ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/1 |
DECISIONE (Euratom) 2016/2116 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2016
che approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Forum Internazionale «Generazione IV» (GIF) costituisce un quadro per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo avviato nel 2001 su iniziativa degli Stati Uniti d'America. L'obiettivo del GIF è di unire gli sforzi dei partecipanti al fine di sviluppare nuove opzioni tecnologiche per sistemi nucleari che garantiscano un approvvigionamento energetico affidabile e, al contempo, apportino soluzioni soddisfacenti in materia di sicurezza nucleare, di riduzione al minimo dei rifiuti, di non proliferazione, tenendo altresì adeguatamente conto delle preoccupazioni dell'opinione pubblica. |
(2) |
Il 30 luglio 2003, sulla base di una decisione della Commissione del 4 novembre 2002, la Comunità ha aderito al GIF firmando la Carta («Carta»), che i firmatari iniziali avevano firmato nel 2001. Con una decisione della Commissione del 29 giugno 2011, l'adesione iniziale della Comunità alla Carta, della durata di 10 anni, è stata prorogata per un periodo di tempo indeterminato, fatto salvo il recesso tramite consenso unanime degli Stati membri dell'Unione. Ciascun membro del GIF, compresa la Comunità, può recedere dall'accordo con un preavviso scritto di 90 giorni. Non prevedendo scambi finanziari né stanziamenti di bilancio speciali tra le parti, la Carta rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, terzo comma, del trattato Euratom. |
(3) |
Per dare attuazione alla Carta, i firmatari hanno concluso l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV («accordo quadro»), che stabilisce le condizioni per la cooperazione e le disposizioni per i sistemi e i progetti. |
(4) |
Sulla base della decisione del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa all'approvazione dell'adesione della Comunità europea dell'energia atomica all'accordo quadro e di una decisione della Commissione del 12 gennaio 2006, adottata conformemente all'articolo 101, secondo comma, del trattato, la Comunità ha aderito all'accordo quadro il 24 gennaio 2006, data in cui il commissario debitamente autorizzato ha firmato lo strumento di adesione, che è stato poi depositato presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici a Parigi il 10 febbraio 2006. Il Centro comune di ricerca è stato designato agente esecutivo della Comunità in conformità dell'articolo III, paragrafo 2, dell'accordo quadro. |
(5) |
L'accordo quadro è entrato in vigore il 28 febbraio 2005 per un periodo di 10 anni ed è stato prorogato il 26 febbraio 2015, dopo che quattro parti hanno espresso il loro consenso ad essere vincolate dall'accordo che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV («accordo di proroga»), in conformità della procedura specifica di proroga prevista dall'accordo quadro. La Comunità e gli altri firmatari che non hanno potuto completare in tempo le procedure interne di approvazione possono rinnovare successivamente la loro partecipazione mediante firma in conformità dell'articolo II, paragrafo 3, dell'accordo di proroga. |
(6) |
Il rinnovo della partecipazione della Comunità all'accordo quadro è indipendente da qualsiasi decisione riguardante la portata della partecipazione della Comunità ai diversi sistemi del GIF e nei corrispondenti accordi relativi ai progetti. La Comunità stabilirà individualemente la natura del suo contributo (intellettuale e finanziario) alle attività del GIF. |
(7) |
È pertanto opportuno approvare il rinnovo da parte della Commissione, a nome della Comunità, dell'accordo quadro mediante la firma dell'accordo di proroga in conformità della specifica procedura di proroga, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV.
Il testo dell'accordo di proroga è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/3 |
TRADUZIONE
ACCORDO
che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV
Il governo del Canada, la Comunità europea dell'energia atomica, il governo della Repubblica popolare cinese, il governo della Repubblica francese, il governo del Giappone, il governo della Repubblica di Corea, il governo della Federazione russa, il governo della Repubblica del Sud Africa, il governo della Confederazione svizzera e il governo degli Stati Uniti d'America, ciascuno in qualità di parte dell'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV, fatto a Washington il 28 febbraio 2005 (l'«accordo quadro»), denominati collettivamente «le parti»:
CONSIDERANDO il loro desiderio di proseguire la collaborazione efficace e reciprocamente proficua condotta fino ad oggi nell'ambito dell'accordo quadro;
PRENDENDO ATTO dell'aggiornamento del «percorso tecnologico» per sistemi di energia nucleare di generazione IV (gennaio 2014);
RICHIAMANDO l'articolo XV dell'accordo quadro, secondo il quale qualsiasi collaborazione avviata nell'ambito del presente accordo quadro che non sia stata ancora completata al momento della scadenza o dell'estinzione del presente accordo quadro può essere proseguita fino al suo completamento in conformità con le disposizioni del presente accordo quadro; e
AGENDO conformemente al paragrafo 3 dell'articolo XII dell'accordo quadro,
convengono quanto segue:
Articolo I
Proroga dell'accordo quadro
Fatto salvo il paragrafo 5 dell'articolo XII dell'accordo quadro, l'accordo quadro è prorogato per un periodo di dieci (10) anni, fino al 28 febbraio 2025.
Articolo II
Firma ed entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore, per le parti che abbiano dato il loro consenso a essere vincolate, alla data in cui tre parti hanno espresso il loro consenso a essere vincolate.
2. Le parti manifestano il loro consenso ad essere vincolate mediante firma non soggetta ad accettazione o mediante firma soggetta ad accettazione seguita dal deposito dello strumento di accettazione presso il depositario.
3. Quando una parte acconsente ad essere vincolata dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il presente accordo entra in vigore per detta parte alla data della sua firma non soggetta ad accettazione o alla data di deposito del proprio strumento di accettazione presso il depositario.
4. A norma dell'articolo XV dell'accordo quadro, le parti intendono proseguire la collaborazione avviata nell'ambito delle disposizioni dell'accordo quadro, ma non completata entro il 28 febbraio 2015, con le parti dell'accordo quadro per le quali il presente accordo non è entrato in vigore entro il 28 febbraio 2015.
Articolo III
Depositario
L'originale del presente accordo è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
FATTO in un originale, nelle lingue inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DEL CANADA:
Mrs Michelle d'AURAY
Canadian Ambassador and Permanent Representative to the OECD
Data: 21 ottobre 2016
PER LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:
Mr Tibor NAVRACSICS
EU Commissioner
Data: 10 novembre 2016
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Mr Jun ZHAI
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China to France
Data: 23 giugno 2016
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE
Mr Daniel VERWAERDE
Administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
Data: 26 febbraio 2015
PER IL GOVERNO DEL GIAPPONE:
Mr Kazuo KODAMA
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent Delegation of Japan to the OECD
Data: 26 febbraio 2015
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA
Mr Si-hyung LEE
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Korean Permanent Delegation to the OECD
Data: 26 febbraio 2015
PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA:
Mr Sergey Vladilenovich KIRIENKO
Chief Executive Officer of the State Atomic Energy Corporation «Rosatom»
Data: 29 giugno 2015
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA:
Ms Tina JOEMAT-PETTERSSON
Minister of Energy of the Republic of South Africa
Data: 15 settembre 2015
PER IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:
Mr Mauro DELL'AMBROGIO
Secrétaire d'Etat de la Confédération suisse à la formation, à la recherche et à l'innovation
Data: 27 agosto 2015
PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:
Mr Daniel JOHANNES
Ambassador and Permanent Representative to the OECD
Data: 26 febbraio 2015
3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/6 |
DECISIONE (UE) 2016/2117 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2016
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla decisione 2012/279/UE del Consiglio (2), l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 27 giugno 2012, con riserva della sua conclusione. |
(2) |
È opportuno che l'accordo sia approvato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 52 dell'accordo.
L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri, sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione trattata.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 63, paragrafo 1, dell'accordo. (3)
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA
(1) Approvazione del 17 dicembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione 2012/279/UE del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (GU L 137 del 26.5.2012, pag. 1).
(3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
3.12.2016 |
IT |
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L 329/8 |
ACCORDO QUADRO
globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra
L'UNIONE EUROPEA,
in appresso «l'Unione»,
e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
in appresso gli «Stati membri»,
da una parte, e
LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM,
in appresso il «Vietnam»,
dall'altra,
in appresso denominati congiuntamente «le parti»,
CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono,
CONSIDERANDO che le parti ascrivono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche, come provato, tra l'altro, dal «Piano direttivo per le relazioni tra il Vietnam e l'Unione europea fino al 2010 e orientamenti fino al 2015» adottato dal Vietnam nel 2005 e dalle discussioni tra le parti che ne sono scaturite,
TENUTO CONTO che per le parti il presente accordo rientra in una più ampia e coerente interazione reciproca governata da accordi ai quali hanno entrambe aderito,
RIBADENDO la loro adesione ai principi generali del diritto internazionale e agli scopi e principi della Carta delle Nazioni Unite e l'impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani,
RIBADENDO il loro rispetto per l'indipendenza, la sovranità, l'integrità territoriale e l'unità nazionale della Repubblica socialista del Vietnam,
RIBADENDO l'importanza che esse attribuiscono al principio del buon governo e alla lotta contro la corruzione,
RIBADENDO la loro volontà di promuovere il progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze di tutela ambientale,
CONSIDERANDO che la Corte penale internazionale rappresenta un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionale, che ha il compito di perseguire i crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale,
CONSIDERANDO che le parti concordano sul fatto che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) minaccia pesantemente la sicurezza internazionale, e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo. L'adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunità internazionale nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa,
RICONOSCENDO la necessità di accelerare il disarmo e intensificare l'impegno alla non proliferazione a norma degli obblighi internazionali applicabili alle parti,
IMPEGNANDOSI fermamente a combattere il terrorismo in ogni sua forma, nel rispetto del diritto internazionale, ivi incluse le norme in materia di diritti umani e il diritto umanitario, e a istituire una cooperazione e strumenti internazionali efficaci per garantire la sua eliminazione, e ricordando le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), successivamente esteso al Vietnam nel 1999, e dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam del 17 luglio 1995,
RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le attuali relazioni tra le parti, al fine di intensificare la cooperazione tra loro, e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse sulla base dei principi di sovranità, parità, non discriminazione, del rispetto dell'ambiente naturale e nel reciproco vantaggio,
RICONOSCENDO che il Vietnam è un paese in via di sviluppo e tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo di ciascuna parte,
RICONOSCENDO la significativa importanza della cooperazione allo sviluppo per i paesi in via di sviluppo, soprattutto quelli a reddito basso e medio basso, nel perseguimento della crescita economica e dello sviluppo sostenibili e nella realizzazione piena e tempestiva degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite,
RICONOSCENDO i progressi compiuti dal Vietnam nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio e nell'attuazione della strategia nazionale di sviluppo socioeconomico, nonché il suo livello di sviluppo attuale che lo posiziona tra i paesi in via di sviluppo a basso reddito,
RICONOSCENDO l'importanza che le parti ascrivono ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale contenute nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio,
RICONOSCENDO che il commercio svolge un ruolo significativo per lo sviluppo e tenendo conto dell'importanza dei programmi di preferenze commerciali,
IMPEGNANDOSI pienamente a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, compresa la tutela ambientale e una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici, e a sostenere e applicare efficacemente le norme in materia di lavoro riconosciute internazionalmente e ratificate dalle parti,
RIBADENDO l'importanza della cooperazione in materia di migrazione,
CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, in piena conformità delle attività avviate in un contesto regionale, la cooperazione tra le parti in base a valori comuni e nel reciproco vantaggio,
CONSTATANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte o, in alternativa, in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Principi generali
1. Le parti ribadiscono la loro adesione ai principi generali del diritto internazionale, come definiti negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite, riaffermati dalla dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, del 24 ottobre 1970, e in altri trattati internazionali pertinenti, che evocano tra l'altro lo Stato di diritto e il principio pacta sunt servanda; al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dagli altri strumenti internazionali sui diritti umani pertinenti sottoscritti dalle parti, che ispirano le politiche interne ed estere di entrambe le parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti ribadiscono il proprio impegno a continuare a cooperare ai fini della piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio, conformandosi ai reciproci obblighi internazionali vigenti applicabili alle parti. Questa disposizione costituisce un elemento essenziale del presente accordo. Le parti ribadiscono altresì il rispettivo impegno al Consenso europeo in materia di sviluppo del 2005, alla dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti adottata al forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti del 2005, al programma d'azione di Accra adottato al terzo forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti e alla dichiarazione fondamentale di Hanoi sull'efficacia degli aiuti del 2006, finalizzato a potenziare le prestazioni della cooperazione allo sviluppo, anche per quanto riguarda un maggior svincolo degli aiuti e dispositivi di assistenza più prevedibili.
3. Le parti ribadiscono il proprio impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, tra cui gli obiettivi di sviluppo del millennio.
4. Nel realizzare tutte le attività di cooperazione previste dal presente accordo, le parti convengono di tener conto dei rispettivi livelli di sviluppo, dei bisogni e delle capacità di ciascuna.
5. Le parti confermano che il commercio svolge un ruolo significativo per lo sviluppo e che i programmi di preferenze commerciali contribuiscono alla crescita dei paesi in via di sviluppo, tra cui il Vietnam.
6. Le parti convengono che la cooperazione ai sensi del presente accordo si svolgerà nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, normative e regolamentazioni nazionali.
Articolo 2
Obiettivi della cooperazione
Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le parti si impegnano a intrattenere un dialogo globale e ad estendere la cooperazione tra di esse a tutti i settori di reciproco interesse. Tale intento mirerà in particolare a:
a) |
istituire una cooperazione a livello bilaterale e in tutte le sedi e le organizzazioni regionali e internazionali competenti; |
b) |
sviluppare gli scambi e gli investimenti le parti nel reciproco vantaggio; |
c) |
istituire una cooperazione in tutti i settori commerciali e di investimento di reciproco interesse, nell'intento di favorire flussi di scambi e investimenti sostenibili, evitando e eliminando gli ostacoli agli scambi e agli investimenti, in modo coerente e complementare rispetto alle iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future; |
d) |
avvalersi della cooperazione allo sviluppo per eliminare la povertà, promuovere lo sviluppo sostenibile, far fronte alle sfide emergenti quali i cambiamenti climatici e le malattie trasmissibili, approfondire le riforme economiche e prendere parte all'economia mondiale; |
e) |
istituire la cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, anche per quanto riguarda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, la lotta alla criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di stupefacenti; |
f) |
favorire la cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, ivi inclusi i diritti umani; la politica economica; i servizi finanziari; la fiscalità; la politica industriale, le piccole e medie imprese; le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; la scienza e la tecnologia; l'energia; i trasporti; la pianificazione e lo sviluppo urbani e regionali; il turismo; l'istruzione e la formazione; la cultura; i cambiamenti climatici; l'ambiente e le risorse naturali; l'agricoltura, le foreste, l'allevamento, la pesca e lo sviluppo rurale; la sanità; le statistiche; il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali; la riforma della pubblica amministrazione; le associazioni e organizzazioni non governative (ONG); la prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali; la parità di genere; |
g) |
intensificare e incentivare la partecipazione, presente e futura, di entrambe le parti ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra parte; |
h) |
istituire una cooperazione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e i residuati bellici; |
i) |
istituire una cooperazione in materia di lotta al terrorismo; |
j) |
accentuare il ruolo e la visibilità di ciascuna parte nella regione dell'altra parte ricorrendo a mezzi diversi, tra cui gli scambi culturali, l'utilizzo delle tecnologie informatiche e l'istruzione; |
k) |
promuovere la comprensione fra le rispettive popolazioni, anche tramite la cooperazione tra organizzazioni quali gruppi di riflessione, università, imprese e media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attività. |
Articolo 3
Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali
1. Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, tra cui le Nazioni Unite e relative agenzie e organizzazioni, il dialogo ASEAN-UE, il Forum regionale dell'ASEAN (ARF), il vertice Asia-Europa (ASEM) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
2. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione nei suddetti ambiti tra gruppi di riflessione, università, ONG, imprese e media tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e altre attività connesse, a condizione che tale cooperazione si basi su un reciproco consenso.
Articolo 4
Cooperazione bilaterale e regionale
1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione ai sensi del presente accordo, e ponendo il debito accento sulle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilità politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attività che vedono coinvolte l'Unione e l'ASEAN. La cooperazione può eventualmente offrire sostegno all'integrazione e allo sviluppo comunitario dell'ASEAN.
2. La parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o ad esso connesse, conformemente alle rispettive procedure e risorse finanziarie. Detta cooperazione può, in particolare, sostenere la realizzazione delle riforme socio-economiche del Vietnam e può contemplare interventi di potenziamento della capacità quali l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate dalle parti conformemente alle strategie di aiuti allo sviluppo del donatore.
TITOLO II
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Articolo 5
Principi generali
1. Gli obiettivi principali della cooperazione allo sviluppo sono il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, nonché l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e l'integrazione nell'economia mondiale. Gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo tengono conto delle strategie e dei programmi di sviluppo socioeconomico del Vietnam. Le parti riconoscono che la loro cooperazione allo sviluppo svolge un ruolo centrale per poter affrontare le sfide del Vietnam in materia di sviluppo.
2. Le parti convengono di promuovere le attività di cooperazione nel rispetto delle rispettive procedure e risorse.
Articolo 6
Finalità della cooperazione
Le strategie di cooperazione allo sviluppo delle parti mirano, tra l'altro, a:
a) |
conseguire una crescita economica sostenuta; |
b) |
promuovere lo sviluppo umano e sociale; |
c) |
promuovere le riforme e lo sviluppo istituzionali; |
d) |
promuovere la sostenibilità e la rigenerazione dell'ambiente, nonché le migliori pratiche ambientali e la conservazione delle risorse naturali; |
e) |
prevenire e affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici; |
f) |
sostenere politiche e strumenti che favoriscano un'integrazione progressiva nell'economia e negli scambi mondiali. |
Articolo 7
Forme di cooperazione
1. Per ciascun settore di cooperazione previsto dal presente titolo, le parti concordano di svolgere attività a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli, anche nell'ambito di una cooperazione tripartita.
2. Le forme di cooperazione tra le parti possono comprendere:
a) |
l'elaborazione e assistenza tecnica ai programmi e progetti convenuti dalle parti; |
b) |
il potenziamento della capacità tramite corsi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e progetti di ricerca tra le parti; |
c) |
il vaglio di altre forme di finanziamenti allo sviluppo, ove opportuno; |
d) |
lo scambio di informazioni circa le migliori pratiche in materia di efficacia degli aiuti. |
TITOLO III
PACE E SICUREZZA
Articolo 8
Lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori
1. Le parti considerano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, sia presso destinatari statali che non statali, rappresenta una delle minacce più gravi per la stabilità e la sicurezza internazionali, al contempo ribadendo il diritto legittimo delle parti di svolgere ricerche, sviluppare, utilizzare, commerciare e trasferire tecnologie biologiche, chimiche e nucleari e relativi materiali ad usi pacifici, nel rispetto dei trattati e delle convenzioni cui hanno aderito. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, attraverso il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale dei rispettivi obblighi che loro incombono in forza dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e dei pertinenti obblighi internazionali applicabili alle parti. Le parti convengono che la presente disposizione costituisce un elemento essenziale dell'accordo.
2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori:
a) |
disponendo quanto necessario alla firma o alla ratifica di tutti gli altri trattati e accordi internazionali pertinenti, o all'adesione ad essi, se del caso, e assolvendone in pieno i rispettivi obblighi; |
b) |
creando, nei limiti delle rispettive capacità, un efficace sistema di controlli nazionali all'esportazione che verifichi l'esportazione e il transito delle merci aventi attinenza con le armi di distruzione di massa, anche per quanto riguarda il loro impiego finale finalizzato alle tecnologie a duplice uso, che, in linea con la risoluzione 1540 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, contempli sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione e che non intralci le attività di importazione ed esportazione e le transazioni finanziarie regolari e lecite. A tal fine, è prevista la fornitura di assistenza, ivi incluso il potenziamento della capacità. |
3. Le parti convengono di intrattenere un regolare dialogo politico che accompagnerà e consoliderà gli elementi suddetti.
Articolo 9
Cooperazione nella lotta contro il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), in tutti i loro aspetti
1. Le parti riconoscono che la produzione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro, in tutti i loro aspetti, compreso l'eccessivo accumulo, e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, al contempo ribadendo il diritto legittimo delle parti di produrre, importare e detenere armi leggere e di piccolo calibro per esigenze di autodifesa e di sicurezza. A tale riguardo, le parti ricordano gli aspetti rilevanti delle risoluzioni 64/50 e 64/51 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Le parti convengono di osservare e eseguire integralmente gli obblighi rispettivi in materia di lotta al commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro, in tutti i loro aspetti, incombenti loro in forza dei vigenti accordi internazionali cui hanno aderito e in forza delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali pertinenti applicabili in questo settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di SALW, in tutti i loro aspetti.
3. Le parti si impegnano ad avviare, se necessario, un dialogo finalizzato allo scambio di opinioni e informazioni, a sviluppare una comprensione comune delle questioni e dei problemi connessi al commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e a rafforzare la capacità delle parti di prevenire, combattere ed eliminare tale commercio.
Articolo 10
Cooperazione in materia di lotta al terrorismo
Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo nel pieno rispetto del diritto, compresi la Carta delle Nazioni Unite, la legislazione in materia di diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale. In questo ambito e conformemente alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e nella dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione nella lotta al terrorismo, le parti convengono di potenziare la cooperazione in materia di prevenzione e repressione del terrorismo.
In particolare, le parti si impegnano ad agire in tal senso:
a) |
nel quadro della piena attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e delle altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, e disponendo quanto necessario ai fini della ratifica e della piena attuazione delle convenzioni e degli strumenti internazionali volti a combattere e prevenire il terrorismo; |
b) |
consultandosi regolarmente, in sede di comitato misto, su come cooperare per contrastare e prevenire il terrorismo; |
c) |
scambiandosi informazioni sui gruppi terroristici e sulle relative reti di sostegno, nel rispetto del diritto internazionale e nazionale e, compatibilmente con i programmi e strumenti delle parti, fornendo sostegno per potenziare la capacità di contrastare e prevenire il terrorismo; |
d) |
scambiandosi pareri sui mezzi e i metodi utilizzati per contrastare il terrorismo e l'istigazione a commettere atti terroristici, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambiandosi esperienze in merito alla prevenzione del terrorismo; |
e) |
collaborando nell'intento di creare maggior consenso internazionale sulla lotta al terrorismo, di rafforzarne il quadro normativo e di pervenire quanto prima ad un accordo sulla Convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite; |
f) |
promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite onde attuare efficacemente la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo; |
g) |
condividendo le migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo. |
Articolo 11
Cooperazione giudiziaria
1. Le parti convengono di cooperare su questioni di natura giuridica, sul potenziamento dello Stato di diritto e delle istituzioni a tutti i livelli nei settori dell'amministrazione della giustizia e dell'applicazione della legge.
2. Le parti convengono di cooperare sul potenziamento della capacità del potere giudiziario e del sistema giuridico in settori quali il diritto civile, il diritto processuale civile, il diritto penale e il diritto processuale penale, impegnandosi inoltre a scambiarsi informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.
3. Le parti convengono inoltre di collaborare in materia giustizia penale internazionale. Esse ritengono che i crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale non debbano rimanere impuniti e che la loro efficace repressione debba essere assicurata mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti al livello adeguato.
4. Le parti individuano nella Corte penale internazionale un'istituzione progressiva e indipendente il cui operato è finalizzato alla pace e alla giustizia internazionali. Le parti concordano di cooperare al fine di potenziare il quadro giuridico atto a prevenire e a punire i crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale, e di prendere in considerazione la possibilità di aderire allo Statuto di Roma. Le parti convengono che sarebbero proficui il dialogo e la cooperazione al riguardo.
TITOLO IV
COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCAMBI E INVESTIMENTI
Articolo 12
Principi generali
1. Le parti istituiscono un dialogo avente ad oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e le questioni connesse al commercio finalizzato ad intensificare le relazioni commerciali bilaterali e a migliorare il sistema degli scambi multilaterali.
