di regolamento a pronti dell'operazione nell'esercizio 2

Nessun trattamento speciale è richiesto in quanto le operazioni e le conseguenze sono già iscritte alla data di negoziazione

Gli utili e le perdite realizzati sono rilevati alla fine dell'esercizio 1, ossia: stesso trattamento delle operazioni a pronti in valuta, e gli acquisti sono inclusi nel processo di rivalutazione di fine esercizio (*1).

2.   Contabilizzazione giornaliera degli interessi maturati, inclusi premi o sconti

2.1.

Gli interessi, premi o sconti maturati relativi a strumenti finanziari denominati in valuta estera sono calcolati e iscritti giornalmente, indipendentemente dall'effettivo flusso di cassa. Ciò significa che la posizione in valuta estera è influenzata nel momento in cui l'interesse maturato è iscritto, contrariamente a quanto accade quando l'interesse è solo ricevuto o pagato (2).

2.2.

Gli importi maturati sulle cedole e l'ammortamento di premi o sconti sono calcolati e iscritti dalla data di regolamento dell'acquisto dell'azione fino alla data di regolamento della vendita, o fino alla data di scadenza contrattuale.

2.3.

La tavola seguente delinea l'impatto della registrazione giornaliera dei ratei e risconti sulle disponibilità in valuta estera, ad esempio per interessi passivi e premi o sconti ammortizzati:

Iscrizione giornaliera degli interessi maturati in quanto parte del principio economico

I ratei ed i risconti per gli strumenti denominati in valuta estera sono calcolati e iscritti giornalmente al tasso di cambio del giorno di iscrizione.

Impatto sulle disponibilità in valuta estera

I ratei e i risconti incidono sulle disponibilità in valuta estera al momento in cui sono iscritti, se non stornati in seguito. I ratei e i risconti sono compensati quando l'effettivo flusso di cassa è ricevuto o pagato. Alla data di regolamento non vi è quindi effetto sulla posizione in valuta estera, poiché il rateo o il risconto è considerato nella posizione rivalutata alla rivalutazione periodica.


(1)  Nel caso di operazioni a termine in cambi, le consistenze in valuta sono influenzate alla data di regolamento a pronti (vale a dire solitamente alla data della negoziazione + due giorni).

(*1)  Può essere applicato il principio di rilevanza laddove queste operazioni non abbiano un impatto rilevante sulla posizione in valuta estera e/o sul conto economico.

(2)  Due possibili criteri sono stati identificati per la rilevazione dei ratei e risconti. Il primo è il «criterio del giorno di calendario» in forza del quale i ratei e i risconti sono registrati ciascun giorno di calendario indipendentemente dal fatto che esso cada di sabato o domenica, o in un giorno festivo ovvero in un giorno lavorativo. Il secondo è il «principio del giorno lavorativo» in forza del quale essi sono iscritti solo in giorni lavorativi. Non vi è preferenza per la scelta di una delle due opzioni. Tuttavia, nel caso in cui l'ultimo giorno dell'anno non fosse un giorno lavorativo si pone la necessità di includere tale giorno nel calcolo dei ratei e risconti a prescindere dal principio scelto.


ALLEGATO IV

STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE  (1)

ATTIVO

Voce dello stato patrimoniale (2)

Descrizione per categorie del contenuto delle voci dello stato patrimoniale

Criterio per la valutazione

Ambito di applicazione (3)

1

1

Oro e crediti in oro

Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, lastre, pepite, in magazzino o «in transito». Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a tempo determinato e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: a) operazioni volte a modificare lo standard di qualità dell'oro e b) swap su luogo e purezza dell'oro, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo

Valore di mercato

Obbligatoria

2

2

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell'area dell'euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell'area dell'euro, denominati in valuta estera

 

 

2.1

2.1

Crediti verso il Fondo monetario internazionale (FMI)

a)

Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione dell'FMI. Il conto n. 2 dell'FMI (conto in euro per spese amministrative) può essere incluso in questa voce oppure nella voce «Passività verso non residenti nell'area dell'euro denominate in euro»

a)

Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti)

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

b)

Diritti speciali di prelievo (DSP)

Disponibilità in DSP (lorde)

b)

DSP

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

c)

Altri crediti

Accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati presso trust gestiti dall'FMI

c)

Altri crediti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

2.2

2.2

Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero

a)

Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»

Conti correnti, depositi a tempo determinato, denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

a)

Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola (zero bonds), strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, tutti emessi da non residenti dell'area euro

b)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

ii)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

iii)

Titoli non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

c)

