ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 320

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
26 novembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/2071 della Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione, del 22 settembre 2016, relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2073 della Commissione, del 23 novembre 2016, sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2016

25

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2074 della Commissione, del 25 novembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza salicilato basico di alluminio ( 1 )

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2075 della Commissione, del 25 novembre 2016, relativo all'assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice

32

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2076 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

34

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/2077 del Consiglio, del 17 ottobre 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della 70a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e della 97a sessione del comitato della sicurezza marittima riguardo all'adozione delle modifiche dell'allegato VI della convenzione MARPOL, della regola SOLAS II-1, delle regole SOLAS III/1.4, III/30 e III/37, delle regole SOLAS II-2/1 e II-2/10, della regola SOLAS II-1/3-12, della convenzione e del codice STCW, del codice dei sistemi antincendio e del codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011

36

 

*

Decisione (UE) 2016/2078 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa alle misure SA.41617 — 2015/C [ex SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN)] alle quali i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore della società di calcio professionistica NEC di Nijmegen [notificata con il numero C(2016) 4048]  ( 1 )

40

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2016/1970 del Consiglio, del 29 settembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra ( GU L 304 dell'11.11.2016 )

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2071 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2016

che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/757 stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo.

(2)

L'allegato I del regolamento (UE) 2015/757 stabilisce i metodi per il monitoraggio delle emissioni di CO2 in base al consumo di carburante. L'allegato II del regolamento (UE) 2015/757 stabilisce le regole per il «monitoraggio delle altre informazioni pertinenti».

(3)

L'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2015/757 dispone che le emissioni di CO2 siano calcolate moltiplicando i fattori di emissione e il consumo di carburante determinato con i metodi di monitoraggio A (BDN e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi), B (monitoraggio dei serbatoi a bordo) e C (flussimetri per i processi di combustione applicabili) di cui alla parte B dello stesso allegato. La risoluzione dell'IMO (2) sugli orientamenti per il metodo di calcolo dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) raggiunto dalle nuove navi stabilisce una serie di valori predefiniti per i fattori di emissione dei carburanti standard utilizzati a bordo. Tali valori predefiniti possono essere utilizzati per calcolare le emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo. Imporre alle navi di applicare i suddetti valori predefiniti per monitorare e comunicare le emissioni di CO2 conformemente all'allegato I del regolamento (UE) 2015/757 costituisce un approccio normativo lineare e assicura un'attuazione armonizzata.

(4)

I metodi di monitoraggio A, B e C servono per determinare la quantità di carburante rifornito (bunkeraggio) o la quantità di carburante rimasta nei serbatoi, convertendola da volume in massa utilizzando i valori della densità effettiva. A norma dell'allegato I, parte B, paragrafo 2, quinto comma, lettera c), le società che utilizzano il metodo di monitoraggio B possono determinare la densità effettiva in base alla densità misurata in un'analisi svolta in un laboratorio accreditato per l'analisi del carburante, laddove disponibile. Se si offre questa possibilità anche alle società che utilizzano i metodi di monitoraggio A e C si assicura l'attuazione armonizzata dei tre metodi, in linea con la norma ISO 3675:1998 (3). Si accolgono inoltre le prassi vigenti nel settore e si migliora la comparabilità del consumo di carburante monitorato secondo i tre metodi di cui sopra.

(5)

Il concetto «da ormeggio a ormeggio» chiarisce le disposizioni e introduce un criterio armonizzato per la determinazione esatta dei punti d'inizio e fine delle tratte. In tal modo si perfezionano i parametri utilizzati per monitorare il tempo trascorso in mare e la distanza percorsa, di cui all'allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2015/757, e si tiene conto delle prassi vigenti nel settore.

(6)

Gli orientamenti dell'IMO per l'uso volontario dell'indicatore operativo di efficienza energetica (EEOI) (4) e la norma CEN EN 16258 (2012) (5) offrono alle navi ro-ro la possibilità di monitorare e comunicare il carico trasportato in base alla massa effettiva del carico. L'aggiunta di questo parametro a quelli di cui all'allegato II, parte A, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2015/757 è intesa a tenere conto in modo più adeguato delle prassi vigenti nel settore e facilitare in tal modo il monitoraggio.

(7)

In linea con la prassi abituale della Commissione di consultare esperti durante la fase preparatoria degli atti delegati, nell'ambito del Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile (ESSF) è stato creato un sottogruppo preposto al monitoraggio del sistema MRV nel trasporto marittimo, composto da esperti degli Stati membri, del settore e della società civile. Il sottogruppo ha individuato l'esistenza di una serie di norme internazionali ed europee, regole internazionali e sviluppi scientifici e tecnici e ha raccomandato che il presente regolamento ne tenga conto. Il progetto di raccomandazioni del sottogruppo su tali aspetti è stato approvato dalla plenaria dell'ESSF il 28 giugno 2016.

(8)

Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55.

(2)  MEPC 245 (66) 2014.

(3)  ISO 3675:1998 — Crude petroleum and liquid petroleum products — Laboratory determination of density — Hydrometer method.

(4)  MEPC.1/Circ. 684 IMO Guidelines for voluntary use of the ship Energy Efficiency Operational Indicator.

(5)  Metodologia per il calcolo e la dichiarazione del consumo di energia e di emissioni di gas a effetto serra (GHG) dei servizi di trasporto (merci e passeggeri).


ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757 sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

la parte A è sostituita dalla seguente:

«A.   CALCOLO DELLE EMISSIONI DI CO2 (ARTICOLO 9)

Ai fini del calcolo delle emissioni di CO2, le società applicano la seguente formula:

consumo di carburante × fattore di emissione

Il consumo di carburante comprende il carburante utilizzato dai motori principali, dai motori ausiliari, dalle turbine a gas, dalle caldaie e dai generatori di gas inerte.

Il consumo di carburante all'interno dei porti all'ormeggio è calcolato separatamente.

Per i fattori di emissione dei carburanti utilizzati a bordo si applicano i seguenti valori predefiniti:

Tipo di carburante

Riferimento

Fattore di emissione (t-CO2/t-carburante)

1.

Diesel/gasolio

Qualità da DMX a DMB di cui alla norma ISO 8217

3,206

2.

Olio combustibile leggero (LFO)

Qualità da RMA a RMD di cui alla norma ISO 8217

3,151

3.

Olio combustibile pesante (HFO)

Qualità da RME a RMK di cui alla norma ISO 8217

3,114

4.

Gas di petrolio liquefatto (GPL)

Propano

3,000

Butano

3,030

5.

Gas naturale liquefatto (LNG)

 

2,750

6.

Metanolo

 

1,375

7.

Etanolo

 

1,913

Si applicano fattori di emissione appropriati per i biocarburanti, i combustibili non fossili alternativi e altri carburanti per i quali non è specificato alcun valore predefinito.»;

b)

la parte B è così modificata:

i)

al punto 1, quinto comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la densità misurata dal fornitore di carburante al momento del rifornimento e che figura sulla fattura o sulla BDN;»;

ii)

al punto 1, quinto comma, è aggiunta la lettera seguente c):

«c)

la densità misurata in un'analisi svolta in un laboratorio accreditato per l'analisi del carburante, laddove disponibile.»;

iii)

al punto 3, quarto comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la densità misurata dal fornitore di carburante al momento del rifornimento e che figura sulla fattura o sulla BDN;»;

iv)

al punto 3, quarto comma, è aggiunta la lettera seguente c):

«c)

la densità misurata in un'analisi svolta in un laboratorio accreditato per l'analisi del carburante, laddove disponibile.»

2)

L'allegato II, parte A, punto 1 è così modificato:

a)

alla lettera a), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«la data e l'ora di partenza e di arrivo da ormeggio a ormeggio sono riportate utilizzando l'ora di Greenwich (GMT/UTC).»;

b)

alla lettera b), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«la distanza percorsa è calcolata dal posto di ormeggio del porto di partenza al posto di ormeggio del porto di arrivo ed è espressa in miglia nautiche;»;

c)

alla lettera e), il primo comma è sostituito dal seguente:

«per le navi ro-ro, il carico trasportato è definito come la massa del carico a bordo, calcolata come massa effettiva, oppure come il numero di unità di carico (autocarri, autovetture ecc.) o metri di corsia occupati moltiplicati secondo i valori predefiniti per il loro peso.»


26.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2072 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2016

relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757 stabiliscono, rispettivamente, che la Commissione adotti atti delegati al fine di specificare ulteriormente le regole che disciplinano le attività di verifica e le modalità di accreditamento dei verificatori. Poiché tali attività e modalità sono sostanzialmente collegate, nel presente regolamento sono utilizzate entrambe le basi giuridiche.

(2)

L'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 necessita di un quadro complessivo di norme per garantire che la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni redatti a norma di tale regolamento siano effettuate in modo armonizzato da verificatori in possesso delle competenze tecniche per svolgere in modo indipendente e imparziale i compiti loro affidati.

(3)

Nell'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, è necessario garantire la sinergia fra il quadro generale di accreditamento istituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e le caratteristiche specifiche delle attività di verifica e accreditamento applicabili alle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, il regolamento (CE) n. 765/2008 si applica agli aspetti dell'accreditamento dei verificatori che non sono contemplati dal regolamento (UE) 2015/757.

(4)

Affinché i dati comunicati siano solidi e affidabili, è necessario garantire che la verifica sia effettuata da verificatori indipendenti e competenti. È opportuno che il sistema di verifica e di accreditamento eviti inutili duplicazioni delle procedure e delle organizzazioni costituite a norma di altri strumenti giuridici dell'Unione, in quanto creerebbero un maggiore onere per gli Stati membri o gli operatori economici. È pertanto adeguato basarsi sulle migliori pratiche risultanti dall'applicazione delle norme armonizzate adottate dal Comitato europeo per la normalizzazione sulla base di un mandato rilasciato dalla Commissione conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (come quelle relative ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento e quelle relative ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), nonché dal documento EA-6/03 e da altri documenti tecnici elaborati dalla Cooperazione europea per l'accreditamento.

(5)

Le norme armonizzate per la valutazione dei piani di monitoraggio, la verifica delle relazioni sulle emissioni e il rilascio dei documenti di conformità da parte dei verificatori dovrebbero definire chiaramente le responsabilità e le attività dei verificatori.

(6)

Nel valutare un piano di monitoraggio, i verificatori dovrebbero svolgere una serie di attività per valutare la completezza, la pertinenza e la conformità delle informazioni presentate dalla società in questione per quanto riguarda il processo di monitoraggio e comunicazione della nave al fine di poter stabilire se il piano è conforme al regolamento (UE) 2015/757.

(7)

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione (4) al momento di presentare il piano di monitoraggio della nave, le società possono fare riferimento alle informazioni sulle procedure e i controlli esistenti della nave contemplati dalle pertinenti norme armonizzate di qualità, tutela ambientale e gestione dell'energia (quali EN ISO 9001: 2015, EN ISO 14001: 2015, EN ISO 50001: 2011), dal codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) (5) o dal piano di gestione per l'efficienza energetica delle navi (SEEMP) (6). Al fine di garantire un approccio razionale, è opportuno che i verificatori possano prendere in considerazione tali informazioni nella misura in cui sono pertinenti per il monitoraggio e la comunicazione dei dati a norma del regolamento (UE) 2015/757 e del presente regolamento.

(8)

La fornitura di documenti e lo scambio di informazioni pertinenti tra le società e i verificatori sono essenziali per tutti gli aspetti del processo di verifica, in particolare per la valutazione del piano di monitoraggio, l'esecuzione della valutazione del rischio e la verifica della relazione sulle emissioni. È necessario stabilire una serie di requisiti armonizzati per la fornitura di informazioni e documenti da mettere a disposizione del verificatore prima che inizi le attività di verifica e in altri momenti nel corso della verifica.

(9)

Il verificatore dovrebbe adottare un approccio basato sul rischio per la verifica della relazione sulle emissioni, conformemente all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2015/757. L'analisi della probabilità di inesattezze potenzialmente rilevanti nei dati comunicati è una parte essenziale del processo di verifica e determina il modo in cui il verificatore deve condurre le attività di verifica.

(10)

Ogni parte del processo di verifica delle relazioni sulle emissioni, comprese le visite in sito, è strettamente connessa all'esito dell'analisi del rischio di inesattezze. Il verificatore dovrebbe essere tenuto ad adeguare una o più attività di verifica alla luce dei risultati e delle informazioni ottenuti durante il processo di verifica, al fine di soddisfare l'obbligo di offrire una ragionevole garanzia.

(11)

Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità nel tempo dei dati di monitoraggio a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, il piano di monitoraggio che è stato dichiarato conforme dovrebbe essere la base di riferimento per il verificatore in sede di valutazione della relazione sulle emissioni della nave. Il verificatore dovrebbe valutare se il piano e le procedure necessarie sono stati attuati correttamente e notificare alla società qualsiasi difformità o inesattezza identificata. Il verificatore comunica le inesattezze o le difformità non corrette che danno luogo a errori rilevanti in una relazione di verifica in cui dichiara che la relazione sulle emissioni non è conforme al regolamento (UE) 2015/757 e al presente regolamento.

(12)

Tutte le attività nel processo di verifica della relazione sulle emissioni sono interconnesse e dovrebbero concludersi con la presentazione di una relazione di verifica contenente una dichiarazione sull'esito della verifica. È opportuno che il livello di garanzia dipenda dalla profondità e dal dettaglio delle attività di verifica nonché dalla formulazione della dichiarazione di verifica. L'esistenza di requisiti armonizzati per l'esecuzione delle attività di verifica e delle relazioni di verifica dovrebbe garantire che tutti i verificatori applichino le stesse norme.

(13)

Le attività di verifica, compresa la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni, dovrebbero essere svolte da verificatori e personale competenti. Al fine di garantire che il personale interessato sia competente per svolgere i compiti affidatigli, i verificatori istituiscono processi interni e li migliorano costantemente. È opportuno che i criteri per stabilire se un verificatore disponga delle competenze necessarie siano identici in tutti gli Stati membri e siano verificabili, obiettivi e trasparenti.

(14)

Ai fini di una qualità elevata delle attività di verifica, si dovrebbero stabilire norme armonizzate per determinare se un verificatore sia in possesso delle competenze, dell'indipendenza e dell'imparzialità necessarie e sia pertanto qualificato per svolgere tali attività.

(15)

È necessario un quadro complessivo di norme per l'accreditamento delle persone giuridiche al fine di garantire che i verificatori siano in possesso delle competenze tecniche per svolgere i compiti loro affidati in maniera indipendente, imparziale e in conformità alle disposizioni e ai principi di cui al regolamento (UE) 2015/757, al regolamento (CE) n. 765/2008 e al presente regolamento.

(16)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, gli articoli da 4 a 12 del regolamento (CE) n. 765/2008 dovrebbero applicarsi ai principi generali e ai requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento.

(17)

In linea con la prassi abituale della Commissione di consultare esperti durante la fase preparatoria dei progetti di atti delegati, nell'ambito del Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile (ESSF) è stato creato un sottogruppo preposto alla verifica e all'accreditamento del sistema MRV nel trasporto marittimo, composto da esperti degli Stati membri, del settore e di altre organizzazioni pertinenti, compresa la società civile. Il sottogruppo ha raccomandato che il presente regolamento contempli una serie di aspetti. Il 28 giugno 2016, la plenaria dell'ESSF ha approvato il progetto di raccomandazioni relative a tali aspetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni in materia di valutazione dei piani di monitoraggio e verifica delle relazioni sulle emissioni. Stabilisce inoltre requisiti in termini di competenze e procedure.

