ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 282

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
19 ottobre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

1

 

 

Accordo di Parigi

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni ( 1 )

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1843 della Commissione, del 18 ottobre 2016, recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per la ricerca di Trichinella  ( 1 )

38

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1844 della Commissione, del 18 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

40

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1845 della Commissione, del 18 ottobre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di riduzione della produzione lattiera a norma del regolamento delegato (UE) 2016/1612

42

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1846 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa alla misura SA.41187 (2015/C) (ex 2015/NN) contributo sanitario delle imprese del settore del tabacco alla quale l'Ungheria ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2016) 4049]  ( 1 )

43

 

*

Decisione (UE) 2016/1847 della Commissione, del 4 luglio 2016, riguardante gli aiuti di Stato SA.41612 — 2015/C [ex SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN)] cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore della società calcistica MVV di Maastricht [notificata con il numero C(2016) 4053]  ( 1 )

53

 

*

Decisione (UE) 2016/1848 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa alla misura SA.40018 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa alla modifica del 2014 della tassa di ispezione della filiera alimentare ungherese alla quale l'Ungheria ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2016) 4056]  ( 1 )

63

 

*

Decisione (UE) 2016/1849 della Commissione, del 4 luglio 2016, riguardante la misura SA.41613 — 2015/C [ex SA.33584 — 2013/C (ex 2011/NN)] cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione relativa alla squadra di calcio professionistica PSV di Eindhoven [notificata con il numero C(2016) 4093]  ( 1 )

75

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

19.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/1


DECISIONE (UE) 2016/1841 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nel corso della 21a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015, è stato adottato il testo di un accordo concernente il rafforzamento della risposta mondiale ai cambiamenti climatici.

(2)

L'accordo di Parigi è stato firmato il 22 aprile 2016 conformemente alla decisione (UE) 2016/590 (2) del Consiglio.

(3)

L'accordo di Parigi entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti dell'UNFCCC, che rappresentino un totale stimato di almeno il 55 % delle emissioni totali di gas a effetto serra, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Tra le parti dell'UNFCCC si annoverano l'Unione e i suoi Stati membri sono parti. Nelle sue conclusioni del 18 marzo 2016, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità che l'Unione e i suoi Stati membri concludano l'accordo di Parigi al più presto e in tempo per esserne parti al momento dell'entrata in vigore.

(4)

L'accordo di Parigi sostituisce l'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997.

(5)

L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti prepareranno, comunicheranno e manterranno i contributi successivi stabiliti a livello nazionale.

(6)

A partire dal 2023, nel quadro dell'accordo di Parigi, le parti faranno il punto della situazione a livello mondiale ogni cinque anni sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche e del grado di attuazione raggiunto fino a quel momento; ciò consentirà di monitorare i progressi e valutare le riduzioni delle emissioni, l'adattamento e il sostegno fornito, fermo restando che ciascun contributo successivo di una parte stabilito a livello nazionale deve rappresentare una progressione rispetto al suo precedente contributo e tradurre la sua più alta ambizione possibile.

(7)

Un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990, è stato sancito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima. Il l 6 marzo 2015 il Consiglio ha adottato il suddetto obiettivo quale contributo previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri, che come tale è stato comunicato al segretariato dell'UNFCCC.

(8)

Nella sua comunicazione che accompagna la proposta dell'Unione per la firma dell'accordo di Parigi, la Commissione ha sottolineato che la transizione mondiale verso l'energia pulita richiede mutamenti nei comportamenti di investimento e incentivi nell'intero spettro delle politiche. Per l'Unione è di primaria importanza la creazione di un'Unione dell'energia resiliente, capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini. Per raggiungere questo obiettivo occorre proseguire con azioni ambiziose per il clima e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell'Unione dell'energia.

(9)

Il Consiglio ha confermato nelle conclusioni del 18 settembre 2015 l'intenzione dell'Unione e dei suoi Stati membri di agire congiuntamente nel quadro dell'accordo di Parigi e ha accolto con favore l'intenzione della Norvegia e dell'Islanda di partecipare a tale azione congiunta.

(10)

L'azione congiunta dell'Unione e dei suoi Stati membri sarà concordata a tempo debito e riguarderà il rispettivo livello di emissioni assegnato all'Unione e ai sui Stati membri.

(11)

L'articolo 4, paragrafo 16, dell'accordo di Parigi stabilisce che il segretariato debba essere informato dell'azione congiunta e anche dei livelli di emissioni attribuiti a ciascuna parte nel periodo considerato.

(12)

L'accordo di Parigi è conforme agli obiettivi ambientali dell'Unione di cui all'articolo 191 del trattato, vale a dire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente; la protezione della salute umana; e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

(13)

È pertanto opportuno approvare l'accordo di Parigi e la dichiarazione relativa alle competenze a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di Parigi adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo di Parigi è accluso alla presente decisione.

La dichiarazione relativa alle competenze, acclusa alla presente decisione, è ugualmente approvata a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di ratifica presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi, unitamentealla dichiarazione relativa alle competenze.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri si adoperano per adottare le misure necessarie al fine di procedere al deposito degli strumenti di ratifica simultaneamente all'Unione o successivamente non appena possibile.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione delle loro decisioni riguardo alla ratifica dell'accordo di Parigi o, a seconda dei casi, della probabile data di espletamento delle procedure necessarie.

Articolo 4

La decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Approvazione del 4 ottobre 2016.

(2)  Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 1).


19.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/4


TRADUZIONE

ACCORDO DI PARIGI

LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,

IN QUALITÀ DI Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (di seguito: «la convenzione»),

CONFORMEMENTE ALLA piattaforma di Durban per un'azione rafforzata istituita con la decisione 1/CP.17 della conferenza delle Parti della convenzione in occasione della sua diciassettesima sessione,

NEL PERSEGUIMENTO dell'obiettivo della convenzione e guidate dai suoi principi, compreso il principio dell'equità e delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali,

RICONOSCENDO l'esigenza di una risposta efficace e progressiva all'urgente minaccia dei cambiamenti climatici che si basi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili,

RICONOSCENDO ALTRESÌ le esigenze specifiche e le circostanze speciali delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare quelle che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come indicato dalla convenzione,

TENENDO PIENAMENTE CONTO delle esigenze specifiche e delle situazioni speciali dei paesi meno sviluppati per quanto riguarda i finanziamenti e il trasferimento di tecnologia,

RICONOSCENDO che le Parti possono subire gli effetti non soltanto dei cambiamenti climatici ma anche delle misure adottate per farvi fronte,

SOTTOLINEANDO il rapporto intrinseco che le azioni, le misure di risposta e l'impatto dei cambiamenti climatici hanno con l'accesso equo allo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà,

RICONOSCENDO la priorità fondamentale di proteggere la sicurezza alimentare e porre fine alla fame, nonché le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici,

TENENDO CONTO degli imperativi di una giusta transizione per la forza lavoro e della creazione di posti di lavoro decorosi e di qualità, in linea con le priorità di sviluppo definite a livello nazionale,

RICONOSCENDO che i cambiamenti climatici sono preoccupazione comune dell'umanità, le Parti, al momento di intraprendere azioni volte a contrastarli, dovrebbero rispettare, promuovere e prendere in considerazione i loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani, del diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei minori, delle persone con disabilità e delle persone in situazioni di vulnerabilità, nonché del diritto allo sviluppo, all'eguaglianza di genere, all'emancipazione delle donne e all'equità intergenerazionale,

RICONOSCENDO l'importanza della conservazione e del miglioramento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi di gas a effetto serra, di cui alla convenzione,

NOTANDO l'importanza di assicurare l'integrità di tutti gli ecosistemi, inclusi gli oceani, e la protezione della biodiversità, riconosciuta da alcune culture come Madre Terra, e notando l'importanza per alcuni del concetto di «giustizia climatica» al momento di intraprendere azioni per affrontare i cambiamenti climatici,

AFFERMANDO l'importanza dell'istruzione, della formazione, della sensibilizzazione e della partecipazione del pubblico, dell'accesso del pubblico all'informazione e della cooperazione a tutti i livelli sui temi affrontati nel presente accordo,

RICONOSCENDO l'importanza di un impegno a tutti i livelli delle autorità pubbliche e dei diversi attori, in linea con le legislazioni nazionali delle Parti, nell'affrontare i cambiamenti climatici,

RICONOSCENDO ALTRESÌ che stili di vita sostenibili e modi di consumo e produzione sostenibili, rispetto ai quali le Parti che sono paesi sviluppati assumono un ruolo guida, svolgono una funzione importante nell'affrontare i cambiamenti climatici,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai fini del presente accordo, si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 della convenzione. Inoltre s'intende per:

a)

«convenzione», la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992;

b)

«conferenza delle Parti», la conferenza delle Parti della convenzione;

c)

«Parte», una Parte del presente accordo.

Articolo 2

1.   Il presente accordo, nel contribuire all'attuazione della convenzione, inclusi i suoi obiettivi, mira a rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a eliminare la povertà, in particolare:

a)

mantenendo l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici;

b)

aumentando la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovendo la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalità che non minaccino la produzione alimentare;

c)

rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima.

2.   Il presente accordo sarà attuato in modo da riflettere l'equità ed il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

Articolo 3

Come contributi determinati a livello nazionale alla risposta mondiale ai cambiamenti climatici, tutte le Parti intraprendono e comunicano sforzi ambiziosi rispetto a quanto definito agli articoli 4, 7, 9, 10, 11 e 13 al fine di conseguire lo scopo del presente accordo, di cui all'articolo 2. Gli sforzi delle Parti tracceranno una progressione nel tempo con il riconoscimento dell'esigenza di sostenere le Parti che sono paesi in via di sviluppo per l'efficace attuazione del presente accordo.

Articolo 4

1.   Per conseguire l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2, le Parti mirano a raggiungere il picco mondiale di emissioni di gas a effetto serra al più presto possibile, riconoscendo che ciò richiederà tempi più lunghi per le Parti che sono paesi in via di sviluppo, e ad intraprendere rapide riduzioni in seguito, in linea con le migliori conoscenze scientifiche a disposizione, così da raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, su una base di equità e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a eliminare la povertà.

2.   Ciascuna Parte prepara, comunica e mantiene i contributi determinati a livello nazionale che intende progressivamente conseguire. Le Parti perseguono misure nazionali di mitigazione, al fine di raggiungere gli obiettivi dei contributi anzidetti.

3.   Ciascun successivo contributo di una Parte, determinato a livello nazionale, rappresenta una progressione rispetto al precedente contributo, sempre determinato a livello nazionale, e traduce la più alta ambizione possibile rispecchiando le responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

4.   Le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida, prefiggendosi obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero continuare a migliorare i loro sforzi di mitigazione e sono incoraggiate ad assumere, con il passare del tempo, obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

5.   Le Parti che sono paesi in via di sviluppo ricevono sostegno per l'attuazione del presente articolo, conformemente con gli articoli 9, 10 e 11, in quanto è riconosciuto che un maggior supporto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo permetterà alle loro azioni di essere più ambiziose.

6.   I paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo possono preparare e comunicare strategie, piani e azioni di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra che rispecchino le loro speciali circostanze.

7.   I benefici generali in termini di mitigazione risultanti dalle azioni di adattamento e/o dai piani di diversificazione economica delle Parti possono contribuire ai risultati della mitigazione ai sensi del presente articolo.

8.   Nel comunicare i loro contributi determinati a livello nazionale, tutte le Parti forniscono le informazioni necessarie a fini di chiarezza, trasparenza e comprensione conformemente alla decisione 1/CP.21 e ogni altra decisione pertinente della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.

9.   Ciascuna Parte comunica un contributo determinato a livello nazionale ogni cinque anni conformemente alla decisione 1/CP.21 e a ogni altra decisione pertinente della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo, e tenendo conto dei risultati del bilancio globale di cui all'articolo 14.

10.   La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo valuta, in occasione della sua prima sessione, scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale.

11.   Una Parte può, in ogni momento, adeguare il proprio contributo vigente determinato a livello nazionale per migliorarne il livello di ambizione, conformemente agli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.

12.   I contributi determinati a livello nazionale comunicati dalle Parti sono iscritti in un registro pubblico tenuto dal Segretariato.

13.   Le Parti sono responsabili dei loro contributi determinati a livello nazionale. Nel calcolare le emissioni e gli assorbimenti antropogenici che corrispondono ai loro contributi determinati a livello nazionale, le Parti promuovono l'integrità ambientale, la trasparenza, la precisione, la completezza, la comparabilità e la coerenza, e assicurano che si evitino doppi conteggi, conformemente agli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.

14.   Nel quadro dei contributi determinati a livello nazionale, le Parti, al momento di riconoscere e attuare le azioni di mitigazione rispetto alle emissioni e agli assorbimenti antropogenici, tengono conto, ove opportuno, dei metodi esistenti e degli orientamenti adottati nell'ambito della convenzione, alla luce delle disposizioni del paragrafo 13.

15.   Nell'attuazione del presente accordo, le Parti tengono conto delle preoccupazioni delle Parti le cui economie sono le più colpite dall'impatto delle misure di risposta, in particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo.

16.   Le Parti, comprese le organizzazioni regionali d'integrazione economica e i loro Stati membri, i quali abbiano concordato di agire congiuntamente ai fini del paragrafo 2, comunicano al Segretariato i termini di tale accordo, inclusi i livelli di emissioni attribuiti a ciascuna Parte nel periodo considerato, nel momento in cui comunicano i loro contributi determinati a livello nazionale. Il Segretariato, a sua volta, informa le Parti e i firmatari della convenzione dei termini di tale accordo.

17.   Ciascuna Parte di tale accordo è responsabile del proprio livello di emissioni indicato nell'accordo di cui al paragrafo 16, ai fini dei paragrafi 13 e 14 e degli articoli 13 e 15.

18.   Se le Parti agiscono congiuntamente nell'ambito di e insieme a un'organizzazione regionale di integrazione economica che è essa stessa Parte del presente accordo, ciascuno Stato membro di tale organizzazione regionale di integrazione economica è responsabile, individualmente e insieme a detta organizzazione, dei propri livelli di emissioni indicati nell'accordo comunicato conformemente al paragrafo 16, ai fini dei paragrafi 13 e 14 e degli articoli 13 e 15.

19.   Tutte le Parti si adoperano per formulare e comunicare la messa a punto di strategie di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra, tenendo presente l'articolo 2 e tenendo conto delle loro responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

Articolo 5

1.   Le Parti agiscono per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra come indicato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della convenzione, comprese le foreste.

2.   Le Parti sono incoraggiate ad agire per dare attuazione e sostenere, anche attraverso pagamenti basati sui risultati, il quadro esistente stabilito nelle decisioni e negli orientamenti pertinenti già convenuti in virtù della convenzione per quanto riguarda: gli approcci regolatori e gli incentivi positivi per le attività relative alla riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste, nonché al ruolo della conservazione, della gestione sostenibile delle foreste e dell'aumento delle riserve di carbonio delle foreste nei paesi in via sviluppo; gli approcci regolatori alternativi, quali gli approcci congiunti di mitigazione e adattamento per la gestione integrale e sostenibile delle foreste, riaffermando contemporaneamente l'importanza di incentivare, ove opportuno, i benefici non in termini di emissioni di carbonio associati a tali iniziative.

Articolo 6

1.   Le Parti riconoscono che alcune Parti scelgono di cooperare volontariamente per l'attuazione dei loro contributi determinati a livello nazionale al fine di accrescere l'ambizione delle loro azioni di mitigazione e adattamento e promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrità ambientale.

2.   Le Parti, quando adottano volontariamente approcci cooperativi che ricorrono all'utilizzo dei risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale ai fini del raggiungimento dei loro contributi determinati a livello nazionale, promuovono lo sviluppo sostenibile, assicurano l'integrità ambientale e la trasparenza, anche in materia di governance, e applicano un metodo di calcolo rigoroso per garantire, inter alia, che si eviti la doppia contabilizzazione, in linea con gli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.

3.   L'utilizzo dei risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale per raggiungere i contributi determinati a livello nazionale in conformità con il presente accordo è volontario e autorizzato dalle Parti che vi partecipano.

4.   E' istituito un meccanismo per contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra e promuovere lo sviluppo sostenibile, sottoposto all'autorità e alla direzione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo, a uso delle Parti, su base volontaria. Esso è gestito da un organismo designato dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo, ed è inteso a:

a)

promuovere la mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile;

b)

incentivare e facilitare la partecipazione alla mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra di soggetti pubblici e privati autorizzati da una Parte;

c)

contribuire alla riduzione dei livelli di emissione nella Parte ospitante, la quale beneficerà dalle attività di mitigazione risultanti in riduzioni di emissioni che possono anche essere usate da un'altra Parte per ottemperare al proprio contributo determinato a livello nazionale;

d)

produrre una mitigazione complessiva delle emissioni mondiali.

5.   Le riduzioni di emissioni che risultino dal meccanismo di cui al paragrafo 4 non sono utilizzate dalla Parte ospitante per dimostrare di aver conseguito il proprio contributo determinato a livello nazionale nel caso esse siano utilizzate da un'altra Parte per dimostrare il conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale.

6.   La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo garantisce che una quota dei proventi delle attività svolte a titolo del meccanismo di cui al paragrafo 4 sia impiegata per coprire le spese amministrative e per assistere le Parti che sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici nel sostenere i costi dell'adattamento.

7.   La Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo adotta le regole, le modalità e le procedure del meccanismo di cui al paragrafo 4 in occasione della sua prima sessione.

8.   Le Parti riconoscono l'importanza degli approcci non di mercato, integrati, olistici ed equilibrati messi a loro disposizione per assisterle nell'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale, nell'ambito dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà, in modo coordinato ed efficace, anche attraverso mitigazione, adattamento, finanziamenti, trasferimento di tecnologia e rafforzamento delle capacità, ove opportuno. Tali approcci mirano a:

a)

promuovere l'ambizione in fatto di mitigazione e adattamento;

b)

aumentare la partecipazione del settore pubblico e di quello privato nell'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale;

c)

favorire opportunità di coordinamento tra gli strumenti e i meccanismi istituzionali pertinenti.

9.   È qui definito un quadro generale per gli approcci non di mercato allo sviluppo sostenibile al fine di promuovere gli approcci non di mercato di cui al paragrafo 8.

Articolo 7

1.   Le Parti stabiliscono l'obiettivo mondiale di adattamento, che consiste nel migliorare la capacità in tal senso, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e assicurare una risposta adeguata in materia di adattamento nell'ambito dell'obiettivo relativo alla temperatura di cui all'articolo 2.

2.   Le Parti riconoscono che l'adattamento è una sfida mondiale che riguarda tutti, con dimensioni locali, subnazionali, nazionali, regionali e internazionali, ed è un elemento chiave che contribuisce alla risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici per proteggere le popolazioni, i mezzi di sussistenza e gli ecosistemi, tenendo conto delle esigenze urgenti ed immediate delle Parti che sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

3.   Gli sforzi di adattamento delle Parti che sono paesi in via di sviluppo sono riconosciuti, in conformità con le modalità che saranno adottate dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo in occasione della sua prima sessione.

4.   Le Parti riconoscono che attualmente vi è una notevole necessità di adattamento e che maggiori livelli di mitigazione possono ridurre la necessità di ulteriori sforzi a tal fine, riconoscendo inoltre che quanto più grande è la necessità di adattamento tanto più alti possono essere i costi di adattamento.

5.   Le Parti riconoscono che l'azione di adattamento dovrebbe basarsi su un approccio guidato dal paese, sensibile all'eguaglianza di genere, partecipativo e pienamente trasparente, che tenga conto di gruppi, comunità ed ecosistemi vulnerabili, e che si basi e ispiri alle migliori conoscenze scientifiche disponibili e, laddove appropriato, alle conoscenze tradizionali, alle culture delle popolazioni indigene e alle culture locali, così da integrare l'adattamento, se del caso, nelle politiche e nelle misure socioeconomiche e ambientali rilevanti.

6.   Le Parti riconoscono l'importanza del sostegno e della cooperazione internazionale a favore degli sforzi di adattamento e l'importanza di tenere conto delle esigenze delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in special modo quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

7.   Le Parti dovrebbero rafforzare la loro cooperazione per migliorare l'azione di adattamento, tenendo conto del quadro di adattamento di Cancún, anche per:

a)

scambiare informazioni, buone pratiche, esperienze e lezioni apprese, anche, laddove appropriato, per quanto riguarda la scienza, la pianificazione, le politiche e la messa in atto di azioni di adattamento;

b)

rafforzare i meccanismi istituzionali, compresi quelli esistenti in virtù della convenzione che concorrono all'attuazione del presente accordo, per facilitare sia la sintesi delle informazioni e delle conoscenze pertinenti sia l'offerta di sostegno e orientamenti tecnici alle Parti;

c)

migliorare le conoscenze scientifiche sul clima, inclusa la ricerca, l'osservazione sistematica del sistema climatico e sistemi di allerta precoce, in modo da sostenere i servizi climatici e agevolare la presa di decisioni;

d)

assistere le Parti che sono paesi in via di sviluppo nell'individuare pratiche di adattamento efficaci, esigenze di adattamento, priorità, sostegno offerto e ricevuto per azioni e sforzi di adattamento, nonché sfide e lacune, in modo coerente con l'incoraggiamento delle buone pratiche;

e)

migliorare l'efficacia e la durata delle azioni di adattamento.

8.   Le organizzazioni e le agenzie specializzate delle Nazioni Unite sono incoraggiate a sostenere gli sforzi delle Parti volti a dare attuazione alle azioni di cui al paragrafo 7, tenendo conto delle disposizioni di cui al paragrafo 5.

9.   Ciascuna Parte, ove opportuno, si impegna in processi di pianificazione dell'adattamento e nell'attuazione di misure che consistono anche nella messa a punto o nel rafforzamento di piani, politiche e/o contributi pertinenti, che possono comprendere:

a)

la realizzazione di azioni, iniziative e/o sforzi di adattamento;

b)

il processo di formulazione e attuazione dei piani di adattamento nazionali;

c)

la valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici e della vulnerabilità nei loro confronti, al fine di definire azioni prioritarie, determinate a livello nazionale, tenendo conto delle popolazioni, dei luoghi e degli ecosistemi vulnerabili;

d)

il controllo e la valutazione dei piani, delle politiche, dei programmi e delle azioni di adattamento e gli insegnamenti che ne derivano;

e)

rendere resilienti i sistemi socioeconomici e ecologici, anche attraverso la diversificazione economica e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

10.   Ciascuna Parte, ove opportuno, dovrebbe presentare ed aggiornare periodicamente una comunicazione sull'adattamento, che può contenere le priorità, le esigenze di attuazione e di sostegno, i piani e le azioni, senza creare alcun onere aggiuntivo per le Parti che sono paesi in via di sviluppo.

11.   La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10, ove opportuno, è presentata e aggiornata periodicamente come componente o a corredo di altri comunicati e documenti, compreso il piano di adattamento nazionale, i contributi determinati a livello nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e/o la comunicazione nazionale.

12.   La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10 è iscritta in un registro pubblico tenuto dal Segretariato.

13.   Un sostegno internazionale rafforzato, su base continua, è messo a diposizione delle Parti che sono paesi in via di sviluppo per l'attuazione dei paragrafi 7, 9, 10 e 11, in conformità con le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11.

14.   Il bilancio globale di cui all'articolo 14, è inteso, inter alia, a:

a)

riconoscere gli sforzi di adattamento delle Parti che sono paesi in via di sviluppo;

b)

rafforzare l'attuazione delle misure di adattamento tenendo conto delle comunicazioni sull'adattamento di cui al paragrafo 10;

c)

esaminare l'adeguatezza e l'efficacia dell'adattamento e del sostegno offerto per l'adattamento;

d)

esaminare i progressi complessivi compiuti nel conseguire l'obiettivo mondiale di adattamento di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

1.   Le Parti riconoscono l'importanza di evitare e ridurre al minimo le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, compresi gli eventi metereologici estremi e gli eventi lenti a manifestarsi, e di porvi rimedio, così come riconoscono l'importanza del ruolo dello sviluppo sostenibile nella riduzione del rischio di perdite e danni.

2.   Il meccanismo internazionale di Varsavia per le perdite e i danni associati alle conseguenze dei cambiamenti climatici è sottoposto all'autorità e alla direzione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo e può essere migliorato e rafforzato su decisione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.

3.   Le Parti dovrebbero promuovere la comprensione, l'azione e il sostegno, in particolare attraverso il meccanismo internazionale di Varsavia, ove opportuno, in modo cooperativo e facilitativo per quanto riguarda le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

4.   In maniera analoga, le aree di cooperazione e facilitazione per migliorare la comprensione, l'azione e il sostegno possono riguardare:

a)

sistemi di allerta precoce;

b)

preparazione alle emergenze;

c)

eventi lenti a manifestarsi;

d)

eventi che possono comportare perdite e danni irreversibili e permanenti;

e)

valutazione complessiva e gestione del rischio;

f)

strumenti di assicurazione rischi, mutualizzazione dei rischi climatici e altre soluzioni assicurative;

g)

perdite non economiche;

h)

resilienza delle comunità, dei mezzi di sussistenza e degli ecosistemi.

5.   Il meccanismo internazionale di Varsavia collabora con gli organismi esistenti e i gruppi di esperti previsti dall'accordo, nonché con le organizzazioni e gli enti specializzati pertinenti al di fuori dello stesso.

Articolo 9

1.   Le Parti che sono paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie per assistere le Parti che sono paesi in via di sviluppo per quanto riguarda sia la mitigazione che l'adattamento, continuando ad adempiere agli obblighi ad essi incombenti in virtù della convenzione.

2.   Le altre Parti sono incoraggiate a fornire o continuare a fornire volontariamente tale sostegno.

3.   Nell'ambito di uno sforzo mondiale, le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida nel mobilitare i finanziamenti per il clima avvalendosi di un'ampia gamma di fonti, strumenti e canali, tenendo presente il ruolo significativo dei finanziamenti pubblici, tramite molteplici azioni, incluso il sostegno a strategie sviluppate a livello nazionale e tenendo conto delle esigenze e delle priorità delle Parti che sono paesi in via di sviluppo. Tale mobilitazione di finanziamenti per il clima dovrebbe rappresentare un progresso rispetto agli sforzi precedenti.

4.   La disponibilità di maggiori risorse finanziarie dovrebbe mirare a raggiungere un equilibrio tra adattamento e mitigazione, tenendo conto delle strategie guidate dal paese e delle priorità ed esigenze delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare quelle particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e dotate di capacità molto limitate, quali i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, considerando il fabbisogno di risorse pubbliche e risorse a titolo di dono per l'adattamento.

5.   Le Parti che sono paesi sviluppati comunicano ogni due anni, a titolo indicativo, le informazioni sulla quantità e sulla qualità delle risorse di cui ai paragrafi 1 e 3, compresi se del caso e se disponibili, i livelli previsti delle risorse finanziarie pubbliche destinate alle Parti che sono paesi in via di sviluppo. Le altre Parti che forniscono risorse sono incoraggiate a comunicare ogni due anni tali informazioni su base volontaria.

6.   Il bilancio globale di cui all'articolo 14 tiene conto delle informazioni pertinenti relative agli sforzi compiuti in materia di finanziamenti per il clima comunicate dalle Parti che sono paesi sviluppati e/o dagli organismi creati in virtù del presente accordo.

7.   Ogni due anni le Parti che sono paesi sviluppati comunicano informazioni trasparenti e coerenti sul sostegno fornito e mobilitato attraverso gli interventi pubblici alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, conformemente alle modalità, procedure e linee guida che la conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo adotterà in occasione della sua prima sessione, come indicato all'articolo 13, paragrafo 13. Le altre Parti sono incoraggiate a fare altrettanto.

8.   Il meccanismo finanziario della convenzione, inclusi i suoi enti di gestione, funge da meccanismo finanziario del presente accordo.

9.   Le istituzioni che concorrono all'applicazione del presente accordo, inclusi gli enti di gestione del meccanismo finanziario della convenzione, mirano ad assicurare un accesso efficiente alle risorse finanziarie attraverso procedure di approvazione semplificate e maggiore prontezza nel supporto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare per i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nell'ambito delle loro strategie e piani nazionali sul clima.

Articolo 10

1.   Le Parti condividono una visione a lungo termine sull'importanza di realizzare appieno lo sviluppo e il trasferimento delle tecnologie al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

2.   Le Parti, notando l'importanza della tecnologia per l'attuazione delle azioni di mitigazione e adattamento in virtù del presente accordo, e riconoscendo gli sforzi compiuti per l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie esistenti, rafforzano le attività di cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento delle tecnologie.

3.   Il meccanismo tecnologico istituito in virtù della convenzione concorre all'attuazione del presente accordo.

4.   E' istituito un quadro tecnologico che offre orientamenti generali per l'attività del meccanismo tecnologico, al fine di promuovere e facilitare un'azione rafforzata nel campo dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie, così da sostenere l'attuazione del presente accordo e perseguire la visione a lungo termine di cui al paragrafo 1.

5.   Accelerare, incoraggiare e favorire l'innovazione è essenziale per una risposta mondiale efficace e a lungo termine ai cambiamenti climatici e per la promozione della crescita economica e dello sviluppo sostenibile. Tale sforzo, se del caso, è sostenuto anche dal meccanismo tecnologico e, attraverso mezzi finanziari, dal meccanismo finanziario della convenzione, affinché si producano iniziative basate sulla collaborazione in materia di ricerca e sviluppo e si agevoli l'accesso delle Parti che sono paesi in via di sviluppo alla tecnologia, in particolare nelle prime fasi del ciclo tecnologico.

6.   Un sostegno, ivi compreso finanziario, è offerto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo per l'attuazione del presente articolo, anche per rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento delle tecnologie nelle varie fasi del ciclo tecnologico, così da raggiungere un equilibrio tra il sostegno alla mitigazione e quello all'adattamento. Il bilancio globale di cui all'articolo 14 tiene conto delle informazioni disponibili circa gli sforzi connessi al sostegno allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie a vantaggio delle Parti che sono paesi in via di sviluppo.

Articolo 11

1.   Il rafforzamento delle capacità di cui al presente accordo dovrebbe migliorare le capacità e le abilità delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare quelli con minori capacità quali i paesi meno sviluppati e quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici quali i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, a intraprendere azioni efficaci contro i cambiamenti climatici, tra cui azioni di adattamento e mitigazione, e dovrebbe agevolare lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo della tecnologia, l'accesso ai finanziamenti per il clima, i pertinenti aspetti dell'istruzione, della formazione e della sensibilizzazione del pubblico, nonché la trasmissione trasparente, tempestiva e precisa delle informazioni.

2.   Il rafforzamento delle capacità dovrebbe essere guidato dal paese, basarsi sulle esigenze nazionali, ad esse rispondere, e rafforzare la titolarità delle Parti, in particolare quelle che sono paesi in via di sviluppo, sia a livello nazionale sia subnazionale e locale. Il rafforzamento delle capacità dovrebbe essere guidato dalle esperienze maturate, anche da quelle derivanti dalle attività di rafforzamento delle capacità intraprese in virtù della convenzione, e dovrebbe essere un processo efficace e interattivo, partecipativo, trasversale e attento dell'eguaglianza di genere.

3.   Tutte le Parti dovrebbero cooperare per migliorare le capacità delle Parti che sono paesi in via di sviluppo a dare attuazione al presente accordo. Le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero offrire maggiore sostegno alle azioni di rafforzamento delle capacità nelle Parti che sono paesi in via di sviluppo.

