ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
11.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/1 |
DECISIONE (UE) 2016/1970 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2016
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo quadro destinato a sostituire la dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda del 21 settembre 2007. |
(2) |
I negoziati sull'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra («l'accordo») si sono conclusi con esito positivo il 30 luglio 2014. L'accordo riflette sia lo stretto legame storico sia i sempre più forti legami sviluppatisi tra le parti, nonché il loro desiderio di rafforzare e ampliare ulteriormente le relazioni in modo ambizioso e innovativo. |
(3) |
L'articolo 58 dell'accordo prevede che l'Unione e la Nuova Zelanda possano applicare in via provvisoria talune disposizioni dell'accordo, stabilite congiuntamente dalle due parti, in attesa della sua entrata in vigore. |
(4) |
È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione e applicarne talune disposizioni a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, a norma del suo articolo 58 e fatte salve le notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti disposizioni dell'accordo tra l'Unione e la Nuova Zelanda, ma solamente nella misura in cui esse riguardino materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse le materie che rientrano nella competenza dell'Unione di stabilire e attuare una politica estera e di sicurezza comune (1):
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Articolo 3 (Dialogo), |
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Articolo 4 (Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali), |
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Articolo 5 (Dialogo politico), |
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Articolo 53 (Comitato misto), ad eccezione del paragrafo 3, lettere g) e h), e |
— |
Titolo X (Disposizioni finali), ad eccezione dell'articolo 57 e dell'articolo 58, paragrafi 1 e 3, nella misura necessaria al fine di garantire l'applicazione provvisoria delle disposizioni dell'accordo di cui al presente articolo. |
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA
(1) La data, a decorrere dalla quale le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 2 saranno applicate in via provvisoria, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
REGOLAMENTI
11.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1971 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
85,4 |
ZZ |
85,4 |
|
0707 00 05 |
TR |
146,7 |
ZZ |
146,7 |
|
0709 93 10 |
MA |
62,9 |
TR |
114,9 |
|
ZZ |
88,9 |
|
0805 20 10 |
MA |
88,2 |
ZZ |
88,2 |
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
JM |
103,8 |
PE |
122,6 |
|
TR |
68,0 |
|
ZZ |
98,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
67,2 |
CL |
69,9 |
|
TR |
91,5 |
|
UY |
38,4 |
|
ZZ |
66,8 |
|
0806 10 10 |
BR |
294,1 |
IN |
164,3 |
|
PE |
346,3 |
|
TR |
139,6 |
|
US |
343,5 |
|
ZA |
345,1 |
|
ZZ |
272,2 |
|
0808 10 80 |
CL |
139,2 |
NZ |
126,2 |
|
ZA |
129,6 |
|
ZZ |
131,7 |
|
0808 30 90 |
CN |
103,4 |
TR |
179,1 |
|
ZZ |
141,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
11.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/5 |
DECISIONE (UE) 2016/1972 DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2016
che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2016
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), in particolare l'articolo 41,
considerando quanto segue:
— |
il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2016 è stato adottato definitivamente il 25 novembre 2015 (2), |
— |
il 30 settembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 4 del bilancio generale per l'esercizio 2016, |
— |
al fine di essere in grado di coprire il fabbisogno finanziario urgente legato alla migrazione e alla sicurezza, il progetto di bilancio rettificativo n. 4 del bilancio generale 2016 deve essere adottato senza indugio. È pertanto giustificato abbreviare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio, il periodo di otto settimane per le informazioni ai parlamenti nazionali di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 è stata adottata l'8 novembre 2016.
Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu/
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. KAŽIMÍR
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 48 del 24.2.2016, pag. 1.
11.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/6 |
DECISIONE (UE) 2016/1973 DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2016
che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2016
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), in particolare l'articolo 41,
considerando quanto segue:
— |
il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2016 è stato adottato definitivamente il 25 novembre 2015 (2), |
— |
il 7 ottobre 2016 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale per l'esercizio 2016, |
— |
per esigenze relative alla gestione delle tesorerie nazionali, il progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale 2016 deve essere adottato senza indugio. È pertanto giustificato abbreviare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio, il periodo di otto settimane per le informazioni ai parlamenti nazionali di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 è stata adottata l'8 novembre 2016.
Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu/.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. KAŽIMÍR
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 48 del 24.2.2016, pag. 1.
11.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/7 |
DECISIONE (UE) 2016/1974 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 31 ottobre 2016
che modifica la Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/30)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, nonché l'articolo 12.1, il secondo trattino dell'articolo 18.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 28 aprile 2016, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e di stimolo all'offerta di credito, il Consiglio direttivo ha adottato la Decisione (UE) 2016/180 della Banca centrale europea (BCE/2016/10) (1). La decisione disciplina dettagliatamente una serie di quattro operazioni di rifinanziamento mirato a più lungo termine (OMRLT-II) da condurre da giugno 2016 a marzo 2017 su base trimestrale. |
(2) |
Al fine di risolvere la sfasatura tra il termine assegnato agli enti capofila per presentare domanda di modifica della composizione del gruppo OMRLT-II come precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE e il periodo menzionato nell'articolo 3, paragrafo 7, lettera a), della Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), il Consiglio direttivo ha deciso che ove modifiche alla composizione del gruppo OMRLT-II siano accettate in conformità all'articolo 3, paragrafo 5, della Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) o abbiano luogo in conformità dell'articolo 3 paragrafo 6, lettera b) o c), di tale decisione, l'ente capofila può partecipare a una OMRLT-II con il proprio gruppo OMRLT-II nella nuova composizione dopo aver ottenuto conferma dalla propria banca centrale nazionale (BCN) che la nuova composizione del gruppo OMRLT-II è stata riconosciuta. |
(3) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) è modifcata come segue:
1. |
Nell'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
|
2. |
Nell'articolo 3, paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 2016.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 ottobre 2016
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea, del 28 aprile 2016, su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/10) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 107).
11.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/9 |
DECISIONE (UE) 2016/1975 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell'8 novembre 2016
relativa alla subdelega dei poteri relativi alla concessione di un accreditamento provvisorio (BCE/2016/39)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 16,
vista la Decisione BCE/2013/54, del 20 dicembre 2013, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell'euro e degli elementi dell'euro e che modifica la Decisione BCE/2008/3 (1), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Compete al Comitato esecutivo assumere le decisioni relative all'accreditamento di un fabbricante ai sensi degli articoli 6, da 16 a 18 e 20 della Decisione BCE/2014/54 e subdelegare a uno o più dei propri membri il potere di concedere accreditamenti provvisori ai sensi dell'articolo 6 di tale decisione. |
(2) |
Per snellire ulteriormente la procedimento di accreditamento, i poteri relativi alla concessione di un accreditamento provvisorio dovrebbero essere subdelegati al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione Banconote. |
(3) |
Per salvaguardare la responsabilità collegiale del Comitato esecutivo, è opportuno che il membro del Comitato esecutivo cui è concessa la subdelega presenti al Comitato esecutivo una relazione annuale sugli accreditamenti concessi, salvo che non sia stato concesso alcun accreditamento. |
(4) |
La Decisione BCE/2012/15 (2) fa riferimento alle competenze attribuite al Comitato esecutivo in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, della Decisione BCE/2011/8 (3) e all'articolo 2, paragrafo 4, della Decisione BCE/2010/22 (4). Sia la Decisione BCE/2011/8 che la Decisione BCE/2010/22 sono state abrogate dalla Decisione BCE/2013/54 A fini di chiarezza, è opportuno abrogare anche la Decisione BCE/2012/15. |
(5) |
Vista la necessità di organizzare in modo efficiente la procedura di accreditamento e in considerazione delle richieste urgenti di accreditamento attualmente pendenti, la subdelega dovrebbe conferita al più presto ed entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Subdelega di poteri
Il Comitato esecutivo subdelega al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione banconote i poteri relativi alla concessione di un accreditamento provvisorio ai sensi dell'articolo 6 della Decisione BCE/2013/54.
