ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 330

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
3 dicembre 2016


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/2094 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

1

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi ( GU L 347 del 20.12.2013 )

5

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ( GU L 347 del 20.12.2013 )

6

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013 )

7

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ( GU L 347 del 20.12.2013 )

8

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013 )

9

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

3.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/2094 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2016

recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (3) istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda, nonché per le attività di pesca che sfruttano tali stock. L'obiettivo del regolamento (CE) n. 1342/2008 è uno sfruttamento sostenibile di tali stock di merluzzo bianco che ricostituisca e mantenga gli stessi al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).

(2)

La valutazione scientifica dei risultati ottenuti dal regolamento (CE) n. 1342/2008 svolta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha messo in evidenza una serie di problemi connessi all'applicazione del suddetto regolamento. Il consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha proposto di riesaminare la strategia di gestione, in particolare a seguito della sua mutata percezione dello stock del Mare del Nord.

(3)

Con l'applicazione del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) dal 1o gennaio 2014, il quadro di gestione del merluzzo è fondamentalmente cambiato, in particolare attraverso l'introduzione di un obbligo di sbarco.

(4)

I nuovi piani pluriennali per la pesca multispecifica in varie regioni dell'Atlantico, sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013, sono attualmente in fase di preparazione. Il regolamento (CE) n. 1342/2008 sarà eventualmente sostituito, per ogni zona pertinente, da tali nuovi piani pluriennali per la pesca multispecifica. Il regolamento (CE) n. 1342/2008 continuerà pertanto ad applicarsi solamente per un breve periodo. Tuttavia, è opportuno apportare una serie di modifiche urgenti al regolamento (CE) n. 1342/2008 per coprire il periodo intercorrente sino a quando i nuovi piani pluriennali per la pesca multispecifica inizieranno ad applicarsi.

(5)

Il regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008 ha prodotto vari risultati riguardanti la selettività e altre misure adottate per evitare le catture di merluzzo bianco, ma è diventato un ostacolo per l'attuazione dell'obbligo di sbarco in quanto impedisce l'ulteriore adattamento dei modelli di pesca, quali la scelta della zona e dell'attrezzo. Il regime di gestione dello sforzo di pesca dovrebbe pertanto essere interrotto. Poiché mediante incentivi connessi al regime di gestione dello sforzo di pesca e misure nazionali (piani intesi a evitare la cattura di merluzzo bianco o a ridurre i rigetti) il regolamento (CE) n. 1342/2008 ha provocato miglioramenti significativi in relazione alla selettività e al fatto di evitare la cattura di merluzzo bianco, è della massima importanza che, sebbene l'obbligo di sbarco sia introdotto per tutte le catture di merluzzo bianco conformemente al calendario relativo alla sua introduzione di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri con un interesse diretto nella pesca portino avanti o sviluppino ulteriormente tali misure nazionali.

(6)

Durante una fase transitoria in cui, nelle zone adesso disciplinate dal regolamento (CE) n. 1342/2008, si sta procedendo alla preparazione dei piani pluriennali per la pesca multispecifica in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, le misure di gestione dovrebbero prendere in considerazione i livelli minimi e di precauzione della biomassa appropriati. Se gli stock scendono al di sotto dei livelli di salvaguardia della biomassa (MSY Btrigger) disponibili nei pareri scientifici in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, dovrebbero essere adottate tutte le misure necessarie ad affrontare la situazione.

(7)

Le informazioni sullo stock e sulla pesca relative ad alcune zone interessate dal regolamento (CE) n. 1342/2008 potrebbero non essere sufficienti per determinare le possibilità di pesca conformemente al principio dell'MSY. In tali casi, si dovrebbe seguire l'approccio precauzionale.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1342/2008 ha introdotto, oltre al regime dello sforzo di pesca, un sistema di permessi di pesca speciali legato a una limitazione della capacità totale della potenza del motore dei pescherecci in una zona pertinente. Al fine di evitare perturbazioni destabilizzanti dell'attività di pesca che potrebbero avere un impatto negativo sulla ricostituzione degli stock, è opportuno mantenere detto sistema fintantoché non saranno completamente abbandonate le norme sul regime dello sforzo di pesca.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (5) ha abrogato una serie di disposizioni del regolamento (CE) n. 1342/2008 che facevano riferimento ai suoi allegati II e III. Poiché il regolamento (CE) n. 1342/2008 non contiene altri riferimenti a tali allegati, essi sono diventati obsoleti e dovrebbero essere soppressi.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1342/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1342/2008 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»;"

2)

l'articolo 4 è soppresso;

3)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Obiettivo del piano

1.   Il piano di cui all'articolo 1 mira ad assicurare uno sfruttamento che ripristini gli stock di merluzzo bianco e li mantenga al di sopra dei livelli che possono produrre il rendimento massimo sostenibile.

