ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
30.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1735 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2016
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
Due persone non dovrebbero più essere mantenute nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 («elenco»). |
(3) |
Una voce che figura due volte nell'elenco dovrebbe essere cancellata. |
(4) |
È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone nell'elenco. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
ALLEGATO
La sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificata come segue:
1) |
sono cancellate le voci relative alle persone seguenti:
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2) |
è cancellata la voce seguente:
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3) |
le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:
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30.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1736 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2016
che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011. |
(2) |
Il 21 luglio e il 7 settembre 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Brussels, il 29 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA
(1) GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.
ALLEGATO
I. Le voci dell'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 relative alle persone elencate di seguito sono sostituite dalle voci seguenti:
A. Persone legate ai talibani
(13) |
Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (alias a) Mohammad Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafiqullah). Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Samangan sotto il regime dei talibani. Data di nascita: 1956-1957. Luogo di nascita: a) villaggio di Charmistan, distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan, b) villaggio di Marghi, distretto di Nawa, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) originario della provincia di Ghazni ma ha vissuto successivamente in Uruzgan; b) governatore ombra talibano della provincia di Uruzgan dalla fine del 2012; c) membro della commissione militare dei talibani dal luglio 2016; d) appartiene alla tribù degli Hotak. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001. |
(35) |
Shahabuddin Delawar Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: vicepresidente della Corte Suprema sotto il regime talibano. Data di nascita: a) 1957, b) 1953. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: passaporto afgano numero OA296623. Altre informazioni: a) vicedirettore dell'Ambasciata talibana a Riyadh, Arabia Saudita, fino al 25 settembre 1998; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001 |
(44) |
Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad b) Iadena Mohammad) Titolo: Qari. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) ministro della pianificazione sotto il regime talibano; b) ministro dell'istruzione superiore sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1955; b)1.1.1969 (come Iadena Mohammad). Luogo di nascita: a) villaggio di Shakarlab, distretto di Yaftali Pain, provincia di Badakhshan, Afghanistan; b) Badakhshan (come Iadena Mohammad). Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: OA 454044 (come Iadena Mohammad). Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani responsabile delle province di Takhar e Badakhshan; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001. |
(53) |
Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) direttore degli affari amministrativi sotto il regime talibano; b) responsabile dell'informazione e della cultura nella provincia di Kandahar sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1965. Luogo di nascita: villaggio di Chaharbagh, distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) diplomato presso la madrasa Haqqaniya di Akora Khattak in Pakistan; b) si ritiene che abbia avuto strette relazioni con il leader talibano Mullah Mohammad Omar; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) membro del consiglio supremo dei talibani nel giugno 2010; e) appartiene alla tribù dei Barakzay. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sarebbe deceduto nel gennaio 2016. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Sayyed Mohammed Haqqani è alleato di Gulbbudin Hekmatyar ed è un sostenitore di vecchia data del Mullah Mohammed Omar. Nella sua veste di direttore degli affari amministrativi del regime talibano, ha rilasciato carte d'identità afgane a stranieri collegati ad Al-Qaida che combattevano in Afghanistan, ricevendone in cambio ingenti somme di denaro. Nel 2003 e 2004 Sayyed Mohammed Haqqani si è incontrato in varie occasioni con Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri e con Farhad, segretario del Mullah Mohammed Omar. Ha aperto una libreria nel bazar di Qissa Khwani a Peshawar (Pakistan) che è stata coinvolta nel finanziamento dei talibani. Nel marzo 2009 era ancora un dirigente attivo dell'insurrezione talibana. |
(64) |
Khairullah Khairkhwah (alias a) Mullah Khairullah Khairkhwah b) Khirullah Said Wali Khairkhwa). Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) governatore della provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) portavoce del regime talibano; c) governatore della provincia di Kabul sotto il regime talibano; d) ministro dell'interno sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1963; b) 1o gennaio 1967 (con il nome di Khirullah Said Wali Khairkhwa). Luogo di nascita: a) villaggio di Poti, distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Kandahar. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Qatar. Altre informazioni: a) appartiene alla tribù dei Popalzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001. |
