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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227 della Commissione, del 9 dicembre 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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10.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/1 |
DECISIONE (UE) 2016/2220 DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 2016
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla decisione (UE) 2016/920 del Consiglio (2), l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati («accordo») è stato firmato il 2 giugno 2016, con riserva della sua conclusione in una data successiva. |
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(2) |
L'accordo mira a istituire un quadro completo di principi e garanzie in materia di protezione dei dati per il trasferimento di informazioni personali a fini di contrasto penale tra gli Stati Uniti d'America (Stati Uniti), da un lato, e l'Unione europea o i suoi Stati membri, dall'altro. L'obiettivo è garantire un livello elevato di protezione dei dati e rafforzare così la cooperazione tra le parti. Pur non costituendo di per sé la base giuridica del trasferimento delle informazioni personali verso gli Stati Uniti, l'accordo integra, ove necessario, le garanzie di protezione dei dati contemplate negli accordi vigenti o futuri per il trasferimento di dati o nelle disposizioni nazionali che autorizzano tali trasferimenti. |
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(3) |
L'Unione ha competenza su tutte le disposizioni dell'accordo. In particolare, l'Unione ha adottato la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I trasferimenti da parte degli Stati membri soggetti a graranzie adeguate sono previsti dalla lettera a) dell'articolo 37, paragrafo 1, di tale direttiva. |
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(4) |
A norma dell'articolo 6 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati dalle norme stabilite nell'accordo che riguardano il trattamento dei dati personali nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambitodi applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o 5, TFUE, né è soggetta alla loro applicazione del TFUE laddove il Regno Unito e l'Irlanda non siano vincolati da norme che disciplinano le forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite dall'accordo. |
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(5) |
A norma degli articoli 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non è vincolata da norme stabilite dall'accordo che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o 5, TFUE, né è soggetta alla loro applicazione. |
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(6) |
Le notifiche ai sensi dell'articolo 27 dell'accordo per quanto riguarda il Regno Unito, l'Irlanda o la Danimarca dovrebbero essere effettuate nel rispetto dello status di tali Stati membri ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e in stretta consultazione congli stessi. |
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(7) |
Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 12 febbraio 2016 (4). |
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(8) |
È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati è approvato a nome dell'Unione europea.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo (5).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK
(1) Approvazione del 1o dicembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2016/920 del Consiglio, del 20 maggio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (GU L 154 dell'11.6.2016, pag. 1).
(3) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(4) GU C 186 del 25.2.2016, pag. 4.
(5) La data di entrata in vigore dell'accordo per l'Unione europea sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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10.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/3 |
TRADUZIONE
ACCORDO
tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati
INDICE
Preambolo
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Articolo 1 |
Scopo dell'accordo |
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Articolo 2 |
Definizioni |
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Articolo 3 |
Ambito di applicazione |
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Articolo 4 |
Non discriminazione |
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Articolo 5 |
Effetti dell'accordo |
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Articolo 6 |
Limitazioni delle finalità e degli usi |
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Articolo 7 |
Trasferimento successivo |
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Articolo 8 |
Qualità e integrità delle informazioni |
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Articolo 9 |
Sicurezza delle informazioni |
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Articolo 10 |
Notificazione di un incidente di sicurezza delle informazioni |
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Articolo 11 |
Documentazione |
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Articolo 12 |
Periodo di conservazione |
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Articolo 13 |
Categorie particolari di informazioni personali |
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Articolo 14 |
Assunzione di responsabilità |
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Articolo 15 |
Decisioni automatizzate |
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Articolo 16 |
Accesso |
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Articolo 17 |
Rettifica |
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Articolo 18 |
Ricorso amministrativo |
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Articolo 19 |
Ricorso giurisdizionale |
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Articolo 20 |
Trasparenza |
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Articolo 21 |
Supervisione efficace |
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Articolo 22 |
Cooperazione tra le autorità di supervisione |
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Articolo 23 |
Verifica congiunta |
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Articolo 24 |
Notificazione |
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Articolo 25 |
Consultazione |
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Articolo 26 |
Sospensione |
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Articolo 27 |
Applicazione territoriale |
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Articolo 28 |
Durata dell'accordo |
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Articolo 29 |
Entrata in vigore e denuncia |
TENENDO PRESENTE che gli Stati Uniti e l'Unione europea si sono impegnati a garantire un livello elevato di protezione delle informazioni personali scambiate nel contesto della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento di reati, compreso il terrorismo;
INTENZIONATI a stabilire un quadro giuridico duraturo per agevolare lo scambio di informazioni, fondamentale per prevenire, indagare, accertare e perseguire i reati, compreso il terrorismo, al fine di proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni;
DECISI, in particolare, a definire le norme di protezione applicabili agli scambi di informazioni personali effettuati sulla base degli accordi esistenti e futuri tra gli Stati Uniti e l'Unione europea e i suoi Stati membri in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, compreso il terrorismo;
RICONOSCENDO che alcuni accordi in vigore tra le parti in materia di trattamento delle informazioni personali enunciano di offrire un livello adeguato di protezione delle informazioni nel loro ambito di applicazione, le parti dichiarano che il presente accordo non dovrebbe essere interpretato nel senso che modifica detti accordi, vi pone condizioni o vi deroga in altro modo; rilevando, tuttavia, che gli obblighi introdotti dall'articolo 19 del presente accordo, sul ricorso giurisdizionale, si applicherebbero in relazione a tutti i trasferimenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo e che ciò non pregiudica alcun futuro riesame o modifica dei suddetti accordi ai sensi dei medesimi;
CONSTATANDO che entrambe le parti hanno una consolidata tradizione di rispetto della vita privata, come risulta dai principi sul rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali a fini di contrasto elaborati dal gruppo di contatto ad alto livello UE-Stati Uniti sulla condivisione delle informazioni e sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla legislazione dell'Unione applicabile, dalla Costituzione degli Stati Uniti e dalla legislazione statunitense applicabile, e dai principi del codice di deontologia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
RICONOSCENDO i principi di proporzionalità, necessità, pertinenza e ragionevolezza attuati dalle parti nei rispettivi quadri giuridici,
GLI STATI UNITI D'AMERICA E L'UNIONE EUROPEA HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Scopo dell'accordo
1 Scopo del presente accordo è garantire un livello elevato di protezione delle informazioni personali e migliorare la cooperazione tra gli Stati Uniti e l'Unione europea e i suoi Stati membri in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, compreso il terrorismo.
2. A tal fine, il presente accordo istituisce il quadro per la protezione delle informazioni personali trasferite tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro.
3. Il presente accordo di per sé non costituisce la base giuridica per il trasferimento delle informazioni personali. Per il trasferimento delle informazioni personali è sempre necessaria una base giuridica.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
1) «informazioni personali»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
2) «trattamento delle informazioni personali»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni implicanti la raccolta, la conservazione, l'uso, la modifica, l'organizzazione, la strutturazione, la comunicazione, la diffusione o la cessione;
3) «parti»: l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America;
4) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea;
5) «autorità competente»: per gli Stati Uniti, un'autorità di contrasto statunitense responsabile per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento dei reati, compreso il terrorismo, e, per l'Unione europea, un'autorità dell'Unione europea, e un'autorità di uno Stato membro, responsabile per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, compreso il terrorismo.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Il presente accordo si applica alle informazioni personali trasferite tra le autorità competenti di una parte e le autorità competenti dell'altra parte, o altrimenti trasferite in forza di un accordo concluso tra gli Stati Uniti e l'Unione europea o i suoi Stati membri, a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati, compreso il terrorismo.
