ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 288

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
22 ottobre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2016/1873 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC

1

 

 

Accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1874 della Commissione, del 19 ottobre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maroilles/Marolles (DOP)]

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1875 della Commissione, del 21 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1876 del Consiglio, del 13 ottobre 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione Commercio istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

16

 

*

Decisione (UE) 2016/1877 del Consiglio, del 17 ottobre 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ( 1 )

49

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1878 della Commissione, del 21 ottobre 2016, che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Guatemala per l'anno 2016

56

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e del regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 ( GU L 366 del 20.12.2014 )

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

22.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/1


DECISIONE (UE) 2016/1873 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209, paragrafo 2, e 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un accordo internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e i paesi dell'America latina e dei Caraibi sull'istituzione della Fondazione UE-ALC quale organizzazione internazionale.

(2)

I negoziati per l'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC (l'«accordo») si sono conclusi positivamente il 29 gennaio 2015.

(3)

L'accordo istituirà la Fondazione UE-ALC come organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica a norma del diritto internazionale pubblico.

(4)

L'accordo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,

(5)

Quando agiscono nel quadro della Fondazione UE-ALC, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero coordinare le proprie posizioni in conformità dei trattati e del principio di leale cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC, con riserva della conclusione di tale accordo.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G. MATEČNÁ


22.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/3


ACCORDO

che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC

Le parti del presente accordo,

RICORDANDO il partenariato strategico istituito tra l'America latina e i Caraibi (ALC) e l'Unione europea (UE) nel giugno 1999 nel quadro del primo vertice UE-ALC di Rio de Janeiro;

TENENDO PRESENTE l'iniziativa adottata dai capi di Stato e di governo dell'ALC e dell'UE nel corso del quinto vertice UE-ALC svoltosi a Lima, Perù, il 16 maggio 2008;

RICORDANDO la decisione adottata dai capi di Stato e di governo dell'UE e dell'ALC, dal presidente del Consiglio europeo e dal presidente della Commissione in merito alla creazione della Fondazione UE-ALC nel corso del sesto vertice UE-ALC tenutosi a Madrid, Spagna, il 18 maggio 2010;

RICORDANDO l'istituzione, nel 2011, di una fondazione transitoria nella Repubblica federale di Germania, che terminerà le sue attività e verrà sciolta all'entrata in vigore dell'accordo internazionale costitutivo della Fondazione UE-ALC;

RIBADENDO la necessità di creare un'organizzazione internazionale di natura intergovernativa soggetta al diritto pubblico internazionale mediante un «accordo internazionale costitutivo della Fondazione UE-ALC basato sul mandato adottato nel corso di una riunione ministeriale a margine del sesto vertice UE-ALC di Madrid», che contribuisca al consolidamento dei legami esistenti tra gli Stati dell'America latina e dei Caraibi, l'UE e i suoi Stati membri,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1.   È istituita col presente accordo la Fondazione internazionale UE-ALC (la «Fondazione» o la «Fondazione UE-ALC»).

2.   Il presente accordo fissa gli obiettivi della Fondazione e stabilisce le norme e gli orientamenti generali che ne disciplinano le attività, la struttura e il funzionamento.

Articolo 2

Natura e sede

1.   La Fondazione UE-ALC è un'organizzazione internazionale di natura intergovernativa istituita a norma del diritto internazionale pubblico. Essa mira a rafforzare il partenariato biregionale tra l'UE e i suoi Stati membri e la Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC).

2.   La Fondazione UE-ALC ha sede nella libera città anseatica di Amburgo, Repubblica federale di Germania.

Articolo 3

Membri della Fondazione

1.   Gli Stati dell'America latina e dei Caraibi, gli Stati membri dell'UE e l'UE, che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dal presente accordo, in base alle rispettive procedure giuridiche interne, diventano gli unici membri della Fondazione UE-ALC.

2.   La Fondazione UE-ALC è aperta anche alla partecipazione della Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC).

Articolo 4

Personalità giuridica

1.   La Fondazione UE-ALC gode di personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica necessaria per la realizzazione dei suoi obiettivi e delle sue attività, nel territorio di ciascuno dei suoi membri, conformemente al loro diritto interno.

2.   La Fondazione può inoltre stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio.

Articolo 5

Obiettivi della Fondazione

1.   La Fondazione UE-ALC:

a)

contribuisce a potenziare il processo di partenariato biregionale CELAC-UE coinvolgendo la società civile e altri soggetti sociali e avvalendosi del loro contributo;

b)

favorisce ulteriormente la conoscenza e la comprensione reciproche tra entrambe le regioni;

c)

dà maggiore visibilità a entrambe le regioni e al partenariato biregionale stesso.

2.   In particolare, la Fondazione UE-ALC:

a)

promuove e coordina attività orientate ai risultati a sostegno delle relazioni biregionali e imperniate sulla realizzazione delle priorità stabilite ai vertici CELAC-UE;

b)

promuove il dibattito su strategie comuni volte all'esecuzione delle suddette priorità, stimolando la ricerca e gli studi;

c)

promuove uno scambio fruttuoso e nuove opportunità di costituire reti tra i rappresentanti della società civile e altri soggetti sociali.

Articolo 6

Criteri per le attività

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5 del presente accordo, le attività della Fondazione UE-ALC:

a)

si basano sulle priorità e sulle tematiche affrontate a livello dei capi di Stato e di governo in occasione dei vertici, concentrandosi sulle esigenze individuate per promuovere le relazioni biregionali;

b)

coinvolgono, per quanto possibile e nel quadro delle attività della Fondazione, la società civile e altri soggetti sociali quali le istituzioni accademiche e tengono conto del loro contributo in modo non vincolante. A tal fine, ciascun membro potrebbe individuare istituzioni ed organizzazioni idonee che si adoperano per migliorare il dialogo biregionale a livello nazionale;

c)

conferiscono valore aggiunto alle iniziative esistenti;

d)

danno visibilità al partenariato, concentrandosi in particolare su azioni aventi un effetto moltiplicatore.

2.   Al momento dell'avvio delle attività o della partecipazione alle stesse, la Fondazione UE-ALC è orientata alle azioni e ai risultati e dinamica.

Articolo 7

Attività della Fondazione

1.   Onde conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, la Fondazione UE-ALC svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

a)

stimolare il dibattito attraverso seminari, conferenze, gruppi di lavoro, gruppi di riflessione, corsi, mostre, pubblicazioni, presentazioni, formazione professionale, scambio delle migliori pratiche e delle conoscenze specifiche;

b)

promuovere e sostenere eventi attinenti alle tematiche trattate nel corso dei vertici CELAC-UE e connesse con le priorità stabilite durante le riunioni CELAC-UE a livello di alti funzionari;

c)

avviare programmi e iniziative biregionali di sensibilizzazione, ivi compresi gli scambi nei settori prioritari individuati;

d)

incoraggiare studi sulle questioni individuate da entrambe le regioni;

e)

conseguire e offrire nuove opportunità di contatto, tenendo conto in particolare dei singoli o delle istituzioni che non conoscono il partenariato biregionale CELAC-UE;

f)

creare una piattaforma basata su internet e/o realizzare una pubblicazione elettronica.

2.   La Fondazione UE-ALC può varare iniziative in associazione con istituzioni pubbliche e private, con le istituzioni dell'UE, con organizzazioni internazionali e regionali e con gli Stati latino-americani e caraibici e gli Stati membri dell'UE.

Articolo 8

Struttura della Fondazione

La Fondazione UE-ALC comprende:

a)

il consiglio dei governatori;

b)

il presidente e

c)

il direttore esecutivo.

Articolo 9

Consiglio dei governatori

1.   Il consiglio dei governatori è composto da rappresentanti dei membri della Fondazione UE-ALC. Esso si riunisce a livello di alti funzionari nonché, se del caso, a livello di ministri degli Affari esteri in occasione dei vertici CELAC-UE.

2.   La Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC) è rappresentata nel consiglio dei governatori della presidenza di turno, fatta salva la partecipazione del paese interessato in base alle prerogative nazionali.

3.   L'ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare euro-latino-americana (EuroLat) è invitato a nominare un rappresentante di ciascuna regione in veste di osservatore presso il consiglio dei governatori.

4.   L'Assemblea parlamentare paritetica ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) — UE è invitata a nominare un rappresentante dell'UE e uno dei Caraibi in veste di osservatori presso il consiglio dei governatori.

Articolo 10

Presidenza del consiglio dei governatori

Il consiglio dei governatori ha due presidenti, uno che rappresenta l'UE e l'altro che rappresenta i paesi dell'America latina e dei Caraibi.

