ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 268

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
1 ottobre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

1

 

*

Decisione (UE) 2016/1750 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati

6

 

 

Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco

10

 

*

Decisione (UE) 2016/1751 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

38

 

 

Protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

40

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1752 del Consiglio, del 30 settembre 2016, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

77

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1753 della Commissione, del 30 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

80

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

82

 

*

Decisione (PESC) 2016/1755 del Consiglio, del 30 settembre 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

85

 

*

Decisione (UE) 2016/1756 della Commissione, del 28 settembre 2016, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell'Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai display di cui all'allegato C dell'accordo ( 1 )

90

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1757 della Commissione, del 29 settembre 2016, relativa all'istituzione di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua — (ERIC EMSO) [notificata con il numero C(2016) 5542]  ( 1 )

113

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

1.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/1


DECISIONE (UE) 2016/1749 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 113, 114 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La conclusione della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (FCTC) è stata approvata per conto della Comunità con decisione 2004/513/CE del Consiglio (1).

(2)

Conformemente alle decisioni 2013/744/UE (2) e 2013/745/UE (3) del Consiglio, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della FCTC dell'OMS («protocollo») è stato firmato il 20 dicembre 2013, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(3)

Il protocollo rappresenta un importante contributo alle iniziative internazionali volte a eliminare ogni forma di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e a combattere in tal modo l'elusione di imposte e dazi doganali, nonché a ridurre l'offerta di prodotti del tabacco conformemente all'articolo 15 della FCTC dell'OMS. Il protocollo contribuisce altresì al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco, garantendo nel contempo un elevato livello di salute pubblica.

(4)

L'Unione ha competenza esclusiva per varie disposizioni del protocollo che rientrano nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune dell'Unione o nei settori per i quali l'Unione ha stabilito norme comuni (4). Il protocollo può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. È opportuno pertanto approvare il protocollo a nome dell'Unione per le materie di competenza dell'Unione, unicamente nella misura in cui il protocollo può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata.

(5)

Con la conclusione del protocollo l'Unione non eserciterà una competenza concorrente, gli Stati membri mantengono pertanto le rispettive competenze nei settori contemplati dal protocollo che non incidono su dette norme comuni o non ne modificano la portata.

(6)

Gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30 del protocollo riguardano la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati e rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La decisione (UE) 2016/1750 del Consiglio (5), adottata parallelamente alla presente decisione, riguarda tali disposizioni.

(7)

È opportuno approvare il protocollo per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione:

a)

lo strumento di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del protocollo;

b)

la dichiarazione sulle competenze di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).

(2)  Decisione 2013/744/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 73).

(3)  Decisione 2013/745/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 75).

(4)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

(5)  Decisione (UE) 2016/1750 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati (Cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

DICHIARAZIONE SULLE COMPETENZE ESERCITATE DALL'UNIONE EUROPEA IN RELAZIONE ALLE MATERIE DISCIPLINATE DAL PROTOCOLLO SULL'ELIMINAZIONE DEL COMMERCIO ILLEGALE DEI PRODOTTI

DERIVATI DAL TABACCO (A NORMA DELL'ARTICOLO 44 DEL PROTOCOLLO)

L'Unione europea (UE) presenta, a norma dell'articolo 44 del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo («protocollo FCTC»), la seguente dichiarazione sulle competenze, specificando le categorie e i settori d'intervento per i quali gli Stati membri dell'UE hanno attribuito all'UE competenze nei settori contemplati dal protocollo FCTC.

1.   Principi generali

Le categorie e i settori di competenza dell'Unione sono definiti negli articoli da 2 a 6 TFUE. Quando i trattati attribuiscono all'UE una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'UE può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'UE oppure per dare attuazione agli atti di quest'ultima. Quando i trattati attribuiscono all'UE una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'UE e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'UE non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'UE ha deciso di cessare di esercitare la propria.

Soltanto l'UE ha competenza per agire riguardo alla conclusione di accordi internazionali per i settori d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE. Per i settori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, TFUE, l'UE e gli Stati membri condividono la competenza ma soltanto l'UE ha competenza per agire quando l'azione prevista è necessaria per consentire all'Unione di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui le disposizioni dell'accordo possono incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE; in caso contrario (non sono cioè soddisfatte le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE), gli Stati membri possono esercitare le loro competenze per agire in tali settori d'intervento.

Le competenze non attribuite all'UE dai trattati vengono esercitate dagli Stati membri dell'UE.

L'UE comunica debitamente eventuali modifiche sostanziali dell'ambito delle sue competenze, a norma dell'articolo 44 del protocollo, senza che ciò costituisca un presupposto per l'esercizio delle sue competenze nelle materie disciplinate dal protocollo FCTC.

2.   Competenza esclusiva dell'UE

2.1.   L'UE ha competenza esclusiva per agire con riguardo alle materie disciplinate dal protocollo FCTC che rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune dell'UE (articolo 207 TFUE).

2.2.   Inoltre, l'UE ha competenza esclusiva per agire con riguardo alle materie disciplinate dal protocollo FCTC che rientrano nell'ambito della cooperazione doganale (articolo 33 TFUE), del ravvicinamento delle legislazioni nel mercato interno (articoli 113 e 114 TFUE), della cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo 82 TFUE) e della definizione di reati (articolo 83 TFUE), unicamente nella misura in cui le disposizioni di un atto dell'Unione stabiliscono norme comuni sulle quali le disposizioni del protocollo FCTC possono incidere o di cui potrebbero modificare la portata.

L'elenco sottostante di atti dell'Unione illustra in che misura l'Unione abbia esercitato le sue competenze a livello interno in questi settori ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Va valutata con riferimento alle disposizioni precise di ciascuna misura la portata della competenza esclusiva dell'Unione derivante da tali atti, e in particolare la misura in cui tali disposizioni stabiliscono norme comuni sulle quali le disposizioni del protocollo FCTC o un atto emanato per la loro attuazione rischiano di incidere o di cui potrebbero modificare la portata.

Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1);

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15);

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1);

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12);

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24);

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1);

Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

3.   Competenze degli Stati membri

Per le altre materie disciplinate dal protocollo FCTC non menzionate ai punti 2.1 e 2.2, per le quali l'UE non ha competenza esclusiva per agire, gli Stati membri restano competenti ad agire.


1.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/6


DECISIONE (UE) 2016/1750 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, e l'articolo 83, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La conclusione della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (FCTC) è stata approvata per conto della Comunità con decisione 2004/513/CE del Consiglio (1).

(2)

Conformemente alle decisioni 2013/744/UE (2) e 2013/745/UE (3) del Consiglio, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della FCTC dell'OMS («protocollo») è stato firmato il 20 dicembre 2013, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(3)

Il protocollo rappresenta un importante contributo alle iniziative internazionali volte a eliminare ogni forma di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e a combattere in tal modo l'elusione di imposte e dazi doganali, nonché a ridurre l'offerta di prodotti del tabacco conformemente all'articolo 15 della FCTC dell'OMS. Il protocollo contribuisce altresì al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco, garantendo nel contempo un elevato livello di salute pubblica.

(4)

Il protocollo riguarda settori relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia. Nella misura in cui gli articoli 14, 16, 19, 23, 26, 27, 29 e 30 del protocollo possono essere attuati mediante misure che rientrano nell'ambito di applicazione dei settori summenzionati, tali disposizioni rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(5)

Mediante atti giuridici, l'Unione ha stabilito norme comuni nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della definizione dei reati (4). Gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30 del protocollo possono incidere sulle norme comuni o modificarne la portata. È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione per le materie di competenza dell'Unione, unicamente nella misura in cui il protocollo può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata.

(6)

Con la conclusione del protocollo l'Unione non eserciterà una competenza concorrente, gli Stati membri mantengono pertanto le rispettive competenze nei settori contemplati dal protocollo che non incidono su dette norme comuni o non ne modificano la portata.

(7)

L'Irlanda è vincolata dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995 e dalla decisione quadro 2001/500/GAI e partecipa, pertanto, all'adozione della presente decisione.

(8)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(9)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(10)

La decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio (5), adottata parallelamente alla presente decisione, riguarda la conclusione a nome dell'Unione del protocollo, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati.

(11)

È opportuno approvare il protocollo per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30 relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla definizione dei reati.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione:

a)

lo strumento di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del protocollo;

b)

la dichiarazione sulle competenze di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Decisione del Consiglio 2004/513/CE, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).

(2)  Decisione 2013/744/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 73).

(3)  Decisione 2013/745/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 75).

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

(4)  Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

(5)  Decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

DICHIARAZIONE SULLE COMPETENZE ESERCITATE DALL'UNIONE EUROPEA IN RELAZIONE ALLE MATERIE DISCIPLINATE DAL PROTOCOLLO SULL'ELIMINAZIONE DEL COMMERCIO ILLEGALE DEI PRODOTTI

DERIVATI DAL TABACCO (A NORMA DELL'ARTICOLO 44 DEL PROTOCOLLO)

L'Unione europea (UE) presenta, a norma dell'articolo 44 del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo («protocollo FCTC»), la seguente dichiarazione sulle competenze, specificando le categorie e i settori d'intervento per i quali gli Stati membri dell'UE hanno attribuito all'UE competenze nei settori contemplati dal protocollo FCTC.

1.   Principi generali

Le categorie e i settori di competenza dell'Unione sono definiti negli articoli da 2 a 6 TFUE. Quando i trattati attribuiscono all'UE una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'UE può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'UE oppure per dare attuazione agli atti di quest'ultima. Quando i trattati attribuiscono all'UE una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'UE e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'UE non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'UE ha deciso di cessare di esercitare la propria.

Soltanto l'UE ha competenza per agire riguardo alla conclusione di accordi internazionali per i settori d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE. Per i settori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, TFUE, l'UE e gli Stati membri condividono la competenza ma soltanto l'UE ha competenza per agire quando l'azione prevista è necessaria per consentire all'Unione di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui le disposizioni dell'accordo possono incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE; in caso contrario (non sono cioè soddisfatte le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE), gli Stati membri possono esercitare le loro competenze per agire in tali settori d'intervento.

Le competenze non attribuite all'UE dai trattati vengono esercitate dagli Stati membri dell'UE.

L'UE comunica debitamente eventuali modifiche sostanziali dell'ambito delle sue competenze, a norma dell'articolo 44 del protocollo, senza che ciò costituisca un presupposto per l'esercizio delle sue competenze nelle materie disciplinate dal protocollo FCTC.

2.   Competenza esclusiva dell'UE

2.1.

L'UE ha competenza esclusiva per agire con riguardo alle materie disciplinate dal protocollo FCTC che rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune dell'UE (articolo 207 TFUE).

2.2.

Inoltre, l'UE ha competenza esclusiva per agire con riguardo alle materie disciplinate dal protocollo FCTC che rientrano nell'ambito della cooperazione doganale (articolo 33 TFUE), del ravvicinamento delle legislazioni nel mercato interno (articoli 113 e 114 TFUE), della cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo 82 TFUE) e della definizione di reati (articolo 83 TFUE), unicamente nella misura in cui le disposizioni di un atto dell'Unione stabiliscono norme comuni sulle quali le disposizioni del protocollo FCTC possono incidere o di cui potrebbero modificare la portata.

L'elenco sottostante di atti dell'Unione illustra in che misura l'Unione abbia esercitato le sue competenze a livello interno in questi settori ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Va valutata con riferimento alle disposizioni precise di ciascuna misura la portata della competenza esclusiva dell'Unione derivante da tali atti, e in particolare la misura in cui tali disposizioni stabiliscono norme comuni sulle quali le disposizioni del protocollo FCTC o un atto emanato per la loro attuazione rischiano di incidere o di cui potrebbero modificare la portata.

Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1);

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15);

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1);

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12);

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24);

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1);

Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

3.   Competenze degli Stati membri

Per le altre materie disciplinate dal protocollo FCTC non menzionate ai punti 2.1 e 2.2, per le quali l'UE non ha competenza esclusiva per agire, gli Stati membri restano competenti ad agire.


1.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/10


TRADUZIONE

PROTOCOLLO

sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco

LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO,

CONSIDERANDO che il 21 maggio 2003 la 56a Assemblea mondiale della sanità ha adottato all'unanimità la convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, entrata in vigore il 27 febbraio 2005;

RICONOSCENDO che la convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco è uno dei trattati delle Nazioni Unite ratificati più rapidamente, nonché uno strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi dell'Organizzazione mondiale della sanità;

RICORDANDO il preambolo della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, in cui si dichiara che il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, d'opinioni politiche, di condizione economica o sociale;

DETERMINATE ALTRESÌ a dare priorità al loro diritto di tutelare la salute pubblica;

PROFONDAMENTE PREOCCUPATE per il fatto che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco contribuisce alla diffusione del tabagismo, un problema globale con gravi ripercussioni sulla salute pubblica che richiede risposte efficaci, adeguate e complessive, a livello sia nazionale che internazionale;

RICONOSCENDO INOLTRE che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco mina le misure in materia di prezzi e tassazione mirate a rafforzare il controllo del tabacco, favorendo in tal modo l'accessibilità e disponibilità dei prodotti derivati dal tabacco;

GRAVEMENTE PREOCCUPATE per gli effetti nocivi che la maggiore accessibilità e disponibilità dei prodotti derivati dal tabacco commerciati illegalmente comporta per la salute pubblica e il benessere in particolare dei giovani, dei poveri e di altri gruppi vulnerabili;

GRAVEMENTE PREOCCUPATE per le sproporzionate implicazioni economiche e sociali che il commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco ha sui paesi in via di sviluppo e sui paesi in fase di transizione economica;

CONSAPEVOLI della necessità di sviluppare capacità scientifiche, tecniche e istituzionali per progettare e attuare idonee misure nazionali, regionali e internazionali mirate all'eliminazione di tutte le forme di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco;

RICONOSCENDO che l'accesso a risorse e alle tecnologie rilevanti è di grande importanza per accrescere la capacità delle parti, particolarmente dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in fase di transizione economica, di eliminare tutte le forme di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco;

RICONOSCENDO ALTRESÌ che le zone franche, pur essendo state istituite per promuovere il commercio legale, sono state utilizzate per facilitare la globalizzazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, sia per il transito illegale di prodotti di contrabbando sia per la fabbricazione illegale di prodotti derivati dal tabacco;

RICONOSCENDO ANCHE che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco mina le economie delle parti contraenti e ne compromette la stabilità e la sicurezza;

CONSAPEVOLI ALTRESÌ del fatto che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco genera profitti finanziari utilizzati per finanziare attività criminali transnazionali che interferiscono con gli obiettivi dei governi;

RICONOSCENDO che il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco mina gli obiettivi relativi alla salute e comporta un carico di lavoro aggiuntivo per i sistemi sanitari nonché minori entrate per le economie delle parti contraenti;

ALLA LUCE dell'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, nel quale le parti concordano di adoperarsi, in sede di definizione e attuazione delle rispettive politiche di sanità pubblica per la lotta al tabagismo, affinché tali politiche non siano influenzate dagli interessi commerciali e di altri tipo dell'industria del tabacco, conformemente al diritto nazionale;

SOTTOLINEANDO la necessità di vigilare per individuare ogni tentativo dell'industria del tabacco di minare o sovvertire le strategie di contrasto del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, nonché la necessità di essere informati sulle attività dell'industria del tabacco che hanno ripercussioni negative sulle strategie di contrasto del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco;

ALLA LUCE dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, che sollecita le parti a vietare o limitare, ove opportuno, le vendite ai viaggiatori internazionali e/o l'importazione da parte di essi di prodotti derivati dal tabacco in franchigia fiscale e doganale;

RICONOSCENDO INOLTRE che il transito e il trasbordo internazionali di tabacco e dei suoi derivati trovano canali per il commercio illegale;

TENENDO CONTO del fatto che un'azione efficace di prevenzione e contrasto del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco necessita un approccio internazionale di tipo globale e una stretta collaborazione su tutti gli aspetti del commercio illegale, compresi, ove opportuno, il commercio illegale di tabacco, dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione;

RICORDANDO E SOTTOLINEANDO l'importanza di altri accordi internazionali in materia, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché l'obbligo assunto dalle parti contraenti di dette convenzioni di applicare, ove opportuno, le pertinenti disposizioni delle convenzioni stesse al commercio illegale di tabacco, dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione; incoraggiando inoltre le parti che non hanno ancora aderito a questi accordi a prendere in considerazione l'adesione;

RICONOSCENDO la necessità di costruire una cooperazione rafforzata tra il segretariato della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco e l'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, l'Organizzazione mondiale delle dogane e altri organismi, ove opportuno;

ALLA LUCE dell'articolo 15 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, nel quale le parti riconoscono, tra l'altro, che l'eliminazione di tutte le forme di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, compresi il contrabbando e la produzione illegale, costituisce un elemento essenziale della lotta al tabagismo;

CONSIDERANDO che il presente protocollo non ha la finalità di affrontare questioni correlate ai diritti di proprietà intellettuale e

CONVINTE che l'integrazione della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco con un protocollo esauriente la renderà uno strumento forte ed efficace, in grado di contrastare il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e le sue pesanti conseguenze,

CONVENGONO QUANTO SEGUE.

PARTE I

INTRODUZIONE

Articolo 1

Significato dei termini utilizzati

1.   «Brokering» significa operare in qualità di agenti per conto di altri soggetti, ad esempio nella negoziazione di contratti, acquisti o vendite, dietro pagamento di un compenso o una commissione.

2.   «Sigaretta» significa un rotolo di tabacco trinciato da fumo, avvolto in carta da sigarette. Questa definizione esclude specifici prodotti regionali, quali bidis, ang hoon o altri prodotti simili che possono essere avvolti in carta o foglie. Ai fini dell'articolo 8, il significato di «sigaretta» comprende anche il tabacco da fumo trinciato fine per sigarette fatte a mano.

3.   «Confisca», che comprende, ove applicabile, anche il sequestro, significa l'espropriazione permanente su ordine del tribunale o di un'altra autorità competente.

4.   «Consegna controllata» significa la tecnica di permettere l'esecuzione di consegne illegali o sospette dal, attraverso il o nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto la vigilanza delle loro autorità competenti, al fine di compiere indagini su un reato e identificare le persone coinvolte nel compimento dello stesso.

5.   «Zona franca» significa un'area del territorio di una parte contraente; di norma, tutte le merci introdotte in tale area sono considerate come se si trovassero al di fuori del territorio doganale per quanto riguarda il pagamento di dazi d'importazione e tasse.

6.   «Commercio illegale» significa qualsiasi pratica o comportamento vietati dalla legge correlati ad attività di produzione, spedizione, ricevimento, possesso, distribuzione, vendita o acquisto, compresi le pratiche e i comportamenti mirati a facilitare tali attività.

7.   «Licenza» significa il permesso rilasciato da un'autorità competente dietro presentazione alla stessa della domanda prevista o di altra documentazione.

8.

a)

«Attrezzature di produzione» significa i macchinari progettati o adattati per essere utilizzati unicamente per la fabbricazione di prodotti derivati dal tabacco e che formano parte integrante del processo produttivo (1).

b)

«Ogni loro parte» significa, in relazione alle attrezzature di produzione, ogni parte individuabile e dotata di caratteristiche di unicità che è compresa nelle attrezzature di produzione utilizzate per la fabbricazione di prodotti derivati dal tabacco.

9.   «Parte contraente», se non diversamente indicato dal contesto, significa una delle parti contraenti del presente protocollo.

10.   «Dati personali» significa qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

11.   «Organizzazione regionale per l'integrazione economica» significa un'organizzazione formata da una pluralità di Stati sovrani alla quale i suoi Stati membri hanno attribuito competenze in una serie di materie, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti per gli Stati membri riguardo a tali materie (2).

12.   La «catena di approvvigionamento» comprende la fabbricazione di prodotti derivati dal tabacco e le relative attrezzature di produzione, nonché l'importazione o l'esportazione di prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione; ove pertinente, può includere anche una o più delle seguenti attività, se così stabilito da una parte contraente:

a)

la vendita al minuto dei prodotti derivati dal tabacco;

b)

la coltivazione del tabacco, ad eccezione dei coltivatori, agricoltori e produttori tradizionali operanti su piccola scala;

c)

il trasporto di quantità commerciali di prodotti derivati dal tabacco o di attrezzature di produzione, e

d)

la vendita all'ingrosso, il brokering, l'immagazzinamento o la distribuzione di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione.

13.   «Prodotti derivati dal tabacco» significa i prodotti fatti interamente o parzialmente di tabacco in foglia come materiale grezzo e che sono destinati a essere fumati, inalati, masticati o fiutati.

14.   «Tracciamento e rintracciamento» significa il monitoraggio e la riproduzione sistematici, da parte delle autorità competenti o di qualsiasi altro soggetto operante per loro conto, del percorso o dei movimenti dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento, come indicato nell'articolo 8.

Articolo 2

Rapporti tra il presente protocollo e altri accordi e strumenti giuridici

1.   Le disposizioni della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco che valgono per i suoi protocolli si applicano anche al presente protocollo.

2.   Le parti contraenti che hanno sottoscritto accordi del tipo di quelli indicati all'articolo 2 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco lo comunicheranno all'assemblea delle parti contraenti tramite il segretariato della convenzione.

3.   Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano i diritti e gli obblighi in capo alle parti contraenti in virtù di altre convenzioni internazionali, trattati e accordi internazionali da esse sottoscritti e che le parti reputino più idonei al conseguimento dell'obiettivo di eliminare il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco.

4.   Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano gli altri diritti, obblighi e responsabilità in capo alle parti contraenti in virtù del diritto internazionale, compresa la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Articolo 3

Obiettivo

Il presente protocollo persegue l'obiettivo di eliminare ogni forma di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, in conformità dell'articolo 15 della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco.

PARTE II

OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 4

Obblighi di carattere generale

1.   In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 5 della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco, le parti contraenti:

a)

adottano e attuano misure efficaci volte a controllare o regolamentare la catena di approvvigionamento dei prodotti oggetto del presente protocollo, al fine di prevenire, dissuadere, individuare, investigare e perseguire il commercio illegale di detti prodotti, e collaborano reciprocamente a tale scopo;

b)

adottano tutte le misure necessarie, in conformità della rispettiva legislazione nazionale, per rendere più efficace l'opera delle loro autorità e servizi competenti, comprese le autorità doganali e di polizia responsabili della prevenzione, dissuasione, individuazione, investigazione e del perseguimento di ogni forma di commercio illegale dei prodotti oggetto del presente protocollo;

c)

adottano misure efficaci volte a facilitare o ottenere assistenza tecnica e sostegno finanziario, creazione di capacità e cooperazione internazionale, al fine di conseguire gli obiettivi del presente protocollo e garantire alle autorità competenti, attraverso uno scambio sicuro, la disponibilità delle informazioni da scambiare ai sensi del presente protocollo;

d)

cooperano strettamente, in conformità dei rispettivi sistemi giuridici e amministrativi interni, per rendere più efficace l'applicazione delle norme di contrasto dei comportamenti illegali, compresi i reati così come definiti in conformità dell'articolo 14 del presente protocollo;

e)

cooperano e comunicano, ove opportuno, con le competenti organizzazioni intergovernative regionali e internazionali per garantire uno scambio sicuro (3) delle informazioni oggetto del presente protocollo, al fine di promuoverne un'applicazione efficace, e

f)

contribuiscono, entro i limiti dei mezzi e delle risorse a loro disposizione, alla raccolta di risorse finanziarie per un'applicazione efficace del presente protocollo, mediante meccanismi di finanziamento bilaterali e multilaterali.

2.   Nell'adempiere gli obblighi previsti dal presente protocollo, le parti contraenti garantiscono la massima trasparenza possibile riguardo a tutte le loro eventuali interazioni con l'industria del tabacco.

Articolo 5

Protezione dei dati personali

In sede di applicazione del presente protocollo, le parti contraenti tutelano i dati personali delle persone soggette al diritto nazionale, a prescindere dalla loro nazionalità o dal luogo di residenza, tenendo conto delle norme internazionali sulla tutela dei dati personali.

PARTE III

CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 6

Licenza, autorizzazione equivalente o sistema di controllo

1.   Per conseguire gli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco e al fine di eliminare il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione, ciascuna parte contraente vieta alle persone fisiche o giuridiche lo svolgimento delle seguenti attività, a meno che un'autorità competente ai sensi del diritto nazionale abbia concesso una licenza o un'autorizzazione equivalente (in appresso «licenza») o attuato un sistema di controllo:

a)

produzione dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione, e

b)

importazione o esportazione dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione.

2.   Ciascuna parte contraente rilascia licenze a persone fisiche e giuridiche, nella misura ritenuta adeguata, per le seguenti attività, purché le stesse non siano vietate dal diritto nazionale:

a)

vendita al minuto dei prodotti derivati dal tabacco;

b)

coltivazione del tabacco, ad eccezione dei coltivatori, degli agricoltori e dei produttori tradizionali su piccola scala;

c)

trasporto di quantità commerciali di prodotti derivati dal tabacco o di attrezzature di produzione, e

d)

vendita all'ingrosso, brokering, immagazzinamento o distribuzione di tabacco e dei suoi derivati o di attrezzature di produzione.

3.   Per garantire l'attuazione di un efficace sistema di licenze ciascuna parte contraente:

a)

istituisce o nomina, ai sensi delle disposizioni del presente protocollo e in conformità del diritto nazionale, una o più autorità competenti con il compito di rilasciare, rinnovare, sospendere, revocare e/o annullare licenze, affinché svolgano le attività di cui al paragrafo 1;

b)

stabilisce che le domande di licenza contengano tutte le informazioni previste riguardanti il richiedente; tali informazioni devono comprendere, ove applicabile:

i)

se il richiedente è una persona fisica, informazioni sulla sua identità, compreso il nominativo completo, la denominazione commerciale, l'eventuale numero di registrazione dell'attività, eventuali codici fiscali applicabili e ogni altra informazione atta a consentire l'identificazione;

ii)

se il richiedente è una persona giuridica, informazioni sulla sua identità, compreso il nominativo completo, la denominazione commerciale, il numero di registrazione dell'impresa, la data e il luogo di costituzione, la sede sociale e il luogo principale dell'attività, i codici fiscali applicabili, copie degli articoli dell'atto costitutivo o di documenti analoghi, le società affiliate, i nomi dei direttori e di tutti i rappresentanti legali designati, compresa ogni altra informazione atta a consentire l'identificazione;

iii)

l'ubicazione precisa della o delle unità di produzione, l'ubicazione dei magazzini e le capacità produttive dell'impresa gestita dal richiedente;

iv)

informazioni dettagliate sui prodotti derivati dal tabacco e sulle attrezzature di produzione oggetto della domanda, quali la descrizione dei prodotti, il nome, l'eventuale marchio registrato, il disegno o modello, la marca, il modello o tipo e il numero di serie delle attrezzature di produzione;

v)

una descrizione del luogo di installazione e utilizzo delle attrezzature di produzione;

vi)

la documentazione o una dichiarazione relative a eventuali precedenti penali;

vii)

l'individuazione completa dei conti bancari destinati a essere usati per le operazioni pertinenti, nonché altri dettagli di pagamento rilevanti, e

viii)

una descrizione dell'utilizzo previsto e del previsto mercato di vendita dei prodotti derivati dal tabacco, in particolare al fine di garantire che la loro produzione o fornitura siano proporzionate alla domanda ragionevolmente prevedibile;

c)

controlla e riscuote, ove applicabili, le tasse di licenza applicabili e considera il loro impiego ai fini di un'efficace gestione e attuazione del sistema di licenze, oppure per scopi di salute pubblica o ogni altra attività correlata, in conformità del diritto nazionale;

d)

adotta adeguate misure di prevenzione, individuazione e investigazione di qualsiasi prassi irregolare o fraudolenta nel funzionamento del sistema di licenze;

e)

adotta, ove opportuno, misure quali una revisione periodica, il rinnovo, l'ispezione o il controllo delle licenze;

f)

stabilisce, ove opportuno, un periodo di tempo per la scadenza delle licenze e per la successiva ripresentazione obbligatoria della relativa domanda o l'aggiornamento delle informazioni in essa contenute;

g)

obbliga le persone fisiche o giuridiche licenziatarie a comunicare preventivamente all'autorità competente eventuali spostamenti della sede della loro impresa o modifiche significative delle informazioni pertinenti alle attività oggetto della licenza;

h)

obbliga le persone fisiche o giuridiche licenziatarie a comunicare all'autorità competente, affinché adotti misure idonee, eventuali acquisizioni o cessioni di attrezzature di produzione, e

i)

garantisce che l'eventuale distruzione di dette attrezzature o loro parti avvenga sotto la sorveglianza dell'autorità competente.

4.   Ciascuna parte contraente garantisce che le licenze siano rilasciate e/o trasferite soltanto dopo che il licenziatario proposto ha fornito idonee informazioni, specificate al paragrafo 3, e l'autorità competente ha rilasciato la relativa autorizzazione.

