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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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22.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/1 |
DECISIONE (UE) 2016/1873 DEL CONSIGLIO
del 10 ottobre 2016
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209, paragrafo 2, e 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un accordo internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e i paesi dell'America latina e dei Caraibi sull'istituzione della Fondazione UE-ALC quale organizzazione internazionale. |
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(2) |
I negoziati per l'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC (l'«accordo») si sono conclusi positivamente il 29 gennaio 2015. |
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(3) |
L'accordo istituirà la Fondazione UE-ALC come organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica a norma del diritto internazionale pubblico. |
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(4) |
L'accordo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva, |
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(5) |
Quando agiscono nel quadro della Fondazione UE-ALC, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero coordinare le proprie posizioni in conformità dei trattati e del principio di leale cooperazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC, con riserva della conclusione di tale accordo.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
G. MATEČNÁ
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22.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/3 |
ACCORDO
che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC
Le parti del presente accordo,
RICORDANDO il partenariato strategico istituito tra l'America latina e i Caraibi (ALC) e l'Unione europea (UE) nel giugno 1999 nel quadro del primo vertice UE-ALC di Rio de Janeiro;
TENENDO PRESENTE l'iniziativa adottata dai capi di Stato e di governo dell'ALC e dell'UE nel corso del quinto vertice UE-ALC svoltosi a Lima, Perù, il 16 maggio 2008;
RICORDANDO la decisione adottata dai capi di Stato e di governo dell'UE e dell'ALC, dal presidente del Consiglio europeo e dal presidente della Commissione in merito alla creazione della Fondazione UE-ALC nel corso del sesto vertice UE-ALC tenutosi a Madrid, Spagna, il 18 maggio 2010;
RICORDANDO l'istituzione, nel 2011, di una fondazione transitoria nella Repubblica federale di Germania, che terminerà le sue attività e verrà sciolta all'entrata in vigore dell'accordo internazionale costitutivo della Fondazione UE-ALC;
RIBADENDO la necessità di creare un'organizzazione internazionale di natura intergovernativa soggetta al diritto pubblico internazionale mediante un «accordo internazionale costitutivo della Fondazione UE-ALC basato sul mandato adottato nel corso di una riunione ministeriale a margine del sesto vertice UE-ALC di Madrid», che contribuisca al consolidamento dei legami esistenti tra gli Stati dell'America latina e dei Caraibi, l'UE e i suoi Stati membri,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Articolo 1
Oggetto
1. È istituita col presente accordo la Fondazione internazionale UE-ALC (la «Fondazione» o la «Fondazione UE-ALC»).
2. Il presente accordo fissa gli obiettivi della Fondazione e stabilisce le norme e gli orientamenti generali che ne disciplinano le attività, la struttura e il funzionamento.
Articolo 2
Natura e sede
1. La Fondazione UE-ALC è un'organizzazione internazionale di natura intergovernativa istituita a norma del diritto internazionale pubblico. Essa mira a rafforzare il partenariato biregionale tra l'UE e i suoi Stati membri e la Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC).
2. La Fondazione UE-ALC ha sede nella libera città anseatica di Amburgo, Repubblica federale di Germania.
Articolo 3
Membri della Fondazione
1. Gli Stati dell'America latina e dei Caraibi, gli Stati membri dell'UE e l'UE, che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dal presente accordo, in base alle rispettive procedure giuridiche interne, diventano gli unici membri della Fondazione UE-ALC.
2. La Fondazione UE-ALC è aperta anche alla partecipazione della Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC).
Articolo 4
Personalità giuridica
1. La Fondazione UE-ALC gode di personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica necessaria per la realizzazione dei suoi obiettivi e delle sue attività, nel territorio di ciascuno dei suoi membri, conformemente al loro diritto interno.
2. La Fondazione può inoltre stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio.
Articolo 5
Obiettivi della Fondazione
1. La Fondazione UE-ALC:
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a) |
contribuisce a potenziare il processo di partenariato biregionale CELAC-UE coinvolgendo la società civile e altri soggetti sociali e avvalendosi del loro contributo; |
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b) |
favorisce ulteriormente la conoscenza e la comprensione reciproche tra entrambe le regioni; |
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c) |
dà maggiore visibilità a entrambe le regioni e al partenariato biregionale stesso. |
2. In particolare, la Fondazione UE-ALC:
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a) |
promuove e coordina attività orientate ai risultati a sostegno delle relazioni biregionali e imperniate sulla realizzazione delle priorità stabilite ai vertici CELAC-UE; |
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b) |
promuove il dibattito su strategie comuni volte all'esecuzione delle suddette priorità, stimolando la ricerca e gli studi; |
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c) |
promuove uno scambio fruttuoso e nuove opportunità di costituire reti tra i rappresentanti della società civile e altri soggetti sociali. |
Articolo 6
Criteri per le attività
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5 del presente accordo, le attività della Fondazione UE-ALC:
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a) |
si basano sulle priorità e sulle tematiche affrontate a livello dei capi di Stato e di governo in occasione dei vertici, concentrandosi sulle esigenze individuate per promuovere le relazioni biregionali; |
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b) |
coinvolgono, per quanto possibile e nel quadro delle attività della Fondazione, la società civile e altri soggetti sociali quali le istituzioni accademiche e tengono conto del loro contributo in modo non vincolante. A tal fine, ciascun membro potrebbe individuare istituzioni ed organizzazioni idonee che si adoperano per migliorare il dialogo biregionale a livello nazionale; |
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c) |
conferiscono valore aggiunto alle iniziative esistenti; |
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d) |
danno visibilità al partenariato, concentrandosi in particolare su azioni aventi un effetto moltiplicatore. |
2. Al momento dell'avvio delle attività o della partecipazione alle stesse, la Fondazione UE-ALC è orientata alle azioni e ai risultati e dinamica.
Articolo 7
Attività della Fondazione
1. Onde conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, la Fondazione UE-ALC svolge, tra l'altro, le seguenti attività:
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a) |
stimolare il dibattito attraverso seminari, conferenze, gruppi di lavoro, gruppi di riflessione, corsi, mostre, pubblicazioni, presentazioni, formazione professionale, scambio delle migliori pratiche e delle conoscenze specifiche; |
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b) |
promuovere e sostenere eventi attinenti alle tematiche trattate nel corso dei vertici CELAC-UE e connesse con le priorità stabilite durante le riunioni CELAC-UE a livello di alti funzionari; |
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c) |
avviare programmi e iniziative biregionali di sensibilizzazione, ivi compresi gli scambi nei settori prioritari individuati; |
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d) |
incoraggiare studi sulle questioni individuate da entrambe le regioni; |
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e) |
conseguire e offrire nuove opportunità di contatto, tenendo conto in particolare dei singoli o delle istituzioni che non conoscono il partenariato biregionale CELAC-UE; |
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f) |
creare una piattaforma basata su internet e/o realizzare una pubblicazione elettronica. |
2. La Fondazione UE-ALC può varare iniziative in associazione con istituzioni pubbliche e private, con le istituzioni dell'UE, con organizzazioni internazionali e regionali e con gli Stati latino-americani e caraibici e gli Stati membri dell'UE.
Articolo 8
Struttura della Fondazione
La Fondazione UE-ALC comprende:
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a) |
il consiglio dei governatori; |
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b) |
il presidente e |
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c) |
il direttore esecutivo. |
Articolo 9
Consiglio dei governatori
1. Il consiglio dei governatori è composto da rappresentanti dei membri della Fondazione UE-ALC. Esso si riunisce a livello di alti funzionari nonché, se del caso, a livello di ministri degli Affari esteri in occasione dei vertici CELAC-UE.
2. La Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC) è rappresentata nel consiglio dei governatori della presidenza di turno, fatta salva la partecipazione del paese interessato in base alle prerogative nazionali.
3. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare euro-latino-americana (EuroLat) è invitato a nominare un rappresentante di ciascuna regione in veste di osservatore presso il consiglio dei governatori.
4. L'Assemblea parlamentare paritetica ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) — UE è invitata a nominare un rappresentante dell'UE e uno dei Caraibi in veste di osservatori presso il consiglio dei governatori.
Articolo 10
Presidenza del consiglio dei governatori
Il consiglio dei governatori ha due presidenti, uno che rappresenta l'UE e l'altro che rappresenta i paesi dell'America latina e dei Caraibi.
Articolo 11
Funzioni del consiglio dei governatori
Il consiglio dei governatori della Fondazione UE-ALC esercita le seguenti funzioni:
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a) |
nomina il presidente e il direttore esecutivo della Fondazione; |
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b) |
adotta gli orientamenti generali per le attività della Fondazione e ne stabilisce le priorità operative e il regolamento interno, nonché le misure necessarie per garantire la trasparenza e la rendicontabilità per quanto riguarda, in particolare, il finanziamento esterno; |
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c) |
approva la conclusione dell'accordo relativo alla sede, nonché di altri accordi o intese che la Fondazione può concludere con Stati dell'America latina e dei Caraibi e Stati membri dell'UE in materia di privilegi e immunità; |
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d) |
adotta il bilancio e lo statuto del personale sulla base di una proposta del direttore esecutivo; |
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e) |
approva le modifiche della struttura organizzativa della Fondazione sulla base di una proposta del direttore esecutivo; |
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f) |
adotta un programma di lavoro pluriennale, compresa una stima di bilancio pluriennale, in linea di principio in una prospettiva quadriennale, sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo; |
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g) |
adotta il programma di lavoro annuale, compresi i progetti e le attività per l'anno successivo, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo e nel quadro del programma pluriennale; |
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h) |
adotta il bilancio annuale per l'anno successivo; |
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i) |
approva i criteri per il controllo e l'audit dei progetti della Fondazione, nonché per la presentazione di relazioni su detti progetti; |
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j) |
adotta la relazione annuale e i rendiconti finanziari della Fondazione per l'anno precedente; |
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k) |
fornisce orientamento e consulenza al presidente e al direttore esecutivo; |
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l) |
propone alle parti modifiche del presente accordo; |
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m) |
valuta lo sviluppo delle attività della Fondazione e adotta misure sulla base delle relazioni presentate dal direttore esecutivo; |
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n) |
risolve le controversie che potrebbero sorgere tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e delle relative modifiche; |
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o) |
revoca la nomina del presidente e/o del direttore esecutivo; |
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p) |
approva l'instaurazione del partenariato strategico; |
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q) |
approva la conclusione di qualsiasi accordo o strumento giuridico negoziato in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera i). |
Articolo 12
Riunioni del consiglio dei governatori
1. Il consiglio dei governatori tiene due riunioni ordinarie all'anno, che coincidono con le riunioni CELAC-UE a livello di alti funzionari.
