ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 278

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
14 ottobre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1813 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/1814 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dei glicosidi dello steviolo (E 960) ( 1 )

37

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1815 della Commissione, del 13 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

42

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1816 del Consiglio, del 7 ottobre 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

44

 

*

Decisione (UE) 2016/1817 del Consiglio, del 7 ottobre 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

45

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1818 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE al fine di rimuovere la Repubblica di Guinea dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

46

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1819 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2012/294/UE relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012 [notificata con il numero C(2016) 6466]

48

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 4/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 30 settembre 2016, recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) [2016/1820]

50

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali ( GU L 42 del 17.2.2015 )

52

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali ( GU L 17 del 23.1.2015 )

56

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1813 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2016

che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 104,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2), la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione sono quelli stabiliti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 della Commissione (3).

(2)

Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 non possono essere utilizzati per i fini previsti nell'esercizio finanziario 2017. Occorre quindi abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 e sostituirlo con un nuovo regolamento che definisca la forma e il contenuto delle informazioni contabili per detto esercizio finanziario.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione, sono definiti negli allegati I (Tabella X), II (Specifiche tecniche per la trasmissione dei file informatici relativi alle spese del FEAGA e del FEASR), III (Promemoria) e IV (Struttura dei codici di bilancio FEASR [F109]) del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 ottobre 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 della Commissione, del 15 settembre 2015, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (GU L 240 del 16.9.2015, pag. 13).


ALLEGATO I

TABELLA DELLE X

Esercizio finanziario 2017

2017

A↓

2016

A↓

F100

F101

F103

F105

F105B

F105C

F106

F106A

F107

F108

F109

F110

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F201

F202A

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F205

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2017

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2016

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F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F207

F220

F221

F222B

F222C

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F402

F500

F502

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0051

05030299

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05046001

 

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X

 

05070106

 

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05070107

 

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05070200

 

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67010000

0000

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67020000

0000

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X

X

 

 

 

 

X

 

X

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X

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X

 

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2071

67030000

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X

X

X

 

 

 

X

 

X

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X

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X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017

A↓

2016

A↓

F503

F508A

F508B

F509A

F510

F511

F531

F532

F533

F600

F700

F702

F703

F703A

F703B

F703C

F707

F707A

F707B

F707C

F800

F800B

F801

F802

F802B

F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

05030299

0051

05030299

0051

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05030299

1310

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X

X

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05030299

2125

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X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05030299

2128

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X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05030299

2222

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X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05030299

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X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05030300

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05030900

0000

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05040114

0000

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X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05040501

 

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D

D

 

D

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05046001

 

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X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05070106

 

05070106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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05070107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05070200

 

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67010000

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67020000

0000

67020000

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2071

67030000

2071

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

Specifiche tecniche per la trasmissione dei file informatici relativi alle spese del FEAGA e del FEASR

INTRODUZIONE

Le specifiche tecniche descritte nel presente allegato si applicano all'esercizio finanziario 2016, iniziato il 16 ottobre 2015.

1.   Sistema di trasmissione

L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere alla Commissione i file e la relativa documentazione tramite il sistema STATEL/eDAMIS. La Commissione finanzierà un'unica installazione di STATEL/eDAMIS per Stato membro. La versione più recente di «eDAMIS client» e maggiori informazioni circa l'impiego di STATEL/eDAMIS vanno scaricate dal sito web CIRCABC dei fondi agricoli.

2.   Struttura dei file

2.1.

Lo Stato membro deve creare un record per ogni singola componente dei pagamenti e delle entrate del FEAGA/FEASR. Tali componenti sono le singole voci che costituiscono il pagamento al (l'entrata dal) beneficiario.

2.2.

I record devono avere una struttura unidimensionale (flat file). Se i campi (field) contengono più di un valore, sono necessari record distinti contenenti tutti i campi dati. Occorre accertare che non si verifichino doppi conteggi (1).

2.3.

Tutte le informazioni inerenti alla stessa categoria di pagamenti o di entrate devono figurare nel medesimo file. Non sono autorizzati file distinti relativi agli stessi pagamenti (ad esempio per gli operatori o le ispezioni, oppure per i dati di base e quelli riguardanti le misure).

2.4.

I file devono presentare le seguenti caratteristiche:

 

Il primo record del file (riga di intestazione) contiene la descrizione del file. I nomi dei campi iniziano con una «F» seguita dal numero del campo utilizzato nell'allegato I («tabella delle X»). Sono ammessi solo i nomi dei campi che figurano in detto allegato.

 

I successivi record del file sono costituiti da dati (righe di dati), nell'ordine indicato nel primo record che descrive la struttura del file.

 

I campi sono separati da un punto e virgola («;»). La riga di intestazione e le righe di dati devono contenere lo stesso numero di punti e virgole. Nelle righe di dati, gli spazi vuoti sono indicati con un doppio punto e virgola («;;») all'interno del record e con un unico punto e virgola («;») alla fine del record.

 

I record hanno lunghezza variabile. Ogni record si conclude con il codice «CR LF» («Carriage Return — Line Feed») (esadecimale: «0D 0 A»). La riga di intestazione non termina mai con un «;». Le righe di dati terminano con un «;» solo se l'ultimo campo è vuoto.

 

Il file è in codice ASCII secondo la seguente tabella. Non sono ammessi altri codici (quali EBCDIC, TAR, ZIP ecc.).

Codice

Stato membro

ISO 8859-1

BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE e GB

ISO 8859-2

CZ, HR, HU, PL, RO, SI e SK

ISO 8859-3

MT

ISO 8859-5

BG

ISO 8859-7

GR e CY

ISO 8859-13

EE, LV e LT

 

Campi numerici:

 

simbolo del decimale:«.»

 

segno («+» o «–») in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre; per i numeri positivi il segno «+» è facoltativo;

 

numero fisso di decimali (i dettagli figurano nell'allegato III);

 

nessuno spazio intermedio; nessun separatore o altro segno per le migliaia.

 

Campo data: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

 

Codice bilancio (campo F109) nel formato richiesto senza spazi: «999999999999999» (in cui «9» rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9).

 

Non sono ammesse virgolette ( «») all'inizio o alla fine dei record. I dati testuali non devono contenere il separatore «;».

 

Per tutti i campi: nessuno spazio a sinistra delle stringhe, nessuno spazio a destra delle stringhe.

Un file conforme alle norme suesposte si presenterà secondo la seguente struttura (esempio per l'esercizio finanziario 2014):

 

F100;F101;F106;F107;F108;F109

 

BE01;154678;+152.50;EUR;20150715;050201011000016

 

BE01;024578;-1000.00;EUR;20150905;050208031502013

 

BE01;154985;9999.20;EUR;20150101;050205011100012

 

BE01;100078;+152.75;EUR;20150331;050208110000009

 

BE01;215452;+0.50;EUR;20150615;050201011000016 (NB: +0.50 e non +.50)

 

ecc.

 

(altre righe di dati con campi nel medesimo ordine).

2.5.

I file di dati con le caratteristiche indicate al punto 2.4 saranno trasmessi con il tipo di invio «X-TABLE-DATA» (cfr. «eDAMIS client»).

2.6.

Il programma che consente di verificare il formato dei file prima del loro invio alla Commissione («WinCheckCsv») è contenuto nel programma di trasmissione dei dati («eDAMIS client»). Gli organismi pagatori sono invitati a scaricare il programma di verifica separatamente da CIRCABC a fini di convalida off-line.

3.   Dichiarazione annuale

3.1.

L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere un unico file con la dichiarazione annuale per tutti gli organismi pagatori oppure file distinti per ciascun organismo pagatore. Il file recante la dichiarazione annuale deve contenere gli importi totali per organismo pagatore unitamente ai codici bilancio e ai codici valuta per le misure FEAGA e FEASR [articolo 29, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014].

3.2.

I file devono presentare le caratteristiche descritte al punto 2.4. Ogni riga deve recare i seguenti campi (nell'ordine sotto elencato):

a)   F100: codice organismo pagatore

b)   F109: codice bilancio

c)   F106: importo espresso nel codice valuta F107

d)   F107: codice valuta

3.3.

Un file conforme alle norme suesposte si presenterà secondo la seguente struttura (esempio per l'esercizio finanziario 2014):

 

F100;F109;F106;F107

 

BE01;050201021014001;218483644.90;EUR

 

BE01;050203003010001;29721588.82;EUR

 

BE01;050203003011001;26099931.75;EUR

 

BE01;050204013100157;20778423.44;EUR

 

BE01;050204013100160;16403776.45;EUR

 

BE01;050207011403031;8123456.45;EUR

 

ecc. (2)

3.4.

I file recanti la dichiarazione annuale vanno inviati tramite STATEL/eDAMIS con il tipo di invio «ANNUAL-DECLARATION».

4.   Spiegazione delle differenze

4.1.

Qualora vi siano differenze tra la dichiarazione annuale e la dichiarazione mensile o trimestrale o i dati della tabella delle X, l'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere un unico file relativo alla «spiegazione delle differenze» per tutti gli organismi pagatori oppure file relativi alla «spiegazione delle diferenze» distinti per ciascun organismo pagatore. Tali file devono spiegare, tramite codici standard, la differenza per codice bilancio tra la dichiarazione annuale e le dichiarazioni mensili (T104); la differenza per codice bilancio e/o aspetto specifico tra la dichiarazione annuale e le dichiarazioni trimestrali (SFC2014 — periodo di programmazione del FEASR 2014-2020) o tra la dichiarazione annuale e la somma dei record (Σ F106) dei dati della tabella delle X.

4.2.

I file devono presentare le caratteristiche descritte al punto 2.4. Ogni riga deve recare i seguenti campi (nell'ordine sotto elencato):

a)   F100: codice organismo pagatore

b)   F109: codice bilancio

c)   Exco: codice spiegazione-riconciliazione

d)   F106: importo della differenza spiegata in euro.

4.3.

Il codice spiegazione-riconciliazione deve essere espresso da un codice corrispondente all'elenco che figura in appresso. Per differenze relative al FEAGA il codice spiegazione può essere indicato una sola volta per codice bilancio (F109). Per differenze relative al FEASR la presente dichiarazione unica deve essere letta alla luce del codice spiegazione completo, comprese le 2 cifre supplementari per l'aspetto specifico (quali definite in appresso).

Per differenze relative al FEASR il codice spiegazione (quale figura nell'elenco che segue — codici da B01 a B99) deve essere integrato da 2 cifre supplementari corrispondenti alla rispettiva priorità dell'Unione e al rispettivo aspetto specifico di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (p.es.: 4c per differenze connesse all'aspetto specifico «prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi») (4). Nel caso di aspetti specifici non esplicitamente descritti all'articolo 5 di tale regolamento, le 2 cifre supplementari da utilizzare sono «yy». Le differenze di spesa non connesse ad aspetti specifici vanno identificate mediante l'aggiunta di «zz».

