ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 301

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
9 novembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1955 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1956 della Commissione, del 4 novembre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1957 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1958 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1959 della Commissione, del 7 novembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Anguria Reggiana (IGP)]

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1960 della Commissione, dell'8 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2016/1961 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

15

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1955 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2016

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2)

A seguito dell'organizzazione, da parte della Federazione russa, di elezioni della Duma di Stato nella Crimea annessa illegalmente e a Sebastopoli, il Consiglio ritiene che sei persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive, riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

Руслан Исмаилович

Бальбек

Data di nascita: 28.8.1977

Luogo di nascita: Bekabad, RSS uzbeka

Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.

Vicepresidente della Commissione per le questioni etniche della Duma.

Nel 2014 Balbek è stato nominato vicepresidente del Consiglio dei ministri della cosiddetta «Repubblica di Crimea» e, nel rivestire tale carica, si è occupato dell'integrazione della penisola di Crimea illegalmente annessa nella Federazione russa, ricevendo quale riconoscimento una medaglia «Per la difesa della Repubblica di Crimea». Ha sostenuto l'annessione della Crimea in occasione di dichiarazioni pubbliche nonché nel suo profilo sul sito web di Russia Unita (sede della Crimea) e in un articolo di stampa pubblicato sul sito web di NTV il 3 luglio 2016.

9.11.2016

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

Константин Михайлович

Бахарев

Data di nascita: 20.10.1972

Luogo di nascita: Simferopol RSS ucraina

Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.

Membro della Commissione per i mercati finanziari della Duma.

Nel marzo 2014 Bakharev è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea» e nell'agosto 2014 è stato nominato primo vicepresidente di tale organo. Ha ammesso il suo personale coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche in un'intervista pubblicata sui sito web gazetakrimea.ru il 22 marzo 2016 e sul sito web c-pravda.ru il 23 agosto 2016. È stato insignito dell'ordine «Per la lealtà al dovere» dalle «autorità» della «Repubblica di Crimea».

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

Дмитрий Анатольевич

Белик

Data di nascita: 17.10.1969

Luogo di nascita: Kular, distretto di Ust-Yansky, RSS autonoma di Iacuzia

Membro della Duma di Stato, eletto dalla città di Sebastopoli illegalmente annessa.

Membro della Commissione per la fiscalità della Duma.

In qualità di membro dell'amministrazione comunale di Sebastopoli, nel febbraio - marzo 2014 ha sostenuto le attività del cosiddetto «sindaco del popolo», Alexei Chaliy. Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche sul suo sito web personale e in un'intervista pubblicata il 21 febbraio 2016 sul sito web nation-news.ru.

Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito dell'ordine dello Stato russo «Per i servizi alla patria» - II grado.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

Андрей Дмитриевич

Козенко

Data di nascita: 3.8.1981

Luogo di nascita: Simferopol RSS ucraina

Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.

Membro della Commissione per i mercati finanziari della Duma.

Nel marzo 2014 Kozenko è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche in un'intervista pubblicata il 12 marzo 2016 sul sito web gazetacrimea.ru. Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito di una medaglia «Per la difesa della Repubblica di Crimea» dalle «autorità» locali.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

Светлана Борисовна

Савченко

Data di nascita: 24.6.1965

Luogo di nascita: Belogorsk RSS ucraina

Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.

Membro della Commissione per la cultura della Duma.

È membro del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea dal 2012 e a partire da marzo 2014 sostiene l'integrazione della Crimea e di Sebastopoli, illegalmente annessi, nella Federazione russa. Nel settembre 2014 Savchenko è stata eletta al Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Ha difeso l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli in occasione di numerose dichiarazioni pubbliche e anche nelle interviste pubblicate sul sito web c-pravda.ru il 2 aprile 2016 e il 20 agosto 2016. È stata insignita dell'ordine dello Stato russo «Per i servizi alla patria» - II grado nel 2014 e dell'ordine «Per la lealtà al dovere» dalle «autorità» della «Repubblica di Crimea» nel 2015.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

Павел Валентинович

Шперов

Data di nascita: 4.7.1971

Luogo di nascita: Simferopol (RSS ucraina)

Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.

Membro della Commissione per le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l'integrazione eurasiatica e i legami con i compatrioti della Duma.

Nel settembre 2014 Shperov è stato eletto al Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea».

Ha pubblicamente ammesso, anche in un'intervista pubblicata sul sito web ldpr-rk.ru il 3 settembre 2016, il suo ruolo negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e, in particolare, il suo ruolo nell'organizzazione del referendum illegale sull'annessione illegale della penisola.