Articolo 2
Obbligo di segnalazione
Il membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione banconote presenta al Comitato esecutivo una relazione annuale sugli accreditamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, salvo che non sia stato concesso alcun accreditamento.
Articolo 3
Abrogazione
La Decisione BCE/2012/15 è abrogata.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 novembre 2016.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 57 del 27.2.2014, pag. 29.
(2) Decisione BCE/2012/15, del 17 luglio 2012, in merito alla delega dei poteri di concessione, rinnovo e proroga dell'accreditamento (GU L 209 del 4.8.2012, pag. 17).
(3) Decisione BCE/2011/8, del 21 giugno 2011, sulla procedura di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 52).
(4) Decisione BCE/2010/22, del 25 novembre 2010, sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro (GU L 330 del 15.12.2010, pag. 14).
Rettifiche
11.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/11 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
( «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» L 294 del 10 ottobre 2014 )
Pagina 1, titolo:
anziché:
«relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio»
leggasi:
«relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio».
Pagina 6, articolo 7, paragrafo 2, primo comma:
anziché:
«Previa accettazione della relazione, l'Agenzia prepara e trasmette alla Commissione un parere in merito all'approvazione del principio attivo/tipo di prodotto o la sua iscrizione nella categoria 1, 2, 3, 4, 5 o 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, o entrambe, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.»
leggasi:
«Previa accettazione della relazione, l'Agenzia prepara e trasmette alla Commissione un parere in merito all'approvazione della combinazione di principio attivo/tipo di prodotto o la sua iscrizione nella categoria 1, 2, 3, 4, 5 o 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, o entrambe, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.»
Pagina 6, articolo 9:
anziché:
«Al ricevimento del parere dell'Agenzia a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione prepara tempestivamente un progetto di decisione per adozione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.»
leggasi:
«Al ricevimento del parere dell'Agenzia a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione prepara tempestivamente un progetto di decisione per adozione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, o, se del caso, dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.»
Pagina 7, articolo 10, paragrafo 4:
anziché:
«Si considera che una persona stabilita nell'Unione che ha ripreso il ruolo di partecipante o ha raggiunto un partecipante a norma del presente articolo abbia presentato un fascicolo o una lettera di accesso per un fascicolo ai fini dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012.»
leggasi:
«Si considera che una persona stabilita nell'Unione che ha ripreso il ruolo di partecipante o lo condivide con un partecipante a norma del presente articolo abbia presentato un fascicolo o una lettera di accesso per un fascicolo ai fini dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012.»
Pagina 9, articolo 17, paragrafo 2, seconda frase:
anziché:
«Essa contiene le informazioni di cui all'allegato II.»
leggasi:
«Essa contiene le informazioni di cui all'allegato I.»
Pagina 10, articolo 20, secondo comma:
anziché:
«Nel caso di cui alla lettera c), il progetto di decisione di non approvazione riguarda qualsiasi sostanza coperta dall'identità esistente che figura nell'allegato II del presente regolamento, ma non dalla notificazione o da una decisione di approvazione.»
leggasi:
«Nel caso di cui alla lettera c), il progetto di decisione di non approvazione riguarda qualsiasi sostanza coperta dall'identità esistente che figura nell'allegato II del presente regolamento, ma non dalla notifica o da una decisione di approvazione.»
Pagina 11, articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii):
anziché:
«la notificazione o la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all'articolo 15, lettera a).»
leggasi:
«la notifica o la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all'articolo 15, lettera a).»
Pagina 11, articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto ii):
anziché:
«la notificazione o la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all'articolo 15, lettera a).»
leggasi:
«la notifica o la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all'articolo 15, lettera a).»
Pagina 12, articolo 22, paragrafo 5, lettera b):
anziché:
«imporre misure di attenuazione dei rischi per garantire che l'esposizione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente sia ridotta al minimo;»
leggasi:
«imporre appropriate misure di attenuazione dei rischi per garantire che l'esposizione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente sia ridotta al minimo;».