ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 310

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
17 novembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 della Commissione, del 16 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2006 della Commissione, del 16 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

22

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/2007 della Commissione, del 1o febbraio 2016, Aiuti di Stato SA.36754- 2014/C (ex 2014/NN e 2013/N) che l'Ungheria ha in parte attuato e a cui intende dare attuazione a favore di AUDI HUNGARIA MOTOR Ltd. [notificata con il numero C(2016) 405]  ( 1 )

24

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2016) 7023]  ( 1 )

51

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 della Commissione, del 15 novembre 2016, che approva i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa presentati dagli Stati membri [notificata con il numero C(2016) 7219]  ( 1 )

66

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2010 della Commissione, del 16 novembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria [notificata con il numero C(2016) 7506]  ( 1 )

69

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2011 della Commissione, del 16 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania [notificata con il numero C(2016) 7508]  ( 1 )

73

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2012 della Commissione, del 16 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Austria [notificata con il numero C(2016) 7512]  ( 1 )

81

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 138/16/COL, del 28 giugno 2016, che autorizza l'Islanda a derogare al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in vigore relative al rilascio di certificati di aeronavigabilità degli aeromobili importati [2016/2013]

84

 

*

Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 139/16/COL, del 28 giugno 2016, che autorizza la Norvegia a derogare al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni relative alla limitazione dei tempi di volo, per l'operatore aereo Widerøes Flyselskap AS [2016/2014]

87

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2016

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

dopo aver consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 18 febbraio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea («il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (2). L'avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3) («l'avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dall'associazione europea per la carta termica ETPA (European Thermal Paper Association) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati tipi di carta termica leggera. La denuncia conteneva elementi di prova di dumping e di conseguente notevole pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.   Parti interessate

(3)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre specificamente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità coreane, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali e li ha invitati a partecipare.

(4)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale (il «consigliere auditore»).

(5)

Si sono svolte due audizioni con il consigliere auditore su richiesta del gruppo Hansol, al quale appartengono i due produttori esportatori collegati che hanno collaborato. Nel corso della prima audizione nel marzo 2016, un certo numero di trasformatori collegati ha chiesto di essere esonerato dal rispondere al questionario. A seguito dell'audizione e di una visita di verifica presso uno dei trasformatori collegati per verificare le argomentazioni su cui si basava la domanda di esenzione, la Commissione ha confermato che il questionario doveva essere completato da uno dei trasformatori collegati e ha concesso l'esenzione ad altri tre. Nel corso della seconda audizione nel settembre 2016, i due produttori esportatori che hanno collaborato, un certo numero di importatori e utilizzatori indipendenti e i rappresentanti del governo coreano hanno sollevato una serie di obiezioni in merito alla definizione del prodotto in esame, alla denuncia, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione.

a)   Campionamento

(6)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha anche indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell'Unione

(7)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Essa ha selezionato il campione sulla base del più elevato volume rappresentativo delle vendite garantendo al contempo una copertura geografica. Tale campione era composto da tre produttori dell'Unione in due diversi Stati membri. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano tra il 75 % e il 95 % (4) dei volumi delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione delle società sottoposte all'esame della rappresentatività e del volume totale stimato delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione provvisorio è stato confermato. Esso è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

Campionamento degli importatori

(8)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(9)

Un trasformatore indipendente con attività di importazione ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. In considerazione del numero ridotto delle riposte, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.

b)   Risposte al questionario

(10)

La Commissione ha inviato questionari a due produttori esportatori collegati, ossia Hansol Paper Co., Ltd («Hansol Paper») e Hansol Artone Paper Co., Ltd («Artone»), entrambi appartenenti al gruppo Hansol, al loro operatore commerciale collegato Hansol Europe B.V. («Hansol Europe») e al trasformatore collegato Schades Ltd («Schades»). Sono stati inoltre inviati questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e a circa 50 parti (26 utilizzatori, 21 intermediari, due associazioni e un importatore indipendente) che hanno manifestato il proprio interesse all'inchiesta.

(11)

Sono pervenute risposte al questionario da due produttori esportatori e dal loro operatore commerciale e trasformatore collegato, da tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, nove trasformatori indipendenti, due operatori commerciali a diversi livelli, un trasformatore indipendente con attività di importazione e un'associazione. Undici parti hanno inoltre trasmesso le loro risposte in formato libero.

c)   Visite di verifica

(12)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società sottoindicate.

Produttori dell'Unione:

Lecta Group/Torraspapel SA, Barcellona, Spagna,

Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH, Bielefeld, Germania,

Papierfabrik August Koehler SE, Oberkirch, Germania.

Importatore/utilizzatore:

Papiery Powlekane «PASACO» sp. z o.o., Solec Kujawski, Polonia.

Produttore esportatore della Repubblica di Corea:

Hansol Group (Hansol Paper and Artone), Seul, Repubblica di Corea.

Operatore commerciale collegato ai produttori esportatori del gruppo Hansol:

Hansol Europe, Hoofddorp, Paesi Bassi.

Trasformatore collegato ai produttori esportatori del gruppo Hansol:

Schades, Ripley, Regno Unito.

d)   Presentazione dei dati

(13)

Visto il numero limitato di parti che ha presentato dati, alcune cifre riportate di seguito sono presentate in fasce numeriche.

1.3.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(14)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («periodo dell'inchiesta»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(15)

Il prodotto in esame è costituito da carta termica leggera (lightweight thermal paper — LWTP) avente un peso non superiore a 65 g/m2; in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; rivestita di una sostanza termosensibile (miscela di un colorante e un rivelatore che reagiscono e formano un'immagine all'applicazione di calore) su uno o entrambi i lati; con o senza rivestimento superficiale, originario della Repubblica di Corea, attualmente classificato con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 («prodotto in esame»).

(16)

La LWTP può essere prodotta con diversi tipi di rivelatori: rivelatori che contengono bisfenolo A e bisfenolo S (LWTP contenente fenolo) o rivelatori che non contengono fenolo (LWTP senza fenolo). Entrambi i tipi di LWTP sono sottoposti alla presente inchiesta.

(17)

La carta termica leggera è usata nei punti vendita (POS), ad esempio per le ricevute rilasciate nel commercio al dettaglio.

2.2.   Prodotto simile

(18)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base nonché gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Repubblica di Corea; e

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(19)

La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Obiezioni relative alla definizione del prodotto

(20)

Il produttore esportatore che ha collaborato ha chiesto l'esclusione della carta termica leggera senza fenolo dalla definizione del prodotto poiché tale carta non viene né prodotta né esportata dalla Repubblica di Corea e si differenzia da quella contenente fenolo per la composizione chimica, la percezione da parte dei consumatori, i processi di produzione, gli usi finali e il prezzo di mercato. La stessa parte ha inoltre chiesto l'esclusione della carta termica leggera di peso inferiore a 44 gr/m2.

(21)

A tale riguardo l'inchiesta ha mostrato che esistono vari tipi di carta termica leggera, in particolare quelli con o senza fenolo e quelli di peso inferiore a 44 gr/m2, e che tutti costituiscono un unico prodotto in quanto presentano caratteristiche di base e processi di produzione simili, usi finali identici e sono intercambiabili dal punto di vista degli utilizzatori e dei consumatori. Dall'inchiesta è emerso infatti che tutti i tipi di prodotto consistono in una carta di base con un rivestimento termosensibile e che in sostanza tutti i prodotti sono il risultato di processi di produzione simili. Tutti i tipi di carta termica leggera hanno inoltre proprietà simili e vengono usati per la stampa con una stampante termica. Pertanto, dal punto di vista dell'utilizzatore e del consumatore, hanno tutti risultati finali simili.

(22)

Occorre notare inoltre che la richiesta di esclusione della carta termica leggera di peso inferiore a 44 gr/m2 non è stata suffragata da alcun elemento di prova.

(23)

Sebbene il produttore esportatore abbia sostenuto che la percezione dei consumatori potrebbe essere diversa per la carta termica leggera contenente fenolo o meno, non sono stati addotti elementi di prova per giustificare tale affermazione e l'inchiesta ha confermato che la maggior parte dei consumatori non è consapevole della composizione specifica dei diversi tipi di carta termica leggera e non fa pertanto alcuna differenza tra quella contenente fenolo o meno. Inoltre i prezzi di mercato non differiscono in modo significativo tra i due tipi di carta. Si conclude pertanto in via provvisoria che tutti i tipi di carta termica leggera sono in concorrenza tra loro, sebbene con alcune differenze di prezzo. La concorrenza basata sul prezzo tra i vari tipi di prodotto è ulteriormente approfondita nella sezione 5.2.4.

(24)

Per i motivi sopra indicati, in questa fase i prodotti di peso inferiore a 44 gr/m2 e la carta termica leggera senza fenolo non possono essere esclusi dalla definizione di prodotto simile. Entrambe le affermazioni sono state quindi provvisoriamente respinte.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazione preliminare

(25)

Durante il periodo dell'inchiesta il gruppo Hansol ha effettuato il 15-25 % delle sue vendite totali nell'Unione del prodotto in esame direttamente a parti indipendenti o indirettamente attraverso parti collegate. La maggior parte delle sue vendite nell'Unione (tra il 75 % e l'85 %) era costituita da vendite a parti collegate e destinata alla trasformazione in rotoli di piccole dimensioni. I dati sono riportati in fasce numeriche per motivi di riservatezza. Per ottenere un calcolo rappresentativo del dumping, sono stati inclusi entrambi i canali di vendita dando loro la ponderazione appropriata.

3.2.   Valore normale

(26)

La Commissione ha in primo luogo verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno dei produttori esportatori che hanno collaborato fosse rappresentativo conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Alla luce di quanto precede, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno da parte dei produttori esportatori sono risultate rappresentative.

(27)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o molto somiglianti ai tipi di prodotto venduti all'esportazione nell'Unione per i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno.

(28)

La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno dei produttori esportatori per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno, durante il periodo dell'inchiesta, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che tre prodotti erano venduti a volumi inferiori al 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione. Questi tipi di prodotti sono stati considerati tipi di prodotto comparabili a quelli venduti nel mercato interno. L'unica differenza è il peso della carta e, in un caso, il tipo di fenolo usato. Per questi tipi di prodotto, il valore normale è stato costruito.

(29)

La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(30)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:

a)

il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(31)

In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta.

(32)

Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, se:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; o

b)

la media ponderata del prezzo di questo tipo di prodotto è inferiore al costo di produzione unitario.

(33)

Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che la maggior parte di tali vendite era remunerativa e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Di conseguenza il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.

(34)

Per i tipi di prodotto con una mancanza o insufficienza di vendite del prodotto simile in quantità rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(35)

Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato per le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta; e

b)

la media ponderata del profitto dei produttori esportatori che hanno collaborato realizzati con la vendita del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta.

(36)

Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e del profitto delle transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e del profitto di tutte le transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

3.3.   Prezzo all'esportazione

(37)

Come spiegato al considerando 25, le vendite del gruppo Hansol nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta consistevano in rotoli di grandi dimensioni venduti a parti indipendenti nonché in rotoli di grandi dimensioni venduti a parti collegate per la rivendita, ma la maggior parte delle vendite nell'Unione erano vendite del prodotto in esame a società collegate ed erano destinate alla trasformazione in rotoli di piccole dimensioni, successivamente rivenduti ad acquirenti indipendenti.

(38)

Per le vendite del prodotto in esame effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(39)

Per le vendite del prodotto in esame nell'Unione tramite società collegate operanti come importatori/operatori commerciali e/o trasformatori, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato o il prodotto importato e trasformato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il prezzo di vendita applicato dalla parte collegata ai clienti indipendenti è stato adeguato retroattivamente a un prezzo franco fabbrica detraendo le spese generali, amministrative e di vendita della parte collegata, un congruo margine di profitto e altre indennità, ove applicabile. Laddove la vendita riguardava rotoli di piccole dimensioni sono stati dedotti anche i costi di trasformazione dichiarati e verificati.

(40)

Per quanto riguarda il margine di profitto, in linea con la giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell'Unione, la Commissione non ha utilizzato margini di profitto delle società collegate, poiché sono stati considerati inaffidabili. Un importatore indipendente ha collaborato, ma il suo margine di profitto era riservato e non può essere divulgato. In mancanza di altre informazioni, è stato pertanto utilizzato un equo margine di profitto usato in un procedimento precedente riguardante un altro prodotto di carta (carta fine patinata) fabbricato da un'industria simile (5). Dal momento che i prodotti e le attività sono molto simili (si tratta in entrambi i casi di industrie ad alta intensità di capitale e alcuni produttori di carta termica leggera fabbricano anche una carta fine patinata), questo metodo per calcolare un equo margine di profitto è stato ritenuto ragionevole. In mancanza di altre informazioni disponibili, il margine di profitto utilizzato è del 4,5 %.

3.4.   Confronto

(41)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica.

(42)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(43)

Dato che non è stato possibile risalire all'origine dei rotoli di grandi dimensioni utilizzati per la produzione e le vendite dei rotoli di piccole dimensioni, il prezzo all'esportazione dei rotoli di grandi dimensioni venduti alle parti collegate a fini di trasformazione in rotoli di piccole dimensioni è stato confrontato a un valore normale stabilito a un livello aggregato ossia basandosi, per ciascun tipo di prodotto, su un prezzo medio di vendita sul mercato interno e un costo medio di produzione sia per Hansol Paper sia per Artone.

(44)

Il margine di dumping per i prezzi all'esportazione relativi alle vendite dirette di rotoli di grandi dimensioni a parti indipendenti e alle vendite di rotoli di grandi dimensioni tramite parti collegate è stato stabilito confrontando il prezzo all'esportazione di Hansol Paper per tipo di prodotto con il valore normale di Hansol Paper per tipo di prodotto e il prezzo all'esportazione di Artone per tipo di prodotto con il valore normale di Artone per tipo di prodotto.

3.5.   Margine di dumping

(45)

Il margine di dumping così calcolato è pari al 10-15 % per le vendite di rotoli di grandi dimensioni che sono successivamente trasformati in rotoli di piccole dimensioni destinati alla vendita a parti indipendenti e pari allo 0,5-5 % per le vendite di rotoli di grandi dimensioni a parti indipendenti e a parti collegate.

(46)

Come illustrato al considerando 25, il 15-25 % delle esportazioni del gruppo Hansol nell'Unione era costituito da vendite (dirette o indirette) di rotoli di grandi dimensioni durante il periodo dell'inchiesta, mentre le restanti vendite erano vendite a parti collegate di rotoli di grandi dimensioni destinati a essere trasformati e rivenduti in rotoli di piccole dimensioni. I margini di dumping di cui sopra sono stati valutati di conseguenza. Il calcolo è stato effettuato applicando la quota delle vendite di rotoli di grandi dimensioni per vendite dirette o indirette a parti indipendenti (ossia il 15-25 %) al margine di dumping calcolato per i rotoli di grandi dimensioni (0,5-5 %) e applicando la quota delle vendite di rotoli di grandi dimensioni a parti collegate destinati alla trasformazione e successiva rivendita in rotoli di piccole dimensioni a parti indipendenti (ossia il 75-85 %) al margine di dumping calcolato per rotoli di grandi dimensioni trasformati in rotoli di piccole dimensioni (10-15 %).

(47)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(48)

Sulla base di quanto precede, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Hansol group (Hansol Paper Co., Ltd e Hansol Artone Paper Co., Ltd) (in %)

12,1

Tutte le altre società (in %)

12,1

(49)

Per tutti gli altri produttori esportatori della Repubblica di Corea, la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine essa ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Detto livello corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del volume totale delle esportazioni nell'Unione dal paese interessato, come risulta dalle statistiche delle importazioni di Eurostat.

(50)

Il livello di collaborazione nel presente caso è elevato, poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito il totale delle esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello della società che ha collaborato.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(51)

Il prodotto simile è stato fabbricato da cinque produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(52)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 372 645 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra in base alle risposte al questionario fornite dal denunciante, sottoposte a un controllo incrociato con le risposte individuali al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Come indicato al considerando 7, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano il 75-95 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.2.   Consumo dell'Unione

(53)

La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione in base alle vendite effettuate dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione (fonte: risposte al questionario inviate dal denunciante e risposte al questionario individuali e verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione), alle stime del denunciante di importazioni di carta termica leggera dagli Stati Uniti d'America (USA) e dalla Repubblica popolare cinese (RPC) e alle vendite nell'Unione del produttore esportatore (fonte: questionario sul dumping).

(54)

Il consumo dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta

Consumo totale dell'Unione

163 000 – 168 000

178 000 – 183 000

178 000 – 183 000

189 000 – 194 000

Indice

100

109

108

115

Fonte: questionari sul dumping e sul pregiudizio

(55)

Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 15 %, soprattutto nei periodi dal 2012 al 2013 e dal 2014 al 2015.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(56)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alle risposte al questionario fornite dal produttore esportatore. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata in base al consumo dell'Unione (cfr. considerando 53).

(57)

Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta

Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate)

1 000 – 2 000

12 000 – 17 000

19 000 – 25 000

23 000 – 28 000

Indice

100

1 268

1 949

2 279

Quota di mercato (in %)

0,7

8,0

12,4

13,6

Indice

100

1 169

1 801

1 975

Fonte: questionari sul dumping e sul pregiudizio

(58)

Nel 2015 le importazioni dalla Repubblica di Corea sono state 22,8 volte superiori rispetto al 2012. La loro quota di mercato è aumentata dallo 0,7 % nel 2012 al 13,6 % nel periodo dell'inchiesta.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(59)

La Commissione ha stabilito il prezzo delle importazioni in base alle risposte al questionario fornite dal produttore esportatore.

(60)

Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha avuto il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione (EUR/tonnellate)

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta

Prezzo medio delle importazioni coreane

1 400 – 1 500

1 450 – 1 550

1 300 – 1 400

1 200 – 1 300

Indice

100

103

92

85

Fonte: questionario sul dumping.

(61)

Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato è sceso complessivamente del 15 %. Va notato che nel 2012 il prezzo è basato su un livello molto basso di importazioni. Esiste una chiara coincidenza temporale tra l'aumento delle quote di mercato e il calo dei prezzi.

(62)

La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; e

b)

la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori che hanno collaborato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su base cif, opportunamente adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione.

(63)

In linea con il metodo illustrato al considerando 25, la Commissione ha preso in considerazione il volume delle vendite del prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti e delle vendite a parti collegate nell'Unione destinate alla trasformazione in rotoli di piccole dimensioni.

(64)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base al tipo di prodotto. Le operazioni commerciali sono stati debitamente adeguate se necessario. Sono stati dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Esso indicava un margine di sottoquotazione medio ponderato dell'8,1 % dovuto alle importazioni provenienti dal paese interessato verso il mercato dell'Unione. L'84 % circa dei volumi delle importazioni sono risultati oggetto di sottoquotazione.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(65)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti che hanno influito sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(66)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario e nelle successive informazioni fornite dal denunciante. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(67)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volumi di vendita, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(68)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(69)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta

Volume di produzione (in tonnellate)

376 150

344 525

349 601

372 645

Indice

100

92

93

99

Capacità produttiva (in tonnellate)

393 333

404 080

401 142

402 997

Indice

100

103

102

102

Utilizzo degli impianti (in %)

96

85

87

92

Indice

100

89

91

97

Fonte: questionari sul pregiudizio e informazioni fornite dal denunciante

(70)

La produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta è un'attività con costi fissi elevati. Nel periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è sceso dell'1 %. Nel 2013 e nel 2014 si osserva un livello di produzione più basso, in corrispondenza con alcune difficoltà incontrate da uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(71)

Nel complesso la capacità di produzione è rimasta relativamente stabile. La cifra relativa al 2012, anormalmente bassa, riflette il fatto che un produttore dell'Unione ha cessato temporaneamente la produzione di tale prodotto a causa di circostanze eccezionali. Le attività di questo produttore si sono normalizzate nel 2013. Va inoltre osservato che un altro produttore dell'Unione, il più piccolo, ha cessato gradualmente la produzione del prodotto in esame nel periodo in esame.

(72)

La riduzione complessiva del tasso di utilizzo degli impianti è legata alla riduzione del volume di produzione. Come illustrato al considerando 125, l'elevato tasso di utilizzo degli impianti riportato nella tabella 4 non significa che l'industria non possa produrre di più.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(73)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)

159 000 – 164 000

160 000 – 165 000

153 000 – 158 000

160 000 – 165 000

Indice

100

101

97

101

Quota di mercato (in %)

96,9

90,3

86,7

85,1

Indice

100

94

90

88

Fonte: questionari sul pregiudizio e informazioni fornite dal denunciante

(74)

Le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono diminuite dell'1 % durante il periodo in esame.

(75)

Dal momento che non ha potuto beneficiare dell'aumento dei consumi, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 96,9 % all'85,1 % durante il periodo in esame. Al fine di mantenere il suo livello di vendite ed evitare una contrazione ancora più forte della sua quota di mercato, l'industria dell'Unione è stata costretta ad abbassare i suoi prezzi di vendita a causa della continua pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni in esame.

4.4.2.3.   Crescita

(76)

Il consumo dell'Unione è cresciuto all'incirca del 15 % nel periodo in esame, mentre il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è rimasto stagnante. L'industria dell'Unione ha quindi perso quote di mercato, contrariamente alle importazioni dal paese interessato, la cui quota di mercato è aumentata nel periodo in esame cogliendo i benefici della quasi totalità dell'aumento del consumo.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(77)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta

Numero di dipendenti

851

784

797

842

Indice

100

92

94

99

Produttività (unità/dipendente)

442

439

439

443

Indice

100

99

99

100

Fonte: questionari sul pregiudizio e informazioni fornite dal denunciante

(78)

Il livello di occupazione dell'industria dell'Unione non è cambiato significativamente nel periodo in esame. Il livello di occupazione segue la produzione. L'industria dell'Unione ha cercato di conservare posti di lavoro nonostante il calo di redditività.

(79)

La produttività della forza lavoro dell'industria dell'Unione, misurata come produzione annua per dipendente, non ha subito variazioni significative. Il processo di produzione era già stato già ottimizzato in misura significativa.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(80)

Il margine di dumping è stato notevolmente superiore al livello minimo. L'entità del margine di dumping effettivo ha avuto un'incidenza non indifferente sull'industria dell'Unione, tenuto conto dell'aumento del volume e della diminuzione dei prezzi delle importazioni dal paese interessato.

(81)

Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. Per questo motivo non erano disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali pratiche di dumping precedenti.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(82)

Durante il periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi applicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno avuto la seguente evoluzione:

Tabella 7

Prezzi di vendita nell'Unione

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta

Prezzo di vendita unitario medio nell'Unione sul mercato (EUR/tonnellata)

1 316

1 297

1 181

1 176

Indice

100

98

90

89

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

1 177

1 176

1 155

1 215

Indice

100

100

98

103

Fonte: questionario sul pregiudizio

(83)

Durante il periodo in esame i prezzi di vendita sono mediamente scesi (– 11 %), al contrario dei costi corrispondenti (+ 3 %). Nel periodo dell'inchiesta, i prezzi di vendita erano in media più bassi del costo unitario di produzione.

(84)

Al fine di limitare la perdita di quote di mercato, i produttori dell'Unione hanno seguito la tendenza dei prezzi al ribasso e hanno ridotto in misura considerevole il prezzo di vendita. L'aumento dei costi di produzione può essere in parte spiegato dal fatto che la produzione di carta termica leggera è un'attività con elevati costi fissi nonché dal calo della produzione (– 3 % tra i produttori dell'Unione inclusi nel campione). I produttori dell'Unione hanno compensato in parte gli aumenti del costo delle materie prime derivante da un tasso di cambio EUR/USD sfavorevole (gli scambi commerciali delle paste di carta sono effettuati in USD) mantenendo sotto stretto controllo gli altri costi e razionalizzando la produzione.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(85)

Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

64 244

63 424

65 919

67 047

Indice

100

99

103

104

Fonte: questionario sul pregiudizio

(86)

Nel periodo in esame il salario medio per dipendente è aumentato del 4 %. Il dato è in linea con l'aumento generale dei prezzi nell'Unione a causa dell'inflazione.

4.4.3.3.   Scorte

(87)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta

Scorte finali (in tonnellate)

24 000 – 29 000

15 000 – 20 000

23 000 – 28 000

23 000 – 28 000

Indice

100

65

94

93

Scorte finali in percentuale della produzione

7,9

5,9

8,3

7,6

Indice

100

74

105

96

Fonte: questionario sul pregiudizio

(88)

Durante il periodo in esame il livello delle scorte finali è diminuito del 7 %. Il prodotto simile è generalmente fabbricato in base a ordinazioni specifiche degli utilizzatori. Le scorte non sono considerate un indicatore di pregiudizio importante per questo tipo di industria, poiché in generale seguono l'andamento della produzione e non sono superiori alla produzione di un mese. Le scorte finali in percentuale della produzione hanno una percentuale simile all'inizio e alla fine del periodo in esame.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(89)

Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

13,0

11,5

5,3

– 0,5

Indice

100

89

41

– 4

Flusso di cassa (EUR)

80 000 000 – 100 000 000

45 000 000 – 65 000 000

10 000 000 – 30 000 000

10 000 000 – 30 000 000

Indice

100

64

19

21

Investimenti (EUR)

1 500 000 – 6 500 000

2 000 000 – 7 000 000

6 000 000 – 11 000 000

4 500 000 – 9 000 000

Indice

100

116

280

203

Utile sul capitale investito (in %)

203,93

132,56

58,28

57,17

Indice

100

65

29

28

Fonte: questionario sul pregiudizio

(90)

La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite.

(91)

La redditività ha registrato un andamento negativo nel periodo in esame, passando da una situazione di profitto nel 2012 a perdite nel periodo dell'inchiesta (– 0,5 %). Mentre la tendenza è legata in parte alla razionalizzazione attuata da alcuni produttori dell'Unione, la considerevole pressione esercitata sull'industria dell'Unione in termini di prezzo e di volume dalle crescenti importazioni dal paese interessato nel corso del periodo compreso tra il 2013 e il 2015 non ha consentito all'industria dell'Unione di trarre beneficio dall'aumento del consumo nell'Unione.

(92)

Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto ha seguito una forte tendenza al ribasso, dovuta soprattutto a un calo della redditività.

(93)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Esso è sceso (– 72 %) in linea con la redditività. Ad eccezione di uno specifico investimento destinato a migliorare l'efficienza di un produttore dell'Unione nel periodo 2014-2015, i produttori inclusi nel campione hanno mantenuto i loro investimenti al livello strettamente necessario a proseguire l'attività.

(94)

Come si evince dal basso livello di investimenti del settore, la capacità di reperire capitali è stata influenzata dal calo della redditività.

4.4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(95)

Nel periodo in esame il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è notevole ed evidente in termini di indicatori di pregiudizio relativi ai prezzi, come il calo dei prezzi di vendita (– 11 %), il calo della redditività (da + 13 % a – 0,5 %), il flusso di cassa e il rendimento delle attività nette. A causa del calo dei prezzi di vendita, neanche le misure concrete intraprese per migliorare l'efficienza e tenere sotto stretto controllo i costi hanno potuto impedire ai produttori dell'Unione di andare in perdita nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, per quanto riguarda gli indicatori di pregiudizio relativi ai volumi, l'industria dell'Unione non ha potuto trarre beneficio dall'aumento del consumo dell'Unione. La quota di mercato dei produttori dell'Unione è infatti diminuita del 12 % nel periodo in esame.

(96)

A causa delle specificità di questo tipo di industria (con un'alta intensità di capitale e un'attività su base continuativa), gli indicatori relativi al volume come la produzione o il volume delle vendite hanno avuto un andamento piuttosto stabile in termini assoluti. Ciò va visto tuttavia in un contesto di aumento della domanda, quindi la situazione è peggiorata in termini relativi.

(97)

Nonostante le azioni concrete (volte ad esempio a ottimizzare ulteriormente i processi interni) intraprese dall'industria dell'Unione nel periodo in esame al fine di migliorare le prestazioni complessive, la sua situazione si è deteriorata in modo significativo, soprattutto per quanto riguarda la redditività e la perdita di quota di mercato. La difficoltà di reperire capitali ha comportato la sospensione di alcuni investimenti.

(98)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(99)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti avessero contemporaneamente potuto causare un pregiudizio all'industria dell'UE. La Commissione si è accertata di non attribuire alle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato alcun pregiudizio causato da fattori diversi da tali importazioni. Tali fattori sono: le altre importazioni, gli effetti dei prezzi della carta termica leggera senza fenolo, i dazi antidumping negli USA, l'andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione e la crescente concorrenza tra loro, una serie di questioni relative ai costi, l'Internet globale e l'aumento della digitalizzazione (per esempio l'aumento dei pagamenti digitali), la pressione sui prezzi esercitata dalle grandi catene di distribuzione e la razionalizzazione all'interno dell'industria dell'Unione.