5.   Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, l'assemblea delle parti contraenti, nella sua prima sessione utile, assicura che saranno condotte ricerche basate sulle prove, al fine di accertare se sussistano input essenziali per la fabbricazione dei prodotti derivati dal tabacco, se siano individuabili e se possano essere sottoposti a un efficace meccanismo di controllo. Alla luce di dette ricerche, l'assemblea delle parti contraenti valuterà l'adozione di ulteriori adeguati interventi.

Articolo 7

Dovuta diligenza

1.   Ciascuna parte contraente chiede, in conformità del diritto nazionale e degli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, a tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella catena di approvvigionamento del tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione:

a)

di esercitare la dovuta diligenza prima di avviare una relazione d'affari nonché durante il suo svolgimento;

b)

di monitorare le vendite ai clienti, per garantire che le quantità siano proporzionate alla domanda dei prodotti in questione nel mercato di vendita o di utilizzo considerato, e

c)

di segnalare alle autorità competenti qualsiasi prova del coinvolgimento del cliente in attività contrarie ai propri obblighi derivanti dal presente protocollo.

2.   La dovuta diligenza di cui al paragrafo 1 deve essere conforme, ove opportuno, al diritto nazionale e agli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, compresi, tra gli altri, i requisiti per l'identificazione dei clienti, quali la consegna e l'aggiornamento delle seguenti informazioni:

a)

informazioni atte ad accertare se la persone fisica o giuridica è titolare di una licenza a norma dell'articolo 6;

b)

se il cliente è una persona fisica, informazioni sulla sua identità, compreso il nominativo completo, la denominazione commerciale, l'eventuale numero di registrazione dell'attività, eventuali codici fiscali applicabili e la verifica della sua identificazione ufficiale;

c)

se il cliente è una persona giuridica, informazioni sulla sua identità, compreso il nominativo completo, la denominazione commerciale, il numero di registrazione dell'impresa, la data e il luogo di costituzione, la sede sociale e il luogo principale dell'attività, i codici fiscali applicabili, copie degli articoli dell'atto costitutivo o di documenti analoghi, le società affiliate, i nomi dei direttori e di tutti i rappresentanti legali designati e la verifica della loro identificazione ufficiale;

d)

una descrizione dell'utilizzo previsto e del previsto mercato di vendita del tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione, e

e)

una descrizione del luogo in cui le attrezzature di produzione saranno installate e utilizzate.

3.   La dovuta diligenza di cui al paragrafo 1 può comprendere requisiti di identificazione dei clienti, ad esempio la consegna e l'aggiornamento di informazioni quali:

a)

la documentazione o una dichiarazione relative a eventuali precedenti penali, e

b)

l'identificazione completa dei conti bancari destinati a essere utilizzati per le operazioni pertinenti.

4.   Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), ciascuna parte contraente adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la conformità agli obblighi derivanti dal presente protocollo, tra cui quello di definire come cliente bloccato, nell'accezione del diritto nazionale, un cliente operante nella giurisdizione della parte contraente.

Articolo 8

Tracciamento e rintracciamento

1.   Al fine di rendere più sicura la catena di approvvigionamento e di sostenere le indagini sul commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, le parti contraenti decidono di istituire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, un sistema globale di tracciamento e rintracciamento che comprenda i sistemi di tracciamento e rintracciamento nazionali e/o regionali e un punto focale globale per la condivisione di informazioni, da istituire presso il segretariato della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco e che sia accessibile a tutte le parti contraenti e consenta loro di presentare interrogazioni e ricevere informazioni pertinenti.

2.   Ciascuna parte contraente istituisce sotto il proprio controllo, ai sensi del presente articolo, un sistema di tracciamento e rintracciamento di tutti i prodotti derivati dal tabacco che sono fabbricati o importati nel suo territorio, tenendo conto delle specifiche esigenze nazionali o regionali e delle buone prassi disponibili.

3.   Per garantire un tracciamento e rintracciamento efficaci, ciascuna parte contraente stabilisce l'obbligo di applicare o inserire come parte integrante su tutti i pacchetti e le confezioni singole e tutti gli imballaggi esterni di sigarette contrassegni di identificazione univoci, sicuri e non asportabili (in appresso «contrassegni univoci di identificazione»), quali codici o timbri, entro cinque anni e, per quanto riguarda altri prodotti derivati dal tabacco, entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte contraente in questione.

4.1.

Ai fini del paragrafo 3, ciascuna parte contraente stabilisce che, in quanto parte del citato sistema globale di tracciamento e rintracciamento, le seguenti informazioni siano rese direttamente disponibili o accessibili attraverso un link, per aiutare le parti contraenti a determinare l'origine dei prodotti derivati dal tabacco e il punto di diversione, ove del caso, nonché a monitorare e controllare il movimento dei prodotti derivati dal tabacco e il loro status giuridico:

a)

data e luogo di fabbricazione;

b)

stabilimento di produzione;

c)

macchinario utilizzato per la fabbricazione dei prodotti derivati dal tabacco;

d)

turno o ora di produzione;

e)

nome, fattura, numero d'ordine e registrazioni di pagamento del primo cliente non affiliato al fabbricante;

f)

mercato previsto per la vendita al minuto;

g)

descrizione del prodotto;

h)

qualsiasi operazione di immagazzinaggio e spedizione;

i)

identità di tutti gli acquirenti successivi noti, e

j)

rotta prevista, data e destinazione della spedizione, punto di partenza e destinatario.

4.2.

Le informazioni di cui ai commi a), b), g) e, ove disponibili, f) sono inserite nei contrassegni univoci di identificazione.

4.3.

Se le informazioni di cui al comma f) non sono disponibili al momento dell'apposizione del contrassegno, le parti contraenti ne chiedono l'inserimento in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.

5.   Ciascuna parte contraente chiede, entro le scadenze fissate dal presente articolo, che le informazioni di cui al paragrafo 4 siano registrate dal fabbricante al momento della produzione o della prima spedizione oppure al momento dell'importazione nel territorio della parte in questione.

6.   Ciascuna parte contraente garantisce che le informazioni registrate ai sensi del paragrafo 5 siano accessibili a tutte le parti contraenti mediante un link ai contrassegni univoci di identificazione previsti dai paragrafi 3 e 4.

7.   Ciascuna parte contraente garantisce che le informazioni registrate in conformità del paragrafo 5 e i contrassegni univoci di identificazione che le rendono disponibili in conformità del paragrafo 6 siano inseriti in un formato stabilito o autorizzato dalla parte stessa e dalle sue autorità competenti.

8.   Ciascuna parte contraente garantisce che le informazioni registrate in conformità del paragrafo 5 siano accessibili, su richiesta, al punto focale globale per la condivisione di informazioni, alle condizioni di cui al paragrafo 9, attraverso un'interfaccia elettronica standard di sicurezza con il suo punto centrale nazionale e/o regionale. Il punto focale globale per la condivisione di informazioni stila un elenco delle autorità competenti delle parti contraenti e lo mette a disposizione di tutte le parti.

9.   Ciascuna parte contraente o la sua autorità competente:

a)

accede alle informazioni specificate nel paragrafo 4 in tempi ragionevoli previa presentazione di apposita domanda al punto focale globale di condivisione di informazioni;

b)

richiede dette informazioni soltanto qualora ciò sia necessario per individuare o investigare il commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco;

c)

non trattiene informazioni presso di sé senza motivo;

d)

risponde alle richieste di informazioni di cui al paragrafo 4, in conformità del diritto nazionale, e

e)

tutela e tratta confidenzialmente, come concordato tra le parti, qualsiasi informazione scambiata.

10.   Ciascuna parte contraente chiede che l'ambito di applicazione del sistema di tracciamento e rintracciamento applicabile sia ulteriormente sviluppato e ampliato e comprenda anche il momento in cui tutti i doveri, il pagamento delle tasse dovute e, ove opportuno, altri obblighi sono stati adempiuti nel luogo di fabbricazione, importazione o rilascio dal controllo doganale o fiscale.

11.   Le parti contraenti collaborano tra loro e con le competenti organizzazioni internazionali, come stabilito di comune intesa, per condividere e sviluppare le migliori pratiche relativamente ai sistemi di tracciamento e rintracciamento, compresi:

a)

le attività volte a favorire lo sviluppo, il trasferimento e l'acquisizione di tecnologie di tracciamento e rintracciamento migliorate, ivi incluse le conoscenze, qualifiche, capacità e competenze in materia;

b)

il sostegno a programmi di formazione e creazione di capacità per le parti contraenti che manifestano tale esigenza, e

c)

l'ulteriore sviluppo della tecnologia per contrassegnare e scansionare i pacchetti e le confezioni singoli dei prodotti derivati dal tabacco, al fine di rendere accessibili le informazioni di cui al paragrafo 4.

12.   Gli obblighi attribuiti a una parte contraente non possono essere adempiuti dall'industria del tabacco né le possono essere delegati.

13.   Ciascuna parte contraente garantisce che le proprie autorità competenti che partecipano al sistema di tracciamento e rintracciamento interagiscano con l'industria del tabacco e con coloro che ne rappresentano gli interessi solo nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l'applicazione del presente articolo.

14.   Ciascuna parte contraente può chiedere all'industria del tabacco di sostenere i costi derivanti dagli obblighi imposti alla parte in questione in forza del presente articolo.

Articolo 9

Registrazioni

1.   Ciascuna parte contraente chiede, ove opportuno, che tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella catena di approvvigionamento del tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione tenga registrazioni complete e accurate di tutte le operazioni rilevanti. Tali registrazioni devono consentire la rendicontazione totale dei materiali utilizzati per la fabbricazione dei prodotti derivati dal tabacco.

2.   Ove opportuno, ciascuna parte contraente chiede ai soggetti licenziatari ai sensi dell'articolo 6 di fornire, su richiesta, alle autorità competenti le seguenti informazioni:

a)

informazioni di carattere generale sui volumi, sulle tendenze e sulle previsioni di mercato, nonché altre informazioni rilevanti al riguardo, e

b)

le quantità dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione che, alla data della richiesta di informazioni, sono in possesso, in custodia o sotto il controllo del licenziatario e sono conservate in magazzini, in depositi fiscali o doganali in regime di transito o trasbordo o sospensione doganale.

3.   Per quanto riguarda i prodotti derivati dal tabacco e le attrezzature di produzione venduti o fabbricati nel territorio di una parte contraente a fini di esportazione, o che sono oggetto di transito o trasbordo in sospensione di dazio nel territorio di detta parte, ciascuna parte contraente chiede, ove opportuno, ai licenziatari di cui all'articolo 6 di fornire alle autorità competenti nel paese di partenza, su richiesta e in modalità elettroniche (laddove esistano le necessarie infrastrutture), al momento dell'uscita dei prodotti o delle attrezzature dal loro ambito di controllo, le seguenti informazioni:

a)

data della spedizione dall'ultimo punto di controllo fisico dei prodotti;

b)

dettagli sui prodotti spediti (compresi marca, quantità, magazzino);

c)

rotta e destinazione previste della spedizione;

d)

identità della o delle persone fisiche o giuridiche alle quali i prodotti vengono spediti;

e)

modalità di trasporto, compresa l'identità del trasportatore;

f)

data prevista di arrivo della spedizione alla destinazione prevista, e

g)

previsto mercato di vendita al minuto o di utilizzo.

4.   Ove praticabile, ciascuna parte contraente chiede che i venditori al minuto e i coltivatori di tabacco, ad eccezione dei coltivatori tradizionali operanti su base non commerciale, tengano registrazioni complete e accurate di tutte le operazioni rilevanti cui partecipano, in conformità del diritto nazionale.

5.   Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, ciascuna parte contraente adotta efficaci misure legislative, esecutive, amministrative o d'altro tipo per chiedere che tutte le registrazioni siano:

a)

conservate per un periodo di almeno quattro anni;

b)

messe a disposizione delle autorità competenti, e

c)

conservate in un determinato formato, come richiesto dalle autorità competenti.

6.   Ciascuna parte contraente istituisce, ove opportuno e in conformità del diritto nazionale, un sistema per la condivisione con le altre parti delle informazioni particolareggiate contenute in tutte le registrazioni tenute in conformità del presente articolo.

7.   Le parti si impegnano a collaborare tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti per condividere e sviluppare progressivamente sistemi migliorati di tenuta delle registrazioni.

Articolo 10

Misure di sicurezza e di prevenzione

1.   Ciascuna parte contraente chiede, ove opportuno e in conformità del diritto nazionale e degli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, che tutte le persone fisiche e giuridiche cui si applica l'articolo 6 adottino le misure necessarie per prevenire la diversione dei prodotti derivati dal tabacco verso canali commerciali illegali, ivi comprese, tra l'altro:

a)

la segnalazione alle autorità competenti:

i)

di trasferimenti transfrontalieri di contanti in quantità stabilite dalle norme nazionali o di pagamenti transfrontalieri in natura, e

ii)

di tutte le «operazioni sospette», e

b)

la fornitura di prodotti derivati dal tabacco o di attrezzature di produzione soltanto in quantità proporzionate alla domanda dei prodotti e delle attrezzature nel previsto mercato di vendita al minuto o di utilizzo.

2.   Ciascuna parte contraente chiede, ove opportuno e in conformità del diritto nazionale e degli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, che i pagamenti relativi a operazioni eseguite da persone fisiche o giuridiche cui si applica l'articolo 6 siano autorizzati soltanto nella valuta e per lo stesso importo della fattura, nonché solo mediante modalità di pagamento lecite per il tramite di istituzioni finanziarie insediate nel territorio del mercato interessato, e non siano eseguiti attraverso altri sistemi di rimessa alternativi.

3.   Una parte contraente può chiedere che i pagamenti eseguiti da persone fisiche o giuridiche cui si applica l'articolo 6 relativi a materiali utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati dal tabacco nella sua giurisdizione siano autorizzati soltanto nella valuta e per lo stesso importo della fattura, nonché solo mediante modalità di pagamento lecite per il tramite di istituzioni finanziarie insediate nel territorio del mercato interessato, e non siano eseguiti attraverso altri sistemi di rimessa alternativi.

4.   Ciascuna parte contraente garantisce che qualsiasi violazione dei requisiti di cui al presente articolo sia sottoposta ad adeguati procedimenti penali, civili o amministrativi e a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, compresa, ove opportuno, la sospensione o la revoca di una licenza.

Articolo 11

Vendita online, con mezzi di telecomunicazione o altre tecnologie in evoluzione

1.   Ciascuna parte contraente chiede che tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte in operazioni riguardanti la vendita online, con mezzi di telecomunicazione o altre tecnologie in evoluzione di prodotti derivati dal tabacco adempiano tutti i relativi obblighi derivanti dal presente protocollo.

2.   Ciascuna parte contraente valuta la possibilità di vietare la vendita al minuto di prodotti derivati dal tabacco in modalità online, con mezzi di telecomunicazione o con altre tecnologie in evoluzione.

Articolo 12

Zone franche e transito internazionale

1.   Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata, ciascuna parte attua controlli efficaci di tutte le produzioni e operazioni relative al tabacco e ai suoi derivati nelle zone franche, ricorrendo a tutte le misure pertinenti previste dal presente protocollo.

2.   È vietata, inoltre, la commistione di prodotti derivati dal tabacco con prodotti non derivati dal tabacco nello stesso container o in altre unità di trasporto simili al momento dell'uscita dei prodotti da zone franche.

3.   Ciascuna parte contraente adotta e applica, in conformità del diritto nazionale, misure di controllo e verifica del transito o trasbordo internazionale, all'interno del proprio territorio, di prodotti derivati dal tabacco e di attrezzature di produzione ai sensi delle disposizioni del presente protocollo, al fine di prevenire il commercio illegale di tali prodotti.

Articolo 13

Vendite in franchigia doganale

1.   Ciascuna parte contraente attua misure efficaci per sottoporre le vendite in franchigia doganale a tutte le pertinenti disposizioni del presente protocollo, tenendo conto dell'articolo 6 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.

2.   Entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, l'assemblea delle parti contraenti garantisce, nella sua prima sessione utile, che saranno condotte ricerche basate sulle prove al fine di determinare le dimensioni del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco correlato alle vendite di tali prodotti in franchigia doganale. Alla luce di dette ricerche, l'assemblea delle parti contraenti valuterà l'adozione di ulteriori interventi adeguati.

PARTE IV

INFRAZIONI

Articolo 14

Comportamenti illegali, reati compresi

1.   Ciascuna parte contraente adotta, in conformità dei principi fondamentali del diritto nazionale, le misure legislative e d'altro tipo eventualmente necessarie per dichiarare illegali ai sensi del diritto nazionale tutti i comportamenti indicati di seguito:

a)

fabbricazione, vendita all'ingrosso, brokering, vendita al minuto, trasporto, distribuzione, immagazzinamento, spedizione, importazione o esportazione di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione in violazione delle disposizioni del presente protocollo;

b)

i)

fabbricazione, vendita all'ingrosso, brokering, vendita al minuto, trasporto, distribuzione, immagazzinamento, spedizione, importazione o esportazione di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione senza il pagamento di dazi, tasse e altri oneri applicabili oppure senza l'apposizione di marche da bollo, contrassegni univoci di identificazione o d'altro tipo, o di altri contrassegni o etichette obbligatori;

ii)

qualsiasi altro atto di contrabbando o tentato contrabbando di tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione non previsto dal paragrafo b)

c)

i)

qualsiasi altra forma di fabbricazione illegale di tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione, o applicazione agli imballaggi di tabacco di marche da bollo, contrassegni univoci di identificazione o altri contrassegni o etichette obbligatori contraffatti;

ii)

vendita all'ingrosso, brokering, vendita al minuto, trasporto, distribuzione, immagazzinamento, spedizione, importazione o esportazione di tabacco di fabbricazione illegale, di prodotti derivati dal tabacco illegali, di prodotti muniti di marche da bollo e/o altri contrassegni o etichette obbligatori contraffatti o di attrezzature di produzione illegali;

d)

commistione di prodotti derivati dal tabacco con prodotti non derivati dal tabacco lungo la catena di approvvigionamento, al fine di nascondere o camuffare prodotti derivati dal tabacco;

e)

commistione di prodotti derivati dal tabacco con prodotti non derivati dal tabacco in violazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente protocollo;

f)

utilizzo di modalità online, mezzi di telecomunicazione o altre tecnologie in evoluzione per la vendita di prodotti derivati dal tabacco, in violazione del presente protocollo;

g)

ottenimento, da parte di un licenziatario ai sensi dell'articolo 6, di tabacco, di suoi derivati o di attrezzature di produzione forniti da un soggetto non in possesso della prescritta licenza a norma dell'articolo 6;

h)

ostruzione di un pubblico ufficiale o di un funzionario autorizzato nell'adempimento di doveri correlati alla prevenzione, deterrenza, individuazione, investigazione o eliminazione del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione;

i)

i)

rilascio di dichiarazioni materiali false, fuorvianti o incomplete, o mancata consegna di informazioni richieste a pubblici ufficiali o funzionari autorizzati nell'adempimento di doveri correlati alla prevenzione, deterrenza, individuazione, investigazione o eliminazione del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione, ove non in contrasto con il diritto di non autoincriminarsi;

ii)

indicazione errata, in moduli ufficiali, della descrizione, quantità o del valore di tabacco, dei suoi derivati o di attrezzature di produzione, oppure di altre informazioni specificate nel protocollo, al fine di:

a)

evadere il pagamento di dazi, tasse e altri oneri applicabili, oppure

b)

pregiudicare misure di controllo volte alla prevenzione, deterrenza, individuazione, investigazione o eliminazione del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione;

iii)

non creare o non tenere le registrazioni previste dal presente protocollo, oppure tenere registrazioni false, e

j)

riciclare proventi di comportamenti illegali considerati reati in base al paragrafo 2.

2.   Ciascuna parte contrattuale determina, in conformità dei principi fondamentali del diritto nazionale, quale dei comportamenti illegali indicati nel paragrafo 1 o altri comportamenti correlati al commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione contrari alle disposizioni del presente protocollo saranno considerati reati, e adotta misure legislative e d'altro tipo eventualmente necessarie per dare attuazione a tale determinazione.

3.   Ciascuna parte contraente notifica al segretariato del presente protocollo i comportamenti illegali, tra quelli indicati nei paragrafi 1 e 2, che ha deciso di considerare reati in conformità del paragrafo 2, e fornisce al segretariato copie o una descrizione delle proprie leggi, nonché di loro eventuali modifiche successive, che danno attuazione al paragrafo 2.

4.   Per rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta contro i reati correlati al commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, le parti contraenti sono invitate a rivedere la rispettiva normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro, assistenza giuridica reciproca ed estradizione, tenendo conto delle pertinenti convenzioni internazionali da loro sottoscritte, al fine di garantirne l'efficacia nell'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 15

Responsabilità delle persone giuridiche

1.   Ciascuna parte contraente adotta le misure eventualmente necessarie, nel rispetto dei propri principi giuridici, per accertare la responsabilità di persone giuridiche riguardo a comportamenti illegali, compresi i reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 del presente protocollo.

2.   In linea con i principi giuridici di ciascuna parte contraente, la responsabilità delle persone giuridiche può essere di tipo penale, civile o amministrativo.

3.   Detta responsabilità non comporta conseguenze per la responsabilità delle persone fisiche che sono coinvolte in comportamenti illegali o hanno commesso i reati stabiliti in conformità delle norme e dei regolamenti nazionali nonché dell'articolo 14 del presente protocollo.

Articolo 16

Perseguimento e sanzioni

1.   Ciascuna parte contraente adotta, in conformità del diritto nazionale, le misure eventualmente necessarie per garantire che le persone fisiche e giuridiche considerate responsabili di comportamenti illegali, compresi i reati individuati ai sensi dell'articolo 14, siano sottoposte a sanzioni penali o civili efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le pene pecuniarie.

2.   Ciascuna parte contraente si impegna a garantire che l'esercizio di qualsiasi potere giudiziario discrezionale previsto dal proprio diritto nazionale in merito al perseguimento di comportamenti illegali, compresi i reati individuati ai sensi dell'articolo 14, sia finalizzato a massimizzare l'efficacia delle misure di applicazione della legge relativamente a detti comportamenti illegali, reati compresi, tenendo nel debito conto la necessaria opera di deterrenza di tali comportamenti illegali, reati compresi.

3.   Nessuna disposizione del presente protocollo pregiudica il principio in base al quale la definizione dei comportamenti illegali, compresi i reati stabiliti in conformità del presente protocollo, e delle difese legali applicabili o di altri principi giuridici di controllo della liceità dei comportamenti è riservata al diritto nazionale della parte contraente, e tali comportamenti illegali, reati compresi, sono perseguiti e sanzionati ai sensi di quel diritto.

Articolo 17

Pagamenti in caso di confisca

In conformità del diritto nazionale, le parti contraenti devono valutare l'opportunità di adottare misure legislative e d'altro tipo eventualmente necessarie per autorizzare le autorità competenti a imporre il pagamento di un importo proporzionato alle tasse e ai dazi non riscossi dovuti dal produttore, fabbricante, distributore, importatore o esportatore del tabacco, dei suoi derivati e/o delle attrezzature di produzione confiscati.

Articolo 18

Smaltimento o distruzione

Tutto il tabacco, i suoi derivati e le attrezzature di produzione confiscati saranno distrutti, secondo metodi ecocompatibili, in misura quanto più ampia possibile, o saranno smaltiti in conformità del diritto nazionale.

Articolo 19

Tecniche investigative speciali

1.   Ove conforme ai principi fondamentali del proprio diritto nazionale, ciascuna parte contraente adotta, nell'ambito delle proprie possibilità e alle condizioni stabilite dalle norme nazionali, le misure necessarie per consentire un corretto utilizzo della consegna controllata nonché, qualora lo reputi opportuno, il ricorso ad altre tecniche investigative speciali, quali la sorveglianza elettronica o d'altro tipo nonché operazioni sotto copertura da parte delle proprie autorità competenti nel proprio territorio, al fine di contrastare efficacemente il commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione.

2.   Per investigare i reati stabiliti in conformità dell'articolo 14, le parti contraenti sono invitate a concludere, ove necessario, idonei accordi o intese bilaterali o multilaterali sull'impiego delle tecniche di cui al paragrafo 1 nell'ambito della cooperazione a livello internazionale.

3.   In mancanza di un accordo o di un'intesa ai sensi del paragrafo 2, le decisioni di ricorrere a tecniche investigative speciali a livello internazionale sono adottate caso per caso e, ove necessario, possono prendere in considerazione intese e accordi informali di carattere finanziario sull'esercizio della giurisdizione da parte delle parti contraenti interessate.

4.   Le parti contraenti riconoscono l'importanza e la necessità della cooperazione e dell'assistenza internazionale in quest'area e collaborano tra loro e con le organizzazioni internazionali per sviluppare le capacità necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti dal presente articolo.

PARTE V

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 20

Condivisione di informazioni di carattere generale

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi del presente protocollo e nel contesto dello strumento di rendicontazione della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco, le parti contraenti trasmettono informazioni rilevanti, nel rispetto del diritto nazionale, nonché, ove opportuno, informazioni riguardanti tra l'altro questioni quali quelle indicate di seguito:

a)

in forma aggregata, informazioni particolareggiate su operazioni di confisca di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, quantità, valore dei beni confiscati, descrizioni dei prodotti, date e luoghi di fabbricazione e tasse evase;

b)

importazione, esportazione, transito, vendite senza franchigia fiscale e in franchigia di dazio, quantità o valore della produzione di tabacco, dei suoi derivati o delle attrezzature di produzione;

c)

tendenze, metodi di occultamento e modus operandi utilizzati nel commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, e

d)

altre informazioni rilevanti concordate dalle parti.

2.   Le parti contraenti collaborano tra loro e con le competenti organizzazioni internazionali al fine di dotarsi delle capacità necessarie per raccogliere e scambiare informazioni.

3.   Le parti contraenti considerano le suddette informazioni riservate e destinate ad uso esclusivo delle parti, ove non diversamente stabilito dalla parte che le trasmette.

Articolo 21

Condivisione di informazioni sull'applicazione della legge

1.   In conformità del diritto nazionale o di trattati internazionali applicabili, ove opportuno le parti contraenti scambiano, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, previa idonea giustificazione della necessità di tali informazioni ai fini dell'individuazione o investigazione del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, le seguenti informazioni:

a)

registrazioni di licenze concesse alle persone fisiche e giuridiche interessate;

b)

informazioni utili per l'identificazione, il monitoraggio e il perseguimento delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione;

c)

registrazioni di indagini e azioni penali avviate;

d)

registrazioni di pagamenti relativi a importazione, esportazione e vendita in franchigia di dazio di tabacco, dei suoi derivati e di attrezzature di produzione, e

e)

informazioni particolareggiate relative a confische di tabacco, dei suoi derivati e di attrezzature di produzione (incluse, ove opportuno, informazioni caso-controllo, quantità, valore dei beni confiscati, descrizione dei prodotti, soggetti interessati, data e luogo di fabbricazione) e modus operandi (inclusi mezzi di trasporto, occultamento, itinerario e individuazione).

2.   Le informazioni ricevute dalle parti contraenti a norma del presente articolo sono utilizzate esclusivamente per conseguire gli obiettivi del protocollo. Le parti possono specificare che tali informazioni non possono essere comunicate ad altri soggetti senza il consenso della parte che le ha fornite.

Articolo 22

Condivisione di informazioni: riservatezza e tutela delle informazioni

1.   Ciascuna parte contraente designa le autorità nazionali competenti alle quali devono essere trasmessi i dati di cui agli articoli 20, 21 e 24 e notifica tale designazione alle altre parti attraverso il segretariato della convenzione.

2.   Lo scambio di informazioni in conformità del presente protocollo è disciplinato dalle norme nazionali in materia di riservatezza e tutela dei dati personali. Le parti contraenti tutelano, come stabilito di comune intesa, tutte le informazioni riservate che vengono scambiate.

Articolo 23

Assistenza e cooperazione: formazione, assistenza tecnica e cooperazione in campo scientifico, tecnico e tecnologico

1.   Le parti contraenti collaborano tra loro e/o attraverso organizzazioni internazionali e regionali competenti per quanto riguarda la formazione, l'assistenza tecnica e la cooperazione in campo scientifico, tecnico e tecnologico al fine di conseguire gli obiettivi del presente protocollo, come stabilito di comune intesa. Detta assistenza può comprendere il trasferimento di competenze o tecnologia adeguata nelle seguenti aree: raccolta di informazioni, applicazione della legge, tracciamento e rintracciamento, gestione delle informazioni, tutela dei dati personali, interdizione, sorveglianza elettronica, analisi forense, assistenza giuridica reciproca ed estradizione.

