ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 305

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
12 novembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/1977 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1978 della Commissione, dell'11 novembre 2016, relativo all'approvazione della sostanza di base olio di girasole a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

23

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1979 della Commissione, dell'11 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

26

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1980 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

28

 

*

Decisione (UE) 2016/1981 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia

29

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1982 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

30

 

*

Decisione (UE) 2016/1983 della Commissione, del 26 maggio 2014, relativa alla misura SA.33063 (2012/C) (ex 2012/NN) riguardante Trentino NGN s.r.l. in seguito al ritiro dell'Italia dal progetto [notificata con il numero C(2014) 3159]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1977 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2016

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), («il regolamento di base») in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 13 febbraio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), sulla base dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (2) («il regolamento di base»). Il relativo avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3) («l'avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldature dell'Unione europea (collettivamente «i denuncianti»). I denuncianti rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova del dumping e del conseguente notevole pregiudizio per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.   Parti interessate

(3)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura dell'inchiesta i denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, oltre alle associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(4)

Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(5)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate di aver preso in considerazione il Giappone, la Russia, la Corea del Sud e gli Stati Uniti quali paesi terzi a economia di mercato («paesi di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha contattato produttori in tali paesi nonché in Canada, India, Messico e Venezuela, invitandoli a partecipare.

1.3.   Campionamento

(6)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.3.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(7)

Nell'avviso di apertura dell'inchiesta la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione in quanto produttori del prodotto in esame. Il campione provvisorio comprendeva quattro produttori dell'Unione che costituivano il 51 % della produzione totale dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne sono pervenute.

(8)

L'inchiesta ha rivelato che la più grande tra le società incluse nel campione potrebbe non essere rappresentativa dell'industria dell'Unione per la sua situazione economica e la sua struttura: il suo modello commerciale è diverso, perché oltre il 60 % del suo fatturato dipende dal settore degli idrocarburi e perché produce molti più prodotti su misura e di gamma alta. Inoltre, come spiegato ai considerando 107 e 108, la sua redditività è peggiorata continuamente nel corso dell'intero periodo in esame, differenziandosi anche in ciò notevolmente dagli altri produttori dell'Unione. La Commissione continuerà dunque a indagare per verificare se tale società è rappresentativa dello stato dell'industria dell'Unione. Se necessario la Commissione prenderà in esame ulteriori azioni, compresa la ponderazione delle società pertinenti.

(9)

Nella fase provvisoria la Commissione ha deciso di mantenere tale società nel campione, rivedendo la questione alla luce delle osservazioni che perverranno dalle parti interessate.

1.3.2.   Campionamento degli importatori

(10)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(11)

Cinque importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione composto dai tre importatori con i maggiori volumi di importazioni nell'Unione In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni in merito.

1.3.3.   Campionamento dei produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese

(12)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la Missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a indicare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori interessati a partecipare all'inchiesta.

(13)

Dodici produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di quattro società in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori interessati noti e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni in merito dalle parti interessate.

1.4.   Esame individuale

(14)

Sei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese hanno richiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Tra questi, tre sono stati inclusi nel campione e le loro posizioni sono state esaminate a livello individuale. Per le altre tre società, l'esame dei singoli casi durante la fase provvisoria dell'inchiesta sarebbe stato indebitamente gravoso a causa delle scadenze imminenti dell'inchiesta, della limitatezza delle risorse e dell'attuale carico di lavoro dei servizi della Commissione. La Commissione deciderà se acconsentire alle richieste di esame individuale una volta conclusa la fase provvisoria dell'inchiesta.

1.5.   Richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(15)

In relazione a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato moduli per la richiesta del TEM a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese. Nessun produttore esportatore ha presentato i moduli per la richiesta del TEM.

1.6.   Risposte al questionario e visite di verifica

(16)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le società incluse nel campione entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte al questionario dalle quattro società, o gruppi di società, di produttori esportatori incluse nel campione della Repubblica popolare cinese, che hanno in tal modo collaborato all'inchiesta, dai quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione e da tre importatori indipendenti. Non si sono manifestati utilizzatori del prodotto in esame.

1.7.   Visite di verifica

(17)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare a titolo provvisorio il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società seguenti:

(a)

Produttori dell'Unione:

ArcelorMittal Tubular products Roman, Romania

Huta Batory, Polonia

Vallourec Deutschland GmbH, Germania

Z-Group, Repubblica ceca.

(b)

Produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese (RPC):

Hubei Xinyegang Group:

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. (esportatore collegato nella RPC),

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd. (esportatore collegato nella RPC),

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

Hengyang Valin Group:

Hengyang Steel Tube Group International Trading Inc. (esportatore collegato nella RPC),

Hengyang Valin MPM Co., Ltd. (esportatore collegato nella RPC),

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

(c)

Produttore del paese di riferimento:

TAMSA, Messico.

1.8.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(18)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(19)

Il prodotto in esame è costituito da determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 e 7304 59 99 («il prodotto in esame»).

(20)

Il prodotto in esame è utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio nel settore degli idrocarburi, nelle centrali elettriche e nell'edilizia.

2.2.   Prodotto simile

(21)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato nazionale del Messico, che ha servito da paese di riferimento; e

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(22)

La Commissione ha deciso pertanto nella fase attuale che detti prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(23)

Non sono state avanzate contestazioni riguardanti la definizione del prodotto.

3.   DUMPING

3.1.   Paese di riferimento

(24)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, dato che a nessun produttore esportatore incluso nel campione era stato riconosciuto il TEM. È stato quindi necessario selezionare a tal fine un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»).

(25)

Nell'avviso di apertura la Commissione aveva informato le parti interessate di aver preso in considerazione il Giappone, la Russia, la Corea del Sud e gli Stati Uniti quale paese di riferimento appropriato e aveva invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(26)

La Commissione aveva chiesto informazioni a tredici produttori del prodotto simile situati in Canada, India, Giappone, Russia, Corea del Sud, Messico, Stati Uniti e Venezuela. Ha collaborato solo una società situata in Messico. Tale società ha inviato una risposta al questionario per i produttori del paese di riferimento e ha acconsentito alla relativa verifica in loco.

(27)

Il mercato nazionale del Messico ha un livello adeguato di concorrenza ed è stato considerato appropriato per le sue dimensioni, dell'ordine di 20 000 tonnellate all'anno. Le importazioni della maggior parte di tubi senza saldature, da qualsiasi paese provengano, sono soggette ad un dazio doganale del 5 %. La società che ha collaborato rappresenta oltre il 60 % della quota di mercato del mercato nazionale. Tuttavia anche le importazioni hanno una quota di mercato considerevole, superiore al 22 % del mercato nazionale del Messico, il che dimostra l'esistenza di concorrenza sul mercato.

(28)

La Commissione ha concluso in questa fase che il Messico rappresenta un paese di riferimento appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.2.   Valore normale

(29)

Le informazioni fornite dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato sono state utilizzate come base per determinare il valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM.

(30)

La Commissione ha verificato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno del paese di riferimento effettuate dal produttore che ha collaborato fosse rappresentativo, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame effettuate dai produttori esportatori del paese interessato durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno dal produttore che ha collaborato erano rappresentative.

(31)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno nel paese di riferimento che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto esportati nell'Unione dai produttori esportatori del paese interessato con vendite rappresentative sul mercato interno.

(32)

La Commissione ha successivamente verificato se le vendite effettuate dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato sul suo mercato interno, per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione, fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Su tale base, la Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno del paese di riferimento di alcuni tipi di prodotto rappresentavano meno del 5 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile e non erano pertanto rappresentative.

(33)

Essa ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la quota di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno del paese di riferimento durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(34)

Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che tutte le vendite sul mercato interno erano remunerative e che la media ponderata dei prezzi di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è stato quindi calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta (PI).

(35)

Alcuni tipi di prodotto simile nel paese di riferimento non erano venduti per nulla o le vendite nel corso di normali operazioni commerciali riguardavano quantitativi insufficienti; la Commissione ha pertanto costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(36)

Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno nel paese di riferimento, si è fatto ricorso ai valori medi delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV»), e dei profitti, delle transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti sul mercato interno del paese di riferimento, si è fatto ricorso a valori medi ponderati delle SGAV e dei profitti di tutte le transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

(37)

Nel caso di un numero significativo di tipi di prodotto esportati dal paese interessato nell'Unione non è stato possibile individuare un tipo corrispondente tra i tipi di prodotto fabbricati nel paese di riferimento. Per i tipi di prodotto privi di corrispondenza si è dovuto pertanto calcolare il valore normale come previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in base al costo di produzione del produttore del paese di riferimento, maggiorato di un congruo importo per le SGAV e per i profitti. Il valore normale è stato quindi costruito come prescritto all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, sommando al costo medio di produzione del tipo pertinente di prodotto la media ponderata delle SGAV sostenute (4) [tra l'1 e il 10 %] e la media ponderata dei profitti (4) [tra il 9 e il 19 %] conseguiti dal produttore del paese di riferimento sulle vendite sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta.

3.3.   Prezzo all'esportazione

(38)

I produttori esportatori inclusi nel campione esportavano nell'Unione vendendo direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società di esportazione collegate, situate nel paese interessato. Non sono state effettuate esportazioni tramite importatori collegati situati nell'Unione.

(39)

Poiché i produttori esportatori esportavano il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.4.   Confronto

(40)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione, a livello franco fabbrica.

(41)

Ove giustificato dalla necessità di effettuare un confronto equo, la Commissione ha effettuato adeguamenti del valore normale e/o del prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base,

(42)

Sono stati applicati adeguamenti compresi tra il 2 e il 12 % per tenere conto dei costi di trasporto, nolo oceanico e assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori; compresi tra lo 0,01 e lo 0,3 % per tenere conto dei costi di credito; compresi tra lo 0,1 e il 2 % per tenere conto delle commissioni; compresi tra lo 0,02 e lo 0,3 % per tenere conto delle spese bancarie, ove dimostrato che tali voci influivano sui prezzi e sulla comparabilità.

