ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 286 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
21.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 286/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1864 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chapon du Périgord (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Chapon du Périgord» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Chapon du Périgord» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Chapon du Périgord» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 205 del 9.6.2016, pag. 17.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
21.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 286/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1865 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Šoltansko maslinovo ulje (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Šoltansko maslinovo ulje» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Šoltansko maslinovo ulje» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Šoltansko maslinovo ulje» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 195 del 2.6.2016, pag. 15.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
21.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 286/4 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1866 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2016
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 3-decen-2-one, acibenzolar-s-metile e esaclorobenzene in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 17 e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per l'acibenzolar-s-metile i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per l'esaclorobenzene gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. Per il 3-decen-2-one non sono stati fissati LMR specifici ed esso non è stato incluso nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore per difetto di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo. |
(2) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva 3-decen-2-one sulle patate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di iscrizione di tale sostanza attiva nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. |
(4) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato conclusioni sulla proposta di iscrizione della sostanza attiva nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). L'Autorità ha trasmesso tali conclusioni alla Commissione e agli Stati membri e le ha rese accessibili al pubblico. |
(5) |
Nelle sue conclusioni l'Autorità ha dichiarato che le informazioni disponibili non sono sufficienti per stabilire se l'impiego del 3-decen-2-one come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari non produrrà effetti nocivi, immediati o ritardati, sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, mediante assunzione con la dieta alimentare. Non è pertanto opportuno iscrivere la sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 e gli LMR dovrebbero essere fissati al limite di determinazione (LOD) pertinente. La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito ai limiti di determinazione appropriati. |
(6) |
Per l'acibenzolar-s-metile l'Autorità ha presentato le conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario (3). In tale contesto essa ha raccomandato di aumentare a 0,2 mg/kg l'LMR per il gruppo delle pomacee. In base ai nuovi valori di riferimento tossicologici, l'Autorità ha raccomandato di ridurre a 0,3 mg/kg l'LMR vigente per i pomodori. |
(7) |
Per quanto riguarda l'esaclorobenzene, tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), gli LMR fissati per tali sostanze attive negli allegati II e III dovrebbero pertanto essere soppressi. Dati di monitoraggio recenti indicano che sui semi di zucca sono presenti residui a un livello più elevato rispetto al LOD (4). I residui di esaclorobenzene derivano dalla contaminazione ambientale nel suolo, a causa dell'utilizzo in passato di tale composto persistente. L'LMR vigente di 0,05 mg/kg per i semi di zucca è adeguato per affrontare la presenza di esaclorobenzene in tale prodotto. L'LMR sarà riveduto, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di dieci anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per i prodotti di origine animale, i dati di monitoraggio indicano che valori inferiori al LOD dovrebbero essere fissati per muscolo e latte di tutte le specie. |
(8) |
In base alle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR introdotta dal presente regolamento e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(12) |
Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento rimane applicabile ai prodotti fabbricati prima del 10 maggio 2017, fatta eccezione per l'acibenzolar-s-metile nei pomodori.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online al seguente indirizzo: http://www.efsa.europa.eu.
Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (3E)-3-decen-2-one (applied for as 3-decen-2-one). EFSA Journal 2015; 13(1):3932. [43 pagg.].
(3) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acibenzolar-S-methyl. EFSA Journal 2014; 12(8):3691. [74 pagg.].
(4) The 2013 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2015;13(3):4038 [169 pagg.]. The 2012 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2014;12(12):3942 [156 pagg.]. The 2011 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2014; 12(5):3694. [511 pagg.]. The 2010 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2013; 11(3):3130. [808 pagg.]. The 2009 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2011; 9(11):2430. [225 pagg.].
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II, le colonne relative alle sostanze acibenzolar-s-metile ed esaclorobenzene sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell'allegato III, parte B, la colonna relativa alla sostanza esaclorobenzene è soppressa; |
3) |
nell'allegato V, è aggiunta la colonna relativa alla sostanza 3-decen-2-one. «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F) |
= |
Liposolubile |
Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato), espressa come acibenzolar-s-metile)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Esaclorobenzene (F)
(+) |
I dati di monitoraggio indicano che i semi zucca subiscono un'inevitabile contaminazione incrociata. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato), espressa come acibenzolar-s-metile)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 26 giugno 2016 o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Esaclorobenzene (F)
(+) |
I dati di monitoraggio indicano che i semi zucca subiscono un'inevitabile contaminazione incrociata. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(*2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»
21.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 286/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1867 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2016
che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti a esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati e accettati in conformità alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo. |
(2) |
I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (2). |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 162/2013 della Commissione (3) ha introdotto un processo comune di completa denaturazione dell'alcole, che prevede l'utilizzo di tre litri di alcole isopropilico (IPA), tre litri di metiletilchetone (MEK) e un grammo di denatonium benzoato per ogni ettolitro di etanolo assoluto. Il processo comune era destinato a sostituire i vari processi di denaturazione nazionali al fine di evitare l'evasione, l'elusione e l'abuso. |
(4) |
Sebbene il processo di denaturazione comune sia ritenuto solido, efficiente ed efficace per la lotta contro le frodi, prevenendo al tempo stesso il consumo accidentale o intenzionale, la maggior parte dei settori non lo ha adottato, soprattutto a causa dei suoi costi più elevati rispetto a taluni processi nazionali di denaturazione. L'elevato numero di processi nazionali di denaturazione indebolisce la vigilanza efficace e offre possibilità di frode. |
(5) |
Di concerto con le autorità competenti e tenuto conto dei pareri del settore, è stato raggiunto un consenso su un unico processo di denaturazione comune. Tale processo implica costi inferiori poiché riduce la quantità necessaria di alcole isopropilico (IPA), metiletilchetone (MEK) e denatonium benzoato per ogni ettolitro di etanolo assoluto, pur garantendo un livello di prevenzione sufficiente. |
(6) |
Di conseguenza tutti i processi di denaturazione nazionali dovrebbero essere soppressi dall'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93. Gli Stati membri che continuano a utilizzare i processi di denaturazione nazionali devono rispettare le condizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE, che prevede l'esenzione dall'accisa armonizzata per l'alcole denaturato impiegato per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano. |
(7) |
La Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri tutte le comunicazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 92/83/CEE. |
(8) |
Nei confronti dei requisiti notificati non sono state sollevate obiezioni a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83/CEE. |
(9) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire al settore di adeguarsi al nuovo processo di denaturazione comune e di adempiere gli obblighi contrattuali esistenti. |
(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa (GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 162/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 55).