2. Il consiglio dei governatori tiene riunioni straordinarie su iniziativa di un presidente, del direttore esecutivo o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
3. Le funzioni di segretariato del consiglio dei governatori sono espletate sotto l'autorità del direttore esecutivo della Fondazione.
Articolo 13
Processo decisionale in sede di consiglio dei governatori
Il consiglio dei governatori opera in presenza di oltre la metà dei suoi membri di ciascuna regione. Le decisioni sono adottate per consenso dei membri presenti.
Articolo 14
Presidente della Fondazione
1. Il consiglio dei governatori designa il presidente tra i candidati presentati dai membri della Fondazione UE-ALC. Il presidente è nominato per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta.
2. Il presidente è una personalità nota e autorevole sia in America latina e nei Caraibi che nell'UE. Il presidente esercita le proprie funzioni su base volontaria ma ha diritto al rimborso di tutte le spese necessarie e debitamente giustificate.
3. La presidenza viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'UE e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il presidente designato proviene da uno Stato membro dell'UE, il direttore esecutivo nominato proverrà da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa.
4. Il presidente:
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a) |
rappresenta la Fondazione nelle sue relazioni esterne, garantendo una rappresentanza visibile attraverso contatti ad alto livello con le autorità degli Stati dell'America latina e dei Caraibi, dell'UE e degli Stati membri dell'UE, nonché con altri partner; |
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b) |
riferisce alle riunioni dei ministri degli Esteri, ad altre riunioni ministeriali, al consiglio dei governatori e ad altre importanti riunioni, se del caso; |
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c) |
fornisce consulenza al direttore esecutivo nell'elaborazione del progetto di programma di lavoro pluriennale e annuale e del progetto di bilancio da presentare al consiglio dei governatori per approvazione; |
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d) |
svolge altre mansioni convenute dal consiglio dei governatori. |
Articolo 15
Direttore esecutivo della Fondazione
1. La Fondazione è gestita da un direttore esecutivo, nominato dal consiglio dei governatori per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta, e designato in seguito alla presentazione di candidature da parte dei membri della Fondazione UE-ALC.
2. Fatte salve le competenze del consiglio dei governatori, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. La carica di direttore esecutivo è retribuita e viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'UE e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il direttore esecutivo designato proviene da uno Stato membro dell'UE, il presidente nominato proverrà da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa.
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante giuridico della Fondazione ed esercita le seguenti funzioni:
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a) |
elabora il programma di lavoro pluriennale e annuale della Fondazione e il suo bilancio in consultazione con il presidente; |
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b) |
nomina e dirige il personale della Fondazione, garantendo che rispetti gli obiettivi della Fondazione; |
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c) |
esegue il bilancio; |
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d) |
presenta al consiglio dei governatori relazioni d'attività periodiche e annuali, nonché i conti finanziari, per adozione, assicurando procedure trasparenti e la corretta circolazione delle informazioni riguardanti tutte le attività realizzate o sostenute dalla Fondazione, compreso un elenco aggiornato delle istituzioni e delle organizzazioni identificate a livello nazionale, nonché di quelle che partecipano alle attività della Fondazione; |
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e) |
presenta la relazione di cui all'articolo 18; |
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f) |
prepara le riunioni e assiste il consiglio dei governatori; |
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g) |
consulta, se necessario, i rappresentanti competenti della società civile e altri soggetti sociali, in particolare le istituzioni eventualmente individuate dai membri della Fondazione UE-ALC, a seconda della questione sollevata e delle esigenze concrete, informando il consiglio dei governatori dei risultati di tali contatti ai fini di un ulteriore esame; |
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h) |
conduce consultazioni e negoziati con il paese che ospita la Fondazione e con le altre parti del presente accordo per quanto riguarda i particolari delle agevolazioni di cui gode la Fondazione in tali Stati; |
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i) |
conduce negoziati riguardo a qualsiasi accordo o strumento giuridico avente ripercussioni internazionali, con organizzazioni internazionali, Stati ed enti pubblici o privati su questioni che vanno oltre il funzionamento amministrativo quotidiano della Fondazione, previa debita consultazione e notifica al consiglio dei governatori circa l'inizio e la conclusione prevista di tali negoziati e previe consultazioni periodiche sul loro contenuto, campo di applicazione e probabile esito; |
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j) |
riferisce al consiglio dei governatori in merito a eventuali azioni giudiziarie che coinvolgano la Fondazione. |
Articolo 16
Finanziamento della Fondazione
1. I contributi sono versati su base volontaria, fatta salva la partecipazione al consiglio dei governatori.
2. La Fondazione è finanziata principalmente dai suoi membri. Il consiglio dei governatori, nel rispetto dell'equilibrio biregionale, può valutare altre modalità di finanziamento delle attività della Fondazione.
3. In casi specifici, previe notifica e consultazione del consiglio dei governatori per approvazione, la Fondazione è autorizzata a generare risorse supplementari tramite finanziamenti esterni di enti pubblici e privati, anche attraverso l'elaborazione di relazioni e analisi su richiesta. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente per le attività della Fondazione.
4. La Repubblica federale di Germania fornisce, a proprie spese e nell'ambito del suo contributo finanziario alla Fondazione, locali opportunamente ammobiliati idonei all'utilizzazione da parte della Fondazione e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza.
Articolo 17
Audit e pubblicazione dei conti
1. Il consiglio dei governatori nomina revisori indipendenti incaricati di verificare i conti della Fondazione.
2. Il bilancio delle attività e delle passività, delle spese e delle entrate della Fondazione, certificato da revisori indipendenti, viene messo a disposizione dei membri quanto prima dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, e comunque entro sei mesi da tale data, e sottoposto all'approvazione del consiglio dei governatori nella prima riunione successiva.
3. Viene pubblicata una sintesi dei conti e del bilancio verificati.
Articolo 18
Valutazione della Fondazione
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il direttore esecutivo presenta ogni quattro anni al consiglio dei governatori una relazione sulle attività della Fondazione. Il consiglio dei governatori valuta complessivamente tali attività e adotta qualsiasi decisione riguardante le attività future della Fondazione.
Articolo 19
Partenariati strategici
1. La Fondazione ha quattro partner strategici iniziali: da parte dell'UE, l'Institut des Amériques in Francia e la Regione Lombardia in Italia e, da parte dell'America latina e dei Caraibi, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) nella Repubblica dominicana e la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (ECLAC) delle Nazioni Unite.
2. Per conseguire i propri obiettivi, la Fondazione UE-ALC può istituire in futuro partenariati strategici con organizzazioni intergovernative, Stati ed enti pubblici o privati di entrambe le regioni, sempre nel rispetto del principio di equilibrio biregionale.
Articolo 20
Privilegi e immunità
1. La natura e la personalità giuridica della Fondazione sono definite agli articoli 2 e 4.
2. Lo status, i privilegi e le immunità della Fondazione, del consiglio dei governatori, del presidente, del direttore esecutivo, dei membri del personale e dei rappresentanti dei membri nel territorio della Repubblica federale di Germania ai fini dell'esercizio delle loro funzioni sono disciplinati da un accordo relativo alla sede stipulato fra il governo della Repubblica federale di Germania e la Fondazione.
3. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente accordo.
4. La Fondazione può concludere con uno o più Stati dell'America latina e dei Caraibi e con gli Stati membri dell'UE altri accordi relativi a tali privilegi e immunità eventualmente necessari per il corretto funzionamento della Fondazione nei rispettivi territori, che dovranno essere approvati dal consiglio dei governatori.
5. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, la Fondazione, i suoi attivi, le sue entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. La Fondazione non è esonerata dalla remunerazione di servizi resi.
6. Il direttore esecutivo e il personale della Fondazione sono esenti dalle imposte nazionali sugli stipendi ed emolumenti versati dalla Fondazione.
7. Per membri del personale della Fondazione si intendono tutti i membri del personale nominati dal direttore esecutivo, ad eccezione di quelli assunti in loco e retribuiti in base a tariffe orarie.
Articolo 21
Lingue della Fondazione
Le lingue di lavoro della Fondazione sono quelle utilizzate dal partenariato strategico tra l'America latina e i Caraibi e l'Unione europea dalla sua istituzione nel giugno 1999.
Articolo 22
Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia che possa sorgere tra le parti riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo e delle sue modifiche è oggetto di negoziati diretti tra loro ai fini di una rapida soluzione. Se non viene risolta in tal modo, la controversia è presentata per decisione al consiglio dei governatori.
Articolo 23
Modifiche
1. Il presente accordo può essere modificato su iniziativa del consiglio dei governatori della Fondazione UE-ALC o su richiesta di una delle parti. Le proposte di modifica sono trasmesse al depositario, che provvede a notificarle a tutte le parti a fini di valutazione e di negoziazione.
2. Le modifiche sono adottate per consenso ed entrano in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie a tal fine.
3. Il depositario notifica a tutte le parti l'entrata in vigore delle modifiche.
Articolo 24
Ratifica e adesione
1. Il presente accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati dell'America latina e dei Caraibi, degli Stati membri dell'UE e dell'UE, dal 25 ottobre 2016 alla data della sua entrata in vigore ed è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il depositario.
2. Il presente accordo resta aperto all'adesione da parte dell'UE, degli Stati dell'America latina e dei Caraibi e degli Stati membri dell'UE che non l'hanno firmato. I relativi strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
Articolo 25
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che otto parti di ciascuna regione, compresa la Repubblica federale di Germania e l'UE, hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica o di adesione presso il depositario. Per gli altri Stati dell'America latina e dei Caraibi e per gli Stati membri dell'UE, che depositano i loro strumenti di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore, il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che tali Stati dell'America latina e dei Caraibi, nonché gli Stati membri dell'UE hanno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.
2. Il depositario notifica a tutte le parti il ricevimento degli strumenti di ratifica o di adesione e la data di entrata in vigore del presente accordo, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 26
Durata e denuncia
1. Il presente accordo ha durata indeterminata.
2. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta indirizzata al depositario per via diplomatica. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo che è pervenuta la notifica.