5.1.   Effetti delle importazioni in dumping

(100)

Durante il periodo in esame i prezzi di vendita dei produttori esportatori sono diminuiti in media del 15 %. Abbassando continuamente il prezzo di vendita unitario al livello del dumping nel periodo in esame, i produttori dei paesi interessati sono riusciti ad aumentare notevolmente la loro quota di mercato dal 2012 (0,7 %) fino al periodo dell'inchiesta (13,6 %).

(101)

Il continuo aumento delle importazioni dalla Repubblica di Corea a seguito dell'espansione della capacità del produttore esportatore a prezzi notevolmente inferiori ha avuto un evidente impatto negativo sulla prestazione dell'industria dell'Unione. Le importazioni oggetto di dumping hanno costretto l'industria dell'Unione ad abbassare i prezzi di vendita nell'Unione per limitare la perdita di quota di mercato, il che si è tradotto in perdite nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è rimasto stabile, impedendole di trarre beneficio dall'aumento del consumo dell'Unione e portando quindi a una perdita della quota di mercato pari quasi al 12 %.

(102)

Vista la chiara coincidenza temporale stabilita tra il costante aumento delle importazioni oggetto di dumping a prezzi sempre più bassi e inferiori a quelli dell'Unione, da un lato, e la stagnazione del volume delle vendite, la perdita di quota di mercato e il calo dei prezzi dell'industria dell'Unione, che hanno condotto a una situazione deficitaria tra i produttori inclusi nel campione, dall'altro, si conclude che le importazioni in dumping sono state la causa della situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(103)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha avuto il seguente andamento:

Tabella 11

Importazioni da paesi terzi

 

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta

Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato

Volume (in tonnellate)

3 500 – 5 000

2 000 – 3 500

1 500 – 3 000

2 000 – 3 500

Indice

100

75

44

63

Quota di mercato (%)

2,4

1,7

1,0

1,3

Prezzo medio (EUR)

799

631

677

1 147

Indice

100

79

85

143

Fonte: questionario sul dumping e stime dell'ETPA (Associazione europea per la carta termica)

(104)

Le importazioni dal paese interessato corrispondono quasi alla totalità delle importazioni verso l'Unione. Le importazioni da altri paesi (USA e RPC) sono diminuite del 37 % nel periodo in esame. La quota di mercato di tali importazioni era pari all'1,3 % durante il periodo dell'inchiesta, ossia inferiore al livello minimo ed è improbabile che abbia causato un pregiudizio ai produttori dell'Unione e scisso il nesso di causalità.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(105)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni (vendite ad acquirenti indipendenti) dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta

Volume delle esportazioni (in tonnellate)

70 000 – 90 000

90 000 – 110 000

100 000 – 120 000

95 000 – 115 000

Indice

100

125

135

127

Prezzo medio (in EUR/tonnellate)

1 234

1 177

1 127

1 211

Indice

100

95

91

98

Fonte: questionario sul pregiudizio

(106)

Il volume delle esportazioni ad acquirenti indipendenti è aumentato del 27 % nel periodo in esame. I prezzi sono diminuiti nel periodo in esame (– 2 %), ma in maniera inferiore ai prezzi sul mercato dell'Unione (– 11 %). Considerando che la redditività sui mercati di esportazione, anche se in calo, era superiore rispetto a quella nell'Unione, i produttori dell'Unione hanno colto alcune possibilità di esportazione al fine di ottimizzare l'utilizzo degli impianti e ripartire i costi fissi.

(107)

Alla luce di quanto precede, è improbabile che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione abbia causato un pregiudizio ai produttori dell'Unione e scisso il nesso di causalità.

5.2.3.   Dazi antidumping negli USA

(108)

Il produttore esportatore ha affermato che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio perché un produttore incluso nel campione non ha potuto vendere carta termica leggera negli Stati Uniti a causa degli elevati dazi antidumping istituiti su questo prodotto.

(109)

Tali circostanze hanno avuto un impatto su un produttore dell'Unione per quanto riguarda il volume della produzione (cfr. considerando 70), ma non sulla maggior parte dei dati relativi a tale produttore dell'Unione, come la redditività delle vendite nell'Unione e il flusso di cassa.

(110)

L'impatto è in ogni caso limitato per quanto riguarda l'industria dell'Unione nel suo complesso. Le ragioni sono molteplici. In primo luogo, la questione riguarda soltanto uno dei produttori dell'Unione. Va osservato che gli altri due produttori inclusi nel campione, non soggetti a misure, hanno aumentato le loro vendite negli USA. In secondo luogo, il produttore in questione è riuscito a rimediare parzialmente alla situazione incrementando le esportazioni verso altri mercati. Infine, gli USA hanno revocato i dazi antidumping in questione nel febbraio 2015. L'impatto complessivo nel periodo dell'inchiesta è quindi quasi inesistente.

(111)

Alla luce di quanto precede, l'incidenza dei dazi antidumping degli USA non è ritenuta significativa per l'industria dell'Unione nel suo complesso al punto da scindere il nesso di causalità.

5.2.4.   Calo dei prezzi della carta termica leggera senza fenolo

(112)

Il produttore esportatore ha affermato che il calo dei prezzi dell'Unione non è stato causato dalle importazioni coreane ma piuttosto da un calo del prezzo della carta termica leggera senza fenolo, un prodotto fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione, ma non esportato dalla Repubblica di Corea. Tale affermazione si basa sul prezzo di acquisto di alcune società collegate al produttore esportatore (acquisti di due produttori dell'Unione).

(113)

In proposito occorre anzitutto rilevare che, come spiegato in precedenza (cfr. considerando 20 e successivi), la carta termica leggera senza fenolo è intercambiabile e in concorrenza con quella contenente fenolo, quindi i suoi prezzi possono anche essere influenzati dalle importazioni coreane e dal mercato globale, in cui la carta contenente fenolo è predominante (84 % del consumo dell'Unione). I dati dell'industria dell'Unione hanno inoltre mostrato che durante il periodo in esame i prezzi di vendita unitari di carta termica leggera senza fenolo sono diminuiti meno dei prezzi di vendita unitari di carta termica leggera contenente fenolo. Il calo dei prezzi è ancora più evidente se non si tiene conto dell'impatto delle vendite di carta termica leggera senza fenolo dell'industria dell'Unione. Inoltre il margine di sottoquotazione, calcolato basandosi su un confronto tra tipi di prodotto simili, ossia escludendo i tipi di carta termica leggera senza fenolo che non sono stati importati, è risultato significativo.

5.2.5.   Altre ragioni

(114)

Secondo alcune parti interessate, le difficoltà dei produttori dell'Unione erano dovute alla crescente concorrenza tra di essi (per l'utilizzo degli impianti), ai costi elevati (dovuti a un aumento dei prezzi delle materie prime a livello mondiale legato al tasso di cambio USD/EUR e ai crescenti costi della manodopera e dell'energia), all'Internet globale e all'aumento della digitalizzazione (per esempio l'aumento dei pagamenti digitali) e alla pressione sui prezzi esercitata dalle grandi catene di distribuzione (come le stazioni di servizio e i supermercati). Nessuno di questi elementi è stato tuttavia considerato tale da scindere il nesso di causalità tra il grave pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica di Corea.

(115)

Non vi è alcuna prova di pratiche anticoncorrenziali. Nulla dimostra che la concorrenza tra i produttori dell'Unione (per l'utilizzo degli impianti) sia stata sleale.

(116)

Per quanto riguarda l'affermazione relativa ai costi elevati, va notato che i produttori dell'Unione hanno tenuto i costi sotto stretto controllo durante il periodo in esame e infatti l'aumento è stato esiguo (+ 3 %). Tale incremento comprende tutte le modifiche dei prezzi della pasta di carta (pari a circa un terzo dei costi totali della carta termica leggera), i costi dell'energia e il costo del lavoro, analizzati in dettaglio nei considerando 85-86.

(117)

L'inchiesta non ha potuto confermare che l'Internet globale e l'aumento della digitalizzazione (per esempio l'aumento dei pagamenti digitali) possano essere stati fonte di pregiudizio per l'industria dell'Unione. Al contrario, il consumo dell'Unione di carta termica leggera è risultato in costante aumento.

(118)

Quanto all'affermazione che vi sarebbe una certa pressione sui prezzi esercitata dalle grandi catene di distribuzione (come le stazioni di servizio e i supermercati), le parti interessate non hanno fornito prove concrete e l'inchiesta non ha potuto confermarlo.

(119)

Va inoltre osservato che dall'inchiesta è emerso che alcuni produttori dell'Unione avevano recentemente attuato processi di ristrutturazione e riorganizzazione al fine di migliorare la propria competitività. Alcuni di questi processi sono ancora in corso e alcune delle azioni concrete previste, come gli investimenti specifici, sono state ostacolate dall'effetto delle importazioni oggetto di dumping sulla redditività dei produttori, incidendo perciò sulla loro capacità di reperire capitali. Questo fattore non è quindi stato considerato tale da scindere il nesso di causalità tra il notevole pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica di Corea.

5.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(120)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e che gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno scisso il nesso di causalità.

(121)

La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Gli altri fattori individuati, quali l'andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione, i dazi antidumping negli Stati Uniti, l'aumento dei costi e la serie di processi di razionalizzazione, non sono stati al momento ritenuti tali da scindere il nesso di causalità, nemmeno considerando il loro eventuale effetto combinato.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

(122)

In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se si potesse concludere chiaramente che in questo caso l'adozione di misure non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli operatori commerciali a vari livelli e degli utilizzatori.

6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(123)

L'industria dell'Unione è costituita da cinque produttori situati in tre Stati membri (Germania, Spagna e Finlandia). Nessuno dei produttori noti si è opposto all'apertura dell'inchiesta.

(124)

Tutti i produttori dell'UE hanno partecipato attivamente all'inchiesta e hanno affermato che l'istituzione delle misure potrebbe salvaguardare l'occupazione, promuovere maggiori investimenti e contribuire a invertire la tendenza al calo della redditività osservata da quando l'esportatore coreano è entrato nel mercato dell'UE.

(125)

L'industria dell'Unione è già stata sottoposta in passato a una notevole ristrutturazione ed è costantemente impegnata a migliorare la propria efficienza nel processo di produzione. Il confronto tra i dati del volume di produzione riportati nella tabella 4 con il consumo dell'Unione illustrato nei considerando 53-55 indica che, contrariamente a quanto ha sostenuto una delle parti, l'industria dell'Unione è in grado di soddisfare la domanda nell'Unione. L'elevato tasso di utilizzo degli impianti indicato nella tabella 4 non significa che l'industria dell'Unione non possa produrre di più. Da un lato, i produttori dell'Unione dispongono di impianti multifunzionali polivalenti, che possono essere utilizzati per la produzione di un prodotto diverso. D'altro lato, il produttore più piccolo dell'Unione che ha gradualmente cessato la fabbricazione del prodotto in questione potrebbe ritornare sulla sua decisione se vi fosse una situazione di concorrenza leale.

(126)

Si ritiene che l'istituzione delle misure ripristinerà condizioni di parità e un equo livello di prezzi sul mercato dell'Unione e migliorerà la redditività dell'industria dell'Unione fino a raggiungere livelli considerati normali per quest'industria ad alta intensità di capitale. In assenza di dazi, alcuni produttori dell'Unione potrebbero essere costretti a ridurre la produzione di carta termica leggera o a smantellarla e a ridurre i posti di lavoro. Ciò porterebbe a un mercato con meno concorrenza, molti utilizzatori e fonti di approvvigionamento ancora più limitate.

(127)

In assenza di misure è molto probabile che la situazione dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente. Vi è il rischio che si verifichino ulteriori perdite di profitto e di quota di mercato, dato che non vi sono motivi per credere che il calo dei prezzi si arresti senza l'istituzione di misure.

(128)

La Commissione ha pertanto concluso in questa fase che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.2.   Interesse di altre parti interessate

(129)

I servizi della Commissione hanno inviato questionari a 50 parti interessate. Non tutte hanno tuttavia risposto al questionario: 25 trasformatori, operatori commerciali a vari livelli e un'associazione (la Confederazione delle industrie europee della carta — CEPI) hanno presentato osservazioni, ma solo 14 parti hanno effettivamente risposto al questionario. Le risposte non erano però sempre complete e a volte erano semplici supposizioni, non confermate da elementi di prova verificabili.

(130)

Tre trasformatori che hanno risposto al questionario si sono dichiarati favorevoli alle misure, principalmente perché ripristinerebbero eque condizioni di concorrenza sul mercato dell'UE. In termini di volume di acquisti di carta termica leggera, tali trasformatori hanno un peso maggiore di quelli che non hanno formulato osservazioni o che si sono opposti all'istituzione di misure. Anche la CEPI si è dichiarata a favore delle misure e ha affermato che le importazioni coreane oggetto di dumping inciderebbero negativamente sulle industrie a monte, sui trasformatori indipendenti e sui consumatori finali.

(131)

Le parti contrarie all'istituzione di misure temono una penuria di carta e aumenti di prezzo, una mancanza di fonti di approvvigionamento alternative, pratiche anticoncorrenziali dei produttori dell'Unione e infine l'interruzione di alcune attività di trasformazione e/o il fallimento di alcuni trasformatori. L'inchiesta ha però dimostrato che esistono numerose fonti di approvvigionamento disponibili nell'Unione europea, che non vi è alcuna indicazione di pratiche anticoncorrenziali dei produttori dell'Unione e che l'istituzione di misure non comporterebbe significativi aumenti di prezzo, tenendo presente anche il livello del margine di dumping.

(132)

Infine, sia il produttore esportatore sia il governo della Repubblica di Corea hanno affermato che l'analisi dell'interesse dell'Unione dovrebbe tenere conto degli investimenti effettuati dal gruppo Hansol nell'Unione nel periodo 2013-2016 e del numero di posti di lavoro creati dai trasformatori collegati. Non hanno tuttavia fornito alcun elemento di prova specifico alla produzione di carta termica leggera.

(133)

Inoltre, poiché la misura ristabilirebbe un'equa concorrenza solo sul mercato dell'Unione, si ritiene che l'istituzione di misure antidumping comporterà l'arrivo di importazioni del prodotto in esame nell'Unione a prezzi non pregiudizievoli. Ciò dovrebbe andare a vantaggio dei trasformatori indipendenti.

(134)

In questa fase la Commissione ha pertanto concluso che l'impatto dei dazi antidumping sulle parti contrarie alle misure non supera l'effetto positivo delle misure sull'industria dell'Unione. Per quanto riguarda le parti che hanno presentato osservazioni non giustificate da prove, l'inchiesta non è stata in grado di dimostrare che l'istituzione di misure avrebbe o meno un impatto significativo su di esse.

6.3.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(135)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell'inchiesta non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di carta termica leggera originaria della Repubblica di Corea.

7.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(136)

Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(137)

Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(138)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione un profitto al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente essere conseguito da un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(139)

Il denunciante ha chiesto alla Commissione di usare «il 10 % circa» del fatturato come ragionevole margine di profitto non pregiudizievole. L'inchiesta ha dimostrato che l'effettiva redditività dell'industria dell'Unione prima che l'afflusso delle importazioni coreane avesse un notevole impatto era del 13 % nel 2012 e dell'11,5 % nel 2013. Per questi motivi, la Commissione ritiene che il margine di profitto ottenuto dall'industria nell'anno rappresentativo più recente, ossia l'anno 2013, sia una base adeguata per un profitto di riferimento.

(140)

In base a ciò la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione, sommando il suddetto margine di profitto dell'11,5 % al costo di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta.

(141)

La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione del produttore esportatore del paese interessato che hanno collaborato, determinata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, con la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione. Il margine di pregiudizio è stato fissato in via provvisoria al 35,8 %.

7.2.   Misure provvisorie

(142)

È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, vale a dire al livello del margine di dumping.

(143)

Alla luce di quanto precede, le aliquote provvisorie del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Dazio antidumping provvisorio

Repubblica di Corea

Hansol group (Hansol Paper Co., Ltd e Hansol Artone Paper Co., Ltd) (in %)

12,1

35,8

12,1

Tutte le altre società (in %)

12,1

35,8

12,1

(144)

Come illustrato al considerando 50, nel presente caso il livello di collaborazione è elevato, poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano il totale delle esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Pertanto il dazio antidumping residuo è basato sul livello della società che ha collaborato.

(145)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della nome societario. La richiesta deve essere indirizzata alla Commissione (6) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(146)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

8.   DISPOSIZIONI FINALI

(147)

Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(148)

Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera dal peso non superiore a 65 gr/m2; in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; rivestiti di una sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati, con o senza rivestimento superficiale, originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520).

2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 12,1 %.

3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono:

a)

chiedere la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;

b)

presentare osservazioni scritte alla Commissione; e

c)

chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2.   Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono trasmettere osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) è stato abrogato dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»).

(3)  GU C 62 del 18.2.2016, pag. 7.

(4)  I dati sono presentati in fasce numeriche a causa del rischio che una società inclusa nel campione utilizzi i dati dei suoi concorrenti per fini di ingegneria inversa.

(5)  Considerando 73 del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1).

(6)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


17.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

84,6

ZZ

84,6

0707 00 05

TR

142,1

ZZ

142,1

0709 93 10

MA

98,6

TR

136,9

ZZ

117,8

0805 20 10

MA

74,2

ZZ

74,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

TR

66,5

ZZ

66,5

0805 50 10

TR

87,5

ZZ

87,5

0806 10 10

BR

301,7

IN

166,9

LB

214,0

PE

324,2

TR

139,3

US

365,3

ZA

345,1

ZZ

265,2

0808 10 80

CL

174,1

NZ

139,2

ZA

129,4

ZZ

147,6

0808 30 90

CN

104,3

TR

168,6

ZZ

136,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

17.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/24


DECISIONE (UE) 2016/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2016

Aiuti di Stato SA.36754- 2014/C (ex 2014/NN e 2013/N) che l'Ungheria ha in parte attuato e a cui intende dare attuazione a favore di AUDI HUNGARIA MOTOR Ltd.

[notificata con il numero C(2016) 405]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con notifica elettronica protocollata in data 16 settembre 2013 (SANI 8899), rettificata con comunicazione del 25 settembre 2013, le autorità ungheresi hanno notificato, a norma del punto 65 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2) (in appresso «gli Orientamenti 2007-2013»), l'intenzione di concedere un aiuto regionale per un grande progetto di investimento che AUDI HUNGARIA MOTOR Ltd. (in appresso «AHM») dovrà realizzare a Győr.

(2)

Con lettera del 9 luglio 2014, la Commissione ha comunicato all'Ungheria la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (in appresso «la decisione di avvio») in relazione agli aiuti a finalità regionale da attuare a favore del progetto di investimento di AHM, al fine di effettuare una valutazione approfondita sulla base della comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (3) (in appresso «comunicazione sui criteri di valutazione»).

(3)

Con lettera del 9 ottobre 2014, (2014/101245) l'Ungheria ha inviato le proprie osservazioni e le informazioni necessarie per la valutazione dettagliata.

(4)

La decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 novembre 2014 (4). Gli interessati sono stati invitati a presentare le proprie osservazioni.

(5)

Con lettere del 25 novembre 2014 (2014/119782), del 28 luglio 2015 (2015/074087) e del 24 agosto 2015 (2015/083208), la Commissione ha richiesto informazioni supplementari che l'Ungheria ha trasmesso con lettere del 13 febbraio 2015 (2015/014716), del 30 settembre 2015 (2015/096577) e del 9 ottobre 2015 (2015/100135).

(6)

Non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA/DELL'AIUTO

2.1.   OBIETTIVO DELLA MISURA

(7)

Le autorità ungheresi intendono promuovere lo sviluppo regionale concedendo ad AHM aiuti a finalità regionale sotto forma di una sovvenzione diretta e di uno sgravio dell'imposta sulle società per investimenti nella sede dell'impresa di Győr, nella regione del Transdanubio occidentale (Nyugat-Dunántúl). Il Transdanubio occidentale è una regione assistita ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, con un massimale standard di aiuti a finalità regionale per le grandi imprese pari al 30 % dell'equivalente sovvenzione lordo (in appresso «ESL»), conformemente alla carta ungherese degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 (5).

2.2.   IL BENEFICIARIO

(8)

Il beneficiario dell'aiuto è AHM, società interamente controllata da Audi Hungaria Services Zrt. A sua volta, Audi Hungaria Services Zrt. è una controllata di AUDI AG, che fa parte del gruppo Volkswagen. L'attività del gruppo Volkswagen, con sede a Wolfsburg, in Germania, si riconduce a due divisioni, la Divisione Automotive e la Divisione Servizi Finanziari. La divisione Automotive presenta due aree commerciali: «autovetture» e «veicoli commerciali, power engineering».

(9)

La divisione Automotive del gruppo Volkswagen si compone di dodici marchi: Volkswagen, AUDI, ŠKODA, SEAT, Bentley, Porsche, Bugatti, Lamborghini, Ducati, Veicoli Commerciali Volkswagen, Scania e MAN. Ciascun marchio possiede un carattere proprio e opera sul mercato come entità autonoma. La produzione automobilistica del gruppo Volkswagen spazia dai modelli di piccole dimensioni alle automobili di lusso e i veicoli commerciali.

(10)

Nel 2014, il gruppo Volkswagen gestiva un totale di 118 stabilimenti in tutto il mondo (6),vendendo ai propri clienti 10,1 milioni di automobili, pari a una quota del 12 % del mercato mondiale delle autovetture. Il gruppo ha raggiunto un fatturato di 202 miliardi di euro e ha impiegato 592 586 dipendenti (7).

(11)

Nel 2014, AUDI AG contava 79 483 dipendenti, ha consegnato 1,7 milioni di nuovi veicoli a livello mondiale e ha raggiunto un fatturato di 53 miliardi di EUR.

(12)

Nel 2014, AHM ha prodotto 135 232 automobili, ha impiegato 11 274 dipendenti e ha totalizzato un fatturato di 7,2 miliardi di EUR.

2.3.   IL PROGETTO DI INVESTIMENTO

(13)

A Győr, AHM si occupa della produzione di motori e delle relative componenti. Inoltre, prima del completamento del progetto di investimento notificato, avvenuto alla fine del 2014, l'impresa procedeva all'assemblaggio delle automobili con un sistema basato su piattaforma.

(14)

Il progetto di investimento perseguiva tre obiettivi: una maggiore flessibilità e diversificazione delle operazioni di assemblaggio, un maggior volume di automobili assemblate e una più profonda integrazione verticale del processo di produzione delle vetture.

(15)

Il primo obiettivo consisteva nell'incrementare la flessibilità delle operazioni di assemblaggio, sostituendo la precedente tecnologia, basata su piattaforma, con la tecnologia del processo di produzione basata su moduli (Modularer Querbaukasten, in appresso «MQB»). Mentre la tecnologia basata su piattaforma,utilizzata a Győr, consentiva soltanto l'assemblaggio di automobili con la medesima piattaforma (soprattutto di lunghezza uguale o simile, spesso appartenenti a un unico segmento), la tecnologia MQB, di nuova installazione, permette l'assemblaggio nella medesima linea di produzione di automobili di diversa lunghezza, appartenenti a uno spettro di segmenti (nella fattispecie, ai segmenti A e B e, in teoria, anche al segmento A0 […] (*)). Questa nuova tecnologia è stata installata in un nuovo impianto, mentre l'attività di assemblaggio precedente, basata su piattaforma, è stata completamente soppressa nel 2014, così come la linea di assemblaggio antecedente, che è stata smantellata e rimossa. Attualmente, l'intera produzione automobilistica di Győr si basa sulla tecnologia MQB, fondata sul principio di modularità che, tramite la standardizzazione dei componenti di modelli diversi, appartenenti a segmenti di mercato differenti, consente una significativa riduzione dei costi. In considerazione della standardizzazione richiesta e della distanza fisica (pari a circa 1,5 km) tra la sede di assemblaggio precedente e quella attuale, non è stato possibile integrare la linea antecedente nel nuovo processo di produzione. Il nuovo impianto permette la produzione di vari modelli di autovetture Audi: le nuove generazioni dei modelli già assemblati a Győr in passato (Audi TT Coupé, TT Roadster e A3 Cabriolet) e un modello del tutto nuovo della serie A3 con una struttura quattro porte (A3 Sedan). I modelli successivi hanno subito varie modifiche del design e miglioramenti tecnici. Tuttavia, in virtù della continuità in termini di qualità, degli elevati standard di design delle diverse generazioni e dell'elevato sviluppo tecnico, nonché del mantenimento delle principali dotazioni e dimensioni geometriche, la classificazione POLK (8) è rimasta invariata. L'Audi TT Coupé e la TT Roadster rimangono nel segmento B, la A3 Cabriolet resta nel segmento A e la nuova A3 Sedan rientrerà anch'essa nel segmento A.

(16)

Il secondo obiettivo del progetto consisteva nell'aumento della capacità tecnica complessiva delle operazioni di assemblaggio dello stabilimento di Győr, da [60 000- 110 000] a [130 000-180 000] autovetture l'anno. Si prevede di utilizzare in media il […] % della nuova capacità per la produzione di automobili del segmento A e il […] % per la produzione di automobili del segmento B. L'aumento della capacità consente l'assemblaggio sia del prodotto addizionale (A3) sia di un maggior numero di modelli successivi.

(17)

Il terzo obiettivo del progetto verteva su una più profonda integrazione verticale delle attività di produzione dello stabilimento di Győr. Le precedenti operazioni di assemblaggio sono trasformate in un impianto per la produzione di autovetture pienamente integrato: l'investimento nel nuovo impianto di assemblaggio è accompagnato dalla realizzazione di un reparto carrozzeria, un reparto verniciatura e un reparto presse, dedicati prevalentemente alla produzione dei modelli citati. Solo un'esigua percentuale (fino al […] %) della produzione dei nuovi reparti carrozzeria e verniciatura (in forma di scocche) viene inviata, ad altri stabilimenti del gruppo Volkswagen fuori dal SEE. Circa il […] % delle parti di carrozzeria realizzate nel nuovo reparto presse è utilizzato per la produzione automobilistica di Győr. Il restante […] % delle parti di carrozzeria prodotte a Győr è spedito ad altri siti di produzione del gruppo Volkswagen. In origine era stato previsto che tali componenti venissero utilizzati per la produzione di veicoli del segmento POLK B. Tuttavia, dopo la decisione di avvio, l'Ungheria ha informato la Commissione che, per effetto di variazioni della domanda, il […] % della produzione del reparto presse avrebbe potuto essere utilizzato in altri siti del gruppo Volkswagen per la produzione di automobili dei segmenti da A0 a C.

(18)

I lavori relativi al progetto di investimento sono iniziati nel febbraio 2011 e sono stati ultimati il 31 dicembre 2014.

2.4.   COSTI DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

(19)

Nel caso in esame, le spese ammissibili prevedono investimenti in immobili, macchinari e attrezzature, mentre non sono ammessi investimenti in attività immateriali. I beni usati sono esclusi.

(20)

I costi complessivi del progetto di investimento ammissibili all'aiuto, del valore nominale di 342 936 milioni di HUF (1 144 milioni di EUR (9)), hanno un valore attuale (10) di 355 550 milioni di HUF (1 186 milioni di EUR). La Tabella I presenta una ripartizione dei costi ammissibili complessivi.

Tabella I

Costi dell'investimento ammissibili all'aiuto in valore nominale (in milioni di HUF)

Anni

2011

2012

2013

2014

Totale

Fabbricati

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Macchinari/attrezzature

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Attività immateriali

0

TOTALE

[…]

[…]

[…]

[…]

342 936

2.5.   FINANZIAMENTO DELL'INVESTIMENTO

(21)

Le autorità ungheresi confermano che il contributo proprio del beneficiario, privo di qualsiasi sostegno pubblico, è superiore al 25 % dei costi ammissibili.

2.6.   BASE GIURIDICA

(22)

La base giuridica nazionale per il sostegno finanziario è la seguente:

a)

sarà concessa una sovvenzione diretta in applicazione delle disposizioni del regime di aiuti XR 47/2007 (11), esente dall'obbligo di notificazione al di sotto della soglia per la singola notificazione a norma del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione (12) (in appresso «regolamento di esenzione»). Il regime è basato sul decreto governativo 8/2007 (I.24.) del ministro ungherese dell'Economia e dei trasporti sulle sovvenzioni agli investimenti concesse con singole decisioni del governo (Kormány egyedi döntésével megítélhető támogatások nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.) GKM rendelet);

b)

si concederà uno sgravio fiscale in applicazione delle disposizioni del regime di sconto fiscale per lo sviluppo N 651/2006 (13), varato dalla legge LXXXI del 1996 sull'imposta sulle società e sui dividendi e dal decreto governativo 206/2006 (X.16) sullo sgravio dell'imposta per lo sviluppo (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X.16.) Kormányrendelet).

