ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 286

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
21 ottobre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1864 della Commissione, del 10 ottobre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chapon du Périgord (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1865 della Commissione, del 10 ottobre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Šoltansko maslinovo ulje (DOP)]

3

 

*

Regolamento (UE) 2016/1866 della Commissione, del 17 ottobre 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 3-decen-2-one, acibenzolar-s-metile e esaclorobenzene in o su determinati prodotti ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1868 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

35

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1869 della Commissione, del 20 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

70

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1870 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

72

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2016/1871 della Commissione, del 28 settembre 2016, rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure specifiche che tale Stato deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

75

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1864 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chapon du Périgord (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Chapon du Périgord» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Chapon du Périgord» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Chapon du Périgord» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 205 del 9.6.2016, pag. 17.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


21.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1865 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Šoltansko maslinovo ulje (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Šoltansko maslinovo ulje» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Šoltansko maslinovo ulje» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Šoltansko maslinovo ulje» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 195 del 2.6.2016, pag. 15.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


21.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/4


REGOLAMENTO (UE) 2016/1866 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2016

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 3-decen-2-one, acibenzolar-s-metile e esaclorobenzene in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 17 e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per l'acibenzolar-s-metile i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per l'esaclorobenzene gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. Per il 3-decen-2-one non sono stati fissati LMR specifici ed esso non è stato incluso nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore per difetto di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo.

(2)

Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva 3-decen-2-one sulle patate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di iscrizione di tale sostanza attiva nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato conclusioni sulla proposta di iscrizione della sostanza attiva nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). L'Autorità ha trasmesso tali conclusioni alla Commissione e agli Stati membri e le ha rese accessibili al pubblico.

(5)

Nelle sue conclusioni l'Autorità ha dichiarato che le informazioni disponibili non sono sufficienti per stabilire se l'impiego del 3-decen-2-one come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari non produrrà effetti nocivi, immediati o ritardati, sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, mediante assunzione con la dieta alimentare. Non è pertanto opportuno iscrivere la sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 e gli LMR dovrebbero essere fissati al limite di determinazione (LOD) pertinente. La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito ai limiti di determinazione appropriati.

(6)

Per l'acibenzolar-s-metile l'Autorità ha presentato le conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario (3). In tale contesto essa ha raccomandato di aumentare a 0,2 mg/kg l'LMR per il gruppo delle pomacee. In base ai nuovi valori di riferimento tossicologici, l'Autorità ha raccomandato di ridurre a 0,3 mg/kg l'LMR vigente per i pomodori.

(7)

Per quanto riguarda l'esaclorobenzene, tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), gli LMR fissati per tali sostanze attive negli allegati II e III dovrebbero pertanto essere soppressi. Dati di monitoraggio recenti indicano che sui semi di zucca sono presenti residui a un livello più elevato rispetto al LOD (4). I residui di esaclorobenzene derivano dalla contaminazione ambientale nel suolo, a causa dell'utilizzo in passato di tale composto persistente. L'LMR vigente di 0,05 mg/kg per i semi di zucca è adeguato per affrontare la presenza di esaclorobenzene in tale prodotto. L'LMR sarà riveduto, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di dieci anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per i prodotti di origine animale, i dati di monitoraggio indicano che valori inferiori al LOD dovrebbero essere fissati per muscolo e latte di tutte le specie.

(8)

In base alle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR introdotta dal presente regolamento e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un livello elevato di protezione dei consumatori.

(12)

Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento rimane applicabile ai prodotti fabbricati prima del 10 maggio 2017, fatta eccezione per l'acibenzolar-s-metile nei pomodori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online al seguente indirizzo: http://www.efsa.europa.eu.

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (3E)-3-decen-2-one (applied for as 3-decen-2-one). EFSA Journal 2015; 13(1):3932. [43 pagg.].

(3)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acibenzolar-S-methyl. EFSA Journal 2014; 12(8):3691. [74 pagg.].

(4)  The 2013 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2015;13(3):4038 [169 pagg.]. The 2012 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2014;12(12):3942 [156 pagg.]. The 2011 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2014; 12(5):3694. [511 pagg.]. The 2010 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2013; 11(3):3130. [808 pagg.]. The 2009 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2011; 9(11):2430. [225 pagg.].


ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato II, le colonne relative alle sostanze acibenzolar-s-metile ed esaclorobenzene sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato), espressa come acibenzolar-s-metile)

Esaclorobenzene (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0,01 (*1)

0110000

Agrumi

0,01 (*1)

 

0110010

Pompelmi

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

0110030

Limoni

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

0110050

Mandarini

 

 

0110990

Altri

 

 

0120000

Frutta a guscio

 

 

0120010

Mandorle dolci

0,01 (*1)

 

0120020

Noci del Brasile

0,01 (*1)

 

0120030

Noci di anacardi

0,01 (*1)

 

0120040

Castagne e marroni

0,01 (*1)

 

0120050

Noci di cocco

0,01 (*1)

 

0120060

Nocciole

0,1

 

0120070

Noci del Queensland

0,01 (*1)

 

0120080

Noci di pecàn

0,01 (*1)

 

0120090

Pinoli

0,01 (*1)

 

0120100

Pistacchi

0,01 (*1)

 

0120110

Noci comuni

0,01 (*1)

 

0120990

Altri

0,01 (*1)

 

0130000

Pomacee

0,2

 

0130010

Mele

 

 

0130020

Pere

 

 

0130030

Cotogne

 

 

0130040

Nespole

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0130990

Altri

 

 

0140000

Drupacee

 

 

0140010

Albicocche

0,2

 

0140020

Ciliegie (dolci)

0,01 (*1)

 

0140030

Pesche

0,2

 

0140040

Prugne

0,01 (*1)

 

0140990

Altri

0,01 (*1)

 

0150000

Bacche e piccola frutta

0,01 (*1)

 

0151000

a)

Uve

 

 

0151010

Uve da tavola

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

0152000

b)

Fragole

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

0153010

More di rovo

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

0153990

Altri

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

0154010

Mirtilli

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

 

0154070

Azzeruoli

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

 

0154990

Altri

 

 

0160000

Frutta varia con

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

0,01 (*1)

 

0161010

Datteri

 

 

0161020

Fichi

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Carambole

 

 

0161060

Cachi

 

 

0161070

Jambul/jambolan

 

 

0161990

Altri

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

0162020

Litci

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

 

0162990

Altri

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

0163010

Avocado

0,01 (*1)

 

0163020

Banane

0,08

 

0163030

Manghi

0,6 (+)

 

0163040

Papaie

0,01 (*1)

 

0163050

Melograni

0,01 (*1)

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

0,01 (*1)

 

0163070

Guaiave/guave

0,01 (*1)

 

0163080

Ananas

0,01 (*1)

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

0,01 (*1)

 

0163100

Durian

0,01 (*1)

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

0,01 (*1)

 

0163990

Altri

0,01 (*1)

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0,01 (*1)

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01 (*1)

 

0211000

a)

Patate

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

0212030

Ignami

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

0212990

Altri

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

 

0213010

Bietole

 

 

0213020

Carote

 

 

0213030

Sedano rapa

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

0213050

Topinambur

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

 

0213080

Ravanelli

 

 

0213090

Salsefrica

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

0213110

Rape

 

 

0213990

Altri

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01 (*1)

 

0220010

Aglio

 

 

0220020

Cipolle

 

 

0220030

Scalogni

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

 

0220990

Altri

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

 

0231000

a)

Solanacee

 

 

0231010

Pomodori

0,3

 

0231020

Peperoni

0,01 (*1)

 

0231030

Melanzane

0,01 (*1)

 

0231040

Gombi

0,01 (*1)

 

0231990

Altri

0,01 (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,01 (*1)

 

0232010

Cetrioli

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

0232030

Zucchine

 

 

0232990

Altri

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,01 (*1)

 

0233010

Meloni

 

 

0233020

Zucche

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

0233990

Altri

 

 

0234000

d)

Mais dolce

0,01 (*1)

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01 (*1)

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01 (*1)

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

0241010

Cavoli broccoli

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

0241990

Altri

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

0242990

Altri

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

0243990

Altri

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,3

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

 

0251020

Lattughe

 

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

 

0251050

Barbarea

 

 

0251060

Rucola

 

 

0251070

Senape juncea

 

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

 

0251990

Altri

 

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

 

0252010

Spinaci

0,3

 

0252020

Portulaca/porcellana

0,01 (*1)

 

0252030

Foglie di bietole da costa e di barbabietole

0,01 (*1)

 

0252990

Altri

0,01 (*1)

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01 (*1)

 

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01 (*1)

 

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01 (*1)

 

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,3

 

0256010

Cerfoglio

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

0256050

Salvia

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

0256070

Timo

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

0256990

Altri

 

 

0260000

Legumi

0,01 (*1)

 

0260010

Fagioli (con baccello)

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

0260990

Altri

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01 (*1)

 

0270010

Asparagi

 

 

0270020

Cardi

 

 

0270030

Sedani

 

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

 

0270050

Carciofi

 

 

0270060

Porri

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

0270080

Germogli di bambù

 

 

0270090

Cuori di palma

 

 

0270990

Altri

 

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01 (*1)

 

0280010

Funghi coltivati

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01 (*1)

 

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Fagioli

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

0300030

Piselli

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

0300990

Altri

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01 (*1)

 

0401000

Semi oleaginosi

 

 

0401010

Semi di lino

 

0,02  (*1)

0401020

Semi di arachide

 

0,02  (*1)

0401030

Semi di papavero

 

0,02  (*1)

0401040

Semi di sesamo

 

0,02  (*1)

0401050

Semi di girasole

 

0,02  (*1)

0401060

Semi di colza

 

0,02  (*1)

0401070

Semi di soia

 

0,02  (*1)

0401080

Semi di senape

 

0,02  (*1)

0401090

Semi di cotone

 

0,02  (*1)

0401100

Semi di zucca

 

0,05 (+)

0401110

Semi di cartamo

 

0,02  (*1)

0401120

Semi di borragine

 

0,02  (*1)

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0,02  (*1)

0401140

Semi di canapa

 

0,02  (*1)

0401150

Semi di ricino

 

0,02  (*1)

0401990

Altri

 

0,02  (*1)

0402000

Frutti oleaginosi

 

0,01 (*1)

0402010

Olive da olio

 

 

0402020

Semi di palma

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

0402040

Capoc

 

 

0402990

Altri

 

 

0500000

CEREALI

 

0,01 (*1)

0500010

Orzo

0,05

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0,01 (*1)

 

0500030

Mais/granturco

0,01 (*1)

 

0500040

Miglio

0,01 (*1)

 

0500050

Avena

0,01 (*1)

 

0500060

Riso

0,01 (*1)

 

0500070

Segale

0,01 (*1)

 

0500080

Sorgo

0,01 (*1)

 

0500090

Frumento

0,05

 

0500990

Altri

0,01 (*1)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0610000

 

 

0620000

Chicchi di caffè

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

0631010

Camomilla

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

0631030

Rosa

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

0631050

Tiglio

 

 

0631990

Altri

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

0632010

Fragola

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Altri

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

0633010

Valeriana

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Altri

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

0640000

Semi di cacao

 

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

 

0700000

LUPPOLO

0,05 (*1)

0,02  (*1)

0800000

SPEZIE

 

 

0810000

Semi

0,05 (*1)

0,02  (*1)

0810010

Anice verde

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

0810030

Sedano

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

0810050

Cumino

 

 

0810060

Aneto

 

 

0810070

Finocchio

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

0810990

Altri

 

 

0820000

Frutta

0,05 (*1)

0,02  (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

0820990

Altri

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05 (*1)

0,02  (*1)

0830010

Cannella

 

 

0830990

Altri

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

0840010

Liquirizia

0,05 (*1)

0,02  (*1)

0840020

Zenzero

0,05 (*1)

0,02  (*1)

0840030

Curcuma

0,05 (*1)

0,02  (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

(+)

0840990

Altri

0,05 (*1)

0,02  (*1)

0850000

Spezie da bocci

0,05 (*1)

0,02  (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

0850020

Capperi

 

 

0850990

Altri

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05 (*1)

0,02  (*1)

0860010

Zafferano

 

 

0860990

Altri

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05 (*1)

0,02  (*1)

0870010

Macis

 

 

0870990

Altri

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

 

0900020

Canne da zucchero

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

0900990

Altri

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

 

1010000

Tessuti provenienti da

0,02 (*1)

 

1011000

a)

Suini

 

 

1011010

Muscolo

 

0,005  (*1)

1011020

Tessuto adiposo

 

0,01  (*1)

1011030

Fegato

 

0,01  (*1)

1011040

Rene

 

0,01  (*1)

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,01  (*1)

1011990

Altri

 

0,01  (*1)

1012000

b)

Bovini

 

 

1012010

Muscolo

 

0,005  (*1)

1012020

Tessuto adiposo

 

0,01  (*1)

1012030

Fegato

 

0,01  (*1)

1012040

Rene

 

0,01  (*1)

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,01  (*1)

1012990

Altri

 

0,01  (*1)

1013000

c)

Ovini

 

 

1013010

Muscolo

 

0,005  (*1)

1013020

Tessuto adiposo

 

0,01  (*1)

1013030

Fegato

 

0,01  (*1)

1013040

Rene

 

0,01  (*1)

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,01  (*1)

1013990

Altri

 

0,01  (*1)

1014000

d)

Caprini

 

 

1014010

Muscolo

 

0,005  (*1)

1014020

Tessuto adiposo

 

0,01  (*1)

1014030

Fegato

 

0,01  (*1)

1014040

Rene

 

0,01  (*1)

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,01  (*1)

1014990

Altri

 

0,01  (*1)

1015000

e)

Equidi

 

 

1015010

Muscolo

 

0,005  (*1)

1015020

Tessuto adiposo

 

0,01  (*1)

1015030

Fegato

 

0,01  (*1)

1015040

Rene

 

0,01  (*1)

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,01  (*1)

1015990

Altri

 

0,01  (*1)

1016000

f)

Pollame

 

 

1016010

Muscolo

 

0,005  (*1)

1016020

Tessuto adiposo

 

0,01  (*1)

1016030

Fegato

 

0,01  (*1)

1016040

Rene

 

0,01  (*1)

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,01  (*1)

1016990

Altri

 

0,01  (*1)

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

1017010

Muscolo

 

0,005  (*1)

1017020

Tessuto adiposo

 

0,01  (*1)

1017030

Fegato

 

0,01  (*1)

1017040

Rene

 

0,01  (*1)

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,01  (*1)

1017990

Altri

 

0,01  (*1)

1020000

Latte

0,01 (*1)

0,005  (*1)

1020010

Bovini

 

 

1020020

Pecora

 

 

1020030

Capra

 

 

1020040

Cavallo

 

 

1020990

Altri

 

 

1030000

Uova di volatili

0,02 (*1)

0,01  (*1)

1030010

Galline

 

 

1030020

Anatre

 

 

1030030

Oche

 

 

1030040

Quaglie

 

 

1030990

Altri

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05 (*1)

0,01  (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,02 (*1)

0,01  (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,02 (*1)

0,01  (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,02 (*1)

0,01  (*1)

2)

nell'allegato III, parte B, la colonna relativa alla sostanza esaclorobenzene è soppressa;

3)

nell'allegato V, è aggiunta la colonna relativa alla sostanza 3-decen-2-one.