Prestiti esteri (depositi) al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce dell'attivo 11.3 «Altre attività finanziarie»

c)

Prestiti esteri

Depositi a valore nominale convertiti ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

d)

Altre attività sull'estero

Banconote e monete metalliche esterne all'area dell'euro

d)

Altre attività sull'estero

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

3

3

Crediti denominati in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro

a)

Investimenti in titoli all'interno dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»

Titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario, strumenti azionari detenuti come parte delle riserve estere, emessi da residenti dell'area euro

a)

i)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

ii)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

iii)

Titoli non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore e tassi di cambio di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato e tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

b)

Altri crediti verso residenti nell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»

Prestiti, depositi, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, crediti vari

b)

Altri crediti

Depositi e altri crediti a valore nominale, convertiti ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

4

4

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

 

 

 

4.1

4.1

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

a)

Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno. Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine nel quadro della gestione di titoli denominati in euro

a)

Saldi presso banche al di fuori dell'area dell'euro

Valore nominale

Obbligatoria

b)

Investimenti in titoli al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»

Strumenti azionari, titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola (zero bond), strumenti del mercato monetario, emessi da non residenti nell'area dell'euro

b)

i)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

ii)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

iii)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

iv)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Obbligatoria

c)

Prestiti al di fuori dell'area dell'euro diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»

c)

Prestiti al di fuori dell'area dell'euro

Depositi al valore nominale

Obbligatoria

d)

Titoli diversi da quelli compresi sotto la voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie» e la voce 7.1 dell'attivo «Titoli detenuti per finalità di politica monetaria» emessi da soggetti al di fuori dell'area dell'euro

Titoli emessi da istituzioni internazionali e sopranazionali, ad esempio la Banca europea per gli investimenti, a prescindere dalla loro localizzazione geografica e non acquistati per finalità di politica monetaria

d)

i)

Titoli di debito negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

ii)

Titoli di debito negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

iii)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

4.2

4.2

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro dei nuovi accordi europei di cambio (AEC II)

Finanziamenti secondo le condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale

Obbligatoria

5

5

Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria

Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli strumenti di politica monetaria rispettivi, descritti nell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (4)

 

 

5.1

5.1

Operazioni di rifinanziamento principali

Operazioni temporanee regolari di immissione di liquidità con frequenza settimanale e con scadenza, di norma, a una settimana

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

Obbligatoria

5.2

5.2

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

Operazioni temporanee di finanziamento regolari, normalmente con frequenza mensile, con scadenza più lunga di quella delle operazioni di rifinanziamento principali.

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

Obbligatoria

5.3

5.3

Operazioni temporanee di fine tuning

Operazioni temporanee ad hoc per finalità di fine-tuning

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

Obbligatoria

5.4

5.4

Operazioni temporanee di tipo strutturale

Operazioni temporanee che adeguano la posizione strutturale dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

Obbligatoria

5.5

5.5

Operazioni di rifinanziamento marginale

Operazioni volte all'erogazione di liquidità overnight a tassi di interesse prestabiliti contro attività idonee (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

Obbligatoria

5.6

5.6

Crediti connessi a richieste di margini

Crediti addizionali a enti creditizi derivanti da incrementi di valore di attività alla base di altri crediti verso questi enti creditizi.

Valore nominale o costo

Obbligatoria

6

6

Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato e denaro a un giorno, operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine connesse con la gestione del portafoglio titoli di cui alla voce 7 «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro», comprese le operazioni derivanti dalla trasformazione di precedenti riserve valutarie dell'area dell'euro e altri crediti. Conti di corrispondenza presso enti creditizi non nazionali dell'area dell'euro. Altri crediti e operazioni non collegati a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, tra cui il sostegno di emergenza alla liquidità. Crediti derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da una banca centrale nazionale (BCN) prima di entrare a far parte dell'Eurosistema

Valore nominale o costo

Obbligatoria

7

7

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

 

 

 

7.1

7.1

Titoli detenuti per finalità di politica monetaria

Titoli detenuti per finalità di politica monetaria (compresi titoli acquistati per finalità di politica monetaria emessi da istituzioni internazionali e sovranazionali, o da banche multilaterali di sviluppo, a prescindere dalla loro localizzazione geografica). Certificati di debito della Banca centrale europea (BCE) acquistati a finalità di fine tuning

a)

Titoli di debito negoziabili

Contabilizzati in funzione di considerazioni di politica monetaria:

i)

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

ii)

Costo soggetto a riduzione di (costo quando la riduzione di valore è coperta da un accantonamento di cui alla voce 13, lettera b), del passivo «Fondi di accantonamento»)

