ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 321

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
29 novembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2016/2079 del Consiglio, del 29 settembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra

1

 

 

Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra

3

 

*

Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)

31

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere

45

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2081 della Commissione, del 28 novembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

48

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2016/2082 del Consiglio, del 28 novembre 2016, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

53

 

*

Decisione (PESC) 2016/2083 del Consiglio, del 28 novembre 2016, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

55

 

*

Decisione (UE) 2016/2084 della Commissione, del 10 giugno 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) — compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di Arfea [notificata con il numero C(2016) 3472]  ( 1 )

57

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2085 della Commissione, del 28 novembre 2016, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(2016) 7851]

76

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2086 della Commissione, del 28 novembre 2016, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Svezia [notificata con il numero C(2016) 7852]

80

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

29.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/1


DECISIONE (UE) 2016/2079 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo quadro destinato a sostituire la dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda del 21 settembre 2007.

(2)

I negoziati sull'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra («l'accordo») si sono conclusi con esito positivo il 30 luglio 2014. L'accordo riflette sia lo stretto legame storico sia i sempre più forti legami sviluppatisi tra le parti, nonché il loro desiderio di rafforzare e ampliare ulteriormente le relazioni in modo ambizioso e innovativo.

(3)

L'articolo 58 dell'accordo prevede che l'Unione e la Nuova Zelanda possano applicare in via provvisoria talune disposizioni dell'accordo, stabilite congiuntamente dalle due parti, in attesa della sua entrata in vigore.

(4)

È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione e applicarne talune disposizioni a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, a norma del suo articolo 58 e fatte salve le notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti disposizioni dell'accordo tra l'Unione e la Nuova Zelanda, ma solamente nella misura in cui esse riguardino materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse le materie che rientrano nella competenza dell'Unione di stabilire e attuare una politica estera e di sicurezza comune (1):

Articolo 3 (Dialogo),

Articolo 4 (Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali),

Articolo 5 (Dialogo politico),

Articolo 53 (Comitato misto), ad eccezione del paragrafo 3, lettere g) e h), e

Titolo X (Disposizioni finali), ad eccezione dell'articolo 57 e dell'articolo 58, paragrafi 1 e 3, nella misura necessaria al fine di garantire l'applicazione provvisoria delle disposizioni dell'accordo di cui al presente articolo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. ŽIGA


(1)  La data, a decorrere dalla quale le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 2 saranno applicate in via provvisoria, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


29.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/3


ACCORDO DI PARTENARIATO

sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione»,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri dell'Unione europea, in seguito denominati gli «Stati membri»,

da una parte, e

LA NUOVA ZELANDA

dall'altra,

in seguito denominati «le parti»,

CONSIDERANDO i valori comuni e gli stretti legami storici, politici, economici e culturali che le uniscono;

ACCOGLIENDO con favore i progressi compiuti nello sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose dopo l'adozione, il 21 settembre 2007, della dichiarazione comune sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda;

RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite («Carta dell'ONU») e a rafforzare il ruolo dell'ONU;

RIAFFERMANDO il loro fermo impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, nonché i principi dello Stato di diritto e della buona governance;

RICONOSCENDO il particolare impegno del governo della Nuova Zelanda a favore dei principi del trattato di Waitangi;

SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di fornire un quadro coerente per promuoverne lo sviluppo;

ESPRIMENDO la comune volontà di elevare le loro relazioni al livello di un partenariato rafforzato;

CONFERMANDO il desiderio di intensificare e sviluppare il dialogo politico e la cooperazione;

DETERMINATE a consolidare, approfondire e diversificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse a livello bilaterale, regionale e mondiale e sulla base di mutui vantaggi;

RICONOSCENDO la necessità di una maggiore cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza;

RICONOSCENDO il loro desiderio di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;

RICONOSCENDO ULTERIORMENTE il comune interesse a promuovere la comprensione reciproca e forti legami interpersonali, anche mediante il turismo, accordi reciproci in virtù dei quali i giovani possano soggiornare in altri paesi alternando periodi di lavoro e di studio e altri soggiorni di breve durata;

RIBADENDO il loro fermo impegno a promuovere la crescita economica, la governance economica globale, la stabilità finanziaria e il multilateralismo efficace;

RIBADENDO il loro impegno a cooperare per promuovere la pace e la sicurezza internazionali;

PARTENDO dagli accordi conclusi tra l'Unione e la Nuova Zelanda, segnatamente in materia di gestione delle crisi, scienza e tecnologia, servizi aerei, procedure di valutazione della conformità e misure sanitarie;

PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi alla Nuova Zelanda che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all'Unione che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità con il protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi o tali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nel campo di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità dell'accordo

La finalità del presente accordo è instaurare un partenariato rafforzato tra le parti e approfondire e promuovere la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni, anche intensificando il dialogo ad alto livello.

Articolo 2

Base della cooperazione

1.   Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare i principi democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto e la buona governance.

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle libertà fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, e del principio dello Stato di diritto costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e un elemento essenziale del presente accordo.

2.   Le parti ribadiscono l'impegno nei confronti della Carta dell'ONU e dei valori condivisi ivi sanciti.

3.   Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere uno sviluppo e una crescita sostenibili, in tutti i loro aspetti, contribuendo agli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale e cooperando per affrontare le sfide ambientali, compresi i cambiamenti climatici.

4.   Le parti sottolineano l'impegno comune a favore del carattere globale delle loro relazioni bilaterali e dell'ampliamento e approfondimento di tali relazioni anche tramite la conclusione di accordi o intese specifici.

5.   L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.

Articolo 3

Dialogo

1.   Le parti convengono di intensificare il dialogo regolare in tutti i settori disciplinati dal presente accordo in vista di realizzarne la finalità.

2.   Il dialogo tra le parti si svolge tramite contatti, scambi e consultazioni a tutti i livelli, in particolare nelle seguenti forme:

a)

vertici a livello di leader, da tenersi regolarmente ogni qualvolta le parti lo ritengano necessario;

b)

consultazioni e visite a livello ministeriale, nelle occasioni e nelle sedi stabilite dalle parti;

c)

consultazioni a livello di ministri degli esteri organizzate a cadenza regolare, se possibile una volta all'anno;

d)

riunioni a livello di alti funzionari per consultazioni su questioni di interesse reciproco o incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali;

e)

dialoghi settoriali su questioni di interesse comune;

f)

scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento della Nuova Zelanda.

Articolo 4

Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

Le parti si impegnano a cooperare scambiando pareri su questioni politiche di interesse reciproco e, ove opportuno, condividendo informazioni sulle rispettive posizioni nei consessi e nelle organizzazioni regionali e internazionali.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E SICUREZZA

Articolo 5

Dialogo politico

Le parti convengono di intensificare il dialogo politico regolare a tutti i livelli, specie in vista di discutere le materie di interesse comune disciplinate dal presente titolo e rafforzare l'approccio comune alle questioni internazionali. Le parti convengono che, ai fini del presente titolo, per «dialogo politico» si intendono gli scambi e le consultazioni, formali o informali, a tutti i livelli di governo.

Articolo 6

Impegno a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto

Nell'intento di promuovere l'impegno comune a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, le parti convengono di:

a)

promuovere i principi fondamentali in relazione ai valori democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, anche nei consessi multilaterali, e

b)

collaborare e, ove opportuno, coordinarsi per la promozione pratica dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, anche nei paesi terzi.

Articolo 7

Gestione delle crisi

Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere la pace e la sicurezza internazionali anche tramite l'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, firmato a Bruxelles il 18 aprile 2012.

Articolo 8

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la pace e la sicurezza internazionali. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare e attuare pienamente a livello nazionale gli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, e gli altri obblighi internazionali in materia. Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

2.   Le parti convengono inoltre di cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori:

a)

adottando le misure necessarie, secondo il caso, per firmare, ratificare o aderire e attuare integralmente tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;

b)

mantenendo un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

3.   Le parti convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.

Articolo 9

Armi leggere e di piccolo calibro

1.   Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (small arms and light weapons, SALW) e relative munizioni nonché la loro eccessiva accumulazione, le carenze nella gestione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2.   Le parti ribadiscono l'impegno a osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al commercio illecito di SALW e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nonché gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

3.   Le parti s'impegnano a cooperare e ad assicurare il coordinamento e la complementarità delle loro azioni di contrasto al commercio illecito di SALW e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale e convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.

Articolo 10

Corte penale internazionale

1.   Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con provvedimenti a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.

2.   Nel promuovere il rafforzamento della pace e della giustizia internazionale, le parti ribadiscono la loro determinazione:

a)

a prendere misure per attuare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale («statuto di Roma») e relativi strumenti, secondo il caso;

b)

a condividere l'esperienza con i partner regionali nell'adottare gli adattamenti giuridici necessari per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma, e

c)

a cooperare per promuovere l'obiettivo dell'universalità e integrità dello statuto di Roma.

Articolo 11

Cooperazione nella lotta contro il terrorismo

1.   Le parti ribadiscono l'importanza di contrastare il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare la Carta dell'ONU e le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del diritto in materia di diritti umani, del diritto dei rifugiati e del diritto internazionale umanitario.

2.   In questo quadro e tenuto conto della strategia globale dell'ONU contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale dell'ONU dell'8 settembre 2006, le parti convengono di cooperare nella prevenzione e repressione degli atti di terrorismo, in particolare:

a)

nell'ambito della piena attuazione delle risoluzioni 1267, 1373 e 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altre risoluzioni e strumenti internazionali applicabili;

b)

scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

c)

scambiando pareri:

i)

sui mezzi e metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione;

ii)

sulla prevenzione del terrorismo e

iii)

sulle migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo;

d)

collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il suo quadro giuridico e adoperandosi per accelerare la conclusione di una convenzione globale contro il terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo dell'ONU;

e)

promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri dell'ONU ai fini di un'attuazione efficace, con tutti i mezzi opportuni, della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite.

3.   Le parti ribadiscono l'impegno nei confronti delle norme internazionali del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) per combattere il finanziamento del terrorismo.

4.   Le parti ribadiscono l'impegno a collaborare per prestare assistenza allo sviluppo delle capacità antiterrorismo di altri Stati che necessitino risorse e competenze per prevenire e contrastare l'attività terroristica, anche nel quadro del forum globale antiterrorismo (GCFT).

TITOLO III

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO GLOBALE E AIUTI UMANITARI

Articolo 12

Sviluppo

1.   Le parti ribadiscono l'impegno a favorire lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo allo scopo di ridurre la povertà e contribuire a un mondo più sicuro, equo e prospero.

2.   Le parti riconoscono il valore della collaborazione per garantire che le attività di sviluppo abbiano maggiore impatto, portata e influenza, anche nel Pacifico.

3.   A tale scopo, le parti convengono:

a)

di scambiare opinioni e, ove appropriato, coordinare le rispettive posizioni sulle questioni di sviluppo nei consessi regionali e internazionali per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano, e

b)

di scambiare informazioni sui rispettivi programmi di sviluppo e, ove appropriato, coordinare l'impegno a livello di paesi specifici per accrescerne l'impatto sullo sviluppo sostenibile e sull'eliminazione della povertà.

Articolo 13

Aiuti umanitari

Le parti ribadiscono il comune impegno nell'ambito degli aiuti umanitari e si adoperano per offrire risposte coordinate secondo il caso.

TITOLO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA ECONOMICA E COMMERCIALE

Articolo 14

Dialogo in materia economica, commerciale e di investimenti

1.   Le parti si impegnano a dialogare e cooperare in materia economica, commerciale e di investimenti al fine di agevolare il commercio e i flussi di investimenti bilaterali. Nel contempo, riconoscendo l'importanza di perseguire questo obiettivo tramite un sistema commerciale multilaterale regolamentato, le parti confermano il loro impegno a collaborare con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per una maggiore liberalizzazione degli scambi.

2.   Le parti convengono di promuovere la condivisione di informazioni ed esperienze sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, compreso lo scambio di informazioni sul coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali.

3.   Le parti avviano un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi di beni, ivi compresi prodotti agricoli e altri prodotti primari, materie prime, manufatti e prodotti ad alto valore aggiunto. Le parti riconoscono che un approccio trasparente e basato sul mercato è la via migliore per creare un ambiente favorevole all'investimento nella produzione e nel commercio di tali prodotti e per promuoverne una distribuzione e un uso efficienti.

4.   Le parti avviano un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi bilaterali di servizi e a condividere informazioni ed esperienze sui rispettivi quadri di vigilanza. Le parti convengono altresì di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.

5.   Le parti incentivano lo sviluppo di un contesto attraente e stabile per gli investimenti bilaterali tramite un dialogo che favorisca la comprensione reciproca e la cooperazione in materia di investimenti, ricerchi meccanismi per agevolare i flussi di investimenti e promuova norme stabili, trasparenti e accessibili per gli investitori.

6.   Le parti si informano reciprocamente degli sviluppi del commercio bilaterale e internazionale, degli aspetti di altre politiche connessi agli investimenti e agli scambi, compresi i rispettivi approcci agli accordi di libero scambio (ALS), i rispettivi programmi in materia di ALS e le questioni normative connesse, che potrebbero incidere sugli scambi e sugli investimenti bilaterali.

7.   Il dialogo e la cooperazione in materia di scambi e investimenti si svolgeranno in particolare tramite:

a)

un dialogo annuale di politica commerciale a livello di alti funzionari, integrato da incontri ministeriali sul commercio, quando stabilito dalle parti;

b)

un dialogo annuale sul commercio di prodotti agricoli;

c)

altri scambi settoriali, quando stabilito dalle parti.

8.   Le parti si impegnano a cooperare per assicurare condizioni favorevoli all'intensificazione degli scambi e degli investimenti reciproci, promuovendoli anche tramite la negoziazione di nuovi accordi, ove ciò sia fattibile.

Articolo 15

Questioni sanitarie e fitosanitarie

1.   Le parti convengono di rafforzare la cooperazione sulle questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS) nel quadro dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie e della Commissione del CODEX Alimentarius (Codex), dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (International Office of Epizootics, OIE) e delle pertinenti organizzazioni internazionali e regionali che operano nel quadro della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (International Plant Protection Convention, IPPC). Tale cooperazione è diretta a favorire la reciproca comprensione delle rispettive misure SPS e ad agevolare gli scambi tra le parti, e può riguardare:

a)

la condivisione di informazioni;

b)

l'applicazione di prescrizioni in materia di importazione a tutto il territorio dell'altra parte;

c)

la verifica integrale o parziale dei sistemi di ispezione e certificazione delle autorità dell'altra parte, conformemente alle pertinenti norme internazionali del Codex, dell'OIE e della IPPC sulla valutazione di tali sistemi, e

d)

il riconoscimento delle zone indenni da parassiti o da malattie e delle zone a limitata diffusione di parassiti o malattie.

2.   A tal fine le parti si impegnano a fare pieno uso degli strumenti esistenti, quali l'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale firmato a Bruxelles il 17 dicembre 1996, e a cooperare in un consesso bilaterale ad hoc sulle altre questioni SPS che quell'accordo non disciplina.

Articolo 16

Benessere degli animali

Le parti ribadiscono anche l'importanza di sostenere la reciproca comprensione e cooperazione in materia di benessere degli animali, e continueranno a condividere informazioni e a cooperare nell'ambito del Forum per la cooperazione relativa al benessere degli animali della Commissione europea e delle competenti autorità della Nuova Zelanda e a collaborare strettamente presso l'OIE su queste materie.

Articolo 17

Ostacoli tecnici agli scambi

1.   Le parti concordano che la maggiore compatibilità tra norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità è una condizione essenziale per agevolare lo scambio di beni.

2.   Le parti riconoscono il loro interesse reciproco a ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi e a tal fine concordano di cooperare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e tramite l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda firmato a Wellington il 25 giugno 1998.

Articolo 18

Politica della concorrenza

Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere la concorrenza nelle attività economiche tramite le rispettive leggi e normative a riguardo. Le parti convengono di condividere le informazioni sulla politica della concorrenza e gli aspetti connessi e di promuovere la cooperazione tra le rispettive autorità della concorrenza.

Articolo 19

Appalti pubblici

1.   Le parti ribadiscono l'impegno a favore di procedure di appalto aperte e trasparenti che, fatti salvi gli obblighi internazionali, promuovano il principio di economicità, la competitività dei mercati e pratiche di acquisto non discriminatorie, favorendo così gli scambi commerciali reciproci.

2.   Le parti concordano di rafforzare le consultazioni, la cooperazione e gli scambi di esperienze e buone pratiche nel settore degli appalti pubblici sulle questioni di interesse reciproco, compresi i rispettivi quadri normativi.

3.   Le parti concordano di esplorare le modalità per promuovere ulteriormente l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici e di condividere opinioni in merito alle misure e alle pratiche che potrebbero pregiudicare gli scambi nel settore degli appalti.

Articolo 20

Materie prime

1.   Le parti si impegneranno a promuovere la cooperazione sulle questioni relative alle materie prime tramite il dialogo bilaterale o nei pertinenti consessi plurilaterali o organizzazioni internazionali, su richiesta di una di esse. Tale cooperazione mira soprattutto a eliminare gli ostacoli agli scambi di materie prime, rafforzandone il commercio globale regolamentato e promuovendo la trasparenza dei mercati mondiali di questo settore.

2.   Possono costituire materia di cooperazione, ad esempio:

a)

le questioni in materia di offerta e domanda, commercio bilaterale e investimenti, come pure altre materie di interesse derivanti dal commercio internazionale;

b)

gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di materie prime, ai servizi connessi e agli investimenti;

c)

i quadri normativi delle parti e

d)

le buone pratiche in relazione allo sviluppo sostenibile dell'industria mineraria, comprese la politica mineraria, le procedure per il rilascio delle licenze e la pianificazione territoriale.