Articolo 27
Scioglimento e liquidazione
1. La Fondazione è sciolta:
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a) |
se tutti i suoi membri, o tutti tranne uno, hanno denunciato l'accordo oppure |
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b) |
se i suoi membri decidono di denunciarlo. |
2. In caso di denuncia dell'accordo, la Fondazione continua a esistere soltanto ai fini della sua liquidazione. Le sue attività sono liquidate da curatori che procedono alla vendita delle attività della Fondazione e all'estinzione delle passività. Il saldo è ripartito tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi.
Articolo 28
Depositario
Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.
Articolo 29
Riserve
1. Al momento della firma o della ratifica del presente accordo, o dell'adesione al medesimo, le parti possono formulare riserve e/o dichiarazioni in merito al suo testo a condizione che esse non siano incompatibili con l'oggetto e con le finalità dell'accordo stesso.
2. Le riserve e le dichiarazioni formulate sono comunicate al depositario, il quale le notifica alle altre parti dell'accordo.
Articolo 30
Disposizioni transitorie
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la fondazione transitoria istituita nel 2011 secondo il diritto della Repubblica federale di Germania conclude le proprie attività e viene sciolta. Le attività e le passività, le risorse, i fondi e altri obblighi contrattuali di tale fondazione sono trasferiti alla Fondazione UE-ALC istituita dal presente accordo. A tal fine, la fondazione UE-ALC e la fondazione transitoria concludono i necessari strumenti giuridici con la Repubblica federale di Germania e rispettano le pertinenti disposizioni giuridiche.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, croata, ceca, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, che sarà depositato negli archivi del Consiglio dell'Unione europea, il quale ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutte le parti.
REGOLAMENTI
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22.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1874 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2016
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maroilles/Marolles (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Maroilles»/«Marolles», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione (2) modificato dal regolamento (CE) n. 1305/2008 della Commissione (3). |
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(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Maroilles»/«Marolles» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1305/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maroilles ou Marolles (DOP)] (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 30).
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22.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1875 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
141,7 |
|
ZZ |
141,7 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
156,4 |
|
ZZ |
156,4 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
149,4 |
|
ZZ |
149,4 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
83,9 |
|
CL |
95,1 |
|
|
IL |
72,6 |
|
|
TR |
105,3 |
|
|
UY |
48,9 |
|
|
ZA |
92,6 |
|
|
ZZ |
83,1 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
272,3 |
|
EG |
169,2 |
|
|
TR |
138,4 |
|
|
US |
261,8 |
|
|
ZZ |
210,4 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
240,2 |
|
AU |
237,5 |
|
|
BR |
124,9 |
|
|
CL |
184,3 |
|
|
NZ |
139,5 |
|
|
ZA |
156,6 |
|
|
ZZ |
180,5 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
56,4 |
|
TR |
146,4 |
|
|
ZZ |
101,4 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
22.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/16 |
DECISIONE (UE) 2016/1876 DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2016
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («l'accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 173 dell'accordo, la Repubblica di Moldova è tenuta a raggiungere gradualmente la conformità con il pertinente acquis dell'Unione conformemente alle disposizioni dell'allegato XVI dell'accordo. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 273 dell'accordo, la Repubblica di Moldova è tenuta a garantire che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il pertinente acquis dell'Unione, in linea con il calendario di cui all'allegato XXIX dell'accordo. |
|
(4) |
Diversi atti dell'Unione elencati negli allegati XVI e XXIX dell'accordo sono stati modificati, rifusi, o abrogati e sostituiti successivamente alla sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI dell'accordo sono elencati anche in altri allegati. A fini di chiarezza degli obblighi, è opportuno allineare le scadenze per il ravvicinamento applicabili a tali atti. |
|
(5) |
A norma dell'articolo 269 dell'accordo, le soglie di valore per i contratti di appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A dell'accordo siano riviste periodicamente, a decorrere dall'anno di entrata in vigore dell'accordo. |
|
(6) |
È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dalla Repubblica di Moldova nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione modificando alcune scadenze. |
|
(7) |
È pertanto necessario aggiornare gli allegati XVI e XXIX per tenere conto dell'evoluzione dell'acquis dell'Unione ivi elencato, e rivedere il valore delle soglie per i contratti di appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A dell'accordo. |
|
(8) |
A norma dell'articolo 269 dell'accordo, la revisione del valore delle soglie previste nell'allegato XXIX-A dell'accordo è adottata tramite decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». |
|
(9) |
A norma dell'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. |
|
(10) |
L'articolo 1 della decisione del Consiglio di associazione n. 3/2014, del 16 dicembre 2014, delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo in materia di commercio al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», compreso l'allegato XVI relativo al capo 3 (Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità) e l'allegato XXIX relativo al capo 8 (Appalti pubblici) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. |
|
(11) |
È pertanto opportuno definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione, riunito nella formazione «Commercio», in merito all'aggiornamento degli allegati XVI e XXIX dell'accordo. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'articolo 438 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'aggiornamento degli allegati XVI e XXIX dell'accordo di associazione si basa sui progetti di decisione di tale comitato acclusi alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» possono accettare correzioni tecniche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
R. KALIŇÁK
PROGETTO DI
DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»
del …
che aggiorna l'allegato XXIV dell'accordo di associazione
IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare l'articolo 173 e l'articolo 436,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («l'accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 173 dell'accordo, la Repubblica di Moldova è tenuta a conformarsi progressivamente all'acquis pertinente dell'Unione a norma delle disposizioni dell'allegato XVI dell'accordo. |
|
(3) |
Diversi atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI dell'accordo sono stati modificati, rifusi o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell'Unione successivamente alla sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato alla Repubblica di Moldova i seguenti atti:
|
|
(4) |
Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI figurano anche nell'allegato IV (Protezione dei consumatori) e XI (Ambiente) dell'accordo. A fini di chiarezza, i termini applicabili per il ravvicinamento di tali atti di cui all'allegato XVI dovrebbero essere allineati con i termini di cui all'allegato IV (Protezione dei consumatori) e I (Ambiente) dell'accordo. |
|
(5) |
È necessario aggiornare l'allegato XVI dell'accordo al fine di rispecchiare l'evoluzione della legislazione dell'Unione elencato in tale allegato, conformemente all'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo. A fini di chiarezza, le sezioni dell'allegato XVI dell'accordo interessate dai cambiamenti dovrebbero essere aggiornate integralmente. |
|
(6) |
La Repubblica di Moldova porta avanti il processo di ravvicinamento della sua legislazione alla lagislazione dell'Unione conformemente alle tempistiche e alle priorità definite nell'allegato XVI dell'accordo. È pertanto opportuno garantire che i recenti aggiornamenti della legislazione dell'Unione siano prontamente ed efficacemente integrati nell'attuale processo di ravvicinamento e tengano conto dei progressi già compiuti dalla Repubblica di Moldova. |
|
(7) |
È opportuno prevedere periodi di transizione per la Repubblica di Moldova, al fine di rispecchiare opportunamente i nuovi atti dell'Unione nella sua legislazione nazionale, e prevedere un periodo di adattamento per i produttori e gli importatori. Di conseguenza, i termini per il ravvicinamento della sua legislazione nazionale a tali nuovi atti dell'Unione dovrebbero essere prorogati. |
|
(8) |
A norma dell'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. Con la decisione n. 3/2014 del 16 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha conferito al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare determinati allegati attinenti al commercio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sezione «Quadro legislativo orizzontale per la commercializzazione dei prodotti», la sezione «Legislazione basata sui principi del «nuovo approccio» che prevedono la marcatura CE», la sezione «Direttive basate sui principi del ‘nuovo approccio’ o dell'‘approccio globale’ che non prevedono la marcatura CE», la sottosezione 2 «Veicoli a motore a due o tre ruote», e la sottosezione 3 «Trattori agricoli e forestali a ruote» della sezione «Costruzione di veicoli a motore», la sottosezione 1 «REACH e sua attuazione», la sottosezione 2 «Sostanze chimiche pericolose» e la sottosezione 3 «Classificazione, imballaggio ed etichettatura» della sezione «Sostanze chimiche» dell'allegato XVI dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, sono sostituite dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, il
Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»
Il presidente
(1) GU UE L 260 del 30.8.2014, pag. 4.
(2) GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 357.
(3) GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 45.
(4) GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 79.
(5) GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 309.
(6) GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 1.
(7) GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
(8) GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 149.
(9) GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 107.
(10) GU UE L 189 del 27.6.2014, pag. 164.
(11) GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.
(12) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.
(13) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.
(14) GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.
(15) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.
(16) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.
(17) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.