ALLEGATO
«ALLEGATO
1. |
Elenco di prodotti con il rispettivo numero di registrazione CAS («Chemical Abstracts Service») autorizzati per la completa denaturazione dell'alcole:
|
2. |
Sinonimi dei prodotti autorizzati sono disponibili in varie lingue ufficiali dell'Unione nella banca dati dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche. |
3. |
Il termine «etanolo assoluto» è utilizzato nel presente allegato in conformità alla terminologia utilizzata dall'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC). |
4. |
Il processo di denaturazione comune impiegato in tutti gli Stati membri per l'alcole completamente denaturato è riportato di seguito. Per ettolitro di etanolo assoluto sono aggiunte le seguenti sostanze:
|
5. |
All'alcole denaturato può essere aggiunto un colorante per conferirgli un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.» |
21.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 286/35 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1868 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2016
che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, terzo comma, l'articolo 244, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 245, paragrafo 6, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 aprile 2016 è entrato in vigore il regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione (2), che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 (3). Il regolamento delegato (UE) 2016/467 ha introdotto una nuova classe di attività per gli investimenti infrastrutturali ammissibili nel quadro normativo prudenziale per le imprese di assicurazione. La nuova classe di attività infrastrutturali è stata definita sulla base di una serie di criteri miranti ad assicurare che tali investimenti presentino un solido profilo di rischio e, sulla base del rispetto di detti criteri rigorosi, ottengano una calibrazione rivista che riduca i requisiti di capitale. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/467 ha inoltre esteso ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) il trattamento specifico previsto dal regolamento (UE) 2015/35 per i fondi europei di venture capital e per i fondi europei per l'imprenditoria sociale e ha modificato l'articolo 168 del medesimo regolamento delegato così da prevedere per gli strumenti di capitale negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione un trattamento equivalente a quello degli strumenti di capitale quotati in mercati regolamentati. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione (4) stabilisce i modelli di segnalazione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare per la presentazione alle autorità di vigilanza delle informazioni necessarie a fini di vigilanza. Per assicurare che le autorità di vigilanza ricevano informazioni adeguate anche ai fini della procedura di riesame da esse condotta degli investimenti infrastrutturali ammissibili effettuati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli investimenti in ELTIF e in strumenti di capitale negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione, i modelli per la segnalazione alle autorità di vigilanza da parte di tali imprese previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 dovrebbero essere modificati di conseguenza. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 contiene diversi errori redazionali di lieve entità che dovrebbero essere rettificati. |
(5) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ha presentato alla Commissione. |
(6) |
L'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Disposizioni modificative
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
1) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
3) |
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento; |
4) |
l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Disposizioni di rettifica
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è rettificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 6).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione è così modificato:
1) |
l'S.26.01.01 è sostituito dal seguente: «S.26.01.01 Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato
|
2) |
l'S.26.01.04 è sostituito dal seguente: «S.26.01.04 Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato
|
3) |
l'SR.26.01.01 è sostituito dal seguente: «SR.26.01.01 Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato
|
ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
1) |
in S.06.02 — Elenco delle attività, le istruzioni relative a C0300 sono sostituite dalle seguenti:
|
2) |
in S.21.02, le istruzioni relative a C0080 sono sostituite dalle seguenti: «Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta originaria.»; |
3) |
in S.26.01 — Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato:
|
ALLEGATO III
L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
1) |
in S.06.02 — Elenco delle attività, le istruzioni relative a C0300 sono sostituite dalle seguenti:
|
2) |
in S.26.01 — Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato:
|
ALLEGATO IV
L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
la riga 48 è sostituita dalla seguente:
«48 |
Fondi infrastrutturali |
Organismi di investimento collettivo che investono in attività infrastrutturali di cui alla definizione dell'articolo 1, paragrafi 55 bis e 55 ter, del regolamento delegato (UE) 2015/35.» |
ALLEGATO V
1) |
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:
|
2) |
Entrambi gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sono rettificati come segue:
|
3) |
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:
|
4) |
L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:
|
5) |
L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:
|
6) |
L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:
|
21.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 286/70 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1869 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
124,3 |
ZZ |
124,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
153,1 |
ZZ |
153,1 |
|
0709 93 10 |
TR |
145,1 |
ZZ |
145,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
87,6 |
CL |
82,6 |
|
IL |
72,6 |
|
TR |
96,1 |
|
UY |
48,9 |
|
ZA |
69,1 |
|
ZZ |
76,2 |
|
0806 10 10 |
BR |
241,7 |
EG |
169,2 |
|
TR |
144,1 |
|
US |
261,8 |
|
ZZ |
204,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
240,2 |
AU |
237,5 |
|
BR |
124,9 |
|
CL |
189,0 |
|
NZ |
139,4 |
|
ZA |
156,9 |
|
ZZ |
181,3 |
|
0808 30 90 |
CN |
58,1 |
TR |
154,5 |
|
ZZ |
106,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
21.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 286/72 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1870 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2016
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2016 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
