ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 264

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
30 settembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1735 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1736 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1737 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che attua l'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1738 della Commissione, del 28 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1739 della Commissione, del 29 settembre 2016, recante duecentocinquantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1740 della Commissione, del 29 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

19

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1741 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

21

 

*

Decisione (UE) 2016/1742 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

23

 

*

Decisione (UE) 2016/1743 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

25

 

*

Decisione (UE) 2016/1744 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

27

 

*

Decisione (PESC) 2016/1745 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

29

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1746 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

30

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1747 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

36

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1748 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

38

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (PESC) 2015/2054 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan ( GU L 300 del 17.11.2015 )

43

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1735 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

Due persone non dovrebbero più essere mantenute nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 («elenco»).

(3)

Una voce che figura due volte nell'elenco dovrebbe essere cancellata.

(4)

È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone nell'elenco.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. ŽIGA


(1)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

La sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificata come segue:

1)

sono cancellate le voci relative alle persone seguenti:

n. 15.

Hisham (

Image

) Ikhtiyar (

Image

,

Image

,

Image

) (alias Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

n. 74.

Anisa (

Image

) (alias Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (

Image

) (alias Anisah Al-Assad);

2)

è cancellata la voce seguente:

n. 154.

Major general Fahd (

Image

) Jassem (

Image

) Al Freij (

Image

) (alias Al-Furayj);

3)

le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

 

«Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Houmam Jazàiri (alias Humam al- Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

nato nel: 1977

Ministro dell'economia e del commercio con l'estero in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta nei confronti della popolazione siriana.

21.10.2014

2.

Maher (

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) (alias Mahir) Al-Assad (

Image

)

Data di nascita: 8 dicembre 1967;

Luogo di nascita: Damasco

Passaporto diplomatico n. 4138

Major General della 42a brigata ed ex Brigadier Commander della 4a divisione corazzata dell'esercito

Membro delle forze armate siriane avente il grado di «colonnello» e di grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011; Generale di divisione della 42a brigata ed ex Comandante di brigata della 4a divisione corazzata dell'esercito. Membro della famiglia Assad; fratello del presidente Bashar Al-Assad.

9.5.2011

4.

Atej (

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) (alias Atef, Atif) Najib (

Image

) (alias Najeeb)

Luogo di nascita: Jablah, Siria

Ex capo della direzione della sicurezza politica a Dar'a. Coinvolto nella repressione dei manifestanti. Membro della famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad

9.5.2011

5.

Hafiz (

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) Makhlouf (

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) (alias Hafez Makhlouf)

Data di nascita: 2 aprile 1971

Luogo di nascita: Damasco;

Passaporto diplomatico n. 2246

Ex colonnello a capo di un'unità presso i servizi d'informazione generali (General Intelligence Directorate Damascus Branch), in servizio dopo maggio 2011. Membro della famiglia Makhlouf; cugino del presidente Bashar Al-Assad.

9.5.2011

10.

Jamil (

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) (alias Jameel) Hassan (

Image

) (alias al-Hassan)

nato nel: 1953

Luogo di nascita: Homs, Siria

Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana

Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'aeronautica militare siriana, in servizio dopo maggio 2011. Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana, in servizio dopo maggio 2011. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria.

9.5.2011

13.

Ghassan Ahmed Ghannan (alias Major General Ghassan Ghannan, Brigadier Generale Ghassan Ahmad Ghanem)

Grado: Major General

Carica: comandante della Brigata Missili 155

Membro dell'esercito siriano con il grado di «colonnello» e di grado equivalente o superiore in servizio dopo maggio 2011. Major General e comandante della Brigata Missili 155. Associato a Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nella Brigata Missili 155. Quale comandante della Brigata Missili 155, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile. Responsabile del lancio di missili Scud su diversi siti civili tra gennaio e marzo 2013.

21.10.2014

45.

Munir (

Image

) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (

Image

) (alias Adnuf, Adanof)

nato nel: 1951

Luogo di nascita: Homs, Siria

Passaporto: 0000092405

Carica: Vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni, esercito siriano

Grado: Lieutenant-General, esercito arabo siriano

Ufficiale del grado di Lieutenant-General e vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni dell'esercito siriano, in servizio dopo maggio 2011. Nel suo ruolo di vicecapo di Stato maggiore è stato direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.

23.8.2011

56.

Ali (

Image

) Abdullah (

Image

) (alias Abdallah) Ayyub (

Image

) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)

Carica: capo di Stato maggiore dell'esercito arabo siriano e dell'esercito siriano dal 18 luglio 2012

Grado: Generale, esercito arabo siriano

Ufficiale del grado di Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo maggio 2011. capo di Stato maggiore dell'esercito siriano. Sostiene il regime di Assad ed è responsabile della repressione e delle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.

14.11.2011

57.

Fahd (

Image

) (alias Fahid, Fahed) Jasim (

Image

) (alias Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (

Image

) (alias Al-Freij)

Data di nascita: 1o gennaio 1950

Luogo di nascita: Hama, Siria

Grado: Lt. General

Cariche: ministro della difesa e vicecomandante in capo dell'esercito siriano

Ufficiale del grado di Generale presso l'esercito siriano. Vicecomandante in capo dell'esercito siriano. Ministro della difesa. Responsabile della repressione e dell'uso della violenza contro la popolazione civile in Siria.

14.11.2011

62.

Zuhair (

Image

) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (

Image

)

Luogo di nascita: Damasco, Siria

Grado: Major General

Carica attuale: Vicecapo della direzione delle informazioni generali (alias direzione della sicurezza generale) dal luglio 2012

Ufficiale del grado di Major General presso l'esercito siriano, in servizio dopo maggio 2011. Vicecapo della direzione delle informazioni generali. Responsabile della repressione, delle violazioni dei diritti umani e dell'uso della violenza contro la popolazione civile in Siria.

14.11.2011

71.

Bushra (

Image

) Al-Assad (

Image

) (alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)

Data di nascita: 24.10.1960

Membro della famiglia Assad; sorella di Bashar Al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al-Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata.

23.3.2012

72.

Asma (

Image

) Al-Assad (

Image

) (alias Asma Fawaz Al Akhras)

Data di nascita: 11.8.1975;

Luogo di nascita: Londra, GB;

passaporto n. 707512830 (scadenza: 22.9.2020);

nome da nubile: Al Akhras

Membro della famiglia Assad avente stretti legami con figure chiave del regime; moglie del presidente Bashar Al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al-Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata.

23.3.2012

107.