2. Le parti si impegnano a promuovere quanto più possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali tra di esse nel reciproco vantaggio. Esse si impegnano a realizzare condizioni di accesso al mercato migliori e prevedibili, predisponendo quanto necessario per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, in particolare eliminando tempestivamente gli ostacoli non tariffari e le restrizioni commerciali, e adottando provvedimenti per migliorare la trasparenza, tenendo conto di quanto realizzato in questo campo dalle organizzazioni internazionali cui entrambe le parti appartengono.
3. Riconoscendo che il commercio è un fattore indispensabile per lo sviluppo e che i regimi di preferenze commerciali, compreso il sistema delle preferenze generalizzate (SPG), e il trattamento speciale e differenziato previsto dall'OMC si sono rivelati vantaggiosi per i paesi in via di sviluppo, le parti si impegnano ad intensificare le consultazioni relative all'effettiva attuazione di questi strumenti.
4. Nel dare attuazione al presente titolo, le parti tengono conto dei rispettivi livelli di sviluppo.
5. Le parti si tengono informate sull'evoluzione delle politiche commerciali e connesse al commercio, quali la politica agricola, la politica di sicurezza alimentare, la politica di tutela dei consumatori e la politica ambientale.
6. Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione al fine di sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, anche per quanto riguarda la soluzione di problemi commerciali e la messa a disposizione di programmi di assistenza tecnica e di potenziamento della capacità necessari a risolvere i problemi commerciali che sorgono, tra l'altro, nei settori di cui al presente titolo.
7. Nell'intento di mettere a frutto le singole potenzialità e la loro complementarietà economica, le parti si impegnano ad esplorare e cercare ulteriori opportunità e soluzioni per potenziare le loro relazioni in materia di scambi e investimenti anche, eventualmente, negoziando accordi di libero scambio o di altra natura vantaggiosi per entrambe.
Articolo 13
Sviluppo del commercio
1. Le parti si impegnano a sviluppare, diversificare e intensificare gli scambi tra di esse e a rendere migliorare la competitività dei rispettivi prodotti sui mercati nazionali, regionali e internazionali. Nel perseguire questo obiettivo, la cooperazione tra le parti mette l'accento, nello specifico, sul potenziamento della capacità in una serie di ambiti, quali le strategie di sviluppo commerciale, l'ottimizzazione delle potenzialità commerciali, comprese le preferenze SPG, la competitività, la promozione dei trasferimenti tecnologici tra imprese, la trasparenza delle politiche, delle normative e delle regolamentazioni le informazioni sui mercati, lo sviluppo istituzionale e la costituzione di reti a livello regionale.
2. Per promuovere gli scambi e gli investimenti tra di esse, le parti si avvalgono pienamente degli aiuti al commercio e di altri programmi complementari di assistenza.
Articolo 14
Questioni sanitarie e fitosanitarie e benessere degli animali
1. Le parti ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti loro dall'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS).
2. Negli scambi fra di esse, le parti intensificano la cooperazione e lo scambio di informazioni sulla legislazione e le procedure di attuazione, certificazione, ispezione e controllo in materia sanitaria e fitosanitaria, nell'ambito dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie, della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dell'Ufficio internazionale delle epizoozie e del CODEX Alimentarius.
3. Le parti convengono inoltre di cooperare sulle questioni sanitarie e fitosanitarie e, tramite il potenziamento della capacità e l'assistenza tecnica, di promuovere una cooperazione tra di esse adeguata alle necessità specifiche di ciascuna parte e che consenta loro di prestarsi assistenza per garantire conformità tra i rispettivi quadri normativi, anche in materia di sicurezza alimentare, aspetti fitosanitari e veterinari e impiego delle norme internazionali.
4. Le parti convengono di cooperare, all'occorrenza, in materia di benessere degli animali, anche tramite interventi di assistenza tecnica e potenziamento della capacità intesi a elaborare norme in questo settore.
5. Le parti designano punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.
Articolo 15
Ostacoli tecnici agli scambi
1. Le parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle regolamentazioni tecniche e sulle procedure di valutazione della conformità, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).
2. Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni sin dalle prime fasi di elaborazione delle nuove normative in materia di TBT. A tal fine, le parti incoraggiano ogni misura atta a colmare il divario tra di esse in materia di valutazione della conformità e standardizzazione e a migliorare la convergenza e la compatibilità tra i rispettivi sistemi delle parti in questo settore. Le parti convengono di scambiarsi punti di vista e di esplorare la possibilità di applicare la certificazione ad opera di terzi per agevolare i flussi commerciali tra di esse.
3. La cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi si svolge, tra l'altro, mediante il dialogo attraverso i canali preposti, progetti comuni e programmi di assistenza tecnica e di potenziamento della capacità. All'occorrenza, le parti designano punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.
Articolo 16
Cooperazione in materia doganale e di facilitazione degli scambi
1. Le parti:
a) |
condividono esperienze e migliori pratiche ed esplorano le varie possibilità al fine di semplificare le importazioni, le esportazioni e altre procedure doganali; |
b) |
garantiscono la trasparenza delle regolamentazioni doganali e di facilitazione degli scambi; |
c) |
sviluppano la cooperazione sulle questioni doganali ed elaborano dispositivi efficaci per l'assistenza amministrativa reciproca; |
d) |
ricercano una convergenza delle loro posizioni e un'azione comune nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda la facilitazione degli scambi. |
2. Le parti presteranno particolare attenzione, tra l'altro:
a) |
a potenziare gli scambi internazionali sotto l'aspetto della sicurezza; |
b) |
a garantire un'applicazione più efficace ed efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale; |
c) |
ad assicurare un approccio che equilibri la facilitazione degli scambi e la lotta alle frodi e alle irregolarità. |
3. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilità futura di concludere protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza amministrativa, entro il quadro istituzionale stabilito dal presente accordo.
4. Le parti si impegnano a mobilitare le risorse di assistenza tecnica per sostenere l'attuazione della cooperazione in materia doganale e della regolamentazione in materia di facilitazione degli scambi di cui al presente accordo.
Articolo 17
Investimenti
Le parti incentivano maggiori flussi di investimento creando un ambiente per gli investimenti più attraente e stabile grazie ad un dialogo regolare inteso ad una maggiore comprensione e cooperazione in materia, vagliando dispositivi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento, promuovendo norme stabili, trasparenti e aperte e garantendo ai propri investitori di operare in condizioni di parità.
Articolo 18
Politica della concorrenza
1. Le parti preservano le norme e i regolamenti in materia di concorrenza e le relative autorità. Esse applicheranno dette norme in modo efficace, non discriminatorio e trasparente onde garantire maggiore certezza giuridica nei rispettivi territori.
2. A tal fine, in fase di elaborazione e applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di concorrenza, le parti possono varare interventi di potenziamento della capacità e altre attività di cooperazione, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a titolo dei rispettivi strumenti e programmi di cooperazione.
Articolo 19
Servizi
Le parti istituiscono un dialogo regolare che consenta loro segnatamente di: scambiarsi informazioni sui rispettivi contesti regolamentari al fine di individuare le migliori pratiche; promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, anche del commercio elettronico; rendere più accessibili le fonti di capitale e le tecnologie; facilitare gli scambi di servizi tra entrambe le regioni e sui mercati dei paesi terzi.
Articolo 20
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale
1. Le parti ribadiscono di ascrivere grande importanza alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e alla piena attuazione degli impegni internazionali in materia, al fine di garantire una tutela adeguata e efficace di detti diritti, nel rispetto delle pertinenti norme/accordi internazionali, quali l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), dotandosi di strumenti di attuazione efficienti.
2. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda i dispositivi atti a facilitare la tutela e la registrazione delle indicazioni geografiche dell'altra parte nei rispettivi territori, tenendo conto delle norme, delle pratiche e degli sviluppi internazionali in questo settore e delle rispettive capacità.
3. La cooperazione si realizza secondo le modalità convenute dalle parti, anche attraverso lo scambio di informazioni e esperienze su aspetti quali l'applicazione pratica, la promozione, la diffusione, la semplificazione, la gestione, l'armonizzazione, la tutela, attuazione e applicazione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, la prevenzione delle violazioni di tali diritti e la lotta alla pirateria e alla contraffazione, ivi inclusi la creazione e il potenziamento delle organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di questi diritti.
Articolo 21
Maggiore partecipazione degli attori economici
1. Le parti incentivano e agevolano l'operato delle rispettive camere di commercio e industria nonché la cooperazione tra le associazioni di categoria delle parti al fine di promuovere gli scambi e gli investimenti nei settori di interesse di entrambe le parti.
2. Le parti incoraggiano un dialogo tra i rispettivi enti di regolamentazione e attori del settore privato al fine di discutere sugli ultimi sviluppi del clima degli scambi e degli investimenti, di esplorare le necessità di sviluppo del settore privato e di scambiare opinioni circa i quadri strategici atti a potenziare la competitività delle imprese.
Articolo 22
Consultazioni
Onde garantire sicurezza e prevedibilità alle loro relazioni commerciali bilaterali, le parti convengono di consultarsi quanto prima possibile e in tempi rapidi, su richiesta di una di esse, su eventuali contrasti che potrebbero sorgere nell'ambito delle questioni commerciali o connesse agli scambi di cui al presente titolo.
TITOLO V
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA
Articolo 23
Lotta alla criminalità organizzata
Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria e la corruzione. Tale cooperazione intende, in particolare, attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli addizionali e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ove applicabili.
Articolo 24
Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
1. Le parti convengono sulla necessità di adoperarsi e cooperare onde evitare il cattivo impiego dei loro sistemi finanziari, e il riciclaggio dei proventi di ogni attività illecita grave, come raccomanda la task force «Azione finanziaria» (FATF).
2. Le due parti convengono di promuovere la formazione e l'assistenza tecnica ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle normative e dell'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In particolare, la cooperazione consente lo scambio delle pertinenti informazioni tre le autorità competenti delle parti, nell'ambito delle rispettive normative, sulla base di norme appropriate per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dalle parti e dagli organi internazionali che operano nel settore, come la task force «Azione finanziaria» (FATF).
Articolo 25
Cooperazione nella lotta agli stupefacenti
1. Le parti collaborano per assicurare un'impostazione globale ed equilibrata mediante un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorità competenti, anche in materia di applicazione della legge, dogane, sanità, giustizia e affari interni e altri settori pertinenti, nell'intento di ridurre l'offerta (compresa la coltura illegale del papavero da oppio e la produzione di droghe sintetiche), il traffico e la domanda di stupefacenti e le relative conseguenze sui consumatori e sulla società in senso lato, e per rendere più efficace il controllo dei precursori.
2. Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le azioni si fondano su principi stabiliti di comune accordo, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali cui le parti hanno aderito, con la Dichiarazione politica; con la Dichiarazione sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga, e le misure per migliorare la cooperazione internazionale al fine di combattere il problema mondiale della droga, adottate dalla 20a sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle droghe del giugno 1998; e con la dichiarazione politica e il piano d'azione adottati in occasione della 52a sessione della commissione degli stupefacenti delle Nazioni Unite nel marzo 2009.
3. La cooperazione tra le parti comprende l'assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali; creazione di istituzioni e centri di informazione e di monitoraggio nazionali; formazione del personale; ricerca sugli stupefacenti; sforzi intesi a ridurre la domanda di stupefacenti e i danni da essi causati e cooperazione giudiziaria e di polizia e controllo efficace sui precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.
Articolo 26
Protezione dei dati personali
1. Le parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità delle più rigorose norme internazionali, ove necessario, come quelle contenute negli strumenti internazionali, nella misura in cui si applicano alle parti.
2. La cooperazione sulla protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e conoscenze.
TITOLO VI
SVILUPPO SOCIOECONOMICO E ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE
Articolo 27
Cooperazione in materia di migrazione
1. Le parti ribadiscono l'importanza di sforzi congiunti per gestire i flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di intensificare la cooperazione, le parti instaurano un dialogo globale su tutte le questioni attinenti alla migrazione. Le strategie nazionali di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine, transito e destinazione dei migranti tengono conto delle problematiche connesse al fenomeno.
2. La cooperazione tra le parti si basa su una valutazione delle esigenze specifiche condotta dalle parti in reciproca consultazione e si realizza nel rispetto delle pertinenti normative dell'Unione e nazionale in vigore. La cooperazione si concentrerà, tra l'altro:
a) |
sulle cause di fondo della migrazione; |
b) |
su un dialogo globale sulla migrazione legale inteso, come consensualmente convenuto, a istituire i dispositivi atti a favorire le opportunità di migrazione legale; |
c) |
sullo scambio di esperienze e pratiche per quanto riguarda il rispetto e l'attuazione delle disposizioni della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata il 28 luglio 1951, e del relativo protocollo, firmato il 31 gennaio 1967, soprattutto dei principi di «non respingimento» e di «ritorno volontario»; |
d) |
sulle norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, la parità di trattamento, l'integrazione per gli stranieri che soggiornano legalmente, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia; |
e) |
sull'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, compreso l'esame delle modalità di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e di protezione delle vittime di tale tratta; |
f) |
sul rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, e la promozione del ritorno volontario di quanti soggiornano illegalmente sul territorio di un paese e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3; |
g) |
sulle questioni ritenute di reciproco interesse in materia di visti e sicurezza dei documenti di viaggio; |
h) |
le questioni ritenute di reciproco interesse in materia di controlli alle frontiere; |
i) |
il potenziamento delle capacità tecniche e umane. |
3. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, e fatta salva la necessità di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le parti convengono inoltre quanto segue:
a) |
una volta che le competenti autorità del Vietnam abbiano determinato, conformemente alle normative nazionali o ai pertinenti accordi in vigore, che la persona da riammettere è di nazionalità vietnamita, il Vietnam riammette i propri cittadini che soggiornano illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta delle autorità competenti di quello Stato e senza indebiti ritardi; |
b) |
una volta che le competenti autorità dello Stato membro interessato abbiano determinato, conformemente alle normative nazionali o ai pertinenti accordi in vigore, la nazionalità della persona da riammettere, ciascuno Stato membro riammette i propri cittadini che soggiornano illegalmente sul territorio del Vietnam, su richiesta delle autorità competenti del Vietnam e senza indebiti ritardi. |
Le parti forniscono ai propri cittadini documenti d'identità adeguati a tal fine. Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento o di altre prove della cittadinanza, su richiesta del Vietnam o dello Stato membro interessato, le competenti autorità dello Stato membro interessato o del Vietnam dispongono quanto necessario per interrogare la persona da riammettere al fine di accertare la cittadinanza.
4. Nel rispetto delle normative e delle procedure rispettive, le parti potenzieranno la cooperazione in materia di riammissione nell'intento di negoziare, su richiesta di una parte e come consensualmente convenuto, un accordo tra l'UE e il Vietnam di riammissione dei rispettivi cittadini.
Articolo 28
Istruzione e formazione
1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione e formazione, nel debito rispetto della diversità, al fine di migliorare la comprensione reciproca e convengono di fare opera di sensibilizzazione sulle opportunità di formazione nell'UE e in Vietnam.
2. Le parti pongono inoltre l'accento sulle misure volte ad instaurare contatti tra i rispettivi istituti di istruzione superiore e agenzie specializzate e a favorire lo scambio di informazioni, know-how, studenti, esperti e risorse tecniche, avvalendosi delle strutture nell'ambito dei programmi UE nel sud-est asiatico in materia di istruzione e formazione e dell'esperienza acquisita da entrambe le parti in questo settore.
3. Le due parti parimenti convengono di promuovere la realizzazione dei pertinenti programmi rivolti all'istruzione superiore, quali Erasmus Mundus e i programmi di formazione per interpreti di conferenza, e di incoraggiare gli istituti di istruzione dell'UE e del Vietnam a cooperare a corsi di laurea e a programmi di ricerca congiunti nell'intento di incentivare la cooperazione e la mobilità universitarie.
4. Le parti convengono inoltre di avviare un dialogo sulle questioni di reciproco interesse riguardanti la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore e dei sistemi di formazione tecnica e professionale, con eventuali misure di assistenza tecnica intese, tra l'altro, a migliorare il quadro delle qualifiche e la garanzia di qualità.
Articolo 29
Sanità
1. Le parti convengono di cooperare nel settore della sanità al fine di migliorare le condizioni di salute e il benessere sociale, segnatamente potenziando il sistema sanitario, anche sotto il profilo delle cure mediche e dell'assicurazione sanitaria.
2. La cooperazione si realizza essenzialmente tramite:
a) |
programmi di potenziamento del settore della sanità, intesi anche a migliorare i sistemi e i servizi sanitari, le condizioni di salute e il benessere sociale; |
b) |
attività epidemiologiche congiunte, che comprendano anche la collaborazione intesa a prevenire e controllare tempestivamente forme epidemiche, quali l'influenza aviaria e pandemica, e altre principali malattie trasmissibili; |
c) |
accordi internazionali in materia sanitaria, segnatamente la convenzione quadro per il controllo del tabacco e il regolamento sanitario internazionale; |
d) |
le norme di sicurezza alimentare, compresa una rete di controlli automatici sulle importazioni alimentari, come previsto all'articolo 14; |
e) |
lo scambio di informazioni e di esperienze sulle strategie e sulle regolamentazioni riguardanti i prodotti farmaceutici e le attrezzature mediche, come consensualmente convenuto; |
f) |
la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, tramite lo scambio di informazioni e buone pratiche, promuovendo uno stile di vita sano e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute, unitamente alla vigilanza e alla gestione di dette malattie. |
3. Le parti riconoscono l'importanza dell'ulteriore modernizzazione del settore sanitario e convengono di potenziare la capacità e l'assistenza tecnica in questo ambito.
Articolo 30
Ambiente e risorse naturali
1. Le parti convengono circa la necessità di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali e future.
2. Le parti convengono che la cooperazione in questo settore è intesa a promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Tutte le attività intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo tengono conto delle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.
3. Le parti convengono di collaborare per favorire il reciproco sostegno delle politiche ambientali e per far sì che le problematiche ambientali siano inserite in tutti i settori di cooperazione.
4. Le parti si impegnano a proseguire e approfondire la loro cooperazione soprattutto sotto i seguenti aspetti:
a) |
promuovere la propria partecipazione attiva all'attuazione degli accordi ambientali multilaterali cui hanno aderito, tra cui la convenzione di Basilea, la convenzione di Stoccolma e la convenzione di Rotterdam; |
b) |
promuovere la sensibilizzazione ai temi ambientali e incentivare la partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento delle comunità indigene e locali nella tutela dell'ambiente e negli sforzi miranti allo sviluppo sostenibile; |
c) |
promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi o di mercato; |
d) |
prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi e le sostanze che riducono lo strato di ozono; |
e) |
migliorare la qualità dell'aria ambiente, la gestione dei rifiuti ecologicamente corretta, la sicurezza delle sostanze chimiche, la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche e promuovere una produzione e un consumo sostenibili; |
f) |
assicurare lo sviluppo sostenibile e la protezione delle aree forestali, promuovendo tra l'altro la gestione sostenibile delle foreste, la certificazione forestale, le misure di contrasto del disboscamento illegale e relativo commercio, e l'integrazione dello sviluppo forestale nella crescita delle comunità locali; |
g) |
garantire una gestione efficace dei parchi nazionali e la designazione e tutela delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili, tenendo in debita considerazione le comunità locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone; |
h) |
proteggere e preservare l'ambiente costiero e marino e promuovere una gestione efficiente delle risorse del mare onde garantirne uno sviluppo sostenibile; |
i) |
tutelare i suoli e preservarne le funzioni e garantire una gestione fondiaria sostenibile; |
j) |
potenziare la capacità di gestione fondiaria, garantire un'economia fondiaria trasparente e il corretto funzionamento del mercato immobiliare sulla base dei principi di una gestione fondiaria sostenibile e dei pari diritti degli interessati, onde garantire un impiego efficace e la tutela delle risorse ambientali ai fini dello sviluppo sostenibile. |
5. A tal fine, le parti si impegnano a potenziare la cooperazione in ambito bilaterale e multilaterale, anche tramite programmi di assistenza tecnica volti a promuovere lo sviluppo, il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente, e tramite iniziative e accordi di partenariato basati sul principio del reciproco vantaggio per la rapida realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio.
Articolo 31
Cooperazione in materia di cambiamenti climatici
1. Le parti convengono di cooperare al fine di accelerare la lotta ai cambiamenti climatici e alle relative conseguenze sul degrado ambientale e la povertà, di promuovere strategie che contribuiscano ad attenuare i cambiamenti climatici e ad adattare i relativi effetti negativi, soprattutto per quanto riguarda l'innalzamento del livello del mare, e di indirizzare le proprie economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio.
2. La cooperazione persegue i seguenti obiettivi:
a) |
contrastare i cambiamenti climatici nell'intento generale di operare la transizione verso economie a basse emissioni di carbonio sicure e sostenibili, tramite azioni concrete di attenuazione, in linea con i principi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); |
b) |
migliorare le prestazioni energetiche delle rispettive economie, promuovendo l'efficienza e il risparmio energetici e l'utilizzo di energia sicura e sostenibile da fonti rinnovabili, e operare il passaggio verso una produzione ecologica che contribuisca a spianare la strada alla rivoluzione dell'energia verde; |
c) |
promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili per le proprie economie, che contribuiscano a ridurre al minimo la pressione sugli ecosistemi, suoli e clima compresi; |
d) |
adeguarsi alle inevitabili conseguenze negative dei cambiamenti climatici, anche contemplando misure di adattamento nelle strategie e nella pianificazione delle parti per la crescita e lo sviluppo in tutti i settori e a tutti i livelli. |
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, le parti:
a) |
intensificano il dialogo politico e la cooperazione a livello tecnico; |
b) |
promuovono la cooperazione sulle attività di ricerca e sviluppo e sulle tecnologie a basso tassi di emissioni; |
c) |
intensificano la cooperazione relativa ad interventi di attenuazione adeguati a livello nazionale, a piani di crescita a basse emissioni di carbonio, a programmi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici e alla riduzione del rischio di catastrofi; |
d) |
intensificano il potenziamento della capacità e delle istituzioni al fine di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici; |
e) |
promuovono le azioni di sensibilizzazione, rivolte soprattutto alle popolazioni più esposte o che vivono in aree vulnerabili, e agevolano la partecipazione delle comunità locali agli interventi in risposta ai cambiamenti climatici. |
Articolo 32
Agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale
1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale, anche tramite un dialogo e scambi di esperienze più assidui, in particolare nei seguenti ambiti:
a) |
politica agricola e situazione dell'agricoltura internazionale in generale; |
b) |
facilitazione degli scambi tra le parti di piante, animali e relativi prodotti e sviluppo e promozione dei mercati; |
c) |
politica di sviluppo nelle zone rurali; |
d) |
politica di qualità per quanto riguarda piante, animali e prodotti acquatici, in particolare le indicazioni geografiche protette e la produzione biologica; commercializzazione di prodotti di qualità, soprattutto quelli biologici e protetti da un'indicazione geografica (etichettatura, certificazione e controllo); |
e) |
benessere degli animali; |
f) |
sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente e trasferimento di biotecnologie; |
g) |
sostegno a una politica di lungo termine sostenibile e responsabile in materia di pesca e ambiente marino, che contempli la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine; |
h) |
promozione degli sforzi intesi a prevenire e combattere le pratiche di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, il disboscamento illegale e il commercio dei prodotti silvicoli, mediante l'applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT) e l'accodo di partenariato volontario (VPA); |
i) |
ricerca sull'ereditarietà, selezione di razze animali e varietà vegetali, compreso l'allevamento di elevata qualità, ricerche sui mangimi e sulla nutrizione degli animali terresti e acquatici; |
j) |
attenuazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola e sulla riduzione della povertà nelle aree periferiche e rurali; |
k) |
sostegno e promozione della gestione sostenibile delle foreste, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione degli effetti negativi. |
2. Le parti convengono di vagliare le possibilità di assistenza tecnica in materia di produzione vegetale e allevamento, che comprenda, ma non esclusivamente, il miglioramento della produttività animale e vegetale e la qualità dei prodotti e convengono inoltre di prendere in considerazione l'istituzione di programmi di potenziamento della capacità intesi a sviluppare la capacità gestionale in questo settore.