Codice FEAGA

A)

Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (= MENO) alla dichiarazione mensile (T104)]

A01

Errore amministrativo (importi da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario e da accreditare al FEAGA tramite la dichiarazione annuale)

A02

Errore di arrotondamento

A03

Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio errato)

A04

Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nel T104)

A05

Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nel T104 ma non nella dichiarazione annuale)

A06

Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)

A07

Rettifica per pagamento tardivo

A08

Errore di massimale (rettifica in quanto la spesa ha superato il massimale)

A09

Compensazione di un importo non recuperabile

A10

Compensazione di un importo non recuperabile (regola del 50/50)

A11

Rettifica per recupero di crediti in sospeso

A12

Rettifica per doppia iscrizione della spesa

A13

Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o unionale)

A20

Rettifiche di conformità

A21

Adeguamento dei diritti

A22

Modulazione non dichiarata

A23

Rettifiche del tasso di cambio

A90

Ammasso pubblico (tabelle P-STO — 13o periodo)

A99

Altro errore

Codice FEASR

B)

Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (= MENO) alle dichiarazioni trimestrali (SFC2014)]

B01

Errore amministrativo (importi in sospeso già recuperati ma non ancora dedotti nelle dichiarazioni trimestrali nel corso del periodo di riferimento e accreditati al FEASR tramite la dichiarazione annuale)

B02

Errore di arrotondamento

B03

Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio e/o aspetto specifico errato)

B04

Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nella dichiarazione trimestrale)

B05

Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione trimestrale ma non nella dichiarazione annuale)

B06

Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)

B11

Rettifica per recupero di crediti in sospeso

B12

Rettifica per doppia iscrizione della spesa

B13

Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o unionale)

B14

Errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione annuale)

B15

Errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione trimestrale)

B16

Differenza dovuta al tasso di cofinanziamento nella dichiarazione trimestrale

B23

Rettifiche del tasso di cambio

B30

Riassegnazione di aspetto specifico (5)

B99

Altro errore

Codice della tabella delle X

C)

Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (= MENO) alla tabella delle X (FEAGA e FEASR)]

C01

Errore amministrativo (importi da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario e da accreditare al FEAGA/FEASR tramite la dichiarazione annuale)

C02

Errore di arrotondamento

C03

Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio errato)

C04

Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nella tabella delle X)

C05

Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella tabella delle X ma non nella dichiarazione annuale)

C06

Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)

C07

Rettifica per pagamento tardivo nella dichiarazione annuale (DA)

C08

Errore di massimale (rettifica nella DA in quanto la spesa ha superato il massimale)

C09

Compensazione di un importo non recuperabile

C10

Compensazione di un importo non recuperabile (regola del 50/50)

C11

Rettifica per recupero di crediti in sospeso

C12

Rettifica per doppia iscrizione della spesa

C13

Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o unionale)

C14

FEASR: Errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione annuale)

C15

FEASR: errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella tabella delle X)

C20

Rettifiche di conformità

C21

Adeguamento dei diritti

C22

Modulazione non dichiarata

C23

Rettifiche del tasso di cambio

C24

FEAGA — Trattenuta del 25 % sugli importi risultanti dalla condizionalità (6)

C25

FEAGA — Trattenuta del 20 % sugli importi recuperati a seguito di irregolarità (7)

C98

Dati non richiesti della tabella delle X

C99

Altro errore

4.4.

Un file conforme alle norme suesposte si presenterà secondo la seguente struttura (esempio per l'esercizio finanziario 2015):

 

F100;F109;Exco;F106

 

AT01;050207991403011;A03;+505.90

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale supera di 505,90 EUR l'importo (erroneamente) dichiarato nella dichiarazione mensile [Tabelle 104].

 

AT01;050208120000021;A03;-505.90

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale è inferiore di 505,90 EUR all'importo (erroneamente) dichiarato nella dichiarazione mensile [Tabelle 104].

 

AT01;050302062120054;A01;-125.80

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale è inferiore di 125,80 EUR all'importo dichiarato nella dichiarazione mensile [Tabelle 104] a causa della rettifica per «errori amministrativi».

 

AT01;050302072121141;C04;+31.05

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale supera di 31,05 EUR l'importo dichiarato nella tabella delle X a causa di un errore di separazione.

 

AT01;050460010153201;B014a;-100.00

 

AT01;050460010153201;B014c;-50.00

A causa di errori amministrativi, l'importo dichiarato per la misura 015 nella dichiarazione annuale è inferiore di 150,00 EUR agli importi comunicati con le dichiarazioni trimestrali [SFC2014]. Si sono verificati un errore amministrativo di 100,00 EUR su un'operazione imputata all'aspetto specifico 4a e un secondo errore amministrativo su un pagamento nell'ambito dell'aspetto specifico 4c.

Il codice per indicare gli errori amministrativi è integrato da 2 cifre indicanti l'aspetto specifico.

 

AT01;050460010153201;B301a;-100.00

 

AT01;050460010153201;B301b;+100.00

L'importo dichiarato per la misura 15 nella dichiarazione annuale è pari agli importi comunicati con le dichiarazioni trimestrali [SFC2014]. Tuttavia, nell'ambito delle dichiarazioni trimestrali un importo di 100,00 EUR è stato erroneamente imputato all'aspetto specifico 1a e viene ora corretto trasferendolo correttamente all'aspetto specifico 1b.

 

AT01;050302072121142;C05;-81.00

 

AT01; 050460010153201;B02;+3.04

 

AT01; 050460010811101;C15;+3075.07

 

AT01; 050460011211101;C14;-688.23

 

ecc.

4.5.

I file relativi alla «spiegazione delle differenze» vanno inviati tramite STATEL/eDAMIS con il tipo di invio «DIFFERENCE-EXPLANATION».

5.   Documentazione (elenco dei codici)

5.1

Qualora siano utilizzati codici per campi per i quali l'allegato III non impone codici standard, l'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere tramite STATEL/eDAMIS un elenco di codici per ciascun organismo pagatore al fine di spiegare tutti i codici utilizzati.

5.2

Questo elenco di codici può essere redatto come una comune lettera in cui sono chiaramente indicati l'identità dell'organismo pagatore e il nome o l'unità amministrativa del destinatario.

5.3

«eDAMIS client» contiene un tipo di invio specifico per questo tipo di trasmissione tabulare, ossia «CODE-LIST».

6.   Trasmissione dei dati

L'organismo di coordinamento deve trasmettere tutti i file in un unico invio.

Se l'organismo di coordinamento nota che sono stati trasmessi dati falsi o che si è verificato un problema in fase di trasmissione, deve informarne immediatamente la Commissione e specificare tutti i file che contengono informazioni inesatte, chiedendo quindi alla Commissione di sopprimerli. In seguito, per evitare una sovrapposizione di record o di file, l'organismo di coordinamento deve inviare i file corretti per sostituire interamente le informazioni inesatte precedentemente inviate.


(1)  

Nota: leggere in primo luogo la premessa concernente le «quantità» nel capitolo 5 dell'allegato III.

(2)  I codici bilancio per i quali non sono dichiarate spese non devono figurare nel file della dichiarazione annuale.

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(4)  Una combinazione corretta potrebbe essere, ad esempio, B011a per differenze connesse ad errori amministrativi in relazione a spese pagate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(5)  Il codice B30 viene utilizzato solo per identificare differenze su aspetti specifici che non incidono sul totale delle spese dichiarate per il corrispondente codice di bilancio. Nel caso in cui vi sia anche un effetto sul totale delle spese dichiarate deve essere utilizzato il codice B03.

(6)  Articolo 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(7)  Articolo 55 del regolamento (UE) n. 1306/2013.


ALLEGATO III

«Promemoria»

Esercizio finanziario 2017

INDICE

1.

Dati relativi ai pagamenti 27

1.1.

F100: nome dell'organismo pagatore 27

1.2.

F101: numero di riferimento del pagamento 27

1.3.

F103: tipo di pagamento 28

1.4.

F105: pagamento soggetto a sanzione 28

1.5.

F105B: condizionalità: applicazione della sanzione amministrativa 28

1.6.

F105C: importo non pagato (in euro): riduzione o esclusione dai pagamenti in seguito a controlli amministrativi e/o in loco 28

1.7.

F106: importo in euro 28

1.8.

F106: spesa pubblica in euro 29

1.9.

F107: unità monetaria 29

1.10.

F108: data del pagamento 29

1.11.

F109: codice bilancio 29

1.12.

F110: campagna di commercializzazione, anno civile o periodo 29

2.

Dati relativi al beneficiario (richiedente) 29

2.1.

F200: codice di identificazione 29

2.2.

F201: nome 29

2.3.

F202 A: indirizzo del richiedente (via e numero) 29

2.4.

F202B: indirizzo del richiedente (codice postale nazionale) 29

2.5.

F202C: indirizzo del richiedente (città o comune) 29

2.6.

F207: regione e sottoregione dello Stato membro 30

2.7.

F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio 30

2.8.

F221: nome dell'organismo intermedio 30

2.9.

F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale) 30

2.10.

F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune) 30

3.

Dati relativi alle domande di aiuto/domande di pagamento 30

3.1.

F300: numero della domanda di aiuto/domanda di pagamento 30

3.2.

F300B: data della domanda di aiuto/domanda di pagamento 30

3.3.

F301: numero di contratto/progetto (se del caso) 30

3.4.

F304: ufficio responsabile 30

3.5.

F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi 31

4.

Dati relativi al prodotto 31

4.1.

F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale 31

4.2.

F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di ettari ecc.) 31

4.3.

F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda) 31

4.4.

F508 A: superficie indicata nella domanda di pagamento 31

4.5.

F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento 31

4.6.

F509 A: superficie erroneamente dichiarata 31

4.7.

F510: numero di regolamento (UE) ed articolo 32

4.8.

F511: tasso di aiuto FEAGA per unità di misura (in euro) 32

4.9.

F531: titolo alcolometrico volumico totale 32

4.10.

F532: titolo alcolometrico volumico naturale 32

4.11.

F533: zona viticola 32

5.

Dati relativi ai controlli in loco 32

5.1.

F600: controlli in loco 32

Osservazione generale: significato dei codici X, A e D utilizzati nell'allegato I

Tutte le informazioni contrassegnate da «X» o «A» sono obbligatorie.

«X»

=

dato già compreso nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532.

«A»

=

dato da aggiungere rispetto al medesimo regolamento di esecuzione.

«D»

=

dato da sopprimere rispetto al medesimo regolamento di esecuzione.

Qualora una richiesta di dati non sia pertinente in determinate circostanze o per lo Stato membro interessato, indicare un valore nullo (NULL), rappresentato da due punti e virgola consecutivi (;;) nel file in formato CSV, o il valore zero (0.00).

1.   DATI RELATIVI AI PAGAMENTI

Osservazione preliminare: in questa sezione, per «pagamento» si intendono i pagamenti e le entrate del FEAGA e del FEASR.

1.1.   F100: nome dell'organismo pagatore

Formato richiesto: da codificare (cfr. l'elenco aggiornato dei codici F100 in CAP-ED):

https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/

1.2.   F101: numero di riferimento del pagamento

Serve a rintracciare il pagamento in maniera univoca nella contabilità dell'organismo pagatore. I ritiri effettuati a motivo di aiuti alimentari non vanno considerati vendite di prodotti in regime d'intervento. Nel caso specifico il campo F101 non va compilato.