Mohammad (

Image

) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (

Image

) Al-Shàar (

Image

) (alias Al-Chaar, Al-Shaar) (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

nato nel: 1956;

Luogo di nascita: Aleppo

Ministro dell'Interno in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta nei confronti della popolazione siriana.

1.12.2011

181.

Suleiman Al Abbas

 

Ministro del petrolio e delle risorse minerarie in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta nei confronti della popolazione siriana.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael (alias Ismail Ismail, o IsmàIl Ismàil)

nato nel: 1955

Ministro del governo siriano in carica dopo maggio 2011; ministro delle finanze. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

193.

Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) noto come «The Tiger» (alias al-Nimr)

nato nel: 1970

Luogo di nascita: Jableh (provincia di Latakia, Siria)

Grado: Major-General

Carica: Comandante delle Qawat al-Nimr (Forze Tigre)

Ufficiale del grado di Major-General presso l'esercito siriano dopo maggio 2011. Comandante della divisione dell'esercito nota come «Forze Tigre». Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria.

23.7.2014

199.

Bayan Bitar (alias Dr Bayan Al-Bitar)

Data di nascita: 8.3.1947

Indirizzo: P.O. Box 11037 Damasco, Siria

Amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie tecnologiche (OTI) e della Società siriana per la tecnologia dell'informazione (SCIT), entrambe controllate del ministero della difesa siriano, che è stato designato dal Consiglio. L'OTI contribuisce alla produzione di armi chimiche per il regime siriano. Come amministratore delegato dell'OTI e della SCIT, Bayan Bitar fornisce sostegno al regime siriano. Dato il suo ruolo nella produzione di armi chimiche, è inoltre corresponsabile della repressione violenta contro la popolazione siriana. In considerazione della sua posizione di alto livello in tali entità, è anche associato alle entità designate OTI e SCIT

7.3.2015

200.

Brigadier General Ghassan Abbas

Data di nascita: 10.3.1960

Luogo di nascita: Homs

Indirizzo: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (alias SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damasco)

Direttore della succursale del Centro siriano di studi e ricerche scientifici (SSRC/CERS), in prossimità di Jumraya/Jmraiya. È stato coinvolto nella proliferazione di armi chimiche e nell'organizzazione di attacchi con armi chimiche, ivi compreso a Ghouta nell'agosto 2013. È pertanto corresponsabile della repressione violenta contro la popolazione siriana. Come direttore della succursale dell'SSRC/CERS in prossimità di Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas fornisce sostegno al regime siriano. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno all'SSRC, è anche associato all'entità designata SSRC.

7.3.2015

201.

Wael Abdulkarim (alias Wael Al Karim)

Data di nascita: 30.9.1973

Luogo di nascita: Damasco, Siria (di origine palestinese)

Indirizzo: Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damasco, Siria

Imprenditore di spicco che opera in Siria nei settori del petrolio, dei prodotti chimici e delle industrie manifatturiere. In particolare, rappresenta l'Abdulkarim Group, anche noto come Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. L'Abdulkarim Group è uno dei principali produttori di lubrificanti, grassi e prodotti chimici industriali della Siria.

7.3.2015

202.

Ahmad Barqawi (alias Ahmed Barqawi)

nato nel: 1985

Luogo di nascita: Damasco, Siria

Indirizzo: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Emirati arabi uniti

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111,5797 Damasco, Siria

Direttore generale della Pangates International Corp. Ltd, che agisce in qualità di intermediario nella fornitura di petrolio al regime siriano, e direttore di Al Karim Group. Sia la Pangates International che l'Al Karim Group sono stati designati dal Consiglio. Come direttore generale della Pangates e dirigente della sua società madre Al Karim Group, Ahmad Barqawi fornisce sostegno al regime siriano e ne trae vantaggio. Data la sua posizione di alto livello in seno alla Pangates e all'Al Karim Group, è anche associato alle entità designate Pangates International e Al Karim Group.

7.3.2015

204.

Emad (

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) Hamsho (

Image

) (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Indirizzo: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damasco, Siria

Occupa una posizione di alto livello presso la Hamsho Trading. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno all'Hamsho Trading, una filiale di Hamsho International — entità designata dal Consiglio -, fornisce sostegno al regime siriano. È anche associato ad un'entità designata, la Hamsho International. È inoltre vicepresidente del Consiglio siriano del ferro e dell'acciaio, a fianco di uomini d'affari del regime designati, tra cui Ayman Jaber. È altresì socio di Bashar Al-Assad.

7.3.2015

206.

Generale Muhamad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

nato nel:1960

Luogo di nascita: Jableh

Capo dell'intelligence militare siriana, dipartimento 293 (affari interni), dall'aprile 2015. Responsabile per la repressione e le violenze perpetrate nei confronti della popolazione civile a Damasco/nella zona rurale di Damasco. Ex vicecapo della sicurezza politica (2012), ufficiale della guardia repubblicana siriana e vicedirettore della direzione della sicurezza politica. Capo della polizia militare, membro dell'Ufficio per la sicurezza nazionale.

29.5.2015»


30.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1736 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.

(2)

Il 21 luglio e il 7 settembre 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Brussels, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. ŽIGA


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.


ALLEGATO

I.   Le voci dell'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 relative alle persone elencate di seguito sono sostituite dalle voci seguenti:

A.   Persone legate ai talibani

(13)

Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (alias a) Mohammad Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafiqullah).

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Samangan sotto il regime dei talibani. Data di nascita: 1956-1957. Luogo di nascita: a) villaggio di Charmistan, distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan, b) villaggio di Marghi, distretto di Nawa, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) originario della provincia di Ghazni ma ha vissuto successivamente in Uruzgan; b) governatore ombra talibano della provincia di Uruzgan dalla fine del 2012; c) membro della commissione militare dei talibani dal luglio 2016; d) appartiene alla tribù degli Hotak. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

(35)

Shahabuddin Delawar

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: vicepresidente della Corte Suprema sotto il regime talibano. Data di nascita: a) 1957, b) 1953. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: passaporto afgano numero OA296623. Altre informazioni: a) vicedirettore dell'Ambasciata talibana a Riyadh, Arabia Saudita, fino al 25 settembre 1998; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001

(44)

Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad b) Iadena Mohammad)

Titolo: Qari. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) ministro della pianificazione sotto il regime talibano; b) ministro dell'istruzione superiore sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1955; b)1.1.1969 (come Iadena Mohammad). Luogo di nascita: a) villaggio di Shakarlab, distretto di Yaftali Pain, provincia di Badakhshan, Afghanistan; b) Badakhshan (come Iadena Mohammad). Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: OA 454044 (come Iadena Mohammad). Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani responsabile delle province di Takhar e Badakhshan; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

(53)

Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani).