Articolo 33
Cooperazione in materia di parità di genere
1. Le parti cooperano al fine di intensificare le strategie e i programmi che affrontano le questioni di genere, di potenziare la capacità istituzionale e amministrativa e di sostenere l'attuazione di strategie nazionali sulla parità di genere, riguardanti tra l'altro i diritti delle donne e l'emancipazione femminile, al fine di garantire che entrambi i sessi partecipino in condizioni di parità a tutti gli aspetti della vita economica, culturale, politica e sociale. La cooperazione mira, in particolare, a garantire a migliorare l'accesso delle donne alle risorse necessarie al pieno godimento dei loro diritti fondamentali.
2. Le parti promuovono l'elaborazione di un quadro atto a:
a) |
garantire che le strategie, le politiche e i programmi di sviluppo tengano debitamente conto delle questioni di genere; |
b) |
consentire lo scambio di esperienze e modelli per la promozione della parità di genere e promuovere l'adozione di misure positive in favore delle donne. |
Articolo 34
Cooperazione in materia di residuati bellici
Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione finalizzata allo sminamento, all'eliminazione di bombe e altri ordigni inesplosi e al rispetto dei trattati internazionali cui hanno aderito, tenendo presente gli altri strumenti internazionali pertinenti. Le parti convengono pertanto di cooperare tramite:
a) |
la condivisione di esperienze, il dialogo, il potenziamento della capacità gestionale e la formazione di esperti, ricercatori e specialisti, ivi compresa l'assistenza mirata a sviluppare la capacità, su riserva delle procedure nazionali intese ad affrontare le suddette questioni; |
b) |
la comunicazione e l'informazione sulla prevenzione degli incidenti causati da ordigni e mine e la riabilitazione e il reinserimento sociale delle vittime di ordigni e mine. |
Articolo 35
Cooperazione in materia di diritti umani
1. Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere e tutelare i diritti umani, anche tramite l'attuazione degli strumenti internazionali sui diritti umani cui hanno aderito.
Sarà fornita un'assistenza tecnica a tal fine.
2. La cooperazione può comprendere:
a) |
la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione a tale tema; |
b) |
il potenziamento delle istituzioni che si occupano di diritti umani; |
c) |
il potenziamento dell'attuale dialogo in materia di diritti umani; |
d) |
il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani. |
Articolo 36
Riforma della pubblica amministrazione
Sulla base di una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca, le parti convengono di cooperare al fine di ristrutturare e migliorare l'efficacia delle rispettive pubbliche amministrazioni, tra l'altro:
a) |
migliorando l'efficienza organizzativa, anche tramite il decentramento; |
b) |
rendendo più efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione dei servizi; |
c) |
migliorando la gestione delle finanze pubbliche e i meccanismi di responsabilità, conformemente alle normative e ai regolamenti rispettivi delle parti; |
d) |
migliorando il quadro legislativo e istituzionale; |
e) |
potenziando la capacità di elaborare e attuare politiche (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, misure anticorruzione); |
f) |
potenziando la capacità dei dispositivi e degli enti di applicazione della legge; |
g) |
riformando il servizio pubblico, gli enti e le procedure amministrative; |
h) |
potenziando la capacità di ammodernamento dell'amministrazione pubblica. |
Articolo 37
Associazioni e organizzazioni non governative
1. Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale delle associazioni e delle ONG, tra cui le parti sociali, nel processo di cooperazione a norma del presente accordo.
2. Conformemente ai principi democratici e alle disposizioni di legge e amministrative di ciascuna parte, le associazioni organizzate e le ONG possono:
a) |
partecipare al processo decisionale; |
b) |
essere informate e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nei settori che le riguardano, e in tutte le fasi del processo di sviluppo; |
c) |
ricevere risorse finanziarie, compatibilmente con le norme interne di ciascuna parte, e un sostegno per potenziare la propria capacità nei settori chiave; |
d) |
partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori che le riguardano. |
Articolo 38
Cultura
1. Le parti convengono di promuovere una cooperazione culturale articolata, nel debito rispetto della diversità, finalizzata ad approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture.
2. Le parti si impegnano ad adottare misure adeguate per promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative comuni in diversi campi della cultura, compresa la cooperazione mirata a preservare il patrimonio culturale nel rispetto della diversità culturale. In tal senso, le parti convengono di continuare a cooperare nell'ambito del vertice Asia-Europa (ASEM) a sostegno delle attività della Fondazione Asia-Europa (ASEF). A tal fine, le parti sostengono e promuovono le attività di partenariato e cooperazione di lungo respiro tra i rispettivi istituti culturali.
3. Le parti convengono di consultarsi e di collaborare nei pertinenti consessi internazionali, quali l'UNESCO, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale nonché tutelare il patrimonio culturale. In tal senso, esse convengono di promuovere la ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005, e di intensificare la cooperazione finalizzata alla sua attuazione, ponendo l'accento sul dialogo politico e integrando le tematiche culturali nelle strategie di sviluppo sostenibile e di riduzione della povertà, affinché, agevolando lo sviluppo delle industrie culturali, possa fiorire un settore culturale dinamico. Le parti ribadiscono l'impegno volto ad incoraggiare la ratifica di tale convenzione da parte di altri Stati.
Articolo 39
Cooperazione scientifica e tecnologica
1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica in settori di reciproco interesse, tra cui industria, energia, trasporti, ambiente, in particolare i cambiamenti climatici e la gestione delle risorse naturali (ad es. pesca, foreste e sviluppo rurale), agricoltura e sicurezza alimentare, biotecnologie e sanità e salute animale, tenendo conto delle politiche e dei programmi di cooperazione rispettivi.
2. Tale cooperazione si propone, tra l'altro, di:
a) |
favorire gli scambi di informazioni e know-how in ambito scientifico-tecnologico, specie in merito all'attuazione di politiche e programmi; |
b) |
promuovere relazioni durature e partenariati di ricerca tra comunità scientifiche, centri di ricerca, università e industrie; |
c) |
incentivare la formazione scientifica e tecnologica delle risorse umane; |
d) |
rafforzare l'applicazione della ricerca scientifica e tecnologica ai fini della promozione dello sviluppo sostenibile e del miglioramento del livello di vita. |
3. La cooperazione assume le seguenti forme:
a) |
progetti e programmi comuni di ricerca e sviluppo; |
b) |
scambio di informazioni, conoscenze e esperienze tramite l'organizzazione comune di seminari, workshop, riunioni, simposi e conferenze in ambito scientifico; |
c) |
formazione e scambio di scienziati e giovani ricercatori nel quadro di programmi di mobilità e di scambio internazionali, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori pratiche; |
d) |
altre forme consensualmente convenute dalle parti. |
4. Nell'ambito della cooperazione, le parti favoriscono la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese. Le attività della cooperazione si basano sui principi di reciprocità, parità di trattamento e sul reciproco vantaggio e garantiscono una tutela adeguata della proprietà intellettuale.
5. La cooperazione dà specifica priorità, tra l'altro, ai seguenti ambiti:
a) |
promuovere e facilitare l'accesso alle strutture di ricerca individuate ai fini dello scambio e della formazione dei ricercatori; |
b) |
incoraggiare l'integrazione della ricerca e dello sviluppo nei programmi/progetti di investimento e di assistenza pubblica allo sviluppo. |
6. Le parti si impegnano a mobilitare le risorse finanziarie al fine di sostenere la cooperazione scientifica e tecnologica a norma del presente accordo, compatibilmente con le rispettive capacità.
7. Le parti convengono di profondere il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente il pubblico alle possibilità offerte dai rispettivi programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.
Articolo 40
Cooperazione in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione
1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)sono elementi chiave della società moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo socioeconomico.
2. La cooperazione in questo settore si concentrerà, tra l'altro,:
a) |
sulla semplificazione del dialogo sui diversi aspetti dello sviluppo delle TIC; |
b) |
sul potenziamento della capacità in materia di TIC, anche per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane; |
c) |
sull'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi delle parti e del sud-est asiatico; |
d) |
sulla standardizzazione e diffusione di nuove TIC; |
e) |
sulla promozione tra le parti della cooperazione in materia di ricerca e sviluppo sulle TIC; |
f) |
sulle questioni/aspetti delle TIC connessi alla sicurezza e alla lotta contro la cibercriminalità; |
g) |
sulla valutazione della conformità delle telecomunicazioni, ivi incluse le attrezzature radio; |
h) |
sulla cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche sull'introduzione delle tecnologie dell'informazione nella società e nella pubblica amministrazione; |
i) |
agevolare la cooperazione tra le loro istituzioni competenti e gli attori dei settori audiovisivo e dei media; |
j) |
incoraggiare ulteriormente la cooperazione tra le imprese delle parti che si occupano di TIC, compreso il trasferimento di tecnologia. |
Articolo 41
Trasporti
1. Le parti convengono di intensificare ulteriormente la cooperazione nei rilevanti settori della politica dei trasporti nell'intento di potenziare e ampliare le possibilità d'investimento, migliorare la circolazione di merci e passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, in particolare le operazioni di ricerca e salvataggio, la lotta alla pirateria, e una più ampia convergenza regolamentare, ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.
2. La cooperazione fra le parti in questo settore è volta a promuovere:
a) |
lo scambio di informazioni sulle politiche e le pratiche rispettive in materia di trasporti, soprattutto per quanto riguarda i trasporti urbani, rurali, marittimi e aerei, la pianificazione del trasporto urbano, la logistica dei trasporti, lo sviluppo dei trasporti pubblici e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali; |
b) |
lo scambio di informazioni sul sistema di navigazione satellitare europeo (Galileo), avvalendosi dei pertinenti strumenti bilaterali, prestando particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato; |
c) |
azioni comuni nel settore dei servizi di trasporto aereo, anche tramite l'attuazione degli accordi vigenti, l'analisi del possibile sviluppo di relazioni e della cooperazione in materia tecnica e regolamentare in ambiti quale quello della sicurezza aerea e della gestione del traffico aereo al fine di favorire la convergenza regolamentare e rimuovere gli ostacoli per l'attività economica. Su questa base, le parti valuteranno la possibilità di intensificare la cooperazione nel settore dell'aviazione civile; |
d) |
un dialogo sui servizi di trasporto marittimo finalizzato ad un accesso illimitato, a condizioni commerciali, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, degli impegni tesi alla graduale eliminazione dei sistemi esistenti di riserva dei carichi, la non introduzione di clausole di ripartizione del carico, la concessione del diritto di stabilimento alle imprese che forniscono servizi di trasporto marittimo, compresi i servizi ausiliari, il trattamento nazionale e le clausole della nazione più favorita (NPF) per l'accesso delle navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte ai servizi ausiliari e portuali e questioni connesse ai servizi di trasporto «porta a porta»; |
e) |
l'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi e aerei, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali, e la cooperazione nei consessi internazionali appropriati intesa ad una migliore applicazione delle normative internazionali. A tal fine, le parti promuoveranno la cooperazione e l'assistenza tecniche sulle questioni connesse alla sicurezza dei trasporti, anche per quanto riguarda le operazioni di ricerca e salvataggio e le indagini su vittime e sinistri. |
Articolo 42
Energia
1. Le parti concordano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
a) |
diversificare l'approvvigionamento energetico, onde garantire maggiore sicurezza e sviluppare nuove forme di energia innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti sostenibili e la biomassa, conformemente alle specifiche condizioni nazionali, l'energia eolica e solare nonché la produzione di energia idroelettrica, e sostenere l'elaborazione di quadri strategici atti a creare le condizioni favorevoli agli investimenti e pari condizioni concorrenziali in materia di energie rinnovabili e la loro integrazione nei pertinenti settori strategici; |
b) |
pervenire ad un impiego razionale di energia dal punto di vista tanto della domanda che dell'offerta, promuovendo una produzione, un trasporto, una distribuzione e un consumo finale energeticamente efficienti: |
c) |
incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia; |
d) |
potenziare la capacità e incentivare gli investimenti in questo settore tramite regole commerciali trasparenti e non discriminatorie; |
e) |
tener conto dei nessi tra l'accesso abbordabile a servizi energetici e sviluppo sostenibile. |
2. A tal fine, le parti convengono di promuovere, nel reciproco vantaggio, i contatti e le attività di ricerca comuni e di potenziare l'assistenza tecnica e i progetti di potenziamento della capacità nell'ambito delle pertinenti sedi regionali sulle modalità di produzione pulite e sulla tutela ambientale. Le due parti esamineranno ulteriori possibilità di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, nell'ambito dell'attuale quadro normativo e strategico.
Articolo 43
Turismo
1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del «processo dell'Agenda 21 locale», le parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.
2. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione, tra l'altro, seguenti aspetti:
a) |
la salvaguardia e lo sfruttamento al meglio delle potenzialità del patrimonio naturale e culturale; |
b) |
l'attenuazione delle conseguenze negative del turismo; |
c) |
l'incremento del contributo positivo dell'industria turistica per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, anche sviluppando il turismo ecologico e culturale, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e indigene; |
d) |
l'assistenza tecnica e il potenziamento della capacità, anche tramite programmi di formazione rivolti a responsabili politici e gestori del turismo; |
e) |
promozione dell'industria turistica, in particolare degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio delle due parti affinché approfondiscano la cooperazione bilaterale, inclusa la formazione. |
Articolo 44
Cooperazione in materia di politica industriale e PMI
Tenendo conto delle rispettive strategie e finalità economiche, le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, in tutti i settori ritenuti adeguati, al fine di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese anche:
a) |
scambiandosi informazioni ed esperienze su come creare il quadro normativo e altre condizioni atti a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese; |
b) |
promuovendo contatti e scambi tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali dell'Unione esistenti, incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner, ivi comprese le tecnologie nuove e avanzate; |
c) |
fornendo informazioni e incentivando l'innovazione e lo scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti e ai mercati, in particolare per quanto riguarda i servizi di contabilità e audit rivolti nello specifico alle microimprese e alle piccole imprese; |
d) |
agevolando e sostenendo le pertinenti attività dei settori privati e delle associazioni imprenditoriali delle parti; |
e) |
promuovendo la responsabilità sociale delle imprese e pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili. Tale cooperazione ambito si pone inoltre nell'ottica del consumatore, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti o il ruolo dei consumatori sul mercato; |
f) |
conducendo, in determinati comparti industriali, progetti di ricerca comuni, assistenza tecnica e mediante la cooperazione sulle norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità, come consensualmente convenuto. |
Articolo 45
Dialogo sulla politica economica
Le parti convengono di collaborare alla promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e strategie economiche nonché alla condivisione di esperienze in materia di coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali tramite dispositivi bilaterali e multilaterali esistenti nei settori di reciproco interesse, compreso lo scambio di informazioni sul processo di riforma e privatizzazione delle imprese statali, nel rispetto delle normative e dei regolamenti delle parti.
Articolo 46
Cooperazione in materia tributaria
1. Nell'intento di potenziare e sviluppare le attività economiche e tenendo conto della necessità di elaborare un adeguato quadro regolamentare e amministrativo, le parti si impegnano ad applicare i principi del buon governo in materia tributaria e a garantire i principi della trasparenza e dello scambio di informazioni nell'ambito di accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e il Vietnam. Esse convengono inoltre di intensificare lo scambio di esperienze, il dialogo e la cooperazione in materia di lotta all'evasione fiscale e ad altre pratiche fiscali dannose.
2. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia fiscale al fine di potenziare la propria capacità regolamentare e amministrativa, anche tramite lo scambio di esperienze e l'assistenza tecnica.
3. Le parti incentiveranno l'attuazione effettiva di accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e il Vietnam e si impegneranno a prendere in considerazione la conclusione di accordi di questo tipo in futuro.
Articolo 47
Cooperazione in materia di servizi finanziari
Le parti convengono di avviare un dialogo, finalizzato in particolare allo scambio di informazioni ed esperienze sui rispettivi contesti regolamentari, e di intensificare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di audit, di sorveglianza e regolamentari del settore bancario, assicurativo e di altri comparti del settore finanziario, anche tramite programmi di potenziamento della capacità in settori di reciproco interesse.
Articolo 48
Cooperazione in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali
1. Le parti convengono di cooperare al fine di prevenire le catastrofi naturali e di reagirvi in modo efficace per ridurre al minimo le perdite in termini di vite umane, i danni materiali e i danni causati alle risorse naturali, all'ambiente e al patrimonio culturale, facendo sì che la riduzione del rischio diventi una problematica comune a tutti i settori e in tutti gli ambiti di intervento a livello nazionale e locale.
2. Su queste basi, le parti convengono di:
a) |
condividere informazioni in merito al monitoraggio, alla valutazione, alla previsione e all'allarme rapido delle catastrofi naturali; |
b) |
potenziare la capacità attraverso lo scambio di esperienze e migliori pratiche in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali; |
c) |
fornirsi reciproco sostegno in termini di tecnologie, attrezzature specializzate e materiali necessari alla gestione delle catastrofi e agli interventi d'urgenza; |
d) |
intensificare il dialogo tra le autorità delle parti responsabili della gestione delle catastrofi naturali e degli interventi d'urgenza, al fine di sostenere e potenziare la cooperazione in questo settore. |
Articolo 49
Pianificazione e sviluppo urbani e regionali
1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione e il partenariato in questo settore, riconoscendo che la pianificazione e lo sviluppo urbani e regionali svolgono un ruolo centrale ai fini della crescita economica, della riduzione della povertà e dello sviluppo sostenibile.
2. La cooperazione in materia di pianificazione e sviluppo urbani e regionali può assumere le seguenti forme:
a) |
scambio di esperienze sulle questioni attinenti ad una pianificazione e a uno sviluppo urbano e regionale sostenibili, anche in tema di:
|
b) |
sostegno alla formazione e al potenziamento delle capacità degli amministratori a livello centrale, regionale e locale in materia di pianificazione urbana e di gestione dell'architettura e del patrimonio architettonico; |
c) |
cooperazione nell'ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali il programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT) e il Forum urbano mondiale, tramite programmi di ricerca comuni e l'organizzazione di workshop e seminari per lo scambio di informazioni ed esperienze in materia di pianificazione e sviluppo urbani, tra cui l'espansione urbana, la progettazione urbanistica e lo sviluppo territoriale e delle infrastrutture tecniche. |
3. Le parti convengono di intensificare la cooperazione e consentire lo scambio di esperienze e informazioni tra le loro autorità regionali e urbane al fine di trovare soluzioni a problematiche complesse promuovendo lo sviluppo sostenibile.
Articolo 50
Lavoro, occupazione e affari sociali
1. Al fine di dare maggior peso alla dimensione sociale della globalizzazione, le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di lavoro, occupazione e affari sociali, ivi inclusa la cooperazione in materia di lavoro, coesione regionale e sociale, salute e sicurezza sul posto di lavoro, uguaglianza di genere, sviluppo continuo delle competenze, sviluppo delle risorse umane, migrazione internazionale, lavoro dignitoso, sicurezza sociale.
2. Le parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, secondo quanto stabilito dalla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dalla dichiarazione ministeriale della sessione ad alto livello del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del luglio 2006. La cooperazione tra le due parti è compatibile e tiene conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle rispettive situazioni socioeconomiche.
3. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute, definite dalle convenzioni dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) alle quali hanno aderito, di cui alla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'OIL. Le parti convengono di cooperare e prestarsi assistenza tecnica al fine di promuovere, all'occorrenza, la ratifica delle norme del lavoro internazionalmente riconosciute e di applicare in modo efficace le norme in materia di lavoro da essere ratificate.
4. Nel rispetto delle normative, delle condizioni e delle procedure applicabili nel paese ospitante e dei rilevanti trattati e convenzioni internazionali cui hanno aderito, le parti si impegnano a garantire che i cittadini dell'altra parte, che svolgono regolarmente un'attività lavorativa nel territorio del paese ospitante, non siano discriminati in base alla cittadinanza per quanto riguarda, tra l'altro, le condizioni di lavoro, la remunerazione e il licenziamento, rispetto ai cittadini di altri paesi terzi.
5. Le forme di cooperazione possono comprendere programmi e progetti specifici consensualmente convenuti, nonché il potenziamento della capacità, lo scambio di strategie ed iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale, quali ASEM, UE-ASEAN e OIL.
Articolo 51
Statistiche
1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione al fine di armonizzare e sviluppare metodologie statistiche, anche per quanto riguarda la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione di statistiche.
2. A tal fine, le parti convengono di intensificare la cooperazione, anche in sede regionale e internazionale, con progetti di potenziamento della capacità o altri progetti di assistenza tecnica, estesa anche alla fornitura di software statistici moderni, al fine di migliorare la qualità delle statistiche.
TITOLO VII
QUADRO ISTITUZIONALE
Articolo 52
Comitato misto
1. Le parti convengono di istituire un comitato misto, composto da rappresentanti delle due parti al massimo livello possibile, responsabile dei seguenti compiti:
a) |
garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo; |
b) |
stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo; |
c) |
monitorare lo sviluppo di relazioni globali tra le parti e formulare raccomandazioni su come conseguire gli obiettivi del presente accordo; |
d) |
chiedere, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti ed esaminare le relazioni da questi presentate; |
e) |
scambiare opinioni e formulare suggerimenti sulle questioni d'interesse comune, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle; |
f) |
risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo; |
g) |
esaminare tutte le informazioni presentate da una parte in merito all'adempimento degli obblighi e intrattenere consultazioni con l'altra parte per trovare una soluzione accettabile alle due parti conformemente all'articolo 57. |
2. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente ad Hanoi e a Bruxelles, in una data fissata di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da una delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.
3. Il comitato misto istituisce sottocomitati e gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i sottocomitati e i gruppi di lavoro rendono conto dettagliatamente delle proprie attività.
4. Le parti convengono che il comitato misto ha anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra le parti.
5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 53
Risorse disponibili per la cooperazione
1. Le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, compatibilmente con le rispettive risorse e normative, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire i suoi interventi in Vietnam, conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento.
Articolo 54
Clausola evolutiva
1. Le parti possono ampliare, di concerto, l'ambito di applicazione del presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. Tali accordi specifici formano parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e fanno parte di un quadro istituzionale comune.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte può formulare suggerimenti per ampliare l'ambito di applicazione della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita in fase di attuazione.
Articolo 55
Altri accordi
1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facoltà degli Stati membri di avviare con il Vietnam attività di cooperazione bilaterali o di concludere, all'occorrenza, nuovi accordi di partenariato e cooperazione con il Vietnam.
2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle parti nei confronti di terzi.
3. Gli accordi in vigore in settori di cooperazione specifici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali complessive disciplinate dal presente accordo e del quadro istituzionale comune.
Articolo 56
Applicazione e interpretazione dell'accordo
1. Ciascuna parte può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. II comitato misto può comporre la vertenza formulando una raccomandazione.
Articolo 57
Adempimento degli obblighi
1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere agli obblighi ad essi incombenti a norma del presente accordo e assicurano il rispetto degli obiettivi e degli scopi in esso stabiliti.
2. Se una Parte ritiene che l'altra parte sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del presente accordo può prendere le misure del caso.
3. Salvo in caso di violazione sostanziale dell'accordo, prima di procedere la parte interessata fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione affinché esso possa pervenire ad una soluzione accettabile per le parti.
4. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «misure del caso» di cui all'articolo 57, paragrafo 2, si intendono misure adottate conformemente al diritto internazionale che sono proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Nella scelta di tali misure, la priorità va accordata a quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.
Articolo 58
Agevolazioni
Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le due parti convengono di accordare a esperti e funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione le agevolazioni necessarie a svolgere le rispettive mansioni, in conformità delle norme interne e dei regolamenti delle parti.
Articolo 59
Dichiarazioni
Le dichiarazioni allegate al presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.
Articolo 60
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sull'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio della Repubblica socialista del Vietnam.
Articolo 61
Definizione delle parti
Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra.
Articolo 62
Sicurezza nazionale e diffusione delle informazioni
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di chiedere a una delle parti di fornire un'informazione la cui diffusione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza.
Articolo 63
Entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è valido per un periodo di cinque anni. Esso è automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che, entro sei mesi dallo scadere di uno dei suddetti termini, una parte non comunichi all'altra, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo.