ALLEGATO
AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO XXIV DELL'ACCORDO
La sezione «Quadro legislativo orizzontale per la commercializzazione dei prodotti», la sezione «Legislazione basata sui principi del «nuovo approccio» che prevedono la marcatura CE», la sezione «Direttive basate sui principi del ‘nuovo approccio’ o dell'‘approccio globale’ che non prevedono la marcatura CE», la sottosezione 2 «Veicoli a motore a due o tre ruote», e la sottosezione 3 «Trattori agricoli o forestali a ruote» della sezione «Costruzione di veicoli a motore», la sottosezione 1 «REACH e sua attuazione», la sottosezione 2 «Sostanze chimiche pericolose» e la sottosezione 3 «Classificazione, imballaggio ed etichettatura» della sezione «Sostanze chimiche» dell'allegato XVI dell'accordo sono così sostituite:
|
«Legislazione dell'Unione |
Termine per il ravvicinamento |
|
QUADRO LEGISLATIVO ORIZZONTALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI |
|
|
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio |
Ravvicinamento in coincidenza con la data di entrata in vigore della legge n. 235 del 1o dicembre 2011 |
|
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti |
2016 |
|
Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi |
2012 |
|
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
2015 |
|
Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, che abroga la direttiva 71/354/CEE, come modificata dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
2015 |
|
LEGISLAZIONE BASATA SUI PRINCIPI DEL «NUOVO APPROCCIO» CHE PREVEDONO LA MARCATURA CE |
|
|
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione |
2017 |
|
Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione |
2017 |
|
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio |
Pieno ravvicinamento: 2015 |
|
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica |
2017 |
|
Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale |
Riesame e pieno ravvicinamento: 2015 |
|
Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas |
Riesame e pieno ravvicinamento: 2016 |
|
Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone |
2015 |
|
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva |
2017 |
|
Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile Decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile |
2017 |
|
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori |
2017 |
|
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE |
2015 |
|
Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici |
2017 |
|
Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro |
Riesame e pieno ravvicinamento: 2015 |
|
Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi |
Pieno ravvicinamento: 2017 |
|
Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico |
2017 |
|
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione |
2017 |
|
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE |
2017 |
|
Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE |
2018 |
|
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli |
Riesame e pieno ravvicinamento: 2015 |
|
Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici |
2017 |
|
DIRETTIVE BASATE SUI PRINCIPI DEL «NUOVO APPROCCIO» O DELL'«APPROCCIO GLOBALE» CHE NON PREVEDONO LA MARCATURA CE |
|
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Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio |
2015 |
|
Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE |
2017 |
|
COSTRUZIONE DI VEICOLI A MOTORE |
|
|
2. Veicoli a motore a due o tre ruote |
|
|
Regolamento (UE) n 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli |
2017 |
|
3. Trattori agricoli o forestali a ruote |
|
|
Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali |
2016 |
|
Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote |
2016 |
|
SOSTANZE CHIMICHE |
|
|
1. REACH e sua attuazione |
|
|
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche |
2019 |
|
Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE |
2019 |
|
2. Sostanze chimiche pericolose |
|
|
Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose |
2017 |
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Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio |
2021 |
|
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche |
2014 |
|
Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) |
2016 |
|
Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE |
2013-14 |
|
Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) |
Ravvicinamento realizzato nel 2009 |
|
Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti, e che modifica la direttiva 79/117/CEE |
2013-14 |
|
3. Classificazione, imballaggio ed etichettatura |
|
|
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 |
2021». |
PROGETTO DI
DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»
del …
che aggiorna l'allegato XXIX dell'accordo di associazione
IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare l'articolo 269, l'articolo 273 e l'articolo 436,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («l'accordo») (1) è entrato in vigore il 1o luglio 2016. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 269, paragrafo 5 dell'accordo, le soglie di valore per i contratti di appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A devono essere riviste periodicamente ogni due anni, a decorrere dall'anno di entrata in vigore dell'accordo, e che la revisione deve essere adottata tramite decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 273 dell'accordo, la Repubblica di Moldova è tenuta a garantire che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il pertinente acquis dell'Unione, in linea con il calendario di cui all'allegato XXIX dell'accordo. |
|
(4) |
Diversi atti dell'Unione elencati nell'allegato XXIX dell'accordo sono stati modificati, rifusi o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell'Unione successivamente alla sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato alla Repubblica di Moldova i seguenti atti:
|
|
(5) |
Le summenzionate nuove direttive hanno modificato le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A. |
|
(6) |
È pertanto necessario aggiornare l'allegato XXIX dell'accordo al fine di rispecchiare le modifiche apportate all'acquis dell'Unione elencato in tale allegato, conformemente agli articoli 269, 273 e 436 dell'accordo. |
|
(7) |
Il nuovo acquis dell'Unione in materia di appalti pubblici presenta una nuova struttura. È opportuno rispecchiare questa nuova struttura nell'allegato XXIX. Per ragioni di chiarezza, è opportuno aggiornare l'allegato XXIX integralmente e sostituirlo con il testo che figura nell'allegato della presente decisione. È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dalla Repubblica di Moldova nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione. |
|
(8) |
A norma dell'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. Con la decisione n. 3/2014 del 16 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha conferito al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare determinati allegati attinenti al commercio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato XXIX dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, il
Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»
Il presidente
(1) GU UE L 260 del 30.8.2014, pag. 4.
(2) GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato XXIX dell'accordo è cosi sostituito:
«ALLEGATO XXIX
APPALTI PUBBLICI
ALLEGATO XXIX-A
SOGLIE
|
1. |
Le soglie di valore di cui all'articolo 269, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe le parti le seguenti:
|
|
2. |
Le soglie di cui al paragrafo 1 sono adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE al momento dell'entrata in vigore del presente accordo. |
ALLEGATO XXIX-B
CALENDARIO INDICATIVO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI, IL RAVVICINAMENTO E L'ACCESSO AL MERCATO
|
Fase |
|
Calendario indicativo |
Accesso al mercato concesso all'UE dalla Repubblica di Moldova |
Accesso al mercato concesso alla Repubblica di Moldova dall'UE |
|
|
1 |
Attuazione dell'articolo 270, paragrafo 2, e dell'articolo 271 del presente accordo Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 272 del presente accordo |
9 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo |
Forniture per le autorità governative centrali |
Forniture per le autorità governative centrali |
|
|
2 |
Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE |
5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo |
Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico |
Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico |
Allegati XXIX-C e XXIX-N |
|
Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE |
5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo |
Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità |
Forniture per tutti gli enti aggiudicatori |
Allegati XXIX-G e XXIX-Q |
|
|
Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/24/UE |
5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo |
Appalti di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici |
Appalti di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici |
Allegati XXIX-D, XXIX-E e XXIX-O |
|
|
3 |
Ravvicinamento e attuazione della direttiva 2014/23/UE |
6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo |
Concessioni per tutte le amministrazioni aggiudicatrici |
Concessioni per tutte le amministrazioni aggiudicatrici |
Allegati XXIX-K e XXIX-L |
|
4 |
Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE |
8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo |
Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità |
Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità |
Allegati XXIX-H, XXIX-I e XXIX-R |
ALLEGATO XXIX-C
ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2014
sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
(Fase 2)
|
TITOLO I |
Campo di applicazione, definizioni e principi generali |
|
|
|
|
|
|
CAPO I |
Campo di applicazione e definizioni |
|
|
Sezione 1 |
Oggetto e definizioni |
|
|
Articolo 1 |
Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6 |
|
|
Articolo 2 |
Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) e 24) |
|
|
Articolo 3 |
Appalti misti |
|
|
Sezione 2 |
Soglie |
|
|
Articolo 4 |
Importi delle soglie |
|
|
Articolo 5 |
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti |
|
|
Sezione 3 |
Esclusioni |
|
|
Articolo 7 |
Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali |
|
|
Articolo 8 |
Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche |
|
|
Articolo 9 |
Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali |
|
|
Articolo 10 |
Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi |
|
|
Articolo 11 |
Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo |
|
|
Articolo 12 |
Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico |
|
|
Sezione 4 |
Situazioni specifiche |
|
|
Sottosezione 1 |
Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo |
|
|
Articolo 13 |
Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici |
|
|
Articolo 14 |
Servizi di ricerca e sviluppo |
|
|
Sottosezione 2 |
Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza |
|
|
Articolo 15 |
Difesa e sicurezza |
|
|
Articolo 16 |
Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza |
|
|
Articolo 17 |
Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali |
|
|
|
|
|
|
CAPO II |
Disposizioni generali |
|
|
Articolo 18 |
Principi per l'aggiudicazione degli appalti |
|
|
Articolo 19 |
Operatori economici |
|
|
Articolo 21 |
Riservatezza |
|
|
Articolo 22 |
Disposizioni applicabili alle comunicazioni: paragrafi 2-6 |
|
|
Articolo 23 |
Nomenclature |
|
|
Articolo 24 |
Conflitti di interesse |
|
|
|
|
|
|
TITOLO II |
Disposizioni relative agli appalti pubblici |
|
|
|
|
|
|
CAPO I |
Procedure |
|
|
Articolo 26 |
Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2, paragrafo 4, lettera a), paragrafi 5 e 6 |
|
|
Articolo 27 |
Procedura aperta |
|
|
Articolo 28 |
Procedura ristretta |
|
|
Articolo 29 |
Procedura competitiva con negoziazione |
|
|
Articolo 32 |
Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione |
|
|
|
|
|
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
|
|
Sezione 1 |
Preparazione |
|
|
Articolo 40 |
Consultazioni preliminari di mercato |
|
|
Articolo 41 |
Coinvolgimento preventivo di candidati o offerenti |
|
|
Articolo 42 |
Specifiche tecniche |
|
|
Articolo 43 |
Etichette |
|
|
Articolo 44 |
Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova paragrafi 1 e 2 |
|
|
Articolo 45 |
Varianti |
|
|
Articolo 46 |
Suddivisione degli appalti in lotti |
|
|
Articolo 47 |
Fissazione dei termini |
|
|
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
|
|
Articolo 48 |
Avvisi di preinformazione |
|
|
Articolo 49 |
Bandi e avvisi di gara |
|
|
Articolo 50 |
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4 |
|
|
Articolo 51 |
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma e paragrafo 5, primo comma |
|
|
Articolo 53 |
Disponibilità elettronica dei documenti di gara |
|
|
Articolo 54 |
Inviti ai candidati |
|
|
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti |
|
|
Articolo 56 |
Principi generali |
|
|
Sottosezione 1 |
Criteri di selezione qualitativa |
|
|
Articolo 57 |
Motivi di esclusione |
|
|
Articolo 58 |
Criteri di selezione |
|
|
Articolo 59 |
Documento di Gara Unico europeo: paragrafo 1 per analogia, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 60 |
Mezzi di prova |
|
|
Articolo 62 |
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2 |
|
|
Articolo 63 |
Affidamento sulle capacità di altri soggetti |
|
|
Sottosezione 2 |
Riduzione del numero di candidati, di offerte e soluzioni |
|
|
Articolo 65 |
Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare |
|
|
Articolo 66 |
Riduzione del numero di offerte e soluzioni |
|
|
Sottosezione 3 |
Aggiudicazione dell'appalto |
|
|
Articolo 67 |
Criteri di aggiudicazione dell'appalto |
|
|
Articolo 68 |
Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2 |
|
|
Articolo 69 |
Offerte anormalmente basse: paragrafi 1 — 4 |
|
|
|
|
|
|
CAPO IV |
Esecuzione dell'appalto |
|
|
Articolo 70 |
Condizioni di esecuzione dell'appalto |
|
|
Articolo 71 |
Subappalto |
|
|
Articolo 72 |
Modifica di contratti durante il periodo di validità |
|
|
Articolo 73 |
Risoluzione dei contratti |
|
|
|
|
|
|
TITOLO III |
Regimi di appalto particolari |
|
|
|
|
|
|
CAPO I |
Servizi sociali e altri servizi specifici |
|
|
Articolo 74 |
Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici |
|
|
Articolo 75 |
Pubblicazione dei bandi e degli avvisi |
|
|
Articolo 76 |
Principi per l'aggiudicazione degli appalti |
|
|
|
|
|
|
ALLEGATI |
||
|
Allegato II |
Elenco delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, lettera a) |
|
|
Allegato III |
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 4, lettera b) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa |
|
|
Allegato IV |
Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi |
|
|
Allegato V |
Informazioni che devono figurare negli avvisi |
|
|
Parte A: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso di preinformazione |
|
|
Parte B: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione (di cui all'articolo 48) |
|
|
Parte C: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara (di cui all'articolo 49) |
|
|
Parte D: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 50) |
|
|
Parte G: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 72, paragrafo 1) |
|
|
Parte H: |
Informazioni che devono figurare nei bandi di gara e negli avvisi di aggiudicazione per i contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 1) |
|
|
Parte I: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione per i servizi sociali e altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 1) |
|
|
Parte J: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di aggiudicazione per i contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 2) |
|
|
Allegato VII |
Definizione di talune specifiche tecniche |
|
|
Allegato IX |
Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a confermare interesse, previsti dall'articolo 54 |
|
|
Allegato X |
Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 18, paragrafo 2 |
|
|
Allegato XII |
Mezzi di prova dei criteri di selezione |
|
|
Allegato XIV |
Servizi di cui all'articolo 74 |
|
ALLEGATO XXIX-D
ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE
(Fase 2)
|
TITOLO I |
Campo di applicazione, definizioni e principi generali |
|
|
|
|
|
|
CAPO I |
Campo di applicazione e definizioni |
|
|
Sezione I |
Oggetto e definizioni |
|
|
Articolo 2 |
Definizioni paragrafo 1, punto 21 |
|
|
Articolo 22 |
Disposizioni applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1 |
|
|
|
|
|
|
TITOLO II |
Disposizioni relative agli appalti pubblici |
|
|
|
|
|
|
CAPO I |
Procedure |
|
|
Articolo 26 |
Scelta delle procedure: paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera b) |
|
|
Articolo 30 |
Dialogo competitivo |
|
|
Articolo 31 |
Partenariati per l'innovazione |
|
|
|
|
|
|
CAPO II |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
|
|
Articolo 33 |
Accordi quadro |
|
|
Articolo 34 |
Sistemi dinamici di acquisizione |
|
|
Articolo 35 |
Aste elettroniche |
|
|
Articolo 36 |
Cataloghi elettronici |
|
|
Articolo 38 |
Appalti congiunti occasionali |
|
|
|
|
|
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
|
|
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
|
|
Articolo 50 |
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3 |
|
|
|
|
|
|
TITOLO III |
Regimi di appalto particolari |
|
|
|
|
|
|
CAPO II |
Regole sui concorsi di progettazione |
|
|
Articolo 78 |
Campo di applicazione |
|
|
Articolo 79 |
Bandi e avvisi |
|
|
Articolo 80 |
Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti |
|
|
Articolo 81 |
Composizione della commissione giudicatrice |
|
|
Articolo 82 |
Decisioni della commissione giudicatrice |
|
|
|
|
|
|
ALLEGATI |
||
|
Allegato V |
Informazioni che devono figurare negli avvisi |
|
|
Parte E: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 79, paragrafo 1) |
|
|
Parte F: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati di un concorso (di cui all'articolo 79, paragrafo 2) |
|
|
Allegato VI |
Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 35, paragrafo 4) |
|
ALLEGATO XXIX-E
ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE
(Fase 2)
Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.
