ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
15.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1824 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2016
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 20, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 5, l'articolo 22, paragrafo 5, l'articolo 23, paragrafo 12, l'articolo 24, paragrafo 3, l'articolo 25, paragrafo 8 e l'articolo 54, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha registrato i problemi rilevati e segnalati dalle autorità di omologazione e dalle parti interessate relativi al regolamento (UE) n. 168/2013 e al regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione (2), al regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione (3) e al regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione (4), che integrano il regolamento (UE) n. 168/2013; al fine di garantire l'applicazione esatta di tali regolamenti, alcuni dei problemi individuati devono essere affrontati e risolti mediante modifiche dei regolamenti stessi. |
(2) |
Al fine di garantire la coerenza e l'efficacia del sistema di omologazione UE per i veicoli della categoria L, è necessario migliorare costantemente le prescrizioni tecniche e le procedure di prova fissate in tali atti delegati e adeguarle al progresso tecnologico. È inoltre necessario aumentare la chiarezza di tali atti delegati. |
(3) |
Per aumentarne la coerenza e la chiarezza, è opportuno inserire negli allegati del regolamento delegato (UE) n. 3/2014, per quanto riguarda le prescrizioni tecniche e le procedure di prova nel campo della sicurezza funzionale dei veicoli, le seguenti modifiche: l'elenco di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 contenente i regolamenti UNECE applicabili dovrebbe essere aggiornato e il relativo allegato XV sul montaggio degli pneumatici andrebbe chiarito aggiungendo le disposizioni relative alla dichiarazione del costruttore per quanto concerne l'ammissibilità della «categoria d'uso» con controlli effettuati di conseguenza. Ulteriori spiegazioni dovrebbero essere aggiunte a tre allegati del regolamento delegato (UE) n. 3/2014: l'allegato XVII, per quanto concerne le finiture interne, l'allegato XVIII, per quanto riguarda la limitazione della potenza massima, e l'allegato XIX, per quanto riguarda le prescrizioni sull'integrità strutturale, in particolare per le biciclette a pedalata assistita che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013. |
(4) |
Per ragioni di completezza e precisione, è opportuno che l'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria, di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 3/2014, includa i regolamenti UNECE n. 1, 3, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 28, 37, 38, 39, 43, 46, 50, 53, 56, 57, 60, 72, 74, 75, 78, 81, 82, 87, 90, 98, 99, 112 e 113. |
(5) |
Per aumentarne la coerenza e la precisione, è opportuno apportare al regolamento delegato (UE) n. 44/2014 le seguenti modifiche: l'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 contiene un elenco dei regolamenti UNECE applicabili, che dovrebbe essere aggiornato; l'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 dovrebbe essere integrato per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura di parti, equipaggiamenti e componenti ai fini della loro identificazione e per prevenirne la manomissione; l'allegato III di detto regolamento delegato dovrebbe essere modificato per apportare chiarimenti alle prescrizioni relative alla conversione dei veicoli delle sottocategorie L3e/L4e-A2 in motocicli A3 e viceversa; è opportuno apportare alcune modifiche all'allegato XI del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 su masse e dimensioni, in particolare per quanto concerne la definizione dell'altezza libera dal suolo per le sottocategorie L3e-AxE (motocicli enduro) e L3e-AxT (motocicli trial); l'allegato XII del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 dovrebbe essere modificato per quanto riguarda l'interfaccia di connessione standard del sistema diagnostico di bordo; infine, dovrebbero essere chiariti alcuni aspetti dell'allegato XVI del medesimo regolamento delegato in relazione ai cavalletti di queste sottocategorie di motocicli. |
(6) |