(3) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2016 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006. |
(4) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2016 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
(5) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017, figurano nella parte B dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
PARTE A
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 (%) |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 (in kg) |
1 |
09.4211 |
0,288767 |
— |
2 |
09.4212 |
0,583431 |
— |
4A |
09.4214 |
0,424630 |
— |
09.4251 |
0,391446 |
— |
|
09.4252 |
— |
6 421 831 |
|
6A |
09.4216 |
0,294900 |
— |
09.4260 |
0,333559 |
— |
|
7 |
09.4217 |
— |
34 996 800 |
8 |
09.4218 |
— |
9 276 800 |
PARTE B
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 (%) |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 (in kg) |
5A |
09.4215 |
0,510204 |
— |
09.4254 |
0,604596 |
— |
|
09.4255 |
83,333730 |
— |
|
09.4256 |
— |
4 418 902 |
RACCOMANDAZIONI
21.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 286/75 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1871 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2016
rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure specifiche che tale Stato deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
Il trasferimento verso la Grecia di richiedenti protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (di seguito «il regolamento Dublino») è stato sospeso dagli Stati membri dal 2011 in seguito a due sentenze, rispettivamente della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e della Corte di giustizia dell'Unione europea (2), in cui sono state individuate carenze sistemiche nel sistema di asilo greco che hanno portato a una violazione dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale trasferiti dagli Stati membri in Grecia a norma del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (3). |
(2) |
Dal 2011, quando la CEDU ha pronunciato la sentenza M.S.S./Belgio e Grecia, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa monitora la situazione in Grecia in base alle relazioni che la Grecia è tenuta a presentare per dimostrare i progressi nell'esecuzione della sentenza e alle prove fornite da ONG e organizzazioni internazionali, come l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), che operano in Grecia. |
(3) |
In seguito alla sentenza M.S.S, la Grecia si è impegnata a riformare il suo sistema di asilo in base a un piano d'azione nazionale per la riforma dell'asilo e la gestione della migrazione, presentato nell'agosto 2010 e riveduto nel gennaio 2013 (di seguito «il piano d'azione greco»). Il 1o ottobre 2015 la Grecia ha presentato al Consiglio una tabella di marcia sull'attuazione del sistema di ricollocazione e dei punti di crisi che definisce anche alcune misure da adottare in via prioritaria per garantire l'attuazione delle azioni concordate e non ancora realizzate in materia di asilo e accoglienza. |
(4) |
Al contempo, l'attuale crisi migratoria e dei rifugiati continua a esercitare pressioni sui sistemi di asilo e migrazione della Grecia, che è il principale paese di primo ingresso sulla rotta del Mediterraneo orientale. Fra gennaio e il 12 settembre 2016, sono giunti irregolarmente in Grecia 165 202 migranti (4). Anche se la dichiarazione UE-Turchia (5) ha portato a una notevole diminuzione del numero di arrivi quotidiani in Grecia dalla Turchia (6), essa ha anche conferito nuove responsabilità alle autorità greche. Inoltre, la situazione in Grecia è cambiata in modo significativo anche dopo la chiusura di fatto della rotta dei Balcani occidentali, che impedisce ai cittadini di paesi terzi di proseguire il viaggio. Di conseguenza, 60 528 cittadini di paesi terzi arrivati irregolarmente sono rimasti bloccati in Grecia (7). Al contempo i sistemi di ricollocazione non sono ancora stati pienamente attuati dagli Stati membri e hanno sollevato solo parzialmente la Grecia dalla pressione che si trova ad affrontare (8). |
(5) |
Il 10 febbraio 2016 la Commissione ha indirizzato alla Repubblica ellenica una prima raccomandazione per l'adozione di misure urgenti in vista della ripresa dei trasferimenti ai sensi del regolamento Dublino (di seguito «la prima raccomandazione») (9). Il 15 giugno 2016 la Commissione ha rivolto alla Repubblica ellenica una seconda raccomandazione per l'adozione di misure urgenti in vista della ripresa dei trasferimenti ai sensi del regolamento Dublino (di seguito «la seconda raccomandazione») (10). Le raccomandazioni hanno concluso che la situazione in Grecia doveva ancora ancora essere notevolmente migliorata prima che la Commissione potesse procedere a un'ulteriore valutazione quanto alla possibile ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento Dublino. |
(6) |
Il 14 luglio 2016 la Commissione ha ricevuto dalla Grecia un quadro generale della situazione dei richiedenti asilo in Grecia e dei progressi compiuti in merito alle questioni ancora aperte individuate nella seconda raccomandazione. |
(7) |
Dal 1o gennaio al 18 settembre 2016 le autorità greche hanno ricevuto 28 752 domande formali d'asilo. Il 1o settembre 2016 la Grecia ha informato la Commissione della riuscita conclusione della cosiddetta operazione di pre-registrazione iniziata l'8 giugno 2016 (11). Scopo dell'operazione era registrare tutti i cittadini irregolari di paesi terzi giunti in Grecia prima del 20 marzo 2016 che intendevano chiedere protezione internazionale ma che non erano ancora stati incanalati nella procedura d'asilo dalle autorità greche. Stando alle informazioni disponibili (12), durante giugno e luglio 2016 le autorità greche hanno pre-registrato sul continente 27 592 persone come richiedenti asilo con domanda da presentare. La procedura di presentazione di queste domande è cominciata il 1o settembre 2016. Dal 20 marzo al 18 settembre 2016 sono state pre-registrate altre 15 253 persone sulle isole, di cui 6 298 hanno ora presentato una domanda d'asilo. |
(8) |
Con lettera del 19 settembre 2016 la Grecia ha fornito alla Commissione ulteriori informazioni riguardanti la recente situazione dei richiedenti asilo nel paese e i progressi compiuti per riformare il sistema d'asilo. La Grecia ha inoltre espresso preoccupazione in merito alla prospettiva di una possibile ripresa dei trasferimenti ai sensi del regolamento Dublino, dato l'attuale numero di migranti bloccati nel paese, la maggior parte dei quali sono stati ora incanalati nella procedura d'asilo, e le sfide che si trova ad affrontare nell'attuare la dichiarazione UE-Turchia. La Grecia ha parimenti indicato che il numero di ricollocazioni dal suo territorio verso altri Stati membri rimane molto al di sotto del livello previsto nelle decisioni in materia di ricollocazione. |