Il presente regolamento stabilisce norme in materia di accreditamento e supervisione dei verificatori da parte degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1)

«accreditamento», attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento dell'ottemperanza di un verificatore ai requisiti delle norme armonizzate ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008 e ai requisiti del presente regolamento, in base alla quale è abilitato a svolgere le attività di verifica ai sensi del capo II;

2)

«difformità», una delle seguenti situazioni:

a)

ai fini della valutazione di un piano di monitoraggio, il piano non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2015/757 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927;

b)

ai fini della verifica di una relazione sulle emissioni, le emissioni di CO2 e le altre informazioni pertinenti non sono comunicate in conformità con la metodologia di monitoraggio illustrata in un piano di monitoraggio dichiarato conforme da un verificatore accreditato;

c)

ai fini dell'accreditamento, qualsiasi atto compiuto o omesso dal verificatore in violazione dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2015/757 e del presente regolamento;

3)

«ragionevole garanzia», livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso positivamente nella dichiarazione di verifica, in merito al fatto che la relazione sulle emissioni oggetto della verifica non sia viziata da inesattezze rilevanti;

4)

«soglia di rilevanza», limite quantitativo o valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o nell'insieme, sono considerate rilevanti dal verificatore;

5)

«rischio intrinseco», probabilità che un parametro contenuto nella relazione sulle emissioni sia soggetto a inesattezze che, individualmente o nell'insieme, potrebbero essere rilevanti indipendentemente dall'effetto di qualsiasi attività di controllo correlata;

6)

«rischio di controllo», probabilità che un parametro contenuto nella relazione sulle emissioni sia soggetto a inesattezze che, individualmente o aggregate con altre, potrebbero essere rilevanti e che non saranno evitate o individuate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo;

7)

«rischio di non individuazione», rischio che il verificatore non individui un'inesattezza rilevante;

8)

«rischio di verifica», rischio (quale funzione del rischio intrinseco, di controllo e di non individuazione) che il verificatore esprima un parere inadeguato sulla verifica allorché la relazione sulle emissioni è viziata da inesattezze rilevanti;

9)

«inesattezza», omissione, falsa dichiarazione o errore nei dati comunicati, fatta eccezione per l'incertezza ammissibile ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 e tenuto conto delle linee guida elaborate dalla Commissione a tale proposito;

10)

«inesattezza rilevante», inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o aggregata con altre, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sulle emissioni totali comunicate o su altre informazioni pertinenti;

11)

«sito», ai fini della valutazione del piano di monitoraggio o della verifica della relazione sulle emissioni di una nave, il luogo in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi i luoghi in cui sono controllati e archiviati i dati e le informazioni pertinenti;

12)

«documentazione interna di verifica», l'insieme dei documenti interni compilato dal verificatore per comprovare e giustificare le attività svolte al fine di valutare il piano di monitoraggio o verificare la relazione sulle emissioni a norma del presente regolamento;

13)

«auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo», singolo membro di una squadra di verifica responsabile della valutazione del piano di monitoraggio o della verifica della relazione sulle emissioni;

14)

«responsabile del riesame indipendente», persona appositamente incaricata dal verificatore di svolgere attività di riesame interno, che appartiene allo stesso organismo ma non ha svolto nessuna delle attività di verifica sottoposte a riesame;

15)

«esperto tecnico», persona che mette a disposizione conoscenze e competenze dettagliate su una materia specifica, necessarie per lo svolgimento delle attività di verifica ai fini del capo II e delle attività di accreditamento ai fini dei capi IV e V;

16)

«valutatore», persona incaricata da un organismo nazionale di accreditamento di valutare, individualmente o in quanto membro di una squadra di valutazione, un verificatore ai sensi del presente regolamento;

17)

«valutatore responsabile», valutatore cui è attribuita la responsabilità complessiva della valutazione di un verificatore ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

Presunzione di conformità

Il verificatore che dimostra di essere conforme ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008, o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è considerato conforme ai requisiti di cui ai capi II e III del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate di applicazione contemplino tali requisiti.

CAPO II

ATTIVITÀ DI VERIFICA

SEZIONE 1

Valutazione dei piani di monitoraggio

Articolo 4

Informazioni da fornire a cura delle società

1.   Le società forniscono al verificatore il piano di monitoraggio della nave utilizzando un modulo conforme al modello riportato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927. Se il piano di monitoraggio è redatto in una lingua diversa dall'inglese, esse ne forniscono la traduzione in inglese.

2.   Prima dell'inizio della valutazione del piano di monitoraggio, la società fornisce anche al verificatore almeno le seguenti informazioni:

a)

la documentazione pertinente o la descrizione degli impianti della nave, compresi i certificati delle fonti di emissioni, i flussimetri utilizzati (se del caso), le procedure e i processi o i diagrammi di flusso predisposti e mantenuti attivi al di fuori del piano, se del caso, cui il piano fa riferimento;

b)

in caso di modifiche del sistema di monitoraggio e comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2015/757, le pertinenti versioni aggiornate o nuovi documenti che consentono di valutare il piano modificato.

3.   La società fornisce, su richiesta, qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente per valutare il piano.

Articolo 5

Valutazione dei piani di monitoraggio

1.   Nel valutare il piano di monitoraggio, il verificatore accerta la completezza, l'accuratezza, la pertinenza e la conformità con il regolamento (UE) 2015/757 delle informazioni ivi fornite.

2.   Il verificatore provvede quanto meno a:

a)

appurare che la società ha utilizzato il modello di piano di monitoraggio adeguato e ha fornito informazioni per tutte le voci obbligatorie di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927;

b)

verificare che le informazioni contenute nel piano di monitoraggio descrivano in modo accurato ed esaustivo le fonti di emissioni e le apparecchiature di misurazione a bordo delle navi, nonché i sistemi e le procedure in atto per monitorare e comunicare le informazioni pertinenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/757;

c)

assicurarsi che siano previste adeguate disposizioni di monitoraggio nel caso in cui la società chieda di beneficiare della deroga all'obbligo di monitoraggio «per tratta» del carburante e delle emissioni di CO2 della nave, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757;

d)

se del caso, valutare se le informazioni trasmesse dalla società riguardo agli elementi, alle procedure o ai controlli attuati nell'ambito dei sistemi esistenti di gestione della nave o contemplati dalle pertinenti norme armonizzate di qualità, tutela ambientale o gestione sono utili ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di CO2 e di altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2015/757 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 (7).

3.   Ai fini della valutazione del piano di monitoraggio, il verificatore può svolgere indagini, ispezionare i documenti, effettuare osservazioni e utilizzare qualsiasi altra tecnica di audit che ritenga opportuna.

Articolo 6

Visite in sito

1.   Il verificatore effettua visite in sito per acquisire una sufficiente conoscenza delle procedure illustrate nel piano di monitoraggio e convalidare l'accuratezza delle informazioni ivi contenute.

2.   Il verificatore stabilisce il o i siti da visitare dopo aver preso in considerazione il luogo in cui è archiviata la massa critica dei dati, comprese le copie elettroniche o cartacee dei documenti i cui originali sono tenuti a bordo della nave, e il luogo in cui sono condotte le attività riguardanti il flusso dei dati.

3.   Il verificatore stabilisce inoltre le attività da svolgere e il tempo necessario per la visita in sito.

4.   In deroga al paragrafo 1, il verificatore può prescindere dalla visita in sito purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

e)

il verificatore ha conoscenza sufficiente dei sistemi di monitoraggio e comunicazione della nave, in particolare sa che esistono, sono attuati e sono effettivamente operativi presso la società;

f)

la natura e il livello di complessità del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave sono tali da escludere la necessità di una visita in sito;

g)

il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni richieste.

5.   Se il verificatore prescinde da una visita in sito a norma del paragrafo 4, ne dà giustificazione nella documentazione interna di verifica.

Articolo 7

Trattamento delle difformità nel piano di monitoraggio

1.   Il verificatore che nel corso della valutazione del piano di monitoraggio individua delle difformità le segnala tempestivamente alla società proponendo un termine entro il quale apportare le opportune correzioni.

2.   La società corregge le difformità segnalate dal verificatore e gli presenta il piano di monitoraggio riveduto entro il termine pattuito in modo che consenta al verificatore di rivalutare il piano prima dell'inizio del periodo di riferimento.

3.   Il verificatore registra nella documentazione interna di verifica, indicandole come risolte, le difformità corrette durante la valutazione del piano di monitoraggio.

Articolo 8

Riesame indipendente della valutazione del piano di monitoraggio

1.   La squadra di verifica sottopone la documentazione interna di verifica e il progetto di conclusioni della valutazione del piano al responsabile del riesame indipendente designato, senza indugio e prima di trasmetterle alla società.

2.   Il riesame indipendente è inteso ad assicurare che il piano di monitoraggio sia stato valutato in conformità del presente regolamento e che siano stati applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

3.   Il riesame indipendente comprende l'intero processo di valutazione di cui alla presente sezione e registrato nella documentazione interna di verifica.

4.   Il verificatore acclude i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.

Articolo 9

Conclusioni del verificatore sulla valutazione del piano di monitoraggio

In base alle informazioni raccolte durante la valutazione del piano di monitoraggio, il verificatore comunica senza indugio per iscritto alla società le conclusioni a cui è giunto e indica se il piano di monitoraggio:

a)

è giudicato conforme al regolamento (UE) 2015/757;

b)

contiene difformità a causa delle quali non ottempera al regolamento (UE) 2015/757.

SEZIONE 2

Verifica delle relazioni sulle emissioni

Articolo 10

Informazioni da fornire a cura delle società

1.   Prima dell'inizio della verifica della relazione sulle emissioni, la società fornisce al verificatore i seguenti elementi d'informazione:

a)

l'elenco delle tratte effettuate dalla nave in questione durante il periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/757;

b)

una copia della relazione sulle emissioni dell'anno precedente, se del caso, qualora il verificatore non l'abbia sottoposta a verifica;

c)

una copia del o dei piani di monitoraggio applicati, corredati da elementi attestanti le conclusioni in esito alla valutazione svolta da un verificatore accreditato, se del caso.

2.   Dopo che il verificatore ha individuato la o le sezioni specifiche oppure il o i documenti ritenuti rilevanti ai fini della verifica, le società forniscono anche i seguenti elementi d'informazione:

a)

copie del giornale ufficiale di bordo e del registro ufficiale degli oli minerali (se documenti distinti) della nave;

b)

copie dei documenti relativi al bunkeraggio;

c)

copie dei documenti contenenti informazioni sul numero di passeggeri e sulla quantità di carico trasportati, sulla distanza percorsa e sul tempo trascorso in mare per le tratte effettuate dalla nave durante il periodo di riferimento.

3.   Inoltre, e se applicabile secondo il metodo di monitoraggio utilizzato, il verificatore può chiedere alla società di fornire:

a)

una panoramica dell'ambiente informatico in cui consti il flusso dei dati per la nave in questione;

b)

elementi comprovanti la manutenzione e l'accuratezza/incertezza delle apparecchiature di misurazione/flussimetri (ad esempio certificati di taratura);

c)

un estratto dei dati d'attività sul consumo di carburante ricavati dai flussimetri;

d)

copie di elementi comprovanti le letture dei livelli di carburante nei serbatoi;

e)

un estratto dei dati di attività ricavati dai sistemi di misurazione diretta delle emissioni;

f)

qualsiasi altra informazione utile alla verifica della relazione sulle emissioni.

4.   In caso di cambiamento di società, le società interessate esercitano la dovuta diligenza per fornire al verificatore i suddetti documenti o elementi d'informazione relativi alle tratte effettuate sotto la loro responsabilità.

5.   Le società conservano le suddette informazioni per i periodi stabiliti ai sensi della convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (convenzione MARPOL) e la convenzione internazionale del 1988 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS). In attesa del rilascio del documento di conformità a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore può chiedere qualsiasi informazione tra quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 11

Valutazione dei rischi a cura del verificatore

1.   Oltre agli elementi di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore individua e analizza i seguenti rischi:

a)

i rischi intrinseci;

b)

i rischi di controllo;

c)

i rischi di non individuazione.

2.   Il verificatore prende in considerazione i settori a rischio maggiore di verifica e almeno i seguenti elementi: i dati delle tratte, il consumo di carburante, le emissioni di CO2, la distanza percorsa, il tempo trascorso in mare, il carico trasportato e le aggregazioni di dati nella relazione sulle emissioni.

3.   Nell'individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 2, il verificatore considera l'esistenza, la completezza, l'accuratezza, la coerenza, la trasparenza e la pertinenza delle informazioni comunicate.

4.   Se del caso, il verificatore rivede la valutazione dei rischi e modifica o ripete le necessarie attività di verifica in funzione delle informazioni ottenute nel corso della verifica.

Articolo 12

Piano di verifica

Il verificatore redige un piano di verifica adeguato alle informazioni ottenute e ai rischi individuati durante la valutazione dei rischi. Il piano di verifica comprende come minimo:

a)

un programma di verifica che descriva la natura e la portata delle attività di verifica nonché la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività;

b)

un piano di campionamento dei dati che stabilisca la portata e i metodi di campionamento in relazione ai punti di rilevamento sottostanti ai dati aggregati sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante o sulle altre informazioni pertinenti che figurano nella relazione sulle emissioni.

Articolo 13

Attività di verifica concernenti la relazione sulle emissioni

1.   Il verificatore applica il piano di verifica e, sulla base della valutazione dei rischi, verifica l'effettiva esistenza e la corretta attuazione dei sistemi di monitoraggio e comunicazione illustrati nel piano di monitoraggio dichiarato conforme.

A tal fine, il verificatore considera l'applicazione di almeno i seguenti tipi di procedure:

a)

indagini presso il personale interessato;

b)

ispezione dei documenti;

c)

osservazione e analisi particolareggiata («walkthrough»).

2.   Se del caso, il verificatore accerta che le attività di controllo interne illustrate nel piano di monitoraggio siano effettivamente eseguite. A tale scopo, può verificare con una prova a campione l'effettiva esecuzione dei controlli documentati.

Articolo 14

Verifica dei dati comunicati

1.   Il verificatore riscontra i dati riportati nella relazione sulle emissioni mediante: prove dettagliate, anche risalendo alla fonte primaria dei dati; controllo incrociato con dati provenienti da fonti esterne, inclusi i dati di localizzazione della nave; riconciliazioni; controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti; ricalcoli.

2.   Nell'ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1, il verificatore controlla:

a)

la completezza delle fonti di emissioni illustrate nel piano di monitoraggio;

b)

la completezza dei dati, compresi quelli sulle tratte che in base alla relazione rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2015/757;

c)

la coerenza tra i dati aggregati comunicati e i dati ricavati dalla documentazione pertinente o da fonti primarie;

d)

la coerenza tra i consumi aggregati di carburante e i dati sul carburante acquistato o fornito in altro modo alla nave in questione, se del caso;

e)

l'attendibilità e l'accuratezza dei dati.

Articolo 15

Soglia di rilevanza

1.   Ai fini della verifica dei dati sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 che figurano nella relazione sulle emissioni, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % dei rispettivi totali comunicati per ciascuna voce nel periodo di riferimento.

2.   Ai fini della verifica delle altre informazioni pertinenti che figurano nella relazione sulle emissioni, per quanto riguarda le merci trasportate, l'attività di trasporto, la distanza percorsa e il tempo trascorso in mare, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % dei rispettivi totali comunicati per ciascuna voce nel periodo di riferimento.

Articolo 16

Visite in sito

1.   Il verificatore effettua visite in sito al fine di acquisire una sufficiente conoscenza della società e del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave illustrato nel piano di monitoraggio.

2.   Il verificatore stabilisce il o i siti da visitare in base all'esito della valutazione dei rischi e dopo aver preso in considerazione il luogo in cui è archiviata la massa critica dei dati, comprese le copie elettroniche o cartacee dei documenti i cui originali sono tenuti a bordo della nave, e il luogo in cui sono condotte le attività riguardanti il flusso dei dati.

3.   Il verificatore stabilisce inoltre le attività da svolgere e il tempo necessario per la visita in sito.

4.   In deroga al paragrafo 1, il verificatore può prescindere dalla visita in sito purché, in base all'esito della valutazione dei rischi, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

il verificatore ha conoscenza sufficiente dei sistemi di monitoraggio e comunicazione della nave, in particolare sa che esistono, sono attuati e sono effettivamente operativi presso la società;

b)

la natura e il livello di complessità del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave sono tali da escludere la necessità di una visita in sito;

c)

il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni richieste, ivi compresa la corretta applicazione della metodologia illustrata nel piano di monitoraggio e la verifica dei dati comunicati nella relazione sulle emissioni.

5.   Il verificatore che, in base all'esito di un'ispezione in sito sulla terraferma, giunge alla conclusione che è necessaria una verifica a bordo per ridurre il rischio di inesattezze rilevanti nella relazione sulle emissioni, può decidere di visitare la nave.

6.   Se il verificatore prescinde da una visita in sito a norma del paragrafo 4, ne dà giustificazione nella documentazione interna di verifica.

Articolo 17

Trattamento delle inesattezze e delle difformità nella relazione sulle emissioni

1.   Il verificatore che nel corso della verifica della relazione sulle emissioni individua inesattezze o difformità, le segnala tempestivamente alla società chiedendo che entro un termine ragionevole siano apportate le opportune correzioni.

2.   Il verificatore registra nella documentazione interna di verifica, indicandole come risolte, le inesattezze o difformità corrette durante la verifica.

3.   Se la società non corregge le inesattezze o le difformità di cui al paragrafo 1, il verificatore le chiede di spiegare le principali cause delle inesattezze o delle difformità prima di rilasciare la relazione di verifica.

4.   Il verificatore determina se le inesattezze non corrette, individualmente o aggregate ad altre, hanno un'incidenza sulle emissioni totali comunicate o sulle altre informazioni pertinenti comunicate e se tale incidenza comporta inesattezze rilevanti.

5.   Il verificatore può considerare rilevanti le inesattezze o le difformità che, individualmente o aggregate ad altre, sono inferiori alla soglia di rilevanza di cui all'articolo 15 ove ciò si giustifichi per la loro entità e natura o per le circostanze particolari in cui si sono verificate.

