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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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9.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1955 DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2016
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014. |
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(2) |
A seguito dell'organizzazione, da parte della Federazione russa, di elezioni della Duma di Stato nella Crimea annessa illegalmente e a Sebastopoli, il Consiglio ritiene che sei persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive, riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le persone elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. KAŽIMÍR
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all'articolo 1
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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«152. |
Ruslan Ismailovich BALBEK Руслан Исмаилович Бальбек |
Data di nascita: 28.8.1977 Luogo di nascita: Bekabad, RSS uzbeka |
Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Vicepresidente della Commissione per le questioni etniche della Duma. Nel 2014 Balbek è stato nominato vicepresidente del Consiglio dei ministri della cosiddetta «Repubblica di Crimea» e, nel rivestire tale carica, si è occupato dell'integrazione della penisola di Crimea illegalmente annessa nella Federazione russa, ricevendo quale riconoscimento una medaglia «Per la difesa della Repubblica di Crimea». Ha sostenuto l'annessione della Crimea in occasione di dichiarazioni pubbliche nonché nel suo profilo sul sito web di Russia Unita (sede della Crimea) e in un articolo di stampa pubblicato sul sito web di NTV il 3 luglio 2016. |
9.11.2016 |
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153. |
Konstantin Mikhailovich BAKHAREV Константин Михайлович Бахарев |
Data di nascita: 20.10.1972 Luogo di nascita: Simferopol RSS ucraina |
Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Membro della Commissione per i mercati finanziari della Duma. Nel marzo 2014 Bakharev è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea» e nell'agosto 2014 è stato nominato primo vicepresidente di tale organo. Ha ammesso il suo personale coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche in un'intervista pubblicata sui sito web gazetakrimea.ru il 22 marzo 2016 e sul sito web c-pravda.ru il 23 agosto 2016. È stato insignito dell'ordine «Per la lealtà al dovere» dalle «autorità» della «Repubblica di Crimea». |
9.11.2016 |
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154. |
Dmitry Anatolievich BELIK Дмитрий Анатольевич Белик |
Data di nascita: 17.10.1969 Luogo di nascita: Kular, distretto di Ust-Yansky, RSS autonoma di Iacuzia |
Membro della Duma di Stato, eletto dalla città di Sebastopoli illegalmente annessa. Membro della Commissione per la fiscalità della Duma. In qualità di membro dell'amministrazione comunale di Sebastopoli, nel febbraio - marzo 2014 ha sostenuto le attività del cosiddetto «sindaco del popolo», Alexei Chaliy. Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche sul suo sito web personale e in un'intervista pubblicata il 21 febbraio 2016 sul sito web nation-news.ru. Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito dell'ordine dello Stato russo «Per i servizi alla patria» - II grado. |
9.11.2016 |
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155. |
Andrei Dmitrievich KOZENKO Андрей Дмитриевич Козенко |
Data di nascita: 3.8.1981 Luogo di nascita: Simferopol RSS ucraina |
Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Membro della Commissione per i mercati finanziari della Duma. Nel marzo 2014 Kozenko è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche in un'intervista pubblicata il 12 marzo 2016 sul sito web gazetacrimea.ru. Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito di una medaglia «Per la difesa della Repubblica di Crimea» dalle «autorità» locali. |
9.11.2016 |
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156. |
Svetlana Borisovna SAVCHENKO Светлана Борисовна Савченко |
Data di nascita: 24.6.1965 Luogo di nascita: Belogorsk RSS ucraina |
Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Membro della Commissione per la cultura della Duma. È membro del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea dal 2012 e a partire da marzo 2014 sostiene l'integrazione della Crimea e di Sebastopoli, illegalmente annessi, nella Federazione russa. Nel settembre 2014 Savchenko è stata eletta al Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Ha difeso l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli in occasione di numerose dichiarazioni pubbliche e anche nelle interviste pubblicate sul sito web c-pravda.ru il 2 aprile 2016 e il 20 agosto 2016. È stata insignita dell'ordine dello Stato russo «Per i servizi alla patria» - II grado nel 2014 e dell'ordine «Per la lealtà al dovere» dalle «autorità» della «Repubblica di Crimea» nel 2015. |
9.11.2016 |
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157. |
Pavel Valentinovich SHPEROV Павел Валентинович Шперов |
Data di nascita: 4.7.1971 Luogo di nascita: Simferopol (RSS ucraina) |
Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Membro della Commissione per le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l'integrazione eurasiatica e i legami con i compatrioti della Duma. Nel settembre 2014 Shperov è stato eletto al Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Ha pubblicamente ammesso, anche in un'intervista pubblicata sul sito web ldpr-rk.ru il 3 settembre 2016, il suo ruolo negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e, in particolare, il suo ruolo nell'organizzazione del referendum illegale sull'annessione illegale della penisola. |
9.11.2016» |
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9.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1956 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento. |
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(2) |