1.3.   F103: tipo di pagamento

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere corrispondente a uno dei seguenti codici:

Codice

Significato

0

Aiuto alimentare

1

Anticipo

2

Pagamento finale (primo e unico pagamento o saldo in seguito ad anticipo, pagamento parziale)

3

Recupero/rimborso (in seguito a sanzione)/rettifica

4

Entrata (non preceduta da anticipo o pagamento finale)

6

Nessuna operazione finanziaria

7

Pagamento parziale

1.4.   F105: pagamento soggetto a sanzione

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

1.5.   F105B: condizionalità: applicazione della sanzione amministrativa

Per il FEAGA e il FEASR, il campo F105B deve essere utilizzato per indicare l'importo della sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Questo importo negativo (in euro), derivante dal sistema di controllo della condizionalità, deve essere indicato solo una volta per beneficiario in base ai corrispondenti codici bilancio.

Formato richiesto: +99… 99.99 o — 99… 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.6.   F105C: importo non pagato (in euro): riduzione o esclusione dai pagamenti in seguito a controlli amministrativi e/o in loco

Il campo deve essere utilizzato per indicare le somme ridotte o escluse sulla base di controlli amministrativi e/o in loco a norma della regolamentazione nel settore di cui trattasi.

L'importo derivante dalla condizionalità deve essere indicato nel campo F105B e di conseguenza non deve far parte dell'importo (negativo) da indicare nel campo F105C.

Formato richiesto: +99… 99.99 o — 99… 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.7.   F106: importo in euro

Importo di ciascun singolo elemento del pagamento in euro.

Gli importi del campo F106 si riferiscono unicamente alle spese del FEAGA e del FEASR. Le spese nazionali non devono figurare in questa voce.

Per il FEAGA, la somma di tali importi (F106) per codice bilancio (F109) deve corrispondere agli importi dichiarati nella tabella 104.

Per il FEASR, la somma di tali importi (F106) per codice bilancio (F109) deve corrispondere agli importi calcolati nelle dichiarazioni di spesa trimestrali per lo stesso periodo.

Formato richiesto: +99… 99.99 o — 99… 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.8.   F106: spesa pubblica in euro

Importo di qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di interventi, proveniente dal bilancio dello Stato membro, di enti pubblici regionali e locali o dell'Unione europea, e qualsiasi spesa analoga.

La somma di tali importi (F106 A) per codice bilancio (F109) deve corrispondere, in linea di principio, agli importi dichiarati come spese pubbliche nelle dichiarazioni di spesa trimestrali per lo stesso periodo.

Formato richiesto: +99…99.99 o — 99…99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.9.   F107: unità monetaria

Formato richiesto: EUR

1.10.   F108: data del pagamento

La data che determina il mese della dichiarazione al FEAGA/FEASR.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

1.11.   F109: codice bilancio

Per il FEAGA si deve riportare il codice completo del bilancio basato sulle attività, comprendente il titolo, il capitolo, l'articolo, la voce e la sottovoce.

Per la voce di bilancio 05046001 del FEASR, le sottovoci devono essere indicate come descritto nella sezione 1.2 dell'allegato IV.

Formato ABB richiesto senza spazi: «999999999999999», in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.12.   F110: campagna di commercializzazione, anno civile o periodo

Per i prodotti in regime di intervento, la campagna a cui appartengono o il periodo contingentale al quale vanno attribuiti.

Per le misure del FEASR non connesse alla superficie né agli animali, si tratta dell'anno civile di presentazione della prima domanda di sostegno finanziario. Per gli impegni pluriennali, relativi, ad esempio, a misure basate sulla superficie o sugli animali, si tratta dell'anno civile in cui ha inizio l'impegno.

2.   DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO (RICHIEDENTE)

Osservazione preliminare: i campi F200, F201, F202 A, F202B e F202C devono essere sempre utilizzati per identificare il beneficiario di un pagamento, cioè il beneficiario finale. I campi F220, F221, F222B e F222C possono essere utilizzati soltanto se il pagamento è versato al beneficiario tramite un organismo intermedio. Il campo F207 è correlato unicamente al campo F200.

2.1.   F200: codice di identificazione

Il codice di identificazione unico e individuale è garantito nei sistemi informatici dell'organismo pagatore per ciascun richiedente a livello di Stato membro per tutti i pagamenti.

2.2.   F201: nome

Cognome e nome del richiedente o nome dell'impresa.

2.3.   F202 A: indirizzo del richiedente (via e numero)

2.4.   F202B: indirizzo del richiedente (codice postale nazionale)

2.5.   F202C: indirizzo del richiedente (città o comune)

2.6.   F207: regione e sottoregione dello Stato membro

Il codice della regione e della sottoregione (NUTS 3) è definito dalle attività principali dell'azienda del beneficiario a cui è erogato il pagamento.

Si deve indicare il codice «regione extra» (MSZZZ) solo nei casi in cui non esista un codice NUTS 3.

Formato richiesto: codice NUTS 3 quale indicato nell'elenco dei codici F207 in CAP-ED: https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/

2.7.   F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio

Codice di identificazione unico e individuale attribuito agli organismi intermedi a livello di Stato membro. Il pagamento è versato al beneficiario tramite l'organismo intermedio, cioè tramite ciascuna delle istituzioni intermedie o direttamente a questo organismo.

2.8.   F221: nome dell'organismo intermedio

Nome dell'organismo.

2.9.   F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale)

2.10.   F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune)

3.   DATI RELATIVI ALLE DOMANDE DI AIUTO/DOMANDE DI PAGAMENTO

3.1.   F300: numero della domanda di aiuto/domanda di pagamento

Serve per rintracciare la domanda di aiuto/domanda di pagamento negli archivi degli Stati membri. Deve trattarsi di un numero unico per interventi sui mercati agricoli, aiuti diretti e sviluppo rurale che garantisca l'identificazione chiara del numero della domanda di aiuto/domanda di pagamento nei sistemi informatici dell'organismo pagatore.

3.2.   F300B: data della domanda di aiuto/domanda di pagamento

Data di ricevimento della domanda di aiuto/domanda di pagamento da parte dell'organismo pagatore o di uno dei suoi organismi delegati (compresi eventuali uffici regionali o distaccati).

Nel caso di pagamenti effettuati nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo, la data di presentazione della domanda è quella indicata all'articolo 37, lettera b), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (1).

Nel caso delle misure di sviluppo rurale, la data della dichiarazione si riferisce alla domanda di pagamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (2).

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

3.3.   F301: numero di contratto/progetto (se del caso)

Per le misure e i programmi del FEASR, a ciascun progetto deve essere attribuito un numero di identificazione unico.

3.4.   F304: ufficio responsabile

Si tratta dell'ufficio responsabile del controllo amministrativo e dell'autorizzazione dei pagamenti, ad esempio la Regione. Questa informazione è tanto più importante quanto più è decentrata la gestione del regime.

3.5.   F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi

Solo se diverso da quello sub F304.

4.   DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Premessa concernente le quantità: di norma le quantità (per esempio le superfici ecc.) vanno comunicate solo una volta. In caso di pagamento di un anticipo seguito dal pagamento del saldo, la quantità va indicata nel record dell'anticipo. Ciò vale anche quando l'anticipo e il saldo sono imputati a sottovoci di bilancio diverse (anticipi e saldo). Le modifiche delle quantità vanno riportate nei record del saldo o dei pagamenti successivi. Quanto ai recuperi, se l'importo richiesto viene ridotto a causa di quantità inesatte, la modifica della quantità va indicata con il segno meno.

4.1.   F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale

Gli Stati membri devono redigere i loro specifici elenchi di codici, che vanno spiegati nella nota esplicativa dei file di pagamento.

Per le misure di sviluppo rurale a carico del bilancio del FEASR (voce di bilancio 05046001), l'indicazione della sottomisura deve essere conforme alla tabella fornita nella parte 5 dell'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (3).

4.2.   F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di ettari ecc.)

Cfr. la premessa alla sezione 4 (dati relativi al prodotto).

Per il settore vitivinicolo, i prodotti ottenuti dopo la distillazione devono essere espressi secondo il titolo alcolometrico.

Per tutti gli altri settori, il quantitativo al quale si riferisce il pagamento deve essere espresso nell'unità prevista nel pertinente regolamento come base per il pagamento del premio.

Formato richiesto: +99…99.99 o — 99…99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

4.3.   F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda)

Formato richiesto: +99…99.99 o — 99…99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

4.4.   F508 A: superficie indicata nella domanda di pagamento

La superficie cui si riferisce la domanda.

Formato richiesto: +99…99.99 o — 99…99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

4.5.   F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento

Cfr. la premessa alla sezione 4 (dati relativi al prodotto).

la superficie per cui è effettuato il pagamento.

Formato richiesto: +99…99.99 o — 99…99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

4.6.   F509 A: superficie erroneamente dichiarata

Differenza tra la superficie dichiarata e quella riscontrata. In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99…99.99 o — 99…99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

4.7.   F510: numero di regolamento (UE) ed articolo

Per i prodotti in regime d'intervento è richiesta la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per le misure di sviluppo rurale a carico del bilancio del FEASR (voce di bilancio 05046001), deve essere eventualmente indicato un codice per la rispettiva priorità dell'Unione (aspetto specifico) in materia di sviluppo rurale (4) selezionata.

4.8.   F511: tasso di aiuto FEAGA per unità di misura (in euro)

Si deve utilizzare il campo F511 se figurano dati in uno dei campi quantitativi richiesti F502 e F508B. Il tasso dell'aiuto deve essere espresso nella stessa unità di misura della quantità indicata.

Formato richiesto: 9…9.999999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

4.9.   F531: titolo alcolometrico volumico totale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

4.10.   F532: titolo alcolometrico volumico naturale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

4.11.   F533: zona viticola

Zona viticola quale definita nell'allegato VII, appendice I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Formato richiesto: da registrare con uno dei seguenti codici: A, B, CI, CII, CIIIA, CIIIB.

5.   DATI RELATIVI AI CONTROLLI IN LOCO

Si tratta delle ispezioni effettuate con riguardo all'anno di domanda/anno civile corrispondente.

5.1.   F600: controlli in loco

I «controlli in loco» qui menzionati sono quelli previsti dai pertinenti regolamenti (6) con riguardo all'anno di domanda/anno civile corrispondente. Essi comprendono visite nelle aziende (codice «F» o codice «C») e/o controlli mediante telerilevamento (codice «T»).

Nel caso di più visite concernenti la stessa misura e lo stesso produttore va fatta una sola dichiarazione. Ogni record, che si tratti di un anticipo, di un saldo o di un altro tipo di pagamento, relativo ad una determinata ispezione, deve presentare il codice appropriato nel campo F600.

Formato richiesto: «N» = nessuna ispezione, «F» = ispezione nell'azienda, «C» = controlli sulla condizionalità, «T» = ispezione mediante telerilevamento.

Se l'ispezione nell'azienda è associata a un controllo sulla condizionalità e/o a un'ispezione mediante telerilevamento, vanno utilizzati, secondo i casi, i codici corrispondenti «FT», «CT», «CF» o «FTC».