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

b)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

7.2

7.2

Altri titoli

Titoli diversi da quelli alla voce 7.1 dell'attivo «Titoli detenuti per finalità di politica monetaria» e alla voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie»; titoli di debito e obbligazioni, buoni, obbligazioni prive di cedola, strumenti del mercato monetario acquisiti in via definitiva, compresi titoli pubblici anteriori all'Unione economica e monetaria (UEM,) denominati in euro. Strumenti azionari

a)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

b)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

c)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

d)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Obbligatoria

8

8

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

Crediti verso le amministrazioni pubbliche anteriori all'UEM (titoli non negoziabili, prestiti)

Depositi/prestiti al valore nominale, titoli non negoziabili al valore di costo

Obbligatoria

9

Crediti interni dell'Eurosistema+)

 

 

 

9.1

Partecipazione al capitale della BCE+)

Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN

Quota di capitale della BCE appartenente a ciascuna BCN secondo il trattato e lo schema di sottoscrizione e contributi ai sensi dell'articolo 48.2 dello statuto del SEBC

Costo

Obbligatoria

9.2

Crediti derivanti dal trasferimento di riserve valutarie+)

Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN

Crediti denominati in euro verso la BCE a fronte dei trasferimenti iniziali e ulteriori di riserve valutarie ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto del SEBC

Valore nominale

Obbligatoria

9.3

Crediti connessi all'emissione di certificati di debito della BCE+)

Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE

Crediti interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN, derivanti dall'emissione di certificati di debito della BCE

Costo

Obbligatoria

9.4

Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema+)  (*1)

Per le BCN: crediti netti connessi all'applicazione dello schema di distribuzione di banconote, vale a dire inclusa l'emissione di banconote della BCE connessa ai saldi interni all'Eurosistema, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi così come definiti dalla Decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36) (5)

Per la BCE: crediti relativi all'emissione di banconote della BCE, ai sensi della Decisione BCE/2010/29

Valore nominale

Obbligatoria

9.5

Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)+)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

 

a)

crediti netti risultanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN, ossia il saldo fra posizioni creditorie e debitorie — cfr. anche la voce 10.4 del passivo «Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)»

a)

Valore nominale

Obbligatoria

b)

crediti dovuti alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine esercizio e il suo regolamento effettuato ogni anno nell'ultimo giorno lavorativo di gennaio

b)

Valore nominale

Obbligatoria

c)

Altri crediti interni all'Eurosistema denominati in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE (*1)

c)

Valore nominale

Obbligatoria

9

10

Partite in corso di regolamento

Saldi dei conti di regolamento (crediti), compresi gli assegni presentati all'incasso e non ancora incassati

Valore nominale

Obbligatoria

9

11

Altre attività

 

 

 

9

11.1

Monete metalliche dell'area dell'euro

Monete metalliche in euro qualora l'emittente non sia una BCN

Valore nominale

Obbligatoria

9

11.2

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Terreni e fabbricati, mobili e attrezzature, comprese quelle informatiche, software

Costo meno ammortamento

Periodi di ammortamento:

computer e relativo hardware/software e automezzi: 4 anni

impianti, mobili e attrezzature all'interno dell'edificio: 10 anni

fabbricati e spese rilevanti di rinnovamento capitalizzate: 25 anni

Capitalizzazione delle spese: soggetta a limitazioni (nessuna capitalizzazione per spese inferiori a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna capitalizzazione)

Raccomandata

9

11.3

Altre attività finanziarie

Partecipazioni e investimenti in società controllate, azioni detenute per ragioni di natura politica/strategica

Titoli comprendenti azioni e altri strumenti finanziari e saldi, ad esempio depositi a tempo determinato e conti correnti detenuti come portafoglio a destinazione specifica

Operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine con enti creditizi connesse alla gestione dei portafogli di titoli ricompresi in questa voce

a)

Strumenti azionari negoziabili

Prezzo di mercato

Raccomandata

b)

Partecipazioni e azioni illiquide e ogni altro strumento azionario detenuto come investimento permanente

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Raccomandata

c)

Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti

Valore patrimoniale netto

Raccomandata

d)

Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a scadenza

Prezzo di mercato

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Raccomandata

e)

Titoli negoziabili classificati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Raccomandata

f)

Titoli di debito non negoziabili

Costo, tenendo conto di eventuali riduzioni durevoli di valore

Tutti i premi o sconti sono ammortizzati

Raccomandata

g)

Saldi presso banche e prestiti

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/depositi sono denominati in valuta estera

Raccomandata

9

11.4

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreements, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra 'a termine' e 'a prontì, al tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

