ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 303

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
10 novembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1962 della Commissione, del 7 novembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1963 della Commissione, del 9 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari tipo e il regime linguistico da utilizzare in relazione alle direttive (UE) 2015/2376 e (UE) 2016/881 del Consiglio

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione, del 9 novembre 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite per vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, suinetti svezzati e suini da ingrasso e di un preparato di montmorillonite-illite per tutte le specie animali come additivi per mangimi ( 1 )

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1965 della Commissione, del 9 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1966 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)

16

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1967 della Commissione, dell'8 novembre 2016, recante modifica dell'articolo 3 della decisione 2002/757/CE relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. [notificata con il numero C(2016) 7075]

21

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1968 della Commissione, del 9 novembre 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria [notificata con il numero C(2016) 7245]  ( 1 )

23

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/900 della Commissione, dell'8 giugno 2016, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) ( GU L 152 del 9.6.2016 )

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1962 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2016

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Porte per doccia smontate, progettate per essere montate e fissate alla parete, costituite dalle seguenti componenti:

due pannelli, costituiti da vetro di sicurezza monolastra (ESG EN 12150), delle dimensioni di 2 100 × 860 × 6 mm (il pannello a bilico funge da porta) e di 2 100 × 810 × 6 mm (pannello fisso/non a bilico),

due profili di alluminio da fissare su un lato di ciascun pannello, delle dimensioni di 2 100 × 25 mm, composti da guide, una guarnizione in plastica e quattro buchi per le viti,

pomelli, barre, piastre, cerniere, morsetti e altri dispositivi di fissaggio di acciaio ad alta resistenza,

viti, chiavi a brugola, tasselli e viti di ancoraggio,

guarnizioni (una guarnizione magnetica per chiudere i pannelli della porta e una guarnizione a soffietto per sigillare lo spazio tra parti fisse e mobili).

Il vetro è dotato di protezione essendo stato impregnato e trattato contro il calcare, lo sporco e i depositi di agenti pulenti.

(Cfr. immagine dell'articolo già montato) (*)

7020 00 80

Classificazione a norma delle regole generali 1, 2 a), 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7020 00 e 7020 00 80 .

L'articolo è un prodotto composito, presentato in versione non montata, costituito da più elementi. Poiché i profili sono applicati solo su un lato di ciascun pannello, il prodotto non è considerato racchiuso in una cornice (cfr. anche il capitolo 70, Considerazioni generali, secondo paragrafo, delle note esplicative della nomenclatura combinata). I profili, i dispositivi di fissaggio, le viti, i tasselli, le guarnizioni ecc. sono componenti di carattere accessorio. È quindi il vetro che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale.

La classificazione nella voce 7326 , come altri lavori di acciaio, o nella voce 7610 , come intelaiature di alluminio, è pertanto esclusa.

È esclusa anche la classificazione nella voce 7013 come oggetti di vetro per la toletta o per simili usi poiché tale voce include esclusivamente piccoli articoli amovibili (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7013 , primo paragrafo, punto 2)].

La classificazione nella voce 7007 come vetro di sicurezza è altresì esclusa poiché la voce riguarda i vetri di sicurezza ma non gli articoli con essi costruiti.

L'articolo va perciò classificato nel codice NC 7020 00 80 tra gli altri lavori di vetro.

Image

(*)  L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.


10.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1963 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari tipo e il regime linguistico da utilizzare in relazione alle direttive (UE) 2015/2376 e (UE) 2016/881 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Per tali scambi si dovrebbe utilizzare un formulario tipo, che comprenda il regime linguistico applicabile, e un repertorio centrale sicuro dello Stato membro in cui le informazioni registrate dovrebbero essere sviluppate.

(2)

L'articolo 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulla rendicontazione paese per paese. Si dovrebbero adottare i regimi linguistici per quanto riguarda il formulario da utilizzare per gli scambi.

(3)

Si dovrebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 (2).