(43)

La Cina applica un rimborso dell'IVA solo parziale per le esportazioni, e nel caso in esame l'8 % di IVA non viene rimborsato. Per garantire che il valore normale fosse allo stesso livello di tassazione del prezzo all'esportazione, al valore normale è stata applicata una maggiorazione corrispondente alla quota dell'IVA sulle esportazioni di tubi senza saldature di grande diametro che non è stata rimborsata ai produttori esportatori cinesi (5).

3.5.   Margini di dumping

(44)

Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento (cfr. considerando da 29 a 37) con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente di prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(45)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato pertanto stabilito in base ai margini dei produttori esportatori inclusi nel campione, senza tenere conto dei margini dei produttori esportatori con margini di dumping nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

(46)

Per tutti gli altri produttori esportatori del paese interessato la Commissione ha determinato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Tale livello è il volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in proporzione sul volume totale delle esportazioni dal paese interessato nell'Unione, quale risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(47)

Il livello di collaborazione è elevato nel presente caso, perché le importazioni riferite ai produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito circa l'85 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il PI. Su tale base la Commissione ha deciso di determinare il margine di dumping residuo come pari a quello della società inclusa nel campione con il margine di dumping più elevato.

(48)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio (%)

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

45,4

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

103,8

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

43,5

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

94,1

Altri produttori che hanno collaborato

74,7

Tutti gli altri produttori

103,8

4.   L'INDUSTRIA DELL'UNIONE

4.1.   L'industria dell'Unione

(49)

Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da sette produttori nell'Unione, ritenuti costituire l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e in seguito denominati «l'industria dell'Unione».

4.2.   Produzione dell'Unione

(50)

Per stabilire la produzione complessiva dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta sono state usate tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, quali quelle riportate nella denuncia, i dati riferiti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario pervenute dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(51)

Su tale base la produzione complessiva dell'Unione è stata stimata approssimativamente a 227 000 tonnellate durante il PI. Tale cifra comprende la produzione di tutti i produttori dell'Unione: sia quella dei produttori inclusi nel campione, sia una stima della produzione dei produttori non inclusi nel campione.

4.3.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(52)

Come indicato al considerando 7, nel campione sono stati inclusi quattro produttori dell'Unione che rappresentano il 51 % della produzione complessiva stimata del prodotto simile nell'Unione.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Consumo dell'Unione

(53)

Il consumo dell'Unione è stato determinato in base al volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, più il totale delle importazioni. Il consumo dell'Unione è diminuito dal 2012 al 2014, riportando poi un miglioramento contenuto nel 2015. Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è calato complessivamente del 10 %.

 

2012

2013

2014

PI (2015)

Consumo (in tonnellate)

176 751

171 538

155 031

158 539

Indice (2012 = 100)

100

97

88

90

Fonte: Commissione europea (Eurostat), denuncia e risposte al questionario

5.2.   Importazioni nell'Unione dal paese interessato

5.2.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni interessate

(54)

Durante il periodo in esame le importazioni nell'Unione dalla Repubblica popolare cinese hanno avuto il seguente andamento in termini di volume e quota di mercato:

 

2012

2013

2014

PI (2015)

Volume (in tonnellate)

39 195

35 337

41 590

42 539

Indice (2012 = 100)

100

90

106

109

Quota di mercato del consumo dell'UE (%)

22,2 %

20,6 %

26,8 %

26,8 %

Indice (2012 = 100)

100

93

121

121

Fonte: Commissione europea (Eurostat), denuncia e risposte al questionario

(55)

Dopo un calo nel 2013 il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato decisamente nel 2014, rimanendo stabile nel 2015. Le importazioni sono aumentate complessivamente del 9 % nel periodo in esame, passando da 39 000 a 42 500 tonnellate nel PI, nel contesto di una riduzione del consumo dell'Unione. La quota di mercato delle importazioni provenienti dalla Cina è aumentata dal 22,2 % al 26,8 % durante il periodo in esame.

5.2.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi

(56)

La tabella seguente riporta i prezzi medi delle importazioni dalla Cina:

 

2012

2013

2014

PI (2015)

Prezzo medio in EUR/tonnellata

913

927

965

910

Indice (2012 = 100)

100

102

106

100

Fonte: Commissione europea (Eurostat)

(57)

I prezzi medi delle importazioni sono stati stabiliti in base alle statistiche di Eurostat sulle importazioni. I prezzi medi delle importazioni dalla Cina si sono mantenuti piuttosto stabili durante il periodo in esame: nel 2014 sono stati leggermente superiori a quelli degli anni precedenti, ma nel 2015 sono ritornati ai livelli di partenza.

(58)

I prezzi medi delle importazioni dipendono però dal mix dei prodotti e in particolare dalla classe dell'acciaio, che non risulta dalle statistiche commerciali. Il prezzo medio di vendita all'esportazione di tutti i produttori esportatori cinesi è stato di 910 EUR/tonnellata nel PI, ma il prezzo medio di vendita all'esportazione dei produttori cinesi inclusi nel campione è stato di 1 102 EUR/tonnellata, con variazioni comprese tra 946 e 1 444 EUR/tonnellata.

(59)

Come indicato al considerando 79, i prezzi delle importazioni provenienti dalla Cina si sono mantenuti notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo.

(60)

Per determinare se durante il PI sia avvenuta sottoquotazione dei prezzi e in quale misura, i prezzi medi ponderati di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica sottraendo i costi effettivi di consegna (43,4 EUR/tonnellata), le commissioni (51 EUR/tonnellata), gli sconti differiti (132,2 EUR/tonnellata) e il costo del credito (3,28 EUR/tonnellata), sono stati confrontati ai corrispondenti prezzi medi ponderati per tipo di prodotto delle importazioni soggette a dumping provenienti dai produttori cinesi inclusi nel campione praticati ai primi acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, ricalcolati a condizioni CIF con l'aggiunta dei costi successivi all'importazione e di movimentazione (1,82 % del valore CIF).

(61)

Per effettuare un confronto equo allo stesso stadio commerciale delle importazioni dalla Cina sono state prese in considerazione solo le vendite nell'Unione a operatori commerciali e distributori. Le vendite dirette a utilizzatori finali sono state escluse dall'analisi, in quanto esse prevedono di solito ulteriori condizioni personalizzate, con prezzi superiori rispetto alle vendite a operatori commerciali e distributori, alle quali si applicano condizioni standard. Il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione adottato per il confronto, al fine di accertare l'eventuale sottoquotazione, è stato quindi di 1 359 EUR/tonnellata (nel periodo dell'inchiesta); ove si tenesse conto delle vendite complessive, il prezzo medio di vendita sarebbe di 1 584 EUR/tonnellata.

(62)

Il risultato del confronto, espresso in percentuale sul fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI, indica che i margini di sottoquotazione variavano tra il 15,1 % e il 30,2 %.

5.3.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.3.1.   Osservazioni preliminari

(63)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina sull'industria dell'Unione ha compreso la valutazione di tutti gli indicatori economici in relazione alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(64)

Come indicato al considerando 7, si è fatto ricorso al campionamento per l'esame dell'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(65)

Per l'analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori del pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Su scala macroeconomica sono stati esaminati la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato e la crescita, l'occupazione, la produttività, l'entità del margine di dumping effettivo e il superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping. Sono stati poi analizzati quali indicatori microeconomici i prezzi unitari medi, i costi unitari, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale, le scorte e il costo del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(66)

Tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, comprese quelle riportate nella denuncia, i dati riferiti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario pervenute dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, sono state usate per quantificare gli indicatori macroeconomici e in particolare i dati relativi ai produttori dell'Unione non inclusi nel campione. I dati statistici detenuti dai denuncianti sono stati verificati presso gli uffici dei denuncianti.

(67)

Gli indicatori microeconomici sono stati quantificati in base alle informazioni verificate fornite nelle risposte al questionario dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

5.3.2.   Indicatori macroeconomici

5.3.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(68)

Durante il periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione hanno avuto l'andamento riportato di seguito. L'inchiesta ha rivelato che alcune delle linee di produzione utilizzate per la produzione del prodotto in esame erano utilizzate anche per altri prodotti, in particolare tubi di diametri inferiori. Per questo motivo la tabella riporta il volume di produzione totale, compresi tutti gli altri prodotti, oltre ai volumi di produzione del prodotto in esame.

 

2012

2013

2014

PI (2015)

Volume di produzione (in tonnellate)

300 714

313 941

288 749

227 023

Indice (2012 = 100)

100

104

96

75

Volume di produzione di tutti i prodotti (in tonnellate)

404 996

415 552

378 981

321 378

Indice (2012 = 100)

100

103

94

79

Capacità produttiva per tutti i prodotti (in tonnellate)

644 339

644 339

644 339

644 339

Indice (2012 = 100)

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti per tutti i prodotti (%)

63

64

59

50

Indice (2012 = 100)

100

103

94

79

Fonte: denuncia, risposte al questionario

(69)

La produzione del prodotto in esame da parte dell'industria dell'Unione è diminuita durante il periodo in esame, con ritmo più sostenuto rispetto al calo del consumo nell'Unione

(70)

Dato che si possono utilizzare gli stessi macchinari per produrre sia il prodotto simile, sia tubi senza saldature di diametro inferiore, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti sono stati calcolati in riferimento a tutti i tipi di tubi senza saldature. Non esistono macchine utilizzabili unicamente per i tubi senza saldature di diametro superiore a 406,4 mm sulle quali basare il calcolo della capacità e dell'utilizzo degli impianti solo per il prodotto simile. Si è comunque notato che la diminuzione del volume di produzione di tutti i prodotti rispecchia il calo della produzione del prodotto in esame. Durante il periodo in esame la capacità è rimasta costante: non vi sono state né messa in servizio di impianti nuovi né chiusura di impianti vecchi. L'utilizzo degli impianti si è ridotto in parallelo al calo delle vendite dei produttori dell'Unione.