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (2)

3-decen-2-one

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

0,1  (*2)

0110000

Agrumi

 

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri

 

0120000

Frutta a guscio

 

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

Pomacee

 

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri

 

0140000

Drupacee

 

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliegie (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri

 

0160000

Frutta varia con

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

0,1  (*2)

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri

 

0220000

Ortaggi a bulbo

 

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori

 

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

 

0231040

Gombi

 

0231990

Altri

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Foglie di bietole da costa e di barbabietole

 

0252990

Altri

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

 

0254000

d)

Crescione acquatico

 

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

 

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

 

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri

 

0260000

Legumi

 

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri

 

0270000

Ortaggi a stelo

 

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

 

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

 

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,1  (*2)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,1  (*2)

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri

 

0500000

CEREALI

0,1  (*2)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,1  (*2)

0610000

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

0700000

LUPPOLO

0,1  (*2)

0800000

SPEZIE

0,1  (*2)

0810000

Semi

 

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri

 

0820000

Frutta

 

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

Spezie da corteccia

 

0830010

Cannella

 

0830990

Altri

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

 

0840020

Zenzero

 

0840030

Curcuma

 

0840040

Barbaforte/rafano/cren

 

0840990

Altri

 

0850000

Spezie da bocci

 

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

 

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

Spezie da arilli

 

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,1  (*2)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

0,1  (*2)

1010000

Tessuti provenienti da

 

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Tessuto adiposo

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Tessuto adiposo

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Tessuto adiposo

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Tessuto adiposo

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Tessuto adiposo

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Tessuto adiposo

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Tessuto adiposo

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri

 

1020000

Latte

 

1020010

Bovini

 

1020020

Pecora

 

1020030

Capra

 

1020040

Cavallo

 

1020990

Altri

 

1030000

Uova di volatili

 

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

 

1050000

Anfibi e rettili

 

1060000

Animali invertebrati terrestri

 

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

 


(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(F)

=

Liposolubile

Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato), espressa come acibenzolar-s-metile)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0163030

Manghi

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Esaclorobenzene (F)

(+)

I dati di monitoraggio indicano che i semi zucca subiscono un'inevitabile contaminazione incrociata. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

0401100

Semi di zucca

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F)

=

Liposolubile

Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato), espressa come acibenzolar-s-metile)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0163030

Manghi

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Esaclorobenzene (F)

(+)

I dati di monitoraggio indicano che i semi zucca subiscono un'inevitabile contaminazione incrociata. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

0401100

Semi di zucca

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»

(*2)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»


21.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1867 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2016

che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti a esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati e accettati in conformità alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.

(2)

I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (2).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 162/2013 della Commissione (3) ha introdotto un processo comune di completa denaturazione dell'alcole, che prevede l'utilizzo di tre litri di alcole isopropilico (IPA), tre litri di metiletilchetone (MEK) e un grammo di denatonium benzoato per ogni ettolitro di etanolo assoluto. Il processo comune era destinato a sostituire i vari processi di denaturazione nazionali al fine di evitare l'evasione, l'elusione e l'abuso.

(4)

Sebbene il processo di denaturazione comune sia ritenuto solido, efficiente ed efficace per la lotta contro le frodi, prevenendo al tempo stesso il consumo accidentale o intenzionale, la maggior parte dei settori non lo ha adottato, soprattutto a causa dei suoi costi più elevati rispetto a taluni processi nazionali di denaturazione. L'elevato numero di processi nazionali di denaturazione indebolisce la vigilanza efficace e offre possibilità di frode.

(5)

Di concerto con le autorità competenti e tenuto conto dei pareri del settore, è stato raggiunto un consenso su un unico processo di denaturazione comune. Tale processo implica costi inferiori poiché riduce la quantità necessaria di alcole isopropilico (IPA), metiletilchetone (MEK) e denatonium benzoato per ogni ettolitro di etanolo assoluto, pur garantendo un livello di prevenzione sufficiente.

(6)

Di conseguenza tutti i processi di denaturazione nazionali dovrebbero essere soppressi dall'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93. Gli Stati membri che continuano a utilizzare i processi di denaturazione nazionali devono rispettare le condizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE, che prevede l'esenzione dall'accisa armonizzata per l'alcole denaturato impiegato per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano.

(7)

La Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri tutte le comunicazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 92/83/CEE.

(8)

Nei confronti dei requisiti notificati non sono state sollevate obiezioni a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83/CEE.

(9)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire al settore di adeguarsi al nuovo processo di denaturazione comune e di adempiere gli obblighi contrattuali esistenti.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa (GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 162/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 55).


ALLEGATO

«ALLEGATO

1.

Elenco di prodotti con il rispettivo numero di registrazione CAS («Chemical Abstracts Service») autorizzati per la completa denaturazione dell'alcole:

denatonium benzoato

CAS: 3734-33-6

alcole isopropilico (IPA)

CAS: 67-63-0

metiletilchetone (butanone) (MEK)

CAS: 78-93-3

2.

Sinonimi dei prodotti autorizzati sono disponibili in varie lingue ufficiali dell'Unione nella banca dati dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche.

3.

Il termine «etanolo assoluto» è utilizzato nel presente allegato in conformità alla terminologia utilizzata dall'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).

4.

Il processo di denaturazione comune impiegato in tutti gli Stati membri per l'alcole completamente denaturato è riportato di seguito.

Per ettolitro di etanolo assoluto sono aggiunte le seguenti sostanze:

1 litro di alcole isopropilico (IPA),

1 litro di metiletilchetone (MEK),

1 grammo di denatonium benzoato.

5.

All'alcole denaturato può essere aggiunto un colorante per conferirgli un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.»


21.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1868 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2016

che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, terzo comma, l'articolo 244, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 245, paragrafo 6, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 aprile 2016 è entrato in vigore il regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione (2), che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 (3). Il regolamento delegato (UE) 2016/467 ha introdotto una nuova classe di attività per gli investimenti infrastrutturali ammissibili nel quadro normativo prudenziale per le imprese di assicurazione. La nuova classe di attività infrastrutturali è stata definita sulla base di una serie di criteri miranti ad assicurare che tali investimenti presentino un solido profilo di rischio e, sulla base del rispetto di detti criteri rigorosi, ottengano una calibrazione rivista che riduca i requisiti di capitale.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2016/467 ha inoltre esteso ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) il trattamento specifico previsto dal regolamento (UE) 2015/35 per i fondi europei di venture capital e per i fondi europei per l'imprenditoria sociale e ha modificato l'articolo 168 del medesimo regolamento delegato così da prevedere per gli strumenti di capitale negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione un trattamento equivalente a quello degli strumenti di capitale quotati in mercati regolamentati.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione (4) stabilisce i modelli di segnalazione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare per la presentazione alle autorità di vigilanza delle informazioni necessarie a fini di vigilanza. Per assicurare che le autorità di vigilanza ricevano informazioni adeguate anche ai fini della procedura di riesame da esse condotta degli investimenti infrastrutturali ammissibili effettuati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli investimenti in ELTIF e in strumenti di capitale negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione, i modelli per la segnalazione alle autorità di vigilanza da parte di tali imprese previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 dovrebbero essere modificati di conseguenza.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 contiene diversi errori redazionali di lieve entità che dovrebbero essere rettificati.

(5)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ha presentato alla Commissione.

(6)

L'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni modificative

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:

1)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

3)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

4)

l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni di rettifica

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è rettificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 6).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione è così modificato:

1)

l'S.26.01.01 è sostituito dal seguente:

«S.26.01.01

Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato

Articolo 112

Z0010

 

 

 

 

Semplificazioni utilizzate

 

C0010

Semplificazioni — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti

R0010

 

Semplificazioni per le imprese captive — Rischio di tasso di interesse

R0020

 

Semplificazioni per le imprese captive — Rischio di spread su obbligazioni e prestiti

R0030

 

Semplificazioni per le imprese captive — Concentrazioni del rischio di mercato

R0040

 


 

 

Valori assoluti iniziali prima dello shock

Valori assoluti dopo lo shock

 

 

Attività

Passività

Attività

Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)

Requisito patrimoniale di solvibilità netto

Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)

Requisito patrimoniale di solvibilità lordo

Rischio di mercato — Informazioni di base

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Rischio di tasso di interesse

R0100

 

 

 

 

 

 

 

shock da ribasso del tasso di interesse

R0110

 

 

 

 

 

 

 

shock da rialzo del tasso di interesse

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Rischio azionario

R0200

 

 

 

 

 

 

 

strumenti di capitale di tipo 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

strumento di capitale di tipo 1

R0220

 

 

 

 

 

 

 

partecipazioni strategiche (strumenti di capitale di tipo 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

sulla base della durata (strumenti di capitale di tipo 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

strumenti di capitale di tipo 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

strumento di capitale di tipo 2

R0260

 

 

 

 

 

 

 

partecipazioni strategiche (strumenti di capitale di tipo 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

sulla base della durata (strumenti di capitale di tipo 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili

R0290

 

 

 

 

 

 

 

Rischio immobiliare

R0300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Valori assoluti iniziali prima dello shock

Valori assoluti dopo lo shock

 

 

Attività

Passività

Attività

Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)

Requisito patrimoniale di solvibilità netto

Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)

Requisito patrimoniale di solvibilità lordo

Rischio di mercato — Informazioni di base

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Rischio di spread

R0400

 

 

 

 

 

 

 

obbligazioni e prestiti

R0410

 

 

 

 

 

 

 

obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)

R0411

 

 

 

 

 

 

 

obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

derivati su crediti

R0420

 

 

 

 

 

 

 

shock da ribasso su derivati su crediti

R0430

 

 

 

 

 

 

 

shock da rialzo su derivati su crediti

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni verso la cartolarizzazione

R0450

 

 

 

 

 

 

 

cartolarizzazioni di tipo 1

R0460

 

 

 

 

 

 

 

cartolarizzazioni di tipo 2

R0470

 

 

 

 

 

 

 

ricartolarizzazioni

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Concentrazioni del rischio di mercato

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Rischio valutario

R0600

 

 

 

 

 

 

 

incremento del valore della valuta estera

R0610

 

 

 

 

 

 

 

calo del valore della valuta estera

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diversificazione nell'ambito del modulo del rischio di mercato

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Totale rischio di mercato

R0800

 

 

 

 

 

 

»

2)

l'S.26.01.04 è sostituito dal seguente:

«S.26.01.04

Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato

Articolo 112

Z0010

 

 

 

 

Semplificazioni utilizzate

 

C0010

Semplificazioni — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti

R0010

 

Semplificazioni per le imprese captive — Rischio di tasso di interesse

R0020

 

Semplificazioni per le imprese captive — Rischio di spread su obbligazioni e prestiti

R0030

 

Semplificazioni per le imprese captive — Concentrazioni del rischio di mercato

R0040

 


 

 

Valori assoluti iniziali prima dello shock

Valori assoluti dopo lo shock

 

 

Attività

Passività

Attività

Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)

Requisito patrimoniale di solvibilità netto

Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)

Requisito patrimoniale di solvibilità lordo

Rischio di mercato — Informazioni di base

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Rischio di tasso di interesse

R0100

 

 

 

 

 

 

 

shock da ribasso del tasso di interesse

R0110

 

 

 

 

 

 

 

shock da rialzo del tasso di interesse

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Rischio azionario

R0200

 

 

 

 

 

 

 

strumenti di capitale di tipo 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

strumento di capitale di tipo 1

R0220

 

 

 

 

 

 

 

partecipazioni strategiche (strumenti di capitale di tipo 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

sulla base della durata (strumenti di capitale di tipo 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

strumenti di capitale di tipo 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

strumento di capitale di tipo 2

R0260

 

 

 

 

 

 

 

partecipazioni strategiche (strumenti di capitale di tipo 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

sulla base della durata (strumenti di capitale di tipo 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili

R0290

 

 

 

 

 

 

 

Rischio immobiliare

R0300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Valori assoluti iniziali prima dello shock

Valori assoluti dopo lo shock

 

 

Attività

Passività

Attività

Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)

Requisito patrimoniale di solvibilità netto

Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)

Requisito patrimoniale di solvibilità lordo

Rischio di mercato — Informazioni di base

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Rischio di spread

R0400

 

 

 

 

 

 

 

obbligazioni e prestiti

R0410

 

 

 

 

 

 

 

obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)

R0411

 

 

 

 

 

 

 

obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

derivati su crediti

R0420

 

 

 

 

 

 

 

shock da ribasso su derivati su crediti

R0430

 

 

 

 

 

 

 

shock da rialzo su derivati su crediti

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni verso la cartolarizzazione

R0450

 

 

 

 

 

 

 

cartolarizzazioni di tipo 1

R0460

 

 

 

 

 

 

 

cartolarizzazioni di tipo 2

R0470

 

 

 

 

 

 

 

ricartolarizzazioni

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Concentrazioni del rischio di mercato

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Rischio valutario

R0600

 

 

 

 

 

 

 

incremento del valore della valuta estera

R0610

 

 

 

 

 

 

 

calo del valore della valuta estera

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diversificazione nell'ambito del modulo del rischio di mercato

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Totale rischio di mercato

R0800

 

 

 

 

 

 

»

3)

l'SR.26.01.01 è sostituito dal seguente:

«SR.26.01.01

Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato

Articolo 112

Z0010

 

Fondo separato/portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità/parte restante

Z0020

 

Numero del fondo/portafoglio

Z0030

 

 

 

 

Semplificazioni utilizzate

 

C0010

Semplificazioni — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti

R0010

 

Semplificazioni per le imprese captive — Rischio di tasso di interesse

R0020

 

Semplificazioni per le imprese captive — Rischio di spread su obbligazioni e prestiti