9

11.5

Ratei e risconti attivi

Proventi di competenza del periodo, da incassare successivamente. Risconti attivi e importi pagati per interessi maturati, ad esempio interessi maturati su un titolo e riconosciuti al venditore in relazione al suo acquisto

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

9

11.6

Varie

a)

Anticipi, prestiti e altre poste di modesta entità. Prestiti su base fiduciaria. Monete metalliche denominate in valute nazionali dell'area dell'euro. Spesa corrente (perdita netta accumulata), perdita dell'esercizio precedente, prima della copertura

a)

Valore nominale o costo

Raccomandati

b)

Conti provvisori di rivalutazione (solo voci di stato patrimoniale nel corso dell'esercizio: minusvalenze alle date di rivalutazione infrannuali, per la parte eccedente i relativi conti di rivalutazione di cui alla voce del passivo «Conti di rivalutazione»)

b)

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertiti al tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

c)

Investimenti connessi a depositi in oro dei clienti

c)

Valore di mercato

Obbligatoria

d)

Attività nette per il finanziamento delle pensioni

d)

Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2

Raccomandati

e)

I crediti esistenti che derivano dall'inadempimento delle controparti dell'Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell'Eurosistema

e)

Valore nominale/valore recuperabile (prima/dopo la compensazione delle perdite)

Obbligatoria

f)

Attività o crediti (nei confronti dei terzi) soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell'Eurosistema inadempienti

f)

Costi (convertiti al tasso di cambio al tempo dell'acquisizione se le attività finanziarie sono denominate in valute estere)

Obbligatoria

12

Perdite d'esercizio

 

Valore nominale

Obbligatoria


PASSIVO

Voce di bilancio (6)

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

Ambito di applicazione (7)

1

1

Banconote in circolazione  (*2)

a)

Banconote in euro, più/meno le rettifiche connesse all'applicazione dello schema di distribuzione delle banconote in conformità della Decisione (UE) 2016/2248 (BCE/201/36) e della decisione BCE/2010/29

a)

Valore nominale

Obbligatoria

b)

Banconote denominate in valute nazionali dell'area dell'euro durante l'anno della sostituzione del contante

b)

Valore nominale

Obbligatoria

2

2

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come descritti nell'allegato I dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

 

 

2.1

2.1

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

Conti in euro di enti creditizi compresi nell'elenco delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di riserva in conformità dello statuto del SEBC. Questa voce comprende principalmente i conti usati per il mantenimento della riserva obbligatoria

Valore nominale

Obbligatoria

2.2

2.2

Operazioni di deposito presso la banca centrale

Depositi overnight remunerati a tasso d'interesse prestabilito (operazioni su iniziativa delle controparti)

Valore nominale

Obbligatoria

2.3

2.3

Depositi a tempo determinato

Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel quadro delle operazioni di fine-tuning.

Valore nominale

Obbligatoria

2.4

2.4

Operazioni temporanee di fine-tuning

Operazioni di politica monetaria finalizzate all'assorbimento di liquidità

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

Obbligatoria

2.5

2.5

Depositi connessi a richieste di margini

Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di valore delle attività sottostanti crediti concessi a tali enti

Valore nominale

Obbligatoria

3

3

Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 7 dell'attivo «Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro». Altre operazioni non collegate alla politica monetaria dell'Eurosistema. Sono esclusi i conti correnti di enti creditizi. Passività/depositi derivanti da operazioni di politica monetaria attivate da una Banca centrale nazionale prima di entrare a far parte dell'Eurosistema

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

Obbligatoria

4

4

Certificati di debito emessi

Voce presente solo nello stato patrimoniale della BCE — per le BCN: voce di stato patrimoniale transitorio.

Certificati di debito come descritti nell'allegato I dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Titoli a sconto emessi a fini di assorbimento di liquidità

Costo

Tutti gli sconti sono ammortizzati

Obbligatoria

5

5

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro

 

 

 

5.1

5.1

Amministrazioni pubbliche

Conti correnti, depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista

Valore nominale

Obbligatoria

5.2

5.2

Altre passività

Conti correnti del personale, di imprese e di clienti comprese le istituzioni finanziarie esentate dal mantenimento di riserve minime (cfr. la voce 2.1 del passivo «Conti correnti»); depositi a tempo determinato e depositi rimborsabili a vista

Valore nominale

Obbligatoria

6

6

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato, depositi rimborsabili a vista, compresi i conti detenuti a fini di pagamento o di gestione delle riserve: di altre banche, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali (compresa la Commissione europea); conti correnti di altri depositanti. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione di titoli denominati in euro.