5.3.2.2.   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

(71)

Le vendite dei produttori dell'Unione comprendevano una modesta quantità di vendite a società collegate, pari al 3 % del consumo dell'Unione. Volume delle vendite, quota di mercato e crescita sono stati pertanto valutati separatamente per le vendite ad acquirenti collegati e le vendite sul mercato libero (vendite ad acquirenti non collegati).

(72)

Durante il periodo in esame sono state osservate le seguenti tendenze per volumi delle vendite, quota di mercato e crescita:

 

2012

2013

2014

PI (2015)

Volume delle vendite (tonnellate)

132 241

119 894

95 054

100 975

Indice (2012 = 100)

100

91

72

76

Quota di mercato del consumo dell'UE (%)

75

70

61

64

Indice (2012 = 100)

100

93

82

85

Volume delle vendite ad acquirenti collegati (in tonnellate)

11 505

5 689

7 171

4 971

Indice (2012 = 100)

100

49

62

43

Quota di mercato delle vendite ad acquirenti collegati (%)

7

3

5

3

Indice (2012 = 100)

100

51

71

48

Fonte: Commissione europea (Eurostat), denuncia e risposte al questionario

(73)

Nel contesto di un calo del consumo dell'Unione, il volume delle vendite si è ridotto dal 2012 al 2014 per risalire poi leggermente nel 2015. Durante il periodo in esame le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite complessivamente del 24 %, cosicché la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 75 % al 64 %.

(74)

Le vendite ad acquirenti collegati si sono più che dimezzate, passando da 11 000 tonnellate a meno di 5 000. Tali vendite costituivano complessivamente una piccola parte del consumo dell'Unione durante il PI (3 %) e avvenivano nel contesto di attività commerciali: i prodotti venivano successivamente rivenduti dalle società collegate, senza configurare un uso vincolato.

5.3.2.3.   Occupazione e produttività

(75)

L'occupazione si è ridotta da 3 256 unità nel 2012 a 2 824 nel PI (2015). L'occupazione presso l'industria dell'Unione è stata calcolata utilizzando il numero di unità direttamente addette alla lavorazione del prodotto in esame, se disponibile, oppure attribuendo al prodotto in esame una quota dell'occupazione totale presso i produttori in proporzione al peso di tale prodotto nella produzione. La produttività (misurata in tonnellate di prodotto per addetto all'anno) è dapprima migliorata nel 2013, quando si è osservato un aumento della produzione dell'industria dell'Unione, per poi diminuire però in parallelo al calo della produzione dell'Unione. A causa di tale calo l'industria dell'Unione ha ridotto il numero di turni per addetto, cosicché il numero degli addetti è scemato in misura inferiore al calo della produzione.

 

2012

2013

2014

PI (2015)

Numero di addetti

3 256

2 851

3 192

2 824

Indice (2012 = 100)

100

88

98

87

Produttività (in tonnellate/addetto)

92

110

90

80

Indice (2012 = 100)

100

119

98

87

Fonte: denuncia, risposte al questionario

5.3.2.4.   Entità del margine di dumping effettivo e superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping

(76)

I margini di dumping dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione sono elevati (cfr. considerando 48). Considerati il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni dalla Cina oggetto di dumping esaminati sopra, l'incidenza del margine di dumping effettivo sull'industria dell'Unione non può ritenersi trascurabile.

(77)

Non sono emerse prove di precedenti pratiche di dumping.

5.3.3.   Indicatori microeconomici

5.3.3.1.   Prezzi di vendita unitari medi sul mercato dell'Unione e costi di produzione unitari

(78)

I prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti non collegati nell'Unione sono diminuiti del 14 % tra il 2012 e il PI.

(79)

Nello stesso periodo i costi dell'industria dell'Unione sono aumentati dell'8 %, soprattutto per l'aumento dei costi indiretti per tonnellata: con la diminuzione dei volumi di vendita, i costi indiretti si ripartivano su quantità minori e quindi incidevano maggiormente su ogni tonnellata. In seguito a ciò, l'industria opera in perdita a partire dal 2013.

 

2012

2013

2014

PI (2015)

Prezzo di vendita unitario medio ad acquirenti non collegati nell'Unione

1 839

1 679

1 773

1 584

Indice (2012 = 100)

100

91

96

86

Costo unitario del prodotto venduto (EUR/tonnellata)

1 733

1 713

1 942

1 873

Indice (2012 = 100)

100

99

112

108

Fonte: risposte al questionario

5.3.3.2.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(80)

Durante il periodo in esame il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale dei produttori dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

 

2012

2013

2014

PI (2015)

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % sul fatturato delle vendite) (%)

5,7

– 2,0

– 9,5

– 18,3

Flusso di cassa (in EUR)

9 480 887

8 224 523

14 894

3 814 661

Investimenti (in EUR)

2 522 406

5 241 449

2 642 167

2 465 992

Indice (2012 = 100)

100

208

105

98

Utile sul capitale investito (%)

16,6

– 6,2

– 27,7

– 53,6

Fonte: risposte al questionario

(81)

La redditività è espressa come il profitto netto, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile ad acquirenti nell'Unione, indicato in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.

(82)

I produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato profitti nel 2012 (5,7 %), ma operano in perdita dal 2013 in poi.

(83)

Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità di autofinanziare le proprie attività, è rimasto positivo nel periodo in esame, ma con valori notevolmente più deboli.

(84)

L'evoluzione della redditività e del flusso di cassa durante il periodo in esame hanno limitato notevolmente la capacità dei produttori dell'Unione inclusi nel campione di investire nelle proprie attività e ne hanno compromesso lo sviluppo. Data però la natura di questo settore, gli investimenti effettuati servono alla produzione di tubi senza saldature di diverse misure, anche esulanti dall'ambito di questa inchiesta. Per tale motivo non è stato possibile quantificare in modo diretto gli investimenti e l'utile sul capitale investito relativi al prodotto oggetto dell'inchiesta. Si è quindi ipotizzato che gli investimenti complessivi del settore abbiano riguardato il prodotto in esame in proporzione al suo peso sul fatturato totale.

(85)

Alla luce delle precedenti considerazioni si può concludere che i risultati finanziari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono rimasti negativi durante il PI.

5.3.3.3.   Scorte

(86)

Le scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono aumentate del 65 % durante il periodo in esame. Il prodotto viene però fabbricato di solito in base agli ordinativi e pertanto i livelli delle scorte sono stati complessivamente modesti, pari al 3 % della produzione durante il PI.

 

2012

2013

2014

PI (2015)

Scorte finali (in tonnellate)

4 129

5 619

10 107

6 821

Indice (2012 = 100)

100

136

245

165

Fonte: risposte al questionario

5.3.3.4.   Costo del lavoro

(87)

Il costo del lavoro medio dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato in misura modesta nel 2013, in una fase di aumento della produzione, per poi diminuire nel periodo 2014-2015 fino a segnare l'8 % in meno rispetto al 2012, in seguito al calo della produzione; i produttori dell'Unione hanno adeguato il numero di turni alla domanda.

 

2012

2013

2014

PI

Costo medio del lavoro per addetto (in EUR)

53 499

54 868

48 770

49 057

Indice (2012 = 100)

100

103

91

92

Fonte: risposte al questionario

5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(88)

Come indicato in precedenza, durante il periodo in esame si è ridotta la produzione dell'industria dell'Unione e, di conseguenza, anche l'occupazione. L'industria dell'Unione ha perso volumi di vendita e quote di mercato, mentre le importazioni provenienti dalla Cina sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell'Unione, esercitando così pressione sui prezzi; di conseguenza i prezzi di vendita sono diminuiti. Cosa ancor più importante, l'industria opera in perdita: la redditività è peggiorata durante il periodo in esame e durante il PI ha ottenuto il peggior risultato con una perdita del 18,3 %.

(89)

Alla luce delle considerazioni precedenti si conclude a titolo provvisorio che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Introduzione

(90)

In conformità all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina avessero arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio di incidenza tale da poter essere considerato notevole. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, sono stati esaminati anche i fattori noti che avrebbero potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione nello stesso periodo, per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

6.2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(91)

L'inchiesta ha accertato che il volume delle importazioni provenienti dalla Cina aumentava mentre il consumo dell'Unione diminuiva. Come spiegato ai considerando 54 e 72, le importazioni provenienti dalla Cina sono aumentate passando da 39 195 tonnellate nel 2012 a 42 539 tonnellate nel PI. Le vendite dell'industria dell'Unione si sono ridotte da 132 241 tonnellate nel 2012 a 100 975 tonnellate nel PI.

(92)

In merito alla pressione sui prezzi in atto sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame, risulta che i prezzi medi all'importazione dei prodotti provenienti dalla Cina sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione. Grazie a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, le importazioni cinesi hanno aumentato la propria quota di mercato passando dal 22,2 % al 26,8 % mentre la quota di mercato dell'industria dell'Unione diminuiva.

(93)

A causa della pressione sui prezzi esercitata dal volume sempre maggiore delle importazioni cinesi oggetto di dumping l'industria dell'Unione non è stata in grado di coprire i propri costi. A partire dal 2013 l'industria dell'Unione opera in perdita.

(94)

La Commissione ha osservato che l'andamento delle importazioni provenienti dalla Cina e quello del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non sono perfettamente paralleli, anno per anno, tra il 2012 e il 2015. Tuttavia nel 2014 la quota di mercato della Cina è aumentata notevolmente mentre, in contemporanea, dagli indicatori di pregiudizio risultava un'evidente tendenza negativa che si è mantenuta tale nel 2015. A partire dal 2014 l'industria dell'Unione ha perso la capacità di contrastare i segni di debolezza che avevano iniziato a manifestarsi nel 2013.