R0030

 

Semplificazioni per le imprese captive — Concentrazioni del rischio di mercato

R0040

 


 

 

Valori assoluti iniziali prima dello shock

Valori assoluti dopo lo shock

 

 

Attività

Passività

Attività

Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)

Requisito patrimoniale di solvibilità netto

Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)

Requisito patrimoniale di solvibilità lordo

Rischio di mercato — Informazioni di base

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Rischio di tasso di interesse

R0100

 

 

 

 

 

 

 

shock da ribasso del tasso di interesse

R0110

 

 

 

 

 

 

 

shock da rialzo del tasso di interesse

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Rischio azionario

R0200

 

 

 

 

 

 

 

strumenti di capitale di tipo 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

strumento di capitale di tipo 1

R0220

 

 

 

 

 

 

 

partecipazioni strategiche (strumenti di capitale di tipo 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

sulla base della durata (strumenti di capitale di tipo 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

strumenti di capitale di tipo 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

strumento di capitale di tipo 2

R0260

 

 

 

 

 

 

 

partecipazioni strategiche (strumenti di capitale di tipo 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

sulla base della durata (strumenti di capitale di tipo 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili

R0290

 

 

 

 

 

 

 

Rischio immobiliare

R0300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Valori assoluti iniziali prima dello shock

Valori assoluti dopo lo shock

 

 

Attività

Passività

Attività

Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)

Requisito patrimoniale di solvibilità netto

Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche)

Requisito patrimoniale di solvibilità lordo

Rischio di mercato — Informazioni di base

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Rischio di spread

R0400

 

 

 

 

 

 

 

obbligazioni e prestiti

R0410

 

 

 

 

 

 

 

obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)

R0411

 

 

 

 

 

 

 

obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

derivati su crediti

R0420

 

 

 

 

 

 

 

shock da ribasso su derivati su crediti

R0430

 

 

 

 

 

 

 

shock da rialzo su derivati su crediti

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Posizioni verso la cartolarizzazione

R0450

 

 

 

 

 

 

 

cartolarizzazioni di tipo 1

R0460

 

 

 

 

 

 

 

cartolarizzazioni di tipo 2

R0470

 

 

 

 

 

 

 

ricartolarizzazioni

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Concentrazioni del rischio di mercato

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Rischio valutario

R0600

 

 

 

 

 

 

 

incremento del valore della valuta estera

R0610

 

 

 

 

 

 

 

calo del valore della valuta estera

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diversificazione nell'ambito del modulo del rischio di mercato

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Totale rischio di mercato

R0800

 

 

 

 

 

 

»


ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:

1)

in S.06.02 — Elenco delle attività, le istruzioni relative a C0300 sono sostituite dalle seguenti:

«C0300

Investimento infrastrutturale

Indicare se l'investimento è un'attività infrastrutturale di cui alla definizione dell'articolo 1, paragrafi 55 bis e 55 ter, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione.

Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

 

1 — non si tratta di investimento infrastrutturale

 

2 — infrastruttura non ammissibile: garanzia pubblica (amministrazione centrale, banca centrale, amministrazione regionale o autorità locale)

 

3 — infrastruttura non ammissibile: con sostegno pubblico, comprese le iniziative di finanziamento pubblico (amministrazione centrale, banca centrale, amministrazione regionale o autorità locale)

 

4 — infrastruttura non ammissibile: garanzia/sostegno sovranazionale (BCE, banca multilaterale di sviluppo, organizzazione internazionale)

 

9 — infrastruttura non ammissibile: altri prestiti o investimenti infrastrutturali non ammissibili, non classificati nelle precedenti categorie

 

12 — infrastruttura ammissibile: garanzia pubblica (amministrazione centrale, banca centrale, amministrazione regionale o autorità locale)

 

13 — infrastruttura ammissibile: con sostegno pubblico, comprese le iniziative di finanziamento pubblico (amministrazione centrale, banca centrale, amministrazione regionale o autorità locale)

 

14 — infrastruttura ammissibile: garanzia/sostegno sovranazionale (BCE, banca multilaterale di sviluppo, organizzazione internazionale)

 

19 — infrastruttura ammissibile: altri investimenti infrastrutturali ammissibili, non classificati nelle precedenti categorie

 

20 — fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF che investe in attività infrastrutturali e ELTIF che investe in altre attività non infrastrutturali)»

2)

in S.21.02, le istruzioni relative a C0080 sono sostituite dalle seguenti: «Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta originaria.»;

3)

in S.26.01 — Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato:

a)

sotto Rischio azionario, sotto la riga R0260-R0280/C0040 sono aggiunte le seguenti righe:

«R0290/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock — Attività — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto iniziale delle attività sensibili al rischio azionario per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0290/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock — Passività — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto iniziale delle passività sensibili al rischio azionario per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0290/C0040

Valori assoluti dopo lo shock — Attività — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio azionario per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0290/C0050

Valori assoluti dopo lo shock — Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio azionario — strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio azionario (per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili), dopo lo shock e dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0290/C0060

Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità netto — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio azionario (per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili), dopo l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

R0290/C0070

Valori assoluti dopo lo shock — Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio azionario — strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio azionario (per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili), dopo lo shock ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0290/C0080

Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità lordo — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio azionario per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, ossia prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.»

b)

sotto Rischio di spread, tra la riga R0410/C0080 e la riga R0420/C0060 sono aggiunte le seguenti righe:

«R0411/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock — Attività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto iniziale delle attività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0411/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock — Passività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto iniziale delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0411/C0040

Valori assoluti dopo lo shock — Attività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0411/C0050

Valori assoluti dopo lo shock — Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock e dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0411/C0060

Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità netto — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

Se R0010/C0010 = 1, non segnalare questo elemento.

R0411/C0070

Valori assoluti dopo lo shock — Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0411/C0080

Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità lordo — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, ossia prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

Se R0010/C0010 = 1, non segnalare questo elemento.

R0412/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock — Attività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto iniziale delle attività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0412/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock — Passività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto iniziale delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0412/C0040

Valori assoluti dopo lo shock — Attività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0412/C0050

Valori assoluti dopo lo shock — Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi dagli investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock e dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0412/C0060

Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità netto — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

Se R0010/C0010 = 1, non segnalare questo elemento.

R0412/C0070

Valori assoluti dopo lo shock — Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock, ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0412/C0080

Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità lordo — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili, ossia prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

Se R0010/C0010 = 1, non segnalare questo elemento.»


ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:

1)

in S.06.02 — Elenco delle attività, le istruzioni relative a C0300 sono sostituite dalle seguenti:

«C0300

Investimento infrastrutturale

Indicare se l'investimento è un'attività infrastrutturale di cui alla definizione dell'articolo 1, paragrafi 55 bis e 55 ter, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione.

Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

 

1 — non si tratta di investimento infrastrutturale

 

2 — infrastruttura non ammissibile: garanzia pubblica (amministrazione centrale, banca centrale, amministrazione regionale o autorità locale)

 

3 — infrastruttura non ammissibile: con sostegno pubblico, comprese le iniziative di finanziamento pubblico (amministrazione centrale, banca centrale, amministrazione regionale o autorità locale)

 

4 — infrastruttura non ammissibile: garanzia/sostegno sovranazionale (BCE, banca multilaterale di sviluppo, organizzazione internazionale)

 

9 — infrastruttura non ammissibile: altri prestiti o investimenti infrastrutturali non ammissibili, non classificati nelle precedenti categorie

 

12 — infrastruttura ammissibile: garanzia pubblica (amministrazione centrale, banca centrale, amministrazione regionale o autorità locale)

 

13 — infrastruttura ammissibile: con sostegno pubblico, comprese le iniziative di finanziamento pubblico (amministrazione centrale, banca centrale, amministrazione regionale o autorità locale)

 

14 — infrastruttura ammissibile: garanzia/sostegno sovranazionale (BCE, banca multilaterale di sviluppo, organizzazione internazionale)

 

19 — infrastruttura ammissibile: altri investimenti infrastrutturali ammissibili, non classificati nelle precedenti categorie

 

20 — fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF che investe in attività infrastrutturali e ELTIF che investe in altre attività non infrastrutturali)»

2)

in S.26.01 — Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato:

a)

sotto Rischio azionario, sotto la riga R0260-R0280/C0040 sono aggiunte le seguenti righe:

«R0290/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock — Attività — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto iniziale delle attività sensibili al rischio azionario per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0290/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock — Passività — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto iniziale delle passività sensibili al rischio azionario per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0290/C0040

Valori assoluti dopo lo shock — Attività — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio azionario per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0290/C0050

Valori assoluti dopo lo shock — Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio azionario — strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio azionario (per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili), dopo lo shock e dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0290/C0060

Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità netto — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio azionario (per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili), dopo l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

R0290/C0070

Valori assoluti dopo lo shock — Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio azionario — strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio azionario (per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili), dopo lo shock ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0290/C0080

Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità lordo — Rischio azionario — Strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio azionario per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, ossia prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.»

b)

sotto Rischio di spread, tra la riga R0410/C0080 e la riga R0420/C0060 sono aggiunte le seguenti righe:

«R0411/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock — Attività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto iniziale delle attività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0411/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock — Passività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto iniziale delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0411/C0040

Valori assoluti dopo lo shock — Attività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0411/C0050

Valori assoluti dopo lo shock — Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock e dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0411/C0060

Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità netto — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

Se R0010/C0010 = 1, non segnalare questo elemento.

R0411/C0070

Valori assoluti dopo lo shock — Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0411/C0080

Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità lordo — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread su obbligazioni e prestiti che sono investimenti infrastrutturali ammissibili, ossia prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

Se R0010/C0010 = 1, non segnalare questo elemento.

R0412/C0020

Valori assoluti iniziali prima dello shock — Attività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto iniziale delle attività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0412/C0030

Valori assoluti iniziali prima dello shock — Passività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto iniziale delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0412/C0040

Valori assoluti dopo lo shock — Attività — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto delle attività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock.

Gli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo non devono essere inclusi in questa cella.

R0412/C0050

Valori assoluti dopo lo shock — Passività (dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi dagli investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock e dopo la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0412/C0060

Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità netto — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del fabbisogno di capitale netto per il rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

Se R0010/C0010 = 1, non segnalare questo elemento.

R0412/C0070

Valori assoluti dopo lo shock — Passività (prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche) — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del valore assoluto delle passività sensibili al rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili, dopo lo shock, ma prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

L'importo delle riserve tecniche deve essere al netto degli importi recuperabili da riassicurazione e società veicolo.

R0412/C0080

Valori assoluti dopo lo shock — Requisito patrimoniale di solvibilità lordo — Rischio di spread — Obbligazioni e prestiti (diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili)

Si tratta del fabbisogno di capitale lordo per il rischio di spread su obbligazioni e prestiti diversi da investimenti infrastrutturali ammissibili, ossia prima della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Questo valore deve essere segnalato solo quando la disaggregazione tra R0411 e R0412 può essere dedotta grazie al metodo di calcolo. Quando la disaggregazione non è possibile, compilare solo R0410.

Se R0010/C0010 = 1, non segnalare questo elemento.»


ALLEGATO IV

L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:

la riga 48 è sostituita dalla seguente:

«48

Fondi infrastrutturali

Organismi di investimento collettivo che investono in attività infrastrutturali di cui alla definizione dell'articolo 1, paragrafi 55 bis e 55 ter, del regolamento delegato (UE) 2015/35.»


ALLEGATO V

1)

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:

a)

in SR.01.01.04, R0840, il titolo è sostituito dal seguente:

«Requisito patrimoniale di solvibilità per i gruppi che utilizzano la formula standard»;

b)

in SR.01.01.04, R0850, il titolo è sostituito dal seguente:

«Requisito patrimoniale di solvibilità per i gruppi che utilizzano la formula standard e un modello interno parziale»;

c)

in SR.01.01.04, R0860, il titolo è sostituito dal seguente:

«Requisito patrimoniale di solvibilità per i gruppi che utilizzano un modello interno completo»;

d)

in S.05.01.01, la seconda tabella è sostituita dalla seguente:

 

 

«Aree di attività per: obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita (attività diretta e riassicurazione proporzionale accettata)

Aree di attività per:

riassicurazione non proporzionale accettata

Totale

 

 

Assicurazione tutela giudiziaria

Assistenza

Perdite pecuniarie di vario genere

Malattia

Responsabilità civile

Marittima, aeronautica e trasporti

Immobili

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Premi contabilizzati

 

 

Lordo — Attività diretta

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Lordo — Riassicurazione proporzionale accettata

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Lordo — Riassicurazione non proporzionale accettata

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota a carico dei riassicuratori

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Premi acquisiti

 

 

Lordo — Attività diretta

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Lordo — Riassicurazione proporzionale accettata

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Lordo — Riassicurazione non proporzionale accettata

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota a carico dei riassicuratori

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinistri verificatisi

 

 

Lordo — Attività diretta

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Lordo — Riassicurazione proporzionale accettata

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Lordo — Riassicurazione non proporzionale accettata

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota a carico dei riassicuratori

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Variazioni delle altre riserve tecniche

 

 

Lordo — Attività diretta

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Lordo — Riassicurazione proporzionale accettata

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Lordo — Riassicurazione non proporzionale accettata

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota a carico dei riassicuratori

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

»

e)

in S.05.02.01, la riga R1300 è sostituita dalla seguente:

«Totale spese

R1300

 

 

 

 

 

 

»

f)

in S.14.01.01, C0180, il titolo è sostituito dal seguente:

«Migliore stima e riserve tecniche calcolate come un elemento unico»;

g)

in S.23.01.01, la riga R0230 è sostituita dalla seguente:

«Deduzioni per partecipazioni in enti creditizi e finanziari

R0230

 

 

 

 

»

h)

in S.23.01.04:

i)

la riga R0220 è sostituita dalla seguente:

«Fondi propri in bilancio che non sono rappresentati dalla riserva di riconciliazione e che non soddisfano i criteri per essere classificati come fondi propri ai fini di solvibilità II

R0220

 

 

 

 

»

ii)

la riga R0230 è sostituita dalla seguente:

«Deduzioni per partecipazioni in altre imprese finanziarie, incluse imprese non regolamentate che svolgono attività finanziarie

R0230

 

 

 

 

»

iii)

la riga R0440 è sostituita dalla seguente:

«Totale dei fondi propri di altri settori finanziari

R0440

 

 

 

 