(66) |
Jan Mohammad Madani Ikram. Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi, Emirati arabi uniti. Data di nascita: 1954-1955. Luogo di nascita: villaggio di Siyachoy, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) appartiene alla tribù degli Alizai. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001. |
(72) |
Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: vice capo di Stato maggiore dell'esercito del regime talibano. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Qatar. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Fazl Mohammad Mazloom è stato uno stretto collaboratore di Mohammed Omar, che ha aiutato ad istituire il governo talibano. Mazloom si trovava nel campo di addestramento Al-Farouq creato da Al-Qaida. Sapeva che i talibani fornivano assistenza al Movimento islamico dell'Uzbekistan sotto forma di denaro, armi e sostegno logistico in cambio della fornitura di soldati. Nell'ottobre 2001 era al comando di circa 3 000 soldati talibani che combattevano in prima linea nella provincia di Takhar. |
(82) |
Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Titolo: a) Mullah, b) Haji. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro della comunicazione sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Ghorak, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) distretto di Nesh, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: appartiene alla tribù dei Popalzai. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Deceduto nel novembre 2015. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001. |
(88) |
Nurullah Nuri (alias Norullah Noori). Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) governatore della provincia di Balkh (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) capo del settore settentrionale sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1958; b)1o gennaio 1967. Luogo di nascita: distretto di Shahjoe, provincia di Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Qatar. Altre informazioni: a) appartiene alla tribù dei Tokhi. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001. |
(90) |
Mohammed Omar Ghulam Nabi Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: guida dei fedeli («Amir ul-Mumineen»), Afghanistan. Data di nascita: a) intorno al 1966, b) 1960, c) 1953. Luogo di nascita: a) villaggio di Naw Deh, distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) villaggio di Noori, distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) il nome del padre è Ghulam Nabi, noto anche come Mullah Musafir; b) ha perso l'occhio sinistro; c) cognato di Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; e) appartiene alla tribù degli Hotak. Sarebbe deceduto nell'aprile 2013. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Mohammed Omar possiede il titolo di «Comandante dei fedeli dell'emirato islamico dell'Afghanistan» e nella gerarchia talibana è la guida suprema del movimento talibano. Ha dato rifugio a Osama bin Laden e alla rete Al-Qaida negli anni precedenti gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Dal 2001 guida i talibani contro il governo afgano e i suoi alleati in Afghanistan. Mohammed Omar ha il comando su altri capi militari di primo piano nella regione, come Jalaluddin Haqqani. Anche Gulbuddin Hekmatyar ha cooperato con Mohammed Omar e i talibani. |
(97) |
Mohammad Hasan Rahmani (alias Gud Mullah Mohammad Hassan). Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Kandahar (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan, b) distretto di Chora, provincia di Uruzgan, Afghanistan, c) distretto di Charchino, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) protesi alla gamba destra; b) membro del consiglio supremo dei talibani dalla metà del 2013 e vice del Mullah Mohammed Omar nel marzo 2010; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù degli Achekzai. Deceduto il 9 febbraio 2016. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001. |
(113) |
Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan. Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) viceministro della pubblica sanità sotto il regime talibano; b) viceministro degli affari esteri sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: Qala-e-Abbas, zona di Shah Mazar, distretto di Baraki Barak, provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001. |
(119) |
Abdul-Haq Wassiq (alias: a) Abdul-Haq Wasseq, b) Abdul Haq Wasiq). Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro della sicurezza (intelligence) del regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1975, b) 1971. Luogo di nascita: villaggio di Gharib, distretto di Khogyani, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Qatar. Data di designazione dell'ONU: 31.1.2001. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Abdul-Haq Wassiq è alleato di Gulbuddin Hekmatyar. Durante il regime talibano ha ricoperto incarichi successivi di comandante locale nelle province di Nimroz e Kandahar. È stato poi nominato vicedirettore generale dell'intelligence sotto l'autorità di Qari Ahmadullah. In tale veste era incaricato delle relazioni con i combattenti stranieri collegati ad Al-Qaida e dei loro campi di addestramento in Afghanistan. Notorio anche per i metodi repressivi usati contro gli oppositori dei talibani nell'Afghanistan meridionale. |
