ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 296

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
1 novembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/1911 della Commissione, del 28 ottobre 2016, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/1912 della Commissione, del 28 ottobre 2016, recante divieto di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1913 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi ( 1 )

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione della Commissione (UE) 2016/1915, del 27 ottobre 2016, recante modifica della decisione (UE) 2015/2300 concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dalla legislazione agricola settoriale [notificata con il documento C(2016) 6807]

13

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1916 della Commissione, del 27 ottobre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/99/UE che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2016) 6820]

15

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1917 della Commissione, del 27 ottobre 2016, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2016) 6835]  ( 1 )

17

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 della Commissione, del 28 ottobre 2016, relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico [notificata con il numero C(2016) 6815]  ( 1 )

21

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti ( GU L 190 del 12.7.2006 )

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1911 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2016

recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

32/TQ1367

Stato membro

Spagna

Stock

BSF/8910-

Specie

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

Data di chiusura

16.9.2016


1.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/3


REGOLAMENTO (UE) 2016/1912 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2016

recante divieto di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

33/TQ1367

Stato membro

Spagna

Stock

ALF/3X14-

Specie

Berici (Beryx spp.)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

Data di chiusura

5.10.2016


1.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1913 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

103,4

ZZ

103,4

0707 00 05

TR

150,6

ZZ

150,6

0709 93 10

MA

91,2

TR

152,8

ZZ

122,0

0805 50 10

AR

46,2

CL

67,0

IL

44,6

TR

96,0

UY

84,6

ZA

89,6

ZZ

71,3

0806 10 10

BR

295,6

PE

315,9

TR

153,3

ZZ

254,9

0808 10 80

AR

260,6

AU

218,6

BR

119,9

CL

139,2

NZ

136,0

ZA

134,9

ZZ

168,2

0808 30 90

CN

58,1

TR

144,2

ZA

164,5

ZZ

122,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

1.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/7


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/1914 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2016

recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive della Commissione 2003/90/CE (3) e 2003/91/CE (4) sono state adottate per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei loro cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà, nella misura in cui sono state fissate tali linee direttrici. Per le altre varietà dette direttive prevedono l'applicazione delle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).

(2)

L'UCVV e l'UPOV hanno stabilito ulteriori linee direttrici e aggiornato quelle esistenti.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo figurante nella parte A dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo figurante nella parte B dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

Per gli esami iniziati prima del 1o luglio 2017 gli Stati membri possono applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2017 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2017.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(2)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(3)  Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7).

(4)  Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11).


ALLEGATO

PARTE A

«ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono conformarsi ai protocolli di esame dell'UCVV

Nome scientifico

Nome comune

Protocollo UCVV

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca arundinacea

TP 39/1 dell'1.10.2015.

Festuca filiformis Pourr.

Festuca a foglie capillari

TP 67/1 del 23.6.2011.

Festuca ovina L.

Festuca ovina

TP 67/1 del 23.6.2011.

Festuca pratensis Huds.

Festuca dei prati

TP 39/1 dell'1.10.2015.

Festuca rubra L.

Festuca rossa

TP 67/1 del 23.6.2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Festuca indurita

TP 67/1 del 23.6.2011.

Lolium multiflorum Lam.

Loglio italico

TP 4/1 del 23.6.2011.

Lolium perenne L.

Loglio perenne

TP 4/1 del 23.6.2011.

Lolium x boucheanum Kunth

Loglio ibrido

TP 4/1 del 23.6.2011.

Pisum sativum L.

Pisello da foraggio

TP 7/2 rev. dell'11.3.2015.

Vicia sativa L.

Veccia comune

TP 32/1 del 19.4.2016.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Navone

TP 89/1 dell'11.3.2015.

Brassica napus L.

Colza

TP 36/2 del 16.11.2011.

Cannabis sativa L.

Canapa

TP 276/1 del 28.11.2012.

Gossypium spp.

Cotone

TP 88/1 del 19.4.2016.

Helianthus annuus L.

Girasole

TP 81/1 del 31.10.2002.

Linum usitatissimum L.

Lino

TP 57/2 del 19.3.2014.

