ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 346

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
20 dicembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE). 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica ( 1 )

51

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/2283 della Commissione, del 22 agosto 2016, che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ( 1 )

111

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/2281 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2016

che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e possiedono significative potenzialità di riduzione di tale impatto mediante il miglioramento della progettazione senza generare costi eccessivi.

(2)

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE, la Commissione è tenuta a introdurre, se del caso, misure di esecuzione cominciando dai prodotti che presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra, quali i prodotti di riscaldamento dell'aria e i prodotti di raffrescamento. Tali misure di esecuzione devono essere introdotte conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2009/125/CE e dei criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della medesima direttiva. La Commissione deve consultare il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile in merito alle misure da introdurre.

(3)

La Commissione ha effettuato diversi studi preparatori sulle caratteristiche tecniche, ambientali ed economiche dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura comunemente utilizzati nell'UE. Gli studi sono stati realizzati in collaborazione con le parti interessate dell'UE e di paesi terzi, e i risultati sono stati resi pubblici.

(4)

Le caratteristiche dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura identificate come significative ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico e le emissioni di ossidi di azoto durante l'uso. Sono state altresì identificate come significative le emissioni dirette rilasciate dai refrigeranti nonché le emissioni sonore.

(5)

Gli studi preparatori mostrano che non è necessario introdurre requisiti relativi agli altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE nel caso dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe disciplinare i prodotti di riscaldamento dell'aria, i prodotti di raffrescamento e i chiller di processo ad alta temperatura progettati per usare combustibili gassosi o liquidi oppure energia elettrica nonché i ventilconvettori.

(7)

Poiché i refrigeranti sono disciplinati nell'ambito del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ne consegue che il presente regolamento non stabilisce requisiti specifici in merito ai refrigeranti.

(8)

Sono altresì rilevanti le emissioni sonore dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori. Tuttavia l'ambiente in cui sono installati i prodotti di riscaldamento dell'aria, i prodotti di raffrescamento, i chiller di processo ad alta temperatura e i ventilconvettori incide sulle emissioni sonore massime accettabili. È inoltre possibile adottare misure secondarie per attenuare l'impatto delle emissioni sonore. Di conseguenza non si stabiliscono requisiti minimi in merito alle emissioni sonore massime. Si stabiliscono requisiti in materia di informazione concernenti il livello di potenza sonora

(9)

Il consumo energetico annuale combinato dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura nell'UE è stato stimato a 2 477 PJ (59 Mtep) l'anno per il 2010, corrispondenti a 107 Mt di emissioni di diossido di carbonio. In caso di mancata adozione di misure specifiche, si stima che il consumo energetico dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura raggiungerà 2 534 PJ (60 Mtep) l'anno entro il 2030.

(10)

Il consumo energetico dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura potrebbe essere ridotto senza aumentare i costi combinati del loro acquisto e funzionamento, avvalendosi di tecnologie esistenti non proprietarie.

(11)

Per il 2010 si stima che le emissioni totali di ossidi di azoto nell'UE, provenienti principalmente dai generatori d'aria calda alimentati a gas, siano ammontate a 36 Mt SOX equivalente l'anno (espresse in termini di contributo all'acidificazione). Si prevede che tali emissioni scendano a 22 Mt SOX equivalente l'anno entro il 2030.

(12)

Le emissioni dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura potrebbero essere ulteriormente ridotte senza aumentare i costi combinati del loro acquisto e funzionamento, avvalendosi di tecnologie esistenti non proprietarie.

(13)

Si ritiene che le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite dal presente regolamento consentiranno di risparmiare ogni anno circa 203 PJ (5 Mtep), corrispondenti a 9 Mt di emissioni di diossido di carbonio entro il 2030.

(14)

Si ritiene che le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite dal presente regolamento ridurranno le emissioni annuali di ossidi di azoto di 2,6 Mt SOX equivalente entro il 2030.

(15)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero armonizzare i requisiti relativi all'efficienza energetica e alle emissioni di ossidi di azoto applicabili ai prodotti di riscaldamento dell'aria e ai prodotti di raffrescamento in tutta l'UE, il che consentirà di migliorare sia il funzionamento del mercato unico, sia la prestazione ambientale dei prodotti interessati.

(16)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite nel presente regolamento non dovrebbero incidere sulla funzionalità o sull'accessibilità economica dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura per l'utilizzatore finale, né incidere negativamente sulla salute, la sicurezza o l'ambiente.

(17)

Ai fabbricanti dovrebbe essere concesso il tempo necessario per riprogettare i loro prodotti al fine di ottemperare al presente regolamento. È necessario tenere in considerazione tale elemento al momento di fissare la data a partire dalla quale si applicano le specifiche. La tempistica dovrebbe tenere conto delle considerazioni di costo per i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese, garantendo nel contempo la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento entro le date fissate.

(18)

Le misurazioni dei pertinenti parametri dei prodotti dovrebbero essere effettuate avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione riconosciuti come i più avanzati, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(19)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure applicabili ai fini della valutazione della conformità.

(20)

Per agevolare i controlli di conformità i fabbricanti dovrebbero fornire nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE tutte le informazioni inerenti alle specifiche stabilite nel presente regolamento.

(21)

Al fine di limitare ulteriormente gli effetti ambientali dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori è opportuno che i fabbricanti forniscano informazioni relative allo smontaggio, al riciclaggio e/o allo smaltimento.

(22)

Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è necessario identificare parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire l'ampia disponibilità e la facile accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di:

a)

prodotti di riscaldamento dell'aria aventi una capacità di riscaldamento nominale non superiore a 1 MW;

b)

prodotti di raffrescamento e chiller di processo ad alta temperatura aventi una capacità nominale di raffrescamento non superiore a 2 MW;

c)

ventilconvettori.

2.   Il presente regolamento non si applica ai prodotti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

a)

prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (4);

b)

prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (5);

c)

prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (6);

d)

prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (7);

e)

i chiller per la climatizzazione d'ambiente con temperature dell'acqua raffreddata in uscita inferiori a + 2 °C e i chiller di processo ad alta temperatura con temperature dell'acqua raffreddata in uscita inferiori a + 2 °C o superiori a + 12 °C;

f)

prodotti progettati per usare principalmente biomassa come combustibile;

g)

prodotti che usano combustibili solidi;

h)

prodotti che erogano calore o freddo in combinazione con energia elettrica («cogenerazione») per mezzo di un processo di combustione o di conversione del combustibile;

i)

prodotti inclusi nelle installazioni disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (8);

j)

chiller di processo ad alta temperatura che funzionano esclusivamente mediante condensazione evaporativa;

k)

prodotti su misura e non in serie, assemblati sul posto;

l)

chiller di processo ad alta temperatura in cui la refrigerazione è ottenuta mediante un processo di assorbimento che utilizza il calore come fonte di energia; e

m)

prodotti di riscaldamento dell'aria e/o di raffrescamento utilizzati principalmente nella produzione e nell'immagazzinamento di materiali deperibili a determinate temperature da parte di entità commerciali, istituzionali o industriali, nei quali la funzione di riscaldamento e/o di raffrescamento d'ambiente è secondaria e l'efficienza energetica della funzione di riscaldamento e/o di raffrescamento d'ambiente dipende dall'efficienza della funzione primaria.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui alla direttiva 2009/125/CE, si applicano le seguenti definizioni:

1.   «prodotto di riscaldamento dell'aria»: un dispositivo che

a)

incorpora o fornisce calore a un sistema di riscaldamento ad aria;

b)

è munito di uno o più generatori di calore; e

c)

può includere un sistema di riscaldamento ad aria per erogare l'aria riscaldata direttamente nell'ambiente riscaldato mediante un dispositivo per lo spostamento dell'aria.

Un generatore di calore progettato per un prodotto di riscaldamento dell'aria e un alloggiamento per un prodotto di riscaldamento dell'aria progettato per essere munito di tale generatore di calore sono considerati congiuntamente un prodotto di riscaldamento dell'aria.

2.   «sistema di riscaldamento ad aria»: i componenti e/o le apparecchiature necessari per l'erogazione dell'aria riscaldata, mediante un dispositivo per lo spostamento dell'aria, attraverso condotti o direttamente nell'ambiente riscaldato, affinché il sistema raggiunga e mantenga la temperatura interna desiderata di un ambiente chiuso, quale un edificio o parti di esso, per il comfort termico delle persone;

3.   «generatore di calore»: la parte di un prodotto di riscaldamento dell'aria che genera calore utile avvalendosi di uno o più fra i seguenti processi:

a)

la combustione di combustibili liquidi o gassosi;

b)

l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un sistema di riscaldamento a resistenza elettrica;

c)

la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee e trasferimento di tale calore al sistema di riscaldamento ad aria per mezzo di un ciclo di compressione del vapore o di un ciclo di assorbimento;

4.   «prodotto di raffrescamento»: un dispositivo che

a)

incorpora o fornisce aria o acqua raffreddata a un sistema di raffrescamento ad aria o ad acqua; ed

b)

è munito di uno o più generatori di freddo.

Un generatore di freddo progettato per un prodotto di raffrescamento e un alloggiamento per un prodotto di raffrescamento progettato per essere munito di tale generatore di freddo sono considerati congiuntamente un prodotto di raffrescamento;

5.   «sistema di raffrescamento ad aria»: i componenti o le apparecchiature necessari per l'erogazione dell'aria raffreddata, mediante un dispositivo per lo spostamento dell'aria, attraverso condotti o direttamente nell'ambiente raffrescato, al fine di raggiungere e mantenere la temperatura interna desiderata di un ambiente chiuso, quale un edificio o parti di esso, per il comfort termico delle persone;

6.   «sistema di raffrescamento ad acqua»: i componenti o le apparecchiature necessari per la distribuzione dell'acqua raffreddata e il trasferimento di calore da spazi interni all'acqua raffreddata, al fine di raggiungere e mantenere la temperatura interna desiderata di un ambiente chiuso, quale un edificio o parti di esso, per il comfort termico delle persone;

7.   «generatore di freddo»: la parte di un prodotto di raffrescamento che genera una differenza di temperatura in grado di estrarre il calore dalla fonte di calore, l'ambiente interno da raffrescare, e di trasferire tale calore a un dissipatore, quale l'aria dell'ambiente esterno, l'acqua o il suolo, per mezzo di un ciclo a compressione del vapore o di un ciclo ad assorbimento;

8.   «chiller per la climatizzazione d'ambiente»: un prodotto di raffrescamento

a)

il cui scambiatore di calore interno (evaporatore) estrae il calore da un sistema di raffrescamento ad acqua (fonte di calore), progettato per funzionare con acqua refrigerata avente una temperatura in uscita uguale o superiore a + 2 °C;

b)

munito di un generatore di freddo; e

c)

il cui scambiatore di calore esterno (condensatore) rilascia tale calore nell'aria ambiente, nell'acqua o nel suolo;

9.   «ventilconvettore»: un dispositivo che produce una circolazione forzata dell'aria interna a fini di, separatamente o cumulativamente, riscaldamento, raffrescamento, deumidificazione e filtraggio dell'aria interna, per il comfort termico delle persone ma che non comprende la fonte di calore o di freddo né uno scambiatore di calore esterno. Il dispositivo può essere munito di un sistema minimo di condotti per convogliare l'ingresso e l'uscita dell'aria, compresa l'aria condizionata. Il prodotto può essere progettato a incasso o disporre di un alloggiamento che ne consente l'installazione nell'ambiente da condizionare. Esso può includere un generatore di calore a effetto joule destinato a essere usato unicamente come apparecchio di emergenza;

10.   «chiller di processo ad alta temperatura»: un prodotto

a)

che integra almeno un compressore, azionato o destinato a essere azionato da un motore elettrico, e almeno un evaporatore;

b)

in grado di raffreddare e mantenere costante la temperatura di un liquido, per garantire il raffreddamento di un apparecchio o un sistema di refrigerazione, il cui fine non è garantire il raffrescamento di un ambiente per il comfort termico delle persone;

c)

in grado di garantire la sua capacità nominale di refrigerazione a una temperatura di uscita di uno scambiatore di calore lato interno, di 7 °C alle condizioni nominali standard;

d)

che può eventualmente integrare il condensatore, il materiale per un circuito di raffrescamento o altre apparecchiature ausiliarie;

11.   «capacità di refrigerazione nominale» (P): la capacità di refrigerazione, espressa in kW, raggiungibile dal chiller di processo ad alta temperatura durante il funzionamento a pieno carico e misurata a una temperatura dell'aria in ingresso di 35 °C per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad aria e a una temperatura dell'aria in ingresso di 30 °C per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad acqua;

12.   «chiller di processo ad alta temperatura raffreddato ad aria»: un chiller di processo ad alta temperatura il cui vettore di trasferimento termico sul lato della condensazione è l'aria;

13.   «chiller di processo ad alta temperatura raffreddato ad acqua»: un chiller di processo ad alta temperatura il cui vettore di trasferimento termico sul lato della condensazione è l'acqua o la salamoia;

14.   «combustibile da biomassa»: combustibile prodotto a partire da biomassa;

15.   «biomassa»: la parte biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprese sostanze animali e vegetali), silvicoltura e relative industrie, comprese la piscicoltura e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

16.   «combustibile solido»: combustibile allo stato solido alle temperature interne normali;

17.   «capacità nominale di riscaldamento» (Prated,h ): la capacità di riscaldamento, espressa in kW, di una pompa di calore, di un generatore d'aria calda o di un ventilconvettore quando eroga riscaldamento d'ambiente alle «condizioni nominali standard»;

18.   «capacità nominale di raffrescamento» (Prated,c ): la capacità di raffrescamento, espressa in kW, di un chiller per la climatizzazione d'ambiente e/o di un condizionatore d'aria o di un ventilconvettore quando eroga raffrescamento d'ambiente alle «condizioni nominali standard»;

19.   «condizioni nominali standard»: condizioni di funzionamento dei chiller per la climatizzazione d'ambiente, dei condizionatori d'aria e delle pompe di calore alle quali questi sono collaudati per determinarne la capacità nominale di riscaldamento, la capacità nominale di raffrescamento, il livello di potenza sonora e/o le emissioni di ossidi di azoto. Per i prodotti che fanno uso di motori a combustione interna, si tratta del numero di giri equivalente del motore (Erpmequivalent );

20.   «temperatura in uscita dell'acqua raffreddata»: la temperatura dell'acqua in uscita dal chiller per la climatizzazione d'ambiente, espressa in gradi Celsius.

Ai fini degli allegati da II a V, ulteriori definizioni figurano nell'allegato I.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario

1.   Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei ventilconvettori e dei chiller ad alta temperatura sono stabilite nell'allegato II.

2.   Ogni specifica di progettazione ecocompatibile si applica secondo il calendario in appresso.

a)

Dal 1o gennaio 2018:

i)

i prodotti di riscaldamento dell'aria sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera a), e al punto 5 dell'allegato II;

ii)

i prodotti di raffrescamento sono conformi alle specifiche di cui al punto 2, lettera a), e al punto 5 dell'allegato II;

iii)

i chiller di processo ad alta temperatura sono conformi alle specifiche di cui al punto 3, lettera a), e al punto 5 dell'allegato II;

iv)

i ventilconvettori sono conformi alle specifiche di cui al punto 5 dell'allegato II.

b)

Dal 26 settembre 2018:

i)

i prodotti di riscaldamento dell'aria e i prodotti di raffrescamento sono conformi alle specifiche di cui al punto 4, lettera a), dell'allegato II;

c)

Dal 1o gennaio 2021:

i)

i prodotti di riscaldamento dell'aria sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato II;

ii)

i prodotti di raffrescamento sono conformi alle specifiche di cui al punto 2, lettera b), dell'allegato II;

iii)

i chiller di processo ad alta temperatura sono conformi alle specifiche di cui al punto 3, lettera b), dell'allegato II;

iv)

i prodotti di riscaldamento dell'aria sono conformi alle specifiche di cui al punto 4, lettera b), dell'allegato II.

3.   La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai requisiti stabiliti nell'allegato III.

Articolo 4

Valutazione della conformità

Ai fini della procedura di valutazione di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, i fabbricanti hanno la facoltà di scegliere il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.

I fabbricanti trasmettono la documentazione tecnica contenente le informazioni di cui all'allegato II, punto 5, lettera c), del presente regolamento.

Articolo 5

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Nel condurre le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per accertare la conformità ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Parametri di riferimento

I parametri indicativi di riferimento per classificare i prodotti di riscaldamento dell'aria, i prodotti di raffrescamento e i chiller di processo ad alta temperatura come i più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono definiti nell'allegato V dello stesso.

Articolo 7

Riesame

La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico compiuto relativamente ai prodotti di riscaldamento dell'aria, ai prodotti di raffrescamento e ai chiller di processo ad alta temperatura. Entro il 1o gennaio 2022 essa presenta i risultati del riesame al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile. Tale riesame comprende una valutazione dei seguenti aspetti:

a)

l'opportunità di definire specifiche per la progettazione ecocompatibile riguardo alle emissioni dirette di gas a effetto serra causate dai refrigeranti;

b)

l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile dei chiller di processo ad alta temperatura che funzionano mediante condensazione evaporativa e dei chiller di processo che funzionano mediante tecnologia ad assorbimento;

c)

l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose in materia di efficienza energetica e di emissioni di ossidi di azoto dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei chiller di processo ad alta temperatura;

d)

l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile in materia di emissioni sonore dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori;

e)

l'opportunità di stabilire requisiti in materia di emissioni sulla base della capacità utile di riscaldamento o di raffrescamento anziché dell'energia assorbita;

f)

l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile dei generatori d'aria calda combinati;

g)

l'opportunità di stabilire specifiche per l'etichettatura energetica dei prodotti di riscaldamento dell'aria per uso domestico;

h)

l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose dei generatori d'aria calda C2 e C4;

i)

l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose dei condizionatori d'aria e delle pompe di calore da tetto e canalizzabili;

j)

l'opportunità della certificazione indipendente; e

k)

per tutti i prodotti, il valore delle tolleranze per la verifica, quale menzionato nelle procedure di verifica stabilite all'allegato IV.

Articolo 8

Deroga

1.   Fino al 1o gennaio 2018 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti di riscaldamento dell'aria, di prodotti di raffrescamento e di chiller di processo ad alta temperatura conformi alle relative disposizioni nazionali in materia di efficienza energetica stagionale o di indice di prestazione energetica stagionale in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento.

2.   Fino al 26 settembre 2018 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti di riscaldamento dell'aria e di prodotti di raffrescamento conformi alle relative disposizioni nazionali in materia di emissioni di ossidi di azoto in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

(3)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76).

(5)  Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7).

(6)  Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136).

(7)  Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 19).

(8)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).


ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati da II a V

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui alla direttiva 2009/125/CE, si applicano le seguenti definizioni:

Definizioni comuni

1)   «coefficiente di conversione» (CC): un coefficiente che riflette la media stimata del 40 % dell'efficienza della generazione nell'UE, come stabilito all'allegato IV della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5;

2)   «potere calorifico superiore» (GCV): il quantitativo totale di calore emesso da un'unità di combustibile a ossicombustione integrale una volta effettuato il ritorno alla temperatura ambiente dei prodotti della combustione; tale quantitativo comprende il calore di condensazione degli eventuali vapori contenuti nel combustibile e del vapore acqueo formato dalla combustione dell'eventuale idrogeno contenuto nel combustibile;

3)   «potenziale di riscaldamento globale» (GWP): il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto serra in relazione a quello dell'anidride carbonica (CO2), calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto a un chilogrammo di CO2. I valori GWP presi in considerazione sono quelli riportati negli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 517/2014. I valori GWP delle miscele di refrigeranti sono basati sul metodo presentato nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014;

4)   «portata d'aria»: la portata d'aria in m3/h misurata all'orifizio di uscita dell'aria delle unità interne e/o esterne, se pertinente, dei refrigeratori d'ambiente, dei condizionatori d'aria o delle pompe di calore nonché dei ventilconvettori, alle condizioni nominali standard per il raffreddamento o il riscaldamento, se il prodotto non possiede la funzione di raffreddamento;

5)   «livello di potenza sonora» (LWA ): il livello di potenza sonora ponderato A misurato all'interno e/o all'esterno, alle condizioni nominali standard, espresso in dB;

6)   «apparecchio di riscaldamento supplementare»: un generatore di calore del prodotto di riscaldamento dell'aria che genera calore supplementare se il carico di riscaldamento è superiore alla capacità di riscaldamento del generatore di calore preferenziale;

7)   «generatore di calore preferenziale»: il generatore di calore del prodotto di riscaldamento dell'aria che maggiormente contribuisce al calore totale erogato durante la stagione di riscaldamento;

8)   «efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» (ηs,h ): il rapporto, espresso in %, tra il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento corrispondente alla stagione di riscaldamento, soddisfatto da un prodotto di riscaldamento dell'aria, e il consumo energetico totale annuo a fini di riscaldamento, corretto per i contributi relativi al controllo della temperatura e al consumo di energia elettrica della o delle pompe d'acqua sotterranea, se del caso;

9)   «efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente» (ηs,c ): il rapporto, espresso in %, tra il fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento corrispondente alla stagione di raffreddamento, soddisfatto da un prodotto di raffreddamento, e il consumo energetico totale annuo a fini di raffreddamento, corretto per i contributi relativi al controllo della temperatura e al consumo di energia elettrica della o delle pompe d'acqua sotterranea, se del caso;

10)   «dispositivo di controllo della temperatura»: dispositivo di interfaccia con l'utilizzatore finale relativo ai valori e alla tempistica della temperatura interna desiderata, in grado di comunicare i dati pertinenti, quali la/e temperatura/e interna e/o esterna reale/i, a un'interfaccia del prodotto di riscaldamento dell'aria o di raffreddamento, come un'unità centrale di elaborazione, contribuendo in tal modo alla regolazione della o delle temperature interne;

11)   «intervallo» (binj ): combinazione di una «temperatura esterna (Tj )» e di «intervalli orari (hj )»: come stabilito all'allegato III, tabelle 26, 27 e 28;

12)   «intervalli orari» (hj ): le ore per stagione, espresse in ore/anno, alle quali si verifica la temperatura esterna per ogni intervallo, come stabilito all'allegato III, tabelle 26, 27 e 28;

13)   «temperatura interna» (Tin ): la temperatura interna dell'aria a bulbo secco, espressa in gradi Celsius; l'umidità relativa può essere indicata dalla corrispondente temperatura a bulbo umido;

14)   «temperatura esterna» (Tj ): la temperatura esterna dell'aria a bulbo secco, espressa in gradi Celsius; l'umidità relativa può essere indicata dalla corrispondente temperatura a bulbo umido;

15)   «controllo della capacità»: la facoltà di una pompa di calore, di un condizionatore d'aria, di un refrigeratore d'ambiente o di un chiller di processo ad alta temperatura di modificare la propria capacità di riscaldamento o di raffreddamento mediante la variazione del flusso volumetrico del o dei refrigeranti, da indicarsi come «fisso» se il flusso volumetrico non può essere modificato, «progressivo» se tale flusso è modificato o variato in serie di non oltre 2 fasi o «variabile» se il flusso volumetrico è modificato o variato in serie di 3 o più fasi;

16)   «coefficiente di degradazione» [(Cdh ) per il modo di riscaldamento e (Cdc ) per il modo di raffreddamento o refrigerazione]: la misura della perdita di efficienza dovuta alla ciclicità del prodotto; se non è determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione predefinito è 0,25 per un condizionatore d'aria o una pompa di calore oppure 0,9 per un refrigeratore d'ambiente o un chiller di processo ad alta temperatura;

17)   «emissioni di ossidi di azoto»: somma delle emissioni di monossido e di diossido di azoto rilasciate dai prodotti di riscaldamento dell'aria o dai prodotti di raffreddamento che usano combustibili gassosi o liquidi, espresse in diossido di azoto, determinate quando il prodotto funziona alla capacità di riscaldamento nominale, espresse in mg/kWh in termini di GCV.

Definizioni relative ai generatori di aria calda

18)   «generatore di aria calda»: un prodotto di riscaldamento dell'aria che trasferisce il calore da un generatore di calore direttamente verso l'aria e incorpora o distribuisce tale calore in un sistema di riscaldamento ad aria;

19)   «generatore di aria calda a combustibili gassosi/liquidi»: un generatore di aria calda munito di un generatore di calore a combustione di combustibili gassosi o liquidi;

20)   «generatore elettrico di aria calda»: un generatore di aria calda munito di un generatore di calore che utilizza l'effetto Joule nel riscaldamento tramite resistenza elettrica;

21)   «generatore di aria calda B1»: un generatore di aria calda che utilizza combustibili gassosi o liquidi specificamente progettato per essere collegato a una fumisteria ad aspirazione naturale che evacua i residui della combustione verso l'esterno del locale in cui si trova l'apparecchio e che trae l'aria comburente direttamente dal locale; un generatore di questo tipo è commercializzato unicamente come generatore di aria calda B1;

22)   «generatore di aria calda C2»: un generatore di aria calda che utilizza combustibili gassosi o liquidi specificamente progettato per estrarre l'aria comburente da un sistema comune di condotte cui è collegato più di un apparecchio e che estrae i gas combusti verso tale sistema di condotte; un generatore di questo tipo è commercializzato unicamente come generatore di aria calda C2;

23)   «generatore di aria calda C4»: un generatore di aria calda che utilizza combustibili gassosi o liquidi specificamente progettato per estrarre l'aria comburente da un sistema comune di condotte cui è collegato più di un apparecchio che estrae i gas combusti verso un'altra condotta del sistema di evacuazione; un generatore di questo tipo è commercializzato unicamente come generatore di aria calda C4;

24)   «capacità minima»: la capacità minima di riscaldamento del generatore di aria calda (Pmin ), espressa in kW;

25)   «efficienza utile alla capacità di riscaldamento nominale» (ηnom ): il rapporto fra la capacità di riscaldamento nominale e la potenza totale assorbita per realizzare tale capacità di riscaldamento, espresso in %, in cui la potenza totale assorbita è basata sul GCV del combustibile se si usano combustibili gassosi/liquidi;

26)   «efficienza utile alla capacità minima» (ηpl ): il rapporto fra la capacità minima e la potenza totale assorbita per realizzare tale capacità di riscaldamento, espresso in %, in cui la potenza totale assorbita è basata sul GCV del combustibile;

27)   «efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo» (ηs,on ): l'efficienza energetica termica stagionale moltiplicata per l'efficienza di emissione, espressa in %;

28)   «efficienza energetica termica stagionale» (ηs,th ): la media ponderata dell'efficienza utile alla capacità di riscaldamento nominale e l'efficienza utile alla capacità minima, tenuto conto delle perdite dell'involucro;

29)   «efficienza di emissione»s,flow ): una correzione applicata al calcolo dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo che tiene conto dell'equivalente flusso d'aria dell'aria riscaldata e della capacità di riscaldamento;

30)   «fattore di perdita dell'involucro» (Fenv ): le perdite di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovute alla dispersione di calore del generatore di calore verso l'esterno dello spazio da riscaldare; espresso in %;

31)   «consumo ausiliario di energia elettrica»: le perdite di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovute al consumo di energia elettrica alla capacità di riscaldamento nominale (elmax ), alla capacità minima (elmin ) e in modo «stand-by» (elsb ); espresso in %;

32)   «perdite della fiamma pilota»: le perdite di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dovute al consumo energetico del bruciatore di accensione, espresse in %;

33)   «consumo energetico della fiamma pilota permanente» (Pign ): il consumo energetico di un bruciatore destinato ad accendere il bruciatore principale e che può essere spento solo con l'intervento dell'utilizzatore; espresso in W sulla base del GCV del combustibile;

34)   «perdite di gas combusti evacuati»: le perdite di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente nei periodi in cui il generatore di calore preferenziale non è attivo, espresse in %.

Definizioni relative alle pompe di calore, ai condizionatori d'aria e ai refrigeratori d'ambiente

35)   «pompa di calore»: un prodotto di riscaldamento dell'aria:

a)

il cui scambiatore di calore esterno (evaporatore) estrae il calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee;

b)

munito di un generatore di calore che usa un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento;

c)

il cui scambiatore di calore interno (condensatore) immette tale calore in un sistema di riscaldamento ad aria;

d)

eventualmente munito di un apparecchio di riscaldamento supplementare;

e)

in grado di funzionare a ciclo invertito; in tal caso funge da condizionatore d'aria;

36)   «pompa di calore aria-aria»: pompa di calore munita di un generatore di calore che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (evaporatore) consente il trasferimento di calore dall'aria ambiente;

37)   «pompa di calore acqua/salamoia-aria»: pompa di calore munita di un generatore di calore che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (evaporatore) consente il trasferimento di calore dall'acqua o dalla salamoia;

38)   «pompa di calore a tetto»: pompa di calore aria/aria azionata da un compressore elettrico, in cui l'evaporatore, il compressore e il condensatore sono integrati in un unico blocco;

39)   «pompa di calore a ciclo di assorbimento»: pompa di calore munita di un generatore di calore che usa un ciclo di assorbimento basato sulla combustione esterna di combustibili e/o sulla fornitura di calore;

40)   «pompa di calore multisplit»: pompa di calore che incorpora più di un'unità interna, uno o più circuiti di refrigerazione, uno o più compressori e una o più unità esterne, in cui le unità interne possono eventualmente essere controllate individualmente;

41)   «condizionatore d'aria»: prodotto per il raffreddamento che eroga raffreddamento d'ambiente e:

a)

il cui scambiatore di calore interno (evaporatore) estrae il calore da un sistema di raffreddamento ad aria (fonte di calore),

b)

è munito di un generatore di freddo che usa un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento;

c)

il cui scambiatore di calore esterno (condensatore) immette tale calore nell'aria ambiente, in acqua, nel suolo o nel/nei dissipatore/i e che può eventualmente prevedere il trasferimento di calore basato sull'evaporazione di acqua aggiunta esternamente;

d)

in grado di funzionare a ciclo invertito, nel qual caso funge da pompa di calore;

42)   «condizionatore d'aria aria-aria»: condizionatore d'aria munito di un generatore di freddo che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (condensatore) consente il trasferimento di calore verso l'aria;

43)   «condizionatore d'aria acqua/salamoia-aria»: condizionatore d'aria munito di un generatore di freddo che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (condensatore) consente il trasferimento di calore verso acqua o salamoia;

44)   «condizionatore d'aria a tetto»: condizionatore d'aria aria/aria azionato da un compressore elettrico, in cui l'evaporatore, il compressore e il condensatore sono integrati in un unico blocco;

45)   «condizionatore d'aria multisplit»: condizionatore d'aria che incorpora più di un'unità interna, uno o più circuiti di refrigerazione, uno o più compressori e una o più unità esterne, in cui le unità interne possono eventualmente essere controllate individualmente;

46)   «condizionatore d'aria a ciclo di assorbimento»: condizionatore d'aria munito di un generatore di freddo che usa un ciclo di assorbimento basato sulla combustione esterna di combustibili e/o sulla fornitura calore;

47)   «refrigeratore d'ambiente aria-acqua»: refrigeratore munito di un generatore di freddo che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (condensatore) consente il trasferimento del calore verso l'aria, compreso il trasferimento di calore basato sull'evaporazione nella stessa aria dell'acqua aggiunta esternamente, a condizione che il dispositivo sia in grado di funzionare senza l'uso di acqua aggiuntiva, usando solo aria.;

48)   «refrigeratore d'ambiente acqua/salamoia-acqua»: refrigeratore munito di un generatore di freddo che usa un ciclo a compressione di vapore azionato da un motore elettrico o da un motore a combustione interna e in cui lo scambiatore di calore esterno (condensatore) consente il trasferimento del calore verso l'acqua o la salamoia, escluso il trasferimento di calore basato sull'evaporazione dell'acqua aggiunta esternamente;

49)   «refrigeratore d'ambiente a ciclo di assorbimento»: refrigeratore d'ambiente munito di un generatore di freddo che usa un ciclo di assorbimento basato sulla combustione esterna di combustibili e/o sulla fornitura calore.

Definizioni relative al metodo di calcolo per i refrigeratori d'ambiente, i condizionatori d'aria e le pompe di calore

50)   «condizioni di progettazione di riferimento»: la combinazione della «temperatura di progettazione di riferimento», della «temperatura bivalente» massima e della «temperatura limite di esercizio» massima stabilite all'allegato III, tabella 24;

51)   «temperatura di progettazione di riferimento»: «temperatura esterna» per il raffreddamento (Tdesign,c ) o il riscaldamento (Tdesign,h ) di cui all'allegato III, tabella 24, alla quale il «coefficiente di carico parziale» è uguale a 1 e che varia secondo la stagione di raffreddamento o di riscaldamento, espressa in gradi Celsius;

52)   «temperatura bivalente» (Tbiv ): la temperatura esterna (Tj ) dichiarata dal fabbricante alla quale la capacità di riscaldamento dichiarata è pari al carico parziale di riscaldamento e inferiore alla quale la capacità di riscaldamento dichiarata deve essere integrata dalla capacità elettrica di riscaldamento di sicurezza per conseguire il carico parziale di riscaldamento, espressa in gradi Celsius;

53)   «temperatura limite di esercizio» (Tol ): la temperatura esterna per il riscaldamento dichiarata dal fabbricante, al di sotto della quale la pompa di calore non possiede alcuna capacità di riscaldamento e la capacità di riscaldamento dichiarata è uguale a 0, espressa in gradi Celsius;

54)   «coefficiente di carico parziale» [pl(Tj)]: il quoziente fra la «temperatura esterna» meno 16 °C e la «temperatura di progettazione di riferimento» meno 16 °C, per il raffreddamento o per il riscaldamento d'ambiente;

55)   «stagione»: un insieme di condizioni ambiente, designato come stagione di riscaldamento o di raffreddamento, che per ogni intervallo descrive la combinazione di temperature esterne e di intervalli orari per tale stagione;

56)   «carico parziale di riscaldamento» [Ph(Tj )]: il carico di riscaldamento a una specifica temperatura esterna, calcolato come il prodotto del carico teorico di riscaldamento e del coefficiente di carico parziale, espresso in kW;

57)   «carico parziale di raffreddamento» [Pc(Tj )]: il carico di raffreddamento a una specifica temperatura esterna, calcolato come il prodotto del carico teorico di raffreddamento e del coefficiente di carico parziale, espresso in kW;

58)   «indice di efficienza energetica stagionale» (SEER): l'indice complessivo di efficienza energetica stagionale del condizionatore d'aria o del refrigeratore d'ambiente, rappresentativo della stagione di raffreddamento, calcolato come il quoziente tra il «fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento» e il «consumo energetico annuo a fini di raffreddamento»;

59)   «coefficiente di prestazione stagionale» (SCOP): il coefficiente complessivo di prestazione di una pompa di calore elettrica, rappresentativo della stagione di riscaldamento, calcolato come il quoziente tra il fabbisogno annuo di riscaldamento e il «consumo energetico annuo a fini di riscaldamento»;

60)   «fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento» (QC ): il fabbisogno di raffreddamento di riferimento da usare come base per il calcolo di SEER e calcolato come il prodotto del carico teorico di raffreddamento (Pdesign,c ) e dell'equivalente ore in modo attivo per il raffreddamento (HCE ), espresso in kWh;

61)   «fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento» (QH ): il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento relativo a una stagione di riscaldamento designata, da usare come base per il calcolo di SCOP e calcolato come il prodotto del carico teorico di riscaldamento (Pdesign,h) e dell'equivalente ore in modo attivo per il riscaldamento (HHE ), espresso in kWh;

62)   «consumo energetico annuo a fini di raffreddamento» (QCE ): il consumo energetico necessario per soddisfare il «fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento», calcolato come il quoziente tra il «fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento» e l'«indice di efficienza energetica stagionale in modo attivo» (SEERon ) e il consumo di energia elettrica dell'unità nella stagione di raffreddamento nei modi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «riscaldamento del carter», espresso in kWh;

63)   «consumo energetico annuo a fini di riscaldamento» (QHE ): il consumo energetico necessario per soddisfare il «fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento» relativo a una stagione di riscaldamento designata, calcolato come il quoziente tra il «fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento» e il «coefficiente di prestazione stagionale in modo attivo» (SCOPon ) e il consumo di energia elettrica dell'unità nella stagione di riscaldamento nei modi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «riscaldamento del carter», espresso in kWh;

64)   «equivalente ore in modo attivo per il raffreddamento»(HCE ): il numero presunto di ore per anno durante le quali l'unità deve fornire il «carico teorico di raffreddamento» (Pdesign,c ), al fine di soddisfare il «fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento», espresso in ore;

65)   «equivalente ore in modo attivo per il riscaldamento» (HHE ): il numero presunto di ore per anno durante le quali un generatore di calore di una pompa di calore deve fornire il carico teorico di riscaldamento, al fine di soddisfare il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento, espresso in ore;

66)   «indice di efficienza energetica stagionale in modo attivo» (SEERon ): l'indice di efficienza energetica media dell'unità in modo attivo nella funzione di raffreddamento, derivato dal carico parziale e dall'indice di efficienza energetica specifico dell'intervallo [EERbin (Tj )], ponderato per gli intervalli orari in cui si produce il regime di intervallo;

67)   «coefficiente stagionale di prestazione in modo attivo» (SCOPon ): il coefficiente medio di prestazione in modo attivo della pompa di calore, per la stagione di riscaldamento, derivato dal carico parziale, dalla capacità elettrica di riscaldamento di sicurezza (ove richiesto) e dai coefficienti di prestazione specifici dell'intervallo [COPbin (Tj )], ponderato per gli intervalli orari in cui si produce il regime di intervallo;

68)   «coefficiente di prestazione specifico dell'intervallo» [COPbin (Tj )]: il coefficiente di prestazione della pompa di calore specifico di ciascun intervalloj con temperatura esterna (Tj ) in una stagione, derivato dal carico parziale, dalla capacità dichiarata e dal coefficiente di efficienza energetica dichiarato [COPd (Tj )] e calcolato per altri intervalli mediante interpolazione/estrapolazione, se del caso corretto per il coefficiente di degradazione applicabile;

69)   «indice di efficienza energetica specifico dell'intervallo» [EERbin (Tj )]: l'indice di efficienza energetica specifico di ciascun intervalloj con temperatura esterna (Tj ) in una stagione, derivato dal carico parziale, dalla capacità dichiarata e dall'indice di efficienza energetica dichiarato [COPd (Tj )] e calcolato per altri intervalli mediante interpolazione/estrapolazione, se del caso corretto per il coefficiente di degradazione applicabile;

70)   «capacità di riscaldamento dichiarata» [Pdh(Tj )]: la capacità di riscaldamento dichiarata del ciclo a compressione di vapore di una pompa di calore, per una temperatura esterna (Tj ) e una temperatura interna (Tin ), quale dichiarata dal fabbricante, espressa in kW;

71)   «capacità di raffreddamento dichiarata» [Pdh(Tc )]: la capacità di raffreddamento dichiarata del ciclo a compressione di vapore del condizionatore d'aria o del refrigeratore d'ambiente, per una temperatura esterna Tj e una temperatura interna (Tin ) quale dichiarata dal fabbricante, espressa in kW;

72)   «carico teorico di riscaldamento» (Pdesign,h ): il carico di riscaldamento applicato a una pompa di calore alla temperatura di progettazione di riferimento, dove il carico teorico di riscaldamento (Pdesign,h ) è uguale al carico parziale di riscaldamento a una temperatura esterna (Tj ) uguale alla temperatura di progettazione di riferimento per il riscaldamento (Tdesign,h ); espresso in kW;

73)   «carico teorico di raffreddamento»(Pdesign,c ): il carico di raffreddamento di un refrigeratore d'ambiente o di un condizionatore d'aria alle condizioni di progettazione di riferimento, dove il carico teorico di raffreddamento (Pdesign,c ) è uguale alla capacità di raffreddamento dichiarata a una temperatura esterna (Tj ) uguale alla temperatura di progettazione di riferimento per il raffreddamento (Tdesign,c ); espresso in kW;

74)   «coefficiente di prestazione dichiarato»[COPd (Tj )]: il coefficiente di prestazione per un numero limitato di intervalli specificati (j) alla temperatura esterna (Tj );

75)   «indice di efficienza energetica dichiarato» [EERd (Tj )]: l'indice di efficienza energetica per un numero limitato di intervalli specificati (j) alla temperatura esterna (Tj );

76)   «capacità elettrica di riscaldamento di sicurezza» [elbu(Tj )]: la capacità di riscaldamento di un riscaldatore supplementare reale o presunto, con COP uguale a 1, che fornisce la capacità di riscaldamento dichiarata [(Pdh(Tj )] per realizzare il carico parziale di riscaldamento [Ph(Tj )] nel caso in cui Pdh(Tj ) sia inferiore a Ph(Tj ), per la temperatura esterna (Tj ), espressa in kW;

77)   «indice di capacità»: il quoziente tra il carico parziale di riscaldamento [Ph (Tj )] e la capacità di riscaldamento dichiarata [Pdh (Tj )] o tra il carico parziale di raffreddamento [Pc (Tj )] e la capacità di raffreddamento dichiarata [Pdc (Tj )];

Modi di esercizio per calcolare l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente o del raffreddamento dei prodotti di riscaldamento dell'aria e dei prodotti di raffreddamento

78)   «modo attivo»: il modo corrispondente alle ore con un carico di raffreddamento o di riscaldamento dell'edificio durante le quali la funzione di raffreddamento o di riscaldamento dell'unità è attivata. Tale condizione può comportare una ciclicità di accensione/spegnimento dell'unità al fine di conseguire o mantenere la temperatura interna dell'aria richiesta;