(123) |
Mohammad Zahid (alias a) Jan Agha Ahmadzai b) Zahid Ahmadzai) Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: terzo segretario, ambasciata talibana di Islamabad (Pakistan). Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 001206 (rilasciato il 17.7.2000). Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001. |
(139) |
Rahmatullah Shah Nawaz Nome (in caratteri originali): Titolo: Alhaj Designazione: nd Data di nascita: a) 1981 b) 1982 Luogo di nascita: Shadal (variante Shadaal) Bazaar, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan Alias certo: a) Qari Rahmat (precedentemente inserito nell'elenco come) b) Kari Rahmat Alias incerto: nd Nazionalità: afghana Passaporto n.: nd Numero di identificazione nazionale: nd Indirizzo: a) villaggio di Kamkai, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan b) villaggio di Kamkai, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan c) villaggio di Surkhel, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan d) villaggio di Batan, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan Data di inserimento nell'elenco:21 agosto 2014 (modificata il 21 luglio 2016) Altre informazioni: Descrizione fisica: colore degli occhi: castano; colore dei capelli: nero; peso: 77-81 kg; altezza: 178 cm; barba nera medio-corta; capelli neri corti. Appartiene alla tribù degli Shinwari, sottotribù dei Sepahi. Comandante talibano almeno dal febbraio 2010. Riscuote tasse e tangenti per conto dei talibani dall'aprile 2015. Assicura i collegamenti con agenti talibani nella provincia di Nangarhar, Afghanistan, e fornisce loro informazioni, orientamenti, alloggio e armi, ha depositato ordigni esplosivi improvvisati (IED) e ha condotto attacchi contro la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) e le forze afghane. È coinvolto nel traffico di droga e gestisce un laboratorio di eroina nel villaggio di Abdulkhel, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Data di designazione dell'ONU:21.8.2014. |
30.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1737 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2016
che attua l'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1352/2014. |
(2) |
Il 26 agosto 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 19 della risoluzione 2140 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a due persone soggette a misure restrittive. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA
(1) GU L 365 del 19.12.2014, pag. 60.
ALLEGATO
Nell'elenco delle persone ed entità riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014, le voci n. 2 e n. 4 della sezione A «Persone» sono sostituite dalle seguenti:
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30.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1738 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
114,0 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
119,8 |
0 |
AR |
145,9 |
0 |
BR |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o galline, congelati |
288,3 |
4 |
AR |
181,2 |
39 |
BR |
||
278,6 |
6 |
CL |
||
218,1 |
25 |
TH |
||
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
385,5 |
0 |
BR |
335,8 |
0 |
CL |
||
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
350,0 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o galline |
201,7 |
26 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
30.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1739 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2016
recante duecentocinquantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 24 settembre 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di cancellare due persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
il capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono soppresse:
|
«Muhammad Abdallah Hasan Abu-Al-Khayr [alias a) Mohammed Abdullah Hassan Abdul-Khair, b) Muhammad Abdallah Hasan Abu-al-Khayr, c) Muhammad Bin-“Abdullah Bin-Hamd”Abu-al-Khayr, d) Abdallah al-Halabi, e) “Abdallah al-Halabi al-Madani”, f) Abdallah al-Makki, g) Abdallah el-Halabi, h) Abdullah al-Halabi, i) Abu “Abdallah al-Halabi”, j) Abu Abdallah al-Madani, k) Muhannad al-Jaddawi]. Indirizzo: Yemen. Data di nascita: a) 19.6.1975, b) 18.6.1975. Luogo di nascita: Madinah al-Munawwarah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Numero di identificazione nazionale: 1006010555. Passaporto n.:A741097 (passaporto saudita rilasciato il 14 novembre 1995 e scaduto il 19 settembre 2000). Altre informazioni: figura in un elenco di 85 persone ricercate dal governo saudita compilato nel 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.8.2010.» |
|
«Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed [alias a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id,(f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui]. Indirizzo: Wadi 'Ataba, Libia (indirizzo precedente nel 2004). Data di nascita: a) 1963, b) 1969. Luogo di nascita: Marzaq, Giamahiria araba libica. Nazionalità: libica. Passaporto n.: 681819/88 (passaporto libico). Numero di identificazione nazionale: 5617/87 (identificazione nazionale libica). Altre informazioni: a) alto dirigente di Al-Qaeda che alla fine del 2010 era responsabile della supervisione di altri alti esponenti di Al-Qaeda; b) dal 2010 è un comandante di Al-Qaeda in Pakistan e fornisce assistenza finanziaria ai combattenti di Al-Qaeda in Afghanistan; c) è stato anche un alto stratega di Al-Qaeda e un comandante sul campo in Afghanistan, nonché un istruttore presso il campo di addestramento di Al-Qaeda; d) il nome della madre è Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra' 'Umar). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.9.2011.» |