Avena nuda L.

Avena nuda

TP 20/2 dell'1.10.2015.

Avena sativa L. (compresa A. byzantina K. Koch)

Avena comune e avena bizantina

TP 20/2 dell'1.10.2015.

Hordeum vulgare L.

Orzo

TP 19/4 dell'1.10.2015.

Oryza sativa L.

Riso

TP 16/3 dell'1.10.2015.

Secale cereale L.

Segale

TP 58/1 del 31.10.2002.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale

TP 121/2 rev. 1 del 16.2.2011.

Triticum aestivum L.

Frumento

TP 3/4 rev. 2 del 16.2.2011.

Triticum durum Desf.

Frumento (grano) duro

TP 120/3 del 19.3.2014.

Zea mays L.

Granturco

TP 2/3 dell'11.3.2010.

Solanum tuberosum L.

Patata

TP 23/2 dell'1.12.2005.

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

«ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono conformarsi alle linee direttrici dell'UPOV

Nome scientifico

Nome comune

Linee direttrici dell'UPOV

Beta vulgaris L.

Barbabietola da foraggio

TG/150/3 del 4.11.1994.

Agrostis canina L.

Agrostide canina

TG/30/6 del 12.10.1990.

Agrostis gigantea Roth.

Agrostide gigantea

TG/30/6 del 12.10.1990.

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifera

TG/30/6 del 12.10.1990.

Agrostis capillaris L.

Agrostide tenue

TG/30/6 del 12.10.1990.

Bromus catharticus Vahl

Bromo

TG/180/3 del 4.4.2001.

Bromus sitchensis Trin.

Bromo dell'Alaska

TG/180/3 del 4.4.2001.

Dactylis glomerata L.

Dactilis (pannocchia)

TG/31/8 del 17.4.2002.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium

TG/243/1 del 9.4.2008.

Phleum nodosum L.

Codolina comune

TG/34/6 del 7.11.1984.

Phleum pratense L.

Fleolo

TG/34/6 del 7.11.1984.

Poa pratensis L.

Fienarola dei prati

TG/33/7 del 9.4.2014.

Lotus corniculatus L.

Ginestrino

TG/193/1 del 9.4.2008.

Lupinus albus L.

Lupino bianco

TG/66/4 del 31.3.2004.

Lupinus angustifolius L.

Lupino selvatico

TG/66/4 del 31.3.2004.

Lupinus luteus L.

Lupino giallo

TG/66/4 del 31.3.2004.

Medicago sativa L.

Erba medica

TG/6/5 del 6.4.2005.

Medicago x varia T. Martyn

Erba medica ibrida

TG/6/5 del 6.4.2005.

Trifolium pratense L.

Trifoglio violetto

TG/5/7 del 4.4.2001.

Trifolium repens L.

Trifoglio bianco

TG/38/7 del 9.4.2003.

Vicia faba L.

Favino

TG/8/6 del 17.4.2002.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Rafano oleifero

TG/178/3 del 4.4.2001.

Arachis hypogaea L.

Arachide

TG/93/4 del 9.4.2014.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ravizzone

TG/185/3 del 17.4.2002.

Carthamus tinctorius L.

Cartamo

TG/134/3 del 12.10.1990.

Papaver somniferum L.

Papavero domestico

TG/166/4 del 9.4.2014.

Sinapis alba L.

Senape bianca

TG/179/3 del 4.4.2001.

Glycine max (L.) Merr.

Semi di soia

TG/80/6 dell'1.4.1998.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

TG/122/4 del 25.3.2015.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Erba sudanese

TG/122/4 del 25.3.2015.

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Ibridi risultanti dall'incrocio di Sorghum bicolor e Sorghum sudanense

TG/122/4 del 25.3.2015.

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).

»

PARTE B

«ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono conformarsi ai protocolli di esame dell'UCVV

Nome scientifico

Nome comune

Protocollo UCVV

Allium cepa L. (varietà Cepa)

Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)

TP 46/2 dell'1.4.2009.

Allium cepa L. (varietà Aggregatum)

Scalogno

TP 46/2 dell'1.4.2009.