79)   «modo stand-by»: condizione in cui il generatore di aria calda, il refrigeratore d'ambiente, il condizionatore d'aria o la pompa di calore è collegato alla rete elettrica, dipende da essa per funzionare come previsto e fornisce solo le seguenti funzioni che possono continuare per un tempo indefinito funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione abilitata e/o visualizzazione delle informazioni o dello stato;

80)   «funzione di riattivazione»: una funzione che facilita l'attivazione di altri modi, incluso il modo attivo, mediante un interruttore a distanza, compreso un telecomando di rete, un sensore interno, un timer, che rende disponibili funzioni aggiuntive, inclusa la funzione principale;

81)   «visualizzazione di informazioni o dello stato»: una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell'apparecchiatura su uno schermo, compresi eventuali orologi;

82)   «modo spento»: la condizione in cui il refrigeratore d'ambiente, il condizionatore d'aria o la pompa di calore è collegato alle fonti principali di alimentazione e non esegue alcuna funzione. L'apparecchio è ugualmente considerato in «modo spento» quando si limita a indicare che si trova in tale stato e quando esegue solo le funzioni destinate a garantire la compatibilità elettromagnetica a norma della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

83)   «modo termostato spento»: la condizione corrispondente alle ore senza carico di raffreddamento o di riscaldamento, in cui la funzione di raffreddamento o di riscaldamento dell'unità è attivata ma l'unità non è operativa; la ciclicità in modo attivo non è considerata modo «termostato spento»;

84)   «modo riscaldamento del carter»: la condizione in cui l'unità ha attivato un dispositivo di riscaldamento per evitare la migrazione del liquido refrigerante verso il compressore, al fine di limitare la concentrazione di refrigerante nell'olio all'avvio del compressore;

85)   «consumo energetico in modo spento» (POFF ): il consumo energetico dell'unità in modo spento, espresso in kW;

86)   «consumo energetico in modo termostato spento» (PTO ): il consumo energetico dell'unità in modo termostato spento, espresso in kW;

87)   «consumo energetico in modo stand-by» (PSB ): il consumo energetico dell'unità in modo attesa, espresso in kW;

88)   «consumo energetico in modo riscaldamento del carter» (PCK ): il consumo energetico dell'unità in modo «riscaldamento del carter», espresso in kW;

89)   «ore di esercizio in modo spento» (HOFF ): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l'unità è considerata in modo spento e il cui valore dipende dalla stagione designata e dalla funzione;

90)   «ore di esercizio in modo termostato spento» (HTO ): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l'unità è considerata in modo termostato spento e il cui valore dipende dalla stagione designata e dalla funzione;

91)   «ore di esercizio in modo stand-by» (HSB ): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l'unità è considerata in modo stand-by e il cui valore dipende dalla stagione designata e dalla funzione;

92)   «ore di esercizio in modo riscaldamento del carter» (HCK ): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l'unità è considerata in modo riscaldamento del carter e il cui valore dipende dalla stagione designata e dalla funzione;

Definizioni relative al metodo di calcolo per i condizionatori d'aria, i refrigeratori d'ambiente e le pompe di calore a combustibile

93)   «indice stagionale di energia primaria in modo di raffreddamento» (SPERc ): l'indice di efficienza energetica complessiva del condizionatore d'aria o del refrigeratore d'ambiente a combustibile, rappresentativo della stagione di raffreddamento;

94)   «efficienza stagionale dell'uso del gas in modo di raffreddamento» (SGUEc ): l'efficienza dell'uso del gas per la durata della stagione di raffreddamento;

95)   «efficienza dell'uso del gas a carico parziale»: l'efficienza dell'uso del gas per il raffreddamento (GUEc,bin ) o il riscaldamento (GUEh,bin ) alla temperatura esterna Tj ;

96)   «efficienza dell'uso del gas alla capacità dichiarata»: l'efficienza dell'uso del gas per il raffreddamento (GUEcDC ) o il riscaldamento (GUEhDC ) alle condizioni di capacità dichiarate definite all'allegato III, tabella 21, e corretta per l'eventuale ciclicità dell'unità, se la capacità di raffreddamento reale (QEc ) è superiore al carico di raffreddamento [Pc(Tj )] o se la capacità di riscaldamento reale (QEh ) è superiore al carico di riscaldamento [Ph(Tj )];

97)   «capacità di raffreddamento reale» (QEc ): la capacità di raffreddamento misurata corretta per il calore proveniente dai dispositivi (pompe o ventilatori) deputati alla circolazione del vettore di trasferimento del calore attraverso lo scambiatore di calore interno, espressa in KW;

98)   «capacità reale di recupero del calore»: la capacità misurata di recupero del calore corretta per il calore proveniente dal dispositivo (pompa/e) del circuito di recupero del calore del circuito di raffreddamento (QEhr,c ) o di riscaldamento (QEhr,h ), espressa in kW;

99)   «portata termica misurata di raffreddamento» (Qgmc ): la potenza fornita dal combustibile misurata alle condizioni di carico parziale definite all'allegato III, tabella 21, espressa in kW;

100)   «fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di raffreddamento» (SAEFc ): l'efficienza energetica ausiliaria per la stagione di raffreddamento, compreso il contributo dei modi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «riscaldamento del carter»;

101)   «fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento» (QC ): il fabbisogno annuo di raffreddamento, calcolato come il carico teorico di raffreddamento (Pdesign,c ) moltiplicato per l'equivalente ore in modo attivo per il raffreddamento (HCE );

102)   «fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di raffreddamento in modo attivo» (SAEFc,on ): l'efficienza energetica ausiliaria per la stagione di raffreddamento, escluso il contributo dei modi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «riscaldamento del carter»;

103)   «fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di raffreddamento a carico parziale» (AEFc,bin ): l'efficienza energetica ausiliaria di raffreddamento alla temperatura esterna (Tj );

104)   «potenza elettrica assorbita in modo di raffreddamento»(PEc ): la potenza elettrica assorbita reale per il raffreddamento, espressa in kW;

105)   «indice stagionale di energia primaria in modo di riscaldamento» (SPERh ): l'indice di efficienza energetica complessiva della pompa di calore a combustibile, rappresentativo della stagione di riscaldamento;

106)   «efficienza stagionale dell'uso del gas in modo di riscaldamento» (SGUEh ): l'efficienza dell'uso del gas per la stagione di riscaldamento;

107)   «capacità di riscaldamento reale» (QEh ): la capacità di riscaldamento misurata corretta per il calore proveniente dai dispositivi (pompe o ventilatori) deputati alla circolazione del vettore di trasferimento del calore attraverso lo scambiatore di calore interno, espressa in kW;

108)   «portata termica misurata di riscaldamento» (Qgmh ): la potenza fornita dal combustibile misurata alle condizioni di carico parziale definite all'allegato III, tabella 21, espressa in kW;

109)   «fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di riscaldamento» (SAEFh ): l'efficienza energetica ausiliaria per la stagione di riscaldamento, compreso il contributo dei modi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «riscaldamento del carter»;

110)   «fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento» (QH ): il fabbisogno annuo di riscaldamento, calcolato come il carico teorico di riscaldamento moltiplicato per l'equivalente ore in modo attivo per il riscaldamento (HHE );

111)   «fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di riscaldamento in modo attivo» (SAEFh,on ): l'efficienza energetica ausiliaria per la stagione di riscaldamento, escluso il contributo dei modi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «riscaldamento del carter»;

112)   «fattore di energia ausiliaria in modo di riscaldamento a carico parziale» (AEFh,bin ): l'efficienza energetica ausiliaria di riscaldamento alla temperatura esterna Tj ;

113)   «fattore di energia ausiliaria alla capacità dichiarata»: il fattore di energia ausiliaria per il raffreddamento (AEFc,dc ) o il riscaldamento (AEFh,dc ) alle condizioni di carico parziale definite all'allegato III, tabella 21, corretto per l'eventuale ciclicità dell'unità, se la capacità di raffreddamento reale (QEc ) è superiore al carico di raffreddamento [Pc (Tj )] o se la capacità di riscaldamento reale (QEh ) è superiore al carico di riscaldamento [Ph (Tj )];

114)   «potenza elettrica assorbita in modo di riscaldamento» (PEh ): la potenza elettrica assorbita reale per il riscaldamento, in kW;

115)   «emissioni di NOX delle pompe di calore, dei refrigeratori d'ambiente e dei condizionatori d'aria con motore a combustione interna»: somma delle emissioni di monossido di azoto e di diossido di azoto delle pompe di calore, dei refrigeratori d'ambiente e dei condizionatori d'aria con motore a combustione interna, misurate alle condizioni nominali standard, avvalendosi dell'equivalente rpm; tali emissioni sono espresse in mg di diossido di azoto per kWh di potenza fornita dal combustibile in termini di GCV;

116)   «equivalente rpm» (Erpmequivalent ): il numero di giri al minuto del motore a combustione interna calcolati sulla base di un numero di giri del motore al 70 %, 60 %, 40 % e 20 % del coefficiente di carico parziale per il riscaldamento (o per il raffreddamento se la funzione riscaldamento non è offerta) e ponderati rispettivamente per i fattori di 0,15, 0,25, 0,30 e 0,30;

Definizioni relative ai chiller di processo ad alta temperatura

117)   «potenza nominale assorbita» (DA ): la potenza elettrica assorbita necessaria al chiller di processo ad alta temperatura (inclusi il compressore, il ventilatore o la pompa del condensatore o la pompa di calore, la pompa dell'evaporatore ed eventuali dispositivi ausiliari) per raggiungere la capacità di refrigerazione nominale, espressa in kW al secondo decimale;

118)   «indice di efficienza energetica nominale» (EERA ): la capacità di refrigerazione nominale, espressa in kW, divisa per la potenza nominale assorbita, espressa in kW al secondo decimale;

119)   «indice di prestazione energetica stagionale» (SEPR): l'indice di efficienza di un chiller di processo ad alta temperatura alle condizioni nominali standard, rappresentativo delle variazioni del carico e della temperatura ambiente durante tutto l'anno, calcolato come il rapporto tra il fabbisogno annuo di refrigerazione e il consumo annuo di energia elettrica;

120)   «fabbisogno annuo di refrigerazione»: la somma del carico di refrigerazione specifico per ogni intervallo moltiplicato per il corrispondente numero di intervalli orari;

121)   «carico di refrigerazione»: la capacità di refrigerazione nominale moltiplicata per l'indice di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura, espressa in kW al secondo decimale;

122)   «carico parziale» [PC (Tj )]: il carico di refrigerazione a una specifica temperatura ambiente (Tj ), calcolato come pieno carico moltiplicato per l'indice di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura corrispondente alla stessa temperatura ambiente Tj ed espresso in kW al secondo decimale;

123)   «indice di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura» [PR (Tj )]:

a)

per i chiller di processo ad alta temperatura muniti di condensatori raffreddati ad aria, la temperatura ambiente Tj meno 5 °C divisa per la temperatura ambiente di riferimento meno 5 °C, moltiplicata per 0,2 e addizionata a 0,8. Per temperature ambiente superiori a quella di riferimento, l'indice di carico parziale dei chiller di processo è uguale a 1. Per temperature ambiente inferiori a 5 °C, l'indice di carico parziale dei chiller di processo è uguale a 0,8;

b)

per i chiller di processo ad alta temperatura muniti di condensatori raffreddati ad acqua, la temperatura ambiente dell'acqua in ingresso al condensatore meno 9 °C, divisa per la temperatura ambiente di riferimento dell'acqua in ingresso al condensatore (30 °C) meno 9 °C, moltiplicata per 0,2 e addizionata a 0,8. Per temperature ambiente (acqua in ingresso al condensatore) superiori a quella di riferimento, l'indice di carico parziale dei chiller di processo è uguale a 1. Per temperature ambiente (acqua in ingresso al condensatore) inferiori a 9 °C, l'indice di carico parziale dei chiller di processo è uguale a 0,8;

c)

espresso in percentuale al primo decimale;

124)   «consumo annuo di energia elettrica»: calcolato come la somma dei rapporti del fabbisogno di raffreddamento specifico di ogni intervallo e il corrispondente indice di efficienza energetica specifico dell'intervallo, moltiplicato per il corrispondente numero di intervalli orari;

125)   «temperatura ambiente»:

a)

per i chiller di processo ad alta temperatura con condensatori raffreddati ad aria, la temperatura a bulbo secco, espressa in gradi Celsius;

b)

per i chiller di processo ad alta temperatura con condensatori raffreddati ad acqua, la temperatura dell'acqua in ingresso al condensatore, espressa in gradi Celsius;

126)   «temperatura ambiente di riferimento»: la temperatura ambiente, espressa in gradi Celsius, alla quale l'indice di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura è uguale a 1. Essa è fissata a 35 °C. Per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad aria, la temperatura dell'aria in ingresso al condensatore è fissata a 35 °C, mentre per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad acqua la temperatura dell'acqua in ingresso al condensatore è fissata a 30 °C con una temperatura dell'aria esterna al condensatore di 35 °C;

127)   «indice di efficienza energetica a carico parziale» [EERPL (Tj )]: l'indice di efficienza energetica per ciascun intervallo dell'anno, ricavato dall'indice di efficienza energetica dichiarato (EERDC ) per intervalli specificati e calcolato per altri intervalli mediante interpolazione lineare;

128)   «fabbisogno di refrigerazione dichiarato»: il carico di refrigerazione a specifiche condizioni d'intervallo e calcolato come la capacità di refrigerazione nominale moltiplicata per il corrispondente indice di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura;

129)   «indice di efficienza energetica dichiarato» (EERDC ): l'indice di efficienza energetica del chiller di processo ad alta temperatura a un dato punto di valutazione, eventualmente corretto per il coefficiente di degradazione se la capacità di refrigerazione minima dichiarata è superiore al carico di refrigerazione o interpolato se le più vicine capacità di refrigerazione dichiarate sono superiori e inferiori al carico di refrigerazione;

130)   «potenza assorbita dichiarata»: la potenza elettrica assorbita necessaria al chiller di processo ad alta temperatura per realizzare la capacità di refrigerazione dichiarata a un dato punto di valutazione;

131)   «capacità di refrigerazione dichiarata»: la capacità di refrigerazione erogata dal chiller di processo ad alta temperatura per soddisfare il fabbisogno di refrigerazione dichiarato a un dato punto di valutazione;

Definizioni relative ai ventilconvettori

132)   «potenza elettrica assorbita totale» (Pelec ): la potenza elettrica assorbita totale assorbita dall'unità, compresi i dispositivi ausiliari e le ventole.


(1)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(2)  Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24).


ALLEGATO II

Requisiti di progettazione ecocompatibile

1.

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei prodotti di riscaldamento dell'aria

a)

Dal 1o gennaio 2018 l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei prodotti di riscaldamento dell'aria non può essere inferiore ai valori di cui alla tabella 1:

Tabella 1

Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente dei prodotti di riscaldamento dell'aria, espressa in % — Prima fase

 

ηs,h  (*1)

Generatori di aria calda a combustibili tranne i generatori di aria calda B1 aventi una potenza termica nominale inferiore a 10 kW e i generatori di aria calda C2 e C4 aventi una potenza termica nominale inferiore a 15 kW

72

Generatori di aria calda B1 aventi una potenza termica nominale inferiore a 10 kW e generatori di aria calda C2 e C4 aventi una potenza termica nominale inferiore a 15 kW

68

Generatori di aria calda a energia elettrica

30

Pompe di calore aria-aria azionate da un motore elettrico, eccetto pompe di calore a tetto

133

Pompe di calore a tetto

115

Pompe di calore aria-aria azionate da un motore interno a combustione

120

Per le pompe di calore multisplit il fabbricante stabilisce la conformità con il presente regolamento per mezzo di misurazioni e calcoli effettuati a norma dell'allegato III. Per ciascun modello di unità esterna la documentazione tecnica include un elenco delle combinazioni raccomandate con le unità interne compatibili. La dichiarazione di conformità è quindi applicabile a tutte le combinazioni menzionate nell'elenco. L'elenco di combinazioni raccomandate è messo a disposizioni prima dell'acquisto/locazione finanziaria/locazione/di un'unità esterna.

b)

Dal 1o gennaio 2021 l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei prodotti di riscaldamento dell'aria non può essere inferiore ai valori di cui alla tabella 2:

Tabella 2

Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente dei prodotti di riscaldamento dell'aria, espressa in % — Seconda fase

 

ηs,h  (*2)

Generatori di aria calda a combustibili tranne i generatori di aria calda B1 aventi una potenza termica nominale inferiore a 10 kW e i generatori di aria calda C2 e C4 aventi una potenza termica nominale inferiore a 15 kW

78

Generatori di aria calda a energia elettrica

31

Pompe di calore aria-aria azionate da un motore elettrico, eccetto pompe di calore a tetto

137

Pompe di calore a tetto

125

Pompe di calore aria-aria azionate da un motore interno a combustione

130

Per le pompe di calore multisplit il fabbricante stabilisce la conformità con il presente regolamento per mezzo di misurazioni e calcoli effettuati a norma dell'allegato III. Per ciascun modello di unità esterna la documentazione tecnica include un elenco delle combinazioni raccomandate con le unità interne compatibili. La dichiarazione di conformità è quindi applicabile a tutte le combinazioni menzionate nell'elenco. L'elenco di combinazioni raccomandate è messo a disposizioni prima dell'acquisto/locazione finanziaria/locazione/di un'unità esterna.

2.

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente dei prodotti di raffreddamento

a)

Dal 1o gennaio 2018 l'efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente dei prodotti di raffreddamento non possono essere inferiori ai valori di cui alla tabella 3:

Tabella 3

Efficienza energetica stagionale minima del raffreddamento d'ambiente dei prodotti di raffreddamento, espressa in % — Prima fase

 

ηs,c  (*3)

Refrigeratori aria-acqua con capacità di raffreddamento nominale < 400 kW, se azionati da un motore elettrico

149

Refrigeratori aria-acqua con capacità di raffreddamento nominale ≥ 400 kW, se azionati da un motore elettrico

161

Refrigeratori acqua/salamoia-acqua con capacità di raffreddamento nominale < 400 kW, se azionati da un motore elettrico

196

Refrigeratori acqua/salamoia-acqua con capacità di raffreddamento nominale ≥ 400 kW e < 1 500  kW, se azionati da un motore elettrico

227

Refrigeratori acqua/salamoia-acqua con capacità di raffreddamento nominale ≥ 1 500  kW, se azionati da un motore elettrico

245

Refrigeratori d'ambiente aria-acqua, se azionati da un motore interno a combustione

144

Condizionatori d'aria aria-aria azionati da un motore elettrico, eccetto condizionatori d'aria a tetto

181

Condizionatori d'aria a tetto

117

Condizionatori d'aria aria-aria, azionati da un motore interno a combustione

157

Per i condizionatori d'aria multisplit il fabbricante stabilisce la conformità con il presente regolamento per mezzo di misurazioni e calcoli effettuati a norma dell'allegato III. Per ciascun modello di unità esterna la documentazione tecnica include un elenco delle combinazioni raccomandate con le unità interne compatibili. La dichiarazione di conformità è quindi applicabile a tutte le combinazioni menzionate nell'elenco. L'elenco di combinazioni raccomandate è messo a disposizioni prima dell'acquisto/locazione finanziaria/locazione/di un'unità esterna.

b)

Dal 1o gennaio 2021 l'efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente dei prodotti di raffreddamento non possono essere inferiori ai valori di cui alla tabella 4:

Tabella 4

Efficienza energetica stagionale minima del raffreddamento d'ambiente dei prodotti di raffreddamento, espressa in % — Seconda fase

 

ηs,c  (*4)

Refrigeratori aria-acqua con capacità di raffreddamento nominale < 400 kW, se azionati da un motore elettrico

161

Refrigeratori aria-acqua con capacità di raffreddamento nominale ≥ 400 kW, se azionati da un motore elettrico

179

Refrigeratori acqua/salamoia-acqua con capacità di raffreddamento nominale < 400 kW, se azionati da un motore elettrico

200

Refrigeratori acqua/salamoia-acqua con capacità di raffreddamento nominale ≥ 400 kW e < 1 500  kW, se azionato da un motore elettrico

252

Refrigeratori acqua/salamoia-acqua con capacità di raffreddamento nominale ≥ 1 500  kW, se azionati da un motore elettrico

272

Refrigeratori aria-acqua con potenza nominale ≥ 400 kW, se azionati da un motore interno a combustione

154

Condizionatori d'aria aria-aria azionati da un motore elettrico, eccetto condizionatori d'aria a tetto

189

Condizionatori d'aria a tetto

138

Condizionatori d'aria aria-aria, azionati da un motore interno a combustione

167

Per i condizionatori d'aria multisplit il fabbricante stabilisce la conformità con il presente regolamento per mezzo di misurazioni e calcoli effettuati a norma dell'allegato III. Per ciascun modello di unità esterna la documentazione tecnica include un elenco delle combinazioni raccomandate con le unità interne compatibili. La dichiarazione di conformità è quindi applicabile a tutte le combinazioni menzionate nell'elenco. L'elenco di combinazioni raccomandate è messo a disposizioni prima dell'acquisto/locazione finanziaria/locazione/di un'unità esterna.