(1)  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

(4)  I codici vanno indicati in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Ad esempio: codice 1a per spese destinate a «promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, e in particolare a stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali».

(5)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 (GU L 207 del 19.7.1989, pag. 19).

Regolamento (CEE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32).


ALLEGATO IV

Struttura dei codici bilancio FEASR (F109)

1.   FEASR, PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020

1.1.   Introduzione

La nomenclatura di bilancio contiene un'unica voce di bilancio per il FEASR (periodo di programmazione 2014-2020): «05046001».

Poiché i codici bilancio possono avere fino a 15 cifre, le rimanenti 7 cifre possono essere utilizzate per identificare ulteriormente la spesa. In questo modo viene agevolato il raffronto dei dati di diverse fonti a livello di esercizio, di organismo pagatore, di misura e di programma.

1.2.   Struttura dei codici bilancio

I codici bilancio devono presentare la struttura «05046001 MM RRR PP». Le prime 8 cifre sono invariabili «05046001». Le 2 cifre successive «MM» designano la misura.

Codice

Misura (1)

01

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14)

02

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15)

03

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16)

04

Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17)

05

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

06

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19)

07

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20)

08

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

09

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27)

10

Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28)

11

Agricoltura biologica (articolo 29)

12

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (articolo 30)

13

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articoli 31 e 32)

14

Benessere degli animali (articolo 33)

15

Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34)

16

Cooperazione (articolo 35)

17

Gestione del rischio (articoli da 36 a 39)

18

Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia (articolo 40)

19

Sostegno ai gruppi di azione locale Leader (CLLD — sviluppo locale di tipo partecipativo) (articoli 42, 43 e 44)

20

Assistenza tecnica (articolo 51)

97

113 — Prepensionamento (2)

98

131 — Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa dell'Unione (2)

99

341 — Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale (2)

Le tre cifre successive «RRR» indicano la combinazione di articoli utilizzati per stabilire l'aliquota massima di sostegno del FEASR:

la prima cifra sta per «Categoria di aliquote di sostegno»;

la seconda cifra sta per «Deroghe/Altre dotazioni»;

la terza cifra indica l'applicabilità dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) (3), dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) (3) e dell'articolo 24, paragrafo 1 (4).

Prima cifra

Articolo (5)

Categoria di aliquote di sostegno

1

59, paragrafo 3, lettera a)

Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 229/2013.

2

59, paragrafo 3, lettera b)

Regioni il cui PIL pro capite per il periodo di programmazione 2007-2013 era inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 27.

3

59, paragrafo 3, lettera c)

Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

4

59, paragrafo 3, lettera d)

Altre regioni

5

Misura sospesa


Seconda cifra

Articolo (6)

Deroghe/Altre dotazioni

1

Misure generali

2

59, paragrafo 4, lettera a)

Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per lo sviluppo locale Leader di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3

59, paragrafo 4, lettera b)

Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

4

59, paragrafo 4, lettera c)

Strumenti finanziari a livello dell'Unione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

5

59, paragrafo 4, lettera e)

Interventi finanziati tramite fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

6

59, paragrafo 4, lettera f)

Dotazione supplementare per il Portogallo e Cipro.

7

Aggiustamento volontario secondo gli articoli 10 ter e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.


Terza cifra

Strumenti finanziari a livello di Stato membro — articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Assistenza finanziaria — articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Temporanee difficoltà di bilancio — articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

1

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

2

Applicabile

Non applicabile

Non applicabile

3

Non applicabile

Applicabile

Non applicabile

4

Applicabile

Applicabile

Non applicabile

5

Non applicabile

Non applicabile

Applicabile

6

Applicabile

Non applicabile

Applicabile

7

Non applicabile

Applicabile

Applicabile

8

Applicabile

Applicabile

Applicabile

Le ultime 2 cifre «PP» designano il numero del programma (sono ammesse cifre tra «00» e «99»), in cui:

00

designa un programma nazionale

da 01 a 98

designano programmi regionali

99

designa un programma di rete rurale

Esempio

F109 = 05046001 01 431 01 sta per:

05046001: linea di bilancio «FEASR» periodo di programmazione 2014-2020;

01: Misura «Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14)»;

4: «Articolo 59, paragrafo 3, lettera d) — Altre regioni»;

3: «Articolo 59, paragrafo 4, lettera b) — Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi»;

1: L'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), l'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) e l'articolo 24, paragrafo 1, non sono applicabili;

01: Programma regionale numero «01».


(1)  Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(2)  Misura sospesa relativa al periodo 2007-2013.

(3)  Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(4)  Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(5)  Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(6)  Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(7)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


14.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/37


REGOLAMENTO (UE) 2016/1814 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2016

che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dei glicosidi dello steviolo (E 960)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(2)

Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 13 novembre 2013 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche dell'additivo alimentare glicosidi dello steviolo (E 960). La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

Secondo le specifiche vigenti le preparazioni di glicosidi dello steviolo (E 960) contengono, sulla sostanza secca, non meno del 95 % dei seguenti dieci glicosidi dello steviolo: stevioside, rebaudiosidi A, B, C, D, E e F, steviolbioside, rubusoside e dulcoside. Secondo le specifiche inoltre le preparazioni/il prodotto finale sono costituiti principalmente (almeno per il 75 %) da stevioside e/o rebaudioside A.

(5)

Il richiedente chiede che il rebaudioside M sia aggiunto all'elenco dei glicosidi dello steviolo autorizzati come ulteriore glicoside che può essere incluso nel tenore non inferiore al 95 % (contenuto totale di glicosidi dello steviolo). Il richiedente chiede inoltre che la quantità minima del 75 % di stevioside e/o rebaudioside A sia soppressa, ossia che venga modificata la «definizione» di glicosidi dello steviolo.

(6)

Il richiedente chiede anche che vengano ampliati gli elenchi dei nomi chimici, dei pesi molecolari e dei numeri CAS al fine di includervi, oltre allo stevioside e al rebaudioside A, gli altri nove glicosidi dello steviolo. Il rebaudioside M dovrebbe inoltre essere aggiunto all'elenco delle formule molecolari. Per tenere conto del maggiore potere dolcificante del rebaudioside M, la «Descrizione» dei glicosidi dello steviolo dovrebbe essere modificata.

(7)

Poiché lo stevioside e il rebaudioside A non necessariamente sono i principali glicosidi dello steviolo, il criterio relativo allo stevioside e al rebaudioside A nella «Identificazione» dei glicosidi dello steviolo dovrebbe essere eliminato dalle specifiche.

(8)

Secondo le informazioni fornite dal richiedente, è stato messo a punto un processo di produzione che consente l'isolamento selettivo del rebaudioside M che permette la produzione di preparazioni di glicosidi dello steviolo arricchite specificamente di rebaudioside M, a varie concentrazioni (dal 50 % a quasi il 100 %). Secondo il richiedente il materiale di partenza per la produzione di estratti di glicosidi dello steviolo contenenti almeno il 50 % di rebaudioside M è costituito unicamente da foglie della pianta Stevia rebaudiana Bertoni. Il processo di fabbricazione è simile al metodo generale di estrazione dei glicosidi dello steviolo di S. rebaudiana già esaminato dall'EFSA nel 2010 (4).

(9)

Nel nuovo processo di produzione le foglie di stevia frantumate vengono sottoposte a estrazione con acqua calda e l'estratto ottenuto viene sottoposto a isolamento e purificazione (mediante cromatografia a scambio ionico). A questa prima fase seguono ulteriori fasi di purificazione, comprese ulteriori e ripetute fasi di ricristallizzazione e separazione. Manipolando tali fasi di purificazione (vale a dire il numero specifico delle fasi di cristallizzazione, la concentrazione del solvente e la temperatura e la durata del processo), il produttore è in grado di cristallizzare selettivamente una preparazione ricca di rebaudioside M. Il processo di produzione comporta inoltre l'uso di solventi (etanolo e metanolo) il cui uso è attualmente ammesso nella fabbricazione di preparazioni di glicosidi dello steviolo.

(10)

Tale processo di produzione dà luogo a una preparazione che contiene il 95 % di glicosidi dello steviolo e in cui il rebaudioside M rappresenta più del 50 % del prodotto finito, mentre il resto è costituito dai seguenti dieci glicosidi dello steviolo in qualsiasi combinazione e rapporto: stevioside, rebaudiosidi A, B, C, D, E e F, dulcoside, steviolbioside e rubusoside. Mentre gli estratti caratterizzati da un contenuto di rebaudioside M ≥ 95 % contengono < 5 % di rebaudiosidi D, A e B combinati, gli estratti con un contenuto di rebaudioside M inferiore (circa il 50 %) possono contenere quasi il 40 % di rebaudioside D e il 7 % di rebaudioside A.

(11)

Nel parere (5) dell'8 dicembre 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che estendere le specifiche vigenti per includere i rebaudiosidi D e M come alternative al rebaudioside A nei componenti prevalenti dei glicosidi dello steviolo non desta preoccupazioni per la sicurezza. L'Autorità ha altresì concluso che, purché la quantità complessiva di glicosidi dello steviolo (stevioside, rebaudiosidi A, B, C, D, E, F e M, steviolbioside, rubusoside e dulcoside), tutti convertiti in steviolo, sia superiore al 95 % e data l'inesistenza di prove dell'assorbimento dei glicosidi intatti a livelli d'uso realistici, la composizione specifica dei glicosidi dello steviolo (E 960) non desta preoccupazioni per la sicurezza. Si è inoltre ritenuto che la dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 4 mg/kg di peso corporeo/giorno (espressa in equivalenti steviolici) possa applicarsi anche qualora il totale dei glicosidi dello steviolo (stevioside, rebaudiosidi A, B, C, D, E, F e M, steviolbioside, rubusoside e dulcoside) costituisca più del 95 % del materiale.

(12)

Considerate la domanda presentata e la valutazione dell'Autorità, è opportuno modificare le specifiche dell'additivo alimentare E 960.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS), Scientific Opinion on safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive. EFSA Journal 2010;8(4):1537. [85 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1537.

(5)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS), 2015, Scientific opinion on the safety of the proposed amendment of the specifications for steviol glycosides (E 960) as a food additive. EFSA Journal 2015;13(12):4316, 29 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4316


ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, la voce relativa a E 960 Glicosidi dello steviolo è sostituita dalla seguente:

«E 960 GLICOSIDI DELLO STEVIOLO

Sinonimi

 

Definizione

Il processo di fabbricazione comprende due fasi principali: la prima consiste nell'estrazione acquosa delle foglie di Stevia rebaudiana Bertoni e nella purificazione preliminare dell'estratto mediante cromatografia a scambio ionico per ottenere un estratto primario di glicoside steviolico; la seconda consiste nella ricristallizzazione dei glicosidi steviolici da metanolo o etanolo acquoso, da cui risulta un prodotto finale contenente non meno del 95 % degli 11 glicosidi dello steviolo di seguito identificati, in qualsiasi combinazione e rapporto.