Articolo 11

Funzioni del consiglio dei governatori

Il consiglio dei governatori della Fondazione UE-ALC esercita le seguenti funzioni:

a)

nomina il presidente e il direttore esecutivo della Fondazione;

b)

adotta gli orientamenti generali per le attività della Fondazione e ne stabilisce le priorità operative e il regolamento interno, nonché le misure necessarie per garantire la trasparenza e la rendicontabilità per quanto riguarda, in particolare, il finanziamento esterno;

c)

approva la conclusione dell'accordo relativo alla sede, nonché di altri accordi o intese che la Fondazione può concludere con Stati dell'America latina e dei Caraibi e Stati membri dell'UE in materia di privilegi e immunità;

d)

adotta il bilancio e lo statuto del personale sulla base di una proposta del direttore esecutivo;

e)

approva le modifiche della struttura organizzativa della Fondazione sulla base di una proposta del direttore esecutivo;

f)

adotta un programma di lavoro pluriennale, compresa una stima di bilancio pluriennale, in linea di principio in una prospettiva quadriennale, sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo;

g)

adotta il programma di lavoro annuale, compresi i progetti e le attività per l'anno successivo, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo e nel quadro del programma pluriennale;

h)

adotta il bilancio annuale per l'anno successivo;

i)

approva i criteri per il controllo e l'audit dei progetti della Fondazione, nonché per la presentazione di relazioni su detti progetti;

j)

adotta la relazione annuale e i rendiconti finanziari della Fondazione per l'anno precedente;

k)

fornisce orientamento e consulenza al presidente e al direttore esecutivo;

l)

propone alle parti modifiche del presente accordo;

m)

valuta lo sviluppo delle attività della Fondazione e adotta misure sulla base delle relazioni presentate dal direttore esecutivo;

n)

risolve le controversie che potrebbero sorgere tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e delle relative modifiche;

o)

revoca la nomina del presidente e/o del direttore esecutivo;

p)

approva l'instaurazione del partenariato strategico;

q)

approva la conclusione di qualsiasi accordo o strumento giuridico negoziato in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera i).

Articolo 12

Riunioni del consiglio dei governatori

1.   Il consiglio dei governatori tiene due riunioni ordinarie all'anno, che coincidono con le riunioni CELAC-UE a livello di alti funzionari.

2.   Il consiglio dei governatori tiene riunioni straordinarie su iniziativa di un presidente, del direttore esecutivo o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

3.   Le funzioni di segretariato del consiglio dei governatori sono espletate sotto l'autorità del direttore esecutivo della Fondazione.

Articolo 13

Processo decisionale in sede di consiglio dei governatori

Il consiglio dei governatori opera in presenza di oltre la metà dei suoi membri di ciascuna regione. Le decisioni sono adottate per consenso dei membri presenti.

Articolo 14

Presidente della Fondazione

1.   Il consiglio dei governatori designa il presidente tra i candidati presentati dai membri della Fondazione UE-ALC. Il presidente è nominato per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta.

2.   Il presidente è una personalità nota e autorevole sia in America latina e nei Caraibi che nell'UE. Il presidente esercita le proprie funzioni su base volontaria ma ha diritto al rimborso di tutte le spese necessarie e debitamente giustificate.

3.   La presidenza viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'UE e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il presidente designato proviene da uno Stato membro dell'UE, il direttore esecutivo nominato proverrà da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa.

4.   Il presidente:

a)

rappresenta la Fondazione nelle sue relazioni esterne, garantendo una rappresentanza visibile attraverso contatti ad alto livello con le autorità degli Stati dell'America latina e dei Caraibi, dell'UE e degli Stati membri dell'UE, nonché con altri partner;

b)

riferisce alle riunioni dei ministri degli Esteri, ad altre riunioni ministeriali, al consiglio dei governatori e ad altre importanti riunioni, se del caso;

c)

fornisce consulenza al direttore esecutivo nell'elaborazione del progetto di programma di lavoro pluriennale e annuale e del progetto di bilancio da presentare al consiglio dei governatori per approvazione;

d)

svolge altre mansioni convenute dal consiglio dei governatori.

Articolo 15

Direttore esecutivo della Fondazione

1.   La Fondazione è gestita da un direttore esecutivo, nominato dal consiglio dei governatori per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta, e designato in seguito alla presentazione di candidature da parte dei membri della Fondazione UE-ALC.

2.   Fatte salve le competenze del consiglio dei governatori, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3.   La carica di direttore esecutivo è retribuita e viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'UE e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il direttore esecutivo designato proviene da uno Stato membro dell'UE, il presidente nominato proverrà da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa.

4.   Il direttore esecutivo è il rappresentante giuridico della Fondazione ed esercita le seguenti funzioni:

a)

elabora il programma di lavoro pluriennale e annuale della Fondazione e il suo bilancio in consultazione con il presidente;

b)

nomina e dirige il personale della Fondazione, garantendo che rispetti gli obiettivi della Fondazione;

c)

esegue il bilancio;

d)

presenta al consiglio dei governatori relazioni d'attività periodiche e annuali, nonché i conti finanziari, per adozione, assicurando procedure trasparenti e la corretta circolazione delle informazioni riguardanti tutte le attività realizzate o sostenute dalla Fondazione, compreso un elenco aggiornato delle istituzioni e delle organizzazioni identificate a livello nazionale, nonché di quelle che partecipano alle attività della Fondazione;

e)

presenta la relazione di cui all'articolo 18;

f)

prepara le riunioni e assiste il consiglio dei governatori;

g)

consulta, se necessario, i rappresentanti competenti della società civile e altri soggetti sociali, in particolare le istituzioni eventualmente individuate dai membri della Fondazione UE-ALC, a seconda della questione sollevata e delle esigenze concrete, informando il consiglio dei governatori dei risultati di tali contatti ai fini di un ulteriore esame;

h)

conduce consultazioni e negoziati con il paese che ospita la Fondazione e con le altre parti del presente accordo per quanto riguarda i particolari delle agevolazioni di cui gode la Fondazione in tali Stati;

i)

conduce negoziati riguardo a qualsiasi accordo o strumento giuridico avente ripercussioni internazionali, con organizzazioni internazionali, Stati ed enti pubblici o privati su questioni che vanno oltre il funzionamento amministrativo quotidiano della Fondazione, previa debita consultazione e notifica al consiglio dei governatori circa l'inizio e la conclusione prevista di tali negoziati e previe consultazioni periodiche sul loro contenuto, campo di applicazione e probabile esito;

j)

riferisce al consiglio dei governatori in merito a eventuali azioni giudiziarie che coinvolgano la Fondazione.

Articolo 16

Finanziamento della Fondazione

1.   I contributi sono versati su base volontaria, fatta salva la partecipazione al consiglio dei governatori.

2.   La Fondazione è finanziata principalmente dai suoi membri. Il consiglio dei governatori, nel rispetto dell'equilibrio biregionale, può valutare altre modalità di finanziamento delle attività della Fondazione.

3.   In casi specifici, previe notifica e consultazione del consiglio dei governatori per approvazione, la Fondazione è autorizzata a generare risorse supplementari tramite finanziamenti esterni di enti pubblici e privati, anche attraverso l'elaborazione di relazioni e analisi su richiesta. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente per le attività della Fondazione.

4.   La Repubblica federale di Germania fornisce, a proprie spese e nell'ambito del suo contributo finanziario alla Fondazione, locali opportunamente ammobiliati idonei all'utilizzazione da parte della Fondazione e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza.

Articolo 17

Audit e pubblicazione dei conti

1.   Il consiglio dei governatori nomina revisori indipendenti incaricati di verificare i conti della Fondazione.

2.   Il bilancio delle attività e delle passività, delle spese e delle entrate della Fondazione, certificato da revisori indipendenti, viene messo a disposizione dei membri quanto prima dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, e comunque entro sei mesi da tale data, e sottoposto all'approvazione del consiglio dei governatori nella prima riunione successiva.

3.   Viene pubblicata una sintesi dei conti e del bilancio verificati.

Articolo 18

Valutazione della Fondazione

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il direttore esecutivo presenta ogni quattro anni al consiglio dei governatori una relazione sulle attività della Fondazione. Il consiglio dei governatori valuta complessivamente tali attività e adotta qualsiasi decisione riguardante le attività future della Fondazione.

Articolo 19

Partenariati strategici

1.   La Fondazione ha quattro partner strategici iniziali: da parte dell'UE, l'Institut des Amériques in Francia e la Regione Lombardia in Italia e, da parte dell'America latina e dei Caraibi, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) nella Repubblica dominicana e la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (ECLAC) delle Nazioni Unite.

2.   Per conseguire i propri obiettivi, la Fondazione UE-ALC può istituire in futuro partenariati strategici con organizzazioni intergovernative, Stati ed enti pubblici o privati di entrambe le regioni, sempre nel rispetto del principio di equilibrio biregionale.