Allium fistulosum L.

Cipolletta

TP 161/1 dell'11.3.2010.

Allium porrum L.

Leek

TP 85/2 dell'1.4.2009.

Allium sativum L.

Aglio

TP 162/1 del 25.3.2004.

Allium schoenoprasum L.

Erba cipollina

TP 198/2 dell'11.3.2015.

Apium graveolens L.

Sedano

TP 82/1 del 13.3.2008.

Apium graveolens L.

Sedani-rapa

TP 74/1 del 13.3.2008.

Asparagus officinalis L.

Asparagi

TP 130/2 del 16.2.2011.

Beta vulgaris L.

Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham

TP 60/1 dell'1.4.2009.

Beta vulgaris L.

Bietola da costa

TP 106/1 dell'11.3.2015.

Brassica oleracea L.

Cavolo laciniato

TP 90/1 del 16.2.2011.

Brassica oleracea L.

Cavolfiori

TP 45/2 dell'11.3.2010.

Brassica oleracea L.

Broccoli asparagi o a getto

TP 151/2 del 21.3.2007.

Brassica oleracea L.

Cavoletti di Bruxelles

TP 54/2 dell'1.12.2005.

Brassica oleracea L.

Cavoli rapa

TP 65/1 del 25.3.2004.

Brassica oleracea L.

Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso

TP 48/3 del 16.2.2011.

Brassica rapa L.

Cavolo cinese

TP 105/1 del 13.3.2008.

Capsicum annuum L.

Peperoncino e peperone

TP 76/2 del 21.3.2007.

Cichorium endivia L.

Indivia riccia e indivia scarola

TP 118/3 del 19.3.2014.

Cichorium intybus L.

Cicoria industriale

TP 172/2 dell'1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Cicoria Witloof

TP 173/1 del 25.3.2004.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Anguria o cocomero

TP 142/2 del 19.3.2014.

Cucumis melo L.

Melone

TP 104/2 del 21.3.2007.

Cucumis sativus L.

Cetriolo e cetriolino

TP 61/2 del 13.3.2008.

Cucurbita maxima Duchesne

Zucca

TP 155/1 dell'11.3.2015.

Cucurbita pepo L.

Zucchino

TP 119/1 rev. del 19.3.2014.

Cynara cardunculus L.

Carciofo e cardo

TP 184/2 del 27.2.2013.

Daucus carota L.

Carota commestibile e carota da foraggio

TP 49/3 del 13.3.2008.

Foeniculum vulgare Mill.

Finocchio

TP 183/1 del 25.3.2004.

Lactuca sativa L.

Lattuga

TP 13/5 rev. del 19.4.2016.

Solanum lycopersicum L.

Pomodoro

TP 44/4 rev. del 19.4.2016.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Prezzemolo

TP 136/1 del 21.3.2007.

Phaseolus coccineus L.

Fagiolo di Spagna

TP 9/1 del 21.3.2007.

Phaseolus vulgaris L.

Fagiolo nano e fagiolo rampicante

TP 12/4 del 27.2.2013.

Pisum sativum L. (partim)

Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce

TP 7/2 rev. dell'11.3.2015.

Raphanus sativus L.

Ravanello, ramolaccio

TP 64/2 rev. dell'11.3.2015.

Rheum rhabarbarum L

Rabarbaro

TP 62/1 del 19.4.2016.

Scorzonera hispanica L.

Scorzonera

TP 116/1 dell'11.3.2015.

Solanum melongena L.

Melanzana

TP 117/1 del 13.3.2008.

Spinacia oleracea L.

Spinaci

TP 55/5 rev. del 19.4.2016.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Valerianella o lattughella

TP 75/2 del 21.3.2007.

Vicia faba L. (partim)

Fava

TP Broadbean/1 del 25.3.2004.

Zea mays L. (partim)

Granturco dolce e pop corn

TP 2/3 dell'11.3.2010.

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Pomodoro portainnesto

TP 294/1 rev. del 19.4.2016.

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

«ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono conformarsi alle linee direttrici dell'UPOV

Nome scientifico

Nome comune

Linee direttrici dell'UPOV

Brassica rapa L.