»

i)

in SR.27.01.01, nella prima tabella, la riga Z0010 relativa all'articolo 112 è soppressa;

j)

in S.26.01.01, S.26.01.04 e SR.26.01.01, la riga R0600 è sostituita dalla seguente:

«Rischio valutario

R0600

 

 

 

 

 

 

»

k)

in S.27.01.01, S.27.01.04 e SR.27.01.01, alla riga R0600 il titolo è sostituito dal seguente:

«Totale tempesta regioni specificate prima della diversificazione»;

l)

in S.27.01.01, S.27.01.04 e SR.27.01.01, alla riga R1030 il titolo è sostituito dal seguente:

«Totale terremoto regioni specificate prima della diversificazione»;

m)

in S.27.01.01, S.27.01.04 e SR.27.01.01, alla riga R1400 il titolo è sostituito dal seguente:

«Totale alluvione regioni specificate prima della diversificazione»;

n)

in S.27.01.01, S.27.01.04 e SR.27.01.01, alla riga R1720 il titolo è sostituito dal seguente:

«Totale grandine regioni specificate prima della diversificazione»;

o)

in S.27.01.01, S.27.01.04 e SR.27.01.01, sotto il titolo «Rischio di catastrofe provocata dalle attività umane — Marittima», la riga R2420 è sostituita dalla seguente:

«Totale dopo la diversificazione

R2420

 

 

»

p)

in S.27.01.01, S.27.01.04 e SR.27.01.01, sotto il titolo «Rischio di catastrofe provocata dalle attività umane — Responsabilità civile», la riga R2820 è sostituita dalla seguente:

«Totale dopo la diversificazione

R2820

 

 

»

q)

in S.27.01.01, S.27.01.04 e SR.27.01.01, sotto il titolo «Rischio di catastrofe provocata dalle attività umane — Credito e cauzione», la riga R3120 è sostituita dalla seguente:

«Totale dopo la diversificazione

R3120

 

 

»

r)

in S.27.01.01, S.27.01.04 e SR.27.01.01, sotto il titolo «Altri rischi di catastrofe per l'assicurazione non vita», le righe R3260 e R3270 sono sostituite dalle seguenti:

«Diversificazione tra gruppi di obbligazioni

R3260

 

 

 

 

Totale dopo la diversificazione

R3270

 

 

 

»

s)

in S.29.01.01, R0200, il titolo è sostituito dal seguente:

«Variazioni dovute alle riserve tecniche nette»;

t)

in S.31.02.01, la prima parte della prima tabella è sostituita dalla seguente:

«Codice interno della società veicolo (SPV)

Tipo di codice della SPV

Codice di identificazione delle obbligazioni o di altro meccanismo di finanziamento emessi da SPV

Tipo di codice di identificazione delle obbligazioni o di altro meccanismo di finanziamento emessi da SPV

Area di attività a cui si riferisce la cartolarizzazione SPV

Tipo di evento(i) scatenante(i) nell'SPV

Evento scatenante contrattuale

Stesso evento scatenante che per il portafoglio sottostante del cedente?

Rischio di base derivante dalla struttura di trasferimento del rischio

Rischio di base derivante dai termini contrattuali

(cont.)

C0030

C0210

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

 

u)

in S.31.02.04, la prima parte della prima tabella è sostituita dalla seguente:

«Ragione sociale dell'impresa riassicurata

Codice di identificazione dell'impresa

Codice interno della società veicolo (SPV)

Tipo di codice della SPV

Codice di identificazione delle obbligazioni o di altro meccanismo di finanziamento emessi da SPV

Tipo di codice di identificazione delle obbligazioni o di altro meccanismo di finanziamento emessi da SPV

Area di attività a cui si riferisce la cartolarizzazione SPV

Tipo di evento(i) scatenante(i) nell'SPV

Evento scatenante contrattuale

Stesso evento scatenante che per il portafoglio sottostante del cedente?

Rischio di base derivante dalla struttura di trasferimento del rischio

(cont.)

C0010

C0020

C0030

C0210

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

 

2)

Entrambi gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sono rettificati come segue:

a)

in S.01.01, C0010/R0150, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

 

1 — presentato

 

2 — non presentato, perché nessun organismo di investimento collettivo

 

3 — non dovuto conformemente alle istruzioni del modello

 

6 — esonerato ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 6–8

 

7 — non dovuto, perché nessun cambiamento sostanziale dalla segnalazione trimestrale (questa opzione è applicabile solo alle segnalazioni annuali)

 

0 — non presentato (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)»;

b)

in S.01.01, C0010/R0160, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

 

1 — presentato

 

2 — non presentato, perché nessun prodotto strutturato

 

3 — non dovuto conformemente alle istruzioni del modello

 

6 — esonerato ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 6–8

 

0 — non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)»;

c)

in S.01.01, C0010/R0200, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

 

1 — presentato

 

2 — non presentato, perché nessun contratto di concessione di titoli in prestito né contratto di vendita con patto di riacquisto

 

3 — non dovuto conformemente alle istruzioni del modello

 

6 — esonerato ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 6-8

 

0 — non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)»;

d)

in S.02.02, C0020/R0130, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

non riguarda la versione italiana;

e)

in S.02.02., C0030/R0130, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

non riguarda la versione italiana;

f)

in S.02.02, C0040/R0130, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

non riguarda la versione italiana;

g)

in S.02.02, C0050/R0130, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

non riguarda la versione italiana;

h)

in S.05.01, da C0010 a C0160/R1000, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Le spese di acquisizione comprendono le spese, incluse le spese di rinnovo, individuabili a livello del singolo contratto di assicurazione sostenute perché l'impresa ha emesso quel particolare contratto. Si tratta di costi di provvigione, costi per la vendita, la sottoscrizione e la predisposizione del contratto di assicurazione che è stato emesso. Sono inclusi i movimenti nelle spese di acquisizione differite. La definizione si applica mutatis mutandis alle imprese di riassicurazione.

Le spese nette di acquisizione rappresentano la somma dell'attività diretta e dell'attività di riassicurazione accettata diminuita dell'importo ceduto alle imprese di riassicurazione.»;

i)

in S.06.02, il sesto paragrafo delle Osservazioni generali è sostituito dal seguente:

«Nella tabella relativa alle informazioni sulle posizioni detenute, ogni attività deve essere segnalata separatamente utilizzando tutte le righe necessarie per inserire adeguatamente tutte le variabili non monetarie richieste nella tabella, ad eccezione dell'elemento «Quantità». Se per la stessa attività è possibile attribuire due valori ad una stessa variabile, allora l'attività deve essere segnalata in più di una linea.»;

j)

in S.06.02, C0050, S.07.01, C0050, e S.11.01, C0050, il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:

«Quando occorre segnalare lo stesso codice di identificazione dell'attività emessa in due o più valute differenti e il codice in C0040 è definito dal codice di identificazione dell'attività e dal codice alfabetico ISO 4217 della valuta, il tipo di codice di identificazione dell'attività si riferisce all'opzione 99 e all'opzione del codice di identificazione originario dell'attività, secondo il seguente esempio, per il quale il codice segnalato è il codice ISIN + valuta: «99/1».»;

k)

in S.06.02, C0110, e S.11.01, C0080, il primo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:

non riguarda la versione italiana;

l)

in S.06.02, C0140, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Importo in essere, valutato all'importo alla pari, per tutte le attività per le quali questo elemento è pertinente, e all'importo nominale se il CIC = 72, 73, 74, 75, 79 e 8. Questo elemento non si applica per le categorie CIC 71 e 9. Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l'elemento «Quantità» (C0130).»;

m)

in S.06.02, C0170, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Valore calcolato conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, corrispondente:

alla moltiplicazione di «Importo alla pari» (importo del capitale in essere valutato all'importo alla pari o all'importo nominale) per «Prezzo solvibilità II unitario, percentuale dell'importo alla pari» più «Interesse maturato», per le attività per le quali i primi due elementi sono pertinenti;

alla moltiplicazione di «Quantità» per «Prezzo solvibilità II unitario», per le attività per le quali questi due elementi sono pertinenti;

al valore solvibilità II delle attività per le attività classificabili nelle categorie di attività 71 e 9.»;

n)

in S.06.02, C0380, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Importo in percentuale del prezzo alla pari, al netto degli interessi maturati per l'attività, se pertinente.

Questo elemento deve essere segnalato se è stato fornita l'informazione «Importo alla pari» (C0140) nella prima parte del modello («Informazioni sulle posizioni detenute»), tranne per le categorie CIC 71 e 9.

Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l'elemento «Prezzo solvibilità II unitario» (C0370).»;

o)

in S.08.01, il terzo paragrafo delle Osservazioni generali è sostituito dal seguente:

«I derivati sono considerati attività se il loro valore solvibilità II è positivo o pari a zero. Sono considerati passività se il loro valore solvibilità II è negativo. Devono essere inclusi sia i derivati considerati attività sia quelli considerati passività.»;

p)

in S.08.02, C0230, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Valore del derivato calcolato conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE alla data dell'operazione (di chiusura o di vendita) o alla data di scadenza. Può essere positivo, negativo o pari a zero.»;

q)

in S.09.01, C0100 e C0110, alla fine delle istruzioni è aggiunto quanto segue:

«Questo calcolo dovrebbe essere effettuato senza gli interessi maturati.»;

r)

in S.11.01, C0100, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Importo in essere, valutato all'importo alla pari, per tutte le attività per le quali questo elemento è pertinente, e all'importo nominale se il CIC = 72, 73, 74, 75, 79 e 8. Questo elemento non si applica per le categorie CIC 71 e 9. Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l'elemento «Quantità» (C0090).»;

s)

in S.11.01, C0120, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Valore calcolato conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, corrispondente:

alla moltiplicazione di «Importo alla pari» (importo del capitale in essere valutato all'importo alla pari o all'importo nominale) per «Prezzo solvibilità II unitario, percentuale dell'importo alla pari» più «Interesse maturato», per le attività per le quali i primi due elementi sono pertinenti;

alla moltiplicazione di «Quantità» per «Prezzo solvibilità II unitario», per le attività per le quali questi due elementi sono pertinenti;

al valore solvibilità II delle attività per le attività classificabili nelle categorie di attività 71 e 9.»;

t)

in S.11.01, C0270, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Importo in percentuale del prezzo alla pari, al netto degli interessi maturati per l'attività, se pertinente.

Questo elemento deve essere segnalato se è stato fornita l'informazione «Importo alla pari» (C0100) nella prima parte del modello («Informazioni sulle posizioni detenute»), tranne per le categorie CIC 71 e 9.

Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l'elemento «Prezzo solvibilità II unitario» (C0260).»;

u)

in S.23.01, R0290/C0030, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta dell'importo degli elementi dei fondi propri di base dopo le deduzioni che soddisfano i criteri degli elementi di classe 1 limitati.»;

v)

in S.23.01, R0290/C0040, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta dell'importo degli elementi dei fondi propri di base dopo le deduzioni che soddisfano i criteri degli elementi di classe 2.»;

w)

in S.23.01, R0290/C0050, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta dell'importo degli elementi dei fondi propri di base dopo le deduzioni che soddisfano i criteri degli elementi di classe 3.»;

x)

in S.25.01, il quarto paragrafo delle Osservazioni generali è sostituito dal seguente:

Formula, dove

=

adjustment

=

aggiustamento calcolato secondo uno dei tre metodi indicati in precedenza;

=

BSCR′

=

requisito patrimoniale di solvibilità di base calcolato sulla base delle informazioni segnalate nel presente modello (C0040/R0100)

=

nSCR int

=

nSCR per il rischio relativo alle attività immateriali secondo le informazioni segnalate nel presente modello (C0040/R0070)»;

y)

in S.26.05, R0230/C0020, nelle istruzioni è soppresso quanto segue:

«Se R0010/C0010 = 1, questo elemento rappresenta il fabbisogno di capitale totale per il sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita calcolato utilizzando calcoli semplificati.»;

z)

in S.27.01, la riga in corrispondenza di Z0010 è soppressa;

(aa)

in S.27.01, tutti i riferimenti a «SEE» sono sostituiti con «specificate»;

(bb)

in S.27.01, C0410/R1950, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Perdita lorda specifica a seguito di cedimento del terreno, prima di prendere in considerazione l'effetto di diversificazione tra zone.»;

(cc)

in S.27.01, C0420/R1950, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Fattore del fabbisogno di capitale a copertura del rischio per il territorio della Francia per cedimento del terreno, prima di prendere in considerazione l'effetto di diversificazione tra zone.»;

(dd)

in S.27.01, C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010, C1340/R3700–R4010, C1350/R3700–R4010, C1360/R3700–R4010 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Il valore medio delle prestazioni pagabili dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per la concentrazione massima di rischi di incidenti.»;

(ee)

in S.31.01, C0140, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Importo dei depositi in contante che l'impresa ha ricevuto dai riassicuratori.»;

(ff)

in S.31.02, C0030 e C0200, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Codice interno attribuito alla società veicolo dall'impresa, secondo il seguente ordine di priorità:

identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI),

codice specifico.

Questo codice deve essere univoco per ogni società veicolo e rimanere lo stesso nelle successive segnalazioni.»;

(gg)

in S.31.01, C0230, e S.31.02, C0290, alla fine delle istruzioni è aggiunto quanto segue:

«Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

 

0 — classe di merito di credito 0

 

1 — classe di merito di credito 1

 

2 — classe di merito di credito 2

 

3 — classe di merito di credito 3

 

4 — classe di merito di credito 4

 

5 — classe di merito di credito 5

 

6 — classe di merito di credito 6

 

9 — rating non disponibile»;

(hh)

in S.36.03, C0160, nelle istruzioni le linee di attività da 29 a 36 sono sostituite dalle seguenti:

 

«29 — assicurazione malattia

 

30 — assicurazione con partecipazione agli utili

 

31 — assicurazione collegata a un indice e collegata a quote

 

32 — altre assicurazioni vita

 

33 — rendite derivanti da contratti di assicurazione non vita e relative a obbligazioni di assicurazione malattia

 

34 — rendite derivanti da contratti di assicurazione non vita e relative a obbligazioni di assicurazione diverse dalle obbligazioni di assicurazione malattia

 

35 — riassicurazione malattia

 

36 — riassicurazione vita».

