ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 313

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
19 novembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

1

 

*

Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina

1

 

*

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/2020 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare se gli strumenti derivati soggetti all'obbligo di compensazione debbano essere soggetti all'obbligo di negoziazione ( 1 )

2

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/2021 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso ai valori di riferimento ( 1 )

6

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/2022 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2023 della Commissione, del 18 novembre 2016, relativo all'autorizzazione del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato di sodio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2024 della Commissione, del 18 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

21

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/2025 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, relativa alla nomina di tre membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Polonia

23

 

*

Decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio, del 15 novembre 2016, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2018, l'importo annuo per il 2017 e la prima quota per il 2017 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2019 e 2020

25

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2016 del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova riunito nella formazione Commercio, del 19 ottobre 2016, che aggiorna l'allegato XVI dell'accordo di associazione [2016/2027]

28

 

*

Decisione n. 2/2016 del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova riunito nella formazione Commercio, del 19 ottobre 2016, che aggiorna l'allegato XXIX dell'accordo di associazione [2016/2028]

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

19.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/1


Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

L'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1), firmato a Bruxelles il 9 settembre 2006, è entrato in vigore il 1o luglio 2016, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1.


(1)  GU L 288 del 19.10.2006, pag. 31.


19.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/1


Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina

L'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina (1), firmato a Kiev il 1o dicembre 2005, è entrato in vigore il 1o dicembre 2013, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1.


(1)  GU L 125 del 26.4.2014, pag. 3.


19.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/1


Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro

L'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni (1) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2004, è entrato in vigore il 12 dicembre 2011, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1.


(1)  GU L 348 del 31.12.2011, pag. 3.


REGOLAMENTI

19.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2020 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare se gli strumenti derivati soggetti all'obbligo di compensazione debbano essere soggetti all'obbligo di negoziazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il presente regolamento contribuisce a specificare i criteri per la determinazione del sufficiente interesse di acquisto e di vendita da parte di terzi di una categoria o sottocategoria di strumenti derivati. Ove l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) abbia stabilito che una categoria di strumenti derivati debba essere soggetta all'obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e che gli strumenti derivati sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati in una sede di negoziazione, l'ESMA dovrebbe applicare i criteri previsti dal presente regolamento per determinare se gli strumenti derivati o una loro sottocategoria sono considerati sufficientemente liquidi per essere negoziati esclusivamente nelle sedi di negoziazione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che gli strumenti derivati sono considerati eseguiti fuori borsa (OTC) quando non sono negoziati su un mercato regolamentato, o non sono assoggettati alle regole di un mercato regolamentato, mentre la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ne dà una definizione più restrittiva, poiché considera strumenti derivati OTC quelli non negoziati su un mercato regolamentato, o non assoggettati alle regole di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione. L'ESMA dovrebbe quindi valutare la misura in cui le transazioni di una categoria o sottocategoria di strumenti derivati sono già eseguite nelle sedi di negoziazione e confrontarla al livello di negoziazione non eseguito in una sede di negoziazione. La prevalenza di negoziazione al di fuori di una sede di negoziazione non dovrebbe tuttavia stabilire automaticamente che una categoria o sottocategoria di strumenti derivati non si presta all'obbligo di negoziazione. L'ESMA dovrebbe altresì tener conto dell'impatto previsto dell'obbligo di negoziazione considerando tanto la possibilità di promuovere la liquidità e l'integrità del mercato attraverso una maggiore trasparenza e disponibilità degli strumenti finanziari quanto le potenziali conseguenze negative di tale decisione.

(3)

Data l'affinità della definizione di mercato liquido per gli strumenti non rappresentativi di capitale ai sensi dell'articolo 2, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 con i criteri per determinare se una categoria o sottocategoria di strumenti derivati è sufficientemente liquida ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, dello stesso regolamento, la valutazione effettuata per gli uni dovrebbe essere presa in considerazione per gli altri, per promuovere la coerenza nel trattamento degli strumenti. Tuttavia, una categoria o sottocategoria di strumenti derivati considerata come avente un mercato liquido ai fini della trasparenza non dovrebbe essere automaticamente considerata sufficientemente liquida ai fini dell'obbligo di negoziazione. Possono infatti variare le soglie quantitative e le ponderazioni qualitative, in considerazione dei diversi obiettivi delle valutazioni.

(4)

Date l'ampia gamma di strumenti potenzialmente interessati dall'obbligo di negoziazione per i derivati e le loro caratteristiche specifiche, la costante evoluzione dei mercati finanziari e la diversità dei mercati nazionali in causa, non è possibile determinare per ogni singolo tipo di strumento derivato un elenco completo che specifichi gli elementi pertinenti per la valutazione dell'interesse di acquisto e di vendita da parte di terzi o la ponderazione da attribuire a ogni particolare elemento.

(5)

Tuttavia, dovrebbe essere stabilito un certo numero di elementi chiari per determinare se una categoria o sottocategoria di strumenti derivati è sufficientemente liquida, in particolare precisando i criteri relativamente alla frequenza media delle transazioni, alla dimensione media delle stesse, al numero e tipo dei partecipanti attivi al mercato e alla misura media dei differenziali, che insieme indicano il livello dell'interesse di acquisto e di vendita da parte di terzi.

(6)

Il periodo di osservazione per determinare se una categoria o sottocategoria di strumenti derivati è sufficientemente liquida per essere negoziata esclusivamente nelle sedi di negoziazione dovrebbe variare in funzione della categoria o sottocategoria dei derivati in questione. Esso dovrebbe essere sufficientemente lungo per garantire che i dati raccolti non siano distorti da nessun tipo di evento che possa determinare un andamento insolito delle negoziazioni. Il periodo di osservazione non dovrebbe in nessun caso essere inferiore a tre mesi.

(7)

I criteri illustrati nel presente regolamento dovrebbero essere concepiti in modo tale che la valutazione di uno strumento derivato o di categorie di derivati possa essere raffrontata con altri strumenti derivati o categorie di derivati aventi caratteristiche analoghe. Le categorie di derivati aventi caratteristiche analoghe possono essere individuate considerando una serie di elementi quali ad esempio la valuta di negoziazione, le date di scadenza, la data iniziale di durata dei contratti, se i contratti seguono una convenzione standard o no e se si tratta o no di contratti on-the-run.

(8)

Per determinare se la categoria o sottocategoria di strumenti derivati è sufficientemente liquida da essere negoziata soltanto nelle sedi di negoziazione e se è sufficientemente liquida solo nelle operazioni inferiori a un determinato volume l'ESMA dovrebbe fare riferimento ai dati storici che indicano variazioni nella liquidità. Le soglie per tali valutazioni possono variare tra categorie o sottocategorie di strumenti derivati qualora varino le caratteristiche e la dimensione nozionale delle categorie o sottocategorie. Nella sua valutazione dei differenziali l'ESMA dovrebbe tener conto tanto della dimensione media quanto della disponibilità dei differenziali, ponderando la considerazione che la mancanza di differenziali o differenziali ampi indicano liquidità insufficiente rispetto alla possibilità che i differenziali si restringano con l'aumentare della trasparenza e disponibilità degli strumenti finanziari se viene introdotto l'obbligo di negoziazione.

(9)

Nella sua valutazione l'ESMA dovrebbe escludere dai calcoli le transazioni chiaramente identificabili come transazioni di riduzione dei rischi post-negoziazione che riducono i rischi non di mercato in portafogli di derivati. L'inclusione di tali operazioni nella valutazione ai fini dell'obbligo di negoziazione potrebbe determinare una visione gonfiata del livello dell'interesse di acquisto e di vendita da parte di terzi.

(10)

Nel corso della valutazione l'ESMA dovrebbe tener conto altresì della necessità o meno di autorizzare operazioni pacchetto. Le imprese di investimento effettuano spesso, per conto proprio o dei clienti, operazioni su derivati e altri strumenti finanziari che comprendono una serie di transazioni interconnesse subordinate l'una all'altra. Dato che le operazioni pacchetto consentono alle imprese di investimento e ai loro clienti di gestire i propri rischi e migliorare la resilienza dei mercati finanziari, può essere opportuno continuare a permettere l'esecuzione di alcune operazioni pacchetto comprendenti uno o più strumenti derivati soggetti all'obbligo di negoziazione, da eseguire, su base bilaterale, al di fuori di una sede di negoziazione.