4.   Tutte le Parti che si adoperano per migliorare le capacità delle Parti che sono paesi in via di sviluppo a dare attuazione al presente accordo, anche attraverso iniziative regionali, bilaterali e multilaterali, comunicano con cadenza regolare tali attività o misure di rafforzamento delle capacità. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero comunicare con cadenza regolare i progressi compiuti nel realizzare i piani, le politiche, le azioni o le misure di rafforzamento delle capacità volti a dare attuazione al presente accordo.

5.   Le attività di rafforzamento delle capacità sono potenziate grazie a meccanismi istituzionali atti a sostenere l'attuazione del presente accordo, compresi gli adeguati meccanismi istituzionali stabiliti in virtù della convenzione che concorrono all'attuazione del presente accordo. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo, in occasione della sua prima sessione, considera e adotta una decisione concernente i meccanismi istituzionali iniziali per il rafforzamento delle capacità.

Articolo 12

Le Parti cooperano nell'assumere le misure necessarie, ove opportuno, a migliorare l'istruzione, la formazione, la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico nonché l'accesso del pubblico alle informazioni in materia di cambiamenti climatici, riconoscendo l'importanza di tali passi per rafforzare le attività intraprese in virtù del presente accordo.

Articolo 13

1.   Al fine di costruire fiducia reciproca e certezza e promuovere un'attuazione efficace, è istituito un quadro di riferimento rafforzato per la trasparenza dell'azione e del sostegno, dotato di flessibilità, che tiene conto delle diverse capacità delle Parti e si basa sull'esperienza collettiva.

2.   Il quadro per la trasparenza offre flessibilità nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo alle Parti che sono paesi in via di sviluppo che, tenuto conto delle loro capacità, ne abbiano bisogno. Le modalità, procedure e linee guida di cui al paragrafo 13 riflettono tale flessibilità.

3.   Il quadro per la trasparenza si basa sulle disposizioni in materia di trasparenza stabilite dalla convenzione e le rafforza, tenendo conto delle circostanze speciali dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, è attuato in modo facilitativo, non intrusivo e non punitivo nel rispetto della sovranità nazionale, ed evita di imporre oneri eccessivi alle Parti.

4.   Le disposizioni relative alla trasparenza stabilite dalla convenzione, comprese le comunicazioni nazionali, le relazioni biennali e l'aggiornamento biennale di tali relazioni, la valutazione e l'esame internazionali e la consultazione e l'analisi internazionali rientrano nell'esperienza da cui attingere per la redazione delle modalità, delle procedure e delle linee guida di cui al paragrafo 13.

5.   Scopo del quadro per la trasparenza delle azioni è di offrire una comprensione chiara delle misure riguardanti i cambiamenti climatici alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 2 della convenzione, anche chiarendo e seguendo i progressi compiuti da ciascuna Parte nel conseguimento dei contributi determinati a livello nazionale di cui all'articolo 4 e nell'attuazione delle misure di adattamento di cui all'articolo 7, comprese le buone pratiche, le priorità, le necessità e le lacune, utili ai fini del bilancio globale di cui all'articolo 14.

6.   Scopo del quadro per la trasparenza del sostegno è di offrire una comprensione chiara del sostegno fornito e ricevuto da ciascuna Parte interessata nell'ambito delle azioni relative ai cambiamenti climatici intraprese in virtù degli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 e, nella misura del possibile, di offrire un'immagine d'insieme del sostegno finanziario fornito globalmente, utili ai fini del bilancio globale di cui all'articolo 14.

7.   Ciascuna Parte fornisce a intervalli regolari le seguenti informazioni:

a)

un inventario nazionale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi, redatto ricorrendo alle migliori metodologie riconosciute dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e accettate dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo;

b)

le informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nel dare attuazione e conseguire il proprio contributo determinato a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4.

8.   Ciascuna Parte dovrebbe altresì fornire, ove opportuno, le informazioni relative agli effetti dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai sensi dell'articolo 7.

9.   Le Parti che sono paesi sviluppati devono, e le altre Parti che forniscono sostegno dovrebbero, comunicare le informazioni sui trasferimenti finanziari e di tecnologia e sul sostegno al rafforzamento delle capacità fornito alle Parti che sono paesi in via di sviluppo conformemente agli articoli 9, 10 e 11.

10.   Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero comunicare le informazioni sui trasferimenti finanziari e di tecnologia e sul sostegno al rafforzamento delle capacità di cui hanno bisogno o che hanno ricevuto in virtù degli articoli 9, 10 e 11.

11.   Le informazioni comunicate da ciascuna Parte ai sensi dei paragrafi 7 e 9 sono sottoposte a un esame tecnico condotto da esperti, conformemente alla decisione 1/CP.21. Per le Parti che sono paesi in via di sviluppo e che, alla luce delle loro capacità, ne hanno bisogno, il processo di esame comprende anche l'assistenza nell'identificazione delle esigenze di rafforzamento delle capacità. Inoltre, ciascuna Parte partecipa ad un esame multilaterale e facilitativo dei progressi compiuti rispetto agli sforzi intrapresi a norma dell'articolo 9, nonché dell'attuazione e del conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale.

12.   L'esame tecnico a cura degli esperti, di cui al presente paragrafo, verte sul sostegno fornito dalla Parte interessata, laddove rilevante, nonché sull'attuazione e sul conseguimento del suo contributo determinato a livello nazionale. L'esame mette in luce i settori della Parte interessata dove apportare miglioramenti e verifica che le informazioni trasmesse siano conformi alle modalità, procedure e linee direttrici di cui al paragrafo 13, tenendo conto della flessibilità accordata alla Parte interessata conformemente al paragrafo 2. L'esame presta particolare attenzione alle rispettive capacità e circostanze nazionali delle Parti che sono paesi in via di sviluppo.

13.   In occasione della sua prima sessione, la conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo, basandosi sull'esperienza derivata dalle disposizioni relative alla trasparenza stabilite dalla convenzione e precisando le disposizioni del presente articolo, adotta modalità, procedure e linee guida comuni, ove opportuno, ai fini della trasparenza delle azioni e del sostegno.

14.   È fornito un sostegno ai paesi in via di sviluppo per l'attuazione del presente articolo.

15.   Analogamente, è fornito un sostegno continuativo per rafforzare le capacità in materia di trasparenza delle Parti che sono paesi in via di sviluppo.

Articolo 14

1.   La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo verifica periodicamente l'attuazione del presente accordo al fine di valutare i progressi collettivi compiuti verso la realizzazione dello scopo per cui esso è inteso e dei suoi obiettivi a lungo termine («bilancio globale»). Tale verifica è comprensiva e facilitativa, considera mitigazione, adattamento e mezzi di attuazione e sostegno, e tiene altresì conto dell'equità e delle migliori conoscenze scientifiche a disposizione.

2.   La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo tiene il suo primo bilancio globale nel 2023 e periodicamente ogni cinque anni successivi, tranne che decida altrimenti.

3.   Il bilancio globale offre indicazioni alle Parti per aggiornare e migliorare, in maniera determinata a livello nazionale, le loro azioni e il sostegno conformemente alle disposizioni pertinenti del presente accordo, oltre che per rafforzare la cooperazione internazionale in materia di azioni per il clima.

Articolo 15

1.   E' istituito un meccanismo per facilitare l'attuazione e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente accordo.

2.   Il meccanismo di cui al paragrafo 1 consiste in un comitato composto di esperti, ha natura e funzione facilitativa, e opera in modo trasparente, non antagonistico e non punitivo. Il comitato presta particolare attenzione alle rispettive capacità e circostanze nazionali delle Parti.

3.   Il comitato opera secondo le modalità e le procedure adottate dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo in occasione della sua prima sessione e ad essa riferisce annualmente.

Articolo 16

1.   La conferenza delle Parti, organo supremo della convenzione, funge da riunione delle Parti del presente accordo.

2.   Le Parti della convenzione che non sono Parti del presente accordo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi sessione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. Quando la conferenza delle Parti funge da riunione delle Parti del presente accordo, le decisioni adottate in virtù del presente accordo sono adottate esclusivamente da chi sia Parte dello stesso.

3.   Quando la conferenza delle Parti funge da riunione delle Parti del presente accordo, il membro dell'Ufficio di presidenza della conferenza delle Parti che rappresenti una Parte della convenzione che in quel momento non sia Parte del presente accordo è sostituito da un altro membro da eleggersi da e tra le Parti del presente accordo.

4.   La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo esamina a intervalli regolari l'attuazione del presente accordo e adotta, nell'ambito del suo mandato, le decisioni necessarie a promuoverne l'effettiva attuazione. Essa adempie alle funzioni che le sono assegnate dal presente accordo e:

a)

istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari all'attuazione del presente accordo;

b)

esercita ogni altra funzione necessaria per l'attuazione del presente accordo.

5.   Le norme di procedura della conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate in virtù della convenzione si applicano, mutatis mutandis, nell'ambito del presente accordo, tranne quando deciso altrimenti, per consenso, dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.

6.   La prima sessione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo è convocata dal Segretariato in concomitanza della prima sessione della conferenza delle Parti prevista dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Le successive sessioni ordinarie della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo saranno convocate in concomitanza delle sessioni ordinarie della conferenza delle Parti, tranne quando deciso altrimenti dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.

7.   Sessioni straordinarie della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo sono convocate in qualsiasi altra data da essa ritenuta necessaria o dietro richiesta scritta di una Parte, a condizione che, entro sei mesi dalla trasmissione della richiesta a tutte le Parti a cura del Segretariato, tale richiesta sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti.

8.   L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonché qualsiasi Stato che di esse sia membro o qualsiasi osservatore che non siano Parte della convenzione possono essere rappresentati in qualità di osservatori alle sessioni della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. Qualsiasi ente o agenzia, nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nelle materie di cui al presente accordo e che abbia informato il Segretariato del suo interesse a partecipare in qualità di osservatore a una sessione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo può esservi ammesso, a meno che si opponga almeno un terzo delle Parti. L'ammissione e la partecipazione di osservatori sono soggette alle norme di procedura di cui al paragrafo 5.

Articolo 17

1.   Il Segretariato istituito dall'articolo 8 della convenzione esercita anche le funzioni di Segretariato del presente accordo.

2.   L'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione relativo alle funzioni del Segretariato e l'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione relativo al funzionamento del Segretariato, si applicano mutatis mutandis al presente accordo. Il Segretariato, inoltre, esercita le funzioni che gli sono assegnate in virtù del presente accordo e dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.

Articolo 18

1.   L'organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e l'organo sussidiario di attuazione istituiti dagli articoli 9 e 10 della convenzione esercitano, rispettivamente, le funzioni di organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e organo sussidiario di attuazione del presente accordo. Le disposizioni della convenzione riguardanti il funzionamento di questi due organi si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo. Le sessioni delle riunioni dell'organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e dell'organo sussidiario di attuazione del presente accordo sono convocate in concomitanza delle riunioni, rispettivamente, dell'organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e dell'organo sussidiario di attuazione della convenzione.

2.   Le Parti della convenzione che non sono Parti del presente accordo possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori di qualsiasi sessione degli organi sussidiari. Quando gli organi sussidiari fungono da organi sussidiari del presente accordo, le decisioni assunte in virtù del presente accordo sono assunte esclusivamente dalle Parti del presente accordo.

3.   Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della convenzione esercitano le loro funzioni nei confronti di materie che riguardano il presente accordo, il membro dell'Ufficio di presidenza di detti organi sussidiari che rappresenta una Parte della convenzione che in quel momento non sia Parte del presente accordo è sostituito da un altro membro da eleggersi da e tra le Parti del presente accordo.

Articolo 19

1.   Gli organi sussidiari o altri meccanismi istituzionali istituiti dalla o a norma della convenzione, diversi da quelli menzionati dal presente accordo, concorrono all'attuazione del presente accordo dietro decisione in tal senso della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo specifica le funzioni che devono essere esercitate dagli organi sussidiari o dai meccanismi anzidetti.

2.   La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo può fornire ulteriori orientamenti ai suddetti organi sussidiari o meccanismi istituzionali.

Articolo 20

1.   Il presente accordo è aperto alla firma e soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti della convenzione. Esso è aperto alla firma presso il quartier generale delle Nazioni Unite a New York dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017. In seguito, il presente accordo sarà aperto all'adesione dal primo giorno successivo alla data in cui è stato chiuso alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Depositario.

2.   L'organizzazione regionale di integrazione economica che divenga Parte del presente accordo senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia parte rispetta tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo. In caso di organizzazioni regionali di integrazione economica in cui uno o più Stati membri siano Parte del presente accordo, l'organizzazione e i suoi Stati membri concordano le rispettive responsabilità per l'assolvimento degli obblighi a essi incombenti in virtù del presente accordo. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facoltà di esercitare i diritti derivanti dal presente accordo in modo concorrente.

3.   Negli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali d'integrazione economica dichiarano l'estensione delle loro competenze riguardo alle materie disciplinate dal presente accordo. Tali organizzazioni comunicano altresì al Depositario, il quale a sua volta ne informa le Parti, qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle loro competenze.

Articolo 21

1.   Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della convenzione, che rappresentino almeno uno stimato 55 % del totale delle emissioni di gas a effetto serra mondiali, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2.   Ai soli fini del paragrafo 1, per «totale delle emissioni di gas a effetto serra mondiali» s'intende la quantità più aggiornata comunicata alla data o prima della data dell'adozione del presente accordo dalle Parti della convenzione.

3.   Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifica, accetta o approva il presente accordo o vi accede dopo che le condizioni di cui al paragrafo 1 per la sua entrata in vigore sono state soddisfatte, il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di tale Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4.   Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non si aggiunge al numero di quelli depositati dai suoi Stati membri.

Articolo 22

Le disposizioni dell'articolo 15 della convenzione relative all'adozione di emendamenti della convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo.

Articolo 23

1.   Le disposizioni dell'articolo 16 della convenzione relative all'adozione e all'emendamento degli allegati della convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo.

2.   Gli allegati del presente accordo formano parte integrante di esso e, salvo espressamente previsto altrimenti, ogni riferimento al presente accordo costituisce nello stesso tempo un riferimento ai suoi allegati. Tali allegati possono essere solamente elenchi, moduli e ogni altro materiale di natura descrittiva che abbia carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.

Articolo 24

Le disposizioni dell'articolo 14 della convenzione sulla composizione delle vertenze si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo.

Articolo 25

1.   Ciascuna Parte ha un voto, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.

2.   Le organizzazioni regionali d'integrazione economica esercitano il diritto di voto, nei settori di loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente accordo. Le suddette organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno dei loro Stati membri esercita il suo diritto e viceversa.

Articolo 26

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario del presente accordo.

Articolo 27

Non sono ammesse riserve al presente accordo.

Articolo 28

1.   A partire da tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo per una Parte, detta Parte può in qualsiasi momento denunciare l'accordo inviando notifica scritta al Depositario.

2.   Tale denuncia prende effetto dopo un anno a decorrere dalla data in cui il Depositario ha ricevuto notifica della denuncia oppure in una data successiva specificata nella notifica.

3.   La Parte che denuncia la convenzione denuncia implicitamente anche il presente accordo.

Articolo 29

L'originale del presente accordo, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

FATTO a Parigi, addì dodici dicembre duemilaquindici.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato il presente accordo.


Dichiarazione resa dall'Unione a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo di Parigi

I seguenti Stati sono attualmente membri dell'Unione europea: il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L'Unione europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere agli obblighi che ne derivano, che contribuiscono a perseguire i seguenti obiettivi:

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,

protezione della salute umana,

utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

L'Unione europea dichiara che l'impegno contenuto nel proprio contributo previsto determinato a livello nazionale, comunicato il 6 marzo 2015, sarà rispettato mediante l'azione congiunta dell'Unione e dei suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze.

L'Unione europea continuerà a fornire periodicamente informazioni su qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione della sua competenza, conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo.


REGOLAMENTI

19.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1842 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 38, lettere a), d) ed e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) stabilisce le modalità per l'importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede un periodo durante il quale gli organismi e le autorità di controllo possono presentare domanda di riconoscimento ai fini della conformità a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché l'attuazione delle disposizioni relative all'importazione dei prodotti conformi è ancora in fase di valutazione e i relativi orientamenti, modelli, questionari e il necessario sistema di trasmissione elettronica sono ancora in fase di elaborazione, il termine per la presentazione delle domande da parte degli organismi e delle autorità di controllo dovrebbe essere prorogato.

(3)

L'esperienza ha evidenziato pratiche divergenti negli Stati membri per quanto riguarda la verifica delle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica nell'Unione. A fini di coerenza ed efficacia, i tipi di controlli necessari per la verifica delle partite dovrebbero essere chiariti, tenendo conto della valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. È inoltre opportuno riformulare la definizione delle autorità responsabili per la verifica delle partite e la vidimazione dei certificati di ispezione al fine di chiarire che tali autorità sono le autorità competenti responsabili dell'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica designate in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007.

(4)

Sono state inoltre osservate prassi divergenti da parte degli organismi e delle autorità di controllo per quanto riguarda la classificazione dei prodotti che devono essere importati nell'ambito delle categorie di prodotti di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Ai fini di una classificazione più uniforme nell'ambito di tali categorie di prodotti è opportuno stabilire alcune definizioni per motivi di chiarezza e di certezza del diritto per gli operatori, per garantire un'applicazione uniforme delle norme da parte delle autorità e degli organismi di controllo e per facilitare la supervisione da parte delle autorità competenti.

(5)

Per le categorie di prodotti che fanno riferimento allo stato non trasformato o trasformato, tali termini dovrebbero avere lo stesso significato utilizzato nelle definizioni di prodotti trasformati e non trasformati di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), a fini di semplificazione e di coerenza con le norme in materia di igiene. Occorre tuttavia chiarire che le operazioni di etichettatura e di imballaggio sono irrilevanti ai fini della qualifica del prodotto come non trasformato o trasformato.

(6)

In linea di principio, i due regimi di importazione previsti all'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 si escludono a vicenda. Se un paese terzo è riconosciuto equivalente in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, non vi è alcuna necessità di riconoscere un'autorità o un organismo di controllo per tale paese a norma dell'articolo 33, paragrafo 3. Di conseguenza, l'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede che un'autorità o un organismo di controllo possano essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 solo per un paese che non è riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Tuttavia, per evitare qualsiasi ostacolo alle importazioni di prodotti biologici, dovrebbe essere possibile riconoscere organismi o autorità di controllo per un paese terzo riconosciuto se il riconoscimento di tale paese terzo non copre il prodotto da importare. La deroga attualmente prevista all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe essere pertanto riformulata per tener conto delle pratiche esistenti, facendo riferimento ai prodotti piuttosto che alla categoria di prodotti.

(7)

Sulla base del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti importati da un paese terzo possono essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici se, in particolare, sono coperti da un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di un paese terzo riconosciuto o da un'autorità o un organismo di controllo riconosciuti.

(8)

Conformemente all'azione 12 del Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (4), la Commissione ha elaborato un sistema di certificazione elettronica per le importazioni di prodotti biologici, attraverso un modulo integrato nel sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System) previsto dalla decisione 2003/24/CE della Commissione (5).

(9)

Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1235/2008 andrebbero modificate per introdurre il sistema di certificazione elettronica e garantire il corretto funzionamento di tale sistema. Occorre pertanto chiarire le norme per l'immissione in libera pratica da parte dell'autorità doganale dello Stato membro interessato e l'iter di rilascio e di vidimazione del certificato di ispezione, compresa la verifica del collegamento tra tale certificato e la dichiarazione in dogana. In tale contesto occorre inoltre chiarire l'iter per il rilascio e la vidimazione del certificato di ispezione nell'ambito di regimi doganali speciali. Ai fini del corretto funzionamento del sistema elettronico è opportuno fare riferimento agli indirizzi di posta elettronica degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti.

(10)

Al fine di garantire l'integrità dei prodotti biologici importati nell'Unione, è necessario chiarire che, come regola generale, l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione è l'autorità o l'organismo di controllo che certifica il produttore o il trasformatore del prodotto. Nel caso in cui l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione, quale definita all'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007, è diverso dal produttore o dal trasformatore iniziale del prodotto, il certificato di ispezione dovrebbe essere rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo che ha verificato l'ultima operazione. È inoltre necessario chiarire che gli organismi o le autorità di controllo elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 possono rilasciare certificati di ispezione solo conformemente alle condizioni del loro riconoscimento, mentre quelli di cui all'allegato IV dello stesso regolamento possono rilasciare certificati di ispezione solo per i prodotti e le origini per i quali sono iscritti nell'elenco.

(11)

L'esperienza ha indicato prassi divergenti per quanto riguarda i controlli che devono essere effettuati dall'autorità o dall'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione. È pertanto necessario specificare i controlli da effettuare prima di tale rilascio. Gli organismi o le autorità di controllo dovrebbero rilasciare il certificato di ispezione solo dopo aver completato le verifiche documentali e, se del caso in base alla propria valutazione dei rischi, i controlli fisici dei prodotti in questione. Per i prodotti agricoli trasformati, gli organismi e le autorità di controllo di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbero verificare che tutti gli ingredienti sono stati sottoposti a un sistema di controllo conformemente alle condizioni di riconoscimento del paese terzo in questione, mentre gli organismi e le autorità di controllo di cui all'allegato IV dello stesso regolamento dovrebbero verificare che gli ingredienti sono stati controllati e certificati da organismi o autorità di controllo riconosciuti conformemente alla normativa dell'Unione o sono stati prodotti nell'Unione. Analogamente, è necessario specificare i controlli che devono essere effettuati dagli organismi o dalle autorità di controllo di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 che certificano gli operatori nelle fasi finali della catena di produzione, come quelli che effettuano solo operazioni di etichettatura o di imballaggio. In tali casi, occorre verificare che i prodotti interessati siano stati controllati e certificati da organismi o autorità di controllo elencati in tale allegato e riconosciuti per il paese e per la categoria di prodotto in questione.

(12)

È opportuno che le autorità competenti per la concessione e l'aggiornamento dei diritti di accesso a TRACES ai fini della certificazione elettronica dell'ispezione siano identificate. Occorre inoltre stabilire norme per far sì che TRACES garantisca l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo delle informazioni e dei metadati ad esse associati per tutto il periodo durante il quale devono essere conservati.

(13)

Dovrebbero essere inoltre adottate disposizioni volte a garantire uno scambio di informazioni efficace ed efficiente tra le autorità degli Stati membri nei casi in cui vengano individuate irregolarità, in particolare quando i prodotti sono etichettati come biologici ma non sono accompagnati da un certificato di ispezione.

(14)

Poiché le ultime autorizzazioni d'importazione rilasciate dagli Stati membri sono scadute il 30 giugno 2015, è opportuno eliminare dal regolamento (CE) n. 1235/2008 ogni riferimento a tali autorizzazioni.

(15)

Gli operatori e gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un tempo sufficiente per adeguare le loro procedure al certificato di ispezione elettronico fornito da TRACES. È pertanto necessario prevedere un periodo transitorio durante il quale siano ancora possibili il rilascio e la vidimazione del certificato di ispezione in formato cartaceo.

(16)

Per garantire il corretto funzionamento del certificato di ispezione elettronico e, in particolare, al fine di precisare che i prodotti in conversione sono esclusi dal campo di applicazione dei riconoscimenti concessi ai paesi terzi, di armonizzare la formulazione relativa all'origine dei prodotti provenienti da paesi terzi riconosciuti, nonché di modificare la categoria di prodotti C al fine di includervi le alghe, comprese le microalghe, è opportuno modificare taluni elementi degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 senza modificare la portata dei riconoscimenti concessi precedentemente al paesi terzi o agli organismi e alle autorità di controllo.

(17)

In base alle informazioni fornite dagli Stati Uniti, il trattamento di mele e di pere con antibiotici volto a contrastare il colpo di fuoco batterico non è consentito in tale paese terzo dall'ottobre 2014. È dunque giustificato eliminare la corrispondente limitazione per le categorie di prodotti A e D dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(18)

Alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del sistema di equivalenza, è necessario adeguare il modello del certificato di ispezione e i relativi estratti di cui agli allegati V e VI del regolamento (CE) n. 1235/2008, al fine di fornire informazioni sul produttore o sul trasformatore del prodotto, nonché sul relativo paese di origine, se diverso dal paese di esportazione del prodotto.

(19)

Il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (6) stabilisce nome dettagliate relative alla produzione biologica, all'etichettatura e ai controlli.

(20)

Le nuove definizioni dei termini «trasformato» e «non trasformato» inserite nel regolamento (CE) n. 1235/2008 lascerebbero intendere che alcune delle operazioni incluse nella definizione di preparazione di cui all'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007 vadano considerate come non comportanti una trasformazione, rendendo di fatto poco chiare le norme di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 889/2008 per la produzione di alimenti trasformati e mangimi. Le norme sulle misure precauzionali da adottare per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati o di mescolanze o scambi con prodotti non biologici andrebbero pertanto riformulate per chiarire che esse si applicano, se del caso, agli operatori che svolgono attività di conservazione. A tal fine, è opportuno inserire le definizioni dei termini «conservazione» e «trasformazione».

(21)

La trasmissione di informazioni sulle partite importate a norma del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe altresì avvenire mediante TRACES.

(22)

Il corretto funzionamento del sistema di certificazione elettronica richiede che le informazioni che gli Stati membri comunicano alla Commissione in merito alle autorità competenti e agli organismi o alle autorità di controllo includano indirizzi e-mail e siti Internet. È opportuno fissare una nuova scadenza per la notifica di tali informazioni.

(23)

I regolamenti (CE) n. 1235/2008 e (CE) n. 889/2008 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(24)

Al fine di garantire una transizione armoniosa verso il nuovo sistema di certificazione elettronica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da sei mesi dopo la sua pubblicazione. Tuttavia, la modifica della categoria di prodotti C volta ad includere le alghe, comprese le microalghe, dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione della relativa disposizione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione (7) che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per consentire l'uso di microalghe destinate a essere utilizzate come alimenti.

(25)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.

«verifica della partita», la verifica, da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, nel quadro dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), dell'osservanza dei requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, del regolamento (CE) n. 889/2008 e del presente regolamento tramite controlli documentali sistematici, controlli di identità casuali e, se ritenuto opportuno in base alla valutazione del rischio, controlli fisici, prima dell'immissione in libera pratica della partita nell'Unione conformemente all'articolo 13 del presente regolamento;

6.

«autorità competente dello Stato membro interessato», l'autorità doganale, l'autorità per la sicurezza alimentare o altre autorità designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, responsabili della verifica delle partite e della vidimazione dei certificati di ispezione;

(*)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).»;"

b)

sono aggiunti i seguenti punti da 8 a 11:

«8.

«prodotti dell'acquacoltura», i prodotti dell'acquacoltura quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 34, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

9.

«non trasformato», il significato con cui tale termine è utilizzato nella definizione di prodotti non trasformati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (***), indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o di etichettatura;

10.

«trasformato», il significato con cui tale termine è utilizzato nella definizione di prodotti trasformati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004, indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o di etichettatura;

11.

«punto di entrata», il punto di immissione in libera pratica.

(**)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)."

(***)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).»"

2)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione esamina le domande di riconoscimento di un organismo di controllo o di un'autorità di controllo e di inclusione dei medesimi nell'elenco di cui all'articolo 3 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per la compilazione del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre 2017.»;

3)

all'articolo 7, paragrafo 2, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, il sito Internet e il numero di codice della o delle autorità di controllo e dell'organismo o degli organismi di controllo riconosciuti dall'autorità competente di cui alla lettera d) per l'esecuzione dei controlli;

f)

il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica, il sito Internet e il numero di codice della o delle autorità o dell'organismo o degli organismi di controllo responsabili del rilascio dei certificati nel paese terzo per l'importazione nell'Unione;»;

4)

all'articolo 9, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

dopo l'inclusione nell'elenco, il paese terzo è tenuto a comunicare senza indugio alla Commissione eventuali modifiche relative alle misure in esso vigenti o alla loro applicazione, con particolare riferimento al sistema di controllo; eventuali modifiche apportate alle informazioni di cui alle lettere d), e) e f) dell'articolo 7, paragrafo 2, sono notificate senza indugio alla Commissione mediante il sistema informatico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008;»;

5)

all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari di un paese terzo riconosciuto inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, ma non coperti dal riconoscimento concesso a tale paese terzo, possono essere inseriti nell'elenco di cui al presente articolo.»;

6)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Certificato di ispezione

1.   L'immissione in libera pratica nell'Unione di una partita di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, importata nell'ambito del regime di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento, è subordinata:

a)

alla presentazione dell'originale del certificato di ispezione all'autorità competente dello Stato membro interessato;

b)

alla verifica della partita e alla vidimazione del certificato di ispezione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato; nonché

c)

all'indicazione del numero del certificato di ispezione nella dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (****).

La verifica della partita e la vidimazione del certificato di ispezione sono effettuate dall'autorità competente dello Stato membro interessato nello Stato membro in cui la partita è immessa in libera pratica nell'Unione.

Gli Stati membri designano i punti di entrata nel loro territorio e comunicano alla Commissione i punti di entrata designati.

2.   Il certificato di ispezione è rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo pertinente, vidimato dall'autorità competente dello Stato membro interessato e compilato dal primo destinatario secondo il modello e le note figuranti nell'allegato V e utilizzando il sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System), istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione (*****).

L'originale del certificato di ispezione è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES o, in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (******) o con una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui all'allegato della decisione 2004/563/CE della Commissione, Euratom (*******).

Se il certificato di ispezione originale è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES, le autorità di controllo, gli organismi di controllo, le autorità competenti dello Stato membro interessato e il primo destinatario verificano in ogni fase di rilascio, vidimazione e ricezione del certificato di ispezione che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate in TRACES.

3.   Per essere accettato ai fini della vidimazione, il certificato di ispezione deve essere stato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo del produttore o trasformatore del prodotto in questione o, nel caso in cui l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione sia diverso dal produttore o trasformatore del prodotto, dall'autorità o dall'organismo di controllo dell'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007.

Tale autorità o organismo di controllo è:

a)

un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato III del presente regolamento per i prodotti in questione e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o, se del caso, in cui sia stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione; o

b)

un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato IV del presente regolamento per i prodotti in questione e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o in cui sia stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione.

4.   L'autorità o l'organismo di controllo che emette il certificato di ispezione può rilasciare tale certificato e firmare la dichiarazione nella casella 18 del medesimo solo dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti compreso, in particolare, il piano di produzione per il prodotto interessato, i documenti di trasporto e i documenti commerciali e, ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio, dopo aver effettuato un controllo fisico della partita.

Tuttavia, per i prodotti trasformati, se l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione è un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato III, tale autorità o organismo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver verificato che tutti gli ingredienti biologici di tale prodotto sono stati controllati e certificati da un'autorità o da un organismo di controllo riconosciuti dal paese terzo interessato che figura nello stesso allegato o, nel caso in cui l'autorità o l'organismo di controllo sia un'autorità o un organismo di controllo di cui all'allegato IV, tale autorità o organismo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver verificato che tutti gli ingredienti biologici di tali prodotti sono stati controllati e certificati da un'autorità o da un organismo di controllo di cui all'allegato III o IV oppure sono stati prodotti e certificati nell'Unione in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007.

Se l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione è diverso dal produttore o trasformatore del prodotto, l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione e che figura nell'allegato IV rilascia il suddetto certificato e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti, compresi i documenti di trasporto e i documenti commerciali, dopo aver verificato che la produzione o la trasformazione del prodotto in questione è stata controllata e certificata da un organismo o un'autorità di controllo riconosciuti per i prodotti interessati e il paese interessato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e dopo aver condotto, ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio, un controllo fisico della partita.