Articolo 21

Proprietà intellettuale

1.   Le parti ribadiscono l'importanza dei loro diritti e obblighi inerenti alla proprietà intellettuale, in particolare al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai modelli e brevetti, e del loro rispetto in conformità dei massimi standard internazionali cui le parti hanno aderito.

2.   Le parti convengono di scambiare informazioni e condividere esperienze sulle questioni di proprietà intellettuale, tra cui:

a)

la pratica, promozione, divulgazione, semplificazione, gestione, armonizzazione, tutela ed efficace applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;

b)

la prevenzione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

c)

la lotta contro la contraffazione e la pirateria tramite forme adeguate di cooperazione e

d)

il funzionamento degli organi preposti alla tutela e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

3.   Le parti convengono di scambiare informazioni e promuovere il dialogo sulla tutela delle risorse genetiche, delle conoscenze tradizionali e del folklore.

Articolo 22

Dogane

1.   Le parti rafforzano la cooperazione in materia doganale, compresa la facilitazione degli scambi, con l'intento di semplificare e armonizzare ulteriormente le procedure doganali e di promuovere azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali pertinenti.

2.   Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti valutano la possibilità di concludere strumenti di cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Articolo 23

Cooperazione in materia di fiscalità

1.   Al fine di rafforzare e sviluppare le attività economiche tenendo conto nel contempo della necessità di sviluppare un quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi della buona governance nel settore della fiscalità, quali la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale.

2.   A tal fine e secondo le rispettive competenze, le parti si adopereranno per migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e sviluppare misure per un'efficace attuazione dei principi di buona governance di cui al paragrafo 1.

Articolo 24

Trasparenza

Le parti riconoscono l'importanza della trasparenza e del rispetto delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale e ribadiscono a tal fine gli impegni assunti a norma degli accordi OMC, in particolare l'articolo X del GATT 1994 e l'articolo III del GATS.

Articolo 25

Commercio e sviluppo sostenibile

1.   Le parti riconoscono il contributo che può apportare all'obiettivo dello sviluppo sostenibile la promozione di politiche commerciali, ambientali e del lavoro che si sostengano a vicenda e ribadiscono l'impegno a promuovere il commercio e gli investimenti a livello globale e bilaterale in modo da concorrere a quell'obiettivo.

2.   Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di fissare i loro livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e di adottare o modificare le pertinenti politiche e disposizioni legislative, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale.

3.   Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando o proponendo di abbassare i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro. Le parti riconoscono che non è parimenti opportuno usare la legislazione, le politiche e le pratiche in materia di ambiente o di lavoro per finalità protezionistiche.

4.   Le parti condividono informazioni ed esperienze sulle iniziative volte a promuovere la coerenza e le reciproche sinergie tra gli obiettivi commerciali, sociali e ambientali, anche in settori quali la responsabilità sociale delle imprese, i beni e i servizi ambientali, i prodotti e le tecnologie rispettosi del clima e i sistemi di garanzia della sostenibilità, nonché negli altri aspetti di cui al titolo VIII, e rafforzano il dialogo e la cooperazione su eventuali questioni di sviluppo sostenibile nel quadro delle relazioni commerciali.

Articolo 26

Dialogo con la società civile

Le parti incoraggiano il dialogo tra le organizzazioni governative e non governative, ad esempio sindacati, datori di lavoro, associazioni di imprese e camere di commercio, nell'intento di promuovere il commercio e gli investimenti nei settori di interesse reciproco.

Articolo 27

Cooperazione tra imprese

Le parti incoraggiano le relazioni tra imprese e promuovono le relazioni tra governo e imprese tramite attività che coinvolgano queste ultime, anche nel contesto dell'incontro Asia-Europa (ASEM).

Questa cooperazione mira in particolare a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese.

Articolo 28

Turismo

Riconoscendo il valore del turismo come strumento per approfondire la comprensione e l'apprezzamento reciproci tra i popoli dell'Unione e della Nuova Zelanda, nonché i benefici economici derivanti dall'aumento del turismo, le parti convengono di collaborare per un suo incremento in entrambe le direzioni.

TITOLO V

COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 29

Cooperazione giudiziaria

1.   Le parti convengono di sviluppare la cooperazione in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, segnatamente le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie a livello internazionale e di protezione dei minori.

2.   Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti continuano a impegnarsi sulle questioni di assistenza giudiziaria reciproca in conformità degli strumenti internazionali pertinenti.

Possono eventualmente rientrare in questo impegno l'adesione ai pertinenti strumenti dell'ONU e la loro applicazione nonché il sostegno ai pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa e la cooperazione tra le autorità neozelandesi competenti e Eurojust.

Articolo 30

Cooperazione nell'attività di contrasto

Le parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sventare e smantellare le minacce della criminalità e del terrorismo transnazionale comuni a entrambe. La cooperazione tra autorità, agenzie e servizi di contrasto può attuarsi sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori preposti all'attività di contrasto e di ogni altro tipo di attività congiunta e di assistenza determinato di comune accordo tra le parti.

Articolo 31

Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione

1.   Le parti ribadiscono l'impegno a cooperare per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale, economica e finanziaria, la corruzione, la contraffazione e le operazioni illecite adempiendo pienamente ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, compresi quelli di cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione.

2.   Le parti promuovono l'attuazione della Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottata il 15 novembre 2000.

3.   Le parti promuovono altresì l'attuazione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata il 31 ottobre 2002, tenendo conto dei principi di trasparenza e di partecipazione della società civile.

Articolo 32

Lotta contro le droghe illecite

1.   Conformemente ai rispettivi poteri e alle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro le droghe illecite.

2.   Le parti collaborano per smantellare le reti di criminalità transnazionale responsabili del traffico di droga anche scambiando informazioni, organizzando formazioni o condividendo le pratiche migliori, comprese le tecniche investigative speciali. Uno sforzo particolare è volto a combattere la penetrazione della criminalità organizzata nell'economia legale.

Articolo 33

Lotta contro la criminalità informatica

1.   Le parti rafforzano la cooperazione al fine di prevenire e combattere la criminalità ad alta tecnologia, informatica e elettronica e la diffusione di contenuti illeciti su internet, compreso il materiale terroristico e pedopornografico, mediante lo scambio di informazioni ed esperienze pratiche nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani.

2.   Le parti scambiano informazioni nei settori dell'istruzione e della formazione di investigatori specializzati nella criminalità informatica, delle indagini sulla criminalità informatica e della scienza forense digitale.

Articolo 34

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

1.   Le parti ribadiscono la necessità di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per combattere il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero di beni o fondi derivanti da attività criminali.

2.   Le parti scambiano informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge e attuano misure appropriate per combattere contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in conformità delle norme adottate dagli organismi internazionali competenti per il settore, quali il GAFI.

Articolo 35

Migrazione e asilo

1.   Le parti ribadiscono l'impegno a cooperare e a condividere opinioni in materia di migrazione, anche irregolare, tratta di esseri umani, asilo, integrazione, mobilità dei lavoratori e sviluppo, visti, sicurezza dei documenti, dati biometrici e gestione delle frontiere.

2.   Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare la migrazione irregolare. A questo scopo:

a)

la Nuova Zelanda accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità, e

b)

ciascuno Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio della Nuova Zelanda, su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalità.

In linea con i loro obblighi internazionali, tra cui quelli previsti dalla convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata il 7 dicembre 1944, gli Stati membri e la Nuova Zelanda forniscono ai propri cittadini documenti d'identità appropriati a tal fine.

3.   Su richiesta di una di esse, le parti vaglieranno la possibilità di concludere un accordo tra la Nuova Zelanda e l'Unione europea in materia di riammissione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1 del presente accordo. Tale accordo prenderà in considerazione adeguate disposizioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi.

Articolo 36

Protezione consolare

1.   La Nuova Zelanda conviene che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato sul suo territorio possono esercitare la tutela consolare per conto di altri Stati membri che non dispongano di una rappresentanza permanente ivi accessibile.

2.   L'Unione e gli Stati membri convengono che le autorità diplomatiche e consolari della Nuova Zelanda possono esercitare la tutela consolare per conto di un paese terzo e che i paesi terzi possano esercitare la tutela consolare nell'Unione per conto della Nuova Zelanda in luoghi in cui la Nuova Zelanda o il paese terzo interessato non dispongano di una rappresentanza permanente accessibile.

3.   I paragrafi 1 e 2 sono intesi a sopprimere gli eventuali requisiti di notifica o di approvazione che potrebbero essere altrimenti applicabili.

4.   Le parti convengono di facilitare un dialogo sugli affari consolari tra le rispettive autorità competenti.

Articolo 37

Protezione dei dati personali

1.   Le parti convengono di cooperare al fine di migliorare le loro relazioni in seguito alla decisione della Commissione europea sull'adeguata protezione dei dati personali da parte della Nuova Zelanda, e di assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali in conformità con i pertinenti strumenti e standard internazionali, ivi comprese le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE») sulla protezione della privacy e sui flussi transfrontalieri di dati personali.

2.   Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, lo scambio di informazioni e competenze. Essa può comprendere anche la cooperazione tra le controparti responsabili della regolamentazione, in organismi quali il gruppo di lavoro dell'OCSE sulla sicurezza e la tutela della privacy nell'economia digitale e la rete globale per la protezione della privacy (Global Privacy Enforcement Network).

TITOLO VI

COOPERAZIONE IN MATERIA DI RICERCA, INNOVAZIONE E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

Articolo 38

Ricerca e innovazione

1.   Le parti convengono di rafforzare la loro cooperazione in materia di ricerca e innovazione.

2.   Le parti promuovono, sviluppano e agevolano le attività di cooperazione nei settori della ricerca e dell'innovazione a scopo pacifico, a sostegno dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda, firmato a Bruxelles il 16 luglio 2008.

Articolo 39

Società dell'informazione

1.   Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della vita moderna e rivestono un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di condividere opinioni sulle rispettive politiche in questo settore.

2.   La cooperazione in questo settore può incentrarsi, tra l'altro:

a)

sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare la diffusione della banda larga ad alta velocità, le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della privacy e la protezione dei dati personali, l'e-government e il governo aperto (open government), la sicurezza di internet e l'indipendenza e l'efficienza delle autorità di regolamentazione;

b)

sull'interconnessione e interoperabilità delle reti di ricerca e delle infrastrutture e dei servizi di elaborazione dei dati scientifici, anche in un contesto regionale;

c)

sulla standardizzazione, certificazione e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d)

sugli aspetti delle tecnologie e dei servizi di informazione e comunicazione legati alla sicurezza, alla fiducia e alla privacy, inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica e la condivisione delle informazioni;

e)

sugli scambi di opinioni riguardo le misure che affrontano il problema dei costi di roaming per la telefonia mobile internazionale.

TITOLO VII

COOPERAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E CONTATTI INTERPERSONALI

Articolo 40

Istruzione e formazione

1.   Le parti riconoscono il contributo cruciale dell'istruzione e della formazione per la creazione di posti di lavoro di qualità e di una crescita sostenibile per le economie basate sulla conoscenza, in particolare tramite la formazione di cittadini che siano non solo preparati a partecipare in modo informato ed efficiente alla vita democratica, ma anche in grado di risolvere problemi e cogliere le opportunità che derivano da un mondo connesso a livello globale proprio del XXI secolo. Di conseguenza, le parti riconoscono di avere un interesse comune a cooperare nel settore dell'istruzione e della formazione.

2.   Conformemente ai reciproci interessi e agli scopi delle loro politiche in materia d'istruzione, le parti s'impegnano a sostenere congiuntamente opportune attività di cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione. La cooperazione riguarderà tutti i settori dell'istruzione e può comprendere:

a)

la cooperazione nell'ambito della mobilità ai fini dell'apprendimento individuale, attraverso la promozione e l'agevolazione degli scambi di studenti, ricercatori, docenti e personale amministrativo degli istituti di istruzione superiore e degli insegnanti;

b)

il sostegno a progetti comuni di cooperazione tra istituti d'istruzione e di formazione dell'Unione europea e della Nuova Zelanda, nell'intento di promuovere lo sviluppo dei piani di studio, i programmi di studio e i corsi di laurea comuni e la mobilità degli studenti e del personale;

c)

la cooperazione istituzionale, i contatti e i partenariati al fine di rafforzare la componente formativa del triangolo della conoscenza e di promuovere lo scambio di esperienze e di know-how;

d)

il sostegno alla riforma delle politiche attraverso studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e valutazioni comparative e lo scambio di informazioni e buone pratiche, in particolare in considerazione dei processi di Bologna e di Copenaghen e degli strumenti e dei principi in grado di aumentare la trasparenza e l'innovazione nel settore dell'istruzione.

Articolo 41

Cooperazione in materia di cultura, mezzi audiovisivi e media

1.   Le parti convengono di promuovere una cooperazione più stretta nei settori culturali e creativi al fine di migliorare, tra l'altro, la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture.

2.   Le parti si impegnano a prendere misure volte a promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative culturali comuni di vario tipo, ricorrendo agli strumenti e ai quadri di cooperazione disponibili.

3.   Le parti si adoperano per promuovere la mobilità dei professionisti della cultura, delle opere d'arte e di altri beni culturali tra la Nuova Zelanda e l'Unione e i suoi Stati membri.

4.   Le parti convengono di esaminare, attraverso il dialogo politico, una serie di modalità per rendere accessibili beni culturali conservati al di fuori dei paesi d'origine alle comunità da cui provengono tali beni.

5.   Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile, nonché tra i loro cittadini.

6.   Le parti convengono di cooperare in particolare attraverso il dialogo politico presso i consessi internazionali competenti, segnatamente l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale, anche mediante l'attuazione delle disposizioni della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

7.   Le parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e i professionisti del settore degli audiovisivi e dei media.

Articolo 42

Contatti interpersonali

Riconoscendo il valore dei contatti interpersonali e il loro contributo al rafforzamento della comprensione tra l'Unione e la Nuova Zelanda, le parti convengono di incoraggiare, promuovere e approfondire opportunamente tali contatti, che possono comprendere anche scambi di funzionari e tirocini per laureati.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE, ENERGIA E TRASPORTI

Articolo 43

Ambiente e risorse naturali

1.   Le parti convengono di cooperare sulle questioni ambientali, compresa la gestione sostenibile delle risorse naturali. Obiettivo della cooperazione è promuovere la protezione dell'ambiente e integrare considerazioni di ordine ambientale in settori pertinenti della cooperazione, anche in un contesto regionale e internazionale.

2.   Le parti convengono che la cooperazione può svolgersi ricorrendo al dialogo, a workshop, seminari, conferenze, programmi e progetti di collaborazione, condivisione di informazioni e migliori prassi e scambi di esperti, anche a livello bilaterale o multilaterale. I temi e gli obiettivi della cooperazione sono individuati congiuntamente, su richiesta di una delle parti.

Articolo 44

Tutela e miglioramento della salute, e relative norme

1.   Le parti convengono di rafforzare la cooperazione nel settore della salute, anche nel contesto della globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse si sforzano di promuovere la cooperazione e gli scambi di informazioni ed esperienze sui seguenti temi:

a)

protezione della salute;

b)

sorveglianza delle malattie trasmissibili (come influenza aviaria e focolai di malattie acute) e altre attività rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento sanitario internazionale (2005), comprese azioni di preparazione contro le gravi minacce transfrontaliere, in particolare la pianificazione della preparazione e la valutazione dei rischi;

c)

cooperazione in materia di norme e di valutazione della conformità per gestire la normativa e i rischi connessi ai prodotti (compresi i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici);

d)

questioni relative all'attuazione della convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità («OMS»);

e)

questioni relative all'attuazione del codice di condotta mondiale sul reclutamento del personale sanitario dell'OMS.

2.   Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare efficacemente, come opportuno, pratiche e norme sanitarie riconosciute a livello internazionale.

3.   Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro: programmi e progetti specifici concordati congiuntamente, dialogo, cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.

Articolo 45

Cambiamenti climatici

1.   Le parti riconoscono che i cambiamenti climatici rappresentano una pressante preoccupazione a livello mondiale che richiede un'azione collettiva coerente con l'obiettivo generale di mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali. Nell'ambito delle rispettive competenze, e fatte salve le discussioni in altri consessi, le parti convengono di cooperare nei settori di interesse comune affrontando, tra l'altro, aspetti quali:

a)

la transizione verso economie a basse emissioni di gas a effetto serra mediante strategie e azioni di attenuazione adatte alla situazione nazionale, comprese strategie di crescita ecosostenibile;

b)

la progettazione, l'attuazione e il funzionamento dei meccanismi basati sul mercato, e in particolare dei sistemi di scambio delle quote di emissione;

c)

strumenti di finanziamento del settore pubblico e privato, destinati all'azione per il clima;

d)

la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che consentano basse emissioni di gas a effetto serra;

e)

il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra e l'analisi dei loro effetti, incluse la definizione e l'attuazione di strategie di adattamento, a seconda del caso.

2.   Le parti convengono di collaborare ulteriormente sugli sviluppi internazionali in questo settore e, in particolare, sui progressi verso l'adozione di un nuovo accordo internazionale per il periodo successivo al 2020 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché sulle iniziative di cooperazione complementari che potrebbero contribuire a colmare il divario esistente in materia di mitigazione entro il 2020.