(4)

Per motivi di coerenza e certezza del diritto, è opportuno allineare la data di applicazione del presente regolamento con le date entro le quali dovrebbero applicarsi le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri necessarie a conformarsi agli articoli 8 bis e 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato:

1)

È inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Formulari tipo, che comprendono il regime linguistico, per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

1.   Con riguardo ai formulari da utilizzare, per “componente” e “campo” si intende la parte del formulario in cui possono essere indicate le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva 2011/16/UE.

2.   Il formulario da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato VII del presente regolamento.

3.   Gli elementi fondamentali di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE sono i componenti indicati all'articolo 8 bis, paragrafo 6, lettere b), h) e i), di tale direttiva e detti elementi fondamentali sono trasmessi anche in inglese.»

2)

È inserito il seguente articolo 2 ter:

«Articolo 2 ter

Regime linguistico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulla rendicontazione paese per paese

Gli elementi fondamentali di cui all'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE sono le informazioni o la spiegazione incluse nell'allegato III, sezione III, tabella 3 di tale direttiva e detti elementi fondamentali sono trasmessi anche in inglese, salvo qualora sia stata concordata un'altra lingua ufficiale dell'Unione tra lo Stato membro di invio e tutti gli altri Stati membri a cui le informazioni sono trasmesse conformemente all'articolo 8 bis bis, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.»

3)

L'allegato VII è aggiunto come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 5 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione, del 15 dicembre 2015, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 19).


ALLEGATO

Il seguente allegato è aggiunto al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378:

«ALLEGATO VII

Formulario di cui all'articolo 2 bis

Il formulario per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE contiene, oltre alle componenti elencate all'articolo 8 bis, paragrafo 6, di tale direttiva, i seguenti campi:

a)

Riferimento del ruling.»


10.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1964 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2016

relativo all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite per vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, suinetti svezzati e suini da ingrasso e di un preparato di montmorillonite-illite per tutte le specie animali come additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite e di un preparato di montmorillonite-illite. Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Le domande riguardavano l'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite per vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, suinetti svezzati e suini da ingrasso e di un preparato di montmorillonite-illite per tutte le specie animali come additivi per mangimi da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4)

Nel suo parere del 1o dicembre 2015 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») è pervenuta alla conclusione che il preparato di dolomite-magnesite non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sull'ambiente o sulla salute umana. L'Autorità ha inoltre concluso che esso è efficace come antiagglomerante e non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Vista la somiglianza fisiologica delle vacche da latte con tutti i ruminanti per la produzione lattiero-casearia, è opportuno estendere l'impiego di tale additivo ad altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia.

(6)

Nei suoi pareri del 30 ottobre 2014 e del 10 settembre 2015 (3) l'Autorità ha concluso che il preparato di montmorillonite-illite non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sull'ambiente o sulla salute umana. L'Autorità ha inoltre concluso che esso è efficace come antiagglomerante e come legante e non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione del preparato di dolomite-magnesite e del preparato di montmorillonite-illite indica che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di tali preparati come descritto negli allegati del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato I, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «antiagglomeranti», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il preparato di cui all'allegato II, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e ai gruppi funzionali «antiagglomeranti» e «leganti», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2016;14(1):4341.

(3)  EFSA Journal 2014;12(11):3904 ed EFSA Journal 2015;13(9):4237.


ALLEGATO I

Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Formula chimica, descrizione, metodi di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Additivi tecnologici: antiagglomeranti

1g598

Dolomite-magnesite

Composizione dell'additivo

Preparato di una miscela naturale di:

dolomite e magnesite ≥ 40 % (con un tenore minimo di: carbonati 24 %).

Caratterizzazione della sostanza attiva

Dolomite:

 

Numero CAS: 16389-88-1

 

(CaMg)(CO3)2

Magnesite:

 

Numero CAS: 546-93-0

 

MgCO3

Talco (silicati idrati di magnesio):

 

Numero CAS: 14807-96-6

 

Mg3Si4O10(OH)2

 

Talco ≥ 35 %

Clorite (alluminio–magnesio):

 

Numero CAS: 1318-59-8

 

(Mg,Fe,Al)6(Si, Al)4O10(OH)8

 

Ferro (strutturale) 6 % (media)

 

Clorite ≥ 16 %

 

Esente da quarzo e amianto

Metodo di analisi  (1)

Caratterizzazione dell'additivo per mangimi:

diffrazione dei raggi X (XRD) in combinazione con

spettrofotometria di assorbimento atomico (AAS).

Vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia

Suinetti svezzati

Suini da ingrasso

5 000

20 000

1.

Da utilizzare per suinetti svezzati di peso fino a 35 kg.

2.

Sull'etichettatura dell'additivo e delle premiscele che lo contengono va indicato quanto segue: «L'additivo dolomite-magnesite è ricco di ferro (inerte)».

3.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.

30 novembre 2026


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


ALLEGATO II

Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Formula chimica, descrizione, metodi di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Additivi tecnologici: leganti

1g557

Montmorillonite-illite

Composizione dell'additivo

Preparato di uno strato misto del minerale argilloso montmorillonite-illite: filosilicati ≥ 75 %.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Filosilicati ≥ 75 %:

 

≥ 35 % montmorillonite-illite (dilatabile)

 

≥ 30 % illite/muscovite

 

≤ 15 % caolinite (non dilatabile)

Quarzo ≤ 20 %

Ferro (strutturale) 3,6 % (media)

Esente da amianto

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione nell'additivo per mangimi:

diffrazione dei raggi X (XRD)

spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES).

Tutte le specie animali

10 000

20 000

1.

Le istruzioni per l'uso devono indicare quanto segue:

«Va evitato l'uso simultaneo per via orale con i macrolidi»;

«Inoltre, per il pollame, va evitato l'uso simultaneo con la robenidina».

2.

Per il pollame: l'uso simultaneo per via orale con i coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicato quando il livello di montmorillonite-illite supera i 10 000 mg/kg di mangime completo.

3.

Sull'etichettatura dell'additivo per mangimi e delle premiscele che lo contengono va indicato quanto segue: «L'additivo montmorillonite-illite è ricco di ferro (inerte)».

4.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.

5.

Il tenore totale delle varie fonti di montmorillonite-illite nel mangime completo non deve superare il livello massimo consentito pari a 20 000 mg/kg di mangime completo.

30 novembre 2026

Additivi tecnologici: antiagglomerante

1g557

Montmorillonite-illite

Composizione dell'additivo

Preparato di uno strato misto del minerale argilloso montmorillonite-illite: filosilicati ≥ 75 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Filosilicati ≥ 75 %:

 

≥ 35 % montmorillonite/illite (dilatabile)

 

≥ 30 % illite/muscovite

 

≤ 15 % caolinite (non dilatabile)

Quarzo ≤ 20 %

Ferro (strutturale) 3,6 % (media)

Esente da amianto

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione nell'additivo per mangimi:

diffrazione dei raggi X (XRD);

spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES).

Tutte le specie animali

20 000

20 000

1.

Indicare nelle istruzioni per l'uso:

«Va evitato l'uso simultaneo per via orale con i macrolidi»;

nel pollame: «Va evitato l'uso simultaneo con la robenidina».

2.

Per il pollame: l'uso simultaneo per via orale con i coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicato.

3.

Sull'etichettatura dell'additivo per mangimi e delle premiscele che lo contengono va indicato quanto segue: «L'additivo montmorillonite-illite è ricco di ferro (inerte)».

4.

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.

5.

Il tenore totale delle varie fonti di montmorillonite-illite nel mangime completo non deve superare il livello massimo consentito pari a 20 000 mg/kg di mangime completo.

30 novembre 2026


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


10.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1965 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

97,4

ZZ

97,4

0707 00 05

TR

141,2

ZZ

141,2

0709 93 10

MA

55,7

TR

139,3

ZZ

97,5

0805 20 10

MA

88,4

ZZ

88,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

122,6

TR

67,9

ZZ

98,1

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

69,9

TR

93,7

UY

38,4

ZA

65,7

ZZ

69,0

0806 10 10

BR

318,3

IN

166,0

PE

373,7

TR

141,0

US

380,6

ZZ

275,9

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

139,2

ZA

139,5

ZZ

183,0

0808 30 90

CN

82,6

TR

179,1

ZZ

130,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

10.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/16


DECISIONE (UE) 2016/1966 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione (3).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE.