2.   Le parti contraenti possono aderire, ove opportuno, ad accordi o intese bilaterali, multilaterali o d'altro tipo per promuovere la formazione, l'assistenza tecnica e la cooperazione in campo scientifico, tecnico e tecnologico, tenendo conto delle esigenze delle parti in via di sviluppo e delle parti in fase di transizione economica.

3.   Le parti contraenti collaborano, ove opportuno, per sviluppare e ricercare modalità di individuazione dell'esatta origine geografica del tabacco e dei suoi derivati confiscati.

Articolo 24

Assistenza e cooperazione: investigazione e perseguimento di illeciti

1.   In conformità del rispettivo diritto nazionale, le parti contraenti adottano, ove opportuno, misure atte a rafforzare la cooperazione attraverso intese multilaterali, regionali o bilaterali per la prevenzione, individuazione, investigazione, il perseguimento e la punizione di persone fisiche e giuridiche coinvolte nel commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e di attrezzature di produzione.

2.   Ciascuna parte contraente garantisce che le autorità amministrative, di controllo, di applicazione della legge e d'altro tipo incaricate del contrasto del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e di attrezzature di produzione (comprese le autorità giudiziarie, ove ciò sia conforme al diritto nazionale) collaborino e scambino informazioni pertinenti a livello nazionale e internazionale alle condizioni previste dalle rispettive norme nazionali.

Articolo 25

Tutela della sovranità

1.   Le parti contraenti adempiono gli obblighi previsti dal presente protocollo conformemente ai principi di pari sovranità e integrità territoriale degli Stati e di non ingerenza negli affari interni di altri Stati.

2.   Nessuna disposizione del presente protocollo autorizza una delle parti contraenti a esercitare giurisdizione né a svolgere nel territorio di un altro Stato funzioni che sono di esclusiva competenza delle autorità di detto Stato in virtù del suo diritto nazionale.

Articolo 26

Giurisdizione

1.   Ciascuna parte contraente adotta le misure eventualmente necessarie per affermare la propria giurisdizione sui reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 quando:

a)

l'infrazione è commessa nel territorio della parte in questione, oppure

b)

l'infrazione è commessa a bordo di un'imbarcazione battente bandiera della parte in questione o a bordo di un velivolo registrato in base alle norme della parte in questione nel momento in cui l'infrazione è commessa.

2.   Fatto salvo l'articolo 25, una parte contraente può altresì affermare la propria giurisdizione su detti reati quando:

a)

l'infrazione è commessa contro la parte in questione;

b)

l'infrazione è commessa da un cittadino della parte in questione o da un apolide con residenza abituale nel territorio di detta parte, oppure

c)

l'infrazione rientra tra quelle stabilite in conformità dell'articolo 14 ed è stata commessa al di fuori del territorio della parte in questione al fine di compiere una delle infrazioni stabilite in conformità dell'articolo 14 all'interno di detto territorio.

3.   Ai fini dell'articolo 30, ciascuna parte contraente adotta le misure eventualmente necessarie per affermare la propria giurisdizione sui reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 quando il presunto reo si trova nel suo territorio e la parte in questione non lo estrada per il solo motivo che questi è un suo cittadino.

4.   Ciascuna parte contraente può adottare le misure eventualmente necessarie per affermare la propria giurisdizione sui reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 quando il presunto reo si trova nel suo territorio e la parte in questione non lo estrada.

5.   Se una parte contraente che esercita la propria giurisdizione ai sensi dei paragrafi 1 o 2 riceve la notifica o apprende in altro modo che una o più delle altre parti contraenti stanno investigando o perseguendo o hanno avviato un procedimento giudiziario in merito alla medesima fattispecie, le autorità competenti delle parti interessate si consultano, ove opportuno, al fine di coordinare le proprie azioni.

6.   Fatte salve le norme del diritto internazionale generale, il presente protocollo non esclude l'esercizio della giurisdizione penale affermata da una parte contraente in conformità del proprio diritto nazionale.

Articolo 27

Cooperazione per l'applicazione della legge

1.   Ciascuna parte adotta, coerentemente con i rispettivi sistemi giuridici e amministrativi interni, misure efficaci al fine di:

a)

rafforzare e, se necessario, istituire canali di comunicazione tra le autorità, agenzie e i servizi competenti, per facilitare uno scambio rapido e sicuro di informazioni su tutti gli aspetti dei reati stabiliti in conformità dell'articolo 14;

b)

garantire una cooperazione efficace tra le competenti autorità, agenzie, dogane, polizie e altre autorità incaricate del rispetto della legge;

c)

cooperare con altre parti contraenti nella conduzione di indagini su casi specifici riguardanti i reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 concernenti:

i)

l'identità, i luoghi di permanenza e le attività di persone sospettate di essere coinvolte in detti reati, o i luoghi in cui si trovano altre persone interessate;

ii)

i movimenti di proventi di reati o di proprietà derivanti dal compimento di detti reati, e

iii)

i movimenti di proprietà, attrezzature o altri dispositivi utilizzati o destinati a essere utilizzati per il compimento di detti reati;

d)

fornire, ove opportuno, prodotti o quantità di sostanze necessari a fini di analisi o investigazione;

e)

facilitare un efficace coordinamento tra le proprie autorità, agenzie e servizi competenti e promuovere lo scambio di personale e altri esperti, compresa la nomina di funzionari di collegamento, fatti salvi accordi o intese bilaterali tra le parti interessate;

f)

scambiare informazioni pertinenti con le altre parti contraenti su strumenti e metodi specifici utilizzati da persone fisiche o giuridiche nel compimento di detti reati, inclusi, ove applicabile, le rotte e i mezzi di trasporto e l'utilizzo di identità false, documenti falsi o contraffatti o altri mezzi atti a occultare le loro attività, e

g)

scambiare informazioni pertinenti e coordinare le misure amministrative e d'altro tipo adottate in quanto ritenute adeguate per individuare rapidamente i reati stabiliti in conformità dell'articolo 14.

2.   Per dare attuazione al presente protocollo, le parti contraenti valutano la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali sulla cooperazione diretta tra le rispettive autorità incaricate dell'applicazione della legge, nonché, ove simili accordi o intese esistano già, di modificarli di conseguenza. In mancanza di detti accordi o intese tra le parti interessate, le parti possono considerare il protocollo stesso come base per la reciproca cooperazione ai fini dell'applicazione della legge riguardo ai reati oggetto del presente protocollo. Ove opportuno, le parti contraenti daranno piena applicazione ad accordi o intese, comprese le organizzazioni internazionali o regionali, per rafforzare la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge.

3.   Le parti contraenti si adoperano per collaborare, secondo i propri mezzi, per contrastare il commercio illegale transnazionale di prodotti derivati dal tabacco attuato mediante ricorso alle tecnologie moderne.

Articolo 28

Assistenza amministrativa reciproca

Coerentemente con i rispettivi sistemi giuridici e amministrativi interni, le parti contraenti si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni atte a garantire una corretta applicazione di consuetudini e altre norme pertinenti a fini di prevenzione, individuazione, investigazione, perseguimento e contrasto del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione. Le parti considerano dette informazioni come riservate e destinate a un uso limitato, ove non diversamente previsto dalla parte che le trasmette. Tali informazioni possono riguardare:

a)

nuove consuetudini e altre tecniche di applicazione della legge di provata efficacia;

b)

tendenze, mezzi o metodi nuovi di coinvolgimento nel commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione;

c)

beni notoriamente oggetto del commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione, nonché informazioni particolareggiate relative alla descrizione, all'imballaggio, al trasporto e all'immagazzinamento di tali beni e ai metodi utilizzati a tale riguardo;

d)

persone fisiche o giuridiche che notoriamente hanno commesso o sono state complici di un reato stabilito in conformità dell'articolo 14, e

e)

ogni altro dato che possa aiutare le autorità incaricate di valutare il rischio nei loro controlli nonché per altri fini collegati all'applicazione della legge.

Articolo 29

Assistenza giuridica reciproca

1.   Le parti contraenti si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giuridica nell'ambito di indagini, esecuzione di azioni penali e procedimenti giudiziari correlati ai reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 del presente protocollo.

2.   L'assistenza giuridica reciproca è concessa nella misura più completa possibile ai sensi di leggi, trattati, accordi e intese pertinenti e vincolanti per la parte contraente interpellata in materia di indagini, esecuzione dell'azione penale e procedimenti giudiziari correlati a reati di cui persone giuridiche possono essere considerate responsabili nel territorio della parte richiedente in forza dell'articolo 15 del presente protocollo.

3.   L'assistenza giuridica reciproca concessa in conformità del presente articolo può essere richiesta per i seguenti scopi:

a)

ottenere da persone prove o dichiarazioni;

b)

notificare documenti giudiziari;

c)

compiere ricerche e confische e congelare beni;

d)

esaminare oggetti e luoghi;

e)

fornire informazioni, materiale probatorio e valutazioni di esperti;

f)

fornire originali o copie certificate di documenti e registrazioni rilevanti, comprese registrazioni governative, bancarie, finanziarie, sociali o aziendali;

g)

individuare o rintracciare proventi di crimini, proprietà, attrezzature o altri oggetti a fini probatori;

h)

facilitare la presentazione spontanea di persone nel territorio della parte richiedente, e

i)

ogni altro tipo di assistenza non in contrasto con il diritto nazionale della parte contraente interpellata.

4.   Il presente articolo non pregiudica gli obblighi assunti ai sensi di altri trattati, bilaterali o multilaterali, che disciplinano o disciplineranno, del tutto o in parte, l'assistenza giuridica reciproca.

5.   I paragrafi da 6 a 24 si applicano, secondo il principio di reciprocità, a richieste presentate in conformità del presente articolo se le parti contraenti in questione non sono vincolate da un trattato o da un accordo intergovernativo di assistenza giuridica reciproca. Qualora le parti siano vincolate da un simile trattato o accordo intergovernativo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni di detto trattato o accordo intergovernativo, a meno che le parti non abbiano concordato di applicare in loro vece i paragrafi da 6 a 24. Si invitano vivamente le parti contraenti ad applicare i paragrafi del presente articolo, se gli stessi facilitano la cooperazione.

6.   Le parti contraenti designano un'autorità centrale che avrà la responsabilità e il potere di accogliere richieste di assistenza giuridica reciproca e di dar loro esecuzione o di trasmetterle a tal fine alle rispettive autorità competenti. Se una parte contraente ha una regione o un territorio a statuto speciale, con un sistema separato di assistenza giuridica reciproca, può designare un'autorità centrale distinta affinché questa svolga la medesima funzione in detta regione o territorio. Le autorità centrali garantiscono un'esecuzione o trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Quando trasmette la richiesta a un'autorità competente affinché vi dia esecuzione, l'autorità centrale la sollecita a farlo celermente e correttamente. Ciascuna parte contraente notifica al direttore del segretariato della convenzione, al momento dell'adesione, accettazione, approvazione, conferma formale o ratifica del presente protocollo, qual è l'autorità centrale designata a tal fine. La trasmissione delle domande di assistenza giuridica reciproca e di qualsiasi comunicazione al riguardo avviene tra le autorità centrali designate dalle parti. Questo requisito non pregiudica il diritto di una parte contraente di chiedere che tali richieste e comunicazioni le vengano indirizzate attraverso i canali diplomatici e, in casi urgenti e previo consenso delle parti, attraverso idonee organizzazioni internazionali, ove possibile.

7.   Le richieste devono essere presentate per iscritto oppure, se possibile, con qualsiasi mezzo in grado di produrre un testo scritto, in una lingua accettabile per la parte interpellata, in modalità tali da consentire a quest'ultima di accertarne l'autenticità. La o le lingue accettabili per ciascuna parte contraente sono comunicate al direttore del segretariato della convenzione al momento dell'adesione, accettazione, approvazione, conferma formale o ratifica del presente protocollo. In casi urgenti e previo consenso delle parti, le richieste possono essere presentate oralmente, a condizione che siano seguite da un'immediata conferma scritta.

8.   Una richiesta di assistenza giuridica reciproca deve indicare:

a)

l'identità dell'autorità richiedente;

b)

l'oggetto e la natura delle indagini, dell'azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta fa riferimento, nonché il nome e le funzioni dell'autorità responsabile delle indagini, dell'azione penale o del procedimento giudiziario;

c)

una sintesi delle circostanze rilevanti, ad eccezione delle richieste di notifica di documenti giudiziari;

d)

una descrizione dell'assistenza richiesta e informazioni particolareggiate su eventuali procedure speciali che la parte richiedente vuole che siano seguite;

e)

se possibile, l'identità, l'ubicazione e la nazionalità di tutte le persone interessate;

f)

gli scopi della ricerca di prove, di informazioni o dell'azione, e

g)

le disposizioni del diritto nazionale applicabili al reato e le relative sanzioni.

9.   La parte interpellata può chiedere informazioni aggiuntive qualora ciò sia necessario o utile per dare esecuzione alla richiesta in conformità del proprio diritto nazionale.

10.   Alle richieste viene data esecuzione in conformità del diritto nazionale della parte interpellata e, ove possibile e nella misura in cui ciò non sia in contrasto con il diritto nazionale della parte interpellata, secondo le procedure specificate nella richiesta.

11.   La parte richiedente non trasmette né utilizza informazioni o prove fornite dalla parte interpellata nel corso di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli specificati nella richiesta senza il preventivo consenso della parte interpellata. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla parte richiedente di rivelare nei propri procedimenti informazioni o prove in grado di discolpare una persona accusata. In tali casi la parte richiedente informa la parte interpellata prima della rivelazione e, su richiesta, si consulta con essa. Qualora, in casi eccezionali, la comunicazione preventiva della rivelazione non sia possibile, la parte richiedente informa la parte interpellata senza indugio.

12.   La parte richiedente può chiedere alla parte interpellata di mantenere riservata la presentazione della richiesta e i suoi contenuti, ad eccezione di quanto necessario per dare esecuzione alla richiesta. Se la parte interpellata non può soddisfare il requisito di riservatezza, ne dà immediata comunicazione alla parte richiedente.

13.   Se una persona si trova nel territorio di una parte contraente e deve essere ascoltata in qualità di testimone o esperto da parte delle autorità giudiziarie di un'altra parte contraente, la prima parte contraente può autorizzare, su richiesta della seconda, che la persona venga ascoltata in videoconferenza qualora non sia possibile o auspicabile che si presenti personalmente nel territorio della parte richiedente, ove ciò sia fattibile e conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale. Le parti possono concordare che l'audizione sia condotta da un'autorità giudiziaria della parte richiedente alla presenza di un'autorità giudiziaria della parte interpellata.

14.   L'assistenza giuridica reciproca può essere negata:

a)

se la richiesta non è presentata in conformità del presente articolo;

b)

se la parte interpellata ritiene che l'esecuzione della richiesta possa pregiudicare la sua sovranità, la sua sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali;

c)

se, in forza delle norme nazionali della parte interpellata, le autorità di detta parte non sono autorizzate a compiere le azioni richieste in relazione al reato in questione qualora lo stesso fosse oggetto di indagine, azione penale o procedimento giudiziario nella loro giurisdizione;

d)

se la richiesta riguarda un illecito per il quale la pena massima prevista nella parte interpellata è inferiore a due anni di detenzione o di altre forme privative della libertà, oppure se, a giudizio della parte interpellata, la concessione dell'assistenza comporterebbe per le sue risorse un onere sproporzionato alla gravità dell'illecito;

e)

se l'accoglimento della richiesta è in contrasto con il sistema giuridico della parte interpellata per quanto attiene all'assistenza giuridica reciproca.

15.   Il rigetto di una richiesta di assistenza giuridica reciproca deve essere motivato.

16.   Una parte contraente non può rifiutarsi di fornire assistenza giuridica reciproca ai sensi del presente articolo per motivi di rispetto del segreto bancario.

17.   Le parti non possono respingere una richiesta di assistenza giuridica reciproca unicamente perché si ritiene che l'illecito riguardi anche questioni fiscali.

18.   Le parti contraenti possono rifiutarsi di fornire assistenza giuridica reciproca ai sensi del presente articolo in caso di assenza di doppia incriminazione. Tuttavia, ove lo reputi opportuno, la parte interpellata può fornire assistenza a propria discrezione, a prescindere dal fatto che il comportamento in questione costituisca o meno un illecito ai sensi del suo diritto nazionale.

19.   La parte interpellata dà esecuzione alla richiesta di assistenza giuridica reciproca quanto prima possibile e tenendo conto nella misura del possibile di eventuali scadenze proposte e motivate dalla parte richiedente, preferibilmente nella richiesta stessa. La parte interpellata risponde a interrogazioni ragionevoli della parte richiedente sui progressi compiuti nella gestione della richiesta. La parte richiedente informa prontamente la parte interpellata quando l'assistenza richiesta non è più necessaria.

20.   L'assistenza giuridica reciproca può essere rinviata dalla parte richiedente qualora interferisca con un'indagine, un'azione penale o un procedimento giudiziario in corso.

21.   Prima di respingere una richiesta ai sensi del paragrafo 14 o di rinviare la sua esecuzione ai sensi del paragrafo 20, la parte interpellata si consulta con la parte richiedente per valutare la possibilità di concedere l'assistenza nei termini e alle condizioni che ritiene necessari. Se la parte richiedente accetta che l'assistenza sia concessa a queste condizioni, provvederà a soddisfarle.

22.   I costi ordinari dell'esecuzione di una richiesta sono a carico della parte richiedente, ove non diversamente concordato tra le parti interessate. Se per dare esecuzione alla richiesta è o sarà necessario sostenere spese straordinarie o di importo ragguardevole, le parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni ai quali dare esecuzione alla richiesta, nonché le modalità di attribuzione dei costi.

23.   Quando viene presentata una richiesta, la parte interpellata:

a)

fornisce alla parte richiedente copie di registrazioni governative, documenti o informazioni in suo possesso che, ai sensi del suo diritto nazionale, possono essere divulgati al grande pubblico;

b)

può, a propria discrezione, fornire alla parte richiedente del tutto, in parte o alle condizioni che reputa necessarie copie di registrazioni governative, documenti o informazioni in suo possesso che, ai sensi del suo diritto nazionale, non possono essere divulgati al grande pubblico.

24.   Le parti contraenti valutano, ove necessario, la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali utili a conseguire le finalità del presente articolo o ad attuare o rafforzare le sue disposizioni.

Articolo 30

Estradizione

1.   Il presente articolo si applica ai reati stabiliti in conformità dell'articolo 14 del presente protocollo se:

a)

la persona oggetto della richiesta di estradizione si trova nel territorio della parte interpellata;

b)

il reato riguardo al quale è chiesta l'estradizione è punibile ai sensi del diritto nazionale sia della parte richiedente sia della parte interpellata, e

c)

se il reato in questione è punibile con un periodo massimo di detenzione o di altra forma di privazione della libertà pari o superiore a quattro anni, oppure con una detenzione di durata inferiore stabilita dalle parti contraenti interessate in forza di trattati bilaterali e multilaterali o di altri accordi internazionali.

2.   Ciascuno dei reati cui si applica il presente articolo sarà considerato un illecito da inserire in tutti i trattati sull'estradizione esistenti tra le parti contraenti a titolo di infrazione per la quale è ammessa l'estradizione. Le parti si impegnano a inserire tali illeciti come infrazioni per le quali è ammessa l'estradizione in tutti i trattati in materia che concluderanno tra loro.

3.   Se una parte contraente che subordina la concessione dell'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un'altra parte contraente alla quale non è legata da un trattato di estradizione, può considerare il presente protocollo come la base giuridica per l'estradizione relativamente a tutti i reati ai quali si applica il presente articolo.

4.   Le parti contraenti che non subordinano la concessione dell'estradizione all'esistenza di un trattato considerano i reati ai quali si applica il presente articolo come illeciti per i quali è ammessa l'estradizione reciproca.

5.   L'estradizione è soggetta alle condizioni previste dal diritto nazionale della parte interpellata o da trattati di estradizione applicabili, comprese, tra l'altro, le condizioni relative al requisito della pena minima per l'estradizione e i motivi per cui la parte interpellata può negare l'estradizione.

6.   In conformità del rispettivo diritto nazionale, le parti contraenti si impegnano ad accelerare le procedure di estradizione e a semplificare i relativi requisiti probatori nel caso dei reati ai quali si applica il presente articolo.

7.   Se una parte contraente non estrada un presunto reo, che si trova nel suo territorio, per un reato soggetto al presente articolo per il solo motivo che tale persona è suo cittadino, è obbligata, previa richiesta della parte richiedente l'estradizione, a sottoporre il caso senza indebiti ritardi alle proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Dette autorità conducono i procedimenti e deliberano in merito allo stesso modo di altri illeciti simili, ai sensi del diritto nazionale della parte contraente in questione. Le parti interessate collaborano tra loro, in particolare sotto il profilo procedurale e probatorio, al fine di garantire l'efficienza dell'azione penale.

8.   Qualora una parte contraente, a norma del proprio diritto nazionale, possa estradare o consegnare in altro modo un proprio cittadino unicamente a condizione che egli le sarà restituito per scontare la pena comminata a seguito del processo o del procedimento per il quale è stata chiesta l'estradizione o la consegna, e qualora detta parte contraente e la parte richiedente l'estradizione dichiarino di accettare tale opzione nonché altre condizioni che reputino opportune, tale estradizione o consegna condizionate sono sufficienti per considerate adempiuto l'obbligo di cui al paragrafo 7.

9.   Se un'estradizione richiesta per applicare una sentenza è negata perché la persona da estradare è cittadino della parte interpellata, questa, ove permesso dal suo diritto nazionale e in conformità dei requisiti da esso previsti, previa domanda della parte richiedente valuta la possibilità di far scontare presso di sé la pena comminata ai sensi della legislazione della parte richiedente, o il periodo di pena restante.

10.   A tutte le persone oggetto di procedimenti avviati in relazione a uno dei reati ai quali si applica il presente articolo è garantito un trattamento equo in tutte le fasi procedurali, compreso il godimento di tutti i diritti e tutte le garanzie previsti dal diritto nazionale della parte contraente nel cui territorio si trova la persona in questione.

11.   Nessuna disposizione del presente protocollo può essere interpretata come un obbligo di estradizione qualora la parte interpellata possa ragionevolmente ritenere che la relativa richiesta è stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi legati al sesso, alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'origine etnica o alle opinioni politiche di tale persona, o che l'accoglimento della richiesta possa danneggiare la posizione di tale persona per uno dei motivi testé elencati.

12.   Le parti contraenti non possono respingere una richiesta di estradizione unicamente perché si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali.

13.   Prima di negare l'estradizione, la parte interpellata consulta, ove opportuno, la parte richiedente e le concede ampie opportunità di illustrare le proprie opinioni e fornire informazioni pertinenti alle accuse da essa formulate.

14.   Le parti contraenti si adoperano per concludere accordi o intese bilaterali e multilaterali per dare esecuzione o maggiore efficacia all'estradizione. Se le parti contraenti sono vincolate da un trattato esistente o da un accordo intergovernativo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del trattato o dell'accordo intergovernativo, a meno che le parti non concordino di applicare in loro vece i paragrafi da 1 a 13.

Articolo 31

Misure per garantire l'estradizione

1.   Fatti salvi il diritto nazionale e i trattati sull'estradizione da essa sottoscritti, la parte interpellata può, su richiesta della parte richiedente, assumere la custodia o adottare misure idonee a garantire la presenza nel procedimento di estradizione di una persona di cui viene chiesta l'estradizione e che è presente nel suo territorio, previo accertamento che le circostanze siano giustificate e sussistano ragioni di urgenza.

2.   Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 sono notificate alla parte richiedente in conformità del diritto nazionale, in modalità idonee e senza ritardi.

3.   Chiunque sia oggetto di misure adottate ai sensi del paragrafo 1 ha diritto di:

a)

comunicare senza ritardi con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui è cittadino oppure, qualora sia apolide, dello Stato nel cui territorio risiede abitualmente, e

b)

ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato.

PARTE VI

RENDICONTAZIONE

Articolo 32

Rendicontazione e scambio di informazioni

1.   Ciascuna parte contraente sottopone all'assemblea delle parti contraenti, attraverso il segretariato della convenzione, relazioni periodiche sull'applicazione del presente protocollo.

2.   Il formato e i contenuti di tali relazioni sono decisi dall'assemblea delle parti contraenti. Le relazioni faranno parte dello strumento regolare di rendicontazione della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.

3.   I contenuti delle relazioni periodiche di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto tra l'altro:

a)

di informazioni sulle misure legislative, esecutive, amministrative o d'altro tipo adottate per attuare il presente protocollo;

b)

ove opportuno, di informazioni su eventuali restrizioni o ostacoli incontrati nell'attuazione del presente protocollo e sulle misure adottate per superarli;

c)

ove opportuno, di informazioni sull'assistenza finanziaria e tecnica fornita, ricevuta o richiesta per attività correlate all'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco, e

d)

delle informazioni specificate all'articolo 20.

Qualora dati pertinenti vengano già raccolti nell'ambito del meccanismo di rendicontazione della conferenza delle parti contraenti, l'assemblea delle parti contraenti si asterrà dal replicare azioni già intraprese.

4.   Ai sensi degli articoli 33 e 36, nel valutare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo da parte delle parti contraenti in via di sviluppo e di quelle in fase di transizione economica, l'assemblea delle parti contraenti tiene conto delle intese relative all'assistenza a dette parti, su loro richiesta.

5.   La comunicazione di informazioni ai sensi degli articoli citati è soggetta alle norme nazionali in materia di riservatezza e tutela dei dati personali. Le parti contraenti tutelano, come stabilito di comune intesa, tutte le informazioni riservate oggetto di segnalazione o scambio.

PARTE VII

ACCORDI ISTITUZIONALI E RISORSE FINANZIARIE

Articolo 33

Assemblea delle parti contraenti

1.   È qui costituita l'assemblea delle parti contraenti. La sua prima sessione è convocata dal segretariato della convenzione immediatamente prima o immediatamente dopo la prima sessione ordinaria della conferenza delle parti contraenti successiva all'entrata in vigore del presente protocollo.

2.   Successivamente, assemblee ordinarie delle parti contraenti saranno convocate dal segretariato della convenzione immediatamente prima o immediatamente dopo sessioni ordinarie della conferenza delle parti contraenti.

3.   Sessioni straordinarie dell'assemblea delle parti contraenti si terranno ogniqualvolta l'assemblea lo riterrà necessario, oppure su richiesta scritta di una parte, purché tale richiesta riceva il sostegno di almeno un terzo delle parti contraenti entro sei mesi dalla sua comunicazione alle altre parti contraenti da parte del segretariato della convenzione.

4.   Il regolamento e le regole finanziarie della conferenza delle parti contraenti della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco si applicano, mutatis mutandis, all'assemblea delle parti contraenti, ove la stessa non decida diversamente.

5.   L'assemblea delle parti contraenti vigilerà regolarmente sull'attuazione del protocollo e adotterà le decisioni necessarie per promuoverne un'applicazione efficace.

6.   L'assemblea delle parti decide in merito all'ammontare e alle modalità di funzionamento dei contributi fissati su base volontaria, versati dalle parti contraenti al presente protocollo per garantirne l'operatività, nonché su altre possibili risorse per la sua applicazione.

7.   Durante ciascuna sessione ordinaria l'assemblea delle parti contraenti adotta all'unanimità un bilancio e un programma di lavoro validi per il periodo finanziario fino alla successiva sessione ordinaria, che saranno distinti dal bilancio e dal programma di lavoro della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.

Articolo 34

Segretariato

1.   Il segretariato della convenzione funge da segretariato del presente protocollo.

2.   Le funzioni che il segretariato della convenzione esplica nel suo ruolo di segretariato del presente protocollo sono le seguenti:

a)

preparare le sessioni dell'assemblea delle parti contraenti e di altri organi ausiliari nonché dei gruppi di lavoro e di altri organi istituiti dall'assemblea delle parti contraenti, e fornire loro eventuali servizi richiesti;

b)

ricevere, analizzare, trasmettere e fornire riscontri alle parti interessate, ove necessario, e all'assemblea delle parti contraenti riguardo alle relazioni ricevute in conformità del presente protocollo, e facilitare lo scambio di informazioni tra le parti contraenti;

c)

sostenere, su richiesta, le parti contraenti, in particolare quelle in via di sviluppo o in fase di transizione economica, nella raccolta, comunicazione e nello scambio di informazioni richieste in conformità delle disposizioni del presente protocollo, e fornire assistenza per l'individuazione di risorse disponibili atte a facilitare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente protocollo;

d)

stilare, sotto la guida dell'assemblea delle parti contraenti, relazioni sulle proprie attività ai sensi del presente protocollo, da sottoporre all'assemblea stessa;

e)

garantire, sotto la guida dell'assemblea delle parti contraenti, il necessario coordinamento con le competenti organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e con altri organi;

f)

aderire, sotto la guida dell'assemblea delle parti contraenti, ad accordi amministrativi o contrattuali, ove necessario per un efficace adempimento dei propri compiti in qualità di segretariato del presente protocollo;

g)

ricevere e controllare domande di organizzazioni intergovernative e non governative che desiderino essere accreditate come osservatori presso l'assemblea delle parti contraenti, garantendo la loro non affiliazione all'industria del tabacco, e sottoporre le domande vagliate all'assemblea delle parti contraenti affinché le valuti, e

h)

svolgere altre funzioni di segretariato specificate dal presente protocollo, nonché altre funzioni eventualmente decise dall'assemblea delle parti contraenti.