|
TITOLO I |
Campo di applicazione, definizioni e principi generali |
|
|
|
|
CAPO I |
Campo di applicazione e definizioni |
|
Sezione 1 |
Oggetto e definizioni |
|
Articolo 2 |
Definizioni paragrafo 1, punti 14 e 16 |
|
Articolo 20 |
Appalti riservati |
|
|
|
|
CAPO II |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
|
Articolo 37 |
Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza |
|
|
|
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
|
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti |
|
Articolo 64 |
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato |
|
|
|
|
TITOLO III |
Regimi di appalto particolari |
|
|
|
|
CAPO I |
Servizi sociali e altri servizi specifici |
|
Articolo 77 |
Appalti riservati per determinati servizi |
ALLEGATO XXIX-F
DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO
Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.
|
TITOLO I |
Campo di applicazione, definizioni e principi generali |
|
|
|
|
CAPO I |
Campo di applicazione e definizioni |
|
Sezione 1 |
Oggetto e definizioni |
|
Articolo 1 |
Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 3 e 4 |
|
Articolo 2 |
Definizioni: paragrafo 2 |
|
Sezione 2 |
Soglie |
|
Articolo 6 |
Revisione delle soglie e dell'elenco delle autorità governative centrali |
|
|
|
|
TITOLO II |
Disposizioni relative agli appalti pubblici |
|
|
|
|
CAPO I |
Procedure |
|
Articolo 25 |
Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali |
|
|
|
|
CAPO II |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
|
Articolo 39 |
Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi |
|
|
|
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
|
Sezione 1 |
Preparazione |
|
Articolo 44 |
Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova paragrafo 3 |
|
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
|
Articolo 51 |
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, paragrafo 6 |
|
Articolo 52 |
Pubblicazione a livello nazionale |
|
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti |
|
Articolo 61 |
Registro online dei certificati (e-Certis) |
|
Articolo 62 |
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3 |
|
Articolo 68 |
Costi del ciclo di vita: paragrafo 3 |
|
Articolo 69 |
Offerte anormalmente basse: paragrafo 5 |
|
|
|
|
TITOLO IV |
Governance |
|
Articolo 83 |
Esecuzione |
|
Articolo 84 |
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti |
|
Articolo 85 |
Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche |
|
Articolo 86 |
Cooperazione amministrativa |
|
|
|
|
TITOLO V |
Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali |
|
Articolo 87 |
Esercizio della delega |
|
Articolo 88 |
Procedura d'urgenza |
|
Articolo 89 |
Procedura di comitato |
|
Articolo 90 |
Recepimento e disposizioni transitorie |
|
Articolo 91 |
Abrogazioni |
|
Articolo 92 |
Riesame |
|
Articolo 93 |
Entrata in vigore |
|
Articolo 94 |
Destinatari |
|
|
|
|
ALLEGATI |
|
|
Allegato I |
Autorità governative centrali |
|
Allegato VIII |
Caratteristiche relative alla pubblicazione |
|
Allegato XI |
Registri |
|
Allegato XIII |
Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 68, paragrafo 3 |
|
Allegato XV |
Tavola di concordanza |
ALLEGATO XXIX-G
ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2014
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Fase 2)
|
TITOLO I |
Campo di applicazione, definizioni e principi generali |
|
|
|
|
CAPO I |
Oggetto e definizioni |
|
Articolo 1 |
Oggetto e campo di applicazione: paragrafi1, 2, 5 e 6 |
|
Articolo 2 |
Definizioni: punti 1-9, 13-16 e 18-20 |
|
Articolo 3 |
Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4 |
|
Articolo 4 |
Enti aggiudicatori: paragrafi 1-3 |
|
Articolo 5 |
Appalti misti che riguardano la medesima attività |
|
Articolo 6 |
Appalti che riguardano più attività |
|
|
|
|
CAPO II |
Attività |
|
Articolo 7 |
Disposizioni comuni |
|
Articolo 8 |
Gas e riscaldamento |
|
Articolo 9 |
Elettricità |
|
Articolo 10 |
Acqua |
|
Articolo 11 |
Servizi di trasporto |
|
Articolo 12 |
Porti e aeroporti |
|
Articolo 13 |
Servizi postali |
|
Articolo 14 |
Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi |
|
|
|
|
CAPO III |
Campo di applicazione materiale |
|
Sezione 1 |
Soglie |
|
Articolo 15 |
Importi delle soglie |
|
Articolo 16 |
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 1-4 e 7-14 |
|
Sezione 2 |
Appalti e concorsi di progettazione esclusi: Disposizioni particolari per l'aggiudicazione degli appalti concernenti aspetti della difesa e della sicurezza |
|
Sottosezione 1 |
Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia |
|
Articolo 18 |
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1 |
|
Articolo 20 |
Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali |
|
Articolo 21 |
Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi |
|
Articolo 22 |
Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo |
|
Articolo 23 |
Appalti aggiudicati da talune amministrazioni aggiudicatrici per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia |
|
Sottosezione 2 |
Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza |
|
Articolo 24 |
Difesa e sicurezza |
|
Articolo 25 |
Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza |
|
Articolo 26 |
Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza |
|
Articolo 27 |
Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali |
|
Sottosezione 3 |
Relazioni speciali (cooperazione, imprese affiliate e joint-venture) |
|
Articolo 28 |
Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici |
|
Articolo 29 |
Appalti aggiudicati a un'impresa affiliata |
|
Articolo 30 |
Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture |
|
Sottosezione 4 |
Situazioni specifiche |
|
Articolo 32 |
Servizi di ricerca e sviluppo |
|
|
|
|
CAPO IV |
Principi generali |
|
Articolo 36 |
Principi per l'aggiudicazione degli appalti |
|
Articolo 37 |
Operatori economici |
|
Articolo 39 |
Riservatezza |
|
Articolo 40 |
Disposizioni applicabili alle comunicazioni |
|
Articolo 41 |
Nomenclature |
|
Articolo 42 |
Conflitti di interesse |
|
|
|
|
TITOLO II |
Disposizioni applicabili agli appalti |
|
|
|
|
CAPO I |
Procedure |
|
Articolo 44 |
Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4 |
|
Articolo 45 |
Procedura aperta |
|
Articolo 46 |
Procedura ristretta |
|
Articolo 47 |
Procedura negoziata con previa indizione di gara |
|
Articolo 50 |
Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere a) — i) |
|
|
|
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
|
Sezione 1 |
Preparazione |
|
Articolo 58 |
Consultazioni preliminari di mercato |
|
Articolo 59 |
Coinvolgimento preventivo di candidati o offerenti |
|
Articolo 60 |
Specifiche tecniche |
|
Articolo 61 |
Etichette |
|
Articolo 62 |
Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova |
|
Articolo 63 |
Comunicazione delle specifiche tecniche |
|
Articolo 64 |
Varianti |
|
Articolo 65 |
Suddivisione degli appalti in lotti |
|
Articolo 66 |
Fissazione dei termini |
|
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
|
Articolo 67 |
Avvisi periodici indicativi |
|
Articolo 68 |
Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione |
|
Articolo 69 |
Bandi e avvisi di gara |
|
Articolo 70 |
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4 |
|
Articolo 71 |
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1 e paragrafo 5, primo comma |
|
Articolo 73 |
Disponibilità elettronica dei documenti di gara |
|
Articolo 74 |
Inviti ai candidati |
|
Articolo 75 |
Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti |
|
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti |
|
Articolo 76 |
Principi generali |
|
Sottosezione 1 |
Qualificazione e selezione qualitativa |
|
Articolo 78 |
Criteri di selezione qualitativa |
|
Articolo 79 |
Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 2 |
|
Articolo 80 |
Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE |
|
Articolo 81 |
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2 |
|
Sottosezione 2 |
Aggiudicazione dell'appalto |
|
Articolo 82 |
Criteri di aggiudicazione dell'appalto |
|
Articolo 83 |
Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 84 |
Offerte anormalmente basse: paragrafi 1-4 |
|
|
|
|
CAPO IV |
Esecuzione dell'appalto |
|
Articolo 87 |
Condizioni di esecuzione dell'appalto |
|
Articolo 88 |
Subappalto |
|
Articolo 89 |
Modifica di contratti durante il periodo di validità |
|
Articolo 90 |
Risoluzione dei contratti |
|
|
|
|
TITOLO III |
Regimi di appalto particolari |
|
|
|
|
CAPO I |
Servizi sociali e altri servizi specifici |
|
Articolo 91 |
Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici |
|
Articolo 92 |
Pubblicazione dei bandi e degli avvisi |
|
Articolo 93 |
Principi per l'aggiudicazio ne degli appalti |
|
|
|
|
ALLEGATI |
|
|
Allegato I |
Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) |
|
Allegato V |
Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi |
|
Allegato VI Parte A |
Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67) |
|
Allegato VI Parte B |
Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1) |
|
Allegato VIII |
Definizione di talune specifiche tecniche |
|
Allegato IX |
Caratteristiche relative alla pubblicazione |
|
Allegato X |
Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68) |
|
Allegato XI |
Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69) |
|
Allegato XII |
Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70) |
|
Allegato XIII |
Contenuto dell'invito a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a manifestare il proprio interesse a norma dell'articolo 74 |
|
Allegato XIV |
Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 36, paragrafo 2 |
|
Allegato XVI |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 89, paragrafo 1) |
|
Allegato XVII |
Servizi di cui all'articolo 91 |
|
Allegato XVIII |
Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92) |
ALLEGATO XXIX-H
ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE
(Fase 4)
|
TITOLO I |
Campo di applicazione, definizioni e principi generali |
|
|
|
|
CAPO I |
Oggetto e definizioni |
|
Articolo 2 |
Definizioni: punto 17 |
|
|
|
|