2.7.   LA MISURA DI AIUTO

(23)

AHM ha presentato domanda di sovvenzione diretta il 5 marzo 2010, ossia prima dell'inizio dei lavori relativi al progetto di investimento. In data 26 marzo 2010, le autorità ungheresi hanno confermato, in linea di principio, l'ammissibilità del progetto di investimento all'aiuto richiesto. Le autorità ungheresi hanno presentato un'offerta di aiuto relativa alla sovvenzione diretta per il progetto di investimento (con l'eccezione del reparto presse) l'8 settembre 2010, accettata da AHM il 1o ottobre 2010. Per quanto attiene alla sovvenzione diretta per il reparto presse, l'offerta è stata presentata il 27 aprile 2011 ed è stata accettata il 4 maggio 2011.

(24)

Il beneficiario ha richiesto lo sgravio d'imposta (per cui sussiste un diritto formale soggetto all'approvazione della Commissione) il 29 ottobre 2010 (e, per il reparto presse, il 27 gennaio 2011), ossia prima dell'inizio dei lavori relativi all'investimento.

(25)

L'aiuto è stato concesso, previa approvazione della Commissione, mediante accordo di sovvenzione sottoscritto il 6 luglio 2011 (e il 28 settembre 2011 per il reparto presse).

(26)

L'Ungheria intende concedere un aiuto pari a 39 952 milioni di HUF (133,3 milioni di EUR) al valore attuale. Poiché le spese ammissibili complessive previste per il progetto hanno un valore attuale di 355 550 milioni di HUF (1 186 milioni di EUR), l'intensità di aiuto proposta è pari all'11,24 % in termini di ESL.

(27)

Le autorità ungheresi confermano che gli aiuti per il progetto non saranno cumulati con altri aiuti erogati da fonti locali, regionali, nazionali o dell'Unione per i medesimi costi ammissibili e che né il massimale di aiuto approvato al valore attuale né l'intensità di aiuto concessa saranno superati qualora i costi ammissibili si discostino dall'importo stimato.

(28)

AHM ha ricevuto aiuti agli investimenti per attività di investimento precedenti a Győr, avviate prima del 2003 e nel 2006.

(29)

L'aiuto notificato è concesso a condizione che il beneficiario mantenga l'investimento nella regione assistita per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento.

2.8.   DISPOSIZIONI GENERALI

(30)

Le autorità ungheresi si sono impegnate a trasmettere alla Commissione:

entro due mesi dalla concessione dell'aiuto, una copia degli atti pertinenti connessi alla misura di aiuto,

con cadenza quinquennale, a decorrere dall'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione, una relazione intermedia (che riporti indicazioni sugli importi dell'aiuto erogati, sull'esecuzione del contratto di aiuto e su ogni altro progetto di investimento avviato presso il medesimo impianto o stabilimento),

entro sei mesi dal pagamento dell'ultima tranche di aiuti, in base al calendario dei pagamenti notificato, una relazione finale dettagliata.

3.   MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(31)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato che il progetto di aiuto rispetta i criteri standard di compatibilità previsti dagli Orientamenti 2007-2013 e che l'importo dell'aiuto proposto e l'intensità dell'aiuto non superano i massimali consentiti. Tuttavia la Commissione, ai sensi del punto 68 degli Orientamenti 2007- 2013, non ha potuto confermare la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno nell'ambito dell'esame preliminare.

(32)

Il punto 68 degli Orientamenti 2007-2013 impone alla Commissione di avviare l'indagine formale e procedere a una valutazione dettagliata dell'effetto di incentivazione, della proporzionalità, nonché degli effetti positivi e negativi dell'aiuto laddove la quota di mercato del beneficiario per il prodotto e il mercato geografico considerati superi il 25 % prima o dopo l'investimento (in appresso anche «condizione di cui al punto 68, lettera a)»),oppure laddove la capacità creata dall'investimento superi il 5 % di un mercato in condizione di declino relativo o assoluto (in appresso anche «condizione di cui al punto 68, lettera b)»).

(33)

Nell'esame preliminare, la Commissione non ha potuto escludere che le soglie relative alla quota di mercato e all'incremento della capacità generato dall'investimento in un mercato poco efficiente non fossero superate nei mercati presi in esame.

(34)

Più precisamente, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla proposta dell'Ungheria di definire il mercato del prodotto rilevante come la combinazione dei segmenti A0, A e B della classificazione POLK e ha lasciato aperta la questione dell'esatta definizione del mercato del prodotto rilevante, considerando tutte le alternative plausibili per la definizione del mercato, inclusa in particolare la segmentazione più circoscritta per cui vi siano dati disponibili (14). Poiché AHM produrrà veicoli e parti di carrozzeria per automobili dei segmenti A, B e, in teoria, del segmento A0, la Commissione ha reputato che, nel caso in esame, sia i singoli segmenti sia la combinazione di tali segmenti dovrebbero essere considerati plausibili mercati rilevanti del prodotto.

(35)

Per quanto attiene alla possibile suddivisione tra autovetture e veicoli commerciali leggeri, la Commissione ha ritenuto che le due categorie non vengano considerate separatamente.

(36)

Inoltre, la Commissione non è stata in grado di pronunciarsi definitivamente in merito alla definizione del mercato geografico, in quanto non ha potuto stabilire se il mercato geografico consistesse nello Spazio economico europeo (in appresso «SEE») oppure, come suggerito dall'Ungheria, se comprendesse almeno i mercati combinati di tutta Europa, dell'America settentrionale e meridionale e della Cina considerati nel loro insieme.

(37)

L'analisi di cui al punto 68, lettera a), degli Orientamenti 2007-2013 ha appurato che la soglia di mercato applicabile, pari al 25 %, è superata nei segmenti A e B valutati singolarmente e congiuntamente nel SEE in tutti gli anni considerati, e nei segmenti combinati da A0 a B a partire dal 2011.

(38)

Per quanto attiene all'analisi di cui al punto 68, lettera b), la Commissione ha stabilito che nel SEE i mercati rilevanti del prodotto erano poco efficienti; pertanto ha dovuto verificare se le capacità create dal progetto superassero il 5 % della dimensione di tali mercati.

(39)

La Commissione ha reputato che, ai fini dell'applicazione della condizione di cui al punto 68, lettera b), sia opportuno ricorrere all'approccio dell'incremento lordo di capacità. Un approccio basato sull'incremento netto di capacità (ottenuto detraendo la capacità esistente dalla capacità prevista complessiva) impedirebbe alla Commissione di valutare l'effetto dell'aiuto di Stato sui mercati in declino, penalizzati da sovraccapacità strutturali, ogni qualvolta l'investimento sovvenzionato non dovesse aumentare la capacità esistente di più del 5 % della dimensione del mercato. Tuttavia la condizione di cui al punto 68, lettera b), è stata introdotta proprio con l'obiettivo di individuare le situazioni in cui il mercato è in declino e la portata dell'investimento sovvenzionato esercita un forte impatto sui concorrenti.

(40)

L'analisi di cui al punto 68, lettera b), per il progetto di investimento (a eccezione del reparto presse) ha mostrato che la soglia del 5 % verrebbe superata soltanto se la capacità di produzione totale fosse impiegata per la fabbricazione di automobili del segmento B. Sulla base delle stime di produzione presentate dall'Ungheria, il superamento della soglia del 5 % è altamente improbabile per qualunque segmentazione plausibile del mercato automobilistico.

(41)

Con riferimento alla capacità creata dal reparto presse per la produzione di parti di carrozzeria, l'analisi di cui al punto 68, lettera b), mostra che la soglia del 5 % potrebbe essere superata solo se a Győr si registrasse un netto aumento della quota di produzione di automobili del segmento B. La Commissione pertanto non ha stabilito se la capacità del reparto presse superi la soglia del 5 % della dimensione del mercato, misurato in base ai dati relativi al consumo apparente del prodotto interessato prima dell'investimento.

(42)

Poiché la Commissione non è stata in grado di stabilire in modo univoco che i valori soglia previsti al punto 68, lettere a) e b), degli Orientamenti 2007-2013 non fossero stati superati si è deciso di avviare il procedimento di indagine formale. Al riguardo, si è sottolineato che la Commissione svolge una valutazione approfondita del progetto di investimento come previsto dalla comunicazione sui criteri di valutazione qualora, sulla base delle osservazioni ricevute in seguito all'avvio del procedimento di indagine formale, non possa stabilire con certezza se i valori soglia siano stati superati. L'Ungheria e le parti interessate sono state invitate a presentare le proprie osservazioni.

4.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(43)

Non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati.

5.   OSSERVAZIONI DELL'UNGHERIA

5.1.   MERCATO DEL PRODOTTO RILEVANTE

(44)

L'Ungheria ribadisce la posizione secondo cui il mercato del prodotto dovrebbe essere definito come la combinazione dei segmenti da A0 a B (classificazione POLK).

(45)

Le autorità ungheresi continuano a ritenere che la sostituibilità sul fronte della domanda si verifichi ai margini di ogni singolo segmento di autovetture considerato, come riconosciuto dalla Commissione nelle decisioni precedenti (15). Poiché vi è la possibilità di una catena di sostituzione sul versante della domanda dei segmenti A0 e B con il segmento A, le autorità ungheresi considerano tutti i segmenti interessati come un unico segmento combinato.

(46)

Le autorità ungheresi sostengono inoltre che l'obiettivo dell'introduzione della tecnologia MQB risiede proprio nell'incremento della flessibilità sul versante dell'offerta, consentendo al beneficiario di produrre autovetture per i segmenti A0, A e B sulla stessa linea di produzione basata sulla tecnologia MQB, con la possibilità di trasferire la produzione da un mercato all'altro. Gli effetti dell'aiuto si potranno avvertire su tutti i mercati in questione.

5.2.   MERCATO GEOGRAFICO RILEVANTE

(47)

L'Ungheria continua a ritenere che il mercato geografico rilevante per il settore automobilistico sia il mercato globale, ribadendo le motivazioni addotte in fase di notifica:

i flussi commerciali e le quote di importazione ed esportazione (16) del SEE hanno raggiunto un livello che dimostra come nel settore automobilistico gli scambi avvengano in un mercato globale,

per quanto attiene alle barriere commerciali, negli ultimi anni vi è la tendenza all'abbattimento degli ostacoli normativi; gli ostacoli agli scambi tra molti paesi e il SEE sono ormai minimi e si assiste a un processo generale che mira al raggiungimento di un maggior grado di armonizzazione e integrazione,

i prezzi con un andamento analogo nelle varie regioni sono un indicatore importante dell'esistenza di mercati integrati. Dall'analisi degli indici di prezzo (17) basati sui dati dei prezzi per il SEE e per gli USA è emerso che gli indici per i segmenti A e B presentano la stessa evoluzione e un'elevata correlazione. Si può concludere pertanto che almeno gli Stati Uniti e il SEE rientrino nel medesimo mercato geografico,

i costi della creazione di una rete di distribuzione mondiale sono trascurabili, tanto da non rappresentare un ostacolo alla redditività della vendita di veicoli su scala globale,

a fronte della diminuzione dei costi di trasporto, i livelli di importazione e di esportazione delle vetture registrano un continuo aumento. Un'automobile su tre prodotte nell'UE è destinata all'esportazione e una su cinque vendute nell'Unione è di importazione,

il gruppo Volkswagen è un produttore globale di automobili esposto alla concorrenza, a livello mondiale, di altri produttori di ricambi originali (original equipment manufacturer, in appresso «OEM»),

i dieci maggiori OEM possiedono un numero elevato di siti di produzione in tutto il mondo. Il gruppo Volkswagen gestisce 100 stabilimenti di produzione dislocati in Europa, America settentrionale, America meridionale, Africa e Asia. Molte di queste sedi realizzano veicoli dei segmenti A e B. Le controllate dei grandi OEM competono anche a livello interno per le decisioni relative alle varie sedi.

(48)

L'Ungheria ritiene pertanto che il mercato geografico rilevante trascenda i confini del SEE e includa almeno tutta l'Europa, l'America settentrionale e meridionale e la Cina.

(49)

L'Ungheria evidenzia inoltre che il sito di Győr è l'unico al mondo a produrre l'AUDI TT Coupé, l'AUDI TT Roadster e l'AUDI A3 Cabriolet e pertanto soddisfa una domanda di portata globale. La produzione di Győr della A3 Sedan è distribuita anch'essa su scala globale (a eccezione dei veicoli prodotti esclusivamente per il mercato cinese a Foshan, in Cina).

5.3.   CONSIDERAZIONI SULLA CAPACITÀ

(50)

Le autorità ungheresi sostengono che per verificare la condizione di cui al punto 68, lettera b), sia opportuno applicare il metodo dell'incremento netto della capacità. Tra l'altro, l'obiettivo del progetto di investimento è di ampliare lo stabilimento esistente di Győr. L'integrazione verticale del processo di produzione implica che la precedente capacità (di [60 000-110 000] vetture l'anno dei segmenti A e B sarà ora gestita dal nuovo impianto di assemblaggio e dalle strutture di produzione di recente realizzazione.

(51)

L'Ungheria afferma che indipendentemente dal fatto che 1) un veicolo sia soltanto assemblato in un determinato stabilimento o prodotto nell'ambito di un processo di produzione integrato verticalmente o che 2) i modelli di nuova generazione possano avere caratteristiche diverse, il prodotto finale rimane nel medesimo segmento. Pertanto, la capacità di [60 000-110 000] automobili l'anno prodotte (assemblate) prima del progetto di investimento sarà mantenuta anche in seguito per effetto del progetto di investimento. In aggiunta a tale capacità esistente, vi sarà poi un'ulteriore capacità di produzione pari a [60 000-80 000] veicoli.

(52)

L'incremento netto della capacità ammonterebbe pertanto a un massimo di [60 000-80 000] veicoli l'anno nel medesimo gruppo di segmenti (da A a B), senza superare la soglia del 5 % di cui al punto 68, lettera b), degli Orientamenti 2007-2013.

(53)

Le autorità ungheresi hanno ritenuto che la quota pari al […] % della produzione del reparto presse destinata alle automobili del segmento B prodotte in altri siti del gruppo Volkswagen non determinerà un aumento della produzione complessiva delle vetture del segmento B all'interno del gruppo, in quanto vi sarà una mera sostituzione delle parti di carrozzeria acquistate esternamente con quelle di produzione propria. Secondo l'Ungheria, il metodo di calcolo applicato dalla Commissione nella decisione di avvio comporterebbe un doppio conteggio della capacità di produzione generata all'interno del gruppo Volkswagen. Inoltre, come indicato nel considerando 17 della presente decisione, secondo i nuovi piani del beneficiario, tali componenti sarebbero utilizzati per la produzione di automobili che rientrano nei segmenti da A0 a C.

5.4.   APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE SUI CRITERI DI VALUTAZIONE

(54)

Le autorità ungheresi ritengono che, sulla base delle motivazioni sopra esposte in merito alla corretta definizione del mercato rilevante del prodotto e geografico, nonché dell'applicazione del metodo dell'incremento netto della capacità, le soglie di cui al punto 68 degli Orientamenti 2007-2013 non vengano superate e che l'aiuto potrebbe essere autorizzato senza procedere a una valutazione dettagliata.

5.5.   VALUTAZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA DI AIUTO

(55)

L'Ungheria ha tuttavia fornito le informazioni necessarie allo svolgimento di una valutazione dettagliata.

5.5.1.   Effetti positivi dell'aiuto

(56)

L'Ungheria ritiene che l'investimento contribuisca allo sviluppo regionale dell'area di Győr e del Transdanubio occidentale per i seguenti motivi:

il progetto di investimento crea 2 100 nuovi posti di lavoro diretti, fa sì che dipendenti altamente qualificati rimangano nel Transdanubio occidentale e alimenterà un'ulteriore domanda per tale forza lavoro. I nuovi dipendenti saranno in buona parte laureati,

il progetto creerà, inoltre, un elevato numero di posti di lavoro nella regione anche in modo indiretto, presso fornitori di beni e servizi. L'effetto moltiplicatore sull'occupazione è pari a 2,5 posti di lavoro indiretti a livello dei fornitori (18) per ogni posto di lavoro diretto creato dal progetto, mentre per i posti di lavoro indotti dalle spese dei dipendenti dei fornitori è pari a 2,2 posti di lavoro per ogni posto di lavoro diretto. Nel complesso si arriva alla creazione indiretta di 9 870 posti di lavoro,

la regione godrà di importanti effetti di diffusione delle conoscenze: già prima dell'investimento, il beneficiario intratteneva una vivace cooperazione con i propri partner universitari, svolgendo 15 progetti di ricerca e sviluppo (R&S) ogni anno. Dopo il completamento dell'investimento, si prevede un raddoppio dei progetti annui di R&S, in quanto AHM prevede di estendere la cooperazione nel settore di ricerca e sviluppo alle Università di Miskolc e di Óbuda, rafforzando al contempo i rapporti esistenti con la Széchenyi István University di Győr e con l'Università di tecnologia di Budapest (19),

il beneficiario era un membro fondatore del Pannon Automotive Cluster (PANAC), che opera nella regione e riunisce fornitori del settore automobilistico e altre imprese (di consulenza, logistica, finanza ecc.). L'investimento innescherà ulteriori effetti di aggregazione positivi, attraendo un elevato numero di fornitori industriali e nuovi investimenti. Tale raggruppamento contribuirà allo sviluppo della regione del Transdanubio occidentale con il raggiungimento di economie di scala esterne determinate dalla vicinanza geografica e alla creazione di un'area di innovazione e sviluppo infrastrutturale,

il beneficiario offre una formazione regolare (interna ed esterna) ai propri dipendenti, contribuendo così al trasferimento del know-how nella regione.

5.5.2.   Adeguatezza dell'aiuto

(57)

Le autorità ungheresi hanno spiegato che, prima di decidere in merito alla concessione dell'aiuto, nell'ottica di promuovere lo sviluppo regionale del Transdanubio occidentale, erano state valutate altre misure strategiche, quali per esempio un ulteriore sviluppo delle infrastrutture pubbliche o il miglioramento del sistema di istruzione. Negli anni precedenti, tuttavia, erano già state intraprese le seguenti misure di politica generale:

la costruzione dell'autostrada M1, che collega Budapest al confine austriaco attraversando la regione del Transdanubio occidentale,

la creazione di un parco industriale a Győr,

la ricostruzione della linea ferroviaria Budapest-Győr-Hegyeshalom,

alcuni sviluppi nell'ambito dell'istruzione, quali la concessione dello status universitario a uno degli istituti di formazione superiore della zona (la Széchenyi István University).

(58)

Nonostante i provvedimenti citati, la regione è ancora sottosviluppata rispetto ad alcune aree limitrofe (quali il Burgenland e Bratislava) e alla media dell'Unione europea in termini di PIL pro capite, occupazione, infrastrutture e istruzione.

(59)

Si è concluso pertanto che l'aiuto di Stato per questo grande progetto di investimento fosse uno strumento più efficace per sostenere e promuovere lo sviluppo della regione. Le autorità ungheresi evidenziano inoltre che, sebbene l'aiuto si possa considerare una misura selettiva, esso è stato offerto in base a regimi di aiuto applicabili a qualunque altro investitore in Ungheria che risponda ai requisiti specifici previsti dalla normativa.

5.5.3.   Effetto di incentivazione/scenariocontrofattuale

(60)

L'Ungheria ha trasmesso informazioni a riprova che l'aiuto rientra nello scenario 2) della comunicazione sui criteri di valutazione, in quanto offre un incentivo al beneficiario affinché realizzi l'intero investimento nello stabilimento di Győr invece di destinarlo in parte a [sede 1, in una regione non assistita del SEE] e in parte a [sede 2, in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE]. In particolare, l'Ungheria ha fornito documenti aziendali pertinenti, autentici e aggiornati che spiegano il processo decisionale multifasico per la scelta della sede cui è destinato l'investimento e forniscono dati finanziari dello scenario controfattuale. Entrambi sono descritti di seguito.

Il processo decisionale del beneficiario

(61)

In seno al gruppo Volkswagen le decisioni di investimento sono predisposte in base a un processo decisionale a più stadi, che prevede l'analisi di vari siti in un processo comparativo e competitivo. Le fasi principali sono le seguenti: 1) pianificazione delle vendite a lungo termine (LAP) e sessioni di pianificazione, 2) sviluppo del prodotto, approvazione del prodotto e preselezione del sito, 3) definizione dell'investimento e della sede.

(62)

Il processo decisionale per l'investimento notificato ha rispettato tale iter generale. Per gli investimenti del marchio AUDI, giuridicamente indipendente, le decisioni importanti dovevano essere prese a livello di marchio e poi confermate a livello di gruppo.

(63)

L'introduzione di nuovi prodotti all'interno del gruppo Volkswagen segue il cosiddetto processo di creazione del prodotto (PEP), che spazia dalla pianificazione del prodotto all'avvio della produzione (SOP). Il processo di creazione del prodotto è composto dalle quattro fasi principali descritte nello schema sottostante.

Image

(1)   Pianificazione delle vendite a lungo termine e sessioni di pianificazione

(64)

Il punto di partenza è la fase di pianificazione delle vendite a lungo termine, in cui si analizzano previsioni dello sviluppo del mercato e della domanda potenziale, nonché le oscillazioni del mercato. La pianificazione delle vendite programma gli sviluppi del prodotto per […] anni a venire e indica quali capacità di produzione aggiuntive occorra creare o come si debbano adeguare le capacità esistenti. La pianificazione delle vendite a lungo termine si riflette nelle sessioni di pianificazione annuali, a cura del consiglio di vigilanza del gruppo, che contengono il quadro finanziario degli investimenti programmati.

(65)

Presso l'AUDI AG, la programmazione si basa sulla pianificazione delle vendite consolidata a lungo termine del gruppo Volkswagen. Già nella sessione di pianificazione del [20xx] il gruppo aveva individuato l'esigenza di una maggiore capacità di produzione per le vetture dei segmenti A0 e A. In questa fase, tali capacità aggiuntive non erano state attribuite ad alcun sito specifico.

(66)

Tenuto conto dei già elevati tassi di utilizzo delle capacità produttive in essere negli impianti di produzione esistenti, la pianificazione aveva indicato che, nel lungo termine, le capacità correnti non sarebbero state sufficienti a coprire il fabbisogno dettato dall'aumento dei volumi di vendita previsto.

(2)   Sviluppo del prodotto, approvazione del prodotto e preselezione del sito

(67)

In questa fase, varie divisioni di AUDI, il gruppo Volkswagen e i siti di produzione interessati lavorano insieme per giungere sia alla definizione del prodotto sia alla preselezione del sito. In questo stadio, la divisione di controllo del gruppo […] assume un ruolo centrale e di consolidamento.

(68)

Il primo passo in questa seconda fase è il processo di sviluppo del prodotto che, secondo le norme interne del beneficiario, ha inizio almeno […] prima della data prevista per l'avvio della produzione. Poiché il progetto notificato include quattro modelli, le decisioni in merito alla fattibilità del progetto sono state prese in tempi diversi e prevedevano date differenti per l'avvio della produzione dei vari modelli (20).

(69)

L'approvazione del prodotto, ossia la decisione di realizzare un prodotto proposto nella pianificazione delle vendite a lungo termine, prevede che lo sviluppo del prodotto raggiunga un target di fattibilità prestabilito. I ricavi previsti per il nuovo prodotto vengono confrontati con i costi di produzione necessari (investimento incluso). Ai fini della previsione dei costi di produzione, si sceglie, in un primo momento, in chiave ipotetica, una sede specifica su cui si fonda l'ipotesi di pianificazione (sede ipotetica). La sede ipotetica viene utilizzata per definire un quadro e una struttura iniziali dei costi del progetto. Essa non preannuncia il sito di produzione specifico, ma funge da riferimento per la valutazione dei costi di produzione previsti.

(70)

[…]; nel caso di un prodotto del tutto nuovo […], la sede ipotetica viene scelta generalmente in base agli indicatori di rendimento; la sede con i migliori dati di rendimento verrà considerata come prima ipotesi. Nella pratica si tiene conto anche di altri criteri, quali la presenza di capacità non sfruttata o di strutture idonee. Ai fini dei calcoli per l'approvazione del prodotto, la redditività di quest'ultimo è cruciale, ma si procede anche a sviluppare e analizzare le possibili sedi alternative.

(71)

Al livello del marchio, il VAP (comitato prodotti) e il PSK (comitato per la strategia di prodotto) di AUDI AG hanno confermato con le rispettive decisioni la fattibilità del prodotto per tutti i quattro modelli considerati. Tali decisioni hanno identificato quali sedi ipotetiche preliminari [sede 3 in una regione non assistita del SEE] per la A3 Cabriolet e le parti di carrozzeria della A3 Sedan, e Győr per la A3 Sedan, la TT Coupé e la TT Roadster. Le decisioni sono state quindi confermate al livello del gruppo dal K-VAP/K-PSK.

(3)   Definizione dell'investimento e della sede

(72)

Una volta approvato il prodotto, il passo successivo è la selezione della sede più idonea al progetto (ossia la definizione della sede). In genere all'inizio [la divisione di controllo del gruppo] prende in considerazione tutti i siti di produzione Volkswagen, per poi ridurre gradualmente le alternative alle sedi che appaiono più consone all'investimento (21). Tale processo conduce alla definizione degli scenari di investimento e di produzione per ciascun sito realistico, sintetizzati in una raccomandazione di decisione.

(73)

L'Ungheria ha spiegato che, in linea di principio, all'atto di individuare le sedi idonee, l'integrazione di capacità aggiuntive in strutture utilizzate solo in parte oppure l'ampliamento di siti esistenti sono preferibili a un investimento per la creazione di nuovi stabilimenti, in quanto consentono di evitare costi aggiuntivi (dovuti ad esempio al collegamento del nuovo impianto con le infrastrutture pubbliche, all'integrazione del nuovo sito nella rete logistica del gruppo ecc.). Nel caso in questione, la possibilità di investire in un nuovo stabilimento nell'Europa orientale era stata presa in considerazione in una fase precoce del processo decisionale, ma, non essendosi concretizzata, è stata abbandonata nel corso del processo di definizione del prodotto al livello del marchio AUDI (22). Pertanto, nel processo di valutazione delle sedi possibili, [la divisione di controllo del gruppo] si è concentrata sui siti esistenti del gruppo.

(74)

Se la valutazione della sede non riguarda un investimento per la realizzazione di un nuovo stabilimento, i due criteri principali per individuare i siti idonei si basano sulla possibilità di dotare uno stabilimento esistente di ulteriori capacità («possibilità di ampliamento o adeguamento») e sulla compatibilità delle strutture esistenti con il progetto previsto («struttura compatibile»).

(75)

In applicazione di tali criteri, [la divisione di controllo del gruppo] ha individuato quattro sedi possibili. In base ai documenti aziendali forniti dall'Ungheria, la valutazione preliminare della [divisione di controllo del gruppo] dei quattro scenari di investimento è stata discussa da AUDI e dal gruppo nel […] 2009 (23).

Tabella II

Opzioni di investimento

Opzione

Descrizione dell'opzione

Opzione A

([sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE], [sede 3 in una regione non assistita del SEE], Győr)

Produzione della A3 Sedan a [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE]; realizzazione della carrozzeria e verniciatura dell'Audi TT (24) e della A3 Cabriolet a [sede 3 in una regione non assistita del SEE] e consegna della carrozzeria verniciata a Győr (HU) per l'assemblaggio

Opzione B

([sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE], [sede 1 in una regione non assistita del SEE], [sede 3 in una regione non assistita del SEE])

Produzione della A3 Sedan a [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE]; Produzione della A3 Cabriolet a [sede 1 in una regione non assistita del SEE] e produzione dell'Audi TT a [sede 3 in una regione non assistita del SEE]

Opzione C

([sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE], [sede 1 in una regione non assistita del SEE])

Produzione della A3 Sedan e dell'Audi TT a [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE]; produzione della A3 Cabriolet a [sede 1 in una regione non assistita del SEE]

Opzione D

(Győr)

Produzione della A3 Sedan, della A3 Cabriolet e dell'Audi TT a Győr (HU)

(76)

Per tali opzioni, i documenti dell'impresa includono e confrontano, in base alla sede, i costi di produzione, che comprendono i costi di investimento e di produzione da sostenere nel periodo di riferimento.