(11)

Dovrebbero inoltre essere definiti criteri che consentano all'ESMA di stabilire se un obbligo di negoziazione vigente per una categoria o sottocategoria di strumenti derivati debba essere modificato, sospeso o revocato, salvo se la categoria o sottocategoria di strumenti derivati ha cessato di essere negoziata in almeno una sede di negoziazione.

(12)

Per ragioni di coerenza e di certezza del diritto, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni stabilite dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.

(13)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(14)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sufficiente interesse di acquisto e di vendita da parte di terzi

Nel determinare se una categoria o sottocategoria di strumenti derivati è oggetto di sufficiente interesse di acquisto e di vendita da parte di terzi per essere considerata sufficientemente liquida ai fini dell'obbligo di negoziazione, l'ESMA applica i criteri di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, come ulteriormente specificato agli articoli da 2 a 5.

Articolo 2

Frequenza media delle transazioni

1.   In relazione alla frequenza media delle transazioni, l'ESMA tiene conto dei seguenti elementi:

a)

il numero di giorni in cui si è svolta la negoziazione;

b)

il numero delle transazioni.

2.   L'analisi dei criteri di cui al paragrafo 1 effettuata dall'ESMA tiene conto della distribuzione delle negoziazioni eseguite nelle sedi di negoziazione e OTC. L'ESMA valuta tali criteri nell'arco di un periodo di tempo sufficiente per determinare se la liquidità di ciascuna categoria o sottocategoria di strumenti derivati è influenzata da fattori strutturali o stagionali. L'ESMA esamina altresì se le transazioni sono concentrate in determinati momenti e su determinate dimensioni nell'arco del periodo esaminato e determina in quale misura tale concentrazione costituisce un andamento prevedibile.

Articolo 3

Dimensione media delle transazioni

1.   In relazione alla dimensione media delle transazioni, l'ESMA tiene conto dei seguenti elementi:

a)

il controvalore medio giornaliero degli scambi determinato dividendo la dimensione nozionale dell'insieme delle transazioni per il numero di giorni di negoziazione;

b)

il valore medio delle transazioni determinato dividendo la dimensione nozionale dell'insieme delle transazioni per il numero di transazioni.

2.   L'analisi dei criteri di cui al paragrafo 1 effettuata dall'ESMA tiene conto dei fattori specificati all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 4

Numero e tipo dei partecipanti attivi al mercato

1.   In relazione al numero e tipo dei partecipanti attivi al mercato, l'ESMA tiene conto dei seguenti elementi:

a)

il numero totale di partecipanti al mercato che negoziano tale categoria o sottocategoria di prodotti derivati non è inferiore a due;

b)

il numero di sedi di negoziazione ammesse alla negoziazione o che stanno negoziando la categoria o sottocategoria di strumenti derivati;

c)

il numero di market maker e altri partecipanti al mercato assoggettati a un accordo scritto vincolante o all'obbligo di fornire liquidità.

2.   L'analisi dell'ESMA confronta il rapporto tra i partecipanti al mercato e le risultanze dei dati ottenuti per le analisi della dimensione media delle transazioni e la frequenza media delle transazioni.

Articolo 5

Misura media dei differenziali

1.   In relazione alla misura media dei differenziali, l'ESMA tiene conto dei seguenti elementi:

a)

la misura dei differenziali ponderati, compresi quelli ponderati per il volume, nell'arco di diversi periodi di tempo;

b)

i differenziali in momenti diversi delle sessioni di negoziazione.

2.   Ove non siano disponibili informazioni sui differenziali, l'ESMA prende in considerazione un indicatore indiretto (proxy) per la valutazione di questo criterio.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dalla data di cui all'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


19.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2021 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2016

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso ai valori di riferimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 600/2014 prevede l'accesso non discriminatorio alla compensazione e alla negoziazione tra controparti centrali (CCP) e sedi di negoziazione, tra cui l'accesso alle licenze e alle informazioni sui valori di riferimento utilizzati per calcolare il valore di alcuni strumenti finanziari a fini di compensazione e negoziazione. Data la varietà dei valori di riferimento, le informazioni di cui le CCP e le sedi di negoziazione hanno bisogno per la compensazione o la negoziazione possono variare in funzione di una serie di fattori, tra cui lo strumento finanziario oggetto di negoziazione o compensazione e il tipo di valore di riferimento a cui lo strumento finanziario si riferisce. Pertanto, le CCP e le sedi di negoziazione dovrebbero poter avere accesso a tutte le informazioni, purché necessarie per la compensazione o la negoziazione.

(2)

La diversità dei valori di riferimento e i diversi usi individuati rendono inadeguato un approccio unico e improprio un elevato grado di armonizzazione del contenuto degli accordi di licenza. Limitare le condizioni per la concessione dell'accesso alla fissazione di termini predeterminati ed esaustivi potrebbe pertanto avere effetti negativi per tutte le parti.

(3)

Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento dovrebbe poter fissare condizioni diverse di accesso al valore per le diverse categorie di CCP e di sedi di negoziazione solo se ciò è oggettivamente giustificato, ad esempio in materia di quantità, portata o settore d'uso richiesti, e applicato in maniera proporzionata. Le diverse categorie e i criteri di definizione delle varie categorie di CCP e sedi di negoziazione dovrebbero essere pubblicamente disponibili.

(4)

Le modalità per valutare se un valore di riferimento è da considerare o no nuovo varieranno caso per caso. Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento dovrebbe pertanto dimostrare in cosa il valore di riferimento è nuovo, quando questo fatto viene invocato per rifiutare l'accesso immediato. La valutazione dei valori di riferimento dichiarati nuovi dovrebbe tener conto di una combinazione di vari fattori e della loro opportuna ponderazione e non fare affidamento su un unico elemento nel valutare se il valore di riferimento soddisfa i criteri di cui al regolamento (UE) n. 600/2014.

(5)

Sebbene due valori di riferimento potrebbero essere strettamente correlati, soprattutto nel breve termine, la composizione o la metodologia potrebbero essere sostanzialmente diverse. Pertanto, per valutare se un valore di riferimento è nuovo dovrebbero essere prese in considerazione la correlazione e le similarità della composizione a lungo termine e la metodologia di ognuno dei valori di riferimento. Considerata l'eterogeneità dei valori di riferimento, oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento, i soggetti che detengono i diritti di proprietà sul valore di riferimento dovrebbero anche tener conto di ulteriori fattori, considerando i criteri in uso che sono specifici al tipo di valore di riferimento in questione. Per i valori di riferimento delle merci dovrebbero essere valutati altri fattori, che tengano tra l'altro conto se i valori di riferimento in questione sono basati su merci sottostanti e luoghi di consegna diversi.

(6)

A volte, ad esempio per i credit default swap, vengono pubblicate a scadenze regolari nuove serie di valori di riferimento. In tali casi l'ultimo valore di riferimento pubblicato è una continuazione della serie precedente e non dovrebbe pertanto essere considerato nuovo.

(7)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.

(8)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(9)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni da mettere a disposizione delle CCP e delle sedi di negoziazione

1.   I soggetti che detengono i diritti di proprietà sul valore di riferimento mettono a disposizione delle controparti centrali e delle sedi di negoziazione, su loro richiesta, le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di compensazione o di negoziazione a seconda del tipo specifico di valore di riferimento per il quale viene chiesto l'accesso e dello strumento finanziario che deve essere negoziato o compensato.

2.   Nella richiesta la CCP o la sede di negoziazione spiega perché le informazioni sono necessarie per la compensazione o la negoziazione.