Il sistema diagnostico di bordo («OBD») è fondamentale per l'efficacia degli interventi di riparazione e manutenzione sui veicoli. Una diagnostica accurata consente al riparatore di individuare rapidamente l'entità intercambiabile più piccola da riparare o da sostituire. Per tenere conto dei rapidi sviluppi tecnologici intervenuti nel campo dei sistemi di controllo della propulsione, sarà opportuno rivedere nel 2017 l'elenco dei dispositivi controllati per individuare eventuali malfunzionamenti dei circuiti elettrici. Andrebbe stabilito entro il 31 dicembre 2018 se occorre aggiungere dispositivi e malfunzionamenti ulteriori all'elenco di cui al regolamento delegato (UE) n. 44/2014, allegato XII, appendice 2, al fine di lasciare agli Stati membri, ai costruttori dei veicoli e ai relativi fornitori, oltre che ai riparatori, un lasso di tempo sufficiente ad adeguarsi prima dell'entrata in vigore dell'OBD fase II. L'identificazione del parametro (PID) $1C concernente il sistema diagnostico di bordo applicabile può essere programmata su $00 o $FF fintanto che il suo valore non è stato standardizzato per i veicoli della categoria L. Per ragioni di coerenza e di completezza, a decorrere dalla data di pubblicazione della versione riveduta della norma ISO 15031-5:20xx contenente tale valore standardizzato per i veicoli appartenenti alla categoria L, il valore standardizzato dovrebbe essere programmato come risposta alla richiesta PID $1C di uno strumento di scansione generico. |
(7) |
Completezza e coerenza impongono inoltre di adeguare alcune equazioni contenute negli allegati II e V del regolamento delegato (UE) n. 134/2014; nell'allegato VI di tale regolamento delegato, relativo alla durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, i criteri di classificazione del ciclo per l'accumulo della distanza SRC-LeCV dovrebbero essere adattati al progresso tecnologico; l'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 134/2014, infine, dovrebbe essere modificato per tenere conto di alcune disposizioni contro la manomissione, di cui ai regolamenti UNECE n. 9, 41, 63 e 92, riguardanti l'omologazione dei dispositivi di riduzione del rumore, in particolare dei sistemi di riduzione del rumore di tipo multimodale. |
(8) |
Una delle misure contro le emissioni eccessive di idrocarburi dei veicoli della categoria L consiste nel limitare le emissioni per evaporazione ai valori limite per la massa degli idrocarburi stabiliti nell'allegato VI, parte C, del regolamento (UE) n. 168/2013. A tal fine, in sede di omologazione deve essere condotta una prova di tipo IV per misurare le emissioni per evaporazione di un veicolo. Una delle prescrizioni per la prova di tipo IV in un locale sigillato per misurare le emissioni per evaporazione (test SHED) consiste nell'applicare un filtro ai carboni attivi sottoposto a rapido invecchiamento o, in alternativa, un fattore di invecchiamento aggiuntivo in caso di montaggio di un filtro ai carboni attivi rodato. Nello studio dell'impatto ambientale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 168/2013 si esaminerà se sia opportuno, dal punto di vista del rapporto costi/benefici, mantenere questo fattore di invecchiamento come alternativa al montaggio di un filtro ai carboni attivi rappresentativo e sottoposto a rapido invecchiamento. Se dallo studio risulterà un rapporto costi/benefici inadeguato, per eliminare tale alternativa verrà presentata a tempo debito una proposta destinata ad applicarsi oltre la norma Euro 5. |
(9) |
È necessario un metodo standardizzato di misurazione dell'efficienza energetica dei veicoli (consumo di carburante o di energia, emissioni di biossido di carbonio e autonomia elettrica), in modo da evitare l'insorgenza di ostacoli tecnici al commercio tra gli Stati membri e da garantire che i clienti e gli utilizzatori dispongano di informazioni obiettive e precise. Fino a che non sarà concordata una procedura di prova armonizzata per i veicoli della categoria L1 e per i cicli a pedali, di cui al regolamento (UE) n. 168/2013, allegato I, e al regolamento delegato (UE) n. 3/2014, allegato XIX, punto 1.1.2, i veicoli della categoria L1e dovrebbero essere esentati dalla prova dell'autonomia elettrica. |
(10) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014. |
(11) |
Dato che il regolamento (UE) n. 168/2013, il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 sono già applicabili e che le modifiche di tali atti comportano numerose correzioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 3/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 3, paragrafo 2, «fabbricanti» è sostituito da «fabbricanti di componenti ed equipaggiamenti»; |
2) |
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 3, paragrafo 2, «costruttori» è sostituito da «costruttori di componenti ed equipaggiamenti»; |
2) |
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 è così modificato:
1) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 3, paragrafo 4, «costruttori» è sostituito da «costruttori di componenti ed equipaggiamenti»; |
3) |
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 7 del 10.1.2014, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 25 del 28.1.2014, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V (GU L 53 del 21.2.2014, pag. 1).