(7)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …

del

che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (1).

(2)

È necessario stabilire modalità transitorie specifiche in attesa della completa attuazione delle funzioni di traduzione della piattaforma di risoluzione delle controversie online dei consumatori ODR di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 524/2013 per quanto riguarda la lingua islandese.

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (2).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (3).

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 7d (Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32013 R 0524: Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1);

32013 L 0011: Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).»;

2.

al punto 7f (Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 0524: Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1);

32013 L 0011: Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).»;

3.

dopo il punto 7i (Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«7 j.

32013 R 0524: Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la piattaforma ODR di cui all'articolo 5 del regolamento è accessibile entro 40 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n.…/… del… [la presente decisione del Comitato misto SEE].

b)

La piattaforma ODR è accessibile in tutte le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

c)

In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, lettera e), del regolamento, le funzioni di traduzione della piattaforma ODR da e verso la lingua islandese sono inizialmente disponibili soltanto per quanto riguarda l'esito di una procedura ADR trasmesso da un organismo ADR. L'Islanda garantisce che gli utenti della piattaforma ODR possano ottenere la traduzione di tutte le altre informazioni da e verso la lingua islandese tramite il suo punto di contatto ODR, se tali informazioni risultano necessarie per la risoluzione della controversia e sono scambiate tramite la piattaforma ODR in un'altra lingua. Informazioni su tali modalità per quanto riguarda la lingua islandese figurano sulla homepage della piattaforma ODR.

La Commissione e l'Islanda si adoperano per migliorare le funzioni di traduzione offerte dalla piattaforma ODR per quanto riguarda la lingua islandese al fine di garantire che la qualità di tutte le funzioni sia comparabile a quella offerta per le altre lingue e informano regolarmente il Comitato misto SEE dei progressi compiuti. Quando le funzioni di traduzione garantiscono per la lingua islandese una qualità comparabile a quella offerta per le altre lingue, il Comitato misto SEE adotta senza indebito ritardo una decisione per porre fine alle misure stabilite in questo punto.

7ja.

32015 R 1051: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 1).

7k.

32013 L 0011: Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

i riferimenti ad altri atti nella direttiva sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo.

b)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 11, paragrafo 2, va letto come segue:

«2.   Ai fini del presente articolo, la «residenza abituale» è determinata conformemente a quanto segue:

a)

per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova l'amministrazione centrale;

per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale;

b)

quando il contratto è concluso nel quadro dell'esercizio dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede di attività o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale;

c)

al fine di determinare la residenza abituale il momento rilevante è quello della conclusione del contratto.»;

c)

all'articolo 18, paragrafo 2 è aggiunto quanto segue:

«La Commissione inserisce in tale elenco le autorità competenti e i punti di contatto unici designati dagli Stati EFTA.»;

d)

all'articolo 20, paragrafo 4, dopo le parole «le siano notificate modifiche.», è inserito il testo seguente:

«La Commissione include in tale elenco gli organismi ADR stabiliti negli Stati EFTA ed elencati conformemente al paragrafo 2».».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 524/2013, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 e della direttiva 2013/11/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 2.7.2015, pag. 1.

(3)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


10.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/21


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1967 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2016

recante modifica dell'articolo 3 della decisione 2002/757/CE relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

[notificata con il numero C(2016) 7075]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

In forza dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della decisione 2002/757/CE della Commissione (2) le piante sensibili e il legname sensibile possono essere introdotti nel territorio dell'Unione unicamente se conformi alle misure fitosanitarie di emergenza di cui ai punti 1a e 2 dell'allegato I di tale decisione. L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della decisione 2002/757/CE stabilisce una deroga per quanto concerne il legname segato privo di corteccia di Acer macrophyllum Pursh e Quercus spp. L. originario degli Stati Uniti d'America. Esso può essere introdotto nell'Unione fino al 30 novembre 2016 senza essere conforme al punto 2 dell'allegato I di tale decisione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II della medesima decisione.