(77)

Alla luce di tali costi di produzione, e tenendo conto del fatto che [sede 3 in una regione non assistita del SEE] aveva raggiunto il limite in termini di capacità produttiva, e che qualunque produzione aggiuntiva avrebbe comportato importanti spese strutturali, il consiglio di amministrazione del gruppo il […] 2010, come documentato dal verbale della riunione presentato, ha deciso di escludere le opzioni A e B dalla pianificazione successiva e ha dato mandato ad AUDI 1) di predisporre la pianificazione successiva per la produzione automobilistica presso il sito di Győr, 2) di redigere le raccomandazioni di decisione per il consiglio di vigilanza di Volkswagen e di AUDI e per il K-VAI (25) e 3) di intraprendere le misure necessarie per ottenere aiuti di Stato.

(78)

In base a una raccomandazione della [divisione di controllo del gruppo], in cui vengono confrontati i calcoli aggiornati per le opzioni C e D e in cui vengono considerati i possibili aiuti di Stato a finalità regionale da parte del governo ungherese, il 14 dicembre 2010 il K-VAI ha deciso di collocare l'investimento a Győr (Opzione D). L'Ungheria ha fornito documenti attestanti l'analisi controfattuale considerata, descritta nell'Allegato 1 alla presente decisione, che tuttavia non è stata pubblicata per motivi di riservatezza commerciale, e ha presentato una copia del verbale della riunione.

5.5.4.   Proporzionalità dell'aiuto

(79)

Per dimostrare la proporzionalità dell'aiuto, l'Ungheria si è basata sui calcoli impiegati per l'effetto di incentivazione.

(80)

Il calcolo finale utilizzato dall'Ungheria per spiegare lo scenario controfattuale e dimostrare l'effetto di incentivazione mostra che, rispetto all'opzione C, l'opzione D presenta uno svantaggio in termini di costi pari a 143,3 milioni di EUR (valore attualizzato al momento dell'investimento del beneficiario e della definizione della sede, ossia al 2010).

(81)

Tale svantaggio in termini di costi ammonta a 153,8 milioni di EUR secondo i prezzi del 2013 (26), anno applicabile per il calcolo dell'aiuto e pertanto anche ai fini della proporzionalità.

(82)

Nonostante il massimale di aiuto consentito, del valore di 133,3 milioni di EUR (attualizzato al 2013) (27), l'opzione D presenta comunque uno svantaggio in termini di costi di 20,5 milioni di EUR.

(83)

Secondo l'Ungheria, l'aiuto è proporzionato in quanto non compensa del tutto lo svantaggio legato alla sede.

5.5.5.   Effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sul commercio

(84)

L'Ungheria sottolinea che l'aiuto regionale è volto esclusivamente a compensare i costi aggiuntivi dell'opzione D (ampliamento del sito di produzione di Győr) rispetto all'opzione C (produzione presso gli impianti esistenti di ([sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] e [sede 1 in una regione non assistita del SEE]). L'aiuto è proporzionato e non presenta alcun impatto sulla concorrenza, considerato che il progetto d'investimento e i relativi effetti sulla concorrenza e sul commercio si sarebbero manifestati in ogni caso.

5.6.   OSSERVAZIONI DELL'UNGHERIA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA MISURA

(85)

Le autorità ungheresi continuano a ritenere che l'aiuto non possa essere reputato illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio (in appresso «il regolamento procedurale») (28). In proposito, le autorità ungheresi avanzano la motivazione riportata di seguito.

(86)

L'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE prevede l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione le misure di aiuto previste. Con l'adozione del regolamento di esenzione per categoria per gli aiuti per investimenti a finalità regionale (in appresso «regolamento di esenzione») (29) la Commissione ha limitato tale obbligo alle misure che superano la soglia di notifica. Le autorità ungheresi hanno interpretato tale disposizione nel senso che le misure di aiuto al di sotto della soglia di notifica e inquadrate in un regime esistente possono sempre essere concesse e attuate nell'ambito delle competenze degli Stati membri.

(87)

L'Ungheria sostiene inoltre che tale interpretazione sia coerente con le disposizioni della comunicazione sui criteri di valutazione che, a suo giudizio, conferma che lo Stato membro conserva la possibilità di accordare l'aiuto fino a un livello corrispondente al massimale di aiuto consentito per un investimento con spese ammissibili pari a 100 milioni di EUR in base alle norme applicabili, anche qualora la Commissione abbia espresso una decisione negativa (30).

(88)

Inoltre, tale approccio e la relativa interpretazione non sono mai state messe in discussione dalla Commissione né nell'ambito dell'attuale procedura di notifica né nelle notifiche precedenti da parte delle autorità ungheresi (31) e l'Ungheria ritiene che in passato la Commissione stessa abbia dato un'interpretazione analoga dell'obbligo di notifica da parte degli Stati membri (32).

(89)

Le autorità ungheresi evidenziano inoltre che, in base alla giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali europei (33), gli Stati membri adempienti all'obbligo di notificazione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE non possono trovarsi in posizione svantaggiata rispetto agli Stati membri che violano tale obbligo poiché ciò sarebbe contrario all'obiettivo fondamentale dell'articolo suddetto del TFUE. Pertanto, un'interpretazione che non consenta agli Stati membri la concessione dell'aiuto fino alla soglia per la singola notifica si porrebbe in contraddizione con la giurisprudenza, generando profonde ripercussioni negative sugli Stati membri e sui beneficiari.

(90)

In linea con le disposizioni sopra indicate, le autorità ungheresi hanno deciso di proporre gli aiuti oggetto dell'esenzione a favore di AHM sulla base di un regime di aiuti esistente (XR 47/2011). Tuttavia, l'importo erogato non superava la soglia di notifica applicabile, mentre la concessione della parte dell'aiuto eccedente la soglia era stata subordinata alla decisione finale della Commissione. Le autorità ungheresi confermano che non è stato erogato né sarà erogato alcun aiuto eccedente la soglia di notifica senza l'approvazione della Commissione.

(91)

Le autorità ungheresi reputano pertanto di aver adempiuto pienamente all'obbligo di notificare alla Commissione l'importo degli aiuti eccedente la soglia di notifica; di conseguenza le sovvenzioni a favore di AHM non costituiscono un «aiuto illegale».

6.   VALUTAZIONE DELLA MISURA DI AIUTO

6.1.   ESISTENZA DI UN AIUTO

(92)

Il sostegno finanziario in forma di sovvenzione diretta e di sgravio dell'imposta sulle società è stato concesso o sarà concesso dalle autorità ungheresi ed è a carico del bilancio generale dello Stato. Esso si configura quindi come aiuto concesso da uno Stato membro e mediante risorse statali, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(93)

Poiché è stato concesso a una singola azienda, ossia AHM, l'aiuto è selettivo.

(94)

Il sostegno finanziario in forma di sgravio dell'imposta sulle società solleva l'impresa da costi normalmente a suo carico. Il sostegno finanziario in forma di sovvenzione diretta offre all'impresa un vantaggio di cui non avrebbe beneficiato in condizioni di mercato normali. L'impresa gode pertanto di un vantaggio economico rispetto ai concorrenti.

(95)

Il sostegno finanziario è stato concesso o sarà concesso per un investimento nel settore automobilistico, caratterizzato da intensi scambi commerciali tra gli Stati membri ed è in parte volto alla sostituzione di forniture di beni intermedi provenienti da altri Stati membri. La misura ha pertanto un'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

(96)

Favorire AHM e la sua produzione significa falsare o rischiare di falsare la concorrenza.

(97)

La Commissione ritiene pertanto che la misura prevista costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

6.2.   LEGITTIMITÀ DELLA MISURA DI AIUTO

(98)

La Commissione osserva che le autorità ungheresi hanno notificato l'intero pacchetto di aiuti a favore di AHM, ma soltanto la concessione dell'importo eccedente la soglia di notifica è stata subordinata all'approvazione della Commissione, mentre l'importo al di sotto di tale soglia è stato erogato in base a un regime di aiuto in esenzione. La Commissione ritiene che tale approccio violi l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e che l'aiuto sia pertanto illegale, a norma dell'articolo 1, lettera f), del regolamento procedurale.

(99)

La Commissione non condivide le argomentazioni avanzate dalle autorità ungheresi circa l'interpretazione del regolamento di esenzione. Ai sensi dell'articolo 7, lettera e), del regolamento di esenzione, gli aiuti regionali restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE qualora l'importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75 % del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale alla data in cui l'aiuto deve essere concesso. Tale disposizione, che corrisponde al punto 64 degli Orientamenti 2007-2013, è stata ripresa dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (34) (in appresso «regolamento generale di esenzione per categoria»).

(100)

I regimi di aiuti applicati dalle autorità ungheresi per il pacchetto a favore di AHM fanno riferimento all'articolo 7, lettera e), del regolamento di esenzione e al punto 64 degli Orientamenti 2007-2013.

(101)

Le spese ammissibili dell'investimento superano i 100 milioni di EUR e l'importo complessivo degli aiuti (sovvenzione e sgravio fiscale) supera la soglia di notifica. Ai fini del calcolo di tale soglia si deve tener conto degli aiuti di ogni provenienza. Tale posizione è stata confermata dalla Commissione in passato per un altro caso (SA.32036 — Mondi Swiecie (35)). Superata tale soglia il pacchetto di aiuti, nella sua totalità (36), non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione e deve pertanto essere notificato alla Commissione, che ne valuterà la compatibilità in base agli orientamenti applicabili. In questo contesto, la Commissione ha valutato il pacchetto di aiuti notificato dalle autorità ungheresi in base ai criteri generali di compatibilità degli Orientamenti 2007-2013; nella decisione di avvio, ha concluso che, sebbene i criteri fossero stati rispettati, permangono alcuni dubbi in merito all'osservanza delle soglie di mercato di cui al punto 68 degli Orientamenti 2007- 2013. Sarebbe pertanto contrario alle norme pertinenti applicare le condizioni di compatibilità degli Orientamenti 2007-2013 al pacchetto di aiuti notificato e al contempo ritenere che l'importo al di sotto della soglia di notifica possa essere legittimamente concesso in base agli schemi esistenti e alle disposizioni del regolamento di esenzione prima che la Commissione decida in merito alla misura di aiuto notificata.

(102)

Per quanto attiene alla nota relativa al punto 56 della comunicazione sui criteri di valutazione, la Commissione aveva già respinto l'argomento secondo cui il potere della Commissione di esaminare la compatibilità di una misura d'aiuto a norma della comunicazione sui criteri di valutazione si limiterebbe alla parte dell'importo dell'aiuto notificato eccedente la soglia di notifica (37). La Commissione deve ricordare che essa è tenuta a verificare, sulla base di una valutazione più approfondita, l'effetto di incentivazione e la proporzionalità delle misure di aiuto cui si applica tale valutazione dettagliata, ossia gli aiuti a finalità regionale da notificare a favore di grandi progetti di investimento che soddisfano le condizioni pertinenti stabilite negli Orientamenti 2007-2013.

(103)

Per quanto attiene alla possibilità di concedere aiuti fino alla soglia di notifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento generale di esenzione per categoria, è importante osservare che la formulazione della nota al punto 56 della comunicazione sui criteri di valutazione si limita ad indicare che lo Stato membro conserva la possibilità di accordare l'aiuto fino a tale soglia. La logica della struttura delle norme applicabili (regolamento di esenzione, Orientamenti 2007-2013 e comunicazione sui criteri di valutazione) prevede che quando l'importo degli aiuti di ogni provenienza rientra nella soglia di notifica lo Stato membro non è tenuto a presentare il progetto per una valutazione dettagliata da parte della Commissione e può dare esecuzione alla misura d'aiuto secondo le condizioni di cui al regolamento di esenzione. Allorché lo Stato membro decida di concedere un pacchetto di aiuti eccedente la soglia di notifica, l'intero importo è soggetto all'obbligo di notificazione e ne sarà valutata la compatibilità in base agli orientamenti applicabili. Il medesimo concetto si ritrova anche al considerando 7 del regolamento generale di esenzione per categoria, secondo cui «Gli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. È opportuno che il presente regolamento non osti a che gli Stati membri possano notificare gli aiuti i cui obiettivi corrispondono agli obiettivi ivi contemplati. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento e conformemente ai criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline comunitarie adottati dalla Commissione nei casi in cui le misure di aiuto in questione rientrino nel campo di applicazione di tali strumenti specifici».

(104)

Prima che la Commissione decida in merito all'aiuto notificato, lo Stato membro può ritirare la notifica e concedere l'aiuto in base al regolamento di esenzione applicabile previa riduzione dell'importo dell'aiuto entro la soglia di notifica e nel rispetto di tutte le disposizioni relative all'esenzione per categoria applicata.

(105)

Le autorità ungheresi invocano la precedente prassi decisionale della Commissione (38). La Commissione ritiene che le circostanze del citato caso Ibiden non siano paragonabili al caso in questione in quanto fondate su un'altra base giuridica (Orientamenti 2000-2006) e sul DMS 2002 (39), diversi dal regolamento di esenzione e dagli Orientamenti 2007-2013. Ad ogni modo, negli ultimi anni la Commissione ha sviluppato una diversa prassi decisionale (si vedano le citate decisioni Mondi e BMW).

(106)

Da ultimo, le conclusioni di cui sopra non sono influenzate dall'argomento secondo cui la giurisprudenza avrebbe stabilito che gli Stati membri adempienti all'obbligo di notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE non possano trovarsi in una posizione più svantaggiata rispetto agli Stati membri che hanno violato tale obbligo. La Commissione osserva che nella sentenza citata (40) tale tesi era stata avanzata in merito alla valutazione della compatibilità di una misura di aiuto attuata in violazione degli obblighi di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Il tribunale aveva concluso che l'ulteriore requisito di tenere conto delle effettive conseguenze dell'aiuto già messo in atto incentiverebbe gli Stati membri a notificare i progetti di investimento alla Commissione dopo il loro completamento e renderebbe inefficace il divieto di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ritiene pertanto che la giurisprudenza invocata dalle autorità ungheresi non sia pertinente ai fini dell'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

(107)

In considerazione di quanto sopra, la Commissione conclude che l'aiuto concesso ad AHM è da considerarsi illegale. Tale conclusione non incide tuttavia sulla valutazione della compatibilità con il mercato interno.

6.3.   BASE GIURIDICA DELLA VALUTAZIONE

(108)

Obiettivo dell'aiuto è promuovere lo sviluppo regionale. Poiché l'accordo di sovvenzione per l'investimento, ad esclusione del reparto presse, è stato sottoscritto il 6 luglio 2011 (e il 26 settembre 2011 per il reparto presse) previa approvazione della Commissione, quest'ultima ritiene che l'aiuto sia stato concesso prima di luglio 2014 e pertanto, in virtù del punto 188 degli Orientamenti 2014-2020, debba essere valutato in base agli Orientamenti 2007-2013, con particolare riferimento alle disposizioni sugli aiuti a finalità regionale a favore di grandi progetti di investimento di cui al punto 68. Qualora le osservazioni pervenute entro il termine stabilito in risposta all'avvio dell'indagine formale non permettano alla Commissione di concludere con certezza nel corso dell'indagine che le soglie di cui al punto 68, lettere a) e b), degli Orientamenti 2007-2013 non sono state superate, essa è tenuta a condurre una valutazione dettagliata sulla base dei criteri indicati nella comunicazione sui criteri di valutazione.

(109)

La valutazione della Commissione deve essere svolta in tre fasi:

in primo luogo, deve confermare la compatibilità della misura con le disposizioni generali degli Orientamenti 2007-2013,

in secondo luogo, deve accertare se sia possibile stabilire con certezza che le condizioni di cui al punto 68, lettere a) e b), degli Orientamenti 2007-2013 non richiedono una valutazione dettagliata,

in terzo luogo, in base all'esito della valutazione nella fase precedente, può rendersi necessaria una valutazione dettagliata. (41)

6.4.   COMPATIBILITÀ DELLA MISURA CON I CRITERI STANDARD DI COMPATIBILITÀ DEGLI ORIENTAMENTI 2007-2013

(110)

Al paragrafo 54 della decisione di avvio, la Commissione aveva già riscontrato la rispondenza dell'aiuto ai criteri di compatibilità generali previsti dagli Orientamenti 2007-2013. Il procedimento di indagine formale non ha evidenziato elementi tali da mettere in discussione tale valutazione. In particolare, la Commissione rileva quanto segue:

l'aiuto è concesso in applicazione di un regime soggetto a esenzione per categoria (sovvenzione in base al regime di aiuti XR 47/2007) e di un regime di aiuto approvato (sgravio fiscale in base al regime di aiuti N 651/2006). Entrambi i regimi rispettano i criteri standard di compatibilità degli Orientamenti 2007- 2013,

il progetto da finanziare ha sede a Győr, nella regione del Transdanubio occidentale (Nyugat-Dunántúl), zona ammissibile agli aiuti agli investimenti a finalità regionale, come indicato dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale dell'Ungheria,

non vi è alcuna indicazione che il gruppo Volkswagen in generale, o AHM in particolare, siano imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (42). Il beneficiario dell'aiuto è pertanto ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi del punto 9 degli Orientamenti 2007-2013,

il progetto prevede un investimento iniziale ai sensi del punto 34 degli Orientamenti 2007-2013. Al punto 34 degli Orientamenti 2007-2013, l'investimento iniziale è definito come un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante 1) la creazione di un nuovo stabilimento, 2 l'ampliamento di uno stabilimento esistente, 3) la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e 4) un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Il progetto riguarda un investimento in uno stabilimento esistente e prevede elementi di 1) cambiamento fondamentale del processo di produzione (sostituzione della tecnologia di assemblaggio basata su piattaforma con la tecnologia MQB), associato a una maggiore standardizzazione e integrazione verticale del processo di produzione (impianto di produzione automobilistica pienamente integrato in luogo di un impianto di assemblaggio), 2) diversificazione della produzione dello stabilimento (nuova A3 Sedan, parti di carrozzeria dal reparto presse) nonché 3) ampliamento delle capacità di assemblaggio,

a norma del punto 40 degli Orientamenti 2007-2013, AHM è tenuta a mantenere l'investimento in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni dopo il completamento del progetto,

il beneficiario, ai sensi del punto 39 degli Orientamenti 2007-2013, apporta un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico,

i requisiti formali inerenti all'effetto di incentivazione di cui al punto 38 degli Orientamenti 2007-2013 sono rispettati,

i costi ammissibili agli aiuti agli investimenti (cfr. supra, Tabella II) sono definiti conformemente agli Orientamenti 2007-2013, nel rispetto delle regole di cumulo,

gli investimenti precedenti non rientrano nel periodo di tre anni relativo al singolo progetto di investimento,

le spese ammissibili totali previste per il progetto hanno un valore attuale di 355 550 milioni di HUF (1 186 milioni di EUR), attualizzato alla data della notifica. In base al meccanismo di riduzione di cui al punto 67 degli Orientamenti 2007-2013, si ottiene un'intensità di aiuto massima ammissibile dell'11,24 % in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) per il progetto,

poiché l'intensità di aiuto proposta (39 952 milioni di HUF; 133,3 milioni di EUR al valore attuale; intensità di aiuto dell'11,24 %) non eccede i massimali previsti, l'intensità di aiuto prevista per il progetto risulta conforme agli Orientamenti 2007-2013. L'Ungheria ha confermato che a sostegno del progetto di investimento non saranno concessi altri aiuti oltre all'aiuto notificato.

(111)

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ritiene soddisfatti i criteri standard di compatibilità degli orientamenti.

6.5.   APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CUI AL PUNTO 68 DEGLI ORIENTAMENTI 2007-2013

(112)

Al considerando 105 della decisione di avvio, la Commissione ha affermato che, qualora le osservazioni pervenute in risposta all'avvio dell'indagine formale non avessero consentito di escludere con certezza il superamento delle soglie di cui al punto 68, lettere a) e b), sarebbe stata condotta una valutazione approfondita del progetto di investimento in base alla comunicazione sui criteri di valutazione. La Commissione è tenuta a verificare se le osservazioni pervenute consentano di giungere a tale conclusione.

—   PRODOTTO IN ESAME

(113)

Al considerando 65 della decisione di avvio, la Commissione ha osservato che, ai fini del punto 68 degli Orientamenti 2007-2013, i prodotti interessati dal progetto di investimento sono autovetture dei segmenti di mercato A0, A e B della segmentazione POLK.

—   MERCATO RILEVANTE DEL PRODOTTO INTERESSATO

(114)

Al considerando 80 della decisione di avvio, la Commissione ha lasciato in sospeso l'esatta definizione del mercato rilevante del prodotto interessato e ha considerato tutte le alternative plausibili per la definizione del mercato, inclusa in particolare la segmentazione più ristretta per cui vi siano dati disponibili. Poiché AHM produrrà sia automobili sia parti di carrozzeria per i segmenti A e B, e poiché in teoria potrebbe produrre anche per autovetture del segmento A0, la Commissione ha reputato che, nel caso in questione, i singoli segmenti citati, nonché la combinazione dei segmenti da A0 a B e da A a B dovrebbero essere tutti considerati plausibili mercati rilevanti del prodotto.

(115)

Nelle osservazioni alla decisione di avvio (descritte nei considerando da 44 a 46 della presente decisione), l'Ungheria ha ribadito la posizione già manifestata nella decisione di avvio, senza aggiungere alcuna osservazione o informazione che non fosse già stata presentata nella fase di esame preliminare. In particolare, l'Ungheria ha mantenuto la posizione secondo cui il mercato rilevante del prodotto dovrebbe essere definito come una combinazione di segmenti in cui rientrino i veicoli dei segmenti A0, A e B e il mercato geografico dovrebbe includere almeno i mercati di tutta l'Europa, l'America settentrionale e meridionale e la Cina considerati nel loro insieme (senza limitarsi dunque al solo mercato del SEE).

(116)

Per quanto attiene al mercato del prodotto, la Commissione rileva quanto segue: la decisione di condurre una valutazione dettagliata non pregiudica l'esito della valutazione dettagliata di compatibilità che ne deriva. Tuttavia, prima di approvare l'aiuto, la Commissione deve accertare che il contributo positivo derivante dalla misura di aiuto andrà a compensare in ogni caso gli effetti negativi sul commercio e sulla concorrenza. Pertanto, al fine di stabilire se occorra condurre una valutazione dettagliata della compatibilità di una misura di aiuto, la definizione di mercato del prodotto dovrebbe essere quanto più circoscritta possibile, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle automobili da produrre.

(117)

La prassi di adottare la definizione più precisa possibile del mercato in base a singoli segmenti del settore automobilistico è ampiamente documentata in altre decisioni analoghe, incluse le decisioni finali (43).

(118)

Tale prassi si fonda su considerazioni di carattere economico inerenti alla concorrenza, in quanto si basa sulla concezione che in tutti i segmenti di mercato, inclusi quelli più ristretti, i concorrenti devono essere tutelati dagli operatori con una posizione di mercato dominante.

(119)

Nello specifico, tale approccio si basa sulla teoria secondo cui la sostituibilità tra due prodotti sul fronte della domanda sussiste se i consumatori li reputano sostituibili in termini di caratteristiche, prezzo e utilizzo previsto. Con la prassi di esaminare le quote di mercato anche nei segmenti più ristretti del mercato automobilistico per i quali vi siano dati disponibili, la Commissione applica la medesima logica, ossia ritiene che la massima sostituibilità in termini di prezzo, caratteristiche e utilizzo previsto si ritrovi fra prodotti appartenenti al medesimo segmento. In tal senso, l'applicazione del segmento di mercato più limitato quale mercato plausibile riflette la logica di cui al punto 28 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali (44), secondo cui «i prodotti possono, nell'ambito di un mercato rilevante, essere differenziati in modo tale che alcuni prodotti sono sostituti più stretti di altri. Quanto più elevato è il grado di sostituibilità tra i prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione, tanto più è probabile che tali imprese aumenteranno i prezzi in misura significativa. […] L'incentivo delle imprese partecipanti alla concentrazione ad aumentare i prezzi sarà probabilmente più limitato quando le imprese concorrenti producono stretti sostituti dei prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione rispetto a quando i concorrenti offrono sostituti meno stretti[…]».

(120)

È in base a tale logica che le automobili sono tradizionalmente divise in segmenti e che il settore automobilistico colloca i vari modelli nei ben noti segmenti di riferimento. Tali considerazioni hanno orientato la prassi della Commissione nella definizione del mercato rilevante nel settore automobilistico anche in termini di singoli segmenti e al contempo hanno indotto l'Ungheria a sollevare le argomentazioni sul mercato rilevante in termini di segmenti nel caso in oggetto e in altri in passato.

(121)

L'Ungheria non ha addotto ulteriori motivazioni in grado di contraddire tale logica. La Commissione inoltre non ha ricevuto informazioni da terzi nel corso dell'indagine formale che permettessero una migliore comprensione della segmentazione del mercato. Pertanto, la Commissione mantiene in sospeso l'esatta definizione del mercato del prodotto rilevante e continua ad applicare un approccio che mira alla definizione di un plausibile mercato alternativo, delimitando singoli segmenti automobilistici (inclusa la segmentazione più ristretta per cui si disponga di dati). La Commissione rimane dunque del parere che, nel caso in questione, i singoli segmenti A0, A e B, nonché i segmenti combinati da A0 a B e da A a B debbano tutti essere considerati plausibili mercati rilevanti del prodotto (45).

—   MERCATO GEOGRAFICO

(122)

Per quanto attiene al mercato geografico, la Commissione conferma la valutazione iniziale espressa nella decisione di avvio (cfr. il considerando 87 della decisione di avvio), secondo cui il mercato rilevante consiste nel SEE o in un mercato più ampio. La Commissione non può escludere infatti che il mercato geografico sia circoscritto al SEE.

(123)

La Commissione rileva che l'Ungheria ribadisce le argomentazioni già avanzate nell'esame preliminare, ma non ha addotto ulteriori elementi o informazioni nel corso dell'indagine formale (si veda il considerando 47 della presente decisione). La Commissione reputa tali argomenti insufficienti a dissipare il dubbio che il mercato geografico possa essere limitato al SEE. In particolare, essa ritiene quanto segue.

Concorrenza globale

(124)

La constatazione che i grandi produttori automobilistici operino su scala internazionale e in concorrenza a livello globale non costituisce prova sufficiente dell'assunto che i singoli mercati siano integrati e rappresentino un unico mercato mondiale (o un mercato combinato che comprenda tutta l'Europa, l'America settentrionale e meridionale e la Cina). Lo stesso ragionamento vale anche per l'argomentazione secondo cui i dieci maggiori OEM hanno siti di produzione e sistemi di distribuzione in tutto il mondo. La Commissione ritiene anzi che l'instabilità dei tassi di cambio potrebbe essere uno dei fattori che ha indotto gli OEM a costruire impianti di produzione più vicini alla domanda regionale; lo stesso vale per le politiche di protezione efficace (dazi elevati sulle importazioni a carico dei produttori finali, tariffe basse sui prodotti intermedi, come incentivo alle attività di produzione e assemblaggio locali). Una terza argomentazione a sostegno dell'esistenza di strutture di produzione globalizzate, nonostante i mercati non siano integrati, è il fatto che alcuni stati consentano le importazioni soltanto a condizione che, in parallelo, si creino delle joint venture per la produzione locale. Pertanto, la presenza globale di grandi attori come produttori, di per sé, non costituisce un'indicazione dell'esistenza di un mercato globale (o comunque più ampio del SEE). Allo stesso modo, la presenza di sistemi di distribuzione di portata mondiale non dimostra che il mercato sia globalizzato (o più ampio del SEE) in termini di concorrenza. La constatazione che AUDI AG/gruppo Volkswagen intende servire il mercato mondiale, da un unico sito di produzione per tre dei quattro modelli automobilistici in questione, e, a eccezione della Cina, per i modelli dell'A3 Sedan, non è un elemento sufficiente ad avvalorare la tesi secondo cui il mercato geografico si estenda oltre il SEE.