(95)

In base a quanto precede si conclude a titolo provvisorio che l'aumento di importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina, a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, ha causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

6.3.   Effetto di altri fattori

6.3.1.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(96)

Le esportazioni in altri paesi (sia ad acquirenti collegati, sia indipendenti) sono diminuite durante il periodo in esame. Dato che però le vendite nell'Unione sono anch'esse diminuite in misura analoga nello stesso periodo, la quota esportata è rimasta importante, pur passando dal 59 % delle vendite complessive nel 2012 al 56 % delle vendite complessive nel PI. Parte delle vendite all'esportazione ha avuto luogo tramite società collegate nei paesi di esportazione. I relativi prodotti sono stati in seguito rivenduti dalle società collegate, senza configurare un uso vincolato.

(97)

La quota elevata delle esportazioni indica che l'industria dell'Unione è competitiva e può vendere i propri prodotti su altri mercati.

(98)

La diminuzione delle vendite all'esportazione ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. A quanto sostenuto dall'industria dell'Unione (6) tale diminuzione delle esportazioni è avvenuta nel contesto di una contrazione generale sul mercato mondiale. La Commissione invita le parti interessate a fornire ulteriori informazioni, affinché si possa determinare se l'industria dell'Unione ha avuto una performance pari a quella del mercato mondiale o peggiore. In ogni caso, nella fase provvisoria la Commissione conclude che la dinamica delle esportazioni non è sufficiente a spiegare il netto aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni dalla Cina a partire dal 2014 né il pregiudizio che ne è derivato. Il calo delle vendite all'esportazione non inficia pertanto il nesso causale tra le importazioni provenienti dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

6.3.2.   Vendite a parti collegate

(99)

Come spiegato ai considerando da 72 a 74 le vendite a parti collegate all'interno dell'Unione sono state di 4 971 tonnellate nel PI, pari al 2 % delle vendite complessive e al 5 % delle vendite sul mercato dell'Unione; hanno avuto luogo nel quadro di attività commerciali e i relativi prodotti sono stati in seguito rivenduti dalle società collegate, senza configurare un uso vincolato.

(100)

Dato il volume modesto, le vendite a parti collegate non possono rappresentare una causa potenziale del pregiudizio.

6.3.3.   Importazioni dai paesi terzi

(101)

Le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina hanno costituito il 74 % di tutte le importazioni sul mercato dell'Unione durante il PI. Nel contesto del nesso di causalità sono stati esaminati altri paesi fonti di importazioni, tra i quali il Giappone.

(102)

Le importazioni provenienti da paesi diversi dalla Cina sono complessivamente cresciute passando da 5 313 a 15 024 tonnellate durante il periodo in esame. La quota di mercato corrispondente è aumentata passando dal 3,0 % al 9,5 %. I prezzi medi di tali importazioni si sono mantenuti notevolmente superiori ai prezzi delle importazioni provenienti dalla Cina e ai prezzi di vendita nell'Unione dell'industria dell'Unione.

(103)

Dopo la Cina, il paese con la maggior quota di esportazioni è stato il Giappone. La quota di mercato delle importazioni provenienti dal Giappone ha oscillato tra l'1,3 % e il 5,2 % del consumo dell'Unione. Durante il PI le importazioni dal Giappone hanno costituito il 3,6 % del consumo dell'Unione. I prezzi di vendita medi dei produttori esportatori giapponesi si sono mantenuti superiori ai prezzi di vendita dei produttori esportatori cinesi.

(104)

Le importazioni da altri paesi sono state addirittura inferiori a quelle provenienti dal Giappone; da ognuno dei paesi che seguono in ordine di volume delle esportazioni (USA, Corea e Russia) sono pervenuti quantitativi che costituivano tra l'1 e il 2 % del consumo dell'Unione. Le importazioni da tali paesi non sono state quindi sufficientemente massicce per arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione.

(105)

In base a quanto precede si conclude che l'incidenza di tali importazioni non è tale da inficiare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

Paese

 

2012

2013

2014

PI (2015)

RPC

Volume (in tonnellate)

39 195

35 337

41 590

42 539

Indice (2012 = 100)

100

90

106

109

Quota di mercato del consumo dell'UE (%)

22,2

20,6

26,8

26,8

Indice (2012 = 100)

100

93

121

121

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

913

927

965

910

Indice (2012 = 100)

100

102

106

100

Giappone

Volume (in tonnellate)

2 222

8 922

3 690

5 757

Indice (2012 = 100)

100

402

166

259

Quota di mercato del consumo dell'UE (%)

1,3

5,2

2,4

3,6

Indice (2012 = 100)

100

414

166

259

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 146

1 700

2 779

1 143

Indice (2012 = 100)

100

79

130

53

Totale per tutti i paesi terzi Cina esclusa

Volume (in tonnellate)

5 313

16 308

18 387

15 024

Indice (2012 = 100)

100

307

346

283

Quota di mercato del consumo dell'UE (%)

3,0

9,5

11,9

9,5

Indice (2012 = 100)

100

316

394

315

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 717

2 060

2 889

4 073

Indice (2012 = 100)

100

76

106

150

Fonte: Commissione europea (Eurostat)

6.3.4.   Diminuzione dei consumi a causa della crisi del settore degli idrocarburi

(106)

Il calo dei prezzi del petrolio ha comportato una contrazione degli investimenti nel settore degli idrocarburi, che ha inciso negativamente sulla domanda di tubi di grande diametro, usati nelle perforazioni e per le tubazioni, venduti dall'industria dell'Unione. Tale calo ha quindi contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Esso non basta però a spiegare il netto aumento della quota di mercato della Cina a partire dal 2014 e il pregiudizio che ne è derivato. La crisi del settore degli idrocarburi non inficia pertanto il nesso di causalità tra le importazioni provenienti dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

6.4.   Differenze riscontrate dei margini di costo e redditività all'interno dell'industria dell'Unione

(107)

La Commissione ha osservato che i costi di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione erano notevolmente superiori a quelli degli altri tre produttori dell'Unione inclusi nel campione. Tale produttore ha una gamma di prodotti più ampia, che comprende categorie di prodotti e tipi di acquirenti diversi da quelli degli altri produttori dell'Unione. La sua redditività è peggiorata continuamente, anche quando le importazioni provenienti dalla Cina sono diminuite o rimaste stabili.

(108)

I motivi di tale situazione non sono ancora stati chiariti completamente.

(109)

La Commissione continuerà l'esame di questo punto, che potrebbe inficiare il nesso di causalità. Va inoltre osservato al riguardo che, trattandosi della società di maggiori dimensioni del campione, i suoi dati hanno una grande incidenza sul quadro complessivo del pregiudizio.

(110)

Se ulteriori analisi indicassero che i) il pregiudizio subito da Vallourec Deutschland GmbH non è causato dalle importazioni oggetto di dumping ma dipende invece da altri motivi, e che ii) una volta esclusa la società Vallourec Deutschland GmbH dall'analisi del pregiudizio decade l'ipotesi dell'esistenza di un pregiudizio, la Commissione potrebbe esaminare l'incidenza sul nesso di causalità anche in rapporto alla situazione dell'intera industria dell'Unione.

(111)

La Commissione invita le parti interessate a esprimere osservazioni su questo punto.

6.5.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(112)

Nel periodo in esame vi è stato un aumento di volume (da 39 195 tonnellate nel 2012 a 42 539 nel 2015) e di quota di mercato (dal 22,2 % nel 2012 al 26,8 % nel 2015) delle importazioni oggetto di dumping originarie della Cina. Tali importazioni sono inoltre avvenute a prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Durante il PI la sottoquotazione, per tipi di prodotto comparabili, si situava tra il 15,1 % e il 30,2 %.

(113)

Tale aumento di volume e di quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina si è verificato in coincidenza con il peggioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione non ha potuto aumentare le proprie vendite e i propri prezzi, cosicché i suoi indicatori finanziari, ad esempio la redditività, sono diventati negativi.

(114)

L'esame degli altri fattori noti che avrebbero potuto essere la causa del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, quali le vendite a parti correlate, le importazioni dai paesi terzi e il calo dei consumi, ha rivelato che tali fattori non erano tali da inficiare il nesso di causalità individuato tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina e il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. La Commissione continuerà comunque a indagare sulle ragioni che hanno comportato il forte calo della redditività dell'industria dell'Unione.

(115)

Sulla scorta dell'analisi che precede, che ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dal pregiudizio dovuto alle importazioni oggetto di dumping, si conclude a titolo provvisorio che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

7.1.   Considerazioni generali

(116)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base è stato esaminato se, per quanto a titolo provvisorio si sia ravvisato un pregiudizio dovuto a pratiche di dumping, sussistano validi motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'adozione di misure nel caso specifico. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(117)

L'industria dell'Unione è costituita da sette produttori noti che rappresentano la produzione complessiva dell'Unione del prodotto simile. I produttori sono situati in diversi Stati membri dell'Unione e contavano 2 800 dipendenti addetti alla lavorazione del prodotto simile durante il PI. Quattro produttori dell'Unione, che rappresentano il 51 % della produzione, si sono manifestati e hanno collaborato all'inchiesta.

(118)

L'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole a causa dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Si ricorda che l'industria dell'Unione ha perso volumi di vendita e quote di mercato e che la sua situazione finanziaria rimane fragile.

(119)

Si prevede che l'istituzione di dazi antidumping ristabilirà condizioni commerciali eque nel mercato dell'Unione, consentendo all'industria dell'Unione di riallineare i propri prezzi del prodotto simile ai costi di produzione.

(120)

Si prevede altresì che l'introduzione di misure consentirà all'industria dell'Unione di riconquistare almeno parte della quota di mercato persa durante il periodo in esame, con effetti positivi sulla sua redditività e sulla sua situazione finanziaria generale.

(121)

Senza l'introduzione di misure potrebbero sopravvenire ulteriori perdite di quote di mercato e il peggioramento della redditività dell'industria dell'Unione.