L'additivo può contenere residui di resine a scambio ionico utilizzate nel processo di fabbricazione. Sono stati individuati in piccole quantità (0,10-0,37 % p/p) vari altri glicosidi steviolici che possono generarsi per effetto del processo di produzione, ma non sono naturalmente presenti nella Stevia rebaudiana.

Denominazione chimica

Steviolbioside: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid

Rubusoside: 13-β-D-glucopyranosyloxykaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Dulcoside A: 13-[(2-O-α–L-rhamnopyranosyl-β–D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Stevioside: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside A: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D- glucopyranosyl ester

Rebaudioside B: 13-[(2-O-β–D-glucopyranosyl-3-O-β–D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid

Rebaudioside C: 13-[(2-O-α–L-rhamnopyranosyl-3-O-β–D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside D: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside E: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside F: 13[(2-O-β-D-xylofurananosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside M: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, 2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester

Formula molecolare

Nome comune

Formula

Fattore di conversione

Steviolo

C20 H30 O3

1,00

Steviolbioside

C32 H50 O13

0,50

Rubusoside

C32 H50 O13

0,50

Dulcoside A

C38 H60 O17

0,40

Stevioside

C38 H60 O18

0,40

Rebaudioside A

C44 H70 O23

0,33

Rebaudioside B

C38 H60 O18

0,40

Rebaudioside C

C44 H70 O22

0,34

Rebaudioside D

C50 H80 O28

0,29

Rebaudioside E

C44 H70 O23

0,33

Rebaudioside F

C43 H68 O22

0,34

Rebaudioside M

C56 H90 O33

0,25

Peso molecolare e n. CAS

Nome comune

Numero CAS

Peso molecolare (g/mol)

Steviolo

 

318,46

Steviolbioside

41093-60-1

642,73

Rubusoside

64849-39-4

642,73

Dulcoside A

64432-06-0

788,87

Stevioside

57817-89-7

804,88

Rebaudioside A

58543-16-1

967,01

Rebaudioside B

58543-17-2

804,88

Rebaudioside C

63550-99-2

951,02

Rebaudioside D

63279-13-0

1 129,15

Rebaudioside E

63279-14-1

967,01

Rebaudioside F

438045-89-7

936,99

Rebaudioside M

1220616-44-3

1 291,30

Tenore

Non meno del 95 % di steviolbioside, rubusoside, dulcoside A, stevioside, rebaudiosidi A, B, C, D, E, F e M sulla sostanza secca, in qualsiasi combinazione e rapporto.

Descrizione

Polvere bianco-giallina. Potere dolcificante da 200 a 350 volte superiore a quello del saccarosio (saccarosio equivalente al 5 %).

Identificazione

Solubilità

Da solubile a debolmente solubile in acqua

pH

Tra 4,5 e 7,0 (soluzione 1 a 100)

Purezza

Ceneri totali

Non più dell'1 %

Perdita all'essiccazione

Non più del 6 % (105 °C, 2 ore)

Solventi residui

Non più di 200 mg/kg metanolo

Non più di 5 000  mg/kg etanolo

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 1 mg/kg»


14.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1815 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

128,9

ZZ

128,9

0707 00 05

TR

132,0

ZZ

132,0

0709 93 10

TR

127,3

ZZ

127,3

0805 50 10

AR

95,3

CL

89,0

TR

104,7

UY

44,4

ZA

82,3

ZZ

83,1

0806 10 10

BR

285,5

EG

197,8

TR

147,0

ZZ

210,1

0808 10 80

AR

191,8

AU

196,9

BR

100,2

CL

126,8

NZ

144,5

US

141,5

ZA

115,7

ZZ

145,3

0808 30 90

CN

101,3

TR

134,9

ZZ

118,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

14.10.2016   

IT

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L 278/44


DECISIONE (UE) 2016/1816 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2016

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 18 settembre 2015, con decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio (4), il sig. R.E. (Ralph) DE VRIES è stato sostituito dal sig. J.A. (John) JORRITSMA in qualità di membro.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. J.A. (John) JORRITSMA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. K. (Klaas) KIELSTRA, Gedeputeerde in de Provincie Fryslân.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di quattro membri titolari olandesi e di cinque membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni (GU L 245 del 22.9.2015, pag. 10).


14.10.2016   

IT

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L 278/45


DECISIONE (UE) 2016/1817 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2016

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 5 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio (4), la sig.ra María Victoria PALAU TÁRREGA è stata sostituita dalla sig.ra Elena CEBRIÁN CALVO in qualità di supplente.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Elena CEBRIÁN CALVO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Joan CALABUIG RULL, Delegado para la Unión europea y Relaciones Externas de la Generalidad Valenciana.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di cinque membri titolari spagnoli e di cinque membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 28).


14.10.2016   

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L 278/46


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1818 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2016

che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE al fine di rimuovere la Repubblica di Guinea dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

(2)

Il capo VI del regolamento (CE) n. 1005/2008 stabilisce la procedura per l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN e prevede l'elaborazione di un elenco di tali paesi terzi.

(3)

Con la decisione del 15 novembre 2012 (2) la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti essenziali e le considerazioni alla base di tale eventuale identificazione e ha notificato a otto paesi terzi, tra cui la Repubblica di Guinea («Guinea») la possibilità di essere identificati come paesi che la Commissione considera paesi terzi non cooperanti.

(4)

Con la decisione di esecuzione del 26 novembre 2013 (3) la Commissione ha identificato la Guinea come paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca INN. In tale decisione la Commissione ha illustrato i motivi per cui riteneva che la Guinea non avesse adempiuto all'obbligo a essa imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.

(5)

Con la decisione di esecuzione 2014/170/UE (4) il Consiglio ha adottato l'elenco dei paesi terzi non cooperanti, che includeva la Guinea.

(6)

A seguito dell'inclusione nell'elenco la Guinea si è adoperata per sanare la situazione che ne ha causato l'inserimento e per adottare misure concrete in grado di porre rimedio alle lacune identificate.

(7)

Le informazioni pervenute alla Commissione indicano che la Guinea ha adempiuto ai propri obblighi di diritto internazionale e ha adottato un quadro giuridico adeguato per lottare contro la pesca INN. La Guinea ha predisposto un sistema di sanzioni dissuasivo. Ha inoltre istituito un sistema di monitoraggio, controllo e ispezione adeguato ed efficiente: ha infatti elaborato un piano nazionale d'ispezione, ha introdotto un sistema di sorveglianza aerea e ha dotato il proprio centro nazionale di controllo della pesca di un sistema di controllo dei pescherecci pienamente operativo. La Guinea ha inoltre riesaminato i suoi sistemi di registrazione e rilascio delle licenze e ha introdotto misure tecniche, di conservazione e di gestione volte a garantire un giusto equilibrio tra le licenze di pesca rilasciate, le risorse disponibili e le sue capacità di controllo e di esecuzione. La Guinea ha inoltre riconsiderato la sua partecipazione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), ha migliorato la conformità ai suoi obblighi internazionali derivanti da raccomandazioni e risoluzioni adottate da tali organizzazioni e ha preso opportuni provvedimenti nei confronti delle proprie navi INN iscritte negli elenchi INN delle ORGP.

(8)

Si può inoltre ritenere che, grazie alle azioni adottate, la Guinea non sia più inadempiente agli obblighi a essa imposti dal diritto internazionale, in particolare alla luce degli articoli 61, 62, 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare e degli articoli 18, 19 e 20 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici.

(9)

Si può pertanto concludere che la situazione che ha causato l'inserimento della Guinea nell'elenco è stata sanata e che tale paese ha adottato misure concrete atte a conseguire un miglioramento durevole della situazione.

(10)

È opportuno di conseguenza modificare la decisione di esecuzione 2014/170/UE al fine di rimuovere la Guinea dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN.

(11)

La presente decisione non preclude eventuali successive misure che potrebbero essere adottate dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008, qualora emergessero elementi di fatto che dimostrino che la Guinea non ha adempiuto agli obblighi a essa imposti dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.

(12)

Alla luce delle conseguenze negative provocate dall'inserimento nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti, è opportuno conferire effetto immediato alla rimozione della Guinea da detto elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Guinea è rimossa dall'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G. MATEČNÁ


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2013, che identifica i paesi terzi che la Commissione considera come paesi terzi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 346 del 27.11.2013, pag. 2).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).


14.10.2016   

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L 278/48


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1819 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2016

che modifica la decisione di esecuzione 2012/294/UE relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012

[notificata con il numero C(2016) 6466]

(I testi nelle lingue bulgara, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 129, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (2), in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione il rispettivo programma di controllo delle attività di pesca per il 2012, in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006, comprese le domande di partecipazione finanziaria dell'Unione alle spese sostenute per l'esecuzione dei progetti che fanno parte di tale programma.

(2)

Con la decisione di esecuzione 2012/294/UE (3) la Commissione ha stabilito l'importo massimo per progetto e il tasso della partecipazione finanziaria dell'Unione entro i limiti fissati all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e ha definito le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.

(3)

L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2012/294/UE dispone che tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso siano effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2016 e che i pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non siano ammissibili al rimborso.

(4)

Nel primo semestre del 2016 diversi Stati membri hanno informato la Commissione delle difficoltà incontrate nel rispettare tale scadenza nel contesto della crisi finanziaria e delle difficoltà tecniche.

(5)

Onde garantire che gli Stati membri siano in grado di procedere nell'esecuzione di tali progetti e non li abbandonino in conseguenza dell'interruzione dei rimborsi da parte della Commissione durante il secondo semestre del 2016, la scadenza di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2012/294/UE dovrebbe essere prorogata al 31 marzo 2017 con effetto retroattivo dal 1o luglio 2016.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/294/UE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione di esecuzione 2012/294/UE, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dallo Stato membro interessato entro il 31 marzo 2017.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2016

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

(2)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)  Decisione di esecuzione 2012/294/UE della Commissione, del 25 maggio 2012, relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012 (GU L 150 del 9.6.2012, pag. 86).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

14.10.2016   

IT

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L 278/50


DECISIONE N. 4/2016 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 30 settembre 2016

recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) [2016/1820]

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) e modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato III,

vista la decisione n. 5/2013 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 7 novembre 2013, relativa allo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 4, dello statuto del CTA prevede che i membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) siano nominati dal Comitato degli ambasciatori ACP-UE, secondo le procedure stabilite da quest'ultimo, per un periodo massimo di cinque anni, con un riesame intermedio.

(2)

Conformemente alla decisione n. 1/2015 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 12 ottobre 2015, recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) (5), il 6 novembre 2016 scadrà il mandato di un membro del consiglio di amministrazione.

(3)

L'accordo di partenariato ACP-UE scadrà il 29 febbraio 2020, conformemente all'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo stesso. È pertanto necessario nominare un nuovo membro del consiglio di amministrazione per il periodo restante prima della scadenza dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro del consiglio di amministrazione del CTA:

la signora Frederike PRAASTERINK.