Articolo 20

Privilegi e immunità

1.   La natura e la personalità giuridica della Fondazione sono definite agli articoli 2 e 4.

2.   Lo status, i privilegi e le immunità della Fondazione, del consiglio dei governatori, del presidente, del direttore esecutivo, dei membri del personale e dei rappresentanti dei membri nel territorio della Repubblica federale di Germania ai fini dell'esercizio delle loro funzioni sono disciplinati da un accordo relativo alla sede stipulato fra il governo della Repubblica federale di Germania e la Fondazione.

3.   L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente accordo.

4.   La Fondazione può concludere con uno o più Stati dell'America latina e dei Caraibi e con gli Stati membri dell'UE altri accordi relativi a tali privilegi e immunità eventualmente necessari per il corretto funzionamento della Fondazione nei rispettivi territori, che dovranno essere approvati dal consiglio dei governatori.

5.   Nell'ambito delle sue attività ufficiali, la Fondazione, i suoi attivi, le sue entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. La Fondazione non è esonerata dalla remunerazione di servizi resi.

6.   Il direttore esecutivo e il personale della Fondazione sono esenti dalle imposte nazionali sugli stipendi ed emolumenti versati dalla Fondazione.

7.   Per membri del personale della Fondazione si intendono tutti i membri del personale nominati dal direttore esecutivo, ad eccezione di quelli assunti in loco e retribuiti in base a tariffe orarie.

Articolo 21

Lingue della Fondazione

Le lingue di lavoro della Fondazione sono quelle utilizzate dal partenariato strategico tra l'America latina e i Caraibi e l'Unione europea dalla sua istituzione nel giugno 1999.

Articolo 22

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia che possa sorgere tra le parti riguardo all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo e delle sue modifiche è oggetto di negoziati diretti tra loro ai fini di una rapida soluzione. Se non viene risolta in tal modo, la controversia è presentata per decisione al consiglio dei governatori.

Articolo 23

Modifiche

1.   Il presente accordo può essere modificato su iniziativa del consiglio dei governatori della Fondazione UE-ALC o su richiesta di una delle parti. Le proposte di modifica sono trasmesse al depositario, che provvede a notificarle a tutte le parti a fini di valutazione e di negoziazione.

2.   Le modifiche sono adottate per consenso ed entrano in vigore trenta giorni dopo la data di ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie a tal fine.

3.   Il depositario notifica a tutte le parti l'entrata in vigore delle modifiche.

Articolo 24

Ratifica e adesione

1.   Il presente accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati dell'America latina e dei Caraibi, degli Stati membri dell'UE e dell'UE, dal 25 ottobre 2016 alla data della sua entrata in vigore ed è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il depositario.

2.   Il presente accordo resta aperto all'adesione da parte dell'UE, degli Stati dell'America latina e dei Caraibi e degli Stati membri dell'UE che non l'hanno firmato. I relativi strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 25

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che otto parti di ciascuna regione, compresa la Repubblica federale di Germania e l'UE, hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica o di adesione presso il depositario. Per gli altri Stati dell'America latina e dei Caraibi e per gli Stati membri dell'UE, che depositano i loro strumenti di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore, il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che tali Stati dell'America latina e dei Caraibi, nonché gli Stati membri dell'UE hanno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

2.   Il depositario notifica a tutte le parti il ricevimento degli strumenti di ratifica o di adesione e la data di entrata in vigore del presente accordo, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 26

Durata e denuncia

1.   Il presente accordo ha durata indeterminata.

2.   Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta indirizzata al depositario per via diplomatica. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo che è pervenuta la notifica.

Articolo 27

Scioglimento e liquidazione

1.   La Fondazione è sciolta:

a)

se tutti i suoi membri, o tutti tranne uno, hanno denunciato l'accordo oppure

b)

se i suoi membri decidono di denunciarlo.

2.   In caso di denuncia dell'accordo, la Fondazione continua a esistere soltanto ai fini della sua liquidazione. Le sue attività sono liquidate da curatori che procedono alla vendita delle attività della Fondazione e all'estinzione delle passività. Il saldo è ripartito tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi.

Articolo 28

Depositario

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.

Articolo 29

Riserve

1.   Al momento della firma o della ratifica del presente accordo, o dell'adesione al medesimo, le parti possono formulare riserve e/o dichiarazioni in merito al suo testo a condizione che esse non siano incompatibili con l'oggetto e con le finalità dell'accordo stesso.

2.   Le riserve e le dichiarazioni formulate sono comunicate al depositario, il quale le notifica alle altre parti dell'accordo.

Articolo 30

Disposizioni transitorie

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la fondazione transitoria istituita nel 2011 secondo il diritto della Repubblica federale di Germania conclude le proprie attività e viene sciolta. Le attività e le passività, le risorse, i fondi e altri obblighi contrattuali di tale fondazione sono trasferiti alla Fondazione UE-ALC istituita dal presente accordo. A tal fine, la fondazione UE-ALC e la fondazione transitoria concludono i necessari strumenti giuridici con la Repubblica federale di Germania e rispettano le pertinenti disposizioni giuridiche.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, croata, ceca, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, che sarà depositato negli archivi del Consiglio dell'Unione europea, il quale ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutte le parti.


REGOLAMENTI

22.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1874 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maroilles/Marolles (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Maroilles»/«Marolles», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione (2) modificato dal regolamento (CE) n. 1305/2008 della Commissione (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Maroilles»/«Marolles» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1305/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maroilles ou Marolles (DOP)] (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 30).

(4)   GU C 176 del 18.5.2016, pag. 21.


22.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1875 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

141,7

ZZ

141,7

0707 00 05

TR

156,4

ZZ

156,4

0709 93 10

TR

149,4

ZZ

149,4

0805 50 10

AR

83,9

CL

95,1

IL

72,6

TR

105,3

UY

48,9

ZA

92,6

ZZ

83,1

0806 10 10

BR

272,3

EG

169,2

TR

138,4

US

261,8

ZZ

210,4

0808 10 80

AR

240,2

AU

237,5

BR

124,9

CL

184,3

NZ

139,5

ZA

156,6

ZZ

180,5

0808 30 90

CN

56,4

TR

146,4

ZZ

101,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

22.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/16


DECISIONE (UE) 2016/1876 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2016

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («l'accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

A norma dell'articolo 173 dell'accordo, la Repubblica di Moldova è tenuta a raggiungere gradualmente la conformità con il pertinente acquis dell'Unione conformemente alle disposizioni dell'allegato XVI dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 273 dell'accordo, la Repubblica di Moldova è tenuta a garantire che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il pertinente acquis dell'Unione, in linea con il calendario di cui all'allegato XXIX dell'accordo.

(4)

Diversi atti dell'Unione elencati negli allegati XVI e XXIX dell'accordo sono stati modificati, rifusi, o abrogati e sostituiti successivamente alla sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI dell'accordo sono elencati anche in altri allegati. A fini di chiarezza degli obblighi, è opportuno allineare le scadenze per il ravvicinamento applicabili a tali atti.

(5)

A norma dell'articolo 269 dell'accordo, le soglie di valore per i contratti di appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A dell'accordo siano riviste periodicamente, a decorrere dall'anno di entrata in vigore dell'accordo.

(6)

È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dalla Repubblica di Moldova nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione modificando alcune scadenze.

(7)

È pertanto necessario aggiornare gli allegati XVI e XXIX per tenere conto dell'evoluzione dell'acquis dell'Unione ivi elencato, e rivedere il valore delle soglie per i contratti di appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A dell'accordo.

(8)

A norma dell'articolo 269 dell'accordo, la revisione del valore delle soglie previste nell'allegato XXIX-A dell'accordo è adottata tramite decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

(9)

A norma dell'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

(10)

L'articolo 1 della decisione del Consiglio di associazione n. 3/2014, del 16 dicembre 2014, delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo in materia di commercio al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», compreso l'allegato XVI relativo al capo 3 (Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità) e l'allegato XXIX relativo al capo 8 (Appalti pubblici) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(11)

È pertanto opportuno definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione, riunito nella formazione «Commercio», in merito all'aggiornamento degli allegati XVI e XXIX dell'accordo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'articolo 438 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'aggiornamento degli allegati XVI e XXIX dell'accordo di associazione si basa sui progetti di decisione di tale comitato acclusi alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» possono accettare correzioni tecniche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

R. KALIŇÁK


(1)   GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.


PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del …

che aggiorna l'allegato XXIV dell'accordo di associazione

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare l'articolo 173 e l'articolo 436,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («l'accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

A norma dell'articolo 173 dell'accordo, la Repubblica di Moldova è tenuta a conformarsi progressivamente all'acquis pertinente dell'Unione a norma delle disposizioni dell'allegato XVI dell'accordo.