Saldi di conti TARGET2 di banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

Obbligatoria

7

7

Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

8

8

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

 

 

 

8.1

8.1

Depositi, saldi e altre passività

Conti correnti. Passività relative a operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine; di solito operazioni di investimento con l'impiego di attività in valuta estera o in oro

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

8.2

8.2

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

9

9

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

Voce denominata in DSP che mostra l'ammontare di DSP originariamente assegnati al rispettivo paese/BCN.

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

10

Passività interne all'Eurosistema+)

 

 

 

10.1

Passività derivanti dal trasferimento di riserve valutarie+)

Voce presente solo nel bilancio della BCE denominata in euro

Valore nominale

Obbligatoria

10.2

Passività connesse all'emissione di certificati di debito della BCE+)

Voce presente solo nel bilancio delle BCN

Passività interne all'Eurosistema nei confronti della BCE, derivanti dall'emissione di certificati di debito della BCE

Costo

Obbligatoria

10.3

Passività nette connesse alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema+)  (*2)

Voce presente solo nello stato patrimoniale delle BCN.

Per le BCN: passività netta correlata all'applicazione dello schema di distribuzione delle banconote, vale a dire inclusi i saldi interni all'Eurosistema collegati all'emissione di banconote della BCE, l'importo compensativo e le poste contabili per bilanciare detti importi compensativi, così come definiti nella decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36)

Valore nominale

Obbligatoria

10.4

Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)+)

Posizione netta delle seguenti sotto-voci:

 

 

a)

passività nette derivanti da saldi dei conti TARGET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN ossia il saldo fra posizioni creditorie e debitorie — cfr. anche la voce dell'attivo 9.5 «Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)»

a)

Valore nominale

Obbligatoria

b)

passività dovute alla differenza tra reddito monetario da distribuire e redistribuito. Rilevante solo per il periodo tra la registrazione del reddito monetario nel contesto delle procedure di fine esercizio e il suo regolamento effettuato ogni anno nell'ultimo giorno lavorativo di gennaio

b)

Valore nominale

Obbligatoria

c)

altre passività interne all'Eurosistema denominate in euro che possano sorgere, inclusa la distribuzione provvisoria del reddito della BCE (*2)

c)

Valore nominale

Obbligatoria

10

11

Partite in corso di regolamento

Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese «partite viaggianti» per giroconti

Valore nominale

Obbligatoria

10

12

Altre passività

 

 

 

10

12.1

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

Risultati della valutazione di contratti in cambi a termine, operazioni di swap in valuta, swap su tassi di interesse (a meno che si applichi un margine di variazione giornaliero), forward rate agreement, operazioni in titoli a termine, operazioni in valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla data di regolamento

Posizione netta tra 'a termine' e 'a prontì, al tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

10

12.2

Ratei e redditi percepiti in anticipo

Spese da pagare in un periodo successivo ma imputabili per competenza al periodo di rendicontazione. Proventi incassati nel periodo in questione, ma di competenza di un periodo futuro

Valore nominale, convertito ai tassi di cambio di mercato

Obbligatoria

10

12.3

Varie

a)

Conti sospesi per oneri tributari. Conti creditori e conti per garanzie ricevute in valuta estera. Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine nei confronti di enti creditizi, collegate a contestuali operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine per la gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 11.3 dell'attivo «Altre attività finanziarie». Depositi obbligatori diversi dalla riserva obbligatoria. Altre partite minori. Utile corrente (utile netto accumulato). Utile dell'esercizio precedente (prima della distribuzione). Debiti su base fiduciaria. Monete metalliche in circolazione se una BCN è l'emittente. Banconote denominate in valuta nazionale dell'area dell'euro che hanno perso il loro corso legale ma sono tuttora in circolazione dopo l'anno di sostituzione del contante, se non iscritte sotto la voce del passivo «Fondi di accantonamento».

a)

Valore nominale o costo delle operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

Raccomandata

b)

Depositi in oro dei clienti

b)

Valore di mercato

Obbligatoria

c)

Passività nette per pensioni

c)

Come da articolo 28, paragrafo 2

Raccomandata

10

13

Fondi di accantonamento

a)

Per prestazioni previdenziali, per rischi di cambio, di tasso d'interesse, di credito e di prezzo dell'oro, e per altri scopi, ad esempio previsti oneri futuri, fondi di accantonamento per banconote denominate in valuta nazionale dell'area dell'euro che hanno perso il loro corso legale ma che sono ancora in circolazione dopo l'anno di sostituzione, se tali banconote non sono iscritte sotto la voce 12.3 del passivo «Altre passività/varie»

