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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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16.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/1 |
DECISIONE (UE) 2016/1995 DEL CONSIGLIO
dell'11 novembre 2016
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, nel quadro dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione. |
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(2) |
I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. |
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(3) |
Tali negoziati si sono conclusi e il 12 luglio 2016 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea («accordo»). |
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(4) |
È opportuno firmare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA
(1) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
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16.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1996 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2016
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. |
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(2) |
Due entità dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II, sezione B, del regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK
ALLEGATO
I.
Sono cancellate dall'elenco riportato nell'allegato II, sezione B, del regolamento (UE) n. 36/2012 le entità seguenti e le relative voci:|
55. |
Tri-Ocean Trading |
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55 bis. |
Tri-Ocean Energy |
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16.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1997 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2016
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica dei programmi di sviluppo rurale e il monitoraggio di azioni intese a sostenere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e che rettifica tale regolamento
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12, l'articolo 66, paragrafo 5, l'articolo 67 e l'articolo 75, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (2) fissa il numero massimo di modifiche ai programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri possono presentare alla Commissione. Dall'esperienza si evince che il numero massimo di modifiche ai programmi debba essere aumentato per consentire agli Stati membri di presentare un numero limitato di modifiche aggiuntive nel corso del periodo di programmazione. I casi in cui il numero massimo di modifiche ai programmi non si applica dovrebbero essere chiariti e dovrebbero includere le modifiche relative all'adozione di alcune misure di emergenza oppure alla nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
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(2) |
Il successo dei programmi di sviluppo rurale dipende non solo dalla buona governance e dalla loro piena applicazione bensì anche dalla prontezza ad adeguarsi alle nuove sfide ed alle circostanze in mutamento come, ad esempio, la crisi della migrazione. Al fine di garantire il buon coordinamento di tutti i meccanismi di intervento esistenti, il sostegno del FEASR a favore di azioni miranti ad integrare i cittadini di paesi terzi andrebbe monitorato a livello dell'Unione. |
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(3) |
All'allegato III, parte 2, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, per errore il logo di Leader non è stato inserito. Ciò va corretto. Al punto 1 dell'allegato IV, occorre correggere il riferimento alle zone svantaggiate. Esso deve essere sostituito con un riferimento alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. |
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(4) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 808/2014. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è modificato come segue:
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(1) |
L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo: «2. Le modifiche dei programmi del tipo descritto all'articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere proposte non più di tre volte nel corso del periodo di programmazione. Per tutti gli altri tipi di modifiche combinati:
Il numero massimo di modifiche di cui al primo e al secondo comma non si applica:
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(2) |
L'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente testo: «4. Salvo nel caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali o eventi catastrofici o condizioni climatiche averse ufficialmente riconosciuti dall'autorità pubblica nazionale competente, o dovute ad un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi cambiamenti demografici significativi e repentini, provocati dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati, e di modifiche nel quadro giuridico, o conseguenti alla verifica di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le domande di modifica della disciplina nazionale di cui al paragrafo 2 possono essere presentate soltanto una volta per anno civile, anteriormente al 1o aprile. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, le modifiche dei programmi risultanti da tale revisione possono essere applicate in aggiunta alle proposte di modifica presentate a norma del suddetto comma.» |
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(3) |
L'articolo 14, paragrafo 4, è sostituito dal seguente testo: «4. Per i tipi di operazioni per cui si identifica un potenziale contributo agli aspetti specifici di cui all'articolo 5, primo comma, punto 2, lettera a), punto 5, lettere da a) a d), e punto 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, o per i tipi di operazione per cui si identifica un potenziale contributo all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, la registrazione elettronica delle operazioni di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende contrassegni che segnalano i casi in cui l'operazione presenta una componente che contribuisce a uno o più di questi aspetti specifici.» |
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(4) |
Gli allegati III, IV e VII sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).
ALLEGATO
Gli allegati III, IV e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 sono modificati come segue:
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(1) |
All'allegato III, parte 2, punto 1, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:
» |
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(2) |
All'allegato IV, punto 1, l'indicatore C32 è sostituito dal seguente testo:
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(3) |
All'allegato VII, punto 1, lettera b), la voce «Tabella C» è sostituita dal seguente testo:
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16.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1998 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2016
che revoca l'accettazione dell'impegno per cinque produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,
informando gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE
|
(1) |
Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
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(2) |
Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dai termini di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa. |
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(3) |
Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio. |
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(4) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7) il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame. |
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(5) |
In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato di detta decisione elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra i quali figurano:
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(6) |
Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta presentata dai produttori esportatori insieme alla CCCME di alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure». |
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(7) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori. |
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(8) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 (11) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
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(9) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori. |
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(10) |
La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (13). |
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(11) |
La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (14). |
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(12) |
La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (15). |
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(13) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 (16) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
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(14) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (17) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan. |
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(15) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 (18) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan. |
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(16) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 (19) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
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(17) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 (20) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori. |
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(18) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 (21) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori. |
B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO E REVOCHE VOLONTARIE
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(19) |
Secondo le condizioni dell'impegno ogni produttore esportatore può revocare volontariamente il proprio impegno in qualsiasi momento durante il suo periodo di validità. |
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(20) |
Nell'agosto 2016 Wuxi Suntech ha notificato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno. |
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(21) |
Nel settembre 2016 Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar e Sumec hanno notificato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno. |
C. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI
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(22) |
In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, e conformemente anche alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha pertanto concluso che occorre revocare l'accettazione dell'impegno per Wuxi Suntech, Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar e Sumec. |
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(23) |
Di conseguenza, conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato da Wuxi Suntech (codice addizionale TARIC: B796), Jinko Solar (codice addizionale TARIC: B845), Risen Energy (codice addizionale TARIC: B868), JA Solar (codice addizionale TARIC: B794), e Sumec (codice addizionale TARIC: B866) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
|
(24) |
A titolo informativo, la tabella di cui all'allegato del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'accettazione dell'impegno in relazione alle seguenti società:
|
a) |
Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd, Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd e le loro società collegate nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B796 («Wuxi Suntech»); |
|
b) |
Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD, ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD e le loro società collegate nella RPC e nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B845 («Jinko Solar»); |
|
c) |
Risen Energy Co. Ltd e la sua società collegata nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B868 («Risen Energy»); |
|
d) |
JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd, Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd e le loro società collegate nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B794 («JA Solar»); e |
|
e) |
Sumec Hardware & Tools Co. Ltd, Phono Solar Technology Co. Ltd e le loro società collegate nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B866 («Sumec») |
è revocata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(3) GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.