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) direttore degli affari amministrativi sotto il regime talibano; b) responsabile dell'informazione e della cultura nella provincia di Kandahar sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1965. Luogo di nascita: villaggio di Chaharbagh, distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) diplomato presso la madrasa Haqqaniya di Akora Khattak in Pakistan; b) si ritiene che abbia avuto strette relazioni con il leader talibano Mullah Mohammad Omar; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) membro del consiglio supremo dei talibani nel giugno 2010; e) appartiene alla tribù dei Barakzay. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sarebbe deceduto nel gennaio 2016. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Sayyed Mohammed Haqqani è alleato di Gulbbudin Hekmatyar ed è un sostenitore di vecchia data del Mullah Mohammed Omar. Nella sua veste di direttore degli affari amministrativi del regime talibano, ha rilasciato carte d'identità afgane a stranieri collegati ad Al-Qaida che combattevano in Afghanistan, ricevendone in cambio ingenti somme di denaro.

Nel 2003 e 2004 Sayyed Mohammed Haqqani si è incontrato in varie occasioni con Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri e con Farhad, segretario del Mullah Mohammed Omar. Ha aperto una libreria nel bazar di Qissa Khwani a Peshawar (Pakistan) che è stata coinvolta nel finanziamento dei talibani. Nel marzo 2009 era ancora un dirigente attivo dell'insurrezione talibana.

(64)

Khairullah Khairkhwah (alias a) Mullah Khairullah Khairkhwah b) Khirullah Said Wali Khairkhwa).

Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) governatore della provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) portavoce del regime talibano; c) governatore della provincia di Kabul sotto il regime talibano; d) ministro dell'interno sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1963; b) 1o gennaio 1967 (con il nome di Khirullah Said Wali Khairkhwa). Luogo di nascita: a) villaggio di Poti, distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Kandahar. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Qatar. Altre informazioni: a) appartiene alla tribù dei Popalzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

(66)

Jan Mohammad Madani Ikram.

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi, Emirati arabi uniti. Data di nascita: 1954-1955. Luogo di nascita: villaggio di Siyachoy, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) appartiene alla tribù degli Alizai. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

(72)

Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: vice capo di Stato maggiore dell'esercito del regime talibano. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Qatar. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Fazl Mohammad Mazloom è stato uno stretto collaboratore di Mohammed Omar, che ha aiutato ad istituire il governo talibano. Mazloom si trovava nel campo di addestramento Al-Farouq creato da Al-Qaida. Sapeva che i talibani fornivano assistenza al Movimento islamico dell'Uzbekistan sotto forma di denaro, armi e sostegno logistico in cambio della fornitura di soldati.

Nell'ottobre 2001 era al comando di circa 3 000 soldati talibani che combattevano in prima linea nella provincia di Takhar.

(82)

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Titolo: a) Mullah, b) Haji. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro della comunicazione sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Ghorak, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) distretto di Nesh, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: appartiene alla tribù dei Popalzai. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Deceduto nel novembre 2015. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

(88)

Nurullah Nuri (alias Norullah Noori).

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) governatore della provincia di Balkh (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) capo del settore settentrionale sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1958; b)1o gennaio 1967. Luogo di nascita: distretto di Shahjoe, provincia di Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Qatar. Altre informazioni: a) appartiene alla tribù dei Tokhi. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

(90)

Mohammed Omar Ghulam Nabi

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: guida dei fedeli («Amir ul-Mumineen»), Afghanistan. Data di nascita: a) intorno al 1966, b) 1960, c) 1953. Luogo di nascita: a) villaggio di Naw Deh, distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) villaggio di Noori, distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) il nome del padre è Ghulam Nabi, noto anche come Mullah Musafir; b) ha perso l'occhio sinistro; c) cognato di Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; e) appartiene alla tribù degli Hotak. Sarebbe deceduto nell'aprile 2013. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammed Omar possiede il titolo di «Comandante dei fedeli dell'emirato islamico dell'Afghanistan» e nella gerarchia talibana è la guida suprema del movimento talibano. Ha dato rifugio a Osama bin Laden e alla rete Al-Qaida negli anni precedenti gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Dal 2001 guida i talibani contro il governo afgano e i suoi alleati in Afghanistan.

Mohammed Omar ha il comando su altri capi militari di primo piano nella regione, come Jalaluddin Haqqani. Anche Gulbuddin Hekmatyar ha cooperato con Mohammed Omar e i talibani.

(97)

Mohammad Hasan Rahmani (alias Gud Mullah Mohammad Hassan).

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Kandahar (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan, b) distretto di Chora, provincia di Uruzgan, Afghanistan, c) distretto di Charchino, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) protesi alla gamba destra; b) membro del consiglio supremo dei talibani dalla metà del 2013 e vice del Mullah Mohammed Omar nel marzo 2010; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù degli Achekzai. Deceduto il 9 febbraio 2016. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

(113)

Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan.

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) viceministro della pubblica sanità sotto il regime talibano; b) viceministro degli affari esteri sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: Qala-e-Abbas, zona di Shah Mazar, distretto di Baraki Barak, provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

(119)

Abdul-Haq Wassiq (alias: a) Abdul-Haq Wasseq, b) Abdul Haq Wasiq).

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro della sicurezza (intelligence) del regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1975, b) 1971. Luogo di nascita: villaggio di Gharib, distretto di Khogyani, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Qatar. Data di designazione dell'ONU: 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul-Haq Wassiq è alleato di Gulbuddin Hekmatyar. Durante il regime talibano ha ricoperto incarichi successivi di comandante locale nelle province di Nimroz e Kandahar. È stato poi nominato vicedirettore generale dell'intelligence sotto l'autorità di Qari Ahmadullah. In tale veste era incaricato delle relazioni con i combattenti stranieri collegati ad Al-Qaida e dei loro campi di addestramento in Afghanistan. Notorio anche per i metodi repressivi usati contro gli oppositori dei talibani nell'Afghanistan meridionale.