Su richiesta della Commissione o dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione in conformità al secondo e terzo comma mette a disposizione quanto prima l'elenco di tutti gli operatori della catena di produzione biologica e delle autorità o degli organismi di controllo a cui i suddetti operatori hanno affidato il controllo della loro attività.

5.   Il certificato di ispezione è rilasciato in un unico esemplare originale.

Il primo destinatario o, ove del caso, l'importatore possono fare una copia del certificato di ispezione a fini di informazione dell'autorità o dell'organismo di controllo conformemente all'articolo 83 del regolamento (CE) n. 889/2008. Tale copia reca l'indicazione «COPIA», stampata o apposta mediante timbro.

6.   Al momento della verifica di una partita, l'autorità competente dello Stato membro interessato vidima il certificato originale di ispezione nella casella 20 e restituisce il documento alla persona che lo ha presentato.

7.   Al ricevimento della partita, il primo destinatario compila la casella 21 del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento della partita è stato effettuato in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

Il primo destinatario invia quindi l'originale del certificato all'importatore ivi indicato nella casella 11, ai fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.

(****)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)."

(*****)  Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44)."

(******)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

(*******)  Decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione, del 7 luglio 2004, che modifica il suo regolamento interno (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9).»;"

7)

sono inseriti i seguenti articoli da 13 bis a 13 quinquies:

«Articolo 13 bis

Forza maggiore o circostanze eccezionali

1.   In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che impediscono al sistema elettronico di funzionare, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, i certificati di ispezione e i relativi estratti possono essere rilasciati e vidimati a norma dell'articolo 13, paragrafi da 3 a 7, senza l'utilizzo di TRACES, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, e sulla base dei modelli e delle note di cui all'allegato V o VI. Le autorità competenti, le autorità di controllo, gli organismi di controllo e gli operatori ne informano senza indugio la Commissione e inseriscono in TRACES tutte le informazioni necessarie entro i dieci giorni di calendario successivi al ripristino del sistema.

2.   Se il certificato di ispezione è rilasciato senza utilizzare TRACES, esso è redatto in una lingua ufficiale dell'Unione e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello.

Il certificato di ispezione è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di sdoganamento. Se necessario, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono richiedere una traduzione del certificato nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali.

Il certificato è invalidato in caso di modifiche o cancellature non certificate.

3.   L'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione attribuisce un numero di serie a ciascun certificato rilasciato, tiene un registro dei certificati rilasciati in ordine cronologico ed effettua in seguito la corrispondenza con il numero di serie attribuito da TRACES.

4.   Se il certificato di ispezione è rilasciato e vidimato senza l'utilizzo di TRACES, il secondo e il terzo comma dell'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 15, paragrafo 5, non si applicano.

Articolo 13 ter

Importatore

L'importatore indica il numero del certificato di ispezione nella dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 13 quater

Diritti di accesso

La Commissione è responsabile della concessione e dell'aggiornamento dei diritti di accesso a TRACES delle autorità competenti quali definite all'articolo 2, lettera n), del regolamento (CE) n. 834/2007, delle autorità competenti dei paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dello stesso regolamento e delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di cui all'allegato III o IV del presente regolamento. Prima di concedere diritti di accesso a TRACES, la Commissione verifica l'identità delle autorità competenti, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo interessati.

Le autorità competenti quali definite all'articolo 2, lettera n), del regolamento (CE) n. 834/2007 sono responsabili della concessione e dell'aggiornamento dei diritti di accesso a TRACES per gli operatori, le autorità di controllo e gli organismi di controllo dell'Unione. Prima di concedere diritti di accesso a TRACES, le autorità competenti verificano l'identità degli operatori, delle autorità di controllo e degli organismi di controllo interessati. Gli Stati membri designano un'autorità unica responsabile di coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione in questo settore.

Le autorità competenti comunicano alla Commissione i diritti di accesso concessi. La Commissione attiva tali diritti di accesso in TRACES.

Articolo 13 quinquies

Integrità e leggibilità delle informazioni

Il sistema TRACES tutela l'integrità delle informazioni registrate a norma del presente regolamento.

In particolare, esso offre le garanzie seguenti:

a)

consente l'identificazione inequivocabile di ogni utilizzatore e prevede misure di controllo efficaci dei diritti di accesso atte ad impedire gli accessi, le cancellazioni, le alterazioni o gli spostamenti illegali, malintenzionati o non autorizzati di informazioni, file e metadati;

b)

è dotato di dispositivi di protezione fisica contro le intrusioni e gli incidenti ambientali e di protezione software contro gli attacchi informatici;

c)

protegge i dati immagazzinati in un ambiente sicuro, sia in termini fisici che di software;

d)

impedisce, con vari mezzi, qualsiasi modifica non autorizzata e contiene meccanismi di verifica dell'integrità delle informazioni che consentono di stabilire se queste hanno subito modifiche nel tempo;

e)

conserva in memoria una pista di controllo per ogni fase essenziale della procedura;

f)

offre procedure affidabili di conversione di formati e di migrazione al fine di garantire la leggibilità e l'accessibilità delle informazioni per l'intero periodo di immagazzinamento previsto;

g)

è corredato di una documentazione funzionale e tecnica sufficientemente dettagliata e aggiornata sul funzionamento e le caratteristiche del sistema, che deve essere accessibile in qualsiasi momento per gli enti organizzativi responsabili delle specifiche funzionali e/o tecniche.»;

8)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se una partita proveniente da un paese terzo è assegnata al regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, e forma oggetto di una o più preparazioni di cui al secondo comma, l'autorità competente dello Stato membro interessato effettua la verifica della partita secondo quanto disposto all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente regolamento prima dell'esecuzione della prima preparazione. Il numero di riferimento della dichiarazione in dogana mediante la quale le merci sono state dichiarate per il regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo deve essere indicato nella casella 19 del certificato di ispezione.

La preparazione è limitata ai seguenti tipi di operazioni:

a)

il confezionamento o il riconfezionamento; oppure

b)

l'etichettatura relativa alla presentazione del metodo di produzione biologico.

Dopo tale preparazione e prima dell'immissione in libera pratica, la partita deve essere oggetto delle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

Al termine di tale procedura, l'originale del certificato di ispezione è restituito, ove del caso, all'importatore che figura nella casella 11 del certificato ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione della partita, l'importatore indicato nella casella 11 del certificato di ispezione presenta all'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato, mediante TRACES, un estratto del certificato di ispezione conforme al modello e alle note riportati nell'allegato VI. A seguito della verifica del lotto, l'autorità competente dello Stato membro interessato vidima l'estratto del certificato di ispezione nella casella 13 ai fini dell'immissione in libera pratica. La verifica del lotto e la vidimazione dell'estratto del certificato di ispezione sono effettuate dall'autorità competente dello Stato membro interessato nello Stato membro in cui il lotto è immesso in libera pratica nell'Unione.»;

ii)

il quarto comma è soppresso.

9)

l'articolo 15 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:

«Se la verifica di una partita da parte di un'autorità competente dello Stato membro interessato porta all'individuazione di un'infrazione o di un'irregolarità che comporta il rifiuto della vidimazione del certificato e dell'immissione in libera pratica dei prodotti, tale autorità notifica senza indugio l'infrazione o l'irregolarità alla Commissione e agli altri Stati membri mediante TRACES.

Gli Stati membri garantiscono un coordinamento efficace ed efficiente tra le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali ai fini di uno scambio tempestivo di informazioni sull'individuazione di partite di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 recanti termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico, ma non dichiarati come destinati ad essere importati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007. L'autorità competente dello Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali conclusioni mediante TRACES.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   L'importatore, il primo destinatario o l'autorità o l'organismo di controllo trasmette alle autorità competenti degli Stati membri interessati le informazioni sulle infrazioni o irregolarità constatate con riguardo ai prodotti importati tramite il sistema informatico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008 mediante TRACES.»;

10)

all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il sistema informatico di cui al paragrafo 1 permette di raccogliere le domande, i documenti e le informazioni previsti dal presente regolamento, ove del caso.»;

11)

all'articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il primo elenco di paesi terzi riconosciuti comprende l'Argentina, l'Australia, il Costa Rica, l'India, Israele (********), la Nuova Zelanda e la Svizzera. Non contiene i numeri di codice di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento. Tali numeri di codice sono aggiunti anteriormente al 1o luglio 2010 mediante aggiornamento dell'elenco a norma dell'articolo 17, paragrafo 2.

(********)  Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»;"

12)

l'articolo 19 è soppresso;

13)

è inserito il seguente articolo 19 bis:

«Articolo 19 bis

Disposizioni transitorie relative all'uso di certificati di ispezione non rilasciati in TRACES

Fino al 19 ottobre 2017 i certificati di ispezione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e i loro estratti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, possono essere rilasciati e vidimati a norma dell'articolo 13, paragrafi da 3 a 7, senza l'utilizzo di TRACES conformemente all'articolo 13 bis, paragrafi 1, 2 e 3, e sulla base dei modelli e delle note di cui all'allegato V o VI.»;

14)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

15)

all'allegato IV, nell'elenco delle categorie di prodotti, la categoria «C: Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine» è sostituita dalla categoria «C: Prodotti dell'acquacoltura e alghe non trasformati»;

16)

l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

17)

l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è modificato come segue:

1)

all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere t) e u):

«t)   «conservazione»: qualsiasi azione, diversa dalla coltivazione e dalla raccolta, effettuata sui prodotti, ma che non si configura come trasformazione quale definita alla lettera u), comprese tutte le azioni di cui alla lettera n) dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*********), ed esclusi l'imballaggio o l'etichettatura del prodotto;

u)   «trasformazione»: qualsiasi azione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004, compreso l'uso di sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007. Le operazioni di imballaggio o di etichettatura non sono considerate trasformazione.

(*********)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).»;"

2)

l'intestazione del titolo II è sostituita dalla seguente:

«TITOLO II

NORME SULLA PRODUZIONE, LA CONSERVAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, L'IMBALLAGGIO, IL TRASPORTO E IL MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI»;

3)

il titolo del capo 3 del titolo II è sostituito dal seguente:

«CAPO 3

Prodotti conservati e trasformati»;

4)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Norme applicabili alla conservazione dei prodotti e alla produzione di mangimi e alimenti trasformati

1.   Gli operatori che provvedono alla conservazione dei prodotti o che producono mangimi o alimenti trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione.

L'applicazione di tali procedure permette di garantire in qualsiasi momento che i prodotti conservati o trasformati siano conformi alle norme di produzione biologica.

2.   Gli operatori rispettano e attuano le procedure di cui al paragrafo 1. In particolare essi:

a)

adottano misure precauzionali per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati;

b)

applicano misure di pulizia adeguate, ne controllano l'efficacia e registrano tali misure;

c)

prendono adeguate misure per evitare che prodotti non biologici vengano immessi sul mercato con un'indicazione che faccia riferimento al metodo di produzione biologico.

3.   Se nell'unità di preparazione vengono preparati o immagazzinati anche prodotti non biologici, l'operatore:

a)

effettua le operazioni in cicli completi senza interruzioni e provvede affinché esse siano separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti non biologici;

b)

provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli fisicamente o nel tempo dai prodotti non biologici;

c)

informa l'autorità o l'organismo di controllo delle operazioni di cui ai punti a) e b) e tiene a loro disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati;

d)

adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;

e)

esegue le operazioni sui prodotti biologici solo dopo un'adeguata pulizia degli impianti di produzione.

4.   Gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione e le altre sostanze o ingredienti utilizzati per la trasformazione di mangimi o alimenti, nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, come ad esempio l'affumicatura, rispettano i principi di buona pratica in materia di fabbricazione.»;

5)

all'articolo 84 è aggiunto il seguente terzo comma:

«L'importatore trasmette le informazioni di cui al primo e al secondo comma utilizzando il sistema informatico veterinario integrato TRACES, istituito dalla decisione 2003/24/CE della Commissione (**********).

(**********)  Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).»;"

6)

all'articolo 94, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

entro il 30 giugno 2017, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, compresi l'indirizzo di posta elettronica e il sito Internet e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi;

b)

entro il 30 giugno 2017, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, compresi l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il sito Internet e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi;»;

b)

è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

entro il 30 giugno 2017, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il sito Internet delle autorità competenti dello Stato membro interessato di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 1235/2008, e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 aprile 2017. Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punto 2, si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e il disposto dell'articolo 1, punto 15, si applica a decorrere dal 7 maggio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(3)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  COM(2014) 179 final.

(5)  Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).

(6)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 8).


ALLEGATO I

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

Dopo il titolo «ELENCO DEI PAESI TERZI E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 7» è inserita la seguente nota:

«Nota: A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione non sono commercializzati nell'Unione con le indicazioni di cui agli articoli 23 e 24 del suddetto regolamento utilizzate nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti. Tali prodotti sono pertanto esclusi anche dai riconoscimenti relativi alle categorie di prodotto B e D per tutti i paesi elencati nel presente allegato.».

2)

Nei testi relativi ad Argentina, Australia, Costa Rica, India, Israele, Giappone, Svizzera, Tunisia e Nuova Zelanda, la nota a piè di pagina «(1) Escluse le alghe marine» è soppressa.

3)

Il testo relativo all'Argentina è così modificato:

a)

al punto 1, le limitazioni relative alle categorie di prodotto B e D sono soppresse;

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Origine: prodotti delle categorie A, B e F coltivati in Argentina e prodotti della categoria D trasformati in Argentina con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Argentina.».

4)

Nel testo relativo all'Australia, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Origine: prodotti delle categorie A e F coltivati in Australia e prodotti della categoria D trasformati in Australia con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Australia.».

5)

Il testo relativo al Costa Rica è così modificato:

a)

la limitazione «Solo prodotti vegetali trasformati» non è modificata nella versione italiana;

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Origine: prodotti delle categorie A e F coltivati in Costa Rica e prodotti della categoria D trasformati in Costa Rica con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Costa Rica.».

6)

Nel testo relativo a Israele, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Origine: prodotti delle categorie A e F coltivati in Israele e prodotti della categoria D trasformati in Israele con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Israele o importati in Israele in provenienza:

dall'Unione,

o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente in conformità alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.».

7)

Nel testo relativo al Giappone, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Origine: prodotti delle categorie A e F coltivati in Giappone e prodotti della categoria D trasformati in Giappone con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Giappone o importati in Giappone in provenienza:

dall'Unione,

o da un paese terzo per il quale il Giappone ha riconosciuto che i prodotti sono stati ivi ottenuti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa giapponese.».

8)

Il testo relativo alla Svizzera è così modificato:

a)

al punto 1, la limitazione relativa alla categoria di prodotto B è soppressa;

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Origine: prodotti delle categorie A e F coltivati in Svizzera e prodotti delle categorie D ed E trasformati in Svizzera con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Svizzera o importati in Svizzera in provenienza:

dall'Unione,

o da un paese terzo per il quale la Svizzera ha riconosciuto che i prodotti sono stati ivi ottenuti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa svizzera.».

9)

Nel testo relativo alla Tunisia, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Origine: prodotti delle categorie A e F coltivati in Tunisia e prodotti della categoria D trasformati in Tunisia con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Tunisia.».

10)

Nel testo relativo agli Stati Uniti, al punto 1, i limiti per le categorie di prodotti A e D sono soppressi.

11)

Il testo relativo alla Nuova Zelanda è modificato come segue:

a)

al punto 1, le limitazioni relative alle categorie di prodotti B e D sono soppresse;

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Origine: prodotti delle categorie A, B e F coltivati in Nuova Zelanda e prodotti della categoria D trasformati in Nuova Zelanda con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Nuova Zelanda o importati in Nuova Zelanda in provenienza:

dall'Unione,

o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente in conformità alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007,

o da un paese terzo le cui norme di produzione e il cui sistema di ispezione siano stati riconosciuti equivalenti al programma Official Organic Assurance del MAF in base alle garanzie e informazioni fornite dall'autorità competente di tale paese conformemente alle disposizioni del MAF e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico destinati a essere incorporati, nella misura massima del 5 % dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria D preparati in Nuova Zelanda.».

12)

Nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Origine: prodotti della categoria D trasformati nella Repubblica di Corea con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati nella Repubblica di Corea o importati nella Repubblica di Corea in provenienza:

dall'Unione,

oppure da un paese terzo per il quale la Repubblica di Corea ha riconosciuto che i prodotti sono stati prodotti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa della Repubblica di Corea.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO V

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ALLEGATO III

«ALLEGATO VI

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19.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1843 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2016

recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per la ricerca di Trichinella

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 dispone importanti innovazioni in materia di norme e procedure per l'esecuzione dei controlli ufficiali. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006. L'applicazione con effetto immediato a decorrere da tale data di diverse norme e procedure avrebbe tuttavia comportato in determinati casi difficoltà di ordine pratico.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 882/2004 i laboratori che effettuano l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali devono essere accreditati in conformità a determinate norme europee ivi elencate. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 della Commissione (2) stabilisce però determinate disposizioni transitorie, tra le quali una deroga all'obbligo suddetto per i laboratori al fine di agevolare la transizione alla piena attuazione delle nuove norme e procedure. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 si applica fino al 31 dicembre 2016.

(3)

La relazione del 28 luglio 2009 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicare i regolamenti in tema di igiene (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (3), «mira a presentare l'effettiva esperienza acquisita, comprese le difficoltà incontrate, nel 2006, 2007 e 2008 dal momento in cui le parti interessate hanno applicato il pacchetto igiene» («la relazione»).

(4)

La relazione abbraccia altresì l'esperienza acquisita in merito alle disposizioni transitorie, comprese quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004, e indica che persistono alcune difficoltà riguardo all'accreditamento di laboratori interni ai macelli.

(5)

La Commissione ha adottato il 6 maggio 2013 una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari (4). La proposta prevede l'abrogazione del regolamento (CE) n. 882/2004 e istituisce la possibilità di deroghe all'obbligo di accreditamento per i laboratori ufficiali la cui unica attività è la ricerca di Trichinella nelle carni.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe quindi stabilire ulteriori disposizioni transitorie in attesa dell'adozione del nuovo regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7)

Si dovrebbe pertanto disporre un ulteriore periodo transitorio durante il quale si continuino ad applicare le disposizioni transitorie attualmente disposte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 per un periodo transitorio dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, l'autorità competente può designare un laboratorio che effettua controlli ufficiali per la ricerca di Trichinella e che si trova all'interno di un macello o stabilimento per la lavorazione della selvaggina, a condizione che tale laboratorio, sebbene non accreditato in conformità alla norma europea di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo, fornisca all'autorità competente garanzie sufficienti a dimostrare che sono in essere sistemi di controllo della qualità per le analisi di campioni da esso effettuate ai fini dei controlli ufficiali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 della Commissione, del 22 luglio 2013, recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione (GU L 199 del 24.7.2013, pag. 3).

(3)  COM(2009) 403 definitivo.

(4)  COM(2013) 265 final.


19.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1844 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

133,9

ZZ

133,9

0707 00 05

TR

145,2

ZZ

145,2

0709 93 10

TR

154,9

ZZ

154,9

0805 50 10

AR

91,3

CL

95,5

TR

85,9

UY

51,6

ZA

73,6

ZZ

79,6

0806 10 10

BR

278,4

EG

169,2

TR

151,7

ZZ

199,8

0808 10 80

AR

191,8

AU

196,9

BR

124,9

CL

154,2

NZ

137,0

ZA

117,5

ZZ

153,7

0808 30 90

CN

75,0

TR

134,9

ZZ

105,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


19.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1845 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di riduzione della produzione lattiera a norma del regolamento delegato (UE) 2016/1612

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1612 prevede un aiuto ai produttori di latte che si impegnano a ridurre le consegne di latte vaccino per un periodo di tre mesi. Tale aiuto è corrisposto in base a domande di aiuto. Se il quantitativo complessivo coperto dalle domande di aiuto ammissibili e plausibili supera il quantitativo totale massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, gli Stati membri devono applicare un coefficiente di attribuzione al quantitativo coperto da ciascuna domanda di aiuto.

(2)

I quantitativi coperti dalle domande di aiuto presentate per il periodo di novembre 2016, dicembre 2016 e gennaio 2017 supera il quantitativo totale massimo. Occorre pertanto stabilire un coefficiente di attribuzione.

(3)

Per la rapida attuazione del regolamento delegato (UE) 2016/1612, il presente regolamento deve entrare in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi coperti dalla riduzione delle consegne di latte vaccino nei mesi di novembre 2016, dicembre 2016 e gennaio 2017 a norma del regolamento delegato (UE) 2016/1612 deve essere 0,12462762.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 242 del 9.9.2016, pag. 4.


DECISIONI

19.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/43


DECISIONE (UE) 2016/1846 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2016

relativa alla misura SA.41187 (2015/C) (ex 2015/NN) «contributo sanitario delle imprese del settore del tabacco» alla quale l'Ungheria ha dato esecuzione

[notificata con il numero C(2016) 4049]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1) e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Nel marzo 2015, la Commissione è venuta a conoscenza di un nuovo contributo sanitario imposto dall'Ungheria alle imprese del settore del tabacco. Con lettera del 13 aprile 2015, la Commissione ha inviato all'Ungheria una richiesta di informazioni sulla misura, nella quale informava altresì le autorità ungheresi che avrebbe potuto adottare un'ingiunzione di sospensione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2).

(2)

Con lettera del 12 maggio 2015, l'Ungheria ha risposto a tale richiesta di informazioni. L'Ungheria non ha, tuttavia, formulato osservazioni sul fatto che la Commissione avrebbe potuto adottare un'ingiunzione di sospensione.

(3)

Il 15 luglio 2015, la Commissione ha informato l'Ungheria di aver avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso, «il trattato») in merito al contributo sanitario imposto alle imprese del settore del tabacco (in appresso, «decisione di avvio del procedimento»). Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha altresì ordinato l'immediata sospensione della misura.

(4)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3). Contestualmente la Commissione ha chiesto alle parti interessate di presentare osservazioni sulla misura.

(5)

Due parti interessate hanno fatto pervenire osservazioni alla Commissione. Il 20 ottobre 2015 la Commissione ha trasmesso tali osservazioni all'Ungheria, che ha avuto l'opportunità di rispondere, ma non si è avvalsa di tale possibilità.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

(6)

Il 16 dicembre 2014 il parlamento ungherese ha approvato la legge XCIV del 2014 sul contributo sanitario delle imprese del settore del tabacco per l'anno 2015 (in appresso, «la legge»). La legge prevede l'imposizione di una tassa, in appresso denominata «contributo sanitario», calcolata sul fatturato annuo proveniente dalla produzione e dal commercio di prodotti derivanti dal tabacco in Ungheria e si applica in aggiunta alle altre imposte a carico delle imprese attive in Ungheria, in particolare all'imposta sulle società. La tassa si applica su depositari autorizzati, importatori e operatori registrati di prodotti derivanti dal tabacco. L'obiettivo dichiarato della legge è raccogliere fondi per il finanziamento del sistema sanitario allo scopo di migliorare la qualità dei servizi sanitari.

(7)

Il contributo sanitario è calcolato sul fatturato annuo dell'anno precedente l'esercizio fiscale, generato dalla produzione e dal commercio di prodotti derivanti dal tabacco in Ungheria, a condizione che il fatturato derivante da tali attività sia pari ad almeno il 50 % del fatturato annuo complessivo dell'impresa. Non sono previste detrazioni di costi, a eccezione del costo di taluni investimenti effettuati nell'esercizio fiscale. Il contributo sanitario ha carattere progressivo. Il contributo applicabile varia in base al fatturato annuo del contribuente come segue:

per la parte di fatturato al di sotto di 30 miliardi di HUF: 0,2 % con un minimo di 30 milioni di HUF,

per la parte di fatturato compresa tra 30 miliardi di HUF e 60 miliardi di HUF: 2,5 %,

per la parte di fatturato al di sopra di 60 miliardi di HUF: 4,5 %.

(8)

Ai sensi della sezione 6, paragrafo 6, della legge, l'obbligo fiscale derivante dal contributo sanitario può essere ridotto fino all'80 % del contributo versabile qualora l'impresa effettui investimenti in linea con la definizione di cui al punto 7 dell'articolo 3, paragrafo 4, della legge C del 2000 in materia di contabilità (4). La riduzione è pari alla differenza positiva tra il 30 % dell'ammontare degli investimenti effettuati nell'esercizio fiscale e l'ammontare dei sussidi statali o dell'UE utilizzati per attuare il progetto d'investimento.

(9)

La legge prevede la trasmissione di una dichiarazione fiscale entro il 30 giugno 2015 e il pagamento del contributo sanitario entro 30 giorni da tale data.

(10)

La legge è entrata in vigore il 1o febbraio 2015 e nella sua versione iniziale avrebbe dovuto essere applicate provvisoriamente fino al 31 dicembre 2015. Il 24 giugno 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ungherese una modifica alla legge che ha reso permanente il contributo sanitario.

3.   IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

3.1.   Motivazioni per l'avvio del procedimento d'indagine formale

(11)

La Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale avendo concluso in via preliminare che la struttura progressiva del contributo sanitario (aliquote e scaglioni di fatturato) e le disposizioni in materia di riduzione dell'obbligo fiscale a condizione che siano effettuati determinati investimenti (in appresso, collettivamente «le misure contestate») costituiscono un aiuto di Stato illegale e incompatibile.

(12)

La Commissione ritiene che la progressività delle aliquote introdotta con la legge implichi una differenziazione tra imprese sulla base del fatturato, conferendo un vantaggio selettivo alle imprese con fatturato più basso e dunque alle imprese più piccole. La Commissione non è convinta del fatto che le imprese con un fatturato più elevato siano in grado di influire sul mercato dei prodotti e di produrre maggiori effetti negativi correlati al fumo, tali da giustificare l'applicazione di aliquote progressive, come sostenuto dalle autorità ungheresi.

(13)

La Commissione ritiene altresì che la possibilità di ridurre l'obbligo fiscale di un soggetto contribuente a condizione che effettui determinati investimenti conferisca un vantaggio selettivo alle imprese che hanno effettuato tali investimenti. La Commissione ha inoltre osservato che la possibilità di ridurre l'obbligo fiscale in caso di investimenti allo scopo di aumentare la produzione e il commercio dell'impresa non appare in linea con l'obiettivo dichiarato del contributo sanitario, ovvero generare fondi per il sistema sanitario e aumentare la qualità dei servizi sanitari in considerazione del fatto che il fumo contribuisce in maniera significativa allo sviluppo di numerose patologie e incide pesantemente sull'aumento delle spese sanitarie.

(14)

La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che le misure contestate non sembrano giustificate dalla natura o dal regime generale della tassa, né compatibili con il mercato interno.

3.2.   Osservazioni delle parti interessate

(15)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni di parti interessate, che hanno accolto positivamente la decisione di avvio del procedimento e concordano con la valutazione preliminare dell'aiuto di Stato da parte della Commissione. Le parti interessate hanno espresso preoccupazioni riguardo a possibili modifiche della legge e ad altre misure simili che le autorità ungheresi potrebbero adottare.

(16)

Una delle parti interessate ha segnalato che la riduzione del carico fiscale a condizione che siano effettuati determinati investimenti si applicherebbe esclusivamente agli investimenti effettuati in Ungheria, poiché il regolamento ungherese sulle accise prevede che un'impresa che voglia ottenere l'autorizzazione a vendere o produrre tabacco in Ungheria debba essere costituita secondo le norme di diritto ungherese e avere la propria sede direttiva nel paese. Pertanto, gli investimenti presi in considerazione ai fini della legge in questione sono da intendere come investimenti effettuati in Ungheria, da parte di imprese di capitale ungherese ovvero di filiali ungheresi di multinazionali estere.

3.3.   Posizione delle autorità ungheresi

(17)

Le autorità ungheresi non concordano con la valutazione della Commissione secondo cui le misure contestate si configurano come aiuti di Stato. In sostanza, sostengono che le misure non sono selettive. In merito alla progressività delle aliquote, le autorità ungheresi sostengono che in caso di oneri pubblici il quadro di riferimento è definito congiuntamente dalla base imponibile e dall'aliquota (compreso un sistema di aliquote progressive) e che le imprese che si trovano nella stessa situazione di fatto sono quelle che registrano lo stesso fatturato. In tal senso, nell'ambito del regime di tassazione ad aliquote progressive, che applica scaglioni di imposta, i soggetti con la stessa base imponibile prevista sono soggetti alla stessa aliquota e l'ammontare calcolato dell'imposta è altresì lo stesso. Pertanto, le autorità ungheresi ritengono che il regime di tassazione ad aliquote progressive non sia causa di differenziazione in quanto la stessa aliquota viene applicata a società che si trovano nella stessa situazione fattuale e giuridica e che pertanto il regime non vada ritenuto selettivo.

(18)

In merito alla riduzione dell'obbligo fiscale in caso di investimenti, le autorità ungheresi sostengono che la legge non distingue in base al tipo o al valore degli investimenti e che nessuna distinzione è altresì fatta tra gli operatori che effettuano l'investimento. Le imprese che effettuano investimenti dello stesso valore si trovano nella stessa situazione fattuale e giuridica. Le autorità ungheresi evidenziano che la riduzione non si applica esclusivamente agli investimenti effettuati in Ungheria e che ai fini del calcolo può essere preso in considerazione il loro valore complessivo. Le autorità ungheresi sottolineano inoltre che il calcolo del valore degli investimenti è in linea con la definizione di investimenti e con il calcolo del valore degli investimenti previsti dalla legge sulla contabilità, che ha un ambito di applicazione più ampio di quello della legge sul contributo sanitario delle imprese del settore del tabacco.

3.4.   Commenti dell'Ungheria sulle osservazioni degli interessati

(19)

L'Ungheria non ha risposto alle osservazioni delle parti interessate, ricevute con lettera del 20 ottobre 2015.

4.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

4.1.   Esistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(20)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(21)

Affinché una misura possa qualificarsi aiuto ai sensi di questa disposizione è pertanto necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura è imputabile allo Stato ed è finanziata mediante risorse statali; ii) la misura conferisce un vantaggio al beneficiario; iii) tale vantaggio è selettivo; e iv) la misura in questione falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è atta a incidere sugli scambi tra Stati membri.

4.1.1.   Risorse statali e imputabilità allo Stato

(22)

Per configurarsi come aiuto di Stato, una misura deve essere finanziata mediante risorse statali ed essere imputabile a uno Stato membro.

(23)

Poiché le misure contestate derivano da una legge approvata dal parlamento ungherese, sono chiaramente imputabili allo Stato ungherese.

(24)

Anche in merito al finanziamento della misura mediante risorse statali, laddove il risultato della misura è che lo Stato rinuncia a entrate che un'impresa verserebbe altrimenti nelle sue casse in circostanze normali, tale condizione è da ritenersi soddisfatta (5). Nel caso in oggetto, lo Stato ungherese rinuncia a risorse che incasserebbe altrimenti dalle imprese con un fatturato più basso (e quindi da imprese più piccole), se a queste fosse applicato lo stesso contributo sanitario delle imprese che registrano un livello elevato di fatturato (e quindi delle imprese più grandi).

4.1.2.   Vantaggio

(25)

Secondo la giurisprudenza dell'Unione europea, il concetto di aiuto non designa soltanto benefici concreti, ma anche interventi che in varie forme alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa. (6). Un vantaggio può essere conferito attraverso vari tipi di riduzioni del carico fiscale di un'impresa, in particolare mediante la riduzione dell'aliquota fiscale applicabile, della base imponibile o dell'ammontare dell'imposta dovuta (7). Sebbene una misura di riduzione di un'imposta o di un tributo non comporti un trasferimento positivo di risorse statali, tale misura conferisce un vantaggio in virtù del fatto che garantisce alle imprese a cui è destinata una posizione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti e comporta una perdita di reddito per lo Stato (8).