Articolo 18

Conclusione della verifica della relazione sulle emissioni

Per concludere la verifica della relazione sulle emissioni, il verificatore provvede quanto meno a:

a)

confermare che tutte le attività di verifica sono state eseguite;

b)

effettuare le analisi finali dei dati aggregati per assicurare che essi siano privi di inesattezze rilevanti;

c)

verificare che le informazioni contenute nella relazione soddisfino i requisiti del regolamento (UE) 2015/757;

d)

prima di rilasciare la relazione di verifica, preparare la documentazione interna di verifica e il progetto di relazione e trasmetterli al responsabile del riesame indipendente di cui all'articolo 21;

e)

autorizzare una persona ad autenticare la relazione in base alle conclusioni formulate dal responsabile del riesame indipendente e agli elementi probatori che figurano nella documentazione interna di verifica, e darne notifica alla società;

f)

notificare alla Commissione e allo Stato di bandiera della nave se le condizioni per il rilascio del documento di conformità sono soddisfatte.

Articolo 19

Raccomandazioni di miglioramento

1.   Il verificatore rivolge alla società raccomandazioni di miglioramento riguardo alle inesattezze e alle difformità non corrette che non comportano inesattezze rilevanti.

2.   Il verificatore può rivolgere altre raccomandazioni di miglioramento che ritiene opportune, alla luce dell'esito delle attività di verifica.

3.   Il verificatore, nel rivolgere le raccomandazioni alla società, rimane imparziale nei confronti della società, della nave e del sistema di monitoraggio e comunicazione. Esso non compromette la propria imparzialità fornendo consulenze o sviluppando parti del processo di monitoraggio e comunicazione di cui al regolamento (UE) 2015/757.

Articolo 20

Relazione di verifica

1.   Sulla base delle informazioni raccolte, il verificatore rilascia alla società una relazione di verifica per ciascuna relazione sulle emissioni sottoposta a verifica.

2.   Nella relazione di verifica figura una dichiarazione secondo cui la relazione sulle emissioni è riconosciuta conforme o, qualora contenga inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima del rilascio della relazione di verifica, non conforme.

3.   Ai fini del paragrafo 2, la relazione sulle emissioni è riconosciuta conforme in esito alla verifica solo se priva di inesattezze rilevanti.

4.   La relazione di verifica contiene almeno i seguenti elementi:

a)

il nome della società e l'identificazione della nave;

b)

un titolo che indichi in modo chiaro che si tratta di una relazione di verifica;

c)

l'identità del verificatore;

d)

il rimando alla relazione sulle emissioni e al periodo di riferimento sottoposto a verifica;

e)

il riferimento a uno o più piani di monitoraggio dichiarati conformi;

f)

il riferimento alla o alle norme di verifica utilizzate;

g)

la sintesi delle procedure seguite dal verificatore, comprese informazioni sulle visite in sito o le ragioni per le quali non sono state effettuate;

h)

la sintesi delle modifiche significative apportate al piano di monitoraggio e ai dati di attività nel periodo di riferimento, se del caso;

i)

la dichiarazione di verifica;

j)

la descrizione delle eventuali inesattezze e delle difformità non corrette, compresa la loro natura ed entità, il fatto che esse abbiano un'incidenza rilevante o meno e l'elemento o gli elementi della relazione sulle emissioni a cui si riferiscono;

k)

se del caso, le raccomandazioni di miglioramento;

l)

la data della relazione di verifica e la firma della persona autorizzata in nome e per conto del verificatore.

Articolo 21

Riesame indipendente della relazione sulle emissioni

1.   Il responsabile del riesame indipendente esamina la documentazione interna di verifica e il progetto di relazione di verifica per appurare che il processo di verifica sia stato condotto in conformità del presente regolamento e che siano stati applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

2.   Il riesame indipendente ha per oggetto l'intero processo di verifica di cui alla presente sezione e registrato nella documentazione interna di verifica.

3.   In seguito all'autenticazione della relazione sulle emissioni a norma dell'articolo 18, lettera e), il verificatore acclude i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.

CAPO III

REQUISITI PER I VERIFICATORI

Articolo 22

Processo di mantenimento delle competenze

1.   Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo di mantenimento delle competenze inteso ad assicurare che il personale incaricato delle attività di verifica disponga delle competenze per svolgere i compiti assegnati.

2.   Ai fini del processo di cui al paragrafo 1, il verificatore quanto meno istituisce, documenta, applica e mantiene:

a)

criteri generali di competenza per il personale che espleti attività di verifica in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3;

b)

criteri specifici di competenza per ciascuna delle proprie funzioni che consiste in attività di verifica, in particolare per l'auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo, il responsabile del riesame indipendente e l'esperto tecnico di cui agli articoli 24, 25 e 26;

c)

un metodo per assicurare il mantenimento delle competenze e la periodica valutazione del rendimento del personale che svolge attività di verifica;

d)

un processo per assicurare la formazione continua del personale che svolge attività di verifica.

3.   Il verificatore controlla regolarmente, almeno a cadenza annuale, il rendimento del personale che svolge attività di verifica al fine di confermarne il permanere delle competenze.

Articolo 23

Squadre di verifica

1.   Per ciascun incarico di verifica, il verificatore costituisce una squadra di verifica in grado di eseguire le attività di verifica di cui agli articoli da 5 a 20.

2.   La squadra di verifica consiste quanto meno di un auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo e, ove il verificatore lo ritenga opportuno in funzione della complessità dei compiti da svolgere e della propria capacità di eseguire la valutazione dei rischi richiesta, di un numero congruo di auditor supplementari del sistema MRV nel trasporto marittimo e/o di esperti tecnici.

3.   I membri della squadra hanno una chiara nozione del proprio ruolo nel processo di verifica e sono in grado di comunicare efficacemente nella lingua richiesta per assolvere ai propri compiti di verifica ed esaminare le informazioni trasmesse dalla società.

Articolo 24

Requisiti di competenza per gli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo

1.   Gli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo hanno le competenze per valutare i piani di monitoraggio e verificare le relazioni sulle emissioni a norma del regolamento (UE) 2015/757 e del presente regolamento.

2.   A tal fine, gli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo quanto meno:

a)

conoscono il regolamento (UE) 2015/757, il presente regolamento, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 e i relativi orientamenti emanati dalla Commissione;

b)

possiedono conoscenze ed esperienza in materia di revisione di dati e informazioni, anche in relazione ai seguenti elementi:

i)

le metodologie di revisione di dati e informazioni, l'applicazione della soglia di rilevanza e la valutazione della rilevanza delle inesattezze;

ii)

l'analisi dei rischi intrinseci e dei rischi di controllo;

iii)

le tecniche di campionamento utilizzate per il campionamento dei dati e l'accertamento delle attività di controllo;

iv)

la valutazione dei sistemi di dati e informazioni, dei sistemi informatici, delle attività riguardanti il flusso dei dati, delle attività di controllo, dei sistemi di controllo e delle procedure per le attività di controllo.

3.   Sono inoltre prese in considerazione le conoscenze e l'esperienza specifiche relative agli aspetti pertinenti enumerati nell'allegato.

Articolo 25

Requisiti di competenza per il responsabile del riesame indipendente

1.   Il responsabile del riesame indipendente soddisfa i requisiti di competenza per gli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo di cui all'articolo 24.

2.   Per valutare se la documentazione interna di verifica è completa e se sono stati raccolti elementi probatori sufficienti nel corso delle attività di verifica, il responsabile dell'esame indipendente dispone delle competenze necessarie a:

a)

analizzare le informazioni fornite e confermarne la completezza e l'integrità;

b)

contestare le informazioni mancanti o contraddittorie;

c)

controllare le tracce dei dati per valutare se le informazioni contenute nella documentazione interna di verifica sono sufficienti a corroborare il progetto di conclusioni esaminato in sede di riesame interno.

Articolo 26

Ricorso a esperti tecnici

1.   Se nel corso delle attività di verifica o nel processo di riesame sono necessarie conoscenze approfondite e competenze specifiche, l'auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo o il responsabile del riesame indipendente può avvalersi della consulenza di esperti tecnici, che operano sotto la sua direzione e la sua piena responsabilità.

2.   Oltre alla conoscenza della materia specifica, gli esperti tecnici hanno una conoscenza sufficiente degli aspetti di cui all'articolo 24.

Articolo 27

Procedure per le attività di verifica

1.   Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene uno o più processi e procedure per le attività di verifica di cui agli articoli da 5 a 21.

2.   Nell'istituire e applicare tali procedure e processi, il verificatore esegue le attività conformemente alla norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento.

3.   Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene un sistema di gestione della qualità per assicurare la coerenza nello sviluppo, nell'attuazione, nel miglioramento e nel riesame delle procedure e dei processi conformemente alla norma armonizzata di cui al paragrafo 2.

4.   Il verificatore istituisce inoltre le procedure, i processi e i provvedimenti seguenti conformemente alla norma armonizzata di cui al paragrafo 2:

a)

un processo e una politica di comunicazione con la società;

b)

provvedimenti adeguati per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute;

c)

un processo per il trattamento dei ricorsi presentati dalle società;

d)

un processo per il trattamento delle denunce (con una tempistica indicativa) presentate dalle società;

e)

un processo per il rilascio di una relazione di verifica riveduta laddove si riscontri un errore nella relazione di verifica o nella relazione sulle emissioni dopo che il verificatore ha trasmesso la relazione di verifica alla società.

Articolo 28

Documentazione interna di verifica

1.   Il verificatore predispone e compila una documentazione interna di verifica contenente almeno:

a)

i risultati delle attività di verifica svolte;

b)

il piano di verifica e la valutazione dei rischi;

c)

informazioni sufficienti a corroborare la valutazione del piano di monitoraggio e del progetto di relazione di verifica, comprese le motivazioni per le decisioni assunte in merito al fatto che le inesattezze individuate siano rilevanti o meno.

2.   La documentazione interna di verifica è redatta in modo che il responsabile dell'esame indipendente di cui agli articoli 8 e 21 e l'organismo nazionale di accreditamento possano valutare se la verifica è stata condotta in conformità del presente regolamento.

Articolo 29

Registri e comunicazione

1.   Il verificatore tiene registri per dimostrare l'osservanza del presente regolamento, anche per quanto concerne la competenza e l'imparzialità del proprio personale.

2.   Il verificatore tutela la riservatezza delle informazioni ottenute durante la verifica, conformemente alla norma armonizzata di cui all'articolo 27.

Articolo 30

Imparzialità e indipendenza

1.   Il verificatore è organizzato in modo da tutelare la propria obiettività, indipendenza e imparzialità. Ai fini del presente regolamento si applicano i requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 27.

2.   Il verificatore non svolge attività di verifica per una società atta a generare un rischio inaccettabile per la propria imparzialità o a creare un conflitto di interesse.

3.   Si considera che un rischio inaccettabile per l'imparzialità o un conflitto di interesse insorge qualora un verificatore, o qualsiasi parte della medesima persona giuridica, o il personale e le persone fisiche ingaggiate che siano coinvolti nella verifica offra:

a)

servizi di consulenza per sviluppare parte del processo di monitoraggio e comunicazione illustrato nel piano di monitoraggio, compresa l'elaborazione della metodologia di monitoraggio, la stesura della relazione sulle emissioni e la stesura del piano di monitoraggio;

b)

assistenza tecnica per sviluppare o mantenere il sistema di monitoraggio e comunicazione delle emissioni o di altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2015/757.

4.   Il verificatore non affida a esterni il riesame indipendente né il rilascio della relazione di verifica.

5.   In caso di esternalizzazione di altre attività di verifica, il verificatore adempie ai requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 27.

6.   Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo per assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza proprie, delle parti della medesima persona giuridica e di tutto il personale. In caso di esternalizzazione, gli stessi obblighi si applicano alle persone fisiche ingaggiate che siano coinvolte nella verifica. Il suddetto processo soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 27.

CAPO IV

ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI

Articolo 31

Ambito dell'accreditamento

L'accreditamento dei verificatori ha per oggetto la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni.

Articolo 32

Obiettivi del processo di accreditamento

Durante il processo di accreditamento e la vigilanza annuale dei verificatori accreditati, in conformità degli articoli da 36 a 41, gli organismi nazionali di accreditamento valutano se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica:

a)

hanno le competenze per valutare i piani di monitoraggio e verificare le relazioni sulle emissioni a norma del presente regolamento;

b)

svolgono di fatto la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni a norma del presente regolamento;

c)

soddisfano i requisiti per i verificatori di cui agli articoli da 22 a 30, compresi quelli in materia di imparzialità e indipendenza.

Articolo 33

Requisiti minimi di accreditamento

Per quanto riguarda i requisiti minimi di accreditamento e i requisiti per gli organismi di accreditamento, si applica la norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 relativa ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità.

Articolo 34

Criteri per la richiesta dell'accreditamento agli organismi nazionali di accreditamento

1.   Le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro chiedono l'accreditamento conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2.   Se la persona giuridica che chiede l'accreditamento non è stabilita in uno Stato membro, essa può rivolgere la richiesta all'organismo nazionale di accreditamento di qualsiasi Stato membro che rilascia l'accreditamento ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/757.

Articolo 35

Domanda di accreditamento

1.   La domanda contiene le informazioni obbligatorie secondo la norma armonizzata di cui all'articolo 33.

2.   Inoltre, prima dell'inizio della valutazione di cui all'articolo 36, il richiedente mette a disposizione dell'organismo nazionale di accreditamento, su richiesta, le informazioni riguardanti:

a)

le procedure e i processi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e il sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 27, paragrafo 3;

b)

i criteri di competenza di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e b), i risultati del processo di mantenimento delle competenze di cui al medesimo articolo, nonché altra documentazione pertinente sulle competenze di tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica di cui agli articoli 24 e 25;

c)

il processo per assicurare il mantenimento dell'imparzialità e dell'indipendenza di cui all'articolo 30, paragrafo 6;

d)

gli esperti tecnici e i principali addetti coinvolti nella valutazione dei piani di monitoraggio e nella verifica delle relazioni sulle emissioni;

e)

le procedure e i processi per assicurare una verifica adeguata, compresi quelli concernenti la documentazione interna di verifica di cui all'articolo 28;

f)

i registri pertinenti di cui all'articolo 29;

g)

altri aspetti ritenuti pertinenti dall'organismo nazionale di accreditamento.

Articolo 36

Valutazione

1.   Ai fini della valutazione di cui all'articolo 32, la squadra di valutazione svolge quanto meno le seguenti attività:

a)

un esame di tutti i documenti e i registri pertinenti forniti dal richiedente a norma dell'articolo 35;

b)

una visita in sito per esaminare un campione rappresentativo della documentazione interna di verifica e valutare l'attuazione del sistema di gestione della qualità del richiedente e le procedure o i processi per le attività di verifica di cui all'articolo 27;

c)

l'osservazione diretta del rendimento e delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del richiedente coinvolti nella valutazione dei piani di monitoraggio e nella verifica delle relazioni sulle emissioni per assicurare che il personale operi conformemente al presente regolamento.

2.   La squadra di valutazione svolge le attività di cui al paragrafo 1 conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 33.

3.   La squadra di valutazione comunica al richiedente le risultanze della propria attività e le eventuali difformità riscontrate e gli chiede di rispondere, conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 33.

4.   Il richiedente adotta azioni correttive per porre rimedio alle eventuali difformità comunicategli a norma del paragrafo 3 e indica nella risposta le azioni adottate o che prevede di adottare entro il termine fissato dall'organismo nazionale di accreditamento per risolverle.

5.   L'organismo nazionale di accreditamento esamina la risposta data dal richiedente in conformità del paragrafo 4.

6.   Qualora reputi la risposta o le azioni correttive adottate insufficienti o inefficaci, l'organismo nazionale di accreditamento chiede al richiedente di trasmettere ulteriori informazioni o adottare ulteriori misure.

7.   Per accertare l'effettiva attuazione delle azioni correttive, l'organismo nazionale di accreditamento può anche chiedere prove oppure condurre una valutazione di follow up.

Articolo 37

Decisione sull'accreditamento e certificato di accreditamento

1.   L'organismo nazionale di accreditamento, nell'elaborare e adottare la decisione di concessione, ampliamento o rinnovo dell'accreditamento di un richiedente, tiene conto dei requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 33.

2.   L'organismo nazionale di accreditamento che decide di concedere l'accreditamento a un richiedente o rinnovarglielo rilascia un certificato di accreditamento in tal senso.

3.   Il certificato di accreditamento contiene almeno le informazioni obbligatorie secondo la norma armonizzata di cui all'articolo 33.

4.   Il certificato di accreditamento è valido per un periodo di cinque anni dalla data del rilascio.

Articolo 38

Vigilanza annuale

1.   L'organismo nazionale di accreditamento sottopone a vigilanza annuale ciascun verificatore cui ha rilasciato un certificato di accreditamento. La vigilanza comprende quanto meno:

a)

una visita in sito di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b);

b)

l'osservazione diretta del rendimento e delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del verificatore in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c).

2.   L'organismo nazionale di accreditamento sottopone per la prima volta un verificatore a vigilanza in conformità del paragrafo 1 nei dodici mesi successivi alla data in cui gli ha rilasciato il certificato di accreditamento.