(123)

Mohammad Zahid (alias a) Jan Agha Ahmadzai b) Zahid Ahmadzai)

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: terzo segretario, ambasciata talibana di Islamabad (Pakistan). Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 001206 (rilasciato il 17.7.2000). Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

(139)

Rahmatullah Shah Nawaz

Nome (in caratteri originali): Image

Titolo: Alhaj Designazione: nd Data di nascita: a) 1981 b) 1982 Luogo di nascita: Shadal (variante Shadaal) Bazaar, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan Alias certo: a) Qari Rahmat (precedentemente inserito nell'elenco come) b) Kari Rahmat Alias incerto: nd Nazionalità: afghana Passaporto n.: nd Numero di identificazione nazionale: nd Indirizzo: a) villaggio di Kamkai, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan b) villaggio di Kamkai, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan c) villaggio di Surkhel, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan d) villaggio di Batan, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan Data di inserimento nell'elenco:21 agosto 2014 (modificata il 21 luglio 2016) Altre informazioni: Descrizione fisica: colore degli occhi: castano; colore dei capelli: nero; peso: 77-81 kg; altezza: 178 cm; barba nera medio-corta; capelli neri corti. Appartiene alla tribù degli Shinwari, sottotribù dei Sepahi. Comandante talibano almeno dal febbraio 2010. Riscuote tasse e tangenti per conto dei talibani dall'aprile 2015. Assicura i collegamenti con agenti talibani nella provincia di Nangarhar, Afghanistan, e fornisce loro informazioni, orientamenti, alloggio e armi, ha depositato ordigni esplosivi improvvisati (IED) e ha condotto attacchi contro la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) e le forze afghane. È coinvolto nel traffico di droga e gestisce un laboratorio di eroina nel villaggio di Abdulkhel, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Data di designazione dell'ONU:21.8.2014.


30.9.2016   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1737 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

che attua l'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1352/2014.

(2)

Il 26 agosto 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 19 della risoluzione 2140 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a due persone soggette a misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. ŽIGA


(1)  GU L 365 del 19.12.2014, pag. 60.


ALLEGATO

Nell'elenco delle persone ed entità riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014, le voci n. 2 e n. 4 della sezione A «Persone» sono sostituite dalle seguenti:

 

«2.

Abd Al-Khaliq Al-Houthi (alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abd al-Khaliq al-Huthi; e) Abu-Yunus).

Nome nella grafia originale: Image

Designazione: comandante militare del gruppo Houthi. Data di nascita: 1984. Cittadinanza: yemenita. Altre informazioni: s esso: maschile. Data di designazione da parte dell'ONU: 7.11.2014 (modificata il 20.11.2014 e il 26.8.2016).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Abd al-Khaliq al-Houthi è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 dell'UNSCR 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.

Abd al-Khaliq al-Houthi ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'attuazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Alla fine dell'ottobre 2013, Abd al-Khaliq al-Houthi ha diretto l'attacco sferrato da un gruppo di combattenti in uniforme militare yemenita contro alcune località situate a Dimaj, nello Yemen. I conseguenti combattimenti hanno provocato numerose vittime.

Secondo alcune fonti, a fine settembre 2014 un numero indeterminato di combattenti non identificati si apprestava ad attaccare delle strutture diplomatiche nella capitale Sanàa, previo ordine di Abd al-Khaliq al-Houthi. Il 30 agosto 2014 al-Houthi ha coordinato il trasporto di armi da Amran ad un campo di protesta a Sanàa.».

 

«4.

Abdulmalik al-Houthi (alias: Abdulmalik al-Huthi)

Altre informazioni: Leader del movimento Houthi dello Yemen. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. Data di designazione da parte dell'ONU:14.4.2015 (modificata il 26.8.2016).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Abdulmalik al-Houthi è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 14 aprile 2015 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014) e del punto 14 della risoluzione 2216 (2015).

Abdul Malik al-Houthi è leader di un gruppo che ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen.

Nel settembre 2014 le forze Houthi hanno conquistato Sanàa e nel gennaio 2015 hanno tentato di sostituire unilateralmente il legittimo governo dello Yemen con un'autorità governativa illegittima dominata dagli Houthi. Al-Houthi ha assunto il ruolo di leader del movimento Houthi dello Yemen nel 2004 dopo la morte di suo fratello, Hussein Badredden al-Houthi. Come leader del gruppo, al-Houthi ha ripetutamente minacciato le autorità yemenite di ulteriori disordini se queste non avessero dato seguito alle sue richieste e ha arrestato il presidente Hadi, il primo ministro e membri importanti del gabinetto. Hadi è fuggito successivamente a Aden. Gli Houthi hanno lanciato poi un'altra offensiva contro Aden assistiti da unità militari fedeli all'ex presidente Saleh e a suo figlio, Ahmed Ali Saleh.».


30.9.2016   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1738 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

114,0

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

119,8

0

AR

145,9

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o galline, congelati

288,3

4

AR

181,2

39

BR

278,6

6

CL

218,1

25

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

385,5

0

BR

335,8

0

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

350,0

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o galline

201,7

26

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1739 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2016

recante duecentocinquantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 24 settembre 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di cancellare due persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

il capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono soppresse:

 

«Muhammad Abdallah Hasan Abu-Al-Khayr [alias a) Mohammed Abdullah Hassan Abdul-Khair, b) Muhammad Abdallah Hasan Abu-al-Khayr, c) Muhammad Bin-“Abdullah Bin-Hamd”Abu-al-Khayr, d) Abdallah al-Halabi, e) “Abdallah al-Halabi al-Madani”, f) Abdallah al-Makki, g) Abdallah el-Halabi, h) Abdullah al-Halabi, i) Abu “Abdallah al-Halabi”, j) Abu Abdallah al-Madani, k) Muhannad al-Jaddawi]. Indirizzo: Yemen. Data di nascita: a) 19.6.1975, b) 18.6.1975. Luogo di nascita: Madinah al-Munawwarah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Numero di identificazione nazionale: 1006010555. Passaporto n.:A741097 (passaporto saudita rilasciato il 14 novembre 1995 e scaduto il 19 settembre 2000). Altre informazioni: figura in un elenco di 85 persone ricercate dal governo saudita compilato nel 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.8.2010.»

 

«Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed [alias a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id,(f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui]. Indirizzo: Wadi 'Ataba, Libia (indirizzo precedente nel 2004). Data di nascita: a) 1963, b) 1969. Luogo di nascita: Marzaq, Giamahiria araba libica. Nazionalità: libica. Passaporto n.: 681819/88 (passaporto libico). Numero di identificazione nazionale: 5617/87 (identificazione nazionale libica). Altre informazioni: a) alto dirigente di Al-Qaeda che alla fine del 2010 era responsabile della supervisione di altri alti esponenti di Al-Qaeda; b) dal 2010 è un comandante di Al-Qaeda in Pakistan e fornisce assistenza finanziaria ai combattenti di Al-Qaeda in Afghanistan; c) è stato anche un alto stratega di Al-Qaeda e un comandante sul campo in Afghanistan, nonché un istruttore presso il campo di addestramento di Al-Qaeda; d) il nome della madre è Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra' 'Umar). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.9.2011.»