2. Il presente accordo non riguarda e non pregiudica i trasferimenti o altre forme di cooperazione tra le autorità degli Stati membri e degli Stati Uniti diverse da quelle di cui all'articolo 2, punto 5, responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.
Articolo 4
Non discriminazione
Ciascuna parte rispetta gli obblighi derivanti dal presente accordo al fine di proteggere le informazioni personali dei propri cittadini e dei cittadini dell'altra parte indipendentemente dalla loro cittadinanza e senza alcuna discriminazione arbitraria o ingiustificata.
Articolo 5
Effetti dell'accordo
1. Il presente accordo integra, senza sostituire, le disposizioni sulla protezione delle informazioni personali contemplate negli accordi internazionali conclusi tra le parti, o tra gli Stati Uniti e gli Stati membri, che disciplinano materie rientranti nel campo di applicazione del presente accordo.
2. Le parti adottano tutte le misure necessarie per attuare il presente accordo, in particolare gli obblighi ivi previsti in materia di accesso, rettifica e ricorso amministrativo e giurisdizionale per le persone fisiche. Le tutele e i rimedi previsti dal presente accordo si applicano alle persone fisiche e alle entità nel modo previsto dalla legislazione nazionale applicabile di ciascuna parte. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, i loro obblighi si applicano in modo coerente con i principi fondamentali del federalismo statunitense.
3. Con l'attuazione del paragrafo 2, il trattamento delle informazioni personali da parte degli Stati Uniti o dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in relazione alle materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo è considerato conforme alle rispettive legislazioni sulla protezione dei dati che limitano o sottopongono a condizioni i trasferimenti internazionali di informazioni personali, e non è necessaria alcuna ulteriore autorizzazione ai sensi di tali legislazioni.
Articolo 6
Limitazioni delle finalità e degli usi
1. Il trasferimento delle informazioni personali per finalità specifiche è autorizzato dalla base giuridica del trasferimento di cui all'articolo 1.
2. Il trattamento successivo delle informazioni personali ad opera di una parte non può essere incompatibile con le finalità per le quali le informazioni sono state trasferite. Il trattamento compatibile comprende il trattamento effettuato ai sensi degli accordi internazionali e dei quadri internazionali scritti vigenti in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi. Tale trattamento delle informazioni personali ad opera di altre autorità nazionali di contrasto, regolamentari o amministrative deve rispettare le altre disposizioni del presente accordo.
3. Il presente articolo fa salva la facoltà dell'autorità competente del trasferimento di imporre in casi specifici condizioni aggiuntive, nella misura in cui il quadro giuridico applicabile al trasferimento lo consenta. Non rientrano in tali condizioni le condizioni di protezione dei dati generiche, ossia non collegate alle circostanze specifiche del caso. L'autorità competente ricevente rispetta le eventuali condizioni cui sono soggetti i dati. L'autorità competente che fornisce le informazioni può altresì imporre al destinatario di informarla sull'uso fatto dei dati trasferiti.
4. Qualsiasi accordo concluso tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea o uno Stato membro, dall'altro, per il trasferimento di informazioni personali non in relazione con specifici casi, indagini o azioni penali indica le finalità specifiche per le quali le informazioni sono trasferite e trattate.
5. Le partiprovvedono affinché, ai sensi delle rispettive legislazioni, le informazioni personali siano trattate in modo direttamente pertinente e non eccessivo rispetto alle finalità del trattamento.
Articolo 7
Trasferimento successivo
1. Le informazioni personali relative a un caso specifico trasferite da un'autorità competente di una parte a un'autorità competente dell'altra parte possono essere trasferite a uno Stato non vincolato dal presente accordo o a un organismo internazionale solo previo consenso dell'autorità competente che ha effettuato il trasferimento originario.
2. Nel prestare il consenso al trasferimento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente che ha effettuato il trasferimento originario tiene debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale le informazioni sono state originariamente trasferite e il fatto che lo Stato non vincolato dal presente accordo o l'organismo internazionale in questione garantisca o meno un livello adeguato di protezione delle informazioni personali. Essa può anche sottoporre il trasferimento a condizioni specifiche.
3. Qualora gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea o uno Stato membro, dall'altro, concludano un accordo per il trasferimento di informazioni personali non in relazione con specifici casi, indagini o azioni penali, il trasferimento successivo delle informazioni personali può essere effettuato solo alle condizioni specifiche indicate nell'accordo che forniscono la debita motivazione del trasferimento successivo. L'accordo prevede inoltre opportuni meccanismi di informazione tra le autorità competenti.
4. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di pregiudicare eventuali requisiti, obblighi o prassi secondo cui per trasferire successivamente le informazioni a uno Stato od organismo vincolato dal presente accordo è necessario il previo consenso dell'autorità competente che ha effettuato il trasferimento originario, fermo restando che il livello di protezione dei dati garantito da tale Stato od organismo non giustifica il diniego del consenso al trasferimento o l'imposizione di condizioni al medesimo.
Articolo 8
Qualità e integrità delle informazioni
Le parti adottano misure ragionevoli per garantire che le informazioni personali mantengano l'esattezza, la pertinenza, il contenuto aggiornato e la completezza necessarie e adeguate per la liceità del loro trattamento. A tal fine, le autorità competenti si dotano di procedure volte a garantire la qualità e l'integrità delle informazioni personali, tra cui:
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a) |
le misure di cui all'articolo 17; |
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b) |
se l'autorità competente del trasferimento viene a conoscenza di seri dubbi circa la pertinenza, il contenuto aggiornato, la completezza o l'esattezza delle informazioni personali o di una valutazione che ha trasferito, ne informa, se fattibile, l'autorità competente ricevente; |
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c) |
se l'autorità competente ricevente viene a conoscenza di seri dubbi circa la pertinenza, il contenuto aggiornato, la completezza o l'accuratezza delle informazioni personali ricevute da un'autorità governativa o di una valutazione effettuata dall'autorità competente del trasferimento riguardo all'esattezza delle informazioni o all'affidabilità di una fonte, ne informa, se fattibile, l'autorità competente del trasferimento. |
Articolo 9
Sicurezza delle informazioni
Le parti provvedono affinché siano attuate adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza per proteggere le informazioni personali da quanto segue:
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a) |
distruzione accidentale o illecita; |
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b) |
perdita accidentale; e |
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c) |
comunicazione, alterazione, accesso o altro trattamento non autorizzati. |
Tali misure comprendono garanzie adeguate per quanto riguarda l'autorizzazione necessaria per accedere alle informazioni personali.
Articolo 10
Notificazione di un incidente di sicurezza delle informazioni
1. In caso di scoperta di un incidente riguardante la perdita o la distruzione accidentali di informazioni personali o l'accesso, la comunicazione o l'alterazione non autorizzati delle stesse, che presenta un rischio significativo di danni, l'autorità competente ricevente valuta prontamente la probabilità e l'entità dei danni alle persone fisiche e all'integrità del programma dell'autorità competente del trasferimento e adotta prontamente i provvedimenti opportuni per attenuare i danni.