3. Eventuali modifiche al presente accordo sono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie.
4. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ne ha ricevuto notifica.
Articolo 64
Notifiche
Le notifiche effettuate a norma dell'articolo 63 sono inviate rispettivamente al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri del Vietnam.
Articolo 65
Testo autentico
Il presente accordo è redatto, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и дванадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil doce.
V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce dvanáct.
Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og tolv.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendzwölf.
Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.
Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and twelve.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille douze.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladodici.
Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának huszonhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.
Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste juni tweeduizend twaalf.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e doze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii doisprezece.
V Bruseli dňa dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdvanásť.
V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč dvanajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni tjugohundratolv.
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България
Za Českou republiku
For Kongeriget Danmark
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā –
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għal Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Pentru România
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
ALLEGATO
DICHIARAZIONE COMUNE SULLO STATUS DI ECONOMIA DI MERCATO
Le parti intensificano la cooperazione al fine di pervenire quanto prima ad un riconoscimento rapido dello status di economia di mercato del Vietnam, nel rispetto delle pertinenti procedure.
DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'UNIONE EUROPEA SUL SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE (SPG)
L'Unione europea riconosce la notevole importanza del SPG per lo sviluppo del commercio e si impegna a cooperare ulteriormente anche tramite il dialogo, gli scambi e le attività mirate a potenziamento della capacità, nell'intento di garantire che il Vietnam si avvalga del suddetto sistema nel modo migliore, nel rispetto delle pertinenti procedure delle parti e tenuto conto dell'evoluzione della politica commerciale dell'UE.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 24 (COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO)
Le parti convengono che il comitato misto stilerà un elenco delle autorità competenti responsabili dello scambio delle informazioni pertinenti a norma di tale articolo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 57 (ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI)
Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «violazione sostanziale dell'accordo» di cui all'articolo 57, paragrafo 3, conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 («Convenzione di Vienna»), si intende:
a) |
una denuncia dell'accordo non sancita dalla Convenzione di Vienna, o |
b) |
una violazione di un elemento essenziale dell'accordo, come descritto all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8. |
In caso di violazione sostanziale dell'accordo, la misura è immediatamente notificata all'altra parte. Su richiesta dell'altra parte, il comitato misto tiene consultazioni urgenti entro un termine massimo di trenta giorni per procedere ad un esame approfondito di tutti gli aspetti della misura, oppure del suo fondamento, al fine di cercare una soluzione accettabile per le parti.
3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/43 |
DECISIONE (UE) 2016/2118 DEL CONSIGLIO
del 28 ottobre 2016
relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, e l'articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L'8 dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante ad avviare negoziati con il Canada per un accordo quadro destinato a sostituire la dichiarazione politica congiunta sulle relazioni UE -Canada del 1996. |
(2) |
Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le parti nonché del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, i negoziati sull'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra («accordo») si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo a Ottawa l'8 settembre 2014. |
(3) |
L'articolo 30 dell'accordo ne prevede l'applicazione provvisoria prima della sua entrata in vigore. |
(4) |
È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione. È opportuno che l'accordo sia applicato in parte a titolo provvisorio, a norma dell'articolo 30 dell'accordo stesso, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. |
(5) |
La firma dell'accordo a nome dell'Unione e l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo fanno salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, con riserva della conclusione dello stesso.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
1. A norma dell'articolo 30 dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e il Canada in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
a) |
titolo I: articolo 1; |
b) |
titolo II: articolo 2; |
c) |
titolo III: articolo 4, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 7, lettera b); |
d) |
titolo IV:
|
e) |
titolo V: articolo 23, paragrafo 2; |
f) |
titolo VI: articoli 26, 27 e 28; |
g) |
titolo VII: articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 nella misura in cui tali disposizioni sono limitate al fine di garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo. |
2. La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK
3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/45 |
ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,
e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito «Stati membri»,
da una parte, e
IL CANADA,
dall'altra,
in seguito denominate congiuntamente «parti»,
ISPIRANDOSI all'amicizia di lunga data tra i popoli dell'Europa e del Canada, sviluppatasi grazie ai loro ampi legami storici, culturali, politici ed economici,
PRENDENDO ATTO dei progressi compiuti dai tempi dell'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee e il Canada del 1976, della dichiarazione sulle relazioni transatlantiche tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Canada del 1990, della dichiarazione politica congiunta sulle relazioni tra l'Unione europea e il Canada e del piano d'azione congiunto UE-Canada del 1996, del programma di partenariato UE-Canada del 2004 e dell'accordo tra l'Unione europea e il Canada del 2005, che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea,
RIBADENDO la grande importanza attribuita da entrambe le parti ai principi democratici e ai diritti umani, quali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
CONCORDANDO nel ritenere che la proliferazione delle armi di distruzione di massa minacci pesantemente la sicurezza internazionale,
BASANDOSI sulla loro lunga tradizione di cooperazione nel promuovere i principi internazionali di pace e sicurezza e lo Stato di diritto,
RIAFFERMANDO la loro determinazione a lottare contro il terrorismo e la criminalità organizzata attraverso canali bilaterali e multilaterali,
CONDIVIDENDO l'impegno a ridurre la povertà, promuovere la crescita economica inclusiva e aiutare i paesi in via di sviluppo nel difficile cammino verso le riforme politiche ed economiche,
RICONOSCENDO il loro desiderio di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;
ESPRIMENDO l'orgoglio nei confronti degli ampi contatti interpersonali tra i loro cittadini e il loro impegno a favore della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali,
RICONOSCENDO l'importante ruolo che possono svolgere organizzazioni multilaterali efficaci nel promuovere la cooperazione e ottenere risultati positivi su questioni e sfide globali,
CONSAPEVOLI della loro relazione dinamica nel campo del commercio e degli investimenti, che sarà ulteriormente rafforzata dall'effettiva attuazione di un accordo economico e commerciale globale,
RICORDANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto facenti parte dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente al Canada che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21, l'Unione europea, unitamente al Regno Unito e/o all'Irlanda informano immediatamente il Canada di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,
RICONOSCENDO i cambiamenti istituzionali intervenuti nell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona,
AFFERMANDO il loro status di partner strategici e la loro determinazione a rafforzare ulteriormente e migliorare la loro relazione e la loro cooperazione internazionale sulla base del rispetto reciproco e del dialogo, al fine di portare avanti i loro interessi e valori condivisi,
CONVINTI che tale cooperazione dovrebbe prendere forma progressivamente e in modo pragmatico, di pari passo con lo sviluppo delle loro politiche,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
BASE DELLA COOPERAZIONE
Articolo 1
Principi generali
1. Le parti esprimono il loro sostegno ai valori condivisi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite.
2. Consapevoli della loro relazione strategica, le parti si adoperano per migliorare la coerenza nello sviluppo della loro cooperazione ai livelli bilaterale, regionale e multilaterale.
3. Le parti attuano il presente accordo basato su valori condivisi, i principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato equo, del multilateralismo, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.
TITOLO II
DIRITTI UMANI, LIBERTÀ FONDAMENTALI, DEMOCRAZIA E STATO DI DIRITTO
Articolo 2
Rispetto e promozione dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali
1. Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, negli attuali trattati internazionali sui diritti umani e in altri strumenti giuridicamente vincolanti dei quali l'Unione o gli Stati membri e il Canada sono parti, è alla base delle rispettive politiche nazionali e internazionali e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti si adoperano per cooperare e difendere tali diritti e principi nelle loro politiche e incoraggiano gli altri Stati ad aderire ai detti trattati internazionali in materia di diritti umani e agli strumenti giuridicamente vincolanti nonché ad attuare i loro obblighi in materia di diritti umani.
3. Le parti si sono impegnate a far progredire la democrazia, anche attraverso processi elettorali liberi e corretti, in linea con le norme internazionali. Ciascuna parte informa l'altra parte delle proprie missioni di osservazione elettorale e la invita a parteciparvi, se del caso.
4. Le parti riconoscono l'importanza dello Stato di diritto per la salvaguardia dei diritti umani e per l'efficace funzionamento delle istituzioni di governo in uno Stato democratico. Ciò comporta la presenza di un sistema giudiziario indipendente, dell'uguaglianza davanti alla legge, del diritto a un processo equo e dell'accesso delle persone fisiche ad un ricorso effettivo.
TITOLO III
PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALI E MULTILATERALISMO EFFICACE
Articolo 3
Armi di distruzione di massa
1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito di accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Le parti continuano inoltre a cooperare, se opportuno, a sostegno degli sforzi di non proliferazione attraverso la partecipazione a regimi di controllo delle esportazioni di cui entrambi sono parti. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.
3. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori:
a) |
se del caso, adottando le misure necessarie per firmare, ratificare o aderire a tutti i pertinenti trattati internazionali in materia di disarmo e di non proliferazione e per attuare pienamente tutti gli obblighi ai sensi dei trattati di cui sono parti e incoraggiare altri Stati membri ad aderire a tali trattati; |
b) |
mantenendo un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto alla prevenzione dell'intermediazione e del transito illeciti dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione; |
c) |
lottando contro la proliferazione delle armi chimiche, biologiche e tossiniche. Le parti convengono di collaborare nei consessi pertinenti al fine di far progredire le prospettive di adesione universale alle convenzioni internazionali, inclusa la Convenzione sulle armi chimiche (convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione) e alla convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (convenzione sull'interdizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione). |
4. Le parti convengono di tenere riunioni periodiche ad alto livello tra l'Unione europea e il Canada per lo scambio di opinioni sulle modalità atte a potenziare la cooperazione su una serie di questioni di non proliferazione e disarmo.
Articolo 4
Armi leggere e di piccolo calibro
1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni nonché la loro eccessiva accumulazione, le carenze nella gestione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono di attuare i rispettivi impegni in materia di contrasto del commercio illecito di SALW e delle relative munizioni nell'ambito degli strumenti internazionali, fra cui il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti nonché gli obblighi derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
3. Le parti si adoperano per adottare misure di lotta contro il commercio illegale di SALW, per cooperare e ricercare il coordinamento, la complementarietà e la sinergia degli sforzi comuni volti ad assistere gli Stati membri a contrastare il traffico illegale di SALW e delle relative munizioni a livello mondiale, regionale e nazionale, come opportuno.
Articolo 5
Corte penale internazionale
1. Le parti affermano che i crimini più gravi riguardanti l'intera comunità internazionale non devono rimanere impuniti e che deve essere assicurato il loro effettivo perseguimento adottando provvedimenti a livello nazionale e rafforzando la cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale (CPI).
2. Le parti condividono un comune impegno a promuovere la ratifica universale o l'adesione allo statuto di Roma della CPI e a operare per una efficace attuazione dello statuto a livello nazionale negli Stati parti della CPI.
Articolo 6
Cooperazione nella lotta al terrorismo
1. Le parti riconoscono che la lotta al terrorismo è una priorità condivisa e sottolineano che deve essere condotta nel rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare della Carta delle Nazioni Unite e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dei diritti umani, della normativa internazionale sui rifugiati, del diritto umanitario e delle libertà fondamentali.
2. Le parti continuano a tenere consultazioni ad alto livello in materia di lotta al terrorismo e contatti ad hoc al fine di promuovere sforzi operativi congiunti di antiterrorismo efficaci e meccanismi di collaborazione, ove possibile. Ciò comprende scambi regolari sugli elenchi di terroristi, sulla lotta alle strategie di estremismo violento e sugli approcci alle nuove problematiche della lotta al terrorismo.
3. Le parti condividono un comune impegno per la promozione di un approccio globale alla lotta al terrorismo sotto l'egida delle Nazioni Unite. Le parti si impegnano in particolare a cooperare per rafforzare il consenso internazionale in questo settore al fine di promuovere la piena attuazione della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ove opportuno.
4. Le parti continuano a cooperare strettamente nel quadro del forum globale antiterrorismo e dei suoi gruppi di lavoro.
5. Le parti seguono le raccomandazioni internazionali del Gruppo di azione finanziaria per combattere il finanziamento del terrorismo.
6. Le parti continuano a lavorare insieme, ove opportuno, per migliorare la capacità antiterrorismo di altri Stati in modo da prevenire, rilevare e rispondere alle attività terroristiche.
Articolo 7
Cooperazione per la promozione della pace e della stabilità internazionali
Per tutelare i loro interessi comuni nella promozione della pace e della sicurezza internazionali e di istituzioni e politiche multilaterali efficaci, le parti:
a) |
continuano ad adoperarsi per rafforzare ulteriormente la sicurezza transatlantica, tenuto conto del ruolo centrale dell'attuale architettura di sicurezza transatlantica tra l'Europa e l'America del Nord; |
b) |
intensificano il loro impegno comune a sostegno della gestione delle crisi e del rafforzamento delle capacità e potenziano ulteriormente la loro cooperazione al riguardo, anche su operazioni e missioni dell'UE. Le parti si adoperano per agevolare la partecipazione a tali attività, anche mediante consultazioni tempestive e la condivisione delle informazioni per la pianificazione, qualora lo ritengano opportuno. |
Articolo 8
Cooperazione in consessi e organizzazioni multilaterali, regionali e internazionali
1. Le parti condividono l'impegno a favore del multilateralismo e gli sforzi per migliorare l'efficacia dei consessi e delle organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite e le sue agenzie e organismi specializzati, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e altri consessi multilaterali.
2. Le parti mantengono meccanismi di consultazione efficaci a margine dei consessi multilaterali. Presso le Nazioni Unite, in aggiunta ai loro attuali dialoghi in materia di diritti umani e democrazia, le parti istituiscono meccanismi di consultazione permanente in sede di Consiglio dei diritti umani, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e degli uffici delle Nazioni Unite a Vienna nonché in altra sede, se del caso e previo accordo di entrambe le parti.
3. Le parti si impegnano inoltre a consultarsi in merito alle elezioni per cercare di ottenere un'efficace rappresentanza nell'ambito di organizzazioni multilaterali.
TITOLO IV
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Articolo 9
Dialogo e leadership globale su questioni economiche
Riconoscendo che la globalizzazione sostenibile e una maggiore prosperità possono essere realizzate soltanto attraverso un'economia mondiale aperta, basata sui principi di mercato, regolamentazioni efficaci e istituzioni mondiali forti, le parti si adoperano per:
a) |
dare prova di leadership nella promozione di politiche economiche sane e di una prudente gestione finanziaria a livello nazionale e attraverso i propri impegni internazionali e regionali; |
b) |
tenere un regolare dialogo politico ad alto livello sulle questioni macroeconomiche, anche con rappresentanti delle banche centrali ove opportuno, al fine di cooperare su questioni di reciproco interesse; |
c) |
promuovere, ove opportuno, il dialogo e la cooperazione tempestivi ed efficaci su questioni economiche globali di interesse comune in organizzazioni e consessi multilaterali ai quali le parti partecipano quali l'OCSE, il G7, il G20, il Fondo monetario internazionale (FMI), la Banca mondiale e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). |
Articolo 10
Promuovere il libero scambio e gli investimenti
1. Le parti cooperano al fine di promuovere un incremento ed uno sviluppo sostenibile del commercio e degli investimenti a reciproco vantaggio, come previsto in un accordo economico e commerciale globale.
2. Le parti si adoperano per cooperare per rafforzare ulteriormente l'OMC quale quadro più efficace per un sistema commerciale mondiale forte basato su regole e inclusivo.
3. Le parti continuano ad impegnarsi nella cooperazione doganale.
Articolo 11
Cooperazione in ambito fiscale
Al fine di rafforzare e sviluppare la loro cooperazione economica, le parti aderiscono a e applicano i principi di buona gestione del settore fiscale, ad esempio la trasparenza, lo scambio di informazioni e la prevenzione di pratiche fiscali dannose nel quadro del forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose e del codice di condotta dell'Unione in materia di tassazione delle imprese, a seconda del caso. Le parti si impegnano a collaborare per promuovere e migliorare l'attuazione di tali principi a livello internazionale.
Articolo 12
Sviluppo sostenibile
1. Le parti ribadiscono il loro impegno a soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere i bisogni delle generazioni future. Esse riconoscono che, per essere sostenibile nel lungo termine, la crescita economica deve rispettare i principi dello sviluppo sostenibile.
2. Le parti continuano a promuovere l'uso responsabile ed efficiente delle risorse e a sensibilizzare in merito ai costi economici e sociali dei danni ambientali e al relativo impatto sul benessere umano.
3. Le parti continuano a incoraggiare gli sforzi intesi a promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso il dialogo, la condivisione delle buone pratiche, del buon governo e di una sana gestione finanziaria.
4. Le parti condividono l'obiettivo comune di ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo economico inclusivo a livello globale e si adoperano per collaborare, ove possibile, al fine di conseguire tale obiettivo.
5. A tal fine, le parti instaurano un dialogo politico costante sulla cooperazione allo sviluppo al fine di migliorare il coordinamento delle politiche su questioni di comune interesse e migliorare la qualità e l'efficacia della loro cooperazione allo sviluppo, in linea con i principi internazionalmente riconosciuti sull'efficacia degli aiuti. Le parti collaborano al fine di rafforzare la responsabilità e la trasparenza, con una particolare attenzione al miglioramento dei risultati di sviluppo, e riconoscono l'importanza di coinvolgere una serie di attori, compresi il settore privato e la società civile, nella cooperazione allo sviluppo.
6. Le parti riconoscono l'importanza del settore dell'energia per la prosperità economica e la pace e la stabilità internazionali. Esse convengono sulla necessità di migliorare e diversificare l'approvvigionamento energetico, promuovere l'innovazione e aumentare l'efficienza energetica al fine di rafforzare le prospettive energetiche, la sicurezza energetica e un'energia sostenibile e a prezzi accessibili. Le parti mantengono un dialogo ad alto livello sull'energia e continuano a collaborare attraverso strumenti bilaterali e multilaterali al fine di sostenere mercati aperti e competitivi, condividere le migliori pratiche, promuovere una normativa su base scientifica e trasparente e discutere gli ambiti di cooperazione sulle questioni energetiche.
7. Le parti attribuiscono grande importanza alla protezione e alla conservazione dell'ambiente e riconoscono la necessità di un livello elevato di protezione dell'ambiente al fine di conservarlo per le generazioni future.
8. Le parti riconoscono la minaccia globale costituita dai cambiamenti climatici e la necessità di adottare immediate e ulteriori misure di riduzione delle emissioni al fine di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire una pericolosa interferenza antropica nel sistema climatico. In particolare, esse condividono la volontà e l'ambizione di trovare soluzioni innovative per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e adattarvisi. Le parti riconoscono la natura globale della sfida e continuano a sostenere gli sforzi internazionali per un regime equo, efficace, completo e basato sulle regole ai sensi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che si applichi a tutte le parti della convenzione, e che comprenda un lavoro congiunto per far avanzare l'accordo di Parigi.
9. Le parti mantengono dialoghi ad alto livello sull'ambiente e sui cambiamenti climatici al fine di condividere le migliori pratiche e promuovere una cooperazione efficace e inclusiva sui cambiamenti climatici e altre questioni relative alla tutela dell'ambiente.
10. Le parti riconoscono l'importanza del dialogo e della cooperazione bilaterali o multilaterali nel settore dell'occupazione, degli affari sociali e del lavoro dignitoso, in particolare nel contesto della globalizzazione e dei cambiamenti demografici. Esse si adoperano per promuovere la cooperazione e gli scambi d'informazione e di esperienze sull'occupazione e sulle questioni sociali. Le parti ribadiscono inoltre l'importanza che attribuiscono al rispetto, alla promozione e alla messa in atto di norme sul lavoro riconosciute a livello internazionale per le quali si sono impegnate, quali quelle contenute nella dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) del 1998 e nei suoi sviluppi.
Articolo 13
Dialogo su altre questioni di reciproco interesse
Riconoscendo il loro obiettivo comune di approfondire e ampliare il loro impegno di lunga data nonché riconoscendo l'attuale cooperazione, le parti si adoperano, ove opportuno, per incoraggiare il dialogo tra esperti e lo scambio di buone pratiche nei settori politici di interesse comune negli opportuni fora bilaterali e multilaterali. Fra questi figurano anche, ma non solo, i settori dell'agricoltura, della pesca, della politica internazionale marittima e sugli oceani, dello sviluppo rurale, dei trasporti internazionali, dell'occupazione e tematiche circumpolari che comprendono scienza e tecnologia. Ove opportuno, potrebbero essere compresi anche scambi sulle prassi legislative, normative e amministrative, nonché sui processi decisionali.
Articolo 14
Benessere dei cittadini
1. Riconoscendo l'importanza di ampliare e approfondire il dialogo e la cooperazione su un'ampia gamma di questioni che influiscono sul benessere dei loro cittadini e sulla più ampia comunità internazionale, le parti incoraggiano e agevolano il dialogo e la consultazione e, ove possibile, la cooperazione su questioni attuali ed emergenti di reciproco interesse relative al benessere dei cittadini.
2. Le parti riconoscono l'importanza della protezione dei consumatori e incoraggiano lo scambio di informazioni e di buone pratiche in tale ambito.
3. Le parti incoraggiano la cooperazione reciproca e lo scambio di informazioni su questioni afferenti la salute globale e sulla preparazione e la risposta alle emergenze di salute pubblica a livello globale.
Articolo 15
Cooperazione sulle conoscenze, sulla ricerca, sull'innovazione e sulla tecnologia della comunicazione
1. Considerando l'importanza di nuove conoscenze per affrontare le sfide globali, le parti continuano a incoraggiare la cooperazione nel settore della scienza, della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione.
2. Riconoscendo l'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come elementi chiave della vita moderna e dello sviluppo economico e sociale, le parti si adoperano, all'occorrenza, per collaborare e a scambiarsi opinioni sulle politiche nazionali, regionali e internazionali in questo campo.
3. Riconoscendo che la sicurezza e la stabilità di Internet nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali è una sfida globale, le parti si adoperano per cooperare a livello bilaterale e multilaterale attraverso il dialogo e lo scambio di esperienze.
4. Le parti riconoscono che l'uso dei sistemi spaziali è sempre più importante per il conseguimento dei loro obiettivi di politica socioeconomica, ambientale e internazionale. Le parti continuano a promuovere la loro cooperazione per lo sviluppo e l'uso dei dispositivi spaziali a sostegno di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche.
5. Le parti si adoperano per proseguire la cooperazione in ambito statistico, con un'attenzione particolare alla promozione attiva della condivisione delle migliori pratiche e politiche.
Articolo 16
Promozione della diversità delle espressioni culturali, istruzione e gioventù e contatti interpersonali
1. Le parti sono fiere dei legami culturali, linguistici e tradizionali di lunga durata che hanno consentito di creare una base d'intesa reciproca. I legami transatlantici esistono a tutti i livelli di governo e della società e l'impatto di tale rapporto è significativo nella società europea e canadese. Le parti si adoperano per incoraggiare questi legami e trovare nuovi modi per favorire le relazioni mediante contatti interpersonali. Le parti si adoperano per utilizzare gli scambi mediante organizzazioni non governative e gruppi di riflessione che riuniscono i giovani, i partner economici e le parti sociali in modo tale da ampliare e approfondire queste relazioni e arricchire il flusso di idee a favore della soluzione di sfide comuni.
2. Riconoscendo gli ampi rapporti in ambito accademico, dell'istruzione, dello sport, della cultura, del turismo e della mobilità dei giovani che si sono sviluppati tra di loro nel corso degli anni, le parti accolgono con favore e continuano a promuovere la cooperazione al fine di estendere tali legami, ove opportuno.
3. Le parti si adoperano per favorire la diversità delle espressioni culturali, anche mediante la promozione, se del caso, dei principi e degli obiettivi della convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
4. Le parti si adoperano per incoraggiare e agevolare gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra istituzioni culturali e professionisti del settore, a seconda dei casi.
Articolo 17
Resilienza alle catastrofi e gestione delle emergenze
Per ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi naturali e di origine umana e migliorare la resilienza della società e delle infrastrutture, le parti confermano il loro impegno comune a promuovere le misure di prevenzione, preparazione, risposta e recupero, anche mediante la cooperazione, se del caso, a livello bilaterale e multilaterale.