(26)

La legge prevede una serie di aliquote progressive che si applicano al fatturato annuo generato dalla produzione e dal commercio di prodotti derivanti dal tabacco in Ungheria a seconda dello scaglione di fatturato in cui rientra l'impresa. La natura progressiva di queste aliquote implica che la percentuale media della tassa applicata al fatturato di un'impresa aumenti progressivamente a seconda del numero di scaglioni in cui rientra tale fatturato. Di conseguenza le imprese con fatturato basso (imprese più piccole) sono tassate a un'aliquota media considerevolmente inferiore rispetto a quella applicata alle imprese con un livello di fatturato più elevato (imprese di dimensioni maggiori). L'applicazione di un'aliquota media considerevolmente più bassa attenua gli oneri a carico delle imprese con un fatturato basso rispetto alle imprese con un fatturato elevato, conferendo in tal modo un vantaggio alle imprese più piccole rispetto alle imprese di maggiori dimensioni ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(27)

Analogamente, la possibilità prevista dalla legge di ridurre l'obbligo fiscale di un'impresa fino all'80 % in caso di investimenti effettuati nell'esercizio fiscale conferisce un vantaggio alle imprese che hanno svolto tali investimenti, in quanto riduce la loro base imponibile e dunque il loro carico fiscale rispetto alle imprese che non possono beneficiare di tale riduzione.

4.1.3.   Selettività

(28)

Una misura è considerata selettiva se favorisce talune imprese o talune produzioni ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Nel caso dei regimi fiscali la Corte di giustizia ha stabilito che si debba valutare la selettività della misura attraverso un'analisi in tre fasi (9). Dapprima, è necessario individuare il regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro: «il sistema di riferimento». In secondo luogo, occorre stabilire se una determinata misura costituisca una deroga a tale sistema in quanto distingue tra operatori economici che, rispetto agli obiettivi intrinseci del sistema, si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile. Se la misura in questione non costituisce una deroga al sistema di riferimento, non è selettiva. Se costituisce una deroga (ed è quindi a prima vista selettiva) occorre valutare, nella terza fase dell'analisi, se la misura derogatoria sia giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale di riferimento (10). Se una misura a prima vista selettiva è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema, non è considerata selettiva e non è pertanto soggetta all'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

4.1.3.1.   Sistema di riferimento

(29)

Nel caso in esame, il sistema di riferimento consiste nell'applicazione di uno specifico contributo sanitario da parte delle imprese, calcolato sulla base del fatturato proveniente dalla produzione e dal commercio di prodotti derivati dal tabacco in Ungheria. La Commissione non ritiene che la struttura ad aliquote progressive del contributo sanitario costituisca parte integrante di tale sistema di riferimento.

(30)

Come stabilito dalla Corte di giustizia (11), non sempre è sufficiente limitare l'analisi di selettività all'eventuale deroga di una misura dal sistema di riferimento stabilito dallo Stato membro. È altresì necessario valutare se i confini di tale sistema sono stati definiti dallo Stato membro coerentemente o, invece, in modo palesemente arbitrario o distorto al fine di favorire talune imprese rispetto ad altre. Diversamente, anziché definire regole generiche che si applicano a tutte le imprese prevedendo deroghe per talune imprese, lo Stato membro potrebbe ottenere lo stesso risultato aggirando le norme in materia di aiuti di Stato, ovvero adeguando e combinando le proprie norme in modo tale che la loro applicazione comporti oneri diversi per imprese differenti (12). È particolarmente importante ricordare, a tale riguardo, che la Corte di giustizia ha statuito sistematicamente che l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non distingue gli interventi statali sulla base delle loro cause o obiettivi, ma li definisce in funzione dei loro effetti e quindi indipendentemente dalle tecniche impiegate (13).

(31)

Se da un lato l'applicazione di una tassa forfettaria al fatturato generato dalla produzione e dalla vendita di prodotti derivati dal tabacco in Ungheria è un modo adeguato per raccogliere i fondi necessari al finanziamento del sistema sanitario, la struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge sembra essere stata intenzionalmente concepita dall'Ungheria allo scopo di favorire talune imprese rispetto ad altre. Con la struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge, le imprese soggette alla tassa sono tenute al pagamento di diverse aliquote che aumentano progressivamente fino al 4,5 %, a seconda del loro scaglione di fatturato. Alle imprese soggette al contributo sanitario si applica di conseguenza un'aliquota media diversa a seconda dell'entità del loro fatturato (se il fatturato supera i limiti previsti dalla legge).

(32)

Dato che a ciascuna impresa si applica un'aliquota diversa, la Commissione non è in grado di individuare un'aliquota unica di riferimento per il contributo sanitario. L'Ungheria non ha inoltre indicato nessuna aliquota specifica quale aliquota di riferimento o «normale» e ha altresì omesso di spiegare il motivo per cui circostanze eccezionali giustificherebbero l'applicazione di un'aliquota più alta alle imprese con un fatturato elevato, come pure perché talune categorie di imprese che registrano bassi livelli di fatturato debbano essere soggette ad aliquote inferiori.

(33)

La struttura ad aliquote progressive introdotta con la legge ha pertanto comportato una situazione in cui imprese diverse sono soggette a livelli diversi di tassazione (in proporzione del loro fatturato annuo complessivo) a seconda delle loro dimensioni, essendo la quota di fatturato generata da un'impresa correlata in qualche misura alle sue dimensioni. Tuttavia, l'obiettivo dichiarato del contributo sanitario è raccogliere fondi per il sistema sanitario e aumentare la qualità dei servizi sanitari in considerazione del fatto che il fumo contribuisce in maniera significativa allo sviluppo di numerose patologie e incide pesantemente sull'aumento delle spese sanitarie. La Commissione ritiene che il regime ad aliquote progressive del contributo sanitario non rifletta la relazione esistente tra gli effetti negativi sulla salute provocati dagli intermediari e produttori di prodotti derivati dal tabacco e il loro fatturato.

(34)

Alla luce di tale obiettivo, la Commissione ritiene che tutti gli operatori soggetti al contributo sanitario si trovino in una situazione fattuale e giuridica comparabile, indipendentemente dall'entità del loro fatturato. In tal senso, l'Ungheria non ha formulato alcuna giustificazione convincente che consenta di differenziare tra queste tipologie di imprese quando si tratta di applicare il contributo sanitario. A tale riguardo, la Commissione fa riferimento ai considerando da 42 a 48 in basso. Il contributo sanitario è stato pertanto appositamente concepito dall'Ungheria in modo tale da favorire arbitrariamente talune imprese, ovvero quelle con un basso livello di fatturato (quindi, imprese di piccole dimensioni) e sfavorire altre imprese di dimensioni maggiori (14).

(35)

Il sistema di riferimento è pertanto selettivo per il modo stesso in cui è concepito e non è giustificato alla luce dell'obiettivo del contributo sanitario che è quello di raccogliere fondi per il sistema sanitario ungherese. Ne consegue che il sistema di riferimento adeguato nel caso in oggetto è l'applicazione di un contributo sanitario alle imprese attive in Ungheria in relazione al loro fatturato ma che non preveda un regime ad aliquote progressive.

4.1.3.2.   Deroga al sistema di riferimento

(36)

In una seconda fase occorre stabilire se la misura introduca deroghe al sistema di riferimento a favore di talune imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile, tenuto conto della finalità intrinseca del sistema di riferimento.

(37)

Come spiegato al considerando 31, l'obiettivo intrinseco del contributo sanitario è finanziare il sistema sanitario e migliorare la qualità dei servizi sanitari in Ungheria. Come ulteriormente illustrato al considerando 34, tutti gli operatori attivi nella produzione e nel commercio di prodotti derivati dal tabacco dovrebbero essere considerati in una situazione fattuale e giuridica comparabile, tenuto conto dell'obiettivo perseguito, indipendentemente dalle loro dimensioni e dall'entità del loro fatturato.

(38)

La progressività delle aliquote del contributo sanitario crea pertanto una differenziazione tra le imprese attive in Ungheria che operano nella produzione e nel commercio di prodotti derivati dal tabacco in base alle loro dimensioni.

(39)

Di fatto, a causa della progressività delle aliquote prevista dalla legge, le imprese aventi un fatturato che rientra in scaglioni più bassi sono soggette a una tassazione considerevolmente inferiore rispetto alle imprese il cui fatturato rientra negli scaglioni più alti. Ne consegue che le imprese con un fatturato basso sono soggette sia ad aliquote marginali considerevolmente più basse, sia ad aliquote medie considerevolmente più basse rispetto alle imprese con fatturato elevato, e dunque a un livello di imposizione di gran lunga inferiore per le stesse attività. Pertanto, la Commissione ritiene che il regime ad aliquote progressive introdotto dalla legge deroghi dal sistema di riferimento che consiste nell'applicazione di un contributo sanitario a tutti gli operatori attivi nella produzione e nel commercio di prodotti derivati dal tabacco in Ungheria a beneficio delle imprese che registrano un fatturato più basso.

(40)

Analogamente, la possibilità prevista dalla legge di ridurre il carico fiscale di un'impresa fino all'80 % in caso di investimenti operati da quest'ultima, introduce una differenziazione tra imprese che hanno effettuato e imprese che non hanno effettuato investimenti. Tuttavia, in considerazione dell'obiettivo intrinseco del contributo sanitario sopra esposto, le imprese che hanno effettuato investimenti e quelle che non li hanno effettuati si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile, in quanto il fatto che un'impresa effettui investimenti non riduce in alcun modo gli effetti negativi causati dal fumo. È vero piuttosto il contrario, poiché la possibilità di ridurre il carico fiscale di un'impresa in caso di investimenti, finalizzati ad aumentare la capacità produttiva e commerciale dell'impresa, non appare in linea con l'obiettivo intrinseco del contributo sanitario. La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni della legge che prevedono la riduzione del carico fiscale in caso di investimenti creino una differenziazione tra imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile, tenuto conto dell'obiettivo intrinseco del contributo sanitaria, e consentano in tal modo di derogare dal sistema di riferimento.

(41)

La Commissione è pertanto dell'opinione che le misure di cui trattasi debbano ritenersi a prima vista selettive.

4.1.3.3.   Giustificazione

(42)

Una misura in deroga al sistema di riferimento non è selettiva se è giustificata alla luce della natura o della struttura generale di tale sistema. Ciò avviene quando il trattamento selettivo è il risultato dei meccanismi intrinseci necessari al funzionamento e all'efficacia del sistema (15). Spetta allo Stato membro fornire tale giustificazione. In questo contesto, tuttavia, non possono essere invocati dagli Stati membri obiettivi di politica esterna, quali ad esempio obiettivi di politica regionale, ambientale o industriale, per giustificare il trattamento differenziato di imprese nel quadro di un certo regime.

(43)

Le autorità ungheresi sostengono che il contributo sanitario è dovuto sulle attività di produzione e commercio di prodotti che comportano rischi per la salute e non è correlato al profitto degli operatori economici, mentre l'aliquota fiscale è adeguata alla capacità dei soggetti imponibili. Secondo tali autorità la capacità di pagare e il livello di rischio generato dalle imprese sono evidenziati dalla loro quota e leadership di mercato e, di conseguenza, dalla loro abilità a orientare i prezzi più che nella loro redditività. L'utile, quale base su cui calcolare il contributo, è il fattore meno indicato per quantificare i danni alla salute generati dalle attività degli operatori soggetti al contributo sanitario. Inoltre, in confronto alle imprese con un basso fatturato, le imprese che registrano livelli di fatturato più elevati e una quota di mercato superiore sono maggiormente in grado di influenzare il mercato di un prodotto di quanto non lo sia la differenza tra i loro livelli di fatturato. Pertanto, in considerazione dell'obiettivo del contributo, questo implica altresì che un operatore economico che registra un fatturato più elevato sul mercato dei prodotti derivati dal tabacco produca anche effetti negativi (connessi al fumo) esponenzialmente maggiori sulla salute.

(44)

Nel caso in esame, in considerazione dei consistenti aumenti relativi dell'aliquota progressiva, la Commissione non ritiene che la capacità di pagare possa fungere da principio guida di un regime di tassazione basato sul fatturato. Rispetto alle imposte sull'utile (16), una tassa sul fatturato non tiene in considerazione i costi sostenuti per generare quel fatturato. Pertanto, in mancanza di specifiche prove contrarie, appare dubbio che il semplice ammontare del fatturato generato possa di per sé riflettere la capacità di pagare dell'impresa indipendentemente dai costi sostenuti. Inoltre, la Commissione non è convinta del fatto che rispetto alle imprese con un fatturato più basso le imprese che registrano un fatturato più elevato siano in grado di influenzare il mercato dei prodotti e che producano automaticamente effetti negativi connessi al fumo maggiori in misura tale da giustificare l'applicazione di un regime fiscale ad aliquote progressive in funzione del fatturato, come previsto dalla legge.

(45)

In ogni caso, la Commissione ritiene che, anche considerando la capacità di pagare e gli effetti negativi sulla salute quali principi intrinseci di un contributo sanitario basato sul fatturato, ciò giustificherebbe soltanto l'adozione di un sistema con un'aliquota lineare, a meno che non si possa dimostrare che la capacità di pagare e gli effetti negativi sulla salute aumentino di pari passo all'aumento del fatturato. La Commissione ritiene che un regime di aliquote progressive l'imposta sul fatturato sia giustificato solo se l'obiettivo specifico di una tassa richieda l'applicazione di aliquote progressive, ad esempio se è dimostrato che vi è un aumento progressivo delle esternalità create da un'attività per la quale la tassa è stata introdotta. L'andamento progressivo dovrebbe essere anch'esso giustificato. In particolare, sarebbe opportuno spiegare il motivo per cui un fatturato superiore a 60 miliardi di HUF produce effetti sulla salute 22 volte superiori rispetto a un fatturato inferiore a 30 miliardi di HUF. L'Ungheria non ha fornito alcuna giustificazione in tal senso.

(46)

La Commissione non è convinta del fatto che i danni alla salute causati dalla produzione e dal commercio di prodotti derivati dal tabacco aumenterebbero di pari passo al fatturato generato e in base agli incrementi dell'aliquota previsti dalla misura. Inoltre, anche la condizione che il fatturato ottenuto dalla produzione e dal commercio di prodotti derivati dal tabacco sia pari ad almeno il 50 % del fatturato annuo complessivo generato dall'impresa soggetta al contributo sanitario appare contraddire la giustificazione di una progressività fiscale basata sugli effetti sulla salute dei prodotti derivati dal tabacco. In considerazione dell'obiettivo del contributo, tale requisito significherebbe che i prodotti derivati dal tabacco commercializzati da imprese il cui fatturato connesso con la produzione e il commercio di detti prodotti sia inferiore al 50 % non producono effetti negativi sulla salute nella stessa misura dei prodotti commercializzati da imprese per le quali una quota maggiore del fatturato è invece rappresentata da prodotti derivati dal tabacco. Tale requisito non appare pertanto in linea con il presunto obiettivo della misura.

(47)

Quanto alla riduzione del carico fiscale in caso di investimenti, essa non può essere giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema fiscale. La Commissione ritiene che la possibilità di ridurre il carico fiscale fino all'80 % in caso di investimenti non sia in linea con l'obiettivo intrinseco del contributo sanitario. L'obiettivo del contributo sanitario è generare fondi per il sistema sanitario e aumentare la qualità dei servizi sanitari in considerazione del fatto che il fumo contribuisce in maniera significativa allo sviluppo di numerose patologie e incide pesantemente sull'aumento delle spese sanitarie. Pertanto, la Commissione ritiene che la possibilità di ridurre il carico fiscale in caso di investimenti, finalizzati ad accrescere la capacità produttiva e commerciale dell'impresa, non sia in linea con tale obiettivo, in quanto, come già dichiarato al considerando 40, tali investimenti contribuirebbero ad aumentare più rapidamente la capacità produttiva e commerciale dell'impresa e dunque gli effetti negativi che il contributo sanitario cerca di sanare. Inoltre, un contributo basato sulla tassazione del fatturato non dovrebbe prendere in considerazione i costi.

(48)

Di conseguenza, la Commissione non ritiene che le misure siano giustificate dalla natura e dal regime generale del sistema fiscale. Si deve pertanto ritenere che le misure conferiscano un vantaggio selettivo a favore delle imprese del settore del tabacco con livelli di fatturato più bassi (e dunque delle imprese più piccole) e delle imprese che hanno effettuato investimenti in grado di consentire una riduzione del loro carico fiscale nell'ambito del regime del contributo sanitario.

4.1.4.   Distorsioni di concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri

(49)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura costituisce aiuto di Stato quando falsa o minaccia di falsare la concorrenza o incide sugli scambi tra Stati membri. Le misure si applicano a tutte le imprese il cui fatturato è generato dalla produzione e dal commercio in Ungheria di prodotti derivati dal tabacco. Il settore del tabacco ungherese è aperto alla concorrenza e caratterizzato dalla presenza di operatori di altri Stati membri e internazionali, pertanto ogni aiuto a favore di taluni operatori del settore è in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri. Nella misura in cui i provvedimenti in parola riducono gli oneri fiscali che le imprese con bassi livelli di fatturato e le imprese che effettuano investimenti sarebbero state tenute a versare se fossero state soggette allo stesso contributo sanitario delle imprese con alti livelli di fatturato e delle imprese che non effettuano investimenti, gli aiuti concessi attraverso tali misure costituiscono aiuti al funzionamento in quanto riducono gli oneri che le imprese avrebbero di norma dovuto sostenere nell'ambito della loro gestione quotidiana o dello svolgimento delle loro normali attività. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia gli aiuti al funzionamento falsano la concorrenza (17); pertanto si deve ritenere che ogni aiuto concesso a tali imprese falsi o minacci di falsare la concorrenza rafforzando la loro posizione finanziaria sul mercato del tabacco ungherese. Di conseguenza, le misure falsano o minacciano di falsare la concorrenza e incidono sugli scambi tra Stati membri.

4.1.5.   Conclusioni

(50)

Essendo presenti tutte le condizioni stabilite dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione ritiene che il contributo sanitario delle imprese del settore del tabacco che prevede una struttura di aliquote progressive per tali imprese e la riduzione dell'obbligo fiscale a condizione che siano effettuati determinati investimenti costituiscano aiuto di Stato ai sensi della suddetta disposizione.

4.2.   Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

(51)

Gli aiuti di Stato sono compatibili con il mercato interno a condizione che rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato (18) e possono considerarsi compatibili con il mercato interno se la Commissione ritiene che essi rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato (19). Tuttavia, spetta allo Stato membro che concede dimostrare che l'aiuto concesso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato (20).

(52)

La Commissione rileva che le autorità ungheresi non hanno fornito alcuna argomentazione in base alla quale le misure possano essere considerate compatibili con il mercato interno ed evidenzia altresì che l'Ungheria non ha presentato osservazioni atte a fugare i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento relativamente alla compatibilità della misura. La Commissione ritiene che non si applichi nessuna delle eccezioni previste dalle disposizioni sopracitate, in quanto le misure non sembrano finalizzate a conseguire nessuno degli obiettivi elencati in tali disposizioni. Di conseguenza, la misura non può essere dichiarata compatibile con il mercato interno.

4.3.   Recupero degli aiuti

(53)

Il contributo sanitario delle imprese del settore del tabacco non è stato mai notificato alla Commissione, né dichiarato compatibile con il mercato interno da parte di quest'ultima. Poiché la struttura progressiva del contributo sanitario e le disposizioni in materia di riduzione del carico fiscale qualora siano effettuati determinati investimenti costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (21) e sono state attuate in violazione dell'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, tali misure costituiscono altresì aiuti illegali ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589.

(54)

Poiché le misure si configurano come aiuti di Stato illegali e incompatibili, è necessario recuperare gli aiuti dai beneficiari ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589.

(55)

Tuttavia, a seguito dell'ingiunzione di sospensione ordinata dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento, l'Ungheria ha confermato di aver sospeso l'applicazione del contributo sanitario alle imprese del settore del tabacco.

(56)

Pertanto, poiché nessun aiuto di Stato è stato concesso nell'ambito delle misure contestate, non sussiste alcuna necessità di recupero.

5.   CONCLUSIONI

(57)

La Commissione ritiene che il contributo sanitario imposto alle imprese del settore del tabacco, che introduce una struttura di aliquote progressiva e la riduzione del carico fiscal qualora siano effettuati determinati investimenti, si configuri come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che l'Ungheria abbia attuato illegalmente l'aiuto in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(58)

La presente decisione non pregiudica la possibilità di condurre indagini sulla conformità della misura con le libertà fondamentali stabilite dal trattato, in particolare la libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del trattato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La struttura progressiva della tassa applicabile alle imprese del settore del tabacco e le disposizioni in materia di riduzione del carico fiscale qualora siano effettuati determinati investimenti adottate dall'Ungheria con legge XCIV del 2014 sul contributo sanitario delle imprese del settore del tabacco costituisce aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cui l'Ungheria ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso trattato.

Articolo 2

L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 non costituisce aiuto se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 2 dei regolamenti (CE) n. 994/98 (22) o (UE) 2015/1588 del Consiglio (23), a seconda di quale sia applicabile al momento della concessione dell'aiuto.

Articolo 3

Gli aiuti individuali concessi nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, al momento della concessione, soddisfano le condizioni stabilite in un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2015/1588 o in qualsiasi altro regime di aiuti approvato, sono compatibili con il mercato interno, fino alle intensità massime di aiuto applicabili a questo tipo di aiuto.

Articolo 4

L'Ungheria annulla tutti i pagamenti in sospeso dell'aiuto a norma del regime di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

L'Ungheria attua la presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della stessa.

Articolo 6

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Ungheria trasmette una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarvisi.

2.   L'Ungheria informa la Commissione in merito allo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 7

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2016

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 277 del 21.8.2015, pag. 24.

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83, 27.3.1999, pag. 1).

(3)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(4)  In conformità alla legge in questione, tra gli «investimenti» rientrano l'acquisto o la creazione di beni materiali, la produzione di beni materiali da parte dell'impresa, l'attività svolta ai fini dell'installazione o dell'uso dei beni materiali acquistati per l'uso previsto fino alla relativa installazione o al primo uso normale (trasporto, sdoganamento, attività di intermediazione, realizzazione di fondamenta, installazione e ogni attività legata all'acquisto dei beni materiali, comprese le attività di progettazione, preparazione, sistemazione, noleggio e assicurazione); gli investimenti comprendono altresì attività volte al miglioramento dei beni materiali esistenti, al cambiamento della loro destinazione d'uso, alla loro conversione o finalizzate ad aumentarne direttamente la vita utile o la capacità, insieme ad altre attività sotto elencate e relative a tali beni materiali.

(5)  Causa C-83/98 P Francia/Ladbroke Racing Ltd e Commissione UE:C:2000:248, punti da 48 a 51. Allo stesso modo, può costituire un aiuto di Stato una misura che conceda a talune imprese una riduzione d'imposta o un rinvio del pagamento del tributo normalmente dovuto, cfr. cause riunite da C-78/08 a C-80/08 Paint Graphos e altri, punto 46.

(6)  Causa C-143/99 Adria-Wien Pipeline UE: C: 2001:598, paragrafo 38.

(7)  Cfr. causa C-66/02, Italia/Commissione, UE: C: 2005:768, punto 78; causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e altri, UE: C: 2006:8, punto 132; causa C-522/13, Ministerio de Defensa y Navantia, UE: C: 2014:2262, punti da 21 a 31. Paragrafo 9 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

(8)  Cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide Industries Belgium UE: C: 2006:403 e UE: C: 2006:216, punto 30 e causa C-387/92 Banco Exterior de España UE: C: 1994:100, paragrafo 14.

(9)  Cfr., ad esempio, causa C-279/08 P Commissione/Paesi Bassi (NOx) UE:C:2011:551; causa C-143/99 Adria-Wien Pipeline UE: C: 2001:598, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri UE:C:2011;550, causa C-308/01 GIL Insurance UE:C:2004:252.

(10)  Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese.

(11)  Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito UE:C:2011:732.

(12)  Idem, punto 92.

(13)  Causa C-487/06 P British Aggregates Association/Commissione UE:C:2008:757, punti 85 e 89 e giurisprudenza succitata, e causa C-279/08 P Commissione/Paesi Bassi (NOx) UE:C:2011:551, punto 51.

(14)  Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito UE:C:2011:732. Cfr. altresì, per analogia, causa C-385/12 Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. UE:C:2014:47, nella quale la Corte di giustizia ha sostenuto che «gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro relativa ad un'imposta sul fatturato del commercio al dettaglio che obbliga i contribuenti che costituiscono, nell'ambito di un gruppo di società, «imprese collegate», ai sensi della normativa medesima, a sommare i rispettivi fatturati ai fini dell'applicazione di un'aliquota fortemente progressiva per poi successivamente ripartire tra di loro l'importo dell'imposta così calcolata in ragione del prorata del rispettivo fatturato reale, quando — ciò che spetta al giudice del rinvio verificare — i contribuenti appartenenti a un gruppo di società e ricompresi nello scaglione più elevato dell'imposta straordinaria sono «collegati», nella maggior parte dei casi, a società con sede in un altro Stato membro.»

(15)  Cfr., ad esempio, cause riunite da C-78/08 a C-80/08 Paint Graphos e altri UE:C:2011;550, punto 69.

(16)  Cfr. comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, punto 24. L'affermazione della logica ridistributiva in grado di giustificare la progressività del sistema vale esplicitamente solo relativamente alle imposte sugli utili o sul reddito (netto), e non alle imposte sul fatturato.

(17)  Causa C-172/03 Heiser UE:C:2005:130, punto 55. Cfr. altresì causa C-494/06 P Commissione/Italia e Wam UE:C:2009:272, punto 54 e la giurisprudenza succitata, e causa C-271/13 P Rousse Industry/Commissione UE:C:2014:175, punto 44. Cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P Comitato «Venezia vuole vivere» e altri/Commissione UE:C:2011:368, punto 136. Cfr. altresì causa C-156/98 Germania/Commissione UE:C:2000:467, punto 30, e giurisprudenza succitata.

(18)  Le eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafo 2, TFUE, riguardano le seguenti tipologie di aiuti: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

(19)  Le eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, riguardano le seguenti tipologie di aiuti: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune regioni; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio; ed e) gli aiuti determinati con decisione del Consiglio.

(20)  Causa T-68/03 Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione UE:T:2007:253 punto 34.

(21)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(22)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

(23)  Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).


19.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/53


DECISIONE (UE) 2016/1847 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2016

riguardante gli aiuti di Stato SA.41612 — 2015/C [ex SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN)] cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore della società calcistica MVV di Maastricht

[notificata con il numero C(2016) 4053]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo, 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato (1) e tenuto conto di tali osservazioni,

considerato quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Nel 2010, la Commissione è stata informata sul fatto che i Paesi Bassi avevano attuato delle misure di aiuto a favore della società calcistica MVV di Maastricht. Nel 2010 e 2011, la Commissione ha ricevuto inoltre denunce riguardanti le misure a favore di altre società calcistiche olandesi, ovvero Willem II di Tilburg, FC Den Bosch di 's-Hertogenbosch, PSV di Eindhoven e NEC di Nijmegen. I Paesi Bassi hanno fornito alla Commissione le dovute informazioni sulla misura riguardante il MVV per mezzo di una lettera datata 2 settembre 2011.

(2)

Con la lettera datata 6 marzo 2013, la Commissione ha informato i Paesi Bassi che aveva deciso di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in merito alle misure a favore di Willem II, NEC, MVV, PSV e FC Den Bosch.

(3)

La decisione della Commissione di avviare un procedimento (in prosieguo: «la decisione di apertura») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato pertanto gli interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure in questione.

(4)

I Paesi Bassi hanno presentato le osservazioni nell'ambito del quadro di riferimento del procedimento relative alla misura a favore del MVV mediante delle lettere datate 31 maggio 2013 e 12 novembre 2013. I Paesi Bassi hanno inoltre risposto alla richiesta di integrazione di informazioni mediante una lettera datata 26 marzo 2014. Il 13 giugno 2014 ha avuto luogo un incontro tra i servizi della Commissione il comune di Maastricht, a cui fece seguito la lettera del 30 luglio 2014 dei Paesi Bassi.

(5)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate concernenti le misure a favore del MVV.

(6)

A seguito della decisione di apertura, e in accordo con i Paesi Bassi, le indagini per le diverse società sono state condotte separatamente. L'inchiesta relativa al MVV è stata registrata con il numero SA.41612.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1.   La misura e i suoi beneficiari

(7)

La federazione nazionale di calcio Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (di seguito: «KNVB») è l'organizzazione ombrello per il campionato di calcio professionistico e amatoriale. Il calcio professionistico nei Paesi Bassi è organizzato in un sistema a due livelli. Nella stagione 2014/2015 era composto da 38 squadre, di cui 18 giocavano nella massima serie (eredivisie) e 20 nel campionato inferiore (eerste divisie).

(8)

Maastrichtse Voetbal Vereniging, dalla stagione 2010/2011 è chiamato Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht (di seguito: «MVV»), è stato fondato nel 1908 e gioca le sue partite in casa presso lo stadio De Geusselt a Maastricht. Il MVV è retrocesso dalla massima serie al campionato inferiore nel 2000. Il MVV non gioca in un torneo europeo dal 1970.

(9)

La struttura legale del MVV è quella di una fondazione, Stichting MVV. Secondo le informazioni inviate dai Paesi Bassi, il MVV è una piccola impresa (3). Nella stagione 2009/2010 contava 38 dipendenti mentre nella stagione 2010/2011 ne aveva 35. Sia il suo fatturato sia il totale di bilancio sono rimasti ben al di sotto dei 10 milioni di EUR in entrambi gli anni.

(10)

Nel primo trimestre del 2010 il Comune di Maastricht (di seguito: «il Comune») è venuto a conoscenza che il MVV stava fronteggiando gravi difficoltà finanziarie. Il suo livello di indebitamento era salito a 6,5 milioni di EUR; di cui 1,7 milioni di EUR era dovuto al Comune stesso sotto forma di un prestito non garantito. Per evitare il fallimento del MVV, nel mese di aprile 2010 sostenitori, aziende e sponsor hanno dato vita a un'iniziativa («Initiatiefgroup MVV Maastricht»). Questa iniziativa ha comportato la redazione di un piano aziendale per riordinare la situazione finanziaria del MVV e trasformare il MVV in una società calcistica produttiva. Il Comune ha aderito a questa iniziativa. Nel maggio 2010, come parte del contratto tra creditori, ma senza una sospensione formale del procedimento di pagamento, il Comune ha rinunciato al suo credito pari a 1,7 milioni di EUR. Ha acquistato inoltre lo stadio e i campi di allenamento, che erano utilizzati soltanto dal MVV, ma che erano di proprietà economica di un terzo (la fondazione Stichting Stadion Geusselt) sulla base di una transazione che implicava un lungo contratto di locazione del valore di 1,85 milioni di EUR. Tale importo è stato determinato sulla base di una valutazione esterna.