(3)

Diversi atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI dell'accordo sono stati modificati, rifusi o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell'Unione successivamente alla sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato alla Repubblica di Moldova i seguenti atti:

a)

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (2);

b)

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (3);

c)

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (4);

d)

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (5);

e)

Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (6);

f)

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (7);

g)

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (8);

h)

Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (9);

i)

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (10);

j)

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (11);

k)

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (12);

l)

Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (13);

m)

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (14);

n)

Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (15);

o)

Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (16);

p)

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (17);

q)

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (18);

r)

Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (19).

(4)

Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI figurano anche nell'allegato IV (Protezione dei consumatori) e XI (Ambiente) dell'accordo. A fini di chiarezza, i termini applicabili per il ravvicinamento di tali atti di cui all'allegato XVI dovrebbero essere allineati con i termini di cui all'allegato IV (Protezione dei consumatori) e I (Ambiente) dell'accordo.

(5)

È necessario aggiornare l'allegato XVI dell'accordo al fine di rispecchiare l'evoluzione della legislazione dell'Unione elencato in tale allegato, conformemente all'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo. A fini di chiarezza, le sezioni dell'allegato XVI dell'accordo interessate dai cambiamenti dovrebbero essere aggiornate integralmente.

(6)

La Repubblica di Moldova porta avanti il processo di ravvicinamento della sua legislazione alla lagislazione dell'Unione conformemente alle tempistiche e alle priorità definite nell'allegato XVI dell'accordo. È pertanto opportuno garantire che i recenti aggiornamenti della legislazione dell'Unione siano prontamente ed efficacemente integrati nell'attuale processo di ravvicinamento e tengano conto dei progressi già compiuti dalla Repubblica di Moldova.

(7)

È opportuno prevedere periodi di transizione per la Repubblica di Moldova, al fine di rispecchiare opportunamente i nuovi atti dell'Unione nella sua legislazione nazionale, e prevedere un periodo di adattamento per i produttori e gli importatori. Di conseguenza, i termini per il ravvicinamento della sua legislazione nazionale a tali nuovi atti dell'Unione dovrebbero essere prorogati.

(8)

A norma dell'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. Con la decisione n. 3/2014 del 16 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha conferito al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare determinati allegati attinenti al commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sezione «Quadro legislativo orizzontale per la commercializzazione dei prodotti», la sezione «Legislazione basata sui principi del «nuovo approccio» che prevedono la marcatura CE», la sezione «Direttive basate sui principi del ‘nuovo approccio’ o dell'‘approccio globale’ che non prevedono la marcatura CE», la sottosezione 2 «Veicoli a motore a due o tre ruote», e la sottosezione 3 «Trattori agricoli e forestali a ruote» della sezione «Costruzione di veicoli a motore», la sottosezione 1 «REACH e sua attuazione», la sottosezione 2 «Sostanze chimiche pericolose» e la sottosezione 3 «Classificazione, imballaggio ed etichettatura» della sezione «Sostanze chimiche» dell'allegato XVI dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, sono sostituite dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

Il presidente


(1)   GU UE L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)   GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

(3)   GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 45.

(4)   GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

(5)   GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

(6)   GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 1.

(7)   GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

(8)   GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 149.

(9)   GU UE L 96 del 29.3.2014, pag. 107.

(10)   GU UE L 189 del 27.6.2014, pag. 164.

(11)   GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

(12)   GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.

(13)   GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.

(14)   GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.

(15)   GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

(16)   GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

(17)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

(18)   GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1.

(19)   GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.

ALLEGATO

AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO XXIV DELL'ACCORDO

La sezione «Quadro legislativo orizzontale per la commercializzazione dei prodotti», la sezione «Legislazione basata sui principi del «nuovo approccio» che prevedono la marcatura CE», la sezione «Direttive basate sui principi del ‘nuovo approccio’ o dell'‘approccio globale’ che non prevedono la marcatura CE», la sottosezione 2 «Veicoli a motore a due o tre ruote», e la sottosezione 3 «Trattori agricoli o forestali a ruote» della sezione «Costruzione di veicoli a motore», la sottosezione 1 «REACH e sua attuazione», la sottosezione 2 «Sostanze chimiche pericolose» e la sottosezione 3 «Classificazione, imballaggio ed etichettatura» della sezione «Sostanze chimiche» dell'allegato XVI dell'accordo sono così sostituite:

«Legislazione dell'Unione

Termine per il ravvicinamento

QUADRO LEGISLATIVO ORIZZONTALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio

Ravvicinamento in coincidenza con la data di entrata in vigore della legge n. 235 del 1o dicembre 2011

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

2016

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

2012

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2015

Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, che abroga la direttiva 71/354/CEE, come modificata dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2015

LEGISLAZIONE BASATA SUI PRINCIPI DEL «NUOVO APPROCCIO» CHE PREVEDONO LA MARCATURA CE

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

2017

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione

2017

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

Pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

2017

Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas

Riesame e pieno ravvicinamento: 2016

Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

2015

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

2017

Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

Decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi

Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

2017

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori

2017

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

2015

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici

2017

Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici

Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi

Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

Pieno ravvicinamento: 2017

Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

2017

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione

2017

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

2017

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE

2018

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli

Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici

2017

DIRETTIVE BASATE SUI PRINCIPI DEL «NUOVO APPROCCIO» O DELL'«APPROCCIO GLOBALE» CHE NON PREVEDONO LA MARCATURA CE

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

2015

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE

2017

COSTRUZIONE DI VEICOLI A MOTORE

2.   Veicoli a motore a due o tre ruote

Regolamento (UE) n 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

2017

3.   Trattori agricoli o forestali a ruote

Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

2016

Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote

2016

SOSTANZE CHIMICHE

1.   REACH e sua attuazione

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche

2019

Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

2019

2.   Sostanze chimiche pericolose

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

2017

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

2021

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

2014

Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

2016

Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE

2013-14

Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)

Ravvicinamento realizzato nel 2009

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti, e che modifica la direttiva 79/117/CEE

2013-14

3.   Classificazione, imballaggio ed etichettatura

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

2021».


PROGETTO DI

DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del …

che aggiorna l'allegato XXIX dell'accordo di associazione

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare l'articolo 269, l'articolo 273 e l'articolo 436,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («l'accordo») (1) è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

A norma dell'articolo 269, paragrafo 5 dell'accordo, le soglie di valore per i contratti di appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A devono essere riviste periodicamente ogni due anni, a decorrere dall'anno di entrata in vigore dell'accordo, e che la revisione deve essere adottata tramite decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 273 dell'accordo, la Repubblica di Moldova è tenuta a garantire che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il pertinente acquis dell'Unione, in linea con il calendario di cui all'allegato XXIX dell'accordo.

(4)

Diversi atti dell'Unione elencati nell'allegato XXIX dell'accordo sono stati modificati, rifusi o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell'Unione successivamente alla sigla dell'accordo in data 29 novembre 2013. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato alla Repubblica di Moldova i seguenti atti:

a)

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (2);

b)

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (3);

c)

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (4).

(5)

Le summenzionate nuove direttive hanno modificato le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XXIX-A.

(6)

È pertanto necessario aggiornare l'allegato XXIX dell'accordo al fine di rispecchiare le modifiche apportate all'acquis dell'Unione elencato in tale allegato, conformemente agli articoli 269, 273 e 436 dell'accordo.

(7)

Il nuovo acquis dell'Unione in materia di appalti pubblici presenta una nuova struttura. È opportuno rispecchiare questa nuova struttura nell'allegato XXIX. Per ragioni di chiarezza, è opportuno aggiornare l'allegato XXIX integralmente e sostituirlo con il testo che figura nell'allegato della presente decisione. È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dalla Repubblica di Moldova nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione.

(8)

A norma dell'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. Con la decisione n. 3/2014 del 16 dicembre 2014, il Consiglio di associazione ha conferito al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare determinati allegati attinenti al commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXIX dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

Il presidente


(1)   GU UE L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)   GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

(3)   GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(4)   GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

ALLEGATO

L'allegato XXIX dell'accordo è cosi sostituito:

«ALLEGATO XXIX

APPALTI PUBBLICI

ALLEGATO XXIX-A

SOGLIE

1.

Le soglie di valore di cui all'articolo 269, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe le parti le seguenti:

a)

134 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione indetti da tali autorità;

b)

207 000 EUR nel caso di appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);

c)

5 186 000 EUR nel caso di appalti pubblici di lavori;

d)

5 186 000 EUR nel caso di appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;

e)

5 186 000 EUR nel caso di concessioni;

f)

414 000 EUR nel caso di appalti di forniture e servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità;

g)

750 000 EUR per appalti pubblici di servizi sociali e di altri servizi specifici;

h)

1 000 000 di EUR per appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici di pubblica utilità.

