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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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7.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/1 |
DECISIONE (UE) 2016/2136 DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2016
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Islanda in vista della firma di un accordo relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo. |
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(2) |
Le parti convengono di promuovere tra loro lo sviluppo armonioso delle indicazioni geografiche quali definite all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) (1) e di favorire gli scambi di prodotti agricoli e alimentari con indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti. |
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(3) |
È pertanto opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, con riserva della sua conclusione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. PLAVČAN
(1) Allegato 1C dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech (Marocco) il 15 aprile 1994.
(2) Il testo dell'accordo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
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7.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/2137 DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2013/255/PESC. |
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(2) |
Il 6 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2144 (3), che introduce modifiche per consentire l'acquisto e il trasporto di petrolio e prodotti petroliferi e la relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria in Siria da parte di categorie ben definite di persone ed entità al solo scopo di fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile in Siria. Tale decisione modifica altresì le relative deroghe alle restrizioni riguardanti il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
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(3) |
Poiché questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
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1) |
l'articolo 6 è così modificato:
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2) |
l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 6 bis 1. I divieti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o alla relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria, da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'Unione o degli Stati membri per fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile in Siria, purché tali prodotti siano acquistati o trasportati ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. 2. In deroga alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro, identificata nel sito web elencato nell'allegato III, può autorizzarel'acquisto e il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi, alle condizioni generali e specifiche che ritiene appropriate, purché tali acquisto e trasporto:
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione. La notifica contiene informazioni dettagliate sulla persona giuridica, entità od organismo autorizzati e sulle sue attività umanitarie in Siria. (*1) Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70)." (*2) Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9)." (*3) Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al-Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1).»." |
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3) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 16 ter I divieti di cui alle lettere b), c) ed e), dell'articolo 6 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi o alla relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria da parte di una missione diplomatica o consolare, quando tali prodotti sono acquistati o trasportati per scopi ufficiali della missione.» |
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4) |
all'articolo 16, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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5) |
all'articolo 16, la lettera f) è soppressa; |
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6) |
l'articolo 16 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 16 bis 1. Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'Unione o degli Stati membri per fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria qualora tali fondi o risorse economiche siano forniti a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1. 2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, e in deroga all'articolo 14, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, purché tali fondi o risorse economiche siano necessari al solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. 3. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro, identificata nel sito web elencato nell'allegato III, può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni generali e specifiche che ritiene appropriate, purché:
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro due settimane, di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.»; |
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7) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 16 ter Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione dal conto di una missione diplomatica o consolare se la fornitura di tali fondi o risorse economiche è destinata a scopi ufficiali della missione in conformità dell'articolo 6 ter.»; |
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8) |
l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. KAŽIMÍR
(1) GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.
(2) Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2016/2144 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
ELENCO DI «PETROLIO GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI» DI CUI ALL'ARTICOLO 6
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Parte A |
PETROLIO GREGGIO |
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Codice SA |
Descrizione delle merci |
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2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi. |
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Parte B |
PRODOTTI PETROLIFERI |
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Codice SA |
Descrizione delle merci |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l'acquisto, in Siria, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo dell'aeromobile in cui è caricato). |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati. |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi. |
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2714 |
Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche. |
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2715 00 00 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)». |
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7.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/2138 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2016
recante divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona IX per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016. |
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(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).
ALLEGATO
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N. |
34/TQ72 |
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Stato membro |
Portogallo |
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Stock |
RJU/9-C. |
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Specie |
Razza ondulata (Raja undulata) |
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Zona |
Acque dell'Unione della zona IX |
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Data di chiusura |
22.10.2016 |
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7.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/9 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/2139 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2016
recante divieto di pesca delle razze, ivi comprese la razza fiorita, la razza chiodata, la razza a coda corta, la razza maculata, la razza dagli occhi piccoli e la razza ondulata, nelle acque dell'Unione della zona VIId, e le condizioni speciali applicabili nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).
ALLEGATO
|
N. |
35/TQ72 |
|
Stato membro |
Belgio |
|
Stock |
SRX/07D. e condizioni speciali applicabili a RJN/07D., RJC/07D., RJH/07D., RJM/07D., RJE/07D., RJU/07D., SRX/*67AKD, RJN/*67AKD, RJC/*67AKD, RJH/*67AKD, RJM/*67AKD, RJE/*67AKD |
|
Specie |
Razze (Rajiformes) comprese razza fiorita (Leucoraja naevus), razza chiodata (Raja clavata), razza a coda corta (Raja brachyura), razza maculata (Raja montagui), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e razza ondulata (Raja undulata) |
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Zona |
Acque dell'Unione della zona VIId e condizioni speciali applicabili nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k |
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Data di chiusura |
26.10.2016 |
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7.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/11 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/2140 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2016
recante divieto di pesca dell'alalunga del nord nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).