Flussi commerciali

(125)

Anche l'argomentazione secondo cui un'elevata percentuale di flussi commerciali, ossia circa il 13 % delle automobili del segmento A e oltre il 25 % delle automobili del segmento B riguardanti la produzione realizzata nel SEE, sia destinata all'esportazione verso altre regioni del mondo risulta insufficiente a dimostrare l'esistenza di un mercato globale (o, nello specifico, più ampio del SEE). Secondo la Commissione, i flussi commerciali possano fornire un'indicazione del grado di integrazione di diverse aree geografiche in base all'entità delle importazioni e delle esportazioni rispetto ai livelli di produzione e consumo locali. Tuttavia, i flussi commerciali non costituiscono di per sé una prova sufficiente dell'esistenza di un mercato geografico integrato. La presenza di spedizioni tra il SEE e altre regioni non implica necessariamente un'integrazione dei mercati nel senso della reciproca influenza delle condizioni di mercato (ossia i prezzi) nelle varie aree prese in esame. Tale logica vale soprattutto nei casi in cui le spedizioni siano effettuate prevalentemente dai produttori stessi e non da importatori ed esportatori indipendenti coinvolti nell'arbitrato dei prezzi. Il livello dei prezzi può essere interamente legato a un mercato (ed essere elevato su un mercato e basso altrove) e non allineato alle condizioni di un ipotetico mercato integrato. L'analisi dei flussi commerciali non spiega la questione principale ai fini della definizione del mercato, ovvero se le importazioni o le esportazioni possano contrastare l'aumento dei prezzi sul mercato locale. La Commissione rileva che l'Ungheria non ha presentato ulteriore documentazione empirica a riprova dell'esistenza di una correlazione nell'andamento dei prezzi o della reattività delle importazioni nette alle variazioni nei relativi prezzi.

Barriere commerciali

(126)

La Commissione riconosce che con il passare del tempo le barriere commerciali risultano sempre meno rilevanti, pur essendo convinta che uno dei fattori principali ai fini della produzione oltreoceano e delle decisioni di delocalizzazione da parte dei produttori automobilistici dell'UE sia da ricercare nelle barriere all'accesso poste dai mercati di destinazione. La presenza di barriere tariffarie elevate ostacola ancora notevolmente l'accesso degli esportatori dell'UE, soprattutto in Asia. Le barriere non tariffarie, inclusi gli onerosi e discriminatori requisiti di certificazione, i collaudi aggiuntivi obbligatori, le accise ecc., hanno un forte impatto sulle esportazioni di automobili dall'UE verso i mercati del sud-est asiatico, della Cina e dell'America meridionale. La Commissione riconosce che gli Stati Uniti rappresentano la meta di gran lunga più significativa per le esportazioni complessive di automobili dall'UE. Gli Stati Uniti e l'Unione europea adottano tuttavia approcci molto divergenti rispetto alla regolamentazione e alla vigilanza del mercato. Tali discrepanze a livello di regolamentazione rappresentano probabilmente ancora oggi la barriera più significativa alle esportazioni automobilistiche dall'UE verso gli Stati Uniti.

(127)

La Commissione ha tenuto debito conto delle argomentazioni presentate in merito alla riduzione dei costi di trasporto, sebbene non sia pienamente convinta di tale posizione. Nell'attuale situazione economica, caratterizzata dall'oscillazione del costo del carburante, non è possibile prevedere con chiarezza il futuro calo del costo dei trasporti. L'ipotetico calo dei costi previsto per il futuro non può pertanto esser dato per certo.

Correlazioni dei prezzi

(128)

Le autorità ungheresi hanno fornito anche un'analisi della correlazione tra i prezzi delle automobili negli Stati Uniti e il prezzo medio delle automobili nei segmenti A e B in un campione di dieci paesi europei nel periodo compreso tra il primo trimestre del 2005 e il secondo trimestre del 2010, nonché un'analisi delle correlazioni fra tre coppie di paesi europei, ossia Germania e Francia, Germania e Italia, e Germania e Regno Unito nel medesimo periodo. L'analisi intende dimostrare che la correlazione tra i prezzi nell'America settentrionale e il prezzo medio nei dieci paesi selezionati del SEE è paragonabile alla correlazione tra i prezzi delle automobili in Germania, Francia, Italia e nel Regno Unito. Le autorità ungheresi concludono che l'analisi supporta la tesi secondo cui l'America settentrionale e il SEE dovrebbero essere considerati come un unico mercato geografico. Premesso che non si contesta l'appartenenza dei paesi del SEE al medesimo mercato geografico, ciò significherebbe che, a maggior ragione, anche l'America settentrionale e il SEE dovrebbero fare parte di un unico mercato geografico.

(129)

La Commissione osserva che, per ciascuno dei segmenti di mercato considerati (segmenti A e B) e per ciascuna delle sei aree geografiche individuate, ossia l'America settentrionale, un campione di dieci paesi del SEE, Germania, Francia, Italia e Regno Unito, l'insieme di dati su cui si fonda l'analisi presentata dalle autorità ungheresi è basato su una serie di 22 punti di dati a copertura del periodo compreso tra il primo trimestre del 2005 e il secondo trimestre del 2010. L'analisi della correlazione è stata condotta sul livello e sulle differenze dell'indice. (46)

(130)

La citata analisi della correlazione è stata condotta in base all'indice a catena di Fisher. Analogamente agli indici generali dei prezzi, l'indice a catena di Fisher permette di valutare l'evoluzione dei prezzi di un determinato paniere di prodotti in una data regione per un intervallo di tempo definito, tramite il calcolo di una media ponderata e normalizzata dei prezzi. Il prezzo medio tiene conto, dunque, del consumo relativo dei beni del paniere ed è ridimensionato rispetto a un periodo di riferimento (47). Vi sono vari metodi per il calcolo di un indice e la letteratura economica annovera la formulazione di indici diversi. L'indice di Fisher è un indice derivato, poiché rappresenta la media (geometrica) di altri due indici, noti come indici di Paasche e di Laspeyres. Nella fattispecie, le autorità ungheresi propongono anche la versione «a catena» dell'indice di Fisher. Ciò significa che la variazione del prezzo non si riferisce al periodo immediatamente precedente, bensì al periodo di riferimento scelto per la normalizzazione.

(131)

I risultati ottenuti per il segmento A sono i seguenti: la correlazione tra l'indice di prezzo dell'America settentrionale e quello del campione dei dieci paesi SEE selezionati è pari a 0,94. Lo studio ha riscontrato che tale dato è simile alla correlazione tra l'indice di prezzo della Germania e quelli della Francia, dell'Italia e del Regno Unito, con valori compresi tra 0,90 e 0,95.

(132)

In primo luogo, la Commissione non respinge l'uso dell'indice e, in particolare, l'uso dell'indice a catena di Fisher, pur nutrendo dubbi in merito ai dati relativi utilizzati per il calcolo dell'indice. Non si può escludere infatti la possibilità di una correlazione spuria, derivante da qualche effetto di composizione dovuto a evoluzioni/sviluppi simili (comuni) nei modelli di consumo (da cui deriva la ponderazione dell'indice, quali un passaggio a modelli più costosi all'interno del segmento) invece che da un'evoluzione dei prezzi reali.

(133)

In secondo luogo, la Commissione osserva che l'analisi è stata condotta al livello dell'indice semplice, mentre un'analisi della correlazione dovrebbe tipicamente tenere conto dell'esistenza di evoluzioni/sviluppi comuni del prezzo (legati, ad esempio, a sviluppi comuni dei costi) al fine di escluderli ed evitare una correlazione spuria. Tale condizione si definisce correlazione parziale. Dato che non si è proceduto ad effettuare questo tipo di analisi, tutti i valori di correlazione potrebbero essere spuri.

(134)

In terzo luogo, occorre rilevare che un livello di correlazione apparentemente elevato (come nel caso in questione) può essere spurio, qualora le serie storiche non siano stazionarie, ossia in presenza di un trend temporale. È risaputo che quando due serie storiche non sono stazionarie, il livello di correlazione risulta artificiosamente elevato. La buona prassi prevede che l'analisi della correlazione sia significativa in presenza di serie storiche stazionarie. Pertanto, i valori della correlazione derivanti da serie storiche non stazionarie non hanno alcun valore probatorio. Nella fattispecie, poiché entrambe le serie dell'indice non sono stazionarie e presentano chiaramente un trend temporale, emergono dubbi sulla validità dei risultati della correlazione. È opportuno menzionare che le autorità ungheresi riconoscono tale aspetto e spiegano che è auspicabile rendere dapprima stazionarie le serie mediante differenziazione (ossia eliminando il trend temporale) e quindi calcolare le correlazioni sulla base delle serie storiche modificate. Le autorità ungheresi giungono alla conclusione che i valori di correlazione sono paragonabili e pertanto il mercato geografico di riferimento dovrebbe includere l'America settentrionale.

(135)

La Commissione non condivide tale analisi. I risultati della correlazione, generati dalle serie storiche dei prezzi modificate (dopo l'eliminazione del trend temporale), per l'America settentrionale e il campione dei dieci paesi selezionati del SEE, per la Germania e la Francia, per la Germania e l'Italia, e per la Germania e il Regno Unito sono rispettivamente pari a 0,39, 0,60, 0,60 e 0,55. La correlazione tra l'America settentrionale e il campione dei dieci paesi selezionati del SEE risulta dunque nel complesso piuttosto modesta (0,39) e, soprattutto, nettamente inferiore alle correlazioni di riferimento calcolate sulle variazioni dell'indice a catena dei prezzi di Fisher tra Germania e Francia, Germania e Italia, e Germania e Regno Unito.

(136)

Tali elementi non sembrano sostenere la conclusione secondo cui il mercato geografico rilevante per il segmento A includa anche l'America settentrionale. Inoltre, l'analisi della correlazione sembra poggiare su ipotesi semplificate non sufficientemente riconosciute o testate, quali l'assenza di shock comuni o l'esistenza di trend temporali potenzialmente differenti. A ciò si aggiunge che i risultati della prova di correlazione, se attendibili, confermerebbero piuttosto l'ipotesi di un mercato geografico più limitato.

(137)

Poiché la quota di mercato del beneficiario dell'aiuto nel mercato del SEE per il segmento A supera il 25 %, la soglia della condizione di cui al punto 68, lettera a), oltre la quale è necessaria una valutazione dettagliata, sarebbe superata in ogni caso. Non è pertanto necessario valutare i risultati per il segmento B. L'Ungheria non ha presentato risultati di correlazione per il segmento A0.

Conclusioni in merito al mercato geografico

(138)

Alla luce di quanto sopra, e non avendo ricevuto alcuna informazione aggiuntiva nel corso dell'indagine formale da cui si possa concludere che il mercato geografico rilevante non sia limitato al SEE, la Commissione conferma la conclusione secondo cui il mercato geografico rilevante — indipendentemente dalla definizione di mercato del prodotto scelta — corrisponde o al SEE oppure a un mercato più ampio. Ancora una volta la Commissione sottolinea la necessità di accertare che il contributo positivo apportato dalla misura di aiuto compensi in ogni caso gli effetti negativi sul commercio e sulla concorrenza. Pertanto, al fine di stabilire se sia necessario condurre una valutazione dettagliata sulla compatibilità della misura di aiuto, la definizione di mercato geografico dovrebbe essere quanto più possibile circoscritta, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle automobili da produrre.

6.5.1.   Conclusioni sulla condizione di cui al punto 68, lettera a)

(139)

La Commissione ha verificato la condizione di cui al punto 68, lettera a), degli orientamenti in tutti i mercati di prodotto e geografici plausibili per appurare se la quota di mercato del beneficiario superasse il 25 % prima e dopo l'investimento.

(140)

Data l'impossibilità di definire un unico mercato rilevante a livello geografico e di prodotto, si è dovuto tenere conto dei risultati di tutti i mercati plausibili. La quota di mercato del gruppo Volkswagen nel SEE supera il 25 % nei segmenti A e B valutati singolarmente e congiuntamente in tutti gli anni considerati. Per quanto attiene ai segmenti combinati A0, A e B, nel SEE la quota del 25 % è superata a partire dal 2011. La Commissione conclude pertanto che la soglia di cui al punto 68, lettera a), è superata in ogni caso, indipendentemente dalla definizione del mercato del prodotto, per il quale non è dunque necessario stabilire una definizione precisa.

6.5.2.   Conclusioni sulla condizione di cui al punto 68, lettera b)

(141)

Poiché in seguito alla valutazione della condizione di cui al punto 68, lettera a), si richiede già lo svolgimento di una valutazione dettagliata dell'aiuto, non è necessario pronunciarsi definitivamente sulla conformità alla condizione di cui al punto 68, lettera b).

6.5.3.   Conclusioni

(142)

Poiché la soglia pertinente prevista dalla condizione di cui al punto 68, lettera a), è superata, la Commissione ha deciso di condurre una verifica dettagliata a seguito dell'avvio del procedimento previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, al fine di stabilire se l'aiuto sia necessario per produrre un effetto di incentivazione per l'investimento e se i vantaggi della misura di aiuto compensino la distorsione della concorrenza e gli effetti sugli scambi tra Stati membri che ne derivano.

6.6.   VALUTAZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA DI AIUTO

(143)

La valutazione dettagliata è condotta in base alla comunicazione sui criteri di valutazione.

6.6.1.   Effetti positivi dell'aiuto

6.6.1.1.   Contributo allo sviluppo della regione

(144)

La regione del Transdanubio occidentale è ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. La Commissione prende atto degli effetti positivi dell'investimento a livello regionale presentati dall'Ungheria (cfr. il considerando 56) e osserva che, in particolare, la conseguente creazione diretta e indiretta di posti di lavoro, la possibilità di attirare ulteriori fornitori di prodotti e servizi, il trasferimento di conoscenze nella regione e il miglioramento della base di competenze a livello regionale rappresentano un contributo significativo allo sviluppo della regione e al conseguimento dell'obiettivo di coesione dell'UE.

6.6.1.2.   Adeguatezza dello strumento di aiuto

(145)

I punti 17 e 18 della comunicazione sui criteri di valutazione sottolineano che gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni agli investimenti non sono l'unico strumento disponibile per compensare le carenze del mercato e promuovere lo sviluppo economico nelle regioni meno favorite. Gli aiuti rappresentano uno strumento adeguato quando offrono vantaggi rispetto ad altre misure politiche. In base al punto 18 della comunicazione sui criteri di valutazione, per «strumenti adeguati» si intendono solo «le misure per le quali lo Stato membro ha preso in considerazione altre opzioni di politica e per le quali sono stati accertati i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato destinato a una particolare azienda».

(146)

L'Ungheria ha spiegato che, sebbene siano già state intraprese misure generali a sostegno dello sviluppo economico a livello nazionale e regionale mediante investimenti nelle infrastrutture di base e nei fattori produttivi, la regione interessata rimane tra le più svantaggiate nell'UE. La Commissione ritiene che i soli sviluppi infrastrutturali e altre misure di carattere generale non siano sufficienti ai fini della riduzione delle disparità regionali.

(147)

Nelle motivazioni addotte a giustificazione dell'adeguatezza dell'aiuto, l'Ungheria ha fatto riferimento alla situazione economica del Transdanubio occidentale e ha presentato elementi che dimostrano la condizione svantaggiata della regione rispetto alle aree confinanti dell'Austria (Burgenland) e della Slovacchia (Bratislavský kraj). Al contempo, gli indicatori economici del Transdanubio occidentale sono vicini alla media dell'Ungheria. La Commissione rileva tuttavia che, come dimostra lo stato del Transdanubio occidentale quale regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE con un massimale di intensità degli aiuti del 30 %, la condizione socioeconomica di tale regione è inferiore alla media UE.

(148)

In considerazione di quanto sopra, la Commissione giunge alla conclusione che la misura di aiuto sia uno strumento adeguato per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo regionale nella regione assistita interessata.

6.6.1.3.   Effetto di incentivazione/scenario controfattuale

(149)

Poiché un'impresa può avere numerose ragioni valide per realizzare un progetto di investimento in una determinata regione, anche in assenza di aiuti di Stato, la Commissione deve valutare in modo approfondito, a norma della comunicazione sui criteri di valutazione, la necessità dell'aiuto quale incentivo all'investimento. Obiettivo di questa valutazione dettagliata è stabilire se gli aiuti contribuiscono effettivamente a modificare il comportamento del beneficiario, inducendolo a realizzare investimenti (supplementari) nella regione assistita in questione. In questo contesto, lo Stato membro deve altresì fornire una descrizione esauriente dello scenario controfattuale in cui non si conceda alcun aiuto al beneficiario. Gli scenari devono essere reputati realistici dalla Commissione. La verifica del carattere sostanziale dell'effetto incentivazione va al di là del controllo del rispetto dei requisiti formali relativi all'effetto di incentivazione previsti dagli Orientamenti 2007-2013 (cfr. il punto 68 degli Orientamenti 2007-2013).

(150)

Ai sensi del punto 22 della comunicazione sui criteri di valutazione, l'effetto di incentivazione (sostanziale) può essere dimostrato in due scenari diversi: in assenza di aiuto non verrebbe effettuato alcun investimento, in quanto l'investimento risulterebbe non redditizio per l'impresa in nessun sito (scenario 1); in assenza di aiuto l'investimento verrebbe effettuato in un'altra regione dell'UE (scenario 2).

(151)

In base alla comunicazione sui criteri di valutazione, lo Stato membro è tenuto a dimostrare alla Commissione che l'aiuto produce un effetto di incentivazione, fornendo prove ben precise che l'aiuto esercita un effetto concreto sulla decisione di investire o sulla scelta del sito. L'onere di dimostrare l'effetto di incentivazione risulta pertanto a carico dello Stato membro. Il punto 25 della comunicazione sui criteri di valutazione prevede la possibilità per lo Stato di dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto presentando documenti aziendali dai quali risulti che è stato effettuato un confronto tra i costi e i benefici dell'ubicazione dell'investimento nella regione assistita in questione e quelli dell'ubicazione in un'altra regione. Lo Stato membro è invitato a basarsi su relazioni finanziarie, piani aziendali interni e documentazione che analizzi le diverse varianti di realizzazione dell'investimento.

(152)

La Commissione osserva che le autorità ungheresi hanno presentato le informazioni richieste (cfr. il considerando 60) in forma di documenti esaustivi, attuali e autentici che documentano il processo decisionale multifasico del gruppo Volkswagen e di AUDI AG relativo alla definizione dell'investimento e della sede del progetto, in cui si afferma che l'aiuto a favore di AHM rientra nello scenario 2 e in cui viene illustrato uno scenario controfattuale che contempla, oltre a Győr, alcune sedi alternative (combinazioni di sedi) site in [paese 1 e paese 2 del SEE].

(153)

Le sedi contemplate comprendono gli impianti esistenti di Győr, [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile ali aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE], [sede 1 in una regione non assistita del SEE] e [sede 3 in una regione non assistita del SEE]. Győr e [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] sono ubicate in regioni assistite (con un'intensità massima di aiuto rispettivamente del 30 % e del 15 % alla data della notifica), invece [sede 1 in una regione non assistita del SEE] e [sede 3 in una regione non assistita del SEE] si trovano in regioni non assistite in [paese 2 del SEE].

(154)

I calcoli e le stime dei costi sono stati effettuati in modo parimenti accurato per tutte le quattro opzioni. Le alternative che prevedevano i siti di [sede 3 in una regione non assistita del SEE] (opzioni A e B) erano già state scartate nel […] 2010 perché lo stabilimento di [sede 3 in una regione non assistita del SEE] aveva raggiunto i limiti di capacità produttiva e l'investimento avrebbe comportato spese strutturali rilevanti, dando luogo a un costo complessivo più elevato. Le uniche alternative competitive rimaste erano pertanto l'opzione C (produzione dei modelli A3 Sedan e Audi TT a [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] e produzione della A3 Cabriolet a [sede 1 in una regione non assistita del SEE]) e l'opzione D (produzione di tutti e quattro i modelli a Győr).

(155)

Nel corso del successivo processo di pianificazione, sono stati effettuati vari calcoli e stime dei costi. Dalla documentazione fornita risulta che tali calcoli si fondavano sulle stesse ipotesi; l'Ungheria ha inoltre spiegato che durante l'intero processo decisionale le stime dei costi delle opzioni C e D sono state effettuate in modo parimenti accurato. I documenti indicano inoltre che tali calcoli erano paragonabili.

(156)

La Commissione osserva che AUDI AG ha considerato la possibilità di un aiuto di Stato già ai primi stadi della fase decisionale relativa all'investimento e all'ubicazione del progetto. La domanda di aiuto presentata dal beneficiario il 5 marzo 2010, la conferma dell'Ungheria dell'ammissibilità teorica del progetto di investimento agli aiuti avvenuta il 26 marzo 2010, nonché l'offerta iniziale di aiuto dell'Ungheria del 30 marzo 2010 hanno tutte avuto luogo prima di scartare alcune opzioni. La stima dei costi presentata al consiglio di amministrazione del gruppo il […] 2010 prevedeva già la potenziale concessione dell'aiuto di Stato da parte dell'Ungheria. Allora, era stato preso in considerazione anche un possibile aiuto da parte del [paese 1 del SEE], ma successivamente l'ipotesi era stata scartata in quanto in tale paese la concessione dell'aiuto non sarebbe stata realistica (48).

(157)

Come spiegato al considerando 80 della presente decisione, le stime finali dei costi di produzione riferiti ai singoli siti evidenziavano uno svantaggio in termini di costi di 143,3 milioni di EUR per l'opzione D (Győr) rispetto all'opzione C ([sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] e [sede 1 in una regione non assistita del SEE]) al momento in cui le due opzioni di investimento e di ubicazione sono state presentate per la decisione finale da parte del K-VAI il 14 dicembre 2010. Come documentato dai verbali della riunione del K-VAI, in base all'analisi controfattuale, a determinati criteri qualitativi, nonché alla disponibilità dell'aiuto di Stato, il K-VAI ha deciso di realizzare il progetto di investimento a Győr il 14 dicembre 2010.

(158)

La Commissione ribadisce la posizione già assunta nella decisione di avvio (cfr. considerando 110 della presente decisione) secondo cui i requisiti formali inerenti all'effetto di incentivazione, di cui al punto 38 degli Orientamenti 2007-2013, sono stati rispettati: 1) ai fini della sovvenzione, come spiegato al considerando 23 della presente decisione, il beneficiario ha presentato domanda per tali aiuti e l'autorità responsabile della gestione del regime ha successivamente confermato per iscritto che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfaceva in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto; 2) ai fini dello sgravio fiscale, come illustrato al considerando 24 della presente decisione, il beneficiario ha richiesto tale agevolazione ben prima dell'avvio dei lavori e, poiché per lo sgravio d'imposta sussiste un diritto giuridico previa approvazione della Commissione, il beneficiario non era tenuto ad attendere alcuna conferma preliminare dell'ammissibilità da parte delle autorità ungheresi.

(159)

Per quanto attiene al concreto effetto di incentivazione, la Commissione ritiene che l'aiuto abbia esercitato un effettivo impatto sulla scelta della sede dell'investimento: la decisione del gruppo Volkswagen di collocare il progetto di investimento in questione a Győr è stata presa solo dopo la conferma dell'ammissibilità del progetto agli aiuti di Stato e del sostegno da parte delle autorità pubbliche e dopo che il K-VAI (organo responsabile della decisione finale sull'investimento e sulla relativa ubicazione) ha approvato la sede condizionatamente alla concessione di aiuti di Stato. Pertanto, in linea con i punti 23 e 25 della comunicazione sui criteri di valutazione, la Commissione ritiene che lo scenario controfattuale presentato dall'Ungheria sia realistico e comprovato da documenti autentici e attuali. L'aiuto produce pertanto un reale (sostanziale) effetto di incentivazione. Con la riduzione degli svantaggi in termini di costi a favore dello stabilimento di Győr, l'aiuto ha influenzato la decisione dell'impresa favorita in merito alla scelta della sede del progetto. In assenza di aiuto l'investimento non sarebbe stato effettuato a Győr.

6.6.1.4.   Proporzionalità dell'aiuto

(160)

Perché l'aiuto sia proporzionale occorre che il suo importo e la sua intensità si limitino al minimo necessario affinché l'investimento venga realizzato nella regione assistita.

(161)

In generale, un aiuto a finalità regionale si ritiene proporzionale alla portata dei problemi delle regioni assistite quando non supera le soglie massime previste, compresa la riduzione automatica e progressiva dei massimali degli aiuti regionali per i grandi progetti di investimento (peraltro già indicati nella carta degli aiuti di Stato a finalità regionale). Nella fattispecie, l'intensità di auto applicata non è superiore ai massimali regionali rettificati dal meccanismo di riduzione, come già indicato al considerando 110 della presente decisione.

(162)

Oltre al principio generale di proporzionalità stabilito negli Orientamenti 2007-2013, la comunicazione sui criteri di valutazione prevede altresì lo svolgimento di una valutazione più dettagliata. Nello scenario 2 della comunicazione sui criteri di valutazione, l'aiuto si considera adeguato se corrisponde alla differenza tra i costi netti che il beneficiario sostiene per investire nella regione assistita e i costi netti dell'investimento in un sito alternativo.

(163)

La Commissione, in base alla documentazione presentata (cfr. i considerando da 79 a 82), ritiene che l'aiuto sia stato limitato all'importo necessario in quanto non supera la differenza tra i costi dell'opzione D (realizzazione dell'investimento a Győr) e quelli dell'opzione C (ripartire l'investimento tra [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] e [sede 1 in una regione non assistita del SEE]). Il calcolo effettuato al momento dell'analisi controfattuale dimostra che, in assenza dell'aiuto, la sede di Győr avrebbe comportato costi più elevati rispetto alla combinazione dei siti di [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE] e [sede 1 in una regione non assistita del SEE] per un valore di 144,3 milioni di EUR (attualizzati al 2010).

(164)

Lo svantaggio in termini di costi è pari a 153,8 milioni di EUR attualizzati al 2013, anno applicabile per il calcolo dell'aiuto e, pertanto, anche ai fini della proporzionalità.

(165)

Il divario dovuto alle spese una tantum più elevate poteva essere ridotto con l'eventuale concessione dell'aiuto di Stato. Considerando l'aiuto del valore di 133,3 milioni di EUR attualizzati al 2013, l'opzione D presenta comunque uno svantaggio pari a 20,5 milioni di EUR rispetto all'opzione C. La Commissione rileva che lo svantaggio di costo rimanente è stato ritenuto accettabile dal gruppo Volkswagen in considerazione dei vantaggi sicuri e non quantificabili dello stabilimento di Győr, quali la possibilità di produrre tutti e quattro i modelli prodotti con la tecnica MQB in un unico impianto AUDI, e ritiene che la proporzionalità dell'aiuto sia dimostrata.

6.6.2.   Effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sul commercio

(166)

A norma del punto 40 della comunicazione sui criteri di valutazione, «se […] l'analisi controfattuale suggerisce che anche in assenza dell'aiuto l'investimento sarebbe stato realizzato in ogni caso, benché forse facendo cadere la scelta su un altro sito [scenario 2)], e se l'aiuto è proporzionale, eventuali indicatori di distorsioni della concorrenza — quali una quota di mercato elevata e un incremento della capacità in un mercato poco efficiente — risulterebbero in linea di principio essere gli stessi a prescindere dall'esistenza dell'aiuto».

(167)

Poiché la misura di aiuto si fonda su una decisione di investimento che rientra nello scenario 2 e l'aiuto è ridotto al minimo, non sono stati riscontrati effetti negativi sulla concorrenza. L'investimento sarebbe stato effettuato in un altro sito produttivo e avrebbe comportato in ogni caso lo stesso livello di distorsione della concorrenza. Pertanto, la Commissione ritiene che l'aiuto non abbia effetti negativi sulla concorrenza.

(168)

Ai sensi del punto 53 della comunicazione sui criteri di valutazione, qualora risulti che, in assenza dell'aiuto, l'investimento sarebbe stato realizzato in una regione più povera (maggiori svantaggi regionali — intensità massima dell'aiuto regionale più elevata) o in una regione che si ritiene presenti gli stessi svantaggi a livello regionale della regione prescelta (stessa intensità massima dell'aiuto regionale), tale valutazione rappresenterebbe, al momento di soppesare gli effetti negativi e positivi complessivi dell'aiuto, un elemento negativo che è improbabile possa venire compensato da un qualche elemento positivo, poiché contraddice l'obiettivo stesso degli aiuti a finalità regionale.

(169)

Poiché l'Ungheria ha confermato che la possibilità teorica di realizzare un nuovo impianto di produzione nell'Europa orientale era stata scartata da AUDI nelle prime fasi del processo decisionale e che nessuno dei siti esistenti con un'intensità di aiuto analoga o superiore era stato reputato idoneo (cfr. nota 23), la Commissione ritiene che l'aiuto non presenti un effetto anti-coesione in contrasto con l'obiettivo di fondo degli aiuti a finalità regionale.

6.7.   VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELL'AIUTO

(170)

Una volta accertato che l'aiuto costituisce un incentivo agli investimenti nella regione interessata e appuratane l'adeguatezza, occorre ponderare gli effetti positivi e negativi dell'aiuto.