2. I provvedimenti per attenuare i danni comprendono la notificazione all'autorità competente del trasferimento. Tuttavia la notificazione può:
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a) |
prevedere adeguate limitazioni all'ulteriore trasmissione della notificazione; |
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b) |
essere posticipata od omessa qualora tale notificazione possa mettere a repentaglio la sicurezza nazionale; |
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c) |
essere posticipata qualora tale notificazione possa mettere a repentaglio operazioni di pubblica sicurezza. |
3. I provvedimenti per attenuare i danni comprendono anche la notificazione alla persona in questione, ove opportuno in considerazione delle circostanze dell'incidente, a meno che tale notificazione possa mettere a repentaglio:
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a) |
la sicurezza pubblica o nazionale; |
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b) |
indagini, inchieste o procedimenti ufficiali; |
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c) |
la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati; |
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d) |
i diritti e le libertà altrui, in particolare la protezione delle vittime e dei testimoni. |
4. Le autorità competenti coinvolte nel trasferimento delle informazioni personali possono consultarsi in merito all'incidente e alla risposta da dare allo stesso.
Articolo 11
Documentazione
1. Le parti pongono in essere metodi efficaci per dimostrare la liceità del trattamento delle informazioni personali, che possono includere l'uso di registrazioni o altre forme di documentazione.
2. Le autorità competenti possono usare tali registrazioni o forme di documentazione per mantenere l'ordinata gestione delle banche dati o dei fascicoli in questione, al fine di garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e, se necessario, seguire le procedure di backup.
Articolo 12
Periodo di conservazione
1. Le parti prevedono nei rispettivi quadri giuridici applicabili specifici periodi di conservazione della documentazione contenente informazioni personali, al fine di garantire che le informazioni personali non siano conservate più a lungo di quanto necessario e appropriato. Tali periodi di conservazione tengono conto della finalità del trattamento, della natura dei dati, dell'autorità che li tratta, dell'incidenza sui diritti e sugli interessi in gioco delle persone interessate e di altre considerazioni giuridiche applicabili.
2. Qualsiasi accordo concluso tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea o uno Stato membro, dall'altro, per il trasferimento di informazioni personali non in relazione con specifici casi, indagini o azioni penali conterrà una disposizione specifica, stabilita di comune accordo, sui periodi di conservazione.
3. Le parti prevedono procedure di riesame periodico del periodo di conservazione, al fine di determinare se questo debba essere modificato a seguito di un mutamento delle circostanze.
4. Le parti pubblicano o rendono altrimenti conoscibili al pubblico i periodi di conservazione.
Articolo 13
Categorie particolari di informazioni personali
1. Il trattamento di informazioni personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o di altro tipo o l'appartenenza sindacale, o di informazioni relative alla salute o alla vita sessuale, è possibile solo in presenza di garanzie adeguate ai sensi di legge. Tali garanzie adeguate possono comprendere: la limitazione delle finalità per le quali le informazioni possono essere trattate, ad esempio consentendo il trattamento solo caso per caso; il mascheramento, la cancellazione o il blocco delle informazioni dopo il conseguimento delle finalità per le quali sono state trattate; la limitazione del personale autorizzato ad accedere alle informazioni; l'obbligo di formazione specialistica per il personale che ha accesso alle informazioni; l'obbligo di ottenere l'approvazione dell'autorità di controllo per accedere alle informazioni; o altre misure di protezione. Tali garanzie tengono debitamente conto della natura delle informazioni, del loro carattere particolarmente sensibile e delle finalità per le quali sono trattate.
2. Qualsiasi accordo concluso tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea o uno Stato membro, dall'altro, per il trasferimento di informazioni personali non in relazione con specifici casi, indagini o azioni penali preciserà ulteriormente le norme e le condizioni alle quali le informazioni possono essere trattate, tenendo debitamente conto della loro natura e delle finalità per le quali sono usate.
Articolo 14
Assunzione di responsabilità
1. Le parti pongono in essere misure volte a promuovere l'assunzione di responsabilità per il trattamento di informazioni personali nell'ambito del presente accordo da parte delle rispettive autorità competenti e di ogni altra loro autorità a cui le informazioni personali siano state trasferite. Tali misure comprendono la notificazione delle garanzie applicabili ai trasferimenti di informazioni personali ai sensi del presente accordo e delle eventuali condizioni imposte dall'autorità competente del trasferimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3. Sono previste sanzioni penali, civili o amministrative adeguate e dissuasive in caso di colpa grave.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono, se del caso, l'interruzione del trasferimento delle informazioni personali ad autorità di enti territoriali costitutivi delle parti non rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo che non hanno protetto in modo efficace le informazioni personali, tenuto conto dello scopo del presente accordo e, in particolare, delle sue disposizioni sulle limitazioni delle finalità e degli usi e sul trasferimento successivo.
3. Nel caso in cui sia addotta lascorretta attuazione del presente articolo, una parte può chiedere all'altra parte di fornire informazioni pertinenti, tra cui, se del caso, informazioni in merito alle misure adottate a norma del presente articolo.
Articolo 15
Decisioni automatizzate
Le decisioni che comportano azioni significativamente negative per gli interessi pertinenti della persona fisica non possono basarsi unicamente su un trattamento automatizzato di informazioni personali senza partecipazione umana, a meno che ciò non sia autorizzato da disposizioni di legge nazionali e purché sussistano garanzie adeguate che includano la possibilità di ottenere l'intervento umano.
Articolo 16
Accesso
1. Le parti provvedono affinché chiunque abbia il diritto di chiedere accesso alle proprie informazioni personali e, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 2, di ottenerlo. L'accesso è chiesto e ottenuto da un'autorità competente conformemente al quadro giuridico applicabile dello Stato in cui è chiesto il rimedio.
2. In singoli casi l'ottenimento delle proprie informazioni personali può essere soggetto a limitazioni ragionevoli previste dalla legislazione nazionale, tenuto conto dei legittimi interessi della persona in questione, al fine di:
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a) |
proteggere i diritti e le libertà altrui, compresa la loro vita privata; |
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b) |
salvaguardare la sicurezza pubblica e nazionale; |
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c) |
proteggere informazioni sensibili relative al contrasto; |
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d) |
non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari; |
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e) |
non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali; |
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f) |
proteggere in altro modo gli interessi riconosciuti dalla legislazione in materia di libertà di informazione e accesso del pubblico ai documenti. |
3. L'accesso alle proprie informazioni personali non può essere subordinato a spese eccessive.
4. Chiunque ha il diritto di autorizzare, se consentito dalla legislazione nazionale applicabile, un'autorità di supervisione o un altro rappresentante a chiedere l'accesso per proprio conto.
5. Se l'accesso è negato o limitato, l'autorità competente richiesta procederà, senza indebito ritardo, a comunicare alla persona in questione, o al suo rappresentante debitamente autorizzato di cui al paragrafo 4, i motivi del diniego o della limitazione dell'accesso.
Articolo 17
Rettifica
1. Le parti provvedono affinché chiunque abbia il diritto di chiedere la correzione o la rettifica delle proprie informazioni personali che ritiene siano inesatte o siano state trattate impropriamente. La correzione o la rettifica può includere l'integrazione, la cancellazione, il blocco o altre misure o metodi per rimediare alle inesattezze o al trattamento improprio. La correzione o la rettifica è chiesta e ottenuta da un'autorità competente conformemente al quadro giuridico applicabile dello Stato in cui è chiesto il rimedio.