Articolo 46

Protezione civile e gestione del rischio di catastrofi

Le parti riconoscono la necessità di gestire i rischi di catastrofi naturali e causate dall'uomo a livello nazionale e mondiale. Confermano il loro impegno comune a migliorare le misure di prevenzione, attenuazione, preparazione, reazione e recupero al fine di aumentare la resilienza delle rispettive società e delle infrastrutture e di cooperare, come opportuno, a livello politico bilaterale e multilaterale per migliorare i risultati in termini di gestione del rischio di catastrofi a livello mondiale.

Articolo 47

Energia

Le parti riconoscono l'importanza del settore dell'energia e del ruolo di un mercato ben funzionante in questo settore, l'importanza dell'energia per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica, il suo contributo al raggiungimento di obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e l'importanza della cooperazione per affrontare le sfide ambientali mondiali, in particolare i cambiamenti climatici. Esse si adoperano, nell'ambito delle rispettive competenze, per migliorare la cooperazione in questo settore al fine di:

a)

sviluppare politiche volte ad aumentare la sicurezza energetica;

b)

promuovere il commercio e gli investimenti nel settore dell'energia a livello mondiale;

c)

potenziare la competitività;

d)

migliorare il funzionamento dei mercati internazionali dell'energia;

e)

scambiare informazioni ed esperienze sulle politiche attraverso i consessi multilaterali esistenti nel settore dell'energia;

f)

promuovere l'uso di fonti di energia rinnovabili, nonché lo sviluppo e la diffusione di tecnologie energetiche pulite, diversificate e sostenibili, che includono fonti rinnovabili e tecnologie energetiche a basse emissioni;

g)

razionalizzare l'utilizzo dell'energia con contributi sia dal lato della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica nella produzione, nel trasporto, nella distribuzione e nell'uso finale;

h)

attuare i rispettivi impegni internazionali per razionalizzare ed eliminare gradualmente, nel medio termine, i sussidi inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano gli sprechi;

i)

condividere le migliori pratiche in materia di esplorazione e di produzione.

Articolo 48

Trasporti

1.   Le parti collaborano in tutti i settori rilevanti della politica dei trasporti, compresa la politica dei trasporti integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente, nonché di rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.

2.   La cooperazione e il dialogo fra le parti in questo settore mirano a promuovere:

a)

lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche;

b)

il rafforzamento delle relazioni nel settore dell'aviazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda al fine di:

i)

un migliore accesso al mercato, a opportunità di investimento e alla liberalizzazione delle clausole di proprietà e controllo degli operatori aerei negli accordi sui servizi aerei conformemente alle politiche nazionali;

ii)

l'ampliamento e l'approfondimento della cooperazione in materia di regolamentazione nel settore della sicurezza aerea nonché della sicurezza e della regolamentazione economica dell'industria del trasporto aereo;

iii)

il sostegno alla convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli all'attività delle imprese, nonché la cooperazione in materia di gestione del traffico aereo;

c)

gli obiettivi di un accesso illimitato ai mercati marittimi internazionali e di scambi fondati su una leale concorrenza su base commerciale;

d)

il riconoscimento reciproco delle patenti di guida per i veicoli a motore terrestri.

Articolo 49

Agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura

1.   Le parti convengono di favorire la cooperazione e il dialogo nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura.

2.   I settori in cui possono essere presi in considerazione interventi a tal fine comprendono, tra l'altro, la politica agricola, la politica di sviluppo rurale, la struttura delle attività legate al suolo e le indicazioni geografiche.

3.   Le parti convengono di cooperare, a livello nazionale e internazionale, sulla gestione sostenibile delle foreste e sulle pertinenti politiche e normative, comprese le misure per combattere il disboscamento illecito e il relativo commercio di legname, nonché la promozione della buona governance nel settore forestale.

Articolo 50

Affari marittimi e pesca

1.   Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione su questioni di interesse comune in materia di pesca e affari marittimi. Le parti mirano a promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine, la prevenzione e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN») e l'attuazione di un approccio alla gestione basato sugli ecosistemi.

2.   Le parti possono cooperare e scambiarsi informazioni per quanto riguarda la conservazione delle risorse biologiche marine attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca («ORGP») e i consessi multilaterali (ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)). In particolare, le parti cooperano per:

a)

garantire, attraverso una gestione efficace da parte della Commissione per la pesca nel Pacifico centrale e occidentale e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici altamente migratori nell'intera zona di distribuzione dei medesimi nell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, anche assicurando il pieno riconoscimento, in conformità con le pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite e altri strumenti internazionali, delle esigenze specifiche dei piccoli Stati e territori insulari in via di sviluppo, e garantendo un processo decisionale trasparente;

b)

garantire la conservazione e lo sfruttamento razionale delle risorse biologiche marine soggette alla competenza della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, compresi gli sforzi per combattere le attività di pesca INN nella zona in cui si applica tale convenzione;

c)

garantire l'adozione e l'attuazione di misure di conservazione e di gestione efficaci rivolte agli stock di competenza delle ORGP del Pacifico meridionale;

d)

facilitare l'adesione a ORGP delle quali una parte è già membro e l'altra è in via di adesione.

3.   Le parti collaborano per promuovere un approccio integrato agli affari marittimi a livello internazionale.

4.   Le parti avviano un dialogo biennale regolare a livello di alti funzionari, al fine di rafforzare il dialogo e la cooperazione nonché lo scambio di informazioni ed esperienze sulla politica della pesca e degli affari marittimi.

Articolo 51

Occupazione e affari sociali

1.   Le parti convengono di rafforzare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, anche nel contesto della dimensione sociale della globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse si sforzano di promuovere la cooperazione e gli scambi di informazioni ed esperienze sui temi dell'occupazione e del lavoro. I settori di cooperazione possono comprendere le politiche in materia di occupazione, il diritto del lavoro, le questioni di genere, la non discriminazione in materia di occupazione, l'inclusione sociale, la politiche nell'ambito della sicurezza sociale e della protezione sociale, le relazioni industriali, il dialogo sociale, lo sviluppo delle competenze lungo tutto l'arco della vita, l'occupazione giovanile, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la responsabilità sociale delle imprese e il lavoro dignitoso.

2.   Le parti ribadiscono la necessità di sostenere un processo di globalizzazione a vantaggio di tutti e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà. In questo contesto le parti ricordano la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.

3.   Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e attuare efficacemente principi e diritti del lavoro internazionalmente riconosciuti, sanciti in particolare dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.

4.   Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici definiti congiuntamente, oltre al dialogo, alla cooperazione e alle iniziative su temi d'interesse comune in ambiti bilaterali o multilaterali.

TITOLO IX

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 52

Altri accordi o intese

1.   Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi o intese specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi o intese specifici conclusi dopo la sottoscrizione del presente accordo sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune. Gli accordi e le intese esistenti tra le parti non fanno parte del quadro istituzionale comune.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo condiziona o pregiudica l'interpretazione o l'applicazione di altri accordi tra le parti, compresi quelli di cui al paragrafo 1. In particolare, le disposizioni contenute nel presente accordo non sostituiscono né condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie e sulla denuncia contenute in altri accordi tra le parti.

Articolo 53

Comitato misto

1.   Le parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti.

2.   In sede di comitato misto si tengono consultazioni volte ad agevolare l'attuazione del presente accordo e a conseguirne gli obiettivi generali, nonché a mantenere la coerenza generale delle relazioni tra l'Unione la Nuova Zelanda.

3.   Il comitato misto:

a)

promuove un'efficace attuazione del presente accordo;

b)

segue lo sviluppo delle relazioni complessive tra le parti;

c)

chiede, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi specifici tra le parti che rientrano nel quadro istituzionale comune in conformità all'articolo 52, paragrafo 1, ed esamina le relazioni da essi presentate;

d)

scambia opinioni e formula proposte sulle questioni d'interesse comune, comprese azioni future e risorse disponibili per realizzarle;

e)

stabilisce priorità in relazione alle finalità del presente accordo;

f)

cerca metodi adatti per prevenire eventuali problemi nei settori oggetto dell'accordo;

g)

si adopera per risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo;

h)

esamina le informazioni presentate da una parte in conformità all'articolo 54;

i)

formula raccomandazioni e adotta decisioni, ove opportuno, per dare effetto ad aspetti specifici del presente accordo.

4.   Il comitato misto opera consensualmente. Esso adotta il proprio regolamento interno e può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche.

5.   Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente nell'Unione e in Nuova Zelanda, salvo se diversamente deciso da entrambe le parti. A richiesta di una delle parti vengono indette riunioni straordinarie del comitato misto. Il comitato misto è copresieduto da entrambe le parti e si riunisce, di norma, a livello di alti funzionari.

Articolo 54

Modalità di attuazione e di composizione delle controversie

1.   Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo.

2.   Fatta salva la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 8 del presente articolo, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo viene risolta unicamente tramite consultazioni tra le parti nell'ambito del comitato misto. Le parti forniscono al comitato misto le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della questione, al fine di risolvere la controversia.

3.   Ribadendo il loro fermo e comune impegno comune in materia di diritti umani e non proliferazione, le parti convengono che qualora una parte ritenga che l'altra abbia commesso una violazione particolarmente grave e sostanziale di uno qualsiasi degli obblighi descritti quali elementi essenziali agli articoli 2, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, e che ciò costituisca una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali tanto da richiedere una reazione immediata, essa ne informa immediatamente l'altra parte, a cui comunica inoltre la o le misure appropriate che intende prendere a norma del presente accordo. La parte notificante informa il comitato misto della necessità di tenere consultazioni urgenti in materia.

4.   Inoltre, la violazione particolarmente grave e sostanziale degli elementi essenziali potrebbe fungere da motivazione per adottare misure adeguate nell'ambito del quadro istituzionale comune di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

5.   Il comitato misto è un forum per il dialogo e le parti fanno il possibile per trovare una soluzione amichevole nel caso improbabile che si verifichi una situazione simile a quella di cui al paragrafo 3. Laddove il comitato misto non riesca a giungere a una soluzione reciprocamente accettabile entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 3, la questione è sottoposta a consultazioni a livello ministeriale, che si tengono per un ulteriore periodo non superiore a 15 giorni.

6.   Se non si è raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni a livello ministeriale, e comunque non oltre 45 giorni dalla data della notifica, la parte notificante può decidere di adottare le misure appropriate notificate a norma del paragrafo 3. Nell'Unione la decisione di sospensione richiederebbe l'unanimità. In Nuova Zelanda la decisione di sospensione sarebbe adottata dal governo conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

7.   Ai fini del presente articolo, per «misure appropriate» si intendono la sospensione, in tutto in parte, o la denuncia del presente accordo o, secondo il caso, di un altro accordo specifico che costituisce parte del quadro istituzionale comune di cui all'articolo 52, paragrafo 1, in conformità alle pertinenti disposizioni di tale accordo. Le misure appropriate adottate da una parte al fine di sospendere in parte il presente accordo si applicano solo alle disposizioni di cui ai titoli da I a VIII. Nella scelta delle misure adeguate si devono privilegiare quelle meno lesive delle relazioni tra le parti. Queste misure, che sono soggette all'articolo 52, paragrafo 2, devono essere proporzionate alla violazione degli obblighi di cui al presente accordo e conformi al diritto internazionale.

8.   Le parti sorvegliano costantemente gli sviluppi della situazione all'origine di tali misure ai sensi del presente articolo. La parte che adotta le misure appropriate le ritira non appena ciò sia giustificato, e in ogni caso non appena non sussistano più le circostanze che hanno dato luogo alla loro applicazione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 55

Definizioni

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra.

Articolo 56

Diffusione delle informazioni

1.   Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica le leggi e le normative nazionali o gli atti dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per le parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza.

Articolo 57

Modifiche

Il presente accordo può essere modificato tramite accordo scritto tra le parti. Tali modifiche entrano in vigore alla data o alle date concordate dalle parti.

Articolo 58

Entrata in vigore, durata e notifica

1.   Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure giuridiche necessarie a tal fine.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la Nuova Zelanda e l'Unione possono applicare provvisoriamente disposizioni del presente accordo definite congiuntamente in attesa della sua entrata in vigore. L'applicazione provvisoria ha inizio il trentesimo giorno dalla data in cui la Nuova Zelanda e l'Unione si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data di notifica.

4.   Le notifiche a norma del presente articolo sono indirizzate, rispettivamente, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri e del Commercio della Nuova Zelanda.

Articolo 59

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio della Nuova Zelanda, ma non comprende Tokelau.

Articolo 60

Testi autentici

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede. Le parti sottopongono al comitato misto le eventuali controversie relative alle versioni del presente accordo.

Съставено в Брюксел на пети октомври през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el cinco de octubre de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne pátého října dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femte oktober to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am fünften Oktober zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobrikuu viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fifth day of October in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le cinq octobre deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu petog listopada godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì cinque ottobre duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada piektajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų spalio penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év október havának ötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħames jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, vijf oktober tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia piątego października roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em cinco de outubro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la cinci octombrie două mii șaisprezece.

V Bruseli piateho októbra dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne petega oktobra leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä viidentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den femte oktober år tjugohundrasexton.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Za Republiku Hrvatsku

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Magyarország részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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For New Zealand

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29.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/31


Modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)

A norma della notifica al depositario dell'ONU C.N.742.2016.TREATIES — XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 1o gennaio 2017 per tutte le parti contraenti

 

Allegato 6, nuova nota esplicativa 0.42 bis:

aggiungere una nuova nota esplicativa all'articolo 42 bis che recita:

«0.42 bis

Il termine “immediatamente”, di cui all'articolo 42 bis, va inteso nel senso che le misure nazionali suscettibili di incidere sull'applicazione della convenzione TIR, e/o sul funzionamento del sistema TIR, dovrebbero essere comunicate per iscritto alla commissione esecutiva TIR (TIRExB) quanto prima e, se possibile, prima della loro entrata in vigore, per consentire a tale commissione di espletare in modo efficace le funzioni di supervisione e adempiere al proprio compito di verificare la conformità delle misure alla convenzione TIR, conformemente all'articolo 42 bis e al proprio mandato, quale stabilito nell'allegato 8 della convenzione TIR.»

 

Allegato 2, articolo 4, paragrafo 2, punto i):

nel testo esistente il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

I teloni scorrevoli, il pianale, le porte e gli altri elementi che costituiscono il compartimento di carico sono montati mediante dispositivi che non possono essere rimossi e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o impiegando metodi atti a costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili.».

 

Allegato 2, articolo 4, paragrafo 2, punto iii):

il testo esistente è sostituito dal seguente:

«iii)

La guida del telone scorrevole, i dispositivi di tensione del telone scorrevole e le altre parti mobili sono assemblate in modo che, una volta chiuse e dotate di sigillo doganale, le porte e le altre parti mobili non possano essere aperte o chiuse dall'esterno senza lasciare tracce visibili. La guida del telone scorrevole, i dispositivi di tensione del telone scorrevole e le altre parti mobili sono assemblate in modo che sia impossibile accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura. Un esempio di tale sistema è mostrato nel disegno n. 9 accluso al presente regolamento.».

 

Allegato 2, nuovo articolo 5:

dopo l'articolo 4 modificato inserire:

«Articolo 5

Veicoli con tetto scorrevole telonato

1.   Se del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento si applicano ai veicoli con tetto scorrevole telonato. Inoltre, tali veicoli sono conformi alle disposizioni del presente articolo.

2.   Il tetto scorrevole telonato è conforme ai requisiti di cui ai seguenti punti da i) a iii).

i)

Il tetto scorrevole telonato è montato mediante dispositivi che non possono essere rimossi e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o con metodi atti a costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili.

ii)

Il telone del tetto scorrevole si sovrappone alla parte solida del tetto nella parte anteriore del compartimento di carico in modo da impedire che possa essere tirato sopra il bordo superiore della longherina superiore. Su tutta la lunghezza, e su entrambi i lati, del compartimento di carico, viene inserito nell'orlo del telone del tetto un cavo di acciaio pretensionato in modo tale che non possa essere rimosso e reinserito senza lasciare tracce visibili. Il telone del tetto è fissato al supporto scorrevole in modo che non possa essere rimosso e riposizionato senza lasciare tracce visibili.

iii)

La guida del tetto scorrevole, i dispositivi di tensione del tetto scorrevole e le altre parti mobili sono assemblati in modo che, una volta chiusi e dotati di sigillo doganale, le porte, il tetto e le altre parti mobili non possano essere aperti o chiusi dall'esterno senza lasciare tracce visibili. La guida del tetto scorrevole, i dispositivi di tensione del tetto scorrevole e le altre parti mobili sono assemblati in modo che sia impossibile accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura.

Un esempio di un possibile sistema di costruzione è mostrato nel disegno n. 10 accluso al presente regolamento.».

 

Allegato 2, disegno n. 9:

sostituire il disegno n. 9 esistente con il seguente:

«Disegno n. 9

ESEMPIO DI COSTRUZIONE DI UN VEICOLO CON TELONI SCORREVOLI

Image

Disegno n. 9 continua:

Image

Disegno n. 9 continua:

Image ».

 

Allegato 2, disegno n. 10:

dopo il nuovo disegno n. 9 inserire:

«Disegno n. 10

ESEMPIO DI COSTRUZIONE DI UN VEICOLO CON TETTO SCORREVOLE TELONATO

Image

Disegno n. 10 continua:

Image

Disegno n. 10 continua:

Image »

 

Allegato 7, parte I, articolo 5, paragrafo 2, punto i):

il testo esistente è sostituito dal seguente:

«i)

I teloni scorrevoli, il pianale, le porte e gli altri elementi che costituiscono il contenitore sono montati mediante dispositivi che non possono essere rimossi e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi atti a costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili.».

