ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/1 |
DECISIONE (UE) 2016/1749 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2016
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 113, 114 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
La conclusione della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (FCTC) è stata approvata per conto della Comunità con decisione 2004/513/CE del Consiglio (1). |
(2) |
Conformemente alle decisioni 2013/744/UE (2) e 2013/745/UE (3) del Consiglio, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della FCTC dell'OMS («protocollo») è stato firmato il 20 dicembre 2013, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
(3) |
Il protocollo rappresenta un importante contributo alle iniziative internazionali volte a eliminare ogni forma di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e a combattere in tal modo l'elusione di imposte e dazi doganali, nonché a ridurre l'offerta di prodotti del tabacco conformemente all'articolo 15 della FCTC dell'OMS. Il protocollo contribuisce altresì al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco, garantendo nel contempo un elevato livello di salute pubblica. |
(4) |
L'Unione ha competenza esclusiva per varie disposizioni del protocollo che rientrano nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune dell'Unione o nei settori per i quali l'Unione ha stabilito norme comuni (4). Il protocollo può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. È opportuno pertanto approvare il protocollo a nome dell'Unione per le materie di competenza dell'Unione, unicamente nella misura in cui il protocollo può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. |
(5) |
Con la conclusione del protocollo l'Unione non eserciterà una competenza concorrente, gli Stati membri mantengono pertanto le rispettive competenze nei settori contemplati dal protocollo che non incidono su dette norme comuni o non ne modificano la portata. |
(6) |
Gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30 del protocollo riguardano la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati e rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La decisione (UE) 2016/1750 del Consiglio (5), adottata parallelamente alla presente decisione, riguarda tali disposizioni. |
(7) |
È opportuno approvare il protocollo per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione:
a) |
lo strumento di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del protocollo; |
b) |
la dichiarazione sulle competenze di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del protocollo. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).
(2) Decisione 2013/744/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 73).
(3) Decisione 2013/745/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 75).
(4) Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).
Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).
(5) Decisione (UE) 2016/1750 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati (Cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
DICHIARAZIONE SULLE COMPETENZE ESERCITATE DALL'UNIONE EUROPEA IN RELAZIONE ALLE MATERIE DISCIPLINATE DAL PROTOCOLLO SULL'ELIMINAZIONE DEL COMMERCIO ILLEGALE DEI PRODOTTI
DERIVATI DAL TABACCO (A NORMA DELL'ARTICOLO 44 DEL PROTOCOLLO)
L'Unione europea (UE) presenta, a norma dell'articolo 44 del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo («protocollo FCTC»), la seguente dichiarazione sulle competenze, specificando le categorie e i settori d'intervento per i quali gli Stati membri dell'UE hanno attribuito all'UE competenze nei settori contemplati dal protocollo FCTC.
1. Principi generali
Le categorie e i settori di competenza dell'Unione sono definiti negli articoli da 2 a 6 TFUE. Quando i trattati attribuiscono all'UE una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'UE può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'UE oppure per dare attuazione agli atti di quest'ultima. Quando i trattati attribuiscono all'UE una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'UE e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'UE non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'UE ha deciso di cessare di esercitare la propria.
Soltanto l'UE ha competenza per agire riguardo alla conclusione di accordi internazionali per i settori d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE. Per i settori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, TFUE, l'UE e gli Stati membri condividono la competenza ma soltanto l'UE ha competenza per agire quando l'azione prevista è necessaria per consentire all'Unione di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui le disposizioni dell'accordo possono incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE; in caso contrario (non sono cioè soddisfatte le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE), gli Stati membri possono esercitare le loro competenze per agire in tali settori d'intervento.
Le competenze non attribuite all'UE dai trattati vengono esercitate dagli Stati membri dell'UE.
L'UE comunica debitamente eventuali modifiche sostanziali dell'ambito delle sue competenze, a norma dell'articolo 44 del protocollo, senza che ciò costituisca un presupposto per l'esercizio delle sue competenze nelle materie disciplinate dal protocollo FCTC.
2. Competenza esclusiva dell'UE
2.1. L'UE ha competenza esclusiva per agire con riguardo alle materie disciplinate dal protocollo FCTC che rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune dell'UE (articolo 207 TFUE).
2.2. Inoltre, l'UE ha competenza esclusiva per agire con riguardo alle materie disciplinate dal protocollo FCTC che rientrano nell'ambito della cooperazione doganale (articolo 33 TFUE), del ravvicinamento delle legislazioni nel mercato interno (articoli 113 e 114 TFUE), della cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo 82 TFUE) e della definizione di reati (articolo 83 TFUE), unicamente nella misura in cui le disposizioni di un atto dell'Unione stabiliscono norme comuni sulle quali le disposizioni del protocollo FCTC possono incidere o di cui potrebbero modificare la portata.
L'elenco sottostante di atti dell'Unione illustra in che misura l'Unione abbia esercitato le sue competenze a livello interno in questi settori ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Va valutata con riferimento alle disposizioni precise di ciascuna misura la portata della competenza esclusiva dell'Unione derivante da tali atti, e in particolare la misura in cui tali disposizioni stabiliscono norme comuni sulle quali le disposizioni del protocollo FCTC o un atto emanato per la loro attuazione rischiano di incidere o di cui potrebbero modificare la portata.
— |
Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1); |
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Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15); |
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Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1); |
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Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12); |
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Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24); |
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Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1); |
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Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). |
3. Competenze degli Stati membri
Per le altre materie disciplinate dal protocollo FCTC non menzionate ai punti 2.1 e 2.2, per le quali l'UE non ha competenza esclusiva per agire, gli Stati membri restano competenti ad agire.
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/6 |
DECISIONE (UE) 2016/1750 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2016
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, e l'articolo 83, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
La conclusione della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (FCTC) è stata approvata per conto della Comunità con decisione 2004/513/CE del Consiglio (1). |
(2) |
Conformemente alle decisioni 2013/744/UE (2) e 2013/745/UE (3) del Consiglio, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della FCTC dell'OMS («protocollo») è stato firmato il 20 dicembre 2013, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
(3) |
Il protocollo rappresenta un importante contributo alle iniziative internazionali volte a eliminare ogni forma di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e a combattere in tal modo l'elusione di imposte e dazi doganali, nonché a ridurre l'offerta di prodotti del tabacco conformemente all'articolo 15 della FCTC dell'OMS. Il protocollo contribuisce altresì al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco, garantendo nel contempo un elevato livello di salute pubblica. |
(4) |
Il protocollo riguarda settori relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia. Nella misura in cui gli articoli 14, 16, 19, 23, 26, 27, 29 e 30 del protocollo possono essere attuati mediante misure che rientrano nell'ambito di applicazione dei settori summenzionati, tali disposizioni rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
(5) |
Mediante atti giuridici, l'Unione ha stabilito norme comuni nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della definizione dei reati (4). Gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30 del protocollo possono incidere sulle norme comuni o modificarne la portata. È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione per le materie di competenza dell'Unione, unicamente nella misura in cui il protocollo può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. |
(6) |
Con la conclusione del protocollo l'Unione non eserciterà una competenza concorrente, gli Stati membri mantengono pertanto le rispettive competenze nei settori contemplati dal protocollo che non incidono su dette norme comuni o non ne modificano la portata. |
(7) |
L'Irlanda è vincolata dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995 e dalla decisione quadro 2001/500/GAI e partecipa, pertanto, all'adozione della presente decisione. |
(8) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(9) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(10) |
La decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio (5), adottata parallelamente alla presente decisione, riguarda la conclusione a nome dell'Unione del protocollo, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati. |
(11) |
È opportuno approvare il protocollo per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30 relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla definizione dei reati.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione:
a) |
lo strumento di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del protocollo; |
b) |
la dichiarazione sulle competenze di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del protocollo. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Decisione del Consiglio 2004/513/CE, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).
(2) Decisione 2013/744/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 73).
(3) Decisione 2013/745/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 75).
Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).
(4) Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
(5) Decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
DICHIARAZIONE SULLE COMPETENZE ESERCITATE DALL'UNIONE EUROPEA IN RELAZIONE ALLE MATERIE DISCIPLINATE DAL PROTOCOLLO SULL'ELIMINAZIONE DEL COMMERCIO ILLEGALE DEI PRODOTTI
DERIVATI DAL TABACCO (A NORMA DELL'ARTICOLO 44 DEL PROTOCOLLO)
L'Unione europea (UE) presenta, a norma dell'articolo 44 del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo («protocollo FCTC»), la seguente dichiarazione sulle competenze, specificando le categorie e i settori d'intervento per i quali gli Stati membri dell'UE hanno attribuito all'UE competenze nei settori contemplati dal protocollo FCTC.
1. Principi generali
Le categorie e i settori di competenza dell'Unione sono definiti negli articoli da 2 a 6 TFUE. Quando i trattati attribuiscono all'UE una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'UE può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'UE oppure per dare attuazione agli atti di quest'ultima. Quando i trattati attribuiscono all'UE una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'UE e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'UE non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'UE ha deciso di cessare di esercitare la propria.
Soltanto l'UE ha competenza per agire riguardo alla conclusione di accordi internazionali per i settori d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE. Per i settori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, TFUE, l'UE e gli Stati membri condividono la competenza ma soltanto l'UE ha competenza per agire quando l'azione prevista è necessaria per consentire all'Unione di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui le disposizioni dell'accordo possono incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE; in caso contrario (non sono cioè soddisfatte le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE), gli Stati membri possono esercitare le loro competenze per agire in tali settori d'intervento.
Le competenze non attribuite all'UE dai trattati vengono esercitate dagli Stati membri dell'UE.
L'UE comunica debitamente eventuali modifiche sostanziali dell'ambito delle sue competenze, a norma dell'articolo 44 del protocollo, senza che ciò costituisca un presupposto per l'esercizio delle sue competenze nelle materie disciplinate dal protocollo FCTC.
2. Competenza esclusiva dell'UE
2.1. |
L'UE ha competenza esclusiva per agire con riguardo alle materie disciplinate dal protocollo FCTC che rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune dell'UE (articolo 207 TFUE). |
2.2. |
Inoltre, l'UE ha competenza esclusiva per agire con riguardo alle materie disciplinate dal protocollo FCTC che rientrano nell'ambito della cooperazione doganale (articolo 33 TFUE), del ravvicinamento delle legislazioni nel mercato interno (articoli 113 e 114 TFUE), della cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo 82 TFUE) e della definizione di reati (articolo 83 TFUE), unicamente nella misura in cui le disposizioni di un atto dell'Unione stabiliscono norme comuni sulle quali le disposizioni del protocollo FCTC possono incidere o di cui potrebbero modificare la portata. L'elenco sottostante di atti dell'Unione illustra in che misura l'Unione abbia esercitato le sue competenze a livello interno in questi settori ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Va valutata con riferimento alle disposizioni precise di ciascuna misura la portata della competenza esclusiva dell'Unione derivante da tali atti, e in particolare la misura in cui tali disposizioni stabiliscono norme comuni sulle quali le disposizioni del protocollo FCTC o un atto emanato per la loro attuazione rischiano di incidere o di cui potrebbero modificare la portata.
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3. Competenze degli Stati membri
Per le altre materie disciplinate dal protocollo FCTC non menzionate ai punti 2.1 e 2.2, per le quali l'UE non ha competenza esclusiva per agire, gli Stati membri restano competenti ad agire.
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/10 |
TRADUZIONE
PROTOCOLLO
sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco
LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO,
CONSIDERANDO che il 21 maggio 2003 la 56a Assemblea mondiale della sanità ha adottato all'unanimità la convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, entrata in vigore il 27 febbraio 2005;
RICONOSCENDO che la convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco è uno dei trattati delle Nazioni Unite ratificati più rapidamente, nonché uno strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi dell'Organizzazione mondiale della sanità;
RICORDANDO il preambolo della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, in cui si dichiara che il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, d'opinioni politiche, di condizione economica o sociale;
DETERMINATE ALTRESÌ a dare priorità al loro diritto di tutelare la salute pubblica;
PROFONDAMENTE PREOCCUPATE per il fatto che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco contribuisce alla diffusione del tabagismo, un problema globale con gravi ripercussioni sulla salute pubblica che richiede risposte efficaci, adeguate e complessive, a livello sia nazionale che internazionale;
RICONOSCENDO INOLTRE che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco mina le misure in materia di prezzi e tassazione mirate a rafforzare il controllo del tabacco, favorendo in tal modo l'accessibilità e disponibilità dei prodotti derivati dal tabacco;
GRAVEMENTE PREOCCUPATE per gli effetti nocivi che la maggiore accessibilità e disponibilità dei prodotti derivati dal tabacco commerciati illegalmente comporta per la salute pubblica e il benessere in particolare dei giovani, dei poveri e di altri gruppi vulnerabili;
GRAVEMENTE PREOCCUPATE per le sproporzionate implicazioni economiche e sociali che il commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco ha sui paesi in via di sviluppo e sui paesi in fase di transizione economica;
CONSAPEVOLI della necessità di sviluppare capacità scientifiche, tecniche e istituzionali per progettare e attuare idonee misure nazionali, regionali e internazionali mirate all'eliminazione di tutte le forme di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco;
RICONOSCENDO che l'accesso a risorse e alle tecnologie rilevanti è di grande importanza per accrescere la capacità delle parti, particolarmente dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in fase di transizione economica, di eliminare tutte le forme di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco;
RICONOSCENDO ALTRESÌ che le zone franche, pur essendo state istituite per promuovere il commercio legale, sono state utilizzate per facilitare la globalizzazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, sia per il transito illegale di prodotti di contrabbando sia per la fabbricazione illegale di prodotti derivati dal tabacco;
RICONOSCENDO ANCHE che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco mina le economie delle parti contraenti e ne compromette la stabilità e la sicurezza;
CONSAPEVOLI ALTRESÌ del fatto che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco genera profitti finanziari utilizzati per finanziare attività criminali transnazionali che interferiscono con gli obiettivi dei governi;
RICONOSCENDO che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco mina gli obiettivi relativi alla salute e comporta un carico di lavoro aggiuntivo per i sistemi sanitari nonché minori entrate per le economie delle parti contraenti;
ALLA LUCE dell'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, nel quale le parti concordano di adoperarsi, in sede di definizione e attuazione delle rispettive politiche di sanità pubblica per la lotta al tabagismo, affinché tali politiche non siano influenzate dagli interessi commerciali e di altri tipo dell'industria del tabacco, conformemente al diritto nazionale;
SOTTOLINEANDO la necessità di vigilare per individuare ogni tentativo dell'industria del tabacco di minare o sovvertire le strategie di contrasto del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, nonché la necessità di essere informati sulle attività dell'industria del tabacco che hanno ripercussioni negative sulle strategie di contrasto del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco;
ALLA LUCE dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, che sollecita le parti a vietare o limitare, ove opportuno, le vendite ai viaggiatori internazionali e/o l'importazione da parte di essi di prodotti derivati dal tabacco in franchigia fiscale e doganale;
RICONOSCENDO INOLTRE che il transito e il trasbordo internazionali di tabacco e dei suoi derivati trovano canali per il commercio illegale;
TENENDO CONTO del fatto che un'azione efficace di prevenzione e contrasto del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco necessita un approccio internazionale di tipo globale e una stretta collaborazione su tutti gli aspetti del commercio illegale, compresi, ove opportuno, il commercio illegale di tabacco, dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione;
RICORDANDO E SOTTOLINEANDO l'importanza di altri accordi internazionali in materia, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché l'obbligo assunto dalle parti contraenti di dette convenzioni di applicare, ove opportuno, le pertinenti disposizioni delle convenzioni stesse al commercio illegale di tabacco, dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione; incoraggiando inoltre le parti che non hanno ancora aderito a questi accordi a prendere in considerazione l'adesione;
RICONOSCENDO la necessità di costruire una cooperazione rafforzata tra il segretariato della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco e l'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, l'Organizzazione mondiale delle dogane e altri organismi, ove opportuno;
ALLA LUCE dell'articolo 15 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, nel quale le parti riconoscono, tra l'altro, che l'eliminazione di tutte le forme di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, compresi il contrabbando e la produzione illegale, costituisce un elemento essenziale della lotta al tabagismo;
CONSIDERANDO che il presente protocollo non ha la finalità di affrontare questioni correlate ai diritti di proprietà intellettuale e
CONVINTE che l'integrazione della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco con un protocollo esauriente la renderà uno strumento forte ed efficace, in grado di contrastare il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e le sue pesanti conseguenze,
CONVENGONO QUANTO SEGUE.
PARTE I
INTRODUZIONE
Articolo 1
Significato dei termini utilizzati
1. «Brokering» significa operare in qualità di agenti per conto di altri soggetti, ad esempio nella negoziazione di contratti, acquisti o vendite, dietro pagamento di un compenso o una commissione.
2. «Sigaretta» significa un rotolo di tabacco trinciato da fumo, avvolto in carta da sigarette. Questa definizione esclude specifici prodotti regionali, quali bidis, ang hoon o altri prodotti simili che possono essere avvolti in carta o foglie. Ai fini dell'articolo 8, il significato di «sigaretta» comprende anche il tabacco da fumo trinciato fine per sigarette fatte a mano.
3. «Confisca», che comprende, ove applicabile, anche il sequestro, significa l'espropriazione permanente su ordine del tribunale o di un'altra autorità competente.
4. «Consegna controllata» significa la tecnica di permettere l'esecuzione di consegne illegali o sospette dal, attraverso il o nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto la vigilanza delle loro autorità competenti, al fine di compiere indagini su un reato e identificare le persone coinvolte nel compimento dello stesso.
5. «Zona franca» significa un'area del territorio di una parte contraente; di norma, tutte le merci introdotte in tale area sono considerate come se si trovassero al di fuori del territorio doganale per quanto riguarda il pagamento di dazi d'importazione e tasse.
6. «Commercio illegale» significa qualsiasi pratica o comportamento vietati dalla legge correlati ad attività di produzione, spedizione, ricevimento, possesso, distribuzione, vendita o acquisto, compresi le pratiche e i comportamenti mirati a facilitare tali attività.
7. «Licenza» significa il permesso rilasciato da un'autorità competente dietro presentazione alla stessa della domanda prevista o di altra documentazione.
8. |
|
9. «Parte contraente», se non diversamente indicato dal contesto, significa una delle parti contraenti del presente protocollo.
10. «Dati personali» significa qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.
11. «Organizzazione regionale per l'integrazione economica» significa un'organizzazione formata da una pluralità di Stati sovrani alla quale i suoi Stati membri hanno attribuito competenze in una serie di materie, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti per gli Stati membri riguardo a tali materie (2).
12. La «catena di approvvigionamento» comprende la fabbricazione di prodotti derivati dal tabacco e le relative attrezzature di produzione, nonché l'importazione o l'esportazione di prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione; ove pertinente, può includere anche una o più delle seguenti attività, se così stabilito da una parte contraente:
a) |
la vendita al minuto dei prodotti derivati dal tabacco; |
b) |
la coltivazione del tabacco, ad eccezione dei coltivatori, agricoltori e produttori tradizionali operanti su piccola scala; |
c) |
il trasporto di quantità commerciali di prodotti derivati dal tabacco o di attrezzature di produzione, e |
d) |
la vendita all'ingrosso, il brokering, l'immagazzinamento o la distribuzione di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione. |
13. «Prodotti derivati dal tabacco» significa i prodotti fatti interamente o parzialmente di tabacco in foglia come materiale grezzo e che sono destinati a essere fumati, inalati, masticati o fiutati.
14. «Tracciamento e rintracciamento» significa il monitoraggio e la riproduzione sistematici, da parte delle autorità competenti o di qualsiasi altro soggetto operante per loro conto, del percorso o dei movimenti dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento, come indicato nell'articolo 8.
Articolo 2
Rapporti tra il presente protocollo e altri accordi e strumenti giuridici
1. Le disposizioni della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco che valgono per i suoi protocolli si applicano anche al presente protocollo.
2. Le parti contraenti che hanno sottoscritto accordi del tipo di quelli indicati all'articolo 2 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco lo comunicheranno all'assemblea delle parti contraenti tramite il segretariato della convenzione.
3. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano i diritti e gli obblighi in capo alle parti contraenti in virtù di altre convenzioni internazionali, trattati e accordi internazionali da esse sottoscritti e che le parti reputino più idonei al conseguimento dell'obiettivo di eliminare il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco.
4. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano gli altri diritti, obblighi e responsabilità in capo alle parti contraenti in virtù del diritto internazionale, compresa la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.
Articolo 3
Obiettivo
Il presente protocollo persegue l'obiettivo di eliminare ogni forma di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, in conformità dell'articolo 15 della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco.