(9) |
La Commissione ha preso atto dei miglioramenti apportati dalla Grecia alla legislazione nazionale per garantire il recepimento delle nuove disposizioni giuridiche previste dalla rifusione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) sulle procedure di asilo e di alcune disposizioni della rifusione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) sulle condizioni di accoglienza. Il 3 aprile 2016 il Parlamento greco ha adottato una nuova legge (legge 4375/2016), ma non tutte le disposizioni sono entrate in vigore (15). Il 22 giugno 2016 il Parlamento ha approvato un emendamento alla legge 4375/2016 che, fra le altre cose, ha modificato la composizione delle commissioni di ricorso e il diritto dei richiedenti asilo a un'audizione dinanzi ad esse (legge 4399/2016) (16). Il 31 agosto 2016 il Parlamento greco ha anche adottato una legge riguardante i minori rifugiati in età scolare che risiedono in Grecia (legge 4415/2016) (17). |
(10) |
Dall'adozione delle due raccomandazioni la Grecia ha considerevolmente aumentato le sue capacità complessive di accoglienza per i migranti irregolari e i richiedenti protezione internazionale. In base alle informazioni giornaliere fornite dalle autorità greche al 14 settembre 2016 erano disponibili in Grecia 62 987 posti in strutture di accoglienza a carattere temporaneo sia per i migranti irregolari che per i richiedenti protezione internazionale (18). Il 14 luglio 2016 la Grecia ha comunicato alla Commissione di essere «in grado di fornire riparo, cibo e tutti i servizi di base alla stragrande maggioranza dei migranti irregolari e dei richiedenti asilo bloccati in Grecia», e di impegnarsi a «offrire un tenore di vita adeguato a tutta la popolazione di rifugiati». |
(11) |
Il 14 luglio la Grecia ha inoltre fornito informazioni riguardo al piano di aumentare gli alloggi per i richiedenti vulnerabili, in particolare per i minori non accompagnati. L'intenzione era di predisporre 700 posti supplementari entro la fine dell'estate, oltre ai 622 già esistenti a luglio, e di usare spazi separati nelle strutture attuali, con l'aiuto del sostegno finanziario dell'UE, fino all'individuazione di nuove strutture per i minori non accompagnati. Questo obiettivo, tuttavia, non è stato raggiunto: il 19 settembre 2016 la Grecia ha comunicato alla Commissione la disponibilità di 891 posti in ricoveri per minori non accompagnati. Attualmente queste strutture sono piene e vi è una lista di attesa di 1 487 minori non accompagnati che devono essere sistemati in strutture adeguate (19). In quest'ambito i progressi sono quindi lenti, ed è chiaro che la Grecia deve intensificare gli sforzi per assicurare la disponibilità di un numero adeguato di strutture di accoglienza per minori non accompagnati e soddisfare le richieste di questo tipo di alloggio. |
(12) |
Vi sono inoltre serie sfide per quanto riguarda i nuovi arrivi nelle isole del mar Egeo. La capacità massima di accoglienza resta di 7 450 persone, mentre al 27 settembre 2016 il numero totale di migranti registrati sulle isole era di 13 863. Il ritmo ridotto — benché continuo — di nuovi arrivi solleva problemi di sicurezza, protezione e igiene, e preoccupazioni per le condizioni inadeguate per i gruppi vulnerabili. |
(13) |
La maggior parte delle strutture in Grecia, inoltre, sono solo temporanee, e alcune di esse offrono soltanto le condizioni di accoglienza più basilari a coloro che vi alloggiano, quali cibo, acqua, servizi igienico-sanitari e assistenza medica di base. Sebbene ciò possa essere sufficiente per un periodo molto limitato fino a quando le persone possono essere trasferite in strutture migliori, le condizioni in alcune strutture sono ancora lungi dal soddisfare le disposizioni della direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. |
(14) |
Nel gennaio 2016 la Commissione e l'UNHCR hanno firmato un accordo di delega per un totale di 80 milioni di euro per creare 20 000 posti in strutture di accoglienza aperte (regimi di locazioni di appartamenti, buoni alberghieri e programmi di ospitalità presso famiglie), principalmente per i richiedenti protezione internazionale ammissibili alla ricollocazione (20). L'accordo di delega è stato rivisto nel luglio 2016 in modo da includere nel regime di accoglienza anche la possibilità di istituire posti in strutture di ricollocazione gestite dall'UNHCR, e in modo da rendere più chiaro nel testo che tra le persone da alloggiare vi sono non solo candidati alla ricollocazione ma anche altri richiedenti asilo. Da giugno, i posti d'accoglienza disponibili sono aumentati considerevolmente (circa 5 600 in più). Dei 20 000 posti destinati ai candidati alla ricollocazione nell'ambito del programma di affitto dell'UNHCR nel dicembre 2015, al 19 settembre erano disponibili 12 045 posti, tra cui 3 404 posti in alberghi/interi edifici, 6 559 posti in appartamenti, 385 posti in famiglie ospitanti e 507 posti in apposite strutture per minori non accompagnati (21). |
(15) |
Da quanto sopra esposto consegue che la Grecia deve ancora compiere progressi per creare una sufficiente ed adeguata capacità di accoglienza aperta permanente per i richiedenti asilo che sia di livello appropriato. Stando alle informazioni fornite dalla Grecia in una lettera del 25 agosto, la capacità totale programmata delle 39 strutture permanenti sulla parte continentale del paese è stimata intorno ai 32 700 posti. Nella lettera del 19 settembre la Grecia ha affermato che queste nuove strutture — che offrono condizioni di vita dignitose, conformi agli standard dell'UE — sono state individuate e saranno completamente rimesse a nuovo. È imperativo attuare effettivamente questi piani con urgenza, e dato che alcune strutture temporanee saranno trasformate in strutture permanenti, verrà mantenuta anche una sufficiente capacità in termini di strutture temporanee per risolvere le carenze di capacità causate da flussi inattesi. Inoltre, come richiesto nella seconda raccomandazione, è necessario che le autorità greche forniscano dati più precisi sulla capacità di accoglienza e una valutazione delle esigenze, esaustiva e continuamente aggiornata, in termini di capacità di accoglienza totale e di natura di questa capacità. |
(16) |