3.

Indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura

a)

Dal 1o gennaio 2018 l'indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura non può essere inferiore ai valori di cui alla tabella 5:

Tabella 5

Indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura — Prima fase

Vettore di trasferimento termico sul lato della condensazione

Capacità di refrigerazione nominale

Valore SEPR  (*5) minimo

Aria

PA < 400 kW

4,5

PA ≥ 400 kW

5,0

Acqua

PA < 400 kW

6,5

400 kW ≤ PA < 1 500  kW

7,5

PA ≥ 1 500  kW

8,0

b)

Dal 1o gennaio 2021 l'indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura non può essere inferiore ai valori di cui alla tabella 6.

Tabella 6

Indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura — Seconda fase:

Vettore di trasferimento termico sul lato della condensazione

Capacità di refrigerazione nominale

Valore SEPR  (*6) minimo

Aria

PA < 400 kW

5,0

PA ≥ 400 kW

5,5

Acqua

PA < 400 kW

7,0

400 kW ≤ PA < 1 500  kW

8,0

PA ≥ 1 500  kW

8,5

4.

Emissioni di ossidi di azoto

a)

Dal 26 settembre 2018 le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto, dei generatori di aria calda, delle pompe di calore, dei refrigeratori d'ambiente e dei condizionatori d'aria non possono essere superiori ai valori di cui alla tabella 7:

Tabella 7

Emissioni massime di ossidi di azoto, espresse in mg/kWh di potenza fornita dal combustibile in termini di GCV — Prima fase

Generatori di aria calda a combustibili gassosi

100

Generatori di aria calda a combustibili liquidi

180

Pompe di calore, refrigeratori d'ambiente e condizionatori d'aria, con motori esterni a combustione a combustibili gassosi

70

Pompe di calore, refrigeratori d'ambiente e condizionatori d'aria, con motori esterni a combustione a combustibili liquidi

120

Pompe di calore, refrigeratori d'ambiente e condizionatori d'aria, con motori interni a combustione a combustibili gassosi

240

Pompe di calore, refrigeratori d'ambiente e condizionatori d'aria, con motori interni a combustione a combustibili liquidi

420

b)

Dal 1o gennaio 2021 le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto, dei generatori di aria calda non possono essere superiori ai valori di cui alla tabella 8:

Tabella 8

Emissioni massime di ossidi di azoto, espresse in mg/kWh di potenza fornita dal combustibile in termini di GCV — Seconda fase

Generatori di aria calda a combustibili gassosi

70

Generatori di aria calda a combustibili liquidi

150

5.

Informazioni di prodotto

a)

Dal 1o gennaio 2018 i manuali di istruzioni destinati agli installatori e agli utilizzatori finali nonché i siti web a libero accesso dei fabbricanti, dei loro rappresentanti autorizzati e degli importatori forniscono le seguenti informazioni di prodotto:

1)

per i generatori di aria calda, le informazioni di cui alla tabella 9 del presente allegato, misurate e calcolate a norma dell'allegato III;

2)

per i refrigeratori d'ambiente, le informazioni di cui alla tabella 10 del presente allegato, misurate e calcolate a norma dell'allegato III;

3)

per i condizionatori d'aria aria-aria, le informazioni di cui alla tabella 11 del presente allegato, misurate e calcolate a norma dell'allegato III;

4)

per i condizionatori d'aria acqua/salamoia-aria, le informazioni di cui alla tabella 12 del presente allegato, misurate e calcolate a norma dell'allegato III;

5)

per i ventilconvettori, le informazioni di cui alla tabella 13 del presente allegato, misurate e calcolate a norma dell'allegato III;

6)

per le pompe di calore, le informazioni di cui alla tabella 14 del presente allegato, misurate e calcolate a norma dell'allegato III;

7)

per i chiller di processo ad alta temperatura, le informazioni di cui alla tabella 15 del presente allegato, misurate e calcolate a norma dell'allegato III;

8)

le eventuali precauzioni specifiche da adottare per il montaggio, l'installazione o la manutenzione del prodotto;

9)

per i generatori di calore o di freddo progettati per i prodotti di riscaldamento dell'aria o per i prodotti di raffreddamento nonché i relativi alloggiamenti destinati ad essere la sede di tali generatori di calore o di freddo, le loro caratteristiche, i requisiti di assemblaggio, intesi a garantire la conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria o dei prodotti di raffreddamento e, se del caso, l'elenco delle combinazioni raccomandate dal fabbricante;

10)

per le pompe di calore multisplit e i condizionatori d'aria multisplit, un elenco di unità interne idonee;

11)

per i generatori d'aria calda B1, C2 e C4 la seguente dicitura standard: «Questo generatore di aria calda è destinato a essere collegato solo a una condotta comune a diverse abitazioni in edifici esistenti. A causa di un'efficienza inferiore, ogni altro uso di questo generatore di aria calda va evitato poiché determinerebbe un consumo energetico e costi di funzionamento più elevati».

b)

Dal 1o gennaio 2018 i manuali di istruzioni destinati agli installatori e agli utilizzatori finali nonché una sezione dei siti web a libero accesso dei fabbricanti, dei loro rappresentanti autorizzati e degli importatori destinata ai professionisti forniscono le seguenti informazioni di prodotto:

1)

informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio e/o lo smaltimento a fine vita.

c)

Ai fini della valutazione della conformità di cui all'articolo 4, la documentazione tecnica contiene i seguenti elementi:

1)

gli elementi di cui alla lettera a);

2)

se le informazioni relative a uno specifico modello sono state ottenute mediante calcolo sulla base della progettazione e/o estrapolazione da altre combinazioni, la documentazione tecnica include i dettagli di tali calcoli e/o estrapolazioni nonché le prove effettuate per verificare l'accuratezza dei calcoli eseguiti, compresi i dettagli del modello matematico per calcolare la prestazione di tali combinazioni, e delle misurazioni effettuare per verificare tale modello nonché un elenco di qualsiasi altro prodotto in cui le informazioni incluse nella documentazione tecnica siano state ottenute sulla stessa base.

d)

I fabbricanti, i loro rappresentanti autorizzati e gli importatori di refrigeratori d'ambiente, di condizionatori d'aria aria-aria e acqua/salamoia-aria, di pompe di calore e di chiller di processo ad alta temperatura trasmettono ai laboratori addetti alla sorveglianza del mercato, su richiesta, le informazioni necessarie in merito all'impostazione dell'unità per verificare le capacità dichiarate, i valori SEER/EER, SCOP/COP, SEPR/COP, se pertinenti, e indicano i recapiti ove ottenere tali informazioni.

Tabella 9

Requisiti di informazione per i generatori di aria calda

Modello/i: informazioni per identificare il o i modelli cui si riferiscono le informazioni:

Generatori di aria calda B1 [sì/no]

Generatori di aria calda C2 [sì/no]

Generatori di aria calda C4 [sì/no]

Tipo di combustibile: [gassoso/liquido/elettricità]

Elemento

Simbolo

Valore

Unità

 

Elemento

Simbolo

Valore

Unità

Capacità

 

Efficienza utile

Capacità di riscaldamento nominale

Pated,h

x,x

kW

 

Efficienza utile alla capacità di riscaldamento nominale (*7)

ηnom

x,x

%

Capacità minima

Pmin

x,x

kW

 

Efficienza utile alla capacità minima (*7)

ηpl

x,x

%

Consumo di energia elettrica (*7)

 

Altri elementi

Alla capacità di riscaldamento nominale

elmax

x,xxx

kW

 

Fattore di perdita dell'involucro

Fenv

x,x

%

Alla capacità minima

elmin

x,xxx

kW

 

Consumo del bruciatore di accensione (*7)

Pig n

x,x

kW

In modo «stand-by»

elsb

x,xxx

kW

 

Emissioni di ossidi di azoto (*7)  (*8)

NOX

x

mg/kWh potenza in ingresso (GCV)

 

 

 

 

 

Efficienza di emissione

ηs,flow

x,x

%

 

 

 

 

 

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente

ηs,h

x,x

%

Recapiti

Nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.

Tabella 10

Requisiti di informazione per i refrigeratori d'ambiente

Modello/i: informazioni per identificare il o i modelli cui si riferiscono le informazioni:

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno: [selezionare: aria o acqua/salamoia]

Refrigeratore a scambiatore di calore interno: [predefinito: acqua]

Tipo: compressione di vapore indotta da compressore o processo di assorbimento

Se pertinente: tipo di azionamento del compressore: [motore elettrico o a combustibili, a combustibili gassosi o liquidi, motore a combustione interno o esterno]

Elemento

Simbolo

Valore

Unità

 

Elemento

Simbolo

Valore

Unità

Capacità di raffreddamento nominale

Prated,c

x,x

kW

 

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente

ηs,c

x,x

%

Capacità di raffreddamento dichiarata a carico parziale a temperature esterne date Tj

 

Indice di efficienza energetica dichiarato o efficienza dell'uso del gas/fattore di energia ausiliaria a carico parziale alle temperature esterne date Tj

Tj = + 35 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 35 °C

EERd o GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = + 30 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 30 °C

EERd o GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = + 25 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 25 °C

EERd o GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = + 20 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 20 °C

EERd o GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficiente di degradazione per i refrigeratori (*9)

Cdc

x,x

 

 

 

 

 

Consumo di energia in modi diversi dal «modo attivo»

Modo «spento»

POFF

x,xxx

kW

 

Modo «riscaldamento del carter»

PCK

x,xxx

kW

Modo «termostato spento»

PTO

x,xxx

kW

 

Modo «stand-by»

PSB

x,xxx

kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri elementi

Dispositivo di controllo della capacità

fisso/progressivo/variabile

 

Per i refrigeratori d'ambiente aria-acqua: flusso d'aria, misurato all'esterno

x

m3/h

Livello di potenza sonora, esterno

LWA

x,x/x,x

dB

 

Per i refrigeratori acqua/salamoia-acqua: flusso d'acqua o salamoia nominale, scambiatore di calore esterno

x

m3/h

Emissioni di ossidi di azoto (se pertinenti)

NOX  (*10)

x

mg/kWh ingresso GCV

 

GWP del refrigerante

 

 

kg CO2 eq (100 anni)

 

 

 

 

 

Condizioni nominali standard usate: [applicazione a bassa temperatura/applicazione a temperatura media]

Recapiti

Nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.

Tabella 11

Requisiti di informazione per i condizionatori d'aria aria-aria

Modello/i: informazioni per identificare il o i modelli cui si riferiscono le informazioni:

Scambiatore di calore esterno del condizionatore d'aria: [predefinito: aria]

Scambiatore di calore esterno del condizionatore d'aria: [predefinito: aria]

Tipo: compressione di vapore indotta da compressore o processo di assorbimento

Se pertinente: tipo di azionamento del compressore: [motore elettrico o a combustibili, a combustibili gassosi o liquidi, motore a combustione interno o esterno]

Elemento

Simbolo

Valore

Unità

 

Elemento

Simbolo

Valore

Unità

Capacità di raffreddamento nominale

Prated,c

x,x

kW

 

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente

ηs,c

x,x

%

Capacità di raffreddamento dichiarata a carico parziale alle temperature esterne date Tj e temperature interne 27°/19 °C (bulbo secco/umido)

 

Indice di efficienza energetica dichiarato o efficienza dell'uso del gas/fattore di energia ausiliaria a carico parziale alle temperature esterne date Tj

Tj = + 35 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 35 °C

EERd o GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = + 30 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 30 °C

EERd o GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = + 25 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 25 °C

EERd o GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = + 20 °C

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 20 °C

EERd o GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficiente di degradazione per i condizionatori d'aria (*11)

Cdc

x,x

 

 

 

 

 

Consumo di energia in modi diversi dal «modo attivo»

Modo «spento»

POFF

x,xxx

kW

 

Modo «riscaldamento del carter»

PCK

x,xxx

kW

Modo «termostato spento»

PTO

x,xxx

kW

 

Modo «stand-by»

PSB

x,xxx

kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri elementi

Dispositivo di controllo della capacità

fisso/progressivo/variabile

 

Per i condizionatori aria-aria: flusso d'aria, misurato all'esterno

x

m3/h

Livello di potenza sonora, esterno

LWA

x,x/x,x

dB

 

 

 

 

 

se a motore: Emissioni di ossidi di azoto

NOX  (*12)

x

mg/kWh di potenza fornita dal combustibile GCV

 

GWP del refrigerante

 

 

kg CO2 eq (100 anni)

 

 

 

 

 

Recapiti

Nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.

Se le informazioni sono riferibili ai condizionatori d'aria multisplit, i risultati delle prove e i dati prestazionali possono essere ottenuti in base alla prestazione dell'unità esterna combinata con una o più unità interne, secondo quanto raccomandato dal fabbricante o dall'importatore.

Tabella 12

Requisiti di informazione per i condizionatori d'aria acqua/salamoia-aria

Modello/i: informazioni per identificare il o i modelli cui si riferiscono le informazioni:

Scambiatore di calore esterno del condizionatore d'aria: [predefinito: acqua/salamoia]

Scambiatore di calore esterno del condizionatore d'aria: [predefinito: aria]

Tipo: compressione di vapore indotta da compressore o processo di assorbimento

Se pertinente: tipo di azionamento del compressore: [motore elettrico o a combustibili, a combustibili gassosi o liquidi, motore a combustione interno o esterno]

Elemento

Simbolo

Valore

Unità

 

Elemento

Simbolo

Valore

Unità

Capacità di raffreddamento nominale

Prated,c

x,x

kW

 

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente

ηs,c

x,x

%

Capacità di raffreddamento dichiarata a carico parziale alle temperature esterne date Tj e temperature interne 27°/19 °C (bulbo secco/umido)

 

Indice di efficienza energetica dichiarato o efficienza dell'uso del gas/fattore di energia ausiliaria a carico parziale alle temperature esterne date Tj

Temperatura esterna Tj

Torre di raffreddamento (ingresso/uscita)

Al suolo

 

 

 

 

 

 

 

 

Tj = + 35 °C

30/35

10/15

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 35 °C

EERd o GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = + 30 °C

26/*

10/*

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 30 °C

EERd o GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = + 25 °C

22/*

10/*

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 25 °C

EERd o GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

Tj = + 20 °C

18/*

10/*

Pdc

x,x

kW

 

Tj = + 20 °C

EERd o GUEc,bin/AEFc,bin

x,x

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficiente di degradazione per i condizionatori d'aria (**)

Cdc

x,x

 

 

 

 

 

Consumo di energia in modi diversi dal «modo attivo»

Modo «spento»

POFF

x,xxx

kW

 

Modo «riscaldamento del carter»

PCK

x,xxx

kW

Modo «termostato spento»

PTO

x,xxx

kW

 

Modo «stand-by»

PSB

x,xxx

kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri elementi

Dispositivo di controllo della capacità

fisso/progressivo/variabile

 

 

 

 

 

Livello di potenza sonora, esterno

LWA

x,x/x,x

dB

 

per i condizionatori d'aria acqua/salamoia-aria: flusso d'acqua o salamoia nominale, scambiatore di calore esterno

x

m3/h

se a motore

Emissioni di ossidi di azoto (se pertinenti)

NOX  (***)

x

mg/kWh di potenza fornita dal combustibile GCV

 

GWP del refrigerante

 

 

kg CO2 eq (100 anni)

 

 

 

 

 

Recapiti

Nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.

Tabella 13

Requisiti di informazione per i ventilconvettori

Informazioni per identificare il o i modelli cui si riferiscono le informazioni:

Elemento

Simbolo

Valore

Unità

 

Elemento

Simbolo

Valore

Unità

Capacità di raffreddamento (sensibile)

Prated,c

x,x

kW

 

Potenza elettrica assorbita totale

Pelec

x,xxx

kW

Capacità di raffreddamento (latente)

Prated,c

x,x

kW

 

Livello di potenza sonora (per ogni impostazione di velocità, se pertinente)

LWA

x,x/ecc.

dB

Capacità di riscaldamento

Prated,h

x,x

kW

 

 

 

 

 

Recapiti

Nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.

Tabella 14

Requisiti di informazione per le pompe di calore

Informazioni per identificare il o i modelli cui si riferiscono le informazioni:

Scambiatore di calore esterno della pompa di calore: [selezionare: aria/acqua/salamoia]

Scambiatore di calore interno della pompa di calore: [selezionare: aria/acqua/salamoia]

Indicare se il generatore di calore è munito di un apparecchio di riscaldamento supplementare: sì/no

Se pertinente: tipo di azionamento del compressore: [motore elettrico o a combustibili, a combustibili gassosi o liquidi, motore a combustione interno o esterno]

Si dichiarano i parametri per la stagione di riscaldamento media, quelli relativi alle stagioni di riscaldamento più calda e più fredda sono facoltativi.

Elemento

Simbolo

Valore

Unità

 

Elemento

Simbolo

Valore

Unità

Capacità di riscaldamento nominale

Prated,h

x,x

kW

 

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente

ηs,h

x,x

%

Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale a temperatura interna 20 °C e a temperatura esterna Tj

 

Coefficiente di prestazione dichiarato o efficienza dell'uso del gas/fattore di energia ausiliaria a carico parziale alle temperature esterne date Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

 

Tj = – 7 °C

COPd o GUEh,bin/AEFh,bin

x,x

%

Tj = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

 

Tj = + 2 °C

COPd o GUEh,bin/AEFh,bin

x,x

%

Tj = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

 

T j = + 7 °C

COPd o GUEh,bin/AEFh,bin

x,x

%

Tj = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

 

Tj = + 12 °C

COPd o GUEh,bin/AEFh,bin

x,x

%

Tbiv = temperatura bivalente

Pdh

x,x

kW

 

Tbiv = temperatura bivalente

COPd o GUEh,bin/AEFh,bin

x,x

%

TOL = limite di esercizio

Pdh

x,x

kW

 

TOL = limite di esercizio

COPd o GUEh,bin/AEFh,bin

x,x

%

Per le pompe di calore aria-acqua: Tj = – 15 °C (se TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

 

Per le pompe di calore acqua-aria: Tj = – 15 °C (se TOL < – 20 °C)

COPd o GUEh,bin/AEFh,bin

x,x

%

Temperatura bivalente

Tbiv

x

°C

 

Per le pompe di calore acqua-aria: temperatura limite di esercizio

Tol

x

°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficiente di degradazione delle pompe di calore (**)

Cdh

x,x

 

 

 

 

 

Consumo di energia in modi diversi dal «modo attivo»

 

Apparecchio di riscaldamento supplementare

Modo «spento»

POFF

x,xxx

kW

 

Capacità di riscaldamento di sicurezza (*)

elbu

x,x

kW

Modo «termostato spento»

PTO

x,xxx

kW

 

Tipo di energia assorbita

 

Modo «riscaldamento del carter»

PCK

x,xxx

kW

 

Modo «stand-by»

PSB

x,xxx

kW

Altri elementi

Dispositivo di controllo della capacità

fisso/progressivo/variabile

 

Per le pompe di calore aria-aria: flusso d'aria, misurato all'esterno

x

m3/h

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno

LWA

x,x/x,x

dB

 

Per le pompe di calore acqua/salamoia-aria: flusso d'acqua o salamoia nominale, scambiatore di calore esterno

x

m3/h

Emissioni di ossidi di azoto (se pertinente)

NOX  (***)

x

mg/kWh di potenza fornita dal combustibile GCV

 

GWP del refrigerante

 

 

kg CO2 eq (100 anni)

 

 

 

 

 

Recapiti

Nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.

(*)

Se le informazioni sono riferibili alle pompe d'aria multisplit, i risultati delle prove e i dati prestazionali possono essere ottenuti in base alla prestazione dell'unità esterna combinata con una o più unità interne, secondo quanto raccomandato dal fabbricante o dall'importatore.

Tabella 15

Requisiti di informazione per i chiller di processo ad alta temperatura

Informazioni per identificare il o i modelli cui si riferiscono le informazioni:

Tipo di condensazione: [raffreddamento ad aria/raffreddamento ad acqua]

Fluido(i) refrigerante(i) [informazioni per identificare il o i fluidi refrigeranti destinati a essere usati nel chiller di processo]

Elemento

Simbolo

Valore

Unità

Temperatura di esercizio

t

7

°C

Indice di prestazione energetica stagionale

SEPR

x,xx

[-]

Consumo annuo di energia elettrica

Q

x

kWh/a

 

 

 

 

 

Parametri a pieno carico e alla temperatura ambiente al punto di valutazione A (*14)

Capacità di refrigerazione nominale

PA

x,xx

kW

Potenza nominale assorbita

DA

x,xx

kW

Indice di efficienza energetica nominale

EERDC,A

x,xx

[-]

 

 

 

 

Parametri al punto di valutazione B

Capacità dichiarata di refrigerazione

PB

x,xx

kW

Potenza assorbita dichiarata

DB

x,xx

kW

Indice di efficienza energetica dichiarato

EERDC,B

x,xx

[-]

 

 

 

 

Parametri al punto di valutazione C

Capacità dichiarata di refrigerazione

PC

x,xx

kW

Potenza assorbita dichiarata

DC

x,xx

kW

Indice di efficienza energetica dichiarato

EERDC,C.

x,xx

[-]

 

 

 

 

Parametri al punto di valutazione D

Capacità dichiarata di refrigerazione

PD

x,xx

kW

Potenza assorbita dichiarata

DD

x,xx

kW

Indice di efficienza energetica dichiarato

EERDC,D

x,xx

[-]

 

 

 

 

Altri elementi

Dispositivo di controllo della capacità

fisso/progressivo (*14)/variabile

Coefficiente di degradazione dei chiller (*13)

Cdc

x,xx

[-]

GWP del refrigerante

 

 

kg CO2 eq (100 anni)

Recapiti

Nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.