 

Allegato 7, parte I, articolo 5, paragrafo 2, punto iii):

il testo esistente è sostituito dal seguente:

«iii)

La guida del telone scorrevole, i dispositivi di tensione del telone scorrevole e le altre parti mobili sono assemblati in modo che, una volta chiuse e dotate di sigillo doganale, le porte e le altre parti mobili non possano essere aperte o chiuse dall'esterno senza lasciare tracce visibili. La guida del telone scorrevole, i dispositivi di tensione del telone scorrevole e le altre parti mobili sono assemblati in modo che sia impossibile accedere al contenitore senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura. Un esempio di un tale sistema di costruzione è mostrato nel disegno n. 9 accluso al presente regolamento.».

 

Allegato 7, parte I, nuovo articolo 6:

Dopo l'articolo 5 modificato inserire:

«Articolo 6

Contenitori con tetto scorrevole telonato

1.   Se del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento si applicano ai contenitori con tetto scorrevole telonato. Inoltre, tali contenitori devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo.

2.   Il tetto scorrevole telonato deve essere conforme ai requisiti di cui ai seguenti punti da i) a iii).

i)

Il tetto scorrevole telonato è montato mediante dispositivi che non possono essere rimossi e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o con metodi atti a costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili.

ii)

Il tetto scorrevole telonato si sovrappone alla parte solida del tetto nella parte anteriore del contenitore in modo da impedire che possa essere tirato sopra il bordo superiore della lungherina superiore. Su tutta la lunghezza, e su entrambi i lati, del contenitore viene inserito nell'orlo del tetto telonato un cavo di acciaio pretensionato in modo tale che non possa essere rimosso e reinserito senza lasciare tracce visibili. Il telone del tetto viene fissato alla parte scorrevole o in modo che non possa essere rimosso e riposizionato senza lasciare tracce visibili.

iii)

La guida del tetto scorrevole, i dispositivi di tensione del tetto scorrevole e le altre parti mobili sono assemblati in modo che, una volta chiusi e dotati di sigillo doganale, le porte, il tetto e le altre parti mobili non possano essere aperti o chiusi dall'esterno senza lasciare tracce visibili. La guida del tetto scorrevole, i dispositivi di tensione del tetto scorrevole e le altre parti mobili sono assemblati in modo che sia impossibile accedere al contenitore senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura.

Un esempio di un possibile sistema di costruzione è dato nel disegno n. 10 accluso al presente regolamento.».

 

Allegato 7, parte I, nuovo articolo 9:

sostituire il disegno 9 esistente con il seguente:

«Disegno n. 9

ESEMPIO DI COSTRUZIONE DI UN CONTENITORE CON TELONI SCORREVOLI

Image

Disegno n. 9 continua:

Image

Disegno n. 9 continua:

Image ».

 

Allegato 7, parte I, disegno n. 10:

dopo il nuovo disegno n. 9 inserire:

«Disegno n. 10

ESEMPIO DI COSTRUZIONE DI UN CONTENITORE CON TETTO SCORREVOLE TELONATO

Image

Disegno n. 10 continua:

Image

Disegno n. 10 continua:

Image ».


REGOLAMENTI

29.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2080 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2016

recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 28 e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Data l'attuale situazione del mercato del latte scremato in polvere in termini di ripresa dei prezzi e dell'elevato volume delle scorte di intervento, è opportuno aprire la vendita di latte scremato in polvere all'intervento pubblico mediante procedura di gara, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

(2)

Al fine di gestire le vendite all'intervento in modo adeguato, è necessario specificare la data entro la quale il latte scremato in polvere disponibile per la vendita deve essere entrato nel regime di intervento pubblico.

(3)

Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2016/1240, è necessario fissare i termini per la presentazione delle offerte, il quantitativo minimo che può essere oggetto di offerta e l'importo della cauzione che deve essere costituita al momento della presentazione dell'offerta.

(4)

Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, è necessario stabilire i termini entro i quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione tutte le offerte ammissibili.

(5)

Ai fini dell'efficienza amministrativa, gli Stati membri dovrebbero trasmettere le proprie notifiche alla Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (3).

(6)

Il Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Sono aperte le vendite mediante gara di latte scremato in polvere entrato all'ammasso anteriormente al 1o novembre 2015 alle condizioni di cui al titolo II, capo III, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

Articolo 2

Presentazione delle offerte

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 13 dicembre 2016 alle ore 11.00 (ora di Bruxelles).

2.   Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le gare successive ha inizio a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della scadenza del termine precedente. Esso scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese. Nel mese di agosto, tuttavia, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del quarto martedì e in dicembre alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

3.   Le offerte sono presentate agli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri (4).

Articolo 3

Quantitativo per offerta e unità di misura

Il quantitativo minimo di latte scremato in polvere che può essere oggetto di offerta è 20 tonnellate.

Il prezzo proposto è il prezzo per 100 kg. di prodotto.

Articolo 4

Cauzione

All'atto della presentazione dell'offerta per la vendita di latte scremato in polvere è costituita una cauzione pari a 50 EUR per tonnellata presso l'organismo pagatore in cui è presentata l'offerta.

Articolo 5

Comunicazione alla Commissione

La notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 è effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) per i giorni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

(4)  Gli indirizzi degli organismi pagatori sono pubblicati sul sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm


29.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2081 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2016

che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Il 18 aprile 2012, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio (2) («il regolamento controverso»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese, con aliquote fra il 14,6 % e il 52,2 %, a seguito di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (3) («il regolamento di base»).

(2)

Con una sentenza del 20 maggio 2015 (4) il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella parte che riguarda Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd., un produttore esportatore cinese che ha collaborato. Il Tribunale ha stabilito che il ragionamento del Consiglio in merito a due questioni relative alla determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio non era conforme all'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(3)

In seguito alla sentenza del Tribunale, la Commissione ha pubblicato un avviso in cui informa di aver deciso di riprendere l'inchiesta antidumping riguardante l'acido ossalico per dare esecuzione alla sentenza concernente Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

B.   ATTUAZIONE

1.   Dazio doganale per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(4)

Come indicato ai considerando 66 e 83 del regolamento controverso, Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. aveva sostenuto che la Commissione non aveva applicato completamente un adeguamento del 6,5 % corrispondente al normale dazio doganale nel calcolo del margine di pregiudizio.

(5)

Nel corso dell'inchiesta iniziale la Commissione aveva rilevato che l'argomentazione era giustificata e aveva riveduto i calcoli relativi al margine di pregiudizio nel modo seguente: la media ponderata del prezzo all'importazione finale è stata calcolata aggiungendo alla media ponderata del prezzo all'esportazione cif franco frontiera dell'Unione, per i due tipi di acido ossalico (raffinato e non raffinato) di Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd., prima il 6,5 % per i dazi doganali e successivamente un importo fisso di 10 EUR/t per i costi successivi all'importazione.

(6)

La conseguenza è stata una riduzione al 18,7 % del margine di pregiudizio di Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. Tuttavia, come già indicato ai considerando 83 e 87 del regolamento controverso, la riduzione del margine di pregiudizio è rimasta superiore al margine di dumping accertato per Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. (14,6 %), che costituisce la base del dazio antidumping istituito.

2.   Margine di profitto per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(7)

Come indicato ai considerando 142 e 143 del regolamento (UE) n. 1043/2011 della Commissione (5) che istituisce misure provvisorie nel caso in esame, e come confermato dal regolamento controverso, il margine di profitto utilizzato per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio è pari all'8 % del fatturato, che è stato ritenuto il profitto che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente attendersi di ottenere in normali condizioni di concorrenza e in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. Le considerazioni sull'uso di questa cifra sono illustrate sotto.

(8)

Nel corso dell'inchiesta che ha portato al regolamento controverso è stato accertato che durante il periodo in esame l'industria dell'Unione era in perdita o realizzava profitti molto limitati. Tale livello di profitti era insufficiente a mantenere la produzione nel medio termine. Durante il periodo esaminato nell'inchiesta iniziale vi sono stati inoltre volumi significativi di importazioni a livelli di prezzo mediamente più bassi dei prezzi che erano risultati oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Tali importazioni a basso prezzo hanno avuto un effetto negativo sui risultati economici dell'industria dell'Unione. Non è stato quindi possibile considerare i profitti effettivamente realizzati dall'industria dell'Unione durante il periodo in esame come profitti che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente attendersi di ottenere in normali condizioni di concorrenza.

(9)

Nel corso dell'inchiesta iniziale, inoltre, la Commissione non ha raccolto dati sui profitti dell'industria dell'Unione per un periodo precedente il periodo in esame. Perciò non erano disponibili dati relativi all'industria dell'Unione per un periodo immediatamente precedente al periodo in esame da poter usare come ragionevole margine di profitto ai fini del calcolo del margine di pregiudizio. In seguito alla divulgazione delle conclusioni Yuanping ha sostenuto che per effettuare una valutazione adeguata al fine di stabilire il profitto di riferimento i servizi della Commissione avrebbero dovuto utilizzare informazioni risalenti a un periodo non compreso nel periodo in esame.

(10)

Tale argomentazione non è stata accolta. I tribunali dell'UE hanno riconosciuto alla Commissione un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il periodo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del pregiudizio (6). La Commissione, all'inizio dell'inchiesta iniziale, ha stabilito un periodo di raccolta dei dati per la valutazione del pregiudizio, vale a dire il periodo in esame (dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2010), e non ha raccolto i dati non rientranti in tale periodo. Come indicato al considerando 23, inoltre, nell'ambito di questa ripresa dell'inchiesta la Commissione deve basarsi soltanto sulle informazioni che erano disponibili nel corso dell'inchiesta iniziale.

(11)

La Commissione ha pertanto esaminato il profitto di riferimento proposto dal denunziante nell'inchiesta che ha portato al regolamento controverso. Nella denuncia è stato proposto un margine di profitto di riferimento del 10 % per il calcolo del margine di pregiudizio. A questo proposito la Commissione ha osservato che il margine di profitto utilizzato dal Consiglio in una precedente inchiesta relativa alle importazioni di acido ossalico originarie dell'India e della Repubblica popolare cinese effettuate nel 1991 era del 10 % (7). Il denunziante ha giustificato la cifra affermando che un tale livello di redditività poteva essere raggiunto con il pieno utilizzo delle capacità di produzione. Tuttavia, il margine di profitto proposto dal denunziante non si riferisce a dati effettivi sul profitto realizzato in assenza di importazioni oggetto di dumping in condizioni di concorrenza normali, ma ad una situazione teorica di pieno utilizzo degli impianti. Dato che il denunziante non ha dimostrato che il pieno utilizzo degli impianti sul quale ha basato il margine di profitto di riferimento proposto è stato o poteva essere raggiunto in normali condizioni di mercato in assenza di importazioni in dumping, il profitto di riferimento asserito non ha potuto essere utilizzato.

(12)

In tali circostanze la Commissione ha esaminato il margine di profitto determinato in altre inchieste relative alle industrie del settore chimico che, come l'industria dell'acido ossalico, sono ad alta intensità di capitale e hanno un processo di produzione simile.

(13)

Per quanto riguarda i margini di profitto utilizzati nelle inchieste precedenti sul settore chimico (8) (compreso il margine di profitto utilizzato nell'inchiesta precedente sull'acido ossalico), è emerso che, in media, un margine di profitto pari a circa l'8 % era stato ritenuto un profitto ragionevole che l'industria dell'Unione poteva ottenere in normali condizioni di mercato in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli.

(14)

La Commissione ha esaminato anche il margine di profitto utilizzato in inchieste relative ad altri settori che, come il settore chimico, sono ad alta intensità di capitale. A questo proposito la Commissione ha constatato che il margine di profitto utilizzato in tali inchieste (9) era coerente con il margine di profitto medio rilevato per il settore chimico, compresa quello dell'acido ossalico.

(15)

Sulla base delle considerazioni di cui sopra e in assenza di dati effettivi sui livelli di redditività che l'industria dell'Unione avrebbe potuto conseguire durante il periodo dell'inchiesta in condizioni normali e in assenza pratiche di dumping pregiudizievoli, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire tale ragionevole margine di profitto in base al margine di profitto medio calcolato nelle inchieste antidumping per altre industrie chimiche e altre industrie con caratteristiche simili, come l'alta intensità di capitale. In base a ciò la Commissione ha concluso che l'8 % era un margine di profitto che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente realizzare in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, e che tale margine di profitto dovesse perciò essere utilizzato per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio..

C.   DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(16)

La Commissione ha comunicato i fatti e le considerazioni di cui sopra il 29 giugno 2016. Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. e l'industria dell'Unione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito.

(17)

Le osservazioni sono state ricevute entro le scadenze prescritte e sono state debitamente prese in considerazione. L'11 agosto 2016 si è svolta inoltre un'audizione tra i servizi della Commissione e Yuanping.

(18)

A seguito delle osservazioni ricevute dalle parti interessate sono state apportate alcune modifiche rispetto al documento di divulgazione iniziale del 29 giugno 2016.. Il 24 agosto 2016 la Commissione ha quindi comunicato nuovamente alle parti interessate i fatti e le considerazioni sopra esposti..

(19)

In seguito alla divulgazione Oxaquim ha affermato che non era chiaro se l'argomentazione di Yuanping indicata al considerando 4 fosse stata giustificata integralmente o solo parzialmente. A tale riguardo la Commissione ha confermato che l'argomentazione era stata giustificata pienamente. Come spiegato in dettaglio ai considerando 5 e 6, la revisione del calcolo effettuato dalla Commissione nell'inchiesta iniziale ha infatti tenuto conto pienamente delle osservazioni formulate da Yuanping al momento dell'inchiesta iniziale.

(20)

Da parte sua, Yuanping ha sostenuto che, in esecuzione della sentenza del Tribunale, la Commissione ha condotto un'analisi a posteriori per giustificare le conclusioni dell'inchiesta iniziale. Secondo Yuanping ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la Commissione si sia basata sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio (10), che è stato pubblicato dopo la valutazione del profitto di riferimento nel presente procedimento. Yuanping ha sostenuto che tale analisi a posteriori non potesse essere usata per giustificare le conclusioni iniziali. Tale argomentazione era scorretta ed è stata respinta per motivi spiegati di seguito.

(21)

In primo luogo, per quanto riguarda i casi su cui ci si è basati per la valutazione del profitto di riferimento (solo pochi dei quali sono stati pubblicati nel regolamento), l'argomentazione di Yuanping è di fatto inesatta. In tutti questi casi ed anche nel regolamento sopra menzionato da Yuanping, il profitto di riferimento era stato stabilito in via provvisoria o definitiva prima di determinare il profitto di riferimento nell'inchiesta iniziale.

(22)

In secondo luogo, per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale in conformità all'articolo 266 del TFUE, la Commissione deve fornire una motivazione, conformemente all'articolo 296 del TFUE, per le conclusioni che sono state formulate nell'inchiesta iniziale e per cui il Tribunale ha ritenuto che la motivazione fosse insufficiente. A tal fine, la Commissione deve basarsi sulle informazioni disponibili al momento dell'inchiesta iniziale.

(23)

Di conseguenza la Commissione ha motivato tali conclusioni, ad esempio l'uso dell'8 % come profitto di riferimento, utilizzando solo le informazioni su cui si era basata nell'inchiesta iniziale.

(24)

Inoltre, tutte le informazioni presentate dalla Commissione nel presente regolamento erano già nel fascicolo dell'inchiesta iniziale e/o erano disponibili al pubblico in quel momento. Tali informazioni sono state fornite di nuovo a Yuanping nel contesto della presente inchiesta, il che dimostra che la Commissione non ha utilizzato nuovi elementi di prova nell'esposizione rielaborata delle motivazioni.

(25)

Yuanping ha inoltre sostenuto che una procedura amministrativa non fosse sufficiente per correggere gli errori riscontrati dal Tribunale.

(26)

Questa argomentazione è stata respinta. Il Tribunale non ha stabilito che le conclusioni della Commissione erano errate di fatto o in sostanza. Esso ha stabilito piuttosto che in alcuni casi il regolamento controverso non era sufficientemente motivato. Perfezionare l'esposizione delle motivazioni nel presente regolamento, conformemente all'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituisce il mezzo appropriato per conformarsi alla sentenza del Tribunale.

(27)

Infine, Yuanping ha affermato che la cifra usata dalla Commissione per i costi successivi all'importazione, cioè 10 EUR/t, era troppo bassa. A sostegno di questa argomentazione, Yuanping ha fornito alla Commissione elementi di prova sotto forma di diverse fatture risalenti al 2016, nelle quali i costi successivi all'importazione sarebbero stati più elevati.

(28)

Questa argomentazione è stata respinta. Le cifre per i costi successivi all'importazione utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta iniziale sono risultate da informazioni verificate fornite da importatori indipendenti che hanno collaborato. A tale riguardo Yuanping non è stata in grado di spiegare il motivo per cui la Commissione dovrebbe ricalcolare tale cifra utilizzando dati non verificati risalenti a un periodo non compreso nel periodo dell'inchiesta iniziale.

(29)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un dazio antidumping definitivo pari al 14,6 % sulle importazioni di acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917110091), prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. (codice addizionale TARIC B232)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese (GU L 106 del 18.4.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Dal 20 luglio 2016: regolamento (UE) 2016/1036.

(4)  Causa T-310/12 Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.

(5)  Regolamento (UE) n. 1043/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 1).

(6)  Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliaekon AE e altri contro Consiglio (causa C-121/86, Racc. [1989] 3919)

(7)  Regolamento (CEE) n. 1472/91 della Commissione, del 29 maggio 1991, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Cina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido ossalico originario della Cecoslovacchia [GU L 138 dell'1.6. 1991, pag. 62 (considerando 45)]; confermato dal regolamento definitivo, il regolamento (CEE) n. 3434/91 del Consiglio, del 25 novembre 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese [GU L 326 del 28.11.1991, pag. 6 (considerando 26)].