2.

Le soglie di cui al paragrafo 1 sono adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXIX-B

CALENDARIO INDICATIVO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI, IL RAVVICINAMENTO E L'ACCESSO AL MERCATO

Fase

 

Calendario indicativo

Accesso al mercato concesso all'UE dalla Repubblica di Moldova

Accesso al mercato concesso alla Repubblica di Moldova dall'UE

 

1

Attuazione dell'articolo 270, paragrafo 2, e dell'articolo 271 del presente accordo

Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 272 del presente accordo

9 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per le autorità governative centrali

Forniture per le autorità governative centrali

 

2

Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE

5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico

Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico

Allegati XXIX-C e XXIX-N

Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE

5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Forniture per tutti gli enti aggiudicatori

Allegati XXIX-G e XXIX-Q

Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/24/UE

5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Appalti di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Appalti di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Allegati XXIX-D, XXIX-E e XXIX-O

3

Ravvicinamento e attuazione della direttiva 2014/23/UE

6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Concessioni per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Concessioni per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Allegati XXIX-K e XXIX-L

4

Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE

8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Allegati XXIX-H, XXIX-I e XXIX-R

ALLEGATO XXIX-C

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

(Fase 2)

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) e 24)

Articolo 3

Appalti misti

Sezione 2

Soglie

Articolo 4

Importi delle soglie

Articolo 5

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

Sezione 3

Esclusioni

Articolo 7

Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

Articolo 8

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 9

Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 10

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 11

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

Articolo 12

Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico

Sezione 4

Situazioni specifiche

Sottosezione 1

Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 13

Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 14

Servizi di ricerca e sviluppo

Sottosezione 2

Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 15

Difesa e sicurezza

Articolo 16

Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 17

Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

 

 

CAPO II

Disposizioni generali

Articolo 18

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 19

Operatori economici

Articolo 21

Riservatezza

Articolo 22

Disposizioni applicabili alle comunicazioni: paragrafi 2-6

Articolo 23

Nomenclature

Articolo 24

Conflitti di interesse

 

 

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 26

Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2, paragrafo 4, lettera a), paragrafi 5 e 6

Articolo 27

Procedura aperta

Articolo 28

Procedura ristretta

Articolo 29

Procedura competitiva con negoziazione

Articolo 32

Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 40

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 41

Coinvolgimento preventivo di candidati o offerenti

Articolo 42

Specifiche tecniche

Articolo 43

Etichette

Articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova paragrafi 1 e 2

Articolo 45

Varianti

Articolo 46

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 47

Fissazione dei termini

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 48

Avvisi di preinformazione

Articolo 49

Bandi e avvisi di gara

Articolo 50

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4

Articolo 51

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma e paragrafo 5, primo comma

Articolo 53

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 54

Inviti ai candidati

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 56

Principi generali

Sottosezione 1

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 57

Motivi di esclusione

Articolo 58

Criteri di selezione

Articolo 59

Documento di Gara Unico europeo: paragrafo 1 per analogia, paragrafo 4

Articolo 60

Mezzi di prova

Articolo 62

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2

Articolo 63

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

Sottosezione 2

Riduzione del numero di candidati, di offerte e soluzioni

Articolo 65

Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare

Articolo 66

Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Sottosezione 3

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 67

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 68

Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

Articolo 69

Offerte anormalmente basse: paragrafi 1 — 4

 

 

CAPO IV

Esecuzione dell'appalto

Articolo 70

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 71

Subappalto

Articolo 72

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 73

Risoluzione dei contratti

 

 

TITOLO III

Regimi di appalto particolari

 

 

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 74

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 75

Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 76

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

 

 

ALLEGATI

Allegato II

Elenco delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, lettera a)

Allegato III

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 4, lettera b) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa

Allegato IV

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi

Allegato V

Informazioni che devono figurare negli avvisi

Parte A:

Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso di preinformazione

Parte B:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione (di cui all'articolo 48)

Parte C:

Informazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara (di cui all'articolo 49)

Parte D:

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 50)

Parte G:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 72, paragrafo 1)

Parte H:

Informazioni che devono figurare nei bandi di gara e negli avvisi di aggiudicazione per i contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)

Parte I:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione per i servizi sociali e altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)

Parte J:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di aggiudicazione per i contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 2)

Allegato VII

Definizione di talune specifiche tecniche

Allegato IX

Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a confermare interesse, previsti dall'articolo 54

Allegato X

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 18, paragrafo 2

Allegato XII

Mezzi di prova dei criteri di selezione

Allegato XIV

Servizi di cui all'articolo 74

ALLEGATO XXIX-D

ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

(Fase 2)

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

Sezione I

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni paragrafo 1, punto 21

Articolo 22

Disposizioni applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1

 

 

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 26

Scelta delle procedure: paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera b)

Articolo 30

Dialogo competitivo

Articolo 31

Partenariati per l'innovazione

 

 

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 33

Accordi quadro

Articolo 34

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 35

Aste elettroniche

Articolo 36

Cataloghi elettronici

Articolo 38

Appalti congiunti occasionali

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 50

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3

 

 

TITOLO III

Regimi di appalto particolari

 

 

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 78

Campo di applicazione

Articolo 79

Bandi e avvisi

Articolo 80

Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

Articolo 81

Composizione della commissione giudicatrice

Articolo 82

Decisioni della commissione giudicatrice

 

 

ALLEGATI

Allegato V

Informazioni che devono figurare negli avvisi

Parte E:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 79, paragrafo 1)

Parte F:

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati di un concorso (di cui all'articolo 79, paragrafo 2)

Allegato VI

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 35, paragrafo 4)

ALLEGATO XXIX-E

ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

(Fase 2)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni paragrafo 1, punti 14 e 16

Articolo 20

Appalti riservati

 

 

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 37

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 64

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

 

 

TITOLO III

Regimi di appalto particolari

 

 

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 77

Appalti riservati per determinati servizi

ALLEGATO XXIX-F

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 2

Sezione 2

Soglie

Articolo 6

Revisione delle soglie e dell'elenco delle autorità governative centrali

 

 

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 25

Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

 

 

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 39

Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova paragrafo 3

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 51

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, paragrafo 6

Articolo 52

Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 61

Registro online dei certificati (e-Certis)

Articolo 62

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Articolo 68

Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Articolo 69

Offerte anormalmente basse: paragrafo 5

 

 

TITOLO IV

Governance

Articolo 83

Esecuzione

Articolo 84

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 85

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 86

Cooperazione amministrativa

 

 

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 87

Esercizio della delega

Articolo 88

Procedura d'urgenza

Articolo 89

Procedura di comitato

Articolo 90

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 91

Abrogazioni

Articolo 92

Riesame

Articolo 93

Entrata in vigore

Articolo 94

Destinatari

 

 

ALLEGATI

Allegato I

Autorità governative centrali

Allegato VIII

Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato XI

Registri

Allegato XIII

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 68, paragrafo 3

Allegato XV

Tavola di concordanza

ALLEGATO XXIX-G

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Fase 2)

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione: paragrafi1, 2, 5 e 6

Articolo 2

Definizioni: punti 1-9, 13-16 e 18-20

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4

Articolo 4

Enti aggiudicatori: paragrafi 1-3

Articolo 5

Appalti misti che riguardano la medesima attività

Articolo 6

Appalti che riguardano più attività

 

 

CAPO II

Attività

Articolo 7

Disposizioni comuni

Articolo 8

Gas e riscaldamento

Articolo 9

Elettricità

Articolo 10

Acqua

Articolo 11

Servizi di trasporto

Articolo 12

Porti e aeroporti

Articolo 13

Servizi postali

Articolo 14

Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

 

 

CAPO III

Campo di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 15

Importi delle soglie

Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 1-4 e 7-14

Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi: Disposizioni particolari per l'aggiudicazione degli appalti concernenti aspetti della difesa e della sicurezza

Sottosezione 1

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1

Articolo 20

Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 21

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 22

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

Articolo 23

Appalti aggiudicati da talune amministrazioni aggiudicatrici per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Sottosezione 2

Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 24

Difesa e sicurezza

Articolo 25

Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 26

Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 27

Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

Sottosezione 3

Relazioni speciali (cooperazione, imprese affiliate e joint-venture)

Articolo 28

Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 29

Appalti aggiudicati a un'impresa affiliata

Articolo 30

Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Sottosezione 4

Situazioni specifiche

Articolo 32

Servizi di ricerca e sviluppo

 

 

CAPO IV

Principi generali

Articolo 36

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 37

Operatori economici

Articolo 39

Riservatezza

Articolo 40

Disposizioni applicabili alle comunicazioni

Articolo 41

Nomenclature

Articolo 42

Conflitti di interesse

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 44

Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 45

Procedura aperta

Articolo 46

Procedura ristretta

Articolo 47

Procedura negoziata con previa indizione di gara

Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere a) — i)