3.   La vigilanza è pianificata in modo da consentire all'organismo nazionale di accreditamento di valutare campioni rappresentativi delle attività del verificatore che rientrano nell'ambito di applicazione del certificato di accreditamento, conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 33.

4.   Sulla base dell'esito della vigilanza l'organismo nazionale di accreditamento decide se confermare la continuazione dell'accreditamento.

5.   Se un verificatore svolge una verifica in un altro Stato membro, l'organismo nazionale di accreditamento che lo ha accreditato può chiedere all'organismo nazionale di accreditamento dell'altro Stato membro di effettuare attività di vigilanza per suo conto e sotto la sua responsabilità.

Articolo 39

Rivalutazione

1.   L'organismo nazionale di accreditamento, prima della scadenza di un certificato di accreditamento da esso rilasciato, rivaluta il verificatore interessato per stabilire se la validità del certificato può essere ampliata.

2.   La rivalutazione è pianificata in modo da consentire all'organismo nazionale di accreditamento di valutare un campione rappresentativo delle attività del verificatore oggetto del certificato.

Nel pianificare e condurre la rivalutazione l'organismo nazionale di accreditamento soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 33.

Articolo 40

Valutazione straordinaria

1.   In qualsiasi momento l'organismo nazionale di accreditamento può effettuare una valutazione straordinaria del verificatore per assicurare che esso rispetti le disposizioni del presente regolamento.

2.   Per consentire all'organismo nazionale di accreditamento di stabilire la necessità di una valutazione straordinaria, il verificatore lo informa immediatamente circa qualsiasi modifica significativa di un aspetto del proprio status o della propria operatività che si rifletta sull'accreditamento.

Tali modifiche significative comprendono le modifiche menzionate nella norma armonizzata di cui all'articolo 33.

Articolo 41

Misure amministrative

1.   L'organismo nazionale di accreditamento può sospendere o revocare l'accreditamento di un verificatore qualora quest'ultimo non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento.

2.   L'organismo nazionale di accreditamento sospende o revoca l'accreditamento di un verificatore su richiesta di quest'ultimo.

3.   L'organismo nazionale di accreditamento istituisce, documenta, applica e mantiene una procedura di sospensione e revoca dell'accreditamento in linea con la norma armonizzata di cui all'articolo 33.

4.   L'organismo nazionale di accreditamento sospende l'accreditamento di un verificatore se quest'ultimo:

a)

non ha rispettato i requisiti in materia di competenze di cui all'articolo 22, procedure per le attività di verifica di cui all'articolo 27, documentazione interna di verifica di cui all'articolo 28 o imparzialità e indipendenza di cui all'articolo 30;

b)

ha violato altre condizioni e altri termini specifici stabiliti dall'organismo nazionale di accreditamento.

5.   L'organismo nazionale di accreditamento revoca l'accreditamento di un verificatore se:

a)

il verificatore non ha posto rimedio ai motivi alla base di una decisione di sospensione del certificato di accreditamento;

b)

un membro dell'alta dirigenza del verificatore ha subito una condanna per frode;

c)

il verificatore ha fornito intenzionalmente informazioni false.

6.   Le decisioni di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere o revocare l'accreditamento a norma dei paragrafi 1, 4 e 5 sono passibili di ricorso secondo le procedure stabilite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008.

7.   Le decisioni di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere o revocare l'accreditamento hanno effetto a decorrere dalla relativa notifica al verificatore. Prima di prendere le suddette decisioni, l'organismo nazionale di accreditamento ne considera l'incidenza sulle attività svolte, in funzione della natura della difformità.

8.   L'organismo nazionale di accreditamento pone termine alla sospensione del certificato di accreditamento qualora abbia ricevuto informazioni soddisfacenti e sia giunto alla conclusione che il verificatore soddisfa i requisiti del presente regolamento.

CAPO V

REQUISITI PER GLI ORGANISMI NAZIONALI DI ACCREDITAMENTO

Articolo 42

Organismi nazionali di accreditamento

1.   I compiti connessi all'accreditamento a norma del presente regolamento sono svolti dagli organismi nazionali di accreditamento designati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.

2.   Ai fini del presente regolamento, l'organismo nazionale di accreditamento espleta le proprie funzioni conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'articolo 33.

Articolo 43

Squadra di valutazione

1.   L'organismo nazionale di accreditamento designa una squadra di valutazione per ciascuna valutazione effettuata conformemente ai requisiti della norma armonizzata di cui all'articolo 33.

2.   La squadra di valutazione è costituita da un valutatore responsabile dello svolgimento di una valutazione ai sensi del presente regolamento e, se del caso, da un numero congruo di valutatori o esperti tecnici con le pertinenti conoscenze ed esperienza nell'ambito specifico di accreditamento.

3.   La squadra di valutazione comprende almeno una persona con le seguenti competenze:

a)

conoscenza del regolamento (UE) 2015/757, del presente regolamento e di altra legislazione pertinente di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a);

b)

conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di navi nonché del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e delle altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2015/757.

Articolo 44

Requisiti di competenza per i valutatori

1.   I valutatori possiedono le competenze per svolgere le attività di cui agli articoli da 36 a 41. A tal fine essi:

a)

soddisfano i requisiti della norma armonizzata di cui all'articolo 33;

b)

sono competenti in materia di revisione di dati e informazioni, come indicato all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), per formazione o grazie all'accesso a una persona dotata di conoscenze ed esperienza nella revisione dei dati e delle informazioni di cui trattasi.

2.   Oltre ai requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, i valutatori responsabili dispongono di comprovate competenze per dirigere una squadra di valutazione.

3.   Oltre ai requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, i responsabili del riesame interno e le persone che prendono le decisioni sulla concessione, sull'ampliamento o sul rinnovo dell'accreditamento dispongono anche di conoscenze ed esperienze sufficienti a valutare l'accreditamento.

Articolo 45

Esperti tecnici

1.   L'organismo nazionale di accreditamento può includere esperti tecnici nella squadra di valutazione per avvalersi delle conoscenze approfondite e delle competenze in una determinata materia, necessarie a coadiuvare il valutatore responsabile o il valutatore.

2.   L'esperto tecnico esegue compiti precisi sotto la direzione e la completa responsabilità del valutatore responsabile della squadra di valutazione di appartenenza.

Articolo 46

Banche di dati dei verificatori accreditati

1.   Gli organismi nazionali di accreditamento istituiscono e gestiscono una banca di dati di pubblico accesso e contenente quanto meno le seguenti informazioni:

a)

il nome, il numero di accreditamento e l'indirizzo di ciascun verificatore accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento in questione;

b)

gli Stati membri in cui ciascun verificatore effettua verifiche, se applicabile;

c)

le date di concessione e di scadenza dell'accreditamento;

d)

eventuali informazioni sulle misure amministrative imposte al verificatore.

2.   Qualsiasi cambiamento di status dei verificatori è comunicato alla Commissione a mezzo di un apposito formulario standard.

3.   L'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 agevola e armonizza l'accesso alle banche di dati nazionali.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(3)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 1).

(5)  Adottato dall'Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) mediante la risoluzione A.741(18).

(6)  Allegato VI, regola 22, della convenzione MARPOL.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 22).


ALLEGATO

Conoscenze ed esperienza specifiche del settore marittimo

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 3, sono prese in considerazione le conoscenze e l'esperienza dei seguenti aspetti:

conoscenza della normativa applicabile nell'ambito della convenzione MARPOL e della convenzione SOLAS, come la normativa in materia di efficienza energetica per le navi (1), il codice tecnico NOX  (2), la regola relativa agli ossidi di zolfo (3), la regola relativa alla qualità dell'olio combustibile (4), il codice 2008 sulla stabilità a nave integra e gli orientamenti pertinenti (ad esempio, gli orientamenti sull'elaborazione del SEEMP),

possibili sinergie tra il monitoraggio e la comunicazione conformemente al regolamento (UE) 2015/757, i sistemi specifici esistenti di gestione marittima (ad esempio, il codice ISM) e altri orientamenti specifici pertinenti (quali gli orientamenti sullo sviluppo del SEEMP),

fonti di emissione a bordo della nave,

registrazione delle tratte e procedure atte a garantire la completezza e l'accuratezza dell'elenco delle tratte (presentato dalla società),

fonti esterne attendibili (compresi i dati di localizzazione delle navi) che potrebbero essere utili per la verifica incrociata dei dati provenienti dalle navi,

metodi di calcolo del consumo di carburante come applicati dalle navi nella pratica,

applicazione dei livelli di incertezza a norma del regolamento (UE) 2015/757 e degli orientamenti pertinenti,

applicazione di fattori di emissione per tutti i carburanti utilizzati a bordo della nave, compresi il GNL, i carburanti ibridi e i biocarburanti,

manipolazione del carburante, pulizia del carburante, sistemi dei serbatoi,

manutenzione della nave/controllo qualità degli strumenti di misurazione,

documenti relativi al rifornimento di carburante (bunkeraggio), incluse le bolle di consegna,

registri operativi, sintesi dei dati relativi alle tratte e alle operazioni portuali, giornali di bordo,

documentazione commerciale, ad esempio accordi di noleggio, polizze di carico,

requisiti normativi esistenti,

funzionamento dei sistemi di rifornimento della nave,

determinazione della densità del carburante da parte delle navi nella pratica,

processi e attività di flusso di dati per il calcolo del carico trasportato (in volume o massa), quali applicati alle diverse tipologie di navi e alle attività ai sensi del regolamento (UE) 2015/757,

concetto di effetto inerziale trasportato applicabile alle diverse tipologie di navi e alle attività ai sensi del regolamento (UE) 2015/757, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928,

processi di flusso di dati utilizzati per calcolare la distanza percorsa e il tempo trascorso in mare nelle tratte, a norma del regolamento (UE) 2015/757,

macchinari e sistemi tecnici utilizzati a bordo per determinare il consumo di carburante, l'attività di trasporto e altre informazioni pertinenti.


(1)  Allegato VI, regola 22, della convenzione MARPOL.

(2)  Codice tecnico riveduto per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto prodotti dai motori diesel marini [risoluzione MEPC.176(58), modificata dalla risoluzione MEPC.177(58)].

(3)  Allegato VI, regola 14, della convenzione MARPOL.

(4)  Allegato VI, regola 18, della convenzione MARPOL.


26.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2073 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2016

sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2016

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere oggetto di un riporto all'esercizio successivo. Tale riporto è limitato al 2 % degli stanziamenti iniziali e all'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che era stato applicato nell'esercizio precedente. Ciò può comportare un pagamento aggiuntivo ai beneficiari finali ai quali è stato applicato tale adattamento.

(2)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in deroga all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli Stati membri sono tenuti a rimborsare gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ai beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, il tasso di adattamento. Tale rimborso si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria (4) nell'esercizio precedente.

(3)

Nello stabilire gli importi degli stanziamenti riportati da rimborsare, a norma dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno tenere conto degli importi della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del suddetto regolamento che non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi entro la fine dell'esercizio.

(4)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1146 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la disciplina finanziaria è applicata ai pagamenti diretti relativamente all'anno civile 2015 per costituire la riserva di crisi di 441,6 milioni di EUR. La riserva di crisi non è stata utilizzata nell'esercizio finanziario 2016.

(5)

Sulla base delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri relative al periodo dal 16 ottobre 2015 al 15 ottobre 2016, la riduzione della disciplina finanziaria da essi effettivamente applicata nell'esercizio 2016 ammonta a 435 milioni di EUR.

(6)

Di conseguenza, gli stanziamenti inutilizzati corrispondenti all'importo della disciplina finanziaria applicata nell'esercizio finanziario 2016, pari a 435 milioni di EUR, che restano entro i limiti del 2 % degli stanziamenti iniziali, possono essere riportati all'esercizio 2017 conformemente a una decisione della Commissione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(7)

Al fine di garantire che il rimborso di tali stanziamenti ai beneficiari finali rimanga proporzionato all'importo dell'adattamento della disciplina finanziaria, è opportuno che la Commissione determini gli importi di rimborso disponibili per gli Stati membri.

(8)

Per evitare di obbligare gli Stati membri a versare un pagamento supplementare per tale rimborso, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o dicembre 2016. Di conseguenza, gli importi stabiliti nel presente regolamento sono definitivi e si applicano fatte salve l'applicazione di riduzioni conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, altre correzioni prese in considerazione nella decisione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate dagli organismi pagatori degli Stati membri per ottobre 2016, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ed eventuali deduzioni e pagamenti supplementari da effettuare conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, di detto regolamento o eventuali decisioni adottate nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.

(9)

A norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli stanziamenti non impegnati possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo. Pertanto è opportuno che la Commissione determini le date di ammissibilità per le spese degli Stati membri relative al rimborso a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tenendo conto dell'esercizio finanziario agricolo quale definito all'articolo 39 del medesimo regolamento.

(10)

Per tenere conto del breve lasso di tempo tra la comunicazione dell'esecuzione degli stanziamenti rientranti nella gestione concorrente del FEAGA per il 2016, per il periodo dal 16 ottobre 2015 al 15 ottobre 2016, da parte degli Stati membri, e della necessità di applicare il presente regolamento a decorrere dal 1o dicembre 2016, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall'esercizio 2016, a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell'esercizio 2017 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 2

Le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione solo se gli importi relativi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(4)  Nell'esercizio 2016 la disciplina finanziaria non si applica in Bulgaria, Croazia e Romania a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(5)  Regolamento (UE) 2015/1146 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2015, recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015 (GU L 191 del 17.7.2015, pag. 6).


ALLEGATO

Importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati

(importi in EUR)

Belgio

6 414 552

Repubblica ceca

11 049 216

Danimarca

10 864 696

Germania

60 049 657

Estonia

1 293 797

Irlanda

13 600 170

Grecia

17 254 566

Spagna

55 869 779

Francia

90 755 440

Italia

39 147 477

Cipro

368 399

Lettonia

1 676 449

Lituania

3 462 420

Lussemburgo

416 787

Ungheria

15 068 124

Malta

34 366

Paesi Bassi

8 963 299

Austria

7 080 542

Polonia

25 435 226

Portogallo

6 735 448

Slovenia

987 364

Slovacchia

5 646 824

Finlandia

6 067 712

Svezia

7 922 613

Regno Unito

38 847 027


26.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2074 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «salicilato basico di alluminio»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.

(2)

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

Il salicilato basico di alluminio figura attualmente in detta tabella come sostanza consentita ad uso topico in tutte le specie da produzione alimentare eccetto bovini, caprini, equidi, conigli e pesci. Il salicilato basico di alluminio è anche una sostanza consentita per bovini, caprini, equidi e conigli conformemente all'LMR provvisorio fissato per tale sostanza, che scade il 31 dicembre 2016.

(4)

Una domanda di modifica della voce esistente relativa al salicilato basico di alluminio, intesa a rimuovere il carattere provvisorio dell'LMR per bovini, caprini, equidi e conigli, è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali («EMA»).

(5)

Basandosi sul parere del comitato per i medicinali veterinari l'EMA ha raccomandato la rimozione del carattere provvisorio dell'LMR per il salicilato basico di alluminio nei bovini, caprini, equidi e conigli.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce relativa alla sostanza «salicilato basico di alluminio» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Salicilato basico di alluminio

Acido salicilico

Bovini,

caprini,

equidi,

conigli

200 μg/kg

500 μg/kg

1 500  μg/kg

1 500  μg/kg

Muscolo

Grasso

Fegato

Rene

NESSUNA

Agenti antinfiammatori antidiarroici e intestinali»

Bovini,

caprini,

equidi

9 μg/kg

Latte

 

NON PERTINENTE

Tutte le specie da produzione alimentare eccetto: bovini, caprini, equidi, conigli e pesci

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

Esclusivamente ad uso topico

 


26.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2075 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2016

relativo all'assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (1), in particolare il punto 8.5 dell'allegato IIB,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IIB del regolamento (UE) 2016/72 specifica nella tabella I il numero massimo di giorni in cui le navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo, possono trovarsi nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1o febbraio 2016 al 31 gennaio 2017.

(2)

Conformemente all'allegato IIB, punto 8.5, del regolamento (UE) 2016/72, la Commissione, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo fra il 1o febbraio 2015 e il 31 gennaio 2016 e alle condizioni di cui al punto 8.5 dell'allegato IIB del regolamento (UE) 2016/72, può assegnare un numero di giorni aggiuntivi in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona avendo a bordo attrezzi regolamentati.

(3)

Il 27 maggio 2016, conformemente all'allegato IIB, punto 8.4 del regolamento (UE) 2016/72, la Spagna ha presentato, insieme alla documentazione giustificativa, una domanda di giorni aggiuntivi in mare sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca. Il 6 giugno 2016, la Spagna ha confermato che 14 navi hanno cessato le attività di pesca tra il 1o febbraio 2015 e il 31 gennaio 2016.