2. Qualora l'autorità competente ricevente giunga alla conclusione, a seguito di:
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a) |
una richiesta a norma del paragrafo 1; |
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b) |
una notificazione da parte del fornitore; o |
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c) |
proprie indagini o inchieste; |
che le informazioni che ha ricevuto ai sensi del presente accordo sono inesatte o sono state trattate impropriamente, adotta le misure di integrazione, cancellazione, blocco o altri metodi di correzione o rettifica, a seconda del caso.
3. Chiunque ha il diritto di autorizzare, se consentito dalla legislazione nazionale applicabile, un'autorità di supervisione o un altro rappresentante a chiedere la correzione o la rettifica per proprio conto.
4. Se la correzione o la rettifica è negata o limitata, l'autorità competente richiesta procederà, senza indebito ritardo, a fornire alla persona in questione, o al suo rappresentante debitamente autorizzato di cui al paragrafo 3, una risposta illustrante i motivi del diniego o della limitazione della correzione o rettifica.
Articolo 18
Ricorso amministrativo
1. Le parti provvedono affinché chiunque abbia il diritto di proporre ricorso amministrativo qualora ritenga che l'accesso ai sensi dell'articolo 16 o la rettifica delle informazioni inesatte o del trattamento improprio ai sensi dell'articolo 17 sia stato indebitamente negato. Il ricorso è proposto e il rimedio ottenuto da un'autorità competente conformemente al quadro giuridico applicabile dello Stato in cui è chiesto il rimedio.
2. Chiunque ha il diritto di autorizzare, se consentito dalla legislazione nazionale applicabile, un'autorità di supervisione o un altro rappresentante a proporre ricorso amministrativo per proprio conto.
3. L'autorità competente alla quale è chiesto il rimedio procede alle opportune inchieste e verifiche, e senza indebito ritardo ne trasmette per iscritto, anche con mezzi elettronici, i risultati, comprese le azioni migliorative o correttive adottate, se del caso. L'informativa sulla procedura per proporre eventuale ulteriore ricorso amministrativo è conforme all'articolo 20.
Articolo 19
Ricorso giurisdizionale
1. Le parti dispongono nei rispettivi quadri giuridici applicabili che, fatto salvo l'eventuale requisito del previo esperimento del ricorso amministrativo, ogni cittadino di una parte ha il diritto di chiedere il controllo giurisdizionale in relazione a quanto segue:
|
a) |
diniego da parte di un'autorità competente dell'accesso alla documentazione contenente informazioni personali che lo riguardano; |
|
b) |
diniego da parte di un'autorità competente della modifica della documentazione contenente informazioni personali che lo riguardano; |
|
c) |
deliberata o intenzionale comunicazione illecita di informazioni personali che lo riguardano, il che include la possibilità di risarcimento dei danni. |
2. Il controllo giurisdizionale è chiesto e ottenuto conformemente al quadro giuridico applicabile dello Stato in cui è chiesto il rimedio.
3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano qualunque altro controllo giurisdizionale disponibile in relazione al trattamento delle informazioni personali di una persona in base alla legislazione dello Stato in cui è chiesto il rimedio.
4. In caso di sospensione o denuncia dell'accordo, l'articolo 26, paragrafo 2, o l'articolo 29, paragrafo 3, non costituisce una base per proporre un ricorso giurisdizionale che non è più disponibile ai sensi della legislazione della parte in questione.
Articolo 20
Trasparenza
1. Le parti forniscono alle persone fisiche, in relazione alle loro informazioni personali, informazioni, che possono essere fornite dalle autorità competenti mediante pubblicazione di avvisi generali o comunicazione individuale, nella forma e nel momento stabiliti dalla legge applicabile all'autorità che le fornisce, riguardanti:
|
a) |
le finalità del trattamento delle informazioni da parte dell'autorità in questione; |
|
b) |
le finalità per le quali le informazioni possono essere condivise con altre autorità; |
|
c) |
le leggi o le norme ai cui sensi ha luogo il trattamento; |
|
d) |
i terzi ai quali le informazioni sono comunicate; e |
|
e) |
l'accesso, la correzione o la rettifica e il ricorso disponibili. |
2. Tale obbligo di informativa è soggetto alle limitazioni ragionevoli previste dalla legislazione nazionale in relazione alle finalità di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da a) a f).
Articolo 21
Supervisione efficace
1. Le parti si dotano di una o più autorità di supervisione pubbliche che:
|
a) |
esercitano funzioni e poteri di supervisione indipendente, tra cui verifica, indagine e intervento, se del caso su propria iniziativa; |
|
b) |
hanno il potere di ricevere e dar seguito ai reclami presentati da persone fisiche in merito alle misure di attuazione del presente accordo; e |
|
c) |
hanno il potere di segnalare le violazioni di legge connesse al presente accordo ai fini di un'azione giudiziaria o disciplinare, a seconda dei casi. |
2. L'Unione europea provvede alla supervisione ai sensi del presente articolo tramite le sue autorità di protezione dei dati e quelle degli Stati membri.
3. Gli Stati Uniti provvedono alla supervisione ai sensi del presente articolo cumulativamente tramite più autorità, che possono includere, tra gli altri, gli ispettori generali (inspectors general), i responsabili della protezione della vita privata (chief privacy officers), gli uffici per la responsabilità governativa (government accountability offices), le autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili (privacy and civil liberties oversight boards) e altre pertinenti autorità esecutive e legislative preposte alla verifica del rispetto della vita privata e delle libertà civili.
Articolo 22
Cooperazione tra le autorità di supervisione
1. All'occorrenza le autorità che effettuano la supervisione ai sensi dell'articolo 21 si consultano in merito all'espletamento delle funzioni in relazione al presente accordo, al fine di garantire l'attuazione efficace delle disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.
2. Le parti istituiscono punti di contatto nazionali che presteranno assistenza nell'identificazione dell'autorità di supervisione a cui rivolgersi nei singoli casi.
Articolo 23
Verifica congiunta
1. Le parti procedono periodicamente a una verifica congiunta delle politiche e delle procedure che attuano il presente accordo e della loro efficacia. Nel corso della verifica congiunta è prestata particolare attenzione all'attuazione efficace delle tutele di cui all'articolo 14 sull'assunzione di responsabilità, all'articolo 16 sull'accesso, all'articolo 17 sulla rettifica, all'articolo 18 sul ricorso amministrativo e all'articolo 19 sul ricorso giurisdizionale.
2. La prima verifica congiunta è effettuata entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e quelle successive a scadenze regolari. Le parti convengono in anticipo le modalità e i termini della verifica congiunta e si comunicano la composizione delle rispettive delegazioni, che include rappresentanti delle autorità di supervisione pubbliche di cui all'articolo 21 sulla supervisione efficace, e delle autorità di contrasto e giudiziarie. I risultati della verifica congiunta sono resi pubblici.
3. Qualora le parti o gli Stati Uniti e uno Stato membro abbiano concluso un altro accordo il cui oggetto rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo e che prevede verifiche congiunte, tali verifiche congiunte non vanno ripetute e i loro risultati, se pertinenti, sono integrati in quelli della verifica congiunta ai sensi del presente accordo.