(4) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.
(5) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.
(6) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.
(7) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.
(8) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.
(9) GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.
(10) GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.
(11) GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.
(12) GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.
(13) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.
(14) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.
(15) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.
(16) GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.
(17) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.
(18) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.
(19) GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5.
ALLEGATO
Elenco delle società
|
Nome della società |
Codice addizionale TARIC |
|
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
B798 |
|
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd |
B799 |
|
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd |
B800 |
|
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B802 |
|
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
|
Anhui Titan PV Co. Ltd |
B803 |
|
Xìan SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
|
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd |
B806 |
|
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
|
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD |
B808 |
|
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
|
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD |
B812 |
|
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
|
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd |
B809 |
|
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
|
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD |
B817 |
|
Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd |
B818 |
|
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
|
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd |
B821 |
|
Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED GCL Solar System (Shuzhou) Limited GCL System Integration Technology Co. Ltd |
B850 |
|
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd |
B822 |
|
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
|
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
|
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
|
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD |
B828 |
|
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
|
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd |
B830 |
|
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd |
B831 |
|
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
|
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
|
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
|
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd |
B835 |
|
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
B836 |
|
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd |
B837 |
|
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
|
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
|
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
|
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
|
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
B793 |
|
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd |
B842 |
|
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd |
B843 |
|
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd |
B795 |
|
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
|
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
|
King-PV Technology Co. Ltd |
B848 |
|
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
|
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
|
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
|
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD |
B854 |
|
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd |
B856 |
|
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd |
B857 |
|
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
|
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
|
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
|
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd |
B863 |
|
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
|
Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
|
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD |
B870 |
|
Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd |
B871 |
|
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B872 |
|
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
|
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B874 |
|
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd |
B875 |
|
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd |
B876 |
|
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd |
B878 |
|
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd |
B880 |
|
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd |
B881 |
|
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd |
B882 |
|
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD |
B883 |
|
TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
|
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
|
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
|
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
|
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd |
B879 |
|
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
|
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd |
B890 |
|
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd |
B891 |
|
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
|
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd |
B893 |
|
Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
|
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd |
B797 |
|
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd |
B899 |
|
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd |
B900 |
|
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
|
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd |
B903 |
|
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
|
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
|
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
|
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
|
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
|
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
|
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
|
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd |
B912 |
|
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd |
B914 |
|
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd |
B915 |
|
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
|
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
|
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD |
B918 |
|
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD |
B920 |
|
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd |
B922 |
|
16.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1999 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
92,9 |
|
ZZ |
92,9 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
141,4 |
|
ZZ |
141,4 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
105,4 |
|
TR |
102,4 |
|
|
ZZ |
103,9 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
88,2 |
|
ZZ |
88,2 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
PE |
122,6 |
|
TR |
67,3 |
|
|
ZZ |
95,0 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
67,2 |
|
CL |
69,9 |
|
|
TR |
83,0 |
|
|
ZZ |
73,4 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
293,4 |
|
IN |
166,9 |
|
|
PE |
319,6 |
|
|
TR |
136,7 |
|
|
US |
353,3 |
|
|
ZA |
345,1 |
|
|
ZZ |
269,2 |
|
|
0808 10 80 |
CL |
174,1 |
|
NZ |
139,2 |
|
|
ZA |
122,8 |
|
|
ZZ |
145,4 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
44,3 |
|
TR |
168,6 |
|
|
ZZ |
106,5 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
16.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/2000 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2016
che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria. |
|
(2) |
Due entità dovrebbero essere depennate dall'elenco delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato I, sezione B, della decisione 2013/255/PESC. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK
ALLEGATO