I contributi delle BCN alla BCE ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell'attivo «Partecipazione al capitale della BCE»+)

a)

Costo/valore nominale

Raccomandata

b)

Per i rischi di controparte che derivano da operazioni di politica monetaria

b)

Valore nominale

Obbligatoria

11

14

Conti di rivalutazione

Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l'oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; differenze di valutazione al mercato relative a strumenti derivati relativi al rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni del cambio per ciascuna posizione valutaria netta, compresi operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP

I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell'attivo «Partecipazione al capitale della BCE»+)

Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertiti al tasso di cambio di mercato

Obbligatoria

12

15

Capitale e riserve

 

 

 

12

15.1

Capitale

Capitale versato — il capitale della BCE è consolidato con le quote di capitale delle BCN partecipanti

Valore nominale

Obbligatoria

12

15.2

Riserve

Riserve legali e altre riserve. Utili non distribuiti

I contributi dalle BCN alla BCE ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC sono consolidati con i rispettivi ammontari esposti sotto la voce 9.1 dell'attivo «Partecipazione al capitale della BCE»+)

Valore nominale

Obbligatoria

10

16

Utile d'esercizio

 

Valore nominale

Obbligatoria


(*1)  Voci da armonizzare.

(1)  La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all'Eurosistema che derivano dall'assegnazione delle banconote in euro nell'Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei bilanci annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

(2)  La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (Situazione contabile settimanale e Stato patrimoniale annuale dell'Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di stato patrimoniale riportato nell'allegato VIII (Stato patrimoniale annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno «(+)» sono consolidate nei rendiconti finanziari settimanali dell'Eurosistema.

(3)  Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell'Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzionamento dell'Eurosistema.

(4)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(5)  Decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36).

(*2)  Voci da armonizzare. Cfr. il considerando 5.

(6)  La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (Situazione contabile settimanale e stato patrimoniale annuale dell'Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di stato patrimoniale riportato nell'allegato VIII (Stato patrimoniale annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno «(+)» sono consolidate nelle situazioni contabili settimanali dell'Eurosistema.

(7)  Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per tutte le attività e passività significative iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell'Eurosistema, vale a dire significative rispetto al funzionamento dell'Eurosistema.


ALLEGATO V

Situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema: schema da utilizzare per la pubblicazione dopo la fine del trimestre

(in milioni di EUR)

Attivo (1)

Saldo al …

Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a

Passività

Saldo al …

Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a

operazioni

rettifiche di fine trimestre

operazioni

rettifiche di fine trimestre

1.

Oro e crediti in oro

2.

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

2.1.

Crediti nei confronti dell'FMI

2.2.

Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero

3.

Crediti denominati in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro

4.

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

4.1.

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2.

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5.

Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria

5.1.

Operazioni di rifinanziamento principali

5.2.

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3.

Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4.

Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5.

Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6.

Crediti connessi a richieste di margini

6.

Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro

7.

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

7.1.

Titoli detenuti per finalità di politica monetaria

7.2.

Altri titoli

8.

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9.

Altre attività

 

 

 

1.

Banconote in circolazione

2.

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

2.1.

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2.

Operazioni di deposito presso la banca centrale

2.3.

Depositi a tempo determinato

2.4.

Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5.

Depositi connessi a richieste di margini

3.

Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

4.

Certificati di debito emessi

5.

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro

5.1.

Amministrazioni pubbliche

5.2.

Altre passività

6.

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

7.

Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

8.

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

8.1.

Depositi, saldi e altre passività

8.2.

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9.

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dall'FMI

10.

Altre passività

11.

Conti di rivalutazione

12.

Capitale e riserve

 

 

 

Totale attivo

 

 

 

Totale passivo

 

 

 

L'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.


(1)  La tavola dell'attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.


ALLEGATO VI

Situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema: schema da utilizzare per la pubblicazione durante il trimestre

(in milioni di EUR)

Attivo (1)

Saldo al …

Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a operazioni

Passività

Saldo al …

Differenza rispetto all'ultima settimana, dovuta a operazioni

1.

Oro e crediti in oro

2.

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

2.1.

Crediti nei confronti dell'FMI

2.2.

Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero

3.

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

4.

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

4.1.

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2.

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5.

Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria

5.1.

Operazioni di rifinanziamento principali

5.2.

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3.

Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4.

Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5.

Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6.

Crediti connessi a richieste di margini

6.

Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro

7.

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

7.1.

Titoli detenuti per finalità di politica monetaria

7.2.

Altri titoli

8.