(122)

Si conclude pertanto a titolo provvisorio che l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni originarie della Cina sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(123)

Nessun utilizzatore si è manifestato per collaborare all'inchiesta. Gli acquirenti dell'industria dell'Unione sono principalmente operatori commerciali e distributori e gli utilizzatori finali non sono sempre a diretto contatto con il produttore. Nel caso di progetti di costruzione di grandi dimensioni, quali le centrali elettriche, gli utilizzatori possono essere in contatto diretto con i produttori. A quanto pare però le importazioni cinesi non competono per questo tipo di contratti, dato che le relative vendite avvengono tramite operatori commerciali.

(124)

Gli utilizzatori continueranno ad avere diverse fonti alternative di approvvigionamento, sia tra i produttori dell'Unione sia in altri paesi esportatori, anche qualora siano imposte le misure provvisorie proposte contro le importazioni cinesi. Non vi erano inoltre elementi tali da indicare che l'incidenza delle misure provvisorie proposte sugli utilizzatori sarebbe particolarmente grave. Si è pertanto concluso a titolo provvisorio che le misure provvisorie proposte probabilmente non avrebbero una forte incidenza sugli utilizzatori.

7.4.   Interesse degli importatori

(125)

Cinque importatori si sono manifestati per la selezione del campione. È stato selezionato un campione che comprende i tre maggiori importatori, che rappresentano insieme il 10 % del totale delle importazioni dalla Cina.

(126)

Gli importatori selezionati hanno presentato risposte al questionario ma non si sono ancora svolte le visite di verifica.

(127)

In base alle risposte non verificate dei tre importatori inclusi nel campione il loro margine di profitto si colloca abitualmente tra il 2 e il 4 %. Le misure provvisorie proposte possono quindi causare perdite agli importatori, in particolare qualora questi non riescano a trasferire gli aumenti di prezzo sui propri acquirenti.

(128)

Qualsiasi incidenza negativa sugli importatori sarebbe comunque mitigata dai fattori esposti in seguito. Il prodotto in esame costituisce una parte contenuta delle vendite complessive degli importatori, che è compresa tra l'1 e il 3 % per due di loro e giunge al 17 % per il terzo. Esistono altre fonti disponibili di approvvigionamento, sia nell'Unione sia in altri paesi esportatori, cosicché gli importatori potranno continuare la propria attività approvvigionandosi altrove.

(129)

In base a tale considerazione si conclude a titolo provvisorio che l'imposizione delle misure antidumping provvisorie proposte non avrà ripercussioni negative gravi sugli interessi degli importatori.

7.5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(130)

Alla luce di quanto precede non sussistono validi motivi contrari all'imposizione delle misure provvisorie proposte sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Cina.

(131)

Tutti gli effetti negativi sugli utilizzatori indipendenti sono mitigati dalla disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento.

(132)

Considerata l'incidenza complessiva delle misure antidumping sul mercato dell'Unione sembra inoltre che gli effetti positivi, in particolare sull'industria dell'Unione, prevalgano sulle potenziali ripercussioni negative sugli altri gruppi di interessi.

8.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(133)

In base alle conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(134)

Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

(135)

Per eliminare il pregiudizio, l'industria dell'Unione dovrebbe poter coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione il profitto al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente essere conseguito da un'industria di tale tipo in questo settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(136)

Per determinare il profitto conseguibile la Commissione ha esaminato i profitti conseguiti sulle vendite ad acquirenti non correlati, utilizzati per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio.

(137)

Il profitto conseguibile è stato provvisoriamente quantificato nel 5,7 %, alla pari con i profitti ottenuti nel 2012 sulle vendite ad acquirenti non collegati nell'Unione. Si è ritenuto che i livelli di profitto del 2012 riflettano quelli ragionevolmente conseguibili in condizioni di concorrenza normali, dato che in tale anno l'industria dell'Unione poteva ancora operare in condizioni relativamente normali e conseguire un profitto ragionevole. Tale valore di riferimento è, al limite, prudenziale, quando si rifletta che erano già presenti sul mercato importazioni cinesi a prezzi bassi. L'anno 2013 invece non si può assumere come periodo di riferimento adeguato: in tale anno sono diminuiti di quasi il 10 % sia i volumi di vendita sia i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione, mentre i costi sono rimasti stabili. Ne deriva che l'industria dell'Unione opera in perdita a partire dal 2013. La situazione è ulteriormente peggiorata nel 2014 e nel 2015. Pertanto il profitto effettivamente conseguito nel 2012, pari al 5,7 %, è stato adottato a titolo provvisorio come valore di riferimento per il profitto conseguibile. La Commissione può rivedere tale punto qualora emerga che Vallourec Deutschland GmbH deve essere esclusa dal campione o dall'analisi del pregiudizio e qualora le conclusioni non risultino più valide per le altre tre società incluse nel campione.

(138)

Per istituire un confronto equo sono stati presi in considerazione, come spiegato al considerando 61, solo i prezzi delle vendite allo stesso stadio commerciale.

(139)

Su tale base la Commissione ha calcolato il prezzo del prodotto simile che sarebbe non pregiudizievole per l'industria dell'Unione, sottraendo al prezzo di vendita dell'Unione il margine di profitto effettivamente conseguito durante il periodo dell'inchiesta e sostituendolo con il suindicato margine di profitto del 5,7 %.

(140)

La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio, confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, determinata per calcolare i margini di sottoquotazione dei prezzi, con il prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile, venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore CIF all'importazione.

(141)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per gli «altri produttori che hanno collaborato» e per «tutti gli altri produttori» è stato determinato in modo analogo ai margini di dumping di cui ai considerando da 45 a 47.

8.2.   Misure provvisorie

(142)

È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, nel rispetto della norma del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

(143)

In base a quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, in relazione al prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Margine di pregiudizio (%)

Margine di dumping (%)

Aliquota del dazio antidumping provvisorio (%)

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

48,6

45,4

45,4

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

79,0

103,8

79,0

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

81,1

43,5

43,5

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

73,3

94,1

73,3

Altri produttori che hanno collaborato

71,8

74,7

71,8

Tutti gli altri produttori

81,1

103,8

81,1

(144)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state determinate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate alle aliquote del dazio antidumping individuale.

(145)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale se essa successivamente cambia denominazione. La richiesta va trasmessa alla Commissione (7) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti per dimostrare che il cambiamento non incide sul diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio che le compete. Se il cambiamento di denominazione della società non incide sul diritto di questa di beneficiare dell'aliquota del dazio che le compete, un avviso relativo al cambiamento di denominazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(146)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

9.   DISPOSIZIONI FINALI

(147)

Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(148)

Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, attualmente classificati ai codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 e 7304 59 99 (codice TARIC 7304299090) originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Aliquota del dazio antidumping provvisorio (%)

Codice addizionale TARIC

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

45,4

C171

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

79,0

C172

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

43,5

C173

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

73,3

C174

Altri produttori che hanno collaborato

71,8

C998

Tutti gli altri produttori

81,1

C999

3.   L'applicazione delle aliquote del dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Se non è presentata una fattura di tale tenore si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5.   Se non altrimenti specificato, si applicano le pertinenti norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono:

a)

chiedere la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;

b)

presentare osservazioni scritte alla Commissione; e

c)

chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2.   Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/1036 possono comunicare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.) è stato sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base») a partire dal 20 luglio 2016.

(3)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU C 58 del 13.2.2016, pag. 30).

(4)  I dati precisi costituiscono informazioni commerciali riservate.

(5)  Tale metodo è stato accettato dal Tribunale della Corte di Giustizia nella sentenza del 16 dicembre 2011, causa T-423/09 Dashiqiao/Consiglio, ECLI:EU:T:2011:764, punti da 34 a 50.

(6)  Cfr. ad esempio la relazione annuale 2015 della Tenaris (pag. 6) (http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-2RJSJD/2778630340x0x883802/F04AA233-024A-46AA-AC58-C420E4BADFCB/TS_Annual_Report_2015.pdf).

(7)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Denominazione

Codice addizionale TARIC

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd.

C998

Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.

C998

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

C998

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

C998

Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd.

C998

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

C998

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998


12.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1978 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2016

relativo all'approvazione della sostanza di base olio di girasole a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha ricevuto in data 4 settembre 2015 dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione dell'olio di girasole quale sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») la quale, l'11 aprile 2016, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sull'olio di girasole (2). Il 12 luglio 2016 la Commissione ha presentato la relazione di riesame (3) e il progetto del presente regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 7 ottobre 2016.

(3)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'olio di girasole soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, pur non essendo impiegato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è utile in tale ambito in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. Occorre pertanto considerarlo una sostanza di base.

(4)

Dagli esami effettuati è emerso che l'olio di girasole può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l'olio di girasole come sostanza di base.

(5)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.

(6)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza olio di girasole, quale specificata nell'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2016. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for sunflower oil for use in plant protection as insecticide on fruit trees, grapevine, potato, vegetables and post-harvest treatment on stored grains and as fungicide on vegetables and grapevine. (Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base olio di girasole per l'impiego in prodotti fitosanitari come insetticida su alberi da frutto, viti, ortaggi e in trattamenti post-raccolta su cereali immagazzinati e come fungicida su viti e ortaggi). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2016:EN-1023. 51 pagg.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT.

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

Olio di girasole

N. CAS: 8001-21-6

Olio di girasole

Di qualità alimentare

2 dicembre 2016

L'olio di girasole deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di riesame sull'olio di girasole (SANTE/10875/2016), in particolare le relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di riesame.


ALLEGATO II

All'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

«12

Olio di girasole

N. CAS: 8001-21-6

Olio di girasole

Di qualità alimentare

2 dicembre 2016

L'olio di girasole deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di riesame sull'olio di girasole (SANTE/10875/2016), in particolare le relative appendici I e II.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di riesame.