I.
Sono cancellate dall'elenco riportato nell'allegato I, sezione B, della decisione 2013/255/PESC le entità seguenti e le relative voci:|
55. |
Tri-Ocean Trading |
|
55 bis. |
Tri-Ocean Energy |
|
16.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/22 |
DECISIONE (PESC) 2016/2001 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2016
relativa al contributo dell'Unione all'istituzione e alla gestione sicura di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) sotto il controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere adottate sia nell'Unione sia nei paesi terzi. |
|
(2) |
L'Unione sta attivamente attuando la strategia in questione nonché le misure elencate nel capitolo III della medesima, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). |
|
(3) |
L'articolo IV del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari (TNP) sancisce il diritto inalienabile di tutte le parti del TNP di sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazione e in conformità agli articoli I e II del TNP. Sancisce inoltre che tutte le parti del TNP si impegnano a cooperare «nel contribuire da sole o con altri Stati o organizzazioni internazionali all'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia per scopi pacifici, specialmente nel territorio dei paesi non nucleari parti del TNP, con la dovuta considerazione per le necessità delle aree in via di sviluppo del mondo». |
|
(4) |
Gli approcci multilaterali al ciclo del combustibile nucleare possono offrire ai paesi che hanno deciso di ricorrere all'energia nucleare per usi pacifici un'alternativa allo sviluppo di cicli del combustibile nucleare a livello nazionale, evitando nel contempo rischi di proliferazione. |
|
(5) |
L'AIEA, in forza dell'articolo III dello statuto, è autorizzata a effettuare tutte le operazioni necessarie per facilitare l'applicazione pratica dell'energia nucleare per scopi pacifici, tra cui l'acquisizione di combustibile nucleare, servizi e attrezzature come pure la costituzione di strutture e impianti propri. |
|
(6) |
Nel settembre del 2006 l'Iniziativa contro la minaccia nucleare (Nuclear Threat Initiative), organizzazione non governativa indipendente stabilita negli Stati Uniti, ha offerto una sovvenzione di 50 000 000 USD all'AIEA affinché contribuisse a costituire una scorta di uranio a basso arricchimento posseduta e gestita dalla stessa AIEA a condizione che l'Agenzia fosse in grado di raccogliere un importo supplementare di 100 000 000 USD, comprese le sovvenzioni da altri Stati membri e donatori dell'AIEA, e costituisse una riserva di combustibile nucleare. |
|
(7) |
L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato conclusioni a sostegno dell'istituzione e della gestione sicura di una banca di combustibile nucleare posta sotto il controllo dell'AIEA. Ha inoltre rilevato che l'Unione prevedeva di contribuire al progetto con un massimo di 25 000 000 EUR, non appena il consiglio dei governatori dell'AIEA avesse definito e approvato condizioni e modalità per la banca. La Commissione europea ha già fornito 20 000 000 EUR per l'acquisizione del LEU. |
|
(8) |
Il 3 dicembre 2010 il consiglio dei governatori dell'AIEA ha adottato la risoluzione GOV/2010/70, in cui si approva l'istituzione di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) dell'AIEA, e ha dichiarato che le operazioni della banca LEU dell'AIEA saranno finanziate esclusivamente attraverso contributi fuori bilancio. |
|
(9) |
Il punto 15 del documento GOV/2010/67, intitolato «Garanzia di fornitura: Istituzione di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) dell'AIEA per la fornitura di LEU agli Stati membri», stabilisce che «l'Agenzia è proprietaria del LEU nella banca LEU (uranio a basso arricchimento) dell'AIEA in questione e il LEU è sotto il controllo dell'Agenzia stessa e in suo formale possesso giuridico. L'Agenzia è responsabile dello stoccaggio e della protezione dei materiali in suo possesso garantendo, mediante un accordo con lo Stato ospitante, che il LEU sia salvaguardato da pericoli naturali e di altro tipo, rimozione o diversione non autorizzate, danni o distruzione, compreso il sabotaggio, e sequestro coercitivo. Inoltre l'Agenzia assicura, tramite accordi con lo Stato ospitante, l'applicazione delle salvaguardie AIEA al LEU nella banca LEU dell'AIEA, come pure l'applicazione delle norme e delle misure di sicurezza nonché delle misure di protezione fisica da parte dello Stato o degli Stati ospitanti». Il punto 16 del documento GOV/2010/67 stabilisce inoltre che «stante l'approvazione del consiglio dei governatori, l'Agenzia conclude con gli Stati ospitanti un accordo omologo, simile all'attuale accordo sulla sede dell'AIEA, che provvede alla sicurezza e alla protezione, all'adeguata copertura di responsabilità dell'impianto di stoccaggio, si fa carico dei privilegi e delle immunità dell'Agenzia necessari per la gestione indipendente della banca LEU, tra cui il diritto di trasportare l'uranio a basso arricchimento dalla e verso la banca LEU dell'AIEA come disposto dall'Agenzia conformemente allo statuto e all'accordo con lo Stato o gli Stati ospitanti. Inoltre, ove necessario, disposizioni sulla garanzia del transito sono concluse con gli Stati vicini allo Stato ospitante». |
|
(10) |
La banca LEU dell'AIEA consisterà in una scorta massima di 60 cilindri tipo 30B contenenti esafluoruro di uranio a basso arricchimento commerciale standard. La banca LEU dell'AIEA sarà situata nella struttura di stoccaggio LEU dell'AIEA, gestita dall'Ulba Metallurgical Plant (impianto metallurgico Ulba) e regolamentata dalla commissione di supervisione e controllo del settore atomico ed energetico della Repubblica del Kazakhstan. |
|
(11) |
Il quadro giuridico di base tra l'AIEA e il Kazakhstan, Stato ospitante, è stato definito. L'accordo di transito con la Federazione russa, approvato dal consiglio dei governatori dell'AIEA (GOV/2015/36) è stato firmato. La concezione di un nuovo impianto di stoccaggio LEU dell'AIEA è stata ultimata e l'Agenzia ha concluso che questa è conforme alle disposizioni applicabili degli standard di sicurezza e agli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA. Una stima particolareggiata dei costi del nuovo impianto di stoccaggio LEU dell'AIEA è stata redatta e validata in maniera indipendente. È stato finalizzato un accordo di partenariato tra l'AIEA e il gestore dell'impianto in cui sono definiti termini e condizioni di cooperazione per la costruzione dell'impianto di stoccaggio LEU dell'AIEA. L'AIEA pianifica attualmente le attività di preparazione per l'acquisizione del LEU. |
|
(12) |
Secondo il progetto e il piano finanziario descritti nella relazione aggiornata del direttore generale dell'AIEA (GOV/INF/2016/8) «Garanzia di fornitura: Istituzione di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) dell'AIEA per la fornitura di LEU agli Stati membri», il costo totale del progetto LEU è stimato a 118 863 000 EUR, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Al fine di dare immediata attuazione pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'Unione contribuisce all'istituzione e alla gestione sicura di una banca dell'uranio a basso arricchimento (LEU), posta sotto il controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia nucleare («AIEA» o «Agenzia»), intesa a ridurre i rischi crescenti di proliferazione occasionati dalla diffusione di tecnologie sensibili del ciclo del combustibile nucleare. L'Unione intraprende attività volte a sostenere tale banca LEU dell'AEIA, in forma di riserva di LEU, con gli obiettivi seguenti:
|
a) |
permettere ai paesi di esercitare i diritti di cui godono ai sensi dell'articolo IV del TNP evitando al contempo i rischi di proliferazione; e |
|
b) |
fungere da meccanismo di ultima istanza per sostenere il mercato commerciale senza distorcerlo, qualora la scorta di LEU di uno Stato membro dell'AEIA sia interrotta e non possa essere rispristinata con mezzi commerciali e detto Stato membro dell'AEIA soddisfi i criteri di ammissibilità. |
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione contribuisce all'istituzione e alla gestione sicura della banca LEU, sotto il controllo dell'AIEA, tramite il finanziamento di attività connesse con la sicurezza, tra cui la protezione fisica, il trasporto, l'immagazzinamento in condizioni di sicurezza e contributi alla gestione sicura della banca LEU. Il progetto è realizzato a beneficio di tutti i paesi che hanno deciso di ricorrere all'energia nucleare per scopi pacifici.
Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato.
Articolo 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'AIEA. Essa svolge tale compito sotto il controllo dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le modalità necessarie con l'AIEA.
Articolo 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 4 362 200 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l'AIEA. L'accordo prevede che l'AIEA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in misura corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
Articolo 4
1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dall'AIEA. Tali rapporti dell'AIEA costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa cessa di produrre effetti 60 mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l'entrata in vigore se nessun accordo di finanziamento è concluso entro tale termine.
Articolo 6
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK
ALLEGATO
Contributo dell'Unione all'istituzione e alla gestione sicura di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) sotto il controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
I. INTRODUZIONE
Contesto generale
Nel dicembre 2010 il direttore generale dell'AIEA ha ricevuto dal Consiglio dei governatori il mandato ad avviare la creazione di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) e ha presentato un progetto dettagliato per la sua istituzione e gestione sicura.
Il 20 dicembre 2011 l'AIEA ha confermato alla missione permanente del Kazakistan che, sulla base delle informazioni fornite all'Agenzia del Kazakhstan nella sua «manifestazione di interesse» e secondo i requisiti indicati nel documento GOV/INF/2011/7, l'Ulba Metallurgical Plant (impianto metallurgico Ulba — UMP) offre un sito adeguato per ospitare la banca LEU dell'AIEA.
Tra il 2011 e il 2016 l'AIEA ha svolto in Kazakhstan diverse missioni volte a valutare il sito dell'UMP e il quadro normativo nazionale, al fine di assicurare che la banca LEU sia in grado di soddisfare le disposizioni applicabili degli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA. Le valutazioni sono state effettuate nei settori della sicurezza degli impianti, della sicurezza sismica, della preparazione e risposta alle emergenze, della sicurezza dei trasporti e della protezione fisica.
Il 27 agosto 2015 l'AIEA e il Kazakhstan hanno firmato un accordo con lo Stato ospitante. Tale accordo stabilisce che il Kazakhstan è lo Stato ospitante della banca LEU dell'AIEA ed è fornito al Kazakhstan il quadro giuridico per assicurare che la banca LEU dell'AIEA sarà gestita e disciplinata secondo le leggi e i regolamenti del Kazakhstan e in conformità delle disposizioni applicabili degli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA.
Il 27 agosto 2015 l'AIEA e l'UMP hanno firmato un accordo sul gestore dell'impianto. Tale accordo stabilisce che l'UMP è il sito in cui sarà ubicata la banca LEU dell'AIEA e fornisce all'UMP il quadro giuridico per operare e gestire la banca LEU dell'AIEA in conformità della sua licenza, del quadro giuridico nazionale e delle disposizioni applicabili degli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA.
Inoltre, l'AIEA e il ministero dell'energia del Kazakhstan hanno firmato l'accordo tecnico sulle modalità specifiche da attuare per l'istituzione della banca LEU dell'AIEA nella Repubblica del Kazakhstan («accordo tecnico»). L'accordo tecnico provvede affinché ciascuna parte fornisca le risorse necessarie per l'attuazione delle rispettive attività ai fini della tempestiva istituzione della banca LEU dell'AIEA, comprese le attività per conformarsi alle disposizioni applicabili degli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA. A norma dell'accordo tecnico, le parti hanno istituito un comitato di coordinamento congiunto (CCC) per agevolare l'attuazione dell'accordo tecnico e hanno approvato un piano di attività specifiche (PAS), per provvedere all'istituzione e al funzionamento della banca LEU dell'AIEA in conformità delle disposizioni applicabili degli standard di sicurezza e delle disposizioni di orientamento in materia di protezione dell'AIEA. L'accordo tecnico dispone che le attività siano ultimate entro due anni dalla firma degli accordi giuridici, o entro settembre 2017.
Nel novembre 2015 l'UMP ha iniziato a progettare un nuovo impianto di stoccaggio LEU dell'AIEA per ospitare la banca LEU dell'AIEA. Una missione dell'AIEA ha visitato l'UMP dal 29 febbraio al 4 marzo 2016 per valutare i progressi della progettazione. La missione ha esaminato se il processo di progettazione abbia tenuto conto in maniera adeguata delle disposizioni applicabili degli standard di sicurezza e degli orientamento in materia di protezione dell'AIEA. L'esame della missione dell'AIEA si è incentrato su cinque aree tecniche: struttura dell'edificio, analisi della sicurezza, radioprotezione, preparazione e risposta alle emergenze e sicurezza nucleare. L'esame del progetto proposto e dei pertinenti documenti giustificativi ha portato alla conclusione generale che il progetto prevede adeguate misure per assicurare la conformità alle disposizioni di sicurezza nucleare e agli orientamenti in materia di protezione.
Dopo il completamento del progetto e la sua revisione da parte dell'AIEA, nel maggio 2016 è stato firmato un accordo di partenariato tra l'AIEA e l'UMP. Tale accordo prevede le modalità tecniche e finanziarie relative alla costituzione dell'impianto di stoccaggio LEU dell'AIEA. Ciò segna una tappa fondamentale nell'istituzione della banca LEU dell'AIEA.
Nel maggio 2016 la relazione del consiglio dei governatori (GOV/INF/2016/8) ha messo in evidenza i significativi progressi raggiunti. Essa fornisce il primo piano di progetto e finanziario globale di riferimento.
