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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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24.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1712 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2016
che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano un insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata e le circostanze in cui imporre l'obbligo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire che le autorità competenti e le autorità di risoluzione possano facilmente accedere ai dati sui contratti finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 100, della direttiva 2014/59/UE quando il piano di risoluzione applicabile o il piano di risoluzione di gruppo prevedono l'adozione di azioni di risoluzione in relazione a un ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, tali autorità dovrebbero imporre che gli enti o le entità mantengano continuativamente una serie minima di informazioni su tali contratti. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità per le autorità competenti o le autorità di risoluzione di richiedere l'inserimento di ulteriori informazioni nella documentazione particolareggiata dei contratti finanziari e di imporre tali obblighi ad altri enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE quando necessario per garantire una programmazione completa ed efficace. |
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(2) |
È opportuno definire chiaramente l'insieme minimo di informazioni che gli enti o le entità interessati devono includere nella documentazione particolareggiata dei contratti finanziari. Ciò non dovrebbe pregiudicare la discrezionalità delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione di utilizzarlo come modello o di prescrivere il formato in cui le informazioni richieste dovrebbero essere trasmesse entro i termini fissati nella richiesta. |
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(3) |
A scanso di dubbi, l'obbligo imposto agli enti o alle entità interessate di tenere una documentazione particolareggiata dei contratti finanziari non dovrebbe pregiudicare il diritto delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione di chiedere le informazioni necessarie ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dell'articolo 71, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE. |
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(4) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
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(5) |
L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Obbligo di tenere una documentazione particolareggiata dei contratti finanziari
1. L'autorità competente o l'autorità di risoluzione impone che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE tenga una documentazione particolareggiata dei contratti finanziari quando il piano di risoluzione o il piano di risoluzione di gruppo prevede l'adozione di azioni di risoluzione in relazione all'ente o all'entità interessata nel caso siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione.
2. Ove necessario per garantire una programmazione completa ed efficace, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1 agli enti o alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE che non sono contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 2
Insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata
1. Un ente o un'entità che ha l'obbligo di tenere una documentazione particolareggiata dei contratti finanziari a norma dell'articolo 1 mantiene continuativamente in tale documentazione l'insieme minimo di informazioni di cui all'allegato per ciascun contratto finanziario.
2. Su richiesta dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione, l'ente o l'entità di cui al paragrafo 1 mette a disposizione e trasmette all'autorità richiedente le informazioni richieste sui contratti finanziari entro i termini fissati nella richiesta.
3. Se un campo di informazioni di cui all'allegato non si applica a un determinato tipo di contratto finanziario e l'ente o l'entità di cui al paragrafo 1 può dimostrarlo all'autorità competente o all'autorità di risoluzione, le informazioni relative a tale campo sono escluse dall'obbligo di cui all'articolo 1.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.
(2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO
Insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata
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Campo |
Descrizione delle informazioni da includere nella documentazione particolareggiata dei contratti finanziari |
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Sezione 1 — Parti del contratto finanziario |
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1 |
Data e ora della registrazione |
Data e ora di immissione nel registro. |
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2 |
Tipo di identificativo (ID) della controparte segnalante |
Tipo di codice utilizzato per identificare la controparte segnalante. |
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3 |
Identificativo della controparte segnalante |
Codice unico (identificativo della persona giuridica (LEI), se disponibile) che identifica la controparte segnalante. |
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4 |
Tipo di identificativo dell'altra controparte |
Tipo di codice utilizzato per identificare l'altra controparte. |
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5 |
Identificativo dell'altra controparte |
Codice unico (LEI, se disponibile) che identifica l'altra controparte del contratto finanziario. Questo campo è compilato dal punto di vista della controparte segnalante. In caso di persone fisiche, utilizzare il codice cliente in maniera coerente. |
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6 |
Denominazione della controparte segnalante |
Denominazione sociale della controparte segnalante. Se la controparte segnalante è identificata con il LEI, questo campo può essere lasciato vuoto. |
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7 |
Domicilio della controparte segnalante |
Indicazione della sede sociale, comprendente indirizzo completo, città e Stato, della controparte segnalante. Se la controparte segnalante è identificata con il LEI, questo campo può essere lasciato vuoto. |
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8 |
Paese dell'altra controparte |
Codice del paese in cui ha sede l'altra controparte o, se l'altra controparte è una persona fisica, del paese di residenza. |
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9 |
Legge applicabile |
Indicare la legge che disciplina il contratto finanziario. |
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10 |