ALLEGATO I
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 3/2014
Gli allegati del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 sono così modificati:
1) |
l'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria
|
2) |
l'allegato IV è così modificato:
|
3) |
all'allegato VII, parte 1, il punto 1.1.1. è sostituito dal seguente:
|
4) |
l'allegato VIII è così modificato:
|
5) |
l'allegato IX è così modificato:
|
6) |
l'allegato XV è così modificato:
|
7) |
l'allegato XVI è così modificato:
|
8) |
l'allegato XVII è così modificato:
|
9) |
l'allegato XVIII è così modificato:
|
10) |
l'allegato XIX è così modificato:
|
ALLEGATO II
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 44/2014
Gli allegati del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 sono così modificati:
1) |
l'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria
|
2) |
l'allegato II è così modificato:
|
3) |
l'allegato III è così modificato:
|
4) |
l'allegato IV è così modificato:
|
5) |
l'allegato VIII è così modificato:
|
6) |
l'allegato IX è così modificato:
|
7) |
all'allegato XI, appendice 1, il punto 1.6. è sostituito dal seguente: «1.6. Altezza libera dal suolo
(**) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).»;" |
8) |
l'allegato XII è così modificato:
|
9) |
all'allegato XIII è aggiunto il seguente punto 1.4.:
|
10) |
all'allegato XIV, il punto 1.5.1.5.1. è sostituito dal seguente:
|
11) |
all'allegato XVI è inserito il seguente punto 2.3.5.1.:
|
ALLEGATO III
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 134/2014
Gli allegati del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|
2) |
l'allegato V è così modificato:
|
3) |
l'allegato VI è così modificato:
|
4) |
l'allegato VII è così modificato:
|
5) |
l'allegato IX è così modificato:
|
6) |
l'allegato X è così modificato:
|
7) |
l'allegato XI è così modificato:
|
(1) Ad esempio: posizione sportiva, economica, urbana, extraurbana ecc.
(2) Modalità ibrida prevalentemente elettrica: la modalità ibrida per la quale è dimostrato il consumo di elettricità più elevato tra tutte le modalità ibride selezionabili, nella prova eseguita conformemente al regolamento UNECE n. 101, allegato 10, punto 4, condizione A, da determinare in base alle informazioni fornite dal costruttore e d'intesa con il servizio tecnico.
(3) Modalità ibrida prevalentemente termica: la modalità ibrida per la quale è dimostrato il consumo di carburante più elevato tra tutte le modalità ibride selezionabili, nella prova eseguita conformemente al regolamento UNECE n. 101, allegato 10, punto 4, condizione B, da determinare in base alle informazioni fornite dal costruttore e d'intesa con il servizio tecnico.»;
(4) Se risulta difficile utilizzare il sistema di scarico standard, d'intesa con il costruttore è possibile montare per la prova un sistema di scarico che provochi un calo di pressione equivalente. Quando il motore funziona nel laboratorio di prova, il sistema di evacuazione dei gas di scarico non deve provocare, nel punto del condotto di evacuazione in cui è collegato al sistema di scarico del veicolo, una pressione che differisca da quella atmosferica di oltre ± 740 Pa (7,40 mbar), a meno che il costruttore non abbia accettato prima della prova una contropressione più elevata.
(5) La valvola di aspirazione dell'aria deve essere quella che controlla il regolatore pneumatico della pompa di iniezione.
(6) Qualora la ventola o la soffiante siano disinseribili, indicare anzitutto la potenza netta del motore a ventola (o soffiante) disinserita e poi la potenza netta del motore a ventola (o soffiante) inserita. Qualora la ventola fissa, a comando elettrico o meccanico, non possa essere montata sul banco di prova, la potenza assorbita da detta ventola deve essere determinata ai medesimi regimi usati per la misurazione della potenza del motore. Questa potenza va detratta dalla potenza corretta per ottenere la potenza netta.
(7) Il termostato può essere bloccato in posizione di massima apertura.