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione (3) stabilisce le prescrizioni relative all'introduzione nell'Unione di legname segato privo di corteccia di Acer spp. originario di paesi terzi. Tali prescrizioni sono ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione dall'organismo Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e nessuna deroga a dette prescrizioni dovrebbe essere considerata giustificata. Pertanto a tale specie di legname segato privo di corteccia non dovrebbe più applicarsi la deroga di cui alla decisione 2002/757/CE.

(3)

Alla luce delle informazioni trasmesse periodicamente dagli Stati membri alla Commissione, si può concludere che l'applicazione delle condizioni specifiche previste dall'allegato II della decisione 2002/757/CE sia sufficiente per prevenire l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi. Gli Stati membri dovrebbero continuare ad applicare tali condizioni per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus spp. L. originario degli Stati Uniti d'America. La valutazione delle informazioni tecniche fatte pervenire dagli Stati Uniti dimostra il buon funzionamento del Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program richiamato all'articolo 6 bis, paragrafo 3, della decisione 2002/757/CE della Commissione.

(4)

Si dovrebbe pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2026 l'autorizzazione della deroga relativa al legname segato privo di corteccia di Quercus spp. L. per evitare inutili perturbazioni degli scambi di tale legname.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2002/757/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione 2002/757/CE

All'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2002/757/CE il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo comma, fino al 31 dicembre 2026 il legname segato privo di corteccia di Quercus spp. L. originario degli Stati Uniti d'America può essere introdotto nell'Unione senza essere conforme al punto 2 dell'allegato I della presente decisione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II della presente decisione.»

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (GU L 252 del 20.9.2002, pag. 37).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (GU L 146 dell'11.6.2015, pag. 16).


10.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/23


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1968 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2016

relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Ungheria

[notificata con il numero C(2016) 7245]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

Sebbene l'influenza aviaria colpisca soprattutto i volatili, occasionalmente e in determinate circostanze anche gli esseri umani sono stati infettati dal virus responsabile di tale patologia.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di pollame o di altri volatili in cattività vivi o di loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

L'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda sul suo territorio in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e ha adottato le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(6)

La Commissione ha esaminato tali misure e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

(7)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Ungheria.

(8)

Di conseguenza si dovrebbero definire, nell'allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza dell'Ungheria nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Ungheria garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendono perlomeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, parti A e B, della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2016.

Articolo 3

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE

HU

Ungheria

 

Area comprendente:

 

 

 

 

Le parti del territorio di Orosháza nella contea di Békés e le parti del territorio di Makó nella contea di Csongrád comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.39057, E20.74251, completate dalle intere zone urbane delle località di Tótkomlós e Nagyér

27.11.2016

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice

(se disponibile)

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

HU

Ungheria

 

Area comprendente:

 

 

 

 

L'area delle parti dei territori di Orosháza e Mezőkovácsháza nella contea di Békés e l'area delle parti del territorio di Makó nella contea di Csongrád oltre l'area descritta nella zona di protezione, comprese in un cerchio di raggio 10 chilometri, con il centro sulle coordinate GPS N46.39057, E20.74251, completate dalle intere zone urbane delle località di Békéssámson, Kaszaper, Végegyháza e Mezőhegyes

6.12.2016

 

Le parti del territorio di Orosháza nella contea di Békés e le parti del territorio di Makó nella contea di Csongrád comprese in un cerchio di raggio 3 chilometri con il centro sulle coordinate GPS N46.39057, E20.74251, completate dalle intere zone urbane delle località di Tótkomlós e Nagyér

28.11.2016-6.12.2016


Rettifiche

10.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/26


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/900 della Commissione, dell'8 giugno 2016, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 152 del 9 giugno 2016 )

Pagina 18, titolo, ultima riga:

anziché:

«(titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.)»

leggasi:

«(titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd.)».

Pagina 20, allegato, seconda colonna, terza riga:

anziché:

«DSM Nutritional Products Sp. z o. o.»

leggasi:

«DSM Nutritional Products Ltd.».