12.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1979 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

84,7

ZZ

84,7

0707 00 05

TR

146,7

ZZ

146,7

0709 93 10

MA

70,5

TR

142,4

ZZ

106,5

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

122,6

TR

70,2

ZZ

96,4

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

93,6

UY

38,4

ZZ

67,3

0806 10 10

BR

298,0

IN

164,3

PE

343,2

TR

138,3

US

336,6

ZA

345,1

ZZ

270,9

0808 10 80

CL

174,1

NZ

142,8

ZA

117,8

ZZ

144,9

0808 30 90

CN

109,8

TR

168,6

ZZ

139,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

12.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/28


DECISIONE (UE) 2016/1980 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2016

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Alessandro PASTACCI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Giuseppe RINALDI, presidente della Provincia di Rieti.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


12.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/29


DECISIONE (UE) 2016/1981 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2016

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo svedese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 20 luglio 2015, con decisione (UE) 2015/1203 del Consiglio (4), il sig. Kenth LÖVGREN è stato sostituito dalla sig.ra Ingeborg WIKSTEN in qualità di supplente.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Ingeborg WIKSTEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Mohamad HASSAN, Ledamot i kommunfullmäktige, Uppsala kommun.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2015/1203 del Consiglio, del 20 luglio 2015, relativa alla nomina di tre membri titolari svedesi e di sei membri supplenti svedesi del Comitato delle regioni (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 44).


12.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1982 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2016

recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2007/441/CE del Consiglio (2) l'Italia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2020, a limitare il diritto di detrarre l'IVA che grava sulle spese relative a taluni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente per scopi professionali al 40 %. Tale decisione stabilisce altresì che l'uso a fini privati di tali veicoli non è assimilabile a una prestazione di servizi a titolo oneroso. Iinoltre, talune categorie di veicoli e le spese sono escluse dall'ambito di applicazione di detta decisione.

(2)

La decisione 2007/441/CE è stata modificata successivamente dalla decisione di esecuzione 2010/748/UE del Consiglio (3) e dalla decisione di esecuzione 2013/679/UE del Consiglio (4), che ha prorogato la data di scadenza di tali misure («misure di deroga») al 31 dicembre 2016.

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2016 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare le misure di deroga.

(4)

Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 22 giugno 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Italia. Con lettera del 23 giugno 2016 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

(5)

Conformemente all'articolo 6 della decisione 2007/441/CE, l'Italia ha presentato alla Commissione una relazione relativa all'applicazione della stessa, comprendente un riesame della limitazione della percentuale. Le informazioni fornite dall'Italia confermano che la limitazione al 40 % del diritto a detrazione riflette ancora la situazione attuale per quanto riguarda il rapporto tra utilizzo professionale e non professionale dei veicoli interessati.

(6)

È opportuno pertanto che l'Italia continui ad applicare le misure di deroga per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2019.

(7)

Nel caso in cui l'Italia dovesse chiedere un'ulteriore proroga oltre il 2019, la richiesta dovrebbe essere presentata alla Commissione unitamente alla richiesta di proroga entro il 1o aprile 2019.

(8)

La proroga delle misure di deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/441/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 6 e 7 della decisione 2007/441/CE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 1o aprile 2019.

Le eventuali richieste di proroga di tali misure sono corredate di una relazione che comprende un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA che grava sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali.

Articolo 7

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2019.».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 33).

(3)  Decisione di esecuzione 2010/748/UE del Consiglio, del 29 novembre 2010, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 318 del 4.12.2010, pag. 45).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/679/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 37).


12.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/32


DECISIONE (UE) 2016/1983 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2014

relativa alla misura SA.33063 (2012/C) (ex 2012/NN) riguardante Trentino NGN s.r.l. in seguito al ritiro dell'Italia dal progetto

[notificata con il numero C(2014) 3159]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 24 maggio 2011 la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte dei tre principali operatori di telecomunicazione alternativi attivi in Italia (Wind, Fastweb e Vodafone). Con argomentazioni dettagliate, essi hanno sostenuto che il progetto avviato dalla provincia autonoma di Trento (PAT o la Provincia) per la realizzazione di un'infrastruttura NGA in tutto il territorio della Provincia di fatto si configurava come aiuti di Stato a Telecom Italia (TI), concesso in violazione delle regole di concorrenza di cui agli orientamenti sulle reti a banda larga (2). In particolare, i denuncianti hanno sostenuto di non essere stati adeguatamente informati né consultati dalla PAT in merito ai progetti e agli obiettivi della Provincia, che il beneficiario era stato già scelto e che l'infrastruttura selezionata, una volta installata, avrebbe impedito l'effettivo gioco della concorrenza.

(2)

In seguito a una richiesta di informazioni inviata il 22 giugno 2011, le autorità italiane hanno risposto il 20 luglio 2011, sostenendo che la loro intenzione era di rispettare il principio dell'investitore in economia di mercato (MEIP), che il loro intervento non costituiva un aiuto di Stato e che, di conseguenza, non era necessario che soddisfacesse le condizioni di compatibilità degli orientamenti sulle reti a banda larga. Il 4 novembre 2011, dopo avere eliminato le informazioni riservate, la risposta delle autorità italiane è stata trasmessa ai denuncianti, i quali hanno presentato ulteriori osservazioni e documenti in data 29 novembre e 7 e 16 dicembre 2011. Tra gennaio e maggio 2012, le autorità italiane hanno trasmesso numerose informazioni particolareggiate. Tra febbraio e maggio 2012 anche i denuncianti hanno fornito ulteriori informazioni. Durante tale periodo, con ciascuna delle parti coinvolte sono state organizzate varie riunioni e teleconferenze.

(3)

Con decisione del 25 luglio 2012 (la «decisione di avvio»), la Commissione ha informato l'Italia di avere avviato, in relazione al progetto, il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato. Dopo avere eliminato le informazioni riservate, la decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3) e gli interessati sono stati invitati a presentare le loro osservazioni.

(4)

Con lettere del 22 e del 23 novembre 2012, la Commissione ha ricevuto dall'Italia osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Inoltre, la Commissione ha ricevuto le osservazioni delle parti interessate: dai rappresentanti di Telecom Italia il 3 dicembre 2012 e dai rappresentanti di Wind, Fastweb e Vodafone il 7 dicembre 2012. Con lettera del 29 gennaio 2013, la Commissione ha inviato le suddette osservazioni, una volta eliminate le informazioni riservate, alle autorità italiane, le quali hanno trasmesso i loro commenti alle osservazioni dei terzi interessati il 5 marzo 2013. Tra marzo e dicembre 2013 hanno avuto luogo intense discussioni e si sono svolti nutriti scambi con tutte le parti interessate (le autorità italiane, Telecom Italia, Wind, Fastweb e Vodafone) e varie riunioni e conferenze sono state organizzate con ciascuna di esse.

(5)

Con lettera del 31 gennaio 2014, le autorità italiane hanno informato la Commissione dell'intenzione della PAT di ritirarsi dal progetto. Il 14 e il 20 marzo 2014, le autorità italiane hanno fornito informazioni supplementari in merito all'effettivo ritiro della PAT dall'impresa comune Trentino NGN, in particolare in merito alla vendita a TI delle azioni della PAT effettuata il 28 febbraio 2014.

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

(6)

Nel settembre 2010, la PAT ha elaborato una strategia volta a realizzare il proprio obiettivo di connettere il 100 % del proprio territorio grazie ad una rete di fibre ottiche a banda ultralarga entro il 2018. La strategia prevedeva due tipi di azione nel territorio provinciale, una per le zone a media redditività (4) e una per le zone a bassa redditività, mentre le zone ad alta redditività rimanevano escluse. Per le zone a media redditività, la PAT intendeva costituire una nuova impresa denominata Trentino NGN e aprirla alla partecipazione di partner privati. Per le zone a bassa redditività, la PAT intendeva costituire un aiuto di Stato ad hoc, che sarebbe stato elaborato e notificato in un secondo tempo, probabilmente sotto la supervisione dell'impresa pubblica della PAT Trentino Network - diversa da Trentino NGN - che era all'epoca responsabile di altri interventi che rientravano nella strategia generale della PAT in materia di banda larga.

(7)

Nei mesi successivi, vi sono stati contatti tra la PAT e vari operatori privati e l'8 febbraio 2011, la PAT ha firmato un protocollo d'intesa con TI per la creazione dell'impresa comune Trentino NGN (Trentino NGN) ai fini della realizzazione di un'infrastruttura FTTH nelle zone a media redditività. In base a tale accordo iniziale, la PAT si è impegnata a conferire un contributo in denaro fino a un massimo di 60 milioni di EUR al capitale di Trentino NGN, mentre TI avrebbe partecipato soltanto con contributi in natura, tra cui: 1) la sua infrastruttura passiva (cavidotti e palificazioni) da subito e 2) l'interruzione della rete in rame esistente dopo l'avvio della rete FTTH. Nello stesso anno, altri due azionisti privati minori hanno aderito al memorandum d'intesa - la holding finanziaria Finanziaria Trentina e un piccolo fornitore di servizi Internet, McLink - contribuendo ciascuno con apporti finanziari di minore entità.

(8)

A dicembre 2011, il piano aziendale era pronto, mentre su richiesta dalla PAT Analysys Mason aveva preparato una relazione di due diligence. Contemporaneamente, sono stati stabiliti definitivamente i rispettivi diritti e obblighi degli azionisti e sono stati definiti in modo più preciso i contributi in natura a Trentino NGN da parte di TI. In seguito ad alcuni confronti con la Commissione e al completamento di una relazione di esperti sul progetto da parte di Analysys Mason, sono state apportate altre modifiche agli accordi tra gli azionisti. Nel marzo 2012, Reconta Ernst & Young ha preparato la relazione degli esperti sul primo contributo in natura di TI, in base alla quale sono state introdotte nuove modifiche.