(*1)  Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondata al primo decimale.

(*2)  Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondata al primo decimale.

(*3)  Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondata al primo decimale.

(*4)  Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondata al primo decimale.

(*5)  Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondato al secondo decimale.

(*6)  Da dichiarare nelle pertinenti tabelle del presente allegato e nella documentazione tecnica, arrotondato al secondo decimale.

(*7)  Non richiesto per i generatori d'aria calda elettrici.

(*8)  Dal 26 settembre 2018.

(*9)  Se Cdc non è determinato mediante misurazione, il coefficiente standard di degradazione per i refrigeratori è 0,9.

(*10)  Dal 26 settembre 2018.

(*11)  Se Cdc non è determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione predefinito per i condizionatori d'aria è 0,25.

(*12)  Dal 26 settembre 2018.

(**)  Se Cdc non è determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione predefinito per i condizionatori d'aria è 0,25.

(***)  Dal 26 settembre 2018. Se le informazioni sono riferibili ai condizionatori d'aria multisplit, i risultati delle prove e i dati prestazionali possono essere ottenuti in base alla prestazione dell'unità esterna combinata con una o più unità interne, secondo quanto raccomandato dal fabbricante o dall'importatore.

(**)  Se Cdh non è determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione predefinito per le pompe di calore è 0,25.

(***)  Dal 26 settembre 2018.

(*13)  Se Cdc non è determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione predefinito per i chiller è 0,9.

(*14)  Per le unità a capacità progressiva, si dichiarano due valori separati da una barra («/») in ciascuna casella nella sezione relativa alla «capacità di refrigerazione» e a «EER»


ALLEGATO III

Misurazione e calcolo

1.

Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle specifiche del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o secondo altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti. Essi soddisfano le condizioni e i parametri tecnici stabiliti ai punti da 2 a 8.

2.

Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli:

a)

ai fini dei calcoli di cui ai punti da 3 a 8, il consumo di elettricità è moltiplicato per il coefficiente di conversione CC = 2,5;

b)

le emissioni di ossidi di azoto sono misurate come somma del monossido e del diossido di azoto ed espresse in equivalenti diossido di azoto;

c)

per le pompe di calore munite di apparecchi di riscaldamento supplementari, la misurazione e il calcolo della capacità di riscaldamento nominale, dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, del livello di potenza sonora e delle emissioni di ossidi di azoto tengono conto dell'apparecchio di riscaldamento supplementare;

d)

un generatore di calore progettato per un prodotto di riscaldamento dell'aria o un alloggiamento destinato a essere la sede di tale generatore è sottoposto a collaudo rispettivamente con un apposito alloggiamento o un generatore;

e)

un generatore di freddo progettato per un prodotto di raffreddamento o un alloggiamento destinato a essere la sede di tale generatore è sottoposto a collaudo rispettivamente con un apposito alloggiamento o un generatore.

3.

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dei generatori di aria calda:

a)

l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs,h è calcolata come efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo ηs,on , che tiene conto dell'efficienza energetica termica stagionale ηs,th , delle perdite dell'involucro Fenv e dell'efficienza di emissione ηs,flow , corretta per i contributi relativi al controllo della potenza termica, al consumo ausiliario di energia elettrica, alle perdite di gas combusti evacuati e al consumo del bruciatore di accensione (Pign ) (se pertinente).

4.

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente dei refrigeratori d'ambiente con motore elettrico:

a)

ai fini delle misurazioni dei condizionatori d'aria, la temperatura ambiente è fissata a 27 °C;

b)

nel determinare il livello di potenza sonora le condizioni di esercizio sono le condizioni nominali standard stabilite alla tabella 16 (pompe di calore e condizionatori d'aria aria-aria), alla tabella 17 (refrigeratori d'ambiente acqua/salamoia-acqua), alla tabella 18 (refrigeratori d'ambiente aria-acqua) e alla tabella 19 (pompe di calore e condizionatori d'aria acqua/salamoia-aria);

c)

l'indice di efficienza energetica stagionale in modo attivo SEERon è calcolato sulla base del carico parziale per il raffreddamento Pc (Tj ) e dell'indice di efficienza energetica specifico dell'intervallo EERbin (Tj ), ponderato per gli intervalli orari in cui si produce il regime di intervallo, utilizzando le seguenti condizioni:

1)

le condizioni di progettazione di riferimento di cui alla tabella 24;

2)

la stagione media di raffreddamento europea di cui alla tabella 27;

3)

se pertinente, gli effetti della degradazione dell'efficienza energetica causata dalla ciclicità secondo il tipo di dispositivo di controllo della capacità di raffreddamento;

4)

il fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento QC, ossia il prodotto del carico teorico di raffreddamento Pdesign,c e dell'equivalente di ore in modo attivo per il raffreddamento HCE , di cui alla tabella 29;

5)

il consumo energetico totale annuo a fini di raffreddamento QCE è calcolato come somma:

i)

dell'indice del fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento QC e dell'indice di efficienza energetica stagionale in modo attivo SEERon e

ii)

del consumo energetico delle fasi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «modo riscaldamento del carter» durante la stagione;

6)

l'indice di efficienza energetica stagionale SEER è calcolato come il rapporto tra il fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento QC e il consumo energetico totale annuo di riferimento a fini di raffreddamento QCE ;

7)

l'efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente ηs,c è calcolata come il quoziente fra l'indice di efficienza energetica stagionale SEER e il coefficiente di conversione CC, corretto per i contributi relativi ai dispositivi di controllo della temperatura e, solo per i refrigeratori d'ambiente acqua/salamoia-acqua o per i condizionatori d'aria acqua/salamoia-aria, per il consumo di energia elettrica della o delle pompe per l'acqua sotterranea;

d)

Per i condizionatori d'aria multisplit aria-aria, la misurazione e i calcoli sono basati sulla prestazione dell'unità esterna combinata con una o più unità interne, secondo quanto raccomandato dal fabbricante o dall'importatore.

5.

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente dei refrigeratori d'ambiente e dei condizionatori d'aria con motore a combustione interna:

a)

l'efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente ηs,c è calcolata sulla base dell'indice di energia primaria stagionale in modo di raffreddamento SPERC , corretto per i contributi relativi al dispositivo di controllo della temperatura e, solo per i refrigeratori d'ambiente acqua/salamoia-acqua o i condizionatori d'aria acqua/salamoia-aria, per il consumo di energia elettrica della o delle pompe per l'acqua sotterranea;

b)

l'indice di efficienza stagionale di energia primaria in modo di raffreddamento SPERC è calcolato sulla base dell'indice di efficienza stagionale dell'uso del gas in modo di raffreddamento SGUEC , del fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di raffreddamento SAEFC tenuto conto del coefficiente di conversione dell'energia elettrica CC;

c)

l'indice di efficienza stagionale dell'uso del gas in modo di raffreddamento SGUEC è basato sul carico parziale di raffreddamento PC (Tj ) diviso per l'indice di efficienza dell'uso del gas specifico dell'intervallo per il raffreddamento a carico parziale GUEc,bin , ponderato per gli intervalli in cui si produce il regime di intervallo, alle condizioni stabilite al punto 5 h);

d)

il SAEFC è basato sul fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento QC e sul consumo energetico annuo di riferimento a fini di raffreddamento QCE ;

e)

il fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento QC è basato sul prodotto del carico teorico di raffreddamento Pdesignc e dell'equivalente ore in modo attivo per il raffreddamento HCE di cui alla tabella 29;

f)

il consumo energetico totale annuo a fini di raffreddamento QCE è calcolato come somma:

1)

dell'indice del fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento QC e del fattore stagionale di energia ausiliaria a fini di raffreddamento in modo attivo AEFc,on e

2)

del consumo energetico delle fasi «stand-by», «termostato spento», «spento» e «modo riscaldamento del carter» durante la stagione;

g)

il SAEFC,on è basato, ove pertinente, sul carico parziale di raffreddamento Pc(Tj ) e sul fattore di energia ausiliaria in modo di raffreddamento a carico parziale AEFC,bin , ponderato per gli intervalli orari in cui si produce il regime di intervallo, alle condizioni indicate oltre;

h)

le condizioni per calcolare SGUEC e SAEFc,on tengono conto:

1)

delle condizioni di progettazione di riferimento di cui alla tabella 24;

2)

la stagione media di raffreddamento europea di cui alla tabella 27;

3)

se pertinente, degli effetti della degradazione dell'efficienza energetica causata dalla ciclicità secondo il tipo di dispositivo di controllo della capacità di raffreddamento.

6.

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente delle pompe di calore elettriche:

a)

ai fini delle misurazioni delle pompe di calore, la temperatura ambiente interna è fissata a 20 °C;

b)

nel determinare il livello di potenza sonora le condizioni di esercizio sono le condizioni nominali standard stabilite alla tabella 16 (pompe di calore aria-aria) e alla tabella 19 (pompe di calore acqua/salamoia-aria);

c)

il coefficiente di prestazione stagionale in modo attivo SCOPon è calcolato sulla base del carico parziale di riscaldamento Ph (Tj ), della capacità di riscaldamento di sicurezza elettrica elbu(Tj ) (se pertinente) e del coefficiente di efficienza energetica specifico dell'intervallo COPbin (Tj ), ponderato per gli intervalli in cui si produce il regime di intervallo, e tiene conto:

1)

delle condizioni di progettazione di riferimento di cui alla tabella 24;

2)

della stagione media di riscaldamento europea di cui alla tabella 26;

3)

se pertinente, degli effetti della degradazione dell'efficienza energetica causata dalla ciclicità secondo il tipo di dispositivo di controllo della capacità termica;

d)

il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento QH , ossia il prodotto del carico teorico di riscaldamento Pdesign,h e dell'equivalente di ore in modo attivo per il riscaldamento HHE di cui alla tabella 29;

e)

il consumo energetico totale annuo a fini di riscaldamento QHE è calcolato come somma:

1)

dell'indice del fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento QH e del coefficiente di prestazione stagionale in modo attivo SCOPon e

2)

del consumo energetico dei modi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «riscaldamento del carter» durante la stagione;

f)

il coefficiente di prestazione stagionale SCOP è calcolato come il rapporto tra il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento QH e il consumo energetico annuo a fini di riscaldamento QHE ;

g)

l'efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente ηs,c è calcolata come il quoziente del coefficiente di prestazione stagionale SCOP e del coefficiente di conversione CC, corretto per i contributi relativi al dispositivo di controllo della temperatura e, solo per le pompe di calore acqua/salamoia-aria, per il consumo di energia elettrica della o delle pompe per l'acqua sotterranea;

h)

per le pompe di calore multisplit, la misurazione e i calcoli sono basati sulla prestazione dell'unità esterna combinata con una o più unità interne, secondo quanto raccomandato dal fabbricante o dall'importatore.

7.

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente delle pompe di calore con motore a combustione interna:

a)

l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs,h è calcolata sulla base dell'indice di energia primaria in modo di riscaldamento SPERh, corretto per i contributi relativi al dispositivo di controllo della potenza termica e, solo per le pompe di calore acqua/salamoia-acqua, per il consumo di energia elettrica della o delle pompe per l'acqua sotterranea;

b)

l'indice di efficienza stagionale di energia primaria in modo di riscaldamento SPERh è calcolato sulla base dell'indice di efficienza stagionale dell'uso del gas in modo di riscaldamento SGUEh , del fattore stagionale di energia ausiliaria in modo di riscaldamento SAEFh , tenuto conto del coefficiente di conversione per l'energia elettrica CC;

c)

l'efficienza stagionale dell'uso del gas in modo di riscaldamento SGUEh è basato sul carico parziale di riscaldamento Ph (Tj ) diviso per l'efficienza dell'uso del gas in un intervallo specifico per il riscaldamento a carico parziale GUEh,bin , ponderato per gli intervalli orari in cui si produce il regime di intervallo, utilizzando le condizioni indicate oltre;

d)

il SAEFh è basato sul fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento QH e sul consumo energetico totale annuo a fini di riscaldamento QHE ;

e)

il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento QH , è basato sul prodotto della capacità di riscaldamento di riferimento Pdesign,h e dell'equivalente annuo di ore in modo attivo HHE come stabilito alla tabella 29;

f)

il consumo energetico totale annuo a fini di riscaldamento QHE è calcolato come somma:

1)

dell'indice del fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento QH e del fattore stagionale di energia ausiliaria in modo riscaldamento in modo attivo SAEFh,on e

2)

del consumo energetico dei modi «termostato spento», «stand-by», «spento» e «riscaldamento del carter» nella stagione designata;

g)

il SAEFh,on è basato, ove pertinente, sul carico parziale di riscaldamento Ph (Tj ) e sul fattore di energia ausiliaria in modo di riscaldamento a carico parziale AEFh,bin , ponderato per gli intervalli orari in cui si produce il regime di intervallo, utilizzando le condizioni indicate in appresso;

h)

le condizioni per calcolare SGUEh e SAEFh,on tengono conto:

1)

delle condizioni di progettazione di riferimento di cui alla tabella 24;

2)

della stagione media di riscaldamento europea di cui alla tabella 26;

3)

se pertinente, degli effetti della degradazione dell'efficienza energetica causata dalla ciclicità secondo il tipo di dispositivo di controllo della capacità di riscaldamento.

8.

Condizioni generali per le misurazioni e i calcoli dei chiller di processo ad alta temperatura:

per determinare i valori della capacità di raffreddamento nominale e dichiarata, la potenza assorbita, l'indice di efficienza energetica e l'indice di prestazione energetica stagionale, le misurazioni sono effettuate alle seguenti condizioni:

a)

la temperatura ambiente di riferimento allo scambiatore di calore esterno è di 35 °C per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad aria, mentre per quelli raffreddati ad acqua la temperatura dell'acqua in ingresso al condensatore (punto di valutazione con temperatura dell'aria esterna di 35 °C) è di 30 °C

b)

la temperatura del liquido in uscita allo scambiatore di calore interno è di 7 °C (temperatura a bulbo secco);

c)

le variazioni della temperatura ambiente durante l'anno, rappresentative delle condizioni climatiche medie nell'Unione europea e il corrispondente numero di ore in cui si verificano tali temperature, sono stabilite alla tabella 28;

d)

l'effetto della degradazione dell'efficienza energetica dovuto alla ciclicità secondo il tipo di dispositivo di controllo della capacità del chiller di processo ad alta temperatura è misurato oppure si usa un valore predefinito.

Tabella 16

Condizioni nominali standard per le pompe di calore e i condizionatori d'aria aria-aria

 

Scambiatore di calore esterno

Scambiatore di calore interno

temperatura °C a bulbo secco in ingresso

temperatura °C a bulbo umido in ingresso

temperatura °C a bulbo secco in ingresso

temperatura °C a bulbo umido in ingresso

Modo di riscaldamento (per le pompe di calore)

Aria esterna/riciclata

7

6

20

max 15

Aria esausta/esterna

20

12

7

6

Modo di raffreddamento (per i condizionatori d'aria)

Aria esterna/riciclata

35

24 (*1)

27

19

Aria esausta/riciclata

27

19

27

19

Aria esausta/esterna

27

19

35

24


Tabella 17

Condizioni nominali standard per i refrigeratori d'ambiente acqua/salamoia-acqua

 

Scambiatore di calore esterno

Scambiatore di calore interno

temperatura in ingresso °C

temperatura in uscita °C

temperatura in ingresso °C

temperatura in uscita °C

Modo di raffreddamento

acqua-acqua (per applicazioni di riscaldamento a bassa temperatura) da torre di raffreddamento

30

35

12

7

acqua-acqua (per applicazioni di riscaldamento a temperatura media) da torre di raffreddamento

30

35

23

18


Tabella 18

Condizioni nominali standard per i refrigeratori d'ambiente aria-acqua

 

Scambiatore di calore esterno

Scambiatore di calore interno

temperatura in ingresso °C

temperatura in uscita °C

temperatura in ingresso °C

temperatura in uscita °C

Modo di raffreddamento

aria-acqua (per applicazioni a bassa temperatura)

35

12

7

aria-acqua (per applicazioni a temperatura media)

35

23

18


Tabella 19

Condizioni nominali standard per le pompe di calore e i condizionatori d'aria acqua/salamoia-aria

 

Scambiatore di calore esterno

Scambiatore di calore interno

temperatura in ingresso °C

temperatura in uscita °C

temperatura °C a bulbo secco in ingresso

temperatura °C a bulbo umido in ingresso

Modo di riscaldamento (per le pompe di calore)

acqua

10

7

20

max 15

salamoia

0

– 3 (*2)

20

max 15

circuito ad acqua

20

17 (*2)

20

max 15

Modo di raffreddamento (per i condizionatori d'aria)

torre di raffreddamento

30

35

27

19

al suolo (acqua o salamoia)

10

15

27

19


Tabella 20

Temperature ambiente di riferimento per i chiller di processo ad alta temperatura

Punto di collaudo

Coefficiente di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura

Coefficiente di carico parziale (%)

Scambiatore di calore esterno (°C)

Scambiatore di calore interno

Evaporatore

Temperature dell'acqua in ingresso/uscita (°C)

Uscita fissa

A

80 % + 20 % × (TA -TD )/(TA -TD )

100

Temperatura dell'aria in ingresso

35

12/7

Temperature dell'acqua in ingresso/uscita

30/35


Tabella 21

Condizioni di carico parziale per i condizionatori d'aria, i refrigeratori d'ambiente e le pompe di calore

Punto di valutazione

Temperatura esterna

Coefficiente di carico parziale

Scambiatore di calore esterno

Scambiatore di calore interno

Condizionatori d'aria aria-aria

 

Tj (°C)

 

Temperature dell'aria esterna a bulbo secco (°C)

Temperature dell'aria interna a bulbo secco (bulbo umido) (°C)

A

35

100 %

35

27 (19)

B

30

74 %

30

27 (19)

C

25

47 %

25

27 (19)

D

20

21 %

20

27 (19)

Condizionatori d'aria acqua-aria

Punto di valutazione

Tj (°C)

Coefficiente di carico parziale

Temperature in ingresso/uscita (°C) della colonna di raffreddamento o del circuito ad acqua

Temperature in ingresso/uscita (°C) al suolo (acqua o salamoia)

Temperature dell'aria interna a bulbo secco (bulbo umido) (°C)

A

35

100 %

30/35

10/15

27 (19)

B

30

74 %

26/ (*3)

10/ (*3)

27 (19)

C

25

47 %

22/ (*3)

10/ (*3)

27 (19)

D

20

21 %

18/ (*3)

10/ (*3)

27 (19)

Refrigeratori d'ambiente aria-acqua

Punto di valutazione

Tj (°C)

Coefficiente di carico parziale

Temperature dell'aria esterna a bulbo secco (°C)

Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (°C) del ventilconvettore

Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (°C) del raffreddamento a pavimento

Uscita fissa

Uscita variabile (*3)  (*3)

A

35

100 %

35

12/7

12/7

23/18

B

30

74 %

30

 (*3)/7

 (*3)/8,5

 (*3)/18

C

25

47 %

25

 (*3)/7

 (*3)/10

 (*3)/18

D

20

21 %

20

 (*3)/7

 (*3)/11,5

 (*3)/18

Refrigeratori d'ambiente acqua-acqua

Punto di valutazione

Tj (°C)

Coefficiente di carico parziale

Temperature in ingresso/uscita (°C) della colonna di raffreddamento o del circuito ad acqua

Temperature in ingresso/uscita (°C) al suolo (acqua o salamoia)

Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (°C) del ventilconvettore

Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (°C) del raffreddamento a pavimento

Uscita fissa

Uscita variabile (*3)  (*3)

A

35

100 %

30/35

10/15

12/7

12/7

23/18

B

30

74 %

26/ (*3)

10/ (*3)

 (*3)/7

 (*3)/8,5

 (*3)/18

C

25

47 %

22/ (*3)

10/ (*3)

 (*3)/7

 (*3)/10

 (*3)/18

D

20

21 %

18/ (*3)

10/ (*3)

 (*3)/7

 (*3)/11,5

 (*3)/18

Pompe di calore aria-aria

Punto di valutazione

Tj (°C)