ALLEGATO
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N. |
36/TQ72 |
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Stato membro |
Spagna |
|
Stock |
ALB/AN05N |
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Specie |
Alalunga del nord (Thunnus Alalunga) |
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Zona |
Oceano Atlantico, a nord di 5° N |
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Data di chiusura |
25.10.2016 |
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7.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2141 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo all'importo della tassa annuale e della tassa d'esame tecnico da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l'articolo 113,
previa consultazione del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione (2) stabilisce l'importo della tassa da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali («l'Ufficio») per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. |
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(2) |
Poiché la riserva finanziaria dell'Ufficio è scesa al di sotto del livello necessario per mantenere il bilancio in pareggio e per garantirne la continuità di funzionamento, tale tassa annuale deve essere aumentata. |
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(3) |
L'articolo 8, paragrafo 1, e l'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 stabiliscono l'importo delle tasse per l'organizzazione e la realizzazione dell'esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali («tassa per l'esame tecnico»). |
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(4) |
L'esperienza acquisita in relazione all'esame tecnico indica che la tassa d'esame può cambiare nel tempo per taluni gruppi di spesa. Le tasse riscosse dall'Ufficio dovrebbero rispecchiare l'importo complessivo delle tasse per i rispettivi gruppi di spesa versate dall'Ufficio agli uffici d'esame. Le tasse di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 dovrebbero quindi essere modificate per i gruppi di spesa interessati. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95. |
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(6) |
Sarebbe opportuno che le modifiche proposte si applicassero a decorrere dal 1o gennaio 2017 per coincidere con l'inizio del nuovo esercizio finanziario del bilancio dell'Ufficio. |
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(7) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:
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1) |
All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali («il titolare») una tassa di 330 EUR per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali («tassa annuale») di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera d) del regolamento di base.» |
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2) |
L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Tasse relative all'esame tecnico di cui all'articolo 8
La tassa da pagare per l'esame tecnico di una varietà a norma dell'articolo 8 va stabilita nel rispetto della seguente tabella:
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(in EUR) |
||
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|
Gruppo di spesa |
Tassa |
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Gruppo agricolo |
||
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1 |
Patata |
1 760 |
|
2 |
Colza |
1 860 |
|
3 |
Graminacee |
2 430 |
|
4 |
Altre specie agricole |
1 530 |
|
Gruppo della frutta |
||
|
5 |
Mela |
3 050 |
|
6 |
Fragola |
2 920 |
|
7 |
Altre specie di frutta |
2 810 |
|
Gruppo ornamentale |
||
|
8 |
Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra |
2 020 |
|
9 |
Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto |
1 960 |
|
10 |
Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra |
1 940 |
|
11 |
Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto |
1 730 |
|
12 |
Specie ornamentali con condizioni fitosanitarie speciali |
3 350 |
|
Gruppo degli ortaggi |
||
|
13 |
Ortaggi, prove di campo in serra |
2 360 |
|
14 |
Ortaggi, prove di campo all'aperto |
2 150 » |
|
7.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2142 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
CL |
115,2 |
|
MA |
100,6 |
|
|
TN |
200,0 |
|
|
TR |
124,7 |
|
|
ZZ |
135,1 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
191,7 |
|
MA |
79,2 |
|
|
TR |
161,9 |
|
|
ZZ |
144,3 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
117,8 |
|
TR |
151,7 |
|
|
ZZ |
134,8 |
|
|
0805 10 20 |
TR |
66,1 |
|
UY |
62,9 |
|
|
ZA |
59,7 |
|
|
ZZ |
62,9 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
70,0 |
|
TR |
71,7 |
|
|
ZZ |
70,9 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
119,4 |
|
JM |
114,6 |
|
|
TR |
83,1 |
|
|
ZZ |
105,7 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
81,3 |
|
ZZ |
81,3 |
|
|
0808 10 80 |
US |
100,7 |
|
ZA |
160,7 |
|
|
ZZ |
130,7 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
109,8 |
|
TR |
126,8 |
|
|
ZZ |
118,3 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
7.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/18 |
DECISIONE (UE) 2016/2143 DEL CONSIGLIO
del 1o dicembre 2016
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1) (l'«accordo»), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 230, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo può istituire e dirigere comitati speciali chiamati a trattare questioni di sua competenza. |
|
(3) |
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 37 dell'accordo, dovrebbe essere istituito un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca per gestire in maniera più efficace le questioni relative all'agricoltura e alla pesca, come convenuto nelle precedenti riunioni del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo. |
|
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo in merito all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca. |
|
(5) |
La posizione dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca si fonda sul progetto di decisione del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo allegato alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo possono concordare modifiche tecniche del progetto di decisione senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A. ÉRSEK
PROGETTO
DECISIONE N. …/2016 DEL COMITATO CARIFORUM-UE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO
del
istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca
IL COMITATO CARIFORUM-UE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO,
visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 230, paragrafo 4, lettera a),
visto il regolamento interno del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo, adottato dal Consiglio congiunto CARIFORUM-UE il 17 maggio 2010 con decisione n. 1/2010, in particolare l'articolo 11,
considerando che è opportuno istituire un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca per conseguire gli obiettivi delle disposizioni relative all'agricoltura e alla pesca dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È istituito il comitato speciale CARIFORUM-UE per l'agricoltura e la pesca per svolgere le funzioni di cui all'articolo 2.