9.11.2016»


9.11.2016   

IT

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L 301/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1956 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.

(2)

La voce 9404 comprende oggetti letterecci e oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti.

(3)

Esistono opinioni divergenti riguardo all'interpretazione del testo della voce 9404«imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia».

(4)

Ai fini della certezza del diritto, è pertanto necessario inserire una nuova nota complementare nel capitolo 94 della nomenclatura combinata per garantire un'interpretazione uniforme di tale codice NC in tutta l'Unione.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 94 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 1:

«1.

Ai fini della voce 9404 l'espressione “imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia” include la materia di qualsiasi spessore.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


9.11.2016   

IT

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L 301/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1957 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'Unione doganale


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivi

(1)

(2)

(3)

Un articolo comprendente componenti elettronici: uno starter, un attuatore, un regolatore e un'unità di arresto [detta «centralina elettronica di controllo» (ECU)] contenuti in un alloggiamento rettangolare di alluminio di dimensioni 98 × 74 × 20 mm e con un peso di 160 g.

Tale articolo fornisce energia elettrica ai proiettori xenon dei veicoli a motore.

Quando i proiettori sono accesi l'articolo in questione in primo luogo converte la corrente continua (DC) a 12 V del sistema elettrico di bordo in corrente continua (DC) a 1 200 V e la trasmette all'accenditore (che non figura nella presentazione). In secondo luogo l'articolo converte la corrente continua (DC) in corrente alternata (AC) per accendere i proiettori e in seguito continua a produrre la tensione necessaria (85 V) per mantenere i proiettori accesi in modo sufficiente.

Cfr. immagine (*1).

8504 40 90

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l'interpretazione dalla nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8504 , 8504 40 e 8504 40 90 .

È esclusa la classificazione come unità di controllo alla voce 8537 in quanto l'articolo è progettato per convertire la corrente da 12 V (DC) a 1 200 V (DC) e per convertire la corrente da 12 V (DC) a 85 V (AC), funzioni che lo collocano tra i prodotti della voce 8504 .

Poiché si ritiene che nessuna di tali funzioni sia la funzione principale dell'apparecchio ai sensi della nota 3 della sezione XVI, l'articolo deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.

L'articolo deve pertanto essere classificato al 8504 40 90 come altri convertitori statici.

Image 1

(*1)  L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.


9.11.2016   

IT

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L 301/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1958 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Un articolo composto da 27 prese in un modulo (una cosiddetta «unità di distribuzione dell'alimentazione») che misura, approssimativamente, 5 × 8 × 173 cm. Il modulo è dotato di un cavo elettrico avente una lunghezza di circa 3 m e di una spina per il collegamento a una presa di alimentazione di rete.

È destinato ad essere utilizzato per la fornitura di energia elettrica a 230 V a vari componenti montati su rack in un armadio. L'articolo è montato in posizione verticale in quadri di rete classici e, inoltre, registra e trasmette i dati interni (come energia elettrica, tensione, produzione e consumo) e i messaggi d'allarme (se i valori superano o scendono al di sotto di determinate soglie) tramite la carta di comunicazione inclusa.

Cfr. immagine (*1).

8537 10 99

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8537 , 8537 10 e 8537 10 99 .

La classificazione alla voce 8544 come cavo munito di connettori è esclusa, perché l'articolo è concepito per funzionare come un apparecchio per la distribuzione di elettricità.

Poiché l'articolo si compone di diverse prese, di un cavo e di un dispositivo di comunicazione, deve essere classificato nel codice NC 8537 10 99 come gli altri quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per la distribuzione elettrica.

Image 2

(*1)  L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.


9.11.2016   

IT

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L 301/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1959 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Anguria Reggiana (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Anguria Reggiana» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Anguria Reggiana» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Anguria Reggiana» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 250 del 9.7.2016, pag. 4.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


9.11.2016   

IT

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L 301/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1960 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

99,0

ZZ

99,0

0707 00 05

TR

144,2

ZZ

144,2

0709 93 10

MA

56,6

TR

143,0

ZZ

99,8

0805 20 10

MA

88,5

ZZ

88,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

140,7

TR

67,8

ZZ

104,1

0805 50 10

AR

52,4

BR

79,0

CL

77,0

TR

94,8

UY

38,4

ZA

65,7

ZZ

67,9

0806 10 10

BR

310,9

IN

166,0

PE

364,6

TR

141,2

US

381,5

ZZ

272,8

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

139,2

ZA

135,6

ZZ

182,2

0808 30 90

CN

96,1

TR

166,9

ZZ

131,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

9.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/15


DECISIONE (PESC) 2016/1961 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2016

che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC.