Sono stati osservati miglioramenti sostanziali per quanto riguarda l'istituzione degli uffici regionali per l'asilo. La legislazione greca prevede l'istituzione di uffici regionali per l'asilo nelle regioni dell'Attica, di Salonicco, della Tracia, dell'Epiro, della Tessaglia, della Grecia occidentale, di Creta, di Lesbo, di Chio, di Samo, di Leros e di Rodi (22). Con decisione del direttore del Servizio per l'asilo è anche possibile istituire unità per l'asilo autonome allo scopo di coprire le accresciute necessità del Servizio per l'asilo. Finora sono diventati operativi otto uffici regionali nelle regioni dell'Attica, della Tracia, di Salonicco, di Lesbo, di Samo, e di Rodi. Sono state create inoltre due ulteriori unità per l'asilo a Chios e a Kos, portando a cinque il numero totale di tali unità. Come stabilisce la legge, altri tre uffici regionali per l'asilo devono diventare operativi nelle zone di Kos, dell'Epiro (Ioannina), Creta (Heraklion) e della Tessaglia (Volos). Inoltre l'unità per l'asilo nella Grecia occidentale (Patrasso) deve essere promossa a ufficio regionale per l'asilo. È stata altresì istituita un'apposita unità di ricollocazione ad Alimos, che è operativa dal 26 settembre 2016. |
(17) |
Nelle loro relazioni, le autorità greche hanno inoltre comunicato alla Commissione che stavano assumendo ulteriore personale destinato al Servizio per l'asilo, al fine di aumentare la sua capacità di trattamento delle domande. Stando alle informazioni fornite il 14 luglio 2016, al Servizio per l'asilo lavoravano in quel momento 350 membri del personale, il doppio rispetto al 2015. Un terzo del personale ha contratti a tempo determinato, finanziati da varie fonti di finanziamento dell'UE e del SEE. Il Parlamento greco ha approvato la creazione di ulteriori 300 posti per membri permanenti del personale da assumere nei prossimi mesi. Ciò va ad aggiungersi al personale assunto a tempo determinato dall'UNHCR e agli esperti degli Stati membri impiegati attraverso l'EASO presso il Servizio per l'asilo greco per un periodo determinato. |
(18) |
Per poter trattare le domande di asilo presentate dai richiedenti recentemente pre-registrati, il Servizio per l'asilo sta programmando di assumere gradualmente da metà settembre a metà novembre 177 persone per aumentare conseguentemente la capacità di presentazione e trattamento delle domande: 56 funzionari registreranno i richiedenti ammissibili alla ricollocazione; 25 funzionari registreranno le domande rientranti nel campo d'applicazione del regolamento Dublino; 7 funzionari tratteranno i casi manifestamente infondati con una procedura accelerata; 60 funzionari registreranno e tratteranno le domande di protezione internazionale secondo la procedura ordinaria, e 29 funzionari saranno destinati a varie mansioni di natura amministrativa e statistica. |
(19) |
Dato il fortissimo aumento del numero di richiedenti asilo immessi in una procedura d'asilo in Grecia, è chiaro che il personale attuale e previsto per il Servizio per l'asilo è ancora largamente insufficiente per trattare in modo adeguato il carico di lavoro attuale e previsto in futuro, in particolare considerato che in luglio la Grecia ha indicato che l'esame delle domande presentate potrebbe richiedere fino a tre anni. Nella lettera del 14 luglio 2016 le autorità greche hanno affermato che un più rapido aumento del personale non è fattibile a causa della mancanza di persone più anziane che formino, guidino e controllino i nuovi assunti. Sarebbe tuttavia importante assicurare un ulteriore rafforzamento del Servizio per l'asilo con molte più risorse umane e materiali, affinché possa gestire l'accresciuto numero di domande di asilo. A tal fine, è opportuno effettuare una valutazione esaustiva e continuamente aggiornata delle necessità, che prenda in considerazione il numero di domande di asilo attualmente pendenti che il Servizio per l'asilo greco potrebbe gestire in qualsiasi momento e il numero delle risorse disponibili che sono o potrebbero essere necessarie per trattare tali domande. Questo non solo consentirà di stimare le risorse umane necessarie per il Servizio per l'asilo, ma anche di valutare come la Commissione, le sue agenzie e gli Stati membri potrebbero assistere al meglio la Grecia nel trattare queste domande in tempi più brevi. |
(20) |
Conformemente alla sentenza M.S.S., i richiedenti asilo devono poter avere un accesso effettivo a mezzi di ricorso avverso una decisione negativa relativa alla loro richiesta. Sotto questo aspetto sono stati compiuti importanti progressi. Nell'aprile 2016 è stata adottata la legge 4375/2016, che ha istituito l'autorità di ricorso e le commissioni di ricorso. Dovrebbe essere creato un numero adeguato di commissioni di ricorso per consentire all'autorità di ricorso di essere pienamente operativa entro la fine del 2016. |
(21) |
La recentemente adottata legge 4399/2016 istituisce nuove commissioni di ricorso, responsabili dell'esame di tutti i ricorsi avverso decisioni del Servizio greco per l'asilo presentati a decorrere dal 24 giugno 2016. Come priorità, le commissioni di ricorso si concentrano soprattutto sui ricorsi presentati sulle isole greche, in modo da contribuire all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia. Le nuove commissioni di ricorso hanno emesso le loro prime decisioni a metà agosto. Attualmente ve ne sono 5. La legge 4399/2016 ha anche modificato la struttura di tali commissioni, che sono ora composte di tre membri: due giudici del tribunale amministrativo e un cittadino greco con rilevante background ed esperienza, presentato dall'UNHCR o dalla Commissione nazionale per i diritti dell'uomo. |
(22) |
Le vecchie commissioni di ricorso competenti per gli arretrati, istituite per esaminare i ricorsi pendenti in Grecia relativi all'asilo, avevano inizialmente ricevuto un mandato supplementare per esaminare, oltre ai ricorsi sulle decisioni di merito di prima istanza, i ricorsi relativi alle decisioni basate su motivi di ammissibilità nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia. La creazione di commissioni di ricorso supplementari in giugno dovrebbe alleviare il carico delle 20 commissioni competenti per gli arretrati, consentendo loro di accelerare il ritmo dei procedimenti relativi ai casi pendenti. |
(23) |
Ulteriori progressi sono stati compiuti per quanto riguarda i ricorsi da tempo arretrati nell'ambito della «vecchia procedura» disciplinata dal decreto presidenziale 114/2010. L'arretrato attuale consta di circa 8 075 casi al 21 settembre 2016 (su un totale di circa 51 000 casi che sono stati considerati parte degli arretrati all'inizio del 2013 e circa 13 975 casi nel giugno 2016). Le autorità greche hanno concesso un'autorizzazione per scopi umanitari alle persone la cui domanda di asilo è pendente da molto tempo e che hanno diritto a ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari o altre circostanze eccezionali ai sensi della legge greca 4375/2016. I permessi di soggiorno sono rilasciati per un periodo di due anni e possono essere rinnovati (23). Essi accordano ai beneficiari gli stessi diritti e benefici riconosciuti dalla protezione sussidiaria in Grecia (24), e queste persone non sono più considerate richiedenti asilo. Alcuni dei ricorsi arretrati sono tuttavia esaminati nel merito. Nonostante i considerevoli progressi compiuti dalla prima raccomandazione, la Grecia dovrebbe portare avanti i propri sforzi nel trattare gli arretrati dei ricorsi pendenti a tale riguardo, facendo sì che i richiedenti con un ricorso pendente abbiano la possibilità di esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo. |