PARTE II
OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 4
Obblighi di carattere generale
1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 5 della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco, le parti contraenti:
a) |
adottano e attuano misure efficaci volte a controllare o regolamentare la catena di approvvigionamento dei prodotti oggetto del presente protocollo, al fine di prevenire, dissuadere, individuare, investigare e perseguire il commercio illegale di detti prodotti, e collaborano reciprocamente a tale scopo; |
b) |
adottano tutte le misure necessarie, in conformità della rispettiva legislazione nazionale, per rendere più efficace l'opera delle loro autorità e servizi competenti, comprese le autorità doganali e di polizia responsabili della prevenzione, dissuasione, individuazione, investigazione e del perseguimento di ogni forma di commercio illegale dei prodotti oggetto del presente protocollo; |
c) |
adottano misure efficaci volte a facilitare o ottenere assistenza tecnica e sostegno finanziario, creazione di capacità e cooperazione internazionale, al fine di conseguire gli obiettivi del presente protocollo e garantire alle autorità competenti, attraverso uno scambio sicuro, la disponibilità delle informazioni da scambiare ai sensi del presente protocollo; |
d) |
cooperano strettamente, in conformità dei rispettivi sistemi giuridici e amministrativi interni, per rendere più efficace l'applicazione delle norme di contrasto dei comportamenti illegali, compresi i reati così come definiti in conformità dell'articolo 14 del presente protocollo; |
e) |
cooperano e comunicano, ove opportuno, con le competenti organizzazioni intergovernative regionali e internazionali per garantire uno scambio sicuro (3) delle informazioni oggetto del presente protocollo, al fine di promuoverne un'applicazione efficace, e |
f) |
contribuiscono, entro i limiti dei mezzi e delle risorse a loro disposizione, alla raccolta di risorse finanziarie per un'applicazione efficace del presente protocollo, mediante meccanismi di finanziamento bilaterali e multilaterali. |
2. Nell'adempiere gli obblighi previsti dal presente protocollo, le parti contraenti garantiscono la massima trasparenza possibile riguardo a tutte le loro eventuali interazioni con l'industria del tabacco.
Articolo 5
Protezione dei dati personali
In sede di applicazione del presente protocollo, le parti contraenti tutelano i dati personali delle persone soggette al diritto nazionale, a prescindere dalla loro nazionalità o dal luogo di residenza, tenendo conto delle norme internazionali sulla tutela dei dati personali.
PARTE III
CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
Articolo 6
Licenza, autorizzazione equivalente o sistema di controllo
1. Per conseguire gli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco e al fine di eliminare il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione, ciascuna parte contraente vieta alle persone fisiche o giuridiche lo svolgimento delle seguenti attività, a meno che un'autorità competente ai sensi del diritto nazionale abbia concesso una licenza o un'autorizzazione equivalente (in appresso «licenza») o attuato un sistema di controllo:
a) |
produzione dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione, e |
b) |
importazione o esportazione dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione. |
2. Ciascuna parte contraente rilascia licenze a persone fisiche e giuridiche, nella misura ritenuta adeguata, per le seguenti attività, purché le stesse non siano vietate dal diritto nazionale:
a) |
vendita al minuto dei prodotti derivati dal tabacco; |
b) |
coltivazione del tabacco, ad eccezione dei coltivatori, degli agricoltori e dei produttori tradizionali su piccola scala; |
c) |
trasporto di quantità commerciali di prodotti derivati dal tabacco o di attrezzature di produzione, e |
d) |
vendita all'ingrosso, brokering, immagazzinamento o distribuzione di tabacco e dei suoi derivati o di attrezzature di produzione. |
3. Per garantire l'attuazione di un efficace sistema di licenze ciascuna parte contraente:
a) |
istituisce o nomina, ai sensi delle disposizioni del presente protocollo e in conformità del diritto nazionale, una o più autorità competenti con il compito di rilasciare, rinnovare, sospendere, revocare e/o annullare licenze, affinché svolgano le attività di cui al paragrafo 1; |
b) |
stabilisce che le domande di licenza contengano tutte le informazioni previste riguardanti il richiedente; tali informazioni devono comprendere, ove applicabile:
|
c) |
controlla e riscuote, ove applicabili, le tasse di licenza applicabili e considera il loro impiego ai fini di un'efficace gestione e attuazione del sistema di licenze, oppure per scopi di salute pubblica o ogni altra attività correlata, in conformità del diritto nazionale; |
d) |
adotta adeguate misure di prevenzione, individuazione e investigazione di qualsiasi prassi irregolare o fraudolenta nel funzionamento del sistema di licenze; |
e) |
adotta, ove opportuno, misure quali una revisione periodica, il rinnovo, l'ispezione o il controllo delle licenze; |
f) |
stabilisce, ove opportuno, un periodo di tempo per la scadenza delle licenze e per la successiva ripresentazione obbligatoria della relativa domanda o l'aggiornamento delle informazioni in essa contenute; |
g) |
obbliga le persone fisiche o giuridiche licenziatarie a comunicare preventivamente all'autorità competente eventuali spostamenti della sede della loro impresa o modifiche significative delle informazioni pertinenti alle attività oggetto della licenza; |
h) |
obbliga le persone fisiche o giuridiche licenziatarie a comunicare all'autorità competente, affinché adotti misure idonee, eventuali acquisizioni o cessioni di attrezzature di produzione, e |
i) |
garantisce che l'eventuale distruzione di dette attrezzature o loro parti avvenga sotto la sorveglianza dell'autorità competente. |
4. Ciascuna parte contraente garantisce che le licenze siano rilasciate e/o trasferite soltanto dopo che il licenziatario proposto ha fornito idonee informazioni, specificate al paragrafo 3, e l'autorità competente ha rilasciato la relativa autorizzazione.
5. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, l'assemblea delle parti contraenti, nella sua prima sessione utile, assicura che saranno condotte ricerche basate sulle prove, al fine di accertare se sussistano input essenziali per la fabbricazione dei prodotti derivati dal tabacco, se siano individuabili e se possano essere sottoposti a un efficace meccanismo di controllo. Alla luce di dette ricerche, l'assemblea delle parti contraenti valuterà l'adozione di ulteriori adeguati interventi.
Articolo 7
Dovuta diligenza
1. Ciascuna parte contraente chiede, in conformità del diritto nazionale e degli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, a tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella catena di approvvigionamento del tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione:
a) |
di esercitare la dovuta diligenza prima di avviare una relazione d'affari nonché durante il suo svolgimento; |
b) |
di monitorare le vendite ai clienti, per garantire che le quantità siano proporzionate alla domanda dei prodotti in questione nel mercato di vendita o di utilizzo considerato, e |
c) |
di segnalare alle autorità competenti qualsiasi prova del coinvolgimento del cliente in attività contrarie ai propri obblighi derivanti dal presente protocollo. |
2. La dovuta diligenza di cui al paragrafo 1 deve essere conforme, ove opportuno, al diritto nazionale e agli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, compresi, tra gli altri, i requisiti per l'identificazione dei clienti, quali la consegna e l'aggiornamento delle seguenti informazioni:
a) |
informazioni atte ad accertare se la persone fisica o giuridica è titolare di una licenza a norma dell'articolo 6; |
b) |
se il cliente è una persona fisica, informazioni sulla sua identità, compreso il nominativo completo, la denominazione commerciale, l'eventuale numero di registrazione dell'attività, eventuali codici fiscali applicabili e la verifica della sua identificazione ufficiale; |
c) |
se il cliente è una persona giuridica, informazioni sulla sua identità, compreso il nominativo completo, la denominazione commerciale, il numero di registrazione dell'impresa, la data e il luogo di costituzione, la sede sociale e il luogo principale dell'attività, i codici fiscali applicabili, copie degli articoli dell'atto costitutivo o di documenti analoghi, le società affiliate, i nomi dei direttori e di tutti i rappresentanti legali designati e la verifica della loro identificazione ufficiale; |
d) |
una descrizione dell'utilizzo previsto e del previsto mercato di vendita del tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione, e |
e) |
una descrizione del luogo in cui le attrezzature di produzione saranno installate e utilizzate. |
3. La dovuta diligenza di cui al paragrafo 1 può comprendere requisiti di identificazione dei clienti, ad esempio la consegna e l'aggiornamento di informazioni quali:
a) |
la documentazione o una dichiarazione relative a eventuali precedenti penali, e |
b) |
l'identificazione completa dei conti bancari destinati a essere utilizzati per le operazioni pertinenti. |
4. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), ciascuna parte contraente adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la conformità agli obblighi derivanti dal presente protocollo, tra cui quello di definire come cliente bloccato, nell'accezione del diritto nazionale, un cliente operante nella giurisdizione della parte contraente.
Articolo 8
Tracciamento e rintracciamento
1. Al fine di rendere più sicura la catena di approvvigionamento e di sostenere le indagini sul commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, le parti contraenti decidono di istituire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, un sistema globale di tracciamento e rintracciamento che comprenda i sistemi di tracciamento e rintracciamento nazionali e/o regionali e un punto focale globale per la condivisione di informazioni, da istituire presso il segretariato della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco e che sia accessibile a tutte le parti contraenti e consenta loro di presentare interrogazioni e ricevere informazioni pertinenti.
2. Ciascuna parte contraente istituisce sotto il proprio controllo, ai sensi del presente articolo, un sistema di tracciamento e rintracciamento di tutti i prodotti derivati dal tabacco che sono fabbricati o importati nel suo territorio, tenendo conto delle specifiche esigenze nazionali o regionali e delle buone prassi disponibili.
3. Per garantire un tracciamento e rintracciamento efficaci, ciascuna parte contraente stabilisce l'obbligo di applicare o inserire come parte integrante su tutti i pacchetti e le confezioni singole e tutti gli imballaggi esterni di sigarette contrassegni di identificazione univoci, sicuri e non asportabili (in appresso «contrassegni univoci di identificazione»), quali codici o timbri, entro cinque anni e, per quanto riguarda altri prodotti derivati dal tabacco, entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte contraente in questione.
4.1. |
Ai fini del paragrafo 3, ciascuna parte contraente stabilisce che, in quanto parte del citato sistema globale di tracciamento e rintracciamento, le seguenti informazioni siano rese direttamente disponibili o accessibili attraverso un link, per aiutare le parti contraenti a determinare l'origine dei prodotti derivati dal tabacco e il punto di diversione, ove del caso, nonché a monitorare e controllare il movimento dei prodotti derivati dal tabacco e il loro status giuridico:
|
4.2. |
Le informazioni di cui ai commi a), b), g) e, ove disponibili, f) sono inserite nei contrassegni univoci di identificazione. |
4.3. |
Se le informazioni di cui al comma f) non sono disponibili al momento dell'apposizione del contrassegno, le parti contraenti ne chiedono l'inserimento in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco. |
5. Ciascuna parte contraente chiede, entro le scadenze fissate dal presente articolo, che le informazioni di cui al paragrafo 4 siano registrate dal fabbricante al momento della produzione o della prima spedizione oppure al momento dell'importazione nel territorio della parte in questione.
6. Ciascuna parte contraente garantisce che le informazioni registrate ai sensi del paragrafo 5 siano accessibili a tutte le parti contraenti mediante un link ai contrassegni univoci di identificazione previsti dai paragrafi 3 e 4.
7. Ciascuna parte contraente garantisce che le informazioni registrate in conformità del paragrafo 5 e i contrassegni univoci di identificazione che le rendono disponibili in conformità del paragrafo 6 siano inseriti in un formato stabilito o autorizzato dalla parte stessa e dalle sue autorità competenti.
8. Ciascuna parte contraente garantisce che le informazioni registrate in conformità del paragrafo 5 siano accessibili, su richiesta, al punto focale globale per la condivisione di informazioni, alle condizioni di cui al paragrafo 9, attraverso un'interfaccia elettronica standard di sicurezza con il suo punto centrale nazionale e/o regionale. Il punto focale globale per la condivisione di informazioni stila un elenco delle autorità competenti delle parti contraenti e lo mette a disposizione di tutte le parti.
9. Ciascuna parte contraente o la sua autorità competente:
a) |
accede alle informazioni specificate nel paragrafo 4 in tempi ragionevoli previa presentazione di apposita domanda al punto focale globale di condivisione di informazioni; |
b) |
richiede dette informazioni soltanto qualora ciò sia necessario per individuare o investigare il commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco; |
c) |
non trattiene informazioni presso di sé senza motivo; |
d) |
risponde alle richieste di informazioni di cui al paragrafo 4, in conformità del diritto nazionale, e |
e) |
tutela e tratta confidenzialmente, come concordato tra le parti, qualsiasi informazione scambiata. |
10. Ciascuna parte contraente chiede che l'ambito di applicazione del sistema di tracciamento e rintracciamento applicabile sia ulteriormente sviluppato e ampliato e comprenda anche il momento in cui tutti i doveri, il pagamento delle tasse dovute e, ove opportuno, altri obblighi sono stati adempiuti nel luogo di fabbricazione, importazione o rilascio dal controllo doganale o fiscale.
11. Le parti contraenti collaborano tra loro e con le competenti organizzazioni internazionali, come stabilito di comune intesa, per condividere e sviluppare le migliori pratiche relativamente ai sistemi di tracciamento e rintracciamento, compresi:
a) |
le attività volte a favorire lo sviluppo, il trasferimento e l'acquisizione di tecnologie di tracciamento e rintracciamento migliorate, ivi incluse le conoscenze, qualifiche, capacità e competenze in materia; |
b) |
il sostegno a programmi di formazione e creazione di capacità per le parti contraenti che manifestano tale esigenza, e |
c) |
l'ulteriore sviluppo della tecnologia per contrassegnare e scansionare i pacchetti e le confezioni singoli dei prodotti derivati dal tabacco, al fine di rendere accessibili le informazioni di cui al paragrafo 4. |
12. Gli obblighi attribuiti a una parte contraente non possono essere adempiuti dall'industria del tabacco né le possono essere delegati.
13. Ciascuna parte contraente garantisce che le proprie autorità competenti che partecipano al sistema di tracciamento e rintracciamento interagiscano con l'industria del tabacco e con coloro che ne rappresentano gli interessi solo nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l'applicazione del presente articolo.
14. Ciascuna parte contraente può chiedere all'industria del tabacco di sostenere i costi derivanti dagli obblighi imposti alla parte in questione in forza del presente articolo.
Articolo 9
Registrazioni
1. Ciascuna parte contraente chiede, ove opportuno, che tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella catena di approvvigionamento del tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione tenga registrazioni complete e accurate di tutte le operazioni rilevanti. Tali registrazioni devono consentire la rendicontazione totale dei materiali utilizzati per la fabbricazione dei prodotti derivati dal tabacco.
2. Ove opportuno, ciascuna parte contraente chiede ai soggetti licenziatari ai sensi dell'articolo 6 di fornire, su richiesta, alle autorità competenti le seguenti informazioni:
a) |
informazioni di carattere generale sui volumi, sulle tendenze e sulle previsioni di mercato, nonché altre informazioni rilevanti al riguardo, e |
b) |
le quantità dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione che, alla data della richiesta di informazioni, sono in possesso, in custodia o sotto il controllo del licenziatario e sono conservate in magazzini, in depositi fiscali o doganali in regime di transito o trasbordo o sospensione doganale. |
3. Per quanto riguarda i prodotti derivati dal tabacco e le attrezzature di produzione venduti o fabbricati nel territorio di una parte contraente a fini di esportazione, o che sono oggetto di transito o trasbordo in sospensione di dazio nel territorio di detta parte, ciascuna parte contraente chiede, ove opportuno, ai licenziatari di cui all'articolo 6 di fornire alle autorità competenti nel paese di partenza, su richiesta e in modalità elettroniche (laddove esistano le necessarie infrastrutture), al momento dell'uscita dei prodotti o delle attrezzature dal loro ambito di controllo, le seguenti informazioni:
a) |
data della spedizione dall'ultimo punto di controllo fisico dei prodotti; |
b) |
dettagli sui prodotti spediti (compresi marca, quantità, magazzino); |
c) |
rotta e destinazione previste della spedizione; |
d) |
identità della o delle persone fisiche o giuridiche alle quali i prodotti vengono spediti; |
e) |
modalità di trasporto, compresa l'identità del trasportatore; |
f) |
data prevista di arrivo della spedizione alla destinazione prevista, e |
g) |
previsto mercato di vendita al minuto o di utilizzo. |
4. Ove praticabile, ciascuna parte contraente chiede che i venditori al minuto e i coltivatori di tabacco, ad eccezione dei coltivatori tradizionali operanti su base non commerciale, tengano registrazioni complete e accurate di tutte le operazioni rilevanti cui partecipano, in conformità del diritto nazionale.
5. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, ciascuna parte contraente adotta efficaci misure legislative, esecutive, amministrative o d'altro tipo per chiedere che tutte le registrazioni siano:
a) |
conservate per un periodo di almeno quattro anni; |
b) |
messe a disposizione delle autorità competenti, e |
c) |
conservate in un determinato formato, come richiesto dalle autorità competenti. |
6. Ciascuna parte contraente istituisce, ove opportuno e in conformità del diritto nazionale, un sistema per la condivisione con le altre parti delle informazioni particolareggiate contenute in tutte le registrazioni tenute in conformità del presente articolo.
7. Le parti si impegnano a collaborare tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti per condividere e sviluppare progressivamente sistemi migliorati di tenuta delle registrazioni.
Articolo 10
Misure di sicurezza e di prevenzione
1. Ciascuna parte contraente chiede, ove opportuno e in conformità del diritto nazionale e degli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, che tutte le persone fisiche e giuridiche cui si applica l'articolo 6 adottino le misure necessarie per prevenire la diversione dei prodotti derivati dal tabacco verso canali commerciali illegali, ivi comprese, tra l'altro:
a) |
la segnalazione alle autorità competenti:
|
b) |
la fornitura di prodotti derivati dal tabacco o di attrezzature di produzione soltanto in quantità proporzionate alla domanda dei prodotti e delle attrezzature nel previsto mercato di vendita al minuto o di utilizzo. |
2. Ciascuna parte contraente chiede, ove opportuno e in conformità del diritto nazionale e degli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, che i pagamenti relativi a operazioni eseguite da persone fisiche o giuridiche cui si applica l'articolo 6 siano autorizzati soltanto nella valuta e per lo stesso importo della fattura, nonché solo mediante modalità di pagamento lecite per il tramite di istituzioni finanziarie insediate nel territorio del mercato interessato, e non siano eseguiti attraverso altri sistemi di rimessa alternativi.
3. Una parte contraente può chiedere che i pagamenti eseguiti da persone fisiche o giuridiche cui si applica l'articolo 6 relativi a materiali utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati dal tabacco nella sua giurisdizione siano autorizzati soltanto nella valuta e per lo stesso importo della fattura, nonché solo mediante modalità di pagamento lecite per il tramite di istituzioni finanziarie insediate nel territorio del mercato interessato, e non siano eseguiti attraverso altri sistemi di rimessa alternativi.
4. Ciascuna parte contraente garantisce che qualsiasi violazione dei requisiti di cui al presente articolo sia sottoposta ad adeguati procedimenti penali, civili o amministrativi e a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, compresa, ove opportuno, la sospensione o la revoca di una licenza.
Articolo 11
Vendita online, con mezzi di telecomunicazione o altre tecnologie in evoluzione
1. Ciascuna parte contraente chiede che tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte in operazioni riguardanti la vendita online, con mezzi di telecomunicazione o altre tecnologie in evoluzione di prodotti derivati dal tabacco adempiano tutti i relativi obblighi derivanti dal presente protocollo.
2. Ciascuna parte contraente valuta la possibilità di vietare la vendita al minuto di prodotti derivati dal tabacco in modalità online, con mezzi di telecomunicazione o con altre tecnologie in evoluzione.
Articolo 12
Zone franche e transito internazionale
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata, ciascuna parte attua controlli efficaci di tutte le produzioni e operazioni relative al tabacco e ai suoi derivati nelle zone franche, ricorrendo a tutte le misure pertinenti previste dal presente protocollo.
2. È vietata, inoltre, la commistione di prodotti derivati dal tabacco con prodotti non derivati dal tabacco nello stesso container o in altre unità di trasporto simili al momento dell'uscita dei prodotti da zone franche.
3. Ciascuna parte contraente adotta e applica, in conformità del diritto nazionale, misure di controllo e verifica del transito o trasbordo internazionale, all'interno del proprio territorio, di prodotti derivati dal tabacco e di attrezzature di produzione ai sensi delle disposizioni del presente protocollo, al fine di prevenire il commercio illegale di tali prodotti.
Articolo 13
Vendite in franchigia doganale
1. Ciascuna parte contraente attua misure efficaci per sottoporre le vendite in franchigia doganale a tutte le pertinenti disposizioni del presente protocollo, tenendo conto dell'articolo 6 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.
2. Entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, l'assemblea delle parti contraenti garantisce, nella sua prima sessione utile, che saranno condotte ricerche basate sulle prove al fine di determinare le dimensioni del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco correlato alle vendite di tali prodotti in franchigia doganale. Alla luce di dette ricerche, l'assemblea delle parti contraenti valuterà l'adozione di ulteriori interventi adeguati.