3)

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:

a)

in S.12.01, Z0030, il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:

«Se Z0020 = 2, indicare «0».»;

b)

in S.12.01, la prima colonna delle istruzioni corrispondenti a R0340 è sostituita dalla seguente:

«C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0340»;

c)

in S.12.01, C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110, C0150/R0110, C0210/R0110, C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0120, C0150/R0120, C0210/R0120, C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130, C0150/R0130 e C0210/R0130, il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:

«Il valore è segnalato come valore negativo quando riduce le riserve tecniche.»;

d)

in S.14.01, C0180, il titolo è sostituito dal seguente:

«Migliore stima e riserve tecniche calcolate come un elemento unico»;

e)

in S.14.01, C0180, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Importo della migliore stima lorda e delle riserve tecniche calcolate come un elemento unico calcolato per gruppo di rischio omogeneo.»;

f)

in S.16.01, nelle Osservazioni generali le seguenti istruzioni (ottavo paragrafo) sono soppresse:

«Gli importi sono segnalati per anno di accadimento del sinistro che ha dato origine al diritto associato alla rendita.»;

g)

in S.16.01, Z0030, il primo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:

«Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta di regolamento dell'obbligazione. Tutti gli importi non segnalati per valuta devono essere segnalati nella valuta di segnalazione dell'impresa.»;

h)

in S.16.01, C0010/R0030 e C0070/R0040–R0190, alla fine delle istruzioni è aggiunto quanto segue:

«Le informazioni dovrebbero essere al lordo della riassicurazione.»;

i)

in S.16.01, C0080/R0040–R0190, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Risultato degli sviluppi non attualizzati calcolato come riserve per rendite non attualizzate all'inizio dell'anno N meno le rendite pagate nell'anno N e meno le riserve per rendite non attualizzate alla fine dell'anno N.»;

j)

in S.17.01, Z0030, il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:

«Se Z0020 = 2, indicare «0».»;

k)

In S.17.01, da C0020 a C0170/R0290, C0180/R0290, da C0020 a C0170/R0300, C0180/R0300, da C0020 a C0170/R0310 e C0180/R0310, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il valore è segnalato come valore negativo quando riduce le riserve tecniche.»;

l)

in S.19.01, da C0180/R0100 a R0260, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Il totale della «Somma di tutti gli anni» contiene la somma di tutti i dati nelle righe (somma di tutti i pagamenti riferiti all'anno dell'accadimento del sinistro/all'anno della sottoscrizione), compreso il totale.»;

m)

in S.23.01, dopo la riga R0230/C0040 è aggiunta la riga R0230/C0050:

«R0230/C0050

Deduzioni per partecipazioni in enti creditizi e finanziari — Classe 3

Si tratta dell'importo della deduzione per partecipazioni in enti creditizi e finanziari dedotte dagli elementi di classe 3 conformemente all'articolo 68 del regolamento delegato (UE) 2015/35.»

n)

in S.23.01, R0500/C0010, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, e degli elementi dei fondi propri accessori che soddisfano i criteri degli elementi di classe 1, classe 2 e classe 3 e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'SCR.»;

o)

in S.23.01, R0500/C0020, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 1 illimitati e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'SCR.»;

p)

in S.23.01, R0500/C0030, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 1 limitati e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'SCR.»;

q)

in S.23.01, R0500/C0040, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, e degli elementi dei fondi propri accessori che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 2 e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'SCR.»;

r)

in S.23.01, R0500/C0050, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, e degli elementi dei fondi propri accessori che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 3 e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'SCR.»;

s)

in S.23.01, R0510/C0010, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, che soddisfano i criteri degli elementi di classe 1 e classe 2 e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'MCR.»;

t)

in S.23.01, R0510/C0020, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 1 illimitati e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'MCR.»;

u)

in S.23.01, R0510/C0030, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 1 limitati e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'MCR.»;

v)

in S.23.01, R0510/C0040, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta della somma di tutti gli elementi dei fondi propri di base, dopo le deduzioni, che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 2 e che sono pertanto disponibili per soddisfare l'MCR.»;

w)

in S.24.01, C0030, S.24.01, C0100, S.24.01, C0250, S.24.01, C0320, S.24.01, C0390, S.24.01, C0460, S.24.01, C0530, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Quando occorre segnalare lo stesso codice di identificazione dell'attività emessa in due o più valute differenti e il codice in C0040 è definito dal codice di identificazione dell'attività e dal codice alfabetico ISO 4217 della valuta, il tipo di codice di identificazione dell'attività si riferisce all'opzione 99 e all'opzione del codice di identificazione originario dell'attività, secondo il seguente esempio, per il quale il codice segnalato è il codice ISIN + valuta: «99/1».»;

x)

in S.29.01.01, R0200, il titolo è sostituito dal seguente:

«Variazioni dovute alle riserve tecniche nette»;

y)

in S.29.02, C0010/R0030, il secondo trattino del primo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:

«per le passività finanziarie e subordinate riscattate nel periodo di riferimento, la differenza tra il prezzo di riscatto e il valore ai fini di solvibilità II alla fine dell'ultimo periodo di riferimento;»;

z)

in S.29.03, C0010–C0020/R0090, C0050–C0060/R0240, il primo trattino del secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:

non riguarda la versione italiana;

(aa)

in S.29.04, Z0010, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Aree di attività per le quali è richiesta una disaggregazione dell'analisi per periodo. Utilizzare il seguente elenco chiuso:

 

1 — 1 e 13 assicurazione spese mediche

 

2 — 2 e 14 assicurazione protezione del reddito

 

3 — 3 e 15 assicurazione di risarcimento dei lavoratori

 

4 — 4 e 16 assicurazione sulla responsabilità civile autoveicoli

 

5 — 5 e 17 altre assicurazioni auto

 

6 — 6 e18 assicurazione marittima, aeronautica e trasporti

 

7 — 7 e19 assicurazione incendio e altri danni a beni

 

8 — 8 e 20 assicurazione sulla responsabilità civile generale

 

9 — 9 e 21 assicurazione di credito e cauzione

 

10 — 10 e 22 assicurazione tutela giudiziaria

 

11 — 11 e 23 assicurazione di assistenza

 

12 — 12 e 24 perdite pecuniarie di vario genere

 

25 — riassicurazione non proporzionale malattia

 

26 — riassicurazione non proporzionale responsabilità civile

 

27 — riassicurazione non proporzionale marittima, aeronautica e trasporti

 

28 — riassicurazione non proporzionale danni a beni

 

37 — vita (incluse le aree di attività da 29 a 34 come definite nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35)

 

38 — malattia SLT (incluse le aree di attività 35 e 36)»;

(bb)

in S.30.01, C0310, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«La somma riassicurata su base facoltativa è la parte della somma assicurata che è riassicurata su base facoltativa. Tale importo è in linea con la «Somma assicurata» specificata in C0290 e riflette la responsabilità massima (100 %) per i riassicuratori facoltativi.»;

(cc)

in S.30.02, C0090, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Rappresenta le attività del broker partecipante, secondo quanto considerato dall'impresa. Se le attività sono combinate, menzionare tutte le attività separandole con una «,»:

 

1 — intermediario del collocamento

 

2 — sottoscrizione a nome di

 

3 — servizi finanziari»;

(dd)

in S.30.02, C0220, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Rappresenta le attività del broker partecipante, secondo quanto considerato dall'impresa. Se le attività sono combinate, menzionare tutte le attività separandole con una «,»:

 

1 — intermediario del collocamento

 

2 — sottoscrizione a nome di

 

3 — servizi finanziari»;

(ee)

in S.31.01, C0350, alla fine delle istruzioni è aggiunto quanto segue:

«Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

 

0 — classe di merito di credito 0

 

1 — classe di merito di credito 1

 

2 — classe di merito di credito 2

 

3 — classe di merito di credito 3

 

4 — classe di merito di credito 4

 

5 — classe di merito di credito 5

 

6 — classe di merito di credito 6

 

9 — rating non disponibile»;

(ff)

in S.30.04, C0090, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Rappresenta le attività del broker partecipante, secondo quanto considerato dall'impresa. Se le attività sono combinate, menzionare tutte le attività separandole con una «,»:

 

1 — intermediario del collocamento

 

2 — sottoscrizione a nome di

 

3 — servizi finanziari»;

(gg)

in S.30.04, C0310, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Indicare il tipo di codice utilizzato per il fornitore della garanzia collaterale. Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

 

1 — LEI

 

9 — nessuno»;

(hh)

in S.36.03, il secondo paragrafo delle Osservazioni generali è sostituito dal seguente:

«Scopo del presente modello è raccogliere informazioni su tutte le operazioni infragruppo (significative, molto significative e operazioni da segnalare in ogni circostanza) relative alla riassicurazione interna nell'ambito di un gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/138/CE. Queste includono, tra l'altro:».

4)

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:

a)

in S.11.01, l'11o paragrafo, secondo trattino, il 12o paragrafo, secondo trattino, e il 14o paragrafo, secondo trattino, delle Osservazioni generali sono sostituiti dai seguenti:

non riguarda la versione italiana;

b)

in S.11.01, il 15o paragrafo, secondo trattino, delle Osservazioni generali è sostituito dal seguente:

non riguarda la versione italiana;

c)

in S.11.01, l'11o paragrafo, terzo trattino, e il 14o paragrafo, terzo trattino, delle Osservazioni generali sono sostituiti dai seguenti:

non riguarda la versione italiana;

d)

in S.11.01, il 12o paragrafo, terzo trattino, delle Osservazioni generali è sostituito dal seguente:

non riguarda la versione italiana;

e)

in S.11.01, il 15o paragrafo, terzo trattino, delle Osservazioni generali è sostituito dal seguente:

non riguarda la versione italiana;

f)

in S.23.01, è aggiunta la riga R0230/C0050 (dopo R0230/C0040):

«R0230/C0050

Deduzioni per partecipazioni in altre imprese finanziarie, incluse imprese non regolamentate che svolgono attività finanziarie — Classe 3

Si tratta delle deduzioni delle partecipazioni in enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari, gestori di fondi di investimento alternativi, società di gestione di OICVM, enti pensionistici aziendali o professionali, imprese non regolamentate che svolgono attività finanziarie, comprese le partecipazioni dedotte ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.

Queste partecipazioni sono dedotte dai fondi propri di base e sommate nuovamente ai fondi propri conformemente alle norme settoriali pertinenti nelle righe da R0410 a R0440, facilitando in tal modo il calcolo dei rapporti di SCR sia escludendo che includendo altre entità del settore finanziario — Classe 3.»

g)

in S.23.01, è aggiunta la riga R0440/C0050 (dopo R0440/C0040):

«R0440/C0050

Totale dei fondi propri di altri settori finanziari — Classe 3

Totale dei fondi propri di altri settori finanziari — Classe 3.

I fondi propri totali dedotti nella cella R0230/C0010 sono reintrodotti qui previo aggiustamento per i fondi propri non disponibili conformemente alle norme settoriali pertinenti e previa deduzione ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.»

h)

in S.23.01, R0520/C0010, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta del totale dei fondi propri dell'impresa, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni più i fondi propri accessori, che sono disponibili per soddisfare l'SCR di gruppo consolidato, escludendo i fondi propri da altri settori finanziari e da imprese incluse via D&A.»;

i)

in S.23.01, R0520/C0020, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta dei fondi propri dell'impresa, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni, che sono disponibili per soddisfare l'SCR di gruppo consolidato, escludendo i fondi propri da altri settori finanziari e da imprese incluse via D&A, e che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 1 illimitati.»;

j)

in S.23.01, R0520/C0030, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta dei fondi propri dell'impresa, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni, che sono disponibili per soddisfare l'SCR di gruppo consolidato, escludendo i fondi propri da altri settori finanziari e da imprese incluse via D&A, e che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 1 limitati.»;

k)

in S.23.01, R0520/C0040, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta dei fondi propri dell'impresa, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni più i fondi propri accessori, che sono disponibili per soddisfare l'SCR di gruppo consolidato, escludendo i fondi propri da altri settori finanziari e da imprese incluse via D&A, e che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 2.»;

l)

in S.23.01, R0520/C0050, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta dei fondi propri dell'impresa, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni più i fondi propri accessori, che sono disponibili per soddisfare l'SCR di gruppo consolidato, escludendo i fondi propri da altri settori finanziari e da imprese incluse via D&A, e che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 3.»;

m)

in S.23.01, R0530/C0010, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta del totale dei fondi propri dell'impresa, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni, che sono disponibili per soddisfare l'SCR di gruppo consolidato minimo, escludendo i fondi propri da altri settori finanziari e da imprese incluse via D&A.»;

n)

in S.23.01, R0530/C0020, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta dei fondi propri dell'impresa, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni, che sono disponibili per soddisfare l'SCR minimo di gruppo e che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 1 illimitati.»;

o)

in S.23.01, R0530/C0030, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta dei fondi propri del gruppo, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni, che sono disponibili per soddisfare l'SCR minimo di gruppo e che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 1 limitati.»;

p)

in S.23.01, R0530/C0040, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Si tratta dei fondi propri dell'impresa, comprendenti i fondi propri di base dopo le deduzioni, che sono disponibili per soddisfare l'SCR minimo di gruppo e che soddisfano i criteri per essere inclusi tra gli elementi di classe 2.»;

q)

in S.23.01, R0680/C0010, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«L'SCR di gruppo è pari alla somma dell'SCR di gruppo consolidato calcolato conformemente all'articolo 336, lettere a), b), c) e d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 (R0590/C0010) e dell'SCR di entità incluse via D&A (R0670/C0010).»;

r)

in S.25.02, C0070, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Per ciascuna componente questa cella rappresenta l'importo calcolato secondo il modello interno parziale. Pertanto, l'importo calcolato con la formula standard è pari alla differenza tra gli importi segnalati in C0030 e C0070.»;

s)

in S.32.01, C0140, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Le imprese di (ri)assicurazione devono segnalare i risultati di sottoscrizione conformemente al loro bilancio. Segnalare l'importo monetario. Utilizzare la valuta di segnalazione del gruppo.»;

t)

in S.32.01, C0150, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Le imprese di (ri)assicurazione devono segnalare i risultati degli investimenti conformemente al loro bilancio. Segnalare l'importo monetario. Utilizzare la valuta di segnalazione del gruppo.

Questo valore non deve includere i valori già segnalati in C0140.»;

u)

in S.32.01, C0160, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Tutte le imprese partecipate incluse nell'ambito della vigilanza del gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE segnalano il totale dei risultati conformemente al loro bilancio. Segnalare l'importo monetario. Utilizzare la valuta di segnalazione del gruppo.»;

v)

in S.36.01, S.36.02, S.36.03 e S.36.04, il terzo paragrafo delle Osservazioni generali è soppresso.