(8)  Si veda tra l'altro il regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1); il regolamento (CE) n. 1193/2008, del 1o dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1); il regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia (GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1); regolamento (CE) n. 2093/2002 del Consiglio, del 26 novembre 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio imposto sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri («FTP») originari dell'India (GU L 323 del 28.11.2002, pag. 1).

(10)  Cfr. nota 8.


DECISIONI

29.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/53


DECISIONE (PESC) 2016/2082 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2016

che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC (1) che ha istituito l'operazione militare dell'UE Atalanta («Atalanta»).

(2)

Il 21 novembre 2014 la decisione 2014/827/PESC del Consiglio (2) ha modificato l'azione comune 2008/851/PESC e ha prorogato Atalanta fino al 12 dicembre 2016.

(3)

Il riesame strategico di Atalanta del 2016 ha portato a concludere che il mandato di Atalanta dovrebbe essere prorogato fino a dicembre 2018.

(4)

L'azione comune 2008/851/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(5)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce, pertanto, al finanziamento dell'operazione in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/851/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 14, è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 13 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 è pari a 11 064 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio (*1) è pari a 0 %.;

(*1)  Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39.»;"

2)

all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'operazione militare dell'UE si conclude il 31 dicembre 2018.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33).

(2)  Decisione 2014/827/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2014, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 19).


29.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/55


DECISIONE (PESC) 2016/2083 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2016

che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/486/PESC (1) relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina).

(2)

La decisione 2014/486/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2015/2249 (2), assicurava a EUAM Ucraina un importo di riferimento finanziario fino al 30 novembre 2016 e un mandato fino al 30 novembre 2017.

(3)

Il 12 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/712 (3), che adegua l'importo di riferimento finanziario per il periodo fino al 30 novembre 2016.

(4)

È opportuno prevedere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017 e la decisione 2014/486/CFSP dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/486/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse a EUAM Ucraina fino al 30 novembre 2014 è pari a 2 680 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse a EUAM Ucraina nel periodo dal 1o dicembre 2014 al 30 novembre 2015 è pari a 13 100 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse a EUAM Ucraina nel periodo dal 1o dicembre 2015 al 30 novembre 2016 è pari a 17 670 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse a EUAM Ucraina nel periodo dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017 è pari a 20 800 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.»;

2)

all'articolo 17, è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   L'AR è autorizzato a comunicare all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) informazioni e documenti classificati dell'Unione europea prodotti ai fini dell'EUAM Ucraina fino al livello di classificazione stabilito dal Consiglio conformemente alla decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono conclusi accordi tra l'AR e Frontex.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. ŽIGA


(1)  Decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42).

(2)  Decisione (PESC) 2015/2249 del Consiglio, del 3 dicembre 2015, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 38).

(3)  Decisione (PESC) 2016/712 del Consiglio, del 12 maggio 2016, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 11).


29.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/57


DECISIONE (UE) 2016/2084 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2016

relativa all'aiuto di Stato SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) — compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di Arfea

[notificata con il numero C(2016) 3472]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, ai sensi dei suddetti articoli (1), e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con notifica elettronica del 9 gennaio 2014, le autorità italiane hanno comunicato, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, la compensazione integrativa concessa ad Arfea – Aziende Riunite Filovie ed Autolinee («Arfea») – per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri tramite autobus in virtù di concessioni rilasciate dalla Regione Piemonte («la Regione») nel periodo 1997-1998 («il periodo in esame») in esecuzione di una sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte («TAR Piemonte»).

(2)

La notifica è stata protocollata con il numero SA.38132. A seguito di una richiesta di informazioni inviata dalla Commissione il 7 febbraio 2014 al fine di chiarire se la compensazione integrativa fosse stata pagata, in data 11 marzo 2014 la Regione ha confermato di avere corrisposto la compensazione integrativa ad Arfea il 7 febbraio 2014, vale a dire dopo che il governo italiano aveva notificato la misura alla Commissione. La misura, pertanto, è trattata come una misura non notificata.

(3)

Le autorità italiane hanno trasmesso ulteriori informazioni il 7 aprile 2014 e il 21 maggio 2014 e ancora il 20 agosto 2014, a seguito di una richiesta di informazioni inviata dalla Commissione il 24 luglio 2014.

(4)

Con lettera del 23 febbraio 2015, la Commissione ha comunicato all'Italia la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato») in relazione all'aiuto. Le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento con lettera del 16 aprile 2015.

(5)

Nella decisione di avvio del procedimento, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2), la Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura.

(6)

L'unica parte interessata a presentare osservazioni in risposta alla decisione di avvio del procedimento è stata Arfea, la società beneficiaria della misura. Le osservazioni sono pervenute il 30 luglio 2015 e il 18 agosto 2015 sono state trasmesse all'Italia, alla quale è stata data la possibilità di rispondere. Le considerazioni dell'Italia sono pervenute mediante lettera datata 24 settembre 2015.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1.   L'impresa e i servizi forniti

(7)

Arfea è una società privata che fornisce servizi di trasporto pubblico locale sulla base di concessioni nonché servizi di trasporto privato in regime d'impresa. Più specificamente, secondo le autorità italiane, per l'intero periodo in esame (1997 e 1998) Arfea ha gestito una rete di collegamenti mediante autobus come concessionaria nelle province di Alessandria e di Asti («le Province»). La società ha fornito anche altri servizi privati, quali servizi turistici e noleggio di autobus.

(8)

Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, per il succitato servizio relativo al periodo 1997-1998 la Regione ha già corrisposto ad Arfea contributi pubblici a norma della delibera della Giunta Regionale o D.G.R. del 16 febbraio 1984 n. 658-2041 («la delibera del 1984») che dà attuazione alla legge n. 151/1981 (3) e alla legge regionale n. 16/1982 (4). Dette leggi stabilivano le norme concernenti la concessione di contributi pubblici per investimenti e disavanzi d'esercizio di enti o imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 16/82, tali servizi sono quelli «adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con tariffe, orari, frequenze e itinerari prestabiliti e offerta indifferenziata». Nel 1997 Arfea ha anche chiesto e ottenuto dalla Regione ulteriori contributi pubblici ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 472/1999 per il 1997. Poiché risulta che tali contributi pubblici sono stati concessi ad Arfea più di dieci anni prima che la Commissione inviasse la sua prima richiesta di informazioni allo Stato italiano, essi non saranno soggetti a una valutazione nell'ambito della presente decisione.

(9)

Nel 2007, a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato (il supremo organo giurisdizionale amministrativo italiano) che concedeva una compensazione di servizio pubblico retroattiva a un fornitore di servizi di trasporti direttamente sulla base del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio (5) in aggiunta alla compensazione che aveva già ricevuto in base alla legge nazionale (6), Arfea ha chiesto alla Regione una compensazione di servizio pubblico integrativa sulla base di detto regolamento per gli svantaggi economici subiti a causa dell'asserita imposizione di obblighi di servizio pubblico («OSP») rispettivamente nel 1997 e nel 1998. Secondo Arfea, l'importo della compensazione ricevuta, calcolato sulla base della legislazione nazionale, non era sufficiente a compensare pienamente i disavanzi di gestione degli OSP. Tale richiesta è stata respinta dalla Regione con note del 14 maggio 2007 e 25 gennaio 2008. Con ricorsi nn. 913/2007 e 438/2008, Arfea e altri fornitori di servizi hanno contestato le suddette note con cui erano state respinte le loro richieste di compensazione integrativa.

2.2.   Le sentenze del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (TAR Piemonte)

(10)

Con sentenze del 18 febbraio 2010 (nn. 976 e 977/2010), il tribunale amministrativo regionale per il Piemonte («TAR Piemonte») ha accolto i ricorsi di Arfea concludendo che quest'ultima aveva diritto a ricevere la compensazione integrativa per il servizio pubblico assolto a norma del regolamento (CEE) n. 1191/69.

(11)

In dette sentenze il TAR Piemonte ha dichiarato che a un'impresa che gestisce un servizio pubblico non può negarsi il ripianamento dei costi effettivamente sostenuti per l'espletamento di quel servizio. L'inadeguato livello della contribuzione concessa dall'Italia avrebbe rappresentato uno svantaggio ingiustificato per la società concessionaria. Il TAR Piemonte ha inoltre ritenuto che Arfea avesse diritto a ricevere la compensazione per il servizio pubblico anche in assenza di una preventiva richiesta di soppressione degli OSP. Secondo il TAR Piemonte, l'ammontare esatto della compensazione integrativa dovuta ad Arfea doveva essere determinato dalla Regione sulla base di dati attendibili desunti dai conti della società, attestanti la differenza fra i costi imputabili alla parte dell'attività di Arfea interessata dall'obbligo di servizio pubblico e i ricavi corrispondenti. Tuttavia, la Regione non ha calcolato l'importo della compensazione da versare ad Arfea come disposto dal TAR.

(12)

Con ordinanze istruttorie nn. 198 e 199 del 14 febbraio 2013, il TAR Piemonte ha nominato un esperto («l'esperto») per svolgere il compito di verificare se gli importi richiesti da Arfea (1 446 526 EUR per il 1997 e 421 884 EUR per il 1998) fossero stati calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 1191/1969 e dei punti da 87 a 95 della sentenza Altmark  (7). Dalle sentenze del TAR (giudizio per l'ottemperanza) nn. 1070 e 1071/2013 del 10 ottobre 2013 risulta che l'esperto aveva verificato che lo svantaggio economico sotto forma di sottocompensazione subito da Arfea era di 1 196 780 EUR per il 1997 e di 102 814 EUR per il 1998. Il TAR ha quantificato gli importi della compensazione integrativa che la Regione era quindi obbligata a versare ad Arfea e ha ordinato il pagamento di detti importi entro il 7 febbraio 2014. Le autorità italiane hanno confermato che il pagamento di detti importi è stato effettuato dalla Regione in favore di Arfea il 7 febbraio 2014.

(13)

La corresponsione ad Arfea di tali compensazioni integrative da parte della Regione in forza delle sentenze nn. 1070 e 1071/2013 costituisce la misura non notificata oggetto della presente decisione.

2.3.   Importo della compensazione integrativa

(14)

Come illustrato nella precedente sezione, il TAR ha nominato un esperto per determinare la compensazione integrativa dovuta dalla Regione ad Arfea. Il 17 giugno 2013, l'esperto ha presentato due relazioni, una per il 1997 e una per il 1998. L'esperto ha apportato rettifiche contabili all'importo della compensazione calcolato dai consulenti di Arfea, ma ha confermato che la metodologia applicata per il calcolo della compensazione integrativa era conforme agli articoli 10 e seguenti del regolamento (CEE) n. 1191/69 e ai punti da 87 a 95 della sentenza Altmark. La metodologia impiegata dall'esperto era la seguente:

a)

calcolare la differenza fra i costi netti e i ricavi derivanti dalla fornitura di OSP;

b)

dall'importo calcolato al punto a) dedurre i contributi pubblici già concessi ad Arfea (il «disavanzo verificato»);

c)

il disavanzo verificato è stato poi comparato all'effetto finanziario netto «equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell'operatore di servizio pubblico» a norma dell'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). A tal fine, l'esperto ha calcolato l'effetto finanziario netto secondo la metodologia indicata in detto allegato (9).

(15)

Nelle sue relazioni, l'esperto spiega che i dati impiegati ai fini della verifica erano stati certificati dalla Regione. Al contrario di quanto affermano le autorità italiane, l'esperto ritiene che sia possibile determinare, sulla base dei conti di Arfea, i costi sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico asseritamente imposti dalla Regione Piemonte. Secondo l'esperto, alcuni costi possono essere imputati direttamente, mentre alcuni costi comuni possono essere separati soltanto attraverso un'imputazione indiretta di tali costi alle attività pubbliche e private di Arfea. L'imputazione indiretta dei costi comuni è stata effettuata sulla base di parametri indicati nel cosiddetto «modello di base» predisposto da Arfea asseritamente in ossequio di istruzioni fornite dalla Regione (cosiddette «Istruzioni 97»). Tali parametri indicavano la percentuale di attività relative al servizio pubblico urbano e interurbano erogato nella Regione e la percentuale di altre attività di carattere privato (ad esempio noleggio di autobus). L'esperto ha applicato tali percentuali ai costi comuni per i quali non era asseritamente possibile tenere conti separati.

(16)

Per quanto riguarda la conformità alla sentenza Altmark, l'esperto non si esprime in merito alla questione se ad Arfea fossero effettivamente stati affidati OSP chiaramente definiti poiché ciò non rientra nel suo mandato. L'esperto conferma che i parametri per il calcolo dei contributi pubblici erano stati stabiliti dalla delibera del 1984 e che la compensazione integrativa verificata nelle sue relazioni non superava l'importo necessario a coprire la totalità o una parte dei costi sostenuti per l'assolvimento degli OSP, tenendo conto dei relativi ricavi e di un ragionevole utile per l'espletamento di tali obblighi.

(17)

L'esperto concorda con i calcoli effettuati dai consulenti di Arfea sul ragionevole utile, definito come remunerazione media del capitale, sulla base delle ipotesi seguenti:

a)

il capitale investito è stato calcolato come l'attivo netto di Arfea risultante dai conti (7,98 miliardi di ITL nel 1997) meno i contributi regionali per gli investimenti. L'importo era stato quindi ridotto per riflettere la parte di attivi utilizzati per la fornitura dei soli servizi pubblici, usando la percentuale rilevante delle attività di Arfea. L'importo risultante per il 1997 era di 1,6 miliardi di ITL;

b)

sulla base della formula scelta dal consulente per il calcolo del rendimento richiesto del capitale investito, il tasso di rendimento era del 12,39 % per il 1997 e del 10,81 % per il 1998.

(18)

Infine, l'esperto sostiene che i costi unitari di Arfea nel 1997 e nel 1998 sono coerenti con quelli di un'impresa media gestita in modo efficiente che fornisce servizi simili sul mercato.

(19)

Di conseguenza, le compensazioni integrative per il 1997 e il 1998 (1 196 780 EUR per il 1997 e 102 814 EUR per il 1998) corrisponderebbero alla differenza fra il disavanzo verificato e l'effetto finanziario netto, meno i contributi pubblici già versati dalla Regione.

2.4.   Gli accordi di concessione

(20)

Le autorità italiane hanno fornito copia di 28 concessioni (disciplinari di concessione) rilasciate ad Arfea dalle Province per la fornitura di servizi su 27 tratte regionali e una tratta interregionale, con diverse date di validità. Alcune delle concessioni erano chiaramente in vigore durante il periodo in esame, mentre per altre non vi è la prova di un loro rinnovo, ma soltanto di successive modifiche.

Concessione

Validità

1.

Alessandria – Voghera (servizio interregionale)

1996

2.

Acqui – Mombaruzzo

15.9.93-31.12.93 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel settembre 1996

3.

Acqui – Spinetta – stabilimenti industriali (linea operaia)

1996 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nell'ottobre 1998

4.

Oviglio – Asti fs

18.10.93 - 31.12.93 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel settembre 1996

5.

Alessandria – Mirabello – Casale

1986 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1994

6.

Alessandria – Ovada

1.6.97-31.12.97 (firmata nel 1999 – la concessione menziona pagamenti da Arfea sia per il 1997 sia per il 1998)

7.

Altavilla – Casale

1983 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1994

8.

Arquata – Spinetta – Alessandria – stabilimenti industriali Michelin e Montedison (linea operaia)

1997 (firmata nel 1998)

9.

Cassano Spinola – Novi – stabilimento industriale (ILVA)

15.9.93-31.12.93 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel settembre 1997

10.

Avolasca – Tortona

1.3.83-31.12.83 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1995

11.

Moretti – Acqui Terme

15.9.93-31.12.93 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1996

12.

Novi Ligure – Tortona

1998 (è menzionata la concessione precedente del 1994)

13.

Sarizzola – Tortona

15.9.93-31.12.93 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1995

14.

Fontanile – Alessandria

15.9.93-31.12.93 – firmata nel 1996

15.

Isola S. Antonio – Tortona

8.11.93-31.12.93 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1996

16.

Mombaruzzo – Quattordio

1993 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel novembre 1996

17.

Altavilla – Alessandria

18.10.93 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel giugno 1996

18.

Arquata – Tortona

29.9.97-31.12.98 – firmata nel 1999

19.

Garbagna – Tortona

1997 – firmata nell'ottobre 1998

20.

Bassignana – Alessandria

18.10.93-31.12.93 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1997

21.

Caldirola – Alessandria

1.4.96-31.12.96 – firmata nel novembre 1996

22.

Masio – Alessandria

18.10.93-31.12.93 – ultime modifiche concordate nell'ottobre 1997 a partire da aprile 1997

23.

Quattordio – Alessandria

Richiesta del 1993 – prova del rinnovo nel 1994, 1995, 1996 e 1997

24.

S. Agata Fossili – Tortona

1.4.92-31.12.92 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1995

25.

Torre Garofoli – Tortona

1973 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1993

26.

Castelnuovo S. – Spinetta M.

1981 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1997

27.

Acqui – Alessandria

1994 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1999

28.