PARTE IV
INFRAZIONI
Articolo 14
Comportamenti illegali, reati compresi
1. Ciascuna parte contraente adotta, in conformità dei principi fondamentali del diritto nazionale, le misure legislative e d'altro tipo eventualmente necessarie per dichiarare illegali ai sensi del diritto nazionale tutti i comportamenti indicati di seguito:
a) |
fabbricazione, vendita all'ingrosso, brokering, vendita al minuto, trasporto, distribuzione, immagazzinamento, spedizione, importazione o esportazione di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione in violazione delle disposizioni del presente protocollo; |
b) |
|
c) |
|
d) |
commistione di prodotti derivati dal tabacco con prodotti non derivati dal tabacco lungo la catena di approvvigionamento, al fine di nascondere o camuffare prodotti derivati dal tabacco; |
e) |
commistione di prodotti derivati dal tabacco con prodotti non derivati dal tabacco in violazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente protocollo; |
f) |
utilizzo di modalità online, mezzi di telecomunicazione o altre tecnologie in evoluzione per la vendita di prodotti derivati dal tabacco, in violazione del presente protocollo; |
g) |
ottenimento, da parte di un licenziatario ai sensi dell'articolo 6, di tabacco, di suoi derivati o di attrezzature di produzione forniti da un soggetto non in possesso della prescritta licenza a norma dell'articolo 6; |
h) |
ostruzione di un pubblico ufficiale o di un funzionario autorizzato nell'adempimento di doveri correlati alla prevenzione, deterrenza, individuazione, investigazione o eliminazione del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione; |
i) |
|
j) |
riciclare proventi di comportamenti illegali considerati reati in base al paragrafo 2. |
2. Ciascuna parte contrattuale determina, in conformità dei principi fondamentali del diritto nazionale, quale dei comportamenti illegali indicati nel paragrafo 1 o altri comportamenti correlati al commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione contrari alle disposizioni del presente protocollo saranno considerati reati, e adotta misure legislative e d'altro tipo eventualmente necessarie per dare attuazione a tale determinazione.
3. Ciascuna parte contraente notifica al segretariato del presente protocollo i comportamenti illegali, tra quelli indicati nei paragrafi 1 e 2, che ha deciso di considerare reati in conformità del paragrafo 2, e fornisce al segretariato copie o una descrizione delle proprie leggi, nonché di loro eventuali modifiche successive, che danno attuazione al paragrafo 2.
4. Per rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta contro i reati correlati al commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, le parti contraenti sono invitate a rivedere la rispettiva normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro, assistenza giuridica reciproca ed estradizione, tenendo conto delle pertinenti convenzioni internazionali da loro sottoscritte, al fine di garantirne l'efficacia nell'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.
Articolo 15
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Ciascuna parte contraente adotta le misure eventualmente necessarie, nel rispetto dei propri principi giuridici, per accertare la responsabilità di persone giuridiche riguardo a comportamenti illegali, compresi i reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 del presente protocollo.
2. In linea con i principi giuridici di ciascuna parte contraente, la responsabilità delle persone giuridiche può essere di tipo penale, civile o amministrativo.
3. Detta responsabilità non comporta conseguenze per la responsabilità delle persone fisiche che sono coinvolte in comportamenti illegali o hanno commesso i reati stabiliti in conformità delle norme e dei regolamenti nazionali nonché dell'articolo 14 del presente protocollo.
Articolo 16
Perseguimento e sanzioni
1. Ciascuna parte contraente adotta, in conformità del diritto nazionale, le misure eventualmente necessarie per garantire che le persone fisiche e giuridiche considerate responsabili di comportamenti illegali, compresi i reati individuati ai sensi dell'articolo 14, siano sottoposte a sanzioni penali o civili efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le pene pecuniarie.
2. Ciascuna parte contraente si impegna a garantire che l'esercizio di qualsiasi potere giudiziario discrezionale previsto dal proprio diritto nazionale in merito al perseguimento di comportamenti illegali, compresi i reati individuati ai sensi dell'articolo 14, sia finalizzato a massimizzare l'efficacia delle misure di applicazione della legge relativamente a detti comportamenti illegali, reati compresi, tenendo nel debito conto la necessaria opera di deterrenza di tali comportamenti illegali, reati compresi.
3. Nessuna disposizione del presente protocollo pregiudica il principio in base al quale la definizione dei comportamenti illegali, compresi i reati stabiliti in conformità del presente protocollo, e delle difese legali applicabili o di altri principi giuridici di controllo della liceità dei comportamenti è riservata al diritto nazionale della parte contraente, e tali comportamenti illegali, reati compresi, sono perseguiti e sanzionati ai sensi di quel diritto.
Articolo 17
Pagamenti in caso di confisca
In conformità del diritto nazionale, le parti contraenti devono valutare l'opportunità di adottare misure legislative e d'altro tipo eventualmente necessarie per autorizzare le autorità competenti a imporre il pagamento di un importo proporzionato alle tasse e ai dazi non riscossi dovuti dal produttore, fabbricante, distributore, importatore o esportatore del tabacco, dei suoi derivati e/o delle attrezzature di produzione confiscati.
Articolo 18
Smaltimento o distruzione
Tutto il tabacco, i suoi derivati e le attrezzature di produzione confiscati saranno distrutti, secondo metodi ecocompatibili, in misura quanto più ampia possibile, o saranno smaltiti in conformità del diritto nazionale.
Articolo 19
Tecniche investigative speciali
1. Ove conforme ai principi fondamentali del proprio diritto nazionale, ciascuna parte contraente adotta, nell'ambito delle proprie possibilità e alle condizioni stabilite dalle norme nazionali, le misure necessarie per consentire un corretto utilizzo della consegna controllata nonché, qualora lo reputi opportuno, il ricorso ad altre tecniche investigative speciali, quali la sorveglianza elettronica o d'altro tipo nonché operazioni sotto copertura da parte delle proprie autorità competenti nel proprio territorio, al fine di contrastare efficacemente il commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione.
2. Per investigare i reati stabiliti in conformità dell'articolo 14, le parti contraenti sono invitate a concludere, ove necessario, idonei accordi o intese bilaterali o multilaterali sull'impiego delle tecniche di cui al paragrafo 1 nell'ambito della cooperazione a livello internazionale.
3. In mancanza di un accordo o di un'intesa ai sensi del paragrafo 2, le decisioni di ricorrere a tecniche investigative speciali a livello internazionale sono adottate caso per caso e, ove necessario, possono prendere in considerazione intese e accordi informali di carattere finanziario sull'esercizio della giurisdizione da parte delle parti contraenti interessate.
4. Le parti contraenti riconoscono l'importanza e la necessità della cooperazione e dell'assistenza internazionale in quest'area e collaborano tra loro e con le organizzazioni internazionali per sviluppare le capacità necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti dal presente articolo.
PARTE V
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 20
Condivisione di informazioni di carattere generale
1. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente protocollo e nel contesto dello strumento di rendicontazione della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco, le parti contraenti trasmettono informazioni rilevanti, nel rispetto del diritto nazionale, nonché, ove opportuno, informazioni riguardanti tra l'altro questioni quali quelle indicate di seguito:
a) |
in forma aggregata, informazioni particolareggiate su operazioni di confisca di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, quantità, valore dei beni confiscati, descrizioni dei prodotti, date e luoghi di fabbricazione e tasse evase; |
b) |
importazione, esportazione, transito, vendite senza franchigia fiscale e in franchigia di dazio, quantità o valore della produzione di tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione; |
c) |
tendenze, metodi di occultamento e modus operandi utilizzati nel commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, e |
d) |
altre informazioni rilevanti concordate dalle parti. |
2. Le parti contraenti collaborano tra loro e con le competenti organizzazioni internazionali al fine di dotarsi delle capacità necessarie per raccogliere e scambiare informazioni.
3. Le parti contraenti considerano le suddette informazioni riservate e destinate ad uso esclusivo delle parti, ove non diversamente stabilito dalla parte che le trasmette.
Articolo 21
Condivisione di informazioni sull'applicazione della legge
1. In conformità del diritto nazionale o di trattati internazionali applicabili, ove opportuno le parti contraenti scambiano, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, previa idonea giustificazione della necessità di tali informazioni ai fini dell'individuazione o investigazione del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, le seguenti informazioni:
a) |
registrazioni di licenze concesse alle persone fisiche e giuridiche interessate; |
b) |
informazioni utili per l'identificazione, il monitoraggio e il perseguimento delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione; |
c) |
registrazioni di indagini e azioni penali avviate; |
d) |
registrazioni di pagamenti relativi a importazione, esportazione e vendita in franchigia di dazio di tabacco, dei suoi derivati e di attrezzature di produzione, e |
e) |
informazioni particolareggiate relative a confische di tabacco, dei suoi derivati e di attrezzature di produzione (incluse, ove opportuno, informazioni caso-controllo, quantità, valore dei beni confiscati, descrizione dei prodotti, soggetti interessati, data e luogo di fabbricazione) e modus operandi (inclusi mezzi di trasporto, occultamento, itinerario e individuazione). |
2. Le informazioni ricevute dalle parti contraenti a norma del presente articolo sono utilizzate esclusivamente per conseguire gli obiettivi del protocollo. Le parti possono specificare che tali informazioni non possono essere comunicate ad altri soggetti senza il consenso della parte che le ha fornite.
Articolo 22
Condivisione di informazioni: riservatezza e tutela delle informazioni
1. Ciascuna parte contraente designa le autorità nazionali competenti alle quali devono essere trasmessi i dati di cui agli articoli 20, 21 e 24 e notifica tale designazione alle altre parti attraverso il segretariato della convenzione.
2. Lo scambio di informazioni in conformità del presente protocollo è disciplinato dalle norme nazionali in materia di riservatezza e tutela dei dati personali. Le parti contraenti tutelano, come stabilito di comune intesa, tutte le informazioni riservate che vengono scambiate.
Articolo 23
Assistenza e cooperazione: formazione, assistenza tecnica e cooperazione in campo scientifico, tecnico e tecnologico
1. Le parti contraenti collaborano tra loro e/o attraverso organizzazioni internazionali e regionali competenti per quanto riguarda la formazione, l'assistenza tecnica e la cooperazione in campo scientifico, tecnico e tecnologico al fine di conseguire gli obiettivi del presente protocollo, come stabilito di comune intesa. Detta assistenza può comprendere il trasferimento di competenze o tecnologia adeguata nelle seguenti aree: raccolta di informazioni, applicazione della legge, tracciamento e rintracciamento, gestione delle informazioni, tutela dei dati personali, interdizione, sorveglianza elettronica, analisi forense, assistenza giuridica reciproca ed estradizione.
2. Le parti contraenti possono aderire, ove opportuno, ad accordi o intese bilaterali, multilaterali o d'altro tipo per promuovere la formazione, l'assistenza tecnica e la cooperazione in campo scientifico, tecnico e tecnologico, tenendo conto delle esigenze delle parti in via di sviluppo e delle parti in fase di transizione economica.
3. Le parti contraenti collaborano, ove opportuno, per sviluppare e ricercare modalità di individuazione dell'esatta origine geografica del tabacco e dei suoi derivati confiscati.
Articolo 24
Assistenza e cooperazione: investigazione e perseguimento di illeciti
1. In conformità del rispettivo diritto nazionale, le parti contraenti adottano, ove opportuno, misure atte a rafforzare la cooperazione attraverso intese multilaterali, regionali o bilaterali per la prevenzione, individuazione, investigazione, il perseguimento e la punizione di persone fisiche e giuridiche coinvolte nel commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e di attrezzature di produzione.
2. Ciascuna parte contraente garantisce che le autorità amministrative, di controllo, di applicazione della legge e d'altro tipo incaricate del contrasto del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e di attrezzature di produzione (comprese le autorità giudiziarie, ove ciò sia conforme al diritto nazionale) collaborino e scambino informazioni pertinenti a livello nazionale e internazionale alle condizioni previste dalle rispettive norme nazionali.
Articolo 25
Tutela della sovranità
1. Le parti contraenti adempiono gli obblighi previsti dal presente protocollo conformemente ai principi di pari sovranità e integrità territoriale degli Stati e di non ingerenza negli affari interni di altri Stati.
2. Nessuna disposizione del presente protocollo autorizza una delle parti contraenti a esercitare giurisdizione né a svolgere nel territorio di un altro Stato funzioni che sono di esclusiva competenza delle autorità di detto Stato in virtù del suo diritto nazionale.
Articolo 26
Giurisdizione
1. Ciascuna parte contraente adotta le misure eventualmente necessarie per affermare la propria giurisdizione sui reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 quando:
a) |
l'infrazione è commessa nel territorio della parte in questione, oppure |
b) |
l'infrazione è commessa a bordo di un'imbarcazione battente bandiera della parte in questione o a bordo di un velivolo registrato in base alle norme della parte in questione nel momento in cui l'infrazione è commessa. |
2. Fatto salvo l'articolo 25, una parte contraente può altresì affermare la propria giurisdizione su detti reati quando:
a) |
l'infrazione è commessa contro la parte in questione; |
b) |
l'infrazione è commessa da un cittadino della parte in questione o da un apolide con residenza abituale nel territorio di detta parte, oppure |
c) |
l'infrazione rientra tra quelle stabilite in conformità dell'articolo 14 ed è stata commessa al di fuori del territorio della parte in questione al fine di compiere una delle infrazioni stabilite in conformità dell'articolo 14 all'interno di detto territorio. |
3. Ai fini dell'articolo 30, ciascuna parte contraente adotta le misure eventualmente necessarie per affermare la propria giurisdizione sui reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 quando il presunto reo si trova nel suo territorio e la parte in questione non lo estrada per il solo motivo che questi è un suo cittadino.
4. Ciascuna parte contraente può adottare le misure eventualmente necessarie per affermare la propria giurisdizione sui reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 quando il presunto reo si trova nel suo territorio e la parte in questione non lo estrada.
5. Se una parte contraente che esercita la propria giurisdizione ai sensi dei paragrafi 1 o 2 riceve la notifica o apprende in altro modo che una o più delle altre parti contraenti stanno investigando o perseguendo o hanno avviato un procedimento giudiziario in merito alla medesima fattispecie, le autorità competenti delle parti interessate si consultano, ove opportuno, al fine di coordinare le proprie azioni.
6. Fatte salve le norme del diritto internazionale generale, il presente protocollo non esclude l'esercizio della giurisdizione penale affermata da una parte contraente in conformità del proprio diritto nazionale.
Articolo 27
Cooperazione per l'applicazione della legge
1. Ciascuna parte adotta, coerentemente con i rispettivi sistemi giuridici e amministrativi interni, misure efficaci al fine di:
a) |
rafforzare e, se necessario, istituire canali di comunicazione tra le autorità, agenzie e i servizi competenti, per facilitare uno scambio rapido e sicuro di informazioni su tutti gli aspetti dei reati stabiliti in conformità dell'articolo 14; |
b) |
garantire una cooperazione efficace tra le competenti autorità, agenzie, dogane, polizie e altre autorità incaricate del rispetto della legge; |
c) |
cooperare con altre parti contraenti nella conduzione di indagini su casi specifici riguardanti i reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 concernenti:
|
d) |
fornire, ove opportuno, prodotti o quantità di sostanze necessari a fini di analisi o investigazione; |
e) |
facilitare un efficace coordinamento tra le proprie autorità, agenzie e servizi competenti e promuovere lo scambio di personale e altri esperti, compresa la nomina di funzionari di collegamento, fatti salvi accordi o intese bilaterali tra le parti interessate; |
f) |
scambiare informazioni pertinenti con le altre parti contraenti su strumenti e metodi specifici utilizzati da persone fisiche o giuridiche nel compimento di detti reati, inclusi, ove applicabile, le rotte e i mezzi di trasporto e l'utilizzo di identità false, documenti falsi o contraffatti o altri mezzi atti a occultare le loro attività, e |
g) |
scambiare informazioni pertinenti e coordinare le misure amministrative e d'altro tipo adottate in quanto ritenute adeguate per individuare rapidamente i reati stabiliti in conformità dell'articolo 14. |
2. Per dare attuazione al presente protocollo, le parti contraenti valutano la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali sulla cooperazione diretta tra le rispettive autorità incaricate dell'applicazione della legge, nonché, ove simili accordi o intese esistano già, di modificarli di conseguenza. In mancanza di detti accordi o intese tra le parti interessate, le parti possono considerare il protocollo stesso come base per la reciproca cooperazione ai fini dell'applicazione della legge riguardo ai reati oggetto del presente protocollo. Ove opportuno, le parti contraenti daranno piena applicazione ad accordi o intese, comprese le organizzazioni internazionali o regionali, per rafforzare la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge.
3. Le parti contraenti si adoperano per collaborare, secondo i propri mezzi, per contrastare il commercio illegale transnazionale di prodotti derivati dal tabacco attuato mediante ricorso alle tecnologie moderne.
Articolo 28
Assistenza amministrativa reciproca
Coerentemente con i rispettivi sistemi giuridici e amministrativi interni, le parti contraenti si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni atte a garantire una corretta applicazione di consuetudini e altre norme pertinenti a fini di prevenzione, individuazione, investigazione, perseguimento e contrasto del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione. Le parti considerano dette informazioni come riservate e destinate a un uso limitato, ove non diversamente previsto dalla parte che le trasmette. Tali informazioni possono riguardare:
a) |
nuove consuetudini e altre tecniche di applicazione della legge di provata efficacia; |
b) |
tendenze, mezzi o metodi nuovi di coinvolgimento nel commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione; |
c) |
beni notoriamente oggetto del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, nonché informazioni particolareggiate relative alla descrizione, all'imballaggio, al trasporto e all'immagazzinamento di tali beni e ai metodi utilizzati a tale riguardo; |
d) |
persone fisiche o giuridiche che notoriamente hanno commesso o sono state complici di un reato stabilito in conformità dell'articolo 14, e |
e) |
ogni altro dato che possa aiutare le autorità incaricate di valutare il rischio nei loro controlli nonché per altri fini collegati all'applicazione della legge. |
Articolo 29
Assistenza giuridica reciproca
1. Le parti contraenti si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giuridica nell'ambito di indagini, esecuzione di azioni penali e procedimenti giudiziari correlati ai reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 del presente protocollo.
2. L'assistenza giuridica reciproca è concessa nella misura più completa possibile ai sensi di leggi, trattati, accordi e intese pertinenti e vincolanti per la parte contraente interpellata in materia di indagini, esecuzione dell'azione penale e procedimenti giudiziari correlati a reati di cui persone giuridiche possono essere considerate responsabili nel territorio della parte richiedente in forza dell'articolo 15 del presente protocollo.
3. L'assistenza giuridica reciproca concessa in conformità del presente articolo può essere richiesta per i seguenti scopi:
a) |
ottenere da persone prove o dichiarazioni; |
b) |
notificare documenti giudiziari; |
c) |
compiere ricerche e confische e congelare beni; |
d) |
esaminare oggetti e luoghi; |
e) |
fornire informazioni, materiale probatorio e valutazioni di esperti; |
f) |
fornire originali o copie certificate di documenti e registrazioni rilevanti, comprese registrazioni governative, bancarie, finanziarie, sociali o aziendali; |
g) |
individuare o rintracciare proventi di crimini, proprietà, attrezzature o altri oggetti a fini probatori; |
h) |
facilitare la presentazione spontanea di persone nel territorio della parte richiedente, e |
i) |
ogni altro tipo di assistenza non in contrasto con il diritto nazionale della parte contraente interpellata. |
4. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi assunti ai sensi di altri trattati, bilaterali o multilaterali, che disciplinano o disciplineranno, del tutto o in parte, l'assistenza giuridica reciproca.
5. I paragrafi da 6 a 24 si applicano, secondo il principio di reciprocità, a richieste presentate in conformità del presente articolo se le parti contraenti in questione non sono vincolate da un trattato o da un accordo intergovernativo di assistenza giuridica reciproca. Qualora le parti siano vincolate da un simile trattato o accordo intergovernativo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni di detto trattato o accordo intergovernativo, a meno che le parti non abbiano concordato di applicare in loro vece i paragrafi da 6 a 24. Si invitano vivamente le parti contraenti ad applicare i paragrafi del presente articolo, se gli stessi facilitano la cooperazione.
6. Le parti contraenti designano un'autorità centrale che avrà la responsabilità e il potere di accogliere richieste di assistenza giuridica reciproca e di dar loro esecuzione o di trasmetterle a tal fine alle rispettive autorità competenti. Se una parte contraente ha una regione o un territorio a statuto speciale, con un sistema separato di assistenza giuridica reciproca, può designare un'autorità centrale distinta affinché questa svolga la medesima funzione in detta regione o territorio. Le autorità centrali garantiscono un'esecuzione o trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Quando trasmette la richiesta a un'autorità competente affinché vi dia esecuzione, l'autorità centrale la sollecita a farlo celermente e correttamente. Ciascuna parte contraente notifica al direttore del segretariato della convenzione, al momento dell'adesione, accettazione, approvazione, conferma formale o ratifica del presente protocollo, qual è l'autorità centrale designata a tal fine. La trasmissione delle domande di assistenza giuridica reciproca e di qualsiasi comunicazione al riguardo avviene tra le autorità centrali designate dalle parti. Questo requisito non pregiudica il diritto di una parte contraente di chiedere che tali richieste e comunicazioni le vengano indirizzate attraverso i canali diplomatici e, in casi urgenti e previo consenso delle parti, attraverso idonee organizzazioni internazionali, ove possibile.