5)

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:

a)

la definizione del codice 7 è sostituita dalla seguente:

«Denaro in forma fisica, equivalenti a contante, depositi bancari e altri depositi monetari.»;

b)

la definizione del codice 0 è sostituita dalla seguente:

«Altre attività segnalate in «Altri investimenti»».

6)

L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:

a)

i codici «Paese», «XV», «XL» e «XT» sono sostituiti dai seguenti:

«Prime 2 posizioni — Attività quotate in

Definizione

Paese

Codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese

Identifica il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui l'attività è quotata. L'attività è considerata quotata se è negoziata su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE. Se l'attività è quotata in più di un paese o l'impresa si avvale ai fini della valutazione di una fonte informativa sui prezzi che è uno dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione in cui l'attività è quotata, il paese deve essere quello del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione utilizzato come riferimento ai fini della valutazione.

XV

Attività quotate in uno o più paesi

Identifica le attività quotate in uno o in più paesi quando l'impresa si avvale ai fini della valutazione di una fonte informativa sui prezzi che non è uno dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione in cui l'attività è quotata.

XL

Attività non quotate in una borsa valori

Identifica le attività che non sono negoziate su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE.

XT

Attività non negoziabili in una borsa valori

Identifica le attività che per loro natura non sono negoziate su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE.»

b)

dopo la riga del codice «0» (Altri investimenti) è aggiunta una nuova riga:

«09

Altri investimenti

Altre attività segnalate in «Altri investimenti».»


21.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/70


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1869 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

124,3

ZZ

124,3

0707 00 05

TR

153,1

ZZ

153,1

0709 93 10

TR

145,1

ZZ

145,1

0805 50 10

AR

87,6

CL

82,6

IL

72,6

TR

96,1

UY

48,9

ZA

69,1

ZZ

76,2

0806 10 10

BR

241,7

EG

169,2

TR

144,1

US

261,8

ZZ

204,2

0808 10 80

AR

240,2

AU

237,5

BR

124,9

CL

189,0

NZ

139,4

ZA

156,9

ZZ

181,3

0808 30 90

CN

58,1

TR

154,5

ZZ

106,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


21.10.2016   

IT

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L 286/72


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1870 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2016 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2016 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(4)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2016 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(5)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017, figurano nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

PARTE A

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017

(in kg)

1

09.4211

0,288767

2

09.4212

0,583431

4A

09.4214

0,424630

09.4251

0,391446

09.4252

6 421 831

6A

09.4216

0,294900

09.4260

0,333559

7

09.4217

34 996 800

8

09.4218

9 276 800

PARTE B

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017

(in kg)

5A

09.4215

0,510204

09.4254

0,604596

09.4255

83,333730

09.4256

4 418 902


RACCOMANDAZIONI

21.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/75


RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1871 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2016

rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure specifiche che tale Stato deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il trasferimento verso la Grecia di richiedenti protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (di seguito «il regolamento Dublino») è stato sospeso dagli Stati membri dal 2011 in seguito a due sentenze, rispettivamente della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e della Corte di giustizia dell'Unione europea (2), in cui sono state individuate carenze sistemiche nel sistema di asilo greco che hanno portato a una violazione dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale trasferiti dagli Stati membri in Grecia a norma del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (3).

(2)

Dal 2011, quando la CEDU ha pronunciato la sentenza M.S.S./Belgio e Grecia, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa monitora la situazione in Grecia in base alle relazioni che la Grecia è tenuta a presentare per dimostrare i progressi nell'esecuzione della sentenza e alle prove fornite da ONG e organizzazioni internazionali, come l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), che operano in Grecia.

(3)

In seguito alla sentenza M.S.S, la Grecia si è impegnata a riformare il suo sistema di asilo in base a un piano d'azione nazionale per la riforma dell'asilo e la gestione della migrazione, presentato nell'agosto 2010 e riveduto nel gennaio 2013 (di seguito «il piano d'azione greco»). Il 1o ottobre 2015 la Grecia ha presentato al Consiglio una tabella di marcia sull'attuazione del sistema di ricollocazione e dei punti di crisi che definisce anche alcune misure da adottare in via prioritaria per garantire l'attuazione delle azioni concordate e non ancora realizzate in materia di asilo e accoglienza.

(4)

Al contempo, l'attuale crisi migratoria e dei rifugiati continua a esercitare pressioni sui sistemi di asilo e migrazione della Grecia, che è il principale paese di primo ingresso sulla rotta del Mediterraneo orientale. Fra gennaio e il 12 settembre 2016, sono giunti irregolarmente in Grecia 165 202 migranti (4). Anche se la dichiarazione UE-Turchia (5) ha portato a una notevole diminuzione del numero di arrivi quotidiani in Grecia dalla Turchia (6), essa ha anche conferito nuove responsabilità alle autorità greche. Inoltre, la situazione in Grecia è cambiata in modo significativo anche dopo la chiusura di fatto della rotta dei Balcani occidentali, che impedisce ai cittadini di paesi terzi di proseguire il viaggio. Di conseguenza, 60 528 cittadini di paesi terzi arrivati irregolarmente sono rimasti bloccati in Grecia (7). Al contempo i sistemi di ricollocazione non sono ancora stati pienamente attuati dagli Stati membri e hanno sollevato solo parzialmente la Grecia dalla pressione che si trova ad affrontare (8).

(5)

Il 10 febbraio 2016 la Commissione ha indirizzato alla Repubblica ellenica una prima raccomandazione per l'adozione di misure urgenti in vista della ripresa dei trasferimenti ai sensi del regolamento Dublino (di seguito «la prima raccomandazione») (9). Il 15 giugno 2016 la Commissione ha rivolto alla Repubblica ellenica una seconda raccomandazione per l'adozione di misure urgenti in vista della ripresa dei trasferimenti ai sensi del regolamento Dublino (di seguito «la seconda raccomandazione») (10). Le raccomandazioni hanno concluso che la situazione in Grecia doveva ancora ancora essere notevolmente migliorata prima che la Commissione potesse procedere a un'ulteriore valutazione quanto alla possibile ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento Dublino.

(6)

Il 14 luglio 2016 la Commissione ha ricevuto dalla Grecia un quadro generale della situazione dei richiedenti asilo in Grecia e dei progressi compiuti in merito alle questioni ancora aperte individuate nella seconda raccomandazione.

(7)

Dal 1o gennaio al 18 settembre 2016 le autorità greche hanno ricevuto 28 752 domande formali d'asilo. Il 1o settembre 2016 la Grecia ha informato la Commissione della riuscita conclusione della cosiddetta operazione di pre-registrazione iniziata l'8 giugno 2016 (11). Scopo dell'operazione era registrare tutti i cittadini irregolari di paesi terzi giunti in Grecia prima del 20 marzo 2016 che intendevano chiedere protezione internazionale ma che non erano ancora stati incanalati nella procedura d'asilo dalle autorità greche. Stando alle informazioni disponibili (12), durante giugno e luglio 2016 le autorità greche hanno pre-registrato sul continente 27 592 persone come richiedenti asilo con domanda da presentare. La procedura di presentazione di queste domande è cominciata il 1o settembre 2016. Dal 20 marzo al 18 settembre 2016 sono state pre-registrate altre 15 253 persone sulle isole, di cui 6 298 hanno ora presentato una domanda d'asilo.

(8)

Con lettera del 19 settembre 2016 la Grecia ha fornito alla Commissione ulteriori informazioni riguardanti la recente situazione dei richiedenti asilo nel paese e i progressi compiuti per riformare il sistema d'asilo. La Grecia ha inoltre espresso preoccupazione in merito alla prospettiva di una possibile ripresa dei trasferimenti ai sensi del regolamento Dublino, dato l'attuale numero di migranti bloccati nel paese, la maggior parte dei quali sono stati ora incanalati nella procedura d'asilo, e le sfide che si trova ad affrontare nell'attuare la dichiarazione UE-Turchia. La Grecia ha parimenti indicato che il numero di ricollocazioni dal suo territorio verso altri Stati membri rimane molto al di sotto del livello previsto nelle decisioni in materia di ricollocazione.

(9)

La Commissione ha preso atto dei miglioramenti apportati dalla Grecia alla legislazione nazionale per garantire il recepimento delle nuove disposizioni giuridiche previste dalla rifusione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) sulle procedure di asilo e di alcune disposizioni della rifusione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) sulle condizioni di accoglienza. Il 3 aprile 2016 il Parlamento greco ha adottato una nuova legge (legge 4375/2016), ma non tutte le disposizioni sono entrate in vigore (15). Il 22 giugno 2016 il Parlamento ha approvato un emendamento alla legge 4375/2016 che, fra le altre cose, ha modificato la composizione delle commissioni di ricorso e il diritto dei richiedenti asilo a un'audizione dinanzi ad esse (legge 4399/2016) (16). Il 31 agosto 2016 il Parlamento greco ha anche adottato una legge riguardante i minori rifugiati in età scolare che risiedono in Grecia (legge 4415/2016) (17).

(10)

Dall'adozione delle due raccomandazioni la Grecia ha considerevolmente aumentato le sue capacità complessive di accoglienza per i migranti irregolari e i richiedenti protezione internazionale. In base alle informazioni giornaliere fornite dalle autorità greche al 14 settembre 2016 erano disponibili in Grecia 62 987 posti in strutture di accoglienza a carattere temporaneo sia per i migranti irregolari che per i richiedenti protezione internazionale (18). Il 14 luglio 2016 la Grecia ha comunicato alla Commissione di essere «in grado di fornire riparo, cibo e tutti i servizi di base alla stragrande maggioranza dei migranti irregolari e dei richiedenti asilo bloccati in Grecia», e di impegnarsi a «offrire un tenore di vita adeguato a tutta la popolazione di rifugiati».

(11)

Il 14 luglio la Grecia ha inoltre fornito informazioni riguardo al piano di aumentare gli alloggi per i richiedenti vulnerabili, in particolare per i minori non accompagnati. L'intenzione era di predisporre 700 posti supplementari entro la fine dell'estate, oltre ai 622 già esistenti a luglio, e di usare spazi separati nelle strutture attuali, con l'aiuto del sostegno finanziario dell'UE, fino all'individuazione di nuove strutture per i minori non accompagnati. Questo obiettivo, tuttavia, non è stato raggiunto: il 19 settembre 2016 la Grecia ha comunicato alla Commissione la disponibilità di 891 posti in ricoveri per minori non accompagnati. Attualmente queste strutture sono piene e vi è una lista di attesa di 1 487 minori non accompagnati che devono essere sistemati in strutture adeguate (19). In quest'ambito i progressi sono quindi lenti, ed è chiaro che la Grecia deve intensificare gli sforzi per assicurare la disponibilità di un numero adeguato di strutture di accoglienza per minori non accompagnati e soddisfare le richieste di questo tipo di alloggio.

(12)

Vi sono inoltre serie sfide per quanto riguarda i nuovi arrivi nelle isole del mar Egeo. La capacità massima di accoglienza resta di 7 450 persone, mentre al 27 settembre 2016 il numero totale di migranti registrati sulle isole era di 13 863. Il ritmo ridotto — benché continuo — di nuovi arrivi solleva problemi di sicurezza, protezione e igiene, e preoccupazioni per le condizioni inadeguate per i gruppi vulnerabili.

(13)

La maggior parte delle strutture in Grecia, inoltre, sono solo temporanee, e alcune di esse offrono soltanto le condizioni di accoglienza più basilari a coloro che vi alloggiano, quali cibo, acqua, servizi igienico-sanitari e assistenza medica di base. Sebbene ciò possa essere sufficiente per un periodo molto limitato fino a quando le persone possono essere trasferite in strutture migliori, le condizioni in alcune strutture sono ancora lungi dal soddisfare le disposizioni della direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

(14)

Nel gennaio 2016 la Commissione e l'UNHCR hanno firmato un accordo di delega per un totale di 80 milioni di euro per creare 20 000 posti in strutture di accoglienza aperte (regimi di locazioni di appartamenti, buoni alberghieri e programmi di ospitalità presso famiglie), principalmente per i richiedenti protezione internazionale ammissibili alla ricollocazione (20). L'accordo di delega è stato rivisto nel luglio 2016 in modo da includere nel regime di accoglienza anche la possibilità di istituire posti in strutture di ricollocazione gestite dall'UNHCR, e in modo da rendere più chiaro nel testo che tra le persone da alloggiare vi sono non solo candidati alla ricollocazione ma anche altri richiedenti asilo. Da giugno, i posti d'accoglienza disponibili sono aumentati considerevolmente (circa 5 600 in più). Dei 20 000 posti destinati ai candidati alla ricollocazione nell'ambito del programma di affitto dell'UNHCR nel dicembre 2015, al 19 settembre erano disponibili 12 045 posti, tra cui 3 404 posti in alberghi/interi edifici, 6 559 posti in appartamenti, 385 posti in famiglie ospitanti e 507 posti in apposite strutture per minori non accompagnati (21).

(15)

Da quanto sopra esposto consegue che la Grecia deve ancora compiere progressi per creare una sufficiente ed adeguata capacità di accoglienza aperta permanente per i richiedenti asilo che sia di livello appropriato. Stando alle informazioni fornite dalla Grecia in una lettera del 25 agosto, la capacità totale programmata delle 39 strutture permanenti sulla parte continentale del paese è stimata intorno ai 32 700 posti. Nella lettera del 19 settembre la Grecia ha affermato che queste nuove strutture — che offrono condizioni di vita dignitose, conformi agli standard dell'UE — sono state individuate e saranno completamente rimesse a nuovo. È imperativo attuare effettivamente questi piani con urgenza, e dato che alcune strutture temporanee saranno trasformate in strutture permanenti, verrà mantenuta anche una sufficiente capacità in termini di strutture temporanee per risolvere le carenze di capacità causate da flussi inattesi. Inoltre, come richiesto nella seconda raccomandazione, è necessario che le autorità greche forniscano dati più precisi sulla capacità di accoglienza e una valutazione delle esigenze, esaustiva e continuamente aggiornata, in termini di capacità di accoglienza totale e di natura di questa capacità.