TITOLO V
GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA
Articolo 18
Cooperazione giudiziaria
1. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, le parti si adoperano per migliorare la cooperazione esistente in materia di assistenza giudiziaria reciproca ed estradizione in base agli accordi internazionali pertinenti. Le parti si adoperano inoltre, nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, per rafforzare i meccanismi esistenti e, se del caso, considerare lo sviluppo di nuovi meccanismi per agevolare la cooperazione internazionale in questo settore. Questo includerebbe, se del caso, l'adesione agli strumenti internazionali pertinenti e la loro applicazione nonché una più stretta cooperazione con Eurojust.
2. Le parti, nel quadro delle rispettive competenze, convengono di sviluppare, ove opportuno, la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto riguarda la negoziazione, la ratifica e l'attuazione di convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, incluse le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.
Articolo 19
Cooperazione in materia di droghe illecite
1. Conformemente ai rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro le droghe illecite. Le parti concentrano i loro sforzi su:
— |
il rafforzamento delle strutture esistenti per la lotta contro le droghe illecite; |
— |
la riduzione dell'offerta, del traffico e della domanda di droghe illecite; |
— |
le conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe illecite e come affrontarle; |
— |
la massimizzazione dell'efficacia delle strutture volte a ridurre la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. |
2. Le parti collaborano per raggiungere tali obiettivi anche, se possibile, coordinando i loro programmi di assistenza tecnica e incoraggiando i paesi che non lo hanno ancora fatto a ratificare e applicare le convenzioni internazionali esistenti in materia di controllo delle droghe, delle quali l'Unione o gli Stati membri e il Canada sono parte. Le parti basano le loro azioni su principi comunemente accettati in linea con le convenzioni internazionali pertinenti in materia di controllo delle droghe e rispettano gli obiettivi generali della dichiarazione politica e del piano d'azione dell'ONU del 2009 sulla cooperazione internazionale verso una strategia integrata e bilanciata di lotta per affrontare il problema mondiale della droga.
Articolo 20
Cooperazione delle autorità di contrasto e lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione
1. Le parti condividono l'impegno a cooperare nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, economica e finanziaria, alla corruzione, alla contraffazione e alle transazioni illegali adempiendo ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, compresa la cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione.
2. Le parti ribadiscono il loro impegno a sviluppare la cooperazione delle autorità di contrasto, anche mediante il proseguimento della cooperazione con Europol.
3. Inoltre, le parti si adoperano per collaborare in consessi internazionali al fine di promuovere, all'occorrenza, l'adesione e l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, integrata dai relativi protocolli, di cui entrambe sono parte.
4. Le parti si adoperano inoltre per promuovere, ove opportuno, l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, anche mediante l'applicazione di un forte meccanismo di revisione, tenendo conto dei principi di trasparenza e di partecipazione della società civile.
Articolo 21
Riciclaggio e finanziamento del terrorismo
1. Le parti riconoscono la necessità di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al sequestro dei beni o dei fondi derivanti da attività illecite, conformemente ai rispettivi quadri giuridici e normativi.
2. Le parti si scambiano informazioni pertinenti, ove opportuno, conformemente ai rispettivi quadri giuridici e normativi e applicano le misure appropriate per lottare contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, basandosi sulle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale e sulle altre norme adottate dagli organismi internazionali competenti attivi in tale settore.
Articolo 22
Criminalità informatica
1. Le parti riconoscono che la criminalità informatica è un problema mondiale che richiede risposte globali. A tal fine, le parti rafforzano la cooperazione per prevenire e combattere la criminalità informatica mediante lo scambio di informazioni e di conoscenze pratiche, conformemente ai rispettivi quadri giuridici e normativi. Le parti si adoperano per collaborare, ove opportuno, per fornire assistenza e sostegno ad altri Stati nello sviluppo di leggi, politiche e pratiche efficaci al fine di prevenire e combattere la criminalità informatica ovunque si manifesti.
2. Ove opportuno e conformemente ai rispettivi quadri giuridici e normativi, le parti scambiano informazioni, anche nei settori dell'istruzione e della formazione di investigatori specializzati in criminalità informatica, indagini sulla criminalità informatica e informatica forense.
Articolo 23
Migrazione, asilo e gestione delle frontiere
1. Le parti ribadiscono il loro impegno a cooperare e a scambiare opinioni nell'ambito delle rispettive legislazioni e normative nel settore della migrazione (migrazione legale e irregolare, traffico di esseri umani, migrazione e sviluppo compresi), dell'asilo, dell'integrazione, dei visti e della gestione delle frontiere.
2. Le parti condividono l'obiettivo di esenzione dal visto tra l'Unione e il Canada per tutti i rispettivi cittadini. Le parti cooperano e compiono ogni sforzo per raggiungere quanto prima l'esenzione del visto di viaggio tra i loro territori per tutti i cittadini con un passaporto valido.
3. Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare la migrazione irregolare. A questo scopo:
a) |
il Canada accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e, salvo diversamente disposto da un accordo specifico, senza ulteriori formalità; |
b) |
ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio del Canada, su richiesta di quest'ultimo e, salvo diversamente disposto da un accordo specifico, senza ulteriori formalità; |
c) |
gli Stati membri e il Canada forniscono ai propri cittadini gli appropriati documenti di viaggio a tal fine; |
d) |
le parti si impegnano a negoziare un accordo specifico che stabilisca gli obblighi in materia di riammissione, compresa la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi. |
Articolo 24
Protezione Consolare
1. Il Canada consente ai cittadini dell'Unione di godere in Canada della protezione delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, se lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non dispone di una rappresentanza permanente accessibile in Canada.
2. Gli Stati membri consentono ai cittadini canadesi di godere della protezione delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato designato dal Canada, nel territorio di qualsiasi Stato membro, se il Canada non dispone di una rappresentanza permanente accessibile nel territorio di tale Stato membro.
3. I paragrafi 1 e 2 esentano dall'eventuale necessità di procedere ad una notifica e di ottenere un consenso che altrimenti potrebbero essere richiesti per consentire ai cittadini dell'Unione o del Canada di essere rappresentati da uno Stato diverso da quello di cui sono cittadini.
4. Le parti riesaminano con cadenza annuale il funzionamento amministrativo dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 25
Protezione dei dati personali
1. Le parti riconoscono la necessità di proteggere i dati personali e si adoperano per collaborare per promuovere elevati standard internazionali.
2. Le parti riconoscono l'importanza di tutelare i diritti e le libertà fondamentali, tra cui il diritto alla vita privata in relazione alla protezione dei dati personali. A tal fine le parti si impegnano, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, a onorare gli impegni assunti in relazione a tali diritti, anche nel quadro della prevenzione e della lotta al terrorismo e di altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata.
3. Le parti continuano a cooperare, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, a livello bilaterale e multilaterale attraverso il dialogo e lo scambio di conoscenze in relazione alla protezione dei dati personali, a seconda del caso.
TITOLO VI
MECCANISMI DI DIALOGO POLITICO E DI CONSULTAZIONE
Articolo 26
Dialogo politico
Le parti si adoperano per intensificare il dialogo e la consultazione in un modo efficace e pragmatico al fine di sostenere e far avanzare le loro relazioni, nonché promuovere i loro interessi e valori comuni mediante un impegno multilaterale.
Articolo 27
Meccanismi di consultazione
1. Le parti avviano un dialogo mediante gli esistenti contatti, scambi e consultazioni, tra cui i seguenti:
a) |
vertici a livello di leader su base annuale o come concordato tra le parti, da tenere a turno nell'Unione e in Canada; |
b) |
riunioni a livello dei ministri degli Esteri; |
c) |
consultazioni a livello ministeriale su questioni politiche di interesse reciproco; |
d) |
consultazioni di funzionari e alti funzionari su questioni di interesse reciproco o incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali; |
e) |
promozione di scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento del Canada. |
2. Comitato ministeriale misto
a) |
È istituito un comitato ministeriale misto (CMM). |
b) |
Il CMM:
|
3. Comitato misto di cooperazione
a) |
Le parti istituiscono un comitato misto di cooperazione (CMC). |
b) |
Le parti assicurano che il CMC:
|
c) |
Le parti assicurano che: il CMC si riunisca annualmente, a turno nell'Unione e in Canada; le riunioni straordinarie del CMC, convocate su richiesta di una delle parti, siano copresiedute da un alto funzionario del Canada e da un alto funzionario dell'Unione; il CMC stabilisca il proprio regolamento interno, compresa la partecipazione degli osservatori. |
d) |
Il CMC è composto dei rappresentanti delle parti, con la dovuta attenzione alla promozione dell'efficienza, anche in termini economici, nello stabilire i livelli di partecipazione. |
e) |
Le parti convengono che il CMC possa chiedere ai comitati e organismi simili, istituiti nell'ambito di accordi bilaterali esistenti tra le parti, di fornire al CMC aggiornamenti periodici sulle loro attività nel quadro di una visione globale delle relazioni tra le parti. |
Articolo 28
Adempimento degli obblighi
1. Nello spirito di rispetto reciproco e di cooperazione che ispira il presente accordo, le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo.
2. In caso di questioni o di divergenze nell'applicazione o nell'interpretazione del presente accordo, le parti intensificano i loro sforzi di consultazione e cooperazione al fine di risolvere i problemi con tempestività e in termini amichevoli. Su richiesta di una delle parti, le questioni o le divergenze sono sottoposte al CMC per ulteriore discussione e studio. Le parti possono inoltre decidere di comune accordo di sottoporre tali questioni a sottocomitati speciali che fanno riferimento al CMC. Le parti assicurano che il CMC, o il sottocomitato designato, si riunisca entro un lasso di tempo ragionevole per risolvere eventuali differenze nell'applicazione o nell'interpretazione del presente accordo mediante una comunicazione tempestiva, un attento esame dei fatti, compresi all'occorrenza pareri di esperti e prove scientifiche, nonché un dialogo efficace.
3. Riaffermando il loro fermo impegno comune in materia di diritti umani e non proliferazione, le parti considerano che un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, può essere trattata come un caso di particolare urgenza. Le parti considerano «un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, una situazione la cui gravità e natura sono eccezionali, ad esempio un colpo di stato o crimini gravi che costituiscono una minaccia per la pace, la sicurezza e il benessere della comunità internazionale.
4. Qualora una situazione in un paese terzo possa essere considerata, in termini di gravità e natura, un caso di particolare urgenza, le parti si adoperano per tenere consultazioni urgenti, su richiesta di una di esse, per scambiare opinioni sulla situazione e valutare possibili risposte.
5. Nell'improbabile e inattesa eventualità che si verifichi un caso di particolare urgenza sul territorio di una delle parti, ciascuna di esse può sottoporre la questione al CMM. Il CMM può invitare il CMC a tenere consultazioni urgenti entro 15 giorni. Le parti forniscono le informazioni pertinenti e le prove necessarie per consentire un esame approfondito e una risoluzione efficace e tempestiva della situazione. Se il CMC non è in grado di risolvere la situazione, può sottoporre la questione all'esame urgente del CMM.
6. |
|
7. Le parti riconoscono inoltre che la violazione particolarmente grave e sostanziale dei diritti umani o del principio di non proliferazione, di cui al paragrafo 3, potrebbe altresì fungere da motivo di risoluzione dell'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA) conformemente all'articolo 30.9 di detto accordo.
8. Il presente accordo non condiziona né pregiudica l'interpretazione o l'applicazione di altri accordi tra le parti. In particolare, le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non sostituiscono né condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie di altri accordi tra le parti.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
Sicurezza e diffusione delle informazioni
1. L'accordo non è interpretato in modo da pregiudicare le leggi e i regolamenti dell'Unione, degli Stati membri o del Canada in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali.
2. Il presente accordo non può essere inteso in modo tale da chiedere a una delle parti di fornire un'informazione se tale parte ritiene che divulgare tale informazione sia contrario ai propri interessi essenziali di sicurezza.
Articolo 30
Entrata in vigore denuncia
1. Le parti si notificano reciprocamente allorquando hanno completato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica.
2. In deroga al paragrafo 1, l'Unione e il Canada applicano su base provvisoria parti del presente accordo, conformemente al presente paragrafo, in attesa della sua entrata in vigore e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne applicabili.
L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'Unione e il Canada si sono notificati reciprocamente:
a) |
per l'Unione, il completamento delle procedure interne a tal fine necessarie, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano in via provvisoria; e |
b) |
per il Canada, il completamento delle procedure interne a tal fine necessarie, con la conferma del proprio assenso alle parti dell'accordo che si applicano in via provvisoria. |
3. Ciascuna delle parti può comunicare per iscritto all'altra la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica.
Articolo 31
Modifiche
Le parti possono modificare il presente accordo mediante accordo scritto. La modifica entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica mediante cui le parti si comunicano reciprocamente che tutte le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore della modifica sono complete.
Articolo 32
Notifiche
Le parti presentano tutte le notifiche effettuate conformemente agli articoli 30 e 31 al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al Dipartimento canadese per gli affari esteri, il commercio e lo sviluppo o ai loro rispettivi successori.
Articolo 33
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati sui cui è fondata l'Unione europea e alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altra, al Canada.
Articolo 34
Definizione delle parti
Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e il Canada, dall'altra.
Il presente accordo è fatto in duplice copia in bulgaro, croato, ceco, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, lettone, lituano, maltese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Съставено в Брюксел на тридесети октомври през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el treinta de octubre de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne třicátého října dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den tredivte oktober to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Oktober zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the thirtieth day of October in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le trente octobre deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog listopada godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì trenta ottobre duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trīsdesmitajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų spalio trisdešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év október havának harmincadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, dertig oktober tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego października roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em trinta de outubro de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la treizeci octombrie două mii șaisprezece.
V Bruseli tridsiateho októbra dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne tridesetega oktobra leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den trettionde oktober år tjugohundrasexton.
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България
Za Českou republiku
For Kongeriget Danmark
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Za Republiku Hrvatsku
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā –
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Magyarország részéről
Għar-Repubblika ta' Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Pentru România
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
For Canada
Pour le Canada
REGOLAMENTI
3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/66 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/2119 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione per quanto riguarda l'adeguamento dell'elenco dei regimi doganali e la definizione dei dati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 471/2009 stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee relative agli scambi di beni con i paesi terzi. La principale fonte di dati per tali statistiche è costituita dai dati ottenuti dalle dichiarazioni in dogana. Tale regolamento è stato istituito per tenere conto di nuove e specifiche modalità semplificate di sdoganamento da attuare in forza del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (il «codice doganale aggiornato»). Ciò riguardava in particolare una «autovalutazione» che avrebbe dovuto prevedere una deroga alla presentazione di una dichiarazione in dogana e un sistema di sdoganamento centralizzato nei casi in cui le formalità doganali d'importazione o d'esportazione potessero essere espletate in più di uno Stato membro. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (il «codice doganale dell'Unione») ha abrogato il codice doganale aggiornato e sostituito, a decorrere dal 1o maggio 2016, le disposizioni doganali di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (4). |
(3) |
Occorre allineare l'ambito di applicazione delle statistiche sul commercio estero alle procedure doganali del codice doganale dell'Unione. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 471/2009 è stato attuato dal regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione (5) e ha ripreso le disposizioni doganali stabilite nel codice doganale aggiornato. In seguito alla piena applicazione del codice doganale dell'Unione dal 1o maggio 2016, le modifiche alle disposizioni doganali dovrebbero essere riprese nel regolamento (CE) n. 471/2009 e nel regolamento (UE) n. 113/2010 per quanto riguarda la raccolta dei dati statistici e la compilazione delle statistiche del commercio estero. |
(5) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (6) stabilisce il programma di lavoro di cui all'articolo 280 del regolamento (UE) n. 952/2013 e fa riferimento ai sistemi doganali elettronici da sviluppare nell'ambito del codice doganale dell'Unione. |
(6) |
Fino a quando tali sistemi elettronici non diventeranno disponibili, il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (7) (l'«atto delegato transitorio») prevede misure transitorie per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali, e per l'archiviazione di tali informazioni. |
(7) |
Per quanto riguarda la semplificazione doganale dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179 del codice doganale dell'Unione, le importazioni e le esportazioni disciplinate da questo regime non devono, per ragioni metodologiche, essere necessariamente assegnate allo Stato membro di destinazione o allo Stato membro di effettiva esportazione in quanto i rispettivi movimenti intracomunitari di merci tra i suddetti Stati membri e lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale potrebbero essere trattati meglio e in modo più coerente nell'ambito delle statistiche sugli scambi intra-UE. |
(8) |
È tuttavia opportuno modificare le definizioni statistiche degli Stati membri interessati allo scopo di individuare un movimento economicamente rilevante che sia successivo allo sdoganamento, per le importazioni, o precedente, per le esportazioni. |
(9) |
Inoltre le definizioni statistiche degli Stati membri interessati andrebbero coerentemente adeguate alle disposizioni di sdoganamento nell'ambito dello sdoganamento centralizzato, le quali dispongono che soltanto lo Stato membro individuato quale Stato membro partecipante durante il processo di sdoganamento riceva informazioni relative allo sdoganamento dallo Stato membro incaricato della supervisione di tali procedure. |
(10) |
Ai fini della compilazione armonizzata delle statistiche sul commercio estero, le definizioni di alcuni altri dati dovrebbero essere adeguate per tenere conto delle modifiche introdotte dal codice doganale dell'Unione. |
(11) |
I regolamenti (CE) n. 471/2009 e (UE) n. 113/2010 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 3, il paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 471/2009 è sostituito dal seguente:
«1. Le statistiche del commercio estero registrano le importazioni e le esportazioni di merci.
Gli Stati membri registrano un'esportazione allorché le merci lasciano il territorio statistico della Comunità:
a) |
nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (il «codice doganale dell'Unione»):
|
b) |
in applicazione dell'articolo 258 del codice doganale dell'Unione; |
c) |
in applicazione dell'articolo 269, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione; |
d) |
in applicazione dell'articolo 270 del codice doganale dell'Unione per l'appuramento di un regime di perfezionamento attivo. |
Gli Stati membri registrano un'importazione allorché le merci entrano nel territorio statistico della Comunità nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale dell'Unione:
a) |
immissione in libera pratica, compreso il regime di uso finale; |
b) |
perfezionamento attivo. |
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 113/2010 è così modificato:
1) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 6, il paragrafo 3 e il paragrafo 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. All'importazione si applicano le disposizioni di seguito specificate.
4. All'esportazione si applicano le disposizioni di seguito specificate.
(*2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»;" |
3) |
all'articolo 7, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «All'importazione, il dato sul paese di provenienza/spedizione indica lo Stato membro o il paese terzo dal quale le merci sono state inizialmente inviate allo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale, se non si sono verificate transazioni commerciali (ad esempio vendita o trasformazione) o soste non correlate al trasporto delle merci in uno Stato membro o paese terzo intermedi. Nel caso in cui si siano verificate tali soste o transazioni commerciali, il dato indica l'ultimo Stato membro o paese terzo intermedio.»; |
4) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Identificazione dell'operatore Il dato sull'operatore consiste in un numero di identificazione specifico assegnato all'importatore, quando le merci sono importate, e all'esportatore, quando sono esportate.»; |
5) |
all'articolo 15, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Su richiesta delle autorità statistiche nazionali, le autorità responsabili per l'assegnazione del numero di registrazione e di identificazione degli operatori economici (numero EORI) forniscono accesso ai dati disponibili nel sistema elettronico connesso al numero EORI di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*3). (*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»" |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.
(2) Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(4) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).
(7) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).
3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/70 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2120 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato per il cielo unico,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 2, paragrafo 2, punto 16, del regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione (2) fa riferimento a definizioni riportate nel volume 1 delle procedure dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO — International Civil Aviation Organisation) per i servizi di navigazione aerea — operazioni dei velivoli (PANS-OPS, Procedures for Air Navigation Services — Aircraft Operations), doc. 8168, in particolare alla quarta edizione del 1993, comprendente l'emendamento n. 13. Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 1300/2006, l'ICAO ha modificato il documento citato e ne ha adottato la quinta edizione del 2006, contenente l'emendamento n. 6. |
(2) |
L'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 fa riferimento a disposizioni contenute nell'allegato 2 dell'ICAO («Rules of the Air»), in particolare alla sua decima edizione del luglio 2005, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 42. In seguito all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione (3) le regole dell'aria comuni, adottate con regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (4), sono diventate applicabili e sono state ulteriormente aggiornate di recente dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione (5). Tali regole dell'aria comuni riguardano in particolare, nella sezione 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, le disposizioni relative ai piani di volo, che sostituiscono pertanto i precedenti riferimenti all'allegato 2 dell'ICAO. |
(3) |
L'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 fa riferimento a disposizioni contenute nelle procedure dell'ICAO per i servizi di navigazione aerea — gestione del traffico aereo (PANS-ATM, Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management), doc. 4444, in particolare alla sua quindicesima edizione del 2007, comprendente l'emendamento n. 4 Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione, l'ICAO ha modificato il documento citato, inserendovi da ultimo l'emendamento n. 6. L'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 fa riferimento inoltre a disposizioni stabilite nelle procedure regionali supplementari dell'ICAO (Regional Supplementary Procedures), doc. 7030, in particolare alla quinta edizione del 2008, comprendente l'emendamento n. 7. Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013, l'ICAO ha modificato detto documento, inserendovi da ultimo l'emendamento n. 9. |
(4) |
È opportuno aggiornare i riferimenti del regolamento (CE) n. 1033/2006 all'allegato 2, al doc. 8168, al doc. 4444 e al doc. 7030 dell'ICAO, in modo da consentire agli Stati membri di ottemperare ai loro obblighi giuridici internazionali e garantire la coerenza con il quadro normativo internazionale dell'ICAO. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1033/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1033/2006 è così modificato:
1) |
all'articolo 2, paragrafo 2, il punto 16 è sostituito dal seguente: «16. “procedure in area terminale”: le partenze strumentali standard (SID — standard instrument departures) e gli arrivi strumentali standard (STAR — standard instrument arrivals), come definiti nelle procedure dell'ICAO per i servizi di navigazione aerea — operazioni dei velivoli (PANS-OPS, doc. 8168, volume 1, quinta edizione — 2006, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 6).»; |
2) |
l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.
(2) Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e che abroga il regolamento (UE) n. 929/2010 (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 23).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in relazione all'aggiornamento e al completamento delle regole dell'aria comuni e delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006 (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1
1. |
Sezione 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (1). |
2. |
Capitolo 4, sezione 4.4 (Flight Plans) e capitolo 11, paragrafo 11.4.2.2 (Movement messages) delle procedure ICAO per i servizi di navigazione aerea — gestione del traffico aereo (PANS-ATM), doc. 4444 (quindicesima edizione del 2007, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 6). |
3. |
Capitolo 2 (Flight Plans) e capitolo 6, paragrafo 6.12.3 (Boundary estimates) delle procedure regionali supplementari (Regional Supplementary Procedures), doc. 7030, procedure supplementari regionali europee [European (EUR) Regional Supplementary Procedures], (quinta edizione del 2008, comprendente tutti gli emendamenti fino al n. 9). |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).»