Coefficiente di carico parziale

Temperature (°C) dell'aria esterna a bulbo secco (bulbo umido) (°C)

Temperatura dell'aria interna a bulbo secco (°C)

A

-7

88 %

– 7(– 8)

20

B

+ 2

54 %

+ 2(+ 1)

20

C

+ 7

35 %

+ 7(+ 6)

20

D

+ 12

15 %

+ 12(+ 11)

20

E

Tol

dipende da Tol

Tj = Tol

20

F

Tbiv

dipende da Tbiv

Tj = Tbiv

20

Pompe di calore acqua/salamoia-aria

Punto di valutazione

Tj (°C)

Coefficiente di carico parziale

Acqua sotterranea

Salamoia

Temperatura dell'aria interna a bulbo secco (°C)

Temperature in ingresso/uscita (°C)

Temperature in ingresso/uscita (°C)

A

-7

88 %

10/ (*3)

0/ (*3)

20

B

+ 2

54 %

10/ (*3)

0/ (*3)

20

C

+ 7

35 %

10/ (*3)

0/ (*3)

20

D

+ 12

15 %

10/ (*3)

0/ (*3)

20

E

Tol

dipende da Tol

10/ (*3)

0/ (*3)

20

F

Tbiv

dipende da Tbiv

10/ (*3)

0/ (*3)

20


Tabella 22

Condizioni di carico parziale per il calcolo di SEPR per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad aria

Punto di valutazione

Coefficiente di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura

Coefficiente di carico parziale (%)

Scambiatore di calore esterno

Scambiatore di calore interno

temperatura dell'aria in ingresso (°C)

Evaporatore

temperature dell'acqua in ingresso/uscita (°C)

Uscita fissa

A

80 % + 20 % × (TA -TD )/(TA -TD )

100

35

12/7

B

80 % + 20 % × (TB -TD )/(TA -TD )

93

25

 (*4)/7

C

80 % + 20 % × (TC -TD )/(TA -TD )

87

15

 (*4)/7

D

80 % + 20 % × (TD -TD )/(TA -TD )

80

5

 (*4)/7


Tabella 23

Condizioni di carico parziale per il calcolo di SEPR per i chiller di processo ad alta temperatura raffreddati ad acqua

Punto di valutazione

Coefficiente di carico parziale dei chiller di processo ad alta temperatura

Coefficiente di carico parziale (%)

Condensatore raffreddato ad acqua

Scambiatore di calore interno

Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (°C)

Temperatura dell'aria esterna (°C)

Evaporatore

temperatura dell'acqua in ingresso/uscita (°C)

Uscita fissa

A

80 % + 20 % × (TA -TD )/(TA -TD )

100

30/35

35

12/7

B

80 % + 20 % × (T B-T D)/(T A-T D)

93

23/ (*5)

25

 (*5)/7

C

80 % + 20 % × (T C-T D)/(T A-T D)

87

16/ (*5)

15

 (*5)/7

D

80 % + 20 % × (TD-TD)/(TA-TD)

80

9/ (*5)

5

 (*5)/7


Tabella 24

Condizioni di progettazione di riferimento per i refrigeratori d'ambiente, i condizionatori d'aria e le pompe di calore

Funzione

Stagione

Temperatura di progettazione di riferimento a bulbo secco (bulbo umido)

Tdesign,c

Raffreddamento

MEDIA

35 (24) °C

Temperatura di progettazione di riferimento

Temperatura bivalente massima

Temperatura limite di esercizio massima

Tdesign,c

Tbiv

Tol

Riscaldamento

MEDIA

– 10 (– 11) °C

+ 2 °C

– 7 °C

Più calda

2 (– 1) °C

7 °C

2 °C

Più fredda

– 22 (– 23) °C

– 7 °C

– 15 °C


Tabella 25

Condizioni nominali standard per i ventilconvettori

Prova di raffreddamento

Prova di riscaldamento

Prova di potenza sonora

Temperatura dell'aria

27 °C (bulbo secco)

19 °C (bulbo umido)

Temperatura dell'aria

20 °C (bulbo secco)

A condizioni ambiente senza flusso d'acqua

Temperatura dell'acqua in ingresso

7 °C

Temperatura dell'acqua in ingresso

45 °C per unità a 2 condotti

65 °C per unità a 4 condotti

Aumento della temperatura dell'acqua

5 °C

Diminuzione della temperatura dell'acqua

5 °C per unità a 2 condotti

10 °C per unità a 4 condotti


Tabella 26

Stagioni di riscaldamento europee per le pompe di calore

binj

Tj [°C]

Hj [h/anno]

Più calda

MEDIA

Più fredda

da 1 a 8

da – 30 a – 23

0

0

0

9

– 22

0

0

1

10

– 21

0

0

6

11

– 20

0

0

13

12

– 19

0

0

17

13

– 18

0

0

19

14

– 17

0

0

26

15

– 16

0

0

39

16

– 15

0

0

41

17

– 14

0

0

35

18

– 13

0

0

52

19

– 12

0

0

37

20

– 11

0

0

41

21

– 10

0

1

43

22

– 9

0

25

54

23

– 8

0

23

90

24

– 7

0

24

125

25

– 6

0

27

169

26

– 5

0

68

195

27

– 4

0

91

278

28

– 3

0

89

306

29

– 2

0

165

454

30

– 1

0

173

385

31

0

0

240

490

32

1

0

280

533

33

2

3

320

380

34

3

22

357

228

35

4

63

356

261

36

5

63

303

279

37

6

175

330

229

38

7

162

326

269

39

8

259

348

233

40

9

360

335

230

41

10

428

315

243

42

11

430

215

191

43

12

503

169

146

44

13

444

151

150

45

14

384

105

97

46

15

294

74

61

Totale ore:

3 590

4 910

6 446


Tabella 27

Stagione europea di raffreddamento per i refrigeratori d'ambiente e i condizionatori d'aria

Intervalli

Temperatura esterna (bulbo secco)

«Stagione media di raffreddamento»

Calcolo EER

intervalli orari

j

Tj

hj

#

°C

ore/anno

1

17

205

EER(D)

2

18

227

EER(D)

3

19

225

EER(D)

4

20

225

D — Valore misurato

5

21

216

Interpolazione lineare

6

22

215

Interpolazione lineare

7

23

218

Interpolazione lineare

8

24

197

Interpolazione lineare

9

25

178

C — Valore misurato

10

26

158

Interpolazione lineare

11

27

137

Interpolazione lineare

12

28

109

Interpolazione lineare

13

29

88

Interpolazione lineare

14

30

63

B — Valore misurato

15

31

39

Interpolazione lineare

16

32

31

Interpolazione lineare

17

33

24

Interpolazione lineare

18

34

17

Interpolazione lineare

19

35

13

A — Valore misurato

20

36

9

EER(A)

21

37

4

EER(A)

22

38

3

EER(A)

23

39

1

EER(A)

24

40

0

EER(A)


Tabella 28

Stagione europea di refrigerazione di riferimento per i chiller di processo ad alta temperatura

binj

Tj [°C]

Hj [h/anno]

1

– 19

0,08

2

– 18

0,41

3

– 17

0,65

4

– 16

1,05

5

– 15

1,74

6

– 14

2,98

7

– 13

3,79

8

– 12

5,69

9

– 11

8,94

10

– 10

11,81

11

– 9

17,29

12

– 8

20,02

13

– 7

28,73

14

– 6

39,71

15

– 5

56,61

16

– 4

76,36

17

– 3

106,07

18

– 2

153,22

19

– 1

203,41

20

0

247,98

21

1

282,01

22

2

275,91

23

3

300,61

24

4

310,77

25

5

336,48

26

6

350,48

27

7

363,49

28

8

368,91

29

9

371,63

30

10

377,32

31

11

376,53

32

12

386,42

33

13

389,84

34

14

384,45

35

15

370,45

36

16

344,96

37

17

328,02

38

18

305,36

39

19

261,87

40

20

223,90

41

21

196,31

42

22

163,04

43

23

141,78

44

24

121,93

45

25

104,46

46

26

85,77

47

27

71,54

48

28

56,57

49

29

43,35

50

30

31,02

51

31

20,21

52

32

11,85

53

33

8,17

54

34

3,83

55

35

2,09

56

36

1,21

57

37

0,52

58

38

0,40


Tabella 29

Ore di esercizio per modo di funzionamento per i refrigeratori d'ambiente, i condizionatori d'aria e le pompe di calore

Stagione

Ore di esercizio

Modo attivo

Modo «termostato spento»

Modo «stand-by»

Modo «spento»

Modo «riscaldamento del carter»

HCE (raffreddamento); HHE (riscaldamento)

HTO

HSB

HOFF

HCK

Raffreddamento (per calcolare SEER)

MEDIA

600

659

1 377

0

2 036

Più fredda

300

436

828

0

1 264

Più calda

900

767

1 647

0

2 414

Solo riscaldamento (per calcolare SCOP)

MEDIA

1 400

179

0

3 672

3 851

Più fredda

2 100

131

0

2 189

2 320

Più calda

1 400

755

0

4 345

5 100

Riscaldamento, se reversibile (per calcolare SCOP)

MEDIA

1 400

179

0

0

179

Più fredda

2 100

131

0

0

131

Più calda

1 400

755

0

0

755


(*1)  La condizione relativa alla temperatura a bulbo umido non è richiesta nel collaudo delle unità che non evaporano la condensa.

(*2)  Per le unità progettate per il modo di riscaldamento e di raffreddamento si usa il flusso ottenuto durante la prova alle condizioni nominali standard nel modo di raffreddamento.

(*3)  Temperature in uscita secondo il flusso dell'acqua come determinate alle condizioni nominali standard (coefficiente di carico parziale 100 % per il raffreddamento, 88 % per il riscaldamento)

(*4)  con flusso d'acqua quale determinato durante la prova «A» per le unità a flusso d'acqua fisso o a flusso variabile.

(*5)  con flusso d'acqua quale determinato durante la prova «A» per le unità a flusso fisso o a flusso d'acqua variabile.


ALLEGATO IV

Procedure di verifica

Nel condurre le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura di verifica dei requisiti di cui all'allegato II.

1.

Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità per modello.

2.

Il prodotto di riscaldamento dell'aria, il prodotto di raffreddamento, il chiller di processo ad alta temperatura o il ventilconvettore è ritenuto conforme ai requisiti applicabili stabiliti all'allegato II del presente regolamento:

a)

se i valori dichiarati sono conformi ai requisiti di cui all'allegato II e se i valori comunicati e quelli usati per determinare tali valori ai fini della conformità del modello non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore rispetto ai valori contenuti nel fascicolo di documentazione tecnica, comprese le relazioni di prova; e

b)

se, nel sottoporre a prova l'unità tutti i parametri misurati e i valori calcolati da tali misurazioni dimostrano la conformità alle rispettive tolleranze riportate in appresso:

1)

se, per i prodotti di riscaldamento dell'aria, l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs,h non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 % alla capacità di riscaldamento nominale dell'unità;

2)

se, per i prodotti di raffreddamento, l'efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente ηs,c non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 % alla capacità di raffreddamento nominale dell'unità;

3)

se, per i prodotti di riscaldamento dell'aria e/o i prodotti di raffreddamento, il livello di potenza sonora LWA non è superiore al valore dichiarato di oltre 2,0 dB;

4)

se, per i prodotti di riscaldamento dell'aria o i prodotti di raffreddamento alimentati a combustibile, le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto, non sono superiori al valore dichiarato di oltre il 20 %;

5)

se, per i chiller di processo ad alta temperatura, il valore SEPR non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 % alla capacità di refrigerazione nominale dell'unità e l'indice di efficienza energetica nominale (EERA ) non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %, misurato alla capacità di refrigerazione nominale.

3.

Per il modello di prodotto di riscaldamento dell'aria, di prodotto di raffreddamento, di chiller di processo ad alta temperatura o di ventilconvettore avente una capacità di riscaldamento, di raffreddamento o di refrigerazione ≥ 70 kW o prodotto in meno di 5 esemplari l'anno, se il risultato di cui al punto 2 non è realizzato, il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nel fascicolo tecnico sono state ottenute sulla stessa base, sono ritenuti non conformi al presente regolamento.

4.

Per il modello di prodotto di riscaldamento dell'aria, di prodotto di raffreddamento, di chiller di processo ad alta temperatura o di ventilconvettore avente una capacità di riscaldamento, di raffreddamento o di refrigerazione < 70 kW o prodotto in oltre 5 esemplari l'anno, se il risultato di cui al punto 2 a) non è realizzato, il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nel fascicolo tecnico sono state ottenute sulla stessa base, sono ritenuti non conformi al presente regolamento.

5.

Il modello di prodotto di riscaldamento dell'aria, di prodotto di raffreddamento, di chiller di processo ad alta temperatura o di ventilconvettore avente una capacità di riscaldamento, di raffreddamento o di refrigerazione < 70 kW e prodotto in oltre 5 esemplari l'anno, se il risultato di cui al punto 2 b) non è realizzato, le autorità dello Stato membro selezionano casualmente tre unità supplementari dello stesso modello a fini di prova.

Il prodotto di riscaldamento dell'aria, il prodotto di raffreddamento o il chiller di processo ad alta temperatura è ritenuto conforme ai requisiti applicabili di cui all'allegato II del presente regolamento:

a)

se i valori dichiarati sono conformi ai requisiti stabiliti all'allegato II e se i valori comunicati e quelli usati per determinare tali valori ai fini della conformità del modello non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore rispetto ai valori contenuti nel fascicolo di documentazione tecnica, comprese le relazioni di prova; e

b)

se, nel sottoporre a prova l'unità, tutti i parametri misurati e i valori calcolati da tali misurazioni dimostrano la conformità alle rispettive tolleranze riportate in appresso:

1)

se, per i prodotti di riscaldamento dell'aria, la media delle tre unità per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs,h non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 % alla capacità di riscaldamento nominale dell'unità;

2)

se, per i prodotti di raffreddamento, la media delle tre unità per l'efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente ηs,c non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 % alla capacità di raffreddamento nominale dell'unità;

3)

se, per i prodotti di riscaldamento dell'aria e/o i prodotti di raffreddamento la media delle tre unità per il livello di potenza sonora LWA non è superiore al valore dichiarato di oltre 2,0 dB;

4)

se, per i prodotti di riscaldamento dell'aria o i prodotti di raffreddamento alimentati a combustibile, la media delle tre unità per le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto, non è superiore al valore dichiarato di oltre il 20 %;

5)

se per i chiller di processo ad alta temperatura la media del valore SEPR delle tre unità non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 % alla capacità di refrigerazione nominale dell'unità e la media dell'indice di efficienza energetica nominale (EERA ) delle tre unità non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %, misurato alla capacità di refrigerazione nominale.

6.

Se i risultati di cui al punto 5 non sono realizzati, il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nel fascicolo tecnico sono state ottenute sulla stessa base sono ritenuti non conformi al presente regolamento.

7.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti all'allegato III.

8.

Tenuto conto delle limitazioni di peso e di dimensioni nel trasporto dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffreddamento e dei chiller di processo ad alta temperatura, le autorità degli Stati membri possono decidere di eseguire la procedura di verifica nei locali dei fabbricanti, prima che gli apparecchi siano messi in servizio nella loro ubicazione finale.

9.

Le autorità degli Stati membri comunicano i risultati delle prove e le altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro il mese successivo alla decisione di non conformità del modello.

10.

Le tolleranze stabilite nel presente allegato si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non vanno utilizzate dal fabbricante come tolleranze ammesse per stabilire i valori da riportare nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di realizzare la conformità o comunicare in ogni altro modo prestazioni migliori.


ALLEGATO V

Parametri di riferimento

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato per i prodotti di riscaldamento dell'aria e i prodotti di raffreddamento in termini di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, di efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente o di indice di prestazione energetica stagionale nonché di emissioni di ossido di azoto, è stata identificata come segue.

1.

I parametri di riferimento relativi all'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento o il raffreddamento d'ambiente o per i prodotti di riscaldamento dell'aria e i prodotti di raffreddamento nonché l'indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura sono riportati alla tabella 30.

Tabella 30

Parametri di riferimento relativi all'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento o il raffreddamento d'ambiente dei prodotti di riscaldamento dell'aria e dei prodotti di raffreddamento e indice di prestazione energetica stagionale dei chiller di processo ad alta temperatura

Generatori di aria calda

A combustibili gassosi o liquidi

84 %

A energia elettrica

33 %

Refrigeratori d'ambiente

Aria-acqua, Prated,c < 200 kW

209 %

Aria-acqua, Prated,c ≥ 200 kW

225 %

Acqua/salamoia-acqua, Prated,c < 200 kW

272 %

Acqua/salamoia-acqua, Prated,c ≥ 200 kW

352 %

Condizionatori d'aria

Elettrico, aria-aria

257 %

Pompe di calore

Elettrica, aria-aria

177 %

Chiller di processo ad alta temperatura

Raffreddati ad aria, PA < 200 kW

6,5 SEPR

Raffreddati ad aria, 200 kW ≤ PA < 400 kW

8,0 SEPR

Raffreddati ad aria, PA ≥ 400 kW

8,0 SEPR

Raffreddati ad acqua, PA < 200 kW

8,5 SEPR

Raffreddati ad acqua, 200 kW ≤ PA < 400 kW

12,0 SEPR

Raffreddati ad acqua, 400 kW ≤ PA < 1 000  kW

12,5 SEPR

Raffreddati ad acqua, PA ≥ 1 000  kW

13,0 SEPR

2.

Parametri per le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto:

a)

per i generatori di aria calda a combustibili gassosi i migliori prodotti disponibili sul mercato hanno emissioni inferiori a 50 mg/kWh di potenza fornita dal combustibile in termini di GCV;

b)

per i generatori di aria calda a combustibili liquidi, i migliori prodotti disponibili sul mercato hanno emissioni inferiori a 120 mg/kWh di potenza fornita dal combustibile in termini di GCV;

c)

per le pompe di calore, i refrigeratori d'ambiente e i condizionatori d'aria a combustione esterna a combustibile gassoso, i migliori prodotti disponibili sul mercato hanno emissioni inferiori a 50 mg/kWh di potenza fornita dal combustibile in termini di GCV.

3.

I parametri di riferimento di cui ai punti 1 e 2 non significano necessariamente che una combinazione di questi valori sia realizzabile in un singolo prodotto.


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/51


REGOLAMENTO (UE) 2016/2282 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2016

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE). 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

L'esperienza acquisita con l'attuazione dei regolamenti della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottati sulla base della direttiva 2009/125/CE ha mostrato che le tolleranze applicabili alla verifica stabilite nelle misure di esecuzione e destinate esclusivamente a essere utilizzate dalle autorità di sorveglianza del mercato sono state usate da taluni fabbricanti e importatori per stabilire i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori dei loro prodotti.

(2)

Le tolleranze di verifica servono ad ammettere le variazioni che risultano dalle misurazioni effettuate in occasione delle prove di verifica e che sono dovute a differenze delle apparecchiature usate dai fabbricanti, dagli importatori e dalle autorità di sorveglianza nell'Unione. Le suddette tolleranze non dovrebbero essere usate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità a quanto stabilito in materia di progettazione ecocompatibile né per comunicare una prestazione migliore di quella effettivamente misurata e calcolata. I parametri dichiarati o pubblicati dal fabbricante o dall'importatore non dovrebbero essere più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori contenuti nella documentazione tecnica.

(3)

Per garantire una concorrenza equa, per realizzare i risparmi energetici a cui sono finalizzati i regolamenti e per fornire ai consumatori informazioni accurate in merito alla prestazione ambientale e funzionale dei prodotti, è opportuno chiarire che le tolleranze di verifica stabilite nelle misure di esecuzione possono essere usate solo dalle autorità degli Stati membri ai fini di verifica della conformità.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente i regolamenti della Commissione (CE) n. 1275/2008 (2), (CE) n. 107/2009 (3), (CE) n. 278/2009 (4), (CE) n. 640/2009 (5), (CE) n. 641/2009 (6), (CE) n. 642/2009 (7), (CE) n. 643/2009 (8), (UE) n. 1015/2010 (9), (UE) n. 1016/2010 (10), (UE) n. 327/2011 (11), (UE) n. 206/2012 (12), (UE) n. 547/2012 (13), (UE) n. 932/2012 (14), (UE) n. 617/2013 (15), (UE) n. 666/2013 (16), (UE) n. 813/2013 (17), (UE) n. 814/2013 (18), (UE) n. 66/2014 (19), (UE) n. 548/2014 (20), (UE) n. 1253/2014 (21), (UE) 2015/1095 (22), (UE) 2015/1185 (23), (UE) 2015/1188 (24), (UE) 2015/1189 (25) e (UE) 2016/2281 (26).