Il documento GOV/2010/67 del consiglio dei governatori autorizza il direttore generale dell'AIEA ad istituire la banca LEU dell'AIEA e prescrive che i costi (compresi i costi delle risorse umane) relativi all'istituzione e alla gestione della banca LEU dell'AIEA siano coperti esclusivamente attraverso contributi volontari fuori bilancio, senza alcun impatto sul bilancio ordinario dell'AIEA. A tal fine, il progetto della banca LEU dell'AIEA rimborsa varie divisioni dell'AIEA per il contributo e il sostegno tecnico forniti agli esperti e specialisti del progetto, mediante l'uso di accordi a livello di servizio (ALS). Tali accordi, che definiscono i servizi che le divisioni devono fornire al progetto per l'esecuzione del piano di progetto (compreso il PAS), nonché i costi del livello di sostegno fornito da ciascuna divisione, sono stati messi a punto e approvati nel marzo 2016.
Al 1o aprile 2016 un certo numero di Stati membri, la Commissione, l'Iniziativa contro la minaccia nucleare (NTI) e l'Istituto mondiale del trasporto nucleare (WNTI) si sono impegnati a versare fondi per un totale di circa 124 900 000 USD e 25 000 000 milioni di EUR e i contributi ricevuti dall'Agenzia ammontano a 124 900 000 milioni USD e 20 000 000 milioni di EUR. Hanno fornito contributi finanziari l'Iniziativa contro la minaccia nucleare (50 000 000 USD), gli Stati Uniti (50 000 000 USD), gli Emirati arabi uniti (10 000 000 USD), la Norvegia (5 000 000 USD), il Kuwait (10 000 000), il WNTI (10 000 EUR) e il Kazakhstan (400 000 USD). I 20 000 000 milioni di EUR donati dalla Commissione sono dedicati all'acquisto di LEU per la banca LEU dell'AIEA e fino a 5 000 000 EUR sono stati impegnati per miglioramenti connessi alla sicurezza. I fondi per i miglioramenti connessi alla sicurezza (fino a 5 000 000 EUR) sono oggetto del presente allegato.
Le prossime tappe fondamentali per la banca LEU dell'AIEA comprendono:
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a) |
finalizzazione della costituzione dell'impianto di stoccaggio LEU dell'AIEA, ivi compreso il completamento della costruzione; conferma che l'edificio e le attrezzature corrispondo all'intento progettuale nonché alle disposizioni applicabili in materia di sicurezza e protezione; |
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b) |
accordo con l'UMP in merito a un programma di gestione dei cilindri per garantire la sicurezza e la protezione a lungo termine dei cilindri e la disponibilità per il trasporto; |
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c) |
messa in esercizio dell'impianto; |
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d) |
acquisizione del LEU dell'AIEA e trasporto all'impianto di stoccaggio, |
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e) |
avvio delle attività. |
Obiettivi del progetto
Contribuire all'istituzione e alla gestione sicura della banca LEU dell'AIEA, in particolare garantendo alti livelli di sicurezza e protezione durante il trasporto e lo stoccaggio, in linea con gli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA.
Vantaggi
Saranno ricavati i seguenti vantaggi:
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a) |
migliorare la garanzia dell'approvvigionamento di combustibile nucleare in modo sicuro e protetto; e |
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b) |
aiutare l'AIEA a garantire la sicurezza e la protezione dei trasporti di LEU dall'acquisizione alla fornitura, nonché durante lo stoccaggio presso il sito della banca LEU. |
II. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
La banca LEU
La banca LEU dell'AIEA consisterà di scorte fisiche di circa 90 tonnellate di LEU, la quantità necessaria per la carica iniziale di un moderno reattore ad acqua leggera (equivalente a circa tre ricariche del nocciolo) per la produzione di energia elettrica, insieme alle attrezzature e ai servizi correlati. Le scorte saranno proprietà dell'AIEA. La banca LEU dell'AIEA opererà in conformità a determinati criteri non discriminatori per la cessione di LEU a un paese destinatario. Tali criteri sono pienamente compatibili con lo statuto dell'AIEA e sono stati approvati dal consiglio dei governatori. L'impianto nucleare che utilizza LEU deve essere coperto da un accordo di salvaguardia con l'AIEA e conformarvisi completamente.
Sostegno dell'Unione
L'Unione sosterrà la banca LEU dell'AIEA in modo complementare mediante diversi strumenti. Un contributo finanziario di 20 000 000 EUR per l'acquisizione di LEU è già stato previsto nel 2011 dallo strumento per la stabilità.
La presente decisione contribuirà al funzionamento e alla gestione sicuri della banca LEU dell'AIEA. Le pertinenti attività previste dall'AIEA, cui la presente decisione del Consiglio contribuirà finanziariamente, possono includere:
1. Sostenere la costituzione sicura e protetta di uno stoccaggio di 90 tonnellate di LEU
Il presente punto contempla il costo di attuazione delle attività del piano di progetto, compreso il piano di attività specifiche (PAS) per l'anno 2017 e le attività di follow-up nel 2018. Il PAS, convenuto tra l'AIEA, l'UMP e il comitato per la supervisione e il controllo dell'energia atomica del Kazakhstan, è un elenco di attività ritenute necessarie per il miglioramento di impianti, attrezzature, procedure e prassi, atto a garantire che la banca LEU dell'AIEA sia istituita, stoccata, gestita e protetta in conformità delle disposizioni pertinenti degli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA. Queste attività sono state elaborate sulla base di diverse valutazioni condotte tra il 2012 e il 2016. In particolare, una missione dell'Agenzia nel gennaio 2016 ha altresì individuato talune ulteriori attrezzature estrinseche che saranno necessarie per consentire all'impianto di stoccaggio di essere gestito conformemente agli standard dell'AIEA in materia di preparazione e risposta alle emergenze.
Tra le attività vi sono l'elaborazione di procedure per il funzionamento sicuro e protetto, l'acquisizione di attrezzature per la preparazione e risposta alle emergenze e per la radioprotezione e la fornitura della relativa formazione; organizzazione di seminari su aspetti relativi alla sicurezza pertinenti per la banca LEU dell'AIEA (ad esempio, cultura della sicurezza nucleare); osservazione di esercitazioni di emergenza presso l'impianto; attività di valutazione di follow-up al fine di convalidare la conformità dei miglioramenti ai pertinenti standard di sicurezza e orientamenti in materia protezione dell'AIEA prima della messa in esercizio.