(4)

Sulla base dei dati presentati alla Commissione e tenuto conto del metodo di calcolo di cui all'allegato IIB, punto 8.2, del regolamento (UE) 2016/72, è opportuno assegnare alla Spagna nove giorni aggiuntivi in mare per le navi di cui al punto 1 del suddetto allegato per il periodo dal 1o febbraio 2016 al 31 gennaio 2017.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il numero massimo di giorni in mare in cui la Spagna può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, avendo a bordo o utilizzando attrezzi regolamentati e senza essere soggetta a condizioni speciali, quale precisato nell'allegato IIB, tabella I, del regolamento (UE) 2016/72, è portato a 126 giorni all'anno.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1.


26.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2076 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

90,0

TR

80,7

ZZ

85,4

0707 00 05

MA

69,4

TR

158,6

ZZ

114,0

0709 93 10

MA

100,9

TR

141,9

ZZ

121,4

0805 20 10

MA

71,7

ZA

138,5

ZZ

105,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

110,2

TR

80,3

ZZ

95,3

0805 50 10

AR

64,7

CL

90,0

TR

78,5

ZZ

77,7

0808 10 80

CL

185,9

NZ

177,5

ZA

186,7

ZZ

183,4

0808 30 90

CN

106,4

TR

126,8

ZZ

116,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

26.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/36


DECISIONE (UE) 2016/2077 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2016

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della 70a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e della 97a sessione del comitato della sicurezza marittima riguardo all'adozione delle modifiche dell'allegato VI della convenzione MARPOL, della regola SOLAS II-1, delle regole SOLAS III/1.4, III/30 e III/37, delle regole SOLAS II-2/1 e II-2/10, della regola SOLAS II-1/3-12, della convenzione e del codice STCW, del codice dei sistemi antincendio e del codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l'ambiente marino.

(2)

Il comitato per la protezione dell'ambiente marino («MEPC») dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della sua 69a sessione, ha approvato l'istituzione di un sistema obbligatorio di rilevazione dei dati relativi al consumo di carburante e le necessarie modifiche del capitolo 4 dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («allegato VI della convenzione MARPOL»). È previsto che tali modifiche saranno adottate nel corso della 70a sessione del MEPC, che si terrà nell'ottobre 2016.

(3)

Il comitato per la sicurezza marittima (MSC) dell'IMO, in occasione delle sue 95a e 96a sessioni, ha approvato le modifiche della regola II-1, delle regole III/1.4, III/30 e III/37, delle regole II-2/1 e II-2/10 e della regola II-1/3-12 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), della convenzione internazionale e del codice sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi («convenzione e codice STCW»), del codice dei sistemi antincendio («Codice FSS») e del codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011 («Codice ESP 2011»). È previsto che tali modifiche saranno adottate nel corso della 97a sessione dell'MSC, che si terrà nel novembre 2016.

(4)

Le modifiche del capitolo 4 dell'allegato VI della convenzione MARPOL introdurranno un sistema obbligatorio globale di rilevazione dei dati riguardante i dati che determinate navi devono raccogliere e comunicare annualmente, i processi di verifica relativi ai dati comunicati, la definizione di dichiarazioni di conformità, le situazioni riguardanti il trasferimento di proprietà, la presentazione di dati all'IMO, l'anonimizzazione dei dati e l'accesso agli stessi e le procedure per confermare la conformità delle navi battenti bandiera di Stati che non figurano nell'allegato VI della convenzione MARPOL. Il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) istituisce un sistema UE per monitorare, comunicare e verificare le emissioni di CO2 e l'efficienza energetica del trasporto marittimo. Tale regolamento si applica a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro a partire dal 1o gennaio 2018, a prescindere dal luogo in cui le navi sono registrate.

(5)

L'articolo 22 del regolamento (UE) 2015/757 comprende una clausola di riesame qualora sia stipulato un accordo internazionale in questo settore. L'adozione delle modifiche del capitolo 4 dell'allegato VI della convenzione MARPOL avvierà tale processo di riesame, che potrebbe portare ad una proposta di modifica del regolamento (UE) 2015/757 al fine di garantire l'allineamento, nella misura adeguata, con il sistema globale di rilevazione dei dati concordato nel quadro dell'IMO.

(6)

Le modifiche delle regole SOLAS II-1/1, II-1/2, II-1/3, II-1/4, II-1/5, II-1/6, II-1/7, II-1/8-1, II-1/9, II-1/10, II-1/12, II-1/13, II-1/15 — 17, II-1/19, II-1/21 — 22 e II-1/35 introdurranno modifiche redazionali e conseguenti, nonché modifiche che riguardano i requisiti di compartimentazione e di stabilità in condizioni di avaria per migliorare la capacità di sopravvivenza delle navi passeggeri in caso di avaria. La direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) si applica alle navi da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale direttiva stabilisce che le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata.

(7)

Le modifiche della regola SOLAS II-1/1.2, la nuova regola SOLAS II-1/19-1 e le modifiche delle regole SOLAS III/1.4, III/30 e III/37 per quanto riguarda le esercitazioni relative al controllo in condizioni di avaria fanno parte di un approccio globale per potenziare la capacità di sopravvivenza dopo l'allagamento, al fine di migliorare la sicurezza sulle navi da passeggeri nuove ed esistenti. La direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare la regola V/2 del capitolo V dell'allegato I, contiene requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri. La convenzione STCW, che è stata integrata nel diritto dell'Unione con la direttiva 2008/106/CE, comprende i requisiti di formazione in materia di stabilità delle navi nelle tabelle di competenze pertinenti del codice STCW.

(8)

Le modifiche delle regole SOLAS II-2/1 e II-2/10 prevedranno che gli estintori a schiuma di almeno 135 litri di capacità non saranno più necessari nei locali caldaie, nel caso di caldaie ad uso domestico di potenza inferiore a 175 kW, o di caldaie protette da impianti di spegnimento fissi ad acqua ad applicazione locale. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2009/45/CE stabilisce che le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata. Le regole SOLAS II-2/1 e II-2/10 sono inoltre applicabili alle navi da passeggeri nuove delle classi B, C e D e a quelle esistenti di classe B conformemente all'allegato I, capitolo II-2, parte A, punto 6.7 («Sistemazioni per l'estinzione degli incendi nei locali macchine») della direttiva 2009/45/CE, in cui si stabilisce che i locali macchine e quelli delle caldaie devono essere dotati di attrezzature portatili.

(9)

Le modifiche della regola SOLAS II-1/3-12 colmeranno una lacuna nell'attuale regola riguardante l'applicazione del codice sui livelli sonori a bordo delle navi per le navi il cui contratto di costruzione è stato stipulato prima del 1o luglio 2014 e la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data o dopo il 1o gennaio 2015 e la cui consegna non avvenga prima del 1o luglio 2018. L'articolo 3 della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori e fissa i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l'azione. Inoltre, in quanto legislazione secondaria pertinente, l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/45/CE rende la convenzione SOLAS del 1974, come modificata, applicabile alle navi nuove di classe A, e l'allegato I, PARTE C, regola 15, di tale direttiva stabilisce una serie di misure atte ridurre il rumore delle macchine nei locali macchine per le navi nuove delle classi B, C e D.

(10)

Le modifiche della convenzione e del codice STCW relative alla formazione specifica per le navi da passeggeri e delle parti A e B del codice STCW faranno fronte alle nuove sfide poste dall'aumento delle dimensioni delle moderne navi da crociera e dal gran numero di passeggeri a bordo e comprendono quattro livelli distinti di formazione e addestramento: addestramento alle procedure di emergenza delle navi da passeggeri, formazione in materia di gestione della folla sulle navi da passeggeri, formazione in materia di gestione delle crisi e del comportamento umano sulle navi da passeggeri e formazione in materia di navi da passeggeri ro-ro. La direttiva 2008/106/CE, in particolare la regola V/2 del capitolo V dell'allegato I, contiene requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri.

(11)

Le modifiche del capitolo 13 del codice FSS chiariranno che i calcoli della dimensione dei mezzi di sfuggita, effettuati sulla base del numero totale di persone di cui si prevede la fuga mediante una scala e attraverso le aperture delle porte, i corridoi e i pianerottoli, devono essere effettuati separatamente per due diversi casi di occupazione di spazi. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2009/45/CE stabilisce che le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come modificata. L'allegato I, capitolo II-2, parte A, della direttiva 2009/45/CE applica inoltre il codice FSS adottato con risoluzione MSC.98(73), alle navi delle classi B, C e D, costruite a partire dal 1o gennaio 2003.

(12)

Nella misura in cui le modifiche delle regole SOLAS II-1/1, II-1/2, II-1/3, II-1/4, II-1/5, II-1/6, II-1/7, II-1/8-1, II-1/9, II-1/10, II-1/12, II-1/13, II-1/15 — 17, II-1/19, II-1/21 — 22 e II-1/35, delle regole SOLAS II-2/1 e II-2/10 e del capitolo 13 del codice FSS possono incidere sulle disposizioni della direttiva 2009/45/CE riguardo alle navi da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali, dette modifiche rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

(13)

Le modifiche del codice ESP 2011 prevedono l'allineamento con la serie aggiornata Z10 dei requisiti unificati (UR) dell'Associazione internazionale delle società di classificazione (IACS) relativa ai requisiti di certificazione e ispezione. Gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) rendono obbligatoria l'applicazione del regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS) dell'IMO alle petroliere monoscafo di età superiore a 15 anni. Il programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere (programma di ispezioni estese — ESP) indica come effettuare tale valutazione intensificata. Poiché il CAS utilizza il codice ESP come strumento per conseguire tale obiettivo, ogni modifica alle ispezioni ESP sarà automaticamente applicabile in forza del regolamento (UE) n. 530/2012.

(14)

L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. Occorre pertanto che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad esprimere la posizione dell'Unione e ad accettare di essere vincolati dalle modifiche in questione, nella misura in cui rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 70a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO è di acconsentire all'adozione delle modifiche del capitolo 4 dell'allegato VI della convenzione MARPOL, come stabilito nell'allegato 7 del documento MEPC 69/21/Add.1. dell'IMO.

Articolo 2

1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 97a sessione del Comitato della sicurezza marittima dell'IMO è di acconsentire all'adozione di:

a)

modifiche delle regole SOLAS II-1/1, II-1/2, II-1/3, II-1/4, II-1/5, II-1/6, II-1/7, II-1/8-1, II-1/9, II-1/10, II-1/12, II-1/13, II-1/15 — 17, II-1/19, II-1/21 — 22 e II-1/35 secondo quanto stabilito nell'allegato 1 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016;

b)

modifiche della regola SOLAS II-1/1.2, adozione della nuova regola II-1/19-1, modifiche delle regole SOLAS III/1.4, III/30 e III/37 secondo quanto stabilito nell'allegato 1 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016;

c)

modifiche delle regole SOLAS II-2/1 e II-2/10 secondo quanto stabilito nell'allegato 1 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016;

d)

modifiche della regola SOLAS II-1/3-12 secondo quanto stabilito nell'allegato 1 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016;

e)

modifiche della convenzione e del codice STCW relative alla formazione specifica per le navi da passeggeri e delle parti A e B del codice STCW, secondo quanto stabilito negli allegati 8, 9 e 10 del documento MSC 96/25/Add.1 dell'IMO;

f)

modifiche del capitolo 13 del codice FSS secondo quanto stabilito nell'allegato 2 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016;

g)

modifiche del codice ESP 2011 secondo quanto stabilito nell'allegato 4 della circolare dell'IMO n. 3644 del 20 maggio 2016.

2.   Se le modifiche della regola SOLAS II-1/6 di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono riesaminate in occasione della 97a sessione del Comitato della sicurezza marittima dell'IMO, la posizione da adottare a nome dell'Unione è di acconsentire a quelle modifiche che migliorano gli attuali livelli di sicurezza.

Articolo 3

1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione indicata negli articoli 1 e 2 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.

2.   Possono essere concordate delle modifiche marginali alle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

L. SÓLYMOS


(1)  Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

(2)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

(3)  Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).

(4)  Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38).

(5)  Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).


26.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/40


DECISIONE (UE) 2016/2078 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2016

relativa alle misure SA.41617 — 2015/C [ex SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN)] alle quali i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore della società di calcio professionistica NEC di Nijmegen

[notificata con il numero C(2016) 4048]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato (1) e viste le informazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Nel 2010, la Commissione è stata è informata dai cittadini del fatto che i Paesi Bassi avevano dato esecuzione a una misura di aiuto a favore della società di calcio professionistica NEC di Nijmegen. Le denunce sono state registrate con i numeri SA.31616 e SA.31767. Nel 2010 e nel 2011, la Commissione ha altresì ricevuto denunce riguardanti misure a favore di altre società di calcio professionistiche dei Paesi Bassi, nello specifico MVV di Maastricht, Willem II di Tilburg, FC Den Bosch di 's-Hertogenbosch e PSV di Eindhoven. Con lettera del 2 settembre 2011, i Paesi Bassi hanno fornito alla Commissione ulteriori informazioni sulla misura relativa alla società NEC.

(2)

Con lettera del 6 marzo 2013, la Commissione ha informato i Paesi Bassi di aver avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione alle misure a favore di Willem II, NEC, MVV, PSV e FC Den Bosch.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento (in appresso «decisione di avvio del procedimento») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha chiesto alle parti interessate di presentare osservazioni sulla misura in oggetto.

(4)

I Paesi Bassi hanno trasmesso i propri commenti nel quadro del procedimento riguardante la misura a favore di NEC a mezzo lettera del 6 giugno 2013, contenente osservazioni del comune di Nijmegen (in appresso «il comune») quale parte interessata. In data 27 febbraio 2015 si è tenuto un incontro con le autorità dei Paesi Bassi, al quale ha partecipato anche il comune. I Paesi Bassi hanno trasmesso ulteriori informazioni in data 10 aprile 2015, 11 maggio 2015, 13 maggio 2015 e 16 luglio 2015. La Commissione non ha ricevuto alcun commento da altre parti interessate.

(5)

In seguito alla decisione di avvio del procedimento e in accordo con le autorità dei Paesi Bassi, le indagini sulle diverse società sono state condotte separatamente. L'indagine riguardante la società NEC è stata registrata con il numero SA.41617.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1.   La misura e il suo beneficiario

(6)

La federazione di calcio nazionale neerlandese Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (in appresso «KNVB») è l'organizzazione ombrello per le competizioni calcistiche professionistiche e amatoriali. Nei Paesi Bassi il calcio professionistico è organizzato sulla base di un sistema a due livelli. Nella stagione 2014/2015 erano iscritte alla federazione 38 società, di cui 18 alla serie A (eredivisie) e 20 alla serie B (eerste divisie).

(7)

La società di calcio Nijmegen Eendracht Combinatie (in appresso «NEC») è stata fondata nel 1900 e gioca le partite in casa a Nijmegen. Dal punti di vista della struttura giuridica, NEC si compone delle società Nijmegen Eendracht Combinatie B.V, Exploitatie-Maatschappij De Goffert B.V. e N.E.C. horeca B.V., di proprietà della fondazione Stichting Administratiekantoor N.E.C. Beneficiario della misura è la società Exploitatie-Maatschappij De Goffert B.V. In base alle informazioni trasmesse dalle autorità dei Paesi Bassi, NEC è una piccola e media impresa con 62,3 dipendenti ETP nel 2015 (69,5 ETP nel 2010). Nel periodo oggetto di indagine, NEC giocava nella serie A. La stagione 2008/2009 è stata l'ultima in cui ha preso parte a un torneo a livello europeo (coppa UEFA).

(8)

Dal 2003, NEC è il principale, sebbene non l'unico, utilizzatore dello stadio multifunzionale Goffert, ubicato all'interno del grande parco Goffert a Nijmegen. All'interno del parco, accanto allo stadio, il comune ha costruito nel 2003 il complesso sportivo multifunzionale De Eendracht con il sostegno del Fondo regionale europeo per lo sviluppo regionale (FESR). Tale complesso è affittato a NEC e viene altresì utilizzato da altri soggetti per lo svolgimento di allenamenti.

(9)

I rapporti tra il comune e NEC riguardo all'uso del complesso De Eendracht sono definiti in due contratti siglati nel 2003: un protocollo d'intesa per lo sviluppo dell'area in cui è ubicato il complesso De Eendracht, nell'ambito della visione politica più ampia del comune in materia di attività sportive, e un contratto di locazione per l'utilizzo del complesso De Eendracht.

(10)

Nel 2008 e nel 2009, NEC ha informato le autorità comunali di una clausola contenuta nei contratti, secondo la quale aveva diritto di rilevare il complesso De Eendracht dal comune. NEC ha comunicato la propria intenzione di avvalersi di un'opzione di acquisto (diritto di superficie — opstalrecht) (3) sul complesso. Nella sua prima lettera, NEC ha proposto di rinunciare a tale opzione a fronte di un corrispettivo di 2,3 milioni di EUR, calcolati sulla base del valore contabile stimato e del valore reale del complesso forniti da consulenti esterni. Secondo NEC, la differenza tra i due valori corrisponde al beneficio che riceverebbe se si avvalesse dell'opzione di acquisto. In una seconda lettera, NEC ha informato il comune della sua intenzione di avvalersi dell'opzione di acquisto.