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 58

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 59

Coinvolgimento preventivo di candidati o offerenti

Articolo 60

Specifiche tecniche

Articolo 61

Etichette

Articolo 62

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Articolo 63

Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 64

Varianti

Articolo 65

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 66

Fissazione dei termini

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 67

Avvisi periodici indicativi

Articolo 68

Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

Articolo 69

Bandi e avvisi di gara

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1 e paragrafo 5, primo comma

Articolo 73

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 74

Inviti ai candidati

Articolo 75

Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 76

Principi generali

Sottosezione 1

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 78

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 2

Articolo 80

Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE

Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2

Sottosezione 2

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 82

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 83

Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

Articolo 84

Offerte anormalmente basse: paragrafi 1-4

 

 

CAPO IV

Esecuzione dell'appalto

Articolo 87

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 88

Subappalto

Articolo 89

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 90

Risoluzione dei contratti

 

 

TITOLO III

Regimi di appalto particolari

 

 

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 91

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 92

Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 93

Principi per l'aggiudicazio ne degli appalti

 

 

ALLEGATI

Allegato I

Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a)

Allegato V

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi

Allegato VI Parte A

Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67)

Allegato VI Parte B

Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1)

Allegato VIII

Definizione di talune specifiche tecniche

Allegato IX

Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato X

Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68)

Allegato XI

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69)

Allegato XII

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70)

Allegato XIII

Contenuto dell'invito a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a manifestare il proprio interesse a norma dell'articolo 74

Allegato XIV

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 36, paragrafo 2

Allegato XVI

Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)

Allegato XVII

Servizi di cui all'articolo 91

Allegato XVIII

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92)

ALLEGATO XXIX-H

ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

(Fase 4)

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: punto 17

 

 

CAPO III

Campo di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 5 e 6

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 44

Scelta delle procedure: paragrafo 3

Articolo 48

Dialogo competitivo

Articolo 49

Partenariati per l'innovazione

Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j)

 

 

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51

Accordi quadro

Articolo 52

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 53

Aste elettroniche

Articolo 54

Cataloghi elettronici

Articolo 56

Appalti congiunti occasionali

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Sottosezione 1

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 77

Sistemi di qualificazione

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 1

 

 

TITOLO III

Regimi di appalto particolari

 

 

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95

Campo di applicazione

Articolo 96

Bandi e avvisi

Articolo 97

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

Articolo 98

Decisione della commissione giudicatrice

 

 

ALLEGATI

Allegato VII

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 53, paragrafo 4)

Allegato XIX

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

Allegato XX

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

ALLEGATO XXIX-I

ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

(Fase 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/25/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: punti 10-12

 

 

CAPO IV

Principi generali

Articolo 38

Appalti riservati

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 55

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

 

 

TITOLO III

Regimi di appalto particolari

 

 

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 94

Appalti riservati per determinati servizi

ALLEGATO XXIX-J

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 4

Enti aggiudicatori: paragrafo 4

 

 

CAPO III

Campo di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 17

Revisione delle soglie

Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi: Disposizioni particolari per l'aggiudicazione degli appalti concernenti aspetti della difesa e della sicurezza

Sottosezione 1

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2

Articolo 19

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2

Sottosezione 3

Relazioni speciali (cooperazione, imprese affiliate e joint-venture)

Articolo 31

Notifica di informazioni

Sottosezione 4

Situazioni specifiche

Articolo 33

Appalti sottoposti a un regime speciale

Sottosezione 5

Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 34

Attività direttamente esposte alla concorrenza

Articolo 35

Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 è applicabile

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 43

Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

 

 

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 57

Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, paragrafo 5, secondo comma, paragrafo 6

Articolo 72

Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Articolo 83

Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Sezione 4

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 85

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

Articolo 86

Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

 

 

TITOLO IV

Governance

Articolo 99

Esecuzione

Articolo 100

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 101

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 102

Cooperazione amministrativa

 

 

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 103

Esercizio della delega

Articolo 104

Procedura d'urgenza

Articolo 105

Procedura di comitato

Articolo 106

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 107

Abrogazione

Articolo 108

Riesame

Articolo 109

Entrata in vigore

Articolo 110

Destinatari

 

 

ALLEGATI

Allegato II

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3

Allegato III

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3

Allegato IV

Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35

Allegato XV

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3

ALLEGATO XXIX-K

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

(Fase 3)

TITOLO I

Oggetto, campo di applicazione, principi e definizioni

 

 

CAPO I

Campo di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I

Oggetto, campo di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 2

Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche

Articolo 3

Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

Articolo 4

Libertà di definire servizi di interesse economico generale

Articolo 5

Definizioni

Articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4

Articolo 7

Enti aggiudicatori

Articolo 8

Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

Sezione II

Esclusioni

Articolo 10

Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori

Articolo 11

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 12

Esclusioni specifiche nel settore idrico

Articolo 13

Concessioni aggiudicate a un'impresa affiliata

Articolo 14

Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Articolo 17

Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico

Sezione III

Disposizioni generali

Articolo 18

Durata della concessione

Articolo 19

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 20

Appalti misti

Articolo 21

Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 22

Contratti concernenti sia le attività di cui all'allegato II sia altre attività

Articolo 23

Concessioni riguardanti sia attività di cui all'allegato II sia attività concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 25

Servizi di ricerca e sviluppo

 

 

CAPO II

Principi

Articolo 26

Operatori economici

Articolo 27

Nomenclature

Articolo 28

Riservatezza

Articolo 29

Disposizioni applicabili alle comunicazioni

 

 

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: Principi generali e garanzie procedurali

 

 

CAPO I

Principi generali

Articolo 30

Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 31

Bandi di concessione

Articolo 32

Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

Articolo 33

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma

Articolo 34

Disponibilità elettronica dei documenti relativi alla concessione

Articolo 35

Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

 

 

CAPO II

Garanzie procedurali

Articolo 36

Requisiti tecnici e funzionali

Articolo 37

Garanzie procedurali

Articolo 38

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

Articolo 39

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la concessione

Articolo 40

Comunicazione ai candidati e agli offerenti

Articolo 41

Criteri di aggiudicazione

 

 

TITOLO III

Norme di esecuzione delle concessioni

Articolo 42

Subappalto

Articolo 43

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 44

Risoluzione delle concessioni

Articolo 45

Monitoraggio e relazioni

 

 

ALLEGATI

Allegato I

Elenco delle attività di cui all'articolo 5, punto 7

Allegato II

Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7

Allegato III

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Allegato IV

Servizi di cui all'articolo 19

Allegato V

Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 31

Allegato VI

Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici, di cui all'articolo 31, paragrafo 3

Allegato VII

Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni di cui all'articolo 32

Allegato VIII

Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'articolo 32

Allegato IX

Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato X

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 30, paragrafo3

Allegato XI

Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione durante il periodo di validità della stessa a norma dell'articolo 43

ALLEGATO XXIX-L

ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE

(Fase 3)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.

TITOLO I

Oggetto, campo di applicazione, principi e definizioni

 

 

CAPO I

Campo di applicazione, principi generali e definizioni

 

 

Sezione IV

Situazioni specifiche

Articolo 24

Concessioni riservate

ALLEGATO XXIX-M

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Oggetto, campo di applicazione, principi e definizioni

 

 

CAPO I

Campo di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I

Oggetto, campo di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione: paragrafo 3

Articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 9

Revisione della soglia

Sezione II

Esclusioni

Articolo 15

Notifica di informazioni da parte degli enti aggiudicatori

Articolo 16

Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

 

 

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: Principi generali e garanzie procedurali

 

 

CAPO I

Principi generali

Articolo 30

Principi generali: paragrafo 4

Articolo 33

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4

 

 

TITOLO IV

Modifiche delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE

Articolo 46

Modifiche della direttiva 89/665/CEE

Articolo 47

Modifiche della direttiva 92/13/CEE

 

 

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 48

Esercizio della delega

Articolo 49

Procedura d'urgenza

Articolo 50

Procedura di comitato

Articolo 51

Recepimento

Articolo 52

Disposizioni transitorie

Articolo 53

Monitoraggio e relazioni

Articolo 54

Entrata in vigore

Articolo 55

Destinatari

ALLEGATO XXIX-N

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 2)

Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 bis

Termine sospensivo

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivoprimo comma, lettera b)

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 quinquies

Inefficacia paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 septies

Termini

ALLEGATO XXIX-O

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE

(Fase 2)

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera c)

Articolo 2 quinquies

Inefficacia primo comma, lettera c) paragrafo 5

ALLEGATO XXIX-P

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera a)

Articolo 2 quinquies

Inefficacia primo comma, lettera a) paragrafo 4

Articolo 3

Meccanismo correttivo

Articolo 3 bis

Contenuto dell'avviso per la trasparenza ex ante volontaria

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

Articolo 4

Attuazione

Articolo 4 bis

Riesame

ALLEGATO XXIX-Q

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1992

che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 2)

Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 bis

Termine sospensivo

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera b)

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 quinquies

Inefficacia paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 septies

Termini

ALLEGATO XXIX-R

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE

(Fase 4)

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera c) paragrafo 5

ALLEGATO XXIX-S

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo, primo comma, lettera a)

Articolo 2 quinquies

Inefficacia primo comma, lettera a) paragrafo 4

Articolo 3 bis

Contenuto dell'avviso per la trasparenza ex ante volontaria

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

Articolo 8

Meccanismo correttivo

Articolo 12

Attuazione

Articolo 12 bis

Riesame

ALLEGATO XXIX-T

LA REPUBBLICA DI MOLDOVA: ELENCO INDICATIVO DEI TEMI DI COOPERAZIONE

1.