30.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1740 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
135,3 |
ZZ |
135,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
125,7 |
ZZ |
125,7 |
|
0709 93 10 |
AR |
162,6 |
TR |
137,7 |
|
ZZ |
150,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
103,1 |
CL |
118,4 |
|
TR |
85,3 |
|
UY |
55,7 |
|
ZA |
105,3 |
|
ZZ |
93,6 |
|
0806 10 10 |
EG |
264,7 |
TR |
132,4 |
|
ZZ |
198,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
106,0 |
BR |
97,9 |
|
CL |
127,5 |
|
NZ |
128,1 |
|
US |
144,0 |
|
ZA |
115,5 |
|
ZZ |
119,8 |
|
0808 30 90 |
CL |
126,9 |
CN |
92,9 |
|
TR |
134,0 |
|
ZA |
155,4 |
|
ZZ |
127,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
30.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/21 |
DECISIONE (UE) 2016/1741 DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2016
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con la Repubblica di Palau. |
(2) |
In conformità della decisione (UE) 2015/2377 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dall'8 dicembre 2015 |
(3) |
L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentata in seno a tale comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri. |
(4) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(6) |
È opportuno approvare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).
Articolo 3
La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK
(1) Approvazione dell'8 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2015/2377 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 11).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
30.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/23 |
DECISIONE (UE) 2016/1742 DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2016
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con il Regno di Tonga. |
(2) |
In conformità della decisione (UE) 2015/2226 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 21 novembre 2015. |
(3) |
L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentata in seno a tale comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri. |
(4) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(6) |
È opportuno approvare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).
Articolo 3
La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK
(1) Approvazione dell'8 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2015/2226 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
30.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/25 |
DECISIONE (UE) 2016/1743 DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2016
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con la Repubblica di Colombia. |
(2) |
In conformità della decisione (UE) 2015/2399 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 3 dicembre 2015. |
(3) |
L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentata in seno a tale comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri. |
(4) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(6) |
È opportuno approvare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).
Articolo 3
La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito dall'articolo 6 dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK
(1) Approvazione dell'8 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2015/2399 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
30.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/27 |
DECISIONE (UE) 2016/1744 DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2016
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con la Repubblica del Perù. |
(2) |
In conformità della decisione (UE) 2016/437 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 15 marzo 2016. |
(3) |
L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentata in seno a tale comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri. |
(4) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(6) |
È opportuno approvare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).
Articolo 3
La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito dall'articolo 6 dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK
(1) Approvazione del 5 luglio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2016/437 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 2).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
30.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/29 |
DECISIONE (PESC) 2016/1745 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2016
che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1763 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi. |
(2) |
In base ad un riesame della decisione (PESC) 2015/1763, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2017. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1763, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 6 della decisione (PESC) 2015/1763, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2017.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA
(1) Decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio del 1o ottobre 2015 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37).