2.   Ogni misura di gestione adottata a norma del presente regolamento è conforme ai requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai suoi principi e obiettivi.»;

4)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Livelli minimi e di precauzione della biomassa

All'atto dell'adozione delle misure di gestione, i livelli minimi e di precauzione della biomassa per ciascuno degli stock di merluzzo bianco sono in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013.»;

5)

gli articoli 7 e 8 sono soppressi;

6)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Fissazione dei TAC in mancanza di dati esaustivi

Qualora, a causa della mancanza di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non sia possibile determinare le possibilità di pesca in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, la fissazione delle possibilità di pesca si basa sull'approccio precauzionale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto delle tendenze relative agli stock di merluzzo bianco e alle attività di pesca, e garantendo almeno un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.»;

7)

dopo l'articolo 9 è inserito un nuovo capo:

«CAPO II bis

OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI»;

8)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Autorizzazioni di pesca e limiti di capacità di pesca

1.   Per ciascuna delle zone geografiche di cui all'articolo 1 del presente regolamento, ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (*2) del Consiglio per le navi battenti la propria bandiera che praticano attività di pesca nella zona considerata e utilizzano uno degli attrezzi seguenti:

a)

reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) aventi maglie di dimensione:

i)

TR1 pari o superiore a 100 mm,

ii)

TR2 pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm,

iii)

TR3 pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm;

b)

sfogliare (TBB) aventi maglie di dimensione:

i)

BT1 pari o superiore a 120 mm,

ii)

BT2 pari o superiore a 80 mm e inferiore a 120 mm;

c)

reti da imbrocco, reti da posta impiglianti (GN);

d)

tramagli (GT);

e)

palangari (LL).

2.   Fatti salvi i limiti di capacità di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, per ciascuna delle zone geografiche di cui all'articolo 1 del presente regolamento, la capacità totale, espressa in kW, delle navi titolari di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del paragrafo 1 del presente articolo non supera la capacità massima delle navi che hanno praticato la pesca nel 2006 o nel 2007 con uno degli attrezzi di cui al paragrafo 1 nella zona geografica interessata

3.   Ogni Stato membro stabilisce e mantiene aggiornato un elenco delle navi titolari dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli altri Stati membri.

(*2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).»;"

9)

il capo III è soppresso;

10)

gli articoli 30 e 31 sono soppressi;

11)

gli allegati I, II, III e IV sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 novembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU C 44 del 15.2.2013, pag. 125.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 e posizione del Consiglio in prima lettura del 29 settembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del … novembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

(4)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(5)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


Rettifiche

3.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/5


Rettifica del regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )

Pagina 308, articolo 1, punto 3) che modifica l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1082/2006:

anziché:

«f)

gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi, alle condizioni di cui all'articolo 3 bis

leggasi:

«f)

gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alle lettere d) ed e) di paesi terzi, alle condizioni di cui all'articolo 3 bis

Pagina 313, all'articolo 1 è aggiunto il punto seguente:

«18.

il testo di cui all'allegato del presente regolamento è aggiunto come un allegato.»


3.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/6


Rettifica del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )

Pagina 856, considerando 8:

anziché:

«Il FEG dovrebbe fornire assistenza temporanea ai giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) che risiedono in regioni ammissibili ai sensi dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile in quanto tali regioni sono interessate in maniera sproporzionata da maggiori esuberi.»

leggasi:

«Il FEG dovrebbe fornire assistenza, per un periodo di tempo limitato, ai giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) che risiedono in regioni ammissibili ai sensi dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, poiché tali regioni subiscono in modo sproporzionato l'impatto di grandi esuberi.»

Pagina 856, considerando 9:

anziché:

«I contributi finanziari a valere sul FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, anche esterna al settore di attività iniziale. …»

leggasi:

«I contributi finanziari a valere sul FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure di politica attiva del lavoro volte a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso. …».


3.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/7


Rettifica del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )

Pagina 484, allegato I, punto 4):

anziché:

«4.

Indicatori comuni di risultato a più lungo termine concernenti i partecipanti sono:

partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento**.

Questi dati sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013. ESSI sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione sarà garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento. Tutti i dati sono suddivisi per genere.»

leggasi:

«4.

Indicatori comuni di risultato a più lungo termine concernenti i partecipanti sono:

partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro dopo sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento**.

Questi dati sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013. ESSI sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione sarà garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento. Tutti i dati sono suddivisi per genere.»


3.12.2016   

IT

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L 330/8


Rettifica del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )

Pagina 269, articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto ii):

anziché:

«ii)

i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, se obiettivamente giustificato alla luce del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato con un valore di riferimento e un valore obiettivo, conformemente all'articolo 16;»

leggasi:

«ii)

i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, se obiettivamente giustificato alla luce del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato con un valore di riferimento e un valore target, conformemente all'articolo 16;».

Pagina 273, articolo 16, punto 2):

anziché:

«2.   Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici per programma, si considerano valori di partenza pari a zero. Sono fissati per il 2023 i valori obiettivo quantificati cumulativi per tali indicatori.»

leggasi:

«2.   Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici per programma, si considerano valori di partenza pari a zero. Sono fissati per il 2023 i valori target quantificati cumulativi per tali indicatori.»


3.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/9


Rettifica del regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )

Pagina 284, articolo 5, paragrafi 2 e 3:

anziché:

«2.   Per gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun programma i valori base sono fissati a zero. Sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023.'

3.   Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, che si riferiscono a priorità d'investimento, i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori obiettivo sono fissati per il 2023. I valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.»

leggasi:

«2.   Per gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun programma i valori base sono fissati a zero. Sono fissati valori target cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023.

3.   Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, che si riferiscono a priorità d'investimento, i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori target sono fissati per il 2023. I valori target possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.»