Articolo 24
Notificazione
1. Gli Stati Uniti notificano all'Unione europea ogni designazione effettuata dalle autorità statunitensi in relazione all'articolo 19 e le relative modifiche.
2. Le parti si adoperano in ogni modo ragionevole per notificarsi l'adozione di eventuali disposizioni legislative o regolamentari che possano avere ripercussioni concrete sull'attuazione del presente accordo, se fattibile prima che diventino efficaci.
Articolo 25
Consultazione
In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo le parti si consultano al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.
Articolo 26
Sospensione
1. In caso di violazione sostanziale del presente accordo, ciascuna parte può sospenderlo, in tutto o in parte, mediante notificazione scritta per via diplomatica all'altra parte. Tale notificazione scritta può essere effettuata solo dopo che le parti si sono impegnate in un ragionevole periodo di consultazione senza giungere a una soluzione, e la sospensione ha effetto decorsi venti giorni dalla data di ricezione della notificazione. La sospensione può essere revocata dalla parte che l'ha notificata, mediante notificazione scritta all'altra parte. La sospensione è revocata non appena ricevuta tale notificazione.
2. Nonostante la sospensione del presente accordo, i dati personali che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono stati trasferiti prima della sua sospensione continuano ad essere trattati conformemente al presente accordo.
Articolo 27
Applicazione territoriale
1. Il presente accordo si applica alla Danimarca, al Regno Unito o all'Irlanda solo se la Commissione europea notifica per iscritto agli Stati Uniti che la Danimarca, il Regno Unito o l'Irlanda hanno deciso che il presente accordo si applichi loro.
2. Se prima dell'entrata in vigore del presente accordo la Commissione europea notifica agli Stati Uniti che esso si applica alla Danimarca, al Regno Unito o all'Irlanda, il presente accordo si applica a tali Stati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
3. Se dopo l'entrata in vigore del presente accordo la Commissione europea notifica agli Stati Uniti che esso si applica alla Danimarca, al Regno Unito o all'Irlanda, il presente accordo si applica a tali Stati a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della notificazione da parte degli Stati Uniti.
Articolo 28
Durata dell'accordo
Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.
Articolo 29
Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le notificazioni di avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie.
2. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante notificazione scritta per via diplomatica all'altra parte. La denuncia ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della notificazione.
3. Nonostante la denuncia del presente accordo, le informazioni personali che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono state trasferite prima della sua denuncia continuano ad essere trattate conformemente al presente accordo.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.
Fatto a Amsterdam, addì due giugno duemilasedici, in due originali in lingua inglese, in due originali in lingua inglese. Ai sensi del diritto dell'UE, il presente accordo è redatto dall'UE in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tali versioni linguistiche aggiuntive possono essere autenticate mediante scambio di note diplomatiche tra gli Stati Uniti e l'Unione europea. In caso di divergenza tra versioni linguistiche autentiche, prevale la versione in lingua inglese.
Per l'Unione europea
Per gli Stati Uniti d'America
REGOLAMENTI
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10.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2221 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016
Per la Commissione
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
Articolo costituito da tre tubi flessibili tenuti insieme da un raccordo a forma di Y. All'estremità di ciascun tubo è presente un attacco Luer. L'articolo ha una lunghezza totale di circa 16 cm e il diametro dei tubi è di circa 4 mm. L'articolo è realizzato con varie materie plastiche come il cloruro di polivinile e il polimero acrilico. L'attacco Luer è utilizzato per collegare l'articolo ad altri tubi e/o dispositivi (ad esempio siringhe) in modo da evitare la fuoriuscita di liquidi. L'articolo trova svariate applicazioni, ad esempio in campo medico, nelle attività di laboratorio, nella ricerca e in altri ambienti in cui occorre un collegamento in grado di impedire la fuoriuscita di liquidi. Cfr. immagine (*1). |
3917 33 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 8 del capitolo 39 e dal testo dei codici NC 3917 e 3917 33 00 . Alla presentazione in dogana l'articolo non è identificabile come parte di uno strumento medico ai sensi della nota 2 del capitolo 90. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 9018 . Tenendo conto delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive, l'articolo soddisfa le condizioni della voce 3917 e adempie le prescrizioni di cui alla nota 8 del capitolo 39. Esso deve essere pertanto classificato nel codice NC 3917 33 00 come altri tubi, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori. |
(*1) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.
|
10.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2222 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2016
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito la nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata»), che figura nell'allegato I del medesimo regolamento. |
|
(2) |
La sottovoce 9505 10 della nomenclatura combinata include gli oggetti per feste di Natale. |
|
(3) |
Orientamenti sull'interpretazione dell'espressione «oggetti per feste di Natale» sono riportati nelle note esplicative del sistema armonizzato («NESA») alla voce 9505, punti (A) 1) e (A) 2). Permangono, tuttavia, divergenze di opinione sugli oggetti da ricomprendere nella sottovoce 9505 10. |
|
(4) |
Pertanto, per motivi di certezza del diritto, dovrebbe essere chiarito l'ambito di applicazione della sottovoce 9505 10, distinguendo tra i tradizionali oggetti per feste di Natale di cui alla voce 9505, punti (A) 1) e (A) 2), delle NESA e oggetti alla moda utilizzati più genericamente come decorazioni in inverno. |
|
(5) |
È quindi necessario inserire una nota complementare al capitolo 95 della nomenclatura combinata per assicurare un'interpretazione uniforme della sottovoce 9505 10 in tutta l'Unione. |
|
(6) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al capitolo 95 della parte seconda della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 1:
|
«1. |
La sottovoce 9505 10 comprende:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016
Per la Commissione
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
|
10.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2223 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016
Per la Commissione
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
|
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
Articolo (cosiddetto «microscopio digitale») di forma cilindrica, avente una lunghezza approssimativa di 10 cm e un diametro approssimativo di 3 cm. Il microscopio digitale è munito di quattro diodi emettitori di luce, di un sensore a semiconduttore con ossido di metallo complementare (CMOS) e di un cavo a connettore USB. L'articolo funziona solo in abbinamento con una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (ADP) e non dispone di capacità di registrazione integrate. L'articolo è in grado di ingrandire oggetti in un intervallo di 10-200 volte mediante una lente ottica e di catturare immagini statiche e immagini video che possono successivamente essere registrate su una macchina ADP con un apposito programma. Cfr. immagine (*1). |
8525 80 19 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 E) del capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8525 , 8525 80 e 8525 80 19 . L'articolo è in grado di funzionare come unità di entrata per una macchina ADP, come telecamera e come microscopio digitale. La classificazione come unità di entrata per una macchina ADP della voce 8471 è esclusa, poiché l'articolo svolge una funzione specifica diversa dall'elaborazione di informazioni. La classificazione come microscopio ottico della voce 9011 è altresì esclusa, poiché l'articolo non possiede le caratteristiche degli articoli di tale voce (cfr. altresì le note esplicative del Sistema armonizzato alla voce 9011 , primo e secondo paragrafo, punto I)]. Dato che l'immagine dell'oggetto ingrandito può essere visualizzata e, se necessario, registrata da una macchina ADP solo previa cattura con il sensore CMOS, l'articolo possiede le caratteristiche di una telecamera. L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8525 80 19 fra le altre telecamere. |
(*1) L'immagine è fornita a scopo meramente informativo.