7. Le richieste devono essere presentate per iscritto oppure, se possibile, con qualsiasi mezzo in grado di produrre un testo scritto, in una lingua accettabile per la parte interpellata, in modalità tali da consentire a quest'ultima di accertarne l'autenticità. La o le lingue accettabili per ciascuna parte contraente sono comunicate al direttore del segretariato della convenzione al momento dell'adesione, accettazione, approvazione, conferma formale o ratifica del presente protocollo. In casi urgenti e previo consenso delle parti, le richieste possono essere presentate oralmente, a condizione che siano seguite da un'immediata conferma scritta.
8. Una richiesta di assistenza giuridica reciproca deve indicare:
a) |
l'identità dell'autorità richiedente; |
b) |
l'oggetto e la natura delle indagini, dell'azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta fa riferimento, nonché il nome e le funzioni dell'autorità responsabile delle indagini, dell'azione penale o del procedimento giudiziario; |
c) |
una sintesi delle circostanze rilevanti, ad eccezione delle richieste di notifica di documenti giudiziari; |
d) |
una descrizione dell'assistenza richiesta e informazioni particolareggiate su eventuali procedure speciali che la parte richiedente vuole che siano seguite; |
e) |
se possibile, l'identità, l'ubicazione e la nazionalità di tutte le persone interessate; |
f) |
gli scopi della ricerca di prove, di informazioni o dell'azione, e |
g) |
le disposizioni del diritto nazionale applicabili al reato e le relative sanzioni. |
9. La parte interpellata può chiedere informazioni aggiuntive qualora ciò sia necessario o utile per dare esecuzione alla richiesta in conformità del proprio diritto nazionale.
10. Alle richieste viene data esecuzione in conformità del diritto nazionale della parte interpellata e, ove possibile e nella misura in cui ciò non sia in contrasto con il diritto nazionale della parte interpellata, secondo le procedure specificate nella richiesta.
11. La parte richiedente non trasmette né utilizza informazioni o prove fornite dalla parte interpellata nel corso di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli specificati nella richiesta senza il preventivo consenso della parte interpellata. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla parte richiedente di rivelare nei propri procedimenti informazioni o prove in grado di discolpare una persona accusata. In tali casi la parte richiedente informa la parte interpellata prima della rivelazione e, su richiesta, si consulta con essa. Qualora, in casi eccezionali, la comunicazione preventiva della rivelazione non sia possibile, la parte richiedente informa la parte interpellata senza indugio.
12. La parte richiedente può chiedere alla parte interpellata di mantenere riservata la presentazione della richiesta e i suoi contenuti, ad eccezione di quanto necessario per dare esecuzione alla richiesta. Se la parte interpellata non può soddisfare il requisito di riservatezza, ne dà immediata comunicazione alla parte richiedente.
13. Se una persona si trova nel territorio di una parte contraente e deve essere ascoltata in qualità di testimone o esperto da parte delle autorità giudiziarie di un'altra parte contraente, la prima parte contraente può autorizzare, su richiesta della seconda, che la persona venga ascoltata in videoconferenza qualora non sia possibile o auspicabile che si presenti personalmente nel territorio della parte richiedente, ove ciò sia fattibile e conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale. Le parti possono concordare che l'audizione sia condotta da un'autorità giudiziaria della parte richiedente alla presenza di un'autorità giudiziaria della parte interpellata.
14. L'assistenza giuridica reciproca può essere negata:
a) |
se la richiesta non è presentata in conformità del presente articolo; |
b) |
se la parte interpellata ritiene che l'esecuzione della richiesta possa pregiudicare la sua sovranità, la sua sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali; |
c) |
se, in forza delle norme nazionali della parte interpellata, le autorità di detta parte non sono autorizzate a compiere le azioni richieste in relazione al reato in questione qualora lo stesso fosse oggetto di indagine, azione penale o procedimento giudiziario nella loro giurisdizione; |
d) |
se la richiesta riguarda un illecito per il quale la pena massima prevista nella parte interpellata è inferiore a due anni di detenzione o di altre forme privative della libertà, oppure se, a giudizio della parte interpellata, la concessione dell'assistenza comporterebbe per le sue risorse un onere sproporzionato alla gravità dell'illecito; |
e) |
se l'accoglimento della richiesta è in contrasto con il sistema giuridico della parte interpellata per quanto attiene all'assistenza giuridica reciproca. |
15. Il rigetto di una richiesta di assistenza giuridica reciproca deve essere motivato.
16. Una parte contraente non può rifiutarsi di fornire assistenza giuridica reciproca ai sensi del presente articolo per motivi di rispetto del segreto bancario.
17. Le parti non possono respingere una richiesta di assistenza giuridica reciproca unicamente perché si ritiene che l'illecito riguardi anche questioni fiscali.
18. Le parti contraenti possono rifiutarsi di fornire assistenza giuridica reciproca ai sensi del presente articolo in caso di assenza di doppia incriminazione. Tuttavia, ove lo reputi opportuno, la parte interpellata può fornire assistenza a propria discrezione, a prescindere dal fatto che il comportamento in questione costituisca o meno un illecito ai sensi del suo diritto nazionale.
19. La parte interpellata dà esecuzione alla richiesta di assistenza giuridica reciproca quanto prima possibile e tenendo conto nella misura del possibile di eventuali scadenze proposte e motivate dalla parte richiedente, preferibilmente nella richiesta stessa. La parte interpellata risponde a interrogazioni ragionevoli della parte richiedente sui progressi compiuti nella gestione della richiesta. La parte richiedente informa prontamente la parte interpellata quando l'assistenza richiesta non è più necessaria.
20. L'assistenza giuridica reciproca può essere rinviata dalla parte richiedente qualora interferisca con un'indagine, un'azione penale o un procedimento giudiziario in corso.
21. Prima di respingere una richiesta ai sensi del paragrafo 14 o di rinviare la sua esecuzione ai sensi del paragrafo 20, la parte interpellata si consulta con la parte richiedente per valutare la possibilità di concedere l'assistenza nei termini e alle condizioni che ritiene necessari. Se la parte richiedente accetta che l'assistenza sia concessa a queste condizioni, provvederà a soddisfarle.
22. I costi ordinari dell'esecuzione di una richiesta sono a carico della parte richiedente, ove non diversamente concordato tra le parti interessate. Se per dare esecuzione alla richiesta è o sarà necessario sostenere spese straordinarie o di importo ragguardevole, le parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni ai quali dare esecuzione alla richiesta, nonché le modalità di attribuzione dei costi.
23. Quando viene presentata una richiesta, la parte interpellata:
a) |
fornisce alla parte richiedente copie di registrazioni governative, documenti o informazioni in suo possesso che, ai sensi del suo diritto nazionale, possono essere divulgati al grande pubblico; |
b) |
può, a propria discrezione, fornire alla parte richiedente del tutto, in parte o alle condizioni che reputa necessarie copie di registrazioni governative, documenti o informazioni in suo possesso che, ai sensi del suo diritto nazionale, non possono essere divulgati al grande pubblico. |
24. Le parti contraenti valutano, ove necessario, la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali utili a conseguire le finalità del presente articolo o ad attuare o rafforzare le sue disposizioni.
Articolo 30
Estradizione
1. Il presente articolo si applica ai reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 del presente protocollo se:
a) |
la persona oggetto della richiesta di estradizione si trova nel territorio della parte interpellata; |
b) |
il reato riguardo al quale è chiesta l'estradizione è punibile ai sensi del diritto nazionale sia della parte richiedente sia della parte interpellata, e |
c) |
se il reato in questione è punibile con un periodo massimo di detenzione o di altra forma di privazione della libertà pari o superiore a quattro anni, oppure con una detenzione di durata inferiore stabilita dalle parti contraenti interessate in forza di trattati bilaterali e multilaterali o di altri accordi internazionali. |
2. Ciascuno dei reati cui si applica il presente articolo sarà considerato un illecito da inserire in tutti i trattati sull'estradizione esistenti tra le parti contraenti a titolo di infrazione per la quale è ammessa l'estradizione. Le parti si impegnano a inserire tali illeciti come infrazioni per le quali è ammessa l'estradizione in tutti i trattati in materia che concluderanno tra loro.
3. Se una parte contraente che subordina la concessione dell'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un'altra parte contraente alla quale non è legata da un trattato di estradizione, può considerare il presente protocollo come la base giuridica per l'estradizione relativamente a tutti i reati ai quali si applica il presente articolo.
4. Le parti contraenti che non subordinano la concessione dell'estradizione all'esistenza di un trattato considerano i reati ai quali si applica il presente articolo come illeciti per i quali è ammessa l'estradizione reciproca.
5. L'estradizione è soggetta alle condizioni previste dal diritto nazionale della parte interpellata o da trattati di estradizione applicabili, comprese, tra l'altro, le condizioni relative al requisito della pena minima per l'estradizione e i motivi per cui la parte interpellata può negare l'estradizione.
6. In conformità del rispettivo diritto nazionale, le parti contraenti si impegnano ad accelerare le procedure di estradizione e a semplificare i relativi requisiti probatori nel caso dei reati ai quali si applica il presente articolo.
7. Se una parte contraente non estrada un presunto reo, che si trova nel suo territorio, per un reato soggetto al presente articolo per il solo motivo che tale persona è suo cittadino, è obbligata, previa richiesta della parte richiedente l'estradizione, a sottoporre il caso senza indebiti ritardi alle proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Dette autorità conducono i procedimenti e deliberano in merito allo stesso modo di altri illeciti simili, ai sensi del diritto nazionale della parte contraente in questione. Le parti interessate collaborano tra loro, in particolare sotto il profilo procedurale e probatorio, al fine di garantire l'efficienza dell'azione penale.
8. Qualora una parte contraente, a norma del proprio diritto nazionale, possa estradare o consegnare in altro modo un proprio cittadino unicamente a condizione che egli le sarà restituito per scontare la pena comminata a seguito del processo o del procedimento per il quale è stata chiesta l'estradizione o la consegna, e qualora detta parte contraente e la parte richiedente l'estradizione dichiarino di accettare tale opzione nonché altre condizioni che reputino opportune, tale estradizione o consegna condizionate sono sufficienti per considerate adempiuto l'obbligo di cui al paragrafo 7.
9. Se un'estradizione richiesta per applicare una sentenza è negata perché la persona da estradare è cittadino della parte interpellata, questa, ove permesso dal suo diritto nazionale e in conformità dei requisiti da esso previsti, previa domanda della parte richiedente valuta la possibilità di far scontare presso di sé la pena comminata ai sensi della legislazione della parte richiedente, o il periodo di pena restante.
10. A tutte le persone oggetto di procedimenti avviati in relazione a uno dei reati ai quali si applica il presente articolo è garantito un trattamento equo in tutte le fasi procedurali, compreso il godimento di tutti i diritti e tutte le garanzie previsti dal diritto nazionale della parte contraente nel cui territorio si trova la persona in questione.
11. Nessuna disposizione del presente protocollo può essere interpretata come un obbligo di estradizione qualora la parte interpellata possa ragionevolmente ritenere che la relativa richiesta è stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi legati al sesso, alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'origine etnica o alle opinioni politiche di tale persona, o che l'accoglimento della richiesta possa danneggiare la posizione di tale persona per uno dei motivi testé elencati.
12. Le parti contraenti non possono respingere una richiesta di estradizione unicamente perché si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali.
13. Prima di negare l'estradizione, la parte interpellata consulta, ove opportuno, la parte richiedente e le concede ampie opportunità di illustrare le proprie opinioni e fornire informazioni pertinenti alle accuse da essa formulate.
14. Le parti contraenti si adoperano per concludere accordi o intese bilaterali e multilaterali per dare esecuzione o maggiore efficacia all'estradizione. Se le parti contraenti sono vincolate da un trattato esistente o da un accordo intergovernativo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del trattato o dell'accordo intergovernativo, a meno che le parti non concordino di applicare in loro vece i paragrafi da 1 a 13.
Articolo 31
Misure per garantire l'estradizione
1. Fatti salvi il diritto nazionale e i trattati sull'estradizione da essa sottoscritti, la parte interpellata può, su richiesta della parte richiedente, assumere la custodia o adottare misure idonee a garantire la presenza nel procedimento di estradizione di una persona di cui viene chiesta l'estradizione e che è presente nel suo territorio, previo accertamento che le circostanze siano giustificate e sussistano ragioni di urgenza.
2. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 sono notificate alla parte richiedente in conformità del diritto nazionale, in modalità idonee e senza ritardi.
3. Chiunque sia oggetto di misure adottate ai sensi del paragrafo 1 ha diritto di:
a) |
comunicare senza ritardi con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui è cittadino oppure, qualora sia apolide, dello Stato nel cui territorio risiede abitualmente, e |
b) |
ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato. |
PARTE VI
RENDICONTAZIONE
Articolo 32
Rendicontazione e scambio di informazioni
1. Ciascuna parte contraente sottopone all'assemblea delle parti contraenti, attraverso il segretariato della convenzione, relazioni periodiche sull'applicazione del presente protocollo.
2. Il formato e i contenuti di tali relazioni sono decisi dall'assemblea delle parti contraenti. Le relazioni faranno parte dello strumento regolare di rendicontazione della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.
3. I contenuti delle relazioni periodiche di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto tra l'altro:
a) |
di informazioni sulle misure legislative, esecutive, amministrative o d'altro tipo adottate per attuare il presente protocollo; |
b) |
ove opportuno, di informazioni su eventuali restrizioni o ostacoli incontrati nell'attuazione del presente protocollo e sulle misure adottate per superarli; |
c) |
ove opportuno, di informazioni sull'assistenza finanziaria e tecnica fornita, ricevuta o richiesta per attività correlate all'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco, e |
d) |
delle informazioni specificate all'articolo 20. |
Qualora dati pertinenti vengano già raccolti nell'ambito del meccanismo di rendicontazione della conferenza delle parti contraenti, l'assemblea delle parti contraenti si asterrà dal replicare azioni già intraprese.
4. Ai sensi degli articoli 33 e 36, nel valutare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo da parte delle parti contraenti in via di sviluppo e di quelle in fase di transizione economica, l'assemblea delle parti contraenti tiene conto delle intese relative all'assistenza a dette parti, su loro richiesta.
5. La comunicazione di informazioni ai sensi degli articoli citati è soggetta alle norme nazionali in materia di riservatezza e tutela dei dati personali. Le parti contraenti tutelano, come stabilito di comune intesa, tutte le informazioni riservate oggetto di segnalazione o scambio.
PARTE VII
ACCORDI ISTITUZIONALI E RISORSE FINANZIARIE
Articolo 33
Assemblea delle parti contraenti
1. È qui costituita l'assemblea delle parti contraenti. La sua prima sessione è convocata dal segretariato della convenzione immediatamente prima o immediatamente dopo la prima sessione ordinaria della conferenza delle parti contraenti successiva all'entrata in vigore del presente protocollo.
2. Successivamente, assemblee ordinarie delle parti contraenti saranno convocate dal segretariato della convenzione immediatamente prima o immediatamente dopo sessioni ordinarie della conferenza delle parti contraenti.
3. Sessioni straordinarie dell'assemblea delle parti contraenti si terranno ogniqualvolta l'assemblea lo riterrà necessario, oppure su richiesta scritta di una parte, purché tale richiesta riceva il sostegno di almeno un terzo delle parti contraenti entro sei mesi dalla sua comunicazione alle altre parti contraenti da parte del segretariato della convenzione.
4. Il regolamento e le regole finanziarie della conferenza delle parti contraenti della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco si applicano, mutatis mutandis, all'assemblea delle parti contraenti, ove la stessa non decida diversamente.
5. L'assemblea delle parti contraenti vigilerà regolarmente sull'attuazione del protocollo e adotterà le decisioni necessarie per promuoverne un'applicazione efficace.
6. L'assemblea delle parti decide in merito all'ammontare e alle modalità di funzionamento dei contributi fissati su base volontaria, versati dalle parti contraenti al presente protocollo per garantirne l'operatività, nonché su altre possibili risorse per la sua applicazione.
7. Durante ciascuna sessione ordinaria l'assemblea delle parti contraenti adotta all'unanimità un bilancio e un programma di lavoro validi per il periodo finanziario fino alla successiva sessione ordinaria, che saranno distinti dal bilancio e dal programma di lavoro della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.
Articolo 34
Segretariato
1. Il segretariato della convenzione funge da segretariato del presente protocollo.
2. Le funzioni che il segretariato della convenzione esplica nel suo ruolo di segretariato del presente protocollo sono le seguenti:
a) |
preparare le sessioni dell'assemblea delle parti contraenti e di altri organi ausiliari nonché dei gruppi di lavoro e di altri organi istituiti dall'assemblea delle parti contraenti, e fornire loro eventuali servizi richiesti; |
b) |
ricevere, analizzare, trasmettere e fornire riscontri alle parti interessate, ove necessario, e all'assemblea delle parti contraenti riguardo alle relazioni ricevute in conformità del presente protocollo, e facilitare lo scambio di informazioni tra le parti contraenti; |
c) |
sostenere, su richiesta, le parti contraenti, in particolare quelle in via di sviluppo o in fase di transizione economica, nella raccolta, comunicazione e nello scambio di informazioni richieste in conformità delle disposizioni del presente protocollo, e fornire assistenza per l'individuazione di risorse disponibili atte a facilitare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente protocollo; |
d) |
stilare, sotto la guida dell'assemblea delle parti contraenti, relazioni sulle proprie attività ai sensi del presente protocollo, da sottoporre all'assemblea stessa; |
e) |
garantire, sotto la guida dell'assemblea delle parti contraenti, il necessario coordinamento con le competenti organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e con altri organi; |
f) |
aderire, sotto la guida dell'assemblea delle parti contraenti, ad accordi amministrativi o contrattuali, ove necessario per un efficace adempimento dei propri compiti in qualità di segretariato del presente protocollo; |
g) |
ricevere e controllare domande di organizzazioni intergovernative e non governative che desiderino essere accreditate come osservatori presso l'assemblea delle parti contraenti, garantendo la loro non affiliazione all'industria del tabacco, e sottoporre le domande vagliate all'assemblea delle parti contraenti affinché le valuti, e |
h) |
svolgere altre funzioni di segretariato specificate dal presente protocollo, nonché altre funzioni eventualmente decise dall'assemblea delle parti contraenti. |
Articolo 35
Rapporti tra l'assemblea delle parti contraenti e organizzazioni intergovernative
Per fornire la cooperazione tecnica e finanziaria finalizzata al conseguimento dell'obiettivo del presente protocollo, l'assemblea delle parti può chiedere la collaborazione di competenti organizzazioni intergovernative internazionali e regionali, comprese le istituzioni finanziarie e per lo sviluppo.
Articolo 36
Risorse finanziarie
1. Le parti contraenti riconoscono il ruolo importante delle risorse finanziarie ai fini del conseguimento dell'obiettivo del presente protocollo; riconoscono altresì l'importanza dell'articolo 26 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco per il raggiungimento degli obiettivi della convenzione.
2. Ciascuna parte contraente fornisce sostegno finanziario per le rispettive attività nazionali mirate a conseguire l'obiettivo del presente protocollo, in conformità dei piani, delle priorità e dei programmi nazionali.
3. Le parti contraenti promuovono, ove opportuno, il ricorso a canali bilaterali, regionali, subregionali e altri canali multilaterali per finanziare il rafforzamento delle capacità delle parti contraenti in via di sviluppo o quelle in fase di transizione economica, al fine di conseguire gli obiettivi del presente protocollo.
4. Fatto salvo l'articolo 18, le parti contraenti sono invitate, nel rispetto della normativa e delle politiche nazionali e ove opportuno, a utilizzare tutti i proventi confiscati di crimini correlati al commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione per conseguire gli obiettivi del presente protocollo.
5. Le parti contraenti rappresentate in organizzazioni intergovernative regionali e internazionali rilevanti e in istituzioni finanziarie e per lo sviluppo sollecitano tali soggetti a fornire assistenza finanziaria alle parti in via di sviluppo e a quelle in fase di transizione economica per aiutarle ad adempiere i loro obblighi ai sensi del presente protocollo, senza limitare i diritti di partecipazione all'interno di dette organizzazioni.
6. Le parti contraenti pattuiscono quanto segue:
a) |
per aiutare le parti contraenti ad adempiere i loro obblighi ai sensi del presente protocollo, tutte le pertinenti risorse potenziali ed effettive disponibili per attività correlate all'obiettivo del presente protocollo devono essere mobilitate e utilizzate a vantaggio di tutte le parti contraenti, specialmente nelle parti contraenti in via di sviluppo e quelle in fase di transizione economica, e |
b) |
il segretariato della convenzione fornisce consulenza alle parti contraenti in via di sviluppo e a quelle con le economie in transizione, su loro richiesta, in merito alle fonti di finanziamento disponibili, per facilitare l'adempimento dei loro obblighi ai sensi del protocollo. |
7. Le parti contraenti possono chiedere all'industria del tabacco di sostenere tutti i costi associati agli obblighi di una parte di conseguire gli obiettivi del presente protocollo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.