Il LEU sarà depositato nell'impianto di stoccaggio LEU dell'AIEA solo quando quest'ultima avrà accertato che la banca LEU è stata istituita e che soddisfa le disposizioni applicabili degli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di sicurezza dell'AIEA. Pertanto, l'Agenzia effettuerà una missione di conferma, prevista per l'estate 2017, per attestare che l'edificio finito e le sue attrezzature fondamentali corrispondono all'intento progettuale e che è stata predisposta l'intera infrastruttura necessaria per soddisfare le disposizioni applicabili in materia di sicurezza e protezione.
Su un periodo di due anni il bilancio comprenderà le spese di pianificazione, esecuzione, sostegno e rendicontazione in relazione alle attività del piano di progetto e del PAS, compresi i costi delle risorse umane dell'AIEA al fine di garantire che, in conformità del mandato del progetto della banca LEU dell'AIEA, non siano utilizzati fondi del bilancio ordinario.
2. Assicurare il trasporto sicuro di 90 tonnellate di LEU
Si prevede che il LEU (90 tonnellate) sarà trasportato dall'impianto del venditore, o dei venditori, all'Ulba Metallurgical Plant (impianto metallurgico Ulba) di Oskemen, in Kazakhstan, dove sarà ubicata la banca LEU dell'AIEA. Le spedizioni di LEU, che attraversano varie giurisdizioni, devono soddisfare tutti i requisiti in materia di documentazione, assicurazione, autorizzazione del transito e marcatura, ivi compresi i requisiti degli Stati in materia di protezione fisica contenuti nelle pertinenti convenzioni e raccomandazioni elaborate sotto gli auspici dell'AIEA, nonché i requisiti di sicurezza dell'organizzazione marittima internazionale (IMO). Le spese connesse al trasporto del LEU dipenderanno dall'ubicazione geografica del venditore del LEU e dalle distanze di trasporto marittimo e terrestre tra il venditore e l'Ulba Metallurgical Plant (impianto metallurgico Ulba — UMP) in Kazakhstan e dal numero di scali e transiti di frontiera necessari per terminare la consegna. Questo punto comprende l'elaborazione di specifiche tecniche con il contributo specialistico di funzionari dell'AIEA e di esperti esterni; la pianificazione e supervisione del trasporto; l'assicurazione; il noleggio di una nave di trasporto marittimo per una sicurezza rafforzata; una consultazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la pianificazione per quanto riguarda la rotta di trasporto; nonché la vigilanza durante il trasporto marittimo, gli scali e nei luoghi di transito.
3. Garantire lo stoccaggio a lungo termine di 90 tonnellate di LEU
Il LEU sarà collocato in un impianto di stoccaggio dedicato sui terreni dell'UMP, situati ad Oskemen, in Kazakhstan. Il LEU dell'AIEA sarà stoccato in cilindri 30B. Il gestore dell'impianto, per conto dell'AIEA, sarà responsabile dello stoccaggio e della protezione del LEU, in conformità degli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA. Ciò include l'acquisto di cilindri 30B, che garantiranno uno stoccaggio fisico sicuro e protetto del LEU. Studi sulla sicurezza indicano che detti serbatoi di contenimento forniscono uno stoccaggio solido e sicuro fino a 50 anni. Oltre a garantire la sicurezza, lo spessore delle pareti dei cilindri e la progettazione generale degli stessi contribuisce alla protezione fisica da atti di sabotaggio e da furti.
Un'attività fondamentale per assicurare lo stoccaggio a lungo termine del LEU è l'attuazione di un programma di gestione dei cilindri, comprendente ispezioni sistematiche e la ricertificazione dei cilindri 30B stoccati, in conformità alla norma ISO 7195, nonché per assicurare la disponibilità per il trasporto verso gli Stati membri. Ciò richiede la fornitura di servizi per la ricertificazione dei cilindri da parte di ispettori autorizzati nonché di servizi a sostegno della realizzazione dei collaudi da parte del personale dell'UMP.
Inoltre, durante lo stoccaggio a lungo termine del LEU dell'AIEA, quest'ultima svolgerà attività di monitoraggio sistematico e ad hoc, comprendenti la ricezione, l'esame e la verifica delle relazioni annuali dell'UMP. Esse comprenderanno riunioni annuali con l'UMP per esaminare le attività di protezione e sicurezza relative alla Banca LEU dell'AIEA, nonché altri tipi di missioni presso l'UMP volte ad assicurare che alla suddetta banca continuino ad essere applicate le pertinenti disposizioni degli standard di sicurezza e degli orientamenti in materia di protezione dell'AIEA.
Questo punto coprirà un periodo di cinque anni.
III. DURATA
La durata prevista del periodo di attuazione del progetto è 60 mesi, a decorrere dalla firma dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3.
IV. BENEFICIARI
I beneficiari concreti del progetto di cui alla presente decisione sono tutti gli Stati destinatari ammissibili dei servizi della banca LEU dell'AIEA che soddisfano le condizioni di accesso alla banca LEU stabilite dal Consiglio dei governatori dell'AIEA.
V. ENTE INCARICATO DELL'ATTUAZIONE
All'AIEA sarà affidata l'attuazione tecnica del progetto sopra descritto, sotto il controllo dell'AR. Il progetto sarà attuato direttamente dal personale dell'AIEA, da esperti di altre autorità nucleari nazionali e da appaltatori. Nel caso degli appaltatori le procedure di appalto dell'AIEA per la fornitura di beni, lavori e servizi nel contesto della presente decisione saranno svolte come descritto nell'accordo di finanziamento che dovrà essere concluso tra la Commissione e l'AIEA.
VI. RELAZIONI
L'ente incaricato dell'attuazione elaborerà:
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a) |
relazioni periodiche sull'attuazione del progetto; |
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b) |
una relazione finale entro due mesi dal completamento dell'attuazione del progetto. |
Le relazioni saranno trasmesse all'AR.