(171)

La valutazione ha confermato che la misura di aiuto produce un effetto di incentivazione dell'investimento, che contribuisce in modo significativo allo sviluppo di una regione meno favorita ammessa a beneficiare dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, senza che si arrechi pregiudizio a una regione con un'intensità di aiuto analoga o superiore (assenza di effetto anti-coesione). La Commissione è del parere che attirare un investimento in una regione più svantaggiata apporti maggiori benefici in termini di coesione all'interno dell'Unione europea di quanto non avvenga se lo stesso investimento è realizzato in una regione più ricca. Come spiega il punto 53 della comunicazione sui criteri di valutazione, la Commissione ritiene che «gli effetti positivi di aiuti a finalità regionale che semplicemente compensano la differenza dei costi netti relativi alla scelta di un'ubicazione alternativa per l'investimento in una regione più sviluppata […] saranno considerati di norma, all'atto di soppesare gli effetti negativi e positivi degli aiuti, superiori ad eventuali effetti negativi nell'ubicazione alternativa per il nuovo investimento».

(172)

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene altresì che, poiché l'aiuto equivale alla differenza tra i costi netti del progetto di investimento nel sito produttivo prescelto e i costi netti dell'investimento presso un sito alternativo più sviluppato, gli effetti positivi dell'aiuto in termini di obiettivo e adeguatezza (cfr. sopra) superano gli effetti negativi del sito alternativo.

(173)

In base al punto 68 degli Orientamenti 2007-2013, e tenuto conto della valutazione dettagliata condotta in base alla comunicazione sui criteri di valutazione, la Commissione giunge alla conclusione che l'aiuto sia necessario per produrre effetti di incentivazione all'investimento e che i vantaggi della misura di aiuto prevalgano sugli effetti di distorsione della concorrenza e le ripercussioni sugli scambi tra Stati membri.

7.   CONCLUSIONI

(174)

La Commissione ritiene che l'Ungheria abbia concesso illegalmente l'aiuto a finalità regionale a favore del progetto di investimento di AHM, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, la Commissione conclude che l'investimento a finalità regionale a favore di AUDI HUNGARIA MOTORS Ltd., concesso prima del 1o luglio 2014 e soggetto, in parte, all'approvazione della Commissione, soddisfi tutti i requisiti previsti dagli Orientamenti 2007-2013 e dalla comunicazione sui criteri di valutazione e sia pertanto da ritenersi compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato cui l'Ungheria ha dato attuazione a favore di AUDI HUNGARIA MOTOR Ltd. del valore massimo di 39 952 milioni di HUF (attualizzato alla data della notifica) con un'intensità di aiuto massima dell'11,24 % in termini di equivalente sovvenzione lordo, è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE.

Articolo 2

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2016

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 418 del 21.11.2014, pag. 25.

(2)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, GU C 54, del 4.3.2006, pag. 13. Il 28 giugno 2013, la Commissione ha adottato gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, prorogando il periodo di applicazione degli orientamenti al 30 giugno 2014 (paragrafo 186); GU C 209 del 23.1.2013, pag. 1.

(3)  GU C 223 del 16.9.2009, pag. 3.

(4)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(5)  Aiuti di Stato N. 487/2006 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 dell'Ungheria (GU C 256 del 24.10.2006, pag. 6), prorogata dagli aiuti di Stato N. SA.36879 (2013/N) — Proroga della carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 dell'Ungheria al 30 giugno 2014 (GU C 69 del 7.3.2014, pag. 1).

(6)  72 in Europa e 46 in America, Asia e Africa.

(7)  Relazione annuale sul 2014 del gruppo Volkswagen.

(*)  Segreto d'affari

(8)  R. L. Polk & Co. (anche indicata come POLK) è un'organizzazione integrata a livello globale e uno dei principali fornitori di analisi e informazioni di mercato nel settore automobilistico. Il 16 luglio 2013 IHS Inc., la principale fonte a livello mondiale di analisi e informazioni critiche, ha completato l'acquisizione di R. L. Polk & Co., grazie alla quale IHS Automotive è ora in grado di offrire consulenze e previsioni sull'intera catena del valore nel settore automobilistico. POLK suddivide il mercato automobilistico in segmenti (A000, A00, A0, A, B, C, D ed E), indicando con il segmento A000 i modelli da città di piccole dimensioni e con il segmento E la categoria extra-lusso. Procedendo dal segmento A000 al segmento E, si assiste a un graduale aumento del prezzo medio, delle dimensioni dell'autovettura e delle prestazioni medie del motore.

(9)  Nella presente decisione, per la conversione degli importi in euro è stato applicato un tasso di cambio di 299,67 HUF/EUR, vigente al momento della notifica.

(10)  Per l'attualizzazione degli importi indicati nella presente decisione, è stato applicato un tasso del 5,62 %, vigente al momento della notifica. L'anno di riferimento ai fini dell'attualizzazione è il 2013, ossia l'anno della notifica.

(11)  La scheda informativa di sintesi per il regime XR 47/2007 (A Kormány egyedi döntésével megítélhető támogatás) è stata pubblicata nella GU C 180 del 2.8.2007, pag. 6.

(12)  Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29).

(13)  Decisione della Commissione del 10 maggio 2007 in relazione all'aiuto N 651/2006 sullo Sconto fiscale per lo sviluppo (emendamento dell'aiuto N 504/2004) (GU C 152 del 6.7.2007, pag. 2), e modificata dalle decisioni della Commissione del 30 aprile 2008 (N 646/2007, SA.24441), del 17 giugno 2008 (N 735/2007, SA.24683), del 6 maggio 2010 (N 132/2010, SA.30728) e del 23 febbraio 2011 (N 685/2009, SA.29994).

(14)  Tale approccio è in linea con le decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato SA.30340 (Fiat Powertrain Technologies), decisione del 9 febbraio 2011, [C(2011) 612] relativa al caso SA.30340 (GU C 151 del 21.5.2011, pag. 5); SA.32169 (Volkswagen Sachsen), decisione del 13 luglio 2011 [C(2011) 4935] relativa al caso SA.32169 (GU C 361 del 10.12.2011, pag. 17); N 767/07 (Ford Craiova), decisione del 30 aprile 2008 [C(2008) 1613] relativa al caso N 767/2007 (GU C 238 del 17.9.2008, pag. 4); N 635/2008 (Fiat Sicilia), decisione del 29 aprile 2009 [C(2009) 3051] relativa al caso N 635/2008 (GU C 219 del 12.9.2009, pag. 3); e N 473/2008 (Ford Espana), decisione del 17 giugno 2009 [C(2009) 4530] relativa al caso N 473/2008 (GU C 19 del 26.1.2010, pag. 5).

(15)  Si veda il caso N 671/2008, Mercedes-Benz Hungary (sovrapposizione dei segmenti adiacenti A e B), SA.32169 Volkswagen Sachsen, considerando 60 e seguenti, e SA.32076 Ford Espana, considerando 83 (sostituibilità della catena sul fronte della domanda delle automobili dei segmenti A0 e B e del segmento A).

(16)  Sulla base dei dati tratti dall'analisi economica effettuata da James A. Langenfeld, da cui risulta che circa il 13 % delle automobili del segmento A e oltre il 25 % delle automobili del segmento B prodotte nel SEE tra il 2004 e il 2010 sono state esportate in altre regioni del mondo. Quanto alle importazioni, oltre il 14 % delle automobili del segmento A e più del 18 % delle auto del segmento B vendute nel SEE sono state prodotte in altre regioni (Preliminary Economic Analysis of the Geographic Market, Navigant Economics, 2011).

(17)  James A. Langenfeld, Preliminary Economic Analysis of the Geographic Market, Navigant Economics, 2011.

(18)  L'Ungheria ha basato l'ipotesi di un effetto moltiplicatore pari a 2,5 su uno studio che valuta il contributo del settore dei fornitori automobilistici all'economia degli Stati Uniti e dei 50 stati che li compongono. Lo studio è stato condotto per l'associazione americana dei componentisti del settore automobilistico (Motor and Equipment Manufacturers Association) nel 2007 dall'Economics and Business Group del centro per la ricerca in campo automobilistico.

(19)  Esiste già l'AUDI HUNGARIA Vehicle Engineering Department Group, cui fanno capo i dipartimenti che si occupano di motori a combustione interna, di tecnologia e scienza dei materiali e di produzione automobilistica.

(20)  L'avvio della produzione della A3 Cabriolet e della A3 Sedan era stato programmato rispettivamente per novembre 2012 e marzo 2013, mentre per la TT Coupé e per la TT Roadster era stato programmato rispettivamente per febbraio e settembre 2014.

(21)  Mentre nella fase di pianificazione e sviluppo del prodotto la preselezione del sito contemplava soltanto le sedi AUDI, ossia [sede 3 in una regione non assistita del SEE] e Győr, in questa fase si mettono in discussione le sedi ipotetiche a livello di gruppo e si sviluppano scenari alternativi. Già tre mesi prima dell'approvazione del prodotto per la nuova A3 Sedan nel […] 2010 [la divisione di controllo del gruppo] aveva iniziato a mettere a confronto le varie sedi e i diversi scenari di investimento.

(22)  Nel 2008 AUDI aveva considerato a livello teorico l'idea di investire in nuovo stabilimento nell'Europa orientale, ma l'ipotesi non è stata sviluppata nelle successive fasi di pianificazione. Nella raccomandazione di decisione elaborata dalla [divisione di controllo del gruppo] e da AUDI, presentata alla riunione del consiglio di amministrazione del gruppo il […] 2010, l'ipotesi di un investimento in un nuovo stabilimento è stata presentata come un'opzione non realistica in considerazione del quadro di investimento e dei vincoli temporali imposti dalle date di produzione previste.

(23)  L'Ungheria ha presentato una documentazione che mostra tutti i siti esistenti del gruppo Volkswagen in una regione con un'intensità di aiuto pari o superiore al 30 % (ossia pari o superiore a quella di Győr). Tuttavia, non è stato possibile considerare nessuna di tali sedi, poiché non conformi ai criteri di «possibilità di ampliamento o adeguamento» e/o di «struttura compatibile». Nessuno di questi siti disponeva di spazi liberi sufficienti ad accogliere il progetto di investimento.

(24)  Per l'AUDI TT Coupé e per la TT Roadster l'approvazione del prodotto è avvenuta il […] 2011 al livello del marchio ed è stata confermata dal gruppo il […] 2011. Prima di allora, in tutti i documenti aziendali si faceva riferimento a un modello TT successivo.

(25)  A livello di gruppo, il consiglio di amministrazione decide in merito ai progetti di investimento e alle relative sedi tramite il comitato per gli investimenti (K-VAI) in base alle analisi elaborate dalla [divisione di controllo del gruppo].

(26)  Occorre stabilire il valore dello svantaggio secondo i prezzi del 2013 per poterlo confrontare con il possibile aiuto di Stato (quantificato secondo i prezzi del 2013) e definire così lo svantaggio netto di Győr. Ai fini di tale calcolo, appare opportuno usare il tasso di sconto applicabile nell'area dell'euro al momento della decisione di investimento (dicembre 2010, ossia il 2,45 %), in quanto tale decisione è stata presa in euro, tenendo conto dei costi stimati in euro, da un'impresa con sede centrale nell'area dell'euro.

(27)  L'importo degli aiuti si basa sul costo ammissibile previsto dell'investimento, pari a 1 186 milioni di EUR. L'Ungheria ha spiegato che, durante il processo di attuazione e approvazione, vi erano state ulteriori variazioni dei costi previsti e l'accordo di investimento è stato infine sottoscritto tenendo conto di un costo ammissibile previsto del valore attuale di 1 186 milioni di EUR.

(28)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9). Al momento della presentazione delle osservazioni da parte dell'Ungheria, si applicava ovviamente la disposizione pertinente di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(29)  Cfr. nota a piè di pagina 12.

(30)  Nota 1 del considerando 56 della comunicazione sui criteri di valutazione.

(31)  Inoltre, la prassi adottata dalle autorità ungheresi è in linea con precedenti decisioni della Commissione; cfr. il punto 28 e il punto 110 della decisione sul caso IBIDEN, in cui gli aiuti erano già stati concessi a IBIDEN HU (prima della notifica alla Commissione) sulla base dei vigenti regimi di aiuti regionali fino alla soglia che fa scattare la notifica individuale; soltanto il restante importo dell'aiuto è stato soggetto all'approvazione della Commissione. Nel caso citato, l'aiuto è stato concesso e in parte attuato a favore di IBIDEN rispettivamente il 25 febbraio e il 3 marzo 2005. Le autorità nazionali hanno notificato la misura alla Commissione il 1o aprile 2005 e il 30 agosto 2006. Nell'ambito di tale procedimento, la Commissione ha concluso che la misura oggetto della notifica non era compatibile con il mercato comune; tuttavia, con tale decisione, ha confermato che le autorità ungheresi avevano agito in conformità alle norme all'atto della parziale erogazione della sovvenzione.

(32)  Solo l'importo eccedente la soglia di notifica è soggetto all'approvazione della Commissione, come indicato nell'articolo dal titolo «State aid to IBIDEN Hungary», di Evelina TUMASONYTĖ, Živilė DIDŽIOKAITĖ e András TARI, pubblicato nella Competition Policy Newsletter, anno 2008, n. 2, pag. 69.

(33)  Cfr. la sentenza della causa C-301/87. Repubblica francese contro Commissione (Boussac), punto 33 [Racc. 1990, pag. I-307].

(34)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

(35)  SA.32063 (2010/N) — LIP — Mondi Swiecie SA — Polonia (GU C 305 del 10.10.2012, pag. 8).

(36)  Come indicato al paragrafo 68 della decisione riguardante Mondi, l'aiuto concesso deve essere notificato alla Commissione nella sua totalità qualora ecceda la soglia di notifica.

(37)  SA.32009 (2011/C) — Aiuto di Stato concesso a BMW AG per un grande progetto di investimento a Lipsia.

(38)  Decisione della Commissione del 30 aprile 2008 concernente l'aiuto di Stato C 21/2007 (ex N 578/06) di cui l'Ungheria ha in programma l'esecuzione a favore di IBIDEN Hungary Gyártó Kft (GU L 295 del 4.11.2008, pag. 34).

(39)  Comunicazione della Commissione: Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8).

(40)  Sentenza nella causa C-301/87 Repubblica francese contro Commissione (Boussac), Raccolta 1990, pag. I-307.

(41)  Appare evidente che in qualunque caso, e pertanto indipendentemente dalle soglie di cui al punto 68 degli Orientamenti 2007-2013, la Commissione debba soppesare gli effetti positivi e gli effetti negativi dell'aiuto prima di pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato interno. Cfr. la sentenza del Tribunale nella causa T-304/08 Smurfit Kappa Group contro Commissione EU:T:2012:351, paragrafo 94.

(42)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(43)  Si vedano per esempio la decisione finale della Commissione nel caso Porsche (adottata nel luglio 2014), in cui la Commissione aveva lasciato aperta la questione della definizione del mercato, applicando l'approccio tradizionale che prevede l'esame di ogni «plausibile mercato alternativo, delimitando singoli segmenti per quanto riguarda le autovetture (compresa la segmentazione più limitata per la quale vi siano dati disponibili)». Si veda il considerando 34 di tale decisione, in cui sono citati una serie di casi, tra cui Fiat Powertrain technologies, SA.30340: decisione del 9 febbraio 2011, [C(2011) 612] (GU C 151 del 21.5.2011, pag. 5); SA. 32169 Volkswagen Sachsen: decisione del 13 luglio 2011, [C(2011) 4935] (GU C 361 del 10.12.2011, pag. 17).

(44)  Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5).

(45)  Come dimostra il considerando 140 della presente decisione, la questione della segmentazione non presenta implicazioni pratiche in quanto non influenza l'esito della condizione di cui al paragrafo 68, lettera a).

(46)  Nell'analisi delle serie storiche, la differenziazione dei dati, ossia la valutazione delle differenze tra punti di dati in successione, è un metodo utilizzato per far fronte alla non-stazionarietà/discontinuità dei dati, ossia alla presenza di evoluzioni temporali all'interno delle serie. La serie storica differenziata costituisce dunque una nuova serie di dati da cui è stato rimosso il trend temporale; tale serie dovrebbe pertanto essere stazionaria.

(47)  Per motivi di chiarezza, i pesi utilizzati per le medie ponderate corrispondono ai quantitativi consumati di ogni bene che rientra nel paniere. Pertanto, il prezzo medio seguirà, in proporzione, maggiormente l'andamento del prezzo del prodotto con maggiori volumi di vendita. La normalizzazione non è che un procedimento matematico che permette di ridimensionare il valore dei prezzi rispetto a un periodo di riferimento. Indici diversi presentano periodi di riferimento differenti.

(48)  Ai sensi del punto 53 della comunicazione sui criteri di valutazione, nello scenario 2), laddove occorre dimostrare la possibilità di un'ubicazione alternativa, una valutazione da cui risulti che, in assenza dell'aiuto, l'investimento sarebbe stato realizzato in una regione più povera (intensità massima dell'aiuto regionale più elevata) o in una regione che si ritiene presenti gli stessi svantaggi a livello regionale della regione prescelta (stessa intensità massima dell'aiuto regionale) rappresenterà, al momento di soppesare gli effetti negativi e positivi complessivi dell'aiuto, un elemento negativo che è improbabile possa venire compensato da un qualche elemento positivo. Nel caso in questione ciò significa che, poiché Győr gode di un'intensità dell'aiuto regionale più elevata (ossia è considerata meno sviluppata) rispetto a [sede 2 in una regione assistita del SEE ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE], il [paese 1 del SEE] non sarebbe nella condizione di concedere aiuti per l'investimento considerato.


17.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2016

recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2016) 7023]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafi 4 e 6,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale dei bovini trasmessa da vettori. Secondo il parere scientifico sulla dermatite nodulare contagiosa formulato dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) («il parere dell'EFSA») (5), adottato il 3 dicembre 2014, la dermatite nodulare contagiosa può essere trasmessa per via diretta e indiretta. La dermatite nodulare contagiosa provoca gravi danni alla produzione zootecnica e ha il potenziale di diffondersi molto rapidamente, in particolare tramite gli animali vivi, i vettori e alcuni prodotti ottenuti da animali infetti.

(2)

La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure generali di lotta da applicare in caso di insorgenza di alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa. Queste comprendono misure di lotta da adottare in caso di sospetto e conferma della presenza di dermatite nodulare contagiosa in un'azienda, tra cui l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza intorno ai focolai e ulteriori misure di lotta intese a prevenire la diffusione della malattia ed eliminare l'infezione. Queste misure comprendono anche, quale complemento alle altre misure di lotta, la vaccinazione in caso di focolaio di dermatite nodulare contagiosa.

(3)

Le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2015/1500 (6) e (UE) 2016/645 (7) stabiliscono alcune misure di protezione in seguito alla conferma della presenza della dermatite nodulare contagiosa in Grecia nel 2015 e in Bulgaria nel 2016. Queste misure di protezione comprendono l'istituzione di una zona infetta in tali Stati membri, descritta nell'allegato di ciascuna decisione di esecuzione, comprendente l'area in cui è stata confermata la presenza della dermatite nodulare contagiosa e le zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite dalla Grecia e dalla Bulgaria in conformità della direttiva 92/119/CEE. Le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2016/645 sono state modificate a più riprese in risposta all'evoluzione della situazione epidemiologica, compresa l'estensione della zona infetta, in modo da includere altre unità regionali della Grecia e della Bulgaria. Tali decisioni di esecuzione si applicano fino al 31 dicembre 2016.

(4)

Le decisioni di esecuzione (UE) 2015/2055 (8) e (UE) 2016/1183 (9) della Commissione stabiliscono che la Grecia e la Bulgaria possono effettuare la vaccinazione di emergenza dei bovini tenuti in aziende nella zona di vaccinazione di cui all'allegato I di tali decisioni di esecuzione.

(5)

A parte Grecia e Bulgaria, tra aprile e agosto 2016 anche numerosi paesi terzi dell'Europa sudorientale, ossia Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo (10), Montenegro e Serbia, hanno segnalato focolai di dermatite nodulare contagiosa nel proprio territorio per la prima volta. Tutti questi paesi terzi hanno comunicato alla Commissione che la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è stata inclusa, con altre misure, nelle rispettive strategie di lotta alla malattia.

(6)

Secondo il parere dell'EFSA (11), contro la dermatite nodulare contagiosa sono disponibili in commercio solo vaccini di virus vivi attenuati. Il parere dell'EFSA descrive il vaccino con virus attenuato Neethling contro la dermatite nodulare contagiosa come molto efficace nel prevenire la morbilità. Poiché i vaccini omologhi contro la dermatite nodulare contagiosa sono più efficaci di quelli basati sui virus attenuati del vaiolo degli ovini, se ne raccomanda l'utilizzo, compatibilmente con la loro messa a disposizione da parte di produttori di vaccini che operano esclusivamente al di fuori dell'Unione. Secondo il parere dell'EFSA, l'agente responsabile della dermatite nodulare contagiosa può inoltre trovarsi nella pelle degli animali colpiti per 92 giorni anche senza lesioni visibili.

(7)

Non esiste un vaccino contro la dermatite nodulare contagiosa provvisto di autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione. La vaccinazione di emergenza a norma dell'articolo 19 della direttiva 92/119/CEE può quindi essere effettuata solo in conformità dell'articolo 8 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che consente agli Stati membri di permettere temporaneamente l'impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica senza autorizzazione all'immissione in commercio in caso di epizoozie gravi come la dermatite nodulare contagiosa.

(8)

Secondo il parere urgente dell'EFSA sulla dermatite nodulare contagiosa, adottato il 29 luglio 2016 (13), la vaccinazione contro tale malattia è il modo più efficace per ridurne la diffusione. Al fine di eradicare la dermatite nodulare contagiosa, è necessario attuare la vaccinazione di tutta la popolazione sensibile nelle regioni a rischio di introduzione della dermatite nodulare contagiosa e in quelle colpite da tale malattia in modo da ridurre al minimo il numero di focolai, ed è necessario arrivare a una copertura vaccinale elevata a livello di animali e di aziende. Una «solida» strategia di prevenzione e lotta contro la dermatite nodulare contagiosa dovrebbe pertanto prevedere la vaccinazione.

(9)

Il rischio di diffusione della malattia a partire da animali vaccinati e dai relativi prodotti è diverso dai rischi derivanti dagli animali non vaccinati e dagli animali in cui la malattia potrebbe essere in fase di incubazione. È pertanto necessario stabilire condizioni per la spedizione dei bovini vaccinati e dei prodotti derivati da tali animali. Il rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa a partire da animali, vaccinati o meno, originari di una zona in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è applicata ma in cui non si sono verificati focolai di tale malattia è inoltre diverso dal rischio derivante da animali provenienti da zone colpite dalla malattia. È pertanto opportuno stabilire condizioni specifiche anche per questi animali.

(10)

Le conoscenze scientifiche relative alla dermatite nodulare contagiosa sono incomplete. I bovini vaccinati sono protetti dai segni clinici della malattia ma non necessariamente dall'infezione e non tutti gli animali vaccinati sviluppano un'immunità protettiva. Al fine di ridurre al minimo il rischio dovrebbe pertanto essere consentito di spedire soltanto partite di animali vaccinati dopo un periodo minimo di 28 giorni dalla vaccinazione, che corrisponde al periodo massimo di incubazione della dermatite nodulare contagiosa.

(11)

In termini di rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa, prodotti diversi comportano livelli diversi di rischio. Come indicato nel parere dell'EFSA, gli spostamenti di bovini vivi, di sperma bovino e di cuoi e pelli greggi di bovini infetti comportano rischi più elevati in termini di esposizione e conseguenze, rispetto ad altri prodotti come latte e prodotti lattiero-caseari, cuoi e pelli trattati, carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne provenienti da bovini. Mancano tuttavia prove scientifiche o sperimentali del loro ruolo nella trasmissione della dermatite nodulare contagiosa. Le misure di lotta stabilite nella presente decisione dovrebbero pertanto essere equilibrate e proporzionate ai rischi. Analogamente, non è possibile escludere la trasmissione della dermatite nodulare contagiosa attraverso sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie bovina. È pertanto opportuno stabilire alcune misure di protezione per tali prodotti basate sul parere dell'EFSA e sulle pertinenti e più aggiornate norme e raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

(12)

Le carni bovine dei muscoli scheletrici sono considerate merci sicure dalla Commissione scientifica per le malattie animali dell'OIE (14) e come riportato nell'allegato 36, parte B, della relazione sulla riunione della commissione dell'OIE sulle norme sanitarie per gli animali terrestri del febbraio 2016 (15). Non esistono prove scientifiche o sperimentali che la dermatite nodulare contagiosa possa essere trasmessa agli animali sensibili attraverso carni fresche, preparazioni di carni o prodotti a base di carne. Sebbene il parere dell'EFSA indichi che il virus della dermatite nodulare contagiosa può sopravvivere nella carne per un periodo non definito, il divieto vigente nell'Unione di somministrare ai ruminanti proteine derivate da ruminanti stabilito nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) esclude la possibilità di un'eventuale trasmissione per via orale della dermatite nodulare contagiosa.

(13)

Il latte, i prodotti lattiero-caseari e il colostro possono rappresentare un rischio per la diffusione della dermatite nodulare contagiosa soltanto quando sono destinati all'alimentazione di animali delle specie sensibili. È pertanto opportuno stabilire misure di riduzione del rischio volte a prevenire la diffusione della dermatite nodulare contagiosa tramite tali prodotti quando essi sono destinati all'alimentazione degli animali.

(14)

La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (18) e la decisione 93/444/CEE della Commissione (19) dispongono che i movimenti di animali siano accompagnati da certificati sanitari. Qualora le deroghe al divieto di spedizione di animali vivi dalle zone elencate nell'allegato I della presente decisione vengano applicate agli animali vivi destinati agli scambi intra-UE o all'esportazione in un paese terzo, in tali certificati sanitari dovrebbe essere incluso un riferimento alla presente decisione in modo da garantire che nei certificati pertinenti siano fornite informazioni sanitarie adeguate ed esatte.

(15)

Per motivi di chiarezza e di semplificazione le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500, (UE) 2015/2055, (UE) 2016/645 e (UE) 2016/1183 dovrebbero essere abrogate e sostituite dalla presente decisione che introduce misure modificate e uniformi per tutti gli Stati membri colpiti da dermatite nodulare contagiosa o che attuano la vaccinazione contro tale malattia.

(16)

L'approvazione dei programmi di vaccinazione presentati dagli Stati membri interessati e ora inclusi nelle decisioni di esecuzione (UE) 2015/2055 e (UE) 2016/1183, rispettivamente per la Grecia e per la Bulgaria, così come l'approvazione del programma di vaccinazione presentato dalla Croazia dovrebbero essere oggetto di un'altra decisione di esecuzione da adottare.

(17)

La Bulgaria ha informato la Commissione che la vaccinazione dei bovini contro la dermatite nodulare contagiosa è stata completata il 15 luglio 2016 e l'ultimo caso della malattia sul suo territorio è stato confermato il 1o agosto 2016. Di conseguenza, alcune zone della Bulgaria in cui non si sono mai verificati casi di dermatite nodulare contagiosa, ma in cui la vaccinazione contro tale malattia è stata eseguita, dovrebbero essere elencati nella parte I dell'allegato I della presente decisione come «zona immune grazie a vaccinazione», mentre la restante parte del territorio di tale Stato membro dovrebbe essere indicata come «zona infetta».

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa negli Stati membri, o in parti degli stessi, elencati nell'allegato I («gli Stati membri interessati»), comprese le prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa sottoposti dagli Stati membri alla Commissione per approvazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)   «bovini»: ungulati appartenenti alle specie Bos taurus, Bos indicus, Bison bison e Bubalus bubalis;

2)   «ruminanti selvatici in cattività»: ruminanti selvatici delle specie notoriamente coinvolte nella trasmissione e diffusione della dermatite nodulare contagiosa in base alle più recenti conoscenze scientifiche disponibili;

3)   «zona infetta»: la parte del territorio di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte II, della presente decisione comprendente l'area in cui è stata confermata la presenza della dermatite nodulare contagiosa e le zone di protezione e sorveglianza istituite a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE, e in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa può essere effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione da parte della Commissione;

4)   «zona immune grazie a vaccinazione»: la parte del territorio di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte I, della presente decisione comprendente le aree al di fuori della zona infetta da dermatite nodulare contagiosa, in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione da parte della Commissione.