Rapa

TG/37/10 del 4.4.2001.

Cichorium intybus L.

Cicoria a foglia larga o cicoria italiana

TG/154/3 del 18.10.1996.

Cucurbita maxima x Cucurbita moschata

Ibridi interspecifici fra Cucurbita maxima Duch. e Cucurbita Moschata Duch. da usare come portainnesto

TG/311/1 del 25.3.2015.

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).

»

DECISIONI

1.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE (UE) 2016/1915

del 27 ottobre 2016

recante modifica della decisione (UE) 2015/2300 concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dalla legislazione agricola settoriale

[notificata con il documento C(2016) 6807]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 108,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, qualora decidano di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, adottano le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.

(2)

La decisione (UE) 2015/2300 della Commissione concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dalla legislazione agricola settoriale (2) ha approvato tali misure quali comunicate dal Regno Unito.

(3)

Il 25 agosto 2016, il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di estendere tali misure al fine di includere i regimi relativi all'aiuto per la riduzione della produzione lattiera e all'aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici.

(4)

Secondo tale notifica, le misure adottate con la precedente decisione (UE) 2015/2300 volte a evitare un vantaggio sistematico derivante dall'uso dell'euro rispetto all'uso della moneta nazionale dovrebbero applicarsi anche a tali regimi di aiuto. La decisione (UE) 2015/2300 dovrebbe essere modificata di conseguenza dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla fine della tabella che figura nell'allegato della decisione (UE) 2015/2300 sono aggiunte le due righe seguenti:

«Aiuto alla riduzione della produzione lattiera

Regolamento delegato (UE) 2016/1612

Aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici

Regolamento delegato (UE) 2016/1613»

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2016

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Decisione (UE) 2015/2300 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dalla legislazione agricola settoriale (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 35).


1.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/15


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1916 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2016

che modifica la decisione di esecuzione 2014/99/UE che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020

[notificata con il numero C(2016) 6820]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2016 la Commissione deve riesaminare l'ammissibilità degli Stati membri al sostegno a titolo del Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi al reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE-27 per il periodo 2012-2014.

(2)

In base ai dati relativi all'RNL pro capite per il periodo 2012-2014, Cipro si situa al di sotto del 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27. Di conseguenza, a decorrere dal 1o gennaio 2017 Cipro dovrebbe diventare un nuovo Stato ammissibile al sostegno del Fondo di coesione e non dovrebbe più ricevere sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

(3)

L'elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione e l'elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico dovrebbero pertanto essere adeguati.

(4)

La decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione (2) dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/99/UE è così modificata:

1)

l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione;

2)

l'articolo 5 e l'allegato V sono soppressi.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2016

Per la Commissione

Corina CREȚU

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 22).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione a norma dell'articolo 4 a decorrere dal 1o gennaio 2017:

Bulgaria

Repubblica ceca

Cipro

Estonia

Grecia

Croazia

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Portogallo

Romania

Slovenia

Repubblica slovacca»


1.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1917 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2016

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES

[notificata con il numero C(2016) 6835]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

(2)

In seguito alle comunicazioni del Belgio, della Francia, dell'Italia e dei Paesi Bassi, sarebbe opportuno modificare le voci relative al posto d'ispezione frontaliero di Brussels South Charleroi Airport in Belgio, del porto di Marsiglia in Francia, dell'aeroporto di Milano-Malpensa in Italia e dell'aeroporto di Amsterdam nei Paesi Bassi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

In seguito alla comunicazione della Grecia, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero presso la ferrovia di Idomeni è stato sospeso. Occorre pertanto modificare la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliero nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE per la Grecia.

(4)

La Spagna ha comunicato che vi sono state modifiche ai centri d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Barcellona. Occorre pertanto modificare la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliero nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE per la Spagna.

(5)

In seguito alla comunicazione dell'Italia, è stato aggiunto un nuovo centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Napoli. Occorre pertanto modificare la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliero nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE per l'Italia.