Alessandria – Acqui Terme

1994 – prova dell'esistenza di modifiche, l'ultima delle quali nel 1996

(21)

Tutti gli accordi prevedevano concessioni annuali, il cui rinnovo era subordinato alla presentazione di una domanda almeno un mese prima della scadenza e al versamento di una tassa di concessione. Tutte le concessioni prevedevano che i servizi fossero forniti interamente a rischio dell'impresa. Diverse concessioni rinviano a tabelle regionali che fissano le tariffe. Cinque concessioni indicano che la fornitura del servizio non fa sorgere un diritto a sovvenzioni o compensazioni di alcun tipo. Le restanti 23 concessioni indicano che l'accesso ai contributi pubblici è subordinato al rispetto delle disposizioni delle concessioni e che i calcoli pertinenti devono essere effettuati sulla base della delibera del 1984 (10).

2.5.   Motivazioni per l'avvio del procedimento

(22)

Come spiegato nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione nutriva diversi dubbi in merito alla compatibilità della misura con il mercato interno.

(23)

Innanzitutto, la Commissione dubitava che i quattro criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») nella sentenza Altmark fossero soddisfatti.

(24)

In secondo luogo, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che la misura in questione fosse dispensata dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69. In particolare, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che, in primo luogo, la Regione avesse unilateralmente imposto ad Arfea un OSP e, in secondo luogo, la compensazione in esame fosse conforme a tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1191/69. Qualora nessuna delle due condizioni risultasse soddisfatta, sarebbe necessario valutare la compatibilità della misura notificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007.

(25)

In terzo luogo, la Commissione nutriva dubbi riguardo alla compatibilità della misura in esame a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007. La Commissione dubitava che Arfea fosse stata incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico (OSP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 mediante un contratto di servizio pubblico o tramite l'applicazione di norme generali. Anche qualora gli accordi di concessione potessero essere considerati costituire contratti di servizio pubblico, la Commissione dubitava che essi rispettassero le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1370/2007, che definisce il contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico. La Commissione nutriva dubbi anche sul fatto che la compensazione concessa ad Arfea fosse stata calcolata in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 in modo da evitare una compensazione eccessiva.

(26)

In quarto luogo, la Commissione nutriva dubbi riguardo alla natura precisa della misura in questione. In particolare, la Commissione dubitava che la misura in esame, invece che una concessione di compensazione di servizio pubblico, potesse essere considerata un risarcimento dei danni dovuti ad illeciti, che non costituisce un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

3.   OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

(27)

Le autorità italiane ritengono che la misura notificata costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, segnatamente perché non soddisfa tutti i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark. Le autorità italiane ritengono altresì che la compensazione concessa dalla Regione non fosse conforme né al regolamento (CEE) n. 1191/69 né al regolamento (CE) n. 1370/2007. A questo proposito, l'Italia ha presentato essenzialmente gli argomenti seguenti.

(28)

Le autorità italiane hanno sottolineato che non sussisteva un'imposizione, né unilaterale né contrattuale, di obblighi di servizio pubblico per i servizi di autobus durante il periodo interessato. In primo luogo, l'Italia sostiene che Arfea esercitava in virtù di concessioni che dovevano essere rinnovate di anno in anno, previa domanda dell'impresa esercente. Tali concessioni (28 in tutto, elencate al punto 19 supra) prevedevano l'obbligo di adottare un sistema tariffario approvato dalla Regione per una percorrenza prestabilita che trovava contropartita nel diritto di prestare in esclusiva i servizi in questione, ma non indicavano specifici OSP ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69. Analogamente, secondo le autorità italiane, le concessioni non indicavano parametri di compensazione stabiliti in anticipo con riferimento a specifici OSP. La concessione di una compensazione ex post mediante sentenza di un tribunale italiano sarebbe incompatibile con tale requisito.

(29)

In secondo luogo, tutti i disciplinari di concessione precisano che «il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'impresa esercente» e che il relativo costo è a totale carico della committenza. Nonostante il fatto che le concessioni accordate dalle autorità italiane stabilissero che il servizio fosse esercitato interamente a rischio dell'impresa, Arfea ne ha ripetutamente chiesto la proroga.

(30)

In terzo luogo, dai disciplinari di concessione emerge altresì che le tratte servite dagli autobus dell'impresa erano state modificate più volte su richiesta di quest'ultima e, di conseguenza, si può escludere che eventuali OSP siano stati imposti, ancorché implicitamente, dall'amministrazione regionale o provinciale concedente.

(31)

Le autorità italiane hanno inoltre spiegato che, a fronte del diritto di prestare in esclusiva i servizi di trasporto, secondo le modalità e con le modifiche introdotte su sua richiesta, l'impresa aveva ricevuto, a titolo di corrispettivo del servizio espletato, i contributi di esercizio previsti dalla legislazione italiana, sulla base del costo standard determinato a norma della delibera del 1984. Il costo standard del servizio è stato calcolato in applicazione della normativa allora in vigore (legge n. 151/81 e legge regionale n. 16/82), che prevedeva una contribuzione per i servizi di trasporto locale forniti sulla base di un costo standardizzato ammesso, che doveva tendere all'integrale ripiano del deficit d'esercizio aziendale. Secondo la legislazione italiana, i contributi di esercizio miravano al perseguimento dell'equilibrio economico del gestore del servizio, mentre eventuali ulteriori disavanzi erano da imputarsi a inefficienza nella gestione aziendale. Di conseguenza era espressamente previsto che tali ulteriori disavanzi restassero a carico dell'impresa, in quanto non erano state adottate tutte le misure necessarie a ridurre i costi e incrementare gli introiti.

(32)

Le autorità italiane sostengono altresì che il calcolo della compensazione integrativa effettuato ex post dall'esperto incaricato dal tribunale costituisce una chiara violazione delle disposizioni relative ai metodi comuni di compensazione di cui agli articoli 10 e seguenti del regolamento (CEE) n. 1191/69. Secondo le autorità italiane, l'esperto consultato dal tribunale si è limitato ad analizzare i costi e i ricavi presentati dal consulente dell'impresa, che erano stati determinati ex post e in assenza di un'adeguata separazione dei conti. Salvo segnalare discrepanze di alcune voci, ha poi concluso che il risultato ottenuto era sostanzialmente corretto.

(33)

Le autorità italiane ritengono inoltre che la compensazione non rispetti nemmeno le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007. In particolare, il calcolo dell'importo della compensazione non rispetterebbe la metodologia indicata nell'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007 per calcolare l'effetto finanziario netto dell'assolvimento di OSP.

(34)

Infine le autorità italiane sostengono che le sentenze del TAR ingiungevano di versare ad Arfea una compensazione finanziaria per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico nel 1997 e 1998, ma non accordavano un risarcimento del danno subito in conseguenza del mancato pagamento di tali contributi. Le autorità italiane hanno spiegato che il 6 giugno 2014 Arfea ha presentato una domanda di risarcimento danni in aggiunta alla compensazione già concessa dal TAR. Secondo le autorità italiane, ciò dimostrerebbe che la compensazione riconosciuta ad Arfea dal TAR, oggetto della presente decisione, non aveva valenza risarcitoria.

4.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(35)

L'unica parte interessata a presentare osservazioni in risposta alla decisione di avvio del procedimento è stata Arfea, la società beneficiaria della misura. Nella sua esposizione Arfea non concorda con le posizioni preliminari adottate dalla Commissione in detta decisione.

(36)

Arfea sostiene innanzitutto che la Commissione dovrebbe valutare la compatibilità e la legittimità della misura in esame soltanto a norma del regolamento (CEE) n. 1191/69 e non a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007. Secondo Arfea, il regolamento (CE) n. 1370/2007 non può applicarsi a situazioni originatesi prima della sua entrata in vigore, cioè il 3 dicembre 2009, come avrebbe confermato il Tribunale nella sentenza del 20 marzo 2013 nella causa T-92/11, Andersen. Ciononostante Arfea sostiene che, in ogni caso, le compensazioni riconosciutele sono conformi al regolamento (CE) n. 1370/2007.

(37)

In secondo luogo, Arfea afferma di essere stata incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69. Secondo Arfea, i servizi di trasporto pubblico locale sono servizi pubblici. In Italia tali servizi sarebbero affidati tramite concessioni amministrative e gli obblighi di servizio pubblico associati alla prestazione dei servizi sarebbero precisati negli accordi di concessione nonché in convenzioni e disciplinari annessi a detti accordi. Nel caso di Arfea, gli obblighi di servizio pubblico riguarderebbero i programmi di esercizio, i percorsi delle linee, le fermate e le tariffe. Per quanto riguarda il fatto che le concessioni precisano che il servizio è esercitato a rischio dell'impresa esercente, Arfea sostiene che ciò riguarda i rischi per la sicurezza dei passeggeri e dei terzi, non il rischio generale d'impresa.

(38)

In terzo luogo, Arfea sostiene che la mancata richiesta di soppressione degli OSP ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1191/69 non la priva del diritto alla compensazione a norma di detto regolamento. Secondo Arfea, la procedura prescritta dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n.1191/69 non si applicherebbe agli OSP imposti a un'impresa successivamente all'entrata in vigore di detto regolamento. Questa interpretazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1191/69, secondo Arfea, sarebbe confermata dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2014 nella causa C-518/12, CTP.

(39)

In quarto luogo, per quanto riguarda il calcolo dell'importo della compensazione riconosciuta ad Arfea dal TAR Piemonte, Arfea sostiene che la relazione dell'esperto nominato dal tribunale non può essere messa in discussione dalla Commissione perché si tratta di un'attività istruttoria tecnica che rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale. In ogni caso, secondo Arfea, i parametri per il calcolo della compensazione sarebbero stati previamente definiti nella delibera del Consiglio regionale del 16 febbraio 1984 e la compensazione non sarebbe stata eccessiva. Le compensazioni in esame sarebbero pertanto conformi alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento (CEE) n. 1191/69.

(40)

In quinto luogo, secondo Arfea, gli argomenti riepilogati ai considerando 37, 38 e 39 si applicherebbero anche alla valutazione della compatibilità della compensazione in esame con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007. Tuttavia, per quanto riguarda la conformità delle compensazioni ai requisiti formali prescritti da detto regolamento, citati dalla Commissione ai punti 64 e seguenti della decisione di avvio del procedimento, Arfea sostiene che essi non si applicano nel caso in esame. Secondo Arfea, sarebbe giuridicamente e logicamente impossibile dimostrare la conformità a tali requisiti, in quanto la situazione in esame predata di molti anni l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1370/2007.

(41)

Infine Arfea sostiene che le compensazioni riconosciutele dal TAR Piemonte soddisfano i quattro criteri previsti dalla sentenza Altmark. Innanzitutto, Arfea sarebbe stata incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro, in conformità del primo criterio della sentenza Altmark. In secondo luogo, i parametri di calcolo della compensazione sarebbero stati previamente definiti in modo trasparente e obiettivo nella delibera del Consiglio regionale del 16 febbraio 1984, conformemente al secondo criterio della sentenza Altmark. In terzo luogo, la relazione dell'esperto avrebbe stabilito che la compensazione non superava il costo sostenuto per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto di un margine di utile ragionevole, in conformità del terzo criterio della sentenza Altmark. Infine Arfea si configurerebbe come un'impresa media gestita in modo efficiente, ai sensi del quarto criterio della sentenza Altmark, come evidenziato dal fatto che il suo costo medio/km era inferiore ai costi standard regionali.

5.   CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(42)

In risposta alle osservazioni formulate da Arfea, le autorità italiane ribadiscono la posizione espressa nelle loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento senza ulteriori commenti.

6.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

6.1.   Esistenza dell'aiuto

(43)

A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, «[…] sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(44)

Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura di sostegno costituisce aiuto se risultano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o tramite risorse statali,

la misura deve conferire un vantaggio selettivo, favorendo talune imprese o talune produzioni,

la misura falsa o rischia di falsare la concorrenza, nonché

ha un'incidenza sugli scambi fra gli Stati membri.

6.1.1.   Imputabilità e risorse statali

(45)

La Commissione osserva che le sentenze del TAR obbligano la Regione a corrispondere ad Arfea una compensazione integrativa per la fornitura di servizi di autobus di linea nel 1997 e nel 1998 sulle tratte di competenza della Regione. L'esperto ha verificato che Arfea ha subito uno svantaggio economico sotto forma di una sottocompensazione pari a 1 196 780 EUR per il 1997 e a 102 814 EUR per il 1998, per effetto degli OSP che asseritamente le sono stati imposti. Il 7 febbraio 2014 la Regione ha effettivamente versato la somma ad Arfea al fine di ottemperare alle sentenze.

(46)

Il fatto che la Regione venga obbligata da un tribunale nazionale a versare una compensazione a un'impresa non rende la Regione che ha ottemperato alla sentenza non imputabile, dal momento che i tribunali nazionali di quello Stato, in quanto organi dello Stato, sono vincolati da un obbligo di leale cooperazione (11).

(47)

La misura è quindi imputabile allo Stato e le risorse utilizzate per il pagamento di tale compensazione sono risorse statali.

6.1.2.   Vantaggio economico selettivo

(48)

La Commissione osserva innanzitutto che Arfea svolge un'attività economica, segnatamente il trasporto di passeggeri, dietro corrispettivo. Pertanto, Arfea deve essere considerata un'«impresa» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(49)

La concessione della misura dovrebbe inoltre essere considerata selettiva, in quanto ne beneficerebbe soltanto Arfea.

(50)

Per quanto concerne il conferimento di un vantaggio economico, dalla sentenza Altmark discende che la compensazione concessa dallo Stato o mediante risorse statali quale compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere OSP non conferisce un vantaggio a favore di dette imprese e pertanto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, qualora soddisfi cumulativamente quattro criteri:

in primo luogo, l'impresa beneficiaria è stata effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi sono stati definiti in modo chiaro,

in secondo luogo, i parametri di calcolo della compensazione devono essere stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente,

in terzo luogo, la compensazione non deve superare l'importo necessario a coprire la totalità o una parte dei costi determinati dall'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto sia dei relativi ricavi che di un margine di utile ragionevole per l'esecuzione degli obblighi in questione,

in quarto luogo, quando la scelta dell'impresa a cui affidare l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico non è effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione deve essere stato determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe sostenuto per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi ricavi nonché di un margine di utile ragionevole per l'assolvimento di detti obblighi.

(51)

La sentenza Altmark prevede che tutti e quattro i criteri debbano essere soddisfatti cumulativamente per escludere la presenza di un vantaggio economico qualora le imprese ricevano compensazioni a fronte di obblighi di servizio pubblico ad esse imposti.

a)   Primo criterio della sentenza Altmark

(52)

Per quanto riguarda il primo criterio della sentenza Altmark, la Commissione osserva innanzitutto che spetta agli Stati membri dimostrare che una particolare impresa è stata incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico e che l'imposizione di tali obblighi è giustificata da considerazioni di interesse generale (12). Tuttavia le autorità italiane non hanno spiegato quali obblighi di servizio pubblico giustificati da considerazioni di interesse generale fossero stati imposti ad Arfea. Al contrario, hanno sostenuto che Arfea non era stata incaricata di assolvere alcun obbligo di servizio pubblico.

(53)

In secondo luogo, la Commissione osserva che la nozione di obbligo di servizio pubblico si riferisce a condizioni imposte a un operatore, il quale, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non le accetterebbe o non le accetterebbe nella stessa misura senza una ricompensa. Tali condizioni devono inoltre essere definite in modo chiaro dall'autorità competente in un atto di incarico. A questo proposito, Arfea non è stata in grado di precisare gli obblighi di servizio pubblico che le erano stati imposti né di dimostrare che tali OSP erano stati definiti in modo chiaro in un atto di incarico. Inoltre, per i motivi esposti ai considerando da 77 a 82, la Commissione ritiene vi siano fondate ragioni per ritenere che ad Arfea non siano stati imposti obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti.

b)   Secondo criterio della sentenza Altmark

(54)

Per quanto riguarda il secondo criterio della sentenza Altmark, la Commissione osserva che i parametri di calcolo della compensazione concessa ad Arfea in virtù delle sentenze del TAR non erano stati definiti in via preliminare. Tali parametri risultano unicamente da un calcolo effettuato ex post dall'esperto sulla base di varie ipotesi che non erano adeguatamente motivate e in assenza di una separazione dei conti.

(55)

Al contrario di quanto sostiene Arfea, non è possibile ritenere che i parametri di calcolo delle compensazioni in questione fossero stati definiti nella delibera del Consiglio regionale del 16 febbraio 1984. Infatti, le compensazioni riconosciute ad Arfea dal TAR sono compensazioni integrative, il cui scopo preciso era coprire l'onere finanziario degli OSP asseritamente imposti ad Arfea, che non sarebbero stati pienamente coperti dalle compensazioni già concesse all'impresa in applicazione della delibera del Consiglio regionale del 16 febbraio 1984.

(56)

Questo approccio è in contrasto con il secondo criterio della sentenza Altmark e qualsiasi compensazione concessa su tale base costituisce un aiuto di Stato. Nella sentenza Altmark la Corte ha infatti chiarito che «la compensazione da parte di uno Stato membro delle perdite subite da un'impresa senza che siano stati previamente stabiliti i parametri di detta compensazione, allorché in un secondo tempo risulta che la gestione di alcuni servizi nell'ambito dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non è stata economicamente redditizia, costituisce un intervento finanziario che rientra nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato» (13).

(57)

La Commissione conclude pertanto che la misura notificata non soddisfa il secondo criterio della sentenza Altmark.

c)   Terzo criterio della sentenza Altmark

(58)

Per quanto riguarda il terzo criterio della sentenza Altmark, la Commissione ritiene innanzitutto che, quando un'impresa svolge sia attività soggette a OSP sia attività non soggette a OSP, non sia possibile determinare con precisione i costi sostenuti per l'assolvimento degli OSP in assenza di un'adeguata separazione dei conti fra le diverse attività del fornitore.