(11)

I Paesi Bassi non hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di rinunciare al credito di 1,7 milioni di EUR nei confronti del MVV e di acquistare lo stadio di calcio e i campi di allenamento per un importo pari a 1,85 milioni di EUR, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2.2.   Motivazioni per l'avvio del procedimento

(12)

Nella decisione di avvio, la Commissione era giunta alla conclusione preliminare che il Comune aveva fornito un vantaggio selettivo al MVV, avendo utilizzato risorse statali, e aveva, quindi, fornito aiuti alla società calcistica. La Commissione ha concluso che entrambe le misure sono state decise contemporaneamente e sono strettamente interconnesse. La Commissione ha anche assunto la posizione che le misure di aiuto alle società calcistiche professionistiche sono suscettibili di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Per quanto riguarda la rimessa del debito da parte del Comune, la Commissione non ha potuto concludere, sulla base delle informazioni disponibili, se il comportamento del Comune sia stato quello di un creditore tipico operante in un'economia di mercato. Per quanto riguarda l'acquisto dello stadio e dei campi di allenamento da parte di terzi, la Commissione non ha potuto concludere, in assenza di un piano aziendale credibile redatto prima dell'acquisto, se il comportamento del Comune sia stato quello di un tipico investitore operante in economia di mercato. Infine, la Commissione ha chiesto informazioni dettagliate in merito alle affermazioni fatte in consiglio comunale, ovvero che la terza parte coinvolta (la fondazione Stadium De Geusselt) avrebbe trasferito il rendimento dell'acquisto dello stadio per coprire le parti preferenziali dei debiti del MVV, cioè i contributi per le pensioni e le tasse.

(13)

La Commissione rileva che il MVV si era trovato in una situazione finanziaria difficile per diversi anni prima del 2010. Nella stagione 2007/2008 aveva registrato una perdita di 0,15 milioni di EUR e aveva un patrimonio netto in negativo (meno 2,7 milioni di EUR). Nel 2008/2009 il MVV aveva registrato una perdita di 1,1 milioni di EUR e il suo patrimonio netto era pari a meno 3,8 milioni di EUR. Nel marzo 2010 si erano verificate ulteriori perdite pari a 1,3 milioni di EUR e il patrimonio era sceso a meno 5,17 milioni di EUR. Nell'aprile 2010, il MVV non era più in grado di pagare gli stipendi e le altre spese correnti e si trovava effettivamente sull'orlo della bancarotta.

(14)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha osservato nella decisione di apertura che il MVV era in difficoltà finanziarie al momento dell'erogazione dell'aiuto. Al fine di valutare la compatibilità degli aiuti con gli Orientamenti del 2004 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (4) (in prosieguo: «gli orientamenti»), la Commissione ha richiesto informazioni sulla conformità ai requisiti ivi fissati.

(15)

La Commissione in particolare non ha potuto verificare se erano state rispettate le condizioni di cui ai punti 34-37 degli orientamenti riguardanti la natura e la realizzazione di un piano di ristrutturazione. La Commissione non ha potuto nemmeno verificare se erano state adottate misure compensative adeguate ai sensi dei punti 38-42 degli orientamenti. È necessario inoltre che sia dimostrato che l'aiuto era stato limitato al minimo necessario, che il beneficiario aveva versato un proprio contributo adeguato alla sua ristrutturazione e che il principio «una tantum» era stato rispettato.

3.   OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI

(16)

Per quanto riguarda le misure a favore del MVV, i Paesi Bassi dissentono sul fatto che queste misure costituiscano aiuti di Stato. Dal punto di vista dei Paesi Bassi, il Comune, detenendo un credito subordinato nei confronti di una società sull'orlo del fallimento, ha agito in conformità al principio del creditore in economia di mercato rinunciando, nel 2010, ai propri diritti. Essi hanno dichiarato che una semplice richiesta formale anche da parte di un creditore avrebbe innescato il fallimento immediato. Secondo i Paesi Bassi, in caso di fallimento del MVV, il Comune con ogni probabilità non avrebbe recuperato nulla del suo prestito. Il credito era subordinato, per cui di rango inferiore rispetto ai crediti totali pari a circa 3 milioni di EUR (sia preferenziali («preferente») che non garantiti («concurrente»)] detenuti da altri creditori. I Paesi Bassi hanno affermato che pertanto non vi era alcuna probabilità di ottenere alcun risarcimento dell'importo del prestito e che anche i detentori di crediti «preferente» e «concurrente» erano disposti a non rivendicare lei propri diritti nell'ambito del piano di ristrutturazione generale. Inoltre, se il Comune non avesse rinunciato al suo credito nel maggio 2010 e, dunque, avesse provocato l'apertura di una procedura ufficiale di insolvenza, il MVV avrebbe rischiato, secondo le regole della KNVB, di perdere la sua licenza di gioco a livello professionistico e non ci sarebbe stata alcuna possibilità di trasferire della licenza a un'altra società.

(17)

Per quanto riguarda l'acquisto dello stadio De Geusselt e dei campi di allenamento utilizzati dal MVV, i Paesi Bassi hanno sostenuto che tale acquisto è avvenuto al valore stabilito da esperti esterni e quindi in conformità con il principio dell'investitore in economia di mercato. La valutazione si compone di una stima del diritto a una locazione a lungo termine e del valore dei fabbricati ubicati sul terreno. I Paesi Bassi hanno inoltre sottolineato la posizione strategica dello stadio di Maastricht e gli interessi del Comune in relazione al ragguardevole (nuovo) sviluppo da parte del Comune della zona di De Geusselt, nella quale insistono lo stadio e i campi di allenamento.

(18)

In alternativa, i Paesi Bassi hanno sostenuto che, anche qualora le misure fossero state considerate come vantaggio selettivo a favore del MVV, esse non avrebbero falsato la concorrenza o inciso sugli scambi tra Stati membri. I Paesi Bassi hanno sottolineato la posizione di debolezza del MVV nel calcio professionistico nazionale, che rendeva la partecipazione a competizioni a livello europeo un evento molto improbabile. Essi hanno anche affermato che nella decisione di apertura la Commissione non aveva dimostrato che l'aiuto di MVV avrebbe falsato la concorrenza o inciso sugli scambi in nessuno dei mercati menzionati.

(19)

Come argomentazione secondaria, i Paesi Bassi hanno dichiarato che nel caso in cui le misure fossero considerate un aiuto di Stato, esse sarebbero risultate compatibili con il mercato interno. Alla base di tali argomenti vi sono innanzitutto gli orientamenti e in secondo una valutazione di compatibilità basata direttamente sull'articolo 107, paragrafo 3, lettere c) e d) del trattato.

4.   VALUTAZIONE DELLE MISURE

4.1.   Sussistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato.

(20)

Secondo l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti di Stato sono gli aiuti concessi da uno Stato membro o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che falsa o minaccia di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni e incidendo in tal modo sugli scambi tra gli Stati membri. Le condizioni, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono cumulative e pertanto per essere considerata un aiuto di Stato una misura deve soddisfare tutte le condizioni.

(21)

Sulla base della decisione di apertura, la Commissione ha valutato la decisione del Comune del 25 maggio 2010 di rinunciare ad un credito subordinato di 1,7 milioni di EUR nei confronti del MVV e di acquistare lo stadio De Geusselt e i campi di allenamento del MVV per un importo pari a 1,85 milioni di EUR. I Paesi Bassi sostengono che entrambe le misure rispettano il principio dell'operatore in economia di mercato (MEOP) e che pertanto esse non dovrebbero essere considerate aiuti di Stato.

(22)

La Commissione ritiene che, in linea con la giurisprudenza in materia (5), esista un legame necessario e indissolubile tra le due misure. Per arrivare a questa conclusione, la Commissione ha preso in considerazione la cronologia dei provvedimenti in questione, il loro obiettivo e la situazione del MVV nel momento in cui il Comune ha deciso di sostenerlo. (6) La Commissione rileva, innanzitutto, che le misure sono state presentate insieme e sono state adottate nella stessa seduta del consiglio comunale del 25 maggio 2010. Lo scopo di entrambe le misure era quello di garantire il salvataggio del MVV nell'immediato futuro ed entrambe sono state discusse — nel quadro di una stessa proposta — come parte della posizione del Comune in merito al piano di salvataggio che l'«Initiatiefgroep MVV Maastricht» stava mettendo a punto. La Commissione è giunta quindi alla conclusione che le misure sono strettamente legate per quanto riguarda il loro scopo rispetto alla situazione del MVV in quel momento, vale a dire il salvataggio del MVV a fronte dell'evidente precarietà della sua situazione finanziaria.

(23)

Entrambe le misure sono state decise dal Comune e hanno avuto conseguenze finanziarie sullo stesso (3,55 milioni di EUR). Esse pertanto implicano l'uso di risorse statali, una conclusione non contestata dai Paesi Bassi. Il trasferimento di risorse statali può assumere molte forme, ad esempio sovvenzioni dirette, prestiti, garanzie, investimenti diretti nel capitale delle imprese e prestazioni in natura. Anche le rinunce a crediti statali e gli investimenti a condizioni non di mercato costituiscono trasferimenti di risorse statali.

(24)

I Paesi Bassi e il Comune sostengono poi che il Comune abbia agito nel rispetto del principio del creditore in economia di mercato per quanto riguarda la rinuncia al credito e nel rispetto del principio dell'investitore operante in economia di mercato per quanto riguarda l'acquisto dello stadio e dei campi di allenamento e, pertanto, non abbia fornito un indebito vantaggio economico al MVV. La Commissione non è d'accordo con tale parere per i seguenti motivi.

(25)

Ogni volta che la situazione finanziaria di un'impresa migliora in seguito all'intervento dello Stato, sussiste un vantaggio. Per valutare se questo vantaggio è eccessivo, si deve confrontare la situazione finanziaria dell'impresa a seguito della misura con la sua situazione finanziaria in assenza della misura. È indiscutibile che la situazione finanziaria del MVVS è nettamente migliorata grazie alle misure in esame.

4.1.1.   Rinuncia al diritto relative al prestito subordinato

(26)

Le misure adottate dal Comune e dagli altri principali creditori hanno permesso al MVV di risanare il bilancio. La Commissione rileva che anche gli altri principali creditori del MVV, ovvero coloro che vantano crediti superiori a 150 000 EUR, hanno rinunciato ad esercitare i propri diritti, mentre i creditori minori hanno rinunciato a una parte di questi. Queste azioni, che hanno comportato la rinuncia a esigere crediti per complessivi 2,25 milioni di EUR da parte di privati, e le azioni del Comune non hanno avuto luogo nell'ambito di una sospensione formale della procedura di pagamento. L'assenza di un quadro di riferimento formale spiega perché alla fine una minoranza di creditori, detentori di crediti equivalenti a 145 347 di EUR, non abbia aderito alla decisione di rinuncia ai crediti, sebbene alcuni di questi si fossero impegnati in tal senso. La Commissione prende inoltre atto del fatto che gli altri crediti che i detentori hanno rinunciato ad esigere non erano di natura subordinata, come nel caso del credito del Comune. Secondo i Paesi Bassi, l'assenza di una procedura formale non ha implicato alcuna differenza sostanziale, nel senso che il risultato della risoluzione del debito per il Comune è stato identico a quello che si sarebbe ottenuto in caso di sospensione formale della procedura di pagamento ai sensi del diritto fallimentare neerlandese. In effetti, gli altri creditori avrebbero potuto essere stati costretti a partecipare ad un accordo di creditori, che, per quanto riguarda il Comune, avrebbe in ogni caso comportato la perdita dell'intero importo del prestito (subordinato).

(27)

Tuttavia, come indicato nella decisione di apertura, la Commissione osserva che tre creditori non avevano rinunciato completamente ad esigere i propri crediti, trasformandoli in diritti sui possibili pagamenti futuri versati al MVV per i giocatori che lasciano la società. A tale proposito, i Paesi Bassi hanno sottolineato che questi tre creditori vantavano crediti privilegiati e garantiti per un importo pari a 1,135 milioni di EUR. Essi quindi avrebbero avuto, nel caso di una procedura di fallimento formale, migliori probabilità di recuperare almeno una parte dei loro crediti rispetto ai titolari di crediti non garantiti e, a fortiori, del Comune, detentore di un credito subordinato. La Commissione ritiene che, sebbene il prestito da parte del Comune non sia stato concesso alle stesse condizioni, un investitore privato non avrebbe rinunciato del tutto al credito o almeno si sarebbe garantito — o cercato di garantirsi — qualche forma di (possibile) garanzia collaterale per la rinuncia a tale considerevole somma, anche se le probabilità di rimborso fossero state scarse. Inoltre, la Commissione osserva che il Comune forse avrebbe potuto assicurarsi un vantaggio rispetto agli altri creditori, se effettivamente il piano di salvataggio fosse dipeso dalla partecipazione del Comune. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la piena rinuncia al prestito da parte del Comune, senza alcuna condizione o garanzia, non è in linea con il principio del creditore in economia di mercato.

(28)

Per quanto riguarda la decisione di partecipare a un patto tra creditori al di fuori di una sospensione formale della procedura di pagamento, i Paesi Bassi hanno sottolineato che la KNVB avrebbe ritirato al MVV la licenza di gioco a livello professionistico in caso di sospensione formale dei pagamenti. Pertanto la sospensione formale dei pagamenti non è stata ritenuta essere nell'interesse del Comune, così come della grande maggioranza degli altri creditori. Quindi, questo aspetto di per sé non rende la posizione del Comune diversa da quella degli altri creditori.

(29)

In questo contesto, le autorità dei Paesi Bassi si riferiscono alla parte nella decisione di apertura in cui la Commissione ha concluso che le misure del Comune di Arnhem a favore della squadra di calcio Vitesse non costituivano un aiuto di Stato: il principio di parità di trattamento richiede di stimare la situazione nello stesso modo di quella del Comune di Arnhem, cioè come essere in conformità con l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato poiché le decisioni del Comune avrebbero rispettato il principio del creditore privato. A questo proposito, la Commissione osserva che ogni caso deve essere valutato individualmente. Nel caso di Arnhem/Vitesse, le condizioni previste per l'accordo dei creditori hanno fatto sì che le posizioni del Comune e degli altri creditori sarebbero risultate completamente uguali (ognuno avrebbe ricevuto il 12 % dei crediti insoluti), a differenza del caso di Maastricht/MVV: gli altri creditori (detentori di crediti preferenziali), in cambio della rinuncia ai propri crediti, avrebbero potuto beneficiare degli eventuali redditi provenienti da cessioni di giocatori, diversamente da quanto sarebbe accaduto per il Comune di Maastricht.

(30)

Le altre ragioni avanzate dai Paesi Bassi, in relazione alle conseguenze socio-economiche del fallimento del MVV, non possono essere prese in considerazione nel quadro della valutazione del principio dell'investitore in economia di mercato.

(31)

In primo luogo, le conseguenze socio-economiche di un eventuale fallimento del MVV riguardano il ruolo del Comune in qualità di autorità pubblica, non la posizione di un investitore privato. Sebbene il Comune possa aver avuto un ruolo come investitore nell'area De Geusselt, come risulta dal verbale del consiglio comunale del 25 maggio 2010, il suo interesse specifico rientrava in un interesse più ampio relativo ad altri obiettivi politici generali, come ad esempio lo sviluppo infrastrutturale ed economico del territorio, la politica del Comune in materia di sport e la sua partnership comunale. Di conseguenza, la rinuncia al credito — nel momento in cui è stata concessa — non era, o era solo in parte, legata a un interesse commerciale privato del Comune in qualità di proprietario del terreno o impresa. Anche se esistevano interessi commerciali, i Paesi Bassi non hanno fornito alcun dettaglio in proposito In secondo luogo, si rileva che la rinuncia al credito, in quanto tale, non avrebbe impedito il fallimento del MVV: sono state necessarie altre misure di sostegno, ad esempio l'acquisto del terreno dello stadio e dei campi di allenamento, che la Commissione non ritiene in linea con il principio dell'investitore in economia di mercato. Come spiegato in precedenza, le misure devono essere valutate congiuntamente.

(32)

Per queste ragioni, la Commissione giunge alla conclusione che il Comune, quando ha deciso di rinunciare alla suo credito di 1,7 milioni di EUR nel maggio 2010, non ha agito come un operatore in economia di mercato. Questa conclusione si basa anche sul fatto che la rinuncia al prestito deve essere valutata congiuntamente con l'acquisto dei campi di allenamento e dello stadio, che, secondo la Commissione, non era conforme al principio dell'investitore operante in economia di mercato, come spiegato di seguito.

4.1.2.   Acquisto dei campi di allenamento e dello stadio

(33)

Il Comune non solo ha rinunciato a un credito subordinato nei confronti del MVV, ma ha anche acquistato lo stadio De Geusselt e le strutture di allenamento della società Klein Geusselt, nel quadro del piano generale di salvataggio e di ristrutturazione del MVV. I Paesi Bassi sostengono che tale acquisto non costituisce un aiuto di Stato, in quanto ha avuto luogo secondo le condizioni di mercato. L'argomentazione si basa sulla comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (7) (in prosieguo: «la comunicazione sulla vendita di terreni»), nonché sul principio dell'investitore in economia di mercato, in base al quale gli interventi finanziari di un'autorità pubbliche nei confronti un'impresa, se considerati accettabili per altri operatori alle stesse condizioni, non possono essere considerati come recanti un vantaggio all'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Per quanto riguarda la comunicazione sulla vendita di terreni, i Paesi Bassi riconoscono che essa riguarda la vendita di terreni e non l'acquisto di beni immobili, ma ritengono che possa essere applicata per analogia.

(34)

La Commissione nota che il prezzo di acquisto di 1,85 milioni di EUR è stato fissato sulla base della relazione di un esperto esterno, che è stata presentata alla Commissione (relazione periti Van Der Horst Taxateurs del giugno 2010). La Commissione ha inoltre osservato che il Comune era già proprietario del terreno su cui è stato costruito lo stadio. Esso ha acquistato lo stadio e gli altri beni, ma anche il diritto di locazione di lunga durata del fondo (recht van erfpacht). […] (*) Il prezzo di 1,85 milioni di EUR comprende i campi di allenamento, che non erano stati inclusi nella relazione del perito. Si osserva che la perizia non ha specificato l'identità dell'acquirente.

(35)

La Commissione rileva, in primo luogo, che le ragioni del Comune per l'acquisto dello stadio includevano considerazioni legate alla «salute pubblica» e alla «coesione sociale», dato che esso voleva mantenere e sviluppare una «zona sportiva» nell'area De Geusselt  (8). Tali obiettivi politici non verrebbero presi in considerazione nella decisione di investimento di un investitore di mercato e, quindi, il Comune non può essere equiparato a un operatore di economia di mercato. In secondo luogo, la Commissione non ritiene che un operatore in economia di mercato sarebbe stato disposto ad acquistare lo stadio di calcio al suo valore di sostituzione. Diversamente da terreni o da altri beni, uno stadio di calcio è un bene produttivo, che può essere utilizzato per generare introiti, ma che comporta anche costi di manutenzione. Un operatore in economia di mercato avrebbe acquistato un simile stadio soltanto sulla base di un piano aziendale che dimostrasse la forte probabilità di un suo sfruttamento sufficientemente redditizio. Tale piano aziendale avrebbe anche determinato il prezzo al quale un investitore sarebbe stato disposto ad acquistare lo stadio. Il Comune non ha redatto nessun piano aziendale, né prima dell'acquisto, né quando ha deciso di acquistare lo stadio. Infatti, nel maggio 2010 il consiglio comunale è stato informato dalla giunta comunale che avrebbe redatto un piano per lo sfruttamento futuro dello stadio come struttura polifunzionale. Il piano è stato effettivamente presentato al consiglio, ma nel dicembre 2010. La Commissione rileva che nel maggio 2010, quando è stata presa la decisione di acquistare lo stadio, il Comune ha stimato che il costo annuale del mantenimento dello stadio sarebbe ammontato a 380 000 EUR, mentre il canone annuo a carico del MVV era di 75 000 EUR (9). La differenza di 305 000 EUR sarebbe stata finanziata grazie al reddito proveniente dall'affitto per altri eventi o avrebbe dovuto essere coperta dal Comune. Anche se il prezzo di acquisto è stato fissato per tener conto delle potenziali perdite causate dall'esiguo prezzo di locazione applicato al MVV, non si può concludere che un operatore di mercato privato si sarebbe impegnato in un contratto che ha comportava un forte rischio di essere in perdita. La relazione presentata al consiglio comunale nel dicembre 2010 conferma che in quella situazione non era possibile lo sfruttamento commerciale o la copertura dei costi dello stadio. Nel giugno 2012 una relazione redatta dalla Corte dei conti (10) comunale ha evidenziato che lo sfruttamento dello stadio ha continuato a produrre risultati negativi.

(36)

Inoltre, nel caso di vendita urgente, come nel caso del MVV, ci si potrebbe aspettare che un operatore di mercato utilizzi il fattore tempistica come leva per ottenere un prezzo migliore rispetto al valore stimato da un perito. Ciò non è accaduto nel caso del Comune, che ha semplicemente accettato il valore stabilito dal perito, considerandolo «realistico».

(37)

La presente conclusione non è alterata dall'interesse specifico che il Comune aveva in relazione ai piani di sviluppo dell'area De Geusselt. Nel piano di salvataggio redatto nel 2010, i Paesi Bassi non hanno segnalato l'esistenza di alcun piano per l'acquisto o del calcolo prima del giugno 2010 di un potenziale acquisto da parte del Comune. Tale valutazione prima di un acquisto è, tuttavia, qualcosa che ci si potrebbe aspettare da un investitore di mercato.

(38)

Per tutti questi motivi, la Commissione conclude che nel 2010, al momento di decidere le misure per l'acquisto dei terreni dello stadio e dei campi di allenamento, il Comune non ha agito come avrebbe fatto un operatore in economia di mercato.

4.1.3.   Impatto dell'aiuto sul MVV

(39)

I vantaggi di cui ha beneficiato il MVV sono stati, in primo luogo, la remissione dei debiti e, in secondo luogo, la possibilità di continuare a giocare a calcio nello stadio De Geusselt. L'affitto mensile per l'uso non esclusivo delle due strutture dopo il loro acquisto da parte del Comune è stato fissato ad un livello pari al 3 % del budget del MVV ovvero ad un importo minimo di 75 000 EUR (11). La Commissione rileva inoltre che, secondo i termini del contratto di acquisto, la somma di 1,85 milioni di EUR pagata dal Comune sarebbe stata utilizzata da parte del venditore, Stichting Stadion De Geusselt  (12), per coprire i debiti del MVV relativi a tasse, stipendi dei giocatori e obblighi pensionistici, debiti che non rientravano nell'accordo tra creditori. La somma di 1,85 milioni di EUR è stata infatti registrata alla voce entrate straordinarie nei libri contabili del MVV per la stagione 2009/2010, con la comunicazione «contributo Comune di Maastricht» (Bijdrage Gemeente Maastricht). Stichting Stadion De Geusselt doveva effettivamente utilizzare il ricavato della vendita per la riduzione del debito e la ristrutturazione del MVV (cfr. lettera della fondazione al Comune del 9 giugno 2010).

(40)

I Paesi Bassi dubitano che un eventuale aiuto alle società calcistiche che non giocano a livello europeo, e più in particolare al MVV, possa avere un impatto sul mercato interno. A tal proposito, la Commissione sottolinea che ogni anno il MVV è un potenziale partecipante a tornei di calcio europei. Anche in quanto società che milita nel campionato inferiore, esso è fondamentalmente in grado di esercitare un'influenza sulla competizione per la coppa nazionale di calcio nonché di vincere tale coppa, eventualità che gli consentirebbe di giocare in un torneo europeo l'anno successivo. In un breve periodo di tempo, anche una società calcistica con un basso ranking può passare alla categoria superiore (13). La Commissione sottolinea poi che le società di calcio professionistico esercitano attività economiche in diversi mercati, oltre a partecipare a competizioni di calcio, che hanno una dimensione internazionale, come ad esempio il mercato della cessione di giocatori professionisti, la pubblicità, le sponsorizzazioni, il merchandising o la copertura dei media. Gli aiuti a un club di calcio professionistico rafforzano la sua posizione su ciascuno di tali mercati, molti dei quali coprono più Stati membri. Pertanto, se le risorse statali sono utilizzate per fornire un vantaggio selettivo a un club di calcio professionistico, tali aiuti rischiano potenzialmente di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (14). In particolare per quanto riguarda il MVV, nel corso del 2010 diversi giocatori del MVV avevano la nazionalità di altri Stati membri, in particolare quella belga.

(41)

In considerazione di quanto precede, la Commissione giunge alla conclusione che la rinuncia al credito e l'acquisto dei campi di allenamento e dello stadio (per un totale di 3,55 milioni di EUR) costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La loro compatibilità con il mercato interno sarà valutata in seguito.

4.2.   Valutazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato

(42)

La Commissione deve valutare se le misure di aiuto del MVV possono essere considerate compatibili con il mercato interno. Secondo la giurisprudenza della Corte, spetta allo Stato membro invocare le possibili motivazioni di compatibilità e dimostrare che le condizioni per tale compatibilità sono soddisfatte (15).

(43)

Nessuna delle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato si applica alla misura di aiuto in questione. Nemmeno i Paesi Bassi hanno del resto affermato il contrario.

(44)

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, la Commissione osserva che nessuna delle regioni olandesi rientra nella deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Inoltre, le misure di aiuto in questione non promuovono un importante progetto di comune interesse europeo, né servono a porre rimedio a qualsiasi grave turbamento dell'economia neerlandese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

(45)

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, vale a dire aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, in cui tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, i Paesi Bassi hanno sostenuto che questa deroga possa essere applicata, nel caso in cui la Commissione dovesse constatare che le misure in questione costituiscono aiuti di Stato. A tal proposito, i Paesi Bassi hanno inoltre affermato che ai fini della sua analisi la Commissione dovrebbe inoltre tenere conto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato sugli aiuti per promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio, in combinazione con l'articolo 165 del trattato.

(46)

Nella sua valutazione del concetto di «sviluppo delle attività economiche» nel settore sportivo, la Commissione tiene in debita considerazione l'articolo 165, paragrafo 1, del trattato e l'ultimo comma dell'articolo 165, paragrafo 2, del trattato, che prevede che l'Unione contribuisca alla promozione dello sport europeo, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. Tuttavia, il trattato distingue tra i concetti di sport e di cultura; pertanto, l'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato non può servire come base per la valutazione della compatibilità degli aiuti al MVV.

(47)

Per la valutazione delle misure di aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione ha pubblicato una serie di regolamenti, quadri, orientamenti e comunicazioni in materia di aiuti e di finalità orizzontali o settoriali per le quali vengono concessi gli aiuti. Dato che il MVV stava affrontando delle difficoltà finanziarie nel momento in cui state adottate le misure e che l'aiuto è stato assegnato dal Comune per affrontare queste difficoltà, è opportuno valutare se i criteri stabiliti negli orientamenti si possano applicare e risultino soddisfatti (16). A tal proposito la Commissione rileva che gli orientamenti non escludono il calcio professionistico. Questa attività economica è, dunque, coperta dagli orientamenti.

(48)

Nel luglio 2014, la Commissione ha pubblicato gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (17), che non sono però applicabili agli aiuti non notificati in oggetto, che sono stati concessi nel nel 2010. Secondo il punto 137 dei nuovi orientamenti, i nuovi orientamenti si applicherebbero soltanto in caso di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione concessi senza previa autorizzazione integralmente o in parte concessi dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Secondo il punto 138 dei nuovi orientamenti, in tutti gli altri casi la Commissione effettuerà l'indagine sulla base degli orientamenti che erano applicabili al momento della concessione degli aiuti, e quindi, nel caso specifico, quelli applicabili prima del 2014 (cfr. considerando 14).

(49)

Secondo il punto 11 degli orientamenti, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale. Come indicato al considerando 13, il MVV aveva un patrimonio netto negativo a partire dalla stagione 2007/2008 e nel primo trimestre del 2010 il capitale ha raggiunto il livello di meno 5,1 milioni di EUR, mentre i debiti del MVV erano pari a 6,4 milioni di EUR. Come sottolineato dai Paesi Bassi, il MVV si è trovato, nella primavera del 2010, praticamente in bancarotta. Il MVV era quindi chiaramente una società in difficoltà ai sensi degli orientamenti. Questo fatto non è contestato dai Paesi Bassi. Pertanto, la compatibilità degli aiuti di Stato a favore del MVV deve essere valutata in base agli orientamenti.

(50)

Dalla sezione 3.2 degli orientamenti risulta che la concessione dell'aiuto debba essere subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione. Tuttavia, ai sensi del punto 59 degli orientamenti, per le piccole e medie imprese (come nel caso del MVV) il piano di ristrutturazione non deve essere approvato dalla Commissione, anche se deve soddisfare i requisiti di cui ai punti 35, 36 e 37 degli orientamenti ed essere approvato dallo Stato membro interessato e comunicato alla Commissione. La Commissione osserva che i Paesi Bassi hanno comunicato un piano di ristrutturazione che affronta le condizioni di cui ai punti da 34 a 37 degli orientamenti. I costi complessivi della ristrutturazione erano pari a quasi 6 milioni di EUR. A questo proposito, la Commissione osserva che la decisione del Comune di concedere gli aiuti al MVV è stata subordinata a una serie di condizioni. Queste condizioni sono state stabilite dal piano aziendale del 2010, di cui al considerando 10.

(51)

A tal proposito, la Commissione osserva che la decisione del Comune di rinunciare al suo credito e di comprare lo stadio De Geusselt ha fatto seguito ad un'analisi sulla natura e sulle cause delle difficoltà di MVV. L'operazione era subordinata ad una serie di condizioni che miravano a ripristinare la redditività a lungo termine della società entro un lasso di tempo ragionevole di tre anni e a soddisfare le esigenze del KNVB per mantenere attiva la licenza del MVV per le competizioni professionistiche. Il piano di ristrutturazione ha comportato una nuova gestione e tagli del personale e nel gruppo di giocatori. Il piano di ristrutturazione non dipende da obiettivi cui MVV tende ma che non può controllare completamente, quali la ricerca di nuovi sponsor e l'aumento del numero di spettatori. Si prevede che la situazione finanziaria della società migliori e che la squadra possa continuare a giocare a livello professionistico. Gli sviluppi delineati nel punto successivo mostrano che il piano era in effetti realistico.

(52)

Le misure adottate si sono rese necessarie per ripristinare la redditività del MVV. Infatti la salute finanziaria della società è stata ripristinata. Come conseguenza di tali misure, per tutta la stagione 2009/2010, il MVV ha registrato un utile di 3,9 milioni di EUR e per la prima volta in molti anni il patrimonio netto ha raggiunto un livello positivo (0,051 milioni di EUR). La stagione 2010/2011 si è conclusa con un utile di 0,021 milioni di EUR, mentre il patrimonio del MVV è risultato pari a 0,072 milioni di EUR. Il MVV ha chiuso il bilancio in pareggio anche nel 2011/2012. La KNVB ha modificato la classificazione dello stato finanziario del MVV, che è passata dalla categoria 1 (insufficiente) alla categoria 3 (buono) all'inizio della stagione 2011/2012.

4.2.1.   Misure compensative

(53)

I punti da 38 a 42 degli orientamenti prevedono che le misure compensative devono essere adottate dal beneficiario al fine di minimizzare l'effetto distorsivo dell'aiuto e dei suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi. Tuttavia, secondo il punto 41 degli orientamenti, questa condizione non si applica alle piccole imprese, come il MVV.

