ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 261

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
28 settembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/1725 della Commissione, del 23 settembre 2016, recante divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona VIId per le navi battenti bandiera francese

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/1726 della Commissione, del 27 settembre 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze carvone, fosfato diammonico, Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 e siero di latte ( 1 )

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1727 della Commissione, del 27 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1728 della Commissione, del 27 settembre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

7

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1725 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2016

recante divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona VIId per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

31/TQ72

Stato membro

Francia

Stock

RJU/07D.

Specie

Razza ondulata (Raja undulata)

Zona

Acque dell'Unione della zona VIId

Data di chiusura

12.9.2016


28.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/3


REGOLAMENTO (UE) 2016/1726 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2016

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze carvone, fosfato diammonico, Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 e siero di latte

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Per le sostanze carvone, fosfato diammonico, Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 e siero di latte non erano stati fissati livelli massimi di residui (LMR) specifici. Poiché tali sostanze non erano incluse nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il valore per difetto di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

(2)

Per quanto riguarda la sostanza carvone, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso (2) che è opportuno inserire il carvone (d-/l-carvone in rapporto di almeno 100:1) nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

Il fosfato diammonico è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). In considerazione del proprio regolamento di esecuzione (UE) 2016/548 (4), la Commissione ritiene opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)

Per quanto riguarda la sostanza Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02, l'Autorità ha concluso (5) che è opportuno inserirla nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(5)

Il siero di latte è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. In considerazione del proprio regolamento di esecuzione (UE) 2016/560 (6), la Commissione ritiene opportuno includere tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono inserite le seguenti voci in ordine alfabetico:

 

«carvone (*1)

 

«fosfato diammonico», « Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02» e «siero di latte».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2016. Statement on the assessment of the pesticide active substance carvone (d-/l-carvone at a ratio of at least 100:1) for inclusion in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005 [Dichiarazione sulla valutazione della sostanza attiva pesticida carvone (d-/l-carvone in rapporto di almeno 100:1) in merito all'inserimento nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2016;14(2):4405, 14 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4405.

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/548 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che approva la sostanza di base fosfato diammonico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 1).

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Saccharomyces cerevisiae LAS02 (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva Saccharomyces cerevisiae LAS02 come antiparassitario). EFSA Journal 2015;13(12):4322, 29 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4322.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/560 della Commissione, dell'11 aprile 2016, relativo all'approvazione della sostanza di base siero di latte a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 23).


28.9.2016   

IT

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L 261/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1727 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

162,7

ZZ

162,7

0707 00 05

TR

125,7

ZZ

125,7

0709 93 10

AR

162,6

TR

133,9

ZZ

148,3

0805 50 10

AR

106,5

CL

124,5

TR

99,0

UY

70,9

ZA

95,1

ZZ

99,2

0806 10 10

TR

133,8

ZA

80,3

ZZ

107,1

0808 10 80

AR

154,2

BR

97,9

CL

139,8

NZ

124,7

US

144,0

ZA

118,7

ZZ

129,9

0808 30 90

CL

126,9

CN

92,9

TR

130,3

ZA

155,4

ZZ

126,4

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

128,6

ZZ

128,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


28.9.2016   

IT

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L 261/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1728 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2016 per il sottoperiodo dal 1o al 31 ottobre 2016 sono, per i numeri d'ordine 09.4320 e 09.4321, superiori alle quantità disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingentale la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d'ordine.

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2016 per il sottoperiodo dal 1o al 31 ottobre 2016 sono, per il numero d'ordine 09.4319, pari alle quantità disponibili. Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingentale la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d'ordine.

(4)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dall'8 al 14 settembre 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   È sospesa sino alla fine del periodo contingentale 2016/2017 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Periodo contingentale 2016/2017

Domande presentate dall'8 al 14 settembre 2016

Numero d'ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione (in %)

Ulteriori domande

09.4317

Australia

09.4318

Brasile

09.4319

Cuba

Sospese

09.4320

Altri paesi terzi

4,79785

Sospese

09.4321

India

3,118762

Sospese


«Zucchero Balcani»

Periodo contingentale 2016/2017

Domande presentate dall'8 al 14 settembre 2016

Numero d'ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione (in %)

Ulteriori domande

09.4324

Albania

09.4325

Bosnia-Erzegovina

09.4326

Serbia

09.4327

ex Repubblica iugoslava di Macedonia


«Zucchero di importazione eccezionale» e «zucchero industriale»

Periodo contingentale 2016/2017

Domande presentate dall'8 al 14 settembre 2016

Numero d'ordine

Tipo

Coefficiente di attribuzione (in %)

Ulteriori domande

09.4380

Eccezionale

09.4390

Industriale