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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1740 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

135,3

ZZ

135,3

0707 00 05

TR

125,7

ZZ

125,7

0709 93 10

AR

162,6

TR

137,7

ZZ

150,2

0805 50 10

AR

103,1

CL

118,4

TR

85,3

UY

55,7

ZA

105,3

ZZ

93,6

0806 10 10

EG

264,7

TR

132,4

ZZ

198,6

0808 10 80

AR

106,0

BR

97,9

CL

127,5

NZ

128,1

US

144,0

ZA

115,5

ZZ

119,8

0808 30 90

CL

126,9

CN

92,9

TR

134,0

ZA

155,4

ZZ

127,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

30.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/21


DECISIONE (UE) 2016/1741 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con la Repubblica di Palau.

(2)

In conformità della decisione (UE) 2015/2377 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dall'8 dicembre 2015

(3)

L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentata in seno a tale comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  Approvazione dell'8 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/2377 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 11).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


30.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/23


DECISIONE (UE) 2016/1742 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con il Regno di Tonga.

(2)

In conformità della decisione (UE) 2015/2226 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 21 novembre 2015.

(3)

L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentata in seno a tale comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  Approvazione dell'8 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/2226 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


30.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/25


DECISIONE (UE) 2016/1743 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con la Repubblica di Colombia.

(2)

In conformità della decisione (UE) 2015/2399 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 3 dicembre 2015.

(3)

L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentata in seno a tale comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito dall'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  Approvazione dell'8 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/2399 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


30.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/27


DECISIONE (UE) 2016/1744 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con la Repubblica del Perù.

(2)

In conformità della decisione (UE) 2016/437 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 15 marzo 2016.

(3)

L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentata in seno a tale comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito dall'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  Approvazione del 5 luglio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2016/437 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 2).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


30.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/29


DECISIONE (PESC) 2016/1745 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1763 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.

(2)

In base ad un riesame della decisione (PESC) 2015/1763, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2017.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1763,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione (PESC) 2015/1763, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2017.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. ŽIGA


(1)  Decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio del 1o ottobre 2015 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37).


30.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/1746 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

(2)

Due persone non dovrebbero più essere mantenute nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC («elenco»).

(3)

Una voce che figura due volte nell'elenco dovrebbe essere cancellata.

(4)

È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone dell'elenco.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. ŽIGA


(1)  GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.


ALLEGATO

La sezione A dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificata come segue:

1)

sono cancellate le voci relative alle persone seguenti:

n. 15.

Hisham (

Image

) Ikhtiyar (

Image

,

Image

,

Image

) (alias Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

n. 74.

Anisa (

Image

) (alias Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (

Image

) (alias Anisah Al-Assad);

2)

è cancellata la voce seguente:

n. 154.

Major general Fahd (

Image

) Jassem (

Image

) Al Freij (

Image

) (alias Al-Furayj);

3)

le voci relative alle persone elencate di seguito sono sostituite dalle seguenti:

 

«Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Houmam Jazàiri (alias Humam al- Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

nato nel: 1977

Ministro dell'economia e del commercio con l'estero in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta nei confronti della popolazione siriana.

21.10.2014

2.

Maher (

Image

) (alias Mahir) Al-Assad (

Image

)

Data di nascita: 8 dicembre 1967;

Luogo di nascita: Damasco

Passaporto diplomatico n. 4138

Major General della 42a brigata ed ex Brigadier Commander della 4a divisione corazzata dell'esercito

Membro delle forze armate siriane avente il grado di «colonnello» e di grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011; Generale di divisione della 42a brigata ed ex Comandante di brigata della 4a divisione corazzata dell'esercito. Membro della famiglia Assad; fratello del presidente Bashar Al-Assad.

9.5.2011

4.

Atej (

Image

) (alias Atef, Atif) Najib (

Image

) (alias Najeeb)

Luogo di nascita: Jablah, Siria

Ex capo della direzione della sicurezza politica a Dar'a. Coinvolto nella repressione dei manifestanti. Membro della famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad

9.5.2011

5.

Hafiz (

Image

) Makhlouf (

Image

) (alias Hafez Makhlouf)

Data di nascita: 2 aprile 1971

Luogo di nascita: Damasco;

Passaporto diplomatico n. 2246

Ex colonnello a capo di un'unità presso i servizi d'informazione generali (General Intelligence Directorate Damascus Branch), in servizio dopo maggio 2011. Membro della famiglia Makhlouf; cugino del presidente Bashar Al-Assad.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image

) (alias Jameel) Hassan (

Image

) (alias al-Hassan)

nato nel: 1953

Luogo di nascita: Homs, Siria

Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana

Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'aeronautica militare siriana, in servizio dopo maggio 2011. Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana, in servizio dopo maggio 2011. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria.

9.5.2011

13.

Ghassan Ahmed Ghannan (alias Major General Ghassan Ghannan, Brigadier Generale Ghassan Ahmad Ghanem)

Grado: Major General

Carica: comandante della Brigata Missili 155

Membro dell'esercito siriano con il grado di «colonnello» e di grado equivalente o superiore in servizio dopo maggio 2011. Major General e comandante della Brigata Missili 155. Associato a Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nella Brigata Missili 155. Quale comandante della Brigata Missili 155, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile. Responsabile del lancio di missili Scud su diversi siti civili tra gennaio e marzo 2013.

21.10.2014

45.

Munir (

Image

) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (

Image

) (alias Adnuf, Adanof)

nato nel: 1951

Luogo di nascita: Homs, Siria

Passaporto: 0000092405

Carica: Vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni, esercito siriano

Grado: Lieutenant-General, esercito arabo siriano

Ufficiale del grado di Lieutenant-General e vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni dell'esercito siriano, in servizio dopo maggio 2011. Nel suo ruolo di vicecapo di Stato maggiore è stato direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.

23.8.2011

56.

Ali (

Image

) Abdullah (

Image

) (alias Abdallah) Ayyub (

Image

) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)

Carica: capo di Stato maggiore dell'esercito arabo siriano e dell'esercito siriano dal 18 luglio 2012

Grado: Generale, esercito arabo siriano

Ufficiale del grado di Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo maggio 2011. capo di Stato maggiore dell'esercito siriano. Sostiene il regime di Assad ed è responsabile della repressione e delle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.

14.11.2011

57.