3.   Ai fini del paragrafo 1, tra le funzioni pertinenti di compensazione e di negoziazione rientrano almeno le seguenti:

a)

per le sedi di negoziazione:

i)

la valutazione iniziale delle caratteristiche del valore di riferimento;

ii)

la commercializzazione del prodotto in questione;

iii)

il sostegno al processo di formazione dei prezzi per i contratti già ammessi o che stanno per essere ammessi alla negoziazione;

iv)

le attività di sorveglianza del mercato su base continuativa;

b)

per le CCP:

i)

l'adeguata gestione del rischio relativo alle pertinenti posizioni aperte in derivati negoziati in borsa, compresa la loro compensazione;

ii)

l'osservanza dei pertinenti obblighi fissati dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

4.   Le informazioni pertinenti su prezzi e dati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 includono almeno:

a)

il flusso di dati relativo al valore di riferimento;

b)

la comunicazione immediata di eventuali imprecisioni nel calcolo del valore di riferimento e la trasmissione dei valori di riferimento aggiornati o corretti;

c)

i valori di riferimento storici, se il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento conserva tali informazioni.

5.   Per quanto riguarda la composizione, la metodologia e il prezzo, le informazioni fornite consentono alle CCP e alle sedi di negoziazione di comprendere come è stato concepito ogni singolo valore di riferimento e la metodologia effettivamente utilizzata per calcolarne i valori. Le informazioni pertinenti su composizione, metodologia e prezzo includono almeno:

a)

le definizioni di tutti i termini fondamentali utilizzati in relazione al valore di riferimento;

b)

il motivo dell'adozione della metodologia e le procedure per l'esame e l'approvazione della stessa;

c)

i criteri e le procedure utilizzati per determinare il valore di riferimento, ivi inclusa la descrizione dei dati di base, la priorità data ai diversi tipi di dati di base, l'uso di modelli o di metodi di estrapolazione ed eventuali procedure di riequilibrio delle componenti del valore di riferimento;

d)

i controlli e le regole riguardanti la discrezionalità o le valutazioni, per assicurare uniformità nel loro esercizio;

e)

le procedure di determinazione del valore di riferimento nei periodi di stress o nei periodi in cui le fonti dei dati sulle operazioni possono essere insufficienti, inaccurate o inaffidabili e i potenziali limiti del valore di riferimento in detti periodi;

f)

le ore in cui il valore di riferimento è calcolato;

g)

le procedure che disciplinano la metodologia di riequilibrio del valore di riferimento e le ponderazioni delle componenti del valore di riferimento che ne risultano;

h)

le procedure per trattare gli errori nei dati di base o nella determinazione del valore di riferimento, anche quando è necessario determinare nuovamente il valore di riferimento;

i)

le informazioni concernenti la frequenza dell'esame e delle approvazioni interni della composizione e della metodologia e, se del caso, informazioni sulle procedure e la frequenza dell'esame esterno della composizione e della metodologia.

Articolo 2

Condizioni generali relative alle informazioni fornite mediante licenza da rendere disponibili alle CCP e alle sedi di negoziazione

1.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento mette a disposizione mediante licenza alle CCP e alle sedi di negoziazione tutte le pertinenti informazioni di cui all'articolo 1 da queste ultime richieste senza indebito ritardo, o su base puntuale, includendovi le modifiche alle informazioni fornite in precedenza, o su base continuativa o periodica, a seconda del tipo di informazioni in questione.

2.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fornisce mediante licenza a tutte le CCP e tutte le sedi di negoziazione tutte le pertinenti informazioni di cui all'articolo 1 negli stessi tempi e alle stesse condizioni, a meno che condizioni diverse possano essere oggettivamente giustificate.

3.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano se e fintanto che il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento può dimostrare che alcune informazioni sono pubblicamente disponibili o accessibili alle CCP e alle sedi di negoziazione mediante altri mezzi commerciali, se dette informazioni sono affidabili e tempestive.

Articolo 3

Differenziazione e non discriminazione

1.   Se il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fissa, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, condizioni diverse, anche per quanto riguarda prezzi e condizioni di pagamento, tali condizioni si applicano secondo modalità specifiche per ogni categoria di licenziatari.

2.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fissa gli stessi diritti e le stesse obbligazioni per i licenziatari appartenenti alla stessa categoria.

3.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento mette pubblicamente a disposizione i criteri di definizione delle diverse categorie di licenziatari.

4.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fornisce a titolo gratuito alle CCP o alle sedi di negoziazione, su loro richiesta, le condizioni applicabili alla categoria cui esse appartengono.

5.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento mette a disposizione di tutti i licenziatari della stessa categoria le aggiunte o modifiche delle condizioni degli accordi di licenza stipulati alle stesse condizioni con i licenziatari della categoria.

Articolo 4

Altre condizioni per la concessione dell'accesso

1.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fissa le condizioni degli accordi di licenza e li rende accessibili a titolo gratuito alle CCP e alle sedi di negoziazione su loro richiesta. Le condizioni includono quanto segue:

a)

l'ambito d'uso e il contenuto delle informazioni per ogni utilizzazione nel quadro dell'accordo di licenza, precisando per ogni caso le informazioni riservate;

b)

le condizioni per la divulgazione ad altri, se consentita, di informazioni da parte delle CCP e delle sedi di negoziazione;

c)

i requisiti tecnici per la fornitura del servizio;

d)

i prezzi e le condizioni di pagamento;

e)

le condizioni che determinano la cessazione dell'accordo tenendo conto della durata degli strumenti finanziari che fanno riferimento al valore di riferimento;

f)

le situazioni di emergenza e le misure che disciplinano la continuazione del servizio, i periodi transitori e l'interruzione del servizio nei periodi di emergenza, che:

i)

consentano la cessazione in modo ordinato;

ii)

assicurino che la cessazione non sia dovuta a violazioni lievi del contratto e che alla parte interessata sia concesso un termine ragionevole per regolarizzare le violazioni che non dia luogo a risoluzione immediata;

g)

la legge applicabile e la ripartizione delle responsabilità.

2.   L'accordo di licenza dispone che le CCP, le sedi di negoziazione e i soggetti che detengono i diritti di proprietà sui valori di riferimento stabiliscano politiche, procedure e sistemi adeguati per assicurare quanto segue:

a)

la prestazione del servizio senza indebito ritardo conformemente a un calendario prestabilito;

b)

l'aggiornamento costante di tutte le informazioni fornite dalle parti per l'intera durata dell'accordo di accesso, comprese le informazioni che potrebbero avere un impatto in termini di reputazione;

c)

un canale di comunicazione tra le parti che sia tempestivo, affidabile e sicuro per la durata dell'accordo di licenza;

d)

consultazioni nel caso in cui le modifiche delle attività di una delle entità avranno verosimilmente un impatto sostanziale sull'accordo di licenza o sui rischi a cui l'altra entità è esposta e la comunicazione entro un periodo ragionevole di preavviso prima dell'attuazione delle modifiche delle attività di una delle due entità;

e)

la fornitura di informazioni e le istruzioni pertinenti in merito alla loro trasmissione e utilizzazione mediante i mezzi tecnici concordati;

f)

la fornitura ai soggetti che detengono i diritti di proprietà sui valori di riferimento di informazioni aggiornate sulla diffusione delle informazioni ai partecipanti diretti delle CCP e ai membri o partecipanti delle sedi di negoziazione, se consentita;

g)

che la risoluzione delle controversie e la cessazione dell'accordo avvengano in maniera ordinata in funzione delle circostanze individuate.

Articolo 5

Criteri da seguire per dimostrare che un valore di riferimento è nuovo

1.   Per stabilire se un nuovo valore di riferimento soddisfa i criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 600/2014, il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento verifica:

a)

che la CCP non possa compensare né sostanzialmente controbilanciare i contratti basati sul valore di riferimento più recente con contratti basati sul valore di riferimento esistente;

b)

che le regioni e i settori economici coperti dai valori di riferimento pertinenti non siano gli stessi né siano simili;

c)

che i dati relativi ai valori di riferimento pertinenti non siano strettamente correlati;

d)

che la composizione dei valori di riferimento pertinenti, tenendo conto delle loro effettive componenti, del numero, dei valori e delle loro ponderazioni, non sia la stessa né sia simile;

e)

che le metodologie di ogni valore di riferimento pertinente non siano le stesse né siano simili.

2.   Per i valori di riferimento delle merci, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto delle seguenti condizioni aggiuntive:

a)

che i valori di riferimento pertinenti non siano basati sulle stesse merci sottostanti;

b)

che il luogo di consegna delle merci sottostanti non sia lo stesso.

3.   Oltre alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento tiene conto, se del caso, di ulteriori criteri in uso specifici per i tipi di valori di riferimento valutati.