4.2.2.   Aiuto limitato al minimo

(54)

La Commissione rileva inoltre che il piano di ristrutturazione è stato finanziato in larga misura da soggetti privati esterni, oltre che grazie ai risparmi realizzati a livello interno, conformemente ai punti 43 e 44 degli orientamenti. Inoltre, diversi enti privati hanno accettato di rinunciare ai loro crediti. Il contributo complessivo dei creditori e del Comune per il rifinanziamento del MVV è stato di circa 5,8 milioni di EUR (rinunce al credito e acquisto dello stadio con contratto di locazione di lunga durata). Il L'ammontare delle rinunce al credito da parte di soggetti privati diversi dallo Stato è stato pari a 2,25 milioni di EUR e risulta quindi superiore al 25 % richiesto per le piccole imprese.

(55)

L'importo dell'aiuto era necessario. Secondo il piano di ristrutturazione, esso avrebbe portato alla riduzione delle perdite nelle stagioni 2011/2012 e 2012/2013 e a risultati moderatamente positivi nelle successive. Tutto ciò non avrebbe permesso al MVV di acquistare nuovi giocatori o attirarli con salari più alti.

(56)

Il piano è stato messo a punto per consentire uno snellimento del MVV permettendogli di ricominciare, senza il carico del debito, ma con una nuova struttura. Le misure avrebbero dovuto portare perciò ad una situazione finanziaria sana per il MVV, soddisfacendo inoltre i requisiti della KNVB. A tal proposito, la Commissione ricorda che ogni società calcistica professionistica neerlandese ottiene la licenza dalla KNVB, in base alla quale si deve soddisfare a vari obblighi. Uno degli obblighi riguarda la salute finanziaria della società. Ogni stagione, la società è tenuta a presentare, entro il 1o novembre, il 1o marzo e il 15 giugno, una relazione finanziaria che descriva, tra l'altro, l'attuale situazione finanziaria e il bilancio per la stagione successiva. Sulla base di queste relazioni le società sono valutate in tre categorie (1: insufficiente, 2: sufficiente, 3: buono). Le società che rientrano nella categoria 1 possono essere obbligate a presentare un piano di miglioramento per passare ad una categoria successiva. Se la società non rispetta il piano, la KNVB può imporre sanzioni, ad esempio un avvertimento ufficiale, la riduzione del punteggio ottenuto nel campionato e — come sanzione finale — il ritiro della licenza. Nei Paesi Bassi, Una società di calcio professionistico che viene dichiarata fallisce perde la licenza. Se si fonda una società che succeda alla precedente, questa non verrà ammessa direttamente alle leghe di calcio professionistico, ma dovrà iniziare dalla seconda divisione amatoriale.

(57)

Il piano di ristrutturazione prevedeva una nuova gestione e tagli sostanziali al personale e al numero di giocatori. Diversi giocatori sono stati trasferiti, i contratti in essere sono stati annullati o rinnovati con una remunerazione inferiore e i nuovi contratti sono stati stipulati senza spese di trasferimento; alcuni giocatori sono stati presi in prestito da altre società e sono stati conclusi alcuni contratti con giocatori dilettanti. Ciò ha permesso una riduzione dei costi di personale e giocatori del 40 %. Come descritto al considerando 26 e seguenti, altri creditori oltre al Comune hanno rinunciato ai crediti nei confronti del MVV per un totale di 2,25 milioni di EUR. Il MVV ha quindi quasi completamente annullato il proprio indebitamento.

(58)

La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione abbia affrontato le cause delle difficoltà finanziarie del MVV, in particolare il costo di giocatori sotto forma di salari e spese di trasferimento. Una società calcistica professionistica non può pretendere di diversificare in altri mercati nel senso degli orientamenti; tuttavia ciò può essere previsto per risparmiare sulla sua attività principale, proprio come ha fatto il MVV. I Paesi Bassi hanno anche fornito un elenco delle misure adottate dal MVV per tagliare gli altri costi operativi della società. Il piano di ristrutturazione non dipende da obiettivi cui MVV tende ma che non può controllare completamente, quali la ricerca di nuovi sponsor e l'aumento del numero di spettatori. La Commissione ritiene pertanto che l'attuazione del piano permetterà al MVV di continuare ad operare nel calcio professionistico neerlandese su una base sana, come è stato riconosciuto anche dalla KNVB, che ha assegnato alla società lo status di categoria 3. La Commissione rileva inoltre che il piano di ristrutturazione è in larga misura finanziato da soggetti privati esterni, oltre che dai risparmi realizzati a livello interno. Questo soddisfa il requisito di cui al punto 44 degli orientamenti che prevede che per una piccola società come il MVV almeno il 25 % del costo della ristrutturazione debba essere raggiunto dal contributo del beneficiario, che può comprendere finanziamenti esterni che dimostrino fiducia nella redditività del beneficiario.

(59)

I Paesi Bassi hanno inoltre fornito informazioni sulle attività aggiuntive del ristrutturato MVV a favore della società, incluse un certo numero di scuole a Maastricht e nell'Euregio. Si può ritenere che queste attività contribuiscano alla funzione sociale ed educativa dello sport, di cui all'articolo 165 del trattato.

Il monitoraggio e la relazione annuale e il principio una tantum

(60)

Il punto 49 degli orientamenti richiede che lo Stato membro comunichi sulla corretta attuazione del piano di ristrutturazione sulla base di relazioni regolari e dettagliate. Il punto 51 stabilisce condizioni meno rigorose per le piccole e medie imprese, in cui è considerata normalmente sufficiente la trasmissione annuale dello stato patrimoniale e del conto economico. I Paesi Bassi si sono impegnati a presentare tali relazioni. In conformità con gli Orientamenti, i Paesi Bassi si impegnano a inviare una relazione finale sul completamento del piano di ristrutturazione.

(61)

Nei punti 72-77 degli Orientamenti si fa riferimento al principio «una tantum», secondo il quale gli aiuti alla ristrutturazione dovrebbero essere concessi una sola volta in un periodo di dieci anni. I Paesi Bassi hanno specificato che MVV non ha ricevuto nessun aiuto di salvataggio e di ristrutturazione nei dieci anni antecedenti alla concessione del presente aiuto. I Paesi Bassi si sono inoltre impegnati a non assegnare alcun nuovo aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione al MVV per un periodo di dieci anni.

5.   CONCLUSIONI

(62)

La Commissione conclude che i Paesi Bassi non hanno rispettato i loro obblighi ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, non avendo comunicato in anticipo l'aiuto di Stato per un importo pari a 3,55 milioni di EUR, che è stato assegnato al MVV nel 2010, quando era in difficoltà finanziarie. Il presente aiuto può tuttavia essere considerato compatibile con il mercato interno come aiuto alla ristrutturazione ai sensi degli Orientamenti, in quanto tutte le condizioni per gli aiuti stabilite negli Orientamenti sono state soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato che i Paesi Bassi hanno erogato in favore della società calcistica MVV di Maastricht, pari a 3,55 milioni di EUR, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c,) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2016

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  Decisione della Commissione nella causa SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) — Aiuti statali dei Paesi Bassi ad alcune società calcistiche olandesi nel 2008-11 — Invito a presentare le osservazioni ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 116 del 23.4.2013, pag. 19).

(2)  Cfr. nota 1

(3)  All'articolo 2, paragrafo 2 dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), una piccola impresa è definita come un un'impresa che occupa meno di 50 persone e il cui fatturato annuo non superi i 10 milioni di EUR.

(4)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2). L'applicazione di tali orientamenti è stata prolungata mediante la comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1o ottobre 2004 (GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3).

(5)  Causa T-1/12, France cfr. Commissione, punto 37 et seq. e la giurisprudenza di cui al presente documento (Causa T-11/95, BP Chemicals cfr. Commissione).

(6)  Causa BP Chemicals, paragrafo 171.

(7)  GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

(*)  Informazioni confidenziali.

(8)  Verbale del Consiglio comunale del 25 maggio 2010, punto 10. Inoltre, ai sensi del punto 5, anche se il Comune ha fornito come motivazione per l'acquisto dello stadio quella di assicurare la sua posizione nel settore immobiliare, esso fa anche riferimento ad altri effetti economici e sociali che intende raggiungere.

(9)  Il 21 giugno 2010 è stato stipulato un nuovo contratto di affitto con il MVV.

(10)  Rekenkamer Maastricht: De relatie tussen de gemeente Maastricht en MVV.

(11)  Il nuovo canone di affitto è stato fissato come funzione del fatturato del MVV, partendo da un importo minimo di 75 000 EUR; in caso di buoni risultati economici da parte del MVV, l'affitto sarebbe aumentato. Anche le entrate dell'affitto dello stadio per altre attività sarebbero confluite nelle casse del Comune.

(12)  Una fondazione che, secondo i Paesi Bassi, è indipendente sia dal MVV sia dal Comune di Maastricht.

(13)  Ciò infatti è stato dimostrato da un'altra società calcistica professionistica neerlandese, il PEC Zwolle, che ha giocato nel 2010/2011 nel campionato minore. Il PEC è stato promosso alla massima serie nel 2012/2013 e nel 2013/2014 ha vinto la coppa nazionale di calcio che gli ha consentito di giocare a livello europeo nel 2014/2015.

(14)  Decisioni della Commissione riguardanti la Germania del 20 marzo 2013 sulla Multifunktionsarena der Stadt Erfurt (caso SA.35135 (2012/N)], punto 12, e sulla Multifunktionsarena der Stadt Jena (Causa SA.35440 (2012/N)], GU C 140 del 18.5.2013, pag. 1 e del 2 ottobre 2013 sul Fußballstadion Chemnitz (caso SA.36105 (2013/N)], GU C 50 del 21.2.2014, pag. 1.

(15)  Causa C-364/90, Italia/Commissione, ECLI: UE: C: 1993: 157, punto 20.

(16)  Cfr. nota 4.

(17)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).


19.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/63


DECISIONE (UE) 2016/1848 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2016

relativa alla misura SA.40018 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa alla modifica del 2014 della tassa di ispezione della filiera alimentare ungherese alla quale l'Ungheria ha dato esecuzione

[notificata con il numero C(2016) 4056]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1) e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Da articoli di giornale pubblicati nel dicembre 2014, la Commissione è venuta a conoscenza della modifica apportata nel 2014 alla legge sulla filiera alimentare ungherese del 2008, che disciplina la tassa di ispezione della filiera alimentare. Con lettera del 17 marzo 2015 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità ungheresi, le quali hanno risposto con lettera del 16 aprile 2015.

(2)

Con lettera del 15 luglio 2015, la Commissione ha informato l'Ungheria di aver avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso, «il trattato») in merito alla misura di aiuto (in appresso, «decisione di avvio del procedimento»). La Commissione ha altresì ordinato nella decisione di avvio del procedimento l'immediata sospensione della misura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 (2).

(3)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura di aiuto.

(4)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni di una parte interessata. Con lettera del 13 ottobre 2015 la Commissione ha trasmesso tali osservazioni all'Ungheria, che ha avuto l'opportunità di rispondere. L'Ungheria non ha risposto a dette osservazioni.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1.   La legge sulla filiera alimentare del 2008 che introduce una tassa di ispezione della filiera alimentare

(5)

Le disposizioni applicabili alla tassa di ispezione della filiera alimentare sono contenute nella legge XLVI del 2008 relativa alla filiera alimentare e al controllo della stessa da parte delle autorità (in appresso, la «legge sulla filiera alimentare») e nel decreto n. 40 del 27 aprile 2012 del ministero dello Sviluppo rurale recante disposizioni in materia di dichiarazione e pagamento della tassa di ispezione della filiera alimentare. Le imprese considerate operatori della filiera alimentare ai sensi dell'omonima legge sono tenute a pagare la tassa in relazione al fatturato realizzato in talune attività. La legge riporta un elenco delle attività (4) per le quali le imprese sono tenute al pagamento della tassa di ispezione.

(6)

Sono soggette al pagamento della tassa di ispezione della filiera alimentare tutte le imprese (società e altri soggetti giuridici, nonché persone fisiche che svolgono le proprie attività come imprese individuali o produttori primari) attive in Ungheria che hanno generato fatturato dalle attività elencate nell'esercizio precedente alla dichiarazione. La tassa ha l'obiettivo di coprire il costo per lo svolgimento, da parte dell'Ufficio nazionale per la sicurezza della filiera alimentare (un'agenzia statale), delle mansioni connesse con talune attività normative e di controllo della filiera alimentare. La tassa di ispezione è calcolata su base annua e l'impresa che vi è soggetta è obbligata a dichiararla e pagarla indipendentemente dall'eventuale svolgimento di controlli ufficiali in loco.

(7)

Fino al 31 dicembre 2014 la legge sulla filiera alimentare prevedeva il pagamento della tassa da parte di tutti gli operatori della filiera alimentare in relazione al proprio fatturato nella misura forfettaria dello 0,1 %.

(8)

Il gettito della tassa di ispezione della filiera alimentare può essere destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività previste dalla strategia di sicurezza della filiera alimentare e delle attività dell'autorità preposta alla filiera alimentare.

2.2.   La modifica del 2014 alla legge sulla filiera alimentare

(9)

In seguito alla modifica dell'articolo 47/B della legge sulla filiera alimentare con legge LXXIV del 2014, (5) entrata in vigore il 1o gennaio 2015 (in appresso: «la modifica del 2014»), sono state introdotte disposizioni specifiche per il calcolo della tassa di ispezione della filiera alimentare applicabili al fatturato generato dagli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo (6) sul mercato ungherese.

(10)

La modifica del 2014 della legge sulla catena alimentare introduce una struttura di tassazione progressiva per gli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo (7), con aliquote comprese tra lo 0 % e il 6 %. Più precisamente, al fatturato degli esercizi commerciali soggetti alla tassa di ispezione della filiera alimentare si applicano le seguenti aliquote:

0 % sulla quota di fatturato al di sotto di 500 milioni di HUF (circa 1,6 milioni di EUR),

0,1 % sulla quota di fatturato compresa tra 500 milioni di HUF e 50 miliardi di HUF (circa 160,6 milioni di EUR),

1 % sulla quota di fatturato compresa tra 50 miliardi di HUF e 100 miliardi di HUF (circa 321,2 milioni di EUR),

2 % sulla quota di fatturato compresa tra 100 miliardi di HUF e 150 miliardi di HUF (circa 481,8 milioni di EUR),

3 % sulla quota di fatturato compresa tra 150 miliardi di HUF e 200 miliardi di HUF (circa 642,4 milioni di EUR),

4 % sulla quota di fatturato compresa tra 200 miliardi di HUF e 250 miliardi di HUF (circa 803 milioni di EUR),

5 % sulla quota di fatturato compresa tra 250 miliardi di HUF e 300 miliardi di HUF (circa 963,5 milioni di EUR),

6 % sulla quota di fatturato al di sopra di 300 miliardi di HUF.

(11)

Successivamente alla modifica del 2014 della legge sulla filiera alimentare, tutti gli altri operatori della filiera alimentare restano soggetti all'applicazione della tassa, calcolata con un'aliquota forfettaria dello 0,1 % sul fatturato relativo.

(12)

Né la norma emendata della legge sulla filiera alimentare ungherese né le sue motivazioni indicano le ragioni che hanno portato all'introduzione di regole specifiche per quanto riguarda le aliquote della tassa da applicare agli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo. Non è stata fornita alcuna spiegazione neanche in merito alla determinazione dei diversi scaglioni di fatturato e delle relative aliquote.

(13)

La tassa è soggetta a dichiarazione da parte degli operatori della filiera alimentare. È versata annualmente in due rate di pari importo entro il 31 luglio e il 31 gennaio. La legge prevede altresì procedure semplificate nei casi in cui la tassa sia inferiore a 1 000 HUF (circa 3,20 EUR). In tal caso, permane l'obbligo di dichiarazione della tassa, ma questa non deve essere pagata.

(14)

Ai pagamenti effettuati oltre il termine stabilito si applicano gli interessi di mora. Il versamento di interessi di mora può essere imposto a persone fisiche o giuridiche soggette alla tassa di ispezione della filiera qualora non ottemperino all'obbligo di dichiarazione o adempiano a tale obbligo in ritardo o fornendo dati incompleti o falsi.

3.   IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

3.1.   Motivazioni per l'avvio del procedimento d'indagine formale

(15)

La Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale ritenendo, in quella fase, che la struttura progressiva della tassa (aliquote e scaglioni di fatturato) introdotta con la modifica del 2014 costituisse un aiuto di Stato illegale e incompatibile.

(16)

In particolare, la Commissione ha ritenuto che la progressività delle aliquote introdotta con la modifica del 2014 implicasse una differenziazione tra imprese sulla base del loro fatturato e pertanto delle loro dimensioni, conferendo un vantaggio selettivo alle imprese con fatturati più bassi e dunque alle imprese più piccole. L'Ungheria non ha fornito alcuna prova che il regime di aliquote progressive applicabile agli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo, come i supermercati, corrisponda a un analogo andamento progressivo dei costi sostenuti dall'Ufficio nazionale per la sicurezza della filiera alimentare per l'ispezione degli esercizi commerciali in questione. L'Ungheria non ha pertanto dimostrato che la misura fosse giustificata dalla natura o dal regime generale del sistema fiscale. La Commissione ritiene che la misura costituisca aiuto di Stato, in quanto sembrano presenti tutte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(17)

Infine, la Commissione ha sollevato dubbi riguardo alla compatibilità della misura con il mercato interno. In particolare, la Commissione ha ricordato l'impossibilità da parte sua di dichiarare la compatibilità con il mercato interno di un aiuto di Stato che violi altre norme del diritto dell'Unione europea, come le libertà fondamentali sancite dal trattato o le disposizioni dei regolamenti e delle direttive dell'UE. In tale fase, la Commissione non è in grado di escludere che la misura sia rivolta principalmente alle imprese straniere, il che comporterebbe una violazione dell'articolo 49 del trattato che istituisce la libertà fondamentale di stabilimento, e ha espresso altresì dubbi riguardo al fatto che le differenze in termini di trattamento fiscale conseguenti alla misura fossero necessarie e proporzionate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di adempiere agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

3.2.   Modifiche alla base giuridica della tassa di ispezione in seguito all'avvio del procedimento d'indagine formale

(18)

Il 27 ottobre 2015 il governo ungherese ha trasmesso al parlamento ungherese una proposta di legge finalizzata a modificare la legge XLVI del 2008 sulla filiera alimentare e il controllo ufficiale da questa contemplato. Il 17 novembre 2015 il parlamento ungherese ha approvato la legge CLXXXII del 2015 recante modifica alla legge XLVI del 2008 sulla filiera alimentare e il controllo ufficiale da questa contemplato, che è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale ungherese (Magyar Közlöny) n. 182/2015 in data 26 novembre 2015. La nuova legge è entrata in vigore il 31o giorno successivo alla data della sua pubblicazione, ovvero il 27 dicembre 2015.

(19)

La modifica del novembre 2015 abolisce la struttura progressiva della tassa introdotta con la modifica del 2014, e reintroduce una tassa di ispezione forfettaria dello 0,1 % per tutti gli operatori della filiera, come nel periodo antecedente alla modifica del 2014 della legge.

3.3.   Osservazioni dell'Ungheria

(20)

L'Ungheria non ha fatto pervenire alcuna osservazione alla Commissione in risposta alla decisione di avvio del procedimento.

(21)

Per contro, con lettera del 16 settembre 2015 indirizzata al commissario per la concorrenza, l'Ungheria ha sottoposto alla Commissione una proposta di modifica della tassa di ispezione della filiera alimentare. Tale proposta prevede l'abolizione dell'aliquota dello 0 % e, in sostituzione della struttura ad aliquote progressive (comprese tra lo 0 % e il 6 %), l'introduzione di un regime basato su due aliquote (0,1 % per gli esercizi commerciali con un fatturato basso e lo 0,3 % per gli esercizi commerciali con un fatturato più alto).

(22)

Con lettera del 7 ottobre 2015, i servizi della Commissione hanno informato l'Ungheria che sebbene la nuova proposta riduca la differenza tra le aliquote, la nuova tassa prevista prevede comunque una struttura ad aliquote progressive, che sarebbe problematica dal punto di vista delle norme sugli aiuti di Stato qualora non fosse giustificabile alla luce dei principi guida del regime fiscale della tassa di ispezione della filiera.

(23)

Con lettera del 7 ottobre 2015, l'Ungheria ha inviato informazioni e dati complementari allo scopo di giustificare la struttura progressiva della tassa sulla base del costo dell'ispezione dei principali operatori di mercato e di altri soggetti commerciali. In particolare, l'Ungheria ha sostenuto che i principali operatori di mercato presentano una struttura complessa, che richiede controlli più complicati e un maggior dispendio di risorse da parte dell'autorità preposta alla loro esecuzione.

(24)

In seguito alla richiesta dell'Ungheria di ricevere pareri sulla proposta contenuta nella lettera del 16 settembre 2015 e sulle informazioni complementari fornite in data 7 ottobre 2015, con lettera del 17 marzo 2016 i servizi della Commissione hanno comunicato all'Ungheria che i dati forniti non dimostravano che il costo dei controlli in rapporto al fatturato aumenti allo stesso modo delle aliquote. In particolare, i servizi della Commissione hanno confermato il loro parere secondo il quale le cifre fornite non dimostrano che il costo delle ispezioni per le imprese soggette all'aliquota dello 0,3 % sia tre volte più alto — per ciascun fiorino ungherese di fatturato controllato — rispetto al costo sostenuto dalle imprese soggette a un'aliquota forfettaria dello 0,1 %. Ne consegue che la struttura progressiva a due aliquote debba essere considerata in grado di produrre un vantaggio selettivo a favore delle imprese al di sotto dello scaglione più basso.

(25)

Alla fine, l'Ungheria non ha sottoposto al parlamento ungherese la proposta legislativa mirante a modificare la legge XLVI del 2008 sulla filiera alimentare e il controllo ufficiale da questa contemplato.

3.4.   Osservazioni delle parti interessate

(26)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni di una parte interessata che opera nel mercato ungherese e concorda con la valutazione espressa dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento. La parte interessata sostiene che la misura è stata concepita avendo come obiettivo specifico le imprese straniere, cosa resa possibile dalla struttura del mercato al dettaglio ungherese. La parte interessata sostiene che le imprese straniere attive nel commercio al dettaglio in Ungheria operano attraverso filiali o succursali locali, le quali contribuiscono ad aumentare il livello del loro fatturato (consolidato). Per contro, le imprese ungheresi sono organizzate nell'ambito di un sistema di franchising, che prevede che ciascun esercizio commerciale, ovvero un numero limitato di esercizi, sia gestito da un soggetto giuridico diverso che non è parte integrante dell'organizzazione o del gruppo aziendale del soggetto affiliante. In base alle stime fornite dalla parte interessata, gli operatori al dettaglio esteri (gruppi aziendali) insieme deterrebbero attualmente una quota di circa il 50 % in Ungheria, tuttavia si fanno carico di circa il 95 % del volume della tassa di ispezione, mentre i dettaglianti ungheresi rientrano di norma nello scaglione soggetto allo 0 % o allo 0,1 % previsti dall'articolo 47/B della legge sulla filiera alimentare.

(27)

In altri termini, grazie all'organizzazione in franchising della loro attività gli operatori al dettaglio del settore alimentare rientrano negli scaglioni di tassa più bassi (soggetti alle aliquote dello 0 o dello 0,1 %), mentre le filiali/succursali di società madri estere dell'UE, non organizzate sulla base di un sistema di franchising, sono di norma soggette ad aliquote più elevate. La parte interessata sostiene pertanto che la tassa di ispezione della filiera alimentare conferisce un vantaggio selettivo sia alle imprese più piccole, sia alle imprese al dettaglio che non si configurano come filiali, ovvero alle imprese ungheresi a scapito delle imprese estere.

3.5.   Commenti dell'Ungheria sulle osservazioni degli interessati

(28)

La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dall'Ungheria in merito alle osservazioni dell'unico soggetto interessato, inoltratele con lettera del 13 ottobre 2015.

4.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(29)

Nell'ambito della decisione in oggetto la Commissione si limita a considerare le disposizioni della modifica del 2014 della legge sulla filiera alimentare, nello specifico la disposizione emendata che prevede l'introduzione di una struttura progressiva della tassa (aliquote e scaglioni di fatturato) per gli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo sul mercato ungherese, come indicato al precedente considerando 10.

4.1.   Esistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato

(30)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(31)

Affinché una misura possa qualificarsi aiuto ai sensi di questa disposizione è pertanto necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura è imputabile allo Stato ed è finanziata mediante risorse statali; ii) la misura conferisce un vantaggio al beneficiario; iii) tale vantaggio è selettivo; e iv) la misura in questione falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è atta a incidere sugli scambi tra Stati membri.

4.1.1.   Risorse statali e imputabilità allo Stato

(32)

Per configurarsi come aiuto di Stato, una misura deve essere finanziata mediante risorse statali ed essere imputabile a uno Stato membro.

(33)

Poiché le misure contestate derivano da una legge approvata dal parlamento ungherese, sono chiaramente imputabili allo Stato ungherese. L'argomentazione addotta dall'Ungheria, in base alla quale la tassa non può essere imputata allo Stato ungherese in considerazione del fatto che la sua base giuridica è rappresentata dal regolamento (CE) n. 882/2004, non può essere accettata.

(34)

I tribunali dell'Unione europea hanno stabilito in passato che un'esenzione fiscale adottata da uno Stato membro in attuazione di una direttiva dell'UE in ottemperanza agli obblighi derivanti dal trattato non è imputabile allo Stato membro, ma che deriva piuttosto da un atto legislativo dell'Unione e non costituisce pertanto aiuto di Stato (9). Tuttavia, il regolamento (CE) n. 882/2004 definisce gli obblighi generali degli Stati membri e non impone loro l'obbligo di introdurre tasse progressive basate sul fatturato ai fini dello svolgimento dei controlli, di conseguenza non è possibile affermare che la modifica del 2014 derivi da un atto legislativo dell'Unione. L'articolo 26 del regolamento (CE) n. 882/2004 sancisce che «gli Stati membri garantiscono che per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse.» Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, «gli Stati membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali». È dunque responsabilità dei singoli Stati membri definire l'importo delle tasse entro i limiti del suddetto regolamento, in particolare in conformità all'articolo 27. Ogni decisione assunta in tale ambito è pertanto imputabile allo Stato ungherese.

(35)

Anche in merito al finanziamento della misura mediante risorse statali, laddove il risultato della misura è che lo Stato rinuncia a entrate che un'impresa verserebbe altrimenti nelle sue casse in circostanze normali, tale condizione è da ritenersi soddisfatta (10). Nel caso in oggetto, lo Stato ungherese rinuncia a risorse che incasserebbe altrimenti dagli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo con un fatturato più basso (e quindi da imprese più piccole), se questi fossero soggetti alla stessa tassa di ispezione degli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo ma che registrano un fatturato elevato.

4.1.2.   Vantaggio

(36)

Secondo la giurisprudenza dell'Unione europea, la nozione di aiuto non designa soltanto benefici concreti, ma anche interventi che in varie forme alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa (11). Sebbene una misura di riduzione di un'imposta o di un tributo non comporti un trasferimento positivo di risorse statali, tale misura conferisce un vantaggio in virtù del fatto che garantisce alle imprese a cui è destinata una posizione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti e comporta una perdita di reddito per lo Stato (12). Un vantaggio può essere conferito attraverso vari tipi di riduzioni del carico fiscale di un'impresa, in particolare mediante la riduzione dell'aliquota fiscale applicabile, della base imponibile o dell'ammontare dell'imposta dovuta (13).

(37)

La modifica del 2014 della legge sulla filiera alimentare introduce una struttura ad aliquote progressive cui sono soggetti gli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo a seconda degli scaglioni di fatturato in cui rientrano. La natura progressiva della tassa implica che la percentuale media della tassa applicata al fatturato di un esercizio commerciale aumenti di pari passo con l'incremento del fatturato e raggiunga gli scaglioni superiori successivi. La conseguenza è che le imprese con fatturato basso (imprese più piccole) sono soggette all'imposta ad aliquote medie considerevolmente inferiori rispetto a quelle applicate alle imprese con un livello di fatturato più elevato (imprese di dimensioni maggiori). L'applicazione di un'aliquota media considerevolmente più bassa attenua gli oneri a carico delle imprese con un basso livello di fatturato rispetto alle imprese con un fatturato elevato, conferendo in tal modo un vantaggio alle imprese più piccole rispetto alle imprese di maggiori dimensioni ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

4.1.3.   Selettività

(38)

Una misura è considerata selettiva se favorisce talune imprese o talune produzioni ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(39)

Nel caso dei regimi fiscali la Corte di giustizia ha stabilito che si debba valutare la selettività di una misura attraverso un'analisi in tre fasi (14). Dapprima, è necessario individuare il regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro: «il sistema di riferimento». In secondo luogo, occorre stabilire se una determinata misura costituisca una deroga a tale sistema in quanto distingue tra operatori economici che, rispetto agli obiettivi intrinseci del sistema, si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile. Se la misura in questione non costituisce una deroga al sistema di riferimento, non è selettiva. Se costituisce una deroga (ed è quindi a prima vista selettiva) occorre valutare, nella terza fase dell'analisi, se la misura derogatoria sia giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale (di riferimento) (15). Se una misura a prima vista selettiva è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema, non è ritenuta selettiva e non è pertanto soggetta all'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

a)   Sistema di riferimento

(40)

Nel caso in questione, la Commissione considera che la tassa di ispezione applicata alle imprese della filiera alimentare attive in Ungheria debba essere considerata come sistema di riferimento (16). La Commissione non ritiene che la struttura ad aliquote progressive introdotta con la modifica del 2014 costituisca parte integrante di tale sistema di riferimento.

(41)

Come stabilito dalla Corte di giustizia (17), non sempre è sufficiente limitare l'analisi di selettività all'eventuale deroga della misura dal sistema di riferimento stabilito dallo Stato membro. È altresì necessario valutare se i confini di tale sistema sono stati definiti dallo Stato membro coerentemente o invece in modo palesemente arbitrario o distorto al fine di favorire talune imprese rispetto ad altre. Diversamente, anziché definire regole generiche che si applicano a tutte le imprese prevedendo deroghe per talune imprese, lo Stato membro potrebbe ottenere lo stesso risultato aggirando le norme in materia di aiuti di Stato, ovvero adeguando e combinando le proprie norme in modo tale che la loro applicazione comporti oneri diversi per imprese differenti (18). È particolarmente importante ricordare, a tale riguardo, che la Corte di giustizia ha statuito sistematicamente che l'articolo che l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non distingue gli interventi statali sulla base delle loro cause o obiettivi, ma li definisce in funzione dei loro effetti e quindi indipendentemente dalle tecniche impiegate (19).

(42)

Se, da un lato, l'applicazione di una tassa forfettaria al fatturato degli operatori della filiera alimentare è un modo adeguato per coprire i costi sostenuti dallo Stato per lo svolgimento delle sue attività di controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004, dall'altro la struttura ad aliquote progressive introdotta con la modifica del 2014 della legge sulla filiera alimentare sembra essere stata intenzionalmente concepita dall'Ungheria allo scopo di favorire talune imprese rispetto ad altre. Prima della modifica del 2014, tutti gli operatori della filiera alimentare, compresi gli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo, erano tenuti al pagamento della tassa in relazione al proprio fatturato nella misura forfettaria dello 0,1 %. Con la struttura ad aliquote progressive introdotta dalla modifica del 2014 gli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo sono potenzialmente soggetti a una serie di otto diverse aliquote, che partono dallo 0 % e progressivamente aumentano fino al 6 %, a seconda del loro scaglione di fatturato. In seguito alla modifica del 2014, alle imprese soggette alla tassa si applica di conseguenza un'aliquota media diversa a seconda della natura delle attività che svolgono (se si tratta di esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo) e del loro livello di fatturato (se il fatturato supera le soglie introdotte dalla modifica).