Articolo 2

Fatte salve le decisioni successive che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE potrebbe essere indotto ad adottare nell'ambito delle sue prerogative, il consiglio di amministrazione del CTA è così composto:

sig.ra Frederike PRAASTERINK,

il cui mandato scadrà il 29 febbraio 2020, nonché

prof. Baba Y. ABUBAKAR,

prof. Augusto Manuel CORREIA,

sig.ra Helena JOHANSSON,

dr. Faustin R. KAMUZORA, e

prof. Clement K. SANKAT,

il cui mandato scadrà il 6 novembre 2018.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

L.M. ISHMAEL


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

(3)  Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(4)  GU L 309 del 19.11.2013, pag. 50.

(5)  GU L 278 del 23.10.2015, pag. 26.


Rettifiche

14.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/52


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 42 del 17 febbraio 2015 )

Pagina 3, capo I, articolo 2, punto 1:

anziché:

«“dispositivo di traino”: componente installato sul trattore, concepito come collegamento meccanico fra il trattore e il veicolo rimorchiato per trainare il trattore quando questo non possa disporre di una propulsione propria;»

leggasi:

«“dispositivo di traino”: componente installato sul trattore, concepito come collegamento meccanico fra il trattore e un veicolo traente per trainare il trattore quando questo non possa disporre di una propulsione propria;».

Pagina 3, capo I, articolo 2, punto 3:

anziché:

«“organo di comando”: l'organo direttamente azionato dal conducente per dirigere il trattore;»

leggasi:

«“comando dello sterzo”: l'organo direttamente azionato dal conducente per dirigere il trattore;».

Pagina 8, capo III, articolo 40, lettera d):

anziché:

«cartelli e fogli di segnalazione, di cui all'articolo 16, dei veicoli di categoria S con larghezza superiore a 2,55 m.»

leggasi:

«pannelli e fogli di segnalazione, di cui all'articolo 16, dei veicoli di categoria S con larghezza superiore a 2,55 m.»

Pagina 21, allegato V, punto 3.1.3, primo capoverso, seconda frase:

anziché:

«La forza sul comando va rilevata fino al momento in cui la posizione dello sterzo corrisponde a un cerchio di 12 m di raggio.»

leggasi:

«La forza sul comando dello sterzo va rilevata fino al momento in cui la posizione dello sterzo corrisponde a un cerchio di 12 m di raggio.»

Pagina 34, allegato XII, punto 1.31, prima frase:

anziché:

«la “superficie illuminante” di un catadiottro, di un cartello di segnalazione o di un foglio di segnalazione indicata dal richiedente nella procedura di omologazione del componente applicata per i catadiottri si intende la proiezione ortogonale del catadiottro su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento, delimitata da piani contigui alle parti estreme dichiarate dell'ottica catadiottrica e paralleli a questo asse.»

leggasi:

«la “superficie illuminante” di un catadiottro, di un pannello di segnalazione o di un foglio di segnalazione indicata dal richiedente nella procedura di omologazione del componente applicata per i catadiottri si intende la proiezione ortogonale del catadiottro su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento, delimitata da piani contigui alle parti estreme dichiarate dell'ottica catadiottrica e paralleli a questo asse.»

Pagina 36, allegato XII, punto 1.47:

anziché:

«“targa di segnalazione posteriore destinata a veicoli lenti (VL)” si intende una targa triangolare con angoli tronchi e dai contorni caratteristici cui è stato applicato un materiale retroriflettente e fluorescente o dei dispositivi retroriflettenti e fluorescenti (classe 1); oppure soltanto materiale retroriflettente (classe 2) (cfr. ad esempio il regolamento UNECE n. 69, di cui all'allegato I);»

leggasi:

«“pannello di segnalazione posteriore destinato a veicoli lenti (VL)” si intende un pannello triangolare con angoli tronchi e dai contorni caratteristici cui è stato applicato un materiale retroriflettente e fluorescente o dei dispositivi retroriflettenti e fluorescenti (classe 1); oppure soltanto materiale retroriflettente (classe 2) (cfr. ad esempio il regolamento UNECE n. 69, di cui all'allegato I);».

Pagina 37, allegato XII, punto 5.2, prima frase:

anziché:

«I veicoli devono essere provvisti dello zoccolo fisso raccomandato dalla norma ISO 1724:2003 (collegamenti elettrici per veicoli con apparecchiatura elettrica 6 o 12 V; si applicano più specificamente ai veicoli privati o ai rimorchi leggeri o roulotte) o di quello di cui alla norma ISO 1185:2003 (collegamenti elettrici tra trattori e veicoli rimorchiati con apparecchiatura elettrica 24 V per trasporti commerciali internazionali) o di entrambi, se hanno un collegamento per fissare veicoli rimorchiati o macchinari installati.»

leggasi:

«I veicoli devono essere provvisti del connettore fisso raccomandato dalla norma ISO 1724:2003 (collegamenti elettrici per veicoli con apparecchiatura elettrica 6 o 12 V; si applicano più specificamente ai veicoli privati o ai rimorchi leggeri o roulotte) o di quello di cui alla norma ISO 1185:2003 (collegamenti elettrici tra trattori e veicoli rimorchiati con apparecchiatura elettrica 24 V per trasporti commerciali internazionali) o di entrambi, se hanno un collegamento per fissare veicoli rimorchiati o macchinari installati.»

Pagina 61, allegato XII, punto 6.22:

anziché:

«Targa di segnalazione posteriore destinata a veicoli lenti (VL) (regolamento UNECE n. 69, di cui all'allegato I)»

leggasi:

«Pannello di segnalazione posteriore destinato a veicoli lenti (VL) (regolamento UNECE n. 69, di cui all'allegato I)».

Pagina 64, allegato XII, punto 6.26:

anziché:

«Cartelli e fogli di segnalazione»

leggasi:

«Pannelli e fogli di segnalazione».

Pagina 64, allegato XII, punto 6.26.3, secondo capoverso:

anziché:

«cartelli e fogli devono essere disposti in modo che le loro bande formino un angolo di 45° verso l'esterno e verso il basso.»

leggasi:

«pannelli e fogli devono essere disposti in modo che le loro bande formino un angolo di 45° verso l'esterno e verso il basso.»

Pagina 68, allegato XII, appendice 3, titolo:

anziché:

«Dimensioni, dimensione minima della superficie riflettente, requisiti cromatici e fotometrici minimi, identificazione e marcatura di cartelli e fogli di segnalazione per i veicoli della categoria S con larghezza superiore a 2,55 m»

leggasi:

«Dimensioni, dimensione minima della superficie riflettente, requisiti cromatici e fotometrici minimi, identificazione e marcatura di pannelli e fogli di segnalazione per i veicoli della categoria S con larghezza superiore a 2,55 m».

Pagina 68, allegato XII, appendice 3, punto 1.1:

anziché:

«Cartelli e fogli di segnalazione devono avere le seguenti dimensioni:»

leggasi:

«Pannelli e fogli di segnalazione devono avere le seguenti dimensioni:».

Pagina 68, allegato XII, appendice 3, figura 1, titolo:

anziché:

«Cartello o foglio di segnalazione»

leggasi:

«Pannello o foglio di segnalazione».

Pagina 68, allegato XII, appendice 3, tabella 1, prima riga, prima colonna:

anziché:

«Cartello o foglio di segnalazione»

leggasi:

«Pannello o foglio di segnalazione».

Pagina 69, allegato XII, appendice 3, tabella 1, didascalia, seconda frase:

anziché:

«Il numero di cartelli o fogli di segnalazione per ogni direzione effettiva verso la parte anteriore e verso quella posteriore sono indicati nella tabella 2.»

leggasi:

«Il numero di pannelli o fogli di segnalazione per ogni direzione effettiva verso la parte anteriore e verso quella posteriore sono indicati nella tabella 2.»

Pagina 69, allegato XII, appendice 3, punto 1.2, tabella 2, titolo:

anziché:

«Numero di cartelli o fogli di segnalazione per ogni direzione effettiva»

leggasi:

«Numero di pannelli o fogli di segnalazione per ogni direzione effettiva».

Pagina 69, allegato XII, appendice 3, punto 1.2, tabella 2, prima riga, prima colonna:

anziché:

«Cartello o foglio di segnalazione»

leggasi:

«Pannello o foglio di segnalazione».

Pagina 69, allegato XII, appendice 3, punto 1.2, tabella 2, didascalia:

anziché:

«I cartelli o fogli di segnalazione del formato A possono essere combinati con luci se la superficie occupata dalle luci non supera i 150 cm2

leggasi:

«I pannelli o fogli di segnalazione del formato A possono essere combinati con luci se la superficie occupata dalle luci non supera i 150 cm2

Pagina 69, allegato XII, appendice 3, punto 2, quinto capoverso:

anziché:

«I cartelli e i fogli del formato B devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato 7 del regolamento UNECE n. 104, classe C.»

leggasi:

«I pannelli e i fogli del formato B devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato 7 del regolamento UNECE n. 104, classe C.»

Pagina 69, allegato XII, appendice 3, punto 3, secondo capoverso:

anziché:

«I cartelli di segnalazione che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento sono contrassegnati con il numero del presente regolamento e il nome del fabbricante.»

leggasi:

«I pannelli di segnalazione che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento sono contrassegnati con il numero del presente regolamento e il nome del fabbricante.»

Pagina 76, allegato XIV, punto 2.1.1:

anziché:

«ai lati e ad un'altezza inferiore a 0,75 m; così come, considerato l'insieme delle ruote e dei cingoli (pneumatici, cerchioni, masse di zavorratura, mozzi delle ruote e assi), le parti che costituiscono l'estremità della larghezza fuori tutto in ciascun piano verticale perpendicolare all'asse della lunghezza del veicolo, ad eccezione delle parti situate a una distanza superiore a 200 mm da ciascuna delle estremità (destra e sinistra) della larghezza fuori tutto del veicolo e nel senso del suo asse longitudinale, quando il veicolo monta i pneumatici o i cingoli con la carreggiata più stretta per i quali è omologato;»

leggasi:

«ai lati e ad un'altezza inferiore a 0,75 m, così come per l'insieme delle ruote e dei cingoli (pneumatici, cerchioni, masse di zavorratura, mozzi delle ruote e assi), le parti che costituiscono l'estremità della larghezza fuori tutto in ciascun piano verticale perpendicolare all'asse della lunghezza del veicolo, ad eccezione delle parti situate a una distanza superiore a 200 mm da ciascuna delle estremità (destra e sinistra) della larghezza fuori tutto del veicolo e nel senso del suo asse longitudinale, quando il veicolo monta i pneumatici o i cingoli con la carreggiata più stretta per i quali è omologato;».

Pagina 125, allegato XVIII, punto 1.1.1, quinto trattino:

anziché:

«un interruttore a chiave di scollegamento della batteria.»

leggasi:

«un interruttore che possa essere chiuso a chiave di scollegamento della batteria.».

Pagina 128, allegato XX, punto 4.1:

anziché:

«va apposto sulla targa regolamentare, nonché sul telaio o su una struttura analoga del veicolo, quando il veicolo lascia la linea di produzione;»

leggasi:

«va apposto sulla targhetta regolamentare, nonché sul telaio o su una struttura analoga del veicolo, quando il veicolo lascia la linea di produzione;».