(9)

La PAT ha creato da sola la società Trentino NGN, con apporto di capitale minimo di importo inferiore a 100 000 EUR. La società avrebbe dovuto raggiungere l'assetto definitivo mediante aumento del capitale azionario, da attuarsi dopo la conclusione degli accordi con gli azionisti privati. Secondo i piani, il capitale azionario di Trentino NGN avrebbe dovuto essere aumentato nel modo seguente: la PAT avrebbe contribuito con un conferimento di 50 milioni di EUR, corrispondente ad una quota del 52,2 %, Finanziaria Trentina con un conferimento di 5 milioni di EUR (quota del 5,2 %), McLink con un conferimento di 1,5 milioni di EUR (quota dell'1,56 %) (5) mentre TI avrebbe messo a disposizione in tutto il territorio della Provincia, tramite diritti reali d'uso esclusivo (IRU, indefeasible rights of use), la sua infrastruttura passiva (cavidotti e palificazioni), che sarebbe stata utilizzata per la costruzione della nuova rete (primo contributo). Inizialmente, il primo contributo di TI era stato stimato a 39,8 milioni di EUR, ma poiché la relazione di Ernst & Young sul valore di tale contributo ha indicato un importo leggermente inferiore, pari a 39,3 milioni di EUR, l'accordo è stato aggiornato in tal senso (stima finale: 39,448 milioni di EUR).

(10)

Il 18 maggio 2012, l'impresa comune Trentino NGN è stata costituita e tutte le parti hanno proceduto ai primi conferimenti. La PAT ha versato soltanto una parte del contributo in denaro previsto, cioè 14,845 milioni di EUR invece di 50 milioni di EUR. Analogamente, Finanziaria Trentina ha conferito soltanto 1,250 su 5 milioni di EUR e McLink 0,375 milioni di EUR rispetto ai 1,5 milioni di EUR previsti. TI ha concesso gli IRU relativi alla sua infrastruttura passiva, corrispondenti a 39,448 milioni di EUR. La struttura azionaria risultante era la seguente: PAT 52,16 %; Telecom Italia 41,07 %; MC-link 1,56 %; Finanziaria Trentina 5,21 %. Nel periodo 18 maggio 2012 – 28 febbraio 2014, la situazione dell'azionariato di Trentino NGN è stata la seguente:

Azionista

Quota del capitale (%)

Capitale sottoscritto (EUR)

Capitale versato (EUR)

PAT

52,16

50 095 000

14 845 000

Telecom Italia

41,07

39 448 000

39 448 000

McLink

1,56

1 500 .000

375 000

Finanziaria Trentina

5,21

5 000 000

1 250 000

Totale

100,00

96 043 000

55 918 000

(11)

Conformemente all'accordo tra gli azionisti, era previsto che alla fine del 3o anno dal primo conferimento o a partire dall'attivazione di almeno il 16 % dei nuovi collegamenti, TI e PAT potessero decidere di procedere al «secondo contributo» di TI, vale a dire il trasferimento a Trentino NGN di: 1) la proprietà (rispetto agli IRU, già attribuiti) dell'infrastruttura passiva esistente nelle zone a media redditività individuate da Trentino NGN e 2) la proprietà della rete in rame, che avrebbe dovuto essere interrotta per completare la migrazione di tutti i clienti verso la nuova rete a fibre ottiche. Il valore del contributo era stato inizialmente stimato a 520 EUR per linea in rame attiva, sia per quanto riguardava le linee di TI al dettaglio che le linee destinate agli operatori aventi accesso disaggregato alla rete locale. A tale valore sono stati aggiunti 2 milioni di EUR a titolo della conversione in proprietà degli IRU relativi a cavidotti e palificazioni (cioè il primo contributo). In questa seconda fase, grazie al secondo conferimento, TI avrebbe ottenuto la quota di maggioranza e il controllo di Trentino NGN, se necessario procedendo a un ulteriore conferimento di capitale.

(12)

Infine, in base all'accordo tra gli azionisti, dopo 3 anni o dopo aver raggiunto l'obiettivo di attivare e connettere il 43 % delle linee, TI avrebbe avuto il diritto di esercitare un'opzione di acquisto nei confronti della PAT e di McLink per acquisire le loro partecipazioni in Trentino NGN. In contropartita della concessione di tale diritto a TI, e qualora tale diritto fosse stato esercitato, TI avrebbe pagato 6,5 milioni di EUR alla PAT in due soluzioni, una prima metà entro un anno e la seconda entro due anni. Il prezzo di acquisto delle azioni sarebbe stato pari al valore del conferimento maggiorato di un 7,75 % annuo, al netto dei dividendi distribuiti (6). Gli altri due azionisti, McLink e Finanziaria Trentina avrebbero potuto esercitare un'opzione di vendita, grazie alla quale avrebbero potuto decidere di vendere a TI la loro partecipazione in Trentino NGN a un prezzo corrispondente al valore dei rispettivi conferimenti maggiorati rispettivamente del 5,5 % e del 7 % all'anno.

(13)

Inoltre, mediante specifici accordi tra azionisti, TI era stata nominata fornitore di Trentino NGN per la costruzione, la gestione e il funzionamento della rete. Il tipo di rete da sviluppare era la cosiddetta rete punto-multipunto e non erano previsti né accessi disaggregati né obblighi di accesso. L'architettura prescelta prevedeva soltanto la realizzazione di tre reti GPON parallele (7), due dei quali sarebbero state disponibili per eventuali concessioni ad altri operatori.

3.   AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(14)

La Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale poiché nutriva seri dubbi circa il fatto che la misura potesse essere considerata conforme al principio dell'investitore in economia di mercato e al fine di verificare se, qualora fosse emerso che essa conteneva elementi di aiuto di Stato, essa potesse essere ritenuta compatibile con il mercato interno.

(15)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso la propria preoccupazione per il fatto che vari aspetti dell'intervento della PAT nel progetto Trentino NGN sollevavano dubbi relativamente al rispetto del principio dell'investitore in economia di mercato e alla presunta equivalenza (pari passu) tra l'intervento della PAT e quelli dei partner privati. Tali dubbi riguardavano, tra l'altro:

il calendario del progetto (dubbi che la PAT avesse agito sin dall'inizio come un investitore operante in un'economia di mercato, animato non da obiettivi di politica pubblica, ma da considerazioni economiche e di redditività; la Commissione aveva l'impressione che la PAT avesse concepito il progetto mossa da motivi di interesse pubblico e che avesse poi elaborato il progetto dell'impresa comune con l'operatore storico TI, cercando di rendere il progetto compatibile con il MEIP soltanto ex post, introducendo modifiche, tra l'altro, in seguito a confronti con la Commissione, e mantenendo tuttavia inalterata la struttura dell'iniziativa);

la partecipazione di soggetti privati (partecipazioni trascurabili di McLink e Finanziaria Trentina e partecipazione significativa di TI, ma dilazionata nel tempo);

concomitanza degli investimenti (intervento immediato della PAT, partecipazione di TI dilazionata nel tempo e subordinata a determinati eventi/processi decisionali);

equivalenza di termini e condizioni (dubbi sul fatto che le condizioni alle quali la PAT avrebbe investito nell'impresa comune fossero le stesse di quelle dei partner privati, e più precisamente di TI; la Commissione ha riscontrato numerose discrepanze riguardanti: i tempi e le condizionalità dei contributi di TI, la possibilità per TI di acquisire le azioni della PAT e di ottenere il pieno controllo di Trentino NGN attraverso l'opzione di acquisto);

dubbi relativi al primo contributo di TI (8) (dubbi circa il valore del primo conferimento di TI, che sembrava essere stato calcolato sulla base di relazioni, ipotesi, previsioni e analisi finanziarie presentate dalle parti che non sono state sottoposte a verifica da parte di esperti esterni; dubbi relativi al fatto che un investitore privato avrebbe accettato che l'accesso a un bene soggetto a regolamentazione, che avrebbe potuto essere ottenuto tramite contratto a tariffe regolamentate, desse diritto ad una significativa partecipazione al patrimonio netto dell'impresa comune; dubbi che un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe accettato come partecipazione al patrimonio netto la locazione di un'infrastruttura che sarebbe poi diventata di proprietà, tramite acquisto; dubbi che un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe acquistato infrastrutture non necessarie, considerato che l'oggetto degli IRU era l'accesso ai cavidotti e alle palificazioni di TI di tutto il territorio provinciale e non soltanto delle zone in cui Trentino NGN avrebbe sviluppato la propria rete);

dubbi relativi al secondo conferimento di TI (9) (dubbi relativi alla valutazione futura del secondo conferimento di TI, all'epoca basata su una metodologia concordata senza consultare esperti; dubbi che la valutazione preliminare della conversione degli IRU in proprietà fosse conforme alle condizioni di mercato, in particolare che si fossero evitate sovrapposizioni tra la valutazione del primo contributo (locazione) e il secondo contributo (proprietà), considerato che i diritti conferiti avevano sostanzialmente lo stesso oggetto; dubbi sull'appropriatezza della metodologia di valutazione del trasferimento della proprietà a tutte le componenti della rete in rame (10), considerati gli elevati costi di manutenzione di quest'ultima, il fatto che essa sarebbe stata interrotta una volta divenuta operativa le rete in fibre ottiche e l'esistenza di possibili alternative alla metodologia proposta).

dubbi concernenti il piano aziendale e i rischi delle parti (dubbi derivanti dalle significative differenze tra i rischi sostenuti dall'autorità pubblica e dagli investitori privati, dalla diversa natura e dai diversi tempi dei conferimenti dalle parti e delle differenze a livello di diritti e obblighi - ad un primo esame, rischi e costi-opportunità ridotti per TI, rischi ridotti per le attività esistenti, in quanto TI avrebbe mantenuto il controllo della rete in rame, anche dopo averla conferita all'impresa comune - poiché avrebbe simultaneamente acquisito un certo livello di controllo sull'impresa comune - e acquisizione del controllo integrale e internalizzazione dei profitti attraverso l'esercizio dell'opzione di acquisto se l'impresa comune si fosse rivelata redditizia, mentre la condotta della PAT sembrava piuttosto essere quella di un investitore finanziario che investisse in un progetto di miglioramento di infrastrutture, aspettandosi nella migliore delle ipotesi un rendimento del 7,75 % e 6,5 milioni di EUR se fosse stata esercitata l'opzione di vendita (11); dubbi che i calcoli del piano aziendale fossero accurati, in considerazione delle ipotesi troppo ottimistiche relative alla domanda da parte degli utilizzatori finali e ai ricavi provenienti degli operatori alternativi che avrebbero attivato tutte le linee GPON disponibili (12); altri rischi: TI avrebbe potuto decidere di posticipare l'interruzione della linea in rame, non essendoci alcuna disposizione contrattuale che prevedesse obblighi in tal senso, con conseguente ritardo nel raggiungimento del punto di pareggio per Trentino NGN; incertezza relativa alle risorse finanziarie complessive necessarie per completare la realizzazione della rete, quantificate in 150 milioni di EUR);

altre preoccupazioni (dubbi sulla scelta di TI senza gara d'appalto e sulla sua remunerazione in quanto fornitore di servizi a Trentino NGN; dubbi sulla doppia posizione di TI, che avrebbe partecipato sia come azionista che come fornitore).