Fahd (

Image

) (alias Fahid, Fahed) Jasim (

Image

) (alias Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (

Image

) (alias Al-Freij)

Data di nascita: 1o gennaio 1950

Luogo di nascita: Hama, Siria

Grado: Lt. General

Cariche: ministro della difesa e vicecomandante in capo dell'esercito siriano

Ufficiale del grado di Generale presso l'esercito siriano. Vicecomandante in capo dell'esercito siriano. Ministro della difesa. Responsabile della repressione e dell'uso della violenza contro la popolazione civile in Siria.

14.11.2011

62.

Zuhair (

Image

) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (

Image

)

Luogo di nascita: Damasco, Siria

Grado: Major General

Carica attuale: Vicecapo della direzione delle informazioni generali (alias direzione della sicurezza generale) dal luglio 2012

Ufficiale del grado di Major General presso l'esercito siriano, in servizio dopo maggio 2011. Vicecapo della direzione delle informazioni generali. Responsabile della repressione, delle violazioni dei diritti umani e dell'uso della violenza contro la popolazione civile in Siria.

14.11.2011

71.

Bushra (

Image

) Al-Assad (

Image

) (alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)

Data di nascita: 24.10.1960

Membro della famiglia Assad; sorella di Bashar Al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al-Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata.

23.3.2012

72.

Asma (

Image

) Al-Assad (

Image

) (alias Asma Fawaz Al Akhras)

Data di nascita: 11.8.1975;

Luogo di nascita: Londra, GB;

passaporto n. 707512830 (scadenza: 22.9.2020);

nome da nubile: Al Akhras

Membro della famiglia Assad avente stretti legami con figure chiave del regime; moglie del presidente Bashar Al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al-Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata.

23.3.2012

107.

Mohammad (

Image

) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (

Image

) Al-Shàar (

Image

) (alias Al-Chaar, Al-Shaar) (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

nato nel: 1956;

Luogo di nascita: Aleppo

Ministro dell'Interno in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta nei confronti della popolazione siriana.

1.12.2011

181.

Suleiman Al Abbas

 

Ministro del petrolio e delle risorse minerarie in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta nei confronti della popolazione siriana.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael (alias Ismail Ismail, o IsmàIl Ismàil)

nato nel: 1955

Ministro del governo siriano in carica dopo maggio 2011; ministro delle finanze. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.

24.6.2014

193.

Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) noto come «The Tiger» (alias al-Nimr)

nato nel: 1970

Luogo di nascita: Jableh (provincia di Latakia, Siria)

Grado: Major-General

Carica: Comandante delle Qawat al-Nimr (Forze Tigre)

Ufficiale del grado di Major-General presso l'esercito siriano dopo maggio 2011. Comandante della divisione dell'esercito nota come «Forze Tigre». Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria.

23.7.2014

199.

Bayan Bitar (alias Dr Bayan Al-Bitar)

Data di nascita: 8.3.1947

Indirizzo: P.O. Box 11037 Damasco, Siria

Amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie tecnologiche (OTI) e della Società siriana per la tecnologia dell'informazione (SCIT), entrambe controllate del ministero della difesa siriano, che è stato designato dal Consiglio. L'OTI contribuisce alla produzione di armi chimiche per il regime siriano. Come amministratore delegato dell'OTI e della SCIT, Bayan Bitar fornisce sostegno al regime siriano. Dato il suo ruolo nella produzione di armi chimiche, è inoltre corresponsabile della repressione violenta contro la popolazione siriana. In considerazione della sua posizione di alto livello in tali entità, è anche associato alle entità designate OTI e SCIT

7.3.2015

200.

Brigadier General Ghassan Abbas

Data di nascita: 10.3.1960

Luogo di nascita: Homs

Indirizzo: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (alias SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damasco)

Direttore della succursale del Centro siriano di studi e ricerche scientifici (SSRC/CERS), in prossimità di Jumraya/Jmraiya. È stato coinvolto nella proliferazione di armi chimiche e nell'organizzazione di attacchi con armi chimiche, ivi compreso a Ghouta nell'agosto 2013. È pertanto corresponsabile della repressione violenta contro la popolazione siriana. Come direttore della succursale dell'SSRC/CERS in prossimità di Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas fornisce sostegno al regime siriano. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno all'SSRC, è anche associato all'entità designata SSRC.

7.3.2015

201.

Wael Abdulkarim (alias Wael Al Karim)

Data di nascita: 30.9.1973

Luogo di nascita: Damasco, Siria (di origine palestinese)

Indirizzo: Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111,5797 Damasco, Siria

Imprenditore di spicco che opera in Siria nei settori del petrolio, dei prodotti chimici e delle industrie manifatturiere. In particolare, rappresenta l'Abdulkarim Group, anche noto come Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. L'Abdulkarim Group è uno dei principali produttori di lubrificanti, grassi e prodotti chimici industriali della Siria.

7.3.2015

202.

Ahmad Barqawi (alias Ahmed Barqawi)

nato nel: 1985

Luogo di nascita: Damasco, Siria

Indirizzo: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Emirati arabi uniti

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111,5797 Damasco, Siria

Direttore generale della Pangates International Corp. Ltd, che agisce in qualità di intermediario nella fornitura di petrolio al regime siriano, e direttore di Al Karim Group. Sia la Pangates International che l'Al Karim Group sono stati designati dal Consiglio. Come direttore generale della Pangates e dirigente della sua società madre Al Karim Group, Ahmad Barqawi fornisce sostegno al regime siriano e ne trae vantaggio. Data la sua posizione di alto livello in seno alla Pangates e all'Al Karim Group, è anche associato alle entità designate Pangates International e Al Karim Group.

7.3.2015

204.

Emad (

Image

) Hamsho (

Image

) (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Indirizzo: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damasco, Siria

Occupa una posizione di alto livello presso la Hamsho Trading. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno all'Hamsho Trading, una filiale di Hamsho International — entità designata dal Consiglio — fornisce sostegno al regime siriano. È anche associato ad un'entità designata, la Hamsho International. È inoltre vicepresidente del Consiglio siriano del ferro e dell'acciaio, a fianco di uomini d'affari del regime designati, tra cui Ayman Jaber. È altresì socio di Bashar Al-Assad.

7.3.2015

206.

Generale Muhamad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Data di nascita:1960

Luogo di nascita: Jableh

Capo dell'intelligence militare siriana, dipartimento 293 (affari interni), dall'aprile 2015. Responsabile per la repressione e le violenze perpetrate nei confronti della popolazione civile a Damasco/nella zona rurale di Damasco. Ex vicecapo della sicurezza politica (2012), ufficiale della guardia repubblicana siriana e vicedirettore della direzione della sicurezza politica. Capo della polizia militare, membro dell'Ufficio per la sicurezza nazionale.