(5)

I dati comunicati dagli operatori del settore dell'illuminazione mostrano che molti tipi di lampade previste come alternative ai tipi meno efficienti vietati (come le lampade alogene a tensione di rete destinate a sostituire le lampade a incandescenza) sarebbero integralmente ritirati dal mercato in conseguenza dei regolamenti (CE) n. 244/2009 (27), (CE) n. 245/2009 (28) e (UE) n. 1194/2012 (29) se ai fabbricanti fosse vietato di avvalersi del metodo per dichiarare i dati e le informazioni descritto nelle norme di misurazione a sostegno delle tolleranze stabilite nei predetti regolamenti secondo le modalità che sono prassi corrente in tutto il settore. È pertanto opportuno non modificare i suddetti tre regolamenti attraverso il presente atto, bensì, in occasione del loro prossimo riesame, chiarire l'uso previsto delle tolleranze in concomitanza con una nuova valutazione dei relativi requisiti minimi.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1275/2008

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1275/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 107/2009

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 107/2009 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 278/2009

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 278/2009 sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (CE) n. 640/2009

L'allegato III del regolamento (CE) n. 640/2009 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento (CE) n. 641/2009

L'allegato III del regolamento (CE) n. 641/2009 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Modifiche del regolamento (CE) n. 642/2009

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 642/2009 sono modificati conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 7

Modifiche del regolamento (CE) n. 643/2009

L'allegato V del regolamento (CE) n. 643/2009 è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 8

Modifiche del regolamento (UE) n. 1015/2010

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1015/2010 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 9

Modifiche del regolamento (UE) n. 1016/2010

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1016/2010 è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento.

Articolo 10

Modifiche del regolamento (UE) n. 327/2011

L'allegato III del regolamento (UE) n. 327/2011 è modificato conformemente all'allegato X del presente regolamento.

Articolo 11

Modifiche del regolamento (UE) n. 206/2012

L'allegato III del regolamento (UE) n. 206/2012 è modificato conformemente all'allegato XI del presente regolamento.

Articolo 12

Modifiche del regolamento (UE) n. 547/2012

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 547/2012 è modificato conformemente all'allegato XII del presente regolamento.

Articolo 13

Modifiche del regolamento (UE) n. 932/2012

L'allegato III del regolamento (UE) n. 932/2012 è modificato conformemente all'allegato XIII del presente regolamento.

Articolo 14

Modifiche del regolamento (UE) n. 617/2013

Il regolamento (UE) n. 617/2013 è così modificato:

(1)

all'articolo 2, paragrafo 20, la seconda lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

la divisione per 1 000 converte i mega in giga;»;

(2)

gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato XIV del presente regolamento.

Articolo 15

Modifiche del regolamento (UE) n. 666/2013

L'allegato III del regolamento (UE) n. 666/2013 è modificato conformemente all'allegato XV del presente regolamento.

Articolo 16

Modifiche del regolamento (UE) n. 813/2013

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 813/2013 è modificato conformemente all'allegato XVI del presente regolamento.

Articolo 17

Modifiche del regolamento (UE) n. 814/2013

L'allegato V del regolamento (UE) n. 814/2013 è modificato conformemente all'allegato XVII del presente regolamento.

Articolo 18

Modifiche del regolamento (UE) n. 66/2014

L'allegato III del regolamento (UE) n. 66/2014 è modificato conformemente all'allegato XVIII del presente regolamento.

Articolo 19

Modifiche del regolamento (UE) n. 548/2014

L'allegato III del regolamento (UE) n. 548/2014 è modificato conformemente all'allegato XIX del presente regolamento.

Articolo 20

Modifiche del regolamento (UE) n. 1253/2014

L'allegato VI del regolamento (UE) n. 1253/2014 è modificato conformemente all'allegato XX del presente regolamento.

Articolo 21

Modifiche del regolamento (UE) 2015/1095

Gli allegati IX, X e XI del regolamento (UE) 2015/1095 sono modificati conformemente all'allegato XXI del presente regolamento.

Articolo 22

Modifiche del regolamento (UE) 2015/1185

L'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1185 è modificato conformemente all'allegato XXII del presente regolamento.

Articolo 23

Modifiche del regolamento (UE) 2015/1188

L'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1188 è modificato conformemente all'allegato XXIII del presente regolamento.

Articolo 24

Modifiche del regolamento (UE) 2015/1189

L'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1189 è modificato conformemente all'allegato XXIV del presente regolamento.

Articolo 25

Modifiche del regolamento (UE) 2016/2281

L'allegato IV del regolamento (UE) 2016/2281 è modificato conformemente all'allegato XXV del presente regolamento.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45).

(3)  Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8).

(4)  Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26).

(6)  Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 35).

(7)  Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42).

(8)  Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 53).

(9)  Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 21).

(10)  Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 31).

(11)  Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8).

(12)  Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7).

(13)  Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 28).

(14)  Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 278 del 12.10.2012, pag. 41).

(15)  Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).

(16)  Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).

(17)  Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136).

(18)  Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 162).

(19)  Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33).

(20)  Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi (GU L 152 del 22.5.2014, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8).

(22)  Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 19).

(23)  Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76).

(25)  Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100).

(26)  Regolamento (UE) 2016/2281, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(27)  Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3).

(28)  Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17).

(29)  Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

Modifiche dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1275/2008

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

1.   PROCEDURA DI VERIFICA

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella in appresso;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella in appresso;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti nell'allegato II, punto 8, e nella parte 2 del presente allegato. Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella in appresso e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tolleranze di verifica

Tipo di specifica

Categoria

Tolleranza

Allegato II, punto 1, lettere a) e b), oppure punto 2, lettere a) e b)

Per le specifiche relative a un consumo di energia superiore a 1,00 W

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.

Per le specifiche relative a un consumo di energia pari o inferiore a 1,00 W

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

Allegato II, punto 3, lettera c), e punto 4, lettera a)

n.p.

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.

2.   PROCEDURA DI PROVA PER GLI APPARECCHI COLLEGATI IN RETE

Per verificare la conformità alle specifiche stabilite all'allegato II, punto 3, lettera c), e punto 4, lettera a), le autorità degli Stati membri ricorrono alla procedura di verifica di cui al presente allegato, parte 1, dopo aver disattivato e/o scollegato, a seconda dei casi, tutte le porte di rete dell'unità.

Per verificare la conformità alle specifiche stabilite all'allegato II, punto 3, lettera c), e punto 4, lettera a), le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità, secondo quanto segue.

Se, come indicato nella documentazione tecnica, l'apparecchio è dotato di un tipo di porta di rete e se sono disponibili due o più porte di questo tipo, sceglierne casualmente una e collegarla all'opportuna rete conforme alla specifica massima della porta. Se vi sono diverse porte di rete senza fili dello stesso tipo, disattivare le altre porte senza fili se possibile. Se vi sono diverse porte di rete cablate dello stesso tipo, ai fini della verifica delle specifiche stabilite all'allegato II, punto 3, disattivare le altre porte di rete se possibile. Se è disponibile una sola porta di rete, collegarla all'opportuna rete conforme alla specifica massima della porta.

Mettere l'unità in modo acceso. Quando l'unità in modo acceso funziona correttamente, la si può porre nella condizione che consente il modo stand-by in rete e misurare il consumo energetico. Inviare quindi all'apparecchio l'apposito segnale tramite la porta di rete e verificare se l'apparecchio si è riattivato.

Se, come indicato nella documentazione tecnica, l'apparecchio è dotato di più di un tipo di porta di rete si ripete la seguente procedura per ciascun tipo di porta di rete. Se sono disponibili due o più porte di rete di un tipo, sceglierne casualmente una per ciascun tipo e collegarla all'opportuna rete conforme alla specifica massima della porta.

Se per un determinato tipo di porta di rete è disponibile solo una porta, collegarla all'opportuna rete conforme alla specifica massima della porta. Disattivare le porte senza fili non utilizzate se possibile. Durante la verifica delle specifiche stabilite all'allegato II, punto 3, disattivare le porte delle reti cablate non usate se possibile.

Mettere l'unità in modo acceso. Quando l'unità in modo acceso funziona correttamente, la si può porre nella condizione che consente il modo stand-by in rete e misurare il consumo energetico. Inviare quindi all'apparecchio l'apposito segnale tramite la porta di rete e verificare se l'apparecchio si è riattivato. Nel caso in cui l'accesso a una porta di rete sia fisicamente condiviso da due o più tipi di porte di rete (logiche), questa procedura è ripetuta per ciascun tipo di porta di rete logica, scollegando (a livello logico) le altre porte di rete logiche.»


ALLEGATO II

Modifiche degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 107/2009

(1)

Nell'allegato I, il secondo comma del punto 5 è soppresso.

(2)

L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato I.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Disposizioni di cui all'allegato I, punti 1 e 2, come pertinente

Tolleranze di verifica

Per un consumo di energia superiore a 1,00 W

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.

Per un consumo di energia pari o inferiore a 1,00 W

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.»


ALLEGATO III

Modifiche degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 278/2009

(1)

Nell'allegato I, il secondo comma del punto 2 è soppresso.

(2)

L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella in appresso;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella in appresso;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato I.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella in appresso e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Condizione a vuoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

MEDIA aritmetica del rendimento nelle condizioni di carico 1-4 di cui all'allegato I

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.»


ALLEGATO IV

Modifiche dell'allegato III del regolamento (CE) n. 640/2009

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni), comprese le perdite totali (1-η) quale criterio di efficienza decisivo, rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 3;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c);

a)

nel caso di modelli prodotti in quantitativi inferiori a cinque unità l'anno, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

b)

nel caso di modelli prodotti in quantitativi pari o superiori a cinque unità l'anno, le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova; il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati, comprese le perdite totali (1-η) quale criterio di efficienza decisivo, rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 3;

(5)

se non si ottiene quanto indicato al punto 4, lettera b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(6)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3, del punto 4, lettera a), e del punto 5.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 3 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 6 per quanto attiene ai requisiti di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 3

Tolleranze di verifica

Parametri

Motori nell'intervallo di potenza 0,75-150 kW

Motori nell'intervallo di potenza 150-375 kW

Perdite totali (1-η)

Al massimo 15 % superiore ai valori derivati dai valori dichiarati conformemente all'allegato I.

Al massimo 10 % superiore ai valori derivati dai valori dichiarati conformemente all'allegato I.»


ALLEGATO V

Modifiche dell'allegato III del regolamento (CE) n. 641/2009

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametro

Tolleranza di verifica

Indice di efficienza energetica

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 7 %»


ALLEGATO VI

Modifiche degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 642/2009

(1)

Nell'allegato II, parte 1, lettera c), il quarto trattino è soppresso.

(2)

Il titolo dell'allegato III è sostituito da «Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato».

(3)

Nell'allegato III, la parte A è sostituita dalla seguente:

«A.

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura. Essi seguono le fasi stabilite al punto 2, lettere a) e b) nonché al punto 3 in appresso anche durante la procedura di verifica stabilita nella parte B del presente allegato.

(1)

Le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello.

(2)

Si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento.

(4)

Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova.

(5)

Il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1.

(6)

Se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento.

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo stabiliti nell'allegato I e delle condizioni di misurazione stabilite nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo di energia in modo acceso di cui all'allegato I, parte 1, punti 1 e 2

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 7 %.

Condizioni in modo spento/stand-by, come pertinente, di cui all'allegato I, parte 2, punto 1, lettere a) e b), e punto 2, lettere a) e b)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

Rapporto di luminanza di picco di cui all'allegato I, parte 5

Il valore determinato non è inferiore al 60 % della luminanza di picco del modo acceso più brillante previsto dal televisore.»

(4)

Nell'allegato III, parte B, il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Si considera il modello conforme al presente regolamento se i risultati per ciascun tipo di porta di rete non superano il valore dichiarato di oltre il 7 %.

In caso contrario, sono sottoposti a prova altre tre unità. Il modello è considerato conforme al presente regolamento se la media aritmetica dei valori determinati non supera il valore dichiarato di oltre il 7 %.

In caso contrario il modello non è ritenuto conforme.

Le autorità dello Stato membro comunicano i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.»


ALLEGATO VII

Modifiche dell'allegato V del regolamento (CE) n. 643/2009

L'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di apparecchi di refrigerazione per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di apparecchi di refrigerazione per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati III e IV.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Volume lordo

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 % o di 1 litro, a seconda di quale sia il valore più elevato.

Volume utile

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 % o di 1 litro, a seconda di quale valore sia superiore. Quando i volumi dello scomparto a temperatura moderata e dello scomparto per gli alimenti freschi sono regolabili dall'utilizzatore uno in rapporto all'altro, il volume è sottoposto a prova quando lo scomparto a temperatura moderata è regolato al volume minimo.

Capacità di congelamento

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.

Consumo energetico

Il valore determinato non supera il valore dichiarato (E24 h ) di oltre il 10 %.

Consumo di elettricità degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico con un volume utile inferiore a 10 litri

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

Umidità dei frigoriferi cantina

Il valore determinato dell'umidità relativa non supera l'intervallo dichiarato di oltre il 10 % in qualsiasi direzione.»


ALLEGATO VIII

Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1015/2010

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di lavatrici per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di lavatrici per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro ricorrono a procedure di misurazione che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute quali affidabili, accurate e riproducibili, compresi i metodi definiti nei documenti i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo energetico annuo (AEC )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato AEC di oltre il 10 %.

Indice di efficienza di lavaggio (IW )

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato IW di oltre il 4 %.

Consumo energetico (Et )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Et di oltre il 10 %. Se è necessario selezionare tre unità supplementari, la media aritmetica dei valori determinati di queste tre unità non supera il valore dichiarato Et di oltre il 6 %.

Durata del programma (Tt )

I valori determinati non superano i valori dichiarati Tt di oltre il 10 %.

Consumo di acqua (Wt )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Wt di oltre il 10 %.

Consumo di energia nei modi «spento» e «stand-by» (Po e Pl )

I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono superiori a 1,00 W, non superano di oltre il 10 % i valori dichiarati Po e Pl . I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono inferiori o uguali a 1,00 W, non superano di oltre 0,10 W i valori dichiarati Po e Pl .

Durata in modo stand-by (Tl )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Tt di oltre il 10 %.»


ALLEGATO IX

Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1016/2010

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di lavastoviglie a uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di lavastoviglie a uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro ricorrono a procedure di misurazione che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute quali affidabili, accurate e riproducibili, compresi i metodi definiti nei documenti i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo energetico annuo (AEC )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato AEC di oltre il 10 %.

Indice di efficienza di lavaggio (IC )

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato IC di oltre il 10 %.

Indice di efficienza di asciugatura (ID )

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato ID di oltre il 19 %.

Consumo energetico (Et )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Et di oltre il 10 %. Se è necessario selezionare tre unità supplementari, la media aritmetica dei valori determinati di queste tre unità non supera il valore dichiarato Et di oltre il 6 %.

Durata del programma (Tt )

Il valore determinato non supera i valori dichiarati Tt di oltre il 10 %.

Consumo di energia in modo spento e stand-by (Po e Pl )

I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono superiori a 1,00 W, non superano di oltre il 10 % i valori dichiarati Po e Pl . I valori determinati del consumo energetico Po e Pl , quando sono inferiori o uguali a 1,00 W, non superano di oltre 0,10 W i valori dichiarati Po e Pl.

Durata in modo stand-by (Tl )

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Tl di oltre il 10 %.»


ALLEGATO X

Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 327/2011

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 3;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c);

a)

nel caso di modelli prodotti in quantitativi inferiori a cinque unità l'anno, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

b)

nel caso di modelli prodotti in quantitativi pari o superiori a cinque unità l'anno, le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova; i modelli sono considerati conformi alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 3;

(5)

se non si ottiene quanto indicato al punto 4, lettera b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(6)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3, del punto 4, lettera a), e del punto 5.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 3 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 6 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 3

Tolleranze di verifica

Parametro

Tolleranza di verifica

Efficienza complessiva (ηe)

Il valore determinato non è inferiore al valore che rappresenta il 90 % del corrispondente valore dichiarato.»


ALLEGATO XI

Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 206/2012

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Indice di efficienza energetica stagionale (SEER)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Coefficiente di efficienza stagionale (SCOP)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Consumo di energia in modo spento

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.

Consumo di energia in modo attesa

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.

Coefficiente di efficienza energetica nominale (EERnominale)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.

Coefficiente di efficienza energetica nominale (COPnominale)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.

Livello di potenza sonora

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB(A).»


ALLEGATO XII

Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 547/2012

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nell'allegato II del presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 2;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 2;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 2 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 2

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Efficienza in condizione BEP (ηΒΕΡ)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.

Efficienza in condizione PL (ηΡL)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.

Efficienza in condizione OL (ηΟL)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.»


ALLEGATO XIII

Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 932/2012

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di asciugabiancheria per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di asciugabiancheria per uso domestico che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro ricorrono a procedure di misurazione che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute quali affidabili, accurate e riproducibili, compresi i metodi definiti nei documenti i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo annuo di energia ponderato (AEC)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato (AEC) di oltre il 6 %.

Consumo ponderato di energia (Et)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Et di oltre il 6 %.

Efficienza di condensazione ponderata (Ct)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato Ct di oltre il 6 %.

Durata ponderata del programma (Tt)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Tt di oltre il 6 %.

Consumo di energia nei modi «spento» e «stand-by» (Po e Pl )

I valori determinati del consumo di energia Po e Pl , quando sono superiori a 1,00 W, non superano di oltre il 6 % i valori dichiarati Po e Pl . I valori determinati del consumo di energia Po e Pl , quando sono inferiori o uguali a 1,00 W, non superano di oltre 0,10 W i valori dichiarati Po e Pl.

Durata in modo «stand-by»(Tl)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Tl di oltre il 6 %.»


ALLEGATO XIV

Modifiche degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 617/2013

(1)

Nell'allegato II, il punto 6.2.1 è sostituito dal seguente:

«6.2.1.

Il computer riduce la velocità di tutte le connessioni attive di rete Ethernet da 1 o più gigabit al secondo (Gb/s) quando passa in modalità sospensione o spento con funzione WOL;»

(2)

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Misurazioni da parte delle autorità di sorveglianza del mercato e verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

1.   MISURAZIONI

Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle specifiche applicabili del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati avvalendosi di norme armonizzate, i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che prendano in considerazione lo stato dell'arte generalmente riconosciuto, i cui risultati si ritiene abbiano un ridotto livello di incertezza.

I computer commercializzati senza un sistema operativo in grado di supportare un'interfaccia di alimentazione e configurazione avanzata (ACPI) o simili, devono essere sottoposti a prova con sistema operativo che supporti l'ACPI (o simili).

2.   VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DA PARTE DELLE AUTORITÀ DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO

Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nell'allegato II del presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello o di configurazione del modello;

(2)

si considera il modello o la configurazione del modello conforme ai requisiti applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello o la configurazione del modello ai sensi delle parti da 3 a 5 del presente allegato, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nelle parti 3 e 4 del presente allegato, e l'unità soddisfa i requisiti relativi all'abilitazione della gestione del consumo di potenza di cui alla parte 5 del presente allegato;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutte le configurazioni del modello descritti dalle stesse informazioni di prodotto (di cui all'allegato II, punti 7.1.2 e 7.3.2) sono da ritenersi non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prova tre unità supplementari dello stesso modello o di una o più configurazioni del modello descritti dalle stesse informazioni di prodotto (di cui all'allegato II, punti 7.1.2 e 7.3.2);

(5)

il modello o la configurazione del modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nelle parti 3 e 4 del presente allegato e se tutte le unità soddisfano i requisiti relativi all'abilitazione della gestione del consumo di potenza di cui alla parte 5 del presente allegato;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutte le configurazioni del modello descritti dalle stesse informazioni di prodotto (di cui all'allegato II, punti 7.1.2 e 7.3.2) sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nel presente allegato.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nelle parti 3 e 4 del presente allegato e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze.

3.   ETEC, MODALITÀ SOSPENSIONE, SPENTO E STATO DI CONSUMO MINIMO:

(1)

Per un consumo di energia superiore a 1,00 W, o nel caso in cui dal calcolo dei limiti applicabili al consumo di energia per il TEC risulti un valore superiore a 1,00 W in almeno una modalità di alimentazione, si considera che la configurazione del modello sia conforme alle specifiche applicabili di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 e 2.3 dell'allegato II, se i risultati delle prove non superano le rispettive tolleranze di verifica di cui alla tabella in appresso.

Tolleranze di verifica relative a limiti applicabili al consumo energetico superiori a 1,00 W

Specifiche

Tolleranze di verifica

Allegato II, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 2.3

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 7 %.

Allegato II, punto 2.2 (con e senza la quota supplementare di cui al punto 2.4)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 7 %.

Ai valori limite di cui al punto 2.2 dell'allegato II si può aggiungere la quota supplementare di cui al punto 2.4 se la configurazione del modello è commercializzata con la funzione WOL attivata in modalità sospensione. La configurazione del modello deve essere sottoposta a prova con la funzione WOL sia attivata che disattivata e deve essere conforme in entrambi i casi. Qualora la configurazione del modello sia commercializzata senza funzionalità Ethernet, essa dev'essere sottoposta a prova con la funzione WOL disattivata.