3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/73 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2121 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
CL |
115,2 |
MA |
94,5 |
|
TN |
200,0 |
|
TR |
118,4 |
|
ZZ |
132,0 |
|
0707 00 05 |
EG |
191,7 |
MA |
79,2 |
|
TR |
154,7 |
|
ZZ |
141,9 |
|
0709 93 10 |
MA |
99,5 |
TR |
145,0 |
|
ZZ |
122,3 |
|
0805 10 20 |
TR |
62,2 |
ZA |
59,7 |
|
ZZ |
61,0 |
|
0805 20 10 |
MA |
63,7 |
TR |
71,7 |
|
ZZ |
67,7 |
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
JM |
114,6 |
MA |
63,3 |
|
PE |
95,4 |
|
TR |
82,6 |
|
ZZ |
89,0 |
|
0805 50 10 |
TR |
80,5 |
ZZ |
80,5 |
|
0808 10 80 |
US |
100,7 |
ZA |
164,3 |
|
ZZ |
132,5 |
|
0808 30 90 |
CN |
98,6 |
TR |
126,8 |
|
ZZ |
112,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/75 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2122 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2016
relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2016) 8158]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. |
(2) |
Sebbene i virus dell'influenza aviaria colpiscano soprattutto i volatili, occasionalmente e in determinate circostanze anche gli esseri umani possono essere infettati. |
(3) |
In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria in uno Stato membro («lo Stato membro interessato») vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno o più Stati membri interessati ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di pollame o di altri volatili in cattività vivi o di loro prodotti. |
(4) |
La direttiva 2005/94/CE (3) del Consiglio stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. Tale direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. Questa regionalizzazione è applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili nel resto del territorio prevenendo l'introduzione dell'agente patogeno e garantendo l'individuazione precoce della malattia. |
(5) |
Il virus A dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 può essere diffuso dai volatili selvatici durante la migrazione su lunghe distanze. L'Ungheria, la Germania, l'Austria, la Croazia, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia e la Romania hanno rilevato la presenza di tale virus in numerosi volatili selvatici di specie diverse, nella maggior parte dei casi trovati morti. Successivamente a tali scoperte nei suddetti Stati membri sono stati confermati focolai causati dallo stesso sottotipo di virus in Ungheria, Germania, Austria, Danimarca, Svezia e nei Paesi Bassi. |
(6) |
Per far fronte all'attuale epidemia sono state adottate varie decisioni di esecuzione della Commissione relative a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel pollame in alcuni Stati membri. Le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2016/1968 (4), (UE) 2016/2011 (5) e (UE) 2016/2012 (6) sono state adottate in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Ungheria, Germania e Austria e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in detti Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE. Le suddette decisioni di esecuzione stabiliscono che le zone di protezione e sorveglianza istituite in detti Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno le zone elencate negli allegati di tali decisioni. |
(7) |
Inoltre, in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 è stato modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2010 della Commissione (7). Gli allegati delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968 e (UE) 2016/2011 sono stati successivamente modificati dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2064 della Commissione (8) in seguito alla comparsa di ulteriori focolai in Germania e Ungheria. |
(8) |
Successivamente, in seguito alla notifica dei primi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Danimarca, in Svezia e nei Paesi Bassi, sono state adottate le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2016/2065 (9), (UE) 2016/2086 (10) e (UE) 2016/2085 (11). |
(9) |
In tutti i casi la Commissione ha esaminato le misure adottate dagli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio. |
(10) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione le zone di protezione e sorveglianza istituite negli Stati membri interessati. |
(11) |
La situazione epidemiologica attuale è molto dinamica e in costante evoluzione. La sorveglianza in corso dell'influenza aviaria negli Stati membri continua a individuare il virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei volatili selvatici. La presenza di tale virus nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta del virus dell'influenza aviaria nelle aziende avicole, con il conseguente rischio di una possibile diffusione del virus dell'influenza aviaria da un'azienda avicola infetta ad altre aziende avicole. |
(12) |
Tenuto conto della situazione epidemiologica in evoluzione nell'Unione e della stagionalità della circolazione dei virus tra i volatili selvatici, vi è il rischio che ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 si verifichino nell'Unione nei mesi a venire. La Commissione pertanto valuta costantemente la situazione epidemiologica e riesamina regolarmente le relative misure. |
(13) |
Per motivi di chiarezza e al fine di mantenere aggiornati sulla situazione epidemiologica attuale gli Stati membri, i paesi terzi e le parti interessate, è pertanto opportuno elencare in un singolo atto dell'Unione tutte le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE e stabilire la durata di tale regionalizzazione tenendo conto dell'epidemiologia dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. |
(14) |
Le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968, (UE) 2016/2011, (UE) 2016/2012, (UE) 2016/2065, (UE) 2016/2085 e (UE) 2016/2086 dovrebbero pertanto essere abrogate e sostituite dal presente atto. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione stabilisce a livello di Unione le zone di protezione e sorveglianza che devono essere istituite dagli Stati membri elencati nell'allegato della presente decisione («gli Stati membri interessati») in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria causata dal virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel pollame o nei volatili in cattività in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE nonché la durata delle misure da applicarsi in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri interessati devono garantire che:
a) |
le zone di protezione istituite dalle loro autorità competenti in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le zone elencate come zone di protezione nella parte A dell'allegato della presente decisione; |
b) |
le misure da applicarsi nelle zone di protezione, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute perlomeno fino alle date fissate per le zone di protezione indicate nella parte A dell'allegato della presente decisione. |
Articolo 3
Gli Stati membri interessati devono garantire che:
a) |
le zone di sorveglianza istituite dalle loro autorità competenti in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le zone elencate come zone di sorveglianza nella parte B dell'allegato della presente decisione; |
b) |
le misure da applicarsi nelle zone di sorveglianza, come stabilito all'articolo 31, della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute perlomeno fino alle date fissate per le zone di sorveglianza indicate nella parte B dell'allegato della presente decisione. |
Articolo 4
Le decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968, (UE) 2016/2011, (UE) 2016/2012, (UE) 2016/2065, (UE) 2016/2085 e (UE) 2016/2086 sono abrogate.
Articolo 5
La presente decisione si applica fino al 31 maggio 2017.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 della Commissione, del 9 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria (GU L 303 del 10.11.2016, pag. 23).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2011 della Commissione, del 16 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 73).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2012 della Commissione, del 16 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Austria (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 81).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2010 della Commissione, del 16 novembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 69).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2064 della Commissione, del 24 novembre 2016, che modifica gli allegati delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1968 e (UE) 2016/2011 relative ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria e Germania (GU L 319 del 25.11.2016, pag. 47).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2065 della Commissione, del 24 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Danimarca (GU L 319 del 25.11.2016, pag. 65).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2086 della Commissione, del 28 novembre 2016, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Svezia (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 80).
(11) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2085 della Commissione, del 28 novembre 2016, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 76).
ALLEGATO
PARTE A
Zone di protezione negli Stati membri interessati, di cui agli articoli 1 e 2:
Stato membro: Danimarca
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
Le parti del comune di Helsingør (codice ADNS 02217) comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N56.0739, E12.5144 |
13.12.2016 |
Stato membro: Germania
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
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Kreis Schleswig-Flensburg: Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel |
5.12.2016 |
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Stadt Lübeck: Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder |
5.12.2016 |
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Kreis Ostholstein: In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder — K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße |
5.12.2016 |
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In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile
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19.12.2016 |
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In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil
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19.12.2016 |
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In der Gemeinde Thale die Ortsteile
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19.12.2016 |
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Stadt Ueckermünde |
17.12.2016 |
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Gemeinde Grambin |
17.12.2016 |
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In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil
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17.12.2016 |
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In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile
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12.12.2016 |
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In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile
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12.12.2016 |
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In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil
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12.12.2016 |
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In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile
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12.12.2016 |
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In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil
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12.12.2016 |
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In der Gemeinde Katzow der Ortsteil
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12.12.2016 |
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In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile
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10.12.2016 |
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Stadt Barth einschließlich Ortsteile
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10.12.2016 |
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In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil
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12.12.2016 |
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In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile
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10.12.2016 |
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In der Stadt Sassnitz die Ortsteile
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10.12.2016 |
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In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast |
10.12.2016 |
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In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile
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17.12.2016 |
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Landkreis Cloppenburg Gemeinde Barßel Ortsteil Harkebrügge Vom Schnittpunkt Bahnlinie/östliche Gemeindegrenze Barßel entlang der Gemeindegrenze in südlicher Richtung bis zur Bismarckstraße, entlang dieser in westlicher Richtung bis zur Dorfstraße in Harkebrügge, entlang der Dorfstraße in südlicher Richtung bis zur Glittenbergstraße, entlang dieser in westlicher Richtung, dann entlang Kreisstraße, Straße Am Scharrelerdamm und entlang der westlichen Gemeindegrenze nach Norden bis zur Bahnlinie in Elisabethfehn und von dort entlang der Bahnlinie in östlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Bahnlinie/östliche Gemeindegrenze |
15.12.2016 |
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Landkreis Ammerland Gemeinde Edewecht Schnittpunkt Kreisgrenze/Kortemoorstraße, Kortemoorstraße, Hübscher Berg, Lohorster Straße, Wittenberger Straße, Edewechter Straße, Rothenmethen, Kanalstraße, Am Voßbarg, Wirtschaftweg zwischen «Am Voßbarg» und «Am Jagen», Am Jagen, Edewechter Straße, Ocholter Straße, Nordloher Straße, Bahnlinie Richtung Barßel bis Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze in südöstliche Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze / Kortemoorstraße |
15.12.2016 |
Stato membro: Ungheria
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
In direzione nord sulla strada 5402 da Jászszentlászló a Kiskunmajsa, 2 chilometri da Jászszentlászló In direzione nord-ovest sulla strada 5404 da Szank a Kiskunmajsa, 1 chilometro da Szank In direzione sud, dall'incrocio tra la strada 5405 e la strada che collega Szank e Kiskunmajsa-Bodoglár In direzione sud sulla strada 5402 che collega Kiskunhalas a Kiskunmajsa, 3,5 chilometri dal confine del territorio interno di Kiskunmajsa Da sud sulla strada 5409, 2,7 chilometri dal confine del territorio interno di Kiskunmajsa Da sud, 2 chilometri da Kígyós verso nord Da sud, 1,5 chilometri dal confine del territorio interno di Csólyospálos in direzione sud-ovest Sul confine della contea, 3 chilometri in direzione sud-ovest a partire dall'incrocio tra il confine della contea e la strada 5404 che va da Csólyospálos al confine della contea Lungo il confine della contea, l'incrocio tra la strada 5411 in direzione est a partire da Kömpöc e il confine della contea Lungo il confine della contea in direzione nord, 1,5 chilometri dalla strada 5411 In direzione ovest, 2 chilometri dal confine del territorio interno di Kömpöc In direzione nord-ovest fino al confine della contea, 0,5 chilometri a est a partire dal punto di flesso del confine della contea in direzione nord In direzione nord-ovest, l'incrocio tra il confine della contea e la strad 5412 0,5 chilometri verso ovest, quindi in direzione nord-ovest fino al punto iniziale, completata dalle parti dei territori di Mórahalom e Kistelek nella contea di Csongrád comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.419599, E19.858897, N46.393889 |
21.12.2016 |
Le parti dei territori di Kiskunfélegyháza, Kecskemét e Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.682422, E19.638406 e N46.685278, E19.64; completate dalle intere zone urbane delle località di Bugac (esclusa Bugac-Alsómonostor) e Móricgát-Erdőszéplak |
3.12.2016 |
Le parti del territorio di Kiskunhalas nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.268418, E19.573609 e N46.229847; E19.619350, completate dall'intera zona urbana della località di Kelebia-Újfalu |
5.12.2016 |
Le parti del territorio di Mórahalom nella contea di Csongrád comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.342763, E19.886990, completate dalle intere zone urbane delle località di Forráskút, Üllés e Bordány |
15.12.2016 |
Le parti del territorio di Kunszentmárton nella contea di Jász-Nagykun-Szolnok comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.8926211, E20.367360 e N46.896193, E20.388287, completate dall'intera zona urbana della località di Öcsöd |
16.12.2016 |
Le parti del territorio di Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.584528, E19.665409 |
17.12.2016 |
Stato membro: Paesi Bassi
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
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Biddinghuizen
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19.12.2016 |
Stato membro: Austria
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
Gemeinden Bregenz, Hard, Fußach, Lauterach |
14.12.2016 |
Stato membro: Svezia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE |
Le parti del comune di Helsingborg (codice ADNS 01200) comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate N56.053495 ed E12.848939 (WGS84) |
23.12.2016 |
PARTE B
Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati, di cui agli articoli 1 e 3:
Stato membro: Danimarca
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
L'area delle parti dei comuni di Helsingør, Gribskov e Fredensborg oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate N56.0739, E12.5144 |
22.12.2016 |
Le parti del comune di Helsingør (codice ADNS 02217) comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N56.0739, E12.5144 |
dal 14.12.2016 al 22.12.2016 |
Stato membro: Germania
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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Kreis Schleswig-Flensburg: Entlang der äußeren Gemeindegrenze Schleswig, weiter auf äußere Gemeindegrenze Lürschau, weiter auf äußere Gemeindegrenze Idstedt, weiter auf äußere Gemeindegrenze Stolk, weiter auf äußere Gemeindegrenze Klappholz, weiter auf äußere Gemeindegrenze Havetoft, weiter auf obere Gemeindegrenze Mittelangeln, weiter auf obere Gemeindegrenze Mohrkirch, weiter auf äußere Gemeindegrenze Saustrup, weiter auf äußere Gemeindegrenze Wagersrott, weiter auf äußere Gemeindegrenze Dollrottfeld, weiter auf äußere Gemeindegrenze Boren bis zur Kreisgrenze, an der Kreisgrenze entlang bis |
14.12.2016 |
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Kreis Rendsburg-Eckernförde:
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14.12.2016 |
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Kreis Schleswig-Flensburg: Südlich an der Gemeindegrenze Borwedel entlang, weiter auf unterer Gemeindegrenze Fahrdorf bis zur Gemeindegrenze Schleswig |
14.12.2016 |
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Stadt Lübeck: Von der Kreisgrenze über den Wasserweg durch den Petroleumhafen, weiter durch die Trave, Verlängerung des Sandbergs, die B75 queren Richtung Heiligen-Geist Kamp, weiter über die Arnimstraße und Edelsteinstraße, über Heiweg Richtung Wesloer Tannen bzw. Brandenbaumer Tannen, die Landesgrenze entlang, die Landstraße überqueren, am Wasser entlang bis zur Kreisgrenze zu Ostholstein, die Kreisgrenze entlang zum Petroleumhafen |
14.12.2016 |
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Kreis Ostholstein: Die Gemeinden Ratekau, Bad Schwartau und Timmendorfer Strand sowie der nachfolgend beschriebene Bereich der Gemeinde Scharbeutz: Dem Straßenverlauf der L 102 ab der Straße Bövelstredder folgend bis zur B76, der Bundestraße bis zur Wasserlinie folgend, weiter bis zur Gemeindegrenze Timmendorfer Strand |
14.12.2016 |
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Gemeinde Ditfurt |
28.12.2016 |
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In der Stadt Quedlinburg die Ortsteile
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28.12.2016 |
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In der Stadt Ballenstedt die Ortsteile
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28.12.2016 |
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In der Stadt Harzgerode die Ortsteile
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28.12.2016 |
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In der Gemeinde Blankenburg die Orte und Ortsteile
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28.12.2016 |
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In der Stadt Thale die Ortsteile
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28.12.2016 |
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In der Gemeinde Selmsdorf die Orte und Ortsteile
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14.12.2016 |
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In der Gemeinde Lüdersdorf der Ort
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14.12.2016 |
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In der Gemeinde Schönberg der Ort
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14.12.2016 |
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In der Gemeinde Dassow die Orte und Ortsteile
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14.12.2016 |
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In der Stadt Torgelow der Ortsteil
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26.12.2016 |
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In der Stadt Eggesin mit dem Ortsteil
sowie den Wohnsiedlungen
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26.12.2016 |
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In der Stadt Ueckermünde die Ortsteile
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26.12.2016 |
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Gemeinde Mönkebude |
26.12.2016 |
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Gemeinde Leopoldshagen |
26.12.2016 |
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Gemeinde Meiersberg |
26.12.2016 |
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In der Gemeinde Liepgarten die Ortsteile
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26.12.2016 |
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In der Gemeinde Luckow die Ortsteile
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26.12.2016 |
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Gemeinde Vogelsang-Warsin |
26.12.2016 |
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In der Gemeinde Lübs die Ortsteile
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26.12.2016 |
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In der Gemeinde Ferdinandshof die Ortsteile
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26.12.2016 |
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Die Stadt Wolgast und die Ortsteile
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21.12.2016 |
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In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
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21.12.2016 |
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In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
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21.12.2016 |
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In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Groß Kiesow die Ortsteile
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Karlsburg die Ortsteile
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Lühmannsdorf die Ortsteile
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Wrangelsburg die Ortsteile
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Züssow der Ortsteil
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Neuenkirchen die Ortsteile
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Hinrichshagen die Ortsteile
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Mesekenhagen der Ortsteil
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Levenhagen die Ortsteile
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Diedrichshagen die Ortsteile
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Brünzow die Ortsteile
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Hanshagen der Ortsteil
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Katzow die Ortsteile
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Kemnitz die Ortsteile
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Loissin die Ortsteile
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21.12.2016 |
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Gemeinde Lubmin gesamt |
21.12.2016 |
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In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Rubenow die Ortsteile
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Wusterhusen die Ortsteile
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21.12.2016 |
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Gemeinde Kenz-Küstrow ohne die im Sperrbezirk liegenden Ortsteile |
20.12.2016 |
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In der Gemeinde Löbnitz die Ortsteile
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20.12.2016 |
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In der Gemeinde Divitz-Spoldershagen die Ortsteile
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20.12.2016 |
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Stadt Barth: restliches Gebiet außerhalb des Sperrbezirks |
20.12.2016 |
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In der Gemeinde Fuhlendorf die Ortsteile
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20.12.2016 |
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Gemeinde Pruchten gesamt |
20.12.2016 |
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Gemeinde Ostseebad Zingst gesamt |
20.12.2016 |
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In der Hansestadt Stralsund die Stadtteile
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22.12.2016 |
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In der Gemeinde Wendorf die Ortsteile
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22.12.2016 |
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Gemeinde Neu Bartelshagen gesamt |
20.12.2016 |
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Gemeinde Groß Kordshagen gesamt |
20.12.2016 |
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In der Gemeinde Kummerow der Ortsteil
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20.12.2016 |
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Gemeinde Groß Mohrdorf: Großes Holz westlich von Kinnbackenhagen ohne Ortslage Kinnbackenhagen |
20.12.2016 |
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In der Gemeinde Altenpleen die Ortsteile
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20.12.2016 |
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Gemeinde Velgast: Karniner Holz und Bussiner Holz nördlich der Bahnschiene sowie Ortsteil Manschenhagen |
20.12.2016 |
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Gemeinde Karnin gesamt |
20.12.2016 |
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In der Stadt Grimmen die Ortsteile
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22.12.2016 |
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In der Gemeinde Wittenhagen die Ortsteile
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22.12.2016 |
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In der Gemeinde Elmenhorst die Ortsteile
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22.12.2016 |
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Gemeinde Zarrendorf gesamt |
22.12.2016 |
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In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile
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22.12.2016 |
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In der Gemeinde Sundhagen alle nicht im Sperrbezirk befindlichen Ortsteile |
22.12.2016 |
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Gemeinde Lietzow gesamt |
22.12.2016 |
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Stadt Sassnitz: Gemeindegebiet außerhalb des Sperrbezirkes |
22.12.2016 |
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Gemeinde Sagard gesamt |
22.12.2016 |
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In der Gemeinde Glowe die Ortsteile
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22.12.2016 |
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Gemeinde Seebad Lohme gesamt |
22.12.2016 |
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In der Gemeinde Garz/Rügen
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21.12.2016 |
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In der Gemeinde Garz/Rügen der Ortsteil
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22.12.2016 |
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In der Gemeinde Gustow die Ortsteile
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22.12.2016 |
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In der Gemeinde Poseritz der Ortsteil
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22.12.2016 |
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In der Gemeinde Ostseebad Binz der Ortsteil
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22.12.2016 |
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In der Gemeinde Gneven der Ortsteil
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26.12.2016 |
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In der Gemeinde Langen Brütz der Orsteil
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26.12.2016 |
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In der Gemeinde Barnin die Orte, Ortsteile und Ortslagen
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26.12.2016 |
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In der Gemeinde Bülow der Ort und Ortsteile
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26.12.2016 |
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In der Gemeinde Stadt Crivitz die Orte und Ortsteile
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26.12.2016 |
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In der Gemeinde Demen der Ortsteil
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26.12.2016 |
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In der Gemeinde Zapel der Ort und die Ortsteile
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26.12.2016 |
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In der Gemeinde Friedrichsruhe die Ortsteile
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26.12.2016 |
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In der Gemeinde Zölkow der Ort und die Ortsteile
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26.12.2016 |
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In der Gemeinde Dabel der Ort und die Ortsteile
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26.12.2016 |
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In der Gemeinde Kobrow der Ort und die Ortsteile
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26.12.2016 |
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In der Gemeinde Stadt Sternberg die Gebiete
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26.12.2016 |
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In der Gemeinde Stadt Brüel die Ortsteile
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26.12.2016 |
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In der Gemeinde Kuhlen-Wendorf der Ort und die Ortsteile
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26.12.2016 |
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In der Gemeinde Weitendorf die Orsteile
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26.12.2016 |
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Stadt Ueckermünde |
dal 18.12.2016 al 26.12.2016 |
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Gemeinde Grambin |
dal 18.12.2016 al 26.12.2016 |
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In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil
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dal 18.12.2016 al 26.12.2016 |
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Kreis Schleswig-Flensburg: Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel |
dal 6.12.2016 al 14.12.2016 |
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Stadt Lübeck: Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder |
dal 6.12.2016 al 14.12.2016 |
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Kreis Ostholstein: In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder — K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße |
dal 6.12.2016 al 14.12.2016 |
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In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile
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dal 13.12.2016 al 21.12.2016 |
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In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile
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dal 13.12.2016 al 21.12.2016 |
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In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil
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dal 13.12.2016 al 21.12.2016 |
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In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile
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dal 13.12.2016 al 21.12.2016 |
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In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil
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dal 13.12.2016 al 21.12.2016 |
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In der Gemeinde Katzow der Ortsteil
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dal 13.12.2016 al 21.12.2016 |
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In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile
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Dall'11.12.2016 al 20.12.2016 |
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Stadt Barth einschließlich Ortsteile
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Dall'11.12.2016 al 20.12.2016 |
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In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil
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dal 13.12.2016 al 22.12.2016 |
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In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile
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dall'11.12.2016 al 22.12.2016 |
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In der Stadt Sassnitz die Ortsteile
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dall'11.12.2016 al 22.12.2016 |
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In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast |
dall'11.12.2016 al 22.12.2016 |
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In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile
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dal 18.12.2016 al 26.12.2016 |
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In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile
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dal 20.12.2016 al 29.12.2016 |
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In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil
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dal 20.12.2016 al 29.12.2016 |
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In der Gemeinde Thale die Ortsteile
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dal 20.12.2016 al 29.12.2016 |
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Landkreis Cloppenburg Von der Kreuzung B 401/B 72 in nördlicher Richtung entlang der B 72 bis zur Kreisgrenze, von dort entlang der Kreisgrenze in östlicher und südöstlicher Richtung bis zur L 831 in Edewechterdamm, von dort entlang der L 831 (Altenoyther Straße) in südwestlicher Richtung bis zum Lahe-Ableiter, entlang diesem in nordwestlicher Richtung bis zum Buchweizendamm, entlang diesem weiter über Ringstraße, Zum Kellerdamm, Vitusstraße, An der Mehrenkamper Schule, Mehrenkamper Straße und Lindenweg bis zur K 297 (Schwaneburger Straße), entlang dieser in nordwestlicher Richtung bis zur B 401 und entlang dieser in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Kreuzung B 401/B 72 |
24.12.2016 |
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Landkreis Ammerland Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße, Edamer Straße, Hauptstraße, Auf der Loge, Zur Loge, Lienenweg, Zur Tonkuhle, Burgfelder Straße, Wischenweg, Querensteder Straße, Langer Damm, An den Feldkämpen, Pollerweg, Ocholter Straße, Westerstede Straße, Steegenweg, Rostruper Straße, Rüschendamm, Torsholter Hauptstraße, Südholter Straße, Westersteder Straße, Westerloyer Straße, Strohen, In der Loge, Buernstraße, Am Damm, Moorweg, Plackenweg, Ihausener Straße, Eibenstraße, Eichenstraße, Klauhörner Straße, Am Kanal, Aper Straße, Stahlwerkstraße, Ginsterweg, Am Uhlenmeer, Grüner Weg, Südgeorgsfehner Straße, Schmuggelpadd, Wasserzug Bitsche bzw. Kreisgrenze, Hauptstraße, entlang Kreisgrenze in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße Das Beobachtungsgebiet umfasst alle an beiden Straßenseiten gelegenen Tierhaltungen |
24.12.2016 |
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Landkreis Leer Gemeinde Detern Anfang an der Kreisgrenze Cloppenburg-Leer auf der B72 Höhe Ubbehausen. In nördlicher Richtung Ecke «Borgsweg»/ «Lieneweg» weiter in nördlicher Richtung auf den «Deelenweg». Diesem wieder folgend auf den «Handwieserweg». Diesem nordöstlich folgend auf die «Barger Straße» und weiter nördlich auf die Straße «Am Barger Schöpfswerkstief». Dieser östlich folgend, dann nördlich auf die Straße «Fennen» weiter und dieser nördlich folgend auf die Straße «Zur Wassermühle». Nördlich über die Jümme dem Aper Tief folgend in Höhe des «Französischer Weg» auf die «Osterstraße». Von dort Richtung Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland und dieser weiter folgend zum Ausgangspunkt Höhe Ubbehausen |
24.12.2016 |
Stato membro: Ungheria
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
L'area delle parti dei territori di Orosháza e Mezőkovácsháza nella contea di Békés e l'area delle parti del territorio di Makó nella contea di Csongrád oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.39057, E20.74251, completate dalle intere zone urbane delle località di Békéssámson, Kaszaper, Végegyháza e Mezőhegyes e dalle intere zone amministrative delle località di Pitvaros e Csanádalberti |
6.12.2016 |
L'area delimitata dalle seguenti strade: strada 52 dal collegamento stradale tra le strade M5 e 52 a Kecskemét fino al collegamento alla strada 5301. Di qui strada 5301 fino al collegamento con la strada 5309. Strada 5309 fino a Kiskunhalas. Da Kiskunhalas strada 5408 fino al confine della contea. Lungo il confine della contea verso la strada M5 fino al punto di origine del collegamento stradale tra le strada 52 e M5. |
21.12.2016 |
In direzione nord sulla strada 5402 da Jászszentlászlóa Kiskunmajsa, 2 chilometri da Jászszentlászló In direzione nord-ovest sulla strada 5404 da Szank a Kiskunmajsa, 1 chilometro da Szank In direzione sud, dall'incrocio tra la strada 5405 e la strada che collega Szank e Kiskunmajsa-Bodoglár In direzione sud sulla strada 5402 che collega Kiskunhalas a Kiskunmajsa, 3,5 chilometri dal confine del territorio interno di Kiskunmajsa Da sud sulla strada 5409, 2,7 chilometri dal confine del territorio interno di Kiskunmajsa Da sud, 2 chilometri da Kígyós verso nord Da sud, 1,5 chilometri dal confine del territorio interno di Csólyospálos verso sud-ovest Sul confine della contea, 3 chilometri in direzione sud-ovest a partire dall'incrocio del confine della contea con la strada 5404 che va da Csólyospálos al confine della contea Lungo il confine della contea, l'incrocio tra la strada 5411 che va verso est da Kömpöc e il confine della contea Lungo il confine della contea verso nord, 1,5 chilometri dalla strada 5411 In direzione ovest, 2 chilometri dal confine del territorio interno di Kömpöc In direzione nord-ovest fino al confine della contea, 0,5 chilometri ad est del punto di flesso del confine della contea in direzione nord In direzione nord-ovest, l'incrocio tra il confine della contea e la strada 5412 0,5 chilometri verso ovest, quindi in direzione nord-ovest fino al punto iniziale; oltre alle parti dei territori di Mórahalom e Kistelek nella contea di Csongrád comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.419599, E19.858897, N46.393889 |
dal 22.12.2016 al 30.12.2016 |
L'area delle parti dei territori di Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kiskőrös e Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.682422, E19.638406 e N46.685278, E19.64 |
12.12.2016 |
Le parti dei territori di Kiskunfélegyháza, Kecskemét e Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.682422, E19.638406 e N46.685278, E19.64, completate dalle intere zone urbane delle località di Bugac (esclusa Bugac-Alsómonostor) e Móricgát-Erdőszéplak |
dal 4.12.2016 al 12.12.2016 |
L'area delle parti dei territori di Kiskunhalas e Jánoshalma nella contea di Bács-Kiskun e l'area delle parti del territorio di Mórahalom nella contea di Csongrád oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.268418, E19.573609 e N46.229847; E19.619350, completate dall'intera zona urbana della località di Balotaszállás |
20.12.2016 |
Le parti del territorio di Kiskunhalas nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.268418, E19.573609 e N46.229847, E19.619350, completate dall'intera zona urbana della località di Kelebia-Újfalu |
dal 12.12.2016 al 20.12.2016 |
L'area delle parti dei territori di Kiskunhalas e Jánoshalma nella contea di Bács-Kiskun e l'area delle parti del territorio di Mórahalom nella contea di Csongrád oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.229847, E19.619350 |
14.12.2016 |
L'area delle parti dei territori di Mórahalom, Kistelek e Szeged nella contea di Csongrád e l'area delle parti del territorio di Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.342763, E19.886990 |
24.12.2016 |
Le parti del territorio di Mórahalom nella contea di Csongrád comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.342763, E19.886990, completate dalle intere zone urbane delle località di Forráskút, Üllés e Bordány |
dal 16.12.2016 al 24.12.2016 |
L'area delle parti dei territori di Kunszentmárton e Mezőtúr nella contea di Jász-Nagykun e l'area delle parti del territorio di Szarvas nella contea di Békés oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.8926211, E20.367360 e N46.896193, E20.388287, completata dall'intera zona urbana delle località di Békésszentandrás e Kunszentmárton |
25.12.2016 |
Le parti del territorio di Kunszentmárton nella contea di Jász-Nagykun-Szolnok comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.8926211, E20.367360 e N46.896193, E20.388287, completate dall'intera zona urbana della località di Öcsöd |
dal 17.12.2016 al 25.12.2016 |
L'area delle parti dei comuni di Kiskunmajsa e Kiskunfélegyháza nella contea di Bács-Kiskun oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.584528, E19.665409 |
26.12.2016 |
Le parti del territorio di Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.584528, E19.665409 |
dal 18.12.2016 al 26.12.2016 |
Stato membro: Paesi Bassi
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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Biddinghuizen
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28.12.2016 |
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Biddinghuizen
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dal 20.12.2016 al 28.12.2016 |
Stato membro: Austria
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
Gemeinden Langen, Buch, Schwarzach, Kennelbach, Wolfurt, Bildstein, Dornbirn, Lustenau, Lochau, Höchst, Hörbranz, Gaißau, Eichenberg |
23.12.2016 |
Gemeinden Bregenz, Hard, Fußach, Lauterach |
dal 15.12.2016 al 23.12.2016 |
Stato membro: Svezia
Area comprendente: |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
L'area delle parti dei comuni di Helsinborg, Ängelholm, Bjuv e Åstorp (codice ADNS 01200) oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri con il centro sulle coordinate N56.053495 ed E12.848939 (WGS84) |
1.1.2017 |
Le parti del comune di Helsingborg (codice ADNS 01200) comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate N56.053495 ed E12.848939 (WGS84) |
dal 24.12.2016 all'1.1.2017 |
RACCOMANDAZIONI
3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/101 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/2123 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2016
relativa all'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per le forze armate e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2016) 7711]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri sono tenuti a pubblicare almeno quattro licenze generali di trasferimento. |
(2) |
Le licenze generali di trasferimento costituiscono un elemento fondamentale del sistema semplificato di licenze introdotto dalla direttiva 2009/43/CE. |
(3) |
Le differenze in termini di prodotti per la difesa inclusi nell'ambito di applicazione delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri e le condizioni disomogenee per i trasferimenti di tali prodotti potrebbero ostacolare l'attuazione della direttiva 2009/43/CE e il raggiungimento del suo obiettivo di semplificazione. L'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri è importante per garantire l'attrattiva e l'uso di tali licenze. |
(4) |
I rappresentanti degli Stati membri riuniti nel comitato istituito dall'articolo 14 della direttiva 2009/43/CE hanno suggerito che l'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri potrebbe essere raggiunta mediante l'adozione di una raccomandazione della Commissione. |
(5) |
Gli orientamenti definiti nella presente raccomandazione sono il risultato di trattative con gli Stati membri per quanto riguarda l'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro della licenza generale di trasferimento per le forze armate e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/43/CE («LGT-FA»). |
(6) |
La presente raccomandazione è considerata come base per la LGT-FA degli Stati membri. I prodotti per la difesa elencati al punto 1.1 della presente raccomandazione costituiscono un elenco minimo e non esaustivo di prodotti dei quali gli Stati membri consentono il trasferimento nel quadro della loro LGT-FA. Ciò significa che la LGT-FA pubblicata da uno Stato membro può anche consentire il trasferimento di altri prodotti per la difesa non elencati nella presente raccomandazione e che figurano nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. |
(7) |
Gli Stati membri ricordano di essere vincolati da impegni ai sensi del diritto europeo, quale la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e da impegni internazionali nel settore del controllo delle esportazioni. |
(8) |
La presente raccomandazione si applica all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea quale stabilito nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. Qualora necessario la raccomandazione sarà aggiornata per riflettere futuri aggiornamenti di tale elenco, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. LICENZE GENERALI DI TRASFERIMENTO PER LE FORZE ARMATE E LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, LETTERA A), DELLA DIRETTIVA 2009/43/CE
1.1. Prodotti per la difesa trasferibili nel quadro della licenza generale di trasferimento per le forze armate e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/43/CE
Le seguenti categorie ML e le sottocategorie sono un sottogruppo dell'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE. La licenza generale di trasferimento per le forze armate e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva («LGT-FA») consente almeno il trasferimento dei prodotti per la difesa di cui alle categorie ML sottostanti. Gli Stati membri possono decidere di includere un maggior numero di categorie ML e di rispettivi prodotti per la difesa nelle loro LGT-FA.
Elenco minimo delle categorie ML da includere:
— |
ML 4 Sottocategorie a) e b). Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
Per tali armi sono altresì esclusi:
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— |
ML 5. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
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— |
ML 6. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
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— |
ML 7. Sottocategoria g). |
— |
ML 9. Tutti i prodotti, eccetto:
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— |
ML 10. Tutti i prodotti, eccetto:
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— |
ML 11. Sottocategoria a). Solo i prodotti seguenti:
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— |
ML 13. Sottocategorie c) e d). |
— |
ML 14. Tutti i prodotti eccetto gli addestratori MANPADS. |
— |
ML 15. Sottocategorie b), c), d) ed e). |
— |
ML 16. Tutti i prodotti, eccetto:
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— |
ML 17. Sottocategorie a), b), d), e), j), k), l), m), n), o) e p). Tutti i prodotti, eccetto:
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— |
ML 21. Sottocategorie a) e b). Solo i prodotti seguenti e solo se autorizzati in altre categorie nella presente licenza generale:
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— |
ML 22. Sottocategoria a). Tutte le tecnologie eccetto quelle necessarie per lo sviluppo e la produzione e solo se autorizzate in altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento. |
1.2. Condizioni da inserire nella licenza generale di trasferimento per le forze armate
L'elenco di condizioni che segue non è esaustivo. Ulteriori condizioni aggiunte da uno Stato membro a una LGT-FA non possono però essere in contrasto con le condizioni sottoelencate né possono comprometterle.
— |
Validità geografica: Spazio economico europeo (UE 28 + Islanda e Norvegia (3)). |
— |
I ritrasferimenti all'interno del SEE sono consentiti senza controlli ex ante; potrebbero essere necessarie soltanto relazioni ex post. |
— |
La LGT-FA è destinata all'impiego finale dei destinatari ammissibili di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/43/CE. Vendite successive non note al momento del trasferimento sono considerate nuove esportazioni. Per quanto riguarda le nuove esportazioni, è responsabilità dell'autorità competente dello Stato membro destinatario controllare le esportazioni o i trasferimenti in seguito a una vendita successiva non nota al momento del trasferimento. |
— |
Al fine di effettuare una verifica ex post nel quadro della LGT-FA, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i fornitori riferiscano in merito all'uso della LGT-FA in conformità degli obblighi minimi in materia d'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2009/43/CE. |
2. FOLLOW-UP
Gli Stati membri sono invitati a conformarsi alla presente raccomandazione entro il 1o luglio 2017.
Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito a tutte le misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.
3. DESTINATARI
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
(1) Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).
(2) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
(3) Nella decisione del Comitato misto SEE n. 111/2013 del 14 giugno 2013 (GU L 318 del 28.11.2013, pag. 12), che ha integrato nell'accordo SEE la direttiva 2009/43/CE, è stato inserito un chiaro testo di adattamento: «La presente direttiva non si applica al Liechtenstein».
3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/105 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/2124 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2016
relativa all'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per i destinatari certificati di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2016) 7728]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri sono tenuti a pubblicare almeno quattro licenze generali di trasferimento. |
(2) |
Le licenze generali di trasferimento costituiscono un elemento fondamentale del sistema semplificato di licenze introdotto dalla direttiva 2009/43/CE. |
(3) |
Le differenze in termini di prodotti per la difesa inclusi nell'ambito di applicazione delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri e le condizioni disomogenee per i trasferimenti di tali prodotti potrebbero ostacolare l'attuazione della direttiva 2009/43/CE e il raggiungimento del suo obiettivo di semplificazione. L'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri è importante per garantire l'attrattiva e l'uso di tali licenze. |
(4) |
I rappresentanti degli Stati membri riuniti nel comitato istituito dall'articolo 14 della direttiva 2009/43/CE hanno suggerito che l'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri potrebbe essere raggiunta mediante l'adozione di una raccomandazione della Commissione. |
(5) |
Gli orientamenti definiti nella presente raccomandazione sono il risultato di trattative con gli Stati membri per quanto riguarda l'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento per i destinatari che sono stati certificati conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE («LGT-DC»). |
(6) |
La presente raccomandazione è considerata come base per le LGT-DC degli Stati membri. I prodotti per la difesa elencati al punto 1.1 della presente raccomandazione costituiscono un elenco minimo e non esaustivo di prodotti dei quali gli Stati membri consentono il trasferimento nel quadro della loro LGT-DC. Ciò significa che la LGT-DC pubblicata da uno Stato membro può anche consentire il trasferimento di altri prodotti per la difesa non elencati nella presente raccomandazione e che figurano nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. |
(7) |
Gli Stati membri ricordano di essere vincolati da impegni ai sensi del diritto europeo, quale la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e da impegni internazionali nel settore del controllo delle esportazioni. |
(8) |
La presente raccomandazione si applica all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea quale stabilito nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. Qualora necessario la raccomandazione sarà aggiornata per riflettere futuri aggiornamenti di tale elenco, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. LICENZE GENERALI DI TRASFERIMENTO PER I DESTINATARI CERTIFICATI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2009/43/CE
1.1. Prodotti per la difesa trasferibili nel quadro della licenza generale di trasferimento per i destinatari certificati conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE
Le seguenti categorie ML e le sottocategorie sono un sottogruppo dell'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE. La licenza generale di trasferimento per i destinatari certificati conformemente all'articolo 9 di tale direttiva («LGT-DC») consente almeno il trasferimento dei prodotti per la difesa di cui alle categorie ML sottostanti. Gli Stati membri possono decidere di includere un maggior numero di categorie ML e di rispettivi prodotti per la difesa nelle loro LGT-DC.
Elenco minimo delle categorie ML da includere:
— |
ML 6. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:
|
— |
ML 9. Tutti i prodotti, eccetto:
|
— |
ML 10. Tutti i prodotti, eccetto:
|
— |
ML 11. Sottocategoria a). Solo i prodotti seguenti:
|
— |
ML 13. Sottocategorie c) e d). |
— |
ML 15. Sottocategorie b), c) e d). |
— |
ML 16. Tutti i prodotti, eccetto:
|
— |
ML 17. Sottocategorie a), b), d), e), j), k), l), m), n), o) e p). Tutti i prodotti, eccetto:
|
— |
ML 21. Sottocategoria a). Solo i prodotti seguenti e solo se autorizzati in altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento:
|
— |
ML 22. Sottocategoria a). Tutte le tecnologie eccetto quelle necessarie per lo sviluppo e la produzione e solo se autorizzate in altre categorie nella stessa licenza generale di trasferimento. |
1.2. Condizioni da inserire nella licenza generale di trasferimento per i destinatari certificati
L'elenco di condizioni che segue non è esaustivo. Ulteriori condizioni aggiunte da uno Stato membro a una LGT-DC non possono però essere in contrasto con le condizioni sottoelencate né possono comprometterle.
— |
Validità geografica: Spazio economico europeo (UE 28 + Islanda e Norvegia (3)). |
— |
I ritrasferimenti all'interno del SEE sono consentiti senza controlli ex ante; potrebbero essere necessarie soltanto relazioni ex post. |
— |
Riesportazione: gli Stati membri autorizzano l'esenzione dalle limitazioni all'esportazione in uno dei seguenti casi o in entrambi:
In entrambi i casi di riesportazione, l'autorità nazionale competente dello Stato membro di origine può richiedere al fornitore una dichiarazione d'uso fornita dal destinatario certificato conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE. |
— |
Al fine di effettuare una verifica ex post nel quadro della LGT-DC, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i fornitori riferiscano in merito all'uso della LGT-DC in conformità degli obblighi minimi in materia d'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2009/43/CE. |
2. FOLLOW-UP
Gli Stati membri sono invitati a conformarsi alla presente raccomandazione entro il 1o luglio 2017.
Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito a tutte le misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.
3. DESTINATARI
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
(1) Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).
(2) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
(3) Nella decisione del Comitato misto SEE n. 111/2013 del 14 giugno 2013 (GU L 318 del 28.11.2013, pag. 12), che ha integrato nell'accordo SEE la direttiva 2009/43/CE, è stato inserito un chiaro testo di adattamento: «La presente direttiva non si applica al Liechtenstein».
3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/109 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/2125 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2016
recante orientamenti per le misure di autoregolamentazione concordate dall'industria a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce che, qualora un prodotto risponda ai criteri elencati nel paragrafo 2, esso sia coperto da una misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione. |
(2) |
L'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE stabilisce i criteri a cui un prodotto deve rispondere per essere disciplinato da una misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione, tra i quali: un significativo volume di vendite nell'Unione (indicativamente superiore a 200 000 unità all'anno), un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento di tale impatto ambientale senza costi eccessivi, tenuto conto dell'assenza di altra normativa unionale pertinente, dell'inadeguatezza delle forze di mercato e dell'ampia disparità di prestazione ambientale tra i prodotti disponibili sul mercato con funzionalità equivalente. |
(3) |
L'articolo 17 della direttiva 2009/125/CE dispone che per un gruppo di prodotti possano essere presentati accordi volontari o altre misure di autoregolamentazione in alternativa alle misure di esecuzione, da valutare almeno sulla base dell'allegato VIII della direttiva. |
(4) |
I prodotti dovrebbero essere disciplinati privilegiando iniziative alternative alle misure vincolanti di esecuzione, come gli accordi volontari di autoregolamentazione stipulati dall'industria di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/125/CE, allorché ciò permetta di conseguire gli obiettivi strategici in maniera più rapida o meno costosa rispetto a suddette misure. |
(5) |
La Commissione ha elaborato orientamenti sulle misure di autoregolamentazione concordate dall'industria, al fine di agevolarne l'introduzione e l'attuazione e assicurare la coerenza tra di esse. |
(6) |
Gli orientamenti si riferiscono in particolare all'elenco dei criteri indicativi di cui all'allegato VIII della direttiva 2009/125/CE che possono essere utilizzati dalla Commissione per valutare l'ammissibilità delle iniziative di autoregolamentazione presentate in alternativa alle misure di esecuzione, e che consistono in: partecipazione aperta, valore aggiunto, rappresentatività, obiettivi quantificati e scaglionati, coinvolgimento della società civile, monitoraggio e relazioni, rapporto costi/efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione, sostenibilità e compatibilità degli incentivi. |
(7) |
L'allegato VIII della direttiva 2009/125/CE specifica che l'elenco dei criteri ivi contenuto non è esaustivo e l'articolo 17 della medesima direttiva stabilisce che una misura di autoregolamentazione sia valutata almeno sulla base dell'allegato VIII. Gli orientamenti dovrebbero vertere in particolare sulle modalità di gestione della misura di autoregolamentazione, su chi vi può partecipare, sull'informazione e il monitoraggio, sulle relazioni e la conformità. |
(8) |
Gli orientamenti sono stati discussi con gli Stati membri e i portatori d'interesse nell'ambito del forum consultivo istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE. |
(9) |
Come previsto dall'allegato VIII, punto 6, della direttiva 2009/125/CE, le misure di autoregolamentazione devono contenere un sistema di relazioni e monitoraggio ben concepito. La Commissione, assistita dal forum consultivo e dal comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, dovrebbe monitorare l'applicazione delle misure di autoregolamentazione e considerare l'introduzione di misure vincolanti di esecuzione se riscontra che gli obiettivi delle misure di autoregolamentazione non sono raggiunti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. |
L'industria dovrebbe seguire gli orientamenti che figurano in allegato. Elaborare una misura di autoregolamentazione in materia di progettazione ecocompatibile seguendo i suddetti orientamenti contribuirà ad assicurare che essa sia considerata dalla Commissione una valida alternativa a una misura di esecuzione. |
2. |
La raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
ALLEGATO
1. OBIETTIVI
L'autoregolamentazione consiste nell'elaborazione di codici di condotta o obblighi di gestione a cura e su iniziativa delle imprese o dei settori produttivi cui spetta garantirne l'applicazione. La pura autoregolamentazione è una pratica rara, e a livello di Unione è in genere la Commissione che sollecita o favorisce l'elaborazione della misura di autoregolamentazione. Nel contesto dell'iniziativa «Legiferare meglio» (1) gli approcci non regolamentari, se ben concepiti, sono considerati dalla Commissione soluzioni politiche alternative.
La direttiva 2009/125/CE («la direttiva») prevede la possibilità di stipulare accordi volontari o concordare altre misure di autoregolamentazione in alternativa ai regolamenti di esecuzione e privilegiandoli a questi ultimi allorché permettono di conseguire gli obiettivi strategici in maniera più rapida o meno costosa rispetto a specifiche vincolanti (2). La direttiva stabilisce criteri indicativi per valutare le misure di autoregolamentazione (3), per i quali, tuttavia, sulla base dell'esperienza acquisita con i tre accordi volontari finora riconosciuti dalla Commissione (4), i membri del forum consultivo istituito dall'articolo 18 della direttiva hanno evidenziato la necessità di orientamenti, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e le relazioni.
I presenti orientamenti sono volti a favorire l'introduzione e l'attuazione delle misure di autoregolamentazione a norma della direttiva. Informati ai principi per migliorare l'autoregolamentazione e la coregolamentazione (5), essi sono concepiti per aiutare l'industria e favorire un'applicazione coerente delle misure di autoregolamentazione.
Elaborare una misura di autoregolamentazione in materia di progettazione ecocompatibile seguendo i presenti orientamenti contribuirà ad assicurare che essa sia considerata dalla Commissione una valida alternativa a una misura di esecuzione. Per quanto riguarda le misure vigenti di autoregolamentazione in materia di progettazione ecocompatibile, è auspicabile che entro il 2018 la Commissione riceva una proposta di revisione per quanto possibile in linea con gli orientamenti.
2. RICONOSCIMENTO DELLE MISURE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE
La Commissione darà priorità alle misure di autoregolamentazione per i gruppi di prodotti che figurano nel piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 16 della direttiva. L'industria dovrebbe trasmettere alla Commissione l'eventuale proposta di misura di autoregolamentazione per i suddetti gruppi di prodotti prima o durante l'analisi tecnica, ambientale ed economica («fase preparatoria») del gruppo di prodotti interessato.
L'industria potrebbe dover modificare la proposta al fine di tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione e dal forum consultivo.
Se la Commissione decide di riconoscere una misura di autoregolamentazione si asterrà dall'adottare un regolamento di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile. Se, tuttavia, dal monitoraggio o dalle osservazioni dei portatori d'interesse l'attuazione della misura di autoregolamentazione risulta carente, la Commissione valuterà nuovamente la situazione.