Formazione, nell'Unione e nella Repubblica di Moldova, dei funzionari di enti pubblici della Repubblica di Moldova che si occupano di appalti pubblici.

2.

Formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici.

3.

Scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano il settore degli appalti pubblici.

4.

Miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici.

5.

Consultazioni e assistenza metodologica fornita dall'Unione per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche nel settore degli appalti pubblici.

6.

Rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi con gli appalti pubblici ed esame indipendente e imparziale (riesame) delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici. (Cfr. articolo 270 del presente accordo).»

22.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/49


DECISIONE (UE) 2016/1877 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nella sentenza del 31 marzo 1971, causa 22/70 (1), AETR, la Corte di giustizia ha riconosciuto che l'ambito relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada costituisce una competenza esterna esclusiva dell'Unione. Tale competenza è stata da allora esercitata in numerosi atti giuridici dell'Unione, in particolare nel regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e nel regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Poiché l'oggetto dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (4) rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, la competenza per negoziare e concludere l'AETR spetta all'Unione.

(2)

La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ha istituito un gruppo di esperti nell'ambito dell'AETR («Gruppo di esperti»). Si tratta di un organismo abilitato a elaborare e a presentare proposte di modifica dell'AETR, compreso l'articolo 22 bis.

(3)

La prossima riunione del gruppo di esperti si terrà il 24 ottobre 2016 e l'incontro del gruppo di lavoro dell'UNECE dei trasporti su strada («gruppo di lavoro») avrà luogo il 25 ottobre 2016. In tale occasione il gruppo di esperti e il gruppo di lavoro intendono esaminare le proposte presentate dalle parti contraenti dell'AETR («parti contraenti») che, se accettate dal gruppo di esperti, potrebbero comportare una modifica dell'AETR in seguito all'avvio e alla conclusione di una procedura per tale modifica. Ciò produrrà gli effetti giuridici di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

(4)

Al fine di conseguire un'armonizzazione paneuropea nel campo degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada (tachigrafi), è necessario istituire un unico processo decisionale. Tale processo dovrebbe tener conto degli interessi dell'Unione e di quelli dei paesi terzi che sono parti contraenti.

(5)

L'articolo 22 bis dell'AETR prevede che le modifiche del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (5) concernenti il tachigrafo digitale siano automaticamente recepite da tutte le parti contraenti, senza alcuna consultazione formale o votazione. L'assenza di partecipazione delle parti contraenti non appartenenti all'UE al processo di elaborazione e adozione delle specifiche tecniche del tachigrafo digitale è una delle cause di malcontento per alcune delle parti contraenti. La comunicazione della Commissione «Tachigrafo digitale: una tabella di marcia per le attività future» riconosce che tale meccanismo mina l'adozione corretta e armonizzata del tachigrafo digitale da parte delle parti contraenti non appartenenti all'UE. Rientra pertanto nell'interesse dell'Unione modificare il processo decisionale per quanto concerne i tachigrafi digitali e proporre in sede di gruppo di esperti la soppressione dell'articolo 22 bis dell'AETR e l'applicazione della procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 22 dell'AETR per la modifica delle specifiche tecniche del tachigrafo digitale.

(6)

Considerando che qualsiasi modifica delle specifiche del tachigrafo digitale non dovrebbe incidere sui principi e sul funzionamento dell'AETR, in quanto essi dovrebbero essere soggetti solo ad aggiornamenti periodici tenendo conto degli sviluppi tecnologici, il numero delle parti contraenti necessario per opporsi a tali modifiche dovrebbe essere aumentato da un terzo ad almeno la metà.

(7)

Vi sono varie argomentazioni a favore dell'adesione dell'Unione all'AETR. In primo luogo, all'Unione spetta la competenza esclusiva nell'ambito relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada, come confermato nella causa 22/70. In secondo luogo, tale adesione garantirebbe la rappresentanza efficace degli interessi dell'Unione in seno all'AETR. Infine, le specificità dell'AETR e del processo decisionale proposto giustificano per quale motivo l'Unione dovrebbe essere una parte contraente.

(8)

L'articolo 14 dell'AETR non consente l'adesione di organismi diversi dagli Stati membri dell'UNECE e dagli Stati ammessi all'UNECE a titolo consultivo. Per tale motivo, al fine di consentire l'adesione dell'Unione all'AETR, dovrebbe essere proposta una modifica dell'articolo 14 che consenta alle organizzazioni regionali di integrazione di aderire all'AETR. L'adesione dell'Unione all'AETR non dovrebbe costituire un precedente riguardo all'eventuale futura adesione dell'Unione ad altre organizzazioni internazionali.

(9)

Una volta che l'AETR consentirà l'adesione delle organizzazioni di integrazione regionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, potrebbe adottare una decisione concernente l'adesione dell'Unione all'AETR. Se l'Unione diventa parte contraente dell'AETR, le posizioni da adottare a nome dell'Unione nei vari organi dell'AETR dovrebbero essere stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe trasmettere al Consiglio una proposta che stabilisca la posizione dell'Unione da presentare e assumere e, se del caso, il progetto di testo da votare nell'ambito dell'AETR.

(10)

L'articolo 10 dell'AETR dispone che un tachigrafo le cui condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo sono conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 è considerato conforme alle prescrizioni dell'AETR. Tale principio si applica a qualsiasi modifica delle specifiche del tachigrafo, a prescindere dal fatto che sia adottata sulla base del regolamento (CEE) n. 3821/85 o di un altro atto giuridico. Detto principio si applica pertanto al regolamento (UE) n. 165/2014, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 3821/85, nonché al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione (6), che stabilisce le specifiche tecniche del nuovo tachigrafo intelligente. Per tali motivi l'articolo 10 dell'AETR dovrebbe essere modificato al fine di includervi i riferimenti al regolamento (UE) n. 165/2014 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, che dovrebbero essere entrambi applicabili a decorrere dal 15 giugno 2019.

(11)

Inoltre, nell'allegato dell'AETR dovrebbe essere inserita una nuova appendice contenente le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e i successivi adeguamenti al progresso tecnico.

(12)

La scheda di omologazione per i tachigrafi digitali di cui all'appendice 2 dell'allegato dell'AETR dovrebbe essere modificata così da poter essere utilizzata anche per l'omologazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti.

(13)

È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel gruppo di esperti e nel gruppo di lavoro dei trasporti su strada,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada è conforme alla posizione di cui all'addendum della presente decisione ed è espressa dagli Stati membri parti contraenti dell'AETR, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

2.   Gli Stati membri comunicano le proposte di modifica al gruppo di esperti.

3.   Modifiche formali e di minore entità alla posizione di cui al paragrafo 1 possono essere concordate senza richiedere che tale posizione sia emendata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

L. SÓLYMOS


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32.

(2)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(4)   GU L 95 dell'8.4.1978, pag. 1.

(5)  Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO I

Modifica dell'articolo 22 e soppressione dell'articolo 22 bis

1)

L'articolo 22 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 22 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le appendici 1, 1B, 1C e 2 dell'allegato del presente accordo possono essere modificate secondo la procedura definita nel presente articolo.

2.   A richiesta di una parte contraente, ogni proposta di modifica delle appendici 1, 1B, 1C o 2 dell'allegato del presente accordo sono esaminate dal gruppo di lavoro principale dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La modifica è accettata se, entro sei mesi dalla data della notifica, non oltre la metà delle amministrazioni competenti delle parti contraenti notifica al segretario generale la sua obiezione alla modifica.»;

c)

è aggiunto un nuovo paragrafo 6:

«6.   Se una proposta di modifica dell'appendice 1B o 1C del presente accordo comporta la modifica di altre disposizioni dell'accordo, le modifiche delle appendici 1B o 1C non potranno entrare in vigore prima dell'entrata in vigore delle modifiche di tali altre disposizioni a norma dell'articolo 21. Se, in tal caso, le modifiche dell'appendice 1B o 1C sono presentate contemporaneamente alle modifiche relative ad altre disposizioni dell'accordo, la data della loro entrata in vigore è quella risultante dall'applicazione della procedura di cui all'articolo 21.»;

2)

l'articolo 22 bis è soppresso.