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16.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/29 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2016
che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, l'allegato III della decisione 2010/470/UE della Commissione e l'allegato II della decisione 2010/472/UE della Commissione per quanto riguarda gli scambi e le importazioni nell'Unione di ovini e caprini e di sperma di animali delle specie ovina e caprina in relazione alle norme per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
[notificata con il numero C(2016) 7026]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, quarto trattino, l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 91/68/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini all'interno dell'Unione. Essa dispone, tra le altre cose, che gli ovini e i caprini devono essere accompagnati, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato sanitario conforme al modello I, II o III che figura nell'allegato E. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L'allegato VII di tale regolamento definisce le misure per il controllo e l'eradicazione delle TSE. L'allegato VIII, capitolo A, di detto regolamento stabilisce inoltre, tra le altre cose, le condizioni per gli scambi di animali vivi all'interno dell'Unione. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato recentemente modificato dal regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione (4). Tali modifiche prevedono, tra le altre cose, che gli ovini e i caprini spostati esclusivamente tra gli organismi, gli istituti o i centri ufficialmente riconosciuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE, siano esonerati dalle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, finalizzate a impedire la diffusione della scrapie classica negli animali da allevamento detenuti nelle aziende. |
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(4) |
Il regolamento (UE) 2016/1396 introduce altresì condizioni specifiche per gli scambi all'interno dell'Unione di ovini o caprini di razze rare che non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001. Tali condizioni specifiche sono state introdotte per mantenere la possibilità che tra gli Stati membri si verifichino scambi regolari di tali animali al fine di evitare la riproduzione in consanguineità e di preservare la diversità genetica nelle popolazioni di razze rare. |
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(5) |
I certificati sanitari conformi ai modelli II e III che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE dovrebbero pertanto essere modificati in modo da riflettere le prescrizioni relative agli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini di razze rare o di quelli spostati tra gli organismi, gli istituti o i centri ufficialmente riconosciuti di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (UE) 2016/1396. |
|
(6) |
Alcuni Stati membri hanno inoltre informato la Commissione di problemi relativi all'ulteriore onere amministrativo connesso all'obbligo di fornire, al punto I.31. dei certificati sanitari conformi ai modelli I, II e III che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE, informazioni quali la razza e la quantità di animali che costituiscono la partita. Al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico dei veterinari ufficiali è opportuno eliminare dal punto I.31. di tali modelli di certificati sanitari le informazioni sulla razza, in quanto non necessarie in relazione alla qualifica sanitaria degli animali che costituiscono la partita, nonché quelle sulla quantità di tali animali, in quanto tali informazioni figurano già al punto I.20. e un numero ufficiale di identificazione di ogni singolo animale deve essere fornito al punto I.31. |
|
(7) |
Al fine di indicare in modo più preciso le condizioni relative all'identificazione individuale degli animali ai punti II.5. e II.6. dei certificati sanitari conformi ai modelli II e III che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE, è inoltre necessario che in tali punti sia introdotto un riferimento al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (5). |
|
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/68/CEE. |
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(9) |
La direttiva 92/65/CEE stabilisce condizioni applicabili agli scambi e alle importazioni nell'Unione, tra le altre cose, di sperma di animali delle specie ovina e caprina. |
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(10) |
L'allegato III della decisione 2010/470/UE della Commissione (6) stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina. La parte A di tale allegato stabilisce il modello di certificato sanitario per lo sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario. |
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(11) |
L'allegato II della decisione 2010/472/UE della Commissione (7) stabilisce, tra le altre cose, modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina. La parte 2, sezione A, di tale allegato stabilisce il modello di certificato sanitario per sperma spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario. |
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(12) |
L'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni relative alla scrapie che devono essere soddisfatte per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma di ovini e caprini. L'allegato IX, capitolo H, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni relative alla scrapie che devono essere soddisfatte per le importazioni di sperma di ovini e caprini. |
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(13) |
Tra le condizioni che un'azienda deve soddisfare per essere riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punti 1.2 e 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001, il regolamento (UE) 2016/1396 introduce condizioni specifiche per i centri di raccolta dello sperma dato che il rischio di diffusione della scrapie attraverso ovini e caprini maschi presenti in un centro di raccolta dello sperma riconosciuto e sorvegliato conformemente alle condizioni di cui all'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio è limitato. Un riferimento a tali condizioni specifiche è altresì introdotto nelle condizioni per gli scambi e l'importazione di sperma di ovini e caprini di cui agli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001. |
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(14) |
Il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina, che figura nell'allegato III, parte A, della decisione 2010/470/UE e il modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina figurante nell'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE dovrebbero pertanto essere modificati per riflettere le prescrizioni relative ai centri di raccolta dello sperma di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (UE) 2016/1396. |
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(15) |
L'allegato IX, capitolo H, del regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (UE) 2016/1396, dispone inoltre che le farine di carne e ossa siano da intendersi quali definite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (8) e non secondo la definizione di cui all'allegato I, punto 27, del regolamento (CE) n. 142/2011 della Commissione (9). |
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(16) |
Il punto II.4.10.4. del modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina, che figura nell'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE dovrebbe pertanto essere modificato in conformità delle disposizioni modificate di cui all'allegato IX, capitolo H, del regolamento (CE) n. 999/2001. |
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(17) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2010/470/UE e 2010/472/UE. |
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(18) |
Il regolamento (UE) 2016/1396 dispone che le modifiche apportate all'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 relative alle importazioni di alcuni prodotti si applichino a decorrere dal 1o luglio 2017. Al fine di evitare perturbazioni nelle importazioni nell'Unione di partite di sperma di ovini e caprini dovrebbe inoltre essere autorizzato, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, l'uso di certificati rilasciati conformemente alla decisione 2010/472/CE nella versione applicabile prima dell'introduzione delle modifiche di cui alla presente decisione. |
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(19) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato E della direttiva 91/68/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L'allegato III della decisione 2010/470/UE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
L'allegato II della decisione 2010/472/UE è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.
Articolo 4
L'articolo 3 della presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.
Per un periodo transitorio, che termina il 31 dicembre 2017, è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di sperma di ovini e caprini accompagnate da un certificato sanitario rilasciato in conformità al modello che figura nell'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 30 novembre 2017.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
(2) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(3) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 76).