Il riconoscimento di una misura di autoregolamentazione non impedisce alla Commissione di adottare atti normativi a titolo di altri strumenti (ad esempio, la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7)) per il gruppo di prodotti interessato.
3. ORIENTAMENTI PER LE MISURE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE
Qualsiasi misura di autoregolamentazione in materia di progettazione ecocompatibile concordata dall'industria deve contenere norme che ne disciplinino il funzionamento. Affinché vi sia omogeneità tra le misure di autoregolamentazione riconosciute ai sensi della direttiva e per favorirne l'introduzione e l'attuazione, esse dovrebbero essere definite in base agli orientamenti indicati qui di seguito. Le misure di autoregolamentazione possono sia approfondire il dettato delle norme indicate negli orientamenti sia prevedere norme aggiuntive.
3.1. Partecipazione aperta
Le imprese interessate a introdurre una misura di autoregolamentazione dovrebbero annunciare pubblicamente tale intenzione prima dell'inizio del processo di elaborazione della misura. Esse dovrebbero indicare un punto di contatto, in modo da dare l'opportunità ad altre imprese di partecipare.
La misura di autoregolamentazione dovrebbe contenere un elenco delle imprese che la sottoscrivono. Le imprese che operano nello stesso mercato di prodotti dovrebbero poterla sottoscrivere in qualsiasi momento a condizione di partecipare ai relativi costi operativi. Alla misura di autoregolamentazione dovrebbe essere allegato il modulo da compilare e firmare a cura delle imprese che intendono sottoscriverla. I firmatari dovrebbero inviare alla Commissione, nel più breve tempo possibile, i moduli originali compilati e firmati.
Il firmatario che intende ritirarsi dalla misura di autoregolamentazione dovrebbe dare almeno un mese di preavviso scritto al presidente del comitato direttivo (cfr. punto 3.5). È opportuno che il presidente informi il comitato direttivo del ritiro del firmatario entro una settimana dal ricevimento della notifica scritta.
3.2. Valore aggiunto
Le proposte di misure di autoregolamentazione o di revisione di misure vigenti dovrebbero essere accompagnate da una nota esplicativa, corroborata da elementi di prova, che illustri in che modo la proposta consegue gli obiettivi di progettazione ecocompatibile più rapidamente o a minor costo rispetto a specifiche vincolanti.
Se alcuni o tutti i firmatari hanno concluso un accordo separato o un'associazione di qualche tipo riguardo agli obiettivi della misura di autoregolamentazione, i pertinenti documenti dell'accordo o dell'associazione dovrebbero essere indicati e resi pubblici.
È opportuno che la misura di autoregolamentazione preveda il riesame degli elementi essenziali, con indicazione della data o delle circostanze specifiche in cui deve essere effettuato. La tempistica del riesame dovrebbe essere dettata dalla necessità che la misura fornisca (o continui a fornire) valore aggiunto, tenuto conto delle fasi che scandiscono l'introduzione dei requisiti da essa previsti e del ritmo a cui procede lo sviluppo tecnologico del gruppo di prodotti interessato.
Il riesame dovrebbe essere inteso a stabilire se è necessaria una nuova versione della misura. È auspicabile che durante il processo di riesame e revisione sia consentita la partecipazione di osservatori ai lavori del comitato direttivo. L'esito del processo di riesame e, se del caso, la proposta di misura di autoregolamentazione riveduta dovrebbero essere presentati alla Commissione.
3.3. Rappresentatività
Nella misura di autoregolamentazione occorre dichiarare la copertura di mercato dei firmatari, che dovrebbe consistere almeno nell'80 % delle unità immesse sul mercato dell'Unione e/o messe in servizio (8) del tipo di prodotto disciplinato dalla misura. La dichiarazione relativa all'80 % di copertura dovrebbe essere corroborata da elementi di prova raccolti o verificati da una persona fisica o giuridica indipendente e trasmessi alla Commissione:
— |
al momento della presentazione della misura di autoregolamentazione o della versione riveduta di una misura di autoregolamentazione esistente, con dati generati o aggiornati nei sei mesi precedenti; |
— |
entro tre mesi da qualsiasi cambiamento verificatosi a livello di firmatari (ad esempio, in seguito al ritiro di un firmatario o alla vendita di una divisione dell'impresa del firmatario a un non firmatario), a meno che nell'ultima relazione la copertura di mercato risulti almeno dell'80 % dopo il cambiamento; e |
— |
due anni dopo l'invio dell'ultima relazione, per aggiornare la copertura in seguito all'evoluzione del mercato. Occorre definire con esattezza, per tutte le categorie dei prodotti connessi all'energia contemplati dalla misura di autoregolamentazione, il o gli indicatori utilizzati per valutare la copertura di mercato dichiarata. Gli indicatori dovrebbero essere oggettivi, misurabili e verificabili da un organismo indipendente e dovrebbero coprire tutte le categorie dei prodotti connessi all'energia contemplati dalla misura. |
3.4. Obiettivi quantificati e scaglionati
La misura di autoregolamentazione dovrebbe elencare tutti i tipi di prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione, fornirne la definizione ed elencare quelli che appartengono al gruppo di prodotti rientrante nel campo di applicazione ma che sono esenti dai requisiti della misura. Per ogni deroga accordata dovrebbe essere fornita una giustificazione.
È opportuno che la misura di autoregolamentazione stabilisca i requisiti di progettazione e, se del caso, di informazione per i prodotti rientranti nel suo campo di applicazione. I requisiti dovrebbero riguardare l'impatto ambientale significativo nel ciclo di vita dei prodotti e puntare a migliorare le prestazioni ambientali degli stessi.
Dovrebbe essere possibile misurare la conformità ai requisiti utilizzando indicatori chiari ed affidabili. Dovrebbero essere indicate le modalità con cui misurare e verificare la conformità. È auspicabile che la misura di autoregolamentazione fornisca la documentazione su cui si basano i requisiti proposti e evidenzi le eventuali differenze principali di questi ultimi rispetto alla documentazione.
Occorre indicare la data a partire dalla quale i requisiti sono d'applicazione e, se la misura di autoregolamentazione copre un lungo periodo, occorre introdurli per tappe. I requisiti dovrebbero applicarsi almeno al 90 % delle unità (contemplate dalla misura di autoregolamentazione) immesse sul mercato e/o messe in servizio da ogni firmatario.
3.5. Coinvolgimento della società civile
Il forum consultivo, che comprende i rappresentanti degli Stati membri, l'industria, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi di tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori, dovrebbe essere consultato in merito a qualsiasi proposta di misura di autoregolamentazione.
Comitato direttivo
È opportuno che la misura di autoregolamentazione istituisca un comitato direttivo incaricato di gestirne il funzionamento.
Il comitato direttivo dovrebbe essere composto da tutti i firmatari della misura di autoregolamentazione e dalla Commissione, ciascuno di essi rappresentato da un membro avente diritto di voto (pari diritto di voto tra i membri).
I membri del forum consultivo e l'ispettore indipendente dovrebbero avere lo status di osservatore in seno al comitato direttivo, senza diritto di voto.
Il comitato direttivo dovrebbe riunirsi almeno una volta all'anno a Bruxelles Alle sue riunioni dovrebbero poter partecipare i portatori d'interesse, tra cui le imprese del settore oggetto della misura di autoregolamentazione che non sono firmatarie.
Il comitato direttivo dovrebbe eleggere il presidente tra i propri membri. Il presidente dovrebbe iscrivere nel progetto di ordine del giorno della riunione del comitato direttivo tutti gli argomenti richiesti dai membri e dagli osservatori. Gli inviti alla riunione del comitato direttivo dovrebbero essere inviati a tutti i membri e gli osservatori. L'annuncio di convocazione della riunione del comitato direttivo, con il progetto di ordine del giorno, dovrebbe essere pubblicato sul sito web della misura di autoregolamentazione almeno un mese prima della riunione.
I documenti che devono essere presentati e discussi alla riunione del comitato direttivo dovrebbero essere inviati a tutti i membri e gli osservatori del comitato direttivo, e pubblicati sul sito web della misura di autoregolamentazione almeno una settimana prima della riunione.
È auspicabile che tutti i partecipanti abbiano il diritto di prendere la parola alle riunioni del comitato direttivo e di chiedere al presidente che le loro posizioni siano messe a verbale.
È opportuno trasmettere il progetto di verbale della riunione a tutti i membri e gli osservatori del comitato direttivo, che dovrebbero avere almeno due settimane di tempo per presentare osservazioni al riguardo. Il verbale definitivo dovrebbe essere pubblicato sul sito web della misura di autoregolamentazione nel mese successivo alla riunione.
Sito web
Occorre creare un sito web della misura di autoregolamentazione, in cui dovrebbero figurare almeno:
— |
l'ultima versione e versioni precedenti della misura di autoregolamentazione; |
— |
l'elenco aggiornato dei firmatari e le informazioni sui ritiri e sulle esclusioni più recenti; |
— |
sintesi delle relazioni sulla copertura del mercato (omettendo le informazioni commerciali o riservate dei singoli firmatari); |
— |
elenchi aggiornati dei prodotti dichiarati conformi dai firmatari (senza i prodotti ritenuti non conformi dall'ispettore indipendente); |
— |
le relazioni di conformità redatte dall'ispettore indipendente; |
— |
l'elenco aggiornato dei firmatari non conformi; |
— |
per ogni riunione del comitato direttivo: gli inviti, i progetti di ordine del giorno, i documenti e i verbali della riunione; e |
— |
informazioni relative all'ispettore indipendente, compreso il recapito. Il sito dovrebbe consentire ai visitatori di porre quesiti sulla misura di autoregolamentazione ai firmatari e all'ispettore indipendente, i quali dovrebbero rispondere entro un mese. |
Reclami
La misura di autoregolamentazione dovrebbe dare la possibilità alle parti di presentare all'ispettore indipendente, senza incorrere in spese, accuse fondate di possibile inadempimento. L'ispettore indipendente dovrebbe valutare tali accuse e, se del caso, darvi seguito chiedendo informazioni al firmatario in causa, sottoponendo a prove il prodotto e/o effettuando un'ispezione. È opportuno che a ogni riunione del comitato direttivo l'ispettore indipendente passi in rassegna le accuse presentate nel periodo intercorso dalla riunione precedente e, per quelle cui non ha dato seguito, illustri i motivi che lo hanno indotto ad agire in tal senso.
Accesso ai dati
La misura di autoregolamentazione dovrebbe contenere un requisito che impone ai firmatari di fornire alla Commissione e agli osservatori del comitato direttivo, su richiesta, l'accesso ai dati tecnici sulla prestazione ambientale dei prodotti e dei modelli contemplati dalla misura, ivi comprese tutte le caratteristiche relative alle condizioni particolari, affinché la Commissione e gli osservatori del comitato direttivo possano valutare il livello di ambizione e l'impatto delle misure di autoregolamentazione proposte e vigenti. Le norme relative all'accesso a tali dati non devono applicarsi ai dati sensibili dal punto di vista commerciale.
La misura di autoregolamentazione dovrebbe contenere un requisito che impone ai firmatari di fornire, su richiesta, alle autorità nazionali di vigilanza del mercato competenti in materia di progettazione ecocompatibile la documentazione e informazioni specifiche, se non incluse nella documentazione che accompagna i prodotti, necessarie a dette autorità per verificare la conformità ai requisiti della misura di autoregolamentazione, anche per mezzo di prove.
3.6 Monitoraggio e relazioni
Ispettore indipendente
La conformità dei firmatari alla misura di autoregolamentazione dovrebbe essere monitorata da un ispettore indipendente. La misura di autoregolamentazione dovrebbe stabilire le norme relative all'ispettore indipendente, che può essere una persona fisica o giuridica.
L'ispettore indipendente dovrebbe avere le competenze necessarie per verificare la conformità con i requisiti, essere esente da conflitti di interesse e non sottostare a obblighi contrattuali che ne limitino il ruolo di controllore della conformità.
È opportuno che l'ispettore indipendente:
— |
eserciti le proprie funzioni con la dovuta diligenza e sovrintenda adeguatamente ai compiti di sua competenza; |
— |
sia imparziale in tutto il suo operato, formulando i pareri e redigendo le relazioni basandosi esclusivamente sui fatti; e |
— |
rispetti la riservatezza, ove necessario, per proteggere gli interessi commerciali o i dati sensibili dei firmatari e, a tal fine, sottoscriva un «accordo di non divulgazione» con i firmatari della misura di autoregolamentazione, se richiesto. |
La misura di autoregolamentazione dovrebbe stabilire la procedura di selezione dell'ispettore indipendente e il modo in cui si garantisce che l'ispettore sia esente da conflitti di interesse e possieda le competenze necessarie per verificare la conformità ai requisiti. La nomina dell'ispettore indipendente prescelto deve essere concordata con i servizi della Commissione. È auspicabile che il comitato direttivo partecipi alla definizione dei termini e delle condizioni contrattuali dell'ispettore indipendente.
Relazioni di conformità a cura dei firmatari
La misura di autoregolamentazione dovrebbe normare almeno i seguenti aspetti della documentazione che ciascun firmatario è tenuto a presentare all'ispettore indipendente:
— |
il tipo di dati tecnici e di mercato che devono essere comunicati; |
— |
il formato in cui comunicare i dati; |
— |
i mezzi tramite i quali trasmettere la documentazione; e |
— |
la frequenza e il termine di presentazione della documentazione. |
Ciascun firmatario dovrebbe comunicare tutte le informazioni e i dati (inclusi i dati di mercato e quelli relativi alla prestazione ambientale dei prodotti) necessari all'ispettore indipendente per verificare in maniera affidabile il rispetto degli impegni assunti dai firmatari nell'ambito della misura.
Il firmatario dovrebbe fornire dati di mercato che permettano all'ispettore indipendente di stabilire se almeno il 90 % dei prodotti è conforme agli impegni; se il firmatario s'impegna a garantire che il 100 % dei prodotti è conforme, non è tenuto a fornire all'ispettore indipendente dati specifici di mercato.
Occorre riferire in merito a ogni modello contemplato dalla misura di autoregolamentazione immesso sul mercato dell'Unione e/o messo in servizio. Se la differenza tra determinati modelli non è rilevante per la misura di autoregolamentazione (ossia non riguarda nessuno degli aspetti ivi disciplinati), è possibile raggrupparli in un'unica relazione, segnalando esplicitamente tale modo di procedere. Le informazioni e i dati comunicati dai firmatari possono differire solo nella misura in cui differiscono i rispettivi impegni.
Il formato in cui presentare i dati all'ispettore indipendente dovrebbe essere uguale per tutti i firmatari.
Per la trasmissione dei dati occorre avvalersi, per quanto possibile, dei mezzi informatici, tenendo conto dei requisiti in materia di riservatezza e dell'onere amministrativo a carico delle parti interessate.
Il periodo di riferimento delle relazioni dovrebbe essere di un anno. Ogni anno i firmatari dovrebbero fornire la documentazione nei due mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. Le richieste supplementari di eventuali informazioni mancanti rivolte dall'ispettore indipendente ai firmatari dopo il termine prestabilito dovrebbero essere soddisfatte entro un breve termine, da specificare nella misura di autoregolamentazione.
Verifica della conformità
La misura di autoregolamentazione dovrebbe abilitare l'ispettore indipendente a verificare la conformità ai requisiti della misura a mezzo di:
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controlli della documentazione fornita dai firmatari; |
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prove sui prodotti; e |
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ispezioni dei locali dei firmatari. |
La combinazione di tali metodi dovrebbe essere a discrezione dell'ispettore indipendente.
Prove
Le prove fisiche eseguite in laboratorio servono a verificare le caratteristiche dei prodotti contemplati dalla misura di autoregolamentazione. In linea di massima le prove dovrebbero essere eseguite in un laboratorio indipendente, di preferenza accreditato, ma è possibile eseguirle anche nei locali di uno dei firmatari, a condizione che ne sia garantita la completa obiettività.
L'ispettore indipendente dovrebbe selezionare a campione un congruo numero di prodotti di diversi firmatari, di preferenza prelevandoli presso dettaglianti in vari Stati membri (negozi fisici o online). Se sono i firmatari stessi a fornire direttamente i prodotti, essi non dovrebbero partecipare alla selezione dei campioni.
L'ispettore indipendente può scegliere di verificare determinati modelli oppure i modelli di un determinato firmatario se viene a conoscenza, da qualsiasi fonte d'informazione, della possibile mancanza di conformità dei modelli o del firmatario.
È opportuno che i firmatari forniscano, su richiesta dell'ispettore indipendente, la documentazione e le informazioni specifiche necessarie per l'esecuzione delle prove, se esse non figurano nella documentazione che correda il prodotto.
Occorre fornire alla Commissione e al firmatario interessato i rapporti di prova dettagliati per ciascun prodotto.
Ispezioni
L'ispettore indipendente può effettuare un'ispezione presso un determinato firmatario sulla base di informazioni specifiche che la giustifichino. È opportuno che le suddette informazioni siano rese note al firmatario interessato.
Il ricorso a un'ispezione per verificare l'adempimento degli impegni assunti a titolo della misura di autoregolamentazione dovrebbe essere giustificato solo se non sono disponibili mezzi più efficaci sotto il profilo dei costi. Nel corso dell'ispezione, l'ispettore indipendente dovrebbe svolgere unicamente le attività strettamente necessarie per verificare l'adempimento degli impegni assunti dal firmatario a titolo della misura di autoregolamentazione.
È opportuno che l'ispettore indipendente non informi il firmatario dell'ispezione o lo informi con breve preavviso. Il firmatario dovrebbe fornire tutto il supporto necessario.
Entro un mese dall'avvenuta ispezione l'ispettore indipendente dovrebbe inviare un progetto di rapporto di ispezione al firmatario interessato, affinché questi possa esprimersi al riguardo. Il firmatario dovrebbe presentare le proprie osservazioni entro due settimane dalla ricezione del progetto di rapporto. L'ispettore indipendente dovrebbe, entro due settimane, modificare, se necessario, il progetto di rapporto per tener conto delle osservazioni ricevute dal firmatario. Occorre trasmettere il rapporto, contenente il motivo dell'ispezione, alla Commissione e al firmatario interessato; ne dovrebbe essere presentata una sintesi alla prima riunione del comitato direttivo successiva alla stesura del rapporto definitivo. È opportuno che la sintesi non divulghi le informazioni commercialmente sensibili, a meno che ciò sia necessario per dimostrare l'inadempimento.
Relazioni dell'ispettore indipendente
L'ispettore indipendente dovrebbe preparare il progetto di relazione di conformità e inviarla ai membri del comitato direttivo entro tre mesi dalla fine del periodo di riferimento. Ai membri del comitato direttivo dovrebbe essere concesso un termine di due settimane per presentare le proprie osservazioni sul progetto di relazione. L'ispettore indipendente dovrebbe trasmettere la versione finale della relazione di conformità ai membri del comitato direttivo entro quattro mesi dalla fine del periodo di riferimento. È auspicabile che nella relazione di conformità figurino i seguenti elementi:
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ragguagli sulla raccolta dei dati e sui metodi di trattamento utilizzati e le eventuali difficoltà incontrate nella stesura della relazione*; |
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i risultati del controllo documentale*; |
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il metodo di selezione dei prodotti sottoposti a prova e, se la verifica ha riguardato determinati modelli o firmatari, le relative ragioni*; |
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l'elenco dei prodotti sottoposti a prova e una sintesi dei risultati individuali; |
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le sintesi delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di riferimento; |
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l'elenco dei firmatari inadempienti; |
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informazioni sui motivi degli eventuali casi di inadempimento*; e |
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raccomandazioni per i periodi di riferimento successivi. |
La misura di autoregolamentazione può specificare che gli elementi contrassegnati dall'asterisco (*) devono essere presentati sotto forma di sintesi dei risultati aggregati di tutti i firmatari e non devono comprendere informazioni commerciali o riservate inerenti ai singoli firmatari. In tal caso occorre presentare alla Commissione e ai firmatari interessati relazioni distinte per ciascun firmatario in cui figurano le informazioni specifiche riguardo ai suddetti elementi.
Inadempimento
Occorre prevedere sanzioni graduali in funzione del tipo di inadempimento.
Il firmatario che non presenta all'ispettore indipendente la relazione di conformità dovrebbe essere oggetto d'ispezione da parte di quest'ultimo nell'anno successivo al periodo di riferimento interessato. Il firmatario che reiteratamente non presenta la documentazione di conformità dovrebbe essere immediatamente escluso dalla misura di autoregolamentazione.
Il firmatario che, in base all'ispezione o alla relazione di conformità dell'ispettore indipendente, non rispetta i requisiti della misura di autoregolamentazione dovrebbe avere l'obbligo di adottare misure correttive. Il firmatario che sei mesi dopo la relazione dell'ispettore indipendente permane inadempiente dovrebbe essere immediatamente escluso dalla misura di autoregolamentazione.
È opportuno che il presidente, ricevuta comunicazione dall'ispettore indipendente del sussistere di una delle condizioni per l'esclusione, informi per iscritto entro una settimana il comitato direttivo dell'esclusione del firmatario inadempiente.
3.7 Rapporto costi-efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione
I firmatari dovrebbero sostenere tutte le spese inerenti all'ispettore indipendente e alle relative attività, al sito web e al funzionamento del comitato direttivo, ad eccezione dei costi di partecipazione del rappresentante della Commissione e di osservatori diversi dall'ispettore indipendente.
La misura di autoregolamentazione dovrebbe incoraggiare i firmatari a condividere conoscenze, esperienza, informazioni e migliori prassi con i firmatari di altre misure di autoregolamentazione in materia di progettazione ecocompatibile.
3.8 Sostenibilità
La misura di autoregolamentazione dovrebbe enunciare gli obiettivi strategici che intende conseguire. Essi dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi della direttiva.
3.9 Compatibilità degli incentivi
La misura di autoregolamentazione proposta dovrebbe essere coerente con altri fattori e incentivi a livello nazionale.
(1) Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell'UE, COM(2015) 215.
(2) Cfr. i considerando da 18 a 21, l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b) e l'articolo 17 della direttiva.
(3) Allegato VIII della direttiva.
(4) COM(2012) 684, COM(2013) 23 e COM(2015) 178.
(5) https://ec.europa.eu/digital-agenda/best-practice-principles-better-self-and-co-regulation
(6) Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).
(8) Il significato di «messa a disposizione sul mercato» e «messa in servizio» è spiegato nella Guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti (http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4942/).
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/118 |
DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE
del 28 settembre 2016
relativa alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2016/2126]
IL COMITATO MISTO,
considerata la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1), di seguito «la convenzione»,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali. |
(2) |
Il 23 settembre 2015 la Georgia ha presentato al depositario della convenzione una domanda scritta di adesione alla convenzione. |
(3) |
La Georgia ha sottoscritto un accordo di libero scambio con due parti contraenti della convenzione e soddisfa la condizione per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione. |
(4) |
L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione stabilisce che il comitato misto adotta, mediante decisione, inviti a terzi ad aderire alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Georgia è invitata ad aderire alla convezione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016
Per il comitato misto
Il presidente
Péter KOVÀCS
(1) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
Rettifiche
3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/119 |
Rettifica della decisione (UE) 2015/1900 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 277 del 22 ottobre 2015 )
Pagina 30, allegato II, sotto il titolo «Ordine del giorno e documenti giustificativi», quarto paragrafo:
anziché:
«Qualora il termine di cui al paragrafo 3 non sia rispettato, la riunione è automaticamente annullata senza ulteriore avviso.»
leggasi:
«Qualora il termine di cui al terzo paragrafo non sia rispettato, la riunione è automaticamente annullata senza ulteriore avviso.»
3.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/119 |
Rettifica della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 247 del 21 settembre 2007 )
Pagina 37, allegato I, punto 1), lettera f):
anziché:
«— |
data di emissione dell'ultima versione delle istruzioni per l'uso.» |
leggasi:
«— |
data di emissione o dell'ultima versione delle istruzioni per l'uso.» |
Pagina 45, allegato II, punto 1), lettera j), punto iii), lettera q):
anziché:
«q) |
la data di emissione dell'ultima versione delle istruzioni per l'uso.» |
leggasi:
«q) |
la data di emissione o dell'ultima versione delle istruzioni per l'uso.» |