30.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/30 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/1746 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2016
che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria. |
(2) |
Due persone non dovrebbero più essere mantenute nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC («elenco»). |
(3) |
Una voce che figura due volte nell'elenco dovrebbe essere cancellata. |
(4) |
È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone dell'elenco. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA
(1) GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.
ALLEGATO
La sezione A dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificata come segue:
1) |
sono cancellate le voci relative alle persone seguenti:
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2) |
è cancellata la voce seguente:
|
3) |
le voci relative alle persone elencate di seguito sono sostituite dalle seguenti:
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30.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/36 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/1747 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2016
che attua la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (1), in particolare l'articolo 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando che:
(1) |
Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/932/PESC. |
(2) |
Il 26 agosto 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 19 della risoluzione 2140 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a due persone soggette a misure restrittive. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/932/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2014/932/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA
(1) GU L 365 del 19.12.2014, pag. 147.
ALLEGATO
Nell'elenco delle persone ed entità riportato nell'allegato della decisione 2014/932/PESC, le voci n. 2 e n. 4 della sezione «Persone» sono sostituite dalle seguenti:
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30.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/38 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/1748 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2016
che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando che:
(1) |
Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC. |
(2) |
Il 7 settembre 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA
(1) GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.
ALLEGATO
I. Le voci dell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/486/PESC relative alle persone in appresso sono sostituite dalle voci seguenti:
«A. Persone legate ai talibani
(13) |
Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (alias a) Mohammad Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafiqullah). Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Samangan sotto il regime dei talibani. Data di nascita: 1956-1957. Luogo di nascita: a) villaggio di Charmistan, distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan, b) villaggio di Marghi, distretto di Nawa, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) originario della provincia di Ghazni ma ha vissuto successivamente in Uruzgan; b) governatore ombra talibano della provincia di Uruzgan dalla fine del 2012; c) membro della commissione militare dei talibani dal luglio 2016; d) appartiene alla tribù degli Hotak. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001. |
(35) |
Shahabuddin Delawar Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: vicepresidente della Corte Suprema sotto il regime talibano. Data di nascita: a) 1957, b) 1953. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: passaporto afgano numero OA296623. Altre informazioni: a) vicedirettore dell'Ambasciata talibana a Riyadh, Arabia Saudita, fino al 25 settembre 1998; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001 |
(44) |
Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad b) Iadena Mohammad) Titolo: Qari. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) ministro della pianificazione sotto il regime talibano; b) ministro dell'istruzione superiore sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1955; b)1.1.1969 (come Iadena Mohammad). Luogo di nascita: a) villaggio di Shakarlab, distretto di Yaftali Pain, provincia di Badakhshan, Afghanistan; b) Badakhshan (come Iadena Mohammad). Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: OA 454044 (come Iadena Mohammad). Altre informazioni: a) membro del consiglio supremo dei talibani responsabile delle province di Takhar e Badakhshan; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001. |
(53) |
Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) direttore degli affari amministrativi sotto il regime talibano; b) responsabile dell'informazione e della cultura nella provincia di Kandahar sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1965. Luogo di nascita: villaggio di Chaharbagh, distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) diplomato presso la madrasa Haqqaniya di Akora Khattak in Pakistan; b) si ritiene che abbia avuto strette relazioni con il leader talibano Mullah Mohammad Omar; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) membro del consiglio supremo dei talibani nel giugno 2010; e) appartiene alla tribù dei Barakzay. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sarebbe deceduto nel gennaio 2016. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Sayyed Mohammed Haqqani è alleato di Gulbbudin Hekmatyar ed è un sostenitore di vecchia data del Mullah Mohammed Omar. Nella sua veste di direttore degli affari amministrativi del regime talibano, ha rilasciato carte d'identità afgane a stranieri collegati ad Al-Qaida che combattevano in Afghanistan, ricevendone in cambio ingenti somme di denaro. Nel 2003 e 2004 Sayyed Mohammed Haqqani si è incontrato in varie occasioni con Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri e con Farhad, segretario del Mullah Mohammed Omar. Ha aperto una libreria nel bazar di Qissa Khwani a Peshawar (Pakistan) che è stata coinvolta nel finanziamento dei talibani. Nel marzo 2009 era ancora un dirigente attivo dell'insurrezione talibana. |
(64) |
Khairullah Khairkhwah (alias a) Mullah Khairullah Khairkhwah b) Khirullah Said Wali Khairkhwa). Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) governatore della provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) portavoce del regime talibano; c) governatore della provincia di Kabul sotto il regime talibano; d) ministro dell'interno sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1963; b) 1o gennaio 1967 (con il nome di Khirullah Said Wali Khairkhwa). Luogo di nascita: a) villaggio di Poti, distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Kandahar. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Qatar. Altre informazioni: a) appartiene alla tribù dei Popalzai. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001. |
(66) |
Jan Mohammad Madani Ikram. Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi, Emirati arabi uniti. Data di nascita: 1954-1955. Luogo di nascita: villaggio di Siyachoy, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) appartiene alla tribù degli Alizai. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU: 25.1.2001. |
(72) |
Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: vice capo di Stato maggiore dell'esercito del regime talibano. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Qatar. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Fazl Mohammad Mazloom è stato uno stretto collaboratore di Mohammed Omar, che ha aiutato ad istituire il governo talibano. Mazloom si trovava nel campo di addestramento Al-Farouq creato da Al-Qaida. Sapeva che i talibani fornivano assistenza al Movimento islamico dell'Uzbekistan sotto forma di denaro, armi e sostegno logistico in cambio della fornitura di soldati. Nell'ottobre 2001 era al comando di circa 3 000 soldati talibani che combattevano in prima linea nella provincia di Takhar. |
(82) |
Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Titolo: a) Mullah, b) Haji. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro della comunicazione sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Ghorak, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) distretto di Nesh, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: appartiene alla tribù dei Popalzai. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Deceduto nel novembre 2015. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001. |
(88) |
Nurullah Nuri (alias Norullah Noori). Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) governatore della provincia di Balkh (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) capo del settore settentrionale sotto il regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1958; b)1o gennaio 1967. Luogo di nascita: distretto di Shahjoe, provincia di Zabul, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Qatar. Altre informazioni: a) appartiene alla tribù dei Tokhi. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001. |
(90) |
Mohammed Omar Ghulam Nabi Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: guida dei fedeli (“Amir ul-Mumineen”), Afghanistan. Data di nascita: a) intorno al 1966, b) 1960, c) 1953. Luogo di nascita: a) villaggio di Naw Deh, distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) villaggio di Noori, distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) il nome del padre è Ghulam Nabi, noto anche come Mullah Musafir; b) ha perso l'occhio sinistro; c) cognato di Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; e) appartiene alla tribù degli Hotak. Sarebbe deceduto nell'aprile 2013. Data di designazione dell'ONU:31.1.2001. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Mohammed Omar possiede il titolo di “Comandante dei fedeli dell'emirato islamico dell'Afghanistan” e nella gerarchia talibana è la guida suprema del movimento talibano. Ha dato rifugio a Osama bin Laden e alla rete Al-Qaida negli anni precedenti gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Dal 2001 guida i talibani contro il governo afgano e i suoi alleati in Afghanistan. Mohammed Omar ha il comando su altri capi militari di primo piano nella regione, come Jalaluddin Haqqani. Anche Gulbuddin Hekmatyar ha cooperato con Mohammed Omar e i talibani. |