4.   LA DECISIONE DELLA PAT DI RITIRARSI DAL PROGETTO

(16)

Il 31 gennaio 2014, le autorità italiane hanno informato la Commissione che la PAT aveva deciso di ritirarsi dal progetto Trentino NGN e di non portarlo avanti, in accordo con tutte le altre parti, cioè TI, MC-link e Finanziaria Trentina.

(17)

Il 14 marzo 2014, le autorità italiane hanno informato la Commissione che la PAT aveva ceduto a TI la sua partecipazione in Trentino NGN, a fronte di un corrispettivo di 15 852 435 EUR, corrispondente al valore del contributo parziale in denaro della PAT a Trentino NGN, pari a 14,845 milioni di EUR, maggiorato di un interesse composto del 3,75 %. Secondo le autorità italiane, Trentino NGN è attualmente controllato da TI mentre Finanziaria Trentina e McLink continuano a esserne gli azionisti di minoranza.

(18)

Le autorità italiane hanno chiarito che, sebbene Trentino NGN fosse stata costituita il 18 maggio 2012, con conferimenti parziali al suo capitale, il 20 agosto 2012 (dopo la decisione di avvio del procedimento della Commissione) la PAT e le altre parti di Trentino NGN hanno modificato l'accordo tra azionisti, e tutte le attività di Trentino NGN sono state sospese in attesa della conclusione dell'indagine formale avviata dalla Commissione. Pertanto, il pagamento integrale dei contributi in denaro è stato sospeso (sono stati effettuati soltanto pagamenti parziali) per tutte le parti interessate. Anche le fasi successive previste dall'accordo tra azionisti sono state sospese. Trentino NGN non ha mai iniziato a installare la rete FTTH prevista (né altri tipi di rete).

(19)

Le attività di Trentino NGN si sono limitate esclusivamente alla fornitura a terzi dell'accesso all'infrastruttura coperta dagli IRU, come previsto dagli obblighi regolamentari. In relazione a quest'ultimo aspetto, le autorità italiane hanno chiarito che, poiché TI è rimasta soggetta a obblighi regolamentari di accesso verso gli altri operatori (OLO), dopo che nel maggio 2012 TI ha trasferito a Trentino NGN gli IRU relativi all'infrastruttura passiva, alcuni operatori hanno chiesto l'accesso a tale infrastruttura passiva, accesso che è stato concesso. Di conseguenza, TI ha effettuato diversi versamenti a Trentino NGN come corrispettivo per l'acquisto da parte di Trentino NGN dell'accesso all'infrastruttura passiva per soddisfare le richieste di accesso da parte degli OLO. L'importo di tali pagamenti è inferiore ai 15 000 EUR e costituisce la totalità delle entrate realizzate da Trentino NGN dalla data della sua costituzione.

(20)

Le autorità italiane hanno anche indicato che la PAT non ha pagato e non pagherà alcuna penale a causa del ritiro dal progetto Trentino NGN. L'accordo degli azionisti del 16 dicembre 2011 e le successive modifiche contengono disposizioni relative alla risoluzione che consentono alla PAT di uscire dalla società Trentino NGN senza incorrere in sanzioni, anche nel caso in cui il progetto non fosse stato realizzato nemmeno in parte.

5.   VALUTAZIONE

(21)

Anche se in Italia sono state adottate alcune misure preparatorie per attuare il progetto Trentino NGN, segnatamente attraverso i vari accordi e atti che hanno portato alla costituzione dell'impresa comune e il suddetto versamento parziale del contributo in denaro della PAT (insieme con i contributi parziali in denaro delle altre parti interessate e il contributo in natura di TI), il progetto non ha superato tale fase.

(22)

Per quanto riguarda il pagamento parziale effettuato dalla PAT a favore del capitale di Trentino NGN, le autorità italiane hanno chiarito che Trentino NGN ha depositato tutti gli importi ricevuti come contributi in denaro da parte dei suoi azionisti (cioè i contributi finanziari di PAT, MC-link e Finanziaria Trentina, al netto di costi, imposte e tasse) su un conto bancario con un tasso d'interesse del 2,71 % nel 2012, dell'1,509 % fino al 1o febbraio 2013 e dell'1,524 % dopo il 1o febbraio 2013. I pagamenti parziali (compresi quelli della PAT) sono rimasti inattivi sul conto bancario di Trentino NGN. Secondo le autorità italiane, il 28 febbraio 2014, la PAT ha recuperato il suo parziale contributo in denaro, maggiorato di un interesse composto del 3,75 %. Le autorità italiane hanno chiarito che l'interesse composto del 3,75 % è il risultato di una soluzione negoziata tra le parti e che rappresenta una percentuale più o meno doppia del rendimento dei buoni del tesoro italiani a 2-3 anni, simile al rendimento dei buoni a 10 anni.

(23)

Il pagamento parziale del contributo in denaro effettuato dalla PAT a favore di Trentino NGN comporta un trasferimento di risorse statali. Tuttavia, sulla base delle informazioni disponibili, dal momento che la realizzazione del progetto Trentino NGN è stata sospesa a partire dal 20 agosto 2012 e che il 28 febbraio 2014 la PAT si è effettivamente ritirata dal progetto e ha interamente recuperato il suo contributo iniziale, interessi ragionevoli inclusi, la Commissione può concludere che il pagamento parziale in oggetto non ha prodotto un vantaggio economico per Trentino NGN o i suoi azionisti.

(24)

Per quanto riguarda le minime attività svolte da Trentino NGN, cioè le operazioni relative alla vendita degli IRU (cfr. considerando 19), va osservato che tali attività sono state realizzate al fine di rispettare gli obblighi regolamentari cui TI è rimasta soggetta e non sembrano avere generato vantaggi economici per Trentino NGN o per i suoi azionisti, TI inclusa. In tali circostanze, dette transazioni non sono tali da rimettere in discussione la valutazione che precede.

(25)

Alla luce di tali circostanze la Commissione conclude che il progetto non è stato attuato e che pertanto, a seguito del ritiro della PAT dal progetto Trentino NGN, il presente procedimento d'indagine è diventato privo di oggetto.

6.   CONCLUSIONI

(26)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, poiché il presente procedimento è divenuto privo di oggetto a seguito del ritiro delle autorità italiane (PAT) dal progetto Trentino NGN.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A seguito del ritiro delle autorità italiane dal progetto Trentino NGN, il presente procedimento è diventato privo di oggetto. La Commissione ha pertanto deciso di chiudere il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 2

L'Italia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 26 maggio 2014

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 323 del 24.10.2012, pag. 6.

(2)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 235 del 30.9.2009, pag. 7), rivisti nel 2013: Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

(3)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(4)  Le zone di intervento individuate erano i comuni in cui i costi dell'installazione fibre-to-home (FTTH) delle infrastrutture sarebbero rimasti pari a circa 1 000 EUR per famiglia, cioè 42 comuni e 150 000 famiglie, corrispondenti al 60 % della popolazione della provincia.

(5)  La decisione di avvio del procedimento indicava che McLink avrebbe conferito 1 milione di EUR, corrispondenti a una quota dell'1,6 %; tuttavia, nel corso del procedimento d'indagine, le autorità italiane hanno chiarito che l'importo corretto era di 1,5 milioni di EUR, pari ad una quota dell'1,56 %.

(6)  Tali cifre risultano dalla terza modifica dell'accordo degli azionisti, firmata l'11 maggio 2012. Gli accordi originari prevedevano un conferimento di 4,7 milioni di EUR e un tasso annuo del 7,5 %.

(7)  Un tipo di tecnologia che consente la fornitura di servizi Internet punto - multipunto. Gli operatori del settore interessati a fornire servizi avrebbero dovuto attivare l'intera rete, mediante la tecnologia GPON.

(8)  Il primo contributo consiste nel trasferimento degli IRU.

(9)  Il secondo contributo si articola in due parti: 1) la conversione degli IRU (l'oggetto del primo contributo) in proprietà, per quanto riguarda lo spazio all'interno dei cavidotti di TI solo nelle zone a media redditività della Provincia (vale a dire, le aree di attività di Trentino NGN) e 2) il trasferimento della proprietà di tutte le componenti della rete in rame, con la prospettiva di interrompere tale rete dopo la migrazione di tutti i clienti verso la nuova rete a fibre ottiche.

(10)  All'epoca, il metodo utilizzato per determinare tale valore era basato sul valore medio teorico di sostituzione di rete, ricavato dal modello BU-LRIC utilizzato dall'AGCOM per determinare i canoni di accesso disaggregato alla rete locale, valore inteso come valore medio su tutto il territorio nazionale e non calcolato specificamente per il territorio provinciale.

(11)  Nei calcoli iniziali della PAT, il rendimento massimo del capitale netto era stato fissato al 10,5 %.

(12)  Il progetto prevedeva la realizzazione di 3 reti GPON parallele, due delle quali in esubero rispetto alle esigenze di Trentino NGN e destinate in teoria alla locazione da parte di operatori alternativi.