La voce 9404 comprende oggetti letterecci e oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti. |
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(3) |
Esistono opinioni divergenti riguardo all'interpretazione del testo della voce 9404«imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia». |
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(4) |
Ai fini della certezza del diritto, è pertanto necessario inserire una nuova nota complementare nel capitolo 94 della nomenclatura combinata per garantire un'interpretazione uniforme di tale codice NC in tutta l'Unione. |
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(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al capitolo 94 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 1:
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«1. |
Ai fini della voce 9404 l'espressione “imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia” include la materia di qualsiasi spessore.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale
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9.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1957 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e dell'Unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivi |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un articolo comprendente componenti elettronici: uno starter, un attuatore, un regolatore e un'unità di arresto [detta «centralina elettronica di controllo» (ECU)] contenuti in un alloggiamento rettangolare di alluminio di dimensioni 98 × 74 × 20 mm e con un peso di 160 g. Tale articolo fornisce energia elettrica ai proiettori xenon dei veicoli a motore. Quando i proiettori sono accesi l'articolo in questione in primo luogo converte la corrente continua (DC) a 12 V del sistema elettrico di bordo in corrente continua (DC) a 1 200 V e la trasmette all'accenditore (che non figura nella presentazione). In secondo luogo l'articolo converte la corrente continua (DC) in corrente alternata (AC) per accendere i proiettori e in seguito continua a produrre la tensione necessaria (85 V) per mantenere i proiettori accesi in modo sufficiente. Cfr. immagine (*1). |
8504 40 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l'interpretazione dalla nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8504 , 8504 40 e 8504 40 90 . È esclusa la classificazione come unità di controllo alla voce 8537 in quanto l'articolo è progettato per convertire la corrente da 12 V (DC) a 1 200 V (DC) e per convertire la corrente da 12 V (DC) a 85 V (AC), funzioni che lo collocano tra i prodotti della voce 8504 . Poiché si ritiene che nessuna di tali funzioni sia la funzione principale dell'apparecchio ai sensi della nota 3 della sezione XVI, l'articolo deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima. L'articolo deve pertanto essere classificato al 8504 40 90 come altri convertitori statici. |
(*1) L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.
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9.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1958 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un articolo composto da 27 prese in un modulo (una cosiddetta «unità di distribuzione dell'alimentazione») che misura, approssimativamente, 5 × 8 × 173 cm. Il modulo è dotato di un cavo elettrico avente una lunghezza di circa 3 m e di una spina per il collegamento a una presa di alimentazione di rete. È destinato ad essere utilizzato per la fornitura di energia elettrica a 230 V a vari componenti montati su rack in un armadio. L'articolo è montato in posizione verticale in quadri di rete classici e, inoltre, registra e trasmette i dati interni (come energia elettrica, tensione, produzione e consumo) e i messaggi d'allarme (se i valori superano o scendono al di sotto di determinate soglie) tramite la carta di comunicazione inclusa. Cfr. immagine (*1). |
8537 10 99 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8537 , 8537 10 e 8537 10 99 . La classificazione alla voce 8544 come cavo munito di connettori è esclusa, perché l'articolo è concepito per funzionare come un apparecchio per la distribuzione di elettricità. Poiché l'articolo si compone di diverse prese, di un cavo e di un dispositivo di comunicazione, deve essere classificato nel codice NC 8537 10 99 come gli altri quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per la distribuzione elettrica. |
(*1) L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.
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9.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1959 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Anguria Reggiana (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Anguria Reggiana» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Anguria Reggiana» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Anguria Reggiana» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 250 del 9.7.2016, pag. 4.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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9.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1960 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
99,0 |
|
ZZ |
99,0 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
144,2 |
|
ZZ |
144,2 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
56,6 |
|
TR |
143,0 |
|
|
ZZ |
99,8 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
88,5 |
|
ZZ |
88,5 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
JM |
103,8 |
|
PE |
140,7 |
|
|
TR |
67,8 |
|
|
ZZ |
104,1 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
52,4 |
|
BR |
79,0 |
|
|
CL |
77,0 |
|
|
TR |
94,8 |
|
|
UY |
38,4 |
|
|
ZA |
65,7 |
|
|
ZZ |
67,9 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
310,9 |
|
IN |
166,0 |
|
|
PE |
364,6 |
|
|
TR |
141,2 |
|
|
US |
381,5 |
|
|
ZZ |
272,8 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
260,6 |
|
AU |
236,5 |
|
|
CL |
139,2 |
|
|
NZ |
139,2 |
|
|
ZA |
135,6 |
|
|
ZZ |
182,2 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
96,1 |
|
TR |
166,9 |
|
|
ZZ |