(24) |
Dato l'aumento del numero di domande presentate in Grecia dall'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, è essenziale che l'autorità di ricorso disponga di tutto il personale necessario a gestire un significativo aumento del numero dei ricorsi. Dovrebbe essere inoltre svolta una valutazione continua delle esigenze, sulla base del numero di ricorsi attualmente pendenti dinanzi agli organi preposti e che questi possono trattare. |
(25) |
La concessione del patrocinio a spese dello Stato è stata inserita nella nuova legge (legge 4375/2016) per i richiedenti in fase di ricorso. Non sono ancora state tuttavia adottate tutte le misure per attuare tale legge. Il 9 settembre 2016 è stata adottata una decisione ministeriale che attua le disposizioni per il patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 4375/2016, e secondo le autorità greche dopo l'emanazione della decisione dovrebbero essere adottate velocemente tutte le misure necessarie per la concessione del patrocinio a spese dello Stato a tutti i richiedenti in fase di ricorso in Grecia. I finanziamenti per l'attuazione dell'assistenza legale gratuita sono stati garantiti attraverso il programma nazionale nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF). È stata inoltre concessa una convenzione di sovvenzione all'UNHCR nell'ambito dei finanziamenti AMIF per l'assistenza di emergenza per un importo totale di 30 milioni di EUR (25). Tali finanziamenti sono, tra l'altro, utilizzati dall'UNHCR per fornire assistenza legale gratuita ai richiedenti protezione internazionale in fase di ricorso fino all'inizio del 2017, quando le autorità greche dovrebbero attuare il proprio sistema di patrocinio a spese dello Stato. Il 19 settembre, la Grecia ha comunicato alla Commissione che l'elenco dei legali che il Servizio per l'asilo dovrà mantenere sarà stabilito entro l'inizio del 2017. La Grecia dovrebbe adottare tempestivamente le misure necessarie a garantire il diritto al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di asilo. |
(26) |
La nuova legge 4375/2016 prevede una nuova Direzione per l'accoglienza e una Direzione per l'integrazione sociale, entrambe dotate di dipartimenti specializzati per l'accoglienza e l'integrazione dei minori non accompagnati in seno al Ministero dell'Interno e della Ricostruzione amministrativa, compresa la messa a disposizione di un rappresentante legale. Tuttavia le autorità greche devono ancora adottare misure di esecuzione per assicurare ai minori non accompagnati effettive garanzie procedurali e condizioni di accoglienza adeguate. Sebbene il governo greco abbia già adottato una decisione ministeriale relativa alla valutazione dell'età dei minori non accompagnati richiedenti asilo (26), deve ancora essere adottato un ulteriore decreto presidenziale che preveda disposizioni per un sistema di tutela efficace. |
(27) |
Le ONG hanno espresso preoccupazione per il fatto che in Grecia molti minori non possono accedere all'istruzione. A tale riguardo sono stati compiuti progressi con l'adozione della legge 4415/2016 nell'agosto 2016, diretta, fra l'altro, a garantire sostegno psicosociale e istruzione per i figli dei richiedenti asilo, così come un'agevole integrazione nel sistema di istruzione greco per coloro che restano in Grecia dopo un periodo preparatorio transitorio. È fondamentale che questo quadro giuridico sia attuato con urgenza, efficacemente e pienamente. Inoltre, secondo alcune ONG, la situazione dei minori non accompagnati è in genere precaria; in alcuni casi i minori rimarrebbero per periodi prolungati in centri di trattenimento affollati e malsani, senza un rappresentante o senza assistenza legale, fino a quando non viene trovata loro una sistemazione adeguata (27). Come indicato nel considerando 11, la mancanza di alloggi adeguati per i minori è un grave problema che deve essere ancora urgentemente risolto. |
(28) |
La Commissione europea ha messo a disposizione della Grecia ingenti finanziamenti per sostenere gli sforzi del paese nel rendere conforme il proprio sistema di gestione dell'asilo alle norme dell'Unione europea. Dall'inizio del 2015 sono stati stanziati più di 352 milioni di EUR di assistenza di emergenza per la Grecia tramite i fondi destinati agli affari interni [AMIF e Fondo sicurezza interna (ISF)], che sono stati erogati sia direttamente alle autorità greche sia attraverso le agenzie dell'Unione e le organizzazioni internazionali che operano nel paese. Di questo ammontare, circa 90 milioni di EUR sono stati direttamente conferiti alle autorità greche nel luglio 2016 per rafforzare le loro capacità di miglioramento delle condizioni di vita e di erogazione di servizi di assistenza sanitaria primari nelle strutture di alloggio per i rifugiati, così come per rafforzare la capacità di fornire accoglienza e servizi di assistenza sanitaria ai migranti. Considerevoli finanziamenti (circa 198 milioni di EUR), volti a coprire esigenze umanitarie di base di migranti e rifugiati, vengono inoltre erogati a organizzazioni umanitarie partner attraverso lo strumento di sostegno d'emergenza, di recente istituzione. Questi finanziamenti contribuiscono ad attuare il piano di risposta all'emergenza elaborato congiuntamente dalla Commissione, dalle autorità greche e dai pertinenti portatori di interessi per affrontare l'attuale situazione umanitaria in loco, e la dichiarazione UE-Turchia. |
(29) |
L'assistenza di emergenza si aggiunge ai 509 milioni di EUR assegnati alla Grecia per il periodo 2014-2020 tramite i programmi nazionali nel quadro dei fondi AMIF e ISF. La Grecia è dunque il maggior beneficiario di fondi destinati agli affari interni tra gli Stati membri dell'UE. |
(30) |
La Grecia dovrebbe assicurare che le risorse finanziarie siano pienamente utilizzate nel modo più efficiente ed efficace possibile e senza ulteriori indugi. A tal fine, occorre completare con urgenza l'attuale revisione dei programmi nazionali della Grecia nell'ambito dei fondi destinati agli affari interni (AMIF, ISF) per adattarli alle nuove priorità. La revisione del programma nazionale AMIF è stata quasi ultimata: restano da affrontare ancora alcune questioni in sospeso prima della procedura d'approvazione, prevista imminentemente. Per quanto riguarda la revisione del programma nazionale ISF, che è a uno stadio meno avanzato, una versione rivista di tale programma dovrebbe essere urgentemente sottoposta alla Commissione per una consultazione formale. Quanto all'autorità responsabile della gestione di tali fondi, che è stata trasferita dal ministero dell'Interno e della Ricostruzione amministrativa al ministero dell'Economia, dello Sviluppo e del Turismo, la Grecia dovrebbe ora comunicare, senza ulteriore indugio, la designazione ufficiale e definitiva di tale nuova autorità responsabile, conformemente alle condizioni stabilite nella base giuridica. |