4.   La serie di nuova pubblicazione di un valore di riferimento non è un nuovo valore di riferimento.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dalla data di cui all'articolo 55, quarto comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).


19.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2022 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 600/2014 stabilisce un quadro armonizzato per il trattamento delle imprese di paesi terzi che accedono all'Unione per prestare servizi e attività d'investimento a controparti qualificate e a clienti professionali.

(2)

È opportuno stabilire le informazioni che le imprese di paesi terzi che presentano domanda per la prestazione di servizi di investimento o l'esercizio di attività nell'Unione devono fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e il formato in cui devono essere fornite le informazioni destinate ai clienti di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 al fine di stabilire requisiti uniformi per le imprese di paesi terzi che intendono beneficiare della possibilità di prestare servizi nell'Unione.

(3)

Per consentire all'ESMA di identificare e registrare correttamente le imprese di paesi terzi, all'Autorità dovrebbero essere forniti i recapiti, i codici di identificazione nazionali e internazionali e la prova dell'autorizzazione a prestare servizi nel paese in cui l'impresa è stabilita.

(4)

Si dovrebbe prestare attenzione alla lingua e allo schema utilizzati dalle imprese di paesi terzi per fornire informazioni ai clienti, al fine di garantire che le informazioni siano comprensibili e chiare.

(5)

L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per allinearla con la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(7)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni necessarie ai fini della registrazione

L'impresa di un paese terzo che presenta domanda per la prestazione di servizi di investimento o per l'esercizio di attività di investimento nell'Unione, conformemente all'articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, trasmette le seguenti informazioni all'ESMA:

a)

la denominazione completa dell'impresa, compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata dall'impresa;

b)

i recapiti dell'impresa, compresi l'indirizzo della sede centrale, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail;

c)

i recapiti della persona responsabile della domanda, compresi il numero di telefono e l'indirizzo e-mail;

d)

il sito Internet, se disponibile;

e)

il numero di identificazione nazionale dell'impresa, se disponibile;

f)

il codice identificativo della persona giuridica (legal entity identifier — LEI) dell'impresa, se disponibile;

g)

il codice identificativo d'azienda (business identifier code — BIC), se disponibile;

h)

il nome e l'indirizzo dell'autorità competente responsabile della vigilanza dell'impresa nel paese terzo; qualora più di un'autorità sia competente per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi ambiti di competenza;

i)

il link al registro di ciascuna autorità competente del paese terzo, se disponibile;

j)

le informazioni sui servizi e attività di investimento e sui servizi accessori che l'impresa è autorizzata a prestare nel paese in cui è stabilita;

k)

i servizi di investimento da fornire e le attività da svolgere nell'Unione, insieme agli eventuali servizi accessori.

Articolo 2

Requisiti per la presentazione delle informazioni

1.   L'impresa di un paese terzo informa l'ESMA, entro 30 giorni, di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma dell'articolo 1, lettere da a) a g) e lettere j) e k).

2.   Le informazioni fornite all'ESMA a norma dell'articolo 1, lettera j), sono comunicate mediante dichiarazione scritta emessa da un'autorità competente del paese terzo.

3.   Le informazioni fornite all'ESMA a norma dell'articolo 1 sono redatte in inglese in caratteri latini. Tutti i documenti di accompagnamento forniti all'ESMA a norma dell'articolo 1 e del paragrafo 2 del presente articolo sono redatti in inglese o, se redatti in un'altra lingua, è presentata anche una traduzione giurata in inglese.

Articolo 3

Informazioni riguardanti il tipo di clienti nell'Unione

1.   L'impresa di un paese terzo fornisce le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 ai clienti su supporto durevole.

2.   Le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 sono:

a)

fornite in inglese o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui i servizi devono essere forniti;

b)

presentate e strutturate in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

c)

redatte senza utilizzare colori che ne compromettano la comprensibilità.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


19.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2023 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2016

relativo all'autorizzazione del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato di sodio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per valutare i prodotti utilizzati nell'Unione come additivi per l'insilaggio.

(2)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003 il benzoato di sodio è stato iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente appartenente al gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione del benzoato di sodio e a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato di sodio. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le domande riguardano le autorizzazioni del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato di sodio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(5)

Nel suo parere del 13 giugno 2012 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il benzoato di sodio non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente; è stato tuttavia considerato un potenziale sensibilizzante e non può essere escluso un rischio da inalazione. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo può migliorare la produzione di insilati riducendo il pH e aumentando la conservazione della sostanza secca in materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare.

(6)

Nel suo parere del 18 giugno 2013 (3) l'Autorità ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il sorbato di potassio non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente; è stato tuttavia considerato irritante per la pelle e per gli occhi e potenzialmente irritante per le vie respiratorie. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo può migliorare la stabilità aerobica dell'insilato in materiali facili e moderatamente difficili da insilare.

(7)

Nel suo parere dell'11 settembre 2014 (4) l'Autorità ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, l'acido formico non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente; è stato tuttavia considerato corrosivo per la pelle e per gli occhi e per le vie respiratorie. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo può migliorare il processo di insilaggio e la qualità dell'insilato in termini di stabilità aerobica in materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare.

(8)

Nel suo parere dell'11 marzo 2015 (5) l'Autorità ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il formiato di sodio non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente; nella forma liquida è stato tuttavia considerato corrosivo per la pelle e per gli occhi e per le vie respiratorie. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo può migliorare la conservazione delle sostanze nutritive riducendo la perdita di sostanza secca in materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare.

(9)

Per quanto riguarda il benzoato di sodio, il sorbato di potassio, l'acido formico e il formiato di sodio, l'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(10)

Le valutazioni del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato di sodio dimostrano che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali additivi come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(11)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del benzoato di sodio, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Gli additivi specificati nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», sono autorizzati come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

Il benzoato di sodio di cui all'allegato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 9 giugno 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 9 dicembre 2016 possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2012;10(7):2779.

(3)  EFSA Journal 2013;11(7):3283.

(4)  EFSA Journal 2014;1(10):3827.

(5)  EFSA Journal 2015;13(5):4056.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio.

1k301

Benzoato di sodio

Composizione dell'additivo

Benzoato di sodio ≥ 99,5 %

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Benzoato di sodio ≥ 99,5 %

C7 H5 Na O2

Numero CAS: 532-32-1

Prodotto mediante sintesi chimica

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del benzoato di sodio: metodo titrimetrico (01/2008:0123 della Farmacopea europea)

Tutte le specie animali

 

2 400

1.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

2.

La miscela di varie fonti di benzoato di sodio non deve superare i tenori massimi consentiti.

9 dicembre 2026

1k202

Sorbato di potassio

Composizione dell'additivo

Sorbato di potassio ≥ 99 %

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Sorbato di potassio ≥ 99 %

C6 H7 KO2

Numero CAS: 24634-61-5

Prodotto mediante sintesi chimica

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del sorbato di potassio nell'additivo per mangimi: titolazione con acido perclorico (Farmacopea europea, monografia 6.0 metodo 01/2008:0618).

Per la determinazione del sorbato di potassio nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione a esclusione ionica con rilevatore UV (HPLC-UV).

Tutte le specie animali

 

 

300

1.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

2.

L'additivo deve essere utilizzato in materiali facili e moderatamente difficili da insilare (2).

9 dicembre 2026

1k236

Acido formico

Composizione dell'additivo

Acido formico (≥ 84,5 %)

Forma liquida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido formico ≥ 84,5 %

H2CO2

Numero CAS: 64-18-6

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell'acido formico: metodo della cromatografia ionica con rilevatore di conduttività elettrica (IC-ECD).

Tutte le specie animali

 

10 000

1.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

2.

La miscela delle varie fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.

9 dicembre 2026

1k237

Formiato di sodio

Composizione dell'additivo

Forma solida

Formiato di sodio ≥ 98 %

Forma liquida

Formiato di sodio ≥ 15 %

Acido formico ≤ 75 %

Acqua ≤ 25 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Formiato di sodio ≥ 98 % (forma solida)

NaHCO2

Numero CAS: 141-53-7

formaldeide ≤ 6,2 mg/kg

acetaldeide ≤ 5 mg/kg

butilaldeide ≤ 25 mg/kg

Formiato di sodio ≥ 15 % (forma liquida)

Acido formico ≤ 75 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Metodo di analisi  (1)

Determinazione del sodio negli additivi per mangimi: EN ISO 6869: spettrometria ad assorbimento atomico (AAS) o EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES).