(16)

Sono stati osservati miglioramenti sostanziali per quanto riguarda l'istituzione degli uffici regionali per l'asilo. La legislazione greca prevede l'istituzione di uffici regionali per l'asilo nelle regioni dell'Attica, di Salonicco, della Tracia, dell'Epiro, della Tessaglia, della Grecia occidentale, di Creta, di Lesbo, di Chio, di Samo, di Leros e di Rodi (22). Con decisione del direttore del Servizio per l'asilo è anche possibile istituire unità per l'asilo autonome allo scopo di coprire le accresciute necessità del Servizio per l'asilo. Finora sono diventati operativi otto uffici regionali nelle regioni dell'Attica, della Tracia, di Salonicco, di Lesbo, di Samo, e di Rodi. Sono state create inoltre due ulteriori unità per l'asilo a Chios e a Kos, portando a cinque il numero totale di tali unità. Come stabilisce la legge, altri tre uffici regionali per l'asilo devono diventare operativi nelle zone di Kos, dell'Epiro (Ioannina), Creta (Heraklion) e della Tessaglia (Volos). Inoltre l'unità per l'asilo nella Grecia occidentale (Patrasso) deve essere promossa a ufficio regionale per l'asilo. È stata altresì istituita un'apposita unità di ricollocazione ad Alimos, che è operativa dal 26 settembre 2016.

(17)

Nelle loro relazioni, le autorità greche hanno inoltre comunicato alla Commissione che stavano assumendo ulteriore personale destinato al Servizio per l'asilo, al fine di aumentare la sua capacità di trattamento delle domande. Stando alle informazioni fornite il 14 luglio 2016, al Servizio per l'asilo lavoravano in quel momento 350 membri del personale, il doppio rispetto al 2015. Un terzo del personale ha contratti a tempo determinato, finanziati da varie fonti di finanziamento dell'UE e del SEE. Il Parlamento greco ha approvato la creazione di ulteriori 300 posti per membri permanenti del personale da assumere nei prossimi mesi. Ciò va ad aggiungersi al personale assunto a tempo determinato dall'UNHCR e agli esperti degli Stati membri impiegati attraverso l'EASO presso il Servizio per l'asilo greco per un periodo determinato.

(18)

Per poter trattare le domande di asilo presentate dai richiedenti recentemente pre-registrati, il Servizio per l'asilo sta programmando di assumere gradualmente da metà settembre a metà novembre 177 persone per aumentare conseguentemente la capacità di presentazione e trattamento delle domande: 56 funzionari registreranno i richiedenti ammissibili alla ricollocazione; 25 funzionari registreranno le domande rientranti nel campo d'applicazione del regolamento Dublino; 7 funzionari tratteranno i casi manifestamente infondati con una procedura accelerata; 60 funzionari registreranno e tratteranno le domande di protezione internazionale secondo la procedura ordinaria, e 29 funzionari saranno destinati a varie mansioni di natura amministrativa e statistica.

(19)

Dato il fortissimo aumento del numero di richiedenti asilo immessi in una procedura d'asilo in Grecia, è chiaro che il personale attuale e previsto per il Servizio per l'asilo è ancora largamente insufficiente per trattare in modo adeguato il carico di lavoro attuale e previsto in futuro, in particolare considerato che in luglio la Grecia ha indicato che l'esame delle domande presentate potrebbe richiedere fino a tre anni. Nella lettera del 14 luglio 2016 le autorità greche hanno affermato che un più rapido aumento del personale non è fattibile a causa della mancanza di persone più anziane che formino, guidino e controllino i nuovi assunti. Sarebbe tuttavia importante assicurare un ulteriore rafforzamento del Servizio per l'asilo con molte più risorse umane e materiali, affinché possa gestire l'accresciuto numero di domande di asilo. A tal fine, è opportuno effettuare una valutazione esaustiva e continuamente aggiornata delle necessità, che prenda in considerazione il numero di domande di asilo attualmente pendenti che il Servizio per l'asilo greco potrebbe gestire in qualsiasi momento e il numero delle risorse disponibili che sono o potrebbero essere necessarie per trattare tali domande. Questo non solo consentirà di stimare le risorse umane necessarie per il Servizio per l'asilo, ma anche di valutare come la Commissione, le sue agenzie e gli Stati membri potrebbero assistere al meglio la Grecia nel trattare queste domande in tempi più brevi.

(20)

Conformemente alla sentenza M.S.S., i richiedenti asilo devono poter avere un accesso effettivo a mezzi di ricorso avverso una decisione negativa relativa alla loro richiesta. Sotto questo aspetto sono stati compiuti importanti progressi. Nell'aprile 2016 è stata adottata la legge 4375/2016, che ha istituito l'autorità di ricorso e le commissioni di ricorso. Dovrebbe essere creato un numero adeguato di commissioni di ricorso per consentire all'autorità di ricorso di essere pienamente operativa entro la fine del 2016.

(21)

La recentemente adottata legge 4399/2016 istituisce nuove commissioni di ricorso, responsabili dell'esame di tutti i ricorsi avverso decisioni del Servizio greco per l'asilo presentati a decorrere dal 24 giugno 2016. Come priorità, le commissioni di ricorso si concentrano soprattutto sui ricorsi presentati sulle isole greche, in modo da contribuire all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia. Le nuove commissioni di ricorso hanno emesso le loro prime decisioni a metà agosto. Attualmente ve ne sono 5. La legge 4399/2016 ha anche modificato la struttura di tali commissioni, che sono ora composte di tre membri: due giudici del tribunale amministrativo e un cittadino greco con rilevante background ed esperienza, presentato dall'UNHCR o dalla Commissione nazionale per i diritti dell'uomo.

(22)

Le vecchie commissioni di ricorso competenti per gli arretrati, istituite per esaminare i ricorsi pendenti in Grecia relativi all'asilo, avevano inizialmente ricevuto un mandato supplementare per esaminare, oltre ai ricorsi sulle decisioni di merito di prima istanza, i ricorsi relativi alle decisioni basate su motivi di ammissibilità nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia. La creazione di commissioni di ricorso supplementari in giugno dovrebbe alleviare il carico delle 20 commissioni competenti per gli arretrati, consentendo loro di accelerare il ritmo dei procedimenti relativi ai casi pendenti.

(23)

Ulteriori progressi sono stati compiuti per quanto riguarda i ricorsi da tempo arretrati nell'ambito della «vecchia procedura» disciplinata dal decreto presidenziale 114/2010. L'arretrato attuale consta di circa 8 075 casi al 21 settembre 2016 (su un totale di circa 51 000 casi che sono stati considerati parte degli arretrati all'inizio del 2013 e circa 13 975 casi nel giugno 2016). Le autorità greche hanno concesso un'autorizzazione per scopi umanitari alle persone la cui domanda di asilo è pendente da molto tempo e che hanno diritto a ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari o altre circostanze eccezionali ai sensi della legge greca 4375/2016. I permessi di soggiorno sono rilasciati per un periodo di due anni e possono essere rinnovati (23). Essi accordano ai beneficiari gli stessi diritti e benefici riconosciuti dalla protezione sussidiaria in Grecia (24), e queste persone non sono più considerate richiedenti asilo. Alcuni dei ricorsi arretrati sono tuttavia esaminati nel merito. Nonostante i considerevoli progressi compiuti dalla prima raccomandazione, la Grecia dovrebbe portare avanti i propri sforzi nel trattare gli arretrati dei ricorsi pendenti a tale riguardo, facendo sì che i richiedenti con un ricorso pendente abbiano la possibilità di esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo.

(24)

Dato l'aumento del numero di domande presentate in Grecia dall'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, è essenziale che l'autorità di ricorso disponga di tutto il personale necessario a gestire un significativo aumento del numero dei ricorsi. Dovrebbe essere inoltre svolta una valutazione continua delle esigenze, sulla base del numero di ricorsi attualmente pendenti dinanzi agli organi preposti e che questi possono trattare.

(25)

La concessione del patrocinio a spese dello Stato è stata inserita nella nuova legge (legge 4375/2016) per i richiedenti in fase di ricorso. Non sono ancora state tuttavia adottate tutte le misure per attuare tale legge. Il 9 settembre 2016 è stata adottata una decisione ministeriale che attua le disposizioni per il patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 4375/2016, e secondo le autorità greche dopo l'emanazione della decisione dovrebbero essere adottate velocemente tutte le misure necessarie per la concessione del patrocinio a spese dello Stato a tutti i richiedenti in fase di ricorso in Grecia. I finanziamenti per l'attuazione dell'assistenza legale gratuita sono stati garantiti attraverso il programma nazionale nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF). È stata inoltre concessa una convenzione di sovvenzione all'UNHCR nell'ambito dei finanziamenti AMIF per l'assistenza di emergenza per un importo totale di 30 milioni di EUR (25). Tali finanziamenti sono, tra l'altro, utilizzati dall'UNHCR per fornire assistenza legale gratuita ai richiedenti protezione internazionale in fase di ricorso fino all'inizio del 2017, quando le autorità greche dovrebbero attuare il proprio sistema di patrocinio a spese dello Stato. Il 19 settembre, la Grecia ha comunicato alla Commissione che l'elenco dei legali che il Servizio per l'asilo dovrà mantenere sarà stabilito entro l'inizio del 2017. La Grecia dovrebbe adottare tempestivamente le misure necessarie a garantire il diritto al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di asilo.

(26)

La nuova legge 4375/2016 prevede una nuova Direzione per l'accoglienza e una Direzione per l'integrazione sociale, entrambe dotate di dipartimenti specializzati per l'accoglienza e l'integrazione dei minori non accompagnati in seno al Ministero dell'Interno e della Ricostruzione amministrativa, compresa la messa a disposizione di un rappresentante legale. Tuttavia le autorità greche devono ancora adottare misure di esecuzione per assicurare ai minori non accompagnati effettive garanzie procedurali e condizioni di accoglienza adeguate. Sebbene il governo greco abbia già adottato una decisione ministeriale relativa alla valutazione dell'età dei minori non accompagnati richiedenti asilo (26), deve ancora essere adottato un ulteriore decreto presidenziale che preveda disposizioni per un sistema di tutela efficace.

(27)

Le ONG hanno espresso preoccupazione per il fatto che in Grecia molti minori non possono accedere all'istruzione. A tale riguardo sono stati compiuti progressi con l'adozione della legge 4415/2016 nell'agosto 2016, diretta, fra l'altro, a garantire sostegno psicosociale e istruzione per i figli dei richiedenti asilo, così come un'agevole integrazione nel sistema di istruzione greco per coloro che restano in Grecia dopo un periodo preparatorio transitorio. È fondamentale che questo quadro giuridico sia attuato con urgenza, efficacemente e pienamente. Inoltre, secondo alcune ONG, la situazione dei minori non accompagnati è in genere precaria; in alcuni casi i minori rimarrebbero per periodi prolungati in centri di trattenimento affollati e malsani, senza un rappresentante o senza assistenza legale, fino a quando non viene trovata loro una sistemazione adeguata (27). Come indicato nel considerando 11, la mancanza di alloggi adeguati per i minori è un grave problema che deve essere ancora urgentemente risolto.

(28)

La Commissione europea ha messo a disposizione della Grecia ingenti finanziamenti per sostenere gli sforzi del paese nel rendere conforme il proprio sistema di gestione dell'asilo alle norme dell'Unione europea. Dall'inizio del 2015 sono stati stanziati più di 352 milioni di EUR di assistenza di emergenza per la Grecia tramite i fondi destinati agli affari interni [AMIF e Fondo sicurezza interna (ISF)], che sono stati erogati sia direttamente alle autorità greche sia attraverso le agenzie dell'Unione e le organizzazioni internazionali che operano nel paese. Di questo ammontare, circa 90 milioni di EUR sono stati direttamente conferiti alle autorità greche nel luglio 2016 per rafforzare le loro capacità di miglioramento delle condizioni di vita e di erogazione di servizi di assistenza sanitaria primari nelle strutture di alloggio per i rifugiati, così come per rafforzare la capacità di fornire accoglienza e servizi di assistenza sanitaria ai migranti. Considerevoli finanziamenti (circa 198 milioni di EUR), volti a coprire esigenze umanitarie di base di migranti e rifugiati, vengono inoltre erogati a organizzazioni umanitarie partner attraverso lo strumento di sostegno d'emergenza, di recente istituzione. Questi finanziamenti contribuiscono ad attuare il piano di risposta all'emergenza elaborato congiuntamente dalla Commissione, dalle autorità greche e dai pertinenti portatori di interessi per affrontare l'attuale situazione umanitaria in loco, e la dichiarazione UE-Turchia.

(29)

L'assistenza di emergenza si aggiunge ai 509 milioni di EUR assegnati alla Grecia per il periodo 2014-2020 tramite i programmi nazionali nel quadro dei fondi AMIF e ISF. La Grecia è dunque il maggior beneficiario di fondi destinati agli affari interni tra gli Stati membri dell'UE.

(30)

La Grecia dovrebbe assicurare che le risorse finanziarie siano pienamente utilizzate nel modo più efficiente ed efficace possibile e senza ulteriori indugi. A tal fine, occorre completare con urgenza l'attuale revisione dei programmi nazionali della Grecia nell'ambito dei fondi destinati agli affari interni (AMIF, ISF) per adattarli alle nuove priorità. La revisione del programma nazionale AMIF è stata quasi ultimata: restano da affrontare ancora alcune questioni in sospeso prima della procedura d'approvazione, prevista imminentemente. Per quanto riguarda la revisione del programma nazionale ISF, che è a uno stadio meno avanzato, una versione rivista di tale programma dovrebbe essere urgentemente sottoposta alla Commissione per una consultazione formale. Quanto all'autorità responsabile della gestione di tali fondi, che è stata trasferita dal ministero dell'Interno e della Ricostruzione amministrativa al ministero dell'Economia, dello Sviluppo e del Turismo, la Grecia dovrebbe ora comunicare, senza ulteriore indugio, la designazione ufficiale e definitiva di tale nuova autorità responsabile, conformemente alle condizioni stabilite nella base giuridica.

(31)

Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione del 4 marzo 2016 dal titolo «Ritorno a Schengen» (28), garantire il pieno funzionamento del sistema di Dublino è una parte indispensabile dei più ampi sforzi necessari a stabilizzare la politica di asilo, migrazione e frontiere. Tali sforzi dovrebbero consentire un ritorno a un normale funzionamento dello spazio Schengen. È dunque importante che la Grecia adotti con urgenza le azioni ancora in sospeso individuate nella presente raccomandazione. Al contempo la riforma del regolamento Dublino, come proposto dalla Commissione (29), sulla base di un obiettivo di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri, dovrebbe essere prioritaria. Su tale proposta sono in corso negoziati.