8. Le parti contraenti si impegnano, nel rispetto del diritto nazionale, ad autofinanziare l'applicazione del presente protocollo anche imponendo tributi e altri tipi di oneri sui prodotti derivati dal tabacco.
PARTE VIII
COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE
Articolo 37
Composizione di controversie
La composizione di controversie tra le parti riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente protocollo è disciplinata dall'articolo 27 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.
PARTE IX
MODIFICHE DEL PROTOCOLLO
Articolo 38
Modifiche del presente protocollo
1. Ogni parte contraente può proporre modifiche del presente protocollo.
2. Le modifiche del presente protocollo sono valutate e adottate dall'assemblea delle parti contraenti. Il testo delle modifiche proposte è trasmesso dal segretariato della convenzione alle parti contraenti almeno sei mesi prima della sessione nella quale sarà proposta l'adozione. Il segretariato della convenzione trasmette le modifiche proposte anche ai firmatari del presente protocollo e, per conoscenza, al depositario.
3. Le parti contraenti si impegnano al massimo per raggiungere un accordo unanime su tutte le modifiche del presente protocollo che sono state proposte. Qualora tutti gli sforzi compiuti per trovare l'unanimità dei consensi si concludano senza esito, le modifiche sono adottate, in ultima istanza, con la maggioranza dei tre quarti delle parti contraenti presenti e votanti durante la sessione. Ai fini del presente articolo, per «parti presenti e votanti» s'intendono le parti contraenti che sono presenti ed esprimono un voto, sia esso favorevole o contrario. Tutte le modifiche adottate sono comunicate dal segretariato della convenzione al depositario, che le trasmette a tutte le parti contraenti per accettazione.
4. Gli strumenti di accettazione di una modifica vengono depositati presso il depositario. Le modifiche adottate in conformità del paragrafo 3 entrano in vigore per le parti contraenti che le hanno approvate il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno due terzi delle parti.
5. Nel caso delle altre parti contraenti, una modifica entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la parte deposita presso il depositario il proprio strumento di accettazione della modifica in questione.
Articolo 39
Adozione e modifica di allegati al presente protocollo
1. Tutte le parti possono proporre allegati e modifiche degli allegati al presente protocollo.
2. Gli allegati devono essere limitati a elenchi, moduli e altro materiale descrittivo riguardante questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.
3. Gli allegati al presente protocollo e le relative modifiche sono proposti e adottati ed entrano in vigore in conformità della procedura di cui all'articolo 38.
PARTE X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 40
Riserve
Non sono ammesse riserve al presente protocollo.
Articolo 41
Recesso
1. Due anni dopo la data in cui il presente protocollo è entrato in vigore per una parte contraente, questa può in qualsiasi momento recedere dal protocollo mediante notifica scritta al depositario.
2. Il recesso diventa efficace un anno dopo la data di ricevimento della relativa notifica da parte del depositario, oppure in una data successiva specificata nella notifica del recesso.
3. Si considera che tutte le parti che recedono dalla convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco recedono parimenti dal presente protocollo, con effetto alla data del recesso dalla convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.
Articolo 42
Diritto di voto
1. Ciascuna parte contraente del presente protocollo dispone di un voto, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.
2. Le organizzazioni regionali per l'integrazione economica esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti contraenti del presente protocollo. Dette organizzazioni non esercitano il diritto di voto se qualcuno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa.
Articolo 43
Firma
Il protocollo sarà aperto alla firma di tutte le parti contraenti della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco presso la sede dell'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra dal 10 all'11 gennaio 2013 e successivamente presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 9 gennaio 2014.
Articolo 44
Ratifica, accettazione, approvazione, conferma formale o adesione
1. Il presente protocollo è oggetto di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati e di conferma formale o adesione da parte delle organizzazioni regionali per l'integrazione economica che sono parti contraenti della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco. Adesioni successive saranno ammesse a partire dal giorno successivo alla data di scadenza della firma del protocollo. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione, conferma formale o adesione devono essere depositati presso il depositario.
2. Tutte le organizzazioni regionali per l'integrazione economica che diventano parte contraente e i cui Stati membri non sono parti contraenti sono vincolate al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente protocollo. Nel caso di organizzazioni di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono in merito alle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente protocollo. In questi casi l'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare diritti in concorrenza tra loro ai sensi del presente protocollo.
3. Le organizzazioni regionali per l'integrazione economica dichiarano, negli strumenti di conferma formale o di adesione, il loro ambito di competenza nelle materie disciplinate dal presente protocollo. Dette organizzazioni comunicano inoltre al depositario, che a sua volta ne informa le parti contraenti, eventuali modifiche sostanziali del loro ambito di competenza.
Articolo 45
Entrata in vigore
1. Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, conferma formale o adesione presso il depositario.
2. Per quanto riguarda le parti contraenti della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco che ratificano, accettano, approvano o confermano formalmente il presente protocollo o vi aderiscono dopo che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 sull'entrata in vigore, il protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, adesione o conferma formale.
3. Ai fini del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale per l'integrazione economica deve essere considerato come aggiuntivo rispetto a quelli già depositati dagli Stati membri dell'organizzazione.
Articolo 46
Depositario
Depositario del presente protocollo è il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 47
Testi facenti fede
L'originale del presente protocollo, le cui versioni in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
(1) Le parti possono comprendere a tal fine riferimenti al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane, ove applicabile.
(2) Ove opportuno, i termini «nazionale» o «interno» sono riferiti anche alle organizzazioni regionali per l'integrazione economica.
(3) Uno scambio di informazioni tra due parti contraenti si considera sicuro quando non è passibile di essere intercettato né manomesso (falsificato). In altri termini, le informazioni scambiate tra le due parti non possono essere lette né modificate da terzi.
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/38 |
DECISIONE (UE) 2016/1751 DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2016
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla decisione (UE) 2016/242 del Consiglio (2), il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è stato firmato il 12 febbraio 2016 fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
(2) |
Il testo del protocollo di modifica, scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, i suoi Stati membri e il Principato di Andorra hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'OCSE per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard globale. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e il Principato di Andorra. |
(3) |
Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 (3). |
(4) |
Il protocollo di modifica dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato a nome dell'Unione.
Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
1. Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica (4).
2. La Commissione informa il Principato di Andorra e gli Stati membri delle notifiche effettuate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali per migliorare l'adempimento fiscale internazionale di cui al protocollo di modifica.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK
(1) Parere del 9 marzo 2016 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2016/242 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 10).
(3) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(4) La data di entrata in vigore del protocollo di modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/40 |
PROTOCOLLO DI MODIFICA
dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
L'UNIONE EUROPEA
e
IL PRINCIPATO DI ANDORRA, di seguito «Andorra»,
entrambi denominati di seguito «parte contraente» o, insieme, «parti contraenti»,
NELL'INTENTO DI applicare lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, di seguito «lo standard globale», nell'ambito di una cooperazione tra le parti contraenti;
CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, in particolare per l'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (1), e desiderano migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni;
CONSIDERANDO che le parti contraenti desiderano giungere a un accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale in base allo scambio automatico reciproco di informazioni, ferme restando una certa riservatezza e altre tutele, comprese disposizioni che limitino l'uso delle informazioni scambiate;
CONSIDERANDO che l'articolo 12 dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «l'accordo») (2), nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, che prevede attualmente lo scambio di informazioni su richiesta solo per i comportamenti che costituiscono frode fiscale e le violazioni analoghe, dovrebbe essere allineato allo standard dell'OCSE in materia di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale;
CONSIDERANDO che le parti contraenti applicheranno le proprie normative e prassi sulla protezione dei dati al trattamento dei dati personali scambiati conformemente all'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, e si impegneranno a informarsi reciprocamente, senza indebiti ritardi, di qualsiasi modifica sostanziale di tali normative e prassi;
CONSIDERANDO che la decisione 2010/625/UE della Commissione, del 19 ottobre 2010, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali ad Andorra (3) stabilisce che per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva si ritiene che Andorra fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;
CONSIDERANDO che, alla data di entrata in vigore del presente protocollo di modifica, gli Stati membri e Andorra disporranno i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute conformemente all'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte, o dei relativi controlli, nonché per altri scopi autorizzati, e ii) delle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica);
CONSIDERANDO che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, le Autorità Competenti di invio e le Autorità Competenti riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate conformemente all'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del medesimo; date le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri e quella di Andorra, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato per ciascuna parte contraente con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati;
CONSIDERANDO che le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività a Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica. Tuttavia, determinate categorie di Istituzioni finanziarie e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'accordo. In generale non dovrebbero essere incluse soglie, in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diverse Istituzioni Finanziarie. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi), ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto, il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e di Andorra di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «l'accordo») è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito da: «Accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale»; |
2) |
gli articoli da 1 a 19 sono sostituiti da: «Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente accordo si intende per: a) “Unione europea”: l'Unione ai sensi del trattato sull'Unione europea, vale a dire i territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate; b) “Stato membro”: uno Stato membro dell'Unione europea; c) “Andorra”: il Principato di Andorra; d) “Autorità Competenti di Andorra” e “Autorità Competenti degli Stati membri”: le autorità elencate nell'allegato III, rispettivamente alla lettera a) e alle lettere da b) ad ac). L'allegato III è parte integrante del presente accordo. L'elenco delle Autorità Competenti che figura nell'allegato III può essere modificato con una semplice notifica all'altra parte contraente da parte di Andorra, per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) di tale allegato, e da parte dell'Unione europea per quanto riguarda le autorità di cui alle lettere da b) ad ac) del medesimo; e) “Istituzione Finanziaria di uno Stato membro”: i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in uno Stato membro, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente in tale Stato membro, se la succursale è situata in detto Stato membro; f) “Istituzione Finanziaria di Andorra”: i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente ad Andorra, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di Andorra, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente ad Andorra, se la succursale è situata ad Andorra; g) “Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione”: qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o di Andorra, a seconda dei casi, che non sia un'Istituzione Finanziaria non Tenuta alla Comunicazione; h) “Conto Oggetto di Comunicazione”: un Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o di Andorra, a seconda dei casi, purché sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, in vigore nello Stato membro o ad Andorra; i) “Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro”: un Conto Finanziario gestito da un'Istituzione Finanziaria di Andorra Tenuta alla Comunicazione e detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro; j) “Conto Oggetto di Comunicazione di Andorra”: un Conto Finanziario gestito da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro e detenuto da una o più Persone di Andorra Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona di Andorra Oggetto di Comunicazione; k) “Persona di uno Stato membro”: una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione Finanziaria di Andorra Tenuta alla Comunicazione come residente in uno Stato membro secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro; l) “Persona di Andorra”: una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro come residente ad Andorra secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente ad Andorra. 2. Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente accordo avrà il significato che gli viene attribuito in quel momento i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (4) oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro che applica il presente accordo, e ii) per Andorra, dal suo diritto nazionale, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II. Ogni termine non altrimenti definito nel presente accordo o negli allegati I o II avrà, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che l'Autorità Competente di uno Stato membro e l'Autorità Competente di Andorra non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 7 (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legislazione della giurisdizione che applica il presente accordo i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro interessato; ii) per Andorra, dal diritto nazionale, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata (uno Stato membro o Andorra) prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della stessa giurisdizione. Articolo 2 Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione 1. Ai sensi del presente articolo e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II, che formano parte integrante del presente accordo, l'Autorità Competente di Andorra scambierà automaticamente ogni anno con ciascuna Autorità Competente degli Stati membri, e ciascuna delle Autorità Competenti degli Stati membri scambierà automaticamente ogni anno con l'Autorità Competente di Andorra, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e specificate al paragrafo 2. 2. Le informazioni da scambiare sono, nel caso di uno Stato membro in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di Andorra e nel caso di Andorra in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro:
Articolo 3 Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni 1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) che comunica le informazioni. 2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo. 3. In relazione all'articolo 2, paragrafo 2, le informazioni devono essere scambiate riguardo al primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono. 4. Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language). 5. Le Autorità Competenti concorderanno uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura. Articolo 4 Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione L'Autorità Competente di uno Stato membro informerà l'Autorità Competente di Andorra, e l'Autorità Competente di Andorra informerà l'Autorità Competente di uno Stato membro, quando la prima Autorità Competente (notificante) ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta conformemente all'articolo 2 o che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi agli allegati I e II. L'Autorità Competente notificata adotterà tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica. Articolo 5 Scambio di informazioni su richiesta 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta tra Andorra e un qualsiasi Stato membro, l'Autorità Competente di Andorra e l'Autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per l'applicazione del presente accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto di Andorra e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è in contrasto con un accordo sulla doppia imposizione tra Andorra e lo Stato membro interessato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 non devono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad Andorra o a uno Stato membro l'obbligo di:
3. Se le informazioni sono richieste da uno Stato membro o da Andorra, che agisce in qualità di giurisdizione richiedente conformemente al presente articolo, Andorra o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui alla frase precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 2, ma tali limitazioni non devono essere in alcun caso interpretate nel senso di permettere alla giurisdizione interpellata di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai fini fiscali propri. 4. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 devono essere interpretate nel senso che Andorra o uno Stato membro può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un'altra istituzione finanziaria, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di una persona. 5. Le Autorità Competenti concorderanno i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura. Articolo 6 Riservatezza e salvaguardie relative ai dati 1. Qualsiasi informazione ottenuta da una giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) conformemente al presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute conformemente al diritto nazionale di tale giurisdizione e, nella misura necessaria alla protezione dei dati personali, in conformità del diritto nazionale vigente e delle eventuali salvaguardie specificate dal diritto nazionale della giurisdizione che fornisce le informazioni. 2. Le informazioni trattate conformemente al presente accordo sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi del presente accordo e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati. 3. In ogni caso, tali informazioni sono comunicate soltanto alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di tale giurisdizione (uno Stato membro o Andorra), delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte o dei relativi controlli. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità suddette, e unicamente per i fini specificati nella frase precedente. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le persone o le autorità possono rivelare le informazioni in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione. 4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) possono essere utilizzate per altri fini se tali informazioni possono essere così usate conformemente alle leggi della giurisdizione che le fornisce (rispettivamente Andorra o uno Stato membro) e se tali fini sono autorizzati dall'Autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) a un'altra giurisdizione (rispettivamente Andorra o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), previa autorizzazione dell'Autorità Competente della prima giurisdizione, vale a dire quella da cui provengono. Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse ad Andorra previa autorizzazione dell'Autorità Competente dello Stato membro da cui provengono. 5. Ciascuna Autorità Competente di uno Stato membro o di Andorra notificherà immediatamente all'altra Autorità Competente, vale a dire, rispettivamente, quella di Andorra o quella dello Stato membro, qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate. Articolo 7 Consultazioni e sospensione dell'accordo 1. In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, l'Autorità Competente di Andorra o di un qualsiasi Stato membro può chiedere consultazioni tra l'Autorità Competente di Andorra e le Autorità Competenti di uno o più Stati membri per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente accordo. Le Autorità Competenti in questione informano immediatamente la Commissione europea e le Autorità Competenti degli altri Stati membri dell'esito delle consultazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Autorità Competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni per quanto riguarda le questioni relative all'interpretazione. 2. Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'Autorità Competente di uno Stato membro o di Andorra può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con Andorra o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione avrà effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente accordo relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati, la mancata comunicazione, da parte dell'Autorità Competente di uno Stato membro o di Andorra, di informazioni tempestive o adeguate conformemente al presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziarie non Tenute alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo. Articolo 8 Modifiche 1. Le parti contraenti si consultano quando, a livello di OCSE, è adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo o di valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile. 2. Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo. 3. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente informa l'altra degli eventuali sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, compresi eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra una delle parti contraenti e uno Stato terzo. 4. In seguito alle consultazioni, il presente accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti. Articolo 9 Denuncia Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente accordo rimarranno riservate e soggette al suo articolo 6. Articolo 10 Ambito di applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori degli Stati membri in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio di Andorra.»; |
3) |
gli allegati sono sostituiti da: «ALLEGATO I STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVA AI CONTI FINANZIARI (“STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI”) SEZIONE I
SEZIONE II
SEZIONE III
Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.
SEZIONE IV
Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.
SEZIONE V
Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.
SEZIONE VI
Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.
SEZIONE VII
Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.
SEZIONE VIII
Si applicano le definizioni seguenti:
SEZIONE IX
Ciascuno Stato membro e Andorra sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:
ALLEGATO II NORME COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI 1. Cambiamento di circostanze Un “cambiamento di circostanze” comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3) se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto. Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6. 2. Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo. 3. Residenza di un'Istituzione Finanziaria Un'Istituzione Finanziaria è “residente” in uno Stato membro, ad Andorra o in un'altra Giurisdizione Partecipante se è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, di Andorra o di un'altra Giurisdizione Partecipante (ossia se la Giurisdizione Partecipante è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Istituzione Finanziaria). In generale, se un'Istituzione Finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, ad Andorra o in un'altra Giurisdizione Partecipante essa è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, di Andorra o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, un'Istituzione Finanziaria di Andorra o un'Istituzione Finanziaria di un'altra Giurisdizione Partecipante. Un trust che sia un'Istituzione Finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro, ad Andorra o in un'altra Giurisdizione Partecipante) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, di Andorra o di un'altra Giurisdizione Partecipante se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, ad Andorra o in un'altra Giurisdizione Partecipante, a meno che il trust fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi del presente accordo o di un altro accordo che applichi lo standard globale in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione intrattenuti dal trust a un'altra Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro, Andorra o un'altra Giurisdizione Partecipante) in quanto è residente ai fini fiscali in tale altra Giurisdizione Partecipante. Tuttavia, se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, di Andorra o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, di Andorra o di un'altra Giurisdizione Partecipante se:
Se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) è residente in due o più Giurisdizioni Partecipanti (uno Stato membro, Andorra o un'altra Giurisdizione Partecipante), essa sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della Giurisdizione Partecipante in cui intrattiene il Conto Finanziario o i Conti Finanziari. 4. Conto intrattenuto In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria:
5. Trust che sono Entità Non Finanziarie Passive Un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati “simili” a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini “Persone che Esercitano il Controllo” nel caso di trust), un trust che è un'Entità Non Finanziaria Passiva può non essere considerato simile a un tale dispositivo giuridico. 6. Indirizzo della sede principale dell'Entità Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'Entità nello Stato membro, ad Andorra o in altra giurisdizione in cui l'Entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro, ad Andorra o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Istituzione Finanziaria presso cui l'Entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale indirizzo non sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente a istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità. ALLEGATO III ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI Le Autorità Competenti ai fini del presente accordo sono:
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Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto completamento di tali procedure. Il protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo alla notifica finale.
2. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni previsto dal presente protocollo di modifica è applicabile alle richieste presentate a partire dal giorno della sua entrata in vigore, per le informazioni relative agli esercizi che iniziano il 1o gennaio dell'anno dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica o successivamente a questa data. L'articolo 12 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica continua ad applicarsi a meno che non si applichi l'articolo 5 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica.
3. L'entrata in vigore del presente protocollo di modifica lascia impregiudicati i crediti delle singole Persone Fisiche conformemente all'articolo 10 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica.
4. Il Principato di Andorra stabilisce un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione del presente accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, effettua un pagamento a saldo agli Stati membri e comunica le informazioni ricevute dagli agenti pagatori stabiliti nel Principato di Andorra conformemente all'articolo 9 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica per quanto riguarda l'ultimo anno di applicazione del presente accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica o, se pertinente, qualsiasi anno precedente.
Articolo 3
L'accordo è integrato da un protocollo con il seguente contenuto:
«Protocollo relativo all'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale.
In occasione della firma del presente protocollo di modifica tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno convenuto le seguenti disposizioni, che costituiscono parte integrante dell'accordo come modificato dal presente protocollo di modifica.
1. |
Rimane inteso che lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo sarà richiesto solo dopo che lo Stato richiedente (uno Stato membro o Andorra) ha esaurito tutte le normali fonti di informazioni disponibili secondo le procedure interne nazionali. |
2. |
Rimane inteso che, nel presentare una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo, l'Autorità Competente dello Stato richiedente (uno Stato membro o Andorra fornisce all'Autorità Competente dello Stato interpellato (rispettivamente Andorra o uno Stato membro) le seguenti informazioni:
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3. |
Rimane inteso che il riferimento alla norma di “prevedibile pertinenza” è predisposto per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 5 del presente accordo nella misura più ampia possibile e, nel contempo, per chiarire che gli Stati membri e Andorra non possono procedere a richieste generiche di informazioni o richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente. Sebbene il paragrafo 2 contenga obblighi procedurali importanti, destinati a evitare le richieste generiche di informazioni, le clausole da i) a v) del paragrafo 2 non vanno interpretate nel senso di frustrare l'efficace scambio di informazioni. La norma di “prevedibile pertinenza” può essere rispettata sia nel caso di un solo contribuente (identificato mediante il nome o in altro modo) che nel caso di più contribuenti (identificati mediante il nome o in altro modo). |
4. |
Rimane inteso che il presente accordo non comprende lo scambio di informazioni su base spontanea. |
5. |
Rimane inteso che, nel caso di uno scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo, continuano ad applicarsi le norme di procedura amministrativa relative ai diritti dei contribuenti in vigore per lo Stato richiesto (uno Stato membro o Andorra). Rimane inoltre inteso che queste disposizioni mirano a garantire al contribuente una procedura equa e non a impedire o a ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.». |
Articolo 4
Lingue
Il presente protocollo di modifica è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e catalana, ciascuna versione linguistica facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo di modifica.