Pagina 146, allegato XXIX, punto 1:

anziché:

«Ciascun trattore deve presentare un apposito dispositivo al quale sia possibile fissare un elemento di giunzione, quali una barra o un cavo per rimorchi.»

leggasi:

«Ciascun trattore deve presentare un apposito dispositivo al quale sia possibile fissare un elemento di giunzione, quali una barra o un cavo per rimorchiare.»

Pagina 164, allegato XXXIV, appendice 1, Tipi di dispositivi meccanici di accoppiamento sui veicoli rimorchiati, terzo capoverso:

anziché:

«“Anelli di aggancio a tornello” a norma ISO 5692-3:2011.»

leggasi:

«“Anelli di aggancio girevoli” a norma ISO 5692-3:2011.»

Pagina 171, allegato XXXIV, appendice 1, tabella 2, seconda riga, seconda colonna, terzo capoverso:

anziché:

«o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio a tornello; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50 mm)»

leggasi:

«o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50 mm)».

Pagina 172, allegato XXXIV, appendice 1, tabella 2, terza riga, seconda colonna:

anziché:

«Corrispondente alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio a tornello)»

leggasi:

«Corrispondente alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli)».

Pagina 172, allegato XXXIV, appendice 1, tabella 2, quinta riga, prima colonna:

anziché:

«Corrispondente alla norma ISO 6489-3:2004 (timone)»,

leggasi:

«Corrispondente alla norma ISO 6489-3:2004 (barra di traino)».

Pagina 172, allegato XXXIV, appendice 1, tabella 2, quinta riga, seconda colonna:

anziché:

«fissaggio ai timoni del trattore in base alla norma ISO 21244:2008.»

leggasi:

«fissaggio alla barra di traino del trattore in base alla norma ISO 21244:2008.»

Pagina 172, allegato XXXIV, appendice 1, tabella 2, settima riga, seconda colonna, secondo capoverso:

anziché:

«o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio a tornello; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50 mm)»,

leggasi:

«o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50 mm)».


14.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/56


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 17 del 23 gennaio 2015 )

Pagina 2, considerando 7, secondo capoverso:

anziché:

«Gli Stati membri non dovrebbero, ai fini dell'omologazione nazionale, per motivi relativi alla sicurezza funzionale rispetto alle prestazioni di frenatura, rifiutare di omologare i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, con l'eccezione delle prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto. Il presente regolamento dovrebbe introdurre prescrizioni armonizzate per i raccordi idraulici del tipo a un condotto ai fini dell'accettazione di tali raccordi per l'omologazione UE per un periodo di tempo limitato. Poiché tuttavia alcuni Stati membri disponevano di prescrizioni più rigorose a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di rifiutare il rilascio di omologazioni nazionali a tipi di veicoli muniti di raccordi idraulici del tipo a un condotto già dalla data di applicazione del presente regolamento, se ritengono che ciò sia in linea con le esigenze di sicurezza a livello nazionale.»

leggasi:

«Gli Stati membri non dovrebbero, ai fini dell'omologazione nazionale, per motivi relativi alla sicurezza funzionale rispetto alle prestazioni di frenatura, rifiutare di omologare i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, con l'eccezione delle prescrizioni applicabili ai collegamenti idraulici del tipo a un condotto. Il presente regolamento dovrebbe introdurre prescrizioni armonizzate per i collegamenti idraulici del tipo a un condotto ai fini dell'accettazione di tali collegamenti per l'omologazione UE per un periodo di tempo limitato. Poiché tuttavia alcuni Stati membri disponevano di prescrizioni più rigorose a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di rifiutare il rilascio di omologazioni nazionali a tipi di veicoli muniti di collegamenti idraulici del tipo a un condotto già dalla data di applicazione del presente regolamento, se ritengono che ciò sia in linea con le esigenze di sicurezza a livello nazionale.»

Pagina 4, capo I, articolo 2, punto 23, prima parte:

anziché:

«“veicolo rimorchiato con barra di trazione”»

leggasi:

«“veicolo rimorchiato con timone”».

Pagina 4, capo I, articolo 2, punto 25:

anziché:

«“veicolo rimorchiato con barra di trazione rigida”: un veicolo rimorchiato delle categorie R o S con un asse o un gruppo di assi muniti di una barra di trazione che trasmette un carico statico significativo al trattore in ragione della sua costruzione e che non rientra nella definizione di veicolo rimorchiato ad asse centrale. Il dispositivo di traino da usare per un complesso di veicoli non deve essere costituito da un perno di accoppiamento e da una ralla. Si può verificare qualche lieve movimento verticale in corrispondenza di una barra di trazione rigida. Una barra di trazione snodata regolabile idraulicamente è considerata una barra di trazione rigida;»

leggasi:

«“veicolo rimorchiato con timone rigido”: un veicolo rimorchiato delle categorie R o S con un asse o un gruppo di assi muniti di un timone che trasmette un carico statico significativo al trattore in ragione della sua costruzione e che non rientra nella definizione di veicolo rimorchiato ad asse centrale. Il dispositivo di traino da usare per un complesso di veicoli non deve essere costituito da un perno di accoppiamento e da una ralla. Si può verificare qualche lieve movimento verticale in corrispondenza di un timone rigido. Un timone snodato regolabile idraulicamente è considerato un timone rigido;»

Pagina 5, capo I, articolo 2, punto 36:

anziché:

«“raccordo idraulico del tipo a un condotto”: il collegamento dei freni tra il trattore e il veicolo rimorchiato attraverso un unico condotto di fluido idraulico.»

leggasi:

«“collegamento idraulico del tipo a un condotto”: il collegamento dei freni tra il trattore e il veicolo rimorchiato attraverso un unico condotto di fluido idraulico.»

Pagina 7, capo II, articolo 16, titolo:

anziché:

«Prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto e ai veicoli su cui sono montati»

leggasi:

«Prescrizioni applicabili ai collegamenti idraulici del tipo a un condotto e ai veicoli su cui sono montati».

Pagina 7, capo II, articolo 16, paragrafo 1:

anziché:

«Le prescrizioni riguardanti le prestazioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e ai veicoli su cui sono montati sono stabilite nell'allegato XIII.»

leggasi:

«Le prescrizioni riguardanti le prestazioni applicabili ai collegamenti idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e ai veicoli su cui sono montati sono stabilite nell'allegato XIII.»

Pagina 7, capo II, articolo 16, paragrafo 2:

anziché:

«I costruttori di veicoli non montano raccordi idraulici del tipo a un condotto su nuovi tipi di veicoli delle categorie T e C dopo il 31 dicembre 2019 e su nuovi veicoli di tali categorie dopo il 31 dicembre 2020.»

leggasi:

«I costruttori di veicoli non montano collegamenti idraulici del tipo a un condotto su nuovi tipi di veicoli delle categorie T e C dopo il 31 dicembre 2019 e su nuovi veicoli di tali categorie dopo il 31 dicembre 2020.»

Pagina 7, capo III, articolo 17, secondo comma:

anziché:

«Con effetto dal 1o gennaio 2020 e in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013 e all'articolo 16 del presente regolamento, le autorità di omologazione rifiutano di rilasciare l'omologazione ai tipi di veicoli delle categorie T e C muniti di raccordi idraulici del tipo a un condotto.»

leggasi:

«Con effetto dal 1o gennaio 2020 e in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013 e all'articolo 16 del presente regolamento, le autorità di omologazione rifiutano di rilasciare l'omologazione ai tipi di veicoli delle categorie T e C muniti di collegamenti idraulici del tipo a un condotto.»

Pagina 7, capo III, articolo 17, quarto comma:

anziché:

«Con effetto dal 1o gennaio 2021, per i veicoli nuovi delle categorie T e C muniti di raccordi idraulici del tipo a un condotto di cui all'articolo 16, le autorità nazionali vietano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di tali veicoli.»

leggasi:

«Con effetto dal 1o gennaio 2021, per i veicoli nuovi delle categorie T e C muniti di collegamenti idraulici del tipo a un condotto di cui all'articolo 16, le autorità nazionali vietano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di tali veicoli.».

Pagina 7, capo III, articolo 18:

anziché:

«Le autorità nazionali non rifiutano il rilascio dell'omologazione nazionale di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente per motivi riguardanti la sicurezza funzionale relativamente alle prestazioni di frenatura se tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, ad eccezione delle prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto.»

leggasi:

«Le autorità nazionali non rifiutano il rilascio dell'omologazione nazionale di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente per motivi riguardanti la sicurezza funzionale relativamente alle prestazioni di frenatura se tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, ad eccezione delle prescrizioni applicabili ai collegamenti idraulici del tipo a un condotto.».

Pagina 9, Elenco degli allegati, allegato XIII:

anziché:

«Prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a 1 condotto e ai veicoli su cui sono montati»

leggasi:

«Prescrizioni applicabili ai collegamenti idraulici del tipo a un condotto e ai veicoli su cui sono montati».

Pagina 10, allegato I, punto 1.3:

anziché:

«“rulli portanti”, il sistema che trasmette il peso del veicolo e del treno di rotolamento al suolo mediante il cingolo, che trasmette la coppia dal sistema di trazione del veicolo al cingolo e che può determinare un cambiamento di direzione del cingolo in movimento;»

leggasi:

«“rulli portanti”, il sistema che trasmette il peso del veicolo e del sottocarro cingolato al suolo mediante il cingolo, che trasmette la coppia dal sistema di trazione del veicolo al cingolo e che può determinare un cambiamento di direzione del cingolo in movimento;»

Pagina 10, allegato I, punto 1.4:

anziché:

«“treno di rotolamento”, un sistema comprendente almeno due rulli portanti, separati fra loro ad una distanza specifica in un piano (in linea), e un cingolo continuo metallico o di gomma che gira su tali rulli;»

leggasi:

«“sottocarro cingolato”, un sistema comprendente almeno due rulli portanti, separati fra loro ad una distanza specifica in un piano (in linea), e un cingolo continuo metallico o di gomma che gira su tali rulli;»

Pagina 12, allegato I, punto 2.1.5.4:

anziché:

«Con il motore acceso e nessun dispositivo di comando del freno sul trattore azionato (condizione di guida o di attesa), la pressione fornita alla testa di accoppiamento della condotta di comando deve quella contemplata al punto 2.2.1.18.2.»

leggasi:

«Con il motore acceso e nessun dispositivo di comando del freno sul trattore azionato (condizione di guida o di attesa), la pressione fornita alla testa di accoppiamento della condotta di comando deve essere quella contemplata al punto 2.2.1.18.2.»

Pagina 17, allegato I, punto 2.2.1.16.2, prima frase:

anziché:

«quando si attiva il sistema di frenatura di soccorso del trattore deve essere esercitata un'azione frenante modulabile anche nel veicolo rimorchiato.»

leggasi:

«quando si attiva il sistema di frenatura di soccorso del trattore deve essere esercitata un'azione frenante anche nel veicolo rimorchiato.»

