ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 332

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
7 dicembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2016/2136 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/2137 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

3

 

*

Regolamento (UE) 2016/2138 della Commissione, del 2 dicembre 2016, recante divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona IX per le navi battenti bandiera portoghese

7

 

*

Regolamento (UE) 2016/2139 della Commissione, del 2 dicembre 2016, recante divieto di pesca delle razze, ivi comprese la razza fiorita, la razza chiodata, la razza a coda corta, la razza maculata, la razza dagli occhi piccoli e la razza ondulata, nelle acque dell'Unione della zona VIId, e le condizioni speciali applicabili nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera belga

9

 

*

Regolamento (UE) 2016/2140 della Commissione, del 2 dicembre 2016, recante divieto di pesca dell'alalunga del nord nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera spagnola

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2141 della Commissione, del 6 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo all'importo della tassa annuale e della tassa d'esame tecnico da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2142 della Commissione, del 6 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/2143 del Consiglio, del 1o dicembre 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca

18

 

*

Decisione (PESC) 2016/2144 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

22

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

7.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/1


DECISIONE (UE) 2016/2136 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Islanda in vista della firma di un accordo relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo.

(2)

Le parti convengono di promuovere tra loro lo sviluppo armonioso delle indicazioni geografiche quali definite all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) (1) e di favorire gli scambi di prodotti agricoli e alimentari con indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti.

(3)

È pertanto opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, con riserva della sua conclusione (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. PLAVČAN


(1)  Allegato 1C dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech (Marocco) il 15 aprile 1994.

(2)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

7.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/3


REGOLAMENTO (UE) 2016/2137 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2013/255/PESC.

(2)

Il 6 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2144 (3), che introduce modifiche per consentire l'acquisto e il trasporto di petrolio e prodotti petroliferi e la relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria in Siria da parte di categorie ben definite di persone ed entità al solo scopo di fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile in Siria. Tale decisione modifica altresì le relative deroghe alle restrizioni riguardanti il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

Poiché questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alla lettera a);»;

b)

è inserita la lettera seguente:

«d bis)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere b) e c); e»;

c)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c), d) o d bis).»;

2)

l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 bis

1.   I divieti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o alla relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria, da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'Unione o degli Stati membri per fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile in Siria, purché tali prodotti siano acquistati o trasportati ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.

2.   In deroga alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro, identificata nel sito web elencato nell'allegato III, può autorizzarel'acquisto e il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi, alle condizioni generali e specifiche che ritiene appropriate, purché tali acquisto e trasporto:

a)

siano destinati unicamente a fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile siriana; e

b)

non violino alcuno dei divieti disposti dal presente regolamento.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione. La notifica contiene informazioni dettagliate sulla persona giuridica, entità od organismo autorizzati e sulle sue attività umanitarie in Siria.

3.   Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica la conformità con il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (*1), con il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (*2), o con il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (*3).

(*1)  Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70)."

(*2)  Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9)."

(*3)  Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al-Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1).»."

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 ter

I divieti di cui alle lettere b), c) ed e), dell'articolo 6 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi o alla relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria da parte di una missione diplomatica o consolare, quando tali prodotti sono acquistati o trasportati per scopi ufficiali della missione.»

4)

all'articolo 16, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

nei casi non contemplati dall'articolo 16 ter, pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;»;

5)

all'articolo 16, la lettera f) è soppressa;

6)

l'articolo 16 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 16 bis

1.   Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'Unione o degli Stati membri per fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria qualora tali fondi o risorse economiche siano forniti a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1.

2.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, e in deroga all'articolo 14, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, purché tali fondi o risorse economiche siano necessari al solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.

3.   In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro, identificata nel sito web elencato nell'allegato III, può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni generali e specifiche che ritiene appropriate, purché:

a)

i fondi o le risorse economiche siano necessari al solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria; e

b)

i fondi o le risorse economiche siano sbloccati a favore delle Nazioni Unite allo scopo di prestare o facilitare la prestazione di assistenza in Siria in conformità del piano di reazione per l'assistenza umanitaria in Siria o di qualsiasi piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite.