(11)

Nel 2010, il comune ha ricevuto i pareri di due studi giuridici sulla questione: uno a gennaio 2010, l'altro a settembre 2010. Il primo parere ha evidenziato una clausola del contratto di locazione secondo cui il contratto era in vigore fino all'acquisizione del complesso De Eendracht da parte del locatore (NEC) e ha sottolineato che vi era l'intenzione sia del comune che di NEC di far rilevare il complesso da NEC stessa una volta superate le obiezioni del FESR. Lo studio legale ha concluso che NEC aveva il fondato diritto di esercitare l'opzione di acquisto. Il secondo parere è stato richiesto a seguito dell'insistenza del consiglio comunale per verificare la presunta fondatezza del diritto di prelazione di NEC. Il parere è giunto alla conclusione che il comune aveva solo l'obbligo di negoziare con NEC, dato che la clausola in questione non prevedeva un prezzo o un meccanismo di definizione del prezzo.

(12)

Nel settembre 2010 il comune ha acconsentito alla prelazione a fronte di un corrispettivo di 2,2 milioni di EUR. Contrariamente a quanto previsto dall'articolo108, paragrafo 3, del trattato, i Paesi Bassi non hanno notificato la loro intenzione di rimborsare NEC per la rinuncia all'opzione di acquisto. È in relazione a questa operazione che è stato avviato il procedimento d'indagine formale, che è l'oggetto della presente decisione.

2.2.   Motivazioni per l'avvio del procedimento d'indagine formale

(13)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha assunto la posizione che le misure di aiuto concesse a società di calcio professionistiche possono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Commissione è altresì giunta alla decisione preliminare che il comune aveva conferito a NEC un vantaggio selettivo mediante risorse statali e aveva pertanto fornito aiuti alla società di calcio.

(14)

In primo luogo, per quanto riguarda l'esistenza dell'opzione di acquisto, la Commissione ha concluso che, basandosi esclusivamente sul primo parere legale e non considerando il secondo parere più dettagliato, i Paesi Bassi non hanno dimostrato che NEC poteva usufruire di un'opzione di acquisto a un prezzo che non era stato stabilito nel contratto, né era stato negoziato.

(15)

In secondo luogo, per quanto attiene alla conformità al mercato del prezzo pagato a fronte della rinuncia alla presunta opzione di acquisto, la Commissione ha ripetuto che gli orientamenti forniti dalla comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (4) (in appresso «comunicazione sulla vendita di terreni»), invocata dai Paesi Bassi, «riguardano esclusivamente le vendite di terreni e fabbricati di proprietà pubblica e non si riferiscono agli atti con i quali le pubbliche autorità procedono all'acquisto di terreni e fabbricati, ovvero locano o prendono in locazione terreni e fabbricati. Anche tali atti possono contenere elementi di aiuti di Stato». Inoltre, la Commissione ha dichiarato che i soggetti operanti in un'economia di mercato terrebbero probabilmente conto della probabilità che vi sia un locatore che eserciti l'opzione di acquisto, supponendo che esista. Tali soggetti considererebbero, tra le altre cose, i mezzi finanziari a sua disposizione.

(16)

In terzo luogo, la Commissione ha evidenziato che NEC si era trovata in difficoltà finanziarie al momento dell'erogazione dell'aiuto tali da mettere a repentaglio il suo futuro di società calcio professionistica. Nel verificare il piano aziendale di NEC per la stagione 2010/2011, la federazione KNVB aveva richiesto una garanzia esterna del valore di 1 967 000 EUR nel luglio 2010, in mancanza della quale NEC avrebbe rischiato di perdere la licenza. La garanzia (che in base alle informazioni a disposizione della Commissione, è stata fornita da una società commerciale privata, dunque non con risorse statali) si è resa necessaria in aggiunta ai 2,2 milioni di EUR coperti dalla presente decisione. La stessa NEC ha ammesso nel giugno 2010 che la propria situazione finanziaria era preoccupante, con un patrimonio negativo, un risultato operativo negativo nell'esercizio 2009/2010 e problemi di liquidità. NEC ha smesso di pagare il canone di locazione nel settembre 2009.

(17)

Per valutare la compatibilità dell'aiuto con gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (5) (in appresso «gli orientamenti»), la Commissione ha richiesto informazioni sulla conformità a tutti i requisiti posti in tali orientamenti.

(18)

In particolare, la Commissione non è stata in grado di verificare l'ottemperanza alle condizioni di cui ai considerando da 34 a 37 degli orientamenti relativamente alla natura e al rispetto di un piano di ristrutturazione. La Commissione non è stata altresì in grado di verificare se fossero state adottate adeguate misure compensative conformemente ai punti da 38 a 42. Si sarebbe dovuto inoltre dimostrare che l'aiuto era stato limitato al minimo necessario, che lo stesso beneficiario aveva dovuto versare un adeguato contributo proprio alla ristrutturazione, che i Paesi Bassi avrebbero trasmesso relazioni di monitoraggio e che sarebbe stato rispettato il principio «una tantum».

3.   OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI

(19)

I Paesi Bassi contestano che la misura costituisca aiuto di Stato.

(20)

A tale riguardo, i Paesi Bassi evidenziano anzitutto l'importanza del contesto dell'operazione. I Paesi Bassi ritengono che la decisione di avvio del procedimento contenesse alcuni errori fattuali a tale riguardo. Contrariamente a quanto dichiarato nella decisione di avvio del procedimento, lo stadio di Goffert era un complesso funzionale già prima del 2003. Il comune ritiene che l'utilizzo del complesso De Eendracht (e dello stadio di Goffert) per eventi non sportivi sia un importante fattore contestuale.

(21)

In particolare, i Paesi Bassi sottolineano l'interesse del comune allo sviluppo del parco per lo sport e l'innovazione (in appresso «TIP», Topsport- en Innovatiepark) (6), che si aggiungerebbe allo stadio di Goffert e al complesso De Eendracht esistenti. I lavori preparatori allo sviluppo del TIP erano già stati avviati prima che NEC informasse il comune della sua intenzione di esercitare l'opzione di acquisto. Il complesso De Eendracht ha svolto un ruolo importante nei piani, condotti dal comune, relativi al TIP. I Paesi Bassi sottolineano che i preparativi per il TIP sono continuati fino a dopo l'operazione, svoltasi nel mese di settembre 2010. Solo a marzo 2012 il consiglio comunale ha deciso di interrompere i lavori preparatori per il TIP. Le autorità dei Paesi Bassi ritengono che la Commissione debba esplicitamente tenere conto della fondamentale importanza per il comune di mantenere all'epoca la piena proprietà del complesso De Eendracht (compresi il terreno del complesso e l'edificio realizzato su di esso) al fine di garantire lo sviluppo del TIP.

(22)

A tale riguardo, i Paesi Bassi fanno riferimento alla relazione sugli effetti economici attesi del TIP, pubblicata dai Consulenti per gli affari europei e regionali nell'aprile 2009. In base alla relazione, il TIP avrebbe avuto un'incidenza positiva sull'economia del comune, favorendo l'aumento dell'occupazione e della spesa, oltre a produrre altri effetti economici indiretti su settori quali lo sviluppo delle conoscenze, l'innovazione, l'istruzione e globalmente su tutti i livelli di attività. La relazione sull'impatto e sulle opportunità del TIP di Nijmegen, redatta dal comune e da Buck Consultants, fa specificatamente riferimento alla funzione esemplare che il complesso De Eendracht poteva assolvere nello sviluppo del TIP.

(23)

In secondo luogo, i Paesi Bassi sottolineano la fondatezza del diritto di prelazione all'acquisto di NEC e hanno chiarito le condizioni che hanno portato alla costituzione dell'opzione di acquisto. Il comune ha sottolineato che tale diritto è connesso alla rinuncia, da parte di NEC, al diritto di superficie sul complesso amatoriale allora esistente, avvenuta per permettere al comune di costruire il nuovo complesso De Eendracht in sostituzione del complesso vecchio. Nel 2000 il diritto di superficie sul complesso amatoriale esistente era in capo a NEC, mentre il comune era proprietario del terreno sottostante. A causa della non conformità del complesso ai requisiti della federazione KNVB per la continuazione delle attività calcistiche, nel 2002 il comune, di concerto con NEC, ha deciso di costruire il nuovo complesso multifunzionale De Eendracht. De Eendracht è stato realizzato con risorse pubbliche, in parte finanziate con il sostegno del FESR. Ai fini della richiesta del sostegno del FESR, il complesso doveva essere realizzato dal comune con l'obbligo di non vendere l'edificio per un periodo di cinque anni. NEC ha pertanto rinunciato al suo diritto di superficie sul complesso, ma ha acquisito un'opzione di acquisto (del diritto di superficie) del nuovo complesso De Eendracht. Secondo le autorità dei Paesi Bassi, l'intenzione di NEC era di acquisire il complesso De Eendracht non appena i requisiti FESR l'avrebbero permesso, anche se all'epoca il prezzo di acquisto non era stato stabilito.

(24)

I Paesi Bassi contestano pertanto la decisione del comune di seguire solo uno dei due pareri legali (cfr. considerando 14). Per contro, sottolineano che non vi è mai stato alcun conflitto tra il comune e NEC in merito al diritto di prelazione all'acquisto, poiché questo era stato ritenuto fondato da entrambe le parti. A tale riguardo, i Paesi Bassi fanno riferimento all'articolo 6:217 del codice civile neerlandese, in base al quale il semplice consenso tra le parti è sufficiente a stabilire un accordo.

(25)

L'opzione di acquisto può essere desunta dall'intenzione e dai contratti di locazione sottoscritti dal comune e dalla società Exploitatiemaatschappij De Goffert B.V. (cfr. considerando 9). I Paesi Bassi ritengono che non sia rilevante il fatto che le clausole relative a tale diritto non prevedano un prezzo o un meccanismo di definizione del prezzo. Nell'ambito degli accordi di acquisto in cui le parti non stabiliscono alcun prezzo, l'articolo 7:4 del codice civile neerlandese stabilisce che l'acquirente è tenuto a pagare un «prezzo ragionevole».

(26)

In sintesi, il comune sostiene che la decisione di non seguire il secondo parere legale poggiava su motivazioni solide e motivate, in quanto il comune ha ritenuto che le argomentazioni addotte nel secondo parere non fossero fondate. Tale posizione è stata rafforzata dal fatto che l'estensore del primo parere legale ha replicato al secondo parere continuando a sostenere la propria posizione. Il comune evidenzia che il secondo parere ha avuto una motivazione politica, poiché era stato richiesto dai partiti di opposizione rappresentati in seno al consiglio comunale. Il fatto che il secondo parere fosse più dettagliato (considerando 14) non è motivo sufficiente per trarre conclusioni sulla validità delle argomentazioni in esso contenute.

(27)

A tale riguardo, il comune evidenzia inoltre che l'accordo tra NEC e il comune è soggetto al diritto nazionale privato; in quanto tale, ogni valutazione in merito alla validità del diritto di prelazione all'acquisto vantato da NEC è di competenza di un giudice neerlandese.

(28)

In terzo luogo, per quanto attiene alla definizione del valore dell'opzione di acquisto, i Paesi Bassi hanno fornito ulteriori chiarimenti. I Paesi Bassi evidenziano che l'ipotesi della presenza di un vantaggio (e dunque di un aiuto di Stato) non può essere formulata semplicemente perché il prezzo è stabilito sulla base di negoziazioni. Nel caso di NEC, il prezzo dell'opzione di acquisto è stato determinato sulla base di una valutazione indipendente e secondo le autorità olandesi è pertanto conforme al mercato. Di fatto, i Paesi Bassi sostengono che l'operazione non sia stata selettiva e che non abbia conferito a NEC alcun vantaggio.

(29)

I Paesi Bassi fanno riferimento al fatto che una misura non è da ritenersi selettiva se è basata su una misura nazionale generale. In particolare, l'operazione si è basata sul disposto del codice civile, che ha un ambito di applicazione ampio e si applica a tutte le imprese. Il valore dell'operazione si è basato sulle disposizioni del codice civile, che prevedono il pagamento di un «prezzo ragionevole». Le autorità dei Paesi Bassi ritengono che il caso sia stato esattamente questo, essendo stata condotta una valutazione indipendente nell'aprile del 2009. Concludono pertanto che la trattativa condotta non sia da ritenersi selettiva.

(30)

Anche se l'operazione fosse considerata selettiva, NEC non avrebbe ottenuto alcun vantaggio, in quanto il comune stava comportandosi come un operatore di mercato e pagando un prezzo di mercato. I Paesi Bassi sottolineano a tale riguardo la prassi decisionale della Commissione, che per analogia fa riferimento alla comunicazione in presenza di casi in cui è richiesta la valutazione di altre attività o diritti di proprietà. Poiché in questo caso l'operazione si basa su una valutazione, come previsto dalla comunicazione sulla vendita di terreni, può essere considerata conforme al mercato. Anche se la comunicazione sulla vendita di terreni non fosse applicabile, l'operazione resterebbe perfettamente conforme al mercato, in quanto un investitore privato operante in normali condizioni di economia di mercato sarebbe anch'egli ricorso a una valutazione indipendente per stabilire il valore dell'opzione di acquisto.

(31)

Il comune ha evidenziato che il valore dell'operazione e il valore del complesso De Eendracht sono strettamente correlati. La relazione di valutazione indipendente (del 7 aprile 2009) si basa su due valori. Da un lato, ha stabilito il prezzo di vendita che un venditore otterrebbe dalla cessione del diritto di superficie (per un periodo di 30 anni) relativamente al complesso sulla base del contratto di locazione esistente tra il comune e NEC […] (*1). Dall'altro, ha stabilito il prezzo di vendita che un venditore otterrebbe dalla cessione del diritto di superficie relativamente al complesso sulla base di accordi di sublocazione tra NEC e i suoi sublocatari tenendo conto dei recenti sviluppi degli affitti di mercato. Di fatto, il complesso era l'oggetto di contratti di locazione sia tra NEC e il comune, sia tra NEC e soggetti terzi (laddove NEC fungeva da gestore del complesso — cfr. altresì considerando 8). Questo secondo valore è stato stabilito a […] EUR.

(32)

In altri termini, le due valutazioni si basano sull'ipotesi che il complesso sarebbe stato venduto già affittato. I Paesi Bassi sostengono che ai sensi del diritto neerlandese, un'operazione di vendita non modifica lo stato della locazione. Il nuovo proprietario di un bene immobile sostituisce il proprietario precedente nel ruolo di locatore. È pertanto comune definire il valore di vendita di un bene immobile dato in locazione sulla base del reddito da locazione.

(33)

Le valutazioni indipendenti dimostrano che il comune avrebbe potuto cedere il complesso De Eendracht affittato a un soggetto terzo al prezzo massimo di […] EUR. Secondo le autorità dei Paesi Bassi, ciò equivale al prezzo massimo che si sarebbe potuto richiedere a NEC per il complesso. Se NEC acquisisse il diritto di superficie sul complesso De Eendracht, potrebbe trasferire tale diritto al prezzo massimo di […] EUR. Secondo le autorità dei Paesi Bassi, ciò significa che NEC stava rinunciando a un vantaggio potenziale di massimo […] 2 064 000 EUR. Durante i negoziati con NEC, il valore finale dell'opzione di acquisto è stato fissato a […] 2 223 000 EUR. […]. La Commissione evidenzia che la valutazione non ha esplicitamente tenuto conto della situazione concreta, ovvero l'ipotesi che NEC possa essa stessa acquisire il complesso.

(34)

I Paesi Bassi hanno tramesso informazioni di base aggiuntive sulle cifre relative ai canoni di locazione, utilizzate nella relazione di valutazione per spiegare la consistente differenza tra entrambe le valutazioni. In particolare, i Paesi Bassi sottolineano che alcuni fattori hanno avuto un effetto al ribasso sul canone di locazione stabilito per NEC:

a)

Exploitatiemaatschappij De Goffert B.V. non ha solo concesso in locazione il complesso, ma ha anche svolto il ruolo di gestore per subaffittare parti del complesso stesso a terzi. De Eendracht aveva un chiaro carattere sperimentale e il comune ha sfruttato la realizzazione di questo nuovo complesso per rafforzare il legame fra questo e le attività sociali, l'ambiente economico e i quartieri limitrofi. Il comune non era sicuro se questi progetti socio-economici avrebbero avuto successo in pratica, né era possibile escludere l'abbandono dei soggetti terzi coinvolti. Ciò ha comportato un aumento del rischio per Exploitatiemaatschappij De Goffert B.V.

b)

Exploitatiemaatschappij De Goffert B.V. si è altresì occupata della manutenzione e sostituzione dei campi, laddove tale compito era in precedenza assolto dal comune.

c)

NEC era l'unico partner possibile in grado di raggiungere gli obiettivi socio-economici del comune.

d)

NEC era originariamente titolare di un diritto di superficie nei confronti del complesso, tuttavia vi ha rinunciato gratuitamente (cfr. considerando 23).