Съставено в Брюксел на дванадесети февруари през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el doce de febrero de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne dvanáctého února dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den tolvte februar to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am zwölften Februar zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta veebruarikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the twelfth day of February in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le douze février deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu dvanaestog veljače godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì dodici febbraio duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divpadsmitajā februārī.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų vasario dvyliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év február havának tizenkettedik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tnax-il jum ta’ Frar fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, twaalf februari tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego lutego roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em doze de fevereiro de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la doisprezece februarie două mii șaisprezece.
V Bruseli dvanásteho februára dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne dvanajstega februarja leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den tolfte februari år tjugohundrasexton.
Fet a Brussel·les el dia dotze de febrer de l'any dos mil setze.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Evropsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Per la Unió Europea
За Княжество Андора
Por el Principado de Andorra
Za Andorrské knížectví
For Fyrstendømmet Andorra
Für das Fürstentum Andorra
Andorra Vürstiriigi nimel
Για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας
For the Principality of Andorra
Pour la Principauté d'Andorre
Za Kneževinu Andoru
Per il Principato di Andorra
Andoras Firstistes vārdā –
Andoros Kunigaikštystės vardu
Az Andorrai Hercegség részéről
Għall-Prinċipat ta' Andorra
Voor het Vorstendom Andorra
W imieniu Księstwa Andory
Pelo Principado de Andorra
Pentru Principatul Andorra
Za Andorské kniežatstvo
Za Kneževino Andoro
Andorran ruhtinaskunnan puolesta
För Furstendömet Andorra
Pel Principat d'Andorra
(1) GU UE L 157 del 26.6.2003, pag. 38
(2) GU UE L 359 del 4.12.2004, pag. 33.
(3) GU UE L 277 del 21.10.2010, pag. 27.
(4) GU UE L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.
DICHIARAZIONI DELLE PARTI CONTRAENTI
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA
Le parti contraenti si aspettano che i requisiti previsti dalla Costituzione di Andorra e dal diritto dell'Unione per quanto riguarda l'entrata in vigore degli accordi internazionali siano soddisfatti in tempo utile affinché il protocollo di modifica possa entrare in vigore il 1o gennaio 2017. Esse adotteranno tutte le misure in loro potere per conseguire tale obiettivo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI
Le parti contraenti convengono che i commenti sul modello di accordo tra Autorità Competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del patrimonio dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5 relativo allo scambio di informazioni su richiesta.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALLA SEZIONE III, PARTE A, DELL'ALLEGATO I DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono di esaminare l'effettiva pertinenza della sezione III, parte A, dell'allegato I, secondo la quale l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i Conti Preesistenti di Persone Fisiche che sono Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita, purché la legge impedisca effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.
Le parti contraenti convengono che, conformemente alla sezione III, parte A, dell'allegato I, la legge impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione solo quando il diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto di Andorra applicabile a un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione residente in una Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro o Andorra) non solo impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione (rispettivamente Andorra o uno Stato membro), ma la legge impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione anche in ogni altra circostanza.
In questo contesto, ciascuno Stato membro informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà Andorra, qualora la legge impedisca a Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad Andorra di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, ai suoi residenti in base al diritto applicabile dell'Unione europea e al diritto nazionale dello Stato membro in questione. Analogamente, Andorra informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà gli Stati membri, qualora la legge impedisca alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di uno o più Stati membri di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, a residenti di Andorra in base al diritto di Andorra. Le notifiche saranno effettuate prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica tenendo conto della situazione giuridica prevista al momento dell'entrata in vigore. In mancanza di tale notifica si considererà che la legge della Giurisdizione Oggetto di Comunicazione non impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere, in una o più circostanze, Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di tale giurisdizione.
Inoltre, ciascuno Stato membro informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà Andorra, qualora la legge impedisca a Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di tale Stato membro di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, ai residenti di Andorra in base al diritto applicabile dell'Unione europea e al diritto nazionale dello Stato membro in questione. Analogamente, Andorra informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà gli Stati membri, qualora la legge impedisca alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di Andorra di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, a residenti di uno o più Stati membri in base al diritto di Andorra. Le notifiche saranno effettuate prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica tenendo conto della situazione giuridica prevista al momento dell'entrata in vigore. In mancanza di tale notifica si considererà che la legge della giurisdizione dell'Istituzione Finanziaria non impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere, in una o più circostanze, Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di tale giurisdizione.
In assenza di una notifica da parte della giurisdizione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e della Giurisdizione Oggetto di Comunicazione in relazione alla pertinente Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e al Contratto, la sezione III, parte A, dell'allegato non si applica a tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e al Contratto.
DICHIARAZIONE DI ANDORRA IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO
La delegazione di Andorra ha informato la Commissione europea che Andorra non scambierà informazioni in merito a una richiesta basata su dati ottenuti illegalmente. La Commissione europea ha preso atto della posizione di Andorra.
REGOLAMENTI
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/77 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1752 DEL CONSIGLIO
del 30 settembre 2016
che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44. |
(2) |
Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha aggiunto tre persone all'elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui all'allegato III del regolamento (PESC) 2016/44. Le informazioni concernenti le stesse e i motivi per tre di queste persone dovrebbero essere modificati. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK
(1) GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.
ALLEGATO
Le voci relative alle persone sottoelencate, quali figurano nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44, sono sostituite dalle seguenti:
«ALLEGATO III
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2
A. Persone
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
21. |
SALEH ISSA GWAIDER, Agila |
Data di nascita: 1o giugno 1942 Luogo di nascita: Elgubba, Libia. Passaporto: D001001 (Libia) rilasciato il 22 gennaio 2015. |
Agila Saleh è stato il presidente della Camera dei rappresentanti libica dal 5 agosto 2014. Il 17 dicembre 2015 Saleh ha dichiarato di essere contrario all'accordo politico sulla Libia firmato il 17 dicembre 2015. In quanto presidente del Consiglio dei deputati Saleh ha ostacolato e compromesso la transizione politica libica, anche rifiutandosi varie volte di procedere a una votazione sul governo di intesa nazionale («GIN»). Il 23 agosto 2016 Saleh ha indirizzato una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, in cui criticava il sostegno dell'ONU al GIN, che descriveva come l'imposizione di «un gruppo di individui al popolo libico […] in violazione della costituzione e della Carta delle Nazioni Unite». Ha criticato l'adozione della risoluzione 2259(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha approvato l'accordo di Skhirat, e ha minacciato di portare le Nazioni Unite, che egli ritiene responsabili del sostegno «incondizionato e ingiustificato» a un Consiglio di presidenza incompleto, nonché il segretario generale delle Nazioni Unite, dinanzi alla Corte penale internazionale per violazione della Carta dell'ONU, della costituzione libica e della sovranità della Libia. Tali dichiarazioni compromettono il sostegno alla mediazione delle |Nazioni Unite e la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), come emerge da tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 2259(2015). Il 6 settembre 2016 Saleh si è recato in visita ufficiale in Niger insieme a Abdullah al-Thani, «primo ministro» del governo non riconosciuto di Tobruk, benché la risoluzione 2259(2015) chieda la fine del sostegno a istituzioni parallele che sostengono di rappresentare l'autorità legittima ma non sono parti dell'accordo, e i contatti ufficiali con esse. |
1.4.2016 |
22. |
GHWELL, Khalifa alias AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa |
Data di nascita: 1o gennaio 1956 Luogo di nascita: Misurata, Libia Cittadinanza: libica Passaporto: A005465 (Libia), rilasciato il 12 aprile 2015 con scadenza l'11 aprile 2017 |
Khalifa Ghwell era il cosiddetto «primo ministro e ministro della difesa» del Congresso nazionale generale («CNG») non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come «governo di salvezza nazionale») e, in quanto tale, responsabile delle sue attività. Il 7 luglio 2015 Khalifa Ghwell ha manifestato il proprio sostegno al «Fronte della fermezza» (Alsomood), una nuova forza militare composta da sette brigate che mira a prevenire la formazione di un governo di unità a Tripoli, presenziando alla cerimonia di firma per l'inaugurazione della forza con il «presidente» del CNG Nuri Abu Sahmain. In quanto «primo ministro» del CNG, Ghwell ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare la costituzione del GIN istituito nell'ambito dell'accordo politico sulla Libia. Il 15 gennaio 2016, in qualità di «primo ministro e ministro della difesa» del CNG di Tripoli, Ghwell ha ordinato l'arresto di qualsiasi membro del nuovo staff di sicurezza, nominato dal primo ministro designato del governo di intesa nazionale, che metta piede a Tripoli. Il 31 agosto 2016 ha ordinato al «primo ministro» e al «ministro della difesa» del «governo di salvezza nazionale» di tornare al lavoro dopo che la Camera dei rappresentanti aveva respinto il GIN. |
1.4.2016. |
23. |
ABU SAHMAIN, Nuri alias BOSAMIN, Nori BO SAMIN, Nuri |
Data di nascita: 16.5.1956 Zuara/Zuwara Libia |
Nuri Abu Sahmain era il cosiddetto «presidente» del Congresso nazionale generale («CNG») non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come «governo di salvezza nazionale») e, in quanto tale, responsabile delle sue attività. In quanto «presidente» del CNG, Nuri Abu Sahmain ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare e nell'opporsi all'accordo politico libico e alla costituzione del governo di intesa nazionale («GIN»). Il 15 dicembre 2015 Sahmain ha chiesto il rinvio dell'accordo politico sulla Libia che doveva essere approvato in occasione di una riunione prevista per il 17 dicembre. Il 16 dicembre 2015 Sahmain ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale il CNG non autorizzava nessuno dei suoi membri a partecipare alla riunione o a firmare l'accordo politico sulla Libia. Il 1o gennaio 2016 Sahmain ha respinto l'accordo politico libico nei colloqui con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite. |
1.4.2016» |
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/80 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1753 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
173,3 |
ZZ |
173,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
128,9 |
ZZ |
128,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
135,5 |
ZZ |
135,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
94,1 |
CL |
118,2 |
|
TR |
85,3 |
|
UY |
93,3 |
|
ZA |
103,0 |
|
ZZ |
98,8 |
|
0806 10 10 |
EG |
264,7 |
TR |
124,2 |
|
US |
194,0 |
|
ZZ |
194,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
110,6 |
BR |
97,9 |
|
CL |
122,7 |
|
NZ |
133,6 |
|
ZA |
115,9 |
|
ZZ |
116,1 |
|
0808 30 90 |
CL |
126,9 |
TR |
132,1 |
|
ZA |
155,4 |
|
ZZ |
138,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/82 |
DECISIONE (UE) 2016/1754 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2016
che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il Consiglio ha adottato due decisioni che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. A norma della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio (2), 40 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri. A norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio (3), 120 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri. |
(2) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601, a decorrere dal 26 settembre 2016, 54 000 richiedenti dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia nel territorio di altri Stati membri, a meno che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, di detta decisione, entro tale data la Commissione presenti una proposta per assegnarli a un particolare Stato membro beneficiario confrontato a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di persone. |
(3) |
L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 dispone che la Commissione debba tenere costantemente sotto osservazione la situazione concernente gli afflussi massicci di cittadini di paesi terzi negli Stati membri. La Commissione deve presentare, se del caso, proposte volte a modificare detta decisione onde tener conto dell'evoluzione della situazione sul terreno e del suo impatto sul meccanismo di ricollocazione, nonché dell'evoluzione della pressione sugli Stati membri, in particolare gli Stati membri in prima linea. |
(4) |
Allo scopo di porre fine alla migrazione irregolare dalla Turchia all'UE, il 18 marzo 2016 (4) l'UE e la Turchia hanno convenuto una serie di punti d'azione, tra cui il principio di «far sì che, per ogni siriano che la Turchia riammette dalle isole greche, un altro siriano sia reinsediato dalla Turchia negli Stati membri dell'UE, nel quadro degli impegni esistenti». Il reinsediamento nell'ambito di tale meccanismo si svolgerà, in primo luogo, assolvendo agli impegni assunti dagli Stati membri nelle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 2015. A qualsiasi ulteriore bisogno di reinsediamento si deve provvedere mediante un analogo accordo volontario fino a un limite di 54 000 persone aggiuntive, consentendo di dedurre qualsiasi impegno in termini di reinsediamenti assunto nel quadro di tale accordo dai posti non assegnati ai sensi della decisione (UE) 2015/1601. |
(5) |
Si prevede che il reinsediamento, l'ammissione umanitaria o altre forme di ammissione legale dalla Turchia a titolo di programmi nazionali e multilaterali allevino la pressione migratoria sugli Stati membri beneficiari della ricollocazione a norma della decisione (UE) 2015/1601, creando un percorso legale e sicuro di ingresso nell'Unione e scoraggiando gli ingressi irregolari. Pertanto, è opportuno prendere in considerazione, in relazione ai 54 000 richiedenti protezione internazionale di cui sopra, gli sforzi di solidarietà degli Stati membri che consistono nell'ammissione volontaria nel loro territorio di cittadini siriani presenti in Turchia che si trovano in evidente bisogno di protezione internazionale. È opportuno detrarre il numero di persone provenienti dalla Turchia ammesse da uno Stato membro dal numero di persone da ricollocare in tale Stato membro a norma della decisione (UE) 2015/1601 in relazione a detti 54 000 richiedenti. |
(6) |
I meccanismi di ammissione possono includere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria o altri percorsi legali per l'ammissione di cittadini siriani presenti in Turchia che sono in evidente bisogno di protezione internazionale, quali programmi di visti umanitari, trasferimenti umanitari, programmi di ricongiungimento familiare, progetti di patrocinio privato, programmi di borse di studio, programmi per la mobilità dei lavoratori e altri ancora. |
(7) |
Gli impegni assunti dagli Stati membri nel quadro del programma di reinsediamento concordato nelle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 luglio 2015, non dovrebbero essere pregiudicati dalla presente decisione e non dovrebbero contare ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alla decisione (UE) 2015/1601. Pertanto, uno Stato membro che decide di adempiere i propri obblighi ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 ammettendo cittadini siriani presenti in Turchia tramite il reinsediamento non dovrebbe poter far valere tale sforzo come parte del suo impegno nell'ambito del programma di reinsediamento del 20 luglio 2015. |
(8) |
Per garantire un adeguato monitoraggio della situazione, qualora scelga di ricorrere a questa opzione, uno Stato membro dovrebbe riferire mensilmente alla Commissione sull'ammissione nel suo territorio di cittadini siriani presenti in Turchia in base all'opzione prevista dalla presente modifica, precisando a titolo di quale programma, nazionale o multilaterale, l'interessato sia stato ammesso e la forma di ammissione legale utilizzata. |
(9) |
Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(10) |
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
(11) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(12) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatti salvi gli articoli 4 e 4 bis di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(13) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(14) |
Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 4 della decisione (UE) 2015/1601 è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Per quanto riguarda la ricollocazione dei richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono scegliere di adempiere ai loro obblighi ammettendo nel loro territorio cittadini siriani presenti in Turchia, a titolo di programmi nazionali o multilaterali di ammissione legale di persone in evidente bisogno di protezione internazionale diversi dal programma di reinsediamento oggetto delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 luglio 2015. Il numero di persone ammesse a tale titolo da uno Stato membro comporta una riduzione corrispondente dell'obbligo dello Stato membro in questione.
L'articolo 10 si applica mutatis mutandis a ciascuna siffatta ammissione legale che comporta una riduzione dell'obbligo di ricollocazione.
Gli Stati membri che scelgono di ricorrere all'opzione di cui al presente paragrafo riferiscono mensilmente alla Commissione sul numero di persone legalmente ammesse ai fini del presente paragrafo, precisando il tipo di programma a titolo del quale l'ammissione ha avuto luogo e la forma di ammissione legale utilizzata.».
Articolo 2
1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La presente decisione si applica fino al 26 settembre 2017.
3. La presente decisione si applica a tutte le persone che, ai fini di cui al paragrafo 3 bis dell'articolo 4 della decisione (UE) 2015/1601, sono state ammesse dagli Stati membri provenienti dal territorio della Turchia a decorrere dal 1o maggio 2016.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).
(3) Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).
(4) Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016.
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/85 |
DECISIONE (PESC) 2016/1755 DEL CONSIGLIO
del 30 settembre 2016
che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (1). |
(2) |
Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/478 (2) che aggiunge tre persone per un periodo di sei mesi all'elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui agli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333. |
(3) |
Tenuto conto della gravità della situazione, il Consiglio ha deciso che le misure restrittive dovrebbero essere mantenute per un periodo supplementare di sei mesi e che i motivi relativi a tre persone dovrebbero essere modificati. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:
1) |
all'articolo 17, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Le misure previste all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 16, 17 e 18 dell'allegato II fino al 2 aprile 2017. 4. Le misure previste all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 21, 22 e 23 dell'allegato IV fino al 2 aprile 2017.»; |
2) |
gli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK
(1) Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).
(2) Decisione (PESC) 2016/478 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 48).
ALLEGATO
Le voci relative alle persone sottoelencate, quali figurano negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333, sono sostituite dalle voci seguenti:
|
«ALLEGATO II ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2 A. Persone
|
|
«ALLEGATO IV ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2 A. Persone
|
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/90 |
DECISIONE (UE) 2016/1756 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2016
che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell'Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai display di cui all'allegato C dell'accordo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2013/107/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo prevede che la Commissione europea, in collaborazione con l'agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti, elabori e riveda periodicamente le specifiche comuni per le apparecchiature per ufficio, modificando l'allegato C dell'accordo. |
(2) |
La Commissione stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in merito alla modifica delle specifiche. |
(3) |
Le misure di cui alla presente decisione tengono conto del parere dell'European Union Energy Star Board di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(4) |
È opportuno che le specifiche dei display di cui all'allegato C, parte I, vengano abrogate e sostituite con le specifiche allegate alla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
In applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, gli enti di gestione prendono una decisione in merito al riesame delle specifiche di cui all'allegato C di tale accordo. In merito alla presente decisione relativa alle specifiche applicabili ai display di cui all'allegato C dell'accordo la posizione adottata dall'Unione europea si basa sul progetto di decisione allegato.
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 63 del 6.3.2013, pag. 5.
(2) Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1).
ALLEGATO I
PROGETTO DI DECISIONE
degli …
enti di gestione, in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, concernente la revisione delle specifiche applicabili ai display di cui all'allegato C dell'accordo
GLI ENTI DI GESTIONE,
visto l'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, in particolare l'articolo XII,
considerando la necessità di rivedere le specifiche dei display,
DECIDONO:
La parte I «Display» attualmente inclusa nell'allegato C dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio è sostituita dalla parte I «Display» di seguito.
La decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. La decisione, in duplice copia, è firmata dai copresidenti.