4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro due settimane, di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.»;

7)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 ter

Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione dal conto di una missione diplomatica o consolare se la fornitura di tali fondi o risorse economiche è destinata a scopi ufficiali della missione in conformità dell'articolo 6 ter.»;

8)

l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)   GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

(2)  Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2016/2144 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

ELENCO DI «PETROLIO GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI» DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Parte A

PETROLIO GREGGIO

Codice SA

Descrizione delle merci

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

Parte B

PRODOTTI PETROLIFERI

Codice SA

Descrizione delle merci

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l'acquisto, in Siria, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo dell'aeromobile in cui è caricato).

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.

2714

Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.

2715 00 00

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)».


7.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/7


REGOLAMENTO (UE) 2016/2138 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2016

recante divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona IX per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

34/TQ72

Stato membro

Portogallo

Stock

RJU/9-C.

Specie

Razza ondulata (Raja undulata)

Zona

Acque dell'Unione della zona IX

Data di chiusura

22.10.2016


7.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/9


REGOLAMENTO (UE) 2016/2139 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2016

recante divieto di pesca delle razze, ivi comprese la razza fiorita, la razza chiodata, la razza a coda corta, la razza maculata, la razza dagli occhi piccoli e la razza ondulata, nelle acque dell'Unione della zona VIId, e le condizioni speciali applicabili nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

35/TQ72

Stato membro

Belgio

Stock

SRX/07D.

e condizioni speciali applicabili a RJN/07D., RJC/07D., RJH/07D., RJM/07D., RJE/07D., RJU/07D., SRX/*67AKD, RJN/*67AKD, RJC/*67AKD, RJH/*67AKD, RJM/*67AKD, RJE/*67AKD

Specie

Razze (Rajiformes)

comprese razza fiorita (Leucoraja naevus), razza chiodata (Raja clavata), razza a coda corta (Raja brachyura), razza maculata (Raja montagui), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e razza ondulata (Raja undulata)

Zona

Acque dell'Unione della zona VIId

e condizioni speciali applicabili nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

Data di chiusura

26.10.2016


7.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/11


REGOLAMENTO (UE) 2016/2140 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2016

recante divieto di pesca dell'alalunga del nord nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

36/TQ72

Stato membro

Spagna

Stock

ALB/AN05N

Specie

Alalunga del nord (Thunnus Alalunga)

Zona

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

Data di chiusura

25.10.2016


7.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2141 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo all'importo della tassa annuale e della tassa d'esame tecnico da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l'articolo 113,

previa consultazione del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione (2) stabilisce l'importo della tassa da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali («l'Ufficio») per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

(2)

Poiché la riserva finanziaria dell'Ufficio è scesa al di sotto del livello necessario per mantenere il bilancio in pareggio e per garantirne la continuità di funzionamento, tale tassa annuale deve essere aumentata.

(3)

L'articolo 8, paragrafo 1, e l'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 stabiliscono l'importo delle tasse per l'organizzazione e la realizzazione dell'esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali («tassa per l'esame tecnico»).

(4)

L'esperienza acquisita in relazione all'esame tecnico indica che la tassa d'esame può cambiare nel tempo per taluni gruppi di spesa. Le tasse riscosse dall'Ufficio dovrebbero rispecchiare l'importo complessivo delle tasse per i rispettivi gruppi di spesa versate dall'Ufficio agli uffici d'esame. Le tasse di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 dovrebbero quindi essere modificate per i gruppi di spesa interessati.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95.

(6)

Sarebbe opportuno che le modifiche proposte si applicassero a decorrere dal 1o gennaio 2017 per coincidere con l'inizio del nuovo esercizio finanziario del bilancio dell'Ufficio.

(7)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:

1)

All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali («il titolare») una tassa di 330 EUR per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali («tassa annuale») di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera d) del regolamento di base.»

2)

L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Tasse relative all'esame tecnico di cui all'articolo 8

La tassa da pagare per l'esame tecnico di una varietà a norma dell'articolo 8 va stabilita nel rispetto della seguente tabella:

(in EUR)

 

Gruppo di spesa

Tassa

Gruppo agricolo

1

Patata

1 760

2

Colza

1 860

3

Graminacee

2 430

4

Altre specie agricole

1 530

Gruppo della frutta

5

Mela

3 050

6

Fragola

2 920

7

Altre specie di frutta

2 810

Gruppo ornamentale

8

Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra

2 020

9

Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto

1 960

10

Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra

1 940

11

Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto

1 730

12

Specie ornamentali con condizioni fitosanitarie speciali

3 350

Gruppo degli ortaggi

13

Ortaggi, prove di campo in serra

2 360

14

Ortaggi, prove di campo all'aperto

2 150 »