(5) Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
(6) Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).
(7) Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74).
(8) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm.
(9) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO E
MODELLO I
MODELLO II
MODELLO III
ALLEGATO II
Nell'allegato III della decisione 2010/470/UE, la parte A è sostituita dalla seguente:
«Parte A
Modello di certificato sanitario IIIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.
ALLEGATO III
Nell'allegato II, parte 2, della decisione 2010/472/UE, la sezione A è sostituita dalla seguente:
«Sezione A
Modello 1 – Certificato sanitario per sperma spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario
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16.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/59 |
DECISIONE (UE) 2016/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2016
recante modifica delle decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti
[notificata con il numero C(2016) 7218]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),
sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2009/300/CE della Commissione (2) scade il 31 dicembre 2016. |
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(2) |
La decisione 2011/263/UE (3) della Commissione scade il 31 dicembre 2016. |
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(3) |
La decisione 2011/264/UE (4) della Commissione scade il 31 dicembre 2016. |
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(4) |
La decisione 2011/382/UE (5) della Commissione scade il 31 dicembre 2016. |
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(5) |
La decisione 2011/383/UE (6) della Commissione scade il 31 dicembre 2016. |
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(6) |
La decisione 2012/720/UE (7) della Commissione scade il 14 novembre 2016. |
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(7) |
La decisione 2012/721/UE (8) della Commissione scade il 14 novembre 2016. |
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(8) |
È stata condotta una valutazione al fine di confermare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE. Poiché gli attuali criteri ecologici e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica fissati nelle decisioni di cui sopra sono ancora in fase di revisione, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2017 il periodo di validità di tali criteri e delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica. Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE. |
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(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “televisori” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 2
L'articolo 4 della decisione 2011/263/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 3
L'articolo 4 della decisione 2011/264/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per bucato” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 4
L'articolo 4 della decisione 2011/382/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “detersivi per piatti” e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 5
L'articolo 4 della decisione 2011/383/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per il gruppo di prodotti “detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 6
L'articolo 3 della decisione 2012/720/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali” e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 7
L'articolo 3 della decisione 2012/721/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “detersivi per bucato per uso professionale” e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2016
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3).
(3) Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22).
(4) Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34).
(5) Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 40).
(6) Decisione 2011/383/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 52).
(7) Decisione 2012/720/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 25).
(8) Decisione 2012/721/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso professionale (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 38).
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16.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/62 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2004 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2016
recante modifica della decisione di esecuzione 2013/780/UE che prevede una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d'America
[notificata con il numero C(2016) 7181]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2000/29/CE prevede misure di protezione contro l'introduzione nell'Unione, in provenienza da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. L'articolo 1 della decisione di esecuzione 2013/780/UE della Commissione (2) prevede una deroga alle misure di protezione previste dalla direttiva 2000/29/CE e autorizza gli Stati membri a consentire l'introduzione nel loro territorio, fino al 30 novembre 2016, di legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d'America, non corredato di un certificato fitosanitario, purché detto legname soddisfi le condizioni di cui all'allegato della suddetta decisione di esecuzione. |
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(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/893 (3) stabilisce le prescrizioni relative all'introduzione nell'Unione di legname segato privo di corteccia di Platanus L. e Acer spp. originario di paesi terzi. Tali prescrizioni sono ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione dall'organismo Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e nessuna deroga a dette prescrizioni dovrebbe essere considerata giustificata. Pertanto a tali specie di legname segato privo di corteccia non dovrebbe più applicarsi la deroga di cui alla decisione di esecuzione 2013/780/UE. |
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(3) |
Alla luce delle informazioni trasmesse periodicamente dagli Stati membri alla Commissione, si può concludere che l'applicazione delle condizioni specifiche previste dall'allegato della decisione di esecuzione 2013/780/UE sia sufficiente per prevenire l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi. Gli Stati membri dovrebbero continuare ad applicare tali condizioni per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus L. originario degli Stati Uniti d'America. La valutazione delle informazioni tecniche fatte pervenire dagli Stati Uniti dimostra il buon funzionamento del Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program richiamato all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2013/780/UE. |
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(4) |
Si dovrebbe pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2026 l'autorizzazione della deroga relativa al legname segato privo di corteccia di Quercus L. per evitare inutili perturbazioni degli scambi di tale legname. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/780/UE. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della decisione di esecuzione 2013/780/UE
La decisione di esecuzione 2013/780/UE è così modificata:
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1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE gli Stati membri sono autorizzati a consentire l'introduzione nel loro territorio di legname segato privo di corteccia di Quercus L. originario degli Stati Uniti d'America e rientrante in uno dei codici NC e nelle descrizioni di cui all'allegato V, parte B, sezione I, punto 6, della summenzionata direttiva, non corredato di un certificato fitosanitario, purché detto legname soddisfi le condizioni di cui all'allegato della presente decisione.» |
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2) |
all'articolo 3, la data «30 novembre 2016» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026». |
Articolo 2
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2013/780/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che prevede una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d'America (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 61).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (GU L 146 dell'11.6.2015, pag. 16).
Rettifiche
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16.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/64 |
Rettifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 298 del 26 ottobre 2012 )
Pagina 1, Indice (Articolo 3)
anziché:
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«Articolo 3 |
Conformità del diritto derivato con il presente regolamento | 18 |
leggasi:
|
«Articolo 3 |
Conformità della legislazione secondaria al presente regolamento | 18. |
Pagina 2, Indice (Articolo 37)
anziché:
|
«Articolo 37 |
Bilancio di previsione degli organismi di cui all'articolo 200 | 26 |
leggasi:
|
«Articolo 37 |
Bilancio di previsione degli organismi di cui all'articolo 208 | 26. |
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16.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/64 |
Rettifica della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 257 del 28 agosto 2014 )
Pagina 156, articolo 12, paragrafo 7:
anziché:
«7. Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, riportano le informazioni sull'imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto o, se del caso, su entrambi. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante.»
leggasi:
«7. I fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, riportano le informazioni sull'imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto o, se del caso, su entrambi. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante.»