2. Il comitato speciale CARIFORUM-UE per l'agricoltura e la pesca riunisce le parti e consente loro di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e consultarsi in merito a tutte le questioni connesse agli obiettivi di cui alla parte II, titolo I, capo 5, dell'accordo e pertinenti agli scambi commerciali tra le parti.
Articolo 2
Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca:
|
a) |
segue in generale tutti gli aspetti del capo 5 (Agricoltura e pesca) della parte II, titolo I, dell'accordo; |
|
b) |
segue in generale tutti gli altri aspetti dell'accordo relativi all'agricoltura e alla pesca, tra cui i seguenti settori della parte II, titolo I (Scambi commerciali):
|
|
c) |
segue in generale tutti gli aspetti del titolo IV, capo 2 (Innovazione e proprietà intellettuale), per quanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della pesca, compresi gli articoli 145 (Indicazioni geografiche) e 149 (Varietà vegetali); |
|
d) |
instaura un dialogo sulle questioni relative all'agricoltura e alla pesca, anche nei seguenti ambiti:
|
|
e) |
assiste il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo svolgendo le seguenti funzioni:
|
|
f) |
formula raccomandazioni per il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo al fine di migliorare l'attuazione e il funzionamento delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca. |
Articolo 3
Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca è composto da rappresentanti della Commissione, da una parte, e da rappresentanti della direzione del CARIFORUM e degli Stati del CARIFORUM firmatari, dall'altra.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ….
Fatto a …, il
Per il comitato CARIFORUM-UE
per il commercio e lo sviluppo
|
7.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/22 |
DECISIONE (PESC) 2016/2144 DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2016
che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC. |
|
(2) |
In considerazione del perdurare della crisi umanitaria in Siria e del ruolo cruciale svolto dagli attori dell'Unione europea nel far fronte alle esigenze umanitarie della popolazione siriana, è importante proseguire le attività di assistenza umanitaria e civile in Siria. L'acquisto di carburante è un'esigenza operativa per la fornitura di soccorso umanitario o assistenza alla popolazione in Siria. L'evoluzione della situazione operativa in Siria ha dimostrato che l'attuale disposizione relativa al rilascio di licenze per l'acquisto di carburante in Siria è insufficiente sul piano pratico. |
|
(3) |
È pertanto necessario modificare la deroga per motivi di assistenza umanitaria e civile applicata alle restrizioni all'acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi in Siria così da disporre di un regime di autorizzazione che meglio rifletta le condizioni operative. |
|
(4) |
Inoltre, e per lo stesso motivo, è altresì necessario modificare la deroga per motivi umanitari applicata alle restrizioni in materia di congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
|
(5) |
Tali modifiche non pregiudicano in alcun modo la conformità con il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2), con il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (3) e con il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (4). |
|
(6) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
|
(7) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/255/PESC è così modificata:
|
1) |
all'articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi o ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria ad essi correlati da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'UE o degli Stati membri destinati alla fornitura di soccorso umanitario in Siria o alla fornitura di assistenza alla popolazione civile in Siria purché tali prodotti siano acquistati o trasportati ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria; 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi da parte di missioni diplomatiche o consolari quando tali prodotti sono acquistati o trasportati per scopi ufficiali della missione.». |
|
2) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Al fine di aiutare la popolazione civile in Siria nei casi non contemplati dall'articolo 5, paragrafo 3, e in deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, secondo le modalità e alle condizioni generali e particolari che ritengono appropriate, l'acquisto o il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, nonché la fornitura dei finanziamenti o dell'assistenza finanziaria ad essi correlati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione. Per un'autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1, la notifica contiene informazioni dettagliate sul beneficiario e sulle sue attività umanitarie in Siria.»; |
|
3) |
all'articolo 28, paragrafo 6, la lettera e) è soppressa; |
|
4) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 28 bis 1. Il divieto di cui all'articolo 28, paragrafo 5, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici per fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria, qualora tali fondi o risorse economiche siano forniti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3. 2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, del presente articolo e in deroga all'articolo 28, paragrafo5, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, secondo le modalità e alle condizioni generali e particolari che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche in questione è necessaria al solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. 3. Il divieto di cui all'articolo 28, paragrafo 5 non si applica ai fondi o alle risorse economiche rese disponibili alle persone fisiche o giuridiche o alle entità elencate negli allegati I e II da parte delle missioni diplomatiche o consolari qualora la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia conforme all'articolo 5, paragrafo 4. 4. In deroga agli articoli 28, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate dopo aver determinato che i fondi e le risorse economiche in questione sono necessari per il solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. I fondi o risorse economiche sono sbloccati a favore delle Nazioni Unite al fine di prestare assistenza, o di facilitarne la prestazione, in Siria in conformità del piano di risposta umanitaria in Siria o di qualsiasi piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite. 5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2 e4 entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. KAŽIMÍR
(1) GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.
(2) Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).
(3) Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).
(4) Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1).