7.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2142 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

CL

115,2

MA

100,6

TN

200,0

TR

124,7

ZZ

135,1

0707 00 05

EG

191,7

MA

79,2

TR

161,9

ZZ

144,3

0709 93 10

MA

117,8

TR

151,7

ZZ

134,8

0805 10 20

TR

66,1

UY

62,9

ZA

59,7

ZZ

62,9

0805 20 10

MA

70,0

TR

71,7

ZZ

70,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

119,4

JM

114,6

TR

83,1

ZZ

105,7

0805 50 10

TR

81,3

ZZ

81,3

0808 10 80

US

100,7

ZA

160,7

ZZ

130,7

0808 30 90

CN

109,8

TR

126,8

ZZ

118,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

7.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/18


DECISIONE (UE) 2016/2143 DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2016

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1) (l'«accordo»), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.

(2)

A norma dell'articolo 230, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo può istituire e dirigere comitati speciali chiamati a trattare questioni di sua competenza.

(3)

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 37 dell'accordo, dovrebbe essere istituito un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca per gestire in maniera più efficace le questioni relative all'agricoltura e alla pesca, come convenuto nelle precedenti riunioni del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo in merito all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca si fonda sul progetto di decisione del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo possono concordare modifiche tecniche del progetto di decisione senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A. ÉRSEK


(1)   GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.


PROGETTO

DECISIONE N. …/2016 DEL COMITATO CARIFORUM-UE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO

del

istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca

IL COMITATO CARIFORUM-UE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 230, paragrafo 4, lettera a),

visto il regolamento interno del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo, adottato dal Consiglio congiunto CARIFORUM-UE il 17 maggio 2010 con decisione n. 1/2010, in particolare l'articolo 11,

considerando che è opportuno istituire un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca per conseguire gli obiettivi delle disposizioni relative all'agricoltura e alla pesca dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È istituito il comitato speciale CARIFORUM-UE per l'agricoltura e la pesca per svolgere le funzioni di cui all'articolo 2.

2.   Il comitato speciale CARIFORUM-UE per l'agricoltura e la pesca riunisce le parti e consente loro di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e consultarsi in merito a tutte le questioni connesse agli obiettivi di cui alla parte II, titolo I, capo 5, dell'accordo e pertinenti agli scambi commerciali tra le parti.

Articolo 2

Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca:

a)

segue in generale tutti gli aspetti del capo 5 (Agricoltura e pesca) della parte II, titolo I, dell'accordo;

b)

segue in generale tutti gli altri aspetti dell'accordo relativi all'agricoltura e alla pesca, tra cui i seguenti settori della parte II, titolo I (Scambi commerciali):

i)

capo 1, concernente tutte le questioni relative agli scambi di prodotti agricoli e della pesca, comprese le tariffe;

ii)

capo 3, articolo 28 (Sovvenzioni alle esportazioni agricole);

iii)

capo 6 (Ostacoli tecnici al commercio) per quanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della pesca; nonché

iv)

capo 7 (Misure sanitarie e fitosanitarie) per quanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della pesca;

c)

segue in generale tutti gli aspetti del titolo IV, capo 2 (Innovazione e proprietà intellettuale), per quanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della pesca, compresi gli articoli 145 (Indicazioni geografiche) e 149 (Varietà vegetali);

d)

instaura un dialogo sulle questioni relative all'agricoltura e alla pesca, anche nei seguenti ambiti:

i)

produzione, consumo e scambi di prodotti agricoli ed evoluzione dei rispettivi mercati dei prodotti agricoli e della pesca;

ii)

promozione degli investimenti e del trasferimento delle conoscenze nei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca nel CARIFORUM, anche a livello di attività su piccola scala;

iii)

disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca;

iv)

discussione dei cambiamenti politici e istituzionali necessari a sostenere la trasformazione dei settori agricolo e della pesca, nonché l'elaborazione e l'attuazione di politiche regionali in materia di agricoltura, produzione alimentare, sviluppo rurale e pesca, nella prospettiva dell'integrazione regionale;

v)

nuove tecnologie, ricerca e innovazione e politiche e misure riguardanti la qualità; nonché

vi)

sviluppi della politica commerciale riguardante beni e prodotti agricoli tradizionali, quali le banane, il rum, il riso e lo zucchero;

e)

assiste il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo svolgendo le seguenti funzioni:

i)

