ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 267

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
30 settembre 2016


Sommario

 

Rettifiche

pagina

 

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Rettifica del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) ( GU L 341 del 24.12.2015 )

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Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013 )

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


Rettifiche

30.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/1


Rettifica del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 341 del 24 dicembre 2015 )

Pagine 88 e 89, articolo 4, secondo paragrafo:

anziché:

«I seguenti punti dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2017:

punti 8); 18), …132); …»

leggasi:

«I seguenti punti dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2017:

punti 8); 18), eccetto il paragrafo 5 bis dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2007/2009; …132), eccetto il paragrafo 3 dell'articolo 154 bis del regolamento (CE) n. 2007/2009; …».

Pagina 89, articolo 4, terzo paragrafo, prima frase:

anziché:

«…12 mesi successivi alla data di cui al secondo comma del presente articolo,…»

leggasi:

«…12 mesi successivi alla data di cui al primo comma del presente articolo,…».


30.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/2


Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 269 del 10 ottobre 2013 )

Pagina 44, articolo 106:

anziché:

«(…) al fine di stabilire i casi di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera d), …»

leggasi:

«(…) al fine di stabilire i casi di cui all'articolo 102, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), …».

Pagina 48, articolo 116, paragrafo 7, secondo comma:

anziché:

«(…) gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 5, secondo comma, sono rimborsati.»

leggasi:

«(…) gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 6, secondo comma, sono rimborsati.»

Pagina 48, articolo 117, paragrafo 1:

anziché:

«(…) al debitore non conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera c) o d).»

leggasi:

«(…) al debitore non conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, secondo comma, lettera c) o d).»

Pagina 52, articolo 131, lettera a):

anziché:

«a)

i casi in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera c);»

leggasi:

«a)

i casi in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera b);»

Pagina 55, articolo 145, paragrafo 3:

anziché:

«La dichiarazione di custodia temporanea è presentata da una delle persone di cui all'articolo 139, paragrafi 1 o 2, …»

leggasi:

«La dichiarazione di custodia temporanea è presentata da una delle persone di cui all'articolo 139, paragrafi 1 o 3, …»

Pagina 59, articolo 158, paragrafo 2:

anziché:

«In casi specifici, diversi da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, una dichiarazione in dogana può essere presentata ….»

leggasi:

«In casi specifici, diversi da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, una dichiarazione in dogana può essere presentata ….»

Pagina 72, articolo 217, primo paragrafo:

anziché:

«La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'appuramento di un regime speciale di cui all'articolo 216.»

leggasi:

«La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'appuramento di un regime speciale di cui all'articolo 215.»

Pagina 79, articolo 253:

anziché:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 243 al fine di stabilire: …»

leggasi:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire: …».

Pagina 80, articolo 257, paragrafo 1, primo comma:

anziché:

«Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale il regime di perfezionamento attivo deve essere appurato, conformemente all'articolo 216.»

leggasi:

«Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale il regime di perfezionamento attivo deve essere appurato, conformemente all'articolo 215.»

Pagina 83, articolo 265, lettera b):

anziché:

«b)

i casi specifici in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 2, lettera c).»

leggasi:

«b)

i casi specifici in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 2, lettera b).»

Pagina 86, articolo 281, terzo comma:

anziché:

«Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.»

leggasi:

«Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.»

Pagina 87, articolo 284, paragrafi 2, 3 e 5:

Il riferimento all'articolo 213 è sostituito dal riferimento all'articolo 216.