|
10.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2224 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016
Per la Commissione
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
|
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
||||||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||
|
Apparecchio elettrico (cosiddetto «adattatore senza fili per altoparlante») in un alloggiamento dalle dimensioni di circa 52 × 52 × 13 mm e un peso di 26 g. L'adattatore senza fili per altoparlante consiste in:
L'apparecchio consente all'utilizzatore di ascoltare musica da uno smartphone o da un analogo apparecchio portatile con un sistema audio domestico o attraverso altoparlanti distinti. Il segnale audio è inviato mediante una connessione senza fili dallo smartphone all'apparecchio via Bluetooth. Nell'apparecchio il segnale digitale è convertito in segnale analogico e inviato attraverso dei cavi al sistema audio domestico o ad altoparlanti distinti. L'apparecchio dispone di un pulsante «pausa/riproduci» che consente di arrestare e avviare la musica ma non consente la selezione dei brani né il controllo del volume. |
8517 62 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8517 e 8517 62 00 . Poiché l'apparecchio può unicamente inviare e ricevere segnali audio mediante connessione senza fili via Bluetooth (A2DP) e non genera egli stesso il segnale audio né produce il suono, non può essere considerato un apparecchio per la riproduzione del suono. La classificazione alla voce 8519 è quindi esclusa. La funzione dell'apparecchio è ricevere, mediante connessione senza fili, dati audio da un dispositivo (per esempio un telefono cellulare) e trasmetterli a degli altoparlanti attraverso cavi. La funzione di ricevimento, conversione e trasmissione di dati è contemplata dal testo del codice NC 8517 62 00 . L'apparecchio va pertanto classificato nel codice NC 8517 62 00 come «apparecchio per la ricezione, la conversione e la trasmissione della voce o di altri dati». |
|
10.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2225 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016
Per la Commissione
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
|
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
Articolo cilindrico composto per la maggior parte da acciaio (diverso dall'acciaio colato), avente lunghezza di circa 35 cm e diametro di circa 19 cm nel punto di massima larghezza (cosiddetto «rullo»). Fra i componenti principali si annoverano: un corpo cilindrico con solco graduato per la guida del cingolo; un albero altamente levigato e due boccole e collari in bronzo su entrambe le estremità. L'articolo è progettato per l'uso con i cingoli di un escavatore di tipo cingolato in abbinamento con altri rulli analoghi per la guida longitudinale e laterale del cingolo. Cfr. immagine (*1) |
8431 49 80 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), dalla nota 2 b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8431 , 8431 49 e 8431 49 80 . La classificazione nella voce 8708 come parte o accessorio degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 è esclusa poiché l'articolo non è progettato per essere usato con autoveicoli di tali voci. Le caratteristiche oggettive dell'articolo (dimensioni e forma) sono quelle di un rullo progettato per l'uso con il cingolo di un escavatore di tipo cingolato della voce 8429 . L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8431 49 80 come «altra parte riconoscibile come destinata esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 », diversa da quelle in acciaio colato. |
(*1) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.
|
10.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2226 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2016
concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
|
|
(2) |
I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
|
|
(3) |
A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. |
|
(4) |
L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi. |
|
(5) |
Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2015. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2016 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento. |
|
(6) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione (9) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2404 della Commissione (10) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2015 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2015 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione i quantitativi rimanenti al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2016 e, se del caso, ai contingenti successivi. |
|
(7) |
Con lettera del 25 ottobre 2015 la Germania ha chiesto alla Commissione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (11), l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di rombo chiodato e rombo liscio nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV (T/B/2AC4-C), fino a un massimo del 10 % del contingente. È opportuno che i quantitativi supplementari concessi nell'ambito di tale procedura siano considerati eccedenti gli sbarchi consentiti ai fini delle detrazioni previste all'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
|
(8) |
È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2016 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione (12). |
|
(9) |
Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione i quantitativi inferiori a una tonnellata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I contingenti di pesca fissati per il 2016 nei regolamenti (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 e (UE) 2016/73 sono ridotti come indicato in allegato.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16).
(3) Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 19 del 24.1.2015, pag. 8).
(6) Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 1).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione, del 7 ottobre 2015, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 19).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2404 della Commissione, del 16 dicembre 2015, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 73).
(11) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 62).
ALLEGATO
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO
|
Stato membro |
Codice della specie |
Codice della zona |
Nome della specie |
Nome della zona |
Contingente iniziale 2015 (in chilogrammi) |
Sbarchi consentiti 2015 (quantitativo totale adattato in chilogrammi (1) |
Totale delle catture 2015 (quantitativo in chilogrammi) |
Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti |
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi) |
Fattore moltiplicatore (2) |
Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi) |
Detrazioni applicabili nel 2016 (quantitativo in chilogrammi) |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
(14) |
|
BE |
SOL |
24-C. |
Sogliola |
Acque dell'Unione delle zone IIa e IV |
991 000 |
929 510 |
939 590 |
101,08 % |
10 080 |
/ |
/ |
/ |
10 080 |
|
BE |
SRX |
07D. |
Razze |
Acque dell'Unione della zona VIId |
72 000 |
70 511 |
69 495 |
98,56 % |
– 1 016 |
/ |
/ |
1 097 |
81 |
|
BE |
SRX |
2AC4-C |
Razze |
Acque dell'Unione delle zone IIa e IV |