sovrintende all'attuazione e alla corretta applicazione delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca e ne è responsabile; discute e raccomanda le priorità di cooperazione in tale ambito;

ii)

controlla le eventuali future modifiche delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca e valuta la loro applicazione;

iii)

adotta provvedimenti per evitare e risolvere le controversie che possono insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni dell'accordo riguardanti l'agricoltura e la pesca, conformemente alle disposizioni della parte III;

iv)

discute e interviene per agevolare gli scambi, gli investimenti e le opportunità economiche tra le parti nei settori dell'agricoltura e della pesca; nonché

v)

discute ogni eventuale questione riguardante le disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca e qualsiasi aspetto che possa condizionare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo;

f)

formula raccomandazioni per il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo al fine di migliorare l'attuazione e il funzionamento delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca.

Articolo 3

Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca è composto da rappresentanti della Commissione, da una parte, e da rappresentanti della direzione del CARIFORUM e degli Stati del CARIFORUM firmatari, dall'altra.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ….

Fatto a …, il

Per il comitato CARIFORUM-UE

per il commercio e lo sviluppo


7.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/22


DECISIONE (PESC) 2016/2144 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2016

che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

(2)

In considerazione del perdurare della crisi umanitaria in Siria e del ruolo cruciale svolto dagli attori dell'Unione europea nel far fronte alle esigenze umanitarie della popolazione siriana, è importante proseguire le attività di assistenza umanitaria e civile in Siria. L'acquisto di carburante è un'esigenza operativa per la fornitura di soccorso umanitario o assistenza alla popolazione in Siria. L'evoluzione della situazione operativa in Siria ha dimostrato che l'attuale disposizione relativa al rilascio di licenze per l'acquisto di carburante in Siria è insufficiente sul piano pratico.

(3)

È pertanto necessario modificare la deroga per motivi di assistenza umanitaria e civile applicata alle restrizioni all'acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi in Siria così da disporre di un regime di autorizzazione che meglio rifletta le condizioni operative.

(4)

Inoltre, e per lo stesso motivo, è altresì necessario modificare la deroga per motivi umanitari applicata alle restrizioni in materia di congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(5)

Tali modifiche non pregiudicano in alcun modo la conformità con il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2), con il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (3) e con il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (4).

(6)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(7)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/255/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi o ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria ad essi correlati da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'UE o degli Stati membri destinati alla fornitura di soccorso umanitario in Siria o alla fornitura di assistenza alla popolazione civile in Siria purché tali prodotti siano acquistati o trasportati ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria;

4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi da parte di missioni diplomatiche o consolari quando tali prodotti sono acquistati o trasportati per scopi ufficiali della missione.».

2)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Al fine di aiutare la popolazione civile in Siria nei casi non contemplati dall'articolo 5, paragrafo 3, e in deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, secondo le modalità e alle condizioni generali e particolari che ritengono appropriate, l'acquisto o il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, nonché la fornitura dei finanziamenti o dell'assistenza finanziaria ad essi correlati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le attività in questione abbiano il solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria; e

b)

le attività in questione non violino alcuno dei divieti disposti dalla presente decisione.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione. Per un'autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1, la notifica contiene informazioni dettagliate sul beneficiario e sulle sue attività umanitarie in Siria.»;

3)

all'articolo 28, paragrafo 6, la lettera e) è soppressa;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 28 bis

1.   Il divieto di cui all'articolo 28, paragrafo 5, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici per fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria, qualora tali fondi o risorse economiche siano forniti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3.

2.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, del presente articolo e in deroga all'articolo 28, paragrafo5, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, secondo le modalità e alle condizioni generali e particolari che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche in questione è necessaria al solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.

3.   Il divieto di cui all'articolo 28, paragrafo 5 non si applica ai fondi o alle risorse economiche rese disponibili alle persone fisiche o giuridiche o alle entità elencate negli allegati I e II da parte delle missioni diplomatiche o consolari qualora la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia conforme all'articolo 5, paragrafo 4.

4.   In deroga agli articoli 28, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate dopo aver determinato che i fondi e le risorse economiche in questione sono necessari per il solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. I fondi o risorse economiche sono sbloccati a favore delle Nazioni Unite al fine di prestare assistenza, o di facilitarne la prestazione, in Siria in conformità del piano di risposta umanitaria in Siria o di qualsiasi piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite.

5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2 e4 entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)   GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

(2)  Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).

(3)  Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).

(4)  Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1).