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9.

Altre attività

 

 

1.

Banconote in circolazione

2.

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

2.1.

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2.

Operazioni di deposito presso la banca centrale

2.3.

Depositi a tempo determinato

2.4.

Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5.

Depositi connessi a richieste di margini

3.

Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

4.

Certificati di debito emessi

5.

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro

5.1.

Amministrazioni pubbliche

5.2.

Altre passività

6.

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

7.

Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

8.

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

8.1.

Depositi, saldi e altre passività

8.2.

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9.

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

10.

Altre passività

11.

Conti di rivalutazione

12.

Capitale e riserve

 

 

Totale attivo

 

 

Totale passivo

 

 

L'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.


(1)  La tavola dell'attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.


ALLEGATO VII

Stato patrimoniale consolidato annuale dell'Eurosistema

(in milioni di EUR)

Attivo (1)

Esercizio di di riferimento

Esercizio precedente

Passività

Esercizio di riferimento

Esercizio precedente

1.

Oro e crediti in oro

2.

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

2.1.

Crediti nei confronti dell'FMI

2.2.

Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero

3.

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

4.

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

4.1.

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2.

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5.

Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria

5.1.

Operazioni di rifinanziamento principali

5.2.

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3.

Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4.

Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5.

Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6.

Crediti connessi a richieste di margini

6.

Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro

7.

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

7.1.

Titoli detenuti per finalità di politica monetaria

7.2.

Altri titoli

8.

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9.

Altre attività

 

 

1.

Banconote in circolazione

2.

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

2.1.

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2.

Operazioni di deposito presso la banca centrale

2.3.

Depositi a tempo determinato

2.4.

Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5.

Depositi connessi a richieste di margini

3.

Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

4.

Certificati di debito emessi

5.

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro

5.1.

Amministrazioni pubbliche

5.2.

Altre passività

6.

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

7.

Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

8.

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

8.1.

Depositi, saldi e altre passività

8.2.

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9.

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

10.

Altre passività

11.

Conti di rivalutazione

12.

Capitale e riserve

 

 

Totale attivo

 

 

Totale passivo

 

 

L'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.


(1)  La tavola dell'attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.


ALLEGATO VIII

Stato patrimoniale annuale di una banca centrale  (1)

(milioni di EUR)

Attivo (3)

Esercizio di di riferimento

Esercizio precedente

Passivo

Esercizio di di riferimento

Esercizio precedente

1.

Oro e crediti in oro

2.

Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

2.1.

Crediti nei confronti dell'FMI

2.2.

Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull'estero

3.

Crediti denominati in valuta estera verso residenti nell'area dell'euro

4.

Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

4.1.

Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti

4.2.

Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

5.

Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria

5.1.

Operazioni di rifinanziamento principali

5.2.

Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

5.3.

Operazioni temporanee di fine-tuning

5.4.

Operazioni temporanee di tipo strutturale

5.5.

Operazioni di rifinanziamento marginale

5.6.

Crediti connessi a richieste di margini

6.

Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro

7.

Titoli denominati in euro emessi da residenti nell'area dell'euro

7.1.

Titoli detenuti per finalità di politica monetaria

7.2.

Altri titoli

8.

Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche

9.

Regolamento interno all'Eurosistema

9.1.

Partecipazione al capitale della BCE

9.2.

Crediti derivanti dal trasferimento di riserve valutarie

9.3.

Crediti connessi all'emissione di certificati di debito della BCE

9.4.

Crediti netti connessi alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema (*1)

9.5.

Altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti) (*1)

10.

Partite in corso di regolamento

11.

Altre attività

11.1.

Monete metalliche dell'area dell'euro

11.2.

Immobilizzazioni materiali e immateriali

11.3.

Altre attività finanziarie

11.4.

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

11.5.

Ratei e risconti attivi (*1)

11.6.

Varie

12.

Perdite d'esercizio

 

 

1.

Banconote in circolazione (*1)

2.

Passività denominate in euro relative ad operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

2.1.

Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria)

2.2.

Operazioni di deposito presso la banca centrale

2.3.

Depositi a tempo determinato

2.4.

Operazioni temporanee di fine-tuning

2.5.

Depositi connessi a richieste di margini

3.

Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell'area dell'euro

4.

Certificati di debito emessi

5.

Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell'area dell'euro

5.1.

Amministrazioni pubbliche

5.2.

Altre passività

6.

Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

7.

Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell'area dell'euro

8.

Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell'area dell'euro

8.1.

Depositi, saldi e altre passività

8.2.

Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II

9.

Contropartita di diritti speciali di prelievo assegnati dal FMI

10.