(8) Il radiatore, la ventola, la presa d'aria della ventola, la pompa dell'acqua e il termostato devono essere per quanto possibile disposti sul banco di prova nella stessa posizione relativa che occupano nel veicolo. Se la posizione del radiatore, della ventola, della presa d'aria della ventola, della pompa dell'acqua o del termostato sul banco di prova differisce da quella occupata nel veicolo, la posizione sul banco di prova va descritta ed annotata nel verbale di prova. Il liquido di raffreddamento deve essere fatto circolare esclusivamente dalla pompa dell'acqua del motore. Il raffreddamento del liquido può avvenire attraverso il radiatore del motore oppure attraverso un circuito esterno, a condizione che i cali di pressione di questo circuito restino più o meno pari a quelli del sistema di raffreddamento del motore. L'eventuale tendina del radiatore deve restare aperta.
(9) Erogazione minima della dinamo: la dinamo fornisce la corrente strettamente necessaria per alimentare i dispositivi ausiliari indispensabili al funzionamento del motore. La batteria non deve essere caricata durante la prova.
(10) Le disposizioni antinquinamento possono comprendere, ad esempio, i sistemi di ricircolo dei gas di scarico (EGR), i convertitori catalitici, i reattori termici, gli alimentatori secondari d'aria e i sistemi di protezione dall'evaporazione del carburante.»;
(1) Se non è possibile raggiungere la velocità obiettivo del veicolo, la misurazione deve essere effettuata alla massima velocità raggiunta dal veicolo.
(2) Selezionare la marcia più vicina alla frequenza richiesta per il punto di funzionamento.
(11) Gli stessi criteri di famiglia si applicano anche ai sistemi diagnostici funzionali di bordo di cui all'allegato XII del regolamento (UE) n. 44/2014.
(12) Valore massimo accettabile per la prova di tipo VIII: 30 %.
(13) Solo per i veicoli muniti di sistema di stoccaggio del carburante gassoso.»;
15.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/47 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1825 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2016
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4, l'articolo 29, paragrafo 4, l'articolo 30, paragrafi 2 e 3, l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 38, paragrafo 2, l'articolo 39, paragrafo 3, l'articolo 40, paragrafo 4, e l'articolo 72,
considerando quanto segue:
(1) |
Per poter omologare i serbatoi di carburante come entità tecniche indipendenti, occorre inserire una scheda informativa specifica con i relativi dati quale nuova appendice dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione (2). |
(2) |
Per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei fabbricanti, in particolare riguardo ai veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e, è opportuno consentire omologazioni aggiuntive di sistemi. |
(3) |
Per far sì che siano comunicate tutte le informazioni pertinenti nel caso dei veicoli muniti di trasmissione a variazione continua, occorre modificare la tabella che riporta i dati relativi ai rapporti di trasmissione da inserire nella scheda informativa. |
(4) |
Per stabilire un nesso chiaro tra le due configurazioni di veicoli in grado di convertire il loro livello di prestazioni dalla sottocategoria (L3e/L4e)-A2 alla sottocategoria (L3e/L4e)-A3 e viceversa, e per agevolare l'accesso a tali informazioni da parte dei proprietari dei veicoli, è opportuno aggiungere una voce relativa al numero di omologazione UE della configurazione originale al modello di cui all'allegato I, appendice 24, del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014, e al modello del certificato di conformità di cui all'allegato IV di tale regolamento di esecuzione. |
(5) |
Per poter fornire ulteriori informazioni all'apparire di nuove tecnologie e di nuove concezioni, dev'essere possibile inserire dati aggiuntivi nei modelli dei certificati di omologazione di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti. |
(6) |
Per motivi di chiarezza e di coerenza, occorre modificare o cancellare alcune note esplicative. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014. |
(8) |
Affinché fabbricanti ed autorità nazionali dispongano di più tempo per applicare tempestivamente le modifiche di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, soprattutto se si considera che il regolamento (UE) n. 168/2013 è entrato in vigore il 1o gennaio 2016 e che le relative prescrizioni amministrative diventeranno obbligatorie per tutti i veicoli nuovi immatricolati o immessi sul mercato a partire dal 1o gennaio 2018. |
(9) |
Si dovrebbe rinviare l'applicabilità delle modifiche apportate ai modelli dei certificati di conformità al 1o settembre 2017, per dare a fabbricanti ed autorità nazionali il tempo necessario ad adeguare alle suddette modifiche le rispettive disposizioni amministrative riguardanti l'immatricolazione dei veicoli, in particolare per gli aspetti relativi ai sistemi informatici. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e da IV a VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 2 dell'allegato si applica a decorrere dal 1o settembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 249 del 22.8.2014, pag. 1).