211 000 |
245 500 |
256 147 |
104,34 % |
10 647 |
/ |
/ |
/ |
10 647 |
|
BE |
SRX |
67AKXD |
Razze |
Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k |
725 000 |
915 262 |
918 243 |
100,33 % |
2 981 |
/ |
/ |
/ |
2 981 |
|
DE |
T/B |
2AC4-C |
Rombo chiodato/Rombo liscio |
Acque dell'Unione delle zone IIa e IV |
186 000 |
349 000 |
350 186 |
100,34 % |
1 186 |
/ |
/ |
/ |
1 186 (10) |
|
DK |
COD |
03AN. |
Merluzzo bianco |
Skagerrak |
3 336 000 |
3 223 407 |
3 349 360 |
103,91 % |
125 923 |
/ |
(C) (6) |
/ |
125 923 |
|
DK |
DGS |
03 A-C. |
Spinarolo |
Acque dell'Unione della zona IIIa |
0 |
0 |
3 840 |
N/A |
3 840 |
1,00 |
/ |
/ |
3 840 |
|
DK |
DGS |
2AC4-C |
Spinarolo |
Acque dell'Unione delle zone IIa e IV |
0 |
0 |
1 540 |
N/A |
1 540 |
1,00 |
/ |
/ |
1 540 |
|
DK |
HER |
03 A-BC |
Aringa |
IIIa |
5 692 000 |
5 770 000 |
6 056 070 |
104,96 % |
286 070 |
/ |
/ |
/ |
286 070 |
|
DK |
NOP |
04-N. |
Busbana norvegese |
Acque norvegesi della zona IV |
0 |
0 |
28 270 |
N/A |
28 270 |
1,00 |
/ |
/ |
28 270 |
|
DK |
SAN |
234_1 |
Cicerello |
Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello |
125 459 000 |
115 924 000 |
130 977 950 |
112,99 % |
15 053 950 |
1,2 |
/ |
/ |
18 064 740 |
|
DK |
SAN |
234_6 |
Cicerello |
Acque dell'Unione della zona di gestione 6 del cicerello |
206 000 |
219 000 |
228 860 |
104,50 % |
9 860 |
/ |
/ |
/ |
9 860 |
|
ES |
ALF |
3X14- |
Berici |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
67 000 |
80 045 |
62 544 |
78,13 % |
– 9 496 (7) |
/ |
/ |
16 159 |
6 663 |
|
ES |
ANE |
08. |
Acciuga |
VIII |
22 500 000 |
22 923 784 |
24 068 471 |
104,99 % |
1 144 687 |
/ |
/ |
/ |
1 144 687 |
|
ES |
BSF |
8910- |
Pesce sciabola nero |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X |
12 000 |
30 050 |
110 |
0,37 % |
– 26 936 (8) |
/ |
/ |
29 639 |
2 703 |
|
ES |
BUM |
ATLANT |
Marlin azzurro |
Oceano Atlantico |
10 360 |
20 360 |
134 082 |
658,56 % |
113 722 |
2,0 |
A |
172 878 |
514 044 |
|
ES |
COD |
1/2B |
Merluzzo bianco |
I e IIb |
13 283 000 |
12 182 091 |
12 391 441 |
101,72 % |
209 350 |
/ |
/ |
/ |
209 350 |
|
ES |
GHL |
1N2AB. |
Ippoglosso nero |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
0 |
24 239 |
N/A |
24 239 |
1,00 |
A |
/ |
36 359 |
|
ES |
RED |
N3LN. |
Scorfano |
NAFO 3LN |
/ |
171 440 |
173 836 |
101,40 % |
2 396 |
/ |
/ |
/ |
2 396 |
|
ES |
SOL |
8AB. |
Sogliola |
VIIIa e VIIIb |
9 000 |
6 968 |
7 397 |
106,13 % |
(429) (9) |
/ |
2 759 |
2 759 |
|
|
ES |
SRX |
67AKXD |
Razze |
Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k |
43 800 |
412 000 |
445 713 |
108,18 % |
33 713 |
/ |
/ |
/ |
33 713 |
|
ES |
SRX |
89-C. |
Razze |
Acque dell'Unione delle zone VIII e IX |
1 057 000 |
650 485 |
771 246 |
118,56 % |
120 761 |
1.2 |
/ |
118 622 |
263 535 |
|
ES |
USK |
567EI. |
Brosmio |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII |
46 000 |
135 008 |
62 646 |
46,40 % |
– 72 362 |
/ |
/ |
58 762 |
0 |
|
ES |
WHM |
ATLANT |
Marlin bianco |
Oceano Atlantico |
24 310 |
24 310 |
68 613 |
282,24 % |
44 303 |
1,00 |
A |
72 539 |
138 994 |
|
FR |
GHL |
1N2AB. |
Ippoglosso nero |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
2 000 |
7 957 |
397,85 % |
5 957 |
1,00 |
/ |
/ |
5 957 |
|
FR |
HAD |
7X7A34 |
Eglefino |
VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 |
5 561 000 |
5 760 984 |
5 775 607 |
100,25 % |
14 623 |
/ |
/ |
/ |
14 623 |
|
FR |
PLE |
7HJK. |
Passera di mare |
VIIh, VIIj e VIIk |
17 000 |
57 007 |
59 833 |
104,95 % |
2 826 |
/ |
/ |
/ |
2 826 |
|
FR |
SRX |
07D. |
Razze |
Acque dell'Unione della zona VIId |
602 000 |
591 586 |
689 868 |
116,61 % |
98 282 |
1,00 |
/ |
/ |
98 282 |
|
FR |
SRX |
89-C. |
Razze |
Acque dell'Unione delle zone VIII e IX |
1 298 000 |
1 507 000 |
1 578 469 |
104,74 % |
71 469 |
/ |
/ |
/ |
71 469 |
|
IE |
COD |
07 A. |
Merluzzo bianco |
VIIa |
120 000 |
134 776 |
138 122 |
102,48 % |
3 346 |
/ |
/ |
/ |
3 346 |
|
IE |
SRX |
67AKXD |
Razze |
Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k |
1 048 000 |
946 554 |
1 044 694 |
110,37 % |
98 140 |
1,00 |
/ |
/ |
98 140 |
|
NL |
ANE |
08. |
Acciuga |
VIII |
/ |
0 |
12 493 |
N/A |
12 493 |
1,00 |
/ |
/ |
12 493 |
|
NL |
COD |
2A3AX4 |
Merluzzo bianco |
IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat |
2 800 000 |
1 340 520 |
1 348 815 |
100,62 % |
8 295 |
/ |
(C) (6) |
/ |
8 295 |
|
NL |
HER |
*25B-F |
Aringa |
II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer) |
1 104 000 |
1 841 160 |
2 230 998 |
121,17 % |
389 838 |
1,4 |
/ |
/ |
545 773 |
|
NL |
HKE |
3 A/BCD |
Nasello |
IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 |
/ |
0 |
1 575 |
N/A |
1 575 |
1,00 |
A + C (11) |
/ |
2 363 |
|
NL |
MAC |
*3A4BC |
Sgombro |
IIIa e IVbc |
490 000 |
1 084 500 |
1 090 087 |
100,52 % |
5 587 |
/ |
/ |
/ |
5 587 |
|
NL |
POK |
2A34. |
Merluzzo carbonaro |
IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 |
68 000 |
56 600 |
63 411 |
112,03 % |
6 811 |
1,00 |
/ |
/ |
6 811 |
|
NL |
SRX |
2AC4-C |
Razze |
Acque dell'Unione delle zone IIa e IV |
180 000 |
245 300 |
252 765 |
103,04 % |
7 465 |
/ |
/ |
/ |
7 465 |
|
NL |
T/B |
2AC4-C |
Rombo chiodato/Rombo liscio |
Acque dell'Unione delle zone IIa e IV |
2 579 000 |
2 783 000 |
2 793 239 |
100,37 % |
10 239 |
/ |
/ |
/ |
10 239 |
|
NL |
WHB |
1X14 |
Melù |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV |
36 711 000 |
55 297 456 |
55 584 332 |
100,52 % |
286 876 |
/ |
/ |
/ |
286 876 |
|
NL |
WHG |
2AC4. |
Merlano |
IV; acque dell'Unione della zona IIa |
699 000 |
527 900 |
547 717 |
103,75 % |
19 817 |
/ |
/ |
/ |
19 817 |
|
NL |
WHG |
56-14 |
Merlano |
VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
/ |
0 |
11 475 |
N/A |
11 475 |
1,00 |
/ |
/ |
11 475 |
|
PT |
GHL |
1N2AB |
Ippoglosso nero |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
0 |
6 098 |
N/A |
6 098 |
1,00 |
/ |
/ |
6 098 |
|
PT |
POK |
1N2AB. |
Merluzzo carbonaro |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
9 700 |
9 690 |
99,90 % |
– 10 |
/ |
/ |
145 616 |
145 606 |
|
UK |
COD |
2A3AX4 |
Merluzzo bianco |
IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat |
11 369 000 |
14 828 600 |
14 846 189 |
100,12 % |
17 589 |
/ |
(C) (6) |
/ |
17 589 |
|
UK |
HER |
4AB. |
Aringa |
Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N |
62 292 000 |
66 892 860 |
68 024 970 |
101,69 % |
1 132 100 |
/ |
/ |
/ |
1 132 110 |
|
UK |
MAC |
2CX14- |
Sgombro |
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV |
245 363 000 |
237 093 794 |
242 496 391 |
102,28 % |
5 402 597 |
/ |
(A) (6) |
/ |
5 402 597 |
|
UK |
MAC |
*3A4BC |
Sgombro |
IIIa e IVbc |
490 000 |
620 500 |
626 677 |
101,00 % |
6 177 |
/ |
/ |
/ |
6 177 |
|
UK |
SAN |
234_1 |
Cicerello |
Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello |
2 742 000 |
1 219 400 |
2 000 034 |
164,02 % |
780 634 |
2.00 |
/ |
/ |
1 561 268 |
(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2014 al 2015 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16) e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
(4) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
(5) Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2015 in conformità al regolamento (UE) 2015/1801, modificato dal regolamento (UE) 2015/2404, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.