(2)

Per un consumo di energia pari o inferiore a 1,00 W, si considera che la configurazione del modello sia conforme alla specifica di cui all'allegato II, punti 3.1 e 4.1 se i risultati della prova non superano le rispettive tolleranze di verifica di cui alla tabella in appresso.

Tolleranze di verifica relative a limiti applicabili al consumo energetico uguali o inferiori a 1,00 W

Specifiche

Tolleranze di verifica

Allegato II, punto 3.1 (con e senza la quota supplementare specificata al punto 3.3)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

Allegato II, punto 4.1 (con e senza le quote supplementari elencate al punto 4.3)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

Al valore limite di cui all'allegato II, punto 3.1 si può aggiungere la quota aggiuntiva di cui al punto 3.3 se la configurazione del modello è commercializzata con una «visualizzazione di informazioni o dello stato».

Al valore limite di cui all'allegato II, punto 4.1 si può aggiungere la quota aggiuntiva di cui al punto 4.3 se la configurazione del modello è commercializzata con la funzione WOL attivata in modalità spento. La configurazione del modello deve essere sottoposta a prova con la funzione WOL sia attivata che disattivata e deve essere conforme in entrambi i casi. Qualora la configurazione del modello sia commercializzata senza funzionalità Ethernet, essa dev'essere sottoposta a prova con la funzione WOL disattivata.

4.   RENDIMENTO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Si considera il modello conforme alle specifiche di cui all'allegato II, punto 5, se i risultati della prova non superano le rispettive tolleranze di verifica di cui alla tabella in appresso.

Tolleranze di verifica del rendimento dell'alimentazione elettrica interna

Specifiche

Tolleranze di verifica

La media aritmetica del rendimento medio nelle condizioni di carico definite nell'allegato II è inferiore ai requisiti applicabili al rendimento medio.

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 2 %.

La media aritmetica del fattore di potenza definito nell'allegato II è inferiore ai requisiti applicabili al fattore di potenza.

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.

5.   ABILITAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONSUMO DI POTENZA

Per verificare la conformità alle specifiche stabilite nell'allegato II, punto 6.1, le autorità degli Stati membri ricorrono alla procedura applicabile alla misurazione del consumo energetico dopo che, tramite la funzione di gestione dell'energia o una funzione analoga, l'apparecchio sia passato alla modalità di consumo energetico applicabile.

Per verificare la conformità alle specifiche stabilite nell'allegato II, punti da 6.2.1 a 6.2.6, si considera che la configurazione del modello sia conforme alle specifiche applicabili di cui al:

punto 6.2.1, se la velocità di tutte le connessioni attive di rete Ethernet da 1 o più gigabit al secondo (Gb/s) si riduce quando il desktop, il desktop integrato o il notebook passa in modalità sospensione o spento con funzione WOL;

punto 6.2.2, se il desktop, il desktop integrato o il notebook diventa pienamente operativo, compresa la visualizzazione di eventuali schermi collegati, entro 5 secondi dall'attivazione, durante la modalità sospensione, dell'evento di riattivazione;

punto 6.2.3, se lo schermo collegato al desktop, al desktop integrato o al notebook passa in modalità sospensione entro 10 minuti di inattività dell'utente;

punto 6.2.4, se la funzione WOL in modalità sospensione e spento può essere attivata e disattivata;

punto 6.2.5, se il desktop, il desktop integrato o il notebook passa in modalità sospensione entro 30 minuti di inattività dell'utente;

punto 6.2.6, se gli utenti sono facilmente in grado di attivare e disattivare eventuali connessioni alla rete senza fili e ricevono un'indicazione chiara (attraverso un simbolo, un segnale luminoso o equivalente) del fatto che tali connessioni siano state attivate o disattivate.»


ALLEGATO XV

Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 666/2013

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di aspirapolvere che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi di aspirapolvere che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di aspirapolvere che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo energetico annuo

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.

Capacità di aspirazione della polvere su tappeti

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre 0,03.

Capacità di aspirazione della polvere su pavimenti duri

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre 0,03.

(Ri)emissione di polvere

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 15 %.

Livello di potenza sonora

Il valore determinato non supera il valore dichiarato.

Durata di vita del motore

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.»


ALLEGATO XVI

Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 813/2013

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 8;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti gli altri modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più diversi modelli equivalenti;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 8;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti gli altri modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 8 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 8

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento, ηs

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, ηwh

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Livello di potenza sonora, LWA

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB(A).

Emissioni di ossidi di azoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 20 %.»


ALLEGATO XVII

Modifiche dell'allegato V del regolamento (UE) n. 814/2013

L'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 7;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di scaldacqua o di serbatoi per l'acqua calda che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 7;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di scaldacqua o di serbatoi per l'acqua calda che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati III e IV.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 7 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 7

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Consumo quotidiano di energia elettrica, Qelec

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Livello di potenza sonora, LWA , all'interno e/o all'esterno

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB.

Consumo quotidiano di combustibile, Qfuel

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Emissioni di ossidi di azoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 20 %.

Consumo settimanale di combustibile con controlli intelligenti, Qfuel,week,smart

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Consumo settimanale di energia elettrica con controlli intelligenti, Qelec,week,smart

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Consumo settimanale di combustibile senza controlli intelligenti, Qfuel,week

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Consumo settimanale di energia elettrica senza controlli intelligenti, Qelec,week

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Volume utile, V

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 2 %.

Acqua mista a 40 °C, V40

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 %.

Area di apertura del collettore, Asol

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 2 %.

Consumo energetico della pompa, solpump

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 3 %.

Consumo energetico in stand-by, solstandby

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Dispersione, S

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.»


ALLEGATO XVIII

Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 66/2014

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 7;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 7;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 7 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 7

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Massa del forno per uso domestico, M

Il valore determinato non supera il valore dichiarato M di oltre il 5 %.

Volume del compatimento del forno per uso domestico, V

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato V di oltre il 5 %.

ECelectric, cavity , ECgas cavity

I valori determinati non superano i valori dichiarati ECelectric cavity e ECgas cavity di oltre il 5 %.

ECelectric hob

Il valore determinato non supera il valore dichiarato ECelectric hob di oltre il 5 %.

EEgas hob

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato EEgas hob di oltre il 5 %.

WBEP , WL

I valori determinati non superano i valori dichiarati WBEP e WL di oltre il 5 %.

QBEP , PBEP

I valori determinati non sono inferiori ai valori dichiarati QBEP e PBEP di oltre il 5 %.

Qmax

Il valore determinato non supera il valore dichiarato Qmax di oltre l'8 %.

Emiddle

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato Emiddle di oltre il 5 %.

Livello di potenza sonora, LWA

Il valore determinato non supera il valore dichiarato LWA .

Po , Ps

I valori determinati del consumo energetico Po e Ps non sono superiori di oltre il 10 % ai valori dichiarati Po e Ps.I valori determinati del consumo energetico Po e Ps, quando sono inferiori o uguali a 1,00 W, non sono superiori di oltre 0,10 W ai valori dichiarati Po e Ps


ALLEGATO XIX

Modifiche dell'allegato III del regolamento (UE) n. 548/2014

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento e nei relativi allegati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; Tenuto conto delle limitazioni di peso e di dimensioni nel trasporto dei trasformatori di potenza medi e grandi, le autorità degli Stati membri possono decidere di avviare la procedura di verifica nei locali dei fabbricanti, prima che gli apparecchi siano messi in servizio nel loro luogo di destinazione finale;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a), b) o c), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato II.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 4 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Perdite a carico

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Perdite a vuoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

Potenza elettrica necessaria per il sistema di raffreddamento per il funzionamento a vuoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.»


ALLEGATO XX

Modifiche dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 1253/2014

L'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di unità di ventilazione che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c);

a)

nel caso di modelli prodotti in quantitativi inferiori a cinque unità l'anno, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

b)

nel caso di modelli prodotti in quantitativi pari o superiori a cinque unità l'anno, le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore; il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 1;

(5)

se non si ottiene quanto indicato al punto 4, lettera b), il modello e tutti i modelli di unità di ventilazione che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(6)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3, del punto 4, lettera a), e del punto 5.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati VIII e IX.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 6 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 1

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

SPI

Il valore determinato non è superiore a 1,07 volte il valore dichiarato.

Efficienza termica delle UVR e delle UVNR

Il valore determinato non è inferiore a 0,93 volte il valore dichiarato.

SFPint

Il valore determinato non è superiore a 1,07 volte il valore dichiarato.

Efficienza del ventilatore delle UVU, non residenziali

Il valore determinato non è inferiore a 0,93 volte il valore dichiarato.

Livello di potenza sonora delle UVR

Il valore determinato non supera di 2 dB il valore dichiarato.

Livello di potenza sonora delle UVNR

Il valore determinato non supera di 5 dB il valore dichiarato.»


ALLEGATO XXI

Modifiche degli allegati IX, X e XI del regolamento (UE) 2015/1095

(1)

L'allegato IX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato per gli armadi refrigerati professionali

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 8;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli di armadi refrigerati professionali che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 8;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli di armadi refrigerati professionali che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di misurazione e calcolo stabiliti negli allegati III e IV.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 8 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 8

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Volume netto

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 3 %.

Consumo di energia (E24 h)

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.»

(2)

L'allegato X è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO X

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato per le unità di condensazione

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 9;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 9;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VI.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 9 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 9

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Indice di prestazione energetica stagionale (SEPR) delle unità di condensazione con una capacità nominale di raffreddamento superiore a 2 kW a bassa temperatura e a 5 kW a media temperatura

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %, con il punto A misurato alla capacità nominale di raffreddamento

Coefficiente di prestazione nominale (COPA ) delle unità di condensazione con una capacità nominale di raffreddamento superiore a 2 kW a bassa temperatura e a 5 kW a media temperatura

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %, misurato alla capacità nominale di raffreddamento

Coefficienti di prestazione COPB , COPC e COPD delle unità di condensazione con una capacità nominale di raffreddamento superiore a 2 kW a bassa temperatura e a 5 kW a media temperatura.»

I valori determinati non sono inferiori al valore dichiarato di oltre il 10 %, misurati alla capacità nominale di raffreddamento

(3)

L'allegato XI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato per i chiller di processo

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 10;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 10;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VIII.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 10 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 10

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Indice di prestazione energetica stagionale (SEPR)

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %, con il punto A misurato alla capacità nominale di raffreddamento

Indice di efficienza energetica nominale (EERA )

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %, misurato alla capacità nominale di raffreddamento.»


ALLEGATO XXII

Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1185

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 4; L'unità è sottoposta a prova con uno o più combustibili con caratteristiche simili a quelle del/i combustibile/i usato/i dal fabbricante nell'esecuzione delle misurazioni descritte nell'allegato III;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 4;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 4 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 4

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, ηs

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.

Emissioni di particolato

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 20 mg/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine, se misurato con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1).

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 10 mg/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet), se misurato con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 1).

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 1 g/kg, se misurato con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 2).

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,8 g/kg, se misurato con il metodo descritto nell'allegato III, punto 4 a) i) 3).

Emissioni di composti gassosi organici

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 25 mgC/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine.

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 15 mgC/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet).

Emissioni di monossido di carbonio

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 275 mg/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto, per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e per le termocucine.

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 60 mg/m3 al 13 % di O2 per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet).

Emissioni di ossidi di azoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 30 mg/m3 espressi in NO2 al 13 % di O2


ALLEGATO XXIII

Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1188

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 9;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prova tre unità supplementari dello stesso modello, fatta eccezione per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici, se la non conformità è determinata senza ulteriori prove, e i punti 6 e 7 in appresso si applicano immediatamente. Per gli altri modelli, in alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 9;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 4 o 5 il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 9 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 9

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranze di verifica

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, ηs , per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato alla potenza termica nominale dell'unità.

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, ηs , per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido e gassoso per uso domestico

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, ηs , per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ad irraggiamento luminoso e a tubo radiante per uso domestico

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.

Emissioni di ossidi di azoto per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile liquido e gassoso, ad irraggiamento luminoso e a tubo radiante per uso domestico

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.»


ALLEGATO XXIV

Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) 2015/1189

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 2. L'unità è sottoposta a prova con uno o più combustibili con caratteristiche simili a quelle del/i combustibile/i usato/i dal fabbricante nell'esecuzione delle misurazioni descritte nell'allegato III;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli diversi tra quelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore;

(5)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 2;

(6)

se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti i modelli che risultano equivalenti nella documentazione tecnica del fabbricante o dell'importatore sono considerati non conformi al presente regolamento;

(7)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 2 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 2

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranza di verifica

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, ηs

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 4 %.

Emissioni di particolato

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 9 mg/m3.

Emissioni di composti gassosi organici

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 7 mg/m3.

Emissioni di monossido di carbonio

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 30 mg/m3.

Emissioni di ossidi di azoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 30 mg/m3


ALLEGATO XXV

Modifiche dell'allegato IV del regolamento (UE) 2016/2281

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

(1)

le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

(2)

si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b)

i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 30;

(3)

se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulla stessa base sono considerati non conformi al presente regolamento;

(4)

per il modello di prodotto di riscaldamento dell'aria, di prodotto di raffrescamento, di chiller di processo ad alta temperatura o di ventilconvettore avente una capacità nominale di riscaldamento, di raffrescamento o di refrigerazione ≥ 70 kW o prodotto in meno di 5 esemplari l'anno, se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulla stessa base sono ritenuti non conformi al presente regolamento;

(5)

per il modello di prodotto di riscaldamento dell'aria, di prodotto di raffrescamento, di chiller di processo ad alta temperatura o di ventilconvettore avente una capacità nominale di riscaldamento, di raffrescamento o di refrigerazione < 70 kW o prodotto in oltre 5 esemplari l'anno, se quanto indicato al punto 2, lettera c) le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle prova;

(6)

il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 30;

(7)

se non si ottiene quanto indicato al punto 6 il modello e ogni altro modello le cui informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute sulla stessa base sono ritenuti non conformi al presente regolamento;

(8)

le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3, 4 e 7.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 30 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 8 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 30

Tolleranze di verifica

Parametri

Tolleranza di verifica

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (ηs,h ) dei prodotti di riscaldamento dell'aria alla capacità di riscaldamento nominale dell'unità

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Efficienza energetica stagionale del raffrescamento d'ambiente (ηs,c ) dei prodotti di raffrescamento alla capacità di raffrescamento nominale dell'unità

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.

Livello di potenza sonora (LWA ) dei prodotti di riscaldamento e dei prodotti di raffrescamento dell'aria

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 1,5 dB.

Emissioni di ossidi di azoto dei prodotti di riscaldamento e dei prodotti di raffrescamento dell'aria a combustibile, espresse in diossido di azoto

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 20 %.

Indice di prestazione energetica stagionale (SEPR) dei chiller di processo ad alta temperatura alla capacità di refrigerazione nominale dell'unità

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 10 %.

Indice di efficienza energetica nominale (EERA ) dei chiller di processo ad alta temperatura alla capacità di refrigerazione nominale

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5 %.»


20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/111


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2283 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2016

che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 35, paragrafo 9, l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 50, paragrafo 2, letter a), l'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 56, l'articolo 92, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 1 bis, l'articolo 97, paragrafo 1, l'articolo 109 bis, paragrafo 5, l'articolo 111, paragrafo 1, lettere da a) a c), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera h), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera k), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera l), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera o), l'articolo 211, paragrafo 2, l'articolo 244, paragrafo 4, e l'articolo 244, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2) contiene un errore all'articolo 71, paragrafo 1, lettera l), punto i), e all'articolo 73, paragrafo 1, lettera g), punto i), per quanto riguarda le disposizioni legali o contrattuali per gli aspetti che determinano la classificazione degli elementi dei fondi propri di base.

(2)

La versione in lingua tedesca di tale regolamento contiene riferimenti incrociati errati nel testo dell'articolo 73, paragrafo 3. L'articolo 73, paragrafo 3, stabilisce ai fini di quali lettere dell'articolo 73, paragrafo 1, i riferimenti al requisito patrimoniale di solvibilità sono da intendersi come riferimenti al requisito patrimoniale minimo qualora l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo si verifichi prima dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.

(3)

La versione in lingua tedesca di tale regolamento, più precisamente all'articolo 104, paragrafo 3, assegna erroneamente un periodo minimo a dur i. di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera e), anziché assegnare un periodo minimo a dur i. di cui all'articolo 104, paragrafo 2.

(4)

La versione in lingua tedesca di tale regolamento, più precisamente all'articolo 186, paragrafo 2, primo comma, attribuisce erroneamente un fattore di rischio g i per la concentrazione del rischio di mercato alle esposizioni single-name verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la quale è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, mentre tale fattore di rischio dovrebbe essere attribuito quando non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta.

(5)

Nella versione in lingua tedesca di tale regolamento, più precisamente nella parte introduttiva dell'articolo 219, paragrafo 1, lettera e), il campo di applicazione della disposizione è stato erroneamente limitato, poiché il termine «compresi» non è stato tradotto.

(6)

Nella versione in lingua tedesca di tale regolamento, più precisamente all'articolo 297, paragrafo 2, lettera f), è omesso il termine «impatto» nell'espressione «[…]l'impatto di eventuali parametri specifici dell'impresa».

(7)

All'articolo 303 della versione in lingua tedesca, l'espressione «data di applicazione» è erroneamente tradotta con un'espressione in lingua tedesca corrispondente a «data di entrata in vigore».

(8)

La versione in lingua tedesca di tale regolamento contiene ulteriori errori di scarsa importanza al considerando 53, all'articolo 63, paragrafo 4, nel titolo dell'articolo 68, all'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), punto i), all'articolo 83, paragrafo 2, all'articolo 84, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 90, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 103, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 108, lettere b) e c), all'articolo 112, paragrafo 1, all'articolo 124, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 124, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 130, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 131, lettera b), all'articolo 134, paragrafi 2 e 3, all'articolo 136, paragrafo 3, all'articolo 149, paragrafo 2, lettera b), punto ii.B, all'articolo 161, paragrafo 1, all'articolo 172, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 176, paragrafo 1, all'articolo 177, paragrafo 2, lettera h), punto i), all'articolo 177, paragrafo 2, lettere k), l), q) e r), all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), punto v), all'articolo 190, paragrafo 2, all'articolo 195, lettera c), all'articolo 211, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 211, paragrafo 4, all'articolo 217, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 258, paragrafo 1, lettere a), b), h) e l), all'articolo 258, paragrafi 2 e 3, all'articolo 259, paragrafo 1, all'articolo 260, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 260, paragrafo 1, lettera d), punto iii), all'articolo 260, paragrafo 2, all'articolo 261, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 261, paragrafo 2, all'articolo 263, lettere da a) a c), all'articolo 264, paragrafo 3, all'articolo 266, all'articolo 267, paragrafo 2, all'articolo 267, paragrafo 4, lettere a) e b), all'articolo 270, paragrafo 1, all'articolo 271, paragrafo 3, lettere a) e b), all'articolo 272, paragrafo 1, lettere f) e g), all'articolo 272, paragrafo 4, all'articolo 273, paragrafo 1, nella parte introduttiva dell'articolo 274, paragrafo 4, all'articolo 274, paragrafo 4, lettere h) e k), nel titolo della sezione 5, nella parte introduttiva dell'articolo 275, paragrafo 1, all'articolo 275, paragrafo 1, lettere da a) a g), all'articolo 275, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 275, paragrafo 3, all'articolo 290, paragrafo 2, nel titolo dell'articolo 293, all'articolo 293, paragrafo 1, lettere c) e f), all'articolo 293, paragrafo 2, all'articolo 293, paragrafo 4, nella parte introduttiva dell'articolo 294, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 294, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), nella parte introduttiva dell'articolo 294, paragrafo 2, all'articolo 296, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 296, paragrafo 3, lettere a) e b), all'articolo 297, paragrafo 1, lettere da a) a d) e g), all'articolo 297, paragrafo 4, lettera f), all'articolo 302, paragrafo 1, all'articolo 304, paragrafo 1, lettere c) e d), nel titolo e nel primo comma dell'articolo 306, nel titolo dell'articolo 307, nella parte introduttiva dell'articolo 307, paragrafo 2, all'articolo 307, paragrafo 2, lettere da a) a d), all'articolo 307, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 307, paragrafo 4, all'articolo 308, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 308, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 308, paragrafo 5, lettera c), all'articolo 309, paragrafo 6, all'articolo 309, paragrafo 7, lettera a), all'articolo 312, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 314, paragrafo 1, lettere da a) a c), all'articolo 314, paragrafo 2, all'articolo 317, paragrafo 1, all'articolo 318, all'articolo 325, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 373, all'articolo 375, paragrafo 2, all'articolo 376, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 376, paragrafo 3, lettera e).

(9)

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.

(10)

Tenuto conto della necessità di garantire condizioni di parità per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli interessi superiori dell'integrità del mercato interno e della certezza del diritto, occorre che il presente regolamento delegato si applichi con effetto a decorrere dal 18 gennaio 2015, data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2015/35,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riguarda solo la versione in lingua tedesca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).