ALLEGATO II

Modifica dell'articolo 14

L'articolo 14 è così modificato:

a)

dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Il presente accordo è aperto alla firma delle organizzazioni di integrazione regionale. Ai fini del presente accordo, per «organizzazione di integrazione regionale» si intende qualsiasi organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione che abbia competenza relativamente a determinati ambiti disciplinati dal presente accordo e che sia stata debitamente autorizzata a firmare e ratificare, accettare, approvare il presente accordo o ad aderirvi.

Ai fini della modifica delle appendici 1, 1B, 1C, 2 e 3, il rappresentante di un'organizzazione di integrazione regionale che sia parte contraente dell'accordo vota per i suoi Stati membri senza che sia necessaria la loro presenza alla votazione.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Per ciascuno Stato o organizzazione di integrazione regionale che ratifica il presente accordo o vi aderisce dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica o di adesione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'accordo entra in vigore centottanta giorni dopo la data del deposito, da parte di tale Stato o organizzazione di integrazione regionale, del proprio strumento di ratifica o di adesione.».


ALLEGATO III

Modifica dell'articolo 10

All'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per i veicoli immatricolati per la prima volta fino al 14 giugno 2019, un apparecchio di controllo le cui condizioni di costruzione, montaggio, utilizzazione e controllo sono conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, e all'appendice 1B del presente accordo, è considerato conforme alle prescrizioni del presente accordo.

Per i veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 15 giugno 2019, un apparecchio di controllo le cui condizioni di costruzione, montaggio, utilizzazione e controllo sono conformi al regolamento (UE) n. 165/2014, del 4 febbraio 2014, e all'appendice 1C del presente accordo, è considerato conforme alle prescrizioni del presente accordo.».


ALLEGATO IV

Appendice 1C

L'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è inserito come appendice 1C dell'allegato dell'AETR.


ALLEGATO V

Scheda di omologazione per i prodotti conformi all'appendice 1B/1C

All'appendice 2, capitolo III, la dicitura «III. Scheda di omologazione per i prodotti conformi all'appendice 1B» è sostituita dalla seguente:

«III.   Scheda di omologazione per i prodotti conformi all'appendice 1B/1C  (1)

La parte contraente che ha effettuato l'omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione di cui viene riprodotto un modello qui di seguito. Per la comunicazione alle altre parti contraenti delle omologazioni accordate o degli eventuali ritiri, ciascuna parte contraente utilizza copie di questo documento.

Scheda di omologazione per i prodotti conformi all'appendice 1B/1C  (1)

Nome dell'amministrazione competente

Comunicazione concernente (2):

l'omologazione di

il ritiro dell'omologazione di

un modello di apparecchio di controllo

un componente di un apparecchio di controllo (3)

una carta del conducente

una carta dell'officina

una carta dell'azienda

una carta di controllo

N. di omologazione …

(1)

Marchio commerciale o di fabbricazione

(2)

Denominazione del modello

(3)

Nome del fabbricante

(4)

Indirizzo del fabbricante

(5)

Presentato all'omologazione il

(6)

Laboratorio o laboratori di prova

(7)

Data e numero dei verbali di laboratorio

(8)

Data dell'omologazione

(9)

Data del ritiro dell'omologazione

(10)

Modello/i del/dei componente/i del dispositivo di controllo con cui il componente è destinato ad essere utilizzato

(11)

Luogo

(12)

Data

(13)

In allegato i documenti illustrativi

(14)

Osservazioni (compresa l'apposizione di sigilli, se del caso)

(Firma)


(1)  Specificare l'appendice 1B o 1C

(2)  Barrare le caselle appropriate

(3)  Specificare il componente interessato dalla comunicazione» »


22.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/56


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1878 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2016

che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Guatemala per l'anno 2016

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (1), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, ha introdotto un meccanismo di stabilizzazione per le banane che ha iniziato ad applicarsi provvisoriamente nei paesi dell'America centrale nel 2013 e da ultimo in Guatemala il 1o dicembre 2013.

(2)

In virtù del suddetto meccanismo e conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 20/2013, una volta superato un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1o gennaio 2012) provenienti da uno dei paesi interessati, la Commissione adotta un atto di esecuzione mediante il quale può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche per tale paese o decidere che tale sospensione non è appropriata.

(3)

La decisione della Commissione è presa conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in combinato disposto con l'articolo 4.

(4)

Il 15 settembre 2016 le importazioni nell'Unione europea di banane fresche originarie del Guatemala hanno superato la soglia di 65 000 tonnellate metriche stabilita dal suddetto accordo.

(5)

In tale contesto, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 20/2013, la Commissione ha tenuto in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione al fine di decidere se sospendere il dazio doganale preferenziale. A tal fine la Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni provenienti da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'Unione.

(6)

Al momento del superamento della soglia definita per il 2016 le importazioni di banane fresche provenienti dal Guatemala rappresentavano il 3,4 % delle importazioni totali di banane fresche oggetto del meccanismo di stabilizzazione per le banane nell'Unione europea. Nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2016 il Guatemala ha rappresentato inoltre soltanto il 2 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione europea. In base a una proiezione delle importazioni fino alla fine del 2016 e tenendo conto dello sviluppo delle importazioni mensili nel 2016 fino ad oggi, è improbabile che per l'intero 2016 le importazioni di banane provenienti dal Guatemala superino il 4 % delle importazioni totali. Ciò significa che il livello di importazioni annuali dal Guatemala sarebbe in linea con quello del 2015.

(7)

Per i primi sei mesi del 2016 il prezzo delle importazioni provenienti dal Guatemala è stato in media di 600 EUR/tonnellata, vale a dire inferiore dell'1 % rispetto ai prezzi medi delle altre importazioni di banane fresche nell'UE.

(8)

Le importazioni di banane fresche provenienti da altri paesi che sono tradizionalmente grandi esportatori, anch'essi contraenti di un accordo di libero scambio con l'UE, in particolare la Colombia, la Costa Rica e Panama, fino al settembre 2016 sono rimaste ampiamente al di sotto delle soglie definite per tali paesi in meccanismi di stabilizzazione comparabili e, negli ultimi quattro anni, hanno seguito tendenze e presentato valori unitari simili. Ad esempio, nel settembre 2016 i livelli delle importazioni provenienti dalla Colombia e dalla Costa Rica erano rispettivamente di 915 000 tonnellate e di 542 000 tonnellate inferiori alle soglie definite per tali importazioni, valori nettamente superiori al livello limite totale per il Guatemala per un intero anno (65 000 tonnellate).

(9)

Il prezzo medio all'ingrosso delle banane sul mercato dell'Unione all'inizio di settembre 2016 (945 EUR/tonnellata) non ha registrato cambiamenti di rilievo rispetto ai prezzi medi all'ingrosso delle banane gialle dei mesi precedenti.

(10)

Non vi è pertanto alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche provenienti dal Guatemala abbiano superato il volume limite annuale specifico delle importazioni né che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'UE.

(11)

Infine, non vi è alcuna indicazione di grave deterioramento né di minaccia di un siffatto grave deterioramento per i produttori delle regioni ultraperiferiche dell'UE nell'agosto 2016.

(12)

Sulla base dell'analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Guatemala non è appropriata.

(13)

Dato che il volume limite annuale è già stato superato in settembre, nonostante gli esigui volumi delle importazioni dal Guatemala nel mercato dell'UE la Commissione continuerà a svolgere attività di verifica al riguardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Guatemala che rientrano nella rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea non è appropriata per l'anno 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13.

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


Rettifiche

22.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/58


Rettifica del regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e del regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 366 del 20 dicembre 2014 )

Pagina 15, articolo 1:

anziché:

«Articolo 1

1)   L'allegato 1 è così modificato:

a)

la sezione “DANIMARCA-ITALIA” è soppressa.

2)   Nella sezione “FRANCIA-LUSSEMBURGO”, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)

Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 riguardante le modalità di compensazione dei crediti reciproci a norma degli articoli 93, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72 e lo scambio di lettere del 10 luglio e 30 agosto 2013”.»

leggasi:

«Articolo 1

L'allegato 1 del regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

a)

la sezione “DANIMARCA-ITALIA” è soppressa;

b)

nella sezione “FRANCIA-LUSSEMBURGO”, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)

Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 riguardante le modalità di compensazione dei crediti reciproci a norma degli articoli 93, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72 e lo scambio di lettere del 10 luglio e 30 agosto 2013”.»