Firmata a Washington DC il […] […]
a nome dell'agenzia degli Stati Uniti per la protezione dell'ambiente
Firmata a Bruxelles il […] […]
a nome dell'Unione europea
ALLEGATO II
ALLEGATO C
PARTE II DELL'ACCORDO
I. SPECIFICHE APPLICABILI AI DISPLAY (versione 7.0)
1. Definizioni
A) |
Tipi di prodotto: 1) Display elettronico (display): prodotto formato da uno schermo di visualizzazione e dai relativi componenti elettronici, spesso contenuti in un unico involucro, la cui funzione primaria è quella di visualizzare informazioni provenienti: 1) da un computer, una stazione di lavoro o un server attraverso uno o più ingressi (ad esempio VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, IEEE 1394, USB); 2) da un supporto di archiviazione esterno (ad esempio un'unità flash USB, una scheda di memoria); 3) da una connessione di rete. a) Monitor (unità video): display elettronico destinato all'uso individuale in un ambiente d'ufficio. b) Display segnaletico: display elettronico per l'uso in aree nelle quali deve essere visto da più persone in ambienti diversi dagli uffici, quali negozi, centri commerciali, ristoranti, musei, alberghi, ambienti esterni, aeroporti, sale conferenza o aule scolastiche. Ai fini della presente specifica, un display deve essere classificato come display segnaletico se soddisfa due o più dei criteri elencati di seguito:
|
B) |
Modalità operative: 1) Modalità accesa: modalità in cui il display è attivato ed esegue la funzione principale. 2) Modalità veglia: modalità a basso consumo in cui il display esegue una o più funzioni non principali protettive o funzioni continue. Nota: la modalità «veglia» può supportare le seguenti funzioni: agevolare l'attivazione della modalità «accesa» mediante un interruttore a distanza, la tecnologia tattile, un sensore interno o un timer; fornire informazioni o indicazioni di stato, compresi eventuali orologi; supportare funzioni basate su sensori; mantenere la presenza in rete. 3) Modalità spenta: modalità in cui il display è collegato a una fonte di alimentazione, non produce alcuna informazione visiva e non può essere commutato in altra modalità attraverso l'unità di controllo a distanza oppure un segnale interno o esterno. Nota: il display può uscire da questa modalità solo se l'utilizzatore aziona direttamente un interruttore o un comando integrati. Alcuni prodotti possono essere privi della modalità «spenta». |
C) |
Caratteristiche visive: 1) Condizioni della luminosità ambientale: combinazione dei valori di illuminamento nell'ambiente che circonda un display, come un soggiorno o un ufficio. 2) Controllo automatico della luminosità (Automatic Brightness Control — ABC): meccanismo automatico che regola la luminosità di un display in funzione della luminosità ambientale. Nota: la funzione ABC deve essere attivata per poter regolare la luminosità del display. 3) Gamma cromatica (gamut): l'area della gamma cromatica viene registrata come percentuale dello spazio colore CIE LUV 1976 u′ v′ e calcolata utilizzando la Sezione 5.18 Gamut Area della norma IDMS (Information Display Measurements Standard) versione 1.03. Nota: qualsiasi supporto alla gamma cromatica nelle aree di colore non visibile/invisibile non deve essere conteggiato. La dimensione della gamma cromatica va espressa come percentuale esclusivamente dell'area visibile dello spazio colore CIE LUV. 4) Luminanza: misura fotometrica dell'intensità luminosa, per unità di superficie, di un flusso luminoso proiettato in una determinata direzione, espressa in candele per metro quadrato (cd/m2). a) Luminanza massima dichiarata: luminanza massima che il display può raggiungere in una modalità accesa predefinita e, ad esempio, specificata dal fabbricante nel manuale dell'utilizzatore. b) Luminanza massima misurata: luminanza massima misurata che il display può raggiungere configurando manualmente comandi quali la luminosità e il contrasto. c) Luminanza di fabbrica: luminanza del display definita nello stabilimento di produzione, scelta dal fabbricante per il normale uso domestico o per un determinato mercato. 5) Risoluzione nativa verticale: il numero di linee fisiche lungo l'asse verticale del display all'interno della sua area visibile. Nota: un display con una risoluzione di 1 920 × 1 080 (orizzontale x verticale) ha una risoluzione nativa verticale di 1 080. 6) Superficie dello schermo: l'area visibile del display che produce immagini. Nota: la superficie dello schermo è calcolata moltiplicando la larghezza dell'immagine visibile per la sua altezza. Per gli schermi curvi, misurare la larghezza e l'altezza lungo l'arco del display. |
D) |
Ulteriori funzioni e caratteristiche: 1) Collegamento a ponte (bridge connection): collegamento fisico tra due hub controller (es: USB, FireWire). Nota: il collegamento a ponte consente di espandere le porte (port), in genere per spostarle in un luogo più adatto o per aumentarne il numero. 2) Piena connettività di rete: la capacità del display di mantenere una presenza di rete in modalità veglia. La presenza di rete del display, i suoi servizi di rete e le sue applicazioni vengono mantenuti anche se alcuni componenti del display sono disattivati. Il display può scegliere di cambiare stati di consumo in base al ricevimento di dati di rete provenienti da componenti di rete remoti ma, in assenza di domande di servizi provenienti dagli stessi, dovrebbe restare in modalità veglia. Nota: la piena connettività di rete non si limita a una serie specifica di protocolli. Definita anche funzionalità «proxy di rete» e descritta nella norma Ecma-393. 3) Sensore di presenza: dispositivo usato per rilevare la presenza umana davanti a un display o nella zona che lo circonda. Nota: si usa di solito per far passare un display dalla modalità accesa a quella di veglia. 4) Tecnologia tattile (Touch): consente all'utilizzatore di interagire con un prodotto attraverso il contatto con la superficie del display. 5) Modulo plug-in: Un dispositivo modulare «plug-in» che fornisce una o più delle seguenti funzioni, senza l'esplicito scopo di fornire le funzioni generali tipiche di un computer:
Nota: ai fini della presente specifica, i moduli che forniscono altri ulteriori opzioni di input non sono considerati moduli plug-in. |
E) |
Famiglia di prodotti: una serie di modelli dello stesso prodotto: 1) costruiti dallo stesso fabbricante; 2) che condividono la stessa superficie dello schermo, risoluzione e luminanza massima dichiarata; 3) il cui schermo appartiene allo stesso modello di base. I modelli appartenenti a una famiglia di prodotti si possono distinguere l'uno dall'altro per una o più caratteristiche o aspetti. Per i display, le variazioni accettabili all'interno di una famiglia di prodotti includono:
|
F) |
Modello rappresentativo: prodotto configurato e provato ai fini della qualifica ENERGY STAR, destinato a essere commercializzato ed etichettato come prodotto ENERGY STAR. |
G) |
Alimentatore: 1) Alimentazione esterna: circuito di alimentazione esterno utilizzato per convertire la corrente elettrica in corrente continua o in corrente alternata a tensione più bassa per il funzionamento di un prodotto di consumo. 2) Corrente continua standard: metodo per trasmettere la corrente continua definito da uno standard tecnologico noto, che consente un'interoperabilità plug-and-play. Nota: Esempi comuni sono le connessioni USB e Power-Over- Ethernet. Di norma la corrente continua standard consente sia l'alimentazione sia le comunicazioni tramite lo stesso cavo ma, similmente alla corrente continua a 380 V, ciò non è obbligatorio. |
2. Campo di applicazione
2.1. Prodotti inclusi
2.1.1. Il logo ENERGY STAR può essere attribuito a prodotti che soddisfano la definizione qui specificata di display, alimentati direttamente dalla rete in c.a., da una fonte di alimentazione esterna o da corrente continua standard, ma non a quelli elencati nella sezione 2.2. Tipici prodotti cui può essere attribuito tale logo secondo la presente specifica sono:
i. |
monitor; |
ii. |
monitor con funzionalità tastiera, video e mouse (keyboard, video and mouse switch functionality — KVM); |
iii. |
display segnaletico; |
iv. |
display segnaletici e monitor con moduli plug-in. |
2.2. Prodotti esclusi
2.2.1. Ai prodotti che rientrano in altre specifiche di prodotto ENERGY STAR, incluso televisori e computer (Thin Clients, Slates/Tablets, Portable All-in-one Computers, Integrated Desktops), non può essere attribuito il logo a norma della presente specifica. L'elenco delle specifiche attualmente in vigore si trova all'indirizzo http://www.eu-energystar.org/specifications.htm.
2.2.2. Il logo non può essere attribuito a norma della presente specifica ai seguenti prodotti:
i. |
prodotti con sintonizzatore TV integrato; |
ii. |
display con pile integrate o sostituibili progettati per funzionare in modalità principale senza alimentazione in rete in c.a. o alimentazione esterna in c.c., o con portabilità del dispositivo (ad esempio, lettori elettronici, cornici digitali per fotografie alimentate a batterie); |
iii. |
prodotti destinati a soddisfare le norme UE in materia di dispositivi medici che proibiscono funzioni di risparmio energetico e/o non dispongono di una modalità di alimentazione conforme alla definizione di modalità veglia. |
3. Criteri per l'attribuzione del logo
3.1. Cifre significative e arrotondamento
3.1.1. Tutti i calcoli vanno effettuati con valori misurati direttamente, non arrotondati.
3.1.2. Salvo disposizioni contrarie, la conformità ai requisiti si valuta utilizzando valori misurati direttamente o calcolati senza il ricorso ad arrotondamenti.
3.1.3. I valori misurati o calcolati direttamente per essere segnalati alla Commissione europea a fini di registrazione, vanno arrotondati alla cifra significativa più vicina, come stabilito dalle relative specifiche.
3.2. Requisiti generali per monitor e display segnaletici
3.2.1. Alimentazione esterna (EPS): gli alimentatori esterni monotensione e multitensione devono soddisfare requisiti di efficienza pari almeno al livello VI dell'International Efficiency Marking Protocol quando sono sottoposti a prova con il metodo di prova uniforme per la misurazione del consumo energetico degli alimentatori esterni di cui all'appendice Z del documento 10 CFR parte 430.
i. |
gli alimentatori esterni monotensione e multitensione devono includere il marchio «livello VI» o superiore. |
ii. |
Ulteriori informazioni relative a tale protocollo si trovano all'indirizzo http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=EERE-2008-BT-STD-0005-0218. |
3.2.2. Gestione del consumo:
i. |
i prodotti devono disporre di almeno una funzione di gestione del consumo abilitata per impostazione predefinita che possa essere usata per passare automaticamente dalla modalità veglia alla modalità accesa mediante un dispositivo host collegato oppure internamente (ad esempio, supporto per il VESA Display Power Management Signalling — DPMS abilitato per impostazione predefinita); |
ii. |
i prodotti che generano contenuti da visualizzare provenienti da una o più fonti interne sono dotati di un sensore o di un temporizzatore abilitato per impostazione predefinita ad attivare automaticamente la modalità veglia o spenta; |
iii. |
per i prodotti che dopo un tempo di ritardo predefinito passano dalla modalità accesa a quella di veglia o spenta, è necessario comunicare tale tempo di ritardo; |
iv. |
i monitor devono passare automaticamente alla modalità veglia o spenta entro 5 minuti dopo la disconnessione da un computer host. |
3.2.3. I display segnaletici in modalità accesa devono avere un fattore di potenza attiva pari ad almeno 0,7 nella sezione 5.2.F) del metodo di prova ENERGY STAR.
3.3. Fabbisogno energetico dei monitor per computer
3.3.1. Il consumo totale di energia (TCE) in kWh è calcolato in base all'equazione 1, a partire dai valori misurati.
Equazione 1
Calcolo del consumo totale di energia
ETEC = 8,76 × (0,35 × PON + 0,65 × PSLEEP )
Dove:
— |
ETEC è il calcolo del consumo totale di energia in kWh; |
— |
PON è il consumo misurato in modalità accesa, espresso in Watt; |
— |
PSLEEP è il consumo misurato in modalità veglia, espresso in Watt; |
— |
il risultato riportato va arrotondato al decimale di kWh più vicino. |
3.3.2. Il TEC massimo (ETEC_MAX) in kWh per i monitor dev'essere calcolato in base alla tabella 1.
Tabella 1
Calcolo del TEC massimo (ETEC_MAX) per i monitor, in kWh
Superficie (in2) |
Valore massimo ETEC Max (kWh) Dove: A è la superficie visibile dello schermo, in in2 r è la risoluzione dello schermo, in megapixel Il risultato riportato va arrotondato al decimale di kWh più vicino. |
A < 130 |
(6,13 × r) + (0,06 × A) + 9 |
130 ≤ A < 150 |
(6,13 × r) + (0,69 × A) – 72,38 |
150 ≤ A < 180 |
(6,13 × r) + (0,21 × A) – 0,50 |
180 ≤ A < 200 |
(6,13 × r) + (0,05 × A) + 28 |
200 ≤ A < 230 |
(6,13 × r) + (0,03 × A) + 31,33 |
230 ≤ A < 280 |
(6,13 × r) + (0,2 × A) – 7 |
280 ≤ A < 300 |
(6,13 × r) + 49 |
300 ≤ A < 500 |
(6,13 × r) + (0,2 × A) – 11 |
A ≥ 500 |
(6,13 × r) + 89 |
3.3.3. Per tutti i monitor, il TEC (ETEC) calcolato in kWh deve essere pari o inferiore al calcolo del TEC massimo (ETEC_MAX) con relative tolleranze e adeguamenti (applicati non più di una volta) in base all'equazione 2.
Equazione 2
Consumo totale di energia per monitor
ETEC ≤ (ETEC_MAX + EEP + EABC + EN + EOS + ET ) × effAC_DC
Dove:
— |
ETEC è il TEC in kWh calcolato in base all'equazione Equation 1; |
— |
ETEC_MAX è il TEC massimo necessario in kWh calcolato in base alla tabella 1; |
— |
EEP è il consumo aggiuntivo tollerato, in kWh, per i display potenziati, calcolato in base alla procedura illustrata alla sezione 3.3.4; |
— |
EABC è il consumo aggiuntivo tollerato per il controllo automatico della luminosità, in kWh, calcolato in base all'equazione 4; |
— |
EN è il consumo aggiuntivo tollerato con piena connettività di rete, in kWh, in base alla tabella 3; |
— |
EOS è il consumo aggiuntivo tollerato per il sensore di presenza, in kWh, in base alla tabella 4; |
— |
ET è il consumo aggiuntivo tollerato per la tecnologia tattile, in kWh, in base all'equazione 5; |
— |
effAC_DC è l'adeguamento standard per le perdite dovute alla conversione c.a.-c.c. che si verificano quando il dispositivo alimenta il display; è pari a 1,0 per display alimentati a CA, e a 0,85 per display alimentati a c.c. |
3.3.4. Per i monitor che soddisfano i requisiti per i display potenziati (EPD) riportati di seguito, nell'equazione 2 va utilizzata solo una delle tolleranze presenti nella tabella 2:
i. |
grado di contrasto di almeno 60:1 misurato a un angolo di visione orizzontale di almeno 85° rispetto alla perpendicolare su schermo piatto e di almeno 83° rispetto alla perpendicolare su schermo curvo, con o senza vetro di copertura dello schermo; |
ii. |
una risoluzione nativa pari o superiore a 2,3 megapixel (MP); |
iii. |
gamma cromatica superiore o pari al 32,9 % di CIE LUV. |
Tabella 2
Calcolo del consumo aggiuntivo di energia tollerato, per display potenziati (EPD)
Criteri per la gamma cromatica (gamut) |
EEP (kWh) Dove: ETEC_MAX è il TEC massimo necessario in kWh; r è la risoluzione dello schermo, in megapixel |
il supporto alla gamma cromatica è pari o superiore al 32,9 % del CIE LUV. |
|
il supporto alla gamma cromatica è pari o superiore al 38,4 % del CIE LUV. |
0,65 × (ETEC_MAX – 6,13 × r) |
Nota: un modello che supporta più del 99 % dello spazio colore sRGB corrisponde al 32,9 % del CIE LUV mentre un modello che supporta più del 99 % di Adobe RGB equivale al 38,4 % del CIE LUV.
3.3.5. Per i monitor muniti di controllo automatico della luminosità (Automatic Brightness Control — ABC) abilitato per impostazione predefinita, occorre aggiungere a ETEC_MAX, calcolato con l'equazione 2, un consumo aggiuntivo (EABC), calcolato con l'equazione 4, se la riduzione del consumo d'energia in modalità accesa (RABC), calcolata con l'equazione 3, è pari o superiore al 20 %.
Equazione 3
Calcolo della riduzione del consumo d'energia in modalità accesa, con ABC abilitato per impostazione predefinita
Dove:
— |
RABC è la riduzione percentuale del consumo d'energia in modalità accesa dovuta all'ABC; |
— |
P300 è il consumo energetico in modalità accesa, espresso in Watt, misurato con livello di luce ambiente a 300 lux come indicato nella sezione 6.4 del metodo di prova; |
— |
P12 è il consumo energetico in modalità accesa, espresso in Watt, misurato con livello di luce ambiente a 12 lux come indicato nella sezione 6.4 del metodo di prova; |
Equazione 4
Calcolo dell'energia per il controllo automatico della luminosità (ABC) dei monitor (EABC)
EABC = 0,05 × ETEC_MAX
Dove:
— |
EABC è l'energia per il controllo automatico della luminosità in kWh; e |
— |
ETEC_MAX è il TEC massimo necessario, in kWh, calcolato in base alla tabella 1. |
3.3.6. I prodotti con piena connettività di rete confermata nella sezione 6.7 del metodo di prova ENERGY STAR applicano la tolleranza di cui alla tabella 3.
Tabella 3
Calcolo dell'energia per la piena connettività di rete dei monitor (EN)
EN (kWh)
2,9
3.3.7. Per prodotti sottoposti a prova dotati di un sensore di presenza attivo si applica la tolleranza di cui alla tabella 4.
Tabella 4
Calcolo dell'energia per funzioni ulteriori dei monitor (EOS)
Tipo |
consumo di energia tollerato (kWh) |
Sensore di presenza EOS |
1,7 |
3.3.8. Per prodotti sottoposti a prova dotati di tecnologia tattile in modalità attiva si applica la tolleranza di cui all'equazione 5.
Equazione 5
Consumo di energia tollerato per la tecnologia tattile dei monitor (ET)
ET = 0,15 × ETEC_MAX
Dove:
— |
ET è la tolleranza di consumo per la tecnologia tattile, in kWh; |
— |
ETEC_MAX è il TEC massimo necessario, in kWh, calcolato in base alla tabella 1. |
3.4. Consumi di energia in modalità accesa per i display segnaletici
3.4.1. Il consumo massimo d'energia in modalità accesa (PON_MAX), in watt, è calcolato in base all'equazione 6.
Equazione 6
Calcolo del consumo massimo d'energia in modalità accesa, in watt, per i display segnaletici (PON_MAX)
PON_MAX = (4,0 × 10– 5 × × A) + 119 × tanh(0,0008 × (A – 200,0) + 0,11) + 6
Dove:
— |
PON_MAX è il consumo massimo d'energia in modalità accesa, espresso in watt; |
— |
A è la superficie dello schermo (in pollici quadrati); |
— |
è la luminanza massima misurata del display, in candele per metro quadrato, secondo il metodo indicato nella sezione 6.2 del metodo di prova; |
— |
tahn è la funzione tangente iperbolica; |
— |
il risultato riportato va arrotondato al decimale di watt più vicino. |
Equazione 7
Consumo di energia in modalità accesa per i display segnaletici
PON ≤ PON_MAX + PABC
Dove:
— |
PON è il consumo d'energia in modalità accesa, in Watt, misurato come indicato nella sezione 6.3 o 6.4 del metodo di prova; |
— |
PON_MAX è il consumo massimo d'energia in modalità accesa, espresso in watt, misurato con l'equazione 6 |
— |
PABC è il consumo aggiuntivo tollerato per i display con ABC in modalità accesa, espresso in watt, misurato con l'equazione 8. |
3.4.2. Per i display segnaletici muniti di controllo automatico della luminosità (Automatic Brightness Control — ABC) abilitato per impostazione predefinita, occorre aggiungere a PON_MAX, calcolato in base all'equazione 6, un consumo aggiuntivo tollerato (PABC), calcolato con l'equazione 8, se la riduzione del consumo d'energia in modalità accesa (RABC), calcolata con l'equazione 3, è pari o superiore al 20 %.
Equazione 8
Calcolo del consumo aggiuntivo tollerato in modalità accesa per display segnaletici con ABC abilitato per impostazione predefinita
PABC = 0,05 × PON_MAX
Dove:
— |
PABC è il consumo aggiuntivo tollerato per i display con ABC in modalità accesa, espresso in watt; |
— |
PON_MAX è il consumo massimo d'energia in modalità accesa, espresso in watt. |
3.5. Consumi di energia in modalità veglia per i display segnaletici
3.5.1. Il consumo misurato in modalità veglia (PSLEEP), in watt, deve essere inferiore o uguale alla somma del consumo massimo d'energia in modalità veglia (PSLEEP_MAX) e delle diverse tolleranze (ciascuna applicata una sola volta), come risulta dall'equazione 9.
Equazione 9
Consumo di energia in modalità veglia per i display segnaletici
Dove:
— |
PSLEEP è il consumo misurato in modalità veglia, espresso in watt; |
— |
PSLEEP_MAX è il consumo massimo d'energia in modalità veglia, espresso in watt, come specificato nella tabella 5, |
— |
PN è il consumo aggiuntivo tollerato con piena connettività di rete, in watt, in base all'equazione tabella 6; |
— |
POS è il consumo aggiuntivo tollerato per il sensore di presenza, in watt, in base alla tabella tabella 7; |
— |
PT è il consumo aggiuntivo tollerato per la tecnologia tattile, in watt, in base all'equazione tabella 7; |
Tabella 5
Consumo massimo di energia in modalità veglia per i display segnaletici (PSLEEP_MAX)
PSLEEP_MAX
(watt)
0,5
3.5.2. I prodotti con piena connettività di rete confermata nella sezione 6.7 del metodo di prova ENERGY STAR applicano la tolleranza di cui alla tabella 6.
Tabella 6
Consumo aggiuntivo tollerato per la piena connettività di rete per i pannelli segnaletici
PN
(watt)
3,0
3.5.3. Per prodotti sottoposti a prova dotati di un sensore di presenza o di tecnologia tattile in modalità veglia si applica la tolleranza di cui alla tabella 7.