(59)

Nel caso in esame, le autorità italiane hanno sostenuto che Arfea non aveva adottato un adeguato sistema di separazione dei conti fra le attività asseritamente soggette a OSP imposti dalla Regione Piemonte e le sue altre attività. Anche la Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che Arfea avesse adottato tale sistema di separazione dei conti e l'impresa non ha formulato osservazioni al riguardo. Inoltre dagli estratti dei conti di Arfea, usati dall'esperto incaricato dal tribunale per determinare l'importo delle compensazioni, non risulta alcuna separazione dei conti fra le diverse attività di Arfea. La ripartizione dei costi è stata effettuata ex post dall'esperto nominato dal tribunale, sulla base del modello di base predisposto dai consulenti di Arfea, che stabiliva le percentuali dei costi da attribuire alle diverse attività dell'impresa.

(60)

In secondo luogo, la Commissione ritiene che i livelli di utile presi in considerazione dall'esperto per calcolare l'importo delle compensazioni siano superiori a quello che può essere considerato un margine di utile ragionevole ai sensi del terzo criterio della sentenza Altmark.

(61)

L'esperto ha considerato che un tasso di rendimento del capitale investito pari al 12,89 % per il 1997 e al 10,81 % per il 1998 fosse un livello di utile ragionevole; questi tassi si basano sul rendimento di buoni del tesoro decennali italiani (6,8 % nel 1997) più un premio per il rischio medio (4,8 % nel 1997) corretto al rialzo per tenere conto della situazione finanziaria di Arfea (1,28 per il 1997).

(62)

A questo proposito, la Commissione osserva che il premio di rischio determinato dall'esperto è particolarmente elevato, considerato che l'esposizione al rischio di Arfea era piuttosto limitata. Infatti, Arfea esercitava le concessioni sulla base di un diritto esclusivo che la teneva al riparo dalla concorrenza di altri operatori e la compensazione determinata dall'esperto copriva il presunto costo totale sostenuto per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

(63)

La Commissione rileva inoltre che, pur avendo osservato che il settore dei trasporti presentava un rischio medio inferiore a quello di mercato, l'esperto ha corretto al rialzo il premio di rischio al fine di tenere conto dell'esposizione finanziaria di Arfea, che era superiore alla media del settore. In tal modo l'esperto non ha quindi tenuto conto del rischio di un'impresa media di trasporti, bensì del rischio proprio di Arfea, che era superiore alla media del settore.

(64)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il terzo criterio della sentenza Altmark non sia soddisfatto.

d)   Conclusione

(65)

Considerato il carattere cumulativo dei criteri della sentenza Altmark, poiché la misura in esame non soddisfa i primi tre criteri non sussistono motivi per cui la Commissione esamini se il quarto criterio di detta sentenza risulti soddisfatto.

(66)

Sulla base delle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene che la compensazione integrativa versata ad Arfea per i servizi prestati durante il periodo in esame non soddisfi i quattro criteri cumulativi della sentenza Altmark e pertanto conferisca all'impresa un vantaggio economico selettivo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.1.3.   Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri

(67)

La Commissione osserva innanzitutto che le compensazioni in esame sono state concesse ad Arfea in virtù di due sentenze del TAR Piemonte del 10 ottobre 2013 e sono state versate dalla Regione Piemonte il 7 febbraio 2014, cioè molto tempo dopo che il mercato del trasporto di passeggeri tramite autobus fosse stato aperto alla concorrenza nell'Unione.

(68)

A questo proposito, nella sentenza Altmark la Corte di giustizia ha osservato che vari Stati membri hanno iniziato fin dal 1995 ad aprire alcuni mercati dei trasporti ad imprese stabilite in altri Stati membri, cosicché in quel momento varie imprese offrivano già servizi di trasporto locali o regionali in Stati membri diversi dal loro paese d'origine.

(69)

Di conseguenza, qualsiasi compensazione concessa ad Arfea andrebbe considerata atta a falsare la concorrenza nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto di passeggeri tramite autobus e a incidere sugli scambi tra Stati membri nella misura in cui si ripercuote negativamente sulla possibilità, per le imprese di trasporto stabilite in altri Stati membri, di prestare i propri servizi in Italia e rafforza la posizione di mercato di Arfea, sollevandola dall'onere di spese che essa avrebbe altrimenti dovuto sostenere nel corso delle sue attività economiche quotidiane.

(70)

La Commissione osserva inoltre che Arfea è attiva su altri mercati, ad esempio quello dei servizi di trasporto privato, e che pertanto è in concorrenza con altre imprese all'interno dell'Unione che operano su tali mercati. Qualsiasi compensazione concessa ad Arfea potrebbe inoltre falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri anche su tali mercati.

(71)

Di conseguenza, la Commissione conclude che la misura falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri.

6.1.4.   Conclusione

(72)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

6.2.   Dispensa dall'obbligo di notifica a norma del regolamento (CEE) n. 1191/69

(73)

Il ragionamento del TAR secondo cui Arfea aveva diritto a una compensazione integrativa per OSP a norma del regolamento (CEE) n. 1191/69 implica che Arfea avrebbe dovuto acquisire il diritto alla compensazione integrativa nel momento in cui ha erogato tali servizi e tali pagamenti della compensazione dovevano essere dispensati dalla procedura di notifica obbligatoria in forza dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69. In caso contrario, qualora la compensazione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la mancata notifica della compensazione avrebbe reso quest'ultima illegale a norma dell'articolo 108 del trattato. Questo perché, in base all'articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, le compensazioni risultanti dall'applicazione dello stesso sono dispensate dalla procedura di informazione preventiva di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, e quindi dall'obbligo di notifica.

(74)

A questo proposito, come si evince dalla sentenza Combus, la nozione di «compensazione di servizio pubblico», secondo la definizione di tale disposizione, deve essere interpretata in maniera molto restrittiva (14). La dispensa dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69 riguarda unicamente la compensazione relativa a OSP imposti unilateralmente a un'impresa ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regolamento, calcolata con il metodo descritto agli articoli da 10 a 13 del medesimo regolamento (metodi comuni di compensazione). Tuttavia non si applica ai contratti di servizio pubblico secondo la definizione di cui all'articolo 14 del citato regolamento. La compensazione corrisposta in virtù di un contratto di servizio pubblico, secondo la definizione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1191/69, che costituisca aiuto di Stato deve essere notificata alla Commissione prima di essere posta in esecuzione. Conformemente all'articolo 108 del trattato, la mancata notifica porterà a considerare tale compensazione un aiuto posto in esecuzione illegalmente.

(75)

Onde stabilire se, nel caso in oggetto, l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69 dispensasse effettivamente le autorità italiane dall'obbligo di previa notifica, è quindi necessario, in primo luogo, accertare se la Regione abbia effettivamente imposto unilateralmente un obbligo di servizio pubblico ad Arfea e, in secondo luogo, se la compensazione riconosciuta per tale obbligo sia conforme al regolamento (CEE) n. 1191/69. La Commissione esaminerà in successione entrambe le questioni.

i)   OSP imposto unilateralmente

(76)

Secondo Arfea, la Regione Piemonte le ha imposto obblighi di servizio pubblico definiti negli accordi di concessione per la fornitura di servizi di trasporto tramite autobus, nonché in convenzioni e disciplinari annessi a detti accordi. Tali obblighi di servizio pubblico riguarderebbero i programmi di esercizio, i percorsi delle linee, le fermate e le tariffe.

(77)

La Commissione osserva in primo luogo che tutti gli accordi di concessione prevedevano un periodo di validità annuale ed erano rinnovabili su richiesta del fornitore dei servizi di trasporto, subordinatamente al versamento di una tassa di concessione. Ne consegue che tali concessioni costituivano la base di un rapporto contrattuale tra Arfea e la Regione Piemonte, al quale Arfea aveva aderito volontariamente.

(78)

Non si può quindi ritenere che, sulla base di tali accordi, siano stati unilateralmente imposti ad Arfea obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69. Come ricordato dal Tribunale nella sentenza del 3 marzo 2016 nella causa T-15/14 Simet, l'adesione volontaria a un rapporto di tipo contrattuale è diversa dall'imposizione unilaterale di OSP e non dà luogo a un obbligo di compensazione a norma del regolamento (CEE) n. 1191/69 (15).

(79)

In secondo luogo, la Commissione osserva che Arfea non ha individuato in modo chiaro le convenzioni e i disciplinari annessi agli accordi di concessione che le avrebbero imposto obblighi di servizio pubblico. La Commissione ritiene tuttavia che Arfea si riferisca ai disciplinari concernenti le tratte e gli orari annessi agli accordi di concessione nonché alle tabelle che fissano le tariffe regionali, cui rinviavano alcuni accordi di concessione.

(80)

Per quanto riguarda tali disciplinari, la Commissione osserva che essi non possono essere considerati costituire un'imposizione unilaterale di OSP ad Arfea. Infatti, come gli accordi di concessione stessi, erano stati volontariamente sottoscritti da Arfea. Inoltre il contenuto dei disciplinari, per esempio le tratte, era stato modificato su richiesta di Arfea per diverse concessioni. Essi non possono quindi essere considerati costituire un'imposizione unilaterale di obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69.

(81)

Per quanto riguarda le tabelle che fissano le tariffe regionali, comprendenti le tariffe massime per tutti i passeggeri, la Commissione rileva che, nella sentenza del 3 marzo 2016 nella causa T-15/14 Simet, il Tribunale ha precisato che le disposizioni di carattere generale in materia di tariffe non impongono OSP ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69. Infatti, secondo il tribunale, la nozione di obbligo tariffario ai sensi di detta disposizione si limita alle tariffe massime imposte per una particolare categoria di passeggeri o di prodotti e non comprende le misure generali di politica dei prezzi (16).

(82)

Infine la Commissione osserva che, in ogni caso, il fatto che Arfea abbia richiesto il rinnovo delle concessioni e persino pagato una tassa a tal fine non può certo conciliarsi con l'imposizione di un obbligo di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1191/69. Infatti, ai sensi di detta disposizione, per obblighi di servizio pubblico si intendono «gli obblighi che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni». Come ha osservato il Tribunale nella sentenza del 3 marzo 2016 nella causa T-15/14 Simet, è poco credibile che un'impresa chieda il rinnovo di una concessione, tenendo conto degli obblighi ad essa associati, se il relativo esercizio è contrario ai suoi interessi commerciali.

ii)   Conformità della compensazione con i metodi comuni di compensazione

(83)

Anche se fosse dimostrata l'esistenza di OSP imposti ad Arfea unilateralmente, quod non, la compensazione per tali servizi dovrebbe comunque essere conforme ai metodi comuni di compensazione previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 (sezione IV) per poter essere esentata dall'obbligo di informazione preventiva di cui all'articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento. La Commissione non ritiene che tale condizione si sia verificata.

(84)

A tale proposito, la Commissione rammenta innanzitutto che dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1191/69 discende che una compensazione non può essere superiore agli oneri economici sostenuti da un'impresa in conseguenza dell'imposizione di obblighi di servizio pubblico. Inoltre, l'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1191/69, nella versione applicabile a decorrere dal 1o luglio 1992, prevede che: «Quando un'impresa di trasporto svolge contemporaneamente servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ed altre attività, i servizi pubblici devono formare oggetto di sezioni distinte che rispondano come minimo ai seguenti requisiti:

a)

separazione di conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio e ripartizione delle relative quote di patrimonio in base alle norme contabili vigenti;

[…]».

(85)

In secondo luogo, la Commissione rammenta che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1191/69 prescrive che l'amministrazione stabilisca in anticipo l'importo della compensazione.

(86)

Nel caso in esame, la Commissione ritiene che la compensazione concessa ad Arfea non soddisfi tali requisiti.

(87)

Innanzitutto la Commissione osserva che, come indicato al considerando 59, non è stato dimostrato che Arfea avesse adottato un adeguato sistema di separazione dei conti fra le attività asseritamente soggette a OSP e le sue altre attività, come prescritto dall'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1191/69. Al contrario, gli estratti dei conti di Arfea relativi al 1997 e al 1998, usati dall'esperto incaricato dal tribunale per determinare l'importo delle compensazioni, rivelano che i costi non erano distinti in base all'attività.

(88)

In secondo luogo, la Commissione osserva che, in contrasto con l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1191/69, la compensazione concessa ad Arfea non è stata stabilita in anticipo, ma è stata determinata sulla base di una valutazione ex post, come ordinato dal TAR.

(89)

Alla luce delle osservazioni suesposte, la Commissione conclude che le compensazioni integrative concesse ad Arfea dal TAR Piemonte non erano dispensate dalla procedura di informazione preventiva prevista dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69.

6.3.   Compatibilità dell'aiuto

(90)

Poiché non è stato dimostrato che la misura in esame fosse dispensata dalla procedura di informazione preventiva ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69, è necessario esaminare la compatibilità di tali pagamenti con il mercato interno, in quanto si ritiene costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, come indicato nella sezione 6.1.

(91)

A tale proposito, l'articolo 93 del trattato contiene norme in materia di compatibilità degli aiuti di Stato nell'ambito del coordinamento dei trasporti e degli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti e costituisce una lex specialis rispetto all'articolo 107, paragrafo 3, nonché all'articolo 106, paragrafo 2, in quanto contiene norme specifiche in materia di compatibilità degli aiuti di Stato. La Corte di giustizia ha statuito che tale disposizione «ammette la compatibilità con il mercato interno di aiuti ai trasporti soltanto in casi ben determinati e che non recano pregiudizio agli interessi generali [dell'Unione]» (17).

(92)

Il 3 dicembre 2009 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 1370/2007 che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 1191/69 e il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio (18). Il regolamento (CE) n. 1370/2007 si applica alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico per i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

(93)

La Commissione ritiene che l'esame della compatibilità della misura non notificata debba essere effettuato ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, poiché questa è la legislazione in vigore al momento dell'adozione della presente decisione. La Commissione osserva altresì che la compensazione integrativa concessa ad Arfea dal TAR è stata versata il 7 febbraio 2014 (19).

(94)

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 dispone che «le compensazioni di servizio pubblico per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico di passeggeri o per rispettare gli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, erogate a norma del presente regolamento, sono compatibili con il mercato [interno]. Tali compensazioni sono dispensate dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo [108, paragrafo 3,] del trattato».

(95)

Per i motivi esposti di seguito, la Commissione ritiene che la compensazione non notificata non sia conforme al regolamento (CE) n. 1370/2007 e pertanto non possa essere dichiarata compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento.

(96)

Innanzitutto, la Commissione osserva che gli accordi di concessione non soddisfano le disposizioni dell'articolo 4 del suddetto regolamento, che definisce il contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e delle norme generali:

l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), prescrive che i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione siano stabiliti in anticipo, in modo obiettivo e trasparente onde evitare una compensazione eccessiva. Tuttavia, come spiegato ai considerando da 54 a 57 riguardanti il secondo criterio della sentenza Altmark, le compensazioni integrative concesse ad Arfea non sono state calcolate sulla base di parametri stabiliti in anticipo in modo obiettivo e trasparente,

l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 4, paragrafo 2, prescrivono che i contratti di servizio pubblico definiscano le modalità di ripartizione dei costi e dei ricavi connessi alla fornitura dei servizi. Tuttavia gli accordi di concessione non contenevano modalità riguardanti la ripartizione dei costi e dei ricavi e, come spiegato al considerando 59, Arfea non aveva adottato un adeguato sistema di separazione dei conti tra le sue diverse attività.

(97)

In secondo luogo, la Commissione osserva che la misura in questione non soddisfa le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 concernenti il calcolo dell'importo della compensazione.

(98)

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007, stabilisce che, in caso di contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente, la compensazione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 e dell'allegato, al fine di garantire che essa non ecceda quanto necessario per assolvere l'obbligo di servizio pubblico.

(99)

L'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007 prevede, al punto 2, che la compensazione non può eccedere l'importo corrispondente all'effetto finanziario equivalente alla somma dei seguenti fattori: i costi sostenuti in relazione all'OSP, meno i ricavi derivanti dai titoli di viaggio, meno gli eventuali effetti finanziari positivi generati all'interno della rete gestita in base all'obbligo di servizio pubblico, più un ragionevole utile. Il punto 4 dell'allegato stabilisce che le spese e le entrate devono essere calcolate in conformità delle norme contabili e fiscali in vigore. Il punto 5 dell'allegato dispone che: «quando un operatore di servizio pubblico presta sia servizi compensati soggetti a obblighi di servizio di trasporto pubblico sia altre attività, la contabilità dei suddetti servizi pubblici deve essere tenuta separata nell'osservanza almeno delle seguenti condizioni:

i conti operativi corrispondenti a ciascuna di tali attività economiche devono essere separati e la quota dei ricavi e dei costi fissi deve essere imputata secondo le vigenti norme contabili e fiscali,

tutti i costi variabili, un contributo adeguato per i costi fissi e un utile ragionevole connessi a eventuali altre attività esercitate dall'operatore di servizio pubblico non possono in nessun caso essere a carico del servizio pubblico in questione,

i costi originati dalla prestazione del servizio pubblico devono essere bilanciati dai ricavi di esercizio e dal versamento di somme da parte delle pubbliche autorità, senza possibilità di trasferimento di ricavi a un altro settore di attività dell'operatore di servizio pubblico».