Articolo 35

Rapporti tra l'assemblea delle parti contraenti e organizzazioni intergovernative

Per fornire la cooperazione tecnica e finanziaria finalizzata al conseguimento dell'obiettivo del presente protocollo, l'assemblea delle parti può chiedere la collaborazione di competenti organizzazioni intergovernative internazionali e regionali, comprese le istituzioni finanziarie e per lo sviluppo.

Articolo 36

Risorse finanziarie

1.   Le parti contraenti riconoscono il ruolo importante delle risorse finanziarie ai fini del conseguimento dell'obiettivo del presente protocollo; riconoscono altresì l'importanza dell'articolo 26 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco per il raggiungimento degli obiettivi della convenzione.

2.   Ciascuna parte contraente fornisce sostegno finanziario per le rispettive attività nazionali mirate a conseguire l'obiettivo del presente protocollo, in conformità dei piani, delle priorità e dei programmi nazionali.

3.   Le parti contraenti promuovono, ove opportuno, il ricorso a canali bilaterali, regionali, subregionali e altri canali multilaterali per finanziare il rafforzamento delle capacità delle parti contraenti in via di sviluppo o quelle in fase di transizione economica, al fine di conseguire gli obiettivi del presente protocollo.

4.   Fatto salvo l'articolo 18, le parti contraenti sono invitate, nel rispetto della normativa e delle politiche nazionali e ove opportuno, a utilizzare tutti i proventi confiscati di crimini correlati al commercio illegale di tabacco, dei suoi derivati e delle attrezzature di produzione per conseguire gli obiettivi del presente protocollo.

5.   Le parti contraenti rappresentate in organizzazioni intergovernative regionali e internazionali rilevanti e in istituzioni finanziarie e per lo sviluppo sollecitano tali soggetti a fornire assistenza finanziaria alle parti in via di sviluppo e a quelle in fase di transizione economica per aiutarle ad adempiere i loro obblighi ai sensi del presente protocollo, senza limitare i diritti di partecipazione all'interno di dette organizzazioni.

6.   Le parti contraenti pattuiscono quanto segue:

a)

per aiutare le parti contraenti ad adempiere i loro obblighi ai sensi del presente protocollo, tutte le pertinenti risorse potenziali ed effettive disponibili per attività correlate all'obiettivo del presente protocollo devono essere mobilitate e utilizzate a vantaggio di tutte le parti contraenti, specialmente nelle parti contraenti in via di sviluppo e quelle in fase di transizione economica, e

b)

il segretariato della convenzione fornisce consulenza alle parti contraenti in via di sviluppo e a quelle con le economie in transizione, su loro richiesta, in merito alle fonti di finanziamento disponibili, per facilitare l'adempimento dei loro obblighi ai sensi del protocollo.

7.   Le parti contraenti possono chiedere all'industria del tabacco di sostenere tutti i costi associati agli obblighi di una parte di conseguire gli obiettivi del presente protocollo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.

8.   Le parti contraenti si impegnano, nel rispetto del diritto nazionale, ad autofinanziare l'applicazione del presente protocollo anche imponendo tributi e altri tipi di oneri sui prodotti derivati dal tabacco.

PARTE VIII

COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE

Articolo 37

Composizione di controversie

La composizione di controversie tra le parti riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente protocollo è disciplinata dall'articolo 27 della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.

PARTE IX

MODIFICHE DEL PROTOCOLLO

Articolo 38

Modifiche del presente protocollo

1.   Ogni parte contraente può proporre modifiche del presente protocollo.

2.   Le modifiche del presente protocollo sono valutate e adottate dall'assemblea delle parti contraenti. Il testo delle modifiche proposte è trasmesso dal segretariato della convenzione alle parti contraenti almeno sei mesi prima della sessione nella quale sarà proposta l'adozione. Il segretariato della convenzione trasmette le modifiche proposte anche ai firmatari del presente protocollo e, per conoscenza, al depositario.

3.   Le parti contraenti si impegnano al massimo per raggiungere un accordo unanime su tutte le modifiche del presente protocollo che sono state proposte. Qualora tutti gli sforzi compiuti per trovare l'unanimità dei consensi si concludano senza esito, le modifiche sono adottate, in ultima istanza, con la maggioranza dei tre quarti delle parti contraenti presenti e votanti durante la sessione. Ai fini del presente articolo, per «parti presenti e votanti» s'intendono le parti contraenti che sono presenti ed esprimono un voto, sia esso favorevole o contrario. Tutte le modifiche adottate sono comunicate dal segretariato della convenzione al depositario, che le trasmette a tutte le parti contraenti per accettazione.

4.   Gli strumenti di accettazione di una modifica vengono depositati presso il depositario. Le modifiche adottate in conformità del paragrafo 3 entrano in vigore per le parti contraenti che le hanno approvate il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno due terzi delle parti.

5.   Nel caso delle altre parti contraenti, una modifica entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la parte deposita presso il depositario il proprio strumento di accettazione della modifica in questione.

Articolo 39

Adozione e modifica di allegati al presente protocollo

1.   Tutte le parti possono proporre allegati e modifiche degli allegati al presente protocollo.

2.   Gli allegati devono essere limitati a elenchi, moduli e altro materiale descrittivo riguardante questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.

3.   Gli allegati al presente protocollo e le relative modifiche sono proposti e adottati ed entrano in vigore in conformità della procedura di cui all'articolo 38.

PARTE X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Riserve

Non sono ammesse riserve al presente protocollo.

Articolo 41

Recesso

1.   Due anni dopo la data in cui il presente protocollo è entrato in vigore per una parte contraente, questa può in qualsiasi momento recedere dal protocollo mediante notifica scritta al depositario.

2.   Il recesso diventa efficace un anno dopo la data di ricevimento della relativa notifica da parte del depositario, oppure in una data successiva specificata nella notifica del recesso.

3.   Si considera che tutte le parti che recedono dalla convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco recedono parimenti dal presente protocollo, con effetto alla data del recesso dalla convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco.

Articolo 42

Diritto di voto

1.   Ciascuna parte contraente del presente protocollo dispone di un voto, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.

2.   Le organizzazioni regionali per l'integrazione economica esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti contraenti del presente protocollo. Dette organizzazioni non esercitano il diritto di voto se qualcuno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa.

Articolo 43

Firma

Il protocollo sarà aperto alla firma di tutte le parti contraenti della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco presso la sede dell'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra dal 10 all'11 gennaio 2013 e successivamente presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 9 gennaio 2014.

Articolo 44

Ratifica, accettazione, approvazione, conferma formale o adesione

1.   Il presente protocollo è oggetto di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati e di conferma formale o adesione da parte delle organizzazioni regionali per l'integrazione economica che sono parti contraenti della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco. Adesioni successive saranno ammesse a partire dal giorno successivo alla data di scadenza della firma del protocollo. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione, conferma formale o adesione devono essere depositati presso il depositario.

2.   Tutte le organizzazioni regionali per l'integrazione economica che diventano parte contraente e i cui Stati membri non sono parti contraenti sono vincolate al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente protocollo. Nel caso di organizzazioni di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono in merito alle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente protocollo. In questi casi l'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare diritti in concorrenza tra loro ai sensi del presente protocollo.

3.   Le organizzazioni regionali per l'integrazione economica dichiarano, negli strumenti di conferma formale o di adesione, il loro ambito di competenza nelle materie disciplinate dal presente protocollo. Dette organizzazioni comunicano inoltre al depositario, che a sua volta ne informa le parti contraenti, eventuali modifiche sostanziali del loro ambito di competenza.

Articolo 45

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, conferma formale o adesione presso il depositario.

2.   Per quanto riguarda le parti contraenti della convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco che ratificano, accettano, approvano o confermano formalmente il presente protocollo o vi aderiscono dopo che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 sull'entrata in vigore, il protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, adesione o conferma formale.

3.   Ai fini del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale per l'integrazione economica deve essere considerato come aggiuntivo rispetto a quelli già depositati dagli Stati membri dell'organizzazione.

Articolo 46

Depositario

Depositario del presente protocollo è il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 47

Testi facenti fede

L'originale del presente protocollo, le cui versioni in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.


(1)  Le parti possono comprendere a tal fine riferimenti al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane, ove applicabile.

(2)  Ove opportuno, i termini «nazionale» o «interno» sono riferiti anche alle organizzazioni regionali per l'integrazione economica.

(3)  Uno scambio di informazioni tra due parti contraenti si considera sicuro quando non è passibile di essere intercettato né manomesso (falsificato). In altri termini, le informazioni scambiate tra le due parti non possono essere lette né modificate da terzi.


1.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/38


DECISIONE (UE) 2016/1751 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2016/242 del Consiglio (2), il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è stato firmato il 12 febbraio 2016 fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)

Il testo del protocollo di modifica, scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, i suoi Stati membri e il Principato di Andorra hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'OCSE per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard globale. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e il Principato di Andorra.

(3)

Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 (3).

(4)

Il protocollo di modifica dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1.   Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica (4).

2.   La Commissione informa il Principato di Andorra e gli Stati membri delle notifiche effettuate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali per migliorare l'adempimento fiscale internazionale di cui al protocollo di modifica.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  Parere del 9 marzo 2016 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2016/242 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 10).

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(4)  La data di entrata in vigore del protocollo di modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


1.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/40


PROTOCOLLO DI MODIFICA

dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

L'UNIONE EUROPEA

e

IL PRINCIPATO DI ANDORRA, di seguito «Andorra»,

entrambi denominati di seguito «parte contraente» o, insieme, «parti contraenti»,

NELL'INTENTO DI applicare lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, di seguito «lo standard globale», nell'ambito di una cooperazione tra le parti contraenti;

CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, in particolare per l'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (1), e desiderano migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni;

CONSIDERANDO che le parti contraenti desiderano giungere a un accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale in base allo scambio automatico reciproco di informazioni, ferme restando una certa riservatezza e altre tutele, comprese disposizioni che limitino l'uso delle informazioni scambiate;

CONSIDERANDO che l'articolo 12 dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «l'accordo») (2), nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, che prevede attualmente lo scambio di informazioni su richiesta solo per i comportamenti che costituiscono frode fiscale e le violazioni analoghe, dovrebbe essere allineato allo standard dell'OCSE in materia di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale;

CONSIDERANDO che le parti contraenti applicheranno le proprie normative e prassi sulla protezione dei dati al trattamento dei dati personali scambiati conformemente all'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, e si impegneranno a informarsi reciprocamente, senza indebiti ritardi, di qualsiasi modifica sostanziale di tali normative e prassi;

CONSIDERANDO che la decisione 2010/625/UE della Commissione, del 19 ottobre 2010, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali ad Andorra (3) stabilisce che per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva si ritiene che Andorra fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

CONSIDERANDO che, alla data di entrata in vigore del presente protocollo di modifica, gli Stati membri e Andorra disporranno i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute conformemente all'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte, o dei relativi controlli, nonché per altri scopi autorizzati, e ii) delle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica);

CONSIDERANDO che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, le Autorità Competenti di invio e le Autorità Competenti riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate conformemente all'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del medesimo; date le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri e quella di Andorra, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato per ciascuna parte contraente con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati;

CONSIDERANDO che le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività a Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica. Tuttavia, determinate categorie di Istituzioni finanziarie e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'accordo. In generale non dovrebbero essere incluse soglie, in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diverse Istituzioni Finanziarie. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi), ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto, il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e di Andorra di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «l'accordo») è così modificato:

1)

il titolo è sostituito da:

«Accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale»;

2)

gli articoli da 1 a 19 sono sostituiti da:

«Articolo 1

Definizioni

1.   Ai fini del presente accordo si intende per:

a)   “Unione europea”: l'Unione ai sensi del trattato sull'Unione europea, vale a dire i territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate;

b)   “Stato membro”: uno Stato membro dell'Unione europea;

c)   “Andorra”: il Principato di Andorra;

d)   “Autorità Competenti di Andorra” e “Autorità Competenti degli Stati membri”: le autorità elencate nell'allegato III, rispettivamente alla lettera a) e alle lettere da b) ad ac). L'allegato III è parte integrante del presente accordo. L'elenco delle Autorità Competenti che figura nell'allegato III può essere modificato con una semplice notifica all'altra parte contraente da parte di Andorra, per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) di tale allegato, e da parte dell'Unione europea per quanto riguarda le autorità di cui alle lettere da b) ad ac) del medesimo;

e)   “Istituzione Finanziaria di uno Stato membro”: i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in uno Stato membro, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente in tale Stato membro, se la succursale è situata in detto Stato membro;

f)   “Istituzione Finanziaria di Andorra”: i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente ad Andorra, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di Andorra, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente ad Andorra, se la succursale è situata ad Andorra;

g)   “Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione”: qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o di Andorra, a seconda dei casi, che non sia un'Istituzione Finanziaria non Tenuta alla Comunicazione;

h)   “Conto Oggetto di Comunicazione”: un Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o di Andorra, a seconda dei casi, purché sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, in vigore nello Stato membro o ad Andorra;

i)   “Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro”: un Conto Finanziario gestito da un'Istituzione Finanziaria di Andorra Tenuta alla Comunicazione e detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro;

j)   “Conto Oggetto di Comunicazione di Andorra”: un Conto Finanziario gestito da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro e detenuto da una o più Persone di Andorra Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona di Andorra Oggetto di Comunicazione;

k)   “Persona di uno Stato membro”: una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione Finanziaria di Andorra Tenuta alla Comunicazione come residente in uno Stato membro secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro;

l)   “Persona di Andorra”: una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro come residente ad Andorra secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente ad Andorra.

2.   Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente accordo avrà il significato che gli viene attribuito in quel momento i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (4) oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro che applica il presente accordo, e ii) per Andorra, dal suo diritto nazionale, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II.

Ogni termine non altrimenti definito nel presente accordo o negli allegati I o II avrà, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che l'Autorità Competente di uno Stato membro e l'Autorità Competente di Andorra non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 7 (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legislazione della giurisdizione che applica il presente accordo i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro interessato; ii) per Andorra, dal diritto nazionale, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata (uno Stato membro o Andorra) prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della stessa giurisdizione.

Articolo 2

Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione

1.   Ai sensi del presente articolo e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II, che formano parte integrante del presente accordo, l'Autorità Competente di Andorra scambierà automaticamente ogni anno con ciascuna Autorità Competente degli Stati membri, e ciascuna delle Autorità Competenti degli Stati membri scambierà automaticamente ogni anno con l'Autorità Competente di Andorra, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e specificate al paragrafo 2.

2.   Le informazioni da scambiare sono, nel caso di uno Stato membro in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di Andorra e nel caso di Andorra in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro:

a)

il nome, l'indirizzo, il NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b)

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c)

il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d)

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e)

nel caso di un Conto di Custodia:

i)

l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione e

ii)

gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f)

nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione e

g)

nel caso di un conto non descritto al paragrafo 2, lettera e) o f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

Articolo 3

Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni

1.   Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) che comunica le informazioni.

2.   Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

3.   In relazione all'articolo 2, paragrafo 2, le informazioni devono essere scambiate riguardo al primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono.

4.   Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language).

5.   Le Autorità Competenti concorderanno uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

Articolo 4

Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione

L'Autorità Competente di uno Stato membro informerà l'Autorità Competente di Andorra, e l'Autorità Competente di Andorra informerà l'Autorità Competente di uno Stato membro, quando la prima Autorità Competente (notificante) ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta conformemente all'articolo 2 o che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi agli allegati I e II. L'Autorità Competente notificata adotterà tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta tra Andorra e un qualsiasi Stato membro, l'Autorità Competente di Andorra e l'Autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per l'applicazione del presente accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto di Andorra e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è in contrasto con un accordo sulla doppia imposizione tra Andorra e lo Stato membro interessato.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 non devono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad Andorra o a uno Stato membro l'obbligo di:

a)

adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa, rispettivamente, di Andorra o di tale Stato membro;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della prassi amministrativa normale, rispettivamente, di Andorra o di tale Stato membro;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

3.   Se le informazioni sono richieste da uno Stato membro o da Andorra, che agisce in qualità di giurisdizione richiedente conformemente al presente articolo, Andorra o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui alla frase precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 2, ma tali limitazioni non devono essere in alcun caso interpretate nel senso di permettere alla giurisdizione interpellata di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai fini fiscali propri.

4.   In nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 devono essere interpretate nel senso che Andorra o uno Stato membro può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un'altra istituzione finanziaria, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di una persona.

5.   Le Autorità Competenti concorderanno i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

Articolo 6

Riservatezza e salvaguardie relative ai dati

1.   Qualsiasi informazione ottenuta da una giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) conformemente al presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute conformemente al diritto nazionale di tale giurisdizione e, nella misura necessaria alla protezione dei dati personali, in conformità del diritto nazionale vigente e delle eventuali salvaguardie specificate dal diritto nazionale della giurisdizione che fornisce le informazioni.

2.   Le informazioni trattate conformemente al presente accordo sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi del presente accordo e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.

3.   In ogni caso, tali informazioni sono comunicate soltanto alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di tale giurisdizione (uno Stato membro o Andorra), delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte o dei relativi controlli. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità suddette, e unicamente per i fini specificati nella frase precedente. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le persone o le autorità possono rivelare le informazioni in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione.

4.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) possono essere utilizzate per altri fini se tali informazioni possono essere così usate conformemente alle leggi della giurisdizione che le fornisce (rispettivamente Andorra o uno Stato membro) e se tali fini sono autorizzati dall'Autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) a un'altra giurisdizione (rispettivamente Andorra o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), previa autorizzazione dell'Autorità Competente della prima giurisdizione, vale a dire quella da cui provengono.

Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse ad Andorra previa autorizzazione dell'Autorità Competente dello Stato membro da cui provengono.

5.   Ciascuna Autorità Competente di uno Stato membro o di Andorra notificherà immediatamente all'altra Autorità Competente, vale a dire, rispettivamente, quella di Andorra o quella dello Stato membro, qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate.

Articolo 7

Consultazioni e sospensione dell'accordo

1.   In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, l'Autorità Competente di Andorra o di un qualsiasi Stato membro può chiedere consultazioni tra l'Autorità Competente di Andorra e le Autorità Competenti di uno o più Stati membri per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente accordo. Le Autorità Competenti in questione informano immediatamente la Commissione europea e le Autorità Competenti degli altri Stati membri dell'esito delle consultazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Autorità Competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni per quanto riguarda le questioni relative all'interpretazione.

2.   Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'Autorità Competente di uno Stato membro o di Andorra può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con Andorra o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione avrà effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente accordo relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati, la mancata comunicazione, da parte dell'Autorità Competente di uno Stato membro o di Andorra, di informazioni tempestive o adeguate conformemente al presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziarie non Tenute alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo.

Articolo 8

Modifiche

1.   Le parti contraenti si consultano quando, a livello di OCSE, è adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo o di valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile.

2.   Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo.

3.   Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente informa l'altra degli eventuali sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, compresi eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra una delle parti contraenti e uno Stato terzo.

4.   In seguito alle consultazioni, il presente accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti.

Articolo 9

Denuncia

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente accordo rimarranno riservate e soggette al suo articolo 6.

Articolo 10

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori degli Stati membri in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio di Andorra.»;

3)

gli allegati sono sostituiti da:

«

ALLEGATO I

STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVA AI CONTI FINANZIARI (“STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI”)

SEZIONE I

OBBLIGHI GENERALI DI COMUNICAZIONE

A.

Fatte salve le parti da C a E, ciascun'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) le seguenti informazioni relative a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato:

1.

il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o Andorra), il NIF o i NIF e, nel caso di Persone Fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o Andorra), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

2.

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

3.

il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

4.

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

5.

nel caso di un Conto di Custodia:

a)

l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione e

b)

gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

6.

nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione e

7.

nel caso di conti diversi da quelli di cui alla parte A, punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

B.

Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

C.

Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione europea (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione.

D.

Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato, da Andorra o da un'altra giurisdizione di residenza.

E.

Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.

SEZIONE II

OBBLIGHI GENERALI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

A.

Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno solare che segue l'anno a cui si riferiscono.

B.

Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

C.

Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare.

D.

Ciascuno Stato membro o Andorra può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette Istituzioni Finanziarie.

E.

Ciascuno Stato membro o Andorra può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora uno Stato membro o Andorra consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti.

SEZIONE III

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.

A.

Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. L'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i Conti Preesistenti di Persone Fisiche che sono Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita, purché la legge impedisca effettivamente all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

B.

Conti di Importo Non Rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo Non Rilevante.

1.

Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Istituzione Finanziaria può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro, ad Andorra o in un'altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.

2.

Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale Istituzione Finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi (“indicia”) e applicare la parte B, punti da 3 a 6:

a)

identificazione del Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;

b)

attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;

c)

uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione e nessun numero di telefono ad Andorra o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi;

d)

ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;

e)

procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione oppure

f)

indirizzo di fermo posta o “c/o” in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto.

3.

Qualora nessuno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante.

4.

Qualora uno qualsiasi degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui emerga un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.

5.

Qualora un indirizzo di fermo posta o “c/o” emerga dalla ricerca elettronica e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C, punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indicium e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali non vada a buon fine, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o di Andorra, a seconda dei casi, come conto non documentato.

6.

Nonostante la rilevazione di indicia di cui alla parte B, punto 2, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è obbligata a considerare un Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione se:

a)

le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, uno o più numeri di telefono in detta giurisdizione (e nessun numero di telefono ad Andorra o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i)

un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, Andorra o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione e

ii)

Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto;

b)

le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i)

un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, Andorra o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione oppure

ii)

Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto.

C.

Procedure di verifica rafforzata per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante.

1.

Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai Conti di Importo Rilevante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve esaminare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2.

2.

Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prevedono appositi campi per tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 3, e la loro l'acquisizione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:

a)

le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;

b)

il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;

c)

la più recente documentazione acquisita dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;

d)

eventuali procure o potestà di firma attualmente valide e

e)

eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente operanti.

3.

Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui alla parte C, punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:

a)

residenza del Titolare del Conto;

b)

indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

c)

eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d)

nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o un'altra Istituzione Finanziaria);

e)

presenza di un indirizzo di fermo posta ovvero “c/o” del Titolare del Conto e

f)

presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4.

Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui alla parte C, punti 1 e 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati a un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di Comunicazione.

5.

Effetti del rilevamento di indicia.

a)

Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione conformemente alla parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto.

b)

Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C siano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

c)

Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o “c/o” e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o di Andorra, a seconda dei casi, come conto non documentato.

6.

Se, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, un Conto Preesistente di Persona Fisica non costituisce un Conto di Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso è identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per gli anni successivi, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

7.

Una volta che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C a un Conto di Importo Rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di Importo Rilevante, fatta eccezione per la richiesta al responsabile del rapporto di cui alla parte C, punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che detta Istituzione Finanziaria riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.

8.

Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di Importo Rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indicia di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

9.

Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B, punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto.

D.

La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di importo rilevante deve essere completata entro un anno dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di importo non rilevante deve essere completata entro due anni dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016.

E.

I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

SEZIONE IV

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI PERSONE FISICHE

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.

A.

Per i Nuovi Conti di Persone Fisiche, all'atto di apertura del conto l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione Finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC.

B.

Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale giurisdizione (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.

C.

Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Nuovo Conto di Persona Fisica a causa del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.

SEZIONE V

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.

A.

Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.

B.

Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra e un Conto Preesistente di Entità che non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, tale importo, ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica secondo le procedure di cui alla parte D.

C.

Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

D.

Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1.

Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

a)

Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte secondo le Procedure AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

b)

Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Partecipante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.

2.

Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un titolare di un Conto Preesistente di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte D, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a)

Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

b)

Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Ai fini della determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.

c)

Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili:

i)

le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, nel caso di un Conto Preesistente di Entità detenuto da una o più Entità Non Finanziarie con un saldo o valore aggregato che non supera 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra oppure

ii)

un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale Persona che Esercita il Controllo, della giurisdizione o delle giurisdizioni (uno Stato membro, Andorra o altre giurisdizioni) in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente ai fini fiscali.

E.

Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di Entità.

1.

La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra deve concludersi entro due anni dall'entrata in vigore.

2.

La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, 250 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.

3.

Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto Preesistente di Entità a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa deve rideterminare lo status del conto secondo le procedure di cui alla parte D.

SEZIONE VI

ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.

A.

Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1.

Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

a)

Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC. Se l'Entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.

b)

Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detta giurisdizione.

2.

Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo a un titolare di un Nuovo Conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a)

Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione del Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

b)

Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.

c)

Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

SEZIONE VII

REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.

A.

Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili.

B.

Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da Persone Fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita e ai Contratti di Assicurazione di gruppo per i quali è Misurabile un Valore Maturato o ai Contratti di Rendita di gruppo. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e associate al beneficiario contengono indicia di cui alla parte B della sezione III. Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III.

Uno Stato membro o Andorra può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a considerare un Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo come un Conto Finanziario che non è un Conto Oggetto di Comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:

a)

il Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o il Contratto di Rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato;

b)

i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente e

c)

l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra.

Per “Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato” si intende un Contratto di Assicurazione che i) prevede una copertura per le Persone Fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo.

Per “Contratto di Rendita di gruppo” si intende un Contratto di Rendita i cui beneficiari sono Persone Fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, gli Stati membri comunicano ad Andorra e Andorra comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente paragrafo. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri ad Andorra e la Commissione europea trasmette la comunicazione da Andorra a tutti gli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di Andorra vengono comunicate nello stesso modo.

C.

Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria.

1.

Aggregazione dei Conti di Persone Fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

2.

Aggregazione dei Conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

3.

Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari in relazione ai quali un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che sono direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.

4.

Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati in dollari o nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale.

SEZIONE VIII

DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni seguenti:

A.

Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione

1.

Per “Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione” si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o di Andorra, a seconda dei casi, che non sia un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione.

2.

Per “Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante” si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente nella Giurisdizione Partecipante, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente nella Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante.

3.

Per “Istituzione Finanziaria” si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.

4.

Per “Istituzione di Custodia” si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.

5.

Per “Istituzione di Deposito” si intende ogni Entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.

6.

Per “Entità di Investimento” si intende ogni Entità:

a)

che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

i)

negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.) valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;

ii)

gestione individuale e collettiva di portafoglio oppure

iii)

altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie o denaro per conto di terzi, oppure

b)

il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Il termine “Entità di Investimento” non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

La presente parte va interpretata conformemente alla definizione di “Istituzione Finanziaria” di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7.

Il termine “Attività Finanziaria” include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine “Attività Finanziaria” non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.

8.

Per “Impresa di Assicurazioni Specificata” si intende ogni Entità che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

B.

Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione

1.

Per “Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione” si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è:

a)

un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di Attività Finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito;

b)

un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta, un Fondo Pensione di un'Entità statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale o un Emittente Qualificato di Carte di Credito;

c)

qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), è definita nel diritto nazionale come Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione, è contemplata dall'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicata ad Andorra e, per Andorra, viene comunicata alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi dell'accordo;

d)

un Veicolo di Investimento Collettivo Esente oppure

e)

un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che devono essere comunicate conformemente alla sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.

2.

Per “Entità Statale” si intende il governo di uno Stato membro, di Andorra o di un'altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro, di Andorra o di un'altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro, da Andorra o da un'altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'“Entità Statale”). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro, di Andorra o di un'altra giurisdizione.

a)

Una “parte integrante” di uno Stato membro, di Andorra o di un'altra giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato membro, di Andorra o di un'altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro, di Andorra o di un'altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.

b)

Per “entità controllata” si intende un'Entità che è distinta nella forma dallo Stato membro, da Andorra o da un'altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:

i)

l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;

ii)

gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato e

iii)

il patrimonio dell'Entità sia attribuito a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.

c)

Il reddito non matura a beneficio di privati se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, si considera che il reddito maturi a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'Entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.

3.

Per “Organizzazione Internazionale” si intende qualsiasi organizzazione internazionale, agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che consiste principalmente di governi, ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro, Andorra o l'altra giurisdizione e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.