Tabella 7
Consumo aggiuntivo tollerato per le funzioni aggiuntive in modalità veglia, per i display segnaletici
Tipo |
Dimensioni dello schermo (in) |
Tolleranza (watt) |
Sensore di presenza POS |
Tutti |
0,3 |
Tecnologia tattile PT (applicabile solo ai display segnaletici con schermo superiore a 30 pollici) |
≤ 30 |
0,0 |
> 30 |
1,5 |
3.6. Requisiti nella modalità spenta per tutti i display
3.6.1. Ai fini dell'attribuzione del logo, non è necessario che un prodotto sia dotato della modalità spenta; per i prodotti che ne sono dotati, il consumo d'energia misurato in modalità spenta (POFF) non è superiore al consumo massimo d'energia in modalità spenta (POFF_MAX) specificato alla tabella 8.
Tabella 8
Consumo massimo d'energia in modalità spenta (POFF_MAX)
POFF_MAX
(watt)
0,5
3.7. Requisiti di registrazione della luminanza
3.7.1. Per tutti i prodotti occorre registrare la luminanza massima dichiarata e la luminanza massima misurata; la luminanza di fabbrica deve essere registrata per tutti i prodotti, esclusi quelli con ABC abilitato per impostazione predefinita.
4. Requisiti di prova
4.1. Metodi di prova
4.1.1. Per determinare l'idoneità all'attribuzione del logo ENERGY STAR, si usano i metodi di prova di cui alla tabella 9.
Tabella 9
Metodi di prova per l'attribuzione del logo ENERGY STAR
Tipo di prodotto |
Metodo di prova |
Tutti i tipi di prodotto e dimensioni dello schermo |
Metodo di prova ENERGY STAR per determinare il consumo di energia del display |
Display con prestazioni superiori |
International Committee for Display Metrology (ICDM) Information Display Measurements Standard — Versione 1.03 |
Display che dichiarano piena connettività di rete |
CEA-2037-A, Determination of Television Set Power Consumption |
4.2. Numero di unità necessarie per le prove
4.2.1. Per la prova si sceglie un'unità di un modello rappresentativo, secondo la definizione di cui alla sezione 1.
4.2.2. Per attribuire il logo a una famiglia di prodotti, si considera come modello rappresentativo la configurazione del prodotto che richiede più energia all'interno di ciascuna categoria di prodotti della famiglia.
5. Interfaccia utente
5.1. I fabbricanti sono incoraggiati a progettare prodotti in linea con le norme sull'interfaccia utente, IEEE P1621: Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments. Informazioni dettagliate sono disponibili all'indirizzo http://energy.lbl.gov/controls/.
6. Data di applicazione
6.1. Data di applicazione: La versione 7.0 della specifica ENERGY STAR per display ha effetto a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo. Ai fini dell'attribuzione del logo ENERGY STAR, un modello di prodotto deve soddisfare la specifica ENERGY STAR in vigore al momento della fabbricazione. La data di fabbricazione è specifica per ogni unità ed è quella alla quale un'unità è considerata completamente assemblata.
6.2. Revisioni future delle specifiche. La Commissione europea si riserva il diritto di modificare la presente specifica se cambiamenti di natura tecnologica e/o commerciali dovessero pregiudicarne l'utilità per i consumatori, l'industria o l'ambiente. Conformemente alla politica attuale, le revisioni della specifica sono realizzate di comune accordo con le parti interessate. Si noti che, in caso di revisione di una specifica, il logo ENERGY STAR non viene rilasciato automaticamente per l'intero ciclo di vita di un modello.
7. Considerazioni per future revisioni
7.1. Consumo limite con alimentazione c.c. in modalità accesa: L'EPA e la Commissione europea sono interessate a prevedere un requisito di consumo energetico massimo in modalità accesa per prodotti standard a corrente continua che non richiedono il calcolo della conversione c.a.-c.c.. L'EPA e la Commissione europea prevedono una sempre maggiore diffusione sul mercato di questi prodotti dotati del più recente standard USB e attendono con interesse di ricevere ulteriori dati provenienti da test sulla loro alimentazione in c.c..
METODO DI PROVA FINALE PER DISPLAY
Rev. Settembre 2015
1. Contesto
Il metodo di prova descritto di seguito è utilizzato per determinare la conformità ai requisiti della specifica ENERGY STAR per i display.
2. Applicabilità
Il seguente metodo di prova è applicabile a tutti i prodotti idonei a ottenere il logo ENERGY STAR nella categoria «display».
3. Definizioni
Salvo indicazione contraria, tutti i termini utilizzati nel presente documento corrispondono alle definizioni contenute nella specifica ENERGY STAR per i display.
A) Dispositivo host: l'apparecchio o dispositivo usato come fonte del segnale audio/video di prova per i display. Può trattarsi di un computer o di qualsiasi altro dispositivo capace di fornire un segnale video.
4. Configurazione della prova
A) |
Configurazione della prova e strumenti: la configurazione della prova e gli strumenti per tutte parti del metodo sono conformi ai requisiti della International Electrotechnical Commission (IEC) 62301:2011, «Household electrical appliances — Measurement of standby power», sezione 4, «General Conditions for Measurements», salvo diversamente indicato nel presente documento. In caso di prescrizioni tra loro contraddittorie, prevalgono quelle relative al metodo di prova ENERGY STAR. |
B) |
Potenza in ingresso in c.a.: i prodotti destinati ad essere alimentati da una rete elettrica c.a. sono collegati a una fonte di tensione adatta al mercato di destinazione, come indicato nella tabella 10. Qualora il prodotto sia fornito con un alimentatore esterno, quest'ultimo è utilizzato per collegare il prodotto alla fonte di tensione indicata. Tabella 10 Requisiti dell'alimentazione in ingresso per i prodotti
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C) |
Potenza in c.c. in ingresso:
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D) |
Temperatura ambiente: La temperatura ambiente è di 23 °C ± 5 °C. |
E) |
Umidità relativa: L'umidità relativa è compresa tra il 10 % e l'80 %. |
F) |
Allineamento dell'unità in prova (Unit Under Test, UUT):
|
G) |
Fonte luminosa per le prove in modalità accesa:
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H) |
Misuratori di potenza: i misuratori di potenza hanno le seguenti caratteristiche
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I) |
Misuratori di luminanza e illuminamento:
|
J) |
Precisione della misurazione:
|
5. Conduzione della prova
5.1. Orientamenti per le misurazioni dei consumi
A) |
Prove sulle preimpostazioni di fabbrica: per la durata della prova in modalità veglia e accesa, le misurazioni dei consumi devono essere eseguite con il prodotto nella sua configurazione predefinita e con tutte le opzioni configurabili dall'utilizzatore nella modalità preimpostata dal fabbricante, salvo se diversamente specificato nel presente metodo di prova.
|
B) |
Moduli POD (Point of Deployment): Non devono essere installati moduli POD facoltativi. |
C) |
Moduli Plug-in: rimuovere i moduli Plug-in facoltativi dal display se è possibile testare il display conformemente al metodo di prova senza che questo tipo di modulo sia installato. |
D) |
Modalità veglia con funzionalità multiple: qualora il prodotto offra opzioni multiple per il comportamento del dispositivo in modalità veglia (per esempio, avvio rapido), oppure diversi metodi per entrare in modalità veglia, occorre misurare e registrare il consumo di energia durante tutte le modalità veglia. Tutte le prove in modalità veglia vanno effettuate conformemente alla sezione 6.5. |
5.2. Condizioni per la misurazione dei consumi
A) |
Misurazione dei consumi:
|
B) |
Condizioni da camera oscura:
|
C) |
Configurazione e controllo dell'UUT:
|
D) |
Risoluzione e frequenza di aggiornamento:
|
E) |
Precisione dei livelli dei segnali d'ingresso: in caso di utilizzo di interfacce analogiche, gli ingressi video devono rientrare nell'intervallo ± 2 % dei livelli di riferimento del bianco e del nero. In caso di utilizzo di interfacce digitali, chi effettua la prova non può regolare il colore della sorgente del segnale video o modificarla se non per comprimere/espandere e codificare/decodificare il segnale per la trasmissione, come richiesto. |
F) |
Fattore di potenza attiva: I partecipanti al programma devono indicare il fattore di potenza attiva (Power Factor, PF) dell'UUT durante la misurazione in modalità accesa. I valori del fattore di potenza devono essere registrati allo stesso tasso al quale è registrato il valore della potenza (PON). Dev'essere calcolato il valore medio, per tutta la durata della prova in modalità accesa, del fattore di potenza registrato. |
G) |
Materiali di prova:
|
H) |
Segnale video in ingresso:
|
6. Procedure di prova per tutti i prodotti
6.1. Inizializzazione dell'UUT prima della prova
A) |
Prima dell'inizio della prova, l'UUT è inizializzata come segue:
|
6.2. Prova della luminanza
A) |
La prova della luminanza va effettuata immediatamente dopo il preriscaldamento e in condizioni da camera oscura. L'illuminamento misurato per lo schermo dell'UUT in modalità spenta deve essere pari o inferiore a 1,0 lux. |
B) |
La luminanza è misurata in un punto perpendicolare al centro dello schermo utilizzando un misuratore di luminanza e secondo le istruzioni riportate sul manuale del misuratore. |
C) |
La posizione del misuratore di luminanza rispetto allo schermo del prodotto deve rimane fissa per tutta la durata della prova. |
D) |
Per prodotti dotati di ABC, disabilitarlo prima di eseguire la misurazione della luminanza. Qualora non sia possibile disabilitare l'ABC, la misurazione della luminanza va eseguita perpendicolarmente al centro dello schermo del prodotto, con luce che entra direttamente nel sensore della luce ambiente dell'UUT a un valore pari o superiore a 300 lux. |
E) |
La misurazione della luminanza deve essere eseguita secondo le indicazioni riportate di seguito:
|
F) |
Mantenere la regolazione del contrasto sul livello massimo per le successive prove in modalità accesa, salvo indicazione contraria. |
6.3. Prove in modalità accesa per prodotti senza ABC abilitato come impostazione predefinita
A) |
Dopo le prove di luminanza e prima delle prove di consumo in modalità accesa, regolare la luminanza dell'UUT come indicato di seguito:
|
B) |
Se l'UUT è in grado di visualizzare i segnali IEC, il consumo in modalità accesa (PON) deve essere misurato conformemente alla norma IEC 62087:2011 Sezione 11.6.1 «Measurements using dynamic broadcast-content video signal.» Se l'UUT non è in grado di visualizzare i segnali IEC, il consumo in modalità accesa (PON) deve essere misurato come indicato di seguito:
|
6.4. Prove in modalità accesa per prodotti con ABC abilitato come impostazione predefinita
Il consumo energetico medio in modalità accesa del prodotto deve essere determinato con il segnale video con contenuto dinamico di cui alla norma CEI 62087:2011. Se il prodotto non è in grado di visualizzare il segnale IEC, utilizzare per tutti i passaggi seguenti il modello di prova della norma VESA FPDM2 L80, descritto nella sezione 6.3B)5), punto.
A) |
Stabilizzare l'UUT per 30 minuti. Ciò va fatto ripetendo tre volte il segnale video con contenuto dinamico IEC, che dura ogni volta 10 minuti. |
B) |
Fissare il flusso luminoso della lampada usata per le prove a 12 lux, misurando il valore all'ingresso del sensore della luce ambiente. |
C) |
Visualizzare il segnale video con contenuto dinamico della durata di 10 minuti. Misurare e registrare il consumo di energia, P12, durante i 10 minuti di visualizzazione del segnale video con contenuto dinamico. |
D) |
Ripetere i passaggi 6.4B) e 6.4C) per un livello di luce ambiente di 300 lux, per misurare P300. |
E) |
Disabilitare l'ABC e misurare il consumo in modalità accesa (PON) come indicato nella sezione 6.3. Qualora non sia possibile disabilitare l'ABC, le misurazioni del consumo devono essere eseguite come indicato di seguito:
|
6.5. Prova in modalità veglia
A) |
Il consumo in modalità veglia (PSLEEP) deve essere misurato secondo la norma IEC 62301:2011 e, inoltre, conformemente a ciò che è indicato nella sezione 5. |
B) |
La prova in modalità veglia deve essere effettuata con l'UUT collegata al dispositivo ospitante, analogamente alla prova in modalità accesa. Se possibile, la modalità veglia deve essere attuata mettendo il dispositivo ospitante in modalità veglia. Se il dispositivo host è un computer, la modalità veglia è definita nella versione 6.1 della specifica ENERGY STAR per i computer. |
C) |
Se il prodotto è dotato di diverse modalità veglia che possono essere selezionate manualmente, o se il prodotto è in grado di passare al modo veglia con metodi diversi (ad esempio, con un comando a distanza o mettendo il dispositivo ospitante in modalità veglia), le misurazioni devono essere effettuate e registrate in tutti i modi veglia a disposizione. Se il prodotto passa automaticamente da una modalità veglia all'altra, il tempo di misurazione deve essere sufficientemente lungo da consentire di ottenere la media del consumo in tutte le modalità veglia. La misurazione deve comunque soddisfare i requisiti (ad esempio, stabilità, periodo di misurazione ecc.) di cui alla sezione 5.3 della norma IEC 62301:2011. |
6.6. Prova in modalità spenta
A) |
Per i prodotti dotati di modalità spenta, al termine della prova in modalità veglia passare alla modalità spenta mediante l'interruttore dell'alimentazione più facilmente accessibile. |
B) |
Misurare il consumo di energia in modalità spenta (POFF) conformemente a quanto indicato alla sezione 5.3.1 della norma IEC 62301:2011. Documentare il metodo di regolazione e la sequenza di passaggi richiesti per entrare in modalità spenta. |
C) |
Quando il consumo di energia è misurato in modalità spenta è possibile ignorare i cicli di controllo del segnale di sincronizzazione in ingresso. |
6.7. Prove supplementari
A) |
Per prodotti dotati di funzionalità dati/di rete o di un collegamento a ponte, oltre alle prove condotte con le funzionalità dati/di rete e il collegamento a ponte attivati (cfr. sezione 5.2C)1)], la prova in modalità veglia deve essere condotta disattivando sia le funzionalità dati/di rete sia il collegamento a ponte, conformemente a quanto indicato nella sezione 5.2C)1)b) e c). |
B) |
La presenza di una piena connettività di rete deve essere determinata sottoponendo alla prova per l'attività di rete il display, in modalità veglia, conformemente alla sezione 6.7.5.2 della norma CEA-2037-A (Determination of Television Set Power Consumption) e secondo quanto indicato di seguito:
|
(1) http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title10-vol3/pdf/CFR-2011-title10-vol3-sec430-2.pdf
(2) IEEE 802 — Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks — parte 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications
(3) Parte 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications — Modifica 5: MEDIA Access Control Parameters, Physical Layers, and Management Parameters for Energy-Efficient Ethernet
1.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/113 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1757 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2016
relativa all'istituzione di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua — (ERIC EMSO)
[notificata con il numero C(2016) 5542]
(I testi in lingua inglese, francese, greca, italiana, portoghese, rumena e spagnola sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito hanno chiesto alla Commissione di istituire un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua — (ERIC EMSO). |
(2) |
L'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito hanno convenuto che l'Italia sarà lo Stato membro ospitante dell'ERIC EMSO. |
(3) |
La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni stabilite da tale regolamento. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È istituito il consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua — (ERIC EMSO).
2. Gli elementi fondamentali dello statuto dell'ERIC EMSO figurano nell'allegato.
Articolo 2
L'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016
Per la Commissione
Carlos MOEDAS
Membro della Commissione
(1) GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.
ALLEGATO
ELEMENTI FONDAMENTALI DELLO STATUTO DELL'ERIC EMSO
1. COMPITI E ATTIVITÀ
1. |
I compiti dell'ERIC EMSO sono i seguenti:
|
2. |
NELLO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI L'ERIC EMSO:
|
2. SEDE LEGALE
La sede legale dell'ERIC EMSO è a Roma sul territorio della Repubblica italiana, in seguito «Stato membro ospitante».
3. DENOMINAZIONE
È istituito il consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua (ERIC EMSO) a norma del regolamento (CE) n. 723/2009.
4. DURATA E PROCEDURA DI SCIOGLIMENTO
1. |
L'ERIC EMSO è istituito fino al 31 dicembre 2024. |
2. |
L'assemblea dei membri può decidere di sciogliere l'ERIC EMSO con la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti. |
3. |
Il direttore generale notifica la decisione di sciogliere l'ERIC EMSO e la chiusura della procedura di scioglimento in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 723/2009. |
4. |
Gli attivi restanti dopo l'estinzione dei debiti dell'ERIC EMSO sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi all'ERIC EMSO al momento dello scioglimento. |
5. PRINCIPI DI BASE
5.1. Politica in materia di accesso degli utilizzatori
a) |
L'accesso ai dati prodotti dall'ERIC EMSO è libero e aperto a tutti i membri delle istituzioni scientifiche e ad altri soggetti interessati, ove possibile tenendo in considerazione le licenze di terzi ed eventuali accordi preesistenti. Viene inoltre garantito l'accesso all'infrastruttura dell'ERIC EMSO alle comunità scientifiche qualificate europee e internazionali, i cui progetti sono valutati a tale scopo. L'ERIC EMSO utilizza criteri di selezione elaborati conformemente ai pareri della pertinente comunità di utilizzatori scientifici. L'uso e la raccolta dei dati sono soggetti alle pertinenti disposizioni normative sulla riservatezza dei dati. |
b) |
I membri si adoperano in modo ragionevole per ospitare gli scienziati, gli ingegneri e i tecnici venuti per collaborare con le persone direttamente coinvolte nelle attività dell'ERIC EMSO nei loro laboratori. |
5.2. Politica di valutazione scientifica
a) |
La valutazione scientifica annuale delle attività dell'ERIC EMSO è effettuata dal comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico. La relazione di valutazione è trasmessa all'assemblea dei membri per approvazione. |
b) |
Ogni 5 anni un gruppo di esperti designati dall'assemblea dei membri su proposta del comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico effettua un riesame delle attività e del funzionamento dell'ERIC EMSO. |
5.3. Politica in materia di diffusione
a) |
L'ERIC EMSO può divulgare i dati raccolti ad utilizzatori diversi dai membri delle istituzioni scientifiche e da altri soggetti interessati e dalle comunità scientifiche qualificate europee e internazionali previa valutazione e dietro compenso. Tale compenso è calcolato sulla base di tutti i costi connessi all'uso dell'infrastruttura dell'ERIC EMSO da parte di tali utilizzatori, conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e ad altre legislazioni applicabili. Il suddetto obbligo di un contributo finanziario non si applica alle domande di accesso al catalogo e, per quanto riguarda tutte le altre domande, non supera un importo ragionevole. |
b) |
Qualora i dati prodotti dall'ERIC EMSO vengano comunicati a terzi, l'ERIC EMSO ne conserva tutti i diritti, interessi e titoli. |
c) |
Gli utilizzatori dell'ERIC EMSO sono incoraggiati a pubblicare i loro risultati nelle pubblicazioni di letteratura scientifica soggette a revisione tra pari, a presentare comunicazioni nel quadro di conferenze scientifiche, nonché in altri mezzi d'informazione destinati ad un pubblico più ampio ivi compresi il grande pubblico, la stampa, le associazioni di cittadini e gli istituti di istruzione. |
d) |
L'ERIC EMSO elabora prodotti di dati a valore aggiunto a favore di una vasta gamma di utilizzatori privati e pubblici, allo scopo di sviluppare prodotti che soddisfino le esigenze dei soggetti interessati. |
5.4. Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale
a) |
Per «proprietà intellettuale» si intende la definizione di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. |
b) |
Tutti i diritti di proprietà intellettuale che sono creati, ottenuti o sviluppati dall'ERIC EMSO sono attribuiti all'ERIC EMSO che ne ha la proprietà assoluta. |
c) |
L'assemblea dei membri definisce le politiche dell'ERIC EMSO relativamente all'identificazione, alla protezione, alla gestione e al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale dell'ERIC EMSO, compreso l'accesso a tali diritti, come stabilito nelle norme di attuazione. |
d) |
Il direttore generale, in consultazione con il comitato esecutivo, propone una politica dei prezzi basata sul recupero integrale dei costi che deve essere approvata dall'assemblea dei membri. |
e) |
Per quanto riguarda le questioni relative alla proprietà intellettuale, le relazioni tra i membri e gli osservatori dell'ERIC EMSO sono disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali e dagli accordi internazionali di cui essi sono parti. |
f) |
Le disposizioni del presente statuto e le norme di attuazione non pregiudicano i diritti di proprietà intellettuale di base detenuti da membri e osservatori. |
5.5. Politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità
a) |
L'ERIC EMSO applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Le procedure di selezione del personale dell'ERIC EMSO sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità. |
b) |
I contratti di lavoro sono conformi alle leggi e ai regolamenti nazionali applicabili del paese in cui il personale svolge le proprie attività. |
c) |
Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale ciascun membro, nell'ambito della propria giurisdizione, agevola la circolazione e il soggiorno di cittadini dei paesi membri impegnati nelle attività dell'ERIC EMSO nonché la circolazione e il soggiorno dei familiari di questi cittadini. |
5.6. Politica in materia di appalti pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza
a) |
La politica in materia di appalti dell'ERIC EMSO è disciplinata da principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza. |
b) |
La politica in materia di appalti è definita dettagliatamente nelle norme di attuazione. |
(1) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(2) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).