29.5.2015»


30.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/36


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/1747 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando che:

(1)

Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/932/PESC.

(2)

Il 26 agosto 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 19 della risoluzione 2140 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a due persone soggette a misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/932/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2014/932/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. ŽIGA


(1)  GU L 365 del 19.12.2014, pag. 147.


ALLEGATO

Nell'elenco delle persone ed entità riportato nell'allegato della decisione 2014/932/PESC, le voci n. 2 e n. 4 della sezione «Persone» sono sostituite dalle seguenti:

 

«2.

Abd Al-Khaliq Al-Houthi (alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abd al-Khaliq al-Huthi; e) Abu — Yunus).

Nome nella grafia originale: Image

Designazione: Comandante militare del gruppo Houthi. Data di nascita: 1984. Cittadinanza: yemenita. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione da parte dell'ONU: 7.11.2014 (modificata il 20.11.2014 e il 26.8.2016).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Abd al-Khaliq al-Houthi è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 dell'UNSCR 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.

Abd al-Khaliq al-Houthi ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'attuazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Alla fine dell'ottobre 2013, Abd al-Khaliq al-Houthi ha diretto l'attacco sferrato da un gruppo di combattenti in uniforme militare yemenita contro alcune località situate a Dimaj, nello Yemen. I conseguenti combattimenti hanno provocato numerose vittime.

Secondo alcune fonti, a fine settembre 2014 un numero indeterminato di combattenti non identificati si apprestava ad attaccare delle strutture diplomatiche nella capitale Sanàa, previo ordine di Abd al-Khaliq al-Houthi. Il 30 agosto 2014 al-Houthi ha coordinato il trasporto di armi da Amran ad un campo di protesta a Sanàa.».

 

«4.

Abdulmalik al-Houthi (alias: Abdulmalik al-Huthi)

Altre informazioni: Leader del movimento Houthi dello Yemen. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. Data di designazione da parte dell'ONU:14.4.2015 (modificata il 26.8.2016).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Abdulmalik al-Houthi è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 14 aprile 2015 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014) e del punto 14 della risoluzione 2216 (2015).

Abdul Malik al-Houthi è leader di un gruppo che ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen.

Nel settembre 2014 le forze Houthi hanno conquistato Sanàa e nel gennaio 2015 hanno tentato di sostituire unilateralmente il legittimo governo dello Yemen con un'autorità governativa illegittima dominata dagli Houthi. Al-Houthi ha assunto il ruolo di leader del movimento Houthi dello Yemen nel 2004 dopo la morte di suo fratello, Hussein Badredden al-Houthi. Come leader del gruppo, al-Houthi ha ripetutamente minacciato le autorità yemenite di ulteriori disordini se queste non avessero dato seguito alle sue richieste e ha arrestato il presidente Hadi, il primo ministro e membri importanti del gabinetto. Hadi è fuggito successivamente a Aden. Gli Houthi hanno lanciato poi un'altra offensiva contro Aden assistiti da unità militari fedeli all'ex presidente Saleh e a suo figlio, Ahmed Ali Saleh.»


30.9.2016   

IT

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L 264/38


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/1748 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando che:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.

(2)

Il 7 settembre 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. ŽIGA


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.


ALLEGATO

I.   Le voci dell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/486/PESC relative alle persone in appresso sono sostituite dalle voci seguenti:

«A.   Persone legate ai talibani

(13)

Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (alias a) Mohammad Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafiqullah).

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Samangan sotto il regime dei talibani. Data di nascita: 1956-1957. Luogo di nascita: a) villaggio di Charmistan, distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan, b) villaggio di Marghi, distretto di Nawa, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) originario della provincia di Ghazni ma ha vissuto successivamente in Uruzgan; b) governatore ombra talibano della provincia di Uruzgan dalla fine del 2012; c) membro della commissione militare dei talibani dal luglio 2016; d) appartiene alla tribù degli Hotak. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

(35)

Shahabuddin Delawar

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: vicepresidente della Corte Suprema sotto il regime talibano. Data di nascita: a) 1957, b) 1953. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: passaporto afgano numero OA296623. Altre informazioni: a) vicedirettore dell'Ambasciata talibana a Riyadh, Arabia Saudita, fino al 25 settembre 1998; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001

(44)

Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad b) Iadena Mohammad)

Titolo: Qari. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) ministro della pianificazione sotto il regime talibano; b) ministro dell'istruzione superiore sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1955; b)1.1.1969 (come Iadena Mohammad). Luogo di nascita: a) villaggio di Shakarlab, distretto di Yaftali Pain, provincia di Badakhshan, Afghanistan; b) Badakhshan (come Iadena Mohammad). Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: OA 454044 (come Iadena Mohammad). Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani responsabile delle province di Takhar e Badakhshan; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

(53)

Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani).

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) direttore degli affari amministrativi sotto il regime talibano; b) responsabile dell'informazione e della cultura nella provincia di Kandahar sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1965. Luogo di nascita: villaggio di Chaharbagh, distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) diplomato presso la madrasa Haqqaniya di Akora Khattak in Pakistan; b) si ritiene che abbia avuto strette relazioni con il leader talibano Mullah Mohammad Omar; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) membro del consiglio supremo dei talibani nel giugno 2010; e) appartiene alla tribù dei Barakzay. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sarebbe deceduto nel gennaio 2016. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Sayyed Mohammed Haqqani è alleato di Gulbbudin Hekmatyar ed è un sostenitore di vecchia data del Mullah Mohammed Omar. Nella sua veste di direttore degli affari amministrativi del regime talibano, ha rilasciato carte d'identità afgane a stranieri collegati ad Al-Qaida che combattevano in Afghanistan, ricevendone in cambio ingenti somme di denaro.

Nel 2003 e 2004 Sayyed Mohammed Haqqani si è incontrato in varie occasioni con Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri e con Farhad, segretario del Mullah Mohammed Omar. Ha aperto una libreria nel bazar di Qissa Khwani a Peshawar (Pakistan) che è stata coinvolta nel finanziamento dei talibani. Nel marzo 2009 era ancora un dirigente attivo dell'insurrezione talibana.

(64)

Khairullah Khairkhwah (alias a) Mullah Khairullah Khairkhwah b) Khirullah Said Wali Khairkhwa).

Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) governatore della provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) portavoce del regime talibano; c) governatore della provincia di Kabul sotto il regime talibano; d) ministro dell'interno sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1963; b) 1o gennaio 1967 (con il nome di Khirullah Said Wali Khairkhwa). Luogo di nascita: a) villaggio di Poti, distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Kandahar. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Qatar. Altre informazioni: a) appartiene alla tribù dei Popalzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

(66)

Jan Mohammad Madani Ikram.

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi, Emirati arabi uniti. Data di nascita: 1954-1955. Luogo di nascita: villaggio di Siyachoy, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) appartiene alla tribù degli Alizai. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU: 25.1.2001.

(72)

Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: vice capo di Stato maggiore dell'esercito del regime talibano. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Qatar. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Fazl Mohammad Mazloom è stato uno stretto collaboratore di Mohammed Omar, che ha aiutato ad istituire il governo talibano. Mazloom si trovava nel campo di addestramento Al-Farouq creato da Al-Qaida. Sapeva che i talibani fornivano assistenza al Movimento islamico dell'Uzbekistan sotto forma di denaro, armi e sostegno logistico in cambio della fornitura di soldati.

Nell'ottobre 2001 era al comando di circa 3 000 soldati talibani che combattevano in prima linea nella provincia di Takhar.

(82)

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Titolo: a) Mullah, b) Haji. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro della comunicazione sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Ghorak, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) distretto di Nesh, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: appartiene alla tribù dei Popalzai. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Deceduto nel novembre 2015. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

(88)

Nurullah Nuri (alias Norullah Noori).

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) governatore della provincia di Balkh (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) capo del settore settentrionale sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1958; b)1o gennaio 1967. Luogo di nascita: distretto di Shahjoe, provincia di Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Qatar. Altre informazioni: a) appartiene alla tribù dei Tokhi. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

(90)

Mohammed Omar Ghulam Nabi

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: guida dei fedeli (“Amir ul-Mumineen”), Afghanistan. Data di nascita: a) intorno al 1966, b) 1960, c) 1953. Luogo di nascita: a) villaggio di Naw Deh, distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) villaggio di Noori, distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) il nome del padre è Ghulam Nabi, noto anche come Mullah Musafir; b) ha perso l'occhio sinistro; c) cognato di Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; e) appartiene alla tribù degli Hotak. Sarebbe deceduto nell'aprile 2013. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammed Omar possiede il titolo di “Comandante dei fedeli dell'emirato islamico dell'Afghanistan” e nella gerarchia talibana è la guida suprema del movimento talibano. Ha dato rifugio a Osama bin Laden e alla rete Al-Qaida negli anni precedenti gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Dal 2001 guida i talibani contro il governo afgano e i suoi alleati in Afghanistan.

Mohammed Omar ha il comando su altri capi militari di primo piano nella regione, come Jalaluddin Haqqani. Anche Gulbuddin Hekmatyar ha cooperato con Mohammed Omar e i talibani.

(97)

Mohammad Hasan Rahmani (alias Gud Mullah Mohammad Hassan).

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Kandahar (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan, b) distretto di Chora, provincia di Uruzgan, Afghanistan, c) distretto di Charchino, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) protesi alla gamba destra; b) membro del consiglio supremo dei talibani dalla metà del 2013 e vice del Mullah Mohammed Omar nel marzo 2010; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù degli Achekzai. Deceduto il 9 febbraio 2016. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001.

(113)

Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan.

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) viceministro della pubblica sanità sotto il regime talibano; b) viceministro degli affari esteri sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: Qala-e-Abbas, zona di Shah Mazar, distretto di Baraki Barak, provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

(119)

Abdul-Haq Wassiq (alias: a) Abdul-Haq Wasseq, b) Abdul Haq Wasiq).

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro della sicurezza (intelligence) del regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1975, b) 1971. Luogo di nascita: villaggio di Gharib, distretto di Khogyani, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Qatar. Data di designazione dell'ONU: 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul-Haq Wassiq è alleato di Gulbuddin Hekmatyar. Durante il regime talibano ha ricoperto incarichi successivi di comandante locale nelle province di Nimroz e Kandahar. È stato poi nominato vicedirettore generale dell'intelligence sotto l'autorità di Qari Ahmadullah. In tale veste era incaricato delle relazioni con i combattenti stranieri collegati ad Al-Qaida e dei loro campi di addestramento in Afghanistan. Notorio anche per i metodi repressivi usati contro gli oppositori dei talibani nell'Afghanistan meridionale.

(123)

Mohammad Zahid (alias a) Jan Agha Ahmadzai b) Zahid Ahmadzai)

Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: terzo segretario, ambasciata talibana di Islamabad (Pakistan). Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 001206 (rilasciato il 17.7.2000). Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001.

(139)

Rahmatullah Shah Nawaz

Nome (in caratteri originali): Image

Titolo: Alhaj Designazione: nd Data di nascita: a) 1981 b) 1982 Luogo di nascita: Shadal (variante Shadaal) Bazaar, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan Alias certo: a) Qari Rahmat (precedentemente inserito nell'elenco come) b) Kari Rahmat Alias incerto: nd Nazionalità: afghana Passaporto n.: nd Numero di identificazione nazionale: nd Indirizzo: a) villaggio di Kamkai, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan b) villaggio di Kamkai, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan c) villaggio di Surkhel, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan d) villaggio di Batan, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan Data di inserimento nell'elenco:21 agosto 2014 (modificata il 21 luglio 2016) Altre informazioni: Descrizione fisica: colore degli occhi: castano; colore dei capelli: nero; peso: 77-81 kg; altezza: 178 cm; barba nera medio-corta; capelli neri corti. Appartiene alla tribù degli Shinwari, sottotribù dei Sepahi. Comandante talibano almeno dal febbraio 2010. Riscuote tasse e tangenti per conto dei talibani dall'aprile 2015. Assicura i collegamenti con agenti talibani nella provincia di Nangarhar, Afghanistan, e fornisce loro informazioni, orientamenti, alloggio e armi, ha depositato ordigni esplosivi improvvisati (IED) e ha condotto attacchi contro la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) e le forze afghane. È coinvolto nel traffico di droga e gestisce un laboratorio di eroina nel villaggio di Abdulkhel, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Data di designazione dell'ONU:21.8.2014.»


Rettifiche

30.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/43


Rettifica del regolamento di esecuzione (PESC) 2015/2054 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 300 del 17 novembre 2015 )

Pagina 29, nel titolo:

anziché:

«Regolamento di esecuzione»

leggasi:

«Decisione di esecuzione»

Pagina 29, nella formula introduttiva dei considerando:

anziché:

«HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:»

leggasi:

«HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:»