4.

Per “Banca Centrale” si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, di Andorra o dell'altra giurisdizione che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, di Andorra o dell'altra giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro, da Andorra o dall'altra giurisdizione.

5.

Per “Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione” si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione degli stessi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:

a)

non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 % dell'attivo del fondo;

b)

sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali e

c)

soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:

i)

il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata a un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico;

ii)

il fondo riceve almeno il 50 % del totale dei suoi contributi [diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] dai datori di lavoro che lo finanziano;

iii)

le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso [eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o a conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)], o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici, oppure

iv)

i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente 50 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.

6.

Per “Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta” si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:

a)

il fondo abbia meno di 50 partecipanti;

b)

il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non Finanziarie Passive;

c)

i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro [diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;

d)

i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20 % dell'attivo del fondo e

e)

il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.

7.

Per “Fondo Pensionistico di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale” si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.

8.

Per “Emittente Qualificato di Carte di Credito” si intende un'Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:

a)

è un'Istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso al cliente non è immediatamente restituito e

b)

a partire dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016 o anteriormente a tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti 50 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra, o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, applicando in entrambi i casi le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.

9.

Per “Veicolo di Investimento Collettivo Esente” si intende un'Entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso Persone Fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità Non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

Un'Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi ai sensi della parte B, punto 9, come Veicolo di Investimento Collettivo Esente soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che:

a)

il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016;

b)

il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto;

c)

il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento e

d)

il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016.

C.

Conto Finanziario

1.

Per “Conto Finanziario” si intende un conto intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e:

a)

nel caso di un'Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione “Conto Finanziario” non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Entità che è un'Entità di Investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un'Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità;

b)

nel caso di un'Istituzione Finanziaria non descritta nella parte C, punto 1, lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'Istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I e

c)

qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso.

L'espressione “Conto Finanziario” non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.

2.

L'espressione “Conto di Deposito” comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione Finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito di un analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.

3.

Per “Conto di Custodia” si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona.

4.

Per “Quota nel Capitale di Rischio” si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione sarà considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

5.

Per “Contratto di Assicurazione” si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.

6.

Per “Contratto di Rendita” si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più Persone Fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita conformemente alle leggi, ai regolamenti o alla prassi della giurisdizione (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.

7.

Per “Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato” si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.

8.

Per “Valore Maturato” si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione “Valore Maturato” non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:

a)

unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;

b)

quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

c)

quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;

d)

quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca a un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte C, punto 8, lettera b), oppure

e)

quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio sarà pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

9.

Per “Conto Preesistente” si intende:

a)

un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione alla data del 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016;

b)

uno Stato membro o Andorra ha la possibilità di includere nell'espressione “Conto Preesistente” tutti i Conti Finanziari del titolare di un conto, indipendentemente dalla data di apertura del Conto Finanziario, se:

i)

il Titolare del Conto detiene altresì presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);

ii)

l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e, se del caso, l'Entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o Andorra) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;

iii)

relativamente a un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a), e

iv)

l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini del presente accordo.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, gli Stati membri comunicano ad Andorra e Andorra comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente paragrafo. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri ad Andorra e la Commissione europea trasmette la comunicazione da Andorra a tutti gli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di Andorra vengono comunicate nello stesso modo.

10.

Per “Nuovo Conto” si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto all'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un Conto Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9.

11.

Per “Conto Preesistente di Persona Fisica” si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Persone Fisiche.

12.

Per “Nuovo Conto di Persona Fisica” si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Persone Fisiche.

13.

Per “Conto Preesistente di Entità” si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità.

14.

Per “Conto di Importo Non Rilevante” si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra.

15.

Per “Conto di Importo Rilevante” si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016 o al 31 dicembre di un anno successivo, 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra.

16.

Per “Nuovo Conto di Entità” si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità.

17.

Per “Conto Escluso” si intende uno dei seguenti conti:

a)

un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:

i)

il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso);

ii)

il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);

iii)

è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;

iv)

i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi e

v)

alternativamente, i) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a 50 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra; ovvero ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a 1 000 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;

b)

un conto che soddisfi i seguenti requisiti:

i)

il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;

ii)

il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);

iii)

i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti e

iv)

i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a 50 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Andorra, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che soddisfa altrimenti il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto iv), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;

c)

un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che terminerà prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:

i)

sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni;

ii)

la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso;

iii)

l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto e

iv)

il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;

d)

un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte;

e)

un conto aperto in relazione a:

i)

un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;

ii)

la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene;

il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;

le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione;

il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'Attività Finanziaria e

il conto non è associato a un conto di cui alla parte C, punto 17, lettera f);

iii)

l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;

iv)

l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;

f)

un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti:

i)

il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente e

ii)

a partire dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016 o anteriormente a tale data l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti 50 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro, o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, applicando in entrambi i casi le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci;

g)

qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti di cui alla parte C, punto 17, lettere da a) a f), sia definito nel diritto nazionale come Conto Escluso, e, per gli Stati membri, figuri nell'elenco dei Conti Esclusi di cui all'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicato ad Andorra e, per Andorra, sia comunicato alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Conto Escluso non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

D.

Conto Oggetto di Comunicazione

1.

Per “Conto Oggetto di Comunicazione” si intende un Conto detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII.

2.

Per “Persona Oggetto di Comunicazione” si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale o vi) un'Istituzione Finanziaria.

3.

Per “Persona di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione” si intende una persona fisica o un'Entità che è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.

4.

Per “Giurisdizione Oggetto di Comunicazione” si intende Andorra, in relazione a uno Stato membro, o uno Stato membro, in relazione ad Andorra, nell'ambito dell'obbligo di fornire le informazioni specificate nella sezione I.

5.

Per “Giurisdizione Partecipante” in relazione a uno Stato membro o ad Andorra si intende:

a)

qualsiasi Stato membro per quanto riguarda le comunicazioni ad Andorra;

b)

Andorra per quanto riguarda le comunicazioni a uno Stato membro o

c)

qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione o Andorra, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o da Andorra e notificato rispettivamente ad Andorra o alla Commissione europea;

d)

per quanto riguarda gli Stati membri, qualsiasi altra giurisdizione i) con cui l'Unione europea ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione europea.

6.

Per “Persone che Esercitano il Controllo” si intendono le Persone Fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione “Persone che Esercitano il Controllo” va interpretata conformemente alle raccomandazioni del GAFI.

7.

Per “Entità Non Finanziaria” si intende un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria.

8.

Per “Entità Non Finanziaria Passiva” si intende: i) un'Entità Non Finanziaria che non è un'Entità Non Finanziaria Attiva; o ii) un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.

9.

Per “Entità Non Finanziaria Attiva” si intende un'Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:

a)

meno del 50 % del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;

b)

il capitale dell'Entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari oppure l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;

c)

l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;

d)

tutte le attività dell'Entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;

e)

l'Entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;

f)

l'Entità Non Finanziaria non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;

g)

l'Entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria oppure

h)

l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti:

i)

è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative oppure è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

ii)

è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione);

iii)

non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

iv)

le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità Non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità Non Finanziaria e

v)

le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.

E.

Varie

1.

Per “Titolare del Conto” si intende la persona elencata o identificata quale Titolare del Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto. Una persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrice del conto ai fini del presente allegato e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o di modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto di ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.

2.

Per “Procedure AML/KYC” si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è soggetta.

3.

Per “Entità” si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

4.

Un'Entità è un'“Entità Collegata” di un'altra Entità se una delle due Entità controlla l'altra Entità o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità. Uno Stato membro o Andorra può definire un'Entità come un'“Entità Collegata” di un'altra Entità se: a) una delle due Entità controlla l'altra Entità, b) le due Entità sono soggette a gestione comune o c) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, gli Stati membri comunicano ad Andorra e Andorra comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente comma. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri ad Andorra e la Commissione europea trasmette la comunicazione da Andorra a tutti gli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di Andorra vengono comunicate nello stesso modo.

5.

Per “NIF” si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).

6.

Per “Prove Documentali” si intende uno dei documenti seguenti:

a)

un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) della giurisdizione (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;

b)

con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso oppure un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;

c)

con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) in cui l'Entità dichiara di essere residente oppure nella giurisdizione (uno Stato membro, Andorra o un'altra giurisdizione) in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata;

d)

i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, ciascuno Stato membro o Andorra può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia a conoscenza o non abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per “sistema standardizzato di codificazione industriale” si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 12 febbraio 2016, gli Stati membri comunicano ad Andorra e Andorra comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente comma. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri ad Andorra e la Commissione europea trasmette la comunicazione da Andorra a tutti gli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di Andorra vengono comunicate nello stesso modo.

SEZIONE IX

EFFICACE ATTUAZIONE

Ciascuno Stato membro e Andorra sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:

1.

norme intese a evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;

2.

norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati;

3.

procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati;

4.

procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale e

5.

efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.

ALLEGATO II

NORME COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI

1.   Cambiamento di circostanze

Un “cambiamento di circostanze” comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3) se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto.

Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6.

2.   Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità

Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

3.   Residenza di un'Istituzione Finanziaria

Un'Istituzione Finanziaria è “residente” in uno Stato membro, ad Andorra o in un'altra Giurisdizione Partecipante se è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, di Andorra o di un'altra Giurisdizione Partecipante (ossia se la Giurisdizione Partecipante è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Istituzione Finanziaria). In generale, se un'Istituzione Finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, ad Andorra o in un'altra Giurisdizione Partecipante essa è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, di Andorra o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, un'Istituzione Finanziaria di Andorra o un'Istituzione Finanziaria di un'altra Giurisdizione Partecipante. Un trust che sia un'Istituzione Finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro, ad Andorra o in un'altra Giurisdizione Partecipante) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, di Andorra o di un'altra Giurisdizione Partecipante se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, ad Andorra o in un'altra Giurisdizione Partecipante, a meno che il trust fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi del presente accordo o di un altro accordo che applichi lo standard globale in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione intrattenuti dal trust a un'altra Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro, Andorra o un'altra Giurisdizione Partecipante) in quanto è residente ai fini fiscali in tale altra Giurisdizione Partecipante. Tuttavia, se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, di Andorra o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, di Andorra o di un'altra Giurisdizione Partecipante se:

a)

è costituita ai sensi del diritto dello Stato membro, di Andorra o di un'altra Giurisdizione Partecipante;

b)

la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro, ad Andorra o in un'altra Giurisdizione Partecipante oppure

c)

è soggetta a vigilanza finanziaria nello Stato membro, ad Andorra o in un'altra Giurisdizione Partecipante.

Se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) è residente in due o più Giurisdizioni Partecipanti (uno Stato membro, Andorra o un'altra Giurisdizione Partecipante), essa sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della Giurisdizione Partecipante in cui intrattiene il Conto Finanziario o i Conti Finanziari.

4.   Conto intrattenuto

In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria:

a)

nel caso di un Conto di Custodia, presso l'Istituzione Finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto (compresa un'Istituzione Finanziaria che detiene attività per conto (in street name) del Titolare del Conto presso tale istituzione);

b)

nel caso di un Conto di Deposito, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un'Istituzione Finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'Istituzione Finanziaria);

c)

nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'Istituzione Finanziaria che costituiscono un Conto Finanziario, presso tale Istituzione Finanziaria;

d)

nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto.

5.   Trust che sono Entità Non Finanziarie Passive

Un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati “simili” a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini “Persone che Esercitano il Controllo” nel caso di trust), un trust che è un'Entità Non Finanziaria Passiva può non essere considerato simile a un tale dispositivo giuridico.

6.   Indirizzo della sede principale dell'Entità

Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'Entità nello Stato membro, ad Andorra o in altra giurisdizione in cui l'Entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro, ad Andorra o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Istituzione Finanziaria presso cui l'Entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale indirizzo non sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente a istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità.

ALLEGATO III

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI

Le Autorità Competenti ai fini del presente accordo sono:

a)

nel Principato di Andorra: El Ministre encarregat de les Finances o un mandatario,

b)

nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un mandatario,

c)

nella Repubblica di Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите o un mandatario,

d)

nella Repubblica ceca: Ministr financí o un mandatario,

e)

nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un mandatario,

f)

nella Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un mandatario,

g)

nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un mandatario,

h)

nella Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un mandatario,

i)

nel Regno di Spagna: El Ministro de Economía y Hacienda o un mandatario,

j)

nella Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un mandatario,

k)

nella Repubblica di Croazia: Ministar financija o un mandatario,

l)

in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro mandatario,

m)

nella Repubblica italiana: Il Direttore Generale delle Finanze o un mandatario,

n)

nella Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un mandatario,

o)

nella Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un mandatario,

p)

nella Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un mandatario,

q)

nel Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un mandatario,

r)

in Ungheria: Il pénzügyminiszter o un mandatario,

s)

nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un mandatario,

t)

nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un mandatario,

u)

nella Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un mandatario,

v)

nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un mandatario,

w)

nella Repubblica portoghese: O Ministro das Finanças o un mandatario,

x)

in Romania: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală o un mandatario,

y)

nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un mandatario,

z)

nella Repubblica slovacca: Minister financií o un mandatario,

aa)

nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un mandatario,

ab)

nel Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un mandatario,

ac)

nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nei territori europei delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito: i Commissioners of Inland Revenue o i loro mandatari e le autorità competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità degli accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata ad Andorra dal Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo.

».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto completamento di tali procedure. Il protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo alla notifica finale.

2.   Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni previsto dal presente protocollo di modifica è applicabile alle richieste presentate a partire dal giorno della sua entrata in vigore, per le informazioni relative agli esercizi che iniziano il 1o gennaio dell'anno dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica o successivamente a questa data. L'articolo 12 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica continua ad applicarsi a meno che non si applichi l'articolo 5 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica.

3.   L'entrata in vigore del presente protocollo di modifica lascia impregiudicati i crediti delle singole Persone Fisiche conformemente all'articolo 10 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica.

4.   Il Principato di Andorra stabilisce un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione del presente accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, effettua un pagamento a saldo agli Stati membri e comunica le informazioni ricevute dagli agenti pagatori stabiliti nel Principato di Andorra conformemente all'articolo 9 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica per quanto riguarda l'ultimo anno di applicazione del presente accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica o, se pertinente, qualsiasi anno precedente.

Articolo 3

L'accordo è integrato da un protocollo con il seguente contenuto:

«Protocollo relativo all'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale.

In occasione della firma del presente protocollo di modifica tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno convenuto le seguenti disposizioni, che costituiscono parte integrante dell'accordo come modificato dal presente protocollo di modifica.

1.

Rimane inteso che lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo sarà richiesto solo dopo che lo Stato richiedente (uno Stato membro o Andorra) ha esaurito tutte le normali fonti di informazioni disponibili secondo le procedure interne nazionali.

2.

Rimane inteso che, nel presentare una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo, l'Autorità Competente dello Stato richiedente (uno Stato membro o Andorra fornisce all'Autorità Competente dello Stato interpellato (rispettivamente Andorra o uno Stato membro) le seguenti informazioni:

i)

identità della persona oggetto della verifica o dell'indagine;

ii)

periodo per il quale sono richieste le informazioni;

iii)

una descrizione delle informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente vorrebbe ricevere le informazioni dallo Stato interpellato;

iv)

fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;

v)

se noti, nome e indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste.

3.

Rimane inteso che il riferimento alla norma di “prevedibile pertinenza” è predisposto per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 5 del presente accordo nella misura più ampia possibile e, nel contempo, per chiarire che gli Stati membri e Andorra non possono procedere a richieste generiche di informazioni o richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente. Sebbene il paragrafo 2 contenga obblighi procedurali importanti, destinati a evitare le richieste generiche di informazioni, le clausole da i) a v) del paragrafo 2 non vanno interpretate nel senso di frustrare l'efficace scambio di informazioni. La norma di “prevedibile pertinenza” può essere rispettata sia nel caso di un solo contribuente (identificato mediante il nome o in altro modo) che nel caso di più contribuenti (identificati mediante il nome o in altro modo).

4.

Rimane inteso che il presente accordo non comprende lo scambio di informazioni su base spontanea.

5.

Rimane inteso che, nel caso di uno scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo, continuano ad applicarsi le norme di procedura amministrativa relative ai diritti dei contribuenti in vigore per lo Stato richiesto (uno Stato membro o Andorra). Rimane inoltre inteso che queste disposizioni mirano a garantire al contribuente una procedura equa e non a impedire o a ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.».

Articolo 4

Lingue

Il presente protocollo di modifica è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e catalana, ciascuna versione linguistica facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo di modifica.

Съставено в Брюксел на дванадесети февруари през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el doce de febrero de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne dvanáctého února dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tolvte februar to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am zwölften Februar zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta veebruarikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the twelfth day of February in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le douze février deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvanaestog veljače godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì dodici febbraio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divpadsmitajā februārī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų vasario dvyliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év február havának tizenkettedik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tnax-il jum ta’ Frar fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, twaalf februari tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego lutego roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em doze de fevereiro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la doisprezece februarie două mii șaisprezece.

V Bruseli dvanásteho februára dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne dvanajstega februarja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tolfte februari år tjugohundrasexton.

Fet a Brussel·les el dia dotze de febrer de l'any dos mil setze.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Evropsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Per la Unió Europea

Image

За Княжество Андора

Por el Principado de Andorra

Za Andorrské knížectví

For Fyrstendømmet Andorra

Für das Fürstentum Andorra

Andorra Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας

For the Principality of Andorra

Pour la Principauté d'Andorre

Za Kneževinu Andoru

Per il Principato di Andorra

Andoras Firstistes vārdā –

Andoros Kunigaikštystės vardu

Az Andorrai Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Andorra

Voor het Vorstendom Andorra

W imieniu Księstwa Andory

Pelo Principado de Andorra

Pentru Principatul Andorra

Za Andorské kniežatstvo

Za Kneževino Andoro

Andorran ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Andorra

Pel Principat d'Andorra

Image


(1)  GU UE L 157 del 26.6.2003, pag. 38

(2)  GU UE L 359 del 4.12.2004, pag. 33.

(3)  GU UE L 277 del 21.10.2010, pag. 27.

(4)  GU UE L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.


DICHIARAZIONI DELLE PARTI CONTRAENTI

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA

Le parti contraenti si aspettano che i requisiti previsti dalla Costituzione di Andorra e dal diritto dell'Unione per quanto riguarda l'entrata in vigore degli accordi internazionali siano soddisfatti in tempo utile affinché il protocollo di modifica possa entrare in vigore il 1o gennaio 2017. Esse adotteranno tutte le misure in loro potere per conseguire tale obiettivo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI

Le parti contraenti convengono che i commenti sul modello di accordo tra Autorità Competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del patrimonio dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5 relativo allo scambio di informazioni su richiesta.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALLA SEZIONE III, PARTE A, DELL'ALLEGATO I DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono di esaminare l'effettiva pertinenza della sezione III, parte A, dell'allegato I, secondo la quale l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i Conti Preesistenti di Persone Fisiche che sono Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita, purché la legge impedisca effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.

Le parti contraenti convengono che, conformemente alla sezione III, parte A, dell'allegato I, la legge impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione solo quando il diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto di Andorra applicabile a un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione residente in una Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro o Andorra) non solo impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione (rispettivamente Andorra o uno Stato membro), ma la legge impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione anche in ogni altra circostanza.

In questo contesto, ciascuno Stato membro informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà Andorra, qualora la legge impedisca a Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad Andorra di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, ai suoi residenti in base al diritto applicabile dell'Unione europea e al diritto nazionale dello Stato membro in questione. Analogamente, Andorra informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà gli Stati membri, qualora la legge impedisca alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di uno o più Stati membri di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, a residenti di Andorra in base al diritto di Andorra. Le notifiche saranno effettuate prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica tenendo conto della situazione giuridica prevista al momento dell'entrata in vigore. In mancanza di tale notifica si considererà che la legge della Giurisdizione Oggetto di Comunicazione non impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere, in una o più circostanze, Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di tale giurisdizione.

Inoltre, ciascuno Stato membro informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà Andorra, qualora la legge impedisca a Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di tale Stato membro di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, ai residenti di Andorra in base al diritto applicabile dell'Unione europea e al diritto nazionale dello Stato membro in questione. Analogamente, Andorra informerà la Commissione europea, che a sua volta informerà gli Stati membri, qualora la legge impedisca alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di Andorra di vendere questi contratti, indipendentemente da dove essi vengono conclusi, a residenti di uno o più Stati membri in base al diritto di Andorra. Le notifiche saranno effettuate prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica tenendo conto della situazione giuridica prevista al momento dell'entrata in vigore. In mancanza di tale notifica si considererà che la legge della giurisdizione dell'Istituzione Finanziaria non impedisce effettivamente alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di vendere, in una o più circostanze, Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato e Contratti di Rendita a residenti di tale giurisdizione.

In assenza di una notifica da parte della giurisdizione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e della Giurisdizione Oggetto di Comunicazione in relazione alla pertinente Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e al Contratto, la sezione III, parte A, dell'allegato non si applica a tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e al Contratto.


DICHIARAZIONE DI ANDORRA IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO

La delegazione di Andorra ha informato la Commissione europea che Andorra non scambierà informazioni in merito a una richiesta basata su dati ottenuti illegalmente. La Commissione europea ha preso atto della posizione di Andorra.


REGOLAMENTI

1.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/77


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1752 DEL CONSIGLIO

del 30 settembre 2016

che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.

(2)

Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha aggiunto tre persone all'elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui all'allegato III del regolamento (PESC) 2016/44. Le informazioni concernenti le stesse e i motivi per tre di queste persone dovrebbero essere modificati.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.


ALLEGATO

Le voci relative alle persone sottoelencate, quali figurano nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44, sono sostituite dalle seguenti:

«ALLEGATO III

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

21.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila

Data di nascita: 1o giugno 1942

Luogo di nascita: Elgubba, Libia.

Passaporto: D001001 (Libia) rilasciato il 22 gennaio 2015.

Agila Saleh è stato il presidente della Camera dei rappresentanti libica dal 5 agosto 2014.

Il 17 dicembre 2015 Saleh ha dichiarato di essere contrario all'accordo politico sulla Libia firmato il 17 dicembre 2015.

In quanto presidente del Consiglio dei deputati Saleh ha ostacolato e compromesso la transizione politica libica, anche rifiutandosi varie volte di procedere a una votazione sul governo di intesa nazionale («GIN»).

Il 23 agosto 2016 Saleh ha indirizzato una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, in cui criticava il sostegno dell'ONU al GIN, che descriveva come l'imposizione di «un gruppo di individui al popolo libico […] in violazione della costituzione e della Carta delle Nazioni Unite». Ha criticato l'adozione della risoluzione 2259(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha approvato l'accordo di Skhirat, e ha minacciato di portare le Nazioni Unite, che egli ritiene responsabili del sostegno «incondizionato e ingiustificato» a un Consiglio di presidenza incompleto, nonché il segretario generale delle Nazioni Unite, dinanzi alla Corte penale internazionale per violazione della Carta dell'ONU, della costituzione libica e della sovranità della Libia. Tali dichiarazioni compromettono il sostegno alla mediazione delle |Nazioni Unite e la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), come emerge da tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 2259(2015).

Il 6 settembre 2016 Saleh si è recato in visita ufficiale in Niger insieme a Abdullah al-Thani, «primo ministro» del governo non riconosciuto di Tobruk, benché la risoluzione 2259(2015) chieda la fine del sostegno a istituzioni parallele che sostengono di rappresentare l'autorità legittima ma non sono parti dell'accordo, e i contatti ufficiali con esse.

1.4.2016

22.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Data di nascita: 1o gennaio 1956

Luogo di nascita: Misurata, Libia

Cittadinanza: libica

Passaporto: A005465 (Libia), rilasciato il 12 aprile 2015 con scadenza l'11 aprile 2017

Khalifa Ghwell era il cosiddetto «primo ministro e ministro della difesa» del Congresso nazionale generale («CNG») non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come «governo di salvezza nazionale») e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

Il 7 luglio 2015 Khalifa Ghwell ha manifestato il proprio sostegno al «Fronte della fermezza» (Alsomood), una nuova forza militare composta da sette brigate che mira a prevenire la formazione di un governo di unità a Tripoli, presenziando alla cerimonia di firma per l'inaugurazione della forza con il «presidente» del CNG Nuri Abu Sahmain.

In quanto «primo ministro» del CNG, Ghwell ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare la costituzione del GIN istituito nell'ambito dell'accordo politico sulla Libia.

Il 15 gennaio 2016, in qualità di «primo ministro e ministro della difesa» del CNG di Tripoli, Ghwell ha ordinato l'arresto di qualsiasi membro del nuovo staff di sicurezza, nominato dal primo ministro designato del governo di intesa nazionale, che metta piede a Tripoli.

Il 31 agosto 2016 ha ordinato al «primo ministro» e al «ministro della difesa» del «governo di salvezza nazionale» di tornare al lavoro dopo che la Camera dei rappresentanti aveva respinto il GIN.

1.4.2016.

23.

ABU SAHMAIN, Nuri

alias BOSAMIN, Nori

BO SAMIN, Nuri

Data di nascita: 16.5.1956

Zuara/Zuwara Libia

Nuri Abu Sahmain era il cosiddetto «presidente» del Congresso nazionale generale («CNG») non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come «governo di salvezza nazionale») e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

In quanto «presidente» del CNG, Nuri Abu Sahmain ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare e nell'opporsi all'accordo politico libico e alla costituzione del governo di intesa nazionale («GIN»).

Il 15 dicembre 2015 Sahmain ha chiesto il rinvio dell'accordo politico sulla Libia che doveva essere approvato in occasione di una riunione prevista per il 17 dicembre.

Il 16 dicembre 2015 Sahmain ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale il CNG non autorizzava nessuno dei suoi membri a partecipare alla riunione o a firmare l'accordo politico sulla Libia.

Il 1o gennaio 2016 Sahmain ha respinto l'accordo politico libico nei colloqui con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite.

1.4.2016»


1.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/80


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1753 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

173,3

ZZ

173,3

0707 00 05

TR

128,9

ZZ

128,9

0709 93 10

TR

135,5

ZZ

135,5

0805 50 10

AR

94,1

CL

118,2

TR

85,3

UY

93,3

ZA

103,0

ZZ

98,8

0806 10 10

EG

264,7

TR

124,2

US

194,0

ZZ

194,3

0808 10 80

AR

110,6

BR

97,9

CL

122,7

NZ

133,6

ZA

115,9

ZZ

116,1

0808 30 90

CL

126,9

TR

132,1

ZA

155,4

ZZ

138,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

1.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/82


DECISIONE (UE) 2016/1754 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il Consiglio ha adottato due decisioni che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. A norma della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio (2), 40 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri. A norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio (3), 120 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601, a decorrere dal 26 settembre 2016, 54 000 richiedenti dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia nel territorio di altri Stati membri, a meno che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, di detta decisione, entro tale data la Commissione presenti una proposta per assegnarli a un particolare Stato membro beneficiario confrontato a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di persone.

(3)

L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 dispone che la Commissione debba tenere costantemente sotto osservazione la situazione concernente gli afflussi massicci di cittadini di paesi terzi negli Stati membri. La Commissione deve presentare, se del caso, proposte volte a modificare detta decisione onde tener conto dell'evoluzione della situazione sul terreno e del suo impatto sul meccanismo di ricollocazione, nonché dell'evoluzione della pressione sugli Stati membri, in particolare gli Stati membri in prima linea.

(4)

Allo scopo di porre fine alla migrazione irregolare dalla Turchia all'UE, il 18 marzo 2016 (4) l'UE e la Turchia hanno convenuto una serie di punti d'azione, tra cui il principio di «far sì che, per ogni siriano che la Turchia riammette dalle isole greche, un altro siriano sia reinsediato dalla Turchia negli Stati membri dell'UE, nel quadro degli impegni esistenti». Il reinsediamento nell'ambito di tale meccanismo si svolgerà, in primo luogo, assolvendo agli impegni assunti dagli Stati membri nelle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 2015. A qualsiasi ulteriore bisogno di reinsediamento si deve provvedere mediante un analogo accordo volontario fino a un limite di 54 000 persone aggiuntive, consentendo di dedurre qualsiasi impegno in termini di reinsediamenti assunto nel quadro di tale accordo dai posti non assegnati ai sensi della decisione (UE) 2015/1601.