(31) |
Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione del 4 marzo 2016 dal titolo «Ritorno a Schengen» (28), garantire il pieno funzionamento del sistema di Dublino è una parte indispensabile dei più ampi sforzi necessari a stabilizzare la politica di asilo, migrazione e frontiere. Tali sforzi dovrebbero consentire un ritorno a un normale funzionamento dello spazio Schengen. È dunque importante che la Grecia adotti con urgenza le azioni ancora in sospeso individuate nella presente raccomandazione. Al contempo la riforma del regolamento Dublino, come proposto dalla Commissione (29), sulla base di un obiettivo di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri, dovrebbe essere prioritaria. Su tale proposta sono in corso negoziati. |
(32) |
La presentazione di relazioni periodiche della Grecia sui progressi registrati nell'attuazione di queste azioni e altri elementi pertinenti, tra cui ulteriori informazioni ottenute dall'UNHCR e da altre organizzazioni competenti, saranno fondamentali per poter valutare in modo corretto se le condizioni sono tali da consentire agli Stati membri di riprendere i trasferimenti individuali in Grecia a norma del regolamento Dublino, tenendo presente che il volume dei trasferimenti e le categorie di persone da trasferire dovrebbero corrispondere agli specifici progressi compiuti. La Grecia dovrebbe presentare una relazione aggiornata entro il 31 ottobre 2016, come indicato nella presente raccomandazione. |
(33) |
La Commissione riconosce i grossi progressi compiuti dalla Grecia, con l'aiuto della stessa Commissione, dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), degli Stati membri e di organizzazioni internazionali e non governative (ONG), per migliorare il funzionamento del sistema di asilo greco dopo l'adozione delle due raccomandazioni. La Grecia ha compiuto sforzi considerevoli per predisporre le strutture istituzionali e giuridiche fondamentali per un funzionamento corretto del sistema d'asilo. La Commissione riconosce in particolare che la Grecia ha intrapreso misure importanti per immettere la maggior parte dei migranti irregolari o nella procedura di asilo o in quella di rimpatrio tramite l'operazione di pre-registrazione. La Grecia ha inoltre aumentato la capacità complessiva di accoglienza e la capacità del Servizio per l'asilo, ha ridotto considerevolmente i ricorsi arretrati e ha istituito nuove commissioni di ricorso. Ha altresì adottato un quadro giuridico relativo al patrocinio a spese dello Stato e all'accesso dei minori all'istruzione pubblica. |
(34) |
Tuttavia, la Grecia sta tuttora facendo fronte a una situazione difficile: deve infatti affrontare un grosso numero di nuovi richiedenti asilo in particolare a seguito dell'attuazione della procedura di pre-registrazione e dei continui arrivi di migranti irregolari, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo precedente marzo 2016. Deve inoltre adottare altre misure importanti per rimediare alle restanti carenze sistemiche del sistema greco d'asilo, in particolare a causa della mancanza di capacità. In base agli ulteriori progressi compiuti, una ripresa dei trasferimenti verso la Grecia ai sensi del regolamento Dublino dovrebbe tenere conto dell'impatto di questa situazione impegnativa sul funzionamento globale del sistema d'asilo e dovrebbe quindi cominciare gradualmente, esaminando ogni singolo caso. A tale riguardo, occorre evitare di fare pesare sulla Grecia un onere insostenibile. |
(35) |
Il presente documento espone le misure che devono essere prese o supportate dalle autorità greche nell'ottica della raccomandazione di riprendere gradualmente i trasferimenti ai sensi del regolamento Dublino entro la fine di dicembre 2016. Tenuto conto di questo obiettivo, la Grecia dovrebbe urgentemente adottare tutte le misure indicate nella presente raccomandazione. La Commissione intende fare il punto sui progressi compiuti a tale riguardo ed emanare ulteriori raccomandazioni nel dicembre 2016. Tali raccomandazioni potrebbero specificare quella che, a parere della Commissione, sarebbe la portata e la natura adeguata di una tale ripresa graduale dei trasferimenti ai sensi del regolamento Dublino, tenendo conto in particolare delle specifiche esigenze dei richiedenti vulnerabili e prendendo in considerazione il modo in cui tale processo potrebbe essere gestito in stretta cooperazione con le autorità greche. |
(36) |
La decisione di riprendere i trasferimenti nei singoli casi spetta esclusivamente alle autorità degli Stati membri sotto il controllo degli organi giurisdizionali, che possono presentare alla Corte di giustizia dell'Unione europea domande di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento Dublino, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Condizioni e strutture di accoglienza
1. |
La Grecia dovrebbe portare avanti i propri sforzi per provvedere affinché le strutture di accoglienza siano sufficienti a ricevere tutti i richiedenti protezione internazionale sul suo territorio, e affinché le condizioni di accoglienza in tutte queste strutture siano conformi alle norme previste dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2013/33/UE. Prioritariamente la Grecia dovrebbe:
La Grecia dovrebbe inoltre garantire che, oltre alle strutture permanenti, un numero adeguato di strutture aperte di accoglienza temporanea sia tenuto disponibile, o possa esserlo con breve preavviso, per consentire la sistemazione di flussi inattesi di richiedenti protezione internazionale, e delle persone a loro carico, in condizioni adeguate. Le autorità greche dovrebbero effettuare una valutazione esaustiva delle esigenze in termini di capacità di accoglienza totale necessaria e di natura di questa capacità, e aggiornare continuamente tale valutazione alla luce dei nuovi sviluppi. Le autorità greche dovrebbero inoltre assicurare la gestione e il coordinamento efficaci e continui di tutte le strutture di accoglienza, compresi i punti di crisi (hotspot), e garantire che i ministeri competenti dispongano di risorse adeguate a tale scopo. |
Accesso alla procedura di asilo in prima istanza e relative risorse
2. |
La Grecia dovrebbe continuare a impegnarsi per garantire che tutti i richiedenti protezione internazionale abbiano effettivo accesso alla procedura d'asilo, in particolare:
La valutazione delle esigenze di cui alla lettera a) dovrebbe essere continuamente aggiornata e dovrebbe contenere informazioni sul numero di membri del personale assunti. |
Autorità di ricorso
3. |