Determinazione del formiato totale negli additivi per mangimi: EN 15909 cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rilevatore UV (RP-HPLC-UV).

Determinazione del formiato totale nelle premiscele e nei mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione a esclusione ionica con rilevatore UV o con rilevatore a indice di rifrazione (HPLC-UV/RI) o metodo della cromatografia ionica con rilevatore di conduttività elettrica (IC-ECD).

Tutte le specie animali

 

10 000

(equivalente acido formico)

1.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

2.

La miscela di varie fonti di acido formico non deve superare i tenori massimi consentiti nei mangimi completi.

9 dicembre 2026


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco. Foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco. Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).


19.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2024 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

78,0

TR

102,4

ZZ

90,2

0707 00 05

TR

146,6

ZZ

146,6

0709 93 10

MA

99,2

TR

142,1

ZZ

120,7

0805 20 10

MA

74,6

ZZ

74,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

98,8

MA

98,3

PE

116,9

TR

75,5

ZZ

97,4

0805 50 10

TR

79,8

ZZ

79,8

0806 10 10

BR

298,5

IN

166,9

LB

214,0

PE

312,2

TR

155,5

US

362,7

ZZ

251,6

0808 10 80

CL

213,0

NZ

153,2

ZA

167,7

ZZ

178,0

0808 30 90

CN

77,8

TR

126,8

ZZ

102,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

19.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/23


DECISIONE (UE) 2016/2025 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2016

relativa alla nomina di tre membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Polonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo polacco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Tre seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Jacek PROTAS, del sig. Marek SOWA e del sig. Jerzy ZAJĄKAŁA.

(3)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Krysztof PASZYK.

(4)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Władysław ORTYL a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quali membri:

Gustaw Marek BRZEZIN, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego,

Władysław ORTYL, marszałek województwa podkarpackiego,

Dariusz Antoni STRUGAŁA, burmistrz miasta i gminy Jaraczewo,

e

b)

quali supplenti:

Jacek KRUPA, marszałek województwa malopolskiego,

Wojciech SAŁUGA, marszałek województwa śląskiego.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


19.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/25


DECISIONE (UE) 2016/2026 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2016

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2018, l'importo annuo per il 2017 e la prima quota per il 2017 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2019 e 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), quale modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE, e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (2) («accordo interno»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (3) («regolamento finanziario dell'11o FES»), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'11o FES, la Commissione ha presentato entro il 15 ottobre 2016 una proposta che specifica: a) il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2018; b) l'importo annuo del contributo per il 2017; c) l'importo della prima quota del contributo per il 2017; e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per il 2019 e il 2020.

(2)

Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11o FES, il 28 luglio 2016 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 10o FES.

(4)

Con la decisione (UE) 2015/2288 (4), il 30 novembre 2015 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue i contributi degli Stati membri al FES per il 2017 a 3 850 000 000 EUR per la Commissione e a 150 000 000 EUR per la BEI.

(5)

Con la decisione 2013/759/UE (5), il 12 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la creazione di un meccanismo di transizione relativo a misure transitorie di gestione del FES dal 1o gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11o Fondo europeo di sviluppo («meccanismo di transizione»),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 è fissato a 4 550 000 000 EUR per la Commissione e a 250 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2017 è fissato a 4 000 000 000 EUR così ripartiti: 3 850 000 000 EUR per la Commissione e 150 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo della prima quota per il 2017 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della detrazione dei fondi a norma del meccanismo di transizione, previa comunicazione alla Commissione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri al momento dell'adozione della terza quota per il 2015.

Articolo 4

La previsione indicativa non vincolante per l'importo annuo dei contributi previsti è fissata per il 2019 a 4 500 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI e per il 2020 a 4 500 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(3)  GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

(4)  Decisione (UE) 2015/2288 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2017, l'importo per il 2016, la prima quota per il 2016 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2018 e 2019 (GU L 323 del 9.12.2015, pag. 8).

(5)  Decisione 2013/759/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1o gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 48).


ALLEGATO

Stati membri

Ripartizione 10o FES, in %

1a quota 2017 (EUR)

pagata alla BEI

pagata alla Commissione

Totale

10o FES

10o FES

Austria

2,41

2 410 000,00

40 970 000,00

43 380 000,00

Belgio

3,53

3 530 000,00

60 010 000,00

63 540 000,00

Bulgaria

0,14

140 000,00

2 380 000,00

2 520 000,00

Cipro

0,09

90 000,00

1 530 000,00

1 620 000,00

Repubblica ceca

0,51

510 000,00

8 670 000,00

9 180 000,00

Danimarca

2,00

2 000 000,00

34 000 000,00

36 000 000,00

Estonia

0,05

50 000,00

850 000,00

900 000,00

Finlandia

1,47

1 470 000,00

24 990 000,00

26 460 000,00

Francia

19,55

19 550 000,00

332 350 000,00

351 900 000,00

Germania

20,50

20 500 000,00

348 500 000,00

369 000 000,00

Grecia

1,47

1 470 000,00

24 990 000,00

26 460 000,00

Ungheria

0,55

550 000,00

9 350 000,00

9 900 000,00

Irlanda

0,91

910 000,00

15 470 000,00

16 380 000,00

Italia

12,86

12 860 000,00

218 620 000,00

231 480 000,00

Lettonia

0,07

70 000,00

1 190 000,00

1 260 000,00

Lituania

0,12

120 000,00

2 040 000,00

2 160 000,00

Lussemburgo

0,27

270 000,00

4 590 000,00

4 860 000,00

Malta

0,03

30 000,00

510 000,00

540 000,00

Paesi bassi

4,85

4 850 000,00

82 450 000,00

87 300 000,00

Polonia

1,30

1 300 000,00

22 100 000,00

23 400 000,00

Portogallo

1,15

1 150 000,00

19 550 000,00

20 700 000,00

Romania

0,37

370 000,00

6 290 000,00

6 660 000,00

Slovacchia

0,21

210 000,00

3 570 000,00

3 780 000,00

Slovenia

0,18

180 000,00

3 060 000,00

3 240 000,00

Spagna

7,85

7 850 000,00

133 450 000,00

141 300 000,00

Svezia

2,74

2 740 000,00

46 580 000,00

49 320 000,00

Regno unito

14,82

14 820 000,00

251 940 000,00

266 760 000,00

TOTALE UE-27

100,00

100 000 000,00

1 700 000 000,00

1 800 000 000,00


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

19.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/28


DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE«COMMERCIO»

del 19 ottobre 2016

che aggiorna l'allegato XVI dell'accordo di associazione [2016/2027]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare l'articolo 173 e l'articolo 436,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («l'accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

A norma dell'articolo 173 dell'accordo, la Repubblica di Moldova è tenuta a conformarsi progressivamente all'acquis pertinente dell'Unione a norma delle disposizioni dell'allegato XVI dell'accordo.

(3)

Diversi atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI dell'accordo sono stati modificati, rifusi o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell'Unione successivamente alla sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato alla Repubblica di Moldova i seguenti atti:

a)

direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (2);

b)

direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (3);

c)

direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (4);

d)

direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (5);

e)

direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (6);

f)

direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (7);

g)

direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (8);

h)

direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (9);

i)

direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (10);

j)

direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (11);

k)

direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (12);

l)

direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (13);

m)

direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (14);

n)

regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (15);

o)

regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (16);

p)

regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (17);

q)

direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (18);

r)

direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (19).

(4)

Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI figurano anche nell'allegato IV (Protezione dei consumatori) e XI (Ambiente) dell'accordo. A fini di chiarezza, i termini applicabili per il ravvicinamento di tali atti di cui all'allegato XVI dovrebbero essere allineati con i termini di cui all'allegato IV (Protezione dei consumatori) e XI (Ambiente) dell'accordo.