(43)

Dato che a ciascuna impresa si applica un'aliquota diversa, in seguito alla modifica del 2014 la Commissione non è in grado di individuare un'aliquota unica di riferimento per la tassa. L'Ungheria non ha inoltre indicato nessuna aliquota specifica quale aliquota di riferimento o «normale» e ha altresì omesso di spiegare il motivo per cui circostanze eccezionali giustificherebbero l'applicazione di un'aliquota più alta agli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo e registrano un fatturato elevato, come pure perché talune categorie di operatori o esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo e registrano bassi livelli di fatturato debbano essere soggetti ad aliquote inferiori.

(44)

La modifica del 2014 ha creato una situazione in cui imprese diverse sono soggette a livelli diversi di tassazione (in proporzione del loro fatturato annuo complessivo) a seconda delle loro attività e delle loro dimensioni, essendo la quota di fatturato generata da un'impresa correlata in qualche misura alle sue dimensioni. Tuttavia, l'obiettivo della tassa di ispezione della filiera alimentare è finanziare i controlli sanitari e di sicurezza degli alimenti lungo l'intera filiera alimentare, e la struttura progressiva della tassa, con aliquote comprese tra lo 0 % e il 6 %, non riflette il rapporto tra il costo dei controlli nelle sedi delle imprese soggette alla misura e il loro fatturato.

(45)

Alla luce di tale obiettivo, la Commissione ritiene che tutti gli operatori della filiera alimentare in generale, e gli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo in particolare, si trovino in una situazione fattuale e giuridica comparabile, indipendentemente dalle loro attività o dal loro livello di fatturato. In tal senso, l'Ungheria non ha trasmesso alcuna giustificazione convincente che consenta di differenziare tra queste tipologie di imprese quando si tratta di applicare la tassa di ispezione della filiera alimentare. A tale riguardo, la Commissione fa riferimento ai successivi punti da (52) a (57). La tassa di ispezione della filiera alimentare è stata pertanto appositamente concepita dall'Ungheria in modo tale da favorire arbitrariamente talune imprese, ovvero esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo con un basso livello di fatturato (quindi, imprese di piccole dimensioni) e sfavorire altre imprese più grandi, in generale di proprietà straniera (20).

(46)

Il sistema di riferimento è pertanto selettivo per il modo stesso in cui è concepito, e non è giustificato alla luce dell'obiettivo della tassa che è quello di finanziare i controlli sanitari e di sicurezza degli alimenti lungo l'intera filiera alimentare. Ne consegue che il sistema di riferimento adeguato nel caso in oggetto è l'applicazione di una tassa di ispezione della filiera alimentare alle imprese attive in Ungheria in relazione al loro fatturato ma che non preveda una struttura ad aliquote progressive.

b)   Deroga al sistema di riferimento

(47)

In una seconda fase occorre stabilire se la misura introduca deroghe al sistema di riferimento a favore di talune imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto della finalità intrinseca del sistema di riferimento.

(48)

Come spiegato al considerando 44, l'obiettivo intrinseco della tassa di ispezione della filiera è finanziare i controlli sanitari e di sicurezza degli alimenti lungo l'intera filiera alimentare ungherese. Come ulteriormente descritto in tale punto, tutti gli operatori della filiera alimentare in generale e tutti gli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo in particolare dovrebbero essere considerati in una situazione fattuale e giuridica comparabile, tenuto conto dell'obiettivo perseguito, indipendentemente dalle loro attività e dal loro livello di fatturato.

(49)

Come spiegato al considerando 37, la struttura ad aliquote progressive che, in seguito alla modifica del 2014 si applica solamente agli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo, fa sì che le imprese con un fatturato più alto siano soggette sia a tasse di ispezione marginali considerevolmente più elevate, sia ad aliquote della tassa di ispezione molto più alte rispetto agli esercizi commerciali che registrano un livello di fatturato più basso e agli altri operatori della filiera. In altri termini, la struttura ad aliquote progressive introdotta con la modifica del 2014 discrimina tra imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile, tenuto conto dell'obiettivo della tassa di ispezione, sulla base delle loro attività e dimensioni.

(50)

La Commissione evidenzia, in particolare, che le aliquote previste dalla modifica del 2014 della legge sulla filiera alimentare e gli scaglioni a cui si applicano comportano un aumento della tassa a carico delle imprese che vi sono soggette a seconda del fatturato derivante da talune attività e dunque delle loro dimensioni. L'aliquota marginale della tassa è pari allo 0,1 % per le imprese che generano un fatturato al di sopra di 500 milioni di HUF ma non superiore a 50 miliardi di HUF. Tale aliquota marginale è moltiplicata per 60 (e arriva al 6 %), applicata alle imprese che vendono beni di largo consumo e che generano un fatturato superiore a 300 miliardi di HUF. La conseguenza di questo aumento dell'aliquota marginale è che un esercizio commerciale il cui fatturato rientra nello scaglione superiore è soggetto a un livello medio di tassazione considerevolmente più alto di quello applicabile alle imprese con livelli di fatturato più basso (e quindi alle imprese più piccole).

(51)

Di conseguenza, la struttura ad aliquote progressive introdotta con la modifica del 2014 costituisce una deroga al sistema di riferimento in quanto applica una tassa di ispezione della filiera alimentare alle imprese della filiera attive in Ungheria che favorisce gli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo con un fatturato più basso (e dunque le imprese più piccole). La Commissione è pertanto dell'opinione che la misura contestata debba ritenersi a prima vista selettiva.

c)   Giustificazione

(52)

Una misura in deroga al sistema di riferimento non è selettiva se è giustificata alla luce della natura o della struttura generale di tale sistema. Ciò avviene quando il trattamento selettivo è il risultato dei meccanismi intrinseci necessari al funzionamento e all'efficacia del sistema (21). In questo contesto, tuttavia, non possono essere invocati dagli Stati membri obiettivi di politica esterna, quali ad esempio obiettivi di politica regionale, ambientale o industriale, per giustificare il trattamento differenziato di imprese nel quadro di un certo regime. È responsabilità dello Stato membro, dunque delle autorità ungheresi, fornire una giustificazione.

(53)

Le autorità ungheresi hanno sostenuto che l'obiettivo della deroga è garantire un'aliquota della tassa di ispezione che sia più proporzionale alle risorse dell'autorità preposta al controllo dei principali attori di mercato (ad esempio, certificati, tempo necessario allo svolgimento dell'ispezione con sistemi informatici e di assicurazione della qualità, numero di siti aziendali, ricorso a esperti e costo degli autoveicoli). Le autorità ungheresi ritengono che gli esercizi commerciali della filiera alimentare che presentano fatturati più alti o che costituiscono un rischio maggiore in considerazione del maggior numero di consumatori a cui si rivolgono dovrebbero contribuire maggiormente al finanziamento dei controlli della filiera alimentare.

(54)

La Commissione ritiene che un sistema di tassazione ad aliquote progressive basate sul fatturato può essere giustificato solo se l'obiettivo specifico perseguito dalla tassa lo richiede, ovvero nel caso in cui i costi da coprire o le esternalità create dall'attività a cui si riferisce la tassa aumentino, anch'essi più che proporzionalmente (22), in rapporto al fatturato. Poiché la finalità prevista della tassa di ispezione della filiera alimentare è finanziare i controlli sanitari e di sicurezza degli alimenti lungo l'intera filiera, la Commissione non ha riscontrato alcun motivo per cui il costo di tali controlli debba aumentare in maniera più che proporzionale al fatturato delle imprese più grandi.

(55)

Ad esempio, l'Ungheria non ha fornito prove che dimostrino il motivo per cui un esercizio commerciale con livelli particolarmente elevati di fatturato che vende, a titolo esemplificativo, una confezione di zucchero, presenti rischi 60 volte maggiori o giustifichi controlli 60 volte più costosi rispetto a un piccolo supermercato con un fatturato basso che vende la stessa confezione di zucchero. Di fatto, mentre il fatturato risultante dalla vendita della confezione di zucchero è analogo per entrambe le imprese, la tassa dovuta per ciascun fiorino di fatturato generato dalla vendita dello stesso pacchetto è 60 volte inferiore per l'operatore che gestisce il piccolo supermercato.

(56)

La Commissione evidenzia altresì che la supposta giustificazione addotta dall'Ungheria secondo la quale gli operatori della filiera con fatturato più alto dovrebbero contribuire in maggior misura al finanziamento dei controlli della filiera viene meno, se si considera che un esercizio commerciale che vende beni di largo consumo e che genera un fatturato elevato è soggetto a un'imposizione maggiore sul quel fatturato rispetto agli operatori della filiera che non vendono beni di largo consumo e generano lo stesso fatturato ma che restano soggetti a una tassazione forfettaria dello 0,1 %.

(57)

Di conseguenza, la Commissione non ritiene che la misura sia giustificata dalla natura e dal regime generale del sistema fiscale. Si deve pertanto ritenere che la misura conferisca un vantaggio selettivo a favore delle imprese che gestiscono esercizi commerciali per la vendita di beni di largo consumo con un livello di fatturato inferiore (e dunque delle imprese più piccole).

4.1.4.   Distorsione della concorrenza e conseguenze sugli scambi tra Stati membri

(58)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura costituisce aiuto di Stato quando falsa o minaccia di falsare la concorrenza o incide sugli scambi tra Stati membri. La misura si applica alle imprese il cui fatturato deriva da talune attività correlate alla filiera alimentare e dalla vendita di beni di largo consumo sul mercato ungherese, compresi gli operatori di altri Stati membri. Il mercato servito dalle imprese che vendono beni di largo consumo è caratterizzato, in Ungheria e negli altri Stati membri, dalla presenza di operatori di altri Stati membri che operano, o che potrebbero operare, su scala internazionale. La natura progressiva della tassa sul fatturato può favorire in modo sostanziale alcuni di questi operatori a scapito di altri, rafforzandone la posizione sia sul mercato ungherese, sia sul mercato europeo nel suo complesso. Pertanto, la misura incide sulla concorrenza delle imprese soggette alla tassazione progressiva, falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri.

4.1.5.   Conclusioni

(59)

Essendo presenti tutte le condizioni stabilite dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione ritiene che la modifica del 2014 della legge sulla filiera alimentare che prevede l'introduzione di una struttura progressiva della tassa per le imprese che vendono beni di largo consumo costituisca aiuto di Stato ai sensi della suddetta disposizione.

4.2.   Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

(60)

Gli aiuti di Stato sono compatibili con il mercato interno a condizione che rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato (23) e possono considerarsi compatibili con il mercato interno se la Commissione ritiene che essi rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato (24). Tuttavia, spetta allo Stato membro che concede l'aiuto dimostrare che l'aiuto concesso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato (25).

(61)

La Commissione rileva che le autorità ungheresi non hanno fornito alcuna argomentazione in base alla quale la modifica del 2014 alla legge sulla filiera alimentare possa essere considerata compatibile con il mercato interno. L'Ungheria non ha avanzato osservazioni atte a fugare i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento relativamente alla compatibilità della misura e non ha risposto alle osservazioni espresse dal soggetto terzo in merito (26). La Commissione ritiene che non si applichi nessuna delle eccezioni previste dalle disposizioni sopracitate, in quanto la misura non sembra finalizzata a conseguire nessuno degli obiettivi elencati in tali disposizioni. Di conseguenza, la misura non può essere dichiarata compatibile con il mercato interno.

(62)

La Commissione ricorda altresì l'impossibilità da parte sua di dichiarare la compatibilità con il mercato interno di un aiuto di Stato che violi altre norme del diritto dell'Unione europea, come le libertà fondamentali sancite dal trattato o le disposizioni dei regolamenti e delle direttive dell'UE. A tale riguardo, non sono stati fugati i dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento relativamente al fatto che la misura sia rivolta principalmente alle imprese straniere, comportando una possibile violazione dell'articolo 49 del TFUE che istituisce la libertà fondamentale di stabilimento. L'Ungheria non ha presentato osservazioni riguardo alla possibile violazione dell'articolo 49 del trattato o in risposta alle osservazioni della parte terza interessata.

(63)

L'Ungheria sostiene che la base giuridica della tassa di ispezione della catena alimentare, nella modifica del 2014, è rappresentata dal regolamento (CE) n. 882/2004. In base alle informazioni trasmesse dalle autorità ungheresi, tuttavia (27), la Commissione non condivide la posizione secondo cui la misura, in seguito alla modifica del 2014, sia conforme al regolamento (CE) n. 882/2004 e ciò per le quattro ragioni esposte di seguito.

(64)

In primo luogo, le informazioni trasmesse dalle autorità ungheresi non consentono di stabilire che la tassa di ispezione, in seguito alla modifica del 2014, sia stata calcolata secondo i criteri per il calcolo delle tasse previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004, né che essa non sia superiore ai costi sostenuti dalle autorità competenti per lo svolgimento di controlli ufficiali, come previsto espressamente dall'articolo 27, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento.

(65)

In secondo luogo, i costi presi in considerazione al momento della definizione del metodo di calcolo della tassa di ispezione non sembrano essere in linea con i costi di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera a), in combinato disposto con l'allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004. In particolare, mentre l'allegato prevede che i costi da prendere in considerazione per il calcolo delle tasse possono comprendere i costi per il personale «addetto ai controlli ufficiali», le autorità ungheresi hanno informato la Commissione che la tassa di ispezione copre altresì i costi (maggiori) derivanti dalla più ampia categoria degli «stipendi del personale» (28).

(66)

In terzo luogo, sebbene le autorità ungheresi possano legittimamente imporre tasse forfettarie ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 882/2004, esse non hanno prodotto argomentazioni convincenti a giustificazione della natura progressiva della tassa di ispezione e della sua struttura (scaglioni e aliquote della tassa). In particolare, l'Ungheria non ha fornito prove a dimostrazione del fatto che la struttura progressiva della tassa (aliquote e scaglioni di fatturato) applicabile agli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo corrisponda a un analogo andamento progressivo dei costi sostenuti dall'Ufficio nazionale per la sicurezza della filiera alimentare per l'ispezione delle imprese in questione.

(67)

Infine, sebbene ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 l'aliquota progressiva possa essere giustificata dalla necessità di imporre una tassa proporzionata alle maggiori risorse amministrative di cui le autorità competenti necessitano per lo svolgimento di controlli sui principali operatori di mercato, la Commissione non vede come, data la natura dei controlli ufficiali, il controllo di numerosi esercizi commerciali di grandi operatori al dettaglio possa essere più costoso o complesso del controllo di tanti esercizi commerciali di operatori in franchising (i quali, tuttavia, sono soggetti a tasse di ispezione notevolmente più basse in considerazione del fatto che il fatturato di ciascun esercizio, considerato individualmente, è molto inferiore).

(68)

In considerazione di quanto precede, la Commissione non ritiene che le differenze in termini di trattamento fiscale istituite dalla misura siano necessarie e proporzionate all'obiettivo di adempiere agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004.

4.3.   La tassa di ispezione della filiera alimentare modificata

(69)

Come indicato nella sezione 3.2, la tassa di ispezione della filiera alimentare, modificata in data 17 novembre 2015, non prevede più l'applicazione di aliquote progressive. La legge CLXXXII del 2015, che ha modificato la legge XLVI del 2008 sulla filiera alimentare e sul controllo della stessa, prevede invece l'applicazione di un'aliquota forfettaria pari allo 0,1 % a tutti gli operatori della filiera alimentare. L'abolizione della struttura progressiva della tassa risponde ai dubbi sotto il profilo degli aiuti di Stato formulati nella decisione di avvio del procedimento.

4.4.   Recupero dell'aiuto

(70)

La modifica del 2014 non è stata mai notificata, né dichiarata compatibile con il mercato interno da parte della Commissione. Poiché la modifica del 2014 costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (29) posto in essere in violazione dell'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, tale misura costituisce altresì aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589.

(71)

L'aver riscontrato che la misura si configura come aiuto di Stato illegale e incompatibile implica la necessità di recuperare l'auto dai suoi beneficiari ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589.

(72)

Tuttavia, a seguito dell'ingiunzione di sospensione ordinata dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento, l'Ungheria ha confermato di aver sospeso la riscossione della tassa di ispezione della filiera alimentare dagli operatori soggetti alla relativa categoria della tassa di ispezione progressiva.

(73)

Pertanto, poiché nessun aiuto di Stato è stato concesso nell'ambito della misura contestata non sussiste alcuna necessità di recupero.

5.   CONCLUSIONE

(74)

La Commissione ritiene che l'Ungheria abbia illegalmente concesso l'aiuto in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(75)

La presente decisione non pregiudica la possibilità di condurre indagini sulla conformità della misura con le libertà fondamentali stabilite dal trattato, in particolare la libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del trattato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La struttura progressiva della tassa (aliquote e scaglioni di fatturato) applicabile agli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo, introdotta nel regime della tassa di ispezione della filiera alimentare ungherese con legge LXXIV di modifica del 2014 costituisce aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cui l'Ungheria ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso trattato.

Articolo 2

L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 non costituisce aiuto se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma degli articoli 2 dei regolamenti (CE) n. 994/98 (30) o (UE) 2015/1588 (31) a seconda di quale sia applicabile al momento della concessione dell'aiuto.

Articolo 3

L'Ungheria annulla tutti i pagamenti in sospeso dell'aiuto a norma del regime di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

L'Ungheria attua la presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della stessa.

Articolo 5

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2016

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 277 del 21.8.2015, pag. 12.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(3)  Cfr. nota [1].

(4)  Secondo le autorità ungheresi nella loro lettera di risposta del 16 aprile 2015 alla Commissione: «Le seguenti attività sono classificabili come attività soggette alla tassa di ispezione:

distribuzione di animali destinati al la produzione alimentare, all'allevamento o a fini sperimentali;

distribuzione di piante, semi destinati alla semina, prodotti vegetali e materiale di propagazione e postime destinati alla produzione di prodotti per l'alimentazione umana e animale;

produzione o distribuzione alimentare, compresi i ristoranti e la ristorazione pubblica;

produzione o distribuzione di prodotti per l'alimentazione animale;

produzione o distribuzione di preparati e prodotti per uso veterinario;

produzione o distribuzione di pesticidi, sostanze impiegate per l'aumento della resa o fertilizzanti CE;

trattamento, uso, ulteriore lavorazione e trasporto di sottoprodotti di originale animale ovvero commercializzazione di prodotti da questi derivati;

gestione di un'impresa attiva nel trasporto di bestiame, una struttura per il lavaggio e la disinfestazione di veicoli adibiti al trasporto di bestiame, una stazione di quarantena selezionata per la ricezione di capi di bestiame provenienti dall'estero, una struttura per il carico di animali, una stazione di raccolta, un sito commerciale, una stazione di alimentazione e abbeveramento, una stazione di sosta o un mercato animale;

produzione o deposito di materiale di riproduzione;

gestione di un laboratorio fitosanitario, una clinica veterinaria o un laboratorio adibito all'analisi di alimenti o mangimi;

distribuzione di dispositivi per la marcatura degli animali.»

(5)  Legge LXXIV del 2014 recante modifica di specifiche leggi sulle imposte, di altre leggi correlate e della legge CXXII del 2010 sull'Amministrazione tributaria e doganale nazionale

(6)  L'articolo 2, paragrafo 18a, della legge ungherese sul commercio offre la seguente definizione di beni di largo consumo: «beni di largo consumo: a eccezione dei prodotti venduti nel settore della ristorazione, alimenti, cosmetici, prodotti da drogheria, detergenti e prodotti chimici per la casa, prodotti di carta per l'igiene che soddisfano le esigenze quotidiane e i requisiti della popolazione, che il consumatore solitamente consuma, utilizza o sostituisce entro un anno.» Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 18b, della legge ungherese sul commercio, per «esercizi commerciali attivi nella vendita di beni di largo consumo» si intendono «gli esercizi commerciali per i quali gran parte del fatturato è generato dai beni di largo consumo.»

(7)  Ai fini della presente decisione, gli esercizi commerciali che vendono beni di largo consumo comprendono tutte le imprese soggette alla tassa di ispezione della filiera alimentare relativamente al fatturato derivante dall'attività di vendita di beni di largo consumo.

(8)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, 30.4.2004, pag. 1).

(9)  Causa T-351/02 Deutsche Bahn/Commissione:UE:T:2006:104, punto 102.

(10)  Causa C-83/98 P Francia/Ladbroke Racing Ltd e Commissione UE:C:2000:248, punti da 48 a 51. Allo stesso modo, può costituire un aiuto di Stato una misura che conceda a talune imprese una riduzione d'imposta o un rinvio del pagamento del tributo normalmente dovuto, cfr. cause riunite da C-78/08 a C-80/08 Paint Graphos e altri, UE:C:2011:550, punto 46.

(11)  Causa C-143/99 Adria-Wien Pipeline UE:C:2001:598, punto 38.

(12)  Cause riunite C-393/04 e C-41/05 Air Liquide Industries Belgium UE:C:2006:403, punto 30 e causa C-387/92 Banco Exterior de Espana UE:C:1994:100, punto 14.

(13)  Cfr. causa C-66/02 Italia/Commissione UE:C:2005:768, punto 78; causa C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze e altri UE:C:2006:8, punto 132; causa C-522/13 Ministerio de Defensa e Navantia UE:C:2014:2262, punti da 21 a 31. Cfr. altresì paragrafo 9 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

(14)  Cfr., ad esempio, causa C-279/08 P Commissione/Paesi Bassi (NOx) [2011] UE:C:2011:551; causa C-143/99 Adria-Wien Pipeline UE:C:2001:598; cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri UE:C:2011:550; causa C-308/01 GIL Insurance UE:C:2004:252.

(15)  Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

(16)  Cfr. nota a piè di pagina 4.

(17)  Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito UE:C:2011:732.

(18)  Idem, punto 92.

(19)  Causa C-487/06 P British Aggregates Association/Commissione UE:C:2008:757, punti 85 e 89 e giurisprudenza succitata, e causa C-279/08 P Commissione/Paesi Bassi (NOx) UE:C:2011:551, punto 51.

(20)  Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito UE:C:2011:732. Cfr. altresì, per analogia, causa C-385/12 Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. UE:C:2014:47, nella quale la Corte di giustizia ha sostenuto che «gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro relativa ad un'imposta sul fatturato del commercio al dettaglio che obbliga i contribuenti che costituiscono, nell'ambito di un gruppo di società,» imprese collegate«, ai sensi della normativa medesima, a sommare i rispettivi fatturati ai fini dell'applicazione di un'aliquota fortemente progressiva per poi successivamente ripartire tra di loro l'importo dell'imposta così calcolata in ragione del prorata del rispettivo fatturato reale, quando — ciò che spetta al giudice del rinvio verificare — i contribuenti appartenenti a un gruppo di società e ricompresi nello scaglione più elevato dell'imposta straordinaria sono» collegati«, nella maggior parte dei casi, a società con sede in un altro Stato membro.»

(21)  Cfr., ad esempio, cause riunite da C-78/08 a C-80/08 Paint Graphos e altri UE:C:2011:550, punto 69.

(22)  Di fatto, un regime di tassazione forfettario già comporta il pagamento di una tassa più elevata agli esercizi commerciali con un fatturato più alto.

(23)  Le eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato riguardano quanto segue: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

(24)  Le eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato riguardano quanto segue: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune regioni, b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio; e e) gli aiuti determinati con decisione del Consiglio.

(25)  Causa T-68/03 Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione UE:T:2007:253 punto 34.

(26)  Come riportato al punto (4), tali osservazioni sono state inoltrate all'Ungheria in data 13 ottobre 2015 per darle la possibilità di formulare eventuali osservazioni..

(27)  Informazioni trasmesse alla direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare a mezzo lettere rispettivamente del 26 febbraio [Ares(2015)835210] e 19 maggio 2015 [Ares (2015)2083309].

(28)  Cfr. lettera delle autorità ungheresi del 7 ottobre 2015 ai servizi della Commissione.

(29)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(30)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

(31)  Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).


19.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/75


DECISIONE (UE) 2016/1849 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2016

riguardante la misura SA.41613 — 2015/C [ex SA.33584 — 2013/C (ex 2011/NN)] cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione relativa alla squadra di calcio professionistica PSV di Eindhoven

[notificata con il numero C(2016) 4093]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato (1) e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Nel maggio 2011, la Commissione ha appreso dalla stampa e tramite le segnalazioni ricevute da parte dei cittadini che il Comune di Eindhoven aveva intenzione di sostenere la squadra di calcio professionistica Philips Sport Vereniging (di seguito: «PSV») attraverso una transazione finanziaria. Nel 2010 e nel 2011 la Commissione ha ricevuto inoltre alcune denunce relative alle misure adottate a favore di altre società di calcio professionistico nei Paesi Bassi, ovvero: MVV di Maastricht, Willem II di Tilburg, Den Bosch di 'sHertogenbosch e NEC di Nijmegen. Il 26 e 28 luglio 2011, i Paesi Bassi hanno fornito alla Commissione informazioni sulla misura relativa al PSV.

(2)

Con una lettera datata 6 marzo 2013, la Commissione ha informato i Paesi Bassi di aver deciso di avviare un procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in merito alle misure a favore di Willem II, NEC, MVV, PSV e FC Den Bosch.

(3)

La decisione della Commissione di avviare la procedura (di seguito: «la decisione di apertura») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato pertanto gli interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure in questione.

(4)

Per quanto riguarda la misura a favore del PSV, i Paesi Bassi hanno presentato le loro osservazioni tramite lettere datate 6 giugno e 12 novembre 2013, 12, 14 gennaio e 22 aprile 2016.

(5)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni dalle seguenti parti interessate: dal Comune di Eindhoven (di seguito: «il Comune») in data 23 maggio 2013, 11 settembre 2013 e 26 settembre 2013 e dal PSV il 24 maggio del 2013. La Commissione le ha trasmesse ai Paesi Bassi, a cui è stata data la possibilità di controbattere. I Paesi Bassi hanno fornito le proprie osservazioni con lettera datata 12 novembre 2013.

(6)

Incontri con i rappresentanti dei Paesi Bassi hanno avuto luogo il 9 luglio 2013, il 25 febbraio 2015 e il 13 ottobre 2015.

(7)

Il 17 luglio 2013 il Comune ha impugnato la decisione di apertura del 6 marzo 2013, presso il Tribunale (3).

(8)

A seguito della decisione di apertura e in accordo con i Paesi Bassi, le indagini per i diversi club sono state condotte separatamente. L'inchiesta relativa al PSV è stata registrata con il numero SA.41613.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1.   La misura

(9)

La federazione nazionale di calcio Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (di seguito: «KNVB») è l'organizzazione ombrello per il campionato di calcio professionistico e amatoriale. Il calcio professionistico nei Paesi Bassi è organizzato in un sistema a due livelli. Nella stagione 2014/2015 era composto da 38 squadre, di cui 18 giocavano nella massima serie (Eredivisie) e 20 nel campionato inferiore (Eerste Divisie).

(10)

Il PSV è stato fondato nel 1913 e gioca le sue partite in casa a Eindhoven. Nel 1999, le attività commerciali del PSV sono state raggruppate in una società a responsabilità limitata [naamloze vennootschap]. Tutte le azioni, tranne una, sono di proprietà della Fondazione PSV Calcio. La quota restante è di proprietà del club di calcio Eindhoven PSV. Il PSV gioca nella massima serie ed è stato costantemente in competizione per le prime posizioni in campionato, concludendo le stagioni 2014/2015 e 2015/2016 classificandosi ai primi posti nel massimo campionato. Il PSV partecipa regolarmente a tornei europei e ha vinto sia la Coppa dei Campioni (1987/1988) che la Coppa UEFA (1977/1978).

(11)

Il PSV possiede il proprio stadio di calcio, lo stadio Philips (di seguito: «lo stadio»). Fino al 2011, è stato anche proprietario del terreno dello stadio e del centro sportivo di allenamento De Herdgang. Nel 2011, il PSV si è trovato ad affrontare seri problemi di liquidità, per risolvere i quali si è rivolto al Comune, alla Philips e a molte altre società di Eindhoven, così come ad alcune banche. Alcune di queste aziende hanno effettivamente concordato di assegnare nuovi prestiti o di modificare quelli esistenti allo scopo di aiutare il PSV a superare quel periodo difficile.

(12)

Nello stesso periodo, il Comune e il PSV hanno negoziato una transazione di retrolocazione. In base all'accordo raggiunto, il Comune avrebbe acquistato il terreno dello stadio e il centro sportivo di allenamento per 48 385 000 EUR. Il terreno dello stadio era stato valutato 41 160 000 EUR. Per finanziare tale acquisto, il Comune ha contratto un prestito bancario a lungo termine per un importo simile a tasso fisso. Il terreno dello stadio è stato dunque reso disponibile al PSV attraverso una locazione a lungo termine (erfpacht) di 40 anni, che potrà essere prorogato qualora il PSV ne faccia richiesta. Il canone annuo di locazione ammonta a 2 463 030 EUR. Tale canone annuo di locazione comprende il canone di locazione per il terreno dello stadio (1 863 743 EUR), il terreno del centro sportivo (327 151 EUR) e un parcheggio (272 135 EUR). Il contratto prevede una clausola per cui il canone potrà essere rivisto dopo 20 anni.

(13)

I Paesi Bassi non hanno informato la Commissione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, sulla propria intenzione di sottoscrivere tale contratto di retrolocazione.

2.2.   Motivi per avviare il procedimento

(14)

Nella decisione di apertura, la Commissione ha stabilito che le misure di aiuto ai club di calcio professionistico sono suscettibili di falsare la competizione e incidere sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ha inoltre messo in dubbio l'adeguatezza della determinazione del prezzo di vendita per il terreno dello stadio e il canone di locazione del terreno. Si è giunti alla conclusione preliminare che il Comune aveva garantito un vantaggio selettivo al PSV con l'utilizzo di risorse statali e aveva, pertanto, fornito aiuti a favore della squadra di calcio.

(15)

In particolare, in riferimento all'affidabilità dei Paesi Bassi in merito alla comunicazione alla Commissione relativa agli elementi di aiuto per la vendita di terreni da parte di un ente pubblico (4) (di seguito: «comunicazione sulla vendita di terreni»), la Commissione ha ribadito che le indicazioni fornite da tale comunicazione, come affermato nella sua introduzione, riguardavano soltanto la vendita di terreni e fabbricati di proprietà pubblica. Essa non riguarda l'acquisizione pubblica di terreni e fabbricati o la locazione o l'affitto di terreni e fabbricati da parte delle autorità pubbliche. Tali operazioni possono anche includere elementi di aiuti dello Stato.

(16)

Per quanto riguarda le consulenze esterne alle quali il Comune si è affidato, la Commissione ha sollevato dei dubbi sulla validità dell'uso da parte degli esperti, ai fini della valutazione, del prezzo del terreno ad uso misto al posto del prezzo del terreno per uno stadio per i loro calcoli. Inoltre, la Commissione dubitava che i margini di profitto e di rischio utilizzati per il calcolo del valore del terreno per lo sviluppo futuro alla scadenza del lungo contratto di locazione fossero realistici.

(17)

La Commissione in quella fase non era convinta che il Comune avesse avuto l'intenzione di garantire che la transazione fosse conforme al principio dell'investitore operante in economia di mercato (di seguito: «MEIP»). Piuttosto, esso aveva tentato di evitare di andare in perdita; in altre parole, erano state introdotte delle tutele per rendere le operazioni neutrali rispetto al suo bilancio. Tutto ciò non sarebbe stato accettabile per un tipico investitore operante in economia di mercato, anche se si fosse basato su competenze esterne per la valutazione dei terreni e la determinazione del canone di locazione.