131,5 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
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9.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/15 |
DECISIONE (PESC) 2016/1961 DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2016
che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC. |
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(2) |
A seguito dell'organizzazione, da parte della Federazione russa, di elezioni della Duma di Stato nella Crimea annessa illegalmente e a Sebastopoli, il Consiglio ritiene che sei persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive, riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC. |
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(3) |
È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/145/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. KAŽIMÍR
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all'articolo 1
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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«152. |
Ruslan Ismailovich BALBEK Руслан Исмаилович Бальбек |
Data di nascita: 28.8.1977 Luogo di nascita: Bekabad, RSS uzbeka |
Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Vicepresidente della Commissione per le questioni etniche della Duma. Nel 2014 Balbek è stato nominato vicepresidente del Consiglio dei ministri della cosiddetta “Repubblica di Crimea” e, nel rivestire tale carica, si è occupato dell'integrazione della penisola di Crimea illegalmente annessa nella Federazione russa, ricevendo quale riconoscimento una medaglia “Per la difesa della Repubblica di Crimea”. Ha sostenuto l'annessione della Crimea in occasione di dichiarazioni pubbliche nonché nel suo profilo sul sito web di Russia Unita (sede della Crimea) e in un articolo di stampa pubblicato sul sito web di NTV il 3 luglio 2016. |
9.11.2016 |
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153. |
Konstantin Mikhailovich BAKHAREV Константин Михайлович Бахарев |
Data di nascita: 20.10.1972 Luogo di nascita: Simferopol RSS ucraina |
Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Membro della Commissione per i mercati finanziari della Duma. Nel marzo 2014 Bakharev è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Stato della cosiddetta “Repubblica di Crimea” e nell'agosto 2014 è stato nominato primo vicepresidente di tale organo. Ha ammesso il suo personale coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche in un'intervista pubblicata sui sito web gazetakrimea.ru il 22 marzo 2016 e sul sito web c-pravda.ru il 23 agosto 2016. È stato insignito dell'ordine “Per la lealtà al dovere” dalle “autorità” della “Repubblica di Crimea”. |
9.11.2016 |
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154. |
Dmitry Anatolievich BELIK Дмитрий Анатольевич Белик |
Data di nascita: 17.10.1969 Luogo di nascita: Kular, distretto di Ust-Yansky, RSS autonoma di Iacuzia |
Membro della Duma di Stato, eletto dalla città di Sebastopoli illegalmente annessa. Membro della Commissione per la fiscalità della Duma. In qualità di membro dell'amministrazione comunale di Sebastopoli, nel febbraio - marzo 2014 ha sostenuto le attività del cosiddetto “sindaco del popolo”, Alexei Chaliy. Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche sul suo sito web personale e in un'intervista pubblicata il 21 febbraio 2016 sul sito web nation-news.ru. Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito dell'ordine dello Stato russo “Per i servizi alla patria” - II grado. |
9.11.2016 |
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155. |
Andrei Dmitrievich KOZENKO Андрей Дмитриевич Козенко |
Data di nascita: 3.8.1981 Luogo di nascita: Simferopol, RSS ucraina |
Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Membro della Commissione per i mercati finanziari della Duma. Nel marzo 2014 Kozenko è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Stato della cosiddetta “Repubblica di Crimea”. Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche in un'intervista pubblicata il 12 marzo 2016 sul sito web gazetacrimea.ru. Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito di una medaglia “Per la difesa della Repubblica di Crimea” dalle “autorità” locali. |
9.11.2016 |
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156. |
Svetlana Borisovna SAVCHENKO Светлана Борисовна Савченко |
Data di nascita: 24.6.1965 Luogo di nascita: Belogorsk (RSS ucraina) |
Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Membro della Commissione per la cultura della Duma. È membro del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea dal 2012 e a partire da marzo 2014 sostiene l'integrazione della Crimea e di Sebastopoli, illegalmente annessi, nella Federazione russa. Nel settembre 2014 Savchenko è stata eletta nel Consiglio di Stato della cosiddetta “Repubblica di Crimea”. Ha difeso l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli in occasione di numerose dichiarazioni pubbliche e anche nelle interviste pubblicate sul sito web c-pravda.ru il 2 aprile 2016 e il 20 agosto 2016. È stata insignita dell'ordine dello Stato russo “Per i servizi alla patria” - II grado nel 2014 e dell'ordine “Per la lealtà al dovere” dalle “autorità” della “Repubblica di Crimea” nel 2015. |
9.11.2016 |
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157. |
Pavel Valentinovich SHPEROV Павел Валентинович Шперов |
Data di nascita: 4.7.1971 Luogo di nascita: Simferopol (RSS ucraina) |
Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Membro della Commissione per le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l'integrazione eurasiatica e i legami con i compatrioti della Duma. Nel settembre 2014 Shperov è stato eletto nel Consiglio di Stato della cosiddetta “Repubblica di Crimea”. Ha pubblicamente ammesso, anche in un'intervista pubblicata sul sito web ldpr-rk.ru il 3 settembre 2016, il suo ruolo negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e, in particolare, il suo ruolo nell'organizzazione del referendum illegale sull'annessione illegale della penisola. |
9.11.2016» |