Articolo 3

Limitazioni delle spedizioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività e di alcuni prodotti di origine animale provenienti dalle zone elencate nell'allegato I

Gli Stati membri interessati vietano la spedizione di partite di:

a)

bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I;

b)

sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I;

c)

colostro, latte e prodotti lattiero-caseari di bovini e ruminanti selvatici in cattività destinati all'alimentazione animale provenienti dalle zone elencate nella parte II dell'allegato I;

d)

sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini e ruminanti selvatici in cattività, diversi da quelli di cui alla lettera e), provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I;

e)

cuoi e pelli greggi non trattati destinati al consumo umano o cuoi e pelli non trattati non destinati al consumo umano di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I.

Articolo 4

Deroga al divieto di spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi provenienti dalle zone elencate nella parte I dell'allegato I

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera a), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi da aziende situate nelle zone elencate nella parte I dell'allegato I, purché gli animali soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a)

gli animali sono spediti in zone elencate nella parte I o II dell'allegato I dello stesso o di un altro Stato membro o in un paese terzo e soddisfano le seguenti condizioni:

i)

gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e provengono da un'azienda in cui gli animali sono rimasti per almeno 28 giorni e in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione;

ii)

tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati sottoposti a controllo clinico il giorno del carico per la spedizione e non presentavano sintomi clinici della dermatite nodulare contagiosa;

iii)

gli animali non sono soggetti ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE;

iv)

l'autorità competente del luogo di origine attua un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa conforme alle condizioni di cui all'allegato II e approvato dalla Commissione e ha informato la Commissione e gli altri Stati membri della data di inizio del programma di vaccinazione; e

v)

è stata istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che gli animali siano trasportati in modo sicuro e che non siano successivamente spediti in un altro Stato membro o paese terzo; o

b)

gli animali sono spediti in una zona dello stesso o di un altro Stato membro o in un paese terzo e soddisfano le seguenti condizioni:

i)

gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno tre mesi prima della data di spedizione e provengono da un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione;

ii)

tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati sottoposti a controllo clinico il giorno del carico per la spedizione e non presentavano sintomi clinici della dermatite nodulare contagiosa;

iii)

gli animali non sono soggetti ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE;

iv)

gli animali sono rimasti sin dalla nascita, o per un periodo di almeno 28 giorni prima della data di spedizione, in un'azienda in cui, in un raggio di almeno 20 km, non sono stati confermati casi di dermatite nodulare contagiosa nei tre mesi precedenti la data di spedizione e prima di tale periodo gli eventuali casi confermati di infezione da dermatite nodulare contagiosa hanno comportato l'abbattimento e la distruzione di tutti gli animali sensibili delle aziende interessate, situate in una zona elencata nella parte I dell'allegato I di uno Stato membro in cui tutti gli animali in tutte le sue zone elencate nella parte I dell'allegato I sono stati vaccinati o rivaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'allegato II, almeno tre mesi prima della data di spedizione e sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante nelle specifiche del vaccino;

v)

l'autorità competente del luogo di origine ha attuato un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa conforme alle condizioni di cui all'allegato II e approvato dalla Commissione e ha informato la Commissione e gli altri Stati membri delle date di inizio e di completamento del programma di vaccinazione; e

vi)

è stata istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che gli animali siano trasportati in modo sicuro e che non siano successivamente spediti in un altro Stato membro o paese terzo; o

c)

gli animali sono spediti in una zona di uno Stato membro o in un paese terzo e soddisfano le seguenti condizioni:

i)

gli animali soddisfano altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la diffusione della dermatite nodulare contagiosa richieste dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di origine e autorizzate dalle autorità competenti dei paesi dei luoghi di transito e di destinazione prima della data di spedizione di tali animali;

ii)

gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e provengono da un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione;

iii)

tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati sottoposti a controllo clinico il giorno del carico per la spedizione e non presentavano sintomi clinici della dermatite nodulare contagiosa;

iv)

gli animali non sono soggetti ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE;

v)

gli animali sono rimasti sin dalla nascita, o per un periodo di almeno 28 giorni prima della data di spedizione, in un'azienda in cui, in un raggio di almeno 20 km, non sono stati confermati casi di dermatite nodulare contagiosa nei tre mesi precedenti la spedizione e prima di tale periodo gli eventuali casi confermati di infezione da dermatite nodulare contagiosa hanno comportato l'abbattimento e la distruzione di tutti gli animali sensibili delle aziende interessate;

vi)

è stata istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che gli animali, spediti in conformità delle garanzie in materia di salute animale di cui al punto i), siano trasportati in modo sicuro e non siano successivamente spediti in un altro Stato membro o paese terzo;

vii)

l'autorità competente del luogo di origine attua un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa conforme alle condizioni di cui all'allegato II e approvato dalla Commissione e ha informato la Commissione e gli altri Stati membri della data di inizio del programma di vaccinazione; e

viii)

lo Stato membro del luogo di origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti di cui al punto i).

2.   Nei casi in cui i bovini e i ruminanti selvatici in cattività soddisfino i requisiti per la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari per tali animali di cui alla direttiva 64/432/CEE o alla decisione 93/444/CEE:

« …(animali) conformi all' …[articolo 4, paragrafo 1, lettera a), b) o c), indicare la dicitura appropriata] della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri».

Articolo 5

Deroga al divieto di spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi provenienti dalle zone elencate nella parte II dell'allegato I

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera a), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi da aziende situate nelle zone elencate nella parte II dell'allegato I in una zona di uno Stato membro o in un paese terzo, purché gli animali soddisfino le seguenti condizioni:

a)

gli animali soddisfano adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la diffusione della dermatite nodulare contagiosa richieste dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di origine e autorizzate dalle autorità competenti dei paesi di transito e di destinazione prima della data di spedizione di tali animali;

b)

gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e provengono da un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione;

c)

tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati sottoposti a controllo clinico il giorno del carico per la spedizione e non presentavano sintomi clinici della dermatite nodulare contagiosa;

d)

gli animali non sono soggetti ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE;

e)

gli animali sono rimasti sin dalla nascita, o per un periodo di almeno 28 giorni prima della data di spedizione, in un'azienda in cui, in un raggio di almeno 20 km, non sono stati confermati casi di dermatite nodulare contagiosa nei tre mesi precedenti la data di spedizione e prima di tale periodo gli eventuali casi confermati di infezione da dermatite nodulare contagiosa hanno comportato l'abbattimento e la distruzione di tutti gli animali sensibili delle aziende interessate, situate in una zona elencata nella parte I dell'allegato I di uno Stato membro in cui tutti gli animali in tutte le sue zone elencate nella parte I dell'allegato I sono stati vaccinati o rivaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'allegato II, almeno tre mesi prima della data di spedizione e sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante nelle specifiche del vaccino;

f)

l'autorità competente del luogo di origine attua un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa conforme alle condizioni di cui all'allegato II e approvato dalla Commissione e ha informato la Commissione e gli altri Stati membri delle date di inizio e di completamento del programma di vaccinazione conformemente all'allegato II;

g)

è stata istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che gli animali, spediti in conformità delle garanzie in materia di salute animale di cui alla lettera a), siano trasportati in modo sicuro e non siano successivamente spediti in un altro Stato membro o paese terzo; e

h)

lo Stato membro del luogo di origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera a).

2.   Nei casi in cui i bovini e i ruminanti selvatici in cattività soddisfino i requisiti per la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari per tali animali di cui alla direttiva 64/432/CEE o alla decisione 93/444/CEE:

« …(animali) conformi all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri».

Articolo 6

Condizioni particolari per la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi all'interno delle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I dello stesso Stato membro

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera a), e fatto salvo il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare la spedizione di partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi da aziende situate in una zona elencata nella:

a)

parte I dell'allegato I in un luogo di destinazione situato in un'altra zona dello stesso Stato membro elencata nella parte I o II dell'allegato I;

b)

parte II dell'allegato I in un luogo di destinazione situato in un'altra zona dello stesso Stato membro elencata nella parte II dell'allegato I.

2.   La deroga di cui al paragrafo 1 si applica solo alle partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, purché gli animali soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a)

gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e provengono da un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione;

b)

gli animali, indipendentemente dal loro status di vaccinazione individuale o nell'azienda di origine contro la dermatite nodulare contagiosa possono essere spostati in un macello per una macellazione d'urgenza, a condizione che l'azienda di origine non sia soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento a norma della direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa;

c)

gli animali sono animali non vaccinati di età inferiore a quattro mesi, nati da femmine vaccinate almeno 28 giorni prima del parto, e possono essere spostati in un'altra azienda purché tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda di origine siano stati vaccinati e rivaccinati conformemente alle istruzioni del fabbricante del vaccino utilizzato almeno 28 giorni prima della data dello spostamento previsto e l'azienda non sia soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento a norma della direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa.

Articolo 7

Deroghe al divieto di spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nella parte I dell'allegato I

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera b), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività da centri di raccolta dello sperma o da altri stabilimenti situati in una zona elencata nella parte I dell'allegato I in un'altra zona dello stesso o di un altro Stato membro elencata nella parte I o II dell'allegato I, purché gli animali donatori e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfino le seguenti condizioni:

a)

gli animali donatori sono stati vaccinati e rivaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa secondo le istruzioni del fabbricante del vaccino utilizzato e la prima vaccinazione è stata effettuata almeno 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni; o gli animali donatori sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test sierologico per individuare anticorpi specifici contro il virus della dermatite nodulare contagiosa il giorno della raccolta e almeno 28 giorni dopo la raccolta dello sperma o il giorno della raccolta di embrioni e ovuli;

b)

gli animali donatori sono rimasti, per un periodo di 60 giorni precedente la data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni, in un centro di inseminazione artificiale o in un altro stabilimento adeguato in cui, in un raggio di almeno 20 km, non sono stati confermati casi di dermatite nodulare contagiosa nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni e prima di tale periodo gli eventuali casi confermati di infezione da dermatite nodulare contagiosa hanno comportato l'abbattimento e la distruzione di tutti gli animali sensibili delle aziende interessate;

c)

gli animali donatori sono stati sottoposti a controllo clinico 28 giorni prima della data di raccolta e durante tutto il periodo di raccolta e non presentavano sintomi clinici della dermatite nodulare contagiosa;

d)

gli animali donatori sono stati sottoposti al rilevamento dell'agente patogeno della dermatite nodulare contagiosa mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) eseguito su campioni ematici prelevati all'inizio del periodo di raccolta dello sperma, e successivamente almeno ogni 14 giorni durante tale periodo, e il giorno della raccolta di embrioni e ovuli, con esito negativo;

e)

lo sperma è stato sottoposto al rilevamento dell'agente patogeno della dermatite nodulare contagiosa mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) con esito negativo; e

f)

l'autorità competente del luogo di origine attua un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa conforme alle condizioni di cui all'allegato II e approvato dalla Commissione e ha informato la Commissione e gli altri Stati membri delle date di inizio e di completamento del programma di vaccinazione conformemente all'allegato II.

2.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera b), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività da centri di raccolta dello sperma o da altri stabilimenti situati nelle zone elencate nella parte I dell'allegato I in qualunque zona di un altro Stato membro o in un paese terzo, purché gli animali donatori e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfino le seguenti condizioni:

a)

le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f);

b)

gli animali donatori soddisfano altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi degli effetti di tale spedizione e delle misure contro la diffusione della dermatite nodulare contagiosa richieste dall'autorità competente dello Stato membro di origine e autorizzate dalle autorità competenti dei paesi di transito e di destinazione prima della spedizione dello sperma, degli ovuli o degli embrioni; e

c)

lo Stato membro del luogo di origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera b).

3.   Nei casi in cui lo sperma, gli ovuli e gli embrioni che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo siano spediti in un altro Stato membro o in un paese terzo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari di cui alle direttive 88/407/CEE e 89/556/CEE o alla decisione 93/444/CEE:

« …(sperma, ovuli e/o embrioni, indicare la dicitura appropriata) conformi all' …(articolo 7, paragrafo 1 o 2, indicare la dicitura appropriata) della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri».

Articolo 8

Deroga al divieto di spedizione di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I

In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera d), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti da:

a)

una zona elencata nella parte I dell'allegato I in un luogo di destinazione situato nello stesso Stato membro o in una zona di un altro Stato membro elencata nella parte I o II dell'allegato I;

b)

una zona elencata nella parte II dell'allegato I in un luogo di destinazione situato nello stesso Stato membro o in una zona di un altro Stato membro elencata nella parte II dell'allegato I a condizione che:

i)

i sottoprodotti di origine animale non trasformati siano spediti sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti per la trasformazione o lo smaltimento in un impianto riconosciuto in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009; e

ii)

qualora il luogo di destinazione si trovi in un altro Stato membro, sia istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che i sottoprodotti di origine animale non trasformati siano trasportati in modo sicuro nel luogo di destinazione e che non siano successivamente spediti in un altro Stato membro o paese terzo.

Articolo 9

Deroghe al divieto di spedizione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera e), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici in cattività da una zona elencata nella parte I dell'allegato I in un'altra zona dello stesso o di un altro Stato membro elencata nella parte I o II dell'allegato I, a condizione che:

a)

si tratti di cuoi e pelli greggi non trattati destinati al consumo umano o di cuoi e pelli non trattati spediti sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti per la trasformazione o lo smaltimento in un impianto riconosciuto;

b)

qualora il luogo di destinazione si trovi in un altro Stato membro, sia istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che i cuoi e le pelli siano trasportati in modo sicuro nel luogo di destinazione e che non siano successivamente spediti in un altro Stato membro o paese terzo prima di essere trasformati almeno in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b); e

c)

i cuoi e le pelli provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa.

2.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera e), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici in cattività da una zona elencata nella parte I o II dell'allegato I in un'altra zona dello stesso o di un altro Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

a)

si tratti di cuoi e pelli greggi non trattati destinati al consumo umano o di cuoi e pelli non trattati provenienti da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa;

b)

i cuoi e le pelli siano stati:

i)

trattati in conformità dell'allegato I, punto 28, lettere da b) a e), del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (20); o

ii)

sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (21); e

c)

i cuoi e le pelli siano stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento.

3.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera e), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici in cattività da una zona elencata nella parte II dell'allegato I in un'altra zona dello stesso o di un altro Stato membro elencata nella parte II dell'allegato I, a condizione che:

a)

si tratti di cuoi e pelli greggi non trattati destinati al consumo umano o di cuoi e pelli non trattati spediti sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti per la trasformazione o lo smaltimento in un impianto riconosciuto;

b)

qualora il luogo di destinazione si trovi in un altro Stato membro, sia istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che i cuoi e le pelli siano trasportati in modo sicuro nel luogo di destinazione e che non siano successivamente spediti in un altro Stato membro prima di essere trasformati almeno in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b); e

c)

i cuoi e le pelli provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa.

4.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera e), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici in cattività da una zona elencata nella parte I o II dell'allegato I in un'altra zona dello stesso o di un altro Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

a)

i cuoi e le pelli soddisfino altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la diffusione della dermatite nodulare contagiosa, richieste dall'autorità competente dello Stato membro di origine e autorizzate dalle autorità competenti dei paesi di transito e di destinazione prima della spedizione di tali cuoi e pelli;

b)

i cuoi e le pelli provengano da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa;

c)

sia istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che i cuoi e le pelli, spediti in conformità delle ulteriori prescrizioni di garanzia in materia di salute animale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, siano trasportati in modo sicuro nel luogo di destinazione e non siano successivamente spediti in un altro Stato membro prima di essere trasformati almeno in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b); e

d)

lo Stato membro del luogo di origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera a).

Articolo 10

Deroga al divieto di spedizione di colostro, latte e prodotti lattiero-caseari destinati all'alimentazione animale provenienti dalle zone elencate nella parte II dell'allegato I

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera c), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di colostro, latte e prodotti lattiero-caseari destinati all'alimentazione animale ottenuti da bovini e ruminanti selvatici in cattività tenuti in aziende situate nelle zone elencate nella parte II dell'allegato I, a condizione che il colostro, il latte e i prodotti lattiero-caseari siano stati sottoposti a un trattamento atto a garantire la distruzione del virus dell'afta epizootica, come descritto nell'allegato IX, parte A, punti da 1.1 a 1.5, della direttiva 2003/85/CE del Consiglio (22) e che la partita sia conforme al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   L'autorità competente autorizza la spedizione in altri Stati membri di partite di colostro, latte e prodotti lattiero-caseari conformemente alla deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo se le partite sono accompagnate da un certificato sanitario ufficiale, quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (23), e la parte II di tale certificato sanitario è completata con la seguente attestazione:

«colostro, latte e prodotti lattiero-caseari conformi all'articolo 10 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri».

Articolo 11

Prescrizioni relative ai veicoli per il trasporto, alla pulizia e alla disinfezione

1.   L'autorità competente provvede affinché, prima che qualsiasi mezzo di trasporto entrato in contatto con animali di specie sensibili in una zona elencata nella parte II dell'allegato I lasci tale zona, l'operatore o il conducente di tale veicolo fornisca elementi di prova da cui risulti che, dopo l'ultimo contatto con tali animali, il veicolo è stato pulito e disinfettato in modo tale da inattivare il virus della dermatite nodulare contagiosa e trattato con insetticidi autorizzati efficaci contro i vettori della dermatite nodulare contagiosa.

2.   L'autorità competente specifica le informazioni che devono essere presentate dall'operatore o dal conducente del veicolo di trasporto, a norma del paragrafo 1, al fine di dimostrare che le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione prescritte hanno avuto luogo.

Articolo 12

Procedura di incanalamento

L'autorità competente provvede affinché la procedura di incanalamento per il trasporto dei bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, dei sottoprodotti di origine animale non trasformati e dei cuoi e delle pelli non trattati che rientrano nelle deroghe di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 soddisfi le seguenti prescrizioni:

a)

ciascun veicolo utilizzato per il trasporto di tali animali vivi, sottoprodotti di origine animale non trasformati o cuoi e pelli non trattati è stato:

i)

registrato individualmente dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di spedizione ai fini del trasporto di animali vivi o di sottoprodotti di origine animale non trasformati o di cuoi e pelli non trattati mediante la procedura di incanalamento;

ii)

sigillato dal veterinario ufficiale dopo essere stato caricato per la spedizione; solo un funzionario dell'autorità competente del luogo di destinazione può togliere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo; tutti i carichi e le sostituzioni di sigillo devono essere notificati all'autorità competente del luogo di destinazione;

b)

il trasporto è:

i)

sotto controllo ufficiale;

ii)

diretto, senza soste a meno che il periodo di riposo prescritto dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (24) non abbia luogo in un posto di controllo. Qualora durante lo spostamento attraverso una zona elencata nella parte II dell'allegato I si preveda un periodo di riposo di un giorno o più in un posto di controllo, gli animali sono protetti dall'attacco dei vettori;

iii)

effettuato seguendo l'itinerario autorizzato dall'autorità competente del luogo di origine;

c)

la partita comprende soltanto animali vivi o sottoprodotti di origine animale non trasformati o cuoi e pelli non trattati aventi lo stesso status sanitario;

d)

il veterinario ufficiale responsabile dell'azienda di destinazione deve confermare ciascun arrivo all'autorità competente del luogo di origine;

e)

dopo lo scarico degli animali vivi o dei sottoprodotti di origine animale non trasformati o dei cuoi e delle pelli non trattati il veicolo e qualsiasi altra attrezzatura utilizzata per il trasporto sono completamente puliti, disinfettati e trattati con insetticidi autorizzati efficaci contro i vettori noti della dermatite nodulare contagiosa all'interno di un'area chiusa del luogo di destinazione sotto la supervisione del veterinario ufficiale;

f)

precedentemente alla prima spedizione dalle zone elencate nella parte I o II dell'allegato I per le quali ha luogo una procedura di incanalamento, l'autorità competente del luogo di origine provvede affinché siano predisposti gli accordi necessari con le pertinenti autorità competenti al fine di garantire il piano di emergenza, la catena di comando e la piena collaborazione dei servizi in caso di incidenti durante il trasporto, una grave avaria del veicolo o qualsiasi azione fraudolenta dell'operatore o del conducente e il conducente o l'operatore dell'autocarro o altro veicolo informa immediatamente l'autorità competente di qualsiasi incidente o grave avaria del veicolo; e

g)

nel caso di cuoi e pelli non trattati o sottoprodotti di origine animale non trasformati, i veicoli devono essere interamente a tenuta stagna, compresa la chiusura delle porte.

Articolo 13

Programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa

I programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa sottoposti dagli Stati membri alla Commissione per approvazione soddisfano le prescrizioni minime di cui all'allegato II.

Articolo 14

Abrogazione

Le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500, (UE) 2015/2055, (UE) 2016/645 e (UE) 2016/1183 sono abrogate e le loro misure sostituite dalle misure di cui alla presente decisione.

Articolo 15

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(4)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(5)  EFSA Journal 2015; 13(1): 3986.

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 (GU L 234 dell'8.9.2015, pag. 19).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 61).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 della Commissione, del 10 novembre 2015, che stabilisce le condizioni per definire il programma di vaccinazione di emergenza dei bovini contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 31).

(9)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1183 della Commissione, del 14 luglio 2016, che approva il programma di vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini in Bulgaria e modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/645 (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 75).

(10)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(11)  EFSA Journal 2015; 13(1):3986. [73 pagg.].

(12)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

(13)  EFSA Journal 2016; 14(8):4573 [27 pagg.].

(14)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/SCAD/A_SCAD_Feb2016.pdf (Allegato 15, articolo 11.11.1-bis. Safe commodities).

(15)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/A_TAHSC_Feb_2016_Part_B.pdf.

(16)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(18)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

(19)  Decisione 93/444/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi (GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34).

(20)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(22)  Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).

(23)  Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

(24)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

PARTE I

«Zone immuni grazie a vaccinazione»

1.   Croazia

Tutto il territorio della Croazia.

2.   Bulgaria

A.

Le seguenti province della Bulgaria:

provincia di Burgas,

provincia di Varna,

provincia di Dobrich,

provincia di Razgrad,

provincia di Silistra,

provincia di Ruse,

provincia di Pleven.

B.

I seguenti comuni della Bulgaria:

i comuni di Opaka, Popovo e Antonovo nella provincia di Targovishte;

i comuni di Shumen, Kaspichan, Novi Pazar, Nikola Kozlevo, Kaolinovo, Venets e Hitrino nella provincia di Shumen;

i comuni di Svishtov, Polski Trambesh e Strazhitsa nella provincia di Veliko Tarnovo.

PARTE II

«Zone infette»

1.   Grecia

A.

Le seguenti regioni della Grecia:

regione dell'Attica,

regione della Grecia centrale,

regione della Macedonia centrale,

regione della Macedonia orientale e Tracia,

regione dell'Epiro,

regione del Peloponneso,

regione della Tessaglia,

regione della Grecia occidentale,

regione della Macedonia occidentale.

B.

Le seguenti unità regionali della Grecia:

unità regionale di Limnos.

2.   Bulgaria

L'intero territorio della Bulgaria, escluse le zone di cui alla parte I.


ALLEGATO II

PRESCRIZIONI MINIME PER I PROGRAMMI DI VACCINAZIONE CONTRO LA DERMATITE NODULARE CONTAGIOSA (DI CUI ALL'ARTICOLO 13)

1.   PRESCRIZIONI GENERALI

I programmi di vaccinazione presentati dagli Stati membri prevedono almeno:

a)

la vaccinazione di tutti i bovini e, ove del caso, di tutti ruminanti selvatici in cattività, indipendentemente dal sesso, dall'età e dalla situazione gestativa o produttiva, all'interno della zona in cui sarà attuata di la vaccinazione;

b)

la vaccinazione degli animali nati da bovini vaccinati e, ove del caso, da ruminanti selvatici in cattività, conformemente alle istruzioni del fabbricante del vaccino utilizzato a un'età non inferiore a quattro mesi;

c)

la rivaccinazione di tutti i bovini e, ove del caso, di tutti i ruminanti selvatici in cattività, conformemente alle istruzioni del fabbricante;

d)

misure da attuare per evitare la diffusione dell'eventuale virus vaccinale. Tutti i quantitativi residui di vaccino sono restituiti al punto di distribuzione del vaccino, con una registrazione scritta del numero di animali vaccinati e del numero di dosi utilizzate, e successivamente distrutti in modo sicuro sotto sorveglianza ufficiale;

e)

che la vaccinazione sia effettuata sotto la sorveglianza e il controllo dell'autorità competente, da un funzionario dell'autorità competente o da un veterinario autorizzato dall'autorità competente e sotto la sorveglianza di quest'ultima;

f)

che l'autorità competente inserisca i dati di ciascun bovino vaccinato nell'apposita banca dati online connessa con la banca dati centrale istituita conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). I dati registrati garantiscono il collegamento tra le femmine vaccinate e la relativa progenie;

g)

l'istituzione di una zona di sorveglianza rafforzata di almeno 20 km attorno alla zona in cui è effettuata la vaccinazione, in cui la sorveglianza è intensificata e gli spostamenti di bovini sono sottoposti a controlli da parte dell'autorità competente.

2.   INFORMAZIONI MINIME DA FORNIRE

I programmi di vaccinazione presentati dagli Stati membri forniscono almeno le seguenti informazioni:

a)

le zone precise in cui verrà effettuata la vaccinazione;

b)

il tipo o i tipi di vaccino che verranno utilizzati;

c)

il numero di aziende e di animali, per specie e categoria, che saranno sottoposti a vaccinazione in ciascuna zona;

d)

il metodo e la linea di comando per quanto riguarda l'attuazione della vaccinazione (stoccaggio, distribuzione del vaccino, personale che effettuerà la vaccinazione, registrazione o identificazione speciale degli animali vaccinati, definizione della priorità di vaccinazione per zona, sorveglianza ufficiale della vaccinazione, vaccinazione dei vitelli neonati, rivaccinazione degli animali conformemente alle istruzioni del fabbricante);

e)

il calendario del programma di vaccinazione (avvio, data di completamento prevista per zona, data di completamento in tutta la zona in cui la vaccinazione viene attuata);

f)

tutte le misure che accompagnano la vaccinazione, comprese le restrizioni agli spostamenti di animali e alla spedizione dei relativi prodotti e sottoprodotti.

3.   OBBLIGHI MINIMI DI INFORMAZIONE

Gli Stati membri che hanno presentato un programma di vaccinazione trasmettono alla Commissione almeno i seguenti elementi:

a)

una notifica immediata della data esatta di avvio della campagna di vaccinazione;

b)

relazioni mensili sui progressi che precisano l'esatta copertura vaccinale raggiunta in ciascuna zona;

c)

la notifica immediata della data esatta di completamento della vaccinazione in ciascuna zona (copertura vaccinale almeno del 95 %, a livello sia di mandrie sia di animali);

d)

dopo il completamento del primo ciclo di vaccinazione, relazioni mensili presentate entro la prima settimana di ogni mese che forniscono un resoconto degli animali vaccinati nel corso del mese precedente e i motivi della vaccinazione (ad esempio nuovi vitelli, rivaccinazione ecc.);

e)

altre informazioni ricavate dall'apposita banca dati online su richiesta della Commissione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).


17.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/66


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2016

che approva i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa presentati dagli Stati membri

[notificata con il numero C(2016) 7219]

(I testi in lingua bulgara, croata e greca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale dei bovini, trasmessa principalmente da vettori e caratterizzata da gravi perdite, con un forte potenziale di diffusione, in particolare tramite animali vivi e prodotti derivati da animali infetti.

(2)

La direttiva 92/119/CEE introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali. Tra queste vi sono misure da adottare in caso di presenza sospetta e confermata della dermatite nodulare contagiosa in un'azienda, misure da adottare nelle zone soggette a restrizioni e ulteriori misure di lotta contro tale malattia. Tali misure comprendono anche, nel caso di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa, la vaccinazione quale complemento alle altre misure di lotta, previa approvazione della Commissione.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 della Commissione (4) e la decisione di esecuzione (UE) 2016/1183 della Commissione (5) stabiliscono che la Grecia e la Bulgaria possono effettuare la vaccinazione di emergenza dei bovini tenuti in aziende nella zona di vaccinazione di cui all'allegato I di tali decisioni di esecuzione. Alla luce dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla dermatite nodulare contagiosa, la Croazia, che è sotto minaccia imminente a causa del verificarsi della malattia nella regione, ha informato la Commissione della propria intenzione di avviare una campagna di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in data 8 agosto 2016.

(4)

Secondo il parere urgente dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla dermatite nodulare contagiosa, adottato il 29 luglio 2016 (6), la vaccinazione contro tale malattia è il modo più efficace per ridurne la diffusione. Al fine di conseguire gli effetti sopra descritti, è necessario attuare la vaccinazione di tutta la popolazione sensibile nelle regioni a rischio di introduzione della dermatite nodulare contagiosa o colpite da tale malattia in modo da ridurre al minimo il numero di focolai, ed è necessario quindi arrivare a una copertura vaccinale elevata a livello di animali e di aziende.