Riconoscimento contrattuale — poteri di svalutazione e di conversione (solo per i contratti disciplinati dal diritto di paesi terzi soggetti all'obbligo della clausola contrattuale ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE) |
Clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. Se è inclusa in un accordo quadro e si applica a tutte le negoziazioni soggette a detto accordo quadro, tale clausola contrattuale può essere registrata a livello di accordo quadro. |
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11 |
Riconoscimento contrattuale — Sospensione dei diritti di recesso (solo per i contratti disciplinati dal diritto di paesi terzi) |
Clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo che crea la passività riconosce il potere dell'autorità di risoluzione di uno Stato membro di sospendere i diritti di recesso. Se è inclusa in un accordo quadro e si applica a tutte le negoziazioni soggette a detto accordo quadro, tale clausola contrattuale può essere registrata a livello di accordo quadro. |
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12 |
Riconoscimento contrattuale — Poteri di risoluzione (solo per i contratti disciplinati dal diritto di paesi terzi) |
Clausola contrattuale, se esiste, mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo che crea la passività riconosce il potere dell'autorità di risoluzione di uno Stato membro di applicare poteri di risoluzione diversi da quelli di cui ai campi 10 e 11. Se è inclusa in un accordo quadro e si applica a tutte le negoziazioni soggette a detto accordo quadro, tale clausola contrattuale può essere registrata a livello di accordo quadro. |
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13 |
Linee di business principali |
Indicare a quale o a quali linee di business principali si riferisce il contratto finanziario, se del caso. |
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14 |
Valore del contratto |
Uso della valutazione del contratto finanziario in base ai prezzi di mercato o ad un modello in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e sua segnalazione in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione. Per le negoziazioni compensate utilizzare la valutazione della controparte centrale. |
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15 |
Valuta della valutazione |
Valuta utilizzata per la valutazione del contratto finanziario. |
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16 |
Data e ora della valutazione |
Data e ora dell'ultima valutazione. Per la valutazione in base ai prezzi di mercato, segnalare la data e l'ora della pubblicazione dei prezzi di riferimento. |
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17 |
Tipo di valutazione |
Indicare se la valutazione è stata eseguita in base ai prezzi di mercato o ad un modello o se è stata fornita dalla controparte centrale. |
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18 |
Costituzione di garanzia reale |
Indicare se esiste un contratto di garanzia tra le controparti. Se il contratto finanziario è soggetto agli obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, fornire informazioni sulla costituzione della garanzia secondo i predetti obblighi. |
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19 |
Garanzia per portafoglio |
Indicare se la garanzia reale è stata costituita sulla base di un portafoglio. Per «portafoglio» si intende che la garanzia reale è calcolata sulla base delle posizioni nette risultanti da una serie di contratti piuttosto che sulla singola operazione. |
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20 |
Codice della garanzia per portafoglio |
Se la garanzia reale è segnalata per un portafoglio, identificare il portafoglio con un codice unico stabilito dalla controparte segnalante. |
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21 |
Margine iniziale fornito |
Valore del margine iniziale fornito dalla controparte segnalante all'altra controparte. Laddove il margine iniziale sia fornito sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore globale del margine iniziale fornito per il portafoglio. |
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22 |
Valuta del margine iniziale fornito |
Specificare la valuta del margine iniziale fornito. |
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23 |
Margine di variazione fornito |
Valore del margine di variazione, anche regolato in contante, fornito dalla controparte segnalante all'altra controparte. Laddove il margine di variazione sia fornito sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore globale del margine di variazione fornito per il portafoglio. |
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24 |
Valuta del margine di variazione fornito |
Specificare la valuta del margine di variazione fornito. |
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25 |
Margine iniziale ricevuto |
Valore del margine iniziale che la controparte segnalante ha ricevuto dall'altra controparte. Laddove il margine iniziale sia ricevuto sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore globale del margine iniziale ricevuto per il portafoglio. |
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26 |
Valuta del margine iniziale ricevuto |
Specificare la valuta del margine iniziale ricevuto. |
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27 |
Margine di variazione ricevuto |
Valore del margine di variazione, anche regolato in contante, che la controparte segnalante ha ricevuto dall'altra controparte. Laddove il margine di variazione sia ricevuto sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore globale del margine di variazione ricevuto per il portafoglio. |
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28 |
Valuta del margine di variazione ricevuto |
Specificare la valuta del margine di variazione ricevuto. |
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Sezione 2a — Tipo di contratto finanziario |
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29 |
Tipo di contratto finanziario |
Classificare il contratto finanziario conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, punto 100, della direttiva 2014/59/UE. |
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30 |
Identificativo del contratto finanziario |
Identificativo unico della negoziazione se il contratto finanziario è soggetto a obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione. Per qualsiasi altro contratto finanziario, identificativo assegnato dalla controparte segnalante. |
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Sezione 2b — Dati sull'operazione |
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31 |
Data di efficacia |
Data alla quale le obbligazioni contrattuali acquistano efficacia. |
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32 |
Data di scadenza |
Data originaria di scadenza del contratto finanziario segnalato. La cessazione anticipata non è registrata in questo campo. |