CAPO III |
Campo di applicazione materiale |
|
Sezione 1 |
Soglie |
|
Articolo 16 |
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 5 e 6 |
|
|
|
|
TITOLO II |
Disposizioni applicabili agli appalti |
|
|
|
|
CAPO I |
Procedure |
|
Articolo 44 |
Scelta delle procedure: paragrafo 3 |
|
Articolo 48 |
Dialogo competitivo |
|
Articolo 49 |
Partenariati per l'innovazione |
|
Articolo 50 |
Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j) |
|
|
|
|
CAPO II |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
|
Articolo 51 |
Accordi quadro |
|
Articolo 52 |
Sistemi dinamici di acquisizione |
|
Articolo 53 |
Aste elettroniche |
|
Articolo 54 |
Cataloghi elettronici |
|
Articolo 56 |
Appalti congiunti occasionali |
|
|
|
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
|
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
|
Articolo 70 |
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2 |
|
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti |
|
Sottosezione 1 |
Qualificazione e selezione qualitativa |
|
Articolo 77 |
Sistemi di qualificazione |
|
Articolo 79 |
Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 1 |
|
|
|
|
TITOLO III |
Regimi di appalto particolari |
|
|
|
|
CAPO II |
Regole sui concorsi di progettazione |
|
Articolo 95 |
Campo di applicazione |
|
Articolo 96 |
Bandi e avvisi |
|
Articolo 97 |
Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice |
|
Articolo 98 |
Decisione della commissione giudicatrice |
|
|
|
|
ALLEGATI |
|
|
Allegato VII |
Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 53, paragrafo 4) |
|
Allegato XIX |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1) |
|
Allegato XX |
Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1) |
ALLEGATO XXIX-I
ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE
(Fase 4)
Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/25/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.
|
TITOLO I |
Campo di applicazione, definizioni e principi generali |
|
|
|
|
CAPO I |
Oggetto e definizioni |
|
Articolo 2 |
Definizioni: punti 10-12 |
|
|
|
|
CAPO IV |
Principi generali |
|
Articolo 38 |
Appalti riservati |
|
|
|
|
TITOLO II |
Disposizioni applicabili agli appalti |
|
|
|
|
CAPO I |
Procedure |
|
Articolo 55 |
Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza |
|
|
|
|
TITOLO III |
Regimi di appalto particolari |
|
|
|
|
CAPO I |
Servizi sociali e altri servizi specifici |
|
Articolo 94 |
Appalti riservati per determinati servizi |
ALLEGATO XXIX-J
DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO
Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.
|
TITOLO I |
Campo di applicazione, definizioni e principi generali |
|
|
|
|
CAPO I |
Oggetto e definizioni |
|
Articolo 1 |
Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 3 e 4 |
|
Articolo 3 |
Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 4 |
Enti aggiudicatori: paragrafo 4 |
|
|
|
|
CAPO III |
Campo di applicazione materiale |
|
Sezione 1 |
Soglie |
|
Articolo 17 |
Revisione delle soglie |
|
Sezione 2 |
Appalti e concorsi di progettazione esclusi: Disposizioni particolari per l'aggiudicazione degli appalti concernenti aspetti della difesa e della sicurezza |
|
Sottosezione 1 |
Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia |
|
Articolo 18 |
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2 |
|
Articolo 19 |
Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2 |
|
Sottosezione 3 |
Relazioni speciali (cooperazione, imprese affiliate e joint-venture) |
|
Articolo 31 |
Notifica di informazioni |
|
Sottosezione 4 |
Situazioni specifiche |
|
Articolo 33 |
Appalti sottoposti a un regime speciale |
|
Sottosezione 5 |
Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali |
|
Articolo 34 |
Attività direttamente esposte alla concorrenza |
|
Articolo 35 |
Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 è applicabile |
|
|
|
|
TITOLO II |
Disposizioni applicabili agli appalti |
|
|
|
|
CAPO I |
Procedure |
|
Articolo 43 |
Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali |
|
|
|
|
CAPO II |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
|
Articolo 57 |
Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi |
|
|
|
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
|
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
|
Articolo 71 |
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, paragrafo 5, secondo comma, paragrafo 6 |
|
Articolo 72 |
Pubblicazione a livello nazionale |
|
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti |
|
Articolo 81 |
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3 |
|
Articolo 83 |
Costi del ciclo di vita: paragrafo 3 |
|
Sezione 4 |
Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi |
|
Articolo 85 |
Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi |
|
Articolo 86 |
Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi |
|
|
|
|
TITOLO IV |
Governance |
|
Articolo 99 |
Esecuzione |
|
Articolo 100 |
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti |
|
Articolo 101 |
Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche |
|
Articolo 102 |
Cooperazione amministrativa |
|
|
|
|
TITOLO V |
Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali |
|
Articolo 103 |
Esercizio della delega |
|
Articolo 104 |
Procedura d'urgenza |
|
Articolo 105 |
Procedura di comitato |
|
Articolo 106 |
Recepimento e disposizioni transitorie |
|
Articolo 107 |
Abrogazione |
|
Articolo 108 |
Riesame |
|
Articolo 109 |
Entrata in vigore |
|
Articolo 110 |
Destinatari |
|
|
|
|
ALLEGATI |
|
|
Allegato II |
Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 |
|
Allegato III |
Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3 |
|
Allegato IV |
Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35 |
|
Allegato XV |
Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3 |
ALLEGATO XXIX-K
ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2014
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
(Fase 3)
|
TITOLO I |
Oggetto, campo di applicazione, principi e definizioni |
|
|
|
|
CAPO I |
Campo di applicazione, principi generali e definizioni |
|
Sezione I |
Oggetto, campo di applicazione, principi generali, definizioni e soglia |
|
Articolo 1 |
Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4 |
|
Articolo 2 |
Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche |
|
Articolo 3 |
Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza |
|
Articolo 4 |
Libertà di definire servizi di interesse economico generale |
|
Articolo 5 |
Definizioni |
|
Articolo 6 |
Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4 |
|
Articolo 7 |
Enti aggiudicatori |
|
Articolo 8 |
Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni |
|
Sezione II |
Esclusioni |
|
Articolo 10 |
Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori |
|
Articolo 11 |
Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche |
|
Articolo 12 |
Esclusioni specifiche nel settore idrico |
|
Articolo 13 |
Concessioni aggiudicate a un'impresa affiliata |
|
Articolo 14 |
Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture |
|
Articolo 17 |
Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico |
|
Sezione III |
Disposizioni generali |
|
Articolo 18 |
Durata della concessione |
|
Articolo 19 |
Servizi sociali e altri servizi specifici |
|
Articolo 20 |
Appalti misti |
|
Articolo 21 |
Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza |
|
Articolo 22 |
Contratti concernenti sia le attività di cui all'allegato II sia altre attività |
|
Articolo 23 |
Concessioni riguardanti sia attività di cui all'allegato II sia attività concernenti aspetti di difesa o di sicurezza |
|
Articolo 25 |
Servizi di ricerca e sviluppo |
|
|
|
|
CAPO II |
Principi |
|
Articolo 26 |
Operatori economici |
|
Articolo 27 |
Nomenclature |
|
Articolo 28 |
Riservatezza |
|
Articolo 29 |
Disposizioni applicabili alle comunicazioni |
|
|
|
|
TITOLO II |
Norme sull'aggiudicazione di concessioni: Principi generali e garanzie procedurali |
|
|
|
|
CAPO I |
Principi generali |
|
Articolo 30 |
Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3 |
|
Articolo 31 |
Bandi di concessione |
|
Articolo 32 |
Avvisi di aggiudicazione delle concessioni |
|
Articolo 33 |
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 34 |
Disponibilità elettronica dei documenti relativi alla concessione |
|
Articolo 35 |
Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse |
|
|
|
|
CAPO II |
Garanzie procedurali |
|
Articolo 36 |
Requisiti tecnici e funzionali |
|
Articolo 37 |
Garanzie procedurali |
|
Articolo 38 |
Selezione e valutazione qualitativa dei candidati |
|
Articolo 39 |
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la concessione |
|
Articolo 40 |
Comunicazione ai candidati e agli offerenti |
|
Articolo 41 |
Criteri di aggiudicazione |
|
|
|
|
TITOLO III |
Norme di esecuzione delle concessioni |
|
Articolo 42 |
Subappalto |
|
Articolo 43 |
Modifica di contratti durante il periodo di validità |
|
Articolo 44 |
Risoluzione delle concessioni |
|
Articolo 45 |
Monitoraggio e relazioni |
|
|
|
|
ALLEGATI |
|
|
Allegato I |
Elenco delle attività di cui all'articolo 5, punto 7 |
|
Allegato II |
Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7 |
|
Allegato III |
Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) |
|
Allegato IV |
Servizi di cui all'articolo 19 |
|
Allegato V |
Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 31 |
|
Allegato VI |
Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici, di cui all'articolo 31, paragrafo 3 |
|
Allegato VII |
Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni di cui all'articolo 32 |
|
Allegato VIII |
Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'articolo 32 |
|
Allegato IX |
Caratteristiche relative alla pubblicazione |
|
Allegato X |
Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 30, paragrafo3 |
|
Allegato XI |
Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione durante il periodo di validità della stessa a norma dell'articolo 43 |
ALLEGATO XXIX-L
ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE
(Fase 3)
Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.