(5)

È necessario aggiornare l'allegato XVI dell'accordo al fine di rispecchiare l'evoluzione della legislazione dell'Unione elencata in tale allegato, conformemente all'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo. A fini di chiarezza, le sezioni dell'allegato XVI dell'accordo interessate dai cambiamenti dovrebbero essere aggiornate integralmente.

(6)

La Repubblica di Moldova porta avanti il processo di ravvicinamento della sua legislazione alla legislazione dell'Unione conformemente alle tempistiche e alle priorità definite nell'allegato XVI dell'accordo. È pertanto opportuno garantire che i recenti aggiornamenti della legislazione dell'Unione siano prontamente ed efficacemente integrati nell'attuale processo di ravvicinamento e tengano conto dei progressi già compiuti dalla Repubblica di Moldova.

(7)

È opportuno prevedere periodi di transizione per la Repubblica di Moldova, al fine di rispecchiare opportunamente i nuovi atti dell'Unione nella sua legislazione nazionale, e prevedere un periodo di adattamento per i produttori e gli importatori. Di conseguenza, i termini per il ravvicinamento della sua legislazione nazionale a tali nuovi atti dell'Unione dovrebbero essere prorogati.

(8)

A norma dell'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. Con la decisione n. 3/2014 del 16 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha conferito al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare determinati allegati attinenti al commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sezione «Quadro legislativo orizzontale per la commercializzazione dei prodotti», la sezione «Legislazione basata sui principi del» nuovo approccio «che prevedono la marcatura CE», la sezione «Direttive basate sui principi del» nuovo approccio «o dell'»approccio globale «che non prevedono la marcatura CE», la sottosezione 2 «Veicoli a motore a due o tre ruote», e la sottosezione 3 «Trattori agricoli e forestali a ruote» della sezione «Costruzione di veicoli a motore», la sottosezione 1 «REACH e sua attuazione», la sottosezione 2 «Sostanze chimiche pericolose» e la sottosezione 3 «Classificazione, imballaggio ed etichettatura» della sezione «Sostanze chimiche» dell'allegato XVI dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, sono sostituite dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016,

Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

P. SOURMELIS

Il presidente


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

(3)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.

(4)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

(5)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

(6)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1.

(7)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

(8)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149.

(9)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107.

(10)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.

(11)  GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

(12)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.

(13)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.

(14)  GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.

(15)  GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

(16)  GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

(17)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

(18)  GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1.

(19)  GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.


ALLEGATO

AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO XVI DELL'ACCORDO

La sezione «Quadro legislativo orizzontale per la commercializzazione dei prodotti», la sezione «Legislazione basata sui principi del» nuovo approccio «che prevedono la marcatura CE», la sezione «Direttive basate sui principi del “nuovo approccio” o dell'“approccio globale” che non prevedono la marcatura CE», la sottosezione 2 «Veicoli a motore a due o tre ruote», e la sottosezione 3 «Trattori agricoli o forestali a ruote» della sezione «Costruzione di veicoli a motore», la sottosezione 1 «REACH e sua attuazione», la sottosezione 2 «Sostanze chimiche pericolose» e la sottosezione 3 «Classificazione, imballaggio ed etichettatura» della sezione «Sostanze chimiche» dell'allegato XVI dell'accordo sono così sostituite:

«Legislazione dell'Unione

Termine per il ravvicinamento

QUADRO LEGISLATIVO ORIZZONTALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio

Ravvicinamento in coincidenza con la data di entrata in vigore della legge n. 235 del 1o dicembre 2011

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

2016

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

2012

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2015

Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE, come modificata dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2015

LEGISLAZIONE BASATA SUI PRINCIPI DEL “NUOVO APPROCCIO” CHE PREVEDONO LA MARCATURA CE

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

2017

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione

2017

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

Pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

2017

Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas

Riesame e pieno ravvicinamento: 2016

Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

2015

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

2017

Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

Decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi

Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

2017

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori

2017

Direttiva 2006/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

2015

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura

2017

Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici

Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi

Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

Pieno ravvicinamento: 2017

Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

2017

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione

2017

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

2017

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE

2018

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli

Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici

2017

DIRETTIVE BASATE SUI PRINCIPI DEL “NUOVO APPROCCIO” O DELL'“APPROCCIO GLOBALE” CHE NON PREVEDONO LA MARCATURA CE

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

2015

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE,

2017

COSTRUZIONE DI VEICOLI A MOTORE

2.   Veicoli a motore a due o tre ruote

Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

2017

3.   Trattori agricoli o forestali a ruote

Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

2016

Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote

2016

SOSTANZE CHIMICHE

1.   REACH e sua attuazione

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

2019

Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

2019

2.   Sostanze chimiche pericolose

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

2017

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

2021

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

2014

Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

2016

Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CE

2013-14

Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)

Ravvicinamento realizzato nel 2009

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CE

2013-14

3.   Classificazione, imballaggio ed etichettatura

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

2021».


19.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/36


DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE«COMMERCIO»

del 19 ottobre 2016

che aggiorna l'allegato XXIX dell'accordo di associazione [2016/2028]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare l'articolo 269, l'articolo 273 e l'articolo 436,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («l'accordo») è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

A norma dell'articolo 269, paragrafo 5 dell'accordo, le soglie di valore per i contratti di appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A devono essere riviste periodicamente ogni due anni, a decorrere dall'anno di entrata in vigore dell'accordo, e la revisione deve essere adottata tramite decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 273 dell'accordo, la Repubblica di Moldova è tenuta a garantire che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il pertinente acquis dell'Unione, in linea con il calendario di cui all'allegato XXIX dell'accordo.

(4)

Diversi atti dell'Unione elencati nell'allegato XXIX dell'accordo sono stati modificati, rifusi o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell'Unione successivamente alla sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato alla Repubblica di Moldova i seguenti atti:

a)

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (2);

b)

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (3);

c)

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (4).

(5)

Le summenzionate nuove direttive hanno modificato le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A.

(6)

È pertanto necessario aggiornare l'allegato XXIX dell'accordo al fine di rispecchiare le modifiche apportate all'acquis dell'Unione elencato in tale allegato, conformemente agli articoli 269, 273 e 436 dell'accordo.

(7)

Il nuovo acquis dell'Unione in materia di appalti pubblici presenta una nuova struttura. È opportuno rispecchiare questa nuova struttura nell'allegato XXIX. Per ragioni di chiarezza, è opportuno aggiornare l'allegato XXIX integralmente e sostituirlo con il testo che figura nell'allegato della presente decisione. È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dalla Repubblica di Moldova nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione.

(8)

A norma dell'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. Con la decisione n. 3/2014 del 16 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha conferito al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare determinati allegati attinenti al commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXIX dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016

Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

P. SOURMELIS

Il presidente


(1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

(3)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(4)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.


ALLEGATO

L'allegato XXIX dell'accordo è sostituito da quanto segue:

«

ALLEGATO XXIX

APPALTI PUBBLICI

ALLEGATO XXIX-A

SOGLIE

1.

Le soglie di valore di cui all'articolo 269, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe le parti le seguenti:

a)

134 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione indetti da tali autorità;

b)

207 000 EUR nel caso di appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);

c)

5 186 000 EUR nel caso di appalti pubblici di lavori;

d)

5 186 000 EUR nel caso di appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;

e)

5 186 000 EUR nel caso di concessioni;

f)

414 000 EUR nel caso di appalti di forniture e servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità;

g)

750 000 EUR per appalti pubblici di servizi sociali e di altri servizi specifici;

h)

1 000 000 EUR per appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici di pubblica utilità.

2.