(6)

In seguito alle comunicazioni dell'Italia e dell'Ungheria, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto di Genova e del posto d'ispezione frontaliero presso la ferrovia di Kelebia è stato soppresso. Occorre pertanto sopprimere le voci relative a tali posti d'ispezione frontalieri dall'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE per l'Italia e l'Ungheria.

(7)

L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).

(8)

In seguito alle comunicazioni della Germania e dell'Italia, sarebbe opportuno modificare diverse unità regionali e locali nell'elenco delle unità regionali e locali del sistema TRACES per la Germania e l'Italia di cui all'allegato II della decisione 2009/821/CE.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

nella parte relativa al Belgio, la voce riguardante l'aeroporto Brussels South Charleroi è sostituita dalla seguente:

«Charleroi Airport

BE CRL 4

A

 

 

O(14)»

b)

nella parte relativa alla Grecia, la voce relativa alla ferrovia di Idomeni è sostituita dalla seguente:

«Idomeni (*)

GR EID 2

F

 

HC(2) (*)»

 

c)

nella parte relativa alla Spagna, la voce relativa all'aeroporto di Barcellona è sostituita dalla seguente:

«Barcelona

ES BCN 4

A

WFS

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Swissport

HC(2), NHC(2)

d)

nella parte relativa alla Francia, la voce relativa al porto di Marsiglia è sostituita dalla seguente:

«Marseille Port

FR MRS 1

P

Hangar 14

 

U(14), E

Hangar 23

HC-T(1)(2), HC-NT(2)»

 

e)

la parte relativa all'Italia è così modificata:

i)

la voce relativa all'aeroporto di Genova è soppressa;

ii)

la voce relativa all'aeroporto di Milano-Malpensa è sostituita dalla seguente:

«Milano-Malpensa

IT MXP 4

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC(2), NHC(2)

 

ALHA Airport MXP SpA

 

U, E

Cargo City MLE

HC(2)

iii)

la voce relativa al porto di Napoli è sostituita dalla seguente:

«Napoli

IT NAP 1

P

Molo Bausan

HC, NHC-NT

 

Terminal Flavio Gioia SpA

HC(2), NHC(2)»

 

f)

nella parte relativa all'Ungheria, la voce relativa alla ferrovia di Kelebia è soppressa;

g)

nella parte relativa ai Paesi Bassi, la voce relativa all'aeroporto di Amsterdam è sostituita dalla seguente:

«Amsterdam

NL RTM 4

A

dnata B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U, E, O(14)

KLM-2

 

U, E, O(14)

Fresh port

HC(2), NHC(2)

O(14)

Kuehne + Nagel N.V.

HC-T(CH)(2)»

 

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

la parte relativa alla Germania è così modificata:

i)

la voce relativa all'unità locale «DE00011 BERLIN» è sostituita dalla seguente:

«DE05111

BERLIN»

ii)

le voci relative alle unità locali «DE08512 COTTBUS» e «DE11803 EMDEN, STADT» sono soppresse;

b)

nella parte relativa all'Italia, la voce relativa all'unità locale «IT00004 TRENTINO-ALTO ADIGE» è sostituita dalle due unità locali e regionali seguenti:

«IT00041   PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IT00141

A.S. della P.A. di Bolzano

IT00042   PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IT00542

Trento»


1.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/21


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1918 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2016

relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico

[notificata con il numero C(2016) 6815]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che la Commissione possa adottare misure di salvaguardia per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) in conformità ai principi e alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (2).

(2)

In conformità all'allegato I, parte I, punto 1.1.2 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE») (3), ai fini dell'accordo SEE, l'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE non si applica e qualsiasi riferimento a tale disposizione deve costituire un riferimento all'allegato I, parte I, paragrafo 3 della parte introduttiva dell'accordo SEE. A norma della lettera a) di tale paragrafo, qualora l'Unione intenda adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno Stato AELS (EFTA), deve informarlo senza indugio. Le misure proposte devono inoltre essere notificate senza indugio a ciascuna parte contraente dell'accordo SEE e all'autorità di vigilanza AELS (EFTA). Il 17 giugno 2016 la Commissione ha informato la Norvegia della propria intenzione di adottare una misura di salvaguardia per i cervidi vivi provenienti dalla Norvegia, a causa di diversi casi di malattia del dimagrimento cronico rilevati in tale paese. Il 28 giugno 2016 la Commissione ha notificato la misura proposta alle parti contraenti dell'accordo SEE, e il 30 agosto 2016 l'ha notificata all'Autorità di vigilanza EFTA.