(97) |
Mohammad Hasan Rahmani (alias Gud Mullah Mohammad Hassan). Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: governatore della provincia di Kandahar (Afghanistan) sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: a) distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan, b) distretto di Chora, provincia di Uruzgan, Afghanistan, c) distretto di Charchino, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: a) protesi alla gamba destra; b) membro del consiglio supremo dei talibani dalla metà del 2013 e vice del Mullah Mohammed Omar nel marzo 2010; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù degli Achekzai. Deceduto il 9 febbraio 2016. Data di designazione dell'ONU:23.2.2001. |
(113) |
Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan. Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: a) viceministro della pubblica sanità sotto il regime talibano; b) viceministro degli affari esteri sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1963. Luogo di nascita: Qala-e-Abbas, zona di Shah Mazar, distretto di Baraki Barak, provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001. |
(119) |
Abdul-Haq Wassiq (alias: a) Abdul-Haq Wasseq, b) Abdul Haq Wasiq). Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: viceministro della sicurezza (intelligence) del regime talibano. Data di nascita: a) intorno al 1975, b) 1971. Luogo di nascita: villaggio di Gharib, distretto di Khogyani, provincia di Ghazni, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Indirizzo: Qatar. Data di designazione dell'ONU: 31.1.2001. Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Abdul-Haq Wassiq è alleato di Gulbuddin Hekmatyar. Durante il regime talibano ha ricoperto incarichi successivi di comandante locale nelle province di Nimroz e Kandahar. È stato poi nominato vicedirettore generale dell'intelligence sotto l'autorità di Qari Ahmadullah. In tale veste era incaricato delle relazioni con i combattenti stranieri collegati ad Al-Qaida e dei loro campi di addestramento in Afghanistan. Notorio anche per i metodi repressivi usati contro gli oppositori dei talibani nell'Afghanistan meridionale. |
(123) |
Mohammad Zahid (alias a) Jan Agha Ahmadzai b) Zahid Ahmadzai) Titolo: Mullah. Motivi dell'inserimento nell'elenco: terzo segretario, ambasciata talibana di Islamabad (Pakistan). Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Passaporto n.: D 001206 (rilasciato il 17.7.2000). Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione dell'ONU:25.1.2001. |
(139) |
Rahmatullah Shah Nawaz Nome (in caratteri originali): Titolo: Alhaj Designazione: nd Data di nascita: a) 1981 b) 1982 Luogo di nascita: Shadal (variante Shadaal) Bazaar, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan Alias certo: a) Qari Rahmat (precedentemente inserito nell'elenco come) b) Kari Rahmat Alias incerto: nd Nazionalità: afghana Passaporto n.: nd Numero di identificazione nazionale: nd Indirizzo: a) villaggio di Kamkai, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan b) villaggio di Kamkai, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan c) villaggio di Surkhel, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan d) villaggio di Batan, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan Data di inserimento nell'elenco:21 agosto 2014 (modificata il 21 luglio 2016) Altre informazioni: Descrizione fisica: colore degli occhi: castano; colore dei capelli: nero; peso: 77-81 kg; altezza: 178 cm; barba nera medio-corta; capelli neri corti. Appartiene alla tribù degli Shinwari, sottotribù dei Sepahi. Comandante talibano almeno dal febbraio 2010. Riscuote tasse e tangenti per conto dei talibani dall'aprile 2015. Assicura i collegamenti con agenti talibani nella provincia di Nangarhar, Afghanistan, e fornisce loro informazioni, orientamenti, alloggio e armi, ha depositato ordigni esplosivi improvvisati (IED) e ha condotto attacchi contro la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) e le forze afghane. È coinvolto nel traffico di droga e gestisce un laboratorio di eroina nel villaggio di Abdulkhel, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Data di designazione dell'ONU:21.8.2014.» |
Rettifiche
30.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/43 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (PESC) 2015/2054 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 300 del 17 novembre 2015 )
Pagina 29, nel titolo:
anziché:
«Regolamento di esecuzione»
leggasi:
«Decisione di esecuzione»
Pagina 29, nella formula introduttiva dei considerando:
anziché:
«HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:»
leggasi:
«HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:»