(5)

Si prevede che il reinsediamento, l'ammissione umanitaria o altre forme di ammissione legale dalla Turchia a titolo di programmi nazionali e multilaterali allevino la pressione migratoria sugli Stati membri beneficiari della ricollocazione a norma della decisione (UE) 2015/1601, creando un percorso legale e sicuro di ingresso nell'Unione e scoraggiando gli ingressi irregolari. Pertanto, è opportuno prendere in considerazione, in relazione ai 54 000 richiedenti protezione internazionale di cui sopra, gli sforzi di solidarietà degli Stati membri che consistono nell'ammissione volontaria nel loro territorio di cittadini siriani presenti in Turchia che si trovano in evidente bisogno di protezione internazionale. È opportuno detrarre il numero di persone provenienti dalla Turchia ammesse da uno Stato membro dal numero di persone da ricollocare in tale Stato membro a norma della decisione (UE) 2015/1601 in relazione a detti 54 000 richiedenti.

(6)

I meccanismi di ammissione possono includere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria o altri percorsi legali per l'ammissione di cittadini siriani presenti in Turchia che sono in evidente bisogno di protezione internazionale, quali programmi di visti umanitari, trasferimenti umanitari, programmi di ricongiungimento familiare, progetti di patrocinio privato, programmi di borse di studio, programmi per la mobilità dei lavoratori e altri ancora.

(7)

Gli impegni assunti dagli Stati membri nel quadro del programma di reinsediamento concordato nelle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 luglio 2015, non dovrebbero essere pregiudicati dalla presente decisione e non dovrebbero contare ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui alla decisione (UE) 2015/1601. Pertanto, uno Stato membro che decide di adempiere i propri obblighi ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 ammettendo cittadini siriani presenti in Turchia tramite il reinsediamento non dovrebbe poter far valere tale sforzo come parte del suo impegno nell'ambito del programma di reinsediamento del 20 luglio 2015.

(8)

Per garantire un adeguato monitoraggio della situazione, qualora scelga di ricorrere a questa opzione, uno Stato membro dovrebbe riferire mensilmente alla Commissione sull'ammissione nel suo territorio di cittadini siriani presenti in Turchia in base all'opzione prevista dalla presente modifica, precisando a titolo di quale programma, nazionale o multilaterale, l'interessato sia stato ammesso e la forma di ammissione legale utilizzata.

(9)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(11)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(12)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatti salvi gli articoli 4 e 4 bis di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(13)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(14)

Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione (UE) 2015/1601 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Per quanto riguarda la ricollocazione dei richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono scegliere di adempiere ai loro obblighi ammettendo nel loro territorio cittadini siriani presenti in Turchia, a titolo di programmi nazionali o multilaterali di ammissione legale di persone in evidente bisogno di protezione internazionale diversi dal programma di reinsediamento oggetto delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 luglio 2015. Il numero di persone ammesse a tale titolo da uno Stato membro comporta una riduzione corrispondente dell'obbligo dello Stato membro in questione.

L'articolo 10 si applica mutatis mutandis a ciascuna siffatta ammissione legale che comporta una riduzione dell'obbligo di ricollocazione.

Gli Stati membri che scelgono di ricorrere all'opzione di cui al presente paragrafo riferiscono mensilmente alla Commissione sul numero di persone legalmente ammesse ai fini del presente paragrafo, precisando il tipo di programma a titolo del quale l'ammissione ha avuto luogo e la forma di ammissione legale utilizzata.».

Articolo 2

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   La presente decisione si applica fino al 26 settembre 2017.

3.   La presente decisione si applica a tutte le persone che, ai fini di cui al paragrafo 3 bis dell'articolo 4 della decisione (UE) 2015/1601, sono state ammesse dagli Stati membri provenienti dal territorio della Turchia a decorrere dal 1o maggio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. ŽIGA


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

(3)  Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

(4)  Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016.


1.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/85


DECISIONE (PESC) 2016/1755 DEL CONSIGLIO

del 30 settembre 2016

che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (1).

(2)

Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/478 (2) che aggiunge tre persone per un periodo di sei mesi all'elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui agli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333.

(3)

Tenuto conto della gravità della situazione, il Consiglio ha deciso che le misure restrittive dovrebbero essere mantenute per un periodo supplementare di sei mesi e che i motivi relativi a tre persone dovrebbero essere modificati.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:

1)

all'articolo 17, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Le misure previste all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 16, 17 e 18 dell'allegato II fino al 2 aprile 2017.

4.   Le misure previste all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 21, 22 e 23 dell'allegato IV fino al 2 aprile 2017.»;

2)

gli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

(2)  Decisione (PESC) 2016/478 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 48).


ALLEGATO

Le voci relative alle persone sottoelencate, quali figurano negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333, sono sostituite dalle voci seguenti:

 

«ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

16.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila

Data di nascita: 1o giugno 1942

Luogo di nascita: Elgubba, Libia.

Passaporto: D001001 (Libia) rilasciato il 22 gennaio 2015.

Agila Saleh è stato il presidente della Camera dei rappresentanti libica dal 5 agosto 2014.

Il 17 dicembre 2015 Saleh ha dichiarato di essere contrario all'accordo politico sulla Libia firmato il 17 dicembre 2015.

In quanto presidente del Consiglio dei deputati Saleh ha ostacolato e compromesso la transizione politica libica, anche rifiutandosi varie volte di procedere a una votazione sul governo di intesa nazionale (“GIN”).

Il 23 agosto 2016 Saleh ha indirizzato una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, in cui criticava il sostegno dell'ONU al GIN, che descriveva come l'imposizione di “un gruppo di individui al popolo libico […] in violazione della costituzione e della Carta delle Nazioni Unite”. Ha criticato l'adozione della risoluzione 2259(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha approvato l'accordo di Skhirat, e ha minacciato di portare le Nazioni Unite, che egli ritiene responsabili del sostegno “incondizionato e ingiustificato” a un Consiglio di presidenza incompleto, nonché il segretario generale delle Nazioni Unite, dinanzi alla Corte penale internazionale per violazione della Carta dell'ONU, della costituzione libica e della sovranità della Libia. Tali dichiarazioni compromettono il sostegno alla mediazione delle |Nazioni Unite e la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), come emerge da tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 2259(2015).

Il 6 settembre 2016 Saleh si è recato in visita ufficiale in Niger insieme a Abdullah al-Thani, “primo ministro” del governo non riconosciuto di Tobruk, benché la risoluzione 2259(2015) chieda la fine del sostegno a istituzioni parallele che sostengono di rappresentare l'autorità legittima ma non sono parti dell'accordo, e i contatti ufficiali con esse.

1.4.2016.

17.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Data di nascita: 1o gennaio 1956

Luogo di nascita: Misurata, Libia

Cittadinanza: libica

Passaporto: A005465 (Libia), rilasciato il 12 aprile 2015 con scadenza l'11 aprile 2017

Khalifa Ghwell era il cosiddetto “primo ministro e ministro della difesa” del Congresso nazionale generale (“CNG”) non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come “governo di salvezza nazionale”) e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

Il 7 luglio 2015 Khalifa Ghwell ha manifestato il proprio sostegno al “Fronte della fermezza” (Alsomood), una nuova forza militare composta da sette brigate che mira a prevenire la formazione di un governo di unità a Tripoli, presenziando alla cerimonia di firma per l'inaugurazione della forza con il “presidente” del CNG Nuri Abu Sahmain.

In quanto “primo ministro” del CNG, Ghwell ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare la costituzione del GIN istituito nell'ambito dell'accordo politico sulla Libia.

Il 15 gennaio 2016, in qualità di “primo ministro e ministro della difesa” del CNG di Tripoli, Ghwell ha ordinato l'arresto di qualsiasi membro del nuovo staff di sicurezza, nominato dal primo ministro designato del governo di intesa nazionale, che metta piede a Tripoli.

Il 31 agosto 2016 ha ordinato al “primo ministro” e al “ministro della difesa” del “governo di salvezza nazionale” di tornare al lavoro dopo che la Camera dei rappresentanti aveva respinto il GIN.

1.4.2016.

18.

ABU SAHMAIN, Nuri

alias BOSAMIN, Nori

BO SAMIN, Nuri

Data di nascita: 16.5.1956

Zuara/Zuwara Libia

Nuri Abu Sahmain era il cosiddetto “presidente” del Congresso nazionale generale (“CNG”) non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come “governo di salvezza nazionale”) e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

In quanto “presidente” del CNG, Nuri Abu Sahmain ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare e nell'opporsi all'accordo politico libico e alla costituzione del governo di intesa nazionale (“GIN”).

Il 15 dicembre 2015 Sahmain ha chiesto il rinvio dell'accordo politico sulla Libia che doveva essere approvato in occasione di una riunione prevista per il 17 dicembre.

Il 16 dicembre 2015 Sahmain ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale il CNG non autorizzava nessuno dei suoi membri a partecipare alla riunione o a firmare l'accordo politico sulla Libia.

Il 1o gennaio 2016 Sahmain ha respinto l'accordo politico libico nei colloqui con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite.

1.4.2016.»

 

«ALLEGATO IV

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazioni

Data di inserimento nell'elenco

21.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila

Data di nascita: 1o giugno 1942

Luogo di nascita: Elgubba, Libia.

Passaporto: D001001 (Libia) rilasciato il 22 gennaio 2015.

Agila Saleh è stato il presidente della Camera dei rappresentanti libica dal 5 agosto 2014.

Il 17 dicembre 2015 Saleh ha dichiarato di essere contrario all'accordo politico sulla Libia firmato il 17 dicembre 2015.

In quanto presidente del Consiglio dei deputati Saleh ha ostacolato e compromesso la transizione politica libica, anche rifiutandosi varie volte di procedere a una votazione sul governo di intesa nazionale (“GIN”).

Il 23 agosto 2016 Saleh ha indirizzato una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, in cui criticava il sostegno dell'ONU al GIN, che descriveva come l'imposizione di “un gruppo di individui al popolo libico […] in violazione della costituzione e della Carta delle Nazioni Unite”. Ha criticato l'adozione della risoluzione 2259(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha approvato l'accordo di Skhirat, e ha minacciato di portare le Nazioni Unite, che egli ritiene responsabili del sostegno “incondizionato e ingiustificato” a un Consiglio di presidenza incompleto, nonché il segretario generale delle Nazioni Unite, dinanzi alla Corte penale internazionale per violazione della Carta dell'ONU, della costituzione libica e della sovranità della Libia. Tali dichiarazioni compromettono il sostegno alla mediazione delle |Nazioni Unite e la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), come emerge da tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 2259(2015).

Il 6 settembre 2016 Saleh si è recato in visita ufficiale in Niger insieme a Abdullah al-Thani, “primo ministro” del governo non riconosciuto di Tobruk, benché la risoluzione 2259(2015) chieda la fine del sostegno a istituzioni parallele che sostengono di rappresentare l'autorità legittima ma non sono parti dell'accordo, e i contatti ufficiali con esse.

1.4.2016.

22.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Data di nascita: 1o gennaio 1956

Luogo di nascita: Misurata, Libia

Cittadinanza: libica

Passaporto: A005465 (Libia), rilasciato il 12 aprile 2015 con scadenza l'11 aprile 2017

Khalifa Ghwell era il cosiddetto “primo ministro e ministro della difesa” del Congresso nazionale generale (“CNG”) non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come “governo di salvezza nazionale”) e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

Il 7 luglio 2015 Khalifa Ghwell ha manifestato il proprio sostegno al “Fronte della fermezza” (Alsomood), una nuova forza militare composta da sette brigate che mira a prevenire la formazione di un governo di unità a Tripoli, presenziando alla cerimonia di firma per l'inaugurazione della forza con il “presidente” del CNG Nuri Abu Sahmain.

In quanto “primo ministro” del CNG, Ghwell ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare la costituzione del GIN istituito nell'ambito dell'accordo politico sulla Libia.

Il 15 gennaio 2016, in qualità di “primo ministro e ministro della difesa” del CNG di Tripoli, Ghwell ha ordinato l'arresto di qualsiasi membro del nuovo staff di sicurezza, nominato dal primo ministro designato del governo di intesa nazionale, che metta piede a Tripoli.

Il 31 agosto 2016 ha ordinato al “primo ministro” e al “ministro della difesa” del “governo di salvezza nazionale” di tornare al lavoro dopo che la Camera dei rappresentanti aveva respinto il GIN.

1.4.2016.

23.

ABU SAHMAIN, Nuri

alias BOSAMIN, Nori

BO SAMIN, Nuri

Data di nascita: 16.5.1956

Zuara/Zuwara Libia

Nuri Abu Sahmain era il cosiddetto “presidente” del Congresso nazionale generale (“CNG”) non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come “governo di salvezza nazionale”) e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

In quanto “presidente” del CNG, Nuri Abu Sahmain ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare e nell'opporsi all'accordo politico libico e alla costituzione del governo di intesa nazionale (“GIN”).

Il 15 dicembre 2015 Sahmain ha chiesto il rinvio dell'accordo politico sulla Libia che doveva essere approvato in occasione di una riunione prevista per il 17 dicembre.

Il 16 dicembre 2015 Sahmain ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale il CNG non autorizzava nessuno dei suoi membri a partecipare alla riunione o a firmare l'accordo politico sulla Libia.

Il 1o gennaio 2016 Sahmain ha respinto l'accordo politico libico nei colloqui con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite.

1.4.2016.»


1.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/90


DECISIONE (UE) 2016/1756 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2016

che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell'Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai display di cui all'allegato C dell'accordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2013/107/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo prevede che la Commissione europea, in collaborazione con l'agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti, elabori e riveda periodicamente le specifiche comuni per le apparecchiature per ufficio, modificando l'allegato C dell'accordo.

(2)

La Commissione stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in merito alla modifica delle specifiche.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione tengono conto del parere dell'European Union Energy Star Board di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(4)

È opportuno che le specifiche dei display di cui all'allegato C, parte I, vengano abrogate e sostituite con le specifiche allegate alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

In applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, gli enti di gestione prendono una decisione in merito al riesame delle specifiche di cui all'allegato C di tale accordo. In merito alla presente decisione relativa alle specifiche applicabili ai display di cui all'allegato C dell'accordo la posizione adottata dall'Unione europea si basa sul progetto di decisione allegato.

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 63 del 6.3.2013, pag. 5.

(2)  Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1).


ALLEGATO I

 

PROGETTO DI DECISIONE

degli …

enti di gestione, in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, concernente la revisione delle specifiche applicabili ai display di cui all'allegato C dell'accordo

GLI ENTI DI GESTIONE,

visto l'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, in particolare l'articolo XII,

considerando la necessità di rivedere le specifiche dei display,

DECIDONO:

La parte I «Display» attualmente inclusa nell'allegato C dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio è sostituita dalla parte I «Display» di seguito.

La decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. La decisione, in duplice copia, è firmata dai copresidenti.

Firmata a Washington DC il […] […]

a nome dell'agenzia degli Stati Uniti per la protezione dell'ambiente

Firmata a Bruxelles il […] […]

a nome dell'Unione europea


ALLEGATO II

ALLEGATO C

PARTE II DELL'ACCORDO

I.   SPECIFICHE APPLICABILI AI DISPLAY (versione 7.0)

1.   Definizioni

A)

Tipi di prodotto:

1)   Display elettronico (display): prodotto formato da uno schermo di visualizzazione e dai relativi componenti elettronici, spesso contenuti in un unico involucro, la cui funzione primaria è quella di visualizzare informazioni provenienti: 1) da un computer, una stazione di lavoro o un server attraverso uno o più ingressi (ad esempio VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, IEEE 1394, USB); 2) da un supporto di archiviazione esterno (ad esempio un'unità flash USB, una scheda di memoria); 3) da una connessione di rete.

a)   Monitor (unità video): display elettronico destinato all'uso individuale in un ambiente d'ufficio.

b)   Display segnaletico: display elettronico per l'uso in aree nelle quali deve essere visto da più persone in ambienti diversi dagli uffici, quali negozi, centri commerciali, ristoranti, musei, alberghi, ambienti esterni, aeroporti, sale conferenza o aule scolastiche. Ai fini della presente specifica, un display deve essere classificato come display segnaletico se soddisfa due o più dei criteri elencati di seguito:

1)

Diagonale dello schermo superiore a 30 pollici;

2)

Luminanza massima dichiarata superiore a 400 candele per metro quadrato;

3)

Densità in pixel pari o inferiore a 5 000 pixel per pollice quadrato; oppure

4)

Fornito senza piedistallo.

B)

Modalità operative:

1)   Modalità accesa: modalità in cui il display è attivato ed esegue la funzione principale.

2)   Modalità veglia: modalità a basso consumo in cui il display esegue una o più funzioni non principali protettive o funzioni continue.

Nota: la modalità «veglia» può supportare le seguenti funzioni: agevolare l'attivazione della modalità «accesa» mediante un interruttore a distanza, la tecnologia tattile, un sensore interno o un timer; fornire informazioni o indicazioni di stato, compresi eventuali orologi; supportare funzioni basate su sensori; mantenere la presenza in rete.

3)   Modalità spenta: modalità in cui il display è collegato a una fonte di alimentazione, non produce alcuna informazione visiva e non può essere commutato in altra modalità attraverso l'unità di controllo a distanza oppure un segnale interno o esterno.

Nota: il display può uscire da questa modalità solo se l'utilizzatore aziona direttamente un interruttore o un comando integrati. Alcuni prodotti possono essere privi della modalità «spenta».

C)

Caratteristiche visive:

1)   Condizioni della luminosità ambientale: combinazione dei valori di illuminamento nell'ambiente che circonda un display, come un soggiorno o un ufficio.

2)   Controllo automatico della luminosità (Automatic Brightness Control — ABC): meccanismo automatico che regola la luminosità di un display in funzione della luminosità ambientale.

Nota: la funzione ABC deve essere attivata per poter regolare la luminosità del display.

3)   Gamma cromatica (gamut): l'area della gamma cromatica viene registrata come percentuale dello spazio colore CIE LUV 1976 uv′ e calcolata utilizzando la Sezione 5.18 Gamut Area della norma IDMS (Information Display Measurements Standard) versione 1.03.

Nota: qualsiasi supporto alla gamma cromatica nelle aree di colore non visibile/invisibile non deve essere conteggiato. La dimensione della gamma cromatica va espressa come percentuale esclusivamente dell'area visibile dello spazio colore CIE LUV.

4)   Luminanza: misura fotometrica dell'intensità luminosa, per unità di superficie, di un flusso luminoso proiettato in una determinata direzione, espressa in candele per metro quadrato (cd/m2).

a)   Luminanza massima dichiarata: luminanza massima che il display può raggiungere in una modalità accesa predefinita e, ad esempio, specificata dal fabbricante nel manuale dell'utilizzatore.

b)   Luminanza massima misurata: luminanza massima misurata che il display può raggiungere configurando manualmente comandi quali la luminosità e il contrasto.

c)   Luminanza di fabbrica: luminanza del display definita nello stabilimento di produzione, scelta dal fabbricante per il normale uso domestico o per un determinato mercato.

5)   Risoluzione nativa verticale: il numero di linee fisiche lungo l'asse verticale del display all'interno della sua area visibile.

Nota: un display con una risoluzione di 1 920 × 1 080 (orizzontale x verticale) ha una risoluzione nativa verticale di 1 080.

6)   Superficie dello schermo: l'area visibile del display che produce immagini.

Nota: la superficie dello schermo è calcolata moltiplicando la larghezza dell'immagine visibile per la sua altezza. Per gli schermi curvi, misurare la larghezza e l'altezza lungo l'arco del display.

D)

Ulteriori funzioni e caratteristiche:

1)   Collegamento a ponte (bridge connection): collegamento fisico tra due hub controller (es: USB, FireWire).

Nota: il collegamento a ponte consente di espandere le porte (port), in genere per spostarle in un luogo più adatto o per aumentarne il numero.

2)   Piena connettività di rete: la capacità del display di mantenere una presenza di rete in modalità veglia. La presenza di rete del display, i suoi servizi di rete e le sue applicazioni vengono mantenuti anche se alcuni componenti del display sono disattivati. Il display può scegliere di cambiare stati di consumo in base al ricevimento di dati di rete provenienti da componenti di rete remoti ma, in assenza di domande di servizi provenienti dagli stessi, dovrebbe restare in modalità veglia.

Nota: la piena connettività di rete non si limita a una serie specifica di protocolli. Definita anche funzionalità «proxy di rete» e descritta nella norma Ecma-393.

3)   Sensore di presenza: dispositivo usato per rilevare la presenza umana davanti a un display o nella zona che lo circonda.

Nota: si usa di solito per far passare un display dalla modalità accesa a quella di veglia.

4)   Tecnologia tattile (Touch): consente all'utilizzatore di interagire con un prodotto attraverso il contatto con la superficie del display.

5)   Modulo plug-in: Un dispositivo modulare «plug-in» che fornisce una o più delle seguenti funzioni, senza l'esplicito scopo di fornire le funzioni generali tipiche di un computer:

a)

visualizzare immagini, mirroring di contenuto remoto trasmesso in streaming in entrata, o altre modalità di riproduzione sullo schermo di contenuti locali o remoti; oppure

b)

elaborare segnali tattili.

Nota: ai fini della presente specifica, i moduli che forniscono altri ulteriori opzioni di input non sono considerati moduli plug-in.

E)

Famiglia di prodotti: una serie di modelli dello stesso prodotto: 1) costruiti dallo stesso fabbricante; 2) che condividono la stessa superficie dello schermo, risoluzione e luminanza massima dichiarata; 3) il cui schermo appartiene allo stesso modello di base. I modelli appartenenti a una famiglia di prodotti si possono distinguere l'uno dall'altro per una o più caratteristiche o aspetti. Per i display, le variazioni accettabili all'interno di una famiglia di prodotti includono:

1)

involucro esterno;

2)

numero e tipi di interfacce;

3)

numero e i tipi di porte dati, rete o periferiche;

4)

capacità di elaborazione e di memoria.

F)

Modello rappresentativo: prodotto configurato e provato ai fini della qualifica ENERGY STAR, destinato a essere commercializzato ed etichettato come prodotto ENERGY STAR.

G)

Alimentatore:

1)   Alimentazione esterna: circuito di alimentazione esterno utilizzato per convertire la corrente elettrica in corrente continua o in corrente alternata a tensione più bassa per il funzionamento di un prodotto di consumo.

2)   Corrente continua standard: metodo per trasmettere la corrente continua definito da uno standard tecnologico noto, che consente un'interoperabilità plug-and-play.

Nota: Esempi comuni sono le connessioni USB e Power-Over- Ethernet. Di norma la corrente continua standard consente sia l'alimentazione sia le comunicazioni tramite lo stesso cavo ma, similmente alla corrente continua a 380 V, ciò non è obbligatorio.

2.   Campo di applicazione

2.1.   Prodotti inclusi

2.1.1.   Il logo ENERGY STAR può essere attribuito a prodotti che soddisfano la definizione qui specificata di display, alimentati direttamente dalla rete in c.a., da una fonte di alimentazione esterna o da corrente continua standard, ma non a quelli elencati nella sezione 2.2. Tipici prodotti cui può essere attribuito tale logo secondo la presente specifica sono:

i.

monitor;

ii.

monitor con funzionalità tastiera, video e mouse (keyboard, video and mouse switch functionality — KVM);

iii.

display segnaletico;

iv.

display segnaletici e monitor con moduli plug-in.

2.2.   Prodotti esclusi

2.2.1.   Ai prodotti che rientrano in altre specifiche di prodotto ENERGY STAR, incluso televisori e computer (Thin Clients, Slates/Tablets, Portable All-in-one Computers, Integrated Desktops), non può essere attribuito il logo a norma della presente specifica. L'elenco delle specifiche attualmente in vigore si trova all'indirizzo http://www.eu-energystar.org/specifications.htm.

2.2.2.   Il logo non può essere attribuito a norma della presente specifica ai seguenti prodotti:

i.

prodotti con sintonizzatore TV integrato;

ii.

display con pile integrate o sostituibili progettati per funzionare in modalità principale senza alimentazione in rete in c.a. o alimentazione esterna in c.c., o con portabilità del dispositivo (ad esempio, lettori elettronici, cornici digitali per fotografie alimentate a batterie);

iii.

prodotti destinati a soddisfare le norme UE in materia di dispositivi medici che proibiscono funzioni di risparmio energetico e/o non dispongono di una modalità di alimentazione conforme alla definizione di modalità veglia.

3.   Criteri per l'attribuzione del logo

3.1.   Cifre significative e arrotondamento

3.1.1.   Tutti i calcoli vanno effettuati con valori misurati direttamente, non arrotondati.

3.1.2.   Salvo disposizioni contrarie, la conformità ai requisiti si valuta utilizzando valori misurati direttamente o calcolati senza il ricorso ad arrotondamenti.

3.1.3.   I valori misurati o calcolati direttamente per essere segnalati alla Commissione europea a fini di registrazione, vanno arrotondati alla cifra significativa più vicina, come stabilito dalle relative specifiche.

3.2.   Requisiti generali per monitor e display segnaletici

3.2.1.   Alimentazione esterna (EPS): gli alimentatori esterni monotensione e multitensione devono soddisfare requisiti di efficienza pari almeno al livello VI dell'International Efficiency Marking Protocol quando sono sottoposti a prova con il metodo di prova uniforme per la misurazione del consumo energetico degli alimentatori esterni di cui all'appendice Z del documento 10 CFR parte 430.

i.

gli alimentatori esterni monotensione e multitensione devono includere il marchio «livello VI» o superiore.

ii.

Ulteriori informazioni relative a tale protocollo si trovano all'indirizzo http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=EERE-2008-BT-STD-0005-0218.

3.2.2.   Gestione del consumo:

i.

i prodotti devono disporre di almeno una funzione di gestione del consumo abilitata per impostazione predefinita che possa essere usata per passare automaticamente dalla modalità veglia alla modalità accesa mediante un dispositivo host collegato oppure internamente (ad esempio, supporto per il VESA Display Power Management Signalling — DPMS abilitato per impostazione predefinita);

ii.

i prodotti che generano contenuti da visualizzare provenienti da una o più fonti interne sono dotati di un sensore o di un temporizzatore abilitato per impostazione predefinita ad attivare automaticamente la modalità veglia o spenta;

iii.

per i prodotti che dopo un tempo di ritardo predefinito passano dalla modalità accesa a quella di veglia o spenta, è necessario comunicare tale tempo di ritardo;

iv.

i monitor devono passare automaticamente alla modalità veglia o spenta entro 5 minuti dopo la disconnessione da un computer host.

3.2.3.   I display segnaletici in modalità accesa devono avere un fattore di potenza attiva pari ad almeno 0,7 nella sezione 5.2.F) del metodo di prova ENERGY STAR.

3.3.   Fabbisogno energetico dei monitor per computer

3.3.1.   Il consumo totale di energia (TCE) in kWh è calcolato in base all'equazione 1, a partire dai valori misurati.

Equazione 1

Calcolo del consumo totale di energia

ETEC = 8,76 × (0,35 × PON + 0,65 × PSLEEP )

Dove:

ETEC è il calcolo del consumo totale di energia in kWh;

PON è il consumo misurato in modalità accesa, espresso in Watt;

PSLEEP è il consumo misurato in modalità veglia, espresso in Watt;

il risultato riportato va arrotondato al decimale di kWh più vicino.

3.3.2.   Il TEC massimo (ETEC_MAX) in kWh per i monitor dev'essere calcolato in base alla tabella 1.

Tabella 1

Calcolo del TEC massimo (ETEC_MAX) per i monitor, in kWh

Superficie (in2)

Valore massimo ETEC Max (kWh)

Dove:

A è la superficie visibile dello schermo, in in2

r è la risoluzione dello schermo, in megapixel

Il risultato riportato va arrotondato al decimale di kWh più vicino.

A < 130

(6,13 × r) + (0,06 × A) + 9

130 ≤ A < 150

(6,13 × r) + (0,69 × A) – 72,38

150 ≤ A < 180

(6,13 × r) + (0,21 × A) – 0,50

180 ≤ A < 200

(6,13 × r) + (0,05 × A) + 28

200 ≤ A < 230

(6,13 × r) + (0,03 × A) + 31,33

230 ≤ A < 280

(6,13 × r) + (0,2 × A) – 7

280 ≤ A < 300

(6,13 × r) + 49

300 ≤ A < 500

(6,13 × r) + (0,2 × A) – 11

A ≥ 500

(6,13 × r) + 89

3.3.3.   Per tutti i monitor, il TEC (ETEC) calcolato in kWh deve essere pari o inferiore al calcolo del TEC massimo (ETEC_MAX) con relative tolleranze e adeguamenti (applicati non più di una volta) in base all'equazione 2.