(6) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.
(7) Quantitativo rimanente non autorizzato dopo il trasferimento di 8 005 chilogrammi dal 2015 al 2016 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142 della Commissione (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 9).
(8) Quantitativo rimanente non autorizzato dopo il trasferimento di 3 004 chilogrammi dal 2015 al 2016 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142.
(9) Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.
(10) Su richiesta della Germania, la Commissione ha autorizzato sbarchi addizionali fino a concorrenza del 10 % del contingente di rombo chiodato e rombo liscio in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96.
(11) I fattori moltiplicatori addizionali non sono cumulativi e sono utilizzati solo una volta.
|
10.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2227 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2016
sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante lo svolgimento delle procedure di autorizzazione e di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») esistenti, l'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale tutte le CCP mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni possono essere considerate controparti centrali qualificate dagli enti stessi. |
|
(2) |
Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso CCP. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
|
(3) |
Era previsto che entrambi i periodi transitori scadessero il 15 giugno 2014. |
|
(4) |
L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio per i requisiti di fondi propri. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. Detti periodi transitori sono stati prorogati fino al 15 dicembre 2016 dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014 (3), (UE) n. 1317/2014 (4), (UE) 2015/880 (5), (UE) 2015/2326 (6) e (UE) 2016/892 (7) della Commissione. |
|
(5) |
Dato che la procedura di autorizzazione delle CCP esistenti stabilite nell'Unione è stata completata, non sono necessarie ulteriori proroghe del periodo transitorio per tali CCP. |
|
(6) |
Per quanto riguarda le CCP stabilite in paesi terzi che a tutt'oggi hanno chiesto il riconoscimento, 21 sono già state riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Di queste, tre CCP degli Stati Uniti d'America sono state riconosciute dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/892. Altre CCP degli Stati Uniti d'America possono essere inoltre riconosciute sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione (8). Le altre CCP di paesi terzi sono tuttavia ancora in attesa di riconoscimento e la relativa procedura non sarà completata entro il 15 dicembre 2016. Se il periodo transitorio non fosse prorogato, gli enti stabiliti nell'Unione (o le loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) esposti verso queste altre controparti centrali di paesi terzi sarebbero tenuti ad aumentare in misura significativa i loro fondi propri per tali esposizioni. Anche se fossero solo temporanei, tali aumenti potrebbero potenzialmente comportare il ritiro degli enti operanti come partecipanti diretti in tali CCP o la cessazione, almeno temporanea, della prestazione di servizi di compensazione ai clienti di tali enti, causando così perturbazioni gravi nei mercati in cui tali CCP operano. |
|
(7) |
La necessità di evitare perturbazioni ai mercati all'esterno dell'Unione che ha portato in precedenza alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 si ripresenterebbe pertanto dopo la scadenza della proroga del periodo transitorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/892. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio dovrebbe quindi consentire agli enti stabiliti nell'Unione (o alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) di evitare un incremento significativo dei requisiti di fondi propri a causa del mancato completamento della procedura di riconoscimento delle CCP che forniscono, in modo efficiente e accessibile, il tipo specifico di servizi di compensazione richiesti dagli enti stabiliti nell'Unione (o dalle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione). È pertanto necessaria un'ulteriore proroga di sei mesi dei periodi transitori. |
|
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I periodi transitori di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, già prorogati a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/892, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 giugno 2017.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 31).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 6).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 108).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/892 della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 151 dell'8.6.2016, pag. 4).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione, del 15 marzo 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d'America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Commodity Futures Trading Commission ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 32).
|
10.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/38 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2228 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
104,7 |
|
TN |
123,9 |
|
|
TR |
108,1 |
|
|
ZZ |
112,2 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
77,0 |
|
TR |
156,6 |
|
|
ZZ |
116,8 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
144,9 |
|
TR |
154,6 |
|
|
ZZ |
149,8 |
|
|
0805 10 20 |
TR |
70,9 |
|
UY |
62,9 |
|
|
ZA |
27,9 |
|
|
ZZ |
53,9 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
71,8 |
|
ZZ |
71,8 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
112,8 |
|
JM |
112,0 |
|
|
TR |
81,5 |
|
|
ZZ |
102,1 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
86,9 |
|
ZZ |
86,9 |
|
|
0808 10 80 |
ZA |
36,6 |
|
ZZ |
36,6 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
89,2 |
|
ZZ |
89,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
10.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/40 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2229 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2016
che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Shandong Kaison, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (EU) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
|
(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio secco, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918160010) originario della Repubblica popolare cinese («l'inchiesta iniziale»). |
1.2. Domanda di riesame
|
(2) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (3) presentata da Jungbunzlauer SA e da Roquette Italia SpA («i richiedenti»). La domanda si limitava alla verifica delle pratiche di dumping per quanto riguarda un unico produttore esportatore della Repubblica popolare cinese («RPC»), vale a dire Shandong Kaison. |
1.3. Apertura di un riesame
|
(3) |
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura (4) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 19 febbraio 2016, l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, limitato all'esame del dumping per quanto riguarda Shandong Kaison. |
2. RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
|
(4) |
Con lettera del 22 settembre 2016 indirizzata alla Commissione i richiedenti hanno ritirato la domanda di riesame. |
|
(5) |
A norma all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione. |
|
(6) |
Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che la presente inchiesta debba essere chiusa. Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono tuttavia pervenute osservazioni. |
|
(7) |
La Commissione conclude pertanto che il riesame intermedio parziale concernente le importazioni di gluconato di sodio originario della RPC debba essere chiuso. |
|
(8) |
La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese è chiuso senza modifica del livello delle misure antidumping in vigore.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 282 del 28.10.2010, pag. 24).
(3) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.
(4) Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Shandong Kaison (GU C 64 del 19.2.2016, pag. 4).
Rettifiche
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10.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/42 |
Rettifica della decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 266 del 13 ottobre 2015 )
Pagina 80, articolo 1, punto 4 (relativo all'articolo 28, paragrafo 2 della decisione 2013/255/PESC del Consiglio):
anziché:
«… g) … e dalle persone ad essi associate, elencate nell'allegato I, sono congelati.»
leggasi:
«… g) … e dalle persone ed entità ad essi associate, elencate nell'allegato I, sono congelati.»