|
TITOLO I |
Oggetto, campo di applicazione, principi e definizioni |
|
|
|
|
CAPO I |
Campo di applicazione, principi generali e definizioni |
|
|
|
|
Sezione IV |
Situazioni specifiche |
|
Articolo 24 |
Concessioni riservate |
ALLEGATO XXIX-M
DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO
Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.
|
TITOLO I |
Oggetto, campo di applicazione, principi e definizioni |
|
|
|
|
CAPO I |
Campo di applicazione, principi generali e definizioni |
|
Sezione I |
Oggetto, campo di applicazione, principi generali, definizioni e soglia |
|
Articolo 1 |
Oggetto e campo di applicazione: paragrafo 3 |
|
Articolo 6 |
Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 9 |
Revisione della soglia |
|
Sezione II |
Esclusioni |
|
Articolo 15 |
Notifica di informazioni da parte degli enti aggiudicatori |
|
Articolo 16 |
Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza |
|
|
|
|
TITOLO II |
Norme sull'aggiudicazione di concessioni: Principi generali e garanzie procedurali |
|
|
|
|
CAPO I |
Principi generali |
|
Articolo 30 |
Principi generali: paragrafo 4 |
|
Articolo 33 |
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
|
|
|
TITOLO IV |
Modifiche delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE |
|
Articolo 46 |
Modifiche della direttiva 89/665/CEE |
|
Articolo 47 |
Modifiche della direttiva 92/13/CEE |
|
|
|
|
TITOLO V |
Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali |
|
Articolo 48 |
Esercizio della delega |
|
Articolo 49 |
Procedura d'urgenza |
|
Articolo 50 |
Procedura di comitato |
|
Articolo 51 |
Recepimento |
|
Articolo 52 |
Disposizioni transitorie |
|
Articolo 53 |
Monitoraggio e relazioni |
|
Articolo 54 |
Entrata in vigore |
|
Articolo 55 |
Destinatari |
ALLEGATO XXIX-N
ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1989
che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici e dalla direttiva 2014/23/UE
(Fase 2)
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Articolo 1 |
Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso |
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Articolo 2 |
Requisiti per le procedure di ricorso |
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Articolo 2 bis |
Termine sospensivo |
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Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivoprimo comma, lettera b) |
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Articolo 2 quater |
Termini per la proposizione del ricorso |
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Articolo 2 quinquies |
Inefficacia paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3 |
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Articolo 2 sexies |
Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative |
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Articolo 2 septies |
Termini |
ALLEGATO XXIX-O
ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE
(Fase 2)
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Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera c) |
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Articolo 2 quinquies |
Inefficacia primo comma, lettera c) paragrafo 5 |
ALLEGATO XXIX-P
DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO
Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.
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Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera a) |
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Articolo 2 quinquies |
Inefficacia primo comma, lettera a) paragrafo 4 |
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Articolo 3 |
Meccanismo correttivo |
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Articolo 3 bis |
Contenuto dell'avviso per la trasparenza ex ante volontaria |
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Articolo 3 ter |
Procedura di comitato |
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Articolo 4 |
Attuazione |
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Articolo 4 bis |
Riesame |
ALLEGATO XXIX-Q
ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 1992
che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE
(Fase 2)
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Articolo 1 |
Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso |
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Articolo 2 |
Requisiti per le procedure di ricorso |
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Articolo 2 bis |
Termine sospensivo |
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Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera b) |
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Articolo 2 quater |
Termini per la proposizione del ricorso |
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Articolo 2 quinquies |
Inefficacia paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3 |
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Articolo 2 sexies |
Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative |
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Articolo 2 septies |
Termini |
ALLEGATO XXIX-R
ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE
(Fase 4)
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Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera c) paragrafo 5 |
ALLEGATO XXIX-S
DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO
Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.
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Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo, primo comma, lettera a) |
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Articolo 2 quinquies |
Inefficacia primo comma, lettera a) paragrafo 4 |
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Articolo 3 bis |
Contenuto dell'avviso per la trasparenza ex ante volontaria |
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Articolo 3 ter |
Procedura di comitato |
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Articolo 8 |
Meccanismo correttivo |
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Articolo 12 |
Attuazione |
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Articolo 12 bis |
Riesame |
ALLEGATO XXIX-T
LA REPUBBLICA DI MOLDOVA: ELENCO INDICATIVO DEI TEMI DI COOPERAZIONE
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1. |
Formazione, nell'Unione e nella Repubblica di Moldova, dei funzionari di enti pubblici della Repubblica di Moldova che si occupano di appalti pubblici. |
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2. |
Formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici. |
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3. |
Scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano il settore degli appalti pubblici. |
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4. |
Miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici. |
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5. |
Consultazioni e assistenza metodologica fornita dall'Unione per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche nel settore degli appalti pubblici. |
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6. |
Rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi con gli appalti pubblici ed esame indipendente e imparziale (riesame) delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici. (Cfr. articolo 270 del presente accordo).» |
|
22.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/49 |
DECISIONE (UE) 2016/1877 DEL CONSIGLIO
del 17 ottobre 2016
relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nella sentenza del 31 marzo 1971, causa 22/70 (1), AETR, la Corte di giustizia ha riconosciuto che l'ambito relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada costituisce una competenza esterna esclusiva dell'Unione. Tale competenza è stata da allora esercitata in numerosi atti giuridici dell'Unione, in particolare nel regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e nel regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Poiché l'oggetto dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (4) rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, la competenza per negoziare e concludere l'AETR spetta all'Unione. |
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(2) |
La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ha istituito un gruppo di esperti nell'ambito dell'AETR («Gruppo di esperti»). Si tratta di un organismo abilitato a elaborare e a presentare proposte di modifica dell'AETR, compreso l'articolo 22 bis. |
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(3) |
La prossima riunione del gruppo di esperti si terrà il 24 ottobre 2016 e l'incontro del gruppo di lavoro dell'UNECE dei trasporti su strada («gruppo di lavoro») avrà luogo il 25 ottobre 2016. In tale occasione il gruppo di esperti e il gruppo di lavoro intendono esaminare le proposte presentate dalle parti contraenti dell'AETR («parti contraenti») che, se accettate dal gruppo di esperti, potrebbero comportare una modifica dell'AETR in seguito all'avvio e alla conclusione di una procedura per tale modifica. Ciò produrrà gli effetti giuridici di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. |
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(4) |
Al fine di conseguire un'armonizzazione paneuropea nel campo degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada (tachigrafi), è necessario istituire un unico processo decisionale. Tale processo dovrebbe tener conto degli interessi dell'Unione e di quelli dei paesi terzi che sono parti contraenti. |
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(5) |
L'articolo 22 bis dell'AETR prevede che le modifiche del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (5) concernenti il tachigrafo digitale siano automaticamente recepite da tutte le parti contraenti, senza alcuna consultazione formale o votazione. L'assenza di partecipazione delle parti contraenti non appartenenti all'UE al processo di elaborazione e adozione delle specifiche tecniche del tachigrafo digitale è una delle cause di malcontento per alcune delle parti contraenti. La comunicazione della Commissione «Tachigrafo digitale: una tabella di marcia per le attività future» riconosce che tale meccanismo mina l'adozione corretta e armonizzata del tachigrafo digitale da parte delle parti contraenti non appartenenti all'UE. Rientra pertanto nell'interesse dell'Unione modificare il processo decisionale per quanto concerne i tachigrafi digitali e proporre in sede di gruppo di esperti la soppressione dell'articolo 22 bis dell'AETR e l'applicazione della procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 22 dell'AETR per la modifica delle specifiche tecniche del tachigrafo digitale. |
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(6) |
Considerando che qualsiasi modifica delle specifiche del tachigrafo digitale non dovrebbe incidere sui principi e sul funzionamento dell'AETR, in quanto essi dovrebbero essere soggetti solo ad aggiornamenti periodici tenendo conto degli sviluppi tecnologici, il numero delle parti contraenti necessario per opporsi a tali modifiche dovrebbe essere aumentato da un terzo ad almeno la metà. |
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(7) |
Vi sono varie argomentazioni a favore dell'adesione dell'Unione all'AETR. In primo luogo, all'Unione spetta la competenza esclusiva nell'ambito relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada, come confermato nella causa 22/70. In secondo luogo, tale adesione garantirebbe la rappresentanza efficace degli interessi dell'Unione in seno all'AETR. Infine, le specificità dell'AETR e del processo decisionale proposto giustificano per quale motivo l'Unione dovrebbe essere una parte contraente. |
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(8) |
L'articolo 14 dell'AETR non consente l'adesione di organismi diversi dagli Stati membri dell'UNECE e dagli Stati ammessi all'UNECE a titolo consultivo. Per tale motivo, al fine di consentire l'adesione dell'Unione all'AETR, dovrebbe essere proposta una modifica dell'articolo 14 che consenta alle organizzazioni regionali di integrazione di aderire all'AETR. L'adesione dell'Unione all'AETR non dovrebbe costituire un precedente riguardo all'eventuale futura adesione dell'Unione ad altre organizzazioni internazionali. |
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(9) |
Una volta che l'AETR consentirà l'adesione delle organizzazioni di integrazione regionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, potrebbe adottare una decisione concernente l'adesione dell'Unione all'AETR. Se l'Unione diventa parte contraente dell'AETR, le posizioni da adottare a nome dell'Unione nei vari organi dell'AETR dovrebbero essere stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe trasmettere al Consiglio una proposta che stabilisca la posizione dell'Unione da presentare e assumere e, se del caso, il progetto di testo da votare nell'ambito dell'AETR. |
|
(10) |
L'articolo 10 dell'AETR dispone che un tachigrafo le cui condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo sono conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 è considerato conforme alle prescrizioni dell'AETR. Tale principio si applica a qualsiasi modifica delle specifiche del tachigrafo, a prescindere dal fatto che sia adottata sulla base del regolamento (CEE) n. 3821/85 o di un altro atto giuridico. Detto principio si applica pertanto al regolamento (UE) n. 165/2014, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 3821/85, nonché al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione (6), che stabilisce le specifiche tecniche del nuovo tachigrafo intelligente. Per tali motivi l'articolo 10 dell'AETR dovrebbe essere modificato al fine di includervi i riferimenti al regolamento (UE) n. 165/2014 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, che dovrebbero essere entrambi applicabili a decorrere dal 15 giugno 2019. |
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(11) |
Inoltre, nell'allegato dell'AETR dovrebbe essere inserita una nuova appendice contenente le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e i successivi adeguamenti al progresso tecnico. |
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(12) |
La scheda di omologazione per i tachigrafi digitali di cui all'appendice 2 dell'allegato dell'AETR dovrebbe essere modificata così da poter essere utilizzata anche per l'omologazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti. |
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(13) |
È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel gruppo di esperti e nel gruppo di lavoro dei trasporti su strada, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada è conforme alla posizione di cui all'addendum della presente decisione ed è espressa dagli Stati membri parti contraenti dell'AETR, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.