Equazione 2

Consumo totale di energia per monitor

ETEC ≤ (ETEC_MAX + EEP + EABC + EN + EOS + ET ) × effAC_DC

Dove:

ETEC è il TEC in kWh calcolato in base all'equazione Equation 1;

ETEC_MAX è il TEC massimo necessario in kWh calcolato in base alla tabella 1;

EEP è il consumo aggiuntivo tollerato, in kWh, per i display potenziati, calcolato in base alla procedura illustrata alla sezione 3.3.4;

EABC è il consumo aggiuntivo tollerato per il controllo automatico della luminosità, in kWh, calcolato in base all'equazione 4;

EN è il consumo aggiuntivo tollerato con piena connettività di rete, in kWh, in base alla tabella 3;

EOS è il consumo aggiuntivo tollerato per il sensore di presenza, in kWh, in base alla tabella 4;

ET è il consumo aggiuntivo tollerato per la tecnologia tattile, in kWh, in base all'equazione 5;

effAC_DC è l'adeguamento standard per le perdite dovute alla conversione c.a.-c.c. che si verificano quando il dispositivo alimenta il display; è pari a 1,0 per display alimentati a CA, e a 0,85 per display alimentati a c.c.

3.3.4.   Per i monitor che soddisfano i requisiti per i display potenziati (EPD) riportati di seguito, nell'equazione 2 va utilizzata solo una delle tolleranze presenti nella tabella 2:

i.

grado di contrasto di almeno 60:1 misurato a un angolo di visione orizzontale di almeno 85° rispetto alla perpendicolare su schermo piatto e di almeno 83° rispetto alla perpendicolare su schermo curvo, con o senza vetro di copertura dello schermo;

ii.

una risoluzione nativa pari o superiore a 2,3 megapixel (MP);

iii.

gamma cromatica superiore o pari al 32,9 % di CIE LUV.

Tabella 2

Calcolo del consumo aggiuntivo di energia tollerato, per display potenziati (EPD)

Criteri per la gamma cromatica (gamut)

EEP (kWh)

Dove:

ETEC_MAX è il TEC massimo necessario in kWh;

r è la risoluzione dello schermo, in megapixel

il supporto alla gamma cromatica è pari o superiore al 32,9 % del CIE LUV.

Formula

il supporto alla gamma cromatica è pari o superiore al 38,4 % del CIE LUV.

0,65 × (ETEC_MAX – 6,13 × r)

Nota: un modello che supporta più del 99 % dello spazio colore sRGB corrisponde al 32,9 % del CIE LUV mentre un modello che supporta più del 99 % di Adobe RGB equivale al 38,4 % del CIE LUV.

3.3.5.   Per i monitor muniti di controllo automatico della luminosità (Automatic Brightness Control — ABC) abilitato per impostazione predefinita, occorre aggiungere a ETEC_MAX, calcolato con l'equazione 2, un consumo aggiuntivo (EABC), calcolato con l'equazione 4, se la riduzione del consumo d'energia in modalità accesa (RABC), calcolata con l'equazione 3, è pari o superiore al 20 %.

Equazione 3

Calcolo della riduzione del consumo d'energia in modalità accesa, con ABC abilitato per impostazione predefinita

Formula

Dove:

RABC è la riduzione percentuale del consumo d'energia in modalità accesa dovuta all'ABC;

P300 è il consumo energetico in modalità accesa, espresso in Watt, misurato con livello di luce ambiente a 300 lux come indicato nella sezione 6.4 del metodo di prova;

P12 è il consumo energetico in modalità accesa, espresso in Watt, misurato con livello di luce ambiente a 12 lux come indicato nella sezione 6.4 del metodo di prova;

Equazione 4

Calcolo dell'energia per il controllo automatico della luminosità (ABC) dei monitor (EABC)

EABC = 0,05 × ETEC_MAX

Dove:

EABC è l'energia per il controllo automatico della luminosità in kWh; e

ETEC_MAX è il TEC massimo necessario, in kWh, calcolato in base alla tabella 1.

3.3.6.   I prodotti con piena connettività di rete confermata nella sezione 6.7 del metodo di prova ENERGY STAR applicano la tolleranza di cui alla tabella 3.

Tabella 3

Calcolo dell'energia per la piena connettività di rete dei monitor (EN)

EN (kWh)

2,9

3.3.7.   Per prodotti sottoposti a prova dotati di un sensore di presenza attivo si applica la tolleranza di cui alla tabella 4.

Tabella 4

Calcolo dell'energia per funzioni ulteriori dei monitor (EOS)

Tipo

consumo di energia tollerato (kWh)

Sensore di presenza

EOS

1,7

3.3.8.   Per prodotti sottoposti a prova dotati di tecnologia tattile in modalità attiva si applica la tolleranza di cui all'equazione 5.

Equazione 5

Consumo di energia tollerato per la tecnologia tattile dei monitor (ET)

ET = 0,15 × ETEC_MAX

Dove:

ET è la tolleranza di consumo per la tecnologia tattile, in kWh;

ETEC_MAX è il TEC massimo necessario, in kWh, calcolato in base alla tabella 1.

3.4.   Consumi di energia in modalità accesa per i display segnaletici

3.4.1.   Il consumo massimo d'energia in modalità accesa (PON_MAX), in watt, è calcolato in base all'equazione 6.

Equazione 6

Calcolo del consumo massimo d'energia in modalità accesa, in watt, per i display segnaletici (PON_MAX)

PON_MAX = (4,0 × 10– 5 ×  × A) + 119 × tanh(0,0008 × (A – 200,0) + 0,11) + 6

Dove:

PON_MAX è il consumo massimo d'energia in modalità accesa, espresso in watt;

A è la superficie dello schermo (in pollici quadrati);

 è la luminanza massima misurata del display, in candele per metro quadrato, secondo il metodo indicato nella sezione 6.2 del metodo di prova;

tahn è la funzione tangente iperbolica;

il risultato riportato va arrotondato al decimale di watt più vicino.

Equazione 7

Consumo di energia in modalità accesa per i display segnaletici

PON PON_MAX + PABC

Dove:

PON è il consumo d'energia in modalità accesa, in Watt, misurato come indicato nella sezione 6.3 o 6.4 del metodo di prova;

PON_MAX è il consumo massimo d'energia in modalità accesa, espresso in watt, misurato con l'equazione 6

PABC è il consumo aggiuntivo tollerato per i display con ABC in modalità accesa, espresso in watt, misurato con l'equazione 8.

3.4.2.   Per i display segnaletici muniti di controllo automatico della luminosità (Automatic Brightness Control — ABC) abilitato per impostazione predefinita, occorre aggiungere a PON_MAX, calcolato in base all'equazione 6, un consumo aggiuntivo tollerato (PABC), calcolato con l'equazione 8, se la riduzione del consumo d'energia in modalità accesa (RABC), calcolata con l'equazione 3, è pari o superiore al 20 %.

Equazione 8

Calcolo del consumo aggiuntivo tollerato in modalità accesa per display segnaletici con ABC abilitato per impostazione predefinita

PABC = 0,05 × PON_MAX

Dove:

PABC è il consumo aggiuntivo tollerato per i display con ABC in modalità accesa, espresso in watt;

PON_MAX è il consumo massimo d'energia in modalità accesa, espresso in watt.

3.5.   Consumi di energia in modalità veglia per i display segnaletici

3.5.1.   Il consumo misurato in modalità veglia (PSLEEP), in watt, deve essere inferiore o uguale alla somma del consumo massimo d'energia in modalità veglia (PSLEEP_MAX) e delle diverse tolleranze (ciascuna applicata una sola volta), come risulta dall'equazione 9.

Equazione 9

Consumo di energia in modalità veglia per i display segnaletici

Formula

Dove:

PSLEEP è il consumo misurato in modalità veglia, espresso in watt;

PSLEEP_MAX è il consumo massimo d'energia in modalità veglia, espresso in watt, come specificato nella tabella 5,

PN è il consumo aggiuntivo tollerato con piena connettività di rete, in watt, in base all'equazione tabella 6;

POS è il consumo aggiuntivo tollerato per il sensore di presenza, in watt, in base alla tabella tabella 7;

PT è il consumo aggiuntivo tollerato per la tecnologia tattile, in watt, in base all'equazione tabella 7;

Tabella 5

Consumo massimo di energia in modalità veglia per i display segnaletici (PSLEEP_MAX)

PSLEEP_MAX

(watt)

0,5

3.5.2.   I prodotti con piena connettività di rete confermata nella sezione 6.7 del metodo di prova ENERGY STAR applicano la tolleranza di cui alla tabella 6.

Tabella 6

Consumo aggiuntivo tollerato per la piena connettività di rete per i pannelli segnaletici

PN

(watt)

3,0

3.5.3.   Per prodotti sottoposti a prova dotati di un sensore di presenza o di tecnologia tattile in modalità veglia si applica la tolleranza di cui alla tabella 7.

Tabella 7

Consumo aggiuntivo tollerato per le funzioni aggiuntive in modalità veglia, per i display segnaletici

Tipo

Dimensioni dello schermo

(in)

Tolleranza (watt)

Sensore di presenza

POS

Tutti

0,3

Tecnologia tattile

PT

(applicabile solo ai display segnaletici con schermo superiore a 30 pollici)

≤ 30

0,0

> 30

1,5

3.6.   Requisiti nella modalità spenta per tutti i display

3.6.1.   Ai fini dell'attribuzione del logo, non è necessario che un prodotto sia dotato della modalità spenta; per i prodotti che ne sono dotati, il consumo d'energia misurato in modalità spenta (POFF) non è superiore al consumo massimo d'energia in modalità spenta (POFF_MAX) specificato alla tabella 8.

Tabella 8

Consumo massimo d'energia in modalità spenta (POFF_MAX)

POFF_MAX

(watt)

0,5

3.7.   Requisiti di registrazione della luminanza

3.7.1.   Per tutti i prodotti occorre registrare la luminanza massima dichiarata e la luminanza massima misurata; la luminanza di fabbrica deve essere registrata per tutti i prodotti, esclusi quelli con ABC abilitato per impostazione predefinita.

4.   Requisiti di prova

4.1.   Metodi di prova

4.1.1.   Per determinare l'idoneità all'attribuzione del logo ENERGY STAR, si usano i metodi di prova di cui alla tabella 9.

Tabella 9

Metodi di prova per l'attribuzione del logo ENERGY STAR

Tipo di prodotto

Metodo di prova

Tutti i tipi di prodotto e dimensioni dello schermo

Metodo di prova ENERGY STAR per determinare il consumo di energia del display

Display con prestazioni superiori

International Committee for Display Metrology (ICDM) Information Display Measurements Standard — Versione 1.03

Display che dichiarano piena connettività di rete

CEA-2037-A, Determination of Television Set Power Consumption

4.2.   Numero di unità necessarie per le prove

4.2.1.   Per la prova si sceglie un'unità di un modello rappresentativo, secondo la definizione di cui alla sezione 1.

4.2.2.   Per attribuire il logo a una famiglia di prodotti, si considera come modello rappresentativo la configurazione del prodotto che richiede più energia all'interno di ciascuna categoria di prodotti della famiglia.

5.   Interfaccia utente

5.1.   I fabbricanti sono incoraggiati a progettare prodotti in linea con le norme sull'interfaccia utente, IEEE P1621: Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments. Informazioni dettagliate sono disponibili all'indirizzo http://energy.lbl.gov/controls/.

6.   Data di applicazione

6.1.   Data di applicazione: La versione 7.0 della specifica ENERGY STAR per display ha effetto a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo. Ai fini dell'attribuzione del logo ENERGY STAR, un modello di prodotto deve soddisfare la specifica ENERGY STAR in vigore al momento della fabbricazione. La data di fabbricazione è specifica per ogni unità ed è quella alla quale un'unità è considerata completamente assemblata.

6.2.   Revisioni future delle specifiche. La Commissione europea si riserva il diritto di modificare la presente specifica se cambiamenti di natura tecnologica e/o commerciali dovessero pregiudicarne l'utilità per i consumatori, l'industria o l'ambiente. Conformemente alla politica attuale, le revisioni della specifica sono realizzate di comune accordo con le parti interessate. Si noti che, in caso di revisione di una specifica, il logo ENERGY STAR non viene rilasciato automaticamente per l'intero ciclo di vita di un modello.

7.   Considerazioni per future revisioni

7.1.   Consumo limite con alimentazione c.c. in modalità accesa: L'EPA e la Commissione europea sono interessate a prevedere un requisito di consumo energetico massimo in modalità accesa per prodotti standard a corrente continua che non richiedono il calcolo della conversione c.a.-c.c.. L'EPA e la Commissione europea prevedono una sempre maggiore diffusione sul mercato di questi prodotti dotati del più recente standard USB e attendono con interesse di ricevere ulteriori dati provenienti da test sulla loro alimentazione in c.c..

METODO DI PROVA FINALE PER DISPLAY

Rev. Settembre 2015

1.   Contesto

Il metodo di prova descritto di seguito è utilizzato per determinare la conformità ai requisiti della specifica ENERGY STAR per i display.

2.   Applicabilità

Il seguente metodo di prova è applicabile a tutti i prodotti idonei a ottenere il logo ENERGY STAR nella categoria «display».

3.   Definizioni

Salvo indicazione contraria, tutti i termini utilizzati nel presente documento corrispondono alle definizioni contenute nella specifica ENERGY STAR per i display.

A)   Dispositivo host: l'apparecchio o dispositivo usato come fonte del segnale audio/video di prova per i display. Può trattarsi di un computer o di qualsiasi altro dispositivo capace di fornire un segnale video.

4.   Configurazione della prova

A)

Configurazione della prova e strumenti: la configurazione della prova e gli strumenti per tutte parti del metodo sono conformi ai requisiti della International Electrotechnical Commission (IEC) 62301:2011, «Household electrical appliancesMeasurement of standby power», sezione 4, «General Conditions for Measurements», salvo diversamente indicato nel presente documento. In caso di prescrizioni tra loro contraddittorie, prevalgono quelle relative al metodo di prova ENERGY STAR.

B)

Potenza in ingresso in c.a.: i prodotti destinati ad essere alimentati da una rete elettrica c.a. sono collegati a una fonte di tensione adatta al mercato di destinazione, come indicato nella tabella 10. Qualora il prodotto sia fornito con un alimentatore esterno, quest'ultimo è utilizzato per collegare il prodotto alla fonte di tensione indicata.

Tabella 10

Requisiti dell'alimentazione in ingresso per i prodotti

Mercato

Tensione

Tolleranza della tensione

Distorsione armonica totale massima

Frequenza

Tolleranza della frequenza

America settentrionale, Taiwan

115 V c.a.

+/– 1,0 %

5,0 %

60 Hz

+/– 1,0 %

Europa, Australia, Nuova Zelanda

230 V c.a.

+/– 1,0 %

5,0 %

50 Hz

+/– 1,0 %

Giappone

100 V c.a.

+/– 1,0 %

5,0 %

50 Hz o 60 Hz

+/– 1,0 %

C)

Potenza in c.c. in ingresso:

1)

i prodotti possono essere testati con una fonte di c.c. (ad esempio, via rete o connessione dati) soltanto se la fonte di c.c. è l'unica possibilità di alimentazione accettabile per il prodotto (ad esempio, se il prodotto non è fornito con una presa a c.a. o con un'alimentazione esterna — External Power Supply, EPS).

2)

I prodotti alimentati in c.c. vanno installati e alimentati secondo le istruzioni del fabbricante, usando una porta pienamente conforme alle specifiche raccomandate per il display (ad esempio, se previsto, USB 3.1, anche se retrocompatibile con USB 2.0).

3)

La misurazione della potenza si effettua tra la fonte di c.c. (ad esempio, dispositivo host) e il cavo fornito con il prodotto, comprese le perdite introdotte dal cavo fornito. Se il prodotto non viene fornito con un cavo, se ne può utilizzare uno di lunghezza compresa tra 60,96 cm e 182,88 cm (2 e 6 piedi). La resistenza del cavo utilizzato per collegare il display al punto di misurazione deve essere misurata e registrata.

Nota: La misurazione della resistenza dei cavi di alimentazione c.c. è comprensiva della somma della resistenza del cavo di alimentazione c.c. e della resistenza del cavo di messa a terra.

4)

Per collegare il misuratore di potenza è possibile utilizzare un cavo sdoppiato tra il cavo fornito dal fabbricante e la fonte di c.c.. Se si ricorre a tale metodo, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a)

il cavo sdoppiato deve essere usato in aggiunta al cavo fornito dal fabbricante, descritto al punto 4.C)3.

b)

Il cavo sdoppiato va collegato tra la fonte di c.c. e il cavo fornito dal fabbricante.

c)

Il cavo sdoppiato non deve superare la lunghezza di 30,48 cm (1 piede).

d)

Per la misurazione del voltaggio, la resistenza del totale del cablaggio utilizzato tra il misuratore e il cavo fornito dal fabbricante non deve superare i 50 milli-ohms. Ciò si applica soltanto al cablaggio che trasporta un carico di corrente.

Nota: Il voltaggio e la corrente non devono necessariamente essere misurati nello stesso punto, purché il voltaggio venga misurato entro 50 milli-ohms rispetto al cavo fornito dal fabbricante.

e)

La misurazione della corrente può essere effettuata sul cavo di messa a terra o su quello di alimentazione in c.c..

f)

La figura 1 illustra un esempio di collegamento con cavo sdoppiato, utilizzando un display alimentato con USB 2.0 collegato a un dispositivo host.

Figura 1

Esempio di collegamento con cavo sdoppiato USB 2.0

Image

Testo di immagine

D)

Temperatura ambiente: La temperatura ambiente è di 23 °C ± 5 °C.

E)

Umidità relativa: L'umidità relativa è compresa tra il 10 % e l'80 %.

F)

Allineamento dell'unità in prova (Unit Under Test, UUT):

1)

i quattro angoli del frontale dell'unità in prova (in seguito, UUT) devono essere equidistanti da un piano verticale di riferimento (ad esempio, dalle pareti);

2)

i due angoli inferiori del frontale dell'UUT devono essere equidistanti da un piano orizzontale di riferimento (ad esempio, dal pavimento).

G)

Fonte luminosa per le prove in modalità accesa:

1)

Tipo di lampada:

a)

faretto alogeno a spettro standard. La lampada non deve rispondere alla definizione di «spettro modificato» riportata in 10 CFR 430.2 — Definizioni (1);

b)

luminosità nominale: 980 ± 5 % lumen.

2)

Allineamento della sorgente luminosa per prove su prodotti con ABC abilitato come impostazione predefinita

a)

Non vi devono essere ostacoli tra il faretto e il sensore di controllo automatico della luminosità (Automatic Brightness Control — ABC) dell'UUT (ad esempio, superfici diffondenti, coperture opache ecc.).

b)

Il centro del faretto va collocato a una distanza di 152,4 cm (5 piedi) dal centro del sensore ABC.

c)

Il centro del faretto va allineato secondo un angolo orizzontale di 0° rispetto al centro del sensore di controllo automatico della luminosità dell'UUT.

d)

Il centro del faretto va allineato a un'altezza pari al centro del sensore di controllo automatico della luminosità dell'UUT rispetto al pavimento (vale a dire la sorgente luminosa deve essere posizionata a un angolo verticale di 0° rispetto al centro del sensore di controllo automatico della luminosità dell'UUT).

e)

Nessuna superficie della sala prova (vale a dire, pavimento, soffitto, pareti) deve trovarsi a meno di 60,96 cm (2 piedi) dal centro del sensore di controllo automatico della luminosità dell'UUT.

f)

I valori d'illuminamento devono essere ottenuti variando la tensione d'ingresso del faretto.

g)

Le figura 2 e la figura 3 forniscono maggiori informazioni sull'allineamento dell'UUT e della sorgente luminosa.

Figura 2

Configurazione di prova — Vista dall'alto

Image

Testo di immagine

Note:

D1 = D2 rispetto al piano di riferimento verticale

D1 e D2 specificano che gli angoli del frontale dell'UUT devono trovarsi ad almeno 60,96 cm (2 piedi) dal piano di riferimento verticale

D3 e D4 specificano il centro del sensore della luce deve trovarsi ad almeno 60,96 cm (2 piedi) dalle pareti della sala prova

Figura 3

Configurazione di prova — Vista di lato

Image

Testo di immagine

Note:

D1 = D2 rispetto al piano di riferimento verticale

D1 e D2 specificano che gli angoli del frontale dell'UUT devono trovarsi ad almeno 60,96 cm (2 piedi) dal piano di riferimento verticale

Il misuratore di illuminamento deve essere rimosso per le misurazioni dei consumi, dopo aver raggiunto l'illuminamento richiesto

H1 = H2 rispetto al piano di riferimento orizzontale (ad esempio, pavimento)

H3 e H4 specificano il centro del sensore della luce deve trovarsi ad almeno 60,96 cm (2 piedi) dal pavimento e dal soffitto della sala prova

Il misuratore di illuminamento deve essere rimosso per le misurazioni dei consumi, dopo aver conseguito l'illuminamento richiesto

H)

Misuratori di potenza: i misuratori di potenza hanno le seguenti caratteristiche

1)

Fattore di cresta:

a)

fattore di cresta della corrente disponibile pari o superiore a 3 alla portata nominale;

b)

limite inferiore della corrente pari o inferiore a 10 mA.

2)

Risposta minima in frequenza: 3,0 kHz

3)

Risoluzione minima:

a)

0,01 W per valori di misurazione inferiori o pari a 10 W;

b)

0,1 W per valori di misurazione compresi tra più di 10 W e 100 W;

c)

1,0 W per valori di misurazione superiori a 100 W.

I)

Misuratori di luminanza e illuminamento:

1)

La misurazione della luminanza deve essere eseguita utilizzando

a)

uno strumento di misurazione a contatto; oppure

b)

uno strumento di misurazione non a contatto.

2)

Tutti i misuratori di luminanza e illuminamento devono garantire un'accuratezza di ± 2 % (± 2 cifre) del valore visualizzato in formato digitale.

3)

I misuratori di luminanza non a contatto devono avere un angolo di accettanza di 3 gradi o inferiore.

La precisione del misuratore è data dalla somma assoluta (±) del 2 % della misurazione e da una tolleranza di 2 cifre della cifra meno significativa del valore visualizzato. Se, per esempio, un misuratore di illuminamento visualizza «200,0» per uno schermo con luminosità di 200 candele al metro quadro (nit o nt), il 2 % di 200 candele al metro quadro è 4,0 candele al metro quadro. La cifra meno significativa è 0,1 candele al metro quadro. «Due cifre» corrispondono a 0,2 candele al metro quadro. Pertanto, il valore visualizzato sarebbe 200 ± 4,2 candele al metro quadro (4 candele al metro quadro + 0,2 candele al metro quadro). L'accuratezza è specifica al misuratore di illuminamento e non va utilizzata come tolleranza durante la misurazione della luce effettiva.

J)

Precisione della misurazione:

1)

le misurazioni del consumo di energia con un valore pari o superiore a 0,5 W sono effettuate con un'incertezza pari o inferiore al 2 % a un livello di confidenza del 95 %.

2)

Le misurazioni del consumo di energia con un valore inferiore a 0,5 W sono effettuate con un'incertezza inferiore o pari a 0,01 W a un livello di confidenza del 95 %.

3)

Tutti i valori di luce ambiente (lux misurati) devono essere misurati in corrispondenza del sensore ABC sull'UUT, con luce che entra direttamente nel sensore e con il menù principale del segnale di prova di cui alla norma IEC 62087:2011 («Methods of measurement for the power consumption of audio, video and related equipment», Metodi di misura della potenza assorbita da apparecchiature audio, video e da quelle ad esse collegate) visualizzato sul prodotto. Per i prodotti non compatibili con il formato del segnale di prova IEC, la luce ambiente è misurata conformemente al segnale di prova standard FK Flat Panel Display Measurements (FPDM) della Video Electronics Standards Association (VESA), versione 2.0, visualizzato sul prodotto.

4)

I valori di luce ambiente vanno misurati entro le seguenti tolleranze:

a)

a 12 lux, la luce ambiente deve essere di ± 1,0 lux;

b)

a 300 lux, la luce ambiente deve essere di ± 9,0 lux.

5.   Conduzione della prova

5.1.   Orientamenti per le misurazioni dei consumi

A)

Prove sulle preimpostazioni di fabbrica: per la durata della prova in modalità veglia e accesa, le misurazioni dei consumi devono essere eseguite con il prodotto nella sua configurazione predefinita e con tutte le opzioni configurabili dall'utilizzatore nella modalità preimpostata dal fabbricante, salvo se diversamente specificato nel presente metodo di prova.

1)

Eventuali regolazioni del livello di immagine devono essere eseguite in base alle istruzioni del presente metodo di prova.

2)

I prodotti dotati di un menù preimpostato che richiede al cliente di predisporre le regolazioni dell'immagine al momento della prima messa in servizio vanno sottoposti a prova selezionando l'opzione «standard» oppure «home». Nel caso in cui non esista una regolazione «standard» o equivalente, utilizzare per la prova le impostazioni predefinite raccomandate dal fabbricante e registrarle nella relazione di prova. I prodotti non dotati di menu preimpostato devono essere sottoposti a prova utilizzando le regolazioni di default per l'immagine.

B)

Moduli POD (Point of Deployment): Non devono essere installati moduli POD facoltativi.

C)

Moduli Plug-in: rimuovere i moduli Plug-in facoltativi dal display se è possibile testare il display conformemente al metodo di prova senza che questo tipo di modulo sia installato.

D)

Modalità veglia con funzionalità multiple: qualora il prodotto offra opzioni multiple per il comportamento del dispositivo in modalità veglia (per esempio, avvio rapido), oppure diversi metodi per entrare in modalità veglia, occorre misurare e registrare il consumo di energia durante tutte le modalità veglia. Tutte le prove in modalità veglia vanno effettuate conformemente alla sezione 6.5.

5.2.   Condizioni per la misurazione dei consumi

A)

Misurazione dei consumi:

1)

le misurazioni dei consumi devono essere effettuate in un punto intermedio tra la fonte di alimentazione e l'UUT. Non è consentito collegare unità UPS tra il misuratore di potenza e l'UUT. Il misuratore di potenza deve restare in funzione fino al completamento della registrazione dei dati relativi al consumo nelle tre modalità: attiva, veglia e spenta.

2)

Le misurazioni dei consumi vanno registrate in watt come valori misurati direttamente, non arrotondati, con una frequenza pari o superiore a 1 lettura al secondo.

3)

Le misurazioni dei consumi devono essere registrate quando le misurazioni della tensione sono stabili e non variano oltre l'1 %.

B)

Condizioni da camera oscura:

1)

Se non altrimenti specificato, l'illuminamento misurato per lo schermo dell'UUT in modalità spenta deve essere pari o inferiore a 1,0 lux. Se l'UUT non è dotato della modalità spenta, l'illuminamento va misurato per lo schermo dell'UUT disinserendo il cavo di alimentazione dell'UUT.

C)

Configurazione e controllo dell'UUT:

1)

Periferiche e connessioni di rete:

a)

Le periferiche esterne (ad esempio, mouse, tastiera, disco rigido (HDD) esterno ecc.) non devono essere collegate a porte USB o altre porte di collegamento dati dell'UUT.

b)

Funzionalità di bridging: Se l'UUT supporta funzionalità di bridging secondo la definizione di cui alla sezione 1 della specifica ENERGY STAR per display versione 7.0, occorre inserire un collegamento a ponte tra l'UUT e il dispositivo host. Il collegamento va eseguito nel seguente ordine di preferenza. Va inserito un solo collegamento e la connessione deve restare attiva per l'intera durata della prova.

i.

Thunderbolt

ii.

USB

iii.

FireWire (IEEE 1394)

iv.

Altri

Nota: Esempi di funzionalità di bridging per display:

1.

il display può convertire i dati tra due diversi tipi di porte (ad esempio, Thunderbolt ed Ethernet). Un dispositivo può così usare Thunderbolt come collegamento Ethernet o viceversa.

2.

una tastiera/un mouse USB possono essere collegati a un altro sistema (ad esempio il dispositivo host) attraverso il display con un hub controller USB.

c)

Messa in rete: Se l'UUT è dotata di funzionalità di rete (vale a dire, la capacità di ottenere un indirizzo IP quando configurata e connessa a una rete) essa viene attivata, e l'UUT deve essere collegata a una rete fisica attiva (ad esempio, WiFi, Ethernet ecc.). La rete fisica deve essere in grado di sostenere la più alta e la più bassa velocità di trasmissione dei dati della funzione di rete dell'UUT. Un collegamento attivo è una connessione fisica diretta che utilizza lo strato fisico del protocollo di rete. Nel caso di Ethernet, il collegamento deve avvenire attraverso una un cavo Ethernet standard Cat 5e o migliore, collegati a uno switch o a un router Ethernet. Nel caso di una rete Wi-Fi il dispositivo va collegato e sottoposto a prova in prossimità di un punto d'accesso (PA) wireless. Chi effettua la prova deve configurare lo strato dell'indirizzo del protocollo, tenendo conto dei seguenti elementi:

i.

i protocolli Internet (IP) v4 e v6 sono dotati di protocollo Neighbour Discovery e, solitamente, configurano automaticamente un collegamento limitato e con protocollo non instradabile.

ii.