(3)

La malattia del dimagrimento cronico è una forma di TSE dei cervidi che è infettiva e può quindi perturbare gli scambi all'interno dell'Unione, le importazioni nell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(4)

In caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, vi è il rischio che la malattia possa diffondersi ad altre popolazioni di cervidi e in altre regioni. Di conseguenza può diffondersi da uno Stato membro o da uno Stato EFTA dello Spazio economico europeo («Stato EFTA-SEE») a un altro Stato membro o a uno Stato EFTA-SEE e a paesi terzi attraverso lo spostamento di cervidi vivi.

(5)

La Norvegia ha informato la Commissione di vari casi di malattia del dimagrimento cronico confermati sul proprio territorio dall'inizio dell'aprile 2016, e l'11 luglio 2016 ha adottato una misura temporanea per vietare l'esportazione di cervidi vivi dalla Norvegia fino al 1o gennaio 2017, fatte salve deroghe specifiche.

(6)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e dello Spazio economico europeo ed evitare che i paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario adottare a livello dell'Unione un divieto di spostamento di cervidi vivi dalla Norvegia verso l'Unione, fatte salve deroghe specifiche. Per motivi pratici, tale divieto dovrebbe essere applicato ai cervidi vivi spostati in connessione con l'attività umana, ma non agli spostamenti dei cervidi selvatici che attraversano il confine della Norvegia senza alcun intervento umano.

(7)

A causa del basso rischio per la salute degli animali presentato dagli spostamenti di cervidi vivi dalla Norvegia alla Svezia o alla Finlandia ai fini della macellazione immediata nel paese di destinazione, dovrebbe essere prevista una deroga per consentire tali spostamenti, a condizione che lo Stato membro di destinazione fornisca un'approvazione scritta.

(8)

È opportuno tenere conto delle tradizioni del pascolo stagionale trasfrontaliero delle renne e degli spostamenti tra la Norvegia e la Svezia di renne utilizzate in manifestazioni sportive o culturali. A tale riguardo dovrebbero essere stabilite, in via eccezionale, deroghe specifiche al riguardo. A causa dei rischi per la salute degli animali rappresentati dagli spostamenti consentiti da tali deroghe, soprattutto in termini di contaminazione ambientale con i prioni della malattia del dimagrimento cronico nelle aree di destinazione, tali spostamenti dovrebbero essere limitati a zone definite della Svezia e la spedizione di cervidi vivi da tali zone dovrebbe essere vietata, ad eccezione della spedizione nel resto della Svezia, in Norvegia o in Finlandia ai fini della macellazione immediata, a condizione che lo Stato membro di destinazione dia il proprio consenso.

(9)

La recinzione per le renne fra la Norvegia e la Finlandia offre protezione sanitaria per cervidi vivi nel territorio della Finlandia. Tuttavia, tale recinzione non segue esattamente il confine fra i due Stati e in alcuni punti entra per qualche chilometro nel territorio finlandese o norvegese. Il divieto di spostamento dei cervidi vivi dalla Norvegia nell'Unione non dovrebbe pertanto essere applicato agli spostamenti dei cervidi dalla Norvegia per pascolare in Finlandia fino alla recinzione fra i due Stati né agli spostamenti delle renne dalla Finlandia che hanno pascolato in Norvegia fino a tale recinzione e tornano in Finlandia. Per motivi di coerenza giuridica si dovrebbe vietare la spedizione di cervidi vivi dalle zone della Finlandia fino alla recinzione tra Norvegia e Finlandia, ad eccezione della spedizione nelle altre zone della Finlandia, in Norvegia o in Svezia ai fini della macellazione immediata.

(10)

Il divieto dovrebbe essere temporaneo e soggetto a un riesame, entro il 31 dicembre 2017, della situazione epidemiologica e della necessità del divieto stesso.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)   «cervidi vivi»: animali vivi della famiglia dei Cervidi (Cervidae);

2)   «renne vive»: animali vivi del genere Rangifer.