(2)

A seguito dell'organizzazione, da parte della Federazione russa, di elezioni della Duma di Stato nella Crimea annessa illegalmente e a Sebastopoli, il Consiglio ritiene che sei persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive, riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

Руслан Исмаилович

Бальбек

Data di nascita: 28.8.1977

Luogo di nascita: Bekabad, RSS uzbeka

Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.

Vicepresidente della Commissione per le questioni etniche della Duma.

Nel 2014 Balbek è stato nominato vicepresidente del Consiglio dei ministri della cosiddetta “Repubblica di Crimea” e, nel rivestire tale carica, si è occupato dell'integrazione della penisola di Crimea illegalmente annessa nella Federazione russa, ricevendo quale riconoscimento una medaglia “Per la difesa della Repubblica di Crimea”. Ha sostenuto l'annessione della Crimea in occasione di dichiarazioni pubbliche nonché nel suo profilo sul sito web di Russia Unita (sede della Crimea) e in un articolo di stampa pubblicato sul sito web di NTV il 3 luglio 2016.

9.11.2016

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

Константин Михайлович

Бахарев

Data di nascita: 20.10.1972

Luogo di nascita: Simferopol RSS ucraina

Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.

Membro della Commissione per i mercati finanziari della Duma.

Nel marzo 2014 Bakharev è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Stato della cosiddetta “Repubblica di Crimea” e nell'agosto 2014 è stato nominato primo vicepresidente di tale organo. Ha ammesso il suo personale coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche in un'intervista pubblicata sui sito web gazetakrimea.ru il 22 marzo 2016 e sul sito web c-pravda.ru il 23 agosto 2016. È stato insignito dell'ordine “Per la lealtà al dovere” dalle “autorità” della “Repubblica di Crimea”.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

Дмитрий Анатольевич

Белик

Data di nascita: 17.10.1969

Luogo di nascita: Kular, distretto di Ust-Yansky, RSS autonoma di Iacuzia

Membro della Duma di Stato, eletto dalla città di Sebastopoli illegalmente annessa.

Membro della Commissione per la fiscalità della Duma.

In qualità di membro dell'amministrazione comunale di Sebastopoli, nel febbraio - marzo 2014 ha sostenuto le attività del cosiddetto “sindaco del popolo”, Alexei Chaliy. Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche sul suo sito web personale e in un'intervista pubblicata il 21 febbraio 2016 sul sito web nation-news.ru.

Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito dell'ordine dello Stato russo “Per i servizi alla patria” - II grado.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

Андрей Дмитриевич

Козенко

Data di nascita: 3.8.1981

Luogo di nascita: Simferopol, RSS ucraina

Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.

Membro della Commissione per i mercati finanziari della Duma.

Nel marzo 2014 Kozenko è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Stato della cosiddetta “Repubblica di Crimea”. Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche in un'intervista pubblicata il 12 marzo 2016 sul sito web gazetacrimea.ru. Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito di una medaglia “Per la difesa della Repubblica di Crimea” dalle “autorità” locali.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

Светлана Борисовна

Савченко

Data di nascita: 24.6.1965

Luogo di nascita: Belogorsk (RSS ucraina)

Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.

Membro della Commissione per la cultura della Duma.

È membro del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea dal 2012 e a partire da marzo 2014 sostiene l'integrazione della Crimea e di Sebastopoli, illegalmente annessi, nella Federazione russa. Nel settembre 2014 Savchenko è stata eletta nel Consiglio di Stato della cosiddetta “Repubblica di Crimea”. Ha difeso l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli in occasione di numerose dichiarazioni pubbliche e anche nelle interviste pubblicate sul sito web c-pravda.ru il 2 aprile 2016 e il 20 agosto 2016. È stata insignita dell'ordine dello Stato russo “Per i servizi alla patria” - II grado nel 2014 e dell'ordine “Per la lealtà al dovere” dalle “autorità” della “Repubblica di Crimea” nel 2015.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

Павел Валентинович

Шперов

Data di nascita: 4.7.1971

Luogo di nascita: Simferopol (RSS ucraina)

Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.

Membro della Commissione per le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l'integrazione eurasiatica e i legami con i compatrioti della Duma.

Nel settembre 2014 Shperov è stato eletto nel Consiglio di Stato della cosiddetta “Repubblica di Crimea”.

Ha pubblicamente ammesso, anche in un'intervista pubblicata sul sito web ldpr-rk.ru il 3 settembre 2016, il suo ruolo negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e, in particolare, il suo ruolo nell'organizzazione del referendum illegale sull'annessione illegale della penisola.

9.11.2016»