Le soglie di cui al paragrafo 1 sono adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXIX-B

Calendario indicativo per le riforme istituzionali, il ravvicinamento e l'accesso al mercato

Fase

 

Calendario indicativo

Accesso al mercato concesso all'UE dalla Repubblica di Moldova

Accesso al mercato concesso alla Repubblica di Moldova dall'UE

 

1

Attuazione dell'articolo 270, paragrafo 2, e dell'articolo 271 del presente accordo

Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 272 del presente accordo

9 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per le autorità governative centrali

Forniture per le autorità governative centrali

 

2

Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE

5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico

Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico

Allegati XXIX-C e XXIX-N

Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE

5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Forniture per tutti gli enti aggiudicatori

Allegati XXIX-G e XXIX-Q

Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/24/UE

5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Appalti di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Appalti di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Allegati XXIX-D, XXIX-E e XXIX-O

3

Ravvicinamento e attuazione della direttiva 2014/23/UE

6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Concessioni per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Concessioni per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Allegati XXIX-K e XXIX-L

4

Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE

8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Allegati XXIX-H, XXIX-I e XXIX-R

ALLEGATO XXIX-C

Elementi di base della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

(Fase 2)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) e 24)

Articolo 3

Appalti misti

Sezione 2

Soglie

Articolo 4

Importi delle soglie

Articolo 5

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

Sezione 3

Esclusioni

Articolo 7

Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

Articolo 8

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 9

Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 10

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 11

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

Articolo 12

Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico

Sezione 4

Situazioni specifiche

Sottosezione 1

Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 13

Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 14

Servizi di ricerca e sviluppo

Sottosezione 2

Appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 15

Difesa e sicurezza

Articolo 16

Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 17

Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

 

 

CAPO II

Disposizioni generali

Articolo 18

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 19

Operatori economici

Articolo 21

Riservatezza

Articolo 22

Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafi da 2 a 6

Articolo 23

Nomenclature

Articolo 24

Conflitti di interesse

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 26

Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2, paragrafo 4, lettera a), paragrafi 5 e 6

Articolo 27

Procedura aperta

Articolo 28

Procedura ristretta

Articolo 29

Procedura competitiva con negoziazione

Articolo 32

Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 40

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 41

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Articolo 42

Specifiche tecniche

Articolo 43

Etichettature

Articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafi 1 e 2

Articolo 45

Varianti

Articolo 46

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 47

Fissazione di termini

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 48

Avvisi di preinformazione

Articolo 49

Bandi di gara

Articolo 50

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4

Articolo 51

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma e paragrafo 5, primo comma

Articolo 53

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 54

Inviti ai candidati

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 56

Principi generali

Sottosezione 1

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 57

Motivi di esclusione

Articolo 58

Criteri di selezione

Articolo 59

Documento di gara unico europeo: paragrafo 1 per analogia, paragrafo 4

Articolo 60

Mezzi di prova

Articolo 62

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2

Articolo 63

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

Sottosezione 2

Riduzione del numero di candidati, di offerte e soluzioni

Articolo 65

Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare

Articolo 66

Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Sottosezione 3

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 67

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 68

Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

Articolo 69

Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4

 

 

CAPO IV

Esecuzione dell'appalto

Articolo 70

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 71

Subappalto

Articolo 72

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 73

Risoluzione dei contratti

 

 

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

 

 

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 74

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 75

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 76

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

 

 

ALLEGATI

Allegato II

Elenco delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, lettera a)

Allegato III

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 4, lettera b) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa

Allegato IV

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi di progettazione

Allegato V

Informazioni che devono figurare negli avvisi

 

Parte A:

Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso di preinformazione

 

Parte B:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione (di cui all'articolo 48)

 

Parte C:

Informazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara (di cui all'articolo 49)

 

Parte D:

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 50)

 

Parte G:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 72, paragrafo 1)

 

Parte H:

Informazioni che devono figurare nei bandi di gara e negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)

 

Parte I:

Informazioni che devono figurare negli avvisi (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)

 

Parte J:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 2)

Allegato VII

Definizione di talune specifiche tecniche

Allegato IX

Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a confermare interesse, previsti dall'articolo 54

Allegato X

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 18, paragrafo 2

Allegato XII

Mezzi di prova dei criteri di selezione

Allegato XIV

Servizi di cui all'articolo 74

ALLEGATO XXIX-D

Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/24/UE

(Fase 2)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 1, punto 21

Articolo 22

Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 26

Scelta delle procedure: paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera b)

Articolo 30

Dialogo competitivo

Articolo 31

Partenariati per l'innovazione

 

 

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 33

Accordi quadro

Articolo 34

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 35

Aste elettroniche

Articolo 36

Cataloghi elettronici

Articolo 38

Appalti congiunti occasionali

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 50

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3

 

 

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

 

 

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 78

Ambito di applicazione

Articolo 79

Bandi e avvisi

Articolo 80

Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

Articolo 81

Composizione della commissione giudicatrice

Articolo 82

Decisioni della commissione giudicatrice

 

 

ALLEGATI

Allegato V

Informazioni che devono figurare negli avvisi

 

Parte E:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 79, paragrafo 1)

 

Parte F:

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati di un concorso (di cui all'articolo 79, paragrafo 2)

Allegato VI

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche (articolo 35, paragrafo 4)

ALLEGATO XXIX-E

Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/24/UE

(Fase 2)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 1, punti 14 e 16

Articolo 20

Appalti riservati

 

 

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 37

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 64

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

 

 

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

 

 

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 77

Appalti riservati per determinati servizi

ALLEGATO XXIX-F

Disposizioni della direttiva 2014/24/UE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 2

Sezione 2

Soglie

Articolo 6

Revisione delle soglie e dell'elenco delle autorità governative centrali

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 25

Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

 

 

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 39

Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafo 3

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 51

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, paragrafo 6

Articolo 52

Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 61

Registro online dei certificati (e-Certis)

Articolo 62

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Articolo 68

Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Articolo 69

Offerte anormalmente basse: paragrafo 5

 

 

TITOLO IV

Governance

Articolo 83

Applicazione

Articolo 84

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 85

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 86

Cooperazione amministrativa

 

 

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 87

Esercizio della delega

Articolo 88

Procedura d'urgenza

Articolo 89

Procedura di comitato

Articolo 90

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 91

Abrogazioni

Articolo 92

Riesame

Articolo 93

Entrata in vigore

Articolo 94

Destinatari

 

 

ALLEGATI

Allegato I

Autorità governative centrali

Allegato VIII

Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato XI

Registri

Allegato XIII

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 68, paragrafo 3

Allegato XV

Tavola di concordanza

ALLEGATO XXIX-G

Elementi di base della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Fase 2)

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

Articolo 2

Definizioni: punti da 1 a 9, da 13 a 16 e da 18 a 20

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4

Articolo 4

Enti aggiudicatori: paragrafi da 1 a 3

Articolo 5

Appalti misti che riguardano la stessa attività

Articolo 6

Appalti che riguardano più attività

 

 

CAPO II

Attività

Articolo 7

Disposizioni comuni

Articolo 8

Gas ed energia termica

Articolo 9

Elettricità

Articolo 10

Acqua

Articolo 11

Servizi di trasporto

Articolo 12

Porti e aeroporti

Articolo 13

Servizi postali

Articolo 14

Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

 

 

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 15

Importi delle soglie

Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 14

Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi: Disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 1

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1

Articolo 20

Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 21

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 22

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

Articolo 23

Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Sottosezione 2

Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 24

Difesa e sicurezza

Articolo 25

Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 26

Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 27

Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

Sottosezione 3

Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 28

Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 29

Appalti aggiudicati a un'impresa collegata

Articolo 30

Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Sottosezione 4

Situazioni specifiche

Articolo 32

Servizi di ricerca e sviluppo

 

 

CAPO IV

Principi generali

Articolo 36

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 37

Operatori economici

Articolo 39

Riservatezza

Articolo 40

Regole applicabili alle comunicazioni

Articolo 41

Nomenclature

Articolo 42

Conflitti di interesse

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 44

Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 45

Procedura aperta

Articolo 46

Procedura ristretta

Articolo 47

Procedura negoziata con previa indizione di gara

Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere da a) a i)

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 58

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 59

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Articolo 60

Specifiche tecniche

Articolo 61

Etichettature

Articolo 62

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Articolo 63

Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 64

Varianti

Articolo 65

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 66

Fissazione di termini

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 67

Avvisi periodici indicativi

Articolo 68

Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

Articolo 69

Bandi di gara

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1 e paragrafo 5, primo comma

Articolo 73

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 74

Inviti ai candidati

Articolo 75

Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 76

Principi generali

Sottosezione 1

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 78

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti paragrafo 2

Articolo 80

Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE

Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2

Sottosezione 2

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 82

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 83

Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

Articolo 84

Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4

 

 

CAPO IV

Esecuzione dell'appalto

Articolo 87

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 88

Subappalto

Articolo 89

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 90

Risoluzione dei contratti

 

 

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

 

 

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 91

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 92

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 93

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

 