(100)

Tuttavia, come già osservato al considerando 59, Arfea non ha adottato un adeguato sistema di separazione dei conti fra le attività asseritamente soggette a OSP e le sue altre attività, come prescritto dal punto 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007. Di conseguenza, è impossibile dimostrare che, qualunque compensazione sia infine concessa, essa non ecceda l'importo corrispondente all'effetto finanziario netto equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell'operatore di servizio pubblico (punto 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007). Inoltre, in mancanza di parametri stabiliti in anticipo, ogni calcolo della compensazione deve necessariamente essere effettuato ex-post sulla base di ipotesi arbitrarie, come è stato fatto dai consulenti di Arfea e dall'esperto incaricato dal TAR Piemonte. Infine, come illustrato ai considerando da 60 a 63, i livelli di utile presi in considerazione dall'esperto per calcolare l'importo delle compensazioni sono superiori a quello che può essere considerato un margine di utile ragionevole.

(101)

In terzo luogo, la Commissione osserva che Arfea stessa ha riconosciuto che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 non sono soddisfatte nel caso in esame, sostenendo che sarebbe giuridicamente e logicamente impossibile dimostrare tale conformità, in quanto la situazione in esame predata di molti anni l'entrata in vigore di detto regolamento.

(102)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la compensazione integrativa decisa dal TAR non sia stata erogata in conformità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 e che per questo motivo essa non sia compatibile con il mercato interno.

6.4.   La compensazione concessa dal TAR non costituisce un risarcimento dei danni

(103)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni onde stabilire se le sentenze del TAR riguardino la concessione di un risarcimento danni per presunta violazione del diritto, piuttosto che una concessione di compensazione di servizio pubblico a norma dei regolamenti del Consiglio applicabili. Soltanto le autorità italiane hanno presentato osservazioni al riguardo, sostenendo che la misura in questione costituiva una compensazione per l'assolvimento di OSP e non un risarcimento danni.

(104)

La Commissione osserva a tal proposito che, in determinate circostanze, il risarcimento dei danni dovuti ad illeciti o a comportamenti propri imputabili alle autorità nazionali (20) non costituisce un vantaggio e non viene pertanto considerato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (21). Lo scopo del risarcimento dei danni subiti è diverso dallo scopo degli aiuti di Stato, in quanto il risarcimento mira a riportare la parte danneggiata nella situazione in cui si trovava prima dell'azione che ha provocato i danni, come se quest'ultima non avesse avuto luogo (restitutio in integrum).

(105)

Tuttavia, per non ricadere nel campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, il risarcimento dei danni deve basarsi su una norma generale in materia di risarcimento (22). Inoltre, nella sentenza Lucchini, la Corte di giustizia ha stabilito che un giudice nazionale non può applicare il diritto nazionale qualora tale applicazione abbia l'effetto di impedire «l'applicazione del diritto comunitario in quanto renderebbe impossibile il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione del diritto comunitario» (23). Il principio che sottende tale sentenza è che una norma di diritto nazionale non può essere applicata se tale applicazione impedisce l'applicazione corretta del diritto dell'Unione (24). A tale proposito, nella sentenza del 3 marzo 2016 nella causa T-15/14 Simet, il Tribunale ha stabilito che un risarcimento del danno arrecato dall'imposizione di obblighi di servizio pubblico non può sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato per il solo fatto che costituisce un risarcimento di danni, in quanto ciò consentirebbe di eludere l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (25).

(106)

Per quanto riguarda le compensazioni integrative concesse ad Arfea dal TAR, la Commissione osserva innanzitutto che le sentenze del TAR fanno riferimento al diritto di Arfea di percepire gli importi a titolo di compensazione ai sensi degli articoli 6, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1191/69, il cui ammontare deve essere determinato dall'amministrazione sulla base di dati certi. Ciò indica che il diritto di Arfea di percepire la compensazione integrativa non discende, secondo il TAR, da una norma generale in materia di risarcimento dei danni dovuti a illeciti o a comportamenti propri imputabili alle autorità nazionali, bensì da diritti asseritamente sanciti dal regolamento (CEE) n. 1191/69.

(107)

In secondo luogo, la Commissione rileva che il 6 giugno 2014 Arfea ha presentato un'istanza dinanzi agli organi giurisdizionali italiani chiedendo il risarcimento danni da parte della Regione Piemonte in aggiunta alle compensazioni già concesse all'impresa dal TAR. Nella domanda Arfea ha asserito di avere subito danni in conseguenza del tardivo riconoscimento delle compensazioni dovutele dalla Regione per il 1997 e il 1998. Ciò indica che Arfea stessa non ritiene che le compensazioni concesse dal TAR costituiscano un risarcimento danni.

(108)

In terzo luogo, la Commissione ritiene che, in ogni caso, la concessione di un risarcimento a favore di Arfea per compensare gli oneri finanziari risultanti dalla presunta imposizione unilaterale illecita di OSP da parte delle autorità italiane violerebbe gli articoli 107 e 108 del trattato.

(109)

Ciò è dovuto al fatto che tale risarcimento produrrebbe per Arfea esattamente lo stesso risultato di una compensazione per oneri di servizio pubblico per il periodo in esame, nonostante il fatto che gli accordi di concessione che disciplinano i servizi in questione non fossero dispensati dall'obbligo di notifica preventiva né conformi ai requisiti sostanziali del regolamento (CEE) n. 1191/69 o del regolamento (CE) n. 1370/2007, come dimostrato ai punti precedenti.

(110)

La disponibilità di una tale concessione consentirebbe quindi effettivamente di aggirare le norme sugli aiuti di Stato e le condizioni, stabilite dal legislatore dell'Unione, in base alle quali le autorità competenti, nell'imporre o contrattare obblighi di servizi pubblico, compensano i relativi operatori per i costi sostenuti come contropartita per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico. Infatti, un risarcimento danni equiparabile all'importo delle somme dell'aiuto che si era previsto di concedere presupporrebbe una concessione indiretta dell'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno (26). Come già ricordato, il Tribunale ha chiarito che, in siffatte circostanze, le norme in materia di aiuti di Stato non possono essere eluse per il solo fatto che la misura in questione consisterebbe in un risarcimento di danni (27).

(111)

Di conseguenza, la Commissione non ritiene che la sentenza del TAR costituisca la concessione di una compensazione a fronte dei danni subiti da Arfea a causa di illeciti o di comportamenti propri imputabili alle autorità nazionali, piuttosto che la concessione di un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile, vietato dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(112)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la misura non notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, che è incompatibile con il mercato interno.

7.   RECUPERO DELL'AIUTO

(113)

Conformemente al trattato e alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto con il mercato interno, è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve abolire o modificare tale aiuto (28). La giurisprudenza costante della Corte di giustizia indica anche che, nel caso di aiuti giudicati dalla Commissione incompatibili con il mercato interno, l'obbligo di abolire l'aiuto, imposto allo Stato membro, ha l'obiettivo di ripristinare la situazione preesistente (29).

(114)

La Corte ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi, perdendo così il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata (30).

(115)

Conformemente alla giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio (31) recita: «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario […]».

(116)

Pertanto, poiché le misure in questione sono state attuate in violazione dell'articolo 108 del trattato e devono essere considerate un aiuto illegale e incompatibile, l'importo dell'aiuto deve essere recuperato per ripristinare la situazione di mercato antecedente alla loro concessione. Il recupero copre il periodo a partire dal momento in cui Arfea ha iniziato a usufruire del vantaggio, vale a dire quando gli aiuti sono stati messi a sua disposizione (cioè il 7 febbraio 2014), fino all'effettivo rimborso; le somme da rimborsare comprendono gli interessi maturati fino all'effettivo recupero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato ammontante a 1 299 594 EUR, che la Repubblica italiana ha illegalmente concesso ad Arfea in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

1.   La Repubblica italiana procede al recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 presso il beneficiario.

2.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dal 7 febbraio 2014 fino alla data dell'effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (32) e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (33) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

4.   La Repubblica italiana annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all'articolo 1 con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

1.   Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   La Repubblica italiana garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica italiana trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

l'importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare presso il beneficiario;

b)

la descrizione particolareggiata delle misure già adottate e di quelle previste per ottemperare alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.

2.   La Repubblica italiana informerà la Commissione dell'andamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell'aiuto di cui all'articolo 1. Essa trasmetterà immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per ottemperare alla presente decisione. Fornirà inoltre informazioni particolareggiate sugli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2016

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 219 del 3.7.2015, pag. 12.

(2)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(3)  Legge 10 aprile 1981, n. 151. Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore (GU n. 113 del 24.4.1981), disponibile all'indirizzo: http://www.normattiva.it/urires/ N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-10;151

(4)  Legge regionale 23 luglio 1982, n. 16. Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone (B.U. 28 luglio 1982, n. 30), disponibile all'indirizzo: http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l1982016.html

(5)  Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1).

(6)  Sentenza n. 5043 del 28 agosto 2006.

(7)  Causa C-280/00, Altmark Trans/Regierungsprasidium Magdeburg, EU:C:2003:415.

(8)  Cfr. l'allegato I del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(9)  Secondo il punto 2 dell'allegato: «[le] incidenze sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l'obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l'obbligo non fosse stato assolto. Per calcolare l'effetto finanziario netto, l'autorità competente segue il seguente schema:

costi sostenuti in relazione a un obbligo di servizio pubblico o a un insieme di obblighi di servizio pubblico imposti dall'autorità o dalle autorità competenti e contenuti in un contratto di servizio pubblico e/o in una norma generale,

meno gli eventuali effetti finanziari positivi generati all'interno della rete gestita in base all'obbligo o agli obblighi di servizio pubblico in questione,

meno i ricavi delle tariffe o qualsiasi altro ricavo generato nell'assolvimento dell'obbligo o degli obblighi di servizio pubblico in questione,

più un ragionevole utile,

uguale all'effetto finanziario netto».

(10)  La delibera del 1984 stabiliva i livelli dei «costi standardizzati» per i servizi degli autobus e dei tram per la città di Torino e per altri comuni del Piemonte, e distingueva poi fra linee di pianura e linee di montagna. L'articolo 1 specifica che i costi standardizzati erano stabiliti sulla base di criteri di gestione prudenti e rigorosi, tenendo conto anche della qualità del servizio offerto e delle condizioni geografiche. Secondo l'articolo 4, l'importo derivante dall'applicazione dei costi standardizzati ai chilometri percorsi dal fornitore del servizio rappresentava il livello massimo ammissibile di contributi pubblici per l'anno di competenza, a meno che i costi effettivi sostenuti dal fornitore del servizio fossero inferiori a quelli standardizzati. In tal caso, i contributi pubblici dovevano essere concessi sulla base dei costi effettivi sostenuti dal fornitore del servizio.

(11)  Causa C-527/12, Commissione/Germania, EU:C:2014:2193, punto 56 e giurisprudenza citata. Cfr. inoltre causa C-119/05, Lucchini, EU:C:2007:434, punto 59.

(12)  Causa T-17/02, Fred Olsen (Raccolta 2005 pag. II-2031, punto 216); causa T-289/03, BUPA e altri/Commissione (Raccolta 2008, pag. II-81, punti 166-169 e 172).

(13)  Causa C-280/00, Altmark Trans/ Regierungsprasidium Magdeburg, EU:C:2003:415, punto 91.

(14)  Causa T-157/01, Danske Busvognmænd, EU:T:2004:76, punti da 77 a 79.

(15)  Causa T-15/14, Simet SpA/Commissione, punto 163.

(16)  Causa T-15/14, Simet SpA/Commissione, punto 159.

(17)  Causa 156/77, Commissione/Belgio, EU:C:1978:180, punto 10.

(18)  Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1).

(19)  Causa C-303/13 Ρ, Commissione/Andersen, punto 55.

(20)  Per esempio, un illecito civile o un ingiustificato arricchimento.

(21)  Cause riunite da 106 a 120/87, Asteris e a./Grecia e CEE, EU:C:1988:457.

(22)  Cfr. la decisione della Commissione del 16 giugno 2004 sugli aiuti dei Paesi Bassi a favore di Akzo-Nobel per ridurre al minimo i trasporti di cloro (caso N 304/2003), sintesi pubblicata nella GU C 81 del 2.4.2005, pag. 4; cfr. anche la decisione della Commissione del 20 dicembre 2006 sugli aiuti dei Paesi Bassi per la rilocalizzazione dell'impresa di demolizione di autoveicoli Steenbergen (caso N 575/2005), sintesi pubblicata nella GU C 80 del 13.4.2007, pag. 1.

(23)  Causa C-119/05, Lucchini, EU:C:2007:434, punto 59.

(24)  Ibidem, punto 61.

(25)  Causa T-15/14, Simet SpA/Commissione, punti 102 e 103.

(26)  Conclusioni dell'avvocato generale del 28 aprile 2005 nelle cause riunite C-346/03 e C-529/03, Atzori, EU:C:2005:256, punto 198.

(27)  Causa T-15/14, Simet SpA/Commissione, punti 102 e 103.

Cfr. anche la giurisprudenza del Tribunale relativa alle clausole di indennizzo per il recupero di aiuti di Stato:

causa T-384/08, Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou/Commissione, EU:T:2011:650, e causa T-565/08, Corsica Ferries/Commissione, EU:T:2012:415, punti 23, 114 e da 120 a 131. Cfr. anche, per analogia, la causa C-111/10, Commissione/Consiglio, EU:C:2013:785, punto 44.

(28)  Cfr. causa C-70/72, Commissione/Germania (Raccolta 1973, pag. 813, punto 13).

(29)  Cfr. cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione (Raccolta 1994, pag. I-4103, punto 75).

(30)  Cfr. causa C-75/97, Belgio/Commissione (Raccolta 1999, pag. I-3671, punti 64 e 65).

(31)  Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(32)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(33)  Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).


29.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/76


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2085 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2016

relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2016) 7851]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. L'agente patogeno può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

I Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda, situata nel loro territorio, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e hanno immediatamente adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(6)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con i Paesi Bassi e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

(7)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite nei Paesi Bassi in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità vengano rapidamente definite a livello dell'Unione.

(8)

Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, si dovrebbero definire, nell'allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza dei Paesi Bassi nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(9)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi garantiscono che le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2016.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Nome

NL

Paesi Bassi

Area comprendente:

Biddinghuizen

Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water).

Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309).

Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer.

Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708).

Bremerbergweg (N708) volgen in noodwestelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Swifterweg (N710).

Swifterweg (N710)volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water).

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Nome

NL

Paesi Bassi

Area comprendente:

Biddinghuizen

Vanaf Knardijk N302 in Harderwijk de N302 volgen in noordwestelijke richting tot aan de N305.

Bij splitsing de N305 volgen in noordelijke richting tot aan N302.

De N302 volgen tot Vleetweg.

De Vleetweg volgen tot aan de Kuilweg.

De kuilweg volgen tot aan de Rietweg.

De Rietweg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Larserringweg.

De Larserringweg volgen in noordelijke richting tot de Zeeasterweg.

De Zeeasterweg volgen in oostelijke richting tot aan Lisdoddepad.

Lisdoddepad volgen in noordelijke richting tot aan de Dronterweg.

De Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan de Biddingweg (N710).

De Biddingweg (N710) in noordelijke richting volgen tot aan de Elandweg.

De Elandweg volgen in westelijke richting tot aan de Dronterringweg (N307).

Dronterringweg (N307) volgen in Zuidoostelijke overgaand in Hanzeweg tot aan Drontermeer(Water).

Drontermeer volgen in zuidelijke richting ter hoogte van Buitendijks.

Buitendijks overgaand in Buitendijksweg overgaand in Groote Woldweg volgen tot aan Zwarteweg.

De Zwarteweg in westelijke richting volgen tot aan de Mheneweg Noord.

Mheneweg Noord volgen in zuidelijke richting tot aan de Zuiderzeestraatweg.

Zuiderzeestraatweg in zuidwestelijke richting volgen tot aan de Feithenhofsweg.

Feithenhofsweg volgen in zuidelijkerichting tot aan Bovenstraatweg.

Bovenstraatweg in westelijke richting volgen tot aan Laanzichtsweg.

Laanzichtsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bovendwarsweg.

Bovendwarsweg volgen in westelijke richting tot aan de Eperweg (N309).

Eperweg (N309) volgen in zuidelijke richting tot aan autosnelweg A28 (E232).

A28 (E232) volgen in zuidwestelijke richting tot aan Harderwijkerweg (N303).

Harderwijkerweg(N303) volgen in zuidelijke richting tot aan Horsterweg.

Horsterweg volgen in westelijke richting tot aan Oude Nijkerkerweg.

Oude Nijkerkerweg overgaand in arendlaan volgen in zuidwestelijke richting tot aan Zandkampweg.

Zandkampweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Telgterengweg.

Telgterengweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bulderweg.

Bulderweg volgen in westelijke richting tot aan Nijkerkerweg.

Nijkerkerweg volgen in westelijke richting tot aan Riebroeksesteeg.

Riebroekersteeg volgen in noordelijke/westelijke richting (doodlopend) overstekend A28 tot aan Nuldernauw (water).

Nuldernauw volgen in noordelijke richting overgaand in Wolderwijd (water) tot aan Knardijk (N302).

N302 volgen in Noordwestelijke richting tot aan N305.


29.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/80


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2086 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2016

relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Svezia

[notificata con il numero C(2016) 7852]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. L'agente patogeno può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

La Svezia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda, situata nel suo territorio, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e ha immediatamente adottato le necessarie misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(6)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Svezia e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

(7)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite in Svezia in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità vengano rapidamente definite a livello dell'Unione.

(8)

Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, si dovrebbero definire, nell'allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza della Svezia nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(9)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Svezia garantisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2016.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Nome

SE

Svezia

Area comprendente:

le parti del comune di Helsingborg (codice ADNS 01200) comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N56,053495 e E12,848939.

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Nome

SE

Svezia

Area comprendente:

l'area delle parti dei comuni di Helsingborg, Ängelholm, Bjuv e Åstorp (codice ADNS 01200) che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N56,053495 e E12,848939.