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33 |
Data di cessazione |
Data di cessazione in caso di cessazione anticipata del contratto finanziario segnalato. Lasciare in bianco se identica alla data di scadenza. |
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34 |
Diritto di recesso |
Indicare se il diritto di recesso dell'altra controparte in virtù del contratto finanziario segnalato è fondato sull'insolvenza o sulla situazione finanziaria dell'ente soggetto a risoluzione. Se è inclusa in un accordo quadro e si applica a tutte le negoziazioni soggette a detto accordo quadro, tale clausola contrattuale può essere registrata a livello di accordo quadro. |
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35 |
Tipo di accordo quadro |
Indicare il riferimento al nome del pertinente accordo quadro, se utilizzato per il contratto finanziario segnalato (ad esempio ISDA Master Agreement, Master Power Purchase and Sale Agreement, International ForEx Master Agreement, European Master Agreement o altro accordo quadro locale). |
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36 |
Versione dell'accordo quadro |
Indicare l'anno della versione dell'accordo quadro utilizzato per l'operazione segnalata, se del caso (ad esempio, 1992, 2002, …). |
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37 |
Accordo di netting |
Se il contratto finanziario è parte di un accordo di netting ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 98, della direttiva 2014/59/UE, riferimento univoco dell'accordo di netting. |
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38 |
Tipo di passività/credito |
Indicare se le passività derivanti dal contratto finanziario sono:
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Sezione 2c — Compensazione |
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39 |
Obbligo di compensazione |
Indicare se il contratto finanziario segnalato appartiene a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione e entrambe le controparti del contratto sono soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 al momento dell'esecuzione del contratto finanziario. |
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40 |
Compensato |
Indicare se la compensazione ha avuto luogo. |
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41 |
Data e ora della compensazione |
Data e ora in cui la compensazione ha avuto luogo. |
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42 |
Controparte centrale |
Se il contratto finanziario è stato compensato, indicare il codice unico della controparte centrale che lo ha compensato. |
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43 |
Infragruppo |
Indicare se il contratto finanziario è stato concluso nel quadro di un'operazione infragruppo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012. |
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24.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1713 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2016
recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 139, paragrafo 2, e l'articolo 144, primo comma, lettera g),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo zucchero o l'isoglucosio prodotti in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro un limite quantitativo fissato dalla Commissione. |
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(2) |
Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei titoli di esportazione, sono fissate dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2). È tuttavia opportuno che il limite quantitativo sia fissato in modo specifico per campagna di commercializzazione alla luce degli eventuali sbocchi offerti dai mercati di esportazione. |
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(3) |
Le esportazioni rappresentano una parte consistente dell'attività economica di alcuni produttori di zucchero e di isoglucosio dell'Unione europea, i quali hanno creato mercati tradizionali al di fuori del territorio unionale. Le esportazioni di zucchero e isoglucosio verso questi mercati potrebbero essere redditizie anche senza l'assegnazione di restituzioni all'esportazione. A tal fine occorre fissare un limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota in modo che i produttori dell'Unione interessati possano continuare ad approvvigionare i loro mercati tradizionali. |
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(4) |
Per la campagna di commercializzazione 2016/2017, si stima che la domanda del mercato possa essere soddisfatta fissando il limite quantitativo inizialmente a 650 000 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni di zucchero fuori quota e a 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni di isoglucosio fuori quota. |
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(5) |
Le esportazioni di zucchero dall'Unione verso talune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che accordano ai prodotti unionali un trattamento preferenziale all'importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Considerata la mancanza di strumenti giuridici di mutua assistenza amministrativa appropriati per lottare contro le irregolarità e allo scopo di ridurre al minimo il rischio di frode e prevenire gli abusi connessi alla reimportazione o alla reintroduzione nell'Unione di zucchero fuori quota, è necessario escludere dalle destinazioni ammissibili talune destinazioni vicine. |
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(6) |
In considerazione dei rischi di frode più ridotti per l'isoglucosio a causa della natura del prodotto, non è necessario limitare le destinazioni ammissibili per le esportazioni di isoglucosio fuori quota. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per la campagna di commercializzazione 2016/2017, il limite quantitativo di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è di 650 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.
2. Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:
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a) |
paesi terzi: Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Kosovo (3), Liechtenstein, Montenegro, San Marino e Serbia; |
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b) |
territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Isole Fær Øer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e di Campione d'Italia e zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; |
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c) |
territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Gibilterra. |
Articolo 2
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota
1. Per la campagna di commercializzazione 2016/2017, il limite quantitativo di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è di 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.