Gli IP possono essere configurati manualmente oppure usando il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) con un indirizzo nello spazio 192.168.1.x NAT (Network Address Translation) se l'UUT si comporta in modo anomalo utilizzando un autoIP. La rete deve essere configurata in modo tale da supportare lo spazio di indirizzamento NAT e/o autoIP.

iii.

L'UUT deve mantenere attiva la connessione alla rete per tutta la durata della prova, salvo diversamente specificato nel presente metodo di prova, senza considerare eventuali brevi intervalli (necessari per il passaggio da una velocità di connessione all'altra). Se l'UUT è dotata di più funzionalità di rete, occorre effettuare un solo collegamento nel seguente ordine di preferenza:

a.

WiFi (Institution of Electrical and Electronics Engineers — IEEE 802.11- 2007 (2))

b.

Ethernet (IEEE 802.3). Se l'UUT è in grado di supportare reti Ethernet a efficienza energetica (norma IEEE 802.3-2010 (3)) deve essere collegata a un dispositivo che supporta lo stesso standard.

c.

Thunderbolt

d.

USB

e.

FireWire (IEEE 1394)

f.

Altri

d)

Funzionalità schermo tattile: Se l'UUT è dotata di uno schermo tattile che richiede una connessione dati separata, tale funzionalità va installata in base alle istruzioni del fabbricante, comprese le connessioni con il dispositivo host e l'installazione dei driver di software.

e)

Nel caso di un'UUT con un'unica connessione in grado di espletare funzionalità multiple (ad esempio, funzionalità di bridging, messa in rete, e/o funzionalità schermo tattile), è possibile utilizzare un connettore unico che risponda a tutte le funzionalità previste a condizione che consenta la connessione più avanzata che l'UUT supporta per ciascuna funzionalità.

f)

Nel caso di un'UUT che non dispone di funzionalità dati/di rete, l'UUT deve essere sottoposta a prova nella configurazione predefinita di fabbrica.

g)

Altoparlanti e altri dispositivi e funzioni incorporati non espressamente trattati dalla specifica ENERGY STAR o dal metodo di prova devono essere configurati nella configurazione di alimentazione predefinita di fabbrica.

h)

Occorre registrare l'eventuale disponibilità di altre funzionalità quali sensori di occupazione, lettori di memoria flash o di smart-card, interfacce per macchine fotografiche o PictBridge.

2)

Interfaccia del segnale:

a)

Un'UUT dotata di varie interfacce dei segnali deve essere sottoposta a prova con la prima interfaccia disponibile tra quelle sotto elencate:

i.

Thunderbolt

ii.

DisplayPort

iii.

HDMI

iv.

DVI

v.

VGA

vi.

Altra interfaccia digitale

vii.

Altra interfaccia analogica

3)

Sensore di presenza: Un'UUT dotata di un sensore di presenza deve essere sottoposta a prova con le regolazioni del sensore di presenza nella configurazione predefinita. Per un'UUT dotata di sensore di presenza attivo nella configurazione predefinita:

a)

una persona deve trovarsi in prossimità del sensore di presenza per l'intera fase di preriscaldamento, stabilizzazione, prova di luminanza e modalità accesa, in modo da evitare che l'UUT scenda a un livello di consumo inferiore (entrando, ad esempio, in modalità veglia o spenta). L'UUT deve restare in modalità accesa per la durata del periodo di preriscaldamento, della prova di luminanza, e della prova in modalità accesa.

b)

Nessuno deve trovarsi in prossimità del sensore di presenza per l'intera fase di prova in modalità veglia e spenta, in modo da evitare che l'UUT salga a un livello di consumo superiore (entrando in modalità accesa). L'UUT deve restare, rispettivamente, in modalità veglia o spenta per tutta la durata della prova in queste due modalità.

4)

Orientamento: se è possibile orientare l'UUT in posizione sia orizzontale sia verticale, la prova va effettuata in orizzontale, mettendo il lato più lungo dell'UUT in parallelo alla superficie della tavola d'appoggio.

D)

Risoluzione e frequenza di aggiornamento:

1)

Display a pixel fissi:

a)

il formato dei pixel deve essere impostato al livello nativo come specificato nel manuale del prodotto.

b)

Per display senza tubo catodico (display non-CRT), la frequenza di aggiornamento deve essere fissata a 60 Hz salvo diversamente indicato nel manuale del prodotto, nel qual caso è d'obbligo utilizzare la frequenza ivi indicata.

c)

Per display CRT (tubo catodico), il formato dei pixel deve essere impostato sulla risoluzione massima per una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, come specificato nel manuale del prodotto. Per la prova devono essere applicati gli standard industriali tipici per il formato dei pixel. La frequenza di aggiornamento deve essere fissata a 75 Hz.

E)

Precisione dei livelli dei segnali d'ingresso: in caso di utilizzo di interfacce analogiche, gli ingressi video devono rientrare nell'intervallo ± 2 % dei livelli di riferimento del bianco e del nero. In caso di utilizzo di interfacce digitali, chi effettua la prova non può regolare il colore della sorgente del segnale video o modificarla se non per comprimere/espandere e codificare/decodificare il segnale per la trasmissione, come richiesto.

F)

Fattore di potenza attiva: I partecipanti al programma devono indicare il fattore di potenza attiva (Power Factor, PF) dell'UUT durante la misurazione in modalità accesa. I valori del fattore di potenza devono essere registrati allo stesso tasso al quale è registrato il valore della potenza (PON). Dev'essere calcolato il valore medio, per tutta la durata della prova in modalità accesa, del fattore di potenza registrato.

G)

Materiali di prova:

1)

per la prova va utilizzata la norma «IEC 62087:2011 Dynamic Broadcast-Content Signal» come specificato in «IEC 62087:2011, Section 11.6:»«On (average) mode testing using dynamic broadcast-content video signal».

2)

La norma «VESA FPDM2» può essere utilizzata soltanto per i prodotti che non possono visualizzare il segnale IEC 62087:2011 Dynamic Broadcast-Content Signal.

H)

Segnale video in ingresso:

1)

Il dispositivo host deve generare il segnale video in ingresso nella risoluzione nativa del display in modo che la superficie attiva del video riempia l'intero schermo. Ciò può rendere necessario che il software di riproduzione regoli il formato del video.

2)

La frequenza di quadro del segnale video in ingresso deve corrispondere alla frequenza di quadro più comunemente usata nella regione in cui è venduto il prodotto (ad esempio, per gli Stati Uniti e il Giappone si usa una frequenza di quadro di 60 Hz; per l'Europa e l'Australia, di 50 Hz).

3)

Le impostazioni audio del dispositivo host vanno disattivate, di modo che non sia prodotto alcun suono insieme al segnale video in ingresso.

6.   Procedure di prova per tutti i prodotti

6.1.   Inizializzazione dell'UUT prima della prova

A)

Prima dell'inizio della prova, l'UUT è inizializzata come segue:

1)

installare l'UUT in base alle istruzioni contenute nel manuale fornito dal fabbricante.

2)

Collegare un wattmetro adeguato all'alimentazione e collegare l'UUT alla presa di alimentazione del wattmetro.

3)

Con l'UUT spenta, impostare il livello di luce ambiente in modo che il valore dell'illuminamento del display sia inferiore a 1,0 lux (cfr. sezione 5.2B)

4)

Accendere l'UUT ed eseguire la configurazione iniziale del sistema, se del caso.

5)

Verificare che la configurazione dell'UUT sia quella predefinita di fabbrica, salvo se diversamente specificato nel presente metodo di prova.

6)

Preriscaldare l'UUT per 20 minuti o per il tempo necessario a completarne l'inizializzazione e renderla pronta all'uso, a seconda di quale dei due sia più lungo. Per tutto il periodo di preriscaldamento deve essere visualizzato il formato del segnale di prova IEC 62087:2011, come indicato nella sezione 5.2G)1). I display che non possono visualizzare il formato del segnale di prova IEC 62087:2011 visualizzano sul display il segnale di prova VESA FPDM2 L80, come indicato nella sezione 5.2G)2).

7)

Registrare la tensione e la frequenza della c.a. in ingresso, o la tensione della c.c. in ingresso.

8)

Registrare la temperatura ambiente e l'umidità relativa della sala prova.

6.2.   Prova della luminanza

A)

La prova della luminanza va effettuata immediatamente dopo il preriscaldamento e in condizioni da camera oscura. L'illuminamento misurato per lo schermo dell'UUT in modalità spenta deve essere pari o inferiore a 1,0 lux.

B)

La luminanza è misurata in un punto perpendicolare al centro dello schermo utilizzando un misuratore di luminanza e secondo le istruzioni riportate sul manuale del misuratore.

C)

La posizione del misuratore di luminanza rispetto allo schermo del prodotto deve rimane fissa per tutta la durata della prova.

D)

Per prodotti dotati di ABC, disabilitarlo prima di eseguire la misurazione della luminanza. Qualora non sia possibile disabilitare l'ABC, la misurazione della luminanza va eseguita perpendicolarmente al centro dello schermo del prodotto, con luce che entra direttamente nel sensore della luce ambiente dell'UUT a un valore pari o superiore a 300 lux.

E)

La misurazione della luminanza deve essere eseguita secondo le indicazioni riportate di seguito:

1)

verificare che l'UUT presenti il valore della luminanza predefinito di fabbrica o la regolazione per l'immagine sia sull'opzione «home».

2)

Visualizzare il segnale video di prova per la specifica categoria di prodotti, come indicato di seguito:

a)

Per tutti i prodotti, ad eccezione di quanto specificato in b): segnale video a tre barre di cui alla norma IEC 62087:2011, Sezione 11.5.5 (tre barre di colore bianco (100 %) su fondo nero (0 %)].

b)

Prodotti che non possono visualizzare i segnali di cui alla norma IEC 62087:2011: segnale di prova VESA FPDM2 L80 per la risoluzione massima consentita dal prodotto.

3)

Visualizzare il segnale video di prova per almeno 10 minuti per consentire alla luminanza dell'UUT di stabilizzarsi. Il periodo di stabilizzazione di 10 minuti può essere ridotto se le misurazioni della luminanza non variano oltre il 2 % su un lasso di tempo di almeno 60 secondi.

4)

Misurare e registrare la luminanza nella regolazione predefinita di fabbrica «LAs-shipped».

5)

Regolare massimo i livelli di luminosità e contrasto dell'UUT sul valore massimo.

6)

Misurare e registrare la luminanza come «LMax_Measured».

7)

Registrare la luminanza massima indicata dal costruttore LMax_Reported.

F)

Mantenere la regolazione del contrasto sul livello massimo per le successive prove in modalità accesa, salvo indicazione contraria.

6.3.   Prove in modalità accesa per prodotti senza ABC abilitato come impostazione predefinita

A)

Dopo le prove di luminanza e prima delle prove di consumo in modalità accesa, regolare la luminanza dell'UUT come indicato di seguito:

1)

Per i display segnaletici, il prodotto deve essere sottoposto a prova regolando la luminanza su un valore pari o superiore al 65 % della luminanza massima indicata dal fabbricante (LMax_Reported). I valori della luminanza devono essere misurati come indicato nella sezione 6.2. Registrare il valore della luminanza LON.

2)

Per tutti gli altri prodotti, regolare i comandi di luminanza specifici fino ad ottenere una luminanza dello schermo pari a 200 candele per metro quadro (cd/m2). Se l'UUT non consente di raggiungere questo valore, regolare la luminanza del prodotto sul più vicino valore ottenibile. I valori della luminanza devono essere misurati come indicato nella sezione 6.2. Occorre registrare il valore «LON» della luminanza. Per comandi di luminanza specifici s'intendono i comandi che regolano la luminosità del display, ma non regolano il contrasto.

B)

Se l'UUT è in grado di visualizzare i segnali IEC, il consumo in modalità accesa (PON) deve essere misurato conformemente alla norma IEC 62087:2011 Sezione 11.6.1 «Measurements using dynamic broadcast-content video signal.» Se l'UUT non è in grado di visualizzare i segnali IEC, il consumo in modalità accesa (PON) deve essere misurato come indicato di seguito:

1)

assicurarsi che l'UUT sia inizializzata in conformità con quanto indicato nella sezione 6.1.

2)

Visualizzare il modello di prova della norma VESA FPDM2, A112-2F, SET01K (8 sfumature di grigio, dal nero assoluto (0 volt) al bianco assoluto (0,7 volt)].

3)

Verificare che i livelli dei segnali d'ingresso siano conformi alla norma VESA sul segnale video (VESA Video Signal Standard — VSIS), versione 1.0, rev. 2.0, dicembre 2002.

4)

Con la luminosità e il contrasto regolati al massimo, verificare che i livelli del bianco e del grigio prossimo al bianco siano distinguibili. Se necessario, regolare il contrasto finché i livelli del bianco e del grigio prossimo al bianco siano distinguibili.

5)

Visualizzare il modello di prova della norma VESA FPDM2, A112-2H, L80 test pattern (riquadro in bianco assoluto (0,7 volt) che occupa l'80 % dell'immagine).

6)

Garantire che l'area di misurazione della luminanza rientri nella sua totalità all'interno della porzione bianca del modello di prova.

7)

Regolare adeguatamente le impostazioni della luminanza affinché la luminanza dell'area bianca dello schermo sia tarata come descritto alla sezione 6.3 A).

8)

Registrare la luminanza dello schermo (LOn).

9)

Registrare il consumo in modalità accesa (PON) e il formato totale in pixel (pixel orizzontali x verticali visualizzati). Il consumo in modalità accesa deve essere misurato per un periodo di 10 minuti, conformemente alla prova IEC 62087:2011 con segnale video con contenuto dinamico.

6.4.   Prove in modalità accesa per prodotti con ABC abilitato come impostazione predefinita

Il consumo energetico medio in modalità accesa del prodotto deve essere determinato con il segnale video con contenuto dinamico di cui alla norma CEI 62087:2011. Se il prodotto non è in grado di visualizzare il segnale IEC, utilizzare per tutti i passaggi seguenti il modello di prova della norma VESA FPDM2 L80, descritto nella sezione 6.3B)5), punto.

A)

Stabilizzare l'UUT per 30 minuti. Ciò va fatto ripetendo tre volte il segnale video con contenuto dinamico IEC, che dura ogni volta 10 minuti.

B)

Fissare il flusso luminoso della lampada usata per le prove a 12 lux, misurando il valore all'ingresso del sensore della luce ambiente.

C)

Visualizzare il segnale video con contenuto dinamico della durata di 10 minuti. Misurare e registrare il consumo di energia, P12, durante i 10 minuti di visualizzazione del segnale video con contenuto dinamico.

D)

Ripetere i passaggi 6.4B) e 6.4C) per un livello di luce ambiente di 300 lux, per misurare P300.

E)

Disabilitare l'ABC e misurare il consumo in modalità accesa (PON) come indicato nella sezione 6.3. Qualora non sia possibile disabilitare l'ABC, le misurazioni del consumo devono essere eseguite come indicato di seguito:

1)

se la luminosità può essere regolata su un valore fisso, come specificato nella sezione 6.3, il consumo in modalità accesa per questo tipo di prodotti deve essere misurato come indicato nella sezione 6.3, con un valore della luce che entra direttamente nel sensore della luce ambiente dell'UUT pari o superiore a 300 lux.

2)

Se la luminosità non può essere regolata su un valore fisso, il consumo in modalità accesa per questo tipo di prodotti deve essere misurato come indicato nella sezione 6.3, con un valore della luce che entra direttamente nel sensore della luce ambiente dell'UUT pari o superiore a 300 lux e senza modificare la luminosità dello schermo.

6.5.   Prova in modalità veglia

A)

Il consumo in modalità veglia (PSLEEP) deve essere misurato secondo la norma IEC 62301:2011 e, inoltre, conformemente a ciò che è indicato nella sezione 5.

B)

La prova in modalità veglia deve essere effettuata con l'UUT collegata al dispositivo ospitante, analogamente alla prova in modalità accesa. Se possibile, la modalità veglia deve essere attuata mettendo il dispositivo ospitante in modalità veglia. Se il dispositivo host è un computer, la modalità veglia è definita nella versione 6.1 della specifica ENERGY STAR per i computer.

C)

Se il prodotto è dotato di diverse modalità veglia che possono essere selezionate manualmente, o se il prodotto è in grado di passare al modo veglia con metodi diversi (ad esempio, con un comando a distanza o mettendo il dispositivo ospitante in modalità veglia), le misurazioni devono essere effettuate e registrate in tutti i modi veglia a disposizione.

Se il prodotto passa automaticamente da una modalità veglia all'altra, il tempo di misurazione deve essere sufficientemente lungo da consentire di ottenere la media del consumo in tutte le modalità veglia. La misurazione deve comunque soddisfare i requisiti (ad esempio, stabilità, periodo di misurazione ecc.) di cui alla sezione 5.3 della norma IEC 62301:2011.

6.6.   Prova in modalità spenta

A)

Per i prodotti dotati di modalità spenta, al termine della prova in modalità veglia passare alla modalità spenta mediante l'interruttore dell'alimentazione più facilmente accessibile.

B)

Misurare il consumo di energia in modalità spenta (POFF) conformemente a quanto indicato alla sezione 5.3.1 della norma IEC 62301:2011. Documentare il metodo di regolazione e la sequenza di passaggi richiesti per entrare in modalità spenta.

C)

Quando il consumo di energia è misurato in modalità spenta è possibile ignorare i cicli di controllo del segnale di sincronizzazione in ingresso.

6.7.   Prove supplementari

A)

Per prodotti dotati di funzionalità dati/di rete o di un collegamento a ponte, oltre alle prove condotte con le funzionalità dati/di rete e il collegamento a ponte attivati (cfr. sezione 5.2C)1)], la prova in modalità veglia deve essere condotta disattivando sia le funzionalità dati/di rete sia il collegamento a ponte, conformemente a quanto indicato nella sezione 5.2C)1)b) e c).

B)

La presenza di una piena connettività di rete deve essere determinata sottoponendo alla prova per l'attività di rete il display, in modalità veglia, conformemente alla sezione 6.7.5.2 della norma CEA-2037-A (Determination of Television Set Power Consumption) e secondo quanto indicato di seguito:

1)

come specificato nella sezione 5.2C)1)c), prima della prova il display deve essere collegato a una rete;

2)

il display deve essere regolato sulla modalità veglia anziché su quella attesa attiva a basso consumo.


(1)  http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title10-vol3/pdf/CFR-2011-title10-vol3-sec430-2.pdf

(2)  IEEE 802 — Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks — parte 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications

(3)  Parte 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications — Modifica 5: MEDIA Access Control Parameters, Physical Layers, and Management Parameters for Energy-Efficient Ethernet


1.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/113


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1757 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2016

relativa all'istituzione di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua — (ERIC EMSO)

[notificata con il numero C(2016) 5542]

(I testi in lingua inglese, francese, greca, italiana, portoghese, rumena e spagnola sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito hanno chiesto alla Commissione di istituire un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua — (ERIC EMSO).

(2)

L'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito hanno convenuto che l'Italia sarà lo Stato membro ospitante dell'ERIC EMSO.

(3)

La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni stabilite da tale regolamento.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È istituito il consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua — (ERIC EMSO).

2.   Gli elementi fondamentali dello statuto dell'ERIC EMSO figurano nell'allegato.

Articolo 2

L'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per la Commissione

Carlos MOEDAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.


ALLEGATO

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLO STATUTO DELL'ERIC EMSO

1.   COMPITI E ATTIVITÀ

1.

I compiti dell'ERIC EMSO sono i seguenti:

a)

sviluppo e messa a disposizione delle strutture di proprietà dell'ERIC EMSO congiuntamente a tutte le strutture messe a sua disposizione dai suoi membri per la realizzazione delle attività da essi svolte per il conseguimento degli obiettivi dell'ERIC EMSO a livello europeo, al fine di garantire alla comunità scientifica e ad altri soggetti interessati l'accesso ai dati e alle strutture degli osservatori oceanografici in tutta Europa;

b)

gestione degli osservatori fissi dei fondali abissali e della colonna d'acqua esistenti in tutta Europa in concessione all'ERIC EMSO per periodi di tempo concordati, compreso l'accesso da parte di comunità scientifiche qualificate europee e internazionali;

c)

coordinamento e sostegno delle attività degli osservatori fissi dei fondali abissali e della colonna d'acqua esistenti in tutta Europa, promuovendo la continuità e la qualità delle serie temporali e una gestione dei dati affidabile;

d)

fornitura e razionalizzazione dell'accesso all'infrastruttura ERIC EMSO da parte di comunità scientifiche qualificate europee e internazionali, i cui progetti sono valutati a tale scopo;

e)

sostegno alla leadership europea nell'ambito delle tecnologie marine e dell'uso sostenibile delle risorse marine attraverso partenariati con le imprese e altri pertinenti soggetti interessati;

f)

integrazione della ricerca, della formazione e delle attività di divulgazione delle informazioni. L'ERIC EMSO è il punto di contatto centrale per la ricerca, la formazione, l'istruzione e le attività di divulgazione degli osservatori oceanografici in Europa al fine di consentire agli scienziati e ad altri soggetti interessati di utilizzare tali osservatori in modo efficiente;

g)

creazione di collegamenti con iniziative internazionali pertinenti all'osservazione dell'oceano aperto in modo da agire come rappresentante europeo nel mondo e organizzare e promuovere la cooperazione internazionale in questi settori; e

h)

sincronizzazione degli investimenti e dei fondi operativi in modo da ottimizzare le risorse nazionali, europee e internazionali.

2.

NELLO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI L'ERIC EMSO:

a)

garantisce l'elevata qualità dei suoi servizi scientifici:

i)

definendo una strategia scientifica globale mediante l'adozione di un piano strategico a lungo termine aggiornato periodicamente;

ii)

delineando gli sviluppi scientifici futuri e valutando il conseguimento degli obiettivi scientifici;

iii)

valutando gli esperimenti proposti dagli utilizzatori;

iv)

esaminando gli obiettivi scientifici dei siti; e

v)

gestendo la comunicazione con gli utilizzatori scientifici ed altri utilizzatori;

b)

garantisce l'accesso all'infrastruttura EMSO:

i)

stabilendo criteri di selezione ai fini dell'accesso, elaborati in base alla consulenza della pertinente comunità di utilizzatori scientifici;

ii)

gestendo l'accesso integrato agli osservatori oceanografici in tutta Europa;

iii)

gestendo questioni relative alla normazione e definendo orientamenti per la taratura e la registrazione degli strumenti conformemente a requisiti prestabiliti;

iv)

adoperandosi per garantire l'acquisizione di serie di dati di lungo periodo sui fondali abissali e in tutta la colonna d'acqua; e

v)

coordinando la conservazione e l'uso dei dati per la ricerca scientifica nonché la fornitura puntuale di dati da utilizzarsi nell'ambito dell'allarme tempestivo dei rischi geologici e dell'oceanografia operativa;

c)

sviluppa capacità per favorire la formazione coordinata di scienziati, ingegneri e utilizzatori;

d)

agisce a sostegno della comunità scientifica impegnata nell'osservazione oceanografica;

e)

promuove l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie, prestando servizi e stabilendo partenariati con l'industria;

f)

svolge qualsiasi altra attività necessaria per la realizzazione dei suoi compiti.

2.   SEDE LEGALE

La sede legale dell'ERIC EMSO è a Roma sul territorio della Repubblica italiana, in seguito «Stato membro ospitante».

3.   DENOMINAZIONE

È istituito il consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua (ERIC EMSO) a norma del regolamento (CE) n. 723/2009.

4.   DURATA E PROCEDURA DI SCIOGLIMENTO

1.

L'ERIC EMSO è istituito fino al 31 dicembre 2024.

2.

L'assemblea dei membri può decidere di sciogliere l'ERIC EMSO con la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti.

3.

Il direttore generale notifica la decisione di sciogliere l'ERIC EMSO e la chiusura della procedura di scioglimento in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 723/2009.

4.

Gli attivi restanti dopo l'estinzione dei debiti dell'ERIC EMSO sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi all'ERIC EMSO al momento dello scioglimento.

5.   PRINCIPI DI BASE

5.1.   Politica in materia di accesso degli utilizzatori

a)

L'accesso ai dati prodotti dall'ERIC EMSO è libero e aperto a tutti i membri delle istituzioni scientifiche e ad altri soggetti interessati, ove possibile tenendo in considerazione le licenze di terzi ed eventuali accordi preesistenti. Viene inoltre garantito l'accesso all'infrastruttura dell'ERIC EMSO alle comunità scientifiche qualificate europee e internazionali, i cui progetti sono valutati a tale scopo. L'ERIC EMSO utilizza criteri di selezione elaborati conformemente ai pareri della pertinente comunità di utilizzatori scientifici. L'uso e la raccolta dei dati sono soggetti alle pertinenti disposizioni normative sulla riservatezza dei dati.

b)

I membri si adoperano in modo ragionevole per ospitare gli scienziati, gli ingegneri e i tecnici venuti per collaborare con le persone direttamente coinvolte nelle attività dell'ERIC EMSO nei loro laboratori.

5.2.   Politica di valutazione scientifica

a)

La valutazione scientifica annuale delle attività dell'ERIC EMSO è effettuata dal comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico. La relazione di valutazione è trasmessa all'assemblea dei membri per approvazione.

b)

Ogni 5 anni un gruppo di esperti designati dall'assemblea dei membri su proposta del comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico effettua un riesame delle attività e del funzionamento dell'ERIC EMSO.

5.3.   Politica in materia di diffusione

a)

L'ERIC EMSO può divulgare i dati raccolti ad utilizzatori diversi dai membri delle istituzioni scientifiche e da altri soggetti interessati e dalle comunità scientifiche qualificate europee e internazionali previa valutazione e dietro compenso. Tale compenso è calcolato sulla base di tutti i costi connessi all'uso dell'infrastruttura dell'ERIC EMSO da parte di tali utilizzatori, conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e ad altre legislazioni applicabili. Il suddetto obbligo di un contributo finanziario non si applica alle domande di accesso al catalogo e, per quanto riguarda tutte le altre domande, non supera un importo ragionevole.

b)

Qualora i dati prodotti dall'ERIC EMSO vengano comunicati a terzi, l'ERIC EMSO ne conserva tutti i diritti, interessi e titoli.

c)

Gli utilizzatori dell'ERIC EMSO sono incoraggiati a pubblicare i loro risultati nelle pubblicazioni di letteratura scientifica soggette a revisione tra pari, a presentare comunicazioni nel quadro di conferenze scientifiche, nonché in altri mezzi d'informazione destinati ad un pubblico più ampio ivi compresi il grande pubblico, la stampa, le associazioni di cittadini e gli istituti di istruzione.

d)

L'ERIC EMSO elabora prodotti di dati a valore aggiunto a favore di una vasta gamma di utilizzatori privati e pubblici, allo scopo di sviluppare prodotti che soddisfino le esigenze dei soggetti interessati.

5.4.   Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

a)

Per «proprietà intellettuale» si intende la definizione di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

b)

Tutti i diritti di proprietà intellettuale che sono creati, ottenuti o sviluppati dall'ERIC EMSO sono attribuiti all'ERIC EMSO che ne ha la proprietà assoluta.

c)

L'assemblea dei membri definisce le politiche dell'ERIC EMSO relativamente all'identificazione, alla protezione, alla gestione e al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale dell'ERIC EMSO, compreso l'accesso a tali diritti, come stabilito nelle norme di attuazione.

d)

Il direttore generale, in consultazione con il comitato esecutivo, propone una politica dei prezzi basata sul recupero integrale dei costi che deve essere approvata dall'assemblea dei membri.

e)

Per quanto riguarda le questioni relative alla proprietà intellettuale, le relazioni tra i membri e gli osservatori dell'ERIC EMSO sono disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali e dagli accordi internazionali di cui essi sono parti.

f)

Le disposizioni del presente statuto e le norme di attuazione non pregiudicano i diritti di proprietà intellettuale di base detenuti da membri e osservatori.

5.5.   Politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità

a)

L'ERIC EMSO applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Le procedure di selezione del personale dell'ERIC EMSO sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità.

b)

I contratti di lavoro sono conformi alle leggi e ai regolamenti nazionali applicabili del paese in cui il personale svolge le proprie attività.

c)

Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale ciascun membro, nell'ambito della propria giurisdizione, agevola la circolazione e il soggiorno di cittadini dei paesi membri impegnati nelle attività dell'ERIC EMSO nonché la circolazione e il soggiorno dei familiari di questi cittadini.

5.6.   Politica in materia di appalti pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza

a)

La politica in materia di appalti dell'ERIC EMSO è disciplinata da principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza.

b)

La politica in materia di appalti è definita dettagliatamente nelle norme di attuazione.


(1)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(2)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).