Regolamento interno all'Eurosistema

10.1.

Passività derivanti dal trasferimento di riserve valutarie

10.2.

Passività connesse all'emissione di certificati di debito della BCE

10.3.

Passività nette connesse alla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema (*1)

10.4.

Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette) (*1)

11.

Partite in corso di regolamento

12.

Altre passività

12.1.

Differenze di rivalutazione su strumenti fuori bilancio

12.2.

Ratei e redditi percepiti in anticipo (*1)

12.3.

Varie

13.

Fondi di accantonamento

14.

Conti di rivalutazione

15.

Capitale e riserve

15.1.

Capitale

15.2.

Riserve

16.

Utile d'esercizio

 

 

Totale attivo

 

 

Totale passivo

 

 

L'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.


(*1)  Voci da armonizzare. Cfr. il considerando 5.

(1)  La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all'Eurosistema che derivano dall'assegnazione delle banconote in euro nell'Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

(2)  Le banche centrali possono in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in maniera diversa.

(3)  La tavola dell'attivo può essere pubblicata anche sopra quella del passivo.


ALLEGATO IX

CONTO ECONOMICO PUBBLICATO DI UNA BANCA CENTRALE  (1)  (2)

[milioni di EUR]

Conto economico per l'esercizio che termina il 31 dicembre …

Esercizio di rendicontazione

Esercizio precedente

1.1.

Interessi attivi  (*1)

 

 

1.2.

Interessi passivi  (*1)

 

 

1.

Interessi attivi netti

 

 

2.1.

Utili e perdite realizzati derivanti da operazioni finanziarie

 

 

2.2.

Svalutazioni di attività e di posizioni finanziarie

 

 

2.3.

Trasferimento a/da fondi di accantonamento per rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro

 

 

2.

Risultato netto da operazioni finanziarie, svalutazioni e accantonamenti per i rischi

 

 

3.1.

Tariffe e commissioni attive

 

 

3.2.

Tariffe e commissioni passive

 

 

3.

Proventi/spese netti da tariffe e commissioni

 

 

4.

Proventi da azioni e partecipazioni (*1)

 

 

5.

Risultato netto della redistribuzione del reddito monetario (*1)

 

 

6.

Altri proventi

 

 

Proventi totali netti

 

 

7.

Spese per il personale (4)

 

 

8.

Spese di amministrazione (4)

 

 

9.

Ammortamento di immobilizzazioni materiali e immateriali

 

 

10.

Servizi di produzione di banconote (5)

 

 

11.

Altri oneri

 

 

12.

Imposte e altri oneri fiscali sul reddito

 

 

(Perdita)/Utile di esercizio

 

 


(*1)  Voci da armonizzare. Cfr. il considerando 5.

(1)  Il conto economico della BCE presenta uno schema leggermente differente. Cfr. l'allegato III della decisione (UE) 2016/2247 della Banca Centrale Europea del 3 novembre 2016 sui conti annuali della Banca Centrale Europea (BCE/2016/35) (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all'Eurosistema che derivano dall'assegnazione delle banconote in euro nell'Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armonizzati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

(3)  Le banche centrali possono in alternativa pubblicare importi in euro esatti ovvero importi arrotondati in maniera diversa.

(4)  Compresi gli accantonamenti amministrativi.

(5)  Questa voce è impiegata nel caso di produzione esterna di banconote (per il costo dei servizi forniti da imprese esterne che producono banconote per conto delle banche centrali). Si raccomanda che i costi sostenuti in connessione con l'emissione sia di banconote nazionali che di banconote in euro siano appostati al conto economico nel momento in cui sono fatturati.


ALLEGATO X

Indirizzo abrogato e relativo elenco delle modifiche successive

Indirizzo BCE/2010/20

GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31.

Indirizzo BCE/2011/27

GU L 19 del 24.1.2012, pag. 37.

Indirizzo BCE/2012/29

GU L 356 del 22.12.2012, pag. 94.

Indirizzo BCE/2014/54

GU L 68 del 13.3.2015, pag. 69.

Indirizzo BCE/2015/24

GU L 193 del 21.7.2015, pag. 147.


ALLEGATO XI

TAVOLA DI CORRELAZIONE

Indirizzo BCE/2010/20

Presente indirizzo

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 21

Articolo 23

Articolo 22

Articolo 24

Articolo 23

Articolo 25

Articolo 24

Articolo 26

Articolo 25

Articolo 27

Articolo 26

Articolo 28

Articolo 27

Articolo 29

Articolo 28

Articolo 30

Articolo 29

Articolo 31

Articolo 30

Articolo 32