2. Le esportazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono consentite solo se i prodotti medesimi rispettano le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2016.
Esso ha validità sino al 30 settembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).
(3) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
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24.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1714 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
186,6 |
|
ZZ |
186,6 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
118,8 |
|
ZZ |
118,8 |
|
|
0709 93 10 |
AR |
162,6 |
|
TR |
140,0 |
|
|
ZZ |
151,3 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
88,9 |
|
CL |
113,1 |
|
|
MA |
81,7 |
|
|
TR |
105,7 |
|
|
UY |
104,0 |
|
|
ZA |
115,5 |
|
|
ZZ |
101,5 |
|
|
0806 10 10 |
TR |
129,5 |
|
ZA |
80,3 |
|
|
ZZ |
104,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
149,5 |
|
BR |
97,9 |
|
|
CL |
131,2 |
|
|
NZ |
125,3 |
|
|
US |
144,0 |
|
|
ZA |
104,1 |
|
|
ZZ |
125,3 |
|
|
0808 30 90 |
CL |
115,7 |
|
CN |
92,9 |
|
|
TR |
132,1 |
|
|
ZA |
155,4 |
|
|
ZZ |
124,0 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
129,2 |
|
ZZ |
129,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
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24.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1715 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 2016
relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2016
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (2) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione. |
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(2) |
Il mese di settembre è il quarto sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento di esecuzione e il primo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento di esecuzione. |
|
(3) |
Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4117 — 09.4118 — 09.4168, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
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(4) |
Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129, 09.4112 e 09.4119, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile. |
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(5) |
Il quantitativo non utilizzato per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 e 09.4130 è trasferito al contingente recante il numero d'ordine 9.4138 per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. |
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(6) |
È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168. |
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(7) |
Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4117 — 09.4118 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2016, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2015 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011
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a) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
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b) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
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c) |
Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
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(1) Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(2) Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.
(3) Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(4) Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.
DECISIONI
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24.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258/15 |
DECISIONE (UE) 2016/1716 DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2016
relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
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(2) |
Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Alberto FABRA PART e della sig.ra Nuria MARÍN MARTÍNEZ. |
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(3) |
Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Francisco Javier LEÓN DE LA RIVA e del sig. Fernando MARTÍNEZ-MAILLO TORIBIO, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
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a) |
quali membri:
e |
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b) |
quali supplenti:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
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24.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258/17 |
DECISIONE (UE) 2016/1717 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 21 settembre 2016
che modifica la Decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2016/27)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,
considerando quanto segue:
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(1) |
È necessario che gli strumenti giuridici che hanno per destinatarie le banche centrali nazionali (BCN) e le autorità nazionali competenti (ANC), come gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea (BCE), siano correttamente notificati ai loro destinatari. Attualmente, la pratica comunemente accettata per le notifiche tra la BCE, da un lato, e le BCN e le ANC, dall'altro, è quella di utilizzare mezzi elettronici, comprese le e-mail. Per contro, in conseguenza dello sviluppo tecnologico, il telex è divenuto un mezzo di comunicazione obsoleto. |
|
(2) |
Nel corso degli ultimi due anni la BCE ha adottato numerose decisioni aventi per destinatari soggetti vigilati o enti che hanno presentato richiesta di autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio. Analogamente, la BCE ha adottato decisioni che irrogano sanzioni nei confronti di terzi. Sebbene la legislazione primaria non lo imponga, il regolamento interno della BCE richiede che il Presidente della BCE sottoscriva tali tipologie di decisioni della BCE con destinatari. |
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(3) |
In futuro, le decisioni della BCE aventi per destinatari soggetti vigilati o enti che che hanno presentato richiesta di autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio e decisioni che irrogano sanzioni nei confronti di terzi dovrebbero essere sottoscritte dal segretario del Consiglio direttivo per certificare la conformità alla decisione del Consiglio direttivo. |
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(4) |
Dato il significativo aumento delle decisioni in materia di vigilanza, la modifica dovrebbe essere adottata con urgenza ed entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. |
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(5) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione BCE/2004/2 (1), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica del regolamento interno della Banca centrale europea
La Decisione BCE/2004/2 è modificata come segue:
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1) |
il paragrafo 17.2 è sostituito dal seguente:
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2) |
il paragrafo 17.4 è sostituito dal seguente:
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3) |
il paragrafo 17.6 è sostituito dal seguente:
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4) |
il paragrafo 17 bis.2 è sostituito dal seguente:
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5) |
il paragrafo 17 bis.3 è sostituito dal seguente:
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6) |
il paragrafo 17 bis.4 è sostituito dal seguente:
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Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 settembre 2016.
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).