(5)

Per motivi di chiarezza e di semplificazione, nella presente decisione è opportuno approvare i programmi di vaccinazione di Grecia e Bulgaria, attualmente inclusi, rispettivamente, nelle decisioni di esecuzione (UE) 2015/2055 e (UE) 2016/1183. È inoltre opportuno approvare il programma di vaccinazione presentato dalla Croazia. I programmi di vaccinazione di Grecia e Bulgaria, attualmente inclusi, rispettivamente, nelle decisioni di esecuzione (UE) 2015/2055 e (UE) 2016/1183, e il programma di vaccinazione presentato dalla Croazia soddisfano i requisiti minimi per i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa di cui all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione (7) recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in taluni Stati membri.

(6)

Per essere efficace, un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa, insieme ad altre misure di controllo, dovrebbe essere applicato per diversi anni consecutivi al fine di garantire l'immunizzazione di tutta la popolazione sensibile per un periodo di tempo sufficiente.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione dei programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa

I programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa di cui all'allegato sono approvati.

Articolo 2

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 3

Destinatari

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Croazia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 della Commissione, del 10 novembre 2015, che stabilisce le condizioni per definire il programma di vaccinazione di emergenza dei bovini contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 31).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1183 della Commissione, del 14 luglio 2016, che approva il programma di vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini in Bulgaria e modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/645 (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 75).

(6)  EFSA Journal 2016; 14(8):4573. [27 pagg.].

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in taluni Stati membri (cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Il programma di vaccinazione presentato dalla Grecia.

Il programma di vaccinazione presentato dalla Bulgaria.

Il programma di vaccinazione presentato dalla Croazia.


17.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/69


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2016

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria

[notificata con il numero C(2016) 7506]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda situata in Ungheria e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte dell'autorità competente di detto Stato membro a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). La decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Ungheria a norma della direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno quelle elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione.

(2)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2016/1968, l'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate al di fuori delle zone elencate nell'allegato di tale decisione.

(3)

A seguito di questi nuovi focolai l'Ungheria ha adottato le misure di controllo previste dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a detti focolai.

(4)

La Commissione ha esaminato le misure di controllo adottate dall'Ungheria e ha potuto accertare che i confini delle nuove zone di protezione e sorveglianza, istituite dall'autorità competente di tale Stato membro in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui sono stati confermati i nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Ungheria.

(6)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 dovrebbe essere modificato di conseguenza per includervi le nuove zone di protezione e sorveglianza.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/1968.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 della Commissione, del 9 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria (GU L 303 del 10.11.2016, pag. 23).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE

HU

Ungheria

Codice postale/ADNS

Area comprendente:

 

 

 

 

Le parti del territorio di Orosháza nella contea di Békés e le parti del territorio di Makó nella contea di Csongrád comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.39057, E20.74251, completate dalle intere zone urbane delle località di Tótkomlós e Nagyér

27.11.2016

 

 

 

Le parti del territorio di Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.469039, E19.801094

2.12.2016

 

 

 

Le parti dei territori di Kiskunfélegyháza, Kecskemét e Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.682422, E19.638406, completate dalle intere zone urbane delle località di Bugac (esclusa Bugac-Alsómonostor) e Móricgát-Erdőszéplak

3.12.2016

 

 

 

Le parti del territorio di Kiskunhalas nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.268418, E19.573609

5.12.2016

 

 

 

Le parti del territorio di Kiskunhalas nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.229847, E19.619350, completate dall'intera zona urbana della località di Kelebia-Újfalu

5.12.2016

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

HU

Ungheria

Codice postale/ADNS

Area comprendente:

 

 

 

 

L'area delle parti dei territori di Orosháza e Mezőkovácsháza nella contea di Békés e l'area delle parti del territorio di Makó nella contea di Csongrád oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.39057, E20.74251, completate dalle intere zone urbane delle località di Békéssámson, Kaszaper, Végegyháza e Mezőhegyes

6.12.2016

 

Le parti del territorio di Orosháza nella contea di Békés e le parti del territorio di Makó nella contea di Csongrád comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.39057, E20.74251, completate dalle intere zone urbane delle località di Tótkomlós e Nagyér

28.11.2016-6.12.2016

 

 

 

L'area delle parti dei territori di Kiskunmajsa e Kiskunhalas nella contea di Bács-Kiskun e l'area delle parti dei territori di Kistelek e Mórahalom nella contea di Csongrád oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.469039, E19.801094

11.12.2016

 

 

 

Le parti del territorio di Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.469039, E19.801094

3.12.2016-11.12.2016

 

 

 

L'area delle parti dei territori di Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kiskőrös e Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.682422, E19.638406

12.12.2016

 

 

 

Le parti dei territori di Kiskunfélegyháza, Kecskemét e Kiskunmajsa nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.682422, E19.638406, completate dalle intere zone urbane delle località di Bugac (esclusa Bugac-Alsómonostor) e Móricgát-Erdőszéplak

4.12.2016-12.12.2016

 

 

 

L'area delle parti dei territori di Kiskunhalas e Jánoshalma nella contea di Bács-Kiskun e l'area delle parti del territorio di Mórahalom nella contea di Csongrád oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.268418, E19.573609, completate dall'intera zona urbana della località di Balotaszállás

14.12.2016

 

 

 

Le parti del territorio di Kiskunhalas nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.268418, E19.573609

6.12.2016-14.12.2016

 

 

 

L'area delle parti dei territori di Kiskunhalas e Jánoshalma nella contea di Bács-Kiskun e l'area delle parti del territorio di Mórahalom nella contea di Csongrád oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.229847, E19.619350

14.12.2016

 

 

 

Le parti del territorio di Kiskunhalas nella contea di Bács-Kiskun comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.229847, E19.619350, completate dall'intera zona urbana della località di Kelebia-Újfalu

6.12.2016-14.12.2016»


17.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/73


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2016

relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania

[notificata con il numero C(2016) 7508]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

Sebbene l'influenza aviaria colpisca soprattutto i volatili, occasionalmente e in determinate circostanze anche gli esseri umani sono stati infettati dal virus responsabile di tale patologia.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di pollame o di altri volatili in cattività vivi o di loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

La Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende sul suo territorio nelle quali sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e ha adottato le misure necessarie in conformità alla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(6)

La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Germania in conformità alla direttiva 2005/94/CE e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio.

(7)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro.

(8)

Di conseguenza, le zone di protezione e sorveglianza in Germania, nelle quali si applicano le misure di cui alla direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere descritte nell'allegato della presente decisione e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania provvede affinché le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, parti A e B, della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2016.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE

DE

Germania

 

Area comprendente:

 

 

 

 

Kreis Schleswig-Flensburg:

Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel.

Stadt Lübeck:

Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder.

Kreis Ostholstein:

In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder — K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße.

5.12.2016

17498

In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile

Mesekenhagen

Frätow

Gristow

Kalkvitz

Klein Karrendorf

Kowall

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Groß Kieshofk

Groß Kieshof Ausbauk

Klein Kieshof

5.12.2016

18519

In der Gemeinde Sundhagen

der Ortsteil Jager.

5.12.2016

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

DE

Germania

 

Area comprendente:

 

 

 

 

Kreis Schleswig-Flensburg:

Entlang der äußeren Gemeindegrenze Schleswig, weiter auf äußere Gemeindegrenze Lürschau, weiter auf äußere Gemeindegrenze Idstedt, weiter auf äußere Gemeindegrenze Stolk, weiter auf äußere Gemeindegrenze Klappholz, weiter auf äußere Gemeindegrenze Havetoft, weiter auf obere Gemeindegrenze Mittelangeln, weiter auf obere Gemeindegrenze Mohrkirch, weiter auf äußere Gemeindegrenze Saustrup, weiter auf äußere Gemeindegrenze Wagersrott, weiter auf äußere Gemeindegrenze Dollrottfeld, weiter auf äußere Gemeindegrenze Boren bis zur Kreisgrenze, an der Kreisgrenze entlang bis.

Kreis Rendsburg-Eckernförde:

Gemeinde Kosel: gesamtes Gemeindegebiet.

Gemeinde Rieseby

Amtsgrenze Rieseby, südlich weiter Amtsgrenze Kosel entlang bis Kreisgrenze.

Kreis Schleswig-Flensburg:

Südlich an der Gemeindegrenze Borwedel entlang, weiter auf unterer Gemeindegrenze Fahrdorf bis zur Gemeindegrenze Schleswig.

Stadt Lübeck:

Von der Kreisgrenze über den Wasserweg durch den Petroleumhafen, weiter durch die Trave, Verlängerung des Sandbergs, die B75 queren Richtung Heiligen-Geist Kamp, weiter über die Arnimstraße und Edelsteinstraße, über Heiweg Richtung Wesloer Tannen bzw. Brandenbaumer Tannen, die Landesgrenze entlang, die Landstraße überqueren, am Wasser entlang bis zur Kreisgrenze zu Ostholstein, die Kreisgrenze entlang zum Petroleumhafen

Kreis Ostholstein:

Die Gemeinden Ratekau, Bad Schwartau und Timmendorfer Strand sowie der nachfolgend beschriebene Bereich der Gemeinde Scharbeutz: Dem Straßenverlauf der L 102 ab der Straße Bövelstredder folgend bis zur B76, der Bundestraße bis zur Wasserlinie folgend, weiter bis zur Gemeindegrenze Timmendorfer Strand.

14.12.2016

23923

In der Gemeinde Selmsdorf die Orte und Ortsteile

Hof Selmsdorf

Selmsdorf

Lauen

Sülsdorf

Teschow

Zarnewanz,

In der Gemeinde Lüdersdorf der Ort

Palingen

In der Gemeinde Schönberg der Ort

Kleinfeld

14.12.2016

23942

In der Gemeinde Dassow die Orte und Ortsteile

Barendorf

Benckendorf

14.12.2016

17498

Die Gemeinde Neuenkirchen mit den Ortsteilen

Neuenkirchen,

Oldenhagen,

Wampen.

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile Wackerow,

Dreizehnhausen,

Groß Petershagen,

Immenhorst,

Jarmshagen,

Klein Petershagen,

Steffenshagen.

In der Gemeinde Hinrichshagen die Ortsteile

Hinrichshagen,

Feldsiedlung,

Heimsiedlung,

Chausseesiedlung,

Hinrichshagen Hof I und II, Neu — Ungnade.

14.12.2016

17489

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Fettenvorstadt,

Fleischervorstadt,

Industriegebiet,

Innenstadt,

Nördliche Mühlenvorstadt,

Obstbaumsiedlung,

Ostseeviertel,

Schönwalde II,

Stadtrandsiedlung,

Steinbeckervorstadt,

südliche Mühlenstadt,

Schönwalde I,

Südstadt.

14.12.2016

17941

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Friedrichshagen,

Ladebow

14.12.2016

17493

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Insel Koos,

Ostseeviertel,

Riems.

14.12.2016

18516

In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile

Griebenow,

Dreizehnhausen,

Kreutzmannshagen,

Willershusen.

14.12.2016

18519

In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile

Horst,

Wendorf,

Gerdeswalde,

Segebadenhau,

Wilmshagen,

Wilmshagen Siedlung,

Mannhagen,

Jeeser,

Jeeser Hof,

Kirchdorf,

Dömitzow,

Reinkenhagen,

Miltzow,

Klein Miltzow,

Hankenhagen,

Oberhinrichshagen,

Reinberg,

Stahlbrode,

Falkenhagen,

Tremt.

14.12.2016

18574

In der Gemeinde Garz

auf der Halbinsel Zudar ein Uferstreifen von 500 m Breit östlich von Glewitz zwische Fähranleger und Palmer Ort.

14.12.2016

 

 

 

Kreis Schleswig-Flensburg:

Ab Ortsteil Triangel, Gemeinde Nübel Richtung Norden auf die Schleswiger Straße bis zur Gemeindegrenze Nübel/Tolk, entlang dieser Gemeindegrenze bis zur Schleswiger Straße, östlich am Ortsteil Wellspang vorbei bis zur Gemeindegrenze Böklund, südlich an der Gemeindegrenze entlang bis zur Kattbeker Straße, links ab bis zur Hans-Christophersen-Allee, diese rechts weiter, übergehend in Bellig und Struxdorf bis zur Gemeindegrenze Struxdorf/Böel, an dieser entlang Richtung Süden bis Ortsteil Boholzau, rechts auf Gemeindegrenze Struxdorf/Twedt bis zur Straße Boholz, diese links weiter auf Boholzau und Buschau, bis Ortsteil Buschau, links ab auf Buschau, dann rechts weiter auf Buschau, gleich wieder links auf Lücke bis zur B 201, rechts weiter Richtung Süden bis links Höckerberg, weiter Osterholz bis Sportplatz, dann rechts auf Verbindungsstraße zur Straße Friedenstal, links weiter bis zur Gemeindegrenze Loit/Steinfeld, dieser folgen bis Gemeindegrenze Steinfeld/Taarstedt, dieser links folgen bis Gemeindegrenze Taarstedt/Ulsnis, rechts weiter auf dieser Gemeindegrenze, weiter auf der Gemeindegrenze Taarstedt/Goltoft und Taarstedt/Brodersby und Taarstedt/Schaalby bis Heerweg, dann links weiter auf Heerweg bis Hauptstraße, weiter rechts auf Hauptstraße bis Raiffeisenstraße, rechts weiter auf Hauptstraße bis B 201, links weiter auf B 201 bis Ortsteil Triangel.

Stadt Lübeck:

Von der Kreisgrenze entlang des Sonnenbergsredder bis zum Parkplatz im Waldusener Forst, Richtung Waldhusener Weg, Waldhusener Weg folgend bis zur B75, über die B75 Richtung Solmitzstraße, von der Dummersdorfer Straße zum Neuenteilsredder bis Weg Dummersbarn bis zur Trave, die Trave entlang, Richtung Pötenitzer Wiek, die Landstraße querend zur Lübecker Bucht, Landesgrenze über den Wasserweg zur Strandpromenade, hinüber zur Berlingstraße, über Godewind und Fahrenberg, über Steenkamp zu Rödsaal, Timmendorfer Weg Richtung B76, die B76 überqueren und Bollbrügg folgen, entlang der Kreisgrenze zu Ostholstein bis Sonnenbergsredder.

Kreis Ostholstein:

In der Gemeinde Ratekau nachfolgend beschriebenes Gebiet: Travemünder Straße bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck; Ab der Kreisgrenze Ortsteil Kreuzkamp, Offendorfer Straße gen Norden entlang dem Sonnenbergsredder — K15. Vor Warnsdorf entlang des Bachverlaufs bis zum Schloss Warnsdorf. Der Schlossstr. und der Niendorfer Str. bis zur Tarvemünder Straße.

6.12.2016-14.12.2016

17498

In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile

Mesekenhagen

Frätow

Gristow

Kalkvitz

Klein Karrendorf

Kowall

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Groß Kieshofk

Groß Kieshof Ausbauk

Klein Kieshof

6.12.2016-14.12.2016

18519

In der Gemeinde Sundhagen

der Ortsteil Jager.

6.12.2016-14.12.2016


17.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/81


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2016

relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Austria

[notificata con il numero C(2016) 7512]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

Sebbene l'influenza aviaria colpisca soprattutto i volatili, occasionalmente e in determinate circostanze anche gli esseri umani sono stati infettati dal virus responsabile di tale patologia.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di pollame o di altri volatili in cattività vivi o di loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

L'Austria ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda sul suo territorio in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e ha adottato le misure necessarie in conformità alla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(6)

La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Austria in conformità alla direttiva 2005/94/CE e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio.

(7)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Austria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro.

(8)

Di conseguenza, le zone di protezione e sorveglianza in Austria, nelle quali si applicano le misure di cui alla direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere descritte nell'allegato della presente decisione e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Austria provvede affinché le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, parti A e B, della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2016.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE

AT

Austria

 

Area comprendente:

 

 

 

 

Gemeinden Bregenz, Hard, Fußach, Lauterach

14.12.2016

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

AT

Austria

 

Area comprendente:

 

 

 

 

Gemeinden Langen, Buch, Schwarzach, Kennelbach, Wolfurt, Bildstein, Dornbirn, Lustenau, Lochau, Höchst, Hörbranz, Gaißau, Eichenberg

23.12.2016

 

Gemeinden Bregenz, Hard, Fußach, Lauterach

15.12.2016-23.12.2016


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

17.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/84


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 138/16/COL

del 28 giugno 2016

che autorizza l'Islanda a derogare al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in vigore relative al rilascio di certificati di aeronavigabilità degli aeromobili importati [2016/2013]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo SEE, regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE  (1) , modificato (di seguito «l'atto»), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, in particolare l'articolo 14, paragrafi 6 e 7, dell'atto,

visto il parere del comitato dei trasporti EFTA espresso il 10 giugno 2016,

vista la decisione n. 103/13/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA (di seguito «l'Autorità») del 13 marzo 2013 che abilita il membro del collegio competente per i trasporti ad adottare determinate decisioni e misure (documento n. 578349).

considerando quanto segue:

L'Islanda ha notificato all'Autorità e all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l'Agenzia»), con lettera del 25 febbraio 2016 (documento n. 794710), la propria intenzione di derogare al punto 21.A.174 b) 3) ii) dell'allegato I (parte 21) dell'atto di cui al punto 66p dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione  (2) , come modificato] [di seguito «regolamento (UE) n. 748/2012»], adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1.

Secondo il punto 21.A.174 b) 3) ii), dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, ogni domanda di certificazione di aeronavigabilità per un aeromobile importato da un paese terzo deve contenere una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato dove l'aeromobile è, o è stato, registrato comprovante l'effettiva aeronavigabilità dell'aeromobile presente sul suo registro all'atto del trasferimento. Tuttavia, in alcuni casi, tale dichiarazione non è disponibile e non può essere ottenuta. L'Islanda intende quindi abolire l'obbligo di includere tale dichiarazione.

Nella decisione del 6 febbraio 2014 la Commissione europea ha autorizzato la Svezia a derogare al punto 21.A.174 b) 3) ii), dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 e ad abolire l'obbligo di includere tale dichiarazione (3).

La deroga si applica fino al momento in cui la modifica destinata a risolvere la questione, nell'ambito del mandato di regolamentazione RMT.0020, del capitolo H (certificati di aeronavigabilità e certificati ristretti di aeronavigabilità) dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, sia stata adottata e diventi applicabile.

Il mandato di regolamentazione RMT.0020 è stato ora fuso con un altro mandato di regolamentazione, l'RMT.0278 (Importazione di un aeromobile da altro sistema normativo, parte 21, capitolo H rivisto) e un avviso di proposta di regolamentazione è attualmente nella fase finale del processo di adozione da parte dell'Agenzia.

Sulla base di quanto precede, l'Autorità ha concluso che la deroga dell'Islanda notificata soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 6 e 7, dell'atto.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dei trasporti EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Islanda può derogare al punto 21.A.174 b) 3) ii) dell'allegato I (parte 21) dell'atto di cui al punto 66p dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato] (di seguito «regolamento (UE) n. 748/2012»), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1 e accettare domande di certificazione di aeronavigabilità, per gli aeromobili importati da un paese terzo, senza una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato dove l'aeromobile è, o è stato, registrato comprovante l'effettiva aeronavigabilità dell'aeromobile presente sul suo registro al momento del trasferimento.

La deroga si applica fino al momento in cui una modifica destinata a risolvere la questione, nell'ambito del mandato di regolamentazione RMT.0278, del capitolo H (certificati di aeronavigabilità e certificati ristretti di aeronavigabilità) dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, sia stata adottata e diventi applicabile agli Stati EFTA.

Articolo 2

Ciascuno Stato EFTA ha la facoltà di applicare le medesime misure di cui all'articolo 1, soggette alle condizioni di cui all'allegato della presente decisione e subordinatamente all'obbligo di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto.

Articolo 3

L'Islanda è destinataria della presente decisione. Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Articolo 4

La presente decisione è notificata all'Islanda, alla Norvegia e al Liechtenstein.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del collegio

Carsten ZATSCHLER

Direttore


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.

(3)  Allegato VI della decisione 2014/69/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che autorizza la Svezia e il Regno Unito a derogare a talune norme comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 60).


ALLEGATO

CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA

L'autorità competente esamina la documentazione degli aeromobili e ispeziona gli aeromobili al fine di verificare che:

la documentazione relativa al passato dell'aeromobile sia completa e sufficiente per stabilire la norma di produzione e modifica,

l'aeromobile sia stato prodotto secondo le caratteristiche progettuali in base alle quali doveva essere rilasciato il certificato di omologazione AESA. A tale scopo la documentazione passata deve comprendere una copia del primo certificato di aeronavigabilità o del certificato di esportazione rilasciato per gli aeromobili nuovi. In alternativa il richiedente il certificato di aeronavigabilità può ottenere una dichiarazione del titolare del certificato di omologazione approvata dallo Stato di progettazione per quanto riguarda lo status di produzione,

l'aeromobile sia conforme alle caratteristiche progettuali approvate in base a un certificato di omologazione,

ogni certificato di omologazione supplementare, modifica o riparazione siano approvati in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 (1),

le direttive di aeronavigabilità applicabili siano state attuate.

Infine l'autorità competente accerta che i risultati della sua indagine siano coerenti con i risultati dell'indagine dell'organizzazione che effettua la revisione dell'aeronavigabilità in conformità all'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2).


(1)  L'atto di cui al punto 66p dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, come modificato], adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1

(2)  L'atto di cui al punto 66 q dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1)], adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1.


17.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/87


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 139/16/COL

del 28 giugno 2016

che autorizza la Norvegia a derogare al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni relative alla limitazione dei tempi di volo, per l'operatore aereo Widerøes Flyselskap AS [2016/2014]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo SEE, regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE  (1), modificato (di seguito «l'Atto»), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, dell'Atto,

visto il parere del comitato dei trasporti EFTA espresso il 10 giugno 2016,

vista la decisione n. 103/13/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA (di seguito «l'Autorità») del 13 marzo 2013 che abilita il membro del collegio competente per i trasporti ad adottare determinate decisioni e misure (documento n. 578349),

considerando quanto segue:

La Norvegia ha notificato all'Autorità e all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l'Agenzia») la propria intenzione di concedere all'operatore aereo Widerøes Flyselskap AS una deroga alle disposizioni della norma ORO.FTL.210 a) dell'allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) per quanto riguarda il numero massimo di ore totali durante le quali i membri d'equipaggio possono prestare servizio in un periodo di tempo di 7, 14 e 28 giorni consecutivi, tramite l'approvazione di un regime individuale di specificazione dei tempi di volo per l'operatore aereo.

Il regime individuale di volo proposto per l'operatore aereo è descritto come segue:

 

La durata totale del periodo durante il quale i membri dell'equipaggio possono prestare servizio non deve superare:

(1)

un limite di 70 ore di servizio che possono essere distribuite su sette giorni consecutivi in un arco di tempo di 14 giorni consecutivi (invece di 60 ore di servizio);

(2)

un limite di 90 ore di servizio nei 14 giorni consecutivi (invece di 110 ore di servizio);

(3)

un massimo di 180 ore di servizio nei 28 giorni consecutivi (invece di 190 ore di servizio), distribuite il più omogeneamente possibile in tale periodo.

Il proposto sistema di turni dell'operatore (7 giorni di servizio/7 giorni di riposo) per i piloti e il personale di bordo deriva dalle operazioni che svolge su tratte aeree da e per aeroporti regionali in Norvegia e dal fatto che i suoi membri d'equipaggio si recano dal proprio domicilio alle basi di servizio.

L'Autorità conclude, sulla base della valutazione dell'Agenzia, che la variazione potrebbe garantire un livello di sicurezza equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione della norma ORO.FLT.210 a) dell'allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012, se, in aggiunta alle misure di mitigazione proposte dal vettore ed elencate nella lettera della Norvegia del 9 dicembre 2015, sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dei trasporti EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Norvegia può concedere un'approvazione in deroga alla norma ORO.FTL.210 a) dell'allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012, che autorizza l'operatore Widerøes Flyselskap AS ad applicare il seguente regime individuale di specificazione dei tempi di volo:

 

La durata totale del periodo durante il quale i membri dell'equipaggio possono prestare servizio non deve superare:

i)

un limite di 70 ore di servizio che possono essere distribuite su sette giorni consecutivi entro un arco di tempo di 14 giorni consecutivi;

ii)

un limite di 90 ore di servizio nei 14 giorni consecutivi; nonché

iii)

un massimo di 180 ore di servizio nei 28 giorni consecutivi, distribuite il più omogeneamente possibile in tale periodo,

se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato e le misure di mitigazione descritte dalla Norvegia nella sua notifica del 9 dicembre 2015.

Articolo 2

Ciascuno Stato EFTA ha la facoltà di applicare le medesime misure di cui all'articolo 1, specificate all'allegato della presente decisione e soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dell'Atto.

Articolo 3

La Norvegia è destinataria della presente decisione. Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Articolo 4

La presente decisione è notificata alla Norvegia, all'Islanda e al Liechtenstein.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del collegio

Carsten ZATSCHLER

Direttore


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Atto di cui al punto 66nf dell'allegato XIII dell'accordo SEE (regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1, modificato), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1.


ALLEGATO

CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA

i)

L'operatore opera in regime di gestione del rischio di affaticamento (FRM) in conformità della norma ORO.FTL.120 dell'allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 e monitora costantemente l'efficacia delle misure di mitigazione proposte. La gestione del rischio di affaticamento (FRM) è approvata dall'autorità dell'aviazione civile norvegese al più tardi entro il 1o gennaio 2017.

ii)

L'operatore consegue le tappe principali del suo piano di attuazione della gestione del rischio di affaticamento, come illustrato all'autorità dell'aviazione civile norvegese nella sua richiesta di deroga.

iii)

L'operatore fornisce all'autorità dell'aviazione civile norvegese una verifica basata su dati degli elementi personalizzati del suo regime individuale di specificazione dei tempi di volo (ad esempio l'orario di entrata in servizio e il servizio post-volo), in particolare nel caso in cui questi abbiano un impatto sul periodo di riposo a disposizione.

iv)

L'operatore include il monitoraggio di eventi legati al controllo dei dati di volo (FDM) come elemento utile per avviare ulteriori indagini nelle procedure di FRM reattiva.

v)

L'operatore dimostra che il suo sistema di segnalazione dell'affaticamento progredisce verso una fase più proattiva entro i primi 24 mesi dall'approvazione della deroga. Le fasi fondamentali per la valutazione del sistema di segnalazione dell'affaticamento dell'operatore sono incluse nel programma di sorveglianza complessivo per l'operatore.

vi)

L'autorità dell'aviazione civile norvegese monitora attentamente e costantemente in che modo la procedura della FRM dell'operatore per la garanzia della sicurezza riconosce e riduce i potenziali rischi di affaticamento che insorgono nei primi 24 mesi della deroga. Successivamente, l'efficacia della FRM dell'operatore deve essere monitorata dalle autorità dell'aviazione civile norvegese nel quadro delle attività di sorveglianza continua.

vii)

L'autorità dell'aviazione civile norvegese garantisce lo svolgimento di un'adeguata valutazione scientifica degli effetti della deroga concessa entro i primi 24 mesi dall'approvazione della deroga. Tale valutazione analizza i dati relativi all'affaticamento dell'equipaggio di cabina e di volo prendendo in esame almeno due fonti di dati oggettivi (ad esempio il test di vigilanza psicomotoria -PVT- e l'actigrafia) per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione proposte, e deve includere almeno:

gli effetti dell'affaticamento cumulativo di elevati carichi di lavoro provenienti da un numero elevato di settori, e

l'impatto delle ore di lavoro straordinario sull'affaticamento cumulativo al fine di fornire elementi utili a definire un limite prescrittivo efficace per il ricorso al lavoro straordinario.

La valutazione esamina gli effetti di un numero non inferiore a quattro blocchi consecutivi di cicli di servizio e riposo durante i periodi di picco operativo avvenuti nell'ambito della deroga e tiene conto dei risultati della FRM dell'operatore, nonché di tutti i dati scientifici e del quadro normativo disponibili nel momento in cui viene condotta.

viii)

Una relazione sugli effetti della deroga concessa, accompagnata dalla valutazione di cui al paragrafo (vii), è presentata all'Autorità e all'Agenzia entro due anni dall'applicazione della deroga.

ix)

L'Autorità, assistita dall'Agenzia, procede ad un riesame della deroga concessa alla luce della relazione e della valutazione summenzionate e si riserva il diritto di modificare, sospendere o revocare la deroga se lo ritiene opportuno, alla luce degli elementi di prova disponibili in tale fase.