Pagina 18, allegato I, punto 2.2.1.19, prima frase:

anziché:

«Nel caso dei trattori autorizzati a trainare un rimorchio appartenente alle categorie R3, R4 o S2, il sistema di frenatura di servizio del veicolo rimorchiato deve poter essere azionato unicamente insieme ai sistemi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento del trattore.»

leggasi:

«Nel caso dei trattori autorizzati a trainare un veicolo appartenente alle categorie R3, R4 o S2, il sistema di frenatura di servizio del veicolo rimorchiato deve poter essere azionato unicamente insieme ai sistemi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento del trattore.»

Pagina 35, allegato II, punto 3.1.1.1, tabella, quarta riga, seconda colonna,

anziché:

«≤ 3,55 m/s2»

leggasi:

«≥ 3,55 m/s2».

Pagina 35, allegato II, punto 3.1.1.1, tabella, quarta riga, terza colonna:

anziché:

«≤ 5 m/s2»

leggasi:

«≥ 5 m/s2».

Pagina 68, allegato V, punto 2.2.3, prima frase:

anziché:

«I freni a molla devono essere concepiti in modo da non subire avarie dovute a logoramento.»

leggasi:

«I freni a molla devono essere concepiti in modo da non subire rotture per sollecitazioni cicliche.»

Pagina 87, allegato VIII, punto 4.4:

anziché:

«Lo sforzo massimo di compressione D1 non deve essere superiore a 0,10 g · G′A per i veicoli rimorchiati con barra di trazione rigida e i veicoli rimorchiati ad asse centrale e a 0,067 g · G′A per i veicoli rimorchiati a più assi con barra di trazione.»

leggasi:

«Lo sforzo massimo di compressione D1 non deve essere superiore a 0,10 g · G′A per i veicoli rimorchiati con timone rigido e i veicoli rimorchiati ad asse centrale e a 0,067 g · G′A per i veicoli rimorchiati a più assi con timone.»

Pagina 88, allegato VIII, punto 5.3.2, prima parte:

anziché:

«la forza P′ all'uscita del dispositivo di comando in funzione della spinta D sulla barra di trazione;»

leggasi:

«la forza P′ all'uscita del dispositivo di comando in funzione della spinta D sul timone;»

Pagina 88, allegato VIII, punto 5.4.2, prima parte:

anziché:

«la pressione p all'uscita della pompa freni in funzione della spinta D sulla barra di trazione e dell'area FHZ del pistone della pompa, dichiarata dal costruttore;»

leggasi:

«la pressione p all'uscita della pompa freni in funzione della spinta D sul timone e dell'area FHZ del pistone della pompa, dichiarata dal costruttore;»

Pagina 88, allegato VIII, punto 5.5:

anziché:

«Per i sistemi di frenatura a inerzia su veicoli rimorchiati a più assi con barra di trazione deve essere misurata la perdita di corsa so riportata nel verbale di prova.»

leggasi:

«Per i sistemi di frenatura a inerzia su veicoli rimorchiati a più assi con timone deve essere misurata la perdita di corsa so riportata nel verbale di prova.»

Pagina 91, allegato VIII, punto 10.2.3.2:

anziché:

«Lo sforzo massimo di compressione D1 non deve essere superiore a 0,10 g · GA per i veicoli rimorchiati con barra di trazione rigida e i veicoli rimorchiati ad asse centrale e a 0,067 g · GA per i veicoli rimorchiati a più assi con barra di trazione.»

leggasi:

«Lo sforzo massimo di compressione D1 non deve essere superiore a 0,10 g · GA per i veicoli rimorchiati con timone rigido e i veicoli rimorchiati ad asse centrale e a 0,067 g · GA per i veicoli rimorchiati a più assi con timone.»

Pagina 91, allegato VIII, punto 10.3.1, secondo comma:

anziché:

«D* = 0,067 g · GA nel caso di veicoli rimorchiati a più assi con barra di trazione;»

leggasi:

«D* = 0,067 g · GA nel caso di veicoli rimorchiati a più assi con timone;»

Pagina 91, allegato VIII, punto 10.3.1, quarto comma:

anziché:

«D* = 0,10 g · GA nel caso di veicoli rimorchiati con barra di trazione rigida e di veicoli rimorchiati ad asse centrale.»

leggasi:

«D* = 0,10 g · GA nel caso di veicoli rimorchiati con timone rigido e di veicoli rimorchiati ad asse centrale.»

Pagina 92, allegato VIII, punto 10.4.1, prima frase:

anziché:

«Nei dispositivi di comando per veicoli rimorchiati a più assi con barra di trazione, in cui la tiranteria dei freni è influenzata dalla posizione del dispositivo di traino, la corsa s del dispositivo di comando deve essere più lunga della corsa efficace (utile) s′ del dispositivo di comando; la differenza di lunghezza deve essere almeno pari alla perdita di corsa so

leggasi:

«Nei dispositivi di comando per veicoli rimorchiati a più assi con timone, in cui la tiranteria dei freni è influenzata dalla posizione del dispositivo di traino, la corsa s del dispositivo di comando deve essere più lunga della corsa efficace (utile) s′ del dispositivo di comando; la differenza di lunghezza deve essere almeno pari alla perdita di corsa so

Pagina 102, allegato IX, punto 6.4.2, prima frase:

anziché:

«In alternativa, la prova può essere effettuata su strada piana con il rimorchio trainato da un trattore; durante la prova, la forza applicata sul dispositivo di comando deve essere tale da mantenere costante la resistenza del veicolo rimorchiato (7 per cento del carico massimo totale per asse a rimorchio fermo del trattore sottoposto a prova).»

leggasi:

«In alternativa, la prova può essere effettuata su strada piana con il trattore trainato da un trattore; durante la prova, la forza applicata sul dispositivo di comando deve essere tale da mantenere costante la resistenza del veicolo rimorchiato (7 per cento del carico massimo totale per asse a rimorchio fermo del trattore sottoposto a prova).».

Pagina 106, allegato XI, punto 3.2, seconda frase, prima parte:

anziché:

«Nel caso dei veicoli rimorchiati con barra di trazione, devono essere direttamente controllate almeno due ruote su un asse anteriore e due su un asse posteriore;»

leggasi:

«Nel caso dei veicoli rimorchiati con timone, devono essere direttamente controllate almeno due ruote su un asse anteriore e due su un asse posteriore;».

Pagina 112, allegato XI, appendice 1, tabella, simbolo ER, seconda colonna, prima parte:

anziché:

«distanza tra il punto di aggancio e il centro dell'asse o degli assi del veicolo rimorchiato con barra di trazione rigida»

leggasi:

«distanza tra il punto di aggancio e il centro dell'asse o degli assi del veicolo rimorchiato con timone rigido».

Pagina 112, allegato XI, appendice 1, tabella, simbolo Fidyn, seconda colonna:

anziché:

«Fdyn sull'asse i in caso di trattori o di veicoli rimorchiati con barra di trazione»

leggasi:

«Fdyn sull'asse i in caso di trattori o di veicoli rimorchiati con timone».

Pagina 112, allegato XI, appendice 1, tabella, simbolo FRdyn, seconda colonna:

anziché:

«reazione dinamica normale totale della superficie stradale sull'asse o sugli assi del veicolo rimorchiato con barra di trazione rigida o del veicolo rimorchiato ad asse centrale»

leggasi:

«reazione dinamica normale totale della superficie stradale sull'asse o sugli assi del veicolo rimorchiato con timone rigido o del veicolo rimorchiato ad asse centrale».

Pagina 113, allegato XI, appendice 1, tabella, simbolo hD, seconda colonna:

anziché:

«altezza della barra di trazione (punto di articolazione sul veicolo rimorchiato)»

leggasi:

«altezza del timone (punto di articolazione sul veicolo rimorchiato)».

Pagina 117, allegato XI, appendice 2, punto 2.1.4, secondo paragrafo:

anziché:

«Il valore di k deve essere determinato in conformità al punto 2.2.3. in caso di veicoli rimorchiati con barra di trazione e del punto 2.3.1. in caso di veicoli rimorchiati con barra di trazione rigida e di veicoli rimorchiati ad asse centrale, rispettivamente»

leggasi:

«Il valore di k deve essere determinato in conformità al punto 2.2.3. in caso di veicoli rimorchiati con timone e del punto 2.3.1. in caso di veicoli rimorchiati con timone rigido e di veicoli rimorchiati ad asse centrale, rispettivamente».

Pagina 117, allegato XI, appendice 2, punto 2.2:

anziché:

«Veicoli rimorchiati con barra di trazione»

leggasi:

«Veicoli rimorchiati con timone».

Pagina 118, allegato XI, appendice 2, punto 2.3:

anziché:

«Veicoli rimorchiati con barra di trazione rigida e veicoli rimorchiati ad asse centrale»

leggasi:

«Veicoli rimorchiati con timone rigido e veicoli rimorchiati ad asse centrale».

Pagina 136, allegato XIII, titolo:

anziché:

«Prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto e ai veicoli su cui sono montati»

leggasi:

«Prescrizioni applicabili ai collegamenti idraulici del tipo a un condotto e ai veicoli su cui sono montati».

Pagina 136, allegato XIII, punto 1.1:

anziché:

«Oltre ad almeno un tipo di connessione quale definito al punto 2.1.4. dell'allegato I o ai punti da 2.1.5.1.1. a 2.1.5.1.3. di tale allegato, è possibile installare sul trattore un raccordo idraulico del tipo a un condotto.»

leggasi:

«Oltre ad almeno un tipo di connessione quale definito al punto 2.1.4. dell'allegato I o ai punti da 2.1.5.1.1. a 2.1.5.1.3. di tale allegato, è possibile installare sul trattore un collegamento idraulico del tipo a un condotto.»

Pagina 136, allegato XIII, punto 1.2:

anziché:

«I raccordi idraulici del tipo a un condotto devono essere progettati in modo da garantire che il loro funzionamento o una loro avaria non pregiudichi il corretto funzionamento dei sistemi di frenatura che rientrano nelle disposizioni degli allegati da I a XII.»

leggasi:

«I collegamenti idraulici del tipo a un condotto devono essere progettati in modo da garantire che il loro funzionamento o una loro avaria non pregiudichi il corretto funzionamento dei sistemi di frenatura che rientrano nelle disposizioni degli allegati da I a XII.»

Pagina 136, allegato XIII, punto 2:

anziché:

«I raccordi idraulici del tipo a un condotto tra trattori e veicoli rimorchiati dotati di sistemi di frenatura idraulici devono soddisfare le seguenti prescrizioni:»

leggasi:

«I collegamenti idraulici del tipo a un condotto tra trattori e veicoli rimorchiati dotati di sistemi di frenatura idraulici devono soddisfare le seguenti prescrizioni:»

Pagina 136, allegato XIII, punto 3, primo capoverso:

anziché:

«In alternativa alle prescrizioni di cui ai punti 1. e 2., i raccordi idraulici del tipo a un condotto installati sui trattori devono soddisfare tutte le prescrizioni del presente punto, oltre alle disposizioni dei punti 1.2. e 2.1.»

leggasi:

«In alternativa alle prescrizioni di cui ai punti 1. e 2., i collegamenti idraulici del tipo a un condotto installati sui trattori devono soddisfare tutte le prescrizioni del presente punto, oltre alle disposizioni dei punti 1.2. e 2.1.»