A fronte di tali considerazioni, i Paesi Bassi ritengono che il canone di locazione versato da NEC, che costituisce la base del primo valore calcolato a fini di tassazione, sia conforme al mercato.

(35)

Inoltre, i Paesi Bassi hanno evidenziato che il contratto di locazione tra NEC e il comune deve essere considerato un contratto di affitto a tempo determinato, che non può essere rescisso dal comune entro la sua data di scadenza che coincide con la data di trasferimento del diritto di superficie a NEC. Ciò spiega il motivo per cui ai fini della tassazione il primo valore è calcolato sulla base di un canone di locazione statico, mentre il secondo valore tiene conto degli sviluppi degli affitti di mercato.

(36)

I Paesi Bassi sottolineano che non è stato versato l'importo di 2,2 milioni di EUR dovuto a NEC per l'opzione di acquisto, ma che tale importo è stato piuttosto utilizzato in parte per coprire i crediti nei confronti di NEC e in parte come cauzione della locazione (affitto garantito). Al tempo stesso, il contratto di locazione è stato prorogato fino alla fine di febbraio 2043 e il canone è stato aumentato […]. Ipotizzando che il canone di affitto originario fosse conforme al mercato, le autorità dei Paesi Bassi sostengono che con tale aumento il nuovo canone si posiziona al di sopra dei livelli di mercato. In alternativa, secondo i Paesi Bassi il nuovo canone di locazione dovrebbe essere ritenuto conforme al mercato.

(37)

In quarto luogo, i Paesi Bassi sostengono che il comune abbia tenuto conto della situazione finanziaria di NEC al momento dell'operazione. In quel periodo, il comune aveva ricevuto informazioni che lasciavano presumere che NEC, nonostante le difficoltà finanziarie in cui versava, avrebbe potuto avvalersi dell'opzione di acquisto. In particolare, in una delle sue lettere (cfr. considerando 10), NEC aveva esplicitamente informato il comune dell'interesse di un soggetto commerciale all'acquisizione del complesso De Eendracht, possibilmente per il tramite di NEC. Pertanto, ogni problema finanziario che NEC stava affrontando non le avrebbe necessariamente impedito di acquisire il complesso De Eendracht. Inoltre, il 3 settembre 2010 il comune è stato informato del fatto che NEC aveva ricevuto un finanziamento da una società commerciale: una società […] aveva effettuato il pre-acquisto di parte dei biglietti (stagionali) per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Questa è l'operazione a cui la Commissione fa riferimento nella decisione di avvio del procedimento, tuttavia, contrariamente a quanto dichiarato in tale decisione, il finanziamento non è stato erogato sotto forma di garanzia e il prezzo è stato molto più alto degli 1,9 milioni di EUR menzionati nella decisione di avvio del procedimento (ovvero, circa 4 milioni di EUR) (cfr. considerando 16). Una tale dimostrazione di fiducia nei confronti della situazione finanziaria di NEC da parte di un investitore commerciale ha costituito un'ulteriore motivazione per il comune ad accettare in quel momento la possibilità che NEC si avvalesse dell'opzione di acquisto del complesso De Eendracht.

(38)

In conclusione, le autorità dei Paesi Bassi ritengono che il comune abbia agito come investitore operante in normali condizioni di economia di mercato, tenendo conto della situazione finanziaria (percepita) di NEC del momento.

(39)

Inoltre, i Paesi Bassi sostengono che anche se la misura dovesse costituire aiuto di Stato, sarebbe in ogni caso compatibile con il mercato interno. Secondo le autorità dei Paesi Bassi, le condizioni previste dagli orientamenti sono da ritenersi soddisfatte e la misura potrebbe, in quanto tale, essere ritenuta compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Le autorità hanno fornito informazioni fattuali a sostegno di tale tesi.

(40)

In merito alla posizione finanziaria di NEC al momento dell'operazione, i Paesi Bassi hanno trasmesso ulteriori prove a dimostrazione del fatto che NEC dovesse essere considerata un'impresa in difficoltà. Il comune aveva richiesto una relazione sulla posizione finanziaria e sulle prospettive future della società. La relazione è stata trasmessa dalla società di revisione BDO (7) poco tempo dopo l'operazione (in data 29 ottobre 2010). La relazione evidenzia risultati aziendali negativi […], un patrimonio negativo […] e un andamento negativo del capitale circolante […]. La relazione evidenzia che i risultati aziendali di NEC erano stati negativi e in calo per circa tre anni. Mentre NEC è riuscita a mantenere risultati netti positivi nello stesso periodo (grazie al reddito derivante dai diritti di trasferimento e dalla vendita di giocatori), la relazione mostra chiaramente una riduzione dei livelli di reddito, a fronte dei modelli di costo di NEC rimasti sostanzialmente invariati. Inoltre, nei tre anni precedenti si era registrato un capitale proprio negativo e una riduzione della solvibilità di NEC.

(41)

In merito al piano di ristrutturazione, NEC ha predisposto un piano di miglioramento («Plan van Aanpak») (8) volto a superare le sue difficoltà finanziarie. Il piano è stato trasmesso a KNVB nell'agosto 2010. Contiene la descrizione delle circostanze della situazione finanziaria, confronti dei parametri di riferimento con altre società di calcio e le misure previste per raggiungere lo stato di categoria 2 (ovvero lo stato che indica come «sufficiente» la salute finanziaria della società — cfr. altresì considerando 75).

(42)

Per quanto riguarda le misure compensative, i Paesi Bassi evidenziano che qualora si configuri un aiuto, questo sarebbe limitato nella portata e, in quanto tale, le sue ripercussioni negative sulla concorrenza sarebbero relativamente ridotte. Ciononostante, il piano di ristrutturazione KNVB ha previsto numerose misure compensative.

(43)

Ogni sostegno è stato, inoltre, limitato al minimo necessario. A tale riguardo, un importante contributo alla ristrutturazione è stato fornito dalla misura di cui ai considerando 16 e 37, laddove la modifica dei termini di rimborso di un prestito ha portato a una riduzione dei costi fissi di rimborso di 250 000 EUR l'anno.

(44)

In merito al monitoraggio, i Paesi Bassi si sono impegnati a trasmettere alla commissione le relazioni richieste.

(45)

Infine, i Paesi Bassi confermano che non è stata e non sarà data esecuzione a nessun'altra misura di aiuto nei confronti di NEC.

4.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

4.1.   Esistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato

(46)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. Le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono cumulative; di conseguenza, affinché una misura possa configurarsi come aiuto di Stato tutte le condizioni devono essere soddisfatte.

(47)

L'acquisizione da parte del comune del presunto diritto di NEC di acquistare il complesso De Eendracht per 2,2 milioni di EUR è stata finanziata con risorse statali, poiché il denaro utilizzato per l'operazione in oggetto è stato apportato dal comune. Tale fatto non viene contestato dai Paesi Bassi.

(48)

In merito al potenziale impatto sul mercato interno, la Commissione evidenzia che NEC ha partecipato a tornei di calcio a livello europeo. Inoltre, oltre alla partecipazione a tornei di calcio, le società di calcio professionistiche svolgono attività economiche in numerosi altri mercati, quali il calciomercato per il trasferimento di giocatori professionisti, la pubblicità, le sponsorizzazioni, il merchandising o la copertura mediatica. Gli aiuti a una società di calcio professionistica rafforzano la sua posizione su ciascuno di questi mercati internazionali. Pertanto, se le risorse statali sono utilizzate per conferire un vantaggio a una società di calcio professionistica, indipendentemente dalla serie in cui gioca, tale aiuto può potenzialmente falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (9).

(49)

Non è altresì possibile contestare il carattere selettivo della misura, specificatamente approvata dal consiglio comunale. I Paesi Bassi hanno sostenuto che la misura si basava sulla legislazione nazionale generale (cfr. considerando 29) e non era pertanto selettiva. Tuttavia, la Commissione ritiene che sebbene si possa ritenere che l'accordo tra NEC e il comune sia soggetto al diritto neerlandese, gli elementi specifici dello stesso non si basano esclusivamente su principi generali, ma anche sulle disposizioni specifiche del contratto o dei contratti stipulati tra NEC e il comune. È dunque chiaro che la misura riguarda un'impresa specifica, NEC, e sia pertanto da considerarsi selettiva.

(50)

I Paesi Bassi ritengono che NEC non abbia tratto alcun vantaggio e che l'operazione si sia svolta invece a condizioni di mercato. In particolare, evidenziano che NEC poteva usufruire di una solida opzione di acquisto per il complesso De Eendracht e che il prezzo per l'acquisto di tale diritto era stato stabilito sulla base di una valutazione indipendente.

(51)

In merito alla solidità del diritto di prelazione, i Paesi Bassi hanno trasmesso ulteriori chiarimenti in merito alle motivazioni per cui si è seguito il primo parere giuridico anziché il secondo. Inoltre, i Paesi Bassi hanno sottolineato che lo sviluppo del TIP non sarebbe stato probabilmente possibile, se il complesso De Eendracht fosse stato venduto a NEC. Era chiaramente interesse del comune rimborsare NEC per la rinuncia da parte della società all'opzione di acquisto.

(52)

È opportuno sottolineare che non è chiaro quale prezzo NEC avrebbe dovuto pagare al comune se avesse esercitato l'opzione di acquisto e rilevato il complesso De Eendracht. I Paesi Bassi hanno argomentato che, qualora non sia stato concordato alcun prezzo, il codice civile neerlandese prevede che l'acquirente paghi un prezzo ragionevole. Nella misura in cui un tale prezzo ragionevole si avvicini o equivalga al valore di mercato del diritto di superficie relativo al complesso De Eendracht, l'opzione di acquisto avrebbe esclusivamente un valore economico limitato. In tale circostanza, il corrispettivo di 2,2 milioni di EUR appare inspiegabilmente alto e costituirebbe un vantaggio per NEC.

(53)

Indipendentemente dal fatto che NEC disponga o meno di un'opzione di acquisto fondata e di altre argomentazioni relative all'interpretazione del diritto civile neerlandese, la Commissione ritiene che occorra fondamentalmente valutare se l'operazione si è svolta a condizioni di mercato e se il comune ha agito come un investitore privato.

(54)

A tale riguardo, la Commissione deve valutare se un investitore privato avrebbe aderito all'operazione in esame alle stesse condizioni. L'atteggiamento di un ipotetico investitore privato è quello di un investitore prudente il cui obiettivo di massimizzare i profitti è attenuato da un atteggiamento prudente riguardo al livello di rischio accettabile per una determinata percentuale di rendimento. Il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato (MEIP) non sarebbe rispettato se il prezzo dell'opzione di acquisto venisse fissato più in alto del prezzo di mercato. La Commissione ritiene che da una serie di elementi nell'ambito del processo di valutazione si evince che tale prezzo non soddisfi il criterio del MEIP.

(55)

Anzitutto, non è chiaro il motivo per cui il valore dell'opzione di acquisto equivarrebbe alla differenza tra, da un lato, il valore di vendita del complesso in base al contratto di locazione tra il comune e NEC e, dall'altro, il valore di vendita in base al contratto di locazione tra NEC e i suoi sub-locatori, tenendo conto degli sviluppi degli affitti di mercato. La Commissione sottolinea che il comune ha richiesto la valutazione indipendente dei due valori di vendita suddetti, e non la valutazione dell'opzione di acquisto in quanto tale. Non sono state fornite altre informazioni di contesto o argomentazioni riguardo al motivo per cui vi sia equivalenza tra la differenza tra questi due valori e il valore dell'opzione di acquisto.

(56)

In secondo luogo, il ricorso ai due valori per determinare il valore dell'opzione di acquisto pare funzionare se si ipotizza una vendita a un soggetto terzo per uno dei valori, ma non per l'altro. Il primo valore […] è di fatto stabilito in base alla vendita effettuata dal comune a un soggetto terzo del diritto di superficie del complesso affittato, ovvero con il contratto di locazione con NEC quale «vincolo» prestabilito imposto a ogni eventuale acquirente. Per contro, poiché i Paesi Bassi sostengono che il contratto di locazione non poteva essere rescisso prima del trasferimento del diritto di superficie a NEC, solo NEC avrebbe potuto continuare a gestire il complesso nei confronti di terzi. Pertanto, il secondo valore […] (ovvero il valore di vendita possibile del complesso affittato sulla base dei contratti di sublocazione) poteva essere realizzato solo da NEC e non da un soggetto terzo qualsiasi. Un tale approccio «misto» rafforza il concetto per cui un investitore operante in un'economia di mercato non avrebbe ritenuto sensato definire il prezzo dell'opzione di acquisto su questa base.

(57)

In terzo luogo, e in relazione a tale aspetto, se si ipotizza una base di partenza in cui all'opzione di acquisto avrebbe potuto rinunciare ogni soggetto terzo ma non NEC, il prezzo risultante da pagare a fronte della rinuncia da parte di NEC alla sua opzione di acquisto non sembra tenere adeguatamente conto dei benefici di cui NEC si è privata rinunciando all'opzione. Secondo le autorità dei Paesi Bassi, NEC stava privandosi di un vantaggio potenziale di 2 milioni di EUR con la rinuncia all'opzione di acquisto (considerando 33). Tuttavia, la Commissione evidenzia che ci si poteva ragionevolmente attendere che NEC continuasse a gestire il complesso anche dopo aver rinunciato all'opzione di acquisto. Avrebbe perciò continuato a ricevere gli stessi proventi dai canoni di locazione che costituivano la base del secondo valore impiegato per determinare il prezzo dell'operazione […]. La Commissione ritiene che il reale vantaggio di cui NEC si è privata rinunciando all'opzione di acquisto sarebbe invece equivalente ai canoni di locazione al comune, che non avrebbe dovuto più pagare se avesse acquisito il complesso.

(58)

In quarto luogo, il comune ha in ogni caso pagato una somma superiore dell'importo stabilito sulla base della relazione di valutazione ([…] cfr. considerando 33). La Commissione ritiene che perlomeno la differenza tra i due valori costituisce aiuto di Stato. Secondo le autorità olandesi, la differenza è dovuta alle trattative con NEC e l'intero importo di 2,2 milioni di EUR è in ogni caso oggetto di rimborso. I Paesi Bassi hanno infatti spiegato che la proroga del termine di locazione e l'aumento del canone annuo garantisce al comune una transazione neutra a livello di bilancio (considerando 36).

(59)

In quinto luogo, per quanto riguarda detto rimborso, la Commissione evidenzia che l'utilizzo, da parte di NEC, dell'importo di 2,2 milioni di EUR a copertura dei crediti e dei canoni di locazione insoluti dovuti al comune non può essere considerato un rimborso. L'aumento del canone annuale pagato (considerando 36) può essere considerato un rimborso dell'aiuto se è superiore al canone di mercato. I Paesi Bassi non hanno fornito prove a sostegno dell'affermazione che il canone di locazione più alto di gennaio 2011 possa essere considerato superiore al canone di mercato. A tale riguardo, la Commissione osserva che il canone pagato da NEC al comune per l'intero complesso è inferiore a quello NEC attualmente percepisce per il subaffitto di talune parti del complesso, laddove la relazione di valutazione suggerisce invece che NEC potrebbe ottenere canoni persino più alti in futuro.

(60)

La Commissione evidenzia inoltre che, anche se il canone di locazione originario fosse conforme al mercato tenuto conto del contesto del momento (considerando 34), almeno alcuni dei fattori che hanno avuto un effetto al ribasso sul canone di locazione stabilito all'epoca sembrano non essere più rilevanti in fase di definizione del nuovo canone. In particolare, è possibile ipotizzare che i rischi associati alla gestione del complesso siano cambiati, essendo il complesso operativo da oltre 5 anni con successo. Anche la rinuncia ad acquisire il diritto di superficie non è più rilevante, dal momento che l'operazione in oggetto ha risolto la questione della proprietà futura del complesso. Era pertanto possibile attendersi che nel gennaio 2011 i canoni fossero più alti del 2003, anno in cui è stato siglato il contratto di locazione tra il comune e NEC. In tal caso, non è dunque possibile ritenere che il canone di locazione maggiorato equivalga al rimborso di un aiuto.

(61)

Va altresì evidenziato che il rimborso è distribuito su un periodo di 33 anni e che i pagamenti futuri non sono stati attualizzati.

(62)

L'aspetto più importante è che i Paesi Bassi non hanno fornito prove del fatto che il comune abbia svolto una valutazione dettagliata e il calcolo dei canoni di mercato prima di fissare la percentuale di aumento del canone di locazione. La natura neutra a fini di bilancio dell'operazione è stata, invece, la base di partenza per il calcolo dei nuovi canoni.