(32)

La presentazione di relazioni periodiche della Grecia sui progressi registrati nell'attuazione di queste azioni e altri elementi pertinenti, tra cui ulteriori informazioni ottenute dall'UNHCR e da altre organizzazioni competenti, saranno fondamentali per poter valutare in modo corretto se le condizioni sono tali da consentire agli Stati membri di riprendere i trasferimenti individuali in Grecia a norma del regolamento Dublino, tenendo presente che il volume dei trasferimenti e le categorie di persone da trasferire dovrebbero corrispondere agli specifici progressi compiuti. La Grecia dovrebbe presentare una relazione aggiornata entro il 31 ottobre 2016, come indicato nella presente raccomandazione.

(33)

La Commissione riconosce i grossi progressi compiuti dalla Grecia, con l'aiuto della stessa Commissione, dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), degli Stati membri e di organizzazioni internazionali e non governative (ONG), per migliorare il funzionamento del sistema di asilo greco dopo l'adozione delle due raccomandazioni. La Grecia ha compiuto sforzi considerevoli per predisporre le strutture istituzionali e giuridiche fondamentali per un funzionamento corretto del sistema d'asilo. La Commissione riconosce in particolare che la Grecia ha intrapreso misure importanti per immettere la maggior parte dei migranti irregolari o nella procedura di asilo o in quella di rimpatrio tramite l'operazione di pre-registrazione. La Grecia ha inoltre aumentato la capacità complessiva di accoglienza e la capacità del Servizio per l'asilo, ha ridotto considerevolmente i ricorsi arretrati e ha istituito nuove commissioni di ricorso. Ha altresì adottato un quadro giuridico relativo al patrocinio a spese dello Stato e all'accesso dei minori all'istruzione pubblica.

(34)

Tuttavia, la Grecia sta tuttora facendo fronte a una situazione difficile: deve infatti affrontare un grosso numero di nuovi richiedenti asilo in particolare a seguito dell'attuazione della procedura di pre-registrazione e dei continui arrivi di migranti irregolari, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo precedente marzo 2016. Deve inoltre adottare altre misure importanti per rimediare alle restanti carenze sistemiche del sistema greco d'asilo, in particolare a causa della mancanza di capacità. In base agli ulteriori progressi compiuti, una ripresa dei trasferimenti verso la Grecia ai sensi del regolamento Dublino dovrebbe tenere conto dell'impatto di questa situazione impegnativa sul funzionamento globale del sistema d'asilo e dovrebbe quindi cominciare gradualmente, esaminando ogni singolo caso. A tale riguardo, occorre evitare di fare pesare sulla Grecia un onere insostenibile.

(35)

Il presente documento espone le misure che devono essere prese o supportate dalle autorità greche nell'ottica della raccomandazione di riprendere gradualmente i trasferimenti ai sensi del regolamento Dublino entro la fine di dicembre 2016. Tenuto conto di questo obiettivo, la Grecia dovrebbe urgentemente adottare tutte le misure indicate nella presente raccomandazione. La Commissione intende fare il punto sui progressi compiuti a tale riguardo ed emanare ulteriori raccomandazioni nel dicembre 2016. Tali raccomandazioni potrebbero specificare quella che, a parere della Commissione, sarebbe la portata e la natura adeguata di una tale ripresa graduale dei trasferimenti ai sensi del regolamento Dublino, tenendo conto in particolare delle specifiche esigenze dei richiedenti vulnerabili e prendendo in considerazione il modo in cui tale processo potrebbe essere gestito in stretta cooperazione con le autorità greche.

(36)

La decisione di riprendere i trasferimenti nei singoli casi spetta esclusivamente alle autorità degli Stati membri sotto il controllo degli organi giurisdizionali, che possono presentare alla Corte di giustizia dell'Unione europea domande di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento Dublino,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Condizioni e strutture di accoglienza

1.

La Grecia dovrebbe portare avanti i propri sforzi per provvedere affinché le strutture di accoglienza siano sufficienti a ricevere tutti i richiedenti protezione internazionale sul suo territorio, e affinché le condizioni di accoglienza in tutte queste strutture siano conformi alle norme previste dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2013/33/UE. Prioritariamente la Grecia dovrebbe:

a)

attuare pienamente i piani relativi a strutture di accoglienza permanenti aperte, in grado di ospitare tutti i richiedenti protezione internazionale che il paese riceve o è probabile che riceva, e le persone a loro carico, per tutta la durata della procedura di asilo;

b)

creare i necessari posti di accoglienza supplementari per minori non accompagnati per garantire che tutti i minori non accompagnati richiedenti asilo vengano sistemati immediatamente in una struttura adeguata e non siano trattenuti in condizioni inferiori agli standard minimi, e assicurare il sostegno di tali strutture;

c)

attuare efficacemente la nuova legislazione riguardante l'accesso dei minori al sistema d'istruzione pubblica per tutta la durata della procedura d'asilo;

d)

garantire che i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, che comprende almeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali.

La Grecia dovrebbe inoltre garantire che, oltre alle strutture permanenti, un numero adeguato di strutture aperte di accoglienza temporanea sia tenuto disponibile, o possa esserlo con breve preavviso, per consentire la sistemazione di flussi inattesi di richiedenti protezione internazionale, e delle persone a loro carico, in condizioni adeguate.

Le autorità greche dovrebbero effettuare una valutazione esaustiva delle esigenze in termini di capacità di accoglienza totale necessaria e di natura di questa capacità, e aggiornare continuamente tale valutazione alla luce dei nuovi sviluppi. Le autorità greche dovrebbero inoltre assicurare la gestione e il coordinamento efficaci e continui di tutte le strutture di accoglienza, compresi i punti di crisi (hotspot), e garantire che i ministeri competenti dispongano di risorse adeguate a tale scopo.

Accesso alla procedura di asilo in prima istanza e relative risorse

2.

La Grecia dovrebbe continuare a impegnarsi per garantire che tutti i richiedenti protezione internazionale abbiano effettivo accesso alla procedura d'asilo, in particolare:

a)

individuando quanti membri del personale possono essere necessari al Servizio per l'asilo per trattare le domande di asilo entro i termini specificati nella direttiva 2013/32/UE sulle procedure d'asilo;

b)

intensificando urgentemente l'assunzione di personale per il Servizio per l'asilo affinché questo sia in grado, il prima possibile, di trattare in modo efficace e tempestivo tutte le domande di protezione internazionale;

c)

istituendo altri uffici regionali per l'asilo nella regione di Leros e di Creta (Heraklion), della Tessaglia e dell'Epiro (Volos e Ioannina), e promuovendo a ufficio regionale per l'asilo, come prevede la legge, le unità per l'asilo attualmente operative a Leros e nella Grecia occidentale (Patrasso).

La valutazione delle esigenze di cui alla lettera a) dovrebbe essere continuamente aggiornata e dovrebbe contenere informazioni sul numero di membri del personale assunti.

Autorità di ricorso

3.

La Grecia dovrebbe continuare a impegnarsi per garantire che tutti i richiedenti protezione internazionale abbiano accesso un ricorso effettivo, in particolare assicurando:

a)

il pieno funzionamento della nuova autorità di ricorso istituendo un numero adeguato di commissioni di ricorso;

b)

le risorse umane adeguate per l'autorità e le commissioni di ricorso, in modo da poter gestire tutti i ricorsi pendenti e futuri, compresi quelli nel quadro della dichiarazione UE-Turchia;

c)

il trattamento quanto prima, e in ogni caso entro fine 2016, di tutte le richieste di controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative che sono attualmente in sospeso.

Le autorità greche dovrebbero individuare, sulla base di una valutazione completa e continua delle esigenze, il numero delle commissioni di ricorso nell'ambito della nuova autorità di ricorso necessarie per esaminare tutti i ricorsi presentati dai richiedenti protezione internazionale e il numero di risorse umane per assicurarne il corretto funzionamento.

Patrocinio a sperse dello Stato

4.

La Grecia dovrebbe garantire che il quadro giuridico relativo al patrocinio a spese dello Stato sia effettivo nella pratica e che tutti i richiedenti asilo ricevano l'assistenza giuridica necessaria per il controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative relative alle domande di protezione internazionale. In particolare, la Grecia dovrebbe provvedere a:

a)

attuare in modo efficace la decisione ministeriale per la prestazione di servizi di patrocinio a spese dello Stato;

b)

stipulare rapidamente un contratto per un registro di avvocati che possono fornire tali servizi ai richiedenti in fase di ricorso in Grecia.

Trattamento dei minori non accompagnati e delle persone vulnerabili durante la procedura di asilo

5.

La Grecia dovrebbe assicurare la creazione di strutture adeguate per l'individuazione e il trattamento dei richiedenti vulnerabili, compresi i minori non accompagnati. In particolare, la Grecia dovrebbe provvedere a:

a)

porre in essere con urgenza un'adeguata procedura di tutela, adottando il decreto presidenziale necessario per l'attuazione delle pertinenti disposizioni della legge 4375/2016;

b)

definire e assumere il personale necessario alla Direzione per l'accoglienza e al dipartimento per la protezione dei minori non accompagnati al fine di offrire con urgenza le garanzie di conformità all'acquis in materia di asilo necessarie per la ricerca delle famiglie e la rappresentanza legale;

c)

assicurare che le procedure per l'identificazione dei richiedenti con particolari esigenze procedurali e di accoglienza siano attuate nella pratica, affinché questi richiedenti ricevano il necessario sostegno psicosociale, in particolare nei casi in cui siano stati vittime di violenze sessuali, sfruttamento o tratta di esseri umani.

Utilizzo dei finanziamenti dell'UE nell'ambito dei programmi nazionali

6.

La Grecia dovrebbe garantire che i consistenti finanziamenti stanziati dall'UE siano pienamente utilizzati, in particolare mobilitando senza ulteriore indugio le risorse disponibili nell'ambito dei propri programmi nazionali AMIF e ISF e prendendo in considerazione finanziamenti complementari provenienti dai fondi strutturali. In tale contesto, la Grecia dovrebbe portare rapidamente a termine la revisione in corso dei programmi nazionali per meglio adeguarli alle nuove priorità e comunicare subito la designazione ufficiale e definitiva della nuova autorità responsabile conformemente alle condizioni stabilite nella base giuridica.

Relazioni sulle misure adottate

7.

La Grecia è tenuta a presentare, entro il 31 ottobre 2016, una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione e delle raccomandazioni del 15 giugno e del 10 febbraio 2016. La relazione dovrebbe includere in particolare una descrizione delle azioni intraprese per affrontare le carenze rimanenti individuate nella presente raccomandazione, comprese le modalità con cui le autorità greche hanno predisposto, o prevedono di predisporre, le risorse umane e materiali necessarie di cui ai punti da 1 a 5 della presente raccomandazione. Le relazioni dovrebbero includere inoltre una descrizione delle valutazioni continue delle esigenze di cui ai punti da 1 a 3 della presente raccomandazione, e dovrebbero contenere le seguenti informazioni:

a)

la capacità di accoglienza totale permanente e temporanea, attuale e prevista, per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e la natura di tale capacità;

b)

il numero totale di domande di asilo pendenti in prima istanza;

c)

dati esaurienti su tutti i ricorsi pendenti e sulle decisioni emesse in seconda istanza, compresi i casi di ammissibilità, da parte sia delle nuove commissioni di ricorso che delle commissioni di ricorso competenti per gli arretrati;

d)

la dotazione totale attuale e prevista di personale addetto al trattamento delle domande di asilo registrate presso il Servizio per l'asilo, e per la Direzione per l'accoglienza, e

e)

la dotazione totale, attuale e prevista, di personale e il numero di commissioni che l'autorità di ricorso ha progressivamente reso operative.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016

Per la Commissione

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membro della Commissione


(1)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

(2)  M.S.S./Belgio e Grecia (n. 30696/09) e N.S./Secretary of State for the Home Department, C-411/10 e C-493/10.

(3)  Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1), sostituito dal regolamento (UE) n. 604/2013.

(4)  Dati Frontex del 12 settembre 2016.

(5)  Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016.

(6)  Cfr. la relazione della Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/index_en.htm

(7)  http://www.media.gov.gr/index.php, consultato il 27 settembre 2016.

(8)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Sesta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, COM(2016) 636 final.

(9)  Raccomandazione della Commissione, del 10 febbraio 2016, rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure che la Grecia deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 [C(2016) 871 final].

(10)  Raccomandazione della Commissione, del 15 giugno 2016, rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure specifiche che la Grecia deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 [C(2016) 3805 final].

(11)  http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/08/EN-01.08.2016-Press-Release-end-pre-registration.pdf

(12)  http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/08/Preregistration-data_template_5_EN_EXTERNAL.pdf

(13)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

(14)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

(15)  «Legge 4375/2016 relativa all'organizzazione e all'operatività del servizio di asilo, all'autorità di ricorso, al servizio di accoglienza e identificazione, all'istituzione del segretariato generale per l'accoglienza, al recepimento nella legislazione greca delle disposizioni della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) e altre disposizioni», disponibile all'indirizzo: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/o-prosf-pap.pdf.

Affinché le autorità greche possano attuare completamente la legislazione dovranno essere adottati atti di esecuzione, sotto forma di decisioni ministeriali o coministeriali.

(16)  http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/n_4399.2016.pdf

(17)  https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/fek_ellinoglosi.pdf

(18)  http://www.media.gov.gr/index.php

http://rrse-smi.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d5f377f7f6f2418b8ebadaae638df2e1

Tali strutture permanenti e temporanee di emergenza sono situate nelle isole del mar Egeo nei punti di crisi e nella parte continentale del paese.

(19)  http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83

(20)  Sebbene sarà data priorità ai candidati ammissibili alla ricollocazione, le attività andranno anche a vantaggio dei richiedenti protezione internazionale in attesa di ricongiungimento familiare ai sensi del regolamento Dublino in un altro Stato membro dell'UE e dei richiedenti asilo in Grecia, in particolare appartenenti a categorie vulnerabili, tra cui i minori non accompagnati e separati dalle famiglie, le persone con disabilità, gli anziani, i genitori soli, i malati cronici, le donne in gravidanza, ecc.

(21)  http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83

(22)  Articolo 3, paragrafo 3, della legge 4375/2016.

(23)  Articolo 22, paragrafo 3, della legge 4375/2016.

(24)  Articolo 28 del decreto presidenziale 114/2010.

(25)  La convenzione di sovvenzione è stata firmata il 15 luglio 2016.

(26)  Decisione ministeriale 1982/16.2.2016 (Gazzetta ufficiale B'335).

(27)  Human Rights Watch, «Why Are You Keeping Me Here?», settembre 2016 https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/greece0916_web.pdf

(28)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio — Ritorno a Schengen — Tabella di marcia — COM(2016) 120 final del 4 marzo 2016.

(29)  COM(2016) 270 final.