3.   COMMENTI DAI PAESI BASSI

(18)

I Paesi Bassi ritengono che l'operazione non costituisca un aiuto di Stato per i seguenti motivi: a) il valore del terreno e il canone annuo di locazione sono stati stimati da esperti esterni in linea con la comunicazione sulla vendita di terreni. Tale comunicazione fornirebbe il quadro rilevante per valutare l'eventuale presenza di aiuti di Stato nella transazione; b) con la locazione a lungo termine il PSV pagherà al Comune un canone che è superiore all'importo delle rate che il Comune paga alla banca e ciò garantisce che l'operazione non è solo finanziariamente neutra per il comune; c) il PSV fornirà una garanzia per i pagamenti coperti dalla vendita di abbonamenti; d) se il PSV va in bancarotta, il terreno e lo stadio diventeranno di proprietà del Comune; e) l'importo del canone sarà riesaminato dopo 20 anni sulla base di un nuovo rapporto di valutazione.

(19)

Dal punto di vista dei Paesi Bassi, con l'acquisto del terreno dove è sito lo stadio, il Comune ha agito secondo le condizioni di mercato, in conformità al principio dell'investitore in economia di mercato e del principio del creditore in economia di mercato. I Paesi Bassi hanno chiesto una valutazione indipendente del terreno per determinare il prezzo della transazione sulla base del valore di mercato del terreno.

(20)

Per quanto riguarda la valutazione del terreno come terreno per uso misto, i Paesi Bassi osservano che qualsiasi valutazione nel contesto del confronto tra il comportamento degli investitori pubblici e privati deve essere fatta con riferimento al comportamento che un investitore privato avrebbe avuto al momento dell'operazione in questione, tenuto conto delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili in quel momento. Pertanto, l'esperto è stato incaricato di determinare il valore che la proprietà ha allo stato attuale, in caso di vendita all'offerta apparentemente migliore, in esito ad una gara ben organizzata aperta al mercato e tenendo conto del potenziale di sviluppo del terreno.

(21)

Di conseguenza, i Paesi Bassi fanno riferimento alla relazione di valutazione indipendente che rileva che la valutazione deve prendere in considerazione possibili sviluppi futuri realistici e prevedibili che interessano il terreno. La relazione considera il possibile sviluppo del sito dello stadio e osserva che, in caso di scomparsa dello stadio, l'uso più probabile sarebbe una zona ad uso misto con edifici residenziali e uffici. Sarebbe opportuno basare la valutazione su questa prospettiva, anche se un tale sviluppo potrebbe non verificarsi per decenni. I Paesi Bassi e la relazione di valutazione sottolineano che questa ipotesi è realistica, in particolare, perché il terreno è situato nel centro della città. Per i lotti situati in centro, il potenziale di sviluppo progressivo del valore è superiore rispetto a quelli situati in periferia. Nel caso in oggetto, il Comune, inoltre, si trova in una posizione conveniente poiché esso stesso decide sulla pianificazione urbana e pertanto anche sul potenziale uso futuro dello stadio.

(22)

Secondo i Paesi Bassi, il presunto uso del terreno con potenziale/possibile utilizzo misto residenziale/uffici è nella logica dello sviluppo urbano del recente passato della zona in cui si trova lo stadio e delle sue prospettive. Le immediate vicinanze al terreno si sono evolute passando da una zona prevalentemente industriale a un zona mista residenziale con uffici, nel centro della città. Il Comune ha un proprio interesse nella zona dello stadio perché l'acquisto di terreno strategico fa parte del suo piano di sviluppo urbano, come indicato nel suo «Interimstructuurvisie 2009». Tale documento illustra il programma di riqualificazione delle aree industriali dismesse in aree urbane centrali con un insieme di abitazioni, attività ricreative, negozi e uffici. In tale questa strategia rientra l'acquisizione tempestiva di terreni strategici come parte di una strategia di investimento a lungo termine per realizzare il programma. All'interno di questa logica e poiché non è possibile realizzare contemporaneamente tutti i singoli progetti il Comune vuole anche combinare l'acquisto di terreni (per bloccarlo) con locazioni a lungo termine. L'accordo dello stadio si pone all'interno di tale strategia. Il Comune, avendone assunto la proprietà, si è reso conto che ciò gli ha offerto una gradita opportunità utile ai suoi interessi. Contemporaneamente ciò avrebbe assicurato un sicuro afflusso di entrate, grazie all'acquisizione del terreno per l'intera durata della locazione.

(23)

Pertanto, il rapporto di valutazione ritiene che, facendo riferimento a uno standard generalmente accettato secondo il quale la base per determinare il valore del terreno corrisponde alla valutazione più alta e all'utilizzo migliore dell'area e il prezzo si dovrebbe basare su un terreno ad uso misto. Inoltre il rapporto di valutazione include sia i costi previsti per la demolizione degli edifici esistenti e lo sviluppo della zona, sia la spesa prevista per la costruzione di appartamenti e uffici. La valutazione confronta il valore possibile degli uffici e degli appartamenti facendo riferimento agli sviluppi recenti delle zone limitrofe. Come mitigazione del rischio aggiuntiva, il valutatore assume un indice di superficie di solo l'80 % rispetto a progetti simili.

(24)

Per la determinazione dell'importo annuo del canone, la valutazione del terreno si basa sul valore presunto del terreno dello stadio e del centro di allenamento (del valore complessivo di 48 385 000 EUR) oltre al parcheggio, che era già di proprietà del Comune (del valore di 6 010 000 EUR). Essa utilizza, come riferimento, il tasso di interesse per i titoli di Stato dei Paesi Bassi a lungo termine nel 2011, pari al 3,54 %. A questo si aggiunge un premio dell'1,5 % a fronte del rischio di diminuzione del valore del terreno e/o di mancato pagamento. Il canone è pertanto determinato in modo tale che al Comune venga garantito un rendimento del 5,04 %.

(25)

La valutazione dell'esperto esterno ipotizza un aumento del valore del terreno nel corso dei 40 anni dell'1,7 %, in linea con l'inflazione media annua prevista. Su questa base, la valutazione ritiene opportuno che il PSV paghi un canone annuo di 2 463 030 EUR. I Paesi Bassi affermano che tale importo è in linea con i canoni pagati altrove nel paese da società di calcio professionistiche per l'affitto dello stadio e pertanto conforme alle condizioni di mercato. Per quanto riguarda l'ipotizzato aumento del valore del terreno dell'1,7 %, lo studio tuttavia prevede, dopo 20 anni, una riduzione del valore cumulato dei terreni del 22,5 %, come margine di sicurezza, e determina il canone della locazione annuale stimato a partire dall'anno 21 su tale base. Dato il margine di sicurezza del 22,5 %, il tasso di apprezzamento effettivo utilizzato nella valutazione ammonta all'1,01 % per l'intero quarantennio (0,4 % per i primi 20 anni).

(26)

La relazione riconosce che un contratto di locazione a lungo termine, oltre i 15 anni, può includere alcuni rischi. Dal punto di vista di un investitore, il lungo periodo durante il quale non è ancora possibile realizzare il valore di un immobile situato in una zona ad uso misto è, tuttavia, compensato dal tasso del canone di locazione, che è basato già sul valore presunto di un lotto di terreno ad uso misto, che sarà completamente rivisto dopo 20 anni, sulla base di un nuovo rapporto di valutazione che riguarderà il valore del terreno e rendimento adeguato su tale valore. Il contratto di locazione garantisce reddito durante l'intera durata del contratto e permette di sfruttare le potenzialità del terreno.

(27)

I rischi per il Comune sarebbero limitati anche da altri fattori. Per quanto riguarda il rischio associato alla destinazione del terreno, la valutazione considera che le aree intorno allo stadio sono già state convertite da uso industriale a uso misto. In un caso, il cambio di destinazione è stato ottenuto dall'investitore entro otto settimane. Pertanto, gli esperti che hanno stilato la valutazione hanno considerato questa ipotesi come realistica. Essi non hanno tenuto conto del potere del Comune di influenzare il processo di pianificazione, ma hanno considerato lo sviluppo delle aree circostanti e la prassi amministrativa di concedere permessi e riclassificazioni a investitori privati. Le leggi di pianificazione urbanistica consentono una riassegnazione flessibile. Per ridurre ulteriormente i rischi nel calcolo, il rapporto di valutazione ha assunto una densità di costruzione inferiore a quella dei lotti vicini.

(28)

Sebbene la destinazione d'uso dello stadio corrisponda all'utilizzo attuale, ciò non costituirebbe un rischio elevato. L'attuale destinazione prevede l'utilizzo come stadio e un utilizzo commerciale. Questa destinazione, se mantenuta, può comportare un valore del terreno soltanto leggermente più basso. Secondo i Paesi Bassi, tale destinazione consentirebbe l'uso commerciale dei locali e lo sviluppo di attività commerciali redditizie. Il perito indipendente ha rilevato che l'uso misto rappresenta una scelta adeguata per la valutazione. Tale scelta non è stata suggerita dal Comune.

(29)

Il contratto di locazione a lungo termine prevede che, qualora il PSV non riesca a pagare il canone di locazione o fallisca, il terreno e lo stadio saranno a completa disposizione del Comune, che potrà svilupparne le potenzialità. Gli edifici sul terreno diventeranno di proprietà del Comune. Come indicato in precedenza, il prezzo della transazione di 48 385 000 EUR tiene già conto dei costi previsti sia per la demolizione che per lo sviluppo e la somma del canone di locazione sarà rivalutata completamente dopo 20 anni. Inoltre, il PSV ha impegnato i proventi dei suoi abbonamenti per garantire il pagamento del canone e ha consegnato un acconto pari a due anni di rendita fondiaria (per un periodo iniziale di dieci anni).

(30)

Al termine del contratto di locazione, il Comune non solo avrà recuperato gli interessi, ma risulterà ancora essere il proprietario del terreno dello stadio, il cui valore sarà presumibilmente superiore a quello attuale, e potrà scegliere tra diverse possibilità di utilizzo. Gli edifici sul terreno saranno inoltre a disposizione del Comune, senza alcun rimborso per il PSV.

4.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(31)

Conformemente alla procedura, il Comune e il PSV hanno presentato le proprie osservazioni, che erano identiche alle osservazioni dei Paesi Bassi. Inoltre, il Comune ha descritto il procedimento che ha portato alla decisione di acquistare il terreno dello stadio e le motivazioni che lo hanno guidato. Secondo il Comune, nel gennaio 2011 hanno cominciato ad essere adottate le delibere riguardanti le trattative di accordo di vendita e retrolocazione con il PSV. L'obiettivo di fondo era quello di aiutare il PSV con un'operazione di bilancio neutra, che il club non avrebbe potuto ottenere a condizioni di mercato e che non gli avrebbe conferito un vantaggio finanziario.

(32)

A tale fine e con questo obiettivo in mente, il Comune ha chiesto alla società indipendente di valutazione Troostwijk Taxaties B.V. (di seguito: «Troostwijk») di determinare il prezzo di mercato per il terreno in questione e di stabilire un importo adeguato per il contratto di locazione annuale. Nel marzo 2011, Troostwijk ha consegnato la valutazione del terreno dello stadio e degli altri appezzamenti di terreno che il PSV voleva vendere al Comune. È stato determinato come prezzo di mercato per il terreno dello stadio, in base allo stato dell'epoca e in considerazione delle sue prospettive di sviluppo, un prezzo pari a 41 160 000 EUR. La metodologia della determinazione del valore del terreno e del canone di locazione è stata approvata da una società di revisione esterna che lavora per il Comune. Il canone di locazione sarebbe stato superiore all'interesse che il Comune deve pagare per il prestito necessario per finanziare l'acquisto del terreno.

(33)

A seguito della ricezione della richiesta di informazioni da parte della Commissione sulla transazione programmata nel maggio 2011, il Comune ha garantito con particolare enfasi che il provvedimento rispetta le condizioni di mercato e che non avrebbe inciso sul suo bilancio. Il Comune ha sottolineato che l'acquisizione del terreno è interessante per questo motivo e anche perché si inserisce nella strategia di sviluppo e acquisto di terreni. Il Comune sarebbe mosso da un interesse proprio all'acquisto del terreno, al quale potrebbe assegnare un valore superiore rispetto ad altri possibili investitori.

5.   VALUTAZIONE DELLA MISURA — PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO

(34)

Secondo l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti di Stato sono gli aiuti concessi da uno Stato membro o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che falsa o minaccia di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni e incidendo in tal modo sugli scambi tra gli Stati membri. Le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono cumulative e pertanto per classificare una misura come aiuto di Stato devono essere soddisfatte tutte le condizioni.

5.1.   Risorse statali e imputabilità allo Stato

(35)

La misura di acquistare il terreno dello stadio e il centro di allenamento De Herdgang per un importo pari a 48 385 000 EUR e, successivamente, di retrolocarlo al PSV con un contratto a lungo termine è stata decisa dal Comune. Questa misura presuppone l'utilizzo del bilancio del Comune e, quindi, l'uso di risorse statali. Pertanto è imputabile allo Stato.

5.2.   Possibili conseguenze degli aiuti sugli scambi e sulla concorrenza

(36)

I Paesi Bassi hanno messo in dubbio l'impatto di un possibile aiuto sul mercato interno per i club che non giocano a calcio a livello europeo. Tuttavia, i club di calcio professionistico sono considerati imprese e sono soggetti al controllo degli aiuti di Stato. Il calcio è un'attività professionale lucrativa e offre servizi remunerati e elevato il livello di professionalità e il suo impatto economico sono elevati (5).

(37)

Le società di calcio professionistico esercitano attività economiche in diversi mercati, oltre a partecipare a competizioni di calcio, che hanno una dimensione internazionale, come ad esempio il mercato della cessione di giocatori professionisti, la pubblicità, le sponsorizzazioni, il merchandising o la copertura dei media. Gli aiuti a un club di calcio professionistico rafforzano la sua posizione su ciascuno di tali mercati, molti dei quali coprono più Stati membri. Pertanto, se le risorse statali sono utilizzate per fornire un vantaggio selettivo a un club di calcio professionistico, a prescindere dal campionato in cui gioca, tali aiuti rischiano potenzialmente di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (6).

5.3.   Vantaggio selettivo

(38)

Per costituire un aiuto di Stato, una misura deve conferire un vantaggio economico all'impresa beneficiaria che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. L'acquisizione del terreno da parte del PSV e il successivo contratto di locazione costituirebbero un vantaggio se i termini fossero più vantaggiosi per il PSV rispetto a quanto giustificato dalle condizioni di mercato.

(39)

Gli interessi tipici per l'investitore/locatore in una vendita commerciale e l'operazione di retrolocazione sono rappresentati da un adeguato rendimento sugli investimenti sotto forma di affitto durante l'intera durata del contratto e dalla proprietà di un bene già occupato da un locatario affidabile. L'investitore/locatore risulterà in possesso di un bene in locazione completa a lungo termine che genera un flusso di reddito costante.

5.3.1.   Applicazione della comunicazione sulla vendita di terreni

(40)

Per la valutazione i Paesi Bassi fanno riferimento alla comunicazione sulla vendita di terreni. Secondo tale comunicazione, la vendita di terreni e fabbricati da parte di un'autorità pubblica non costituisce un aiuto, in primo luogo, se l'autorità pubblica accetta la proposta migliore o unica nel quadro di una procedura di gara non soggetta a condizioni e, in secondo luogo, se in mancanza di tale procedura di offerta il prezzo di vendita è fissato ad un valore almeno pari al valore stabilito da una perizia indipendente.

(41)

La Commissione ribadisce che le indicazioni fornite nella, come affermato nell'introduzione, riguardano soltanto le vendite di terreni e fabbricati di proprietà pubblica e non riguarda l'acquisizione pubblica di terreni e fabbricati o la locazione o l'affitto di terreni e fabbricati da parte delle autorità pubbliche. Tali operazioni possono anche includere elementi di aiuto dello Stato. Inoltre, nel caso in esame, la determinazione del valore del terreno non è di per sé sufficiente. L'operazione di vendita e retrolocazione contiene inoltre un canone. È necessario stabilire la conformità di questo canone ai prezzi del mercato.

(42)

In ogni caso, i meccanismi di cui alla comunicazione sulla vendita di terreni sono solo strumenti per stabilire se lo Stato ha agito come un investitore operante in economia di mercato e sono quindi esempi specifici che servono per l'applicazione del test MEIP alla compravendita di terreni tra soggetti pubblici e privati (7).

5.3.2.   Rispetto del principio dell'investitore in economia di mercato

(43)

La Commissione deve pertanto valutare se un investitore privato avrebbe compiuto le operazioni in questione alle stesse condizioni. L'atteggiamento dell'ipotetico investitore privato è quello di un investitore avveduto il cui obiettivo di ottenere il rendimento normale previsto è attenuato dalla cautela circa il livello di rischio accettabile per un dato tasso di rendimento. Il MEIP non sarebbe stato rispettato se il prezzo del terreno fosse stato fissato a un livello superiore del prezzo di mercato e il canone per il contratto di locazione a un livello inferiore.

(44)

I Paesi Bassi e il Comune sostengono che il Comune abbia agito sulla base di una valutazione (ex ante) di esperti indipendenti e, pertanto, in conformità al MEIP. L'operazione è stata effettuata sulla base del valore di mercato del terreno e, pertanto, non ha fornito nessun vantaggio al PSV.

(45)

La Commissione ritiene che il rispetto delle condizioni di mercato possa essere determinato in linea di principio tramite la valutazione di un esperto esterno.

(46)

Per quanto riguarda la conformità al mercato dei risultati della valutazione del perito esterno a cui il Comune si è affidato, ai Paesi Bassi è stato richiesto nella decisione di apertura di giustificare il motivo per cui gli esperti hanno utilizzato, per i loro calcoli, il prezzo dei terreni per uso misto invece che il prezzo dei terreni destinati ad ospitare uno stadio. La Commissione ha inoltre voluto verificare la giustificazione dei margini di profitto e di rischio che vengono utilizzati per il calcolo del valore del terreno in un'ottica di sviluppo futuro alla scadenza del lungo periodo di locazione.

(47)

Sulla base delle informazioni fornite dai Paesi Bassi e dal Comune, la Commissione osserva che l'acquisizione del terreno da parte del Comune è stata preceduta da una valutazione del terreno effettuata da Troostwijk, una società indipendente di valutazione dei terreni. Quando, nel gennaio 2011, hanno cominciato ad essere adottate le delibere riguardanti le trattative di accordo di vendita e retrolocazione con il PSV, l'obiettivo di fondo era quello di aiutare il PSV con un'operazione di bilancio neutra, che il club non avrebbe potuto ottenere a condizioni di mercato e che non gli avrebbe conferito un vantaggio finanziario. Pertanto, il Comune ha chiesto a Troostwijk di stabilire il prezzo di mercato per il terreno in questione e la quota di mercato compatibile per il canone annuale di locazione.

(48)

Le ipotesi alla base della valutazione sembrano essere state ragionevoli. Nella sua relazione di valutazione del marzo 2011, Troostwijk ha valutato il prezzo di mercato relativo al terreno dello stadio sulla base della sua condizione del momento e in considerazione delle sue prospettive di sviluppo, e ha determinato un prezzo pari a 41 160 000 EUR. La metodologia per la determinazione del valore del terreno e del canone di locazione è stata approvata dalla società di revisione esterna che lavora per il Comune.

(49)

Il rapporto di valutazione redatto da Troostwijk prende in considerazione possibili sviluppi futuri realistici e prevedibili riguardanti il terreno. La relazione considera il possibile sviluppo del sito dello stadio e osserva che, in caso di scomparsa dello stadio, l'uso più probabile sarebbe una zona ad uso misto con edifici residenziali e uffici. La valutazione sottolinea che questa ipotesi è realistica, in particolare, perché il terreno è situato nel centro della città. Per i lotti situati in centro il potenziale di sviluppo progressivo del valore è superiore rispetto a quelli situati in periferia. Il rapporto di valutazione si riferisce anche a uno standard di valutazione generale, secondo il quale la base per determinare il valore del terreno, corrisponde alla valutazione più alta e all'utilizzo migliore dell'area.

(50)

L'utilizzo futuro descritto dai Paesi Bassi è inoltre compatibile con la strategia di sviluppo urbano a lungo termine del Comune per l'intera area in cui lo stadio si trova, descritta al considerando 22. Come afferma il Comune, la probabilità di ottenere il cambio di destinazione d'uso del terreno sarebbe molto alta per qualsiasi proprietario del terreno in questione.

(51)

In ogni caso, secondo i Paesi Bassi, l'attuale destinazione del terreno per lo stadio e per uso commerciale ha anche un notevole potenziale economico.

(52)

Si può pertanto concludere che è accettabile che la perizia valuti il terreno sulla base di uso misto. La Commissione ha già ammesso che un Comune possa basare la valutazione dei terreni sulla prospettiva a lungo termine di sviluppo del valore di un terreno in una zona che potrebbe essere soggetta a rivalutazione in linea con una strategia di pianificazione aziendale (8).

(53)

Il PSV pagherà al Comune il canone della locazione a lungo termine determinato dalla società di valutazione indipendente e calcolato sulla base del prezzo ipotizzato per il terreno, in vista del suo successivo probabile utilizzo per appartamenti e uffici, facendo riferimento al tasso di interesse del 2011 dei titoli di stato a lungo termine, più un premio di rischio dell'1,5 %.

(54)

Così, il canone riflette già il prezzo stimato per il terreno considerando una destinazione diversa dall'uso sportivo ed è quindi più alto di un canone calcolato sulla base dell'uso attuale dei terreni.

(55)

La relazione riconosce che un contratto di locazione a lungo termine di più di 15 anni può comportare alcuni rischi in termini di fluttuazione del valore del terreno. Tali rischi sono, però, limitati da diversi fattori, che saranno discussi ulteriormente nei considerando da 56 a 59.

(56)

Le ipotesi della relazione di valutazione possono essere considerate prudenti. La relazione determina il presumibile valore previsto degli uffici e degli appartamenti alla luce dei recenti sviluppi delle zone limitrofe e inserisce come mitigazione del rischio aggiuntiva sul possibile prezzo di vendita degli appartamenti un coefficiente d'edificazione pari solo all'80 % rispetto a progetti simili.

(57)

Per quanto riguarda l'aumento del valore del terreno ipotizzato dell'1,7 %, considerato come il tasso di inflazione ipotizzato, la valutazione include un meccanismo di correzione: a partire dal 20o anno del contratto è prevista come margine di sicurezza una detrazione dal valore accumulato del terreno del 22,5 %. Combinando entrambe le ipotesi, l'aumento previsto è stimato pari all'1,01 % all'anno per il quarantennio del contratto e dello 0,4 % all'anno per i primi 20 anni. Appare così ragionevole l'ipotesi iniziale dell'1,7 % in combinazione con il margine di sicurezza, dato che l'attività in questione è un terreno dal quale ci si può aspettare che mantenga o aumenti il proprio e che si trova in centro città (anche se è attualmente classificato per uso commerciale, il tasso del canone è già basato sul valore presunto di un terreno ad uso misto). Inoltre, il tasso di inflazione del 2011 per i Paesi Bassi è stato del 2,3 % (9), a fronte di un obiettivo di inflazione della BCE del 2 %. Entrambi questi valori sono significativamente al di sopra dei tassi di crescita previsti per il valore che il perito ha utilizzato.

(58)

Oltre a queste garanzie, per quanto riguarda il canone, il contratto di locazione negoziato da parte del Comune contiene altre disposizioni per coprire i rischi possibili, in particolare il rischio di default per il PSV. La squadra di calcio fornirà la garanzia per i pagamenti del canone di locazione con i proventi della vendita degli abbonamenti. Il PSV ha anche fornito una cauzione di 5 milioni di EUR corrispondenti a circa due anni di affitto, che è stata trattenuta dal prezzo di acquisto e sarà custodita dal notaio per dieci anni.

(59)

Le parti hanno convenuto che l'importo del canone può essere completamente rivisto dopo 20 anni, su richiesta di una delle parti. La revisione si baserà su un nuovo rapporto di valutazione. Il nuovo canone di locazione del terreno sarà determinato in base al valore del terreno in quel momento associato ad un adeguato rendimento dei titoli di Stato e a un premio di rischio. Come ulteriore garanzia per il Comune, le parti hanno convenuto che i diritti d'uso del terreno e dello stadio sarebbero andati al Comune qualora il PSV non fosse riuscito a onorare i suoi pagamenti del canone o se fosse fallito. Questa clausola costituisce una deviazione dalla conseguenza standard del diritto civile neerlandese, secondo la quale un diritto di locazione entra a far parte del patrimonio fallimentare e quindi sfugge al controllo del proprietario del terreno. Nel presente caso, al termine della locazione, il Comune rimarrà il proprietario del terreno e controllerà il suo uso.

(60)

Mentre le ipotesi contenute nella relazione di valutazione sembrano essere ragionevoli, come indicato ai considerando da 48 a 57, un confronto con le altre operazioni commerciali resta difficile dal momento che i contratti di locazione presentati dai Paesi Bassi come riferimento riguardano settori diversi (come il settore immobiliare di Amsterdam). Pertanto, nel valutare se la transazione in oggetto è compatibile con il MEIP, la Commissione ha verificato se una diversa transazione commerciale — basata su un'operazione di prestito da Eindhoven al PSV, con il terreno come garanzia — sarebbe potuta servire come valore di riferimento.

(61)

La Commissione, considerate le differenze tra vendita, retrolocazione e prestito, osserva che il canone di locazione a carico del PSV è superiore al tasso di mercato di prestiti analoghi. La differenza più significativa è relativa al fatto che se il PSV dovesse fallire dopo l'ottenimento del prestito da parte del Comune, il Comune recupererebbe nella migliore delle ipotesi l'importo figurativo del prestito anche se non sarebbe in grado di beneficiare di un eventuale aumento del valore del terreno al di là del valore figurativo del prestito. Secondo l'accordo di vendita e retrolocazione, il Comune diventa proprietario del terreno all'inizio del contratto di locazione e godrà dei pieni diritti di proprietà in caso di inadempienza. Il Comune ha messo l'accento su questo aspetto al momento della decisione sulla misura, considerato soprattutto che l'utilizzo completo garantito del terreno, dopo un eventuale fallimento del PSV rappresenta una deviazione, che favorisce il Comune, rispetto alle disposizioni generali del diritto neerlandese (cfr. considerando 59). Sarà dunque il Comune a trarre beneficio da eventuali aumenti del valore del terreno (dopo aver fissato i termini del prestito).

(62)

Perciò, ci si aspetterebbe che una transazione di vendita e retrolocazione abbia a priori un rendimento atteso inferiore rispetto a un prestito. Il tasso di rendimento di un prestito con garanzia collaterale di alta qualità data ad una società con un rating simile a quello della squadra di calcio del PSV costituirebbe quindi un limite superiore per il prezzo di riferimento.

(63)

In assenza di valori indicativi di mercato affidabili (10), il tasso di riferimento di mercato per lo scenario alternativo di un prestito al PSV dovrebbe essere stabilito sulla base della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (11). Tale calcolo andrà fatto, per essere prudenti, tenendo conto del fatto che nel 2011 il PSV era caratterizzato da una scarsa affidabilità creditizia e supponendo un'alta collateralizzazione per il prestito (cioè il terreno). Il tasso di riferimento risultante sarebbe pari al 6,05 %.

(64)

Un investitore che concede un prestito si aspetta quindi un rendimento superiore dell'1,01 % per quanto riguarda la transazione di vendita e retrolocazione. Tuttavia, il Comune continua a comportarsi come un investitore operante in economia di mercato se l'investitore è disposto a rinunciare ad un rendimento dell'1,01 % in cambio di un possibile aumento del valore dei terreni (cfr. considerando 61). Sulla base delle caratteristiche dell'operazione, il potenziale di rialzo è pari ad almeno l'1,01 % e il rendimento atteso da parte del Comune nell'operazione di vendita e retrolocazione appare quindi in linea con i benchmark di mercato.

(65)

Pertanto, sembra che l'operazione di vendita e retrolocazione non comporti un vantaggio indebito al PSV e fornisca al Comune una redditività che rientra nel MEIP.

(66)

Infine, va notato che il canone di locazione annuo, secondo i Paesi Bassi, è paragonabile all'affitto pagato altrove nel paese da parte delle società di calcio professionistiche per l'affitto dello stadio. Sebbene ogni confronto di questo tipo resti difficile a causa dei luoghi diversi, è opportuno sottolineare che gli altri club pagano il canone annuo non solo per il terreno su cui sorge lo stadio, ma anche per l'intero complesso. A differenza, il PSV è proprietario dello stadio, sostiene i costi del suo funzionamento e manutenzione e paga in aggiunta un canone di locazione per il terreno su cui si trova lo stadio stesso.

6.   CONCLUSIONE

(67)

La Commissione ha pertanto concluso che i dubbi espressi nella decisione di apertura sono stati sufficientemente dissipati. Il Comune, quando ha comprato il terreno dello stadio e lo ha affittato di nuovo al PSV, si è comportato come avrebbe fatto un ipotetico investitore privato in una situazione analoga. Pertanto, l'operazione non comporta un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore della squadra di calcio PSV di Eindhoven non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario di questa decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2016

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  Decisione della Commissione nella causa SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) — aiuto dei Paesi Bassi ad alcuni club professionistici di calcio olandesi nel 2008-2011 — Invito a presentare le osservazioni ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 116 del 23.4.2013, pag. 19).

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Causa T-370/13 Gemeente Eindhoven v Commissione.

(4)  GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

(5)  Causa C-325/08 Olympique Lyonnais ECLI:EU:C:2010:143, punti 27 e 28; Causa C-519/04 P Meca-Medina and Majcen v Commissione ECLI:EU:C:2006:492, punto 22; Causa C-415/93 Bosman ECLI:EU:C:1995:463, punto 73.

(6)  Decisioni della Commissione per quanto riguarda la Germania del 20 marzo 2013 sulla Multifunktionsarena der Stadt Erfurt [caso SA.35135 (2012/N)], punto 12, e sulla Multifunktionsarena der Stadt Jena [caso SA.35440 (2012/N)], GU C 140 del 18.5.2013, pag. 1, e del 2 ottobre 2013 sul Fußballstadion Chemnitz [caso SA.36105 (2013/N)], GU C 50 del 21.2.2014, pag. 1, punti 12-14; decisioni della Commissione per quanto riguarda la Spagna del 18 dicembre 2013 sul possibile aiuto di Stato a quattro club spagnoli professionistici di calcio [caso SA.29769 (2013/C)], punto 28, Real Madrid CF [caso SA.33754 (2013/C)], punto 20, e i presunti aiuti a favore di tre club di calcio Valencia [caso SA.36387 (2013/C)], parapuntografo 16, pubblicati nella GU C 69 del 7.3.2014, pag. 99.

(7)  Secondo il test MEIP, nessun aiuto di Stato sarebbe coinvolto nel caso in cui, in circostanze analoghe, un investitore privato, operante in normali condizioni di mercato in un'economia di mercato, avrebbe potuto essere indotto a fornire al beneficiario le misure in questione.

(8)  Decisione 2011/529/UE della Commissione del 20 aprile 2011 sulla misura C-37/04 (ex NN 51/04), applicata dalla Finlandia per Componenta Oyj (GU L 230 del 7.9.2011, pag. 69), considerando da 68 a 74.

(9)  http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG/countries/NL?display=graph.

(10)  In questo caso, non ci sono stati dati sufficienti per costruire un proxy di mercato per il tasso di riferimento.

(11)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.