(63)

In sesto luogo, non sono chiari i benefici ottenuti dal comune con l'operazione in oggetto e quanto questa sia proporzionale al costo diretto di 2,2 milioni di EUR. Il comune sembra aver pagato una cifra di gran lunga superiore a quanto avrebbe mai ottenuto dalla vendita del complesso (affittato), semplicemente per salvaguardare la proprietà che già deteneva sul complesso stesso. Il comune ha sostenuto che gli interessi economici legati allo sviluppo del TIP erano molto elevati, se si tiene conto degli effetti attesi del TIP sulla sua economia. Il valore aggiunto previsto, se il comune rimaneva proprietario del complesso, potrebbe in parte spiegare la volontà di quest'ultimo di pagare un canone più elevato. Tuttavia, il comune ha espressamente deciso di non condurre una valutazione del rapporto costi/benefici dell'operazione che tenesse conto di tale valore a lungo termine del progetto TIP. La Commissione ritiene che un operatore di mercato avrebbe eseguito una valutazione più accurata del rendimento previsto degli investimenti derivante dall'esercizio dell'opzione di acquisto.

(64)

Infine, la Commissione resta dell'opinione che, sulla base delle informazioni all'epoca a sua disposizione, il comune non abbia sufficientemente tenuto conto delle difficoltà finanziarie in cui versava NEC in quel momento e di quanto esse abbiano potuto influire sulla sua capacità di acquisire il diritto di superficie del complesso De Eendracht. Anche se vi erano state dimostrazioni di interesse a collaborare con NEC da parte di soggetti terzi, il quadro finanziario complessivo non poteva essere ignorato ed era ragionevole attendersi che influisse sulla posizione negoziale di NEC a vantaggio del comune.

(65)

Per tutte le suddette motivazioni, la Commissione ritiene che il comune non abbia agito come un investitore operante in un'economia di mercato, ma che abbia invece concesso un aiuto a NEC rimborsandola per la sua rinuncia all'opzione d'acquisto per un importo pari a 2,2 milioni di EUR. L'importo esatto dell'aiuto non può essere stabilito sulla base delle informazioni fornite dalle autorità dei Paesi Bassi. Tuttavia, nella misura in cui l'importo massimo di 2,2 milioni di EUR possa essere ritenuto necessario per soddisfare i requisiti del piano di ristrutturazione, l'importo esatto è irrilevante ai fini della valutazione di compatibilità.

4.2.   Valutazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato

(66)

La Commissione è tenuta a valutare se le misure di aiuto a favore di NEC possano essere considerate compatibili con il mercato interno. Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, la Commissione rileva che nessuna delle regioni olandesi rientra nell'ambito delle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. La misura di aiuto in questione non è destinata a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia neerlandese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b). Non si può neanche ritenere che la misura di aiuto promuova la conservazione del patrimonio culturale o artistico ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato.

4.2.1.   Orientamenti applicabili

(67)

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato relativa agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, i Paesi Bassi hanno sostenuto che tale deroga potrebbe applicarsi, se la Commissione, contrariamente all'opinione dei Paesi Bassi, dovesse riscontrare che la misura in oggetto costituisce aiuto di Stato.

(68)

Nella sua valutazione del concetto di «sviluppo di attività economiche» in ambito sportivo, la Commissione tiene conto dell'articolo 165, paragrafo 1, e dell'articolo 165, paragrafo 2, ultimo trattino del trattato, secondo cui l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.

(69)

Per la valutazione delle misure di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato, la Commissione ha pubblicato una serie di regolamenti, discipline, orientamenti e comunicazioni relativi alle forme di aiuto e agli obiettivi orizzontali o settoriali per i quali l'aiuto è concesso.

(70)

La Commissione ritiene che sia opportuno valutare l'applicabilità dei criteri stabiliti dagli orientamenti (10). A tale proposito, la Commissione evidenzia che gli orientamenti non escludono il calcio professionistico, che quale attività economica è pertanto disciplinato dagli orientamenti stessi.

(71)

Nel luglio 2014, la Commissione ha pubblicato i nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (11). Tali orientamenti non sono tuttavia applicabili a questo aiuti non notificato concesso nel 2010. In base al punto 137 dei nuovi orientamenti, ciò avviene solo nel caso di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione concessi senza previa autorizzazione se l'aiuto è parzialmente o interamente concesso dopo la pubblicazione di tali orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Secondo il punto 138 degli orientamenti del 2014, in tutti gli altri casi la Commissione effettua la verifica sulla base degli orientamenti in vigore al momento in cui l'aiuto è stato concesso, dunque, nel caso attuale, di quelli applicabili prima del 2014.

4.2.2.   NEC quale impresa in difficoltà

(72)

In base al punto 10, lettera c), degli orientamenti, un'impresa, indipendentemente dal tipo, è considerata in difficoltà qualora soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza nei suoi confronti. Il punto 11 indica che, in assenza di tali circostanze, un'impresa può essere comunque considerata in difficoltà quando presenta sintomi caratteristici quali livello crescente delle perdite, aumento dell'indebitamento, diminuzione del flusso di cassa ecc. Un'impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato.

(73)

I Paesi Bassi avevano inizialmente sostenuto che NEC non era un'impresa in difficoltà nel 2008/2009. Tuttavia, i fatti di cui al considerando 16 indicano piuttosto che NEC versava in difficoltà finanziarie abbastanza gravi da mettere a repentaglio il suo futuro di squadra di calcio professionistica. NEC era pertanto chiaramente un'impresa in difficoltà secondo la Commissione. Nella loro replica alla decisione di avvio del procedimento, i Paesi Bassi hanno riconosciuto che NEC era un'impresa in difficoltà e che lo era stata al momento dell'operazione. Hanno trasmesso ulteriori prove a tale riguardo (cfr. considerando 40), che hanno in particolare evidenziato che i risultati aziendali registrati da NEC erano stati negativi e in declino nel tempo. Pertanto, la compatibilità dell'aiuto di Stato a NEC deve essere valutata in conformità degli orientamenti.

4.2.3.   Ripristino della redditività a lungo termine

(74)

La sezione 3.2 degli orientamenti prevede che la concessione dell'aiuto sia subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione (cfr. punti da 34 a 37 degli orientamenti), destinato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole. La Commissione evidenzia che tali condizioni erano state definite nell'ambito di un piano redatto da NEC per la federazione KNVB nell'agosto 2010.

(75)

A tale riguardo, la Commissione ricorda KNVB rilascia una licenza a ciascuna squadra di calcio professionistica neerlandese, che prevede il rispetto di una serie di obblighi. Uno degli obblighi previsti dall'attuale sistema riguarda lo stato di salute finanziaria della società. Tre volte a stagione una società è oggetto di valutazione finanziaria sulla base delle relazioni finanziarie che ne descrivono, tra le altre cose, la situazione finanziaria e il bilancio preventivo per la stagione successiva. Le società vengono classificate in tre categorie sulla base di queste relazioni (1: insufficiente, 2: sufficiente, 3: buona). Le società che rientrano nella categoria 1 possono essere tenute a presentare un piano di miglioramento con l'obiettivo di raggiungere le categorie 2 o 3 entro tre anni. In caso di mancato rispetto del piano da parte della società, KNVB può imporre sanzioni, che comprendono un monito ufficiale, la riduzione del punteggio del torneo e, come ultima ratio, il ritiro della licenza. A tale riguardo va rilevato che nei Paesi Bassi una società di calcio professionistica che presenti dichiarazione di fallimento perde automaticamente la licenza. In caso di costituzione di una società di calcio che succeda alla prima, il successore non è ammesso alle serie di calcio professionistiche direttamente, ma deve iniziare dalla seconda categoria dilettanti.

(76)

NEC è stata declassificata in categoria 1 sulla base dei dati finanziari della stagione 2009/2010. Il suo piano di ristrutturazione ha previsto misure per il ritorno in categoria 2 dopo tre stagioni (entro la stagione 2012/2013).

(77)

Il piano di ristrutturazione ha individuato nel rapporto problematico tra fatturato e costi la principale causa delle difficoltà finanziarie di NEC. Le difficoltà sono da ascrivere in particolare agli elevati costi del personale, ma anche la riduzione dei proventi derivanti dai media ha contribuito al risultato negativo. Il piano di ristrutturazione si è concentrato sulle riduzioni dei costi, cercando di conseguire risparmi prevalentemente sui compensi dei giocatori. Le misure hanno previsto riduzioni di personale (compresa la riduzione del numero dei giocatori tesserati), un congelamento delle retribuzioni e tagli ai compensi dei nuovi giocatori, nonché una riduzione dei bonus. In tre anni, l'obiettivo era di portare la percentuale dei costi del personale sul fatturato al di sotto del […] % (rispetto al […] % di marzo 2010). Sono stati previsti tagli di altre spese, ad esempio dei costi della formazione giovani (football academy). Ogni investimento in attività fisse materiali o immateriali superiore a […] EUR doveva essere concordato con la commissione licenze KNVB, comportando per NEC la reale impossibilità a effettuare alcun tipo di trasferimento.

(78)

La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione affronti le cause delle difficoltà finanziarie di NEC, i particolare i costi del personale e dei giocatori sotto forma di stipendi e pagamenti per trasferimenti. Una società di calcio professionistica non può ragionevolmente diversificare le proprie attività in altri mercati nel significato espresso negli orientamenti; può tuttavia risparmiare nella sua attività principale e questo è ciò che ha fatto NEC. Il piano di ristrutturazione non fa affidamento a fattori esterni che NEC può seguire ma non pienamente controllare, come la ricerca di altri sponsor o l'aumento nel numero di spettatori.

(79)

Nel bilancio relativo alla stagione 2010/2011, NEC ha previsto il miglioramento dei suoi risultati […] attraverso la riduzione dei costi […]. I risultati finali sono stati persino migliori del previsto; laddove si sono avute diminuzioni di reddito (minori introiti delle partite a causa della cattiva stagione di coppa; diminuzione dei proventi derivanti dai media; riassegnazione dei proventi dagli scambi), si sono altresì registrate diminuzioni di costi […] (diminuzione dei costi del personale, risparmi nella football academy, riduzione dei costi commerciali). Nel 2011, KNVB ha assegnato a NEC lo stato di categoria 2.

(80)

La Commissione giunge alla conclusione che il piano di ristrutturazione di agosto 2010 affronta in modo sufficiente le cause delle difficoltà finanziarie di NEC con l'intento di ripristinare la redditività a lungo termine della società.

4.2.4.   Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

(81)

I punti da 38 a 42 degli orientamenti prevedono l'attuazione di misure compensative da parte del beneficiario al fine di minimizzare l'effetto di distorsione della concorrenza dell'aiuto e la sua possibilità di incidere negativamente sugli scambi. Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha sottolineato la natura peculiare del calcio professionistico a tale riguardo, suggerendo una serie di misure che nell'ambito del club professionistico potrebbero essere interpretate come misure compensative nel significato degli orientamenti, quali la limitazione del numero di giocatori tesserati entro i limiti imposti dall'associazione nazionale, l'accettazione di un tetto sugli stipendi al di sotto degli standard in uso nel settore, un divieto sul pagamento dei costi di trasferimento dei nuovi giocatori per un determinato lasso di tempo o l'aumento delle attività sociali.

(82)

Come spiegato al considerando 77, NEC ha di fatto ridotto il numero di dipendenti e il numero di giocatori certificati, nonché i salari loro versati. Il costo dei salari doveva essere ridotto oltre alla soglia del 60 % del livello del fatturato. Durante il periodo di ristrutturazione non era possibile effettuare alcun pagamento per il trasferimento di nuovi giocatori. La Commissione giunge alla conclusione che sono state adottate le misure compensative richieste dagli orientamenti e che tali misure hanno avuto l'effetto di indebolire la posizione competitiva di NEC nell'ambito del calcio professionistico.

4.2.5.   Limitazione dell'aiuto al minimo

(83)

I punti da 43 a 45 degli orientamenti prevedono che l'importo e l'intensità dell'aiuto debbano essere limitati al minimo indispensabile. I beneficiari dell'aiuto devono contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione con fondi propri.

(84)

La Commissione rileva che il piano di ristrutturazione si basi in larga misura sul finanziamento da parte di soggetti privati esterni, oltre che dai risparmi interni conseguiti. L'operazione di […] (considerando 37) ha portato a NEC circa 4 milioni di EUR di finanziamenti esterni. Inoltre, nel 2010 sono cambiate le condizioni di rimborso del prestito del […]. Al posto del rimborso annuale […], da quel momento in poi i rimborsi sono avvenuti sulla base del reddito derivante dai trasferimenti; ciò ha avuto effetti positivi sulla liquidità di NEC (cfr. considerando 43). In altri termini, i contributi esterni e propri sono superiori a 4,25 milioni di EUR; di conseguenza l'aiuto, il cui importo massimo è 2,2 milioni di EUR, non supera in ogni caso circa il 35 % della spesa complessiva per la ristrutturazione. Ciò soddisfa il requisito espresso al punto 44 degli orientamenti, in base al quale in una società di medie dimensioni come NEC almeno il 40 % dei costi di ristrutturazione devono essere coperti con contributi propri del beneficiario, ivi compresi i finanziamenti esterni a testimonianza della fiducia nella redditività del beneficiario.

4.2.6.   Controllo e relazione annuale

(85)

Il punto 49 degli orientamenti prevede l'obbligo per gli Stati membri di riferire in merito alla corretta applicazione del piano di ristrutturazione attraverso relazioni dettagliate periodiche. Il punto 51 contempla condizioni meno stringenti per le piccole e medie imprese, ritenendo di norma sufficiente la trasmissione da parte loro dello stato patrimoniale e del conto economico con cadenza annuale. I Paesi Bassi si sono impegnati a trasmettere dette relazioni.

4.2.7.   Il principio «una tantum»

(86)

I punti da 72 a 77 degli orientamenti fanno riferimento al principio «una tantum», in base al quale gli aiuti alla ristrutturazione sono da concedersi una sola volta in un periodo di dieci anni.

(87)

I Paesi Bassi si sono impegnati a rispettare il principio «una tantum» espresso negli orientamenti. Hanno confermato di non aver concesso a NEC alcun aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione nei dieci anni antecedenti all'operazione. La compatibilità con il mercato rappresenterà altresì la base di ogni altra trattativa attuale o futura con NEC.

5.   CONCLUSIONI

(88)

La Commissione constata che i Paesi Bassi hanno illegalmente posto in essere l'aiuto in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, l'aiuto può essere ritenuto compatibile con il mercato interno quale aiuto alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti, in quanto soddisfa tutte le condizioni in essi previste per la concessione di un tale aiuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore della società di calcio NEC di Nijmegen sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2016

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  Decisione della Commissione relativa al caso SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) — Aiuti concessi dai Paesi Bassi a talune società di calcio professionistiche olandesi nel 2008-2011 — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 116 del 23.4.2013, pag. 19).

(2)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(3)  Secondo l'articolo 5:101 del codice civile neerlandese, il «diritto di superficie» (in latino, «ius superficiarium») è un diritto reale di godimento che consente al titolare del diritto — il «superficiario» — di detenere o acquisire per sé edifici, costruzioni o piante (vegetazione) all'interno o al di sopra di un bene immobile di proprietà di qualcun altro.

(4)  GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

(5)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2). L'applicazione di tali orientamenti è stata prorogata dalla comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1o ottobre 2004 (GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3).

(6)  Il comune intendeva fare in modo che gran parte del parco di Goffert divenisse un parco per lo sport e l'innovazione («TIP», Topsport- en Innovatiepark), con un approccio multidisciplinare che contemplasse attività negli ambiti dello sport, dell'istruzione, della salute e della scienza. Il progetto è stato da allora accantonato. Le questioni relative al futuro finanziamento del TIP non sono state contemplate dalla decisione di avvio del procedimento.

(*1)  Informazioni riservate.

(7)  «Onderzoek naar financiële situatie en financieel toekomstperspectief N.E.C. Nijmegen», relazione del 29 ottobre 2010 di BDO, Nijmegen.

(8)  Plan van aanpak NEC, agosto 2010.

(9)  Decisione della Commissione riguardante la Germania del 20 marzo 2013, Multifunktionsarena der Stadt Erfurt [caso SA.35135 (2012/N)], punto 12, e Multifunktionsarena der Stadt Jena [caso SA.35440 (2012/N)], avvisi sintetici in GU C 140 del 18.5.2013, pag. 1, e del 2 ottobre 2013, Fußballstadion Chemnitz [caso SA.36105 (2013/N)], avviso sintetico in GU C 50 del 21.2.2014, pag. 1, punti 12-14; decisione della Commissione riguardante la Spagna del 18 dicembre 2013 in materia di possibili aiuti di Stato a favore di quattro società di calcio professionistiche spagnole [caso SA.29769 (2013/C)], punto 28, Real Madrid CF [caso SA.33754 (2013/C)], punto 20, e presunto aiuto a favore di tre società di calcio di Valenza [caso SA.36387 (2013/C)], punto 16, pubblicato in GU C 69 del 7.3.2014, pag. 99.

(10)  Cfr. nota a piè di pagina 5.

(11)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).


Rettifiche

26.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/52


Rettifica della decisione (UE) 2016/1970 del Consiglio, del 29 settembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304 dell'11 novembre 2016 )

La pubblicazione della decisione (UE) 2016/1970 del Consiglio va considerata nulla e non avvenuta