2. Gli Stati membri comunicano le proposte di modifica al gruppo di esperti.
3. Modifiche formali e di minore entità alla posizione di cui al paragrafo 1 possono essere concordate senza richiedere che tale posizione sia emendata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
L. SÓLYMOS
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32.
(2) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
(4) GU L 95 dell'8.4.1978, pag. 1.
(5) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).
ALLEGATO I
Modifica dell'articolo 22 e soppressione dell'articolo 22 bis
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1) |
L'articolo 22 è così modificato:
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2) |
l'articolo 22 bis è soppresso. |
ALLEGATO II
Modifica dell'articolo 14
L'articolo 14 è così modificato:
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a) |
dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. Il presente accordo è aperto alla firma delle organizzazioni di integrazione regionale. Ai fini del presente accordo, per «organizzazione di integrazione regionale» si intende qualsiasi organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione che abbia competenza relativamente a determinati ambiti disciplinati dal presente accordo e che sia stata debitamente autorizzata a firmare e ratificare, accettare, approvare il presente accordo o ad aderirvi. Ai fini della modifica delle appendici 1, 1B, 1C, 2 e 3, il rappresentante di un'organizzazione di integrazione regionale che sia parte contraente dell'accordo vota per i suoi Stati membri senza che sia necessaria la loro presenza alla votazione.»; |
|
b) |
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Per ciascuno Stato o organizzazione di integrazione regionale che ratifica il presente accordo o vi aderisce dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica o di adesione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'accordo entra in vigore centottanta giorni dopo la data del deposito, da parte di tale Stato o organizzazione di integrazione regionale, del proprio strumento di ratifica o di adesione.». |
ALLEGATO III
Modifica dell'articolo 10
All'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per i veicoli immatricolati per la prima volta fino al 14 giugno 2019, un apparecchio di controllo le cui condizioni di costruzione, montaggio, utilizzazione e controllo sono conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, e all'appendice 1B del presente accordo, è considerato conforme alle prescrizioni del presente accordo.
Per i veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 15 giugno 2019, un apparecchio di controllo le cui condizioni di costruzione, montaggio, utilizzazione e controllo sono conformi al regolamento (UE) n. 165/2014, del 4 febbraio 2014, e all'appendice 1C del presente accordo, è considerato conforme alle prescrizioni del presente accordo.».
ALLEGATO IV
Appendice 1C
L'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è inserito come appendice 1C dell'allegato dell'AETR.
ALLEGATO V
Scheda di omologazione per i prodotti conformi all'appendice 1B/1C
All'appendice 2, capitolo III, la dicitura «III. Scheda di omologazione per i prodotti conformi all'appendice 1B» è sostituita dalla seguente:
«III. Scheda di omologazione per i prodotti conformi all'appendice 1B/1C (1)
La parte contraente che ha effettuato l'omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione di cui viene riprodotto un modello qui di seguito. Per la comunicazione alle altre parti contraenti delle omologazioni accordate o degli eventuali ritiri, ciascuna parte contraente utilizza copie di questo documento.
Scheda di omologazione per i prodotti conformi all'appendice 1B/1C (1)
Nome dell'amministrazione competente
Comunicazione concernente (2):
l'omologazione di
il ritiro dell'omologazione di
un modello di apparecchio di controllo
un componente di un apparecchio di controllo (3)
una carta del conducente
una carta dell'officina
una carta dell'azienda
una carta di controllo
N. di omologazione …
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(1) |
Marchio commerciale o di fabbricazione |
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(2) |
Denominazione del modello |
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(3) |
Nome del fabbricante |
|
(4) |
Indirizzo del fabbricante |
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(5) |
Presentato all'omologazione il |
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(6) |
Laboratorio o laboratori di prova |
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(7) |
Data e numero dei verbali di laboratorio |
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(8) |
Data dell'omologazione |
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(9) |
Data del ritiro dell'omologazione |
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(10) |
Modello/i del/dei componente/i del dispositivo di controllo con cui il componente è destinato ad essere utilizzato |
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(11) |
Luogo |
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(12) |
Data |
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(13) |
In allegato i documenti illustrativi |
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(14) |
Osservazioni (compresa l'apposizione di sigilli, se del caso) |
…
(Firma)
(1) Specificare l'appendice 1B o 1C
(2) Barrare le caselle appropriate
(3) Specificare il componente interessato dalla comunicazione» »
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22.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/56 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1878 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2016
che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Guatemala per l'anno 2016
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (1), in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, ha introdotto un meccanismo di stabilizzazione per le banane che ha iniziato ad applicarsi provvisoriamente nei paesi dell'America centrale nel 2013 e da ultimo in Guatemala il 1o dicembre 2013. |
|
(2) |
In virtù del suddetto meccanismo e conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 20/2013, una volta superato un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1o gennaio 2012) provenienti da uno dei paesi interessati, la Commissione adotta un atto di esecuzione mediante il quale può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche per tale paese o decidere che tale sospensione non è appropriata. |
|
(3) |
La decisione della Commissione è presa conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in combinato disposto con l'articolo 4. |
|
(4) |
Il 15 settembre 2016 le importazioni nell'Unione europea di banane fresche originarie del Guatemala hanno superato la soglia di 65 000 tonnellate metriche stabilita dal suddetto accordo. |
|
(5) |
In tale contesto, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 20/2013, la Commissione ha tenuto in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione al fine di decidere se sospendere il dazio doganale preferenziale. A tal fine la Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni provenienti da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'Unione. |
|
(6) |
Al momento del superamento della soglia definita per il 2016 le importazioni di banane fresche provenienti dal Guatemala rappresentavano il 3,4 % delle importazioni totali di banane fresche oggetto del meccanismo di stabilizzazione per le banane nell'Unione europea. Nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2016 il Guatemala ha rappresentato inoltre soltanto il 2 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione europea. In base a una proiezione delle importazioni fino alla fine del 2016 e tenendo conto dello sviluppo delle importazioni mensili nel 2016 fino ad oggi, è improbabile che per l'intero 2016 le importazioni di banane provenienti dal Guatemala superino il 4 % delle importazioni totali. Ciò significa che il livello di importazioni annuali dal Guatemala sarebbe in linea con quello del 2015. |
|
(7) |
Per i primi sei mesi del 2016 il prezzo delle importazioni provenienti dal Guatemala è stato in media di 600 EUR/tonnellata, vale a dire inferiore dell'1 % rispetto ai prezzi medi delle altre importazioni di banane fresche nell'UE. |
|
(8) |
Le importazioni di banane fresche provenienti da altri paesi che sono tradizionalmente grandi esportatori, anch'essi contraenti di un accordo di libero scambio con l'UE, in particolare la Colombia, la Costa Rica e Panama, fino al settembre 2016 sono rimaste ampiamente al di sotto delle soglie definite per tali paesi in meccanismi di stabilizzazione comparabili e, negli ultimi quattro anni, hanno seguito tendenze e presentato valori unitari simili. Ad esempio, nel settembre 2016 i livelli delle importazioni provenienti dalla Colombia e dalla Costa Rica erano rispettivamente di 915 000 tonnellate e di 542 000 tonnellate inferiori alle soglie definite per tali importazioni, valori nettamente superiori al livello limite totale per il Guatemala per un intero anno (65 000 tonnellate). |
|
(9) |
Il prezzo medio all'ingrosso delle banane sul mercato dell'Unione all'inizio di settembre 2016 (945 EUR/tonnellata) non ha registrato cambiamenti di rilievo rispetto ai prezzi medi all'ingrosso delle banane gialle dei mesi precedenti. |
|
(10) |
Non vi è pertanto alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche provenienti dal Guatemala abbiano superato il volume limite annuale specifico delle importazioni né che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'UE. |
|
(11) |
Infine, non vi è alcuna indicazione di grave deterioramento né di minaccia di un siffatto grave deterioramento per i produttori delle regioni ultraperiferiche dell'UE nell'agosto 2016. |
|
(12) |
Sulla base dell'analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Guatemala non è appropriata. |
|
(13) |
Dato che il volume limite annuale è già stato superato in settembre, nonostante gli esigui volumi delle importazioni dal Guatemala nel mercato dell'UE la Commissione continuerà a svolgere attività di verifica al riguardo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Guatemala che rientrano nella rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea non è appropriata per l'anno 2016.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13.
(2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Rettifiche
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22.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/58 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e del regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 366 del 20 dicembre 2014 )
Pagina 15, articolo 1:
anziché:
«Articolo 1
1) L'allegato 1 è così modificato:
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a) |
la sezione “DANIMARCA-ITALIA” è soppressa. |
2) Nella sezione “FRANCIA-LUSSEMBURGO”, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
“b) |
Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 riguardante le modalità di compensazione dei crediti reciproci a norma degli articoli 93, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72 e lo scambio di lettere del 10 luglio e 30 agosto 2013”.» |
leggasi:
«Articolo 1
L'allegato 1 del regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:
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a) |
la sezione “DANIMARCA-ITALIA” è soppressa; |
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b) |
nella sezione “FRANCIA-LUSSEMBURGO”, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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