Articolo 2

1.   Lo spostamento di cervidi vivi dalla Norvegia verso l'Unione è vietato.

2.   In deroga al paragrafo 1, sono autorizzati i seguenti spostamenti di cervidi vivi:

a)

gli spostamenti di renne vive per il pascolo stagionale dalla Norvegia alle zone della Svezia indicate nell'allegato o il ritorno alle zone della Svezia indicate nell'allegato dopo il pascolo stagionale in Norvegia, a condizione che l'autorità competente della Svezia fornisca un'approvazione scritta di tale spostamento;

b)

gli spostamenti di renne vive per il pascolo stagionale dalla Norvegia verso le zone della Finlandia indicate nell'allegato;

c)

gli spostamenti di renne vive della Finlandia che hanno pascolato in Norvegia nell'area situata tra la frontiera fra Norvegia e Finlandia e la recinzione per le renne fra tali Stati e tornano in Finlandia;

d)

gli spostamenti di cervidi vivi dalla Norvegia alla Svezia o alla Finlandia ai fini della macellazione immediata, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento;

e)

gli spostamenti di renne dalla Norvegia verso le zone della Svezia indicate nell'allegato per manifestazioni sportive o culturali, o dopo tali manifestazioni, a condizione che l'autorità competente svedese fornisca un'approvazione scritta preventiva dello spostamento di ogni partita;

f)

il transito di cervidi vivi dalla Norvegia attraverso la Svezia o la Finlandia e verso la Norvegia, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di transito abbia abbia fornito un'approvazione scritta preventiva.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri interessati vietano la spedizione di cervidi vivi provenienti dalle zone indicate nell'allegato.

2.   In deroga al paragrafo 1, la spedizione di cervidi vivi ai fini della macellazione immediata dalle zone della Svezia indicate nell'allegato verso il resto della Svezia o la Finlandia è consentito a condizione che l'autorità competente di destinazione abbia fornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento.

3.   In deroga al paragrafo 1, è consentita la spedizione di cervidi vivi ai fini della macellazione immediata dalle zone della Finlandia indicate nell'allegato verso la Svezia. È inoltre consentita la spedizione di cervidi vivi ai fini della macellazione immediata dalle zone della Finlandia indicate nell'allegato verso il resto della Finlandia, a condizione che l'autorità competente della Finlandia abbiafornito un'approvazione scritta preventiva di tale spostamento.

4.   In deroga al paragrafo 1, è consentita la spedizione di cervidi vivi dalle zone indicate nell'allegato verso la Norvegia, a condizione che l'autorità competente della Norvegia abbia fornito un'approvazione scritta preventiva..

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).

(3)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


ALLEGATO

1.   Le zone della Svezia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) ed e), e all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4

la contea di Norrbotten,

la contea di Västerbotten,

la contea di Jämtland,

la contea del Västernorrland,

il comune di Älvdalen nella contea di Dalarna,

i comuni di Nordanstig, Hudiksvall e Söderhamn nella contea di Gävleborg.

2.   Le zone della Finlandia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4

l'area situata tra la frontiera fra la Norvegia e la Finlandia e la recinzione per le renne fra la Norvegia e la Finlandia.


Rettifiche

1.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/25


Rettifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 190 del 12 luglio 2006 )

Pagina 90, allegato IX, tabella:

Dopo la riga corrispondente all'«articolo 12, paragrafo 5», è inserita la riga seguente:

«Articolo 14

Informazioni sulle decisioni delle autorità competenti aventi giurisdizione su determinati impianti di recupero relative al rilascio di autorizzazioni preventive a tali impianti

Vi sono stati casi?

Si

No

(apporre il segno √ sulla casella corrispondente)

In caso affermativo, completare la tabella 4»

Pagina 92, allegato IX, tabella, linea corrispondente all'«articolo 24 e articolo 50, paragrafo 1»:

anziché:

«In caso affermativo, completare la tabella 4.»

leggasi:

«In caso affermativo, completare la tabella 5.»