La Grecia dovrebbe continuare a impegnarsi per garantire che tutti i richiedenti protezione internazionale abbiano accesso un ricorso effettivo, in particolare assicurando:
Le autorità greche dovrebbero individuare, sulla base di una valutazione completa e continua delle esigenze, il numero delle commissioni di ricorso nell'ambito della nuova autorità di ricorso necessarie per esaminare tutti i ricorsi presentati dai richiedenti protezione internazionale e il numero di risorse umane per assicurarne il corretto funzionamento. |
Patrocinio a sperse dello Stato
4. |
La Grecia dovrebbe garantire che il quadro giuridico relativo al patrocinio a spese dello Stato sia effettivo nella pratica e che tutti i richiedenti asilo ricevano l'assistenza giuridica necessaria per il controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative relative alle domande di protezione internazionale. In particolare, la Grecia dovrebbe provvedere a:
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Trattamento dei minori non accompagnati e delle persone vulnerabili durante la procedura di asilo
5. |
La Grecia dovrebbe assicurare la creazione di strutture adeguate per l'individuazione e il trattamento dei richiedenti vulnerabili, compresi i minori non accompagnati. In particolare, la Grecia dovrebbe provvedere a:
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Utilizzo dei finanziamenti dell'UE nell'ambito dei programmi nazionali
6. |
La Grecia dovrebbe garantire che i consistenti finanziamenti stanziati dall'UE siano pienamente utilizzati, in particolare mobilitando senza ulteriore indugio le risorse disponibili nell'ambito dei propri programmi nazionali AMIF e ISF e prendendo in considerazione finanziamenti complementari provenienti dai fondi strutturali. In tale contesto, la Grecia dovrebbe portare rapidamente a termine la revisione in corso dei programmi nazionali per meglio adeguarli alle nuove priorità e comunicare subito la designazione ufficiale e definitiva della nuova autorità responsabile conformemente alle condizioni stabilite nella base giuridica. |
Relazioni sulle misure adottate
7. |
La Grecia è tenuta a presentare, entro il 31 ottobre 2016, una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione e delle raccomandazioni del 15 giugno e del 10 febbraio 2016. La relazione dovrebbe includere in particolare una descrizione delle azioni intraprese per affrontare le carenze rimanenti individuate nella presente raccomandazione, comprese le modalità con cui le autorità greche hanno predisposto, o prevedono di predisporre, le risorse umane e materiali necessarie di cui ai punti da 1 a 5 della presente raccomandazione. Le relazioni dovrebbero includere inoltre una descrizione delle valutazioni continue delle esigenze di cui ai punti da 1 a 3 della presente raccomandazione, e dovrebbero contenere le seguenti informazioni:
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Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016
Per la Commissione
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membro della Commissione
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
(2) M.S.S./Belgio e Grecia (n. 30696/09) e N.S./Secretary of State for the Home Department, C-411/10 e C-493/10.
(3) Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1), sostituito dal regolamento (UE) n. 604/2013.
(4) Dati Frontex del 12 settembre 2016.
(5) Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016.
(6) Cfr. la relazione della Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/index_en.htm
(7) http://www.media.gov.gr/index.php, consultato il 27 settembre 2016.
(8) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Sesta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, COM(2016) 636 final.
(9) Raccomandazione della Commissione, del 10 febbraio 2016, rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure che la Grecia deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 [C(2016) 871 final].
(10) Raccomandazione della Commissione, del 15 giugno 2016, rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure specifiche che la Grecia deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 [C(2016) 3805 final].
(11) http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/08/EN-01.08.2016-Press-Release-end-pre-registration.pdf
(12) http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/08/Preregistration-data_template_5_EN_EXTERNAL.pdf
(13) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
(14) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).
(15) «Legge 4375/2016 relativa all'organizzazione e all'operatività del servizio di asilo, all'autorità di ricorso, al servizio di accoglienza e identificazione, all'istituzione del segretariato generale per l'accoglienza, al recepimento nella legislazione greca delle disposizioni della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) e altre disposizioni», disponibile all'indirizzo: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/o-prosf-pap.pdf.
Affinché le autorità greche possano attuare completamente la legislazione dovranno essere adottati atti di esecuzione, sotto forma di decisioni ministeriali o coministeriali.
(16) http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/n_4399.2016.pdf
(17) https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/fek_ellinoglosi.pdf
(18) http://www.media.gov.gr/index.php
http://rrse-smi.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d5f377f7f6f2418b8ebadaae638df2e1
Tali strutture permanenti e temporanee di emergenza sono situate nelle isole del mar Egeo nei punti di crisi e nella parte continentale del paese.
(19) http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
(20) Sebbene sarà data priorità ai candidati ammissibili alla ricollocazione, le attività andranno anche a vantaggio dei richiedenti protezione internazionale in attesa di ricongiungimento familiare ai sensi del regolamento Dublino in un altro Stato membro dell'UE e dei richiedenti asilo in Grecia, in particolare appartenenti a categorie vulnerabili, tra cui i minori non accompagnati e separati dalle famiglie, le persone con disabilità, gli anziani, i genitori soli, i malati cronici, le donne in gravidanza, ecc.
(21) http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
(22) Articolo 3, paragrafo 3, della legge 4375/2016.
(23) Articolo 22, paragrafo 3, della legge 4375/2016.
(24) Articolo 28 del decreto presidenziale 114/2010.
(25) La convenzione di sovvenzione è stata firmata il 15 luglio 2016.
(26) Decisione ministeriale 1982/16.2.2016 (Gazzetta ufficiale B'335).
(27) Human Rights Watch, «Why Are You Keeping Me Here?», settembre 2016 https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/greece0916_web.pdf
(28) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio — Ritorno a Schengen — Tabella di marcia — COM(2016) 120 final del 4 marzo 2016.
(29) COM(2016) 270 final.