 

ALLEGATI

Allegato I

Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a)

Allegato V

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi

Allegato VI, parte A

Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67)

Allegato VI, parte B

Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1)

Allegato VIII

Definizione di talune specifiche tecniche

Allegato IX

Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato X

Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68)

Allegato XI

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69)

Allegato XII

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70)

Allegato XIII

Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti dall'articolo 74

Allegato XIV

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 36, paragrafo 2

Allegato XVI

Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)

Allegato XVII

Servizi di cui all'articolo 91

Allegato XVIII

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92)

ALLEGATO XXIX-H

Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/25/UE

(Fase 4)

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: punto 17

 

 

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti paragrafi 5 e 6

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 44

Scelta delle procedure: paragrafo 3

Articolo 48

Dialogo competitivo

Articolo 49

Partenariati per l'innovazione

Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j)

 

 

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51

Accordi quadro

Articolo 52

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 53

Aste elettroniche

Articolo 54

Cataloghi elettronici

Articolo 56

Appalti congiunti occasionali

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Sottosezione 1

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 77

Sistemi di qualificazione

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti paragrafo 1

 

 

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

 

 

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95

Ambito di applicazione

Articolo 96

Avvisi

Articolo 97

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

Articolo 98

Decisione della commissione giudicatrice

 

 

ALLEGATI

Allegato VII

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 53, paragrafo 4)

Allegato XIX

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

Allegato XX

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

ALLEGATO XXIX-I

Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/25/UE

(Fase 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/25/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: punti da 10 a 12

 

 

CAPO IV

Principi generali

Articolo 38

Appalti riservati

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 55

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

 

 

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

 

 

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 94

Appalti riservati per determinati servizi

ALLEGATO XXIX-J

Disposizioni della direttiva 2014/25/UE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 4

Enti aggiudicatori: paragrafo 4

 

 

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 17

Revisione delle soglie

Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi: Disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 1

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2

Articolo 19

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2

Sottosezione 3

Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 31

Notifica di informazioni

Sottosezione 4

Situazioni specifiche

Articolo 33

Appalti sottoposti a un regime speciale

Sottosezione 5

Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 34

Attività direttamente esposte alla concorrenza

Articolo 35

Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 sia applicabile

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 43

Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

 

 

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 57

Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, paragrafo 5, secondo comma, paragrafo 6

Articolo 72

Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Articolo 83

Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Sezione 4

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 85

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

Articolo 86

Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

 

 

TITOLO IV

Governance

Articolo 99

Applicazione

Articolo 100

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 101

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 102

Cooperazione amministrativa

 

 

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 103

Esercizio della delega

Articolo 104

Procedura d'urgenza

Articolo 105

Procedura di comitato

Articolo 106

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 107

Abrogazione

Articolo 108

Riesame

Articolo 109

Entrata in vigore

Articolo 110

Destinatari

 

 

ALLEGATI

Allegato II

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3

Allegato III

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3

Allegato IV

Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35

Allegato XV

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3

ALLEGATO XXIX-K

Elementi di base della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

(Fase 3)

TITOLO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

 

 

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I

Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 2

Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche

Articolo 3

Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

Articolo 4

Libertà di definire servizi di interesse economico generale

Articolo 5

Definizioni

Articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4

Articolo 7

Enti aggiudicatori

Articolo 8

Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

Sezione II

Esclusioni

Articolo 10

Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori

Articolo 11

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 12

Esclusioni specifiche nel settore idrico

Articolo 13

Concessioni aggiudicate a un'impresa collegata

Articolo 14

Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Articolo 17

Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico

Sezione III

Disposizioni generali

Articolo 18

Durata della concessione

Articolo 19

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 20

Contratti misti

Articolo 21

Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 22

Contratti concernenti sia le attività di cui all'allegato II sia altre attività

Articolo 23

Concessioni riguardanti sia attività di cui all'allegato II sia attività con aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 25

Servizi di ricerca e sviluppo

 

 

CAPO II

Principi

Articolo 26

Operatori economici

Articolo 27

Nomenclature

Articolo 28

Riservatezza

Articolo 29

Norme applicabili alle comunicazioni

 

 

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

 

 

CAPO I

Principi generali

Articolo 30

Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 31

Bandi di concessione

Articolo 32

Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

Articolo 33

Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma

Articolo 34

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 35

Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

 

 

CAPO II

Garanzie procedurali

Articolo 36

Requisiti tecnici e funzionali

Articolo 37

Garanzie procedurali

Articolo 38

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

Articolo 39

Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte

Articolo 40

Comunicazione ai candidati e agli offerenti

Articolo 41

Criteri di aggiudicazione

 

 

TITOLO III

Norme sull'esecuzione delle concessioni

Articolo 42

Subappalto

Articolo 43

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 44

Risoluzione delle concessioni

Articolo 45

Monitoraggio e relazioni

 

 

ALLEGATI

Allegato I

Elenco delle attività di cui all'articolo 5, punto 7

Allegato II

Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7

Allegato III

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Allegato IV

Servizi di cui all'articolo 19

Allegato V

Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 31

Allegato VI

Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici, di cui all'articolo 31, paragrafo 3

Allegato VII

Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni di cui all'articolo 32

Allegato VIII

Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'articolo 32

Allegato IX

Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato X

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 30, paragrafo 3

Allegato XI

Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione durante il periodo di validità della stessa a norma dell'articolo 43

ALLEGATO XXIX-L

Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/23/UE

(Fase 3)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

 

 

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

 

 

Sezione IV

Situazioni specifiche

Articolo 24

Concessioni riservate

ALLEGATO XXIX-M

Disposizioni della direttiva 2014/23/UE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

 

 

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I

Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafo 3

Articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 9

Revisione della soglia

Sezione II

Esclusioni

Articolo 15

Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori

Articolo 16

Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

 

 

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

 

 

CAPO I

Principi generali

Articolo 30

Principi generali: paragrafo 4

Articolo 33

Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4

 

 

TITOLO IV

Modifiche delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE

Articolo 46

Modifiche della direttiva 89/665/CEE

Articolo 47

Modifiche della direttiva 92/13/CEE

 

 

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 48

Esercizio della delega

Articolo 49

Procedura d'urgenza

Articolo 50

Procedura di comitato

Articolo 51

Recepimento

Articolo 52

Disposizioni transitorie

Articolo 53

Monitoraggio e relazioni

Articolo 54

Entrata in vigore

Articolo 55

Destinatari

ALLEGATO XXIX-N

Elementi di base della direttiva 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 2)

Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 bis

Termine sospensivo

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera b)

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti: paragrafo 1, lettera b), paragrafi 2 e 3

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 septies

Termini

ALLEGATO XXIX-O

Altri elementi della direttiva 89/665/CEE

(Fase 2)

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera c)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti: paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 5

ALLEGATO XXIX-P

Disposizioni della direttiva 89/665/CEE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera a)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti: paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4

Articolo 3

Meccanismo correttore

Articolo 3 bis

Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

Articolo 4

Attuazione

Articolo 4 bis

Riesame

ALLEGATO XXIX-Q

Elementi di base della direttiva 92/13/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 2)

Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 bis

Termine sospensivo

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera b)

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti: paragrafo 1, lettera b), paragrafi 2 e 3

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 septies

Termini

ALLEGATO XXIX-R

Altri elementi della direttiva 92/13/CEE

(Fase 4)

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera c), e paragrafo 5

ALLEGATO XXIX-S

Disposizioni della direttiva 92/13/CEE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera a)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti: primo comma, lettera a), e paragrafo 4

Articolo 3 bis

Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

Articolo 8

Meccanismo correttore

Articolo 12

Attuazione

Articolo 12 bis

Riesame

ALLEGATO XXIX-T

Repubblica di Moldova: elenco indicativo dei temi di cooperazione

1.

Formazione, nell'Unione e nella Repubblica di Moldova, dei funzionari di enti pubblici della Repubblica di Moldova che si occupano di appalti pubblici.

2.

Formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici.

3.

Scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano il settore degli appalti pubblici.

4.

Miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici.

5.

Consultazioni e assistenza metodologica fornita dall'Unione per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche nel settore degli appalti pubblici.

6.

Rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi con gli appalti pubblici ed esame indipendente e imparziale (riesame) delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 270 del presente accordo).

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