ALLEGATO
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 è così modificato:
1) |
l'allegato I è così modificato:
|
2) |
L'allegato IV è così modificato:
|
3) |
L'allegato V è così modificato:
|
4) |
L'allegato VI è così modificato:
|
5) |
L'allegato VII è così modificato:
|
6) |
L'allegato VIII è così modificato:
|
(+) |
x= sì -= no o non disponibile separatamente o= opzionale |
(++) |
d= direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia c= nelle immediate vicinanze |
(+) |
x= sì -= no o non disponibile separatamente o= opzionale |
(++) |
d= direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia c= nelle immediate vicinanze»; |
(*) GU L 120 del 7.5.2011, pag. 1.
(**) GU L 72 del 14.3.2008, pag. 1.»;
(1) Se pertinente.
(2) Arrotondare a 2 decimali.
(3) Arrotondare a 4 decimali.
(4) Arrotondare a 0 decimali.
(5) Serie Ki = 1 se:
a) |
il veicolo non è munito di un sistema di riduzione delle emissioni a rigenerazione periodica o |
b) |
il veicolo non è un veicolo ibrido elettrico. |
15.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/88 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1826 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2016
relativo alla non approvazione della sostanza attiva triciclazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 21 dicembre 2012 la società Dow AgroSciences ha presentato all'Italia una domanda di approvazione della sostanza attiva triciclazolo. |
(2) |
In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 4 febbraio 2013 lo Stato membro relatore ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») in merito all'ammissibilità della domanda. |
(3) |
Gli effetti della sostanza attiva sopra citata sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, per l'impiego proposto dal richiedente. In data 7 gennaio 2014 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'Autorità. |
(4) |
L'Autorità ha rispettato il disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione. |
(5) |
Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Il 18 febbraio 2015 l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio della sostanza attiva triciclazolo (2). L'Autorità ha ritenuto non conclusiva la valutazione del potenziale genotossico e cancerogeno della sostanza, per cui non è stato possibile stabilire i valori di riferimento (ADI, ARfD e AOEL) da utilizzare nelle valutazioni del rischio per la salute umana. Di conseguenza non è stato possibile effettuare la valutazione del rischio per gli operatori, i lavoratori, gli astanti, i residenti e i consumatori. L'Autorità ha inoltre concluso che il materiale di prova impiegato negli studi di tossicità non era rappresentativo delle specifiche tecniche proposte per la sostanza attiva e relative impurezze. Non è stato inoltre possibile valutare compiutamente alcuni aspetti, tra cui la potenzialità del triciclazolo di agire come interferente endocrino e il rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte dei metaboliti la cui rilevanza tossicologica è sconosciuta. |
(6) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito al progetto di relazione di esame. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attenta analisi. |
(7) |
Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente non è stato tuttavia possibile dissipare le perplessità di cui al considerando 5. |
(8) |
Non è stato quindi dimostrato che si possa concludere, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente il triciclazolo, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Non è pertanto opportuno approvare la sostanza attiva triciclazolo a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(9) |
Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa al triciclazolo a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(10) |
Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva triciclazolo non è approvata.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2015;13(2):4032, disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal
15.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/90 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1827 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2016
recante duecentocinquantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
L'11 ottobre 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di cancellare una persona fisica e di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
il Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
(1) |
la voce seguente è cancellata dall'elenco «Persone fisiche»: «Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi [alias: a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir]. Data di nascita: a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Yemen. Cittadinanza: yemenita. N. passaporto: 40483 (passaporto yemenita rilasciato il 5.1.1997). Altre informazioni: sarebbe deceduto in Yemen nel giugno 2015. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 19.1.2010.» |
(2) |
La voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è così modificata: il testo «Yazid Sufaat [alias: a) Joe, b) Abu Zufar]. Indirizzo: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10472263. Numero di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.» è sostituito dal seguente: «Yazid Sufaat [alias: a) Joe, b) Abu Zufar]. Indirizzo: a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia (indirizzo precedente), b) Malaysia (in carcere dal 2013). Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Cittadinanza: malese. Numero del passaporto: A 10472263. Numero di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 9.9.2003.» |
15.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/92 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1828 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
124,5 |
ZZ |
124,5 |
|
0707 00 05 |
TR |
145,2 |
ZZ |
145,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
138,5 |
ZZ |
138,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
92,2 |
CL |
85,2 |
|
TR |
90,3 |
|
UY |
31,0 |
|
ZA |
94,7 |
|
ZZ |
78,7 |
|
0806 10 10 |
BR |
285,5 |
EG |
169,2 |
|
TR |
144,7 |
|
ZZ |
199,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
191,8 |
AU |
196,9 |
|
BR |
124,9 |
|
CL |
154,5 |
|
NZ |
145,5 |
|
ZA |
112,2 |
|
ZZ |
154,3 |
|
0808 30 90 |
CN |
59,0 |
TR |
134,9 |
|
ZZ |
97,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
Rettifiche
15.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/94 |
Rettifica del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 158 del 15 giugno 2016 )
Pagina 37,punto 6.1.1.2, numero 4:
anziché:
«4) |
di casi specifici, descritti al punto 7.2.9.» |
leggasi:
«4) |
di casi specifici, descritti al punto 7.6.» |
Pagina 56, allegato, punto 7.4.4, numero 4, iii), prima frase:
anziché:
«le date alle quali i veicoli transfrontalieri esistenti potranno beneficiare pienamente dell'esercizio con veicoli “con equipaggiamento di bordo solo ETCS” sulla rete ad alta velocità, sui corridoi o su altre parti della rete;»
leggasi:
«le date alle quali i veicoli transfrontalieri esistenti potranno beneficiare pienamente dell'esercizio “con equipaggiamento di bordo solo ETCS” sulla rete ad alta velocità, sui corridoi o su altre parti della rete;».
Pagina 59, allegato, punto 7.6.2.2, prima colonna, quinta e sesta casella:
anziché:
«Riferimento 51:»
leggasi:
«Riferimento 6:».
Pagina 72, allegato A, tabella A 2.3, numero d'ordine 3:
anziché:
«SUBSET-023 |
Glossary of Terms and Abbreviations |
3.2.0» |
|
leggasi:
«SUBSET-023 |
Glossary of Terms and Abbreviations |
3.3.0 |
Nota 14». |
Pagina 72, allegato A, tabella A 2.3, numero d'ordine 4:
anziché:
«SUBSET-026 |
System Requirements Specification |
3.5.0» |
|
leggasi:
«SUBSET-026 |
System Requirements Specification |
3.6.0 |
Nota 14». |
Pagina 72, allegato A, tabella A 2.3, numero d'ordine 5:
anziché:
«SUBSET-027 |
FIS Juridical Recording |
3.2.0» |
|
leggasi:
«SUBSET-027 |
FIS Juridical Recording |
3.3.0 |
Nota 14». |
Pagina 72, allegato A, tabella A 2.3, numero d'ordine 6:
anziché:
«ERA_ERTMS_015560 |
ETCS Driver Machine interface |
3.5.0 |
Nota 14» |
leggasi:
«ERA_ERTMS_015560 |
ETCS Driver Machine interface |
3.6.0 |
Nota 14». |
Pagina 73, allegato A, tabella A 2.3, numero d'ordine 27:
anziché:
«SUBSET-091 |
Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2 |
3.5.0» |
|
leggasi:
«SUBSET-091 |
Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2 |
3.6.0 |
Nota 14». |
Pagina 76, allegato A, nota 14:
anziché:
«l'Agenzia pubblicherà in un documento tecnico le ulteriori informazioni da visualizzare nell'interfaccia macchinista/macchina per motivi di ergonomia del macchinista.»
leggasi:
«l'Agenzia pubblicherà in un documento tecnico le ulteriori informazioni da visualizzare nell'interfaccia macchinista/macchina per motivi di ergonomia del macchinista (1).